Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||||||
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - Lavori preparatori della Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Iter al Senato (A.S. 1335 e abb.): esame in sede consultiva e discussione in Assemblea (Seconda edizione) | ||||||||||||||
Riferimenti: | |||||||||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 76 Progressivo: 3 | ||||||||||||||
Data: | 17/09/2007 | ||||||||||||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||||||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
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File: ac0161c6.doc
INDICE
§ Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)
- 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
Relazione della 1a Commissione (Affari costituzionali)
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
82ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l' esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell' organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilita' del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato ( COPACO ) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonche' attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) rileva preliminarmente che la complessità del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati richiede alcune riflessioni di carattere generale, prodromiche all'esame più puntuale di quelle parti del testo che più risultano di competenza della Commissione giustizia. Richiamando le riflessioni di Norberto Bobbio, la senatrice afferma che il potere, e tutte le attività ad esso connesse, manifestano una irresistibile tendenza a nascondersi, poiché quanto più si è invisibili tanto più si è sicuri di ottenere i risultati perseguiti. La senatrice osserva che la democrazia, al contrario, richiede un alto grado di trasparenza, atteggiandosi - per usare ancora le espressioni di Bobbio - come "potere in pubblico". Storicamente, tra le critiche mosse da sempre alla democrazia, vi è quella di non riuscire a rispettare questi suoi caratteri strutturali di pubblicità e di trasparenza, invocando spesso anche essa il segreto quale strumento per tutelare lo Stato e per difendere l'ordinamento costituzionale. Dopo aver affermato che criterio primario per distinguere la democrazia dai regimi autoritari è rappresentato dal tipo di rapporto che intercorre tra le esigenze di segretezza e le esigenze di pubblicità, la senatrice si sofferma sulle attuali dinamiche sociali in cui tutti, sia i cittadini sia le istituzioni, sono soggetti, e talvolta pericolosamente esposti, ad un eccesso di informazione. Rileva altresì che, a fronte di un tale flusso informativo, sembra emergere - negli ordinamenti statali - la volontà di estendere gli spazi di segretezza dell'attività dei pubblici poteri. Per quanto risulti difficile il bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e di informazione e la garanzia del segreto di Stato, la senatrice ritiene nondimeno rilevante mettere in luce alcune esigenze insopprimibili di ogni regime democratico, considerando che la democrazia - intesa anche come governo delle leggi - richiede un rigoroso rispetto delle procedure e delle forme, nelle quali si invera l'essenza stessa di tale forma di Governo. In democrazia in altre parole, il fine non può mai giustificare i mezzi, anche quando si tratta di difendere interessi supremi per l'esistenza stessa o per la sicurezza dello Stato.
La senatrice svolge anche alcune brevi considerazioni preliminari sul rapporto tra legalità e legittimità, chiedendosi se un potere legittimo che autorizzi comportamenti contra legem possa rendere legali fattispecie criminose solo perché poste in essere da soggetti autorizzati e per determinati fini.
L'oratrice passa quindi all'esame del disegno di legge in titolo, osservando che esso abroga la legge n. 801 del 1977 sul segreto di Stato la quale - come rilevato in diverse sedi - presenta notevoli limiti, ed è stata oggetto di sistematiche violazioni da parte dei soggetti abilitati a svolgere le attività connesse alla sicurezza dello Stato. La normativa del 1977 presenta inoltre notevoli lacune per quanto concerne il confine tra l'attività dei servizi segreti e l'attività giudiziaria, come pure per quanto riguarda la compatibilità tra la disciplina dell'attività dei servizi e i principi costituzionali soprattutto in materia penale.
Nonostante i limiti della normativa, la legge n. 801 aveva il pregio di non prevedere speciali cause di giustificazione per l'attività degli agenti dei servizi segreti, come alcune recenti vicende italiane hanno potuto mettere in luce. Ciò che invece è sempre apparso elemento di debolezza del sistema è stata - osserva l'oratrice - la facilità con cui era possibile violare le norme e i limiti contenuti nella disciplina vigente, oltre alla assenza di un effettivo controllo politico sull'attività svolta dai servizi.
L'oratrice osserva che il disegno di legge n. 1335 di riforma dei servizi rinviene la sua ratio giustificativa nel tentativo di operare un più solido bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i principi costituzionali, attribuendo la piena responsabilità politica al Presidente del Consiglio de Ministri che, però, ad eccezione di alcune competenze a lui esclusivamente riservate, può delegare le funzioni ad un organo ad hoc, previsto dall'articolo 4, il dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio, che ha l'obbligo di essere informato, può comunque avocare a sé tutta l'attività o parti di essa. Dopo aver svolto alcune riflessioni sull'articolo 2 che istituisce il sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica, la senatrice osserva come l'attività di sicurezza sia distinta in due rami, che fanno capo rispettivamente al Servizio di informazione per la sicurezza esterna e al servizio di informazione per la sicurezza interna, prevedendosi dunque, come criterio distintivo, l'ambito territoriale in cui si svolge l'attività di sicurezza. Dopo aver valutato positivamente la previsione dell'obbligo di collaborazione tra i diversi servizi che costituiscono il sistema, la senatrice osserva che al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che svolge anche compiti di coordinamento e di controllo, fanno capo tutti gli uffici che svolgono attività rilevanti per la sicurezza dello Stato, nonché gli archivi che conservano la documentazione coperta da segreto.
La senatrice esprime inoltre un giudizio favorevole per l'istituzione di una Scuola ad hoc per i funzionari preposti ai servizi, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 4 sostituisce l'attuale Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza con un nuovo organo di coordinamento, il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), al cui vertice vi è un direttore generale che fa riferimento diretto al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'autorità da questi delegata.
I compiti del DIS appaiono rilevanti e più incisivi di quelli che erano riconosciuti al CESIS e la sua articolazione comprende strutture tecniche dotate di poteri penetranti, quale, in particolare, l'ufficio centrale per la segretezza (UCSe) che decide sulle classifiche di segretezza e sul rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS).
Anche il funzionamento del DIS è rinviato ad un apposito regolamento.
La relatrice osserva che i principi, i limiti e le caratteristiche del regolamento del DIS, come pure di quelli del SIE e del SIN, dovrebbero, considerato il rilievo degli interessi costituzionali in gioco, essere disciplinati dalla legge in maniera ben altrimenti puntuale di quanto non facciano gli articoli 4, 6 e 7, che si limitano ad un generico rinvio alla fonte secondaria.
Nell'illustrare le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 16, che disciplinano le forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l'autorità giudiziaria, la relatrice si sofferma sull'articolo 14, che novella il codice di procedura penale, introducendo l'articolo 118-bis che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo del direttore generale del DIS ed anche in deroga al segreto sugli atti di indagine, di ottenere dall'autorità giudiziaria copia di atti e informazioni scritte.
Considerati rilevanti aspetti di eccezione alla normativa processuale generale, recati dalla norma in questione, l'oratrice esprime perplessità sia sulle effettive conseguenze della norma che consente di effettuare le richieste per il tramite del direttore del DIS, sia soprattutto sulla portata ben altrimenti ampia dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale, rispetto all'articolo 118, giacché mentre quest'ultimo prevede il diritto per il Ministro dell'interno di chiedere informazioni unicamente in riferimento a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la nuova norma riconosce analoga facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri sul mero presupposto che i dati richiesti siano ritenuti indispensabili allo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.
La senatrice Boccia illustra quindi gli articoli dal 17 al 20, relativi alle cosiddette garanzie funzionali previste a favore dell'attività di sicurezza. In particolare si sofferma sull'articolo 17, che introduce una vera e propria causa di giustificazione - e non mera causa di non punibilità, che almeno avrebbe lasciato impregiudicata la possibilità di un'azione di responsabilità civile da parte dei danneggiati - per il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte astrattamente previste come reati purché legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili per le funzioni istituzionali.
Nell'esprimere in via generale una viva perplessità per una norma che, facendo prevalere il principio di legittimità rispetto a quello di legalità, riconosce ai servizi segreti uno spazio di azione ben altrimenti ampio, e potenzialmente in grado di violare i diritti dei cittadini, di quello riconosciuto alle forze di Polizia, la senatrice osserva come almeno sarebbe opportuno circoscrivere la portata di questa esimente.
L'articolo 18 stabilisce il procedimento di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato, basato sull'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio che peraltro, in casi di assoluta urgenza, può ratificare un'autorizzazione rilasciata dal direttore del DIS. In proposito la relatrice osserva che sarebbe opportuno chiarire meglio, in particolare per quanto riguarda i reciproci ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, le conseguenze della mancata ratifica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità da esso delegata.
L'articolo 19 disciplina le modalità di opposizione della speciale causa di non punibilità davanti all'autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 reca una specifica sanzione penale per gli appartenenti ai servizi di sicurezza che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18.
Nell'illustrare gli articoli dal 21 al 29, che disciplinano lo stato giuridico e le norme sull'attività del personale, la relatrice si sofferma in particolare sulla norma di cui all'articolo 21, che disciplina il contingente speciale del personale addetto al DIS e le condizioni personali richieste per svolgere attività di collaborazione con quest'ultimo o con i servizi di sicurezza.
Dopo aver rapidamente illustrato le norme dall'articolo 30 all'articolo 38 in materia di controllo parlamentare, la relatrice si sofferma sugli articoli dal 39 al 42 che disciplinano il segreto di Stato.
In particolare l'articolo 39 reca una nuova definizione del segreto di Stato, indubbiamente preferibile a quella di cui all'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, in particolare in quanto sono esclusi dall'apposizione del segreto di Stato oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, anche i fatti di terrorismo, nonché quelli costituenti i reati di strage, di mafia o di relazione politico-mafiosa, ma soprattutto in quanto viene introdotto un limite temporale al vincolo di segretezza, che deve cessare ordinariamente dopo quindici anni e può essere, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio, trasmesso al Comitato interministeriale, prorogato una o più volte, per un massimo di trent'anni. Suscita però perplessità il comma 3 dell'articolo 39 in quanto estende il segreto, indipendentemente dalla classifica di segretezza attribuita dai soggetti legittimamente preposti, vale a dire dall'UCSe, alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose o ai luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da ledere gravemente le finalità di tutela dell'integrità della Repubblica. Una disposizione di così ampia portata appare assolutamente preoccupante, dal momento che l'apposizione del segreto deve essere di volta in volta riconducibile a un atto responsabile di un'autorità legittimamente preposta. Mentre l'articolo 40 disciplina la tutela del segreto di Stato, in particolare novellando al comma 1 l'articolo 202 del codice di procedura penale, l'articolo 41 regolamenta il divieto per i pubblici ufficiali di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
La relatrice invita la Commissione a prestare una particolare attenzione all'incidenza di questa norma sul diritto alla difesa, che in alcuni casi potrebbe essere gravemente limitato da tale divieto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
83ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l' esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell' organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilita' del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato ( COPACO ) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonche' attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore CENTARO (FI) riservandosi di esprimere valutazioni più puntuali alla luce della proposta di parere che la senatrice Boccia redigerà, svolge alcune considerazioni di carattere generale. Nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge n. 1335, osserva però - in ciò concordando con quanto rilevato dalla relatrice - che non appare del tutto soddisfacente la configurazione dei reati esclusi dalla scriminante di cui all'articolo 17, ovvero ai quali tale esimente si applica. In particolare non si comprende, ad esempio, il motivo per cui il comma 4 non preveda, accanto alle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale, anche ipotesi strutturalmente analoghe come quella dell'articolo 416, ed anzi in proposito osserva come molte volte la classificazione di un determinato fatto criminoso quale associazione per delinquere ovvero associazione di tipo mafioso dipenda esclusivamente dalla particolare cultura giudiziaria della procura procedente.
Egli condivide inoltre l'opportunità di una più chiara definizione dell'articolo 18, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi della mancata ratifica, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata, dell'autorizzazione per condotte previste dalla legge come reato rilasciata dal direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). Sebbene infatti i principi generali in materia dovrebbero comunque soccorrere, sarebbe raccomandabile la formulazione di una specifica norma di tutela per l'operato di un agente che ha eseguito un ordine provvisto di un'autorizzazione legittimamente rilasciata.
Nel soffermarsi sulle norme relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, egli esprime un vivo stupore per il fatto che non sia prevista l'inopponibilità del segreto di Stato al Comitato stesso.
Laddove si consideri che tale inopponibilità è ad esempio prevista dalla legge istitutiva a favore della Commissione antimafia, appare paradossale che essa non sia garantita all'organo esercita l'attività di controllo parlamentare sul sistema di informazione per la sicurezza. Egli condivide poi un suggerimento del senatore Massimo Brutti circa l'opportunità, a fronte di un allargamento nell'ambito di operatività del Comitato rispetto a quello previsto per l'attuale Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di prevedere un numero di componenti più contenuto rispetto ai dodici proposti dal disegno di legge.
Nel soffermarsi sull'articolo 39, che disciplina il segreto di Stato, il senatore Centaro si sofferma in particolare sulla previsione di cui al comma 3, concernente l'obbligo di copertura, con segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza, di atti, attività, cose o luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità indicate dal comma 1 dello stesso articolo, rilevando l'opportunità di sopprimere il riferimento alla "gravità" del rischio di lesione, dal momento che ciò introduce un inaccettabile elemento di discrezionalità.
Poiché i senatori CARUSO(AN), CASSON (Ulivo) e Massimo BRUTTI (Ulivo) chiedono di poter intervenire dopo che la relatrice avrà preparato una bozza di proposta di parere, il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 3 LUGLIO 2007
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 14.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) manifesta l'opportunità di concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge sul segreto di Stato, dal momento che la 1a Commissione permanente lo licenzierà molto presto per l'Assemblea.
Concorda il presidente SALVI che dispone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007
95ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l' esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell' organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilita' del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato ( COPACO ) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonche' attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio 2007.
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, da integrare però alla luce delle osservazioni dei membri della Commissione, in particolare per quanto concerne il ruolo e i poteri del Comitato parlamentare di controllo.
Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo), nel chiedere alla Presidenza la possibilità di integrare il proprio intervento in una successiva seduta, si sofferma sulla questione sollevata dalla relatrice. In particolare egli osserva che, a fronte di evidenti esigenze di efficienza nell'attività dei servizi segreti, occorra - per un corretto equilibrio fra poteri - prevedere un adeguato apparato garantistico, che consenta all'organo parlamentare di esercitare un controllo effettivo sull'attività di intelligence.
Ad avviso dell'oratore, le attuali competenze del Comitato parlamentare di controllo non sono adeguatamente penetranti, non possedendo tale organismo poteri analoghi a quelli delle Commissioni d'inchiesta. Egli ritiene invece opportuno dotare il Comitato di strumenti più invasivi, che evitino l'imbarazzante fenomeno, ripetutosi nel corso degli anni, di comunicazioni reticenti e talvolta destituite di fondamento, rilasciate da soggetti auditi appartenenti ai servizi segreti civili e militari.
Al riguardo egli osserva che l'eventuale opposizione del segreto di Stato debba avvenire soltanto per un tempo limitato e in ragione di concrete esigenze di sicurezza concretamente motivate.
A tale proposito, l'oratore ritiene che il recente ampliamento del numero dei membri del Comitato parlamentare di controllo è in contrasto con l'esigenza di assicurare la massima efficienza dell'attività di controllo del Comitato stesso che, per poter funzionare adeguatamente, necessita di una composizione estremamente snella.
Al riguardo, l'oratore auspica che vengano opportunamente corretti anche i criteri di nomina dei membri del Comitato, i quali devono rispondere ad esigenze tali da evitare che i parlamentari nominati sfruttino le loro funzioni all'interno di tale organo di controllo per fini di visibilità politica.
L'oratore auspica un supplemento di riflessione anche in riferimento all'articolo 17 del disegno di legge n. 1335, soprattutto nella parte relativa all'indicazione dei reati per i quali, in ragione della gravità e del disvalore sociale connesso, le scriminanti funzionali non sono applicabili, condividendo in proposito le osservazioni della relatrice sulla necessità di integrare tale elenco con l'indicazione di altri reati ugualmente gravi.
Il senatore VALENTINO (AN), pur condividendo le osservazioni del senatore Brutti in ordine alla necessità di estendere i poteri del Comitato parlamentare di controllo, onde evitare che si presentino situazioni, quanto meno imbarazzanti, di voluta reticenza o di falsa informazione da parte dei soggetti auditi, ritiene opportuno accentrare, in capo al Presidente del Consiglio, il potere di direzione e di coordinamento dell'attività dell'intelligence, consentendo in tal modo una diretta responsabilizzazione dei vertici dei servizi segreti di fronte all'autorità politica.
Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritiene che il problema più rilevante, per quanto concerne l'attività dei servizi segreti, sia la strutturale assenza di trasparenza e la tendenza a evitare la diffusione delle attività coperte dal segreto anche quando tale segreto sia stato tolto. Tale atteggiamento appare oltremodo diffuso incomprensibilmente proprio a danno del potere giudiziario.
Al riguardo egli ricorda la sua pregressa esperienza di sostituto procuratore della Repubblica negli anni in cui ebbe modo di indagare sulla strage di Piazza Fontana.
Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani ed auspica che, in quella sede, si possa procedere all'approvazione di un parere, considerando che la Commissione di merito è già in fase di votazione degli emendamenti e che quindi probabilmente concluderà a breve l'esame del disegno di legge.
La seduta termina alle ore 15.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1335 E CONGIUNTI
"La Commissione
giustizia,
esaminato il testo di cui all’Atto Senato n. 1335,
rilevato che:
- l’articolo 17, nel disciplinare condizioni e modalità applicative delle garanzie funzionali, prevede ai commi 2, 3 e 4, una serie di reati per i quali tali scriminanti non sono applicabili, in ragione della gravità e del disvalore sociale connesso alla condotta illecita. In tale categoria di reati non sono tuttavia compresi delitti – la cui gravità è certamente pari, se non maggiore di quella che caratterizza i reati compresi nella suddetta categoria – quali il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’articolo 630 del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale), l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17. In assenza di una riformulazione della norma - tale da escludere anche i suddetti delitti dal novero delle condotte autorizzabili ai sensi dell’articolo 17 - la disposizione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale anche sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, a motivo del trattamento irragionevolmente diverso previsto per reati che presentano analoga gravità. Appare pertanto opportuno riformulare la disposizione in esame in maniera in maniera tale da escludere dalla sfera di applicabilità delle garanzie funzionali anche i suddetti delitti;
- l’articolo 17, quinto comma, esclude l’applicabilità delle garanzie funzionali in relazione a condotte realizzate "nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo". La norma non comprende tuttavia, all’interno della categoria dei luoghi nei quali non sono autorizzabili condotte astrattamente costituenti reato, ma coperte dalla scriminante in esame, le sedi degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, né degli uffici giudiziari. Appare invece opportuno tutelare queste sedi rispetto a tali condotte, al fine di garantire il libero svolgimento delle attività che ivi si realizzano, in ragione della loro rilevanza sociale e politica, che rappresenta il presupposto delle particolari garanzie riconosciute, dall’ordinamento costituzionale, ai suddetti organi. In assenza di una riformulazione della norma nel senso auspicato, essa presenterebbe quindi dubbi di legittimità costituzionale, rispetto ai principi sanciti nella Carta fondamentale a tutela dell’attività svolta da tali organi. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma, tale da escludere l’applicabilità della scriminante di cui all’articolo 17, anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonché di uffici giudiziari;
- l’articolo 39, comma 11, esclude dalla possibilità di secretazione "notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale", in ragione della particolare gravità e del disvalore sociale che connota tali delitti, rispetto ai quali sarebbe estremamente pericolo impedire di fatto, in virtù della secretazione, la possibilità che la magistratura conduca come doveroso le indagini in ordine a tali fatti, per accertare le relative responsabilità. Tuttavia, la medesima gravità e il medesimo disvalore sociale connotano anche altri delitti (in particolare, quelli di banda armata (articolo 306 del codice penale), l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17), rispetto ai quali si manifesta quindi l’esigenza di impedire la possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma tale da escludere anche questi delitti dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano, conseguentemente riformulando anche il secondo comma dell’art. 40, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell’art. 204, comma 1 del codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall’articolo 39 in esame;
- l’articolo 41, comma 1, disciplina il regime di opponibilità del segreto di Stato, sancendo in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio, l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Tale formulazione solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, vietando ai suddetti soggetti di deporre su fatti coperti dal segreto di Stato anche qualora la deposizione sia necessaria a fini difensivi, impedisce ad eventuali imputati o indagati di esercitare il proprio diritto inviolabile alla difesa, ritenuto, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, prevalente rispetto al mero "interesse" alla tutela del segreto di Stato. Inoltre, lo status di pubblico agente rischierebbe di configurarsi quale vera e propria causa, in sé, di non punibilità determinando, tra l'altro, profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’articolo 112 della Costituzione. Appare quindi opportuna una riformulazione della norma, tale da prevedere un inciso che ribadisca che la disposizione si applica "fermo quanto previsto dall’articolo 51 del codice penale", al fine di consentire la compatibilità della norma con la scriminante dell’esercizio di un diritto, di cui all’articolo 51 del codice penale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
- a) all’articolo 17, commi 2, 3, 4, la Commissione di merito valuti
l'opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di
inapplicabilità delle garanzie funzionali, in maniera in maniera tale da
escludere dalla sfera di applicabilità della scriminante in esame, anche i
delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’articolo 630
del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale),
l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il
delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- b) all’articolo 17, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di inapplicabilità delle garanzie funzionali anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonché di uffici giudiziari;
- c) all’articolo 39, comma 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione relativa alla esclusione dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose relativi anche a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli di banda armata (articolo 306 del codice penale), associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, nonché al delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; conseguentemente, all’articolo 40, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell’articolo 204, comma 1, codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall’articolo 39 in esame;
- d) all’articolo 41, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, in maniera tale da prevedere un inciso che ribadisca che la norma si applica "fermo quanto previsto dall’articolo 51 del codice penale".
GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2007
96ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l' esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell' organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilita' del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato ( COPACO ) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonche' attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalita' di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore CASSON (Ulivo) dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione generale fornita, dal disegno di legge n.1335, al sistema dei servizi segreti. A suo avviso, un intervento legislativo in materia si rende necessario anche alla luce delle recenti rivelazioni sulle intercettazioni telefoniche operate nei confronti di duecento magistrati. A tal proposito egli ritiene che l'espressione "servizi deviati" sia impropria, dal momento che spesso tali "deviazioni" sono consentite proprio dalla legge.
Al riguardo l'oratore, in considerazione della delicatezza e dell'attualità della materia, chiede che la Commissione giustizia acquisisca al più presto il documento, prodotto dal Consiglio superiore della magistratura, sui magistrati "attenzionati" dai servizi di sicurezza, onde valutare l'opportunità, a fronte del compimento di eventuali attività illecite, di proporre un'inchiesta parlamentare in tema.
Dopo aver ribadito la necessità di riformare la disciplina dei servizi segreti, risalente al 1977, l'oratore condivide la scelta di mantenere la dualità dei servizi di sicurezza, al fine di evitare pericolose concentrazioni di potere con conseguente rischio di abusi. Condivide anche il potenziamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, che assume, in questo modo, una piena responsabilità politica sulla gestione di tali apparati di intelligence.
Il senatore si sofferma quindi sul criterio di distinzione fra il Servizio di informazione per la sicurezza esterna e il Servizio di informazione per la sicurezza interna, fondato su una ripartizione geografico-territoriale dell'attività di intelligence, nonché sul ruolo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza il quale, esercitando sostanzialmente i poteri del vecchio CESIS, è preposto al coordinamento delle attività dei due servizi.
Dopo aver espresso il suo giudizio positivo sul ruolo e le competenze del direttore generale dell'ufficio, l'oratore palesa alcune perplessità sull'ufficio ispettivo all'interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, valutando in particolare la genericità delle indicazioni contenute nella legge, anche alla luce degli ampi poteri che vengono attribuiti a tale ufficio. Al riguardo, onde evitare una delega troppo ampia all'autorità amministrativa, auspica una più puntuale indicazione legislativa dei compiti e dell'organizzazione dell'ufficio. Nella normativa in dettaglio, ad avviso del relatore, devono essere indicati anche i criteri di scelta degli appartenenti all'ufficio ispettivo, onde assicurare la loro indipendenza e garanzia.
Dopo aver rilevato l'opportunità di estendere al Servizio di sicurezza interno i compiti relativi alla tutela degli interessi economici e industriali dell'Italia, l'oratore si sofferma sugli articoli 8 e 12 del disegno di legge in titolo, relativi alla esclusività delle funzioni attribuite ai Servizi e alla collaborazione con le forze armate e con le forze di Polizia. Al riguardo, egli ritiene che il principio di esclusività funzionale debba essere mitigato, considerando il rilievo dei compiti svolti dagli uffici informativi presenti all'interno delle strutture dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Quanto al principio di collaborazione tra servizi e forze dell'ordine, il senatore ritiene opportuno che il disegno di legge chiarisca espressamente quale sia il rapporto intercorrente fra le attività di intelligence e le attività riservate poste in essere tra le forze dell'ordine, onde evitare il rischio, concretizzatosi negli anni passati, di una possibile impropria moltiplicazione di attività investigative sullo stesso argomento.
Quanto all'articolo 15, volto ad introdurre nel codice di procedura penale l'articolo 256-bis, relativo all'acquisizione di documenti o altro materiale da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei Servizi di sicurezza, il senatore ritiene opportuno prevedere l'obbligo, in capo all'autorità giudiziaria, di premettere, nella richiesta di acquisizione documentale, l'indicazione del reato per cui si procede, anche in considerazione del fatto che, per alcuni reati, non è opponibile il segreto. L'oratore si sofferma in particolare sul comma 4 dell'articolo 15, relativo all'acquisizione di un documento originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, su cui il Presidente del Consiglio ancora non abbia espresso le relative determinazioni in ordine alla posizione del segreto di Stato. Al riguardo egli propone che, fino alla determinazione sull'apposizione del segreto di Stato da parte dell'autorità politica, il magistrato possa comunque visionare la documentazione, potendo prenderne copia esclusivamente nell'ipotesi in cui non venga posto il segreto.
Quanto all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'articolo 256-ter, sull'acquisizione di atti, documenti ed altro materiale per cui viene eccepito il segreto di Stato, l'oratore propone di specificare meglio le procedure e le forme di autorizzazione di acquisizione dei documenti.
Il senatore passa quindi all'esame delle cosiddette garanzie funzionali, ritenendo che i limiti previsti, in ordine al loro ambito di applicazione, siano accettabili. In particolare, egli considera positivamente la previsione che le condotte illecite siano legittimate solo a seguito di autorizzazione ed esclusivamente in ipotesi indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, con l'esclusione assoluta per particolari categorie di reato.
Quanto alla puntuale indicazione dei reati per i quali non si applica la speciale causa di giustificazione, l'oratore ritiene opportuno esplicitare la non retroattività della norma, onde evitare la possibile decadenza ex post di procedimenti penali per illeciti compiuti, in questi ultimi anni, da appartenenti ai servizi segreti.
Nel valutare positivamente quanto previsto dal comma 5, che esclude la possibilità di porre in essere le condotte di cui al comma 1 nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, assemblee, consigli giudiziari e sedi di organizzazioni sindacali, l'oratore ritiene opportuno prevedere tale esclusione anche nelle sedi degli uffici giudiziari.
Quanto alle caratteristiche che tali condotte devono recare per godere della speciale causa di giustificazione, il senatore ritiene che, al comma 6, si specifichi se tali requisiti debbano essere congiuntamente presenti ovvero se sia sufficiente la presenza alternativa anche di uno solo di essi.
Il senatore passa quindi all'esame dell'articolo 18, avente ad oggetto le procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato.
In particolare, egli si sofferma sui casi di assoluta urgenza, che consentono, al direttore del servizio di sicurezza, di autorizzare le condotte richieste, dandone però immediata comunicazione, comunque non oltre le 24 ore, al Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, egli ritiene che tale limite temporale non debba essere modificato ed impropriamente esteso, onde evitare il rischio di possibili abusi.
Quanto all'articolo 21, relativo al contingente speciale del personale, il relatore ritiene opportuno sia esplicitare il divieto di assunzioni dirette, sia prevedere puntualmente le ipotesi di incompatibilità per ragioni di parentela ed anche per ragioni legate alle esigenze di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In particolare egli si sofferma sul comma 11, che vieta al dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di avere alle loro dipendenze, o di impiegare in qualità di collaboratori, alcune particolari categorie di soggetti. Al riguardo, egli ritiene opportuno inserire l'inciso "anche saltuari", al fine di evitare un possibile aggiramento della norma.
Dopo aver rilevato, quanto alla disciplina dell'identità di copertura prevista all'articolo 24, l'opportunità di consentire anche ai direttori dei due servizi, oltre che al direttore generale del DIS, il potere di autorizzare l'uso di documenti di identificazione diversi da quelli reali, l'oratore passa all'articolo 28, volto ad introdurre, nel codice di procedura penale, l'articolo 270-bis sulle comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza. Al riguardo, egli deplora l'assenza di una normativa di coordinamento che regoli i procedimenti pendenti. Tale norma transitoria, a suo avviso, consente di non vanificare le attività di indagine finora compiute in ordine a reati posti in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza.
L'oratore passa quindi all'esame del capo IV del disegno di legge, relativo al controllo parlamentare sull'attività dei servizi. Dopo aver dichiarato di condividere quanto rilevato dal senatore Brutti in ordine all'opportunità di conservare l'attuale composizione di otto membri, anche per ragioni di riservatezza, egli svolge alcune considerazioni critiche sull'articolo 21, che disciplina le funzioni attribuite al comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'oratore ritiene opportuno, al riguardo, ampliare i poteri del CO.PA.CO, prevedendo per quest'ultimo, poteri analoghi a quelli delle Commissioni d'inchiesta. Egli ritiene anche che non sia possibile opporre al CO.PA.CO. il segreto di Stato, poichè una tale previsione rischia di compromettere, in modo irreversibile, le funzioni per le quali è istituito il controllo parlamentare. Il senatore ritiene inoltre corretto modificare il comma 4 dell'articolo 31, nel senso di rendere più stringente l'obbligo giuridico, in capo ai soggetti auditi dal Comitato parlamentare, di riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato, prevedendo altresì, in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'applicazione di sanzioni penali.
Quanto all'articolo 34, nell'ipotesi in cui il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri condotte illecite, il senatore ritiene che esso debba essere abilitato a darne informazione non solo al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche all'autorità giudiziaria.
L'oratore si sofferma quindi sul segreto di Stato, rilevando in primo luogo la correttezza della previsione contenuta al comma 11 dell'articolo 39, che vieta l'apposizione del segreto su alcune categorie di notizie di documenti o di altro materiale nell'ipotesi in cui esse si riferiscono a fatti di terrorismo, a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o ad altre ipotesi delittuose. In secondo luogo l'oratore ritiene necessario prevedere il diritto dell'indagato a non essere limitato, nella sua autodifesa, dall'obbligo del segreto di Stato, in ragione del valore prioritario recato dalla tutela del diritto di difesa in ogni grado e stato del procedimento, riconosciuto all'articolo 24 della Costituzione.
Il senatore CENTARO(FI), dopo aver dichiarato di condividere, nelle sue linee essenziali, la proposta di parere formulata dalla senatrice Boccia, propone alcune integrazioni.
In primo luogo, egli ritiene che nel nuovo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, sia opportuno prevedere l'obbligo, in capo all'autorità giudiziaria, di indicare precisamente il tipo di reato che si intende perseguire. Non condivide invece quanto affermato dal senatore Casson, in ordine alla possibilità di consentire al magistrato di prendere visione del documento prima dell'eventuale apposizione del segreto di Stato.
Quanto alle procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato, l'oratore si sofferma sul comma 6 dell'articolo 18, rilevando l'opportunità di escludere la responsabilità dell'agente che abbia posto in essere la condotta illecita in esecuzione di un ordine che, nel momento in cui veniva emanato salvo ratifica, appariva legittimamente impartito; sarà dunque colui che ha dato l'ordine a doverne rispondere qualora tale condotta si riveli essere stata posta in essere oltre i limiti delle autorizzazioni previste.
L'oratore passa quindi all'esame della disciplina dei poteri del comitato parlamentare di controllo, condividendo l'opportunità di incrementare e di rendere più incisivi i poteri del Comitato medesimo. Al riguardo, anch'egli ritiene opportuno impedire che al Comitato parlamentare possa essere opposto il segreto di Stato, dovendo quest'ultimo verificare in concreto la correttezza dell'attività posta in essere dai servizi e la conformità a legge delle attività di intelligence i cui esiti vengono quasi sempre coperti dal segreto.
Quanto all'articolo 33, relativo ai doveri di comunicazione, il senatore si sofferma sul comma 4, che disciplina gli obblighi di informazione, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del Comitato, circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza, nella quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato. Al riguardo, egli ritiene opportuno che notizie che vengono fornite al CO.PA.CO siano classificate con gli stessi criteri con cui vengono autorizzate.
In riferimento alla disciplina del segreto di Stato, l'oratore ritiene opportuno integrare il parere, indicando la necessità di introdurre, tra le materie che possono essere coperte da segreto, anche quelle attinenti agli apparati economico-produttivi della nazione. Ritiene inoltre opportuno sopprimere, al comma 3 dell'articolo 39, l'avverbio "gravemente", rilevando che la sola lesione delle finalità previste al comma 1 del medesimo articolo, quali l'integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni, l'indipendenza dello Stato e la sua difesa militare, sia tale da giustificare la posizione del segreto, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti.
Quanto al comma 1 dell'articolo 41, l'oratore esprime alcune perplessità sulle osservazioni del senatore Casson in ordine alla necessità di far prevalere sempre il diritto di difesa costituzionalmente garantito, riconoscendo all'imputato il diritto di non essere soggetto al divieto di riferire fatti coperti da segreto di Stato. Al riguardo, egli ritiene opportuno un più adeguato bilanciamento fra le fondamentali esigenze di difesa e le garanzie di sicurezza dello Stato, onde evitare che, attraverso tale canale, possa essere facilmente elusa la disciplina del segreto.
Il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), dopo aver dichiarato di condividere le puntuali osservazioni del senatore Casson, si sofferma sui poteri del Comitato parlamentare di controllo, ritenendo opportuno che non si opponga a quest'ultimo il segreto di Stato e che si contempli un'eventuale sanzione penale nei confronti di soggetti auditi, i quali celino alcune informazioni che vengono loro richieste ovvero forniscano informazioni false. Non condivide invece quanto affermato dal senatore Casson in ordine alla previsione dell'obbligo, in capo al CO.PA.CO., nell'ipotesi in cui riscontri condotte poste in essere in violazione di legge, di informare l'autorità giudiziaria, ritenendo più corretto mantenere l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale valuterà semmai l'opportunità di informare l'autorità giudiziaria o meno.
Quanto alla possibilità per i soggetti imputati di non essere vincolati al segreto di Stato, l'oratore ritiene necessario prevedere un congruo bilanciamento tra il diritto di difesa costituzionalmente garantito e le esigenze di sicurezza dello Stato sottese all'apposizione del segreto. Eventualmente, ad avviso dell'oratore, si potrebbe prevedere una sospensione del processo, per un periodo fissato dalla legge, onde chiarire la posizione dell'imputato e i suoi vincoli di fedeltà agli obblighi di segretezza assunti.
Quanto all'articolo 8, che prevede l'esclusività delle funzioni attribuite al dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi, l'oratore ritiene che sia opportuno mantenere, in capo alle forze dell'ordine, alcune competenze specifiche in ordine all'acquisizione di informazioni, anche considerando che gli organismi preposti a tale attività di intelligence svolgono spesso la funzione di uffici periferici di grande utilità per le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato. Condividendo le preoccupazioni del senatore Casson, ritiene infine opportuno regolare, in modo più puntuale, i rapporti fra i servizi e le forze dell'ordine.
Il senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), dopo aver ribadito l'esigenza di rendere più incisivi i poteri del CO.PA.CO., ritiene auspicabile integrare il parere, indicando anche l'opportunità che tale Comitato acquisisca la documentazione relativa, per poter valutare ex post le condotte poste in essere dai servizi per lo svolgimento di alcune particolari operazioni svolte usufruendo delle garanzie funzionali previste all'articolo 17 del disegno di legge n.1335, al fine di tutelare la sicurezza dello Stato.
La relatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) dichiara di condividere quanto affermato, in sede di discussione generale, in ordine alla opportunità di prevedere, nel disegno di legge n.1335, un ampliamento dei poteri di controllo del Comitato. Condivide inoltre l'osservazione del senatore Brutti sulla previsione, in capo al CO.PA.CO., di un potere di controllo ex post delle condotte poste in essere ai sensi dell'articolo 17, al fine di valutare se le garanzie funzionali siano state effettivamente necessarie per il compimento di una determinata operazione.
Quanto alle osservazioni del senatore Casson, ritiene opportuno integrare il parere, indicando puntualmente i criteri di composizione e di organizzazione, nonchè i compiti, dell'ufficio ispettivo istituito presso la direzione generale del DIS. Quanto alle osservazioni sul nuovo articolo 256-bis del codice di procedura penale, la relatrice ritiene corretto prevedere, in capo all'autorità giudiziaria, l'obbligo di indicare puntualmente i reati che intende perseguire. Valuta inoltre opportuno l'inserimento al comma 11 dell'articolo 21, dell'inciso "anche saltuariamente", al fine di evitare qualsiasi elusione del divieto, per alcune categorie di soggetti, di svolgere attività di collaborazione o di consulenza alle dipendenze dei servizi segreti.
Dopo aver espresso l'opportunità di inserire una norma di coordinamento per i procedimenti pendenti, la relatrice condivide quanto osservato dal senatore Centaro, in riferimento alla necessità di prevedere esclusioni di responsabilità in capo a soggetti che abbiano agito nell'adempimento di comandi rivelatisi poi illegittimi.
Ritiene inoltre corretto espungere, al comma 3 dell'articolo 39, l'avverbio "gravemente", condividendo, al riguardo, i rilievi sollevati dal senatore Centaro.
Condivide inoltre quanto affermato, sempre dal senatore Centaro, sull'opportunità che, nella comunicazione al CO.PA.CO. delle operazioni condotte ai sensi degli articoli 17 e 18, si faccia uso delle medesime classificazioni utilizzate per le procedure di autorizzazione.
Dopo aver dichiarato di condividere quanto affermato dai senatore Centaro e D'Ambrosio sulla necessità di bilanciare il diritto fondamentale di difesa con le esigenze di sicurezza dello Stato, non ritenendo al riguardo corretto escludere del tutto i soggetti imputati dall'obbligo del segreto di Stato, la relatrice condivide quanto affermato dal senatore Casson sulla necessità di meglio dettagliare i criteri di assunzione del personale dei servizi di sicurezza, nonchè i casi di incompatibilità all'assunzione delle funzioni.
La Commissione dà mandato alla relatrice di integrare la proposta di parere secondo quanto emerso nel dibattito.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 7 GIUGNo 2007
Presidenza del Presidente
TONINI
alla 1° Commissione:
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga : parere favorevole.
DIFESA (4a)
GIOVEDÌ 22 MARZO 2007
55ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 10,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente DE GREGORIO informa che, nella seduta del 20 marzo scorso l’Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha affrontato il tema del disegno di legge 1335, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, attualmente assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali e in sede consultiva, tra le altre, anche alla Commissione difesa. Rileva che in seno all’Ufficio di Presidenza è emerso l’unanime orientamento di sollevare conflitto di competenza in ordine al predetto disegno di legge, richiedendone la nuova assegnazione in sede primaria congiuntamente alla 1a Commissione permanente. Nel riassumere le argomentazioni avanzate nel corso della seduta dell’Ufficio di Presidenza, domanda pertanto alla Commissione se ritenga di confermare detta posizione.
La Commissione conviene, dando incarico al Presidente De Gregorio di informare il Presidente del Senato di tale orientamento e di sollevare formalmente la questione di competenza sul disegno di legge n. 1335.
DIFESA (4a)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007
70ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore RAMPONI (AN), il quale dichiara che si soffermerà in particolare sul disegno di legge n. 1335, approvato dalla Camera dei Deputati il 15 febbraio 2007, volto ad aggiornare la normativa sui servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, anche alla luce delle mutate esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale.
Dopo aver indicato i principali settori di innovazione, il senatore si sofferma sulla struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, osservando che l’articolo 1 conferma l’attribuzione al Presidente del Consiglio della direzione e della responsabilità generale della politica d’informazione per la sicurezza, del potere di apposizione e del compito di tutela del segreto di Stato, nonché della nomina dei vertici dei responsabili dell’organizzazione.
Quanto alla struttura interna del sistema di informazione, l’oratore rileva che è mantenuto il comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, mentre è prevista la possibilità, solo eventuale, di una autorità delegata.
Il Relatore si sofferma quindi sulla istituzione sia di un Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sia di due servizi distinti, il Servizio d’Informazione per la Sicurezza Esterna (SIE) e il Servizio d’Informazione per la Sicurezza Interna (SIN), che però non risultano inseriti né nella struttura del Ministero degli Interni o del Ministero della Difesa, né all’interno del DIS. Al riguardo, egli esprime alcune perplessità sulla previsione solo eventuale della nomina di un’autorità delegata, rilevando la oggettiva impossibilità, per il Presidente del Consiglio, di svolgere direttamente la funzione di guida, coordinamento e controllo del sistema.
Dopo alcune brevi riflessioni sulle modalità di nomina e sulle competenze dell’autorità delegata, previste all’articolo 3 del disegno di legge in titolo, il Relatore svolge diffuse considerazioni sull’articolo 4, il quale definisce l’istituzione del DIS, indicandone puntualmente le competenze.
Il relatore Ramponi osserva che il Direttore del Dipartimento riferisce in via immediata al Presidente del Consiglio dei ministri. Benché il disegno di legge sembri voler mantenere una struttura binaria sulla base di una competenza territoriale, scindendo la sicurezza esterna dalla sicurezza interna, proprio la rilevanza dei compiti, delle prerogative e delle competenze attribuite al Dipartimento e, in particolare, al suo Direttore, sembra smentire tale originaria intenzione, dal momento che il Direttore del DIS risulta essere l’autentico titolare della guida, del controllo, del potere di direttiva dell’intero sistema dei servizi. L’oratore osserva però che, se l’intenzione del proponente è quella, certamente condivisibile per ragioni di efficienza, di un sistema unitario, sarebbe più opportuno che la guida del Dipartimento fosse affidata ad una autorità politica cui dovrebbero rispondere tutte le componenti del sistema.
Il Relatore svolge quindi alcune considerazioni sul SIE, rilevando in particolare l’incongruità del sistema delineato dal disegno di legge. Mentre infatti si prevede, in capo al SIE, un obbligo di tempestiva e continuativa informazione al Ministro della Difesa, al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro dell’Interno, il suo Direttore può comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, cui direttamente risponde, solo tramite il DIS. Il Relatore esprime la sua perplessità, ritenendo opportuno che le competenze del SIE siano coordinate da una autorità politica, che non può essere – per ovvie ragioni – un funzionario dello Stato preposto alla guida del Dipartimento. Quanto al servizio di informazioni per la sicurezza interna, l’oratore, dopo averne illustrato i compiti, esprime le medesime perplessità precedentemente palesate in riferimento al SIE, ribadendo la necessità di una comune direzione politica alla quale, per ragioni funzionali e di correttezza organizzativa, deve essere affidata la responsabilità di indirizzo e di coordinamento senza ulteriori tramiti.
Dopo aver svolto alcune sintetiche osservazioni sulla tutela amministrativa del segreto e sull’istituzione dell’ufficio centrale degli archivi, il Relatore esprime un giudizio positivo sugli articoli 11, 12 e 13 del disegno di legge, in materia di formazione e addestramento del personale, e si sofferma in particolare sull’istituzione di un’unica Scuola di Formazione all’interno del DIS. Dopo aver brevemente illustrato gli articoli 14, 15 e 16, volti ad introdurre, nel codice di procedura penale, una puntuale disciplina in ordine alla richiesta e alla acquisizione di documenti attinenti alla sicurezza dello Stato, si sofferma quindi sugli articoli 17, 18, 19 e 20, giudicando favorevolmente la previsione di garanzie funzionali per il personale che opera nei servizi, tramite l’indicazione non equivoca di responsabilità, procedure e strumenti di tutela.
Il Relatore passa quindi all’esame della disciplina relativa allo status del personale, in particolare osservando come gli articoli 21 e 22 del disegno di legge individuino i principi cui deve ispirarsi l’apposito regolamento sul contingente speciale del personale addetto al DIS, al SIE e al SIN, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne il trattamento economico, il Relatore critica la previsione, contenuta nel disegno di legge, dell’allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, rilevando che l’attività di chi opera all’interno dei servizi assume connotati di tale tipicità da non consentire improprie equiparazioni, soprattutto in riferimento ai compensi. Al riguardo egli propone, in alternativa, o il mantenimento del sistema attualmente vigente ovvero un sistema che gradui il trattamento economico a seconda del tipo di attività concretamente svolta dal funzionario. In riferimento alla disciplina del segreto di Stato, si sofferma in particolare sui possibili conflitti tra i poteri, in ordine alla trasmissione di atti e documenti coperti dal segreto.
Al riguardo esprime alcune perplessità sul fatto che, nel caso di conflitto di competenza tra Presidente del Consiglio e Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in ordine alla trasmissione di copia di un documento negato perché coperto da segreto, il disegno di legge preveda solo il ricorso del Comitato a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni: non viene indicato il soggetto a cui spetta la decisione finale, a differenza del caso in cui il conflitto di competenze si manifesti tra Presidente del Consiglio e magistratura, per il quale è la Corte costituzionale a decidere. Ritiene pertanto opportuno prevedere, anche per questa fattispecie, l’indicazione di una procedura risolutoria in capo ad un’autorità terza, che potrebbe essere proprio la Corte costituzionale.
Si sofferma, infine, sugli articoli 39, 40, 41 e 42, relativi alla disciplina del segreto di Stato, criticando in particolare le numerose ripetizioni contenute nell’articolato, le quali nuocciono alla semplicità e alla chiarezza della normativa in esame. Al riguardo auspica una rigorosa revisione del testo, al fine di eliminare ogni inutile ripetizione, ritenendo importante procedere con cautela e con attenzione.
Il Relatore, dopo aver ricordato che la Commissione aveva sollevato una questione di competenza per l’assegnazione congiunta del disegno di legge in titolo, si riserva conclusivamente di predisporre una proposta di parere che tenga anche conto delle osservazioni che emergeranno nella discussione generale.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Ramponi per la diffusa relazione, dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 9,25.
DIFESA (4a)
GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007
71ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore NIEDDU (Ulivo) osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 1335, nel prevedere una riforma completa dell’intelligence, è volto a rendere più efficace il sistema, da una parte potenziando la capacità di acquisizione di informazioni, dall’altra mantenendo alte le garanzie di democraticità.
Si sofferma quindi sui limiti della normativa vigente, svolgendo in particolare alcune considerazioni sulla responsabilità generale della politica di sicurezza, sulle garanzie funzionali riconosciute al personale dei Servizi di intelligence, nonché sui poteri della Commissione parlamentare di controllo, che non reputa particolarmente incisivi.
Dopo aver ricordato che già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva tentato di adottare una nuova disciplina dei servizi di informazione e sicurezza, rileva che il disegno di legge n. 1335 risulta più organico, perché incide sull’intera struttura dei servizi e ne definisce le responsabilità.
Svolge quindi alcune considerazioni sull’attribuzione in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, delle funzioni di direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nonché sul conferimento al Comitato parlamentare per la sicurezza dell’intera attività di controllo.
Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla separazione netta tra il sistema di sicurezza esterna e quello di sicurezza interna, valuta positivamente le parti del disegno di legge relative alla struttura dei Servizi, ai controlli interni, alla disciplina del segreto di stato e alle diverse classificazioni di segretezza.
Quanto alle competenze del Reparto – Informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS), esprime perplessità sulla scelta di porre tale organismo al di fuori del sistema dei Servizi. In particolare, ritiene non chiaro il rapporto tra le funzioni del RIS e quelle del SIE e del SIN, osservando che le competenze del RIS continuano ad essere stabilite in modo estremamente sintetico da un atto normativo di rango secondario, l’articolo 2, comma 1, lettera o), n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, il quale, oltretutto, rinvia all’articolo 5 della legge n. 801 del 1977. Ciò, a suo avviso, rischia di determinare sovrapposizioni di competenze tra gli organi del sistema di intelligence; propone quindi che le funzioni del RIS siano compiutamente disciplinate nel provvedimento.
Si sofferma quindi sulla necessità di un coerente legame funzionale tra il SIE e il RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità, per il SIE, di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l’interesse del RIS all’attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT.
Rileva poi che l’esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza rischia di farlo salvo da qualsiasi controllo parlamentare, e ciò in controtendenza con la ratio del provvedimento, che spinge invece verso un rafforzamento del controllo medesimo. Punto fondamentale del provvedimento è infatti proprio la riconduzione dell’intera materia alla responsabilità politica del Governo, aspetto connesso a quello del corrispondente rafforzamento del controllo parlamentare sulle garanzie funzionali, sui bilanci e sulla documentazione custodita negli archivi. Quanto ai regolamenti attuativi che dovranno essere emanati, auspica che essi definiscano la suddivisione reale delle competenze tra i Servizi, le modalità di coordinamento delle loro attività, i criteri per l’arruolamento e per la gestione del personale, nonché il relativo trattamento economico; tutto ciò nei limiti che la legge di riforma, delimitando i limiti sostanziali della normativa secondaria, dovrà fissare in modo puntuale.
In ordine al ruolo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, esprime perplessità sulla tesi del relatore, in base alla quale tale organismo costituisce l’unico strumento attraverso cui i responsabili del SIN e del SIE possano rapportarsi al Presidente del Consiglio dei ministri. In riferimento all’opportunità, sempre palesata dal relatore, di prevedere un controllo diretto di natura politica sul SIE e sul SIN, pur non essendo contrario in via pregiudiziale, ritiene però opportuno un supplemento di riflessione, osservando che il ruolo di coordinamento svolto dal RIS, come pure i suoi poteri di controllo sul SIE e sul SIN, potrebbero costituire un punto di mediazione importante rispetto alla diretta responsabilità politica in capo ai due Servizi.
In conclusione, nell’esprimere un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 1335, propone, qualora prevalga l’idea di non modificare l’articolo 8, comma 2, relativo alla collocazione e alle competenze del RIS, di inserire comunque la previsione di opportune modalità attraverso le quali anche il RIS, benché non parte del sistema di informazione per la sicurezza, sia comunque sottoposto al controllo del Parlamento, nelle modalità che si riterranno più idonee, onde evitare comunque che una parte importante dell’attività di intelligence sia sottratta ad ogni forma di controllo politico.
La senatrice PISA (SDSE) esprime innanzitutto un giudizio positivo sulla scelta di affidare la direzione e la responsabilità politica direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale potrà gestire direttamente o delegare alcune funzioni ad un sottosegretario o a un ministro senza portafoglio.
Valuta del pari positivamente la scelta di mantenere due Servizi, con una netta distinzione di competenze per aree geografiche, prevedendo inoltre un compito di coordinamento da parte del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, qualora i due Servizi siano costretti ad operare insieme.
Svolge quindi alcune considerazioni sulle garanzie funzionali per il personale dei Servizi introdotte nel disegno di legge n. 1335, ritenendo che tale scelta risponda ad esigenze da tempo fortemente manifestate dagli operatori del settore.
Elementi di forte positività sono rappresentati a suo avviso dall’ampliamento e dal rafforzamento dei poteri di controllo in capo al Comitato parlamentare, anche in ordine alle spese sostenute per le attività di intelligence.
Quanto alla disciplina del segreto di Stato, le sue perplessità si appuntano sulla scelta di prevedere un periodo di conservazione del segreto della durata di quindici anni, prorogabili, in alcuni casi eccezionali, per un massimo di altri quindici: l’opinione pubblica, sia alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto i nostri Servizi sia in considerazione di alcune importanti decisioni dell’Unione europea relative ai voli CIA, è infatti particolarmente sensibile all’esigenza di chiarezza e di trasparenza, anche in ordine a settori che afferiscono alla sicurezza dello Stato.
Conclude segnalando la necessità di valorizzare il diritto di cronaca e la libertà di stampa, anche in riferimento alla possibile divulgazione di elementi coperti dal segreto di Stato, e auspicando che la stampa diventi sempre più un elemento di controllo e di verità piuttosto che uno strumento al servizio del potere.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) giudica in modo complessivamente positivo il disegno di legge n. 1335, che a suo avviso nasce non solo dall’esigenza di fornire adeguate risposte al personale dei Servizi, ma anche dai notevoli mutamenti degli scenari internazionali verificatisi dal 1977 ad oggi. Pur considerando opportuna l’approvazione in tempi rapidi di una nuova disciplina, ritiene tuttavia importante intervenire per migliorarne il testo.
In particolare, suggerisce di ampliare il potere di controllo parlamentare del COPACO, inserendo un opportuno bilanciamento tra tale controllo e le garanzie funzionali di tutela di coloro che operano nel settore, affinché l’attività di intelligence si svolga nel quadro dei valori costituzionali e nel rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini.
Osserva quindi che la previsione di un sistema binario su base territoriale può presentare il rischio di una mancata collaborazione, laddove si operi in settori che risultano di rilevanza sia nazionale che internazionale; la previsione di un coordinamento da parte del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza può inoltre essere non funzionale alla speditezza e al buon esito delle operazioni.
È a suo avviso importante aver attribuito al Servizio di informazione per la sicurezza interna l’attività di controspionaggio, attesa l’opportunità che responsabilità di funzioni di tanta delicatezza sia attribuita a soggetti di grande esperienza professionale.
Nel segnalare l’opportunità di correggere le numerose imprecisioni del testo del disegno di legge n. 1335, annuncia di aver presentato alla Commissione di merito un emendamento al comma 5 dell’articolo 21, relativo alle modalità di passaggio del personale attualmente in servizio presso il CESIS, il SISMI e il SISDE nel ruolo unico del personale dei Servizi di sicurezza e del RIS.
Quanto agli articoli 24 e 25, relativi, rispettivamente, alle identità di copertura e alle attività simulate, esprime perplessità sulla scelta di affidare al direttore del RIS il potere di autorizzare l’uso di documenti di identificazione diversi da quelli reali, ritenendo più opportuno conferirlo, almeno nei limiti della proposta, al direttore di ciascuno dei due Servizi; ciò anche al fine di evitare la surrettizia evoluzione del sistema di intelligence verso un’unica struttura che, a suo avviso, potrebbe presentare dei profili di criticità sul piano della democrazia.
Quanto alle osservazioni del senatore Nieddu sull’opportunità di inserire il RIS nel sistema dell’attività di sicurezza, si dichiara favorevole a un maggiore controllo parlamentare su tale organismo, ritenendo corretto attribuire il potere di controllo direttamente alle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.
Torna quindi all’articolo 21, che prevede una forte delegificazione della materia relativa al personale e rinvia a regolamenti governativi la puntuale disciplina dell’ordinamento, del reclutamento, nonché del trattamento economico e previdenziale degli operatori del settore. Valuta positivamente la scelta – operata al comma 6 – di prevedere un trattamento economico omnicomprensivo, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e dall’indennità di funzione, che garantisce il massimo di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica, rendendo pensionabile l’intero compenso. Ciò che invece, a suo avviso, occorre modificare è la previsione dell’allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, dal momento che la delicatezza dell’attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di intelligence per un determinato numero di anni.
Esprime infine un giudizio negativo sull’ipotesi di flessibilità del personale, tenuto conto in particolare del lungo tempo necessario ai fini di un’adeguata formazione del personale che opera in settori così delicati.
Il senatore RAMPONI (AN), in riferimento a quanto osservato dal senatore Nieddu e dalla senatrice Villecco Calipari in ordine alla possibilità di prevedere un controllo parlamentare sull’attività del RIS, propone l’introduzione, dopo il comma 3 dell’articolo 21, di un comma aggiuntivo che preveda l’attribuzione al Comitato parlamentare ad hoc del controllo sull’attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa.
Ha quindi la parola il senatore GIANNINI(RC-SE), il quale registra innanzitutto un deficit di dibattito su questioni pur tanto delicate. Nel concordare pienamente con le osservazioni avanzate dalle senatrici Pisa e Villecco Calipari e nel fare proprie in particolare le perplessità formulate in ordine alle norme riguardanti la tutela del segreto di Stato e quelle afferenti alla collaborazione tra i due Servizi, dichiara conclusivamente il proprio sostanziale consenso nei confronti dell’impianto del disegno di legge n. 1335, auspicando peraltro un più incisivo ed efficace controllo parlamentare sulla materia.
Interviene poi il presidente GIULIANO, il quale, premesso innanzitutto il proprio consenso nei confronti dell’impianto complessivo del disegno di legge n. 1335, avanza tuttavia alcune osservazioni di carattere specifico. Quanto all’articolo 8, in materia di funzioni attribuite al DIS, al SIE ed al SIN, ritiene essenziale chiarire, al comma 1, che esse hanno valore cogente, e in nessun caso debbono essere svolte da altri enti. Con riferimento all’articolo 17, in materia di applicazione delle garanzie funzionali, ritiene importante che al comma 2 venga inserita l’esclusione dalla speciale causa di giustificazione di cui al comma precedente nel caso in cui la condotta prevista dalla legge come reato configuri delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere anche l’integrità psichica degli individui. Al successivo comma 5, reputa inoltre vada inserito un riferimento anche ai consigli provinciali. Si sofferma quindi sulle procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato, di cui all’articolo 18, per segnalare che la previsione contenuta al comma 4, che si riferisce a casi di "assoluta" urgenza, appare eccessivamente rigorosa, considerate le esigenze operative dei Servizi, e propone pertanto di cassare l’aggettivo. In ordine ai ricorsi giurisdizionali, disciplinati all’articolo 22, riterrebbe fondamentale un’integrazione della norma, rendendo obbligatoria una camera di conciliazione, che consenta di esplorare la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie di lavoro. Passa quindi all’articolo 28, che inserisce nel codice di procedura penale un articolo, 270-bis, che disciplina le comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai Servizi di sicurezza. Al riguardo, egli ritiene che la responsabilità in ordine alla secretazione e alla custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni, genericamente individuati dall’attuale formulazione della norma nell’autorità giudiziaria, vada decisamente individuata nel vertice della Procura, attesa l’esigenza di scongiurare la divulgazione di notizie di tale delicatezza. Quanto al Capo IV del disegno di legge n. 1335, in materia di controllo parlamentare, dopo aver suggerito di snellire la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che l’articolo 30 fissa in sei deputati e sei senatori, giudica pleonastica la disposizione di cui al comma 6, attesa la pressoché costante sussistenza delle esigenze di natura istruttoria cui esso fa riferimento. Reputa infine troppo mite la pena prevista all’articolo 36, comma 2, per eventuali violazioni del segreto da parte di componenti parlamentari del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, suggerendone pertanto una accentuazione.
In considerazione dell’imminente inizio delle votazioni da parte dell’Assemblea, il Presidente rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
DIFESA (4a)
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 12.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.
Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il senatore RAMPONI (AN) il quale, dopo aver riassunto le osservazioni emerse nel corso del dibattito, illustra diffusamente una bozza di parere, favorevole con condizioni e osservazioni (allegata al resoconto della seduta), dando conto della ratio della formulazione da lui proposta.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ripropone alcuni elementi di riflessione, già segnalati nel suo precedente intervento e tuttavia non inclusi nella bozza di parere.
In particolare si sofferma sull’articolo 13 del disegno di legge n. 1335, relativo alla collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. Ritiene infatti che nel comma 3 vada inserito un riferimento alla prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza, al fine di fornire un ulteriore strumento di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, come sottolineato dal direttore del SISMI nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali.
Caldeggia inoltre che l’autorizzazione del Direttore del DIS, di cui all’articolo 25 comma 1, venga rivolta ai direttori dei Servizi e non ai singoli dirigenti, onde evitare un’eccessiva permissività su un punto di particolare delicatezza. Analoga modifica andrebbe a suo avviso effettuata all’articolo 24 del disegno di legge.
Un ulteriore elemento di riflessione concerne gli emolumenti agli operatori dei Servizi. Su questo aspetto, nel convenire parzialmente con quanto già inserito nella bozza predisposta dal relatore, segnala che il trattamento presenterebbe comunque aspetti di discrezionalità.
Infine, sottolinea l’esigenza che, al comma 2 dell’articolo 21, si inserisca una norma che tuteli il personale che rientra nell’amministrazione di provenienza, nella valutazione delle professionalità acquisite negli anni di servizio e nel riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti.
Il senatore NIEDDU (Ulivo), espresso apprezzamento per il lavoro di raccordo svolto dal relatore Ramponi, che ha raccolto molti dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito, gli segnala l’opportunità di inserire nella bozza di parere anche un riferimento all’esigenza di un coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle attività del SIE e del SIN per quanto concerne la Difesa militare, nonché alla necessità di una più compiuta esplicitazione dei compiti del RIS e dei legami funzionali e di coordinamento tra il SIE e il RIS.
Chiede altresì di voler inserire nella bozza di parere, tra le condizioni, l’esigenza di definire in modo più compiuto i compiti del RIS e i rapporti funzionali e di coordinamento tra RIS, SIE e SIN.
Il relatore RAMPONI (AN) prende nuovamente la parola, soffermandosi sulle ulteriori osservazioni oggi emerse e dichiarandosi complessivamente disponibile ad effettuare un ulteriore sforzo di raccordo, al fine di pervenire all’espressione di un parere che registri il più ampio consenso della Commissione.
Ha quindi la parola il sottosegretario VERZASCHI, il quale nel ringraziare la Commissione per avere effettuato un esame attento e puntuale della normativa, e nel dare atto a tutti gli intervenuti della grande disponibilità dimostrata, registra con favore lo sforzo di pervenire con tempestività all’espressione di un parere condiviso e segnala che anche gli interventi odierni hanno dato indicazioni estremamente importanti dal punto di vista del suo Dicastero. Nel rimettersi al parere che la Commissione vorrà esprimere, si limita a segnalare l’opportunità che vengano date indicazioni di carattere tecnico più specifiche sull’attività del RIS, pervenendosi a una più efficace definizione della norma.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,05.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335
La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,
formula parere favorevole, a condizione che vengano introdotte le seguenti modifiche:
- a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio che rimane, pur sempre, il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;
- il Dis sia costituito da una direzione e dai due Servizi SIE e SIN;
- il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza, sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall'art. 4;
- per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;
- al direttore del DIS rimanga la competenza di Coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario. In conseguenza debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, funzionario della Pubblica Amministrazione, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l'Autorità Politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;
- sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS che dovrebbe prevedere la possibilità, per il SIE, di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l'interesse del RIS all'attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;
- dopo il comma 3 dell'art. 21, venga inserito un comma aggiuntivo che preveda l'attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull'attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa e sull'attività di intelligence svolta da reparti ad hoc delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;
- sempre all'art. 21, venga modificata la previsione dell'allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia, atteso che la delicatezza dell’attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l'attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di intelligence per un determinato numero di anni;
- sia indicata in legge la Competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l'esecutivo indicato all'art. 31 comma 10;
- al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono contemporaneamente in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto aboliti i commi da 1 a 8 dell'art. 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell'art. 40, e il comma 9 del medesimo art. 41 va inserito nell'ambito delle disposizioni dell'art. 31, poiché trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) all'art. 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell'art. 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.
Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:
- all'art. 8, comma 1, sostituire le parole "non possono" con "non devono", al fine di dare maggiore cogenza alla disposizione;
- all'art. 17, comma 2, nell'elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l'integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
- all'art. 18 comma 4, eliminare l'aggettivo "assoluta", che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
- all'art. 22 introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
- all'art. 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del procuratore generale il responsabile della decretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
- all'art. 30, comma 1, si suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6 del medesimo articolo, perché pleonastico;
- all'art. 36, comma 2, si segnala l'opportunità di un inasprimento della pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del Comitato parlamentare.
DIFESA (4a)
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007
73ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell' articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d' inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.
Il relatore RAMPONI (AN) illustra una nuova proposta di parere (allegato al resoconto della seduta odierna), che recepisce gli ulteriori rilievi avanzati nel corso della precedente seduta. Accede quindi ad una richiesta della senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo), che ritiene che l’espressione "escludendo quindi questi ultimi dall’esercizio dello stesso", di cui al punto 13 della bozza, possa dar luogo a difficoltà interpretative, modificando conseguentemente il testo.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore DIVINA (LNP), premesso apprezzamento per l’approfondito lavoro svolto dal relatore, osserva che le numerose condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere integrano una richiesta di radicale modifica del disegno di legge n. 1335 e che di fatto danno luogo ad un parere contrario. Per tali ragioni, si asterrà dalla votazione.
Il senatore NIEDDU (Ulivo), nel dichiarare il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per l’approfondita e puntuale attività svolta nella fase istruttoria e per lo sforzo del relatore volto a recepire le osservazioni provenienti da tutte le forze politiche. Ciò, in un contesto politico come l’attuale, rappresenta, a suo avviso, un elemento di notevole positività.
Il relatore RAMPONI (AN), nel richiamarsi alle osservazioni del senatore Divina, rileva che le numerose proposte di modifica contenute nello schema di parere, lungi dallo stravolgere l’impianto della riforma, intendono piuttosto migliorare il testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.
Il presidente DE GREGORIO, espressa soddisfazione per il lavoro svolto dal senatore Ramponi e per lo spirito di collaborazione che ha animato i lavori, auspica che la Commissione di merito tenga conto delle puntuali osservazioni contenute nel parere.
Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere proposto dal relatore, come da ultimo modificato, che risulta approvato.
La seduta termina alle ore 9,25.
NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335
La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,
esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole
con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.
Le condizioni si sostanziano nella richiesta alla Commissione di merito di introdurre le seguenti modifiche al testo:
1. a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio, che rimane, pur sempre, il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;
2. il DIS sia costituito da una Direzione e dai due Servizi SIE e SIN;
3. il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall'articolo 4;
4. per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;
5. al direttore del DIS rimanga la competenza di coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza. In conseguenza, debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, che è un pubblico funzionario, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l'autorità politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;
6. siano definiti in modo più compiuto i compiti del RIS ed i rapporti funzionali e di coordinamento tra il RIS, il SIE e il SIN;
7. sia previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle correlate attività del SIE e del SIN, nonché nella ricerca della migliore idoneità ed efficacia delle loro strutture, per quanto concerne la sicurezza militare (personale, mezzi e infrastrutture), sia sul territorio nazionale che nelle aree operative all’estero;
8. sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l’interesse del RIS all’attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;
9. il comma 3 dell’articolo 13 sia sostituito dal seguente: «3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale" sono sostituite con le seguenti: "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza". Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo.»
10. all'articolo 21, dopo il comma 3, venga inserito un ulteriore comma che preveda l’attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull’attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa e sull’attività di intelligence svolta da reparti ad hoc delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;
11. sempre all'articolo 21, venga modificata la previsione dell’allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, atteso che la delicatezza dell’attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l’attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di intelligence per un determinato numero di anni;
12. all’articolo 24, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente ascolti i direttori del SIE e del SIN prima di autorizzare l’uso di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali;
13. all’articolo 25, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente autorizzi, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l’esercizio di attività economiche simulate, escludendo quindi questi ultimi dall’esercizio dello stesso;
14. sia indicata in legge la competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l'esecutivo di cui all'articolo 31, comma 10;
15. al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione, siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto cassati i commi da 1 a 8 dell’articolo 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell’articolo 40, e il comma 9 del medesimo articolo 41 andrà inserito nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 31, poiché trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) dell’articolo 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell’art. 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.
Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:
· all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole "non possono" con "non devono", al fine di dare maggiore cogenza alla disposizione;
· all’articolo 17, comma 2, nell’elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l’integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
· all’articolo 18, comma 4, eliminare l'aggettivo "assoluta", che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
· all’articolo 22, introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
· all’articolo 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del Procuratore generale il responsabile della secretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
· all’articolo 30, comma 1, si suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6 del medesimo articolo, perché pleonastico;
· all’articolo 36, comma 2, si segnala l'opportunità di un inasprimento della pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del Comitato parlamentare.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335
La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,
esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole
con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.
Le condizioni si sostanziano nella richiesta alla Commissione di merito di introdurre le seguenti modifiche al testo:
1. a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio, che rimane, pur sempre, il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;
2. il DIS sia costituito da una Direzione e dai due Servizi SIE e SIN;
3. il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall'articolo 4;
4. per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;
5. al direttore del DIS rimanga la competenza di coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza. In conseguenza, debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, che è un pubblico funzionario, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l'autorità politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;
6. siano definiti in modo più compiuto i compiti del RIS ed i rapporti funzionali e di coordinamento tra il RIS, il SIE e il SIN;
7. sia previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle correlate attività del SIE e del SIN, nonché nella ricerca della migliore idoneità ed efficacia delle loro strutture, per quanto concerne la sicurezza militare (personale, mezzi e infrastrutture), sia sul territorio nazionale che nelle aree operative all’estero;
8. sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonché l’interesse del RIS all’attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;
9. il comma 3 dell’articolo 13 sia sostituito dal seguente: «3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale" sono sostituite con le seguenti: "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza". Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo.»
10.all'articolo 21, dopo il comma 3, venga inserito un ulteriore comma che preveda l’attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull’attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa e sull’attività di intelligence svolta da reparti ad hoc delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;
11.sempre all'articolo 21, venga modificata la previsione dell’allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, atteso che la delicatezza dell’attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l’attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di intelligence per un determinato numero di anni;
12.all’articolo 24, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente ascolti i direttori del SIE e del SIN prima di autorizzare l’uso di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali;
13.all’articolo 25, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente autorizzi, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l’esercizio di attività economiche simulate;
14.sia indicata in legge la competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l'esecutivo di cui all'articolo 31, comma 10;
15.al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione, siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto cassati i commi da 1 a 8 dell’articolo 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell’articolo 40, e il comma 9 del medesimo articolo 41 andrà inserito nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 31, poiché trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) dell’articolo 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell’art. 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.
Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:
· all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole "non possono" con "non devono", al fine di dare maggiore cogenza alla disposizione;
· all’articolo 17, comma 2, nell’elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l’integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
· all’articolo 18, comma 4, eliminare l'aggettivo "assoluta", che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
· all’articolo 22, introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
· all’articolo 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del Procuratore generale il responsabile della secretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
· all’articolo 30, comma 1, si suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6 del medesimo articolo, perché pleonastico;
· all’articolo 36, comma 2, si segnala l'opportunità di un inasprimento della pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del Comitato parlamentare.
DIFESA (4a)
GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2007
75ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.
La seduta inizia alle ore 9.
SUL PARERE RESO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335
Il presidente GIULIANO (FI), nel rammentare che nella seduta antimeridiana di ieri la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni sul disegno di legge n. 1335, in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, propone di chiedere, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all’Assemblea.
La Commissione unanime conviene.
La seduta, sospesa alle ore 9,05, è ripresa alle ore 9,10.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007
74ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,40.
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell’esame degli emendamenti)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato da relazione tecnica e che l’articolo 29, contenente le norme di contabilità e le disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 6, una clausola di invarianza secondo la quale dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all’affermata invarianza degli oneri appare tuttavia opportuno acquisire dal Governo chiarimenti su taluni aspetti del testo. Segnala in primo luogo l’articolo 4, comma 3, lettera i), all’interno del quale viene istituito, presso il DIS, un Ufficio ispettivo attualmente non previsto dalla legislazione vigente. Sempre presso questo organismo è istituito l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) (articolo 9). Entrambi questi organismi sono dotati di proprio personale. Infine, presso la medesima struttura, all’articolo 11, si prevede l’istituzione di una Scuola di formazione della cui direzione faranno parte, tra gli altri, esponenti qualificati di centri di eccellenza e universitari. All’articolo 12 si prevede poi l’istituzione di un Comitato di analisi strategica antiterrorismo finalizzato alla collaborazione con tutti gli organismi di sicurezza. Sempre in relazione all’affermata invarianza finanziaria segnala che occorrono chiarimenti sull’articolo 13, che autorizza il DIS, il SIE e il SIN a stipulare convenzioni con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, con le università e con gli enti di ricerca. Segnala poi l’articolo 21 che disciplina il contingente speciale del personale. In relazione al principio di invarianza apparirebbe opportuno acquisire elementi, in particolare sulla lettera d), che predispone l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con i dirigenti degli organismi di sicurezza e la cui permanenza è legata a quella dei medesimi direttori, e la lettera m), nella quale si stabiliscono i criteri per il riconoscimento della professionalità acquisita presso i servizi in relazione al trattamento economico del personale di altra provenienza e che torna al ruolo di appartenenza. Segnala infine che il comma 6 dell’articolo in questione stabilisce che con regolamento si definirà il trattamento del personale del contingente, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia. In relazione poi all’articolo 29, che disciplina gli aspetti contabili, segnala in particolare le lettere c) e d) del comma 3, per l’istituzione di un ufficio distaccato della Corte dei Conti presso il DIS e di un Ufficio bilancio e ragioneria distaccato presso il medesimo organismo. Segnala infine che il comma 2 dell’articolo 45 appare contraddittorio rispetto al principio di invarianza degli oneri affermato dall’articolo 29, in quanto vi si afferma che solo in sede di prima applicazione all’attuazione della legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente prefigurando un onere non quantificato e non coperto.
Il sottosegretario CASULA fa presente l’esigenza che il provvedimento venga corredato di relazione illustrativa e di una relazione tecnica, al fine di verificare che gli oneri ivi recati siano contenuti nell’ambito delle risorse destinate, a legislazione vigente, al funzionamento dell’attuale sistema dei servizi per le informazioni e la sicurezza. Sempre al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene necessario sopprimere il riferimento: "in sede di prima applicazione" contenuto nell’articolo 45, comma 2. Per quanto concerne, poi, i chiarimenti richiesti sull’articolo 4, comma 3, lettera i), fa presente che il DIS provvederà ai maggiori oneri da sostenere derivanti dall’istituzione dei nuovi uffici avvalendosi, per la Scuola di formazione, delle strutture logistiche, didattiche, impiantistiche e del personale attualmente utilizzati dal SISMI e dal SISDE per l’addestramento dei propri dipendenti; per l’Ufficio centrale per gli archivi, di parte degli spazi, degli apparati e del personale impiegati da CESIS, SISMI e SISDE per la gestione degli archivi di rispettiva competenza. I risparmi derivanti dall’accorpamento di comuni compiti, saranno utilizzati per la gestione degli Archivi; per l’Ufficio ispettivo, si impiegherà il supporto di personale e di risorse strumentali esistenti, mentre gli oneri relativi agli "ispettori" potranno essere sostenuti con le attuali disponibilità finanziarie destinate al pagamento delle competenze del personale. L’Ufficio centrale per la Segretezza svolgerà le proprie attribuzioni utilizzando tutte le risorse attualmente assegnate all’UCSI, ufficio preposto alla tutela amministrativa del segreto. In relazione alle richieste di chiarimento relative all’articolo 13, fa presente che gli eventuali oneri derivanti dalla stipula di talune convenzioni potranno essere assorbiti nell’ambito dei generali costi di funzionamento delle strutture per la realizzazione delle finalità istituzionali e, pertanto, con le risorse attualmente disponibili. Con riferimento all’articolo 21, precisa che i riflessi di natura finanziaria delle disposizioni di cui alla lettera m) sono compensati dai risparmi derivanti dai commi 5 e 6. Occorre inoltre specificare che il trasferimento di personale debba avvenire nell’ambito della normativa vigente in materia di assunzioni e di mobilità del personale del pubblico impiego. Al personale trasferito dovrà essere attribuito il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione, al fine di evitare che il provvedimento determini nuovi o maggiori oneri, privi di copertura, a carico del bilancio dello Stato.
Il PRESIDENTE, preso atto della esigenza di disporre una relazione tecnica sostenuta anche dal Ministero dell’economia e delle finanze, propone di rinviare l’esame in attesa di tale documento. Propone, altresì, di rinviare l’esame degli emendamenti.
La Sottocommissione delibera la predisposizione della relazione tecnica sul testo ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato. Viene altresì rinviato l’esame degli emendamenti.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007
83ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9.
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 giugno scorso.
Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del CESIS, che deposita agli atti, nella quale si chiarisce che in relazione all’articolo 4, comma 3, lettera i) il personale viene reso disponibile nell’ambito della complessiva riorganizzazione del settore, nel rispetto delle risorse finanziarie già disponibili nel comparto. In ordine all’articolo 9 chiarisce che non si determinano spese aggiuntive così come in relazione all’articolo 11 le spese di formazione saranno effettuate con le risorse umane già disponibili. In relazione all’articolo 12, comma 2, la struttura di riferimento risulta già prevista dall’articolazione dell’amministrazione determinata nell’anno 2004, mentre non determinano impegni aggiuntivi di spesa le disposizioni dell’articolo 21, lettera d) nonché lettera m), quest’ultima non determinando benefici premiali, ma volta solo a evitare penalizzazioni. In ordine all’articolo 29, non si determinano oneri aggiuntivi, mentre in relazione all’articolo 45, comma 2, rileva che la disposizione risulta connessa all’articolo 44 del provvedimento in esame ed evidenzia che gli effetti finanziari del provvedimento potranno essere concretamente valutati ad esito della fase di prima applicazione della normativa.
Il PRESIDENTE, dopo aver richiesto taluni chiarimenti in ordine all’articolo 45, comma 2, chiede che sia fornita al riguardo una apposita nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato, stanti taluni profili di contraddittorietà nell’ambito degli elementi forniti al riguardo dalla nota depositata dal rappresentante del Governo, in particolare risultando necessario chiarire l’invarianza finanziaria a regime e non solo per la prima fase applicativa della normativa.
Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007
88ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,40.
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno 2007.
Il PRESIDENTE ricorda che era stata richiesta la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Il sottosegretario CASULA deposita agli atti la relativa relazione tecnica, con allegata una nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si rileva l’assenza di effetti finanziari connessi al provvedimento.
Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare l’esame del provvedimento, al fine di approfondire i contenuti della relazione tecnica depositata e acquisita agli atti.
Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
89ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 8,40.
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga)
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo con osservazioni, sugli emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno 2007.
Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) ricorda che, a seguito della richiesta di relazione tecnica formulata dalla Sottocommissione, il Governo ha depositato una nota recante relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva tuttavia che il tenore di tale nota non corrisponde propriamente al contenuto di relazione tecnica in senso proprio, atteso che non vi sono puntuali aspetti di quantificazione in relazione ai profili riguardanti il numero dei dipendenti interessati dalla riorganizzazione del settore dei servizi segreti nonché i relativi emolumenti. Posta tuttavia la peculiarità della materia oggetto del provvedimento, in relazione alla quale non sembra profilarsi la possibilità di acquisire puntuali dati numerici sull’organizzazione dei servizi segreti, evidenzia che gli elementi forniti dal Governo nella nota citata appaiono comunque rispondere ai rilievi sollevati in sede di relazione illustrativa. Preso atto dunque di tali chiarimenti, propone l’espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento, nel quale siano tuttavia elencati una serie di presupposti in relazione ai punti evidenziati nella relazione illustrativa, sui quali il Governo ha chiarito che possa operarsi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Propone inoltre che nel parere sia posta una condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione in ordine all’articolo 45 del testo, per l’inserimento, all’inizio del comma 2 dell’articolo, della parola: "anche", ciò al fine di chiarire che la clausola di invarianza finanziaria, già espressa nell’articolo 29 del provvedimento, deve valere in via permanente per tutta la fase attuativa della riorganizzazione dei servizi segreti, e non già solo in relazione alla prima fase attuativa, come invece potrebbe ritenersi sulla base dell’attuale formulazione del testo. Rileva al riguardo che lo stesso chiarimento fornito dal Governo in relazione all’articolo 45 pone un elemento interpretativo in tal senso, chiarendo che l’articolo in questione si pone in linea e non risulta in contraddizione con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 29. Tuttavia, a fini di maggiore certezza normativa, appare opportuno l’inserimento di un’apposita condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che chiarisca in via espressa la valenza generale, e non solo in sede di prima attuazione, della clausola di invarianza finanziaria.
In relazione alle proposte emendative segnala le proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1 e 45.0.1, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. In relazione alle proposte 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17 ritiene necessario valutarne gli effetti finanziari posto che, in materia di trattamento economico dei nuovi servizi segreti, viene eliminato il criterio di riferimento alle tabelle di allineamento al personale della polizia. Osserva, pertanto, la necessità di valutare se l’eliminazione di tale parametro sia compatibile con il vincolo dell’invarianza degli oneri di cui all’articolo 29. Sulla proposta 45.0.2, posto che sopprime e trasforma le attuali strutture dei servizi segreti in altri organismi, ritiene utile valutare l’opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretari CASULA esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1, 45.0.1, nonché sugli emendamenti 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17, in relazione all’eliminazione del criterio di riferimento alle tabelle di allineamento al personale della polizia. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 45.0.2.
Il presidente relatore MORANDO (Ulivo), in relazione alla proposta 45.0.2, rileva tuttavia che la stessa potrebbe ritenersi corretta dal punto di vista finanziario laddove venisse inserita una clausola di invarianza finanziaria. Propone dunque di formulare un parere di nulla osta sulla proposta 45.0.2, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria analogamente a quanto previsto nel testo del provvedimento. Aggiunge poi che l’emendamento 21.25 (testo 2) incide sull’articolo 21, comma 2, lettera m), del testo in relazione al quale è stata rilevata la necessità di un chiarimento in ordine alla effettività dell’invarianza finanziaria. Posto che su tale punto sono intervenuti i chiarimenti del Governo e che in base a quanto già osservato risulta opportuno l’inserimento di un apposito presupposto nell’ambito del parere sul testo per tale profilo, propone di esprimere, anche in relazione a tale ultima proposta emendativa, un parere di nulla osta sulla base del medesimo presupposto di invarianza finanziaria. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che nell’articolo 45, comma 2, le parole "2. In sede di prima applicazione," siano sostituite dalle seguenti "2. Anche in sede di prima applicazione,".
Il parere di nulla osta è altresì reso nei seguenti presupposti:
- che, in relazione all’articolo 4, comma 3, lettera i), l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza sia effettuata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
- che l’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9 costituisca una mera trasformazione della struttura già attualmente prevista, potendosi dunque operare nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
- che, in ordine all’articolo 11, l’istituzione e il funzionamento della Scuola di formazione avvenga nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- che la facoltà di stipula di convenzioni di cui all’articolo 13, comma 1, non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;
- che la previsione di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d) non determini incrementi in ordine alla spesa per il personale;
- che, in relazione all’articolo 21, comma 2, lettera m), non si determino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell’ambito della legislazione vigente;
- che dalla disposizione dell’articolo 21, comma 6, concernente l’allineamento delle qualifiche e la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo non derivino incrementi in ordine alla spesa per il personale;
- che, in ordine all’articolo 29, comma 3, lettere c) e d), non si prevedono trattamenti aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle attività degli uffici distaccati, che operano nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1, 45.0.1, 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17. In relazione alla proposta 45.0.2, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che sia inserito in fine un ulteriore comma recante le seguenti parole: "5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". In merito alla proposta 21.25 (testo 2), esprime parere di nulla osta nel presupposto, in relazione al parere reso sull’articolo 21, comma 2, lettera m) del testo, che non si determino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell’ambito della legislazione vigente.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".
La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del Presidente.
FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
13ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga : parere favorevole;
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007
101ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 10,10.
(1335-A) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Scajola ed altri; D’alia; Maroni ed altri; Cossiga
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 21.17 e 21.12, in quanto analoghe o identiche a emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Segnala poi le proposte 21.280 e 21.400. Esse sono volte a sostituire il criterio di riferimento alle tabelle di allineamento al personale della polizia nella determinazione del trattamento economico del personale dei nuovi servizi segreti – criterio che potenzialmente potrebbe determinare un costo medio di personale inferiore rispetto a quello vigente – con una disposizione più generale che, in luogo di parametri tabellari, prevede il limite degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le proposte richiamano anche il vincolo dell’invarianza degli oneri di cui all’articolo 29. Occorre acquisire conferma dal Governo dell’effettiva compatibilità di tali disposizioni con i suddetti vincoli. Per quanto concerne le proposte 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200, occorre valutare se siano idonee a istituire figure di dirigenti di prima fascia non previste a legislazione vigente e quindi incompatibili con la clausola di invarianza degli oneri di cui all’articolo 29, comma 6. Infine, segnala la proposta 43.500 in quanto volta ad istituire, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un Comitato di otto esperti. Ritiene necessario valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri sia con riferimento alla partecipazione degli otto esperti sia alla necessità, non indicata nella proposta emendativa, di prevedere una segreteria del Comitato. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA conferma che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Conviene altresì con l’avviso contrario sulle proposte 21.17 e 21.12. In relazione agli emendamenti 21.280 e 21.400, considerato che la nuova formulazione assicura l’invarianza della spesa, esprime avviso favorevole. Suggerisce poi di sostituire il riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio con quello alle risorse finanziarie attualmente previsto a legislazione vigente. Sul piano concreto, l’effettività della spesa dovrà essere garantita rimodulando l’attuale struttura retributiva senza incrementare la consistenza dell’organico e le correlate risorse. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. In relazione alla proposta 43.500, rileva che essa si pone in contraddizione con la ratio dell’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi soprattutto ove sia possibile utilizzare quelli già esistenti.
Il presidente MORANDO rileva che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e con le modifiche suggerite, sulle proposte 21.280 e 21.400 si potrebbe esprimere un parere di nulla osta condizionato all’accoglimento della clausola indicata dal Rappresentante del Governo. Infatti, le stesse, pur prevedendo disposizioni che finanziariamente sono meno virtuose di quelle previste nel testo, tuttavia sono compatibili con la clausola di invarianza. In qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 21.17, 21.12, 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 43.500. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.280 e 21.400 sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione alla sostituzione delle parole: "degli ordinari stanziamenti di bilancio" con le seguenti: "delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente".".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203-A
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE |
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Relatori PASTORE e SINISI)
|
Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2007 |
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto (n.1335)
approvato dalla Camera dei deputati il 15 febbraio 2007, in un
testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati ASCIERTO (445); ZANOTTI, LENZI, BAFILE, BELLILLO, BOFFA, BORGHESI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, D’ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, D’ELIA, DURANTI, FARINA Gianni, FIANO, FONTANA Cinzia Maria, FRIGATO, GENTILI, GHIZZONI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARIANI, MURA, NICCHI, RAMPI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TOLOTTI, TRANFAGLIA, TRUPIA e VOLPINI (982); NACCARATO (1401); MATTARELLA, AMICI e NACCARATO (1566); ASCIERTO (1822); GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, PIGNATARO Ferdinando Benito, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA e VENIER (1974); DEIANA (1976); FIANO (1991); GASPARRI, BOCCHINO e LA RUSSA (1996); MASCIA (2016); BOATO (2038); BOATO (2039); BOATO (2040); SCAJOLA, BRESSA, D’ALIA e FIANO (2070); D’ALIA (2087); MARONI, COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIORGETTI Giancarlo, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO E STUCCHI (2105); COSSIGA (2124); COSSIGA (2125)
(V. Stampati Camera nn.445, 982, 1401, 1566, 1822, 1974, 1976, 1991, 1996, 2016, 2038, 2039, 2040, 2070, 2087, 2105, 2124 e 2125)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 febbraio 2007
———–
E SUI
DISEGNI DI LEGGE
Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (n. 68)
d’iniziativa del senatore MALABARBA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006
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Norme
sulla riforma dell’organizzazione e dei processi relativi
alla politica informativa e di sicurezza (n. 139)
d’iniziativa dei senatori MANTOVANO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BIANCONI, CARRARA, CARUSO, CURSI, FLUTTERO, IZZO, MANTICA, MATTEOLI, MAURO, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, PITTELLI, PONTONE, SAPORITO, SELVA, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI, DE ANGELIS e CURTO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006
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Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (n. 246)
d’iniziativa dei senatori BULGARELLI, DE PETRIS, MALABARBA, PALERMI, BODINI, CAPRILI, COSSUTTA, DONATI, GRASSI, MARTONE, PETERLINI, RIPAMONTI, ROSSI Fernando, SILVESTRI, SODANO e TIBALDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006
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Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (n. 280)
d’iniziativa dei senatori VITALI, CALVI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, PIGNEDOLI, ZAVOLI, ENRIQUES, NIEDDU, BARBOLINI, BANTI, RUSSO SPENA, MERCATALI, MAGISTRELLI, MANZELLA, CASSON, CARLONI, SOLIANI, COSSUTTA, MARTONE e GRASSI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2006
———–
Nuovo
ordinamento dei servizi di informazione
per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (n. 328)
d’iniziativa del senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006
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Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (n. 339)
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006
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Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (n. 360)
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006
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Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d’inchiesta (n. 367)
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006
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Disposizioni
in materia di segretezza delle comunicazioni
degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (n. 765)
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006
Nuove
norme sul sistema di informazione per la sicurezza
e sul segreto di Stato (n. 802)
d’iniziativa del senatore BRUTTI Massimo
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2006
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Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (n. 972)
d’iniziativa del senatore RIPAMONTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006
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Riforma
dell’ordinamento del sistema delle informazioni
per la sicurezza (n. 1190)
d’iniziativa dei senatori CAPRILI, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMI, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2006
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Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n.801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (n. 1203)
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006
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dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n.—1335
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NONCHÉ SULLE
PETIZIONI
del signor Salvatore Acanfora (n.45)
PRESENTATA ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006
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del signor Salvatore Acanfora (n.399)
PRESENTATA ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007
Onorevoli Senatori. – Il tentativo di riforma esperito nella scorsa legislatura, una riforma limitata dell’organizzazione dei servizi che, approvata dal Senato, non ebbe in tempo utile l’assenso della Camera dei deputati, aveva il pregio di introdurre garanzie funzionali per il personale dei servizi di intelligence e una nuova disciplina del segreto di Stato. Il disegno di legge in esame, ampliando l’ambito dell’intervento, incide sulla struttura dei servizi definendo opportunamente le responsabilità dei soggetti del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, vi è l’attribuzione in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, mentre al Parlamento è demandato il controllo, attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Inoltre, si prevede una più netta separazione dei compiti del Servizio di informazione per la sicurezza esterna (nel testo della Commissione, Agenzia informazioni e sicurezza esterna – AISE) e del Servizio di informazione per la sicurezza interna (nel testo della Commissione, Agenzia informazioni e sicurezza interna – AISI), che consentirà di superare il rischio di sovrapposizione e di interferenze.
Il disegno di legge in esame, introducendo il riferimento alla sicurezza della Repubblica, amplia la missione dei servizi d’informazione rispetto a tutte le articolazioni pubbliche.
Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, l’articolo 1 riunifica le responsabilità dei servizi in capo al Presidente del Consiglio individuato come Autorità nazionale per la sicurezza, e l’articolo 2 elenca le componenti del sistema: il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l’Autorità delegata, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE) e il Servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN). L’articolo 3 introduce la figura dell’Autorità delegata che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di istituire senza deliberazione del Consiglio dei ministri.
L’articolo 4 istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza cui è preposto un direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio. Ha la funzione di svolgere analisi globali, oltre a quella tradizionale di coordinamento, ma non può mantenere rapporti con i servizi di informazione stranieri. Inoltre, svolge attività di controllo attraverso l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che ai sensi dell’articolo 9 si occupa del segreto amministrativo e delle classifiche di segretezza e dei NOS (nulla osta di segretezza) la cui durata è limitata a cinque anni per la classifica di «segretissimo» e a dieci anni per le altre classifiche.
Il CISR, disciplinato dall’articolo 5, ha funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi in materia di sicurezza. Vi partecipano oltre che il Presidente del Consiglio l’Autorità delegata e i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’economia ed eventualmente, in relazione agli argomenti da trattare, altri Ministri e i direttori del SIE e del SIN.
Gli articoli 6 e 7 definiscono rispettivamente il SIE e il SIN, competente il primo riguardo alle minacce esterne e il secondo rispetto a quelle interne. L’articolo 8 dispone l’esclusività delle funzioni dei due servizi e limita quelle del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello stato maggiore della difesa ad attività tecnico-militari. L’articolo 10 istituisce l’Ufficio centrale archivi (UCA), mentre l’articolo 11 istituisce presso il DIS la scuola di formazione del personale. Gli articoli da 12 a 16 fissano le regole e i doveri di collaborazione con le forze armate e le forze di polizia, con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi pubblici e l’amministrazione della giustizia. In proposito, va sottolineato il rilievo degli articoli 118-bis, 256-bis e 256-ter, introdotti nel codice di procedura penale per disciplinare la raccolta di informazioni provenienti dal sistema giudiziario e l’acquisizione di documenti rilevanti da parte dell’autorità giudiziaria.
Quanto alla disciplina delle garanzie funzionali (articoli 17-20), l’articolo 9 della legge n. 146 del 2006, ha ratificato una convenzione delle Nazioni Unite in materia, introducendo una disciplina omogenea per gli operatori di polizia giudiziaria impiegati in tecniche speciali di investigazione. Si prevede una causa di giustificazione per il personale impiegato in attività di intelligence, per le attività autorizzate e indispensabili per gli obiettivi istituzionali. Sono esclusi i delitti che ledono o mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e morale, la salute e l’incolumità delle persone, nonché l’attentato ad organi costituzionali e ad assemblee regionali, l’attentato ai diritti politici e i delitti contro l’amministrazione della giustizia. L’esimente non si applica per la sottrazione, soppressione e falsificazione di documenti sulla sicurezza dello Stato e per i reati di sfruttamento della prostituzione.
L’articolo 21 demanda la disciplina del personale a un regolamento e l’articolo 22 reca disposizioni in materia di controversie di lavoro, mentre l’articolo 23 preclude le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di polizia di Stato per il personale dei servizi. Con gli articoli 24 e 25 si prevedono l’identità di copertura autorizzata dal servizio e la possibilità di svolgere attività economiche simulate, mentre l’articolo 26 è volto a impedire la costituzione di archivi illegali e a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.
Il disegno di legge prevede, inoltre, una tutela per il personale dei servizi nel corso dei processi e nel caso di intercettazioni (articoli 27 e 28), mentre l’articolo 29 reca disposizioni in materia di contabilità e specifiche procedure di attribuzione delle risorse, compreso un rafforzamento dei vincoli di segretezza per gli organismi deputati al controllo.
Gli articoli successivi disciplinano il controllo parlamentare ridefinendo la composizione e i poteri del COPACO al quale il Presidente del Consiglio dei ministri presenta una relazione semestrale (articoli 30-33). L’articolo 39 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato limitandone l’applicazione in funzione dell’integrità della Repubblica, in difesa delle istituzioni costituzionali, dell’indipendenza dello Stato, della preparazione e difesa militare. Il segreto cessa decorsi 15 anni e può essere prorogato non oltre i 30 anni, salvo il caso di cessazione anticipata che può essere disposta dal Presidente del Consiglio, qualora vengano meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. L’articolo 40 sostituisce l’articolo 202 del codice di procedura penale, sancendo l’obbligo dei pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e prevedendo che l’autorità giudiziaria sospenda ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto; essa, tuttavia, può sollevare conflitto di attribuzione, nel qual caso la Corte costituzionale può accedere anche agli atti oggetti del segreto.
Infine, l’articolo 43 definisce le procedure per l’emanazione dei regolamenti di attuazione, l’articolo 44 abroga le disposizioni incompatibili e la legge n. 801 del 1977, l’articolo 45 fissa il termine per l’entrata in funzione del CISR e l’articolo 46 stabilisce in sessanta giorni il termine per l’entrata in vigore della legge.
La Commissione ha svolto un esame molto accurato, nella condivisione generale, unanime, del testo già approvato dalla Camera dei deputati, nella sua impostazione fondamentale. Pertanto, le modifiche proposte si limitano ad alcuni adattamenti, pur rilevanti, ma tali da non alterare le scelte qualificanti compiute di comune accordo dall’altro ramo del Parlamento.
In particolare, all’articolo 1, comma 2, si preferisce non indicare nel Presidente del Consiglio l’Autorità nazionale per la sicurezza, all’articolo 2 si definisce in altro modo la denominazione dei nuovi servizi, scegliendo quella di Agenzie, anche in conformità ad analoghe esperienze straniere.
All’articolo 4 e, simmetricamente, all’articolo 12, si precisa che le informazioni richieste dal DIS alle forze di polizia secondo le disposizioni dello stesso articolo 2 possono essere acquisite solo con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, che a sua volta può trasmettere atti e informazioni anche di propria iniziativa, quando quelle informazioni siano relative a indagini di polizia giudiziaria e, comunque, fermo restando quanto disposto dal nuovo articolo 118-bis del codice di procedura penale, inserito nell’ordinamento dall’articolo 14 del testo in esame.
All’articolo 6, comma 8, e così pure all’articolo 7, comma 8, si integrano le disposizioni concernenti l’obbligo di informativa del direttore delle Agenzie nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, se istituita; si prevede, in particolare, che di norma l’informativa transita per il tramite del direttore generale del DIS, salvo i casi di urgenza o circostanze particolari, che rendano ammissibile una informativa diretta all’autorità politica, con immediata comunicazione anche al direttore del DIS.
All’articolo 8, comma 2, si precisa che il RIS svolge in particolare ogni attività informativa utile alla tutela dei presìdi e delle attività delle forze armate all’estero.
All’articolo 11 si include l’aggiornamento professionale tra i compiti della Scuola di formazione istituita nell’ambito del DIS.
All’articolo 13, il comma 3, che si propone di aggiungere, integra la disciplina già contenuta nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito in legge, anche in riferimento al crimine organizzato di stampo mafioso: si tratta di assicurare anche al servizio per la sicurezza interna la possibilità di svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni personali, per la persecuzione di reati di particolare gravità.
L’articolo 21 subisce alcune, limitate modifiche concernenti lo status e il trattamento del personale.
All’articolo 24 si prevede che l’identità di copertura sia autorizzata sempre su proposta dei direttori delle Agenzie; nello stesso senso è integrato l’articolo 25, quanto alle attività simulate.
L’articolo è modificato, nel comma 7, in tema di conflitto di attribuzione concernente il segreto di Stato: qualora sia negata la sussistenza del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo sul medesimo oggetto. Se invece la sussistenza del segreto è affermata, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare atti o documenti sui quali il segreto è stato opposto.
L’articolo 29 è integrato con alcune precisazioni inerenti alla normativa di contabilità e ai relativi procedimenti.
L’articolo 39, concernente il segreto di Stato, al comma 3 è modificato con la prescrizione secondo cui la copertura del segreto, quando la conoscenza possa ledere gravemente le finalità di tutela dell’integrità repubblicana, delle istituzioni, della difesa dello Stato, non è correlata alla classifica di segretezza eventualmente e legittimamente apposta.
Nell’articolo 44, infine, relativo alle abrogazioni, è introdotta una disposizione di diritto intertemporale relativa al personale.
La riforma del sistema della informazione e sicurezza italiana prevista da questo disegno di legge ha un carattere di novità che va oltre le modifiche legislative. Introduce un sistema più moderno, coerente con le più accreditate strutture di intelligence internazionali, chiaro nella divisione dei compiti, senza rinunciare alla unitarietà delle responsabilità politiche e istituzionali, maturo nelle scelte sul reclutamento e sulla formazione del proprio personale.
Sotto questo punto di vista il rafforzamento delle capacità operative delle Agenzie di informazione e sicurezza risulta ben bilanciato dalle funzioni di controllo democratico affidate agli organismi parlamentari e della Corte dei conti, che potranno vigilare con strumenti nuovi sulla attività in concreto autorizzata e svolta e sulle spese che a tal fine saranno sostenute.
Questo Parlamento realizza nella sua piena condivisione sin qui manifestata un intervento su uno degli anelli più importanti e delicati dell’assetto istituzionale del nostro Paese.
Il metodo non è estraneo alla qualità del risultato e insegna che le Istituzioni attraverso le quali lo Stato si manifesta non possono che essere un patrimonio condiviso della nostra Nazione.
Pastore e Sinisi, relatori
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Boccia Maria Luisa)
sul disegno di legge n. 1335
5 luglio 2007
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, rilevato che:
– l’articolo 17, nel disciplinare condizioni e modalità applicative delle garanzie funzionali, prevede ai commi 2, 3 e 4, una serie di reati per i quali tali scriminanti non sono applicabili, in ragione della gravità e del disvalore sociale connesso alla condotta illecita. In tale categoria di reati non sono tuttavia compresi delitti – la cui gravità è certamente pari, se non maggiore di quella che caratterizza i reati compresi nella suddetta categoria – quali il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’articolo 630 del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale), l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17. In assenza di una riformulazione della norma – tale da escludere anche i suddetti delitti dal novero delle condotte autorizzabili ai sensi dell’articolo 17 – la disposizione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale anche sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, a motivo del trattamento irragionevolmente diverso previsto per reati che presentano analoga gravità. Appare pertanto opportuno riformulare la disposizione in esame in maniera tale da escludere dalla sfera di applicabilità delle garanzie funzionali anche i suddetti delitti;
– l’articolo 17, quinto comma, esclude l’applicabilità delle garanzie funzionali in relazione a condotte realizzate «nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo». La norma non comprende tuttavia, all’interno della categoria dei luoghi nei quali non sono autorizzabili condotte astrattamente costituenti reato, ma coperte dalla scriminante in esame, le sedi degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nè degli uffici giudiziari. Appare invece opportuno tutelare queste sedi rispetto a tali condotte, al fine di garantire il libero svolgimento delle attività che ivi si realizzano, in ragione della loro rilevanza sociale e politica, che rappresenta il presupposto delle particolari garanzie riconosciute, dall’ordinamento costituzionale, ai suddetti organi. In assenza di una riformulazione della norma nel senso auspicato, essa presenterebbe quindi dubbi di legittimità costituzionale, rispetto ai principi sanciti nella Carta fondamentale a tutela dell’attività svolta da tali organi. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma, tale da escludere l’applicabilità della scriminante di cui all’articolo 17, anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonchè di uffici giudiziari;
– l’articolo 39, comma 11, esclude dalla possibilità di secretazione «notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale», in ragione della particolare gravità e del disvalore sociale che connota tali delitti, rispetto ai quali sarebbe estremamente pericoloso impedire di fatto, in virtù della secretazione, la possibilità che la magistratura conduca come doveroso le indagini in ordine a tali fatti, per accertare le relative responsabilità. Tuttavia, la medesima gravità e il medesimo disvalore sociale connotano anche altri delitti (in particolare, quelli di banda armata (articolo 306 del codice penale), l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17), rispetto ai quali si manifesta quindi l’esigenza di impedire la possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano. Appare pertanto opportuna una riformulazione della norma tale da escludere anche questi delitti dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose che li concernano, conseguentemente riformulando anche il secondo comma dell’articolo 40, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell’articolo 204, comma 1 del codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall’articolo 39 in esame;
– l’articolo 41, comma 1, disciplina il regime di opponibilità del segreto di Stato, sancendo in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio, l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Tale formulazione solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, vietando ai suddetti soggetti di deporre su fatti coperti dal segreto di Stato anche qualora la deposizione sia necessaria a fini difensivi, impedisce ad eventuali imputati o indagati di esercitare il proprio diritto inviolabile alla difesa, ritenuto, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, prevalente rispetto al mero «interesse» alla tutela del segreto di Stato. Inoltre, lo status di pubblico agente rischierebbe di configurarsi quale vera e propria causa, in sé, di non punibilità determinando, tra l’altro, profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’articolo 112 della Costituzione. Appare quindi opportuna una riformulazione della norma, al fine di consentirne la compatibilità con la scriminante dell’esercizio di un diritto,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 4, comma 7, la Commissione di merito valuti l’opportunità di indicare puntualmente i criteri di composizione e di organizzazione, nonchè i compiti, dell’ufficio ispettivo istituito presso la Direzione generale del DIS, al fine di evitare una delega troppo ampia all’autorità amministrativa che è chiamata ad approvare il Regolamento di organizzazione;
b) all’articolo 15, comma 1, la Commissione di merito valuti l’opportunità di prevedere, nel nuovo articolo 256-bis del codice di procedura penale, l’obbligo, in capo all’autorità giudiziaria, di indicare puntualmente i reati che intende perseguire quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altro materiale presso le sedi del servizio di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza;
c) all’articolo 17, commi 2, 3, 4, la Commissione di merito valuti l’opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di inapplicabilità delle garanzie funzionali, in maniera tale da escludere dalla sfera di applicabilità della scriminante in esame, anche i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’articolo 630 del codice penale, la banda armata (articolo 306 del codice penale), l’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, il delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
d) all’articolo 17, comma 5, la Commissione di merito valuti l’opportunità di riformulare le disposizioni relative alle ipotesi di inapplicabilità delle garanzie funzionali anche alle condotte realizzate nelle sedi di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, nonchè di uffici giudiziari;
e) all’articolo 17, la Commissione di merito valuti l’opportunità di inserire una norma di coordinamento per i procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore della legge;
f) all’articolo 18, comma 6, la Commissione di merito valuti l’opportunità di prevedere un’esplicita esclusione di responsabilità per l’agente che abbia posto in essere la condotta illecita in esecuzione di un ordine che, nel momento in cui veniva emanato, salvo ratifica, appariva legittimamente impartito, dovendo infatti rispondere di tale condotta, qualora sia stata posta in essere oltre i limiti delle autorizzazioni previste, l’agente che ha dato l’ordine;
g) all’articolo 21, comma 9, la Commissione di merito valuti l’opportunità di esplicitare il divieto di assunzioni dirette, nonchè di prevedere le ipotesi di incompatibilità, sia per ragioni di parentela, sia per ragioni legate alle esigenze di garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza;
h) all’articolo 21, comma 11, la Commissione di merito valuti l’opportunità di introdurre, dopo le parole «i servizi di sicurezza» l’inciso «anche saltuariamente», al fine di evitare ogni possibile elusione del divieto, per alcune categorie di soggetti, di svolgere attività di collaborazione o di consulenza alle dipendenze dei servizi segreti;
i) all’articolo 31, la Commissione di merito valuti l’opportunità di prevedere un ampliamento dei poteri di controllo del comitato rendendoli più incisivi, sia prevedendo sanzioni penali nei confronti dei soggetti auditi che celino informazioni che vengono loro richieste, ovvero che forniscano informazioni false, sia prevedendo espressamente la non opponibilità, al comitato medesimo, del segreto di Stato. La Commissione valuti anche la possibilità che il comitato acquisisca la documentazione necessaria per valutare ex post le condotte poste in essere dai servizi usufruendo delle garanzie funzionali previste all’articolo 17 del disegno di legge, al fine di valutare se queste ultime siano state effettivamente necessarie per il compimento dell’operazione di intelligence.
l) all’articolo 33, comma 4, la Commissione di merito valuti l’opportunità di prevedere che le notizie comunicate dal Presidente del Consiglio dei ministri al comitato, circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18, siano classificate secondo gli stessi criteri con cui sono state autorizzate;
m) all’articolo 39, comma 3, la Commissione di merito valuti l’opportunità di sopprimere l’avverbio «gravemente», dal momento che la sola lesione delle finalità previste al comma 1, è tale da giustificare la posizione del segreto, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti;
n) all’articolo 39, comma 11, la Commissione di merito valuti l’opportunità di riformulare la disposizione relativa alla esclusione dalla possibilità di secretazione di notizie, documenti o cose relativi anche a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli di banda armata (articolo 306 del codice penale), associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, nonchè al delitto di cui all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; conseguentemente, all’articolo 40, comma 2, la Commissione di merito valuti l’opportunità di riformulare la disposizione, nella parte in cui è prevista una modifica al testo dell’articolo 204, comma 1, codice di procedura penale, per esigenze di coordinamento con la disciplina sostanziale del segreto di Stato, dettata dall’articolo 39 in esame;
o) all’articolo 40, la Commissione di merito valuti l’opportunità di prevedere un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e le esigenze di sicurezza dello Stato sottese all’apposizione del segreto, chiarendo meglio la posizione dell’imputato e l’ambito dei suoi vincoli di fedeltà agli obblighi di segretezza assunti;
p) all’articolo 41, comma 1, la Commissione di merito valuti l’opportunità di riformulare la disposizione, in maniera tale da prevedere un inciso che ribadisca che la norma si applica «fermo quanto previsto dall’articolo 51 del codice penale».
PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
(Estensore: Ramponi)
sul disegno di legge n. 1335
13 giugno 2007
La Commissione,
esaminato il disegno di legge 1335, scelto dalla Commissione di merito come testo base,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.
Le condizioni si sostanziano nella richiesta alla Commissione di merito di introdurre le seguenti modifiche al testo:
1. a capo del Dipartimento di informazione per la Sicurezza (DIS) sia posto un Sottosegretario alla informazione per la Sicurezza espressamente nominato dal Presidente del Consiglio, che rimane, pur sempre, il titolare dell’alta direzione e della responsabilità generale della politica di informazione per la Sicurezza;
2. il DIS sia costituito da una Direzione e dai due Servizi SIE e SIN;
3. il Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza sia il responsabile dei compiti attribuiti al DIS dall’articolo 4;
4. per le materie di competenza i direttori dei due Servizi e del DIS riferiscano direttamente al Sottosegretario;
5. al direttore del DIS rimanga la competenza di coordinatore della struttura secondo le linee di politica informativa definita dal Sottosegretario a capo del Dipartimento della politica di informazione e Sicurezza. In conseguenza, debbono essere cancellate tutte le norme che indicano il direttore del DIS, che è un pubblico funzionario, come tramite tra i Direttori dei Servizi e l’autorità politica delegata o addirittura il Presidente del Consiglio;
6. siano definiti in modo più compiuto i compiti del RIS ed i rapporti funzionali e di coordinamento tra il RIS, il SIE e il SIN;
7. sia previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione degli obiettivi e delle correlate attività del SIE e del SIN, nonchè nella ricerca della migliore idoneità ed efficacia delle loro strutture, per quanto concerne la sicurezza militare (personale, mezzi e infrastrutture), sia sul territorio nazionale che nelle aree operative all’estero;
8. sia evidenziato in legge il legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrebbe prevedere la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorveglianza dei teatri delle Forze armate, nonchè l’interesse del RIS all’attività di ricerca delle informazioni, soprattutto nelle aree di crisi e di supporto delle reti HUMINT;
9. il comma 3 dell’articolo 13 sia sostituito dal seguente: «3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale» sono sostituite con le seguenti: «per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza». Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo.»;
10. all’articolo 21, dopo il comma 3, venga inserito un ulteriore comma che preveda l’attribuzione al CO.PA.CO. del controllo sull’attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa e sull’attività di intelligence svolta da reparti ad hoc delle diverse istituzioni della Pubblica Amministrazione;
11. sempre all’articolo 21, venga modificata la previsione dell’allineamento del trattamento economico alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, atteso che la delicatezza dell’attività svolta e i rischi che essa comporta giustificano un compenso differenziato, e sia invece mantenuto l’attuale trattamento o ne sia definito uno nuovo, calibrato in base alle diverse funzioni svolte e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti svolti dal personale, considerando oltretutto che spesso il rientro nelle amministrazioni di provenienza comporta disagi e svantaggi per coloro che hanno svolto attività di intelligence per un determinato numero di anni;
12. all’articolo 24, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente ascolti i direttori del SIE e del SIN prima di autorizzare l’uso di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali;
13. all’articolo 25, comma 1, sia previsto che il Sottosegretario competente autorizzi, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l’esercizio di attività economiche simulate;
14. sia indicata in legge la competenza della Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenza tra il legislativo e l’esecutivo di cui all’articolo 31, comma 10;
15. al fine di evitare ridondanze e difficoltà di interpretazione, siano cancellate le ripetizioni di norme che compaiono in articoli diversi. In questo quadro, andranno pertanto cassati i commi da 1 a 8 dell’articolo 41, che ripetono quanto già detto al comma 1 dell’articolo 40, e il comma 9 del medesimo articolo 41 andrà inserito nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 31, poichè trattano entrambi delle funzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si segnala inoltre che il comma 1 (paragrafo 8) dell’articolo 28 è identico al comma 1 (paragrafo 8) dell’articolo 40; occorre quindi che le due disposizioni vengano meglio coordinate.
Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di apportare al testo le seguenti modifiche:
– all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole «non possono» con «non devono», al fine di dare maggiore cogenza alla disposizione;
– all’articolo 17, comma 2, nell’elenco dei delitti, introdurre anche quelli volti a ledere l’integrità psichica degli individui; al comma 5 del medesimo articolo, inserire un riferimento anche ai Consigli provinciali;
– all’articolo 18, comma 4, eliminare l’aggettivo «assoluta», che appare eccessivo, considerate le esigenze operative dei Servizi;
– all’articolo 22, introdurre il ricorso ad una camera di conciliazione, che consenta la possibilità di ricorrere a transazioni, sul modello di quanto accade per le controversie dei rapporti di lavoro;
– all’articolo 28, comma 1, paragrafo 1, individuare nella figura del Procuratore generale il responsabile della secretazione e della custodia degli atti e dei documenti, attualmente definito in modo generico;
– all’articolo 30, comma 1, si
suggerisce uno snellimento del numero dei componenti del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica; si invita inoltre ad eliminare il comma 6
del medesimo articolo, perchè pleonastico;
– all’articolo 36, comma 2, si segnala l’opportunità di un inasprimento della
pena prevista per eventuali violazioni del segreto da parte di membri del
Comitato parlamentare.
La Commissione chiede, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione all’Assemblea della 1ª Commissione permanente.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Morando)
sul disegno di legge n. 1335
28 giugno 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che nell’articolo 45, comma 2, le parole «2. In sede di prima applicazione,» siano sostituite dalle seguenti «2. Anche in sede di prima applicazione,».
Il parere di nulla osta è altresì reso nei seguenti presupposti:
– che, in relazione all’articolo 4, comma 3, lettera i), l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza sia effettuata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
– che, l’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9 costituisca una mera trasformazione della struttura già attualmente prevista, potendosi dunque operare nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
– che, in ordine all’articolo 11, l’istituzione e il funzionamento della Scuola di formazione avvenga nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
– che la facoltà di stipula di convenzioni di cui all’articolo 13, comma 1, non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;
– che la previsione di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d), non determina incrementi in ordine alla spesa per il personale;
– che, in relazione all’articolo 21, comma 2, lettera m), non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell’ambito della legislazione vigente;
– che dalla disposizione dell’articolo 21, comma 6, concernente l’allineamento delle qualifiche e la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo non derivino incrementi in ordine alla spesa per il personale;
– che, in ordine all’articolo 29, comma 3, lettere c) e d), non si prevedono trattamenti aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle attività degli uffici distaccati, che operano nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1,45.0.1, 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17. In relazione alla proposta 45.0.2, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che sia inserito in fine un ulteriore comma recante le seguenti parole: «5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». In merito alla proposta 21.25 (testo 2), esprime parere di nulla osta nel presupposto, in relazione al parere reso sull’articolo 21, comma 2, lettera m), del testo, che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell’ambito della legislazione vigente.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.
DISEGNO DI LEGGE N. 1335 |
DISEGNO DI LEGGE N. 1335 |
Approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Capo I |
Capo I |
STRUTTURA
DEL SISTEMA |
STRUTTURA
DEL SISTEMA |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) |
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) |
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: |
1.Identico. |
a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; |
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b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato; |
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c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato; |
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d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; |
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e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza; |
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f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. |
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2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. |
2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. |
3.Identico. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) |
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) |
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). |
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). |
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE e il SIN. |
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Autorità delegata) |
(Autorità delegata) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata». |
Identico |
2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge. |
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3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse. |
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4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
(Dipartimento
delle informazioni |
(Dipartimento
delle informazioni |
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). |
1.Identico. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza. |
2.Identico. |
3. Il DIS svolge i seguenti compiti: |
3.Identico: |
a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIE e dal SIN, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; |
a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; |
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; |
b)identica; |
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza del SIE e del SIN per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIE e del SIN; |
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI; |
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; |
d)identica; |
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE, il SIN e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; |
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; |
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza; |
f)identica; |
g) elabora, d’intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; |
g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; |
h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1; |
h) sentiti l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1; |
i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 6. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di sicurezza; |
i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di sicurezza; |
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; |
l)identica; |
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; |
m)identica; |
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo. |
n)identica. |
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4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. |
4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento. |
5.Identico. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. |
6.Identico. |
6. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. |
7.Identico. |
7. Il regolamento previsto dal comma 6 istituisce l’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri: |
8. Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri: |
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo; |
a)identica; |
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; |
b)identica; |
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione; |
c)identica; |
d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza; |
d)identica; |
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati. |
e)identica. |
Art. 5. |
Art. 5. |
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) |
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza. |
1.Identico. |
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. |
2.Identico. |
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze. |
3.Identico. |
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. |
4.Identico. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. |
Art. 6. |
Art. 6. |
(Servizio di informazione per la sicurezza esterna) |
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna) |
1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero. |
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero. |
2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. |
2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. |
3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. |
3. È, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. |
4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. |
4. L’AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l’AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. |
5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. |
5. L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. |
6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva competenza. |
6. L’AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva competenza. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell’AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. |
8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. |
8. Il direttore dell’AISE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell’ambito del Servizio. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia. |
10. L’organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con apposito regolamento. |
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISE sono disciplinati con apposito regolamento. |
Art. 7. |
Art. 7. |
(Servizio
di informazione |
(Agenzia informazioni e sicurezza interna) |
1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. |
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. |
2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. |
2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. |
3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. |
3. È, altresì, compito dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. |
4. Il SIN può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. |
4. L’AISI può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con l’AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. |
5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. |
5. L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. |
6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. |
6. L’AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIN, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell’AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. |
8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. |
8. Il direttore dell’AISI riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell’ambito del Servizio. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISI affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia. |
10. L’organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con apposito regolamento. |
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISI sono disciplinati con apposito regolamento. |
Art. 8. |
Art. 8. |
(Esclusività
delle funzioni attribuite al DIS, |
(Esclusività
delle funzioni attribuite al DIS, |
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. |
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. |
2. Il II Reparto – Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con il SIE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l’AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Capo II |
Capo II |
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE |
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE |
Art. 9. |
Art. 9. |
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) |
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) |
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42. |
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42. |
2. Competono all’UCSe: |
2. Identico. |
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; |
|
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; |
|
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno; |
|
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. |
|
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS. |
3. Identico. |
4. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. |
4. Identico. |
5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. |
5. Identico. |
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato. |
6. Identico. |
7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. |
7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. |
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto. |
8. Identico. |
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
9. Identico. |
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. |
10. Identico. |
11. Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR. |
11. Identico. |
Art. 10. |
Art. 10. |
(Ufficio centrale degli archivi) |
(Ufficio centrale degli archivi) |
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate: |
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate: |
a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS; |
a) identica; |
b) la gestione dell’archivio centrale del DIS; |
b) identica; |
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; |
c) identica; |
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. |
d) identica. |
2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio centrale dello Stato. |
2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio centrale dello Stato. |
Art. 11. |
Art. 11. |
(Formazione e addestramento) |
(Formazione e addestramento) |
1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. |
1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento, la formazione di base e continuativa e l’aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. |
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse. |
2.Identico. |
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico internazionale. |
3.Identico. |
Art. 12. |
Art. 12. |
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia) |
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia) |
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. |
1.Identico. |
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. |
2. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge. |
3.Identico. |
Art. 13. |
Art. 13. |
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) |
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) |
1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. |
1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. |
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali. |
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, dell’AISE e dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali. |
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3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso». |
3. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. |
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo. |
Art. 14. |
Art. 14. |
(Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale) |
(Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale) |
1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. |
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2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3. |
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3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata». |
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Art. 15. |
Art. 15. |
(Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale) |
(Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale) |
1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta. |
|
2. L’autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. |
|
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose. |
|
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato. |
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5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. |
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6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa». |
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Art. 16. |
Art. 16. |
(Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale) |
(Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale) |
1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. |
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2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione. |
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3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa». |
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Capo III |
Capo III |
GARANZIE
FUNZIONALI, STATO |
GARANZIE
FUNZIONALI, STATO |
Art. 17. |
Art. 17. |
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) |
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) |
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18. |
Identico |
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone. |
|
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni. |
|
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale. |
|
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo. |
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6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte: |
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a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza; |
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b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili; |
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c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; |
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d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi. |
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7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza. |
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Art. 18. |
Art. 18. |
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato) |
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato) |
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. |
1.Identico. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2. |
3.Identico. |
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. |
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento. |
5.Identico. |
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo. |
6.Identico. |
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i). |
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i). |
Art. 19. |
Art. 19. |
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) |
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) |
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione. |
Identico |
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. |
|
3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. |
|
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso. |
|
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. |
|
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza. |
|
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto. |
|
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. |
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9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10. |
|
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale. |
|
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. |
|
Art. 20. |
Art. 20. |
(Sanzioni penali) |
(Sanzioni penali) |
1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. |
Identico |
Art. 21. |
Art. 21. |
(Contingente speciale del personale) |
(Contingente speciale del personale) |
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. |
1.Identico. |
2. Il regolamento determina, in particolare: |
2.Identico: |
a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; |
a)identica; |
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; |
b)identica; |
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso; |
c)identica; |
d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; |
d)identica; |
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all’operatività del DIS e dei servizi di sicurezza; |
e)identica; |
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di sicurezza, l’incompatibilità è assoluta; |
f)identica; |
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza; |
g)identica; |
h) i criteri per la progressione di carriera; |
h)identica; |
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); |
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); |
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; |
l)identica; |
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite; |
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; |
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. |
n)identica. |
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. |
3.Identico. |
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. |
4.Identico. |
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). |
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). |
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. |
6.Identico. |
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. |
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. |
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. |
8.Identico. |
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. |
9.Identico. |
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. |
10.Identico. |
11. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti. |
11.Identico. |
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni. |
12.Identico. |
Art. 22. |
Art. 22. |
(Ricorsi giurisdizionali) |
(Ricorsi giurisdizionali) |
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. |
Identico |
Art. 23. |
Art. 23. |
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) |
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) |
1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. |
Identico |
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. |
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3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile. |
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4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno. |
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5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta. |
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6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita. |
|
7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. |
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8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. |
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Art. 24. |
Art. 24. |
(Identità di copertura) |
(Identità di copertura) |
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l’uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. |
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. |
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. |
2.Identico. |
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS. |
3.Identico. |
Art. 25. |
Art. 25. |
(Attività simulate) |
(Attività simulate) |
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. |
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. |
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. |
2.Identico. |
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1. |
3.Identico. |
Art. 26. |
Art. 26. |
(Trattamento delle notizie personali) |
(Trattamento delle notizie personali) |
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. |
1. Identico. |
2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1. |
2. Identico. |
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. |
3. Identico. |
4. Il DIS, il SIE e il SIN non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6. |
4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6. |
Art. 27. |
Art. 27. |
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari) |
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari) |
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata. |
Identico |
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria. |
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3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale. |
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4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. |
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5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti. |
|
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza. |
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Art. 28. |
Art. 28. |
(Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale) |
(Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale) |
1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente: |
1.Identico: |
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. |
Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. Identico. |
2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato. |
2.Identico. |
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. |
3.Identico. |
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. |
4.Identico. |
5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. |
5.Identico. |
6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. |
6.Identico. |
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto. |
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. |
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». |
8.Identico». |
Art. 29. |
Art. 29. |
(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie) |
(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie) |
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza. |
1.Identico. |
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. |
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. |
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni: |
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni: |
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; |
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; |
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; |
b)identica; |
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS; |
c)identica; |
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; |
d)identica; |
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto; |
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto; |
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; |
f)identica; |
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d). |
g)identica. |
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. |
4.Identico. |
5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
5.Identico. |
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
6.Identico. |
Capo IV |
Capo IV |
CONTROLLO PARLAMENTARE |
CONTROLLO PARLAMENTARE |
Art. 30. |
Art. 30. |
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. |
Identico |
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. |
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3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. |
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4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. |
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5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. |
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6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5. |
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Art. 31. |
Art. 31. |
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN. |
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI. |
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione. |
2. Identico. |
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare. |
3. Identico. |
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. |
4. Identico. |
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. |
5. Identico. |
6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. |
6. Identico. |
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. |
7. Identico. |
8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato. |
8. Identico. |
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. |
9. Identico. |
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. |
10. Identico. |
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. |
11. Identico. |
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato. |
12. Identico. |
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b). |
13. Identico. |
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. |
14. Identico. |
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso. |
15. Identico. |
Art. 32. |
Art. 32. |
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21. |
Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza. |
|
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. |
|
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. |
|
Art. 33. |
Art. 33. |
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. |
1. Identico. |
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21. |
2. Identico. |
3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza. |
3. Identico. |
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni. |
4. Identico. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate. |
5. Identico. |
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza. |
6. Identico. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre. |
7. Identico. |
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN e i relativi stati di utilizzo. |
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di utilizzo. |
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini. |
9. Identico. |
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell’anno precedente. |
10. Identico. |
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 24, comma 1, svolte nell’anno precedente. |
11. Identico. |
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute. |
12. Identico. |
Art. 34. |
Art. 34. |
(Accertamento
di condotte illegittime |
(Accertamento
di condotte illegittime |
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere. |
Identico |
Art. 35. |
Art. 35. |
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) |
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. |
Identico |
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti. |
|
Art. 36. |
Art. 36. |
(Obbligo del segreto) |
(Obbligo del segreto) |
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell’incarico. |
Identico |
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. |
|
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. |
|
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1. |
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5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere. |
|
6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione. |
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7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento. |
|
Art. 37. |
Art. 37. |
(Organizzazione interna) |
(Organizzazione interna) |
1. L’attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. |
Identico |
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato. |
|
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorità che li ha formati. |
|
4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. |
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5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri. |
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Art. 38. |
Art. 38. |
(Relazione al Parlamento) |
(Relazione al Parlamento) |
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. |
Identico |
Capo V |
Capo V |
DISCIPLINA DEL SEGRETO |
DISCIPLINA DEL SEGRETO |
Art. 39. |
Art. 39. |
(Segreto di Stato) |
(Segreto di Stato) |
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. |
1.Identico. |
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. |
2.Identico. |
3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. |
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. |
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero. |
4.Identico. |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. |
5.Identico. |
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
6.Identico. |
7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. |
7.Identico. |
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. |
8.Identico. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. |
9.Identico. |
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. |
10.Identico. |
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. |
11.Identico. |
Art. 40. |
Art. 40. |
(Tutela del segreto di Stato) |
(Tutela del segreto di Stato) |
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. |
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2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. |
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3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. |
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4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. |
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5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. |
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6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. |
|
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. |
|
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». |
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2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». |
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3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione. |
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1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica. |
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1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. |
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1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». |
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4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato»; |
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b) il comma 3 è abrogato. |
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5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. |
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Art. 41. |
Art. 41. |
(Divieto
di riferire riguardo a fatti coperti |
(Divieto
di riferire riguardo a fatti coperti |
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza. |
Identico |
2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. |
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3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. |
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4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. |
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5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. |
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6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. |
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7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. |
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8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. |
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9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. |
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Art. 42. |
Art. 42. |
(Classifiche di segretezza) |
(Classifiche di segretezza) |
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali. |
Identico |
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose. |
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3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. |
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4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. |
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5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. |
|
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. |
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7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. |
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8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. |
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9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. |
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Capo VI |
Capo VI |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
Art. 43. |
Art. 43. |
(Procedura per l’adozione dei regolamenti) |
(Procedura per l’adozione dei regolamenti) |
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR. |
Identico |
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti. |
|
Art. 44. |
Art. 44. |
(Abrogazioni) |
(Abrogazioni) |
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. |
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi. |
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 6, all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3. |
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7, all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3. |
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente. |
3.Identico. |
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione «SISMI» si intende riferita al SIE, l’espressione «SISDE» si intende riferita al SIN, l’espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l’espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30 della presente legge. |
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione «SISMI» si intende riferita all’AISE, l’espressione «SISDE» si intende riferita all’AISI, l’espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l’espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30 della presente legge. |
Art. 45. |
Art. 45. |
(Disposizioni transitorie) |
(Disposizioni transitorie) |
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. |
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. |
2. In sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Art. 46. |
Art. 46. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
N. 68
D’iniziativa del senatore Malabarba
Art. 1.
1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 204. - (Esclusione del segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2.
1. Al comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo le parole: «conferma il segreto», sono inserite le seguenti: «con atto motivato».
Art. 3.
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.801, sono aggiunti i seguenti:
«Il segreto di Stato è apposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può delegare un sottosegretario di Stato e i direttori dei servizi di cui agli articoli 4 e 6.
Il segreto di Stato è revocato con le
modalità previste dal terzo comma qualora vengano meno i presupposti di cui al
primo comma.
La durata del segreto di Stato non può comunque eccedere i dieci anni».
Art. 4.
1. L’articolo 16 della legge 24 ottobre 1997, n.801, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche».
N. 139
D’iniziativa dei senatori Mantovano edaltri
TITOLO I
SISTEMA
DELLE INFORMAZIONI
PER LA SICUREZZA
CAPO I
ALTA DIREZIONE E CONTROLLI
Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità
e coordinamento)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità
agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei
ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo
svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla
organizzazione e funzionamento degli Organismi informativi disciplinati dalla
presente legge.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di
Stato. A tal fine opera come Autorità Nazionale per la Sicurezza, determinando
i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie
alla sua tutela amministrativa.
Art. 2.
(Delega al Ministro per le informazioni
e la sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 ad un Ministro delle informazioni per la sicurezza senza portafoglio. Il Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.
2. Non sono comunque delegabili le
funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei ministri ed, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal
Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza sulle modalità
di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in
qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse nonché,
sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
Art. 3.
(Consiglio Nazionale per la sicurezza
della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.
2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:
a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;
b)
esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri
sottopone al suo esame;
c) provvede all’approvazione del piano dell’attività informativa,
verificandone l’attuazione nei modi e tempi indicati;
d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;
e) designa, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i Responsabili delle strutture in
cui si articola tale Direzione generale in fase di prima attuazione della
presente legge.
3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio sono svolte, senza diritto di voto, dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
4. In relazione a particolari
situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio
dei ministri – o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni
per la sicurezza – può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio
Nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale per la sicurezza della
Repubblica sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 4.
(Obblighi di informazione del Governo
nei confronti del Parlamento.
Comitato Parlamentare per la sicurezza)
1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
2. Il Comitato parlamentare per la
sicurezza (CPS) è costituito da due deputati e da due senatori, nominati all’inizio
di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del
criterio di proporzionalità. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano
altresì un membro supplente per ciascuna delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare per la sicurezza esercita il controllo
sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la
sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull’organizzazione e sulle
attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS).
Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti
informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la
dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e
quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio
dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni
altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può convocare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la
sicurezza e i membri del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica.
5. Il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo.
6. Al Comitato sono comunicati tutti gli atti normativi emanati In attuazione
della presente legge.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato
parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali,
l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo
giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 3. In nessun caso la tutela del
segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia
fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle
informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, anche dopo la cessazione
del mandato parlamentare.
CAPO II
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE INFORMAZIONI E LA
SICUREZZA (DIGIS)
Art. 5.
(Direzione generale per le informazioni
e la sicurezza – DIGIS)
1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri – o, in caso di delega di cui all’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza – si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), costituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto è previsto nei successivi commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche e/o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.
2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione, nelle seguenti tre agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:
a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione (AITE);
b) Agenzia
per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);
c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).
3. Per lo svolgimento delle funzioni
tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di
cui al comma 2 sono altresì istituiti, sempre in sede di prima attuazione, i
seguenti tre Dipartimenti:
a) Dipartimento per la gestione del personale;
b)
Dipartimento tecnico-logistico;
c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.
4. Nell’ambito della DIGIS operano altresì l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l’Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri – o, in presenza della delega di cui all’articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza pur mantenendo la dipendenza organica e funzionale dalla Direzione generale per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
5. L’ordinamento delle strutture di
cui ai commi precedenti e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono
stabiliti con regolamento.
6. Entro un anno dall’emanazione dei regolamenti previsti dalla presente legge
l’assetto organizzativo sarà sottoposto a revisione da parte di apposito gruppo
di lavoro, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i cui
componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. Il Gruppo di lavoro è
costituito da un rappresentante di ciascuna delle Agenzie di cui al comma 2,
designati dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza, nonché tre esperti di comprovata competenza e professionalità.
All’esito della revisione il Gruppo di lavoro potrà proporre al Presidente del
Consiglio dei ministri modifiche e/o integrazioni al modello organizzativo
delineato nella presente legge.
Art. 6.
(Direttore della Direzione generale
per le informazioni e la sicurezza)
1. Alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell’attuazione della politica informativa per la sicurezza.
2. Il direttore della DIGIS è nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del
Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica.
3. Per l’assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si
avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione,
analisi e valutazione. Il relativo assetto ordinativo è fissato in apposito
regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un
vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza
della Repubblica.
5. Il direttore della direzione generale per le informazioni e la sicurezza:
a) fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche dell’informazione per la sicurezza di cui all’articolo l e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;
b)
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato ai sensi
dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di
ricerca informativa e, dopo l’approvazione e la conseguente diramazione, ne
controlla costantemente l’attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche
informative mirate l’attività delle Agenzie;
c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, ai
sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza
dell’attività svolta dalla Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza;
d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale
per la sicurezza della Repubblica;
e) garantisce lo scambio informativo tra la direzione generale per le
informazioni e la sicurezza e le Forze di Polizia nonché tra la direzione
generale per le informazioni e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato
maggiore della difesa;
f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;
g) designa al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, per
la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, i responsabili
delle strutture organizzative indicate nell’articolo 5.
Art. 7.
(Agenzia per le informazioni sul terrorismo
e l’eversione – AITE)
1. L’Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall’eversione nel territorio nazionale ed estero.
2. Nel quadro dei fini indicati nel comma 1, l’AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall’eversione di qualunque natura.
Art. 8.
(Agenzia per le informazioni
sulla criminalità organizzata – AICO)
1. L’Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente da ogni pericolo, minaccia o aggressione, anche di natura economica, portata dalla criminalità organizzata all’interno del territorio nazionale e all’estero.
2. Nel quadro dei fini indicati nel comma 1, l’AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalla diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.
Art. 9.
(Agenzia per la ricerca e la contro
ingerenza - ARC)
1. L’Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all’estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica, dell’economia e dell’industria. L’Agenzia, altresì, acquisisce informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.
2. L’ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.
Art. 10.
(Ufficio centrale per la segretezza – UCSE)
1. L’ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
2. Il capo dell’ufficio è nominato dal
presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale
per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l’esercizio delle sue
funzioni, direttamente al presidente del Consiglio dei ministri, che può
delegargli, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di
Autorità Nazionale per la sicurezza.
3. Competono all’UCSE:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b)
lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di
tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad
atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle
infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza
nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata
dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle
persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.
4. Con apposito regolamento, sentito il CNS, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 11.
(Ufficio centrale degli archivi – UCA)
1. All’Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:
a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi degli Organismi informativi;
b)
la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio
storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della
Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il CNS.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE INFORMAZIONI
E LA SICUREZZA
Art. 12.
(Norme di organizzazione
e di funzionamento)
1. All’organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al capo III ed al capo IV, le norme concernenti l’esercizio dell’attività amministrativa nel rispetto dei seguenti principi regolatori:
a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni;
b) obbligo
di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso
l’emanazione di un provvedimento espresso e motivato,
c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti
amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferente
alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 13.
(Spese per la Direzione generale
per le informazioni e la sicurezza)
1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n.94 e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
2. All’inizio dell’esercizio
finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore
della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo
stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da
destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle
sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data
comunicazione al Comitato parlamentare.
3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e
del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le
informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonché
delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;
b ) il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le
spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità
della gestione al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito
nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la
Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;
c) gli atti di gestione del fondo di cui alla precedente lettera b sono
assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza e dagli altri dirigenti della direzione e sono assoggettati al
controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la direzione generale
stessa;
d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti
esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza, che presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi
dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza;
e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del
fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al Comitato parlamentare, al quale il Presidente del Consiglio
dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, al ministro delle
informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee
essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate,
quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi
politici.
4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
Art. 14.
(Ricorsi giurisdizionali)
1. La competenza giurisdizionale per le controversie nelle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo spetta al giudice amministrativo. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.
CAPO IV
GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE
E MATERIALI
Art. 15.
(Contingente speciale del personale)
1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l’ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai principi posti dalle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre Amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli attuali organismi informativi che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla presente legge e dai regolamenti attuativi, risulterà non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:
a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;
b) da personale assunto direttamente.
In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.
3. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 16.
(Principi generali per l’esercizio del potere regolamentare in materia di Ordinamento del personale)
1. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 15, comma 1, devono, in ogni caso, essere osservati i seguenti principi generali:
a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, nell’ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche;
b)
il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche
con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure
selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito
l’utilizzo di questo canale di reclutamento solo per l’assunzione di personale
di elevata e particolare specializzazione.
c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente sottoposti ad
accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al fine di
verificarne l’idoneità al servizio presso la Direzione generale per le
informazioni e la sicurezza;
d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l’amministrazione
di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all’articolo 15, comma 2,
lettera b), presso altra Amministrazione dello Stato;
e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale il
regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale
trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l’inquadramento
nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento
economico e previdenziale in godimento al momento dell’emanazione del provvedimento
di trasferimento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLA CONDOTTA E SULLO STATUS DEGLI APPARTENENTI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA
CAPO I
GARANZIE FUNZIONALI
Art. 17.
(Ambito di applicabilità)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.
2. La speciale causa di
giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta costituente
reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere
la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di
attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui
all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici
del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione
della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o
reale indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per
le informazioni e la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure
fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si
realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste
disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta
costituente reato:
a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;
b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tale Direzione generale.
Art. 18.
(Procedure)
1. Le condotte indicate nell’articolo 17 sono autorizzate, nei casi previsti nell’articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il comitato di consulenza previsto dall’articolo 20.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni
per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del Direttore della
Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta a sensi dell’articolo 2, è
informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento
adottato a norma del comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare
tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il Direttore della Direzione
generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e
ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il
Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2,
il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle
informazioni per la sicurezza, sentito il comitato previsto dall’articolo 20,
ratifica il provvedimento del Direttore della Direzione generale per le
informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato
rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
nel caso di delega disposta a sensi dell’articolo 2, è informato dal Ministro
delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei
provvedimenti indicati nel comma2.
4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni
per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, valuti che la condotta
costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge
ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, adotta le
necessarie misure e riferisce all’autorità giudiziaria competente.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 17 è conservata
in un’apposita sezione riservata dell’archivio, con la documentazione delle
spese.
Art. 19.
(Condotte dolose)
1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nell’ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l’articolo 55 del codice penale.
Art. 20.
(Comitato di consulenza)
1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell’articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza.
2. Il Comitato di consulenza è
composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza,
prestigio e garanzia di imparzialità.
3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di
consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne.
4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò
di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie
funzioni.
Art. 21.
(Opposizione della causa di non punibilità)
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all’autorità giudiziaria procedente l’esistenza della causa di non punibilità.
2. Nel caso indicato nel comma l, il
procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini
sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in
apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la
segretezza.
3. Quando l’esistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 17 è
opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del
Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza
delle condizioni della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro
sessanta giorni all’autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è
data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la
conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e
l’autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.
5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei
ministri conferma la esistenza della causa di non punibilità, il procuratore
della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire
secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura
di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto
di attribuzione.
6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha
pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la
Corte stessa stabilisce.
7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita
dall’appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o
dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 17, comma 5, al momento
dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare,
l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla
polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo
strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro
ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le
necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 22.
(Attività deviate)
1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
CAPO II
QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ
Art. 23.
(Esclusione delle qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale sopra indicata per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.
2. In relazione all’attività prevista
da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari
compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell’operazione
stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di
agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, dal Ministro delle
informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione
generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta
può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da
quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è
rinnovabile.
3. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di
personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 24.
(Identità di copertura)
1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti alla Direzione generale, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. Con apposito regolamento saranno definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione del documento stesso al termine dell’operazione, nonché la durata della sua validità.
Art. 25.
(Attività simulate)
1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione il Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui
al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le relative modalità attuative.
Art. 26.
(Garanzie di riservatezza nel corso
di procedimenti giudiziari)
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 c.p.p., adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia indispensabile, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.
TITOLO III
RAPPORTI
CON ALTRE AMMINISTRAZIONI
E CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art. 27.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l’espletamento dei compiti a questi affidati.
2. La Direzione generale per le
informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti
organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo
possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l’accertamento o
la prevenzione dei reati.
3. Il Direttore della DIGIS e i responsabili delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti
dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività
allo scambio informativo.
Art. 28.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti
erogatori
di servizi di pubblica utilità)
1. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le Università e gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori – in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa – di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.
Art. 29.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosada parte dell’autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza)
1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza sia dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza, l’autorità giudizi aria indica nel modo più specifico possibile nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria, salvo casi
di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della
documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai
fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o
cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non
divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono
trasmessi immediatamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché
vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le
relative determinazioni.
4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o
in copia per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto
di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l’atto o la cosa sono
sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del
Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o
della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le
disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei
ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l’autorità giudizi aria
acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
6. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall’autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo
svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le
esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L’autorità giudiziaria
può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare il Ministro delle
informazioni per la sicurezza all’accesso diretto al registro delle notizie di
reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 118 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.
TITOLO IV
TUTELA DEL SEGRETO DI STATO
Art. 30.
(Criteri di tutela)
1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le vigenti disposizioni normative previste in materia, tenuto conto dei principi fissanti nelle norme contenute nel presente Titolo e fatta salva l’applicazione dell’articolo 29 della presente legge.
2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.
Art. 31.
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all’articolo 30, comma 2.
2. Le notizie, documenti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E DI COORDINAMENTO
Art. 32.
(Procedura per l’adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, previa deliberazione del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.
Art. 33.
(Abrogazioni)
1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n.801, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 34.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere finanziario per l’attuazione della presente legge si provvede con apposito stanziamento sul capitolo dello Stato di previsione del bilancio dello Stato.
Art.35.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
N. 246
D’iniziativa dei senatori Bulgarelli edaltri
Art. 1.
(Accesso ai documenti
coperti da segreto di Stato)
1. Al fine di promuovere la massima trasparenza nell’attività degli organi dello Stato e dei suoi apparati di intelligence e di sicurezza nazionale e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, è assicurato a qualunque cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.801, nonché ai documenti relativi ai restanti casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’articolo 24 della citata legge n.241 del 1990, e successive modificazioni, dalla cui redazione siano trascorsi almeno venticinque anni.
2. Rimangono coperti da segreto di Stato esclusivamente i documenti la cui divulgazione possa arrecare attuale pregiudizio alla sicurezza nazionale o possa ledere il diritto alla riservatezza di singole persone.
Art. 2.
(Commissione per la desecretazione degli atti di Stato)
1. È istituita la Commissione per la desecretazione degli atti di Stato, di seguito denominata «Commissione», responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, finalizzato alla desecretazione degli atti di Stato, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. La Commissione è presieduta da un funzionario dello Stato ed è composta da due senatori e da due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, da quattro funzionari pubblici, da quattro docenti universitari di ruolo in materie storiche e giuridico-amministrative, da quattro esponenti della società civile con funzioni di controllo e garanzia. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Art. 3.
(Istruzione e modalità del procedimento di desecretazione)
1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l’accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata.
2. È considerato documento ai sensi
del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad
uso interno, formati dai soggetti menzionati al comma 1.
3. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta
di cui al comma 1, esprime un parere sulla richiesta medesima, che, in caso di
rifiuto, è motivato e circostanziato.
5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consigio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei
documenti richiesti.
7. La Commissione procede, a prescindere dalle richieste presso di essa
inoltrate, alla desecretazione d’ufficio di tutti i documenti la cui estensione
risalga ad almento venticinque anni.
8. La Commissione pubblica con scadenza semestrale una relazione sull’attività
svolta, curandone la massima diffusione, e predispone le iniziative dirette a
rendere effettivo il diritto di accesso.
9. La Commissione dispone i necessari procedimenti organizzativi per la
digitalizzazione dei documenti desecretati e per la pubblicazione di essi in internet.
10. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
N. 280
D’iniziativa dei senatori Vitali edaltri
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n.801, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – 1. Il segreto
di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti
penali relativi:
a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico;
b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».
N. 328
D’iniziativa del senatore Ramponi
Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l’alta direzione, la responsabilità e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all’apposizione del segreto di Stato, ne controlla l’applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
Art. 2.
(Attribuzioni del Consiglio dei ministri)
1. Il Consiglio dei ministri costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Lo stesso Consiglio deve essere costantemente informato dell’evoluzione della situazione generale.
2. Il Consiglio dei ministri delibera sulla nomina dei direttori generali dell’unità centrale e dei Servizi di cui agli articoli 6, 7 e 8; esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all’articolo 3.
Art. 3.
(Dipartimento dell’informazione
per la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell’attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
b) una
unità centrale;
c) un servizio per l’esterno;
d) un servizio per l’interno.
2. L’ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Al Dipartimento è preposto il sottosegretario di Stato di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Compiti e attribuzioni del sottosegretario
di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato)
1. Il sottosegretario di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «sottosegretario»:
a) guida e coordina l’attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) presiede
il comitato esecutivo di cui all’articolo 5;
c) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei
ministri sull’evoluzione della situazione informativa;
d) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai
responsabili dei Ministeri competenti;
e) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di
previsione e il consuntivo di spesa;
f) trasmette al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di
informazione per la sicurezza, il bilancio e il consuntivo di cui alla lettera e)
una volta approvati dal Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Compiti, attribuzioni e composizione
del comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «comitato esecutivo» è la sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
b) delle
linee di programma dell’attività operativa in funzione degli sviluppi della
situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al
personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli
altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi di cui agli articoli
7 e 8.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell’unità centrale di cui all’articolo 6. Il direttore dell’unità centrale è segretario del comitato esecutivo.
Art. 6.
(Compiti e attribuzioni dell’unità centrale)
1. L’unità centrale è l’organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8;
b) assicura
la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico
interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività
relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa
di carattere comune per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il
consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria
competenza;
e) è l’organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.
2. L’unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. L’unità centrale assume anche l’incarico di Autorità nazionale per la sicurezza.
Art. 7.
(Compiti e attribuzioni del Servizio
informativo per l’interno)
1. Il Servizio informativo per l’interno (SII):
a) assolve, all’interno del territorio nazionale, tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia;
b) quando
ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SII può
svolgere attività all’esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con
il Servizio informativo per l’estero di cui all’articolo 8.
2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del
sottosegretario.
3. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di
cui all’articolo 9, comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del
comitato esecutivo.
4. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII
secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene
costantemente informato il sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo
ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le
analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità
centrale. Assicura, altresì, il collegamento con il Servizio di cui
all’articolo 8 in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 8.
(Compiti e attribuzioni del Servizio
informativo per l’estero)
1. Il Servizio informativo per l’estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SIE può svolgere anche attività all’interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.
2. Il direttore del SIE è nominato e
revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. Gli altri funzionari
del SIE, indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 9,
comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE,
secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene
costantemente informato il sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte
le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo
sviluppo delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il
collegamento con il SII in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 9.
(Assunzione, stato, compiti
e attribuzioni del personale)
1. Il personale del SII e del SIE, nonché dell’unità centrale è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze degli organi stessi, nonché da personale assunto direttamente.
2. Il SII e il SIE possono altresì
avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun
caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o
saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali,
magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all’unità centrale e al
SII o al SIE persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti
delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà ai valori della Costituzione.
4. La consistenza dell’organico dell’unità centrale, del SII e del SIE, i casi
e le modalità relativi all’assunzione del personale ed al rientro dei
dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il
trattamento giuridico-economico, i casi e le modalità di trasferimento ad altra
amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti,
anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Consiglio dei ministri, su proposta del comitato esecutivo. Il trattamento
giuridico ed economico del personale dell’unità centrale e dei Servizi non può
comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico
impiego.
Art. 10.
(Modalità operative e rapporti
con l’autorità giudiziaria)
1. Gli appartenenti all’unità centrale al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all’unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.
2. In caso di necessità per
l’assolvimento dei loro compiti, ad agenti del SII e del SIE, su richiesta del
sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in
via temporanea possono essere conferite la qualifica e le attribuzioni di
agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.
3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del sottosegretario e
della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, possono
disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche
sotto identità diverse da quelle reali.
4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell’espletamento delle attività
d’istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre
documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell’interessato.
5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti al SII e al SIE
possono procedere a:
a) intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;
b) sequestro
temporaneo e apertura di corrispondenza;
c) sequestro temporaneo per acquisizione di documentazione o copia di
atti presso enti finanziari;
d) perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle
disposizioni vigenti; possono altresì procedere all’acquisizione di qualunque
forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza dello
Stato, previa autorizzazione dalla Procura generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione, su richiesta del sottosegretario, approvata dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
6. Nell’ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, è costituito un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l’autorità giudiziaria, il sottosegretario può concedere l’autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.
7. I direttori del SII e del SIE hanno
l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le
informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su disposizione del
sottosegretario, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei
ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle
finalità istituzionali dei Servizi stessi.
8. In deroga alle disposizioni vigenti, gli appartenenti al SII e al SIE hanno
l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai
direttori dei rispettivi Servizi, che riferiscono, contestualmente, al
sottosegretario.
9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti
all’autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da
parte della medesima autorità.
10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono favorire ogni
possibile cooperazione con gli agenti del SII e del SIE.
11. L’unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario e
dei Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione
dello Stato.
12. Il SIE e il SII devono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza,
regolata e coordinata in sede di comitato esecutivo.
13. Nessuna attività comunque idonea all’acquisizione di informazioni per la
sicurezza dello Stato può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle
modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è
tenuto al segreto di Stato.
Art. 11.
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in una apposita rubrica, denominata: «Spese per l’informazione per la sicurezza dello Stato» nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l’entità dell’onere di cui al comma 1, e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell’ambito di ciascun fondo, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal comitato esecutivo. Richiede il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 13.
3. I finanziamenti stabiliti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ripartiti tra l’unità centrale il SII e il SIE.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono
iscritte in apposite unità previsionali di base e non sono soggette a
rendicontazione.
5. La gestione dei fondi ordinari è informata ai princìpi stabiliti dal regio
decreto 18 novembre 1923, n.2440, e dal regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n.827. I limiti delle somme che i funzionari del Dipartimento sono
autorizzati ad erogare, per impegni di spesa, sono quelli fissati per i
dirigenti dello Stato, purché delegati a tali funzioni; per importi superiori è
competente il sottosegretario.
6. Per la gestione dei fondi riservati
si osservano i seguenti criteri:
a) per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento
o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio
preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi
ordinari;
b) per le spese riferite ad attività operativa, ogni spesa di importo eccedente la cifra di 25.000 euro deve essere approvata dal sottosegretario.
7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell’atto operativo cui si riferisce.
Art. 12.
(Tutela del segreto di Stato)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l’alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri presiede l’Organizzazione nazionale per la sicurezza di cui al comma
3, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela
del segreto di Stato e controlla l’applicazione dei regolamenti di cui al comma
4.
3. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:
a) l’autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell’unità centrale;
b) l’ufficio
centrale per la sicurezza nell’ambito dell’unità centrale;
c) gli uffici per la sicurezza istituiti presso le amministrazioni
pubbliche e, se necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività
inerenti alla tutela del segreto di Stato.
4. L’ordinamento dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Comitato parlamentare di controllo)
1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è costituito da un
presidente che deve essere espresso dalla componente politica all’opposizione,
da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami
del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità tra i gruppi.
3. Il Comitato:
a) esercita il controllo sull’attuazione della presente legge;
b) è
informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle
politiche per l’informazione e sulla loro attuazione, tramite una relazione
semestrale sulle linee fondamentali della politica informativa per la
sicurezza, e sugli sviluppi della situazione riferiti ai vari settori di
interesse;
c) esprime parere preventivo sull’emanazione del regolamento per
l’ordinamento del Dipartimento di cui all’articolo 3, comma 2;
d) esprime parere preventivo sui bilanci, preventivi e consuntivi di
spesa.
4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato può richiedere di
ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il sottosegretario e, su
autorizzazione di quest’ultimo, i direttori del SII e del SIE.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato,
indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto di Stato in
ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di competenza del
Comitato medesimo.
7. Qualora il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
che l’apposizione del segreto ai sensi del comma 6 non sia fondata, riferisce a
ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle
informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora
riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
9. Gli atti del Comitato, ancorché non riguardino materie già tutelate dal
segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non
disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i
quali è compreso il presidente del Comitato stesso.
Art. 14.
(Coordinamento dell’attività informativa)
1. Qualsiasi ente appartenente ad una organizzazione dello Stato destinata a svolgere, per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve comunicare al Dipartimento i compiti, la struttura e la modalità operativa della propria organizzazione e mantenere costante collegamento con i membri del Dipartimento allo scopo designati al fine di consentire al Dipartimento stesso il coordinamento dell’intera attività informativa dello Stato.
Art. 15.
(Disposizioni di attuazione e transitorie)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla nomina del sottosegretario e dei direttori dell’unità centrale, del SII e del SIE.
2. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la
sua attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive modificazioni, sentito il Comitato.
3. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata.
4. La fase di transizione dall’ordinamento attuale a quello previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di attuazione è posta sotto la
responsabilità, la guida ed il coordinamento del sottosegretario e deve essere
conclusa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 339
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei ministri)
1. L’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.
2. Il
Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i
servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie
per l’attuazione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, anche
emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e
funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all’articolo
2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta
al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di
Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato
dalle leggi, sovrintendendo all’attività dei servizi e uffici di informazione e
di sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in
attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il
funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e
controllandone l’attività.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei
materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne».
Art. 2.
(Comitato interministeriale
per le informazioni e la sicurezza
e la tutela del segreto-CIIS)
1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze».
Art. 3.
(Comitato esecutivo per i servizi
di informazione e di sicurezza e la tutela
del segreto-CESIS)
1. All’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) la verifica ed il controllo dell’attuazione delle direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri;
b)
l’elaborazione e l’aggiornamento dei quadri generali di situazione e di
previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi
all’informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti
preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza;
c) l’azione di coordinamento nell’ambito della cooperazione
internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui
all’articolo 2;
d) la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di
pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le
attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti
con la stampa e la comunicazione istituzionale»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del
Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima
fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, con la qualifica di
segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all’articolo 2»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della segreteria
generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio
dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e
del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all’articolo 2».
Art. 4.
(Istituzione del Servizio per le informazioni
e la sicurezza-SIS; compiti e funzioni)
1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono unificati in un’unica agenzia governativa denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS).
2. Al fine dell’individuazione, del controllo e della neutralizzazione di ogni pericolo o minaccia per lo Stato e le sue istituzioni, e per il benessere civile, sociale ed economico della comunità nazionale, il SIS espleta tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni di:
a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l’elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all’interno e all’estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione;
b)
controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo,
antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche;
c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della
criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei
crimini contro l’umanità;
d) tutela in generale contro le minacce alle istituzioni democratiche,
repubblicane e parlamentari, contro le libertà umane e i diritti fondamentali
dei cittadini e contro ogni tentativo di mutare la Costituzione della
Repubblica con metodi non legali.
3. Oggetto dell’attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica, civile, economica e sociale della comunità nazionale.
4. Quale agenzia del Governo, il SIS è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega e nell’ambito di essa, del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Dirigenti del SIS e loro compiti
e funzioni)
1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
2. Il direttore generale di cui al
comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione.
3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati
incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato da lui
delegato, nonché su loro istruzione con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e
il Ministro dell’economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed
ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri,
con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il
Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, con il Comandante generale della
Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6.
(Funzioni del SIS)
1. Nell’espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni d’osservazione, di controllo e di acquisizione di informazioni, notizie e materiali d’interesse.
2. Gli agenti operativi hanno la
qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Agli agenti operativi che
svolgono compiti di protezione di persone ed installazioni è conferita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con decreto del Ministro della
giustizia, su richiesta del direttore generale.
3. I provvedimenti di convocazione, accompagnamento coatto, fermo provvisorio,
ispezione, perquisizione e confronto, intercettazione e interruzione di
comunicazioni postali, telegrafiche ed elettroniche, da eseguirsi nel
territorio dello Stato, che non costituiscono espletamento di compiti
informativi nei confronti di obiettivi non nazionali, sono autorizzati dal
procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello della Capitale
della Repubblica o da suoi sostituti a tale fine delegati, su richiesta del
direttore generale o di altro funzionario delegato, dietro approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato
delegato. Di questi provvedimenti è data informazione periodica non nominativa
al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), di cui all’articolo 31.
Art. 7.
(Attribuzioni del SIS)
1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria.
2. Gli agenti del SIS non sono
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS
non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono essere
chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o
incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui all’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo di riferire su
atti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, qualora sia
necessario, anche direttamente al direttore generale del SIS, che ne informa il
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le
informazioni e la sicurezza.
5. Il segretario generale del CESIS ed il direttore generale del SIS hanno
l’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di
prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo
può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale del CESIS
e del direttore generale del SIS, per determinazione del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6. Gli agenti del SIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e
invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso e possono, con il
consenso dell’interessato, ottenerne la consegna o trarne copia.
7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti del SIS, secondo le disposizioni della
normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a
comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una
inchiesta e, in caso di mancata comparizione, possono disporne l’accompagnamento
a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
8. Gli atti compiuti da agenti del SIS o da loro collaboratori in relazione ad
obiettivi esterni, ancorché in territorio nazionale, nell’espletamento di
propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità
governative competenti, non sono comunque punibili qualora possano costituire
reato, se non su richiesta del Ministro della giustizia. La richiesta è anche
condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari.
9. Con le stesse modalità di cui all’articolo 6, comma 1, gli agenti del SIS
possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di
procedura penale.
10. Quando le operazioni di cui al presente articolo sono compiute senza la
conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto
di Stato.
11. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai
ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario
delegato riferiscono trimestralmente al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 31, e annualmente al Parlamento, delle intercettazioni, in forma
non specifica ma per categorie e motivazioni, nonché delle operazioni compiute
a norma del presente articolo.
Art. 8.
(Attività speciali del SIS)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare il direttore generale del SIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti del SIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data compiuta informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Per disposizione del direttore generale del SIS gli agenti possono operare in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e possono essere muniti della necessaria documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 9.
(Forze operative speciali del SIS)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e per l’esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.
2. L’ordinamento del Gruppo di cui al
comma 1 è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore
generale del SIS, d’intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i
Capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con
l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri competenti.
4. Le regole d’impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
(Doveri del segretario generale del CES1S
e del direttore del SIS)
1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l’ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I dirigenti di cui al comma 1
riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività
e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza
esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque
altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere
informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
3. I dirigenti di cui al comma 1 provvedono ad adottare tutte le misure
necessarie affinché:
a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal Servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati;
b)
nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal Servizio sia
divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o
dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed
esclusivamente nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con
lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come
reati;
c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell’interesse
di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione
sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del servizio cui sono preposti.
Art. 11.
(Personale del SIS)
1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l’assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti di cui all’articolo
14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i
dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di
polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale del SIS con rapporto di impiego può essere collocato a riposo
in qualunque momento, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il direttore
generale del SIS.
Art. 12.
(Stato giuridico ed economico
del personale)
1. L’assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall’impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento e lo stato del personale, di cui al comma 3.
2. Il SIS e la Direzione generale per
la sicurezza e le informazioni militari, di cui all’articolo 19, possono
altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
3. Lo stato giuridico ed economico e l’ordinamento del personale del SIS e del
Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico
sono determinati, dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui
all’articolo 14.
Art. 13.
(Spese ed amministrazione)
1. Le spese per l’organizzazione, il funzionamento ed il personale del SIS nonché le spese per scopi riservati sono allocate in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse possono essere allocate altresì nei capitoli di spesa degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Art. 14.
(Regolamenti)
1. Il regolamento generale, il regolamento sull’ordinamento e lo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 15.
(Rapporti di collaborazione)
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l’espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
Art. 16.
(Obbligo di informazione
nei confronti del SIS)
1. Dopo l’articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall’articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-quinquies. – 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l’obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, ogni notizia, informazione o documento relativo a reati contro le personalità internazionale od interna dello Stato o relativo a reati di terrorismo.
Art. 12-sexies. – 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l’autorizzazione dell’autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all’articolo 3».
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 17.
(Collaborazioni di carattere logistico
con le pubbliche amministrazioni)
1. Il Segretariato generale del CESIS e il SIS possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18.
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposito capitolo, denominato «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il
direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi
ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure
di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i
fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le disposizioni per l’amministrazione e per la rendicontazione delle
spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le
forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui ai comma
3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di
cui all’articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e
proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al
comma 4.
6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla
Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, nella composizione di cui al
comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei
fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta
Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Segretario
generale del CESIS e al direttore generale del SIS nonché direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’economia e delle
finanze.
Art. 19.
(Istituzione, compiti e ordinamento
della Direzione per le informazioni
e la sicurezza militare-DISMI)
1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI).
2. La DISMI è posta sotto la diretta
autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue
determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato
maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa – direttore
generale degli armamenti. Essa è collegata con il CESIS, con il SIS, con gli
stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza.
3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza
militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d’armata, anche in
ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS.
4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il
Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa –
direttore nazionale per gli armamenti per quanto attiene all’informazione nelle
materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La DISMI raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni
tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico
interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni
generali e particolari, relative alle informazioni militari. Essa collabora con
il SIS per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari
strategici di interesse per la difesa nazionale.
6. La DISMI provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare,
interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna
dell’amministrazione della difesa ed in particolare delle singole Forze armate,
escluse le Forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto
ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di
controsabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza
interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SIS.
7. La DISMI gestisce la rete degli addetti della difesa nonché degli addetti
militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della
Repubblica.
8. La DISMI valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza
dell’amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone
al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
9. L’ordinamento e l’organizzazione della DISMI sono stabiliti dal Ministro della
difesa. Possono esservi costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la
Marina, l’Aeronautica e il settore degli armamenti.
Art. 20.
(Attribuzioni, doveri e facoltà
della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza militari)
1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS ed il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.
Art. 21.
(Agenzia governativa
delle telecomunicazioni – AGOTELCO)
1. L’Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b)
assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la
terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere
la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle
informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le
informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in
generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono
essere esercitate solo:
a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b)
nell’interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone
fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di
particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il direttore generale del SIS è responsabile dell’efficienza deIl’AGOTELCO. Egli è tenuto ad assicurarsi che:
a) esistano disposizioni secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l’AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22.
(Ufficio centrale per la sicurezza)
1. Dopo l’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all’articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest’ultimo può delegare al direttore dell’UCSi, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Art. 23.
(Garanzie funzionali)
1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:
«Art 10-bis. – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
2.
La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la
condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a
ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o
l’incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica
ai reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. La speciale
causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro
organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289
del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di
cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione
della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o
reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del
Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli
10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre
che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false
dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da
cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
4. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1, opera altresì
a favore delle persone non addette agli organismi informativi, quando esse
siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla
presente legge.
Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:
a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge;
b)
il risultato non è diversamente perseguibile;
c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.
Art. 10-quater. – 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
2.
In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di
formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 1, il direttore del
Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e
ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro
ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ratifica il
provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in
essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi
2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche
su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie
misure ed informano l’autorità giudiziaria.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis
è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione
relativa alle spese correlate, secondo le norme organizzative dei Servizi di
informazione e di sicurezza.
Art. 10-quinquies. – 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 10-sexies. – 1. Quando
comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis
ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono
iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone,
all’autorità giudiziaria che procede, la esistenza dell’autorizzazione.
2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica
sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei
ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle
indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti
in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne
la segretezza.
3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui
all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del
giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice
che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza
dell’autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che
procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di
controllo (COPACO), nella relazione al Parlamento. Se la conferma non
interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità
giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza
dell’autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la
speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, interrompe
le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa
in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei
casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la
condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria
dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente
del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale
indennizzo dei terzi danneggiati.
6. Salvi i casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3,
l’autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, introdotto dall’articolo 41, comma 1 della presente legge,
quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che
l’autorizzazione della condotta sia stata rilasciata dal Presidente del
Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis,
comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter.
7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte
costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al
provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con
le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.
8. Quando l’esistenza dell’autorizzazione è opposta dal personale dei
Servizi di informazione e di sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da
questi, al momento del fermo, dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di
una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e
l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per
esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi
accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L’autorità giudiziaria
procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e
3.
Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI
affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura
di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino
documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali
diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo
svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma
dell’articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l’utilizzazione temporanea
di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede
all’operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento
attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al
termine dell’operazione, il documento riservato è custodito presso il
competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori
dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 10-octies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il
direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a
copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito
del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali
sia di società di qualunque natura.
2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di
cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al
Comitato parlamentare di controllo (COPACO).
Art. 10-novies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono
essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l’autorità
giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e
473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela
della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di
indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il
collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della
persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano
osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme
di attuazione del codice di procedura penale».
Art. 24.
(Servizio informazioni
della Guardia di finanza)
1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti istituzionalmente ad esso assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 25.
(Tutela della sicurezza interna dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza)
1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
Art. 26.
(Commissione presidenziale per i Servizi
di informazione e sicurezza)
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata «Commissione presidenziale», con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività e del Segretariato generale del CESIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni ad esso conferite.
2. La Commissione presidenziale è
costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo
che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di
sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei
conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio
davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio
della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario,
amministrativo e contabile, essa è integrata da altri due membri, scelti tra
dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della
Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia.
3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal
Presidente della Repubblica con proprio decreto.
4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica
tre anni.
5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia
manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il segretario
generale del CESIS ed il SIS devono collaborare con la Commissione
presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.
6. La Commissione presidenziale riferisce al Presidente della Repubblica e al
Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche
proponendo l’adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito
un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e
dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono adottate,
sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con
decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27.
(Norme sul personale degli organismi
per le informazioni e la sicurezza
ed assunzioni dirette)
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS e del SIS, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori delle informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
«Con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all’articolo 2,
sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale
estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari
professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più
idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale,
in funzione degli specifici settori di impiego».
3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai
Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono
essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,».
4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 28.
(Richiesta di informazioni a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilità)
1. All’articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n.801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d’ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di controllo (COPACO) delle disposizioni emanate per l’acquisizione di informazioni in deroga al segreto d’ufficio, indicandone sommariamente le finalità».
Art. 29.
(Tutela del segreto di Stato)
1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:
«Art. 12. – 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
2.
Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato,
la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo
strategico per l’economia del paese.
3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica
è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di
documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni,
all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.
4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti
eversivi dell’ordine costituzionale.
Art. 12-bis. – 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente
dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò
legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le
altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli
autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni
di cui all’articolo 12, comma 2.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di
segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle
autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali,
nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi
compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere
annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri
nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti
o cose che ne sono oggetto ai sensi del comma 1, anche se acquisiti
dall’estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni
dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3 o dalla sua opposizione
negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad
atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di
sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei
Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui
divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai
predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che siano
pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, ovvero informazioni che
riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle
infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura
organizzativa e le modalità operative e, comunque, ogni altro elemento
indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.
5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi di
informazione e di sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa
declassifica, all’archivio di Stato.
6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri,
nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla
disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci
anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.
Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.
Art. 12-quater. – 1. Quando
deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella
disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l’autorità
giudiziaria indica specificamente, nell’ordine di esibizione, il documento o la
cosa oggetto della richiesta.
2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita
direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di
informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali.
3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità,
procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce
agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale
attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia
giudiziaria.
4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli
atti esibiti siano diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede
a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a
262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento,
atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero,
ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale,
trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il
documento, atto o cosa sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri
perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per
le relative determinazioni.
6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in
originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore
eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti,
atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il
Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento,
dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano
applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità
giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del
Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo
svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria
può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del
Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato,
anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».
Art. 30.
(Notizie sui Servizi coperte dal segreto)
1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento, all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del SIS e del Segretariato generale del CESIS, nonché della Commissione presidenziale di cui all’articolo 26.
2. Sono coperte dal segreto di Stato e
le notizie riguardanti l’identità, i compiti e le funzioni del personale del
SIS e quelle riguardanti il suo ordinamento, la sua organizzazione e la sua
attività, che non siano rese note dalle autorità competenti.
3. Fatta eccezione per il direttore generale ed i vice direttori del SIS e
della DISMI o altri agenti operativi da loro autorizzati, nessuno può rendere
note o comunicare ad alcuno le notizie di cui al comma 1.
4. Il SIS non può corrispondere o ricevere ordini od incarichi da giudici e
pubblici ministeri d’ogni ordine e grado, sia dell’ordinamento giudiziario sia
delle magistrature militari o amministrative, se non per mandato o con
l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o
sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ed esclusivamente ai soli fini informativi e con l’obbligo del segreto di Stato
da parte del destinatario delle informazioni, che le può utilizzare nell’ambito
di esso, come notizie di propria conoscenza da svilupparsi in indagini di
polizia giudiziaria.
Art. 31.
(Comitato parlamentare di controllo-
COPACO)
1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
2. Il COPACO può chiedere al
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del
CESIS, ed al CIIS informazioni sulle strutture dei Servizi di informazione e di
sicurezza e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis,
10-ter e 10-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
introdotti dall’articolo 23 della presente legge, accertando l’esistenza delle
prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.
3. Il CIIS fornisce al COPACO le informazioni richieste.
4. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso
riguardare le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità
degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e
dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui
rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa
per la sicurezza della Repubblica, nonché, comunque, ogni altro elemento idoneo
a rivelare tali informazioni.
5. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto relativamente alle
informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del
comma 2, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l’adozione di misure idonee
ad assicurare la riservatezza nella tenuta delle informazioni classificate
trasmesse al COPACO.
Art. 32.
(Attribuzione al COPACO
di nuovi compiti e funzioni)
1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e di sicurezza che da esso dipendono o degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
2. Per l’espletamento dei suoi compiti
il COPACO è costituito in Commissione parlamentare d’inchiesta, a norma
dell’articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.
3. Il COPACO può delegare al suo Presidente ovvero ad uno o tre dei suoi membri
il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta
parlamentare.
Art. 33.
(Modifiche all’organizzazione
interna del COPACO)
1. L’attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga
opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta.
3. Il COPACO può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le
altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente,
il COPACO può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un
dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni
collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della
Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore
dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale
superiore del Corpo della Guardia di finanza, nonché di un agente del SIS
avente analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti
dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni, il COPACO fruisce di personale,
locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento del COPACO sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei
documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 34.
(Audizioni e testimonianze)
1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e
bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti
nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio.
3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria,
nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i
nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 35.
(Richiesta di atti e documenti)
1. Il COPACO può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. Il COPACO garantisce il
mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti
trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Il COPACO può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica
amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o
comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere gli atti
richiesti al COPACO e può ritardare la trasmissione di copia di atti e
documenti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto
funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta,
tale segreto non può essere opposto al COPACO.
6. Il COPACO stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in
corso.
Art. 36.
(Segreto)
1. I componenti del COPACO, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che vi collaborano o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui vengano a conoscenza.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano
a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 37.
(Costituzione dell’ufficio di presidenza)
1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il COPACO per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Art. 38.
(Collaborazione richiesta a pubbliche
ammininistrazioni e a soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilità)
1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.
2. L’eventuale accesso ad archivi
informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche
amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica
utilità, ai quali sia stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o
volere corrispondere a tale richiesta, informano immediatamente ed in modo
esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la
vigilanza ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei
ministri, alle cui determinazioni si attengono successivamente.
Art. 39.
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le
informazioni
e la sicurezza)
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all’interno sia all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l’autore del reato sia, per ragioni di ufficio, investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 40.
(Accesso illegittimo e manomissione
degli atti)
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga,
trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in
tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca
arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le
informazioni e la sicurezza, è punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore del reato
sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato
legittimamente di svolgere attività per questi. La pena è aumentata dalla metà
a due terzi quando l’autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di
incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla
sicurezza degli archivi.
Art. 41.
(Modifiche ed integrazioni
al codice di procedura penale)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l’autorità giudiziaria
procedente ritiene ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di
conferma dell’opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria, il
segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con
riferimento al medesimo fatto».
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 202, comma 3-bis».
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale
è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1,
all’avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la
speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi di informazione
e di sicurezza, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 1, della legge
24 ottobre 1977, n. 801».
Art. 42.
(Informazione della conferma
dell’opposizione del segreto di Stato)
1. All’articolo 16 della legge 21 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell’articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».
Art. 43.
(Informazione dell’opposizione
del segreto di Stato)
1. All’articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».
2. Il segreto non è opponibile per gli
atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le
informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai
rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal
segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso
non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del
Comitato stesso.
Art. 44.
( Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, 801.
Art. 45.
(Modifiche al codice penale in materia
di rapporti non consentiti sui servizi
di informazione e sicurezza esteri)
1. Dopo l’articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). – Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258.
Art. 257-ter. – (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). – Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».
Art. 46.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 31.
Art. 47.
(Autorizzazione del Ministro della giustizia per il perseguimento di alcuni reati)
1. Dopo l’articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello Stato). – 1. Senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia non si può procedere per reati contro la personalità internazionale od interna dello Stato.
Art. 343-ter. - (Procedura per la
concessione e la revoca dell’autorizzazione a procedere). – 1.
L’autorizzazione prevista dall’articolo 343-bis è concessa dal Ministro
della giustizia, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli altri
Ministri competenti e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. L’autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni
momento anteriore all’emanazione della sentenza definitiva. La revoca
dell’autorizzazione comporta l’estinzione del procedimento».
Art. 48.
(Destinazione dei fondi)
1. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e del SIS provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 49.
(Attuazione della legge)
1. All’attuazione della presente legge provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
N. 360
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti
ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l’attuazione delle politiche
dell’informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione
necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito
il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi
formulati annualmente dal Parlamento.
3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del
segreto di Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e
disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all’attività degli uffici di cui
all’articolo 25, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in attuazione
delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli
organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l’attività.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei
materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell’interesse
dello Stato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza
portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l’espletamento di compiti e
l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di
garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed
efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e
la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e
delle attività da essi svolte.
6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che
esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da
segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento,
all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del
Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di
cui all’articolo 26.
Art. 2.
(Comitato nazionale per le informazioni
e la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
2. Il COMIS è costituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli
affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della
giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il
Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare in via permanente a
farvi parte, o ad esso associare, di volta in volta, per la trattazione di
determinate materie od oggetti.
3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge
le funzioni di segretario del COMIS.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di
volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato
generale di cui all’articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre
autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti.
5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel
coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che
operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine:
elabora e approva piani nazionali dell’informazione e della sicurezza; esprime
preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale
e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui
agli articoli 6, 9 e 19; esamina e formula proposte in ordine all’emanazione
dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per
l’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.
Art. 3.
(Segretariato generale per le informazioni
e la sicurezza e Comitati esecutivi)
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
2. Al Segretariato generale è preposto
un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della
difesa.
3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni
(COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che
lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal
Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento
della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della
difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle
informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia
economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che
lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza –
Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal
Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei
Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari.
6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire
congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
Art. 4.
(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le
informazioni e la sicurezza
e dei Comitati esecutivi)
1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il Segretariato generale:
a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;
b)
produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e
situazioni globali, di carattere generale o specifico;
c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS
valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di
sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.
3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell’espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all’attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei
ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini
necessari per l’attività del Segretariato generale e per assicurarne il
migliore e più corretto espletamento dei compiti e l’esercizio delle funzioni
assegnategli.
5. L’ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del
Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere
del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.
6. L’organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Istituzione e compiti del Servizio
per le informazioni generali – SIGEN)
1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l’autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d’intesa col Ministro della difesa.
2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell’Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:
a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;
b)
per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;
c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di
prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della
legalità repubblicana.
3. Nell’ambito delle funzioni di cui
al comma 2, il Servizio provvede all’espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e
diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni
estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della
Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali
nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;
b)
individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio
estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della
Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e
industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di
cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;
c) svolgimento all’estero di qualunque altra missione venga ad esso
affidata dal Governo della Repubblica, nell’ambito dei fini e dei princìpi
della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza
interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi
nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato
si assuma la protezione e dei loro beni.
4. A tal fine il Servizio espleta all’estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6.
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN)
1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri.
2. L’ordinamento del Servizio è
stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno,
sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.
3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal
Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del
Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa,
formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno.
Art. 7.
(Forze operative speciali)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e per l’esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l’utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SEGIN, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.
2. L’ordinamento del Gruppo di cui al
comma 1 è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore
generale del SIGEN, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i
capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con
l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri competenti.
4. Le regole d’impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente
del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.
Art. 8.
(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)
1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell’ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:
a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad esso sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese;
b)
partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali
dell’attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;
c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri Servizi o organi
cooperanti.
3. Il SERSIN provvede all’espletamento
dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e
diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale,
della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi
politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del
benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di
soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla
difesa dell’ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a
mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività
politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;
b)
individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio
nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla
sicurezza interna della Repubblica, all’ordinamento costituzionale democratico
e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);
c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio
nazionale e nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad
esso affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.
4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 9.
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN)
1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell’interno.
2. L’ordinamento del Servizio è
stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della
difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui
all’articolo 27.
3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il
consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, formulata
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della difesa.
Art. 10.
(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)
1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità o la
utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all’interno
del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto
tra il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e il
Ministro dell’interno e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri
luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.
4. Quando ve ne sia la necessità o l’utilità, il SERSIN può svolgere, di volta
in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo
Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo
concerto tra il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il
Ministro degli affari esteri, e con l’approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei
ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato
particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o
per singole operazioni.
6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di
interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse
dello Stato.
Art. 11.
(Attribuzioni dei Servizi)
1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela dei Servizi, del suo
personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne
sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro
compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro
dell’interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della
difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del
Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei
Servizi non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono
essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti
di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l’obbligo di riferire su fatti che
possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario,
anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i
Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la
sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l’obbligo di fornire
all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a
fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere
ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle
finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta,
rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell’interno e per
quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli
affari esteri.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e
invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il
consenso dell’interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa
vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti
a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono
disporne l’accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza
pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, ai sensi del comma 2.
8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si
applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma6.
9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione
ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell’espletamento di
propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità
governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire
reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso
svolgimento delle indagini preliminari.
Art. 12.
(Attribuzioni particolari del SERSIN)
1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l’autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell’interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Con le stesse procedure di cui al
comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o
comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la
conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto
di Stato.
4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai
ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell’interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare
di cui all’articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma
per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente
articolo.
Art. 13.
(Doveri dei Direttori generali
del Segretariato generale e dei Servizi)
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l’ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o
danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano
o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente:
il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque
altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere
informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.
3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:
a) perché nessuna informazione sia raccolta e nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;
b)
perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi
sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge
o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente
nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di
prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna
attività nell’interesse di qualunque movimento o partito politico,
organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa
o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del Servizio cui sono preposti.
Art. 14.
(Attività speciali dei Servizi)
1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Con l’autorizzazione rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 15.
(Servizi operativi di polizia di sicurezza
e di polizia giudiziaria)
1. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all’attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.
2. Nell’espletamento del suo compito e
per l’esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può
avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti
e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e
coordinandone l’attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di
prefettura e dal personale delle forze di polizia.
4. L’ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui
all’articolo 27.
5. L’organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il
consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16.
(Rapporti di collaborazione)
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l’espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni loro assegnati dalla legge.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da questi delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
Art. 17.
(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni)
1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18.
(Personale dei Servizi)
1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l’assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli
articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere
impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle
forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a
riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con ilMinistro competente, su proposta o sentito
il Direttore generale del Servizio.
4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di
collaboratori esterni.
5. L’ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo
stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in
deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi
regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 19.
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al COMIS, al Segretariato generale, ivi comprese quelle relative ai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato
generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere
destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse
procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i
fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l’amministrazione
e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché
in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste
ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma
3 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di
cui all’articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e
proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al
comma 4.
6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei
Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26,
nella composizione di cui al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo,
sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente
e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste
e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale
e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell’economia e
delle finanze.
Art. 20.
(Istituzione, compiti e ordinamento
della Direzione generale per le
informazioni militari)
1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto
la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo
le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di
Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore
generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di forza armata,
con il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e con il COMIS.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle
informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo
d’armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con
il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.
4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario
generale della difesa - Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene
all’informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina,
analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche,
industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare;
produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari,
delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le
analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa
nazionale.
6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare
interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna
dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate,
escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto
ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di
contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza
interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SERSIN.
7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli
addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici
presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno
informativo e di sicurezza dell’amministrazione della Difesa e in particolare
delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa
pianificazione operativa.
9. L’ordinamento e l’organizzazione della Direzione generale delle informazioni
militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere
costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e il
settore degli armamenti.
Art. 21.
(Agenzia governativa delle
telecomunicazioni - AGOTELCO)
1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:
a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa
militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche,
industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b)
nell’interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di
persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di
particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s’intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale è responsabile dell’efficienza dell’AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:
a) esistano disposizioni tali secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l’AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22.
(Attribuzioni, doveri e facoltà della
Direzione generale per le
informazioni militari)
1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.
2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le attribuzioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.
Art. 23.
(Servizio informazioni
della Guardia di finanza)
1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.
Art. 24.
(Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’interno.
Art. 25.
(Organizzazione nazionale per la sicurezza)
1. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri presiede all’ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e
in particolare per la tutela del segreto; controlla l’applicazione delle
direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.
3. L’ORGANSIC comprende:
a) l’Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3;
b) l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all’articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.
4. L’ordinamento dell’ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 26.
(Commissione presidenziale per i Servizi
di informazione e sicurezza)
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione presidenziale è
costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo
che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di
sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei
conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio
davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio
della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario,
amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra
dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della
Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia.
3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente
della Repubblica con proprio decreto.
4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.
5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia
manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretariato
generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e
fornirle qualunque informazione richieda.
6. La Commissione presidenziale riferisce con propria relazione al Presidente
della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della
sua inchiesta, anche proponendo l’adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento
economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non
magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono emanate,
sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con
decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27.
(Comitato parlamentare per i Servizi)
1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
2. Il Comitato è costituito da un
Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque
senatori, nominati, d’intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare:
a) esercita il controllo sull’applicazione della presente legge;
b)
è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle
politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l’ordinamento
del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull’assegnazione dei fondi e sui risultati
generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione
presidenziale di cui all’articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal
Governo;
f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell’articolo
12 e nelle forme da esso prescritte.
4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato parlamentare può
chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, e, se
nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonché, attraverso di essi
e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato
generale e dei Servizi.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria
motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del
segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di
cui al comma 3.
7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti
al controllo della Corte dei conti.
8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto
non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei
ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere
per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato
relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi
formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per
sé tutelate dal segreto ai Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che
il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre
compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 28.
(Disposizioni regolamentari)
1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
Art. 29.
(Soppressione dei Servizi informativi
di forza armata - SIOS)
1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.
2. Nell’ambito degli Stati maggiori
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono essere istituiti
esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni
fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla
Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali
ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.
3. All’ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento
emanato, in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti
che disciplinano le attribuzioni dell’Arma dei carabinieri e delle altre forze
di polizia, della legge 11 luglio 1978, n.382, e successive modificazioni, del
regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n.545, e dei codici penali militari, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro
dell’interno.
4. L’organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro
della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.
Art. 31.
(Norme generali e transitorie)
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Il Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.
3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.
4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui
al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito
alle amministrazioni di appartenenza.
5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo
licenziamento, può essere reimpiegato.
6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del
CESIS e dei Servizi di cui al comma 3 provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 32.
(Applicazione della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla effettiva soppressione del CESIS;
b)
all’effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi
previsti dalla presente legge.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.
3. Il Segretario generale del CESIS e
i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell’articolo 31 cessano di diritto
dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro
attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro
effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa
del CESIS, del SISDE e del SISMI.
Art. 33.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 367
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
(Attribuzione al COPACO
di nuovi compiti e funzioni)
1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
2. Per l’espletamento dei suoi
compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d’inchiesta, a
norma dell’articolo82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.
3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri,
il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta
parlamentare.
Art. 2.
(Modifiche alla composizione del COPACO)
1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere.
2. Il Comitato nomina al suo interno,
su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura
uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati.
3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai
presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal
Comitato.
Art. 3.
(Modifiche all’organizzazione
interna del COPACO)
1. L’attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga
opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta.
3. Il Comitato può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le
altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente,
il Comitato può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un
dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni
collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della
Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore
dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale
superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e di un agente del Servizio per le
informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica,
autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio
superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro
dell’interno o dal Ministro della difesa.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale,
locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei
documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 4.
(Audizioni e testimonianze)
1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e
bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti
nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudizi aria non sono tenuti e
rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. Il Comitato garantisce il
mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti
trasmessi in copia ai sensi del comma l siano coperti da segreto.
3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della
pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti
o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo
per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può
essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto
funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta,
detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge.
6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in
corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano
a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 7.
(Costituzione dell’ufficio di presidenza)
1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Art. 8.
(Entrata in vigore e
applicazione della legge)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.
N. 765
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, fax, e-mail ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio informazioni e sicurezza militare (Sismi), del Servizio informazioni e sicurezza democratica (Sisde) e del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della Difesa sono coperte da segreto di Stato.
2. Quando un giudice o un pubblico
ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità
competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle
intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato
sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di
togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con
l’obbligo di sottoporne prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo
stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso porre su di
esse il segreto di Stato.
3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza che vìolino le disposizioni della presente
legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione
di notizie coperte da segreto politico-militare.
N. 802
D’iniziativa del senatore Brutti Massimo
Art. 1.
(Alta direzione e responsabilità)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo
svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla
organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato
interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 3, e
in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di
cui all’articolo 30, comma 15.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela
del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la
sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le
disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle
relative al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei
materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide
quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato
parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza, di
cui all’articolo 30, per l’esercizio delle sue funzioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi
all’applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il
personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.
Art. 2.
(Delega di funzioni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, di seguito denominato «autorità delegata», lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.
2. Non sono delegabili le funzioni che
la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri.
In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di
cui agli articoli 6 e 7, né i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle
modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3.
(Comitato interministeriale
delle informazioni per la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza.
2. Il CIIS:
a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;
b) esprime
pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone
al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati
della loro rendicontazione;
c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.
3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS l’autorità delegata, il segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.
Art. 4.
(Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione per la sicurezza)
1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e l’autorità delegata nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:
a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; è informato delle operazioni di rispettiva competenza del SISMI e del SISDE ed acquisisce le informazioni costantemente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; è preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;
b) garantisce,
attraverso la Segreteria generale, di cui ai commi 5 e 6, la direzione unitaria
delle operazioni condotte in collaborazione tra SISMI e SISDE, di cui il
segretario generale risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei
ministri o all’autorità delegata;
c) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi
italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e
raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti
aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli
elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora
analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e
previsioni;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui
alla lettera c), analisi da sottoporre al CIIS nonché progetti di
ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri,
dopo avere acquisito il parere del CIIS;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo
scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo
restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di
polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18
febbraio 1997, n.25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio
dei ministri o all’autorità delegata;
f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche
o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) cura e adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi,
definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei
Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di
polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;
assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi
italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati o ad
organizzazioni internazionali;
h) elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione
delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli
organismi di informazione per la sicurezza, da sottoporre al Presidente del
Consiglio dei ministri;
i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli
uffici del sistema di informazione per la sicurezza, verificando la rispondenza
delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti,
nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell’autorità delegata, con particolare riferimento all’impiego di
risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della
segretezza;
m) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio
centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti
capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve
le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;
n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza,
i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.
2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità delegata.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati
a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta
in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo,
in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il
CIIS, regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi
5 e 6 del presente articolo, dell’Ispettorato di cui all’articolo 5,
dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9, e può istituire
altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del
presente articolo.
5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato
dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell’autorità delegata ed è
responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano
alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici
del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Controllo interno sul sistema
di informazione per la sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere i), l) e m).
2. I controlli di cui al comma 1 sono
esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 4, ed
organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed
obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle
operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del
Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in
relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su
specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa.
4. Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dall’autorità delegata, su proposta del segretario generale del
CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente
del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al quale presenta
annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati,
nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati
e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione
è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del
CIIS.
5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata
selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato
addestramento.
6. Con il decreto istitutivo dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2,
sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica
degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di
specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di
permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato
ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono
provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione
a questi.
7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a
tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici
del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da
enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici
del CESIS e delle strutture dei Servizi.
Art. 6.
(Segreto di Stato)
1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli
atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza
esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad
essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per
l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini
rispettivamente fissati.
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di
segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti,
le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza
al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare
l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e
le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove
possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri,
sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti
all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate
dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri
per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attività e delle cose, suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi
quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione
ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale.
7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può
disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i
quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga
ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare
la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la
segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da
organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi di
informazione per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o
di persone che legalmente hanno operato per essi.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei
termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto
dall’articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la
cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne
determinarono l’apposizione.
9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide
anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il
provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano
ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere
o internazionali competenti.
10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli
articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di
favoreggiamento ad essi collegati.
Art. 7.
(Tutela del segreto di Stato)
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se
i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire
conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo
risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il
giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità
giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria
l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza
e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a
rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o
immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di
conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il
conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto
di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».
2. All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter.
Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela
della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa
oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di
confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per
la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di
classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria
competente».
4. I commi 2 e 3 dell’articolo 66
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono
sostituiti dai seguenti:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma
2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato,
conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel
comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento
coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il
giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.
3. Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice».
5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 8.
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è
apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o
acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce
dall’estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le
classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione, apposte
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a
quella di riservato.
4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la
divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee
a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche
in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste
dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli
organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati,
agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle
relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa
della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.
5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione
delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli
interessi ivi indicati.
6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione
delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante
agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un
danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che,
collegate con altre, possano produrre tale effetto.
7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o
documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il
grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto,
quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo
altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni
vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente
declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione;
trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di
riservato cessa dopo cinque anni.
9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento
motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha
proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici
anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità
nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche
di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di
classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono
collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza,
nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la
sicurezza della Repubblica.
Art. 9.
(Ufficio centrale per la segretezza
e nulla osta di segretezza)
1. L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8.
2. Competono all’UCSE:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b)
lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di
tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 8, con riferimento
sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle
infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza
nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata
dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle
persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di sei anni.
4. Alle tre classifiche di segretezza
di cui all’articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.
5. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo
procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle
notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di
rigoroso rispetto del segreto.
6. Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate,
le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei
servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di
informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell’articolo 28.
7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il
NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di
inaffidabilità a carico del soggetto.
8. Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento
preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli
ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad
essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo,
rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è
richiesto.
9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la
tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia
ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a
soggetti muniti di NOS.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo
ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei
ministri l’autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente
all’autorizzazione, l’UCSE trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle
ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all’UCSE, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall’autorità delegata, su proposta del segretario generale del
CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente
del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al quale presenta
annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché
sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio
ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed
efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è
portata a conoscenza del CIIS.
Art. 10.
(Compiti del Servizio di informazioni
per la sicurezza militare)
1. È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il RIS-Difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero.
2. Il SISMI risponde direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata.
3. L’organizzazione e il funzionamento del SISMI sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS.
4. Al SISMI è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su
designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
5. Il direttore del SISMI riferisce costantemente sull’attività svolta al
Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; riferisce
altresì costantemente al Ministro della difesa; presenta al CIIS un rapporto
annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio.
6. Il direttore del SISMI propone al Presidente del Consiglio dei ministri o
all’autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida
gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio.
Art. 11.
(Compiti del Servizio di informazioni
per la sicurezza democratica)
1. È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale.
2. Il SISDE risponde direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata.
3. L’organizzazione e il funzionamento del SISDE sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS.
4. Al SISDE è preposto un direttore, responsabile della gestione
tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
5. Il direttore del SISDE riferisce costantemente sull’attività svolta al
Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; riferisce
altresì costantemente al Ministro dell’interno; presenta al CIIS un rapporto
annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio.
6. Il direttore del SISDE propone al Presidente del Consiglio dei ministri o
all’autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida
gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio.
Art. 12.
(Coordinamento tra le attività
del SISMI e del SISDE)
1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e l’intervento del CESIS a fini di coordinamento.
2. La Segreteria generale del CESIS garantisce la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza e di esse risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata.
Art. 13.
(Archivi del sistema informativo
per la sicurezza)
1. L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 e alle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 16.
2. L’archivio centrale del CESIS
conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per
la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli
originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio
centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili
esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi
all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e
comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche
con riguardo alla documentazione cartacea.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli
organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di
consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio
centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché
su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui
all’articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il
termine, i regolamenti sono comunque emanati.
7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di
informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di
conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione
all’archivio di Stato.
Art. 14.
(Norme sul personale, sul suo stato
giuridico ed economico)
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Lo schema di regolamento di cui al
comma 1 è trasmesso al Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo
30, al fine dell’espressione del relativo parere, da rendere entro quaranta
giorni dalla ricezione. Trascorso il predetto termine senza che il parere sia
stato espresso, il regolamento è comunque emanato.
3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:
a) dipendenti del ruolo unico degli organismi di informazione per la sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;
b) dipendenti
civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero
dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi di
informazione per la sicurezza;
c) personale assunto con contratto a tempo determinato.
4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi di informazione per la sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 6, resta alle dipendenze dell’organismo di informazione per la sicurezza per il tempo della durata in carica dei vertici e cessa comunque con la cessazione di questi.
5. Al reclutamento del personale di
cui al comma 3, lettera b), si provvede mediante procedure selettive
riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti
stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 3,
lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali che
garantiscano un’adeguata pubblicità ed un’adeguata partecipazione competitiva.
6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle
lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal
regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare
specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi
amministrativi, contabili e ausiliari.
7. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento
degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti
culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento.
8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e
in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato
affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di
dipendenza dagli organismi di informazione per la sicurezza.
9. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché,
con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 5, i titoli che
possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in
modo da garantire, anche con l’apporto di autorevoli componenti esterni agli
organismi di informazione per la sicurezza, obiettività e indipendenza di
giudizio.
10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi di informazione
per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968,
n.482, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive
modificazioni.
11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente
legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità
personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
12. Alla scadenza di rapporti, di cui al comma 4, il personale addetto agli
organismi di informazione per la sicurezza è ammesso ad esercitare l’opzione
per il passaggio nel ruolo degli organismi stessi. Le condizioni, i limiti
numerici, i requisiti di carriera e attitudinali, i criteri di priorità per
tali opzioni sono fissati dal regolamento.
13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per
l’accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate,
distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di
mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è
restituito all’amministrazione di appartenenza; se appartiene al ruolo degli
organismi di informazione per la sicurezza, è trasferito ad altra
amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall’allineamento di
cui al comma 14. Al medesimo personale, che ha maturato l’anzianità minima, è
assicurato il diritto al collocamento in quiescenza, secondo le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle
qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1,
costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e
dagli assegni familiari.
15. Al personale degli organismi di informazione per la sicurezza è altresì
attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla
qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non
inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare
corrisposto dall’organismo di appartenenza.
16. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione,
sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai
valori correnti per il particolare settore di attività.
17. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli
previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di
appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed
accessorio maturato alle dipendenze degli organismi di informazione per la
sicurezza.
18. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza, è
erogata un’indennità complessiva pari ad una mensilità dell’indennità di
funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi di
informazione per la sicurezza. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al
trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la
domanda di opzione di cui al comma 12.
19. Il servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza
è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell’amministrazione dello
Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell’amministrazione di
appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in
soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente
previste dalla presente legge.
20. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell’avvicendamento dei
dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza.
21. È facoltà dell’amministrazione interrompere, in ogni momento e, in caso di
rapporto contrattuale, decorsi tre anni dal suo inizio, il rapporto di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti previsti dal
regolamento e connessi a inadempienze o responsabilità disciplinari. La
cessazione consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
22. Il regolamento determina le incompatibilità preclusive del rapporto con gli
organismi di informazione per la sicurezza, in relazione a condizioni
personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevede i relativi
obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. In
particolare, il regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di
parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi di informazione
per la sicurezza, eccettuato il caso di assunzione per concorso.
23. Non possono appartenere agli uffici del CESIS, al SISMI e al SISDE, né
possono essere incaricate di svolgere attività a favore degli organismi di
informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
24. In nessun caso gli organismi di informazione per la sicurezza possono avere
alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento o del
Governo, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive
giunte, ministri di culto e giornalisti professionisti.
25. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a
favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia
venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 15.
(Garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 16.
2. La speciale causa di giustificazione
di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura
delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita,
l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di
attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui
all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici
del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro
l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di
favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali
dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate
dall’articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste
disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta
costituente reato:
a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;
b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 16.
(Procedure di autorizzazione)
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una
circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato,
tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la
Segreteria generale del CESIS.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare
tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio
autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non
oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e
motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto
termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia
previsto dall’articolo 17, ratifica il provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in
assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3,
il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le
necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 è conservata
in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative
spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali
spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’Ispettorato di cui
all’articolo 5.
6. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che
preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque
anni.
Art. 17.
(Comitato di garanzia)
1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.
2. Il Comitato di garanzia è composto
da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra
magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di
presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della
Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal
Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, con il voto della
maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza
possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 né alle Assemblee parlamentari.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al
Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte
costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini
dell’autorizzazione di cui all’articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo.
5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei
ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo
svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri
essenziali.
6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata,
secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto,
non soggetto al controllo del Comitato parlamentare, previsto dall’articolo 30,
comma 7.
7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della
disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 25.
Art. 18.
(Opposizione della speciale causa
di giustificazione all’autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato dal comma 1, il
procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza
dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla
opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere
custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui
all’articolo 15 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il
Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza
della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta
giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data
comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Se la conferma
non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità
giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei
ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il
procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da
custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda
dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga
procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il
conflitto di attribuzione.
6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha
pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la
Corte stessa stabilisce.
7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita
dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona
legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 14, comma 25, al momento
dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare,
l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla
polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo
strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro
ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le
necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 19.
(Attività deviate)
1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 20.
(Trattamento delle notizie personali)
1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali, o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18.
2. Il personale addetto agli organismi
di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o
utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre
a dieci anni.
3. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle
vigenti disposizioni.
Art. 21.
(Manomissione degli archivi informatici
degli organismi di informazione
per la sicurezza)
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 22.
(Accesso illegittimo e manomissione
degli atti)
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga,
trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in
tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente
atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza,
è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia
addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato
legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà
a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi
specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli
archivi.
Art. 23.
(Qualifica di ufficiale o di agente
di pubblica sicurezza)
1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.
2. In relazione allo svolgimento di
attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi o volte
alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per
la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con
funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei
mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità
delegata, su proposta del segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale
qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della
pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche
in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di
informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti
reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un
addetto al SISMI o al SISDE, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente
al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro
competente ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10, comma 5, e
dell’articolo 11, comma 5, nonché al segretario generale del CESIS.
4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo
di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli
elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia
stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la
sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.
5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione
al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, quando ciò sia strettamente
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di
informazione per la sicurezza.
Art. 24.
(Identità di copertura)
1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 25.
(Attività simulate)
1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, può autorizzare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.
2. L’Ispettorato di cui all’articolo 5
esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il
bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al segretario
generale del CESIS, al CIIS e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17.
3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del
bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono
imputati al relativo capitolo.
4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni
sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato di cui
all’articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26.
(Garanzie di riservatezza
nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
Art. 27.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.
Art. 28.
(Collaborazione richiesta a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilità)
1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.
2. L’eventuale accesso ad archivi
informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche
amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono
disciplinati da un regolamento predisposto d’intesa con le amministrazioni ed i
soggetti interessati.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non
potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare
immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o
che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il
Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono
successivamente attenersi.
Art. 29.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria)
1. Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria, salvo che
in caso di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame
della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile.
Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di
ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non
siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a
perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei
ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o
cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non
divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è
trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché
vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le
relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o
cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto
di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa
viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30.
(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo
sulle attività
di informazione per la sicurezza)
1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
2. Il controllo parlamentare sull’applicazione
delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a
garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento
dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa spetta ad un
Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori,
nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di
proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura.
3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione
sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata
analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei
responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza. Sono inoltre
comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa
che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa immediatamente, e comunque
prima di darne comunicazione pubblica, il Comitato parlamentare della avvenuta
nomina del segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE,
del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato,
del capo dell’UCSE, del capo dell’Ufficio di coordinamento e dei responsabili
dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative
documentazioni di carriera.
5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può
chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, ai
membri del CIIS ed ai funzionari e ufficiali di cui al comma 4 di riferire in
merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I
funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle
audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità
delegata ed al Ministro dal quale direttamente dipendono.
6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e
sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle
riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità
degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in
corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime
risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.
7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei
ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle
quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e
secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate
al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione.
8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare informazioni sul bilancio e
sulle spese, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera e).
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’autorità delegata trasmette al
Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle
attività di cui all’articolo 25, comma 1.
10. Il segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il
responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il
reclutamento del personale e circa la consistenza dell’organico. Per i casi di
chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i
criteri adottati e le prove selettive sostenute.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato
parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del
segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui
ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a
fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del
segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se
la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o
all’autorità delegata o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero
se non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza
di tutela del segreto entro il termine di due mesi.
14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle
norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio
dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi
indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più
breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle
Assemblee parlamentari.
15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva
un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza,
sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e
sui controlli esercitati.
16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente
alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo
la cessazione del mandato parlamentare.
17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita
ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza
nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari
della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata
dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca
dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura
successiva.
18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento
delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di
componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui
al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Art. 31.
(Norme sulla organizzazione e sulle spese degli organismi di
informazione
per la sicurezza)
1. All’organizzazione e al funzionamento degli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fatti salvi i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
2. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità
previsionale di base per le spese degli organismi di informazione per la
sicurezza.
3. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIIS, sentiti i responsabili degli organismi di
informazione per la sicurezza, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento
di cui al comma 2 e stabilisce altresì le somme da destinare ai fondi ordinari
e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso
d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all’articolo 30.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la partecipazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato il regolamento di
contabilità degli organismi di informazione per la sicurezza, anche in deroga
alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei princìpi
fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi di informazione per la sicurezza e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi stessi, per la parte di rispettiva competenza;
b) il
bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la
partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze; il rendiconto è
inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme
con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della
Corte dei conti, costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello
Stato e distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza; gli
atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo
preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi di informazione per la
sicurezza, facente capo all’Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, fatta eccezione per gli atti di gestione posti in
essere dal funzionario delegato, che sono sottoposti al controllo successivo;
c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e
dell’Ufficio centrale del bilancio, di cui alla lettera b), sono tenuti
al rispetto del segreto;
d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti
esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione per la
sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata;
e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è
trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato
parlamentare di controllo, cui è presentata altresì una relazione annuale sulle
linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate
in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la
documentazione delle spese riservate è conservata nell’archivio storico di cui
all’articolo 13.
Art. 32.
(Disposizioni abrogative e di coordinamento)
1. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata.
2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:
a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza;
b) si
intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la
sicurezza;
c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza
militare;
d) si intende per SISDE il Servizio di informazioni per la sicurezza
democratica;
e) i riferimenti all’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si
intendono sostituiti da riferimenti all’Ufficio centrale per la segretezza
(UCSE).
Art. 33.
(Disposizione finale)
1. Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
N. 972
D’iniziativa del senatore Ripamonti
Art. 1.
1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 204. – (Esclusione dal segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2.
1. Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchéil fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato».
Art. 3.
1. Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) articolo 202;
c-ter) articolo 204;»;
b)
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) articolo 256».
N. 1190
D’iniziativa dei senatori Caprili ed altri
TITOLO I
ORDINAMENTO
DEL SISTEMA
DELLE INFORMAZIONI
PER LA SICUREZZA
Capo I
ALTA
DIREZIONE E CONTROLLI
COSTITUZIONALI
Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità
e coordinamento)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza,
2. Ai fini indicati nel comma 1, e in
conformità degli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del
Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati
dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l’attuazione delle politiche
dell’informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri
emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l’organizzazione e il
funzionamento di essi.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni
del titoloII, capoIII, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e,
in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente
legge.
Art. 2.
(Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all’articolo 1 mediante delega ad un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato «Vice Ministro». Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Non sono delegabili al Vice
Ministro le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al
Presidente del Consiglio dei ministri e, in specie, quelle in tema di alta
vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice
Ministro sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il
potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l’esercizio diretto di
tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare
la delega.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza
della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica informativa per la sicurezza.
2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CNS:
a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all’approvazione del piano dell’attività informativa verificandone l’attuazione nei modi e tempi indicati;
b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, secondo le disposizioni che seguono, il Direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza di cui all’articolo5, il Direttore dell’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna di cui all’articolo14, il Direttore dell’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna di cui all’articolo17, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza di cui all’articolo 4, nonché il Capo dell’Ispettorato, il Capo dell’ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 11, il Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi di cui all’articolo 12.
3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro. Del Consiglio fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, letterab), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per le funzioni di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del Consiglio sono svolte, senza diritto di voto, dal Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo 5.
4. Alle riunioni del CNS, il
Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro, può
invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di
voto, altri componenti del Consiglio dei ministri; può invitare, altresì, in
qualsiasi momento, all’esclusivo fine di riferire, il Direttore esecutivo del
Dipartimento di cui all’articolo 5, i Direttori delle Agenzie di cui agli
articoli 14 e 17, il Capo dell’Ispettorato, il Capo dell’ufficio centrale per
la segretezza, il Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi.
5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile
procedere ad approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere
all’audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili
e militari dello Stato e di esperti.
6. Il funzionamento del CNS è stabilito con regolamento.
Art. 4.
(Comitato parlamentare per la sicurezza)
1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell’attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura. I presidenti dei due rami del Parlamento nominano altresì due membri supplenti per ciascuna delle due Camere.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il CPS
della proposta di nomina del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui
all’articolo5 e dei Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e ne
acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato della nomina del Capo
dell’Ispettorato, del Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo
dell’ufficiocentrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le
relative documentazioni di carriera.
3. Il CPS, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente
del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro ed i membri del CNS. Al medesimo
fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro,
l’audizione del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo5, dei
Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, del Capo dell’Ispettorato,
del Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell’ufficio
centrale per il coordinamento degli archivi, ad esclusione di ogni altra
persona addetta ai predetti organismi. Il Direttore esecutivo del Dipartimento
di cui all’articolo 5, i Direttori delle due Agenzie, il Capo dell’Ispettorato,
il Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell’ufficio centrale
per il coordinamento degli archivi hanno l’obbligo di riferire al Vice Ministro
sul contenuto delle audizioni svolte. I Direttori delle due Agenzie hanno,
altresì, l’obbligo di riferire, rispettivamente al Ministro dell’interno al
Ministro della difesa.
4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta,
sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i
risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al CPS una
relazione sulle attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie
di cui agli articoli 14 e 17. Sono anche comunicati al Comitato tutti i
regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’interno e del Ministro della difesa, emanati in attuazione della presente
legge.
5. Il CPS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle
attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie di cui agli
articoli 14 e 17 con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative,
l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione
delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari
operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del
Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica.
6. Il CPS esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni
e informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, commi 2 e
3, lettera f), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Può esercitare
il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni
concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale, di
cui all’articolo 12, comma 2.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al CPS, indicandone con
sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto
in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti dei commi 4,
5 e 6.
8. Qualora il CPS, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente
le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei
ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la
comunicazione o la trasmissione di atti o documenti.
9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al CPS di
atti, documenti ovvero la comunicazione di notizie e informazioni comporterebbe
la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri. Il Comitato, qualora eccepisca sull’opposizione del
segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento che
possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere
oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relative a
condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa
sul segreto di Stato tende a tutelare.
10. Quando il CPS accerta gravi deviazioni nell’applicazione dei princìpi e
delle regole contenute nella presente legge, deliberando a maggioranza, può
costituirsi in Commissione d’inchiesta, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento
e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato può formulare
quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo che ha l’obbligo di una
motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato può altresì
trasmettere relazioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esame ai fini della
eventuale opposizione del segreto di Stato.
11. I membri del CPS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni
acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del
mandato parlamentare.
12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita
ad un componente del CPS, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una
Commissione d’indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del
segreto, accertato dalla Commissione d’indagine, costituisce, per il
responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso
e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiararsi secondo le
procedure previste dai regolamenti parlamentari.
13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento
delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di
componente del Comitato, il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di
cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Capo II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Sezione I
Dipartimento
Governativo
per la Sicurezza
Art. 5.
(Dipartimento governativo per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS) costituito anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Il DGS svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture:
a) direzione esecutiva;
b) centro
di analisi integrata strategica;
c) ispettorato;
d) ufficio centrale per la segretezza (UCSE);
e) ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.
2. L’Ispettorato, l’UCSE e l’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro pur mantenendo le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
3. L’ordinamento delle strutture di
cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabilite con
apposito regolamento.
4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all’articolo 36.
Art. 6.
(Direttore esecutivo del Dipartimento)
1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro, un Direttore esecutivo quale responsabile generale dell’attuazione amministrativa della politica informativa per la sicurezza.
2. Il Direttore esecutivo del DGS è
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice
Ministro e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del CPS.
3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire
l’unitarietà delle attività svolte dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17,
il Direttore esecutivo:
a) fornisce al Vice Ministro ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l’attuazione delle politiche dell’informazione per la sicurezza di cui all’articolo 1 e lo tiene aggiornato in merito ad ogni questione di rilievo;
b) propone
al Vice Ministro il progetto di piano di ricerca informativa ripartendo gli
obiettivi secondo le competenze delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e,
dopo l’approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente
l’attuazione, indirizzando se necessario, su ricerche informative mirate,
l’attività dei citati Organismi;
c) informa il Vice Ministro dell’attività svolta dalle Agenzie di cui
agli articoli 14 e 17 e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali
interferenze verificatesi; indica in tal caso, le direttive impartite e, se
queste non sono state attuate, l’esercizio del potere di avocazione;
d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS;
e) è responsabile del sistema statistico e informatico attivato presso
il centro di analisi integrata strategica di cui all’articolo 9;
f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all’articolo
7;
g) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli
14 e 17 e le Forze di Polizia nonché tra esse e il Reparto informazioni e
sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS –Difesa), interessando il Vice
Ministro allo scopo di far rimuovere dal Ministro dell’interno e dal Ministro
della difesa ogni eventuale impedimento;
h) cura il coordinamento dei rapporti con gli Organismi informativi
degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo
tenuto con essi dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17;
i) propone al Vice Ministro la nomina dei responsabili degli uffici e
servizi indicati nell’articolo 8 nonché, per la successiva nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore esecutivo e il Capo
del centro di analisi integrata strategica;
l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DGS non compresi
tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento
con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.
4. Il Direttore esecutivo del DGS non ha competenza per stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 7.
(Comitato tecnico esecutivo)
1. Presso il DGS è costituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, convocato con cadenza almeno settimanale dal Direttore esecutivo del DGS, che lo presiede. Il Direttore esecutivo convoca inoltre il Comitato, quando lo ritenga necessario, e comunque una volta al mese, con la partecipazione anche del Capo della Polizia, dei Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e del Capo del RIS – Difesa. Quando se ne ravvisi l’esigenza e anche su loro richiesta, il Direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di altri Ministeri e di enti e amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.
2. Il CTE:
a) garantisce lo scambio informativo fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, e le Forze di Polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro e i Ministri interessati;
b) ripartisce
operativamente fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 gli obiettivi
previsti dal piano di ricerca informativa;
c) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli
14 e 17 e il RIS – Difesa secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice
Ministro e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS – Difesa assolve a
compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle
Forze armate, come previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25;
d) cura, secondo le modalità stabilite con regolamento, il collegamento
con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell’università
e della ricerca e con altri enti e amministrazioni pubbliche anche ad
ordinamento autonomo interessati dalla ricerca informativa.
Art. 8.
(Direzione esecutiva del Dipartimento)
1. Il DGS gestisce, attraverso la Direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17.
2. Tra le funzioni strumentali indicate nel comma 1 rientrano, in particolare, quelle in materia:
a) giuridica e del contenzioso;
b) di
reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale;
c) di formazione del personale;
d) di relazioni esterne;
e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di
materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si
rendono necessari per il funzionamento degli Organismi informativi, secondo le
modalità di cui all’articolo 29.
3. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 9.
(Centro di analisi integrata strategica)
1. Nell’ambito del DGS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che:
a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle Agenzie, dalle Forze di Polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;
b) redige
punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e
previsioni;
c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base
delle indicazioni ricevute dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17;
d) garantisce un sistema statistico e informatico nonché il suo
adeguamento all’evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento
tecnico-informatico degli archivi degli Organismi informativi e la loro
compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con
le strutture analoghe delle Forze di Polizia o altre di specifico interesse per
la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.
2. Della architettura del sistema statistico e informatico, di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il Direttore esecutivo del DGS.
Art. 10.
(Ispettorato)
1. L’Ispettorato ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli Organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l’impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l’attività relativa alla tutela del segreto, nonché l’attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Vice Ministro, dai Ministri dell’interno e della difesa per quanto di loro competenza.
2. Il Vice Ministro può affidare
all’Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre
ispezioni sulla gestione dei fondi riservati anche su richiesta dei Ministri
dell’interno e della difesa.
3. L’attività ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal Capo
dell’Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Vice Ministro, previa designazione del CNS. Il Capo
dell’Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro e, per conoscenza, al
CNS, una relazione annuale dell’attività ispettiva e degli incarichi svolti,
con eventuali proposte di riforma del sistema.
4. Gli ispettori esercitano le funzioni a loro affidate in piena autonomia di
giudizio, in conformità alle norme contenute nella presente legge, ai
regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice
Ministro al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti
con relazione scritta, inviata in copia al Capo dell’Ispettorato. Le ispezioni
e gli incarichi indicati nei commi 1, 2 e 3, non sono consentiti nel corso
dello svolgimento di operazioni, salvo che non siano espressamente richiesti
dal Vice Ministro.
5. Nell’esecuzione dei propri compiti, gli ispettori hanno facoltà di accesso a
tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli Organismi
informativi e hanno altresì facoltà di acquisire informazioni da altri enti
pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altre strutture
degli Organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell’ordinamento
delle strutture e l’adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon
funzionamento delle strutture stesse.
6. Le modalità di funzionamento dell’Ispettorato sono indicate nel regolamento
previsto dall’articolo 20, comma 1, nel quale sono anche indicate la specifica
dotazione numerica degli ispettori e le caratteristiche di elevata
specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo
di permanenza nell’ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non
è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli Organismi
informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono
provenire dall’interno degli Organismi informativi, fermo restando
l’impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi Organismi.
Art. 11.
(Ufficio centrale per la segretezza)
1. L’ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
2. Il Capo dell’UCSE è nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa
designazione del CNS.
3. L’UCSE è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza
(NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare
notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle
classifiche di segretezza prevista dall’articolo 55.
4. L’UCSE è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per
la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti dei lavori e
delle forniture di beni e servizi.
Art. 12.
(Ufficio centrale per il coordinamento
degli archivi)
1. All’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate:
a) l’attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi degli Organismi informativi;
b) la
vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio
storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se
riservate, compiute dagli Organismi informativi;
d) la tenuta e la gestione dell’archivio centrale di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Presso l’ufficio è collocato l’archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All’archivio sono trasmessi senza ritardo, per l’immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi delle Agenzie di cui
agli articoli 14 e 17, cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio
centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in
corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche
per quanto riguarda la documentazione cartacea delle Agenzie di cui agli
articoli 14 e 17.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli
Organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui testi sono
trasmessi al CPS perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di
trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati.
6. Il Capo dell’ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Vice Ministro, previa designazione da parte del CNS.
Art. 13.
(Archivi cartacei pregressi)
1. Per gli archivi cartacei pregressi, una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione.
2. La commissione di cui al comma 1
provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a
fissare i criteri per l’invio della stessa all’archivio di Stato.
3. Con i regolamenti di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabiliti la
composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.
Sezione II
Agenzie
delle informazioni
per la sicurezza
Art. 14.
(Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna)
1. È istituita l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), secondo le norme della presente legge, l’indipendenza e l’integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall’esterno.
2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all’estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate:
a) per le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;
b)
per l’attività di cooperazione in campo militare nell’ambito degli organismi
internazionali;
c) per la pianificazione e l’attività operativa militare;
d) per la valutazione delle minacce all’equilibrio economico-finanziario
regionale, locale e settoriale derivanti dall’instabilità valutaria e monetaria
sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all’ordine economico
internazionale derivante dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;
e) per la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;
f) per la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali
utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
3. L’AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico.
4. Per le esigenze istituzionali di
cui ai commi 1, 2 e 3, l’AISE svolge attività di controspionaggio,
controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
5. L’AISE coopera, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su
disposizione del Vice Ministro previa richiesta dell’autorità competente, per
la tutela all’estero dei cittadini italiani e dell’Unione europea e dei loro
beni di cui lo Stato assuma la protezione.
6. L’AISE ha alle proprie dipendenze i Centri operativi all’estero e utilizza,
sul territorio nazionale, i Centri operativi dell’AISI. Le modalità sono
stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i
Ministri dell’interno e della difesa.
Art. 15.
(Competenze del Ministro della difesa)
1. Il Ministro della difesa:
a) disciplina con proprio decreto l’ordinamento degli uffici dell’AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;
b)
esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell’AISE
e sulla gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate
all’AISE;
c) dispone l’utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze
armate a sostegno dell’attività di ricerca informativa dell’AISE effettuata attraverso
l’intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini
satellitari;
d) consente che le risorse di cui alla lettera c) siano messe a
disposizione dell’AISI, su richiesta del Direttore esecutivo;
e) dispone l’utilizzazione delle risorse tecniche dell’AISE per le
eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari
esteri;
f) impiega l’AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle
Forze armate, d’intesa con il Vice Ministro;
g) propone al CNS, d’intesa con il Vice Ministro la nomina del Direttore
dell’AISE;
h) designa, su proposta del Direttore dell’AISE e per la successiva
nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore
e i Capi reparto dell’AISE;
i) ordina il supporto tecnico dell’AISE alle Forze di Polizia in
attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della
legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri;
l) assicura il necessario collegamento tra l’AISE e il RIS – Difesa.
Art. 16.
(Direttore dell’AISE e sue competenze)
1. Il Direttore dell’AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell’AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l’esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:
a) stabilisce l’organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi all’estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al Direttore esecutivo;
b)
dispone l’impiego operativo delle risorse dell’AISE;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per
le spese riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi
informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite
preventivamente con il Direttore esecutivo del DGS;
e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo del DGS informazioni,
relazioni e rapporti sull’esito delle attività svolte dall’AISE, al fine di
renderne edotto il Vice Ministro;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;
g) propone al Ministro della difesa la nomina del Vice direttore e dei
Capi reparti;
h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’AISE, non
compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull’attività svolta
dall’AISE e presenta al Vice Ministro tramite il Direttore esecutivo, e al
Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e
sull’organizzazione dell’AISE.
2. II Direttore dell’AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 17.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza interna)
1. È istituita l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l’AISE, secondo le norme della presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall’interno del territorio nazionale.
2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l’AISE, anche all’estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di Polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:
a) eversione di qualunque natura;
b)
terrorismo;
c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;
d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;
e) movimenti migratori;
f) minacce biologiche ed ecologiche.
3. L’AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai precedenti commi, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
4. L’AISI coopera sul territorio
nazionale, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione
del Vice Ministro, previa richiesta dell’autorità competente, alla tutela dei
cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.
5. L’AISI ha alle proprie dipendenze i Centri operativi sul territorio nazionale
e utilizza all’estero i centri operativi dell’AISE. Le modalità sono stabilite
con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i Ministri
dell’interno e della difesa.
Art. 18.
(Competenze del Ministro dell’interno)
1. Il Ministro dell’interno:
a) disciplina con proprio decreto l’ordinamento degli uffici dell’AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;
b)
esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell’AISI
e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere
riservato assegnate all’AISI;
c) ordina il supporto tecnico dell’AISI alle Forze di Polizia in
attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della
legalità repubblicana, d’intesa con il Vice Ministro, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri;
d) dispone l’impiego dell’AISI, in particolari situazioni, per le
esigenze delle Forze di Polizia, d’intesa con il Vice Ministro;
e) propone al CNS, d’intesa con il Vice Ministro, la nomina del
Direttore dell’AISI;
f) designa, su proposta del Direttore dell’AISI, per la successiva
nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore
e i Capi reparto dell’AISI;
g) individua l’organo del Ministero dell’interno per i collegamenti con
gli Organismi informativi e al quale i Direttori di quest’ultimi sono tenuti ad
inviare le informazioni d’interesse anche relative a fatti configurabili come
reati.
Art. 19.
(Direttore dell’AISI e sue competenze)
1. Il Direttore dell’AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell’AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l’esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:
a) stabilisce l’organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell’interno e al Direttore esecutivo del DGS;
b)
dispone l’impiego operativo delle risorse dell’AISI;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per
le esigenze riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi
informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite
preventivamente con il Direttore esecutivo;
e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo informazioni, relazioni
e rapporti sull’esito delle attività svolte dall’AISI, al fine di renderne
edotto il Vice Ministro;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;
g) propone al Ministro dell’interno la nomina del Vice direttore e dei
Capi reparto;
h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’AISI,
non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Ministro dell’interno sull’attività svolta
dall’AISI e presenta al Vice Ministro, tramite il Direttore esecutivo, e al
Ministro dell’interno, un rapporto annuale sul funzionamento e
sull’organizzazione dell’AISI.
2. Il Direttore dell’AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali,
in qualunque forma conclusi.
Capo III
GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE
E MATERIALI
Art. 20.
(Contingente speciale del personale)
1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – DSG, il contingente speciale del personale addetto agli Organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l’ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi posti dalle disposizioni del presente titolo.
2 Il personale iscritto nel
contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e
militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati,
con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero,
presso l’amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai
rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli Organismi informativi per il
periodo stabilito a norma dell’articolo 21, comma 6, nonché da personale
assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono
disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio
presso le amministrazioni stesse.
3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro, sentiti
il Ministro della difesa per l’AISE e il Ministro dell’interno per l’AISI, alle
strutture del DGS, all’AISE e all’AISI, sulla base delle richieste avanzate dai
rispettivi Direttori, in relazione alle esigenze e all’organizzazione interna
degli Organismi stessi.
4. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua
adozione al CPS che può formulare osservazioni in merito entro il termine di
trenta giorni, trascorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è
seguita per le eventuali successive modifiche da apportare al regolamento.
Art. 21.
(Reclutamento del personale)
1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, nell’ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
2. Il reclutamento del personale
mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo
speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni
da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite
dal regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1.
3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento
di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per
il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In
ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente
superare il limite stabilito dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, e
comunque un decimo del contingente speciale.
4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale
appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse,
mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per
funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore
esecutivo del DGS e ai Direttori dell’AISI e dell’AISE in misura complessivamente
non superiore a nove unità.
5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì l’articolo 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53.
6. L’assegnazione e il contratto di chi hanno durata quinquennale, rinnovabile
una sola volta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6. Il
rinnovo è concesso dal Direttore esecutivo del DGS, su proposta dei
responsabili dei singoli Organismi. Il personale analista e quello addetto alle
attività all’estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per
un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore esecutivo e su proposta
dei Direttori dell’AISI e dell’AISE per il personale dipendente da queste
ultime. Il Vice Ministro può autorizzare, in casi speciali e in relazione a
specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del
Direttore esecutivo, su iniziativa dei responsabili dei singoli Organismi, la
permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale
ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale
analista e per quello addetto all’attività all’estero senza copertura. In
nessun caso è consentita l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con gli
Organismi informativi dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la
scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di
designazione da parte del CNS per gli incarichi di cui all’articolo 3. Il
Direttore esecutivo, i Direttori dell’AISI e dell’AISE, i Capi
dell’ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi possono permanere nell’incarico quattro anni, rinnovabili solo una
volta.
7. Resta fermo il potere del Vice Ministro, su proposta del Direttore
esecutivo, su iniziativa dei Direttori dell’AISI e dell’AISE, nonché dei Capi
dell’Ispettorato, dell’UCSE, dell’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi
momento il loro immediato rientro all’amministrazione di appartenenza o l’anticipata
risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la
permanenza del dipendente al servizio dell’Organismo stesso, anche per fatti
estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque
compromettere il buon funzionamento dell’Organismo. Nel caso di procedimento
disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra
amministrazione, qualora l’ufficio competente del DGS ritenga che possa essere
comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o
senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono
immediatamente trasmessi all’amministrazione di appartenenza del dipendente
stesso, contestualmente all’adozione del decreto ministeriale di rientro.
8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono
apposite commissioni, nominate dal Vice Ministro, presiedute da un dirigente
generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università,
e composte in numero pari da personale addetto agli Organismi informativi e da
esperti, civili e militari, estranei agli Organismi stessi. Non possono far
parte delle commissioni come cmembri esterni coloro che hanno avuto rapporti,
di lavoro o di collaborazione, con i suddetti Organismi nei cinque anni
precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i
cinque anni successivi all’espletamento delle procedure di cui al presente
articolo.
9. Per il reclutamento del personale addetto agli Organismi informativi non si
applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
10. È fatto divieto ai responsabili degli Organismi informativi di instaurare
rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli Organismi stessi, in
forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto
di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di
convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con
personale in servizio ai suddetti Organismi. Ferme restando le disposizioni
della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti
determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a
carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
11. Il personale addetto agli Organismi informativi non può assumere altro
impiego o incarico né esercitare attività professionale commerciale o
industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto
all’articolo 44, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o
sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25
gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento,
l’eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi
finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce
causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli Organismi ai sensi del
comma 7.
12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Vice Ministro, su proposta
del Direttore esecutivo, dei Direttori dell’AISI e dell’AISE, del Capo
dell’Ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura
non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali
di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni,
rinnovabili non più di due volte.
13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la
propria opera a favore degli Organismi informativi, è tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia
venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
14. Al personale addetto agli Organismi informativi è altresì fatto divieto di
assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel
settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della
investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal
servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di
cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l’irrogazione,
da parte del Vice Ministro, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel
minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto
percepito.
15. In nessun caso gli Organismi informativi possono avvalersi, in modo
organico o saltuario, dell’opera di membri del Parlamento, componenti degli
organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di
culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro
che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni
democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori
della Costituzione repubblicana.
Art. 22.
(Trattamento economico e previdenziale)
1. Il trattamento economico del personale addetto agli Organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale, di identica qualifica, livello o grado dell’amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all’assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti; per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le Università e gli enti pubblici di ricerca;
b)
indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento
accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità
professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di
rischio e riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi concessi
con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a
ciascun Organismo informativo in relazione all’espletamento di particolari
operazioni e all’impegno straordinario richiesto per particolari situazioni od
esigenze.
2. Lo stipendio di cui al comma 1, lettera a), segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L’indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri sopra indicati, in misura compresa tra uno e sei volte l’indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato. I premi di cui al comma 1, lettera c), sono determinati dai responsabili degli Organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell’importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate.
3. L’indennità di funzione dei
Direttori e dei Vicedirettori degli Organismi informativi nonché dei Capi
dell’Ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi è fissata con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1.
4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli Organismi
informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o
indennità diversa da quelle previste dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione,
riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente
previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l’assimilazione del
suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e
militari dello Stato ai fini dell’accesso ai contributi comunque concessi dallo
Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di
legge, nonché l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento
di bilancio per gli Organismi informativi. È altresì escluso al momento del
rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto
qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del
trattamento economico accessorio maturato alle dipendenze degli Organismi
stessi.
5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall’articolo 21,
comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe
professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il
particolare settore di attività.
6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli Organismi
informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del
trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad
altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro
presso l’amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva
pari a una mensilità della indennità di funzione per ogni anno di servizio
prestato presso gli Organismi stessi.
7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto al comma 6. Al
personale stesso, che non abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dell’articolo
25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli Organismi
informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della
retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per
ogni anno di servizio presso gli Organismi stessi, computandosi l’indennità
integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a
tale data e con l’esclusione dei premi di risultato.
8. Al personale addetto agli Organismi informativi si applicano gli istituti connessi
al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni,
alla corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di
lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità
di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di
riferimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo
20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì le condizioni e le
modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli
Organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri – DGS è tenuta a versare
all’amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l’importo
dei contributi e delle ritenute previsti dalle norme vigenti.
Art. 23.
(Progressione di qualifica
negli Organismi informativi)
1. Con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, sono altresì stabilite condizioni e modalità per l’eventuale passaggio del personale addetto agli Organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell’ordinamento degli Organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del Direttore dell’Organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all’articolo 21, comma 8.
Art. 24.
(Progressione di carriera nella Amministrazione di appartenenza)
1. Il servizio prestato presso gli Organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli Organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione è formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall’Organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del Direttore dell’Organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli Organismi informativi.
Art. 25.
(Inquadramento nelle amministrazioni
statali e pubbliche)
1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza della durata stabilita a norma dell’articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, per l’adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l’attuazione della mobilità, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26.
(Titoli preferenziali per la partecipazione
a pubblici concorsi)
1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 25, il servizio prestato presso gli Organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, al n.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che hanno prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli Organismi informativi;».
Art. 27.
(Personale in servizio all’atto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento)
1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell’amministrazione di provenienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale attualmente addetto agli Organismi informativi. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, o con altro regolamento.
2. Il personale di cui al comma 1
mantiene l’inquadramento nella qualifica rivestita, nonché il trattamento
economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge, ivi compresa l’acquisizione della classe di stipendio in maturazione
e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tal fine, l’eventuale differenza
con il trattamento economico previsto dall’articolo 22 è conservata a ciascuna
unità di personale come assegno ad personam, riassorbibile dai futuri
miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come
determinati secondo l’ordinamento dell’amministrazione di rispettiva
destinazione.
3. È fatta salva l’immediata applicazione al suddetto personale, con
regolamento di cui all’articolo 66, degli istituti connessi al riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla
corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente previsti dalle disposizioni per i dipendenti delle
amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo
l’assoggettamento del trattamento accessorio fisso all’ordinario regime, anche
fiscale, delle spese ordinarie.
Capo IV
AMMINISTRAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 28.
(Norme di organizzazione
e di funzionamento)
1. All’organizzazione e al funzionamento degli Organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo, e secondo specifiche disposizioni di attuazione poste con il regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1, o con altro regolamento, i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
Art. 29.
(Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture)
1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione esecutiva del DGS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 61. Con tale regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall’AISE e dall’AISI.
Art. 30.
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Art. 31.
(Spese per gli Organismi informativi)
1. All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS e su proposta del Vice Ministro, sentiti i responsabili degli Organismi informativi, ripartisce tra gli Organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al CPS.
2. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli Organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli Organismi informativi e sono predisposti dal Direttore esecutivo del DSG, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli Organismi informativi;
b) il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le
spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità
della gestione, insieme con la relazione annuale dell’ispettorato, al controllo
di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell’ambito della Sezione per
il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS;
c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono
assunti dal Direttore esecutivo e dagli altri dirigenti del DGS, salvo quanto
previsto dall’articolo 29 e sono assoggettati al controllo preventivo di un
apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso;
d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della
Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il
disposto dell’articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata
l’erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;
e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti
esclusivamente dal Direttore esecutivo del DGS, dal Direttore dell’AISE e dal
Direttore dell’AISI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e
relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro, al Ministro della
difesa e al Ministro dell’interno. I rendiconti e la relazione presentati dal
Direttore dell’AISE e dal Direttore dell’AISI sono altresì trasmessi al Vice
Ministro tramite il Direttore esecutivo del DGS;
f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del
fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al CPS, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì
annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le
spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli
indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla
fine dell’esercizio finanziario all’ufficio centrale per il coordinamento degli
archivi, nell’apposito archivio storico di cui all’articolo 12, comma 1,
lettera c).
TITOLO II
GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO
Capo I
GARANZIE FUNZIONALI
Art. 32.
(Ambito di applicabilità)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli Organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l’attuazione delle operazioni e nell’ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 33 e 34 della presente legge.
2. La causa di non punibilità indicata
nel comma 1 non opera allorché la condotta costituente reato configura delitti
specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità
fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubblica. La causa di
non punibilità non opera altresì per i reati compresi fra quelli contro
l’amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di
favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni
autorizzate a norma dell’articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento
non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o
alla polizia giudiziaria, e non cagionino uno sviamento determinante degli
accertamenti da queste disposti.
3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali
necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2
sono state svolte da persone non addette agli Organismi informativi e risulta
che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini
della applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali
Organismi.
Art. 33.
(Presupposti)
1. La speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli Organismi informativi, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli Organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 34.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 34.
(Procedure)
1. Le condotte indicate nell’articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti nell’articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 33, dal Vice Ministro, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 36.
2. Il Vice Ministro provvede ai sensi
del comma 1, su proposta del Direttore esecutivo del DGS formulata dietro
richiesta del Direttore dell’Agenzia che ha predisposto l’operazione. Il Vice
Ministro informa del provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri che
può in ogni caso modificarlo o revocarlo.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare
tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il Direttore esecutivo autorizza
le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le
quarantotto ore, il Vice Ministro. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento
del Direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato
rispettato il termine sopra indicato, acquisito il parere favorevole del
Comitato di garanzia di cui all’articolo 36; informa altresì il Presidente del
Consiglio dei ministri della ratifica perché, ove lo ritenga, proceda alla
modifica o alla revoca del provvedimento stesso.
4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro risulta
che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei
presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi
da 1 a 3, egli adotta le necessarie misure e riferisce all’autorità giudiziaria
competente.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 32 è conservata
in un’apposita sezione dell’archivio storico di cui all’articolo 12, con la
documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica
verifica da parte dell’ispettorato.
Art. 35.
(Condotte dolose)
1. Il personale addetto agli Organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nell’ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l’articolo 55 del codice penale.
Art. 36.
(Comitato di garanzia)
1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell’articolo 32, il Vice Ministro è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L’autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo.
2. Il Comitato di garanzia è composto
da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti fra magistrati a riposo che
abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione
della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e che
non esercitino altre attività professionali; essi sono eletti dal CPS, con il
voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni,
senza possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al
CPS né alle Assemblee parlamentari.
4. Il Vice Ministro trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la
documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le
operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui
all’articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo.
5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro anche quando
l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o
trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto disposizioni
di cui all’articolo 21, comma 13.
Art. 37.
(Opposizione della causa di non punibilità)
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore esecutivo del DGS, su richiesta del Direttore dell’Agenzia, può opporre all’autorità giudiziaria che procede, la esistenza della causa di non punibilità.
2. Nel caso indicato nel comma 1, il
procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini
sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in
apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la
segretezza.
3. Quando la esistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 32 è
opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del
Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza
delle condizioni della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro
sessanta giorni all’autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è
data comunicazione al CPS nella relazione semestrale. Se la conferma non
interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità
giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.
5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei
ministri conferma l’esistenza della causa di non punibilità, il procuratore
della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire
secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura
di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto
di attribuzione.
6. Quando l’esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall’addetto
agli Organismi informativi o dalla persona legalmente richiesta da questi, al
momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare,
l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla
polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo
strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre
ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato,
dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 38.
(Attività deviate)
1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
2. Il personale addetto agli Organismi informativi che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli Organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli Organismi informativi, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 39.
(Trattamento delle notizie personali)
1. L’attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli Organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura sia indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli Organismi informativi, l’uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
2. L’Ispettorato e i responsabili
degli Organismi informativi sono tenuti a vigilare continuativamente perché
l’attività di trattamento e raccolta delle informazioni, nonché l’uso delle
medesime, avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto agli Organismi informativi che sotto qualunque forma
istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal
comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la
reclusione da tre a dieci anni.
4. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle
vigenti disposizioni.
Art. 40.
(Manomissione degli archivi informatici
degli Organismi informativi)
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli Organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno sia all’esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.
Art. 41.
(Accesso illegittimo e manomissione
degli atti degli archivi
degli Organismi informativi)
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli Organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga,
trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca, formi in tutto o in
parte un atto falso, alteri un atto vero, riproduca arbitrariamente atti
conservati negli archivi degli Organismi informativi, è punito, per ciò solo,
con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l’autore sia
addetto agli Organismi informativi o sia incaricato legalmente di svolgere
attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia
per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla
manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI
Sezione I
Qualifiche
giuridiche e tutela
della identità
Art. 42.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Gli addetti agli Organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di servizio negli Organismi sopra indicati per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.
2. In relazione all’attività prevista
da una specifica operazione, e necessaria allo svolgimento di particolari
compiti a essa inerenti, ovvero indispensabili al compimento dell’operazione
stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di
agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro, su
proposta dal Direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può
essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella
scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
3. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di
personale degli Organismi informativi, ferma restando la possibilità che i
Direttori dell’AISI e dell’AISE li mettano a disposizione della polizia
giudiziaria per specifiche esigenze investigative.
4. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli Organismi
informativi ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i
propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell’organismo di appartenenza,
al Direttore esecutivo del DGS e al Direttore della Agenzia, che ne riferiscono
rispettivamente al Vice Ministro, al Ministro dell’interno e al Ministro della
difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto dell’AISE o dell’AISI, il
Direttore dell’Agenzia ne riferisce altresì al Direttore esecutivo del DGS
perché ne informi il Vice Ministro.
5. I Direttori degli Organismi informativi hanno obbligo di fornire ai
competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di
prova relativamente a fatti configurabili come reati.
6. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su
autorizzazione del Vice Ministro, quando ciò sia strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali degli Organismi informativi.
Art. 43.
(Identità di copertura)
1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può disporre o autorizzare i Direttori dell’AISI e dell’AISE affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli Organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l’Agenzia che procede all’operazione è tenuto un registro riservato atte stante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Organismo informativo. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 44.
(Attività simulata)
1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può autorizzare i Direttori dell’AISI e dell’AISE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.
2. L’Ispettorato esamina i consuntivi
economici dell’attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi
specifici al Vice Ministro, al Ministro dell’interno e al Ministro della
difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al
rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione
economica sono imputati al relativo capitolo.
3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al
comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro al CPS.
Art. 45.
(Cautele di riservatezza per il personale
nel corso del procedimento)
1. Quando nel corso di un procedimento debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli Organismi informativi, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Sezione II
Rapporti
con altre amministrazioni
e con l’autorità giudiziaria
Art. 46.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di Polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di Polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli Organismi informativi, per l’espletamento dei compiti a questi affidati.
2. Gli Organismi informativi curano la
tempestiva trasmissione all’organo di collegamento di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dei dati in loro
possesso che presentino possibili sviluppi di interesse per l’accertamento o la
prevenzione dei reati.
3. I Direttori degli Organismi informativi e i responsabili delle Forze armate
e delle Forze di Polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di
cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da
assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni.
Della attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 riferiscono periodicamente
e comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del CTE, e al Vice
Ministro, nonché ai Ministri dell’interno e della difesa anche ai fini
dell’esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera g).
Art. 47.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti
erogatori
di servizi di pubblica utilità)
1. Gli Organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le Università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli Organismi possono altresì avvalersi dell’opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l’accesso degli Organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.
2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l’autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 48.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro)
1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli Organismi informativi sia dell’Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria, salvo casi
di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della
documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile.
Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di
ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti
siano inconferenti o incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione
e a sequestro, informando il Vice Ministro affinché un suo delegato possa
assistere alle operazioni.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o
cosa, originati da un Organismo informativo estero, trasmessa con vincolo di
non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa
sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro perché vengano assunte le
necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o
in copia per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il
segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l’atto o la
cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del
Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o
della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le
disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei
ministri non si pronuncia nel termine sopra indicato, l’autorità giudiziaria
acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
7. Il Vice Ministro può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in
deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto
ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue
funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli Organismi
informativi. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità
giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro all’accesso diretto al registro
delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Capo III
TUTELA DEL SEGRETO
Sezione I
Criteri di tutela
Art. 49.
(Criteri di tutela)
1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.
2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
Sezione II
Segreto di Stato
Art. 50.
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita al soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all’articolo 49, comma 1.
2. Le notizie, documenti, atti,
attività, cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza
esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente
rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili
per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini
rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere
annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri,
sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti
dall’estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla
sua apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli
altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto,
documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo
a norma dell’articolo 56, comma 5. In tal caso, il vincolo cessa comunque
decorsi trenta anni, eccetto che nei casi in cui comprovate ed eccezionali
ragioni facciano ritenere ancora attuale la sussistenza delle condizioni che
hanno determinato l’originaria apposizione od opposizione del vincolo medesimo.
Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito
provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i
documenti, previa declassifica, sono versati all’archivio di Stato dopo
quaranta anni dalla formazione o dalla acquisizione e, limitatamente ai casi
previsti dall’articolo 56, comma 5, dopo cinquanta anni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i
criteri per l’individuazione delle notizie, documenti, atti, attività, cose
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non
possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell’articolo 13 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 51.
(Tutela processuale del segreto di Stato)
1. Nel confermare l’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l’annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta la attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell’articolo 50 della presente legge tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l’atto, l’attività o la cosa fanno riferimento.
2. Il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, o cose relative a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli Organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati previsti dall’articolo 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
1-bis.
Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non
punibilità le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista
dalla legge sulla disciplina del sistema informativo e della tutela del
segreto, per la sicurezza della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha escluso l’esistenza dell’esimente o la Corte costituzionale ha
risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a
esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della
cosa oggetto della classifica di segretezza.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte
costituzionale.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga
di confermare il segreto di Stato, provvede quale Autorità nazionale per la
sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose,
prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».
Art. 52.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato)
1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l’articolo 48, comma 5.
Art. 53.
(Informazione della conferma
dell’opposizione del segreto di Stato)
1. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al CPS.
2. Il Comitato, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce in materia a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 54.
(Conflitto di attribuzione)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l’autorità
giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di
fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del
segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva
conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia
risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non
può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo
oggetto».
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo
202».
Sezione III
Classifiche di segretezza
Art. 55.
(Livelli di classifica di segretezza)
1. La classifica di segretezza è apposta dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall’estero.
2. Le classifiche attribuibili sono:
segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta
prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a
quella di riservato.
3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la
divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose
che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla
indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del
Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti
interessi.
4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione
delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli
interessi ivi indicati.
5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la
divulgazione di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi
ivi indicati.
6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione,
all’interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere
classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno
esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale
per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in
materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i
soggetti cui è conferito il potere di classifica e fissa i criteri per
l’individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina
anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 56.
(Temporaneità del vincolo di classifica
di segretezza)
1. All’atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale, i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposte ad alcun vincolo.
2. In assenza di talune delle
indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui
al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi
cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri
cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La
classifica di segreto passa alla classifica di riservato decorsi cinque anni
dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni.
Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data
di apposizione.
3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con
provvedimento motivato dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un
periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna
classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla
abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini
indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato
la classifica.
4. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della
medesima legge e dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’interessato può
richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della
sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l’apposizione di una
classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione
all’interessato.
5. Non sono sottoposte alla declassifica automatica, previo accertamento da
parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l’atto, il documento o la
cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o
relativi alle fonti e all’identità degli operatori degli Organismi informativi;
le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la
vita di addetti agli Organismi informativi o di persone che legalmente hanno
operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da
altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative,
alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità
operative di interi settori degli Organismi informativi. Il vincolo della
classifica cessa comunque decorsi quaranta anni.
6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli Organismi
informativi, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono
versati, previa declassifica, all’archivio di Stato. Alla regola può derogarsi
e comunque per un periodo non superiore a dieci anni solo a seguito di motivato
provvedimento dell’Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi
di cui al comma 5.
Art. 57.
(Classifica di segretezza irregolare
o arbitraria)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell’articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli Organismi informativi, l’illecito è valutabile ai fini dell’allontanamento dagli Organismi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso quest’ultimi.
Art. 58.
(Classifica di segretezza illegale)
1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell’articolo 55, al fine di ostacolare l’accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell’articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
2. Alla pena della reclusione da due a cinque anni soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l’Italia sul piano delle relazioni internazionali.
Art. 59.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti
o cose oggetto
di classifica di segretezza)
1. All’articolo 256 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all’atto o alle cose, l’autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall’acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell’articolo 257, o il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all’emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l’atto o la cosa, sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell’atto o della cosa».
Sezione IV
Nulla osta di segretezza
Art. 60.
(Nulla osta di segretezza – NOS)
1. L’UCSE istituisce, aggiorna e conserva l’elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.
2. Il NOS ha la durata di 6 anni.
3. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo
procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle
notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione
repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.
4. Al fine di consentire l’effettuazione del procedimento di accertamento
indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di Polizia, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono
fornire all’UCSE ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Art. 61.
(Lavori e forniture oggetto di speciali
misure di segretezza)
1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica, richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.
2. Il soggetto appaltante i lavori e
le forniture di cui al comma l chiede all’Autorità nazionale per la sicurezza
l’autorizzazione alla segretazione e l’elenco delle ditte individuali e delle
imprese munite di NOS.
3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile
indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell’articolo 60,
comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il
rilascio del NOS.
Sezione V
Modifiche al codice penale
Art. 62.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 255 è sostituito dal seguente:
«Art. 255. (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o
cose oggetto di classifica di segretezza). – Chiunque, in tutto o in parte,
sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure
distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di
classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre
che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da
tre a dieci anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o
cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va
da uno a cinque anni.
Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di
spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni.
Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non
inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza
operativa militare dello Stato.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era in
ragione dell’ufficio ricoperto o dell’attività svolta, legittimato a conoscere
la notizia o disporre del documento, dell’atto o della cosa»;
b) l’articolo
256 è sostituito dal seguente:
«Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti,
atti o cose oggetto di classifica di segretezza). – Chiunque si procura
notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica
di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto
non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni»;
c)
l’articolo 257 è sostituito dal seguente:
«Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). – Chiunque pone in essere
le condotte previste dall’articolo 256 a scopo di spionaggio politico o
militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si
applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha
compromesso la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato»;
d) l’articolo 258 è sostituito dal seguente:
«Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di
classifica di segretezza). – Chiunque rivela il contenuto di atti,
documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti
disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli
atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell’articolo 255 è
punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione
da quattro a dodici anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o
cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in
ragione dell’ufficio ricoperto o dell’attività svolta, legittimato a conoscere
la notizia o disporre del documento, dell’atto o della cosa»;
e)
l’articolo 259 è sostituito dal seguente:
«Art. 259. - (Agevolazione colposa). – Quando la commissione dei delitti
previsti dagli articoli 255, 256, 257, 258 è resa possibile, o soltanto
agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto, del documento o della
cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a
tre anni.
La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato»;
f)
l’articolo 261 è sostituito dal seguente:
«Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). – È punito con la
reclusione da cinque a quindici anni chiunque:
1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in
parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose
oggetto di segreto di Stato;
2) rivela ad altri le notizie relative
al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposte al vincolo del
segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso
gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);
3) ottiene le notizie o gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1 e
2.
È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato.
Si applica la pena della reclusione
non inferiore a dodici anni quando le suddette condotte siano tenute ai fini di
spionaggio politico o militare.
Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non
inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o
l’efficienza operativa militare dello Stato.
Nei casi previsti nel presente articolo, la pena è aumentata dalla metà a due
terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell’ufficio ricoperto o
dell’attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del
documento, dell’atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti
al primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
g)
l’articolo 262 è abrogato;
h) dopo l’articolo 262 è inserito il seguente:
«Art. 262-bis - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di
Stato). – Quando la commissione del delitto previsto dall’articolo 261 è
resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso
dell’atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia,
questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La stessa pena si applica quando la commissione del delitto suddetto è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».
Sezione VI
Emersione dei fatti illeciti pregressi
Art. 63.
(Causa speciale di non punibilità)
1. Al fine di consentire l’emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato, l’Autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, a norma dell’articolo 51, comma 2, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la commissione di cui all’arto 64, nell’ambito della procedura di cui al presente Capo.
Art. 64.
(Procedura per l’emersione degli illeciti)
1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l’emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è presieduta dal
Vice Ministro o da un suo delegato permanente, ed è composta dal Capo
dell’Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità
scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche,
eletti dal CPS.
3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle
Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato,
ha l’obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall’insediamento,
tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati previsti dalle disposizioni
di cui all’articolo 51, comma 2, e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni
vincolo di segreto di Stato, comunque generato.
4. Coloro che risultino implicati nei reati previsti dalle disposizioni di cui
all’articolo 51, comma 2, qualora rendano una confessione completa ed attendibile
e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l’accertamento della
verità storica, sono dichiarati non punibili dall’Autorità giudiziaria
competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato
della documentazione raccolta.
5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di
attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla
Commissione.
6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua
conoscenza, servendosi dell’Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire
documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi della Polizia
giudiziaria.
7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al CPS.
8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale
conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere
di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.
9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.
Sezione VII
Emersione
dei trattati internazionali
stipulati in forma segreta
Art. 65.
(Regolarizzazione degli accordi
internazionali)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al CPS il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l’Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il CPS, deliberando a maggioranza,
impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la
denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei
trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge
12 febbraio 1974, n.112.
3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi
internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma
segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne riferisce al CPS che
può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli
accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, gli accordi internazionali stipulati in
forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi
accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
FINALI
E DI COORDINAMENTO
Art. 66.
(Procedura per l’adozione dei regolamenti)
1. Salvo che la presente legge non disponga diversamente, le disposizioni regolamentari sono emanate entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, terzo periodo, i suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.
Art. 67.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati la legge 24 ottobre 1977, n.801 e il regio decreto 11 luglio 1941, n.1161.
2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli Organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti Organismi previsti dalla presente legge, precisandosi in particolare che i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).
Art. 68.
(Disposizioni in materia finanziaria)
1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all’atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS – Difesa.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della presente legge.
Art. 69.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 5, che entrano in vigore centottanta giorni dopo la predetta pubblicazione.
N. 1203
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
1. L’Italia confida sulla correttezza internazionale e sulla comprensione delle organizzazioni terroristiche sovversive interna e internazionale ai fini della sua sicurezza interna ed esterna.
Art. 2.
1. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata. Sono soppressi gli Organi e i Servizi da essa previsti.
Art. 3.
1. I dipendenti civili e militari comandati presso il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), soppressi ai sensi dell’articolo 2, rientrano nelle amministrazioni di appartenenza. Ad essi spetta una buona uscita pari ad un’annualità della speciale indennità agli stessi corrisposta.
2. Il personale direttamente assunto, ovvero inquadrato negli organici dei suddetti enti, può presentare domanda per transitare negli organici della pubblica amministrazione. Anche al suddetto personale spetta la buonuscita secondo le modalità di cui al comma 1.
PETIZIONE (n.45)
Presentata
dal signor Salvatore Acanfora
—-
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il conferimento di maggiori poteri ai servizi segreti.
PETIZIONE (n.399)
Presentata
dal signor Salvatore Acanfora
—-
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l’abolizione del segreto di Stato.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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195a seduta pubblica (pomeridiana): |
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martedì17 luglio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI
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Calendario dei lavori dell'Assemblea
(omissis)
Gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali e al disegno di legge n. 1108 (Ricostituzione fondi internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 luglio; quelli al disegno di legge n. 1335 (Riforma sistema informazione e sicurezza) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledì 18 luglio.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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200seduta pubblica (antimeridiana): |
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Martedì24 luglio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente CALDEROLI
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Discussione dei disegni di legge:
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga)
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) BRUTTI Massimo. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (ore 11,47)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1335, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga; 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.
*PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo sia necessaria un'introduzione di carattere più generale rispetto alla relazione puntuale che accompagna il disegno di legge, così come è stato esitato dalla Commissione affari costituzionali.
Occorre infatti capire il clima politico e parlamentare nel quale è maturato questo provvedimento, sul cui esito vi è stata larga condivisione nei lavori della Camera e della Commissione affari costituzionali del Senato. È un provvedimento che tocca uno dei punti più sensibili del nostro sistema istituzionale, perché non sfugge a nessuno (non c'è bisogno che lo ricordi) l'importanza, la delicatezza dell'organizzazione di un sistema di informazione per la sicurezza, che non può mancare in qualsiasi comunità organizzata.
L'esigenza di intervenire sui nostri Servizi segreti è sotto gli occhi di tutti, tant'è che nella passata legislatura si provò a formulare una proposta di modifica che interveniva in maniera non radicale sull'organizzazione, introducendo il sistema delle garanzie funzionali e riformando il modello del segreto di Stato. Tuttavia, quella vicenda parlamentare, che nel Senato si concluse con un voto di larga maggioranza, si arenò alla Camera. Nel frattempo, i problemi connessi al sistema della sicurezza del nostro Paese non solo sono rimasti quelli di allora, ma si sono vieppiù aggravati.
Pertanto, tale necessità è palese, come sono evidenti le difficoltà di arrivare ad una larga condivisione nell'Aula parlamentare, su un argomento - ripeto - così sensibile e delicato, che ha offerto sempre lo spunto per contestazioni, demonizzazioni, critiche e contrasti.
Mi auguro che in quest'Aula vi sia un'ampia maggioranza, anche se non nascondo che tutti noi, su singoli aspetti, su singoli punti del disegno di legge avremmo preferito una soluzione diversa, più puntuale, più completa, più articolata, più coerente, più congrua, più chiara: aggettiviamola come vogliamo, ma certamente ognuno di noi avrà avuto ed ha qualche critica da muovere al provvedimento.
Molti di noi possono avere in mente un modello diverso del sistema di sicurezza, però questo modello, qualunque esso sia, non può sfuggire a due requisiti fondamentali: deve essere un modello unitario, non solo in termini di efficienza del sistema e di coordinamento dei vari operatori, ma anche in termini di individuazione delle responsabilità, in vicende estremamente sensibili per la vita del nostro tipo di convivenza civile e politica.
Il disegno di legge al nostro esame, pur con tutte le critiche che si possono formulare su aspetti particolari o più generali, ad avviso della Commissione e di noi relatori, ha queste due caratteristiche, cioè riesce a coniugare una maggiore efficienza del sistema di informazione per la sicurezza e una individuazione di responsabilità precise ed univoche, affiancando a tutto ciò una organizzazione di garanzie, che a nessuno può sfuggire. Vengono, infatti, potenziate le garanzie oggi esistenti, viene potenziato il Comitato parlamentare di controllo, viene disciplinato e reso maggiormente effettivo l'accesso alla Corte costituzionale (già oggi possibile), in particolare viene incardinata la responsabilità nella massima autorità politica di Governo che è il Presidente del Consiglio.
Che significa questo? Significa che la frammentazione e la frantumazione delle responsabilità del sistema dell'intelligence viene a cadere. Come, infatti, voi tutti sapete, oggi i due sistemi informativi SISMI ed SISDE fanno capo a due Ministeri diversi (Difesa ed Interno); a questi poi si aggiunge un ulteriore organismo che è la segreteria generale del CESIS che coordina i Servizi con pochi poteri e che fa riferimento al Presidente del Consiglio.
Certamente si tratta di un modello che ha generato nel tempo sovrapposizioni di competenze, confusioni di ruoli, conflitti, che definirei del tutto naturali perché è nella natura degli uomini, dei burocrati, dei politici cercare di difendere il proprio campo di attività da quelle che si ritengono interferenze altrui.
Quando due Servizi, come quelli attuali, SISMI e SISDE, fondano la ripartizione su concezioni ormai superate nel sistema dell'intelligence è evidente che queste sovrapposizioni e queste situazioni di frizione possono non solo aumentare, ma anche paralizzare l'attività o l'efficienza dell'attività dei Servizi stessi.
La convergenza dei due Servizi in un unico dipartimento che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio; la previsione che uno dei due Servizi si occupi della materia all'estero e l'altro svolga la propria attività all'interno e che il dipartimento abbia una funzione più efficace, più forte, più determinante nello stabilire anche i possibili punti di contatto che possono esistere tra i due Servizi (che devono essere punti di collaborazione e non di frizione) come previsto nel disegno di legge in esame: ebbene, eliminando questa sorta di triarchia esistente nel sistema attuale, noi ci auguriamo si rappresenti un modello più efficiente.
Il modello proposto, peraltro, risulta essere anche più responsabile perché esiste un riferimento preciso, univoco nella figura del Presidente del Consiglio con tutte le garanzie che possono esserci nel caso in specie.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che le ricette possono essere diverse, ma questa ritengo possa essere una ricetta assolutamente migliorativa della situazione oggi esistente.
Vi sono poi altre due tematiche sulle quali si cercò di intervenire anche nella passata legislatura che il disegno di legge mira a realizzare ed attuare la prima delle quali è quella delle garanzie funzionali.
Le garanzie funzionali non sono altro che delle esimenti che consentono agli operatori dei Servizi di svolgere la propria attività senza incorrere continuamente nelle maglie del codice penale, che pure sono maglie chiaramente necessarie per garantire la convivenza civile, ma che possono essere assolutamente impeditive di qualsiasi attività che voglia acquisire informazioni per la sicurezza dello Stato.
Le garanzie funzionali rappresentano un campo esplorato, realizzato in altri sistemi di intelligence e si traducono nell'autorizzazione specifica che il Presidente del Consiglio, nella sua responsabilità politica ed istituzionale, effettua nei confronti degli operatori dei Servizi che non incorreranno più nelle sanzioni penali perché quell'attività diventerà attività lecita.
Naturalmente, non tutte le attività diventeranno lecite, perché vi sono una serie di esclusioni che giustamente portano i reati più gravi, che più preoccupano la società e la convivenza civile, al di fuori di questo meccanismo. Non vi potrà mai essere, per usare un termine noto alla fumettistica e alla nostra cinematografia imperante, una licenza di uccidere per un agente segreto: potrà esservi magari una licenza di acquisire informazioni con intercettazioni ambientali o di altra natura senza ottenere l'autorizzazione del magistrato ma ottenendo l'autorizzazione dell'autorità politica.
Credo che sulle garanzie funzionali la Camera abbia realizzato un sistema equilibrato, considerando che partiamo da vicende storiche, e purtroppo da vicende anche attuali del nostro Paese, che hanno sempre ammantato l'attività dei Servizi segreti non tanto di un'aura di mistero romantico, ma più spesso di accuse che si possono naturalmente non condividere ma che comunque hanno albergato in tanti nostri amici della politica che oggi magari sono pronti a votare un provvedimento che finalmente metta fine a questa specie di capitis diminutio nella quale si dibattono i nostri Servizi segreti.
Il secondo aspetto secondo noi fondamentale, oltre alla revisione dei meccanismi e delle procedure, riguarda la revisione del segreto di Stato, che finalmente non potrà essere apposto per un periodo superiore ai 15 anni, ma potrà essere rinnovato solo per altri 15 anni, per cui si potrà, dopo un lungo periodo di tempo e non un'eternità, accedere alla conoscenza delle vicende della nostra vita in comune nel territorio del nostro Paese.
Nella Commissione, signor Presidente, si è avuta consapevolezza di questo, si è fatto un lavoro - credo - di grande responsabilità, a partire dal presidente Bianco, per non parlare del correlatore, il collega Sinisi, che non so se vorrà intervenire subito dopo di me o in sede di replica, ma credo che tutti i componenti della Commissione abbiano lavorato considerando che questa riforma, così vitale per il nostro Paese, se viene licenziata da quest'Aula con modifiche puntuali e precise, che non alterino il disegno complessivo e che non siano anche numericamente eccessive, potrà avere forse un via libero definitivo dalla Camera con una ulteriore lettura; se così non fosse, ritorneremmo al ping pong parlamentare e forse questa riforma, che comunque noi riteniamo utile per il Paese, potrebbe vedere la luce troppo tardi, oppure non vederla mai.
Per questo anche la linea dei relatori, confortata dalla linea assunta in Commissione dalle forze politiche presenti, è una linea di prudenza nella modifica del testo, anche se non vi potrà sfuggire che vi sono state modifiche significative su alcuni punti delicati del testo modificato dalla Camera. (Applausi dal Gruppo FI).
SINISI, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal collega Pastore.
È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Dichiaro aperta la discussione generale.Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, era ed è, certamente e finalmente, giunto il momento di porre mano ad una nuova riforma della legge n. 801 del 1977, in materia di organizzazione dei nostri Servizi di sicurezza e di regolamentazione del segreto di Stato.
Di fronte ai ricorrenti e alle volte gravi o addirittura gravissimi scandali ed episodi criminosi che hanno coinvolto, anche dal 1977 in poi, appartenenti ai Servizi segreti italiani, si è spesso parlato di Servizi segreti deviati. Una delle ultime volte in cui ciò è successo risale alla settimana scorsa, quando, in relazione alle nuove indagini sulla strage di via D'Amelio a Palermo del 1992, è stata nuovamente utilizzata l'espressione «Servizi segreti deviati». Ma questa è una formula che lascia il tempo che trova e che non rappresenta assolutamente la realtà dei fatti. Lo diceva lo stesso procuratore nazionale antimafia alcuni giorni fa, a proposito appunto della strage di via D'Amelio.
Lo andiamo ripetendo purtroppo da molti, da troppi anni. Proprio perché la ripetitività di certi episodi e le analogie con comportamenti per così dire vecchi e datati, qualcuno addirittura di vari decenni fa, congiuntamente alla carenza di verità e di trasparenza, hanno ingenerato sempre maggiori perplessità e sospetti. Tanto da far dubitare che si possa davvero parlare di "deviazione", sembrando piuttosto che alle volte ci si trovi innanzi al comportamento ordinario dei Servizi segreti, che quando rispettano norme e disposizioni e quando collaborano con polizia e magistratura allora sì paiono deviare dalle loro ordinarie procedure comportamentali.
Pur affermando questo, non può certamente essere dimenticato però che, negli anni, ci sono state operazioni anche brillanti poste in essere dai nostri Servizi di sicurezza. Come non va dimenticato che sarebbe quanto meno ingeneroso, se non proprio errato, dare un giudizio negativo, assoluto e generale, su di loro e in special modo su tutti i singoli appartenenti al SISMI o al SISDE. Zone d'ombra, e peggio, ci sono state (la scoperta recente del covo di via Nazionale di Pio Pompa ne è la dimostrazione). Ma ci sono state anche vicende positive e rassicuranti (come quelle relative al reparto addetto alle missioni all'estero).
Ciò non di meno, se giacciono in Parlamento da molti anni diversificati progetti di legge di modifica e di riforma, significa che da più parti si è avvertita e si avverte la necessità, sempre più pressante, di dare una risposta nuova, in termini di chiarezza e di legalità, con particolare riferimento alla esigenza di impedire (o almeno di limitare) abusi e sorprusi in violazione della legge penale e all'esigenza di garantire una gestione del segreto di Stato più consona ad uno Stato libero, indipendente e democratico; segreto di Stato che non sia più di ostacolo all'accertamento di gravi e gravissimi fatti criminosi (come le stragi o i sequestri di persona).
Per anni, fino a questa legislatura, nessuna forza politica e nessuna maggioranza parlamentare hanno avuto la forza, la capacità o il coraggio di procedere sulla strada di una riforma in materia. Non sono forse questi né il momento né la sede per approfondirne nel dettaglio aspetti e cause. Fatto sta che finalmente pare giunto il momento di procedere concretamente sulla via di una riforma.
Decidendo di riformare la struttura dei nostri apparati di sicurezza, potevano essere percorse strade diversificate. E l'abbondanza di suggerimenti che provengono dai vari disegni di legge presentati sta lì a confermarlo. Un analogo discorso può essere fatto in ordine alla regolamentazione del segreto di Stato e in ordine al controllo di competenza di un organismo parlamentare sull'organizzazione e sulla gestione delle attività di intelligence.
Il Governo e il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che ci troviamo ora ad esaminare, si muovono, a mio parere, lungo una linea di sostanziale continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 in tema di organizzazione dei nostri apparati di intelligence e di sicurezza, anche se va dato atto di una maggiore cura e di una maggiore attenzione nel regolamentare l'istituzione, le finalità e i compiti delle nuove strutture, come va dato atto di un'impostazione istituzionale che vede affermato, in modo importante, positivo e coerente, il ruolo preminente del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ma sono soprattutto i capi III, IV e V del disegno di legge in esame quelli che si discostano più chiaramente dalla normativa ancora vigente. Sono i capi concernenti le "garanzie funzionali" (prima non previste), il controllo parlamentare (ora ampliato, ma in misura a mio parere ancora non soddisfacente) e il segreto di Stato.
Ed è in particolar modo quest'ultima parte sull'opposizione del segreto di Stato quella che viene maggiormente incontro alle pressanti richieste di riforma e di verità, formulate ad ogni livello sociale e istituzionale, a partire da anni ormai lontani, quelli della strage di piazza Fontana, della strage di Bologna e della strage di Ustica.
La segnalata continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 si ricava sostanzialmente dalla opzione, chiara e netta, per un sistema binario, o duale, con la previsione di un coordinamento superiore: l'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) ha sostituito il SISMI; l'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) ha sostituito il SISDE, con il coordinamento superiore del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), l'attuale CESIS.
Ci dirà soltanto il tempo se la conferma della struttura binaria, o duale, avrà soddisfatto le attuali esigenze istituzionali di efficienza, di affidabilità (soprattutto democratica) e di pieno coordinamento, soprattutto rispetto ai dubbi derivanti dalla necessità di evitare contrapposizioni e sovrapposizioni (per di più, in presenza di assegnazioni di fondi sicuramente rilevanti). Contrapposizioni e sovrapposizioni, che fanno particolare riferimento sia ai rapporti (non pienamente regolamentati) con gli organismi info-investigativi delle varie forze di polizia, con competenze in materia di eversione, terrorismo e criminalità organizzata, sia soprattutto agli altri apparati di intelligence militare (SIOS Marina, SIOS-Esercito, SIOS-Aeronautica e organismi collegati), dei quali il disegno di legge al nostro esame non si occupa (a mio parere inopinatamente).
In assoluto distacco rispetto al passato, la proposta di legge al nostro esame introduce ex novo una struttura molto speciale, una novità che mi pare assoluta (almeno dal punto di vista legislativo): un ufficio ispettivo, con competenze molto ampie e pregnanti e con un'autonomia e indipendenza di giudizio che lo stesso testo di legge definisce "piena". Trattasi di un organismo ictu oculi molto delicato, di una sorta di servizio di sicurezza all'interno dei Servizi di sicurezza. Proprio le sue peculiarità, peraltro, come argomentato anche in sede di redazione e di approvazione del parere della Commissione giustizia, necessitano di molte cautele, anche normative, in ordine soprattutto ai criteri di scelta e di formazione dei nuovi "ispettori". È ben vero che si fa rinvio, per ciò, ad un regolamento successivo; ma di questo regolamento riteniamo che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente, dettagliatamente e preventivamente informato, senza ricorrere sul punto a regimi di particolare riservatezza, regimi sempre sospetti, in considerazione della delicatezza della questione e dei ben noti guai del passato anche recente o recentissimo.
Alcuni altri aspetti del nuovo disegno di legge meritano invece ampio e convinto sostegno: quello che finalmente pone un limite, chiaro e netto, sostanziale e temporale, al segreto di Stato; quello che regola in maniera convincente l'opposizione del segreto di Stato; quello sui poteri del COPACO, anche se a questo proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti per l'ampliamento di tali poteri, sul modello di quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta; infine, quello che tratta delle cosiddette garanzie funzionali per gli uomini dei Servizi segreti, garanzie contemperate da alcune disposizioni a tutela delle persone.
Un altro aspetto rilevante (che tratterò nel dettaglio illustrando l'emendamento 40.200), non trattato o lasciato in sospeso dal disegno di legge, e però foriero di contrasti e polemiche ad ogni livello istituzionale, è quello relativo alla permanenza dell'obbligo del segreto di Stato anche per una persona indiziata di reato o addirittura imputata.
Per concludere, va ribadito che - data per assodata e condivisa la scelta per un sistema/struttura di sicurezza di carattere binario, o duale - l'insieme delle norme e delle disposizioni che ci vengono sottoposte per l'approvazione siano idonee a garantire una gestione maggiormente lineare e democratica dei nostri apparati di sicurezza e siano più rispondenti alle esigenze di trasparenza, di legalità e di separazione dei poteri, così come delineati nella nostra Carta costituzionale. (Applausi dal Gruppo Ulivo e della senatrice Rame).
Signor Presidente, chiedo di poter depositare agli atti il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza senz'altro.
Onorevoli colleghi, ai fini dell'organizzazione dei nostri lavori presumibilmente arriveremo comunque alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, mentre le votazioni proseguiranno in altra seduta.
È iscritto a parlare il senatore Ramponi. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Grazie, signor Presidente, e grazie anche al relatore, anzi a entrambi i relatori, visto che il senatore Sinisi si è riferito a quanto detto dal primo di essi. Grazie per aver detto che si poteva fare di meglio; grazie per aver detto che potrebbero esservi ricette migliori, ma poi stupore perché dopo aver riconosciuto che vi erano punti nei quali il provvedimento poteva essere migliorato non se ne è fatto nulla, si è rimasti aggrappati al fatto che il disegno di legge fosse frutto di una convergenza tra maggioranza e opposizione.... (Brusìo). Se i relatori mi ascoltassero anziché chiacchierare e si comportassero come mi sono comportato io nei loro confronti... (Richiami del Presidente). Volevo dire grazie ai relatori per aver riconosciuto che vi era la possibilità di migliorare questo disegno di legge, ma esprimo meraviglia nei loro confronti perché in fondo hanno detto che poiché il disegno di legge era frutto di un accordo realizzato alla Camera non era opportuno modificarlo. Non so perché, non so chi ci inseguisse, non conosco le ragioni per cui non abbiamo né la deadline della scadenza temporale del decreto-legge, né altro. E credo non sia comprensibile per nessuno dire, come si è detto, che vi erano obiettivamente delle possibilità di migliorarlo però non si è fatto.
Tra l'altro, i relatori affermano che vi è un modello unitario che individua chiaramente le responsabilità e allora vorrei che in sede di replica mi dicessero in quali termini sono definite esattamente le responsabilità di un Sottosegretario o Ministro del quale, tra l'altro, è detto che la nomina può essere eventuale o meno. Allora è chiaro che quando in un disegno di legge si prevede la possibilità di avere o meno la nomina di un Sottosegretario, che in fondo è il numero uno, in tutto il discorso, dopo il Presidente del Consiglio, si lascia tutto a mezz'acqua. Se il Sottosegretario è nominato, non è stabilito chiaramente quali sono le sue responsabilità e se non è nominato allora è inutile dire che ci può essere un nuovo Sottosegretario e le responsabilità politiche (che indubbiamente devono essere nelle mani del Sottosegretario, perché obiettivamente il Presidente del Consiglio non può gestire il discorso) non si sa bene dove andranno a finire.
Aggiungo che attualmente non vi è nessuna diarchia, perché in realtà la legge vigente prevede che il luogo dei punti sia il comitato di coordinamento dell'intelligence, cioè il CESIS, e non la segreteria del comitato, che è altra cosa, ad avere la competenza del coordinamento. Ogni comitato ha una segreteria, ma la competenza del coordinamento spetta al comitato presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Sottosegretario. Quindi non allarghiamoci troppo nel denunciare una situazione di cattivo funzionamento e di incapacità, da parte della struttura prevista dalla legge n. 801 del 1977, di funzionare.
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 12,15)
(Segue RAMPONI). Ciò non è assolutamente vero, tant'è che poi non è successo nella realtà; al di là delle chiacchiere e delle affermazioni di alcune persone che si autonominano responsabili e conoscitori dell'argomento, dopo tutte le accuse di deviazione non se ne è scoperta una per cui francamente abbiamo una magistratura e una polizia giudiziaria assolutamente incapaci in cinquant'anni di scoprire quanto ripetutamente denunciato, oppure possiamo pensare che le denunce fossero delle panzane.
Detto questo, vi è la necessità di una nuova legge, aggiornata, per carità. Presentai al riguardo, nel 1994 un disegno di legge, che tra l'altro vedo con piacere in molte parti recepito nel provvedimento al nostro esame. Quindi esisteva una necessità che derivava dalla pratica, dall'esperienza e anche della mutata situazione generale, giacché quest'ultima vede in termini di minaccia una variazione.
Vi è certamente, per quanto a tratti con le minacce interne, una maggiore pericolosità dovuta al più intensificato traffico di droga e di sostanze stupefacenti; vi è il fenomeno dell'immigrazione, che nel 1977 non era così violento; vi è un allargamento della criminalità internazionale; vi è la criminalità economica, che nel 1977 non era così minacciosa; vi è la criminalità ambientale relativa ad inquinamenti atmosferici, a discariche, a scorie, che allora non c'era; vi è il rischio delle attività terroristiche interne, ma di provenienza estera (l'ultima vicenda della moschea di Perugia è molto evidente); vi è il rischio dello spionaggio industriale e tecnologico, che allora era molto più controllato e limitato perché vi erano i due blocchi ed il tipo di difesa era chiaramente individuabile. Di meno, per fortuna (sempre esprimendoci con cautela), vi è il rischio del terrorismo interno. Allora, nel 1977, era assolutamente prevalente questo rischio; oggi, per fortuna, seppure dobbiamo ancora piangere vittime di questa terribile minaccia, in realtà bisogna complessivamente riconoscere che essa è diminuita.
Per quanto riguarda le minacce esterne, il discorso è uguale. Vi è più terrorismo; vi è la minaccia della proliferazione delle testate di distruzione di massa e dei vettori che le possono portare; vi è la criminalità internazionale, che è diventata di grande peso; vi è l'immigrazione selvaggia e l'organizzazione esterna di tale immigrazione selvaggia; vi è il rischio dell'inquinamento dell'ambiente, sia marino che aereo; vi è la criminalità economica, che rappresenta un'altra minaccia alla nostra tranquillità economica internazionale. È diminuito, invece, il rischio di un attacco convenzionale, perché non abbiamo più il confronto tra i due blocchi che - vi posso garantire - allora ispirava completamente l'azione dei Servizi; vi è un decadimento assoluto dello spionaggio militare; è diminuita la minaccia nucleare diretta, come era allora, dal confronto dei blocchi, ma è aumentato il rischio delle testate di distruzione di massa portate avanti dagli "Stati canaglia".
A ciò si aggiunge anche la necessità del controllo parlamentare che è stato ricordato e che certamente è auspicabile; vi è la necessità di un miglior chiarimento nell'apposizione ed opposizione del segreto di Stato, anche se - come ho evidenziato poc'anzi - non è mai successo niente di grave; vi è, poi, la tutela degli operatori.
Al riguardo voglio spendere una parola perché la tutela degli operatori è un elemento fondamentale. La struttura dei Servizi è del tutto particolare, nel suo ambito agli operatori si chiedono rischi e sacrifici, ancora oggi nel nome della Patria e della difesa delle istituzioni; si tratta molto spesso di attività che non sono note e fanno sì che l'operatore rischi veramente la vita, quasi dimenticato, perché sulla sua azione si deve sempre stendere un velo di riservatezza. Nella legge vigente la sua tutela non è così chiara e forte, anche se si è fatto il possibile da parte delle strutture per assicurarla e in questo provvedimento è prevista molto meglio.
Vi è la chiarezza della dipendenza e dell'appartenenza. Come è già stato accennato, le due strutture SISMI e SISDE da una parte dipendevano dalla Presidenza del Consiglio e dall'altra dai due Ministeri; come ho già sottolineato, il luogo dei punti di soluzione era nel CESIS; per la verità, le dipendenze erano diverse tra l'operativo, il logistico e il trattamento del personale. Oggi, però, è molto più attuale costituire un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio.
Vi erano la necessità di un controllo finanziario più puntuale, l'organizzazione strutturale da rimettere a punto, precisazioni da fare sull'arruolamento e sulla formazione e conflitti di competenza tra le varie istituzioni: queste obiettivamente erano le ragioni per le quali da quindici anni era necessario un aggiornamento della legge vigente. Molte cose sono state fatte e molto bene. Ad esempio, in materia di controllo parlamentare: in primo luogo, si è definito che il Presidente del COPACO debba essere un parlamentare dell'opposizione, cosa che già si verifica, ma che non era così chiaramente indicata. Inoltre vi è una possibilità di azione veramente più incisiva da parte del COPACO.
Sono indicate in maniera molto chiara le procedure per l'apposizione e l'opposizione del segreto e, come dicevo in precedenza, vi sono finalmente le garanzie funzionali che tutelano gli operatori. Vi è un migliore controllo finanziario che ritengo opportuno; sono chiariti bene i conflitti di competenza e la possibilità di adire la Corte costituzionale (rimane solo un dubbio che spero poi in discussione generale potrà essere chiarito); vi è un chiarimento a proposito dell'arruolamento e della formazione, vi è il concetto di dipendenza: tutti gli organi in fondo dovrebbero essere nel dipartimento.
Vi sono però delle lacune che rapidamente cercherò di elencare. Come accennato prima, si parla di un'autorità incaricata, di un Sottosegretario. Prima di tutto si dice, come già diceva la legge vigente, che la responsabilità e l'individuazione della definizione di linee di politica dell'informazione fanno capo al Presidente del Consiglio, però obiettivamente non si può pensare che il Presidente del Consiglio si occupi dalla mattina alla sera di guidare la politica e l'attività gestionale delle informazioni: si prevede allora la figura del Sottosegretario. Però, come ho detto prima e lo ripeto, la sua nomina eventuale lascia tutto in dubbio, tant'è vero, come spiegherò poi, che si attribuisce al capo del Dipartimento, che è un funzionario civile, la responsabilità di tutto.
Si costituisce il Dipartimento, ma in esso non si inseriscono né l'AISE né l'AISI e non si capisce da cosa dipendono queste due strutture, visto che non fanno parte del Dipartimento e prima erano nel Ministero degli affari esteri e in quello dell'interno; in fondo dipendono dal capo del Dipartimento, ma non fanno parte del Dipartimento. Dunque non si capisce bene dove siano: può darsi si pensi siano nella Presidenza del Consiglio, ma - lo dico chiaramente - sarebbe normale facessero parte del Dipartimento.
Il capo del Dipartimento è un funzionario, e non il Sottosegretario, al quale afferiscono tutte le responsabilità di gestione, di comando, di coordinamento, di controllo dei Servizi. Si è detto di creare una struttura binaria: se così è bisogna che la responsabilità sia amministrativamente diversa e che abbia il suo luogo dei punti nel politico, nel Sottosegretario. In realtà si è creata una struttura binaria che però è legata mani e piedi dalla dipendenza del funzionario capo del Dipartimento.
Allora abbiamo creato una soluzione unitaria, che a me può stare anche bene, per carità. Ciò che non mi va bene è che non si capisca che non si deve affidare ad un funzionario l'unitarietà, ma essa si deve affidare all'autorità politica. Invece qui il Sottosegretario rimane a mezz'acqua: quando si definiscono le responsabilità del Dipartimento e quando si parla di competenze, il Sottosegretario a volte compare e a volte non compare. Si dice invece chiaramente che i capi dei due Servizi devono riferire al Presidente del Consiglio tramite il capo del Dipartimento, il quale a sua volta riferisce poi al Sottosegretario, se c'è, altrimenti al Presidente del Consiglio.
Quindi, non si capisce bene anche per il funzionario questa confusione di responsabilità e questa complicazione degli affari semplici, di trasmissione, specie con riguardo al funzionamento dei Servizi di intelligence che oggi sono di importanza fondamentale per anticipare possibili minacce. Dunque non è opportuno che si debba seguire tutto questo complesso meccanismo: serve piuttosto un'autorità politica attentissima a cui si possa accedere immediatamente, in luogo del meccanismo che è stato delineato.
Desidero leggervi un passaggio per dare l'idea di quanto sto dicendo. Ad un certo punto, nel definire le competenze dell'Agenzia per l'informazione e la sicurezza esterna, e lo stesso per la sicurezza interna, si dice che «L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri». Bene, se risponde al Presidente del Consiglio dei ministri deve avere il contatto diretto con il Presidente del Consiglio dei ministri. Si dice ancora: «L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno, per i profili di rispettiva competenza». Poi si aggiunge: «Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri (...) per il tramite del direttore generale del DIS». Ma, allora, al Ministro della difesa AISE e AISI riferiscono direttamente e al Presidente del Consiglio riferiscono tramite il direttore del DIS. Si crea una confusione che poi, come sa chi ha vissuto questa esperienza è - attenzione - foriera di misunderstanding, di incomprensioni.
Sarebbe stato così semplice e così facile, non compromettente, non ritardante immaginare che certamente il Presidente del Consiglio (ma questo vale per tutte le norme) sia il responsabile primo; che un Sottosegretario con delega sia responsabile della gestione politica, sia capo Dipartimento e coordini, conduca l'azione di sintesi, elabori e controlli l'autorità politica e amministrativa; che il Dipartimento sia costituito da uno staff o da una unità centrale del Sottosegretario e poi dai due Servizi AISE e AISI, come in fondo è oggi il CESIS; che vi sia un comitato di coordinamento, in cui il Sottosegretario parla con queste tre entità (l'unità centrale di sintesi, il direttore dell'AISE e quello dell'AISI) e mette a punto tutte le azioni di coordinamento, non lasciandole ad un funzionario; che, infine, se è necessario, interviene il Primo ministro. Ciò, in realtà, non è e, secondo me, si creeranno confusioni che potevano certamente essere evitate se si fossero prese certe decisioni, peraltro individuate come possibili anche dai relatori.
Vorrei, inoltre, esprimere il disappunto mio e della Commissione difesa per essere stata, malgrado quanto stabilito dal Regolamento del Senato, esclusa da una competenza diretta in sede di discussione. È stato deciso così e si è assicurato che si sarebbe tenuto conto del parere importante della Commissione difesa. La Commissione difesa ha espresso un suo parere: non è stata presa in considerazione nemmeno una parola di quel parere. È un'autentica porcheria, perché non si può fare un'affermazione e poi, invece, ignorare assolutamente quello che, legittimamente e in base al Regolamento, i componenti della Commissione difesa avrebbero potuto esprimere in sede di Commissioni congiunte.
Non credo vi sia una dignità di primo grado e una dignità di secondo grado tra i componenti delle diverse Commissioni. Non credo sia giusto affermare che verrà tenuto in gran conto il parere di una Commissione e poi lo si ignori completamente. Ciò fa sorgere veramente molti dubbi. Non è stato tenuto in nessuno conto. (Richiami del Presidente). La ringrazio, signor Presidente, ma non sono ancora trascorsi venti minuti.
Vorrei aggiungere che queste proposte erano oggetto non di una rivoluzione, ma soltanto di una migliore definizione di competenze, dipendenze, capacità di coordinamento e di controllo. Vi sarebbero altre correzioni minori, ma - come ha detto chi mi ha preceduto - ne discuteremo.
Desidero soltanto porre l'accento sull'inopportunità, mantenuta nel testo finale, di fare riferimento, per quanto riguarda il trattamento salariale, al trattamento della Polizia; i due compiti non hanno niente in comune, quindi sarebbe molto meglio pensare ad un trattamento particolare nell'ambito dei Servizi, in caso a trattamenti in base al tipo di rischio che corrono i componenti. Per il resto confido nell'Aula e spero di essere stato chiaro: nessuna rivoluzione, ma solo adattamenti funzionali e di coordinamento. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Villecco Calipari. Ne ha facoltà.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi in quest'Aula si discute il disegno di legge n. 1335, provvedimento che innova e riforma la normativa relativa ai Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, ormai superata dai mutati scenari nazionali ed internazionali e dal correlato ampio ventaglio di minacce alla sicurezza del Paese.
Tale riforma è pertanto non solo necessaria, perché arriva dopo trenta anni dalla legge n. 801, ma indispensabile in questo particolare momento storico in cui riemergono logiche, da un punto di vista culturale e persino emotivo, in cui la parola "intelligence" viene associata a qualcosa di estremamente ostile.
Oggi, come nel passato, i Servizi segreti, come percepito nell'immaginario collettivo, sono qualcosa di negativo o, peggio ancora, uno strumento attraverso il quale una parte del potere tiene sotto controllo l'altra.
Ritengo che le "deviazioni", le "patologie" siano e debbano essere chiarite nelle sedi istituzionali competenti. Per contro, credo che il lavoro dell'intelligence debba essere al servizio e non contro il bene comune, come strumento di difesa della Repubblica e della democrazia da qualsiasi tipo di minaccia, interna o esterna che sia, proprio nella consapevolezza che la sicurezza è un diritto di ogni libero cittadino. Non mi riferisco solo alla sicurezza su una metropolitana o su un aereo, senza correre il rischio di essere dilaniati da una bomba, ma anche alla stabilità del nostro sistema economico, alla sovranità della Repubblica e a tutto ciò che garantisce le nostre libertà.
Ovviamente sappiamo tutti che l'intelligence rappresenta una parte del lavoro dei Servizi di informazione e sicurezza, che coincide sostanzialmente con la conoscenza, la ricerca, le capacità di analisi e di previsione. Sappiamo altresì che nell'interesse supremo della Nazione, talvolta è necessario andare non contro la legge quanto oltre la legge. Questo tema, molto serio, nel provvedimento è stato affrontato con l'introduzione dell'articolo sulle garanzie funzionali. Se, come ho detto, nel mondo dell'intelligence è talora necessario andare oltre la legge, è altrettanto vero che ciò non deve mai tradursi in un approccio secondo il quale tutto è sempre giustificato dal fine superiore. Quindi, l'ottenimento del risultato non deve mai essere subordinato a regole, procedure o garanzie. Dobbiamo confrontarci con quella che potrei definire la "cultura del limite", vale a dire che non solo ogni azione deve essere commisurata alla minaccia, ma anche che oltre alcuni limiti non si potrà e non si dovrà mai andare.
Credo, insomma, che intelligence e rispetto dei diritti umani non siano contrapposti; al contrario, la capacità di utilizzare uno strumento così delicato nel rispetto dell'umanità, della dignità delle persone, siano pure assassini, nel medio e lungo periodo, non potrà far altro che rafforzare la capacità dei Servizi di potersi rapportare al mondo esterno.
Vale la pena riflettere anche su quanto la negazione dei diritti, alla fine, non rappresenti l'origine di una minaccia ben superiore a quella che volevamo combattere. In altre parole, se Abu Ghraib e Guantanamo servono a proteggerci dal terrorismo o se non abbiano rafforzato e legittimato coloro che il terrorismo predicano e praticano. Questa è una vera sfida per l'intelligence del futuro.
Nello stesso tempo un'altra sfida è quella di prevenire i rischi e non di trovare le giuste informazioni utili, poi, a reprimere. Prevenire, quindi, significa lavorare quotidianamente dietro le quinte senza cavalcare l'onda dell'emergenza e sviluppare anche una capacità di analisi estremamente penetrante.
Tale obiettivo può essere raggiunto se questo mondo si aprirà sempre di più a quello dei saperi ed in particolare al mondo dell'università, ed in tal senso va la previsione di nuove procedure di reclutamento del personale, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, previste all'articolo 21, su cui mi soffermerò nel momento in cui si esamineranno gli articoli.
Solo attraverso questo percorso, sicuramente non facile e ancora largamente da costruire nel nostro Paese, si potrà fare un salto qualitativo per cercare di comprendere in anticipo quali siano i rimedi affinché le minacce non si concretizzino. L'ultimo punto riguarda ciò che possiamo definire una "nuova cultura dell'intelligence", proprio perché si diffonda nell'opinione pubblica la percezione della sicurezza come tutela e non come un nemico, un golpista o qualcosa o qualcuno di cui diffidare.
Condividendo quindi l'impianto ed i princìpi della riforma, ritengo siano state apportate importanti modifiche anche nel lavoro svolto nel Comitato ristretto e nella Commissione affari costituzionali al fine di migliorarne ancora l'impostazione, sotto l'aspetto di una maggiore trasparenza delle procedure, soprattutto relativamente all'esigenza di una puntuale specificazione delle disposizioni relative al personale. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE e della senatrice Rame. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, molte argomentazioni andrebbero svolte su questo provvedimento di rilievo critico, per scelta, nell'interesse della chiarezza e della trasparenza.
Argomenterò solo su alcuni aspetti che riguardano le linee-guida della riforma. Certamente, la materia è estremamente delicata e, giacché il rafforzamento dell'efficacia dell'intelligence è essenziale per la difesa in uno Stato che intende guardarsi da attacchi, sia esterni che interni. Le vicende recentissime, che hanno coinvolto settori nodali del sistema di sicurezza statale, ancora oggetto di indagine, hanno condotto in Parlamento a questo disegno di legge con una urgenza particolare; anzi, a tale proposito, auspico l'opportunità di vagliare immediatamente, a ridosso della presente riforma, il progetto di cui mi pregio di essere promotore, che intende istituire Commissioni parlamentari di controllo e di inchiesta sui dossier illegali SISMI, prodotti dal 2001 al 2006, al fine di evitare alterazioni ed inquinamenti in settori chiave dello Stato e dare continuità e prosecuzione al progetto di riorganizzazione della materia.
Fondate le ragioni della necessità di addivenire alla modifica della disciplina sulla sicurezza statale attraverso un esame che sia rapido, ma approfondito ed esteso alle numerose proposte inserite nell'Atto Senato in votazione, ma sempre articolato ed esteso, questo progetto altrettanto enorme è la nostra responsabilità di cercare di superare le dispersioni di potere e gli errori del passato che non lasciano spazio ad interventi limitati e settoriali.
In altre parole, dobbiamo apprezzare questa riforma, che appare omnicomprensiva e compiuta, caratteristiche tali da consentire una buona riuscita nonché un'approvazione rapida e di larga intesa.
Nel dettaglio trovo pertinente l'assunto dell'articolo 1, che unifica responsabilità del sistema in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, individuato come la più elevata Autorità nazionale per la sicurezza, concessione generale della politica informativa e compiti di alta direzione. Una concentrazione di ruoli, prima troppo frazionati, che determina funzioni e compiti in maniera da costruire e definire un sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica razionale ed efficiente. Anche l'articolo 3, che introduce la figura dell'«Autorità delegata», e l'articolo 4, che istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, marciano nell'unico senso di dare alla sicurezza un sistema coeso e organico, che diventi espressione di una linea politica unitaria come unica è la finalità di salvaguardare la difesa dello Stato.
Assoluta novità sono anche le disposizioni, di cui agli articoli 6 e 7 del presente disegno, laddove si istituiscono due Servizi di informazione: uno di sicurezza esterna (AISE) e l'altro di sicurezza interna (AISI), a cui vengono affidate separatamente la funzione di raccogliere tutte le informazioni utili alla indipendenza, integrità e sicurezza della Repubblica, in attuazione anche ad accordi internazionali. Duplice statuizione che è garanzia di trasparenza ed affidabilità e che riguarda la netta divisione tra i due organismi e l'ampliamento dei compiti di questi rispetto a tutte le altre articolazioni pubbliche.
Da ultimo doveroso è un accenno agli articoli relativi alle garanzie funzionali, dal 17 al 20, che introducono una disciplina speciale, organica ed unitaria in tema di tutela penale del personale di sicurezza.
In concreto, una disciplina che se, da un lato, ha portata integrativa nel colmare lacune preesistenti, dall'altro, si pone come accrescitiva delle garanzie per tutto il personale dell'intelligence statale. Si tratta cioè di scriminare penalmente alcune condotte del personale della sicurezza, talvolta lesive della normativa, purché esse perseguano finalità istituzionali. Tuttavia, condivido l'ammonimento della Commissione giustizia a vagliare bene la rispondenza ai dettami costituzionali delle riconosciute scriminanti rispetto ai luoghi e agli ambiti di applicazione delle stesse, in modo da non creare privilegi senza limiti o categorie speciali di personale.
Il capitolo finale dedicato al segreto di Stato racchiude novità al passo con un sistema più moderno, coerente e adeguato alle più accreditate strutture internazionali.
In buona sostanza, stimo la modifica al nostro vaglio di alto contenuto e dettata a tutela di un principio equilibrato di segreto di Stato, nell'interesse della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione. Pertanto questo progetto, che insiste su uno degli anelli più importanti e delicati dell'assetto istituzionale italiano, va incoraggiato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'atmosfera politica che caratterizzava l'Italia nel 1977, ricca di episodi di violenza degli opposti estremismi, non impedirono alle forze politiche, in un Parlamento caratterizzato da una forte contrapposizione ideologica, l'approvazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che definì la normativa dei Servizi di informazione e sicurezza in linea con i princìpi democratici ed i valori costituzionali. Fu una legge frutto di una straordinaria capacità di dialogo e di un'elevata sensibilità istituzionale, che permise di porre dei punti fermi a questa disciplina, al fine di poter contrastare i vari episodi di terrorismo interno che hanno caratterizzato quegli anni, che ricordiamo come gli anni più duri e più bui della nostra storia contemporanea.
Nonostante tutto l'impegno e gli sforzi del legislatore dell'epoca, ben presto questa legge divenne non più adatta a fronteggiare il cambiamento politico e sociale che si venne a delineare negli anni successivi, specie dopo diversi episodi di politica estera, primo fra tutti la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Si delineò l'idea che occorreva riformare la normativa dei Servizi di informazione e di sicurezza, ma tutto ciò non avvenne; neanche nel 2001 con l'attentato alle Torri gemelle si riuscì a smuovere le coscienze delle forze politiche.
Nonostante tutti questi cambiamenti in ambito internazionale, non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche dal punto di vista economico e tecnologico, la nostra intelligence ha dimostrato una buona capacità di reazione, conseguendo brillanti risultati in contesti ritenuti impenetrabili da parte di qualsiasi altro Servizio occidentale. E' arrivato il momento però di dare a questo Paese una nuova intelligence che stia al passo con i tempi, che sia coerente con gli scenari di sicurezza interna ed internazionale, attraverso regole più moderne, anch'esse al passo con i tempi.
Tutto ciò soprattutto per permettere di fronteggiare al meglio le diverse ed innumerevoli situazioni che oggi, nell'ambito delle diverse operazioni militari, come riferito dal capo di Stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Di Paola, in corso di audizione, sono ben diverse dalle situazioni e dalle esigenze che si riscontravano anni fa. Difatti, i rischi che oggi siamo costretti a fronteggiare sono rappresentati da possibili oppositori militari, dalla minaccia terroristica, dalle forme di impiego di armi innovative cosiddette asimmetriche o dall'utilizzo di armi di distruzioni di massa; né va trascurata la minaccia che può derivare dalla criminalità organizzata sia nazionale che internazionale.
A distanza di trent'anni, solo oggi siamo riusciti, dopo un lungo e delicato confronto, a trovare il giusto equilibrio per dare una nuova e più trasparente disciplina alla materia in questione, cercando di colmare quei vuoti che negli anni hanno penalizzato la nostra attività di informazione e sicurezza.
I colleghi della Camera dei deputati sono riusciti a dialogare e a confrontarsi su un argomento così delicato, distaccandosi dallo scenario politico e dai continui distinguo, ottenendo un testo normativo, frutto di una collaborazione reciproca e leale, che soddisfa le diverse esigenze di entrambi gli schieramenti politici.
Anche nella Commissione affari costituzionali del Senato, sulla base del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si è riusciti ad apportare modifiche minime ed indispensabili senza stravolgere il provvedimento in questione, al fine di mantenere il giusto equilibrio tra maggioranza ed opposizione che ha permesso di ottenere un disegno di legge che giudichiamo soddisfacente.
Uno dei vuoti normativi che con il nuovo testo si andrebbe a colmare, qualora fosse approvato da quest'Aula, riguarda i rapporti tra intelligence e autorità giudiziaria. Infatti, gli agenti preposti alla difesa e alla sicurezza nazionale possono trovarsi a dover fronteggiare operazioni non convenzionali, ovvero possono esser costretti a dover tenere condotte tali che, normalmente, sono riconducibili alle sfere dei reati, ma che per la difesa del nostro Paese e per il perseguimento delle finalità istituzionali sono necessarie. Esempio di ciò si verifica ogni volta che un agente si introduca in modo illegittimo per impedire un possibile attentato, o che operi sotto una falsa identità, rischiando una condanna penale alla quale si può sottrarre solo ricorrendo al segreto di Stato.
Con questa riforma finalmente si fa chiarezza su questo nodo normativo, dando le giuste garanzie (cosiddette garanzie funzionali) a chi, per la difesa e la sicurezza nazionale, spesso si trova in situazioni delicate e pericolose. L'articolo 17 del disegno di legge introduce, dunque, una specie di causa di giustificazione del personale dei Servizi impegnato in attività di intelligence, facendo comunque salvo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale. L'unica osservazione che si potrebbe muovere a tale norma, come giustamente ci è stato fatto notare in sede di audizione dall'allora comandante generale della Guardia di finanza, il generale Roberto Speciale, è che essa prevede unicamente una tutela dal punto di vista penale, tralasciando l'eventuale responsabilità in altri ambiti dell'ordinamento giuridico (civile, amministrativo-contabile, disciplinare). Sarebbe stato più equo, secondo noi, prevedere da parte nostra anche una maggior garanzia e una più ampia tutela per questi ulteriori settori.
Una forma di tutela ulteriore è prevista dall'articolo 28, che introduce il nuovo articolo 270-bis del codice di procedura penale, attraverso il quale si dispone che, quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito, tramite le intercettazioni, notizie riguardanti comunicazioni tra operatori dei Servizi medesimi, deve immediatamente trasmettere al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi nel corso del processo e chiedere se alcune di queste siano coperte dal segreto di Stato.
Ritengo che l'introduzione di questa norma sia stata correttamente prevista, in quanto spesso, in questa società ove continuamente ormai siamo osservati e spiati, veniamo a conoscenza di episodi, fatti e notizie unicamente tramite le intercettazioni telefoniche, creando dei veri e propri scandali nazionali, con sentenze di condanna espresse dall'opinione pubblica senza attendere la sentenza degli organi giudiziari preposti in danno delle persone intercettate.
Proprio perché episodi come questi potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini, condividiamo la volontà di prevedere una maggior tutela e garanzia non solo per i soggetti coinvolti nelle intercettazioni, ma soprattutto per la tutela del sistema Paese.
Altra novità della riforma è la nuova disciplina del segreto di Stato che limita l'utilizzo di questo istituto ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela della sicurezza della Nazione. Il Presidente del Consiglio ha la possibilità, infatti, di disporre la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione.
Ulteriore importanza è data dalla introduzione del limite temporale al vincolo di segretezza, che cessa quando sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, ma, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio, si può disporre la proroga del vincolo anche più di una volta. L'articolo 39 del disegno di legge indica anche il limite massimo di durata del segreto, che non potrà superare i trent'anni, previsione che oggi non sussiste.
Novità di grande rilievo è la previsione secondo la quale in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale, affidando alla Corte stessa, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione, il compito di contemperare i diversi interessi, pubblici o privati, che possono concretamente entrare in conflitto con le esigenze di tutela del segreto di Stato.
Vi è, inoltre, la previsione di un parallelo rafforzamento della funzione di controllo parlamentare grazie al quale è possibile contenere il rischio di abusi o deviazioni dell'operato dei Servizi. In particolar modo, si attribuiscono al Comitato parlamentare, cosiddetto COPACO, poteri e competenze più ampi di quelli attualmente previsti che permetteranno un controllo sull'attività di intelligence in tutti i suoi aspetti, compresi quelli operativi, gestionali e contabili. Ciò si è reso più che mai opportuno anche alla luce di recenti episodi verificatisi nel nostro Paese.
Desidero ricordare ancora che il nostro Paese, al fine di fronteggiare maggiormente le diverse situazioni di pericolo che possono derivare sia dall'ambito nazionale che internazionale, opera sempre più in un contesto di alleanza, sia atlantica che europea, ma comunque sempre nel quadro di operazioni multinazionali sotto l'egida dell'ONU.
Proprio per questi motivi occorre che la nostra struttura di intelligence sia al passo con i tempi, con gli strumenti e le strutture dei nostri alleati, al fine di costituire una struttura informativa omogenea e compatta.
Bene ha fatto la Commissione a chiarire meglio l'espressione «carattere tecnico militare e di polizia militare» riferita ai compiti esclusivamente svolti dal RIS, così come era stato richiesto dal capo di stato maggiore della difesa ammiraglio Di Paola, aggiungendo «e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero» specificando meglio così i compiti, le funzioni ed i limiti di azione.
In conseguenza di queste riflessioni, ritengo che il disegno di legge al nostro esame rispecchi e soddisfi, nel miglior modo possibile anche se in maniera non totalitaria, le diverse esigenze che sono state dibattute e rappresentate, creando una sorta di equilibrio che ulteriori modifiche del testo in esame porterebbero a rendere vano ogni sforzo compiuto finora.
Ritengo in ogni caso che queste norme avranno l'efficacia auspicata se, come nel passato, pur nel contesto di scenari sempre mutevoli, ci troveremo di fronte a degli operatori che nel loro agire sapranno mettere al primo posto l'interesse dei cittadini e della Nazione. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.
GRASSI (RC-SE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione incide su una materia particolarmente rilevante ai fini della configurazione realmente democratica del nostro ordinamento, quale Stato di diritto retto dal principio di legalità.
Il tema dei Servizi per l'informazione e la sicurezza implica, infatti, la necessità per il legislatore di stabilire il bilanciamento più equo e garantista possibile tra contrapposte esigenze, quali sono l'azione dei Servizi, tesa a prevenire la commissione di reati suscettibili di minare la sicurezza, e l'assetto costituzionale dell'ordinamento, da un lato, e la natura effettivamente democratica delle istituzioni, dall'altro.
È bene, quindi, sottolineare la sinergia imprescindibile tra sicurezza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali che non possono mai essere sacrificati in nome della prima. Leggere, infatti, quei diritti che per secoli hanno garantito tutti dalla violenza del potere come inutili formalità conduce all'autoritarismo e alla negazione dei principi del costituzionalismo moderno nati dall'esigenza di coniugare giustizia e legalità, eguaglianza e dignità, umanità e politica.
Il disegno di legge in esame si muove tra l'esigenza di sicurezza, da un lato, e la tutela dei diritti e dei principi fondativi dello Stato di diritto, dall'altro. Nel complesso, il bilanciamento realizzato risulta in linea di massima condivisibile e pertanto il nostro Gruppo voterà a favore.
Resta, tuttavia, da sottolineare come si sia tentato un'ulteriore miglioramento in senso maggiormente garantista del disegno di legge rispetto al suo testo originario, in particolare, attraverso l'esame del provvedimento in Commissione, sia in sede referente che in sede consultiva.
Sotto il primo profilo un deciso miglioramento del testo è derivato dall'accoglimento di alcune proposte emendative, anche del nostro Gruppo, volte a valorizzare e garantire con maggiore forza il principio della leale collaborazione tra autorità giudiziaria e Servizi, dal momento che gli organi di sicurezza spesso si trovano ad operare per la prevenzione di reati sui quali contestualmente indaga la magistratura inquirente.
Per evitare sovrapposizioni, o casi di violazione delle reciproche attribuzioni, gli emendamenti accolti in Commissione hanno precisato che la collaborazione tra autorità giudiziaria e Servizi non può mai risolversi in una prevaricazione di questi sulla prima, anche al fine di garantire il rispetto del segreto istruttorio e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sancito dall'articolo 101 della Costituzione.
Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce delle carenze che la disciplina attuale, di cui alla legge n. 801 del 1977, ha dimostrato nella prassi. Infatti, la normativa prefigura un sistema destinato in teoria a svolgere i propri compiti informativi e di sicurezza nel sostanziale rispetto della legalità e nell'assoluta preclusione di ogni possibile interferenza con il sistema giudiziario.
Tuttavia, la prassi ha dimostrato le lacune e le contraddizioni di questa disciplina, che è stata spesso violata, soprattutto nella parte in cui impone ai direttori del SISMI e del SISDE di trasmettere agli organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati e dalle indagini giudiziarie sono emerse gravi torsioni delle norme operative e del modello organizzativo e funzionale dell'attività dei Servizi segreti che accreditano la vulgata sulle deviazioni degli apparati di sicurezza, ma soprattutto la recente vicenda del sequestro di Abu Omar, dei cosiddetti voli segreti, ha dimostrato ancora una volta i limiti e le contraddizioni della disciplina del segreto di Stato, oltre che della sua concreta applicazione, rivelando in senso più generale tutta la fragilità del sistema normativo vigente in materia di organizzazione e funzionamento dei Servizi segreti, svincolati a tal punto da un effettivo e rigoroso controllo politico, da poter impunemente violare anche quelle scarne norme di disciplina dettate dalla legge n. 801 del 1977.
È chiaro, quindi, che il maggiore rigore cui si ispira la disciplina del disegno di legge in discussione rappresenta un'importante novità sul terreno delle garanzie e del rispetto delle reciproche sfere di attribuzione degli organi statali.
In questa prospettiva garantista, si muove anche il parere reso in Commissione giustizia in sede consultiva che precisa alcuni requisiti e parametri fondativi cui orientare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed efficacia dell'azione preventiva dei Servizi da un lato, e dall'altro rispetto dei principi di legalità, garanzia del diritto alla difesa e subordinazione dell'operato dei Servizi al controllo parlamentare.
In questa prospettiva si muovono anche alcuni emendamenti proposti dal nostro Gruppo nella direzione di un ampliamento dei poteri di controllo e di indagine del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (questa la nuova denominazione del COPACO), cui sono stati attribuiti alcuni dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, limitatamente alle audizioni a testimonianza, al fine di renderne più efficace il sindacato ispettivo, nel quale si esprime il principio di responsabilità politica dell'azione dell'Esecutivo di fronte all'organo rappresentativo della sovranità popolare.
Nella stessa prospettiva, si è inteso sancire il divieto di stipula di trattati internazionali in forma segreta, al fine di garantire il coinvolgimento e il controllo dell'organo parlamentare nell'attività di politica estera, senza eccezione alcuna.
Sotto un diverso profilo, si sono proposti emendamenti volti ad esempio a restringere l'area di impunità per gli agenti dei Servizi escludendo la scriminante della garanzia funzionale per reati particolarmente gravi, non potendosi ammettere, se non in misura limitatissima ed eccezionale, che lo Stato legittimi la commissione da parte dei suoi funzionari di delitti che altrove sanziona, peraltro con pene pesanti. Altri emendamenti mirano poi a garantire maggiormente il diritto alla difesa dell'imputato o indagato che necessiti di produrre atti o dichiarazioni coperte da segreto, al fine di dimostrare la propria innocenza; tale emendamento traduceva un assunto incontrastato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il diritto alla difesa e la presunzione dell'innocenza, in quanto appartenenti a quei principi supremi dell'ordinamento, sottratti persino alla revisione costituzionale, non sono suscettibili di limitazione alcuna, neppure in nome della tutela del segreto di Stato.
Proprio in quanto legata all'azione di sicurezza dal nemico, l'attività dei Servizi segreti rischia di rifarsi nella sua logica alla prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, come quando si sancisce l'impunità per gli agenti dei Servizi che commettano delitti anche gravissimi in nome di una non meglio precisata esigenza di difesa dello Stato da possibili nemici, insindacabile perché spesso coperta dal segreto, appunto, di Stato. Vicende recenti ci hanno dimostrato la pericolosità di una simile logica e soprattutto i rischi connessi ad una confusione tra tutela dello Stato e difesa dell'ordine e del potere costituito.
È questo il rischio di una lettura dell'azione dei Servizi che noi abbiamo inteso contrastare con forza, intervenendo con proposte migliorative su questo disegno di legge. Perché è importante precisare che la lettera della legge nel definire, oggi come ieri, quale fine dei Servizi "la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione" intende per "Stato" non certo la compagine di Governo e l'assetto dei poteri costituiti, ma l'ordinamento costituzionale quale sistema di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. È bene ribadirlo, come abbiamo tentato di fare anche con le nostre proposte emendative.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori a nessuno sfugge la constatazione che l'equilibrio tra l'organizzazione dei Servizi di informazione, la disciplina del segreto di Stato e la Carta Costituzionale costituisca la premessa e la condizione perché le relative leggi possano assicurare un sufficiente e rassicurante livello di democrazia nel nostro Paese.
Il secondo parametro che deve ispirare la normativa su sicurezza e segreto di Stato attiene, senza alcun dubbio, alle scelte che Governo e Parlamento devono fare con l'obiettivo di assicurare la pienezza all'esercizio dei diritti dei cittadini accanto all'adempimento dei doveri: ricordava questo stesso concetto il collega Grassi.
L'esercizio dei propri diritti, in un contesto di sicurezza, ha ispirato in un passato lontano (mi riferisco alla legge n. 801 del 1977, l'ultima prima di quella che stiamo esaminando) le normative sui Servizi e sulla stessa linea si pone il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, che si caratterizza anche per il maggiore rilievo che riserva al sistema di sicurezza, soprattutto sul versante internazionale. D'altra parte, la nuova legge non poteva non tenere conto del nuovo quadro internazionale e della globalizzazione dei fenomeni terroristici, dopo il drammatico attacco alle due torri di New York.
Ricordo ancora un magnifico intervento del professor Vittorio Grevi di alcuni anni fa, che inquadrò correttamente il tema della sicurezza del segreto di Stato nella cornice dello Stato di diritto liberale e democratico. Posso dire che il disegno di legge in discussione si colloca anch'esso nella cornice del nostro ordinamento statale di oggi, caratterizzato dalla logica della legalità e dalla forte esigenza di garanzia per le libertà individuali e istituzionali. Le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento, infatti, sottolineano questa necessità laddove assegnano alla Presidenza del Consiglio la direzione e la responsabilità della politica di informazione per la sicurezza nell'interesse della difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste a base della nostra Costituzione.
Va anche osservato che con la nuova legge si rafforza il principio delle finalità prevalentemente difensive e non offensive di tutti gli apparati, delle strutture e del personale del sistema dei Servizi di sicurezza. In questa logica viene disciplinata con norma più precisa la regolamentazione del segreto di Stato, accanto alla normativa della sicurezza, entrambe comunque sottoposte ai limiti che derivano dalla scelta che lo Stato ha fatto di interpretare i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale come punto di equilibrio tra diritti di libertà e democrazia e limiti da essi derivanti e mai superabili o eludibili, neppure con l'esaltazione del sovrano interesse dello Stato.
Personalmente, dalla prima lettura del disegno di legge in esame, avevo avuto qualche perplessità sul fatto che la disciplina del sistema di sicurezza dovesse contenere anche la regolamentazione dell'istituto del segreto di Stato che, come è noto, riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e non solo l'apparato di sicurezza. Poi, dall'esame più approfondito e complessivo del provvedimento e soprattutto meglio cogliendo lo spirito che ha animato le scelte della Camera, ho dato l'adesione al disegno di legge anche nella parte relativa alla disciplina del segreto di Stato che non nego presenta ancora oggi una farraginosità che successivamente potrà essere superata. Posso dire che sono stato convinto anche dalle disposizioni all'articolo 17 del disegno di legge, che definiscono in maniera più rassicurante l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali, che è il cuore poi di questo disegno di legge, che costituiscono il punto centrale della legittima autorizzazione di eccezionali condotte indispensabili di volta in volta alle finalità istituzionali dei Servizi di intelligence.
Valgono, tuttavia, i limiti di speciali cause di giustificazione previste analiticamente nei commi degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge, che definiscono un quadro complessivo di maggiore garanzia per gli operatori di sicurezza, ma anche nello spirito del principio della legalità.
Gli obiettivi del disegno di legge di determinare attraverso i Servizi di sicurezza e l'istituto del segreto di Stato un forte sistema di difesa della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni statali vengono realizzati prevalentemente da un più moderno sistema di intelligence, efficiente e determinato nella sua attività, superando le soluzioni di mediazione cui si è ricorso purtroppo nel passato per le differenti posizioni e divisioni delle forze politiche che, sia pure per aspetti limitati, non hanno consentito una più forte funzionalità dei Servizi di sicurezza. Non vanno dimenticate le recenti polemiche sul segreto di Stato, che spesso hanno dato la sensazione che tale istituto non abbia il nobile scopo di aumentare la sicurezza del sistema, ma solo favorire uno schieramento politico e che ciò non è solo sbagliato ma anche profondamente ingiusto.
Il disegno di legge, pur accettando il principio della dualità del sistema di informazione per la sicurezza, in qualche modo sceglie la strada di un maggiore accentramento dei poteri dell'organo, costituito dal dipartimento preposto all'armonizzazione e al collegamento dei due Servizi operativi - come ha ricordato poco fa il collega Ramponi - sia pure con concordate scelte correttive nell'esame del disegno di legge in Commissione.
Appare rafforzato il ruolo di garanzia del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che viene disciplinato negli articoli da 30 a 37, con il compito di verificare in maniera continuativa che l'attività del sistema si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'interesse esclusivo e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
Ci siamo molto soffermati nell'esame del provvedimento sulla scelta di assegnare a molti decreti delegati l'attuazione delle norme di principio e di organizzazione e funzionamento dei vari organi del sistema di sicurezza. La scelta è doverosa per la delicatezza degli argomenti, ma mi piace ricordare che in Commissione è stato unanime l'orientamento di assegnare ad un apposito forum la vigilanza e il controllo sui processi legislativi che determineranno i decreti delegati, veri cardini della nuova disciplina legislativa del sistema della sicurezza dello Stato.
Alcune osservazioni finali.
Anche in questo disegno di legge si mantiene costante l'equilibrio tra operare con serenità in segretezza e l'effettivo controllo democratico sull'apparato dei Servizi. Rimane la distinzione che il controllo non può essere cogestione, ma solo conoscenza e vigilanza. Il rafforzato ruolo del COPACO mantiene questo limite, senza dar luogo a conflitti di interesse.
Il nuovo ordinamento delle garanzie funzionali e degli operatori dei Servizi tiene conto dell'esperienza passata con il vigore della legge n. 801 del 1971, ma dà ragione alle esigenze che la situazione oggi impone, sottolineando la necessità di non lasciare disarmato giuridicamente i nostri operatori della sicurezza di fronte a nemici o avversari più agguerriti e protetti dalla legislazione dei loro Paesi.
In questo nuovo quadro un aiuto importante può venire dalla magistratura, che spesso ha avuto nel passato un approccio preventivo nei confronti degli operatori della Sicurezza, dimenticando che si tratta di servitori dello Stato nell'interesse della sicurezza delle persone e delle istituzioni democratiche del Paese.
Infine, il personale (non ne ha parlato nessuno, ne parlo io): sono state accolte dal Governo alcune preoccupazioni relative al trattamento economico. L'adesione dei relatori ha consentito una soluzione in questo settore e anche in materia di formazione che pone la normativa allo stesso livello delle altre democrazie del mondo.
Onorevoli senatori, onorevoli Sottosegretari, voglio chiudere questo mio intervento testimoniando il clima costruttivo registrato nella Commissione referente, anche per l'attenzione costante e intelligente dei rappresentanti del Governo e dei relatori, senatori Pastore e Sinisi. Desidero anche ringraziare i nostri responsabili dei Servizi di sicurezza di ieri e di oggi, tutti gli operatori che anche mettendo in pericolo la loro vita - ricordo il sacrificio di Calipari - hanno lavorato per la sicurezza del nostro Paese, che anche grazie a loro sacrificio non ha subito attacchi ed attentati come è successo in altri Paesi del mondo.
Onorevoli senatori, libertà e sicurezza non sono istituti tra loro inconciliabili e incompatibili, se uno Stato liberale e democratico riesce a godere della fiducia dei cittadini. Il Parlamento e il Governo devono impegnarsi in questa direzione. Questa legge che ci accingiamo ad approvare è un esempio di convergenza di analisi e decisione.
Speriamo che anche in altri settori si possano registrare intelligenti e necessarie condivisioni che sono indispensabili per il bene del nostro tormentato Paese. (Applausi dei senatori Pastore e Villecco Calipari).
PRESIDENTE. Comunico che è stato ritirato l'emendamento 31.209.
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn.1335,68,
139,246,280,328,339,360,367,765,802,972,1190 e 1203 (ore 13,15)
PRESIDENTE. Date queste comunicazioni, abbiamo raggiunto le ore 13,15 per cui non c'è più tempo per alcun altro intervento avendo, chi interviene, a disposizione venti minuti.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato B
Testo integrale del senatore Casson nella discussione generale sul disegno di legge n. 1335 e connessi
Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, era ed è, certamente e finalmente, giunto il momento di porre mano ad una nuova riforma della legge n. 801 del 1977, in materia di organizzazione dei nostri servizi di sicurezza e di regolamentazione del segreto di Stato.
Di fronte ai ricorrenti e alle volte gravi o addirittura gravissimi scandali ed episodi criminosi che hanno coinvolto dal 1977 in poi appartenenti ai servizi segreti italiani, si è spesso parlato di servizi segreti deviati. Una delle ultime volte in cui ciò è successo risale alla settimana scorsa, quando, in relazione alle nuove indagini sulla strage di via D'Amelio a Palermo del 1992, è stata nuovamente utilizzata l'espressione "servizi segreti deviati". Ma è una formula, questa, che lascia il tempo che trova e che non rappresenta assolutamente la realtà dei fatti. Lo diceva lo stesso Procuratore nazionale antimafia alcuni giorni fa, a proposito della strage di via D'Amelio. Lo andiamo ripetendo purtroppo da molti, da troppi anni. Proprio perché la ripetitività di certi episodi e le analogie con comportamenti per così dire vecchi e datati, qualcuno addirittura da vari decenni, congiuntamente alla carenza di verità e di trasparenza, hanno ingenerato sempre maggiori perplessità e sospetti. Tanto da far dubitare che si possa davvero parlare di "deviazione", sembrando piuttosto che alle volte ci si trovi innanzi al comportamento ordinario dei servizi segreti, che quando rispettano norme e disposizioni e quando collaborano con polizia e magistratura allora sì paiono deviare dalle loro ordinarie procedure comportamentali.
Pur affermando questo, non può certamente essere dimenticato che, negli anni, ci sono state operazioni anche brillanti poste in essere dai nostri servizi segreti. Come non va dimenticato che sarebbe quanto meno ingeneroso, se non proprio errato, dare un giudizio negativo, assoluto e generale, su di loro e in special modo su tutti i singoli appartenenti al SISMI o al SISDE. Zone d'ombra, e peggio, ci sono state. Ma ci sono state anche vicende positive e rassicuranti. Ciò non di meno, se giacciono in Parlamento da molti anni diversificate proposte di legge di modifica e di riforma, significa che da più parti si è avvertita e si avverte la necessità, sempre più pressante, di dare una risposta nuova, in termini di chiarezza e di legalità con particolare riferimento alla esigenza di impedire (o almeno di limitare) abusi e soprusi in violazione della legge penale e alla esigenza di garantire una gestione del segreto di Stato più consona ad uno Stato libero, indipendente e democratico; segreto di Stato che non sia più di ostacolo all'accertamento di gravi e gravissimi fatti criminosi (come le stragi o i sequestri di persona).
Per anni, fino a questa legislatura, nessuna forza politica e nessuna maggioranza parlamentare hanno avuto la forza, la capacità o il coraggio di procedere sulla strada di una riforma in materia. Non sono forse questi né il momento né la sede per approfondirne nel dettaglio aspetti e cause. Fatto sta che finalmente pare giunto il momento di procedere concretamente sulla via di una riforma.
Decidendo di riformare la struttura dei nostri apparati di sicurezza, potevano essere percorse strade diversificate. E l'abbondanza di suggerimenti che provengono dai vari disegni di legge presentati sta lì a confermarlo. Un analogo discorso può essere fatto in ordine alla regolamentazione del segreto di Stato e in ordine al controllo di competenza di un organismo parlamentare sulla organizzazione e sulla gestione delle attività di intelligence.
Il Governo e il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che ci troviamo ora ad esaminare, si muovono, a mio parere, lungo una linea di sostanziale continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 in tema di organizzazione dei nostri apparati di intelligence e di sicurezza, anche se va dato atto di una maggiore cura e di una maggiore attenzione nel regolamentare l'istituzione, le finalità e i compiti delle nuove strutture, come va dato atto di una impostazione istituzionale che vede affermato, in modo positivo e coerente, il ruolo preminente del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ma sono soprattutto i capi III, IV, V del disegno di legge n. 1335 quelli che si discostano più chiaramente dalla normativa ancora vigente. Sono i capi concernenti le "garanzie funzionali" (capo III, prima non previste), il controllo parlamentare (capo IV, ampliato, ma in misura ancora non soddisfacente), il segreto di Stato (capo V). Ed è in particolar modo quest'ultima parte sull'opposizione del segreto di Stato quella che viene maggiormente incontro alle pressanti richieste di riforma e di verità, formulate ad ogni livello sociale e istituzionale, a partire da anni ormai lontani, quelli della strage di piazza Fontana, della strage di Bologna e della strage di Ustica.
La segnalata continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 si ricava sostanzialmente dalla opzione, chiara e netta, per un sistema duale, con la previsione di un coordinamento superiore: l'AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) ha sostituito il SISMI; l'AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) ha sostituito il SISDE; il DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) ha sostituito il CESIS. Ci dirà soltanto il tempo se la conferma della struttura duale avrà soddisfatto le attuali esigenze istituzionali di efficienza, di affidabilità (soprattutto democratica) e di pieno coordinamento, soprattutto rispetto ai dubbi derivanti dalla necessità di evitare contrapposizioni e sovrapposizioni (per di più, in presenza di assegnazioni di fondi sicuramente rilevanti). Contrapposizioni e sovrapposizioni, che fanno particolare riferimento sia ai rapporti (non pienamente regolamentati) con gli organismi info-investigativi delle varie Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, con competenze in materia di eversione, terrorismo e criminalità organizzata), sia soprattutto agli altri apparati di intelligence militare (SIOS Marina-SIOS Esercito-SIOS Aeronautica e organismi collegati), dei quali il disegno di legge al nostro esame non si occupa (a mio parere inopinatamente).
In assoluto distacco rispetto al passato, la proposta di legge n. 1335 introduce ex novo una struttura molto speciale, una novità che mi pare assoluta (almeno dal punto di vista legislativo): un ufficio ispettivo, con competenze molto ampie e pregnanti e con una autonomia e indipendenza di giudizio che lo stesso testo di legge definisce "piena". Trattasi di un organismo ictu oculi molto delicato, di una sorta di servizio di sicurezza all'interno dei servizi di sicurezza. Proprio le sue peculiarità, peraltro, come argomentato anche in sede di redazione e di approvazione del parere della Commissione giustizia, necessitano di molte cautele, anche normative, in ordine soprattutto ai criteri di scelta e di formazione dei nuovi "ispettori", cautele non sufficientemente considerate e specificate nel disegno di legge. È ben vero che si fa rinvio ad un regolamento successivo. Ma di questo regolamento riteniamo che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente, dettagliatamente e preventivamente informato, senza ricorrere sul punto a regimi di particolare riservatezza, regimi sempre sospetti, in considerazione della delicatezza della questione e dei ben noti guai del passato anche recente o recentissimo.
Alcuni altri aspetti del nuovo disegno di legge meritano invece ampio e convinto sostegno:
1) quello che finalmente pone un limite, chiaro e netto, sostanziale e temporale, al segreto di Stato;
2) quello che regola in maniera convincente l'opposizione del segreto di Stato (anche se a questo proposito, sulla falsariga del parere della Commissione giustizia, abbiamo presentato dei piccoli e specifici emendamenti correttivi);
3) quello sui poteri del CO.PA.CO., anche se pure a questo proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti per l'ampliamento di tali poteri, sul modello di quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta, prendendo atto pure delle ultime diatribe sorte in ordine alle capacità istituzionali del CO.PA.CO. di affrontare in maniera adeguatale problematiche emerse nell'ambito delle attività illegali di dossieraggio poste in essere negli ultimi anni dal SISMI ai danni di magistrati, politici e giornalisti;
4) quello che tratta delle cosiddette "garanzie funzionali" per gli uomini dei servizi segreti, garanzie contemperate da alcune disposizioni a tutela delle persone.
Un aspetto rilevante, non trattato dal disegno di legge, e foriero però di contrasti e polemiche ad ogni livello istituzionale (come lo è stato nel passato, anche recente), è quello relativo alla permanenza dell'obbligo del segreto di Stato anche per una persona indiziata di reato o addirittura imputata. La delicatezza della questione è evidente e non mi dilungo sul punto, anche perché oggetto di recentissimi contrasti riportatici dalla cronaca giudiziaria, ancora pendenti, per di più di fronte alla Corte costituzionale. Evidentissimi sono pure gli aspetti di rilievo costituzionale toccati da tale questione:
- il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il diritto ad un giusto processo (articolo 111 della Costituzione)
- il dovere e l'obbligo per la magistratura di procedere (articoli 101 e 104 della Costituzione)
- la tutela del segreto di Stato (pur non esplicitamente previsto dalla nostra Costituzione).
A questo problema, molto concreto e reale, bisogna dare una soluzione. Questo disegno di legge non la dà. Lascia tutto alla libera salutazione di un interprete della volontà del legislatore, interprete che potrebbe essere qualsiasi giudice, qualsiasi indagato/imputato, o il Presidente del Consiglio dei ministri, con pressoché scontato ricorso alla Corte costituzionale.
Io credo invece che noi dobbiamo dare una risposta. Noi come Senato e noi come Parlamento. È per questo che, nel bilanciamento degli interessi di rilievo costituzionale testè accennati, personalmente, ma anche riportando il già citato parere della Commissione giustizia, ritengo che il diritto alla difesa (articolo 24 della Costituzione) abbia un valore assoluto, non comprimibile. E in tal senso è stato presentato un apposito emendamento, che discuterò al momento debito.
Per concludere, va ribadito che - data per assodata e condivisa la scelta per un sistema/struttura di sicurezza di carattere duale - l'insieme delle norme e delle disposizioni che ci vengono sottoposte per l'approvazione, soprattutto se integrate con gli emendamenti proposti sulla base del parere della Commissione giustizia, siano idonee a garantire una gestione maggiormente lineare e democratica dei nostri apparati di sicurezza e siano più rispondenti alle esigenze di trasparenza, di legalità e di separazione dei poteri, così come delineati nella nostra Carta costituzionale.
Sen. Casson
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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202a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì25 luglio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga)
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) Attribuzione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) BRUTTI Massimo. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (ore 09,41)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1335
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1335, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga; 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.
Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il senatore Pastore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un fatto positivo per l'organizzazione dei Servizi di sicurezza e soprattutto, ciò che più conta, per la sicurezza dello Stato. Ci sono diversi elementi che innovano la realtà dei Servizi di sicurezza e la adeguano alla situazione che indubbiamente è molto mutata da quando nel 1981 fu votata la legge fino ad oggi in vigore.
In particolare possiamo citare tra i fatti positivi una divisione chiara e razionale tra le competenze dei due Servizi. Oggi le competenze sono difficili da individuare e dunque anche le responsabilità. La divisione tra sicurezza esterna e sicurezza interna risponde alle esigenze dei nostri giorni, dei nostri anni, e consente una più facile individuazione delle rispettive competenze e dunque delle rispettive responsabilità. Positiva anche la riconduzione al Presidente del Consiglio della responsabilità dei Servizi nel loro insieme.
Qualche perplessità desta la presenza di due organismi a livello ministeriale, governativo, a livello di monitoraggio e di direzione politica di questi Servizi, perché non appare, quantomeno al momento, così chiara la divisione di compiti tra di essi. Io conto che nel prosieguo del dibattito questo emerga ed eventualmente possano essere individuate misure per chiarificare anche nel testo queste eventuali incertezze.
È anche estremamente importante che si siano definite in modo chiaro, anche con l'introduzione di alcuni nuovi articoli nel codice di procedura penale e nel codice penale, le garanzie funzionali. Effettivamente è di vitale importanza che gli uomini che lavorano nei Servizi abbiano la possibilità di svolgere il loro difficile lavoro nel modo migliore, coperti da garanzie che devono, giustamente, avere limiti rigorosi - e limiti rigorosi ci sono - in modo che oltre ai rischi di carattere fisico che affrontano spesso, agendo in zone o in ambienti estremamente difficili ed estremamente pericolosi, abbiano anche un'adeguata tutela dal punto di vista legale.
Si tratta di elementi molto importanti, che però devono necessariamente essere accompagnati da una reale attuazione di ciò che anche in questo disegno di legge viene espresso esplicitamente ma che non deve passare in secondo piano per il solo fatto che è, di solito, contenuto nell'introduzione dei commi uno dei diversi articoli, e cioè il principio di leale e fattiva collaborazione tra i vari organi dello Stato, tra il Governo e i Servizi, naturalmente (poiché i Servizi dipendono dal Governo), tra l'attività svolta per la sicurezza dello Stato, la magistratura e, ovviamente, le forze dell'ordine. Questo il disegno di legge lo specifica e lo richiede; naturalmente poi però le leggi e le procedure vengono applicate da uomini e da donne e a loro dovrà essere richiesta una particolare attenzione, una particolare lealtà e spirito di collaborazione che non deve cedere a esigenze di altro tipo, a esigenze di carattere politico o, peggio ancora, di carattere mediatico.
Il disegno di legge è scritto in modo chiaro e dovrebbe fare in modo che non avvenga nuovamente ciò che è accaduto nel passato e anche molto recentemente. In realtà, ciò sta accadendo anche in questi giorni, quando uomini dei Servizi segreti che hanno prestato e prestano la loro opera al servizio dello Stato vengono dati in pasto ai media attraverso operazioni giudiziarie quantomeno spericolate.
È un aspetto estremamente importante: nessuna buona organizzazione può produrre i suoi effetti se non vi è senso di responsabilità da parte di coloro cui è affidata, appunto, tale responsabilità - che si tratti del Governo, dei Servizi segreti ovvero della magistratura - e se non c'è da parte loro un'effettiva collaborazione. Ricordo, altresì, che la legge oggi in vigore fu un passo avanti all'epoca perché delineò le procedure precise che dovevano essere seguite quando ai Servizi segreti giungevano informazioni importanti per la sicurezza dello Stato.
Vi ricordo che durante l'inchiesta condotta dalla cosiddetta Commissione Mitrokhin sono state rilevate forti anomalie, quantomeno nell'applicazione di quei princìpi, ma su ciò c'è stata scarsissima attenzione: probabilmente per esigenze di parte si è ritenuto, dal momento che la questione è stata fatta emergere da una Commissione non gradita all'attuale maggioranza di Governo, di trascurare, ignorare o addirittura negare quanto è emerso in modo molto chiaro ed è stato peraltro riportato alla magistratura.
Questo è un capitolo non chiuso, ma sicuramente appartenente al passato; si spera che, una volta approvato il disegno di legge al nostro esame, queste vicende non si ripetano, che le procedure siano chiare e che chi vìola la procedura, da qualunque ambito provenga la violazione, sia punito. Meglio ancora, ci auguriamo che non avvengano tali violazioni, ma la vigilanza da parte di tutti gli organi e tutte le persone coinvolte, assieme allo spirito di collaborazione, deve essere costante.
Quanto è avvenuto negli scorsi anni ha dimostrato anche al grande pubblico l'utilità di tali organismi che, ovviamente, non agiscono sotto i riflettori televisivi, anzi i loro successi maggiori sono quelli che non vengono neppure conosciuti dall'opinione pubblica. Quando negli scorsi anni sono stati arrestati gruppi e persone che avevano l'intenzione di compiere attentati terroristici nel nostro Paese - come ne sono stati compiuti in altri Paesi in questi anni -, ebbene, queste notizie logicamente non hanno avuto grande rilievo sui media, ma si sono rivelate importantissime: se non fossero avvenuti quegli arresti, avremmo avuto notizie di molto maggior rilievo e, soprattutto, molto più tragiche. Avremmo avuto notizia di attentati, di decine o centinaia di morti, com'è avvenuto in altri Paesi. Chi ha portato a termine questo lavoro fa parte principalmente dei Servizi di sicurezza e ha lavorato con grande rischio personale, esponendosi - l'abbiamo visto - anche al rischio di azioni giudiziarie nei suoi confronti.
Conosciamo il ruolo rivestito dai Servizi segreti non soltanto in Italia, ma anche all'estero, nella liberazione di italiani che erano stati sequestrati. Il lavoro prestato in siffatte circostanze è stato anche pubblicamente e giustamente riconosciuto. Sappiamo anche che l'uomo che morì nel portare a compimento la liberazione di uno di questi ostaggi apparteneva a questi Servizi. Dobbiamo per gratitudine a lui e ai tanti uomini e donne che lavorano in questi settori essere spinti a un senso di responsabilità nell'applicare le leggi.
In questi giorni, in questa mattinata, il senso di responsabilità si applica nell'approvare una legge certamente migliorativa, che consentirà a chi lavora per la sicurezza dello Stato (cioè dei cittadini) di operare con più serenità, pur svolgendo un compito estremamente difficile, spesso disconosciuto, e a volte addirittura perseguito per via giudiziaria.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.
*BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, colleghi, lo Stato democratico ha diritto alla ricerca di informazioni riservate e all'acquisizione di notizie in qualsiasi modo rilevanti per la difesa della propria integrità e della sicurezza pubblica.
La cultura giuridica italiana ha affrontato più volte il problema della definizione di questo diritto ed ha analizzato le norme e le strutture istituzionali che ad esso fanno capo, anche in tempi nei quali la materia dell'intelligence non aveva una regolamentazione legislativa certa e compiuta.
Un lucido inquadramento teorico di questo diritto all'informazione dello Stato democratico si trova già in un saggio di Arturo Carlo Jemolo, pubblicato nel 1967, volto a richiamare l'attenzione dei costituzionalisti su un aspetto trascurato della struttura statale, ma presente ed attivo. Numerosi spunti offerti dal saggio sono stati poi ripresi dalla letteratura giuridica, in specie quegli aspetti nei quali si prospetta la necessità di nuove garanzie.
Già nello scritto di Jemolo e poi nella dottrina successiva venivano fissati, nel definire il diritto di informazione e di prevenzione dello Stato, tre limiti necessari.
Il primo, che Jemolo definiva in relazione all'ambito di competenza degli organi militari - perché allora si riferiva ad un Servizio segreto che era tutto militare - ma che si potrebbe chiamare l'ambito di competenza degli organi d'intelligence. Questo deve essere circoscritto alle indagini per la difesa da potenziali minacce all'integrità dello Stato: nemici esterni o nemici che, all'interno dei confini nazionali, rappresentano un pericolo concreto per la vita democratica del Paese e per la sicurezza dei cittadini.
Il secondo limite è che la raccolta di informazioni sulle idee politiche dei cittadini è illegittima e tutto ciò che ha a che fare con la libera manifestazione del pensiero, con la libertà di movimento, con l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti non può essere in alcun modo oggetto di una raccolta di informazioni riservate.
Il terzo limite è che l'impegno, assunto mediante trattati o accordi internazionali, di sottoporre ad una particolare sorveglianza determinate categorie di cittadini per la loro appartenenza ad un partito politico e per le loro opinioni - e questo era un problema vivo ed attuale negli anni '60, all'epoca della guerra fredda - è illegittimo ed è in contrasto con la Costituzione.
Quindi, è stata sviluppata una dottrina e si è svolto un dibattito giuridico. Si è affrontato il tema dei comportamenti sleali e delle deviazioni nell'attività dei Servizi di informazione e sicurezza. Per deviazioni intendo tutti i comportamenti in contrasto con i princìpi della Costituzione e con il dovere di legittimità, cioè di rispetto delle regole finalizzate all'esercizio dell'attività di prevenzione e raccolta di informazioni riservate per la tutela dell'integrità dello Stato e non di interessi particolari.
Cari colleghi, da questi princìpi ancora oggi validi discende, a mio giudizio, un dovere specifico, che è proprio dei Servizi di informazione e sicurezza: vi sono informazioni, vi sono dossier che riguardano l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, che riguardano l'esercizio della libertà delle persone e dei cittadini, che non possono formare oggetto dell'attività di intelligence, se esistono documenti che contengono informazioni di tal genere, questi documenti non possono essere conservati negli uffici pubblici dei Servizi di informazione e sicurezza, né possono far parte degli archivi delle strutture di intelligence.
Bisogna intendersi su questo punto, perché questa è una discriminante che deve valere per tutte le attività dell'intelligence. Naturalmente, per rendere cogente ed effettivo questo principio è necessaria una organizzazione certa e controllata degli uffici dei Servizi di informazione e sicurezza, dei loro archivi, della formazione e della conservazione dei documenti, e del controllo sul loro contenuto.
Il disegno di legge che noi stiamo discutendo introduce novità rilevanti e significative: è, per la prima volta, una vera riforma. Noi abbiamo oggi una regolamentazione di questa materia che è fissata dalla legge n. 801 del 1977: quella legge appartiene ancora alla stagione della Guerra fredda. Tuttavia è stato il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono.
Oggi è una legge datata, inadeguata e la sua inadeguatezza già si manifestò pochi anni dopo l'entrata in vigore, se è vero che proprio tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta noi abbiamo avuto alcune delle deviazioni più gravi tra quelle che si sono verificate nella storia dell'intelligence italiana. Si può dire che in quegli anni (che sono gli anni terribili della difficile lotta contro il terrorismo e sono tra l'altro gli anni dell'attacco al cuore della democrazia italiana, del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro) i Servizi di informazione e sicurezza nel loro insieme erano nelle mani della loggia massonica P2: il vero capo dei Servizi di informazione e sicurezza, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, era Licio Gelli.
Dunque quella legge, con il suo sistema di controlli, si è manifestata immediatamente, negli anni successivi alla sua approvazione, del tutto inadeguata. Come non ricordare, dopo la fine della guerra fredda, la spartizione illecita dei fondi riservati del SISDE? Anche là i controlli non funzionarono. Non credo di violare alcun segreto, poiché già questo dato è stato richiamato in una relazione del Comitato parlamentare dei Servizi: vi è un verbale del Comitato parlamentare che risale, se non ricordo male, alla fine degli anni Ottanta, nel quale, durante l'audizione del ministro dell'interno Antonio Gava, il presidente di quel Comitato (e va a suo onore ricordarlo), che era Mario Segni, comunicò al ministro Gava, sulla base di informazioni che a lui erano pervenute, che esisteva un problema serio nell'ambito del SISDE e che quel problema riguardava attività illecite, disinvolta utilizzazione dei fondi.
Il presidente del Comitato parlamentare dei Servizi, segnalò allora quelle anomalie al Ministro dell'interno, ma la sua segnalazione non ebbe alcun seguito, anche per l'estrema limitatezza dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Questa limitatezza noi l'abbiamo vista anche in anni recenti, anche di fronte a vicende drammatiche, come quella del sequestro di un cittadino straniero, che era tra l'altro sottoposto ad indagini penali in Italia: un sequestro avvenuto clandestinamente e sul quale il Comitato parlamentare di controllo, negli anni passati, ha ricevuto informazioni lacunose e non rispondenti al vero dai responsabili dell'intelligence e dai responsabili della guida politica dei servizi.
Il Comitato parlamentare troppo spesso non riesce ad accertare i fatti: non esercita e non può esercitare un potere penetrante di controllo, di acquisizione di documenti, e si riduce quindi a svolgere un'attività marginale di assunzione delle informazioni che graziosamente le strutture di intelligence vogliono concedergli.
Questa legge deve introdurre un elemento di novità e di discontinuità rispetto alla prassi insoddisfacente che abbiamo vissuto negli anni passati. Il Comitato parlamentare di controllo in questi anni ha svolto una funzione vera, ha accertato fatti, ha individuato responsabilità, soltanto nella misura in cui è riuscito a costruire un circuito di controlli raccordandosi all'autorità giudiziaria che indagava sugli illeciti commessi nell'ambito della attività di intelligence; ma ciò non può bastare, deve esserci una fisiologica capacità, un potere ordinario di controllo del Comitato parlamentare sull'attività dei Servizi, con tutte le garanzie affinché rimanga coperta l'identità delle fonti, affinché non si svelino operazioni in corso, né aspetti riguardanti la collaborazione con Servizi stranieri.
Con questi limiti, il Comitato parlamentare però, anche per la riservatezza che circonda i suoi lavori e che va rispettata, deve poter intervenire, deve poter conoscere, deve poter esercitare un controllo almeno pari a quello che esercitano gli organi parlamentari nei principali ordinamenti democratici, dagli Stati Uniti al Sudafrica, allo Stato di Israele, ove esistono organi parlamentari di controllo che sono degni di questo nome.
C'è nella legge in discussione una disciplina nuova e particolarmente rilevante di aspetti che sono essenziali, quali la distinzione delle funzioni tra le diverse branche dell'intelligence. C'è un mutamento grande, una svolta, perché il controspionaggio, che per la verità negli anni passati non ha dato buona prova e che era nell'ambito del SISMI, viene spostato al Servizio di informazione e sicurezza le cui competenze riguardano la minaccia interna, e ciò corrisponde ad una scelta logicamente accettabile e fondata.
Altre norme di grande rilievo intervengono nella materia del segreto di Stato. Per la prima volta nell'ordinamento italiano, che era tra i pochi ordinamenti democratici - non so se l'unico - ad avere un segreto permanente ed eterno, si introduce la temporaneità del segreto, che è un criterio innovativo di grande portata e permette un controllo ex post, un controllo successivo, sui documenti, sull'operato dei Servizi. Naturalmente questo controllo successivo ha un senso se è garantita la conversazione dei documenti, se è garantita una disciplina certa e sicura degli archivi, della loro composizione, della loro conservazione, del controllo su di essi.
Le innovazioni più rilevanti riguardano la materia del segreto sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto. Esiste nell'ordinamento italiano l'Ufficio centrale per la sicurezza, che fa capo all'Autorità Nazionale per la Sicurezza, che è fuori da qualsiasi regolamentazione legislativa. Per la prima volta, in questa legge si dà una regolamentazione legislativa all'Ufficio Centrale per la Sicurezza, alla materia dei Nulla Osta di Segretezza, che sono abilitazioni concesse a quei dipendenti pubblici che debbano trattare, per l'esercizio delle loro funzioni, documenti classificati, oppure abilitazioni concesse alle imprese che hanno lavori in appalto per i quali si pongono particolari problemi di sicurezza.
Da anni ho sostenuto la necessità di procedimentalizzare la concessione del NOS e di introdurre una norma molto semplice: c'è un ufficiale, c'è un dipendente pubblico che ha bisogno del NOS per un avanzamento di carriera, gli si comunica che su di lui verranno svolti accertamenti al fine di stabilire se vi sia una sua vulnerabilità, una sua inadeguatezza al conseguimento del livello di funzioni che lo abilita a trattare documenti o materie coperte da un vincolo di segretezza. Egli può rifiutarsi di andare a ricoprire quella funzione, egli può chiedere di rimanere nella funzione già svolta, di essere lasciato dov'è, rifiutandosi di essere sottoposto ad un procedimento di accertamento, di assunzione di informazioni. Questa è una norma garantista.
Per anni la proposta di una norma di questo genere si è scontrata con un muro di indifferenza. Oggi, per la prima volta, questa procedimentalizzazione viene stabilita con legge, questa garanzia viene introdotta da una norma legislativa, l'Ufficio Centrale per la Sicurezza esce dall'ombra (finora era stato regolato da circolari riservate) e le sue attività e le sue prerogative trovano un fondamento nell'ambito di norme di legge.
Infine, è importante che in questo disegno di legge si rafforzino i poteri di controllo del Comitato parlamentare anche rispetto ad un'altra novità rilevante, che è quella delle cosiddette garanzie funzionali. Si stabilisce un procedimento per cui in relazione a determinate condotte che comportano una violazione della legge di non grave portata, che non colpisce beni primari, interviene una causa di giustificazione in base all'autorizzazione del Presidente del Consiglio e quelle condotte non sono penalmente perseguibili. Oggi invece, se un agente segreto va in giro con un documento falso, è penalmente perseguibile.
E allora accade che in assenza di norme che garantiscano questa attività degli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza, il vertice dell'intelligence, e per esso poi il Presidente del Consiglio, si avvale dello strumento del segreto di Stato; strumento improprio, che alla fine copre tutto e che non offre le garanzie determinate invece da un regime lineare, che stabilisca una causa di giustificazione per determinati comportamenti, sulla base di un'assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio. In questo disegno di legge c'è una norma in base alla quale il Presidente del Consiglio, trenta giorni dopo la conclusione dell'operazione nell'ambito della quale sono state poste in essere condotte per le quali egli ha stabilito una causa di giustificazione, e ha dato la sua autorizzazione, comunica al Comitato parlamentare di controllo sui Servizi i dati relativi a quell'operazione, naturalmente rimanendo celate le fonti e tutte le situazioni e i fatti il cui svelamento potrebbe nuocere alla sicurezza dello Stato.
Si tratta, colleghi, di norme di grande rilievo, che conferiscono certezza all'organizzazione dell'intelligence, rendendo più autorevole il nostro sistema di intelligence anche nei rapporti con i Paesi amici, con quelli con i quali l'intelligence italiana ha rapporti di collaborazione pressoché quotidiani.
In passato l'organizzazione dei Servizi, e in particolare l'organizzazione addetta al segreto, erano disciplinate da norme regolamentari riservate. Esse facevano riferimento in modo diretto ad accordi tra le intelligence di Paesi alleati e segnatamente ad accordi - come il Minimum standards of security dell'inizio degli anni cinquanta - con l'intelligence statunitense. Oggi, per la prima volta a tanti anni di distanza dalla fine della guerra fredda, interviene una legge certa, conoscibile, compiuta, che regola l'intera materia e che quindi dà più forza, più autonomia e più autorevolezza ad un'istituzione così importante come l'intelligence italiana nei rapporti con i Paesi amici e con le intelligence di quei Paesi.
Dunque, la mia è una valutazione positiva su queste norme. Potrà essere approvato qualche emendamento volto a rafforzare la legge. In particolare, sottolineo l'esigenza di potenziare ancor di più - ho presentato un emendamento in questa direzione e confido che il relatore e il rappresentante del Governo lo accolgano - il potere di indagine, di accertamento e quindi di controllo del Comitato parlamentare. Un'intelligence che sia sottoposta ad un controllo certo e penetrante per ciò stesso viene legittimata e diventa più credibile agli occhi dei cittadini e sulla scena internazionale. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Onorevoli colleghi, questo è un provvedimento atteso, ma consta di 46 articoli e gradirei concluderlo in mattinata.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi, che invito altresì ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.
SINISI, relatore. Signor Presidente, con il suo consenso, svolgerò una replica brevissima.
PRESIDENTE. Ciò è auspicato e non solo autorizzato.
SINISI, relatore. Lei sa, signor Presidente, quanto io sia attento alle sue considerazioni.
Se lo consentono i colleghi, visto il clima generatosi nella discussione generale sul provvedimento in esame, vorrei replicare soltanto all'intervento del senatore Ramponi. Ciascuno di noi non poteva che apprezzare le considerazioni svolte dal collega Ramponi per la sua lunga esperienza all'interno di questa importante organizzazione del nostro Paese.
Preannunciando le nostre considerazioni sui pareri che esprimeremo, sottolineo il fatto che non vi è stata alcuna iattanza nei confronti delle osservazioni che egli ha svolto, anche se in Commissione abbiamo espresso parere contrario sugli emendamenti da lui proposti. Il senatore Ramponi ha presentato una proposta di riorganizzazione dei Servizi di intelligence interessantissima, di grande spessore anche in termini di efficienza e di novità, ma diversa da quella che la Camera dei deputati ha votato all'unanimità.
Egli ha proposto un sistema diverso, ispirato ad organizzazioni ben note e chiaramente anche all'organizzazione che si è dato di recente un Paese importante come gli Stati Uniti d'America, che ha voluto al vertice dell'organizzazione amministrativa un responsabile politico di quel Paese. Non è questa, però, la scelta effettuata dal primo ramo del Parlamento che si è occupato del disegno di legge in esame. Noi abbiamo ritenuto che l'unanimità raggiunta alla Camera deputati fosse un valore del quale noi, al Senato, avremmo dovuto tenere conto. Per tale motivo abbiamo svolto un lavoro emendativo molto selettivo e delimitato e abbiamo deciso di non prendere in esame proposte che riguardassero sistemi del tutto differenti da quelli licenziati dalla Camera dei deputati.
Pertanto, signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo ritenuto che le proposte formulate dal senatore Ramponi non potessero essere accolte. Ciò, però, non significa che non abbiamo apprezzato quelle proposte, che sono tutte di grandissimo valore ed assolutamente interessanti. Se l'esame del provvedimento fosse iniziato qui al Senato, probabilmente quelle proposte avrebbero potuto trovare un'accoglienza diversa. Lo dico non soltanto per la stima personale che nutro nei confronti del senatore Ramponi, ma anche perché avrei potuto e voluto apprezzare il lavoro emendativo da lui svolto, ma le condizioni politiche nelle quali si sono determinate quelle considerazioni non ce lo hanno consentito e penso di poter parlare anche a nome del correlatore, collega Pastore. Signor Presidente, preannuncio dunque che sugli emendamenti presentati dal senatore Ramponi dovrò esprimere una richiesta di invito al ritiro. Sottolineo, però, che questa mia richiesta non comporterà una negazione della qualità e del valore delle proposte emendative da lui formulate.
Detto questo, signor Presidente, passo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno.
Sul G100, presentato dai senatori Mantovano e Saporito, il parere sarebbe favorevole se il testo venisse riformulato. Mi rivolgo ai proponenti per sottolineare che abbiamo cercato il massimo di unanimità eliminando tutto ciò che avrebbe potuto creare divergenze all'interno di quest'Aula. L'obiettivo, infatti, è quello di licenziare anche in questo ramo del Parlamento il testo pressoché con l'unanimità del Senato. Per tale motivo abbiamo ritenuto di eliminare tutti i giudizi di valore politico negativi contenuti nel testo, ferma restando la sostanza. La proposta emendativa dell'ordine del giorno, per quanto riguarda la premessa, è di eliminare i primi due periodi; al terzo periodo, sostituire la parola "ripristinare" con l'altra "assicurare", la parola "accettabile" con l'altra"adeguato" e sopprimere le parole "oggi assenti". Per quanto concerne il dispositivo, bisognerebbe sostituire le parole "ripristinare le" con le altre "garantire adeguate" e le parole da "quanto meno ai livelli previsti" fino a "contenuti" con la parola "già". Il testo del dispositivo reciterebbe quindi: «impegna il Governo a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2008». Se i colleghi Mantovano e Saporito accettano questa riformulazione, il parere sull'ordine del giorno G100 è favorevole.
Quanto all'ordine del giorno G101, il parere è favorevole solo sul dispositivo. Quindi, se i presentatori accettano di elidere e sopprimere la premessa il parere è favorevole.
Sull'ordine del giorno G102 il parere è favorevole.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, qual è la sua posizione rispetto alle proposte di riformulazione avanzate dal relatore, senatore Sinisi?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, tali proposte non sono certo entusiasmanti, ma nell'ottica di arrivare ad un risultato condiviso, seppur coactus, le accetto.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 (testo 2) e G102 non verranno posti in votazione.
Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 21.17, 21.12, 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 43.500. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.280 e 21.400 sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione delle parole: "degli ordinari stanziamenti di bilancio" con le seguenti: "delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente"».
Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1335, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Gli emendamenti 1.200 e 1.201, presentati dal senatore Tibaldi, sono improcedibili.
Sull'emendamento 1.202, del senatore Brutti Massimo, il parere è favorevole.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Brutti Massimo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare il relatore per le sue parole, pronunciate anche a nome del correlatore, e per la considerazione nei confronti delle mie proposte, anche se poi tutto si è risolto nel nulla.
Desidero precisare che nelle mie proposte non si delinea un sistema diverso e, quando avremo esaminato ciascun emendamento, ve ne accorgerete. Se io affermo, come nel caso di questo emendamento, che il sistema di sicurezza è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario nominato e dal Dipartimento, che comprende anche le due Agenzie, a differenza di quanto dica la legge, non vi è assolutamente nessuna differenza. Pazienza: io ho condotto la mia battaglia, ho insistito all'infinito, ma non posso continuare. D'altra parte, il nostro è un rapporto fra gentiluomini che intendo mantenere. Desidero solo precisare che il discorso americano non c'entra affatto.
Nel mio disegno di legge, presentato nel 1994, indicavo già la necessità di avere comunque un'Autorità politica al vertice delle responsabilità dei Servizi, considerando che il Presidente del Consiglio non può dedicarsi continuamente a questo compito.
D'altra parte, aspetto che il sottosegretario Micheli concluda la sua telefonata per chiedergli, sulla base della sua esperienza, se è concepibile scrivere in un disegno di legge "eventualmente eletto". Signor Sottosegretario, parlando in base alla sua esperienza, così come io parlo in base alla mia, ritiene che il Presidente del Consiglio possa fare a meno della nomina di un Sottosegretario dedicato ai Servizi? Oppure, pensa che scrivere che «il Presidente del Consiglio nominerà un Sottosegretario addetto ai servizi» sia concetto improponibile, condizionante il comportamento del Presidente del Consiglio? Allora, se è così - sto parlando riferendomi anche ad un emendamento successivo - scriviamo nel testo che il Sottosegretario viene nominato; questo non stravolge nulla del sistema che voi avete concepito e che io accetto, perché, come ho già detto ieri, riprende moltissima parte del contenuto del disegno di legge iniziale. Prevediamolo chiaramente.
Si potrebbe però obiettare che inserendo la parola «eventuale» non si esclude che venga nominato. È vero, ma sapete cosa determina il termine «eventuale»? Quello che è già contenuto in tutto il provvedimento e cioè che ad un certo punto, per individuare responsabilità di vertice, voi le riferite al direttore del DIS, cioè ad un funzionario civile, realizzando in questo modo un servizio unitario, non binario. Anche in questo caso l'esempio degli Stati Uniti non c'entra assolutamente nulla, perché negli Stati Uniti vi sono quattro Servizi; per carità! Ma lasciamo stare.
Perché opporsi al fatto che il Sottosegretario sia previsto in legge e che a lui faccia riferimento la responsabilità della guida, del controllo? Anche i capi delle due agenzie si sentiranno molto più sereni, perché non saranno sottoposti al controllo di un altro funzionario, ma al controllo dell'autorità politica, fondamentale in un sistema democratico. L'elemento su cui insisto è che, alla fine, tutto risalirebbe all'autorità politica, proprio per far stare tranquilli. Questo non stravolge nulla. Attribuire al Presidente del Consiglio l'opportunità di nominare e di far risalire a questo Sottosegretario, o Ministro - non ha importanza - la condotta, il controllo, la guida dell'intelligence non stravolge niente, dovete convenirne, ma rimetterebbe le cose su una linea funzionale, a mio parere, estremamente corretta. Chiedo, pertanto, di prendere in considerazione la mia proposta, che a mio modo di vedere non cambia le carte in tavola per nessuno.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
SINISI, relatore. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
RAMPONI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Vorrei che il Sottosegretario mi desse una risposta. Ritiene, cioè, sulla base della sua esperienza, che possa essere eventuale la nomina di un Sottosegretario? Chiedo questo, solo questo.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Senatore Ramponi, questa riforma è stata concepita incentrandola su un punto chiave, cioè la responsabilità del Presidente del Consiglio. Nel rispetto di questa responsabilità, che è onnicomprensiva riguardo al controllo dell'intelligence, abbiamo ritenuto opportuno, consultandoci (all'interno del Governo, ma anche delle competenti Commissioni), che fosse necessario lasciare al Presidente del Consiglio, come è accaduto nel passato, prima di questa legge, la possibilità di organizzarsi diversamente. Il punto è questo, sostanzialmente questo.
Certo, se lei mi chiede se dal punto di vista operativo ciò sia necessario, francamente dico che è necessario, sì. Però, siccome per la prima volta la responsabilità non è più in capo ai Ministri vigilanti del passato (interno e difesa), ma viene tutta portata a livello del Presidente del Consiglio, a quest'ultimo, avendo tale aggravio di responsabilità, abbiamo lasciato la valutazione di tale scelta.
PRESIDENTE. Colleghi, non è che possiamo fare il batti e ribatti adesso, il Sottosegretario ha fatto le sue valutazioni e ha espresso un parere.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, molto brevemente: il Sottosegretario dice che questa legge è diversa per le competenze attribuite al Presidente del Consiglio. Non voglio essere offensivo, ma la legge n. 801 del 1977 prevede esattamente questo; l'articolo 1 della citata legge, Sottosegretario, sempre con il fair play che ci distingue - ci giocheremo un pranzo o una cena - recita esattamente quello che recita il primo articolo di questa legge. Quindi ciò era già previsto, non c'è niente di nuovo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, riprendo il discorso del senatore Ramponi; Alleanza Nazionale in Commissione ha espresso l'orientamento che non c'è bisogno di avere un Ministro che faccia soltanto questo e lo abbiamo detto con convinzione, motivandone anche il perché. Immaginate che il Governo decida, potendo scegliere tra un Ministro ad hoc, un Sottosegretario o nessuno dei due; facciamo l'ipotesi che il Governo scelga come autorità il politica il Ministro.
Il Ministro si reca al Consiglio dei ministri; tutte le volte che si tiene il Consiglio dei ministri, il Ministro è presente. Voi pensate che un Ministro che si trova in quella sede non sarà interrogato riguardo a situazioni e problemi? Come farà ad affermare che non può dire niente? La figura del Sottosegretario, che non partecipa al Consiglio dei ministri, dà, a nostro giudizio, maggiore garanzia e vi è inoltre anche un maggiore impegno da parte del Sottosegretario che si occupa solo di questo. Il Ministro, infatti, non si occuperà solo dei problemi per i quali viene nominato; parteciperà a tutta la tematica relativa alla politica del Governo.
Questo è un po' distraente rispetto alla delicatezza del compito; per tale ragione insistiamo che il Governo venga a fare una scelta, se vorrà farla, perché poi può darsi che sia direttamente il capo del Governo a mantenere le deleghe; si tenga conto di questa nostra osservazione quando si sceglierà eventualmente un'autorità sotto il Presidente del Consiglio dei ministri.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente solo due battute per invitare i proponenti al ritiro degli emendamenti e per confermare quanto prima sostenuto anche dal sottosegretario Micheli e dal correlatore, cioè che questo è un modello molto flessibile che incentra la responsabilità politica nel Presidente del Consiglio e gli consente di farsi coadiuvare o di delegare queste funzioni ad un Ministro o ad un Sottosegretario. Non vi è un obbligo, ma una possibilità, una facoltà.
Perché anche un Ministro? Perché già oggi è così, anche se il delegato dei Servizi non ha il rango di Ministro o non lo aveva con la seconda fase del Governo Berlusconi, però precedentemente vi sono stati Ministri che hanno ricoperto la carica di delegati ai Servizi di sicurezza. Ricordo il ministro Frattini e anche il ministro Mattarella, che era allora anche vice Presidente del Consiglio.
Mi sembra quindi che il ventaglio di ipotesi viene rappresentato dal testo, e su di esso in maniera convinta chiediamo la conferma, con invito al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, volevo precisare al relatore che è vero che già nella legge attuale non è specificato che il Presidente del Consiglio nomini e che, tuttavia, sono stati diversi i Ministri e i Sottosegretari incaricati, questo è verissimo, ma è altrettanto vero che, per esempio, il Presidente del COPACO, direi ormai per consuetudine, fa parte dell'opposizione.
La soluzione adottata non mi convince. Per consuetudine il presidente del COPACO appartiene all'opposizione, però, questa consuetudine, secondo me, è ad adiuvandum e non giustifica il non inserimento di questo punto nel provvedimento. Con l'emendamento 4.1 (senza mutare la struttura, ma consigliando per la struttura qualcosa di corretto secondo i princìpi dell'organizzazione) suggerisco di inserire, una volta costituito il Dipartimento, nell'ambito dello stesso, tutti quelli quegli organi già individuati e non lasciare le due Agenzie senza nessuna appartenenza.
Le due Agenzie nella legge attualmente in vigore dipendevano logisticamente e non per l'attività operativa, che risaliva già al Presidente del Consiglio, come sappiamo, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa. Trovo giusto che si faccia una modifica: questa doppia dipendenza era molto fastidiosa. Vogliamo, però, dire di cosa fanno parte queste due Agenzie? Non c'è scritto che sono nell'ambito della Presidenza del Consiglio, non c'è scritto che sono dentro il Dipartimento di intelligence per la sicurezza; allora il mio suggerimento è di dare una veste organica, corretta e precisa a quello che voi avete già deciso costituisca nel complesso il sistema d'intelligence. Non lo volete fare? Pazienza, però a me pare con questo di non stravolgere proprio nulla.
SAPORITO (AN). La posizione del mio Gruppo era di attenuare la centralità assoluta dell'organo, che abitualmente era amministrativo, di armonizzazione e collegamento tra i due servizi (AISI e AISE). Volevamo attenuarla perché ci sembra eccessivo che l'organo amministrativo - perché si tratta di un dipartimento della Presidenza del Consiglio - debba in qualche modo fare da tramite rispetto alle esigenze che i due Servizi operativi devono avere con il Governo e con il Presidente del Consiglio.
La logica dei nostri emendamenti è in questa direzione: non si può dare potere assoluto al Dipartimento e quindi all'organo amministrativo di coordinamento e poi dare anche poteri di controllo, di spinta e addirittura un potere di "passacarte" delle esigenze e dei problemi che i due servizi devono avere. In questa logica noi avremmo voluto togliere alcune parole al comma 1 dell'articolo 4 con gli emendamenti 4.4 e 4.3.
Il primo di questi emendamenti, per esempio, mira a sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3». Noi abbiamo con questi emendamenti cercato di attenuare un po' la prevalenza dell'organo di mezzo che, dovendo essere di coordinamento, deve consentire di più agli altri di avere contatto diretto con il Governo perché i veri Servizi operativi sono l'AISI e l'AISE. In questo modo togliamo importanza e anche rapidità di confronto e comunicazione in senso ascendente e discendente con il potere politico. (Applausi del senatore Morselli).
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, sulla base di un parere della Commissione giustizia, abbiamo redatto - e io ho sottoscritto come primo firmatario - una serie di emendamenti. Una parte di questi sono stati trasformati in un ordine del giorno; alcuni sono stati corretti e su altri, pochi, interverrò successivamente.
I primi emendamenti in questione sono gli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211 che vengono trasformati nell'ordine del giorno G4.100, relativo a un organismo molto importante e delicato istituito per la prima volta, per quanto mi risulta, all'interno della nostra storia costituzionale repubblicana. Si tratta dell'ufficio ispettivo e il timore è che possa essere creato un servizio segreto all'interno dei Servizi segreti. Quindi, si danno delle indicazioni, che sono state, per quanto mi risulta, accolte anche dal relatore, e che sottoponiamo anche al Governo, al fine di dare delle garanzie di autonomia ai membri di questo ufficio ispettivo, come indicato anche dal disegno di legge, anche a tutela nei confronti dei cittadini.
In sintesi, si impegna il Governo, nell'adozione del regolamento relativo, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali che tengano in considerazioni gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento.
Si impegna altresì il Governo a rendere noto al Parlamento il regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia dell'indipendenza e autonomia di giudizio dell'ufficio ispettivo, così come richiesto anche dall'articolo 4, comma 7, lettera a) del disegno di legge in questione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare (diversamente il mio parere sarà contrario) gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.3, 4.200, 4.5, 4.201, 4.202, 4.203 e 4.6.
L'emendamento 4.2 potrebbe essere accettato come ordine del giorno qualora facesse esclusivo riferimento al decreto legislativo n. 286 del 1999. Chiedo pertanto l'attenzione del collega Saporito al fine di sapere se è disponibile a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad adottare per quanto compatibili, nell'attività di vigilanza del DIS sulle Agenzie, i criteri di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999. Questo perché, signor Presidente, a nostro avviso richiamare espressamente le norme del citato decreto legislativo che concernono il riordino e il potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi e dei rendimenti dei risultati della pubblica amministrazione non ci sembra del tutto compatibile; è un richiamo che potrebbe stare in un ordine del giorno, non nella legge.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.100, formulato dal collega Casson a seguito del ritiro degli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211, esprimo parere favorevole a condizione che si sostituisca, nell'ultimo periodo, la parola «Parlamento» con le altre «Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica». L'articolo 43 del disegno di legge al nostro esame prevede infatti che i regolamenti non siano portati all'attenzione del Parlamento, ma dello speciale Comitato istituito appunto dalla legge.
Invito a ritirare, altrimenti il mio parere sarà contrario, gli emendamenti 4.205, 4.206 e 4.210.
Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 4.207.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
CASSON (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno G4.100 nel senso indicato dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.200, 4.201 e 4.205.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 4.201 è stato ritirato.
Ugualmente, sono ritirati gli emendamenti 4.202 e 4.203.
Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Saporito, intende accogliere l'invito a trasformare l'emendamento 4.2 in ordine del giorno nel senso indicato dal relatore?
SAPORITO (AN). Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento 4.2 nell'ordine del giorno G4.101.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.101 e G4.100 (testo 2) non verranno posti in votazione.
Ricordo che l'emendamento 4.205 è stato ritirato.
Senatore Mantovano, intende accogliere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 4.206 in ordine del giorno?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, vorrei motivare per quale ragione non intendo accogliere l'invito al ritiro.
L'emendamento 4.206 punta a garantire trasparenza e correttezza nella gestione del personale dei Servizi, con la previsione di un consiglio per il personale ristretto, di emanazione mista del Governo e del Parlamento, che verifichi non le singole assunzioni o la collocazione di Tizio al posto di Caio all'interno del sistema dei Servizi, ma anche la correttezza dei sistemi di reclutamento e gestione del personale e quindi in qualche modo svolga una funzione di controllo inseribile in quella che già il Parlamento è chiamata a svolgere attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi.
Per questo, poiché risponde, lo ripeto, ad un'esigenza di oggettività anche nelle regole pur nella riservatezza del comparto, ne sollecito l'approvazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.206, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.207, presentato dai relatori.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 4.210 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Poiché gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 5.200, che si intende illustrato.
PASTORE, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.200 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Tibaldi, ritira l'emendamento?
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Gli emendamenti aggiuntivi 5.0.2 e 5.0.3 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PASTORE, relatore. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.
Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.200 è improcedibile.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.200.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 2.2.
Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.200 è improcedibile.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stai presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 tratta dei rapporti tra il RIS e la nuova struttura dei Servizi di sicurezza: è un problema molto delicato.
Noi abbiamo presentato questo emendamento perché a nostro giudizio, pur intendendo il Governo utilizzare la struttura del RIS a cui va il merito di avere, soprattutto all'estero, offerto un aiuto essenziale ai nostri Servizi e alle nostre Forze armate ed anche a tutti i cittadini, comunque per le missioni di pace, salvaguardandone anche la sicurezza fisica, ci è sembrato e ci sembra ancora molto riduttivo dire che il ruolo del RIS, e quindi le strutture, la rete all'estero, divenga semplicemente un fatto tecnico.
Mi rendo conto che è stata fatta una riformulazione da parte del relatore e da parte del Governo che in qualche modo viene incontro a questa esigenza, però sarebbe bello se potessimo togliere la parola «tecnico» in modo da dare dignità al lavoro fatto in passato e soprattutto a quello che il RIS dovrà svolgere nel presente e nel futuro, perché si tratta di una struttura essenziale anche ai fini degli obiettivi generali dei Servizi di sicurezza. Pertanto, ci permettiamo di insistere per l'accoglimento di questo emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Vorrei far presente, non tanto al collega Saporito, che lo sa perfettamente, ma ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori di Commissione, che nell'articolo 8, dove si parla appunto del RIS, la Commissione ha apportato una modifica piuttosto significativa proprio per andare al di là delle perplessità che il collega Saporito ha espresso qui e ha espresso già in Commissione. Credo che sia stato fatto un buon lavoro e quindi il testo dell'articolo 8 licenziato dalla Commissione merita di essere confermato nella sua integrità e per questa la ragione il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Gli emendamenti 8.200 e 8.201 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, credo che tutti i miei emendamenti all'articolo 9 siano preclusi dalla precedente reiezione dei miei emendamenti 2.2 e 4.1.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.1 e 9.3 sono preclusi. Resta da votare l'emendamento 9.2.
RAMPONI (AN). Su tale emendamento non ho nulla da aggiungere.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Sull'emendamento 9.2 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato il solo emendamento 10.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto pertanto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, l'articolo 11 parla della formazione e dell'addestramento del personale e stabilisce chi debba fare parte della direzione della scuola che è, appunto, incaricata di questo ruolo. Si stabilisce che tale direzione sia costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati ed esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori d'interesse: su questo posso anche essere d'accordo. Ma perché, perlomeno, non inserire anche esperti dell'attività di intelligence, cioè di quella struttura della quale la scuola fa parte?
Mi pare che l'emendamento 11.2, ancora una volta, non stravolga nulla, se è vera l'intenzione di prendere con serietà in considerazione le mie proposte e, nello stesso tempo, è estremamente opportuno, perché non vedo come si possa pensare di costituire una scuola, senza inserire nella sua direzione qualche rappresentante della struttura stessa per la quale la scuola lavora. Vanno bene i professori universitari che come il prezzemolo stanno un po' dappertutto, vanno bene i rappresentanti dei Ministeri, ma i rappresentanti dell'organismo interessato è essenziale che ci siano. Inviterei i relatori e il Governo a riflettere sulla mia proposta.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Sull'emendamento 11.2 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Vorrei dire al senatore Ramponi che abbiamo apprezzato la proposta di inserire nel testo dell'articolo un richiamo agli esperti, ma dal momento che la struttura è di carattere ministeriale, saranno i Ministeri a designare i soggetti che andranno a rappresentarli all'interno dell'organismo.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.200: è una forma di mediazione che si è trovata in Commissione.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 11.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Sugli emendamenti 13.4 e 13.5 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.200.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 14.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 14.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, l'articolo 15 presenta alcuni problemi di carattere formale. Ne illustro uno soltanto perché fa riferimento all'attività della magistratura di acquisizione di documenti e atti.
Il primo inserimento, la prima precisazione che chiedo e che chiediamo come Commissione giustizia nell'elaborare il parere fa riferimento al provvedimento del magistrato. Questi, quando chiede documenti, atti, cose oggetto della richiesta, non ha alcun altro obbligo: riteniamo invece più opportuno che l'autorità giudiziaria, proprio nell'ordine di esibizione, indichi i reati per i quali procede. Questo per evidenti motivi, ma soprattutto per il fatto che, se si dovesse trattare di reati per i quali non è opponibile il segreto di Stato, la particolarità dovrebbe risultare immediatamente all'esame di chi vede l'ordine di esibizione. Questa è la prima questione sulla quale mi permetterei di insistere, anche con i relatori.
L'altra questione, riguardante la parte finale di questo articolo 15, con la sostituzione che propongo, concerne, ancora una volta, il comportamento della magistratura che chiede atti ai Servizi di sicurezza. Questa parte è collegata all'articolo successivo, il 16 (che, se me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrare congiuntamente, in quanto collegato al precedente per ragioni giuridiche e logiche), che riguarda due comportamenti della magistratura. Il magistrato, cioè, potendo avere già contezza dell'atto specifico del quale chiede l'esibizione e la copia, ne indica quindi il numero, la data e, possibilmente, l'oggetto. In altre situazioni, invece, può accadere - come spesso è successo - che il magistrato si trovi nella necessità di chiedere un fascicoletto, relativo, ad esempio, alla strage di Ustica; in seguito all'esibizione del fascicolo interessato da parte dell'autorità richiesta, può capitare che il magistrato, durante l'esame, si renda conto che il documento specifico che sta leggendo è oggetto di tutela particolare, quindi segreto. Per consentire questo al magistrato, però, bisogna concedergli di leggere, quindi di esaminare, l'atto; ma di fronte all'opposizione del segreto, ci si ferma.
Quindi, la mia prima indicazione, relativamente alla parte finale di questo emendamento 15.201, è volta a sottolineare l'opportunità di sostituire le parole «l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con «l'esame» - in questo caso così generale - «è consentito, ma la consegna immediata è sospesa». Questo, da una parte, per facilitare le indagini, dall'altra, per rispettare il più possibile il segreto.
In conclusione, ricordo che il magistrato è vincolato al segreto ed è passibile di sanzioni nel caso in cui esso venga violato. Quindi, su queste due circostanze soltanto chiederei al relatore di valutare i due inserimenti proposti.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.200, mentre sul 15.201, se me lo consente, dovrei necessariamente fare qualche considerazione, che potrò così risparmiarmi per gli emendamenti successivi, caratterizzati dalla stessa logica e dalla stessa direzione che hanno ispirato il senatore Casson e gli altri firmatari.
Dunque, l'emendamento 15.201, nella prima parte è innocuo e si potrebbe definire ridondante, perché è evidente - questo lo stabiliscono le norme del codice di procedura penale - che il sequestro può essere realizzato in copia, tranne nel caso in cui si tratti di corpo di reato, che deve essere acquisito in originale. Sono le norme del codice di procedura penale a prevederlo, in termini di carattere generale, quindi nulla quaestio.
La seconda parte dell'emendamento in esame, invece, è estremamente delicata, perché prevede, in buona sostanza, che l'autorità giudiziaria possa comunque acquisire un documento, relativo anche a questioni sulle quali sia opponibile il segreto di Stato, ai fini della mera esibizione e ai fini del mero esame, salvo a sospenderne la consegna. In buona sostanza, signor Presidente, il magistrato, anche se vi sono un segreto ed un interesse superiore dello Stato, ha la possibilità di avere comunque conoscenza del contenuto del documento, salvo che poi il Presidente del Consiglio non gli permetta di utilizzarlo.
Allora, signor Presidente, il problema è compiere una scelta di carattere politico e tecnico, cioè se davanti al segreto e all'interesse nazionale dello Stato debba prevalere la possibilità per il giudice di valutare comunque il contenuto del documento o l'interesse della Nazione e dello Stato a che questo giudizio venga dato prima dall'autorità politica e da colui che ha la responsabilità di decidere.
L'opzione che ha scelto la Commissione è che sia il Presidente del Consiglio, l'autorità politica ad avere nelle mani la capacità di decidere se il contenuto di un documento o di un atto debba essere conoscibile o meno, per offrirlo successivamente, avendo fatto questa valutazione, alla conoscenza dell'autorità giudiziaria. L'opzione che propone il senatore Casson è che l'autorità giudiziaria debba comunque averne conoscenza, cosa che potrebbe anche eventualmente aprire un conflitto, a nostro avviso, tra l'autorità giudiziaria e quella politica.
Ed è per questo che noi suggeriamo al collega Casson di ritirare questo emendamento, altrimenti il parere dei relatori sarebbe contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.
D'AMBROSIO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, volevo solamente far presente che è chiaro che quando un magistrato va a prendere visione di un documento lo fa se è una cosa indispensabile, proprio per accertare se si tratti di un documento rilevante ai fini del processo e per valutare se debba chiedere, poi, l'autorizzazione al Presidente del Consiglio perché venga acquisito al processo medesimo. Bisogna dunque fare una netta distinzione tra l'esame del documento e l'acquisizione di quel documento al processo. È chiaro che il magistrato che esamina quel documento è tenuto al segreto più assoluto e secondo me bisogna avere anche fiducia in un rappresentante delle istituzioni che sta svolgendo delle indagini per cercare di capire se ci sono dei reati in particolare commessi da qualcuno.
Mi pare allora che le obiezioni che fa il relatore Sinisi in questo momento siano assolutamente al di là di ogni previsione e mettano in dubbio la correttezza del magistrato il quale, una volta esaminato il documento, potrebbe non tenere per sé quelle notizie fino a quando il Presidente del Consiglio non avesse sciolto la riserva sul segreto eccepito e non avesse deciso che quel documento può essere acquisito.
Nell'ipotesi che non venisse accolto questo emendamento, rischiamo una cosa assolutamente normale in un processo, vale a dire che la persona preposta dalla legge ad accertare se sussistano dei reati non possa farlo, perché, nonostante sia tenuto al segreto sulle cose che fa, non può sapere se deve richiedere la rimozione del segreto, in quanto non può esaminare il documento. Qui si tratta di esame, vale a dire solamente di prendere visione del documento esibito, e poi, nel caso in cui questo documento sia di interesse, chiederà al Presidente del Consiglio che venga rimosso il segreto politico o militare.
Pertanto, insisto con il relatore Sinisi chiedendogli di tornare sui suoi passi e di esprimere parere favorevole; altrimenti, l'emendamento potrà essere sempre accolto sotto forma di ordine del giorno, affinché il Governo provveda nel senso ivi indicato.
RAMPONI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, voglio dire due parole a sostegno di quanto ha sostenuto il relatore Sinisi.
Il problema non è avere o no fiducia nel magistrato. La ragione per cui si appone il segreto non ha nulla a che vedere con la figura del magistrato, in quel momento non interessa minimamente. La ragione per la quale si appone il segreto o perché è opportuno che questi documenti non vengano letti da nessuno che non sia direttamente interessato alla condotta dell'operazione risiede nel fatto che, per ragioni di Stato, si vuole che nessuno ne venga a conoscenza. Mi scusi, senatore D'Ambrosio, ma - se valesse la sua teoria - anche quando il Presidente del Consiglio apponesse il segreto lei potrebbe sostenere che il magistrato, sul quale vi deve essere la massima fiducia, può leggere i documenti anche se non può utilizzarli: il ragionamento varrebbe anche nel momento in cui venisse apposto il segreto. Il motivo per cui si appone il segreto è la delicatezza dell'argomento, che può essere riferita ad accordi internazionali o ad altre ragioni, non la mancanza di fiducia nel magistrato.
Voglio aggiungere: quand'anche il magistrato avesse letto questi documenti e non ne potesse fare uso, a che pro li avrebbe letti? Non mi risulta infatti che il magistrato possa assumere delle iniziative perché sa che c'è qualche cosa che però non può dire, in quanto vincolato dal segreto. Mi sembra quindi molto corretta l'interpretazione del relatore Sinisi.
PASTORE, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 15.201, rispetto al quale confermo di condividere l'opinione e le motivazioni espresse dal senatore Sinisi.
Una considerazione di carattere generale: è chiaro che sul testo vi sono dei passaggi che possono non essere graditi al 100 per cento, sui quali si possono avere visioni diverse; anche io personalmente, il mio Gruppo e altri senatori del centro-destra abbiamo espresso dubbi su altri passaggi. Il testo è però frutto di un "accordo" politico-parlamentare che, non siamo obbligati, ma cerchiamo di onorare anche in questa sede, per cui certe norme molto sensibili, secondo me, è opportuno che non vengano in ogni caso modificate, proprio perché tendiamo tutti ad un'approvazione definitiva della Camera senza che il testo rimbalzi nuovamente nel Senato.
GALLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, le questioni che stiamo affrontando non riescono proprio ad appassionarmi fino in fondo, però sulle questioni di principio credo valga il buonsenso e non tanto la passione.
Intanto, non per fare battute, però qui stiamo parlando di Servizi segreti, di magistratura e di altre cose del genere: come dice giustamente il mio collega Polledri, allora cambiamogli la denominazione, chiamiamoli Servizi quasi segreti e andiamo avanti a discutere, perché o ci sono o non ci sono, o si ritiene che ad uno Stato, per quanto democratico, occidentale, con rappresentanza parlamentare, eccetera, serva quel tipo di istituto o si ritiene che non serva.
Se si ritiene che non serva lo si dica chiaramente, e allora non stiamo qui a discutere di queste situazioni intermedie per controllare i Servizi in qualche modo, ma semplicemente facciamo una bella discussione parlamentare, decidiamo che non servono più, li togliamo e fine della trasmissione, c'è la polizia ordinaria che segue le cose normalmente; poi, quando ci sono problemi particolari, diremo agli alleati, agli altri Paesi che non siamo d'accordo con loro, che le cose segrete non le facciamo, trattiamo tutti alla stessa maniera con la giustizia ordinaria, con le forze dell'ordine ordinarie e fine della trasmissione.
Se invece riteniamo che i Servizi segreti debbano esserci per mille ragioni, sono convinto che ognuno di noi, anche chi è completamente d'accordo con la loro esistenza, avrebbe comunque tutta una serie di eccezioni, di cose da proporre, eccetera, però ci sono delle questioni che ad un certo punto o si accettano o non si accettano.
Mi pare che alla fine comunque il Presidente del Consiglio - lasciando perdere quello pro tempore attuale, però anche quello che ci sarà in futuro - in qualche modo abbia diritto di vita e di morte su tutto, sia comunque l'espressione finale della volontà popolare, perché arriva attraverso delle elezioni, una maggioranza, un Governo; quindi, rispetto a tutte quelle questioni che non ci convincono completamente dal punto di vista della trasparenza democratica, alla fine c'è quest'uomo, o questa donna, che in qualche modo fa da garanzia finale. In questo senso, come dire, è una sorta di aggiustamento accettabile il fatto che un Paese, che pur deve garantire tutta una serie di princìpi logici, ovvi, assolutamente non discutibili, abbia un organismo che in qualche modo si comporta in maniera un pochino particolare e però alla fine ha comunque un qualcuno che verifica e garantisce per l'istituto stesso.
Detto questo, vorrei veramente che in quest'Aula si smettesse di santificare la magistratura. Non è che in Italia ci sono 59 milioni di persone normali e poi 10.000 persone super partes in odore di santità, che appena defunte vengono immediatamente beatificate e iniziano l'iter per la santificazione. Il magistrato è un uomo come un altro: che faccia il suo mestiere e basta! Ogni volta in quest'Aula ci si alza a dire «questi servitori della patria»: perché, gli altri non sono servitori della patria e dello Stato? Tutti gli altri che sono dipendenti pubblici e non sono magistrati non sono servitori dello Stato? I muratori che vanno sui ponteggi tutti i giorni non sono servitori dello Stato? Tutti quelli che pagano le tasse non sono servitori dello Stato? (Applausi dal Gruppo LNP). Smettiamo di raccontare la storia che c'è una categoria di persone che è super partes e per definizione migliore delle altre.
Se poi vogliamo entrare nel merito della questione, non mi pare neanche che sia così migliore delle altre. Non vorrei fare nomi e cognomi, anche se credo che ora si possano fare, visto che quando li facevamo noi eravamo persone che non rispettavano le istituzioni, ma da ieri la Forleo viene nominata dal Presidente della Repubblica e allora da ieri si può ufficialmente sparare addosso anche a lei, giacché il primo cittadino italiano ha cominciato a farlo. Ebbene, prendiamo questa signora, che non conosco e della quale quindi parlo con il massimo rispetto. È una persona che ha dimostrato in tantissime occasioni di interpretare la legge in maniera assolutamente personale, per cui un individuo che per qualcuno può essere un terrorista per lei è un guerrigliero, un individuo che non paga il biglietto del tram, che per qualcuno è una persona che evade le tasse per lei è un poveraccio che è stato aggredito dai poliziotti, tanto che ha praticamente denunciato i poliziotti che stavano dicendo ad un marocchino che quando in Italia si sale sul tram si paga il biglietto, ma il marocchino evidentemente non lo sapeva. Detto ciò, se al magistrato Forleo andasse in mano un fascicolo che per la maggior parte dei magistrati normali sarebbe comunque meritevole del segreto e lei pensasse il contrario, chiamerebbe tre o quattro giornalisti e il giorno dopo sul "Corriere della Sera", su "la Repubblica" e su qualche altro quotidiano vedremmo pubblicata in prima pagina quella che avrebbe dovuto essere una questione segreta, perché è così che andrebbe a finire, visto che è già accaduto in passato.
Quindi, per concludere, pongo l'accento su due aspetti: innanzitutto, d'ora in avanti, per cortesia (altrimenti ogni volta mi alzerò in piedi per ripetere le stesse cose), in Italia ci sono le persone oneste e le persone disoneste; le persone oneste sono tutte servitori dello Stato e della collettività, non ci sono i servitori di serie A e di serie B; in secondo luogo, i magistrati sono persone normali, che hanno studiato come altri, magari anche meno di tanti altri, che hanno vinto un concorso (credo in gran parte in maniera regolare, in parte minoritaria forse non così regolare), che esercitano un mestiere come un altro, particolarmente delicato, ma non per questo sono migliori degli altri.
Dopodiché, decidiamo se i Servizi segreti sono segreti, altrimenti, se non devono essere segreti, eliminiamo i Servizi segreti; ma che debbano esistere personaggi che in automatico hanno diritto di vita o di morte su tutto e possono fare quello che vogliono è una cosa, questa sì, che in un Paese democratico non esiste assolutamente.
Entrando poi nel merito della questione, mi sento a questo punto più garantito da un funzionario dei Servizi segreti che alla fine è comunque controllato dal Primo ministro che fa ciò che ritiene giusto fare, piuttosto che avere una serie di pazzi che possono avere accesso a qualunque cosa e mettere in pericolo, com'è stato fatto qualche mese fa, sia la vita dei funzionari che fanno questo difficile lavoro che, soprattutto, la sicurezza dello Stato nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 15.201, io sono di "manica larga" sugli ordini del giorno, ma credo che in questo caso la trasformazione in ordine del giorno francamente non sia possibile, perché la richiesta è estremamente chiara, o è bianco o è nero. Si tratta di compiere una scelta o con riferimento alla politica o con riferimento al magistrato. Non si può affermare, come si suol dire volgarmente, «è incinta, ma solo un pochino»: o è incinta o non lo è.
BIONDI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni del collega Casson e devo dire che, dal punto di vista della necessità che la giustizia possa utilizzare, ai fini che essa stessa persegue, ogni elemento utile e necessario, ritengo che questa argomentazione e questa finalità debbano essere considerate con grande attenzione e rispetto.
Il problema, a mio modo di vedere, è quello di stabilire lafunzione del segreto di Stato, che non è il segreto di un Governo, ma è il segreto, che copre una realtà, che lo Stato si arroga il diritto di stabilire come assolutamente necessario, e che il Presidente del Consiglio pro tempore garantisce, in quanto tale realtà concerne l'interesse superiore dello Stato e il segreto è deciso proprio per quella finalità.
Quindi mi permetterei di dire al collega Casson che si tratta di un problema di prevalenza tra due valori, entrambi importanti, rispetto ai quali occorre operare una scelta. Ed io mi trovo in linea con quanto affermato dal relatore, perché egli ha operato la scelta di una prevalenza di un interesse generale che può essere messo in pericolo non perché vi siano dei disonesti, ma perché il fatto stesso della conoscenza può determinare nella realtà, per le imperscrutabili ed infinite vie del Signore (come quelle delle procure dalle quali escono tutte le notizie che si vogliono o che non si impedisce che escano), che il magistrato in sé stesso mantenga il segreto nella sua personale impermeabilità, ma che sussista sempre il pericolo della fuoriuscita di una notizia che può arrecare un danno molto grave allo Stato.
Pertanto, senatore Casson, ritengo che si debba fare un ragionamento di prevalenza, come tra le attenuanti e le aggravanti: se tutte e due sussistono, si tratta di stabilire qual è il valore prevalente rispetto ad una scelta che deve dirimere due diverse esigenze, entrambe degne di considerazione. Credo che l'interesse superiore dello Stato, e non di un Governo, che copre con il segreto una realtà che lo riguarda all'interno e all'esterno, nelle sue relazioni internazionali, debba avere la prevalenza.
Questa è la mia modesta opinione che ho desiderato esprimere perché qualche volta chi tace acconsente ed altre volte non si sa se chi parla acconsenta o no visti i giri di parole utilizzati. Io sono abituato a dire sì o no, e questa volta purtroppo devo dire no, pur avendo rispetto delle argomentazioni che ho ascoltato. (Applausi dei senatori Pastore e Polledri).
CASSON (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, sulla base delle motivazioni espresse dal relatore Pastore e di quanto è stato poc'anzi affermato, credo sia opportuno ritirare l'emendamento a mia firma, per poter mantenere questa situazione così come è stata predisposta all'interno della Commissione competente e per tenere fede all'accordo di procedere su questa strada.
Quindi, le considerazioni svolte dal senatore Biondi mi trovano soltanto in parte d'accordo, ma in questo momento ritengo di dover ritirare sia l'emendamento 15.201 sia quelli successivi (se mi è consentito preannunciarlo), presentati all'articolo 16, vale a dire gli emendamenti 16.200 e 16.201.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che, ricordo, sono stati poc'anzi ritirati.
Metto dunque ai voti l'articolo 16.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, l'articolo 17 prende in considerazione le possibilità di attività coperte e al comma 5 recita: «Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».
Ebbene, non capisco il motivo per cui queste due ultime categorie - le organizzazioni sindacali e i giornalisti - debbano essere escluse rispetto alla possibilità che si agisca nei loro confronti. D'altra parte, voglio ricordare che, ad esempio, proprio nelle sedi di alcuni sindacati si sono scoperte alcune di quelle chiamate "schegge impazzite", micro-organizzazioni eversive e terroristiche, che naturalmente sono state subito espulse dall'organizzazione sindacale, ma che di essa facevano parte. Allo stesso modo, non capisco perché alcuni giornalisti non possano essere oggetto anche loro di un'azione da parte dei Servizi che - voglio ricordarlo - agiscono per la tutela e l'interesse dello Stato.
Mentre per la parte politica, che è elettiva, posso ancora capirlo, per queste altre due categorie non riscontro una specialità nel loro essere che consenta addirittura di essere al di fuori di iniziative mosse per la tutela delle istituzioni e la difesa della società. Quindi ho presentato l'emendamento 17.3, volto ad escludere queste due categorie dall'impossibilità di poter agire nei loro confronti da parte dei Servizi.
BRUNO (Ulivo). Signor Presidente, a mio parere esiste un'incongruità formale e sostanziale nel comma 5. Praticamente, in esso le condotte previste al comma 1 sono vietate nei luoghi dove si svolgono determinate funzioni. Ad un certo punto non si parla più dei luoghi dove si esercita quella funzione, ma si estende il divieto alla funzione stessa. Probabilmente, tale norma è stata scritta sotto la contingenza degli eventi momentanei e non sempre ciò è una buona cosa.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, faccio un discorso di carattere generale, partendo dal fatto che stiamo parlando della estensione e della limitazione delle garanzie funzionali. È un istituto nuovo nel nostro ordinamento, che attualmente non esiste e che assicura, con tutte le procedure e le autorizzazioni, le verifiche, i controlli del caso, l'«impunità» a chi, altrimenti, commetterebbe degli illeciti. Alcuni illeciti gravi sono esclusi da questo novero, così come sono escluse alcune situazioni. Vi sono luoghi, ad esempio, che non possono essere oggetto di questa attività.
Chiaramente, su ogni punto, su ogni passaggio, su ogni indicazione di questa norma possiamo discutere approfonditamente e anche in Commissione abbiamo avuto un confronto dal quale sono emerse sensibilità, esigenze, rappresentazioni diverse, spesso convergenti, altre volte divergenti, su questi temi. Evidentemente, però dobbiamo guardare al complesso del sistema che viene costruito. Nel nostro ordinamento e nella nostra Repubblica, qualche anno fa questo sistema avrebbe fatto gridare allo scandalo; oggi, invece, abbiamo la possibilità di rappresentare e di regolamentare un'esigenza che in altri Paesi è già regolamentata. Però, esistono dei precisi binari.
Come dicevo, è chiaro che su ogni parola ed espressione possono sussistere critiche e perplessità, che anche noi abbiamo espresso in sede di Commissione. Perché le organizzazioni sindacali e non altri soggetti? Perché giornalisti iscritti all'albo e non le sedi dei giornali? Tali scelte sono frutto di una calibratura, sulla quale non necessariamente dobbiamo essere d'accordo, ma che rappresenta nel campo delle scelte politiche un risultato di sostanziale equilibrio.
Quindi, anche se non tutti possiamo essere soddisfatti di queste scelte, i relatori esprimono un invito al ritiro degli emendamenti all'articolo 17 per ragioni di equilibrio complessivo del sistema e delle norme prese in esame.
Fa eccezione l'emendamento 17.200, sul quale il parere è favorevole.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.6?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, prendo atto dell'invito e ritiro l'emendamento 17.6.
PRESIDENTE. Senatore Caprili, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.4?
CAPRILI (RC-SE). Signor Presidente, prendo atto dell'invito e ritiro l'emendamento 17.4.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Senatore Mantovano, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 17.9 e 17.7?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, li ritiro.
Insisto, invece, per la votazione dell'emendamento 17.8 e, quando lo riterrà, vorrei dire qualche parola a sostegno della sua approvazione come dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione i relatori. Non si tratta di concedersi qualcosa reciprocamente, ma di capire se questo snodo consentirà ai Servizi, in un quadro di garanzie democratiche, di funzionare in modo adeguato.
Avevo presentato, poi ritirandolo, un emendamento interamente soppressivo del comma 5. Il comma 2 fissa dei limiti molto rigorosi, in termini di garanzie funzionali, considerando sempre illecite determinate condotte che sono descritte nel comma stesso. La cronaca recente e meno recente ci informa di collusioni e complicità nei confronti di attività terroristica anche in alcune sedi di organizzazioni sindacali. Mi chiedo perché si debbano legare le mani ai Servizi e impedire loro di acquisire informazioni, per esempio, in questi luoghi o realtà che hanno manifestato tali elementi di preoccupazione.
Si vuol mantenere in piedi il comma 5? Come ho già detto, proprio in un'ottica di condivisione massima del testo, ho ritirato l'emendamento soppressivo del comma 5, ma almeno si permetta in casi eccezionali, così come prevede l'emendamento 17.8 a mia firma, che il Presidente del Consiglio si assuma la responsabilità di autorizzare lui, senza dare questa discrezionalità al direttore del Servizio, la possibilità di acquisire informazioni in queste sedi. Tra queste sedi ho escluso, ovviamente, il Parlamento e le sedi rappresentative del territorio, ma ho lasciato le sedi di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di giornalisti. Questo perché, ripeto, spiace ricordarlo, ma i fatti che hanno descritto episodi criminali terroristici negli ultimi tempi non rassicurano da questo punto di vista.
Per questo motivo sostengo la necessità di approvare l'emendamento 17.8.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, volevo chiedere che si procedesse alla votazione con sistema elettronico, ma sono arrivato tardi: lei è più veloce di me. Sarà per la prossima volta.
PRESIDENTE. Grazie, senatore Castelli.
Senatore Caprili, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.5?
CAPRILI (RC-SE). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti 17.201 e 17.202?
CASSON (Ulivo). Si, signor Presidente, li ritiro.
PRESIDENTE. Senatore Ramponi, intende ritirare l'emendamento 17.3?
RAMPONI (AN). Si, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Lei, senatore Bruno, intende ritirare l'emendamento 17.2?
BRUNO (Ulivo). Signor Presidente, in futuro vedrò di consigliare a tutti di diventare giornalisti professionisti. Comunque, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.200. Esprimo, altresì, parere favorevole sull'emendamento 18.201, a condizione che alla parola «sette» si sostituisca l'altra «dieci».
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 18.2 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 18.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Senatore Casson accetta di modificare l'emendamento 18.201 come suggerito dal relatore, senatore Sinisi?
CASSON (Ulivo). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 18.201 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 19.1 e 19.2, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 19.200.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Ramponi, intende ritirare o mantiene l'emendamento 19.1?
RAMPONI (AN). Lo mantengo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Senatore Mantovano, ritira o mantiene l'emendamento 19.2?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, lo mantengo e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, invito l'Aula alla riflessione perché questo comma di cui propongo la soppressione è veramente un appesantimento di procedura di cui non vi è nessuna ragione sostanziale; vi è già una procedura autorizzativa che ha una sua compiutezza nei commi precedenti, non riesco a capire per quale motivo al Presidente del Consiglio vada chiesto se è proprio sicuro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'artico 19, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Signor Presidente, l'articolo 21 (per il quale i relatori, tra l'altro, hanno considerato con favore alcuni emendamenti proposti) è molto rilevante perché, pur prevedendo una serie di regole che verranno attuate in via regolamentare, tuttavia si riferisce al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, cioè alle agenzie e al DIS. Tale articolo è importante proprio perché definisce una nuova cultura dell'intelligence, soprattutto quella cultura del limite che - vorrei sottolinearlo - qualcuno mi sembra non abbia ancora colto. Essa si riferisce al limite dato dai princìpi costituzionali e dalle normative vigenti; quindi, non c'è nessun Presidente del consiglio che ha diritto di vita e di morte.
Per quanto riguarda l'articolo 21, ritornando agli emendamenti accolti con favore, vorrei sottolineare, in particolare, l'emendamento 21.280, che ritengo piuttosto importante, che ho riformulato secondo il parere della Commissione bilancio e che salverebbe il trattamento economico degli operatori di sicurezza. È importante, a mio avviso, perché mantiene all'interno dei Servizi di informazione per la sicurezza le qualifiche più alte, e soprattutto la maggiore qualità professionale. La versione originale del disegno di legge, invece, poteva provocare una fuoriuscita e, comunque, non un'attrattiva dei Servizi di informazione e sicurezza nei confronti di dirigenti o qualifiche alte delle forze dell'ordine o delle Forze armate o, comunque, di personalità anche esterne al mondo militare o di sicurezza. Queste motivazioni ci hanno spinto a sostenere la necessità di tutelare l'attuale trattamento economico, quello esistente all'interno delle risorse finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Credo che l'articolo abbia una particolare rilevanza perché se è vero che i fatti recenti hanno creato un senso di sfiducia e di sospetto nei confronti degli operatori di sicurezza, è altrettanto vero che questo clima deve cambiare all'interno stesso delle strutture; se non si prevedono infatti, anche in via regolamentare norme di trasparenza e minore discrezionalità, quindi minore soggettività, non c'è neanche una democrazia vera all'interno degli stessi Servizi. Ciò crea situazioni patologiche che hanno riflessi altrettanto devianti e patologici nelle situazioni di rapporto con l'esterno.
Si tratta di un punto estremamente rilevante dell'articolo 21 perché, secondo me, sono state definite norme più trasparenti e più chiare che consentono anche di dare fiducia a quegli operatori che la meritano; le responsabilità devono essere punite, ma è altrettanto vero che gli operatori di sicurezza leali nei confronti dello Stato e dell'interesse nazionale vanno garantiti.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, sull'emendamento 21.280, la cui rilevanza non sfugge a nessuno, è stata concordata all'interno di quest'Aula una difesa comune; da qui il motivo per cui l'emendamento appena illustrato dalla senatrice Villecco Calipari è sottoscritto anche da me. Inoltre, da me e da illustri senatori come i colleghi Augello, Eufemi e Polledri, è stato presentato l'emendamento 21.400, che nella sostanza, riformulato secondo le indicazioni della Commissione bilancio, è identico a quello presentato dalla senatrice Villecco Calipari.
Non sfugge a nessuno che all'interno di quest'Aula è stato trovato un fronte comune, che speriamo possa raccogliere il consenso anche del Governo su un aspetto delicato come quello del trattamento economico relativo al personale impiegato nei Servizi di sicurezza. Noi crediamo che, nell'ottica del condiviso impegno internazionale che vede il nostro Paese in prima linea nella lotta al terrorismo, la proposta riforma del comparto intelligence dovrebbe tendere a migliorare e a rendere più efficiente le varie articolazioni dei nostri Servizi di sicurezza.
È universalmente riconosciuto che la delicatezza dell'attività svolta dagli appartenenti ai Servizi e i rischi che essa comporta giustificano un trattamento economico differenziato. Tenuto conto che l'attuale retribuzione per la grande maggioranza del personale, considerate tutte le voci che la compongono, è superiore di quel tanto che crea quel minimo, forse giusto, incentivo per il personale meritevole ad intraprendere una nuova carriera, ma che spesso al rientro nell'amministrazione di provenienza comporta anche disagi e svantaggi per chi ha svolto l'attività d'intelligence, noi ci domandiamo perché mai un lavoro così difficile, spesso pericoloso, silenzioso e senza nessuna tutela il più delle volte debba essere svolto senza quel giusto premio a chi mette a repentaglio non solo la propria sicurezza personale, ma spesso l'equilibrio della propria vita, di quella familiare e delle tante cose che noi forse nemmeno conosciamo, che vengono sacrificate dagli appartenenti ai Servizi sull'altare dell'interesse nazionale e dell'attività particolarmente meritevole che da loro viene svolta.
Se allineare le retribuzioni del comparto intelligence a quelle delle forze di polizia sottintende un intento punitivo per il primo in virtù di un accettabile pregiudizio ideologico, ravvivato ahimè da recenti avvenimenti di cronaca, è invece corretto rendersi conto che non si può oggettivamente pretendere, in un momento così delicato, un rinnovato impegno professionale da parte di chi si vorrebbe ridimensionare sotto l'aspetto economico.
Ho una certezza: se il nostro Paese é stato risparmiato in questi anni da fatti di cronaca legati al terrorismo internazionale che hanno attentato alla sicurezza di altri Paesi, che come noi sono impegnati allo stesso modo sullo scenario internazionale, questo è dovuto alla grande capacità e al grande merito di tanti uomini e molte donne che hanno lavorato con grande competenza e che hanno risparmiato al nostro Paese sangue e dolore che, invece, ad altri Paesi non è stato risparmiato.
Penso anche che all'interno di questa nostra discussione così equilibrata e condivisa, per la volontà di entrambe le parti che oggi si confrontano su questo delicato tema, si debba evidenziare che se ciò è accaduto lo si deve a loro, e va giustamente premiato e valorizzato. Questo Parlamento dovrebbe ringraziare le persone, uomini e donne, che lavorano per la nostra sicurezza nell'ottica di un impegno quotidiano che non viene mai meno e che noi non premiamo abbastanza. In tutti i settori informativi dei Paesi occidentali la componente humint (la human intelligence, cioè l'intelligenza umana che fino all'11 settembre aveva riscontrato un malaugurato calo di interesse e di investimenti a vantaggio della tecnologia più avanzata) sta riottenendo il posto di preminenza che merita, in quanto rappresenta una delle componenti più utili nelle attuali azioni di contrasto alle minacce asimmetriche che provengono sia dal terrorismo jihadista che dalla criminalità endogena e transnazionale.
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 11,35)
(Segue BONFRISCO). In tale contesto, una penalizzazione economica indiscriminata del personale dei servizi mortificherebbe la professionalità e la motivazione nella stragrande maggioranza degli operatori dell'intelligence italiana. Non possiamo, allora, andare in controtendenza rispetto alle iniziative che in altri Paesi stanno riscuotendo successo. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro capitale umano e la nostra grande riserva di intelligenza all'interno dei nostri Servizi va premiata e valorizzata. Forse varrebbe anche la pena di ragionare nuovamente sull'utilizzo delle risorse economiche, premiando quelle legate all'intelligenza e al merito e alla capacità dei nostri appartenenti.
Infine, se le esigenze di bilancio impongono l'invarianza degli oneri a carico dell'erario per l'attuazione di questa riforma, è pur vero che molti comparti dei nuovi organismi informativi sono stati ridisegnati proprio con l'intento di ottimizzare l'impiego dei fondi e di ridurre costose sovrapposizioni dei ruoli. Il nostro sforzo, quindi, dovrà essere concentrato ad evitare che le innovazioni previste nella nuova riforma sui Servizi, in virtù dell'invocata mancanza di risorse, vengano letteralmente addebitate a quella maggioritaria aliquota di personale che svolge le proprie delicate funzioni con abnegazione e senso del dovere, assicurando al Paese una credibile cornice di sicurezza.
Presidente, o noi crediamo nel valore della nostra intelligence rispetto alla sicurezza del nostro Paese oppure non ci crediamo. Se ci crediamo dobbiamo dare merito, riconoscenza e fiducia a quegli uomini che finora, comportandosi correttamente nel rispetto della legge, hanno garantito al nostro Paese un po' di sicurezza in più. (Applausi dal Gruppo FI).
SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 21.17.
Noi abbiamo sollevato il problema del personale in Commissione. All'inizio siamo stati quasi sopportati quando, di fronte al quadro generale dei Servizi e all'organizzazione dell'intelligence, relativamente all'articolo 21 abbiamo detto in maniera chiara (lo hanno ripetuto tutti i colleghi di Alleanza Nazionale che sono intervenuti) che il problema del personale diventava e diviene centrale in questo disegno di legge, anche per la clausola dell'invarianza della spesa. Abbiamo quindi tentato di affrontare questo tema dialetticamente con i relatori; non tutti erano d'accordo, sembrava un fatto secondario. Vedo però con piacere che tutti si sono posti su questa linea che AN con i suoi rappresentanti nelle competenti Commissioni ha portato avanti.
Abbiamo riproposto questo emendamento che avevamo segnalato in Commissione, perché in realtà la soppressione di questo parametro dell'allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previsto al comma 6 dell'articolo 21 è la chiave di volta per porre in essere politiche diverse del personale. Abbiamo capito che forse non era il caso di mantenere questa posizione troppo rigida, volta cioè a togliere tale parametro.
Sul punto avevamo registrato una pari sensibilità dei nostri interlocutori e ci eravamo riservati una formulazione diversa. La stessa collega Villecco Calipari aveva promesso di tentare di risolvere questo problema. In questa logica di condivisione intendiamo pertanto ritirare l'emendamento 21.17, perché siamo d'accordo con l'escamotage politico-giuridico di rinviare la battaglia sulla copertura finanziaria per il personale al regolamento.
Voi sapete che, secondo la formulazione dell'articolo, bisognava affrontare adesso il problema delle risorse; con il rinvio che facciamo e che fanno i colleghi al regolamento generale, che tratterà compiutamente questa materia, ci sentiamo soddisfatti e ritiriamo pertanto il nostro emendamento, pregando i presentatori di accettare le nostre firme all'emendamento 21.280 delle senatrici Villecco Calipari e Bonfrisco e anche all'analogo emendamento 21.400 presentato dalla collega Bonfrisco e da altri senatori.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 21.304, di cui ho già avuto modo di parlare con il relatore, nel quale indico l'opportunità di inserire nell'articolo 21 le parole «nemmeno saltuariamente». In particolare, al comma 11 di questo articolo si dice che i Servizi di sicurezza in nessun caso possono avere alle loro dipendenze o impiegare, in qualità di collaboratori o di consulenti, membri del Parlamento, tra cui anche magistrati. Con tale emendamento chiedo di aggiungere a tale formulazione l'espressione «nemmeno saltuariamente».
Questo inserimento non è assolutamente un attacco né uno stravolgimento dell'attività dei Servizi, anzi è una formulazione letterale che in pratica ricalca pedissequamente l'articolo 7 della legge n. 801 del 1977, che stabilisce che in nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze in modo organico o saltuario sostanzialmente le stesse categorie di persone.
Dico questo con riferimento ai membri del Parlamento ma in particolare ai magistrati, perché ritengo assurdo che un magistrato possa diventare fonte o talpa dei servizi di sicurezza e questo proprio a garanzia proprio della terzietà e dell'indipendenza. Sono convinto che nessuno di noi, e nessun cittadino, potrebbe credere nella terzietà e indipendenza di un magistrato che sia fonte o talpa dei Servizi di sicurezza. Quindi, al di là dell'attività di consulenza e di collaborazione, credo che anche l'espressione «nemmeno saltuariamente» sia opportuna a garantire queste tutele.
PISANU (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISANU (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho una riserva di fondo sull'impostazione di questa riforma e in sede di voto finale la appaleserò. Anche per questo mi sono finora astenuto dall'intervenire su singoli aspetti. Prendo la parola, però, sulla questione sollevata dalle colleghe Villecco Calipari e Bonfrisco perché la considero di importanza decisiva. In questi anni di pratica esperienza nella lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, noi abbiamo visto emergere come non mai la preminenza del fattore umano e della intelligenza umana proprio nel momento in cui le tecnologie più sofisticate raggiungevano limiti fino a poco tempo fa impensabili.
La verità è che sistemi di sicurezza anche tecnologicamente carenti funzionano bene se possono disporre di intelligenza umana e fattore umano ben motivati. Al contrario, le strutture tecnologicamente più avanzate si rivelano inefficaci in carenza di un fattore umano motivato. Allora su questo punto bisogna insistere guardando innanzi tutto alle modalità di reclutamento del personale ma, con pari attenzione, alle modalità di formazione e di retribuzione dello stesso. (Applausi dal Gruppo FI).
RAMPONI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 21.280 delle senatrici Villecco Calipari e Bonfrisco poiché avevo presentato un emendamento analogo, che però è decaduto perché prevedeva anche altri cambiamenti passati in prescrizione.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, l'emendamento a firma delle senatrici Villecco Calipari e Bonfrisco in realtà pone una questione che non è affatto marginale perché, come poi molti di noi hanno potuto constatare, nella pratica il personale dei Servizi e quello che si candidava per l'immissione nei Servizi, molte volte, in realtà, non era qualificato dal punto di vista professionale ma tendeva soltanto a ottenere determinati livelli retributivi.
Ora, nel momento in cui noi, con questo disegno di legge, poniamo la questione di una grande professionalità e qualificazione degli addetti ai Servizi, è chiaro che dobbiamo considerare fondamentale anche il trattamento economico perché, come giustamente ha sostenuto l'ex ministro Pisanu, in questa fase il ruolo degli addetti ai Servizi e il loro profilo professionale e morale, la loro capacità di coinvolgimento nell'attività che svolgono è fondamentale.
Infatti, anche le recenti esperienze, soprattutto dopo l'11 settembre, hanno dimostrato che le tecnologie svolgono sì un ruolo di grande importanza, ma poi occorre l'uomo in carne ed ossa che sul teatro d'azione e d'intervento risponda a determinati requisiti. Ecco perché non possiamo, nella maniera più assoluta, far sì che ci sia un processo di appiattimento per quanto riguarda lo status del personale del personale dei Servizi sotto l'aspetto economico.
Ecco perché, a mio avviso, l'emendamento 21.400, di cui è prima firmataria la senatrice Bonfrisco, e l'emendamento 21.280, di cui è prima firmataria la senatrice Villecco Calipari, pongono una questione molto seria a cui successivamente non ci si potrà sottrarre in fase di regolamento. (Applausi della senatrice Bonfrisco).
(omissis)
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn.1335,68,
139,246,280,328,339,360,367,765,802,972,1190 e 1203 (ore
11,48)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Innanzitutto, signor Presidente, se mi consente vorrei sottolineare il fatto che sono orgoglioso di vivere in un Paese nel quale la Marina militare, la Guardia costiera e tutti coloro che sono in mare si diano da fare e si impegnino per salvare vite umane quando ciò è necessario.
Sul merito delle questioni all'ordine del giorno, mi sembra che si manifesti consenso intorno agli emendamenti riferiti all'articolo 21 e, più in generale, un consenso molto fermo e adeguatamente motivato, da parte di tutti coloro che sono intervenuti, a queste norme che finalmente mettono ordine nel reclutamento del personale, stabilendo princìpi e criteri cui dovrà uniformarsi il regolamento in materia, soprattutto per quanto riguarda le modalità concorsuali dell'assunzione diretta e sullo standard professionale degli operatori dei servizi che deve essere quanto più possibile elevato.
Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega ed ex ministro dell'interno Pisanu. Ho colto un elemento di critica nei confronti dell'impianto complessivo della legge che so riferibile alla scelta che si è compiuta in questo testo di legge di mantenere comunque separate due strutture che possano concorrere assieme all'attività di informazione per la sicurezza. Vorrei invitare il collega Pisanu a considerare che questo è un punto di mediazione tra posizioni che erano in partenza diverse e tiene conto dell'esigenza di non addensare un carico eccessivo di compiti, attività e poteri in una sola struttura.
Per questo motivo, confido che, sulla base della considerazione dei punti di partenza di ciascuno e della mediazione che qui si è operata, anche il collega Pisanu voglia assicurare il suo voto favorevole a questo testo. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
MANTOVANO (AN). Nell'auspicio che ciò possa indurre il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere parere positivo su talune mie proposte, ritiro gli emendamenti 21.200 e 21.2.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 21.9, 21.301, 21.31, 21.11, 21.13, 21.14, 21.32 e 21.15, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 21.300, 21.302 e 21.305.
Gli emendamenti 21.200 e 21.2 sono stati ritirati, mentre il 21.18 e il 21.10 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.303, a condizione che venga trasformato in un ordine del giorno che così reciti: «invita il Governo ad indicare nei regolamenti la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta». Abbiamo ritenuto di non dover portare nella legge le percentuali, ma di affidare questo compito ai regolamenti, lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Coerentemente, ritengo sufficiente un ordine del giorno che inviti il Governo ad indicare nei regolamenti il numero massimo di soggetti da assumere per chiamata diretta.
Gli emendamenti 21.12 e 21.17 sono improponibili.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.280, riformulato sostituendo le parole «degli ordinari stanziamenti di bilancio» con le parole «delle risorse finanziarie a legislazione vigente». Vi è così il parere favorevole della Commissione bilancio e l'avviso dei relatori è favorevole.
Esprimo parere analogo sull'emendamento 21.400 che, dopo la modifica, è identico al precedente.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.304, a condizione che si cancelli la parola «avere», perché - lo spiego al collega Casson - l'inciso «nemmeno saltuariamente» regge due verbi successivi, che sono «avere» e «impiegare»; quindi, «nemmeno saltuariamente», se si collocasse dopo la parola «possono», reggerebbe entrambe le ipotesi (quindi, quella di «avere alle loro dipendenze» e «o impiegare»). Se accetta questa riformulazione, collega Casson, il mio parere è favorevole.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 21.18 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
L'emendamento 21.200 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 21.300, presentato dal senatore Mantovano.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.301, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
L'emendamento 21.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 21.302, presentato dai relatori.
È approvato.
L'emendamento 21.10 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto ai voti l'emendamento 21.31, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Sull'emendamento 21.303 è stata avanzata la proposta di trasformazione in ordine del giorno. Chiedo al presentatore, senatore Mantovano, se intende accoglierla.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, confesso i miei limiti: non ho capito. Il relatore Sinisi ha sostenuto di condividere la sostanza dell'emendamento e che è bene non indicare nella legge la percentuale di coloro che vanno assunti per chiamata diretta; ma l'emendamento non indica tali percentuali, bensì demanda ai regolamenti di stabilire l'aliquota di personale che deve essere assunto in termini massimi per chiamata diretta. L'ordine del giorno andrebbe nella stessa direzione, per cui non vedo perché non si debba scrivere già nella legge.
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, colleghi, si tratta di una questione che abbiamo ampiamente discusso già in Commissione. I pareri dei relatori e le relative considerazioni sono stati largamente svolti in quella sede. Ho fatto presente - lo dico soltanto per farlo sapere ai colleghi che non erano in Commissione, chi era presente ben lo sa - che le formule di arruolamento all'interno dei Servizi (essere di ruolo o essere assunti per chiamata diretta) non sono esaustive e se facessimo questa operazione nella legge dovremmo indicarle tutte. Secondo la scelta che abbiamo fatto, è il caso di dire che il regolamento per legge deve indicare coloro che devono essere di ruolo, che cioè fanno parte dell'organico stabile; diversamente si potrà fare per quanto riguarda i soggetti assunti per chiamata diretta o per trasferimento da altri settori della pubblica amministrazione.
Per queste ragioni (l'ho detto allora e lo ripeto adesso al collega Mantovano) mi sta bene se c'è un ordine del giorno che inviti il Governo in tale direzione, ma una simile norma non starebbe bene nella legge, perché non sarebbe esaustivo delle formule di reclutamento previste.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, trasforma l'emendamento 21.303 in ordine del giorno?
MANTOVANO (AN). No, signor Presidente. Se me lo consente, ruberò solo pochi secondi di tempo all'Assemblea per spiegarmi meglio.
Se c'è una cosa che, quanto a gestione del personale, ha sollevato perplessità negli ultimi tempi a proposito dei Servizi è proprio una certa discrezionalità - usiamo un eufemismo - nella chiamata diretta. La chiamata diretta non può essere posta sullo stesso piano di altre forme di reclutamento: se ci si circonda di cautele, è proprio perché ha dato dei problemi. Non stiamo indicando alcuna percentuale. Non solo, ma ho presentato questo emendamento in Aula perché il precedente, che è stato respinto, indicava invece una quota fissa. Ora continuo a non capire perché quello che dovrebbe essere contenuto nell'ordine del giorno non possa già stare nell'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.303, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 21.12 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.280, identico all'emendamento 21.400.
BONFRISCO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, facendo parte della Commissione bilancio so quanto lavoro è stato fatto per trovare una soluzione alla questione affrontata dall'emendamento 21.400.
Per economicità dei nostri lavori e affinché l'Assemblea possa rapidamente proseguire nell'esame del provvedimento, insieme agli altri colleghi firmatari, Augello, Eufemi e Polledri, ho aderito ad un unico emendamento che ha lo stesso obiettivo di preservare il personale dei Servizi dal rischio di un appiattimento che non deve prodursi.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Accetto il sostegno e la firma dei colleghi Saporito e Mantovano. Mi sembra di aver capito che anche i colleghi di Forza Italia stiano ritirando il loro emendamento.
BONFRISCO (FI). No.
PRESIDENTE. Ci penso io a ristabilire la verità dei fatti, senatrice Bonfrisco. Non si incomodi.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Avevo capito che ci coagulavamo tutti intorno ad una richiesta di emendamento relativo al trattamento economico, ma allora ho capito male. In ogni caso, manteniamo l'emendamento 21.280 (testo 2).
PRESIDENTE. I due emendamenti sono ora diventati uguali e quindi li voteremo congiuntamente.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Perfetto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.280 (testo 2), presentato dalla senatrice Villecco Callipari e da altri senatori, identico all'emendamento 21.400 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.
È approvato.
L'emendamento 21.17 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 21.13, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.14, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Senatore Casson, accede alla richiesta di sopprimere dall'emendamento 21.304 la parola «avere»?
CASSON (Ulivo). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.304 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.305, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.32, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 21.15, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G21.100, da intendersi illustrato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Ricordo che l'emendamento 23.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 23.1, altrimenti esprimo parere contrario.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 23.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato il solo emendamento 24.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.
Metto pertanto ai voti l'articolo 24.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato il solo emendamento 25.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.
Metto pertanto ai voti l'articolo 25.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Ricordo che l'emendamento 26.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.200.
Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 26.1.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.200.
Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 27.1 e 27.2.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 27.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti.
In particolare, sull'emendamento 28.200 vorrei far presente che ci sono tre sentenze della Corte costituzionale (la n. 110 del 1998, la n. 410 del 1998 e la n. 287 del 2000) che fanno divieto all'autorità giudiziaria di utilizzare informazioni e notizie non consentite e coperte da segreto direttamente o indirettamente. Quindi, c'è una pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale che afferma che l'autorità giudiziaria non possa svolgere questa attività di acquisizione indiretta di notizie coperte da segreto. Non cito le fonti dottrinarie, sulle quali pure mi sono industriato e documentato. Questa è la ragione dell'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Le fonti dottrinali le diamo per conosciute, senatore Sinisi.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Chiedo al senatore Casson se accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore Sinisi.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, la giurisprudenza e anche la dottrina sono solo parzialmente conformi. Comunque, per le motivazioni che ho espresso prima, ritiro l'emendamento 28.200.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
Ricordo che l'emendamento 29.8 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
SINISI, relatore. Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 29.6, 29.7 e 29.9.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
RAMPONI (AN). Li ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BRUTTI Massimo (Ulivo). L'emendamento 30.201 si illustra da sé, nel senso che è volto a conferire maggiore forza ed autorevolezza e più garanzie di rispetto del dovere di riservatezza al Comitato parlamentare di controllo.
MALAN (FI). L'emendamento 30.200 parte dalla considerazione che è più opportuno un numero inferiore di componenti del Comitato per tutelare meglio le esigenze sia di speditezza dei suoi lavori, sia di riservatezza, requisito fondamentale degli stessi.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, l'orientamento della Commissione, trattandosi di un organismo parlamentare, è di rimettersi all'Aula, apprezzando però i contenuti di questi due emendamenti, che sembrano coerenti con il fatto che determinati organismi più sono contenuti nella loro organizzazione e più possono garantire la riservatezza ed il segreto.
Aggiungo che bisognerebbe riformulare tali emendamenti prevedendo, all'articolo 45, la sostituzione della parola «integrato» con la parola «confermato».
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.200 (testo 2), presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 30.201 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 31, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.204.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, insisto sull'emendamento 31.208 rispetto al quale vorrei conoscere il parere dei relatori perché immagino vi sia su un punto una riformulazione, di non rilevante portata, ma vorrei che i relatori chiarissero meglio il loro giudizio.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
Ricordo che gli emendamenti 31.1 e 31.2 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 31.200 perché a mio avviso è ridondante. Ho già parlato informalmente con il collega Casson. È evidente che gli appartenenti all'ufficio ispettivo facciano parte del DIS e che quindi siano soggetti al controllo.
Invito, inoltre, a ritirare gli emendamenti 31.203, 31.205, 31.206 e 31.207.
Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 31.208, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole «in nessun caso», le altre «l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o» e di sostituire la dizione «può essere opposto» con l'altra:« possono essere opposti».
PRESIDENTE. Gli emendamenti 31.201 e 31.202 - mi duole - sono inammissibili.
Ricordo che l'emendamento 31.209 è stato ritirato, come è stato annunciato all'Assemblea nella seduta antimeridiana di ieri.
Senatore Brutti, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti a sua firma?
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 31.205, 31.206 e 31.207.
Accolgo poi la riformulazione dell'emendamento 31.208, ma sottolineo il valore di questa proposta emendativa che introduce un potere assai più penetrante del Comitato parlamentare di controllo. Mi ricollego alle osservazioni svolte in sede di discussione generale e credo sia utile all'equilibrio complessivo del provvedimento che i poteri del Comitato parlamentare di controllo siano rafforzati, così come risulta da questa norma, poiché ciò costituisce un sistema di contrappesi e di bilanciamento: da un lato, introduciamo norme che danno maggiore efficienza all'attività dei Servizi fino alle cosiddette garanzie funzionali e, dall'altro, rendiamo più penetrante il potere di controllo del Comitato parlamentare.
PRESIDENTE. Prima ho dato per acclarata la conformità del parere del Governo, con il quale mi scuso.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Infatti, il parere è conforme.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 31.200 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Casson, accoglie l'invito per tale emendamento?
CASSON (Ulivo). Accolgo l'invito al ritiro anche dell'emendamento 31.200, prendendo atto delle osservazioni del relatore. Infatti, questa parte concerne i poteri del Comitato parlamentare di controllo, che potrà quindi anche sentire gli appartenenti all'ufficio ispettivo, di cui si è parlato all'inizio della seduta odierna; inoltre, le persone ascoltate dal Comitato parlamentare di controllo sono tenute a rendere dichiarazioni veritiere e, dunque, la parola "tenuti" corrisponde alla parola "obbligati" che volevo inserire.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 31.203 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Mantovano, lo accoglie?
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, sono un po' sorpreso della circostanza che, a fronte di una disponibilità a trattare la materia espressa dai relatori in Commissione, oggi sia stato rivolto un invito al ritiro, che ovviamente indica un parere contrario.
L'emendamento 31.203 cerca di affrontare il seguente problema (con ciò si motiva anche il ritiro del successivo emendamento 31.204): il provvedimento punta ad una maggiore efficacia dei Servizi, a cui - come ha ricordato poc'anzi il senatore Brutti - corrisponde una capacità di controllo più penetrante da parte del Parlamento attraverso il Comitato apposito.
Tale Comitato, però, non può basare la sua attività sulla buona volontà di coloro che di volta in volta vengono ascoltati. La buona volontà si può anche presumere; tuttavia, nel momento in cui non è seguita da un atteggiamento concreto di lealtà, il comportamento sleale nei confronti del Parlamento nel suo insieme, che in quel momento è rappresentato dal Comitato dei Servizi, si trova privo di qualsiasi sanzione. Immagino quale possa essere l'obiezione, perché è stata già in qualche misura formulata nella discussione in Commissione: si afferma che prevedere una sanzione, cioè il richiamo agli articoli dal 366 al 384-bis del codice penale, significa in qualche misura riconoscere al Comitato parlamentare di controllo poteri simili a quelli delle Commissioni parlamentari di inchiesta, che hanno necessità, per dettato costituzionale, di un'apposita legge istitutiva.
Non è necessariamente questa la conclusione. Infatti, quando un soggetto, che non ha una veste di indagato o di indagabile in sede processuale, viene chiamato a riferire fatti di cui si presume sia a conoscenza al Parlamento, il sacrosanto rispetto nei confronti del Parlamento che esercita la funzione di controllo che gli è riconosciuta dalla Costituzione e dalla legge gli impone di dire il vero; se non dice il vero, la cosa non può rimanere senza effetto.
Da ciò, il richiamo di queste disposizioni, che non sono soltanto quelle della falsa testimonianza, ma anche quelle che nel giudizio consentono, a chi si trovi in condizioni particolari, ad esempio perché parente di un soggetto potenzialmente leso da una sua dichiarazione, di esimersi dal riferire ciò di cui è a conoscenza.
Trovo squilibrato un parere contrario a questa norma, che priverebbe il Comitato di controllo della possibilità di esercitare fino in fondo il diritto che questa legge gli riconosce.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, non essendo personalmente sospettabile di una convergenza con il collega Mantovano dettata da ragioni politiche estrinseche rispetto al merito della specifica questione trattata, vorrei sottolineare che le sue argomentazioni sono ragionevoli.
Sarebbe utile che i relatori considerassero tali argomentazioni, poiché esse corrispondono all'esigenza, condivisa da parti politiche diverse, di un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Fermi restando lo spirito di mediazione e la necessità di trovare un punto d'intesa, se queste considerazioni potessero essere oggetto di esame e rivalutazione da parte dei relatori e del Governo, sarebbe cosa utile.
Chi afferma il falso, chi nega il vero, chi tace in tutto o in parte quanto sa davanti al Comitato parlamentare di controllo, se scoraggiato dal porre in essere comportamenti di tal genere da una possibile sanzione, forse sarà indotto a collaborare e ad aiutare l'esercizio del controllo parlamentare.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimersi su questo invito a riformulare il parere.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, la questione merita un approfondimento e anche di motivare il parere contrario dei relatori, ancorché in Commissione vi sia stato un invito da parte dei relatori a riformulare l'emendamento in questione. Infatti, le ragioni sottendenti all'emendamento sono apparse, e sono ancora, del tutto infondate.
La questione ha un profilo di costituzionalità, emerso in un secondo momento. perché il COPACO è, comunque, un comitato parlamentare. La nostra Costituzione contiene una previsione specifica, all'articolo 82, in base alla quale soggetti rappresentativi del Parlamento (mi riferisco alle Commissioni di inchiesta) possono godere delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Da ciò scaturiscono una serie di conseguenze, tra le quali anche quelle disciplinate dall'emendamento in questione.
Però, le Commissioni sono istituite per legge e devono specificatamente essere indirizzate verso un obiettivo: non possono essere né Commissioni, né Comitati permanenti. Non può sfuggire il dilemma se l'istituzione di un Comitato permanente, come previsto da questa legge, in qualche modo comporti l'attribuzione a questo organismo di quei poteri riconosciuti dalla Costituzione soltanto alle Commissioni speciali di inchiesta. La stessa motivazione riguardava anche l'emendamento 31.101 a sua firma, presidente Caprili, e il 31.202, nei quali si è cercato di ricollegare a figure stabili di rappresentanza parlamentare i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.
Quindi, il motivo è esclusivamente questo. Non è una scelta di merito, ma di carattere costituzionale. In caso di approvazione di questa norma, temiamo di ricevere un'obiezione sotto questo profilo e, quindi, di dover costringere i colleghi della Camera a ritrasmettere il provvedimento al Senato. Se sussistessero argomenti fondati e convincenti che superassero queste perplessità, nel merito non esisterebbe nessun problema a riformulare il parere.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.203, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Gli emendamenti 31.204, 31.205, 31.206 e 31.207 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 31.208 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RAMPONI (AN). In occasione della discussione su questo disegno di legge ho sentito in quest'Aula espressioni estremamente favorevoli nei confronti del personale che, a rischio della propria vita, assicura la funzionalità dei Servizi con l'attuale normativa. In occasione del dibattito relativo al trattamento salariale dello stesso, ho anche sentito dichiarare che è necessario avere grande considerazione del personale; qualcuno l'ha chiamato «la componente humint», qualcuno «l'intelligenza della struttura» e non v'è dubbio che, in realtà, la componente umana è sempre la più delicata in tutte le organizzazioni. Anche da parte di quest'Aula, quindi, vi è una grande considerazione dell'importanza, prima di tutto, delle persone che danno vita ad una istituzione.
Seconda considerazione: siamo in una Repubblica che istituzionalmente si dichiara Repubblica parlamentare. Ho udito accenti favorevoli nei confronti delle norme di legge che prevedono un'intensificazione, una maggiore incisività delle capacità di controllo del Parlamento sulla istituzione "Servizi" e del Comitato di controllo parlamentare.
Detto questo, allora, se è vero che la persona ha un'importanza fondamentale, se è vero che è estremamente opportuno che il Parlamento possa recitare questa sua funzione come si deve, il mio emendamento 32.1 semplicemente allerta sulla possibilità di considerare che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprima il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vice direttorio del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei Servizi di sicurezza.
In questo Paese capitano cose veramente strane. Come ho già ricordato, siamo una Repubblica parlamentare dove il Parlamento recita la sua funzione fondamentale, ma, per esempio, nessuno dei componenti il Parlamento può esprimersi sulla nomina e certi incarichi veramente delicati e fondamentali, come quella di qualche ambasciatore in Paesi di alta importanza e, comunque, di un rappresentante dello Stato italiano, oppure quella del Capo di stato maggiore della Difesa, o dei diversi Capi di stato maggiore, mentre poi il Parlamento si esprime sulla nomina del direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III, oppure della Lega navale.
Suggerisco, allora di cominciare sin d'ora. Se davvero vogliamo attribuire al Parlamento una funzione da protagonista, di controllo e anche - direi - di dovuta assunzione di responsabilità, riconosciamogli la facoltà di esprimere un suo parere sulle scelte del Governo per incarichi davvero importanti e cominciamo da questa volta.
Mi auguro - è l'ultima chance a mia disposizione - che almeno su questa mia proposta di modifica i relatori siano d'accordo, perché non stravolge nulla, ma riconosce una effettiva capacità incisiva al COPACO che in questo modo potrà dire la sua su coloro che sono chiamati a guidare gli organismi d'informazione di cui stiamo parlando.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Ramponi a ritirare l'emendamento 32.1; il meccanismo che è individuato dalla legge è diverso.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.200 (testo corretto).
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 32.200 (testo corretto), presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Poiché gli emendamenti 33.1 e 33.3 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 33.2.
SINISI, relatore. Invito al ritiro dell'emendamento 33.2.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 33.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Invito al ritiro dell'emendamento 34.200. Infatti, a mio avviso - l'ho fatto presente al senatore Casson - per un verso è equivoco, per un altro verso è addirittura riduttivo. Il contenuto normativo vuole che il Comitato parlamentare nella sua interezza abbia un potere di denunciare all'autorità giudiziaria per fatti costituenti reato. Credo che, così come è scritto, sottragga questo potere di denuncia ai singoli membri del Comitato. A mio avviso, il pubblico ufficiale in quanto tale può, anzi deve, fare denuncia dei reati di cui è a conoscenza; per questo lo invito al ritiro perché addirittura mi sembra contrario agli stessi propositi che egli stesso intendeva prefigurarsi.
CASSON (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Va bene la precisazione; concordo e quindi ritiro l'emendamento 34.200.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34.
È approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 35.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 36.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Presidente, la formulazione dell'emendamento 37.201, in realtà, é una formulazione dei relatori di mediazione che accoglie il contenuto normativo degli altri emendamenti. Quindi, invito al ritiro degli emendamenti 37.200 e 37.202, esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.201.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
MANTOVANO (AN). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 37.200.
Ritiro altresì l'emendamento 37.202.
VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Concordo con il ritiro dell'emendamento 37.200, di cui sono firmataria insieme al collega Mantovano.
PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 37.201, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Invito il proponente a ritirare l'emendamento 39.1; sull'emendamento 39.200 esprimo parere favorevole; invito a ritirare gli emendamenti 39.201 e 39.3.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 39.201.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 39.200, presentato dai relatori.
È approvato.
L'emendamento 39.3 è ritirato.
Metto ai voti l'articolo 39, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, si tratta di una questione molto delicata ed è quella che riguarda una formulazione dell'articolo 202 del codice di procedura penale.
Ha attinenza all'obbligo per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Anche recenti vicende di cronaca giudiziaria ci hanno dato contezza di come in certe situazioni il diritto alla difesa di una persona indagata o imputata (diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione) cozzi in maniera fortissima con l'obbligo di questa norma del codice di procedura penale.
Propongo questa modifica non soltanto a livello personale, ma perché ne abbiamo discusso ampiamente in sede di Commissione giustizia redigendo anche un parere in tale senso e ritenendo che il diritto alla difesa sia un diritto di qualsiasi persona tutelato in maniera amplissima che non può essere assolutamente compresso. Anche in situazioni di questo tipo, quindi, bisogna dare la possibilità alla persona imputata di un reato di difendersi e di scegliere se dichiarare o meno senza possibilità di incorrere in sanzioni di qualsiasi tipo: penale, amministrativo, disciplinare o di altro genere.
Credo, quindi, che in nome dell'affermazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito possa passare questa formulazione nuova che viene proposta da chi ha sottoscritto l'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Invito i presentatori dell'emendamento 40.200a a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario. Devo svolgere pochissime considerazioni. Lei, Presidente, mi ha detto che la dottrina è nota, quindi evito di citarla.
PRESIDENTE. Immagino sia nota a tutti, però se la vuole citare è un suo diritto.
SINISI, relatore. Questa larghissima dottrina dice che lo ius tacendi, cioè il diritto dell'imputato e dell'indagato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, copre interamente la possibilità che siano addotte motivazioni di tipo diverso rispetto a questa facoltà che gli viene garantita dall'ordinamento. Per questo questa dottrina appunto dice che il segreto di Stato può essere o non essere argomentato come motivazione dello ius tacendi, fermo restando che è del tutto ininfluente e indifferente.
Voglio soltanto aggiungere che il fatto che c'è un riferimento al solo testimone nell'articolo 202 del codice di procedura penale, con riferimento al segreto di Stato, dovrebbe far riflettere anche i presentatori perché il segreto di Stato, sotto questo profilo, non è l'unico caso che disciplina appunto la prerogativa del testimone e non dell'imputato o dell'indagato. Noi andremmo a creare un sistema diverso per il segreto di Stato rispetto a quello previsto per il segreto professionale e d'ufficio. Non si può modificare soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale senza modificare analogamente gli articoli 201 e 200 e tutti gli altri articoli che fanno riferimento al segreto che, come ho detto, riguardano solo il testimone.
Presidente, per queste ragioni credo che la norma, laddove introducessimo una questione di questa natura, cioè che l'imputato o l'indagato non possa addurre il segreto di Stato come motivazione o debba essere superato rispetto alla motivazione che egli porta per avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, è una limitazione che genera confusione nel sistema. Non può essere riferita solo al segreto di Stato e, peraltro, come ho detto, secondo una larghissima dottrina (c'è un solo autore che è contrario) è del tutto ininfluente.
Presidente, per tali ragioni invito il collega Casson e gli altri presentatori a ritirare questo emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento 40.1 è inammissibile.
Qual è il parere sull'emendamento 40.2?
SINISI, relatore. Sull'emendamento 40.2 - mi dispiace che sia firmato anche da lei - invito al ritiro.
PRESIDENTE. Lei non si faccia scrupoli.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 40.200 e 40.201 (testo 2), in quanto presentati dai relatori.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Casson, c'è un invito al ritiro. Cosa intende fare?
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, la motivazione non mi convince, tra l'altro, anche nella giurisprudenza e nella dottrina i pareri sono discordi. Ritengo comunque di dover privilegiare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito e quindi per quanto mi riguarda mantengo questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.200a, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 40.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 40.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 40.201 (testo 2), presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, sempre con la stessa soggezione di cui ho detto prima, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 41.1, altrimenti il mio parere sarà contrario.
Esprimo parere ovviamente favorevole all'emendamento 41.200.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Il presentatore accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 41.1.
Metto ai voti l'emendamento 41.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 41, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Vitali di trasformare in ordine del giorno il primo periodo del comma 2 dell'emendamento 41.0.200, che, in pratica, impone al Governo di fare memoria storica di tutti i documenti classificati che concernono gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai Servizi e le spese sostenute. Quindi, invito il Governo a documentare questa attività in maniera chiara ed efficiente. Se il collega Vitali accetta la trasformazione del primo periodo del secondo comma in ordine del giorno il parere sarebbe favorevole.
Per quanto riguarda invece il primo comma e il secondo periodo del secondo comma, il parere è contrario.
VITALI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (Ulivo). Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore.
Colgo l'occasione per dire che questo emendamento è frutto di un'elaborazione sui temi del segreto di Stato che è stata effettuata da un gruppo di giuristi attivati dall'Associazione familiari delle vittime del 2 agosto. Com'è noto a questa Aula, anche nelle legislature precedenti tale associazione aveva proposto l'abolizione del segreto di Stato per i reati di strage. L'Associazione prende atto con favore che con questa legge che stiamo approvando si va in quella direzione, ma ritiene utile che vi sia memoria di tali documenti.
Pertanto accolgo senz'altro la proposta del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 42.200.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.200, presentato dai relatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 42, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. L'emendamento 42.0.200 sottopone al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica tutti gli accordi internazionali segreti o riservati. È una materia molto complessa, molto delicata e nuova rispetto al testo che abbiamo discusso fino ad ora. Non ho obiezioni di sostanza, ma siccome ritengo che questa sia una questione da affidare eminentemente alla responsabilità del Governo, mi rimetto al parere del Governo.
L'emendamento 42.0.201 (testo corretto) se non sbaglio è stato ritirato.
PRESIDENTE. È così, senatore Vitali?
VITALI (Ulivo). Sì, signor Presidente.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.0.200.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.200, presentato dal senatore Caprili e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 43.500, anche perché su di esso c'è il parere contrario della 5a Commissione, sia pure non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
MANTOVANO (AN). Mi scusi, Presidente, sull'emendamento 43.500 c'è il parere contrario della Commissione bilancio?
PRESIDENTE. Sì, ma non essendo un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione si può procedere con la votazione.
MANTOVANO (AN). Allora, chiedo che sia votato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.500, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 43.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale è stato presentato il solo emendamento 44.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.
Metto pertanto ai voti l'articolo 44.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, l'emendamento 45.200 tratta del regime transitorio, nel senso che dovrebbe essere specificato, per la migliore tranquillità e sicurezza di tutti, che le norme che vengono introdotte relativamente all'acquisizione di atti coperti da segreto di Stato e le relative limitazioni si applicano, così dice l'emendamento, alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge.
Dovrebbe essere pacifico perché vige il principio processuale del tempus regit actum, peraltro, siccome in precedenti leggi è successo che sono state date ed effettuate valutazioni diverse, credo che sia opportuno per la migliore comprensione e applicazione di tutti l'adozione di questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole per le ragioni svolte dal senatore Casson.
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 45, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Abbiamo terminato così la votazione degli articoli. Nella fase di armonizzazione mi permetto di fare una proposta, in modo tale da poter chiudere con il voto finale prima delle ore 13,30 e licenziare il disegno di legge, in considerazione del notevole lavoro svolto. Propongo dunque che, in dichiarazione di voto, ogni intervento si limiti alla durata di cinque minuti.
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, soltanto per chiarezza nei confronti degli uffici della Presidenza: dopo essere stati approvati gli emendamenti identici 30.200 e 30.201, ho precisato che, conseguentemente, doveva essere apportata una modifica all'articolo 45. Vorrei che la Presidenza mi confermasse di aver preso atto della mia richiesta.
PRESIDENTE. La Presidenza ha già preso atto della sua richiesta.
Passiamo alla votazione finale.
Ricordo che per ciascuna dichiarazione di voto il tempo a disposizione è di cinque minuti.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, colleghi, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo e dopo lavori serrati in Commissione. Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977.
Non esitiamo ad affermare che il lavoro svolto è stato lungo e faticoso e ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali. Esso mostra nel suo impianto le novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio. Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo, anche relativamente a questo aspetto, attraverso gli emendamenti presentati in Aula. Tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale.
Si tratta di una riforma che non può guardare al contingente, all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese, per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei Servizi segreti.
Purtroppo, - vogliamo dirlo ancora una volta e non è un accusa che tende ad una criminalizzazione dei nostri apparati - la storia di questa giovane Repubblica è stata spesso contrassegnata non da Servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei Servizi stessi a partire dal dopoguerra sino ad oggi.
Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per avere ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non di una maggioranza politica, ma del Paese, come dimostrato anche dall'ampia convergenza che c'è stata sia in Commissione, sia in Aula.
Per queste e altre motivazioni, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, anche se riteniamo che si sarebbe potuto maggiormente rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto - lo ripeto - per quanto concerne il ruolo del Presidente del Consiglio e le sue prerogative che intendiamo debbano essere irrobustite (compresi i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza), ribadiamo il giudizio complessivamente positivo rispetto ai lavori di quest'Aula e agli sforzi messi in atto per realizzare una riforma di cui si sentiva fortemente l'esigenza e sulla quale il nostro Gruppo voterà convintamente a favore. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
Signor Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Ricordo ai colleghi che non erano presenti che, in fase di armonizzazione, sono concessi cinque minuti a ciascun senatore per la dichiarazione di voto.
MANNINO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANNINO (UDC). Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento ai relatori per il lavoro che hanno svolto e che, riepilogato, ha sostenuto il lavoro di convergenza anche dei componenti della Commissione.
Tuttavia, il voto favorevole che sto annunciando non ignora alcune ragioni critiche che andrò molto sollecitamente ad esporre. Il testo esitato dal Senato, dopo quello della Camera, è il punto di incontro di esigenze diverse, a volte contrapposte e contraddittorie. Permangono due concezioni antitetiche nell'affrontare un argomento delicato e complesso qual è quello dell'organizzazione dei Servizi. Vorrei ricordare che la riforma del 1977 fu il risultato non di un compromesso (è una parola che è diventata molto dispregiativa; anzi viene talvolta usata in termini accusatori), ma di un onorevole compromesso tra l'allora ministro dell'interno Cossiga e il ministro dell'interno «ombra» del Partito Comunista Pecchioli.
Eravamo alla vigilia di una grande svolta politica, quella compiuta dal Partito Comunista che accettava l'integrazione e l'inserimento nella pienezza del sistema democratico (con le sue regole) e che, soprattutto, aveva accettato, con una proclamazione ufficiale in Parlamento, l'adesione alla NATO che era stata un argomento di grande contestazione e contrasto tra le forze democratiche, i partiti di centro, lo stesso Partito Socialista e il Partito Comunista nei lontani anni Quaranta e Cinquanta.
Nel 1977, c'è una svolta politica e, quindi, si può affrontare il problema della riorganizzazione dei Servizi in una chiave nuova: vi è un partito che ha rappresentato, con la propria adesione al sistema comunista e al blocco sovietico, un punto interrogativo; quel punto interrogativo non si pone più e insieme si lavora, perché una materia di questo genere va affrontata sempre in termini non di maggioranza, ma quanto più larghi possibile, di convergenza tra maggioranza e opposizione.
Vi è, però, una ragione in più, la minaccia terroristica nazionale, al punto che la legge n. 801 di quello stesso anno, adesso modificata, pone il problema della sicurezza dello Stato democratico. Adesso, la modifica introdotta non parla più della sicurezza democratica all'interno del Paese, ma della sicurezza della Repubblica. Quest'ultima, però pone un valore sul quale pende un punto interrogativo: oggi la riorganizzazione dei Servizi tiene conto di un mutato equilibrio internazionale. È caduta la cortina di ferro e non vi è più un nemico dal quale guardarsi in Europa (e non vi dovrebbero essere più nemici); abbiamo sperato tutti che fosse finita la storia con il titolo di Furet, ma sappiamo che non è così e vi sono altri problemi, come il terrorismo.
Di fronte a quest'ultimo problema, che per di più ha la connotazione islamica, è ovvio che la ristrutturazione dei Servizi debba anche superare quella differenza di concezioni ideologiche e quel bagaglio di sospetti e presunzioni negative che i Servizi meritano. È stato compiuto un lavoro di compromesso, che non voglio dire abbia raggiunto tutti i punti.
Per necessità di brevità, in conclusione, voglio muovere solo un'osservazione: adesso è stato approvato un emendamento presentato dal senatore Brutti, che ha rafforzato ulteriormente i poteri del Comitato parlamentare di controllo. Mi sorge una domanda: ma è compatibile con una norma che, invece, individua come organo competente per la risoluzione del conflitto di attribuzione tra il Presidente del Consiglio e la magistratura, per la tutela del segreto di Stato, la Corte costituzionale? È un residuo della prevalenza di una concezione per la quale lo Stato democratico - quale si va costruendo, non soltanto qual è stato costruito, sulla separazione dei poteri - poi abbia un punto culminante, che è la toga? Non sono un uomo che ha mai fatto polemiche sulla magistratura, anzi, ho un altro servizio nella mia vita politica; questa, però, è una contraddizione che, in prospettiva, stabilirà un punto interrogativo molto serio per la permanenza e la durata di questa legge.
Insomma, è una buona legge: la votiamo, ma sappiamo che ben presto il Parlamento vi dovrà tornare sopra. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
VILLONE (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame, che affronta un problema delicatissimo, intorno al quale non sono mancate, anche di recente, polemiche aspre, che hanno scosso l'opinione pubblica.
Si tratta di un problema in cui le responsabilità politiche di chi governa si incrociano con responsabilità giuridiche e in cui si confrontano la necessità della riservatezza, da un lato, e l'esigenza della trasparenza e dell'informazione nei confronti dell'opinione pubblica, dall'altro.
Certamente, questo è un tema importante nel mondo di oggi, non meno che in quello di ieri: in qualche intervento che mi ha preceduto, si ricordava, appunto il mondo della guerra fredda, diviso in due blocchi. Oggi sicuramente la situazione è diversa, ma in ogni caso anche nel mondo di oggi non vi è dubbio che un grande Paese abbia bisogno di apparati di sicurezza efficienti, perché un apparato di sicurezza in grado di svolgere con efficacia il proprio ruolo è certamente uno snodo fondamentale nella tutela dello Stato democratico.
Noi esprimiamo un giudizio complessivamente positivo su questo testo, che ha cercato di affrontare le questioni con equilibrio - ed io credo sia apprezzabile il lavoro svolto in Commissione ed anche, per così dire, la convergenza che su questo testo si è potuta verificare tra le forze di maggioranza e di opposizione, che si è riflessa poi nel lavoro dei due relatori, che ringrazio - e noi crediamo che il risultato sia complessivamente accettabile e, ripeto, positivo.
Notiamo che sono stati affrontati con attenzione e io penso con risultati accettabili i passaggi più delicati di questa problematica: rilevo in particolare, per esempio, tutta la parte relativa all'identità di copertura, alle attività simulate, di cui agli articoli 24 e 25, al trattamento delle notizie personali di cui all'articolo 26, alla tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari, alle comunicazioni di servizio e al delicatissimo problema quindi del segreto di Stato, che viene affrontato nell'articolo 28. Su qualche punto forse avremmo preferito soluzioni non del tutto coincidenti, ci sembra senza dubbio che il risultato si possa nel complesso accettare. Così pure sottolineiamo il Capo IV, sul controllo parlamentare, che, come è chiaro a tutti, è il passaggio che dà equilibrio al sistema, perché accanto all'apparato di sicurezza deve camminare, con passo attento e con piena consapevolezza delle responsabilità che si assumono, anche un soggetto politicamente responsabile. Quindi anche questa parte del controllo parlamentare ci sembra che assuma nell'equilibrio complessivo della legge un peso determinante.
Noi pensiamo, signor Presidente, che un Paese debba soprattutto avere fiducia nei suoi apparati di sicurezza; questa è, credo, la formula che esprime correttamente il senso, l'obiettivo che una normativa generale sul punto deve cercare di perseguire. Fiducia negli apparati di sicurezza che, dobbiamo dire, è stata, anche in tempi recenti, notevolmente scossa da vicende che sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica e che quindi sicuramente trovano in questo passaggio, in questa innovazione legislativa la possibilità, l'occasione di rinsaldare un rapporto che ha avuto elementi di tensione.
Da questo punto di vista riteniamo opportuna l'adozione di questo testo legislativo, di questa riforma. La riteniamo complessivamente accettabile e, come dicevo, da valutare nell'insieme positivamente e per questo voteremo a favore del provvedimento.
PRESIDENTE. Il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è autorizzato a trasmettere alla Presidenza la dichiarazione di voto in forma scritta da allegare al Resoconto della seduta.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, il provvedimento in esame costituisce certamente un passo in avanti, non conclusivo: la legge è complessa, il suo motore sarà costituito dai regolamenti.
Si poteva fare meglio? Certamente. Si poteva fare meglio dal punto di vista dell'impostazione strutturale. Questa è una via intermedia tra il sistema che stiamo per lasciare alle nostre spalle, quello della duplicità dei Servizi con una segreteria di coordinamento e quello dell'unicità che, a mio modesto avviso, avrebbe consentito una maggiore efficacia operativa. La prima sfida che la nuova struttura dovrà affrontare sarà proprio quella di garantire un raccordo effettivo e penetrante tra due Servizi che restano, nonostante le denominazioni, distinti. Un'altra sfida che interessa entrambi i Servizi, oltre che l'organismo di raccordo, sarà quella di una seria ripartizione di competenze, senza sovrapposizioni ma anche senza lacune.
Si poteva fare di più sulle garanzie funzionali. Troppi limiti, probabilmente esito delle polemiche degli ultimi anni e degli ultimi mesi, che hanno condizionato e fatto estremamente circoscrivere ciò che può essere autorizzato dal vertice di Governo con un meccanismo che, per certi snodi, appare troppo macchinoso.
La trasparenza poteva essere resa meglio nel reclutamento e nella gestione del personale e il ruolo della scuola, che ha di positivo di essere unica, incontra ancora eccessiva timidezza nei risvolti che può avere per l'avvio all'attività operativa, che non appare totalmente obbligatorio per tutti coloro che entrano nei Servizi.
Da ultimo, tra le riserve, evidenzio un ruolo ancora limitato dell'organismo parlamentare di controllo.
Abbiamo avuto modo, signor Presidente, di cogliere insieme, negli organismi di raccordo di una grande democrazia, qual è quella degli Stati Uniti d'America, il fastidio e il disagio dei Servizi che si sentono sottoposti a controllo, il che è un dato positivo, perché significa che il Parlamento il controllo lo esercita e in modo penetrante. Non aver fornito il COPACO di tutti gli strumenti di cui poteva disporre credo che renderà questo controllo più problematico.
Nonostante ciò e con queste perplessità, Alleanza Nazionale non farà mancare il proprio voto favorevole al provvedimento, pur essendo gelosa delle proposte che ha presentato e che sono confluite in questo testo comune, presentate dal presidente Ramponi, forte anche della sua qualificata esperienza professionale, e da chi sta parlando in questo momento.
In trent'anni è cambiato il mondo, non solo per quello che è accaduto attorno al 1989 ma anche e soprattutto per l'11 settembre; non sono cambiati in Italia, a differenza di quello che è avvenuto in altri Paesi, gli assetti dei Servizi. Oggi registriamo questo passo in avanti, al quale diamo questa fiducia con perplessità, con riserva.
Ci auguriamo - lo auguriamo a coloro che sono al lavoro in questa direzione - che i regolamenti siano scritti nel modo chiaro e più omogeneo possibile, che vi sia un coordinamento effettivo tra il lavoro di coloro che stanno stendendo i Servizi, che le risorse - così come è riportato nell'ordine del giorno che il Governo, sia pure con delle limature, ha accolto - siano finalmente adeguate, perché non è possibile che i Servizi operino per il 2007 con la metà delle risorse del 2006; infine, che cessi questo alone di sospetto nei confronti delle strutture nel loro insieme, che non possono essere indebitamente giudicate in modo negativo per comportamenti eventualmente illeciti di singoli appartenenti ai Servizi stessi. L'approvazione di questa legge è anche l'occasione per esprimere gratitudine a tutti coloro che nei Servizi hanno ben operato fino a questo momento, garantendo un'adeguata prevenzione dai rischi per la sicurezza dell'Italia. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Malan, Pastore e Sinisi).
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole anche da parte del Gruppo Lega Nord Padania.
Abbiamo seguito la vicenda della riforma, la cui esigenza parte addirittura dal lontano 1977, allorquando l'emerito presidente Cossiga era ministro dell'interno.
Giudichiamo positivo che non si sia completamente stravolto il sistema operativo, la base organica portante: prima essa era divisa tra esteri e controspionaggio, che facevano riferimento alla Difesa, l'ex SISMI, e l'altro Servizio che faceva perno sull'Interno, il SISDE; adesso nella sostanza le due Agenzie ricalcano l'incardinamento precedente.
Non vi è dubbio che tutto quello che è successo anche in tempi abbastanza recenti - deviazioni, ingerenze, scandali che hanno toccato i Servizi, rivelazioni abbastanza scottanti - ha dettato la necessità anche di una accelerazione della riforma, che è condivisibile per due motivi.
Innanzitutto vi è un maggior controllo governativo sui Servizi, ma - c'è anche un contraltare - anche maggiori poteri ispettivi da parte del Parlamento sulle attività sia governative che dei Servizi. Non era male per noi nemmeno quel tentativo che si esperì sotto il Governo Berlusconi; peccato che ci fu un'impasse perché anche in quel caso due Ministri, della difesa e dell'interno, non riuscirono a trovare la quadra.
Questo provvedimento ha già dimostrato di essere ragionevole. Lo dimostra il fatto che quasi 500 deputati lo abbiano approvato. Sembra che gli unici a non approvarlo alla Camera siano stati i deputati della Rosa nel Pugno. Ad avviso di questo Gruppo la legge avrebbe pregiudicato in futuro la libertà di stampa. Non vi è dubbio che quando si pongono questioni di segreto di Stato è inevitabile che esse confliggano con i princìpi di libertà e di divulgazione di certi atti.
Condividiamo l'impostazione delle due agenzie che rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, il quale potrebbe, se lo richiede, trovare anche una forma di autorità delegata, un Ministro, al quale delegare le competenze che, ricordo, sono sostanzialmente due. Due sono le funzioni che incardina il Premier nei confronti dei Servizi: la prima è rappresentata dalla possibilità di opporre e di apporre il segreto di Stato; documenti ed atti dovrebbero poter subire questa procedura speciale secondo la quale per 15 anni non dovrebbero essere resi pubblici, salvo la necessità di prorogare per altri 15 anni questa copertura.
La seconda funzione è rappresentata dalla possibilità, sempre in capo al Premier, di fornire una causa di giustificazione. Non vi è dubbio che vi sono alcune operazioni speciali che è necessario che non finiscano sui giornali perché, con tutta la buona volontà, ciò che è accaduto, il fatto che un magistrato abbia messo in fila una serie di agenti segreti che operano in ambienti estremamente a rischio, è stato un po'come mettere tutto in pasto al sistema del controspionaggio, a questo punto, dei Paesi canaglia che si stanno tentando di monitorare; metterli addirittura su una sorta di libro bianco e fornirlo ai nostri avversari sarebbe poco rispettoso per l'impegno che si richiede a questo tipo di agenti.
Cosa avremmo voluto noi e che invece non è stato inserito nel disegno di legge? Avremmo voluto fosse previsto l'obbligo di informazione a carico del Governo nei confronti dei Presidenti delle Regioni nel momento in cui si dovessero verificare dei fatti e le stesse Regioni fossero minacciate nel contingente. Spiace, perché sarebbe stata l'occasione per un buon coinvolgimento dei territori nell'attività complessiva dei Servizi di sicurezza di questo Paese.
Per tutto il resto la Lega esprime parere favorevole.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo provvedimento, che è frutto di un positivo lavoro svolto in Commissione e in Aula. Ringrazio in particolare i relatori, senatori Pastore e Sinisi, che hanno consentito di pervenire ad un testo che sicuramente razionalizza e rende più efficaci quegli strumenti fondamentali per la sicurezza dello Stato che sono, per l'appunto, i Servizi di sicurezza.
Il provvedimento offrirà strumenti migliori sia di azione, sia di controllo, sia di tutela rispetto a queste attività.
Formulo l'auspicio che, una volta approvato il provvedimento, vi sia da tutte le parti in causa un senso di responsabilità, che è doveroso quando si tratta - come in questo caso - di tutelare la sicurezza dello Stato, dei cittadini e dunque di coloro che lavorano in questo delicato settore. Vi dev'essere questo senso di responsabilità da parte di tutti, anche da parte del Presidente del Consiglio, chiunque sarà ora e nel futuro, al quale fanno capo parecchie responsabilità; vi sarà bisogno del senso di responsabilità della direzione e di tutto il personale dei Servizi di sicurezza, dell'organo parlamentare di controllo, delle Forze di polizia e della magistratura, che saranno chiamate ad una leale e positiva collaborazione.
Non si tratta di un campo di scontro per far avanzare la propria parte politica, ma si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini e dello Stato. È un settore importante della nostra vita pubblica e quotidiana, che giustamente ha trovato l'accordo qui, in Parlamento. L'importante è che l'accordo volto al bene pubblico continui nell'applicazione di questa legge: sarà molto difficile, ma ancora più importante. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Sinisi).
PISANU (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PISANU (FI). Signor Presidente, mio malgrado, devo differenziare il mio voto da quello del mio Gruppo. Sulla base di una conoscenza non superficiale e a tratti anche dolorosa dei fatti, ho sempre sostenuto la necessità di una riforma radicale dei nostri Servizi di informazione e di sicurezza che ci portasse ad un Servizio unico impostato su due branche e sottoposto direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ancora oggi sono convinto che in tal modo saremmo arrivati a Servizi più agili, più efficaci, meno costosi e più controllabili. Inoltre, nella concreta attuazione di una riforma siffatta, avremmo potuto più agevolmente rimuovere sovrastrutture, incrostazioni, ruggini che si sono accumulate negli anni e che purtroppo sono state causa di inconvenienti diversi e anche di gravi rischi.
Riconosco che il testo che ci accingiamo a votare contiene significative e positive innovazioni, frutto - come ha poc'anzi evidenziato il collega Malan - del buon lavoro svolto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica; tuttavia le ragioni che ho appena evocato e un dovere evidente di coerenza mi impediscono di esprimere un voto favorevole.
Pertanto, non parteciperò alla votazione. (Applausi del senatore Morando).
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, colleghi, all'indomani dell'11 settembre di sei anni fa, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza del nostro Paese approvò, rapidamente e all'unanimità, un documento in cui venivano tracciate le linee di quella che fu ritenuta immediatamente una riforma indispensabile. Rispetto al nuovo terrorismo internazionale, cioè alla forma di guerra del XXI secolo, era chiaro ed evidente che lo strumento di gran lunga più efficace era l'intelligence. Appariva ormai chiaro al nostro Paese (ma lo era, per la verità, già nella legislatura precedente inaugurata nel 1996) che lo strumento della intelligence italiana mostrava tutto il peso degli anni. Come fatto anche da altri colleghi, anche io ricordo che sono passati 30 anni da quando fu varato l'assetto attuale della intelligence italiana.
Soprattutto, era evidente il mutamento radicale del contesto. L'intelligence del nostro Paese faceva parte di un contesto internazionale nell'ambito della NATO e aveva come avversari i Paesi del Patto di Varsavia. Il contesto era radicalmente e profondamente mutato. Occorreva, da un canto, dare più efficacia all'azione dell'intelligence e, contestualmente, alzare la capacità di controllo, anzitutto parlamentare, sul lavoro di questa.
La vecchia legge è oggi superata, a partire dal superamento del dualismo tra servizio militare e civile, ripartizione chiaramente frutto del passato contesto. È eliminata la doppia dipendenza dal Ministero della difesa e da quello dell'interno e, sostanzialmente, la responsabilità è affidata alla Presidenza del Consiglio.
Sono introdotte le garanzie funzionali, così fortemente richieste dagli operatori, che nel passato sistema erano di fatto attuate con lo strumento improprio della opposizione del segreto di Stato per impedire che operatori della intelligence potessero essere condannati per avere espletato funzioni comunque attinenti al loro servizio.
È introdotto un più efficace controllo parlamentare, e noi siamo asso0lutamente convinti che, per evitare deviazioni e usi impropri in una materia così delicata, lo strumento più efficace sia proprio il controllo parlamentare. È, infine, limitata nel tempo la durata del segreto di Stato, e questo consentirà al nostro Paese, anche rapidamente, di conoscere la verità su vicende alle quali non è più necessario opporre tale segreto.
Per queste ragioni, il Gruppo dell'Ulivo esprime un giudizio positivo sulla legge. Però, io presto molta attenzione a quanto detto dal collega Pisanu e, personalmente, lo condivido. Secondo quanto da lui affermato, sarebbe stato possibile immaginare e forse fra qualche tempo sarà possibile compiere un ulteriore passo nella razionalizzazione dell'intelligence; si potrà arrivare, io penso, ad un Servizio unico, con diverse agenzie specializzate al proprio interno. Comunque, la legge che ci accingiamo a votare oggi è un passo avanti molto positivo e per questa ragione noi votiamo convintamente a favore.
Signor Presidente, vorrei infine sottolineare il particolare valore assunto, anche in un clima di forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dalla circostanza che su questa legge tanto alla Camera quanto al Senato sia possibile trovare le ragioni di un bipolarismo intelligente e temperato, che ci consente di poter votare su fattori di grande rilievo e importanza, come quelli della sicurezza, con un voto praticamente unanime anche da parte del Senato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
RAMPONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, coerentemente con quanto da me detto durante la giornata e in dissenso da quanto deciso dal mio Gruppo, mi asterrò dal voto.
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ringrazio il presidente Bianco, nella sua qualità di Presidente della 1a Commissione, gli uffici che hanno fornito il supporto tecnico e documentale, il collega Pastore, con il quale abbiamo dimostrato la possibilità di lavorare insieme nel realizzare nuove istituzioni dello Stato, e tutti i colleghi che hanno fornito il loro sostegno e il loro contributo, anche critico, ma sempre utile.
PRESIDENTE. Per evitare che il collega Pastore si alzi, ringrazierò io il senatore Sinisi. La Presidenza esprime il suo ringraziamento ai relatori ed anche al Governo che ha seguito con grande attenzione l'iter parlamentare di questo provvedimento.
Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 1335 nel suo complesso, nel testo emendato.
È approvato.
Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.
La seduta è tolta (ore 13,25).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335)
ORDINI DEL GIORNO
V. testo 2
Il Senato,
premesso che la Legge Finanziaria per il 2007 contiene sensibili riduzioni di risorse finanziarie per i bilanci dei Servizi di informazione e di sicurezza;
rilevato che il pesante ridimensionamento del budget ha determinato una corrispondente riduzione delle possibilità operative del personale dei Servizi, come riferito dai loro responsabili nelle sedi competenti, e aumenta le difficoltà concrete, traducendosi in una contrazione delle unità e della possibilità di svolgere tale fondamentale funzione di sicurezza;
ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà ripristinare un livello accettabile di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione, oggi assenti, e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili;
impegna il Governo
a ripristinare le risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza quanto meno ai livelli previsti dalle Leggi finanziarie antecedenti a quella per il 2007, e a rettificare in tal senso gli orientamenti contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.
G100 (testo 2) MANTOVANO, SAPORITO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà assicurare un livello adeguato di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili,
impegna il Governo
a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.
________________
(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
premesso che le più recenti indagini in tema di terrorismo interno hanno fatto emergere pericolose contiguità fra aree dell'antagonismo, ambienti propriamente eversivi e rigurgiti di brigatismo rosso;
rilevato che emerge continuità fra antico e attuale brigatismo, come è confermato, fra l'altro, dal rinvenimento - nella disponibilità di soggetti tratti in arresto in esecuzione di provvedimenti cautelari personali per fatti di terrorismo - di armi adoperate per attentati consumati negli anni '70;
ricordato che gli elementi di preoccupazione crescono in relazione alle scarcerazioni, a causa della conclusione della espiazione della pena, di personaggi condannati per terrorismo negli anni '70, che mai hanno preso le distanze da quelle scelte sciagurate, e anzi in qualche caso hanno manifestato adesione a episodi criminali più recenti, come gli omicidi del prof. D'Antona e del prof. Biagi;
ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo interno;
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.
G101 (testo 2) MANTOVANO, SAPORITO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che di recente autorevoli responsabili del sistema della sicurezza - da ultimo, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - hanno richiamato l'attenzione sul rischio di attività terroristica di matrice islamica, che interessa il territorio nazionale;
rilevato che emergono aree di contiguità fra reclutamento, indottrinamento e addestramento di soggetti destinati a svolgere attività terroristica e luoghi di predicazione di violenza, fra i quali anche moschee;
ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo di matrice islamica;
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo di matrice islamica, con particolare attenzione alle aree di contiguità.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
Approvato con un emendamento
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
EMENDAMENTI
1.200TIBALDI
Improcedibile
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «direttori generali» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».
1.201 TIBALDI
Improcedibile
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «vice direttori» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».
1.202 BRUTTI MASSIMO
Approvato
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».
Conseguentemente, al comma 1, lettera f) e agli articoli da 2 a 46, sostituire ovunque ricorrano le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.
EMENDAMENTO
2.2 RAMPONI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dall'Agenzia informazioni» fino alla fine del comma.
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Autorità delegata)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
EMENDAMENTI
3.1 RAMPONI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».
3.2 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglioo».
Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con un emendamento
(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentiti l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
EMENDAMENTI
4.1 RAMPONI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
b) una unità centrale;
c) l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
d) l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Al Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
e) elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma1;
f) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
h) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
i) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
5. Il regolamento previsto dalla lettera e) del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera e), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.».
4.4 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».
4.3 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».
4.200 TIBALDI
Ritirato
Al comma 3, lettera a)sopprimere le parole: «, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri».
4.5 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Respinto
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».
4.201 TIBALDI
Ritirato
Al comma 3, lettera c)sopprimere le parole: «ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,».
4.202 NIEDDU
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera c),inserire la seguente:
«c-bis) riceve dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa gli elementi di rispettiva competenza ai fini della predisposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della pianificazione generale delle attività dell'AISE e dell'AISI in esecuzione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell 'informazione per la sicurezza elaborati dal CISR;».
4.203 NIEDDU
Ritirato
All'articolo 4, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'AISI», aggiungere le seguenti: «, le Forze armate».
4.6 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Respinto
Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».
4.2 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Ritirato e trasformato G4.101
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) esercita la vigilanza sull'operato dell'AISE e dell'AISI, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;».
4.204 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.208, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 3, lettera i),sopprimere le parole da:«Per tale finalità,» fino alle parole: «nell'ambito dei servizi di sicurezza».
4.205 TIBALDI
Ritirato
Al comma 6, sopprimere le parole: «, sentito il direttore generale del DIS,» e le parole: «il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri».
4.206 MANTOVANO
Respinto
Al comma 6 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine del comma; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nella struttura del DIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CISR fra i propri componenti e due dai Presidenti delle Camere fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».
4.207 I RELATORI
Approvato
Al comma 8, sostituire l'alinea, con il seguente:
«8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:».
4.208 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 8, sostituire le parole: «Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i),» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contente le norme relative alla istituzione, all'ordinamento e all'organizzazione di un ufficio ispettivo, con il fine di esercitare i controlli di cui alla lettera i) del comma 3 e».
4.209 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «ai servizi di sicurezza» inserire le seguenti: «né dai servizi di sicurezza all'ufficio ispettivo, se non dopo almeno dieci anni».
4.210 TIBALDI
Ritirato
Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole: «, tramite il direttore generale del DIS,».
4.211 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.209, nell'odg G4.100
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L'ufficio ispettivo può svolgere, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto legislativo, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza».
ORDINI DEL GIORNO
G4.100 (già em. 4.204, 4.208, 4.209, 4.211) (testo 2)CASSON.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che per la prima volta viene istituito un ufficio ispettivo all'interno dei servizi di sicurezza italiani;
ritenuta la peculiarità e la delicatezza di un organismo avente tale natura;
ritenuto indispensabile che il Parlamento sia tenuto al corrente della organizzazione e delle attività di questo ufficio ispettivo, per ragioni di trasparenza e di sicurezza democratica,
impegna il Governo nell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e commi 6 e 7, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali, che tengano in considerazione gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento;
impegna altresì il Governo a rendere noto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il Regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia della indipendenza e autonomia di giudizio dell'ufficio ispettivo anche rispetto al DIS, ex articolo 4, comma 7, lettera a).
________________
(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «al Parlamento il».
G4.101 (già em. 4.2) SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
invita il Governo ad adottare, per quanto compatibili, nell'attività di vigilanza del DIS sulle Agenzie, i criteri di cui al decreto legislativo n. 286/1999.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
EMENDAMENTI
5.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
AI comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
5.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
5.200 TIBALDI
Ritirato
AI comma 5, sopprimere le parole: «i direttori dell'AISE e dell'AISI».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato "comitato esecutivo" è la sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dall'AISE e dall'AISI.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dell'AISE e dell'AISI e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».
5.0.3 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)
1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dall'AISE e dall'AISI;
b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;
e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.
2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.
EMENDAMENTI
6.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
AI comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o all'Autorità delegata» fino a: «presenta al CIRS, per il tramite del Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
6.2 MANTOVANO
Respinto
Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».
6.3 MANTOVANO
Respinto
Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
6.200 TIBALDI
Improcedibile
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.
EMENDAMENTI
7.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.3 MANTOVANO
Respinto
Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».
7.4 MANTOVANO
Respinto
Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
7.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.200 TIBALDI
Improcedibile
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'ASIE e all'AISI)
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
8.1 RAMPONI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».
8.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«,fatte salve le competenze degli organismi di polizia investigativa e o giudiziaria».
8.2 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».
8.201 NIEDDU
Ritirato
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività delle Forze armate» sopprimere le seguenti: «all'estero»;
b)al secondo periodo, dopo le parole: «in stretto collegamento con l'AISE» sono aggiunte le seguenti: «e l'AISI».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
Approvato
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.
EMENDAMENTI
9.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 7» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».
9.2 RAMPONI
Respinto
Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
9.3 RAMPONI
Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1
Al comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Ufficio centrale degli archivi)
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
EMENDAMENTO
10.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato con un emendamento
(Formazione e addestramento)
1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
EMENDAMENTI
11.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
11.2 RAMPONI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali,».
11.200 MANTOVANO, VILLECCO CALIPARI
Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza».
ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Art. 13.
Approvato
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
EMENDAMENTI
13.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
13.4 MANTOVANO
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».
13.5 MANTOVANO
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato con un emendamento
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
EMENDAMENTI
14.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;
al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».
14.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 118-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare per le».
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato con un emendamento
(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.
5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
EMENDAMENTI
15.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di Autorità nazionale per la sicurezza» con le altre: «di informazione per la sicurezza della Repubblica»; e nel comma 2, primo periodo, sostituire la parole: «personalmente», con l'altra: «direttamente».
15.201 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «indica nell'ordine di esibizione» inserire le seguenti: «il reato o i reati per i quali procede e,» al comma 2, dopo le parole: «acquisisce agli atti», inserire le parole: «in copia, salvo che costituiscano corpo del reato,» e, dopo le parole: «ufficiali di polizia giudiziaria,» inserire le seguenti: «redigendo in ogni caso dettagliato processo verbale.»; al comma 4, sostituire le parole: «l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con le seguenti: «l'esame è consentito, ma la consegna immediata è sospesa».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 16.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
EMENDAMENTI
16.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «o altre cose» inserire le seguenti: «richiesti specificamente dall'autorità giudiziaria» e inserire, in fine, seguente periodo: «Quando l'autorità giudiziaria, durante la fase dell'esibizione, si imbatte in documenti, atti o cose ritenuti rilevanti, pur non essendo stati precedentemente richiesti in modo specifico, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame è consentito, ma la consegna è sospesa; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri».
16.201 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «Nell'ipotesi prevista al comma 1» con le altre: «Nelle ipotesi di cui al comma 1 di sospensione della consegna».
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
Art. 17.
Approvato con un emendamento
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza.
EMENDAMENTI
17.6 MANTOVANO
Ritirato
Al comma 2 sopprimere le parole da: «l'integrità fisica» a «la salute».
17.4 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».
17.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ai reati», fino a: «, all'articolo 294 del codice penale, ai», con le altre: «nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di».
17.9 MANTOVANO
Ritirato
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».
17.7 MANTOVANO
Ritirato
Sopprimere il comma 5.
17.8MANTOVANO
Respinto
Sostituire il comma 5 col seguente:
«5. Non si applica il comma 4 dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».
17.5 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari,».
17.201 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: «o consiglio regionale,» inserire le parole: «, in uffici giudiziari,».
17.3 RAMPONI
Ritirato
Al comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi di organizzazioni» fino alla fine del comma.
17.2 BRUNO
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti, professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti».
17.202 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. La speciale causa di giustificazione non si applica se le condotte non sono indispensabili, né quando non sono proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili, né quando non sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, né quando sono effettuate senza valutare la causazione del minor danno possibile per interessi lesi».
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato con emendamenti
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
EMENDAMENTI
18.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1
Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «informandone il DIS».
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l'Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «informandone il DIS»;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
18.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le altre: «o l'Autorità delegata, ove istituita,».
18.201 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
V. testo 2
Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro sette giorni».
18.201 (testo 2) CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro dieci giorni».
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato con un emendamento
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
EMENDAMENTI
19.1 RAMPONI
Respinto
Al comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».
19.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 10, primo e secondo periodo, dopo la parola: «direttore» inserire la seguente: «generale».
19.2 MANTOVANO
Respinto
Sopprimere il comma 11.
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato con emendamenti
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
EMENDAMENTI
21.18 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei 'criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuaIe minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».
21.9 RAMPONI
Respinto
Al comma 1 sopprimere le parole: «e ai Servizi di Sicurezza».
21.200 MANTOVANO
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione, secondo criteri di economicità e di efficienza,».
21.300 MANTOVANO
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione».
21.301 MANTOVANO
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'indicazione di procedimenti definiti per le promozini e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli iindicati dal decreto legislativo n.165/2001».
21.2 MANTOVANO
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche».
21.302 I RELATORI
Approvato
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a norma dei criteri indicati nella» con le altre: «ai sensi della».
21.10 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 2:
lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;
lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS», ovunque ricorrano, con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».
21.31 MANTOVANO
Respinto
Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».
21.303 MANTOVANO
Respinto
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «e la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta».
21.11 RAMPONI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «e ai servizi di sicurezza».
21.12 RAMPONI
Improcedibile
Sopprimere il comma 6.
21.280 (testo 2) VILLECCO CALIPARI, BONFRISCO
Approvato
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
21.400 (testo 2) BONFRISCO, AUGELLO, EUFEMI, POLLEDRI
Id. em. 21.280 (testo 2)
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
21.17 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Ritirato
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia,».
21.13 RAMPONI
Respinto
Sopprimere il comma 9.
21.14 RAMPONI
Respinto
Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».
21.304 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
V. testo 2
Al comma 11, dopo le parole: «possono avere» inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».
21.304 (testo 2) CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Approvato
Al comma 11, dopo la parola: «possono » inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».
21.305 I RELATORI
Approvato
Al comma 11, sopprimere le parole: «i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano».
21.32 MANTOVANO
Respinto
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal DIS o dai servizi di sicurezza».
21.15 RAMPONI
Respinto
Al comma 12 sopprimere le parole: «o dei servizi di sicurezza».
ORDINE DEL GIORNO
G21.100 VILLECCO CALIPARI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1335, contenente norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto,
premesso che:
il disegno di legge all'articolo 21, comma 2, lettera f), prevede che con apposito regolamento saranno determinate le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;
attualmente sono diversi i casi di compresenza, all'interno dello stesso servizio, di soggetti aventi fra loro rapporti di parentela, di affinità o di convivenza ricadenti nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f);
si ritiene opportuno ed equo prevedere una disposizione transitoria che consenta al personale rientrante nei suddetti casi di incompatibilità al momento dell'entrata in vigore della presente legge di transitare in altra pubblica amministrazione;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per rendere operative le norme di incompatibilità e programmare il transito del personale interessato in altra pubblica amministrazione.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 22 E 23 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 22.
Approvato
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
Approvato
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
EMENDAMENTI
23.1 RAMPONI
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza» e sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole: «dei direttori dei Servizi».
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».
23.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 24.
Approvato
(Identità di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
EMENDAMENTO
24.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato
(Attività simulate)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.
EMENDAMENTO
25.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato con un emendamento
(Trattamento delle notizie personali)
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
EMENDAMENTI
26.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «è finalizzata» con le altre: «sono finalizzati».
26.1 RAMPONI
Respinto
26.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 27.
Approvato con un emendamento
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
EMENDAMENTI
27.1 RAMPONI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «ai servizi di sicurezza o».
27.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dello stesso» con le altre: «della persona di cui al comma 1».
27.2 RAMPONI
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
EMENDAMENTI
28.1 RAMPONI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza,».
28.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis» ivi richiamato, al comma 7, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 29.
Approvato
(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
29.6 RAMPONI
Ritirato
Al comma 2 sopprimere le parole: «dell'AISE e dell'AISI».
29.7 RAMPONI
Ritirato
Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
29.8 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».
29.9 RAMPONI
Ritirato
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
Approvato con un emendamento
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
EMENDAMENTI
30.200 VITALI, MALAN, FLUTTERO
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».
30.201 BRUTTI MASSIMO
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».
30.200 (testo 2) VITALI, MALAN, FLUTTERO
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».
Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».
30.201 (testo 2) BRUTTI MASSIMO
Id. em. 30.200 (testo 2)
Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».
Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 31.
Approvato con un emendamento
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
EMENDAMENTI
31.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
31.2 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
31.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «informazione per la sicurezza» inserire le seguenti: «, nonché degli appartenenti all'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4 comma 8»; al comma 4 sostituire la parola: «tenuti» con l'altra: «obbligati».
31.201
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Inammissibile
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».
Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
31.202 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Inammissibile
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».
Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
31.203 MANTOVANO
Respinto
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza da parte del Comitato si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4-ter. Per le predette audizioni si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».
31.204 MANTOVANO
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Chiunque, audito dal Comitato ai sensi della presente legge, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 372 del codice penale».
31.205 BRUTTI MASSIMO
Ritirato
Al comma 7, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «ha il potere di acquisire».
31.206 BRUTTI MASSIMO
Ritirato
Al comma 8, sostituire le parole: «l'esigenza di riservatezza» con le seguenti: «il segreto di Stato».
31.207 BRUTTI MASSIMO
Ritirato
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente» con le seguenti: «confermare il segreto di Stato.» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto o confermato in relazione a fatti per i quali ciò è escluso dall'articolo 39, comma 11, dall'articolo 40, comma 1, capoverso "Art. 202", comma 7 e comma 3, capoversi "1-bis" e "1-ter" e dell'articolo 41, comma 7».
31.208 BRUTTI MASSIMO
V. testo 2
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».
31.208 (testo 2) BRUTTI MASSIMO
Approvato
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».
31.209 BRUTTI MASSIMO
Ritirato
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni dei servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 19. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione».
ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 32.
Approvato con un emendamento
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
EMENDAMENTI
32.1 RAMPONI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».
Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».
32.200 (testo corretto) I RELATORI
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «dei direttori e dei vice direttori del DIS», con le altre: «del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS».
ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 33.
Approvato
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
EMENDAMENTI
33.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
33.2 RAMPONI
Respinto
Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
33.3 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 34 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 34.
Approvato
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
EMENDAMENTO
34.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Se ravvisa elementi di reità, informa l'autorità giudiziaria territorialmente competente».
ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 35.
Approvato
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
Approvato
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 37.
Approvato con un emendamento
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
EMENDAMENTI
37.200 MANTOVANO, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «di intesa tra loro», aggiungere le seguenti: «in misura congrua alla funzionalità del Comitato medesimo, in relazione ai compiti a esso affidati dalla presente legge».
37.201 I RELATORI
Approvato
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Comitato», inserire le seguenti: «determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate».
37.202 MANTOVANO
Ritirato
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Camera dei Deputati», inserire le seguenti: «per un importo complessivo, determinato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2007, di un milione di euro». Al secondo periodo le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale». Al terzo periodo sono soppresse le parole: «di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la Sicurezza, né».
ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 38 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 38.
Approvato
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
Approvato con un emendamento
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
EMENDAMENTI
39.1 RAMPONI
Respinto
Al comma 4 sopprimere le parole: «e, ove possibile, annotato,».
39.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 7, dopo le parole: «codice di procedura penale,» inserire le parole: «come sostituito dall'articolo 40 della presente legge,».
39.201 TIBALDI
Ritirato
Al comma 10, sostituire le parole: «previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti» con la parola: «comunque».
39.3 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 40 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 40.
Approvato con emendamenti
(Tutela del segreto di Stato)
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
EMENDAMENTI
40.200a CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 202» ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «pubblico servizio» inserire le parole: «,che non siano indagati o imputati,».
40.1 CALDEROLI
Inammissibile
Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:
«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».
40.2 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
40.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «416-bis», inserire la seguente: «,416-ter».
40.201 (testo 2) I RELATORI
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 202 del codice di procedura penale», inserire le seguenti: «,come sostituito dal comma 1 del presente articolo».
ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 41 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 41.
Approvato con un emendamento
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
EMENDAMENTI
41.1 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».
41.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41
41.0.200 VITALI
Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis.
1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
L'atto di opposizione del segreto deve indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'indentità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
e) la data o l'evento di classificazione.
2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».
ORDINE DEL GIORNO
G41.100 (già em. 41.0.200, primo periodo del secondo comma) VITALI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1335,
impegna il Governo a porre in essere le adeguate iniziative affinché ai documenti classificati siano allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 42 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 42.
Approvato con un emendamento
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
EMENDAMENTO
42.200 I RELATORI
Approvato
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza,», e al secondo periodo, sostituire le seguenti: «Autorità nazionale per la sicurezza», con le altre: «informazione per la sicurezza della Repubblica».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 42
42.0.200 CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Respinto
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
( Regolarizzazione degli accordi internazionali)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112.
3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione; il Governo ne riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti».
42.0.201 (testo corretto) VITALI
Ritirato
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 43 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
Approvato
(Procedura per l'adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
EMENDAMENTO
43.500 MANTOVANO
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dai Presidenti delle Camere. Di tale Comitato fa parte l'Autorità delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».
ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 44.
Approvato
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.
EMENDAMENTO
44.1 RAMPONI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».
ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 45.
Approvato con un emendamento
(Disposizioni transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
45.200 CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge».
ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 46 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 46.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Allegato B
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tibaldi sul disegno di legge n. 1335 e connessi
Signor Presidente, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo, dopo lavori serrati in Commissione, dopo un confronto abbastanza intenso tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno degli stessi schieramenti. Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977.
Ebbene, non esitiamo ad affermare che, riguardo al lavoro svolto, che è stato lungo e faticoso e che ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali, essa mostra, nel suo impianto, la novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio. Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo, anche relativamente a questo aspetto attraverso gli emendamenti presentati, tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale.
Si tratta di una riforma che non può guardare al contingente, all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese, per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei Servizi segreti.
Purtroppo, - vogliamo dirlo ancora una volta e non è un'accusa che tende a una criminalizzazione dei nostri apparati - la storia di questa giovane Repubblica è contrassegnata non da Servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei Servizi stessi, a partire dal dopoguerra sino ad oggi.
Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per aver ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non di una maggioranza politica, ma del Paese, perché, fin dall'inizio, abbiamo tentato di coniugare l'esigenza della sicurezza con la garanzia dei diritti dei cittadini e di coloro che, per avventura, potrebbero incrociare la strada dei Servizi segreti e restare, come è accaduto in passato, stritolati dagli stessi.
L'aspetto della riforma che porta a comprimere al massimo le cosiddette garanzie funzionali o le cause di giustificazione circa la libertà di commettere reati da parte dei Servizi segreti, ha costituito uno dei momenti più qualificanti del confronto, specie se guardiamo a ciò che è accaduto nei mesi e negli anni precedenti. Fatti gravi che hanno profondamente colpito l'opinione pubblica. Mi riferisco in particolare alla risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo, circa i voli coperti della CIA, che ha visto la responsabilità enorme di tanti Governi dell'Unione Europea, compreso quello italiano, come anche i casi che appartengono alla nostra attualità; come il caso Abu Ornar o il caso Calipari, rispetto al quale si vuole utilizzare, non so sino a quanto nell'interesse della Repubblica, il segreto di Stato, per cercare di non far luce sull'uccisione di uno dei nostri migliori funzionari.
Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra storia è purtroppo una storia contrassegnata da deviazioni, stragi e misteri, rispetto ai quali tutto il Paese, la democrazia, oltre che i parenti delle vittime chiedono verità e giustizia.
Non c'è dubbio tuttavia che la riforma rechi in sé aspetti positivi. Essa muove da esigenze oggettive, che definirei quasi insopprimibili: unificazione dei Servizi, razionalizzazione e modernizzazione, trasparenza e maggiore democratizzazione degli apparati dei nostri Servizi.
Noi abbiamo apprezzato l'impianto, ma non siamo ancora certi che l'obiettivo sia assicurato fino in fondo dal testo finale.
L'indicazione è quella di creare un centro di responsabilità politica, precisa e chiara, in capo al Presidente del Consiglio, il che implica la definizione, abbastanza precisa e dettagliata, del ruolo e delle funzioni del Presidente del Consiglio in questa delicata materia.
Se l'approccio muta radicalmente, come pare debba mutare, è chiaro che, accanto alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio, vi deve essere un più forte margine di intervento del Parlamento, ovviamente attraverso le sue articolazioni e, nella fattispecie, attraverso il Comitato parlamentare.
Noi Verdi e Comunisti italiani riteniamo che si sarebbe potuto maggiormente rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto per quanto concerne il Presidente del Consiglio, le sue prerogative, che intendiamo debbano essere irrobustite ancora di più, compresi i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza. Ribadiamo tuttavia il giudizio complessivamente positivo rispetto allo sforzo messo in atto per realizzare una riforma di cui si sentiva fortemente l'esigenza e sulla quale il nostro Gruppo voterà a favore.
Sen. Tibaldi
Dichiarazione di voto del senatore Caprili sul disegno di legge n. 1335 e connessi
Onorevoli colleghi, non credo di essere l'unico a pensare che finalmente si sta mettendo mano ad una legge che affonda nella notte dei tempi i suoi limiti e le sue carenze in materia di Servizi segreti. Carenze dal punto di vista del pericolo terroristico e degli scenari geopolitici. L'ampia convergenza parlamentare che si è creata è quanto mai positiva, perché sta consentendo una discussione senza contrapposizioni pregiudiziali. Abbiamo lavorato in questi mesi perché si potesse arrivare velocemente, e con un testo innovativo e condivisibile, alla riforma dei Servizi di sicurezza. A questo ci ha spinto da una parte la constatazione che la legge istitutiva dei Servizi di sicurezza risale al 1977 e dall'altra gravissimi episodi che hanno sottolineato ancora una volta forme di deviazione di parti importanti dei Servizi di intelligence. Abbiamo considerato come compito fondamentale quello di ristabilire una legislazione in grado di risultare adeguata alle forme di terrorismo e ai problemi di intelligence che oggi si pongono, e fornire contemporaneamente un quadro di certezze democratiche per quanti all'interno dei Servizi svolgono con fedeltà alle leggi della Repubblica i loro compiti. Va da sé che una legge affidata al percorso parlamentare può e deve in alcuni casi essere opportunamente sottoposta al vaglio critico, al giudizio e alle iniziative emendative dei diversi gruppi.
Le norme finora in vigore, che in passato non hanno impedito deviazioni e pasticci, sono ormai datate e divenute, con la fine della guerra fredda e la trasformazione profonda dei compiti dell'intelligence, del tutto insufficienti, inadeguate e non più rispondenti alle nuove funzioni dei Servizi e all'esigenza di controlli rigorosi sul loro operato.
Credo dunque che il disegno di legge in discussione incide su una materia particolarmente rilevante, ai fini della configurazione realmente democratica del nostro ordinamento, quale Stato di diritto retto dal principio di legalità. Il tema dei Servizi per l'informazione e la sicurezza implica infatti la necessità per il legislatore di stabilire il bilanciamento più equo e garantista possibile tra contrapposte esigenze, quali sono l'azione dei Servizi, tesa a prevenire la commissione di reati suscettibili di minare la sicurezza e l'assetto costituzionale dell'ordinamento, da un lato, e la natura effettivamente democratica delle istituzioni, dall'altro. Ricordava Norberto Bobbio come essenza della democrazia sia il «Governo della cosa pubblica in pubblico», qualificando in tal senso ogni ipotesi di segreto d'ufficio, di Stato e amministrativo, come intrinsecamente contrastante con l'assetto costituzionale e democratico dell'ordinamento, in cui la sovranità è esercitata nell'interesse generale ed in nome della collettività, secondo procedimenti trasparenti e soggetti a forme di controllo o sindacato esterni, che ne garantiscano la conformità alla legge e all'interesse generale.
Non ogni deroga alla legalità e ai principi di diritto può infatti ammettersi in nome di un'astratta esigenza di sicurezza. E spetta all'organo direttamente rappresentativo della volontà popolare tracciare il confine tra eccezione e regola, tra deroghe alla trasparenza e pubblicità dell'azione pubblica e principio di legalità, tra esigenze di sicurezza che legittimano regimi derogatori rispetto al diritto comune e principi inviolabili, a prescindere dalle esigenze che si possano addurre.
Del resto, è noto che un'eccessiva enfasi, fin quasi retorica, sulla sicurezza, rischia, in nome di una «tirannia di valori», di vanificare le libertà fondamentali. Non dimentichiamo le parole di Franklin incise sulla Statua della Libertà, che proclamano: "chi sacrifica la libertà per la sicurezza, non merita l'una né l'altra". È bene quindi sottolineare la sinergia imprescindibile tra sicurezza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, che non possono mai essere sacrificati in nome della prima. Leggere infatti quei diritti che per secoli hanno garantito tutti dalla violenza del potere, come inutili formalità, conduce all'autoritarismo e alla negazione dei principi del costituzionalismo moderno, nati dall'esigenza di coniugare giustizia e legalità, eguaglianza e dignità, umanità e politica.
Il disegno di legge in esame si muove tra due fuochi, oscillando tra esigenze di sicurezza da un lato e tutela dei diritti e dei principi fondativi dello Stato di diritto, dall'altro. Nel complesso il bilanciamento realizzato risulta in linea di massima condivisibile e pertanto il nostro Gruppo voterà a favore. Resta tuttavia da sottolineare come si sia tentato un ulteriore miglioramento in senso maggiormente garantista del disegno di legge rispetto al suo testo originario, in particolare attraverso l'esame del provvedimento in Commissione, sia in sede referente che in sede consultiva.
Sotto il primo profilo, un deciso miglioramento del testo è derivato dall'accoglimento di alcune proposte emendative, anche del nostro Gruppo, volte a valorizzare e garantire con maggiore forza il principio della leale collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi, dal momento che gli organi di sicurezza spesso si trovano ad operare per la prevenzione di reati sui quali contestualmente indaga la magistratura inquirente. Ad evitare sovrapposizioni o casi di violazione delle reciproche attribuzioni, gli emendamenti accolti in Commissione hanno precisato che la collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi non può mai risolversi in una prevaricazione di questi sulla prima, anche al fine di garantire il rispetto del segreto istruttorio e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sancita dall'articolo 101 della Costituzione. Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce delle carenze che la disciplina attuale (di cui alla legge 801/1977) ha dimostrato nella prassi.
La prassi ha dimostrato l'inefficacia, le lacune e le contraddizioni di questa disciplina, che è stato spesso violata, soprattutto nella parte in cui impone ai direttori del Sismi e del Sisde di trasmettere agli organi di polizia giudiziaria "le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati". E dalle indagini giudiziarie sono emerse, oggi come ieri, gravi torsioni delle norme operative e del modello organizzativo e funzionale dell'attività dei Servizi segreti, che accreditano e corroborano la diffusa vulgata sulle deviazioni degli apparati di sicurezza.
Ma soprattutto, la recente vicenda del sequestro di Abu Omar e delle extra-ordinary renditions (i cosiddetti voli segreti), hanno dimostrato ancora una volta i limiti e le contraddizioni della disciplina del segreto di Stato, oltre che della sua concreta applicazione, rivelando in senso più generale tutta la fragilità del sistema normativo vigente in materia di organizzazione e funzionamento dei Servizi segreti, svincolati a tal punto da un effettivo e rigoroso controllo politico da potere impunemente violare anche quelle scarne norme di disciplina dettate dalla legge 801/1977. E' chiaro quindi che il maggiore rigore cui s'ispira la disciplina del disegno di legge in discussione rappresenta un'importante novità, sul terreno delle garanzie e del rispetto delle reciproche sfere di attribuzione degli organi statali.
In questa prospettiva garantista si muove anche il parere reso in Commissione giustizia in sede consultiva, che precisa alcuni requisiti e parametri fondativi, cui orientare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed efficacia dell'azione preventiva dei Servizi da un lato, e dall'altro, rispetto dei principi di legalità e razionalizzazione del potere, garanzia del diritto alla difesa e subordinazione dell'operato dei Servizi al controllo parlamentare, quale espressione del principio di responsabilità politica del Governo (cui i Servizi segreti sono riconducibili, in ragione della loro dipendenza dalla Presidenza del Consiglio) all'organo direttamente rappresentativo della sovranità popolare.
In questa prospettiva si muovono anche alcuni emendamenti proposti dal nostro Gruppo, nella direzione di un ampliamento dei poteri di controllo e d'indagine del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (questa la nuova denominazione del Copaco), cui sono stati attribuiti alcuni dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, limitatamente alle audizioni a testimonianza, al fine di renderne più efficace il sindacato ispettivo, nel quale si esprime il principio di responsabilità politica dell'azione dell'Esecutivo di fronte all'organo rappresentativo della sovranità popolare.
Nella stessa prospettiva, si è inteso sancire il divieto di stipula di trattati internazionali in forma segreta, al fine di garantire il coinvolgimento e il controllo dell'organo parlamentare nell'attività di politica estera, senza eccezione alcuna.
Sotto un diverso profilo, si sono proposti emendamenti volti ad esempio, a restringere l'area di impunità per gli agenti dei Servizi, escludendo la scriminante della garanzia funzionale per reati particolarmente gravi, non potendosi ammettere se non in misura limitatissima ed eccezionale, che lo Stato legittimi la commissione, da parte dei suoi funzionari, di delitti che altrove sanziona, peraltro con pene draconiane.
Altri emendamenti mirano poi a garantire maggiormente il diritto alla difesa dell'imputato o indagato, che necessiti di produrre atti o dichiarazioni coperte da segreto, al fine di dimostrare la propria innocenza. Tale emendamento traduceva un assunto incontrastato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il diritto alla difesa e la presunzione d'innocenza, in quanto appartenenti a quei principi supremi dell'ordinamento sottratti persino alla revisione costituzionale, non sono suscettibili di limitazione alcuna, neppure in nome della tutela del segreto di Stato, non potendosi subordinare la garanzia dei diritti individuali fondamentali ad un interesse, astratto e certamente non assistito da copertura costituzionale, alla sicurezza.
Il minimo comune denominatore di questi emendamenti è quindi in ultima istanza riconducibile all'esigenza di garantire la prevalenza dei principi dello Stato di diritto rispetto alla logica della ragion di Stato, che nel suo «vuoto dei fini» rischia di legittimare, come ogni logica dell'eccezione o dell'emergenza, inammissibili violazioni non solo dei principi di legalità e responsabilità politica dell'azione di Governo, ma anche e soprattutto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
Ed è importante ricordare come storicamente, le più gravi torsioni dei principi costituzionali e democratici siano derivati dall'assunzione dell'eccezione o dell'emergenza (di volta in volta individuata nel fenomeno rappresentato come causa di maggior allarme sociale) a parametro di legittimazione della rottura delle norme fondative dello Stato di diritto. Il che vuol dire primato della ragion di Stato sulla ragione giuridica quale parametro normativo di legittimazione dell'intervento statale in violazione di regole procedurali e sostanziali fondative dello Stato di diritto, in nome di un decisionismo politico non più subordinato alla legge, quale sistema di vincoli e garanzie per il cittadino.
Proprio in quanto legata all'azione di sicurezza dal «nemico», l'attività dei Servizi segreti rischia di rifarsi nella sua logica alla prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, come quando si sancisce l'impunità per gli agenti dei Servizi che commettano delitti anche gravissimi, in nome di una non meglio precisata esigenza di difesa dello Stato da possibili nemici, insindacabile perché spesso coperta dal segreto, appunto «di Stato». Vicende recenti ci hanno dimostrato la pericolosità di una simile logica, e soprattutto i rischi connessi ad una confusione tra tutela dello Stato e difesa dell'ordine e del potere costituito; tra l'idea di Stato e quella di governo (nella sua contingenza e con tutti i suoi limiti); il concetto di pericolo e quello di esercizio del diritto di critica; la minaccia dello Stato e la libertà di espressione; l'aggressione e la contestazione politico-ideologica.
È questo il rischio di una lettura dell'azione dei Servizi come ispirata ad una prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, che noi abbiamo inteso contrastare con forza, intervenendo con proposte migliorative su questo disegno di legge. Perché è importante precisare che la lettera della legge, nel definire oggi come ieri, quale fine dei Servizi, «la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione», intende per «Stato» non certo la compagine di governo e l'assetto dei poteri costituiti, ma l'ordinamento costituzionale quale sistema di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. È bene ribadirlo, come abbiamo tentato di fare anche con le nostre proposte emendative.
Molte di queste proposte emendative non sono state accettate anche se i relatori hanno cercato di integrarle nel testo cui la Commissione ha dato consistenza. Abbiamo ritenuto in ogni modo di privilegiare nel nostro giudizio finale le innovazioni e l'equilibrio raggiunto. Noi ci siamo mossi, e ci muoviamo, tenendo ben presenti gli elementi di cui sopra. Abbiamo discusso insieme sulla necessità di arrivare tempestivamente a una nuova legge in grado di interpretare meglio le novità che sono intervenute nell'ambito del terrorismo interno e internazionale. Tutte garanzie che abbiamo chiesto, e in parte ottenuto, rispetto all'affidabilità democratica dei nostri Servizi vanno precisamente nella direzione di potenziare - come è necessario - i Servizi stessi. Potenziarli nella loro efficienza e nel rapporto con i cittadini del nostro Paese. Non abbiamo mai permesso, e non permetteremo mai, che questo rapporto sia reso precario e difficile nel momento in cui si avverte un particolare bisogno di una intensa attività di intelligence. Le norme che si richiamano a questa affidabilità vanno nella direzione di dare atto che nella nostra intelligence la maggioranza degli uomini e delle donne sono fedeli servitori dello Stato e, proprio per questo, hanno diritto di avere norme che aiutino il loro lavoro e isolino quanti - e ce ne sono stati nella storia del nostro Paese - pensano di utilizzare pezzi dei Servizi per una vera e propria sovversione delle regole democratiche dello Stato italiano.
Sen. Caprili