Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||||||
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - Lavori preparatori della Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Iter al Senato (A.S. 1335 e abb.): esame in sede referente (Seconda edizione) | ||||||||||||||
Riferimenti: | |||||||||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 76 Progressivo: 3 | ||||||||||||||
Data: | 17/09/2007 | ||||||||||||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||||||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
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File: ac0161c4.doc
INDICE
§ A.S. 339, (sen. Cossiga), Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
§ A.S. 360, (sen. Cossiga), Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1335
DISEGNO DI
LEGGE |
d’iniziativa dei deputati ASCIERTO (445); ZANOTTI, LENZI, BAFILE, BELLILLO, BOFFA, BORGHESI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, D’ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, D’ELIA, DURANTI, FARINA Gianni, FIANO, FONTANA Cinzia Maria, FRIGATO, GENTILI, GHIZZONI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARIANI, MURA, NICCHI, RAMPI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TOLOTTI, TRANFAGLIA, TRUPIA e VOLPINI (982); NACCARATO (1401); MATTARELLA, AMICI e NACCARATO (1566); ASCIERTO (1822); GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, PIGNATARO Ferdinando Benito, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA e VENIER (1974); DEIANA (1976); FIANO (1991); GASPARRI, BOCCHINO e LA RUSSA (1996); MASCIA (2016); BOATO (2038); BOATO (2039); BOATO (2040); SCAJOLA, BRESSA, D’ALIA e FIANO (2070); D’ALIA (2087); MARONI, COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIORGETTI Giancarlo, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO E STUCCHI (2105); COSSIGA (2124); COSSIGA (2125) (V. Stampato Camera nn.445, 982, 1401, 1566, 1822, 1974, 1976, 1991, 1996, 2016, 2038, 2039, 2040, 2070, 2087, 2105, 2124 e 2125)
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza |
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Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto
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DISEGNO DI LEGGE Capo I STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza; f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. 2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). 2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE e il SIN. Art. 3. (Autorità delegata) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata». 2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio. Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIE e dal SIN, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza del SIE e del SIN per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIE e del SIN; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE, il SIN e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d’intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 6. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di sicurezza; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo. 4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 7. Il regolamento previsto dal comma 6 istituisce l’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri: a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione; d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati. Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Art. 6. (Servizio di informazione per la sicurezza esterna) 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero. 2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. 3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell’ambito del Servizio. 10. L’organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con apposito regolamento. Art. 7. (Servizio di informazione per la sicurezza interna) 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. 3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. Il SIN può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIN, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell’ambito del Servizio. 10. L’organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con apposito regolamento. Art. 8. (Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, al SIE e al SIN) 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il II Reparto - Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con il SIE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 9. (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) 1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42. 2. Competono all’UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno; d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS. 4. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. 5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. 6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato. 7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. 8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto. 9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 11. Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR. Art. 10. (Ufficio centrale degli archivi) 1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate: a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS; b) la gestione dell’archivio centrale del DIS; c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. 2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio centrale dello Stato. Art. 11. (Formazione e addestramento) 1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. 2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse. 3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico internazionale. Art. 12. (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia) 1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge. Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali. 3. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Art. 14. (Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3. 3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata». Art. 15. (Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta. 2. L’autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato. 5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa». Art. 16. (Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione. 3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa».
Capo III GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n.75, e successive modificazioni. 4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale. 5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo. 6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte: a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza; b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili; c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi. 7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza. Art. 18. (Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato) 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2. 4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento. 6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo. 7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i). Art. 19. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso. 5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza. 7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto. 8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10. 10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale. 11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. Art. 20. (Sanzioni penali) 1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 21. (Contingente speciale del personale) 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all’operatività del DIS e dei servizi di sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di sicurezza, l’incompatibilità è assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite; n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni. Art. 22 (Ricorsi giurisdizionali) 1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Art. 23. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. 3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile. 4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno. 5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta. 6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita. 7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. Art. 24. (Identità di copertura) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l’uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. 3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS. Art. 25. (Attività simulate) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. 2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1. Art. 26. (Trattamento delle notizie personali) 1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. 2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 4. Il DIS, il SIE e il SIN non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Art. 27. (Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari) 1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata. 2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria. 3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale. 4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. 5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti. 6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza. Art. 28. (Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale) 1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato. 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. 6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto. 8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». Art. 29. (Norme di contabilità e disposizioni finanziarie) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza. 2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. 3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS; d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto; f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d). 4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. 5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV CONTROLLO PARLAMENTARE Art. 30. (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5. Art. 31. (Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN. 2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione. 3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare. 4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. 5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. 7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. 8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato. 9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. 10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato. 13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b). 14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. 15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso. (Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza. 3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. 4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. 2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21. 3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre. 8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN e i relativi stati di utilizzo. 9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini. 10. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell’anno precedente. 11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 24, comma 1, svolte nell’anno precedente. 12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute. Art. 34. (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere. Art. 35. (Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti. Art. 36. (Obbligo del segreto) 1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell’incarico. 2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere. 6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione. 7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento. Art. 37. (Organizzazione interna) 1. L’attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato. 3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorità che li ha formati. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n.801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri. Art. 38. (Relazione al Parlamento) 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 39. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. 3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Art. 40. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. 6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. 7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. 8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». 2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». 4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato»; b) il comma 3 è abrogato. 5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Art. 41. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato) 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza. 2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. 6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. 7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può nè acquisire nè utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. 8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Art. 42. (Classifiche di segretezza) 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 43. (Procedura per l’adozione dei regolamenti) 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti. Art. 44. (Abrogazioni) 1. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. 2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n.801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 6, all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma3. 3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente. 4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione «SISMI» si intende riferita al SIE, l’espressione «SISDE» si intende riferita al SIN, l’espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l’espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30 della presente legge. Art. 45. (Disposizioni transitorie) 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 2. In sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 46. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 68
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore MALABARBA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006 |
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Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad impedire che le inchieste giudiziarie concernenti reati di particolare gravità – ed in particolare quelle relative alle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese – siano ostacolate dall’opposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del segreto di Stato. Tale opposizione può essere superata, ai sensi dell’articolo 204 del codice di procedura penale, solo qualora si tratti di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale.
La presente proposta mira ad ampliare espressamente l’ambito di applicazione di tale disposizione ai delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, recependo anche le questioni poste da un disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall’«Unione familiari vittime per stragi». La proposta prevede altresì l’obbligo di motivazione del provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto qualora gli atti richiesti non concernano, a suo avviso, i reati per cui si procede. Tuttavia, la previsione maggiormente innovativa è quella contenuta nell’articolo 3, che modifica l’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Le modifiche che si propongono individuano nel Presidente del Consiglio dei ministri l’organo titolare del potere di secretazione, attribuendo peraltro facoltà di delega a un sottosegretario di Stato e ai direttori dei servizi e, soprattutto, stabiliscono un termine di durata massima decennale del segreto di Stato.
Si vuole in tal modo contribuire alla ricerca della verità su fatti gravissimi, le cui responsabilità sono in gran parte ancora ignote, che hanno segnato tragicamente la storia del nostro Paese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 204. - (Esclusione del segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2. 1. Al comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo le parole: «conferma il segreto», sono inserite le seguenti: «con atto motivato».
Art. 3. 1. Dopo il secondo comma dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti i seguenti: «Il segreto di Stato è apposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può delegare un sottosegretario di Stato e i direttori dei servizi di cui agli articoli 4 e 6. Il segreto di Stato è revocato con le modalità previste dal terzo comma qualora vengano meno i presupposti di cui al primo comma. La durata del segreto di Stato non può comunque eccedere i dieci anni».
Art. 4. 1. L’articolo 16 della legge 24 ottobre 1997, n.801, è sostituito dal seguente: «Art. 16. – 1. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 139
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa
dei senatori
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006
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Norme sulla riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
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Onorevoli Senatori. – L’attuale assetto dei servizi di informazione e di sicurezza in Italia, caratterizzato da un sistema binario costituito dal Sisde e dal Sismi, con competenza per materia e non per territorio, cui si aggiunge una struttura di staff della Presidenza del Consiglio, e cioè il Cesis, risale alla legge 24 ottobre 1977, n.801, e non subisce variazioni da quasi trent’anni. In questi tre decenni, se non valesse la considerazione degli sconvolgimenti intervenuti sul piano internazionale, basta ricordare che sul piano interno sono mutati sistemi elettorali nazionali e territoriali, è cambiato l’ordinamento giudiziario, sono state rinnovate le competenze delle regioni e degli enti territoriali: è incomprensibile che soltanto la struttura dell’intelligence conosca tanto ritardo nella riorganizzazione. Il sistema, così come è oggi, è stato ideato nel pieno della «guerra fredda», ed era funzionale a svolgere i compiti di intelligence in quel quadro di riferimento, caratterizzato da un bipolarismo sul piano internazionale e politico-ideologico.
A questo, anche a causa della cattiva fama di cui erano circondati i servizi negli anni precedenti, si affiancava la volontà del legislatore della fine degli anni 1970 di evitare una temuta concentrazione di potere: la scelta di dividere i servizi in più strutture autonome rientrava nella logica di escludere intenti debordanti o devianti, e costituiva l’eco di un pregiudizio sull’efficacia e sulla stessa utilità di un apparato di intelligence. Non considerare i radicali cambiamenti avvenuti dentro e fuori il territorio nazionale e mantenere la configurazione attuale rende tutto più complicato: al Sisde-Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, che dipende funzionalmente dal Ministro dell’interno, continua a competere l’attività di informazione per le questioni di sicurezza delle istituzioni e contro la minaccia dell’eversione.
Al Sismi-Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, che dipende invece dal Ministro della difesa, spetta l’attività di informazione e sicurezza per la difesa sul piano militare dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato. Infine, al Cesis-Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, che dipende dal Presidente del Consiglio, appartiene il raccordo fra i due servizi operativi. Il rischio di sovrapposizione parziale fra l’attività del Sisde e quella del Sismi è concreto: questa duplicazione di lavoro è dannosa non solo perché in taluni casi può essere di reciproco intralcio e può favorire letture differenti della medesima realtà, ma soprattutto perché rappresenta il contrario dell’impiego razionale delle energie materiali e umane a disposizione. D’altra parte, la mancata o incompleta circolazione di notizie, favorita dalla divisione fra le strutture, mette a rischio lo stesso sistema di conoscenza: non far fluire le informazioni, non verificarle e non registrarle equivale a disperderle.
Se la prima funzione dei Servizi è l’intelligence, ossia l’analisi, la netta separazione delle strutture, di fronte a una minaccia sempre meno decifrabile con gli antichi criteri della guerra fredda, rappresenta un problema oggettivo. Non si tratta, come per le forze di polizia, di organismi che hanno funzioni prevalentemente operative, sì che un buon coordinamento – il «buon» fa riferimento a norme chiare e a una applicazione corretta – tutela da reciproche intromissioni; si tratta invece di strutture costruite a suo tempo per conoscere materie e per operare in contesti all’epoca separati, e oggi invece privi di quei caratteri di distinzione.
L’ipotesi di lavoro avanzata da tanti, oggetto di questo disegno di legge, è di unificare i due servizi e porli alle dipendenze della Presidenza del Consiglio. Ciò consentirebbe: a) una efficace ripartizione del lavoro all’interno del servizio riunito, eliminando qualsiasi sconfinamento di compiti; b) una reale unicità di valutazione, esito della fluidità del circuito delle informazioni, che non disorienti chi è chiamato a scelte e a decisioni concrete anche sulla base di quelle valutazioni; c) la piena e unitaria assunzione di responsabilità nella trasmissione di una notizia e nella lettura della stessa; d) un notevole risparmio di risorse, non essendo più necessari tre differenti uffici del personale, di segreteria, e amministrativi; l’accorpamento di tali strutture costituirebbe la fonte principale di risparmio. Questa ipotesi, nel corso di audizioni articolatesi in Parlamento, è stata condivisa dai direttori dei servizi e da larga parte delle forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Se, anche in questo caso, l’ostacolo consiste nel timore di concentrare poteri, l’antidoto può correttamente individuarsi in un punto di riferimento decisionale, coincidente con un organismo nel quale siano rappresentati i ministeri interessati (Interno, Difesa, Esteri), e in un punto di riferimento propriamente politico, coincidente col Presidente del Consiglio, o – come già accade oggi – con un sottosegretario alla presidenza, ovvero con un ministro che si occupi esclusivamente di intelligence.
Ma l’urgenza dell’intervento riformatore non si collega soltanto alla razionalizzazione delle risorse e dell’attività informativa, di analisi e operativa. È richiesta pure dalla necessità di mettere a disposizione di chi lavora per questi organismi strumenti giuridici adeguati ai compiti da svolgere, per garantire procedure univoche e trasparenti; questo esige che si disciplini la possibilità di accedere ai dati in possesso alle pubbliche amministrazioni senza incorrere in violazioni della riservatezza, e senza che le stesse amministrazioni oppongano tale vincolo, e che si chiariscano i confini di quelle che tecnicamente si chiamano «garanzie funzionali». Si tratta di cause di giustificazione per atti che, a determinate condizioni e con le autorizzazioni del caso, i funzionari dei servizi sono abilitati a compiere: atti che, se realizzati al di fuori di tale ambito, costituirebbero illeciti penali.
Se, al fine di garantire la sicurezza dello Stato, di prevenire attentati, di salvare vite umane, di impedire la distruzione di centrali energetiche è necessario, per esempio, violare una banca dati o accedere in un luogo privato, la procedura di autorizzazione, e l’assunzione di responsabilità politica che consenta di intervenire, deve essere chiara e priva di ambiguità, per non esporre l’agente a sanzioni penali, altrimenti previste quando questi atti sono posti in essere senza alcuna scriminante. Quel collegamento diretto con il vertice politico da identificare in un’unica figura di snodo del rango di ministro o di sottosegretario, garantisce da rischi di input differenti: rischi non solo teorici se, come è nell’attuale strutturazione, due distinti servizi dipendono da due ministri differenti, a prescindere dalle buone relazioni e dalla omogeneità di vedute che costoro possono avere. Dopo l’11 settembre, facendo tesoro degli errori commessi, gli Stati Uniti hanno intrapreso la strada del tendenziale accorpamento delle strutture di intelligence, individuando un soggetto competente ad armonizzare il lavoro delle varie agenzie di informazioni, ossia il U.S. Director of national intelligence (l’incarico è oggi ricoperto dall’ambasciatore John D. Negroponte), che ha l’ultima parola sul budget delle 15 agenzie di informazione degli USA. In Italia, dove il dibattito sul ruolo dei Servizi non ha l’estensione e la non occasionalità che conosce sull’altra sponda dell’Atlantico, è necessario raggiungere il medesimo risultato senza esservi spinti per emergenza o per emotività.
La riforma dei servizi di informazione costituisce l’occasione per dare seguito, oltre che alle esigenze di ordine generale appena ricordate, a una serie di necessità di specie. Un rapido sommario di queste ultime è opportuno, per avere un’idea delle difficoltà operative di chi svolge questi compiti, e di quanto sia indilazionabile rispondere in modo chiaro sul piano normativo:
a) potere di chiedere e di ottenere dai funzionari responsabili delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di credito ogni tipo di notizie utili per ricostruire un quadro informativo in chiave di prevenzione e di contrasto del terrorismo. Ciò assume una particolare necessità per i dati riguardanti gli intestatari delle utenze telefoniche e la localizzazione degli apparati di telefonia mobile;
b) possibilità di utilizzare documenti di copertura per sè e per soggetti ausiliari, cioè non incardinati nel personale dei servizi, ma che tuttavia con essi collaborano operativamente: si tratta di estendere quanto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n.374, prevede per gli ufficiali di polizia giudiziaria in funzione antiterrorismo, ovviamente per operazioni di intelligence individuate, autorizzate, e per la limitata durata delle stesse. La penetrazione informativa sotto copertura non è semplice, per le caratteristiche che presentano le singole cellule: è richiesto un lavoro teso a ottenere la fiducia dei partecipi all’organizzazione terroristica lungo, continuo, strutturato, diffuso e diversificato;
c) investimenti mirati nel settore dell’analisi. L’elevata professionalità acquisita dalle forze di polizia italiane nel contrasto a organizzazioni criminali – di tipo mafioso o di natura terroristica interna – ha consentito finora di reggere l’impatto della minaccia terroristica di natura islamica. Lacune esistono invece sul fronte dell’analisi, che risente dell’approccio abbastanza recente da parte dell’Italia a un fenomeno invece maggiormente conosciuto, per ragioni oggettive, in nazioni a noi vicine, a cominciare dalla Francia. Non che nella formazione dei funzionari dei servizi impegnati in questo settore siano mancati stage sul fondamentalismo islamico, svolti anche in nazioni a maggioranza musulmana, o corsi di aggiornamento in Italia: è mancato un quadro formativo di insieme, fondato anzitutto su un approfondimento storico e religioso. Anche su questo versante sono necessari investimenti materiali e in termini di energie umane, che consentano di fruire del contributo di chi ha una padronanza completa – e non frammentata o settoriale – della materia, sì che quest’ultima condizioni positivamente la capacità di analisi. Se infatti la cultura delle forze di polizia dedicate al contrasto del terrorismo islamico permette di rispondere in modo adeguato alle esigenze di prevenzione generica e di repressione specifica, ciò avviene anche perché finora non si sono riscontrati in concreto progetti di attentati terroristici riguardanti il territorio italiano: rafforzamento dell’intelligence significa soprattutto rafforzamento delle analisi di previsione e delle scelte tattiche che il nemico può operare;
d) possibilità di reclutare al di fuori delle forze di polizia e dei dipendenti dello Stato. L’attuale limitazione di fatto genera situazioni di difficoltà con i corpi di polizia, destinatari esclusivi delle richieste di transito di propri uomini nei servizi: si tratta ordinariamente di unità molto valide, e il loro trasferimento comprensibilmente non viene visto con entusiasmo. Ciò, al di là delle ottime intenzioni e degli sforzi di collaborazione, crea problemi oggettivi. Più in generale, precludersi l’utilizzo di persone provenienti dal mondo accademico o da enti o società private vuol dire privarsi di contributi professionali significativi e di fonti di informazioni e di letture della realtà necessarie. Il timore di reclutamenti clientelari può essere fugato dalla predisposizione di requisiti rigorosi, ma soprattutto da una effettiva responsabilizzazione e da una parallela verifica dei risultati. In definitiva, ci si deve chiedere onestamente quanto si ritiene che oggi la sfida di questo terrorismo sia fronteggiabile con l’attuale organizzazione, e se invece la riforma – non più dilazionabile – non fornisca l’occasione per individuare un vero e proprio «statuto» per chi opera nei servizi.
Il testo presentato nelle pagine che seguono costituisce il tentativo di definire una nuova struttura organizzativa per l’esercizio delle funzioni connesse alle politiche informative e di sicurezza nell’ordinamento italiano. In questi anni sono stati presentati numerosi progetti in materia, segno tangibile non solo della necessità di intervenire in un settore che registra una organizzazione che risale a circa trenta anni or sono, ma anche dell’attenzione che il mondo politico sta prestando all’argomento. Il testo che qui si propone, al di là di diversi spunti originali che in seguito saranno illustrati, tenta una mediazione tra i diversi progetti proposti in questi anni. Questo percorso ha reso la struttura dell’ipotesi normativa proposta in questa sede particolarmente flessibile al punto da poter accogliere, senza stravolgere la strategia di fondo, gli auspicati contributi che saranno generati dal dibattito parlamentare.
Il provvedimento predisposto prende in considerazione tutti i principali aspetti che riguardano il settore, dall’organizzazione strutturale al flusso dei controlli, dalle garanzie funzionali alle tecniche di reclutamento. Si tratta, certo, di un testo che richiederà l’intervento di una normazione secondaria, a carattere regolamentare, per poter esplicare appieno la sua efficacia, ma che consente un immediato avvio del nuovo sistema grazie alla previsione di un apposito percorso organizzativo che dovrà concludersi entro un anno dall’emanazione e che prevede l’istituzione di gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui sarà assegnato il compito di coordinare l’intero processo.
L’obiettivo da conseguire è la realizzazione di uno strumento più idoneo a soddisfare, in maniera integrata con gli altri soggetti della comunità di intelligence, l’esigenza di sicurezza, superando i paradigmi di lavoro, fondati sugli anacronistici concetti di «sicurezza militare», «sicurezza democratica», «sicurezza interna» etc. etc ..
La scelta più congrua, superando il c.d. «modello binario» basato sulla virtuale separatezza di compiti tra un Servizio che opera all’esterno ed uno che opera sul territorio nazionale, è quella che privilegia l’adozione di un servizio unico. Con tale configurazione monistica si intende realizzare una aggregazione di competenze e potenzialità, assicurando una maggiore compattezza dell’intera attività operativa, non una concentrazione di «potere». Infatti, l’indiscussa globalizzazione delle minacce e le esperienze maturate negli ultimi anni suggeriscono la creazione di un ente ad indirizzo unitario, che operi ratione materiae, attraverso lo sviluppo di funzioni svincolate dal criterio di territorialità e dotato di robusta capacità di direzione e controllo. La scelta del modello unitario, capace di fondere e razionalizzare competenze oggi di spiegate in seno al modello binario, consentirebbe di:
– sviluppare processi decisionali maggiormente agili, efficienti e controllabili;
– uniformare modelli, tecniche e prassi operative;
– definire la netta distinzione tra l’intelligence di sicurezza e l’intelligence militare, competenza esclusiva, quest’ultima, delle Forze Armate;
– ottimizzare le risorse, attraverso l’abbattimento di evidenti diseconomie di settore;
– garantire un progressivo innalzamento della sensibilità istituzionale a favore del comparto dell’intelligence nazionale, ottenendo una migliore realizzazione delle politiche informative di sicurezza.
In concreto, il testo proposto supera l’attuale sistema binario in vigore nel nostro ordinamento per giungere ad una unica struttura, definita «Direzione Generale per le Informazioni e la sicurezza (DIGIS)». Già di per sè una siffatta soluzione garantisce la nascita di un polo che sia finalmente capace di sintetizzare e stimolare insieme le competenze tecniche che nel nostro paese in questi anni si sono sviluppate, assicurando una direzione tecnica univoca ed una altrettanta univoca responsabilità. Ed è proprio il principio organizzativo della «unicità del comando» che sembra quello che meglio di altri (la divisione delle competenze, il coordinamento, ecc.) è in grado di assicurare maggiore possibilità di sviluppo del sistema e delle expertise di settore oltre che un più agevole controllo politico e strategico. Alle perplessità relative alla concentrazione di potere in capo ad un singolo individuo, a cui molti si sono richiamati per sostenere l’opportunità di conservare l’attuale sistema, il testo risponde con un miglioramento e ampliamento dei meccanismi di controllo parlamentare ed una maggiore condivisione della strategie di sicurezza tra il Presidente del Consiglio ed i ministri maggiormente coinvolti ed interessati a livello istituzionale dalle politiche informative (componenti del Consiglio Nazionale per la sicurezza).
I punti qualificanti dell’auspicata riforma sono di seguito illustrati:
– al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, funzioni che può delegare ad un Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza. Il Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Non sono comunque delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri ed, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato;
– la condivisione delle strategie, a livello politico, è assicurata dal Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), istituito presso la PCM con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di deliberazione, in materia di politica informativa per la sicurezza. L’organismo è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal ministro dell’economia e delle finanze;
– lo schema dei rapporti tra il Governo ed il Parlamento non è dissimile da quello attuale, sebbene siano resi più incisivi i poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza. Questo ultimo organismo, composto da due deputati e due senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, esercita il controllo sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza; può chiedere informazioni sulle linee generali dell’organizzazione e delle attività del DIGIS e delle Agenzie; può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato e i membri del Consiglio Nazionale per la sicurezza per riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza;
– quanto all’ordinamento amministrativo, la norma prevede per l’espletamento delle funzioni operative, dunque per il perseguimento della missione istituzionale, l’istituzione di Agenzie, mentre per l’esercizio delle attività strumentali l’istituzione di appositi Dipartimenti. Il testo suggerisce, comunque, una prima organizzazione di «abbrivio», e questo per mitigare le difficoltà che certamente si incontreranno nell’effettuare la sintesi strutturale tra i 3 organismi al momento esistenti. Più in particolare, l’organizzazione prevista in fase di prima attuazione è caratterizzata dalla presenza di 3 agenzie:
d) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione (AITE);
e) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);
f) Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza (ARC).
Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle Agenzie sono altresì istituiti, sempre in prima attuazione, tre Dipartimenti:
d) Dipartimento per la gestione del personale;
e) Dipartimento tecnico-logistico;
f) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.
Nell’ambito della DIGIS operano altresì l’Ufficio centrale per la segretezza e l’Ufficio centrale degli archivi, che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o, in presenza della delega di cui all’articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza – pur mantenendo la dipendenza organica e funzionale dal Dipartimento per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
Come anticipato, questa organizzazione è da considerarsi provvisoria poiché, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, l’assetto organizzativo ivi delineato sarà sottoposto a revisione da parte di un apposito gruppo di lavoro, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo della DIGIS, sentito il Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. Del Gruppo di lavoro fanno parte un rappresentante di ciascuna delle Agenzie, designato dal rispettivo Direttore, nonché tre esperti di provata competenza e professionalità nello specifico settore nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
All’esito della revisione il gruppo di lavoro potrà proporre al Presidente del Consiglio dei ministri modifiche e/o integrazioni al modello organizzativo delineato nella legge.
Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. Per l’assolvimento dei compiti a lui assegnati la norma favorisce, in sede regolamentare, l’istituzione di uno staff operativo che abbia compiti di analisi, programmazione e controllo strategico. Si tratta di un momento organizzativo rilevante poiché la nuova Direzione generale per le informazioni e la sicurezza avrà dimensioni tali da imporre una sorta di «Stato Maggiore» che possa coadiuvare il direttore nelle attività di monitoraggio, controllo e, non da ultimo, di sintesi analitica di quanto prodotto dalle diverse agenzie.
Il testo, inoltre, prevede espressamente la nomina di un vice direttore della DIGIS, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Direttore e sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Il Vice Direttore avrà tra l’altro il compito di coordinare gli uffici di staff di supporto all’attività del direttore.
Per la gestione del personale, la norma prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Direzione Generale per le Informazioni e la Sicurezza – di un contingente speciale del personale assegnato alla DIGIS, determinato con apposito regolamento che dovrà essere emanato entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento dovrà prevedere l’ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale e, altresì, la definizione dei criteri e delle modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale degli attuali organismi informativi che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto risulterà non più necessario per le esigenze della DIGIS.
È importante sottolineare che, nell’esercizio del potere regolamentare di cui sopra, dovranno in ogni caso essere osservati alcuni principi che la legge stessa introduce, tra i quali merita menzione lo schema secondo cui il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, nell’ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche. Anche il reclutamento del personale mediante assunzione diretta è previsto che avvenga secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare.
Prima di concludere ed esaminare il tema delle garanzie funzionali è necessario sottolineare che lo schema di legge proposta introduce, ai fini della gestione amministrativa e contabile della DIGIS, una serie di deroghe alle leggi ordinarie dello Stato (in particolare la legge 7 agosto 1990, n.241, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), facendo salvi una serie di importanti parametri necessari ai fini del controllo o della tutela dei dipendenti e dei loro diritti.
L’articolato tenta, dunque, anche una regolamentazione dello spinoso problema delle garanzie funzionali, che in realtà costituiscono uno dei principali strumenti di azione dei servizi di intelligence in mancanza dei quali l’efficacia operativa e la stessa natura di questi organismi sono messe seriamente in discussione. La proposta introduce, allora, una speciale causa di giustificazione per il personale della DIGIS che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali. Essa non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche; non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.
La garanzia interviene quando la condotta costituente reato è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata oppure allorquando sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
La procedura necessaria per l’autorizzazione prevede che sia il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, a provvedere, su proposta del Direttore della DIGIS. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta, il Direttore autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro, sentito un apposito comitato di consulenza previsto dalla legge e reso indispensabile per coadiuvare il Presidente del Consiglio in scelte pregne di una notevole delicatezza istituzionale, può ratificare il provvedimento se esso risponde ai criteri dettati dalla norma che qui si discute.
Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità. Il testo si chiude con alcune norme che intervengono sulla qualifica degli operatori di intelligence, escludendo la possibilità che questi possano rivestire la qualifica di procuratore generale o di personale di pubblica sicurezza. Sono altresì previste norme di organizzazione e a tutela dell’identità riservata degli operatori di intelligence, nonché, in chiusura, disposizioni transitorie necessarie per colmare il breve periodo di vuoto normativo che naturalmente si determinerà.
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
CAPO I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI
Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli Organismi informativi disciplinati dalla presente legge. 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità Nazionale per la Sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.
Art. 2. (Delega al Ministro per le informazioni e la sicurezza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 ad un Ministro delle informazioni per la sicurezza senza portafoglio. Il Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. 2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri ed, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
Art. 3. (Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza. 2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale: a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza; b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame; c) provvede all’approvazione del piano dell’attività informativa, verificandone l’attuazione nei modi e tempi indicati; d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge; e) designa, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i Responsabili delle strutture in cui si articola tale Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge. 3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio sono svolte, senza diritto di voto, dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio dei ministri – o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza – può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame. 5. Le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 4. (Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Comitato Parlamentare per la sicurezza) 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS) è costituito da due deputati e da due senatori, nominati all’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano altresì un membro supplente per ciascuna delle due Camere. 3. Il Comitato parlamentare per la sicurezza esercita il controllo sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull’organizzazione e sulle attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS). Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza e i membri del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. 5. Il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo. 6. Al Comitato sono comunicati tutti gli atti normativi emanati In attuazione della presente legge. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 3. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale. 8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
CAPO II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA (DIGIS)
Art. 5. (Direzione generale per le informazioni e la sicurezza – DIGIS) 1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri – o, in caso di delega di cui all’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza – si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), costituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto è previsto nei successivi commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche e/o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento. 2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione, nelle seguenti tre agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative: a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione (AITE); b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO); c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC). 3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, sempre in sede di prima attuazione, i seguenti tre Dipartimenti: a) Dipartimento per la gestione del personale; b) Dipartimento tecnico-logistico; c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali. 4. Nell’ambito della DIGIS operano altresì l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l’Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri – o, in presenza della delega di cui all’articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza pur mantenendo la dipendenza organica e funzionale dalla Direzione generale per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche. 5. L’ordinamento delle strutture di cui ai commi precedenti e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento. 6. Entro un anno dall’emanazione dei regolamenti previsti dalla presente legge l’assetto organizzativo sarà sottoposto a revisione da parte di apposito gruppo di lavoro, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. Il Gruppo di lavoro è costituito da un rappresentante di ciascuna delle Agenzie di cui al comma 2, designati dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nonché tre esperti di comprovata competenza e professionalità. All’esito della revisione il Gruppo di lavoro potrà proporre al Presidente del Consiglio dei ministri modifiche e/o integrazioni al modello organizzativo delineato nella presente legge.
Art. 6. (Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza) 1. Alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell’attuazione della politica informativa per la sicurezza. 2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. 3. Per l’assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto ordinativo è fissato in apposito regolamento. 4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 5. Il direttore della direzione generale per le informazioni e la sicurezza: a) fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche dell’informazione per la sicurezza di cui all’articolo l e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo; b) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l’approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l’attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l’attività delle Agenzie; c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell’attività svolta dalla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza; d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica; e) garantisce lo scambio informativo tra la direzione generale per le informazioni e la sicurezza e le Forze di Polizia nonché tra la direzione generale per le informazioni e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa; f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati; g) designa al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, i responsabili delle strutture organizzative indicate nell’articolo 5.
Art. 7. (Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione – AITE) 1. L’Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l’eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall’eversione nel territorio nazionale ed estero. 2. Nel quadro dei fini indicati nel comma 1, l’AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall’eversione di qualunque natura.
Art. 8. (Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata – AICO) 1. L’Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente da ogni pericolo, minaccia o aggressione, anche di natura economica, portata dalla criminalità organizzata all’interno del territorio nazionale e all’estero. 2. Nel quadro dei fini indicati nel comma 1, l’AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalla diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.
Art. 9. (Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza - ARC) 1. L’Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all’estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica, dell’economia e dell’industria. L’Agenzia, altresì, acquisisce informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale. 2. L’ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.
Art. 10. (Ufficio centrale per la segretezza – UCSE) 1. L’ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 2. Il capo dell’ufficio è nominato dal presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l’esercizio delle sue funzioni, direttamente al presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità Nazionale per la sicurezza. 3. Competono all’UCSE: a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS); d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS. 4. Con apposito regolamento, sentito il CNS, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 11. (Ufficio centrale degli archivi – UCA) 1. All’Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate: a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi degli Organismi informativi; b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi; c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il CNS. 3. Con il regolamento di cui al comma 2, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato.
CAPO III AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA
Art. 12. (Norme di organizzazione e di funzionamento) 1. All’organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al capo III ed al capo IV, le norme concernenti l’esercizio dell’attività amministrativa nel rispetto dei seguenti principi regolatori: a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni; b) obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso e motivato, c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferente alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 13. (Spese per la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza) 1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n.94 e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 2. All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare. 3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza; b ) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza; c) gli atti di gestione del fondo di cui alla precedente lettera b sono assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dagli altri dirigenti della direzione e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la direzione generale stessa; d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, che presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza; e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, al ministro delle informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. 4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
Art. 14. (Ricorsi giurisdizionali) 1. La competenza giurisdizionale per le controversie nelle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo spetta al giudice amministrativo. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.
CAPO IV GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI
Art. 15. (Contingente speciale del personale) 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l’ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai principi posti dalle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre Amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli attuali organismi informativi che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla presente legge e dai regolamenti attuativi, risulterà non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto: a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova; b) da personale assunto direttamente. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti. 3. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 16. (Principi generali per l’esercizio del potere regolamentare in materia di Ordinamento del personale) 1. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 15, comma 1, devono, in ogni caso, essere osservati i seguenti principi generali: a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, nell’ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche; b) il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito l’utilizzo di questo canale di reclutamento solo per l’assunzione di personale di elevata e particolare specializzazione. c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente sottoposti ad accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al fine di verificarne l’idoneità al servizio presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza; d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l’amministrazione di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), presso altra Amministrazione dello Stato; e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale il regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l’inquadramento nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento economico e previdenziale in godimento al momento dell’emanazione del provvedimento di trasferimento.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA CONDOTTA E SULLO STATUS DEGLI APPARTENENTI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA CAPO I GARANZIE FUNZIONALI
Art. 17. (Ambito di applicabilità) 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. 5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tale Direzione generale.
Art. 18. (Procedure) 1. Le condotte indicate nell’articolo 17 sono autorizzate, nei casi previsti nell’articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il comitato di consulenza previsto dall’articolo 20. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta a sensi dell’articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell’articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il comitato previsto dall’articolo 20, ratifica il provvedimento del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta a sensi dell’articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma2. 4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, valuti che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, adotta le necessarie misure e riferisce all’autorità giudiziaria competente. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 17 è conservata in un’apposita sezione riservata dell’archivio, con la documentazione delle spese.
Art. 19. (Condotte dolose) 1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Nell’ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l’articolo 55 del codice penale.
Art. 20. (Comitato di consulenza) 1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell’articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza. 2. Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità. 3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne. 4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 21. (Opposizione della causa di non punibilità) 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all’autorità giudiziaria procedente l’esistenza della causa di non punibilità. 2. Nel caso indicato nel comma l, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l’esistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 17 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 17, comma 5, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti. Art. 22. (Attività deviate) 1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
CAPO II QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ
Art. 23. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale sopra indicata per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. 2. In relazione all’attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell’operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell’articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile. 3. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 24. (Identità di copertura) 1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti alla Direzione generale, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Con apposito regolamento saranno definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione del documento stesso al termine dell’operazione, nonché la durata della sua validità.
Art. 25. (Attività simulate) 1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione il Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell’articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. 2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento sono stabilite le relative modalità attuative.
Art. 26. (Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari) 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 c.p.p., adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia indispensabile, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.
TITOLO III RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art. 27. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia) 1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l’espletamento dei compiti a questi affidati. 2. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l’accertamento o la prevenzione dei reati. 3. Il Direttore della DIGIS e i responsabili delle Forze Armate e delle Forze di Polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività allo scambio informativo.
Art. 28. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le Università e gli enti di ricerca. 2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori – in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa – di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.
Art. 29. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosada parte dell’autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza) 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza sia dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza, l’autorità giudizi aria indica nel modo più specifico possibile nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni. 4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l’atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l’autorità giudizi aria acquisisce il documento, l’atto o la cosa. 6. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare il Ministro delle informazioni per la sicurezza all’accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.
TITOLO IV TUTELA DEL SEGRETO DI STATO
Art. 30. (Criteri di tutela) 1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le vigenti disposizioni normative previste in materia, tenuto conto dei principi fissanti nelle norme contenute nel presente Titolo e fatta salva l’applicazione dell’articolo 29 della presente legge. 2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.
Art. 31. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all’articolo 30, comma 2. 2. Le notizie, documenti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
Art. 32. (Procedura per l’adozione dei regolamenti) 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, previa deliberazione del Consiglio Nazionale per la sicurezza della Repubblica. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.
Art. 33. (Abrogazioni) 1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n.801, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 34. (Copertura finanziaria) 1. All’onere finanziario per l’attuazione della presente legge si provvede con apposito stanziamento sul capitolo dello Stato di previsione del bilancio dello Stato.
Art.35. (Entrata in vigore) 1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 246
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa
dei senatori
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006
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Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
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Onorevoli Senatori. – Il problema della trasparenza degli atti amministrativi e di governo è da tempo al centro del dibattito politico e istituzionale, in Italia come in altri Paesi del mondo. Nel nostro Paese, tuttavia, poco o nulla si è fatto per garantire che i cittadini potessero avere accesso reale alle informazioni, in particolare a quelle che riguardano i rapporti e i patti di collaborazione stipulati negli anni dal Governo italiano con altre nazioni o organismi sovranazionali e a quelle inerenti le attività dei servizi di sicurezza. La nostra storia recente dimostra che, proprio a riguardo di questi ultimi due temi, l’apposizione sistematica del segreto di Stato ha inciso negativamente sia sui rapporti tra l’opinione pubblica e l’esecutivo – si veda, in particolare, la crescente ostilità di quelle popolazioni costrette a convivere sul proprio territorio con basi militari straniere di cui sono ignoti allo stesso Parlamento gli atti che all’indomani del secondo conflitto mondiale portarono al loro insediamento –, sia sull’accertamento della verità riguardo a una serie di tragici avvenimenti che sconvolsero la vita del Paese negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, durante il periodo della cosiddetta “strategia della tensione“, e di cui ancora nulla si conosce per quanto concerne le responsabilità e i ruoli ricoperti da apparati dello Stato in seno alle trame eversive che segnarono quegli anni. Eppure sussistono tutti i motivi per rendere finalmente di pubblico dominio la documentazione fin qui secretata: da una parte, il contesto storico e geopolitico che portò all’insediamento delle basi Usa e Nato sul territorio italiano è radicalmente mutato con la fine della “guerra fredda“ e della contrapposizione tra i blocchi e, dall’altra, vi è tuttora la necessità di fare piena luce su una serie di orribili stragi rimaste impunite e di rispondere alla sete di verità e giustizia dei familiari di coloro che ne rimasero vittime. Rendere pubblici tutti quei materiali fin qui tenuti segreti sarebbe dunque un dovere morale, prima che istituzionale, storico e giudiziario. In molti Paesi, queste stesse motivazioni hanno portato all’emanazione di specifiche normative. Negli Stati Uniti la legge che regola la declassificazione dei documenti – il Freedom of Information Act (FOIA), (Titolo 5 dell’United States Code, paragrafo 552) – è stata introdotta nel lontano 1966. Essa stabilisce che qualunque cittadino, americano o straniero, possa richiedere la declassificazione di documenti che per motivi di vario genere non siano ancora consultabili. L’amministrazione interessata è obbligata a fornire una risposta che, nel 70 per cento dei casi, è positiva. In caso di risposta negativa, d’altra parte, è possibile ricorrere in appello presso la stessa amministrazione, e spesso l’appello ribalta il primo giudizio. Qualora l’amministrazione si rifiuti, anche dopo il ricorso in appello, di declassificare un determinato documento, è prevista la possibilità di citarla in giudizio. In questo caso il richiedente deve sostenere le spese di una causa giudiziaria il cui esito, però, può essergli favorevole: recentemente un istituto di ricerca privato, il National Security Archive, ha ottenuto in questo modo il rilascio da parte del Dipartimento di Stato di un’importantissima collezione di documenti relativi alla crisi cubana del 1962 che i legali del Dipartimento si erano rifiutati di rilasciare attraverso la normale procedura prevista dal Freedom of Information Act.
Alla fine del secolo scorso, le pressioni esercitate dalla comunità degli storici e la fine della guerra fredda spinsero il Congresso Usa ad approvare una nuova legge, la Public Law 102-138 del 28 ottobre 1991, che ampliava il numero dei documenti suscettibili di desecretazione e, successivamente, nell’aprile del 1995, il Presidente Clinton emanò l’Executive Order 12958 che incentivava ulteriormente la declassificazione dei documenti da parte delle varie agenzie federali.
La nuova legge stabiliva, infatti, che, a meno che un documento non appartenesse a una delle categorie specificamente elencate – piani militari ancora validi riguardanti la sicurezza nazionale del Paese, informazioni concernenti i ruoli ricoperti da singole persone all’interno dei servizi di intelligence, segreti aziendali, commerciali e finanziari ottenuti in via confidenziale, dati sensibili sulla situazione sanitaria dei cittadini o che comunque ne potessero ledere la privacy, ecc. – ogni ente governativo fosse tenuto a declassificare automaticamente entro l’aprile del 2000 (cioè entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’Executive Order) tutta la sua documentazione più vecchia di venticinque anni; inoltre ogni anno ciascun dipartimento, o agenzia governativa, era tenuto a declassificare una quota specifica dei suoi documenti ancora classificati.
È importante sottolineare che queste normative si applicavano alla stessa Cia (Central Intelligence Agency), della quale negli ultimi anni è stata resa pubblica una mole enorme di documenti ancora classificati risalenti all’Office of Strategic Services (OSS), molti dei quali di straordinario valore storico e politico. La Cia può rifiutarsi di divulgare documenti che contengano materiale relativo alla sicurezza nazionale o alle fonti e agli strumenti per la collezione dell’intelligence, ma è comunque tenuta a rispondere alle domande ad essa rivolte in base al Freedom of Information Act.
L’Executive Order 12958, proprio in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza nazionale, lasciava alle varie amministrazioni ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità di divulgare un determinato documento, ma introduceva un principio fondamentale: la desecretazione automatica, dopo venticinque anni dalla loro emanazione, di tutti i documenti da esse prodotti, ad eccezione di quelli concernenti le categorie sopra menzionate. Un lasso di tempo più che ragionevole per far sì che tale divulgazione non pregiudicasse proprio le esigenze correnti di sicurezza. Appare superfluo sottolineare l’opportunità e i vantaggi che un simile criterio apporterebbe in sede storica e di trasparenza istituzionale qualora fosse adottato anche nel nostro Paese. Sempre l’Executive Order 12958 introduceva una vera e propria “rivoluzione“ nelle procedure di divulgazione dei documenti, predisponendo con gli “Electronic Freedom of Information Act Amendments“ del 2 ottobre 1996, voluti dal presidente Bill Clinton e raccolti nella Public Law N.104-231, la digitalizzazione e la messa in rete di tutti i documenti suscettibili di desecretazione automatica.
Sempre più Paesi nel mondo stanno adottando il FOIA. Il 1º gennaio 2005 è entrato in vigore in Gran Bretagna il Freedom of Information Act 2000, che stabilisce nel Regno Unito il diritto dei cittadini a richiedere e visionare i documenti conservati dagli uffici pubblici, come quelli dei dipartimenti governativi, delle scuole, del servizio sanitario, delle forze dell’ordine e delle autorità locali.
Anche in questo caso, ogni singolo cittadino privato, di qualsiasi nazionalità e da qualsiasi Paese, potrà accedere a tutta una serie di dati relativi ad esempio alle modalità con cui si sono fatte certe scelte pubbliche o a come sono stati spesi alcuni fondi statali semplicemente attraverso una richiesta scritta cui l’ufficio destinatario darà risposta entro venti giorni lavorativi.
Tra la documentazione che sarà oggetto di diffusione pubblica potranno figurare atti istituzionali, attestati sulle prestazioni ospedaliere e mediche, contratti pubblici, studi e ricerche in base ai quali si sono operate delle scelte che hanno avuto peso nella vita dei cittadini, le procedure di pagamento dei funzionari pubblici, in definitiva tutto ciò che potrà avere un interesse pubblico.
Nel caso in cui non si potesse procedere alla pubblicazione dell’oggetto della richiesta il rifiuto sarà debitamente motivato, dimostrando che è maggiore l’interesse temporaneo a tenere riservata l’informazione, e a monitorare l’equità e la legittimità di questo processo sarà l’ufficio dell’Information Commissioner che opererà di volta in volta una specifica valutazione.
Per quanto riguarda la Germania, recentemente il Parlamento tedesco ha completato l’esame in prima lettura della proposta di legge del 17 dicembre 2004 Freedom of Information, che dispone il diritto di accesso pubblico ai documenti ufficiali della pubblica amministrazione, senza dover dimostrare un interesse particolare all’acquisizione dell’informazione.
La proposta di legge, che stabilisce altresì l’obbligo per gli uffici pubblici a rendere pubblicamente disponibili on line una serie di atti e documenti, prevede che le richieste vengano soddisfatte in modo risoluto e veloce; solo in caso di procedure complesse si pone un tempo limite di due mesi.
D’altra parte, su tutto il territorio europeo soltanto Cipro, Malta e Lussemburgo non dispongono ancora di una legislazione sull’informazione.
In Italia, la situazione è confusa e, per certi versi, paradossale. La legge 7 agosto 1990, n.241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», aveva innovato profondamente le regole sul procedimento amministrativo e aveva introdotto il principio della trasparenza e del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni che li riguardano. Essa è stata modificata molte volte e, da ultimo, dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa».
La legge n.241 del 1990, prima della modifica apportata dalla legge n.15 del 2005, all’articolo 22, comma 1, recitava: «Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».
Nulla di paragonabile al diritto di accesso imposto dal Freedom of Information Act Usa, ma comunque un primo passo nella direzione della pubblicità degli atti di governo. La norma, tuttavia, è stata sistematicamente disapplicata da molte amministrazioni, anche col pretesto della poi sopravvenuta normativa sulla tutela dei dati personali.
Ma è l’articolo 24 che vanificava, di fatto, la reale utilità di un simile provvedimento, quando, al comma 1, recitava: «Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento».
Al fine di adeguare la nostra legislazione a gran parte di quelle europee e internazionali, il presente disegno di legge propone di rimuovere il segreto di Stato gravante su tutti i documenti prodotti dalle amministrazioni, dagli organi dello Stato e dagli apparati di sicurezza e di intelligence, una volta che dalla loro emanazione siano trascorsi venticinque anni, adottando un automatismo simile a quello previsto dal Freedom Information Act Usa.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Accesso ai documenti coperti da segreto di Stato) 1. Al fine di promuovere la massima trasparenza nell’attività degli organi dello Stato e dei suoi apparati di intelligence e di sicurezza nazionale e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, è assicurato a qualunque cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.801, nonché ai documenti relativi ai restanti casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’articolo 24 della citata legge n.241 del 1990, e successive modificazioni, dalla cui redazione siano trascorsi almeno venticinque anni. 2. Rimangono coperti da segreto di Stato esclusivamente i documenti la cui divulgazione possa arrecare attuale pregiudizio alla sicurezza nazionale o possa ledere il diritto alla riservatezza di singole persone.
Art. 2. (Commissione per la desecretazione degli atti di Stato) 1. È istituita la Commissione per la desecretazione degli atti di Stato, di seguito denominata «Commissione», responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, finalizzato alla desecretazione degli atti di Stato, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 2. La Commissione è presieduta da un funzionario dello Stato ed è composta da due senatori e da due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, da quattro funzionari pubblici, da quattro docenti universitari di ruolo in materie storiche e giuridico-amministrative, da quattro esponenti della società civile con funzioni di controllo e garanzia. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Art. 3. (Istruzione e modalità del procedimento di desecretazione) 1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l’accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata. 2. È considerato documento ai sensi del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad uso interno, formati dai soggetti menzionati al comma 1. 3. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 1, esprime un parere sulla richiesta medesima, che, in caso di rifiuto, è motivato e circostanziato. 5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consigio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. 7. La Commissione procede, a prescindere dalle richieste presso di essa inoltrate, alla desecretazione d’ufficio di tutti i documenti la cui estensione risalga ad almento venticinque anni. 8. La Commissione pubblica con scadenza semestrale una relazione sull’attività svolta, curandone la massima diffusione, e predispone le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso. 9. La Commissione dispone i necessari procedimenti organizzativi per la digitalizzazione dei documenti desecretati e per la pubblicazione di essi in internet. 10. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 280
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa
dei senatori
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2006 |
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Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge intende attribuire alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione nei processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l’ordine democratico.
I servizi di sicurezza, istituiti e regolati dalla legge 24 ottobre 1977, n.801, sono organi che hanno il dovere di riferire non all’autorità giudiziaria ma a quella governativa. L’articolo 12 di tale legge, al primo comma, stabilisce poi che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».
Il secondo comma stabilisce, però, che «in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale».
Unico effettivo responsabile, per legge, della gestione del segreto politico è il Presidente del Consiglio dei ministri. È una responsabilità politica di fronte al Parlamento, molto carica di discrezionalità in quanto i confini del segreto di Stato sono ovviamente affidati alla valutazione, appunto, della massima autorità politica di governo; ed è una valutazione non ancorata a principi geometrici, ma alle contingenze, alle situazioni concrete, al contesto volta a volta diverso: per cui lo stesso fatto può talvolta apparire dannoso, se diffuso, e tal’altra innocuo; talvolta eversivo, tal’altra non eversivo.
Questa discrezionalità politica, prerogativa del vertice del potere esecutivo, irriducibile in precisi schemi giuridici definitori, è connaturata alla materia del segreto politico, all’istituto stesso del «segreto politico».
L’esperienza vissuta dal nostro paese, da sempre, e con particolare frequenza negli ultimi decenni, ha però dimostrato che la prerogativa governativa nella gestione politica del segreto di Stato è entrata in conflitto con l’esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti politici: casi, per lo più, tuttora irrisolti, e la mancata soluzione dei quali viene addebitata anche alla opposizione del segreto di Stato (o del suo equivalente nominale, antecedentemente alla legge n.801 del 1977) di fronte alle richieste dell’autorità giudiziaria procedente.
Il disegno di legge che presentiamo muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell’articolo 1 che la compone.
La premessa logica di questo assunto e del disegno di legge è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato, appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell’ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Riteniamo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce il disegno di legge di costituire potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all’uno ed all’altro il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all’interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma – al contrario – dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata, diventa dunque inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell’ordine costituzionale.
Con il disegno di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concemente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie, dei documenti, eccetera, richiesti dall’autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perché il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell’oggetto richiesto dall’autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l’opposizione del segreto, si è anche adoperato l’argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n.801 del 1977 sul funzionamento e l’operato dei servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all’autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
Questo argomento non può essere condiviso, e non solo perché indimenticate esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l’opposizione del segreto, elementi di grande rilievo processuale« Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato dall’autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato – nella peggiore, non irreale ipotesi – dagli organi preposti al servizi di sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede l’autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto, possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare contemplato dalla legge ha la possibilità di correggere, in relazione al caso concreto, l’eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
Vi è poi un’ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un fatto più grave, siano intervenuti, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale ed il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l’irrilevanza processuale di un segmento d’indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall’autorità giudiziaria procedente. A quest’ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia,. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l’incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione d’indole ancora superiore al livello tecnico; una regione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall’altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità ed impedisce legalmente di renderla nota.
Infine, va sottolineato che il disegno di legge precisa come il segreto di Stato, nella materia in oggetto, non possa essere opposto «in alcuna forma»: con ciò si fa riferimento, oltre alle norme della procedura penale in tema di sequestro e di esame testimoniali, anche ad ogni altro strumento processuale il cui uso possa implicare, comunque, la necessità di accedere agli «atti», ai «documenti», alle «notizie», alle «attività» e ad «ogni altra cosa» che secondo il citato articolo 12 della legge n.801 del 1977 sono coperti dal segreto di Stato (e seguiteranno ad esserlo per tutto quanto non è considerato nel disegno di legge).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi: a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 328
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore RAMPONI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006 |
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Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
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Onorevoli Senatori. – Le competenze, l’organizzazione e le modalità operative dell’attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n.801. Il mutato quadro della situazione interna ed internazionale, obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, emanata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa. Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso così come completamente diversa è anche la situazione interna dello Stato.
Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all’orizzonte o sono già pesantemente attive:
–quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant’altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso delle società;
–quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di «governi a rischio» mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto;
–quelle nel settore economico e finanziario che, grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema, ponendolo in mani irresponsabili e criminali;
–quelle nel settore dell’informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre.
In realtà si potrebbe dire che tutti i settori della vita dello Stato possono essere minacciati da iniziative di origine interna o esterna tendenti ad acquisire vantaggi da azioni disgregatrici o dannose condotte in modo nascosto o mascherato. Ma la necessaria attività di intelligence per acquisire notizie al fine di prevenire danni allo Stato ed alla società, non esaurisce il compito dell’intelligence stessa.
Assieme alla ragione difensiva, va vista la ragione di sostegno alle azioni politiche per consentire che le iniziative e le decisioni politiche dello Stato siano basate sulla conoscenza il più possibile esatta dei fattori afferenti ciascun problema. Nel contempo sono rimaste immanenti minacce già esistenti; quella del terrorismo che ha assunto connotazioni completamente diverse, anche per il progressivo aumento della cosmopoliticità della società italiana, per le vulnerabilità della «società aperta» e per il clamoroso ed esponenziale aumento del livello di pericolosità rivelato dai pesantissimi attacchi terroristici a partire da quello dell’11 settembre negli Stati Uniti, che si sono ripetuti in molteplici nazioni del mondo, mentre la minaccia da parte dell’organizzazione terroristica Al Quaeda ha, con estrema chiarezza, annoverato l’Italia come avversario da attaccare; quella dello spionaggio, anche essa mutata e orientata al campo tecnologico d’avanguardia di tutti i settori, più che concentrata su quello militare.
Inoltre nel periodo di giurisdizione della legge in vigore, è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei servizi segreti e la magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell’operato degli appartenenti agli enti informativi. In tempi recenti, la montante pericolosità della minaccia terroristica, ha determinato una elevatissima sensibilizzazione della opinione pubblica mondiale e la conseguente assunzione di impegno da parte dei governi di intensificare l’attuazione di ogni possibile misura di carattere difensivo per garantire al meglio possibile la sicurezza dei cittadini, accompagnata da efficaci iniziative di contrasto nei confronti degli elementi originativi e potenzialmente organizzatori di attentati terroristici. In questo quadro, un ruolo fondamentale è attribuito alla attività di intelligence considerata il mezzo primario e fondamentale per la prevenzione degli attentati e per la informazione e la sensibilizzazione delle forze di sicurezza cui compete il contrasto nei confronti dell’azione terroristica. Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di una nuova legge sui servizi di informazione, ragioni alle quali si ispira il disegno di legge, naturalmente aperto ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative.
Esso:
1) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell’apposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza;
2) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza, nonché la sede di informazione per tutti i Ministri sull’evoluzione della situazione generale. Rispetto alla legge n.801 del 1977, sposta nell’ambito del Consiglio dei ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, del quale facevano parte solo alcuni Ministri. L’innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro della situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue. Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri la sede d’origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell’attività di ricerca. Ritengo inoltre opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che nella legge vigente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt’uno le due entità, quasi che la competenza di entrambe risalisse ai servizi segreti. In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dare luogo nella cultura e nella conoscenza dell’opinione pubblica generale alla errata convinzione che la responsabilità e l’attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero. Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all’azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità nonché strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro luogo unitario in termini di responsabilità, indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri. Ecco perché nel disegno di legge all’articolo 1 al Presidente del Consiglio dei ministri si attribuiscono l’alta direzione e la responsabilità politica dell’informazione e della sicurezza, mentre a partire dall’articolo 2, nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all’attività di intelligence, si parla sempre di informazione «per la» sicurezza e non di informazione «e» sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore;
3) istituisce il Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzando l’unitarietà della struttura, ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (sottosegretario di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato) che assolve alla sua funzione con l’ausilio di un comitato esecutivo per l’attività di guida, coordinamento e controllo, e di una unità centrale per la conoscenza in tempo reale dell’evolversi della situazione informativa. Il disegno di legge basa la sua articolazione operativa su due servizi di intelligence competenti e operanti per l’attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all’interno ed uno all’esterno del territorio nazionale. Per la ripartizione delle competenze tra i due servizi la scelta era tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica, eccetera) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna). Si è preferita la seconda alternativa in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per il livello e l’organizzazione politico-sociale.
La interrelazione sia sul piano verticale, sia su quello orizzontale tra le diverse minacce e le aree del loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al comitato esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e del suo evolversi. Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l’area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro;
4) innova, rispetto alla legge vigente, istituendo nell’ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del sottosegretario di Stato all’informazione, all’attuazione – in sede di attività di ricerca informativa – di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, nei confronti di cittadini italiani.
È questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna, che, per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell’intelligence;
5) istituisce un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza (peraltro già esistente). Tuttavia, rispetto alla precedente configurazione, innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato compete alla componente politica all’opposizione e include tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa e sui regolamenti attuativi dell’ordinamento della struttura e della tutela del segreto di Stato. Le due novità paiono molto opportune e significative: una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli elementi di base: organizzativi, operativi e finanziari dell’attività di intelligence; l’altra, affidando all’opposizione la presidenza del Comitato, consente, nel modo a ben vedere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile nei confronti dell’attività della maggioranza di Governo da parte dell’opposizione;
6) definisce con chiarezza i procedimenti d’azione degli agenti, le relative modalità di autorizzazione e copertura nonché le responsabilità;
7) assicura il coordinamento e il controllo dell’attività di intelligence svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell’amministrazione statale;
8) stabilisce con chiarezza competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione.
Giova evidenziare che, nella passata legislatura, il disegno di legge in oggetto era stato presentato, dal firmatario, alla Camera dei deputati (atto Camera n.1694) dove la I Commissione Affari costituzionali ne aveva iniziato l’iter, congiuntamente ad altre proposte sulla stessa materia, il 22 aprile 2004.
Si propone di mettere a punto una legislazione di base per l’attività dei servizi segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi della situazione del prevedibile futuro.
Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall’esperienza degli ultimi anni. Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento dell’impianto normativo proposto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l’alta direzione, la responsabilità e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all’apposizione del segreto di Stato, ne controlla l’applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
Art. 2. (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 1. Il Consiglio dei ministri costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Lo stesso Consiglio deve essere costantemente informato dell’evoluzione della situazione generale. 2. Il Consiglio dei ministri delibera sulla nomina dei direttori generali dell’unità centrale e dei Servizi di cui agli articoli 6, 7 e 8; esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all’articolo 3.
Art. 3. (Dipartimento dell’informazione per la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell’attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da: a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento; b) una unità centrale; c) un servizio per l’esterno; d) un servizio per l’interno. 2. L’ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Al Dipartimento è preposto il sottosegretario di Stato di cui all’articolo 4.
Art. 4. (Compiti e attribuzioni del sottosegretario di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato) 1. Il sottosegretario di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «sottosegretario»: a) guida e coordina l’attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; b) presiede il comitato esecutivo di cui all’articolo 5; c) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull’evoluzione della situazione informativa; d) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti; e) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa; f) trasmette al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, il bilancio e il consuntivo di cui alla lettera e) una volta approvati dal Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo) 1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «comitato esecutivo» è la sede di definizione: a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo; b) delle linee di programma dell’attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale; c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa; d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture; e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato; f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati; g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi di cui agli articoli 7 e 8. 2. Il comitato esecutivo è presieduto dal sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell’unità centrale di cui all’articolo 6. Il direttore dell’unità centrale è segretario del comitato esecutivo.
Art. 6. (Compiti e attribuzioni dell’unità centrale) 1. L’unità centrale è l’organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze: a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi di cui agli articoli 7 e 8; b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse; c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento; d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza; e) è l’organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato. 2. L’unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. L’unità centrale assume anche l’incarico di Autorità nazionale per la sicurezza.
Art. 7. (Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l’interno) 1. Il Servizio informativo per l’interno (SII): a) assolve, all’interno del territorio nazionale, tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia; b) quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SII può svolgere attività all’esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il Servizio informativo per l’estero di cui all’articolo 8. 2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. 3. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 9, comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo. 4. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il collegamento con il Servizio di cui all’articolo 8 in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 8. (Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l’estero) 1. Il Servizio informativo per l’estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di comitato esecutivo, il SIE può svolgere anche attività all’interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII. 2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 9, comma 4, sono nominati dal sottosegretario, su proposta del comitato esecutivo. 3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE, secondo le direttive definite in sede di comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla unità centrale. Assicura, altresì, il collegamento con il SII in tutti i settori ritenuti potenzialmente rischiosi.
Art. 9. (Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale) 1. Il personale del SII e del SIE, nonché dell’unità centrale è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze degli organi stessi, nonché da personale assunto direttamente. 2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all’unità centrale e al SII o al SIE persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione. 4. La consistenza dell’organico dell’unità centrale, del SII e del SIE, i casi e le modalità relativi all’assunzione del personale ed al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico, i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell’unità centrale e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
Art. 10. (Modalità operative e rapporti con l’autorità giudiziaria) 1. Gli appartenenti all’unità centrale al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all’unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. 2. In caso di necessità per l’assolvimento dei loro compiti, ad agenti del SII e del SIE, su richiesta del sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in via temporanea possono essere conferite la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza. 3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del sottosegretario e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali. 4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell’espletamento delle attività d’istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell’interessato. 5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti al SII e al SIE possono procedere a: a) intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione; b) sequestro temporaneo e apertura di corrispondenza; c) sequestro temporaneo per acquisizione di documentazione o copia di atti presso enti finanziari; d) perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni vigenti; possono altresì procedere all’acquisizione di qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza dello Stato, previa autorizzazione dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del sottosegretario, approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nell’ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, è costituito un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l’autorità giudiziaria, il sottosegretario può concedere l’autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità. 7. I direttori del SII e del SIE hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su disposizione del sottosegretario, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi stessi. 8. In deroga alle disposizioni vigenti, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che riferiscono, contestualmente, al sottosegretario. 9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte della medesima autorità. 10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono favorire ogni possibile cooperazione con gli agenti del SII e del SIE. 11. L’unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario e dei Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. 12. Il SIE e il SII devono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di comitato esecutivo. 13. Nessuna attività comunque idonea all’acquisizione di informazioni per la sicurezza dello Stato può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.
Art. 11. (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in una apposita rubrica, denominata: «Spese per l’informazione per la sicurezza dello Stato» nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l’entità dell’onere di cui al comma 1, e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell’ambito di ciascun fondo, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal comitato esecutivo. Richiede il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 13. 3. I finanziamenti stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ripartiti tra l’unità centrale il SII e il SIE. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in apposite unità previsionali di base e non sono soggette a rendicontazione. 5. La gestione dei fondi ordinari è informata ai princìpi stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e dal regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.827. I limiti delle somme che i funzionari del Dipartimento sono autorizzati ad erogare, per impegni di spesa, sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purché delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il sottosegretario. 6. Per la gestione dei fondi riservati si osservano i seguenti criteri: a) per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari; b) per le spese riferite ad attività operativa, ogni spesa di importo eccedente la cifra di 25.000 euro deve essere approvata dal sottosegretario. 7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell’atto operativo cui si riferisce.
Art. 12. (Tutela del segreto di Stato) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri competono l’alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede l’Organizzazione nazionale per la sicurezza di cui al comma 3, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto di Stato e controlla l’applicazione dei regolamenti di cui al comma 4. 3. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende: a) l’autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell’unità centrale; b) l’ufficio centrale per la sicurezza nell’ambito dell’unità centrale; c) gli uffici per la sicurezza istituiti presso le amministrazioni pubbliche e, se necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività inerenti alla tutela del segreto di Stato. 4. L’ordinamento dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 13. (Comitato parlamentare di controllo) 1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all’opposizione, da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità tra i gruppi. 3. Il Comitato: a) esercita il controllo sull’attuazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l’informazione e sulla loro attuazione, tramite una relazione semestrale sulle linee fondamentali della politica informativa per la sicurezza, e sugli sviluppi della situazione riferiti ai vari settori di interesse; c) esprime parere preventivo sull’emanazione del regolamento per l’ordinamento del Dipartimento di cui all’articolo 3, comma 2; d) esprime parere preventivo sui bilanci, preventivi e consuntivi di spesa. 4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il sottosegretario e, su autorizzazione di quest’ultimo, i direttori del SII e del SIE. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto di Stato in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di competenza del Comitato medesimo. 7. Qualora il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l’apposizione del segreto ai sensi del comma 6 non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 9. Gli atti del Comitato, ancorché non riguardino materie già tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali è compreso il presidente del Comitato stesso.
Art. 14. (Coordinamento dell’attività informativa) 1. Qualsiasi ente appartenente ad una organizzazione dello Stato destinata a svolgere, per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve comunicare al Dipartimento i compiti, la struttura e la modalità operativa della propria organizzazione e mantenere costante collegamento con i membri del Dipartimento allo scopo designati al fine di consentire al Dipartimento stesso il coordinamento dell’intera attività informativa dello Stato.
Art. 15. (Disposizioni di attuazione e transitorie) 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla nomina del sottosegretario e dei direttori dell’unità centrale, del SII e del SIE. 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sentito il Comitato. 3. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata. 4. La fase di transizione dall’ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione è posta sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del sottosegretario e deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 339
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006 |
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Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
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Onorevoli Senatori. – I recenti atti terroristici d’ispirazione religiosa e culturale fondamentalista islamica mostrano ormai un carattere non solo internazionale ma intra-nazionale, ed hanno ormai, come nel Regno Unito, basi nazionali, nel senso che i terroristi sono certo islamici e di religione e cultura islamica fondamentalista, ma di cittadinanza del luogo ove l’attentato è realizzato, e benché collegati in quella vasta rete che è ormai Al Qaeda, hanno però una vasta autonomia d’iniziativa, progettazione ed esecuzione, per la quale possono contare in Europa anche su elementi «mordi e fuggi» provenienti da altri Paesi, grazie altresì all’abbattimento delle frontiere per effetto del Trattato di Schengen. Questi aspetti di novità nel campo del terrorismo pongono problemi nuovi e non facili alla lotta antiterrorista.
Infatti, la lotta al terrorismo oggi nelle nostre «società aperte», che considerano un bene civile, culturale ed economico il multiculturalismo ed adeguano a questo valore la loro legislazione ed i loro comportamenti, anche a motivo della presenza di strenui difensori di esso, quali la sinistra radicale ed una buona parte del mondo cattolico e protestante italiano, ha aspetti di specificità e particolarità, perché i soggetti di altre culture diverse da quelle nazionali ed occidentali, in modo particolare di quella islamica, e comunque africana, si avviano a diventare soggetti privilegiati rispetto all’attività di prevenzione della polizia e di repressione giudiziaria, almeno sul piano di fatto, ed in parte già lo sono. La lotta contro il terrorismo, che deve avere anzitutto carattere preventivo e di contrasto anche non convenzionale, dato anche l’atteggiamento infastidito verso le leggi di polizia da parte di non pochi «magistrati militanti», è affidata soprattutto all’attività d’intelligence dei servizi di informazione e sicurezza.
Il presente disegno di legge, che integra il disegno di legge da me presentato sull’istituzione di giudici e di procura della Repubblica unici contro il terrorismo, ed altre disposizioni di carattere particolare o speciale ma non eccezionale (atto Senato n. 340), ha lo scopo di razionalizzare l’organizzazione dei nostri servizi di intelligence, dando alla loro attività una base non solo di legittimazione sostanziale, insita nella loro stessa istituzione, ma anche di legalità formale, dato anche l’aperto disfavore che verso le loro iniziative sempre ha avuto la «magistratura militante», causa non ultima del loro passato depotenziamento, certo dovuto anche ad abili campagne di disinformazione ed intossicamento da parte dei servizi di intelligence dei Paesi del sistema degli Stati del «socialismo reale», agevolati dai loro principali destinatari che erano i partiti della «sinistra non occidentale». Solo si pensi ai famosi casi che hanno avvelenato anche l’ambiente culturale e politico degli anni Settanta, Ottanta e Novanta: il «Piano Solo», che quasi portò allo scioglimento dell’Arma dei carabinieri ed alla paralisi del Servizio informazioni Forze armate (SIFAR); lo «stragismo di Stato», che portò tra l’altro allo scioglimento del piccolo ma efficientissimo servizio d’intelligence del Ministero dell’interno, l’Ufficio affari riservati, proprio poco prima dello scoppio del terrorismo «rosso» e «nero», lasciando il Paese largamente sguarnito di mezzi atti a fronteggiare il grave fenomeno: servizio guidato per anni, sotto Ministri democratici quali Romita, Scelba, Segni, Spataro, Restivo, Rumor e Taviani, da quel servitore eccezionale dello Stato che fu il prefetto Umberto Federico D’Amato, considerato uno dei migliori intelligence men d’Europa, e che tra l’altro aveva sgominato la rete in Italia dell’organizzazione terrorista politico-militare francese, l’Organisation armée secrete (OAS). E negli ultimi anni si pensi al «caso Gladio», anche oggi di quando in quando «sbandierato», che portò allo «messa sotto accusa ed alla semiparalisi del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)».
Un tempo sostenitore, in materia di organizzazione dei servizi d’informazioni e sicurezza, del così detto «sistema binario», strutturato cioè su base territoriale, come negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia ed in Germania, in due Servizi, per lo svolgimento dei compiti offensivi e difensivi con i metodi ed i mezzi propri dell’intelligence, uno per operazioni all’interno e uno per le operazioni all’esterno del Paese, mi sono convertito al sistema unico, sia perché oggi è quasi impossibile distinguere tra «esterno» ed «interno» in materia di operazioni di contro-terrorismo, di contro-eversione e di contro-informazione, sia anche perché il nostro è stato sempre, ed è, un sistema binario imperfetto, in quanto prima all’Ufficio affari riservati poi al Servizio di sicurezza ed infine al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), dipendenti dal Ministro dell’interno, mai furono trasferite prima dal SIFAR, poi dal Servizio informazioni difesa (SID) ed infine dal SISMI, sempre dipendenti dal Ministro della difesa, le competenze in materia di counter-intelligence all’interno. Questo perché al Ministero della difesa, non solo ora ma sempre – anche a motivo del superato e dannoso inquadramento in esso di una forza di polizia generale civile, anche se ad ordinamento militare, quale l’Arma dei carabinieri, che svolge per il 78 per cento la sua attività nel campo dell’ordine e della sicurezza interna –, è piaciuto giocare a «Ministero dell’interno parallelo», e sempre i servizi militari hanno avuto la comprensibile e (da un punto di vista del potere politico interno, molto più utile ma dissennata) spiccata tendenza ad operare come una polizia politica segreta, come oggi il Ragruppamento operativo speciale (ROS) dell’Arma dei carabinieri, come nel caso dello spionaggio esercitato, fisicamente ed elettronicamente, contro un Ministro dell’interno democratico cristiano ai tempi del terrorismo, da un servizio guidato da un onesto ufficiale ammiraglio, e recentemente nei confronti di un senatore a vita da questi ultimi, oltre che per la preferenza accordata, politicamente e finanziariamente in Italia durante la Guerra Fredda e cioè per cinquant’anni, dalla potenza egemone, gli Stati Uniti, ai servizi inquadrati nel Ministero della difesa rispetto a quelli inquadrati nel Ministero dell’interno. Ormai trasformatosi il SISMI in un servizio di intelligence and security generale, è opportuno razionalizzarne l’inquadramento e la dipendenza nonché la stessa denominazione, dato che, specie nella nostra cultura largamente nominalistica, non soltanto nomina sunt consequentia rerum, ma anche, e soprattutto, res sunt consequentia nominum. Il servizio unificato viene inquadrato quale agenzia del Governo alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, fatti salvi i rapporti funzionali con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, e con gli altri Ministeri interessati, e viene denominato semplicemente: Servizio per le informazioni e la sicurezza. Accanto ad esso, come avviene anche negli altri Paesi della NATO – Defense Intelligence Agency (DIA) negli Stati Uniti, Militärischen Abschirmdienst (MAD) in Germania, Directorate of Military Intelligence (DMI) nel Regno Unito, Direction du Renseignement militaire (DRM) in Francia e Glavnoye Razvedovatel’noye Upravleine (GRU) nella Federazione russa –, viene data più idonea sistemazione al Reparto per le informazioni e la sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della Difesa, anche perché esso, così dotato di un «giocattolo» proprio, possa interrompere con tranquillità la sua battaglia per «riappropriarsi» del SISMI, oggi a suo avviso in mano ai «poliziotti» (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza), tutti intenti a perdere tempo contro il terrorismo e contro lo spionaggio politico, industriale, economico-finanziario e scientifico contro il nostro Paese, e non invece rivolti prioritariamente (come a loro avviso la sicurezza del nostro Paese richiederebbe!) a conoscere, per esempio, il numero delle cannoniere fluviali della Corea del Nord e della Repubblica della Mongolia Esterna.
Per la prima volta viene configurato come reato per un cittadino, e per questo solo fatto, l’«essere al soldo» di un servizio estero di intelligence.
Inoltre si prevede, come in tutti i Paesi, per la promozione e l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei reati contro la personalità interna ed esterna dello Stato (spionaggio, influenza, eccetera) e contro il terrorismo estero, la necessità dell’autorizzazione dell’autorità politica, poiché la lotta sul piano dell’intelligence richiede talvolta il «non uso» dello strumento giudiziario, cosa che si è praticata ed ancora oggi si pratica anche in Italia in via di fatto o grazie all’intelligenza di qualche magistrato che conserva ancora la nozione dell’interesse dello Stato. Si pensi al ritardo con cui l’autorità giudiziaria si è mossa contro gli agenti della Central Intelligence Agency (CIA), responsabili di aver iniziato in Italia, con la «presa forzata» di un cittadino egiziano, una operazione di extraordinary redention, in applicazione del Military Order (Executive Order) n. 1 del 2001 del Presidente degli Stati Uniti d’America. Ritengo che questa autorizzazione sia legittima costituzionalmente perché opera un contemperamento tra i più alti interessi dello Stato e l’esigenza ordinaria di osservare l’ordinario obbligo di esercizio, e non di promozione, dell’azione penale, anche perché come diceva il grande costituzionalista e grande democratico Vezio Crisafulli: «Non esiste nella Costituzione della Repubblica una norma che preveda il suicidio dello Stato». D’altronde, la Corte costituzionale ha dimostrato di sapere contemperare esigenze di pura legittimità costituzionale formale con superiori interessi politico-istituzionali, considerando legittimo attribuire con legge ordinaria ai membri del Consiglio superiore della magistratura la prerogativa dell’insindacabilità prevista dalla Costituzione per i membri del Parlamento e dei Consigli regionali, per attribuire la quale ai membri della Corte costituzionale fu necessaria una legge costituzionale.
Si aggiungono disposizioni minori.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. L’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l’attuazione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all’articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all’attività dei servizi e uffici di informazione e di sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l’attività. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne».
Art. 2. (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto-CIIS) 1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze».
Art. 3. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza e la tutela del segreto-CESIS) 1. All’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) la verifica ed il controllo dell’attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; b) l’elaborazione e l’aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza; c) l’azione di coordinamento nell’ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all’articolo 2; d) la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all’articolo 2»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all’articolo 2».
Art. 4. (Istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza-SIS; compiti e funzioni) 1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono unificati in un’unica agenzia governativa denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS). 2. Al fine dell’individuazione, del controllo e della neutralizzazione di ogni pericolo o minaccia per lo Stato e le sue istituzioni, e per il benessere civile, sociale ed economico della comunità nazionale, il SIS espleta tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni di: a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l’elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all’interno e all’estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione; b) controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo, antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche; c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei crimini contro l’umanità; d) tutela in generale contro le minacce alle istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, contro le libertà umane e i diritti fondamentali dei cittadini e contro ogni tentativo di mutare la Costituzione della Repubblica con metodi non legali. 3. Oggetto dell’attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica, civile, economica e sociale della comunità nazionale. 4. Quale agenzia del Governo, il SIS è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega e nell’ambito di essa, del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Dirigenti del SIS e loro compiti e funzioni) 1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 2. Il direttore generale di cui al comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione. 3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato da lui delegato, nonché su loro istruzione con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri, con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, con il Comandante generale della Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6. (Funzioni del SIS) 1. Nell’espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni d’osservazione, di controllo e di acquisizione di informazioni, notizie e materiali d’interesse. 2. Gli agenti operativi hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Agli agenti operativi che svolgono compiti di protezione di persone ed installazioni è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con decreto del Ministro della giustizia, su richiesta del direttore generale. 3. I provvedimenti di convocazione, accompagnamento coatto, fermo provvisorio, ispezione, perquisizione e confronto, intercettazione e interruzione di comunicazioni postali, telegrafiche ed elettroniche, da eseguirsi nel territorio dello Stato, che non costituiscono espletamento di compiti informativi nei confronti di obiettivi non nazionali, sono autorizzati dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello della Capitale della Repubblica o da suoi sostituti a tale fine delegati, su richiesta del direttore generale o di altro funzionario delegato, dietro approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. Di questi provvedimenti è data informazione periodica non nominativa al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), di cui all’articolo 31.
Art. 7. (Attribuzioni del SIS) 1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria. 2. Gli agenti del SIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. 3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 4. Gli agenti di cui all’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo di riferire su atti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, qualora sia necessario, anche direttamente al direttore generale del SIS, che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 5. Il segretario generale del CESIS ed il direttore generale del SIS hanno l’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale del CESIS e del direttore generale del SIS, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Gli agenti del SIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso e possono, con il consenso dell’interessato, ottenerne la consegna o trarne copia. 7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti del SIS, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e, in caso di mancata comparizione, possono disporne l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 8. Gli atti compiuti da agenti del SIS o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esterni, ancorché in territorio nazionale, nell’espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili qualora possano costituire reato, se non su richiesta del Ministro della giustizia. La richiesta è anche condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari. 9. Con le stesse modalità di cui all’articolo 6, comma 1, gli agenti del SIS possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale. 10. Quando le operazioni di cui al presente articolo sono compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato. 11. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari. 12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario delegato riferiscono trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all’articolo 31, e annualmente al Parlamento, delle intercettazioni, in forma non specifica ma per categorie e motivazioni, nonché delle operazioni compiute a norma del presente articolo.
Art. 8. (Attività speciali del SIS) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare il direttore generale del SIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti del SIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data compiuta informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi. 2. Per disposizione del direttore generale del SIS gli agenti possono operare in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e possono essere muniti della necessaria documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 9. (Forze operative speciali del SIS) 1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e per l’esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia. 2. L’ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore generale del SIS, d’intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti. 4. Le regole d’impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 10. (Doveri del segretario generale del CES1S e del direttore del SIS) 1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l’ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza. 2. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. 3. I dirigenti di cui al comma 1 provvedono ad adottare tutte le misure necessarie affinché: a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal Servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati; b) nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal Servizio sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati; c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell’interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione. 4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del servizio cui sono preposti.
Art. 11. (Personale del SIS) 1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l’assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I regolamenti di cui all’articolo 14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato. 3. Il personale del SIS con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il direttore generale del SIS.
Art. 12. (Stato giuridico ed economico del personale) 1. L’assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall’impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento e lo stato del personale, di cui al comma 3. 2. Il SIS e la Direzione generale per la sicurezza e le informazioni militari, di cui all’articolo 19, possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni. 3. Lo stato giuridico ed economico e l’ordinamento del personale del SIS e del Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati, dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui all’articolo 14.
Art. 13. (Spese ed amministrazione) 1. Le spese per l’organizzazione, il funzionamento ed il personale del SIS nonché le spese per scopi riservati sono allocate in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse possono essere allocate altresì nei capitoli di spesa degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Art. 14. (Regolamenti) 1. Il regolamento generale, il regolamento sull’ordinamento e lo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 15. (Rapporti di collaborazione) 1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l’espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
Art. 16. (Obbligo di informazione nei confronti del SIS) 1. Dopo l’articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall’articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti: «Art. 12-quinquies. – 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l’obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, ogni notizia, informazione o documento relativo a reati contro le personalità internazionale od interna dello Stato o relativo a reati di terrorismo. Art. 12-sexies. – 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l’autorizzazione dell’autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all’articolo 3». 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 17. (Collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni) 1. Il Segretariato generale del CESIS e il SIS possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18. (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposito capitolo, denominato «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i fondi ordinari. 4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l’amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate. 5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui ai comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all’articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4. 6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Segretario generale del CESIS e al direttore generale del SIS nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 19. (Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare-DISMI) 1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI). 2. La DISMI è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa – direttore generale degli armamenti. Essa è collegata con il CESIS, con il SIS, con gli stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza. 3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d’armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS. 4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa – direttore nazionale per gli armamenti per quanto attiene all’informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare. 5. La DISMI raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni generali e particolari, relative alle informazioni militari. Essa collabora con il SIS per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale. 6. La DISMI provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell’amministrazione della difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le Forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di controsabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SIS. 7. La DISMI gestisce la rete degli addetti della difesa nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica. 8. La DISMI valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell’amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa. 9. L’ordinamento e l’organizzazione della DISMI sono stabiliti dal Ministro della difesa. Possono esservi costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e il settore degli armamenti.
Art. 20. (Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza militari) 1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS ed il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.
Art. 21. (Agenzia governativa delle telecomunicazioni – AGOTELCO) 1. L’Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato; b) assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa. 2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo: a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale; b) nell’interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale; c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana. 3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza. 4. Il direttore generale del SIS è responsabile dell’efficienza deIl’AGOTELCO. Egli è tenuto ad assicurarsi che: a) esistano disposizioni secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario; b) l’AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22. (Ufficio centrale per la sicurezza) 1. Dopo l’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all’articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest’ultimo può delegare al direttore dell’UCSi, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Art. 23. (Garanzie funzionali) 1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti: «Art 10-bis. – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1, opera altresì a favore delle persone non addette agli organismi informativi, quando esse siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge. Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti: a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge; b) il risultato non è diversamente perseguibile; c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine. Art. 10-quater. – 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime. 2. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e di sicurezza. Art. 10-quinquies. – 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque. Art. 10-sexies. – 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all’autorità giudiziaria che procede, la esistenza dell’autorizzazione. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. 3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza dell’autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza dell’autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati. 6. Salvi i casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, l’autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 41, comma 1 della presente legge, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l’autorizzazione della condotta sia stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter. 7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa. 8. Quando l’esistenza dell’autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi di informazione e di sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L’autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3. Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento riservato è custodito presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. Art. 10-octies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO). Art. 10-novies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».
Art. 24. (Servizio informazioni della Guardia di finanza) 1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti istituzionalmente ad esso assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 25. (Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) 1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
Art. 26. (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza) 1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata «Commissione presidenziale», con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività e del Segretariato generale del CESIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni ad esso conferite. 2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile, essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia. 3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto. 4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni. 5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il segretario generale del CESIS ed il SIS devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda. 6. La Commissione presidenziale riferisce al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l’adozione di misure generali e specifiche. 7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura. 8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono adottate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27. (Norme sul personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza ed assunzioni dirette) 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS e del SIS, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori delle informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo. 2. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all’articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego». 3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,». 4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 28. (Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. All’articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n.801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d’ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di controllo (COPACO) delle disposizioni emanate per l’acquisizione di informazioni in deroga al segreto d’ufficio, indicandone sommariamente le finalità».
Art. 29. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti: «Art. 12. – 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter. 2. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l’economia del paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. 4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. Art. 12-bis. – 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’articolo 12, comma 2. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall’estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3 o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che siano pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, ovvero informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative e, comunque, ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni. 5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi di informazione e di sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato. 6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4. Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce. Art. 12-quater. – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l’autorità giudiziaria indica specificamente, nell’ordine di esibizione, il documento o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali. 3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni. 6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».
Art. 30. (Notizie sui Servizi coperte dal segreto) 1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento, all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del SIS e del Segretariato generale del CESIS, nonché della Commissione presidenziale di cui all’articolo 26. 2. Sono coperte dal segreto di Stato e le notizie riguardanti l’identità, i compiti e le funzioni del personale del SIS e quelle riguardanti il suo ordinamento, la sua organizzazione e la sua attività, che non siano rese note dalle autorità competenti. 3. Fatta eccezione per il direttore generale ed i vice direttori del SIS e della DISMI o altri agenti operativi da loro autorizzati, nessuno può rendere note o comunicare ad alcuno le notizie di cui al comma 1. 4. Il SIS non può corrispondere o ricevere ordini od incarichi da giudici e pubblici ministeri d’ogni ordine e grado, sia dell’ordinamento giudiziario sia delle magistrature militari o amministrative, se non per mandato o con l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed esclusivamente ai soli fini informativi e con l’obbligo del segreto di Stato da parte del destinatario delle informazioni, che le può utilizzare nell’ambito di esso, come notizie di propria conoscenza da svilupparsi in indagini di polizia giudiziaria.
Art. 31. (Comitato parlamentare di controllo- COPACO) 1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. 2. Il COPACO può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, ed al CIIS informazioni sulle strutture dei Servizi di informazione e di sicurezza e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotti dall’articolo 23 della presente legge, accertando l’esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi. 3. Il CIIS fornisce al COPACO le informazioni richieste. 4. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, nonché, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni. 5. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l’adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza nella tenuta delle informazioni classificate trasmesse al COPACO.
Art. 32. (Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni) 1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e di sicurezza che da esso dipendono o degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati. 2. Per l’espletamento dei suoi compiti il COPACO è costituito in Commissione parlamentare d’inchiesta, a norma dell’articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 3. Il COPACO può delegare al suo Presidente ovvero ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.
Art. 33. (Modifiche all’organizzazione interna del COPACO) 1. L’attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta. 3. Il COPACO può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il COPACO può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore del Corpo della Guardia di finanza, nonché di un agente del SIS avente analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni, il COPACO fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento del COPACO sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 34. (Audizioni e testimonianze) 1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio. 3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 35. (Richiesta di atti e documenti) 1. Il COPACO può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. Il COPACO garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. Il COPACO può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. 4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere gli atti richiesti al COPACO e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al COPACO. 6. Il COPACO stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 36. (Segreto) 1. I componenti del COPACO, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che vi collaborano o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui vengano a conoscenza. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 37. (Costituzione dell’ufficio di presidenza) 1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il COPACO per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Art. 38. (Collaborazione richiesta a pubbliche ammininistrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza. 2. L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati. 3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali sia stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, informano immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni si attengono successivamente.
Art. 39. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza) 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all’interno sia all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l’autore del reato sia, per ragioni di ufficio, investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 40. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti) 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza, è punito con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore del reato sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi. La pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 41. (Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l’autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto». 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 202, comma 3-bis». 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all’avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».
Art. 42. (Informazione della conferma dell’opposizione del segreto di Stato) 1. All’articolo 16 della legge 21 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell’articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».
Art. 43. (Informazione dell’opposizione del segreto di Stato) 1. All’articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16». 2. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 44. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, 801.
Art. 45. (Modifiche al codice penale in materia di rapporti non consentiti sui servizi di informazione e sicurezza esteri) 1. Dopo l’articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). – Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258. Art. 257-ter. – (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). – Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».
Art. 46. (Regolamento di attuazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 31.
Art. 47. (Autorizzazione del Ministro della giustizia per il perseguimento di alcuni reati) 1. Dopo l’articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello Stato). – 1. Senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia non si può procedere per reati contro la personalità internazionale od interna dello Stato. Art. 343-ter. - (Procedura per la concessione e la revoca dell’autorizzazione a procedere). – 1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 343-bis è concessa dal Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L’autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni momento anteriore all’emanazione della sentenza definitiva. La revoca dell’autorizzazione comporta l’estinzione del procedimento».
Art. 48. (Destinazione dei fondi) 1. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e del SIS provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 49. (Attuazione della legge) 1. All’attuazione della presente legge provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 360
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006
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Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
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Onorevoli Senatori. – Ritengo utile ripresentare in questa legislatura il disegno di legge da me presentato nelle passate legislature (atti Senato n.1661 della XI legislatura, n.345 della XII legislatura, n.4277 della XIII legislatura e n.233 della XIV legislatura), recante proposte di nuovo ordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza.
Sussistono, infatti, le ragioni che allora mi indussero a presentare tale ipotesi legislativa, poiché si deve constatare non solo che il bisogno di chiarezza e di equilibrio nella gestione dei nostri apparati di intelligence è divenuto ancora più cogente e urgente, ma soprattutto che va data una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di una puntuale imputazione delle responsabilità nella direzione e nella gestione – politica e tecnica – dei servizi informativi.
Riproduco quindi, quasi integralmente, la relazione che accompagnava l’originario disegno di legge.
“1. Di fronte alla grave crisi che da anni ha travagliato i nostri sistemi di informazione e di sicurezza e lo stesso apparato della difesa nazionale, e di fronte alla stessa crisi di identità che ancora travaglia il nostro paese pur sul piano dei rapporti internazionali, e dopo il venire meno per esso dei forti riferimenti quali l’occidentalismo, la NATO e la CEE, ritengo ancor più opportuno ripresentare un disegno di legge per la radicale riforma dell’ordinamento del «sistema di informazione e sicurezza dello Stato», disegno di legge che, nelle sue linee essenziali, riproduce quelli da me già presentati nelle scorse legislature.
E ciò anche perché non è da attendersi una forte, seria, completa iniziativa politica del Governo in materia.
2. Tre ordini di motivi stavano e stanno tuttora alla base della inderogabile esigenza di rinnovare del tutto il nostro «sistema di informazione e di sicurezza»:
a) i mutamenti «epocali» degli anni 1989, 1990 e 1991, che con la «caduta» del comunismo internazionale, lo scioglimento del Patto di Varsavia, la dissoluzione dell’URSS, la trasformazione in senso democratico degli Stati del cosiddetto «sistema degli Stati del socialismo reale», e la nascita, dalle ceneri dell’«impero comunista sovietico», di nuovi Stati, sovrani, indipendenti, ad ordinamento democratico, in uno con la sconfitta o l’evoluzione in senso democratico-occidentale dei partiti che costituivano lo snodo e il collegamento politico-ideologico e potenzialmente operativo (e soprattutto del partito e della potenza «leader»: il PCUS e l’URSS) tra i paesi comunisti ed il «Fronte interno» comunista rappresentato, nei paesi non comunisti, dai partiti comunisti (anche se con l’eccezione del Partito comunista italiano di Enrico Berlinguer), hanno radicalmente cambiato, anche per i mutamenti intervenuti nei rapporti tra Stati e all’interno stesso degli Stati, la natura e la «qualità» del fabbisogno informativo e del «fabbisogno di sicurezza» del nostro paese, nel declinare di vecchi targets informativi e delle vecchie «minacce» (spionaggio, sovversione e «infiltrazione» a motivazione ideologica, terrorismo internazionale anche a scopi strategici di destabilizzazione) e nel sorgerne di nuove (fondamentalismo islamico, proliferazione nucleare illegale);
b) il conseguente mutamento degli equilibri politico-istituzionali interni, con decisi e irreversibili passi verso la «riunificazione morale» del paese e la riconquista di una «identità nazionale unitaria», come effetti del dissolversi della confrontazione politico-ideologica e anche potenzialmente militare tra i «due paesi», – in cui il nostro era chiuso – nonché delle due legittimità politiche e delle due lealtà patriottiche;
c) la decadenza del «sistema» informativo e di sicurezza vigente in parte per la sua insufficienza strutturale, in parte per la sua delegittimazione morale, in parte per insufficienza di motivazioni e di obiettivi e per la mancanza di una autonoma politica nazionale di difesa e di sicurezza.
3. Il confronto Est-Ovest era caratterizzato dalla certezza e dalla esistenza di regole permanenti. Erano ben conosciute e tenute sotto controllo le minacce alla sicurezza dell’Occidente di natura prevalentemente militare, superato il periodo in cui avevamo corso il rischio e anche il pericolo della «sovversione interna». In quel teatro il ruolo essenziale dei servizi era quello di dare il preavviso di un attacco. La garanzia militare americana, indispensabile per l’Europa ed il Giappone, frenava la competizione economica e politica sia tra essi, sia tra i medesimi e gli USA. Il Terzo Mondo era influenzato dal confronto Est-Ovest; poteva «ricattarli» minacciando di schierarsi ora a favore dell’uno ora a favore dell’altro, determinando quindi un peso internazionale superiore alle sue forze, valutate in termini relativi. Viveva insomma «sul conto» del confronto bipolare.
4. L’«elegante semplicità» del mondo bipolare è fortunatamente o «sfortunatamente» ora scomparsa. All’ordine di Yalta – che ha assicurato per cinquant’anni la grande pace a prezzo di piccole guerre e della libertà dei popoli dell’Est – è subentrato il «disordine democratico» dell’indipendenza delle Nazioni. Il cosiddetto «nuovo ordine mondiale» è forse già naufragato prima ancora di entrare in funzione: è (o era o fu?) basato su un progetto largamente utopico di tipo rooseveltiano di grande alleanza (duopolio imperiale) tra Washington e Mosca. La disgregazione interna ha trasformato la Russia da «fattore di ordine» in un «rischio di instabilità». Nell’Est europeo si è creato un «vuoto di potenza» in cui domina l’incertezza e l’instabilità. Gli Stati europei stanno cercando di crearsi zone di influenza, anche per contrastare altre possibili nuove egemonie. L’unificazione tedesca ha radicalmente modificato gli equilibri in Europa (anche se gli europei fanno finta di non accorgersene) frenandone decisamente, almeno di fatto, il processo di integrazione, che potrà secondo molti, su un piano di realismo, riattivarsi solo con l’accettazione di una leadership, almeno economico-comunitaria, tedesca. Il Terzo Mondo conta sempre di meno: nessuno chiede più a un paese non allineato di allinearsi! E poi, allinearsi con chi?
All’improbabilità di una grande guerra in Europa si è sostituita la «terribile probabilità» di tante piccole guerre! Il mondo sta divenendo multipolare, ma in modo disordinato; la competizione economica e tecnologica si è accresciuta; la sicurezza e l’insicurezza sono divenute globali. La strategia non domina più la politica. La «storia» può dirsi essere ricominciata. L’Alleanza atlantica, con la perdita del nemico, ha visto diminuire la sua coesione. Gli USA non sono diventati isolazionisti; tuttavia i loro interessi non sono più prevalentemente eurocentrici, ma si bilanciano tra l’Europa, le Americhe (NAFTA-North America free trade Association) e l’area del Pacifico, dove l’Est asiatico sta conoscendo un’enorme espansione economica. In sostanza, il mondo è divenuto più complesso, più incerto, più imprevedibile, più conflittuale in tutti i settori. Il «governo mondiale» dell’ONU si sta rivelando una tremenda utopia ed il suo esercizio inesperto, velleitario ed incerto semina lutti e morte.
5. L’Italia ha perso le rendite di posizione che possedeva durante la guerra fredda: l’«affitto» delle basi, l’allineamento filoamericano nell’Alleanza, nell’Europa e nel Mediterraneo. Non può agire con l’impunità e la «occasionalità» di prima, nell’ambito delle grandi scelte – quella atlantica e quella europea – fatte alla fine degli anni ’40. Essa non può più limitarsi a essere una «consumatrice di sicurezza», e di sicurezza prodotta da altri. Deve diventare necessariamente una «produttrice di sicurezza», almeno in parte. Deve definire il suo ruolo e i suoi interessi specifici, per non essere emarginata nella nuova organizzazione del mondo e nella nuova divisione internazionale della produzione. L’attrazione per l’Est da un lato e la «bomba» demografica e islamica del Sud dall’altro lato, hanno diminuito l’interesse dell’Europa e della NATO per il Mediterraneo; l’Italia quindi è più esposta e può contare di meno sui suoi alleati tradizionali per proteggere e per realizzare i suoi interessi e, confrontata a scelte decisive, fra le dimensioni globale, marittima e continentale della sua politica estera, non sembra in grado e con la capacità di scegliere. La politica estera sta ridiventando centrale nel dibattito politico interno, come lo era stata alla fine degli anni ’40, per quella atlantica e per quella europea. Non è più in gioco la nostra appartenenza all’Occidente, ma il modo con cui stare in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo. Lo si vede nella nostra fatale incertezza rispetto alla politica da seguire nei Balcani, dove «altri» hanno l’egemonia. La situazione potrà ancor più aggravarsi soprattutto in caso di contrasti fra i paesi europei e gli Stati Uniti.
A fianco dei pericoli, o per meglio dire delle complicazioni prima evidenziate, la scomparsa del mondo bipolare offre all’Italia anche delle opportunità. È caduto il «muro» interno; è scomparsa la contrapposizione fra la politica interna basata sul «consociativismo» e quella estera fondata sulla semplice omologazione dell’Italia nell’Occidente «anticomunista»; si è aperta la possibilità di nuovi rapporti con l’Est europeo e l’ex URSS. L’Italia ha quindi vinto anche essa la «guerra fredda», anche se non se ne è ancora accorta! Se vorrà accogliere l’opportunità offerta da tale partecipazione alla vittoria, i costi della politica estera e della sicurezza dovranno necessariamente aumentare. Un dibattito al riguardo diventa essenziale, quindi, per creare il consenso necessario tra le forze politiche e l’opinione pubblica. Solo così potremo influire sulle alleanze multilaterali di cui facciamo parte e che non costituiscono un fine in sé, ma soltanto uno strumento per meglio realizzare i nostri interessi nazionali di sicurezza e di prosperità, e la nostra visione del mondo e del sistema internazionale, se pur in una cornice di operante solidarietà.
6. L’incertezza e l’imprevedibilità delle situazioni da un lato, e l’autonomia di decisione nazionale dall’altro, impongono l’esistenza di strumenti adeguati. Essi sono di natura sia istituzionale (pianificazione a lungo termine della politica estera e delle forze, capacità di gestione delle crisi, eccetera), sia informativa (intelligence), sia di difesa militare di sicurezza (security), sia «operativa» (militare, economica, finanziaria, scientifica, eccetera).
Quanto maggiore è l’incertezza, tanto più è necessaria la disponibilità di un’intelligence e di una security efficienti. Per decidere occorre infatti conoscere, comprendere, prevedere e quindi provvedere. Tutti gli altri Stati europei lo hanno compreso: essi stanno infatti ristrutturando e potenziando i loro Servizi di intelligence and security: dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Federazione russa ai nuovi Stati democratici dell’ex Est europeo. I Servizi di informazione e sicurezza sono essenziali per l’autonomia di ogni Stato e quindi per la sua indipendenza e il suo livello di democrazia reale (se manca una intelligence nazionale, mancano i presupposti per far sì che le scelte fatte siano veramente autonome e non eteroreferenziali o eterodirette). L’informazione è forza; e forza è la security anche in termini di politica nazionale. Tutti gli Stati ne sono gelosi custodi. Con una opportuna «manipolazione» o «influenza» si possono ottenere risultati politici notevoli, modificando le posizioni e quindi le decisioni anche degli alleati. È per questo che i Servizi di intelligence, a differenza di quelli di security, non sono stati mai integrati o solo coordinati, neppure in ambito NATO né in ambito CEE. Nessuna organizzazione internazionale ne dispone. Ne dispongono solo gli Stati, perché i Servizi costituiscono una componente indispensabile per rendere effettiva e operante la sovranità.
7. I fabbisogni di intelligence sono profondamente mutati rispetto al mondo bipolare. Poiché la competizione è diventata globale, anche l’intelligence (e in particolare la security intelligence) deve divenirlo, estendendosi al campo politico, economico, scientifico, finanziario e così via. Nel periodo del confronto bipolare era prevalentemente militare o «anti-collaborazionista». Ora non è più così. Si è estesa ai fenomeni migratori, alla grande criminalità organizzata, al terrorismo, alla droga, alla competizione geo-economica che ha sostituito fra i Paesi industrializzati quella geo-strategica, cioè militare. Costituisce una cornice sia informativa che di sicurezza degli interventi all’estero, come è avvenuto recentemente in Somalia, dove il fallimento, anche italiano, anzi specialmente italiano, è stato totale.
L’intelligence non può fondarsi solo su «fonti aperte», che sono sempre controllate e sottoposte a censura e manipolazione, anche a fini di «intossicazione» soprattutto in caso di competizione. Occorre penetrare nelle informazioni politiche e diplomatiche, industriali, economiche e finanziarie, commerciali e tecnologiche altrui, specie quelle riservate, e proteggere gelosamente le proprie. L’apparizione degli etno-nazionalismi ha esteso enormemente il campo dell’intelligence strategica, estendendola dalle scienze umane all’antropologia, dalla economia alla sociologia, dalla storia alla geo-politica.
Un altro aspetto fondamentale che contraddistingue i «sistemi d’intelligence» attuali rispetto a quelli del passato, è rappresentato dalla enorme «compressione dei tempi». Se non si riescono a prevedere tempestivamente le situazioni di crisi (ogni crisi è sempre sia un pericolo che una opportunità!), prevale il pericolo e non si possono sfruttare le opportunità. Si viene travolti dal ritmo degli eventi senza potere influire sulla loro evoluzione. Con i rapidi cambiamenti del contesto internazionale, sia tecnologico che politico, non sono più affidabili previsioni a lungo termine. Occorrono capacità di intelligence in tempo reale molto più specializzate di quelle del passato, per poter e saper cogliere le interdipendenze fra i vari aspetti e fonderle in valutazioni globali, da aggiornare in continuazione come base fattuale di decisioni razionali.
Non è possibile basarsi solo su «fonti aperte», né sulla pur necessaria integrazione nei servizi di intelligence governativa di scienziati, imprenditori, economisti, geografi, e così via. Specie in situazioni conflittuali, qualsiasi Governo mantiene «coperti» gli aspetti cruciali delle proprie decisioni, se non altro per evitare le vulnerabilità derivanti semplicemente dalla sola diffusione di informazioni riservate, che sono poi quelle più rilevanti, e dalla fornitura delle relative chiavi di lettura.
Parimenti ogni Governo necessita, ad esempio, per la lotta alla criminalità organizzata o negli interventi nei conflitti etnici, di operazioni covert, che solo i Servizi di informazione e di sicurezza possono fare. Esse non sono delegabili ai normali organismi diplomatici o di polizia. Infatti, pur essendo «legittime» (ma in questo spazio legittimità non sempre coincide con legalità, né tantomeno con correttezza!), poiché decise dai Governi secondo procedure ben definite ed entro limiti ben precisi e derivanti da stati di necessità, sono operazioni sostanzialmente «illegali» dal punto di vista del diritto internazionale di pace, da quello dei diritti interni dei Paesiin cui si compiono e anche del Paese da cui vengono compiuti. Devono essere quindi affidate a organismi del tutto particolari, che non abbiano il dovere di riferire all’autorità giudiziaria, come avviene per le forze di polizia, o delle cui azioni i Governi possano, se necessario, negare ogni responsabilità.
8. Come sono cambiati i targets, cioè gli obiettivi, dell’intelligence così sono cambiati i targets della security e cioè le minacce da fronteggiare. Essi erano per i Paesi dell’Alleanza atlantica: la minaccia militare ed anche quella politica dell’Est.
Tra le minacce, occorre ricordarlo, vi erano il comunismo internazionale, le organizzazioni pubbliche comuniste, e quelle cripto o para-comuniste, sorrette in alcuni Paesi dalla frantumazione del concetto di «Patria», dalla bipolarità della legittimazione e della lealtà, anche patriottica. Sarebbe bene che i partiti e gli uomini di governo democratico che hanno sostenuto questa politica e l’hanno attuata lo ammettessero.
Nel rapporto per la riforma del Servizio di sicurezza britannico (MI5) è sicuramente riconosciuto che l’organizzazione comunista e para-comunista nel Regno Unito, fossero i Governi conservatori o laburisti, e le organizzazioni comuniste britanniche hanno costituito per quarant’anni uno degli obiettivi principali dell’attività del Servizio! E ciò sotto il profilo di un «affiancamento» all’intelligence sovietica, non tanto nella raccolta di informazioni quanto nell’attività di «influenza». Questo spiega anche l’immagine che ai movimenti comunisti fu portata dalle military security o altre forme di ingerenze militari nell’Alleanza atlantica, per la possibilità che in caso di invasione sovietica dell’Europa, così come era successo in Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e specialmente Cecoslovacchia, i vari partiti «comunisti» ed operai fornissero «legittimazione» all’ingerenza sovietica anche mediante – come è accaduto – l’assunzione del potere interno.
9. In questo quadro si comprendono essere «specularmente» legittimi ed illegittimi alcuni fatti: come ad esempio il finanziamento della Democrazia cristiana da parte della CIA e del Partito comunista italiano dal PCUS tramite il KGB; Stay-Behind e le organizzazioni di protezione collegate con il KGB, Radio-Praga con il «movimento di Monfalcone» e così via. Ma tutto questo è ormai finito.
10. Altre minacce sono: la grande criminalità organizzata, vero pericolo per la legalità interna ed internazionale e per una ordinata vita finanziaria, e quindi il traffico internazionale di droga; il traffico di armi e la proliferazione nucleare clandestina, il fondamentalismo islamico, eccetera.
11. La redazione di quel mio disegno di legge nella XI legislatura era stata sollecitata anche da un’affrettata iniziativa del Governo, che aveva prodotto un disegno di legge inadeguato, sommario e incompleto, con cui si era voluto, appunto, rispondere nella forma positiva di una controproposta, radicalmente differente.
12. Si ricorda brevemente che nella XI legislatura, nella sede delle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª del Senato, si procedette ad un approfondito esame e dei disegni di legge ora richiamati e di altre iniziative parlamentari riguardanti la stessa materia. Si giunse così in sede di comitato ristretto alla elaborazione di un testo unificato con il quale, pur non aderendo puntualmente alle proposte contenute nel disegno di legge da me presentato, venne peraltro respinta l’impostazione di fondo del disegno di legge governativo.
Tale testo unificato venne poi proposto dalle Commissioni riunite all’Assemblea del Senato che lo approvò in data 12 gennaio 1994.
In quella circostanza il Governo, nel prendere atto, alla luce dell’imminente scioglimento delle Camere, della impossibilità di concludere l’iter del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento, manifestava l’intenzione di fare proprio il testo approvato dall’Aula del Senato con la emanazione di un decreto-legge, che poi invece non venne adottato.
Per chiarezza di esposizione ritengo utile ricordare quali furono i rilievi da me mossi al disegno di legge governativo:
a) la confusione assoluta sul piano delle attribuzioni e delle responsabilità delle autorità politico-costituzionali e amministrative: l’intreccio di competenze tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Direttore della cosiddetta Agenzia e i Capi dei cosiddetti Servizi esterno e interno, era totale. E la confusione, pericolosa sempre, è pericolosissima in un campo nel quale, configurandosi in realtà una distinzione effettiva tra legalità e legittimità, la principale garanzia democratica è data dalla chiara e individuata responsabilità politica e amministrativa;
b) era stato adottato un modello ibrido di organizzazione, in cui i difetti del sistema «monistico» si sommavano con quelli di un sistema «binario» imperfetto, senza combinarne i pregi;
c) esaminando gli ordinamenti dei Paesi democratici, compresi quelli che, venuto meno in essi il regime comunista sovietico, si sono dati, anche in questo campo, nuovi ordinamenti, la riforma proposta sembrava aver preso quale modello, in base a documentazione facilmente acquisibile, la famigerata STASI della ex DDR! Tutti gli Stati democratici infatti adottano un sistema fondamentalmente «binario», con due servizi principali, le cui competenze sono determinate secondo un criterio prevalentemente territoriale («interno» ed «estero»), integrato anche da quello «funzionale» per lo più: «difensivo» e «offensivo». Il sistema binario è spesso contemperato da un particolare riguardo alla specificità della informazione militare e della raccolta radioelettronica dell’informazione (Signals Intelligence - SIGINT ed Electronic Intelligence - ELINT): di tutto ciò non si teneva assolutamente conto nel disegno di legge del Governo;
d) considerato che l’attività dei Servizi di informazione non è una «attività convenzionale» o di polizia, si poneva e si pone il problema di realizzare rispetto ad alcune forme necessarie di essa (intercettazioni, perquisizioni, intrusioni) forme di garanzia giudiziaria e politica: di tale argomento non si trattava;
e) sul piano del personale, non si traeva alcuna esperienza dalle pratiche negative dell’assunzione per comando e dalla pratica dell’«entra-esci», con gravi e lesivi effetti da un punto di vista delle carriere. In tutti i Paesi quella della «gente» del Servizio informativo o del Servizio contro-informativo è una sofisticata professione, che richiede qualità culturali e tratti psicologici specifici e che è incompatibile con quella forma di «dilettantismo carrieristico» cui ancora il disegno di legge del Governo si conformava;
f) nel disegno di legge del Governo, si riscontrava poi una grossa approssimazione nell’uso dei termini che sono ormai internazionalmente «standardizzati», e che è ancora oggi causa di confusione e può essere anche motivo di scarsa intellegibilità nei rapporti internazionali.
13. Premessa questa sommaria ricostruzione del lavoro parlamentare della scorsa legislatura, occorre brevemente osservare che il problema della disponibilità da parte dello Stato di adeguate fonti di conoscenza e di mezzi di difesa è essenziale non solo per le politiche di difesa nazionale e di tutela della sicurezza interna, ma altresì per l’elaborazione e l’attuazione della politica globale del Governo, specie nei confronti dell’estero o in relazione a «situazioni estere». Fatti come quello dell’agenzia di Atlanta della Banca nazionale del lavoro forse si sarebbero evitati, o si sarebbero potuti tempestivamente accelerare o se ne sarebbero forse limitati gli effetti, se si fosse disposto di Servizi (ad esempio con l’adozione di un’adeguata politica della sicurezza e dell’informazione e con l’assegnazione di mezzi e personale idoneo al pur volenteroso SISMI) posti nelle condizioni di poter operare secondo le esigenze di uno Stato moderno per la tutela della totalità dei suoi interessi nazionali, compresi quelli economici, finanziari e scientifici.
E le critiche potrebbero ulteriormente svilupparsi.
14. La disciplina che con il presente disegno di legge si propone e l’ordinamento dei Servizi che si prospetta non hanno invero alcun carattere di originalità.
Si tratta infatti della trasposizione, certo con qualche adattamento, ma talvolta quasi con una traduzione letterale, di testi normativi essenzialmente francesi, britannici, russi e americani, dei modelli di Paesi alleati e amici.
Il modello cui si fa riferimento è quello comune, sia pure con significative distinzioni, a Francia, Germania, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Federazione russa.
Per maggiore puntualità, si precisa anzi che i modelli assunti quasi testualmente sono fondamentalmente due: quello britannico, con una contaminazione con il modello degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, e il modello francese, con gli adattamenti appropriati all’ordinamento istituzionale italiano.
Si presenta un solo disegno di legge che si ispira al modello francese; sono altresì previste opportune varianti per dare invece preferenza al modello britannico-americano.
15. Serve una breve introduzione sui princìpi fondamentali di un nuovo ordinamento. I Servizi segreti sono efficienti solo se sono segreti. Questo limita la possibilità di controllo in dettaglio sul loro operato. Deve esistere un rapporto fiduciario fra i responsabili politici e i vertici dei Servizi. Il controllo non può prioritariamente che essere interno.
Perché poi i Servizi servano veramente, occorre che vengano utilizzati effettivamente ai fini della assunzione di decisioni del Governo nelle scelte fondamentali e dei singoli Ministri nei settori di rispettiva pertinenza. Deve esistere un organismo unitario, nonostante la pluralità, specificità e indipendenza dei singoli Servizi, che raccolga i fabbisogni di intelligence dei vari utilizzatori, che fonda le notizie settoriali e che possieda una «cultura» sufficiente per comprenderne il significato. In sostanza, è un organismo di pianificazione, di diffusione e di utilizzazione intrasettoriale dell’attività di intelligence e di sicurezza. Esso va necessariamente collocato, quindi, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. È su esso che va prioritariamente esercitato il controllo parlamentare.
16. L’ordinamento dei Servizi informativi e di sicurezza è diverso nei vari Stati a seconda dell’ordinamento istituzionale e del ruolo internazionale di ciascuno.
I principali schemi organizzativi adottati sono i seguenti:
a) ripartizione dei Servizi per settori verticali o per materia: Servizio politico-economico, Servizio militare, Servizio di sicurezza interna (compreso o no il controspionaggio «difesa») e talvolta Servizio di informazioni tecniche (TECHINT), cioè elettronico (ELINT e SIGINT) e di ricognizione satellitare (IMINT);
b) ripartizione dei Servizi per fasce orizzontali: Servizio esterno e Servizio interno;
c) unitarietà dei Servizi (come erano il SIM e il SIFAR); è un modello organizzativo che si tende ad abbandonare, data la difficoltà di contemperare la collocazione in un solo Ministero e la flessibilità di utilizzazione da parte di tutti gli utenti.
Tutti i sistemi presentano propri vantaggi e svantaggi. Tutti possiedono comunque degli organismi che consentano il raccordo diretto con le istituzioni più direttamente interessate (Presidenza del Consiglio, Esteri, Interno e Difesa).
17. Esaminando il caso italiano, anche in relazione alla particolare cultura istituzionale e alle peculiari caratteristiche del nostro Paese, nonché i presumibili fabbisogni qualitativi e quantitativi di intelligence, appare logico:
a) rinunciare a un Servizio unico ma prevedere solo una unitarietà della pianificazione e della gestione della intelligence a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) prevedere un Servizio esterno (nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri con dipendenza funzionale dal Ministero della difesa come in Francia, con una netta separazione fra l’attività militare e quella di intelligence); un Servizio interno, nell’ambito del Ministero dell’interno e responsabile anche del controspionaggio; un Servizio militare, nell’ambito del Ministero della difesa, con un controspionaggio militare interno;
c) ripartire i mezzi tecnici (ELINT e IMINT) fra il Servizio interno e il Servizio militare (che opererebbe anche a favore del Servizio esterno).
18. Il Servizio militare (sulla base della già operata fusione dei Servizi informativi di forze armate - SIOS a livello di Stato maggiore Difesa ed accentramento di mezzi SIGINT, ELINT e IMINT) dovrà dare maggiore spazio del passato alle discipline soft (scienze umane) specie in relazione ad interventi nei conflitti etnici. Il Servizio interno dovrà essere ristrutturato completamente, anche a seguito del caso SISDE, della costituzione della DIA e della maggiore internalizzazione dei Servizi di intelligence delle varie Forze di polizia. Dovrà disporre di maggiori competenze nel settore del controllo finanziario (non solo «denaro sporco», ma anche investimenti esteri specie in settori tecnologici chiave) e dei controlli anti-proliferazione nucleare, chimica, eccetera. Il Servizio interno va comunque mantenuto ben distinto dagli organi investigativi di polizia.
Il Servizio esterno dovrà comprendere delle reti gravitanti nelle aree di maggiore interesse geopolitico e geoeconomico dell’Italia. Particolare importanza dovrà essere data alle competenze nei settori economico e finanziario. Si tratta di reclutare personale con professionalità specifiche diminuendo l’enfasi sinora data sugli aspetti militari.
19. Per conferire efficienza ai Servizi italiani, ampiamente «criminalizzati» per motivi ideologici durante la guerra fredda, ricorrenti alle ben conosciute tecniche della «teoria del complotto», o per reali scandali tipo Sisde-gate, occorre per prima cosa però un recupero della cultura operativa dello Stato, incentrata sulla definizione di dettaglio e sul dibattito democratico sugli interessi nazionali. Esso è ora reso possibile dalla fine del conflitto ideologico interno, anche se è ancora contrastato dalla permanenza di un certo «ecumenismo», «missionarismo» e «terzomondismo» di maniera, che evitano la considerazione dei problemi concreti, per dibattere accademicamente sui «massimi sistemi».
Occorre in secondo luogo rivederne le strutture e soprattutto raccordarli alle esigenze dell’«utenza» sia generale, a livello di Governo, sia specializzata, per i singoli ministeri.
Occorre, in ultimo luogo, reclutare personale specializzato nei nuovi settori dell’intelligence soprattutto in campo economico, finanziario e tecnologico.
Occorre in ultimo – ma questo è il settore fondamentale – ridare ai Servizi legittimità, opponendosi fermamente ad ogni loro ingiustificata «criminalizzazione». I responsabili politici devono proteggerne la specificità e pretenderne insieme l’efficienza, esercitando un controllo illuminato, che costituisce presupposto ineludibile per un’efficace riforma e potenziamento di una branca sempre più fondamentale per una reale autonomia nazionale.
20. Ecco nel dettaglio i criteri della riforma proposta sul piano delle responsabilità politiche:
a) è configurata una responsabilità, e una correlativa attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, di competenze sovra-ordinate ed eminentemente di indirizzo, sovrintendenza, coordinamento e controllo;
b) l’attribuzione di responsabilità politiche di alta direzione ai ministri competenti in via generale nelle materie cui l’informazione e la sicurezza sono più collegate: il Ministro dell’interno, responsabile della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro della difesa (in alcuni Paesi, infatti, l’autorità politica competente per l’«informazione» è prevalentemente quella competente in materia di difesa: ad esempio in Francia);
c) a livello di organo di coordinamento, alla sovraordinazione gerarchica e funzionale di una unitaria ed unica autorità amministrativo-burocratica, si è preferito – anche ad evitare anomale concentrazioni di potere – un coordinamento dei risultati delle attività: e cioè l’istituzione non di un «Grande Fratello» o di un «Grande Orecchio», ma quella di un esperto o meglio di un gruppo di esperti che, coordinando l’intelligence prodotta dai Servizi attraverso la raccolta di informazioni «non altrimenti ottenibili» e la raccolta di informazioni in modo convenzionale (informazioni di fonte diplomatica, informazioni di enti o soggetti che operano in campo economico, finanziario, scientifico, eccetera, esame delle pubblicazioni scientifiche, politiche, economiche: cosiddetta «informazione aperta»), produca una intelligence globale e completa, necessaria ed utile per la formulazione e l’attuazione delle varie «politiche» del Governo: politica della difesa nazionale, politica della sicurezza interna, politica scientifica, economica, finanziaria, e industriale, eccetera;
d) il modello proposto è fondamentalmente quello binario, con l’adozione prevalentemente del criterio territoriale «estero-interno»: l’unico che possa evitare o almeno limitare i conflitti, ma integrato secondo il modello americano e tedesco con quello funzionale («informazione» o «attività offensiva» e «contro informazione», o «attività difensiva»).
21. Si prevede così un Servizio che svolga all’estero tutti i compiti di intelligence e di counter-intelligence, e un Servizio che svolga all’interno tutti i compiti di counter-intelligence e in generale di tutela della sicurezza interna (contro-sovversione, antiterrorismo, antisabotaggio): al Servizio «esterno» vengono attribuiti anche compiti di intelligence, relativi a «situazioni estere» pur all’interno del territorio, anche se in modo coordinato con l’attività del Servizio interno.
Il modello «binario» è stato temperato – come negli Stati Uniti d’America, nella Federazione russa e in Germania – con l’istituzione di un Servizio militare, costituito mediante la fusione già operata dei Servizi informativi di Forza armata (SIOS) nel RIS dello Stato maggiore della Difesa.
22. Un’attività di grande rilevanza – e il cui esercizio è stato oggetto di vaste critiche e di profonda diffidenza – è quella della cosiddetta «tutela passiva del segreto», e cioè dell’insieme di disposizioni, di misure e di procedure, relative a persone e cose, predisposte alla tutela del segreto di Stato, nonché all’insieme degli uffici, centrali e periferici, istituiti a tal fine e che costituiscono la cosiddetta «Organizzazione nazionale per la sicurezza», istituita e funzionante da anni nel nostro Paese, anche in attuazione di accordi internazionali (Alleanza atlantica, NATO, CEE, UEO, Cooperazione bilaterale Italia-USA, eccetera); e ciò in conformità alla distinzione tra tutela del «segreto nazionale», di cui lo Stato ha la disponibilità, e tutela del «segreto comunitario» di cui lo Stato italiano non ha, da solo, la disponibilità.
23. È questo il momento di dare, come in Francia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, una più chiara, certa ed elevata base legale a questa organizzazione e a questa attività.
Vi è ormai la possibilità e la opportunità di ampliare, con tutta tranquillità, l’ambito del controllo, in ispecie parlamentare, su attività che, necessarie allo Stato ma ad alto grado di rischio, richiedono appunto un appropriato controllo anche per poter essere «più garantite» nel loro svolgimento.
24. Nel disegno di legge si sono poste anche le basi per un ordinamento più chiaro dei Servizi di intellingence della Guardia di finanza e dei Servizi di sicurezza interna delle Forze armate e in generale di polizia militare. Non si dimentichi infatti che la prima deviazione dei Servizi, e cioè la concentrazione nel SIFAR anche delle funzioni di controspionaggio politico e di tutela della sicurezza interna e praticamente cioè della polizia politica, avvennero con inavvertite modifiche delle «Istruzioni di polizia militare»!
Per quanto riguarda la «Organizzazione nazionale di sicurezza», e cioè la «tutela passiva del segreto», sia «nazionale» che «comunitario», si sono riportati (largamente a memoria) i princìpi e le norme fondamentali di carattere interno, che hanno disciplinato fino ad ora la materia, anche in documenti eccessivamente «classificati»!
25. Articoli 1 e 2 (Pianificazione del «fabbisogno informativo e di sicurezza». Pianificazione operativa generale).
a) Nel processo «informativo di sicurezza», un momento importante è quello costituito dalla individuazione del «fabbisogno nazionale» dell’informazione e della sicurezza, dalla concreta individuazione degli obiettivi da raggiungere e dalla pianificazione «politica-operativa» corrispondente. Sono questi i compiti che devono essere affrontati in uno Stato democratico da autorità politiche responsabili, anche se con il consiglio tecnico di organi amministrativi, diplomatici, militari, di polizia, eccetera.
Per questo l’impianto e la sovrintendenza della politica di informazione e sicurezza non può che far capo al Presidente del Consiglio dei ministri che per l’esercizio delle sue attribuzioni dovrà poter contare su una specifica e adeguata struttura, cioè il Segretariato generale.
b) L’istituzione di un organo collegiale politico, quale è il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza, è conforme alla struttura eminentemente collegiale del nostro sistema di governo e alle esigenze di una specifica collaborazione a livello di ministri nell’elaborazione e pianificazione delle politiche di informazione e sicurezza. Questo tipo di struttura politico-istituzionale è opportuna e necessaria per l’attuazione del necessario «cartello» e per l’utilizzazione dei risultati dell’attività informativa e di sicurezza.
26. Articoli 3 e 4 (Organo di supporto dell’autorità politica centrale e di coordinamento).
Gli articoli 3 e 4 disciplinano l’ordinamento e le attribuzioni del Segretariato generale e dei Comitati esecutivi.
Nel «processo» informativo e di sicurezza, è importante il coordinamento delle attività, che a mio avviso è più realistico e più «responsabilizzato» che non il coordinamento, di carattere giuridico, degli organi operativi, e che deve riguardare in modo proprio la raccolta delle informazioni e l’esercizio delle attività.
I Servizi di informazione sono «ordinati» all’acquisizione prevalentemente di informazioni «non altrimenti ottenibili», cioè all’«informazione coperta»; ma un’informazione globale, qual è quella di cui il Governo necessita, deve essere la combinazione della «informazione coperta» e della «informazione aperta»; la prima si acquisisce da fonti «occulte», la seconda da fonti «aperte» tra le più varie: dalla stampa periodica e dalle pubblicazioni scientifiche alle notizie raccolte da istituzioni pubbliche (il Ministero degli affari esteri, l’ICE, il Ministero dell’industria) o anche da soggetti privati nazionali, quali industrie, banche, organismi scientifici, eccetera.
L’istituzione di due distinti Comitati esecutivi, uno per l’informazione e l’altro per la sicurezza, adottati nel progetto ad imitazione degli ordinamenti esteri, risponde alla diversa natura degli obiettivi della «politica d’informazione» e della «politica di sicurezza», e alla diversa natura e alle conseguenti differenti modalità delle attività ad esse ordinate. Diversa è infatti l’acquisizione di informazioni all’estero e diversa l’attività di contenimento della «minaccia» all’interno, cui debbono collaborare, ad esempio, tutte le Forze di polizia.
Spetterà al Segretariato generale «collegare» i risultati dell’attività dei due Comitati, da mantenere ben distinte e separate tra «attività di informazione e di sicurezza» e «attività di polizia».
27. Articoli 5, 8 e 20 (Costituzione dei Servizi).
Il progetto si conforma al modello binario contemperato. Si prevede infatti la costituzione di due Servizi «generali» e di un Servizio specializzato di carattere militare.
Per la divisione dei compiti, si è fatto proprio il criterio più semplice e ormai universalmente adottato: quello territoriale, che a ben vedere risponde anche, e quasi combacia, con quello funzionale («offensivo» o intelligence, e «difensivo» o counter-intelligence). La letteratura al riguardo dimostra che i compiti «informativi» (e anche «controinformativi»), all’estero, e quelli «controinformativi» e di «tutela della sicurezza» all’interno richiedono modalità operative, tecniche e mezzi, nonché preparazione, e si potrebbe dire anche background culturale e profilo psicologico dei rispettivi agenti, profondamente diversi.
Un alto funzionario dei «Servizi speciali» alleati richiamò una volta la mia attenzione sul fatto che lo spionaggio richiede doti particolari quali la fantasia, la capacità di recitare e di improvvisare, nonché particolari doti fisiche, mentre il controspionaggio richiede, soprattutto, metodicità, pazienza e capacità di osservazione e analisi.
A imitazione dell’ordinamento francese, e in parte americano, si è ritenuto di affidare al Servizio esterno anche i compiti «informativi» all’interno, cioè la raccolta non convenzionale di informazioni non altrimenti ottenibili, relative a situazioni estere nell’ambito dei confini nazionali, per il carattere unitario della «politica informativa» e dei metodi, dei mezzi e delle «regole» per la relativa attività di ricerca.
Inoltre, come è già stabilito negli USA, nel Regno Unito, nella Federazione russa e ora anche in Francia, si ritiene necessario e opportuno integrare il sistema dei due Servizi generali con un Servizio specializzato, quello militare, per le particolari esigenze del Ministero della difesa, quelle proprie sia del Ministro da un lato che dello Stato maggiore e della Direzione nazionale degli armamenti dall’altro.
28. Articoli 6, 8 e 9 (Ordinamento dei Servizi).
Gli articoli dettano norme largamente simili tra loro, relative all’ordinamento e all’organizzazione dei Servizi.
La configurazione dei due Servizi principali a competenza generale quali «agenzie governative autonome» è prefigurata per garantire a essi le specialità ordinamentali e organizzative loro necessarie, anche sul piano formale, per l’espletamento delle loro attribuzioni e per sottolineare che essi non sono «organizzazioni settoriali», ma soddisfano esigenze dell’intero Governo nell’elaborazione e nell’attuazione delle sue «politiche».
Si sono previste norme più specifiche di quelle oggi in vigore per la collaborazione tra i Servizi, ma sempre secondo le direttive e sotto la responsabilità dell’autorità politica.
29. Articolo 11 (Attribuzioni dei Servizi).
I Servizi non sono servizi di polizia giudiziaria, né ai loro agenti sono conferite le attribuzioni di agenti o ufficiali di polizia generale.
La distinzione netta tra «Servizi di intelligence» e «Servizi di security» da un lato e Servizi di polizia, detta speciale o «politica», dall’altro, ormai comune alla più parte degli ordinamenti esteri, corrisponde a una profonda differenza di obiettivi, modalità di azione e regole, nonché «cultura» tra le due categorie di amministrazioni dello Stato.
Infatti, gli obiettivi dei Servizi consistono essenzialmente, sul piano sia esterno che interno, nel «conoscere», in particolare, ciò che non è «normalmente» conoscibile e cioè che è coperto da segreto o viene svolto ed attuato in forma occulta, e quindi nel «contrastare» e «neutralizzare» le minacce alla sicurezza nazionale, specialmente quando non le si possa, o non sia opportuno, «contrastare» e «neutralizzare» con i mezzi ordinari di polizia o giudiziari. Inoltre – e si ripete qui quanto sopra già detto – vi sono informazioni da acquisire che, per aver caratteri di normalità «giuridica», non sarebbe opportuno, e forse neanche lecito, far acquisire ai Servizi di polizia e in particolare a quelli di polizia giudiziaria: ad esempio informazioni circa la penetrazione estera nel campo finanziario nazionale o nella proprietà o controllo dei mezzi di informazione. Attività ed iniziative che, se pur giuridicamente lecite, all’interno dell’Europa (pensiamo al principio della libera circolazione dei capitali, al diritto di «stabilimento», eccetera) potrebbero costituire una «minaccia» all’autonomia della vita politica, economica e finanziaria della comunità. L’ambito insomma degli interessi dello Stato da tutelare a mezzo dell’attività dei Servizi non corrisponde esattamente con la sfera degli interessi dello Stato «giuridicamente proteggibili».
Da ciò deriva una profonda differenza tra i tipi di attività svolta dalle due categorie di enti, in ordine anche al loro carattere di attività «aperte» o di attività «coperte». E anche un diverso rapporto, in ordine alle loro attività, tra i princìpi di legittimità e di legalità, ove prevalente è quello di «legittimità dei fini» nel campo dell’attività dei Servizi, mentre non solo prevalente ma esclusivo è, specie in uno Stato di diritto, il «principio di legalità» nei confronti di quello di «legittimità» nell’attività di polizia e ancor più nell’attività giudiziaria.
Diversi gli obiettivi, diversi i metodi, diversi i mezzi, diverse le «regole» quindi tra attività dei «Servizi di informazione e sicurezza» e attività dei «Servizi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria». E diversa è la «cultura» che è dietro all’attività delle differenti amministrazioni nell’esercizio della polizia giudiziaria: sono i fatti configurati dalla legge come reati, e le responsabilità penali dei singoli, che devono costituire oggetto esclusivo dell’azione nella prevenzione di essi o, se commessi, nella ricerca di prove, secondo le regole del «giusto procedimento secondo il diritto» senza spazio per «ipotesi» e teoremi.
Nell’attività dei Servizi di informazione e sicurezza invece più ampia e legittima è l’elaborazione di «teoremi» e di «scenari», cosa invece che oltre che «ultronea» si è rivelata assai perniciosa in molti casi di attività della polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria, ove non induttivamente da fatti si è arrivati a «giudizi», ma ai giudizi si è arrivati deduttivamente dai «teoremi», ricercando solo dopo i fatti, e quelli più opportuni a dare una dimensione di «realtà» all’«ipotesi» prescelta, in nome spesso di una aprioristica scelta o di un giudizio meta-giuridico, o «storico» o «politico», dei valori da tutelare o realizzare.
Naturalmente necessaria è, ed infatti qui si prevede, la collaborazione tra Servizi, polizia e autorità giudiziaria, ma senza «contaminazioni» che snaturino i Servizi o che «inquinino» l’attività di giustizia.
Nel disegno di legge si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità del conferimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza agli agenti dei Servizi, sia al fine di una loro «copertura», sia per ridurre i casi in cui si debba agire «non convenzionalmente» in un rapporto esterno il più possibile sottoposto al principio di legalità, sia per attribuire ai Servizi la competenza ed i poteri per l’autotutela «legale» della loro organizzazione, delle loro infrastrutture e del loro personale.
30. Articoli 12 e 14 (Attribuzioni particolari dei Servizi. Controlli sulle loro attività).
a) Le norme contenute in questi articoli hanno per scopo di garantire il massimo di legalità alle operazioni dei Servizi, tenendo pur sempre conto delle diversità che intercorrono tra le attività dei Servizi di informazione e quelle dei Servizi di controinformazione e, in generale, di tutela della sicurezza interna dello Stato, all’interno del territorio di esso.
b) Non si può infatti ipotizzare un’attività di un Servizio di sicurezza che, al fine della raccolta di informazioni, non compia intercettazioni, ispezioni, perquisizioni, e non acquisisca, in modo tale che l’obiettivo non venga a saperlo, l’informazione e la documentazione «di interesse».
Queste operazioni non possono necessariamente essere assoggettate al regime giuridico comune, equiparandole cioè alle analoghe operazioni proprie dei Servizi di polizia giudiziaria: e ciò, sia perché non vi è coincidenza tra le due sfere di interessi da tutelare, di cui molti «non giuridicamente tutelabili», sia per la garanzia di particolare riservatezza da cui le operazioni dei Servizi devono essere assistite.
c) Nel precedente ordinamento, pur dandosi per scontato che il Servizio di sicurezza interno (SISDE), per l’espletamento dei suoi compiti, dovesse svolgere attività di intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e postali o di intercettazione ambientale, anche mediante intrusione occulta e non autorizzata in ambiti privati (altrimenti non si spiegherebbe l’esistenza stessa di un Servizio di sicurezza!) si preferì adottare, con generale tacito consenso, la soluzione legislativa del «silenzio», e cioè della «illegalità che non si dovesse far scoprire», piuttosto che la formula assai meno ipocrita delle attività occulte, ma autorizzate e non punibili, sottoposte però al massimo di garanzie politiche, ed anche giuridiche, conformemente ai princìpi della Costituzione.
d) La necessità di contemperare le esigenze proprie di un Servizio di sicurezza, e in particolare la necessità di predisporre un sistema di garanzie da cui far assistere gli operatori, nonché l’esigenza di tutelare comunque i cittadini, sono state espressamente previste in alcuni ordinamenti esteri (ad esempio USA e Regno Unito), e sono state realizzate attraverso un sistema di autorizzazione responsabilizzato, di controllo ad altissimo livello politico e di autorizzazioni e convalide (diversamente da altri Paesi ove a queste operazioni si è voluto mantenere invece il carattere di operazioni di fatto «garantite» dal regime di clandestinità nel quale vengono realizzate) e anche nei confronti della giurisdizione penale, attraverso il carattere non obbligatorio dell’esercizio dell’azione penale o della possibilità di porre autoritativamente termine ad un procedimento giudiziario (in Inghilterra con il writ of nolle prosequi).
Nel Regno Unito, pur vigendo il sistema della discrezionalità dell’azione penale ed essendo attribuito all’Esecutivo addirittura il potere di ordinare nell’interesse dello Stato l’interruzione e l’archiviazione di qualunque procedimento giudiziario, sia civile che penale, con il già sopra citato writ of nolle prosequi, è stato previsto un forte regime di «garanzia politica», rendendo le operazioni di acquisizione delle informazioni effettuabili solo con l’autorizzazione del Ministro dell’interno, o in altri casi dal Segretario di Stato di Sua Maestà che ne risponde al Parlamento (i giudici non hanno competenza in materia), e soggette a gravame da parte di autorità politico-amministrative indipendenti (Commissioner e Tribunal).
e) A tal fine per le operazioni del Servizio interno si propone il seguente «regime di garanzie», il quale prevede:
1) che le operazioni debbano essere approvate dal Ministro dell’interno, che ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato parlamentare e, in fase finale, al Parlamento;
2) che le operazioni siano autorizzate, conformemente al dettato della Costituzione, dall’autorità giudiziaria. Si ricorda che sono state considerate costituzionalmente legittime non solo le intercettazioni a fini di polizia giudiziaria, ma anche, sempre con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le cosiddette «intercettazioni» preventive, a fini cioè di sola acquisizione di informazioni nell’ambito della polizia di sicurezza, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione dei reati. Naturalmente le informazioni così acquisite non potranno mai, ancorché le operazioni siano autorizzate dall’autorità giudiziaria, esser fatte valere in un procedimento giudiziario.
f) I fatti recentemente venuti alla luce consigliano che a particolari controlli e garanzie siano sottoposte altresì quelle «operazioni» strumentali, di contenuto o con aspetti economici e finanziari, che i Servizi possono essere talvolta tenuti a effettuare per il miglior espletamento dei loro compiti, ma in cui più delicato si presenta il problema della legalità o almeno della correttezza amministrativa (creazione di società di copertura, gestione di imprese, eccetera).
g) Per motivi intuibili, e la cui illustrazione non sarebbe qui né necessaria né opportuna, non è possibile adottare una disciplina giuridico-formale, e quindi «esterna», per le attività informative estere, relative cioè a situazioni estere e quindi di carattere «offensivo», o da svolgere fuori dal territorio nazionale o anche all’interno di esso.
Poiché (ad essere limitativi!) le operazioni «estere» di intelligence e di counter intelligence e soprattutto le eventuali attività di supporto ad esse potrebbero essere in contrasto con il diritto internazionale e con le leggi del paese in cui dette attività vengono realizzate, ma anche del nostro paese (questa è la realtà, il resto è finzione: gli agenti informativi dello Stato «rubano» i segreti altrui, anche sul nostro territorio se necessario, violando anche la legge), è necessario che se ne preveda la punibilità, in un giusto bilanciamento di interessi, solo su richiesta del Governo.
31. Articolo 15 (Servizi operativi di polizia).
Potendo l’attività del «Servizio interno» necessitare del ricorso a operazioni di polizia, data la natura altamente specialistica di questo campo operativo e l’esigenza di realizzare il carattere unitario e porre base all’attività da svolgere, si ritiene opportuno concentrare le competenze di polizia, sia di sicurezza che giudiziaria, in un unico organismo interforze, a imitazione di quanto previsto nell’ordinamento britannico ove la «polizia dei Servizi segreti» è prevalentemente e quasi esclusivamente svolta dallo Special Branch della Metropolitan Police, polizia che dipende direttamente dal Ministero dell’interno, con il concorso delle Special Branches delle altre polizie locali.
32. Articoli 16 e 17 (Logistica).
In detti articoli si dettano «disposizioni d’uso», sulla collaborazione operativa, logistica e amministrativa tra i Servizi e le amministrazioni pubbliche.
33. Articolo 18 (Personale dei Servizi).
L’esperienza maturata, con esiti decisamente e largamente negativi in questi anni, porta alla scelta preferenziale di un modello di organizzazione del personale che, come nei paesi esteri, preveda l’utilizzazione quasi esclusiva da parte dei Servizi di personale proprio, assunto dall’esterno o anche da altre amministrazioni pubbliche, ma con la cessazione contestuale dell’appartenenza ad esse.
A questa scelta induce:
a) il requisito di professionalità specifica, ormai richiesto per prestare la propria attività nei Servizi, data la peculiarità e la «sofisticatezza» dei compiti assegnati e dei mezzi e del modo per svolgerli;
b) la «pericolosità», «culturale» e di abitudine operativa, nel caso si ritorni a operare negli organismi di polizia o peggio nelle Forze armate dopo aver lavorato nei Servizi. Solo a leggere qualche relazione o rapporto, perfino in materia di lotta alla criminalità organizzata sul piano giudiziario, si può identificare la «mano» di chi li ha redatti: operatori di polizia, che ragionano sui fatti, e vecchi «operatori dei Servizi» che «ragionano» (quando non «fantasticano») sui «teoremi», cosa incompatibile con il «giusto processo secondo il diritto»;
c) l’uso strumentale che delle qualifiche organiche nei Servizi, del sistema autonomo di avanzamento e della pratica dell’«entra-ed-esci», si è fatto a fini di carriera nelle amministrazioni di provenienza, con disastrose conseguenze sul morale del personale ordinario.
34. Articolo 19 (Norme finanziarie).
Si propone un possibile modello di amministrazione e contabilità che tenga presente come, rispetto all’attività dei Servizi, la garanzia del controllo politico e di quello interno non possa che essere preferibile a quella dei normali controlli giuridico-contabili, sia per il carattere necessariamente e largamente discrezionale proprio di questo tipo di amministrazione, sia per le esigenze imprescindibili di riservatezza.
35. Articolo 23 (Servizio informazioni della Guardia di finanza).
Si ritiene opportuno dare una base legislativa e regolamentare generale «certa» a questa importante branca della Guardia di finanza che con tanta riservatezza, correttezza e successo ha sempre operato.
36. Articolo 24 (Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).
Egualmente si ritiene opportuno dare analoga base di certezza giuridico-formale ai Servizi interni dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, a motivo della loro particolare collocazione ordinativa, della loro necessaria autonomia e degli specialissimi compiti loro affidati.
37. Articolo 25 (Organizzazione nazionale per la sicurezza).
Della proposta disciplina dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e di alcuni suoi tipici istituti (Autorità nazionale per la sicurezza, Uffici centrali per la sicurezza - UCSI, uffici e segreterie speciali, «nulla osta di sicurezza» per persone e imprese) si è già detto nella parte generale della presente relazione.
Occorre tenere presente che si tratta di una complessa organizzazione, che è stata costituita e funziona ormai da decenni, sulla base di normative interne anche in applicazione di accordi internazionali di carattere segreto o riservato e di doveri e obblighi che da essi derivano, anche sul piano interno, allo Stato italiano.
38. Articolo 26 (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza).
Allo scopo di assicurare un controllo politico-amministrativo, indipendente ed esterno, sull’attività dei Servizi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei cittadini e alla gestione contabile e amministrativa dei Servizi stessi, si prevede la istituzione di una Commissione presidenziale, la cui composizione e le cui attribuzioni sono ricalcate dai consimili istituti del Commissioner e del Tribunal, istituiti con la recente moderna ed esemplare legge britannica sul Servizio di sicurezza.
39. Articolo 27 (Comitato parlamentare per i Servizi).
Si sono ampliate le competenze del Comitato parlamentare per i Servizi e a tal fine si è previsto l’allargamento della sua composizione.
40. Articolo 29 (Soppressione dei Servizi informazioni operazioni e sicurezza di Forza armata (SIOS). Disciplina della polizia militare).
Con la costituzione della Direzione generale per le informazioni militari e la contemporanea soppressione dei SIOS, si rendono necessarie:
a) la riorganizzazione del Servizio di polizia militare;
b) le opportune modifiche agli ordinamenti degli Stati maggiori di Forza armata.
Ma a tutto ciò sembra opportuno provvedere con regolamento, nell’ambito dei princìpi generali previsti.
41. Articolo 30 (Regolamento di attuazione).
L’esigenza di adottare una chiara e precisa disciplina in una materia così complessa e delicata non si può soddisfare interamente con lo strumento della legge, anche per assicurarsi quella possibilità di adattamento flessibile che troverebbe un ostacolo nella «pesantezza» del procedimento legislativo. Per questo, oltre ai vari regolamenti particolari, si è previsto un regolamento generale di attuazione, da emanare previo parere del Comitato parlamentare.
42. Articoli 5, 8 e 20 (Descrizione dei compiti e esplicazione terminologica. Definizioni).
a) la terminologia in materia di attività speciali non è univoca, anche se oramai ha raggiunto un buon grado di standardizzazione;
b) in relazione ai compiti difensivi dei Servizi si è ritenuto di usare la dizione «compiti di controspionaggio e in generale di controinformazione», perché l’attività di controspionaggio in senso stretto non copre tutto il ventaglio di minacce e operazioni occulte;
c) le attività offensive proprie dei Servizi stranieri comprendono infatti:
1) lo spionaggio, cioè il procacciamento di informazioni (notizie, documenti, materiali, eccetera) coperte da segreto o comunque non divulgate o divulgabili;
2) la disinformazione, cioè la propalazione di informazioni false, scandalistiche, sensazionali a fini «devianti»;
3) l’«intossicazione», cioè la fornitura di false notizie «confidenziali»;
4) l’«influenza» o «collaboratività», cioè la collocazione di agenti in posizioni delicate al fine di influenzare in senso utile ai propri interessi il processo decisionale degli organi degli altri Stati o delle organizzazioni internazionali o di altri soggetti che svolgano attività di interesse degli altri Stati;
5) l’«ingerenza», cioè l’acquisizione di posizioni di influenza e di potere o l’intervento «occulto» nella vita politica, sociale, civile ed economica, mediante infiltrazione di elementi idonei, sovvenzioni in denaro e materiali, eccetera. Si leggano le confessioni di un alto agente del Komitet Gosudarstvennoj Bezopasuosti (KGB), in Italia sull’attività svolta da lui e dal suo Servizio al momento dell’attuazione della decisione del dispiegamento degli aerei «Cruises» nella base di Comiso, contenute in una brillante intervista concessa al settimanale «Famiglia Cristiana»;
d) queste «attività offensive» sono contrastate da attività difensive che non possono definirsi di «controspionaggio», ma che in realtà rientrano nella più vasta categoria di counter-intelligence o «contro-informazione».
43. Al fine della realizzazione di un più alto sistema di garanzie, si è rafforzato il ruolo del Presidente della Repubblica, in considerazione del suo ruolo costituzionale, oggi accresciuto e riconosciuto, di garante attivo della difesa e della sicurezza dello Stato e degli ordinamenti democratici.
44. Per motivi di drafting, di chiarezza e di tecnica legislativa si presenta un unico articolato che prevede alcune circoscritte varianti nell’intento di definire due distinti modelli organizzativi, l’uno di ispirazione anglo-americana e tedesca, l’altro di ispirazione francese.
45. Si confida che il presente disegno di legge possa costituire un terreno ed un contributo utile per la realizzazione ormai indilazionabile delle necessarie riforme in un campo così importante quale è quello della difesa e della sicurezza dello Stato e della comunità civile“.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l’attuazione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. 3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all’attività degli uffici di cui all’articolo 25, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l’attività. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell’interesse dello Stato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l’espletamento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte. 6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento, all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all’articolo 26.
Art. 2. (Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS). 2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare in via permanente a farvi parte, o ad esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti. 3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti. 5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine: elabora e approva piani nazionali dell’informazione e della sicurezza; esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19; esamina e formula proposte in ordine all’emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.
Art. 3. (Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi) 1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS). 2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa. 3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC). 4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari. 6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
Art. 4. (Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi) 1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Segretariato generale: a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati; b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico; e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti. 3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell’espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all’attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l’attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l’esercizio delle funzioni assegnategli. 5. L’ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 6. L’organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali – SIGEN) 1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l’autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d’intesa col Ministro della difesa. 2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell’Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente: a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento; b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale; c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana. 3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all’espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni; b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni; c) svolgimento all’estero di qualunque altra missione venga ad esso affidata dal Governo della Repubblica, nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni. 4. A tal fine il Servizio espleta all’estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN) 1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri. 2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno.
Art. 7. (Forze operative speciali) 1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e per l’esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l’utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SEGIN, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia. 2. L’ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti. 4. Le regole d’impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.
Art. 8. (Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN) 1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale. 2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell’ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di: a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad esso sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese; b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell’attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa; c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri Servizi o organi cooperanti. 3. Il SERSIN provvede all’espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell’ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose; b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all’ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a); c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad esso affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali. 4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 9. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN) 1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell’interno. 2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.
Art. 10. (Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN) 1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale. 2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all’interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto tra il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell’interno e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione. 4. Quando ve ne sia la necessità o l’utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni. 6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.
Art. 11. (Attribuzioni dei Servizi) 1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell’interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l’obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell’interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri. 6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell’interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia. 7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l’accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 2. 8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma6. 9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell’espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.
Art. 12. (Attribuzioni particolari del SERSIN) 1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l’autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell’interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale. 3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato. 4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari. 5. Il Ministro dell’interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.
Art. 13. (Doveri dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi) 1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l’ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza. 2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente. 3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie: a) perché nessuna informazione sia raccolta e nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14; b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati; c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell’interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione. 4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del Servizio cui sono preposti.
Art. 14. (Attività speciali dei Servizi) 1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi. 2. Con l’autorizzazione rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 15. (Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria) 1. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all’attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi. 2. Nell’espletamento del suo compito e per l’esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l’attività nel campo specifico. 3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia. 4. L’ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 5. L’organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16. (Rapporti di collaborazione) 1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l’espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni loro assegnati dalla legge. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da questi delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
Art. 17. (Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni) 1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18. (Personale dei Servizi) 1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l’assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato. 3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio. 4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni. 5. L’ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 19. (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al COMIS, al Segretariato generale, ivi comprese quelle relative ai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari. 4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l’amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime. 5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4. 6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, nella composizione di cui al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 20. (Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari) 1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari. 2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e con il COMIS. 3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d’armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS. 4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa - Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all’informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare. 5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale. 6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SERSIN. 7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica. 8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell’amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa. 9. L’ordinamento e l’organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e il settore degli armamenti.
Art. 21. (Agenzia governativa delle telecomunicazioni - AGOTELCO) 1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato; b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa. 2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo: a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale; b) nell’interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale; c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana. 3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s’intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza. 4. Il Direttore generale è responsabile dell’efficienza dell’AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che: a) esistano disposizioni tali secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario; b) l’AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22. (Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari) 1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti. 2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le attribuzioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.
Art. 23. (Servizio informazioni della Guardia di finanza) 1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.
Art. 24. (Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) 1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’interno.
Art. 25. (Organizzazione nazionale per la sicurezza) 1. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all’ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l’applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4. 3. L’ORGANSIC comprende: a l’Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3; b) l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all’articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto. 4. L’ordinamento dell’ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 26. (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza) 1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite. 2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia. 3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto. 4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni. 5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretariato generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda. 6. La Commissione presidenziale riferisce con propria relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l’adozione di misure generali e specifiche. 7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura. 8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27. (Comitato parlamentare per i Servizi) 1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato. 2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d’intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere. 3. Il Comitato parlamentare: a) esercita il controllo sull’applicazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione; c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l’ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati; d) esprime parere preventivo sull’assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione; e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo; f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell’articolo 12 e nelle forme da esso prescritte. 4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3. 7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico. 9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto ai Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 28. (Disposizioni regolamentari) 1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
Art. 29. (Soppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS) 1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso. 2. Nell’ambito degli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare. 3. All’ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato, in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell’Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n.382, e successive modificazioni, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.545, e dei codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno. 4. L’organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Regolamento di attuazione) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.
Art. 31. (Norme generali e transitorie) 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso. 3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti. 4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza. 5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato. 6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi di cui al comma 3 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 32. (Applicazione della legge) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede: a) alla effettiva soppressione del CESIS; b) all’effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS; c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso. 3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell’articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.
Art. 33. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 367
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006
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Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d’inchiesta
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Onorevoli Senatori. – La gravità del fenomeno del terrorismo internazionale, che i membri della comunità internazionale hanno ritenuto e ritengono di dover contrastare anche con operazioni militari, e la minaccia di un risorgere del terrorismo interno, rendono necessaria la più ampia collaborazione oltre che dei partiti e movimenti politici, dei sindacati di tutte le forze della società civile, in primo luogo di tutti gli organi dello Stato, garantendo al Governo una puntuale collaborazione del Parlamento e al Parlamento un costante e puntuale controllo sul Governo. A questo fine, con il seguente disegno di legge si propone di attribuire al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) i compiti e le funzioni conseguenti in relazione ai problemi e alle attività afferenti al terrorismo interno e internazionale. A detto Comitato vengono altresì attribuiti in via permanente i poteri di Commissione parlamentare di inchiesta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni) 1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati. 2. Per l’espletamento dei suoi compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d’inchiesta, a norma dell’articolo82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri, il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.
Art. 2. (Modifiche alla composizione del COPACO) 1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere. 2. Il Comitato nomina al suo interno, su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati. 3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal Comitato.
Art. 3. (Modifiche all’organizzazione interna del COPACO) 1. L’attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta. 3. Il Comitato può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il Comitato può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro dell’interno o dal Ministro della difesa. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 4. (Audizioni e testimonianze) 1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudizi aria non sono tenuti e rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 5. (Richiesta di atti e documenti) 1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. Il Comitato garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma l siano coperti da segreto. 3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. 4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge. 6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6. (Segreto) 1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7. (Costituzione dell’ufficio di presidenza) 1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Art. 8. (Entrata in vigore e applicazione della legge) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 765
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006
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Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni
degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
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Onorevoli Senatori. – I compiti dei servizi di informazione e sicurezza sono volti a tutelare gli interessi supremi della difesa nazionale, della tutela della Costituzione e delle sue istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, della sicurezza interna e degli interessi economici e finanziari della comunità nazionale da attività sovversive, di spionaggio, di controinformazione e disinformazioni, di terrorismo e di minacce antiistituzionali della criminalità internazionale. Per questo motivo esse sono coperte da segreto di Stato opponibile anche all’autorià giudiziaria, con disposizioni più volte giudicate costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, che ha perfino ipotizzato quale reato contro la personalità interna dello Stato le attività svolte anche da giudici e pubblici ministeri nell’esercizio ordinario delle loro funzioni.
Fatti recenti, sul cui carattere di violazione di norme penali qui non ci si pronunzia, hanno reso noto che conversazioni telefoniche ed ambientali di dirigenti e agenti dei servizi di informazione e sicurezza sono state sistematicamente intercettate da agenti della DIGOS su mandato della Procura della Repubblica di Milano e sotto la direzione dello speciale ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituito a suo tempo alle sue dirette ed esclusive dipendenze dal capo della polizia sotto la direzione di un prefetto ex-questore di Roma cui affluiscono i risultati di tutte le «operazioni speciali» della DIGOS, e delle Squadre mobili, grazie alla nota particolare vicinanza del capo della polizia ad alcuni ambienti della magistratura che gli sono grati per la sua opera investigativa particolarmente intensa e penetrante nei confronti di noti esponenti politici della democrazia cristiana.
È doveroso notare che le notizie ormai di pubblico dominio delle attività di intercettazione nei confronti dei servizi di informazione e sicurezza italiani scoraggeranno, specie dopo la diffusione del famoso «dossier Mitrokin» secretato dal Secret Intelligence Service britannico, i servizi dei paesi alleati, associati e amici, dal passarci informazioni che rischino di essere rese note nel contenuto ed in riferimento alle «fonti» anche coperte, conoscendo essi come settori della magistratura italiana siano più o meno tolleranti, a dire poco, nei confronti del terrorismo internazionale ed ostili ideologicamente a paesi alleati quali gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito.
Con il presente disegno di legge si estende il segreto a tutte le comunicazioni elettroniche e ambientali delle sedi e degli agenti dei servizi di informazione e di sicurezza, e si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata del giudice o del pubblico ministero, possa rimuovere caso per caso il vincolo del segreto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, fax, e-mail ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio informazioni e sicurezza militare (Sismi), del Servizio informazioni e sicurezza democratica (Sisde) e del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della Difesa sono coperte da segreto di Stato. 2. Quando un giudice o un pubblico ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con l’obbligo di sottoporne prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso porre su di esse il segreto di Stato. 3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che vìolino le disposizioni della presente legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 802
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore BRUTTI Massimo
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2006 |
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Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza
e sul segreto di Stato
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene su alcuni aspetti essenziali del sistema di intelligence del nostro Paese, riformando profondamente la disciplina in vigore, fissata dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Quelle norme furono il risultato di un lavoro complesso e della ricerca, da parte delle forze politiche democratiche, di intese e convergenze per la regolamentazione di una materia così delicata e rilevante per la sicurezza della Repubblica.
La legge del 1977 appartiene ancora alla stagione della guerra fredda e tuttavia è stata il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono. Si tratta, a valutarla con gli occhi del presente, tenendo conto delle vicende e dei mutamenti internazionali ed interni, di una legge insufficiente, sia per un’efficace azione di ricerca, raccolta e selezione delle informazioni a fini di sicurezza, sia sotto il profilo dei controlli, sia per quel che riguarda la disciplina, ancora incerta e lacunosa, del segreto di Stato e del trattamento di informazioni, atti, documenti e cose, cui è apposta una classifica di segretezza. Sono questi gli aspetti per i quali non è ulteriormente rinviabile una incisiva riforma. Essa deve ruotare intorno ad una nozione: quella di informazione per la sicurezza, che è espressione più certa e precisa, per indicare l’intelligence, di quanto non lo fosse l’endiadi «informazione e sicurezza», impiegata nella legge n. 801 del 1977.
Anche il reclutamento del personale, il suo stato giuridico, la organizzazione interna dei Servizi di intelligence e le competenze rispettive del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno meritano una ridefinizione normativa.
Occorre insomma mettere a punto un nuovo e complessivo ordinamento. Questa era l’intenzione che i governi di centro-sinistra manifestarono nella XIII legislatura. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997, fu istituita una Commissione, presieduta dal generale Roberto Jucci, con l’incarico di redigere il testo di un provvedimento organico. Il lavoro della Commissione fu alla base di un disegno di legge presentato dal governo D’Alema (atto Senato n. 4162, XIII legislatura). Quei testi rappresentano una base valida ed aggiornata sulla quale è possibile ancora lavorare. Nella XIV legislatura, il governo presentò un disegno di legge di diversa impostazione, più circoscritto, con l’intento di modificare solo alcuni aspetti della legge 801 del 1977 (cfr. atto Senato n. 1513, XIV legislatura). Quel testo fu discusso dal Senato, in più punti modificato ed approvato in Aula il 7 maggio 2003. Ma dopo tale approvazione, non vi fu in sostanza alcun seguito. La scelta di varare poche norme, ritenute essenziali ad un migliore funzionamento dell’intelligence, accantonando ogni ipotesi di riforma organica e rinviandola ad un secondo tempo, non produsse alcun risultato e non servì ad accelerare l’iter legislativo.
Sulla base di quella esperienza, noi crediamo che si debba tentare in questa legislatura la via di una riforma complessiva, che affronti tutte le materie già regolate dalla legge n. 801, quelle, come la materia del segreto di Stato, parzialmente disciplinate, ed altre, come la materia delle così dette garanzie funzionali, per nulla toccate dalle regole finora vigenti. Bisognerà a tal fine tenere conto dell’importante lavoro svolto dalla Commissione Jucci, così come delle discussioni e delle proposte successive.
Vogliamo ancora una volta sottolineare la necessità di un intervento legislativo in tempi ragionevolmente brevi, capace di dare maggiore efficienza all’azione dei Servizi, specialmente di fronte alla nuova minaccia del terrorismo internazionale, rafforzando il potere di guida del Presidente del Consiglio e dei Ministri direttamente interessati, dando maggiore funzionalità all’intelligence, anche per operazioni coperte, e rafforzando il sistema dei controlli, a tutela della legittimità e della lealtà costituzionale delle condotte di chi appartiene ai Servizi o lavora per essi.
Siamo convinti che un intervento riformatore possa essere oggi positivo ed efficace, purché si osservino le seguenti condizioni necessarie:
a) la disciplina da varare in tempi ragionevolmente brevi deve definire puntualmente i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione per la sicurezza, deve dare un maggiore rilievo e più ampi poteri di intervento al Comitato interministeriale, con una composizione più ristretta, e deve riformare radicalmente il CESIS, rafforzandone le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria rispetto alle attività di intelligence dei due Servizi;
b) essa deve contenere nuove norme organiche sul segreto di Stato, prevedendone la temporaneità, ed in generale su tutta la materia del segreto, riscrivendo, in modo da tenere conto dell’esperienza di questi anni, alcune delle norme del codice di procedura penale, in particolare prevedendo che non possano essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 (segreto di ufficio, segreto di Stato, informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) anche i delitti di devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 del codice penale), di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-bis) e di strage (articolo 422);
c) dev’essere disciplinata ex novo la tutela amministrativa del segreto, finora affidata soltanto a circolari riservate; occorrono norme che definiscano le classifiche di segretezza e la loro gerarchia; vanno fissate nuove regole legislative riguardanti i Nulla osta di segretezza (NOS) e l’ufficio che li rilascia, da collocare nell’ambito del CESIS, con tutte le garanzie che l’attività di questo ufficio (quando dispone accertamenti finalizzati al rilascio o alla revoca dei NOS) non leda i diritti dei cittadini;
d) occorre definire in modo più chiaro e certo i compiti rispettivamente del SISMI e del SISDE, attribuendo al primo tutte le attività di intelligence che si svolgono fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all’interno del Paese; va prevista la collaborazione tra i due Servizi, quando hanno a che fare con fenomeni a più dimensioni, estere ed interne; ciò significherà un’attività comune per quanto riguarda i fenomeni e le minacce di maggiore rilievo, che hanno contemporaneamente dimensioni esterne ed interne; in questi casi sarà il segretario generale del CESIS a garantire il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni svolte in collaborazione;
e) è necessaria una nuova disciplina degli archivi, che garantisca l’unificazione del patrimonio informativo ed il controllo da parte del CESIS su tutti i dati informativi;
f) vanno previste le condizioni di selezione per le assunzioni dirette di personale altamente specializzato, con un controllo ex post sulla selezione effettuata;
g) è necessaria una nuova ed organica disciplina del personale proprio dei Servizi;
h) per quanto riguarda le così dette garanzie funzionali, la riforma deve prevedere l’applicazione di una speciale causa di giustificazione applicabile al personale dei Servizi, per condotte costituenti reato, racchiuse entro confini certi, di non grave entità, che siano indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali dei Servizi; le condotte costituenti reato, nei limiti indicati, devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, ma la sua deliberazione non può bastare: va infatti istituito un Comitato di garanzia composto da personalità di prestigio e di riconosciuta imparzialità (ad esempio, magistrati a riposo, con il grado almeno di presidente di sezione della Cassazione o equiparati), che esprima, su ciascuna richiesta di autorizzazione, un parere vincolante per il Presidente del Consiglio; i membri del Comitato di garanzia devono essere eletti dal Comitato parlamentare di controllo, ma non devono in alcun modo rispondere ad esso né al Parlamento, collocandosi in una posizione di piena autonomia; occorre poi prevedere una informazione da parte del Presidente del Consiglio al Comitato su ogni operazione in cui si sono applicate le garanzie funzionali, da inviare dopo che l’operazione si è conclusa: così è possibile un controllo successivo;
i) sono necessarie nuove regole relative ai doveri degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, che rappresentino un bilanciamento rispetto alle garanzie funzionali, nonché regole più sicure e rigorose per quanto riguarda i rapporti tra Servizi ed autorità giudiziaria e la temporanea e motivata assunzione da parte del personale dei Servizi della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione;
l) la legge deve infine accrescere e rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare, con riferimento sia all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio in materia di intelligence e di segreto, sia alle attività dei Servizi, sia al reclutamento del personale, sia alla destinazione delle risorse finanziarie.
L’articolo 1 del presente disegno di legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza. La informazione per la sicurezza, alla quale sono addetti i vari organismi disciplinati dalla legge (e tra questi organismi i due Servizi), è correlata all’interesse ed alla difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. Il Presidente del Consiglio ha inoltre competenza esclusiva in materia di tutela del segreto di Stato. Come Autorità nazionale per la sicurezza egli stabilisce i criteri per l’apposizione del segreto, nonché le decisioni relative al rilascio e alla revoca del NOS. Le funzioni non attribuite al Presidente in via esclusiva possono essere delegate a un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato (articolo 2). Il testo del disegno di legge, ogni volta che si fa riferimento a poteri delegabili, contiene la esplicita previsione dell’esercizio di tali poteri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, denominato «autorità delegata».
Allo scopo di rafforzare i poteri di direzione dell’autorità politica viene previsto che il segretario generale del CESIS e i direttori del SISMI e del SISDE rispondono direttamente al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio.
Il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS) è ridefinito nei poteri e nella composizione: rispetto alla normativa vigente (articolo 2 della legge n. 801 del 1977) si introduce la competenza ad esprimere pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio sottopone, in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione. Quanto alla composizione, il Comitato interministeriale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute il Ministro o sottosegretario delegato, il segretario generale del CESIS e i direttori dei Servizi e altre autorità o esperti che collaborino con il Governo (articolo 3).
Viene, inoltre, rafforzato il ruolo del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), sempre alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Questo organismo coordina l’intera attività informativa per la sicurezza ed assicura la piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dei Servizi (articolo 4).
Un’innovazione completa è rappresentata, poi, dall’introduzione di un controllo interno sul sistema informativo per la sicurezza esercitato da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio, senza alcuna interferenza con le operazioni in corso (articolo 5).
Sul segreto di Stato si propone una nuova disciplina, che sostituisce quella della legge n. 801, del tutto insoddisfacente (articoli 6-9). Il segreto di Stato ha, di regola, un limite temporale previsto in quindici anni dalla sua apposizione o dalla sua opposizione in un procedimento penale. In particolare, non possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale nonché i fatti costituenti reati particolarmente gravi, come la strage o l’associazione di tipo mafioso (articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale). Nella vasta risistemazione della materia, che prevede precise garanzie, fino all’intervento della Corte costituzionale, si segnala la disposizione circa la non opponibilità del segreto sull’insieme di quei fatti, documenti, notizie o cose relativi a condotte poste in essere dagli appartenenti ai Servizi in violazione della disciplina relativa alle garanzie funzionali. Si riscrive l’articolo 202 del codice di procedura penale, si modifica l’articolo 204 dello stesso codice e si riscrivono i commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In tutti i casi in cui viene esercitato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di queste norme, un potere di conferma del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Vengono disciplinate le classifiche di segretezza (articolo 8) ed introdotte norme di legge sull’Ufficio centrale per la segretezza e sui Nulla osta di segretezza (NOS). Vengono denominate NOS, come spiega l’articolo 9, comma 5 (da leggere in correlazione con l’articolo 5, comma 1), le abilitazioni ad accedere a notizie, documenti, atti o cose classificati. Questa materia è stata finora sottratta a qualsiasi regolamentazione legislativa. Ora, è arrivato il momento di introdurre una regolamentazione esaustiva, certa, garantista. Va richiamata in particolare l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 9, che prevede un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti o atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che il regolamento dell’Ufficio centrale per la segretezza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 3, disciplini il procedimento di accertamento preventivo, finalizzato al rilascio del NOS, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
Il disegno di legge prevede poi una ridefinizione dei compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI), a cui spettano le attività di intelligence fuori del territorio nazionale, e di quello per la sicurezza democratica (SISDE), al quale competono le attività di intelligence entro i confini del Paese (articoli 10, 11 e 12). Ciascuna delle due strutture risponde direttamente al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata, fermo restando il dovere di informare rispettivamente il Ministro della difesa ed il Ministro dell’interno.
Occorre tenere presente che i fenomeni di cui oggi si occupano i Servizi di informazione per la sicurezza e molte tra le nuove minacce (terrorismo internazionale e grandi networks criminali) richiedono contemporaneamente attività all’estero ed attività interne, strettamente collegate. Il disegno di legge prevede questo genere di collaborazione, che diventerà parte rilevante dell’attività dell’intelligence, ed affida al segretario generale del CESIS il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni che coinvolgono i due Servizi. Con questa articolazione delle strutture, si potenzia il ruolo degli uffici centrali presso la Presidenza del Consiglio e contemporaneamente si salvaguarda l’articolazione delle attività operative in due strutture. Ciò evita la concentrazione di poteri, pur favorendo maggiore centralizzazione delle direttive e delle scelte, specie per quanto riguarda le attività volte a fronteggiare le minacce più complesse. Vi sarà dunque – per indicare un esempio concreto – una direzione unitaria, dal centro, delle attività di intelligence rivolte contro il terrorismo internazionale a base islamista, proprio perché questo ha matrici esterne e propaggini entro i confini nazionali, da individuare, e quindi da neutralizzare, sia nei rapporti con l’estero sia nelle attività svolte in Italia.
L’articolo 13 disciplina gli archivi del sistema informativo per la sicurezza, anzitutto l’archivio storico e l’archivio centrale. Questo conserva tutti i dati informativi del sistema ed è collocato nell’ambito del CESIS. In particolare, il comma 2 prevede che i dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, siano trasmessi senza ritardo all’archivio centrale, mentre il comma 3 prevede che gli archivi dei Servizi, dopo un certo periodo di tempo (tre anni), cessino di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale. Il che significa che per la memoria di vicende anteriori si farà capo all’archivio centrale, secondo i regolamenti di cui al comma 5.
L’articolo 14 contiene norme sul personale, sul suo stato giuridico ed economico. Sono previste due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi di informazione per la sicurezza: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato, sottoposti a procedure selettive, e l’assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi debba durare da tre a sei anni. Al termine il personale è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nei ruoli. È previsto un ruolo unico, con dotazione non superiore al 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza. Vengono fissati princìpi sullo stato giuridico ed economico del personale, da sviluppare attraverso la fonte regolamentare.
In merito alle garanzie funzionali, l’articolo 15 prevede una speciale causa di giustificazione, quando il personale interessato ponga in essere condotte costituenti reato autorizzate legittimamente, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e proporzionate al loro raggiungimento, nel rispetto di limiti rigorosi. La speciale causa di giustificazione non si applica a condotte che mettano in pericolo o ledano la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche. Né si applica ad una serie di altri reati contro organi costituzionali o contro i diritti del cittadino (articolo 15, comma 3).
Perché tali condotte possano legittimamente realizzarsi nell’ambito di operazioni dei Servizi, è necessaria una procedura di autorizzazione disciplinata dall’articolo 16. Il Presidente del Consiglio autorizza le condotte, con il parere favorevole di un Comitato di garanzia, costituito da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ed eletti dal Comitato parlamentare di controllo, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo (articolo 17). La fisionomia istituzionale di questo Comitato di garanzia è ricalcata su quella della Commissione G10 nell’ordinamento tedesco. Al pari di quella Commissione, il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare né al Parlamento.
L’articolo 18 regola la opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria. Come ulteriore contrappeso al potere riconosciuto ai Servizi ed al Presidente del Consiglio, si prevede la possibilità che l’autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale
Quanto ai doveri del personale, si prevedono pene severe per le attività deviate (articolo 19), per la utilizzazione illecita di notizie personali (articolo 20), per la manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza (articolo 21), per l’accesso illegittimo agli archivi e per la manomissione degli atti (articolo 22). Queste norme sono poste a rigoroso presidio della lealtà del personale appartenente agli organismi di informazione per la sicurezza.
Gli addetti a tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria (articolo 23). Si conferma così una disposizione già contenuta nella legge n. 801. Ma ora si prevede che solo temporaneamente, per non oltre sei mesi rinnovabili, possa attribuirsi la qualifica di agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, in rapporto ad operazioni determinate e con funzioni di polizia di prevenzione. Così si regola con legge e si delimita una prassi che si fondava su un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riservato, risalente al 1980.
L’articolo 24 regola la disposizione o l’autorizzazione all’uso di documenti di copertura e l’articolo 25 regola le attività economiche da parte di addetti ai Servizi a fini istituzionali, prevedendo meccanismi sicuri di autorizzazione e di controllo.
L’articolo 26 stabilisce garanzie di riservatezza per il personale degli organismi di informazione per la sicurezza, nell’ambito di procedimenti giudiziari. L’articolo 29 fissa speciali modalità di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di documenti, atti o altra cosa presso le sedi degli organismi di informazione per la sicurezza, tenendo conto della speciale natura di quei documenti, della disciplina degli archivi e delle necessità di tutela della segretezza e dell’efficienza dell’intelligence.
Gli articoli 27 e 28 disciplinano la collaborazione dei Servizi con le Forze armate, con le Forze di polizia e con altre amministrazioni.
L’articolo 30 prevede che il Governo riferisca semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Si disciplinano inoltre struttura e funzioni del Comitato parlamentare di controllo, facendone uno strumento incisivo di garanzia della legittimità e della correttezza istituzionale nello svolgimento dei compiti di tutti gli organismi di informazione per la sicurezza. Questo potenziamento del Comitato è un ulteriore contrappeso rispetto alle norme che centralizzano poteri e puntano alla maggiore efficienza operativa. Vengono previste d’altra parte sanzioni per i componenti del Comitato che violino il segreto. Il Comitato parlamentare ha precisi poteri di controllo sulle strutture e sulle attività sia dei due Servizi, sia del CESIS, sia del RIS-Difesa. Esso svolge un controllo sulla destinazione delle risorse finanziarie e sul bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio informa inoltre il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi a cui si siano applicate le così dette garanzie funzionali, entro sei mesi dalla loro conclusione.
L’articolo 31 contiene norme sulla organizzazione e sulle spese.
Infine, l’articolo 32 concerne l’abrogazione e il coordinamento di norme previgenti e l’articolo 33 contiene una disposizione finale che riconduce rigidamente alle norme legislative vigenti ogni attività di informazione per la sicurezza svolta nell’interesse della Repubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Alta direzione e responsabilità) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 3, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all’articolo 30, comma 15. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 30, per l’esercizio delle sue funzioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all’applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.
Art. 2. (Delega di funzioni) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, di seguito denominato «autorità delegata», lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge. 2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, né i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza. 2. Il CIIS: a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza; b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione; c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge. 3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS l’autorità delegata, il segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.
Art. 4. (Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza) 1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e l’autorità delegata nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti: a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; è informato delle operazioni di rispettiva competenza del SISMI e del SISDE ed acquisisce le informazioni costantemente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; è preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri; b) garantisce, attraverso la Segreteria generale, di cui ai commi 5 e 6, la direzione unitaria delle operazioni condotte in collaborazione tra SISMI e SISDE, di cui il segretario generale risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; c) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi da sottoporre al CIIS nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) cura e adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati o ad organizzazioni internazionali; h) elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi di informazione per la sicurezza, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri; i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema di informazione per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’autorità delegata, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza; m) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori; n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale. 2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità delegata. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ispettorato di cui all’articolo 5, dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo. 5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’autorità delegata ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere i), l) e m). 2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. 3. I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa. 4. Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS. 5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento. 6. Con il decreto istitutivo dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi. 7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.
Art. 6. (Segreto di Stato) 1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e delle cose, suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale. 7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi di informazione per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. 9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.
Art. 7. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto. 6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto». 2. All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». 4. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato. 3. Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice». 5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 8. (Classifiche di segretezza) 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione, apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a quella di riservato. 4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali. 5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni. 9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 9. (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza) 1. L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8. 2. Competono all’UCSE: a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS); d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di sei anni. 4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS. 5. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. 6. Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell’articolo 28. 7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto. 8. Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto. 9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 11. Il dirigente preposto all’UCSE, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.
Art. 10. (Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare) 1. È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il RIS-Difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero. 2. Il SISMI risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata. 3. L’organizzazione e il funzionamento del SISMI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS. 4. Al SISMI è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 5. Il direttore del SISMI riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; riferisce altresì costantemente al Ministro della difesa; presenta al CIIS un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. 6. Il direttore del SISMI propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio.
Art. 11. (Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica) 1. È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale. 2. Il SISDE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata. 3. L’organizzazione e il funzionamento del SISDE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS. 4. Al SISDE è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 5. Il direttore del SISDE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; riferisce altresì costantemente al Ministro dell’interno; presenta al CIIS un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del Servizio. 6. Il direttore del SISDE propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio.
Art. 12. (Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE) 1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e l’intervento del CESIS a fini di coordinamento. 2. La Segreteria generale del CESIS garantisce la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza e di esse risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata.
Art. 13. (Archivi del sistema informativo per la sicurezza) 1. L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 e alle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 16. 2. L’archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati. 7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato. Art. 14. (Norme sul personale, sul suo stato giuridico ed economico) 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, al fine dell’espressione del relativo parere, da rendere entro quaranta giorni dalla ricezione. Trascorso il predetto termine senza che il parere sia stato espresso, il regolamento è comunque emanato. 3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico degli organismi di informazione per la sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza; c) personale assunto con contratto a tempo determinato. 4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi di informazione per la sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 6, resta alle dipendenze dell’organismo di informazione per la sicurezza per il tempo della durata in carica dei vertici e cessa comunque con la cessazione di questi. 5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un’adeguata pubblicità ed un’adeguata partecipazione competitiva. 6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. 7. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento. 8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi di informazione per la sicurezza. 9. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 5, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l’apporto di autorevoli componenti esterni agli organismi di informazione per la sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio. 10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni. 11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 12. Alla scadenza di rapporti, di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali, i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento. 13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l’accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all’amministrazione di appartenenza; se appartiene al ruolo degli organismi di informazione per la sicurezza, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall’allineamento di cui al comma 14. Al medesimo personale, che ha maturato l’anzianità minima, è assicurato il diritto al collocamento in quiescenza, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari. 15. Al personale degli organismi di informazione per la sicurezza è altresì attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall’organismo di appartenenza. 16. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 17. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza. 18. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza, è erogata un’indennità complessiva pari ad una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12. 19. Il servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell’amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge. 20. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza. 21. È facoltà dell’amministrazione interrompere, in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dal suo inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti previsti dal regolamento e connessi a inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità. 22. Il regolamento determina le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione per la sicurezza, in relazione a condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevede i relativi obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. In particolare, il regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza, eccettuato il caso di assunzione per concorso. 23. Non possono appartenere agli uffici del CESIS, al SISMI e al SISDE, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore degli organismi di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 24. In nessun caso gli organismi di informazione per la sicurezza possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento o del Governo, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, ministri di culto e giornalisti professionisti. 25. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 15. (Garanzie funzionali) 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 16. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 16. (Procedure di autorizzazione) 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’Ispettorato di cui all’articolo 5. 6. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 17. (Comitato di garanzia) 1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 né alle Assemblee parlamentari. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare, previsto dall’articolo 30, comma 7. 7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 25.
Art. 18. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato dal comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 15 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 14, comma 25, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 19. (Attività deviate) 1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 20. (Trattamento delle notizie personali) 1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali, o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18. 2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 3. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza) 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 22. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti) 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 23. (Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza) 1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 11, comma 5, nonché al segretario generale del CESIS. 4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono. 5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.
Art. 24. (Identità di copertura) 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 25. (Attività simulate) 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, può autorizzare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. 2. L’Ispettorato di cui all’articolo 5 esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al segretario generale del CESIS, al CIIS e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17. 3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato di cui all’articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26. (Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari) 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
Art. 27. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia) 1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.
Art. 28. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza. 2. L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento predisposto d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 29. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria) 1. Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’autorità giudiziaria, salvo che in caso di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza) 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Il controllo parlamentare sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura. 3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa immediatamente, e comunque prima di darne comunicazione pubblica, il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato, del capo dell’UCSE, del capo dell’Ufficio di coordinamento e dei responsabili dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera. 5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata, ai membri del CIIS ed ai funzionari e ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata ed al Ministro dal quale direttamente dipendono. 6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. 7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione. 8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare informazioni sul bilancio e sulle spese, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera e). 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’autorità delegata trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 25, comma 1. 10. Il segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale e circa la consistenza dell’organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute. 11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale. 12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero se non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi. 14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari. 15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati. 16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva. 18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Art. 31. (Norme sulla organizzazione e sulle spese degli organismi di informazione per la sicurezza) 1. All’organizzazione e al funzionamento degli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fatti salvi i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità. 2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi di informazione per la sicurezza. 3. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIIS, sentiti i responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 2 e stabilisce altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi di informazione per la sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi di informazione per la sicurezza e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi stessi, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza, facente capo all’Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, che sono sottoposti al controllo successivo; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale del bilancio, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione per la sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità delegata; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di controllo, cui è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell’archivio storico di cui all’articolo 13.
Art. 32. (Disposizioni abrogative e di coordinamento) 1. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata. 2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza: a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza; b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza militare; d) si intende per SISDE il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica; e) i riferimenti all’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si intendono sostituiti da riferimenti all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).
Art. 33. (Disposizione finale) 1. Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 972
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore RIPAMONTI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006 |
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Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
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Onorevoli Senatori. – Sono ormai trascorsi ventidue anni da quando l’Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna (avvenuta il 2 agosto 1980) redasse un progetto di legge d’iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e, su quel progetto di legge, raccolse le cinquantamila firme indipensabili per portarlo all’attenzione del Parlamento (atto Senato n. 873, IX legislatura, presentato nel 1984). E, per fare qualche altro tragico esempio, sono trascorsi oltre trent’anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974) e ventisei dall’esplosione dell’aereo a Ustica (27 giugno 1980). Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli il tormentato iter nella X legislatura del disegno di legge (atto Senato n. 1) che, comunque, discusso congiuntamente con i disegni di legge Senato nn. 135 e 1663, culminò nell’approvazione da parte del solo Senato, nella seduta del 26 luglio 1990, di un testo unificato (vedi atto Camera n. 5004 della X legislatura).
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire anche a causa dell’apposizione del segreto di Stato.
Finalmente sono venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della prima Repubblica. Al contrario, è nell’interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee (e, persino, del processo di pace fra palestinesi e israeliani) che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure condannati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della cosiddetta «strategia della tensione».
Sentiamo tutti, onorevoli senatori, la necessità di voltare pagina. Per scrivere una pagina nuova e trasparente della Repubblica italiana è, però, assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte riscritte senza segreti, siano tutte leggibili senza omissis, contengano chiare attribuzioni di responsabilità. Soltanto allora si potrà e si dovrà voltare pagina. È con questo spirito e con questo obiettivo che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione il disegno di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l’apposizione del segreto di Stato. Siamo convinti che quanto è stato fatto opportunamente, con riferimento ai delitti di mafia – per i quali la legge istitutiva della Commissione antimafia (legge 19 ottobre 2001, n. 386), esclude, all’articolo 3 l’apposizione del segreto – possa e debba essere fatto anche per i reati terroristici e per i delitti di strage. Presto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 204. – (Esclusione dal segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2. 1. Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato».
Art. 3. 1. Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) articolo 202; c-ter) articolo 204;»; b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) articolo 256».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1190
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori CAPRILI, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMI, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2006 |
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Riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni
per la sicurezza
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Onorevoli Senatori. – La riforma del sistema di intelligence non è più rinviabile. È opinione comune che le drammatiche trasformazioni del quadro geopolitico internazionale impongono la definizione di un nuovo assetto che superi quello ormai datato che risale al 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Tuttavia è opportuno precisare che il mutamento degli scenari internazionali non comporta di per sé l’obsolescenza dei meccanismi istituzionali. Un quadro istituzionale ben strutturato dovrebbe consentire l’adattamento delle funzioni pubbliche ai mutamenti incessanti delle dinamiche storiche. D’altro canto le trasformazioni del quadro internazionale devono essere interpretate e devono stimolare delle risposte, che non sono scontate a priori.
È evidente che dopo l’11 settembre 2001 sono cambiati i rischi per la nostra sicurezza, dal momento che sono emerse nuove minacce, che non possono essere fronteggiate come in passato, poiché derivano da un quadro geopolitico profondamente cambiato nel quale viene messo in discussione l’assetto pacifico delle relazioni internazionali, drasticamente delegittimato dalla teoria della guerra preventiva e permanente. È altresi evidente che nel momento in cui emergono orientamenti devastanti per la legalità internazionale, fondata sulla Carta delle Nazioni unite, che reintroducono il ricorso alla violenza bellica ed al terrorismo come strumenti per regolare i conflitti fra i vari attori dello scenario internazionale, questo mutato scenario si riflette negativamente sulla sicurezza del nostro paese. Tuttavia bisogna sfuggire all’insidia di trasformare il problema – reale – della sicurezza, in una questione ideologica, diventando prigionieri della logica politica dell’emergenza.
È chiaro che, per la tutela effettiva e non ideologica della sicurezza, occorre comprendere i mutamenti degli scenari internazionali adeguarsi ai nuovi rischi, ma comprendere non vuol dire accettare, giustificare o addirittura rendersi complici delle scelte che producono l’insicurezza ed il crescente caos che dobbiamo fronteggiare nelle relazioni internazionali.
Nel nostro paese, poi, abbiamo vissuto momenti altamente drammatici: una stagione di stragi, di terrorismo, di tentativi di colpi di Stato ed altri fatti eversivi, di fronte ai quali le strutture dello Stato deputate alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche o non hanno funzionato o hanno funzionato al contrario, tutelando l’illegalità e alimentando l’insicurezza.
Quindi è evidente che se vogliamo affrontare il problema del buon funzionamento dei Servizi di intelligence nel nostro paese, il problema dell’efficienza e della capacità operativa non può essere separato da quello dell’affidabilità democratica, del controllo politico-parlamentare, e della responsabilità politica delle operazioni degli apparati di sicurezza.
La riforma del 1977 è intervenuta in un momento in cui – grazie soprattutto alle inchieste condotte dalla magistratura di Padova e di Milano – erano emersi squarci di vicende eversive gravissime, sulle quali fino ad oggi non si è ancora fatta compiutamente luce, di fronte alle quali il Parlamento ha sentito il bisogno di reagire.
La riforma si inseriva nell’onda di quel processo riformatore che, nel corso degli anni Settanta portò ad una espansione della democrazia e dei diritti civili (dallo statuto dei lavoratori, al divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, alla riforma carceraria, alla legge sull’aborto, alla legge Basaglia, eccetera) e si estese – con maggiori limiti e difficoltà – alle istituzioni, introducendo delle forme di maggiore democratizzazione nei meccanismi dello Stato, in applicazione del dettato costituzionale.
In questo contesto si è proceduto alla riforma dell’ordinamento dei Servizi segreti (legge 24 ottobre 1977, n. 801), alla riforma delle Forze armate e della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) ed infine alla riforma e smilitarizzazione della Polizia attuata con la legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).
La riforma del 1977 introduceva delle grandi novità ed apportava, dal punto di vista giuridico, una autentica rivoluzione nel settore, con l’obiettivo di rimediare alle cosidette «deviazioni», che erano emerse in modo così drammatico negli anni settanta.
Il merito principale della riforma del 1977 è che essa metteva a fuoco i problemi principali:
a) la responsabilità politica;
b) l’organizzazione dei servizi e del personale secondo una disciplina definita dalla legge;
c) il controllo parlamentare la gestione del segreto.
Il demerito fondamentale della riforma del 1977 è costituito dal fatto che le soluzioni proposte ai vari problemi messi a fuoco, spesso si sono dimostrate insufficienti, inattuabili o velleitarie.
Su questi ed altri limiti intendiamo intervenire con il nostro disegno di legge che riprende, rielaborandolo, il proficuo lavoro svolto dalla Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Jucci.
Gli aspetti principali della nostra proposta sono così declinabili:
a)Rafforzamento della responsabilità politica per la direzione degli apparati di sicurezza.
Se è scontato che l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e di sicurezza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, non è per nulla scontato come ciò in concreto possa essere esercitato. La legge n. 801 del 1977 prevedeva soltanto la possibilità che il Presidente del Consiglio delegasse un Sottosegretario di Stato a presiedere, in sua vece, il Cesis.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, istituendo la figura del Sottosegretario di Stato a cui può essere attribuito il titolo di Vice ministro, è apparso opportuno che il ruolo venisse assegnato ad un Sottosegretario di Stato, con delega al Dipartimento della sicurezza, che assume il titolo di Vice ministro. Pertanto è previsto (all’articolo 2) che il Presidente del Consiglio dei Ministri eserciti, in via ordinaria, le funzioni di alta direzione, responsabilità e coordinamento della politica informativa per la sicurezza, mediante delega ad un Sottosegretario di Stato, che assume il titolo di Vice ministro. Non sono delegabili soltanto le funzioni politicamente più significative come quelle in tema di segreto e di vigilanza sui criteri di classificazione.
b)riorganizzazione del settore della sicurezza: le scelte funzionali.
Viene mantenuta la scelta di un sistema binario, con due agenzie di intelligence, perché garantisce il mantenimento di un maggior pluralismo istituzionale, evitando che l’attività degli organismi di sicurezza sia completamente schiacciata sul sistema militare, con una concentrazione di potere enorme in poche mani.
Il problema è quello di definire meglio gli ambiti di competenza della due agenzie e di coordinare in modo effettivo il loro lavoro in modo da evitare duplicazioni o spreco di risorse.
In materia, la Commissione Jucci fa una proposta innovativa, prefigurando dei centri operativi unici. Prevede, infatti, che l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) utilizzi, per le attività svolte in territorio nazionale, i centri operativi dell’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) e che quest’ultima, per le attività da compiere all’estero, utilizzi i centri operativi dell’AISE.
Pur mantenendo il sistema binario viene modificato, ma non abbandonato, il sistema della dipendenza funzionale delle due agenzie dai ministeri dell’Interno e della Difesa.
La soluzione adottata è quella della doppia dipendenza: dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dal Ministro competente (difesa o interno).
Nel progetto viene previsto un Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri (che lo presiede), dal Vice Ministro per la sicurezza e dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze. Si tratta di un organo che assomiglia al Comitato interministeriale, previsto dalla legge n. 801 del 1977 (CIIS), ma se ne differenzia perché non è organo solo di consulenza, ma può assumere anche delle decisioni, come sede collegiale di attuazione dell’indirizzo politico nel settore.
È prevista l’istituzione (articolo 5) di un Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS) a cui è preposto un Direttore esecutivo (articolo 6), che dipende direttamente dal Vice Ministro per la sicurezza, il quale deve garantire il coordinamento e l’unitarietà dell’attività delle due agenzie. Nel Dipartimento sono inseriti l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE), l’Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi e l’Ispettorato. Presso il Dipartimento è costituito (articolo 7) un Comitato tecnico esecutivo (CTE), che corrisponde, grosso modo, all’attuale Cesis.
c)II rafforzamento delle garanzie: amministrative, politiche e parlamentari.
La proposta di riforma opta per un deciso rafforzamento delle garanzie attivabili per verificare il corretto funzionamento degli apparati di sicurezza.
Ispettorato
È stata compiuta una scelta importante, prevedendo l’istituzione di un Ispettorato (articolo 10), alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. L’Ispettorato ha il compito di verificare sia la corretta gestione degli organismi informativi nell’impiego delle risorse ad essi assegnate (ivi compresa la verifica della corretta gestione dei fondi riservati), sia il rispetto delle direttive emanate dalle autorità politiche. Esso ha funzioni di controllo di legittimità e di efficienza, sul modello dell’Ispettorato della Banca d’Italia.
Si tratta di una prima linea di controllo interno, che in Italia non è mai esistita, la cui istituzione è quanto mai opportuna.
Archivi
Un’altra garanzia importantissima è quella che attiene al problema degli archivi.
È prevista l’istituzione presso il DGS di un ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, con la funzione di vigilare sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi (articoli 12 e 13).
In particolare è previsto che gli archivi delle due Agenzie conservino esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni in corso e riversino tutta la documentazione nell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. Particolare attenzione è riservata alla documentazione delle spese riservate e a quella delle condotte per le quali opera la speciale causa di non punibilità prevista dalla proposta (articolo 34). Delle norme penali speciali tutelano gli archivi da ogni forma di manomissione ed accesso illegittimo (articoli 40 e 41).
Controllo parlamentare
È unanimemente condivisa l’esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sull’attività dei Servizi, ma non sempre le soluzioni proposte sono pertinenti. Nella presente proposta è previsto che al CPS (articolo 4) siano attribuiti incisivi poteri di controllo, ivi compreso il controllo del bilancio ed il rendiconto delle spese riservate, con la possibilità di accedere agli archivi per il controllo diretto della documentazione di spesa. Il Comitato quindi può acquisire dal Governo informazioni che debbono rimanere riservate o segrete. A tutela del segreto è prevista una sanzione efficace, quale la decadenza dalla funzione parlamentare e l’ineleggibilità successiva. Qualora l’opposizione del segreto di Stato venga reputata infondata dal CPS, è data facoltà ai Presidenti della due Camere di sollevare conflitto di attribuzione.
d)II personale e le garanzie funzionali. – Temporaneità
Un altro aspetto innovativo è la temporaneità della permanenza al servizio. Su questo punto si sono concentrate le resistenze più forti da quanti hanno obiettato che la temporaneità avrebbe comportato una inevitabile perdita di professionalità. La questione è molto delicata. Non v’è dubbio, infatti, che la temporaneità incida negativamente sulla professionalità. E tuttavia il mantenimento della temporaneità, assieme all’esigenza di ricambio totale di tutto il personale, sono dei punti di forza per una trasformazione reale dell’ordinamento della sicurezza. La soluzione qui proposta (articolo 21) prevede di fissare in cinque anni il periodo di permanenza ordinario, rinnovabile una sola volta, o, per speciali esigenze due volte (in casi eccezionali tre o quattro volte). In questo modo una permanenza media di dieci/quindici anni assicurerebbe un elevato livello di qualificazione professionale, senza rinunziare ai benefici del ricambio. Viene, invece, fissato in sei anni il tempo massimo per procedere al rinnovo totale del personale attualmente in servizio.
Garanzie funzionali
La proposta affronta il problema delle cosiddette «garanzie funzionali» per gli operatori dei servizi, problema lasciato irrisolto dalla legge n. 801 del 1977, cioè delle cause di non punibilità per il personale che commetta dei fatti, astrattamente previsti come reati, nell’ambito dell’attività di servizio.
Si tratta di una questione molto delicata, che non può essere ulteriormente accantonata.
In effetti, nell’attività di intelligence rientrano – per loro natura – attività che potrebbero astrattamente costituire reato: basti pensare al problema delle attività sotto copertura. La questione non può essere ignorata. Essa è stata accantonata dalla legge n. 801 del 1977, perché all’epoca non erano maturi ancora i tempi per compiere delle scelte responsabili e chiare. Oggi, dopo la vicenda Abu Omar, dopo che sono stati scoperti i voli segreti della Cia in Europa, ed è stata riconosciuta ufficialmente l’esistenza di prigioni segrete della CIA in Europa, è quanto mai opportuno ed urgente che vengano poste delle regole chiare. È vero che in altri paesi occidentali con sistemi giuridici analoghi al nostro non esistono disposizioni normative che autorizzano gli operatori dei servizi di intelligence a compiere attività altrimenti illecite. Questo però non vuol dire che i servizi di intelligence dei paesi occidentali rispettino rigorosamente le leggi. Vuol dire soltanto che gli esecutivi si sono riservati il diritto di consentire o meno determinate azioni secondo canoni di mera opportunità, al di fuori di ogni quadro legale. Per questo introdurre una disciplina in materia è una forma di «garantismo», sempre che si tratti di una disciplina rigorosa e coerente.
La scelta compiuta non è stata quella di individuare in modo tassativo le condotte autorizzabili (cioè di descrivere le singole fattispecie – astrattamente illecite – da considerare ammissibili per ragioni di servizio), ma di indicare in modo positivo i beni giuridici assolutamente non aggredibili. L’articolo 32 esclude dalla non punibilità quelle condotte che configurano delitti che mettano in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche.
La disciplina di questa speciale causa di giustificazione è rigorosa perché non si limita ad autorizzare astrattamente comportamenti illeciti, ma richiede la congruità dell’azione con i fini istituzionali legittimamente perseguiti e la proporzionalità fra i fini ed i mezzi adoperati (articolo 33). Inoltre è previsto (34) che tali operazioni debbano essere espressamente autorizzate dal Vice Ministro per la sicurezza, che ne deve informare il Presidente del Consiglio dei ministri e deve ottenere il previo parere positivo di un Comitato di garanzia, composto da personalità indipendenti, i cui membri sono eletti dal CPS, per un periodo di cinque anni non rinnovabile Una ulteriore garanzia (articolo 35) è costituita dal prevedere come reato il comportamento di quegli operatori che preordinino dolosamente le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
Quando si verifichino tutte le condizioni di cui sopra e siano rispettate le procedure previste, il Direttore esecutivo del Dipartimento, su richiesta del Direttore dell’Agenzia, può opporre all’Autorità giudiziaria che procede l’esistenza della causa di non punibilità (articolo 37). In questo caso l’Autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio, che deve confermarla entro 60 giorni. In mancanza di conferma la scriminante non opera. Per di più l’Autorità giudiziaria. se non è convinta della legittimità del ricorso alla causa speciale di giustificazione, può proporre conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale.
e)La tutela del segreto e le garanzie contro gli abusi della secretazione.
La normativa proposta affronta il nodo – sinora irrisolto – di una disciplina organica del segreto di Stato e della classificazione dei documenti, coerente con l’impianto complessivo della riforma.
Al riguardo è prevista (articolo 11) l’istituzione di un Ufficio centrale per la segretezza – UCSE – (che corrisponde all’attuale UCSI, istituito presso il CESIS), che, pure posto all’interno del Dipartimento e parte integrante degli Organismi informativi, risponde direttamente del suo operato al Vice Ministro per la sicurezza ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Compito dell’Ufficio è quello di verificare le condizioni per il rilascio dei nulla osta di segretezza e controllare le procedure e le modalità di apposizione delle classifiche di segretezza.
Viene messo a fuoco il concetto di segreto di Stato e se ne precisano i fondamenti, i limiti e le finalità (articoli 49 e 50) e viene chiarito il rapporto fra classifica di segretezza e segreto di Stato. Mentre infatti la classifica di segretezza degli atti, dei documenti e delle cose, attiene esclusivamente ai vincoli di circolazione ed alla delimitazione dell’ambito di conoscibilità dell’oggetto della classifica, il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può cadere sia su atti, documenti o cose (indipendentemente dalla loro classifica), sia su notizie o attività. In questo contesto, la scelta veramente innovativa è quella di introdurre il principio della temporaneità della secretazione, assoggettando i documenti secretati a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo (articoli 56 e 57).
Per quanto riguarda la disciplina processuale dell’opposizione del segreto di Stato, viene confermato il sistema attuale che prevede che il segreto debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla richiesta dall’Autorità giudiziaria procedente. Al riguardo vengono poste una serie di delimitazioni rigorose per evitare un esercizio arbitrario di tale potere. Infatti è previsto che il segreto di Stato non possa essere opposto per fatti commessi in violazione della disciplina sulla causa di non punibilità. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto, fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale ed altri gravi reati fra i quali quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e batterio logico (articolo 51). Inoltre è esplicitamente prevista la possibilità dell’Autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, alla quale non può essere opposto il segreto di Stato. Per completare le garanzie del sistema, sono previste sanzioni disciplinari e penali in caso di abusiva o illegale apposizione della classifica di segretezza (articoli 57 e 58).
Tuttavia, in tema di segreto è rimasta aperta una questione che neppure la Commissione Jucci si è sentita in grado di affrontare, vale a dire quel grumo di degenerazioni istituzionali connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti.
f)Le degenerazioni connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti: i rimedi proposti.
Nel quadro della disciplina organica del segreto di Stato è rimasta non affrontata una questione di grande spessore politico che nel nostro paese si pone come una grande questione democratica: quella della inammissibilità della stipula di accordi internazionali segreti o coperti da segreto di Stato.
L’esperienza storica ci dimostra che la diplomazia segreta ha avuto un ruolo nefasto nel nostro paese. Anche per questo la Costituzione italiana, in conformità con la Carta dell’ONU, ha ripudiato la pratica ignobile dei trattati segreti, prevedendo, agli articoli 80 e 87 una disciplina trasparente, con l’autorizzazione del Parlamento e l’intervento del Presidente della Repubblica per la ratifica dei trattati internazionali di rilevanza politica.
Purtroppo l’esperienza storica della seconda metà del novecento dimostra che, malgrado il chiaro dettato costituzionale, la diplomazia segreta non è stata messa al bando ed oggi noi siamo avvolti da una ragnatela di accordi, che vincolano il nostro paese sul piano delle relazioni internazionali, senza che il Parlamento conosca neppure l’elenco degli accordi attualmente ancora vigenti. Ciò è stato indubbiamente determinato dalle condizioni di sovranità limitata che il sistema della «guerra fredda» ha imposto al nostro paese.
Orbene, la diplomazia segreta è inammissibile nel nostro ordinamento perché contrasta con il principio della responsabilità politica dell’azione di Governo e con il principio del controllo parlamentare, che costituisce il cardine del rapporto di fiducia. Del resto, attraverso la diplomazia segreta si sono compiute scelte molto vincolanti ed impegnative per il nostro paese, le cui conseguenze sono destinate a durare per un numero indeterminato di anni (basti pensare agli accordi di concessione agli Stati Uniti di basi e facilitazioni militari). Non dimentichiamo che “Gladio“ è nato da un accordo segreto stipulato dal SIFAR con il Servizio segreto americano il 26 novembre 1956. Anche dietro la recente vicenda del rapimento da parte di agenti della CIA dell’egiziano Abu Omar, scomparso a Milano il 17 febbraio 2003, si staglia l’ombra di accordi segreti nelle relazioni con un paese della NATO, che hanno costretto l’attuale Governo a confermare l’opposizione, già decisa dal precedente, del segreto di Stato innanzi al Comitato parlamentare.
La riforma dell’ordinamento dei servizi di intelligence, non sarebbe completa se non prevedesse dei rimedi per contrastare questa pratica politica incostituzionale.
La disciplina del segreto di Stato nella nostra proposta prevede che: «I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale» La norma, peraltro, ribadisce un divieto che esiste già nel nostro ordinamento in quanto il testo unico delle disposizioni sulle promulgazioni delle leggi sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985 n. 1092, all’articolo 13 prevede la pubblicazione, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, di tutti gli accordi internazionali conclusi in forma semplificata, nonché la pubblicazione, in un supplemento trimestrale, di tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, compresi gli scambi di note e gli accordi comunque denominati.
Per rendere effettivo tale divieto, in presenza di una consolidata ed illegittima prassi difforme, è stata introdotta una specifica fattispecie di reato (articolo 58, comma 2).
Inoltre è stato precisato è che gli Organismi di intelligence non hanno la competenza a stipulare accordi internazionali di alcun genere, neppure con organismi analoghi di altri paesi (articoli 6, 16 e 19) Nel settore delle informazioni per la sicurezza, gli accordi devono essere stipulati dai ministri competenti ed esaminati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n.400 del 1988.
g)Emersione dei fatti eversivi e degli accordi segreti.
Ed infine, da ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, in un progetto di riforma organico dell’ordinamento dei servizi segreti, non si possono ignorare gli eventi passati. Per cambiare pagina, non si può mettere una pietra sopra alle degenerazioni ed agli abusi commessi. In questo delicato settore istituzionale, il risanamento coincide con la conoscenza. Coloro che sanno, devono parlare e devono essere incoraggiati a farlo. È questa la garanzia fondamentale che gli errori del passato non si ripeteranno più, che non ci saranno altre stragi di Stato, che non ci sarà un’altra Ustica. Togliere gli scheletri dagli armadi delle Istituzioni è la nostra assicurazione per il futuro.
Per questo, a completamento di questa disciplina organica di riforma è stato previsto un meccanismo utile per consentire l’emersione dei fatti eversivi commessi in passato.
L’articolo 63 istituisce una causa speciale di non punibilità per tutti coloro che risultino implicati in fatti eversivi, commessi a causa o in occasione del servizio, qualora forniscano una piena e completa collaborazione ad una speciale commissione istituita per fare luce sui misteri istituzionali della nostra storia recente. L’articolo 64 istituisce tale Commissione ad hoc, inserita nell’Ispettorato e composta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza (o da un suo delegato permanente), dal Capo dell’Ispettorato (o da un suo delegato permanente) e da cinque membri eletti dal CPS, scelti fra storici, giuristi ed esperti di questioni militari e diplomatiche. È previsto l’obbligo per tutto il personale, anche in quiescenza, di riferire alla Commissione i fatti eversivi di cui è venuto a conoscenza, prevedendo esplicitamente cessato l’obbligo del segreto, comunque generato. A seguito della collaborazione fornita, la Commissione trasmette gli atti, corredati da un proprio motivato parere, alla Autorità giudiziaria per la dichiarazione di non punibilità. L’Autorità giudiziaria, qualora reputi infondata la richiesta può sollevare conflitto di attribuzione.
Infine l’articolo 65 prevede una procedura per l’emersione e la regolarizzazione degli accordi internazionali stipulati in forma segreta, o con clausola di non divulgazione.
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI
Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, 2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità degli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l’attuazione delle politiche dell’informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l’organizzazione e il funzionamento di essi. 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni del titoloII, capoIII, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e, in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente legge.
Art. 2. (Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all’articolo 1 mediante delega ad un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato «Vice Ministro». Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Non sono delegabili al Vice Ministro le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in specie, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l’esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega.
Art. 3. (Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica informativa per la sicurezza. 2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CNS: a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all’approvazione del piano dell’attività informativa verificandone l’attuazione nei modi e tempi indicati; b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, secondo le disposizioni che seguono, il Direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza di cui all’articolo5, il Direttore dell’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna di cui all’articolo14, il Direttore dell’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna di cui all’articolo17, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza di cui all’articolo 4, nonché il Capo dell’Ispettorato, il Capo dell’ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 11, il Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi di cui all’articolo 12. 3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro. Del Consiglio fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, letterab), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per le funzioni di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del Consiglio sono svolte, senza diritto di voto, dal Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo 5. 4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro, può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri; può invitare, altresì, in qualsiasi momento, all’esclusivo fine di riferire, il Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo 5, i Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, il Capo dell’Ispettorato, il Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, il Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. 5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere all’audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari dello Stato e di esperti. 6. Il funzionamento del CNS è stabilito con regolamento.
Art. 4. (Comitato parlamentare per la sicurezza) 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell’attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura. I presidenti dei due rami del Parlamento nominano altresì due membri supplenti per ciascuna delle due Camere. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il CPS della proposta di nomina del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo5 e dei Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato della nomina del Capo dell’Ispettorato, del Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera. 3. Il CPS, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro, l’audizione del Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo5, dei Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, del Capo dell’Ispettorato, del Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, ad esclusione di ogni altra persona addetta ai predetti organismi. Il Direttore esecutivo del Dipartimento di cui all’articolo 5, i Direttori delle due Agenzie, il Capo dell’Ispettorato, il Capo dell’ufficio centrale per la segretezza, del Capo dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi hanno l’obbligo di riferire al Vice Ministro sul contenuto delle audizioni svolte. I Direttori delle due Agenzie hanno, altresì, l’obbligo di riferire, rispettivamente al Ministro dell’interno al Ministro della difesa. 4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al CPS una relazione sulle attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17. Sono anche comunicati al Comitato tutti i regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, emanati in attuazione della presente legge. 5. Il CPS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività del Dipartimento di cui all’articolo 5 e delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica. 6. Il CPS esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, commi 2 e 3, lettera f), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale, di cui all’articolo 12, comma 2. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al CPS, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti dei commi 4, 5 e 6. 8. Qualora il CPS, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione di atti o documenti. 9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al CPS di atti, documenti ovvero la comunicazione di notizie e informazioni comporterebbe la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato, qualora eccepisca sull’opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento che possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare. 10. Quando il CPS accerta gravi deviazioni nell’applicazione dei princìpi e delle regole contenute nella presente legge, deliberando a maggioranza, può costituirsi in Commissione d’inchiesta, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo che ha l’obbligo di una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato. 11. I membri del CPS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del CPS, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione d’indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del segreto, accertato dalla Commissione d’indagine, costituisce, per il responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiararsi secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di componente del Comitato, il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Sezione I Dipartimento Governativo per la Sicurezza
Art. 5. (Dipartimento governativo per la sicurezza) 1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS) costituito anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Il DGS svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture: a) direzione esecutiva; b) centro di analisi integrata strategica; c) ispettorato; d) ufficio centrale per la segretezza (UCSE); e) ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. 2. L’Ispettorato, l’UCSE e l’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro pur mantenendo le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche. 3. L’ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabilite con apposito regolamento. 4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all’articolo 36.
Art. 6. (Direttore esecutivo del Dipartimento) 1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro, un Direttore esecutivo quale responsabile generale dell’attuazione amministrativa della politica informativa per la sicurezza. 2. Il Direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del CPS. 3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l’unitarietà delle attività svolte dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, il Direttore esecutivo: a) fornisce al Vice Ministro ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l’attuazione delle politiche dell’informazione per la sicurezza di cui all’articolo 1 e lo tiene aggiornato in merito ad ogni questione di rilievo; b) propone al Vice Ministro il progetto di piano di ricerca informativa ripartendo gli obiettivi secondo le competenze delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e, dopo l’approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l’attuazione, indirizzando se necessario, su ricerche informative mirate, l’attività dei citati Organismi; c) informa il Vice Ministro dell’attività svolta dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi; indica in tal caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, l’esercizio del potere di avocazione; d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS; e) è responsabile del sistema statistico e informatico attivato presso il centro di analisi integrata strategica di cui all’articolo 9; f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all’articolo 7; g) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e le Forze di Polizia nonché tra esse e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS –Difesa), interessando il Vice Ministro allo scopo di far rimuovere dal Ministro dell’interno e dal Ministro della difesa ogni eventuale impedimento; h) cura il coordinamento dei rapporti con gli Organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17; i) propone al Vice Ministro la nomina dei responsabili degli uffici e servizi indicati nell’articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore esecutivo e il Capo del centro di analisi integrata strategica; l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DGS non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa. 4. Il Direttore esecutivo del DGS non ha competenza per stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 7. (Comitato tecnico esecutivo) 1. Presso il DGS è costituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i Direttori delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, convocato con cadenza almeno settimanale dal Direttore esecutivo del DGS, che lo presiede. Il Direttore esecutivo convoca inoltre il Comitato, quando lo ritenga necessario, e comunque una volta al mese, con la partecipazione anche del Capo della Polizia, dei Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e del Capo del RIS – Difesa. Quando se ne ravvisi l’esigenza e anche su loro richiesta, il Direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di altri Ministeri e di enti e amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa. 2. Il CTE: a) garantisce lo scambio informativo fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, e le Forze di Polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro e i Ministri interessati; b) ripartisce operativamente fra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 gli obiettivi previsti dal piano di ricerca informativa; c) garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie di cui agli articoli 14 e 17 e il RIS – Difesa secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS – Difesa assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, come previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25; d) cura, secondo le modalità stabilite con regolamento, il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell’università e della ricerca e con altri enti e amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo interessati dalla ricerca informativa.
Art. 8. (Direzione esecutiva del Dipartimento) 1. Il DGS gestisce, attraverso la Direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17. 2. Tra le funzioni strumentali indicate nel comma 1 rientrano, in particolare, quelle in materia: a) giuridica e del contenzioso; b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale; c) di formazione del personale; d) di relazioni esterne; e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli Organismi informativi, secondo le modalità di cui all’articolo 29. 4. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 9. (Centro di analisi integrata strategica) 1. Nell’ambito del DGS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che: a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle Agenzie, dalle Forze di Polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; b) redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17; d) garantisce un sistema statistico e informatico nonché il suo adeguamento all’evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli Organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di Polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento. 2. Della architettura del sistema statistico e informatico, di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il Direttore esecutivo del DGS.
Art. 10. (Ispettorato) 1. L’Ispettorato ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli Organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l’impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l’attività relativa alla tutela del segreto, nonché l’attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Vice Ministro, dai Ministri dell’interno e della difesa per quanto di loro competenza. 2. Il Vice Ministro può affidare all’Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre ispezioni sulla gestione dei fondi riservati anche su richiesta dei Ministri dell’interno e della difesa. 3. L’attività ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal Capo dell’Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione del CNS. Il Capo dell’Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro e, per conoscenza, al CNS, una relazione annuale dell’attività ispettiva e degli incarichi svolti, con eventuali proposte di riforma del sistema. 4. Gli ispettori esercitano le funzioni a loro affidate in piena autonomia di giudizio, in conformità alle norme contenute nella presente legge, ai regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice Ministro al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti con relazione scritta, inviata in copia al Capo dell’Ispettorato. Le ispezioni e gli incarichi indicati nei commi 1, 2 e 3, non sono consentiti nel corso dello svolgimento di operazioni, salvo che non siano espressamente richiesti dal Vice Ministro. 5. Nell’esecuzione dei propri compiti, gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli Organismi informativi e hanno altresì facoltà di acquisire informazioni da altri enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altre strutture degli Organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell’ordinamento delle strutture e l’adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon funzionamento delle strutture stesse. 6. Le modalità di funzionamento dell’Ispettorato sono indicate nel regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1, nel quale sono anche indicate la specifica dotazione numerica degli ispettori e le caratteristiche di elevata specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo di permanenza nell’ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli Organismi informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono provenire dall’interno degli Organismi informativi, fermo restando l’impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi Organismi.
Art. 11. (Ufficio centrale per la segretezza) 1. L’ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 2. Il Capo dell’UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione del CNS. 3. L’UCSE è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle classifiche di segretezza prevista dall’articolo 55. 4. L’UCSE è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.
Art. 12. (Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi) 1. All’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate: a) l’attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi degli Organismi informativi; b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi; c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli Organismi informativi; d) la tenuta e la gestione dell’archivio centrale di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Presso l’ufficio è collocato l’archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All’archivio sono trasmessi senza ritardo, per l’immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17, cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea delle Agenzie di cui agli articoli 14 e 17. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli Organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui testi sono trasmessi al CPS perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati. 6. Il Capo dell’ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro, previa designazione da parte del CNS.
Art. 13. (Archivi cartacei pregressi) 1. Per gli archivi cartacei pregressi, una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione. 2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l’invio della stessa all’archivio di Stato. 3. Con i regolamenti di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.
Sezione II Agenzie delle informazioni per la sicurezza
Art. 14. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna) 1. È istituita l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), secondo le norme della presente legge, l’indipendenza e l’integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall’esterno. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all’estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate: a) per le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali; b) per l’attività di cooperazione in campo militare nell’ambito degli organismi internazionali; c) per la pianificazione e l’attività operativa militare; d) per la valutazione delle minacce all’equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall’instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all’ordine economico internazionale derivante dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici; e) per la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori; f) per la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche. 3. L’AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico. 4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e 3, l’AISE svolge attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione. 5. L’AISE coopera, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro previa richiesta dell’autorità competente, per la tutela all’estero dei cittadini italiani e dell’Unione europea e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione. 6. L’AISE ha alle proprie dipendenze i Centri operativi all’estero e utilizza, sul territorio nazionale, i Centri operativi dell’AISI. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i Ministri dell’interno e della difesa.
Art. 15. (Competenze del Ministro della difesa) 1. Il Ministro della difesa: a) disciplina con proprio decreto l’ordinamento degli uffici dell’AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS; b) esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell’AISE e sulla gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all’AISE; c) dispone l’utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell’attività di ricerca informativa dell’AISE effettuata attraverso l’intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari; d) consente che le risorse di cui alla lettera c) siano messe a disposizione dell’AISI, su richiesta del Direttore esecutivo; e) dispone l’utilizzazione delle risorse tecniche dell’AISE per le eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri; f) impiega l’AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, d’intesa con il Vice Ministro; g) propone al CNS, d’intesa con il Vice Ministro la nomina del Direttore dell’AISE; h) designa, su proposta del Direttore dell’AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore e i Capi reparto dell’AISE; i) ordina il supporto tecnico dell’AISE alle Forze di Polizia in attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; l) assicura il necessario collegamento tra l’AISE e il RIS – Difesa.
Art. 16. (Direttore dell’AISE e sue competenze) 1. Il Direttore dell’AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell’AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l’esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità: a) stabilisce l’organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi all’estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al Direttore esecutivo; b) dispone l’impiego operativo delle risorse dell’AISE; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate; d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore esecutivo del DGS; e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo del DGS informazioni, relazioni e rapporti sull’esito delle attività svolte dall’AISE, al fine di renderne edotto il Vice Ministro; f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa; g) propone al Ministro della difesa la nomina del Vice direttore e dei Capi reparti; h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull’attività svolta dall’AISE e presenta al Vice Ministro tramite il Direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’AISE. 2. II Direttore dell’AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 17. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna) 1. È istituita l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l’AISE, secondo le norme della presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall’interno del territorio nazionale. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l’AISE, anche all’estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di Polizia per la valutazione dei rischi derivanti da: a) eversione di qualunque natura; b) terrorismo; c) criminalità organizzata, anche di tipo economico; d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito; e) movimenti migratori; f) minacce biologiche ed ecologiche. 3. L’AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai precedenti commi, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione. 4. L’AISI coopera sul territorio nazionale, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro, previa richiesta dell’autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione. 5. L’AISI ha alle proprie dipendenze i Centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all’estero i centri operativi dell’AISE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro di intesa con i Ministri dell’interno e della difesa.
Art. 18. (Competenze del Ministro dell’interno) 1. Il Ministro dell’interno: a) disciplina con proprio decreto l’ordinamento degli uffici dell’AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS; b) esercita le funzioni di vigilanza e controllo generale sulle attività dell’AISI e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all’AISI; c) ordina il supporto tecnico dell’AISI alle Forze di Polizia in attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, d’intesa con il Vice Ministro, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; d) dispone l’impiego dell’AISI, in particolari situazioni, per le esigenze delle Forze di Polizia, d’intesa con il Vice Ministro; e) propone al CNS, d’intesa con il Vice Ministro, la nomina del Direttore dell’AISI; f) designa, su proposta del Direttore dell’AISI, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice direttore e i Capi reparto dell’AISI; g) individua l’organo del Ministero dell’interno per i collegamenti con gli Organismi informativi e al quale i Direttori di quest’ultimi sono tenuti ad inviare le informazioni d’interesse anche relative a fatti configurabili come reati.
Art. 19. (Direttore dell’AISI e sue competenze) 1. Il Direttore dell’AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell’AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l’esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità: a) stabilisce l’organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell’interno e al Direttore esecutivo del DGS; b) dispone l’impiego operativo delle risorse dell’AISI; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate; d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti Organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore esecutivo; e) invia tempestivamente al Direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull’esito delle attività svolte dall’AISI, al fine di renderne edotto il Vice Ministro; f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa; g) propone al Ministro dell’interno la nomina del Vice direttore e dei Capi reparto; h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Ministro dell’interno sull’attività svolta dall’AISI e presenta al Vice Ministro, tramite il Direttore esecutivo, e al Ministro dell’interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’AISI. 2. Il Direttore dell’AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Capo III GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI
Art. 20. (Contingente speciale del personale) 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – DSG, il contingente speciale del personale addetto agli Organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l’ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi posti dalle disposizioni del presente titolo. 2 Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero, presso l’amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli Organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell’articolo 21, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse. 3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro, sentiti il Ministro della difesa per l’AISE e il Ministro dell’interno per l’AISI, alle strutture del DGS, all’AISE e all’AISI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi Direttori, in relazione alle esigenze e all’organizzazione interna degli Organismi stessi. 4. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al CPS che può formulare osservazioni in merito entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modifiche da apportare al regolamento.
Art. 21. (Reclutamento del personale) 1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, nell’ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche. 2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1. 3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, e comunque un decimo del contingente speciale. 4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore esecutivo del DGS e ai Direttori dell’AISI e dell’AISE in misura complessivamente non superiore a nove unità. 5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì l’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 6. L’assegnazione e il contratto di chi hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6. Il rinnovo è concesso dal Direttore esecutivo del DGS, su proposta dei responsabili dei singoli Organismi. Il personale analista e quello addetto alle attività all’estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore esecutivo e su proposta dei Direttori dell’AISI e dell’AISE per il personale dipendente da queste ultime. Il Vice Ministro può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del Direttore esecutivo, su iniziativa dei responsabili dei singoli Organismi, la permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale analista e per quello addetto all’attività all’estero senza copertura. In nessun caso è consentita l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con gli Organismi informativi dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del CNS per gli incarichi di cui all’articolo 3. Il Direttore esecutivo, i Direttori dell’AISI e dell’AISE, i Capi dell’ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell’incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta. 7. Resta fermo il potere del Vice Ministro, su proposta del Direttore esecutivo, su iniziativa dei Direttori dell’AISI e dell’AISE, nonché dei Capi dell’Ispettorato, dell’UCSE, dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all’amministrazione di appartenenza o l’anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del dipendente al servizio dell’Organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell’Organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l’ufficio competente del DGS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all’adozione del decreto ministeriale di rientro. 8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Vice Ministro, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli Organismi informativi e da esperti, civili e militari, estranei agli Organismi stessi. Non possono far parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti, di lavoro o di collaborazione, con i suddetti Organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 9. Per il reclutamento del personale addetto agli Organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 10. È fatto divieto ai responsabili degli Organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli Organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti Organismi. Ferme restando le disposizioni della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 11. Il personale addetto agli Organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 44, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l’eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli Organismi ai sensi del comma 7. 12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Vice Ministro, su proposta del Direttore esecutivo, dei Direttori dell’AISI e dell’AISE, del Capo dell’Ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte. 13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli Organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni. 14. Al personale addetto agli Organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l’irrogazione, da parte del Vice Ministro, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito. 15. In nessun caso gli Organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell’opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.
Art. 22. (Trattamento economico e previdenziale) 1. Il trattamento economico del personale addetto agli Organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale, di identica qualifica, livello o grado dell’amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all’assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti; per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le Università e gli enti pubblici di ricerca; b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa; c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun Organismo informativo in relazione all’espletamento di particolari operazioni e all’impegno straordinario richiesto per particolari situazioni od esigenze. 2. Lo stipendio di cui al comma 1, lettera a), segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L’indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri sopra indicati, in misura compresa tra uno e sei volte l’indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato. I premi di cui al comma 1, lettera c), sono determinati dai responsabili degli Organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell’importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate. 3. L’indennità di funzione dei Direttori e dei Vicedirettori degli Organismi informativi nonché dei Capi dell’Ispettorato, dell’UCSE e dell’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli Organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diversa da quelle previste dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l’assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell’accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli Organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico accessorio maturato alle dipendenze degli Organismi stessi. 5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall’articolo 21, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività. 6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli Organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l’amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità della indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli Organismi stessi. 7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto al comma 6. Al personale stesso, che non abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dell’articolo 25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli Organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli Organismi stessi, computandosi l’indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l’esclusione dei premi di risultato. 8. Al personale addetto agli Organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli Organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 9. La Presidenza del Consiglio dei ministri – DGS è tenuta a versare all’amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l’importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle norme vigenti.
Art. 23. (Progressione di qualifica negli Organismi informativi) 1. Con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, sono altresì stabilite condizioni e modalità per l’eventuale passaggio del personale addetto agli Organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell’ordinamento degli Organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del Direttore dell’Organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all’articolo 21, comma 8.
Art. 24. (Progressione di carriera nella Amministrazione di appartenenza) 1. Il servizio prestato presso gli Organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli Organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione è formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall’Organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del Direttore dell’Organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli Organismi informativi.
Art. 25. (Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche) 1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza della durata stabilita a norma dell’articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, per l’adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l’attuazione della mobilità, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26. (Titoli preferenziali per la partecipazione a pubblici concorsi) 1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 25, il servizio prestato presso gli Organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, al n.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che hanno prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli Organismi informativi;».
Art. 27. (Personale in servizio all’atto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento) 1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell’amministrazione di provenienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale attualmente addetto agli Organismi informativi. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, o con altro regolamento. 2. Il personale di cui al comma 1 mantiene l’inquadramento nella qualifica rivestita, nonché il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa l’acquisizione della classe di stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tal fine, l’eventuale differenza con il trattamento economico previsto dall’articolo 22 è conservata a ciascuna unità di personale come assegno ad personam, riassorbibile dai futuri miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come determinati secondo l’ordinamento dell’amministrazione di rispettiva destinazione. 3. È fatta salva l’immediata applicazione al suddetto personale, con regolamento di cui all’articolo 66, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti dalle disposizioni per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l’assoggettamento del trattamento accessorio fisso all’ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 28. (Norme di organizzazione e di funzionamento) 1. All’organizzazione e al funzionamento degli Organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo, e secondo specifiche disposizioni di attuazione poste con il regolamento previsto dall’articolo 20, comma 1, o con altro regolamento, i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
Art. 29. (Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture) 1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione esecutiva del DGS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 61. Con tale regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall’AISE e dall’AISI.
Art. 30. (Ricorsi giurisdizionali) 1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui ai Capi III e IV del presente titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Art. 31. (Spese per gli Organismi informativi) 1. All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS e su proposta del Vice Ministro, sentiti i responsabili degli Organismi informativi, ripartisce tra gli Organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al CPS. 2. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli Organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli Organismi informativi e sono predisposti dal Direttore esecutivo del DSG, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli Organismi informativi; b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS; c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal Direttore esecutivo e dagli altri dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall’articolo 29 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso; d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell’articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l’erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico; e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore esecutivo del DGS, dal Direttore dell’AISE e dal Direttore dell’AISI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro, al Ministro della difesa e al Ministro dell’interno. I rendiconti e la relazione presentati dal Direttore dell’AISE e dal Direttore dell’AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro tramite il Direttore esecutivo del DGS; f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al CPS, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell’esercizio finanziario all’ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell’apposito archivio storico di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c).
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO
Capo I GARANZIE FUNZIONALI
Art. 32. (Ambito di applicabilità) 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli Organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l’attuazione delle operazioni e nell’ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 33 e 34 della presente legge. 2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non opera allorché la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubblica. La causa di non punibilità non opera altresì per i reati compresi fra quelli contro l’amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni autorizzate a norma dell’articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette agli Organismi informativi e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali Organismi.
Art. 33. (Presupposti) 1. La speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli Organismi informativi, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli Organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 34. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 34. (Procedure) 1. Le condotte indicate nell’articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti nell’articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 33, dal Vice Ministro, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 36. 2. Il Vice Ministro provvede ai sensi del comma 1, su proposta del Direttore esecutivo del DGS formulata dietro richiesta del Direttore dell’Agenzia che ha predisposto l’operazione. Il Vice Ministro informa del provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il Direttore esecutivo autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del Direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 36; informa altresì il Presidente del Consiglio dei ministri della ratifica perché, ove lo ritenga, proceda alla modifica o alla revoca del provvedimento stesso. 4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi da 1 a 3, egli adotta le necessarie misure e riferisce all’autorità giudiziaria competente. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 32 è conservata in un’apposita sezione dell’archivio storico di cui all’articolo 12, con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ispettorato.
Art. 35. (Condotte dolose) 1. Il personale addetto agli Organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni. 2. Nell’ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l’articolo 55 del codice penale.
Art. 36. (Comitato di garanzia) 1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell’articolo 32, il Vice Ministro è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L’autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti fra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali; essi sono eletti dal CPS, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al CPS né alle Assemblee parlamentari. 4. Il Vice Ministro trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto disposizioni di cui all’articolo 21, comma 13.
Art. 37. (Opposizione della causa di non punibilità) 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore esecutivo del DGS, su richiesta del Direttore dell’Agenzia, può opporre all’autorità giudiziaria che procede, la esistenza della causa di non punibilità. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando la esistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 32 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al CPS nella relazione semestrale. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Quando l’esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall’addetto agli Organismi informativi o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 38. (Attività deviate) 1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 2. Il personale addetto agli Organismi informativi che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli Organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli Organismi informativi, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 39. (Trattamento delle notizie personali) 1. L’attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli Organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura sia indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli Organismi informativi, l’uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine. 2. L’Ispettorato e i responsabili degli Organismi informativi sono tenuti a vigilare continuativamente perché l’attività di trattamento e raccolta delle informazioni, nonché l’uso delle medesime, avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Il personale addetto agli Organismi informativi che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 4. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 40. (Manomissione degli archivi informatici degli Organismi informativi) 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli Organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno sia all’esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.
Art. 41. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli Organismi informativi) 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli Organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca, formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli Organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l’autore sia addetto agli Organismi informativi o sia incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi medesimi.
Capo II ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI Sezione I Qualifiche giuridiche e tutela della identità Art. 42. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 1. Gli addetti agli Organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di servizio negli Organismi sopra indicati per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. 2. In relazione all’attività prevista da una specifica operazione, e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti, ovvero indispensabili al compimento dell’operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro, su proposta dal Direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile. 3. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli Organismi informativi, ferma restando la possibilità che i Direttori dell’AISI e dell’AISE li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative. 4. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli Organismi informativi ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell’organismo di appartenenza, al Direttore esecutivo del DGS e al Direttore della Agenzia, che ne riferiscono rispettivamente al Vice Ministro, al Ministro dell’interno e al Ministro della difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto dell’AISE o dell’AISI, il Direttore dell’Agenzia ne riferisce altresì al Direttore esecutivo del DGS perché ne informi il Vice Ministro. 5. I Direttori degli Organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 6. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Vice Ministro, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Organismi informativi. (Identità di copertura) 1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può disporre o autorizzare i Direttori dell’AISI e dell’AISE affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli Organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l’Agenzia che procede all’operazione è tenuto un registro riservato atte stante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Organismo informativo. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. Art. 44. (Attività simulata) 1. Il Direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro, può autorizzare i Direttori dell’AISI e dell’AISE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. 2. L’Ispettorato esamina i consuntivi economici dell’attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro, al Ministro dell’interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro al CPS. Art. 45. (Cautele di riservatezza per il personale nel corso del procedimento) 1. Quando nel corso di un procedimento debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli Organismi informativi, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale. Sezione II Rapporti con altre amministrazioni e con l’autorità giudiziaria Art. 46. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di Polizia) 1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di Polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli Organismi informativi, per l’espletamento dei compiti a questi affidati. 2. Gli Organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all’organo di collegamento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso che presentino possibili sviluppi di interesse per l’accertamento o la prevenzione dei reati. 3. I Direttori degli Organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di Polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Della attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del CTE, e al Vice Ministro, nonché ai Ministri dell’interno e della difesa anche ai fini dell’esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera g). Art. 47. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. Gli Organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le Università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli Organismi possono altresì avvalersi dell’opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l’accesso degli Organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali. 2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l’autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi. Art. 48. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro) 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli Organismi informativi sia dell’Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti siano inconferenti o incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un Organismo informativo estero, trasmessa con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l’atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine sopra indicato, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa. 7. Il Vice Ministro può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli Organismi informativi. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro all’accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Capo III TUTELA DEL SEGRETO Sezione I Criteri di tutela. Art. 49. (Criteri di tutela) 1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali. 2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno assoluta necessità di accedervi. Sezione II Segreto di Stato Art. 50. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita al soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all’articolo 49, comma 1. 2. Le notizie, documenti, atti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall’estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo a norma dell’articolo 56, comma 5. In tal caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni, eccetto che nei casi in cui comprovate ed eccezionali ragioni facciano ritenere ancora attuale la sussistenza delle condizioni che hanno determinato l’originaria apposizione od opposizione del vincolo medesimo. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all’archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dalla acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall’articolo 56, comma 5, dopo cinquanta anni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle notizie, documenti, atti, attività, cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. Art. 51. (Tutela processuale del segreto di Stato) 1. Nel confermare l’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l’annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta la attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell’articolo 50 della presente legge tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l’atto, l’attività o la cosa fanno riferimento. 2. Il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, o cose relative a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli Organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati previsti dall’articolo 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge sulla disciplina del sistema informativo e della tutela del segreto, per la sicurezza della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza dell’esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale Autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato) 1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l’articolo 48, comma 5. Art. 53. (Informazione della conferma dell’opposizione del segreto di Stato) 1. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al CPS. 2. Il Comitato, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce in materia a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Art. 54. (Conflitto di attribuzione) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l’autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto». 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 202». Sezione III Classifiche di segretezza Art. 55. (Livelli di classifica di segretezza) 1. La classifica di segretezza è apposta dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall’estero. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all’interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica e fissa i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. Art. 56. (Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza) 1. All’atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale, i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposte ad alcun vincolo. 2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. 3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 4. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della medesima legge e dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l’apposizione di una classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all’interessato. 5. Non sono sottoposte alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l’atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all’identità degli operatori degli Organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di addetti agli Organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli Organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli Organismi informativi, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato. Alla regola può derogarsi e comunque per un periodo non superiore a dieci anni solo a seguito di motivato provvedimento dell’Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi di cui al comma 5. Art. 57. (Classifica di segretezza irregolare o arbitraria) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell’articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli Organismi informativi, l’illecito è valutabile ai fini dell’allontanamento dagli Organismi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso quest’ultimi. Art. 58. (Classifica di segretezza illegale) 1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell’articolo 55, al fine di ostacolare l’accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell’articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. 2. Alla pena della reclusione da due a cinque anni soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l’Italia sul piano delle relazioni internazionali. Art. 59. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza) 1. All’articolo 256 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all’atto o alle cose, l’autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall’acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell’articolo 257, o il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all’emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l’atto o la cosa, sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell’atto o della cosa». Sezione IV Nulla osta di segretezza Art. 60. (Nulla osta di segretezza – NOS) 1. L’UCSE istituisce, aggiorna e conserva l’elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS. 2. Il NOS ha la durata di 6 anni. 3. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l’effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di Polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all’UCSE ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Art. 61. (Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza) 1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica, richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi. 2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma l chiede all’Autorità nazionale per la sicurezza l’autorizzazione alla segretazione e l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell’articolo 60, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS. Sezione V Modifiche al codice penale Art. 62. (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 255 è sostituito dal seguente: «Art. 255. (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). – Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni. Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era in ragione dell’ufficio ricoperto o dell’attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell’atto o della cosa»; b) l’articolo 256 è sostituito dal seguente: «Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). – Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni»; c) l’articolo 257 è sostituito dal seguente: «Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). – Chiunque pone in essere le condotte previste dall’articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato»; d) l’articolo 258 è sostituito dal seguente: «Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). – Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell’articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell’ufficio ricoperto o dell’attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell’atto o della cosa»; e) l’articolo 259 è sostituito dal seguente: «Art. 259. - (Agevolazione colposa). – Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257, 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato»; f) l’articolo 261 è sostituito dal seguente: «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). – È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque: 1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato; 2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1); 3) ottiene le notizie o gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1 e 2. È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le suddette condotte siano tenute ai fini di spionaggio politico o militare. Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato. Nei casi previsti nel presente articolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell’ufficio ricoperto o dell’attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell’atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti al primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni»; g) l’articolo 262 è abrogato; h) dopo l’articolo 262 è inserito il seguente: «Art. 262-bis - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). – Quando la commissione del delitto previsto dall’articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni. La stessa pena si applica quando la commissione del delitto suddetto è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato». Sezione VI Emersione dei fatti illeciti pregressi Art. 63. (Causa speciale di non punibilità) 1. Al fine di consentire l’emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato, l’Autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, a norma dell’articolo 51, comma 2, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la commissione di cui all’arto 64, nell’ambito della procedura di cui al presente Capo. Art. 64. (Procedura per l’emersione degli illeciti) 1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l’emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro o da un suo delegato permanente, ed è composta dal Capo dell’Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal CPS. 3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi o organismi dello Stato, ha l’obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall’insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato. 4. Coloro che risultino implicati nei reati previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l’accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall’Autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta. 5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione. 6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, servendosi dell’Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi della Polizia giudiziaria. 7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al CPS. 8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi. 9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento. Sezione VII Emersione dei trattati internazionali stipulati in forma segreta Art. 65. (Regolarizzazione degli accordi internazionali) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al CPS il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l’Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione. 2. Il CPS, deliberando a maggioranza, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. 3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne riferisce al CPS che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. 4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO Art. 66. (Procedura per l’adozione dei regolamenti) 1. Salvo che la presente legge non disponga diversamente, le disposizioni regolamentari sono emanate entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, terzo periodo, i suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie. Art. 67. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati la legge 24 ottobre 1977, n. 801 e il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli Organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti Organismi previsti dalla presente legge, precisandosi in particolare che i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), della Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI). Art. 68. (Disposizioni in materia finanziaria) 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all’atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS – Difesa. 2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della presente legge. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 5, che entrano in vigore centottanta giorni dopo la predetta pubblicazione.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1203
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006
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Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
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Onorevoli Senatori. – Con il rinvio a giudizio successivo a sottoposizione e controllo fisico ed elettronico delle sedi e delle telecomunicazioni del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), l’autorità giudiziaria, potere supremo dello Stato, con il consenso del Governo della Repubblica, ha di fatto soppresso l’organizzazione di informazione e sicurezza dello Stato.
Con la presente legge si intende dare piena attuazione ai princìpi nuovi così stabiliti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’Italia confida sulla correttezza internazionale e sulla comprensione delle organizzazioni terroristiche sovversive interna e internazionale ai fini della sua sicurezza interna ed esterna.
Art. 2. 1. La legge 24 ottobre 1977, n.801, è abrogata. Sono soppressi gli Organi e i Servizi da essa previsti.
Art. 3. 1. I dipendenti civili e militari comandati presso il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), soppressi ai sensi dell’articolo 2, rientrano nelle amministrazioni di appartenenza. Ad essi spetta una buona uscita pari ad un’annualità della speciale indennità agli stessi corrisposta. 2. Il personale direttamente assunto, ovvero inquadrato negli organici dei suddetti enti, può presentare domanda per transitare negli organici della pubblica amministrazione. Anche al suddetto personale spetta la buonuscita secondo le modalità di cui al comma 1.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 27 MARZO 2007
92ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli e per la salute Zucchelli.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Si è convenuto poi di sottoporre alla Commissione la richiesta di svolgere una indagine conoscitiva con riferimento all'esame del disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione e sicurezza) e un'altra con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1366 (riordino di autorità amministrative indipendenti), al fine di integrare l'istruttoria legislativa su tali provvedimenti.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato ad ampia maggioranza dalla Camera dei deputati. Rammenta, inoltre, che nella scorsa legislatura il Comitato parlamentare di controllo dei servizi di sicurezza, da lui presieduto, aveva indicato le linee guida di una riforma che ispirò l’iniziativa legislativa poi approvata dal Senato, ma non fu approvata definitivamente entro la legislatura.
Sottolinea il rilievo critico della materia: il rafforzamento e l’efficacia dell’intelligence sono essenziali per difendere lo Stato dagli attacchi esterni e interni che si sono verificati anche nei tempi più recenti.
I senatori Pastore e Sinisi, che hanno maturato sulla materia una grande esperienza, a suo avviso sapranno coadiuvare la Commissione, quali relatori, in un esame rapido e approfondito.
Infine, ringrazia il sottosegretario Micheli per la partecipazione ai lavori della Commissione.
Il relatore SINISI (Ulivo) illustra il contenuto del disegno di legge che introducendo il riferimento alla sicurezza della Repubblica amplia la missione dei servizi d’informazione rispetto a tutte le articolazioni pubbliche.
Sottolinea il significato dell’articolo 1, che riunifica le responsabilità dei servizi in capo al Presidente del Consiglio, individuato come autorità nazionale per la sicurezza, e dell’articolo 2, che elenca le componenti del sistema: il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISER), l’Autorità delegata, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE) e il Servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN). Si sofferma anche sull’articolo 3, che introduce la figura dell’Autorità delegata che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di istituire senza deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 4 istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza cui è preposto un Direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio. Ha la funzione di svolgere analisi globali, oltre a quella tradizionale di coordinamento, ma non può mantenere rapporti con i servizi di informazione stranieri. Inoltre, svolge attività di controllo attraverso l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che ai sensi dell’articolo 9 si occupa del segreto amministrativo e delle classifiche di segretezza e dei NOS (nulla osta di segretezza) la cui durata è limitata a cinque anni per la classifica di "segretissimo" e a dieci anni per le altre classifiche.
Il CISR, disciplinato dall’articolo 5, ha funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi in materia di sicurezza. Vi partecipano oltre che il Presidente del Consiglio, l’Autorità delegata e i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’economia ed eventualmente, in relazione agli argomenti da trattare, altri Ministri e i direttori del SIE e del SIN.
Gli articoli 6 e 7 definiscono rispettivamente il SIE e il SIN, competente il primo riguardo alle minacce esterne e il secondo rispetto quelle interne. L’articolo 8 dispone l’esclusività delle funzioni dei due servizi e limita quelle del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa ad attività tecnico-militari. L’articolo 10 istituisce l’Ufficio centrale archivi (UCA), mentre l’articolo 11 istituisce presso il DIS la scuola di formazione del personale. Gli articoli da 12 a 16 fissano le regole e i doveri di collaborazione con le forze armate e le forze di polizia, con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi pubblici e l’amministrazione della giustizia. In proposito, sottolinea il rilievo degli articoli 118-bis, 256-bis e 256-ter, introdotti nel codice di procedura penale per disciplinare la raccolta di informazioni provenienti dal sistema giudiziario e l’acquisizione di documenti rilevanti da parte dell’autorità giudiziaria.
Si sofferma poi sulla disciplina delle garanzie funzionali (articoli 17-20). Ricorda l’articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che ha ratificato una convenzione delle Nazioni Unite in materia, introducendo una disciplina omogenea per gli operatori di polizia giudiziaria impiegati in tecniche speciali di investigazione. Si prevede una causa di giustificazione per il personale impiegato in attività di intelligence, per le attività autorizzate e indispensabili per gli obiettivi istituzionali. Sono esclusi i delitti che ledono o mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e morale, la salute e l’incolumità delle persone, nonché l’attentato ad organi costituzionali e ad assemblee regionali, l’attentato ai diritti politici e i delitti contro l’amministrazione della giustizia. La esimente non si applica poi per la sottrazione, soppressione e falsificazione di documenti sulla sicurezza dello Stato e per i reati di sfruttamento della prostituzione.
L’articolo 21 demanda la disciplina del personale a un regolamento e l’articolo 22 reca disposizioni in materia di controversie di lavoro, mentre l’articolo 23 preclude le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di polizia di Stato per il personale dei servizi. Con gli articoli 24 e 25 si prevedono l’identità di copertura autorizzata dal servizio e la possibilità di svolgere attività economiche simulate, mentre l’articolo 26 è volto a impedire la costituzione di archivi illegali e a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.
Il disegno di legge prevede inoltre una tutela per il personale dei servizi nel corso dei processi e nel caso di intercettazioni (articoli 27 e 28), mentre l’articolo 29 reca disposizioni in materia di contabilità e specifiche procedure di attribuzione delle risorse, compreso un rafforzamento dei vincoli di segretezza per gli organismi deputati al controllo.
Gli articoli successivi disciplinano il controllo parlamentare ridefinendo la composizione e i poteri del COPACO al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta una relazione semestrale (articoli 30-33). L’articolo 39 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato limitandone l’applicazione in funzione dell’integrità della Repubblica, in difesa delle istituzioni costituzionali, dell’indipendenza dello Stato, della preparazione e difesa militare. Il segreto cessa decorsi 15 anni e può essere prorogato non oltre i 30 anni, salvo il caso di cessazione anticipata che può essere disposta dal Presidente del Consiglio, qualora vengano meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. L’articolo 40 sostituisce l’articolo 202 del codice di procedura penale, sancendo l’obbligo dei pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e prevedendo che l’autorità giudiziaria sospenda ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto; essa, tuttavia, può sollevare conflitto di attribuzione, nel qual caso la Corte costituzionale può accedere anche agli atti oggetti del segreto.
Infine, l’articolo 43 definisce le procedure per l’emanazione dei regolamenti di attuazione, l’articolo 44 abroga le disposizioni incompatibili e la legge n. 801 del 1977, l’articolo 45 fissa il termine per l’entrata in funzione del CISR e l’articolo 46 stabilisce in 60 giorni il termine per l’entrata in vigore della legge.
Considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il relatore PASTORE (FI) si riserva di svolgere altre considerazioni illustrative in altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che a partire dalla seduta di domani, mercoledì 28 marzo, all’ordine del giorno saranno iscritte due proposte di indagini conoscitive, a integrazione dell’istruttoria legislativa, con riferimento all’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e del disegno di legge n. 1366 (disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007
93ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sul riordino dei servizi di informazione per la sicurezza
Il PRESIDENTE riferisce la determinazione assunta all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di sottoporre al Presidente del Senato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva al fine di integrare l’istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza), all’esame della Commissione in sede referente. Tale disegno di legge prevede una riforma completa e radicale del sistema di intelligence, che consiglia di consultare direttamente alcuni esponenti delle amministrazioni interessate, ma anche di autorità amministrative indipendenti come il Garante per la protezione dei dati personali e di esperti, come ad esempio gli ex direttori del SISMI e del SISDE. Il programma di audizioni già definito, eventualmente da integrare in ragione di altre considerazioni, potrebbe essere il seguente: Segretario generale del CESIS, Direttori del SISMI e del SISDE, Capo di Stato Maggiore della Difesa e Capo del RIS (Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa), Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Presidente dell'Autorità garante dei dati personali, esperti (in particolare, ex direttori del SISMI e del SISDE).
La Commissione prende atto delle indicazioni dell’Ufficio di Presidenza appena riferite dal Presidente, il quale si riserva di inoltrare al Presidente del Senato la decisione adottata.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.
Il relatore PASTORE (FI) ricorda il tentativo di riforma esperito nella scorsa legislatura, di cui fu relatore: una riforma limitata dell’organizzazione dei servizi che, approvata dal Senato, non ebbe in tempo utile l’assenso della Camera dei deputati. Il pregio di quella iniziativa, a suo avviso, risiedeva nell’introduzione di garanzie funzionali per il personale dei servizi di intelligence e nella nuova disciplina del segreto di Stato. Il disegno di legge in esame, ampliando l’ambito dell’intervento, incide sulla struttura dei servizi definendo opportunamente le responsabilità dei soggetti del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, ricorda l’attribuzione in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, mentre al Parlamento è demandato il controllo, attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Rammenta, inoltre, la più netta separazione dei compiti del Servizio di informazione per la sicurezza esterna e del Servizio di informazione per la sicurezza interna, che consentirà di superare il rischio di sovrapposizione e di interferenze.
Prospetta quindi alcune questioni meritevoli di più attento approfondimento. Anzitutto, osserva che l’attribuzione all’Autorità delegata delle funzioni del Presidente del Consiglio, sembra derogare al principio della responsabilità unica del Capo dell’Esecutivo, in considerazione del fatto che il ministro senza portafoglio o sottosegretario delegato si trovano in una posizione diversa da quella del Capo dell’Esecutivo anche dal punto di vista costituzionale.
Si chiede, inoltre, se la nuova architettura dei servizi, con la previsione di un organismo, il DIS, che conserva le funzioni di coordinamento previste nell’ordinamento vigente, potrà effettivamente scongiurare inopportune sovrapposizioni nelle attività dei servizi. Infine, ritiene che debbano essere meglio regolati i rapporti tra autorità giudiziaria e organismi deputati all’attività di intelligence. Quanto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la composizione allargata potrebbe incidere negativamente sulla riservatezza delle sue attività. Osserva infine che non è previsto un obbligo di riservatezza per la Corte costituzionale, che è chiamata a dirimere eventuali conflitti di attribuzione di poteri tra la Magistratura e i servizi di intelligence, e che la nomina dei direttori dei servizi e del DIS da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non avrebbe il conforto di un parere parlamentare, invece auspicabile.
Il senatore PALMA (FI) invita i relatori a verificare l’orientamento dei Gruppi parlamentari sul testo in esame, che non dovrebbe essere condizionato dall’approvazione a larga maggioranza che esso ha ricevuto dalla Camera dei deputati. In particolare, a suo avviso, desta perplessità la disciplina delle garanzie funzionali per il personale dei servizi di intelligence.
Il PRESIDENTE osserva che l’indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione consentirà di approfondire gli argomenti oggetto del disegno di legge, anche indipendentemente dalla valutazione che su di essi ha effettuato la Camera dei deputati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 17 APRILE 2007
98ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza, a integrazione dell’istruttoria legislativa per l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335. Inoltre, il Presidente del Senato ha risolto il conflitto di competenza sollevato dalla 4a Commissione (difesa) relativamente all’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335, confermando l’assegnazione alla Commissione affari costituzionali di quel disegno di legge e riconsiderando di conseguenza anche l’assegnazione delle altre iniziative legislative in materia, già deferite alle Commissioni riunite 1a e 4a, nel senso di prevederne la trattazione in sede referente esclusivamente da parte della Commissione affari costituzionali.
(omissis)
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta e il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino, accompagnato dal presidente della Commissione per i trasferimenti Mario Fresa, dal presidente della Commissione per gli uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professionalità Letizia Vacca e dal segretario generale Donatella Ferranti.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto,, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1335, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1335 e rinvio)
Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1335, sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il relatore SINISI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge n. 68, d’iniziativa del senatore Malabarba concernente la durata del segreto di Stato, che viene escluso per i reati di terrorismo e per i delitti di strage. Il disegno di legge n. 139, d’iniziativa del senatore Mantovano e di altri senatori, reca la riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza, il cui obiettivo principale è l’unificazione dei servizi e la sottoposizione all’autorità del Presidente del Consiglio dei ministri. Riferisce quindi sul disegno di legge n. 246, d’iniziativa del senatore Bulgarelli e di altri senatori, che detta disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e prevede l’istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato, nonché sul disegno di legge n. 80, del senatore Vitali e di altri senatori, in materia di opponibilità al segreto di Stato nei procedimenti per strage e terrorismo. Illustra il disegno di legge n. 328, presentato dal senatore Ramponi che propone un nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e una disciplina del segreto di Stato, nonché il disegno di legge n. 339, d’iniziativa del senatore Cossiga, recante riforma dei servizi di informazione e sicurezza, e il disegno di legge n. 360, anch’esso presentato dal senatore Cossiga. Ricorda poi il disegno di legge n. 367, ancora del senatore Cossiga, che affida al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza il compito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato in funzione di contrasto, prevenzione e repressione del terrorismo interno e internazionale. Dà conto del disegno di legge n. 765, sempre del senatore Cossiga, con il quale si prevede che le comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza siano coperte da segreto di Stato. Riferisce quindi sul disegno di legge n. 802, d’iniziativa del senatore Brutti, recante nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato, e sul disegno di legge n. 972, che esclude il segreto di Stato per i reati di terrorismo e di strage. Infine ricorda il disegno di legge n. 1190, d’iniziativa del senatore Caprili e di altri senatori recante una complessiva riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza, e del disegno di legge n. 1203, del senatore Cossiga che con intento ironico propone la soppressione di ogni istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.
Conclude proponendo che l’esame dei disegni di legge illustrati sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 1335.
La Commissione consente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA
Il presidente BIANCO comunica che, facendo seguito a quanto stabilito nella seduta del 17 gennaio 2007, i Gruppi parlamentari hanno indicato i senatori Saporito (AN), Peterlini (Aut), Saro (DCA-PRI-MPA), Palma (FI), Tibaldi (IU-Verdi-Com), Calderoli (LNP), Grassi (RC-SE), la senatrice Amati (Ulivo) e i senatori Maffioli (UDC) e Fernando Rossi (Misto-Consum) quali componenti della Sottocommissione per le politiche della sicurezza, i cui lavori – di natura esclusivamente istruttoria, con possibili attività conoscitive di carattere informale – saranno coordinati, fino al 2 maggio 2008, dal senatore Sinisi. Ricorda che a partire da quella data sarà invece incaricato di tale funzione di coordinamento un componente della Commissione appartenente a un Gruppo parlamentare di opposizione. Rammenta, infine, che come già concordato e secondo la prassi seguita anche nella precedente legislatura, ai lavori della Sottocommissione potranno partecipare tutti i componenti della Commissione.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007
105ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(omissis)
Riferisce quindi sulla riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è deciso di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza), da assumere quale base per il seguito dell’esame, alle ore 14 di venerdì 18 maggio. Inoltre, si è convenuto sull’opportunità di programmare per la prossima settimana le altre audizioni prioritarie previste nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul riordino dei servizi di informazione per la sicurezza, riservandosi di valutare successivamente eventuali, ulteriori audizioni che potranno svolgersi anche durante l’esame degli emendamenti.
(omissis)
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1335 E CONNESSI
Il PRESIDENTE, in relazione al seguito dell’esame dei disegni di legge in materia di servizi di informazione per la sicurezza, http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=15&tipodoc=sanasen&id=262ricorri ricorda quanto già convenuto in Ufficio di Presidenza, di assumere il disegno di legge n. 1335, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per l’esame e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a quel disegno di legge, alle ore 14 di venerdì 18 maggio.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007
110ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.
La seduta inizia alle ore 15.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1335 E CONNESSI, IN MATERIA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Con riferimento all’esame del disegno di legge n. 1335 e dei disegni di legge connessi, in materia di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza, il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 14 di venerdì 18 maggio, è prorogato alle ore 14 di giovedì 24 maggio.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
119ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi
del Vice Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il presidente BIANCO informa la Commissione che gli emendamenti al disegno di legge n. 1335, assunto quale base dell’esame saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta; propone di costituire un comitato ristretto per l’esame degli emendamenti stessi.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nell’organo ristretto, che potrebbero riunirsi già domani, giovedì 31 maggio, alle ore 11.
La Commissione prende atto.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1335
Art. 1
1.1 MANTOVANO
Al comma 2 sopprimere le parole: «opera come Autorità nazionale per la sicurezza» e sostituire la parola: «determinando» con l'altra: «determina».
Art. 2
2.1 COSSIGA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione generale (SIGEN), dal Servizio di sicurezza (SDS) e dalla Direzione generale per le informazioni militari (DGIM).
2. Ai fini della presente legge, per "servizi di sicurezza" si intendono il SIGEN, il SDS e la DGIM.».
2.3 MANTOVANO
Sostituire l'articolo col seguente:
«Art. 2.
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza (CIIS), dall'Autorità delegata (ove istituita) dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SISMI e il SISDE.
Conseguentemente, sostituire le denominazioni dei: «servizi di sicurezza» in ogni articolo del disegno di legge che fa riferimento alle stesse.
2.2 RAMPONI
Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dal Servizio di informazione» fino alla fine del comma.
Art. 3
3.1 RAMPONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».
3.2 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglio o».
Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».
Art. 4
4.1 RAMPONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
b) una unità centrale;
c) un servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE);
d) un servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN).
2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. AI Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIE e dal SIN;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
e) elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
f) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
h) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
i) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
5. Il regolamento previsto dalla lettera e) del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera e), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.».
4.4 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».
4.3 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Al comma 12, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».
4.5 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».
4.6 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».
4.2 SAPORITO, RAMPONI, COLLINO
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) esercita la vigilanza sull'operato del SIE e del SIN, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificati si nell'ambito dei servizi di sicurezza;».
4.7 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
4.8 MANTOVANO
Al comma 5 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine e inserire il seguente:
«5-bis. Nella struttura del CESIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CIIS fra i propri componenti e due dal COPASIS fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».
4.10 MANTOVANO
Al comma 6, dopo la parola: «regolamento», aggiungere le seguenti: «, cui compete anche l'indicazione di processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4.9 MANTOVANO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento di cui al comma 6 disciplina altresì l'unitarietà della gestione del personale e del settore tecnico-logistico dell'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo criteri di economicità e di efficienza».
Art. 5
5.1 RAMPONI
AI comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
5.2 RAMPONI
AI comma 4, sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
5.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Commissione presidenziale per Servizi di informazione e sicurezza)
1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dei Servizi e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.
5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. n DIS, i Servizi e la DGIM devono collaborare con la Commissione presidenziale e fomirle qualunque informazione richieda.
6. La Commissione presidenziale riferisce con propria relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica»
5.0.2 RAMPONI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato ''comitato esecutivo'' è la sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi SIE e SIN.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi SIE e SIN e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».
5.0.3 RAMPONI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)
1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi SIE e SIN;
b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;
e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.
2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».
6.1 RAMPONI
AI comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o dall'Autorità delegata» fino a: «Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
6.2 MANTOVANO
Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».
6.3 MANTOVANO
Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
6.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".
6.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Forze operative speciali)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali» (GUS), costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.
2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il CSR».
Art. 7
7.1 RAMPONI
AI comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.3 MANTOVANO
Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».
7.4 MANTOVANO
Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
7.2 RAMPONI
Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
7.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".
Art. 8
8.1 RAMPONI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».
8.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 2, sostituire le parole: "Il II Reparto" con le seguenti: "Il Reparto".
8.2 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».
8.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Attività speciali dei Servizi)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi».
8.0.2COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SIGEN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.
2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.
4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri».
8.0.3 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)
1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il CSR.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CSR.
4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnicooperative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di controsovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SDS.
7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti».
8.0.4 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni – AGOTELCO)
1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquIsIre supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:
a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione».
8.0.5 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Servizio informazioni della Guardia di finanza)
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati ed In collegamento con il SIGEN e il SDS, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno».
8.0.6 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale dI tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SDS, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno».
8.0.7 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-....
(Segretezza delle comunicazioni elettroniche)
1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, fax, e-mail ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio di informazione generale (SIGEN), del Servizio di sicurezza (SDS) e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) sono coperte dal segreto di Stato.
2. Quando un giudice o un pubblico ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con l'obbligo di sottopome prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può, in ogni caso, porre su di esse il segreto di Stato.
3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che vìolino le disposizioni della presente legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare».
Art. 9
9.1 RAMPONI
AI comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 6» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».
9.2 RAMPONI
Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio».
9.3 RAMPONI
AI comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS,» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».
Art. 10
10.1 RAMPONI
AI comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
Art. 11
11.1 RAMPONI
AI comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
11.3 MANTOVANO
Al comma 1, dopo la parola: «continuativa» aggiungere le parole: «e l'aggiornamento».
11.2 RAMPONI
AI comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali».
11.4 MANTOVANO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. La frequenza della Scuola, secondo modalità e per periodi da definire con regolamento, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema, è condizione necessaria per l'avvio dell'attività del dipendente».
11.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-....
(Attribuzioni dei Servizi)
1. Il SIGEN e il SDS non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
5. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a compiere davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparazione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 2.
8. Alle persone chiamate a comparire a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.
9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari».
11.0.2 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-....
(Attribuzioni particolari del SDS)
1. Gli agenti del SDS possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comumcazwne al Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell'interno riferisce tnmestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo».
Art. 12
12.1 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
Art. 13
13.4 MANTOVANO
Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».
13.5 MANTOVANO
Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».
13.2 COSSIGA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, il SIGEN, l'SDS possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine tecnico-logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentite le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare a DIS, SIGEN e SDS l'acquisizione diretta dei dati detenuti negli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori – in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa – di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, delle operazioni di acquisizione di dati personali».
13.1 RAMPONI
AI comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
13.3 VILLECCO CALIPARI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale'' sono sostituite con le seguenti: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza''. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo».
Art. 14
14.1 RAMPONI
Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;
al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».
Art. 17
17.1 COSSIGA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del Codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza che pongano in essere condotte costituenti reato, nell'ambito di operazioni autorizzate, ovvero poste in essere al di fuori di esse, ma di volta in volta autorizzate, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 e in presenza dei presupposti di cui al comma 4 del presente articolo, nonché nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 18.
1-bis. Per operazione si intende il complesso di pianificate attività infooperative di medio-lungo periodo, preordinate al conseguimento di specifici obiettivi istituzionali.
e sopprimere il comma 5».
17.6 MANTOVANO
Al comma 2 sopprimere le parole: «da l'integrità fisica» a «la salute».
17.4 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».
17.9 MANTOVANO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».
17.7 MANTOVANO
Sopprimere il comma 5.
17.8 MANTOVANO
Sostituire il comma 5 col seguente:
«5. Non si applica il 4 comma dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».
17.5 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari,».
17.3 RAMPONI
AI comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi» fino alla fine del comma.
17.2 BRUNO
Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti».
Art. 18
18.1 COSSIGA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In presenza di presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri motivatamente autorizza:
a) le operazioni nel cui contesto debbano essere assunte condotte costituenti reato;
ovvero,
b) di volta in volta le condotte costituenti reato da assumere al di fuori di operazioni dal medesimo autorizzate».
18.2 RAMPONI
AI comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l'Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «tramite il DIS»;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
18.3 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sopprimere le parole: «tempestivamente trasmessa tramite il DIS».
18.5 VILLECCO CALIPARI
Al comma 4, sostituire le parole da: « e comunque non oltre le ventiquattro ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «tramite il DIS, e comunque non oltre le quarantotto ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.».
18.4 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 4, sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Art. 19
19.1 RAMPONI
AI comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».
19.2 MANTOVANO
Sopprimere il comma 11.
19.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Colloqui a fini informativi)
1. Il personale dei servizi di sicurezza ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri ad avere colloqui riservati con detenuti ed internati al fine di acquisire da questi informazioni utili per l'espletamento dei compiti istituzionali.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso il DIS.
3. In casi particolare urgenza, attestati con provvedimenti del Direttore del Servizio interessato del colloquio è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS».
19.0.2 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Permessi di soggiorno a fini informativi)
1. Quando nel corso dell'attività istituzionale di competenza dei Servizi di sicurezza emerge l'esigenza di garantire l'ingresso e/o la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che collabora ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, il Questore, su richiesta motivata del Direttore del Servizio interessato, inoltrata tramite il DIS, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Quando la collaborazione offerta dallo straniero ha avuto straordinaria rilevanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionale dei Servizi di sicurezza, allo straniero, con le stesse modalità di cui al precedente comma, può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286».
19.0.3 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Norme in materia di espulsione dello straniero)
1. Il Prefetto può, su richiesta succintamente motivata del Direttore del Servizio di sicurezza interessato, omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286, quando sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo19-ter, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie utili per la prosecuzione delle attività informative afferenti alla tutela della sicurezza dello Stato.
2. Del provvedimento del Prefetto viene data preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Interno tramite il DIS».
19.0.4 COSSIGA
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-....
(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della presente legge può delegare il Direttore del SIGEN a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'assolvimento dei compiti assegnati al suddetto Servizio di sicurezza ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui sono emerse le esigenze informative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Le attività di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono sempre svolte in appositi locali del SIGEN.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è abrogato a far data dalla emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 10, della presente legge».
Art. 21
21.18 RAMPONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21.
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei 'criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) Ia determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuaIe minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
I) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
21.9 RAMPONI
AI comma 1 sopprimere le parole: «e ai Servizi di Sicurezza».
21.19 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione e sicurezza, in cui vengono previsti i contingenti da assegnare rispettivamente al DIS, al SIE ed al SIN, nonché la distinzione tra funzioni amministrative, operative e tecniche; in tale ruolo confluisce personale proveniente dal settore della pubblica amministrazione o assunto a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta a tempo determinato;».
21.2 QUAGLIARIELLO
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche».
21.30 MANTOVANO
Al comma 2 lettera b), aggiungere, infine, le parole: «. Il personale da assumere per concorsi pubblici deve essere per aliquota non inferiore al sessanta per cento del ruolo unico».
21.20 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) i limiti temporali di permanenza nel ruolo unico e le modalità di transito definitivo in tale ruolo per il personale di cui alla lettera b);».
21.10 RAMPONI
Al comma 2:
lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;
lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS» con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».
21.22 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi in cui, per attività assolutamente necessarie allo svolgimento delle competenze del DIS e dei servizi di sicurezza, può eccezionalmente procedersi ad assunzioni a tempo determinato di personale dotato di comprovata e particolare specializzazione professionale debitamente documentata;».
21.31 MANTOVANO
Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».
21.23 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) le modalità di transito in altra pubblica amministrazione relative alla presenza di eventuali casi di incompatibilità di cui alla lettera f) già esistenti presso gli attuali organismi informativi;».
21.16 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
21.21 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima di dipendenti defiitivamente transitati nel ruolo unico non inferiore al 70 per cento;».
21.24 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «competenze o specializzazioni», aggiungere le seguenti: «, la cui durata massima è legata alla permanenza in carica dei direttori dei servizi».
21.25 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza nei confronti del quale la permanenza negli organismi informativi non deve recare pregiudizio alcuno, a tal fine prevedendo sia l'adeguata valutazione delle professionalità acquisite, sia il riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti;».
21.3 QUAGLIARIELLO
Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «professionalità acquisite», aggiungere le seguenti: «e della rivalutazione del periodo di servizio prestato».
21.4 QUAGLIARIELLO
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «altra amministrazione», aggiungere le seguenti: «anche locale e, su richiesta dell'interessato, attraverso l'istituto della mobilità».
21.5 QUAGLIARIELLO
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) l'immissione nel ruolo di cui alla lettera a) del personale proveniente dalle Forze Armate di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ed impiegato presso CESIS, SISMI e SISDE, conservando l'anzianità maturata nelle stesse.».
21.11 RAMPONI
Al comma 3, sopprimere le parole: «e ai servizi di sicurezza».
21.26 VILLECCO CALIPARI
Al comma 5, dopo le parole: «del passaggio del personale» aggiungere le seguenti parole: «della Segreteria Generale».
21.6 QUAGLIARIELLO
Al comma 5, dopo le parole: «e del SISDE», inserire le seguenti: «attraverso l'immissione dello stesso».
21.27 VILLECCO CALIPARI
Al comma 5, dopo le parole: «al comma 2, lettera a)» aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione, possono essere previsti, in via transitoria, eventuali collocamenti di personale in soprannumero all'organico».
21.12 RAMPONI
Sopprimere il comma 6.
21.28 VILLECCO CALIPARI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
21.7 QUAGLIARIELLO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1».
21.1 COSSIGA
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia».
21.17 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia,».
21.29 VILLECCO CALIPARI
Al comma 7, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: « o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione,».
21.13 RAMPONI
Sopprimere il comma 9.
21.14 RAMPONI
Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».
21.8 COSSIGA
Al comma 11, prima delle parole: «giornalisti professionisti o pubblicisti» inserire le parole: «senza il preventivo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri».
21.32 MANTOVANO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal CESIS o dai servizi di sicurezza».
21.15 RAMPONI
Al comma 12 sopprimere le parole: «o dei servizi di sicurezza».
Art. 23
23.1 RAMPONI
Al comma 2 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole: «direttori dei Servizi» e sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza».
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».
23.2 RAMPONI
Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».
Art. 24
24.1 RAMPONI
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
24.2 VILLECCO CALIPARI
Al comma 1, dopo le parole: «può autorizzare» aggiungere le seguenti: «, su proposta dei direttori del SIE e del SIN,».
Art. 25
25.1 RAMPONI
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istuita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
25.2 VILLECCO CALIPARI
Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare» con le seguenti: «, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l'esercizio di».
Art. 26
26.1 RAMPONI
Al comma 2, sopprimere le parole: «Il DIS, tramite» fino a: «lettera i), e».
26.2 RAMPONI
Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale»
Art. 27
27.1 RAMPONI
Al comma 1, sopprimere le parole: «ai servizi di sicurezza o».
27.2 RAMPONI
Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».
Art. 28
28.1 RAMPONI
Al comma 1, capoverso «Art.270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza,».
28.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato."
Art. 29
29.6 RAMPONI
Al comma 2 sopprimere le parole: «del SIE e del SIN».
29.7 RAMPONI
Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
29.1 QUAGLIARIELLO
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato», inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Corte dei conti».
29.8 RAMPONI
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».
29.2 QUAGLIARIELLO
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, su parere reso dall'ufficio di cui alla lettera c)».
29.3 QUAGLIARIELLO
Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «composto da tre magistrati e da non più di nove funzionari e impiegati».
29.4 QUAGLIARIELLO
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) Per le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, è competente rufficio di cui alla lettera c).
29.5 QUAGLIARIELLO
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di cui alle lettere c) e d)», inserire le seguenti: «singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri».
29.9 RAMPONI
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
Art. 31
31.1 RAMPONI
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
31.2 RAMPONI
Al comma 11 sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
31.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-....
(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni)
1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri, il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare».
Art. 32
32.1 RAMPONI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».
Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».
Art. 33
33.1 RAMPONI
Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
33.2 RAMPONI
Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».
33.3 RAMPONI
Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
Art. 36
36.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:
"5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il presidente del Comitato, sentito il Comitato, informa i Presidenti delle Camere di ogni caso di violazione del segreto di cui al comma 1.
6. Il Presidente della Camera di appartenenza, previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, può sospendere cautelativamente il componente del Comitato che risulti indagato per la violazione del segreto di cui al comma 1. Il componente sospeso è sostituito per tutta la durata della sospensione, al fine di garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni in seno al Comitato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1.
7. Il parlamentare che, con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, sia riconosciuto responsabile della violazione del segreto di cui al comma 1 decade dalla carica di componente del Comitato."
Art. 39
39.2 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 3, sostituire le parole: «indipendentemente dalla» con le seguenti: «in base alla».
39.1 RAMPONI
Al comma 4 sopprimere le parole: «e, ove possibile, annotato,».
39.3 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
Art. 40
40.1 CALDEROLI
Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:
«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».
40.2 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
Art. 41
41.1 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».
Art. 43
43.1 MANTOVANO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dal COPASIS. Di tale Comitato fa parte l'Autorità delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».
Art. 44
44.2 MANTOVANO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei Servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi».
44.1 RAMPONI
Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».
Art. 45
45.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 1, dopo le parole: "Comitato parlamentare" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura".
45.0.1 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-....
(Polizia Militare)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con suo decreto, le norme aventi forza di legge per l'ordinamento e il funzionamento della polizia militare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) istituzione di un Ispettorato Generale della Polizia Militare e di un Ispettorato Centrale di Polizia Militare, uno per l'Esercito, uno per la Marina Militare, uno per l'Aeronautica Militare e uno per il Gabinetto del Ministro, lo Stato Maggiore della Difesa e il Segretariato generale del Ministero – Direzione Nazionale degli Armamenti;
2) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati centrali sono posti alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e a quelle funzionali dei Capi di Stati maggiori delle rispettive forze armate e del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti;
3) a capo dell'Ispettorato Generale sarà posto un Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri;
4) a capo degli Ispettorati Centrali di Polizia Militare sarà posto un Generale di Brigata o di Divisione dell'Arma dei carabinieri;
5) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati Centrali di Polizia Militare saranno costituiti da personale dell'Arma dei Carabinieri cui per compiti tecnici potrà essere aggregato anche personale militare delle altre forze armate, personale militare del Ministero della difesa e Personale della Polizia di Stato;
6) i compiti e le funzioni di polizia militare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza saranno espletati ed esercitati nelle forme stabilite da regolamenti governativi;
7) per l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di polizia militare a bordo delle navi e degli aeromobili della Marina Militare sarà istituito con regolamento governativo un apposito servizio di personale della Marina Militare cui saranno attribuiti con decreto del Ministro della Difesa, a seconda del grado, la qualifica e le attribuzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza militare e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria militare e quando necessario, d'intesa con il Ministero e con il Ministro della Giustizia, anche quelle di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ordinaria».
45.0.2 COSSIGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-....
(Applicazione della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) alla effettiva soppressione del CESIS alla trasformazione del SISDE e del SISMI;
b) alla costituzione della Direzione generale per le informazioni militari.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alla costituzione di un primo nucleo del Dipartimento stesso.
3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell'articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI».
PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER LE MODIFICHE ACCOLTE DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
N° 772
Art. 1
1.coord.1 SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "a emanare" con le seguenti: "ad adottare".
1.coord.2 SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "dall'entrata in vigore" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore".
1.coord.3 SINISI, relatore
Al comma 3, dopo le parole "della presente legge", inserire le seguenti: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".
1.coord.4 SINISI, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: "con le delibere di cui al" con le seguenti: "ai sensi del".
Art. 2
2.coord.1 SINISI, relatore
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:".
2.coord.2 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "consentono" con la seguente: "permettono".
2.coord.3 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: "le modalità" con le seguenti: "a quella".
2.coord.4 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "In particolare l'ente locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;".
2.coord.5 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera d-bis (introdotta dall'em. 2.8), sostituire la parola: "concorsuali" con le seguenti: "competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera a);".
2.coord.6 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: "atte" con la seguente: "idonee".
2.coord.7 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "della gestione del medesimo servizio,", inserire le seguenti: "da determinare".
2.coord.8 SINISI, relatore
Al comma 1, lettera g),(come modificata dall'em. 2.10), sostituire le parole: "della Regione", con le seguenti: "delle Regioni".
2.coord.9 SINISI, relatore
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 2.79, 2.13/1 e 2.13), con il seguente: "2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma."
Art. 3
3.coord.1 SINISI, relatore
Al comma 1 (come modificato dagli em. 3.1/2 (testo 2), 3.1/3 e 3.1) sostituire l'alinea con il seguente: "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:"
3.coord.2 SINISI, relatore
Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4) con il seguente: "2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma."
Art. 4
4.coord.1 SINISI, relatore
All'articolo 4 (introdotto dall'emendamento 3.0.3 testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati."
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d’inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il relatore SINISI (Ulivo) riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto costituito per l’esame degli emendamenti. In quella sede sono state illustrate le proposte di modifica e si è convenuto di proseguire la loro trattazione nella sede plenaria.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007
125ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
indi del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per la giustizia Daniela Melchiorre.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli
Prosegue l’indagine conoscitiva, avente ad oggetto il disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza) e i disegni di legge connessi, sospesa nella seduta del 5 giugno. Prosegue l'audizione del sottosegretario Micheli, sospesa nella seduta precedente.
Il sottosegretario MICHELI ritiene che possa essere risolto altrimenti lo stretto collegamento, previsto attualmente nel disegno di legge n. 1335, tra il trattamento economico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e di quello della Polizia di Stato. Si sofferma sui compiti del DIS, di analisi strategica, amministrativi e di coordinamento dei servizi di informazione e sottolinea l’opportunità delle disposizioni, contenute nel disegno di legge, concernenti la revisione della disciplina del segreto di Stato, tenendo conto della necessità di modificare tempestivamente le regole sulla durata della classificazione, anche per assicurarne l’omogeneità con le normative degli altri Paesi.
Ricorda, quindi, gli specifici compiti del RIS nell’ambito della logistica e delle strategie delle Forze armate, che consigliano di prevedere una posizione distinta da quella del Servizio di informazione per l’estero, mentre è opportuno disciplinare le forme di collaborazione con il sistema delle informazioni per la sicurezza.
Infine, ritiene opportuno ridurre il numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza, anche per assicurare il massimo di riservatezza dell’organo, e giudica preferibile che la redazione dei regolamenti applicativi sia demandata agli stessi servizi di informazione, coordinati dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, salva la possibilità di un successivo intervento da parte di una commissione di esperti.
Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Micheli e dichiara conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1335, assunto come base per l’esame, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio.
Il senatore MANTOVANO (AN) illustra l’emendamento 2.3, tendente a mantenere l’attuale denominazione dei servizi di informazione per la sicurezza. Dà conto anche degli emendamenti 4.8 e 4.10: il primo prevede l’istituzione di un Consiglio per il personale con il compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale; il secondo risponde all’esigenza di indicare processi definiti per le promozioni e per l’avanzamento in carriera degli operatori dei servizi. Ricorda anche l’emendamento 4.9, che assicura l’unitarietà della gestione del personale nel settore tecnico-logistico dell’intero sistema di informazioni per la sicurezza.
Auspica una riflessione sul rapporto tra il personale dei servizi di informazione e l’albo dei giornalisti professionisti: in proposito ricorda gli emendamenti 17.8 e 21.32.
Inoltre richiama l’emendamento 43.1, che prevede la costituzione di un comitato per la redazione dei regolamenti attuativi della legge, composto da sei esperti nominati dal Governo e dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
Dà poi per illustrati i rimanenti emendamenti a propria firma.
Il presidente BIANCO esprime perplessità sull’opportunità di una designazione di alcuni componenti il comitato per i regolamenti da parte del Comitato parlamentare, che ha compiti di controllo sui servizi.
Conviene il senatore SINISI (Ulivo), il quale sostiene la stessa obiezione a proposito della composizione del Consiglio per il personale proposto con l’emendamento 4.8.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2007
126ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.
Riprende l’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1335, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio.
Il presidente BIANCO dichiara inammissibili gli emendamenti 40.1 e 31.0.1, limitatamente al comma 2, in quanto contengono disposizioni incompatibili con specifici precetti costituzionali.
La Commissione prende atto.
Il senatore SAPORITO (AN) illustra alcuni emendamenti diretti a prevedere che la delega del Presidente del Consiglio dei ministri sui servizi di informazione sia conferita a un Sottosegretario di Stato.
Rileva che nonostante il mantenimento di una struttura duale, il sistema di informazione per la sicurezza delineato nel disegno di legge n. 1335 è ricondotto a una direzione politica unitaria. In proposito, suggerisce di ridefinire i poteri del DIS e di rafforzare l’autonomia dei servizi di informazione, in particolare prevedendo una interlocuzione diretta con l’autorità politica. In tale direzione dispongono gli emendamenti 4.4, 4.3, 4.5, 4.6 e 4.2.
Commenta anche l’emendamento 18.4, diretto a sopprimere la prescrizione che transitino per il DIS le richieste di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato. Infine, illustra l’emendamento 21.16, soppressivo della previsione di una quota del 50 per cento di dipendenti di ruolo presso il DIS e le agenzie per la sicurezza, e l’emendamento 21.17, tendente a sopprimere l’allineamento con le qualifiche del personale delle Forze di polizia.
Il presidente BIANCO rammenta l’articolato parere della Commissione difesa sul disegno di legge n. 1335, di cui è estensore il senatore Ramponi.
Il senatore RAMPONI (AN) si riferisce al parere della Commissione difesa, molto circostanziato anche per l'esigenza di sopperire alla sottrazione di competenza primaria realizzata con l'assegnazione del disegno di legge e, riservandosi di intervenire sui singoli emendamenti in sede di votazione, manifesta le sue perplessità sulla scelta di attribuire a un funzionario della pubblica amministrazione, il Direttore del DIS, poteri incisivi di direzione e coordinamento del sistema di informazioni per la sicurezza. A suo avviso, è necessario ricondurre tali poteri all’autorità politica, in particolare all’autorità delegata - che non può essere nominata solo "eventualmente" - ripristinando la tradizionale autonomia delle strutture dei servizi e la loro facoltà di accesso diretto all’autorità politica. Conseguentemente, il DIS dovrebbe svolgere compiti di coordinamento delle agenzie di informazione.
Sottolinea, inoltre, l’opportunità di un parere del Comitato parlamentare sulle nomine dei direttori dei servizi e la necessità di superare l’allineamento del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
Il senatore CAPRILI (RC-SE) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati che riguardano, in particolare, la materia delle garanzie funzionali e la nuova disciplina del segreto di Stato.
Anche la senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) dà per illustrati i propri emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che si intende così compiuta l’illustrazione degli emendamenti.
Il relatore PASTORE (FI) sottolinea l’esigenza di assicurare una approvazione celere della riforma del sistema di informazione per la sicurezza. Di conseguenza, non sembra opportuno apportare modifiche che alterino la struttura fondamentale o anche numerose correzioni di importanza minore, che indurrebbero l’altro ramo del Parlamento a una nuova lettura particolarmente complessa. Per tale motivo, il parere dei relatori potrebbe orientarsi nel senso di invitare i proponenti a ritirare gli emendamenti presentati, anche quando vi sia una condivisione ma non l’indifferibile necessità di modificare il testo.
Conclude, sottolineando il complessivo equilibrio del disegno di legge n. 1335.
Il relatore SINISI (Ulivo) condivide le considerazioni generali svolte dal senatore Pastore. Ricorda che il disegno di legge n. 1335 è stato approvato a larga maggioranza dall’altro ramo del Parlamento: a suo avviso, è opportuno mantenere quell’equilibrio politico, limitandosi alle modifiche sulle quali si verifica un uguale consenso. Ritiene, inoltre, che tale linea di condotta dovrebbe assumere un valore di principio nei rapporti tra le due Camere.
Pronuncia un parere favorevole sull’emendamento 1.1, che sopprime l’individuazione della direzione politica del sistema di informazioni per la sicurezza come "Autorità nazionale per la sicurezza". Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2, 3.1 e 3.2, esprime un parere negativo, con una riserva in attesa di una valutazione compiuta circa l’opportunità che la delega del Presidente del Consiglio dei ministri sia conferita a un Sottosegretario anziché a un Ministro senza portafoglio.
Preannuncia la presentazione di un emendamento tendente a individuare la denominazione dei servizi come Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna e Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna, raccogliendo così un'indicazione specifica del presidente Bianco. A proposito dell’emendamento 4.3, esprime un parere negativo, con la riserva di una valutazione circa l’effettiva utilità di una modifica che appare solo lessicale. Si riserva di proporre una riformulazione dell’emendamento 4.7 e si riserva un parere sugli emendamenti 4.8, 4.10 e 4.9, in ordine ai quali esprime intanto perplessità per la prevista partecipazione di parlamentari al Consiglio per il personale.
Per quanto riguarda l’articolo 6, preannuncia la presentazione di un emendamento dei relatori volto ad assicurare l’unitarietà del flusso informativo e la possibilità di un’interlocuzione diretta fra i direttori dei servizi e l’autorità politica, in modo da recepire gli esiti del dibattito e le osservazioni svolte durante le audizioni.
Si riserva di dare il proprio parere positivo sull’emendamento 8.2, sollecitando però una riformulazione che definisca le prerogative del direttore del DIS. Esprime quindi un parere favorevole sull’emendamento 11.3. Si pronuncia favorevolmente anche sull’emendamento 12.1, da riformulare in analogia all’emendamento 4.7. Si riserva di proporre una riformulazione anche per l’emendamento 13.3, sul quale esprime un avviso di principio positivo. Si esprime favorevolmente sull’emendamento 18.3, per il quale ipotizza una riformulazione; nello stesso senso si pronuncia sull’emendamento 18.4.
Riservandosi un parere sugli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3, che introducono strumenti aggiuntivi, e sull’emendamento 21.23, per gli emendamenti 21.16 e 21.25 preannuncia una proposta di riformulazione, esprimendo intanto un parere positivo. Si pronuncia favorevolmente sull’emendamento 21.26, nonché sull’emendamento 21.28, che tuttavia ritiene opportuno riformulare, anche al fine di assorbire il contenuto degli emendamenti 21.7, 21.1 e 21.17. Un parere favorevole esprime anche sugli emendamenti 21.29, 24.2 (da riformulare in modo da recepire la nuova denominazione prospettata per le Agenzie di informazione) e 25.2.
Quanto all’emendamento 36.1000, presentato su impulso informale del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, si riserva di riconsiderarne il contenuto e di aggiungere la previsione che, nel caso di esito negativo del procedimento per violazione del segreto, la sospensione cautelativa del componente del Comitato parlamentare cessi automaticamente.
Si riserva un parere sull’emendamento 39.2, mentre sugli emendamenti 39.3 e 40.2, che estendono anche alle ipotesi di reati minori l’esclusione del segreto di Stato, formula un invito al ritiro pur prefigurandone un tenore parzialmente diverso, che potrebbe dar luogo a una riconsiderazione del parere. Si riserva il parere anche sull’emendamento 41.1, mentre pronuncia, quindi, un parere favorevole sull’emendamento 44.2.
Invita a ritirare i rimanenti emendamenti, sui quali, in caso diverso, preannuncia un parere negativo.
Il relatore PASTORE (FI) consente con i pareri espressi dall’altro relatore, Sinisi.
Per quanto riguarda gli emendamenti diretti a prevedere l’attribuzione a un Sottosegretario di Stato della delega sui servizi di sicurezza, condivide l’opportunità di una riflessione politica e di una proposta sull’argomento da parte dei relatori al termine dell’esame o anche in sede di discussione in Assemblea. Per quanto riguarda l’emendamento 4.5, ritiene che la prescrizione di un’informazione costante e organica del DIS da parte dei responsabili dei servizi sia preferibile a una formulazione che si riferisca a informative per specifiche operazioni. A proposito dell’emendamento 4.6, giudica preferibile il mantenimento dell’intesa: la parola "congiuntamente" implicherebbe un inopportuno potere di iniziativa delle Agenzie di informazione. Infine, condivide l’esigenza di riformulare gli emendamenti 4.7 e 12.1, secondo quanto preannunciato dal relatore Sinisi.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007
128ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli, per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella e per l'interno Pajno.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA
Il senatore SINISI (Ulivo), coordinatore della Sottocommissione per le politiche della sicurezza, informa che nella riunione di oggi la Sottocommissione ha convenuto di orientare i propri lavori svolgendo una riflessione sull’organizzazione e sul funzionamento delle forze di polizia, anche con riferimento alle tematiche del personale e della rappresentanza, nonché sugli organismi deputati al contrasto del crimine organizzato e del terrorismo. A tal fine la Sottocommissione intende ascoltare in audizioni informali i rappresentanti delle forze di polizia e del personale, nonché i vertici delle amministrazioni dei servizi di polizia competenti in materia.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 14 giugno.
Riprende l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, sui quali i relatori avevano espresso il loro avviso.
Il PRESIDENTE dà atto della presentazione di ulteriori emendamenti dei relatori e della riformulazione di alcune proposte di modifica, che saranno pubblicati in allegato al resoconto.
Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 4.7 (testo 2), 12.1 (testo 2), 13.3 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.4 (testo 2), 21.16 (testo 2), 21.25 (testo 2), 21.28 (testo 2) e 39.2 (testo 2).
Il relatore PASTORE (FI) consente con i pareri espressi dall’altro relatore, Sinisi.
Il sottosegretario MICHELI si pronuncia in modo conforme ai relatori su tutte le proposte emendative, incluse le riformulazioni e gli ulteriori emendamenti presentati dai relatori in data odierna, sui quali esprime parere favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1335
Art. 2
2.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 1, sostituire le parole: "dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio Informazioni con la sicurezza interna (SIN)" con le parole: "dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI)".
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "il SIE ed il SIN" con le parole: "l'AISE e l'AISI".
Corrispondentemente, sostituire le parole: "SIE" e "SIN" con le parole: "AISE" e "AISI" in ogni altra parte del testo.
4.7 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
4.7 (testo 2) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le informazioni oggetto della indagine possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, sempre che non si tratti di informazioni utili al fine della prevenzione dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale».
Art. 6
6.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".
6.1000 (testo 2) PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, sostituire le parole: "ove istituita, per il tramite", con le seguenti: "ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il Direttore generale del DIS".
Art. 7
7.1000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".
7.1000 (testo 2) PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 8, sostituire le parole: "ove istituita, per il tramite", con le seguenti: "ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il Direttore generale del DIS".
Art. 8
8.2000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 2, dopo le parole: "di polizia militare,", inserire le seguenti: "e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero".
Art. 12
12.1 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
12.1 (testo 2) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le informazioni oggetto della indagine possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, sempre che non si tratti di informazioni utili al fine della prevenzione di reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale».
Art. 13
13.3 VILLECCO CALIPARI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale'' sono sostituite con le seguenti: ''per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza''. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo».
13.3 (testo 2) VILLECCO CALIPARI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: "ordinamento costituzionale" sono inserite le seguenti: ''e del crimine organizzato di stampo mafioso».
Art. 18
18.3 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sopprimere le parole: «tempestivamente trasmessa tramite il DIS».
18.3 (testo 2) SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sostituire le parole: «tramite il DIS» con le seguenti: «informandone il DIS».
18.4 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 4, sopprimere le parole: «tramite il DIS».
18.4 (testo 2) SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 4, sostituire le parole: «tramite il DIS» con le seguenti: «informandone il DIS».
Art. 21
21.16 SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sopprimere la lettera i).
21.16 (testo 2) SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);».
21.25 VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza nei confronti del quale la permanenza negli organismi informativi non deve recare pregiudizio alcuno, a tal fine prevedendo sia l'adeguata valutazione delle professionalità acquisite, sia il riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti;».
21.25 (testo 2) VILLECCO CALIPARI
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli avanzamenti di carriera conseguiti".
21.28 VILLECCO CALIPARI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
21.28 (testo 2) VILLECCO CALIPARI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il regolamento definisce il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, e in particolare l'indennità integrativa speciale, gli assegni familiari e la indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
Art. 39
39.2 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 3, sostituire le parole: «indipendentemente dalla» con le seguenti: «in base alla».
39.2 (testo 2) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Al comma 3, sopprimere le parole da: «indipendentemente» sino a: «preposti».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007
132ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.
Riprende la trattazione degli emendamenti riferita al disegno di legge n. 1335, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 30 maggio e del 19 giugno.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore SAPORITO (AN) in assenza del proponente, è posto in votazione ed è accolto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 LUGLIO 2007
138ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro dell'interno Minniti.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.
Il senatore PASTORE (FI), relatore, richiama l’attenzione su una lettera del senatore Cossiga rivolta al Presidente della Commissione nella quale si stigmatizzano le recenti prese di posizione del Consiglio superiore della magistratura a proposito dell’attività informativa del SISMI; si tratta di una censura che denigra una istituzione preposta alla sicurezza dello Stato ed esprime una condanna frettolosa senza la garanzia del contraddittorio. Peraltro, quell’organo di rilevanza costituzionale non avrebbe titolo per giudicare le attività del servizio di informazione, non vertendosi in un caso di tutela dell’ordine giudiziario.
Egli ricorda anche le recenti dichiarazioni, alcune delle quali provenienti anche da Ministri, in favore dell’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul SISMI. Tale ipotesi va respinta, in quanto si rischierebbe di diffondere una rilevante quantità di notizie coperte dal segreto di Stato, mettendo in pericolo il sistema di sicurezza, nel momento in cui si assiste a una recrudescenza del terrorismo interno e internazionale che è stato possibile arrestare o arginare proprio grazie all’attività dei servizi di informazione.
Propone quindi che la Commissione manifesti i sensi della propria fiducia nei confronti delle istituzioni che provvedono alla sicurezza dello Stato, recependo la sollecitazione che proviene dal Presidente emerito della Repubblica, senatore Cossiga.
Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide la proposta di un atto della Commissione che richiami il Consiglio superiore della magistratura alle proprie competenze istituzionali.
Il senatore SAPORITO (AN) ricorda che oltre ad alcune improvvide dichiarazioni, sono venute espressioni di tono più moderato anche da parte di esponenti della maggioranza, come il presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, onorevole Violante. Condivide, tuttavia, la proposta di un atto di indirizzo della Commissione che sottolinei il ruolo fondamentale dei servizi e il rischio che si determinerebbe per la rete informativa e per la sicurezza interna ed esterna dello Stato ove fosse istituita una Commissione d’inchiesta parlamentare.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) osserva che le dichiarazioni moderate provenienti da alcuni settori della maggioranza potrebbero trovare espressione in un atto condiviso di indirizzo in cui si esprima la fiducia del Parlamento ai servizi di informazione per la sicurezza.
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore, ritiene che la migliore risposta della Commissione sarebbe una accelerazione dell’iter del disegno di legge che riforma il sistema di informazione per la sicurezza, assicurando un rafforzamento dei controlli sugli apparati informativi. La reazione del Consiglio superiore della magistratura, a suo avviso, è fondata sul timore che la raccolta di informazioni, in sé legittima, possa aver avuto una finalità non istituzionale.
Il senatore CALVI (Ulivo) condivide l’opportunità di procedere senz’altro all’approvazione del disegno di legge n. 1335, prevedendo un maggiore rigore dei controlli interni ed esterni, in modo da scongiurare il coinvolgimento del personale dei servizi in attività eversive e criminose, come purtroppo è accaduto nel passato. Sottolinea la piena competenza del Consiglio superiore della Magistratura a tutelare i magistrati di fronte a un’attività informativa che sembra avere finalità deviate. Infatti, oltre alla scadente qualità delle informazioni, si apprende dell’uso politico che se ne sarebbe fatto per rendere un servigio, anche non richiesto, a chi all’epoca dei fatti era al potere. Ciò sarebbe testimoniato, ad esempio, dalla raccolta di informazioni riguardanti un noto giudice spagnolo.
Il presidente BIANCO (Ulivo) osserva che oltre ai deprecabili casi di coinvolgimento in atti eversivi, è opportuno sottolineare soprattutto il ruolo fondamentale di tutela della sicurezza svolto dai servizi di informazione. Condivide, comunque, la proposta di procedere rapidamente all’approvazione del disegno di legge n. 1335; in quella sede, eventualmente, la Commissione potrà convenire su un ordine del giorno condiviso tra le forze politiche.
Il senatore MANTOVANO (AN) sollecita una rapida conclusione dell’esame del disegno di legge e ritiene inopportuno un dibattito su presunte deviazioni; infatti, sotto tale profilo, si dovrebbe censurare semmai il Consiglio superiore della magistratura per una valutazione basata su una documentazione insufficiente.
Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) ritiene che la posizione assunta dal CSM dissimuli il tentativo di intimidire il Parlamento, e in particolare il Senato, che si appresta a votare sul disegno di legge in materia di ordinamento giudiziario dal quale, sia pure in misura eccessivamente timida, discenderebbe una limitazione dell’attuale potere della magistratura. Invita la Commissione ad assumere una posizione netta su quanto è accaduto, rivendicando il primato della politica.
Il PRESIDENTE, infine, invita la Commissione a valutare la possibilità di convenire su un ordine del giorno che riassuma le posizioni emerse nel dibattito.
Prosegue, quindi, l’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1335, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 30 maggio e del 19 giugno.
Il PRESIDENTE informa che l’emendamento 2.1 è stato ritirato dal senatore Cossiga, unitamente agli altri a sua firma.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 2.3, tendente a mantenere l’attuale denominazione dei servizi di informazione.
Il relatore SINISI (Ulivo) obietta che il cambiamento del nome è indispensabile, dal momento che non vi sarebbe più un servizio di natura militare quale è attualmente il SISMI.
Il relatore PASTORE (FI) osserva che le funzioni già attribuite al CESIS sarebbero ricondotte al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); motivo ulteriore per una modifica della denominazione.
Il senatore MANTOVANO (AN) ritira l’emendamento 2.3.
Il senatore SAPORITO (AN) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Ramponi.
L’emendamento 2.2 è posto in votazione ed è respinto, mentre risulta accolto l’emendamento 2.1000 dei relatori. Successivamente è respinto l’emendamento 3.1.
Il senatore SAPORITO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 3.2, sottolineando l’inopportunità di affidare la delega a un Ministro senza portafoglio in considerazione del fatto che questi, partecipando al Consiglio dei ministri, dovrebbe condividere con i suoi colleghi questioni e informazioni di natura riservata.
Il relatore PASTORE (FI) ribadisce il parere contrario, in considerazione della non essenzialità della modifica.
Il vice ministro MINNITI ricorda che in passato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a cui veniva conferita la delega sui servizi di informazione per la sicurezza, svolgendo anche la funzione di segretario del collegio, partecipava alle sedute: verrebbe meno, allora, il motivo della proposta di modifica.
Il senatore MANTOVANO (AN) informa che sul punto il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza ha espresso la preferenza per una norma che consenta al Presidente del Consiglio la discrezionalità in ordine alla delega.
Il senatore CALVI (Ulivo) osserva che il conferimento della delega a un Sottosegretario di Stato potrebbe implicarne il coinvolgimento in procedimenti penali, nell’ipotesi in cui l’incaricato non fosse neppure parlamentare: infatti, l’autorità giudiziaria potrebbe legittimamente perseguire il titolare della delega quando egli esercitasse quel ruolo senza alcuna garanzia istituzionale.
Il senatore SAPORITO (AN) osserva che la responsabilità rimarrebbe comunque in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.
Il vice ministro MINNITI ricorda che la delega sui servizi di informazione è stata conferita dal Presidente del Consiglio, in passato, a figure istituzionali e con forme molto diverse. Sarà il Capo del Governo a decidere le modalità più idonee, anche in funzione del rilievo che si intende attribuire a quell’incarico.
Il relatore SINISI (Ulivo) insiste affinché i proponenti ritirino l’emendamento 3.2, lasciando aperta la possibilità di un’ulteriore valutazione nelle fasi successive dell’iter.
Il senatore SAPORITO (AN) ritira l’emendamento 3.2, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.
L’emendamento 4.1, posto in votazione, è respinto. Il senatore SAPORITO (AN) ritira gli emendamenti 4.4, 4.3, 4.5, 4.6 e 4.2.
Il senatore GRASSI (RC-SE) presenta un’ulteriore formulazione dell’emendamento 4.7 (4.7 - testo 3), pubblicato in allegato al resoconto, sulla quale si esprime favorevolmente il relatore SINISI (Ulivo).
Il relatore PASTORE (FI) osserva che l’articolo 14 introduce una nuova disposizione nel codice di procedura penale (articolo 118-bis) che disciplina la richiesta di atti e informazioni all’autorità giudiziaria da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene che l’emendamento 4.7 (testo 3) potrebbe interferire o sovrapporsi a quella norma. Sottolinea, in particolare, l’esigenza di garantire l’accesso dei servizi di informazione a documenti eventualmente coperti da segreto istruttorio.
Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che l’articolo 329 del codice di procedura penale dispone una generale preclusione degli atti di indagine. Il citato articolo 118-bis ha lo scopo di assicurare la possibilità di acquisire informazioni ritenute indispensabili per le funzioni del sistema di informazione per la sicurezza, mentre l’articolo 4 del disegno di legge n. 1335 disciplina in via generale le forme di collaborazione tra il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e la polizia giudiziaria: a tal fine, è opportuno prevedere una deroga al divieto dell’articolo 329 del codice di procedura penale.
Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene inopportuno prevedere la necessità di un nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’acquisizione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio. Giudica preferibile, dunque, la formulazione dell’emendamento 4.7 (testo 2), che esclude il nulla osta quando si tratti di prevenire reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che la prevenzione di gravi reati è già assicurata dalla norma di cui all’articolo 118 del codice di procedura penale, che conferisce al Ministro dell’interno la facoltà di ottenere copie di atti e informazioni anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329.
Il senatore FISICHELLA (Ulivo) esprime dubbi sulla effettiva utilità dell’emendamento.
Il senatore GRASSI (RC-SE) ricorda che la formulazione di cui all’emendamento 4.7 (testo 3) rappresenta il punto di intesa raggiunto tra i proponenti e i relatori.
Il senatore SAPORITO (AN) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo sulla modifica in esame.
Si conviene di accantonare l’emendamento 4.7 (testo 3).
Il senatore SINISI (Ulivo) conferma le sue riserve sugli emendamenti 4.8, 4.10 e 4.9.
Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l’opportunità di istituire un Consiglio per il personale con il compito di verificare i criteri di reclutamento e di gestione del personale dei servizi, sia a garanzia dello stesso personale sia per la trasparenza degli apparati, tradizionalmente caratterizzati dalla forte discrezionalità nella gestione da parte dei direttori.
Quanto alla composizione del collegio, non condivide le obiezioni sulla partecipazione di componenti designati dal comitato parlamentare di controllo (COPASIS).
Il senatore FISICHELLA (Ulivo) osserva che la partecipazione di membri designati da un organo parlamentare ostacolerebbe il controllo da parte del potere legislativo. Del resto, la discrezionalità dei direttori dei servizi sul reclutamento e sulla gestione del personale sarebbe coerente con la funzione svolta e comunque è riconducibile alla responsabilità del Presidente del Consiglio.
Il relatore PASTORE (FI) ritiene che l’emendamento 4.10 sia pleonastico, mentre l’emendamento 4.9 potrebbe essere accolto, semmai con una diversa formulazione.
Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea l’opportunità di limitare le modifiche al testo in esame per favorire una rapida approvazione definitiva del provvedimento. Si riserva, quindi, di valutare un’eventuale riformulazione dell’emendamento 4.9.
Il senatore MANTOVANO (AN) non condivide il giudizio del relatore Pastore sull’emendamento 4.10 che indica un contenuto particolare del regolamento attuativo. Quanto alla composizione del Consiglio per il personale, ricorda che il Comitato parlamentare svolge tradizionalmente un esame del bilancio preventivo e consuntivo dei servizi senza che ciò sia considerato un’interferenza. A suo avviso sarebbe ampiamente ammissibile l’intervento di membri designati dall’organo parlamentare nel collegio che deve svolgere la verifica dei criteri per il reclutamento e la gestione del personale.
Il senatore FISICHELLA (Ulivo) osserva ancora che l’esame del bilancio rientra nelle attività di controllo delle istituzioni rappresentative, mentre dovrebbe essere esclusa ogni interferenza sulla gestione delle attività.
L’emendamento 4.8, posto in votazione, è respinto.
Il vice ministro MINNITI osserva che gli emendamenti 4.10 e 4.9 dovrebbero essere più opportunamente collocati in sede di esame dell’articolo 21, che disciplina il contingente speciale del personale dei servizi. Propone, pertanto, di accantonarne l’esame.
La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 4.10 e 4.9.
Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.0.2, 5.0.3 e 6.1.
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTOVANO (AN), sono posti in votazione e respinti. È invece accolto l’emendamento 6.1000 (testo 2), presentato dai relatori.
Successivamente sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4 e 7.2, mentre è accolto l’emendamento 7.1000 (testo 2) dei relatori. Respinto l’emendamento 8.1, è accolto l’emendamento 8.1000 dei relatori.
Il senatore SAPORITO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 8.2, ritenendo inopportuno definire come meramente tecnica l’attività del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).
Il senatore PASTORE (FI) ritiene che tale obiezione sia superabile con l’accoglimento dell’emendamento 8.2000: esso precisa che compete al RIS ogni attività informativa utile alla tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero.
Ciò considerato, il senatore SAPORITO (AN) ritira l’emendamento 8.2.
L’emendamento 8.2000 dei relatori è posto in votazione ed è accolto. Nelle successive votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 e 11.1 mentre l’emendamento 11.3 è accolto. Infine è respinto l’emendamento 11.2 e si conviene di accantonare l’emendamento 11.4.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1335
Art. 4
4.7 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
4.7 (testo 2) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le informazioni oggetto della indagine possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, sempre che non si tratti di informazioni utili al fine della prevenzione dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale».
4.7 (testo 3) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 siano relative ad indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della Autorità giudiziaria competente. L'Autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2007
140ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.
Riprende la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1335, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 30 maggio e del 19 giugno.
Riprende l'esame dell'emendamento 11.4, che era stato accantonato.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l'accoglimento della proposta, tendente a prevedere che la frequenza della scuola di formazione istituita nell'ambito del DIS sia condizione necessaria per l'avvio dell'attività del dipendente.
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario osservando che le modalità per il reclutamento del personale non consigliano l'introduzione di norme uniche e omogenee: in tal modo, infatti, non si potrebbe tenere conto della specifica professionalità del personale proveniente dalle Forze di polizia e dalle Forze armate.
Il senatore MANTOVANO (AN) obietta che proprio la specificità della formazione pregressa dovrebbe indurre a prevedere un periodo di formazione specifica e omogenea per tutti gli operatori dell'intelligence.
Anche il senatore SAPORITO (AN) condivide l'esigenza di una formazione specifica per il personale dei servizi.
Il presidente BIANCO (Ulivo) condivide l'opportunità di prevedere un addestramento specifico ma non ritiene opportuna la condizione proposta dall'emendamento.
Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che l'articolo 11, che a suo avviso è anche con la formulazione attuale idoneo a garantire un percorso di formazione e addestramento omogeneo per gli addetti ai servizi di informazione, è stato già integrato, al comma 1, dopo l'approvazione dell'emendamento 11.3 del senatore Mantovano, con la previsione di attività di aggiornamento. L'introduzione di una condizione per l'avvio dell'attività del dipendente, a suo avviso, non è utile e rischia di compromettere l'equilibrio del testo.
Il senatore VILLONE (SDSE) propone di riformulare l'emendamento 11.4, in modo da rinviare al regolamento attuativo l'indicazione dei casi in cui la formazione presso la scuola debba considerarsi necessaria per l'avvio delle attività.
Il sottosegretario MICHELI si esprime favorevolmente sulla proposta di riformulazione indicata dal senatore Villone.
Si conviene quindi di accantonare ulteriormente l'esame dell'emendamento 11.4. Anche l'emendamento 12.1 (testo 3) è momentaneamente accantonato.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 13.4, che viene posto in votazione ed è respinto, come gli emendamenti 13.5 e 13.1.
Il relatore SINISI (Ulivo) si esprime favorevolmente sulla riformulazione dell'emendamento 13.3 (13.3 testo 2).
Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che l'estensione proposta con l'emendamento 13.3 (testo 2) non sia opportuna.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) sottolinea lo scopo dell'emendamento, che è quello di assicurare anche al Servizio di informazioni per la sicurezza interna la possibilità di svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni per la prevenzione di reati di eccezionale gravità.
Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea la distinzione tra attività investigative e attività di intelligence,in base alla quale conferma l'avviso contrario alla previsione di un'autorizzazione ad ambiti diversi da quelli della prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'emendamento 13.3 (testo 2) è quindi posto in votazione ed è accolto. E' invece respinto l'emendamento 14.1.
Il senatore MANTOVANO (AN) sostiene l'emendamento 17.6, diretto a rimuovere il limite all'attività di intelligence che deriverebbe dall'attuale formulazione del comma 2.
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma la contrarietà sulla proposta di modifica, anche perché si modificherebbe un passaggio cruciale del testo sul quale presso l'altro ramo del Parlamento si è determinato un accordo unanime.
L'emendamento 17.6, posto in votazione, è respinto.
Il senatore GRASSI (RC-SE) ritira l'emendamento 17.4.
Il senatore MANTOVANO (AN) ribadisce la proposta di cui all'emendamento 17.9.
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il suo avviso contrario, ricordando che il codice penale disciplina in modo esaustivo l'ipotesi di delitti commessi all'estero, prevedendo che il colpevole sia punito su richiesta del Ministro della giustizia. Non ritiene opportuno prevedere una particolare causa di limitazione della punibilità.
L'emendamento 17.9 è messo ai voti ed è respinto.
Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea le ragioni sottese agli emendamenti 17.7 e 17.8, diretti a rimuovere la limitazione di cui al comma 5, che ostacolerebbe la ricerca di informazioni presso sedi di partiti politici o di organizzazioni sindacali. In proposito, ricorda che le recenti inchieste giudiziarie hanno testimoniato il fenomeno di frange terroristiche che si muovevano dissimulando la propria azione anche nell'ambito di organizzazioni sindacali. Sottolinea che la deroga dovrebbe essere comunque autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne assumerebbe la responsabilità.
Il senatore SAPORITO (AN) ricorda che sulla disposizione di cui all'articolo 17, comma 5, si è svolto un approfondito dibattito all'interno del Comitato ristretto a suo tempo costituito per l'esame preliminare degli emendamenti. In quella sede, si è convenuto di non modificare il testo anche in considerazione delle intese raggiunte nell'altro ramo del Parlamento.
Il relatore PASTORE (FI), pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Mantovano, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti 17.7 e 17.8, al fine di assicurare l'intesa fra le forze politiche.
Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea l'esigenza di una visione generale del provvedimento, al fine di conservare l'unanimità fra le forze politiche che si è realizzata alla Camera dei deputati. A tale proposito, osserva che il successivo emendamento 17.5 propone una disposizione anche più limitativa, in senso opposto a quanto suggerito dall'emendamento 17.8.
Inoltre osserva che si tratta di operazioni illecite che dovrebbero svolgersi presso sedi di partiti e di sindacati con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, un'attività che, a suo giudizio, si collocherebbe al di fuori dei limiti di salvaguardia democratica.
Il senatore VILLONE (SDSE) condivide tale opinione: nota che non si tratta di un'attività investigativa o di prevenzione di reati, bensì di autorizzazione a svolgere attività illecite.
Il senatore GRASSI (RC-SE) respinge le allusioni alla contiguità fra terrorismo e organizzazioni sindacali prospettate dal senatore Mantovano, ricordando che i sindacati hanno storicamente svolto un ruolo di primo piano nella lotta contro il terrorismo.
Il senatore MANTOVANO (AN) precisa di essersi riferito a frange terroristiche che, come risulta dalle inchieste giudiziarie di cui si è avuta notizia dagli organi di informazione, hanno agito anche avvalendosi di sedi sindacali.
Il relatore PASTORE (FI) conferma l'esigenza di conservare l'equilibrio del testo. Tuttavia, non si può ignorare la preoccupazione per l'ipotesi di associazioni politiche che offrono copertura ad attività di terrorismo ed eversive.
Il senatore PALMA (FI) preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti 17.7 e 17.8 e invita i Gruppi dell'opposizione ad assumere un atteggiamento parlamentare conseguente di fronte alla richiesta proveniente dalla maggioranza, di istituire una commissione d'inchiesta sulle attività del SISMI, motivata dalle argomentazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura. In proposito, ricorda anche la singolare dichiarazione dell'ex direttore del SISMI, Pollari, il quale ha manifestato l'intenzione di svelare molte vicende se venisse svincolato dal rispetto del segreto di Stato.
Gli emendamenti 17.7 e 17.8 sono posti separatamente in votazione e sono respinti, mentre l'emendamento 17.5 è ritirato dal senatore Grassi. Anche l'emendamento 17.3 viene respinto, mentre il 17.2 decade per l'assenza del proponente. Respinto l'emendamento 18.2, viene posto in votazione l'emendamento 18.3 (testo 2), che con il parere favorevole dei relatori, è accolto dalla Commissione.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ritira l'emendamento 18.5.
L'emendamento 18.4 (testo 2), posto in votazione con il parere favorevole dei relatori, risulta accolto, mentre è respinto l'emendamento 19.1.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 19.2, che viene posto in votazione ed è respinto.
Il PRESIDENTE informa che gli emendamenti 4.10 e 4.9 sono stati riformulati dal proponente in testi più opportunamente riferiti all'articolo 21 (21.100 e 21.200), pubblicati in allegato al resoconto, che intanto sono accantonati.
La Commissione prende atto.
Sono quindi respinti con separate votazioni anche gli emendamenti 21.18 e 21.9, mentre il 21.19 è ritirato dalla senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo). L'emendamento 21.2, fatto proprio dal senatore Mantovano per l'assenza del proponente, è posto in votazione e respinto.
Il senatore MANTOVANO (AN) sostiene l'emendamento 21.30 sottolineando l'esigenza di limitare il reclutamento diretto da parte dei direttori dei servizi.
Il relatore SINISI (Ulivo) conferma il parere contrario, ritenendo preferibile rinviare la materia al regolamento attuativo.
Il senatore MANTOVANO (AN) non condivide tale opinione, in considerazione del fatto che le norme attuative saranno predisposte perlopiù dagli uffici degli stessi servizi di informazione per la sicurezza.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1335
Art. 4
4.10 MANTOVANO
Al comma 6, dopo la parola: «regolamento», aggiungere le seguenti: «, cui compete anche l'indicazione di processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4.9 MANTOVANO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento di cui al comma 6 disciplina altresì l'unitarietà della gestione del personale e del settore tecnico-logistico dell'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo criteri di economicità e di efficienza».
Art. 12
12.1 CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».
12.1 (testo 2) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le informazioni oggetto della indagine possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, sempre che non si tratti di informazioni utili al fine della prevenzione di reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale».
12.1 (testo 3) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 siano relative ad indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della Autorità giudiziaria competente. L'Autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. ».
Art. 21
21.100 (già 4.10) MANTOVANO
Al comma 1, dopo le parole: «regolamento stesso», inserire le seguenti: «, con l'indicazione di processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
21.200 (già 4.9) MANTOVANO
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione, secondo criteri di economicità e di efficienza,».
MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007
142ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli e Naccarato.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(68) MALABARBA. - Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage
(139) MANTOVANO ed altri. - Norme sulla riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza
(246) BULGARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
(280) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(328) RAMPONI. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato
(339) COSSIGA. - Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza
(360) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(367) COSSIGA. - Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta
(765) COSSIGA. - Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza
(802) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(972) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1190) CAPRILI ed altri. - Riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
(1203) COSSIGA. - Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell’11 luglio.
Il relatore PASTORE (FI) invita il Presidente a sollecitare presso la Presidenza del Senato un congruo differimento del termine per la presentazione di emendamenti in vista della discussione del disegno di legge in Assemblea.
Il PRESIDENTE informa di aver avuto assicurazioni dalla Presidenza del Senato in ordine al differimento del termine.
Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1335, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 30 maggio e del 19 giugno.
Il senatore MANTOVANO (AN) dichiara di sottoscrivere le proposte di modifica presentate dal senatore Quagliariello.
Su proposta del relatore SINISI (Ulivo), la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 21.30.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ritira gli emendamenti 21.20 e 21.22. L’emendamento 21.10 viene messo in votazione e risulta respinto.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 21.31, che su proposta del relatore SINISI (Ulivo) viene accantonato.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) sottolinea il significato dell’emendamento 21.23, in materia di transito ad altra pubblica amministrazione nei casi, sussistenti attualmente, di incompatibilità del personale dei servizi informativi. Ritira la proposta riservandosi di trasformarla in un ordine del giorno in occasione della discussione in Assemblea, sul quale il relatore SINISI (Ulivo) e il sottosegretario MICHELI preannunciano un avviso favorevole.
In sede di votazione dell’emendamento 21.16 (testo 2), il senatore MANTOVANO (AN) osserva che la proposta non prevede un limite massimo per le assunzioni dirette, come indicato, invece, nell’emendamento 21.31 a sua firma.
Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene che la definizione della quota minima di personale di ruolo implichi anche un limite per le assunzioni dirette. Si tratta in ogni caso di materia che può essere rinviata al regolamento attuativo.
Il senatore SAPORITO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 21.16 (testo 2).
L’emendamento 21.16 (testo 2) posto in votazione è accolto.
Il senatore MANTOVANO (AN) ritira l’emendamento 21.30, precedentemente accantonato, mentre insiste per l’accoglimento dell’emendamento 21.31, che dopo la conferma del parere contrario anche da parte del rappresentante del Governo è posto ai voti ed è respinto.
Dopo che la senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ha ritirato gli emendamenti 21.21 e 21.24, l’emendamento 21.25 (testo 2) è messo in votazione ed è accolto. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 21.3, 21.4, 21.5 e 21.11. L’emendamento 21.26 risulta accolto, mentre l’emendamento 21.6 è respinto.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ritira l’emendamento 21.27.
L’emendamento 21.12 è respinto.
Il relatore SINISI (Ulivo) si sofferma sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 21.28 (testo 2), nel presupposto che verrebbe meno la riduzione di spesa garantita dalla disposizione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Egli dissente da tale valutazione, in quanto la modifica non richiederebbe un aumento dello stanziamento in bilancio. Ciò premesso, invita a ritirare l’emendamento e a ripresentarlo in Aula in una nuova formulazione, in modo da risolvere il parere contrario della 5a Commissione.
Il senatore SAPORITO (AN) sollecita i rappresentanti del Governo a intervenire presso il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di rimuovere l’impedimento per l’accoglimento dell’emendamento 21.28 (testo 2).
Il relatore PASTORE (FI) sostiene l’invito a ritirare l’emendamento 21.28 (testo 2), osservando che non sarebbe opportuno un voto in contrasto con il parere della Commissione bilancio.
Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che la Commissione bilancio nell’esprimere il parere contrario abbia equivocato il significato della norma: infatti, le indennità del personale degli organismi di informazione e sicurezza sono coperti finanziariamente dallo stanziamento previsto in bilancio.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) ricorda che il sottosegretario Micheli, anche in sede di audizione presso la Commissione, aveva condiviso l’esigenza di riconsiderare l’allineamento del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia. Accoglie l’invito dei relatori e dunque ritira l’emendamento 21.28 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.
Il sottosegretario MICHELI informa di aver già avviato un chiarimento con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e dunque auspica di poter esprimere un parere favorevole sulla proposta di modifica, eventualmente riformulata, in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.
Il PRESIDENTE preannuncia che si adopererà per raggiungere un’intesa con il Presidente della Commissione bilancio e con i rappresentanti del Governo, in merito all’emendamento 21.28 (testo 2), per la discussione in Assemblea.
In considerazione di quanto convenuto sull’emendamento 21.28 (testo 2), il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) sottoscrive e poi ritira l’emendamento 21.7; con le stesse motivazioni il senatore SAPORITO (AN) ritira l’emendamento 21.17.
L’emendamento 21.29 è messo in votazione e risulta accolto, mentre sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 21.13 e 21.14.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 21.32, sottolineando l’utile collaborazione fornita dai giornalisti nelle aree di crisi fuori dal territorio dello Stato. Peraltro, dichiara di condividere il divieto di rapporto organico di dipendenza dei giornalisti con i servizi di informazione per la sicurezza.
Il presidente BIANCO manifesta la sua contrarietà sull’emendamento 21.32.
L’emendamento 21.32 è posto in votazione ed è respinto. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 21.15, 23.1, 23.2 e 24.1, mentre l’emendamento 24.2 è accolto. Respinto l’emendamento 25.1, è accolto il 25.2. Sono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 26.1, 26.2, 27.1, 27.2 e 28.1, mentre è accolto l’emendamento 28.1000 dei relatori. Anche gli emendamenti 29.6 e 29.7 sono respinti con separate votazioni.
Il relatore SINISI (Ulivo), d’accordo con l’altro relatore Pastore, riconsiderando i pareri sugli emendamenti 29.1 e 29.5, si esprime favorevolmente.
Il senatore SAPORITO (AN) preannuncia un voto contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.5 che, a suo avviso, destano perplessità.
L’emendamento 29.1 è quindi posto in votazione ed è accolto; dopo che sono stati respinti gli emendamenti 29.8, 29.2, 29.3 e 29.4, è accolto l’emendamento 29.5. Sono respinti gli emendamenti 29.9, 31.1, 31.2, 32.1, 33.1, 33.2 e 33.3, mentre l’emendamento 36.1000 è ritirato dal relatore SINISI (Ulivo), che si riserva di riformularlo per la discussione in Assemblea, d’accordo con l’altro relatore Pastore. L’emendamento 39.2 (testo 2) risulta accolto, mentre è respinto l’emendamento 39.1.
Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE), accogliendo l’invito dei relatori, ritira gli emendamenti 39.3 e 41.1. L’emendamento 40.2 è posto in votazione ed è respinto.
Il senatore SAPORITO (AN) sostiene l’opportunità di prevedere un coordinamento per l’adozione dei regolamenti attuativi, secondo quanto proposto dall’emendamento 43.1, in ordine al quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che le perplessità della Commissione bilancio siano superabili attraverso una riformulazione delle proposta che preveda l’invarianza della spesa. Osserva che i regolamenti attuativi integreranno incisivamente i princìpi fissati dal legislatore e pertanto ritiene opportuno l’intervento di un comitato di coordinamento che garantisca il rispetto dei termini di emanazione e l’omogeneità delle disposizioni.
Il relatore SINISI (Ulivo) si dichiara non contrario alla proposta di assicurare il coordinamento delle norme attuative e si riserva di valutare la proposta in sede di discussione in Assemblea. Sottolinea, tuttavia, l’esigenza di escludere la partecipazione al comitato di coordinamento di membri del Comitato parlamentare per la sicurezza o di persone da esso designate e di evitare in ogni caso il coinvolgimento del Parlamento, in considerazione del fatto che esso è chiamato a pronunciarsi sugli stessi schemi di regolamento.
Il relatore PASTORE (FI) condivide l’esigenza di assicurare un coordinamento, ma ritiene anch’egli inopportuna la partecipazione di persone comunque indicate dal Parlamento.
Il senatore MANTOVANO (AN), prendendo atto della positiva valutazione del merito della proposta da parte dei relatori, ritira l’emendamento 43.1, riservandosi di ripresentarlo in una nuova formulazione per la discussione in Assemblea.
L’emendamento 44.2 è messo in votazione ed è accolto, mentre è respinto l’emendamento 44.1. Sono poi accolti con separate votazioni gli emendamenti 45.1000 e 45.2000 dei relatori.
Si riprende quindi la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.
I relatori SINISI (Ulivo) e PASTORE (FI) invitano i proponenti a riformulare ulteriormente gli emendamenti 4.7 e 12.1 premettendo le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale".
Il sottosegretario MICHELI si associa a tale invito.
Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE), accogliendo l’invito dei relatori e del rappresentante del Governo, presenta gli emendamenti 4.7 (testo 4) e 12.1 (testo 4), pubblicati in allegato al resoconto, che sono posti in votazione e risultano accolti.
Il relatore SINISI (Ulivo) invita a ritirare l’emendamento 11.4 e a ripresentarlo per la discussione in Assemblea in una nuova formulazione che stabilisca che la frequenza della Scuola di formazione istituita nell’ambito del DIS sia prevista dal regolamento attuativo quale condizione solo per l’avvio delle attività del personale reclutato all’esterno; invece per quanto concerne il personale proveniente dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, che presenta già una specifica professionalità, potranno essere previsti nel regolamento attuativo speciali corsi di aggiornamento, in base anche all’integrazione della prescrizione normativa dopo l’accoglimento dell’emendamento 11.3 presentato dallo stesso senatore Mantovano.
Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l’opportunità di una formazione omogenea anche per il personale proveniente dalle Forze armate e di polizia.
La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) conviene sull’opportunità di diffondere una maggiore cultura dell’intelligence attraverso la formazione per specifiche attività operative (ad esempio quelle di negoziazione). Tuttavia, condivide l’opinione del relatore, contraria all’obbligatorietà della frequenza della Scuola per il personale già dotato di specifiche professionalità.
Il relatore PASTORE (FI) conviene con il parere dell’altro relatore Sinisi favorevole a una riformulazione dell’emendamento 11.4.
Il senatore MANTOVANO (AN), infine, ritira l’emendamento 11.4, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea, in una nuova formulazione.
Il relatore SINISI (Ulivo) invita a ritirare l’emendamento 21.200 (già 4.9), che richiama i criteri di economicità e di efficienza della gestione dei servizi, già impliciti nella prescrizione di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Sull’emendamento 21.100 (già 4.10), che pure invita a ritirare, esprime obiezioni di merito: non ritiene opportuno estendere al personale impiegato presso i servizi di informazione la disciplina recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si applica agli altri settori della pubblica amministrazione.
Il relatore PASTORE (FI) ritiene pleonastico il richiamo dei criteri di economicità e di efficienza di cui all’emendamento 21.200, mentre giudica opportuno garantire l’unitarietà della gestione da parte del DIS. Sull’emendamento 21.200, quindi, si riserva un approfondimento in vista della discussione del disegno di legge in Assemblea.
Per quanto riguarda l’emendamento 21.100, pur ritenendo opportuno un rinvio alla disciplina generale in modo da scongiurare l’emanazione di troppe disposizioni speciali, sottolinea l’effettiva specialità dell’attività svolta dai servizi di informazione per la sicurezza.
Il senatore SAPORITO (AN) ritiene inopportuno estendere al personale dei servizi i vincoli della disciplina prevista per i pubblici dipendenti.
Il sottosegretario MICHELI condivide il parere dei relatori, contrario all’applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale dei servizi.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 21.200.
Il senatore MANTOVANO (AN) ricorda che i criteri di economicità ed efficienza rappresentano una esplicitazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. Sottolinea il significato dell’emendamento 21.200, volto a impedire ogni duplicazione nella gestione degli uffici e del personale dei servizi.
Quanto all’emendamento 21.100, ricorda la sua proposta di istituire un Consiglio per la verifica dei criteri di reclutamento e gestione del personale, respinta dalla Commissione: è necessario introdurre garanzie per il personale rispetto alla discrezionalità dei direttori dei servizi.
Ritira, infine, gli emendamenti 21.100 e 21.200, con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea.
Il relatore SINISI (Ulivo), d’accordo con l’altro relatore Pastore, preannuncia la presentazione in Assemblea di una proposta tendente a rendere più incisivi i poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza e un emendamento volto a garantire per quell’organismo uno stanziamento congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate.
Il PRESIDENTE rivolge il ringraziamento ai relatori, ai rappresentanti del Governo che hanno seguito assiduamente l’esame del provvedimento, al componenti del comitato ristretto e a tutta la Commissione che si è adoperata per migliorare il testo del disegno di legge n. 1335 approvato dalla Camera dei deputati.
Si procede quindi alla votazione del mandato ai relatori.
A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori PASTORE (FI), SAPORITO (AN), MAFFIOLI (UDC), TIBALDI (IU-Verdi-Com), SARO (DCA-PRI-MPA), ZANDA (Ulivo), VILLONE (SDSE), Fernando ROSSI (Misto-Consum) e RUSSO SPENA (RC-SE) annunciano un voto favorevole.
La Commissione, all’unanimità, conferisce ai relatori Sinisi e Pastore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge n. 1335, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo e trattate le petizioni attinenti.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1335
Art. 4
4.7 (testo 4) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 siano relative ad indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della Autorità giudiziaria competente. L'Autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.».
Art. 12
12.1 (testo 4) CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA MARIA LUISA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) ed e), siano relative ad indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della Autorità giudiziaria competente. L'Autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.».
Art. 45
45.2000 PASTORE, SINISI, relatori
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "In sede di prima applicazione" con le seguenti: "Anche in sede di prima applicazione".