Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni |
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - Lavori preparatori della Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Iter alla Camera (A.C. 445 e abb.): discussione in Assemblea (Seconda edizione) |
Riferimenti: | |
Serie: | Progetti di legge Numero: 76 Progressivo: 3 |
Data: | 17/09/2007 |
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Altri riferimenti: |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Servizi di informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato
Lavori preparatori della
Legge 3 agosto 2007, n. 124
Iter alla
Camera(A.C. 445 e abb.):
discussione in Assemblea
n. 76/3
Parte terza
Seconda edizione
17 settembre 2007
La documentazione predisposta in occasione dell’esame dei progetti di legge concernenti la riforma dei servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (A.C. 445 e abb.) si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 76, recante la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi dei progetti di legge e la normativa di riferimento;
§ dossier n. 76/1 (diviso in tre parti), recante l’iter parlamentare dei progetti di legge in materia esaminati nel corso della XIV legislatura;
§ dossier n. 76/2, recante la documentazione per la discussione del testo unificato (A.C. 445 e abb.-A) in Assemblea;
§ dossier n. 76/3 (diviso in sette parti), recante i lavori preparatori della legge 3 agosto 2007, n. 124;
§ dossier n. 76/4, recante la documentazione per l’esame delle modificazioni apportate al progetto di legge nel corso dell’iter al Senato in prima lettura.
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0161c3.doc
N. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-
2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTE DI LEGGE |
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n. 445, d'iniziativa del deputato ASCIERTO
Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale
Presentata il 4 maggio 2006
n. 982, d'iniziativa dei deputati
ZANOTTI, LENZI, BAFILE, BELLILLO, BOFFA, BORGHESI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, D'ELIA, DURANTI, GIANNI FARINA, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, GENTILI, GHIZZONI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARIANI, MURA, NICCHI, RAMPI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TOLOTTI, TRANFAGLIA, TRUPIA, VOLPINI
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo
Presentata il 6 giugno 2006
NOTA:La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 1o febbraio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 445, 982, 1401, 1566, 1822, 1974, 1976, 1991, 1996, 2016, 2038, 2039, 2040, 2070, 2087, 2105, 2124 e 2125. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1401, d'iniziativa del deputato NACCARATO
Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato
e modifiche al codice penale
Presentata il 18 luglio 2006
n. 1566, d'iniziativa dei deputati
MATTARELLA, AMICI, NACCARATO
Disciplina del sistema informativo per la sicurezza
Presentata il 2 agosto 2006
n. 1822, d'iniziativa del deputato ASCIERTO
Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza da parte dell'Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza
Presentata il 12 ottobre 2006
n. 1974, d'iniziativa dei deputati
GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER
Nuove norme in materia di segreto di Stato e di consultazione degli archivi di carattere riservato
Presentata il 22 novembre 2006
n. 1976, d'iniziativa del deputato DEIANA
Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni
per la sicurezza
Presentata il 23 novembre 2006
n. 1991, d'iniziativa del deputato FIANO
Nuove norme sul sistema di informazione
per la sicurezza e sul segreto di Stato
Presentata il 28 novembre 2006
n. 1996, d'iniziativa dei deputati
GASPARRI, BOCCHINO, LA RUSSA
Disciplina del sistema delle informazioni per la sicurezza
Presentata il 28 novembre 2006
n. 2016, d'iniziativa del deputato MASCIA
Ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
Presentata il 1o dicembre 2006
n. 2038, d'iniziativa del deputato BOATO
Norme in materia di tutela del segreto di Stato
nel processo penale
Presentata il 6 dicembre 2006
n. 2039, d'iniziativa del deputato BOATO
Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
Presentata il 6 dicembre 2006
n. 2040, d'iniziativa del deputato BOATO
Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istitu- zione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato
Presentata il 6 dicembre 2006
n. 2070, d'iniziativa dei deputati
SCAJOLA, BRESSA, D'ALIA, FIANO
Sistema di informazione e sicurezza nazionale
e nuova disciplina del segreto
Presentata il 15 dicembre 2006
n. 2087, d'iniziativa del deputato D'ALIA
Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
Presentata il 19 dicembre 2006
n. 2105, d'iniziativa dei deputati
MARONI, COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO, STUCCHI
Nuove disposizioni in materia di politica informativa
e di sicurezza nazionale
Presentata il 21 dicembre 2006
n. 2124, d'iniziativa del deputato COSSIGA
Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
Presentata l'11 gennaio 2007
n. 2125, d'iniziativa del deputato COSSIGA
Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza
Presentata l'11 gennaio 2007
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
nel caso in cui la speciale causa di giustificazione prevista dal comma 1 dell'articolo 17 sia eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, dalla procedura prevista dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 sembrerebbe che la persona possa essere accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per un periodo di tempo anche superiore a quarantotto ore, in quanto dall'interpretazione dei commi 10 ed 11 dell'articolo 19 si potrebbe desumere che la persona possa esservi trattenuta fino a dieci giorni, termine entro il quale deve intervenire, se richiesta, la conferma del Presidente del Consiglio dei Ministri circa l'esistenza della causa di giustificazione, secondo quanto previsto dal comma 11. Qualora sia corretta tale interpretazione si porrebbe la questione della conformità della procedura di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 all'articolo 13, comma 3, della Costituzione nella parte che stabilisce che i provvedimenti dell'autorità di Pubblica sicurezza ristrettivi della libertà personale devono essere convalida entro quarantotto ore, in quanto altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Appare pertanto opportuno formulare la procedura di cui sopra in maniera tale che l'eventuale convalida dell'autorità giudiziaria possa essere effettuata entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale;
l'articolo 20 introduce una nuova figura di reato nel caso vi sia una condotta di preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, stabilendo che questa sia punita con la reclusione da due a cinque anni. Considerata la gravità del fatto potrebbe essere opportuno prevedere un pena edittale più elevata;
l'articolo 36 stabilisce che i componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. Diversamente di quanto solitamente previsto dalle leggi istitutive di Commissioni parlamentari di inchiesta, non si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione penale volta a prevedere espressamente che in caso di violazione del segreto sia applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dell'articolo 326 del codice penale, volto a punire il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che abbia rivelato od utilizzato un segreto d'ufficio. Tale precisazione potrebbe essere opportuna anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di segreto ai sensi dell'articolo 36 del testo unificato, in quanto servirebbe ad evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'articolo 326 del codice penale ai componenti del Comitato ed a consentire l'applicazione di tale norma a tutti gli altri soggetti tenuti al segreto, ma che non rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
ritenuto che la nozione di segreto di Stato dovrebbe essere strettamente finalizzata all'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente. In particolare, suscita più di una perplessità l'allargamento della nozione di segreto di Stato agli interessi economico-finanziari strategici per la collettività;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 19, commi 9, 10 e 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione, di cui all'articolo 17, affinché non sorgano dubbi interpretativi circa la possibilità che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo;
b) all'articolo 20 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una pena edittale più grave in relazione al reato ivi previsto;
c) all'articolo 36 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca grave reato;
d) all'articolo 38, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di limitare la nozione del segreto di Stato in maniera tale che il ricorso ad esso sia possibile solamente nel caso in cui sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti delle proposte di legge n. 445 e abbinate, trasmesso dalla I Commissione Affari costituzionali;
rilevato che:
le attuali minacce internazionali, e segnatamente quella terroristica oltrepassano la tradizionale distinzione tra sicurezza esterna ed interna, per cui appare opportuno rafforzare la funzione di coordinamento affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
è assicurata l'essenziale presenza del Ministro degli Affari esteri in seno al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ed è ad essa opportunamente correlata la tempestiva informativa da parte del Servizio di informazione per la sicurezza esterna per i profili di competenze;
è prevista la cooperazione con i servizi esteri e l'attuazione degli accordi internazionali con riferimento all'attività sia del Servizio di informazione per la sicurezza esterna che di quello per la sicurezza interna;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 445 Ascierto ed abbinate, recante: «Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
premesso che:
il tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del proprio parere è risultato inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento;
la Commissione, tuttavia, considerata la sensibile incidenza del provvedimento sui profili di sua competenza, ha ritenuto comunque opportuno esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento;
rilevato che:
il provvedimento, nel ridefinire il sistema di informazione e sicurezza, non affronta, se non marginalmente, il tema del rapporto tra i servizi di informazione e sicurezza e il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), limitandosi a stabilire all'articolo 8, comma 2, che tale reparto agisce in stretto collegamento con il SIE;
le funzioni del SIN e del SIE, poiché disciplinate dal provvedimento in oggetto risultano affidate ad un atto normativo di rango primario, mentre quelle del RIS continuano ad essere definite da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - per altro, mediante un rinvio all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato dal presente testo unificato;
ritenuto che la disciplina sulla esclusività delle funzioni attribuite a SIE e SIN di cui all'articolo 8 non sia sufficiente ad escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
rilevato altresì che:
al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che essi sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere attentamente valutata la possibilità di introdurre nuovi criteri, anche di carattere elettivo, per la designazione dei componenti medesimi;
considerato che, alla luce delle competenze del citato Comitato parlamentare, non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla disposizione di cui all'articolo 31, comma 11, che prevede la non opponibilità del segreto professionale e del segreto bancario nei confronti del Comitato stesso;
valutata l'opportunità di reintrodurre nel testo unificato alcuni importanti criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia puntualmente esplicitata la natura del collegamento di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere la designazione dei componenti del citato Comitato, attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo nel contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta;
b) valuti la Commissione l'opportunità di escludere, all'articolo 31, comma 11, la non opponibilità nei confronti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica quanto meno del segreto professionale;
c) valuti la Commissione l'opportunità di reintrodurre tra i criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21 quelli riguardanti la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro e la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il progetto di legge n. 445 ed abb., recante «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la possibilità di avvicendare il personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali e di precisare gli obblighi per il personale conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro con i servizi di sicurezza.
TESTO UNIFICATO ¾¾¾
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SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO
CAPO I STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica). 1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). 2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.
Art. 3. (Autorità delegata). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata». 2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio. Art. 4. (Dipartimento delle
informazioni 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza del SIE e del SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIN e del SIE; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE e il SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo. 4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 5. Il direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, ove istituita, la nomina di uno o più vice direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 6 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri: a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed una adeguata formazione; d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati. Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Art. 6. (Servizio di informazione per la sicurezza esterna). 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio. 10. L'organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7. (Servizio di informazione per la sicurezza interna). 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. Il SIN può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio. 10. L'organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8. (Esclusività delle funzioni attribuite al SIE e SIN). 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il II Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, agisce in stretto collegamento con il SIE. CAPO II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 9. (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza). 1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41. 2. Competono all'UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 41, corrisponde un distinto livello di NOS. 4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. 5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. 6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato. 7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. 8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto. 9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR. Art. 10. (Ufficio centrale degli archivi). 1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate: a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS; b) la gestione dell'archivio centrale del DIS; c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. 2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato. Art. 11. (Formazione e addestramento). 1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. 2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse. 3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale. Art. 12. (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
Art. 14. (Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale). 1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3. 3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata». Art. 15. (Introduzione dell'articolo
256-bis 1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 256-bis.- (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta. 2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 5. Nella ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa». Art. 16. (Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale). 1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge è inserito il seguente: «Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. 3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa». CAPO III GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti. 4 Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo. 5. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte: a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza; b) sono indispensabili e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili; c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi. 6. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza. Art. 18. (Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato). 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1. 4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento. 6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria. 7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i). Art. 19. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria). 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 ed autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso. 5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. 6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. 7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto. 8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10. 10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio di sicurezza interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale. 11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. Art. 20. (Sanzioni penali). 1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 21. (Contingente speciale del personale). 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalità selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità riguardi il direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, l'incompatibilità è assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite. 3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza. 9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti. 13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. Art. 22. (Ricorsi giurisdizionali). 1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Art. 23. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. 3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile. 4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno. 5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta. 6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente al SIE o al SIN, i direttori dei servizi di sicurezza riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7, comma 6, tramite il direttore generale del DIS. 7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. Art. 24. (Identità di copertura). 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. I documenti indicati nel comma 1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. 3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS. Art. 25. (Attività simulate). 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. 2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1. Art. 26. (Trattamento delle notizie personali). 1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza. 2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 4. Il SIN, il SIE e il DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Art. 27. (Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari). 1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata. 2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria. 3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale. 4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. 5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti. 6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza. Art. 28. (Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale). 1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone la immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato. 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto; resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. 6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto. 8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». Art. 29. (Norme di contabilità). 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS; d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto; f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d). 4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. 5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
CAPO IV CONTROLLO PARLAMENTARE Art. 30. (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5. Art. 31. (Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). 1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN. 2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi. 3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare. 4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. 5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. 7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. 8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato. 9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. 10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato. 13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). 14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. 15. Nei casi previsti nel comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso. Art. 32. (Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza. 3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. 4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. 2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. 3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre. 8. Nella informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN ed i relativi stati di utilizzo. 9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini. 10. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente. 11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente. 12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute. Art. 34. (Accertamento di condotte illegittime o irregolari). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nel l'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere. Art. 35. (Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Art. 36. (Obbligo del segreto). 1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. 2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione. 5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato. Art. 37. (Organizzazione interna). 1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato. 3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
CAPO V DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 38. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. 3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle Aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Art. 39. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. 6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. 7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto». 2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica. 1-quater In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente». 4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»; b) il comma 3 è abrogato. 5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Art. 40. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato). 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. 5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. 6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto. 7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. Art. 41. (Classifiche di segretezza). 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 42. (Procedura per l'adozione dei regolamenti). 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previ ste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e previa deliberazione del CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti. Art. 43. (Abrogazione). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 44. (Disposizioni transitorie). 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Art. 45. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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103.
Seduta di lunedì5 febbraio 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI
(omissis)
Discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segre to (A.C. 445 -982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A) (ore 15,05).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare de L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, presidente Violante, ha facoltà di svolgere la relazione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, i servizi di sicurezza sono regolati, attualmente, da una legge che risale al 1977, che fu la prima in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato. Quella legge nacque in seguito all'accoglimento di un'eccezione di costituzionalità relativa alla normativa sul segreto di Stato e dall'esigenza politica di impedire che esigenze di carattere internazionale, connesse alla guerra fredda e al bipolarismo, interferissero con la politica interna.
Le principali novità, allora, furono tre: invece di un solo servizio, che si chiamava SID (Servizio informazione difesa), ne furono istituiti due: uno prese il nome di SISMI (Servizio sicurezza militare), l'altro prese il nome di SISDE (Servizio sicurezza democratica), individuando una ripartizione di compiti per materia, non per territorio. Al SISMI andò la sicurezza militare e il controspionaggio, al SISDE il terrorismo.
Furono istituiti un Comitato parlamentare di controllo, quello attualmente funzionante, con compiti abbastanza affievoliti, dal punto di vista del controllo, e un Comitato esecutivo presso la Presidenza del Consiglio (CESIS), composto da funzionari, con compiti non di coordinamento dei servizi, ma di supporto all'attività del Presidente del Consiglio.
Ci fu, poi, una nuova disciplina del segreto di Stato, che prevedeva la possibilità per l'autorità giudiziaria di chiedere conferma del segreto al Presidente del Consiglio dei ministri; se quest'ultimo non lo avesse confermato entro 60 giorni, il segreto si riteneva superato.
Oggi, questa legge, che trent'anni fa, quando fu approvata, certamente rappresentava un passo avanti, è superata, innanzitutto perché è cambiata la geografia politica del mondo. Eravamo, allora, nell'epoca del bipolarismo internazionale, della guerra fredda e dello scontro tra blocchi e i servizi di sicurezza del mondo occidentale rispondevano ad una certa logica, naturalmente.
Anche per queste ragioni, quella legge era abbastanza generica, per cui oggi ci troviamo di fronte ad un vuoto di regole, di garanzie e di controlli, con due tipi di rischi: che gli operatori dei servizi di sicurezza siano privi delle sufficienti garanzie per poter operare; che, all'interno degli stessi, così come si è verificato non una sola volta, vi siano deviazioni gravi, da parte non solo di singoli, ma anche di interi uffici.
Un ulteriore elemento di novità è dato dal fatto che la sicurezza della Repubblica è oggi esposta a nuovi pericoli (nuovo terrorismo, proliferazione di armi nucleari), che esigono differenti professionalità.
In questo contesto, pertanto, un'efficace politica della sicurezza e un'ambiziosa politica estera, indipendentemente dal Governo e dal suo colore politico, hanno bisogno di un sistema di sicurezza adeguato a tali esigenze.
La mancata determinazione, inoltre, di confini precisi tra le competenze dei due servizi ha creato inevitabilmente sovrapposizioni ed interferenze. Come è noto, sulla base di tali competenze esistono uffici del SISMI in Italia ed uffici del SISDE al di fuori dei confini nazionali.
Indicherò sinteticamente le dieci principali innovazioni introdotte dal testo unificato al nostro esame.
La prima è che i servizi rimangono due, ma con una netta distinzione di competenze per aree geografiche. Uno dei servizi si occuperà dell'interno (è stato chiamato SIN, Servizio informazioni interne), compreso il controspionaggio, e l'altro si occuperà dell'estero, compresa la controproliferazione concernente i materiali strategici. Ciò non significa che il servizio interno non possa operare all'estero e viceversa. Quando ciò avverrà, esso dovrà informare l'altro servizio ed operare insieme con un coordinamento del Dipartimento. Infatti, al posto del CESIS, l'attuale Comitato esecutivo, viene istituito un Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che prende la sigla DIS. Esso, a differenza del CESIS, ha effettive funzioni di controllo, di legalità e di coordinamento. Il controllo è effettuato attraverso un nuovo ufficio, l'ufficio ispettorato che ha particolari garanzie. Agli ispettori, infatti, viene garantita autonomia ed obiettività di giudizio nello svolgimento delle proprie funzioni. Questo ufficio può controllare i conti e le attività effettive dei servizi senza interferire, naturalmente, con le operazioni in corso.
I due servizi non rispondono più al ministro dell'interno ed a quello della difesa, come in passato, ma dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La quarta novità è che il Presidente del Consiglio dei ministri può gestire direttamente o delegare alcune di queste funzioni - non tutte in quanto alcune gli spettano specificamente - ad un sottosegretario o ad un ministro senza portafoglio. Mi soffermo su questo dato. Si è ritenuto di dare la facoltà al Presidente del Consiglio di istituire anche un ministro senza portafoglio, per un problema di parità di rapporto tra questa autorità politica ed i ministri degli esteri, della difesa e dell'interno che sono gli interlocutori naturali di questo tipo di attività.
La quinta novità è che sono previste garanzie funzionali per il personale dei servizi.
La sesta innovazione è che il Comitato parlamentare di controllo ha nuovi forti poteri di controllo anche sulle spese e, conseguentemente, i suoi componenti diventano dieci: essendo aumentati i poteri di controllo, è evidente che si pone il problema di evitare che forze significativamente rappresentative del paese non siano presenti all'interno dell'organo. Questa è la ragione per cui si è passati da otto a dieci membri.
Il segreto di Stato non è più eterno, ma diventa temporaneo: 15 anni prorogabili, in alcuni casi eccezionali, per un massimo di altri 15 anni. Ho letto, anche oggi, che un nostro autorevole collega, un importante storico del paese, ha lamentato che tale termine sarebbe troppo elevato rispetto a quanto accade in altri paesi. Grazie agli uffici della Camera ho compiuto una rapida verifica e non mi pare che la valutazione sia fondata. La Francia prevede 60 anni per il segreto di Stato; la Repubblica federale tedesca 30; in Spagna si decide volta per volta, e quindi senza alcuna garanzia. Negli Stati Uniti vi sono varie discipline; una stabilisce un minimo di 25 anni mentre il tempo per i segreti che riguardano la gestione della Presidenza degli Stati Uniti è stabilito di volta in volta dallo stesso Presidente alla scadenza del mandato. Mi sembra, quindi, che il tempo indicato sia adeguato. Naturalmente discuteremo di ciò, come di altro, durante l'esame del provvedimento.
Il segreto di Stato (è un'importante novità) non può più essere opposto alla Corte costituzionale. Abbiamo stabilito forti poteri parlamentari di controllo ed una norma di chiusura posta in capo alla Corte costituzionale e non all'autorità giudiziaria ordinaria perché, come dirò tra un momento, Governo ed autorità giudiziaria sono poteri costituzionalmente equiordinati e, quindi, non è corretto che nessuno dei due prevarichi l'altro.
Vi è rigore per le assunzioni. Una delle critiche mosse agli attuali servizi (non so quanto fondate, ma molto diffuse) riguarda proprio le modalità di accesso molto discrezionali. Il provvedimento prevede che si acceda di regola per concorso; gli incarichi per chiamata saranno temporanei e non a tempo indeterminato. Vi sarà incompatibilità per ragioni di parentela per le chiamate nominative ed incompatibilità assoluta per i rapporti di parentela e di affinità con i vertici dei servizi.
È prevista la decadenza dal Comitato parlamentare di controllo del parlamentare che abbia violato il segreto, previo accertamento da parte di una Commissione pariteticamente composta da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione nominata dai Presidenti delle Camere.
Su questo aspetto è stata sollevata una critica in ambito giornalistico, secondo la quale avremmo stabilito una sorta di «giro di vite» nei confronti dei giornalisti che violassero il segreto. Mi pare sia facile replicare, anche grazie all'intervento di molti colleghi in Commissione, che abbiamo riportato la fattispecie della violazione del segreto da parte di soggetti esterni al Comitato alla norma recata dall'articolo 326 del codice penale sulla violazione del segreto d'ufficio. Tale disposizione si applica quindi per la violazione del segreto di tutte le Commissioni di inchiesta; ne abbiamo tutti votata l'applicazione, anche recentemente, per la Commissione antimafia e per la Commissione rifiuti e francamente, signor Presidente, mi riesce difficile immaginare che debba essere punito il giornalista che viola il segreto della Commissione rifiuti e debba essere invece garantito il giornalista che viola il segreto della Commissione parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza.
Queste sono le dieci novità.
Per quanto riguarda le garanzie funzionali, esse consistono in una speciale causa di giustificazione per gli operatori dei servizi che tengono comportamenti astrattamente configurabili come reato; si tratta di una causa di giustificazione come ve ne sono tante negli articoli dal 51 a seguire del codice penale. Naturalmente, sono indicati molti limiti. Anzitutto, non possono in alcun caso essere autorizzate condotte che mettano in pericolo o ledano «la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità» delle persone, o che integrino i reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, attentati contro i diritti politici del cittadino o i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo il favoreggiamento, purché non si tratti di «false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino (...) uno sviamento degli accertamenti da questa disposti». Non possono in alcun caso essere autorizzate condotte contro sedi di partiti, sedi di sindacati, giornalisti professionisti. Per i parlamentari valgono naturalmente le garanzie costituzionali ex articolo 68 della Costituzione.
La causa di giustificazione si applica - e l'autorizzazione può darla solo il Presidente del consiglio dei ministri - in questi casi: quando le condotte siano «poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali (...), in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata (...) e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione (...)»; quando le condotte «sono indispensabili e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili»; quando «sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti»; quando, infine, «sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi».
Il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza con provvedimento motivato e può in ogni caso modificare o revocare l'autorizzazione. La preordinazione illegittima di circostanze idonee a far scattare l'autorizzazione è punita con la reclusione da tre a dieci anni; la documentazione con le spese è conservata presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e l'ufficio ispettivo di cui ho parlato poc'anzi effettua un controllo sulla rendicontazione delle spese. Inoltre, entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione, il Presidente del Consiglio dei ministri deve informare il Comitato parlamentare di controllo.
La causa di giustificazione può essere opposta all'autorità giudiziaria che, se ritiene la apposizione non fondata, può rivolgersi alla Corte costituzionale; quest'ultima ha pieno accesso a tutta la documentazione e, come poc'anzi ho accennato, dinanzi ad essa non si può opporre il segreto di Stato. Naturalmente, la Corte stabilisce proprie normative a tutela della riservatezza delle informazioni acquisite.
Venendo ai controlli, ne sono previsti tre tipi: amministrativi, parlamentari e giurisdizionali. I controlli amministrativi «passano» in particolare attraverso due uffici. L'ufficio ispettivo, cui ho accennato varie volte nel corso del mio intervento, è istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, esercita il controllo sui due servizi e sullo stesso DIS, verificando la conformità delle attività alle leggi, ai regolamenti, alle direttive, alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Può controllare tutti gli atti dei servizi e gli ispettori godono di autonomia e di indipendenza di giudizio; è previsto che gli ispettori non possano passare alle dipendenze dei servizi di sicurezza: ciò per evitare che vi possano essere scambi impropri tra i due uffici.
Il secondo ufficio per il controllo amministrativo è l'ufficio centrale degli archivi; l'archivio è naturalmente uno strumento molto importante per i servizi, anche al fine di controllare la legalità delle operazioni condotte. Disposizioni specifiche per gli archivi vengono impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il controllo e la vigilanza sull'attuazione di tali disposizioni è effettuata da questo ufficio centrale degli archivi. Quest'ultimo gestisce l'archivio centrale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e conserva la documentazione relativa ai bilanci ed alle condotte autorizzate.
Il secondo tipo di controllo è quello parlamentare; al riguardo, è fortemente potenziato il ruolo del Comitato di controllo parlamentare, che svolge funzioni di controllo effettivo, e non formale, e funzioni consultive sugli schemi dei decreti e dei regolamenti relativi ai servizi.
Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza. Sono comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri; così anche debbono fare il ministro dell'interno, della difesa e degli affari esteri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza - quelle autorizzate in base al principio delle garanzie funzionali -, comunica anche le richieste che provengono dall'autorità giudiziaria, comunica l'istituzione degli archivi dei servizi di sicurezza e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Inoltre, è fissato un principio molto importante, anche in relazione a recenti vicende giudiziarie, secondo cui non possono essere istituiti archivi diversi da quelli comunicati al Comitato parlamentare.
Nell'informativa che il Presidente del Consiglio presenta al Comitato sono riepilogate in forma aggregata le previsioni iscritte nel bilancio del Dipartimento, dei due servizi ed i relativi stati d'utilizzo. Vengono redatte due relazioni all'anno (una ogni semestre); tra l'altro il Presidente del Consiglio nella relazione informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
Il terzo tipo di controllo è quello giurisdizionale; come ho già detto, la novità principale è il divieto di opporre qualsiasi tipo di segreto alla Corte costituzionale. Questo principio costituisce la norma di chiusura del sistema. Lo ripeto: non si è ritenuto utile far prevalere né l'esecutivo sul giudiziario né il giudiziario sull'esecutivo trattandosi di poteri equiordinati. L'importante è che ciascuno possa far valere le proprie funzioni costituzionali e che, nel caso di conflitti, vi sia un organo - la Corte costituzionale - che li dirima deliberando.
Nella discussione in atto in questi giorni si è trattato più volte del rapporto che passa tra obbligo di conservare e tenere il segreto e diritto di difesa. Il testo non affronta questo problema: ne spiego subito il perché. Esso presuppone la soluzione della seguente questione: se l'imputato sia tenuto al segreto o possa violarlo nell'esercizio del diritto di difesa. Si tratta di un delicatissimo bilanciamento tra interessi che non può essere stabilito per legge, perché dipende anche dal tipo di segreto e dal tipo di reato di cui si è imputati; quindi, sarebbe francamente sbagliato stabilire con una legge un criterio fisso. Questo è un problema che riguarda la difesa, il difensore dell'imputato, mentre nel provvedimento è stabilita un'altra cosa. Nel momento in cui un soggetto diverso dal testimone oppone un segreto - tra l'altro, tale soggetto può essere imputato, indagato, parte civile, parte privata, consulente, perito e così via - il magistrato, se ritiene che quella notizia gli serva per andare avanti, chiede conferma al Presidente del Consiglio; se invece ritiene che per lui la notizia sia ininfluente, naturalmente non l'acquisisce e procede.
Infine, elencherò brevemente i rapporti con l'autorità giudiziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti o informazioni e l'autorità giudiziaria può rifiutare con decreto motivato. Sono previste specifiche modalità per le perquisizioni presso le sedi dei servizi di sicurezza. Nel caso di richiesta di conferma del segreto di Stato è fissato al Presidente del Consiglio dei ministri un termine, scaduto il quale lo stesso s'intende rimosso e non può essere più opposto. In caso d'opposizione della causa di giustificazione relativa alle garanzie funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dieci giorni di tempo - e non più trenta - per rispondere, scaduti i quali la causa s'intende non opponibile. Il personale dei servizi è sentito nei processi a porte chiuse o mediante teleconferenza. Quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito notizie, comunicazioni e informazioni di servizio da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza tramite intercettazione, terminata l'intercettazione, se ritiene che debba avvalersi di quel tipo di informazioni, chiede al Presidente del Consiglio dei ministri se per caso quell'informazione è coperta da segreto. Se non lo è può utilizzarla, altrimenti no o si può procedere secondo le indicazioni che ho prima esposto, cioè si può ricorrere alla Corte costituzionale, la quale decide se vi sia segreto o meno. Tutto questo, a meno che non vi sia pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, necessità di interrompere o di prevenire la commissione di un delitto.
Il Comitato parlamentare può chiedere copia di atti all'autorità giudiziaria - la quale, naturalmente, può rifiutare per ragioni istruttorie - e la disciplina del segreto di Stato è stata integrata sulla base di alcune pronunce della Corte costituzionale. In particolare, è stabilito che l'autorità giudiziaria - e il caso emerse per uno scontro tra il Governo e l'autorità giudiziaria di Bologna - non può acquisire per altra via la notizia coperta dal segreto di Stato (quando c'è un segreto è segreto per tutti), ma alla stessa autorità non viene preclusa la possibilità di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti sugli atti coperti da segreto. Questi sono principi stabiliti in tre distinte sentenze della Corte costituzionale che abbiamo ritenuto opportuno fissare in questo modo.
Infine, signor Presidente e colleghi, credo sia necessario ringraziare il Presidente del Comitato parlamentare di controllo e coloro che ne fanno parte, perché il testo base che ci ha consentito di lavorare proviene proprio dalla loro attività, avendo essi, colleghi di maggioranza e di opposizione, lavorato a tal fine.
La seconda indicazione che voglio dare - so che vi sono numerosi iscritti a parlare in discussione generale - è che su questo testo la Commissione e il Comitato dei nove attendono comunque suggerimenti e proposte di correzione. Si tratta, infatti, di una materia molto complessa; sono in gioco interessi di varia natura in bilanciamento. Pertanto, credo che spetti a tutti valutare con attenzione ogni tipo di suggerimento che proviene dall'esterno.
Signor Presidente, intendo ancora ringraziare, in particolare, i colleghi relatori delle Commissioni bilancio, giustizia e difesa, per le loro competenze - le altre Commissioni hanno partecipato, ma con minori responsabilità -, per l'accuratezza con la quale hanno trattato questo tema e per i suggerimenti che ci hanno offerto. La ringrazio.
PRESIDENTE. Grazie, presidente Violante.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ENRICO LUIGI MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso Governo, al momento in cui è entrato in carica, si è reso perfettamente conto - dopo poco tempo - come fosse necessario, di fronte al cambiamento dello scenario mondiale di politica estera e militare di difesa e così via, arrivare ad un adeguamento della legge del 1977, oramai molto datata.
Anche sul piano della criminalità organizzata, interna e internazionale, vi era il bisogno di creare delle formule nuove e di affinare quello strumento importante e decisivo che, per la sicurezza dello Stato, sono i servizi e l'intelligence.
Pertanto, in un'audizione al Copaco, il Governo annunciò - poco prima del cambio dei vertici - che avrebbe provveduto presto con un proprio disegno di legge. Subito dopo, abbiamo notato con grande piacere e attenzione politica il fatto che il Copaco con un suo progetto di legge, da un lato, e la Commissione affari costituzionali della Camera, contribuendo con un altro testo, d'altro, hanno fuso i loro prodotti, creando un testo base. Ciò è avvenuto a cominciare da un'interessante, lunga e responsabile discussione, nel corso della quale il Governo - che a quel punto aveva ritirato il suo disegno di legge, rinunciando alla presentazione e tenendolo nel cassetto - contribuì con numerosi emendamenti che sono stati discussi ed in parte accolti.
Il giudizio complessivo sul disegno di legge è il seguente: credo che esso sia buono e in grado di adeguarsi ai tempi che dobbiamo affrontare, siano essi - lo ripeto - relativi alla politica estera, sia in relazione alla politica della difesa e alla politica della sicurezza dei cittadini all'interno. Non ripeto il resoconto e le considerazioni - che faccio mie - dell'onorevole Violante, ma aggiungo e sottolineo soltanto alcuni punti fondamentali di questo progetto di legge e in primo luogo il passaggio dei poteri al Presidente del Consiglio e alla diretta responsabilità di quest'ultimo.
Nel momento attuale, vi è una situazione dove gerarchicamente i due servizi, SISMI e SISDE dipendono dal ministro dell'interno e dal ministro della difesa, mentre la Presidenza del Consiglio ha una competenza di tipo strategico in merito a questi servizi.
Domani, dopo l'approvazione della legge, vi sarà la competenza diretta del Presidente del Consiglio, nonché un collegamento costante con i Ministeri più coinvolti, vale a dire il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa.
Il Presidente del Consiglio può, se lo ritiene opportuno, delegare; può farlo, delegando ad un ministro senza portafoglio - nominato direttamente da lui - o ad un sottosegretario alla Presidenza; può anche a revocare la delega, qualora, malauguratamente, ritenga di doverlo fare nei confronti del ministro.
Un'altra misura importante riguarda la maggiore manovrabilità dal punto di vista operativo dell'organo che oggi si chiama CIS e che verrà successivamente denominato CISR, il quale sarà composto dal Presidente del Consiglio, dall'eventuale autorità delegata (abbiamo usato un termine un po' pomposo), dal ministro degli affari esteri, dal ministro dell'interno e dal ministro della difesa. Non sono esclusi gli altri, a cominciare dal ministro dell'economia che ha, tra l'altro, alle sue dipendenze un corpo molto importante, quello della Guardia di finanza, che potrà essere chiamato dal Presidente del Consiglio di fronte a problematiche che coinvolgono il sistema dell'economia nel suo complesso (la Guardia di finanza intesa come corpo militare).
Dal punto di vista dei controlli, l'onorevole Violante ha spiegato benissimo la situazione. Sottolineo la creazione dell'ispettorato, posto alle dipendenze del dipartimento che sostituirà il CESIS, dipartimento della Presidenza. Il CESIS acquista autorevolezza, capacità di coordinamento, possibilità di fare analisi strategica e, nello stesso tempo, attraverso l'istituto dell'ispettorato che risiederà all'interno del dipartimento, potrà controllare l'attività dei servizi.
Altra questione importante di cui sente veramente il bisogno chi, per volere della sorte, si è trovato e si trova (e si trovasse) a passare dalla parte dei servizi, è la necessità di eliminare le famose sovrapposizioni che sono veramente un fatto negativo, perché costringono a limitare l'operatività dell'uno o dell'altro, oltre a comportare un eccesso anche dei costi. Con il disegno di legge si è fatto in modo che vi fosse una demarcazione netta tra il SISMI, il SISDE ed il CESIS.
Altra cosa sulla quale ci impegnammo in sede di Copaco (lo abbiamo confermato durante tutta la discussione) riguarda il rafforzamento dei poteri del Comitato di controllo parlamentare che crescerà di numero, perché sarà composto da dieci parlamentari, i quali, ovviamente, saranno tenuti ad un rigido segreto. Oltre a svolgere varie funzioni - non vi elenco quelle segnalate dall'onorevole Violante - il Copaco viene informato in via preventiva circa le nomine dei direttori dei servizi.
Nella materia delle garanzie funzionali, è stata operata una riscrittura di quel poco che era previsto. Si è fatto uno sforzo notevole per venire incontro alle necessità degli operatori, i quali, molto spesso, rischiano di trovarsi in difficoltà. Pertanto, è stata introdotta una procedura ben precisa, perché, rispetto ad ogni comportamento, vi sia una causa di giustificazione sulla quale ricade la responsabilità della Presidenza del Consiglio.
Con riferimento al segreto di Stato, l'attività dei servizi di intelligence nel nostro paese purtroppo non ha acquisito il valore e la fama degli analoghi organismi di altri paesi. Ciò deriva probabilmente anche da comportamenti malsani che vi sono stati nel passato (conosciamo le tante storie avvenute dall'inizio della storia della nostra Repubblica). Ad ogni modo, si tratta di un'attività fondamentale per il paese. Qui ci vuole il cambiamento e credo che questo, che già in parte è avvenuto nella precedente legislatura, con un'azione dei servizi particolarmente forte, possa consolidarsi in questa legislatura, perché un paese che ha la giusta pretesa di fare una politica estera di avanguardia - e credo che questa sia l'ambizione del nostro paese - ha bisogno del supporto di un intelligence forte.
È stato introdotto il limite temporale. Il Governo ha detto subito che era una cosa giusta. Certamente, 15 anni possono essere pochi o possono essere tanti, però egualmente sembra giusto seguire questa strada e quindi penso che la Camera dei deputati farebbe cosa giusta se rapidamente potesse discutere ed approvare questo provvedimento.
PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Nel quadro di un dibattito politico sempre acceso, com'è normale del resto in una moderna democrazia bipolare, su una questione di grande delicatezza, qual è la riforma dei servizi di sicurezza nel nostro paese, c'è la possibilità che si realizzi - e lo verificheremo proprio a partire da questo dibattito, ma soprattutto nel corso delle votazioni e nel prosieguo dell'iter parlamentare - una convergenza, vale a dire la possibilità che si vari una riforma, che almeno in un caso in questa difficoltosa legislatura potrebbe far registrare una condivisione di scelte, tanto più che si tratta di un tema che può a ragion veduta evocare questo atteggiamento di convergenza del Parlamento.
Non è un caso che a questa riforma si arrivi dopo alcune proposte di diversi gruppi parlamentari e dopo anche un confronto - che non poteva essere di natura legislativa, bensì parlamentare, politica ed istituzionale - nell'ambito del Comitato parlamentare di controllo sui servizi, che ha discusso di questi orientamenti ed ha contribuito ad una decisione, che ci accingiamo ora ad esaminare. D'altronde le proposte parlamentari sono diventate appunto tali attraverso anche il contributo dei parlamentari dei vari gruppi presenti nel Copaco e in questo caso di coloro che in rappresentanza della Camera dei deputati sono presenti in quell'organismo.
Lo spirito di collaborazione si evince da alcune constatazioni. Vorrei partire proprio da ciò che ci ha forse divisi e che potrebbe, sul piano della riflessione politica ed istituzionale, ancora vederci con sensibilità diverse.
Chi vi parla ha presentato una proposta di legge in materia, così come hanno fatto anche altri colleghi (in particolare, il senatore Mantovano a Palazzo Madama), che punta ad una unificazione dei servizi segreti. Allo stato attuale, vi è una struttura articolata: è una scelta operata da alcuni decenni, ma non ha carattere permanente, tanto più che nella storia repubblicana si sono succedute anche varie fasi di servizio unificato. Nella nostra proposta di legge abbiamo optato per l'ipotesi di un servizio unificato. Nell'esperienza concreta, molte volte è stato difficile occuparsi di terrorismo internazionale, che si insinua e si infiltra nel nostro paese e richiede una unità di contrasto, di intelligence. A volte, invece, si sono verificate sovrapposizioni di competenze.
Allo stesso modo, per quanto riguarda la presenza dei nostri servizi segreti all'estero, è notorio che il SISDE, che dovrebbe avere una competenza prettamente interna, ha rappresentanti dislocati in varie capitali del mondo, in luoghi diversi. Ciò avviene perché, probabilmente, un'attività di carattere interno può svolgersi anche all'esterno dei nostri confini. Pensiamo al terrorismo nazionale, indigeno, autoctono, che può avere diramazioni all'estero, anche presso comunità di presunti esuli. Insomma, nella storia si sono verificati tanti casi.
Tuttavia, mentre, da una parte, l'ipotesi di una unificazione dei servizi era vista in maniera positiva sotto il profilo funzionale, dall'altra sono emerse molteplici preoccupazioni, a mio avviso non tutte fondate, sull'eccessivo rafforzamento di una struttura unica, una sorta di moloc potentissimo, che potrebbe influire, non si sa in quale modo, sugli equilibri democratici.
Le deviazioni e le illegalità si possono verificare con servizi sia unificati, sia separati: la storia ce lo dimostra. Quindi, francamente rimango convinto che l'argomento concernente l'equilibrio dei poteri, eccepito sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, sia confutabile. È la qualità delle persone che determina il rispetto delle regole. Non abbiamo alcuna certezza che determinate strutture articolate possano essere naturaliter, per la loro struttura ordinamentale, al di là delle persone, più rispondenti ai principi di legalità, di rispetto della Costituzione e della democrazia, nei confronti delle strutture unificate, che lo sarebbero in misura minore.
Abbiamo riproposto in Assemblea emendamenti che richiamano quella impostazione per ragioni non solo di carattere storico, ma anche perché questo punto di vista resti presente nel dibattito non certo per creare una sorta di luogo di poteri sottratti al controllo democratico: peraltro, gli aspetti relativi al Copaco, al rafforzamento dei controlli parlamentari, al Comitato nelle denominazioni che assumerà, sono chiari nella nostra mente e anche nella nostra proposta di legge. La necessità di garanzie politiche, il ruolo del Presidente del Consiglio sull'apposizione del segreto sono tutti argomenti che abbiamo proposto di affrontare e che condividiamo.
Comunque, vi è uno spirito costruttivo e si è svolto un ampio dibattito su questa materia, cui ho fatto riferimento, prima nell'ambito del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, quindi presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella sede propria del processo legislativo, dopo che era stata superata una fase importante di confronto tra le parti. Non dobbiamo essere ipocriti: tutti sappiamo quali sono i luoghi della discussione. La politica, nel senso più nobile del termine, è quella che viene prima delle valutazioni delle Commissioni e dell'Assemblea nell'ambito dell'assunzione delle responsabilità politiche.
Riteniamo dunque legittimo, applicabile e perfino più funzionale un impianto che preveda una struttura unica, alla quale facciano capo agenzie le cui competenze siano ripartite in base alle tematiche, cioè tenendo conto dei fenomeni esterni che si ripercuotono nel nostro paese e dividendo l'azione dei servizi per materia e non per strutture apposite. Oggi, ci troviamo di fronte ad una proposta che abbiamo giudicato positivamente fino a questo momento: vedremo, poi, le decisioni finali, che si assumeranno alla luce del dibattito in Assemblea. Credo che ciò valga per tutti, anche per noi.
Entriamo in quest'aula privi di pregiudizi. Anzi, ho voluto citare questa nostra proposta proprio per dire che abbiamo convenuto - dando mandato favorevole al relatore - su una volontà di intesa per un servizio che mantenga una propria articolazione duplice, del SIN e del SIE (un servizio per le informazioni interne e un servizio per le informazioni esterne) e che cerchi di potenziare il momento di coordinamento.
Ciò avverrà attraverso questa struttura, il DIS (l'ex CESIS), che dovrà avere (e il provvedimento all'esame dell'aula, almeno sulla carta, questo prevede) poteri maggiori rispetto allo stesso CESIS, la cui azione - credo - è stata ed è tuttora positiva. Lo affermo perché parliamo ancora a legislazione vigente, quindi non dobbiamo dare per scontato che ciò che noi oggi stiamo cominciando a discutere diventerà legge dello Stato.
Noi siamo favorevoli all'adozione di questa innovazione legislativa, che potrà diventare legge dello Stato. Allo stato, tuttavia, considero favorevolmente il lavoro attualmente svolto dal CESIS, che compie un'attività di raccordo e di intelligence; anzi, lo riteniamo talmente positivo che vogliamo potenziarlo.
Quindi, proponiamo di rafforzare una struttura che è «terza» e, in qualche modo, sovraordinata, anche se non lo è abbastanza. Osservo che, anche se il progetto di legge attualmente al nostro esame lascia chiaramente alcune competenze esclusive al SIN e al SIE (che prenderanno il posto del SISMI e del SISDE), vi è comunque il potenziamento di una struttura di coordinamento. Essa dovrà essere interlocutrice dell'autorità politica e avere la possibilità di svolgere azioni più produttive, proprio perché si è ravvisato che il lavoro svolto dal CESIS è stato positivo.
Noi riteniamo che vi siano alcuni punti importanti in questa innovazione legislativa, che voglio ricordare io stesso dopo l'intervento svolto dal relatore, presidente Violante.
Vi è una maggiore organicità complessiva della disciplina legislativa; inoltre, vi è il rafforzamento e la responsabilizzazione della direzione politica. Infatti, ricordo che il procedimento legislativo (fermo restando che esso deve passare per le Commissioni competenti per giungere successivamente all'esame dell'Assemblea) è stato preceduto da una riflessione politica che è durata alcuni anni, perché non è la prima volta che si affrontano tali temi.
Mi sembra di ricordare che, nella scorsa legislatura, si arrivò anche all'approvazione di testi in una Camera: cito tale episodio anche per «esorcizzare» il pericolo che si ripeta l'esperienza di una falsa partenza riformatrice. Nel progetto di legge in oggetto, però, è contenuta una definizione più chiara delle alte responsabilità politiche, in considerazione dei tempi che corriamo (argomento sul quale tornerò successivamente). È il caso del Presidente del Consiglio, al quale, in alcuni casi, è attribuita una responsabilità esclusiva (quindi, senza coinvolgere l'autorità delegata).
Vorrei subito dire che ritengo personalmente che la figura di un ministro per i servizi sia utile, opportuna, necessaria e certamente non conflittuale con le funzioni del ministro dell'interno e del ministro della difesa. Attualmente, un sottosegretario di Stato è delegato ad occuparsi di questi compiti; così è stato nella precedente legislatura e mi pare di poter affermare che sia allora, sia adesso chi ha svolto tale funzione lo abbia fatto con equilibrio e con senso delle istituzioni.
Quindi, prevedere un ministro competente in tale ambito è come proporre il potenziamento dell'ex CESIS. Probabilmente, ciò nasce da un mio giudizio positivo nei confronti di chi, nelle varie temperie politiche ed internazionali, ha assolto a tale compito. Un ministro, inoltre, può essere anche interlocutore, in sede di Consiglio dei ministri, su tematiche, che spesso si intrecciano con la politica della difesa, con quella per la sicurezza complessiva del paese, con la politica energetica e con quella estera: ciò conferirebbe il giusto rango alla materia.
Il progetto di legge attualmente in esame lascia aperta questa possibilità e permette ai Governi che si succederanno di affidare ad un sottosegretario o ad uno ministro tale ruolo. Ritengo che la previsione della figura di un ministro sia ampiamente giustificabile dalla valenza dei problemi e dall'esperienza che abbiamo maturato.
Non dobbiamo valutare il provvedimento in esame con gli occhi del momento. Ho visto i colleghi esprimere, talvolta, valutazioni condizionate dai ruoli pro tempore. Infatti, chi è al Governo pensa di approvare una legge che rafforzi il ruolo dell'Esecutivo a scapito del controllo parlamentare, mentre chi si trova all'opposizione (esistendo la giusta prassi che affida ad un membro della stessa opposizione la presidenza Comitato parlamentare di controllo), pensando di rimanere sempre in minoranza, vuole rafforzare tale attività di controllo.
Io, che oggi mi trovo all'opposizione, sono ottimista e quindi guardo a questa riforma con un'ottica «di Governo», non facendo dunque riferimento soltanto alla cronaca di questi giorni, perché provvedimenti del genere vanno varati immaginando che, nell'alternanza dei ruoli, ciascuno schieramento potrà avere l'interesse, nei momenti di opposizione, a che vi sia una forte azione di verifica e di controllo nelle sedi parlamentari e, nei casi in cui sarà al Governo, a far sì che l'autorità politica possa garantire la sicurezza interna ed esterna del paese, rispondendo ai giusti controlli, ma senza mille «lacci e lacciuoli» che impediscano di perseguire l'obiettivo finale, vale a dire difendere la sicurezza della nostra nazione.
A nostro avviso, pertanto, è importante il rafforzamento della direzione politica, anche in ordine alle competenze che non riguardino il ministro o sottosegretario delegato a tale materia, perché occorre mettere il Presidente del Consiglio nelle condizioni di ottenere informazioni tempestive, nonché di assumersi responsabilità chiare di fronte al paese.
Occorre ricordare (lo ricordo alla magistratura) che la politica, quella con la «P» maiuscola, risponde al paese con le elezioni, con le regole della democrazia. Se un'autorità politica si avvale di questi poteri in maniera inopportuna (non voglio dire scorretta o illegittima, perché, in quel caso nessuno è legibus solutus, tutti rispondiamo alla legge; mi riferisco, invece, ai profili di opportunità: prendere una decisione a garanzia del paese, autorizzare un'operazione che, per un normale cittadino, sarebbe illegale e per un appartenente ai servizi, con le norme che questo provvedimento definisce, diventerebbe possibile, rientra in un'altissima valutazione di opportunità) può essere giudicato dalla pubblica opinione; se lo facesse in maniera illecita, risponderebbe nelle sedi giudiziarie, ma se lo facesse in una maniera poco opportuna, vi sarebbe sempre una verifica nella democrazia.
I temi che spesso portano in primo piano l'attività dei servizi (pensiamo ai sequestri che vi sono stati in questi anni, alle operazioni militari internazionali) diventano di pubblico dominio; quindi, la gente, anche se non entra nelle «segrete cose», coperte giustamente dal segreto, sa giudicare i comportamenti.
Si rafforzano la direzione politica ed il coordinamento, attraverso una struttura terza, il DIS, potenziata rispetto all'egregio lavoro che attualmente svolge il CESIS. Alcuni aspetti di natura tecnica riguardano i controlli interni che sono importanti, che devono essere rafforzati, per evitare che qualsiasi problematica diventi un caso giudiziario. Bisogna verificare la corretta operatività, ma non tutto può diventare oggetto di un processo, spesso pubblico, anche laddove le stesse procedure dell'azione della magistratura, non coperte dal segreto di Stato, prevedono una - ahimè, spesso violata - riservatezza nell'iter giudiziario che riguarda qualsiasi cittadino, ma che, nei casi di appartenenti ai servizi di sicurezza, diventa l'esigenza non solo dei potenziali indagati, ma anche della comunità nazionale. Infatti, la loro azione, condotta in condizioni di sicurezza e di riservatezza, è premessa per la nostra libertà e la nostra stessa vita.
Sono previsti un rafforzamento dei controlli contabili ed una razionalizzazione di alcune funzioni: l'unificazione non si raggiunge con questo testo di legge, ma vi sono alcune procedure di semplificazione e di coordinamento anche ai fini contabili. È previsto il rafforzamento del controllo parlamentare (ne abbiamo discusso) nonché il capitolo del rapporto con la magistratura e con altri apparati dello Stato; c'è, inoltre, la ridefinizione del segreto di Stato, la scansione temporale, la possibilità di apporlo e le relative modalità.
Tutto questo nasce dal confronto che si è volto nell'ambito del Comitato parlamentare competente e che abbiamo recepito nel dibattito di queste settimane in Commissione Affari costituzionali.
Il testo è stato presentato in questi giorni in maniera diversificata. Alcuni giornali e giornalisti legittimamente svolgono non soltanto una funzione di cronisti, di persone che informano, ma anche il ruolo di protagonisti: un giorno si sentono legislatori, un altro vittime dei servizi segreti, un altro ancora autori delle regole comportamentali.
In questi giorni, ho letto titoli che annunciavano: «Norma salva Pollari!» oppure «Scompare la norma salva Pollari»! Non so se il presidente Violante con la sua esperienza di politico, di parlamentare, di magistrato, di legislatore autorevole e di Presidente della Camera abbia avuto la sapienza di nascondere, nelle pieghe delle norme, qualche aspetto che possa sfuggire a noi umili legislatori: a me pare che il testo, anche su alcuni aspetti, ponga chiare garanzie a tutela del segreto di Stato, non consenta abusi, riconduca a responsabilità dell'autorità politica.
La legge non va pensata in funzione di chi oggi è al Governo o all'opposizione o di chi, domani o dopodomani, a ruoli invertiti potrà utilizzarla. Ci si augura che la legge possa durare un po' di tempo; del resto, non sono materie alle quali è opportuno mettere mano in continuità, sebbene la stessa Costituzione sia stata riformata a seconda degli esiti elettorali in un senso o nell'altro. Tuttavia, in queste materie, sarebbe buona cosa compiere le scelte e verificarle in un arco di tempo adeguato.
Non so se siano giusti titoli di un tipo o di un altro; credo che questo testo (lo vedremo nel corso del dibattito) ponga delle giuste garanzie. Veniamo ora alle valutazioni anche di natura politica.
Si discute di missioni internazionali anche in questi giorni: dobbiamo restare in Afghanistan o ce ne dobbiamo andare? Giorni fa, nell'inserto Lo Specchio, pubblicato dal quotidiano La Stampa, c'era un reportage sull'Afghanistan. Le immagini pubblicate volevano far capire che in alcuni villaggi le donne vanno in giro con il burqa, proprio come accadeva quando c'era il regime dei talebani. Inoltre, alcune foto (non essendo un'intelligence, non abbiamo potuto verificare, ma per la credibilità della testata è da presumere che siano attuali) ritraggono bambini di otto dieci anni che nelle madrasse islamiche vengono educati non alla religione, cosa che avviene dappertutto (anche da noi i bambini frequentano il catechismo), ma a quel tipo di lettura, estremista e fondamentalista, che prepara, spesso, ahimè, generazioni di terroristi. Un conto è l'Islam, un conto sono queste letture aberranti, che creano problemi.
Alla luce di ciò, consiglio quanti hanno perplessità in merito alla presenza italiana in Afghanistan di leggere quel servizio: capiranno che il cammino verso la democrazia, verso la libertà, verso i diritti della donna e dei minori, verso una religione che sia quello che è in tutti i paesi del mondo - un aspetto importante della vita delle persone, non momento di indottrinamento fanatico e fanatizzante - richiede, come io ritengo, una presenza militare in Afghanistan.
Il cammino dell'Afghanistan verso la democrazia è difficile, ma lo è altrettanto quello dell'Iraq. Noi ci siamo allontanati dall'Iraq, ma non mi pare che la vita irachena sia migliorata. Forse, nemmeno la nostra presenza l'aveva migliorata in toto, ma continua una sorta di guerra civile ed è acceso un dibattito, a livello internazionale, riguardo al tipo di situazione che si sta verificando in Iraq. Sappiamo che c'è una democrazia che tenta - come dire? - di venire alla luce: si è votato e sono stati compiuti importanti riti della democrazia, ma la situazione resta drammatica.
Perché questa digressione? Taluni affermano che bisogna aiutare queste popolazioni, ma non con le guerre o l'attività militare. Non so come! Con le organizzazioni no profit, i cui esponenti spesso vengono rapiti, e quando ciò accade, bisogna mandare i servizi o i militari, perché non è che i volontari vengano salvati da altri volontari...? Per portare avanti la democrazia e la libertà o per prevenire il terrorismo dobbiamo non agire con gli strumenti militari, quando forse in quelle madrasse afghane si stanno preparando nuove generazioni di kamikaze?
Comunque, abbiamo visto che non bisogna spostarsi in Afghanistan per trovare i kamikaze. Quelli di Londra dell'estate del 2005 erano cittadini britannici, erano nati in Gran Bretagna e, ad un certo punto della loro vita, erano stati «catturati» dal fanatismo fondamentalista, quindi erano entrati nella metropolitana con uno zainetto sulle spalle e si erano fatti saltare in aria! Un appartenente al gruppo riuscì a fuggire fino alla periferia di Roma e fu catturato poche settimane dopo dalle nostre forze dell'ordine, dalla nostra polizia.
L'episodio dimostra che ci siamo difesi dal terrorismo per l'efficienza delle nostre forze dell'ordine e dei nostri servizi di sicurezza. Lo sottolineo perché molto si è discusso. Dopo l'11 settembre 2001 e per l'intera precedente legislatura, per merito dell'azione del Governo del quale ho avuto l'onore di far parte - e la condizione di adeguata difesa dell'Italia prosegue - noi non abbiamo vissuto, sin qui, le pagine, i momenti drammatici che hanno vissuto Londra, Madrid, Washington e New York. Si è detto, dopo l'11 settembre (e lo si ripete ogni qual volta si verificano attentati drammatici) che occorre rafforzare l'intelligence. È un po' come l'emotività che coglie tutti in questo momento, in cui appunto tutti parlano della violenza negli stadi, vogliono chiudere gli stadi e sospendere i campionati (forse, è giusto, ma ne discuteremo in altra sede); poi, tra quindici giorni o un mese, passata l'emozione (la cerimonia funebre di oggi ha colpito la sensibilità di tutti, come sa chi ha avuto modo di parteciparvi), se, come tutti ci auguriamo, non accadranno altri fatti drammatici, si tornerà alla normalità. Lo stesso accade per il terrorismo: quando si verifica un attentato, tutti sono pronti a votare i pieni poteri a chiunque. È bene che non si decida sull'onda dell'emozione, ma non vorrei che ci si dimenticasse di tutto quando l'emozione non vi sarà più!
Allora, poiché si è detto che ci vogliono meno guerre e più intelligence, rafforziamo pure l'intelligence! Tuttavia, questo vuol dire che, ferme restando le regole che devono esservi - ed il provvedimento in esame le stabilisce - non è che i servizi segreti possano agire con lo spirito di Tutto il calcio minuto per minuto, la nota trasmissione radiofonica, e fare una sorta di cronaca in diretta del seguente tenore: «Adesso il generale Pollari (o il prefetto tal dei tali) si stanno recando in Libano e, attraverso il tale agente, stanno prendendo contatto con Tizio per liberare l'ostaggio. Il Parlamento trasmette permanentemente e anche in questo momento i suoi lavori sui canali satellitari. Informiamo dunque il mondo - ed anche i terroristi, ovviamente - di quanto stiamo facendo!». L'intelligence comporta riservatezza, garanzie funzionali; un uso severo, anche nella cautela, del segreto di Stato; fiducia nei servizi di sicurezza e assunzioni di responsabilità politiche da parte dei massimi vertici del Governo.
Di questo si tratta, tant'è che a proposito delle garanzie funzionali nella proposta di legge in esame prevediamo anche, regolandola più chiaramente di quanto non sia avvenuto fino ad oggi, la possibilità che, a fin di bene, si commettano talune illegalità. È questo ciò che stiamo ribadendo.
Abbiamo escluso alcune ipotesi: ovviamente non vi è la licenza di uccidere, rimanendo essa confinata nei film di 007. Alcuni comportamenti sono esclusi dalle garanzie funzionali: ve ne sono alcune che riguardano la democrazia, i partiti, i sindacati, il giornalismo. Se ne è discusso recentemente, dopo il verificarsi di alcuni casi. Quindi, non è prevista un'«autorizzabilità» di qualsiasi comportamento, alcune condotte restano vietate a chiunque! Tuttavia, si amplia il novero delle possibilità di azioni, anche di carattere legale, e si affida la possibilità al direttore del servizio, non potendo informare la massima autorità politica rispetto ad alcune decisioni che devono essere preventivamente autorizzate, per circostanze che possono venirsi a verificare e in flagranza di fatti, di assumersi la responsabilità di autorizzare, quindi di riferire nel più breve tempo possibile; sarà poi l'autorità politica, la quale si presuppone abbia nominato quella stessa persona, a confermarne o a confortarne il comportamento, oppure, se ci si trovasse di fronte ad un «impazzimento», non solo ad agire attraverso le procedure di revoca degli incarichi, ma anche ad assecondare le iniziative giudiziarie che potrebbero in questi casi punire chi si avvalesse in maniera impropria di talune prerogative.
Dico questo a tutti coloro i quali ritengono sbagliati gli interventi militari, che io ritengo invece essere qualche volta necessari: se in Afghanistan dopo quella fase drammatica non ci fossimo andati con le forze militari (alcuni paesi hanno affrontato un vero e proprio conflitto) per tentare di avviare una democrazia, forse vi sarebbero ancora i talebani, che da quel reportage sembrano ancora dettare legge in qualche parte del paese (forse si è trattata di un'azione addirittura insufficiente). Dopodiché, se non va bene quella, benissimo, non la facciamo, ma rafforziamo l'intelligence: questo è quanto si sostiene all'indomani dei drammi, ma quando poi questi - per fortuna - non si ripetono e, anzi, si allontanano dal ricordo, non serve più neanche l'intelligence! Cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo, come legislatori, avere invece il coraggio civile di dare garanzie a chi opera in quegli ambiti, nella massima trasparenza. Infatti, mentre l'azione dei servizi deve essere coperta da segreto, quella legislativa deve avvenire in una trasparenza, che deve essere totale perfino nelle pieghe interpretative: questa è la ragione per la quale facevo riferimento ad alcuni titoli di giornali, che, a mio avviso, sono sbagliati, perché la lettura dell'articolo 39 non consente di affermare che non è stata presentata la norma per salvare Tizio o Caio. Qui non si tratta di salvare qualcuno, ma la sicurezza del nostro paese, contribuendo a salvare la sicurezza della comunità internazionale.
Fare le intercettazioni e sbatterle sui giornali mette a repentaglio e in grande difficoltà la credibilità del nostro paese. Non sono d'accordo con le interferenze svolte dal dottor Spataro e da altri magistrati - faccio nomi e cognomi - i quali devono svolgere in piena autonomia la propria funzione, ma facendosi carico, per la loro parte, dei problemi della sicurezza del nostro paese, dei rapporti dei nostri servizi con la comunità internazionale.
A tale proposito il provvedimento in esame consentirà agli Spataro del futuro - mi auguro più responsabili - di andare dall'autorità politica a comunicare di stare effettuando una determinata indagine, di esporre cosa sta accadendo e di chiedere se vi sia o meno un segreto di Stato o comunque qualche circostanza di cui la massima autorità politica è a conoscenza nelle sue responsabilità, nei contatti superiore che essa può avere. Questo è il problema! Si è qui parlato se inserire o non inserire il RIS nella struttura militare in questione: abbiamo deciso di no e ribadito - ed è un punto su cui richiamo l'attenzione dei colleghi - la competenza esclusiva di quelle strutture (DIS, SIME e SIE) che fanno parte dell'intellingence su alcune materie: auguriamoci che ciò avvenga, perché talvolta anch'io non ho avuto ben chiari i confini e non vorrei che le esclusioni servano a creare fuori degli spazi, nel rispetto di chi si occupa di quella struttura: si tratta di una riflessione legislativa e, come ho detto prima, non parlo pensando a ruoli o a singole persone.
Ritengo che dobbiamo evitare che si creino situazioni di confusione, in cui qualcuno affermi che si vuole salvare Tizio e qualcun altro che si vuole affossare Caio. Vogliamo fare una legge che con chiarezza, senza ambiguità, dia taluni spazi.
A proposito delle intercettazioni il testo, soprattutto in alcuni punti, consente di evitare casi come quelli che si sono verificati. Abbiamo tenuto fuori il RIS, poi però la DIGOS, che rispetto come istituzione, soprattutto in giorni di grandi problemi nella gestione della sicurezza delle città, effettua intercettazioni perché glielo dice il magistrato e alla fine non si sa se un reato è stato sventato o se abbiamo riportato soltanto delle notizie sui giornali, che quando poi le hanno, ovviamente le pubblicano. Su questo punto ritorna la questione delle sanzioni: io sono anche giornalista professionista e quindi rientro nelle categorie non contattabili dai servizi. Sono anche parlamentare e, da questo punto di vista, non mi posso proporre per alcuna azione...
EMANUELE FIANO. Doppia... Anche parlamentare!
FABIO EVANGELISTI. La norma non è retroattiva!
MAURIZIO GASPARRI. Potrei dimettermi; comunque vediamo...
Voglio dire che il problema consiste nel fatto che non si può mettere alla berlina una serie di vicende. Oggi forse abbiamo un problema di credibilità relativo ad alcune notizie, che erano state fornite e che qualcuno potrebbe non fornire più. Infatti, questo qualcuno potrebbe dire: «Se in Italia la DIGOS intercetta i servizi mentre noi, dal nostro paese, forniamo alcune informazioni per la vostra e per la nostra sicurezza, le ritroviamo sui giornali perché il giornalista che ne è in possesso ovviamente le pubblica». Semmai, si può ricordare che esiste un confine tra l'informazione e la partecipazione alla difesa della nazione. In merito anche la categoria cui appartengo dovrebbe fare una riflessione. Infatti, nel momento del dramma, all'indomani delle bombe di Londra o dell'11 settembre, tutti sarebbero pronti anche ad autocensurarsi. Se in quei frangenti si chiedesse ad un giornalista di non pubblicare una notizia per evitare la morte di tremila persone, forse egli stesso, in base ad una sua autonoma valutazione e di fronte all'alternativa della vita delle persone, potrebbe decidere di non pubblicare quella certa informazione. Tuttavia, da questo punto di vista dobbiamo rivolgere un appello al senso di responsabilità ed alla deontologia professionale, ovvero a qualcosa che va al di là delle norme.
Oggi scriviamo questo provvedimento dopo una vicenda che reputo scandalosa per il modo con cui, irresponsabilmente, sono state messe a repentaglio azioni volte alla tutela della sicurezza nazionale. Faccio quest'affermazione in base ad un'esperienza specifica: due Governi, guidati da due Presidenti del Consiglio di orientamento notoriamente agli antipodi, hanno infatti ritenuto di richiamare il segreto di Stato su alcune vicende. Ma allora ci troviamo di fronte ad un complotto bipartisan? È il «complotto dei complotti»? È il «supercomplotto»? È la «deviazione delle deviazioni»? La «superdeviazione»? Vi è bisogno di maggiore cautela e su questo la legge fa chiarezza. Chi ha scritto certi titoli ha fatto male perché nessuno vuole salvare singole persone, ma neppure redigere «norme colabrodo». Queste norme stabiliscono limiti all'uso delle intercettazioni con procedure che non impediscono le indagini, ma che le regolamentano. Ci si arresta e ci si rivolge all'autorità politica. Il testo consente l'uso del segreto e le possibilità di avvalersene con norme chiare.
Giungendo rapidamente alla conclusione, anche per queste ragioni abbiamo la volontà di contribuire all'iter positivo di questa riforma, attesa al varco da mille ostacoli. Mi prefiguro il dibattito al Senato, dove vi sono noti esperti di intelligence anche tra i membri più autorevoli ed anziani (intesi per appartenenza alla comunità della politica e non per l'età anagrafica): essi non perderanno l'occasione per far pesare la loro esperienza e la loro sapienza, che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso degli anni e nei vari ruoli ricoperti, parlamentari o di Governo.
Credo che dobbiamo dare al paese questa risposta, puntando ad un sistema più efficiente: struttura binaria con un forte coordinamento? Siamo disponibili e si tratta già di una mediazione. Tuttavia, nel corso del dibattito non vorremmo essere costretti ad accettare «mediazioni sulle mediazioni», «riduzioni sulle riduzioni», un'intelligence «meno intelligente», una sfiducia preventiva verso apparati, che sono necessari.
Cari amici - lo dico soprattutto a quelli che hanno l'«orticaria» -, tutti noi abbiamo letto le storie sui servizi e sappiamo che vi sono stati atti di eroismo ed anche deviazioni, così come accade ovunque, anche nel mondo della politica perché neppure la categoria cui apparteniamo è stata immune da pagine gloriose (parlando ovviamente in generale, senza riferirmi a me stesso) e da altre assai meno nobili. Tuttavia, non dobbiamo partire dalla presunzione di diffidenza perché queste strutture sono preziose, hanno operato bene anche nel corso degli anni recenti, come voglio ribadire a conclusione dell'intervento, ed abbiamo il massimo rispetto per chi oggi le guida. Le procedure di informazione presso il Comitato parlamentare, previsto anche in questa legge, danno un ulteriore tocco di trasparenza nelle decisioni su questo tipo di nomine, lasciando al Governo le sue responsabilità, ma con quel livello di trasparenza che può consentire, qualora insorgano problemi, di farli emergere nelle forme dovute, riservate e responsabili e nelle sedi autorevoli piuttosto che in quelle iperassembleari.
Per questi motivi, signor Presidente ed onorevoli colleghi, ci accingiamo a guardare con spirito positivo al provvedimento e ci auguriamo che al termine delle votazioni siano mantenute alcune prerogative che per noi sono centrali, come le intercettazioni, l'uso del segreto ed il rispetto della garanzia funzionale dei nostri servizi, che devono poter agire per il nostro bene e per la nostra sicurezza contro il terrorismo interno ed esterno, contro la criminalità organizzata e contro altri fenomeni. Ebbene, ci auguriamo di poter mantenere al termine dell'iter in quest'aula lo stesso voto favorevole espresso in Commissione (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, io scelgo invece di nominare le diffidenze di cui parlava prima il collega e scelgo di farlo perché siamo tutti convinti che sia necessaria una riforma dei sistemi di sicurezza del nostro paese. Tuttavia, occorre fare i conti con la storia.
Noi parliamo alla gente che vive fuori di qui e, quindi, dobbiamo riuscire ad intercettare ogni sentimento e ogni diffidenza. Credo che in Commissione si sia ragionato in modo trasparente e lineare e che si debba continuare a farlo anche in quest'aula. Infatti, le notizie di questi giorni relative alle indagini della procura di Milano per quanto riguarda i falsi allarmi terroristici, con riferimento alle bombe alla stazione centrale di Milano e ai kamikaze alle Olimpiadi di Torino, confermati in un'audizione al Copaco (almeno così dicevano i giornali), gettano ulteriori ombre sull'utilizzo del sistema informativo per la sicurezza nel nostro paese.
Tra l'altro, l'Italia ha già vissuto una stagione di stragi, di terrorismo, di tentativi di colpi di Stato e di altri fatti eversivi di fronte ai quali le strutture dello Stato, deputate alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche, o non hanno funzionato oppure hanno funzionato al contrario, tutelando l'illegittimità e alimentando l'insicurezza.
Per questa ragione, parlare di servizi segreti nel nostro paese evoca normalmente qualcosa di diverso dagli 007 alla James Bond delle televisioni. Per molti anni, la dizione «servizi segreti» ci ha rimandato, infatti, ai tanti misteri italiani: alle inchieste su piazza Fontana, all'Italicus, alla stazione di Bologna, a Gladio, alla P2, a piazza Della Loggia e a Gioia Tauro. Si tratta di questioni molte delle quali sono ancora aperte e che, anche se archiviate, non hanno visto risolti i problemi di fondo in ordine alle responsabilità o alle connivenze dei nostri apparati. Qualche giudice, nel corso di queste inchieste, ha scritto che sarebbe riduttiva, e perciò inaccettabile, la tesi secondo la quale si sarebbero determinate deviazioni riconducibili a mele marce all'interno dei servizi segreti e che, invece, per un lungo periodo - dagli anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta - protezioni e inquinamenti probatori, riscontrati nelle indagini in materia di stragi e di fenomeni eversivi, si sarebbero tradotti in vere e proprie funzioni istituzionali.
E non basta certo la riforma del 1977 per cancellare queste storie dall'immaginario collettivo, anche se tale riforma si inseriva nell'onda di quel processo riformatore che, nel corso degli anni '70, portò ad un'espansione della democrazia e dei diritti civili, estendendosi con maggiori limiti e difficoltà ai processi di democratizzazione nei meccanismi dello Stato in applicazione del dettato costituzionale. Tuttavia, proprio perché lavoriamo per restituire credibilità alle istituzioni nate dalla Repubblica e ai suoi apparati, vogliamo anche ricordare un uomo come Nicola Calipari che, negli anni recenti, non ha esitato a sacrificare la propria vita per salvare quella di Giuliana Sgrena. Lo ricordiamo per partire da lì e per dire che le controverse storie del nostro paese devono essere comunque riformabili; per questo ci siamo impegnati!
La nostra tenacia nel denunciare le deviazioni, gli errori o le connivenze di singole persone o di intere strutture che hanno infangato la nostra democrazia intende corrispondere ad un impegno rigoroso nel far luce su tutto quello che non va, vuole approfondire gli elementi che già nella legislazione hanno denunciato carenze di percorso, per distinguere queste dalle responsabilità individuali, al fine di introdurre innovazioni profonde soprattutto sul piano del controllo democratico.
In questo senso ci siamo mossi e per queste finalità abbiamo lavorato come Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e, insieme agli altri colleghi, abbiamo voluto dimostrare il nostro impegno in sede di I Commissione. Ringrazio per questo il presidente Violante, che si è personalmente impegnato nel trovare le soluzioni legislative suggerite da tale confronto, dimostrandosi attento ad ogni suggerimento proveniente anche dai singoli deputati. Un confronto che naturalmente continuerà in aula e che vuole avere l'ambizione di produrre un testo condiviso da maggioranza e opposizione, come necessario per riforme di questo tipo.
È bene, però, dirci che le difficoltà che abbiamo spesso incontrato e che, non a caso, sono emerse immediatamente in quest'aula - mi riferisco all'intervento del collega Gasparri - derivano da una questione di fondo di cultura politica, e cioè se il nuovo contesto internazionale e, in particolare, il pericolo del terrorismo internazionale, debba far prevalere l'obiettivo della sicurezza rispetto a quello delle garanzie, o meglio, se, in nome della sicurezza, sia necessario sacrificare libertà e diritti fondamentali individuali e collettivi. Per noi questo punto è pregiudiziale, perché attiene proprio all'idea di fondo della democrazia, del suo sistema di garanzie, ai pesi e contrappesi che le sono propri.
Contrastiamo qualsiasi logica emergenziale, che già tanti danni ha prodotto nel nostro paese e nella nostra legislazione, senza produrre, peraltro, i risultati che la giustificavano. D'altra parte, in nome della sicurezza, si sono consumati, in questi ultimi anni e mesi, drammatiche violazioni della legalità internazionale, non solo le guerre o le guerre dichiarate su false prove, ma anche torture, rapimenti, carceri, come Guantanamo, che privano centinaia di persone delle più elementari garanzie di difesa.
Potremmo, forse, dire che la vera emergenza internazionale riguarda oggi lo Stato di diritto, che è stato violato illegalmente o profondamente messo in discussione, attraverso un sistema legislativo che ha scardinato le regole fondamentali delle libertà individuali; parliamo di dati biometrici nei passaporti e nei visti, di sistemi di controllo dei dati personali, di banche dati delle comunicazioni telefoniche e della posta elettronica, di sistemi di immagazzinamento delle impronte digitali, fino a teorizzare, perfino, la privatizzazione della sicurezza planetaria. Ecco, la nostra attenzione, dunque, è quella di non superare un limite anche in questo campo. L'attenzione è quella di garantire l'equilibrio tra i beni primari, come la sicurezza e la libertà e le garanzie individuali e collettive.
Aggiungo che la riforma del sistema informativo per la sicurezza del segreto di Stato che vorremmo produrre oggi, mentre siamo al Governo, è la stessa per cui ci batteremmo, domani, se ci trovassimo all'opposizione, e credo che tutti, soprattutto i partiti che hanno più consolidate esperienze governative, dovrebbero ragionare con questa impostazione, perché così possiamo più liberamente e rigorosamente individuare quegli elementi di garanzia che stanno a fondamento di uno Stato democratico.
Sottolineo, ancora, che il nostro paese non è estraneo ad uno scandalo internazionale di estrema gravità, quello degli oltre mille voli segreti di aerei della CIA che, dopo l'11 settembre, hanno attraversato i cieli l'Europa, con a bordo prigionieri e sospetti integralisti islamici sequestrati dallo spionaggio statunitense, nell'ambito dell'extraordinary rendition, senza che i governi alleati ne fossero a conoscenza. Si è aperta un'inchiesta a livello del Parlamento europeo ed è aperta, a Milano, un'indagine della magistratura per il rapimento di Abu Omar. Si chiariranno le responsabilità politiche e personali, ma, certo, non si può tacere sul fatto che determinati abusi giuridici sono praticabili esclusivamente in un rapporto di collaborazione tra servizi di sicurezza.
Tuttavia, vorrei aggiungere che abbiamo cercato di definire un'ipotesi di riforme, prescindendo anche dai processi in corso, ragionando su un sistema di responsabilità e controlli, che possano rispondere a determinati criteri. Sottolineo, perciò, che, pur registrando e verificando, con interesse e cura, ogni critica o suggerimento che sia venuto o dovesse venire dal dibattito politico sulla stampa, ci assumeremo, fino in fondo, la responsabilità di decidere su questioni controverse, prescindendo da pressioni esterne, con l'autonomia che è propria della funzione legislativa.
Il primo assunto da cui siamo partiti è quello secondo il quale, per un buon funzionamento dei servizi di intelligence nel nostro paese, il problema dell'efficienza e della capacità operativa non può essere separato da quello dell'affidabilità democratica del controllo politico parlamentare e della responsabilità politica delle operazioni degli apparati di sicurezza.
A tale proposito, ricordo che, già la riforma del '77 si poneva determinati problemi, ma le soluzioni proposte si sono dimostrate insufficienti, inattuabili e, a volte, velleitarie. Basti pensare alla norma-manifesto di cui all'articolo 8, che richiedeva l'affidabilità democratica dei membri dei servizi e che non ha impedito la vicenda Gladio, emersa solo nell'agosto-ottobre del 1990.
Sono state opportunamente ricordate, nel corso del dibattito in Commissione, le circostanze che condizionarono la riforma del '77, e il contesto geopolitico nel quale essa si muoveva. All'epoca esisteva un servizio unico, il SID, erede del SIFAR, erede a sua volta del SIM, tutti con un carattere prettamente militare, il cui capo rappresentava anche l'autorità nazionale per la sicurezza.
Il coinvolgimento di taluni ufficiali in attività di copertura o di sostegno ad attività terroristiche o eversive, insieme alla sentenza della Corte costituzionale che accoglieva una eccezione di incostituzionalità sulla disciplina del segreto di stato, sono le ragioni fondamentali che hanno portato ad una riforma in cui si sono poste in capo al Presidente del Consiglio le responsabilità politiche del sistema.
I limiti di quella legge, in cui i due servizi, il SISMI e il SISDE, dipendenti dai Ministeri della difesa e dell'interno, hanno lavorato non solo separatamente, ma spesso in competizione, si sono presto rivelati. Lo stesso ruolo del CESIS, con poteri di coordinamento solo nominali, si è dimostrato inconsistente.
La commissione di studio presieduta dal generale Iucci nella XIII legislatura, scrisse un testo che teneva conto del nuovo contesto internazionale, con il crollo del regime sovietico, la fine del bipolarismo, rafforzava il Comitato parlamentare di controllo e predisponeva una nuova disciplina del segreto di stato. Il testo predisposto da quella Commissione, tuttavia, non ha mai superato le prove del confronto parlamentare.
Dunque, il lavoro che presentiamo in quest'aula tiene conto anche di questa storia e delle numerose difficoltà che una simile riforma comporta. Fin qui siamo arrivati, io credo che si sia fatto un lavoro produttivo, e tra gli elementi positivi del testo in esame vi è certamente quello di assegnare la piena responsabilità del sistema all'autorità politica, cioè il Presidente del Consiglio, che può delegare determinate responsabilità ad una autorità delegata, appunto: un ministro, o un sottosegretario. Anch'io personalmente avrei preferito una scelta più netta, quella per un ministro, perché, per quanto delegato senza portafoglio, questi potesse autorevolmente partecipare al Consiglio dei ministri. Mi pare tuttavia che si siano determinati comunque elementi di chiarezza che consentiranno di superare confusioni o sovrapposizioni.
Si eliminano perciò le dipendenze dirette o funzionali da singoli ministeri, si assegnano invece ad un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, funzioni di indirizzo e di strategia della politica di informazione per la sicurezza. Finalmente, il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza assume veri poteri di conoscenza e di coordinamento dei due servizi, quello interno e quello estero, seppure senza che gli stessi abbiano una dipendenza gerarchica dal dipartimento stesso, ciò che a mio avviso avrebbe forse delineato maggiormente compiti e responsabilità. Si chiarisce che il Presidente del Consiglio, cioè l'autorità politica, risponde direttamente dei direttori dei servizi, considerato che a lui compete la loro nomina.
Tra gli aspetti di innovazione sottolineo l'istituzione di una scuola di formazione che dovrà garantire una formazione permanente agli addetti del sistema informativo per la sicurezza, in relazione alle esigenze operative dei servizi nel quadro dei mutamenti che si determinassero nello scenario internazionale. Della direzione di tale scuola fanno parte, oltre ai rappresentanti dei ministeri interessati, esponenti di centri universitari di eccellenza. Penso che questo rapporto con le istituzioni esterne al sistema operativo possa essere un fattore di innovazione particolarmente importante.
L'elemento fondamentale, in una struttura in cui - ci si augura - nessuno potrà più dire che non sapeva, o demandare ad altri responsabilità e decisioni, è il sistema di controllo parlamentare. Ferma restando la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, cui competono anche decreti e regolamenti relativamente a determinate strutture organizzative, per la prima volta si dettano criteri di selezione del personale, si indicano compiti e modalità di attuazione relativamente alla gestione degli archivi, alla tutela amministrativa del segreto, al nullaosta di segretezza, a caratteristiche istitutive di un organo ispettivo. In tal modo l'organismo di controllo parlamentare potrà esercitare un controllo attraverso la conoscenza o l'espressione di un parere su ogni attività del sistema informativo e struttura che lo riguardi: regolamenti, organici, bilanci, spese riservate, opposizione del segreto di stato, attività simulate, garanzie funzionali.
Per questa ragione, per tale rafforzamento dei poteri di controllo parlamentare, sono previste sanzioni rigorose per chi viola le notizie riservate o segrete di cui si viene a conoscenza. A questo proposito, avevamo espresso delle riserve circa l'entità delle pene previste per parlamentari e non, ma, certamente, condividiamo la responsabilità piena che deve corrispondere a scelte innovative, che assegnano un ruolo così importante al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
La proposta in esame affronta il problema delle cosiddette garanzie funzionali per gli operatori dei servizi, lasciato irrisolto dalla legge n. 801 del 1977, ossia le cause di non punibilità per il personale che commetta dei fatti astrattamente previsti come reati nell'ambito dell'attività di servizio.
Si tratta di una questione molto delicata, che non può essere ignorata proprio in ordine alle recenti attività illegali, ultima quella del rapimento di Abu Omar e dei voli segreti della CIA in Europa. È quanto mai opportuno ed urgente stabilire delle regole chiare. È indispensabile che nessuno possa declinare le proprie responsabilità e che nessuno possa dire nel futuro: «io non sapevo».
È vero che in altri paesi con sistemi giuridici analoghi al nostro non esistono disposizioni normative che autorizzano gli operatori dei servizi di intelligence a compiere attività altrimenti illecite. Ciò non vuol dire, però, che in quei luoghi essi rispettino rigorosamente la legge, così come penso già non avvenga da noi. A questo punto, pensiamo che introdurre una disciplina in materia possa rappresentare una forma di garantismo, sempre che si tratti di una disciplina rigorosa e coerente.
La scelta compiuta non è stata quella di individuare, in modo tassativo, le condotte autorizzate, cioè di descrivere le singole fattispecie astrattamente illecite da considerare ammissibili per ragioni di servizio, ma di indicare, in modo positivo, i beni giuridici assolutamente non aggredibili. Perciò, come è stato ricordato, sono escluse dalla non punibilità quelle condotte che configurino delitti diretti a ledere o a mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica e la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone. Si salvaguardano, altresì, da quella speciale causa di giustificazione gli organi costituzionali, le assemblee regionali e i diritti politici del cittadino e, in particolare, si esclude che, tali condotte possano essere effettuate nelle sedi di partito e di organizzazioni sindacali e nei confronti di giornalisti.
Si pone, dunque, una particolare attenzione ai diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. Il testo detta criteri di indispensabilità, di eccezionalità e di proporzionalità per simili condotte, fissando chiaramente un percorso autorizzativo di controllo che dovrebbe rendere più facile, per l'autorità politica, il controllo parlamentare e, in ultima analisi, per la magistratura, l'individuazione di violazioni e false dichiarazioni.
Tuttavia, vorremmo ancora tentare di migliorare ulteriormente il testo in quest'aula, nella preoccupazione di tutelare al meglio la vita politica democratica del nostro paese, considerato che la stessa non si esaurisce nelle organizzazioni politiche e sindacali, ma si è arricchita di una miriade di soggetti.
In un sistema che funzioni, vogliamo immaginare che non si possano più determinare violazioni significative della legge e, tuttavia, un dubbio ci rimane sulle piccole cose, come la violazione di domicilio o quant'altro, rispetto, in particolare, ai soggetti più deboli, questioni apparentemente minori, che, comunque, possono turbare un sistema democratico garantito.
La nostra sensibilità è altrettanto particolarmente alta rispetto ad un altro capitolo che ha segnato la storia del nostro paese: il segreto di Stato. Lo sforzo è quello di determinare una disciplina organica del segreto di Stato e della classificazione dei documenti coerente con l'impianto complessivo della riforma.
Al riguardo, è prevista l'istituzione di un Ufficio centrale per la segretezza (UCS), istituito presso il DIS, che risponde direttamente al Presidente del Consiglio, con il compito di verificare le condizioni per il rilascio dei nulla osta e di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto.
Viene messo a fuoco il concetto di segreto di Stato e se ne precisano i fondamenti, i limiti e le finalità. In tal senso, riteniamo opportuna un'ulteriore verifica tesa a normare, in modo ancor più rigoroso e circoscritto, determinate fattispecie di reato da escludere dalla apposizione del segreto e al fine di rendere tale ipotesi a casi effettivamente eccezionali. La scelta innovativa riguarda l'introduzione del principio di temporaneità della decretazione assoggettando i documenti secretati a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo.
Per quanto riguarda la disciplina processuale dell'opposizione del segreto di Stato si stabilisce che il segreto debba essere confermato dal Presidente del Consiglio entro sessanta giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria procedente. Nella conferma del sistema attuale, dunque, che prevedeva il divieto per il testimone di rivelare notizie coperte dal segreto di Stato, si introduce una procedura non sancita dall'attuale codice, ma che tiene conto dell'importante sentenza della Corte di cassazione volta a stabilire la prevalenza del diritto di difesa sul segreto di Stato stesso.
Poiché, comunque, rimane aperto il problema del bilanciamento rispetto ai due interessi, come è stato sottolineato dal presidente Violante, il provvedimento si occupa di tutti i soggetti eventualmente coinvolti e stabilisce, in ultima analisi, che il Presidente del Consiglio non possa opporre il segreto di Stato alla Corte costituzionale, quando il magistrato, non condividendo l'opposizione del segreto, abbia sollevato il conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta.
Questa è, a mio avviso, una delle innovazioni più significative del progetto di riforma che ha, tra le sue finalità inderogabili, non solo quella di definire compiti, funzioni e responsabilità precise tra i diversi soggetti in causa (aspetto che considero molto importante), ma soprattutto quella di sancire in modo netto ruoli e poteri degli organi istituzionalmente e costituzionalmente preposti.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, signor relatore, signor rappresentante del Governo, colleghi, ci apprestiamo a discutere, anche in questa legislatura, una proposta di riforma per i servizi segreti, proprio per sottolineare la necessità, avvertita da diverse maggioranze e diverse opposizioni, di riformare la materia, con l'auspicio che questa volta si riesca a trasformare in legge la proposta oggi in esame.
Occorre sottolineare l'importanza che lo schema di cui si discute ricalca l'accordo già raggiunto, all'unanimità, in sede di Copaco, in quanto è giusto che le regole sul funzionamento dei servizi di sicurezza siano ampiamente condivise dalle forze politiche parlamentari. L'attività svolta nella I Commissione, e quella in particolare svolta dal presidente Violante nella qualità di relatore, ha consentito l'approfondimento dei singoli punti e lo scambio di opinioni sulla linea di coerenza della riforma.
La proposta di riforma presenta importanti novità: la responsabilità politica dei servizi è posta sotto la diretta competenza del Presidente del Consiglio, superando l'attuale dipendenza dei due servizi, quello civile e quello militare, rispettivamente dal Ministero dell'interno e da quello della difesa; le competenze dei due servizi sono ripartite territorialmente, per cui uno si muove all'interno e l'altro all'estero, e quest'ultimo ha anche competenza in materia di controspionaggio; il coordinamento e l'organizzazione amministrativa sono affidati al nuovo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, organo rafforzato che sostituisce l'attuale CESIS; l'istituzione delle cosiddette garanzie funzionali, cioè le cause speciali di giustificazione per gli operatori o per azioni «particolari» devono essere autorizzate direttamente dal Presidente del Consiglio che ne assume la responsabilità politica; infine, viene rafforzato il controllo parlamentare sulle attività dei servizi e sulla direzione del Governo. Inoltre, è modificata la disciplina dell'applicazione del segreto di Stato e del cosiddetto NOS, il nulla osta di sicurezza.
La riforma risponde a due specifiche esigenze: la necessità di superare le difficoltà, le sovrapposizioni ed i conflitti che l'attuale configurazione dei servizi ha causato negli ultimi anni e l'adeguamento delle modalità di organizzazione dei servizi di sicurezza italiani al nuovo quadro politico internazionale e alle sfide politiche del nostro tempo.
Occorre sottolineare che la vigente legislazione trova origine in un quadro internazionale ancora caratterizzato dal sistema dei blocchi contrapposti; è, pertanto, urgente una riforma dei servizi che ridisegni anche la missione degli stessi, con particolare riguardo al reclutamento del personale ed alle regole amministrative e gestionali.
Altrettanto evidente appare l'importanza, e quindi l'urgenza, di una riforma del settore; tuttavia, tale riforma deve essere necessariamente accompagnata da un profondo mutamento della cultura istituzionale. I servizi di sicurezza presiedono alla tutela della sicurezza nazionale e sono apparati necessari ed importanti per qualsiasi Stato. In Italia, anche la considerazione dei servizi di sicurezza è stata influenzata dal clima di spaccatura del paese che ha caratterizzato il primo cinquantennio della Repubblica. Il mondo rigidamente separato in blocchi contrapposti, l'Italia quale paese cerniera tra mondo occidentale e mondo comunista, l'esistenza, nel nostro paese, del più grande partito comunista dell'Europa occidentale difficilmente potevano consentire una reale considerazione ed un appoggio unificante verso l'opera dei servizi di sicurezza. L'ombra dello scandalo, la feroce contrapposizione, il pregiudizio complottista hanno sempre più aumentato la diffidenza nei confronti di questi apparati. Ancora, non va sottaciuta la collocazione geografica e la funzione politica dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, frontiera verso il Nord Africa ed il mondo arabo.
Accanto a qualsiasi riforma amministrativa ed organizzativa, deve perciò costruirsi una nuova cultura istituzionale sui servizi, una cultura che si basi sul riconoscimento unanime dell'interesse nazionale e sull'esigenza di salvaguardarlo. È da tale esigenza che derivano, infatti, la necessaria esistenza di servizi che svolgano tale funzione e, altresì, il riconoscimento dell'importanza di tale funzione per la sicurezza dello Stato.
Questa riforma, inoltre, postula necessariamente una cultura che finalmente superi quella del pregiudizio; dinanzi alla scelta tra i modelli europei che legano l'operato dei servizi all'autorità giudiziaria oppure privilegiano il rapporto con la politica e la sua responsabilità, l'attuale proposta si attesta su questa seconda opzione. Quindi, prevede specifiche cause di giustificazione per gli operatori dei servizi richiamando, però, una precisa responsabilità della massima autorità di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'appunto.
La riforma necessita di una condivisione tra le forze politiche poiché disegna regole istituzionali che devono valere nell'alternanza tra Governo ed opposizione. Il provvedimento ha quindi un significato politico che va anche oltre la specifica situazione contingente; nella storia di questo paese, il partito comunista, spesso forza egemone della sinistra italiana di opposizione, sui temi della sicurezza aveva tradizionalmente impostato la sua politica su una sorta di pregiudizio verso i cosiddetti poteri speciali attribuiti al Governo. Intanto tali poteri speciali potevano essere attribuiti in quanto fossero in realtà riconosciuti alla magistratura. Nel corso degli anni, peraltro, ciò ha provocato la sovraesposizione politica della magistratura e la giurisdizionalizzazione progressiva del campo della sicurezza, tradizionalmente compito e responsabilità politica dell'esecutivo.
Con questa proposta di legge, si sancisce la conversione anche di quell'anima politica alla definitiva cultura di governo, riconducendo l'Italia nell'alveo delle dinamiche dell'alternanza democratica.
Tale svolta politica, ovviamente, può trovare ancora delle sacche di resistenza tanto in alcune forze politiche quanto negli spazi più politicizzati della magistratura, estremamente restii a cedere spazi di potere politico.
Accanto a ciò, in termini politici si registra finalmente la legittimazione reciproca tra gli schieramenti. Il giusto equilibrio democratico tra pesi e contrappesi, le funzioni dell'esecutivo ed il controllo parlamentare segnano la costruzione di un nuovo sistema in cui cessa di esistere il mito della diversità politica (quella di cui, spesso, una parte si è tradizionalmente ammantata) e si impongono invece la fiducia istituzionale nella legittimità democratica di chi governa e, altresì, la fiducia nei limiti della verifica del controllo parlamentare. Di questo equilibrio ricercato e di tale fiducia istituzionale ritengo siano simbolo due specifiche norme contenute nel testo proprio con riferimento al Comitato parlamentare di controllo: quella che prevede per legge che la sua presidenza sia affidata ad un esponente dell'opposizione e quella che specifica che le nomine dei vertici vengano preventivamente e tempestivamente comunicate dal Presidente del Consiglio al presidente dell'organo parlamentare di controllo.
In questo credo si segni, anche simbolicamente, quella che deve essere - al di là della responsabilità specifica del Governo sui servizi - la fiducia istituzionale di tutte le forze politiche in chi opera.
Ovviamente, come tutte le riforme che tentano la strada della condivisione politica anche questa si basa sulla necessaria rinuncia, da parte di ogni componente politica, dei suoi completi desiderata. Alcune norme ed istituti possono non costituire l'optimum per tutti, ma manifestano lo spirito di mediazione. A titolo d'esempio, vi è chi avrebbe preferito chiarire la responsabilità politica del Presidente del Consiglio: è chiara la scelta politica rispetto alla possibile nomina di un'autorità delegata. Quindi, vi è chi avrebbe preferito che la scelta tra sottosegretario e ministro senza portafoglio fosse prevista direttamente per legge come politica legislativa e non lasciata sostanzialmente alla politica del singolo governo; è evidente però che anche questo tipo di norma è frutto di una mediazione politica.
Altrettanto - la questione forse è ancor più delicata a causa della discussione in aula - ci pare, invece, la soppressione per effetto di un emendamento governativo della possibilità da parte del DIS di promuovere riunioni e scambi d'informazioni tra i servizi e le forze di polizia. Uno dei punti più delicati di questa riforma sarà, infatti, l'interlocuzione necessaria tra servizi e forze dell'ordine, soprattutto relativamente all'attività di analisi e prevenzione svolta da queste ultime. La cosiddetta separatezza tra i sistemi voluta dal Governo rischia di essere motivata, più che da esigenze generali di sistema, da specifiche ritrosie - anche abbastanza comprensibili - a cedere spazi di sovranità politica. Eppure, questo è un punto su cui, credo, il dibattito in Assemblea potrà in qualche modo esplicitare meglio l'indirizzo politico-parlamentare in materia e, forse, chiarire anche la filosofia generale su cui si basa la riforma.
Invece, in questo contesto mi sembra estremamente importante la scelta effettuata con il testo licenziato dalla Commissione sulla composizione del comitato interministeriale che ora, in quanto organismo non pletorico ma riservato alla partecipazione dei dicasteri istituzionalmente interessati all'attività dei servizi, può costituire un organo politico di reale ausilio all'attività del Presidente del Consiglio dei ministri e di sintesi dei settori dello Stato, con compiti rilevanti nella materia della sicurezza interna ed estera.
Ovviamente, il dibattito dinnanzi all'Assemblea metterà alla prova il testo licenziato dalla Commissione, soprattutto riguardo alla verifica della sua coerenza sistematica. La cosa più importante è far sì che lo sforzo necessario di mediazione non risulti un compromesso che sacrifichi le esigenze di univocità dell'impostazione complessiva ma che, al contrario, permetta al testo stesso di evidenziare con chiarezza la linea di opzione politica scelta dal Parlamento.
In tale contesto, seppur con possibili o dovuti aggiustamenti, mi auguro che la riforma superi il vaglio dell'Assemblea senza cedimenti a pressioni particolaristiche o ad esigenze politiche di visibilità che potrebbero snaturarla.
L'approvazione della proposta da parte di questo ramo del Parlamento, a mio parere, costituirà un'importante prova di maturità politica per tutte le componenti parlamentari e, soprattutto, un passaggio verso una piena maturità istituzionale del Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, anche con riferimento ai numerosi interventi dei colleghi che ho ascoltato attentamente, penso che la filosofia emergente dal testo di riforma che l'Assemblea della Camera inizia oggi a discutere sia quella secondo cui la democrazia si difende meglio aumentando la trasparenza, il controllo e l'efficienza dei sistemi di informazione. Mi pare sia questo lo spirito che emerge dal testo esaminato dalle competenti Commissioni ed approdato oggi all'esame dell'Assemblea.
Non si deve certo aumentare l'opacità dei sistemi di sicurezza, ma controllarli dal punto di vista dell'efficienza e della trasparenza.
Per questo io penso che il dibattito che si apre oggi in aula non sia solo di carattere tecnico, ma riguardi nel profondo la qualità della democrazia del nostro paese. Infatti, credo che la riforma in materia di servizi di informazione riguardi la qualità della democrazia nel nostro paese.
Non appartengo certo - e devo dire che questa idea non mi pare diffusa, ma ne ho sentito qualche traccia in alcuni interventi - al partito di chi pensa che con l'aumentare, per esempio, dell'emergenza terroristica nel mondo (comunemente si dice dopo l'11 settembre, anche se non è così), si debba diminuire la controllabilità dei servizi che contrastano appunto tale emergenza.
I cittadini italiani devono avere la sensazione di essere difesi bene. Ciò non solo - com'è vero per il nostro paese - perché la stragrande maggioranza degli operatori dell'intelligence sono dotati di una notevole professionalità nel loro campo, in quanto operano bene personalmente, ma anche perché il solco tracciato dal legislatore garantisce e permette di controllare il loro comportamento, nel rispetto della legge e di ciò che il Parlamento legifera.
Spero che la riforma che noi discutiamo stia a monte non solo della nuova natura organizzativa e istituzionale del sistema, ma anche di un maggior tasso di democrazia nel nostro paese. C'è un dato politico che emerge a fronte della presentazione che mi pare comune a tutti gli interventi che ho sentito e cioè che dopo esattamente trent'anni, una maggioranza vasta - la più vasta che potrebbe registrarsi in questo Parlamento -, ha licenziato il testo in esame all'unanimità.
Prima della Commissione affari costituzionali, ha operato sulla materia un altro organismo parlamentare, il Copaco, come è già stato riferito dal presidente Violante, che ringrazio anche per le parole che ha avuto per i membri di tale Comitato. Quest'ultimo altro merito non ha se non quello di aver sin dall'inizio lavorato su un testo unitario.
Poteva non essere un fatto scontato; molti colleghi hanno ricordato la vicenda relativa ad Abu Omar e gli altri casi di cui si è occupato. Negli stessi mesi, negli stessi giorni in cui il Copaco si occupava di queste vicende, con un dibattito a volte difficile tra noi - come sono sempre difficili i dibattiti politici quando è in corso anche la vicenda giudiziaria -, siamo stati capaci di licenziare un testo unitario, largamente condiviso - anzi, unanimemente condiviso - che poi è quello offerto alla discussione della Commissione affari costituzionali.
Quindi, il dato politico - quello che emerge dal largo consenso che si è registrato intorno a tale testo - è un dato che fa riflettere. Io ho l'impressione che in questi giorni a vario titolo - anche oggi su alcuni quotidiani - autorevoli colleghi abbiano voluto vedere nel testo di questa riforma favori per l'una o per l'altra parte Questi stessi evidenziano aspetti particolari che, secondo me, sono di importanza secondaria rispetto al disegno generale della riforma, ancorché la Commissione affari costituzionali abbia mostrato di saper recepire in tempo reale - laddove possibile - proposte di miglioramento del testo.
Nell'intervento iniziale del dibattito odierno, il presidente Violante ha illustrato l'insieme delle caratteristiche fondamentali e innovative di questo testo di riforma. Io, in particolar modo, sono interessato all'ampliamento dei poteri di controllo parlamentari, forse anche per l'esperienza, pur limitata, di questi mesi, che tuttavia i membri del Copaco hanno comunque fatto circa gli effettivi poteri di controllo dell'attività dei servizi che è stato possibile espletare. Proprio dalla sensazione di limitatezza e marginalità del proprio ruolo, viene il contributo che abbiamo cercato di dare a questo punto fondamentale della riforma.
Mi scuso se, per i postumi dell'influenza, non sarò molto eloquente a causa della voce. Partirò, quindi, da questo punto che, peraltro, è già stato affrontato da molti colleghi.
Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale risulterà di numero più largo rispetto a quello attuale: cinque deputati e cinque senatori, nell'ottica di comprendere il più possibile tutte le rappresentanze politiche del paese che vi sono rappresentate. Verrà presieduto da un rappresentante dell'opposizione parlamentare, tema, assai caro a tutti, già citato negli interventi che mi hanno preceduto, in particolare dalla collega Santelli. Ciò implica un desiderio di controllo che coinvolga insieme maggioranza e minoranza, attribuendo, tuttavia, alla minoranza la possibilità fondamentale di presiedere questo comitato parlamentare.
Il Comitato disporrà, diversamente da quanto accade oggi, di poteri assimilabili a quello delle Commissioni parlamentari di inchiesta: potrà procedere ad audizioni, effettuare ispezioni e sopralluoghi, acquisire documentazione, elementi informativi ritenuti di interesse. Non potrà essere opposto al Comitato, nell'ambito del potere ispettivo, né il segreto istruttorio né quello d'ufficio né quello bancario o professionale. Verranno pertanto innestate tutte le procedure, per cui, in caso di opposizione del segreto di Stato, il Comitato ne verificherà la fondatezza e potrà riferire alla Camera.
Analoga procedura si osserverà nel caso in cui al Comitato si segnali che la comunicazione di informazione e la trasmissione di copia di un atto o di un documento possono pregiudicare la sicurezza della Repubblica.
Il Comitato è destinatario di molteplici comunicazioni obbligatorie, di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organi di intelligence e viene posto nella condizione di esercitare le funzioni di controllo anche sulla gestione contabile e del personale.
Mentre lavoravamo su questo testo, con riferimento a tutti gli accadimenti riscontrati in questi mesi, oggetto di indagine della magistratura milanese, mi sono chiesto se un aumentato potere di controllo del Copaco, quindi, del Parlamento, avrebbe potuto evitare alcune delle evenienze di cui noi del Copaco abbiamo notizia (e di cui l'opinione pubblica ha notizia attraverso i giornali). Si potevano evitare alcuni dei fatti che sono oggetto di inchiesta della magistratura? Io penso di sì! Penso che con il testo che oggi inizia il suo percorso di esame si sarebbero potute evitare alcune delle cose che tutti noi avremmo voluto non fossero accadute!
Certo, non tutto è possibile evitare. Il comportamento personale delle persone (siano essi operatori di sistemi di intelligence o meno) che contravviene alla legge, alla norma, alla prassi, all'ordine superiore, il comportamento illegittimo non è evitabile. Bisogna però evitare che il Parlamento e, quindi, la nazione, lo Stato siano estromessi dalla capacità di verificare ciò che sta accadendo.
Al Comitato sono affidate anche funzioni consultive sulle proposte di legge riguardanti le materie di competenza: esprime un parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto e di regolamento in materia di intelligence, nonché riceve, nella figura del presidente, comunicazioni sulla nomina dei direttori generali dei servizi, del direttore generale del DIS, del capo dell'ispettorato e dei dirigenti preposti.
Con riferimento alla tematica del ruolo di un comitato parlamentare nel campo delle nomine di coloro che devono dirigere i servizi che poi devono essere controllati, è stata formulata, nell'esame conclusivo da parte della Commissione affari costituzionali, una dicitura nel testo che rappresenta un compromesso utile rispetto alle proposte provenienti dal Copaco e ad alcune esigenze riscontrate in Parlamento per non frapporre, con un parere vincolante, il Copaco tra il Governo e le nomine.
L'esito degli accertamenti condotti e l'attività svolta dal Copaco sono riferiti alle Camere. Come è stato detto viene reso ancora più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato e, nel quadro di un più ampio rafforzamento della struttura organizzativa, si disciplina con grande attenzione e con la doverosa cautela l'impiego di collaboratori esterni. Sulla disciplina della segretezza degli atti del Comitato hanno già detto diversi colleghi. Si instaura, con questo progetto di legge, una disciplina di tutela del segreto degli atti del Copaco tesa a punire i parlamentari che violano tale segreto. A questo proposito si è opposto, in fase di discussione anche in Commissione Affari costituzionali, un criterio circa la giudicabilità dei parlamentari anche in ordine a questo problema. Personalmente ritengo che, per garantire l'alto ruolo di controllo che deve svolgere il Copaco - peraltro non si chiamerà più così, bensì Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica -, sia stato giusto inserire una disciplina che punisce in un dato modo i parlamentari che violino l'obbligo del segreto dei lavori. È bene infatti che il Comitato parlamentare di controllo sia una sede dove coloro che devono venire a testimoniare del loro lavoro e a raccontare ai parlamentari di ciò che accade in relazione all'espletamento delle loro funzioni abbiano la possibilità di sentirsi in un luogo protetto e riparato rispetto al resto del lavoro parlamentare.
Molti colleghi hanno citato il tema, che nel testo di legge è articolato, della disciplina dei rapporti con la magistratura ed altri apparati dello Stato. A questo proposito penso, così come dicevo all'inizio del mio intervento, che lavorare sulla riforma dei servizi di sicurezza sia un contributo a migliorare la qualità della democrazia nel nostro paese. Il fatto che su questo testo di riforma noi abbiamo ascoltato nei giorni scorsi opinioni provenienti dalla magistratura su alcuni punti singoli della riforma ed il fatto che nel corso della discussione in Commissione affari costituzionali abbiamo più volte assistito ad opinioni diverse tra rappresentanti del Governo e parlamentari su alcuni punti dirimenti della riforma medesima, significa proprio che questa riforma si pone nel luogo di confine dell'equilibrio dei poteri del nostro paese; e secondo me è un elemento positivo quello rappresentato dall'equilibrio tra potere esecutivo, potere giudicante della magistratura e potere legislativo del Parlamento. Proprio per questo penso sia positivo che il testo al nostro esame sia frutto - e forse non poteva che essere così - di un equilibrio fra le opinioni di tutti i rappresentanti dei partiti.
Attribuisco molta importanza, anche rispetto alla disciplina che avevamo incardinato con il testo di riforma del 1977 - dove questo aspetto è oggi considerato un limite -, al fatto che il SIN e il SIE (ex SISDE ed ex SISMI) risponderanno, se questa riforma verrà così approvata, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o, tramite sua delega, alla cosiddetta Autorità delegata. Penso che questo rappresenti uno degli elementi centrali della riforma dei principi di controllo dell'attività dei servizi. Questo nuovo riferimento apicale nella Presidenza del Consiglio dei ministri o nell'autorità delegata è un elemento cardine di cambiamento e di trasformazione netta rispetto alla precedente modalità operativa, che vedeva il SISDE riferire al ministro dell'interno e il SISMI riferire al ministro della difesa. Penso che questo sia un ulteriore elemento di semplificazione ed al tempo stesso di aumento della possibilità di controllo. Mi riferisco al rafforzamento del coordinamento politico dell'azione dei servizi, al fatto cioè che il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, l'autorità delegata - che può essere scelta nella figura di un sottosegretario o di un ministro senza portafoglio -, assicurano, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (il DIS), il coordinamento dell'operato dei diversi organismi di intelligence. L'intero sistema di informazione e sicurezza nazionale è posto sotto l'alta direzione e responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri - a ciò faceva riferimento anche il sottosegretario Micheli - il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica. Questo è il tema del rafforzamento delle funzioni di coordinamento politico.
Vi è anche il tema del rafforzamento delle funzioni di coordinamento tecnico, perché in luogo del CESIS è istituito il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Con questa riforma, al DIS sono affidati incisivi poteri di coordinamento, di vigilanza, di analisi strategica e proposta. Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri che lo nomina: è suo collaboratore stretto e, ove istituita, dell'Autorità delegata.
L'istituzione di una struttura tecnico-amministrativa permanente e dotata di adeguate risorse è diretta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e all'autorità delegata di essere costantemente informati sull'attività del sistema di informazione e sicurezza nazionale e di intraprendere tempestivamente tutte le misure necessarie.
Segnalo, inoltre, che nell'ambito del DIS è istituito l'ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e di vigilanza sul rispetto della normativa di settore.
Ritornando a quanto dicevo prima sulla questione della struttura binaria dei servizi (elemento che, a mio avviso, fa parte del capitolo concernente il miglioramento delle funzioni di controllo), si conferma l'assetto binario della struttura dei servizi, che fornisce, secondo la Commissione, maggiori garanzie rispetto alla concentrazione in un unico soggetto di tutte le competenze in materia di intelligence.
Il SISMI diventa ISE, il SISDE diventa ISI: il primo è competente per le operazioni all'estero; il secondo per le operazioni sul territorio nazionale. Tale ripartizione geografica è univoca ed è destinata a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili. Come abbiamo visto, in ogni caso, sono previste opportune forme di coordinamento e, inoltre, sono previste opportune forme di coordinamento per le operazioni che presentino carattere misto.
Vi è un potenziamento dei controlli interni. Viene istituito, presso il DIS, un ispettorato - cui molti colleghi hanno fatto riferimento - diretto da un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il compito di esercitare il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando il rispetto di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni dell'autorità, con riferimento, tra l'altro, alla tutela del segreto, all'impiego di risorse e personale, e alla gestione dei fondi riservati.
Ho voluto citare questi punti che sono significativi di un cambiamento; un cambiamento orientato verso una maggiore possibilità di controllo sia sul versante parlamentare sia su quello del funzionamento diretto e dell'organizzazione dei servizi in rapporto alla Presidenza del Consiglio.
Infine, e concludo signor Presidente, penso che, anche nel campo della disciplina del segreto di Stato (sebbene il testo, forse, sia ancora migliorabile), siano state inserite particolari attenzioni affinché la disciplina del segreto di Stato divenga fortemente attenta ai principi di democrazia nel nostro paese.
Così come ha già detto all'inizio di questa discussione il presidente Violante, anche rispetto ad alcune critiche apparse oggi sui quotidiani, ritengo che il nostro paese, con la nuova riforma sulla disciplina del segreto di Stato, faccia un passo in avanti verso gli altri paesi europei.
Penso che le future generazioni, se tale riforma verrà approvata, potranno esserci grate. Ritengo, in altri termini, che esse ci ringrazieranno del fatto che, nei primi anni del nuovo millennio, anche l'Italia avrà adeguato la propria disciplina in materia di segreto di Stato alle esigenze delle moderne democrazie.
Attendo fiducioso, quindi, l'esame delle proposte emendative che si svolgerà in Assemblea. Spero proprio che il Parlamento, in breve tempo, riuscirà a partorire una riforma così importante per il paese e per tutti i cittadini.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Allasia. Ne ha facoltà.
STEFANO ALLASIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di riformare i servizi di informazione e di sicurezza si è più volte affacciata sulla scena politica italiana. Malgrado i numerosi tentativi compiuti nelle ultime tre legislature, tuttavia, la disciplina che regola l'organizzazione e l'attività dell'intelligence community italiana è ancora quella contenuta nella legge n. 801 del 1977, voluta dall'allora ministro dell'interno Cossiga.
In quella circostanza, prevalse l'idea di organizzare l'intelligence italiana su due servizi: uno per l'estero e per il controspionaggio, dipendente dal ministro della difesa (l'attuale SISMI, erede del SID, del SIFAR e del SIM), ed uno interno, il SISDE, sottoposto al ministero dell'interno e derivato dall'ufficio affari riservati del Viminale. Il SISMI ed il SISDE sarebbero stati coordinati, in sede politica, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza), nonché, tecnicamente, dalla Segreteria generale del CESIS.
Al di sotto di tali strutture, hanno a lungo operato anche i servizi dell'intelligence tecnico-militare, i SIOS. Si tratta di stati maggiori di forza armata creati nel 1947, ma esistenti già in epoca monarchica. Ricordo che, per effetto della recente riforma dei vertici militari (la legge n. 25 del 1997), questi tre SIOS sono stati tuttavia ridotti alla dimensione di strutture-quadro, cedendo competenze e personale al RIS, il nuovo servizio di informazione delle Forze armate direttamente dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa.
In questo momento, la struttura italiana somiglia notevolmente a quella francese, di cui ricalca organigramma e ripartizione di competenze. L'insoddisfazione dei politici nei confronti dell'intelligence nazionale storicamente nasce, in Italia, dal frequente coinvolgimento dei servizi nella dialettica politica interna, conseguenza diretta della concezione della minaccia esterna alla sicurezza nazionale - il pericolo sovietico - a favore di eversioni interne, identificate con l'azione antinazionale delle frange dell'estrema sinistra extraparlamentare.
Non stupisce, pertanto, che siano numerosi i parlamentari che abbiano mostrato, nel corso degli anni, di voler recidere ogni legame con il passato e con questo genere di deviazioni. La riforma, così, è stata invocata soprattutto per accrescere i controlli politici sui servizi, rafforzare i poteri ispettivi del Parlamento nei confronti dell'intelligence e provocare un massiccio ricambio dei quadri di SISMI e SISDE.
Ricordo che era nato da tali presupposti, nel 1997, un documento che avrebbe dovuto costituire la proposta del primo Governo Prodi per i servizi. Esso venne prima accantonato e poi rielaborato, ma senza convinzione, dopo l'arrivo di D'Alema a Palazzo Chigi, per essere poi completamente abbandonato durante gli anni di governo della Casa delle libertà. L'elemento probabilmente più significativo contenuto nella proposta elaborata dalla commissione di studio allora costituita era rappresentato dall'unificazione degli attuali servizi in un'unica agenzia, sottoposta alla direzione di un ministero ad hoc per la sicurezza nazionale.
Con il Governo Berlusconi, peraltro, venne compiuto un ulteriore tentativo di riforma, basato, questa volta, su presupposti differenti. Si intendeva soprattutto, infatti, adeguare l'intelligence italiana alle sfide emerse successivamente agli attacchi dell'11 settembre, potenziandone le capacità operative, di supporto informatico e di sicurezza a profitto del vertice decisionale nazionale.
Nemmeno quella volta, tuttavia, se ne fece qualcosa, perché, dopo l'approvazione del disegno di legge governativo al Senato, l'emergere di una contrapposizione netta tra il ministro dell'interno e quello della difesa provocò una impasse in questo ramo del Parlamento.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 17,07)
STEFANO ALLASIA. Alle spalle del contrasto tra interno e difesa vi era, naturalmente, la rivalità tra SISDE e SISMI, nonché quella tra i vertici della Polizia di Stato e quelli del SISMI.
Di quella sfortunata vicenda legislativa, peraltro, non tutto è andato perduto. Il sistema di garanzie funzionali, previsto all'interno del testo al nostro esame, ad esempio, ricalca quasi integralmente quello del vecchio disegno della legge Frattini della passata legislatura.
Le inchieste condotte dalla magistratura sulla supposta partecipazione delle intelligence italiane alle extraordinary renditions condotte dai servizi di sicurezza americani dopo gli attacchi alle Torri gemelle di New York hanno dato un'ulteriore spinta nella direzione della riforma. Alla luce di questi fatti, si spiega il clima di straordinaria collaborazione tra le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione che hanno contraddistinto tutta la fase dell'iter del provvedimento svoltosi nella I Commissione.
Il testo sul quale l'Assemblea della Camera inizia oggi a confrontarsi deriva, in massima parte, dalla proposta elaborata dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza. Tuttavia, come Lega Nord, desideriamo evidenziare anche lo specifico apporto dato dal nostro movimento all'elaborazione della proposta unitaria ora all'attenzione dell'Assemblea. Il nostro gruppo, infatti, è stato l'unico ad astenersi sul testo presentato dal presidente Scajola, al momento cui venne assunto in Commissione come testo base, rilevando una serie di elementi di difficoltà sui quali sarebbe stato opportuno promuovere una riflessione.
Come Lega, non abbiamo mai condiviso, ad esempio, l'idea di introdurre nel nostro ordinamento la figura del ministro dell'informazione per la sicurezza, la cui apparizione, secondo noi, avrebbe inesorabilmente condotto al ridimensionamento del ruolo svolto nel sistema informativo e di sicurezza nazionale dal Presidente del Consiglio, dal ministro dell'interno e dal ministro della difesa. Né ritenevamo accettabile che, a fronte di un potenziamento delle competenze e dei poteri del servizio di intelligence, il Comitato parlamentare di controllo potesse continuare ad essere l'organismo attuale in cui siedono soltanto otto parlamentari e nel quale sono rappresentati ancor meno gruppi politici.
Allo scopo di sottolineare la nostra posizione come gruppo Lega Nord, abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, predisporre una nostra proposta con tre obiettivi fondamentali. Primo: allargare la composizione del Comitato parlamentare di controllo a 14 membri, onde consentire a tutti i gruppi parlamentari, costituiti alla Camera e al Senato, di esservi in qualche modo rappresentati; secondo: formalizzare il modello di concertazione maggioranza-opposizione, affermatosi durante la XIV legislatura, quando il sottosegretario Gianni Letta informò in tempo reale il centrosinistra di ciò che il Governo stava facendo per liberare le due Simone e Giuliana Sgrena, sequestrate in Iraq; terzo: introdurre quegli obblighi informativi a carico del Governo nei confronti non solo del Comitato parlamentare di controllo, ma, altresì, dei presidenti delle regioni interessate dalla minaccia imminente rilevata dai servizi.
Ognuno di questi obiettivi è stato in seguito tradotto in emendamenti, alcuni dei quali sono stati, in parte, accolti. Il testo che oggi giunge all'Assemblea di Montecitorio è, quindi, a nostro avviso, significativamente migliore rispetto alla originaria proposta Scajola.
Un Comitato parlamentare più rappresentativo permette all'intelligence italiana di essere più incisiva ed efficace nella lotta al terrorismo internazionale, non taglia fuori i ministri dell'interno e della difesa dal circuito informativo, anzi, per la prima volta, inserisce al suo interno anche il ministro degli esteri.
Questo risultato si deve anche all'iniziativa politica assunta dal gruppo della Lega Nord. Per questo motivo, anche noi ci esprimeremo a favore del provvedimento, pur riservandoci di produrre ulteriori migliorie durante il dibattito in aula.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, questa riforma cade in un momento particolare; cade non soltanto in un quadro politico mondiale che ha visto formidabili mutamenti dei suoi equilibri, ma anche in un momento in cui drammatiche cronache giudiziarie consegnano all'opinione pubblica la notizia e la percezione di scandali immensi, dell'assoluta mancanza di trasparenza dei nostri servizi; tutto ciò fa capire quanto sia importante questa riforma.
Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977. Ebbene, non esitiamo ad affermare che, riguardo al lavoro svolto, che è stato lungo e faticoso e che ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali, manifestiamo il nostro apprezzamento, anche personale, nei confronti del presidente e relatore Violante.
Non c'è dubbio che la riforma rechi in sé aspetti positivi. Essa muove da esigenze oggettive, che definirei quasi insopprimibili: unificazione dei servizi, esigenza che il relatore ha sinteticamente esposto nel suo intervento; razionalizzazione e modernizzazione (termine che, in questi giorni, il relatore ha usato più volte nel corso dei lavori); trasparenza e maggiore democratizzazione degli apparati dei nostri servizi.
Noi abbiamo apprezzato l'impianto, ma non siamo ancora certi che l'obiettivo sia assicurato fino in fondo dall'attuale formulazione del testo. Ad ogni modo, credo che vi siano tutti i margini per migliorare ulteriormente il provvedimento di riforma. L'indicazione è quella di creare un centro di responsabilità politica, precisa e chiara, in capo al Presidente del Consiglio, il che implica la definizione, abbastanza precisa e dettagliata, del ruolo e delle funzioni del Presidente del Consiglio in questa delicata materia.
Per quanto concerne il ruolo, i poteri e la stessa composizione del Comitato parlamentare di controllo, signor sottosegretario, credo che l'osservazione dell'onorevole Allasia, della Lega Nord, sia assolutamente condivisibile. Se l'approccio muta radicalmente, come pare debba mutare, è chiaro che, accanto alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio, vi deve essere un più forte margine di intervento del Parlamento, ovviamente attraverso le sue articolazioni e, nella fattispecie, attraverso il Comitato parlamentare. Pertanto, credo che, nonostante vi sia stato già un ampliamento, il Governo e la Commissione debbano prendere in considerazione, per riflettere seriamente al riguardo sul suggerimento di aumentare il numero dei componenti. Analogamente, riteniamo importante (tornerò su questo aspetto in seguito) il ruolo del DIS.
I Comunisti Italiani vogliono rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto per quanto concerne il Presidente del Consiglio, le sue prerogative, che vogliamo irrobustire ancora di più, ed i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza. Per ciò che riguarda invece il DIS, organo le cui funzioni ci appaiono, nella formulazione di parecchie disposizioni, tuttora nebulose (in particolare, si lasciano spazi così ampi da far temere che tutto cambia perché nulla debba cambiare...), abbiamo svolto un lavoro molto serio che sarà vagliato innanzitutto dalla Commissione, perché vogliamo aiutare la riforma ad essere ancora più netta e a perdere quegli elementi di ambiguità che ancora mantiene.
Tuttavia, ciò non ci fa velo nell'indicare i limiti che tale riforma presenta, ad iniziare da uno dei punti, a nostro giudizio, più dolenti e pericolosi, che riguarda le garanzie funzionali - ho avuto modo di dirlo più volte, sia in Commissione sia in altre sedi -, perché ciò che temiamo è che, in merito alla dimensione e all'ambito dei servizi segreti nel nostro paese, il principio di legalità rischi la dissoluzione: si rischia cioè di creare un'altra dimensione, alternativa, rispetto alla quale il principio di legalità non vale più. Cercherò poi di dire le ragioni della nostra preoccupazione; saranno poi quest'Assemblea, ancora la Commissione ed il Governo a valutarne e a tentare di comprenderne sino in fondo la fondatezza.
Certo, vi sono stati dei miglioramenti, è indubbio - ne ho dato atto prima, all'inizio del mio intervento -, ma li reputiamo insufficienti, perché consentire che determinate condotte sfocino in reati, in reati anche molto gravi, che hanno visto nel passato l'opera deviata di alcuni settori dei nostri servizi, non ci conforti affatto e non sia questione su cui siamo disposti a chiudere un occhio, figuriamoci due!
Ciò che su questo punto mi colpisce è il fatto di aver sentito in passato, su precedenti provvedimenti, approcci radicalmente garantisti, anche laddove il garantismo non c'entrava nulla. Invece, in queste materie, così particolarmente delicate, che riguardano proprio la qualità della democrazia di uno Stato, anche strumentalmente sul piano dialettico, si fa prevalere il motivo della sicurezza su quello dei diritti, delle libertà, anche quelle costituzionali, garantite dalla Costituzione del 1948.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 17,20)
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Un altro punto su cui manifestiamo ancora forti perplessità e preoccupazione riguarda, nonostante gli indubbi miglioramenti rispetto al punto di partenza, il segreto di Stato. È vero: il relatore poco fa ricordava all'onorevole professor Tranfaglia come in altri paesi la durata del segreto di Stato sia addirittura superiore rispetto a quella che finora vi è stata o che la riforma in discussione intende prevedere e sancire.
Tuttavia, quando si discute su discipline di questo genere non si può non tenere conto della storia del nostro paese e di quella dei suoi servizi segreti, nonché del fatto che in Italia sostanzialmente non sia mai stato rimosso il segreto di Stato, da Portella della Ginestra sino ad oggi. Senza l'impegno e lo sforzo personale degli storici, e nella fattispecie anche del professor Tranfaglia, nulla avremmo continuato a sapere, né cominciato a squarciare il velo della copertura, se non recandoci presso gli archivi statunitensi: dunque, troppo esteso. Non in astratto, signor sottosegretario, ma per la storia di questo martoriato paese e di questa martoriata Repubblica e per la storia dei nostri servizi segreti.
Ci colpisce peraltro - ma credo che su questo punto troveremo facilmente convergenza ed accordo - il fatto che da un lato si introducano punizioni severe per chi diffonde notizie, atti o documenti coperti dal segreto di Stato, mentre misure in qualche modo blande sono previste per chi costruisce falsi presupposti volti al compimento di azioni sfocianti in reato. Inoltre, registriamo la singolare assenza di punizioni per chi opera la distruzione della documentazione ormai «liberalizzata», su cui cioè è cessato ogni vincolo di copertura. Se dobbiamo varare una riforma valida per i prossimi cinquant'anni, è chiaro che abbiamo il dovere di prendere in considerazione anche questi aspetti che nel testo ancora mancano.
Vi sono poi altri punti, signor sottosegretario, che ci spingono ad una riflessione (e mi rivolgo a tutte le forze politiche) costruttiva, positiva perché la qualità della democrazia dipende da come i servizi segreti svolgono il proprio ruolo e sono attaccati alle istituzioni democratiche. Non si tratta di una faccenda di destra, di centro o di sinistra, bensì di una garanzia per tutti.
Ad esempio, la norma relativa al contingente speciale ci inquieta in quanto rimette tutto alle disposizioni regolamentari. E ancora, mi chiedo se questo contingente speciale del personale non sia nient'altro che una modificazione lessicale di quei famigerati reparti speciali che hanno rivestito un certo ruolo su vicende ancora oscure, come la Gladio all'estero. Ritengo assai pericoloso uniformare la fisionomia dei nostri servizi e quella dei servizi segreti di altri paesi, in particolare - per essere esplicito su questo punto - degli Stati Uniti, cioè la CIA. Le ragioni della mia preoccupazione risiedono nella diversa - profondamente diversa - realtà politica, istituzionale e dei contrappesi esistente negli Stati Uniti rispetto a quella presente in Italia. Se non cambia la formulazione di alcune disposizioni, non credo che renderemo un buon servizio a questo paese per il futuro. Infatti, non potranno escludersi casi come quello, purtroppo noto, di Pio Pompa, peraltro con ottima copertura legislativa.
Inoltre, non ci convince il ritorno del segreto di Stato per quanto riguarda gli accordi internazionali, che - se ricordo bene - era saltato grazie ad un nostro emendamento in sede di I Commissione affari costituzionali. Vogliamo capire bene cosa si intende con il riferimento agli accordi internazionali, cioè se si intendono quelli in forma esecutiva che non vengono resi noti al Parlamento e quelli intrattenuti tra servizi segreti e rispetto ai quali, dunque, manca quel controllo parlamentare che rappresenta uno dei contrappesi e dei cardini previsti da questa riforma.
Infine, per quanto riguarda l'intelligence, che ritengo il vero punto di modernizzazione, abbiamo una concezione opposta rispetto a quella espressa dall'onorevole Gasparri, che molto probabilmente confonde un po' le cose.
L'intelligence è una cosa seria, che tuttavia in questo paese non è stata mai interpretata per quello che è e che dovrebbe essere.
Questo dibattito così ovattato, in un'aula vuota, mi inquieta personalmente, prima che come parlamentare e come dirigente politico, come democratico.
Finora l'intelligence è stata nelle mani delle Forze di polizia e delle Forze armate - soprattutto di queste ultime - che, com'è ovvio, hanno altri compiti, altre funzioni, altre predisposizioni, altra natura.
Oggi, al contrario, l'intelligence, partendo da quei presupposti, è in primo luogo analisi, conoscenza, competenza, elaborazione, dunque ha bisogno di altro, di una diversa interpretazione, di un diverso approccio, che non può essere quello sostanzialmente operativo delle Forze armate.
Da alcuni ho sentito parlare spesso - non solo durante i lavori parlamentari, ma anche leggendo i giornali e ascoltando i telegiornali - di pregiudizio verso i nostri servizi. Si tratta di un'affermazione che singolarmente riecheggia in un brano dell'intervista del generale Pollari, rilasciata il 31 gennaio scorso al quotidiano La Stampa. Il generale afferma: «Da noi, quando va bene, i servizi sono inquietanti. Quando va male, sono deviati. Con il risultato che lavorare è impossibile. Allora, o decidiamo che non servono e li appaltiamo agli americani, agli inglesi, ai francesi, oppure riconosciamo loro il rispetto che meritano dei servitori dello Stato e non li costringiamo più ad andare in giro con il cartello 'Non sono disonesto!' appeso al collo».
Questa è un'affermazione che sottoscriverei totalmente e incondizionatamente, se alle nostre spalle non vi fosse una pesantissima storia, anche recente, come il caso Abu Omar, il caso Calipari, il caso Telecom. A questo proposito, in realtà, di esistenza di intercettazioni telefoniche l'opinione pubblica ha saputo fin dal 1973, quando vi furono circa duemila linee illegalmente intercettate.
Sottoscriverei quelle dichiarazioni se non risultasse ancora insoluto un formidabile elenco di fatti che hanno ammorbato la vita di questa giovane Repubblica: piazza Fontana, Freccia del sud, Golpe Borghese, «Golpe bianco» di Sogno, Trento, Italicus, piazza della Loggia e così via.
Allora, con la lealtà che ci ha sempre contraddistinto, apertamente e senza infingimenti, lavoreremo per migliorare la proposta; lo faremo innanzitutto con la nostra maggioranza per comprendere quale direzione assumere. Lavoreremo non per snaturare tale proposta, in quanto riteniamo di averne compreso l'impianto, ma per coniugare l'efficienza dei servizi con la garanzia dei diritti. Perché nel nome della sicurezza i diritti non vengano cancellati.
Allora, se, su queste materie così delicate, che attengono appunto ai gangli vitali di uno Stato democratico, le previsioni di legge devono essere chiare, puntuali e non ambigue, per non lasciare ampio margine ad un'interpretazione eccessivamente libera, credo di poter concludere con l'insegnamento di un nostro insigne noto giurista, Pietro Calamandrei: i giuristi - e noi oggi siamo qui in veste di legislatore - non possono permettersi il lusso della fantasia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capotosti. Ne ha facoltà.
GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, innanzitutto vorrei ringraziare il presidente della Commissione affari costituzionali e tutti i suoi membri per il lavoro davvero importante esperito in questi mesi, così come ringrazio il delegato del Governo in materia. Dagli interventi di chi mi ha preceduto, con i richiami fatti al caso Pollari, a quello di Abu Omar, all'Italicus, ad Ustica e a Scalzone, pur nel diverso approccio alla tematica, è emerso, oltre ad una nota di criticità in ordine al bisogno di una riforma così rilevante, un dato comune: la necessità di ammodernare l'apparato di sicurezza interna, in modo da dare una risposta più attuale e più pronta al difficile momento che stiamo vivendo e, di certo, migliore di quella data in passato di fronte ad emergenze nazionali.
Tengo a rivolgere questo ringraziamento, perché si è disegnata una proposta di riforma tutta imperniata sull'assetto costituzionale della Repubblica. In essa, sono contemplati i tre poteri costitutivi, esecutivo, legislativo e giudiziario, tra i quali vi è un rapporto di collaborazione, in modo che ci sia una più ampia condivisione delle tematiche.
È doveroso sottolineare che, in questa riforma, rispetto ai testi precedenti, si delinea un processo di democrazia più compiuta; infatti, alcune responsabilità vengono trasferite da autorità burocratiche, ovvero da funzionari che, per quanto capaci, competenti e seri, non hanno mandato popolare, ai corpi costituenti dello Stato, i quali invece trovano fondamento nel mandato popolare. Ravviso, inoltre, un ulteriore motivo di lode nel fatto che il testo non contempla leggi speciali.
Va segnalato che questa Repubblica è stata in grado di affrontare percorsi difficili (si pensi alla lotta al terrorismo, a vicende come quelle delle Brigate rosse o, addirittura, al sequestro Moro), senza mai fare ricorso a leggi speciali, cioè senza mai mettere in discussione le garanzie costituzionali primigenie della persona, riuscendo, allo stesso tempo, a dare una risposta di democrazia, di sicurezza e di collegialità.
Questo è un dato che va sottolineato, perché in molti paesi del mondo, ancorché democratici, non si è tenuto lo stesso atteggiamento; e tengo, in modo particolare, a mettere in luce questa nota di coraggio e di onestà intellettuale.
Devo ammettere che, da membro della II Commissione (Giustizia), avrei gradito che ci fosse stata una più ampia condivisione dell'esame del testo di riforma, cosa che, per motivi tecnici e formali, non è stato possibile realizzare; sarò quindi costretto a presentare qualche emendamento per proporre alcune mie soluzioni.
Più che avventurarmi nell'analisi degli elementi tecnici, già esposti da chi mi ha preceduto, mi pare opportuno sottolineare, nel merito, alcuni punti di eccellenza: ad esempio, l'istituzione di un dipartimento che, finalmente, fa riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura binaria con competenze definite, una interna e una esterna, responsabilità, anche penali, precise, individuate in maniera indefettibile dalla normativa. In sintesi, ci troviamo di fronte ad un testo che svolge un processo di razionalizzazione degli elementi stesi sul campo, che non imputa responsabilità, ma che semplicemente prende spunto dall'esperienza per costruire un disegno che, alla prova dei fatti, vedremo se darà una risposta più efficiente.
Quindi, entrando nel merito, credo possano essere formulate diverse osservazioni.
La prima a cui ho pensato leggendo il testo è che non vi è nessun coinvolgimento del Presidente della Repubblica.
Ora, questo non è un fatto necessario. Nell'equilibrio dei poteri che è stato disegnato dalla normativa penso però che avrebbe potuto trovare spazio una qualche funzione di garanzia, di cautela attribuita al Presidente della Repubblica, visto che nella nostra democrazia, di tipo parlamentare, egli rappresenta lo snodo di raccordo terminale, lo snodo di raccordo principale, perché egli è in capo, come è noto, a tutti poteri.
Questo è un elemento che mi permetterò di sottolineare ulteriormente durante il dibattito, magari attraverso un emendamento, perché penso che potrebbe essere, come dire, opportuno coinvolgere anche il Presidente, seppure con un ruolo semplicemente consultivo.
In ordine alla Commissione di controllo, ho preso nota, leggendo l'articolo 1, che l'autorità delegata ha facoltà di stabilire i fondi. Ecco, ricordando l'esperienza del Congresso degli Stati Uniti, faccio presente che la Commissione di controllo, nel Congresso degli Stati Uniti, esprime un parere vincolante sui fondi. Effettivamente, questo è patrimonio comune della coscienza giuridica del nostro tempo: forse il controllo più stringente che può essere esperito, alla fine, è quello sui fondi. Ciò che sto dicendo, ovviamente, non è vangelo; invito però anche su questo punto la Commissione a prendere in esame una proposta di parere vincolante, o di parere successivo di ratifica riguardante eventuali situazioni di emergenza, che penso rappresentino l'elemento più pregnante.
Non è infatti la gestione ordinaria l'attività più importante (che alla fine, nei fatti, è burocraticamente delimitata), ma le responsabilità di gestione dinnanzi ad una situazione straordinaria (quella per la quale il servizio, in buona sostanza, è concepito).
Ancora, credo che sarebbe opportuno ridisegnare una maggiore collegialità all'interno del Comitato interministeriale. In questo senso, ha detto bene chi mi ha preceduto, parlando dell'articolo 17, secondo comma, quando delimitava una serie di condotte che non possono essere poste in essere neanche con autorizzazione, perché comunque corrispondono a un reato.
Fermo restando che su questo punto ho delle difficoltà a capire quale sia il bene giuridico tutelato da questa normativa (perché vi sono diverse condotte non tutte commettibili), tuttavia ritengo che, per esempio, la presenza all'interno del Comitato interministeriale del ministro della giustizia (che è il ministro che in qualche modo garantisce l'interesse alla legalità e che quindi bilancia l'interesse alla sicurezza che invece esprime l'autorità delegata dal Presidente del Consiglio), potrebbe essere, sotto questo profilo, più pregnante, più esaustiva, o comunque di maggiore garanzia dinnanzi alla coscienza pubblica, all'opinione pubblica.
Da ultimo, ho preso nota che esistono anche una serie di nuovi reati, o meglio di reati propri, previsti per i parlamentari all'interno del Comitato di controllo.
Non ho trovato una disposizione corrispondente, ad esempio, per i giudici della Corte costituzionale. Immagino che si tratti di una mia pecca, oppure che ci sia comunque una qualche misura di salvaguardia, e ciò non per essere sanzionatori o repressivi; ma, tornando al discorso iniziale sul Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del Consiglio superiore della magistratura (quindi è anche in qualche modo l'autorità suprema davanti alla quale deve rispondere il potere giudicante), si potrebbe prevedere una norma di raccordo in modo da garantire la presenza del potere giudicante, ma anche la totalità dei poteri in senso armonico.
Effettivamente, se c'è un elemento tutto comune alle tante situazioni (secondo alcuni, eversive, secondo altri, di deviazione, secondo altri ancora, puramente accidentali) che si sono verificate nel passato, è la distonia di un singolo pezzo di un potere rispetto all'equilibrio costituzionale.
Questo è un elemento presente, è un elemento di cui dobbiamo prendere coscienza, è un elemento su cui il testo dà una risposta precisa. Credo che essa possa essere ulteriormente affinata e quindi, ripeto, presenterò degli appositi emendamenti al testo, ma sono sicuro che l'autorità, prima che politica, giuridica, del Presidente Violante e la sapienza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Micheli, delegato del Governo in tema, saprà trovare un «incastro», una proposta legislativa tale da dare una risposta esaustiva a tutte le coscienze, anche a quelle più critiche, in modo da tentare una risposta che sia la più ampia possibile dinanzi all'opinione pubblica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, a scanso di equivoci, siamo fermamente convinti che la sicurezza del paese e delle istituzioni democratiche e dei cittadini dipenda spesso, non solo in guerra, ma anche in pace, dall'efficienza dei servizi di informazione e sicurezza. È necessario, quindi, che il nostro paese abbia efficienti servizi di informazione e sicurezza e ne sia accresciuta la loro capacità operativa.
Dobbiamo dare atto, in questo contesto, al lavoro svolto in questi anni, nei quali il nostro paese ha attraversato le vicende del mondo sotto una tutela che si è dimostrata abbastanza efficace. Ciò non toglie che vi sia la necessità di dare nuovi strumenti alle nostre organizzazioni preposte a questo delicatissimo settore e, in particolare, di accrescere la loro capacità di adeguamento alle nuove esigenze, che sono quelle di un contrasto forte nei confronti del terrorismo internazionale e dei pericoli più generali della comunità.
La storia del nostro paese, tuttavia, richiama alla memoria alterne vicende verso le quali, come diceva prima qualche collega, non vi sono state risposte convincenti. È quindi necessario ancorare l'attività di organismi così delicati a capisaldi di sicura garanzia, affinché efficacia ed efficienza non vadano a discapito del sistema democratico, delle sue istituzioni e dei diritti individuali dei cittadini.
I servizi, però, devono sapersi tener fuori dalle cronache e dagli scandali. I migliori servizi sono quelli che non si sentono mai, che non fanno rilevare la loro presenza, ma il loro buon lavoro, nella effettiva tutela della collettività.
Detto questo, svolgerò alcune considerazioni sul metodo di approvazione del provvedimento. Lo faccio senza spirito di polemica verso i colleghi della I Commissione. Emerge con chiarezza, anche esaminando l'articolato del testo unificato, che vi erano competenze esplicite ed evidenti della Commissione giustizia; modifiche al codice penale e al codice di procedura penale richiamano in maniera diretta questa competenza e sarebbe pertanto stato opportuno coinvolgere la Commissione giustizia in un esame congiunto del provvedimento (Commenti del deputato Boato).
Premesso questo, occorre dire che il testo arrivato alla nostra attenzione, anche per la convergenza della maggioranza e dell'opposizione, rappresenta un punto di approdo importante. In questo senso, voglio ringraziare i colleghi e il presidente della I Commissione, che hanno svolto un lavoro di sicura qualità.
Rimangono aperte alcune questioni sulle quali vorrei richiamare l'attenzione. Dico ciò senza l'intenzione di esprimere, da parte nostra, un giudizio, che peraltro rimane positivo, ma ritenendo che vi sia bisogno di qualche correzione.
Siamo convinti - in questo senso la scelta del testo è convincente - che la responsabilità politica massima debba essere assegnata in capo al Presidente del Consiglio. È una scelta che condividiamo, perché non vi può essere ombra di dubbio rispetto alle responsabilità. Arriviamo da una storia, purtroppo, che non ci ha consentito di accertare in maniera puntuale questa responsabilità oggettiva. Allo stesso tempo, però, devo dire che cogliamo una certa contraddittorietà laddove è prevista l'eventuale istituzione di un ministro senza portafoglio con responsabilità sul settore.
Il ministro, proprio per la sua configurazione giuridica, rappresenta un punto di responsabilità politica. Riteniamo, perciò, che debba essere mantenuta l'attuale configurazione dell'affidamento della responsabilità di autorità delegata ad un sottosegretario, proprio perché si vuole mantenere forte la responsabilità del Presidente del Consiglio.
Consideriamo importante che il personale preposto ai servizi d'informazione e sicurezza non debba svolgere attività d'ispezione in una fase successiva. Sappiamo che, spesso, vi è continuità in apparati di questo genere tra le funzioni precedenti e quelle successive, ma chi esercita una funzione di controllo interno deve dare la sensazione di formulare un giudizio estremamente autonomo e, quindi, non influenzabile da precedenti appartenenze.
Per quanto riguarda il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, condividiamo l'inserimento del ministro degli esteri, mentre non comprendiamo l'esclusione del ministro della giustizia e del ministro dell'economia. Sappiamo che nella società moderna il ruolo dell'economia è fondamentale anche per quanto riguarda la tutela degli interessi generali del paese. L'economia non è soltanto un fatto privato, ma anche un fatto pubblico e, quindi, il coinvolgimento del ministro dell'economia sarebbe giusto e necessario, anche perché (colgo un'ulteriore contraddizione) è prevista la competenza dei servizi in materia di informazione sulle vicende finanziarie ed economiche del paese, in senso lato. È, quindi, ancora più precipua la necessità della presenza del ministro dell'economia. Aggiungo, anticipando una considerazione successiva, che trovo discutibile un'estensione così ampia delle competenze dei servizi.
Sono importanti i nuovi criteri in materia di reclutamento e selezione del personale. È necessario nei servizi d'informazione e sicurezza moderni accrescere fortemente la capacità di analisi. Sono importanti le attività operative, ma vi è bisogno di contributi professionali e scientifici di altissimo livello e, in questo senso, i criteri previsti rassicurano anche perché, in passato, siamo stati in presenza di alcuni fenomeni clientelari e degenerativi che non hanno giocato a favore di un efficace sistema dell'organizzazione dei nostri servizi.
Per quanto riguarda le modifiche del codice di procedura penale, riteniamo che coloro che sono impegnati in attività così delicate, che a volte comportano anche la messa a repentaglio della propria vita, debbano essere tutelati in maniera adeguata dal nostro sistema. Allo stesso tempo, però, vi è la necessità di garantire la capacità delle istituzioni di intervenire nel momento in cui si effettuassero attività difformi dai mandati.
È un fatto positivo l'introduzione di maggiori responsabilità in materia di segreto di Stato, anche se è da chiarire un elemento critico, che non vedo in chiave polemica nei confronti di vicende giudiziarie attuali. Non condividiamo l'idea che le leggi, si debbano varare a favore o contro qualcuno. Quindi, si tratta di valutare, con estrema serenità, se, in una sede giudiziaria che lo veda coinvolto, l'imputato, ancorché appartenente ai servizi, possa appellarsi lui stesso al segreto di Stato.
È certamente materia delicata, che deve, però, essere trattata da noi nel pieno rispetto dei diritti che debbono essere garantiti a tutti i cittadini. L'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza non è un cittadino diverso; è un cittadino al quale, in aggiunta a quanto richiesto a tutti gli altri, si chiede un impegno particolare: devono però essergli garantiti gli stessi diritti che ai cittadini normali vengono garantiti.
Per quanto riguarda la risposta del Presidente del Consiglio sull'acquisizione di documenti sottoposti a segreto di Stato richiesta dall'autorità giudiziaria, in particolare dal giudice, ritengo che i termini debbano essere ridotti dagli attuali sessanta giorni a trenta. Infatti, è comprensibile - e lo affermo senza volere in alcun modo manifestare sfiducia nei nostri servizi - che in sessanta giorni si modifichino molte situazioni; quindi, se ve ne è l'esigenza, il segreto deve essere apposto tempestivamente e trenta giorni sono più che sufficienti. Se, invece, non si ravvisa l'esigenza di far valere una tale riserva, non è giusto che rimangano tempi così lunghi.
Per quanto concerne la disciplina della causa di giustificazione, una previsione così estesa solleva a mio avviso qualche elemento di riflessione. È, infatti, ovvio come essa non si debba applicare agli attentati contro organi costituzionali e assemblee regionali; ritengo, però, si debba sopprimere la parte della disposizione che, con riferimento all'esclusione della causa di giustificazione per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, reca una previsione del seguente tenore: «salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi (...)». Infatti, in tale ambito «grigio», si possono annidare moltissime situazioni e in questa materia è necessario avere estremo rigore.
Mi rendo peraltro conto che ciò potrebbe essere interpretato come il tentativo di introdurre elementi di inefficacia nell'azione dei servizi; però, il perseguimento di determinati particolari obiettivi spesso spinge a travalicare gli ambiti fissati dalla normativa. È quanto accade anche con riferimento ad altre istituzioni, ma evidentemente, in un settore con oggettive difficoltà di controllo - caratterizzato da attività certamente non palesi -, l'esigenza della forzatura spesso diventa prassi. Quindi, vorrei quanto meno indurre i colleghi della Commissione competente a considerare tale elemento di riflessione.
L'attività dei servizi non può essere svolta nei confronti delle istituzioni e delle forze politiche presenti in Parlamento; così almeno prevede il testo. Al riguardo, ritengo che la previsione debba essere estesa a quelle forze politiche che si sono presentate alle elezioni sottoponendosi al giudizio degli elettori. Infatti, un'attività di contrasto deve essere rivolta contro coloro che si muovono occultamente, nei riguardi di quanti possono, con la loro attività, mettere in discussione i principi democratici; ritengo che chiunque, invece, con le proprie idee, si sottoponga al giudizio degli elettori meriti la tutela.
Un problema delicato è quello del trattenimento delle persone arrestate in flagranza o su mandato presso gli uffici della polizia giudiziaria oltre le ventiquattro più ventiquattro ore. Credo che non si debbano travalicare i limiti già previsti dalla Costituzione per quanto riguarda materia analoga - diciamo così -, quindi con il limite delle ulteriori quarantott'ore.
Ho visto che la Commissione ha già corretto le sanzioni penali in materia di azione degli appartenenti ai servizi di sicurezza per il preordino illegittimo di condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Avevo predisposto un emendamento in questo senso; osservo comunque che la Commissione mi ha anticipato, quindi colgo la sensibilità manifestata rispetto a questa delicatissima questione.
Sono queste le problematiche su cui, credo, si deve maggiormente attivare la nostra attenzione, anche con riferimento al dibattito in aula. Un richiamo sulla composizione del Comitato di controllo parlamentare: se quest'ultimo non è rappresentativo di un'esigenza di controllo democratico generalizzato, non si giustifica la sua composizione di cinque deputati e cinque senatori. Un contenimento della rappresentanza è garanzia di sicurezza riguardo al controllo del segreto e consente anche di non attivare quella dialettica che in un organismo di questo genere non è necessaria. Stiamo, infatti, parlando di un organismo che non deve tutelare una parte, ma l'insieme del paese, delle sue istituzioni e rappresentanze politiche.
Invece, se si sta parlando di uno strumento di controllo generalizzato, democratico in senso lato - il richiamo alla proporzionalità in qualche modo giustifica tutto questo -, credo vi debba essere una composizione che consente la presenza di tutti i gruppi parlamentari.
In conclusione, è stato fatto un buon lavoro che può sicuramente essere migliorato in aula; mi auguro che attraverso il nostro sforzo si riesca a dotare il paese di organismi sicuramente indispensabili per quanto riguarda l'azione di tutela degli interessi. Nello stesso tempo, debbono essere precisi anche gli ambiti di operatività di questi organismi. Quindi ritengo, signor Presidente, signor sottosegretario e colleghi della Commissione I che, riguardo alla mission dei servizi, la tutela degli interessi economici, finanziari e strategici per la collettività rappresenti una denominazione piuttosto generica; di conseguenza, è necessario specificare meglio oppure «spulciare» completamente la denominazione
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito su un tema così importante e delicato per il paese meriti qualche brevissima considerazione di carattere politico.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 18,04)
GIANPIERO D'ALIA. Il gruppo dell'UDC ha lavorato al Copaco, in Commissione affari costituzionali e lavorerà in Assemblea, alla Camera ed al Senato, per sostenere e far approvare la riforma dei servizi d'intelligence.
Infatti, a distanza di trent'anni da quando il Parlamento è stato chiamato a decidere su una riforma in questo campo, occorre affrontare senza reticenze, senza falsi ideologismi e con grande senso di responsabilità un tema importante che, nelle ultime due legislature, si è tentato di discutere con grande successo. Le ragioni di quest'ultima mia affermazione sono da ricercarsi nella resistenza di strutture particolarmente consolidate, sotto il profilo operativo nel nostro Stato e che tendono sempre - per definizione - ad una loro autoconservazione. Inoltre, concorre il fatto che è evidente, dati i precedenti che storicamente hanno visto i servizi o una loro parte o alcune singole persone protagoniste in questo, l'esistenza di sempre più forti elementi di diffidenza nei confronti di questa attività. Molto opportunamente, nel testo licenziato dalla Commissione, essa viene definita, in senso non solo tecnico, attività d'informazione aperta «per la pubblica sicurezza», concetto diverso dal sistema nazionale «della pubblica sicurezza».
Infatti, questa è una materia molto delicata; si tratta di un'attività fondamentale non solo per la tutela della sicurezza nazionale, ma anche per far giocare al nostro paese un ruolo strategico nello scenario europeo ed internazionale. Poiché una struttura d'intelligence deve essere nelle condizioni di prevedere e prevenire fatti che succedono nel mondo e supportare in questo modo il Governo e il Parlamento nella sua attività legislativa, più latamente intesa anche come esecutiva, nel caso in cui essa non fosse in grado in questo suo ruolo non solo in relazione alla tradizionale politica estera, ma anche nel contesto di crescita globale, sarebbe lo stesso sistema paese a non essere messo nelle condizioni di funzionare bene.
Ora, io credo che per le suddette ragioni, abbiamo sempre sostenuto la necessità di un metodo diverso e nuovo nell'affrontare questi temi estremamente delicati. Questi ultimi, infatti, vanno svincolati dalla cosiddetta logica bipolare di maggioranza e di opposizione, in quanto i servizi di sicurezza sono un patrimonio sia del paese sia dello Stato; non sono patrimonio né di questo né di quel Governo, a maggior ragione da quando siamo entrati in un sistema bipolare; non sono patrimonio né di questa né di quella maggioranza politica.
Dunque, vi è anche la necessità che gli apparati d'intelligence non solo siano indipendenti ed imparziali, ma che appaiano tali anche all'esterno, nel rapporto con l'opinione pubblica e con i cittadini.
Dal nostro punto di vista, questa impostazione è l'elemento fondamentale sul piano politico. Infatti, è stato dato un contributo rilevante da tutti i gruppi parlamentari alla definizione di un testo che il presidente Violante, quale relatore, molto bene ed opportunamente ha sintetizzato e ha aggiornato in ragione dei contributi resi nel corso della discussione. Questo metodo rappresenta forse il primo elemento di novità in questa legislatura ed in questa attività parlamentare. Probabilmente, se per il futuro del paese su questioni particolarmente delicate ed importanti, noi ci avventurassimo in questo cammino guardando più alle questioni di merito, che non a ciò che ciascuno di noi ha come manifesto di campagna elettorale, riusciremmo a concludere cose più concrete, saremmo più produttivi e probabilmente saremmo altresì nelle condizioni di correggere una serie di deficienze che il nostro sistema paese presenta e che certamente nella logica del conflitto politico non troveranno mai soluzione e rimedio.
Venendo ora alle questioni che sono più squisitamente al nostro esame, vorrei fare una considerazione preliminare. Ho ascoltato con particolare attenzione l'intervento del collega Licandro. Apprezzo e rispetto le opinioni di tutti, soprattutto quando non le condivido. Mi auguro che sia stato un lapsus il suo, perché ho ascoltato una sua affermazione, secondo la quale il gruppo parlamentare da lui rappresentato, i Comunisti Italiani, offrirà - ed è corretto - un contributo per migliorare il testo della riforma, ma ha usato un inciso che, sicuramente, non attiene al metodo che fino ad oggi abbiamo seguito. Ha detto: «lavoreremo insieme alla nostra maggioranza» per modificare il testo. Il cenno mi fa conferma che si è trattato di un lapsus. Noi lavoriamo insieme in Parlamento con il contributo di tutti! I colleghi Copotosti e Buemi, ad esempio, sono intervenuti su alcune questioni specifiche che riguardano il delicato rapporto fra la politica, gli operatori di intelligence e la magistratura. È un rapporto delicato che ha bisogno sempre di un equilibrio, di pesi e contrappesi, ed è giusto che vengano effettuati tutti gli approfondimenti, partendo però da un presupposto chiaro: la riforma che proponiamo insieme all'Assemblea si fonda su una serie di capisaldi che non possono essere erosi, perché, altrimenti, rischierebbe di saltare il sistema che, con difficoltà, si è cercato di mantenere in equilibrio.
Già la legge n. 801 del 1977 prevedeva la responsabilità - guai se non fosse stato così! - del Presidente del Consiglio, quale titolare ed autorità politica della conduzione dei servizi di intelligence, ma, in realtà, al di là della perfetta enunciazione del principio ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 801 del 1977, il resto si è andato formando sia con alcune previsioni normative sia attraverso la pratica e l'applicazione quotidiana di quel sistema. Il che ha comportato di fatto, attraverso il meccanismo della dipendenza funzionale dei singoli servizi dai ministri della difesa e dell'interno, una forma di «diluizione» della responsabilità politica della conoscenza e della capacità operativa e strategica del Presidente del Consiglio in un tema così delicato.
Noi oggi riportiamo tutto questo in capo al Presidente del Consiglio. È corretta la soluzione che anche il Governo ha proposto, cioè che i servizi, comunque, per le parti di competenza, informino costantemente i ministri della difesa e degli esteri per quanto riguarda l'attività del SIE ed il ministro dell'interno per quanto riguarda l'attività del SIN, ma il rapporto di dipendenza funzionale ed il rapporto organico si inquadrano all'interno della Presidenza del Consiglio e, quindi, si realizza appieno quel principio che già nel 1977 era stato fissato dal legislatore.
Cosa abbiamo fatto in più? Abbiamo sempre mantenuto un sistema binario. Personalmente, il nostro gruppo (abbiamo presentato una proposta la riguardo) preferiva un sistema binario diverso, in cui la ripartizione delle competenze non fosse territoriale, ma per materie e che, quindi, vi fosse ancora oggi un servizio di sicurezza militare, ma con compiti strettamente connessi alla funzione militare del nostro paese, che comprendesse anche il ruolo del RIS, del secondo reparto del Ministero della difesa, dello Stato maggiore delle Forze armate, ed un servizio che si occupasse di tutto il resto, ivi compresa, in via esclusiva, l'attività di controspionaggio.
Si è sempre detto, nel corso del dibattito che si è articolato in questi anni, che abbandonare il sistema binario fosse pericoloso per la garanzia dei sistemi democratici. Come emerge dalle vicende che hanno interessato i servizi anche negli ultimi mesi e negli ultimi anni, ci rendiamo conto che, in pieno sistema binario, quelle garanzie non sono state fino in fondo tutelate. Pertanto, al di là delle interpretazioni, è evidente che, forse, oggi i tempi sarebbero stati maturi per un ulteriore salto in avanti.
Nonostante ciò, la soluzione individuata sia all'interno del Copaco sia nel testo proposto dal presidente Violante, la condividiamo, perché, comunque, evita uno dei problemi fondamentali, vale a dire quello della sovrapposizione delle funzioni da parte dei diversi servizi, con spreco di risorse, di uomini e, soprattutto, con assenza di controllo sulle attività che ciascun servizio esplica, anche se, forse, sarebbe opportuno cogliere - abbiamo presentato una proposta emendativa al riguardo - un suggerimento della Commissione affari esteri, volto a precisare ancor meglio i poteri di coordinamento del DIS.
Ciò almeno nel caso in cui permanesse il contrasto fra il servizio interno e quello esterno sulle attività che devono essere svolte; qualora questo contrasto non fosse risolto in via funzionale ed amministrativa dal DIS, abbiamo previsto un potere più forte del DIS, proponendo al Presidente del Consiglio o all'autorità delegata, ove istituita, una soluzione di cui poi si assume la responsabilità ovviamente sempre e comunque l'autorità politica.
Ed ancora, credo che, ad esempio, la soluzione che abbiamo trovato sulla vicenda del ministro per le informazioni sulla sicurezza sia una soluzione ottimale. Riteniamo che aver paura dell'istituzione di un ministro dell'intelligence sia un problema che appartiene più alla superficie e ai vecchi dibattiti che su questa materia si sono svolti, soprattutto in considerazione del fatto che questo testo, che ovviamente va migliorato, separa le funzioni dell'intelligence da quelle del ministro dell'interno. Pertanto, l'idea che si fosse di fronte ad un nuovo ministro dell'interno o ad un conflitto di competenza o a quant'altro, in realtà, se esaminiamo il testo che abbiamo approvato in Commissione, è un elemento superato. Ciò nondimeno, proprio per evitare di creare inutili problemi alla prosecuzione dell'esame della riforma, abbiamo trovato una soluzione che rende facoltativa questa istituzione, perché credo che se rafforziamo il controllo parlamentare dobbiamo avere un ministro che abbia la possibilità di rispondere anche politicamente al Parlamento e quindi di essere sfiduciato nel caso in cui eserciti in maniera infedele le funzioni che gli vengono delegate.
Un risultato che considero positivo nel testo della norma che riguarda segnatamente tale questione è quello di aver eliminato la circostanza che la delega sui servizi potesse andare ad una figura diversa, con altre competenze, perché chi si occupa di questo settore - sia che si tratti di un sottosegretario sia che si tratti di un ministro - deve fare solo questo, trattandosi di compiti importanti, delicati ed accresciuti sotto ogni profilo; dunque, deve rispondere direttamente al Presidente del Consiglio, anche in deroga alla norma della legge n. 400 del 1988, che prevede l'attribuzione collegiale delle deleghe con la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Vi sono inoltre una serie di pilastri in questa riforma che sono estremamente importanti. Per la prima volta discipliniamo esattamente le competenze, sia quelle esclusive, non delegabili, del Presidente del Consiglio, sia quelle che vengono delegate al sottosegretario o al ministro senza portafoglio. Tutto questo comporta il rafforzamento di una responsabilità, che non è solo politica ma che è anche operativa e strategica, perché non basta più, dopo l'11 settembre, dopo la caduta del muro di Berlino, un'idea romantica da un lato o deteriore dall'altro dei servizi. Abbiamo bisogno invece di strutture operative, di gente che sia formata, che sia nelle condizioni di saper fare il suo mestiere, che cresce in questa logica, perché ciò che manca nel nostro paese è una cultura dell'intelligence, una formazione preliminare che consenta agli operatori dei servizi di sapere quali sono le regole esatte dell'ingaggio, se così lo vogliamo impropriamente definire, di sapere cosa possono fare e cosa invece non possono e non debbono fare e quali sono le sanzioni.
Ricordo qui, tra gli altri, un elemento fondamentale che riguarda gli archivi. Quante volte - anche nella vicenda che ha riguardato di recente il cosiddetto ufficio di via Nazionale - è stato rimproverato genericamente agli apparati di intelligence di fare le schedature? E quante volte tutto questo non è stato possibile accertarlo, se non in via giudiziaria? Oggi noi introduciamo una norma che disciplina esattamente la classificazione degli atti e gli archivi. Introduciamo il divieto di istituire archivi che non siano trasmessi al Parlamento, per il tramite del Copaco, ed introduciamo una serie di norme che sono il presupposto per l'applicazione delle sanzioni nel caso delle schedature.
Noi, a volte, ci facciamo fin troppo condizionare dal processo di Milano, che ha tutto il nostro rispetto: la magistratura dovrà accertare se vi sono ipotesi di reato, e via dicendo. Però, ci dimentichiamo (e, forse, ci avvitiamo sempre in dibattiti un po' datati) che la scommessa del futuro, su cui si gioca la democrazia di questo paese, non è più legata solo alla questione dei cosiddetti servizi deviati, rispetto ai quali introduciamo una serie di norme puntuali che traggono spunto dall'esperienza drammaticamente maturata negli ultimi anni. Dimentichiamo che, con il caso Telecom, si è verificata una vicenda di straordinaria pericolosità per la democrazia di questo paese. Parliamo della possibilità che soggetti estranei all'amministrazione e fuori controllo, per fini certamente illeciti, possano interferire nella vita politica, istituzionale, economica ed imprenditoriale di un paese, e lo possano fare violando sistematicamente, con strumenti che sono nella disponibilità collettiva (ossia, quelli della comunicazione), la privacy più intima delle persone.
Quando mai, prima d'ora, abbiamo letto sui giornali ed abbiamo avuto la certezza di segretari di partito schedati, spiati e «dossierati»? Di esponenti politici e parlamentari spiati, seguiti e schedati, nonché di imprenditori e di giocatori di calcio? Su questo tema, oggi, aleggia un assordante silenzio, che un po' ripugna. Credo che tutti dovremmo svolgere una riflessione al riguardo, prendendo anche spunto dal contenuto di questo testo che, anche rispetto alle indebite interferenze delle istituzioni nella privacy dei singoli cittadini, pone un argine, un muro molto definito, robusto e forte.
Come dicevo, il sistema si regge su una serie di capisaldi, e mi avvio alla conclusione. Un altro di questi capisaldi è il controllo parlamentare. Non può esistere un sistema che codifica le garanzie funzionali, che disciplina per la prima volta dopo trent'anni in maniera compiuta e anche perfettibile (ne sono assolutamente convinto) il segreto di Stato, il regime di opponibilità, nonché la sua durata con un termine certo e predeterminato, che non preveda anche un forte controllo parlamentare. Mi riferisco, in particolare, a servizi che prevedono strumenti come le garanzie funzionali, anch'essi perfettibili sotto alcuni aspetti, non vi è alcun dubbio. Ad esempio, con riferimento all'emendamento introdotto in Commissione, riguardante il divieto dell'esercizio di queste garanzie nei confronti dei partiti, dei sindacati e dei giornalisti professionisti, segnalo al presidente della Commissione una perplessità, ossia che l'indicazione specifica di alcuni soggetti possa escluderne degli altri che hanno, nel nostro sistema e nel nostro ordinamento, pari dignità. Potrei citare i magistrati, ma ve ne possono essere degli altri, come i ministri di culto, e via dicendo.
Allora, l'elencazione di soggetti che possono essere astrattamente destinatari di condotte illecite giustificate, può portare al rischio inverso, ossia che le garanzie valgano solo per alcuni, e che l'esclusione di altri legittimi l'attività di tali soggetti nei confronti di quelli non espressamente previsti dalla norma. Tant'è vero che, forse, sarebbe più opportuno verificare se il limite di carattere generale già introdotto, riguardante l'esercizio delle garanzie funzionali con riferimento ai reati di attentato contro i diritti politici, non possa ricomprendere tutte quelle categorie di soggetti rispetto alle quali l'attività dei servizi, ancorché garantita ma illecita, debba essere esclusa.
Capisco lo spirito e il senso di quell'emendamento proposto dai colleghi di Rifondazione Comunista, che personalmente ho condiviso e condivido; ma sul piano tecnico credo sia opportuno svolgere una riflessione, proprio per evitare la cosiddetta eterogenesi dei fini.
Credo che vi sia un sistema di controlli che non si è mai visto: infatti, se esaminassimo il modo in cui è stato posto in equilibrio il sistema, vorrei rilevare come venga sostanzialmente rafforzato il controllo parlamentare, che ritengo fondamentale.
Personalmente, resto dell'idea che la nomina dei responsabili dei vertici dei servizi e del sistema di informazione debba prevedere un parere obbligatorio, anche se non vincolante, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; tuttavia, ritengo che ciò non debba avvenire in base ad una logica di condivisione di una scelta politica, perché non è questo il punto.
Infatti, proprio per il fatto che il Comitato è un organo paritetico - essendo slegato dalla logica della maggioranza e dell'opposizione e rappresentando il Parlamento -, se siamo dell'idea che i servizi di informazione appartengono a tutto il paese, all'intero Parlamento e a tutto l'apparato statale (e non a questa o quella maggioranza), non dobbiamo avere paura di sottoporre ad una verifica parlamentare la qualità dei soggetti designati per ricoprire tali incarichi.
Peraltro, ricordo che abbiamo presentato una proposta emendativa che integra i requisiti di accesso anche per i direttori di SIE e SIN, prevedendo lo stesso tipo di qualità richieste per il direttore del DIS, per un'esigenza di equità nella individuazione di questi soggetti.
Si tratta di un tema di riflessione sul quale ci siamo confrontati molto in sede sia di I Commissione, sia di Copaco. Anche se non è una questione dirimente, desideriamo sottoporla alla vostra attenzione per ragionarci sopra. Ciò perché si tratta di un modo equilibrato di concepire il rapporto tra Parlamento e Governo in questa materia specifica, la quale, dal nostro punto di vista, deve essere assolutamente sottratta alle logiche del cosiddetto spoils system.
Da tale esigenza è derivata l'introduzione della norma sulla durata degli incarichi citati e sul loro rinnovo. Essa assolve proprio a tale logica, perché il direttore del DIS, così come i direttori dei singoli servizi, sono non dirigenti della pubblica amministrazione come tutti gli altri, ma persone che devono garantire la sicurezza democratica e l'integrità dello Stato in tutte le sue componenti e in tutte le sue dinamiche, indipendentemente dal fatto che queste siedano sui banchi del Governo o su quelli dell'opposizione.
È in tal senso che avevamo proposto l'espressione del parere sulle nomine da parte del citato Comitato parlamentare. Peraltro, vorrei segnalare che, su questo punto, non troverete una proposta emendativa del nostro gruppo parlamentare, proprio perché si tratta di uno spunto di riflessione e non vogliamo assumere un'iniziativa maggiormente incisiva rispetto al dibattito che abbiamo già svolto.
Vorrei aggiungere altre due considerazioni: la prima riguarda la questione delle garanzie funzionali, mentre l'altra concerne il tema del segreto di Stato. Credo che questo sia il tema su cui oggi, storicamente, si misuri maggiormente la maturità del Parlamento e di tutte le forze politiche. Guai, infatti, a fare di tale questione l'ennesimo «rodeo» nel teatro (non lo chiamo «teatrino» per ovvie ragioni) della politica e delle classiche, storiche posizioni all'interno degli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra rispetto alla magistratura. Ciò sarebbe sbagliato, perché non è questo il problema.
In questa sede, infatti, stiamo esaminando non la riforma dell'ordinamento giudiziario, ma una questione molto più delicata e complessa, rispetto alla quale abbiamo introdotto, con il testo in oggetto, una serie di garanzie che riguardano la tutela non di singole persone, ma della funzione di intelligence.
La circostanza che, quando si processano gli agenti segreti, si debbano adottare maggiori cautele non costituisce una disparità di trattamento poiché riteniamo che il signor Tizio o il signor Caio siano soggetti «privilegiati» anche sotto il profilo del processo penale. Tali accortezze derivano, invece, dal fatto che intendiamo tutelare la funzione che tali soggetti esercitano, la quale rischia di essere compromessa se non dovesse essere controllata attraverso le opportune cautele.
Ciò riguarda il sistema delle intercettazioni e le modalità più o meno riservate di celebrazione dei processi. A maggior ragione, esso concerne il controllo giudiziario, il quale deve esservi, ma non può essere esclusivo rispetto ad una attività che, comunque, è assorbita anche nell'ambito di una funzione che sotto il profilo giurisdizionale, secondo la Costituzione, è insindacabile.
Mi riferisco alla funzione di alta direzione politica del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale implica il controllo da parte sia del Parlamento, sia della Corte costituzionale. Osservo che il coinvolgimento di quest'ultima è una delle novità contenute nel provvedimento in esame, anche se è stata criticata superficialmente - e me ne dispiace - da qualche autorevole costituzionalista. Infatti, sostenere oggi che abbiamo dato quest'impostazione perché abbiamo sfiducia nei confronti della magistratura, significa non affermare la verità. Noi abbiamo posto in equilibrio le varie funzioni (quella della magistratura, indispensabile, quella dell'Esecutivo e quella del Parlamento), offrendo l'unico elemento costituzionalmente di garanzia e di coordinamento del corretto esercizio di questa funzione della Corte costituzionale. Quindi, credo sia un atto di fiducia e non di sfiducia.
Ciò è sintomatico di un modo culturale (ancora oggi presente in questo paese) di affrontare alcuni temi. E bene ha fatto il presidente Violante a precisare sugli organi di informazione, con perizia di particolari, il lavoro che abbiamo svolto (non ve ne sarebbe stato bisogno, se vi fosse stata una lettura più attenta e costante dei lavori parlamentari da parte di alcuni soggetti); bene ha fatto, perché, per la prima volta in questo paese, da parecchi anni - e mi fa piacere che l'abbia fatto il presidente Violante -, si comincia a ragionare, avendo un'idea della nostra Costituzione repubblicana e del nostro sistema democratico equilibrata (volevo usare un termine forse un po' troppo di moda, vale a dire «moderata»), ma, certamente, efficace rispetto agli scopi che ci proponiamo.
Queste sono le ragioni che ci hanno indotto in Commissione a votare a favore, senza «se» e senza «ma», sul provvedimento e che, con gli opportuni correttivi, ci indurranno a confermare questo voto favorevole in aula e che ci porteranno a lavorare per dare al paese una riforma da tanto tempo attesa, che migliorerà non solo la qualità dei sistemi di informazione e di intelligence, ma anche la qualità della politica e della cultura politica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, a questo punto del dibattito, posso limitare le mie considerazioni soltanto ad alcune questioni, rilevando che la Commissione ha lavorato rapidamente, ma anche in maniera approfondita, tenendo conto del lavoro e del percorso parlamentare delle scorse legislature.
In sostanza, è dalla X legislatura che si riflette su questi argomenti e ad ogni legislatura vi è stato un approfondimento considerevole. Quindi, oggi, in qualche modo, facciamo una sintesi di questi lavori.
Mi riconosco nei problemi che ha sottolineato il relatore. Vorrei aggiungere le mie considerazioni a quelle dell'onorevole Fiano sulla struttura generale di questo provvedimento, soffermandomi, in particolare, su tre questioni che sono state già al centro di questo dibattito in ripetuti interventi, sia di appoggio sia di critica.
Mi riferisco all'introduzione di questa causa di giustificazione, la cosiddetta garanzia funzionale, che, dal punto di vista dei principi costituzionali, è la vera novità: il problema del segreto di Stato, la modifica apportata all'articolo 202 del codice di procedura penale, con riferimento ai profili processuali costituiscono novità meno rilevanti.
È stato detto - mi pare correttamente - che, in questi istituti della causa e giustificazione e del segreto di Stato, vi sono elementi delicati di bilanciamento tra il ruolo dell'esecutivo, al quale appartengono anche i servizi, ed il ruolo dell'autorità giurisdizionale.
Da questo punto di vista, quando sostenevo che la vera novità è collegata alla causa di giustificazione, volevo sottolineare che l'impalcatura del segreto di Stato, quindi la dinamica che accompagna l'opposizione del segreto di Stato, sostanzialmente, è riconducibile ad istituti precedenti. Vengono introdotti alcuni perfezionamenti, alcune significative garanzie, ma la vera novità è costituita dalla predetta garanzia funzionale.
Qualcuno (se non erro, il collega Licandro) ha quasi giudicato dirompente l'idea di prevedere una causa speciale di giustificazione, che rivela l'ingresso del valore della sicurezza in funzione di limite alla tutela penale. La considerazione è stata ripresa da altri colleghi con diversi accenti. In questa sede, vorrei proporre una notazione di carattere generale: alla base di tutto l'impianto del provvedimento c'è proprio il valore della sicurezza. Vorrei ricordare (lo ha già fatto il relatore, ma voglio ribadirlo) che il valore della sicurezza è considerato dalla Corte costituzionale (il riferimento è alle sentenze n. 86 della 1977 e n. 82 del 1976) un interesse essenziale ed insopprimibile della collettività «con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro» - così si esprime la Corte nella sentenza n. 86 del 1977 - in quanto tocca l' esistenza stessa dello Stato. Sebbene la sentenza da ultimo citata sia stato oggetto di qualche considerazione critica da parte della dottrina, le parole della Corte, riprese in numerose sentenze successive, rimangono in qualche modo lapidarie.
Con riferimento a quanto è stato affermato, vorrei dire che la Corte ha rintracciato il fondamento del predetto valore in diverse norme della Costituzione: negli articoli 1, 5, 52 (che riguarda la difesa dello Stato), nell'articolo 87 (laddove prevede il Consiglio supremo di difesa) e nell'articolo 126. Da questo punto di vista, anche l'osservazione del collega Capotosti relativa al ruolo del Capo dello Stato può essere indirettamente collegata al Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, nel quale siedono ministri che sono al centro dell'impalcatura anche del testo unificato in esame. Quindi, non mi pare che il Presidente della Repubblica sia assolutamente escluso da questo meccanismo complessivo di equilibri.
Rispetto al valore preminente della sicurezza, il vero punto di equilibrio, che si ritrova nel provvedimento, è proprio quello che riguarda il rapporto tra esecutivo ed autorità giurisdizionale. A tale riguardo, credo che le soluzioni adottate siano appropriate: una consiste nel rafforzamento del ruolo del Parlamento attraverso il Comitato parlamentare di controllo (evidentemente, questo elemento non può essere sottaciuto); un'altra si basa sull'inserimento sistematico della Corte costituzionale, la quale ha un ruolo decisivo sia nel controllo sulla stessa esistenza della causa di giustificazione, della scriminante prevista dagli articoli 17 e 18, sia per quanto riguarda l'apposizione del segreto di Stato. Quindi, sostanzialmente, il testo prevede questo tipo di garanzie.
Con riferimento proprio alla garanzia funzionale, analizzando l'andamento dei lavori parlamentari, si può constatare che la Commissione ha costantemente lavorato per perfezionare i meccanismi e le cautele che circondano l'esercizio di questa fattispecie e che, in qualche modo, circoscrivono la causa di giustificazione. Del resto, si potrebbe dire che la nuova disciplina può certamente essere più garantista della scriminante generale dell'ordine superiore, di cui all'articolo 51, ultimo comma, del codice penale, essendo quest'ultima ancorata a presupposti di legittimità piuttosto evanescenti (se non addirittura operativa in presenza di un ordine anche illegittimo, purché insindacabile). Da questo punto di vista forse dovremmo raccordare le due disposizioni, perché oggi chi utilizza la scriminante di cui all'articolo 51, ultimo comma, in realtà si trova in una situazione e in un perimetro molto più indefinito di quanto non appaia quello circoscritto dalla disposizione in esame.
Credo che su questo punto sia difficile pensare che esista una rottura, come ha detto ancora una volta il collega Licandro, del principio di legalità. Se guardiamo al codice penale e alle scriminanti contenute negli articoli 51 e seguenti (dall'esercizio di un diritto alla legittima difesa, fino allo stato di necessità e all'uso legittimo delle armi), vi sono comunque una serie di clausole generali che hanno una ampiezza piuttosto significativa. Certo, si potrebbe obiettare che in quei casi è la magistratura che misura la proporzione e l'operatività della clausola, avendo in questo caso la magistratura invece soltanto una funzione di verifica in limine, perché, qualora conservasse dei dubbi, potrebbe fare quello che spesso la magistratura fa quando si tratta di problemi di legittimità costituzionale, e cioè aprire la porta della Corte costituzionale e consentire ad essa, a cui non è opponibile il segreto, di intervenire e di giudicare nel caso concreto.
Con riferimento al segreto di Stato, vorrei dire solo poche cose, poiché mi ritrovo nelle considerazioni che sono state svolte. Mi pare comunque importante sottolineare il lavoro effettuato presso la Commissione affari costituzionali su tale argomento.
Siamo partiti da una nozione, contenuta nei testi base che avevamo all'esame della Commissione, assai più ampia di «segreto» - ricordo, tanto per citare un esempio, che si parlava addirittura di interessi di carattere economico-finanziario dello Stato - e abbiamo lavorato circoscrivendo tale nozione, e ritornando infine a quella del 1977, nozione che aveva sostanzialmente avuto solo qualche critica in dottrina su aspetti marginali. Mi pare che l'idea di base perseguita dalla Commissione fosse quella di circoscrivere al massimo grado possibile l'ampiezza del segreto di Stato, proprio perché il bilanciamento tra i valori in gioco potesse essere tale da non sacrificare troppo le esigenze della giustizia, dell'autorità giudiziaria, ma costituisse un punto di equilibrio plausibile e giustificato.
Infine, occorre considerare anche, negli articoli 39 e 40, la modifica al codice di procedura penale e l'introduzione di una regola di carattere generale. Da questo punto di vista, occorre sottolineare come, nella riforma del codice del 1988, non vi fosse una giustificazione esplicita del fatto che si considerasse solo la figura del testimone (ve n'era una implicita abbastanza chiara secondo la quale il testimone aveva ed ha l'obbligo di dire la verità nel processo) e, attraverso la norma inserita allora nel codice, si voleva chiaramente precisare che tale obbligo, se fosse venuto in conflitto con un segreto di Stato, avrebbe dovuto soccombere: quella norma, dunque, era stata posta in termini specifici.
La formulazione attuale, però, in sostanza estende a tutti i soggetti la «doverosità» che scaturisce dal segreto di Stato, come individuato e circoscritto in una nozione ormai consolidata (quella della legge del 1977), rendendo il principio di carattere generale. Ancora una volta, questo incide nei rapporti tra autorità giudiziaria e potere esecutivo, con un controllo che viene affidato alla Corte costituzionale che interviene in questa materia, osservando, come ricordava il presidente Violante, regole di riservatezza e di segretezza, che vanno a caratterizzarla in maniera ancora più specifica. L'onorevole Capotosti ha affermato di non essere riuscito bene a cogliere la distinzione tra il reato cui sono assoggettati i parlamentari, membri del Comitato, in caso di violazione del segreto e la non analoga disposizione nei confronti dei giudici della Corte costituzionale. Vorrei specificare che vi è una spiegazione per questa diversità. Da un lato, consistendo l'attività parlamentare spesso in manifestazioni del pensiero, il mancato sanzionamento di quest'obbligo può in qualche modo rientrare in tale fattispecie più generale, visto che l'attività dei parlamentari è caratterizzata da una normale pubblicità dei loro comportamenti e delle loro opinioni e dalla manifestazione del loro pensiero. Diversa è invece la posizione della Corte costituzionale, improntata strutturalmente a caratteristiche di riservatezza che in questo caso la legge richiama e sottolinea in maniera particolare.
Non mi pare neppure che la soluzione adottata in merito al rapporto dell'estensione dell'obbligo di segretezza, e quindi del mantenimento del segreto a tutti soggetti del processo, vada ad incidere in qualche modo sul principio costituzionale che l'imputato possa difendersi, scegliendo se avvalersi del segreto di Stato o se far prevalere il diritto di difesa. Comunque, come legislatori, su questo punto non saremmo potuti intervenire perché il diritto di difesa discende direttamente dalla Costituzione. Pertanto, non credo che avremmo potuto modulare tale diritto.
Se invece avessimo voluto fare un bilanciamento tra l'avvalersi del diritto di difesa ed il rispetto del segreto di Stato, avremmo comunque scritto una norma incongrua o rozza, come mi pare dicesse il presidente Violante all'inizio della seduta. Infatti, si tratta evidentemente di un bilanciamento difficilmente configurabile a priori. In questo caso credo che la norma, pur nella sua estensione e nella sua formulazione più generale (e ripeto che essa integra una lacuna contenuta nella riforma del 1988), abbia il vantaggio di lasciare il bilanciamento agli stessi soggetti del processo e quindi anche all'imputato, che certamente potrà valutare se esercitare un proprio diritto costituzionale. In tal caso il giudice, nel momento in cui dovesse perseguirlo per violazione del segreto di Stato, dovrà valutare se tale diritto costituzionale configuri gli estremi dell'articolo 51 del codice penale.
Come si vede, la Camera ha affrontato fino a questo momento una serie di profili molto delicati. Credo che vada dato atto al presidente della Commissione, onorevole Violante, di aver mantenuto un'impostazione molto aperta su questi temi così delicati, che ha consentito alla Commissione di trovare alla conclusione dei lavori una soluzione soddisfacente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Belisario. Ne ha facoltà.
FELICE BELISARIO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, un nuovo sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed una nuova disciplina del segreto di Stato sono un'esigenza da tempo avvertita sia negli ambienti politici, sia in quelli dell'intelligence ed oggi anche all'interno della pubblica opinione, magari di quella più accorta, specialmente in materia di terrorismo. A dire la verità, il Parlamento avverte con molta attenzione il problema della disciplina dei servizi, in misura forse inversamente proporzionale alla presenza oggi garantita in aula. Tuttavia, così tante erano le proposte che la Commissione ha dovuto lavorare su di esse per poterle ricondurre a sintesi.
I servizi segreti - userò questa espressione, che poi è quella di più facile impatto - hanno avuto nel nostro paese vicende alterne, non sempre positive. Tuttavia, negli ultimi anni, un gruppo di nostri agenti sono stati interpreti spesso e volentieri di una fedeltà piena verso lo Stato, fino a pagarne con la vita l'impegno.
Non dimentichiamo quanto già emerso nel corso di questo dibattito in ordine a servizi segreti deviati, che tuttavia vorrei lasciarmi alle spalle come un incidente ormai superato. Probabilmente, vi è ancora qualche spione di troppo, qualche spione superficiale guidato o teleguidato.
Questa riforma, dunque, si propone di omogeneizzare una sistematicità all'interno dei servizi. Il testo unificato in esame ha impegnato la I Commissione, sotto la regia e la sintesi del presidente, nonché relatore, onorevole Violante. I lavori sono stati fortemente compressi e mi auguro che l'esame in Assemblea consenta di approfondire, di limare, di integrare e di modificare, al fine di ottenere un testo il più condiviso possibile.
Certo, si tratta di una riforma che riguarda la sicurezza dello Stato, pertanto non può essere una riforma della sola maggioranza, ma deve trattarsi di un provvedimento legislativo condiviso. Noi dell'Italia dei Valori avremmo preferito che la maggioranza avesse ragionato su tale testo e siamo desiderosi che ciò avvenga, affinché si possa giungere ad un confronto proficuo con l'opposizione.
Condivido la posizione del collega Licandro, quando affermava che una sintesi della maggioranza prima del confronto con l'opposizione sarebbe stata certamente proficua. Siamo convinti che si tratti di un provvedimento che deve essere scritto a quattro mani, ma vorremmo che nella mano del centrosinistra tutte le dita partecipassero con pienezza anche ai processi predecisionali.
In un momento come questo dobbiamo spiegare al paese che stiamo predisponendo la riforma dei servizi non per un orpello giuridico-legislativo, ma perché vi è la necessità di evitare che vi siano incongruenze o spiragli con riferimento ai quali possano aprirsi polemiche, come avvenuto nell'ultimo periodo.
Noi dell'Italia dei Valori riteniamo che più che una riforma strutturale con forti innovazioni, vi sia una razionalizzazione dell'esistente attraverso correzioni e soprattutto tanti acronimi: il DIS, l'ANS, il NOS, il CISR, il SIE, il SIN, l'UCSE. Si tratta di un labirinto all'interno del quale dobbiamo cercare di fare emergere con certezza la ratio del legislatore, che non è quella del divide et impera, ma è tesa a dare a tutto questo complesso di segmenti un'unitarietà di intenti ed una sintesi complessiva. Non mi cimenterò, pur rimanendone affascinato, nei temi trattati dal collega onorevole professor Zaccaria e cercherò di limitarmi a qualche valutazione di ordine politico attinente ai ruoli del Presidente del Consiglio, dei servizi e del Parlamento.
La riforma è incentrata sulla figura del Presidente del Consiglio, il perno attorno a cui tutto ruota, individuando, nella sua persona, in modo certo, la direzione e la responsabilità politica dell'intelligence. È una scelta che l'Italia dei Valori condivide, riconoscendo peraltro che, a Costituzione invariata, si tratta di una piccola forzatura. Non abbiamo un premier all'inglese, un primo ministro, ma un primus inter pares, con le ovvie difficoltà di gestire la nomina e, in modo particolare, la revoca dei ministri; il tutto reso complicato, come è emerso anche in Commissione, da un sistema partiti che porta ad un Governo degli stessi, piuttosto che ad un Governo del Presidente del Consiglio.
Per queste ragioni, l'Italia dei Valori ritiene di non condividere fino in fondo l'impostazione contenuta nel testo unificato: pensare ad un'autorità delegata costituita, a discrezione del Presidente del Consiglio, da un ministro senza portafoglio oppure, in alternativa, da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Vorrei ricordare che, anche dalla lettura del testo, la figura del Presidente del Consiglio è quella di responsabile della gestione politica dell'intelligence, per cui ritengo che più organica a questa responsabilità sia la figura del sottosegretario. Come abbiamo già avuto modo di precisare in Commissione affari costituzionali, parafrasando Calvino, si tratterebbe di un ministro «dimezzato», al quale il Presidente del Consiglio non potrebbe conferire una delega piena, anzi delegherebbe poco o niente, sotto il profilo delle responsabilità. Si tratterebbe, piuttosto, di un super direttore generale del dipartimento dell'informazione per la sicurezza. Ma è questo quello che vogliamo? È questo quello che, come legislatori, siamo chiamati ad affermare? Noi ci auguriamo che il dibattito in aula possa convincerci a modificare una posizione, anche nella considerazione degli emendamenti che abbiamo presentato.
Il ruolo del Parlamento ne esce sicuramente rafforzato, e al riguardo concordo perfettamente sul testo che ha escluso la possibilità di pareri preventivi rispetto alla nomina dei vertici dei servizi; è un'attività del Governo e, su questo, il comitato di controllo dovrà pronunciarsi nel corso del mandato che i servizi espleteranno.
È proprio per questo, per questo compito rafforzato, che non si comprendono le ragioni che tendono ad aumentare il numero dei componenti del Comitato da otto a dieci. A meno che non ci siano motivi di bilanci e bilancini, non troviamo nessuna valida ragione per giustificare l'aumento dei componenti. Allora, perché 10 e non 12? E perché non 14? Meglio lasciare invariato il numero.
Ritengo opportuna qualche considerazione per la tutela dei responsabili e degli agenti dei servizi. Non vogliamo una norma né «salva Tizio» né «salva Caio», ma un paese civile e democratico deve prevedere una norma che, senza compromettere la sicurezza della Repubblica, tuteli i diritti dei singoli agenti o dei responsabili dinanzi all'autorità giudiziaria, specie in sede penale. È principio generale del nostro ordinamento che ogni cittadino è uguale davanti alla legge e che quindi possa difendersi senza che questo diritto ne venga limitato, pena l'incostituzionalità di una disposizione contraria. All'Assemblea il compito di valutare anche questo.
Infine, perché non continui e si allarghi la frattura fra cittadini e istituzioni, non possiamo assegnare una tutela rafforzata alle sedi dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in consiglio regionale, alle sedi sindacali ovvero ai giornalisti iscritti all'albo. Sacche di privilegio sarebbero odiose! Ci rendiamo conto della delicatezza dei casi disciplinati, ma normative diversificate sarebbero, a nostro parere, controproducenti e persino dannose per la sicurezza dello Stato. In passato, ma anche di recente, si è scoperto che esponenti del giornalismo erano agenti di servizi segreti di altri paesi, ma questo potrebbe avvenire anche per esponenti di partiti politici, presenti o meno in Parlamento, o per i sindacati. Se proprio devono esserci delle deroghe, esse devono essere previste per tutti oppure per nessuno; niente discipline rafforzate! Niente sacche di privilegio!
Attendiamo un dibattito puntuale e saremo pronti a contribuire in modo dialettico e positivo al miglioramento della norma.
Sottolineiamo con interesse - l'hanno fatto anche i colleghi dell'opposizione - il lavoro serio, sereno e articolato che è stato svolto, al di là delle componenti politiche e al di là degli schieramenti di maggioranza e di minoranza. Siamo davvero pieni di speranza che il dibattito che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane andremo ad affrontare in quest'aula sia frutto di un convincimento volto a mettere in campo non solo una riforma buona, ma, se possibile, la migliore che il nostro periodo storico ci impone.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sottosegretario Micheli, signor presidente e relatore della I Commissione, colleghi, dopo trent'anni dalla legge n. 801 del 24 ottobre 1977, credo che sia evidente a tutti, a tutte le parti politiche ed anche all'opinione pubblica, la necessità di una nuova legge di riforma sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Infatti, su questo punto - anche su molti altri, ma su questo in particolare - , mi sembra ci sia una convergenza unanime in questo Parlamento.
Giustamente, il presidente Violante, che è anche relatore del provvedimento, ha fatto riferimento in primo luogo al profondo cambiamento del contesto geopolitico internazionale, che giustifica e rende urgente l'iniziativa legislativa. Vi è stata la fine della guerra fredda, da una parte, dopo il 1989, e, dall'altro lato, si è sviluppata, anziché una situazione di maggiore tranquillità e di equilibrio sul piano internazionale, una condizione di grande instabilità; si è rafforzata, assumendo nuove dimensioni, una serie di minacce internazionali e di conflitti, in particolare, il terrorismo di carattere internazionale e, per altri profili, sono cresciuti i rischi di proliferazione atomica, per citare solo gli aspetti più evidenti. Tutto ciò giustifica il giudizio sul fatto che il cambiamento del contesto geopolitico sia una delle ragioni fondamentali, se non l'unica, a rendere necessaria la riforma.
Le vicende dei servizi di informazione e sicurezza, i cosiddetti servizi segreti, hanno segnato profondamente, e talora - purtroppo - anche negativamente, varie fasi della storia politica italiana del dopoguerra. I passaggi dal SIM al Sifar, da questo al SID, dal SID al SISMI, e analogamente per quanto riguarda le strutture che hanno fatto riferimento al Ministero dell'interno, dalla Divisione affari riservati in poi, sono stati spesso segnati dalla necessità di «girare pagina», di superare momenti di crisi e di difficoltà di funzionamento dei servizi stessi e, spesso, anche di vere e proprie «deviazioni».
La storia italiana, come è stato ricordato, è stata purtroppo costellata da molti eventi gravi e talora tragici (come manovre di carattere eversivo e la cosiddetta strategia della tensione delle stragi), in cui troppo spesso hanno svolto, in passato, un ruolo negativo, in termini di omertà, di coperture, di depistaggio, quando non di esplicita complicità, anche appartenenti ai servizi segreti. Esiste ormai una letteratura al riguardo, interi scaffali di biblioteca di libri di saggistica e di storia che fanno il paio con innumerevoli indagini giudiziarie, nell'ambito delle quali sono emersi gli aspetti critici. Indagini che hanno affrontato sistematicamente la materia, riuscendo difficilmente però a raggiungere risultati definitivi, a parte le vicende riguardanti la strage di Peteano del 31 maggio 1972.
Neppure la riforma, pure importante per quell'epoca, del 1977 è, purtroppo, riuscita a porre termine alla situazione evidenziata. Basti pensare alle vicende del depistaggio organizzato da ufficiali del SISMI in relazione alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Due alti ufficiali dei servizi segreti di allora, che avrebbero dovuto contribuire con la magistratura e la polizia giudiziaria ad individuare i responsabili della strage, misero in atto vere e proprie operazioni di depistaggio, per le quali sono stati perseguiti e condannati.
Ovviamente, un giudizio più equilibrato per la fase storica più recente deve anche portarci a valutare i risultati positivi raggiunti, come la soluzione, ad esempio, negli ultimi anni, di alcuni casi drammatici di sequestro di persona in situazioni di conflitto, evitando altresì, sinora (e mi auguro che non sia soltanto sinora) che l'Italia sia oggetto di attentati terribili, come quelli che hanno caratterizzato, in particolare ma non solo, gli Stati Uniti d'America, la Spagna ed il Regno Unito.
La constatazione di questo aspetto positivo, che ha riguardato sinora il nostro paese, è anche un riconoscimento all'attività che i servizi di informazione e sicurezza hanno svolto al riguardo e di cui è giusto dare atto nel momento stesso in cui si ricordano altre vicende assai negative.
Da circa un decennio si è cominciato a discutere della riforma dei servizi. È stata richiamata, in questa Assemblea, l'attività della cosiddetta Commissione Iucci del 1997; ebbene, sono esattamente trascorsi dieci anni da quando si è cominciato a discutere in modo più stringente della necessaria riforma dei servizi di sicurezza e delle norme riguardanti la disciplina del segreto in generale e del segreto di Stato in particolare. Però, nell'arco di questo decennio, non si è ancora mai riusciti a raggiungere questo obiettivo, pur sempre più ampiamente riconosciuto.
Nella scorsa legislatura, un disegno di legge del Governo allora in carica, per la verità alquanto confuso e contraddittorio, era stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica; ma, trasmesso poi alla Camera dei deputati e assegnato in sede referente all'esame della I Commissione affari costituzionali, all'epoca presieduta dal collega Donato Bruno, si arenò dinanzi alla sconcertante e profonda divaricazione di posizioni all'interno dello stesso Governo e degli stessi responsabili dei servizi. Ricordo le molte audizioni, approfondite ed importanti, svolte nella scorsa legislatura presso la I Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento al termine delle quali soltanto un grande senso di responsabilità indusse anche noi deputati dell'allora opposizione a non dare eccessiva pubblicità alla vicenda: una divaricazione ed un contrasto di posizioni che venivano emergendo, audizione dopo audizione, tra gli stessi responsabili di allora del Governo e dei servizi.
In questa legislatura, invece, ci si è mossi tanto più tempestivamente quanto più le vicende parlamentari sono state e sono tuttora accompagnate dall'eco di gravi vicende giudiziarie; vicende che non voglio eccessivamente enfatizzare, ma che hanno riempito le pagine dei giornali. Mi riferisco ai casi di Abu Omar e Telecom; devo aggiungere che non condivido minimamente i giudizi critici espressi nei confronti dei magistrati requirenti dal collega Gasparri nel suo intervento di qualche ora fa. Preciso, per inciso, che noi dobbiamo evitare processi sommari e processi a mezzo stampa; non dobbiamo dare giudizi definitivi, tanto più in un'aula del Parlamento, in quanto vale anche in queste vicende giudiziarie il principio costituzionale di non colpevolezza fino ad eventuale accertamento definitivo della responsabilità.
Ma è ben diverso sostenere tale principio garantista - principio che il collega Gasparri invoca in genere a corrente alternata, a seconda nel proprio interesse - e rivolgere invece un attacco frontale nei confronti della magistratura requirente, come ha fatto nel suo intervento il collega. Quindi, ribadisco che in questa legislatura, specie considerando le parallele vicende giudiziarie tuttora in svolgimento, si è partiti con grande tempestività; vorrei aggiungere, usando un termine atecnico, che si è partiti con il piede giusto. Si è partiti con una pluralità di iniziative parlamentari e con uno straordinario sforzo compiuto dal nostro relatore per presentare un testo unificato il più ampiamente condiviso.
Si è registrato, questa volta, un dialogo costruttivo con il Governo, che ha parlato sempre con una voce sola, anche quando erano presenti a seguire i lavori della nostra Commissione diversi suoi rappresentanti. Opportunamente, una considerazione privilegiata, anche se non esclusiva - molte altre sono state infatti le proposte di legge esaminate; tre ne ho presentate io stesso -, hanno ricevuto le proposte provenienti dai componenti del Copaco. Ciò, non solo perché si tratta dell'organismo parlamentare che ha una maggiore competenza al riguardo, ma anche perché la rappresentanza politica plurale ha consentito di garantire fin dall'inizio una larga convergenza. Del resto, anche in sede referente in Commissione affari costituzionali devo riconoscere che si è registrata una grande capacità di dialogo e di confronto tra i diversi schieramenti e gruppi parlamentari. Vorrei solo lamentare, eventualmente, il fatto che qualche gruppo parlamentare o qualche singolo appartenente alla Commissione non abbia osservato una presenza così assidua; tuttavia, chi ha partecipato attivamente ai lavori non può non riscontrare - ne abbiamo avuto anche un'eco positiva in questa Assemblea - come vi sia stato uno sforzo di dialogo, di confronto, di ricerca di punti di equilibrio, nonché degli opportuni e necessari compromessi parlamentari. Quando sono coinvolte forze politiche così diverse è giusto e necessario infatti individuare tali compromessi.
Quindi, la Commissione affari costituzionali, sotto la responsabilità del presidente e relatore, onorevole Violante, ha svolto - credo di poterlo dire a nome del mio gruppo - un buon lavoro, con spirito costruttivo e con una vera e propria cultura di governo da parte di tutti - o di quasi tutti noi -, appartenenti alla maggioranza o meno. Ciò, proprio perché ognuno ha riconosciuto che un'adeguata riforma dei servizi d'informazione e sicurezza e della disciplina del segreto rappresenta un interesse che non deve riguardare le maggioranze politiche pro tempore ma tutte le forze politiche, le istituzioni e, aggiungo, tutti i cittadini del nostro paese.
È stata così superata positivamente la vecchia diatriba, che aveva paralizzato il Governo precedente - e di cui, forse, abbiamo avuto qualche eco anche in quest'aula, anche se molto sfumata -, tra la concezione duale e quella monocratica in riferimento ai servizi.
Si è superata la dicotomia tra servizio dipendente dal Ministero della difesa e servizio dipendente dal Ministero dell'interno, che aveva reso difficile, spesso impotente, il CESIS e, obbiettivamente, aveva anche reso assai debole la responsabilità politica dello stesso Presidente del Consiglio, inteso come istituzione e non come singola persona.
In questo caso, si è quindi scelta la strada maestra relativa al rafforzamento della responsabilità politica in capo prima di tutto al Presidente del Consiglio dei ministri - che in questo non è primus inter pares -, al potenziamento del ruolo di DIS (Dipartimento informazioni per la sicurezza) che succede al CESIS, alla dipendenza di entrambi i servizi, interno ed esterno, dall'unica autorità politica rappresentata dal Presidente del Consiglio, esercitata direttamente in molti casi (mi riferisco alle competenze esclusive indicate tassativamente all'articolo 1 della proposta di legge in esame) o, in altri casi, attraverso l'autorità delegata, ove istituita, del ministro o del sottosegretario; tra l'altro, francamente, rispetto ma non condivido le critiche sul punto sollevate da qualche collega.
All'interno del DIS si collocano - rafforzandone il ruolo e dando ordinarietà dal punto di vista ordinamentale alle varie strutture - anche l'ufficio ispettivo (avrà un compito assai delicato, ma se funzionerà adeguatamente, forse, per il futuro, eviterà gli aspetti di degenerazione o di devianza che abbiamo conosciuto in passato), l'ufficio centrale degli archivi (che si occuperà di materia straordinariamente delicata) e l'ufficio centrale per la segretezza, il cosiddetto UCSe, che nel disegno di legge risalente alla scorsa legislatura aveva ancora una caratterizzazione francamente anomala.
Da ultimo, all'interno del DIS si colloca, opportunamente, la scuola di formazione, che contribuisce a dare a queste strutture un'articolazione operativa e un'unitarietà ordinamentale, di direzione e di organizzazione.
Inoltre - ciò, rappresenta un dato di novità rispetto alla preesistente situazione del SISMI e del SISDE -, questa proposta di legge prevede - bisognerà poi realizzarlo in pratica - un assoluto parallelismo tra le funzioni, i poteri del SIE (Servizio di informazione per la sicurezza esterna), che succede al SISMI, e le funzioni del SIN (Servizio di informazione per la sicurezza interna), che succede al SISDE. Quindi, lo ripeto, vi è un assoluto parallelismo fra i due servizi, che evita gli squilibri e le disparità che finora si erano verificati.
In ogni caso, non dovrebbe trattarsi di un mero cambio di denominazioni, bisognerà quindi superare squilibri da una parte, sovrapposizioni e possibili interferenze dall'altra.
Sul piano della responsabilità politica - l'ho già ricordato - emerge il ruolo centrale del Presidente del Consiglio, prima di tutto, e direttamente, in rapporto a lui, dell'autorità delegata (nella figura di un ministro senza portafoglio o un sottosegretario).
Emerge altresì l'importanza, al posto del più ampio CIIS (Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza) del nuovo CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). Siamo in presenza di molte sigle, ma altrettante ve ne erano nella precedente normativa.
Nella proposta di legge il CISR è previsto in una composizione più ristretta, ma con la possibilità istituzionalmente prevista e definita di allargarsi di volta in volta, a seconda delle necessità istituzionali e di sicurezza. L'allargamento - se necessario - è previsto per gli stessi dirigenti dei Ministeri dell' interno e degli esteri, ma oltre ad essi anche a quelli della difesa, della giustizia e ad altri che sono stati evocati in quest'Assemblea.
Il profilo del rapporto tra Governo, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica - definito puntualmente al primo comma, del articolo 2, mentre l'articolo 1 riguarda il Presidente del Consiglio - e Parlamento è stato messo in evidenza da tutti i colleghi che mi hanno preceduto e per tale ragione non insisto troppo a lungo sul punto, seppure rilevante, del rafforzato ruolo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Quest'ultimo, avendo cambiato denominazione, non potrà più essere definito con la sigla Copaco (avremo una sigla in meno). Questo Comitato sarà preposto ad un più stringente controllo parlamentare, previsto dagli articoli 30 e seguenti, che ne fa un organo assai più incisivo e penetrante di quanto non sia nell'attuale normativa.
Tuttavia, non insisto molto su questo aspetto. Condivido che sia stato ampliato fino a dieci il numero dei suoi componenti. Forse, tale numero avrebbe potuto essere esteso ulteriormente, ma credo che su questo aspetto occorra trovare punti di convergenza, di equilibrio e di responsabilità da parte di tutti.
Temi di particolare delicatezza emersi nel corso dei nostri lavori relativamente al testo della proposta di legge nel dibattito anche qui in Assemblea, sono le due questioni specifiche - come tutti sanno - su cui si è soffermato poca fa il collega Zaccaria. Si tratta delle cosiddette garanzie funzionali, con la previsione di una speciale causa di giustificazione, prevista all'articolo 17 e seguenti.
È la questione del segreto di Stato, della sua tutela, della sua apponibilità ed opponibilità nonché del suo superamento e della sua non opponibilità in tutti quei casi che riguardano fenomeni di terrorismo o di eversione, di criminalità mafiosa e così via.
Le cosiddette garanzie funzionali sono ovviamente uno degli aspetti che possono suscitare maggiori preoccupazioni presso l'opinione pubblica. Ne abbiamo sentito anche qualche eco in quest'aula. Debbo dire che, obiettivamente, queste sono state introdotte sulla base di una forte responsabilità politica e quindi, politicamente, si risponderà anche di questo, al di là degli aspetti giudiziari, in relazione altresì a criteri molto rigorosi nel definire e delimitare tali garanzie funzionali.
Si tratta di criteri molto rigorosi - lo ribadisco - tali da escludere o meglio, più prudentemente, da rendere assai improbabili violazioni o deviazioni troppo facili, che comunque sarebbero sanzionate severamente in base alle norme che abbiamo introdotto.
Analogamente delicate e importanti sono le norme riguardanti il segreto di Stato, sulle quali, in caso di conflitto di attribuzione tra potere politico e autorità giudiziaria, sarà chiamata a giudicare, alla fine, la Corte costituzionale.
Su questa riforma, il ricorso innanzi alla Corte costituzionale diventa effettivamente - lo ha detto bene il presidente Violante all'inizio - la norma di chiusura del sistema ed è per tutti noi, credo, la massima garanzia all'interno di un sistema che può prevedere, non patologicamente ma fisiologicamente, conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
Ovviamente, come ho già ricordato, dal segreto di Stato - lo dico perché vi è una mia proposta di legge al riguardo, ma anche altre - sono in ogni caso esclusi notizie, documenti o atti relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o fatti riguardanti le stragi, l'attività criminale mafiosa. Questa norma riprende un principio già contenuto nell'ordinamento, rendendolo però più incisivo ed anche più esteso.
Con questa proposta di legge, dunque, si possono rafforzare le garanzie (non mi riferisco solo alle garanzie funzionali, ma, in generale, alle garanzie del sistema), l'efficacia e l'efficienza degli apparati preposti alla sicurezza della Repubblica; tuttavia - voglio dirlo, proprio perché ho richiamato la storia, con cautela e pacatezza - soltanto il futuro ci dirà se queste norme saranno o saranno state sufficienti ad evitare il riprodursi di errori e di deviazioni del passato e se saranno o saranno state sufficienti a garantire un miglior funzionamento del nostro sistema e dei nostri servizi di informazione e sicurezza. Tutti francamente ce lo auguriamo! Abbiamo lavorato tutti con questo spirito, con questa finalità e con questo obiettivo.
Mi resta un forte dubbio su un tema specifico, ma non irrilevante, riguardante non tanto gli aspetti di riservatezza e segretezza che in questo provvedimento sono tutelati in modo assolutamente rigoroso anche per quanto riguarda l'attività del Comitato parlamentare, ma riguardante, invece, all'opposto, la pubblicità e l'informazione al Parlamento e all'opinione pubblica sui problemi, di volta in volta emergenti, attinenti alla sicurezza interna ed internazionale.
Signor rappresentante del Governo e colleghi, vi è certo un problema di garanzia della riservatezza, di tutela del segreto, di capacità di avere un controllo parlamentare penetrante proprio perché ovviamente non ne venga fatto un uso strumentale all'esterno, ma vi è anche un problema, sotto il profilo dell'importanza degli eventi che, mese dopo mese o anno dopo anno, si presentano nel nostro paese nel contesto internazionale, di informare il Parlamento, non solo il Comitato parlamentare, e, tramite lo stesso, l'opinione pubblica.
Purtroppo (è un tema che ho segnalato anche al presidente relatore su cui forse dovremmo intervenire con qualche adeguamento o correzione), scompare definitivamente la relazione semestrale del Governo al Parlamento, prevista dall'articolo 11 della legge n. 801 del 1977 che, in genere, i giornali ricevono prima dei parlamentari; tuttavia, quando qualche parlamentare, non molti per la verità (io sono uno di quelli che lo fa) ha interesse e a leggerla, si accorge che vi è un patrimonio di informazione e di conoscenza, senza la rivelazione di alcun segreto di Stato, che è assai utile per l'orientamento dell'azione politica interna ed internazionale e anche per rendere edotta l'opinione pubblica dei principali problemi sotto il profilo della sicurezza che si prospettano di semestre in semestre.
Ebbene, questa relazione prevista dalla legge del 1977 è un atto pubblico ed è destinato oltre che al Parlamento, tramite il Parlamento, alla più vasta opinione pubblica. Al suo posto l'articolo 33, primo comma di questa proposta di legge, prevede, invece, una relazione semestrale del Governo al Comitato parlamentare, relazione, anche per i suoi contenuti che riguardano aspetti anche delicati istituzionalmente, destinata a rimanere riservata.
Pertanto, a mio parere, bisogna affrontare tale problematica, mantenendo l'aspetto di riservatezza per quanto riguarda ciò che il Governo riferirà al Comitato parlamentare, che deve essere patrimonio conoscitivo solo del Comitato parlamentare, ma ripristinando in qualche modo questa relazione di carattere più generale che va rivolta al Parlamento nel suo insieme e tramite il Parlamento all'opinione pubblica più vasta.
Nell'articolo 4, comma 3, lettera m), a proposito del DIS, Dipartimento dell'informazione per la sicurezza, si parla di cultura della sicurezza. A mio parere è necessario, proprio in rapporto alla cultura della sicurezza, che tutto il Parlamento e tutta l'opinione pubblica abbiano un momento di periodico coinvolgimento ed informazione da parte del Governo sui temi di volta in volta emergenti all'interno e sul piano internazionale della sicurezza. Quindi, su questo punto credo che dovremmo fare lo sforzo di recuperare un aspetto comunque positivo della legge che abrogheremo (quella cioè del 1977).
Gran parte del lavoro che è stato fatto positivamente ha avuto come riferimento non solo le posizioni dei diversi gruppi, che si sono confrontate, cercando punti di convergenza e di equilibrio, ma anche l'accoglimento da ultimo, giovedì scorso - lo dico al collega Buemi, che ha espresso alcune considerazioni al riguardo, forse non più tempestive rispetto al testo ora al nostro esame -, di tutte le osservazioni, nessuna esclusa, opportunamente prospettate dalla Commissione giustizia della Camera. Ed è stata anche recepita la stessa condizione posta dalla Commissione difesa, che riguarda l'esclusione del RIS delle Forze armate dal Sistema di informazione per la sicurezza, condizione che in realtà era già compresa nel testo, all'articolo 2, comma 1, ma che comunque abbiamo voluto rendere ancora più esplicita, recependola anche all'interno dell'articolo 8, comma 2.
Per concludere, ringrazio per il positivo lavoro svolto - devo dire in una situazione non facile dal punto di vista della complessità degli argomenti sul piano tecnico-giuridico e della complessità del contesto politico -, il presidente Violante. Ringrazio anche il Governo per l'atteggiamento al tempo stesso costruttivo e prudente, che ha avuto nel rapporto con la Commissione affari costituzionali: costruttivo, perché molte volte ci ha dato delle indicazioni positive che sono state recepite; prudente, perché quando si è trovato di fronte ad una diversità di valutazione della Commissione parlamentare ha preferito recedere dalle proprie posizioni, contribuendo ad un clima di convergenza e di dialogo. Dialogo che ha caratterizzato, come ho già detto, anche il confronto fra tutti i gruppi parlamentari.
Continueremo questo lavoro in modo abbastanza serrato, affinché questa proposta di legge possa arrivare rapidamente al Senato, ma con tutto l'approfondimento necessario anche in questa Assemblea. Oggi abbiamo cominciato la discussione sulle linee generali, fra qualche giorno inizieremo (e concluderemo) l'esame degli articoli, recependo anche qualche proposta emendativa che si riterrà opportuno accogliere. Dunque continueremo e concluderemo, per questo ramo del Parlamento, il nostro lavoro con lo stesso spirito costruttivo - lo voglio dire per parte mia, ma penso che riguardi tutti o quasi tutti -, - con lo stesso senso di responsabilità, vorrei dire con la stessa cultura di governo, a cui ci siamo ispirati finora.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Violante.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La ringrazio, Presidente. Porterò via pochi minuti al tempo dei colleghi.
Innanzitutto vorrei ringraziare anch'io il sottosegretario Micheli per il lavoro svolto e per aver sottolineato le ragioni del cambiamento, cioè della riforma.
L'onorevole Gasparri ha riferito sulla posizione del suo gruppo, in ordine all'opportunità di una struttura unica, però ha anche acceduto alla soluzione che abbiamo varato in Commissione, così manifestando concretamente la volontà di contribuire ad un testo approvato da una larga maggioranza.
L'onorevole Mascia, l'onorevole Licandro, l'onorevole Buemi, hanno fatto riferimento nei loro interventi a quello che hanno chiamato il «peso della storia». Sono del tutto d'accordo su questo riferimento, anche se la storia è la storia delle cose terribili che sono accadute e la storia anche di atti di eroismo; il più noto è quello del dottor Calipari, ma non è il solo in questa materia.
Devo dire che abbiamo cercato di lavorare tenendo presente proprio questo «peso della storia», nel senso che quello che è stato scritto in ordine alle garanzie funzionali, e ad altro tipo di interventi di questo genere, tiene conto, per un verso, dell'esigenza dei servizi di operare in modo da garantire effettivamente la sicurezza; per altro verso, abbiamo tenuto conto dell'opportunità di garantire il massimo di legalità possibile. Non tutto è possibile fare in nome della sicurezza, ma ciò che è necessario fare va fatto, nei limiti della legalità. Varando - se riusciremo a farlo, e mi auguro che sia così - una legge di questo genere, il Parlamento si assume la responsabilità di determinare quali sono le linee entro le quali i servizi si possono muovere.
L'onorevole Santelli ha fatto riferimento opportunamente alla necessità di mantenere la univocità del testo, pur con le correzioni che saranno necessarie.
L'onorevole Fiano ha sottolineato il senso politico di questo dibattito, che riguarda la qualità della democrazia.
Ed è vero anche quello che diceva l'onorevole Allasia, quando faceva riferimento ad un dato di fondo del nostro provvedimento, cioè l'aver molto puntato sull'aumento dei controlli parlamentari.
Vengo, ora, alle questioni di fondo poste dal collega Licandro, che ringrazio per la sua presenza in aula. Il collega Licandro ha sottolineato la questione di fondo delle garanzie funzionali, temendo la dissoluzione - come l'ha definita - del principio di legalità.
Vorrei dire che abbiamo previsto tali garanzie, che oggi non esistono. Oggi, sostanzialmente, sulla base del principio dell'adempimento del dovere, è consentito molto di più, senza nessun controllo e nessuna verifica. Le garanzie le studieremo insieme - per carità! - e vedremo ciò che è possibile fare per correggere e migliorare il testo. Tuttavia, è previsto un intervento del Comitato parlamentare, della Corte costituzionale, dell'ispettorato interno e della magistratura ordinaria: c'è un sistema di garanzie talmente ferreo, che francamente è difficile dire che venga liquidato il principio di legalità. Però, onorevole Licandro, staremo a vedere: il suo gruppo, attraverso la sua autorevole presenza in Commissione, presenterà degli emendamenti e noi li esamineremo con tutta l'attenzione necessaria.
Quanto alla durata del segreto di Stato, lei stesso ha fatto riferimento al fatto che la nostra proposta sia la più contenuta nell'ambito dei sistemi omologhi al nostro. È importante, però, ciò che lei ha detto: mancano sanzioni penali per chi distrugge la documentazione in ordine a questo tipo di operazioni. È giusto, e vi provvederemo.
Per quanto riguarda il contingente speciale, non si tratta di un reparto speciale. L'abbiamo definito contingente speciale - ma potremmo definirlo in altro modo - con riferimento al fatto che vengono reclutati soltanto coloro che lavorano nei servizi di sicurezza; non possono essere introdotti soggetti diversi: questo è il senso. Peraltro, le previsioni dell'articolo 21 del provvedimento sono anche abbastanza limitatrici in ordine al potere del Presidente del Consiglio dei ministri di emanare regolamenti disciplinanti questa materia. Se vogliamo specificare ulteriormente tale aspetto, ascolteremo le proposte che giungeranno in tal senso. Anche in questo caso, è previsto il parere del Comitato parlamentare, che in qualche modo dovrebbe contemperare le diverse esigenze formulate. Lo ripeto: aspettiamo gli emendamenti e li valuteremo con tutta l'attenzione del caso.
Il collega Capotosti ha fatto riferimento al Presidente della Repubblica: ho l'impressione che sia bene tenere fuori il Presidente della Repubblica, che è privo di responsabilità politica per questo tipo di vicende, anche perché egli presiede il Consiglio supremo di difesa, dove alcune materie arrivano attraverso i ministri competenti e il Presidente del Consiglio dei ministri.
L'onorevole Buemi ha fatto riferimento all'opportunità che il ministro della giustizia faccia parte del Comitato interministeriale. Anche questa modifica del testo potrà essere valutata dalla Commissione, tenendo presente che, eventualmente, il ministro della giustizia entrerebbe a far parte di questo organo sia per il ruolo che riveste nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura sia perché titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Poiché l'equilibrio tra sicurezza e legalità è una delle linee che abbiamo costantemente seguito nel lavoro svolto, forse - il Governo ci darà la sua opinione al riguardo - potremo valutare positivamente questo suggerimento. Ascolteremo, quindi, le osservazioni che emergeranno al riguardo.
Allo stesso modo, mi pare opportuna la riduzione da sessanta a trenta giorni dei termini per la risposta da parte del Presidente del Consiglio.
Quanto alle questioni relative al favoreggiamento, qui entrano in gioco il Presidente del Consiglio dei ministri, l'autorità giudiziaria e la Corte costituzionale. Dobbiamo, quindi, valutare bene questa materia. Ho l'impressione che la disciplina che abbiamo definito sia sufficientemente equilibrata. Tuttavia, anche a questo riguardo, se giungeranno suggerimenti, li valuteremo con attenzione.
Per ciò che concerne i partiti, l'onorevole Buemi suggeriva di escludere dalla possibilità di controllo tutti i partiti presenti in Parlamento. È evidente che sarebbe sufficiente che una formazione di tipo terroristico si presentasse in Parlamento per guadagnare, con un voto soltanto, questa forma di scudo. Ho l'impressione che dovremmo essere più prudenti rispetto a questa materia.
Il collega D'Alia ha fatto giustamente riferimento ai servizi di sicurezza come patrimonio complessivo del Parlamento. Ma ha avanzato una proposta sulla quale non sono d'accordo, quella cioè che il parere sulle nomine dei capi dei servizi spetti al Comitato e sia obbligatorio. Mi sembra che lo dicesse prima anche il collega Buemi: se il Comitato deve controllare, non può partecipare alla nomina. Non si possono ricoprire questi due ruoli: o si fa l'una o si fa l'altra cosa. Siccome il Comitato svolge un controllo, è giusto che il presidente del Comitato stesso sia informato. Così si formalizza un rapporto tra maggioranza e opposizione, visto che il presidente del Comitato è di opposizione. Ma è bene fermarsi lì, per evitare commistioni di funzioni diverse.
Ringrazio l'onorevole Zaccaria per aver posto il problema della nozione di segreto di Stato - che abbiamo ristretto, come giustamente ha detto, tornando alla definizione del 1977 - ed anche per come ha sottolineato l'equilibrio tra il dovere di non rivelare il segreto ed il diritto alla difesa, già esistente nel nostro ordinamento.
L'onorevole Belisario non ha potuto, a causa dei suoi impegni, partecipare ai lavori della Commissione su questo tema, ma ha formulato alcune osservazioni di rilievo, alle quali cercherò di replicare brevemente. Il collega Belisario non condivide l'Autorità delegata. Vorrei evidenziare che, finora, queste competenze sono state attribuite - come ha ricordato, in un'altra occasione, il sottosegretario Micheli - a sottosegretari di Stato, a Vicepresidenti del Consiglio dei ministri ed a ministri con altre responsabilità. In altri termini, la formula attuale - sottosegretario di Stato - non ha escluso che ci potessero essere tante altre formule. A questo punto, ci è sembrato più corretto identificare due sole possibilità, prevedendo o un ministro senza portafoglio o un sottosegretario con esclusività di funzioni, vista la specificità della materia: mi pare sia questo il senso delle cose che abbiamo detto.
Mi sembra, infine, che anche l'onorevole Belisario sia contrario a prevedere il parere preventivo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sulle nomine dei vertici dei servizi.
Vorrei rilevare che il numero dei componenti di detto Comitato parlamentare è passato da otto a dieci perché abbiamo ritenuto che fosse una misura che potesse consentire una maggiore rappresentatività. Se vi sono altre soluzioni, le esamineremo; tuttavia, bisogna evitare di ampliarne di molto la consistenza, poiché ciò «diluirebbe» il senso del controllo.
Ci è stato chiesto, inoltre, il motivo per cui abbiamo ritenuto di escludere partiti politici, sindacati e giornalisti dalle condotte di cui al comma 1 dell'articolo 17 del provvedimento in esame. Anche in questo caso, vorrei rilevare che non si tratta di un privilegio. Il problema di fondo è che un grande paese democratico si basa sui partiti politici, sui sindacati e sulla libertà di informazione. Credo che la circostanza che il Presidente del Consiglio debba valutare se il suo partito avversario, ad esempio, debba essere oggetto o meno di questo tipo di attenzioni (lo stesso vale per i sindacati e per i giornalisti) possa creare una serie di problemi. Abbiamo ritenuto utile, quindi - ma valuteremo anche questo aspetto -, escludere queste tre situazioni perché ci sembrava che partiti, sindacati e libertà di informazione fossero da considerare, anche se non in via esclusiva, elementi cardine di una democrazia moderna.
L'onorevole Boato poneva, come gli capita sempre di fare, una questione molto puntuale e giusta: infatti, manca sostanzialmente la possibilità che il Governo riferisca direttamente al Parlamento. Credo che, se l'onorevole Boato è d'accordo, si possa compiere un'operazione di questo genere: ripristinare la presentazione della relazione al Parlamento e destinare quegli aspetti di relazione maggiormente riservati ad un altro tipo di atto, che intercorra soltanto tra il Presidente del Consiglio ed il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Così, forse potremmo sia far guadagnare al Parlamento un rapporto diretto con il Governo, sia evitare che tale rapporto contenga elementi che debbono essere tenuti riservati.
Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, la linea che stiamo seguendo è quella di ascoltare tutti i suggerimenti. Ciò non per una forma di ecumenismo politico, ma perché vogliamo far in modo che questa riforma - se, come io spero, riusciremo ad approvarla - segni davvero la legittimazione politica dei servizi con il consenso più vasto possibile del Parlamento. Se fosse possibile, vorrei si trattasse di un consenso unanime; in caso contrario, vorrei comunque che fosse il più vasto e solo perché qualcuno si autoesclude, non per la ragione che qualcuno viene escluso. Questo ci impone di guardare con grande attenzione a tutte le proposte che verranno formulate.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENRICO LUIGI MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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106.
Seduta di giovedi’8 febbraio 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI
indi
DEI VICEPRESIDENTI
GIORGIA MELONI
E CARLO LEONI
(omissis)
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (A.C. 445 -982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A) (ore 12,05).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Ricordo che nella seduta del 5 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 4.203; 6.200; 8.200; 13.200 e 14.200. Avverto inoltre che l'emendamento Gasparri 4.100, in ragione del suo contenuto, deve intendersi più opportunamente riferito all'articolo 2, come interamente sostitutivo dell'articolo medesimo: esso sarà quindi posto in votazione immediatamente dopo la votazione dell'articolo 1.
Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti presentati dal gruppo Italia dei Valori, ad eccezione dell'emendamento Belisario 30.2.
Avverto che l'emendamento 2.60 deve intendersi sottoscritto dagli onorevoli Galante, Licandro e Sgobio.
(Esame degli articoli - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato della Commissione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 1).
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.
A tal fine, il gruppo dei Comunisti italiani è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, parlando sull'articolo 1, colgo l'occasione fornitami dal suo intervento circa gli emendamenti e la portata preclusiva di taluni di essi, per annunciare fin d'ora il ritiro dell'emendamento 4.100, che abbiamo presentato sia in Commissione che in Assemblea perché rimanesse comunque traccia, nel confronto parlamentare, della proposta di legge iniziale del nostro gruppo, che prevedeva l'unificazione dei servizi in un'unica struttura. A ciò si riferisce l'emendamento 4.100.
Nel corso dei lavori in I Commissione (Affari costituzionali), non a caso, il mandato al relatore è stato affidato con un consenso unanime, si è convenuto su una struttura di altra natura della quale discuteremo a partire da oggi. La storia poi ci dirà, quando avremo approvato la legge, quali delle posizioni di partenza, quelle di un tipo e quelle di un altro, erano le più giuste. Noi ritenevamo che anche l'unificazione dovesse essere un'opzione da valutare, ed essa è servita, come vedremo nel corso del dibattito, a rafforzare le strutture di coordinamento.
In conclusione, preannuncio, lo ripeto, il ritiro dell'emendamento 4.100, a mia prima firma, presentato in Assemblea proprio per sottolineare un percorso che mi auguro possa proseguire in maniera condivisa (ma questo dipenderà, come è ovvio, dalle scelte che faremo). Dal ritiro di questo emendamento, chiaramente, derivano ovvie conseguenze a catena.
PRESIDENTE. Sta bene, l'emendamento Gasparri 4.100, s'intende ritirato.
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne facoltà.
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento, sottoscritto da me, dall'onorevole Licandro e dall'onorevole Galante, a prima firma Belisario 2.60, per il quale il gruppo dell'Italia dei Valori ha annunciato il ritiro.
PRESIDENTE. Onorevole Sgobio, l'emendamento è quindi fatto proprio dal gruppo dei Comunisti Italiani?
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo primo articolo del provvedimento per illustrare brevemente il senso complessivo della proposta di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto di Stato.
Si tratta di un lavoro estremamente importante che cerca di porre mano ad un tema che, da oltre trent'anni, i Parlamenti che si sono succeduti nel tempo hanno tentato di correggere. La legge attualmente vigente porta evidenti i segni del tempo trascorso. Le condizioni della sicurezza nazionale e della sicurezza internazionale sono radicalmente cambiate rispetto a trent'anni fa. Sarebbe, pertanto, del tutto anacronistico immaginare di poter affrontare le nuove sfide del terrorismo internazionale con strumenti che, alla prova del tempo, si sono dimostrati non più adeguati. E quello che è stato fatto è stato uno sforzo importante perché, come è facile comprendere, non ci troviamo di fronte ad una proposta di riforma presentata dal Governo, ma ad un'iniziativa parlamentare che, come ha ricordato pochi istanti fa il collega Gasparri, ha visto impegnate forze di maggioranza e di opposizione nel tentativo di trovare una sintesi comune che consentisse di modernizzare il sistema della sicurezza nazionale, che riteniamo sia stata fatta con razionalità.
Innanzitutto, abbiamo immaginato che la funzione prevalente e rilevante nel sistema della sicurezza nazionale dovesse essere confermata nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri. Partendo da questo dato si è costruita un'architettura per consentire davvero al Presidente del Consiglio di essere l'autorità di sicurezza nazionale. Si è deciso, partendo da questa testata d'angolo, di costruire un'architettura, all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, che incardini una struttura con reali compiti di coordinamento. Ed è per questo motivo che nasce il dipartimento sull'informazione e la sicurezza, che sostituisce la figura istituzionalmente molto sbiadita e priva di compiti e competenze reali quale era il CESIS. Il dipartimento sull'informazione e la sicurezza costituisce, in qualche modo, l'asse portante del sistema che, ripeto, assume in sé compiti e funzioni prima non previste dall'ordinamento. Il coordinamento da parte del DIS sarà effettivo rispetto all'autonomia operativa dei due servizi che avranno una diversa e più chiara definizione di compiti, competenze e attività, e competenze territoriali: uno si occuperà delle attività rivolte all'estero, l'altro delle attività rivolte all'interno.
All'interno del dipartimento per la sicurezza sono previste significative innovazioni. Ne vorrei citare una per tutte: l'istituzione di una funzione ispettiva, che consente al Presidente del Consiglio di verificare, in piena autonomia e anche durante l'azione dei singoli servizi, la correttezza dei comportamenti degli stessi. È inoltre prevista, presso il dipartimento per la sicurezza, l'istituzione di archivi storici centrali, che restituiscono unitarietà anche al patrimonio storico dell'attività dei servizi. La figura del direttore di dipartimento dei servizi, infine, assume autentici compiti di coordinamento.
Accanto a questi, che rappresentano gli aspetti più rilevanti dell'organizzazione del sistema dei servizi, si è ripensata - lo ripeto in sintesi - la funzione e l'attività dei due servizi di sicurezza, definendo con un criterio molto semplice e netto gli ambiti di competenza: le attività che si svolgono all'estero e quelle che si svolgono all'interno. Ciò consentirà di ripensare le attività dei due servizi in maniera più razionale, evitando pericolose attività che si sovrapponevano l'una all'altra.
Accanto a questa grande e importante innovazione se ne è aggiunta una altrettanto significativa, cioè, avendo in qualche modo potenziato l'attività dei servizi, avendo meglio definito l'attività degli stessi, avendo responsabilizzato al massimo livello, nella figura del Presidente del Consiglio, l'autorità della sicurezza nazionale, abbiamo immaginato di costruire uno strumento importante di contrappeso e di controllo, aumentando e potenziando i poteri del Copaco (il comitato parlamentare di controllo sui servizi) il quale assume nuove funzioni: in ordine all'attuazione dei regolamenti relativi ai servizi, che devono essere sempre visti e valutati dal comitato di controllo ma, soprattutto, affidando a tale comitato di controllo un potere di verifica anche delle spese che i servizi stessi hanno il compito istituzionale di realizzare.
Questa è un'autentica novità perché consente, da parte del Parlamento, di verificare, una volta che le operazioni siano concluse, la correttezza e regolarità delle stesse.
Stiamo entrando, cioè, in un'altra dimensione, molto più moderna, una dimensione istituzionalmente molto equilibrata e razionale.
Accanto a queste iniziative di tipo istituzionale si è cercato di mettere mano anche al sistema delle garanzie funzionali e a quello del segreto di Stato, dando a questa riforma una completezza e un'organicità di cui c'era davvero bisogno, riportando ad unitarietà una serie di norme che sono tenute insieme da un filo a razionale continuo.
Per quanto riguarda le garanzie funzionali, si cerca di uscire dalla situazione di ambiguità sostanziale che caratterizza le attività dei servizi, cercando di dare dignità al lavoro e all'operatività degli stessi, ma anche di dare la possibilità al Parlamento, attraverso la funzione centrale del Presidente del Consiglio dei ministri, di controllare, davvero, le attività che i servizi possono mettere in atto.
Il tema delle garanzie funzionali e delle cause di giustificazione ha a che fare con la democrazia, la trasparenza e la civiltà di un'organizzazione democratica che affida alle attività di intelligence un compito decisivo per la sicurezza nazionale. Tutto questa materia è passata, durante i lavori di Commissione, attraverso un confronto molto approfondito e complesso che ha saputo far emergere un'unità sostanziale nelle forze presenti nel Parlamento.
Ritengo che lo sforzo fatto in Commissione e che oggi, con l'avvio di questa discussione, è affidato alle decisioni dell'Assemblea sia importante.
Questo Parlamento deve assumersi fino in fondo la responsabilità di portare a termine tale sforzo perché stiamo parlando di una partita che riguarda, sì, un settore molto particolare dell'amministrazione dello Stato e della democrazia nel nostro Paese, ma la cui delicatezza è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo una grande responsabilità e siamo chiamati tutti quanti ad esercitarla fino in fondo (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, il primo articolo al nostro esame è il cuore politico del provvedimento. Con esso si supera l'attuale responsabilità politica rispetto ai servizi, ora facente capo al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno, che per alcuni versi causa difficoltà di coordinamento tra i servizi stessi. Nel testo al nostro esame la responsabilità politica fa capo al Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di una delle innovazioni più importanti dell'intera materia, che di fatto completa quella già prevista nella vecchia disciplina, in cui il Presidente del Consiglio è autorità nazionale di sicurezza. Tuttavia, con la nuova proposta di fatto ad esso vengono corrisposti reali poteri di coordinamento sui servizi.
Già l'onorevole Bressa ricordava che presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito il dipartimento specifico. Pertanto, farà capo alla Presidenza del Consiglio l'effettivo coordinamento amministrativo sui due servizi operativi tramite il suddetto dipartimento. Una delle innovazioni fondamentali è rappresentata dalla responsabilità politica del Presidente del Consiglio, accentuata anche da tutta una serie di compiti a lui assegnati in maniera esclusiva.
Sappiamo che tradizionalmente nella nostra storia repubblicana la politica italiana è stata accusata di essere deresponsabilizzata. Visto che il Parlamento, in caso di approvazione del provvedimento, conferisce una serie di poteri specifici ai servizi, si riconosce la necessità come bilanciamento di conferire una responsabilità politica altrettanto definita e forte. Credo che si tratti di un punto importantissimo del provvedimento.
Nel corso dell'esame degli altri articoli vedremo come sia sempre ricondotta al Presidente del Consiglio la parte più delicata e direttiva nei confronti dell'operatività dei servizi, la conoscenza delle operazioni svolte dagli stessi ed il coordinamento dell'attività dell'intero Governo. Ribadisco che si tratta a mio avviso di un punto fondamentale, rispetto al quale l'approvazione dell'articolo costituirà un tassello fermo per la stessa politica di sicurezza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, la riforma al nostro esame rappresenta uno dei passaggi più importanti e delicati di questo scorcio di legislatura. Come ho già avuto modo di dire, essa cade nel momento in cui vengono consegnati al Paese ed all'opinione pubblica fatti di particolare gravità che riguardano la storia non lontana, ma recente, recentissima, attuale dei nostri servizi. Si tratta di una riforma che muta l'impianto e sposta, individuandola in capo al Presidente del Consiglio, la responsabilità riguardo ai nostri servizi.
Ne condividiamo l'approccio, tanto che abbiamo lavorato e stiamo tuttora lavorando affinché questo asse diventi ancora più forte e si consolidi, si eliminino quelle zone grigie e sfumate di alcuni passaggi normativi della riforma che potrebbero attenuarne l'impianto e lo spirito complessivo. C'è, quindi, ancora da lavorare e si procederà in Commissione nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché esistono alcuni punti di estrema delicatezza, rispetto ai quali non può non tenersi in considerazione la storia di questo Paese e le deviazioni di cui i servizi italiani, nella pur giovane storia di questa Repubblica, si sono resi protagonisti, ma anche perché vogliamo che, nel nome della sicurezza, questo Paese non precipiti in un generale clima di insicurezza, per quanto concerne i diritti individuali dei cittadini e, complessivamente, per la tenuta dello Stato democratico.
Ecco la ragione per la quale continuiamo ad avere perplessità su alcuni punti: la previsione del ministro per la sicurezza, quanto indicato dall'articolo 17 sulle cause di giustificazione, alcuni aspetti della disciplina del segreto di Stato, delle innovazioni che si introducono e il giro di vite, che ritengo eccessivo e troppo duro, nei confronti dell'informazione e della stampa. Credo che questa Camera nei prossimi giorni valuterà con piena consapevolezza cosa significhi sommare le cause di giustificazione al segreto di Stato, ad interventi più complicati per la magistratura e ad una sorta di argine verso l'informazione. Il rischio, quello che temiamo - e lavoriamo assieme a tutte le altre forze politiche perché ciò non avvenga - è che ci sia una eccessiva blindatura rispetto a ciò che i servizi possono fare o non fare in questo Paese, per la sicurezza sia dei cittadini sia della Repubblica nel suo complesso. Riteniamo che previsioni, che, addirittura, possono portare alla sospensione di diritti costituzionali investano profili molto delicati, su cui bisognerà riflettere ancora a lungo, senza compiere tentativi di accelerazione, ma procedendo con grande attenzione.
Anche oggi il Paese resta inquieto dinanzi a ciò che si legge, ad uno dei casi in cui uno dei nostri migliori dirigenti e funzionari dei servizi, Calipari, ha perduto la vita. Ci sono qui dinamiche che non comprendono i cittadini e che - lasciatemelo dire - non comprendiamo neppure noi, così come non comprende il Parlamento e neppure quest'organo che, in futuro, quando passerà questa riforma, avrà il compito fondamentale di assicurare il controllo politico nei confronti dei servizi e dei suoi apparati; è il Presidente del Consiglio, che ne porta la responsabilità complessiva.
Per queste ragioni, noi crediamo che oggi si possa iniziare l'esame del primo articolo e riprendere subito il lavoro per migliorare ancora il testo che è emerso dopo lunghe e faticose settimane di lavoro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, abbiamo svolto lunedì scorso, il 5 febbraio, in quest'aula, un ampio ed approfondito dibattito di carattere generale, dopo la relazione del relatore presidente Violante, in cui anch'io, a nome del gruppo dei Verdi, insieme ai colleghi tutti i gruppi, ho cercato di affrontare la tematica complessiva della riforma che abbiamo al nostro esame.
È chiaro che tutti gli elementi che abbiamo affrontato insieme nel confronto - devo dire vasto ed anche approfondito e sereno - che si è svolto lo scorso 5 febbraio li ritroveremo adesso, avremo occasione di affrontarli nuovamente e di riproporli in sede di esame degli emendamenti riferiti a ciascuno dei 45 articoli di cui si compone l'attuale testo unificato delle proposte di legge in materia di riforma dei servizi di informazione e di sicurezza e disciplina del segreto.
Non occorre ricordare qui puntualmente - l'ho già fatto nella discussione sulle linee generali - che siamo tutti consapevoli che la storia di questo dopoguerra, con riferimento ai ruoli dei servizi che genericamente si chiamano «servizi segreti di informazione e sicurezza» o, meglio, «servizi di informazione per la sicurezza», è stata travagliata e, potrei dire con un eufemismo, complessa e ricca di elementi di criticità.
Ricordiamo, Per quanto riguarda il servizio di sicurezza militare, i passaggi caratterizzati non solo dal cambio delle sigle, ma anche da svolte di carattere decisivo sul piano istituzionale - dal SIM al Sifar, al SID e al SISMI -, e gli analoghi passaggi che vi sono stati con riferimento alle competenze, sotto il profilo dell'informazione e della sicurezza, che facevano capo al Ministero dell'interno, dalla Divisione affari riservati in poi, con le varie sigle e gli istituti che si sono succeduti, fino all'attuale SISDE.
È una storia cui accenno semplicemente per rendere evidente a tutti che la complessità di queste vicende ci è ben nota e del resto ha ormai riempito non solo interi scaffali di biblioteca, ma in alcuni casi, purtroppo, interi scaffali giudiziari, essendo stata oggetto di vicende giudiziarie drammatiche e complesse.
La riforma del 1977, che è tuttora in vigore, avrebbe dovuto segnare una svolta radicale rispetto alle vicende che ho poco fa ricordato. In parte, così è stato.
Oggi comunque, al di là dei giudizi su vicende specifiche rispetto alle quali non è questa l'occasione di riflettere più a fondo (infatti ormai la materia è oggetto del dibattito storico, politico e istituzionale e delle vicende giudiziarie), a distanza di quasi trent'anni da quella riforma, è evidente a tutti - e mi pare che al riguardo vi sia l'unanimità in questo come nell'altro ramo del Parlamento - la necessità di una nuova riforma, radicale e integrale del sistema.
La ragione principale è dovuta al totale cambiamento del contesto internazionale e geopolitico, in particolare dopo la caduta del muro di Berlino del 1989. Una conseguenza positiva di tale caduta è stata la fine della guerra fredda, accompagnata però, inaspettatamente, da una conseguenza negativa quale quella del riaccentuarsi delle minacce di carattere terroristico sul piano internazionale e della proliferazione di nuovi conflitti.
È evidente, comunque, che il cambiamento del contesto geopolitico richiede una profonda riforma, al di là degli aspetti di carattere ordinamentale, del nostro sistema di informazione per la sicurezza. Vorrei osservare che l'articolo 1 del provvedimento, attualmente in esame, ne rappresenta il cardine principale, anche se non esclusivo, poiché riguarda le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio, infatti, diventa, in modo assai più forte rispetto a quanto previsto dalla legge del 1977 attualmente in vigore, il punto di riferimento fondamentale dell'intera responsabilità politica di indirizzo, direzione e coordinamento per quanto riguarda il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, oltre a rappresentare l'autorità nazionale per la sicurezza per quanto attiene a tutti gli aspetti che riguardano l'opposizione del segreto di Stato, nonché la delicata materia dei nulla osta di segretezza.
Credo che non sia un caso se sono state presentate ben poche proposte emendative a tale articolo. Alcune di esse verranno forse ritirate, ma comunque non penso siano tali da poter sconvolgere l'impianto dell'articolo 1 del provvedimento. Su tale articolo, infatti, si è svolto un ampio ed approfondito lavoro di riflessione e di definizione delle competenze attribuite, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri.
L'intero impianto del progetto di legge, come è stato già accennato dai colleghi che mi hanno preceduto, prevede alcune articolazioni del sistema di sicurezza, che chiamano in causa, in primo luogo, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
Dal punto di vista delle strutture, considero rilevante soprattutto il nuovo Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), che avrà responsabilità, finalità, obiettivi e competenze assai più accentuate rispetto all'attuale CESIS. Ciò anche in riferimento - ma non solo - alla costituzione degli uffici ispettivi al proprio interno, alla centralizzazione degli archivi, all'istituzione della scuola di formazione ed al ruolo dell'UCSe nell'ambito dello stesso DIS.
È prevista, altresì, una nuova articolazione dei due servizi. Il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) fa riferimento al vecchio SISMI, ma avrà caratteristiche diverse; allo stesso modo, il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN) succederà al vecchio SISDE, ma possederà anch'esso connotati diversi.
Ciò che ritengo fondamentale è che entrambi i servizi saranno totalmente equiparati dal punto di vista delle responsabilità, delle competenze e degli obiettivi, nonché degli obblighi che, nell'ambito del sistema complessivo per l'informazione e la sicurezza, dovranno assolvere.
Per concludere, essendo previste competenze enormi in capo al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore sotto il profilo della responsabilità politica e non, reputo importante renderci conto della necessità di prevedere, con legge, anche la possibilità che le competenze non attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio siano delegate, laddove lo si ritenga, ad un ministro o ad un sottosegretario di Stato che esercitino esclusivamente tale funzione.
Occorrerebbe altresì prevedere che se, in attuazione di questa previsione, venisse ad essi attribuita tale competenza (ricordo che, nel provvedimento, l'abbiamo definita «Autorità delegata»), allora anche il ministro o il sottosegretario dovrebbero entrare a far parte del sistema complessivo di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui al successivo articolo 2.
Per non intervenire successivamente, annuncio già fin d'ora (anche se siamo in sede di interventi sul complesso delle proposte emendative), quindi, il voto contrario del gruppo dei Verdi sui diversi emendamenti presentati all'articolo in esame, sui quali credo verrà formulato un invito al ritiro.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 12,38)
MARCO BOATO. Al contempo, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 1 del provvedimento, il quale definisce, con grande scrupolo e precisione, le competenze attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri per quanto concerne il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi e L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente non soltanto per ricordare, come hanno già fatto i colleghi, che l'articolo in esame è fondamentale - infatti, ne abbiamo molto discusso -, ma anche per sottolineare che la riforma dei servizi di sicurezza attende di essere esaminata in Assemblea dalla XIII legislatura.
Impegnandoci in un lavoro faticoso, complesso, ma anche molto approfondito, siamo riusciti a predisporre un testo sostanzialmente condiviso. L'elemento principale che ci ha visti accomunati, pur dopo essere partiti da iniziative legislative che contenevano svariate proposte relative all'organizzazione dei servizi di sicurezza, alla loro struttura e ad altri aspetti, è proprio quello disciplinato dall'articolo 1: l'affidamento alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio di tutte le vicende che attengono al servizio informativo.
È stata giustamente ricordata la storia travagliata dei servizi di sicurezza, non priva di elementi di novità anche nel recente passato. Nelle nostre discussioni, durante le quali abbiamo ricostruito ed analizzato le passate esperienze, ci è parso avere maggiore rilevanza l'elemento che determinava un non chiaro assetto delle responsabilità. Tra le ragioni per le quali la legislazione in vigore - inadeguata, oggi, rispetto ai tempi ed al contesto internazionale - non ha funzionato vanno indicati l'insufficienza dei controlli (riguardo ai quali vanno definite alcune questioni) e, principalmente, la mancata definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle funzioni. Queste le motivazioni basilari di un impianto che abbiamo condiviso.
All'esordio, l'articolo 1 contempla, appunto, una chiara attribuzione di responsabilità al Presidente del Consiglio e, in tal modo, supera limiti e contraddizioni contenuti nella riforma del 1977 relativamente a dipendenze dei servizi di sicurezza, funzionali o dirette, da altri ministeri. In altre parole, l'articolo in esame chiarisce qual è l'autorità politica che risponde dell'intera struttura dei Servizi di sicurezza del nostro paese e, nel contempo, proprio per questa ragione, introduce elementi di equilibrio e contrappesi rispetto ad altre funzioni dello Stato, rispetto ad altri poteri riconosciuti dalla Costituzione. Soprattutto, nel definire la struttura gerarchica e funzionale dei servizi di sicurezza, la disposizione introduce un elemento di chiarezza con riferimento alla responsabilità della politica informativa e della sicurezza.
Più specificamente, l'articolo 1 definisce le competenze esclusive del Presidente del Consiglio. Noi abbiamo ritenuto importante - e lo abbiamo sottolineato - che tali competenze esclusive non riguardassero tutte le questioni, ma soltanto quelle principali: ad esempio, il segreto di Stato e la nomina dei direttori dei Servizi, di cui è giusto che il Presidente del Consiglio risponda in prima persona. Inoltre, abbiamo lavorato affinché altre competenze non esclusive potessero essere delegate ad altre autorità. Su questo tema, del quale si occupano i successivi articoli 2 e 3, si è svolta un'ampia discussione. In particolare, è stato posto in risalto che alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio deve anche corrispondere la possibilità concreta di svolgere le funzioni e di garantire non soltanto la definizione delle strategie, ma anche il controllo effettivo sul funzionamento dei servizi di sicurezza. Pertanto, abbiamo ritenuto che talune competenze non esclusive fossero opportunamente delegabili ad un ministro o ad sottosegretario in qualità di «autorità delegata».
Le ragioni della nostra condivisione non attengono soltanto alla parte iniziale del provvedimento, ma sono completate da altre, relative a molti altri aspetti che esamineremo nel prosieguo. Sotto questo profilo, va sottolineato sin d'ora che il provvedimento in esame garantirà un effettivo controllo parlamentare: un organismo apposito avrà, finalmente, la possibilità vera di controllare non solo le strategie e la realizzazione degli obiettivi dichiarati, ma anche gli strumenti individuati per l'attuazione dei compiti (comprese le questioni concernenti il personale, le spese, e via dicendo). Questo bilanciamento e questo completamento della responsabilità politica con il controllo parlamentare sono i cardini fondamentali sui quali poggiano tutti gli articoli successivi, che esamineremo in seguito. Intanto, mi interessava sottolineare la nostra condivisione rispetto all'impianto iniziale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, questo provvedimento è molto complesso e consta di molti articoli. Discuteremo, poi, dei vari aspetti, man mano che il dibattito proseguirà.
L'articolo 1 è importante, perché individua le competenze fondamentali in ordine alla direzione politica dell'attività dei servizi di informazione. Se dovessimo dividere questo provvedimento in alcune macroaree, la prima sarebbe proprio quella delle competenze politiche; la seconda riguarderebbe l'organizzazione e la struttura del sistema; la terza sarebbe relativa alla nuova disciplina del segreto di Stato e delle garanzie funzionali degli agenti che operano per conto dei servizi di informazione.
Proprio con riferimento alla prima parte del provvedimento, che riguarda le competenze politiche, la Lega ha condotto una battaglia e sostenuto una posizione: queste competenze politiche devono essere assolutamente chiare e, conseguentemente, devono essere individuate con assoluta trasparenza.
Per questo motivo, siamo stati contrari alla possibile sovrapposizione di competenze che si sarebbe venuta a creare prevedendo una nuova figura, quella di un ministro per l'informazione e la sicurezza.
A parte il fatto che la figura di un ministro per l'informazione e la sicurezza di solito viene introdotta nei paesi comunisti: non vi è traccia nei paesi occidentali e democratici dell'istituzione di un ministro con queste competenze....
GIANCLAUDIO BRESSA. Il Regno Unito!
ROBERTO COTA. Peraltro, tali competenze andrebbero a sovrapporsi a quelle del Presidente del Consiglio, cui spetterebbe la responsabilità politica, e a quelle del ministro dell'interno, che sostanzialmente è il responsabile, anche agli occhi della collettività, della tutela e della sicurezza sul territorio dello Stato.
Per questo motivo, abbiamo cercato di portare un po' di chiarezza nell'ambito del dibattito, individuando chiaramente una figura, quella del Presidente del Consiglio, che dovrà essere il responsabile politico della gestione dei servizi di informazione e sicurezza e che potrà delegare alcune funzioni ad un sottosegretario oppure ad un ministro senza portafoglio, come è già capitato.
Avremmo preferito stabilire una possibilità di delega soltanto rispetto al sottosegretario, affinché la funzione in capo al Presidente del Consiglio fosse ancora più chiara. Però, rispetto al testo originario, la previsione della figura del ministro per l'informazione è, comunque, stata espunta. Deve esservi un Presidente del Consiglio responsabile dei servizi ed un ministro dell'interno responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico in ambito interno.
Se fosse stata accolta la precedente formulazione, immagino i contrasti che si sarebbero creati a livello politico tra il Presidente del Consiglio, il ministro della sicurezza, magari appartenente ad un'altra forza politica, e il ministro dell'interno, di un'altra forza politica ancora.
Avremmo assistito, prima ancora che alla gestione di una materia così delicata come quella dell'informazione e della sicurezza, ad una lotta politica all'interno della maggioranza, magari a colpi di «spacchettamento» con qualche decreto-legge, per dare più o meno potere a questo o a quel partito, a questo o a quell'esponente.
Abbiamo condotto la nostra battaglia e si è arrivati a questa formulazione del testo: all'articolo 1 si stabiliscono alcune competenze riservate in via esclusiva al Presidente del Consiglio. Mi fermo qui; dopodiché, interverremo nel merito sui singoli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, abbiamo avviato questo lavoro da tempo, sia in sede di Comitato di controllo sui servizi sia in Commissione, in considerazione della necessità di affrontare, dopo trent'anni, senza tabù, senza riserve e senza stereotipi e ideologismi, un tema che appare centrale per il nostro paese.
L'organizzazione di un sistema di informazione per la sicurezza efficiente è condizione preliminare perché un paese sia non solo più sicuro, ma anche capace di svolgere un ruolo adeguato, nello scenario europeo ed internazionale, a tutela degli interessi fondamentali dello Stato, che non sono rappresentati solo da quello della sicurezza - che è indubbiamente il principale -, ma anche da quello dello sviluppo, della competizione e della produzione in un quadro di libero mercato.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 12,50)
GIANPIERO D'ALIA. Queste sono le ragioni per le quali sin dall'inizio abbiamo chiesto ed ottenuto che, su questo provvedimento - che interessa l'intero paese e non questa o quella maggioranza politica -, si introducesse un diverso metodo di confronto, che guardasse ai contenuti delle questioni da affrontare più che agli schieramenti a cui ciascuno di noi appartiene.
Fino ad oggi, questo metodo ha prodotto risultati positivi, grazie allo sforzo fatto da tutti: dal relatore, dal presidente della Commissione, da tutti i gruppi parlamentari e, in particolare, dai componenti del Copaco.
Nell'articolo 1 di questa proposta è contenuto, come si diceva in precedenza, il cuore dell'organizzazione dei nuovi servizi di informazione.
In primo luogo, occorre sottolineare che questo testo separa nettamente l'attività di intelligence da tutte quelle attività che riguardano la tutela della sicurezza nazionale e che appartengono alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno e del Presidente del Consiglio, non nella sua funzione di titolare della politica di intelligence, ma nella sua funzione di autorità nazionale per la sicurezza.
Vogliamo affermare ciò con chiarezza, in quanto anche la formulazione del testo non è una questione formale, ma sostanziale. Infatti, si disciplinano i servizi di informazione per la sicurezza, vale a dire tutta quella fase preliminare, affinché gli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza nazionale siano posti nelle condizioni di agire, in Italia e all'estero, in maniera assolutamente efficace.
In questo contesto, abbiamo riempito di contenuti il principio, già espresso nell'articolo 1 della legge n. 801 del 1977, secondo il quale questa responsabilità politica è incardinata nella figura del Capo del Governo. Si tratta di una responsabilità che, tuttavia, nel tempo è stata diluita attraverso una polverizzazione o, comunque, una ripartizione delle competenze operative. In ogni caso, la responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio ha un senso se quest'ultimo è nelle condizioni di gestire direttamente, attraverso il dipartimento di informazione per la sicurezza, anche la strategia operativa degli apparati di intelligence. Altrimenti, vi è uno scarto tra la responsabilità, che è diventata solo formale, del Presidente del Consiglio e l'attività operativa concreta.
Pertanto, abbiamo cercato di definire con esattezza quali sono le competenze del Capo del Governo che non possono essere delegate a nessuno. Evidentemente, oltre a quella principale e generale rappresentata dalla responsabilità dell'alta direzione politica dei servizi di intelligence, ve sono altre due altrettanto fondamentali.
Si tratta della apposizione e della tutela del segreto di Stato e delle autorizzazioni relative alle cosiddette garanzie funzionali. Queste attività, proprio per la loro peculiarità, sono soggette a un sindacato che è non soltanto giurisdizionale, afferendo anche alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio nei confronti del Parlamento. Inoltre, il sindacato giurisdizionale, in questo caso, è affidato in parte alla magistratura ordinaria e in parte - ulteriore elemento di novità - alla Corte costituzionale. È assolutamente evidente, quindi, che specificare che di questi atti il Presidente del Consiglio risponde anche al Parlamento, oltre che alla magistratura ordinaria e alla Corte costituzionale, è un ulteriore elemento di novità di questo testo, al quale si associa, come bilanciamento, un rafforzamento dei poteri di controllo parlamentare. Del resto, in tutte le democrazie moderne è il Parlamento che deve comunque essere garante della trasparenza dell'azione dei servizi di intelligence nei confronti dei cittadini. In sintesi, questo è il lavoro che abbiamo svolto e che risulta dalla formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
Nell'ambito dello stesso articolo 1, peraltro, è stata individuata una soluzione di compromesso tra quanti, come noi, ritenevano necessaria l'istituzione della figura del ministro per le informazioni sulla sicurezza e quanti pensavano, ad esempio, che l'istituzione obbligatoria di questa figura potesse costituire, nel tempo e nell'evoluzione dell'istituto, in qualche modo un pericolo, piuttosto che un aiuto, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Abbiamo stabilito, allora, che è nella facoltà del Presidente del Consiglio avvalersi di un ministro senza portafoglio o di un sottosegretario di Stato, ovviamente per le funzioni che possono essere delegate e non per quelle che sono di competenza esclusiva. In tal caso, però, si è stabilito che se qualcuno è delegato a disimpegnare queste funzioni - che essendo concentrate nella Presidenza del Consiglio si sono moltiplicate, sono complesse e afferiscono direttamente alla capacità operativa dei servizi - è necessario che se ne occupi in via esclusiva. Nella eventualità che si istituisca la figura di un ministro senza portafoglio, a nostro avviso, paradossalmente si rafforzerebbe ancora di più il controllo parlamentare, considerata la possibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia individuale nei confronti dei ministri. Questo consente, nel caso in cui il Presidente del Consiglio intenda nominarlo, un ulteriore rafforzamento del controllo parlamentare.
Queste sono le ragioni che ci hanno portato a convergere sul testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame che, come è stato ricordato, è centrale. Rispetto ad esso, evidentemente, esprimiamo apprezzamento e soddisfazione, anche alla luce del lavoro emendativo che, in questi ultimi giorni, abbiamo svolto in sede di Commissione e di Comitato dei nove per renderlo ancora migliore e più adeguato, e per mettere i colleghi del Senato nelle condizioni di compiere un lavoro meno faticoso di quello che è toccato a noi, che abbiamo esaminato il testo in prima lettura.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla necessità di una riforma dell'ordinamento dei nostri servizi di informazione e sicurezza penso non vi sia alcun dubbio, anche alla luce delle esperienze recenti che, al di là della capacità e della efficienza operativa, sicuramente hanno evidenziato elementi di perplessità. Proprio per questo, credo che una riforma dei servizi di informazione e di sicurezza debba avere una particolare qualificazione. L'ambito di attività di questo particolare settore dello Stato è, per sua natura, materia incerta e scarsamente verificabile o, almeno, verificabile e controllabile solo con una certa difficoltà. La questione della certezza nella riconoscibilità e nell'attribuzione delle responsabilità ed il relativo controllo sono elementi primari. In altri termini, non possiamo avere una situazione in cui possa sorgere incertezza rispetto a chi abbia la responsabilità di quanto accade. Si tratta di una responsabilità oggettiva, nel senso che la funzione richiede indirizzi e controlli.
Bene hanno fatto la I Commissione e i colleghi che hanno lavorato su questo argomento ad attribuire al Presidente del Consiglio questa responsabilità fondamentale, escludendo tutta una serie di questioni e di competenze dalla possibilità di essere delegate.
Tuttavia, la possibile nomina di una figura del rango di ministro nella direzione di questo settore introduce sicuramente elementi di dubbio. È vero che la norma è stata formulata in maniera tale che il Presidente del Consiglio ha la facoltà - non un obbligo - di nominare un ministro competente specificamente sulla materia, ma, nello stesso tempo, questa scelta, nel caso in cui fosse fatta, certamente indebolirebbe la capacità di riconoscimento delle responsabilità effettive. Infatti, lo status giuridico del ministro, di per sé, mette in evidenza una responsabilità politica, che, invece, il sottosegretario non ha, proprio perché svolge una funzione di supporto al ministro, che ha i poteri in materia.
Quindi, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo, faccio rilevare che vi sono ancora alcuni elementi sui quali bisogna sviluppare una discussione (anche se penso che il lavoro già svolto nell'ambito del Comitato dei nove abbia sciolto alcuni nodi).
Rimangono, comunque, questo nostro dubbio e questa nostra incertezza, anche alla luce di quanto è accaduto nella storia del nostro paese. Certamente, sono state attribuite responsabilità ai ministri e ai sottosegretari, ma, nello stesso tempo, non si è mai capito bene a chi rispondessero effettivamente questi importanti apparati dello Stato.
Quindi, vi deve essere la riconoscibilità della responsabilità, ma anche un adeguato sistema di controllo, in primo luogo, da parte di colui che ha la responsabilità sull'attività, ma anche degli apparati che sono stati previsti, sia come forma di controllo interno, con un adeguato sistema ispettivo (per il quale sono state previste le incompatibilità che abbiamo apprezzato), sia esterno, del Parlamento, attraverso il Comitato parlamentare di controllo sull'attività di informazione e sicurezza.
Questi sono i rilievi di maggiore portata. Sappiamo che si sta lavorando anche per sciogliere gli ultimi nodi che sono rimasti aperti.
Resta, però, una questione di fondo, che voglio sottolineare, anche perché la storia ci ha indicato i problemi, spesso senza indicare la strada per risolverli, ossia quella relativa al rapporto tra mondo dei servizi di informazione e sicurezza e organi di stampa.
Questa è una materia che riveste importanti profili di democrazia perché riguarda l'effettivo esercizio di tutte le facoltà democratiche del paese. Sappiamo quanto gli organi di stampa siano fondamentali per sviluppare adeguate azioni di controllo popolare e democratico. Però, sappiamo anche che vi sono beni che devono essere tutelati, come la sicurezza nazionale e la vita degli operatori che sono impegnati in particolari attività.
Noi auspichiamo che, nel prosieguo della discussione, anche rispetto a tale questione, vi sia la capacità di dare una risposta adeguata.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, questo articolo - lo dico anche ai colleghi che si apprestano a votare - sostanzialmente cambia l'assetto degli attuali servizi di sicurezza.
Oggi i servizi sono due: uno dipende dal ministro dell'interno e l'altro dipende dal ministro della difesa. Non ci sarà più questo tipo di dipendenza e i servizi dipenderanno direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Questa norma stabilisce quali sono le competenze esclusive del Presidente del Consiglio dei ministri, ossia quelle che non può delegare ad altri soggetti.
Su quest'aspetto sono intervenuti alcuni colleghi (il collega Licandro e, poc'anzi, il collega Buemi), al fine di valutare la possibilità che un altro organo possa esercitare queste funzioni, coadiuvando il Presidente del Consiglio.
Finora, è accaduto che il Presidente della Consiglio si sia avvalso o di un sottosegretario (è la situazione attuale) o di un vicepresidente del Consiglio dei ministri (è stato il collega Mattarella) o di un ministro con altri incarichi (è stato il collega Frattini) o di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di verbalizzatore del Consiglio dei ministri (è stato il dottor Letta). Finora, da questo punto di vista, c'è stato di tutto.
Avendo deciso di ricondurre al Presidente del Consiglio la responsabilità, abbiamo stabilito che il Presidente del Consiglio possa avvalersi o di un sottosegretario o di un ministro. Alcuni colleghi hanno espresso diverse valutazioni critiche su questo punto, che credo esamineremo nella prossima seduta. Ma qual è punto?
Se queste funzioni fossero delegabili soltanto al sottosegretario, sarebbe l'unico caso, nel nostro ordinamento giuridico, che le funzioni di un sottosegretario non possano essere esercitate da un ministro, cosa che, francamente, credo sia abbastanza discutibile dal punto di vista dell'ordinamento, essendo il sottosegretario, per definizione, un soggetto che riceve la delega dal ministro. Pensiamo che vi debba essere un ministro senza portafoglio, anche perché questo soggetto deve avere la forza di dialogare con gli altri ministri (degli esteri, della difesa e dell'interno), che, certamente, non sono ministri di serie B, ma di serie A, quindi, con una loro forza.
Inoltre, è difficile che il Presidente del Consiglio, da solo (non accade in alcun ordinamento) possa sostenere la conoscenza quotidiana di tutto ciò che accade all'interno dei servizi, anche perché, oggi come oggi, vi sono poteri di particolare incisività. Lo esamineremo dopo.
Tuttavia, le regioni per le quali riteniamo che vi debba essere la figura del Presidente del Consiglio con poteri esclusivi in ordine alle questioni principali, che riguardano la politica della sicurezza, e poi, successivamente, un'autorità delegata (un sottosegretario o un ministro a scelta del Presidente del Consiglio), dipende dalla necessità di avere, anche per il Parlamento, un interlocutore che abbia una sua forza e una sua legittimazione.
Sulla questione posta poc'anzi dal collega Buemi relativa agli organi di stampa, valutiamo alcuni aspetti. Noi abbiamo scritto una norma che riprende quanto abbiamo tutti quanti votato a proposito delle Commissioni antimafia, sul ciclo dei rifiuti e di tutte le Commissioni d'inchiesta da circa quindici anni a questa parte, ossia che il giornalista che riveli notizie coperte dal segreto è punito, a norma dell'articolo 326 del codice penale che riguarda la rivelazione dei segreti d'ufficio. Ma voglio dire all'onorevole Buemi, che, anche se non scrivessimo questa norma, sarebbero lo stesso, perché una volta che la notizia venisse pubblicata, chi la pubblica risponde per concorso con chi ha dato la notizia e quindi, da questo punto di vista, non cambia assolutamente niente. Questa è la ragione per la quale abbiamo tenuto presente l'articolo 326, ma discuteremo anche di questo.
Andando al merito degli emendamenti, formulo un invito al ritiro per tutti, con una brevissima motivazione.
Per quanto riguarda, l'emendamento Gasparri 1.100, la Commissione rivolge un invito al ritiro, perché risponde ad un disegno legittimo, ma diverso da quello che...
PRESIDENTE. Presidente Violante, è già stato ritirato.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Mi scuso, non lo sapevo.
Per quanto riguarda l'emendamento Capotosti 1.60, la Commissione invita al ritiro, perché eliminerebbe la possibilità che queste funzioni siano attribuite, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio. Essendo funzioni particolarmente delicate a garanzia della democrazia, riteniamo che sia bene che le eserciti esclusivamente il Presidente del Consiglio.
Così come formulo l'invito al ritiro dell'emendamento del collega Diliberto 1.62, che intende attribuire la possibilità di nomina e revoca dei direttori dei servizi non solo al Presidente del Consiglio, ma anche all'autorità delegata. È bene, invece, che queste funzioni siano esercitate soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Infine, per quanto riguarda l'emendamento Capotosti 1.61, la Commissione invita al ritiro, perché sarebbe sbagliato che il Comitato parlamentare esprimesse un parere vincolante sull'ammontare della spesa preventiva. Questo, evidentemente, deve restare al Presidente del Consiglio in relazione alle scelte di politica della difesa che intenderà fare il Governo.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LUIGI MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, abbiamo lavorato insieme e con grande piacere abbiamo constatato che gran parte del Parlamento condivideva un disegno di adeguamento di una normativa ormai superata. Abbiamo lavorato e siamo giunti ad alcune conclusioni sulle quali si sta discutendo.
Gli articoli 1 e 2 sono fondamentali, perché costituiscono il centro della riforma: i poteri al Presidente del Consiglio, non più poteri separati tra il ministro dell'interno e il ministro della difesa ed il Presidente del Consiglio.
L'articolo 2 conferisce alla Presidenza del Consiglio la struttura necessaria per poter operare quotidianamente. Quindi riteniamo che questa sia una soluzione, nell'ambito del provvedimento, per quel che rappresenta, abbastanza ideale e significativa.
Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Gasparri 1.100 è stato ritirato.
Chiedo all'onorevole Capotosti se accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.60.
GINO CAPOTOSTI. Sì, Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Diliberto 1.62 accolgono l'invito al ritiro.
Prendo atto, altresì, che l'onorevole Capotosti ritira il suo emendamento 1.61.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.
MARIO TASSONE. Signor presidente, questa riforma interviene dopo tanti anni di studi, di valutazioni e di ricerche, soprattutto a partire dagli anni 1990, 1992 e 1993, quando fu svolto un lavoro dalla Commissione presieduta prima da Chiaromonte e poi da Pecchioli.
Il tentativo è quello di razionalizzare il tutto. Lo sforzo si è fatto e si sta facendo, lo voglio sottolineare, in termini anche positivi. Finisce il CESIS, che non aveva funzionato, perché non era sovraordinato rispetto alle altre due direzioni generali. Speriamo che il DIS funzioni e che anche gli altri due servizi possano funzionare. Vorrei però far notare, così come già fatto l'onorevole D'Alia, che avrei preferito vi fosse il ministro per la sicurezza, proprio per la ragione a cui faceva riferimento il presidente Violante. Non c'è dubbio che il Presidente del Consiglio dei ministri diventa autorità, come lo è stato, per la sicurezza. Il problema è di capire il ruolo di questa autorità delegata, rispetto anche alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo per evitare che ci possano essere confusioni e soprattutto sovrapposizioni, che sarebbero anche dannose rispetto al funzionamento dei servizi stessi.
Nel prosieguo dell'esame dell'articolato si potranno poi valutare alcuni aspetti, anche rispetto al coordinamento con le altre forze di polizia. Abbiamo creato tante sigle rispetto all'esigenza sia di contrastare la criminalità organizzata, sia di dar vita ai servizi di sicurezza nel nostro paese. Non c'è dubbio che questo provvedimento sia importante e speriamo che possa giungere alla sua conclusione, ma soprattutto, che possa funzionare in termini reali.
Avrei preferito che sul Copaco, signor relatore, signor Presidente, colleghi, vi fosse un controllo più stringente. È vero che oggi esiste una certa capacità di «interloquire» con il Copaco, ma ritengo che avere una conoscenza del bilancio, non certo nel dettaglio, anche per capire quanto si spende in funzione dei risultati, sia un passaggio fondamentale. Se la Commissione potesse rivedere alcuni aspetti, ciò sarebbe utile, sia per incidere sui poteri del Copaco in maniera efficace, sia per dar vita ad un controllo di merito ed effettivo.
Per questi motivi, annuncio, a nome del mio gruppo, il voto favorevole sull'articolo 1 (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 479
Astenuti 1
Maggioranza 240
Hanno votato sì 477
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati Ciro Alfano e Belisario non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto altresì che i deputati D'Antona e Tenaglia hanno espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.
Esame dell'articolo 2 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C.445 ed abbinate sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ad esprimere i pareri della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, faccio presente che, in virtù di un'intesa intercorsa tra i gruppi parlamentari, il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 2 sarebbe rinviato alla prossima seduta. In questa fase intendevamo soltanto svolgere la discussione sul complesso degli emendamenti.
PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.
Allegato A
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
all'attuazione della riforma prospettata per quanto concerne l'istituzione del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avvalendosi, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
le risorse iscritte a bilancio per l'anno in corso ed effettivamente disponibili, al netto dell'accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006, risultano pari a 537.690.569 euro;
è comunque indispensabile inserire nel testo una disposizione volta a stabilire esplicitamente che, in sede di prima applicazione, nella istituenda unità previsionale di base, di cui al comma 1 dell'articolo 29, debbano confluire le risorse già disponibili a bilancio;
con specifico riferimento alle disposizioni in materia di dotazioni organiche e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dei Servizi di informazione per la sicurezza interna ed esterna, il combinato disposto della lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 e dei commi 5 e 6 del medesimo articolo è idoneo a garantire l'invarianza della spesa;
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 29, aggiungere infine il seguente comma: «6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme di contabilità e disposizioni finanziarie»;
all'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma: «2. In sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.100, 4.100, 4.20, 5.100, 6.100, 6.64, 7.100, 8.100, 9.100, 10.100, 10.60, 21.68, 21.100, 29.100 e sull'articolo aggiuntivo 4.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ART. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).
Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:
Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento) - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.
1. 100. Gasparri, Bocchino.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , in via esclusiva.
1. 60. Capotosti, Adenti.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , questi ultimi anche tramite l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.
1. 62. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il quale esprime parere vincolante sull'ammontare predetto.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f).
1. 61. Capotosti, Adenti.
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 1, sopprimere le parole: , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
comma 1, sostituire le parole da: Ministro senza portafoglio fino alla fine del comma con le seguenti: Sottosegretario di Stato;
sopprimere i commi 2 e 3;
all'articolo 4:
comma 2, sostituire le parole: l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 5, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 7:
lettera b): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
lettera e): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: dall'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 24, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato.
2. 60. Belisario, Evangelisti, Galante, Licandro, Sgobio.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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_________ _________
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108.
Seduta di MARTedì13 FEBBRAIO 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI
La seduta comincia alle 10.
(omissis)
La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 15,10.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 15,43).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto, Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; la Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione, per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (A.C. 445 -982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto, Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; la Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio è stato votato, da ultimo, l'articolo 1 e si è conclusa la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Galante 2.60 e 33.60, Mascia 21.65, 23.60 e 24.60, Diliberto 21.62, Licandro 33.61, Santelli 32.60, 37.60 e 43.60, Boscetto 36.61.
Sono stati, inoltre, ritirati dal presentatore tutti gli emendamenti a prima firma Capotosti, ad eccezione dell'emendamento 5.61.
È in distribuzione un fascicolo contenente ulteriori proposte emendative della Commissione.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 1). In esso è stato revocato il parere contrario già reso sull'emendamento D'Alia 6.64.
(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, al quale non risultano presentate proposte emendative non ritirate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 2).
Dobbiamo, quindi, passare alla votazione dell'articolo 2.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,10.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Capotosti 5.61 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 382
Votanti 381
Astenuti 1
Maggioranza 191
Hanno votato sì 379
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati Drago, Formisano, La Malfa e Testoni non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, di intesa con i colleghi della Commissione, chiedo che venga accantonato l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti e che si passi all'esame dell'articolo 4.
PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso riferite deve intendersi accantonato.
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione invita al ritiro degli emendamenti Galante 4.61, Villetti 4.68 e Sgobio 4.70. Raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento 4.200 ed invita al ritiro degli emendamenti Villetti 4.69, Diliberto 4.63, Villetti 4.71 e Bocchino 4.20. Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 4.201 ed invita al ritiro dell'emendamento Galante 4.64. Raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento 4.203. Gli emendamenti Capotosti 4.60, 4.75 e 4.62 sono stati ritirati.
Infine si raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.204 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere favorevole.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Mi scusi, Presidente, credo che il Governo intendesse esprimere un parere conforme a quello del relatore, non parere favorevole.
PRESIDENTE. Sì, si è compreso così.
Prima di passare alla votazione degli emendamenti, segnalo che assistono ai nostri lavori una delegazione del comune di Maropati (Reggio Calabria) ed una classe della scuola media «G. Mandes» di Casalnuovo Monterotaro (Foggia). Rivolgo a tutti loro un saluto a nome dell'Assemblea (Applausi).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Galante 4.61.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Noi riteniamo che questo nostro emendamento, come gli altri successivi, sia ispirato ad una logica precisa, cioè quella di evitare formulazioni che possano aprire in futuro una maglia verso eccessivi tentativi di autonomia degli apparati.
Quando discutiamo del DIS e ne individuiamo i compiti, a noi sembra sufficiente fermarsi alla prima parte della disposizione, laddove si statuisce che il Dipartimento «coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE (...)». Aggiungere la previsione che segue nel testo - dal tenore: «ferma restando la competenza dei (...)», e via dicendo - o è assolutamente ridondante oppure presenta margini di ambiguità che possono, per l'appunto, consentire di alleggerire sempre più, rendendolo così molto lieve, il lavoro di controllo e di coordinamento (e quindi la funzione) del DIS, con un ritorno al passato e ad un'eccessiva autonomia degli apparati. Si determina così un vulnus all'impianto della riforma, che vuole individuare con precisione, con certezza e con nettezza dove si assumono le decisioni, chi ne risponde, dove se ne risponde e, soprattutto, chi ne porta fino in fondo la responsabilità politica.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, credevo che questo passaggio fosse chiaro. Al riguardo, voglio precisare ai colleghi che stiamo discutendo del Dipartimento che coordina i servizi di sicurezza. Il testo è del seguente tenore: il Dipartimento «coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE». La disposizione prosegue poi aggiungendo: «ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri». Ciò significa che l'organo per il coordinamento non può svolgere esso stesso attività di investigazione e di ricerca informativa. Quindi, chiedendo l'attenzione dei colleghi, insisterei nel formulare l'invito al ritiro della proposta emendativa perché ho l'impressione che la sua approvazione raggiungerebbe un effetto contrario alle intenzioni creando confusione sulle competenze relative. Resterebbe non chiaro che il DIS deve coordinare mentre i servizi devono operare. Sembrerebbe che il Dipartimento, che coordina, dovesse anche operare. Quindi, avendone anche discusso in Commissione, mi permetterei di insistere per il ritiro di questa proposta emendativa.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. In considerazione di quanto testé precisato dal relatore, ritiro l'emendamento Galante 4.61.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Villetti 4.68.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Villetti 4.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Hanno votato sì 14
Hanno votato no 439).
Passiamo all'emendamento Sgobio 4.70.
Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sgobio 4.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 437
Astenuti 11
Maggioranza 219
Hanno votato sì 4
Hanno votato no 433).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 451
Astenuti 3
Maggioranza 226
Hanno votato sì 443
Hanno votato no 8).
Passiamo all'emendamento Villetti 4.69.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, questa proposta emendativa intendeva meglio specificare situazioni che, a nostro avviso, potevano rappresentare posizioni equivoche. Comunque, ritiriamo l'emendamento Villetti 4.69.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Diliberto 4.63.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Villetti 4.71.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
ENRICO BUEMI. Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Bocchino 4.20.
Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
Passiamo all'emendamento 4.201 della Commissione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 459
Astenuti 1
Maggioranza 230
Hanno votato sì 457
Hanno votato no 2).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Galante 4.64.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento.
Sinceramente pensiamo che vi sia il rischio di creare eccessiva autonomia con canali ulteriori. È vero che il direttore è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e, ove istituita, dell'autorità delegata. Tuttavia, si fa rinvio a quanto previsto dai commi di articoli successivi, laddove si dice che i direttori del SIE e del SIN rispondono al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ora su tale questione vorrei che vi fosse chiarezza. Vorrei capire fino in fondo dove è la responsabilità politica; se si creano altri canali ed i direttori dei servizi rispondono attraverso le loro strutture direttamente al Presidente del Consiglio, non si riesce a capire perché non debbano passare attraverso il DIS. Dunque, con le perplessità che abbiamo manifestato, manteniamo il nostro convincimento.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, ringrazio il collega Licandro che mi dà l'occasione di precisare un aspetto di questa norma. Si dice che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, struttura che deve coordinare i due servizi, è sovraordinato gerarchicamente ai medesimi, ma i direttori dei servizi rispondono dal punto di vista politico al Presidente del Consiglio dei ministri, perché, altrimenti, avremmo un sistema in cui è il direttore del dipartimento che coordina l'unico responsabile della politica di sicurezza.
Quindi, capisco l'argomento, ma in questo modo garantiamo l'attribuzione della responsabilità politica al Presidente del Consiglio dei ministri. Questa è la ragione per cui la Commissione ha formulato un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Onorevole Licandro, conferma la sua intenzione?
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galante 4.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 459
Votanti 454
Astenuti 5
Maggioranza 228
Hanno votato sì 17
Hanno votato no 437).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 422
Votanti 416
Astenuti 6
Maggioranza 209
Hanno votato sì 403
Hanno votato no 13).
Prendo atto che la deputata Incostante non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.204 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 456
Astenuti 2
Maggioranza 229
Hanno votato sì 451
Hanno votato no 5).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, preannunzio, in primo luogo, il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sull'articolo 4, con il quale - lo abbiamo già precisato nel corso della illustrazione degli emendamenti - abbiamo definito precise responsabilità.
Si potevano adottare modelli diversi, ma abbiamo scelto comunque due servizi, uno interno ed uno esterno, che rispondono all'autorità politica e ai quali vengono assegnati con chiarezza, come vedremo nel dettaglio, determinati compiti.
Ribadisco l'importanza di aver definito, forse per la prima volta in modo chiaro nell'ambito di una riforma in questa materia, le responsabilità precise a cui ogni struttura è chiamata a rispondere. Sottolineo, altresì, che nello stesso articolo facciamo riferimento ad un ufficio ispettivo molto importante, definendo i criteri con i quali esso verrà istituito per quanto dipenderà dalla struttura stessa del dipartimento che coordinerà i due servizi. Tra l'altro, agli ispettori dovrà essere anche garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo. Inoltre, sono previste le modalità per la loro assunzione e per la definizione del personale.
Credo che il lavoro di ispezione interno sia uno degli aspetti importanti definiti all'interno di questa riforma, che si ricollega a tutte le funzioni di controllo previste in altri punti del provvedimento relativi anche ad altre figure istituzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo. Con l'articolo 4 viene istituito il dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che rappresenta una delle novità più significative della riforma, in quanto presso la Presidenza del Consiglio vi sarà, appunto, un dipartimento con il compito di coordinare effettivamente le attività dei servizi che si occuperanno degli affari esteri e di quelli interni. Si tratta di un passo in avanti estremamente significativo.
Questo dipartimento sostituisce la figura sbiaditissima del CESIS ed è sicuramente un passo in avanti importante per la modernizzazione dei servizi. Giova anche ricordare come l'istituzione dell'ufficio ispettivo garantisca una grande ed importante trasparenza nell'ambito sia del coordinamento che del controllo dell'attività dei due servizi operativi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'articolo 4 ed anche per sottolineare, come già ha fatto il collega Bressa precedentemente, la centralità dello stesso, nonché la sua portata innovativa. Infatti, l'istituzione del DIS, dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, che sostituisce il CESIS, attuale comitato di coordinamento, tende appunto a rappresentare un momento di controllo amministrativo e di raccordo di informazioni. Nel far questo si è tenuto conto di un aspetto particolarmente delicato di questa vicenda, ponendosi il problema del coordinamento con le forze di polizia e dell'acquisizione di notizie e di informazioni, nonché della loro relativa trasmissione.
Si tratta di un aspetto focale nell'attività del sistema dei servizi di sicurezza, ma in generale di coordinamento in questa materia per evitare ulteriori distonie quali quelle verificatesi nel corso degli ultimi anni. Soprattutto con l'istituzione di questo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio si vuole appositamente permettere al Presidente del Consiglio la direzione effettiva e la conoscenza reale dell'attività dei servizi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, anche l'UDC voterà a favore di questo articolo 4, che rappresenta un punto di compromesso tra le diverse posizioni esistenti sulla riorganizzazione delle attività di intelligence. Ad esempio, per quanto ci riguarda, noi avevamo proposto una diversa organizzazione complessiva dell'apparato dei servizi in modo che esso fosse distinto, così come oggi è nel testo, non per competenza territoriale ma per materia, onde rendere più efficace l'azione di intelligence in settori dove essa è assolutamente carente, come in quello del controspionaggio.
La soluzione che è stata definita - ovvero la creazione del dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che accorpa in sé, in un unico rapporto di dipendenza funzionale (prima articolato con il ministro della difesa e con il ministro degli interni, con riferimento a SISMI e a SISDE), l'accentramento dei poteri di coordinamento, di controllo e di gestione dell'organizzazione del personale e di definizione di eventuali conflitti di competenza (laddove operazioni, che, territorialmente, sono di competenza di un servizio ricadano, per la continuità dell'azione, nella competenza territoriale di un altro), la definizione e l'approfondimento di merito delle singole questioni e la definizione di un quadro chiaro di norme, che consente di evitare i problemi che, fino ad oggi, ci sono stati (come, ad esempio, quello della sovrapposizione di competenze, della duplicazione delle strutture e della gestione incontrollata delle risorse proprio a causa della polverizzazione delle competenze) - ci ha indotto ad accettare questa impostazione. Manifestiamo la nostra soddisfazione, ma ovviamente il nostro giudizio è ancora prudente, perché aspettiamo di definire un'altra parte, parimenti importante, del provvedimento in esame, cioè quella che riguarda la disciplina della tutela del segreto di Stato e dell'esercizio delle garanzie funzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, colleghi, a nome del gruppo dei Verdi, dichiaro il voto favorevole sull'articolo 4 del provvedimento in esame, che prevede l'istituzione, al posto dell'attuale CESIS, ma con maggiori poteri e con maggiore forza istituzionale, del dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Con l'articolo 1, si è attribuita, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri una serie di competenze di grande importanza e rilevanza istituzionale e, con l'articolo 2, si è previsto che il sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica è composto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dal comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'autorità delegata, di cui all'articolo 3 (che abbiamo accantonato), dal dipartimento previsto dall'articolo 4 (DIS), dal servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), che affronteremo dettagliatamente agli articoli 6 e 7.
Si tratta di un disegno organico e sistematico che rafforza, da una parte, la direzione politica e i compiti di indirizzo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e, dall'altro, il principale strumento, di cui si avvarrà lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il dipartimento per la formazione della sicurezza (DIS), che avrà una serie di competenze e di responsabilità già ricordate dai colleghi che mi hanno preceduto.
Per tali ragioni, confermo il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'articolo 4, che, come si è già rilevato nel dibattito, rappresenta un punto di incontro e di mediazione. Il nostro gruppo aveva presentato una proposta di legge volta ad istituire una struttura unificata, in ragione del fatto che, oggi, le competenze dei servizi sembrano più diversificate per materie che non per territori. Il terrorismo internazionale può organizzare, con maggiore probabilità del passato, basi e infiltrazioni sul territorio nazionale e, come abbiamo assistito in queste ultime ore, fattori di criminalità interna possono trovare corrispondenza in gruppi o latitanti che si trovano all'estero. Avremmo, quindi, immaginato una struttura unica articolata in varie agenzie. In fondo, comunque, il rafforzamento del sistema di coordinamento centrale rappresentato dal DIS può rappresentare una scelta che va in una direzione di maggiore raccordo, nel rispetto, come dice la legge, delle competenze specifiche che dovranno esercitare il SIN e il SIE, ma anche con momenti di coordinamento che tale dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio, dovrà svolgere.
L'obiettivo, in sostanza, è quello di rafforzare significativamente il ruolo che nella ripartizione attuale dei servizi è attribuito al CESIS, che ha svolto un lavoro apprezzabile ed importante, ma che, spesso, non ha avuto il potere normativo di incidere in misura maggiore sull'azione di coordinamento. Questo è uno dei punti qualificanti del disegno di legge al nostro esame.
Vedremo più avanti - come, del resto, diceva il collega D'Alia - se su altri aspetti per noi fondamentali (le garanzie funzionali, il rapporto tra attività investigative e attività dei servizi per evitare che indagini inopportune e improprie possano finire per bloccare le attività volte alla sicurezza dello Stato e la gestione del segreto di Stato) questo testo rimarrà, come almeno appare in queste prime fasi, condivisibile e, quindi, se dal voto favorevole sull'articolo 4, che ribadisco, si potrà poi passare nei punti successivi ad una più ampia condivisione di questa riforma.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, il nostro obiettivo era quello di realizzare una struttura dei servizi che fosse il più possibile efficiente e trasparente, che evitasse o, quanto meno, riducesse la possibilità di avere settori dei servizi fuori controllo, che evitasse che all'interno della organizzazione degli stessi la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra e viceversa (forse in questo periodo è il caso di dire più la mano sinistra) e che, a fronte di una struttura trasparente, nella sua organizzazione vi fosse un controllo politico in capo ad una figura individuata - in questo caso il Presidente del Consiglio - ed un più ampio controllo parlamentare anche dal punto di vista della rappresentanza del Copaco.
Molte cose siamo riusciti oggettivamente ad ottenerle e la creazione del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), che coordinerà le informazioni che arriveranno dal SIE e dal SIN sotto il controllo politico del Presidente del Consiglio, va indubbiamente in questa direzione.
Per questo motivo, voteremo a favore dell'articolo 4.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Intervengo rapidamente per dichiarare il voto favorevole dei Comunisti italiani sull'articolo 4, che, come è stato già ampiamente sottolineato, è uno dei punti cardine di questa riforma e che dovrebbe servire a superare logiche e dinamiche del passato nell'impostazione e nell'approccio dei nostri servizi.
Avremmo voluto che si «sciogliessero» sempre più, fino in fondo, tutte le linee di ambiguità che, a nostro giudizio, ancora residuano. Riteniamo che il cammino di questa riforma non sia concluso, ma, per adesso, sull'articolo 4 crediamo che sia stata raggiunta complessivamente una soluzione di equilibrio soddisfacente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, la Rosa nel Pugno voterà a favore dell'articolo 4 perché rappresenta in buona misura una novità positiva, nel senso che vengono evidenziate alcune competenze che ci sembrano di particolare importanza: la vigilanza sulla corretta applicazione del segreto di Stato in stretto rapporto con il Presidente del Consiglio, la cura dell'attività di promozione e diffusione nella cultura della sicurezza e, in particolare, la funzione di indirizzo unitario che deve riguardare i due servizi (uno impegnato in Italia e l'altro all'estero), che non devono avere attività che si sovrappongono, con uno sfruttamento delle risorse messe in campo nel migliore dei modi.
Altra questione di particolare rilievo è la funzione degli ispettori, che sono certamente utili in un'attività così delicata e che, per garantire la loro indipendenza, non possono essere destinati o provenire dai servizi di sicurezza. Questa garanzia è importante. Ci rendiamo conto, infatti, della particolare delicatezza dell'attività di questo settore dello Stato. Siamo convinti dell'estrema necessità di avere servizi efficienti e penetranti, ma, nello stesso tempo, dobbiamo essere sicuri che le loro attività siano finalizzate esclusivamente alla tutela degli interessi dello Stato.
Quindi, il voto della Rosa nel Pugno sarà favorevole.
PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'articolo 4, avverto che questa votazione non produce effetti preclusivi rispetto all'istituzione dell'autorità delegata di cui all'articolo 3, articolo che è stato accantonato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 471
Maggioranza 236
Hanno votato sì 471).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 4).
Avverto che è stato ritirato l'emendamento 5.500 del Governo.
Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, nel ricordare che l'emendamento Capotosti 5.61 è stato ritirato, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 5.60 e formula un invito al ritiro dell'emendamento Galante 5.62; credo peraltro che l'onorevole Licandro, presentatore dell'emendamento in oggetto, manifesti il desiderio di ritirarlo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Sì, lo ritiro.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 5.60.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, l'emendamento Buemi 5.60 chiede che nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, oltre all'Autorità delegata e ai ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, siano presenti anche il ministro della giustizia e il ministro dell'economia e delle finanze. Abbiamo discusso a lungo su questa materia in Commissione.
Annuncio il voto favorevole sull'emendamento in oggetto. Credo sia opportuno (non sarebbe stato strettamente necessario; sto parlando di opportunità) che questo Comitato, che da tre ministri passa a cinque, oltre ovviamente al Presidente del Consiglio e all'Autorità delegata, ove istituita, sia composto - lo ripeto - anche dal ministro della giustizia, per le competenze che gli sono proprie (si tratta di una materia delicata, che avrà a che fare anche con le garanzie funzionali di cui discuteremo più avanti) e dal ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre ad essere il principale ministro di carattere economico, non l'unico, all'interno del Gabinetto del Governo, è anche, essendo ministro dell'economia e delle finanze, il riferimento istituzionale della stessa Guardia di finanza, come il Ministero della difesa lo è per l'Arma dei carabinieri e per le altre Forze armate ed il Ministero dell'interno per la Polizia di Stato, per una responsabilità generale sulla pubblica sicurezza.
Credo sia opportuno che si preveda questo limitato allargamento nella composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e confermo il voto favorevole dei Verdi sull'emendamento Buemi 5.60.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, noi, viceversa, voteremo contro questo emendamento. In Commissione abbiamo discusso a lungo sulle competenze del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e, a fronte delle obiezioni che erano state fatte in ordine ai poteri forti che questo Comitato doveva avere, anche sotto il profilo del condizionamento dell'attività di indirizzo politico sull'intelligence del Presidente il Consiglio (infatti, si dice che il CISR ha poteri di definizione dell'attività di indirizzo della politica e della sicurezza), sono stati attribuiti poteri relativi all'approvazione dei bilanci e quindi alla gestione e all'assegnazione delle risorse finanziarie.
Peraltro, sono stati attribuiti legittimi poteri relativi al coordinamento e allo scambio informativo tra i tre Ministeri che - oltre al Presidente del Consiglio ed eventualmente all'Autorità delegata - hanno competenza in materia: mi riferisco ai Ministeri della difesa, dell'interno e degli affari esteri. Tutto ciò compensando l'eliminazione del rapporto diretto e di dipendenza funzionale fra i singoli servizi e il Ministero della difesa, da un lato, e il Ministero dell'interno, dall'altro. Sicché, si è detto che, mentre l'attività operativa, giustamente, è interamente incardinata all'interno del dipartimento delle informazioni per la sicurezza nazionale (DIS) presso la Presidenza del Consiglio, l'attività di indirizzo politico, ancorché spettante in via esclusiva al Presidente del Consiglio, deve essere collegiale, perché questi tre rami dell'amministrazione necessariamente fanno parte del sistema della sicurezza.
Oggi, si è cambiata opinione. Si è detto: attenuiamo questi poteri e allarghiamo i soggetti che necessariamente partecipano ai lavori del CISR. La norma stabilisce che, oltre ai ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, il CISR possa chiamare a partecipare alle sedute altri ministri che per competenza possano dare un supporto all'attività e alla programmazione delle politiche di intelligence, nonché i vertici delle forze di polizia, delle forze dell'ordine e via dicendo.
Con questo emendamento la composizione del CISR si allarga anche al Ministero della giustizia e al Ministero dell'economia e delle finanze: noi la riteniamo una scelta immotivata.
Intanto, come è noto, il ministro della giustizia non ha alcun potere nel rapporto con la sua amministrazione; quindi, non è nelle condizioni di poter interferire con un'attività che, per Costituzione, è indipendente e autonoma.
Il ministro dell'economia e delle finanze, per altro verso, è competente limitatamente alla sola gestione preliminare delle risorse. Sarebbe stata più coerente la scelta di inserire un riferimento al ministro per lo sviluppo economico che, invece, ha una competenza specifica relativa allo spionaggio industriale.
Credo che, in qualche modo, la soluzione che è stata trovata - che rispetto, ma che non condivido - attenui quel principio forte che abbiamo tenuto saldo nell'organizzazione del DIS e che avremmo dovuto tenere altrettanto fermo nell'organizzazione dell'organo che specularmente si muove con il DIS, perché ne rappresenta, per così dire, la parte più squisitamente politica e di indirizzo del Governo.
Questo allargamento - che per le ragioni esposte riteniamo ingiustificato - non ci sembra funzionale né utile. Non siamo abituati a fare analisi dietrologiche sul motivo per cui viene inserita tale disposizione: non spetta a noi dirlo. Siamo ancorati a quella visione rispetto alla quale originariamente in Commissione - come il presidente Violante sa - nutrivamo una serie di perplessità, ma che poi abbiamo condiviso.
Oggi, ci troviamo di fronte ad un'altra formulazione che contraddice quella originaria e che, comunque, per le ragioni che ho illustrato, non ci trova consenzienti.
Per queste ragioni, esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, intanto esprimo il mio dispiacere per il fatto che i colleghi dell'UDC - in particolare il collega D'Alia, che stimiamo - non abbiano condiviso l'emendamento in esame, che ha l'obiettivo di inserire nel Comitato due responsabilità politiche di grandissima importanza proprio in funzione delle attività dei servizi di informazione e sicurezza. Mi riferisco al ministro della giustizia, come titolare di una branca essenziale dello Stato, dove la tutela della legalità, attraverso le sue molteplici istituzioni, è elemento fondamentale. Senza dimenticare che il ministro della giustizia è anche il responsabile politico delle carceri, che in materia di informazione e sicurezza hanno una rilevanza notevole.
La seconda figura politica è quella del ministro dell'economia, e qui non si tratta tanto di introdurre tale presenza perché è responsabile della Guardia di finanza - anche! - ma perché noi riteniamo che anche la tutela dell'economia generale del paese debba essere tra le attività di informazione e di sicurezza. Non è irrilevante, in relazione a questa presenza, la definizione di strategie che, come ben sappiamo, possono avere una forte rilevanza sugli andamenti economici del paese.
Si tratta, dunque, di due presenze essenziali per dare al Comitato quell'equilibrio e quella responsabilità piena, che certamente è rappresentata dalla presenza del Presidente del Consiglio, titolare della direzione politica dei servizi di informazione e di sicurezza; ma i punti di vista di quella responsabilità sono utili e, noi diciamo, indispensabili per un buon lavoro dei servizi di informazione e di sicurezza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. L'emendamento in esame francamente non ci convince, perché è vero, come è stato ricordato poco fa dal collega D'Alia, che si è discusso a lungo in Commissione in ordine alla costituzione del Comitato di cui stiamo parlando, è vero che esso ha perso progressivamente gran parte dei suoi poteri, ma lo è anche il fatto che comunque dovrebbe trattarsi di un organismo assolutamente snello.
Non sfuggirà ai colleghi il fatto che la composizione originaria è proprio quella di persone che sono all'interno del Comitato perché competenti: il Presidente del Consiglio lo è perché autorità politica responsabile in materia di servizi; l'Autorità delegata è il sottosegretario eventualmente delegato; il ministro degli affari esteri è competente perché una parte dell'attività dei nostri servizi si svolge all'estero; il ministro dell'interno lo è perché responsabile politico all'interno e in ordine alla sicurezza, così come è competente, per quanto riguarda le operazioni all'estero borderline con quelle di carattere militare, il ministro della difesa.
Il ministro dell'economia, Presidente, è stato inserito per mascherare la vera operazione politica, che è stata quella di inserire il ministro della giustizia, perché tale richiesta politica arrivava dal ministro della giustizia stesso, che è anche a capo di un partito, e quindi perché, evidentemente, vi era un braccio di ferro all'interno della maggioranza. A tale proposito, se andiamo a guardare la storia degli emendamenti che sono stati presentati, troviamo che in questo senso sono stati presentati emendamenti proprio dal gruppo dell'UDEUR.
È evidente che la composizione del Comitato di cui all'articolo 5 risulta strumentale a logiche di potere e alla necessità di creare pesi e contrappesi all'interno della maggioranza e non è certo rispondente alla funzionalità del Comitato e alle esigenze di trasparenza e di efficienza dei nostri servizi di informazione.
È per questo motivo che noi voteremo contro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Vorrei invitare il relatore a rivalutare l'ipotesi di cui stiamo parlando e a non modificare il testo in esame. Quindi, noi siamo contrari all'emendamento che allarga la composizione del Comitato in questione. Voglio sottolineare pertanto le motivazioni che anche i colleghi hanno qui esposto.
La sua composizione ristretta, infatti, è volta a rafforzarne l'autorevolezza. Non vorremmo che tale «allungamento della lista» dei componenti risponda, più che alle esigenze delle istituzioni rappresentate, a quelle dei politici o dei partiti: in altri termini, alla composizione di tale organo si aggiungerebbe il ministro della giustizia in quanto si deve dare «ospitalità» all'attuale ministro, nonché al gruppo che rappresenta. Non vorrei si trattasse, insomma, di una norma ad personam.
Vorrei dire al relatore che tale situazione potrebbe essere comunque risolvibile, poiché il comma 5 dell'articolo al nostro esame prevede che, in ogni caso, il Presidente del Consiglio possa chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica anche altri ministri ove sussistano situazioni che ne consiglino - pur in un ambito così ristretto, autorevole e riservato - il coinvolgimento. In tal senso, il relatore dovrebbe ricordare la discussione svolta in sede di Commissione, rammentata dai colleghi che mi hanno preceduto.
Si tratta, dunque, di una norma aperta, la quale ratifica il ruolo specifico e particolare (come è ovvio che sia) dei ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, ma mantiene comunque la possibilità di coinvolgere altri componenti del Consiglio dei ministri. Quindi, se esiste il problema di coinvolgere non il Ministero della giustizia, ma il ministro della giustizia (qualora rimanesse in carica l'attuale), potreste assumere tra di voi l'impegno politico di convocarlo per le riunioni del citato Comitato. Personalmente, non stravolgerei la disposizione in questione; poiché, al di là delle battute, mi sembra che sia questa l'esigenza preminente!
Inviterei pertanto il relatore a tornare al percorso iniziale; in caso contrario, è chiaro che il nostro gruppo voterà conto l'emendamento Buemi 5.60. Vorrei comunque rilevare che la nostra riflessione è ispirata al modo responsabile con cui si sta varando una legge molto delicata.
A nostro avviso, non bisogna aggiungere strapuntini: è prevista la possibilità di incrementare il numero dei componenti l'organo in oggetto, e quindi invito a non stravolgerne l'essenziale e ristretta composizione originariamente prevista.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei approfittare dell'occasione per sottolineare, anche a beneficio dei colleghi che non hanno seguito l'iter del provvedimento, che, dopo l'articolo precedente (con cui si stabilivano nuovi poteri di coordinamento per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), con quello in esame si conferiscono nuovi poteri al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Ritengo si tratti di un elemento da evidenziare, perché constateremo che, nell'impianto complessivo del progetto di legge, tutto «si tiene», nell'ambito di un equilibrio di responsabilità e controlli.
Credo che ciò costituisca un elemento positivo. In questo caso, infatti, al Presidente del consiglio dei ministri compete non solo la responsabilità politica, ma anche l'alta direzione dell'intera politica informativa per la sicurezza. Il Comitato interministeriale in oggetto definisce, assieme al Presidente del consiglio, le strategie, nonché i bilanci ed i rendiconti economici. Si tratta, nell'ambito di una materia come quella in esame, di questioni a nostro avviso essenziali.
Abbiamo ragionato a lungo, naturalmente, circa la composizione di tale Comitato, perché, come è facile immaginare, molte potrebbero essere le competenze, più o meno impegnative, dei singoli ministeri: abbiamo deciso, dunque, di restringere la presenza in tale organo ai ministri più direttamente coinvolti. Crediamo comunque che allargare la composizione dell'organo, prevedendo la partecipazione del ministro dell'economia e delle finanze (il quale era tra quelli più rilevanti) e quello della giustizia, rappresenti un buon equilibrio. Tale equilibrio, infatti, non snatura la composizione - e quindi la funzione - del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, stante i nuovi compiti che gli vengono assegnati. In ogni modo, vorrei osservare che un numero così limitato di componenti consente di mantenere l'equilibrio che avevamo stabilito. Pertanto, preannunzio il voto favorevole del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sull'emendamento Buemi 5.60.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, vorrei far rilevare ai colleghi espressione delle forze di minoranza che ho sentito opporsi all'approvazione dell'emendamento in esame - in particolare, a coloro che, come l'onorevole D'Alia, hanno elaborato il testo base nell'ambito del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato - che forse, nell'esaminare una modifica del testo unificato originariamente licenziato dalla I Commissione, stiamo esagerando in una contrapposizione che trovo - vorrei dirlo con molto rispetto - ingiustificata.
Vorrei innanzitutto ricordare che, all'interno della proposta elaborata dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, l'ampliamento della composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica era già previsto. Infatti, abbiamo presentato di comune accordo un testo, recante anche la mia firma e quella del collega D'Alia, che già contemplava questo allargamento. Lo dico rispettando le opinioni di tutti: poi ciascuno di noi, nello sviluppo del dibattito, può modificare il proprio avviso!
GIANPIERO D'ALIA. Devi dire che non lo condividevamo neanche allora!
EMANUELE FIANO. Ricordo, poi, che noi abbiamo una legge vigente - la n. 801 del 1977 -, la quale disciplina il funzionamento del precedente Comitato. All'articolo 2, quel Comitato è descritto come presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal ministro degli affari esteri, dal ministro dell'interno, dal ministro di grazia e giustizia, dal ministro della difesa e dai ministri dell'industria e delle finanze. Non mi risulta che in questi anni, tra le tanti situazioni difficili di cui il Parlamento si è occupato e che riguardavano il funzionamento dei servizi di sicurezza, sia mai stata sollevata da alcuno una polemica o una critica circa la composizione o l'ampiezza del Comitato che affiancava il Presidente del Consiglio.
Colleghi, io penso che la parte fondamentale dell'articolo che noi stiamo per votare - naturalmente, dopo esserci espressi anche su questo emendamento - rimanga; la sostanza è che noi abbiamo assegnato ulteriori poteri a questo Comitato: mi riferisco ai poteri deliberativi, poiché il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consultivi. Il progetto di riforma che abbiamo elaborato assieme stabilisce dei poteri nuovi e sostanziali di indirizzo e consente di deliberare su una parte fondamentale caratterizzata dall'aspetto economico e finanziario.
La partecipazione al processo decisionale di ministri fondamentali per la gestione dei sistemi di informazione da parte del Governo - mi riferisco al ministro della difesa, al ministro della giustizia e al ministro dell'economia e delle finanze -, a me non pare uno sconvolgimento del principio che abbiamo voluto introdurre aumentando i poteri di indirizzo e di deliberazione del CISR.
Annunzio pertanto il sostegno del gruppo dell'Ulivo a questo emendamento poiché credo che l'allargamento dei componenti del CISR non vanifichi affatto i nuovi poteri di indirizzo e deliberativi, anzi sono del parere che possa esaltarli. Invito, quindi, a ragionare sull'effettiva portata della modifica proposta dall'emendamento in esame che, di fatto, non stravolge il senso del lavoro del CISR.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ulizia. Ne ha facoltà.
LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, intervengo per testimoniare l'adesione del gruppo Italia dei Valori all'emendamento Buemi 5.60 e per spiegarne le relative motivazioni.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è dotato di un corpo importantissimo, la Guardia di finanza; e tutti i poteri dello Stato debbono, in qualche modo, sentirsi coordinati ed interessati alla sicurezza nazionale. In particolare, il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze è volto a non lasciare sbavature, vuoti di potere e di intervento e, soprattutto, a consentir una visione complessiva e uniforme della questione relativa alla sicurezza interna ed esterna.
Per queste ragioni, i deputati del gruppo Italia dei Valori aggiungono la loro firma all'emendamento Buemi 5.60.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, come ricordavano i colleghi, ci siamo confrontati a lungo su questa parte del testo: sostanzialmente erano due le filosofie che si contrapponevano. Ricordo ancora che, effettivamente - come ricordava l'onorevole Fiano -, il testo è arrivato al nostro esame con un CISR abbastanza allargato ad un numero di ministri che andava anche oltre l'attuale composizione oggi all'esame dell'Assemblea.
Il Governo aveva predisposto uno specifico emendamento prevedendo un consiglio di gabinetto che, in qualche modo, circoscrivesse poi un organismo più snello con i ministri competenti, per coadiuvare realmente il Presidente del Consiglio.
A questo punto, la Commissione avrebbe potuto scegliere due opzioni: la prima era mantenere una composizione allargata del CISR, come previsto dalla normativa in vigore; la seconda era trasformare lo stesso CISR in un reale strumento di coordinamento tra i dicasteri precedentemente competenti sui servizi - interno, difesa ed esteri, per attinenza di materia - ed il Presidente del Consiglio. Non faccio velo che Forza Italia ritenesse preferibile questa seconda ipotesi.
Debbo dire che, nel corso della discussione in Commissione, si è comunque arrivati ad una mediazione, nel senso che si sarebbe potuto ampliare il numero dei componenti del CISR purché si limitassero i poteri deliberativi dello stesso organo, e ciò è stato deciso oggi, in Commissione. Sulla base di questa mediazione, che riteniamo riporti a coerenza il sistema, preannunziamo il nostro voto di astensione. Avremmo preferito, come detto, che si fosse scelta la prima opzione, ma riteniamo la scelta effettuata comunque confacente al testo predisposto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 5.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 379
Astenuti 64
Maggioranza 190
Hanno votato sì 253
Hanno votato no 126).
Prendo atto che il deputato Poletti non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Prendo atto altresì che la deputata Dato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole mentre si è erroneamente astenuta.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo solo per preannunziare il voto di astensione del mio gruppo sull'articolo 5, considerato che è cambiata la natura di tale articolo. Il CISR che scaturisce dalle modifiche apportate non è niente di più e niente di meno - anzi, è di meno - rispetto all'assetto dei poteri definito nell'attuale comitato interministeriale. A mio avviso, inoltre, detto organo non potrà neanche, in questa sua composizione, effettuare quello scambio informativo riservato che è tipico dei tre ministeri che avevamo scelto per le loro competenze specifiche ed operative. Inoltre, esso non ha più i poteri relativi alla gestione delle risorse e non costituisce nemmeno più - al contrario di quanto era stato detto in precedenza, ed a me spiegato in Commissione - una forma di controllo dell'attività politica più generale nel settore dell'informazione e della sicurezza, a garanzia che il Presidente del Consiglio non faccia tutto da solo. Credo che questo sia un risultato in contraddizione con il lavoro svolto. Non lo condivido e per tali ragioni ripeto che il mio gruppo si asterrà sull'articolo 5.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, preannunzio il voto di astensione del gruppo della Lega Nord Padania sull'articolo 5, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Buemi 5.60, su cui abbiamo espresso voto contrario, che ha, in parte considerevole, snaturato la portata, originariamente positiva, di questo articolo. Inoltre, secondo la logica che ha presieduto all'allargamento del Comitato in questione, segnalo la mancata previsione della partecipazione del ministro per le infrastrutture. È infatti vero che quest'ultimo non c'entra nulla, dal punto di vista della competenza, ma a causa dei rapporti con il ministro Mastella, egli avrebbe dovuto entrare a pieno titolo nel suddetto Comitato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 384
Astenuti 88
Maggioranza 193
Hanno votato sì 382
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate, sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 6.64 e formula un invito al ritiro sull'emendamento Licandro 6.61, altrimenti il parere è contrario. Se richiesto, ne spiegherò il motivo.
La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Bocchino 6.13 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: al comma 6, dopo le parole «per il tramite del DIS» aggiungere le seguenti «e, per i profili di sua competenza, al ministro dell'interno». Conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo le parole «il ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «e, per i profili di loro competenza, il ministro degli affari esteri e il ministro della difesa».
La Commissione inoltre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.200 e formula un invito al ritiro sull'emendamento Sgobio 6.62, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Chiedo un chiarimento al relatore poiché la nostra impressione è che non si tratti solo di una riformulazione dell'emendamento Bocchino 6.13, ma di un nuovo emendamento.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, anche a beneficio degli uffici, chiarisco che in sostanza noi stabiliamo di accogliere l'emendamento Gasparri 6.13, ma lo collochiamo più opportunamente al comma 6. Si prevede, inoltre, che il Servizio di informazione per la sicurezza esterna informa il ministro dell'interno, quello degli affari esteri e quello della difesa. Riteniamo che, per coerenza, la stessa previsione debba essere formulata anche per il servizio di informazione per la sicurezza interna. Questa è la ragione per la quale, «conseguentemente», abbiamo proposto di aggiungere quelle parole, altrimenti ci sarebbe una divaricazione, nel senso che se il servizio di informazione per la sicurezza interna disponesse di una notizia che potrebbe interessare il ministro degli affari esteri, non gliela potrebbe fornire. Questo mi sembrerebbe francamente sbagliato. I due servizi, cioè, devono informare i tre ministeri.
PRESIDENTE. Ci è chiaro il senso logico della modifica proposta, ma dal punto di vista formale a noi sembra un nuovo emendamento. La Commissione dovrebbe formalizzarlo.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Sta bene, Presidente.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Bocchino 6.13 se concordino sulla soluzione indicata dal relatore.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, naturalmente siamo d'accordo perché nella sostanza si tratta di migliorare la nostra proposta.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se sia necessaria una sospensione della seduta per formalizzare l'emendamento.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. No, signor Presidente, non è necessario. L'emendamento è del seguente tenore: Al comma 6, dopo le parole: «e degli affari esteri» aggiungere le seguenti: «e dell'interno». Conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «per i profili di sua competenza» con le seguenti: «il ministro degli affari esteri e il ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza».
PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione è convenzionalmente numerato 6.100: qual è il parere del Governo su tale proposta emendativa?
ENRICO MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 476
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 474
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Boato si è erroneamente astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 6.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 460
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 456
Hanno votato no 4).
Passiamo all'emendamento Licandro 6.61.
Chiedo al presentatore se accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Sì, Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 474
Astenuti 2
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.200 della Commissione, risulta precluso l'emendamento Galante 7.60.
Dobbiamo ora passare alla votazione l'articolo 6, in quanto l'emendamento Sgobio 6.62 è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.203 della Commissione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 478
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 478).
Prendo atto che il deputato D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno favorevole.
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 6). Avverto che, risultando l'emendamento Galante 7.60 precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.200 della Commissione, passeremo direttamente alla votazione dell'articolo 7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, intervengo per esternare all'Assemblea e alla Commissione una preoccupazione.
Abbiamo approvato l'articolo 6, che introduce il servizio di sicurezza esterna e ora ci apprestiamo ad approvare l'articolo 7, che introduce il servizio di sicurezza interna.
È evidente che sicurezza interna e sicurezza esterna tendono ad intersecarsi, perché le minacce potenziali, con la crescente internazionalizzazione della nostra epoca, operano ormai su scala globale. Ciò, tuttavia, comporta alcune conseguenze che devono essere attentamente valutate, come in primo luogo il fatto che i servizi interni tendono a dotarsi di proiezioni o di ancoraggi esterni e, sull'altro versante, che i servizi che operano all'esterno tendono a loro volta a dotarsi di referenti interni. È chiaro che sarà compito del DIS regolare queste dinamiche.
Vi è un secondo aspetto forse ancora più preoccupante. Mi riferisco alla tendenza dei servizi, in particolare di quello interno, a sovrapporsi all'attività delle forze di polizia.
Mi sembra chiaro che il compito fondamentale dei servizi è agire per la prevenzione delle minacce come intelligence, non per il perseguimento operativo dei crimini, compito primario di altri. È indispensabile tenere rigidamente separati i servizi speciali dagli apparati e, soprattutto, dalle funzioni di polizia. Non può essere consentita alcuna confusione o commistione tra chi operi in termini (vengono definiti così) di legalità sostanziale, dove prevale la legittimità dei fini, la difesa dello Stato, da chi invece operi e debba sempre operare rispettando la legalità formale, cioè la legalità dei mezzi.
Viceversa, all'articolo 7, comma 3, si apre la strada alla costituzione di una forza di polizia sui generis, che ha tra i propri compiti anche l'attività di repressione. Se ciò si combina con il disposto dell'articolo 12, che il relatore potrà prendere in considerazione, dove si prevede l'obbligo di collaborazione con i servizi delle forze di polizia, la «frittata» è fatta.
Questa è la preoccupazione che esprimiamo e spero che ad essa, nel seguito della discussione, possa essere data una risposta soddisfacente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente vorrei sottolineare che, con il voto appena effettuato relativo all'articolo 6 e con quello che ci stiamo apprestando a compiere sull'articolo 7, tocchiamo uno degli elementi fondamentali, un cardine della riforma che il Parlamento sta esaminando. Abbiamo appena sancito la trasformazione del SISMI e la nascita del SIE e stiamo facendo altrettanto con il SISDE e con il nuovo SIN.
Attraverso l'approvazione di questi due articoli nell'attuale formulazione forniamo una nuova distinzione dei compiti dei due servizi e modifichiamo la ratio che prima presiedeva alla legge del 1977, che individuava le relative competenze in base all'interesse da tutelare, cioè quello militare per il SISMI e quello politico-istituzionale per il SISDE. Con la nuova norma modifichiamo tale ratio e assegniamo una distinzione per luogo di attività alle diverse competenze dei due servizi. Questa è la ratio che presiede alla descrizione dei compiti riportati nell'articolo 6, che abbiamo appena votato, e nell'articolo 7, che stiamo per votare e che si riferisce al servizio di informazione per la sicurezza interna.
Ritengo che il Parlamento stia compiendo un atto di modernizzazione e di coraggio rispetto alle esigenze contemporanee della sicurezza del paese all'interno e all'estero. Anche le vicende delle ultime ore assegnano al Parlamento il compito di valutare con attenzione come ripartire, tra gli organi preposti che istituiamo con l'attività legislativa in corso, le competenze che riguardano la sicurezza esterna e quelle che riguardano la sicurezza interna.
Intendo rimarcare (peraltro, è stato detto molte volte in sede di discussione sulle linee generali ed anche in fase di esame degli articoli) che non solo abbiamo modificato la ratio dell'assegnazione dei compiti ai due servizi, ma anche il modello di dipendenza, rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell'interno, precedentemente riassunta nello schema che il presidente Violante ha illustrato nella presentazione complessiva del progetto di riforma: oggi infatti i due servizi, la cui nascita determiniamo con il voto appena compiuto sull'articolo 6 e con quello che stiamo per effettuare relativo all'articolo 7, risponderanno direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Questa è una filosofia che ha accomunato tutte le forze politiche nel lavoro di elaborazione del testo. È una filosofia, una ratio particolare, cui tutti noi, che abbiamo approvato il testo in Commissione, abbiamo creduto.
Intendo sottolineare questo passaggio: diamo una svolta radicale nell'interesse del paese, di una maggiore efficienza, di una maggiore trasparenza, nel cercare di evitare una sovrapposizione dei ruoli tra i due servizi, che potrebbe essere dannosa. Con l'approvazione di questi due articoli proponiamo al paese un elemento fondamentale, sostanziale della riforma che stiamo esaminando.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, mi permetto di intervenire sulle questioni molto serie poste dal collega Galante. Innanzitutto abbiamo stabilito che, quando il Servizio di informazione per la sicurezza interna deve operare all'esterno, esso deve mettersi in contatto con il Servizio di informazione per la sicurezza esterna e cooperare con esso sotto il coordinamento del Dipartimento. Lo stesso vale quando il Servizio di informazione per la sicurezza esterna deve effettuare operazioni ed interventi all'interno.
Quanto al rapporto che passa tra i singoli servizi e le forze di polizia, abbiamo richiamato quello che la Corte costituzionale chiama leale collaborazione tra istituzioni. Si tratta di una cooperazione di tutti per la stessa finalità, fermo restando che il compito dei servizi è informativo, mentre il compito operativo spetta soltanto alle forze di polizia. Questo solo per rendere chiaro il quadro istituzionale, all'interno del quale ci muoviamo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo dei Verdi anche su questo articolo 7, come sui precedenti articoli, in particolare sul precedente articolo 6 che riguardava il Servizio di informazione per la sicurezza esterna, mentre questo articolo 7 riguarda il Servizio di informazione per la sicurezza interna. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già messo giustamente in evidenza il cambiamento di grande rilevanza che avviene rispetto alla situazione attuale, perché l'impostazione che viene data con questa proposta di legge permette per il futuro di evitare squilibri nel ruolo fra i due servizi di informazione e sovrapposizioni di competenze; inoltre permette di avere un'unica responsabilità politica in capo non più rispettivamente al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, bensì in capo esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi si tratta di una razionalizzazione dei compiti dei due servizi e di una semplificazione delle responsabilità, in modo che non ci siano contrapposizioni. Come ha detto poco fa giustamente il presidente relatore, anche tutta questa materia è improntata ad un principio di leale collaborazione, che eviti difficoltà, deviazioni e a volte anche rivalità, che si sono verificate in passato.
Con gli emendamenti che avevamo approvato in precedenza all'articolo 6 e che conseguentemente riguardavano l'articolo 7, abbiamo anche previsto che entrambi i servizi, per i profili di rispettiva competenza dei vari ministeri, informino con continuità sia il servizio esterno e il Ministero della difesa, quello degli esteri e quello dell'interno, sia reciprocamente anche il servizio per la sicurezza interna, sempre facendo riferimento ai profili di rispettiva competenza. Per questo confermo il voto favorevole del nostro gruppo anche su questo articolo 7.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 445
Astenuti 17
Maggioranza 223
Hanno votato sì 417
Hanno votato no 28).
Prendo atto che la deputata Mariani non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno positivo.
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 8.61 e parere contrario sull'emendamento Diliberto 8.60. Si raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.200 della Commissione. A tale proposito vorrei chiarire che questo emendamento riprende una proposta del Governo ed una proposta della Commissione difesa, sintetizzandole. Pertanto in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.200 della Commissione, risulterebbero assorbiti gli emendamenti 8.500 del Governo e Pinotti 8.62.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore; concorda altresì sull'assorbimento del proprio emendamento 8.500 conseguente all'approvazione dell'emendamento 8.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 8.61, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 461
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 438
Hanno votato no 23).
Prendo atto che la deputata Dato non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo all'emendamento Diliberto 8.60.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore e del Governo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200 della Commissione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 468
Astenuti 2
Maggioranza 235
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 3).
Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.200 della Commissione, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti 8.500 del Governo e Pinotti 8.62.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 475
Astenuti 2
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,30)
(Esame dell'articolo 9 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Gamba 9.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la Commissione per il parere favorevole testé espresso. Si tratta di una modifica intesa, semplicemente, ad introdurre un miglioramento per così dire tecnico; attualmente, infatti, il nulla osta di sicurezza è già previsto con una durata diversificata a seconda del grado della classifica. Quindi, per la classifica di segretissimo - la massima prevista - ovviamente il periodo di validità è più ridotto a fronte delle altre tre ipotesi per le quali è di dieci anni. La proposta introduce anche la previsione del rispetto dei trattati internazionali perché già le attuali durate dipendono in gran parte dai trattati sottoscritti e ratificati dall'Italia. Quindi, ancora ringraziando la Commissione, raccomando ai colleghi l'approvazione della proposta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 9.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 479
Astenuti 1
Maggioranza 240
Hanno votato sì 479).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 477
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 476
Hanno votato no 1).
Prendo atto che la deputata Rampi non è riuscita a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole
(Esame dell'articolo 10 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Villetti 10.60 per il seguente motivo. Ciascun servizio ha i suoi archivi; questa proposta vorrebbe spostare tutti gli archivi presso il Dipartimento, il che francamente non è possibile in quanto ostacolerebbe il lavoro dei servizi stessi.
Voglio invece tranquillizzare i colleghi precisando che presso il Dipartimento è tenuto l'archivio storico, che contiene la documentazione relativa a tutte le operazioni già concluse. Ciò consente, per un verso, di non intralciare il lavoro dei servizi e, per altro verso, di serbare presso il DIS la memoria di tutte le operazioni già compiute.
Per tali ragioni, appunto, formulo un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo, dunque, al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ENRICO BUEMI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 465
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 465).
Prendo atto che il deputato Misiti non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, l'emendamento Bocchino 11.1 esprime la diversa impostazione seguita dai colleghi di Alleanza Nazionale, che prevede la costituzione di una serie di uffici con una loro autonomia. Poiché questi uffici sono ricompresi nel dipartimento, pregherei i colleghi Bocchino e Gasparri di ritirare la loro proposta emendativa. La Commissione formula pertanto un invito al ritiro dell'emendamento Bocchino 11.1.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Chiedo pertanto ai presentatori dell'emendamento Bocchino 11.1 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
MAURIZIO GASPARRI. Si, signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 466
Astenuti 4
Maggioranza 234
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 12 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 12.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 12.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 467
Astenuti 2
Maggioranza 234
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 2).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 473
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato sì 472
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 13 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 12).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'emendamento 13.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 477
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 476
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Fiano non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 474
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Vico non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
(Esame dell'articolo 14 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 13).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'emendamento 14.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 481
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 480
Maggioranza 241
Hanno votato sì 479
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 15 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 14).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 15.62.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 15.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 478
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 478).
(Esame dell'articolo 16 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 15).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 16.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 16.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 478
Astenuti 1
Maggioranza 240
Hanno votato sì 478).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 475
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 474
Hanno votato no 1).
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, a seguito di intese intervenute tra i gruppi, propongo di passare all'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso presentate, accantonando l'esame degli articoli da 17 a 20, che esamineremo domani.
PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame degli articoli da 17 a 20 deve intendersi accantonato.
(Esame dell'articolo 21 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 16).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, considerato che l'emendamento Mascia 21.65 risulta ritirato, la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Alia 21.63, Mascia 21.66, D'Alia 21.64, mentre l'emendamento Diliberto 21.62 è stato ritirato. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento D'Alia 21.67, a condizione che venga accettata la seguente riformulazione: «o di convivenza o di cointeressenza economica».
PRESIDENTE. Onorevole D'Alia, accetta la riformulazione proposta dal relatore?
GIANPIERO D'ALIA. Sì, signor Presidente.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento D'Alia 21.68, nonché sugli identici emendamenti Mascia 21.60 e Bocchino 21.61, mentre invita a ritirare l'emendamento D'Alia 21.70, perché ci sembra migliore la formulazione adottata nel testo.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei motivare il ritiro della mio emendamento 21.65 con il fatto che il parere espresso dal Comitato parlamentare di controllo è previsto in una norma finale. In essa si recita che tutti i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato stesso. Quindi, si tratta di un ritiro formale in quanto la sostanza è prevista nel complesso del testo.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento sia al Presidente che al relatore. Credo che il ritiro dell'emendamento Diliberto 21.62 sia subordinato alla riformulazione della lettera e).
PRESIDENTE. Infatti è così e in proposito vi è l'emendamento 21.200 della Commissione. È così, presidente Violante?
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, è così. Ovviamente, la Commissione ne raccomanda l'approvazione. Confermo che questa è la ragione per cui i presentatori hanno ritirato l'emendamento Diliberto 21.62.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'emendamento 21.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 21.63, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 473
Astenuti 4
Maggioranza 237
Hanno votato sì 473).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 21.66, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 466
Astenuti 5
Maggioranza 234
Hanno votato sì 466).
Prendo atto che la deputata Mistrello Destro non è riuscita a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 21.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 473
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 473).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 471
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 471).
Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Alia 21.67. Chiedo nuovamente al presentatore se acceda alla riformulazione proposta dal relatore.
GIANPIERO D'ALIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione del mio emendamento 21.67.
PRESIDENTE. Sta bene; passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 21.67 nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 470
Astenuti 6
Maggioranza 236
Hanno votato sì 470).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 21.68, accettato dalla Commissione e dal Governo e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 478
Astenuti 4
Maggioranza 240
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 7).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 21.60 e Bocchino 21.61, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 474
Astenuti 4
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Alia 21.70, per il quale vi è un invito al ritiro. Chiedo all'onorevole D'Alia se intende accedere a tale invito.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento su invito del relatore. In proposito, volevo precisare anche la ragione per la quale avevamo proposto di tornare alla formulazione originaria, ovvero quella del testo in vigore dove si prevede l'incompatibilità di qualsiasi rapporto di dipendenza tra i servizi ed i ministri di culto.
È difficile oggi, anche per il dibattito aperto sulla nuova disciplina relativa alla libertà religiosa, riuscire a comprendere quale sarà in futuro l'ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, è assolutamente evidente che non tutti i ministri di culto, il cui riconoscimento della qualifica non dipende dalla stipula di un'intesa, hanno la stessa funzione. In particolare, ve ne sono alcuni che, non essendo soggetti ad alcun controllo se non a quello della loro elezione all'interno di una determinata comunità religiosa, possono fornire un contributo all'attività di intelligence che altrimenti non vi sarebbe.
L'idea era che, nell'impossibilità di trovare una formulazione migliore, si lasciasse quella sino ad oggi presente nel testo in vigore contenuto nella legge del 1977. Su questa formulazione, che si è proposta anche grazie al contributo del collega Zaccaria, a noi rimane qualche perplessità, perché, comunque, la circostanza della valutazione e della conformità degli statuti delle singole confessioni religiose all'ordinamento giuridico, non essendo ancora strutturati e disciplinati dalla nuova legge sulla libertà religiosa, potrebbe comportare una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione dell'interno, facendo dipendere il rapporto di collaborazione, l'esistenza e la legittimità, da una valutazione discrezionale, anziché da una norma che, in via predeterminata, generale ed astratta, ne fissi i criteri. Comunque, si tratta di una soluzione migliorativa del testo, che noi accettiamo, in attesa di riuscire a trovare una formulazione migliore e più utile.
PRESIDENTE. Quindi, deputato D'Alia, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 21.70? GIANPIERO D'ALIA. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 472
Astenuti 4
Maggioranza 237
Hanno votato sì 472).
(Esame dell'articolo 22 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 17), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 474
Astenuti 3
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 23 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 18).
Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. L'emendamento Mascia 23.60 è stato ritirato. È così, onorevole Mascia?
GRAZIELLA MASCIA. Sì.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 23.200 della Commissione e formulo un invito al ritiro dell'emendamento Mascia 23.61.
PRESIDENTE. Onorevole Mascia?
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, ritiro senz'altro l'emendamento, perché il senso della nostra proposta è stato accolto. Vorrei far notare, però, che, rispetto al testo, rimarrebbe in vita la parola «esclusivamente» che invece tutti quanti volevamo sopprimere. Quindi, credo che ci sia un ulteriore correzione da fare.
PRESIDENTE. L'emendamento Mascia 23.61 è pertanto ritirato.
Quale è il parere del Governo sull'emendamento 23.200 della Commissione?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo lo accetta.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Ha ragione l'onorevole Mascia. Per la correttezza dei nostri lavori, preciso che l'emendamento 23.200 della Commissione che si riferisce al comma 6, primo periodo, deve essere letto così: dopo le parole: «fatti costituenti reato», sono inserite le seguenti: «ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita».
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 23.200, accettato dal Governo, nel testo modificato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 468
Astenuti 4
Maggioranza 235
Hanno votato sì 468).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 474
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 472
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Vico non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 24 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 19).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento D'Alia 24.61.
PRESIDENTE. Onorevole D'Alia?
GIANPIERO D'ALIA. Non volendo apparire un bastian contrario, mi atterrò all'invito al ritiro formulato dal presidente Violante.
Tuttavia, vorrei segnalare all'Assemblea la circostanza che, quando gli agenti dei servizi operano sotto copertura, non possano avvalersi di una qualifica fittizia di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria; credo che attenui sostanzialmente il senso delle attività sotto copertura. Se come abbiamo detto in Commissione - vedo la collega Mascia che dissente - immaginiamo che questa norma venga abusata in ragione di alcune situazioni interne, allora questa norma deve essere mantenuta. Tuttavia, se la guardassimo in una logica che va al di là dei nostri confini nazionali, ci renderemmo conto che fare delle operazioni sotto copertura all'estero, ad esempio, comporta anche la necessità di fregiarsi di un titolo fittizio, quale quello di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Credo che su questo tema dovremmo ritornarci. Intanto ritiro il mio emendamento 24.61 per carità di patria, ma ritengo che sulla questione sia opportuno fare un ulteriore riflessione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che queste non sono le operazioni sotto copertura ma le identità: è un'altra cosa. Quando si dà un'identità di copertura, non si può dare un'identità di ufficiale di polizia giudiziaria per evitare di indurre in errore. Le operazioni sotto copertura sono un'altra cosa.
PRESIDENTE. Il collega D'Alia ha accettato l'invito al ritiro sul suo emendamento 24.61, mentre l'emendamento Mascia 24.60 era stato già precedentemente ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 458
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 454
Hanno votato no 4).
(Esame dell'articolo 25 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 20).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 468
Astenuti 1
Maggioranza 235
Hanno votato sì 467
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 26 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 21).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 471
Astenuti 3
Maggioranza 236
Hanno votato sì 468
Hanno votato no 3).
Esame dell'articolo 27 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 22).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 471
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 468
Hanno votato no 3).
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, chiedo di accantonare l'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti.
PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti si intende accantonato.
(Esame dell'articolo 29 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 23).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 473
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 2).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 465
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 463
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 30 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 24).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 30.200 e invita al ritiro dell'emendamento Papini 30.65. Gli identici emendamenti Buemi 30.1 e Belisario 30.2 sono stati ritirati. La Commissione esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Boscetto 30.61, D'Alia 30.62 e Papini 30.64.
La Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Evangelisti 30.60.
Ricordo che questa mattina abbiamo ritenuto di accantonare l'emendamento D'Alia 30.63 perchè al momento della trattazione l'onorevole D'Alia non era presente e la materia in esso contenuta è molto importante. Naturalmente, Presidente, stante l'accantonamento dell'emendamento D'Alia 30.63, non si potrà procedere al voto sull'articolo 30. Tuttavia, mi sembra di aver colto una disponibilità del collega D'Alia a ritirare eventualmente il suo emendamento e pertanto, la Commissione formula un invito in tal senso.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 30.63.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, stiamo votando velocemente, ma alcuni passaggi vanno sottolineati.
Attualmente il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (Copaco) è composto da quattro deputati e da quattro senatori. Questo, oggettivamente, impedisce un controllo efficace da parte del Parlamento, perché all'interno di questo organismo non sono rappresentate tutte le forze politiche. Stiamo parlando di una materia molto delicata sulla quale dovrebbe avere il controllo un organismo il più possibile rappresentativo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ovviamente, tenendo conto del fatto che questo organismo non può essere pletorico. Il Comitato interparlamentare deve essere composto da un numero di persone che non può essere elevatissimo.
Poiché con la nuova legge i poteri di controllo del Parlamento, oggettivamente, aumentano, abbiamo voluto presentare una serie di emendamenti al fine di ampliare la composizione di questo organismo. Le nostre proposte emendative prevedevano un Comitato composto da sette senatori e sette deputati o, in subordine, da sei senatori e sei deputati o cinque senatori e cinque deputati.
Inizialmente, è stato accolto un emendamento della Lega che stabiliva che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica fosse composto da cinque deputati e cinque senatori. Quindi, abbiamo salutato questa innovazione positivamente.
Oggi, di fatto, la Commissione, nel suo emendamento, ha accolto una delle nostre proposte che prevedeva un Comitato composto da sei senatori e sei deputati. Quindi, non possiamo che votare favorevolmente, salutando con piacere il fatto che questo organismo diventa un può più rappresentativo. Del resto, abbiamo toccato con mano la mancanza di rappresentatività, quando è uscito il cosiddetto testo del Copaco, che è stato presentato come un testo predisposto all'unanimità e frutto di un'ampia discussione. In realtà, non si trattava di un testo discusso all'unanimità; è stato il frutto di un dibattito complessivo, ma alcune forze politiche non erano rappresentate. Il testo in oggetto è radicalmente diverso da quello licenziato dal Copaco.
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, volevo precisare che solo sull'emendamento Papini 30.65 il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Papini. Ne ha facoltà.
ANDREA PAPINI. Signor Presidente, vorrei far presente al Governo che il mio emendamento 30.65 rischia di essere precluso dall'approvazione dell'emendamento della Commissione.
PRESIDENTE. Sarebbe precluso in caso di sua approvazione.
ANDREA PAPINI. Quindi, il Governo in qualche modo deve rendersi conto di quanto stiamo deliberando.
A titolo personale, vorrei sottolineare un punto. Capisco l'esigenza della rappresentanza, ma qui abbiamo un sistema per cui, al forte potere di responsabilità politica assegnata al Governo fa da bilanciamento una capacità effettiva di controllo da parte del Comitato di controllo parlamentare, che, molto opportunamente, viene affidato, nella sua presidenza, all'opposizione ed è un Comitato paritetico secondo la mia proposta che viene accolta.
Ma il punto è che, portandolo a 12 componenti, come è stabilito nell'emendamento della Commissione, il rischio che il Comitato perda la sua efficacia è molto elevato.
Dunque, chiederei l'approvazione del mio emendamento 30.65 che, pur mantenendo il riferimento alla pariteticità, prevede un totale di otto componenti parlamentari (quattro deputati e quattro senatori), senza arrivare a dodici membri. Infatti, in tal caso, l'efficacia dell'organo diminuirebbe grandemente e, dunque, quel bilanciamento necessario nei confronti del Governo si verrebbe a perdere (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, mi era accaduto di presentare una proposta di ampliamento della composizione del Comitato parlamentare, in riferimento ovviamente alla legge n. 801 del 1977, nel corso della X legislatura al Senato. Ovviamente, in quel contesto - parliamo degli anni dal 1987 al 1992 - questo tipo di argomenti non venne preso in esame. Eravamo anche in uno scenario politico e istituzionale completamente diverso dall'attuale.
Oggi che mettiamo in campo una riforma organica - e non una mera correzione della legge n. 801 del 1977 - dei servizi di informazione per la sicurezza e della disciplina del segreto di Stato, credo, invece, sia assolutamente opportuna - e in ciò dissento dal collega che mi ha preceduto - la scelta che proponiamo all'Assemblea con l'emendamento 30.200 della Commissione. Quest'ultimo propone di allargare, sia pure in misura assai ridotta, la composizione del Comitato parlamentare, che passerà a 12 componenti, con la rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizione e con la presidenza attribuita a un rappresentante dell'opposizione, come del resto accade già oggi. Si tratta di una composizione un po' più ampia.
Il collega Cota, intervenuto poco fa, ha messo in rilievo un aspetto obiettivamente esistente: all'interno del Comitato parlamentare sono rappresentate soltanto le forze politiche presenti in Parlamento più rilevanti numericamente. Neppure questa soluzione risolverà il problema di una rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari costituiti alla Camera o al Senato o in entrambi i rami del Parlamento, ma indubbiamente, almeno, ci sarà una rappresentanza politica più ampia, sia per la maggioranza sia per l'opposizione. Credo che tale previsione sia doverosa, nel momento in cui si accentuano gli aspetti di segretezza e di riservatezza dell'attività del Comitato, addirittura sanzionando pesantemente chi violasse tale riservatezza. Tuttavia, si incentra ancor più l'attenzione sul ruolo di questo Comitato e sul compito di controllo da parte del Parlamento. Il Parlamento non è un club limitato soltanto a cinque o sei forze politiche. Quindi, mi sembra poco corretto immaginare che un maggior pluralismo politico comporti una dequalificazione del Comitato parlamentare. Ciò mi sembra poco rispettoso nei confronti dei gruppi parlamentari. Mi sembra necessario che questo maggiore pluralismo politico, accompagnato ad un severo rigore istituzionale per quanto riguarda l'assolvimento di questi compiti, permetta al Comitato parlamentare di avere una più ampia rappresentanza.
Per questo motivo i Verdi esprimeranno un voto favorevole sull'emendamento 30.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, confesso che le argomentazioni del collega Papini mi convincono. Non vorrei polemizzare con il collega Fiano, ma egli ricorderà che su questo punto all'unanimità eravamo d'accordo per mantenere il numero originario dei componenti il Comitato, ossia otto membri.
Tuttavia, siccome è legittimo anche cambiare opinione e confrontarsi - guai se non fosse così! - è evidente che, pur salvaguardando una serie di principi, cioè la rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizione e, all'interno dei gruppi di maggioranza e di opposizione, la rappresentanza in modo proporzionale, in Commissione si è sostenuta la tesi di aumentare il numero dei componenti del Copaco da otto a dieci, ma non in considerazione del numero dei gruppi parlamentari, caro collega Boato, perché non è questo il senso, perché se fosse questa la logica io dovrei votare allora contro l'emendamento della Commissione.
Non stiamo qui, infatti, a stabilire se vi sono gruppi più numerosi, come ad esempio nel centrosinistra, che legittimamente rivendicano spazi di presenza all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza, perché hanno una consistenza numerica superiore a quella degli altri, ma l'aumento dei componenti è in ragione del numero delle competenze e dei poteri di controllo che sono stati sensibilmente accresciuti in capo al Copaco.
Ciò che non comprendo, però, è perché, rispetto all'ipotesi e all'accordo fatto in Commissione, cioè quello di allargare a dieci (cinque per la maggioranza e cinque per l'opposizione) il numero dei componenti del Comitato parlamentare, arriviamo oggi a dodici, cioè due in più per la maggioranza e due in più per l'opposizione: mi sembra un numero oggettivamente sovradimensionato rispetto al ragionamento fatto.
Non vorrei che nel passaggio dalla Camera al Senato e poi in quello dal Senato alla Camera, in ragione del numero dei gruppi parlamentari, non solo della Camera ma anche del Senato, ci torni un Comitato parlamentare per la sicurezza di diciotto componenti: è evidente che ciò ne snaturerebbe la funzione, la natura e la condizione di organo di controllo parlamentare dell'intero Parlamento e non dei gruppi parlamentari.
Quindi, chiederei al presidente Violante di fornirci un chiarimento sulla circostanza di essere passati da cinque a sei (e perciò da dieci a dodici), ritenendo che il numero corretto sia di cinque componenti per la maggioranza e di cinque per l'opposizione, che mi sembra giusto in ragione - lo ripeto - del più ampio conferimento di poteri che con legge abbiamo stabilito, e stiamo ora dando, al Comitato parlamentare, ma non esageriamo perché altrimenti il rischio è quello di snaturarne veramente il ruolo e la funzione.
Queste sono le considerazioni in base alle quali chiederei al presidente Violante, e alla sua cortesia illuminata, di darci qualche chiarimento in proposito, sul numero e non sul modo in cui viene composto, perché poi sia l'emendamento del collega Papini che quello della Commissione sono sostanzialmente identici, e recepiscono anche una serie di proposte emendative di tutti i colleghi.
Credo che sul numero dovremmo forse fare una riflessione più approfondita.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Presidente, noi abbiamo presentato l'emendamento che limitava ad otto il numero dei componenti il Comitato, per la ragione che se il Comitato stesso deve essere ristretto per questioni di riservatezza e di garanzia, allora il numero di dieci componenti non va bene. Noi riteniamo peraltro che vi sia un diritto ad una vigilanza ravvicinata di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che giustifica un'estensione ragionevole nella composizione del Comitato.
Il Comitato con una composizione ristretta certamente può essere utile, però allora esso deve essere composto da rappresentanti dell'opposizione e delle minoranze interne alle maggioranze, perché noi sappiamo quale potrebbe essere l'uso improprio di un settore così delicato: se vigilanza deve esserci, deve essere garantita a tutte le forze politiche!
Certamente, l'attuale frammentazione del quadro politico italiano può creare problemi da questo punto di vista, e anche la necessaria rappresentanza delle due Camere. Però, dobbiamo sapere che le forze maggiori hanno maggiori possibilità di intervento, perché spesso hanno incarichi ministeriali, o spesso rapporti ravvicinati con gli organi dello Stato e comunque una maggiore influenza.
Se quello in esame deve essere un Comitato di vigilanza e di garanzia, allora deve esserlo per tutti, non soltanto per coloro che sono in grado di fare la voce forte sempre.
Quindi, siamo favorevoli alla costituzione o di un Comitato ristretto, con le caratteristiche precedentemente illustrate, oppure, in alternativa, di un Comitato che, per la sua composizione, sia in grado di rappresentare la pluralità delle posizioni politiche presenti in Parlamento, nonché di offrire una tutela più generale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, colleghi, come mi è capitato di sostenere nell'ambito dell'esame di una precedente proposta emendativa, credo si debba considerare innanzitutto il «cuore» del provvedimento, nonché la parte di esso che ci accingiamo a votare.
Vorrei evidenziare che ci stiamo occupando dei nuovi poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Ritengo sia questo l'avanzamento sostanziale, rispetto alla situazione previgente, prodotto dal progetto di riforma in esame. Il nuovo Comitato parlamentare di controllo, infatti, disporrà di nuovi, più ampi e maggiormente incisivi poteri di controllo sull'attività dei servizi di informazione; esso, inoltre, avrà un rapporto più stretto con il Governo su tale materia.
Lasciatemi dire, onestamente, che trovo difficile argomentare razionalmente che l'assunto principale - vale a dire, il fatto che la riforma in oggetto intende aumentare, ai fini di una maggiore trasparenza ed incisività...
PRESIDENTE. La prego di concludere...
EMANUELE FIANO. ...il controllo parlamentare sull'attività dei servizi - possa risultare leso dalla circostanza che detto Comitato sia costituito da otto (come avviene oggi), oppure da dieci o da dodici componenti.
PRESIDENTE. Deve concludere, perché per il suo gruppo è già intervenuto il deputato Papini.
EMANUELE FIANO. Concludo allora il mio intervento, Presidente, dichiarando di appoggiare senz'altro l'emendamento 30.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, desidero interloquire in particolar modo con il collega D'Alia, poiché egli sa che, quando si manca una volta, si perde qualche parte di ragionamento. Questa mattina, infatti, egli aveva altri impegni, ed essendo quello in esame un provvedimento molto complesso, nonché molto delicato, il collega D'Alia comunque sa che esso è il frutto di un lavoro molto faticoso, ma anche molto condiviso. Ognuno di noi, infatti, ha cercato di tener conto delle esigenze degli altri parlamentari: si è raggiunto pertanto un equilibrio condiviso, che comunque risponde alle finalità ed agli obiettivi indicati da ciascuno.
Quindi, talvolta abbiamo espresso parere favorevole su alcune proposte emendative, come è spesso accaduto oggi per quelle frutto del contributo del collega D'Alia; altre, invece, abbiamo tenuto conto delle esigenze degli altri deputati. Ciò che ritengo importante è che, nell'ambito di tale equilibrio, si siano rispettati gli obiettivi di fondo che ciascuno di noi ha dichiarato di voler perseguire.
Ricordo che le parti più delicate del provvedimento, che esamineremo nella seduta di domani, concernono le garanzie funzionali ed il segreto di Stato, e riguardo ad esse deve essere ancora trovato un equilibrio. È per questa ragione, dunque, che ritengo debba essere apprezzato anche in questo caso il lavoro svolto.
Infatti, come ha sottolineato qualcuno prima di me, un Comitato parlamentare di controllo che vede la sua composizione salire a dieci o a dodici componenti non perde la propria autorevolezza e non snatura la propria funzione, perché non si tratta di un organismo pletorico. Al contempo, esso garantisce quel pluralismo che, giustamente, è stato richiesto dalle diverse forze politiche attualmente non rappresentate in seno al Copaco.
Ritengo veramente legittimo e giusto, quindi, estendere ad altre forze politiche la possibilità di partecipare ad un Comitato parlamentare che assume poteri di controllo così significativi.
Annunzio di un'informativa urgente del Governo (ore 18,14).
PRESIDENTE. Avverto che domani, alle ore 11,30, avrà luogo l'informativa urgente del Governo, con l'intervento del ministro dell'interno, sulle recenti operazioni antiterrorismo e sullo stato della lotta al terrorismo.
Si riprende la discussione (ore 18,15).
(Ripresa esame dell'articolo 30 - A.C. 445-A ed abbinate)
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, sono stato sollecitato ad intervenire dal collega D'Alia.
Vorrei dire molto chiaramente a lui ed ai colleghi che, avendo potenziato notevolmente il ruolo del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza rispetto ad oggi - trasformandolo in un vero organismo di controllo e di contrappeso parlamentare rispetto al Presidente del Consiglio dei ministri -, abbiamo ritenuto di allargare la partecipazione al Comitato stesso perché vi è un minimo di valore democratico che deve essere mantenuto. In altri termini, un organismo dotato di questi poteri deve poter garantire una rappresentanza più ampia rispetto all'attuale.
Quanto al fatto che questo dato potrebbe pregiudicare la tenuta del segreto, francamente la cosa non mi convince. Bisogna vedere chi manderanno i Presidenti delle Camere, non a caso mi pare che nell'emendamento Papini, come in altri emendamenti, si fa riferimento alla qualità delle persone, in relazione alla specificità del compito. Si vuole suggerire ai Presidenti delle Camere di scegliere i colleghi in grado di fornire una certa attendibilità di riservatezza su questa materia. Tra l'altro, vi sono sanzioni molto pesanti per chi viola il segreto, soprattutto se l'interessato è un parlamentare.
In quest'ottica abbiamo ritenuto che il numero di dodici - certamente discutibile, per carità - costituisca un giusto equilibrio tra l'esigenza di rappresentanza, che molti colleghi hanno richiamato, e il mantenimento del Comitato in limiti ristretti; ciò, tenendo presente che una piena rappresentatività avrebbe comportato quaranta componenti.
Mi pare che il numero scelto sia tale da garantire riservatezza da un lato e rappresentatività dall'altro.
PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento della Commissione 30.200, risulterà assorbito l'emendamento Papini 30.65 e risulteranno preclusi gli identici emendamenti Buemi 30.1 e Belisario 30.2, nonché gli identici emendamenti Boschetto 30.61, D'Alia 30.62 e Papini 30.64.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 460
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 460).
Prendo atto che i deputati Grassi e Tenaglia non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Ricordo che l'onorevole D'Alia ha ritirato il suo emendamento 30.63.
Prendo, altresì, atto che i presentatori dell'emendamento Evangelisti 30.60 accedono all'invito al ritiro espresso dal Governo.
Sulla base degli assorbimenti e delle preclusioni determinati dall'approvazione dell'emendamento 30.200 della Commissione, dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 30.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che l'articolo 30 definisce una nuova composizione del Comitato parlamentare, soprattutto in riferimento alle sue nuove funzioni che analizzeremo più avanti. Finalmente, tale Comitato assolve ad una funzione di controllo democratico in relazione a tutta l'attività del sistema d'informazione per la sicurezza. Esso opera con poteri molto più penetranti ed efficaci di quelli esercitati fino ad ora; ciò, non solo in riferimento all'attività normativa del Governo su questa materia e all'attività di controllo sull'attività finanziaria, sui bilanci e sull'utilizzo delle risorse anche riservate - stanziate ed utilizzate per le operazioni di intelligence -, ma anche e soprattutto in riferimento all'attività di verifica delle strategie operative dei singoli servizi, a garanzia delle circostanza che essi vengano utilizzati a servizio del Paese e non di questa o di quella parte politica.
È questo l'elemento fondamentale di novità, da tutti sostenuto, che caratterizza la nuova configurazione del Copaco. Per queste ragioni voteremo a favore dell'articolo 30.
In ultimo, per precisione e non per polemizzare con la collega Mascia, che stimo ed apprezzo, vorrei dire che non ho perso il filo; l'intesa era per dieci componenti del Copaco, ma siamo arrivati a dodici.
Inoltre, come ha ben ricordato la collega, siamo ancora in presenza dello scoglio - per quanto riguarda l'approvazione condivisa di questa disciplina - rappresentato dalle garanzie funzionali e dal segreto di Stato; sul tema, almeno per quello che ci riguarda, l'intesa non è scontata.
Riferendomi ai piccoli gruppi che compongono la maggioranza di centrosinistra, voglio dire che anche questa composizione non li potrà accontentare tutti, eventualmente bussino alla porta del Senato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto favorevole di Forza Italia su questo articolo.
Credo che l'articolo 30, ed i successivi, relativi al presidente del Comitato di controllo parlamentare, costituiscano l'altro asse su cui si fonda la nuova disciplina dei servizi segreti. Il Comitato ha poteri rinforzati nei confronti del Governo, che ha la responsabilità politica. Il bilanciamento prevedeva non solo un Comitato parlamentare più forte e con poteri ben stabiliti, ma anche - e credo si tratti dell'unica volta che ciò è accaduto nell'impostazione legislativa - la ratifica di una prassi consuetudinaria del Parlamento, che secondo cui il presidente del Comitato (l'attuale Copaco) è un membro dell'opposizione. Questa disposizione non è puramente simbolica, ma dà il senso dell'asse binario su cui si deve muovere la politica sui servizi, che non è condivisione, ma verifica e controllo, facendo in modo che, contemporaneamente, si operi nella fiducia di tutte le parti politiche. Costateremo poi, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, come, accanto alla previsione secondo cui il presidente deve appartenere all'opposizione, si disponga che il medesimo abbia ulteriori poteri ed ulteriori determinazioni.
Dunque, oltre a preannunziare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, desideravo rilevare l'importanza del testo che ci accingiamo a votare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, il gruppo dei Verdi voterà a favore dell'articolo 30, che riguarda la nuova composizione e le finalità del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Colgo questa occasione per interloquire con il collega D'Alia, che ha parlato poco fa e che fatto un preannunzio un po' minaccioso riguardo alle possibilità di voto finale da parte del suo gruppo in relazione alle materie che stiamo ancora affrontando...
GIANPIERO D'ALIA. È una promessa, non una minaccia!
MARCO BOATO. Vorrei ricordare all'onorevole D'Alia, pacatamente, che ogni gruppo potrebbe assumere questo atteggiamento e, in tal modo, si dissolverebbe seduta stante l'amplissima convergenza che si è registrata in quest'aula - quasi un miracolo politico - sul testo di questo provvedimento, a parte un caso precedente su cui abbiamo già discusso e su cui i gruppi hanno votato pressoché all'unanimità.
Mi pare che la collega Mascia abbia richiamato all'attenzione del collega D'Alia il fatto che in Commissione, cercando rigorosamente e scrupolosamente, ma anche con equilibrio, o convergenze o punti di compromesso - i compromessi si fanno sempre, in politica, il problema è se si fanno buoni compromessi o cattivi compromessi -, abbiamo, anche nel corso della seduta odierna, votato disciplinatamente - perché questo era l'accordo raggiunto in Commissione - numerosi emendamenti presentati dal collega D'Alia, mentre ci siamo trovati ripetutamente ad affrontare obiezioni da parte dello stesso collega rispetto a punti di compromesso che avevamo raggiunto in Commissione, compresa la seduta del Comitato dei nove di questa mattina. Questo mi pare fosse l'opportuno richiamo alla responsabilità politica rivolto da parte della collega Mascia, che anch'io condivido, e non credo che ci aiuti in ciò minacciare la possibilità di dissociazioni politiche nel prosieguo dell'esame del provvedimento, perché non è questo il modo con cui tutti abbiamo lavorato.
Discuteremo, nei prossimi articoli, delle funzioni di controllo, delle funzioni consultive e degli obblighi di comunicazione riferiti al Comitato parlamentare. Nel ribadire il voto favorevole del gruppo dei Verdi sull'articolo 30, voglio leggerne ad alta voce il comma 2, che dà il significato del lavoro che stiamo svolgendo: «Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni». Poiché, purtroppo, ciò non sempre è avvenuto nel travagliato passato storico delle vicende che hanno riguardato la Repubblica italiana sotto il profilo dei compiti del Sistema di informazione dei servizi di sicurezza, mi auguro che il comma 2 dell'articolo 30, che ho testé letto, dia davvero l'impronta fondamentale, da una parte, al ruolo del comitato e, d'altra parte, al ruolo complessivo del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo de L'Ulivo all'approvazione di questo articolo, al pari dei colleghi che mi hanno preceduto, desidero precisare che gli articoli contenuti nel capo IV del testo unificato in esame, relativi alle funzioni di controllo che si prevede saranno esercitate del Comitato parlamentare, recano norme importanti e nuove. Credo sia di grande rilievo politico, in generale, il fatto che giungiamo all'approvazione di questo testo con una condivisione molto ampia. Spero che la battuta del collega D'Alia, relativa ad un futuro incerto quanto alla approvazione finale di questo provvedimento, possa essere smentita nella giornata di domani.
Gli emendamenti che abbiamo appena discusso riguardano l'ampiezza del Comitato e della sua rappresentatività. Inoltre, con una norma si è sancito che la presidenza del medesimo Comitato - unico caso del genere, mi pare, per quanto riguarda le Commissioni, le Giunte e le Commissioni bicamerali - sia attribuita all'opposizione. Ritengo che con l'articolo che stiamo per approvare e con gli altri articoli del capo IV che esamineremo nel seguito della discussione stiamo fornendo al Paese un nuovo strumento parlamentare di controllo solido, con poteri più ampi e con un'ampia rappresentatività, nel quale i rapporti fra maggioranza e opposizione sono un esempio di equilibrio. Tale Comitato funzionerà da equilibratore dei poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri. Penso, quindi, che il lavoro, svolto anche sulla base dell'esperienza di questi anni, sia stato significativo al fine di configurare un organo che possa riuscire nel suo specifico e molto importante compito, quello del mantenimento di un equilibrio tra i poteri nel Paese e del controllo, da parte del Parlamento, sul Governo e sui servizi di informazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi degli altri colleghi. Questo testo è condiviso, quanto meno su alcuni punti. Tuttavia, non è bene pretendere di strozzare il dibattito parlamentare e di censurare le posizioni dei colleghi che in aula, giustamente, rappresentando posizioni politiche divergenti, possono trovarsi in disaccordo su questo o quell'articolo. Anche se in sede di Commissione o nell'ambito del Comitato dei nove, magari, si compie un lavoro di squadra, è ovvio che in Assemblea vi è la necessità di rappresentare posizioni politiche diverse. Lo affermo con riferimento al comportamento del collega D'Alia, il quale, peraltro, non ha bisogno di difensori. Tuttavia, vorrei precisare che egli non soltanto si è comportato correttamente in Commissione ma giustamente, come tutti, sta anche combattendo in questa sede una battaglia politica, per cercare di correggere quanto più possibile quel testo che in parte è già stato corretto, e significativamente, in Commissione. Intendo affermare questo perché ho ascoltato alcuni interventi nei suoi confronti che assolutamente non condivido.
I punti centrali dell'articolo in esame sono due. Innanzitutto, vi è il problema della composizione del Comitato di controllo. È giusto che tale Comitato sia ampliato, perché deve essere il più possibile rappresentativo delle varie forze politiche presenti in Parlamento. Del resto, questo lo abbiamo già detto. Ritengo, inoltre, corretto che il medesimo Comitato sia presieduto da un esponente dell'opposizione e che ciò sia codificato da una norma. Il sistema, infatti, deve essere costituito da servizi di informazione organizzati in maniera trasparente, dipendenti dal Governo da un punto di vista politico e posti sotto il controllo del Parlamento; per controllo del Parlamento intendo controllo da parte dell'opposizione. Infatti, non vi possono essere servizi che lavorano contro l'opposizione parlamentare o contro partiti e movimenti rappresentati in Parlamento e nella società civile. Purtroppo, anche nel recente passato, vi sono state pagine un po' oscure in ordine al libero esercizio dell'attività democratica all'interno di questo Paese. Quindi, è giusto che le opposizioni possano controllare ciò che viene realizzato in una materia così delicata.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti di due istituti superiori di Pescara, che stanno partecipando alla giornata di formazione a Montecitorio (Applausi).
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 451
Astenuti 2
Maggioranza 226
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 31 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 25).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 31.61, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 31.200 che, in caso di approvazione, determinerebbe la preclusione dell'emendamento Evangelisti 31.60.
La Commissione formula inoltre un invito al ritiro degli emendamenti Villetti 31.62 e Santelli 31.13.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 31.61, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 459
Astenuti 2
Maggioranza 230
Hanno votato sì 459).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 31.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 461
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 461).
Avverto che l'emendamento Evangelisti 31.60 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 31.200 della Commissione.
Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Villetti 31.62 e Santelli 31.13 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 31.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole sull'articolo in esame e per ricordare che l'emendamento 31.200 della Commissione si inserisce al comma 9 dell'articolo 31, laddove si prevede che: «In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». Con l'emendamento della Commissione abbiamo approvato un testo secondo il quale: «In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato». E, poiché il segreto di Stato non è opponibile per i reati di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o reati di strage o di mafia, ritengo sia molto importante l'approvazione di questa nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 31, sul quale annuncio il voto favorevole del gruppo dei Verdi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intendo sottolineare l'importanza di questo articolo, che introduce un'innovazione molto significativa rispetto all'attuale funzione e agli attuali poteri del Copaco, ma anche rispetto alle difficoltà che spesso si sono incontrate anche nella scorsa legislatura su materie come queste.
Per la prima volta, il Comitato parlamentare di controllo assumerà poteri che consentiranno una verifica effettiva di tutte le materie che attengono ai servizi di sicurezza sia relativamente alle strategie, ai compiti e al lavoro prodotto dai servizi sia rispetto agli strumenti che verranno utilizzati. In particolare, sottolineo il controllo su tutti i regolamenti che saranno emessi dalla Presidenza del Consiglio o dalle varie responsabilità con riferimento alle questioni del personale o dei bilanci, materia molto delicata su cui non si è mai potuto istruire un controllo così determinato. Inoltre, il Copaco potrà acquisire tutti gli atti relativi alle garanzie funzionali di cui discuteremo successivamente.
Sottolineo, infine, che con l'articolo in esame si è voluto salvaguardare l'esclusiva funzione di controllo. Abbiamo evitato accuratamente che vi fossero sovrapposizioni di ruolo con il Governo, con il Presidente del Consiglio e con altri organi istituzionali, alla ricerca di un equilibrio che considero molto soddisfacente, elemento molto importante della riforma che, rispettoso di ogni responsabilità, consentirà una migliore trasparenza e un'effettiva realizzazione di un impianto concepito con questo scrupolo e rigore istituzionale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 448
Astenuti 2
Maggioranza 225
Hanno votato sì 447
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 32 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 26).
Avverto che l'emendamento Santelli 32.60 è stato ritirato.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore, ad esprimere il parere della Commissione sull'unica restante proposta emendativa.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, il collega D'Alia, con il suo emendamento 32.61, pone una questione seria, cioè se il Comitato parlamentare possa esprimere pareri sui disegni di legge. Poiché i componenti il Comitato parlamentare sono comunque parte delle Commissioni parlamentari permanenti, abbiamo ritenuto più opportuno che il loro punto di vista venisse espresso in quella sede, anche tenendo conto del lavoro eccellente che hanno svolto i colleghi del Comitato parlamentare, presentando nei fatti il testo base, senza che ciò fosse previsto in alcun modo. È stato utile.
Ringrazio ancora il collega D'Alia per il lavoro svolto e lo invito, sulla base delle valutazioni espresse, a ritirare il suo emendamento 32.61, in quanto riteniamo che i colleghi partecipino ai lavori delle Commissioni permanenti a pieno titolo.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole D'Alia accede all'invito al ritiro del suo emendamento.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 32.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 456
Astenuti 1
Maggioranza 229
Hanno votato sì 455
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 33 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445-A ed abbinate sezione 27).
Avverto che gli emendamenti Galante 33.60 e Licandro 33.61 sono stati ritirati.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 33.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 470
Maggioranza 236
Hanno votato sì 468
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare.
Passiamo all'articolo aggiuntivo Cota 33.01.
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, capisco che i colleghi della Lega tengano all'articolo aggiuntivo in esame, il cui punto politico si trova essenzialmente al comma 3, in cui si prescrive che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata comunichino ai presidenti delle regioni interessate qualunque informazione ottenuta dai servizi informativi e di sicurezza.
Formulo l'invito al ritiro di questo articolo aggiuntivo per una ragione molto semplice. Come sappiamo, i presidenti delle regioni non hanno competenza in materia di politica della sicurezza. Naturalmente, possono essere interessati qualora sul loro territorio avvenga qualcosa, ma ciò rientra nella normale cooperazione tra autorità, ciò che la Corte costituzionale definisce «leale collaborazione». Pregherei, quindi - lo ripeto - i colleghi della Lega di ritirare l'articolo aggiuntivo, altrimenti si attuerebbe un meccanismo informativo su materiali assai delicati con diffusione sul territorio di quantità di notizie che, credo, pregiudicherebbe anche l'operatività dei servizi di sicurezza, tenendo conto, inoltre, che i servizi operano in una rete internazionale basata sull'affidabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, i quali, più sono tenuti a diffondere le informazioni, meno, naturalmente, risultano affidabili.
PRESIDENTE Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro.
Ho ascoltato le argomentazioni del presidente Violante. Vorrei far presente che su una materia così delicata abbiamo appena votato una norma, l'articolo 5, relativa al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. A proposito di coinvolgere in una materia così delicata autorità non competenti - infatti noi eravamo contrari all'emendamento in questione -, vorrei far notare che abbiamo stabilito che di tale Comitato interministeriale, oltre al ministro dell'interno, a quello della difesa, eccetera, fanno parte anche il ministro della giustizia e quello dell'economia e delle finanze.
La questione ora in esame si riallaccia quindi proprio ad un articolo precedentemente approvato. Dunque le motivazioni che invitano al ritiro dell'articolo aggiuntivo evidentemente non sono di ordine tecnico, dal momento che penso che i presidenti delle regioni, che sono persone elette da milioni di cittadini, abbiano certamente maggiore legittimazione a conoscere notizie che riguardano il territorio della loro regione, rispetto ad un ministro dell'economia e delle finanze che oggi, per esempio, non è eletto da nessuno ed è il rappresentante di certi poteri che sono assolutamente esterni rispetto al Parlamento, alla vita democratica e rispetto alla rappresentanza dei cittadini!
Quindi la motivazione per cui non si accetta questo articolo aggiuntivo è una motivazione politica, che ovviamente risente di un'impostazione assolutamente centralistica, che vuole che tutta la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico sia per forza gestita dallo Stato e calata dall'alto sui territori, e così anche la materia delle informazioni sulla sicurezza.
Noi pensiamo ovviamente ad un modello diverso, in cui vengano responsabilizzati i territori e in cui anche i presidenti di regione, che sono figure che fanno riferimento a realtà così importanti, devono essere informati quando sta per succedere - o quando rischia di succedere - qualcosa con riferimento appunto al territorio delle loro regioni. Quindi noi non ritireremo l'articolo aggiuntivo in esame, bensì lo manterremo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.
MATTEO BRIGANDÌ. Presidente, ad adiuvandum, vorrei far rilevare che i presidenti delle regioni hanno una competenza specifica con riferimento alla polizia locale. Inoltre, nello statuto della regione Sicilia è previsto un meccanismo che si riferisce alla polizia nazionale, con la competenza del presidente della regione (Commenti). Il fatto che tale meccanismo non sia mai stato esercitato non significa che non vi sia! Dunque, il fatto che analogo potere sia rivendicato dalle regioni del nord è un dato altrettanto oggettivo.
Quindi credo sia dovuta un'informativa a persone così autorevoli, come i presidenti delle regioni, anche perché oggi questo spazio esiste nel diritto positivo, con riferimento alla regione Sicilia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Mi dispiace che non sia stato accolto l'invito al ritiro rivolto dal presidente relatore sull'articolo aggiuntivo 33.01, perché ciò ci costringerà ovviamente a votare contro. Vorrei però correggere qualcosa che ho sentito poco fa, che non mi sembra corretto.
Poco fa si è detto che c'è una concezione centralistica riguardo ai temi della sicurezza e dell'ordine pubblico. Questo non mi pare sia vero, non solo perché sul territorio ci sono sistematicamente riunioni dei comitati provinciali, che coinvolgono le autorità locali e i rappresentanti dei cittadini negli enti locali e che prevedono una cooperazione ed una collaborazione per quanto riguarda i problemi della sicurezza, dell'ordine pubblico, fra le autorità dello Stato e gli enti locali, ma la stessa riforma del titolo V della Costituzione, approvata ed entrata in vigore nel 2001, e confermata con referendum, prevede all'articolo 118, terzo comma, che «La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 (...)».
La lettera b) del secondo comma dell'articolo 117 riguarda l'immigrazione, mentre la lettera h), sempre di detto comma, concerne l'ordine pubblico e la sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale in quanto quest'ultima è già di competenza degli enti locali.
Pertanto, sia dalla legge ordinaria e dalla prassi amministrativa, sia del dettato costituzionale (articolo 118) è prevista questa forma di cooperazione. Peraltro, colleghi, è in uno spirito di dialogo che sto cercando di spiegare le ragioni per le quali ritengo sbagliata l'osservazione poc'anzi esplicitata. Nel caso di specie, il profilo che si pone è quello delle attività e delle informazioni del sistema di sicurezza (dei servizi informativi e di sicurezza). È dunque materia diversa perché di esclusiva competenza dello Stato, per ragioni ovvie, del resto poc'anzi illustrate dal presidente e relatore Violante.
Quindi, mentre ritengo non accettabile la formulazione dell'articolo aggiuntivo Cota 33.01, sul quale esprimeremo un voto contrario, ritengo però sbagliata l'osservazione poc'anzi svolta riguardo alla circostanza che non vi sarebbe un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella materia della sicurezza e dell'ordine pubblico; tale coinvolgimento è invece pressoché quotidiano.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, noi ci asterremo dal nella votazione su questo articolo aggiuntivo, ma ritengo sia utile spiegare le nostre ragioni.
Con il sistema attuale, appare oggettivamente abbastanza difficile coinvolgere i presidenti delle regioni in un sistema così complesso quale quello di sicurezza; eppure, bisogna sottolineare che la richiesta che viene dai colleghi della Lega è tutt'altro che peregrina. Infatti, collega Boato, essi non dubitano che la sicurezza sia competenza esclusiva dello Stato; semplicemente domandano se non sia opportuno, qualora vi fosse una minaccia sul territorio, informare il presidente della regione competente.
Ribadisco dunque che noi ci asterremo dal voto, ritenendo che con il sistema attuale sia difficile votare a favore dell'approvazione di questo articolo aggiuntivo; non riteniamo, però, di esprimere un voto contrario perché dovremmo porci poi la questione del necessario raccordo legislativo che deve intervenire su questi temi - e, quando verrà attuato il federalismo, verificheremo quali altre riforme dovranno essere effettuate -; infatti, chi oggettivamente rappresenta una regione lo fa sulla base del sistema maggioritario di rappresentanza generale del territorio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, noi voteremo contro questa proposta emendativa per due ragioni fondamentali. In primo luogo, il comma 3, cui faceva riferimento il presidente Violante - che ringrazio per la correttezza con la quale sta conducendo i lavori della Commissione - in questo caso prevede una formulazione distonica rispetto alla legge. La proposta, infatti, fa riferimento alla politica informativa ed alla politica di sicurezza nazionale; noi abbiamo precisato esattamente, nel provvedimento, la circostanza che discipliniamo solo i servizi di informazione per la sicurezza nazionale, il che è altro dalla disciplina e dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Stiamo disciplinando la parte preliminare, che non ha, come è noto, alcun rilievo, né sotto il profilo giudiziario né sotto quello più squisitamente connesso alle attività proprie della polizia; una parte preliminare che è comunque funzionale ad un migliore svolgimento di tutte le attività di tutela della sicurezza in senso proprio compiute dallo Stato. Quindi, già la formulazione del comma 3 della proposta, che fa riferimento a due settori, di cui uno non è compreso nell'ambito definito dalla norma recata dal testo dell'articolo, ebbene, ci induce a non votare a favore.
La seconda considerazione ovviamente riguarda il merito ovvero la circostanza che coinvolgere nell'attività di intelligence i venti presidenti di regione, attraverso un meccanismo peraltro indiscriminato di diffusione di informazioni riservate, rischia di scardinare il sistema della legge che si basa sulla riservatezza e sulle classifiche di segretezza delle informazioni che vengono acquisite. Anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di informazioni che concernono accordi internazionali sul piano della cooperazione e della sicurezza che, per definizione e per la credibilità dello Stato italiano, non possono essere oggetto di diffusione così allargata.
Queste sono le ragioni per cui voteremo contro l'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi della Lega.
PRESIDENTE. Presidente Violante, immagino che l'invito al ritiro non accolto dai presentatori si trasformi in parere contrario?
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Anche per il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Cota 33.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 324
Astenuti 134
Maggioranza 163
Hanno votato sì 39
Hanno votato no 285).
Prendo atto che il deputato D'Agrò avrebbe voluto astenersi.
(Esame dell'articolo 34 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 28).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 455
Astenuti 5
Maggioranza 228
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 5).
(Esame dell'articolo 35 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 29).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 35.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 35.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 460
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 460).
Prendo atto che il deputato Pini non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 467
Votanti 466
Astenuti 1
Maggioranza 234
Hanno votato sì 464
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 36 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 30).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare gli emendamenti Boscetto 36.61, perché è stato presentato l'emendamento 36.200 della Commissione, del quale si raccomanda l'approvazione, e D'Alia 36.62.
Per quanto riguardo l'emendamento Licandro 36.60, si tratta del segreto del Comitato. Naturalmente gli atti di tale organo sono segreti, come accade adesso. Sono previste sanzioni aggravate quando il segreto è violato da un parlamentare ed è stabilito che, in questi casi, quando il presidente del Comitato parlamentare si rende conto che il segreto è stato violato da un parlamentare, su segnalazione, magari, di un altro componente del Comitato stesso, informa il Presidente della Camera, cui quel parlamentare appartiene. Il Presidente della Camera, sulla base dello schema del Giurì d'onore, costituisce una Commissione paritetica e, se viene accertato che effettivamente il segreto è stato violato da quel parlamentare, lo stesso viene sostituito. Questo è il meccanismo.
Alcuni colleghi, i colleghi del gruppo Comunisti italiani, il collega Buemi ed altri hanno posto il problema della violazione del segreto da parte di alcuni soggetti, in particolare i giornalisti. Abbiamo riprodotto la norma che esiste per le Commissioni di inchiesta; in particolare, abbiamo votato in questa legislatura (non ho in questo momento a disposizione i tabulati di riferimento) a larghissima maggioranza, da parte di tutte le parti politiche, una norma che prevede questo tipo di sanzione per chi viola il segreto della Commissione i rifiuti e per chi viola il segreto della Commissione antimafia.
Francamente, ho chiesto ai colleghi di riflettere su tale punto e di valutare se sia il caso di ritirare questo emendamento, perché sarebbe abbastanza singolare ritenere che chi viola il segreto della Commissione rifiuti, con tutto il rispetto per l'importanza di questa Commissione, viene sanzionato, e non, invece, chi viola il segreto del Comitato parlamentare per la sicurezza. Anche perché, dal punto di vista pratico, non cambia nulla: chi viola il segreto concorre con l'altro soggetto parlamentare e, quindi, è punito nello stesso modo. Si tende solo ad evitare in questo caso che la sanzione più grave prevista per il parlamentare venga applicata anche al giornalista.
Sulla base di questi argomenti, pregherei il collega Licandro di valutare l'opportunità di ritirare questo emendamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, francamente, in base alla discussione avuta in sede di Commissione, agli interventi svolti anche da altri colleghi nonché alla stessa sensibilità mostrata dal presidente e relatore Violante, pensavo che anche su questo punto la Commissione si prendesse una pausa di riflessione ed approfondisse ulteriormente il problema.
Ciò che è stato detto dal presidente Violante è assolutamente oggettivo, insuperabile ed ineccepibile: per le Commissioni di inchiesta - quella sui rifiuti e quella sui fenomeni mafiosi - sono previste disposizioni di questo tipo. Tuttavia, mi permetto di osservare che la natura di tali Commissioni è profondamente diversa. Là si tratta di Commissioni di inchiesta, dotate di poteri giudiziari pari a quelli della magistratura, mentre in questo caso si tratta di un Comitato con funzioni di controllo e di garanzia politica.
Sotto questo profilo non riesco quindi a convincermi del richiamo assolutamente garbato fatto dal presidente Violante. Al contrario, chiederei un supplemento di riflessione in modo che tutti insieme - come fatto sinora con estrema fatica, ma tutti insieme - si possa trovare la soluzione, perché si tratta di un altro di quei punti particolarmente delicati che la riforma tocca che coinvolgono direttamente l'opinione pubblica e su cui, neppure per un attimo, si può far pensare che si voglia eliminare o sottrarre l'operato dei nostri servizi al controllo sociale dell'opinione pubblica.
PRESIDENTE. Presidente Violante?
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la richiesta è arrivata da parte di un gruppo parlamentare. Quindi, ritengo che essa vada accolta perché su questioni così delicate vi è un problema di rispetto reciproco. Pertanto, propongo l'accantonamento dell'articolo 36 e ritengo che si possa concludere l'esame odierno del provvedimento con l'articolo 37. Si tratta soltanto di tre voti.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'ulteriore esame...
ROBERTO VILLETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, mi consenta di intervenire su questo punto, che considero importante, prima di procedere all'accantonamento dell'articolo 36. Come ci ricorda con la sua autorevole esperienza il presidente Violante, si ricorre all'accantonamento quando bisogna risolvere dei problemi e quindi occorre tener conto delle opinioni del Parlamento.
Mi rivolgo sia alla maggioranza che all'opposizione. Provengo da una storia lontana e ne porto in qualche modo la tradizione, che ricordo anche in quest'aula. Quando si parla di servizi segreti, non posso non ricordare una grave degenerazione che avvenne proprio in questo campo. Mi riferisco ad una frase, rimasta storica, di Pietro Nenni, quando nel luglio del 1964 parlò di «tintinnio», di rumore di sciabole. Quella degenerazione fu combattuta innanzitutto dalla stampa democratica. Fu il periodico L'Espresso, violando la norma del segreto di Stato con due giornalisti di grande coraggio politico, come Eugenio Scalfari e Lino Jannuzzi, che pubblicò il cosiddetto «Piano Solo».
Ora, facciamo attenzione, colleghi! Facciamo attenzione! Sicuramente possiamo fidarci dei nostri servizi e non voglio minimamente che nel mio ragionamento si accenni al più piccolo sospetto su degenerazioni da parte dei nostri servizi segreti.
Sappiamo, però, che, ogni qualvolta parliamo di servizi segreti - mi rivolgo all'opposizione e alla maggioranza di oggi e potrebbe essere l'inverso domani - dobbiamo fare una grande attenzione. Mi ricordo di un grande esponente americano, un grande leader degli Stati Uniti che diceva: se dovessi fare a meno della stampa democratica o del Parlamento e fossi costretto a questa scelta capestro, farei a meno del Parlamento e non alla stampa democratica.
Sulla questione del segreto di Stato dobbiamo svolgere una seria riflessione, sapendo che, alcune volte, pubblicare notizie che sono sotto il segreto dello Stato, in realtà, significa pubblicare informazioni che già sono note, che già circolano e che, quindi, non sono più segrete, ma sono utilizzate come materiale di pressione e di ricatto. È, quindi, giusto che, da parte della stampa democratica, si denunci se questi materiali vengono diffusi per operazioni di basso livello.
Questo è un punto fondamentale, colleghi della maggioranza, noi che consideriamo fondamentali i principi liberali. È un punto fondamentale, colleghi dell'opposizione, voi che, già tante volte, vi siete impegnati su questioni attinenti ai diritti e alle garanzie. Non possiamo trattare la stampa democratica come se fosse responsabile della violazione dei segreti dello Stato. C'è una differenza tra la fonte e la valle. C'è chi deve tutelare il segreto e chi, invece, deve denunciare che il segreto è violato e che alcuni documenti circolano. Questo è il compito della stampa democratica, dei giornalisti e di coloro che amano la democrazia e la libertà! Qualcuno, in quest'aula, lo deve ricordare!
Noi dobbiamo impegnarci, affinché, con questo disegno di legge, sia possibile non solo a noi, come Camera dei deputati, di svolgere un ruolo importante, ma anche all'opinione pubblica, che è fondamentale in una democrazia liberale, di vigilare perché le garanzie siano rispettate, perché non ci siano degenerazioni e perché i servizi segreti siano realmente al servizio della Repubblica (Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani e di deputati de L'Ulivo).
PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi, visto che sono diverse le richieste di intervento, che il presentatore dell'emendamento Licandro 36.60 ne ha chiesto l'accantonamento e che in proposito il relatore si è espresso nel senso di accantonare l'esame dell'articolo 36. La Presidenza ha quindi chiesto se vi fossero obiezioni al riguardo.
GIANPIERO D'ALIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi riservo di intervenire su questo punto, quando ne discuteremo nel merito in sede di Comitato dei nove e in Assemblea, consigliando a tutti i colleghi di leggere prima e diffusamente il testo.
Mi permetto ora di chiedere al presidente Violante di valutare la possibilità di accantonare anche l'articolo 37 per una ragione specifica. Con tale articolo si disciplinano le modalità di funzionamento del comitato attinente, ad esempio, alle collaborazioni esterne, e la possibilità che il comitato possa avvalersi di collaborazioni esterne o meno dipende anche dal regime di segretezza che introduciamo con l'articolo 36. Sarebbe, quindi, opportuno sciogliere prima questo nodo e, poi, stabilire qual è la dotazione di personale e di consulenti esterni ai membri del comitato, che possiamo fornire allo stesso, in ragione delle garanzie che introduciamo sulla segretezza delle notizie che vengono trattate dal comitato.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, possiamo certamente sospendere qui i nostri lavori, essendo peraltro giunti a buon punto. Volevo solo dire al collega Villetti che la questione che ha posto sul problema relativo al segreto di Stato è molto seria, ma non è toccata da questo emendamento, che riguarda altro tipo di segreto, assai meno rilevante.
PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle 19,05
Allegato A
PROPOSTE DI LEGGE: ASCIERTO; ZANOTTI ED ALTRI; NACCARATO; MATTARELLA ED ALTRI; ASCIERTO; GALANTE ED ALTRI; DEIANA; FIANO; GASPARRI ED ALTRI; MASCIA; BOATO; BOATO; BOATO; SCAJOLA ED ALTRI; D'ALIA; MARONI ED ALTRI; COSSIGA; COSSIGA: SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO (A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125)
(A.C. 445 - Sezione 1)
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti 6.64, 4.204, 21.200, 23.200, 30.200, 31.200, 36.200, 37.200, 43.200 e sull'articolo aggiuntivo 37.0200.
Conseguentemente, si intende revocato, relativamente all'emendamento 6.64, il parere contrario espresso in data 8 febbraio 2007.
(A.C. 445 - Sezione 2)
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ART. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 1, sopprimere le parole: , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
comma 1, sostituire le parole da: Ministro senza portafoglio fino alla fine del comma con le seguenti: Sottosegretario di Stato;
sopprimere i commi 2 e 3;
all'articolo 4:
comma 2, sostituire le parole: l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 5, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
comma 7:
lettera b): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
lettera e): sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: dall'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: l'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 24, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: all'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato;
all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: dell'Autorità delegata, ove istituita, con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventualmente delegato.
2. 60. Galante, Licandro, Sgobio.
(A.C. 445 - Sezione 3)
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza).
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza del SIE e del SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIN e del SIE;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE e il SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
5. Il direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, ove istituita, la nomina di uno o più vice direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 6 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed una adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4.
(Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza).
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: ferma restando la competenza fino alla fine della lettera.
4. 61. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: e trasmette fino alla fine della lettera.
4. 68. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: ferma l'esclusiva competenza fino alla fine della lettera.
4. 70. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e il SIN con le seguenti: , il SIN e le forze di polizia.
4. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e.
4. 69. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: sentiti il SIN e il SIE,
4. 63. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: anche a richiesta del direttore generale del DIS, con la seguente: quando
4. 71. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali.
4. 20. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni;
all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
4. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: salvo quanto previsto fino alla fine del comma.
4. 64. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 5, sostituire le parole da: Il direttore generale del DIS propone fino a: ; affida con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vicedirettori generali; il direttore generale affida.
Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del con le seguenti: sentito il;
all'articolo 7, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: : su proposta del con le seguenti: sentito il.
4. 203. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 5, dopo le parole: Il direttore generale del DIS aggiungere le seguenti: , sentito il CISR,
4. 60. Capotosti, Adenti.
Al comma 6, sostituire le parole da: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: apposito regolamento.
Conseguentemente:
al comma 7, alinea, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: regolamento;
all'articolo 6, comma 10, sostituire le parole da: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: apposito regolamento;
all'articolo 7, comma 10, sostituire le parole da: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: apposito regolamento;
all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: istitutivo dell'UCSE con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 6;
all'articolo 10, comma 2, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento;
all'articolo 18, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento;
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR; con le seguenti: apposito regolamento;
all'articolo 24, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,;
all'articolo 25, comma 3, sopprimere le parole: , emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,;
all'articolo 29:
comma 3, alinea, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: e dei servizi di sicurezza con le seguenti: Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato;
comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , emanato fino a: presente legge,;
all'articolo 38, comma 5, sostituire le parole da: sentito il CISR fino a: presente legge con le seguenti: disciplina con regolamento;
all'articolo 41, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: Con regolamento fino a: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: Con apposito regolamento;
all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: previa deliberazione del con le seguenti: sentito il.
4. 204. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: ove istituita aggiungere le seguenti: , sentito il CISR.
4. 75. Capotosti, Adenti.
Al comma 7, lettera e), dopo le parole: ove istituita aggiungere le seguenti: , sentito il CISR.
4. 62. Capotosti, Adenti.
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , dal Ministro della giustizia.
5. 61. Capotosti, Adenti.
Al comma 3, sostituire le parole: e dal Ministro della difesa con le seguenti: , dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza, D'Ulizia.
(Approvato)
Al comma 5, sopprimere le parole: , senza diritto di voto.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , che peraltro non hanno diritto di voto.
5. 500. Governo.
Al comma 5, sopprimere le parole: , i direttori del SIE e del SIN.
5. 62. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Servizio di informazione per la sicurezza esterna).
1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.
10. L'organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 6.
(Servizio di informazione per la sicurezza esterna).
Al comma 6, dopo le parole: e degli affari esteri aggiungere le seguenti: e dell'interno.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: per i profili di sua competenza con le seguenti: , il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il direttore del SIE aggiungere le seguenti: scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato,
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: il direttore del SIE aggiungere le seguenti: scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato,
6. 64. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile per una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile per una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
6. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 8, dopo le parole: per il tramite del DIS aggiungere le seguenti: e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, dopo le parole: per il tramite del DIS aggiungere le seguenti: e , per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.
6. 13. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 8, dopo le parole: presenta al CISR aggiungere le seguenti: per il tramite del direttore generale del DIS.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, dopo le parole: presenta al CISR aggiungere le seguenti: per il tramite del direttore generale del DIS.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 9.
6. 62. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Servizio di informazione per la sicurezza interna).
1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. Il SIN può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.
10. L'organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 7.
(Servizio di informazione per la sicurezza interna).
Al comma 8, dopo le parole: presenta al CISR aggiungere le seguenti: , per il tramite del DIS,
7. 60. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al SIE e SIN).
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il II Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, agisce in stretto collegamento con il SIE.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al SIE e al SIN).
Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge: aggiungere le seguenti: al DIS,
8. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
8. 60. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, sostituire le parole da: che non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, fino alla fine del comma, con le seguenti: svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con il SIE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: al SIE e al SIN con le seguenti: al DIS, al SIE e al SIN.
8. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, con le seguenti: svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza e.
8. 500. Governo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , secondo la disciplina definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 62. Pinotti, Papini.
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza).
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 41, corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ART. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per tutte le altre, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia.
9. 60. Gamba.
(Approvato)
ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi).
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 10.
(Ufficio centrale degli archivi).
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, con le seguenti: la costituzione presso il DIS ed i servizi di appositi archivi per la conservazione.
10. 60. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Formazione e addestramento).
1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 11.
(Formazione e addestramento).
Sostituirlo con il seguente: Art. 11. - (Istituto superiore della sicurezza nazionale). - 1. È istituito presso il DIS l'Istituto superiore della sicurezza nazionale con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale di DIS, SIE e SIN, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
2. L'Istituto è guidato da un comitato direttivo del quale fanno parte il direttore generale del DIS e i direttori di SIE e SIN. I programmi sono definiti annualmente dal comitato direttivo in relazione alle esigenze operative di SIE e SIN e all'evo luzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.
11. 1. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
12. 60. D'Alia.
(Approvato)
ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).
1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 153.
13. 200. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 14.
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 118-bis, comma 1, sostituire le parole: ottenere dall'autorità con le seguenti: richiedere all'autorità.
14. 200. La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis.- (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
5. Nella ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 15.
(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: in ordine all'apposizione del segreto di Stato.
15. 62. D'Alia.
(Approvato)
ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 256-ter
del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 16.
(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 256-ter, comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
16. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
(Approvato)
ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Contingente speciale del personale).
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità riguardi il direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.
9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti.
13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 21.
(Contingente speciale del personale).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e.
21. 65. Mascia, Deiana.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole ruolo aggiungere la seguente: unico.
21. 63. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: adeguate modalità aggiungere le seguenti: concorsuali e.
21. 66. Mascia.
(Approvato)
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: l'individuazione di un tempo massimo di permanenza con le seguenti: i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente.
21. 64. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari.
21. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: salvo casi fino alla fine della lettera.
21. 62. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Pignataro Ferdinando Benito, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: secondo grado aggiungere le seguenti: o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica.
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: di parentela o di affinità aggiungere le seguenti: o di convivenza o di cointeressenza economica.
21. 67. (Testo modificato nel corso della seduta).D'Alia.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo dei servizi di sicurezza e del DIS ad altra amministrazione.
21. 68. D'Alia.
(Approvato)
Sopprimere il comma 8.
21. 60. Mascia, Deiana.
(Approvato)
Sopprimere il comma 8.
21. 61. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
(Approvato)
Al comma 12, sostituire le parole: confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano con la seguente: culto.
21. 70. D'Alia.
ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Ricorsi giurisdizionali).
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).
1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente al SIE o al SIN, i direttori dei servizi di sicurezza riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7, comma 6, tramite il direttore generale del DIS.
7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 23.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).
Sopprimere il comma 6.
23. 60. Mascia, Deiana.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma, con le seguenti: ai rispettivi vertici. Se la denuncia è presentata da un appartenente al SIE o al SIN, i direttori dei servizi di sicurezza riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri.
23. 61. Mascia, Deiana.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21, ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.
23. 200. (Testo modificato nel corso della seduta).La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Identità di copertura).
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati nel comma 1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 24.
(Identità di copertura).
Sopprimere il comma 2.
24. 61. D'Alia.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
24. 60. Mascia, Deiana.
ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Attività simulate).
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.
ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali).
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il SIN, il SIE e il DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 27.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 29.
(Norme di contabilità).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 29.
(Norme di contabilità).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni finanziarie.
29. 600.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)
ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
ART. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: cinque deputati e cinque senatori fino alla fine del comma con le seguenti: sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
30. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: cinque deputati e cinque senatori fino a: dei componenti dei gruppi parlamentari con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
30. 65. Papini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.
30. 1. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.
30. 2. Belisario, Evangelisti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
30. 61. Boscetto, Santelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
30. 62. D'Alia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi parlamentari, aggiungere le seguenti: in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e.
30. 64. Papini.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un vicepresidente e da un segretario con le seguenti: da due vicepresidenti e da due segretari.
30. 63. D'Alia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la con la seguente: a.
30. 60. Evangelisti, Belisario.
ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti nel comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 2, sostituire le parole da: adeguatamente motivati fino alla fine del comma con le seguenti: di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio di ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.
31. 61. Boscetto, Santelli.
(Approvato)
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di terrorismo fino alla fine del comma, con le seguenti: per i quali non è opponibile il segreto di Stato.
31. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: e 422 con le seguenti: , 422, 575 e 630.
31. 60. Evangelisti, Belisario.
Al comma 13, sostituire le parole da: l'archivio centrale fino alla fine del comma con le seguenti: gli archivi.
31. 62. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.
Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 16.
31. 13. Santelli, Boscetto.
ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
Al comma 1, dopo la parola: esprime aggiungere le seguenti: in via esclusiva.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, i suddetti schemi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del Comitato.
32. 60. Santelli, Boscetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime, altresì, il proprio parere sui disegni e sulle proposte di legge relative alle attività di informazione per la sicurezza della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dai regolamenti parlamentari.
32. 61. D'Alia.
ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 33.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nella informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN ed i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 33.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
Sopprimere il comma 3.
33. 60. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Di ogni operazione condotta dal contingente speciale di cui all'articolo 21 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato entro quarantacinque giorni dalla conclusione della stessa.
33. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Altri obblighi informativi). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica qualsiasi informazione ottenuta dai servizi informativi e di sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica italiana.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze armate impiegate all'estero nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato ad occuparsi della politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai Presidenti delle regioni interessati qualsiasi informazione ottenuta dai servizi informativi e di sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.
33. 01. Cota, Stucchi.
ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 34.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 35.
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 35.
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
35. 60. D'Alia.
(Approvato)
ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 36.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.
5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 36.
(Obbligo del segreto).
Sopprimere il comma 3.
36. 60. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere i commi 4 e 5.
36. 61. Boscetto, Santelli.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.
7. La Commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la Commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
36. 200. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La condanna per la violazione del segreto di cui ai commi 2 e 3, comporta sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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109.
Seduta di MERCOLedì14 FEBBRAIO 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI
La seduta comincia alle 9,45.
RENZO LUSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A) (ore 9,52).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'articolo 35 e che sono stati accantonati gli articoli 3, 17, 18, 19, 20, 28 e 36.
Avverto che la Commissione ha presentato ulteriori proposte emendative, che sono distribuite in fotocopia. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 10,15.
Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo Comunisti Italiani con riferimento all'articolo 17, ad eccezione dell'emendamento Licandro 17.180.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,54).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,15.
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso l'ulteriore prescritto parere, distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 1), e che in esso è stato revocato il parere contrario sull'emendamento D'Alia 21.68.
Chiedo al relatore, presidente della I Commissione, onorevole Violante, quali indicazioni intenda fornire all'Assemblea in ordine al prosieguo dei nostri lavori.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione propone di riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 3.
PRESIDENTE. Sta bene.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, accantonato nella seduta di ieri, e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro degli emendamenti Buemi 3.61 e 3.60 ed esprime invece parere favorevole sull'emendamento Gasparri 3.11.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 3.61.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, l'articolo 3 è un altro degli elementi fondamentali iscritti nel dispositivo di questo progetto di legge, perché esso vede la chiarificazione di ciò che diventa nel testo di legge l'autorità delegata dal Presidente del Consiglio il quale, ove lo ritenga opportuno - come recita l'articolo - può delegare le funzioni, che non sono ad esso attribuite in via esclusiva. Infatti, il testo di legge chiarisce ciò che è esclusivamente di competenza del Presidente del Consiglio. E voglio ricordare, signor Presidente, che in via esclusiva l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione e la responsabilità generale; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; la nomina o la revoca dei direttori e dei vicedirettori del DIS; la stessa funzione di nomina e revoca dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza e la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie dei medesimi servizi.
In questo senso, tutto ciò che non è in via esclusiva delegato alla funzione generale del Presidente del Consiglio può essere attribuito o ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato. Questo aspetto - voglio ricordarlo ai colleghi - è stato un elemento di discussione politica sia nel Comitato di controllo parlamentare, sia nel dialogo che si è aperto tra la Commissione e il Governo, sia all'interno della Commissione stessa, con il risultato che poi si è avuto in Commissione affari costituzionali, presieduta dal presidente Violante. Penso si sia raggiunto un punto di mediazione tra le diverse opzioni culturali e politiche che si erano presentate circa la possibilità di delega del Presidente del Consiglio, tra chi voleva che tale delega fosse certamente attribuita ad un ministro senza portafoglio e chi voleva che si traducesse nell'attribuzione di poteri delegati ad un sottosegretario. Abbiamo confermato l'impostazione generale del progetto di riforma, lasciando che sia il Presidente del Consiglio a scegliere quale opzione, nell'articolazione generale del Governo, sia la migliore, la più utile, la più efficiente per la gestione dei problemi di cui deve occuparsi.
Credo quindi che la configurazione che abbiamo ottenuto nel testo di legge sia quella necessaria. Pertanto, ci esprimeremo favorevolmente nella votazione complessiva del testo.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non entro nel merito del provvedimento. Le vorrei chiedere, anche alla luce di quanto accaduto ieri, se fosse possibile verificare, prima di procedere alla votazione, che tutte le Commissioni siano effettivamente sconvocate. Essendoci l'esigenza di mantenere il numero legale, Presidente, la pregherei soltanto di verificare, prima di procedere al voto, che tutte le Commissioni siano sconvocate.
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, le assicuro che sono in corso le opportune verifiche.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei tornare su un punto molto importante indicato nell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, ovvero il riferimento all'autorità delegata. Come abbiamo cercato di sottolineare sin dall'inizio dell'esame, l'impianto di questo testo presuppone un ruolo ed una responsabilità molto precisi e rigorosi di ognuno dei soggetti protagonisti. L'equilibrio raggiunto è proprio quello che consente di stabilire le responsabilità di tutti gli organi costituzionali coinvolti, in una sempre leale collaborazione tra gli stessi, ma anche in un rigoroso rispetto della diversità dei ruoli.
Una delle vere novità prevista in questo provvedimento è la responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio, proprio in funzione della determinazione rigorosa di compiti, ruoli e responsabilità. Infatti, avrà la responsabilità politica e l'alta direzione di tutta la materia che riguarda i servizi informativi, mentre condividerà, in termini collettivi, all'interno del comitato interministeriale, le responsabilità attinenti le strategie e le scelte operative, compresa la determinazione dei budget legati a tali scelte. Il concetto di autorità delegata attiene a determinate competenze assegnate dal Presidente del Consiglio, in base alla precisazione indicata all'articolo 3, con riferimento alla legge n. 400 del 1988, che decide quali deleghe dare ed eventualmente revocare, rimanendo, comunque, in capo ad esso la responsabilità politica. Fatte salve alcune competenze, come la questione che attiene l'apposizione e l'opposizione del segreto di Stato, che rimangono di sua esclusiva competenza, tutte le altre competenze possono essere delegate ad un'autorità delegata.
Occorre precisare che l'equilibrio è stato raggiunto partendo da opinioni diverse, ma concordando tutti sull'importanza di avere un'autorità delegata, che possa intervenire e seguire direttamente l'esplicitarsi delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio, nei momenti operativi dei servizi. Tale funzione potrà essere ricoperta o da un ministro senza portafoglio o da un viceministro o da un sottosegretario. Ciò può consentire effettivamente che, in nome di un'autorità politica che, comunque, rimane, ci sia un controllo ed una responsabilità effettivi nel lavoro quotidiano e nelle operazioni dei servizi. Molti di noi avrebbero preferito la figura di un ministro, proprio per l'autorevolezza che tale figura, pur essendo senza portafoglio, avrebbe dovuto e dovrebbe avere nell'ambito della Presidenza del Consiglio, essendo, peraltro, una delle novità previste nel testo il fatto che il ministro della difesa e quello dell'interno rientrano nel comitato interministeriale insieme agli altri ministri e non mantengono più poteri funzionali o diretti sui servizi.
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio...
GRAZIELLA MASCIA. Per questa ragione, credo che quello che abbiamo raggiunto sia un buon equilibrio, perché, pur essendo il risultato di una mediazione necessaria tra opinioni diverse, risponde alla necessità di avere un'autorità politica che, finalmente, assuma la direzione effettiva e strategica di una partita così delicata, come quella dei servizi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Angelo Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Grazie, Presidente. Alla luce del dibattito che si è svolto, ritengo di chiarire quale obiettivo aveva il nostro emendamento, vale a dire rendere più flessibile la delega da parte del Presidente del Consiglio. Infatti, un conto è la delega ad un ministro e l'eventuale sua modifica o revoca, altro conto è la delega ad un sottosegretario che renderebbe più semplice un eventuale provvedimento successivo ed un ripensamento da parte del Presidente. In questo caso, minore sarebbe l'impatto politico. Questa era la ragione del nostro emendamento, che, tuttavia, alla luce dello svolgimento del dibattito e delle argomentazioni dei colleghi, ritengo possa essere ritirato, aderendo all'invito in questo senso.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 3.61 lo ritirano.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasparri 3.11.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 3.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
SEVERINO GALANTE. Avevo chiesto di parlare!
PRESIDENTE. Onorevole Galante, essendo stato ritirato l'emendamento, sembrava che non fosse necessario un ulteriore intervento.
Revoco l'indizione della votazione. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Galante.
SEVERINO GALANTE. La ringrazio, Presidente. Già ieri era successo che avevo chiesto più volte di parlare e, evidentemente, l'angolatura da questa parte non consente di leggere con chiarezza queste richieste. Vorrei intervenire sull'articolo in esame, sulla scia degli interventi finora svolti.
Questo di cui stiamo discutendo è l'articolo forse più rilevante...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, mi perdoni. Non credo che sia un caso di asimmetria informativa o ottica. Lei su che cosa intende intervenire? Sull'emendamento che è stato ritirato o sull'emendamento Gasparri 3.11?
SEVERINO GALANTE. Sull'articolo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ma sull'articolo avrebbe dovuto parlare prima!
SEVERINO GALANTE. Se preferisce, intervengo sull'emendamento Gasparri 3.11. Andiamo alla sostanza: vorrei intervenire in merito a ciò che stiamo discutendo, l'articolo 3 di questa proposta di legge. Posso?
PRESIDENTE. Prego. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto.
SEVERINO GALANTE. Stavo dicendo che si tratta di uno degli articoli più rilevanti e più delicati di questo importante provvedimento. È l'articolo che istituisce l'Autorità delegata, attraverso la formula iniziale: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva (...)». L'inciso «ove lo ritenga opportuno», come sa la Commissione, appartiene alla retorica legislativa, perché nei fatti il Presidente del Consiglio, con le competenze che ha, non può seguire sistematicamente un terreno così delicato e rilevante come quello della sicurezza. Dunque, è obbligato a delegare.
Assunta questa premessa, il Presidente del Consiglio deve liberarsi di una serie di competenze. Quelle attribuitegli in via esclusiva sono già state citate e sono indicate all'articolo 1, ai punti b) e c). Rimane tutto il resto, vale a dire le norme che istituiscono l'Autorità nazionale per la sicurezza.
Ora, vorrei ricordare qual è l'origine di questa Autorità, coincidente in larghissima misura con quella che sarà l'Autorità delegata.
Essa è stata definita finora da norme regolamentari riservate che discendono direttamente da accordi internazionali in ambito NATO. Questi accordi risalgono al 1955, quando il Consiglio atlantico ha fissato l'obbligo (e vorrei sottolineare questa espressione), per ogni paese del Patto atlantico - quindi, anche per l'Italia -, di dotarsi di un alto funzionario che fosse responsabile dei rapporti con i suoi omologhi NATO e delle strutture amministrative incaricate di determinare e tutelare il segreto di Stato. Questo è stato fino al 1991.
Questo alto funzionario, fino ad allora, è stato sempre il direttore del servizio segreto militare. Dal 1991, per scelta dell'allora Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, le funzioni dell'Autorità nazionale per la sicurezza sono ostate delegate al segretario generale del CESIS che è, lo ricordo, alla diretta dipendenza (la legge parla di «dipendenza») del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Onorevole Galante...
SEVERINO GALANTE. Con questo provvedimento si propone che questa delega, assai impegnativa, come ho cercato di ricordare, venga assegnata o ad un ministro senza portafoglio oppure ad un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
I colleghi che sono intervenuti non hanno spiegato quale sia il senso dell'alternativa, il rilievo dell'una o dell'altra opzione. Condivido l'esigenza di accorciare la distanza tra la Presidenza del Consiglio, che deve dirigere e controllare, e gli organi operativi.
Visto che il Presidente del Consiglio...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, la prego...
SEVERINO GALANTE. ... al quale, astrattamente, si attribuisce ogni responsabilità politica, di fatto non la può esercitare, è indispensabile che egli lo faccia tramite un soggetto di sua assoluta fiducia e da lui revocabile in qualsiasi momento.
A me pare che, in quest'ottica, la figura più idonea sia quella del sottosegretario, ossia di un soggetto che non può trasformarsi in un superpotere...
PRESIDENTE. Onorevole Galante, si sta rifacendo della presunta disattenzione...
SEVERINO GALANTE. Sì, Presidente...
PRESIDENTE. Però, le segnalo che il tempo a sua disposizione è già trascorso.
SEVERINO GALANTE. Allora, concludo rapidamente. Mi dia ancora un minuto a titolo di «risarcimento».
Dunque, la figura più idonea è quella del sottosegretario - ossia di un soggetto che non può trasformarsi in un superpotere autonomo -, virtualmente contraltare del Presidente del Consiglio e con una sorta di diretta investitura da parte della NATO.
Se si persegue un'altra ottica, quella di un potere distinto da quello del Presidente del Consiglio, al di là delle affermazioni che qui vengono fatte, lo si deve esplicitare ed argomentare. Ciò che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è restare nell'ambiguità e nell'equivoco.
GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, prendo atto del suo spirito democratico, ma credo che, in questo caso, dobbiamo attenerci strettamente al regolamento.
Vorrei osservare che, quando una votazione è stata indetta, non si può annullare per consentire ai parlamentari di intervenire, anche perché gli interventi servono per orientare i singoli parlamentari.
I parlamentari hanno già espresso il proprio voto. Quindi, vorrei che ci si attenesse strettamente all'articolo 57 del regolamento, che prevede l'annullamento ove vi siano delle irregolarità.
Presidente, credo sia interesse di tutti rispettare rigorosamente il regolamento e non affidarsi a prassi che si sono succedute nel tempo e che ci allontanano sempre di più dal rispetto delle norme regolamentari che garantiscono tutti quanti noi (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Onorevole Bianco, mi permetto di segnalarle che non è stata annullata la votazione, ma è stata revocata prima che fosse conclusa.
In ogni caso, mi permetto di evidenziare che è nelle funzioni della Presidenza amministrare il dibattito. Tengo conto di quello che ha detto, ma mi sembra francamente un eccesso di drammatizzazione.
Se non vi sono altri interventi, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 3.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 445
Astenuti 5
Maggioranza 223
Hanno votato sì 445).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo all'emendamento Buemi 3.60.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Buemi 3.60 formulato dal relatore.
ANGELO PIAZZA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 446
Astenuti 5
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446).
Prendo atto che il deputato Tenaglia non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Segnalo che assistono ai nostri lavori due classi: una della scuola media «Santa Giovanna Elisabetta» di Roma e una dell'Istituto comprensivo «Martiri della libertà» di Sesto San Giovanni. La Presidenza e l'Assemblea vi salutano (Applausi).
Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti Galante 18.68, Licandro 18.73 e Galante 19.62, 19.66 e 20.60.
Chiedo al relatore, presidente Violante, di indicare in che modo la Commissione intenda procedere nei lavori.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione ritiene che i lavori possano proseguire con l'esame dell'articolo 17.
PRESIDENTE. Sta bene.
(Esame dell'articolo 17 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, gli emendamenti Galante 17.65, Diliberto 17.66 e Bocchino 17.2 sono stati ritirati. La Commissione formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Buemi 17.60 e Sgobio 17.68, e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 17.201, 17.202 e 17.203. Le successive proposte emendative dall'emendamento Galante 17.69 all'emendamento Sgobio 17.174 sono state ritirate.
La Commissione formula, altresì, un invito al ritiro degli emendamenti Mascia 17.177, Buemi 17.61 e Mascia 17.176.
Per quanto riguarda l'emendamento Gamba 17.64, il presentatore ne ha preannunciato il ritiro in Commissione.
Gli emendamenti D'Alia 17.178 e Licandro 17.179 sono stati ritirati. La Commissione formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Licandro 17.180 e Mascia 17.182, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. È conforme anche il parere sull'emendamento 17.203 della Commissione?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Sì, signor Presidente, il Governo lo accetta.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo agli identici emendamenti Buemi 17.60 e Sgobio 17.68.
Prendo atto che i presentatori li ritirano.
Passiamo dunque alla votazione dei successivi emendamenti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 453
Astenuti 5
Maggioranza 227
Hanno votato sì 452
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 458
Astenuti 4
Maggioranza 230
Hanno votato sì 458).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 457
Astenuti 5
Maggioranza 229
Hanno votato sì 457).
Passiamo all'emendamento Mascia 17.177.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro delle proposte emendative segnalate questa mattina, ma vorrei comunque approfittare dell'occasione per spiegare la ragione per la quale ritengo di doverle ritirare nel corso dell'esame in Assemblea, mentre non l'avevo precedentemente fatto in Commissione. Penso, infatti, che questi temi, che abbiamo affrontato con grande rigore e serietà, costituiscano le questioni più delicate affrontate da una riforma come quella in esame.
Ricordo che, in sede di Commissione, abbiamo lavorato seriamente per poter raggiungere un equilibrio. Ritengo che sia il merito che attiene alle cause di giustificazione, sia il percorso che abbiamo individuato rispondano ai principi necessari per offrire a tutti, nell'ambito di vicende come queste, le indispensabili garanzie.
Desidero sottolineare tale aspetto poiché si tratta di una materia che abbiamo trattato con grande preoccupazione, ma senza pregiudizi, nonostante l'esperienza dei servizi segreti, anche recente (mi riferisco alla vicenda relativa ad Abu Omar), dimostri come si possano verificare abusi. Vorrei rilevare che proprio queste esperienze lontane e recenti, nonché quelle di paesi aventi ordinamenti simili al nostro, ci hanno indotto a ragionare intorno ad un'ipotesi che prevedesse sia cause di giustificazione individuate con grande rigore, sia percorsi di controllo.
Credo che la scelta adottata sia in grado di offrire le adeguate garanzie, stante il fatto che già si ricorre, e non solo in Italia, a condotte astrattamente costituenti reato; esse, tuttavia, non vengono regolamentate, non sono controllate e non vengono autorizzate. Penso sia stata opportuna, quindi, la scelta di disciplinare tali condotte nel merito, senza individuare rigorosamente la fattispecie che possa essere oggetto di queste cause di giustificazione, ma escludendo assolutamente sia i beni comuni che si ritiene debbano essere tutelati, sia le libertà fondamentali individuali e collettive. Ciò ci ha consentito di giungere all'elaborazione di un testo condiviso.
Il nostro gruppo avrebbe voluto migliorarlo ulteriormente (ed è questo il motivo per cui abbiamo mantenuto all'esame dell'Assemblea le nostre proposte emendative) in ordine ad una questione importante. Infatti, abbiamo salvaguardato fino in fondo tutti gli aspetti attinenti alle libertà politiche e di stampa. Ricordo che abbiamo lavorato molto, in tal senso, sul testo del provvedimento, proprio perché si tratta delle materie più delicate, essendo la causa di giustificazione autorizzata dal Presidente del Consiglio.
Siccome nella vita «non si sa mai», vorrei osservare che, per ragioni tutte politiche - e, quindi, per evitare che vi possano essere strumentalizzazioni, o comunque condotte non propriamente rigorose in vicende come queste -, abbiamo voluto essere particolarmente scrupolosi. Noi avremmo voluto delimitarle e circoscriverle ulteriormente; ad ogni modo, avremmo voluto ampliare la fascia dei soggetti e delle libertà da tutelare.
L'equilibrio che abbiamo raggiunto ci consente di accedere all'invito al ritiro di questi emendamenti, per tornare a ragionare in questo senso, eventualmente, al Senato. Tuttavia, vorrei esprimere un apprezzamento per il percorso che abbiamo seguito e per aver definito, in un testo legislativo, il carattere di eccezionalità, di indispensabilità e di proporzionalità - sono caratteristiche importanti - delle ragioni che possono determinare una autorizzazione. Proprio per avere previsto l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo da parte della magistratura e, in ultimo, il possibile conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, possiamo affermare che, per la prima volta, abbiamo istruito un percorso di controlli e di garanzie. Tutte queste condotte dovranno essere autorizzate per iscritto e, quindi, dovranno essere documentate e dovranno essere trasmesse al Comitato parlamentare di controllo. Tutto ciò ci induce ad affermare che, pur essendo soddisfatti del percorso seguito, forse possiamo ulteriormente ragionare, nel seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sul merito del provvedimento e sulla possibilità di determinare ancora meglio le cause di giustificazione.
Per questa ragione, accediamo all'invito al ritiro degli emendamenti, che abbiamo mantenuto fin qui proprio a testimonianza del lavoro che si è svolto. Del resto, il ritiro conferma che c'è, nel testo, un equilibrio che corrisponde alle garanzie necessarie che abbiamo voluto inserire.
PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che i presentatori dell'emendamento Mascia 17.177 lo ritirano.
MARCO BOATO. Anche gli altri emendamenti, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Quindi, procedendo con ordine e prendendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro anche dell'emendamento Mascia 17.176 e 17.182, passiamo all'emendamento Buemi 17.61, riguardo al quale la Commissione ha formulato un invito al ritiro e il Governo si è espresso in modo conforme.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, accediamo all'invito al ritiro. Tuttavia, vorrei precisare che la ragione che ci aveva spinto a presentare questo emendamento era quella di evitare discriminazioni tra forze politiche, pure importanti, del paese, che, tuttavia, in una competizione elettorale non avessero raggiunto il risultato di eleggere alcun rappresentante.
Anche in questo caso, comunque, condividendo le ragioni della richiesta, accediamo all'invito e annunciamo il ritiro dell'emendamento Buemi 17.61.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Gamba 17.64, del quale il relatore Violante ha preannunciato il ritiro. Chiedo al presentatore se confermi tale intendimento.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Sì, signor Presidente, confermo il ritiro del mio emendamento 17.64, in virtù degli accordi che sono intervenuti in sede di Comitato dei nove, ma chiedo di illustrare le ragioni per le quali era stato presentato, anche per mantenere viva l'attenzione in ordine a questa parte molto rilevante del testo delle proposte di legge in esame.
In base alla formulazione attuale, l'articolo 17, comma 4, prevede alcune esclusioni alla possibilità che l'Autorità delegata, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizzi gli operatori dei servizi di informazione e di sicurezza a compiere operazioni che astrattamente potrebbero configurare ipotesi di reato. Ciò che risulta particolarmente singolare, e che la proposta emendativa si prefiggeva di riequilibrare, è la circostanza che tra le esclusioni, tra i casi nei quali non sarà possibile autorizzare condotte di questo tipo, sono state indicate quelle tenute nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o nelle assemblee o consigli regionali, effettuando una sorta di discrimine. Attenzione, perché si tratta delle sedi dei partiti politici, non dei rappresentanti politici in quanto tali che, quindi, potranno essere autorizzati a operazioni di questo genere se si trovino in casa propria, nei propri uffici o in qualsiasi ambito che non sia la sede del partito.
Lo stesso dicasi per le organizzazioni sindacali in ordine alle sole sedi (in questo caso, forse, una definizione più precisa della norma sarebbe stata opportuna). Non si prevede la stessa limitazione - ed è questa la singolarità - nei confronti dei giornalisti iscritti all'albo, prevedendo nei loro confronti un'impossibilità tout court a svolgere controlli. Con tale previsione, pertanto, l'unica categoria di soggetti per così dire «franca» da qualsiasi tipo di attività di intelligence sarà esclusivamente quella dei giornalisti professionisti, in qualunque posto essi si trovino, non solo quindi nelle redazioni ma anche in altre sedi.
Credo che questa loro esenzione non sia giustificata. Si potrà discutere se tutti debbano rientrare in questa previsione o se tutti debbano considerarsi esclusi, ma non si capisce perché, ad esempio, un terrorista, che sia iscritto all'albo dei giornalisti, non debba essere soggetto a controlli quando, viceversa, è possibile assoggettare a tali controlli, secondo tale previsione, chiunque di noi purché non si trovi in una sede di partito.
Questa previsione contenuta nel comma 4 è una stortura. Conseguentemente, sarebbe opportuno adoperarsi per modificare tale previsione, prevedendo, in particolare, uno stesso trattamento sia per i politici, sia per i sindacalisti, sia per i giornalisti professionisti. Personalmente, non ritengo opportuno assegnare a quest'ultima categoria di soggetti una sorta di «licenza totale» di esenzione da controlli, al di là di chi essi effettivamente siano.
PRESIDENTE. L'emendamento Gamba 17.64 si intende, dunque, ritirato.
L'emendamento Mascia 17.182, come preannunciato poc'anzi dal presentatore, è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento Licandro 17.180. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dalla Commissione e dal Governo.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, l'emendamento in esame è l'ultimo di una serie di proposte emendative - oltre settanta - presentate a questo articolo, che abbiamo tutte ritirate.
Il loro, infatti, non era un obiettivo tecnico di modifica effettiva del provvedimento, quanto quello di denuncia politica e di indicazione di un problema. Avevamo ed abbiamo la volontà di operare affinché il quadro legislativo di riferimento sia chiarissimo, in modo tale da precisare ciò che ai servizi è consentito e ciò che non lo è. Questo ritengo sia l'obiettivo del Governo, il quale per primo è chiamato ad operare nell'ambito di questo quadro legislativo. Occorre che i servizi si attengano strettamente ai vincoli dentro i quali, e soltanto dentro ai quali, le loro azioni non sono punibili in quanto coperte dalla responsabilità politica che si colloca all'interno del quadro costituzionale.
A noi pare che miglioramenti siano stati introdotti rispetto alla proposta originaria, ma riteniamo che quella in esame non provveda ancora adeguatamente a fissare i paletti che sarebbero necessari, e consente ai servizi un'invasività nella sfera dei diritti dei cittadini ancora eccessiva e non necessaria ai fini della sicurezza. Sul provvedimento in esame occorre lavorare ancora, e lavorarci bene nel successivo passaggio parlamentare al Senato.
Ho ben chiara la rilevanza del tema della ragione di Stato. Si tratta, però, di capire se questa sorta di a priori politico-istituzionale e legislativo debba applicarsi a 360 gradi ai servizi, includendo ogni possibile reato per qualsiasi obiettivo commesso, oppure se debba valere esclusivamente in rapporto alle operazioni dei servizi sulle informazioni riservate per tutelare la salvezza dello Stato. Sono favorevole a quest'ultima limitazione e, quindi, a limitare allo stretto ambito della raccolta del trattamento delle informazioni riservate la non punibilità delle attività non conformi alla legge.
Non deve essere consentito a nessuno, neppure ai servizi segreti, di agire in difformità ai fondamentali principi stabiliti dalla Costituzione, all'interno dei quali soltanto può darsi la tutela dell'integrità dello Stato, che è Stato democratico.
PRESIDENTE. Sta bene. Prendo dunque atto che i presentatori ritirano l'emendamento Licandro 17.180.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 464
Astenuti 6
Maggioranza 233
Hanno votato sì 462
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. L'articolo 17 rappresenta, nell'impianto della riforma dei servizi segreti che questo ramo del Parlamento si accinge ad approvare, uno degli aspetti principali e, tra tutti, uno dei più delicati. L'articolo 17, come ormai è noto, prevede delle cause di giustificazione riconducibili alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio circa la possibilità dei servizi segreti di commettere reati.
Noi arriviamo, adesso, alla votazione di un articolo 17 profondamente modificato rispetto al testo originario. Come diversi colleghi hanno già rilevato, arriviamo all'approvazione di un nuovo testo di questo articolo che è frutto di un lavoro duro, faticoso, che ha visto svolgersi un dibattito, ovviamente sempre civile, ma spesso con posizioni irriducibili. Sono quelle stesse posizioni irriducibili che abbiamo poco fa ascoltato nel corso dell'intervento dell'onorevole Galante, a fronte della necessità di evitare che questo paese possa, in futuro, scivolare, sempre di più, su un terreno delicatissimo, cioè, che in nome della sicurezza si possa determinare una generale condizione di insicurezza.
In altre parole, mi riferisco alla possibilità di creare una dimensione «altra», alternativa, per cui il principio di legalità per i servizi segreti viene, sostanzialmente, svuotato di senso e di contenuto. Infatti, la previsione originaria era eccessivamente ampia - in realtà, sarebbe meglio dire fastidiosamente ampia - in considerazione della storia di questo paese, dei crimini commessi in questo paese sui quali, ancora, non è stata accertata la verità né sono stati individuati i responsabili. Certamente, però, vi è il convincimento unanime, diffuso, di un ruolo forte, essenziale, determinante di «pezzi» deviati dei nostri servizi segreti.
Allora, su questo punto, vorremmo essere molto chiari, anche replicando con rispetto e serietà alle argomentazioni che sono state avanzate prima dai colleghi Piazza e Buemi. Qui non si sottrae qualcuno alla investigazione: assolutamente! Si prevedono, invece, delle cause di giustificazione. In altre parole, noi apriamo una dimensione eccezionale rispetto alla quale diciamo ai nostri agenti, dietro l'assunzione della responsabilità del Presidente del Consiglio, che possono commettere determinati reati. Quindi, non è che prevedendo che le cause di giustificazione non si applicano in relazione alle condotte poste in essere presso le sedi dei partiti, delle organizzazioni sindacali o dei giornali, sottraiamo tali situazioni al giusto controllo e alla vigilanza. Stabiliamo che lì non possono essere commessi reati, che non vi è causa di giustificazione che possa consentire condotte sfocianti in reati.
Ciò in quanto abbiamo svolto valutazioni precise che riguardano la tenuta dello Stato democratico, individuando nelle sedi dei partiti e delle organizzazioni sindacali punti nodali della nostra democrazia, allo stesso modo della libertà di informazione. Inoltre, attraverso un lavoro lungo e faticoso, risultato alla fine equilibrato, abbiamo escluso dalle cause di giustificazione anche quei reati rispetto ai quali il segreto di Stato non è opponibile.
Dunque, anche con riferimento alle preoccupazioni sollevate in precedenza dall'onorevole Galante, credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro. Ringrazio il relatore, onorevole Violante, nella convinzione che su questo punto si possa serenamente andare avanti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bocchino. Ne ha facoltà.
ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, l'articolo 17 costituisce uno degli elementi centrali di questa riforma dei servizi.
Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, tengo a sottolineare che da parte nostra vi è un particolare apprezzamento per la soluzione adottata che, tra l'altro, faceva parte della nostra proposta originaria.
Siamo giunti ad una mediazione che ci vede tutti d'accordo su un argomento così delicato. Tale argomento evidentemente da alcuni viene letto puntando l'indice contro i nostri servizi di sicurezza e da altri - questo è il nostro caso - ringraziando i servizi per il lavoro svolto in Italia e all'estero, come dimostrato nelle diverse crisi internazionali, soprattutto ad opera del SISMI, nonché nella vicenda avvenuta nei giorni scorsi, grazie all'intervento del SISDE, guidato dal generale Mori.
L'articolo 17 garantisce maggiore chiarezza non in quanto limita lo strapotere di agenti dei servizi di sicurezza che prima, in assenza di una normativa specifica, avevano la possibilità di porre in atto qualsiasi condotta, ma perché attribuisce la possibilità a tali agenti di porre in essere condotte previste dalla legge come reati laddove ciò sia indispensabile ai fini dei loro compiti. Ovviamente, sono esclusi i reati molto gravi, ma sono incluse tutte quelle condotte che possono favorire l'operatività dei nostri servizi, anche attraverso l'infiltrazione all'interno di organizzazioni nazionali ed internazionali.
Tale garanzia ultimamente, anche a causa di chi troppo frettolosamente ha attaccato i servizi di sicurezza derubricandoli a gruppi che si davano troppo da fare nella violazione delle norme vigenti, può essere molto importante in questa fase così delicata, non solo per quanto riguarda il terrorismo internazionale, ma anche per il traffico di droga, di armi e per il terrorismo interno, come quello affrontato in questi giorni.
Avere la possibilità di infiltrarsi e di porre in essere determinati atteggiamenti senza doversi trovare dinanzi ad un magistrato che potrebbe condividere le tesi di chi considera i servizi pericolosi per il nostro paese, significa offrire garanzie serie per essere operativi, senza il rischio - lo ripeto - di scontrarsi con qualche magistrato che, spesso, anziché occuparsi di recludere chi attenta alla sicurezza dei cittadini, si dedica a rincorrere trame all'interno degli apparati dello Stato perché offrono più facilmente la prima pagina dei giornali.
Per questo siamo particolarmente favorevoli alla causa di giustificazione di cui all'articolo 17, che ha un doppio vantaggio. Il primo è per i servizi di sicurezza, in quanto offre loro la possibilità di avere l'autorizzazione ad infiltrarsi e comportarsi di conseguenza, senza correre il rischio, diciamo così, che un magistrato si svegli dopo alcuni anni e metta in discussione l'operato di qualche agente. Il secondo è la garanzia della legalità per chi vuole che i servizi segreti operino all'interno dell'alveo della legalità, delle norme che abbiamo individuato con la riforma.
Accenno anche al problema posto dal collega Gamba con l'emendamento che abbiamo deciso di ritirare. È stata una scelta difficile prevedere esclusioni da queste condotte per i membri dei servizi. Siamo giunti alla mediazione che prende in considerazione le sedi dei partiti, dei sindacati e i giornalisti professionisti, sapendo che non è facile trovare una linea che faccia chiarezza.
Abbiamo cercato di fare il meglio possibile per tutelare coloro che sono garanzia di pluralismo, anche se probabilmente le cronache di questi giorni ci fanno capire che non sempre, a 360 gradi, vi è lo stesso rispetto del pluralismo da parte di questi soggetti che tuteliamo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, l'articolo 17 è stato uno dei più discussi in Commissione, perché contempla l'introduzione di una causa di giustificazione di una scriminante del comportamento degli agenti e dei collaboratori in forza ai servizi.
Innanzitutto, va detto che una causa di giustificazione applicabile al comportamento degli operatori dei servizi di sicurezza esisteva già nel codice ed era l'adempimento di un dovere. Però, bisogna aggiungere che tale tipo di causa di giustificazione non è mai stata applicata o, quanto meno, non è stata applicata in maniera corretta da parte della magistratura in sede di applicazione giurisprudenziale, nel senso che gli operatori dei nostri servizi si sono spesso trovati senza tutela.
Con l'articolo 17 è stata introdotta una speciale causa di giustificazione codificata nella maniera più analitica possibile, che stabilisce quando il comportamento degli agenti dei servizi di informazione è scriminato mediante l'introduzione di una procedura di autorizzazione.
È stato operato un bilanciamento nella determinazione della casistica tra l'esigenza di tutela di un'attività importante per la sicurezza e l'esigenza di impedire abusi che potrebbero perpetrarsi nei confronti dei cittadini che possono avere a che fare con l'attività degli agenti dei servizi. Ciò anche perché abbiamo visto che nel passato spesso i servizi non hanno tenuto una condotta lineare ed esiste il rischio che vi siano delle deviazioni rispetto all'attività istituzionale.
È stato raggiunto quindi un buon equilibrio. Vorrei inoltre segnalare un'altra norma contenuta nel testo dell'articolo 17; mi riferisco al comma 4, che per quanto ci riguarda è molto positivo sotto l'aspetto dell'impossibilità da parte degli agenti dei servizi di agire utilizzando la causa di giustificazione all'interno delle sedi dei partiti. Ovviamente questa norma è necessaria, perché non vorremmo un domani trovarci con servizi segreti che invece di difendere la sicurezza dello Stato fanno azione di spionaggio e controspionaggio all'interno delle sedi dei partiti, in qualche modo per modificare gli assetti democratici e colpire magari partiti di opposizione o comunque partiti o movimenti che hanno delle idee politiche che magari non piacciono ad una certa concezione di Stato.
Per questo motivo, opportunamente, è stata introdotta la norma di cui al comma 4 dell'articolo 17. La nostra valutazione nel complesso è positiva e quindi il nostro voto sull'articolo 17 sarà favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Come già sottolineato dai colleghi, questo è uno degli articoli fondamentali della nuova disciplina. È un articolo delicato, perché di fatto, come già ampiamente detto, mette fine al cosiddetto far west dei servizi. Uso questo termine appositamente, sebbene folkloristico, perché esso può portare a due estremi opposti, entrambi assolutamente preoccupanti. Da un lato, può consentire ai servizi di sicurezza di fare sostanzialmente quello che vogliono, in un regime di semiufficiosità e quindi in qualche caso di immunità totale. Dall'altro lato, ove i servizi operassero in termini corretti, secondo le direttive del Governo, quel far west può portare anche ad un rischio estremo, perché la loro attività, non avendo delle formule e delle «gabbie» ben codificate e definite può prestarsi all'intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi l'attuale situazione determina un clima di totale incertezza.
L'articolo 17 che adesso stiamo esaminando deve farsi carico di entrambe le valutazioni, cioè del bilanciamento di entrambi gli interessi: da un lato, consentire che ci siano dei servizi di sicurezza che svolgano realmente la propria funzione e che possano farlo in tranquillità, senza la paura di azioni giudiziarie; dall'altro, deve esserci il limite e il rispetto delle garanzie dell'individuo, che, come vedremo dopo, sono assicurate da una procedura abbastanza delicata, che consiste nella concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di queste operazioni coperte da garanzia e da «paletti» successivi, che sono stati inseriti dalla Commissione.
Evidentemente questo testo della norma, come tutti i testi che sono frutto di mediazione, lascia nel complesso soddisfatti, anche se probabilmente non tutti i passaggi sono condivisibili da tutte le forze politiche: è ovvio ed è normale che ciò avvenga. Per esempio, noi eravamo molto perplessi sul comma 4 dell'articolo 17, cioè sulla possibilità di escludere esplicitamente alcune categorie - ne abbiamo già parlato: partiti politici, organizzazioni sindacali e via di seguito -, e sul comma 5, nel quale sono previsti dei cosiddetti criteri a cui si deve adeguare il Presidente del Consiglio e che ci preoccupavano che potessero essere frutto di una valutazione a posteriori, in termini giurisdizionali. Ci viene assicurato che ciò non sarà così dai lavori parlamentari, perché non è questo ciò che si intende fare con il comma 5.
Chiaramente, però, come affermato prima, si tratta di un testo di compromesso e, pertanto, nonostante questo tipo di valutazione da parte di una forza politica, lo riteniamo nel complesso un testo valido.
Credo che su questo punto vi sia una linea di demarcazione netta. Individuata la responsabilità politica ed effettiva sull'attività dei servizi, ritenevamo che la responsabilità personale del Presidente del Consiglio, con il controllo parlamentare che, come vedremo, sopraggiungerà immediatamente, potesse essere considerata una garanzia sufficiente.
Mi rendo conto che, su un tema di questo genere, gioca moltissimo la cultura di cinquant'anni di servizi e la valutazione che ne è stata effettuata.
Abbiamo affermato all'inizio che si tratta di un testo che testimonia una sostanziale immaturità politica del Parlamento e del paese ed è evidente che esso deve essere accompagnato da passi adeguati, quindi considerando anche le preoccupazioni di chi, comunque in ordine ad una responsabilità politica tout court e al controllo parlamentare li ritenga insufficienti. Pertanto, nel complesso, preannunzio l'espressione del voto favorevole sull'articolo 17.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo dell'UDC sull'articolo in esame, che ha fortemente voluto perché rappresenta un pilastro essenziale della riforma, alla cui approvazione, oltre a quella che riguarda il segreto di Stato, ha condizionato l'espressione del voto favorevole sull'intero provvedimento.
Lo fa sul piano politico per due considerazioni, tenuto conto che questo testo supera due pregiudizi che, storicamente, a sinistra hanno condizionato la disciplina di questo fenomeno: il primo riguarda la circostanza di una funzione intrusiva dei servizi, disciplinata invece in maniera compiuta, con un controllo molto forte da parte del Parlamento, della magistratura e, soprattutto, della Corte costituzionale. Il secondo è quello che riguarda il rapporto tra magistratura e Governo. Questo testo consente di avviare un percorso diverso ed informato al principio di leale collaborazione tra queste autorità e questi poteri, che, forse, contribuirà anche ad un clima più sereno.
Anche noi nutriamo alcune perplessità e le abbiamo manifestate; ad esempio, siamo convinti delle tesi del collega Gamba, perché l'emendamento che riguarda i giornalisti, scritto in quel modo, sembra più una norma ad personam che una norma che disciplina una immunità.
Inoltre, con riferimento all'emendamento approvato in Commissione, l'emendamento 17.203, pur ricomprendendo fra le condotte autorizzate le associazioni con finalità di terrorismo e quelle di stampo mafioso, per quanto riguarda l'infiltrazione, lascia fuori le associazioni sovversive; comunque vi sarà il tempo al Senato per approfondire anche tali argomenti.
PRESIDENTE. Assiste ai nostri lavori una classe dell'Istituto comprensivo «Leonardo Da Vinci» di Roma. La Presidenza e l'Assemblea la salutano (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, anche a nome del gruppo dei Verdi preannunzio l'espressione del voto favore sull'articolo 17 concernente l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali. È un tema, come emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, dei diversi gruppi di maggioranza e di opposizione, di particolare delicatezza, sia sotto il profilo istituzionale dell'attività dei servizi di informazione e sicurezza, sia in riferimento a vicende che si sono svolte nel passato e che hanno a volte segnato con qualche pagina nera la storia della nostra Repubblica.
Credo che il testo che abbiamo elaborato, sia in riferimento al testo base proposto dal presidente Violante sia in riferimento agli emendamenti che, di volta in volta, con largo consenso, spesso unanime, la Commissione ha proposto, sia complessivamente equilibrato.
La possibilità di dar vita alle condotte previste da questo articolo deve essere legittimamente autorizzata di volta in volta, in quanto esse sono indispensabili alle finalità istituzionali. Vedremo, con l'esame dell'articolo 18, che tale autorizzazione fa capo direttamente al Presidente della Consiglio dei ministri o all'autorità delegata. Quindi, vi è una diretta responsabilità politica di volta in volta sui singoli casi di autorizzazione.
Inoltre è molto importante anche quanto abbiamo previsto con i commi successivi (che mi accingo a leggere, anche perché resti traccia del merito di questo discussione) con la previsione che «la speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 già citato non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone».
A questo riguardo devo aggiungere che non condivido affatto le considerazioni svolte poco fa dal collega Bocchino di Alleanza Nazionale, in riferimento a gravi vicende giudiziarie in corso, perché, fermo restando che sarà la magistratura a dover accertare le responsabilità penali (in quest'aula non si fanno processi sommari), le ipotesi di reato ivi configurate sono in esatta contraddizione con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17.
Tale articolo, al comma 3, prevede ulteriormente che «La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (...)».
In riferimento al problema più volte citato, sollevato con un emendamento poi ritirato dal collega Gamba, che da parte sua lo ha illustrato con molto garbo e con molta correttezza, vorrei rilevare che le sue considerazioni contengono un errore. Mi riferisco al punto in cui ha detto, rivolgendosi a tutti noi, che un membro del Parlamento, a differenza dei giornalisti, potrebbe essere sottoposto all'applicazione di attività che comportano questa causa di giustificazione. Ebbene, voglio rispondere al collega Gamba che ciò non è vero perché si tratta di una legge ordinaria e che pertanto essa non può derogare al Testo costituzionale che, all'articolo 68, secondo comma (il primo comma riguarda l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse), prevede che «senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione (...)», e così via. Al terzo comma si legge: «Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestri di corrispondenza». Sul punto mi pare quindi che l'obiezione del collega Gamba non fosse fondata.
Credo che sia molto importante anche il fatto di aver aggiunto oggi in aula la norma che non consente l'autorizzazione di condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato, con l'eccezione, credo condivisibile, delle fattispecie previste dagli articoli 270-bis, secondo comma, (partecipazione ad associazione terroristica) e 416-bis, primo comma, del codice penale (partecipazione ad associazione di tipo mafioso).
Proprio perché questo articolo prevede particolare rigore e determinazione nel disciplinare le ipotesi di condotta ed anche le esclusioni da me citate, annuncio su di esso il voto favorevole da parte del mio gruppo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole sull'articolo 17 da parte del gruppo de L'Ulivo e per sottolineare l'importanza di ciò che stiamo facendo con l'approvazione di tale articolo. Infatti, con esso si inscrive in questa legge, e quindi nel nostro ordinamento, una normativa che sancisce il controllo politico (e quindi democratico) ed istituzionale sull'attività degli operatori dei servizi di informazione, discriminando tra ciò che si può giustificare a monte, come condotta astrattamente configurante un'ipotesi di reato, e ciò che non si può eventualmente giustificare.
Stabiliamo quindi con l'approvazione di questo articolo un principio cardine di questo testo, fondamentale per accrescere il rapporto di trasparenza e di controllo democratico della vita dei servizi di informazione. Questi servizi non debbono muoversi nel limbo di un'incertezza ambigua. In questo articolo stabiliamo ciò che si può fare e ciò che non si può fare, vietando una serie di fattispecie che andrebbero a ledere le categorie che chi mi ha preceduto ha già sottolineato; mi riferisco a quell'elenco di reati contro gli organi costituzionali, contro le assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino, reati che ledono o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, l'incolumità di una persona o la sua libertà personale.
Al di là dell'elencazione specifica dei reati, penso che con l'approvazione di questo articolo sanciremo un nuovo, più corretto e democratico rapporto tra il controllo politico e il modello di attività consentite o giustificabili da parte dei servizi di informazione. Credo che questo sia un cardine della riforma e sono certo che con questo provvedimento contribuiremo a rendere più moderna e democratica anche l'attività dei servizi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 469
Astenuti 3
Maggioranza 235
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 4).
Prendo atto che i deputati Bressa, Allam e Amendola hanno espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.
Ricordo che alle 11,30 è prevista un'informativa urgente del Governo sulle recenti operazioni antiterrorismo e sullo stato della lotta al terrorismo.
Il seguito del dibattito è quindi rinviato al prosieguo della seduta, al termine dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI
Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate.
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo 17.
Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Licandro 41.60 e 41.62 e D'Alia 40.61.
Avverto che la Commissione ha presentato le ulteriori proposte emendative 38.201, 39.203, 40.202, 41.200 e 41.201. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 17.
Avverto che, per un mero errore tipografico, all'emendamento Mascia 38.65 la parola «disporne» deve intendersi «dispone».
(Esame dell'articolo 18 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, intervengo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 18 del testo unificato, che reca la rubrica: «Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato». Proseguendo il dibattito sul Capo III già cominciato con l'esame dell'articolo 17, recante la rubrica «Ambito di applicazione delle garanzie funzionali», osservo che l'articolo 18 individua le procedure di autorizzazione delle condotte che sarebbero previste dalla legge come reato e identifica nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare della competenza ad adottare i provvedimenti autorizzatori di condotte alle quali si può applicare la causa di giustificazione ovvero la garanzia funzionale.
Come si vedrà nel corso della discussione delle proposte emendative, accanto all'autorizzazione esplicita del Presidente del Consiglio dei ministri questa legge istituisce la possibilità della delega ad un'autorità identificata o nella figura di un ministro o in quella di un sottosegretario.
L'articolo contempla anche l'ipotesi di urgenza assoluta, allorquando si debba autorizzare la condotta richiesta entro un numero molto limitato di ore per evidenti motivi operativi di urgenza.
In sostanza, con questo articolo si giunge a normare in maniera specifica, chiara e trasparente le modalità con cui questa autorizzazione viene concessa.
La Commissione raccomanderà l'approvazione di taluni emendamenti intesi a chiarire definitivamente che l'autorizzazione deve intervenire in forma scritta, per maggiore linearità, trasparenza e formalizzazione del provvedimento autorizzativo medesimo.
Quindi, con l'approvazione di questo articolo, noi poniamo un tassello ulteriore verso la trasparenza e la funzionalità dei processi che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata vengono posti in essere e chiarifichiamo quali siano le garanzie funzionali che coprono determinati tipi di attività.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Ricordo che gli emendamenti Galante 18.68, Licandro 18.73 e D'Alia 18.69 sono stati ritirati. La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bocchino 18.61 e Mascia 18.66, nonché sugli emendamenti D'Alia 18.62 e 18.63 e Mascia 18.64 e 18.65. Formula infine un invito al ritiro degli emendamenti Cota 18.3, Villetti 18.71 - peraltro, superato - e 18.72 e D'Alia 18.70.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bocchino 18.61 e Mascia 18.66, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 408
Astenuti 1
Maggioranza 205
Hanno votato sì 408).
Prendo atto che il deputato Grassi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'emendamento Cota 18.3.
Chiedo all'onorevole Cota se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, intendiamo insistere per la votazione di questo emendamento e vorrei brevemente spiegarne la ratio. Si tratta di riconoscere al Presidente del Consiglio, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, la facoltà di autorizzare il personale dei servizi, in forma autonoma, o, come recita il testo, in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul nostro territorio oppure su quello di paesi alleati.
Questo emendamento si propone di chiarire alcune situazioni che possono verificarsi, per le quali è necessaria una determinata attività, ovviamente nell'ambito delle previsioni disposte anche dalle garanzie funzionali di cui all'articolo precedente, anche utilizzando servizi stranieri dei paesi alleati. È chiaro che, quando si deve sventare un attentato o arrivano informazioni da servizi stranieri, anche se, per qualche motivo, presenti sul territorio, bisogna poi costruire lo strumento giuridico per poter agire.
Mi pare che su questo punto il testo sia un po' carente. Il presidente Violante, che ha formulato un invito al ritiro di questo emendamento, ha detto che, nel prevedere alcuni comportamenti, il rischio è quello di escluderne altri. Mi pare che la formulazione di questo emendamento sia sufficientemente generica al fine di ricomprendere tutta una serie di comportamenti, ma sia anche specifica, perché viene ad occuparsi di una fattispecie che potrebbe concretamente verificarsi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 18.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 433
Votanti 399
Astenuti 34
Maggioranza 200
Hanno votato sì 115
Hanno votato no 284).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Villetti 18.71 lo ritirano.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 18.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 440
Astenuti 2
Maggioranza 221
Hanno votato sì 437
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 18.63, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 439
Astenuti 3
Maggioranza 220
Hanno votato sì 436
Hanno votato no 3).
Ricordo che l'onorevole D'Alia ha ritirato il suo emendamento 18.69.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 18.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 445
Astenuti 2
Maggioranza 223
Hanno votato sì 444
Hanno votato no 1).
Prendo atto che gli emendamenti Villetti 18.72 e D'Alia 18.70 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 18.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 447
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il dispositivo di voto del deputato Compagnon non ha funzionato. Prendo atto inoltre che il deputato Carra ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Intervengo per dichiarare l'astensione del gruppo della Lega Nord, a fronte del fatto che noi ritenevamo il nostro emendamento su questo articolo migliorativo del testo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 430
Astenuti 13
Maggioranza 216
Hanno votato sì 430).
(Esame dell'articolo 19 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate, sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione prende atto che gli emendamenti Galante 19.62 e 19.66 sono stati ritirati dai presentatori. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Galante 19.63, D'Alia 19.65 e Licandro 19.64, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Buemi 19.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galante 19.63, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 448
Astenuti 4
Maggioranza 225
Hanno votato sì 447
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 19.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 455
Astenuti 6
Maggioranza 228
Hanno votato sì 455).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 19.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 439
Astenuti 3
Maggioranza 220
Hanno votato sì 439).
Prendo atto che il dispositivo di voto dei deputati Poletti, Trepiccione, Grassi, Camillo Piazza e Pellegrino non ha funzionato.
Prendo atto altresì che l'emendamento Buemi 19.60 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 19.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 457
Hanno votato no 4).
(Esame dell'articolo 20 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate, sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione prende atto che l'emendamento Galante 20.60 è stato ritirato. Credo inoltre che vi sia un invito al ritiro dell'emendamento Licandro 20. 61, che probabilmente è stato ritirato dai presentatori.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 447
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 28 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, gli emendamenti Bocchino 28.1 e 28.60 sono stati ritirati.
Per quanto riguarda l'emendamento 28.200 della Commissione, ne raccomandiamo l'approvazione da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene; passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 28.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 462
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 461
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 462
Maggioranza 232
Hanno votato sì 460
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 36 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 8).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, il tema in discussione concerne l'obbligo del segreto nell'ambito del controllo parlamentare.
Prendo spunto dalla discussione di questa mattina, nel corso della quale ho sentito vantare i meriti storici dei servizi italiani. Ricordo alcuni nomi e alcuni fatti a chi ha vantato questi meriti: De Lorenzo, il Sifar, il «Piano Demagnetize» ed il «Piano Solo»; Henke, il Sid e la strategia della tensione; Miceli, «Tora Tora», la Rosa dei Venti e la prima fase dell'epoca delle stragi; il Sismi, il Sisde e la Loggia P2; il Supersismi, i fondi neri del Sisde e la seconda fase dell'epoca delle stragi. E potrei continuare.
Voglio dire che con la storia che abbiamo alle spalle, con la storia che i servizi hanno alle spalle e con la cronaca che ancora quotidianamente ci colpisce, è evidente a tutti che in primo luogo i servizi nel nostro paese hanno un'esigenza di legittimazione democratica, che deve essere, insieme, giuridica, politica e sociale, in altri termini, di opinione pubblica. Insisto sull'esigenza che questa legittimazione sia contestuale. Infatti, una legittimazione soltanto parziale non sarebbe autentica; sarebbe, anzi, una delegittimazione ulteriore.
A me pare che il provvedimento in discussione non colga appieno questa esigenza. Esso punta, infatti, essenzialmente ad una legittimazione giuridica, mettendo al riparo il lavoro dei servizi da quelli che si opina siano ostacoli e che per me sono, viceversa, in larga parte un patrimonio della legge.
Proprio assegnandosi questa priorità, il provvedimento finisce per conseguire una legittimazione politica parziale, ancorché trasversale, come stiamo verificando, ma per non attingere alcuna legittimazione sociale; anzi - ed è qui il tema del comma terzo dell'articolo - nel momento in cui si limita la libertà di informazione dei giornalisti, poco vale rilevare che qui non si tratta del segreto di Stato in senso stretto, in senso diretto, ma indirettamente sì, perché si tratta della stessa materia, filtrata attraverso il controllo del Comitato parlamentare. Ed è su questa materia, già in qualche modo uscita dal segreto stretto, che si proibisce alla stampa di intervenire. Quando si affronta questo tema, si pone un problema decisivo proprio per la legittimazione dei servizi.
La pervasività dell'informazione della nostra epoca, signor Presidente, non può indurci a ritenere che i servizi di informazione - sottolineo: di informazione - possano avere come avversari, fosse anche come nemici, gli operatori ordinari dell'informazione, ossia i giornalisti. Tutt'altro! Credo che la buona reputazione dei servizi presso l'opinione pubblica, basata sui fatti, non sulla manipolazione dei medesimi, sia fondamentale. Senza l'appoggio dell'opinione pubblica, critico attraverso la stampa, il loro lavoro di intelligence risulterebbe inevitabilmente compromesso e, comunque, indebolito.
Eliminare questo comma - come noi chiediamo - non metterebbe a rischio il lavoro legittimo dei servizi; semmai, lo rafforzerebbe!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, credo che sull'articolo 36 del provvedimento in esame si debba operare una riflessione totalmente diversa rispetto a quella svolta dal collega intervenuto prima di me.
Credo che in questo caso non c'entri la libertà di stampa: dobbiamo comprendere questo. Se leggessimo con attenzione il testo, dalla prima all'ultima parola, ce ne renderemmo conto meglio.
Si tratta di stabilire una disciplina che garantisca che la funzione di controllo parlamentare da parte del Comitato parlamentare venga effettuata per intero e fino in fondo. Perché ciò possa avvenire, è necessario che vi sia un vincolo di segretezza forte. Infatti, a differenza del Comitato parlamentare di controllo che esiste attualmente, i poteri del nuovo Comitato parlamentare saranno triplicati; in forza di tali poteri il Parlamento, per il tramite di tale Comitato, disporrà di atti e di informazioni così riservate - attinenti, ovviamente, anche a materie coperte dal segreto di Stato e relative alle autorizzazioni sulle garanzie funzionali - che vi sarà la necessità di blindarli.
Un conto è che il Parlamento ne sia a conoscenza e svolga la sua funzione, avendo a disposizione tutti i materiali utili ad effettuare il controllo democratico, altro conto è che queste informazioni, che per definizione non possono essere nella disponibilità di tutti, possano filtrare con i sistemi che, purtroppo, oggi vengono utilizzati anche per diffondere le notizie dall'attuale Comitato parlamentare di controllo.
Detto ciò, vorrei aggiungere un'altra considerazione. Credo che, al di là della discussione svoltasi ieri sul numero dei componenti il Comitato parlamentare, sarà difficile trovare colleghi, deputati e senatori, che vorranno far parte di tale organo.
Il primo aspetto che vorrei segnalare è che, se il reato di violazione del segreto - fattispecie che già esiste e si applica a prescindere dalla specifica previsione normativa - venisse commesso da un componente il Comitato parlamentare, ciò comporterebbe un aumento della pena prevista da un terzo alla metà. In altri termini, vi è un regime sanzionatorio ordinario, valido per tutti coloro i quali sono tenuti al segreto; invece, per i parlamentari che compongono il Comitato parlamentare la sanzione penale viene aumentata. Questa è una prima considerazione.
La seconda considerazione è che, avendo noi aumentato in maniera esponenziale le competenze e i poteri del Comitato parlamentare, dotiamo questo organo di una struttura adeguata ai suoi compiti, con collaborazioni esterne, con funzionari parlamentari che svolgono i propri compiti. Questi soggetti devono essere tenuti per legge al segreto e devono essere sanzionati nel caso in cui il segreto venga violato.
Se ciò è giusto - come lo è secondo il nostro punto di vista - allora vorrei far notare che abbiamo aggiunto anche una sanzione che rappresenta il primo precedente di natura parlamentare che si conosca. È stato previsto, infatti, una sorta di «giudizio interno» del Parlamento nei confronti del componente il Comitato che si assume abbia violato il segreto. Tale disposizione contempla, oltre all'applicazione delle sanzioni penali in maniera più consistente e quant'altro, la decadenza dall'incarico dello stesso componente.
È assolutamente evidente, quindi, che tale disciplina, che presiede all'esercizio totale e compiuto del controllo parlamentare, debba essere applicata nei confronti di tutti coloro i quali diffondono o pubblicano queste notizie. Infatti, non stiamo parlando dell'inchiesta giudiziaria di cui i giornali pubblicano le informazioni o le ordinanze di custodia cautelare, bensì di atti, che rientrano soltanto nella disponibilità del Presidente del Consiglio (oppure di Stati esteri, oltre al nostro), che possono essere oggetto di apprezzamento da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ma che non possono essere diffusi, poiché verrebbe meno la ragione stessa della funzione che stiamo disciplinando.
A ciò vorrei aggiungere un'ulteriore circostanza. Rammento che il Parlamento, qualche mese fa, ha convertito un decreto-legge relativo alla famosa questione delle intercettazioni illegali, legate alla cosiddetta vicenda Telecom. In tale circostanza, le Camere hanno approvato (non ricordo se all'unanimità) sanzioni e regole due volte più severe di quelle che stiamo oggi esaminando in questa sede.
Mi accingo a concludere, signor Presidente. Si tratta di norme maggiormente restrittive, poiché estendono il divieto di divulgazione di atti o di dossier nei confronti dei giornalisti. Tuttavia, a differenza del caso che stiamo attualmente esaminando, in cui abbiamo operato un richiamo ad una disposizione del codice penale già esistente, segnalo che in quella circostanza sono state previste sanzioni più severe di natura non solo pecuniaria, ma anche più squisitamente penale nei confronti dei giornalisti, degli editori e dei direttori dei giornali e dei quotidiani che avessero pubblicato o pubblicassero quel tipo di notizie, oppure informazioni relative ai dossier formati illegalmente.
Credo, quindi, che nel caso di specie sia stata predisposta una normativa sensata, giusta e doverosa. Infatti, non possiamo rafforzare il controllo parlamentare senza costruire, al contempo, un sistema di regole che eviti che tali atti, la cui riservatezza è posta a tutela dell'interesse nazionale, possano diventare di dominio pubblico. Per tali ragioni, dunque, ritengo che non debba sussistere alcuna difficoltà nel votare con tranquillità il testo dell'articolo in esame; pertanto, invito tutti i colleghi a farlo serenamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, vorrei rilevare che, come già affermato dal collega D'Alia, l'articolo in esame segna, in realtà, la nuova corresponsabilità tra Governo e Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza. Infatti, sono stati aumentati notevolmente i poteri di tale Comitato ed a tali poteri si deve congiungere, inevitabilmente, una forma di responsabilità seria.
Immaginiamo cosa succederebbe se l'Esecutivo dovesse temere che notizie estremamente riservate, consegnate ad un importante organo parlamentare, potessero essere pubblicamente divulgate. Purtroppo la storia insegna, e di quella storia dobbiamo far tesoro. Ritengo opportuno, dunque, creare innanzitutto alcuni istituti finalizzati a tale scopo, poiché li riteniamo compatibili e verificabili. Penso che un Governo che trasmettesse segreti particolari ad un Comitato parlamentare per trovarseli poi «filtrati» sulla stampa il giorno dopo sarebbe quasi irresponsabile!
Proprio per conferire serietà a tale organo, credo sia necessario contemplare sanzioni pesanti. Ritengo importantissimo il fatto che sia prevista non solo una violazione di tipo penale - cioè l'accertamento della responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria -, ma anche una corresponsabilità della politica. Reputo infatti giusto che, dinanzi ad un comportamento sbagliato di un componente di un organismo così importante, la politica possa avere già essa stessa la capacità di comminare sanzioni. È un segno di maturità anche questo, a mio parere. Ovviamente, ci saranno alcuni problemi. Tuttavia, mi auguro che proprio in virtù di questo istituto e della previsione di questo tipo di sanzioni possa nascere una diversa cultura politica, a partire dal momento in cui i parlamentari entreranno a far parte di un Comitato particolarmente delicato, in cui avranno la possibilità di conoscere carte riservate e delicate. Ovviamente, c'è il problema di contemperare la necessità della tutela della sicurezza pubblica con la cosiddetta libertà di stampa. Credo che proprio in quella libertà di stampa trovi il suo confine la natura stessa della funzione parlamentare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, è ovvio che, se una notizia deve rimanere segreta, deve restare tale. È anche vero, però, che il Comitato parlamentare di cui abbiamo previsto la istituzione avrà maggiori funzioni e un più ampio ruolo; quindi, acquisirà maggiori informazioni da parte del Governo e sarà anche ampliato nella sua composizione, per essere maggiormente rappresentativo di tutte le forze politiche. Certamente, è giusto responsabilizzare i suoi componenti.
Tuttavia, non possiamo dibattere il tema del segreto con riferimento soltanto al Comitato parlamentare di controllo e senza riaffermare in questa sede, al di là dell'ipocrisia, che anche altre gravi violazioni del segreto si compiono da parte di altri organi. Su queste ultime sarebbe ora di intervenire con efficacia, allo stesso modo in cui stiamo cercando di intervenire con riferimento al controllo di carattere parlamentare. Mi riferisco, in particolare, alla violazione del segreto istruttorio nel corso dei procedimenti giudiziari: questo è un aspetto sicuramente collegato, del quale vorrei vi fosse una traccia nel dibattito parlamentare di oggi. Mi riferisco, altresì, all'aspetto legato alla divulgazione, da parte dei giornali, di intercettazioni telefoniche riguardanti casi delicati. Quelle notizie non sono fuoriuscite dall'ambito dell'attività parlamentare o dall'ambito del controllo istituzionale. Quelle notizie sono trapelate perché su alcuni fatti sono state svolte indagini e dalla violazione del segreto istruttorio sono trapelate informazioni che, poi, sono state pubblicate dai giornali e divulgate, a favore dell'opinione pubblica. Vorrei che ci fosse, al di là dell'ipocrisia, una presa di posizione forte anche su questi fatti e un impegno a regolamentarli con la stessa durezza e con la stessa efficacia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, è evidente che stiamo discutendo di una questione di particolare delicatezza. Per quanto ci riguarda, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che coloro che hanno compiti di ufficio particolarmente delicati, in particolare i parlamentari chiamati a far parte della Commissione di controllo, debbano essere sanzionati con grande severità nel caso in cui non rispettino gli obblighi derivanti da tale ufficio. Tuttavia, dobbiamo cercare di compiere uno sforzo - in questo senso, rivolgo un invito al presidente Violante ed ai colleghi della I Commissione - per affrontare un altro problema, quello della diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni e documenti che riguardano, certamente, aspetti riservati e che, se arrivano ai giornalisti, riservati non sono più. Tutto questo accade perché chi era in possesso di quelle informazioni le ha fatte trapelare. Bisognerà verificare quali siano stati gli obiettivi, ma certo è che le ha fatte trapelare.
Dal momento in cui sono nella disponibilità del giornalista, possono esserlo anche di tanti altri soggetti, e spesso succede che, prima di arrivare ai giornalisti, quei documenti e quegli atti diventano patrimonio di un circuito ristretto di persone che possono avere interessi diversi per la conoscenza di quei segreti e di quei contenuti stessi. Allora, dobbiamo distinguere in maniera forte qual è la responsabilità di chi porta fuori l'informazione rispetto a chi la riceve e svolge una funzione altamente democratica, quale quella di informare l'opinione pubblica, perché la storia di questi anni è troppo esemplare da questo punto di vista, non soltanto per i fatti italiani. Spesso sui giornali del mondo abbiamo visto pubblicare questioni che all'inizio potevano sembrare violazioni del segreto d'ufficio o, addirittura, del segreto di Stato, ma nel prosieguo dell'approfondimento delle inchieste si sono dimostrate violazioni dei diritti dei cittadini, dei diritti umani, delle situazioni che sono difese nelle Costituzioni come principi fondamentali delle istituzioni stesse.
Allora, su tale questione rimaniamo insoddisfatti - lo dico ai colleghi della I Commissione - rispetto alla soluzione data. Certamente, la sanzione prevista dall'articolo 326 del codice penale non è particolarmente grave, da sei mesi a tre anni per coloro che diffondono segreti di ufficio ed ovviamente anche per coloro che ne agevolano la loro pubblicazione, ma riteniamo che si debba essere estremamente rigorosi nei confronti degli attori della divulgazione del segreto e mantenere una forte capacità di controllo democratico degli strumenti di informazione, che poi sono baluardo essenziale della democrazia. In questo senso, sollecitavamo anche la riflessione se non fosse possibile investire con qualche soluzione normativa quella che riteniamo la suprema autorità del nostro paese dal punto di vista giurisdizionale, che in qualche misura è chiamata in questo progetto di legge a dirimere questioni che mantengono il carattere di segreto di Stato; si tratterebbe, quindi, di sottoporre a questa suprema giurisdizione determinate problematiche coperte dal segreto, che hanno però bisogno anche di una verifica dal punto di vista della sostanzialità dell'azione, non soltanto della sua formalità.
Di conseguenza, occorre valutare se sia possibile investire anche di questa materia la Corte costituzionale come extrema ratio, per mantenere libera l'informazione e, nello stesso tempo, responsabilizzare tutti quanti sono tenuti al segreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Con riferimento ad un passaggio dell'onorevole Santelli, che richiamava la storia che abbiamo alle spalle, proprio guardando a quella storia più lontana, più recente o addirittura attuale, riteniamo che su una materia così delicata sussistano tutte le preoccupazioni. Infatti, ci troviamo sul crinale delicatissimo di dover coniugare le esigenze della segretezza con uno dei principi fondamentali di una democrazia, ovviamente non in senso giuridico, cioè quello della libertà di informazione. Dunque, restano in piedi tutte le nostre preoccupazioni, poc'anzi espresse dall'onorevole Galante e in qualche misura richiamate anche dall'intervento dell'onorevole Buemi. Per questa ragione, ma tenendo in considerazione il lavoro svolto in Commissione, il difficile raggiungimento di punti di equilibrio anche abbastanza precari su alcuni profili di questa riforma e ricordando a me stesso che il cammino della stessa è lungo e deve ancora passare il vaglio dell'altro ramo del Parlamento, preannuncio il ritiro del mio emendamento 36.60, al comma terzo dell'articolo 36, ma al tempo stesso il voto di astensione dei Comunisti italiani sull'articolo 36.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo articolo, uno dei cardini della riforma che punta a rafforzare le funzioni del Comitato parlamentare di controllo. In ogni caso, per una chiara logica, maggiore è il potere di controllo - rappresentato dall'acquisizione di informazioni e dalla partecipazione ai processi decisionali del Governo circa la nomina dei vertici dei servizi di sicurezza (infatti, con questa legge si attribuisce al Comitato un diritto di informazione, quindi un maggior coinvolgimento nei processi decisionali) -, maggiore deve essere la garanzia di riservatezza. Mi auguro che quest'ultima sia sempre stata rispettata poiché, nel corso di un'intensa attività politica parlamentare, ho avuto l'opportunità di far parte del Comitato parlamentare e talvolta, come tanti, ho riscontrato che alcune vicende venivano discusse e poi si potevano conoscere leggendo i giornali l'indomani, con l'aggiunta casomai di qualche piccola distorsione di comodo.
Questa norma che consente anche la rimozione di membri del Comitato potrebbe rappresentare una grida manzoniana: ad ogni modo, è giusto che vi sia. Infatti, secondo un principio democratico, il Parlamento non dovrebbe conoscere limitazioni circa l'accesso, la verifica e il controllo; tuttavia, a fronte di questi poteri bisogna opporre una forte garanzia di riservatezza.
Stiamo vivendo anni - lo abbiamo ricordato più volte durante la discussione del provvedimento in esame - di grave minaccia alla nostra sicurezza. Mi auguro che, grazie a questa legge, non vi sarà più il rischio di assistere al fenomeno di strutture dello Stato che si intercettano a vicenda: casomai, si deve evitare il diffondersi del terrorismo fondamentalista. Sui giornali si tratta di vere o presunte cronache, di resoconti relativi ad intercettazioni telefoniche; avanti di questo passo i servizi di sicurezza di altri Stati forse matureranno un qualche sentimento di diffidenza nei nostri confronti. Infatti, se si continuerà a divulgare notizie riservate non rispettando i vincoli di riservatezza nell'ambito del Comitato di controllo nessuno si fiderà più di noi e correremo dei pesanti rischi sotto il profilo della sicurezza.
Nell'estate del 2005 l'ex ministro dell'interno Pisanu propose un provvedimento che fu approvato con ampia condivisione da parte del Parlamento. Tutti allora affermammo di volere più intelligence e maggiori possibilità di agire per prevenire, per conoscere, per disinnescare la minaccia del terrorismo internazionale: ebbene, questa legge risponde a quell'esigenza.
È un bene che si legiferi fuori da un contesto di emergenza: vi è un grado di allarme permanente nel mondo, però oggi non si registrano discussioni all'indomani di una tragedia, come avvenne in Italia dopo gli attentati londinesi.
Vi deve essere maggiore possibilità d'azione per i nostri servizi: gli articoli 17 e 18 che abbiamo già discusso e approvato affidano al Comitato maggiori possibilità di azione, prevedendo procedure di autorizzazione e azioni di carattere illegale. Quest'ultimo è un altro importante tassello riguardante i poteri del comitato.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,30)
MAURIZIO GASPARRI. Per questa ragione, il nostro è un parere favorevole: sottolineiamo l'importanza sostanziale di questo articolo della legge.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 36 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di chiedere scusa al collega Licandro perché, con riferimento ad un emendamento precedente, il 20.61, ho invitato i presentatori a ritirare l'emendamento, mentre vi era l'intesa che il parere fosse favorevole. Credo che, questa volta, il bicameralismo sarà utile per correggere quanto accaduto. In ogni caso, chiedo scusa al collega Licandro e al gruppo dei Comunisti Italiani.
Mi permetta inoltre un breve intervento sulle questioni poste dal collega Buemi e, precedentemente, dal collega Licandro in ordine al problema del diritto di cronaca.
La previsione che abbiamo inserito la ritroviamo nel nostro ordinamento con riferimento a tutte le Commissioni di inchiesta; pertanto, in questo caso, non abbiamo voluto fare un'eccezione che, per un verso, sarebbe stata mal comprensibile e, per altro verso, avrebbe potuto portare il giornalista a pene assai più severe di quelle previste nel testo in esame.
Poiché, giustamente, il collega Buemi ha fatto riferimento alla Corte costituzionale, nel caso in cui dovesse risultare che il diritto di cronaca ha prevalso nella specie sulla violazione del segreto, sarà poi l'autorità giudiziaria, in un momento del profilo giurisdizionale, a riconoscere il primato del diritto di cronaca sulla violazione del segreto. Comunque, ringrazio l'onorevole Buemi per il modo assolutamente garbato ed approfondito con il quale ha posto il problema.
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 36, la Commissione, nel ricordare che gli emendamenti Licandro 36.60 e D'Alia 36.62 sono stati ritirati, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 36.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'emendamento 36.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.200 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, noi Verdi abbiamo sempre condiviso, in questi giorni di scrupoloso lavoro svolto sia in Commissione sia in Assemblea, i testi elaborati in sede di Comitato dei nove. Tuttavia, già in quella sede, ho espresso alcune perplessità che, su questo punto, mi indurranno - è sarà l'unica volta - ad una astensione in quanto, con questi nuovi commi 4, 5, 6 e 7, sostitutivi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36, si regola il caso in cui un membro del Comitato violi l'obbligo del segreto.
Il problema è che, in questo testo, si fa riferimento all'iniziativa di denuncia della violazione del segreto da parte del Presidente del Comitato da parte dello stesso Presidente. Ovviamente, anche il Presidente del Comitato è membro del Comitato e, pertanto, potrebbe essere autore di un caso di violazione del segreto.
Poiché è verosimile che, in passato, quando il regime di segretezza era meno rigoroso e comunque meno rispettato, alcuni casi di patente violazione del segreto nell'attività del Comitato sono stati posti in essere anche da parlamentari che, all'epoca, ricoprivano la carica di Presidente dello stesso Comitato, ci si potrebbe trovare in una situazione imbarazzante in quanto, in base al comma 4, il Presidente del Comitato dovrebbe denunciare all'autorità giudiziaria l'eventuale violazione del segreto da lui stesso realizzata. Inoltre, in base al comma 5, qualora risulti evidente che la violazione può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
Quindi, in questo caso sarebbe stato più opportuno mantenere la formulazione, diciamo così, meno determinata contenuta negli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 36 al nostro esame, mentre la nuova formulazione (per le ragioni che ho poco fa detto e che mi auguro non avranno mai a verificarsi per il futuro anche se - ahimè - non è escluso) mi solleva qualche perplessità.
Questo è il motivo per cui, una tantum, dato che ho sempre condiviso il lavoro comune che abbiamo compiuto a differenza di altri colleghi che se ne sono più volte discostati, annuncio il mio voto di astensione sull'emendamento della Commissione 36.200.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti, le studentesse e gli insegnanti del liceo scientifico Majorana di Avola che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, in occasione dell'esame dell'emendamento 36.200 della Commissione ritorno su una questione, su cui richiamo l'attenzione dei membri dell'Assemblea.
Pietro Nenni, nella discussione che si svolse sulle «deviazioni» del Sifar e del SID e sul ruolo che la stampa ebbe in quel clima (mi riferisco a L'Espresso e ai giornalisti Scalfari e Jannuzzi), affermò di non avere la competenza giuridica di Aldo Moro, ma di voler esprimere e ribadire un parere politico. Io ribadisco questo parere politico.
L'attuale discussione avviene, come al solito, tra persone che hanno una grande competenza nel campo giuridico e altre che hanno competenze diverse. Intendo qui sottolineare una questione molto rilevante. Ci orientiamo, come è giusto, verso l'impedire che vi sia una diffusione di notizie da parte dei componenti del Comitato parlamentare. Ripeto: è assolutamente giusto. Il problema che ci poniamo, però, riguarda il fatto che nella proposta di legge in discussione venga, in qualche modo «blindato» il segreto di Stato. Sappiamo che nell'articolo in esame vi è un richiamo specifico alle sanzioni che vengono irrogate.
Uno dei baluardi fondamentali per evitare «deviazioni» (che, purtroppo, nella storia dei servizi del mondo avvengono) è il ruolo che la stampa democratica esercita. Qui vi è un vuoto, sottolineo un vuoto politico, una sottovalutazione grave del problema. In altri termini, in qualche modo si equipara la fonte, cioè chi abbia violato il segreto, con chi, invece, per uno scopo che è quello di informare, pubblichi documenti che già sono in circolazione, dato che quando la fonte li fornisce quei documenti non sono più segreti. Questo è il punto. La legge non prende in considerazione tale problema.
La mia preoccupazione è ancora più forte perché ho letto sulle agenzie che il Governo ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Milano, perché avrebbe indagato su ottantacinque agenti segreti, un atto che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Forse il Governo avrebbe fatto bene a chiedere il conforto del Parlamento, prima di procedere a un atto di così grande gravità.
Non vorrei che, dopo la «sbornia» giustizialista, avessimo in qualche modo un senso di onnipotenza da parte dei governanti. La difesa degli arcana imperii non è qualcosa che, in uno Stato democratico, si possa verificare in generale, ma è un'eccezione dell'eccezione.
Inoltre, consideriamo la questione sul versante degli agenti segreti che si sono fatti intercettare dalla magistratura: quale tipo di agente segreto è uno che si fa intercettare e neanche si accorge di essere intercettato? Non è nei confronti della magistratura che deve essere rivolta una critica, ma del modo in cui noi gestiamo i servizi segreti. Questo è un problema delicatissimo. Allora, cari colleghi, attenzione. Mi rivolgo ai banchi della maggioranza: non pensiamo di essere sempre maggioranza e che il Presidente del Consiglio sia sempre quello che ha la nostra fiducia. Lo dico all'opposizione: oggi siete opposizione e quindi c'è un Presidente del Consiglio che non è della vostra parte. Se non c'è una forte opinione pubblica, una libertà della stampa, una funzione dei giornalisti, è tutta la democrazia ad essere più fragile! State attenti prima di varare, senza modificare nulla, questa proposta di legge (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Su questo articolo 36 abbiamo discusso a lungo, in particolare per tenere fermi due principi. In primo luogo abbiamo assegnato al Comitato parlamentare per la sicurezza compiti, conoscenze, responsabilità assolutamente al di sopra di quelle attuali. Questo è l'aspetto molto positivo. Contemporaneamente siamo tenuti a chiedere che questa responsabilità comporti anche il dovere di segreto d'ufficio. Su questo aspetto siamo stati tutti d'accordo, mentre abbiamo molto discusso sulle sanzioni da comminare in caso di violazione del segreto. Nel merito ci siamo anche posti il problema, che abbiamo risolto nel senso di non introdurre nuove fattispecie di reato, bensì di fare riferimento a quelle già esistenti. Vi è stato un aumento delle pene, ma con riferimento ad un articolo già esistente nel codice. A me personalmente questo ha lasciato anche qualche perplessità, tuttavia abbiamo tenuto fermo il principio. Questo vale anche per i giornalisti, per i quali non sono previste queste stesse pene, bensì quelle già previste dal codice per altre situazioni, a cui si è già fatto riferimento anche questa mattina. Quindi fino a questo punto penso sinceramente che non ci siano questioni da discutere.
La perplessità che ho io è invece relativa proprio a questo emendamento 36.200 della Commissione. Le ragioni sono quelle illustrate già dal collega Boato, cioè il fatto che si affidi al presidente la responsabilità di denuncia all'autorità giudiziaria, sapendo che questo non garantisce proprio nulla, anche in virtù di esperienze passate. Si tratta quindi di una procedura che lascia aperto qualche interrogativo, fermo restando che il complesso del lavoro che è stato svolto mostra un rigore ed una sua connessione con il resto dell'impianto. Pertanto solo su questo emendamento, per quanto ci riguarda, il nostro voto sarà di astensione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Mi rivolgo in particolare al collega Villetti, per chiarire innanzitutto una questione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega, che è molto interessante. Vorrei però chiarire che noi ci stiamo riferendo ad un emendamento che riguarda l'articolo 36 del provvedimento. Questo articolo fa parte del capo IV del testo e riguarda il controllo parlamentare; cioè l'articolo 36 si riferisce alla disciplina dell'obbligo del segreto, ma non del segreto di Stato, bensì della secretazione di ciò che si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza, collega Villetti. È altra cosa. Questo articolo e questo capo IV del provvedimento non riguardano il segreto di Stato.
Potremmo essere in accordo o in disaccordo per quanto riguarda le questioni che il collega Villetti ha citato quest'oggi e nella giornata di ieri, anche con riferimento ad una storia italiana che insegna certamente qualcosa. Non sono d'accordo su tutto ciò che ha affermato il collega Villetti, ma vorrei che i colleghi dell'Assemblea si rendessero conto che stiamo votando qualcosa d'altro. Così come hanno affermato tutti coloro i quali mi hanno preceduto, ci riferiamo al segreto degli atti di cui si discute all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza e quindi non al segreto di Stato; ciò premesso, va fatta salva l'attenzione, giustissima, che il collega Boato e poi la collega Mascia hanno posto sulla questione della figura del presidente del Comitato, che forse, così com'è scritto il testo dell'emendamento 36.200, non ricade nella condizione che il testo invece riferisce agli altri componenti del Comitato stesso.
Forse avremo modo in un'altra Camera del Parlamento di porvi rimedio, ma, fatta salva la questione che ci riferiamo al segreto degli atti di cui si discute all'interno del Comitato di controllo e, quindi, non al segreto di Stato, penso sia corretta la previsione che è stata formulata, rigida e pesante, qualora il segreto sugli atti e su quanto si svolge all'interno del Comitato di controllo parlamentare venga violato.
Penso - mi pare che lo abbia detto il collega D'Alia e io sono d'accordo - che, aumentando il numero dei componenti che compongono il Comitato di controllo parlamentare, così come previsto nel provvedimento in discussione, si debba stringere la maglia della disciplina che sanziona la violazione del segreto sugli atti di tale comitato.
Ricordo che noi, con questo testo di legge, ampliamo di molto i poteri di controllo, di ispezione, di investigazione del Comitato di controllo parlamentare; insomma, aumentiamo di molto il controllo democratico parlamentare, che si potrà svolgere nei confronti dell'attività dei servizi. È, quindi, giusto prevedere che coloro che si recano presso il Comitato (Governo, esponenti, dirigenti o, nei casi previsti dalla legge, personale dei servizi o altro) si sentano liberi in quell'ambiente di riferire ciò che devono al Parlamento, con l'obiettivo di rendere quest'ultimo e, quindi, il comitato edotto su questioni di grande rilevanza e importanza! Devono poter percepire che, in quel luogo, ciò che espongono al Parlamento è coperto non dal segreto di Stato, ma dal segreto degli atti del Comitato!
Pertanto, preannunzio, l'espressione del voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 36.200 della Commissione, che stabilisce i criteri di sanzione e la modalità con cui il presidente del Comitato comunica a uno dei Presidenti dei due rami del Parlamento la notizia dell'avvenuta violazione di questo segreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Caldarola. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CALDAROLA. Signor Presidente, vorrei chiarire la ragione per cui sono in dissenso in ordine a tale articolo. Esso al comma 3 punisce la violazione a mezzo stampa del segreto. Da un lato ritengo che vi sia un'incomprensione dei termini della questione, innanzitutto perché andrebbero distinte, quando si parla di diritto di cronaca, le notizie vere da quelle false: quelle false dovrebbero essere sanzionabili, mentre sanzionare quelle vere mi parrebbe piuttosto singolare in una democrazia compiuta.
Credo anche che coloro i quali hanno elaborato il testo forse non hanno compreso la complessità del quadro informativo che dai servizi arriva agli organi di sicurezza e, quindi, successivamente, anche al Parlamento; non hanno, inoltre, compreso il tipo di lavoro che precede. Faccio degli esempi.
PRESIDENTE. Onorevole Caldarola, lei interviene a titolo personale, quindi ha a disposizione un minuto di tempo!
GIUSEPPE CALDAROLA. Concludo, signor Presidente. Il primo esempio è il seguente: molto spesso, i servizi lavorano su fonti aperte. Una parte, quindi, delle loro notizie sono già note in altri media mondiali. Pertanto, come si fa a sanzionare una notizia pubblicata da un giornale, avendola appresa da una fonte aperta e che rappresenta, a sua volta, un accumulo di notizie presenti nell'informativa?
Infine, il materiale prodotto dai servizi arriva al Comitato, al Ministero dell'interno, ma spesso arriva anche a tutte le questure, a tutte le stazioni dei carabinieri. La quantità di cittadini responsabili informati è ingente! Alla fine, si scopre che l'unico da punire è il giornalista. Io voto contro!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, nel ribadire e fare mie le osservazioni svolte dall'onorevole Villetti e dagli altri colleghi, comprese quelle dell'onorevole Caldarola, che mi ha appena preceduto, vorrei rilevare che in particolare il collega Villetti ha sollevato un problema di grande rilievo istituzionale e civile. Esso è riferito non tanto al singolo emendamento in discussione, bensì al complesso delle norme che stiamo esaminando, compresa quella ora in oggetto, nelle quali si fa riferimento al segreto di Stato o a quello di ufficio, in relazione ai doveri di riservatezza del Comitato. Pertanto, ritengo che i rilievi che sono stati mossi al collega in merito alla non pertinenza delle sue osservazioni rispetto all'emendamento siano superate dalla loro stessa natura. Esse infatti sono a carattere generale e di grandissimo rilievo e rilevo con soddisfazione che anche altri colleghi in quest'aula le condividono (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata De Zulueta. Ne ha facoltà.
TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, non voterò in senso favorevole, ma esprimerò un voto di astensione sull'articolo 36. La ragione di tale voto risiede nel comma 3, che non viene modificato dall'emendamento della Commissione in oggetto. Faccio presente che se questa norma fosse in vigore negli Stati Uniti, il giornalista Seymour Hersh non avrebbe potuto pubblicare le sue inchieste, sia quella all'epoca della guerra in Vietnam che quelle recenti sulle operazioni coperte in atto in Iran. Ciò avrebbe impoverito non solo la sicurezza statunitense, ma anche la nostra. La funzione correttiva dell'informazione fa sì che sia atto di grande imprudenza allargare il cerchio del segreto oltre i soggetti direttamente responsabili.
PRESIDENTE. Deputata De Zulueta, deve concludere.
TANA DE ZULUETA. Se il segreto viene pubblicato, non si sa se esso proviene dal Comitato o da altra fonte. A quel punto tale norma potrebbe essere utilizzata in modo pericoloso per imbavagliare la stampa...
PRESIDENTE. Deputata De Zulueta, deve concludere!
TANA DE ZULUETA. ...nell'utile e libero esercizio dei suoi poteri. Ritengo che sia un atto imprudente (Applausi di deputati del gruppo Verdi e La Rosa nel Pugno).
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, poiché sono stati portati molti argomenti su un tema serio, vorrei riportare l'attenzione dei colleghi, in particolare quella dell'onorevole Caldarola ma anche di altri, sul fatto che non stiamo parlando del segreto di Stato. Negli Stati Uniti un'importante giornalista è finita in galera perché non ha rivelato la fonte. È chiaro? Quindi, non è assolutamente vero che vi sia tutta questa libertà ovunque.
Il punto è un altro. Non vi è alcuna norma sul segreto di Stato. Si tratta del segreto del Comitato, a favore del quale tutti i deputati hanno votato quando si è trattato di prevederlo per la Commissione sul ciclo dei rifiuti e per quella sui fenomeni mafiosi. Ho controllato in proposito i tabulati: hanno votato tutti.
Stiamo parlando di un altro aspetto, che non riguarda il segreto di Stato, né il Sifar né nulla di tutto questo. Esso riguarda la tenuta del segreto del Comitato. Per ragioni tecniche vorrei chiarire che se anche il comma fosse cancellato, non cambierebbe nulla, perché in base al nostro ordinamento chi concorre con chi viola il segreto è punito, tanto che oggi vi sono molto spesso giornalisti puniti per violazione del segreto mentre non viene rivelata la fonte da cui proviene la notizia.
Visto che il problema posto è serio, esso va risolto nell'ambito di un altro progetto di legge, relativo ai limiti e all'ampiezza del diritto di cronaca, e non in questa sede. Se i colleghi intervenuti intendono lavorare e presentare un progetto di legge su questa materia, ritengo che sarebbe molto utile che il Parlamento affrontasse il tema. Tuttavia, la questione non è questa e stiamo parlando di violazioni assai minori, punite con pene assai minori rispetto a quelle che potrebbero essere comminate ai giornalisti se non vi fosse questa norma.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 36.200, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 402
Astenuti 71
Maggioranza 202
Hanno votato sì 398
Hanno votato no 4).
Prendo atto che il deputato Ciro Alfano non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 462
Astenuti 15
Maggioranza 232
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 12).
(Esame dell'articolo 37 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 37.200. L'emendamento D'Alia 37.62 è stato ritirato, mentre per quanto riguarda l'emendamento D'Alia 37.61, sarebbe necessaria una piccola riformulazione, sostituendo alle parole «di tutte le collaborazioni esterne», le seguenti «delle collaborazioni esterne».
PRESIDENTE. L'emendamento cui lei si riferisce, presidente Violante, qualora venisse approvato l'emendamento 37.200 della Commissione, sarebbe precluso.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Certo.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 37.200 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 37.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 473
Astenuti 4
Maggioranza 237
Hanno votato sì 473).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Avverto che l'emendamento D'Alia 37.61 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 37.200 della Commissione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 469
Astenuti 3
Maggioranza 235
Hanno votato sì 467
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati Pelino e Baldelli non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, sul quale invito il relatore ad esprimere il parere.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 37.0200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, annuncio il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, il quale prevede che entro «il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.» Era necessario introdurre l'articolo 37-bis, perché altrimenti avremmo determinato un rapporto del Governo direttamente ed esclusivamente con il Comitato parlamentare e coperto dalla riservatezza e dal segreto di cui abbiamo parlato finora; è previsto che lo stesso Comitato parlamentare possa presentare una relazione al Parlamento, ma il Governo, che è il titolare politico del rapporto con i servizi di informazione, non avrebbe più presentato quelle relazioni che, in base alla legge del 1977, attualmente in vigore, già presenta semestralmente al Parlamento.
Con l'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione si passa da una relazione semestrale ad una annuale, ma questo non è particolarmente rilevante. La cosa importante è che rimanga un circuito pubblico, non coperto da riservatezza, dell'informazione al Parlamento, che vuol dire anche un rapporto con l'opinione pubblica più ampia.
Confermo, quindi, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Anche noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo in esame. A tale proposito, vorrei aggiungere alle considerazioni del collega Boato - che condivido - che, oltre alla relazione annuale e a quella che riguarda nello specifico la politica di informazione per la sicurezza, in Commissione abbiamo modificato il testo, prevedendo la facoltà del Comitato di poter intervenire, riferendo al Parlamento sulle circostanze che ritenga più opportune, anche attraverso altre relazioni, al fine di evitare che si potesse pensare, o interpretare in tal senso, che l'attività del Comitato fosse circoscritta solo alla relazione annuale. Infatti, su tutte le questioni particolarmente delicate il Comitato può informare il Parlamento, nel corso dell'anno e della legislatura, con singole specifiche relazioni. Ritengo che ciò sia utile ai fini della funzione di controllo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Presidente, noi voteremo a favore di questo articolo aggiuntivo, perché amplia i poteri di controllo del Parlamento e prescrive una modalità entro la quale tali poteri di controllo debbono manifestarsi.
Come abbiamo già avuto modo di ribadire durante il corso della discussione, è molto importante che il Parlamento possa esercitare tale potere e che possa farlo attraverso il Comitato parlamentare di controllo e anche mediante l'esame dei documenti che il Governo gli invia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole su questa proposta emendativa, che completa e che costituisce un altro segno della nuova sistemazione dei servizi.
Come hanno già osservato i colleghi intervenuti, infatti, alla relazione semestrale che, ovviamente, il Comitato di controllo continuerà a presentare sull'attività svolta - quindi, nell'ambito del controllo e delle attività parlamentari -, era doveroso aggiungere la previsione di una relazione che il Governo dovrà presentare al Parlamento. Le due fonti, che ovviamente hanno materia e oggetto diversi, potranno entrambe essere oggetto di verifica in Parlamento.
Poiché ritengo che ciò completi, perfezionando l'attività di controllo, la struttura stessa del testo unificato in esame, annunciamo il nostro voto favorevole sull'articolo aggiuntivo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 475
Astenuti 3
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 38 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 10).
Ha chiesto di parlare il deputato Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, nel nostro ordinamento, il segreto di Stato è, allo stato attuale, sostanzialmente eterno; con il provvedimento in esame si procede positivamente verso una limitazione temporale, che tuttavia a me pare ancora troppo ampia.
Per intenderci, tanto per fare un riferimento, allorquando questa legge venisse approvata, il segreto di Stato, potendo giungere fino alla durata massima di trent'anni anni, riguarderebbe ancora eventi, ad esempio, collegati alla strage di Bologna.
Vorrei però richiamare l'attenzione su un altro aspetto: il rapporto tra segreto di Stato e accordi internazionali. Vi è chi ritiene che la ragione fondamentale che giustifica il segreto di Stato sia l'esigenza di «coprire», per l'appunto, la cooperazione con servizi alleati, senza la quale i nostri agenti non risulterebbero affidabili e verrebbero perciò esclusi dal «giro» - nel gergo si dice: dal mercato (ed è parola significativa!) - delle informazioni riservate.
Ora, questa tesi ha una dignità tecnica di tutta evidenza, ma essa può essere condivisa soltanto a condizione che si dia una fortissima e indiscutibile - ribadisco: indiscutibile! - priorità all'identità e alla funzione nazionale dei servizi, e dunque alle ragioni nazionali che giustificano il segreto di Stato.
È evidente che non si possono né si devono escludere forme di cooperazione tra i servizi di diversi paesi; è notorio - lo ricordavo già stamani - che in sede NATO questo tipo di cooperazione esiste almeno fin dal 1950. Ma deve essere altresì chiaro che ciascun servizio obbedisce al proprio Governo, deve obbedire al proprio Governo, non ad altri, e deve difendere gli interessi nazionali, del proprio paese. Aree di coincidenza degli interessi nazionali di diversi Stati possono sussistere, ma è raro che esse siano permanenti e, soprattutto, che siano totali. Perciò, la cooperazione non può che essere parziale in tutti i sensi ed in tutti i campi; lo scambio di informazioni, limitato; le nostre fonti ed i nostri informatori, protetti, pena, altrimenti, l'incorrere in gravi rischi. Il primo e fondamentale rischio è che le funzioni della cooperazione internazionale derivanti da accordi - e sottolineo che possano essere accordi di ogni tipo e di ogni livello, sottratti a qualsiasi forma di controllo - prevalgano e subordinino a sé la dimensione e gli interessi nazionali. Che si tratti di un rischio non astratto ma concretissimo è documentato anche, da ultimo, dal caso Abu Omar, di cui sono piene le pagine dei giornali e che è stato giustamente poc'anzi ricordato dal collega Villetti.
Ritengo necessaria, perciò, una correzione a tale riguardo e auspico che si compia ogni sforzo per apportare tale modifica ora o nel prosieguo dell'iter parlamentare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi permetto di non condividere le considerazioni testé svolte.
Se le preoccupazioni che il collega ha espresso sono solo quelle relative ai temi da lui evidenziati, io credo che esse siano abbondantemente superate non solo dal primo comma del testo dell'articolo 38, ma anche dal lavoro emendativo svolto in Commissione. Dico ciò perché la posizione del segreto di Stato avviene solo ed esclusivamente a tutela della integrità della Repubblica, a tutela della difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica stessa.
Abbiamo eliminato un inciso su un emendamento proposto dai colleghi di Rifondazione Comunista, relativo alla dizione che c'era anche nella legge n. 801 del 1977, e cioè il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali che, per come è stato interpretato, e forse a volte anche applicato, poteva dare adito ad un uso distorto della posizione del segreto di Stato.
La posizione del segreto di Stato, così come viene precisato dal primo comma dell'articolo 38, è posta a tutela della indipendenza dello Stato italiano, e a tutela della preparazione della difesa militare dello Stato.
Quindi, tutti gli atti, i fatti e i documenti sono, come dire, sottoponibili al segreto di Stato, solo se il segreto di Stato è funzionale a queste esigenze, che sono esigenze primarie per l'esistenza e l'attività della nostra Repubblica e delle sue istituzioni.
Quanto alla circostanza relativa alla durata del segreto, ricordiamo che la legge vigente non disciplina questo aspetto. Noi non abbiamo né una durata minima, né una durata massima del segreto di Stato.
Noi introduciamo una norma che tiene conto di due esigenze fondamentali: la prima, quella di non avere tempi lunghi o lunghissimi nella durata del segreto (perché non sarebbe giusto e non è giusto nei confronti dei cittadini, per la conoscenza dei fatti, almeno nel momento in cui questi diventano storici, e non preistorici); vi è conseguentemente l'esigenza di porre un limite massimo alla durata della vigenza del segreto di Stato.
Abbiamo però anche un'altra esigenza: non tutte le notizie, i fatti o i documenti hanno la stessa rilevanza, hanno lo stesso tipo di importanza, ai fini della tutela della identità e della integrità dello Stato, ragione per cui introdurre un limite temporale estremamente ristretto rischia di pregiudicare il fine per il quale in tutti gli stati democratici c'è una disciplina che tutela il segreto di Stato. Proprio per queste ragioni (ma ve ne sono altre che certamente poi il presidente Violante dirà meglio di me), noi abbiamo introdotto un sistema elastico, in forza del quale la durata del segreto di Stato ordinariamente è di 15 anni. Questo termine può essere prorogato per una sola volta, e per un massimo di altri 15 anni (il che non significa che sia automatico il rinnovo dopo 15 anni), e quindi il limite temporale massimo della durata del segreto è fissato in trent'anni. Ciò rappresenta, ripeto, rispetto alla media delle normative previste in altri paesi europei, e non solo europei, certamente un limite temporale molto, ma molto più basso.
Vorrei anche aggiungere, rispetto all'altra questione che il collega ha posto, che questa norma è una norma che, quando entrerà in vigore, si applicherà anche agli atti e ai documenti che attualmente sono coperti da segreto, con gli stessi limiti di natura temporale, il che sta a significare che certamente tutti quegli atti o quei documenti che abbiano superato l'arco temporale dei 15 anni, sono, ope legis, svincolati dal segreto, salvo la potestà, che il Presidente del Consiglio ha, di prorogare (per un tetto massimo di 30 anni comunque) la posizione e la copertura del segreto, cosa che deve comunque comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il quale ultimo potrà valutarne la fondatezza.
Mi permetto, a questo riguardo, di aggiungere un'ultimissima considerazione che è la seguente: c'è un'altra garanzia che noi riteniamo fondamentale e che è la vera novità dal nostro punto di vista. Essa riguarda non solo il segreto di Stato, ma anche l'esercizio delle cosiddette garanzie funzionali. Questo significa il controllo supremo della Corte costituzionale sul corretto esercizio di questi poteri da parte del Presidente del Consiglio e da parte della magistratura, qualora a sollevare il conflitto di attribuzione sia l'autorità politica e non l'autorità giudiziaria.
Di fronte alla Corte costituzionale il segreto non può essere opposto. La Corte ha libero accesso con le dovute cautele legate alla circostanza che esamina atti coperti da segreto. Si tratta di libero accesso e conoscenza degli elementi in forza dei quali è avvenuta l'apposizione e la conferma del segreto di Stato.
Io credo che sia stato costruito un sistema moderno ed equilibrato, trasparente ma rispettoso delle regole e delle garanzie costituzionali. Credo che dovremmo essere contenti dello sforzo che si è fatto in queste settimane in Commissione, tenendo conto delle esigenze di tutti - e sottolineo tutti - i gruppi parlamentari, soprattutto di quelli come il gruppo dei Comunisti Italiani che ha posto, insieme a Rifondazione Comunista, una serie di questioni che storicamente sono state oggetto delle loro posizioni politiche.
Dal nostro punto di vista, siamo riusciti a costruire una soluzione equilibrata che tiene insieme un sistema che, se bene applicato, produrrà effetti positivi per il paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Grazie, Presidente. Anch'io voglio richiamare il fatto che questo articolo e tutti quelli che riguardano questo capitolo del segreto di Stato sono per noi particolarmente sensibili. Confesso che storicamente magari abbiamo avuto un po' di diffidenza rispetto a certe materie, stante la storia del nostro paese. Tuttavia, poiché abbiamo lavorato seriamente e rigorosamente per costruire una legge, che offra della garanzie per le procedure che sono fissate e che valgono sia che i gruppi politici di una determinata area stiano al Governo o all'opposizione, credo che abbiamo trovato un equilibrio che giudico ancora migliorabile, ma che sicuramente tiene conto dell'esigenza fondamentale di precisare i fondamenti, i limiti e anche le finalità nel caso in cui venga apposto il segreto di Stato.
Le norme dell'articolo 1, in particolare, sono fondamentali. Abbiamo lavorato ancora oggi per modificare gli emendamenti accolti, che verranno esaminati fra poco. Essi consentono di limitare, circoscrivere e rendere ancora più rigoroso il comma 1 di questo articolo 38, che definisce le finalità e le ragioni in base alle quali si può apporre il segreto di Stato.
Naturalmente questa non è l'unica questione importante; l'altra riguarda i tempi, la declassificazione automatica, la possibilità che finalmente in questo paese si possa accedere a documenti fin qui a tutti sconosciuti e che hanno lasciato molti interrogativi a tanti di noi nel corso di questi anni o persino decenni.
La declassificazione automatica è un altro elemento molto importante. Un ulteriore passaggio di garanzia, oltre alla delimitazione che abbiamo individuato nelle fattispecie di riferimento, è il percorso. I livelli di controllo sono più di uno. La responsabilità politica in questo caso è certamente in primo luogo in termini esclusivi del Presidente del Consiglio, ma sarà emanato un regolamento per normare la posizione del segreto di Stato, la declassifica e i soggetti che dovranno apporre il segreto, che naturalmente dovranno sentire il Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza e chiedere un parere al Copaco.
Vi è una fase successiva di controllo che riguarda la magistratura e (si tratta di un'innovazione di fondo che è stata introdotta con questo testo) l'intervento della Corte costituzionale, cui non può essere opposto il segreto di Stato e che in ultima analisi è dunque chiamata a dirimere eventuali conflitti di attribuzione.
Credo che, anche qui, come sulle cause di giustificazione, abbiamo trovato un equilibrio - lo ripeto - migliorabile, ma che tiene conto di tutte le preoccupazioni, i suggerimenti e le proposte che ognuno di noi ha potuto avanzare per quanto riguarda sia le finalità indicate dall'articolo 1, sia le procedure e i controlli che si definiscono nel corso di questo iter.
Al riguardo, ho ritirato l'emendamento 38.67, su cui vogliamo tornare a riflettere eventualmente al Senato. Diversamente, sono stati accolti altri emendamenti a firma mia e della collega Deiana, che a giudizio dei colleghi hanno contribuito a rendere più rigorose e stringenti queste finalità.
PRESIDENTE. La Presidenza è costretta a ricordare che tre gruppi, i Comunisti italiani, l'UDC e i Verdi, hanno già esaurito i tempi a disposizione; altri due gruppi, la Lega Nord Padania e la Rosa nel Pugno, stanno per esaurire i propri tempi.
Vista l'importanza dell'argomento in discussione e visto che vi è un'intesa tra i gruppi su come procedere, la Presidenza non applica in maniera fiscale o rigida il regolamento (come vedete, sta computando a titolo personale il tempo che i gruppi stanno utilizzando), ma rivolge un invito alla moderazione nel prosieguo della discussione.
Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Licandro 38.1, riguardante gli accordi internazionali. Ho seguito con attenzione l'intervento del collega Galante che ha posto, con la competenza che lo caratterizza, alcune questioni relative al segreto di Stato. Vorrei ricordare che noi limitiamo fortemente il segreto di Stato rispetto all'attuale situazione, in primo luogo perché fissiamo il principio di temporaneità (oggi il segreto è eterno) in termini assai moderni, vicini ai livelli degli Stati Uniti, perché, tanto in Germania quanto in Francia, i termini sono molto più alti. In secondo luogo, stabiliamo l'inopponibilità del segreto di Stato alla Corte costituzionale in caso di conflitto di attribuzione tra magistratura ordinaria ed esecutivo. Questo è il quadro.
In relazione all'emendamento in oggetto, vorrei precisare che la questione relativa agli accordi internazionali emerge in due casi: quando si tratti di attività dirette a recare danno all'integrità della Repubblica (la prima parte) oppure all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri e alle relazioni tra stati. Quindi, da un verso, il soggetto è l'integrità della Repubblica, dall'altro è l'indipendenza dello Stato. Questa è la ragione per cui chiedo al collega Licandro di ritirare il suo emendamento 38.1.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.62, mentre ricordo che l'emendamento Mascia 38.63 è stato ritirato. La Commissione raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea del suo emendamento 38.201 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 38.68. Ricordo che l'emendamento Galante 38.64 è stato ritirato.
La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.65, con riferimento al quale ricordo che vi è un errore di stampa: la parola corretta è «dispone» e non «disporne».
L'emendamento Galante 38.7 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.66 e raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'emendamento 38.200 della Commissione.
Infine, ricordo che l'emendamento Mascia 38.67 è stato ritirato.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Licandro 38.1. Chiedo all'onorevole presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro del mio emendamento 38.1.
Per quanto riguarda l'emendamento Galante 38.64, vorrei precisare che lo ritiriamo perché è stato proposto un emendamento della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 466
Astenuti 3
Maggioranza 234
Hanno votato sì 463
Hanno votato no 3).
Avverto che l'emendamento Mascia 38.63 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 38.68, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 475
Astenuti 4
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 481
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480
Hanno votato no 1).
L'emendamento Galante 38.64 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.65, nel testo corretto, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 483
Astenuti 3
Maggioranza 242
Hanno votato sì 483).
L'emendamento Galante 38.7 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.66, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 477
Astenuti 7
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 481).
L'emendamento Mascia 38.67 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 489
Astenuti 1
Maggioranza 245
Hanno votato sì 488
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 39 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.203 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 39.62.
L'emendamento Bocchino 39.64 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 39.60, nonché sull'emendamento Licandro 39.63, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.200.
L'emendamento Bocchino 39.65 sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. La Commissione raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi emendamenti 39.201 e 39.202 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bocchino 39.66.
PRESIDENTE. Naturalmente, presidente Violante, l'emendamento Licandro 39.63 sarebbe assorbito qualora fosse approvato l'emendamento Buemi 39.60.
Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 39.200, 39.201, 39.202 e 39.203 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 39.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 472
Astenuti 5
Maggioranza 237
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.64 lo hanno ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 39.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 477
Astenuti 5
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
L'emendamento Licandro 39.63 è pertanto assorbito.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 480
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480).
Il successivo emendamento Bocchino 39.65 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 482).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 487
Astenuti 3
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, 39.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.66 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato...
ENRICO BUEMI. Presidente, le avevo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto!
PRESIDENTE. Chiedo scusa: revoco pertanto l'indizione della votazione.
Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, il gruppo La Rosa nel Pugno, pur apprezzando lo sforzo che è stato compiuto per correggere alcune disposizioni del provvedimento, che intendevamo modificare attraverso le nostre proposte emendative, ritiene che rimanga ancora irrisolta la questione posta sia dall'onorevole Villetti, sia da altri colleghi intervenuti sullo stesso argomento. Rilevo che non si tratta soltanto di esponenti del mio gruppo parlamentare.
La questione evidenziata concerne il rapporto tra segreto di ufficio e di Stato e libertà di stampa. Si tratta di una tematica che riveste grandissima rilevanza, anche se ci rendiamo conto della particolare delicatezza della ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'interesse della nazione e quella di garantire la libertà di informazione.
Come hanno già evidenziato altri colleghi, vorrei segnalare che le vicende storiche del nostro paese (ma non soltanto) hanno dimostrato, in questi anni, quanto sia necessaria ed indispensabile, in numerosi casi, l'esistenza di una stampa libera ed in grado di approfondire anche argomenti e situazioni scottanti. Ricordo che, in gioventù, un giornalista di particolare capacità mise sotto gli occhi del mondo una vicenda tragica. Si trattava dell'eccidio, in un villaggio vietnamita, di circa trecento persone: madri, bambini e via dicendo.
Se non vi fossero stati sia quella capacità di inchiesta, sia anche il coraggio di andare contro quelli che erano sicuramente i dichiarati interessi nazionali, certamente non saremmo venuti a conoscenza di vicende così tragiche e, in qualche misura, non si sarebbe neanche potuto porvi rimedio. Per la verità, occorreva limitare quei comportamenti che, spesso, le truppe di occupazione pongono in essere in situazioni particolarmente tese, ma che sicuramente non giustificano eccessi di quel genere.
Allora, rispetto a tali circostanze, nonché ad un ruolo sempre più delicato svolto dai servizi di informazione e di sicurezza (i quali si avvalgono, tra l'altro, di tecnologie molto sofisticate e particolarmente invasive dei diritti non soltanto delle persone, ma anche delle collettività e delle istituzioni), pensiamo debba esservi un bilanciamento forte, che non può essere garantito soltanto dalla presenza di un Comitato parlamentare di controllo e dalla possibilità - anche se sicuramente efficace - della Corte costituzionale di intervenire negli eventuali conflitti di attribuzione.
L'esistenza di una stampa la più libera possibile, infatti, è baluardo di democrazia non soltanto nel nostro paese, ma più in generale nel mondo. In questo senso, dunque, riteniamo che il problema non sia stato risolto e che rimanga ancora aperta una questione. Ciò ci induce ad esprimere, sull'articolo in esame, il voto contrario del gruppo La Rosa nel Pugno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, se posso permettermi, vorrei rivolgermi sia al collega Buemi, con l'amicizia ed il rispetto che lui conosce, sia ai colleghi del gruppo de La Rosa nel Pugno. Poco fa abbiamo ascoltato rievocazioni di carattere storico, politico e culturale che posso pienamente sottoscrivere, che sono da condividere totalmente e che rivestono una grande importanza nella storia della libertà e del giornalismo in qualunque Stato democratico.
Purtroppo - lo dico al collega Buemi e spero che mi ascolti - l'articolo che stiamo per approvare non ha attinenza con questa materia. È stato svolto un ragionamento storico, politico e culturale condivisibile per motivare il voto contrario su un articolo finalizzato a modificare il codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 39, comma 1, è volto a sostituire l'articolo 202 del codice di procedura penale e disciplina il ruolo, nel processo, dei testimoni che siano chiamati a deporre su fatti coperti dal segreto di Stato, prevedendo - questo è molto importante - che non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto e prevedendo, altresì, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, materia che, per altri versi, è già riecheggiata in questa Assemblea durante il question time. L'articolo 39, comma 3, invece, prevede la modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale che riguarda, non più i testimoni, ma gli imputati o gli indagati che siano chiamati a un esame da parte della autorità giudiziaria ed anche in questo caso è contemplata l'ipotesi di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e così via.
Si tratta di materie di grande importanza e delicatezza sulle quali in Commissione abbiamo lavorato per settimane e credo che abbiamo trovato una soluzione, se non ottimale, perlomeno equilibrata e positiva. Tuttavia, nessuna di queste materie ha a che vedere con quella libertà di stampa e libertà di giornalismo che il collega Buemi giustamente ha evocato, ma è connessa ad un articolo che riguarda tutt'altra materia. Se posso suggerire al collega Buemi, e agli altri colleghi de La Rosa nel Pugno, di rivedere il voto contrario sull'articolo 39, mi permetto di farlo e, comunque, per quanto mi riguarda annuncio il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, il collega Boato giustamente ha detto che la questione attinente all'articolo 39 è altra rispetto al ruolo della stampa e dell'informazione. Noi esprimeremo con convinzione voto favorevole sull'articolo 39 del provvedimento in esame, perché è nato proprio dalla volontà di risolvere questioni di stringente attualità. Attualmente, è in corso un procedimento, una indagine, una attività della magistratura che attiene a vicende riguardanti i servizi di sicurezza. La questione non può portare a immunità assolute, nessuno è legibus solutus, nessuno è sottratto al dominio della legge che vale per tutti. Però, ci sono procedure diverse che devono essere seguite.
Questo provvedimento chiarisce quali siano le attribuzioni particolari dei servizi di sicurezza e prevede la possibilità che siano compiute anche azioni che, per un comune cittadino, risulterebbero illegali ma che, previo processi autorizzativi particolari, risultano possibili, con una serie di limiti di cui all'articolo 17.
Invece, l'articolo 39, chiarisce che la magistratura, di fronte a personale dei servizi che, eccependo il segreto di Stato, rifiuta di deporre, invece di procedere (i fatti di attualità ci dimostrano che ciò ha determinato conseguenze particolari) si deve rivolgere a una autorità politica, la quale può confermare o meno la sussistenza di un segreto.
Sostanzialmente, si stabilisce che avvenga in maniera anticipata quello che, in maniera un po' confusa, sta avvenendo adesso ex post in un procedimento in corso a Milano, nel quale Esecutivi diversi hanno apposto il segreto in merito ad alcune vicende. Tutto ciò sta creando una serie di problemi.
Questa norma consente di anticipare la soluzione del problema e riteniamo che sia utile per chiarire un aspetto sostanziale. Questo dice la lettera della norma e soprattutto l'articolo 39, comma 1, è molto chiaro: quando c'è la apposizione il segreto di Stato, il magistrato deve rivolgersi all'autorità politica che può decidere e informare se ci sia o meno tale segreto. Tutto ciò porta alla trasparenza e introduce una procedura ex ante rispetto a situazioni che anche oggi stiamo vivendo, in modo molto confuso.
Quindi, da garanzie particolari onde evitare che ci siano confusioni. Poi, c'è tutta una serie di garanzie, conflitti di attribuzione, il ruolo della Corte costituzionale. Alla Corte costituzionale, supremo organo, non si può eccepire il segreto, però credo che questa ponga dei vincoli di procedura alla magistratura rispetto a vicende delicate. Quindi, non impedisce l'iniziativa, ma la porta su binari ben precisi, dove l'autorità politica poi avallerà o meno se c'è un segreto.
La norma dice con chiarezza che alcuni procedimenti possono anche essere di fatto sospesi, cioè si dichiara di non doversi procedere per l'esistenza delle segreto di Stato: credo che questo sia un fatto importante. Ho voluto fare questo intervento per richiamare i colleghi proprio sull'importanza di questa norma, che, a nostro avviso, è fondamentale. È corretto che ci sia, sussiste la possibilità di procedere ugualmente, ma c'è la possibilità di impedire il processo mediatico, la divulgazione di notizie riservate, l'incertezza assoluta su aspetti di grande importanza.
Infatti, è inutile - l'ho detto prima e lo ribadisco - che, quando ci sono le emergenze interne o internazionali, anche in quest'aula, in un concerto convergente di consensi, approviamo decreti, norme, misure e diciamo che bisogna contrastare con l'intelligence i pericoli del nostro tempo, non con gli eserciti, con i conflitti. Benissimo, lo sottoscrivo, ma poi vuol dire mettere l'intelligence nella condizione di rispettare le norme ed anche di approvare delle norme che consentano di salvaguardare l'operatività di queste strutture, nell'assunzione di responsabilità suprema dell'autorità politica, cioè di chi guida il Governo, che poi può confermare o meno se questo segreto esiste.
Comunque, anche se c'è il segreto, esiste una verifica se quella persona ha abusato ed ha invocato una facoltà che non c'era ragione di evocare. Allora, credo che anche su questo articolo ci sia il voto unanime che c'è stato su tanti altri, ma questo stiamo votando.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, se posso rivolgermi con la stessa cortesia e amicizia con cui il collega Boato si è rivolto al collega Buemi, noi sappiamo benissimo che l'articolo che stiamo per votare - che reca il titolo «Tutela del segreto di Stato» - non richiama esplicitamente le sanzioni previste per chi, giornalista, giornale, la libera stampa, usasse del segreto di Stato violato, perché c'è un articolo preciso del codice del penale che prevede tutto ciò ed è la legge vigente che con questo nostro provvedimento noi non stiamo mettendo in discussione. C'è stato fatto notare anche in occasione di votazioni precedenti, riguardanti, per esempio, il segreto d'ufficio violato dai componenti dal Comitato di controllo. Lo sappiamo bene, abbiamo semplicemente sollevato una questione politica.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
SERGIO D'ELIA. Non abbiamo presentato degli emendamenti, ma ci siamo rivolti al presidente Violante e ai membri del Comitato dei nove perché il ragionamento che abbiamo fatto, che Villetti ha fatto più volte anche ieri, venisse accolto: non c'è stata nessuna attenzione in questo senso. Quindi, su questo articolo noi ribadiamo il voto contrario de La Rosa nel Pugno, proprio perché vogliamo sollevare una questione di grande importanza politica e democratica.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo perché i colleghi abbiano contezza della materia che stiamo trattando. Qui non siamo nel quadro delle dichiarazioni della persona indagata o imputata, ma nel quadro delle dichiarazioni del testimone, e nei processi che sono stati citati il problema non è quello del testimone. Quindi, l'articolo 202 del codice di procedura penale riguarda esclusivamente i testimoni e riproduce l'esatta disciplina attuale, soprattutto sul terreno dell'opposizione del segreto di Stato, della necessità della conferma da parte del Presidente del Consiglio, che c'è adesso, e adesso c'è anche il principio che, se quella notizia è essenziale, il procedimento non può andare avanti e si deve chiudere.
Noi abbiamo aggiunto un principio tratto da decisioni della Corte costituzionale. Secondo tale principio, se indipendentemente dal segreto di Stato il giudice può procedere, può procedere ugualmente come è stato stabilito in tre diverse sentenze della Corte costituzionale.
Questo, naturalmente, non vuol dire che il magistrato possa recepire aliunde la notizia coperta dal segreto di Stato, perché se segreto vi è questa deve essere considerata una cosa seria. Invece, egli può procedere lateralmente per altre vie, per altre imputazioni, se ciò è possibile.
Volevo solo dire che stiamo discutendo del testimone, riproducendo la disciplina attuale con qualche garanzia in più stabilita dalla Corte costituzionale. La questione dell'imputato, dell'indagato, la analizzeremo in seguito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sostenere le questioni politiche che il gruppo de La Rosa nel Pugno sta portando avanti attraverso gli onorevoli Villetti, Buemi e D'Elia.
Mi sembra logico che il gruppo estremamente garantista de La Rosa nel Pugno, come del resto anche noi, porti avanti questa questione; anzi, se il regolamento lo permettesse, il nostro gruppo cederebbe volentieri tutto il tempo che ha ancora a disposizione a La Rosa nel Pugno, permettendo a quest'ultimo gruppo di portare avanti battaglie politiche che noi condividiamo appieno.
Appoggiando anche noi il voto contrario e condividendo le motivazioni espresse dal deputato Buemi, aggiungiamo una breve considerazione relativa alla libera stampa. In tutti i paesi prima dell'instaurazione di una dittatura si procede introducendo i segreti d'ufficio e di stato: è questo il primo passo per non permettere ai cittadini, al popolo sovrano di conoscere le azioni del Governo. Tutti gli stati totalitari impongono il segreto di stato e impediscono alla stampa, ai giornalisti di denunciare pubblicamente i fatti e di fare il loro dovere.
Non possiamo permetterci che dei giornalisti possano avere timore di pubblicare notizie che la gente, il popolo deve conoscere, tanto meno che tale divulgazione preveda una loro responsabilità giuridica.
Quindi, se possibile, cediamo tutto il tempo a nostra disposizione al gruppo de La Rosa nel Pugno, che conosce molto bene gli argomenti ed i meccanismi di cui ci stiamo occupando.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Barani, ma le ricordo che il tempo di un gruppo non può essere ceduto ad altri: mi dispiace che l'atto di generosità non possa essere accolto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, mi limito davvero a qualche battuta per la delicatezza della questione.
L'onorevole Violante ha precisato che si sta trattando di altra materia e che l'articolo riguarda il testimone e non la persona indagata o imputata. Voglio, inoltre, ricordare all'onorevole Gasparri che non si intralcia affatto la magistratura e che è assolutamente errato ogni richiamo e riferimento al noto processo in corso.
PRESIDENTE. Le ricordo...
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Ho finito, signor Presidente.
È importante ricordare che questo articolo non ha niente a che vedere con la libertà di informazione e che l'ultimo comma contempla un'importante previsione di salvaguardia politica.
Secondo tale previsione, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di dare comunicazione al Comitato parlamentare circa il mantenimento del segreto di Stato e quest'ultimo ha dunque la facoltà di riferire a ciascuna delle due Camere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, questo articolo costituisce un passo importante verso la ricerca di una chiarezza di rapporti tra la magistratura, l'attività dei servizi di sicurezza e le responsabilità del Governo.
Nel recente passato abbiamo assistito ad un certo protagonismo da parte della magistratura, che ha messo a repentaglio la sicurezza, in quanto si sono svolte indagini su operazioni, anche di carattere internazionale, che certamente erano state condotte per tutelare la sicurezza dello Stato. Dunque, da parte dell'autorità giudiziaria si è addirittura tentato di attingere e sono state divulgate notizie assolutamente riservate.
In realtà, deve sussistere un equo bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza, con riferimento a determinati tipi di operazioni, e quello all'espletamento delle indagini. Questo deve avvenire con tutte le garanzie del caso, in quanto ritengo che, se non si riuscirà ad arrivare ad una chiarezza in questo campo, nessun servizio straniero sarà disposto a collaborare con i nostri. Infatti, se venisse organizzata un'operazione e poi un magistrato qualsiasi pretendesse di accedere a carte riservatissime, sotto questo profilo i nostri servizi automaticamente diventerebbero - come sono già diventati - la barzelletta.
L'articolo 39 - allo stesso modo dell'articolo 40 - pone alcuni limiti, individuando le fattispecie con riferimento alle quali occorre tutelare il segreto di Stato nonché la procedura per l'opposizione del segreto e la conferma da parte del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, molti interventi si sono succeduti sull'articolo in esame; innanzitutto quello dell'onorevole Gasparri, che ha fatto riferimento ad un'attualità processuale.
Non ritengo necessario riferire un progetto di riforma così complesso ad un processo in corso; ciò, infatti, rischierebbe di sviare l'attenzione del legislatore dal complesso contenuto del testo che stiamo approvando.
Tuttavia, vorrei dire al collega Gasparri - come il presidente Violante ha già chiaramente esplicitato - che ci riferiamo all'articolo 202 del codice di procedura penale e, quindi, alla fattispecie del testimone. Pertanto, il riferimento fatto al processo in corso che vede imputato il generale Pollari non rientra nella fattispecie che stiamo esaminando in questo articolo, che si riferisce ad una modifica del suddetto articolo 202 e stabilisce quindi l'obbligo di astenersi dal deporre. A prescindere da questa fattispecie, che il collega Gasparri, se lo ritiene, potrà riprendere in un articolo successivo, è importante approvare l'articolo nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. Preannuncio pertanto che il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sullo stesso.
Mi preme ricordare anche ai colleghi de La Rosa nel Pugno, che legittimamente ne fanno una questione di principio generale, il comma 7 di questo articolo.
Come è noto, introduciamo con il progetto di legge in esame la possibilità di sciogliere un conflitto di attribuzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la magistratura di fronte alla Corte costituzionale, quindi, introduciamo per la prima volta nel nostro ordinamento un organo terzo che decide del conflitto di attribuzione. Non stiamo precludendo alla magistratura, onorevole Gasparri, la possibilità che sulla base di altri elementi, autonomi, indipendenti, non coperti dal segreto, essa continui il procedimento giudiziario. Mi preme sottolinearlo.
Infine, rispetto agli interventi dei colleghi circa la questione del segreto di Stato in una democrazia, ritengo che le democrazie forti si basino anche sulla sussistenza e l'esistenza del principio del segreto di Stato, normato e regolato. Noi abbiamo previsto una durata per tale disciplina ed abbiamo normato la possibilità che sussista un conflitto di interesse tra un procedimento in atto in un processo e la posizione o la conferma della posizione del segreto di Stato da parte del Consiglio dei ministri. Secondo me abbiamo formulato una norma, che è al centro della consistenza di una convivenza democratica.
Per questo, il gruppo L'Ulivo voterà a favore dell'approvazione dell'articolo 39.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo in generale sugli articoli 39 e 40, trattandosi di quelli più complessi e difficili da esaminare. Devono essere ovviamente bilanciati due interessi: da un lato la tutela del segreto di Stato, quindi l'interesse di Governo, dall'altro quello della magistratura a svolgere le indagini ed i processi.
Non è semplice trovare una compensazione adeguata nella materia, ma lo sforzo è diretto a far sì che le due sfere di competenza si rispettino senza intrecciarsi e sovrapporsi, evitando il più possibile conflitti manifesti. La norma cosiddetta di chiusura individuata nel testo, cioè il ricorso alla Corte costituzionale ove sorga il problema di conflitti tra poteri dello Stato, è diretta a lasciare la possibilità ad entrambi gli ambiti ad operare in termini corretti ed appositi.
Vi può essere chi ritenga di ampliare i poteri del Governo e limitare quelli della magistratura e, viceversa, chi ritenga che sarebbe necessario ampliare i poteri della magistratura, anche come garanzia da parte politica. È un tema difficilissimo perché ci si imbatte in un cambiamento profondo, culturale, come stiamo verificando.
Il testo del progetto di legge non è politicamente soddisfacente, ma testimonia lo sforzo tendente a far sì che siano nella stessa misura rispettati il ruolo della magistratura e quello del Governo, quindi la necessità di porre il segreto di Stato in alcuni casi, per la sicurezza nazionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia, al quale ricordo che il suo gruppo ha terminato il tempo a propria disposizione. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, approfitto della sua «bontà» per intervenire anch'io sull'articolo 40 oltre che sull'articolo 39, dato che sono connessi.
Vorrei svolgere una considerazione preliminare. Siamo chiamati ad approvare un provvedimento, un sistema di regole che prescinde dalla durata di un determinato processo o di un determinato caso. Guai a noi se, nell'introdurre una disciplina organica della materia, anche con riferimento al segreto di Stato, dovessimo essere condizionati, in positivo o in negativo, da singoli fatti specifici, che peraltro non sappiamo se rientrino o meno in una determinata fattispecie.
Questa mattina ho fatto una battuta quando il collega Gamba ha ritirato un emendamento, che riguardava le garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti. La vorrei ripetere, proprio per fare un esempio che prescinde dalla vicenda che è stata qui citata. A differenza che per i sindacati e i partiti, non abbiamo posto un limite nell'esercizio delle garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti, (con riferimento alla sede in cui lavorano e quindi ai giornali e alle redazioni). Lo abbiamo fatto con riferimento ai giornalisti professionisti in quanto tali. Se volessimo dare una lettura dietrologica di questa norma con riferimento a casi specifici, potremmo sostenere che è anch'essa una norma ad personam.
Ho voluto fare questa considerazione preliminare, perché abbiamo avuto il coraggio tutti assieme di introdurre gli articoli 39 e 40, che disciplinano finalmente in maniera organica la tutela del segreto di Stato ed il rapporto che è sempre stato controverso fra la magistratura e l'esecutivo, quindi anche il Parlamento, proprio perché mancava una disciplina positiva organica di tutta la materia. Proprio perché solo alcune ipotesi erano disciplinate dalla legge n. 801 del 1977, da trent'anni a questa parte sono stati sollevati numerosi conflitti e controversie sull'esatta applicazione delle disposizioni.
Proprio per queste ragioni siamo intervenuti. Lo abbiamo fatto con equilibrio. Credo che, avendo trovato un giusto punto di equilibrio tra le legittimamente diverse posizioni politiche presenti in Parlamento, dobbiamo continuare a mantenere questo equilibrio fino alla fine dell'esame del provvedimento, avendo come unico obiettivo principale l'interesse del paese.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 480
Astenuti 2
Maggioranza 241
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 9).
(Esame dell'articolo 40 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 12).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione). Raccomanda invece l'approvazione dei suoi emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200, dalla cui approvazione risulterebbe precluso l'emendamento Boscetto 40.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta gli emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione), non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 491
Votanti 486
Astenuti 5
Maggioranza 244
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 261).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.201 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 40.201 della Commissione. Inoltre rilevo, rispetto alla materia che indirettamente è stata fatta oggetto di dibattito esaminando l'articolo precedente, che anche con la soluzione che noi opportunamente prospettiamo non solo nell'emendamento della Commissione ma nell'intero articolo 40, resta irrisolto - e forse non poteva essere risolto -, nel senso che resta aperto, un problema delicato, che riguarda il bilanciamento fra due interessi che possono a volte essere contrapposti: da una parte, la tutela del segreto di Stato; dall'altra, l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. È una questione su cui si è soffermata sia la Corte Costituzionale (quindi esiste giurisprudenza costituzionale al riguardo), sia la Corte di Cassazione (e quindi esiste anche giurisprudenza di legittimità al riguardo). Si tratta di un tema difficile e complesso che rimane aperto; bisognerà che venga risolto di volta in volta nel vivo del processo penale, quando si confronteranno il sacrosanto diritto costituzionale all'esercizio della difesa e la tutela del segreto di Stato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo della lega nord Padania sull'emendamento in esame, sottolineando che, tuttavia, non vi è una condivisione piena del testo. Vi è sicuramente un miglioramento rispetto al testo originario, ma forse si poteva fare qualcosa in più ed il nostro «sì» è, comunque, da leggere come una condivisione dello spirito, anche se nella sostanza alcuni miglioramenti, secondo noi, come del resto abbiamo proposto ed evidenziato anche in altre sedi, potevano essere apportati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
L'emendamento Boscetto 40.60 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 479
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 479).
Prendo atto che i deputati Vacca e Pellegrino non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Passiamo alla votazione dell'articolo 40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, l'articolo in discussione pone una questione molto delicata di carattere generale sulla quale vorrei esprimere alcune considerazioni.
Naturalmente, nessuno di noi ha la possibilità di rappresentare la volontà del legislatore, perché quest'ultima risulta dal complesso delle dichiarazioni che accompagnano una certa norma. Tuttavia, non vi è dubbio che molte cose che sono state affermate con riferimento ad altri articoli hanno una certa rilevanza.
Qual è il cuore dell'articolo 40? Si intende estendere il dovere di rispettare il segreto ad una serie di soggetti che intervengono nel processo: non solo i testimoni (di cui abbiamo parlato, con riferimento all'articolo 39), ma imputati, parti civili, consulenti periti ed altri soggetti.
Naturalmente, per quanto riguarda questa disposizione, che diventa necessaria nel momento in cui si ridisciplina il segreto di Stato nel suo complesso e, in qualche modo, lo si circoscrive, come affermato dai colleghi che sono intervenuti, sia nella sua estensione temporale sia nel suo perimetro complessivo, si richiede che questo dovere sia reso chiaro e debba riguardare tutti i possibili protagonisti.
Dov'è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che, fino a questo momento, nei codici questa estensione non era così chiara e, a tale riguardo, si è sviluppata una certa giurisprudenza che, in particolare, ha riguardato la figura dell'imputato; figura nei confronti della quale, evidentemente, si ha la possibilità - che discende non da una legge, ma dall'articolo 24 della Costituzione - di valutare sempre se rispettare il segreto di Stato o far prevalere invece questo insopprimibile diritto di difesa. Nella fase di preparazione della norma si sono offerte varie ipotesi sul modo in cui operare il bilanciamento, che comunque si deve operare. Io, forse, avrei preferito che fosse il legislatore ad effettuare questo bilanciamento.
Ad un certo punto, avevamo discusso circa la possibilità di dichiarare non punibile chiunque, essendo tenuto al rispetto del segreto di Stato ed avendo assunto nel processo la qualità di imputato o di indagato, rivelasse il segreto nell'esercizio del diritto di difesa, sempre che il danno arrecato con la violazione fosse proporzionato all'entità dell'accusa.
Certamente il legislatore aveva il diritto di effettuare un bilanciamento tra diritto di difesa e dovere di mantenere e rispettare il segreto. Non è stata questa la strada scelta, ma ciò non vuol dire che questo tipo di bilanciamento non rimanga una possibilità aperta nell'ordinamento. È chiaro che, di fronte ad un reato di natura molto banale, non ha senso violare il segreto di Stato, mentre il problema può porsi di fronte ad un reato molto grave, come un omicidio, in cui evidentemente l'unica strada per difendersi potrebbe essere quella di rivelare il segreto.
Non credo che si tratti di guardare, come è stato fatto, al processo di Milano in particolare, ma che si debba pensare piuttosto a tutti gli altri processi che dopo questa legge potranno essere chiamati in causa. Per quanto possa dare un modesto contributo su questo piano, affermo che, non avendo il legislatore risolto direttamente il problema del bilanciamento, questo rimane aperto tra l'imputato ed il giudice. Chi per difendersi abbia eventualmente invocato questo diritto costituzionale attraverso la strada dell'articolo 51 del codice penale dovrà poi rispondere del possibile reato di violazione del segreto ed allora sarà il giudice a stabilire in via definitiva se il suo bilanciamento è stato corretto.
Questo è il senso e la complessità della disposizione innovativa che introduciamo, che evidentemente ha una sua giustificazione, ma che non può certo arrivare, come risulta fin troppo chiaramente, fino al punto di demolire i princìpi costituzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello affrontato è un altro punto chiave.
Nell'intervento precedente ho fatto riferimento a procedure che, a nostro avviso, sono molto più chiare. L'articolo 39 fa riferimento al testimone, mentre l'articolo 40 fa riferimento alla generalità delle persone. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Inoltre, si dice che sostanzialmente, quando queste persone - non i testimoni -, tra cui quelle sottoposte ad indagine, eccepiscono il segreto di Stato, si arresta la procedura e l'autorità giudiziaria (come recita il comma 1, di per sé molto chiaro) si rivolge al Presidente del Consiglio per verificare la sussistenza o meno del segreto di Stato. Se esso è confermato, il giudice dichiara di non doversi procedere.
Non si tratta di una norma ad personam. Il caso è stato sollevato da alcuni organi di stampa che nella loro libera attività di critica hanno affermato che esisteva una norma a favore di qualcuno. Le leggi certamente non devono essere scritte sotto la dettatura dell'attualità, tuttavia tengono conto di quanto accade.
Non pretendo di competere sul piano della sapienza giuridica con il presidente Violante, vista la sua esperienza di giurista, di Presidente della Camera, di magistrato e di persona che sicuramente maneggia codici e norme con una conoscenza (lo dico con sincerità, non con ironia) superiore alla mia. In quest'aula vi saranno altri colleghi che potranno competere con lui, come avvocati e magistrati. Personalmente, non mi metto in questo tipo di competizione. Tuttavia, faccio riferimento ad una norma molto chiara.
Vi è inoltre un altro problema, appena citato, riguardo al bilanciamento dei problemi tra difesa ed accusa. Tuttavia, il problema mi pare molto chiaro. Non si tratta di una norma «salva nessuno». Se vi sono stati casi di attualità, non dobbiamo esserne schiavi, ma nemmeno ignorarli. La norma dice che ad un certo punto il procedimento si arresta ed arriva all'autorità politica. Se essa afferma che esiste il segreto di Stato, si ferma la vicenda.
Poi la norma prosegue ed il Comitato parlamentare, come contenuto all'articolo 39, può riferire al Parlamento contro l'autorità politica e contro il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che vi sia stato un ricorso al segreto di Stato non giustificato. Tuttavia, la norma è molto chiara.
Nei giorni scorsi qualche giornale ha affermato che si trattava di una legge «salva Pollari», ma non lo era. Il giorno successivo hanno detto invece che era stata abolita la norma «salva qualcuno». La norma è questa; essa non salva una persona, ma introduce una procedura. Scusate se faccio un riferimento all'attualità, ma a me non risulta che in alcune vicende sia stata seguita una procedura simile.
Si dice, infatti, che la procedura sia già prevista nell'ordinamento. Può darsi, ma qui mi rifaccio al mio personale difetto di sapienza giuridica. Può darsi che esistano norme che già dicano questo. In Italia esistono tante di quelle leggi, che sicuramente al loro interno è contenuta qualsiasi cosa. Tuttavia, non credo che sia detto in maniera così chiara. Se la norma esiste, ma non è stata rispettata, facciamo bene a votare l'articolo 40.
A mio avviso, infatti, si tratta di un articolo che introduce una procedura ex ante: prima di procedere ci si rivolge all'autorità e poi al Governo, al Governo pro tempore. Quindi, si tratta di una norma che dà un forte potere al Governo, e che, quindi, oggi dà un potere al Presidente del Consiglio Prodi, ma non la facciamo perché oggi Prodi è il Presidente del Consiglio, ma per consentire un bilanciamento dei poteri alle istituzioni.
Quindi, come non è una norma ad personam per salvare l'imputato Tizio o Caio, non è neanche ad personam per dare al sottosegretario Micheli o, in questo caso, al Presidente del Consiglio personalmente questo potere, ma stiamo parlando di istituzioni. Non vorrei che poi qualcuno titolasse in maniera sbagliata e fuorviante che ha vinto Tizio o ha vinto Caio: vince una procedura trasparente e mi rifaccio alle considerazioni che ho già svolto - e mi avvio rapidamente alla conclusione - sull'articolo 39.
Tale procedura salvaguarda l'operato dei servizi di sicurezza del nostro paese. Vi sono norme che impediscono l'abuso del segreto di Stato, ma finalmente introducono procedure chiare. Poi, semmai, quando la legge sarà approvata definitivamente, non verranno rispettate, ma sono norme che consentiranno di imporne il rispetto.
Ora, si concede una maggiore tutela alle persone che operano per la nostra sicurezza. Non è a favore di nessuno, ma certamente viene sconfitto chi pensava di poter fare l'azione di intelligence con Tutto il calcio minuto per minuto e fare, ovunque volesse, la telecronaca o radiocronaca di quello che avveniva. Noi dobbiamo garantire a chi opera per la nostra sicurezza delle norme che tutelino la loro attività.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, nell'annunciare il voto favorevole all'articolo 40 in esame, vorrei ricordare all'Assemblea e a chi ci ascolta due norme in particolare. Il comma 2, che poi diventerà 3, perché abbiamo approvato un emendamento che ha aggiunto un comma 1-bis, dice: «Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato», salvo che in riferimento al comma 6, che abbiamo modificato con l'approvazione dell'emendamento precedente 39.200, che prevede la eventuale possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni.
Nel precedente comma 5 dell'articolo 40 del testo in esame, in alternativa, si dice però - e questo è molto importante -: «Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto». È una norma di carattere generale: ciascuno la legga, se vuole, anche in riferimento a vicende attuali cui altri hanno fatto accenno in questo dibattito.
Confermo quindi il voto favorevole sull'articolo 40.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 477
Maggioranza 239
Hanno votato sì 475
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati del gruppo La Rosa nel Pugno avrebbero voluto esprimere un voto contrario.
(Esame dell'articolo 41 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 13).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 41.200 e 41.201.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 41.60, ricorda che l'emendamento Mascia 41.61 è stato ritirato, mentre sull'emendamento Licandro 41.62 vi è una proposta di riformulazione...
PRESIDENTE. Le faccio presente che l'emendamento Licandro 41.62 è stato ritirato.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Sì, ha ragione, Presidente. Peraltro, l'emendamento 41.201 della Commissione assorbe l'emendamento Licandro 41.60, che mi sembra i presentatori intendano ritirare.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali. Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Licandro 41.60 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 41.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 471
Maggioranza 236
Hanno votato sì 470
Hanno votato no 1).
Ricordo che l'emendamento Licandro 41.62 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 41.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 474
Astenuti 2
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 461).
(Esame dell'articolo 42 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 14), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 43 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 43 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 15).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 43.200, interamente sostitutivo dell'articolo 43.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 43.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 43.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 469
Astenuti 2
Maggioranza 235
Hanno votato sì 469).
Avverto che, essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 43, non si procederà alla votazione di quest'ultimo.
(Esame dell'articolo 44 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 16).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, essendo stato ritirato l'emendamento a firma D'Alia 44.61, la Commissione esprime parere favorevole sull'unica proposta emendativa 44.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che, come poc'anzi è stato rilevato dal relatore, l'emendamento D'Alia 44.61 è stato ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 44.600 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 487
Astenuti 3
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 475
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 45 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 17), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 45.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 462
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Forlani, Grassi e Gardini non sono riusciti a votare.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 18).
Avverto che l'ordine del giorno Ponzo n. 9/445/1 è stato ritirato dai presentatori.
Qual è il parere del Governo sul restante ordine del giorno?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'ordine del giorno Incostante n. 9/445/2.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Incostante n. 9/445/2.
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.
PROPOSTE DI LEGGE: ASCIERTO; ZANOTTI ED ALTRI; NACCARATO; MATTARELLA ED ALTRI; ASCIERTO; GALANTE ED ALTRI; DEIANA; FIANO; GASPARRI ED ALTRI; MASCIA; BOATO; BOATO; BOATO; SCAJOLA ED ALTRI; D'ALIA; MARONI ED ALTRI; COSSIGA; COSSIGA: SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO (A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125)
(A.C. 445 - Sezione 1)
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'emendamento 21.68 e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 4 non contenuti nel fascicolo 2.
Conseguentemente, si intende revocato, relativamente all'emendamento 21.68, il parere contrario espresso in data 8 febbraio 2007
.
(A.C. 445 - Sezione 2)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Autorità delegata).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ART. 3.
(Autorità delegata).
Al comma 1, sopprimere le parole: ad un Ministro senza portafoglio o.
3. 61. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. 11. Gasparri, Bocchino.
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
3. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
(A.C. 445 - Sezione 3)
ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
Art. 17.
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.
4 Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.
5. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
6. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state
svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
ART. 17.
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).
Sopprimerlo.
17. 65. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di informazione per la sicurezza e ai loro collaboratori che pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui al comma 2 e delle procedure fissate dall'articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica solo per i reati di falso di cui ai capi III e IV del Titolo VII del Libro II del codice penale, per reati contro il domicilio di cui alle sezioni IV e V del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale e per il reato di furto di cui all'articolo 624 del codice penale.
3. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte previste dalla legge come reato:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 secondo le norme organizzative dei servizi di informazione e sicurezza;
b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione che non siano altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate al loro raggiungimento in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
17. 66. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 2, sopprimere le parole:, la libertà morale.
17. 2. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 3, sopprimere le parole da:, salvo che si tratti fino alla fine del comma.
17. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
Al comma 3, sopprimere le parole da:, salvo che si tratti fino alla fine del comma.
17. 68. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 3, sostituire le parole: e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti con le seguenti: oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria.
17. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 202. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non possono essere autorizzate condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 38, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
17. 203. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentati contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato, di cui all'articolo 241 del codice penale.
17. 69. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 255 del codice penale.
17. 70. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di associazione sovversiva, di cui all'articolo 270 del codice penale.
17. 71. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale.
17. 72. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di assistenza agli associati di associazione sovversiva o con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-ter del codice penale.
17. 73. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'articolo 270-quater del codice penale.
17. 74. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale.
17. 75. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
17. 76. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, di cui all'articolo 280-bis del codice penale.
17. 77. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentato contro la costituzione dello Stato, di cui all'articolo 283 del codice penale.
17. 78. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di cui all'articolo 284 del codice penale.
17. 79. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale.
17. 80. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di cospirazione politica mediante accordi, di cui all'articolo 304 del codice penale.
17. 81. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di cospirazione politica mediante associazione, di cui all'articolo 305 del codice penale.
17. 82. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di banda armata, di cui all'articolo 306 del codice penale.
17. 83. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, di cui all'articolo 307 del codice penale.
17. 84. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale.
17. 85. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, di cui all'articolo 316 del codice penale.
17. 86. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-bis del codice penale.
17. 87. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
17. 88. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale.
17. 89. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di corruzione per un atto d'ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale.
17. 90. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'articolo 319 del codice penale.
17. 91. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di corruzione in atti giudiziari, di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
17. 92. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, di cui all'articolo 322 del codice penale.
17. 93. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, di cui all'articolo 322-bis del codice penale.
17. 94. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale.
17. 95. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'articolo 331 del codice penale.
17. 96. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, di cui all'articolo 334 del codice penale.
17. 97. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale.
17. 98. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale.
17. 99. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, di cui all'articolo 340 del codice penale.
17. 101. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di usurpazione di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 347 del codice penale.
17. 102. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violazione di sigilli, di cui all'articolo 349 del codice penale.
17. 103. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'articolo 351 del codice penale.
17. 104. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di
turbata libertà degli incanti, di cui all'articolo 353 del codice penale.
17. 105. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violazione di sepolcro, di cui all'articolo 407 del codice penale.
17. 106. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di vilipendio delle tombe, di cui all'articolo 408 del codice penale.
17. 107. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di vilipendio di cadavere, di cui all'articolo 410 del codice penale.
17. 108. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, di cui all'articolo 411 del codice penale.
17. 109. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di occultamento di cadavere, di cui all'articolo 412 del codice penale.
17. 110. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di istigazione a delinquere, di cui all'articolo 414 del codice penale.
17. 111. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale.
17. 112. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
17. 113. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di scambio elettorale politico mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
17. 114. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di assistenza agli associati di associazione per delinquere, di cui all'articolo 418 del codice penale.
17. 115. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di associazione di devastazione e saccheggio, di cui all'articolo 419 del codice penale.
17. 116. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentato a impianti di pubblica utilità, di cui all'articolo 420 del codice penale.
17. 117. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di incendio, di cui all'articolo 423 del codice penale.
17. 118. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
17. 119. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'articolo 424 del codice penale.
17. 120. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di inondazione, frana o valanga, di cui all'articolo 426 del codice penale.
17. 121. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, di cui all'articolo 427 del codice penale.
17. 122. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di naufragio, sommersione o disastro aviatorio, di cui all'articolo 428 del codice penale.
17. 123. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento seguito a naufragio, di cui all'articolo 429 del codice penale.
17. 124. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale.
17. 125. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di pericolo di disastro ferroviario, di cui all'articolo 431 del codice penale.
17. 126. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale.
17. 127. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di cui all'articolo 433 del codice penale.
17. 168. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, di cui all'articolo 434 del codice penale.
17. 128. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, di cui all'articolo 435 del codice penale.
17. 129. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni, di cui all'articolo 436 del codice penale.
17. 130. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 476 del codice penale.
17. 131. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui all'articolo 477 del codice penale.
17. 132. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, di cui all'articolo 478 del codice penale.
17. 133. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale.
17. 134. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, di cui all'articolo 480 del codice penale.
17. 135. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all'articolo 481 del codice penale.
17. 136. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità materiale commessa dal privato, di cui all'articolo 482 del codice penale.
17. 137. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 del codice penale.
17. 138. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in registri e notificazioni, di cui all'articolo 484 del codice penale.
17. 139. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in scrittura privata, di cui all'articolo 485 del codice penale.
17. 140. Sgobio, Galante, Diliberto, Licandro, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità in foglio firmato in bianco, di cui agli articoli 486 e 487 del codice penale.
17. 141. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di altre falsità in foglio firmato in bianco, di cui all'articolo 488 del codice penale.
17. 142. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di uso di atto falso, di cui all'articolo 489 del codice penale.
17. 143. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di uso di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'articolo 490 del codice penale.
17. 144. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico, di cui all'articolo 493 del codice penale.
17. 145. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di divieto di combattimenti tra animali, di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.
17. 146. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di supposizione o soppressione di stato, di cui all'articolo 566 del codice penale.
17. 147. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di alterazione di stato, di cui all'articolo 567 del codice penale.
17. 148. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione consensuale di minorenni, di cui all'articolo 573 del codice penale.
17. 149. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di sottrazione di persone incapaci, di cui all'articolo 574 del codice penale.
17. 150. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 del codice penale.
17. 151. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di furto, di cui all'articolo 624 del codice penale.
17. 152. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
17. 153. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale.
17. 154. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale.
17. 155. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento, di cui all'articolo 635 del codice penale.
17. 156. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici, di cui all'articolo 635-bis del codice penale.
17. 157. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di truffa, di cui all'articolo 640 del codice penale.
17. 158. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
17. 159. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter del codice penale.
17. 160. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale.
17. 161. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di usura, di cui all'articolo 644 del codice penale.
17. 162. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di appropriazione indebita, di cui all'articolo 646 del codice penale.
17. 163. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale.
17. 164. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale.
17. 165. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-ter del codice penale.
17. 166. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
17. 167. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di proprietà, controllo, direzione, amministrazione di una casa di prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 169. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di concessione in locazione di una casa o di altro locale allo scopo di esercizio di una casa di prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 170. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di reclutamento di persone per farle esercitare la prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 4), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 171. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di induzione alla prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numeri 5) e 6), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 172. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 7), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 173. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì al reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
17. 174. Sgobio, Diliberto, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 4, sopprimere le parole: rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale.
17. 177. Mascia, Deiana.
Al comma 4, sostituire le parole: rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale con le seguenti: i cui rappresentanti abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative.
17. 61. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
Al comma 4, dopo le parole: consiglio regionale, aggiungere le seguenti: nelle sedi di associazioni di cui al libro primo, titolo II, capi II e III, del codice civile e.
17. 176. Mascia, Deiana.
Al comma 4, sostituire le parole: nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo con le seguenti: di redazioni di giornali, periodici, o notiziari radiotelevisivi.
17. 64. Gamba.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e di magistrati dell'ordine giudiziario.
17. 178. D'Alia.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: servizi di sicurezza aggiungere le seguenti:, in casi di eccezionale gravità.
17. 179. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 9, sopprimere le parole: o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6.
17. 180. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 9, sopprimere le parole: o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6.
17. 182. Mascia, Deiana.
Al comma 6, dopo le parole: non addette ai servizi di sicurezza aggiungere le seguenti: in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza.
17. 200. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 4)
ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).
Sopprimerlo.
18. 68. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole da: autorizza fino alla fine del comma con le seguenti: valutata la necessità di porre in essere la condotta prevista dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte, invia la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione di autorizzare la condotta.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
2. Entro cinque giorni dalla richiesta, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, provvede all'autorizzazione, motivandola.
3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o accertata l'assoluta impossibilità di avvisare quest'ultimo, il direttore del servizio, autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, indicando le circostanze dell'intervento di urgenza.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 2 ratifica il provvedimento.
6. Nel caso in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il procuratore generale presso la Corte di cassazione avvia immediatamente le indagini e le procedure verso gli autori.
all'articolo 33, sopprimere il comma 4.
18. 73. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
18. 61. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita.
18. 66. Mascia.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, di autorizzare il personale dei Servizi informativi e di sicurezza a svolgere, autonomamente od in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica italiana, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica italiana.
18. 3. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere le parole:, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
18. 71. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
18. 62. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
18. 63. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole da: che non consentano fino alla fine del comma, con le seguenti: ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente, direttamente o anche tramite il DIS.
18. 69. D'Alia.
Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: e qualora l'Autorità delegata non sia istituita,
18. 64. Mascia.
(Approvato)
Al comma 4, sopprimere le parole:, tramite il DIS.
18. 72. Villetti, Buemi, Angelo Piazza.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel caso previsto dal comma 4, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione o conservazione.
18. 70. D'Alia.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza ritardo.
18. 65. Mascia.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 5)
ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 ed autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio di sicurezza interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).
Sopprimerlo.
19. 62. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19 - 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17, ed autorizzato dall'articolo 18, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio interessato, comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato dal comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il procuratore generale preso la Corte di cassazione, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è apposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il procuratore generale presso la Corte di cassazione è interpellato dal giudice che procede.
4. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, se sussiste la speciale giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità, che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procedimento è sospeso.
5. Se il procuratore generale presso la Corte di cassazione conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice a seconda dei casi pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
6. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti.
7. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
19. 66. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo le parole: Servizio interessato aggiungere le seguenti: , tramite il DIS.
19. 63. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 6, sostituire le parole da: il procuratore fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
19. 65. D'Alia.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: servizio di sicurezza interessato con la seguente: DIS.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: servizio interessato con la seguente: DIS.
19. 64. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del trattenimento non può superare, in ogni caso, le quarantotto ore.
19. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
(A.C. 445 - Sezione 6)
ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
(Sanzioni penali).
1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 20.
(Sanzioni penali).
Sopprimerlo.
20. 60. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sostituire le parole: da tre a dieci con le seguenti: da cinque a quindici.
20. 61. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(A.C. 445 - Sezione 7)
ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 28.
(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria,
quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone la immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto; resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 28.
(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28 - (Segretezza delle comunicazioni del personale) - 1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunicazioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle suddette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.
3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, quest'ultima procede alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle comunicazioni intercettate.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 5, sostituire le parole: 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge con le seguenti: 28, comma 3.
28. 1. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, comma 3, dopo le parole: la commissione di un delitto aggiungere le seguenti: contro la persona.
28. 60. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, comma 3, dopo le parole: la commissione di un delitto aggiungere le seguenti: per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
28. 200. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 8)
ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 36.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.
5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
ART. 36.
(Obbligo del segreto).
Sopprimere il comma 3.
36. 60. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare
interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
36. 200. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La condanna per la violazione del segreto di cui ai commi 2 e 3, comporta sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
36. 62. D'Alia.
(A.C. 445 - Sezione 9)
ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 37.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 37.
(Organizzazione interna).
Al comma 3, sostituire le parole: dal soggetto che li ha trasmessi con le seguenti: dall'autorità che li ha formati.
Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal Comitato con le seguenti: Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere.
37. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, salva diversa e motivata deliberazione del Comitato.
37. 62. D'Alia.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: I Presidenti fino a: dal
Comitato con le seguenti: Il Comitato può avvalersi di tutte le collaborazioni esterne ritenute necessarie,
37. 61. D'Alia.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Relazione al Parlamento) - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
37. 0200. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 10)
ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 38.
(Segreto di Stato).
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle Aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento
motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
ART. 38.
(Segreto di Stato).
Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in relazione ad accordi internazionali.
38. 1. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, sopprimere le parole:, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali.
38. 62. Mascia, Deiana.
(Approvato)
Al comma 5, dopo la parola: sentito aggiungere le seguenti: il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e.
38. 63. Mascia, Deiana.
Al comma 8, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
38. 68. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 8, sostituire le parole da: dispone una o più proroghe: fino alla fine del comma, con le seguenti: trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trent'anni.
38. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 8, sostituire le parole da: o più proroghe fino alla fine del comma con le seguenti: una proroga del vincolo per una durata non superiore a cinque anni. La suddetta proroga non può in alcun modo essere reiterata.
38. 64. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 9, sostituire le parole: può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano con le seguenti: dispone la cessazione del vincolo quando sono.
38. 65. (Testo corretto)Mascia, Deiana.
(Approvato)
Sopprimere il comma 10.
38. 7. Galante, Licandro, Diliberto, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 10, dopo le parole: eccezionale gravità aggiungere le seguenti:, e a condizioni di reciprocità.
38. 66. Mascia, Deiana.
(Approvato)
Al comma 11, dopo le parole: 416-bis aggiungere le seguenti:, 416-ter.
38. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:, all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché a fatti concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.
Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.
38. 67. Mascia, Deiana.
(A.C. 445 - Sezione 11)
ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 39.
(Tutela del segreto di Stato).
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 39.
(Tutela del segreto di Stato).
Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 2, sostituire le parole: i soggetti di cui al comma 1 oppongono con le seguenti: il testimone oppone.
39. 62. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 202, sopprimere il comma 4.
39. 64. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
39. 60. Buemi, Villetti, Angelo Piazza.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
39. 63. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, capoverso Art. 202, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso della insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso della insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
39. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 7, sostituire la parola: accolto con le seguenti: stato risolto dalla Corte costituzionale.
39. 65. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Al comma 1, capoverso Art. 202, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
39. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso Art. 204, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 201, 202, 203, fatti notizie, documenti o cose relative a condotte con le seguenti: agli articoli 201, 202, 203, fatti, notizie o documenti concernenti le condotte.
39. 202. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel comma 1 con le seguenti: nei commi 1, 1-bis e 1-ter.
39. 203. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.
39. 66. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
(A.C. 445 - Sezione 12)
ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 40.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.
7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 40.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Nel processo con le seguenti: In ogni stato e grado del procedimento.
40. 61. D'Alia.
All'emendamento 40.201. della Commissione, sostituire le parole da: nella sua qualità fino a: deliberazioni di sua competenza con le seguenti: ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.
0. 40. 201. 1. (Nuova formulazione) Santelli, Boscetto, Baldelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: salvo quanto disposto fino alla fine del comma con le seguenti:, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
40. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
40. 202. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto.
40. 60. Boscetto, Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
40. 200. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 13)
ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 41.
(Classifiche di segretezza).
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 41.
(Classifiche di segretezza).
Al comma 5, sostituire le parole: decorso un ulteriore periodo di cinque anni, con le seguenti: decorsi cinque anni dalla data di apposizione dell'ultimo livello.
41. 60. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 5, dopo la parola: cessa aggiungere la seguente: comunque.
41. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
41. 61. Mascia, Deiana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Il DIS è responsabile della documentazione declassificata. La distruzione della documentazione, in ogni stadio della declassificazione, nonché di quella priva di ogni vincolo per decorso dei termini, è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.
41. 62. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
41. 201. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 14)
ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate
entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e previa deliberazione del CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
(A.C. 445 - Sezione 15)
ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 43.
(Abrogazione).
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 43.
(Abrogazione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. - (Abrogazioni). - 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto dal comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge.
2. Il CESIS, il SISMI ed il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 6, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione SISMI si intende riferita al SIE, l'espressione SISDE si intende riferita al SIN, l'espressione CESIS si intende riferita al DIS, l'espressione CIIS si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato previsto dall'articolo 30 della presente legge.
43. 200. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 16)
ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 44.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 44.
(Disposizioni transitorie).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel corso della prima seduta del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza secondo le modalità previste dalla presente legge.
44. 61. D'Alia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti della risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 600.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
(A.C. 445 - Sezione 17)
ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
(A.C. 445 - Sezione 18)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
nel corso degli anni i Servizi di sicurezza nazionali si sono costantemente avvalsi di personale esterno sia in funzione di particolari capacità non reperibili nel proprio personale, sia in relazione ad attività da esercitare per un periodo di tempo limitato;
tale personale ha acquisito una indubbia professionalità che sembra opportuno non disperdere,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di assumere collaboratori esterni con particolari profili professionali che abbiano collaborato per almeno tre anni con il Servizio di sicurezza e che abbiano superato una specifica prova selettiva.
9/445/1. Ponzo, Brusco.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 7, spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia,
impegna il Governo
ad operare affinché, nell'ambito delle attività svolte nel Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali dell'Italia, il SIN, anche all'estero, in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza esterna (SIE), svolga in particolare un'azione di ricerca e di individuazione delle reti della criminalità organizzata transnazionale, dei luoghi di concentrazione dei capitali illeciti, dei loro canali di transito da e per l'Italia e delle loro modalità di utilizzo e di reimpiego, fornendo il necessario supporto informativo nei confronti degli organi di Governo, ai fini della valutazione dei rischi provenienti dalla specifica minaccia e delle iniziative di contrasto.
9/445/2. Incostante.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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110.
Seduta di GIOVedì15 FEBBRAIO 2007
presidenza del vicepresidente CARLO LEONI
La seduta comincia alle 9,30.
VALENTINA APREA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A) (ore 9,35).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Ricordo che nella seduta di ieri sono stati, da ultimo, esaminati gli ordini del giorno.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, ovviamente come gruppo voteremo a favore dell'istituzione del nuovo sistema di sicurezza nazionale, anche se nel dibattito di ieri abbiamo sollevato alcune questioni, insieme ad altri gruppi. In particolare, una delle critiche da noi mosse e che sicuramente dovrà essere tenuta in considerazione, come sostenuto dal presidente della Commissione, attraverso future leggi, riguarda il seguente aspetto: i giornalisti, nel momento in cui vengono a conoscenza di notizie coperte da segreto e le diffondono, possono essere puniti con la reclusione fino a tre anni. Noi, come altri gruppi, siamo di ispirazione riformista e riteniamo che la stampa debba svolgere un'opera di conoscenza nei confronti dei cittadini in ordine a questioni di loro interesse.
Avevamo criticato anche il fatto che spesso e volentieri i segreti di ufficio e di Stato comportano notevoli problematiche, dando luogo, per così dire, a situazioni borderline tra il segreto e ciò che viene a conoscenza della libera stampa. Vorremmo al riguardo fare una considerazione, tenendo presente la nostra carta costituzionale, in particolare l'articolo 24, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, come evidenziato ieri da qualche collega. Se i fatti per cui si è portati in giudizio riguardano il segreto di Stato e se gli elementi coperti dal segreto di Stato, che non potrà essere violato, possono essere l'elemento dirimente per l'assoluzione, ebbene l'articolo 24 non viene rispettato, come non viene rispettato l'articolo 21 della Costituzione che, al secondo comma, recita: «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».
I due articoli della Costituzione citati vengono a cozzare con il testo di legge che abbiamo predisposto, che comunque - come ho già preannunciato - avrà il nostro voto favorevole, in quanto, pur essendo il provvedimento sicuramente perfettibile, con esso tuttavia si è fatto un grande passo in avanti per normare una materia molto difficile. La Commissione, con il suo presidente - lo voglio dire pubblicamente -, ha ben lavorato e si molto è impegnata. A parte qualche critica legittima da parte di vari gruppi, arriviamo ad un voto unanime proprio per il lavoro svolto dalla Commissione e dal suo presidente, che ha lavorato per far sì che questa materia fosse normata, e lo fosse con il più ampio consenso dei deputati. Per esempio, è stata attribuita per legge la presidenza del Copaco alla minoranza, per evitare che il Governo, il Presidente del Consiglio, controlli se stesso e per far sì che esista un organismo parlamentare in mano all'opposizione, consentendo al Parlamento di avere effettivamente il controllo.
Quindi, nel riconfermare il nostro voto favorevole, riteniamo necessario, con futuri provvedimenti, evitare - e lo sottolineiamo nuovamente - che la libera stampa e i giornalisti siano gli unici a pagare se diffondono e pubblicano notizie sulle quali ignorano sia stato apposto il segreto di Stato.
Vorrei sottolineare un'altra considerazione: gli interessi nazionali devono essere tutelati anche in campo internazionale, ma non in maniera fine a se stessa. Deve essere veramente in gioco l'interesse nazionale. Non deve trattarsi della solita misura fatta per i «furbetti del quartierino».
Queste sono le critiche che, come gruppo, muoviamo ad un testo di legge sul quale esprimeremo comunque voto favorevole e che riconosciamo essere frutto di un lavoro serio e competente svolto dal presidente e dalla Commissione. Abbiamo mosso queste critiche per portare un contributo costruttivo, affinché con provvedimenti successivi si possano tutelare anche i giornalisti, facendo in modo che il segreto di Stato sia apposto solo per questioni di mero interesse nazionale, tali che il segreto favorisca gli interessi del paese.
Con queste considerazioni, confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana-Partito socialista e Nuovo PSI su questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo, dopo lavori serrati in Commissione, dopo un confronto abbastanza intenso tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno degli stessi schieramenti.
Certo, ciò avviene non senza alcune asprezze, pur nella civiltà del confronto politico e democratico.
Si tratta di una riforma che appare, nel suo approdo, profondamente cambiata rispetto al testo iniziale. Essa mostra, nel suo impianto, la novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio.
Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo; tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale. Esprimiamo, altresì, il nostro apprezzamento sulla conduzione dei lavori da parte del relatore, presidente Violante, che, anche in momenti abbastanza complicati e difficili, ha sempre mantenuto, con saldezza e pacatezza, la direzione del confronto e del dibattito. Ciò ha permesso di sciogliere alcuni dei nodi più delicati e ambigui - non tutti sono stati risolti -, che avrebbero sicuramente impedito il nostro voto favorevole. Così, fortunatamente, non è stato e, dunque, i Comunisti italiani voteranno a favore di questa riforma, che giunge dopo trent'anni dalla precedente.
Questa è una delle ragioni della tenacia con cui abbiamo mantenuto determinate posizioni e alcuni fermi convincimenti, perché si tratta di una riforma che non può guardare all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi segreti. Purtroppo, - vogliamo dirlo ancora una volta e non è una criminalizzazione dei nostri apparati - la storia di questa giovane Repubblica è contrassegnata non da servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei servizi stessi, dal dopoguerra ad oggi.
Sappiamo bene che il percorso è ancora lungo e che questo testo sarà trasmesso al Senato, dove si lavorerà per migliorarlo ulteriormente.
Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per aver ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non di una maggioranza politica, ma del Paese, perché, fin dall'inizio, abbiamo tentato di coniugare l'esigenza della sicurezza con la garanzia dei diritti dei cittadini e di coloro che, per avventura, potrebbero incrociare la strada dei servizi segreti e restare, come è accaduto in passato, stritolati dagli stessi.
Ecco perché la sostanziale modifica dell'articolo 17, volto a comprimere al massimo le cosiddette garanzie funzionali o le cause di giustificazione circa la libertà di commettere reati da parte dei servizi segreti, ha costituito uno dei momenti più duri del confronto, ma credo anche uno dei più qualificanti.
Ancora oggi, mentre ci accingiamo ad approvare in aula questa riforma, l'opinione pubblica è profondamente colpita da ciò che è accaduto negli anni e nei mesi precedenti. Non possono lasciare indifferenti sia la risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo, circa i voli coperti della CIA, che ha visto la responsabilità enorme di tanti Governi dell'Unione europea, compreso quello italiano, sia i casi che appartengono alla nostra attualità; mi riferisco al caso Abu Omar o al caso Calipari, rispetto al quale si vuole utilizzare, non so sino a quanto nell'interesse della Repubblica, il segreto di Stato, per cercare di non far luce sull'uccisione di uno dei nostri migliori funzionari. Tutto questo ha creato e continua a creare, in ciascuno di noi, profondo turbamento e ci porta a prestare grande attenzione nell'analizzare il testo della riforma, per tentare di correggerlo e migliorarlo, sino all'ultimo istante possibile.
Abbiamo migliorato sensibilmente, anzi, direi, integralmente la materia relativa alle cosiddette cause di giustificazione ed abbiamo ridotto la portata del segreto di Stato. Noi avremmo voluto la fissazione di un termine finale ancora più basso. Nel testo della riforma, tale termine, essendo di 15 anni più eventuali proroghe, può giungere ad un massimo di altri 15 anni, quindi a 30 anni. Noi riteniamo sia un termine eccessivo, comprensivo di troppe generazioni, perché si possa consegnare all'opinione pubblica ed ai lavori degli storici quei fatti, atti, documenti e notizie sui quali, per tanti decenni, si è mantenuto il silenzio, una coltre spessissima di silenzio. Il nostro emendamento sul punto non è stato accettato, però è vero, come più volte ha detto il presidente Violante, che, in altri paesi, il termine è più lungo (60 anni in Francia o in Germania). Tuttavia, al tempo stesso, ricordo che negli Stati Uniti, potenza cui sovente l'Occidente guarda come il miglior modello, il termine è più basso, ovvero di 14 anni, e che in media, nonostante la facoltà di proroga, il segreto di Stato cade dopo un ventennio. Mantenendo un termine più alto, ricordiamo che la nostra storia è molto più pesante di quella degli Stati Uniti, è una storia di deviazioni, di stragi e di misteri, rispetto ai quali tutto il Paese, la democrazia, oltre che i parenti delle vittime chiedono verità e giustizia.
Abbiamo, inoltre, eliminato gli intralci previsti nel testo originario con riferimento alla magistratura, circa le attualità processuali in corso. Insomma, abbiamo migliorato il testo, ma resta ancora un grande neo, che ci ha impedito di votare lo specifico articolo riguardante le pene per chi diffonde i lavori e le notizie sui lavori del Copaco, che è un organo parlamentare di controllo politico; consideriamo un dato negativo colpire il giornalista, tra coloro i quali possono diffondere notizie. Noi non abbiamo votato quell'articolo; cercheremo di migliorarlo in Senato e non escludiamo, magari insieme all'onorevole Villetti e a tutti gli altri che non hanno condiviso questa misura, di adottare un'iniziativa legislativa opportuna (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani e di deputati del gruppo Verdi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Grazie, Presidente. Anche io vorrei sottolineare il lavoro svolto, prima lungamente in Commissione e poi in Assemblea, per migliorare un testo che già partiva con diversi contributi (e più proposte di legge) da parte delle singole forze politiche e del Copaco. Voglio naturalmente ricordare anche il contributo del Governo e quello, fondamentale, del relatore, che ha accompagnato questo lavoro per tutte queste settimane. Voglio sottolineare ciò ancora una volta per richiamare l'impianto fondamentale di questa legge, che noi apprezziamo, ossia la responsabilità politica, che viene definita e chiaramente assegnata al Presidente del Consiglio, che a sua volta può nominare un'autorità delegata, un ministro o un sottosegretario. Vi sono poi: una condivisione delle decisioni strategiche rispetto al servizio informativo e di sicurezza con altri ministri e con il Comitato interministeriale; un effettivo potere di coordinamento sulle due direzioni, quella interna e quella estera, che, forse, finalmente, raggiungeranno un chiaro assetto e una chiara divisione di ruoli e responsabilità per aree, superando confusioni, sovrapposizioni o competizioni, che fin qui si sono determinate.
Tutto questo con un chiaro controllo parlamentare. Si tratta di un controllo parlamentare che avrà la possibilità di conoscere, esprimendo dei pareri, tutto ciò che riguarda sia il servizio sia le scelte per realizzare questo sistema informativo, e una possibilità di controllo su tutti i passaggi, anche quelli più delicati, che riguardano appunto il servizio informativo del nostro paese. Questo sistema equilibrato di responsabilità e di controllo è importante non solo perché, per la prima volta nel nostro paese, si definiscono le garanzie funzionali e le cause di giustificazione che consentiranno agli agenti del sistema di sicurezza del servizio informativo di utilizzare legalmente (e, quindi, ufficialmente), alcune condotte (comunque previste come reato) in modo abbastanza rigoroso (ma forse ancora migliorabile), ma soprattutto perché è prevista una procedura di autorizzazione che vede anche in questo caso la responsabilità politica, il controllo parlamentare e, naturalmente, il ruolo esplicito e chiaro della magistratura in questa funzione.
Si tratta quindi, finalmente, di un percorso che speriamo aiuterà non solo a chiarire e ad evitare abusi in una situazione come questa (considerata la storia lontana e recente in questioni di questo tipo, consentendo di definire in modo chiaro assunzioni di responsabilità per rispondere efficacemente a quei principi ispiratori che noi abbiamo richiamato, proponendo che vengono considerati eccezionali, indispensabili e proporzionali al fine dell'operazione, degli obiettivi che si intendono raggiungere) ma, soprattutto, a tutelare i beni comuni della collettività, al di là del merito della condotte, della individuazione delle fattispecie, o perlomeno della esclusione di determinate fattispecie in queste condotte. La cosa importante è rappresentata dai processi di decisione, di realizzazione e di controllo di queste scelte.
Questo va considerato insieme all'altro tema molto delicato del segreto di Stato, con riferimento al quale abbiamo definito in modo più rigoroso, più stringente e più determinato le finalità dell'utilizzo della posizione - o dell'opposizione - del segreto di Stato chiarendo la responsabilità e la competenza esclusiva del Presidente del Consiglio in materia. Anche in questo caso vi è un percorso che tiene conto e vede in ruoli determinanti il ruolo politico, il ruolo della magistratura, il ruolo del controllo e, infine, per la prima volta l'intervento e la possibilità di dirimere eventuali conflitti di attribuzione da parte della Corte costituzionale.
Credo che questo sistema di garanzie offra la possibilità di trasparenza in situazioni verso le quali abbiamo avuto un approccio diffidente, a causa della storia del nostro paese, ma che abbiamo cercato di affrontare con approfondimenti, con competenza, con studi e - ritengo - con grande equilibrio, che ci ha consentito di proporre un testo su quale penso si registrerà una convergenza molto ampia in quest'aula. Ritengo che ciò sia un elemento importante, perché si definisce una riforma che rappresenta uno dei punti più rilevanti delle nostre istituzioni democratiche. Riforme come questa hanno bisogno di un ampio consenso, e giustamente cerchiamo di ragionare e varare una riforma a prescindere dalle collocazioni di maggioranza o di minoranza, in questo momento della legislatura. Inoltre, per affrontare una riforma così profonda ed ampia si è dovuto, anche in questo caso, superare alcune resistenze, presenti anche all'interno delle stesse strutture che si riformano, e ciò non è un caso.
Sono passati dieci anni. Da almeno due legislature si tenta di varare una riforma di questo tipo. La si è potuta fare in questo momento, nonostante l'approccio e la cultura politica che guidano gli schieramenti presenti in quest'aula siano molto diversi.
Tutti abbiamo considerato, e consideriamo, l'urgenza di varare una riforma, sia perché quella del 1977 è storicamente superata in relazione al nuovo contesto internazionale, sia perché la stessa ha dimostrato tutti i suoi limiti ed ha prodotto vulnus e problemi rispetto alle responsabilità ed alle gerarchie che in essa sono determinate. Tale riforma era il frutto di una fase politica ormai, come ho già detto, superata da tempo. Si è, dunque, riscontrata una certa responsabilità per superare tale stato di cose e vi è stato bisogno di un maggiore livello di responsabilità da parte di ognuno di noi e da parte di ciascuna forza politica. Ci siamo, infatti, dovuti misurare con tutte le differenze culturali e politiche che sono emerse, anche nel dibattito in quest'aula.
Noi abbiamo cercato, per quanto ci riguarda, di ragionare su un terreno che tenesse insieme la sicurezza con le garanzie. Siamo convinti, infatti, che non sia giusto, anzi che sia dimostrato - non solo nel nostro paese, ma anche sul piano internazionale - a cosa si vada incontro quando questo equilibrio venga meno, quando, in nome della sicurezza, si pensa di sacrificare o si sacrificano - come spesso si fa ancora - libertà e garanzie fondamentali. Noi abbiamo tentato, dunque, di tenere insieme fino in fondo un'idea della democrazia con il suo sistema di garanzie, di pesi e contrappesi che resistano fino in fondo, e che siano evidenti fino in fondo. A me pare che questo sia l'elemento fondamentale che ci ha fatto condividere (per quanto - lo ripeto - ancora migliorabile) questo testo ed anche l'impianto ed i contenuti che abbiamo disegnato, anche in virtù degli emendamenti che sono stati approvati. Il ricordato equilibrio, quindi, è assolutamente salvaguardato, così come è salvaguardato - anzi, è reso evidente - il fatto che un buon funzionamento dei servizi, ossia la capacità e l'efficienza operativa di tali servizi, non può essere separato dall'affidabilità democratica e dal controllo politico-parlamentare degli stessi. Ciò è possibile soltanto se si riescono a rendere, in modo chiaro dal punto di vista legislativo, i rapporti ed i singoli ruoli e responsabilità presenti nel sistema.
In questo senso, mi pare che abbiamo fatto il nostro mestiere, delineando chiaramente da una parte la responsabilità politica, ma anche quella della magistratura, del controllo parlamentare e di tutti gli altri organi istituzionali operativi previsti.
Per questa ragione il voto di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sarà un voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, noi ci troviamo ad affrontare un testo su un tema delicato come quello dei servizi segreti. Non possiamo non ricordare che nella storia della nostra Repubblica abbiamo conosciuto fasi molto tormentate in questo settore molto delicato della vita dello Stato.
È noto a tutti che attorno alle deviazioni della Sifar vi furono dibattiti e confronti in Parlamento che non durarono un mese o due mesi, ma anni nel loro complesso. Ci trovavamo di fatto di fronte a parti dei servizi segreti che avevano proceduto ad una schedatura dei dirigenti politici sia dell'allora maggioranza, sia dell'opposizione di quegli anni.
Vedete, quel dibattito fu molto interessante innanzitutto perché segnalò che si era arrivati a fare luce su un aspetto molto oscuro della vita della nostra Repubblica e questo lo si doveva innanzitutto alla libertà di stampa. Fu un settimanale, L'espresso, che sfidando le leggi dello Stato portò alle rivelazioni su queste mediazioni.
Il tema quindi ha un retaggio storico. Come si sa, dalla storia bisogna trarre insegnamenti. Io ho apprezzato il lavoro che è stato fatto in Parlamento, dalla Commissione, dal Comitato dei nove, e dal presidente Violante. L'ho apprezzato perché ha animato uno spirito costruttivo, vale a dire quello di cercare di contemperare due esigenze: la tutela del segreto di Stato e quella dei controlli necessari affinché i servizi non devino dai loro compiti.
Tuttavia, mi permetto di osservare che su questo tema è molto difficile stabilire delle regole, individuare un tracciato - per così dire - giusto sul quale si debbano muovere i servizi segreti. Essi, per loro natura, devono operare al di fuori di sguardi indiscreti e fuori dai controlli normali che avvengono su tutti gli altri atti dello Stato.
Attuano un'azione che, per definizione, non è trasparente. Aggiungo un altro fattore di grandissima rilevanza: esiste una zona grigia nella quale i servizi segreti operano e che non è rigidamente entro le leggi.
Infatti, se noi ci trovassimo in una situazione nella quale si possa affermare, puramente e semplicemente, che i servizi segreti devono rispettare la legge, avremmo risolto gran parte dei nostri problemi; tuttavia, non è così. Risulta molto difficile, allora, regolare con una legge comportamenti che possono violare le leggi stesse: questo è il punto. Si tratta della questione riguardo alla quale sono stati sollevati, a mio avviso giustamente, alcuni interrogativi.
Vedete, colleghi, il provvedimento al nostro esame non innova la parte del vigente dell'ordinamento penale riguardante la libertà di stampa. Come ha osservato nella seduta di ieri una collega come Tana De Zulueta - la quale, lavorando per un settimanale inglese, è stata una giornalista di grandissimo valore -, se una norma recata dal presente progetto di legge fosse stata in vigore negli Stati Uniti, non si sarebbero potuto condurre le importanti inchieste sugli enormi scandali che hanno coinvolto i servizi segreti di quel paese.
Noi abbiamo, onorevoli colleghi, un regime che non è il più liberale del mondo: forse si tratta di uno dei più restrittivi, ed io vorrei aggiungere che, probabilmente, è uno dei più repressivi. Ricordo che, nella definizione del testo del provvedimento, si è cercato di trattare positivamente tale tema. Tuttavia, ritengo che, per quanto si voglia disciplinare tale argomento - prevedendo controlli, chiamando in causa la Corte costituzionale, coinvolgendo il Parlamento e rafforzando il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti -, tutto ciò non sia sufficiente.
Lo voglio dire, onorevoli colleghi: non basta! Ciò perché, quando entra in gioco la ragione di Stato (tema sul quale, peraltro, si è svolto un dibattito a livello di filosofia politica), essa entra spesso in contraddizione con il rispetto delle leggi, poiché si possono violare le leggi stesse per garantire la sicurezza dello Stato.
Dobbiamo comprendere a fondo, quindi, quale sia il tema che abbiamo di fronte. Vorrei rilevare che non esistono poteri «cattivi» e poteri «buoni». La magistratura non può essere intesa come potere «buono» o come potere «cattivo» ed il potere politico non può essere giudicato «buono» o «cattivo»: esiste, invece, il bilanciamento ed il reciproco controllo dei poteri stessi.
Ricordo, a tal riguardo, che noi abbiamo criticato fortemente gli eccessi che sono stati compiuti, in una certa fase della vita della nostra Repubblica, da parte della magistratura. Eppure, oggi, quando il Governo solleva un conflitto di attribuzioni su una questione come quella relativa ai servizi segreti, i quali sono stati intercettati dalla magistratura, qualche interrogativo viene immediatamente alla mente.
Pertanto, onorevoli colleghi, esprimiamo un apprezzamento per lo sforzo bipartisan che è stato compiuto, poiché il progetto di legge in esame, doveva essere approvato sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione. Però, c'è un vuoto.
Credo, infatti, che soltanto rafforzando una robusta opinione pubblica si possa effettivamente riuscire ad evitare che vi siano deviazioni. Su questo punto, vorrei rilevare che il testo in esame non innova, perché lascia inalterate alcune norme vigenti in materia. Tali norme, a mio avviso, non sono in grado di assicurare quella libertà della stampa che sarebbe necessaria.
Ricordo che, nella seduta di ieri, il presidente Violante, rivolgendosi anche a noi, ha invitato a presentare una proposta di legge in materia. Penso che il tema da me sollevato avrebbe dovuto essere trattato nell'ambito del provvedimento in esame; in ogni caso, presenteremo una proposta legislativa in tal senso.
Per ora, onorevoli colleghi, noi esprimiamo, come gruppo, questa valutazione, cioè che si tratta di un testo che deve essere apprezzato per i suoi aspetti positivi, ma che presenta un vuoto che consideriamo talmente grave da indurre i deputati de La Rosa nel Pugno all'astensione (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, il gruppo dell'UDC voterà a favore di questo provvedimento per ragioni di metodo e di merito. Per ragioni di metodo, perché noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, con riferimento, per la verità, non soltanto a questo specifico provvedimento ma a tutte le questioni centrali che riguardano riforme strutturali ed importanti per il nostro paese, la necessità di superare la logica del conflitto politico fine a se stesso per concentrarsi sulle questioni di merito. Ciò che il paese ci chiede, infatti, è proprio evitare di trasformare il confronto politico e parlamentare in una continua campagna elettorale e concentrarci sulle soluzioni che riteniamo più opportune per fare uscire il nostro paese da situazioni di impasse nelle quali si trova, purtroppo, da parecchi anni. L'approvazione, a larghissima maggioranza, della legge di riforma dei servizi di intelligence costituisce il primo fatto politicamente e istituzionalmente importante di questa legislatura e credo possa essere un buon viatico per affrontare altre questioni centrali per lo sviluppo del paese abbandonando pregiudizi ideologici e logiche di coalizione - che non tengono sulle questioni che, invece, interessano i cittadini - e cercando di utilizzare al meglio il ruolo e la funzione per la quale gli elettori ci hanno mandato in Parlamento.
Per quanto riguarda le questioni di merito, noi riteniamo che con il lavoro che abbiamo compiuto - per il quale ringraziamo il presidente Violante - si sia cercato di mettere insieme un sistema di regole tenendo conto delle preoccupazioni, delle sensibilità e delle culture di tutti. Inoltre, questo lavoro ha consentito di abbandonare vecchi retaggi che sono stati la causa fondamentale della impossibilità di portare a compimento, nelle ultime tre legislature, una riforma importante come questa ed ha consentito di affrontare trasversalmente temi molto difficili e molto complessi, sui quali, negli ultimi dieci anni, si è sviluppato lo scontro politico nel paese. Mi riferisco al rapporto tra Esecutivo e Parlamento e tra Parlamento, Esecutivo e autorità giudiziaria ed alla necessità di dotare gli operatori di intelligence di strutture efficienti, anche per reggere ad un confronto internazionale che, sulla questione del terrorismo, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, ha imposto, per così dire, una agenda ed una tabella di marcia diverse rispetto a quelle che ciascuno di noi prevedeva. Mi riferisco, altresì, ad un rapporto diverso con le libertà fondamentali e ad un rapporto diverso - in precedenza, ho ascoltato con rispetto e con attenzione il collega Villetti - tra questo mondo e l'informazione.
Siamo decisamente a favore di questa riforma, anche se alcune sue parti non ci hanno convinto, soprattutto rispetto alla proposta che il nostro gruppo parlamentare ha avanzato in sede di Commissione, poiché riteniamo che, nel merito, sia ricca di elementi innovativi ed importanti. La legge che da trent'anni è in vigore disciplina questa materia in maniera parziale perché non si occupa della tutela del segreto di Stato. Inoltre, da trent'anni i nostri servizi di intelligence operano con strumenti inadeguati. Tutto questo ha portato a luci ed ombre. Luci come quelle, ad esempio, dell'ultima, recente operazione antiterrorismo che è stata condotta a Milano, a Venezia e nel resto del Veneto, ed ombre che nascono da una circostanza: non essendo mai stati definiti i confini esatti dell'azione degli operatori di intelligence, la valutazione circa la liceità o la illiceità dei comportamenti di questi operatori, al di là dell'importanza che per la sicurezza nazionale tali comportamenti potevano avere, è stata affidata al prudente - ma non sempre tale - apprezzamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Ci siamo dunque trovati di fronte ad un sistema di regole inadeguato, innanzitutto perché, dal 1977 ad oggi, è cambiato il mondo e la necessità di una riforma era stata avvertita già dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda, la cui logica aveva guidato i rapporti internazionali. Già allora avremmo dovuto porci il problema di una riorganizzazione strutturale, funzionale dei nostri servizi di informazione, proprio perché lo scenario internazionale era cambiato e si avvertiva il bisogno di strutture operative statali, nel nostro paese, in grado di cimentarsi con le nuove sfide. Tuttavia, non solo siamo arrivati in ritardo rispetto a questo appuntamento: siamo arrivati tardi anche rispetto all'appuntamento, drammatico, dell'11 settembre 2001, che ha ulteriormente sconvolto il mondo. L'11 settembre ha segnato per l'Occidente una svolta di cui forse solo oggi cominciamo a renderci conto, avendo sottoposto alla nostra attenzione con tutta evidenza un tema fondamentale: quello di una strategia di contrasto e di lotta al terrorismo che non può più essere circoscritta alle attività operative dei singoli Stati.
La globalizzazione del terrorismo, nelle sue forme più drammatiche ma anche più organizzate, sia sotto il profilo economico e finanziario, sia sotto quello militare ed operativo, ha imposto e impone la necessità che anche le strutture organizzative dell'intelligence dei vari paesi siano più raccordate ed abbiano anche una dimensione sovranazionale diversa rispetto a quella esistente oggi.
Questo è un tema sul quale dovremo obiettivamente porre l'attenzione nei prossimi anni. A questo riguardo, ritengo che questa riforma sia nelle condizioni di dare un contributo affinché l'Italia possa svolgere nello scenario europeo ed internazionale un ruolo coordinato e di cooperazione con le altre forze di intelligence adeguato e all'altezza del compito.
Vorrei aggiungere, sotto questo profilo, anche un'altra considerazione. È evidente, infatti, che per quanto importante questa riforma, per quanto essa affronti senza riserve e senza veli tutte le questioni più spinose su cui il confronto politico e culturale di questo paese si è avvitato per anni, non potrà essere sufficiente se il sistema giuridico internazionale non si doterà di norme atte a contrastare ed organizzare la lotta al terrorismo in maniera adeguata.
Noi scontiamo un limite, ed il caso di Abu Omar ne è una riprova: l'assenza di un codice penale internazionale che, condiviso da tutte le nazioni, sia nelle condizioni di offrire un'unica definizione di terrorismo internazionale, facendo in modo che gli Stati della comunità internazionale abbiano un parametro di riferimento giuridico normativo - e anche giurisdizionale - uniforme tale da porli nelle condizioni di contrastare questo fenomeno globale con cui dovremo, purtroppo, fare i conti per molti anni ancora.
È evidente che, nell'esaminare questo tema, abbiamo dovuto prendere atto anche dei fatti e delle vicende giudiziarie di questi ultimi mesi. Tuttavia, l'aspetto positivo è stato quello di lavorare tenendo bene a mente la circostanza particolare del momento: siamo stati chiamati a costruire un sistema di regole che non deve valere solo per oggi ma deve dimostrarsi capace di regolare e disciplinare questa materia per i prossimi decenni. I casi particolari sono quindi importanti, perché hanno posto in evidenza una serie di questioni: la sovrapposizione di competenze, l'assenza di controlli reali, l'impossibilità di tenere una struttura che sia nelle condizioni di svolgere i compiti, garantendo i diritti di libertà dei cittadini, senza una regia unica e, d'altro canto, l'assoluta inadeguatezza del sistema processuale italiano nel rapporto con le attività degli operatori della sicurezza.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
GIANPIERO D'ALIA. Mi avvio alla conclusione, Presidente, ma volevo fare poche ultime considerazioni a questo riguardo. Credo che dovremmo prendere spunto da questa riforma per porci un altro tema, quello relativo alle nuove questioni delle libertà nel nostro paese. Noi abbiamo per troppo tempo guardato al passato anche nell'esame della riforma dei servizi di intelligence, trascurando che oggi nel nostro paese - ad esempio, la vicenda Telecom ne è la riprova - abbiamo la necessità di porci i temi dei rapporti fra i diritti di libertà, la privacy e la tutela dell'identità e della riservatezza dei cittadini guardando non solo alle garanzie degli operatori e dei servizi di intelligence, che sono opportunamente disciplinate dalla legge, ma ad un contesto diverso, rispetto al quale questa legge apre la necessità di un confronto nuovo.
Per queste ragioni e per quelle che abbiamo espresso nel corso del dibattito parlamentare, siamo lieti dell'imminente approvazione unanime di questa riforma e continueremo a sostenerla come abbiamo fatto fin dall'inizio (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Alleanza Nazionale - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tranfaglia. Ne ha facoltà.
NICOLA TRANFAGLIA. Onorevole Presidente, cari colleghi, intervengo per segnalare soltanto tre punti che a noi sembrano di particolare importanza. Il primo è quello già citato dall'onorevole Licandro e riguarda i frutti positivi che ha prodotto la discussione in questa Camera del provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne alcuni aspetti. Mi riferisco, innanzitutto, al ruolo della Magistratura, che rimane ancora centrale in tutta la vicenda e che, a mio avviso, non poteva essere sostituito in maniera esclusiva dall'intervento pure positivo della Corte costituzionale. Il secondo aspetto che mi sembra rilevante riguarda le considerazioni e i cambiamenti che sono avvenuti anche rispetto al segreto di Stato. A mio avviso, non si può adottare una legge di riforma dei servizi segreti senza cercare di mettere a punto il problema di decenni di silenzio e di mistero che hanno caratterizzato la storia d'Italia negli ultimi cinquant'anni. Vorrei ricordare ai colleghi che, a partire dal secondo dopoguerra, ancora non sappiamo molte cose sulla nostra storia. A mio avviso, un'occasione come quella della riforma dei servizi deve servire al paese per esercitare una pressione sulla classe dirigente, di cui in qualche modo facciamo parte, ed arrivare a verità, sia pure scomode, su una serie di vicende, a cominciare dalla strage di Portella della Ginestra.
Il terzo punto che vorrei segnalare è quello della necessità di una nuova iniziativa legislativa, come è già stato evidenziato dagli onorevoli Villetti e Licandro. Si tratta di intervenire con una nuova iniziativa legislativa che, in qualche modo, corregga il comma 3 dell'articolo 36, che è stato così difficile accettare. Noi dobbiamo avviare un'iniziativa sul diritto di cronaca e sistemare in modo più chiaro e meno negativo per quanto riguarda la libera stampa il problema della divulgazione di elementi che possano essere stati coperti dal segreto di Stato. Dobbiamo fare in modo che la stampa diventi sempre di più un elemento di controllo e di verità piuttosto che un elemento di servizio del potere.
Da questo punto di vista non vi è dubbio che, pur approvando il provvedimento e ringraziando il Comitato dei nove, in modo particolare l'onorevole Violante, riteniamo che si debba andare avanti e cercare di completare il disegno di questa riforma dei servizi, di cui si sentiva senz'altro il bisogno.
Quindi, con questa presa di posizione molto chiara, sia per l'accettazione della legge sia per la necessità di nuove iniziative, noi ci prepariamo a votare a favore dell'intero provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, si vuole approvare questa riforma perché vi è l'esigenza di rafforzare le attività dell'intelligence.
Nell'ambito del dibattito parlamentare, sia in Commissione sia in Assemblea, abbiamo ricordato che l'emergenza internazionale degli ultimi anni - a partire dal fatidico 11 settembre 2001 - ha soprattutto evidenziato l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale di stampo fondamentalista non solo con la forza delle armi: questo, tra l'altro, è avvenuto e sta avvenendo in varie parti del mondo. Stiamo, infatti, per prorogare una missione militare in Afghanistan, che prevede anche la partecipazione italiana, in una fase nella quale si parla di una primavera probabilmente di grande tensione in quella parte del mondo.
In ogni caso, si è detto da più parti che serve soprattutto l'intelligence, la conoscenza, l'infiltrazione in queste aree, in questi settori. Mi riferisco alla possibilità di disarticolare in via preventiva questa minaccia, oltre che, ovviamente, rafforzare l'azione dei servizi segreti nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Proprio in questi giorni vi è stata forte preoccupazione nei confronti della concreta minaccia rappresentata dal terrorismo brigatista, che come un fiume carsico, di tanto in tanto, riemerge dal passato, minaccia e tenta di uccidere, come già avvenuto negli anni passati.
Quindi, la legge serve a rafforzare il ruolo dell'intelligence. Ricordo che nel 2005, quando vi era un governo diverso da quello attuale, si determinò una convergenza sull'approvazione di un decreto, voluto in particolare dall'allora ministro dell'interno Pisanu, che ha rafforzato tutta l'attività di contrasto ai fenomeni di illegalità interna ed internazionale.
Vi fu anche allora un concorso di consensi e quel provvedimento venne approvato da un'ampia maggioranza: non ricordo se proprio all'unanimità, ma comunque con il consenso di tutti gli schieramenti.
Oggi ci troviamo di fronte ad un fatto che giudico positivo poiché, pur amando la dialettica bipolare e animandola ogni qual volta vi sono argomenti che ne giustifichino la presenza nell'ambito della discussione politica, credo sia positivo dar luogo ad una legge condivisa. Si tratta di un caso molto raro in questa legislatura, credo il primo, su una vicenda di grande rilievo: infatti, se vi sono state occasioni di voti convergenti, queste avranno sicuramente interessato argomenti di minore importanza.
Si tratta di una legge importante ed è positivo che vi sia una convergenza, posto che anche la rinnovata emergenza del 2005, rappresentata dagli attentati alla metropolitana di Londra, orientò la comunità internazionale a rafforzare le strutture di intelligence.
In questa occasione voglio elogiare, sottolineare i risultati positivi del SISMI, del SISDE e del CESIS, i quali in questi anni hanno fatto sì che l'Italia non vivesse le tragiche giornate degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Spagna, che hanno subito attentati drammatici.
Anzi, voglio ricordare che, anche con la collaborazione della nostre forze dell'ordine - in quel caso si trattò della Polizia di Stato -, proprio alle porte di Roma, in periferia, fu arrestato uno dei terroristi coinvolti nelle stragi londinesi dell'estate del 2005.
Quindi, va dato atto a chi ha guidato quei servizi - oggi altri sono subentrati a quei responsabili e, sicuramente, si tratta di persone altrettanto di valore - che la loro gestione ha fornito risultati preziosi: mi riferisco al prefetto Del Mese, al generale Pollari e al generale e prefetto Mori.
Credo che quei servizi abbiano operato in maniera notevole anche all'estero: degli ostaggi in molti casi sono stati liberati, in altri purtroppo no. Penso all'epilogo drammatico della vicenda di Quattrocchi, un eroe troppe volte dimenticato che voglio ricordare in questa discussione. E voglio ricordare anche la liberazione di giornalisti, di volontari che, coinvolti nello scenario drammatico iracheno, grazie anche ai nostri servizi di sicurezza sono stati liberati.
Questo provvedimento è condiviso in quanto vi sono punti, a nostro avviso fondamentali, che riguardano una più chiara definizione delle operazioni condotte al di fuori dei vincoli legislativi che valgono per il normale cittadino. Non siamo agli «007 con licenza di uccidere»; infatti vi è un lungo elenco di reati che in nessun caso possono essere compiuti. Tuttavia, sono previste alcune procedure con precise autorizzazioni che consentono di chiarire quando attività che per il comune cittadino sarebbero giustamente considerate illegali, sono invece autorizzate e possibili per l'operatore dei servizi di sicurezza.
Non si può affermare di volere maggiore intelligence e poi prevedere che gli agenti in questione debbano agire con le regole che potrebbero valere per una maestra d'asilo o per un vigile urbano. Bisogna riconoscere possibilità più ampie di operatività, pur prevedendo paletti e confini.
Il testo in esame, sulle garanzie funzionali - così vengono definite -, stabilisce principi chiari e dovrebbe sottrarre alla discussione permanente se sia lecito o autorizzato un determinato comportamento. La legge stabilisce campi e procedure di autorizzazione e, a nostro avviso, ciò costituisce un fatto fondamentale, in quanto garantisce maggiore operatività per i servizi di sicurezza.
Inoltre, si incide anche sulla tutela del segreto. Voglio dire a coloro che votano questo provvedimento quasi vergognandosene che ieri in quest'aula dal Vicepresidente del Consiglio, Rutelli, sono state pronunciate parole molto chiare. La legge che stiamo per approvare non è fatta per inseguire la cronaca di questi giorni o i processi in atto; la legge è fatta per seguire la storia di questi anni e per soddisfare l'esigenza di maggiore sicurezza. Tuttavia, anche i recenti fatti di cronaca giudiziaria si intrecciano, nascendo comunque dall'emergenza della storia. I vari Abu Omar, i vari personaggi che circolano per il mondo rappresentano - poi si accerterà se a torto o a ragione - il sospetto di una minaccia.
Ieri il Vicepresidente Rutelli, rispondendo ad una interrogazione durante il question time, ha detto che, in occasione dell'indagine sul sequestro di Abu Omar, l'autorità giudiziaria ha acquisito elementi informativi anche di carattere documentale attinenti all'identità di ottantacinque dipendenti del servizio, intercettandone le utenze dei cellulari in uso, nonché elementi attinenti alla struttura e alle logiche di funzionamento del servizio medesimo non direttamente afferenti al sequestro in questione. Il materiale sequestrato - continua Rutelli - prevede che siano ritenute lese, da parte del Governo, le prerogative di decretazione, nonché gli esiti delle indagini effettuate a carico degli agenti del SISMI, depositati in occasione della richiesta di rinvio a giudizio.
Quindi, il Governo ha ribadito la giustezza della decisione di apporre il segreto di Stato per impedire l'utilizzazione degli esiti di tali accertamenti. Inoltre, il Vicepresidente Rutelli ha confermato che esiste tuttora un conflitto di attribuzione sul quale si dovrà pronunciare la Consulta e questa nuova legge richiama appunto i poteri della Consulta quale estremo organo di garanzia, di fronte al quale non si potrà opporre il segreto. Pertanto, il segreto sulle vicende milanesi era giusto e ieri proprio il vicepresidente Rutelli lo ha riproposto.
Il quotidiano la Repubblica, che ha ingaggiato una giusta battaglia giornalistica su questi temi e che spesso ha offerto anche elementi di conoscenza e di riflessione, fornisce una strana interpretazione del provvedimento in esame. Infatti, oggi c'è un articolo su la Repubblica che sostiene che sarebbe stato sventato il golpe di una norma «salva qualcuno».
Come già affermato ieri, ribadisco che in questo testo non sono contenute norme «salva Pollari» altrimenti si tratterebbe di una legge «potenzia Prodi». Se leggessimo la legge con gli occhiali della cronaca, affidando al Presidente del Consiglio il potere di apporre o meno il segreto, di revocarlo o meno e di assumere decisioni, si consegnerebbe il potere a Prodi. In realtà, tale potere viene attribuito all'istituzione, alla funzione suprema di gestione della politica. Quindi, non emaniamo né leggi ad personam pro Pollari né pro Prodi; tutto vorremmo fare, tranne che questo!
Si tratta di una legge che attribuisce al Presidente del Consiglio, quale figura guida del Governo, il potere di assumere alcune decisioni in esclusiva; infatti, anche il ministro delegato, su alcune vicende, non può esercitare i poteri spettanti al Presidente del Consiglio.
Oggi su la Repubblica si dice: sventato il colpo di Stato, perché questa norma non c'è. Ebbene, so di deludere chi ha scritto quell'articolo sul quotidiano: l'articolo 40 del testo in esame consente non solo al testimone, ma anche alla persona indagata (mi verrebbe l'impulso di fare esempi di attualità, ma non lo faccio per evitare che si dica che facciamo una legge a favore di qualcuno ) di dire che un fatto è coperto dal segreto di Stato, e che cosa farebbe secondo la legge oggi in esame il magistrato? Si rivolgerebbe all'autorità politica che avrebbe un limite temporale per confermare che è stato opposto il segreto di Stato, oppure per smascherare il fedifrago o servitore dello Stato che avesse mentito.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
MAURIZIO GASPARRI. Ritengo dunque che il provvedimento in esame chiarisca questi aspetti.
Caro Presidente, sono queste le ragioni per le quali voteremo a favore di una riforma che nel bilanciamento tra sicurezza e libertà, senza ledere i diritti di libertà, rafforza i temi della sicurezza.
Vi è anche una soddisfazione di carattere personale: anche noi abbiamo contribuito non solo riguardo al merito della futura legge ma anche con riferimento alla denominazione degli organi. Erano, infatti, state utilizzate varie sigle e alla fine ne era stata scelta una che si sarebbe potuta prestare a qualche scherno giornalistico. Quindi, anche in un dialogo che si è rivelato costruttivo, ho proposto le sigle SIN e SIE, che subentreranno a quelle esistenti di Sisde e Sismi, a dimostrazione che anche sugli aspetti nominalistici vi è stato uno spirito di forte collaborazione. Avrei preferito una struttura unificata, ma quella del rafforzamento del DIS, quale momento di coordinamento, rappresenta un punto di incontro importante.
Ho concluso, Presidente. Quindi, vi sarà maggiore chiarezza sulle garanzie funzionali; maggiore tutela sul segreto, non solo per i testimoni ma anche per gli imputati, attraverso il Governo; un Copaco, che, in caso di decisione ingiusta del Governo, presso il Parlamento potrà contestarne la base; più controllo parlamentare a fronte di una maggiore operatività. Ritengo che abbiamo risolto con questa legge in maniera egregia la necessità di abbinare i controlli e le garanzie, che anche i servizi debbono ritenere un fatto necessario e salutare in uno Stato democratico, con la efficienza e la operatività che a questi servizi deve essere assicurata.
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole!
MAURIZIO GASPARRI. Esprimendo soddisfazione per la formulazione degli articoli 17, 39 e 40, che forse qualche giornalista non ha valutato bene - ma potrà farlo successivamente leggendo la legge -, noi votiamo con convinzione a favore di questo testo di legge, augurando a DIS, SIN e SIE di avere gli stessi successi che le strutture ancora oggi operative hanno assicurato al nostro paese nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Adenti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO ADENTI. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il provvedimento su cui oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro voto è di fondamentale importanza nell'ottica di un ammodernamento dei servizi di sicurezza del nostro Paese, ammodernamento che da tempo si impone per consentire a tali servizi di meglio rispondere alle nuove esigenze che emergono dal mondo globalizzato, senza peraltro mai dimenticare i principi e i valori che devono presiedere a qualsiasi operazione condotta da un paese democratico come l'Italia.
Come è noto, infatti, la funzione di intelligence rappresenta un elemento particolarmente rilevante e delicato di uno Stato, in quanto non vi è dubbio che, tra i compiti e gli strumenti utili per garantire la sicurezza e la difesa del Paese, vi sia anche quello di raccogliere informazioni sui pericoli ai quali la collettività è esposta, pericoli legati alla diminuzione del consenso sui valori di fondo che reggono la convivenza civile, sia per effetto di un maggiore relativismo etico, sia per i processi connessi alla modernità e alla globalizzazione degli interessi.
Il contesto internazionale, in particolare, è profondamente mutato rispetto a quello nel quale venne varata la legge n. 801 del 1977 (sono passati quindi ben trent'anni!) e presenta un grado di maggiore di instabilità e insicurezza, risultando accresciute le incognite dello scenario globale e i relativi rischi.
Ciò non solo in conseguenza dei mutati equilibri geopolitici e per l'incombere del terrorismo internazionale. Infatti, la criminalità organizzata interna e internazionale, dedita al traffico degli stupefacenti, di armamenti e di esseri umani, attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, i rischi biologici, ecologici, nucleari, chimici e batteriologici, i tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari, le continue sfide che il mercato impone a livello mondiale, e dal cui esito dipendono le gerarchie di potenza tra gli Stati, sono alcuni dei molteplici aspetti che oggi investono l'attività di informazione svolta dai servizi e che implicano la necessità di adeguare tale attività anche a queste nuove esigenze.
Ne consegue che essa non riguarda più soltanto questioni militari e diplomatiche ma investe, altresì, quelle economiche e tecnologiche; la politica della sicurezza nazionale è così diventata più complessa e delicata, e ciò impone una riforma del sistema di intelligence che miri a porre i servizi nella condizione di fronteggiare questa nuova situazione.
Attualmente, infatti, l'efficienza e l'efficacia del nostro sistema di intelligence, nonostante i buoni risultati conseguiti, sono minate da una serie fattori come l'assenza di una chiara ripartizione delle competenze tra SISMI e SISDE da cui discendono conflitti, sia positivi sia negativi, di competenza tra le due strutture nonché sovrapposizioni e duplicazioni di interventi. Inoltre, il coordinamento dell'azione dei servizi di intelligence è rimesso al CESIS, il quale, però, non ha né la struttura né i poteri necessari per assicurare questa funzione. Pertanto, di fatto, SISMI e SISDE operano bypassando costantemente tale organismo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui esso fa capo, si trova ad essere responsabile di attività che sfuggono al suo controllo.
Anche la vigente disciplina del segreto di Stato è inadeguata in quanto, non essendo stata compiutamente definita dalla legge del 1977, lascia ampi margini di discrezionalità che hanno spesso portato i servizi ad abusare di tale strumento, in particolare in occasione di vicende tragiche che hanno colpito il nostro Paese, in relazione alle quali l'autorità giudiziaria non ha mai potuto compiutamente accertare le responsabilità del caso. A ciò si aggiunga che gli unici fatti che attualmente non possono essere coperti dal segreto di Stato sono quelli eversivi dell'ordinamento costituzionale, mentre si avverte la necessità di estendere tale esclusione anche ad altri gravi reati quali quelli connessi a terrorismo, stragi ed associazione mafiosa.
La riforma dei servizi che ci apprestiamo a votare si propone, appunto, di dare una risposta a tutte queste esigenze; il risultato è un testo particolarmente equilibrato, che prevede il coinvolgimento, anche attraverso l'approvazione di una nostra proposta emendativa, di due ministri fondamentali per la politica della sicurezza, il ministro della giustizia e quello dell'economia e delle finanze, organo di vertice del corpo della Guardia di finanza.
A mio avviso, il testo unificato che ci accingiamo a votare è frutto di un'attenta ponderazione degli opposti interessi in gioco condotta in modo serio e responsabile da tutte le componenti politiche, sia di maggioranza sia di opposizione durante tutto l'iter del provvedimento, in Commissione come in Assemblea.
Voglio segnalare in special modo l'approvazione bipartisan di numerosi emendamenti migliorativi del testo originario a dimostrazione dell'importante apporto che le opposizioni hanno dato in questo contesto; un atteggiamento costruttivo che noi auspichiamo di ritrovare anche in relazione ad altre importanti riforme che questo Parlamento si appresta ad esaminare.
Penso sia una bella pagina per la Camera dei deputati, quella di oggi; in tale contesto, un sincero ringraziamento va rivolto al relatore sul provvedimento, il presidente Violante, per l'equilibrio e la competenza con cui ha condotto i lavori su una materia così complessa e delicata e cui va riconosciuto il merito di essere riuscito a guidare con autorevolezza i lavori verso l'approvazione di una proposta moderna, efficace per la difesa delle istituzioni democratiche e, soprattutto, largamente condivisa.
Per tali ragioni, il gruppo dei Popolari-Udeur esprimerà un voto favorevole sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentante del Governo e colleghi, abbiamo iniziato il dibattito generale su questa riforma lo scorso 5 febbraio; concludiamo la prima lettura oggi, 15 febbraio: dieci giorni, soltanto dieci giorni di lavoro intenso, positivo e costruttivo di questo ramo del Parlamento.
Sono trascorsi trent'anni dalla legge di riforma del 1977; sono passati dieci anni dai primi progetti di riforma che risalgono al periodo del primo Governo Prodi, con la Commissione Iucci.
Nella scorsa legislatura, le profonde divisioni nel Governo e le tensioni anche tra i servizi e lo stesso CESIS avevano impedito una riforma legislativa cui pure noi, all'epoca dall'opposizione, ci eravamo dichiarati disponibili; in questa legislatura, grazie alla comune elaborazione tra i membri del Copaco, grazie alla posizione unitaria assunta dal Governo - che ha comunque rispettato pienamente l'autonomia del Parlamento -, grazie ad un proficuo rapporto tra maggioranza ed opposizione (che ha dato vita ad una larghissima convergenza), grazie, in particolare, al ruolo positivo e costruttivo svolto dal presidente e relatore Luciano Violante, siamo finalmente riusciti ad avviare e riusciremo oggi ad approvare in prima lettura un organico disegno di riforma dei servizi di informazione, del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e della disciplina del segreto.
Abbiamo ripetutamente richiamato il cambiamento del contesto geopolitico, con la fine della guerra fredda e la nascita di nuove minacce internazionali, di nuovi conflitti armati, del terrorismo internazionale e della proliferazione atomica. Anche e soprattutto per questo era necessaria una profonda riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Abbiamo più volte ricordato in quest'aula le vicende negative, che hanno riguardato mezzo secolo di storia italiana dal dopoguerra.
Abbiamo anche dato atto di altri aspetti positivi, che hanno consentito al nostro Paese, almeno finora ma ci auguriamo anche per il futuro, di non essere teatro di grandi attentati ad opera del terrorismo internazionale, che pure hanno funestato altri paesi; penso agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Spagna, ma anche a paesi del Medio oriente, dell'Africa e dell'Asia. Con la riforma che oggi approviamo si è superata la dicotomia tra servizio dipendente dal Ministero della difesa e servizio dipendente dal Ministero dell'interno, che aveva reso difficile e spesso impotente il ruolo del CESIS e assai debole la responsabilità politica del Presidente del Consiglio.
Si è quindi scelta la strada maestra del rafforzamento della responsabilità politica del Presidente del Consiglio, del potenziamento del ruolo del DIS, che succede al CESIS, e della dipendenza di entrambi i servizi, interno (il SIN) ed esterno (il SIE), dall'unica autorità politica, direttamente, o in alcuni casi, attraverso l'autorità delegata (ministro o sottosegretario che sia). All'interno del DIS si collocano l'ufficio ispettivo, l'ufficio centrale per gli archivi, l'ufficio centrale per la segretezza (UCSE), la scuola di formazione.
C'è un assoluto parallelismo tra le funzioni del SIE, che succede al Sismi, e quelle del SIN, che succede al SISDE, ma non dovrebbe trattarsi di un mero cambio di denominazione. Tale cambiamento dovrebbe far superare squilibri da una parte e sovrapposizioni dall'altra, ma anche possibili interferenze dell'uno rispetto all'altro. Sul piano della responsabilità politica emerge il ruolo centrale del Presidente del Consiglio e, direttamente a lui collegato, dell'autorità delegata, se istituita.
Emerge anche l'importanza, al posto del più ampio CIS, del nuovo CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Sotto il profilo del rapporto tra il Governo, il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e il Parlamento, è stato messo in evidenza da tutti - lo sottolineo anch'io - il rafforzato ruolo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, preposto ad un più stringente controllo parlamentare. Temi di particolare delicatezza sono, come tutti sanno, due questioni: le cosiddette garanzie funzionali, con la previsione di una speciale causa di giustificazione, e la questione del segreto di Stato, della sua tutela e della sua opponibilità, ma anche del suo superamento.
Le cosiddette garanzie funzionali sono ovviamente uno degli aspetti che possono suscitare maggiori preoccupazioni nell'opinione pubblica, ma sono state introdotte sulla base di una forte responsabilità politica e sulla base di criteri molto rigorosi, tali da escludere o rendere improbabili violazioni o deviazioni troppo facili, che comunque sarebbero sanzionate severamente.
A questo riguardo voglio dire al collega di Alleanza nazionale che mi ha preceduto che in nessun caso questa legge renderebbe giustificabile un sequestro di persona, illegalmente attuato nel nostro Paese da agenti di un servizio segreto estero, con la collaborazione ipotizzata di quello italiano; sequestro di persona che è esplicitamente vietato, anche in riferimento alle garanzie funzionali, da questa legge
Analogamente delicate ed importanti sono le norme riguardanti il segreto di Stato, sulle quali, in caso di conflitti di attribuzione tra potere politico e autorità giudiziaria, sarà chiamata alla fine a giudicare la Corte costituzionale. Infatti, con questa riforma, il ricorso alla Corte diventa effettivamente la norma di chiusura e di massima garanzia del sistema, ma in ogni caso, vorrei ricordarlo, l'autorità giudiziaria, che ha il dovere di esercitare l'azione penale, potrà continuare la sua opera quando la materia coperta dal segreto di Stato non sia essenziale per il proseguimento dell'indagine e per l'accertamento delle responsabilità penali. Ovviamente, dal segreto di Stato sono in ogni caso escluse le notizie, i documenti e i fatti relativi a reati di terrorismo, di eversione dell'ordine costituzionale, di strage o di attività criminali mafiose.
Con questo testo unificato, con questa riforma, si possono dunque rafforzare le garanzie, l'efficacia e l'efficienza degli apparati preposti alla sicurezza della Repubblica, ma soltanto il futuro - l'ho già detto nella discussione sulle linee generali e lo ripeto - ci dirà se queste norme saranno sufficienti per evitare il riprodursi di errori e deviazioni del passato e se saranno sufficienti per garantire un miglior funzionamento del nostro sistema e dei nostri servizi di sicurezza. Noi ci auguriamo che lo siano.
Noi tutti abbiamo fatto un lavoro importante e positivo per definire una riforma organica del sistema di informazione per la sicurezza che dia capacità di intelligence a questi apparati del nostro Paese, ma esclusivamente finalizzate alla sicurezza della Repubblica democratica (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Precedente, signori sottosegretari, un nuovo sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed una nuova disciplina del segreto di Stato erano senza dubbio un'esigenza avvertita da tempo sia negli ambienti politici sia in quelli stessi dell'intelligence e - credo di poter dire - anche fra l'opinione pubblica, soprattutto quando i servizi non hanno funzionato. Fortunatamente, oggi è una giornata particolare. Proprio ieri abbiamo discusso in quest'aula di un'importante azione in materia di antiterrorismo, e non c'è dubbio che, oltre alla proficua azione delle forze di polizia e all'intelligenza e alla capacità di coordinamento degli organi giudiziari, vi è stato l'apporto delle agenzie di intelligence.
Ecco, se noi avessimo sempre potuto registrare in questi anni una così adeguata capacità di prevenzione, di azione informativa ed investigativa probabilmente oggi non saremmo qui ad avvertire con forza l'esigenza di una riforma. Tuttavia, voglio anche ricordare che, in effetti, sono passati trent'anni dall'ultima riforma, e nel frattempo - uso un'espressione ormai persino abusata, logorata - è cambiato il mondo. Sicuramente lo sforzo che abbiamo profuso in questo nostro dibattito, in questo nostro confronto ha tenuto conto dei cambiamenti intervenuti a livello internazionale nel confronto-scontro tra le due maggiori potenze. Oggi siamo in presenza di una vera ed unica potenza, con un teatro internazionale che si è ridislocato, modificato, e le minacce non sono più quelle classiche, storiche. Siamo in presenza della necessità di far fronte a nuove minacce per l'ordinamento democratico, che però - come abbiamo visto ieri - si aggiungono a quelle vecchie o datate.
Dicevo, quindi, che si avvertiva anche qui, in Parlamento, la necessità di una nuova disciplina dei servizi, tant'è che la Commissione si è trovata a lavorare, ad operare su più proposte. E bisogna riconoscere il buon lavoro svolto per ricondurre a sintesi le diverse iniziative.
I servizi segreti - è stato detto qui in maniera autorevole, è stato ricordato più volte - hanno avuto nel nostro paese vicende alterne non sempre positive. Tuttavia, negli ultimi anni un gruppo di nostri agenti sono stati interpreti, spesso e volentieri, di una fedeltà piena verso lo Stato, fino a pagare con la vita il loro impegno.
Non dobbiamo peraltro dimenticare quanto è emerso in questo dibattito in ordine a servizi deviati, che vorrei potessimo lasciarci alle spalle come incidenti superati, anche se bisognerà lavorare per fare chiarezza su vicende che, ancora qualche mese fa, riempivano le pagine dei nostri giornali: l'archivio segreto trovato a via Nazionale; i collegamenti con la vicenda inquietante della Telecom e tutta l'attività di spionaggio parallelo. Probabilmente vi è ancora qualche spione di troppo, qualche spione superficiale, guidato o teleguidato. Quindi, la riforma di cui abbiamo discusso e che adesso ci apprestiamo ad approvare si è riproposta di omogeneizzare le misure e di garantire una sistematicità all'interno dei servizi.
Il testo unificato che abbiamo esaminato qui in aula, sotto la regia e la competente capacità del presidente Violante, ha necessitato di lavori che ci hanno impegnato fortemente, ma che hanno consentito anche di approfondire il tema, di limare, di integrare, di migliorare e di ottenere un testo il più condiviso possibile.
Certo, si tratta di una riforma che riguarda la sicurezza dello Stato, pertanto, non può essere una riforma della sola maggioranza e, anche da questo punto di vista, abbiamo colto segnali interessanti e positivi, anche se non posso nascondere che, nel corso del dibattito, il gruppo dell'Italia dei Valori ha condiviso le considerazioni di chi affermava che, forse, una sintesi delle posizioni della maggioranza, prima del confronto con l'opposizione, avrebbe potuto essere di aiuto.
Tuttavia, siamo convinti che si tratti oggi di un provvedimento scritto a più mani, che credo abbiano lavorato in un'unica direzione condivisa. In questo momento, ci spetta di spiegare al paese che abbiamo predisposto una riforma dei servizi non per un orpello giuridico e legislativo, ma perché sentiamo la necessità di evitare altre incongruenze o spiragli di riferimento che potrebbero lasciare spazio a forme di inquinamento o di deviazione.
Italia dei Valori avrebbe valutato positivamente anche una riforma maggiormente strutturata, invece, qualche volta, abbiamo avuto l'impressione che si lavorasse più ad una razionalizzazione dell'esistente, attraverso correzioni e, soprattutto, attraverso acronimi (il DIS, l'ANS, il NOS, il CISR, il SIE, il SIN, l'UCSe), che sicuramente non sono di facile intelligibilità. Quindi, abbiamo costruito una sorta di labirinto, all'interno del quale abbiamo comunque cercato di far emergere la ratio del legislatore, che non era quella del divide et impera, come ha ricordato in aula, nella discussione sulle linee generali, il collega Felice Belisario, ma che è stata tesa a dare a tutto questo complesso di segmenti unitarietà di intenti ed una sintesi complessiva.
La riforma, come è stato più volte sottolineato, è incentrata soprattutto sulla figura del Presidente del Consiglio, perno attorno al quale tutto ruota, individuando nella sua figura e nella sua persona pro tempore, in modo certo, la direzione e la responsabilità politica dell'intelligence. È una scelta che Italia dei Valori condivide, riconoscendo, peraltro, che, a Costituzione invariata, si sia trattato di una certa, piccola forzatura.
Noi, infatti, non abbiamo un Primo ministro all'inglese, ma, ricordando qualche reminiscenza scolastica, un primus inter pares, con le ovvie difficoltà di gestire una nomina, in modo particolare, nel momento della revoca dei ministri. Tutto ciò è reso complicato da un sistema di partiti, che porta ad un Governo dei partiti con un Presidente, anziché ad un Governo del Presidente formato dai partiti.
Per queste motivazioni, Italia dei Valori ha fatto fatica a comprendere, fino in fondo, l'impostazione del testo unificato. Infatti, pensare ad un'autorità delegata, costituita, a discrezione del Presidente del Consiglio, da un ministro, che potrebbe essere senza portafoglio, oppure, in alternativa, da un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, potrebbe costituire un ventaglio troppo ampio.
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di precisare nel confronto in seno alla Commissione e nel Comitato ristretto, il Presidente del Consiglio può conferire questa delega, ma sappiamo che non sarebbe una delega piena, almeno per quanto riguarda il profilo delle responsabilità. Meglio, quindi, parlare di un «super direttore» generale del dipartimento dell'informazione.
L'aspetto che ci preme sottolineare, in conclusione, preannunciando il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori, è che, comunque, da questo dibattito sul provvedimento esce rafforzato il ruolo del Parlamento e del suo organismo di controllo, attraverso la possibilità di accentuare quello che potremmo definire, anche qui con una vecchia espressione, il controllo democratico sui servizi che, proprio per la loro natura, non sono propriamente inclini e facili ad un controllo.
Queste sono le motivazioni che ci hanno portato a fornire un contributo e ci portano oggi ad esprimere il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Presidente, colleghi, la legge che stiamo per approvare si rendeva assolutamente necessaria, direi oggettivamente necessaria, per regolamentare l'attività dei servizi di informazione e di sicurezza.
Possiamo dire che la legge, almeno per quanto ci riguarda, è ispirata a quattro criteri. Il primo è quello di dare ai servizi di informazione un'organizzazione efficiente e trasparente. Il secondo è quello di individuare una chiara responsabilità politica nella gestione dei servizi in capo ad una figura istituzionale, in questo caso il Presidente del Consiglio. Il terzo criterio è quello di realizzare un trasparente ed efficace - anche qui uso gli stessi aggettivi - controllo da parte del Parlamento e, quindi, anche da parte delle opposizioni, sulle attività dei servizi stessi. Il quarto criterio, anche se molti dei deputati della sinistra non lo hanno evidenziato, probabilmente per paura, è quello di ridimensionare il ruolo della magistratura nell'ambito di inchieste che trattano informazioni sensibili e delicate e che, a fronte di un certo protagonismo che la magistratura ha dimostrato negli anni, potrebbero produrre effetti devastanti per quanto riguarda la sicurezza del paese e per quanto riguarda le possibilità di collaborazione internazionale dei nostri servizi di informazione e di sicurezza.
Veniamo quindi al primo punto. I servizi di informazione sono senza dubbio necessari per la sicurezza di uno Stato, non devono essere però uno strumento nelle mani del Governo per colpire l'opposizione e neppure devono essere uno strumento autonomo che risponde a finalità esterne rispetto alla sicurezza. È questo il cosiddetto problema dei «servizi deviati», che in qualche caso ha fatto capolino nella nostra storia.
Penso che l'organizzazione che si definisce con questo provvedimento sia, non dico perfetta, per carità, ma tutto sommato soddisfacente, perché si individuano due servizi, il SIN ed il SIE, e si individua anche un organismo, il DIS (Dipartimento per l'informazione e la sicurezza), che funge da raccordo, da collettore di informazioni relativamente all'attività che i due servizi svolgono, in maniera tale che tutto venga ricondotto sotto la direzione politica del Presidente del Consiglio e poi, successivamente, o in qualche caso anche preventivamente, sotto il controllo del Parlamento attraverso il competente Comitato parlamentare.
Dobbiamo anche rilevare la positiva previsione e codificazione delle garanzie funzionali entro le quali possono operare gli agenti dei servizi. In questo caso si tratta di consentire a chi opera per tutelare la nostra sicurezza di potersi muovere senza rischiare indebite interferenze da parte della magistratura - diciamolo ancora una volta -, ma nello stesso tempo queste fattispecie vanno regolamentate in maniera analitica e puntuale per impedire che vi siano abusi, mettendo in pericolo un bene supremo come quello della libertà individuale dei cittadini. La previsione contenuta nel testo del provvedimento a nostro avviso risponde a queste finalità.
Il secondo obiettivo è quello di individuare una responsabilità politica in capo al Presidente del Consiglio. La Lega si è opposta con fermezza alla creazione di un superministro per l'informazione e per la sicurezza. Tra l'altro, l'istituzione di una tale figura è tipica dei paesi totalitari. Sarebbe stato anacronistico prevedere un ministro dell'informazione, che dovesse controllare anche tutte le comunicazioni dei cittadini sul territorio. Ciò avrebbe creato soprattutto una confusione dal punto di vista delle responsabilità politiche, peraltro, in una maggioranza litigiosa come la vostra, dove ciascun ministro cerca di portare avanti un progetto di tipo politico, più che di tipo istituzionale. Occorre, quindi, fare chiarezza ed essa non può che realizzarsi individuando in capo al Presidente del Consiglio la responsabilità politica e la direzione dei servizi di informazione e lasciando, ovviamente, al ministro dell'interno il compito di curare la sicurezza all'interno del territorio dello Stato.
Riguardo al terzo obiettivo, quello di realizzare un controllo più efficace da parte del Parlamento, a nostro avviso, la materia dell'informazione e della sicurezza è troppo delicata perché le opposizioni non possano averne accesso, anzitutto sotto il profilo dei controlli, e perché tutte o quasi tutte le opposizioni, che rappresentano anche diverse sensibilità, non vengano rappresentate nell'organismo di controllo dei servizi di informazione e della sicurezza. Penso alla Lega, che rappresenta proprio una particolare sensibilità, essendo un partito fortemente identitario in quanto portatore di interessi territoriali, quelli del nord, dove forti sono le spinte di autonomia, e che, nel passato, è stato oggetto di ingiuste e vergognose attenzioni da parte della magistratura. Non possiamo permettere che, magari attraverso un'attività deviata, le spinte di autonomia vengano, in qualche modo, colpite e ridimensionate surrettiziamente.
Si ritiene, quindi, certamente positivo l'ampliamento sia della composizione sia dei compiti di controllo del comitato parlamentare, che, oltre alle audizioni già previste, potrà richiedere una serie di documenti anche alla magistratura, relativamente alle indagini in corso, per di più al fine di controllare che la magistratura stessa svolga il suo ruolo e non altri e, soprattutto, non si infili nel teatrino del protagonismo, cui troppo spesso abbiamo assistito.
Anche in ordine al quarto obiettivo, ovvero la necessità che venga definito una volta per tutte il ruolo della magistratura su materie così delicate, è positiva la previsione delle garanzie funzionali ed è analitica la previsione in ordine al segreto di Stato. La magistratura, infatti, deve chiedere conferma, quando viene opposto il segreto di Stato; se esso è relativo ad atti, documenti, deposizioni o esami, che riguardano persone informate sui fatti, testimoni, periti o gli stessi imputati, la procedura prevede la conferma del Presidente del Consiglio, che dovrebbe impedire la divulgazione di notizie riservate o pericolose per la sicurezza dello Stato. Questo è un aspetto assolutamente positivo.
Rilevo, inoltre, che è stato accolto un principio portato avanti dalla Lega. L'attività dei servizi di informazione non può e non deve essere lo strumento per controllare la libera attività dei partiti e dei movimenti.Quindi, riteniamo giusta la disposizione che impedisce che le attività di spionaggio siano svolte all'interno delle sedi dei partiti - è un principio che voglio riaffermare in quest'aula - rappresentati in Parlamento e nelle assemblee regionali.
Debbo dire che questo provvedimento, per alcuni aspetti, è stato anche un'occasione mancata. Ad esempio, La Lega Nord Padania ha richiesto con forza che alcuni obblighi di informazione fossero estesi anche ai presidenti di regione...
PRESIDENTE. Deve concludere, per favore...
ROBERTO COTA. Ciò perché riteniamo che chi rappresenta milioni di cittadini debba anche sapere se la sicurezza dei cittadini sul suo territorio è posta a repentaglio.
Concludo il mio intervento con una considerazione, signor Presidente: questo è uno strumento buono, certamente migliorativo della normativa vigente, purtroppo esso è attualmente nelle mani sbagliate. Fino ad oggi, infatti, non abbiamo assistito, da parte di questo Governo, ad un'efficace politica per la tutela della sicurezza. Lo abbiamo costatato in tema di immigrazione...
PRESIDENTE. È andato molto oltre il tempo a sua disposizione. Mi spiace, onorevole Cota...
ROBERTO COTA. Concludo, signor Presidente. Come stavo dicendo, lo abbiamo constatato in tema di immigrazione ed anche ieri, quando non sono state prese le distanze di fronte a certi fenomeni di terrorismo che hanno precise contiguità politiche...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole...
ROBERTO COTA. Speriamo che al più presto cambi il Governo e che, quindi, questo strumento possa essere utilizzato da mani migliori.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,20).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Si riprende la discussione.
(Ripresa dichiarazioni di voto finale - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scajola. Ne ha facoltà.
CLAUDIO SCAJOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della mia recente esperienza di presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza ho spesso constatato l'inadeguatezza della normativa vigente in materia di intelligence e segreto di Stato. La legge n. 801 del 1977 introdusse una disciplina all'avanguardia per quei tempi...
PRESIDENTE. Prego i colleghi nell'emiciclo di prestare attenzione...
CLAUDIO SCAJOLA. Ben presto, però, sono progressivamente emersi alcuni limiti di tale legge, accentuati dalla rapida evoluzione dello scenario nazionale ed internazionale. Con il crollo del muro di Berlino e i tragici fatti dell'11 settembre 2001 il sistema di intelligence introdotto nel 1977, modellato sulle esigenze di quei tempi, per fronteggiare un nemico ben identificato, ha progressivamente evidenziato inadeguatezze, divenendo ben presto obsoleto. Oggi, ci troviamo di fronte ad un nemico assai più sfuggente, che opera al di fuori di eserciti regolari e di conflitti dichiarati. A ciò si aggiunga che la globalizzazione e la conseguente interconnessione tra le diverse minacce introduce ulteriori elementi di complessità e rende anacronistico e non più sostenibile un assetto dei servizi come l'attuale, privo di una chiara direzione politica, di un efficace coordinamento centrale e di un equilibrato sistema di controlli.
In questi anni, gli apparati dei servizi hanno saputo egregiamente sopperire alle molte carenze della normativa ed hanno assicurato la nostra sicurezza, operando nel complesso - mi piace ribadirlo - con efficacia, dedizione e lealtà, ma gli strumenti posti a loro disposizione dalla legge non sono oggi più adeguati e richiedono urgente aggiornamento. La legge n. 801 del 1977, ad esempio, non permette agli agenti di compiere, a difesa della sicurezza nazionale, condotte raffiguranti reato. Vi è un paradosso: l'agente che, per ipotesi, si introduca in modo illegittimo, per impedire un possibile attentato, o che operi sotto una falsa identità, rischia una condanna penale, alla quale si può sottrarre solamente con il ricorso al segreto di Stato.
Non possiamo pretendere di combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale con armi spuntate a causa dell'inadeguatezza del quadro normativo. Occorre voltare pagina dotando il paese di un sistema di intelligence al passo con i tempi, coerente con gli scenari della sicurezza interna ed internazionale.
A questo scopo, in seno al Comitato da me presieduto, è stato elaborata con il concorso di tutti una proposta per fornire al Parlamento e alle forze politiche un contributo di esperienza e di riflessione. Questa proposta, sostenuta sin dall'inizio con convinzione dal gruppo di Forza Italia, costituisce l'ossatura del testo che ci apprestiamo a votare.
Desidero a questo proposito dare atto dalla Commissione affari costituzionali, al suo presidente, onorevole Violante, di aver saputo raccogliere con sensibilità e sollecitudine molti dei suggerimenti offerti dal Comitato e dai diversi gruppi politici.
Il dialogo così instaurato, proseguito nel dibattito in Assemblea, ha prodotto positivi risultati che hanno condotto ad una buona riforma, pur con i limiti inevitabili di qualsiasi intervento normativo, che rappresenta in questo momento storico e politico un ragionevole punto di equilibrio. Una riforma può definirsi buona quando risponde all'interesse del paese nel suo complesso. Il testo al nostro esame soddisfa a questo requisito, come dimostrano le numerose e positive novità in esso proposte.
Provo a ricordare solamente le più significative: si rafforza la direzione politica dell'attività di intelligence da parte del Presidente del Consiglio che ne risponde direttamente al Parlamento; è ridefinita la disciplina del segreto di Stato, di cui si limita la portata per la prima volta e si prevede una durata massima dello stesso; si consente, agli apparati e ai servizi di intelligence, di porre in essere, nel rispetto di stringenti limiti sostanziali e procedurali, determinate condotte illecite necessarie per esigenze di sicurezza nazionale; si realizza attraverso il DIS un accurato riparto di competenze tra il servizio interno e quello esterno, e un efficace coordinamento dell'attività dei servizi. Tale coordinamento rimuove sovrapposizioni funzionali, accresce l'efficienza operativa e riduce i costi di gestione. Inoltre, il testo affronta il rafforzamento dell'esecutivo e dell' intelligence ed il potenziamento del ruolo del Comitato parlamentare, reso più rappresentativo e dotato di nuove funzioni e di più incisivi poteri che consentiranno di svolgere con continuità ed efficacia l'essenziale ruolo di garanzia.
La riforma, inoltre, affronta e risolve - mi piace ribadirlo - il delicato nodo dei rapporti tra intelligence e autorità giudiziaria. La nuova normativa finalmente fa chiarezza in una materia nella quale occorre delimitare con precisione, anche alla luce di quanto è avvenuto nel corso di alcune recenti inchieste, funzioni e prerogative dell'Esecutivo, della magistratura e degli apparati di sicurezza. Si introduce, infine, una nuova disciplina in tema di controlli interni, di classifiche di segretezza, di formazione, di reclutamento, di attività simulate e di identità di copertura.
In tutte queste materie le soluzioni adottate sono nel complesso ragionevoli ed equilibrate e renderanno più moderno, trasparente ed efficace il sistema di sicurezza nazionale.
Per queste ragioni, preannuncio che il gruppo di Forza Italia voterà con convinzione in favore dell'approvazione del provvedimento al nostro esame, perché reca la forte impronta dei nostri convincimenti politici ed istituzionali per la sicurezza del nostro paese, sui quali non intendiamo mai transigere.
Esso, infatti, raccoglie e tutela l'insieme di quei valori fondamentali, come le garanzie di libertà del cittadino, che sono patrimonio fondante di Forza Italia. Sono i valori di libertà, per affermare e difendere i quali Silvio Berlusconi è sceso in campo, tredici anni fa, ed in nome dei quali abbiamo governato, per molti anni, il nostro paese: e certamente torneremo presto a governarlo di nuovo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
Onorevoli colleghi, la maturità di una classe politica si misura anche con la sua capacità di dare risposte concrete e tempestive alle esigenze del paese. Nel 1977, in un'Italia lacerata dalla violenza degli opposti estremisti, le forze politiche seppero, allora, trovare unità di intenti in materia di sicurezza, dimostrando, su questo punto, alto senso di responsabilità, elevata sensibilità istituzionale e straordinaria capacità di dialogo. Ciò permise l'approvazione della legge n. 801 e la definizione di una normativa sui servizi coerente con i principi democratici ed i valori costituzionali, all'epoca minacciati dall'attacco del terrorismo interno.
A distanza di trent'anni, l'Italia è assai diversa da quella di allora. Certamente, è più omogenea dal punto di vista sociale, ma esistono ancora profonde divisioni ed una scarsa propensione al confronto che, troppo spesso, tende soltanto a delegittimare l'avversario politico.
È di grande significato il fatto che, di fronte all'esigenza di adeguare gli apparati di sicurezza del paese ai nuovi e mutati scenari, il Parlamento abbia dimostrato di essere in grado di esprimere soluzioni condivise, e ritengo che questo sia un risultato politicamente degno di grande rilievo.
È la prima volta, infatti, che in questa legislatura, su un tema...
PRESIDENTE. La prego di concludere...
CLAUDIO SCAJOLA. ...di rilevanza strategica - ho concluso, signor Presidente -, le forze di maggioranza e di opposizione dimostrano di sapersi confrontare sul merito delle questioni in modo trasparente e leale.
Si tratta di un dato che, sebbene assolutamente isolato, si può ritenere confortante, e che mi auguro possa dare luogo, senza indebite confusioni di ruoli, ad una nuova stagione di più sereno confronto, nel superiore interesse del paese.
Il primo banco di prova sarà costituito proprio dal seguito dell'iter parlamentare di questa riforma. Vedremo se, in Senato, la maggioranza terrà un comportamento altrettanto costruttivo e responsabile, come quello tenuto alla Camera dei deputati, ovvero se, a causa della sua debolezza numerica e delle sue interne lacerazioni, prevarranno obsoleti preconcetti, ideologismi o soluzioni demagogiche.
Ciò che è certo - ed ho concluso, Presidente - è che il gruppo di Forza Italia, con la coerenza che contraddistingue tutta la sua azione politica, sin da ora si dichiara indisponibile nei confronti di qualunque intervento di modifica del testo del provvedimento che, infrangendo il delicato e faticoso equilibrio raggiunto, possa comunque pregiudicare le garanzie per la sicurezza e la libertà degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come hanno sottolineato molti colleghi, sono ormai trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, che noi ci proponiamo di riformare con il testo che approveremo quest'oggi alla Camera dei deputati anche con il voto favorevole del gruppo de L'Ulivo, che preannuncio. In queste ore c'è certamente un altro dato che personalmente mi ha colpito molto, cioè che alcuni degli arrestati per fatti di terrorismo a Milano e nel nord del paese hanno meno di trent'anni. I pericoli per la democrazia, italiana e non solo, sono sempre vivi, sia quelli interni, sia quelli esterni.
Con questa riforma, all'aumentare di un pericolo o alla sensazione che un pericolo per le istituzioni, per la democrazia, per lo Stato, per i rapporti tra i popoli e per la pace sia sempre vivo, offriamo armi più «trasparenti», una democrazia più ampia e un maggiore controllo per i servizi di informazione e di sicurezza che questi pericoli devono combattere. Con questo voto oggi riformiamo una legge di trent'anni fa e andiamo anche oltre, perché non soltanto modifichiamo l'assetto e il sistema dei servizi di informazione per la sicurezza, ma anche la disciplina del segreto di Stato. Come è stato sottolineato poc'anzi nel corso dell'ultimo intervento, nell'atto che oggi compiamo in quest'Assemblea sono evidenti un dato politico e uno tecnico-ordinamentale di riforma della legge italiana. Il dato politico importante e forse inaspettato è che il Parlamento approverà all'unanimità - me lo auguro - un progetto di riforma così complesso e sostanziale. Se il voto sarà unanime, avverrà per la prima volta nel corso di questa legislatura e, comunque, su questo tema ciò non era accaduto nelle precedenti legislature.
Però vi sono anche questioni di merito e di contenuto straordinariamente importanti. Ad esempio, quanto al tema del segreto di Stato, se sarà approvata la riforma noi daremo ai cittadini italiani la possibilità di leggere una parte della storia del nostro paese. Nel peggiore dei casi, perlomeno potremo conoscere ciò che è accaduto prima di trent'anni fa, potremo leggere la storia di questo paese antecedente al 1977, che finora è stata coperta in alcune parti dal segreto di Stato. In questi trent'anni come paese abbiamo subito e combattuto il terrorismo interno e, a volte, quello esterno e abbiamo difeso, a volte meglio, a volte peggio, la nostra democrazia. Con questo provvedimento noi offriamo alla generazione che oggi ha meno di trent'anni un sistema di informazione per la sicurezza e una disciplina del segreto di Stato, che garantisce maggiormente la nostra democrazia, le nostre istituzioni, i nostri concittadini, le libertà personali, l'efficienza e la trasparenza dei servizi di informazione. All'aumentare del pericolo nel mondo noi offriamo maggiori diritti e maggiore controllo politico-parlamentare, ma anche maggiore efficienza ed efficacia professionale del sistema sicurezza.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI (ore 11,35).
EMANUELE FIANO. Credo che questo non sia il luogo di un dibattito eccessivamente legato all'attualità, ad eventuali processi in corso o a comizi politici. Penso che si debba andare al cuore delle riforme, che noi offriamo al paese con questo importante atto.
Molti sono i punti sostanziali di riforma contenuti in questo provvedimento. Come sapete, i servizi di informazione per la sicurezza rimangono due, ma il loro lavoro sarà diviso in base non più alla competenza geografica, bensì alle funzioni. Si innova e si riforma il CESIS, che diviene DIS ed avrà vere e nuove funzioni di controllo e di coordinamento sui due servizi di informazione, anche attraverso l'istituzione di un nuovo ufficio ispettivo. I servizi di intelligence risponderanno direttamente al Presidente del Consiglio, quindi noi aumentiamo il controllo politico sul sistema di funzionamento dei servizi per l'informazione. Illustro tutto questo brevemente perché sono questioni già ricordate da molti colleghi.
Tuttavia, ritengo che l'elemento principale, che dovremmo sottolineare nel contenuto della riforma che stiamo affrontando e che ci accingiamo a votare, consista nell'aumento della capacità di controllo, che poniamo sull'insieme di questo sistema.
Mi permetta, signor Presidente, di citare rapidamente tre elementi. Il primo riguarda la questione delle garanzie funzionali, che consistono in una speciale causa di giustificazione per gli operatori dei servizi che tengano comportamenti astrattamente configurabili come reato.
Naturalmente abbiamo indicato molti limiti alla possibile giustificazione di queste condotte. Sinteticamente, non potranno essere in nessun caso autorizzate condotte che mettano in pericolo o ledano la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale e morale, la salute o l'incolumità delle persone; che integrino reati di attentato contro organi costituzionali o contro le assemblee regionali; che siano contro i diritti politici del cittadino o contro l'amministrazione della giustizia. Insomma, configuriamo un limite certo, democraticamente scelto dal Parlamento a tutti questi tipi di condotte, ma garantiamo anche agli operatori dei servizi (che ringraziamo per il loro lavoro che, nella grande maggioranza dei casi, risulta corretto e molto importante per la nostra democrazia) che quei comportamenti svolti senza ledere i diritti appena citati possano avvenire sotto la speciale causa di giustificazione.
Il secondo tipo di controllo fondamentale che aumentiamo è quello parlamentare e riguarda tutti noi che stiamo votando questa legge. È infatti fortemente potenziato il ruolo del Comitato di controllo parlamentare, che svolgerà funzioni di controllo effettivo e non formale nonché funzioni consultive sugli schemi dei decreti e dei regolamenti relativi al servizio.
Il Presidente del Consiglio informerà il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza, quelle autorizzate in base al principio delle garanzie funzionali, comunicherà le richieste che provengono dall'autorità giudiziaria, comunicherà l'istituzione degli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS.
In relazione anche ad alcune vicende giudiziarie che qui vengono citate viene inoltre fissato un principio fondamentale, secondo cui non potranno essere istituiti archivi diversi da quelli comunicati al Comitato parlamentare.
Per questo, per l'aumento di questi poteri di controllo del Parlamento e anche per l'ampliamento che abbiamo deciso di dare - perché accolga la maggior parte possibile di rappresentanza dei gruppi politici - abbiamo anche reso più rigidi i vincoli al segreto dell'attività che si svolge dentro il Copaco, cosa che non aggiunge nulla rispetto a reati che già esistono nel nostro ordinamento circa la violazione - mi preme dirlo - da parte di organi di stampa per ciò che riguarda il segreto di Stato: questa legge non aggiunge nulla - lo ripeto - a quel tema citato da molti colleghi!
Noi abbiamo inasprito le pene per quanto riguarda la violazione di ciò che è secretato dell'attività del Comitato parlamentare di controllo.
Infine, il terzo tipo di controllo che viene normato e riformato è quello giurisdizionale. In altre parole, introduciamo la novità principale in questo campo, cioè il divieto di opporre qualsiasi tipo di segreto alla Corte costituzionale. Noi inseriamo un organo terzo.
Questo principio che abbiamo inserito costituisce la norma di chiusura del bilanciamento delicatissimo tra gli interessi esecutivi del Governo e quelli della magistratura.
Riteniamo che ognuno debba far valere le proprie funzioni costituzionali e che, in caso di conflitto, vi sia un organo costituzionale - quale la Corte costituzionale - che dirima l'eventuale nascita di conflitti deliberando su quel tema: un organo che possa vedere ciò che oggi è coperto dal segreto di Stato, cosa che non succede nelle vicende in corso in questo momento, citate da molti colleghi.
Penso, signor Presidente, che abbiamo fatto un buon lavoro per la democrazia italiana. Ringrazio anch'io il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Luciano Violante, per il lavoro sapiente e saggio di collegamento tra le diverse istanze prospettate nei vari testi giunti all'esame della Commissione.
Ricordo che questo lavoro era iniziato presso il Comitato di controllo parlamentare, presieduto dal presidente Scajola.
Mi domando se sia un caso che quest'Assemblea oggi voti, probabilmente - mi auguro - all'unanimità una riforma così significativa del Parlamento sul sistema di sicurezza e di informazioni per la sicurezza proprio nelle ore in cui una gran parte del paese si ritrova allarmata per la recrudescenza di un fenomeno che forse i più pensavano ormai sopito o morto, cioè quello del terrorismo. Penso che vi sia un significato politico, che cioè gli strumenti di controllo e tutela della democrazia o si difendono tutti insieme o non si difendono, e il rischio di votare o di approvare riforme dei sistemi di sicurezza graditi solo da una parte del paese e del Parlamento è troppo grande. Per questo guardo con fiducia anche ai successivi passaggi parlamentari.
Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi parlamentari de L'Ulivo voteremo ovviamente a favore di una riforma giusta, che rende il paese più moderno, più certo, più efficiente nel sistema di informazione per la sicurezza, che disciplina rapporti tra poteri che vanno messi sullo stesso piano, cioè la magistratura ed il Governo.
Abbiamo scritto un articolo importante nel testo di riforma, l'articolo 40: abbiamo avuto il coraggio di occuparci di questioni delicate che avrebbero potuto dividerci ed abbiamo scelto, invece, la via di un equilibrio delicato e nello stesso tempo sano tra i poteri dello Stato, che veda contemporaneamente salvaguardate le esigenze di difesa e quelle di inchiesta della magistratura.
Penso che quest'oggi approviamo una riforma che garantisce maggiori diritti per i cittadini e non toglie diritti agli operatori dei servizi di sicurezza e di informazione perché questo non sarebbe giusto. Maggiori diritti e maggiore efficienza sono il contrasto migliore ai pericoli che ancora oggi corre il nostro paese e che - ne sono certo - insieme sapremo combattere (Applausi).
PRESIDENTE. Saluto gli studenti di una classe della scuola media Porto Romano Segrè di Fiumicino, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.
Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Enrico Micheli. Ne ha facoltà.
ENRICO MICHELI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Debbo pronunciare poche parole solo per ringraziare l'aula e manifestare un forte apprezzamento per quest'ampia condivisione parlamentare. Voglio dedicare un ringraziamento particolare al Comitato di controllo, al presidente Scajola, ai suoi componenti, che hanno predisposto il testo base. Allo stesso modo ringrazio a nome del Governo il presidente Violante per il suo notevole lavoro e tutti i componenti della Commissione, che hanno svolto un decisivo lavoro di raccordo in tutte le fasi della nostra discussione (Applausi).
(Correzioni di forma - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, anche per una proposta di correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, il relatore e presidente della I Commissione, onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, sento il dovere non formale di ringraziare tutti i colleghi della Commissione e soprattutto quelli del Comitato dei nove, che tutti quanti insieme in sedute anche notturne hanno collaborato e cooperato a redigere questo testo -, nonché quelli del Comitato parlamentare di controllo, che sotto la guida del presidente Scajola ci hanno presentato un testo eccellente che ci ha consentito di lavorare in questo modo.
Mi consenta di dire una parola anche sugli uffici della Commissione, del Servizio studi e su tutti gli altri uffici della Camera, perché anche in questa occasione si sono confermati un'aristocrazia professionale del sistema delle pubbliche funzioni nel nostro paese. Il loro contributo è stato anch'esso determinante, come è stato determinante - e ringrazio il sottosegretario Micheli - il lavoro del Governo. Questo avrebbe potuto presentare un suo disegno di legge, che certamente non avrebbe favorito in tale contesto un esito di questo tipo. Suggerimenti, proposte, emendamenti sono però venuti con grande rispetto delle funzioni reciproche e di questo ringrazio il sottosegretario Micheli.
Gli elementi di forza di questo progetto sono quattro e molto semplici: un forte potere del Governo, una ferma linea di demarcazione tra le funzioni del Governo e quelle della magistratura (sono poteri equi ordinati e tali debbano restare), un forte controllo parlamentare e un forte controllo giurisdizionale da parte della Corte costituzionale.
Una delle novità richiamate poc'anzi dal collega Fiano - la sottolineo perché molti altri colleghi vi si sono soffermati - è la disciplina dell'opposizione del segreto di stato da parte di persone diverse dal testimone: imputati, indagati, parti civili e così via. Abbiamo stabilito che in ogni caso di opposizione del segreto da parte di uno di questi soggetti, il magistrato debba informare il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della logica di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato. Abbiamo previsto altresì che, se il Presidente dovesse poi ritenere che quella informazione sia essenziale, il magistrato gli chieda anche conferma del segreto di stato. Quindi, si tratta di due cose diverse: in ogni occasione in cui è eccepito il segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri deve essere informato in quanto autorità nazionale per la sicurezza; se poi la notizia è essenziale, è informato anche ai fini della conferma. Si tratta di due linee che servono a stabilire un circuito di leale cooperazione tra le istituzioni del paese.
Molti colleghi hanno giustamente richiamato la storia, a volte drammatica e a volte sconcertante, dei servizi di sicurezza. Però, colleghi, permettetemi di dire che di quella storia fa parte anche un uomo che si chiamava Calipari, ucciso nell'esercizio delle sue funzioni e che bisogna ricordare anche quando si parla delle cose oscure riguardanti i servizi (Applausi). Infatti, non vi è stata solo tragedia, ma anche sacrificio e debbo dire, colleghi, che i servizi sono l'unica amministrazione pubblica che non tiene conferenze stampa quando raggiunge risultati positivi: ciò, perché deve tacere. Quindi noi sappiamo dei servizi ciò che a volte non funziona, ma non sappiamo mai tutto quello che funziona, tutto quello che hanno prevenuto, poiché non è comunicato all'esterno.
Un dato, però, deve farci riflettere: noi siamo stati presenti in Iraq con un forte contingente (credo fosse il terzo dopo quello degli americani e degli inglesi) e siamo l'unico paese che non ha subito attentati sul proprio territorio (Applausi). Credo che questo lo si debba alla capacità di servizi di sicurezza e alle nostre forze di polizia, alle quali va grato il nostro pensiero.
Signor Presidente, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni contenute nel testo unificato delle proposte di legge A.C. 445-A ed abbinate, propongo le seguenti correzioni di forma da apportare al testo ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento: all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: «politica informativa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «politica dell'informazione per la sicurezza»; all'articolo 4, comma 3, lettera i), la parola: «decreto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «regolamento»; all'articolo 7, comma 7, la parola: «SIE» è sostituita dalla seguente: «SIN»; all'articolo 9, comma 3, primo periodo, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gamba 9.60, le parole: «per tutte le altre» sono sostituite dalle seguenti: «per le altre classifiche di segretezza indicate nell'articolo 41»; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «, indicate nell'articolo 41,» sono soppresse; all'articolo 13, comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con apposito regolamento»; all'articolo 17, comma 3-bis, come introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento 17.203 della Commissione, dopo le parole: « Non possono essere autorizzate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 18,»; all'articolo 32, comma 1, le parole: «dei decreti e» sono soppresse.
Signor Presidente, le chiederei cortesemente di sottoporre a votazione le correzioni proposte.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.
(È approvata).
(Coordinamento formale - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi).
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) (445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A):
(Presenti 491
Votanti 471
Astenuti 20
Maggioranza 236
Hanno votato sì 471).
Prendo atto che i deputati Tucci e Zanetta non sono riusciti a votare ed avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Segnalo che assiste ai nostri lavori una classe della scuola media Giuseppe Giuliano di Latina. La Presidenza e l'Assemblea vi salutano (Applausi).
Per un'inversione dell'ordine del giorno (ore 11,53).
ROBERTO MENIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO MENIA. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea una proposta di inversione dell'ordine del giorno, al fine di anticipare l'esame del punto 3.
La ragione di tale richiesta si può rinvenire nella circostanza che il convulso svolgersi dei nostri lavori, che è parte di una prassi che si sta imponendo negli ultimi mesi, fa sì che di fatto il principio affermato nel regolamento relativo all'esame di una quota di provvedimenti proposti dall'opposizione risulti leso dal sovrapporsi continuo di decreti e di altri provvedimenti che vengono trattati dalla maggioranza con una certa leggerezza.
Sappiamo che nelle prossime settimane giungeranno all'esame dell'Assemblea altri tre decreti-legge: quello sulla prescrizione della responsabilità amministrativa; quello sulle attività economiche, le imprese e la tutela dei consumatori; quello sulle missioni umanitarie e di pace dei nostri militari.
La scorsa settimana, la maggioranza, per una serie di problemi, ha ritenuto di interrompere i lavori quando vi era la possibilità che fosse battuta e ha ritenuto di riprenderli quando riteneva di aver consolidato la propria posizione.
Ciò che da tempo ormai si verifica per prassi consolidata è che la trattazione della quota di provvedimenti riservata all'opposizione viene di fatto meno.
Il successivo punto previsto all'ordine del giorno riguarda il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Voglio precisare che su tale questione non poniamo pregiudiziali - tra l'altro, sappiamo che su questo argomento sussistono posizioni trasversali -, ma di fatto, fino ad oggi, è stato approvato un solo articolo e sono previste ancora 150 votazioni.
Ciò vuol dire che il provvedimento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno - quello a cui noi teniamo e il cui iter si sarebbe dovuto concludere già alla fine dello scorso anno -, relativo al riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, è destinato a non trovare conclusione e ciò, a nostro modo di vedere, non è accettabile.
Quindi, Presidente, non si tratta di una preclusione in ordine al provvedimento sul Garante dei diritti delle persone detenute, ma della tutela di un diritto riconosciuto all'opposizione. Di fatto, a causa di un'organizzazione dei lavori che lascia sinceramente perplessi - una organizzazione per cui, per esigenze di maggioranza, si ritiene di iniziare a votare solitamente il pomeriggio del martedì, di concludere i lavori al mezzogiorno del giovedì, di interrompere i lavori dell'aula per cinque, sei o sette ore -, vi è un modo sconnesso di procedere che lede un principio e un diritto affermato dal regolamento riguardo alla quota dei provvedimenti assegnati all'opposizione.
Per questo motivo - e concludo - le chiedo, signor Presidente, di portare all'attenzione dell'Assemblea la proposta, che è di tutta l'opposizione, di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, recante la nostra proposta di modifica della Costituzione sul riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica.
PRESIDENTE. Sulla proposta formulata dall'onorevole Menia ha chiesto di parlare contro l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo per dire che alcune considerazioni che sono state svolte sono questioni tipicamente oggetto della Conferenza dei presidenti di gruppo, che i presidenti di gruppo, sia di maggioranza che di opposizione, hanno già affrontato e affronteranno ancora in quella sede.
Per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori parlamentari, signor Presidente, rilevo che noi oggi abbiamo votato all'unanimità, con qualche astensione, un testo unificato di riforma dei servizi di informazione risultante da molte proposte di legge di cui una ha come primo firmatario un collega appartenente al gruppo di chi mi ha preceduto, cioè Alleanza nazionale, che una delle proposte di legge da cui è scaturito il testo unificato al secondo punto all'ordine del giorno di oggi ha come prima firmataria la collega Mazzoni, del gruppo dell'UDC, e, ancora, che al terzo punto all'ordine del giorno, con riferimento al quale viene richiesta l'inversione - cui io propongo di non procedere -, vi sono proposte di legge anche della maggioranza, di cui una a mia prima firma e una a firma, tra gli altri, del collega Zaccaria e anche da me cofirmata, il che dimostra che non vi è alcuna volontà di non esaminare quella riforma costituzionale.
Poiché però noi abbiamo già iniziato l'esame degli articoli e degli emendamenti del provvedimento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno e l'abbiamo sospeso soltanto per dare la precedenza al testo sui servizi di informazione, una normale logica di coerenza e di efficacia dei nostri lavori parlamentari imporrebbe che riprendessimo il provvedimento che avevamo sospeso, di cui avevamo - ripeto - già iniziato l'esame e approvato addirittura l'articolo 1.
Per questo motivo, con molta serenità e semplicità, perché poi avremo un atteggiamento del tutto costruttivo anche sul provvedimento di cui al punto tre, che già è stato anche calendarizzato per la prossima settimana nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che si è svolta ieri, con assoluta serenità - lo ripeto - propongo di respingere la proposta di inversione dell'ordine del giorno e di passare senz'altro alla prosecuzione dell'esame del provvedimento al punto due dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Presidente, il problema posto dal collega Menia non è legato soltanto al provvedimento che immediatamente dopo dovrebbe essere portato all'attenzione dell'Assemblea, perché l'intervento da lui svolto ha una ratio legata ad una più generale considerazione dell'andamento dei nostri lavori, tant'è vero che puntualmente il collega Menia ha sottoposto alla attenzione sua, Presidente, e dell'Assemblea il fatto che, ove oggi non accedessimo all'ipotesi di inversione dell'ordine del giorno, i provvedimenti che sono in quota dell'opposizione rischierebbero di essere portati alla nostra attenzione da qui a trenta, quaranta o cinquanta giorni, coartando di fatto, e non solo sulla carta, quelle che sono le prerogative delle opposizioni. Tant'è vero che, alle considerazioni sottoposte all'Assemblea dal collega Menia, va aggiunto anche il fatto che nel pomeriggio di oggi è previsto lo svolgimento di tutta una serie di interpellanze urgenti che interessano - e ciò non sfugge a nessuno, né all'opposizione né alla maggioranza - principalmente l'opposizione.
Ove mai andassimo avanti su un provvedimento su cui devono essere ancora svolte 157 votazioni, su un provvedimento che ha visto approvato fino ad ora soltanto un articolo, su un provvedimento che ha visto la maggioranza in maniera trasversale cadere su alcuni punti, l'esame del provvedimento di cui al punto 3 dell'ordine del giorno (e non è come dice il collega Boato: egli sa benissimo che queste considerazioni noi le abbiamo già svolte in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, tant'è vero che era stato così proposto ove mai non si fosse andati avanti nell'esame di questo provvedimento, come si evince anche da quanto è scaturito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo), nel suo iter verrebbe spostato a dopo l'esame di un decreto-legge che torna dal Senato alla Camera, il cosiddetto decreto «mille proroghe».
Infatti, la prossima settimana saranno al nostro esame due provvedimenti, mentre altri due - mi riferisco al cosiddetto decreto Bersani e a quello sull'Afghanistan - impegneranno questo ramo del Parlamento sicuramente per venti, venticinque giorni. Quando si passerà all'esame delle proposte delle opposizioni? Non dica l'onorevole Boato che il provvedimento di cui al punto successivo, quello sul Garante dei detenuti, porta la firma di qualche collega dell'opposizione: non è in quota dell'opposizione! Boato, come al solito, vuole fare il gioco delle tre carte, ma ritengo non sfugga a nessuno che nel caso concreto è questione non di «quota» ma solo di firma.
Dunque, domando all'Assemblea se essa, come auspico, voglia proseguire i lavori nello stesso spirito che l'ha condotta all'approvazione quasi unanime del provvedimento del quale si è testé concluso l'esame in modo che i diritti dell'opposizione non vengano calpestati né per esigenze di maggioranza né per esigenze di Governo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.
LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, intervengo per fare un po' di chiarezza, ma soprattutto per recare un aiuto allo svolgimento dei nostri lavori. Boato, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, ha citato l'onorevole Mazzoni, mia collega; ma quel provvedimento non può in alcun modo venire attribuito all'opposizione in quanto anche Boato sa perfettamente che si tratta di proposte di legge che hanno dato origine ad un testo unificato, tra le quali una, addirittura, porta il suo nome.
Mi pare, piuttosto, che per tale provvedimento si ponga qualche problema, soprattutto per quanto attiene alla figura del Garante; non vorrei che, ripreso in ipotesi il dibattito, e cominciatosi a votare, si dovesse ancora una volta sospenderne l'esame.
Quindi ritengo valga la pena compiere un approfondimento ulteriore effettuando, per così dire, un supplemento di indagine sul provvedimento. Pertanto, quanto il collega Menia ha portato all'attenzione dell'Assemblea potrebbe essere giustificabile proprio in tal senso ponendo in risalto un fatto quasi esclusivamente di natura tecnica.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Menia.
(È respinta).
Sull'ordine dei lavori (ore 12,04).
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, presidente Vito.
ELIO VITO. Signor Presidente, la gravità del voto con il quale la maggioranza ha poc'anzi respinto la richiesta dell'onorevole Menia è sotto gli occhi di tutti e non intendo riaprire la questione.
Però, Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori per una questione che mi pare alquanto urgente e per la quale pregherei di ricevere l'attenzione sua e del sottosegretario Naccarato. Ieri, abbiamo ascoltato con grande attenzione - e, devo aggiungere, con qualche preoccupazione - l'intervento del ministro dell'interno Amato, che ha altresì manifestato le sue preoccupazioni per la manifestazione di Vicenza prevista dopodomani. Ora, Presidente, sul Corriere della sera, un sottosegretario del Governo di cui fa parte lo stesso ministro Amato, a proposito di quella manifestazione, esprime a sua volta le proprie preoccupazioni, per la verità alquanto diverse, se non opposte, a quelle del ministro. Il sottosegretario in questione dichiara che a suo giudizio esiste la possibilità che all'improvviso si veda comparire nella manifestazione qualche infiltrato: ma non fa riferimento agli infiltrati dei quali parlava ieri il ministro Amato. No! Si riferisce piuttosto ad infiltrati di «pezzi» di istituzioni contrari al movimento e che «lavorano» per creare incidenti.
Ora, noi abbiamo approvato poc'anzi, signor Presidente, una riforma sui servizi ampiamente condivisa dalla Camera; oggi, un sottosegretario di Stato accusa «pezzi» dello Stato, «pezzi» delle istituzioni, addirittura del tentativo di infiltrarsi nella manifestazione dei centri sociali e della sinistra radicale di dopodomani per creare incidenti.
Credo che questa intervista di un sottosegretario di Stato sia di una gravità assoluta, tale da richiedere che il ministro dell'interno Amato torni oggi stesso alla Camera dei deputati (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia, Alleanza nazionale e UDC).
Delle due l'una: o ha ragione il ministro Amato ad esprimere le sue preoccupazioni sulla manifestazione di Vicenza, o ha ragione il sottosegretario Cento - non credo proprio - ad esprimere tutt'altra preoccupazione nei confronti di settori dello Stato, delle forze dell'ordine e degli operatori di servizi, che invece intendiamo ringraziare, come richiesto ieri anche dal ministro Amato a tutte le forze politiche.
Poiché la manifestazione si svolgerà tra quarantotto ore e poiché la preoccupazione sarà condivisa anche dalla Presidenza, oltre che dai rappresentanti del Governo - credo che il collega di partito dei Verdi, di militanza di Lotta continua, Boato, non ce ne vorrà -, forse sarebbe più urgente cercare di capire cosa stia accadendo in vista della manifestazione di sabato, piuttosto che occuparci dei giusti diritti e delle garanzie delle persone detenute in carcere.
Tra l'altro, oggi sono previste numerose interpellanze urgenti, per cui non vorremmo che la maggioranza, dopo avere impedito la discussione di un argomento voluto dall'opposizione, volesse anche impedire che il Governo risponda, come previsto dal regolamento, alle numerose interpellanze urgenti da noi presentate. Non vorremmo inoltre che la maggioranza si nascondesse o condividesse le preoccupanti dichiarazioni del sottosegretario Cento, che invece meritano un chiarimento da parte del Governo e del Ministero dell'interno, chiarimento che va reso necessariamente in giornata alla Camera (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e sarà mia cura trasmetterla immediatamente alla Presidenza.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Intervenendo sull'ordine dei lavori, a differenza di altri, vorrei dire che dopo le giuste argomentazioni dell'opposizione e la relativa richiesta di voto, l'Assemblea si è espressa a maggioranza e ha preso una decisione. Ora la pregherei, signor Presidente, di procedere seguendo l'ordine del giorno già stabilito, perché molti dei richiami, di natura dilatoria, che potrebbero essere fatti, come lei sa, in via ordinaria si svolgono al termine della seduta. Poco fa ci è stato rimproverato il fatto che la maggioranza a mezzogiorno vorrebbe sospendere i lavori. Mi sembra che siamo qui e vorremmo procedere con i lavori. La pregherei, signor Presidente - ovviamente a lei è affidata questa responsabilità, ma sono convinto che ci seguirà in questo - applicando il regolamento, di consentire il proseguimento dei lavori previsti nell'ordine del giorno, tanto più che gli argomenti sollevati sono stati affrontati non certo sei mesi fa, ma nelle ultime ventiquattro ore, prima dal ministro dell'interno Amato e per ben due volte, durante il question time, dal Vicepresidente del Consiglio di Rutelli.
PRESIDENTE. La ringrazio per questo invito alla responsabilità e per la conseguente fiducia.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, l'intervento svolto ora dall'onorevole Giachetti ci allarma ulteriormente. Mi ero iscritto a parlare sull'ordine dei lavori, come rappresentante dei titolari dei diritti e delle responsabilità dell'opposizione, perché particolarmente allarmati dalle parole dell'onorevole Boato, il quale, in maniera intermittente, come grande difensore delle facoltà e dei diritti del gioco parlamentare, non si è fatto scrupolo di usare quello che un collega, con espressione colorita, ha significativamente chiamato il «gioco delle tre carte». L'onorevole Boato ha tentato di intestare reciprocamente all'opposizione e alla maggioranza atti di iniziativa parlamentare (Commenti del deputato Boato). Ciò è molto grave. Non basta che vi siano tre o quattro proposte di legge di una parte politica, come la maggioranza, e che, per connessione di argomento, magari su un aspetto particolare, ve ne sia una di un deputato dell'opposizione, per dire che si tratta di un provvedimento voluto o presentato dall'opposizione, così come non sarebbe vero il contrario.
Poiché sia nel caso del provvedimento che riguarda la lingua italiana sia per quello che riguarda il garante dei detenuti è chiarissimo a quale versante parlamentare essi appartengono, quello sarebbe veramente il «gioco delle tre carte». Ora, i colleghi hanno spiegato benissimo, con tempi e procedure parlamentari, in qual modo si estromette completamente la quota dell'opposizione dai lavori per molte settimane. E questo è un autentico golpe parlamentare in termini regolamentari violando le regole che ci siamo dati.
PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, per la verità la Camera ha votato. Quindi, eviterei...
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sì, ho capito.
PRESIDENTE. Poiché lei parla sull'ordine dei lavori, devo ricordare che c'è appena stato un voto dell'Assemblea.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Presidente, sto arrivando alle conclusioni.
L'intervento dell'onorevole Giachetti, che è anch'esso successivo al voto, manifesta addirittura un'impazienza relativamente al nostro malcontento e al nostro allarme, di cui la Presidenza - onorevole Presidente - deve farsi carico. Non è che debba soltanto prendere atto del voto: deve tutelare diritti. E se non è questo un diritto fondamentale, spiegatemi quale altro c'è a livello parlamentare! L'impazienza dell'onorevole Giachetti va denunziata sul piano regolamentare e sul piano politico, talché noi diciamo che, qualora si insista nella violazione di questo diritto fondamentale, ci riserviamo di esercitare ogni diritto di comportamento parlamentare adeguato alla stregua di questa impazienza che concretizza una violenza parlamentare.
Quindi, le parole di Boato, in combinato disposto con quelle di Giachetti, mettono in forte allarme l'opposizione e ci inducono ad una riflessione sulle modalità di svolgimento dei lavori che questa mattina si erano aperti nel migliore degli auspici. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei.
La seduta termina alle 20,35.
Allegato A