Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - Lavori preparatori della Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Iter alla Camera (A.C. 445 e abb.): esame in sede referente (9 gennaio ¿ 1° febbraio 2007); esame in sede consultiva (Terza edizione)
Riferimenti:
AC n. 445-A/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 76    Progressivo: 3
Data: 17/09/2007
Descrittori:
SEGRETO DI STATO   SERVIZI DI SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 124 del 03-AGO-07   AS n. 1335/XV
AS n. 68/XV   AS n. 139/XV
AS n. 246/XV   AS n. 280/XV
AS n. 328/XV   AS n. 339/XV
AS n. 360/XV   AS n. 367/XV
AS n. 765/XV   AS n. 802/XV
AS n. 972/XV   AS n. 1190/XV
AS n. 1203/XV   AC n. 982/XV
AC n. 1401/XV   AC n. 1566/XV
AC n. 1822/XV   AC n. 1974/XV
AC n. 1976/XV   AC n. 1991/XV
AC n. 1996/XV   AC n. 2016/XV
AC n. 2038/XV   AC n. 2039/XV
AC n. 2040/XV   AC n. 2070/XV
AC n. 2087/XV   AC n. 2105/XV
AC n. 2124/XV   AC n. 2125/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Servizi di informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato

Lavori preparatori della
Legge 3 agosto 2007, n. 124

Iter alla Camera(A.C. 445 e abb.):
esame in sede referente (9 gennaio – 1° febbraio 2007);
esame in sede consultiva

 

 

 

 

 

 

n. 76/3

Parte seconda

 

Terza edizione

 

17 settembre 2007


La documentazione predisposta in occasione dell’esame dei progetti di legge concernenti la riforma dei servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (A.C. 445 e abb.) si articola nei seguenti volumi:

§         dossier n. 76, recante la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi dei progetti di legge e la normativa di riferimento;

§         dossier n. 76/1 (diviso in tre parti), recante l’iter parlamentare dei progetti di legge in materia esaminati nel corso della XIV legislatura;

§         dossier n. 76/2, recante la documentazione per la discussione del testo unificato (A.C. 445 e abb.-A) in Assemblea;

§         dossier n. 76/3 (diviso in sette parti), recante i lavori preparatori della legge 3 agosto 2007, n. 124;

§         dossier n. 76/4, recante la documentazione per l’esame delle modificazioni apportate al progetto di legge nel corso dell’iter al Senato in prima lettura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0161c2.doc

 

 


INDICE

Iter alla Camera

Seguito esame sede referente

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 9 gennaio 2007  5

Seduta del 23 gennaio 2007 (antimeridiana)57

Seduta del 23 gennaio 2007 (notturna)65

Seduta del 24 gennaio 2007  105

Seduta del 25 gennaio 2007  113

Seduta del 29 gennaio 2007  125

Seduta del 1° febbraio 2007  147

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 31 gennaio 2007  185

Seduta del 1° febbraio 2007  197

-       IIIa Commissione (Esteri)

Seduta del 31 gennaio 2007  201

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 5 dicembre 2006  205

Seduta del 1° febbraio 2007  211

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 1° febbraio 2007  225

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 31 gennaio 2007  229

Seduta del 1° febbraio 2007  235

-       XI Commissione Lavoro

Seduta del 31 gennaio 2007  237

§      Pareri resi all’Assemblea

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 6 febbraio 2007  243

Seduta del 7 febbraio 2007  245

Seduta dell’8 febbraio 2007  249

Seduta del 13 febbraio 2007  253

Seduta del 14 febbraio 2007  255

 

 


Iter alla Camera

 

 


Seguito esame sede referente

 


 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 9 gennaio 2007

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Martedì 9 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 10.10.

 

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2087 - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 19 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2087 D'Alia recante «Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta del 29 gennaio 2007 e ritiene pertanto opportuno averne anticipato l'esame alla seduta odierna, che si è svolta grazie al consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. Presenta quindi una proposta di testo unificato (vedi allegato 1), osservando come essa si basi essenzialmente sui contenuti della proposta di legge C. 2070, presentata dai deputati componenti del COPACO, con alcune modifiche. Si sofferma quindi sui punti più significativi della proposta di testo unificato, osservando preliminarmente che la responsabilità della politica informativa e della sicurezza è nel complesso attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui fanno riferimento i due Servizi di sicurezza. Solo alcune delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri possono essere delegate al Ministro per le informazioni e la sicurezza. Al riguardo fa presente che la scelta di prevedere la figura di un ministro con specifiche competenze nella materia in esame è motivata dal fatto che si rende opportuno consentire una interlocuzione paritaria in seno al Consiglio dei ministri tra il soggetto cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato le funzioni in materia di informazione e sicurezza e gli altri ministri competenti. Tali funzioni, soprattutto in considerazione del rapporto di fiducia che intercorre necessariamente tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro per le informazioni e la sicurezza, possono essere comunque revocate.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che le deleghe attribuite ai ministri senza portafoglio per loro stessa natura sono sempre revocabili.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo all'osservazione del deputato Boato, rileva innanzitutto che in questo caso la revoca delle deleghe può essere disposta in tutto o in parte. Inoltre, osserva che la previsione è volta ad attenuare i rischi di conflittualità con i Ministri che esercitano competenze nella materia in esame.

La proposta di testo unificato prevede l'istituzione di due servizi di sicurezza, uno con competenza all'interno del territorio nazionale (ISI) ed un altro con competenza all'esterno (ISE), con la previsione di un sistema di coordinamento e d'interazione. Non è invece previsto un apposito servizio in materia di sicurezza delle comunicazioni, soprattutto alla luce della difficoltà di estrapolare le relative funzioni dalle singole competenze dei due servizi.

Si sofferma quindi sul ruolo svolto dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che fa parte del sistema di informazioni e sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 1, osservando al riguardo che esso non è equiparato agli altri Servizi sotto diversi profili, quali ad esempio la mancata previsione di un sistema di garanzie funzionali o della possibilità di svolgere operazioni sotto copertura. Il testo prevede poi un apposito Dipartimento per le informazioni e la sicurezza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (DIS), con compiti di coordinamento tra i Servizi, in luogo dell'attuale CESIS. Si sofferma, inoltre, sulla funzione di controllo parlamentare che nella proposta di testo unificato viene attribuita ad un Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da dieci membri, a cui sono attribuiti significativi poteri in materia. Al riguardo osserva che la proposta mira a garantire una maggiore rappresentatività dei diversi gruppi parlamentari, a fronte delle più ampie competenze attribuite al Comitato. Il testo prevede poi un'apposita disciplina delle garanzie funzionali, già contenuta in altri provvedimenti di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, nonché una puntuale disciplina del segreto di Stato che non si applica solo ai testimoni, come attualmente previsto dal codice di procedura penale. Sono tenuti al segreto non solo i dipendenti dei Servizi, ma anche qualunque altro soggetto in possesso delle relative notizie riservate.

Al fine poi di recepire un principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il testo prevede che, anche in caso di opposizione del segreto di Stato, non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. Per quanto concerne infine le classifiche di segretezza per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività e cose, fa presente che esse sono state stabilite sulla base dei criteri ordinariamente utilizzati in altri Paesi. Tali classifiche sono individuate nelle tipologie di segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione. Al riguardo rileva che nel testo non sono stati stabiliti criteri espressi per stabilire la relativa classificazione, essendo preferibile rimettere tale materia alla discrezionalità dell'Esecutivo.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto della proposta di testo unificato da lui presentata. L'articolo 1 disciplina il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro per le Informazioni e la Sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS). In proposito osserva che la figura del Capo di Stato maggiore della difesa, al quale è sottoposto il responsabile del RIS, assume una significativa rilevanza all'interno della proposta di testo unificato ogni volta allo stesso RIS vengano attribuite specifiche competenze.

Marco BOATO (Verdi) fa presente l'opportunità che il riferimento al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa non sia preceduto dall'aggettivo ordinale «II», al fine di evitare che, qualora l'organizzazione dei reparti dello Stato maggiore dovesse essere modificato nel corso del tempo, il riferimento contenuto nel testo non risulti superato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in relazione al suggerimento formulato dal deputato Boato, assicura che la questione posta sarà oggetto di valutazione.

Riprendendo l'illustrazione della proposta di testo unificato da lui presentata, ribadisce che rispetto alle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, solo quelle indicate all'articolo 3 possono essere delegate al Ministro per le informazioni e la sicurezza. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, a cui sono attribuiti prevalentemente compiti di coordinamento della complessiva attività di informazione e di sicurezza. All'articolo 5 è quindi prevista, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Tale Comitato è composto dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Le relative funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale del DIS. Gli articoli 6 e 7 istituiscono e disciplinano rispettivamente il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) ed il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI). L'articolo 8 reca norme in materia di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica. In proposito fa presente che tale disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del DIS, di un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza, organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. L'articolo 9 disciplina la tutela amministrativa del segreto ed il nulla osta di sicurezza, requisito necessario per lo svolgimento delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza, che assume particolare rilievo in alcuni settori delicati dell'economia, quale ad esempio quello degli appalti. La disciplina in materia di archivi è oggetto dell'articolo 10, che prevede l'autonoma gestione degli archivi da parte dei due Servizi, ad eccezione della documentazione di carattere storico, che viene trasmessa all'Ufficio centrale degli archivi. L'articolo 11 disciplina l'attività di formazione di base e l'addestramento del personale del DIS, dell'ISE e dell'ISI. Da tale disposizione è escluso il personale del RIS, che è un organismo militare, per il quale è prevista una specifica attività di addestramento. Si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo 12, che stabilisce che i Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il successivo comma 3 prevede inoltre che gli stessi Servizi sono tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa. L'articolo 13 reca norme in materia di collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni ed a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, mentre l'articolo 14 disciplina la materia dell'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e dell'acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea in proposito che in ogni caso l'apposizione del segreto non pregiudica il prosieguo del processo con riferimento alle altre questioni che ne costituiscono oggetto. L'articolo 15 disciplina le garanzie funzionali che si applicano al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi. Il comma 2 stabilisce che questa speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone. In proposito fa presente che la causa di giustificazione, che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante, si rende preferibile all'ipotesi della causa di non punibilità, che lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato. Il successivo articolo 16 prevede che, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. Si tratta di una decisione di natura eminentemente politica che deve necessariamente essere assunta dal Presidente del Consiglio, come previsto dall'articolo 16. I successivi articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria e le sanzioni penali. L'articolo 19 reca norme in tema di personale addetto al DIS ed ai Servizi di sicurezza, rimettendo ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio, sul quale il Comitato parlamentare di controllo esprimerà il proprio parere, la disciplina delle modalità di reclutamento. L'articolo 20 prevede che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a determinati soggetti per non oltre un anno. Illustra quindi il contenuto dell'articolo 25, che prevede la tutela del personale nel corso dei procedimenti penali, osservando al riguardo che essa si applica anche al personale del RIS. L'articolo 27 regola il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da dieci parlamentari al fine di garantire una maggiore rappresentatività rispetto all'attuale composizione. Si sofferma quindi sul comma 2, che stabilisce che possono far parte del Comitato solo deputati e senatori che abbiano rivestito con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari o di governo.

Marco BOATO (Verdi) esprime le proprie perplessità in ordine al contenuto del comma 2 dell'articolo 27 della proposta di testo unificato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo all'osservazione del deputato Boato, ritiene opportuno che sia assicurata una autorevole composizione del Comitato, alla luce dei delicati compiti ad esso assegnati dal testo in esame. Con riferimento alle competenze del Comitato, osserva che l'articolo 28, al comma 2, stabilisce che il Comitato ha la facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di chiedere che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza. Si sofferma quindi sull'articolo 33 che, al comma 3, prevede che la violazione dell'obbligo del segreto da parte di un componente del Comitato costituisce per il responsabile causa di revoca dal Comitato ed è altresì causa ostativa alla assunzione di altri incarichi parlamentari per la legislatura in corso. Fa poi presente che il comma 6 dell'articolo 35 prevede che con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo e di verifica che sono ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco. Osserva infine che la data di entrata in vigore del provvedimento è stabilita in sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questa disposizione, insieme a quella che stabilisce in centottanta giorni il termine per l'adozione della disciplina attuativa, consente un periodo di tempo congruo per assicurare la funzionalità della nuova disciplina.

Osserva infine come la riforma dei Servizi di sicurezza in esame non muova da una motivazione di sfiducia negli apparati di sicurezza, quanto piuttosto da una avvertita esigenza di adeguamento di tali strutture alla nuova realtà nazionale ed internazionale, profondamente mutata dal 1977, anno di approvazione della disciplina di cui si propone la riforma. Al riguardo sottolinea come l'Italia sia l'unico Paese che, pur significativamente impegnato da un punto di vista militare in Iraq, non ha subito al proprio interno attentati terroristici. Ritiene infatti che un simile risultato sia stato possibile grazie al proficuo operato dei Servizi di sicurezza e delle forze di polizia.

Claudio SCAJOLA (FI) desidera in primo luogo esprimere un sincero ringraziamento e viva soddisfazione per l'attenzione con cui il presidente e relatore ha esaminato il testo elaborato dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, che è stato in larghissima misura recepito nella sua proposta di testo base: si tratta di un riconoscimento importante del positivo lavoro svolto in seno al Comitato, con il contributo di tutte le forze politiche ivi rappresentate, in un clima di costruttivo confronto di merito delle questioni. Ritiene che il testo proposto dal relatore possa valutarsi, nel complesso, positivamente, ferma restando l'esigenza di alcuni interventi di dettaglio, alcuni dei quali auspica possano esseri recepiti già prima della formale adozione del testo base. Ritiene a tal fine opportuno esporre alcune possibili modificazioni essenzialmente dirette a ripristinare in alcuni articoli il testo elaborato dal Comitato. Riterrebbe innanzitutto opportuno sostituire nel testo le parole «sicurezza della Repubblica» con le parole «sicurezza nazionale», poiché, mentre l'espressione «sicurezza della Repubblica» allude al complesso di misure dirette ad assicurare la protezione dello Stato-apparato (istituzioni, forze armate, pubblica amministrazione, eccetera), la «sicurezza nazionale» coinvolge invece anche la tutela di interessi ulteriori, non strettamente propri dello Stato-apparato, ma comunque riconducibili al concetto di «nazione» (interessi economici, politici, culturali, eccetera). Ritiene altresì utile sostituire la denominazione «Ministro per le informazioni e la sicurezza» con la seguente: «Ministro dell'informazione per la sicurezza», in quanto, pur rimanendo inalterate le funzioni, la denominazione proposta dal presidente e relatore potrebbe ingenerare equivoci, considerato che la competenza in materia di sicurezza pubblica spetta comunque in primo luogo al Ministro dell'interno. Propone quindi, con riferimento alla proposta di testo base formulata dal presidente Violante, di aggiungere, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera f), la seguente: «f-bis) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali»: la disposizione - che riproduce la lettera g) dell'articolo 5, comma 2, del testo elaborato in seno al Comitato - benché non sia indispensabile, appare comunque utile, in quanto diretta ad assicurare l'omogeneità nei sistemi informatici impiegati dai diversi servizi e, soprattutto, la possibilità per gli stessi di dialogare tra loro e con il sistema informatico del DIS (anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo attribuite al Dipartimento). Con riferimento poi all'articolo 6, comma 7, propone di sostituirlo con il seguente: «Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro della difesa; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio»: la proposta è diretta a ripristinare il testo elaborato dal Comitato (comma 5), che prevede appunto che il direttore dell'ISE riferisca non solo al Ministro dell'informazione per la sicurezza, ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa; in base al testo del presidente e relatore, la figura del Ministro per le informazioni e la sicurezza verrebbe ad assumere un ruolo centrale e delicatissimo, in quanto attraverso di lui transiterebbero necessariamente tutte le informazioni dirette agli altri componenti del Governo ed allo stesso Presidente del Consiglio ministri. Analogamente, con riferimento all'articolo 7, comma 6, propone di sostituirlo con il seguente: «Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro dell'interno; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio»: anche tale proposta è diretta a ripristinare il testo elaborato dal Comitato (comma 6), che prevede che il direttore dell'ISI riferisca non solo al Ministro dell'informazione per la sicurezza ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; anche in questo caso, in base al testo del presidente Violante, la figura del Ministro per le informazioni e la sicurezza verrebbe ad assumere un ruolo centrale e delicatissimo, in quanto attraverso di lui transiterebbero necessariamente tutte le informazioni dirette agli altri componenti del Governo e, ancora una volta, allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che l'aspetto essenziale sollevato, da ultimo, dal presidente Scajola, consista nell'opportunità che siano pienamente coinvolti il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che di questo aspetto si fanno carico alcuni articoli specifici della sua proposta di testo unificato.

Claudio SCAJOLA (FI), con riferimento all'articolo 8, propone il mantenimento del comma 4 del testo predisposto dal Comitato, il quale prevede che: «4. Il capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN»: rispetto al testo elaborato dal Comitato, le modifiche apportate dal presidente e relatore sembrano indebolire il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in una materia particolarmente delicata quale quella dei controlli interni; tale indebolimento potrebbe ridimensionare la capacità del Presidente del Consiglio di attingere ad autonome fonti di informazione e controllo sull'operato dei servizi. Relativamente quindi all'articolo 9, comma 6, propone di sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto», come previsto nel testo del Comitato: il NOS può essere rilasciato anche a imprese o associazioni di professionisti; il termine «persona» è certamente meno generico, ma potrebbe indurre a ritenere che si faccia riferimento solo a «persone fisiche» o a «persone giuridiche», con ciò erroneamente escludendo tutti gli altri «soggetti» sprovvisti di personalità giuridica che pure potrebbero essere destinatari di un NOS. Con riferimento all'articolo 13, comma 1, riterrebbe utile aggiungere, dopo le parole: «il DIS, l'ISE, l'ISI», le seguenti: «il RIS»: appare infatti opportuno estendere anche al RIS la disciplina in materia di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. Propone inoltre di aggiungere, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «L'autorità giudiziaria», le seguenti: «salvo casi di assoluta impossibilità»: il ripristino della clausola di salvaguardia contenuta nel testo predisposto dal Comitato e soppressa dal presidente e relatore consente infatti di attribuire un minimo di flessibilità - in termini peraltro assai limitati - alla disciplina procedurale dell'acquisizione di documenti. Con riferimento poi all'articolo 19, fa presente che il presidente Violante ha sottoposto alla valutazione della Commissione l'opportunità di mantenere il divieto di affidare incarichi di consulenza a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza, previsto al comma 7 del medesimo articolo nel testo predisposto dal Comitato: appare invece opportuno mantenere la disposizione proposta dal Comitato, in quanto essa è diretta ad evitare che - come è avvenuto talora in passato - persone che sono cessate dal servizio possano continuare a svolgere il ruolo di «eminenza grigia» del Servizio ed a condizionarne l'operato dall'esterno. Fa rilevare inoltre che la disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, della proposta di testo base del relatore, in base alla quale viene innalzato da otto a dieci il numero dei parlamentari che fanno parte del Comitato, richiede una valutazione di carattere politico. Passando a trattare dell'articolo 27, comma 2, ne propone la soppressione: nel comma si prevedono specifici requisiti di idoneità per la partecipazione al Comitato, stabilendo che possono far parte di tale organo solo deputati e senatori che abbiano rivestito «con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari»: la disciplina proposta appare di difficile attuazione e di dubbia utilità: saranno, in ogni caso, i gruppi parlamentari ed i presidenti delle Camere a valutare il prestigio, la competenza ed il cursus honorum degli aspiranti componenti del Comitato e risponderanno della loro scelta in termini esclusivamente politici. Si domanda inoltre come si potrebbe risolvere, altrimenti, il caso in cui debba essere chiamato a far parte del Comitato il rappresentante di un gruppo di recente formazione, sprovvisto di componenti che abbiano rivestito «significative responsabilità parlamentari». Con riferimento poi all'articolo 28, ritiene si dovrebbe mantenere il comma 7 della proposta presentata dai componenti del Comitato, il quale prevede: «7. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza»: tale norma svolge un ruolo essenziale per consentire al Comitato di acquisire informazioni «di prima mano», senza dipendere necessariamente, come avviene attualmente, dalla buona volontà del soggetto controllato o dalla collaborazione dell'autorità giudiziaria. Quanto all'articolo 29, comma 1, rileva che, nella proposta del presidente Violante, viene eliminata la competenza consultiva del Comitato in materia di disegni e proposte legge concernenti le materie di sua competenza: tale competenza esula, in effetti, dalle funzioni tipiche di un organismo controllo; ferma restando la competenza legislativa primaria della Commissione Affari costituzionali, ritiene però che l'espressione del parere (non vincolante) del Comitato su provvedimenti riguardanti l'intelligence possa costituire comunque un utile contributo di esperienza e conoscenza della materia. Con riferimento quindi alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, ritiene preferibile il mantenimento del testo proposto dal Comitato, il quale prevede: «3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza»: tale disposizione è volta ad ampliare la capacità del Comitato di avere il quadro normativo completo dell'attività di intelligence nazionale; al Comitato sarebbero così trasmessi, ad esempio, l'eventuale regolamento con cui il Ministro della difesa disciplina i rapporti tra ROS e ISI in materia di lotta alla criminalità organizzata o al terrorismo interno, il regolamento con cui i1 Ministro degli affari esteri disciplina le relazioni tra uffici diplomatici e strutture periferiche dell'ISE, nonché il regolamento con il quale il Ministro dell'interno definisce la partecipazione al CASA. Quanto alle disposizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 30, ritiene che sarebbe preferibile sostituirle con quelle già previste nel comma 5 del medesimo articolo, nel testo predisposto dal Comitato, in base al quale: «5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria del Sistema di informazione e sicurezza nazionale relativa al primo semestre, nella quale sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE ed ISI ed i relativi stati di utilizzo. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale». Osserva infatti che la possibilità di accesso diretto alla documentazione contabile rappresenta uno strumento estremamente efficace, in quanto - prescindendo dall'effettivo esercizio di tale potere - determina un effetto di «deterrenza»: sapendo di essere esposti al rischio di verifica diretta, i funzionari preposti saranno indotti alla massima cura nella tenuta della contabilità. Quanto alla previsione, da parte del presidente e relatore, di un'ulteriore relazione semestrale, segnala che essa sarebbe un inutile doppione di quanto già previsto all'articolo 26, comma 3, lettera e): tale disposizione stabilisce, infatti, che «il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici». Passando all'articolo 33, comma 3, ricorda che il relatore ipotizza la possibile incostituzionalità della norma, contenuta nella proposta del Comitato, che prevede l'ineleggibilità nella legislatura successiva per il parlamentare che, in qualità di componente del Comitato, abbia violato l'obbligo del segreto. Riconosce che, in effetti, la norma in questione presenta taluni profili problematici; occorre, tuttavia, ricordare che, secondo l'articolo 65 della Costituzione, la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore; ben potrebbe dunque, a suo avviso, la legge di riforma dei servizi stabilire che determinate violazioni siano punite con la sanzione dell'ineleggibilità; occorre peraltro assicurare che tale sanzione sia irrogata secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Dichiara che appare, invece, incostituzionale, in quanto lesiva dell'autonomia del Parlamento (articolo 64, comma 1, della Costituzione) la proposta del relatore, che suggerisce di sanzionare il componente del Comitato che abbia violato l'obbligo del segreto con l'inidoneità ad assumere altri incarichi parlamentari (materia questa rimessa alla esclusiva competenza di ciascuna Camera). Con riferimento poi all'articolo 34, comma 2, propone di mantenere il testo proposto dal Comitato, il quale prevede che: «2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura»: quando non vi siano particolari esigenze di segretezza (perché, ad esempio, l'audizione riguarda aspetti «di scenario» e non singole attività operative o indagini in corso) il Comitato potrebbe ritenere utile rendere pubblici gli elementi di conoscenza acquisiti nel corso della seduta, sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla presenza di determinate possibili minacce, sia per rassicurare circa rischi che siano stati eccessivamente enfatizzati; la disposizione proposta dal Comitato è diretta a rendere legittima e possibile una simile comunicazione istituzionale da parte del Comitato e nulla ha a che fare con 1'attività di una commissione d'inchiesta. Anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5, ritiene sia preferibile mantenere il testo proposto dal Comitato, il quale prevede che: «Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata»: tale formulazione è più garantista della disposizione prevista nel testo elaborato dal presidente Violante (comma 5), in quanto disciplina analiticamente i requisiti soggettivi dei consulenti, le cause di incompatibilità e la natura del rapporto di collaborazione; conviene comunque con il presidente sulla necessità di approfondire questo aspetto. Analogamente, con riferimento all'articolo 33, comma 5, del testo predisposto dal Comitato, ritiene opportuno mantenerlo (esso è espunto dalla proposta di testo base); tale comma prevede: «5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione de provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 7». A suo avviso, è opportuno mantenere tale norma, in quanto essa stabilisce che il Comitato, con proprio regolamento, definisca le procedure di impugnazione dei provvedimenti istruttori con i quali dispone l'acquisizione di atti o materiale di interesse: si tratta di una disposizione diretta ad assicurare ai terzi (ad esempio, i proprietari dei documenti o del materiale acquisito dal Comitato) la possibilità di far valere i propri diritti ed interessi (alla revoca del provvedimento o alla restituzione dei documenti e del materiale), senza tuttavia esporre gli atti del Comitato al sindacato esterno dell'autorità giudiziaria; in concreto, il regolamento dovrebbe stabilire termini e modalità con le quali gli interessati possono impugnare, innanzi al Comitato, provvedimenti istruttori da quest'ultimo adottati e ritenuti da essi lesivi di propri diritti o interessi. Quanto all'articolo 35, comma 7, e all'articolo 36, comma 3, capoverso 1-bis, propone di aggiungere, dopo le parole: «alle cose», le parole «e ai luoghi»: la legge n. 801 del 1977 non contempla espressamente (né espressamente esclude) i luoghi tra i possibili oggetti del segreto di Stato; al contrario, l'articolo 34, comma 2, della proposta elaborata in seno al Comitato stabilisce che anche i luoghi possano essere coperti dal segreto di Stato; verrebbe, in tal modo, espressamente risolta a livello normativo una questione interpretativa che si è effettivamente posta nella prassi recente del Comitato. Venendo infine a trattare dell'articolo 36, sottolinea l'opportunità di mantenere il capoverso comma 3 del comma 9 dell'articolo 35 del testo predisposto dal Comitato, il quale prevede che: «Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice»: non appare infatti chiara la ragione della modifica proposta dal presidente Violante, giacché, anche qualora essa fosse accolta, difficilmente potrebbe sostenersi che verrebbe meno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione. Segnala, in conclusione, l'opportunità di introdurre una disciplina di dettaglio concernente lo svolgimento, nei confronti di appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, di attività di osservazione, controllo ed intercettazione di comunicazioni. A tal fine, si riserva di presentare nel seguito della discussione, all'esito di un attento approfondimento dei risvolti di carattere costituzionale, un emendamento che definisca, secondo criteri univoci ed oggettivi, la procedura da seguire, prevedendo eventualmente il coinvolgimento - in sede di comunicazione o autorizzazione preventiva - anche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Marco BOATO (Verdi) si associa agli apprezzamenti dei deputati intervenuti per il lavoro svolto sin qui dal presidente Violante, che nella seduta odierna ha sottoposto alla Commissione un'ipotesi di testo unificato delle diverse proposte di legge presentate, che lo stesso presidente propone di adottare come testo base. Dichiara altresì di condividere la decisione del Governo di non presentare un disegno di legge in materia; osserva peraltro che sarebbe comunque apprezzabile che un rappresentante del Governo intervenisse alle sedute della Commissione dedicata all'esame di tale provvedimento. Premesso che modifiche puntuali potranno essere oggetto di proposte emendative nel prosieguo dell'esame, desidera formulare alcune considerazioni di carattere generale. In particolare, apprezza la scelta del presidente e relatore di sostituire, rispetto al testo presentato dai membri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, il riferimento alla sicurezza nazionale con il riferimento alla sicurezza della Repubblica: ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato dal presidente Scajola, il termine Repubblica non individui solo l'ordinamento dello Stato-apparato, di cui alla parte seconda della Costituzione, ma anche l'insieme di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici contemplati nella parte prima. Osserva inoltre che il presidente Violante ha fatto più volte riferimento alle consultazioni condotte nella fase di predisposizione della proposta di testo base: in proposito, rileva che sarebbe comunque utile che la Commissione procedesse, nel prosieguo dell'esame, allo svolgimento delle audizioni già ipotizzate nelle precedenti sedute. Fa presente quindi che la Commissione, fermo restando il particolare valore politico e parlamentare del testo presentato dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, dovrà naturalmente avvalersi anche dei contributi provenienti dalle altre proposte di legge. Chiede infine che dalla proposta di testo base siano espunti il riferimento alle qualità dei componenti dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 27, comma 2, nonché la previsione secondo cui la violazione del segreto da parte dei membri del Comitato medesimo costituisca causa ostativa all'assunzione di altri incarichi parlamentari, di cui all'articolo 33, comma 3: ritiene infatti che tali disposizioni presentino insuperabili criticità sotto il profilo costituzionale.

Maurizio GASPARRI (AN) esprime apprezzamento per il complessivo lavoro svolto in materia di riforma dei servizi informativi e, dopo aver ricordato come la proposta di cui è firmatario risponda a un'impostazione parzialmente diversa da quella che contraddistingue la proposta di testo unificato del relatore. Attende la fase di esame degli emendamenti per proporre eventuali modifiche. Ritiene, peraltro, che il testo illustrato dal presidente Violante costituisca un ottimo punto di partenza e che vi siano le premesse per una positiva conclusione dell'esame. Concorda infine con quanto affermato dal deputato Boato circa l'opportunità di svolgere una serie di audizioni nel prosieguo dell'esame.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) si unisce ai ringraziamenti dei deputati intervenuti per il lavoro svolto dal presidente Violante e dichiara di condividere molte delle osservazioni svolte dal presidente Scajola, da cui dissente tuttavia in ordine al riferimento alla sicurezza della Repubblica, che ritiene preferibile all'indicazione della sicurezza nazionale contenuta nella proposta presentata dai membri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui peraltro è firmatario. Auspica quindi che nella proposta di testo unificato sia mantenuta, all'articolo 30, la previsione relativa alla possibilità, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa dei servizi informativi, relativamente alle operazioni concluse: ritiene infatti che essa costituisca una delle funzioni fondamentali del Comitato. Auspica altresì che sia eliminata la previsione secondo cui l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione sicurezza davanti al Comitato deve essere disposto dal Presidente del consiglio dei ministri, contenuta all'articolo 28, comma 2: osserva infatti che tale disposizione finirebbe per limitare drasticamente l'efficacia dell'azione di controllo da parte del Comitato. Ritiene invece che potrebbe essere utilmente mantenuta la previsione relativa alla previa intesa con i Presidenti delle Camere, di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 28.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo al presidente Scajola in ordine alla possibilità per il Comitato di acquisire documentazione, prevista all'articolo 28, comma 7, della proposta di legge presentata dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, fa presente di aver registrato diverse riserve su questo punto; ritiene peraltro che tale previsione possa per il momento essere inserita nella proposta di testo unificato, fatta salva l'esigenza di successivi approfondimenti.

Roberto COTA (LNP) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato formulata dal presidente e ritiene che essa costituisca un passo in avanti rispetto alle altre proposte presentate, con particolare riferimento all'aumento del numero di componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, che risponde all'obiettivo di accrescerne la rappresentatività. Esprime quindi, anche a nome del proprio gruppo, contrarietà rispetto all'ipotesi di istituire un nuovo Ministro competente in materia di servizi informativi, evidenziando il rischio di una confusione di responsabilità, in materia di sicurezza, con il Ministro dell'interno. Esprime poi apprezzamento per la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica, in quanto tale termine ha il pregio di ricomprendere regioni ed enti locali. Dopo aver dichiarato di condividere l'opinione espressa da altri colleghi circa l'opportunità di espungere dalla proposta di testo base le previsioni di cui all'articolo 27, comma 2, osserva che, in materia di violazione del segreto da parte dei componenti dell'istituendo Comitato parlamentare per la sicurezza, appare illusorio ritenere che tali componenti non riferiscano alle forze politiche di appartenenza sui lavori del Comitato; osserva altresì che, ove vi fosse violazione del segreto, essa dovrebbe essere accertata da parte della magistratura.

Graziella MASCIA (RC-SE) si unisce all'apprezzamento dei deputati intervenuti per il lavoro svolto e dichiara di condividere la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica. Osserva altresì che l'obiettivo fondamentale della presente riforma dei servizi informativi risiede in una più netta individuazione delle responsabilità: condivide pertanto la proposta di istituzione di un Ministro ad hoc, rilevando peraltro il rischio che tale figura risulti all'atto pratico troppo debole. Ricorda infatti la debolezza che attualmente caratterizza il ruolo del CESIS e ribadisce la necessità di ricondurre con chiarezza alla politica la responsabilità dell'azione servizi informativi. Dichiara quindi di concordare con il deputato Bressa nel ritenere indispensabile che il Comitato parlamentare possa esercitare il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi informativi. Per quanto concerne infine le cause di giustificazione, sottolinea la lacuna relativa alla libertà di stampa ed esprime contrarietà circa l'estensione di dette cause di giustificazione ai soggetti esterni ai servizi, contenuta nel comma 5 dell'articolo 15 della proposta di testo unificato.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si unisce al generale apprezzamento per il lavoro svolto e auspica che molte delle osservazioni formulate dal presidente Scajola siano recepite. Ricorda quindi come il significato dell'adozione del testo unificato come testo base risieda, in questa occasione, nella più ampia condivisione, da parte dei diversi gruppi, dei pilastri fondamentali della riforma dei servizi formativi: invita pertanto a concentrare il dibattito su tali aspetti essenziali, fermo restando che aspetti più puntuali potranno essere considerati nel prosieguo dell'esame. Invita infine il presidente Violante a valutare la possibilità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione delle complessità e della parziale novità del testo sottoposto alla Commissione nella seduta odierna.

Elettra DEIANA (RC-SE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e ricorda di aver particolarmente apprezzato il confronto in sede di Comitato, soprattutto per l'ampia convergenza tra i diversi gruppi registrata in tale sede. Ritiene peraltro che la proposta di testo base formulata dal presidente e relatore rappresenti un ulteriore avanzamento. Osserva quindi come il segreto di Stato rappresenti una tematica essenziale e particolarmente delicata, su cui si riserva di tornare nella fase di esame degli emendamenti. Dichiara inoltre di condividere l'esigenza, rappresentata da vari colleghi, di svolgere audizioni e approfondimenti nel prosieguo dell'esame e di concordare con il deputato Boato sull'opportunità di espungere dal testo base le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, nonché all'articolo 33, comma 3, limitatamente al divieto di assumere altri incarichi parlamentari per i membri del Comitato che abbiano violato il segreto. Auspica quindi che nel testo base sia introdotta la possibilità, per il Comitato parlamentare, di esercitare il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi informativi e si dichiara d'accordo con il deputato Mascia sulla non opportunità di estendere le cause di giustificazione ai soggetti non appartenenti ai servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che quest'ultimo problema si pone, ad esempio, relativamente a cittadini che occasionalmente si trovino a prestare la necessaria collaborazione nell'ambito di un'operazione dei servizi regolarmente autorizzata e che si troverebbero a essere meno tutelati rispetto ai dipendenti dei servizi medesimi.

Elettra DEIANA (RC-SE) osserva che il problema presenta implicazioni più ampie e dovrà essere approfondito. Dichiara infine di non condividere la proposta di istituzione di un Ministro ad hoc, mentre riterrebbe preferibile che si ricorresse alla figura di un vice ministro munito di apposita delega; ritiene comunque che la denominazione del nuovo Ministro indicata dal presidente Scajola sia preferibile al fine di evitare duplicazioni rispetto alle funzioni del Ministro dell'interno.

Olga D'ANTONA (Ulivo), premesso che si riserva di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per lo spirito unitario che lo ha contraddistinto. Dichiara quindi di condividere la scelta di sostituire il riferimento alla sicurezza nazionale con un riferimento alla sicurezza della Repubblica; fa presente altresì di aver superato le iniziali perplessità sull'opportunità di istituire un nuovo Ministro competente in maniera di servizi, ritenendo che tale figura implichi l'individuazione di una più netta responsabilità della politica rispetto all'attività dei servizi informativi. Dichiara inoltre di concordare con le osservazioni svolte da alcuni colleghi sull'opportunità che il Comitato parlamentare eserciti il controllo sulla documentazione di spesa dei servizi nonché sull'opportunità che siano i Presidenti delle Camere a valutare le richieste del Comitato di ascoltare i dipendenti dei servizi informativi. Dopo aver espresso una prima valutazione sulle classifiche di segretezza, che nella proposta di testo unificato risultano forse eccessivamente dettagliate, ritiene che le disposizioni in materia di segreto di Stato debbano essere oggetto di particolare attenzione: pur associandosi, infatti, all'apprezzamento del presidente Violante per l'operato dei servizi, ricorda come la recente storia italiana comprenda anche periodi oscuri, che fanno del segreto di Stato un tema assai sensibile per l'Italia.

Felice BELISARIO (IdV) osserva preliminarmente che le proposte in esame non rappresentano una svolta nell'organizzazione dei servizi informativi, quanto piuttosto uno sviluppo organico e coerente dell'assetto presente. Ritiene altresì che alcuni aspetti, come l'istituzione di un Ministro ad hoc e la nuova disciplina del segreto di Stato, richiedano ulteriori approfondimenti.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) ritiene che la distinzione di competenze tra il Ministro dell'interno e un Ministro responsabile per i servizi informativi risponda alle esigenze di un mondo complesso e diversificato. Ritiene inoltre che l'articolo 19 estenda eccessivamente il potere regolamentare del Presidente del Consiglio in materia di servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che possano essere sin d'ora accolte le osservazioni e le proposte di modifica relative alla denominazione del Ministro; alla eliminazione delle disposizioni indicate dal deputato Boato e contenute agli articoli 27, comma 2, e 33, comma 3 (limitatamente alla possibilità di assumere altri incarichi); all'introduzione del controllo, da parte del Comitato parlamentare, della documentazione di spesa dei servizi informativi e all'eliminazione della previsione di cui all'articolo 28, comma 2, in ordine alla necessità che sia il Presidente del Consiglio dei ministri a disporre l'intervento di fronte al Comitato dei dipendenti dei servizi medesimi; alla non delegabilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della funzione di nomina dei capi reparto. Presenta pertanto una nuova proposta di testo unificato.

Felice BELISARIO (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sulla nuova proposta di testo unificato da adottare quale testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.


 


 

ALLEGATO 1

 

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola e C. 2087 D'Alia).

 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE

 

SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

TITOLO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

 

Art. 1.

(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).

2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Art. 2.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;

e) la nomina e la revoca del Direttore Generale del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza;

f) la nomina e la revoca dei direttori dei Servizi di Sicurezza.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.

 

Art. 3.

(Ministro delle informazioni

per la Sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro per le informazioni e la sicurezza, che risponde a lui direttamente, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può revocare una o più delle deleghe conferite al Ministro per le informazioni e la sicurezza.

3. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro per le informazioni e la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.

(Dipartimento per le Informazioni

e la Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le informazioni e la sicurezza si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione e sicurezza, nonchè nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra i Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente e sinteticamente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei Servizi di informazione e sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi pervenute da parte del Sistema di informazione e sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai Servizi di informazione e sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di ISE e ISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di ISI, ISE e RIS;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con ISE, e ISI il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentiti i Servizi di informazione e sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza sui Servizi di informazione e sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione e sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;

n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, definisce, con uno o più decreti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS.

4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

5. Il Direttore Generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice-direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di informazione e sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di ISE e ISI, il Capo dello Stato maggiore della Difesa, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Servizio di informazione e sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in collaborazione con il RIS e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.

2. Spettano all'ISE le attività in materia di controproliferazione nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza interna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.

5. L'ISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.

7. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al DIS che informa il Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

8. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.

9. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Servizio di informazione e sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'ISI le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza esterna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.

4. L'ISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.

6. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

7. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.

8. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8.

(Controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza in conformità agli indirizzi previsti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza; l'Ispettorato è organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi di informazione e sicurezza non devono interferire nelle operazioni in corso.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro degli Affari Esteri, del Ministro per le informazioni e la sicurezza.

5. Il capo dell'Ispettorato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza.

6. L'Ispettorato controlla la rispondenza della organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e alle misure adottate per garantire efficienza e lealtà nei confronti delle istituzioni della Repubblica.

7. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

8. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ispettorato, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio.

9. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ispettorato ai Servizi di informazione e sicurezza e al RIS. Per un periodo iniziale di tre anni gli ispettori possono provenire dai Servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.

10. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno, inoltre, facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei Servizi di informazione e sicurezza.

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e Nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei Servizi di informazione e sicurezza e, ove necessario, del RIS;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 37, corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonchè di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico della persona.

7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati.

8. I cittadini hanno il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 8, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza. Presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Archivi del DIS).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'UCA, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI.

2. Il Direttore Generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il capo dell'Ufficio definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

 

Art. 12.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. I Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'Interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. I Servizi di informazione e sicurezza sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della Difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa.

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso di DIS, ISE e ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori - in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa - di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti, le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione degli atti e delle cose e acquisisce quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna degli ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Nelle ipotesi previste nei commi 4 e 5, entro sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato.

7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 6, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

9. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

 

TITOLO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 15.

(Ambito di applicazione  delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte previste dalla legge come reato:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e sicurezza;

b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza, e risulta che il ricorso a tali persone da parte dei Servizi era indispensabile, esse sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali Servizi.

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

7. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative del servizio interessato. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

Art. 17.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.

(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.

(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina:

a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;

b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;

c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni fiduciarie per i vertici del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, la cui permanenza presso i servizi è legata alla permanenza dei medesimi vertici;

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, consentendola solo per il personale di alta e particolare specializzazione;

f) la possibilità di avvicendamento del personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali;

g) le ipotesi di incompatibilità collegate anche alla presenza di rapporti di parentela o di affinità, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;

h) le ipotesi di incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

i) la previsione di forme di incentivazione economica;

l) la indicazione dei criteri per la progressione in carriera;

m) la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza;

n) la possibilità di anticipato collocamento in quiescenza;

o) la determinazione, per ciascun servizio, e per il DIS, di una percentuale minima pari al 60 per cento e massima pari al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;

p) la previsione di incarichi esterni per materie di particolare complessità.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).

6. ll regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 2, lettera p), sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

8. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.

9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza.

10. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il Sistema di informazione e sicurezza può avere alle proprie dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti.

13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 20.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Art. 21.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ed il personale del RIS hanno l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE e all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, tramite il direttore generale del DIS.

7. Il comandante del RIS riferisce al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il ministro della Difesa informa il Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.

8. I direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, il comandante del RIS e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

9. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione e sicurezza.

Art. 22.

(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Art. 23.

(Attività simulate).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare i dirigenti dei Servizi di informazione e sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 24.

(Trattamento delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.

2. Il DIS, tramite l'Ispettorato, i responsabili dei Servizi di informazione e sicurezza e il comandante del RIS garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione e sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.


Art. 25.

(Tutela del personale nel corso del procedimento penale).

1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti al Sistema di informazione e sicurezza, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 26.

(Norme di contabilità).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie, sono unici per DIS, ISE e ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera c), sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; analogamente si comporta il responsabile del RIS, che riferisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale informa il Ministro della Difesa;

g) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì nella relazione semestrale una informativa sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 

TITOLO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 27.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

2. Possono far parte del Comitato solo deputati e senatori che abbiano rivestito con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari o di governo.

3. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

5. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

6. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

7. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.

Art. 28.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE, ISI, del Capo di Stato maggiore della Difesa e del comandante del RIS.

2. Il Comitato ha altresì facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di chiedere che il Presidente del consiglio dei ministri disponga l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce ai Presidenti delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, se si tratta di uffici del RIS, al ministro della Difesa.

14. Nei casi previsti nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa possono differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 29.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere:

a) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;

b) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

3. Il parere sugli schemi di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della proposta; tale termine è prorogabile per una sola volta e per non più di 5 giorni.

Art. 30.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le informazioni e la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato i regolamenti emanati con riferimento alle attività del RIS.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai Servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione concernente ciascun semestre informa il Comitato, sull'andamento della gestione finanziaria dei Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica relativa allo stesso semestre.

6. Nella informativa sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE e ISI, ed i relativi stati di utilizzo.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 22, comma 1, svolte nell'anno precedente.

9. La relazione semestrale informa anche sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Art. 31.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione e sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 32.

(Relazioni del Comitato parlamentare

per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Art. 33.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.

3. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato ed è causa ostativa all'assunzione di altri incarichi parlamentari per la legislatura in corso.

 

 

 

Art. 34.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. In caso di assoluta necessità, e per singoli compiti limitati nel tempo, il Comitato, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni al Parlamento.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 35.

(Segreto di Stato).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento emanato a norma del comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco.

7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose coperte dal segreto di Stato.

8. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 36.

(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso decreto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 37.

(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato, di vietata divulgazione.Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 39.

(Abrogazioni).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

Art. 40.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


 

ALLEGATO 2

 

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola e C. 2087 D'Alia).

 

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

 

SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

TITOLO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).

2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Art. 2.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;

e) la nomina e la revoca del Direttore Generale del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza;

f) la nomina e la revoca dei direttori dei Servizi di Sicurezza.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.

 

Art. 3.

(Ministro delle informazioni

per la Sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza, che risponde a lui direttamente, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può revocare una o più delle deleghe conferite al Ministro delle informazioni per la sicurezza.

3. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.

(Dipartimento per le Informazioni

e la Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione e sicurezza, nonchè nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra i Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente e sinteticamente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei Servizi di informazione e sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi pervenute da parte del Sistema di informazione e sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai Servizi di informazione e sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di ISE e ISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di ISI, ISE e RIS;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con ISE, e ISI il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentiti i Servizi di informazione e sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza sui Servizi di informazione e sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione e sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;

n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, definisce, con uno o più decreti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS.

4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

5. Il Direttore Generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice-direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di informazione e sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di ISE e ISI, il Capo dello Stato maggiore della Difesa, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Servizio di informazione e sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in collaborazione con il RIS e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.

2. Spettano all'ISE le attività in materia di controproliferazione nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza interna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.

5. L'ISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.

7. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al DIS che informa il Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

8. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi di reparto; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.

9. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Servizio di informazione e sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'ISI le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza esterna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.

4. L'ISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.

6. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

7. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi di reparto; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.

8. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8.

(Controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza in conformità agli indirizzi previsti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza; l'Ispettorato è organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi di informazione e sicurezza non devono interferire nelle operazioni in corso.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro degli Affari Esteri, del Ministro delle informazioni per la sicurezza.

5. Il capo dell'Ispettorato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.

6. L'Ispettorato controlla la rispondenza della organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e alle misure adottate per garantire efficienza e lealtà nei confronti delle istituzioni della Repubblica.

7. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

8. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ispettorato, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio.

9. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ispettorato ai Servizi di informazione e sicurezza e al RIS. Per un periodo iniziale di tre anni gli ispettori possono provenire dai Servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.

10. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno, inoltre, facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei Servizi di informazione e sicurezza.

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e Nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei Servizi di informazione e sicurezza e, ove necessario, del RIS;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 37, corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonchè di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico della persona.

7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati.

8. I cittadini hanno il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza. Presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Archivi del DIS).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'UCA, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI.

2. Il Direttore Generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il capo dell'Ufficio definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

 

Art. 12.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. I Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'Interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. I Servizi di informazione e sicurezza sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della Difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa.

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso di DIS, ISE e ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori - in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa - di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosada parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti, le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione degli atti e delle cose e acquisisce quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna degli ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Nelle ipotesi previste nei commi 4 e 5, entro sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato.

7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 6, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

9. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

 

TITOLO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 15.

(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte previste dalla legge come reato:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e sicurezza;

b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza, e risulta che il ricorso a tali persone da parte dei Servizi era indispensabile, esse sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali Servizi.

 

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

7. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative del servizio interessato. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

Art. 17.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.

(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.

(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina:

a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;

b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;

c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni fiduciarie per i vertici del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, la cui permanenza presso i servizi è legata alla permanenza dei medesimi vertici;

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, consentendola solo per il personale di alta e particolare specializzazione;

f) la possibilità di avvicendamento del personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali;

g) le ipotesi di incompatibilità collegate anche alla presenza di rapporti di parentela o di affinità, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;

h) le ipotesi di incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

i) la previsione di forme di incentivazione economica;

l) la indicazione dei criteri per la progressione in carriera;

m) la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza;

n) la possibilità di anticipato collocamento in quiescenza;

o) la determinazione, per ciascun servizio, e per il DIS, di una percentuale minima pari al 60 per cento e massima pari al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;

p) la previsione di incarichi esterni per materie di particolare complessità.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).

6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 2, lettera p), sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

8. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.

9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza.

10. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il Sistema di informazione e sicurezza può avere alle proprie dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti.

13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 20.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Art. 21.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ed il personale del RIS hanno l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE e all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, tramite il direttore generale del DIS.

7. Il comandante del RIS riferisce al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il ministro della Difesa informa il Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.

8. I direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, il comandante del RIS e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

9. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione e sicurezza.

Art. 22.

(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Art. 23.

(Attività simulate).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare i dirigenti dei Servizi di informazione e sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 24.

(Trattamento delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.

2. Il DIS, tramite l'Ispettorato, i responsabili dei Servizi di informazione e sicurezza e il comandante del RIS garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione e sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.


Art. 25.

(Tutela del personale nel corso del procedimento penale).

1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti al Sistema di informazione e sicurezza, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 26.

(Norme di contabilità).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie, sono unici per DIS, ISE e ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; analogamente si comporta il responsabile del RIS, che riferisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale informa il Ministro della Difesa;

g) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì nella relazione semestrale una informativa sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 

TITOLO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 27.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

Art. 28.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE, ISI, del Capo di Stato maggiore della Difesa e del comandante del RIS.

2. Il Comitato ha altresì facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce ai Presidenti delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, se si tratta di uffici del RIS, al ministro della Difesa.

15. Nei casi previsti nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa possono differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 29.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere:

a) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;

b) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

3. Il parere sugli schemi di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della proposta; tale termine è prorogabile per una sola volta e per non più di 5 giorni.

Art. 30.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle informazioni per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato i regolamenti emanati con riferimento alle attività del RIS.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai Servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione concernente ciascun semestre informa il Comitato, sull'andamento della gestione finanziaria dei Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica relativa allo stesso semestre.

6. Nella informativa sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE e ISI, ed i relativi stati di utilizzo.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 22, comma 1, svolte nell'anno precedente.

9. La relazione semestrale informa anche sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Art. 31.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione e sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 32.

(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Art. 33.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.

3. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato.


Art. 34.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. In caso di assoluta necessità, e per singoli compiti limitati nel tempo, il Comitato, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni al Parlamento.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 35.

(Segreto di Stato).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento emanato a norma del comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco.

7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose coperte dal segreto di Stato.

8. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 36.

(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso divieto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 37.

(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato, di vietata divulgazione.Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 39.

(Abrogazioni).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

Art. 40.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 23 gennaio 2007

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Luigi Micheli.

La seduta comincia alle 11.05.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola e C. 2087 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e della loro complessità, ritiene opportuno che la Commissione si confronti preliminarmente su alcune questioni di fondo che sono sottese alla presentazione delle diverse proposte emendative, al fine di individuare un percorso di esame che consenta di mantenere una impostazione unitaria e coerente del provvedimento in esame. Osserva innanzitutto che, date le caratteristiche della materia che si intende disciplinare, sia più opportuno approvare una legge non invasiva e sufficientemente elastica, nella quale la rinuncia all'esercizio minuzioso della funzione legislativa venga compensata dal potenziamento delle funzioni di controllo parlamentare.

Sottolinea altresì la necessità di indicare con la massima chiarezza le linee di dipendenza gerarchica, ad esempio evitando che i capi dei servizi riferiscano direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, a meno che non ne siano da questo richiesti. Con riferimento poi al rapporto tra l'attività dei servizi e l'autorità giudiziaria, rileva che sono stati presentati alcuni emendamenti i quali, a suo avviso, lasciano margini di discrezionalità elevati alla magistratura in ordine alla valutazione della rilevanza penale della condotta tenuta dai dipendenti dei servizi: a tale riguardo, ritiene che sarebbe preferibile una clausola di giustificazione netta e ben definita, che al contrario riducesse tali margini di discrezionalità. Rileva quindi che il Governo ha proposto la soppressione delle figura del Ministro delle informazioni per la sicurezza, mentre alcuni emendamenti presentati dai deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega propongono di lasciare al Presidente del Consiglio l'alternativa tra la nomina di un Ministro e quella di un sottosegretario. In proposito, propone di accogliere quest'ultima impostazione, in quanto la possibilità di nominare un Ministro appare come la soluzione più idonea a garantire la massima autorevolezza al responsabile dei servizi, sia all'interno del Governo sia nel contesto internazionale. Riconosce infatti che in altri Paesi questa figura non esiste, ma sottolinea come in tali Paesi l'esecutivo si configuri come governo del Presidente del Consiglio e non abbia, generalmente, il carattere accentuatamente pluripartitico che ha in Italia. Ricorda altresì che il Governo propone l'esclusione del RIS dal sistema di informazione e sicurezza: tale proposta appare fondata in considerazione delle funzioni prettamente militari del RIS a patto che si precisi che le attività che la legge riserva ai servizi non possono essere svolte da altri organismi. Osserva quindi che alcuni emendamenti sembrano omettere il riferimento al Ministro degli affari esteri, che invece deve essere inserito, accanto ai Ministri dell'interno e della difesa, come Ministro di collegamento e di riferimento dell'ISE. Osserva inoltre che sarebbe opportuno, ovunque ciò sia possibile, inserire le norme in materia di segreto di Stato all'interno dei codici, al fine di evitare norme estravaganti e difficilmente reperibili. Esprime quindi le proprie perplessità sulle proposte emendative del Governo tese a sottoporre ad autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio il potere del Comitato parlamentare di ascoltare i capi dei servizi e del DIS, mentre è ragionevole pensare che tale autorizzazione possa essere prevista relativamente agli altri dipendenti dei servizi. Con riferimento, infine, alla denominazione del sistema informativo, ricorda che un emendamento a firma D'Alia propone di modificarla, sostituendo le parole «informazione e sicurezza della Repubblica» con le seguenti: «informazione per la sicurezza della Repubblica»; si tratta a suo avviso di una proposta non meramente nominalistica e sostanzialmente condivisibile, in quanto più precisa. Al riguardo, si limita a sottoporre alla Commissione il dubbio relativo al fatto che le attività svolte dai servizi non sono soltanto di carattere informativo.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che, prima di confrontarsi sulle rilevanti questioni poste dal presidente Violante, sarebbe utile attendere che giunga il rappresentante del Governo.

Jole SANTELLI (FI) rileva che il Governo non ha ritenuto di intervenire, fino ad oggi, ai lavori della Commissione, salvo presentare un cospicuo numero di emendamenti assai significativi. Condivide pertanto le considerazioni del collega Boscetto e ritiene che la presenza del rappresentante del Governo sarebbe un segno di rispetto e considerazione nei confronti del Parlamento.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta per dar modo al rappresentante del Governo di raggiungere la Commissione.

 

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 11.55.

 

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nel ringraziare il sottosegretario Micheli per la sua presenza, invita i deputati a formulare le proprie osservazioni in ordine alle questioni sollevate.

Graziella MASCIA (RC-SE) esprime forti perplessità sulla decisione di riservare alla discrezionalità del Presidente del Consiglio l'alternativa tra la nomina di un Ministro ovvero di un sottosegretario. Chiede inoltre di comprendere meglio cosa intenda il presidente Violante quando sottolinea l'esigenza di approvare una legge sufficientemente elastica e di definire con chiarezza le linee gerarchiche. Rileva che, a suo avviso, le linee gerarchiche dovrebbero essere definite in modo estremamente netto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dichiara di concordare pienamente con l'esigenza di definire in modo netto le linee gerarchiche. Quanto al tema della necessaria elasticità della normativa, intende dire, ad esempio, che i contenuti dei vari regolamenti previsti dalla proposta di legge possono essere definiti in modo non eccessivamente dettagliato, anche in considerazione del forte ruolo di controllo che è attribuito al comitato parlamentare.

Maurizio GASPARRI (AN), pur dichiarandosi favorevole a prevedere la figura di un Ministro, ritiene condivisibile la proposta del presidente Violante in quanto consente congrui margini di valutazione politica sulla scelta, da parte del Presidente del Consiglio, della figura cui delegare funzioni in materia.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) condivide la proposta dal presidente Violante che, nel conservare intatta la base della complessiva riforma, ha il pregio di lasciare al Presidente del Consiglio un margine di valutazione politica in ordine alla scelta della figura cui delegare le funzioni in materia.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo in ordine alla proposta formulata dal presidente Violante, osserva che la previsione della possibilità di scelta tra un Ministro senza portafoglio ed un Sottosegretario costituisce una soluzione di compromesso al fine di consente il ricorso a due soluzioni che dovrebbero invece essere tra loro, nell'elaborazione dell'impianto del testo, nettamente alternative.

Felice BELISARIO (IdV) si dichiara nettamente contrario in ordine alla previsione di un apposito Ministro senza portafoglio, non ritenendo tale scelta condivisibile soprattutto in considerazione del fatto che la responsabilità complessiva in materia di sicurezza è attribuita al Presidente del Consiglio. A tale riguardo ritiene la presenza di un Ministro che esercita funzioni a lui delegate possa creare confusione di ruoli tra i soggetti politicamente responsabili.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva preliminarmente che il testo base adottato dalla Commissione si fonda su alcuni principi di fondo. Esso prevede un rafforzamento della responsabilità politica del Presidente del Consiglio, un ampliamento dei poteri di coordinamento del DIS nonché un significativo rafforzamento del ruolo del Comitato parlamentare di controllo.

Afferma la necessità di comprendere esattamente il significato degli emendamenti del Governo, che sembrano attenuare questi tre aspetti qualificanti del testo.

Ritiene che non si debba enfatizzare eccessivamente la questione relativa all'istituzione di una specifica figura cui delegare le funzioni in materia.

La previsione di un Ministro quale soggetto cui il Presidente del Consiglio può delegare funzioni in materia di sicurezza originava dalla avvertita opportunità di prevedere un soggetto dotato di autorevolezza politica, autorizzato a partecipare al Consiglio dei Ministri, in grado di interloquire paritariamente con gli altri Ministri sulle questioni di competenza. Le funzioni di tale Ministro, così come previste nel testo base, sono di coordinamento e supporto all'attività dei Servizi. Tali funzioni dovrebbero essere attribuite direttamente dal Presidente del Consiglio, senza la previa delibera del Consiglio dei ministri, come previsto dalla legge n. 400 del 1988 per i ministri senza portafoglio. Ritiene condivisibile la proposta del presidente Violante di lasciare alla discrezionalità del Presidente del Consiglio la scelta della figura cui delegare le proprie funzioni, eventualmente prevedendo l'istituzione di più sottosegretari.

Emanuele FIANO (Ulivo) ritiene condivisibile la proposta del presidente Violante in ordine alla possibilità per il Governo di optare tra Ministro e Sottosegretario. Il pregio di tale proposta è quello di trovare un punto di convergenza tra posizioni diverse, presupposto indispensabile per una positiva conclusione del provvedimento in esame.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che la proposta del presidente Violante lasci qualche spazio di indeterminatezza. Al riguardo ritiene infatti che, in virtù di valutazioni di mera natura politica, potrebbero registrarsi forti pressioni per prevedere l'istituzione del Ministro senza una reale valutazione sulla sua necessità. Dopo aver dichiarato di non condividere la proposta del deputato D'Alia di prevedere l'istituzione anche di più sottosegretari, invita il rappresentante del Governo a spiegare i motivi per i quali la relativa proposta emendativa prevede l'istituzione di un sottosegretario.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI afferma che uno dei principali obiettivi della riforma è quello di rafforzare il ruolo della Presidenza del Consiglio in materia di sicurezza, aumentando di converso il peso del controllo parlamentare. In questa direzione ritiene che la figura del Sottosegretario sia più conciliabile ed integrabile con il ruolo svolto dal Presidente del Consiglio nel complessivo assetto costituzionale. La figura del Ministro rischia di porsi in termini alternativi a quella del Presidente del Consiglio, ingenerando confusione di ruoli e rendendo difficilmente comprensibile la scelta di riservare solo allo stesso Presidente del Consiglio una serie di delicate decisioni. Ricorda infatti che il Ministro è titolare di funzioni proprie ed è abilitato a partecipare al Consiglio dei Ministri. Dichiara quindi di condividere la riflessione del deputato Boscetto, secondo cui la previsione della possibilità di nominare un apposito Ministro renderà, per ragioni di natura politica, difficilmente realizzabile l'eventualità che si opti per un sottosegretario. Si sofferma quindi sul ruolo del Comitato parlamentare di controllo, osservando come la proposta emendativa del Governo sia volta solo a precisare le responsabilità ad esso attribuite. Condivide altresì la proposta del presidente Violante per cui, qualora dovesse convenirsi in ordine alla esclusione del RIS dal Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, sarebbe opportuno precisare che lo stesso RIS non potrebbe comunque esercitare le competenze assegnate ai Servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ringrazia il rappresentante del Governo per le questioni poste e per il garbo istituzionale del suo intervento. Con riferimento poi alla figura cui il Presidente del Consiglio possa delegare le proprie funzioni in materia di servizi, sottolinea che dalla eterogeneità della prassi sin qui seguita, emerge chiaramente l'incertezza della situazione normativa attuale. Ritiene pertanto che lasciare al Presidente del Consiglio l'alternativa tra la nomina di un Ministro e quella di un sottosegretario sia la soluzione più confacente, essendo volta ad assicurare al Governo la possibilità di scegliere la figura più idonea ad attuare l'impostazione politica di fondo che si intende seguire. Ricorda altresì che la figura del Ministro ad hoc era prevista anche nel testo elaborato dai membri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, su cui si era registrato un consenso assai ampio.

Gabriele BOSCETTO (FI) osserva che, a fronte dei maggiori poteri che si propone

di attribuire al Governo, è altresì necessario rafforzare la funzione del controllo parlamentare. Esprime pertanto perplessità sulle proposte emendative del Governo, riferite all'articolo 28 del testo unificato, che limitano di fatto proprio i poteri di controllo del futuro Comitato parlamentare. Ritiene che sarebbe invece preferibile mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 28.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene che la questione fondamentale consista nella necessità di introdurre forti elementi di discontinuità, rispetto al passato, nella gestione dei servizi. In questo senso, l'introduzione di un Ministro ad hoc rispondeva a una logica ben precisa. Ad esempio, non ritiene che ogni singolo caso di ricorso alla clausola di giustificazione possa essere rimesso direttamente al Presidente del Consiglio, perché ciò si risolverebbe in una mancanza di effettivo esercizio del controllo. Dichiara infine di non condividere le proposte emendative del Governo volte a escludere il parere del Comitato parlamentare sulle proposte di nomina.

Gabriele BOSCETTO (FI) si associa alle perplessità espresse dalla collega Mascia circa la soppressione del parere del Comitato parlamentare sulle proposte di nomina. Esprime altresì la propria contrarietà alla proposta di rendere necessaria l'intesa dei Presidenti delle Camere ai fini dell'esercizio del potere di audizione da parte del Comitato parlamentare medesimo. Ritiene infine che l'emendamento del Governo volto a introdurre, per i casi di violazione del segreto da parte dei membri del Comitato parlamentare, la sanzione della sospensione dall'attività parlamentare presenti profili di costituzionalità particolarmente problematici.

Roberto COTA (LNP) rileva innanzitutto l'atteggiamento contraddittorio del Governo, che, in un primo momento, aveva dichiarato di non essere intenzionato a presentare proposte in materia di servizi.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI precisa che il Governo aveva inizialmente dichiarato di voler presentare un proprio disegno di legge e solo successivamente, per una questione di rispetto del Parlamento, era ritornato sulla propria decisione dopo aver appreso che sia i membri del COPACO sia il presidente Violante si accingevano a presentare proprie proposte. Naturalmente, il Governo si era contestualmente riservato di presentare propri emendamenti a tali proposte.

Roberto COTA (LNP) sottolinea comunque come, nelle proposte emendative del Governo, siano presenti aspetti positivi, accanto ad altri che giudica del tutto non condivisibili. In particolare, giudica positivamente il superamento della figura di un Ministro ad hoc, che, a suo avviso, finirebbe per creare confusione e conflitti con le competenze del Ministro dell'interno. Esprime invece un giudizio negativo sulla proposta di non procedere ad un ampliamento del numero di membri del Comitato parlamentare, sottolineando come oggi esso sia scarsamente rappresentativo; circostanza che, a suo avviso, ne indebolisce la funzione di controllo. Giudica infine senz'altro eccessiva la sanzione della sospensione dall'attività parlamentare per i membri del Comitato parlamentare che violino il segreto, ricordando come si tratti di un organismo inevitabilmente politico e come pertanto sia impensabile che i suoi componenti svolgano il proprio ruolo in modo del tutto isolato rispetto alla società e alle forze politiche di cui sono espressione.

Felice BELISARIO (IdV) osserva che il senso di questa riforma è quello di rendere più incisiva l'attività dei servizi e rafforzare al contempo il ruolo del controllo parlamentare sulla stessa. Al riguardo, ritiene che l'alternativa tra Ministro ad hoc e sottosegretario delegato non contribuisca al rafforzamento dei servizi.

Ritiene altresì che debba essere chiarita la natura del controllo parlamentare, precisando se esso debba essere di tipo preventivo o successivo; in proposito, reputa condivisibile che il Comitato parlamentare eserciti un controllo incisivo e puntuale sul bilancio dei servizi.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI, rivolto al deputato Mascia, fa presente che le proposte emendative del Governo prevedono che il Presidente del Consiglio sia comunque affiancato, nella sua attività di direzione dei servizi informativi, da un sottosegretario a ciò delegato. Osserva inoltre, rivolto al deputato Cota, che sia opportuno prevedere idonee sanzioni a carico dei membri del Comitato parlamentare che violino il segreto, ferma restando che ogni decisione al riguardo non può che spettare al Parlamento, il quale può altresì valutare l'opportunità di individuare sanzioni diverse da quelle previste negli emendamenti del Governo; sottolinea comunque che il rigoroso rispetto del segreto è condizione di efficacia del controllo esercitato dallo stesso Comitato parlamentare. Dichiara quindi di comprendere l'opportunità che il Comitato parlamentare assicuri un'adeguata rappresentatività delle diverse forze politiche presenti in Parlamento. Coglie altresì l'occasione di questo riferimento al Comitato parlamentare, per esprimere il proprio apprezzamento per l'ampia convergenza che, in questa materia, si è registrata tra gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione. Per quanto concerne la possibilità per il Comitato parlamentare di convocare i dipendenti dei servizi, ritiene che, in luogo dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio, prevista negli emendamenti del Governo, si possa prevedere che lo stesso Presidente del Consiglio sia preventivamente informato delle decisioni del Comitato parlamentare al riguardo. Chiarisce infine che la contrarietà del Governo all'espressione del parere del Comitato parlamentare sulle proposte di nomina relative ai servizi nasce dalla esigenza di distinguere chiaramente i ruoli e le responsabilità di Governo e Parlamento.

Jole SANTELLI (FI) chiede di sapere se la struttura complessiva del testo unificato, incentrata sulla figura del Ministro competente, possa funzionare anche nel caso in cui ad esso si sostituisca il sottosegretario delegato.

Elettra DEIANA (RC-SE) chiede al presidente di verificare la possibilità di una proroga del termine previsto per l'inizio dell'esame del provvedimento in discussione da parte dell'Assemblea, anche in considerazione delle rilevanti proposte emendative presentate dal Governo. In particolare, ritiene che la possibilità di opzione tra la figura del Ministro e quella del sottosegretario comporti una riflessione sulle restanti parti del testo unificato, con particolare riferimento al ruolo di controllo del Comitato parlamentare e al ruolo dei vari Ministri competenti.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si dichiara in accordo con il deputato Mascia nel ritenere che l'istituzione di un Ministro ad hoc rafforzerebbe il controllo sui servizi da parte del Parlamento, come conferma l'istituto della sfiducia individuale. Ritiene inoltre necessario prevedere che le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di servizi non possano comunque essere delegate a Ministri che siano già titolari di altre e diverse funzioni.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che l'enucleazione di alcuni criteri ispiratori delle varie proposte emendative, proposta dal presidente all'inizio della seduta, mirasse opportunamente a far sì che l'esame degli emendamenti rispettasse la logica unitaria del provvedimento. Con riferimento a tali criteri, e, in generale, alle questioni fondamentali sottese ai diversi emendamenti, sottolinea come un punto fondamentale dell'ipotesi di riforma in discussione risieda nella massima responsabilizzazione del Presidente del Consiglio: in proposito, ritiene che l'istituzione di un Ministro ad hoc sarebbe stata una soluzione moderna ed efficace, ma che anche la soluzione di compromesso proposta dal presidente Violante sia pienamente coerente con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio. A tale rafforzamento deve naturalmente corrispondere un potenziamento dell'attività di controllo da parte del Parlamento: tale controllo avrà natura necessariamente successiva e, pertanto, è condivisibile che le scelte relative alle nomine siano effettuate dal Governo e semplicemente comunicate al Comitato parlamentare, in un'ottica di chiara distinzione dei ruoli; per le stesse ragioni, tuttavia, sarebbe sbagliato che spettasse al Presidente del Consiglio di autorizzare l'audizione di dipendenti dei servizi da parte del Comitato medesimo. Ritiene infine che, prima di procedere a una richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, sia opportuno verificare la possibilità di concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna.

Gabriele BOSCETTO (FI) osserva che né il sottosegretario Micheli né il deputato Bressa hanno fornito chiarimenti sufficienti sulle limitazioni al ruolo del Comitato previste nelle proposte emendative del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in relazione alle esigenze rappresentate da alcuni colleghi, fa presente che la questione dei tempi di esame del provvedimento in Assemblea sarà sottoposta alla Conferenza dei presidenti di gruppo, già convocata per domani. Osserva quindi, rivolto al deputato Santelli, che per fare fronte all'esigenza di salvaguardare l'impianto unitario del provvedimento, si potrebbe fare riferimento, genericamente, alla «autorità delegata», se del caso con le opportune precisazioni suggerite dal deputato D'Alia in ordine alla necessità di escludere che tale ruolo possa essere svolto da un Ministro titolare di altre funzioni. Precisa inoltre che le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di servizi si distinguono in funzioni delegabili e funzioni non delegabili. Ritiene altresì opportuno che il Comitato parlamentare non esprima un parere sulle proposte di nomina, mentre considera ragionevole che vi sia un filtro alle richieste dello stesso Comitato di ascoltare i dipendenti dei servizi. Passando quindi all'esame dei singoli emendamenti, invita al ritiro dell'emendamento Gasparri 1.1, in quanto esso fa riferimento a un'impostazione complessivamente alternativa rispetto a quella del testo in esame.

Maurizio GASPARRI (AN) accoglie l'invito del presidente Violante e ritira il suo emendamento 1.1, spiegando di averlo presentato perché restasse traccia di un'impostazione diversa della riforma dei servizi, che ritiene tuttora preferibile.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento Gasparri 1.2, riservandosi peraltro, in sede di coordinamento formale, di procedere all'inversione degli articoli 1 e 2 del testo unificato, come previsto anche dall'emendamento medesimo.

Maurizio GASPARRI (AN), accogliendo l'invito del presidente, ritira il suo emendamento 1.2, rilevando altresì che, a suo a avviso, non sarebbe positivo escludere il RIS dal sistema di informazione e sicurezza, come proposto dal Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che un proprio emendamento cerca di farsi carico del problema, escludendo che il RIS possa svolgere attività rientranti nell'ambito di competenza dei servizi. Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento D'Alia 1.3.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento D'Alia 1.3.

La Commissione approva l'emendamento 1.3.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 del Governo, purchè riformulato nel senso di prevedere che il riferimento al Ministro delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unificato, sia sostituito con un riferimento alla «autorità delegata, ove nominata».

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI riformula l'emendamento 1.4 del Governo nel senso indicato dal presidente Violante.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 del Governo (nuova formulazione).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita all'approvazione del suo emendamento 1.11.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento Cota 1.5.

Roberto COTA (LNP) ritira il suo emendamento 1.5.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.10, concernente la denominazione dei servizi, di cui auspica l'approvazione.

Maurizio GASPARRI (AN) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sulle denominazioni dei servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone l'accantonamento del suo emendamento 1.10.

La Commissione concorda.

Graziella MASCIA (RC-SE) illustra il suo emendamento 2.1, in base al quale le condotte previste dalla legge come reato possono essere autorizzate dal Ministro delle informazioni della sicurezza, anziché dal Presidente del Consiglio.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottolinea il rischio che, se verrà accolta la proposta del presidente Violante di prevedere che le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di servizi continuino a poter essere delegate a un sottosegretario, le condotte astrattamente configurabili come reato siano autorizzate dal sottosegretario delegato. Ritiene che questa conseguenza mal si concili con la natura strettamente e altamente politica di tali decisioni e delle responsabilità ad esse connesse.

Jole SANTELLI (FI) osserva che proprio l'elevata responsabilità connessa all'esercizio di determinate funzioni renda opportuno che ad esercitarle sia il Presidente del Consiglio.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che l'emendamento Mascia 2.1 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che spetti al Presidente del Consiglio decidere se delegare il Ministro o il sottosegretario competente all'esercizio di tale funzione.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene che, effettivamente, sarebbe forse sufficiente escludere tale funzione da quelle proprie del Presidente del Consiglio e non delegabili.

Jole SANTELLI (FI) osserva che una diretta responsabilità del Presidente del Consiglio offre comunque maggiori garanzie.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che la funzione in argomento possa essere opportunamente delegata a un Ministro, ma non a un sottosegretario.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che non possano essere elusi i problemi pratici derivanti dal prevedere che solo il Presidente del Consiglio possa autorizzare condotte, da parte dei servizi, che siano astrattamente configurabili come reati, problemi in larga parte riconducibili alla molteplicità di funzioni facenti complessivamente capo a tale figura istituzionale. Dichiara pertanto di condividere le ragioni dell'emendamento Mascia 2.1.

Maurizio GASPARRI (AN) ritiene che decisioni politiche delicate e complesse come quelle in discorso non possano che essere assunte dal Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI, pur essendo d'accordo con quanto dichiarato, da ultimo, dal deputato Gasparri, reputa inevitabile che, in alcuni casi, il Presidente del Consiglio sia impossibilitato ad assumere una decisione preventiva. Ritiene comunque ragionevole che tale funzione rientri tra quelle che il Presidente del Consiglio può delegare.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che l'autorizzazione di condotte astrattamente previste dalla legge come reati costituisca un atto, per così dire, di «alta politica», e pertanto non appare opportuno che esso sia delegabile.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che si potrebbe aggiungere all'emendamento Mascia 2.1 una previsione in base alla quale l'autorizzazione concessa dal Ministro o dal sottosegretario sia soggetta a conferma da parte del Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI osserva che la soluzione proposta dal deputato Bressa finirebbe per creare una situazione di estrema incertezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita il deputato Mascia a ritirare il suo emendamento 2.1, ferma restando l'opportunità di valutare in seguito, nell'ambito dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, la possibilità che, in casi di assoluta urgenza, l'autorizzazione possa essere concessa dall'autorità delegata, ove nominata, quando non sia possibile l'intervento del Presidente del Consiglio.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il suo emendamento 2.1.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Galante 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra i suoi emendamenti 2.3 e 2.4.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Alia 2.3 e 2.4.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti D'Alia 2.3 e 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti D'Alia 2.3 e 2.4.

Graziella MASCIA (RC-SE) illustra il suo emendamento 2.5.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 2.5.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Mascia 2.5

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur condividendo lo spirito dell'emendamento Mascia 2.5, suggerisce di valutare attentamente le implicazioni che esso potrebbe avere rispetto alle disposizioni del testo in materia di contabilità.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 2.5.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi, al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.10.


 

 

 


 

 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il viceministro all'interno Marco Minniti.

La seduta comincia alle 20.35.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 2105 Maroni recante «Nuove disposizioni in materia di politica informativa e di sicurezza nazionale», n. 2124 Cossiga recante «Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza» e n. 2125 Cossiga recante «Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Illustra quindi il proprio emendamento 2.10, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento 2.10 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 3.30, del quale raccomanda l'approvazione, volto a disciplinare la figura dell'autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sicurezza. Fa presente che le deleghe sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 400 del 1988.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime perplessità sull'emendamento 2.10 del relatore.

Il viceministro Marco MINNITI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.30 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.30 del relatore, gli emendamenti 3.1, 3.8, 3.10 e 3.12 del Governo, Gasparri 3.2 e 3.11, Incostante 3.3 e 3.4, Cota 3.5 e 3.13, Bocchino 3.6 e 3.9, D'Alia 3.7 si intendono preclusi. Avverte inoltre che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento D'Alia 1.3, gli emendamenti 4.1 del Governo e Cota 4.2 si intendono preclusi.

Graziella MASCIA (RC-SE) chiede che il rappresentante del Governo illustri l'emendamento 4.3, chiarendone la portata con riferimento all'ambito di autonomia riservato in quella sede ai Servizi.

Il viceministro Marco MINNITI fa presente che la responsabilità politica in materia  di sicurezza fa capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento 4.3 del Governo è volto a chiarire che la competenza attribuita al DIS assume carattere di coordinamento tra le strutture interessate.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) condivide la finalità sottesa all'emendamento 4.3 del Governo, che è volto ad evitare l'ingenerarsi di elementi di confusione tra le diverse competenze dei soggetti interessati. In proposito ritiene opportuno chiarire che il DIS debba svolgere una attività di solo coordinamento.

La Commissione approva l'emendamento 4.3 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.3 del Governo, il successivo emendamento D'Alia 4.4 si intende precluso.

Il viceministro Marco MINNITI esprime perplessità sugli identici emendamenti D'Antona 4.5 e D'Alia 4.6, nonché sull'emendamento D'Antona 4.7, preferendo la formulazione contenuta nel testo base.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, intervenendo sull'emendamento D'Antona 4.7, osserva che la sua formulazione potrebbe presentare margini di ambiguità.

Gabriele BOSCETTO (FI) condivide la finalità sottesa agli identici emendamenti D'Antona 4.5 e D'Alia 4.6.

Roberto COTA (LNP) condivide l'osservazione del deputato Boscetto.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 4.6.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprimere parere favorevole sugli identici emendamenti D'Antona 4.5 e D'Alia 4.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Antona 4.5 e D'Alia 4.6.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti D'Antona 4.5 e D'Alia 4.6, l'emendamento D'Antona 4.7 si intende precluso.

La Commissione approva l'emendamento 4.8 del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 4.9 che ha la finalità di chiarire la portata delle analisi elaborata dal DIS.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene opportuno evitare che il DIS assuma un ruolo gerarchicamente sovraordinato a quello dei Servizi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente la propria contrarietà in ordine all'ipotesi di modifica della lettera c) del comma 2 dell'articolo 4.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno chiarire il rapporto che intercorre tra una proposta di ipotesi di strategia formulata dal DIS ed una eventuale valutazione difforme da parte del Servizio interessato relativamente ad una eventuale azione da intraprendere.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che la scelta operativa è assunta in ogni caso dal Servizio competente, mentre la competenza sulla formulazione dell'analisi strategica è attribuita al DIS.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 4.9.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) esprime contrarietà sull'emendamento 4.10 del Governo in quanto non ritiene opportuno escludere il RIS dal novero dei soggetti che forniscono contributi analitici settoriali al DIS finalizzati alla formulazione di valutazione e previsioni.

Jole SANTELLI (FI) ritiene opportuno chiarire il ruolo svolto dal RIS in relazione alla competenza del DIS di cui alla lettera c) in esame.

Il viceministro Marco MINNITI fa presente che, una volta stabilito che il RIS non fa parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, non può prevedersi che esso faccia parte del circuito della raccolta delle informazioni del DIS, al fine di evitare la creazione di una distonia nel relativo sistema.

Maurizio GASPARRI (AN) non condivide l'osservazione del rappresentante del Governo. Ritiene opportuno chiarire la posizione ricoperta dal RIS all'interno del complessivo sistema della sicurezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che il RIS dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è un organo militare che non svolge operazioni sotto copertura né gode di garanzie funzionali. Pertanto, al fine di evitare ogni ipotesi di confusione di competenze, ha presentato un emendamento volto a chiarire che le funzioni dei due Servizi non possono essere svolte da altri soggetti. Condivide tuttavia l'opportunità di chiarire il ruolo e le funzioni del RIS stesso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) condivide il senso dell'emendamento 4.10 del Governo, essendosi stabilito che il RIS non fa più parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, anche se svolge significative competenze all'estero sul piano militare.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 4.10 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiede al rappresentante del Governo di chiarire la portata dell'emendamento 4.11.

Il viceministro Marco MINNITI, intervenendo sull'emendamento 4.11 del Governo, fa presente che la ratio ad esso sottesa è quella di assicurare che il patrimonio informativo dei Servizi sia prodotto dai soggetti che fanno parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, a cui non partecipano le Forze di polizia.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente che analoghe considerazioni dovrebbero essere svolte anche in ordine a quanto previsto dalla lettera c) in materia di raccolta di informazioni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che le questioni recate dalle lettere c) e e) del comma 2 dell'articolo 4 rispondono a finalità tra loro diverse.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che l'attività di intelligence si trova al confine con l'attività di sicurezza, ritenendo quindi opportuno che tra di esse debba crearsi un interscambio di informazioni. In proposito fa presente che presso il Ministero dell'interno esiste un organismo (CASA) volto ad assicurare un opportuno scambio di informazioni tra le strutture di intelligence e quelle di pubblica sicurezza.

Il viceministro Marco MINNITI chiarisce di condividere l'opportunità che si dia luogo allo scambio di informazioni auspicato dal deputato D'Alia. Osserva tuttavia che la funzione svolta dal CASA, incardinato nel Ministero dell'interno, è volta ad agevolare operazioni di prevenzione e di contrasto.

Jole SANTELLI (FI), ritiene indispensabile che siano assicurate sedi idonee a garantire lo scambio di informazioni tra servizi e forze di polizia.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno che il CASA possa interagire con il DIS al fine di assicurare la circolazione delle informazioni utili per la sua attività. Al riguardo sottolinea l'opportunità di evitare sovrapposizioni di funzioni che generino complicazioni.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 4.11.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.11 del Governo, la votazione sugli emendamenti Bocchino 4.12, D'Alia 4.13 e D'Alia 4.14 deve intendersi preclusa.

Italo BOCCHINO (AN) evidenzia le ragioni per cui, a suo avviso, il RIS avrebbe dovuto essere incluso tra gli organismi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, come proposto dal suo emendamento 4.12.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.15 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 4.15 del Governo.

Graziella MASCIA (RC-SE) esprime perplessità sull'emendamento 4.16 del Governo, in quanto il controllo di legalità, che si propone di sostituire al controllo di legittimità ed efficienza, appare insufficiente ed è comunque di competenza della magistratura.

Il viceministro Marco MINNITI spiega che la sostituzione del termine «legalità» al termine «legittimità» rispondeva all'esigenza di rafforzare il controllo; il Governo è comunque disponibile a riconsiderare questo aspetto dell'emendamento 4.16. Con riferimento invece all'efficienza osserva che il controllo di efficienza è suscettibile di estendersi a qualsiasi aspetto, anche operativo, dell'attività dei servizi, e presuppone la sovraordinazione del DIS agli stessi.

Marco BOATO (Verdi) chiede al rappresentante del Governo di riformulare l'emendamento, limitandolo alla soppressione del termine «efficienza» e mantenendo la parola «verificando» in luogo della parola «verifica» contenuta nella formulazione originale dell'emendamento.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), mentre ritiene che si possa accogliere la proposta di sopprimere il riferimento all'efficienza, ritiene che il termine «legittimità» vada mantenuto al fine di assicurare che i servizi agiscano in conformità alle direttive ricevute e ai regolamenti.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa osservare che l'approvazione dell'emendamento 4.3 del Governo ha rafforzato il ruolo del DIS, attribuendogli la verifica dei risultati delle attività svolte da ISE e ISI. A suo avviso, dunque, si dovrebbe per coerenza mantenere il riferimento al controllo di efficienza e anzi aggiungervi un riferimento al controllo di efficacia.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) invita a riconsiderare l'opportunità di fare riferimento al controllo di legalità, in quanto esso rischia di ingenerare confusione rispetto al controllo giurisdizionale.

Marco BOATO (Verdi) esprime la propria contrarietà alla proposta testé formulata dal collega D'Alia, in quanto ritiene che non si debbano confondere gli aspetti della legittimità e della efficacia.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che sarebbe altresì opportuno sostituire, all'articolo 4, comma 2, lettera i) la parola «rispondenza» con la seguente: «conformità».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, tenuto conto delle posizioni espresse dai colleghi, presenta l'emendamento 4.31, volto ad escludere il controllo di efficienza e a sostituire il termine «rispondenza» con il termine «conformità»; invita pertanto il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 4.16.

Il viceministro Marco MINNITI, dopo aver chiarito che nell'emendamento 4.3 del Governo, citato dal deputato D'Alia ed approvato dalla Commissione, si parla di verifica dei soli risultati, mentre il riferimento all'efficienza comporterebbe di affidare al DIS poteri estremamente pervasivi,  ritira l'emendamento 4.16 del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.31 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.31 del relatore.

Graziella MASCIA (RC-SE) esprime perplessità sull'emendamento 4.17 del Governo e sulla connessa soppressione dell'articolo 8, che a suo avviso sarebbe stato utile mantenere.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che forse l'articolo 8 definisce in modo eccessivamente puntuale l'organizzazione di un organo interno al DIS rischiando di creare asimmetrie organizzative e gerarchiche all'interno dello stesso DIS. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 4.17 del Governo.

Jole SANTELLI (FI) giudica preferibile la soluzione individuata dal Governo con l'emendamento 4.17.

Gianpiero D'ALIA (UDC) concorda con il deputato Santelli.

Graziella MASCIA (RC-SE) annuncia voto contrario sull'emendamento 4.17 del Governo, ritenendo che il controllo sull'attività dei servizi rappresenti una questione politicamente assai delicata.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa osservare che in effetti l'emendamento sanerebbe una asimmetria presente nel testo unificato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiede al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di recepire, all'interno del comma 5-bis dell'articolo 4, che l'emendamento 4.25 del Governo mira a introdurre, alcuni dei contenuti attualmente presenti all'interno dell'articolo 8.

Marco BOATO (Verdi) si associa alle perplessità espresse dal deputato Mascia, mentre ritiene positiva la proposta formulata da ultimo dal presidente Violante. Riterrebbe comunque preferibile che la questione fosse accantonata.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che l'accantonamento proposto dal collega Boato potrebbe risultare utile.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che l'accantonamento può essere valutato in riferimento all'emendamento 4.25 del Governo, rispetto al quale lo stesso Governo potrebbe riservarsi di recepire alcuni dei contenuti attualmente previsti all'articolo 8.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sarebbe utile disciplinare separatamente le funzioni dell'organo in questione e la sua organizzazione.

Marco BOATO (Verdi) annuncia voto contrario sull'emendamento 4.17 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 4.17 del Governo.

Graziella MASCIA (RC-SE) si dichiara d'accordo in linea di principio con l'emendamento D'Alia 4.18, ma fa osservare come sia irrealistico pensare che non esista un problema di gestione dei rapporti tra i servizi e la stampa.

Il viceministro Marco MINNITI sottolinea che i membri dei servizi non possono e non debbono intrattenere rapporti con la stampa e che si deve evitare di inserire nella proposta di legge norme che potrebbero sembrare legittimare tali rapporti.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sul senso dell'espressione «cultura dell'informazione per l sicurezza», che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento D'Alia 4.18.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene, sulla base delle osservazioni formulate dai colleghi, che il collega D'Alia potrebbe ritirare il suo emendamento 4.18 e che la Commissione potrebbe successivamente  approvare l'emendamento 4.19 del Governo su cui esprime parere favorevole.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il suo emendamento 4.18.

La commissione approva l'emendamento 4.19 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Bocchino 4.20.

Il viceministro Marco MINNITI esprime parere conforme a quello del relatore, in quanto il sistema informatico è patrimonio essenziale di ciascun servizio e non può essere in alcun caso messo in comune tra servizi diversi. Anche in questo caso, si determinerebbe elemento di sovraordinazione gerarchica del DIS rispetto ai servizi: analogamente, si porrà la questione con riferimento agli archivi nel prosieguo dell'esame.

Italo BOCCHINO (AN), premesso che chiaramente l'emendamento rinviava a un'impostazione unitaria della struttura dei servizi, sottolinea che in esso non si fa riferimento ad una unificazione dei sistemi informatici e che si parla di collegamenti solo eventuali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che sarebbe sicuramente auspicabile una soluzione che favorisca il dialogo tra i sistemi informatici.

Il viceministro Marco MINNITI ribadisce che i sistemi informativi di ciascun servizio sono protetti, anche nei confronti degli altri servizi e, in futuro, del DIS. È evidente che, se il DIS dovesse curare e adeguare tali sistemi informatici, come si legge nel testo unificato, dovrebbe necessariamente potervi accedere. Ribadisce pertanto il parere contrario del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si limita a segnalare che il testo unificato non affronta comunque il problema della titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici. Annuncia pertanto voto favorevole sull'emendamento Bocchino 4.20.

La Commissione respinge l'emendamento Bocchino 4.20.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.21 e 4.22 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.21 e 4.22 del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il suo emendamento 4.23, spiegando che i cinque anni ivi previsti per la durata in carica del direttore generale del DIS sono ispirati alla normativa sui dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato, eccezion fatta per la non rinnovabilità. Ritiene fondamentale che un termine sia comunque fissato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che gli incarichi in questione hanno natura fiduciaria e per questo stabilire un limite massimo di durata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi della Repubblica.

Marco BOATO (Verdi) manifesta la sua perplessità sull'emendamento D'Alia 4.23, letto nel contesto complessivo del comma 4 dell'articolo 4, in quanto è già prevista la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di revocare il direttore del DIS.

Jole SANTELLI (FI) fa presente che per altri incarichi di natura assimilabile a quelli in esame, come ad esempio quello del capo del Dipartimento di pubblica sicurezza, non è previsto un limite massimo di durata.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno prevedere un limite massimo alla durata in carica dei direttori dei Servizi di sicurezza, una volta che si è ristretto  l'ambito dei soggetti che vi possono essere nominati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che il testo base in esame prevede rigorosi requisiti solo per la nomina del direttore del DIS e non anche per i direttori dei Servizi di sicurezza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene necessario prevedere che l'incarico di direttore del DIS abbia un termine predefinito di durata.

Il viceministro Marco MINNITI osserva che, essendo il conferimento dell'incarico di direttore del DIS di natura fiduciaria, rafforzato dalla possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di revocare l'incarico, è inopportuna la previsione di una sua durata massima.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che i capi delle Forze di polizia e militari non hanno termini predefiniti di durata in carica.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene che, una volta chiarito che il rapporto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il direttore del DIS è di natura fiduciaria, potrebbe considerarsi l'ipotesi di ancorare la durata in carica del direttore del DIS a quella del Presidente del Consiglio dei ministri.

Maurizio GASPARRI (AN) condivide l'emendamento D'Alia 4.23, che individua un ragionevole limite massimo di durata, previsto in cinque anni che evita forme di instabilità ai vertici delle strutture, come pure di eccessivi radicamenti di posizione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che stabilire un termine massimo di durata in carica del direttore del DIS rischia di compromettere un efficace esercizio delle sue funzioni nell'ultima fase del suo mandato. Invita pertanto il deputato D'Alia a ritirare il suo emendamento 4.23.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno applicare al direttore del DIS la normativa prevista per i dirigenti dello Stato.

Roberto COTA (LNP) condivide le osservazioni del deputato Gasparri. Ritiene infatti che prevedere una durata troppo breve potrebbe demotivare l'azione del direttore del DIS nell'ultima fase del suo mandato. In proposito ritiene che potrebbe prevedersi che la durata massima del suo incarico potrebbe essere rinnovata per una sola volta.

Il viceminsitro Marco MINNITI condivide la proposta del deputato Cota sulla rinnovabilità dell'incarico del direttore del DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone la riformulazione dell'emendamento D'Alia 4.23 nel senso di prevedere che l'incarico abbia la durata massima di cinque anni e che sia rinnovabile una sola volta.

Marco BOATO (Verdi) fa presente l'opportunità di precisare che l'incarico ha «comunque» una durata massima di cinque anni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, concorda con la proposta del deputato Boato, proponendo tuttavia di collocare la previsione per cui l'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 4.22 del Governo.

Jole SANTELLI (FI) non condivide la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Alia 4.23, che sembra configurare una previsione di natura negoziale.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 4.23 nel senso indicato dal Presidente Violante.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 4.23 (nuova formulazione).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 4.30, del quale raccomanda l'approvazione, che è volto ad evitare che si crei un rapporto diretto tra il direttore generale del DIS e il Presidente del Consiglio dei ministri, che scavalchi così l'autorità politica delegata.

Jole SANTELLI (FI) non condivide il meccanismo sotteso all'emendamento 4.30 del relatore, che dà luogo ad una procedura eccessivamente burocratizzata.

Marco BOATO (Verdi) condivide l'emendamento 4.30 del relatore, volto ad evitare forme di scavalcamento dell'autorità politica delegata.

La Commissione approva l'emendamento 4.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.30 del relatore, si intende precluso l'emendamento 4.24 del Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) intervenendo sull'emendamento 4.25 del Governo, fa presente l'opportunità di prevedere che il regolamento di organizzazione del DIS tenga conto, nella definizione dei criteri cui deve ispirarsi la funzione ispettiva, non solo dei profili contenuti nei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 8 del testo base, ma anche dei commi 9 e 10 del medesimo articolo.

Il viceministro Marco MINNITI osserva che, trattandosi di criteri per i regolamenti, essi devono essere il più essenziali possibile.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento 4.25 del Governo.

La Commissione concorda.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il suo emendamento 5.1.

Il viceministro Marco MINNITI esprime la propria contrarietà sull'emendamento D'Alia 5.1, ritenendo che il CISR debba avere comunque il potere di deliberare. Per quanto concerne la sua composizione, ritiene che essa potrebbe essere stabilita anche in modo più ristretto.

Emanuele FIANO (Ulivo) osserva che il CISR deve svolgere funzioni comunque significative, come già previsto nel testo della proposta di legge C. 2070 Scajola, sottoscritta dai deputati componenti del COPACO.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento D'Alia 5.1.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 5.1.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 5.2, evidenziando come esso sia teso ad armonizzare la disciplina in esame con l'emendamento Mascia 2.5 precedentemente approvato.

Marco BOATO (Verdi) osserva che l'emendamento Mascia 2.5 è volto a prevedere che spetti al Presidente del Consiglio dei ministri solo la determinazione dell'ammontare complessivo annuo delle risorse finanziarie per l'attività dei Servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento D'Alia 5.2.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 5.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento D'Alia 1.3, gli emendamenti 5.3 del Governo e Cota 5.4 si intendono preclusi.

Roberto COTA (LNP) ritira il proprio emendamento 5.4.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 5.5, volto a prevedere una composizione ridotta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) che preveda la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'autorità politica delegata e dei ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che il CISR debba essere composto, oltre che dal Presidente del consiglio dei ministri e dall'autorità politica delegata, anche dai ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della giustizia.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che anche il ministro dell'economia e delle finanze, in virtù delle sue competenze sulla Guardia di finanza, debba poter fare parte del CISR.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il CISR, svolgendo funzioni di ausilio al Presidente del Consiglio dei ministri, deve caratterizzarsi per snellezza e capacità operativa. A tale fine ritiene che esso debba essere composto, oltre che dal Presidente del consiglio dei ministri e dall'autorità politica delegata, anche dai ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.

Roberto COTA (LNP) condivide l'osservazione del deputato Santelli.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che anche il ministro dell'economia e delle finanze possa far parte del CISR.

Roberto COTA (LNP) osserva che il Presidente del Consiglio dei ministri, essendo il responsabile della politica della sicurezza, deve garantire l'idoneo funzionamento del complessivo sistema.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che una composizione eccessivamente ampliata del CISR potrebbe rendere meno autorevole l'operato del Presidente del Consiglio dei ministri al suo interno.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che la presenza del ministro dell'economia e delle finanze all'interno del CISR non possa giustificarsi sulla sola base delle sue competenze sulla Guardia di finanza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che le argomentazioni del deputato Santelli sono significative e ritiene più opportuno prevedere una composizione ristretta del CISR ai soli ministri specificamente competenti in materia senza allargarla, secondo una impostazione che tenga conto di competenze più generali, ai ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico.

Emanuele FIANO (Ulivo) ritiene che il CISR debba essere composto, oltre che dal Presidente del consiglio dei ministri e dall'autorità politica delegata, anche dai ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Maurizio GASPARRI (AN) si dichiara favorevole ad una composizione ristretta del CISR che preveda la partecipazione, oltre che del Presidente del consiglio dei ministri e dell'autorità politica delegata, dei ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, pur ravvisando alcune competenze del ministro dello sviluppo economico.

Marco BOATO (Verdi) ribadisce l'opportunità che il ministro dell'economia e delle finanze faccia parte del CISR. Tuttavia, alla luce del dibattito in corso, che sembra orientarsi verso una composizione ristretta di tale organismo, si dichiara favorevole a che esso sia composto, oltre che dal Presidente del consiglio dei ministri e dell'autorità politica delegata, anche dei ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che la composizione del CISR, per quanto riguarda i Ministri, potrebbe essere limitata ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.

Jole SANTELLI (FI) osserva che sarebbe allora preferibile includervi il Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro Marco MINNITI rileva che l'opzione di fondo è tra un CISR molto ristretto e uno a composizione più ampia. Al riguardo, osserva che i Ministri dell'interno e della difesa non sono chiamati a farne parte solo in virtù delle loro competenze rispetto alle forze dell'ordine, ma soprattutto per la loro specifica competenza rispetto alle attività di intelligence. Osserva infine che, ove si limitasse la partecipazione ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, la cosa risulterebbe più accettabile per i restanti Ministri. Ritiene comunque che sull'argomento sarebbe utile un supplemento di riflessione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, a partire dalle ore 14.

La seduta termina alle 23.40.


 

 

 


 


ALLEGATO

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 con i seguenti:

Art. 1.

(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

 

Art. 2.

(Delega al Ministro delle informazioni e la sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.

2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.

 

Art. 3.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei  ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.

2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;

b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente dei Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;

e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente dei Consiglio del ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5.

3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente dei Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.

 

 

 

Art. 4.

(Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.

2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione della presente legge, nelle seguenti agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:

a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);

b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);

c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).

3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento per fa gestione del personale;

b) Dipartimento tecnico-logistico;

c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi  (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.

5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la foro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.

 

Art. 6.

(Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente dei Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.

2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

5. Il direttore della DIGIS:

a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie;

c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS;

d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

e) garantisce lo scambio informativo tra la DIGIS e le Forze di polizia nonché tra la DIGIS e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;

f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;

g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo 5.

 

Art. 7.

(Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione).

1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero.

2. Nell'ambito delle finalità indicate nei comma 1, AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la  valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall'eversione di qualsiasi natura.

 

Art. 8.

(Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata).

1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, (integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero.

2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalle diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.

 

Art. 9.

(Agenzia perla ricerca e la contro ingerenza).

1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica, dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.

2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.

Art. 10.

(Ufficio centrale per la segretezza).

1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.

2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Competono all'UCSE:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di segretezza (NOS);

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento  di accertamento finalizzato al rilascio dei NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.

 

Art. 11.

(Ufficio centrale degli archivi).

1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Conseguentemente:

all'articolo 13, ovunque ricorrano le parole: «DIS, ISE, ISI» sono sostituite dalle parole: «Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

all'articolo 14, comma 1, le parole da: «presso le sedi dei servizi» fino a: «nazionale per la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza»;

all'articolo 15, ovunque ricorrano le parole: «dei Servizi di informazione e sicurezza», sono sostituite dalle parole: «dalla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16. (Procedure di autorizzazione). - 1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni  per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2.

4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.;

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19. (Contingente speciale del personale). - 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai principi contenuti nelle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla medesima legge e dai regolamenti attuativi, risulta non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:

a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;

b) da personale assunto direttamente.

3. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.

4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.;

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente dei Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.

3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

all'articolo 22, comma 1, le parole: «il Direttore generale dei DIS» sono sostituite dalle parole: «il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

all'articolo 25, comma 1, le parole: «al Sistema di informazione e sicurezza»  sono sostituite dalle parole: «alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

l'articolo 26 è soppresso;

all'articolo 28, le parole: «dei Ministri facenti parte del CISR» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dei membri dei CNS, del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e del Ministro delle informazioni per la sicurezza», e, ovunque ricorrano le parole: «del Sistema di informazione e sicurezza» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è riformulata come segue: b) sulla proposta di nomina del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

all'articolo 30, al comma 2, la parola: «DIS» è sostituita dalla parole: «DIGIS»; il comma 3 è soppresso; al comma 5 le parole: «dei Servizi di informazione e sicurezza» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»; al comma 6 le parole «di DIS, ISE e ISI» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;

all'articolo 35, comma 5, la parola: «CISR» è sostituita dalla parola: «CNS».

1. 1.Gasparri, Bocchino.

 

 

 

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.

3. Al Presidente dei Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

 

Art. 2.

(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).

2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, le parole: articolo 2 sono sostituite dalle parole: articolo 1, e, al comma 3 le parole: articolo 2, comma 3 sono sostituite dalle parole: articolo 1, comma 2.

1. 2.Gasparri, Bocchino.

 

Al comma 1, sostituire le parole: informazione e sicurezza della Repubblica con le seguenti: informazione per la sicurezza della Repubblica conseguentemente, sostituire,  ovunque ricorrano, le parole: informazione e sicurezza della Repubblica con le seguenti: informazione per la sicurezza della Repubblica.

1. 3.D'Alia.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: dal Ministro delle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI).

1. 4.Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: dal Ministro delle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'autorità delegata di cui all'articolo 3, ove nominata, dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI).

1. 4.(Nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove nominata,.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: autorità delegata.

1. 11.Il relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dal Ministro o Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza.

1. 5.Cota, Stucchi.

 

Al comma 1, sostituire la parola: ISE con la seguente: SISE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SISI.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: ISE con la seguente: SISE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SISI.

1. 10.Il relatore.

 

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Ministro delle informazioni per la sicurezza autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte, dandone comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro delle informazioni per la sicurezza;

Sopprimere il comma 4.

2. 1.Mascia.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 15, 16, 17, 18; all'articolo 30 sopprimere il comma 4.

2. 2.Galante, Licandro.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 10.Il relatore.

 

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: Direttore Generale aggiungere le seguenti: e di uno o più vice-direttori generali.

2. 3.D'Alia.

 

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: direttori aggiungere le seguenti: e dei vice-direttori.

2. 4.D'Alia.

 

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f)-bis La determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i Servizi di Informazione e Sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

2. 5.Mascia, Deiana.

 

 

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Autorità delegata).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ove lo ritenga opportuno può delegare quelle funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva soltanto ad un ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario, definiti, ove nominati, «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 le deleghe al ministro senza portafoglio sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. 30.Il Relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: 1. Il presidente fino a: per la sicurezza con le seguenti: 1. Il presidente del Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad un Sottosegretario, denominati, ove nominati, «Autorità delegata».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3. 20.Il relatore.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri sostituire le parole: delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza che risponde a lui direttamente con le seguenti: può delegare ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che lo tiene costantemente informato.

3. 1.Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire la parola: delega con le seguenti: può delegare.

3. 2.Gasparri, Bocchino.

 

Al comma 1, dopo le parole: delega, aggiungere le seguenti: ad un Sottosegretario o.

3. 3.Incostante.

 

Al comma 1, sostituire le parole: ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza, che risponde a lui direttamente con le seguenti: ad un Sottosegretario.

3. 4.Incostante.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro senza portafoglio, denominato Ministro  delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: Ministro o Sottosegretario.

3. 5.Cota, Stucchi.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: che risponde a lui direttamente.

 3. 6.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: , che risponde a lui direttamente,.

 3. 7.D'Alia.

 

Sopprimere il comma 2.

  3. 8.Il Governo.

 

Sopprimere il comma 2.

  3. 9.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 3.

3. 10.Il Governo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. 11.Gasparri, Bocchino.

 

Sostituire la rubrica con la seguente: Sottosegretario delegato.

3. 12.Il Governo.

 

Sostituire la rubrica con la seguente: Ministro o Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.

3. 13.Cota, Stucchi.

ART. 4.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: Sottosegretario delegato.

4. 1.Il Governo.

 

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.

4. 2.Cota, Stucchi.

 

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte da ISE e ISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;.

4. 3.Il Governo.

 

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: la politica dei con la seguente: i.

4. 4.D'Alia.

 

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sinteticamente.

  4. 5.Di Serio D'Antona.

 

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: e sinteticamente.

  4. 6.D'Alia.

 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e sinteticamente informato con le  seguenti: informato con relazione completa ed essenziale.

4. 7.Di Serio D'Antona.

 

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: analisi pervenute da parte con le seguenti: analisi prodotte dal.

4. 8.Il Governo.

 

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole da: ferma a: o relative a particolari situazioni con le seguenti: elabora analisi strategiche.

4. 9.D'Alia.

 

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: e RIS;.

4. 10.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25;.

4. 11.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: e RIS fino alle parole: n. 25;.

Conseguentemente: all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: con il RIS e; all'articolo 8, comma 9, sopprimere le parole: e al RIS; all'articolo 9, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: e, ove necessario, del RIS; all'articolo 21, comma 6, sostituire le parole: ed il personale del RIS hanno con la seguente: ha, e, al comma 7 e al comma 8, sopprimere le parole: il comandante del RIS; all'articolo 24, comma 2, sopprimere le parole: il comandante del RIS; all'articolo 26 comma3, lettera f), sopprimere le parole da: analogamente sino alla fine della lettera; all'articolo 28, al comma 1, sopprimere le parole: e del comandante del RIS, e al comma 14 sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del comma; all'articolo 30 sopprimere il comma 3.

4. 12.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 2 lettera e) dopo la parola: ISI, aggiungere le seguenti: Forze armate,.

4. 13.D'Alia.

 

Al comma 2 lettera e), sostituire le parole da: anche fino a: n. 25, con le seguenti: attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, forze di polizie e RIS.

4. 14.D'Alia.

 

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: adottata dal con la seguente: del.

4. 15.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole : legittimità ed efficienza sui servizi di informazione e sicurezza, verificando con le seguenti: legalità sui servizi di informazione e sicurezza, verifica.

4. 16.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: ed efficienza e sostituire la parola: rispondenza con la seguente: conformità.

4. 31.Il relatore.

 

Al comma 2, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale finalità presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 5-bis. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere anche, a richiesta del direttore generale del DIS,  autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei medesimi servizi di informazione e sicurezza.

4. 17.Il Governo.

 

Al comma 2 lettera m) sostituire le parole: della sicurezza, i rapporti con la stampa con le seguenti: dell'informazione per la sicurezza.

4. 18.D'Alia.

 

Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: i rapporti con la stampa.

4. 19.Il Governo.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali.

4. 20.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 3.

4. 21.Il Governo.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. Per quanto previsto dalla presente legge, il Direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e del Sottosegretario delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 4 ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

4. 22.Il Governo.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. Per quanto previsto dalla presente legge, il Direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 4 ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

4. 22.(Nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile.

4. 23.D'Alia.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. 23.(Nuova formulazione) D'Alia.

 

Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: per il tramite dell'Autorità delegata.

4. 30.Il relatore.

 

Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: per il tramite del Sottosegretario delegato.

4. 24.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono stabiliti  con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentito il CISR, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. 25.Il Governo.

 

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: consulenza, proposta e deliberazione con le seguenti: consulenza e proposta.

5. 1.D'Alia.

 

Al comma 2 sopprimere le parole da: elabora a: per la sicurezza; e sostituire la parola: delibera con le seguenti: esprime parere.

5. 2.D'Alia.

 

Al comma 3 sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dal Sottosegretario delegato.

5. 3.Il Governo.

 

Al comma 3, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o dal Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.

5. 4.Cota, Stucchi.

 

Al comma 3 sostituire le parole da: dal Ministro della giustizia, fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Ministro della difesa.

5. 5.D'Alia.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le competenze del CISR, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale altresì nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, della collaborazione diretta dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa, anche attraverso riunioni di coordinamento alle quali partecipa l'Autorità delegata.

5. 20.Il Relatore.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando le competenze del CISR, il presidente del Consiglio dei ministri si avvale altresì, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, della collaborazione diretta dei Ministri dell'interno e della difesa, anche attraverso riunioni di coordinamento alle quali partecipa il Sottosegretario delegato.

5. 6.Il Governo.

 

Al comma 5, sostituire le parole da: componenti del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: ministri nonché autorità civili, militari ed esperti di cui sia ritenuta opportuna la presenza in relazione alle questioni da trattare.

5. 7.D'Alia.

 

Al comma 5, sopprimere le parole: il Capo dello Stato maggiore della difesa e sostituire le parole: nonché gli ulteriori soggetti con le seguenti: nonché altre autorità civili e militari.

5. 8.Il Governo.

 

Al comma 5 dopo le parole: Capo dello Stato maggiore della Difesa aggiungere le seguenti: , il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, il Capo della polizia, i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

5. 9.Mascia.

 

Al comma 5, dopo le parole: il Capo dello Stato maggiore della Difesa aggiungere le seguenti: Il Capo della Polizia.

5. 10.Incostante.

 

ART. 6

All'articolo 6 comma 1 sopprimere le parole: in collaborazione con il RIS e con gli organi interessati, aggiungere dopo la parola: elaborare le seguenti: nei settori di competenza; aggiungere dopo la parola: indipendenza le seguenti: dalle minacce provenienti dall'estero.

Conseguentemente, sostituire le parole da: , in collaborazione con il RIS fino a: indipendenza, con le seguenti: di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza dalle minacce provenienti dall'estero.

6. 1.Il Governo.

 

Al comma 2, dopo la parola: ISE aggiungere la seguente: inoltre,.

6. 2.Il Governo.

 

Al comma 2, sostituire la parola: nonché con le seguenti: concernenti i materiali strategici. Spettano, altresì, all'ISE.

6. 3.Il Governo.

 

Al comma 2 dopo la parola: politici aggiungere la seguente: militari,.

6. 4.Il Governo.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

6. 5.Il Governo.

 

Al comma 4, dopo le parole: Direttore generale del DIS, aggiungere le seguenti: , accertata la necessità di tale operazione,.

6. 6.Mascia, Deiana.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dipende funzionalmente dal Ministro della difesa.

6. 7.Cota, Stucchi.

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis: Il SISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa di tutte le notizie di interesse per la politica della difesa e il Ministro degli affari esteri di tutte le notizie di interesse per la politica estera.

6. 20.Il Relatore.

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'ISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa di tutte le notizie d'interesse ai fini della sicurezza delle missioni militari all'estero e per le politiche di difesa.

6. 8.Il Governo.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: su designazione del con le seguenti: sentito il.

6. 9.D'Alia.

 

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile.

6. 10.D'Alia.

 

Al comma 7, dopo le parole: sull'attività svolta aggiungere le seguenti: al Ministro della difesa e.

6. 11.Cota, Stucchi.

 

Al comma 7, sostituire le parole da: al DIS sino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: , per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.

6. 12. Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Al comma 7, sostituire le parole da: al DIS sino a: Consiglio dei Ministri con le seguenti: al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.

6. 13. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 7, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: informa il Ministro della difesa per i profili di sua competenza;.

6. 15.D'Alia.

 

Al comma 8, sopprimere le parole: e dei capi di reparto.

6. 16.D'Alia.

 

ART. 7.

Al comma 2 dopo le parole: a protezione aggiungere le seguenti: della sicurezza dei cittadini,.

7. 1.Di Serio D'Antona.

 

Al comma 3, terzo periodo dopo le parole: Direttore generale del DIS, aggiungere le seguenti: , accertata la necessità di tale operazione,.

7. 2.Mascia, Deiana.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

7. 3.Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.

7. 4.Cota, Stucchi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno di tutte le notizie d'interesse ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

7. 5.Il Governo.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: su designazione del con le seguenti: sentito il.

7. 6.D'Alia.

 

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile..

7. 7.D'Alia.

 

Al comma 6 dopo le parole: svolta al aggiungere le seguenti: DIS che informa il.

7. 10.Il Governo.

 

Al comma 6 sostituire le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: al DIS che informa il Presidente  del Consiglio dei Ministri; informa il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza;.

7. 8.D'Alia.

 

Al comma 6, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti. per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.

7. 11. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 7 sopprimere le parole: e dei capi di reparto.

7. 9.D'Alia.

 

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Esclusività delle funzioni attribuite a SISE e SISI).

Le funzioni attribuite dalla presente legge a SISE e SISE non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con il SISE. Il Ministro della Difesa, con proprio regolamento, disciplina il funzionamento del RIS con criteri analoghi, ove applicabili, a quelli previsti dalla presente legge per i servizi di sicurezza.

7. 01.Il Relatore.

ART. 8.

Sopprimerlo.

 

8. 1.Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o del Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.

8. 2.Cota, Stucchi.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

8. 3.Deiana, Mascia.

 

ART. 9.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: del RIS con le seguenti: del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno.

9. 1.Il Governo.

 

Al comma 8, dopo la parola: cittadini aggiungere la seguente: interessati.

9. 2.Il Governo.

 

Al comma 9 sostituire le parole: possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS con le seguenti: sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. 3.Il Governo.

 

Al comma 11, sostituire le parole da: il dirigente fino a: . Presenta con le seguenti: Il dirigente preposto all'UCSe, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario delegato, sentito il Direttore generale del DIS, presenta.

9. 4.Il Governo.

 

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.

9. 5.Cota, Stucchi.

 

ART. 10.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: apposito archivio storico con le seguenti: appositi archivi storici e sopprimere le parole: ed ai bilanci.

10. 1.Il Governo.

 

Al comma 2 sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 6.

10. 2.Il Governo.

 

Sostituire la rubrica con la seguente: (Ufficio centrale degli archivi).

10. 3.Il Governo.

 

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Istituto superiore della sicurezza nazionale).

1. È istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Istituto superiore della sicurezza nazionale con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale di DIS, ISE e ISI, con particolare riferimento al settore dell'analisi.

2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore generale del DIS e i direttori di ISE e ISI. I programmi sono definiti annualmente dal Comitato direttivo in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

11. 1.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Conte Giorgio, Holzmann.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Istituto per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI. Devono far parte degli organismi direttivi dell'Istituto rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa, del ministero dell'Interno, del ministero delle Finanze e del ministero dell'Università e della Ricerca, nonché rappresentanti di centri di eccellenza universitari nella ricerca e nella tecnologia avanzata.

11. 2.Mascia, Deiana.

 

ART. 12.

Sopprimere il comma 2 ed il comma 3.

12. 1.Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministro della difesa con le seguenti: ai Ministri degli affari esteri e della difesa.

12. 2.Cota, Stucchi.

 

Sostituire la rubrica con la seguente: (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

12. 3.Il Governo.

 

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-bis.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le 

sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

14. 10.Il Relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: l'acquisizione fino a: autorità nazionale per la sicurezza, con le seguenti: l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 256 del codice di procedura penale, di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza o presso gli uffici del DIS,.

14. 1.D'Alia.

 

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'autorità giudiziaria procede personalmente all'acquisizione ed esamina sul posto, qualora sia possibile, la documentazione, gli atti e le cose, acquisendo quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine.

14. 2.D'Alia.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 35 della presente legge.

14. 3.D'Alia.

 

Al comma 5, sostituire le parole da: l'esame fino alla fine del comma, con le seguenti: si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

14. 4.D'Alia.

 

Sostituire i commi da 6 a 9 con i seguenti:

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può acquisire dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118 del codice di procedura penale.

7. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

14. 5.D'Alia.

 

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-ter.

(Acquisizione di atti, documenti o altra cosa peri quali viene eccepito il segreto di Stato).

1. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

14. 010.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 118-bis.

(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento per le Informazioni e la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

14. 011.Il Relatore.

 

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole da: fermo quanto fino a: reato con le seguenti: Fatte salve le cause di giustificazione previste dal codice penale e da altre norme speciali, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato,.

15. 1.D'Alia.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: la libertà morale.

15. 2.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 3 dopo le parole: articolo 294 del codice penale aggiungere le seguenti: , ai reati contro la libertà di stampa,.

15. 3.Mascia, Deiana.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei Servizi per le informazioni e la sicurezza. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti:

a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, nell'ambito di operazioni autorizzate;

b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge;

c) il risultato non è diversamente perseguibile.

15. 4.D'Alia.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 non devono essere svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza.

15. 5.Mascia, Deiana.

 

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte previste dalla legge come reato necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. L'autorizzazione è concessa, per iscritto e con sufficiente motivazione, direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro delle informazioni per la sicurezza espressamente delegato all'uopo, su richiesta circostanziata del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite il DIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In questo caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse dovranno essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione e conservazione.

4. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza possono, con provvedimento scritto e motivato e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, modificare o revocare il provvedimento autorizzativo; in questo caso, il provvedimento modificativo è tempestivamente comunicato al Direttore del Servizio interessato e le attività in corso sono immediatamente sospese o adeguate al diverso contenuto della autorizzazione, salvo che non si siano interamente già concluse.

5. Tutta la documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in originale, unitamente alla documentazione circa le relative spese, in un apposito archivio segreto mantenuto presso il DIS. Le modalità di gestione e di accesso al detto archivio saranno stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

7. Nei casi di diniego di autorizzazione ed in tutti i casi previsti dal comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione al Comitato Parlamentare di cui alla presente legge, con informativa succintamente motivata.

16. 1.D'Alia.

 

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata.

16. 20.Il Relatore.

 

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: o, su sua delega, il Ministro dell'informazione e della sicurezza.

16. 2.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, di autorizzare il personale dei Servizi informativi e di sicurezza a svolgere, autonomamente od in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica Italiana, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica Italiana.

16. 3.Cota, Stucchi.

 

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, se l'autorizzazione è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, le condotte richieste sono autorizzate dall'Autorità delegata che ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell'intervento d'urgenza.

5. Nei casi di assoluta urgenza prevista nel comma 4, se l'autorizzazione è di competenza dell'Autorità delegata, provvede il direttore generale del DIS che ne dà comunicazione all'Autorità delegata nel più breve tempo possibile indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, nei casi previsti dal comma 5, l'Autorità delegata, ratifica il provvedimento se riscontra la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 4 e 5.

16. 10.Il Relatore.

 

Al comma 6 sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministro delle informazioni per la sicurezza informa il Presidente del Consiglio dei ministri che adotta.

16. 4.Mascia.

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Intercettazioni preventive).

1. I direttori dei Servizi di sicurezza, ovvero addetti ai Servizi espressamente delegati, richiedono al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando ciò sia necessario per l'acquisizione di notizie ed informazioni relative al raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi, ed in particolare alla difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora vi siano elementi che giustifichino l'attività di prevenzione,  autorizza con decreto motivato l'intercettazione per la durata massima di giorni sessanta, prorogabile per periodi successivi di giorni trenta ove permangano i presupposti di legge. In ogni caso le intercettazioni possono essere compiute con impianti in dotazione ai Servizi informativi.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatta sintetica documentazione che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositata presso un apposito archivio istituito, garantendo le necessarie esigenze di segretezza, presso il Ministero delle informazioni per la sicurezza.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi che precedono può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'archivio di cui al comma 3 specificando le modalità di gestione e di accesso. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la facoltà di accedere al detto archivio in ogni momento e senza limitazioni.

6. Gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale né essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate in alcuna forma.

7. L'articolo 14 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155, è abrogato.

16. 01.D'Alia.

 

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se ritiene che l'autorizzazione sia stata data in violazione delle norme della presente legge  che la disciplinano. L'autorità giudiziaria dispone, in ogni caso, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il pubblico ministero, immediatamente informato, dispone con urgenza la verifica di cui al comma 1. In tal caso, il direttore del Servizio interessato potrà opporre la speciale causa di giustificazione entro tre giorni dalla notifica della richiesta del pubblico ministero; se viene altresì attivata la procedura di conferma prevista dal comma 2 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla notifica della richiesta.

17. 1.D'Alia.

 

ART. 19.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: determina aggiungere la seguente: in particolare.

19. 1.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera c), aggiungere alla fine le seguenti parole: nei limiti di quanto previsto dalla lettera e).

19. 2.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: fiduciarie con le seguenti: di diretta collaborazione.

19. 3.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: permanenza presso i servizi con le seguenti: permanenza presso i rispettivi organismi.

19. 4.Il Governo.

 

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata per attività assolutamente necessaria all'operatività del DIS e dei Servizi di sicurezza;.

19. 5.Il Governo.

 

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di quanti siano legati da vincolo di parentela con i vertici dei Servizi;.

19. 6.Mascia.

 

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) il divieto di affidare incarichi nei servizi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza.

19. 7.Deiana, Mascia.

 

Al comma 2, sopprimere le lettere i); l); m); o);.

19. 8.Il Governo.

 

Sostituire la lettera o) con la seguente:

o) la determinazione per ciascun servizio e per il DIS di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento e massima non superiore al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;

19. 20.Il Relatore.

 

Al comma 2 sostituire la lettera p) con la seguente:

p) i casi eccezionali per i quali è consentito conferire incarichi di consulenza a soggetti esterni, per attività assolutamente necessarie per le quali è richiesta una particolare professionalità o specializzazione, debitamente documentata.

19. 9.Il Governo.

 

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti lettere:

q) i criteri e le modalità del passaggio del personale ad amministrazioni diverse;

r) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento della professionalità acquisita alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza.

19. 10.D'Alia.

 

Al comma 5 sopprimere le parole: di ruolo.

19. 11.Il Governo.

 

Sopprimere il comma 9.

19. 12.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Al comma 12 dopo le parole: di collaboratori aggiungere le seguenti: e consulenti.

19. 13.Deiana, Mascia.

 

Al comma 12, sopprimere la parola: professionisti.

19. 14.D'Alia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: e chiunque, in esecuzione di un contratto, presti la propria attività professionale per testate giornalistiche quotidiane o periodiche, o agenzie di stampa, su carta stampata o per emittenti radiofoniche o televisive.

19. 15.Deiana.

 

Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: e pubblicisti.

19. 16.Mascia.

 

ART. 21.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ed il personale del RIS.

21. 1.Il Governo.

 

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: Sottosegretario delegato.

21. 2.Il Governo.

 

Sopprimere il comma 7.

21. 3.Il Governo.

 

Al comma 8 sopprimere le parole: il comandante del RIS.

21. 4.Il Governo.

 

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti documenti non possono essere quelli che attestano la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, o di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

22. 1.Mascia, Deiana.

 

 

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

22. 2.D'Alia.

 

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente.

 23. 1.Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 23. 2.D'Alia.

 

ART. 24.

Al comma 2, sostituire le parole da: l'Ispettorato fino a: e il comandante del RIS con le seguenti: l'ufficio ispettivo e i responsabili dei servizi di informazione e sicurezza.

24. 1.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. ISI, ISE e DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al COPASIS.

24. 2.Deiana, Mascia.

 

 

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai Servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle regole previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile, e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai Servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga ai principi di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui ai commi che precedono con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

25. 1.D'Alia.

 

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunicazioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle suddette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, quest'ultima procede alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle comunicazioni intercettate.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. II Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis e le conseguenti determinazioni adottate.

 25. 01.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunicazioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle suddette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, quest'ultima procede alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle comunicazioni intercettate.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis e le conseguenti determinazioni adottate.

 25. 02.Boscetto, Santelli.

 

ART. 26.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, approva i bilanci preventivo e consuntivo stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale destinazione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

26. 1.D'Alia.

 

Al comma 3, sostituire le parole da: 3. Con decreto fìno a: e distaccato presso il DIS con le seguenti:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità economica e finanziaria del DIS e dei Servizi, nel rispetto dei principi fondamentali di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, e secondo le seguenti disposizioni:

a) Il bilancio preventivo da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono indicati tanto i fondi per le spese riservate che il rendiconto annuale e le previsioni per le spese ordinarie, è unico per il DIS, l'ISE e l'ISL. Il bilancio preventivo è predisposto per la parte di propria competenza dai responsabili delle strutture stesse secondo i criteri di contabilità economica adottati per la redazione del bilancio dello Stato;

b) Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale delle spese effettuate sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR;

c) Il rendiconto annuale è inviato per il controllo di legittimità e la regolarità della gestione, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, ad un Ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;

Conseguentemente sostituire le lettere g) ed h) con le seguenti:

g) il rendiconto della gestione economica delle spese ordinarie, suddivise per centri di Costi e unità previsionali, unitamente al rendiconto finanziario, è trasmesso insieme alla relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì una relazione semestrale informativa sulla sola gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

h) in regime di transizione tra la corrente gestione finanziaria degli organismi dei servizi (SISMI e SISDE) e del CESIS, al fine di garantire la continuità e la unicità di gestione economica e finanziaria, nel regolamento di contabilità di cui al comma 3, sono indicati i parametri di riconversione delle voci di spesa per la identificazione delle unità revisionali di base e dei centri di costo.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con apposito regolamento comune al DIS, ISE e ISI, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono  definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e di servizi, nel rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Vengono altresì individuati i lavori, le forniture di beni e di servizi per i quali ricorrono le ipotesi di trattativa privata e di affidamento in economia.

26. 10.Il Relatore.

 

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: previa deliberazione con le seguenti: acquisito il parere.

26. 2.D'Alia.

 

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole da: analogamente fino alla fine della lettera.

26. 3.Il Governo.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: gestione finanziaria delle spese riservate aggiungere le parole: quantificate in relazione ai settori di intervento.

26. 4.Deiana, Mascia.

 

ART. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge è affidato ad un Comitato Parlamentare, che assume la denominazione di Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è composto da sette senatori e sette deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulla base del criterio di proporzionalità ed in modo tale da assicurare la presenza di almeno un membro per ciascuno dei gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

27. 1.Cota, Stucchi.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.

27. 2.Il Governo.

 

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , tenendo conto della specificità dei compiti ad esso assegnati e delle competenze dei membri nominati.

27. 3.D'Alia.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Obblighi informativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi informativi e di sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica Italiana.

2. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze Armate impiegate all'estero nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato ad occuparsi della politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai Presidenti delle Regioni interessati qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi informativi e di sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e  dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.

27. 01.Cota, Stucchi.

 

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato può procedere all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario delegato e dei Ministri facenti parte del CISR. A richiesta del Comitato il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare i Direttori del DIS, dei servizi di informazione e sicurezza o il responsabile di specifiche operazioni a riferire sull'attività svolta purché si tratti di operazioni già concluse.

28. 1.Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire le parole: e del comandante del RIS con le seguenti: , del comandante del RIS, del Capo della Polizia e i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

28. 2.Mascia, Deiana.

 

Sopprimere il comma 2.

28. 3.Il Governo.

 

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Il Comitato ha altresì facoltà di disporre l'audizione di altri ministri, autorità civili e militari, esperti, dipendenti del sistema di informazione per la sicurezza e di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

28. 4.D'Alia.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: , previa intesa con i Presidenti delle Camere,.

 28. 5.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: previa intesa con i Presidenti delle Camere.

 28. 6.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 3.

28. 7.Mascia.

 

Al comma 3, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , sentito il parere del Ministro delle informazioni per la sicurezza,.

28. 8.Mascia.

 

Al comma 3, dopo la parola: persona aggiungere le seguenti: non appartenente al DIS o ai servizi di informazione e sicurezza.

28. 9.Il Governo.

 

Al comma 10, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti: a ciascuna delle Camere.

  28. 10.D'Alia.

 

Al comma 10, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti: a ciascuna delle Camere.

  28. 11.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 14, dopo le parole: Consiglio dei ministri sopprimere le parole: nonché, se si tratta di uffici del RIS, al Ministro della difesa.

28. 12.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 15-bis.

28. 13.Scajola, Fiano.

 

 

 

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: , lettere a) e b).

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera a) del;

al medesimo comma 3, soprimere il secondo periodo:.

29. 1.Il Governo.

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) su tutti gli scherni di decreto e su tutti i regolamenti previsti dalla presente legge, nonché sugli schemi di decreto e sui regolamenti non previsti dalla presente legge emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza;.

29. 2.D'Alia.

 

Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera:

c) sui disegni e le proposte di legge che riguardano le attività di informazione per la sicurezza secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

29. 3.D'Alia.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: , lettera a) e b).

29. 4.Il Governo.

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: alla lettera a) del e sopprimere l'ultimo periodo.

29. 5.Il Governo.

 

ART. 30.

Al comma 2, sopprimere le parole: e del Ministro delle informazioni per la sicurezza.

30. 1.Il Governo.

 

Sopprimere il comma 3.

30. 2.Il Governo.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari  esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione e sicurezza.

30. 3.Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.

30. 4.Deiana.

 

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.

30. 5.Mascia, Deiana.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nella relazione, il Presidente del Consiglio informa il Comitato dei criteri di raccolta dei dati personali raccolti daì servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

30. 6.Galante, Licandro.

 

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il responsabile del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale effettuato nell'anno precedente e circa la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

30. 7.Deiana, Mascia.

 

Al comma 9, dopo le parole: informa anche, aggiungere le seguenti: sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché.

30. 8. Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

ART. 33.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione.

4. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 2 e 3 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.

33. 1.D'Alia.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione dell'attività parlamentare.

33. 2.Il Governo.

 

ART. 34.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai  derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento del sistema dei servizi di informazione per la sicurezza, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo.

34. 1.D'Alia.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie ivi comprese quelle di magistrati che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure, con il loro consenso e in deroga ai limiti previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001 n. 48. I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra di loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

34. 2.D'Alia.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri.

34. 3.Deiana, Mascia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'esercizio 2007 e di 300.000 euro annui a decorrere dal 2008 e sono poste per metà a carica del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente del Comitato per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di controllo parlamentare.

34. 4.Boscetto, Santelli.

 

ART. 35.

Al comma l, primo periodo, sopprimere le parole: anche in attuazione di accordi internazionali.

35. 1.Galante, Licandro.

 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedire manipolazione, sottrazione o distruzione.

35. 2.Mascia, Deiana.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni e agli interessi di cui al comma 1.

35. 3.Mascia, Deiana.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

35. 4.Mascia, Deiana.

 

Al comma 8, sostituire le parole: dispone una o più proroghe con le seguenti: può disporre la proroga.

35. 5.Galante, Licandro.

 

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta proroga non può in alcun modo essere reiterata.

35. 6.Galante, Licandro.

 

Sopprimere il comma 10.

35. 7.Galante, Licandro.

 

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

(Tutela del segreto di Stato).

l. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma; nelle more della risposta è sospesa ogni attività volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

3. Qualora il segreto sia confermato e risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Qualora il giudice ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento, con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina  concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

5. All'articolo 65 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202 del codice di procedura penale».

6. All'articolo 209 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3. Si applicano all'esame le disposizioni previste dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

7. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali sia stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

8. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore opponga l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

9. All'articolo 253 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«5. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro siano cose in relazione alle quali il detentore opponga l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

10. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 351-bis. (Opposizione del segreto di Stato). - Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura penale, quando le persone indicate nei detti articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

11. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato nel corso del procedimento penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui  all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

36. 1.D'Alia.

 

Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: riguardo a fatti coperti con le seguenti: notizie coperte.

36. 10.Il Relatore.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 204 del codice di procedura penale, il primo periodo, è sostituito dal seguente: Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.

36. 2.Mascia, Deiana.

 

Al comma 3, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.

36. 3.Mascia, Deiana.

 

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose è circoscritta ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

37. 1.Galante, Licandro.

 

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire ovunque ricorra, la parola: classifica con la seguente: classificazione.

37. 2.Galante, Licandro.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La classificazione di atti o notizie o cose si articola in segreto e riservato.

37. 3.Galante, Licandro.

 

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La classifica di segretezza si appone secondo le seguenti modalità:

a) segretissimo: 5 anni;

b) segreto: 4 anni;

c) riservatissimo: 2 anni;

d) riservato: 2 anni;

e) di vietata divulgazione: 2 anni.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione con le seguenti: dalla data di apposizione sia scaduto il termine di cui al comma 4-bis per ogni singolo livello di segretezza.

37. 4.Di Serio D'Antona.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La classifica di segretezza si appone secondo le seguenti modalità:

a) segretissimo: 5 anni;

b) segreto: 4 anni;c) riservatissimo: 2 anni;

d) riservato: 2 anni;

e) di vietata divulgazione: 2 anni.

La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando dalla data di apposizione sia scaduto il termine previsto per ogni singolo livello di segretezza; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.

37. 5.Di Serio D'Antona.

 

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

37. 6.Galante, Licandro.

 

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

Art. 37-bis.

(Classifica di segretezza illegale).

1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 37, comma 2, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 35, comma 1, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.

37. 01.Mascia, Deiana.

 

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

 

TITOLO VI

EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI

Art. 37-bis.

(Causa speciale di non punibilità).

1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 36, comma 2 e comma 3, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo seguente, nell'ambito della procedura di cui al presente titolo.

 

Art. 37-ter.

(Procedura per l'emersione dei fatti illeciti).

1. Presso la Direzione generale del DIS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è presieduta dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ed è composta da tre membri, un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, su proposte, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, che sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del  segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo precedente e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.

4. Coloro che risultino implicati nei reati di cui all'articolo precedente, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.

5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.

6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi altresì della polizia giudiziaria.

7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.

9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.

37. 02.Mascia, Deiana.

 

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

 

TITOLO VII

EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA

 

Art. 37-bis.

(Regolarizzazione degli accordi internazionali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica , deliberando a maggioranza dei suoi componenti, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.

3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.

37. 03.Deiana, Mascia.

 

Art. 38.

Al comma 1 sostituire le parole: previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica con le seguenti: acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

38. 1.D'Alia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati avviano le procedure di nomina del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge per l'esercizio delle sue funzioni. Fino all'insediamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica resta in carica ed esercita tutte le funzioni previste dalla presente legge il Comitato parlamentare nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

38. 2.D'Alia.

 

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: il centonovantesimo.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 entrano in vigore i decreti e i regolamenti ivi previsti.

40. 1.Il Relatore.


 

 

 

 

 


 

 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 24 gennaio 2007

 


 

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Luigi Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo proseguirà fino alle 15.30 di oggi e riprenderà domani per concludersi entro la giornata di lunedì 29 gennaio 2007 al fine di consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere e deliberare quindi il conferimento del mandato al relatore entro la settimana prossima.

Gabriele BOSCETTO (FI) fa presente la propria indisponibilità a partecipare alla seduta di lunedì 29 gennaio.

Roberto COTA (LNP) chiede che la seduta di lunedì 31 gennaio abbia inizio alle ore 18.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede precisazioni sugli orari della seduta di domani.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che la seduta in sede referente di domani, giovedì 25 gennaio, inizierà alle ore 14.30 per concludersi intorno alle 19.00. Passa quindi all'esame degli emendamenti alle proposte di legge in titolo, ricordando che la Commissione era da ultimo impegnata sulla discussione in ordine alla composizione del CISR. In proposito fa presente che l'orientamento prevalente era volto a stabilire una composizione ristretta di tale organismo, riservata, oltre che al Presidente del Consiglio ed all'autorità competente, ove nominata, ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa. Resta comunque salva la possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di invitare alle riunioni del CISR anche altri Ministri.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI si dichiara favorevole alla composizione ristretta del CISR, come illustrata dal presidente Violante, pur sottolineando la rilevanza della competenza di altri Ministri di settore, quale ad esempio quello dell'economia e delle finanze.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si sofferma sugli emendamenti volti a precisare la tipologia di soggetti che il Presidente del Consiglio può invitare alle riunioni del CISR.

Emanuele FIANO (Ulivo), con riferimento all'emendamento D'Alia 5.7, non condivide la previsione che consente al Presidente del Consiglio di invitare generici «esperti», che potrebbe ampliare eccessivamente il novero dei soggetti interessati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita il deputato D'Alia a riformulare il suo emendamento 5.5 nel senso di prevedere che il CISR sia presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'autorità delegata, ove nominata, e dai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il suo emendamento 5.5 nel senso indicato dal presidente Violante.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 5.5 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento D'Alia 5.5 (nuova formulazione), i successivi emendamenti 5.20 del relatore e 5.6 del Governo si intendono preclusi.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 5.7.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 5.8.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 5.8, i successivi emendamenti Mascia 5.9 ed Incostante 5.10 si intendono preclusi. In relazione all'emendamento del Governo 6.1, che elimina il riferimento al Ris dal comma 1 dell'articolo 6, ritiene comunque opportuno prevedere, come disposto da un successivo emendamento del relatore, che il RIS collabori strettamente con l'ISE nell'ambito delle operazioni all'estero. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.1 e 6.2 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, soffermandosi sull'emendamento del Governo 6.3, ne propone una riformulazione  nel senso di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: «in materia di controproliferazione» le seguenti: «concernenti i materiali strategici» e di sopprimere le parole da «spettano» a «nonché».

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI riformula l'emendamento 6.3 del Governo nel senso indicato dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 del Governo, come riformulato, nonché sugli emendamenti del Governo 6.4 e 6.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), 6.4 e 6.5 del Governo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno chiarire l'ambito della collaborazione tra l'ISE ed il RIS, precisando altresì le conseguenze derivanti da una eventuale mancata intesa tra i due organismi nell'ambito dell'attività svolta in collaborazione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo al deputato D'Alia, ritiene che spetti all'autorità politica la definizione di eventuali disaccordi tra i due soggetti.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il suo emendamento 6.6.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cota 6.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 6.20.

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento del relatore 6.20, ritiene opportuno precisare che le informazioni rese dall'ISE riguardano i profili di competenza dei ministeri interessati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 6.20 nel senso di prevedere che l'ISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.

La Commissione approva l'emendamento 6.20 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 6.20 (nuova formulazione), l'emendamento 6.8 del Governo si intende precluso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 6.9, volto a rendere omogenea la disciplina della nomina del direttore dell'ISE con quella della sua revoca.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone al deputato D'Alia di riformulare l'emendamento 6.9 nel senso di sostituire il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 con il seguente: «il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'ISE, sentito il CISR».

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 6.9 nel senso indicato dal presidente Violante.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 6.9 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente l'opportunità di stabilire i requisiti per la nomina a direttore dell'ISE, come si è provveduto a fare per il direttore del DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che l'ISE ha caratteristiche  diverse rispetto al DIS che potrebbero rendere non necessaria la definizione di criteri rigorosi per la nomina del suo direttore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che i criteri per la nomina dei tre direttori dei servizi e quelli per la nomina del direttore del DIS debbano essere il più possibile uniformi.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene necessario prevedere una specifica professionalità per il direttore dell'ISE.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene utile una ulteriore riflessione sulla questione relativa ai requisiti per la nomina dei direttori dei servizi.

Gianpiero D'ALIA (UDC), in coerenza a quanto già previsto per la durata in carica del direttore del DIS, riformula il proprio emendamento 6.10 nel senso di prevedere che l'incarico di direttore del DIS ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 6.10 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cota 6.11: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) illustra l'emendamento Scajola 6.12, di cui è firmatario, e lo riformula nel senso di aggiungere, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» le parole: «o l'autorità delegata, ove nominata,» e di sopprimere la parte conseguenziale, che sarà successivamente esaminata nell'ambito degli emendamenti presentati all'articolo 7.

La Commissione approva l'emendamento Scajola 6.12 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Scajola 6.12 (nuova formulazione), gli emendamenti Bocchino 6.13 e D'Alia 6.15 si intendono preclusi.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sul comma 8 dell'articolo 6, ritiene opportuno prevedere che il Presidente del Consiglio possa, oltre che nominare i soggetti ivi indicati, anche disporre la loro revoca.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) non ritiene opportuno coinvolgere il Presidente del Consiglio nella nomina dei capi di reparto.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che la procedura stabilita per la nomina dei soggetti indicati al comma 8 dell'articolo 6 evidenzia la diffidenza del legislatore nei confronti dei direttori dei servizi.

Jole SANTELLI (FI) ritiene opportuno che non sia eccessivamente deresponsabilizzata l'autorità amministrativa, come sembra prevedere il comma 8 dell'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che la nomina dei capi di reparto è comunque una scelta delicata.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 6.100 (vedi allegato 2), volto a sostituire il comma 8 nel senso di prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità delegata, ove nominata, nomina e revoca, su proposta del direttore dell'ISE, uno o più vicedirettori. Il direttore dell'ISE affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime una valutazione positiva sui contenuti dell'emendamento D'Antona 7.1.

Italo BOCCHINO (AN) segnala, sotto il profilo formale, che l'approvazione del-l'emendamento D'Antona 7.1 darebbe luogo a una ripetizione del termine «sicurezza».

Emanuele FIANO (Ulivo) si domanda se non sia opportuno aggiungere, all'articolo 7, comma 2, un riferimento anche agli interessi militari.

Jole SANTELLI (FI) fa presente il rischio che l'approvazione dell'emendamento in esame determini una confusione tra le competenze dei servizi e quelle del Ministero dell'interno.

Elettra DEIANA (RC-SE) concorda con il deputato Santelli nel ritenere che i compiti individuati dall'emendamento D'Antona 7.1 rientrino essenzialmente nelle competenze delle forze dell'ordine.

Olga D'ANTONA (Ulivo) osserva che i servizi, nell'ambito della loro attività, potrebbero venire in possesso di informazioni rilevanti per la sicurezza dei cittadini; in tal caso, sarebbe auspicabile e anzi necessario che ne informassero l'autorità di pubblica sicurezza.

Jole SANTELLI (FI) fa presente, rivolta al deputato D'Antona, che la norma su cui incide l'emendamento in esame è volta a definire il campo di azione dell'ISI e occorre dunque evitare di introdurre disposizioni che possano ingenerare confusione con le competenze delle forze dell'ordine.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI dichiara di condividere le finalità dell'emendamento D'Antona 7.1 e, a titolo di esempio, spiega che i servizi, nell'ambito dell'attività svolta all'estero, potrebbero venire a conoscenza di fatti rilevanti per gli interessi nazionali, come avvenuto di recente con riferimento a casi contraffazione di prodotti italiani.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) osserva che il comma 1 dell'articolo 7 implica già un'azione dei servizi a tutela della sicurezza dei cittadini.

Marco BOATO (Verdi) suggerisce che l'emendamento in esame potrebbe essere riformulato, sostituendo al riferimento alla protezione della sicurezza dei cittadini, un riferimento alla protezione per la collettività. Concorda altresì con il deputato Fiano nel ritenere che all'articolo 7, comma 2, sarebbe opportuno aggiungere un riferimento anche agli interessi militari.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene essenziale il riferimento agli interessi militari anche nel caso dell'ISI, in quanto, essendosi adottato un criterio territoriale di distinzione tra i servizi, sarebbe opportuno che le materie di rispettiva competenza fossero definite in modo speculare e omogeneo.

Emanuele FIANO (Ulivo) fa presente che l'ISI potrebbe in concreto essere chiamato a proteggere obiettivi militari anche all'interno del territorio nazionale.

Italo BOCCHINO (AN), premesso di condividere le considerazioni svolte dal deputato Bressa, dichiara di non ritenere pertinente l'esempio proposto dal sottosegretario Micheli, in quanto la Commissione sta al momento esaminando proposte emendative riferite all'attività dell'ISI, e non dell'ISE. In proposito, un esempio più calzante sarebbe il caso in cui l'ISI venisse a conoscenza del tentativo di avvelenamento di un acquedotto: è chiara la necessità che, in tal caso, esso allerti l'autorità di pubblica sicurezza. Ritiene infine che, all'articolo 7, comma 2, si potrebbe sopprimere il riferimento a tutti gli interessi diversi dagli interessi politici.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI dichiara di non condividere l'ultima proposta formulata dal deputato Bocchino, in quanto un servizio moderno deve essere in grado di tutelare tutti gli interessi rilevanti del proprio Paese.

Jole SANTELLI (FI) sottolinea il rischio che l'approvazione dell'emendamento in esame comporti un ampliamento eccessivo delle competenze dell'ISI. Propone quindi che la Commissione si limiti a aggiungere, all'articolo 7, comma 2, un riferimento agli interessi militari.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, invita il deputato D'Antona a ritirare il suo emendamento 7.1 e presenta un nuovo emendamento 7.100 (vedi allegato 2), volto ad aggiungere, all'articolo 7, comma 2, il riferimento agli interessi militari.

Olga D'ANTONA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 7.1.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il suo emendamento 7.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cota 7.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiede al Governo se intenda riformulare il suo emendamento 7.5, facendo riferimento ai profili di competenza del Ministro dell'interno, in analogia con quanto la Commissione ha deliberato in riferimento all'articolo 6.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) chiede se non sia opportuno aggiungere, nell'emendamento 7.5 del Governo, un riferimento al Ministro degli affari esteri, oltre che al Ministro dell'interno, sempre in analogia con quanto la Commissione ha deliberato in riferimento all'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di non condividere la proposta del deputato Incostante, in quanto solo l'ISE ha un competenza specifica per quanto concerne le attività svolte all'estero.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI riformula l'emendamento 7.5 del Governo, nel senso indicato dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.5 del Governo, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 7.5 del Governo (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, al fine di mantenere un'impostazione speculare degli articoli 6 e 7, invita il deputato D'Alia a ritirare il suo emendamento 7.6 e presenta un nuovo emendamento 7.101 (vedi allegato 2), volto a stabilire che il Presidente del Consiglio nomina e revoca il direttore dell'ISE con proprio decreto, sentito il CISR, e che l'incarico ha comunque durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il suo emendamento 7.6.

La Commissione approva l'emendamento 7.101 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.101, l'emendamento D'Alia 7.7 deve intendersi assorbito. Al fine di mantenere un'impostazione speculare degli articoli 6 e 7, invita quindi il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 7.10 e presenta un nuovo emendamento 7.102 (vedi allegato 2), volto a stabilire che il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ove nominata, tramite il DIS.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI ritira l'emendamento 7.10 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 7.102 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 7.102, gli emendamenti D'Alia 7.8 e Bocchino 7.11 devono intendersi preclusi. Al fine di mantenere un'impostazione speculare degli articoli 6 e 7, invita il deputato D'Alia a ritirare il suo emendamento 7.9 e presenta un nuovo emendamento 7.103 (vedi allegato 2), volto a stabilire che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata, ove designata, nomina e revoca, su proposta del direttore dell'ISI, uno o più vicedirettori e che il direttore dell'ISI affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 7.9.

La Commissione approva l'emendamento 7.103 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra l'articolo aggiuntivo 7.01.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sull'opportunità di inserire nella legge l'aggettivo «secondo» con riferimento al Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che si tratta della corretta denominazione del RIS.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede se il terzo periodo dell'articolo aggiuntivo del relatore non sia in contraddizione con la scelta di escludere il RIS dal sistema dei servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che, nell'ambito di una riforma complessiva dei servizi, sia anche nell'interesse del RIS che ad esso siano estesi criteri analoghi a quelli previsti dalla presente proposta di legge, ove applicabili.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime le proprie perplessità sul terzo periodo dell'articolo aggiuntivo 7.01 del relatore, in quanto le funzioni del RIS sono assolutamente distinte da quelle dei servizi.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che, ove si espungesse il terzo periodo dell'articolo aggiuntivo in esame, resterebbe aperto il problema di disciplinare le attività svolte dal RIS, che siano complementari a quelle dei servizi.

Jole SANTELLI (FI) osserva che l'intendimento originario del relatore era quello di includere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza. Giudica non opportuno che la legge di riforma dei servizi non contenga alcun riferimento alla disciplina del funzionamento dello stesso RIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, giudicando condivisibili i rilievi del sottosegretario Micheli, riformula il suo articolo aggiuntivo 7.01, espungendone il terzo periodo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.01 del relatore (nuova formulazione).

La seduta termina alle 15.30.


 



ALLEGATO 2

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI

 

Al comma 3 sostituire le parole da: dal ministro delle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'autorità delegata, ove nominata, dal ministro degli affari esteri, dal ministro dell'interno, dal ministro della difesa.

5. 5.(Nuova formulazione).

 

Al comma 2, dopo le parole: in materia di controproliferazione aggiungere le seguenti: concernenti i materiali strategici.

6. 3.(Nuova formulazione)Il Governo.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. L'ISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro delle difesa e il Ministro degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.

6. 20.(Nuova formulazione)Il Relatore.

 

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'ISE, sentito il CISR».

6. 9.(Nuova formulazione)D'Alia.

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta».

6. 10.(Nuova formulazione)D'Alia.

 

Al comma 7, sostituire le parole da: al DIS fino a Consiglio dei ministri con le seguenti: al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità delegata, ove nominata, per il tramite del DIS.

6. 12.(Nuova formulazione)Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove nominata, nomina e revoca, su proposta del direttore dell'ISE, uno o più vicedirettori. Il direttore dell'ISE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

6. 100.Il relatore.

 

Al comma 2, dopo la parola politici aggiungere la seguente militari,.

7. 100.Il relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. L'ISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.

7. 5.(Nuova formulazione)Governo.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'ISE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta».

7. 101.Il Relatore.

 

Al comma 7, dopo le parole Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o all'Autorità delegata, ove nominata, per il tramite del DIS.

7. 102.Il Relatore.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove nominata, nomina e revoca, su proposta del direttore dell'ISI, uno o più vicedirettori. Il direttore dell'ISI affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

7. 103.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.»

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge a ISE e ISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con l'ISE.

7. 01.(Nuova formulazione)Il Relatore.


 

 


 

 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 25 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 29 GENNAIO 2007

 


 

 

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il viceministro dell'interno Marco Minniti.

La seduta comincia alle 15.55.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante,  C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 4.50, presentato al fine di disciplinare gli aspetti fondamentali del funzionamento dell'ufficio ispettivo, come concordato all'atto di accantonare l'emendamento 4.25 del Governo.

Gabriele BOSCETTO (FI) rileva che l'emendamento testé illustrato sintetizza di fatto i contenuti dell'articolo 8 del provvedimento, di cui il Governo propone la soppressione, in quanto conterrebbe una disciplina eccessivamente particolareggiata. In proposito, rileva che una disciplina altrettanto di dettaglio è dato riscontrare anche agli articoli 9 e 10: si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di non sopprimere l'articolo 8.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che gli articoli 9 e 10 indicano anche le funzioni degli uffici che disciplinano, mentre le disposizioni di carattere meramente organizzativo, e dunque analoghe a quelle dell'articolo 8, sono molto succinte.

Marco BOATO (Verdi) chiede al presidente di riformulare l'emendamento, sostituendo, alla lettera a) il termine «indipendenza» al termine «obiettività» e, alla lettera b), la parola «istituita» alla parola «costituita».

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che era stato precedentemente accantonato l'emendamento 4.25 del Governo, il quale dovrebbe essere esaminato prima dell'emendamento 4.50 del relatore. Ricorda altresì che l'articolo 8 disciplinava anche la procedura di nomina del capo dell'ispettorato: si potrebbe pertanto, all'emendamento 4.50 del relatore, aggiungere la previsione per cui la procedura di nomina del capo dell'ufficio ispettivo è disciplinata in modo tale da garantire l'autonomia dello stesso.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene che la proposta formulata da ultimo dal deputato D'Alia possa essere accolta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, domanda se non sia meglio, per venire incontro alle esigenze poste dal collega D'Alia, disciplinare direttamente la procedura di nomina, prevedendo che il capo dell'ufficio ispettivo sia nominato dal Presidente del Consiglio o dall'autorità delegata, ove istituita, su proposta del direttore del DIS.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene forse preferibile che il potere di nomina e revoca sia attribuito al direttore del DIS, sentita l'autorità politica.

Antonio LA FORGIA (Ulivo) ricorda che la nomina del vicedirettore del DIS è di competenza dell'autorità politica su proposta del direttore dello stesso DIS: osserva che analoga procedura potrebbe essere adottata anche per la nomina del capo dell'ufficio ispettivo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sarebbe più opportuno limitarsi a inserire una norma di principio, così da non irrigidire eccessivamente la procedura di nomina.

Il viceministro Marco MINNITI ricorda che la norma in discussione costituirebbe comunque un criterio cui dovrebbe uniformarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Marco BOATO (Verdi) ritiene preferibile che il potere di nomina sia attribuito all'autorità politica, su proposta del direttore del DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime perplessità sulla proposta che il capo dell'ufficio ispettivo sia nominato con procedura identica a quella seguita per il vicedirettore.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che il nodo all'esame della Commissione non possa essere sciolto con un intervento legislativo. Suggerisce pertanto l'opportunità di limitarsi a stabilire che la procedura di nomina sia disciplinata in modo da garantire l'autonomia del nominato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che non possa essere la procedura di nomina a garantire l'autonomia del capo dell'ufficio ispettivo.

Marco BOATO (Verdi) si associa alle considerazioni del presidente Violante.

Jole SANTELLI (FI) concorda con quanto affermato, da ultimo, dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il suo emendamento 4.50, nel senso in precedenza indicato dal deputato Boato, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.25 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.25 del Governo e 4.50 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo.

Marco BOATO (Verdi) annuncia voto favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.50 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.1 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1 del Governo, gli emendamenti Cota 8.2 e Deiana 8.3 devono intendersi preclusi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 9.1 del Governo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) esprime il timore che l'approvazione dell'emendamento 9.2 del Governo finisca per circoscrivere la portata del diritto dei cittadini ad essere informati della necessità dell'accertamento ai fini del rilascio del NOS. Essendo evidentemente altra la finalità del Governo, propone una riformulazione dell'emendamento nel senso di stabilire che «i cittadini interessati devono essere informati» della necessità dell'accertamento.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) suggerisce di sostituire il termine «soggetti» al termine «cittadini», che appare eccessivamente limitativo.

Emanuele FIANO (Ulivo) ritiene che sia meglio precisare che i cittadini devono essere informati di ogni necessario accertamento «nei loro confronti».

Marco BOATO (Verdi) condivide quanto affermato dal collega Allam in ordine al termine «cittadini» e sottolinea l'esigenza che, in caso d'approvazione dell'emendamento in esame, il testo del comma 7 dell'articolo 9 sia coordinato con il testo dell'articolo 8, come risultante dall'approvazione dell'emendamento, sostituendo il termine «soggetti» al termine «cittadini».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, accogliendo il suggerimento del deputato Boato, presenta l'emendamento 9.100.

Gianpiero D'ALIA (UDC) invita la Commissiona a valutare se il rifiuto dell'accertamento da parte dei soggetti interessati non possa configurarsi come atto interno  al procedimento di rilascio del NOS, cui il soggetto interessato partecipa.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) auspica che l'emendamento sia riformulato nel senso di prevedere che «i cittadini interessati devono essere informati» della necessità dell'accertamento e «possono rifiutarlo».

Il viceministro Marco MINNITI riformula l'emendamento 9.2 del Governo sulla base delle osservazioni formulate dai deputati intervenuti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 9.100 (vedi allegato 2), e gli emendamenti 9.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e 9.3 del Governo.

Marco BOATO (Verdi) propone che, all'emendamento 9.4 del Governo, sia espressamente prevista, oltre che la facoltà di nomina, anche la facoltà di revoca del dirigente preposto all'UCSe da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che l'osservazione del collega Boato sia condivisibile e che la nomina possa essere effettuata anche dall'autorità delegata, ove istituita.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sull'ipotesi che la nomina sia effettuata dall'autorità delegata e ritiene preferibile che tale facoltà sia inserita tra le funzioni esclusive del Presidente del Consiglio.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene fondamentale che la nomina sia effettuata direttamente dal Presidente del Consiglio. Allo stesso tempo osserva che sarebbe utile prevedere un potere di proposta in capo all'autorità delegata, fermo restando, naturalmente, che ove essa non fosse istituita, il Presidente del Consiglio potrebbe comunque procedere alla nomina. Riformula di conseguenza l'emendamento 9.4 del Governo.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) e Gianpiero D'ALIA (UDC) annunciano voto favorevole sull'emendamento 9.4 del Governo, come riformulato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 9.4 del Governo (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9. 4 del Governo, l'emendamento Cota 9.5 deve intendersi precluso.

Il viceministro Marco MINNITI illustra l'emendamento 10.1 del Governo, evidenziando le problematiche connesse alla proposta di istituzione di un unico archivio storico dei servizi, trattandosi di materiale classificato. Sottolinea altresì che la conservazione dei bilanci negli archivi storici costituirebbe una scelta particolarmente impegnativa, anche per il rischio reale che essi possano essere successivamente utilizzati per vari scopi.

Jole SANTELLI (FI) chiede di capire se il Governo intenda che gli archivi storici debbano restare separati, pur restando accentrati presso il DIS.

Il viceministro Marco MINNITI risponde affermativamente alla domanda del deputato Santelli, rinviandola per conferma all'emendamento 10.3 del Governo.

Elettra DEIANA (RC-SE) dichiara di non condividere l'emendamento 10.1 del Governo, nella parte in cui esclude i bilanci dalla conservazione presso gli archivi storici.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che i bilanci sarebbero comunque conservati presso ciascun servizio.

Elettra DEIANA (RC-SE) ribadisce di ritenere preferibile che quelli riferiti ad esercizi conclusi siano conferiti presso gli archivi storici.

Emanuele FIANO (Ulivo), pur avendo apprezzato i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ravvisa una potenziale contraddizione tra la centralizzazione degli archivi presso il DIS e la decisione di mantenerli separati. Osserva inoltre che le argomentazioni riferite ai bilanci appaiono suscettibili di estendersi all'intera documentazione che si prevede sia conferita agli archivi storici. Sottolinea comunque l'esigenza di chiarire dopo quale lasso di tempo tali documenti possano essere conferiti in archivio.

Marco BOATO (Verdi) dissente fermamente dall'emendamento 10.1 del Governo, ritenendo che le obiezioni riferite ai bilanci potrebbero essere valide per tutta la documentazione relativa all'attività dei servizi e reputando comunque necessario che rimanga traccia di tutta la documentazione di spesa. Prevedere il contrario equivarrebbe a introdurre nella legge una norma criminogena.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, richiama l'attenzione dei colleghi sull'articolo 26, comma 3, lettera f), che prevede precise norme di trasparenza.

Gianpiero D'ALIA (UDC) condivide il richiamo fatto dal presidente e aggiunge che, se le preoccupazioni sollevate dai colleghi concernono le spese riservate, su queste non incide l'emendamento in esame, il quale mira semmai ad evitare un controllo surrettizio da parte del DIS sui servizi, con il pretesto della gestione di archivio. Sotto questo profilo, dichiara di condividere l'emendamento 10.1 del Governo.

Emanuele FIANO (Ulivo) ritiene che, anche alla luce delle indicazioni testé fornite dal presidente Violante, sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in esame al fine di esaminarlo nell'ambito dell'esame dell'articolo 26, recante norme di contabilità.

Il viceministro Marco MINNITI sottolinea che, di per se stessa, la conservazione dei bilanci dei servizi non pone particolari problemi, anche perché si tratta di documenti redatti per voci sufficientemente generiche e comunque trasmessi al Comitato parlamentare. In termini diversi si pone il problema per quanto concerne le spese riservate, che sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito, osserva che la prassi precedente, piuttosto difforme, non è comunque mai andata oltre la previsione di un periodo molto breve di conservazione.

Emanuele FIANO (Ulivo) propone di specificare il riferimento ai bilanci aggiungendo le parole «preventivi e consuntivi».

Il viceministro Marco MINNITI ritiene che si potrebbe estendere la previsione a tutta la documentazione trasmessa al Comitato parlamentare.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore osserva che sarebbe utile procedere all'accantonamento proposto dal collega Fiano, nonché chiarire il concetto di archivio storico.

Marco BOATO (Verdi) osserva che la questione sollevata relativamente ai tempi del conferimento in archivio possa trovare risposta all'articolo 10, comma 2. Ricorda altresì come anche nei servizi statunitensi la documentazione venga conservata accuratamente in appositi archivi e auspica che il provvedimento in esame non contenga previsioni più restrittive.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, relativamente alle proposte di modifica di cui all'articolo 10, ritiene non opportuno che la norma contempli anche le informazioni sulle spese tra quelle da destinare all'archivio storico di cui alla lettera d) del comma 1.

Gianpiero D'ALIA (UDC) evidenzia la necessità di imprimere maggiore coerenza alla complessiva impostazione dell'archiviazione della documentazione: in particolare paventa il rischio che la centralizzazione presso il DIS dei bilanci possa comportare di fatto una forma di controllo del dipartimento medesimo sui Servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare l'emendamento 10.1.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.3.

Marco BOATO (Verdi) avanza una richiesta di chiarimenti in ordine ai contenuti dell'emendamento 10.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che si tratta di una previsione di mero coordinamento formale.

Il viceministro Marco MINNITI dichiara di concordare con il relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del Governo 10.2 e 10.3.

Elettra DEIANA (RC-SE) illustra il proprio emendamento 11.2, che regola diversamente l'ufficio per la formazione e l'addestramento nell'ambito del DIS, prevedendo un apposito istituto. Sostiene che la proposta emendativa è volta ad attribuire un maggiore rilievo al profilo specifico della formazione, rendendola equiparabile a quella attualmente fornita dalla scuola superiore delle pubblica amministrazione e dalla scuola di guerra di Civitavecchia.

Maurizio GASPARRI (AN) illustra quindi l'emendamento Bocchino 11.1, di cui è firmatario, volto ad istituire l'Istituto superiore della sicurezza nazionale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rileva che l'emendamento Mascia 11.2 risulta apprezzabile in quanto introduce un richiamo a professionalità specifiche nell'ambito dell'istituto di formazione ed addestramento ivi contemplato. Aggiunge altresì che nella previsione di tale materia occorre evitare un appesantimento normativo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ravvisa l'esigenza che la disposizione indichi i criteri ed i principi cui informare una successiva regolamentazione, senza definire per legge un elenco specifico di soggetti che compongano l'ente. Propone quindi di adottare una diversa formulazione che stabilisca un espresso richiamo al regolamento lasciando un margine di flessibilità maggiore rispetto all'attuale disposizione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene preferibile conservare il riferimento all'ufficio anziché all'istituto. Apprezza tuttavia la proposta emendativa avanzata dal gruppo di Rifondazione comunista che tende a valorizzare le specifiche professionalità di cui debba essere composto l'ufficio per la formazione.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che con l'attuale rigida formulazione della norma si pone il rischio di escludere, dal novero dei componenti dell'ufficio, taluni soggetti la cui presenza potrebbe risultare utile.

Il viceministro Marco MINNITI sottolinea la novità determinata dal richiamo specifico alla formazione che assume rilievo in relazione a tutte e tre le agenzie. Ritiene contraddittorio dar vita ad un altro istituto rispetto alle già preesistenti Scuole; ritiene peraltro convincente l'ipotesi di tenere aperto l'ambito dei soggetti partecipanti all'ente.

Maurizio GASPARRI (AN) fa notare che sotto il profilo logico il riferimento all'istituto consentirebbe la partecipazione di rappresenti dei diversi ministeri; il che  non sarebbe possibile utilizzando un riferimento all'ufficio.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti Bocchino 11.1 e Mascia 11.2.

La Commissione acconsente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 12.1.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 12.1.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 12.1, l'emendamento Cota 12.2 si intende precluso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che il comma 1 dell'articolo 12 costituisce l'opportuna sede in cui risolvere il rapporto tra il CASA e il DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 12.3.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 12.3.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra quindi il proprio emendamento 14.10 precisando che si tratta di una riformulazione del testo volta a collocare nel Codice di procedura penale le disposizioni in materia di acquisizione di materiali da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi, al fine di assicurare una maggiore conoscibilità delle stesse disposizioni.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 14.10.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira i propri emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 14.010.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del relatore 14.011, ravvisa l'opportunità di procedere ad una riformulazione del testo, per meglio precisare che l'accesso al registro delle notizie di reato può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria con riferimento ai funzionari delegati dal direttore generale del DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa notare che la disposizione si riferisce all'accesso posto in essere da funzionari dei servizi.

Marco BOATO (Verdi) replica che benché sia chiara la ratio del testo sarebbe utile riformularlo con uno specifico riferimento alla figura dei funzionari del DIS.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, accede alla riformulazione proposta, nel senso di prevedere, al comma 3, che l'autorizzazione all'accesso diretto ai documenti va riferita espressamente ai funzionari delegati dal direttore generale del DIS.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 14.011 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che il deputato Licandro ha avanzato la richiesta di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 15, 16, 17 e 18 relativi alle garanzie funzionali, e di rinviarne la trattazione alla prossima seduta. Fa notare che in ordine alla prevista ipotesi di accesso presso le sedi di partiti, movimenti politici o giornali, ritiene opportuno attribuire la facoltà autorizzatoria al procuratore generale e non al Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dopo aver espresso dubbi sulla possibilità di attribuire tale facoltà all'autorità giudiziaria,  richiama l'attenzione sulla necessità di approfondire la questione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condivide l'invito ad una ulteriore riflessione in ordine a tale problematica.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si chiede se il terzo comma dell'articolo 15 non operi già nel senso di quanto prospettato dal relatore in ordine alla causa di giustificazione dallo stesso richiamata. Aggiunge che il proprio articolo aggiuntivo 16.01 è volto a radicare la competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive in capo al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nel ribadire l'esigenza di accantonare l'esame degli emendamenti presentati agli articoli afferenti alle garanzie funzionali, ravvisa l'opportunità di stabilire meccanismi che consentano un rigoroso vaglio giudiziario sull'ipotesi cui si riferiva il deputato D'Alia. Propone quindi di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 15, 16, 17 e 18.

La Commissione acconsente e approva l'emendamento del Governo 19.1.

Jole SANTELLI (FI) ritiene utile prospettare un accorpamento delle previsioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 19.

Il viceministro Marco MINNITI fa notare che l'esigenza del Governo è quella di delineare un assetto normativo definito e congruo in ordine ai criteri che devono regolare la disciplina del personale. Si dichiara quindi favorevole ad una complessiva riformulazione del testo che attenui l'eccessivo dettaglio del disposto normativo.

Marco BOATO (Verdi) si associa alle valutazioni del rappresentante del Governo rilevando che l'articolo 19 desta riserve per l'eccessiva complessità dei riferimenti. Rileva inoltre, in relazione alla lettera d), che il termine vertici appare improprio, ravvisandone l'esigenza di una più precisa esplicitazione dei ruoli apicali cui si riferisce la norma.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 19.20, teso ad attribuire una prevalente presenza del personale di ruolo ai sensi di quanto stabilito dalla lettera o), pur senza precludere la possibilità di un ricorso a specifiche professionalità esterne.

Jole SANTELLI (FI) concorda con l'impostazione proposta dall'emendamento 19.20 che, rileva, esprime un segnale di attenzione del Parlamento in ordine all'utilizzo di specifiche competenze esterne.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sostiene l'opportunità di non vincolare i dirigenti dei servizi in ordine alle scelte afferenti al personale. Manifesta riserve sui parametri attuali che presidiano l'arruolamento del personale dei servizi; al riguardo preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Mascia che pone specifici divieti di assunzione dei parenti di dipendenti in servizio. Si sofferma quindi sul proprio emendamento 19.10 finalizzato a regolare i casi di trasferimento del personale dei servizi ad altre amministrazioni diverse da quelle di provenienza: considera questa una previsione utile per riconoscere un'ulteriore opzione di carriera al personale. Aggiunge che l'ulteriore ratio sottesa alla propria proposta emendativa è volta ad evitare che vi siano conseguenze negative sul piano del trattamento economico e della progressione di carriera per coloro che sono trasferiti dai servizi ad altra amministrazione.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva l'esigenza, rispetto alle valutazioni espresse dal deputato D'Alia, che sia altresì evitato il rischio di accordare vantaggi o privilegi di carriera al personale dei servizi.

Emanuele FIANO (Ulivo) dichiara di condividere le riserve manifestate dal deputato Incostante.

Il viceministro Marco MINNITI ribadisce l'orientamento del Governo secondo cui risulta preferibile configurare l'articolo 19 quale disposizione tesa a proporre parametri generali di regolamentazione al fine di ovviare ad una eccessiva articolazione normativa. Sottolinea che la disciplina del personale non appare agevole sotto il profilo legislativo e necessita di ulteriore e successiva regolamentazione. Aggiunge che il Regolamento sarebbe comunque sottoposto all'esame ed all'approvazione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Rileva inoltre che il Regolamento può essere modificato mentre, qualora l'assetto del personale venisse cristallizzato in una fonte di rango legislativo, diverrebbe più difficile apportare modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie sui singoli profili della disciplina.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condividendo l'impostazione suggerita dal viceministro Minniti, si riserva di presentare un emendamento che ridefinisca la portata dell'articolo 19 sulla base delle osservazioni che i colleghi ritengano di formulare sul complesso degli emendamenti presentati.

Emanuele FIANO (Ulivo) ritiene necessario espungere dal comma 2 dell'articolo 19 tutte le previsioni che pongano preclusioni di intervento al Regolamento.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ricorda che l'inserimento nel testo dei criteri relativi alla progressione di carriera del personale è stato richiesto dal comitato parlamentare di controllo: sarebbe quindi opportuno mantenerli nel testo. Osserva che in tale materia occorre necessariamente scoraggiare il ricorso a criteri arbitrari di assunzione; taluni profili, sebbene apparentemente di dettaglio, devono essere quindi regolati dalla legge. Tra le rigidità del testo cui porre rimedio, evidenzia il riferimento al termine «professionisti», che andrebbe soppresso in relazione alla categoria dei giornalisti, come si evince dall'emendamento a sua firma 19.14.

Elettra DEIANA (RC-SE) condivide le osservazioni svolte dai deputati Fiano e D'Alia.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che il relatore potrebbe sintetizzare in un proprio emendamento i contenuti delle diverse proposte emendative presentate all'articolo 19 del testo base al fine di consentire una lettura uniforme dello stesso articolo.

Maurizio GASPARRI (AN), con riferimento ai contenuti del regolamento che il Presidente del Consiglio dovrà emanare in ordine alla disciplina del contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi, fa presente la necessità che siano seguiti criteri sufficientemente chiari. In proposito, al fine di evitare il duplice rischio di una regolamentazione generica o eccessivamente di dettaglio, suggerisce di seguire l'invito, formulato dal deputato Zaccaria al relatore, a presentare un apposito emendamento che enuclei in modo sintetico, ma ben definito, i principi che dovranno essere seguiti nella predisposizione del regolamento.

Emanuele FIANO (Ulivo), con riferimento al comma 12 dell'articolo 19 del testo base, ritiene opportuno chiarire il significato del riferimento ai membri del Parlamento europeo, precisando se debbano intendersi solo quelli italiani. Osserva inoltre che, per la violazione del divieto stabilito dal medesimo comma 12, non sono state previste sanzioni.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che, con riferimento al comma 12 dell'articolo 19, sarebbe opportuno preveder espressamente un divieto di assunzione.

Gianpiero D'ALIA (UDC), osserva che il comma 4 dell'articolo 19 disciplina una ipotesi di reato senza prevedere una corrispondente sanzione.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che, per quanto concerne le assunzioni del personale dei servizi, l'emendamento  Mascia 19.6 non risolve il problema da lui sollevato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene necessario stabilire il grado di parentela entro il quale non si può dare corso all'assunzione di personale senza concorso.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che in proposito si potrebbe fare riferimento al codice civile che prevede ipotesi fino al quarto grado.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene utile prevedere che i servizi possano avvalersi della professionalità degli agenti che hanno maturato nel corso della loro esperienza lavorativa una significativa professionalità.

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur condividendo le osservazioni del viceministro Minniti, ritiene necessario fornire adeguate garanzie al personale dei servizi nel periodo successivo all'attività prestata, con particolare riferimento al rientro nell'amministrazione di appartenenza.

Jole SANTELLI (FI), soffermandosi sull'emendamento Deiana 19.7, ritiene necessario assicurare un'idonea flessibilità di utilizzo del personale specializzato.

Elettra DEIANA (RC-SE) fa presente che lo scopo del suo emendamento 19.7 è quello di evitare la formazione di una concentrazione di professionalità specifiche, che assumerebbero carattere di autoreferenzialità.

Il viceministro Marco MINNITI fa presente che la lettera h) dell'articolo 19, comma 2, del testo base è volto a prevedere una disciplina delle ipotesi di incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro, risolvendo così le problematiche affrontate dall'emendamento Mascia.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di non condividere le proposte emendative del Governo, volte a sopprimere le lettere i), l), m) ed o) del comma 2 dell'articolo 19 del testo base.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene condivisibile indicare appositi criteri sulla progressione in carriera del personale dei servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone che, alla lettera o) del comma 2, sia indicata solo la previsione di una percentuale minima e di una massima, senza le relative quantificazioni.

Il viceministro Marco MINNITI condivide la proposta formulata dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condivide la sostanza degli emendamenti Deiana 19.13 e 19.15 e Mascia 19.16.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene opportuno prevedere che non si possano assumere parlamentari di altri paesi, le cui politiche hanno incidenza sulle scelte strategiche italiane.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno precisare la portata dei riferimenti ai rapporti di dipendenza o collaborazione, nonché il riferimento, contenuto nel comma 12 dell'articolo 19 ai ministri di culto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 21.1, 21.3 e 21.4.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 21.1.

Il viceministro Marco MINNITI ritira l'emendamento del Governo 21.2  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 21.3, e 21.4 del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 22.10.

La Commissione approva l'emendamento 22.10 del relatore.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 22.2 volto a prevedere che presso il DIS sia tenuto un registro riservato che attesti l'iter seguito per il rilascio del documento di copertura e che, al termine dell'operazione, tale documento sia conservato in un apposito archivio istituito presso il DIS, prevedendo altresì che l'uso del documento fuori dai casi autorizzarti sia punito a norma delle disposizioni vigenti penali. In proposito sottolinea che la preoccupazione sottesa a tale emendamento è quella di evitare un uso distorto dei documenti di copertura.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in considerazione dell'emendamento D'Alia 22.2, che disciplina compiutamente la fattispecie dei documenti di copertura, invita il deputato Deiana a ritirare il proprio emendamento 22.1. Invita inoltre a riflettere sulla inopportunità di prevedere sanzioni penali nei confronti delle attività dei servizi, che potrebbero rischiare di pregiudicarne gli effetti.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 22.2 nel senso di espungere la previsione per cui l'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 22.2 come riformulato.

Elettra DEIANA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 22.1.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 22.2 (nuova formulazione).

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 23.2 e l'identico emendamento Scajola 23.1, di cui è firmatario, nel senso di aggiungere, dopo le parole: «al Presidente», le parole: «o all'autorità delegata, ove istituita».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Scajola 23.1 e D'Alia 23.2 come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Scajola 23.1 (nuova formulazione) e D'Alia 23.2 (nuova formulazione) e l'emendamento del Governo 24.1.

Gianpiero D'ALIA (UDC) e Emanuele FIANO (Ulivo) sottoscrivono l'emendamento Deiana 24.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Deiana 24.2.

La Commissione approva l'emendamento Deiana 24.2.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 25.1 volto da un lato a salvaguardare le indagini della magistratura sui servizi, ma al contempo a proteggere il personale dei servizi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

 

ERRATA CORRIGE

 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 119 del 25 gennaio 2007, a pagina 35, prima colonna, dopo la quarantesima riga, aggiungere il seguente periodo «Elettra DEIANA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 22.1.».

 

 

 


 

 

 


 


ALLEGATO 2

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI

 

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis, istituisce l'Ufficio ispettivo di cui al comma 2, lettera i), attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed obbiettività di giudizio nelle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove costituita, i controlli non devono interferire nelle operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed un adeguato addestramento;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove costituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i Servizi di sicurezza e presso il DIS; Possono altresì acquisire, tramite il Direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati

4. 50.Il Relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis, istituisce l'Ufficio ispettivo di cui al comma 2, lettera i), attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire nelle operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed un adeguato addestramento;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i Servizi di sicurezza e presso il DIS; Possono altresì acquisire, tramite il Direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati

4. 50.(nuova formulazione).Il Relatore.

 

ART. 9.

Al comma 7 sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: degli.

9. 100.Il Relatore.

 

Al comma 8 sostituire le parole da: I cittadini fino a: diritto di con le seguenti: I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono.

9. 2.(nuova formulazione).Il Governo.

 

Al comma 11, sostituire le parole da: dal Presidente fino a: . Presenta con le seguenti: e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il Direttore generale del DIS. Il dirigente presenta.

9. 4.(nuova formulazione). Il Governo.

 

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

 

Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 118-bis.

(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento per le Informazioni e la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal Direttore generale del DIS al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

14. 011.(nuova formulazione). Il Relatore.

 

ART. 22.

Al comma 1 dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o all'Autorità delegata, ove istituita.

22. 10.Il Relatore.

 

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine del-

l'operazione,  il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

22. 2.(nuova formulazione). D'Alia.

 

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente o all'Autorità delegata, ove istituita.

23. 1.(nuova formulazione). Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita.

23. 2. (nuova formulazione). D'Alia.


 

 


 

 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di lunedì 29 gennaio 2007

 


 

 

SEDE REFERENTE

Lunedì 29 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il viceministro dell'interno Marco Minniti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Luigi Micheli.

La seduta comincia alle 17.40.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 19.100, di cui illustra il contenuto.

Graziella MASCIA (RC-SE), con riferimento all'emendamento del relatore 19.100, chiede alcune precisazioni in ordine alla possibilità di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza, nonché sulla disciplina  delle forme di indennità e sulle forme di incentivazione dell'avvicendamento di dipendenti.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che il divieto di conferire incarichi a tempo indeterminato è volto ad assicurare comunque la possibilità di avvalersi di professionalità specifiche; il sistema delle indennità è modulato in maniera tale da assicurare opportune forme di gratificazione per i dipendenti che svolgono attività particolarmente gravose. Infine, la previsione di forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti è volto ad agevolare adeguate forme di ricambio del personale.

Jole SANTELLI (FI) fa presente l'inopportunità di mantenere, al comma 12, il riferimento ai ministri di culto tra i soggetti che non possono essere alle dipendenze dei servizi. In particolare osserva che, qualora si dovesse estendere la qualifica di ministro di culto a soggetti che svolgono proficua collaborazione con i servizi, si potrebbe recare un pregiudizio all'attività degli stessi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che il Governo potrebbe formulare una proposta su questo punto, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene opportuno evitare il riferimento ai ministri di culto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che il comma 12 prevede il divieto di assunzione o di un rapporto di collaborazione con i ministri di culto, mentre non esclude la possibilità di assumere informazioni.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ribadisce l'opportunità di coordinare questa norma con le relative disposizioni recate dalle proposte di legge in materia di libertà religiosa, attualmente all'esame della I Commissione.

Marco BOATO (Verdi) fa presente l'opportunità di mantenere un riferimento coerente, nel corpo del provvedimento in esame, alla denominazione dei servizi. Osserva inoltre che il riferimento, al comma 13 dell'emendamento 19.100, in ordine al mantenimento del segreto da parte dei dipendenti dopo la cessazione dal servizio, dovrebbe prevedere un termine finale di durata. Si dichiara inoltre contrario a sopprimere il riferimento ai ministri di culto, ritenendo opportuno consentire ai servizi di avvalersi di tale collaborazione.

Maurizio GASPARRI (AN) rileva l'opportunità che, trattandosi di un provvedimento condiviso, il Governo non operi discriminazioni tra i diversi ministri di culto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sottolinea che nell'islam non è prevista la figura del ministro del culto.

Jole SANTELLI (FI), condividendo la necessità che il Governo proceda ad una verifica in ordine alla problematica dei ministri di culto, ritiene necessario evitare di pregiudicare l'attività di intelligence svolta all'estero a causa di una restrizione dei possibili interlocutori dei servizi di sicurezza.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene opportuno, nella definizione dei ministri di culto, scongiurare il rischio di interpretazioni eccessivamente burocratiche. Sottopone, quindi, alla presidenza l'opportunità di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 19.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, pur condividendo la necessità di procedere ad una revisione della norma, ritiene che la Commissione potrebbe approvare l'emendamento del relatore 19.100 nel testo presentato, ribadendo tuttavia l'invito rivolto al rappresentante del Governo ad individuare una possibile formulazione alternativa.

Marco BOATO (Verdi) auspica una soluzione il più possibile condivisa.

Italo BOCCHINO (AN) chiede la sospensione della seduta per un'ora al fine di predisporre subemendamenti all'emendamenti del relatore 19.100.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sottolinea che l'obiettivo da perseguire è quello di giungere ad una definizione che prevenga ogni tipo di polemica, che a suo avviso potrebbe invece derivare dalla semplice soppressione del riferimento ai ministri di culto.

Jole SANTELLI (FI) auspica che il Governo possa pervenire al più presto all'individuazione di un testo adeguato.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI ribadisce che i ministri di culto non debbono essere soggetti a possibili forme di strumentalizzazione da parte dei servizi di sicurezza e che pertanto occorre formulare la norma in modo da evitare ogni speculazione al riguardo.

Gianpiero D'ALIA (UDC), evidenziando l'opportunità di prevedere un riferimento allo strumento del concordato e dell'intesa, sottolinea la necessità di evitare che, ampliando la nozione di ministri di culto, si precluda la possibilità di interazione tra i servizi e gli imam.

Maurizio GASPARRI (AN) ribadisce la necessità di non privare i servizi di strumenti che, in alcuni casi, sono stati determinanti per il buon esito di importanti operazioni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone una riformulazione del proprio emendamento nel senso di prevedere che per ministri di culto debbano intendersi soltanto quelli che siano tali sulla base del Concordato e delle intese stipulate con lo Stato italiano.

I deputati Maurizio GASPARRI (AN) e Italo BOCCHINO (AN) concordano con la proposta del presidente.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), pur comprendendo lo spirito del dibattito in corso, considera restrittivo limitare la nozione di ministro di culto all'ambito di applicazione del Concordato e delle intese, anche alla luce dei principi in materia di libertà religiosa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene necessario evitare ogni definizione che possa creare confusione e che derivi dall'aver elevato a ministro di culto soggetti che non siano effettivamente tali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) precisa che è in linea con i principi del nostro ordinamento mantenere nozioni le più ampie possibili in materia di libertà religiosa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, prospetta l'opportunità di aggiungere un comma 12-bis che stabilisca il divieto di applicare la norma ai ministri di culto che siano tali ai sensi del Concordato e delle intese stipulate con lo Stato italiano.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) propone che si operi un riferimento ai ministri riconosciuti dall'ordinamento italiano.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che un riferimento alle «intese stipulate» non sia una nozione univoca sul piano costituzionale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sottolinea la necessità di evitare che la nozione di ministro di culto sia formulata in modo indeterminato.

Marco BOATO (Verdi) ricorda che nell'ordinamento italiano è già presente la nozione di ministro di culto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, richiamando l'intervento del deputato Zaccaria, osserva che in questa fase storica sussistono problemi di sicurezza che riguardano  in modo più diretto la realtà islamica. Al riguardo appare pertanto opportuno evitare la predisposizione di formule aperte, limitando la nozione di ministri di culto a quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) propone che la nozione di ministro di culto sia riferita a quella riconosciuta ai sensi dell'ordinamento vigente.

I deputati Italo BOCCHINO (AN) e Gianpiero D'ALIA (UDC) concordano con la proposta del deputato Zaccaria.

Gianpiero D'ALIA (UDC), dichiarando di condividere la formulazione del comma 7 in materia di trattamento accessorio del personale, osserva che è necessario prevedere un riferimento alle misure previste dal comma 2, lettera m), al fine di evitare che la norma appaia come un divieto di applicare il trattamento economico migliore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore riformula il proprio emendamento 19.100, aggiungendo al comma 7 la previsione della salvaguardia delle misure stabilite alla lettera m) del comma 2, prevedendo inoltre, al comma 8, che il regolamento ivi previsto può prevedere le forme di incentivazione ivi stabilite nonché, al comma 12, che i ministri di culto siano quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 19.100 (nuova formulazione) (vedi allegato) del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 25.1, sul quale si sofferma.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 25.1.

Italo BOCCHINO (AN) auspica l'espressione di un parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bocchino 25.01 e Boscetto 25.02, che illustra.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Boscetto 25.02, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso provvede a salvaguardare notizie di rilievo generale senza creare nuove aree di riservatezza.

Marco BOATO (Verdi) pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle due proposte emendative, sottolinea di non comprenderne appieno la portata trattandosi di proposte troppo generiche e indeterminate per quanto riguarda i parametri di riservatezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che la questione definita dalle menzionate proposte emendative sia seria, in quanto riguarda la necessità che l'autorità giudiziaria comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri eventuali informazioni che emergano nell'ambito di attività di servizio.

Il sottosegretario Enrico Luigi MICHELI precisa che si tratta di situazioni nelle quali è necessario richiedere un'apposita autorizzazione.

Maurizio GASPARRI (AN) osserva che in generale la riforma in esame, su cui è emersa la convergenza delle forze politiche, avrebbe potuto innovare interamente il settore e non limitarsi ad un intervento parziale, come appare ormai concordato. Rileva che le recenti vicende hanno dimostrato che la questione di fondo è quella che attiene alle garanzie funzionali e alla individuazione del momento in cui ha luogo l'assunzione di responsabilità. Lo sforzo di elaborazione, che è in corso, mira ad evitare che si possano verificare abusi e a garantire un effettivo potenziamento dell'intelligence.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea la necessità che il testo sia definito in modo rigoroso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa presente che, qualora si sancisca la segretezza delle comunicazioni del personale, si rischia di coprire informazioni non attinenti all'attività dei servizi; viceversa, non coprendo tali informazioni, si rischia la divulgazione di notizie riservate. Occorre individuare una formulazione che consenta ai magistrati l'uso di intercettazioni per attività non attinenti all'attività di intelligence; viceversa, per le intercettazioni rilevanti, ritiene opportuno che si preveda la possibilità di opporre il segreto e l'obbligo per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di conflitto di attribuzione, di depositare gli atti sui quali è stato posto il segreto.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea la necessità di distinguere tra la secretazione di atti e situazioni che hanno a che vedere con la commissione di reati, per cui non è opportuno prevedere una presunzione di segretezza complessiva.

Marco BOATO (Verdi) condividendo i rilievi del deputato Bressa, ritiene che il testo debba essere completamente riscritto. Allo stato il problema è che la nozione di «attività di intelligence» è stata utilizzata per coprire attività che in alcuni casi sono risultate illegali e sulle quali la magistratura è doverosamente intervenuta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'articolo aggiuntivo 25.03 (vedi allegato).

Jole SANTELLI (FI) sottolinea la necessità di chiarire se l'articolo aggiuntivo, testé presentato dal relatore, individui una salvaguardia limitata ai casi di arresto.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che la norma riguarda il caso di interruzione e di prevenzione del delitto, e non soltanto il momento dell'arresto.

Jole SANTELLI (FI), alla luce della precisazione del presidente Violante, dichiara di concordare con la proposta da lui formulata.

Gianpiero D'ALIA (UDC) rileva la necessità che il testo del provvedimento in esame assicuri idonee garanzie.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che il conflitto di attribuzione non può essere inteso come un mezzo di impugnazione. Ritiene invece opportuno integrare la norma con un riferimento al controllo da parte del Parlamento.

Italo BOCCHINO (AN) ritira il proprio articolo aggiuntivo 25.01

Jole SANTELLI (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 25.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 25.03.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira i propri emendamenti 26.1 e 26.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritira il proprio emendamento 26.10 e presenta l'emendamento 26.100 (vedi allegato), volto a sostituire, al comma 2, primo periodo, dell'articolo 26, le parole: «su proposta» con le parole: «previa deliberazione».

La Commissione approva l'emendamento 26.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 26.3.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 26.3.

Graziella MASCIA (RC-SE), intervenendo sull'emendamento Deiana 26.4, di cui è cofirmataria, sottolinea che l'obiettivo di tale proposta è evitare la indicazione di un'unica voce relativa alle spese riservate.

Il viceministro Marco MINNITI sottolinea che il testo è riferito alle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, e non ad una esposizione di dettaglio.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede chiarimenti in ordine ai contenuti della relazione semestrale riguardante le linee essenziali della gestione finanziaria, a fronte della conservazione nell'archivio storico, di cui all'articolo 10, della documentazione sulle spese riservate.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sottolinea che tale relazione concerne le specifiche linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate.

Marco BOATO (Verdi) sottolinea l'opportunità di assicurare una idonea disciplina alle spese riservate che tenga conto della loro natura.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che è opportuno che la Commissione esamini contestualmente l'emendamento 10.1 del Governo, precedentemente accantonato, volto a prevedere l'istituzione di una pluralità di archivi storici presso l'UCA. L'accantonamento di tale emendamento era stato stabilito al fine di esaminarlo contestualmente agli emendamenti presentati alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 26, che prevede la conservazione delle spese riservate presso l'archivio storico dell'UCA.

Il viceministro Marco MINNITI illustra l'emendamento del Governo 10.1, osservando che, se la Commissione conviene in ordine alla opportunità di prevedere la conservazione della documentazione negli archivi, viene meno la necessità di sopprimere, alla lettera d), le parole: «ed ai bilanci».

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) si sofferma sulla necessità di garantire la corretta informazione al Comitato di controllo. Rileva inoltre che la conservazione dei dati, essendo suscettibile di usi impropri, deve essere adeguatamente disciplinata al fine di evitare usi distorti.

Graziella MASCIA (RC-SE) rileva che, se la relazione semestrale non deve fare riferimento a cifre per le spese riservate, non è possibile risolvere l'aspetto principale del problema in questione.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che, nei casi di attività svolte in collaborazione all'estero, si rischia di pregiudicare lo svolgimento di operazioni congiunte qualora si preveda un sistema che lasci traccia dei collaboratori coinvolti.

Marco BOATO (Verdi) ritiene priva di fondamento la preoccupazione del deputato Bressa in quanto gli archivi storici rimangono per decenni coperti dal segreto.

Jole SANTELLI (FI) ritiene opportuno prevedere quantificazioni di massima delle spese riservate.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene comunque necessario salvaguardare la provenienza delle fonti. Con riguardo alle spese riservate, osserva che sono tali quelle che si riferiscono ad aspetti che per loro natura non possono essere divulgate.

Il viceministro Marco MINNITI fa presente che il riferimento alla informativa sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate attiene esclusivamente alla loro mera ripartizione.

Elettra DEIANA (RC-SE) riformula il proprio emendamento 26.4 nel senso di sostituire, alla lettera g) del comma 3, le parole da: «sulle singole linee» fino alla fine della lettera con le parole: «sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10.».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Deiana 26.4, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Deiana 26.4 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Il viceministro Marco MINNITI riformula l'emendamento 10.1 del Governo, espungendo la soppressione delle parole: «ed ai bilanci».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 del Governo, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Deiana 26.4 (nuova formulazione) (vedi allegato) e 10.1 (nuova formulazione) (vedi allegato) del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa proprio l'emendamento Cota 27.1 e lo ritira.

Il viceministo Marco MINNITI ritira l'emendamento del Governo 27.2.

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 27.3, volto a prevedere che i componenti del Comitato di controllo siano selezionati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati ed alle loro personali competenze.

Marco BOATO (Verdi) propone di riformulare l'emendamento D'Alia 27.3, nel senso di sostituire la parola: «nominati» con le parole: «da nominare».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di riformulare l'emendamento D'Alia 27.3, prevedendo che la specificità dei compiti sia espressamente riferita al Comitato di controllo e sopprimendo le parole: «ad esso assegnati e delle competenze dei membri nominati».

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 27.3, nel senso indicato dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 27.3, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 27.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa proprio l'articolo aggiuntivo Cota 27.01 e lo ritira.

Il viceministro Marco MINNITI illustra l'emendamento 28.1 del Governo, in materia di autorizzazioni alle audizioni da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. In proposito ritiene che l'autorizzazione allo svolgimento delle audizioni dei direttori dei servizi, che nell'emendamento in esame è prevista come necessaria da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, potrebbe essere eliminata. Ritiene invece improprio che lo stesso Comitato parlamentare possa disporre l'audizione degli altri dipendenti dei servizi su operazioni già concluse senza la previa autorizzazione del Governo, ritenendo essenziale che questo si assuma la responsabilità politica dell'audizione. Riformula quindi l'emendamento 28.1, nel senso di sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente: «1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1 del Governo, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 28.1 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il testo base, con riferimento all'audizione  dei dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, ha previsto la previa intesa del Comitato con i Presidenti delle Camere, al fine di sottolineare la straordinarietà di tale audizione.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It), con riferimento alle audizioni del direttore del DIS e del personale, ritiene che si potrebbe prevedere una valutazione collegiale che coinvolga la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti delle Camere.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene necessario tenere in considerazione la differenza dei ruoli rivestiti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Camere.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri non ha natura solo formale. Ritiene quindi opportuno evidenziare, con riferimento alle audizioni del direttore del DIS e del personale, l'eccezionalità dell'audizione stessa, prevedendo l'autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che non si possa sottrarre al Presidente del Consiglio dei ministri un potere che attiene direttamente alle politiche della sicurezza, che sono di sua competenza.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che debba spettare al Comitato parlamentare il potere di prevedere le audizioni dei rappresentanti dei Servizi di sicurezza.

Marco BOATO (Verdi) osserva che, in ordine alla disciplina delle audizioni del Comitato parlamentare, si registra un contrasto tra potere esecutivo e potere legislativo. In proposito ritiene che il Comitato, sia pure con il filtro dei Presidenti di Assemblea, debba avere il potere di decidere in merito. Si sofferma quindi sull'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, che prevede che le Commissioni parlamentari, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici. Al riguardo ritiene che i contenuti di questa norma potrebbero rappresentare un suggerimento per la definizione della questione in esame.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), con riferimento all'audizione del personale, osserva che questa ha natura di straordinarietà e pertanto il ruolo del Comitato parlamentare deve essere tenuto in debita considerazione.

Graziella MASCIA (RC-SE) esprime perplessità in ordine alla possibilità di ascoltare tutti i dipendenti dei servizi, che non ricoprono ruoli di responsabilità, essendo prevista l'audizione dei relativi direttori.

Il viceministro Marco MINNITI osserva che l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri all'audizione del personale è già prevista dalla legge vigente e, ogni volta che è stata richiesta dal Comitato parlamentare, non è mai stata negata dal Governo. L'audizione di singoli soggetti privi di autonoma responsabilità può produrre conseguenze intollerabili e in alcuni casi fuorvianti per lo stesso Comitato parlamentare. Per tali ragioni ritiene necessario prevedere l'autorizzazione da parte del Governo allo svolgimento di tale audizione, in modo che la relativa responsabilità ricada sull'Esecutivo.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) condivide le osservazioni del viceministro Minniti e si dichiara contraria a prevedere la possibilità di dare luogo alle audizioni di personale privo di autonoma responsabilità.

Il viceministro Marco MINNITI osserva che, prevedendo l'autorizzazione da parte del Governo allo svolgimento delle audizioni, si consente al Parlamento di svolgere  compiutamente il controllo politico sull'operato del Governo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che l'audizione dei dipendenti dei servizi debba essere disposta dal Comitato parlamentare, previa intesa con i Presidenti delle Camere, fatta salva la possibilità per il Governo di opporsi. Sottolinea che tale formulazione non prevede l'uso del termine «autorizzazione».

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene necessario garantire il ruolo del Comitato parlamentare, al contempo prevedendo la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, con riferimento alla proposta del deputato Zaccaria, non ritiene opportuno prevedere la previa intesa con i Presidenti delle Camere.

Jole SANTELLI (FI) non condivide la possibilità di prevedere un potere di veto del Governo allo svolgimento delle audizioni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che vada evidenziata la responsabilità politica del comitato nei confronti del Parlamento; pertanto in casi particolari e motivati occorre prevedere la possibilità di ascoltare in audizione i dipendenti dei servizi. Sarebbe peraltro opportuno delineare al riguardo una chiara responsabilità del Presidente del Consiglio.

Gianpiero D'ALIA (UDC) propone di modificare la norma in questione nel senso di stabilire che, nei casi di richiesta di audizione dei dipendenti dei servizi, l'eventuale diniego dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio debba essere adeguatamente motivato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che, nel caso di diniego dell'autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dovrebbero essere informati i Presidenti delle Camere.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa notare che qualora il Presidente del Consiglio fosse tenuto a motivare il diniego dell'autorizzazione emergerebbe una forte dimensione di responsabilità politica, rimessa alle valutazioni delle Camere.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che si può prospettare un diniego del Presidente del Consiglio alla audizione del personale dei servizi in casi eccezionali e solo per specifiche esigenze.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) aderisce all'ipotesi di definire normativamente ciò che rappresenta una prassi del sistema, ma ritiene opportuno non indugiare in una eccessiva regolamentazione della materia.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sulla base delle valutazioni emerse, presenta l'emendamento 28.100 (vedi allegato) volto a sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Comitato ha altresì facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistemi di informazione e di sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi.».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 28.100.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 28.1 (nuova formulazione) del Governo e 28.100 del relatore, gli emendamenti 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 si intendono preclusi.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 28.7 e 28.8.

Il viceministro Marco MINNITI riformula l'emendamento del Governo 28.9, nel senso di prevedere il riferimento alle persone non appartenti al Sistema di informazione per la sicurezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 28.9, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 28.9 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 28.10.

Jole SANTELLI (FI) ritira l'emendamento Boscetto 28.11, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 28.12.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 28.12.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiede un chiarimento in ordine alla portata dell'emendamento Scajola 28.13.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), non essendo presenti i firmatari dell'emendamento 28.13, lo fa proprio e lo ritira, preannunciandone la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 è volto a coinvolgere il Comitato parlamentare nel procedimento di nomina del direttore generale del DIS e dei direttori di ISE e ISI.

Il viceministro Marco MINNITI, manifesta riserve sul testo; osserva che in nessun Paese europeo esiste un analogo principio di gradimento dell'organismo parlamentare di controllo sulle nomine governative dei responsabili dei servizi di sicurezza. Negli Stati Uniti tale forma di assenso parlamentare è contemplata, ma assume carattere generale e riguarda qualsiasi tipo di nomina governativa. Peraltro, fa notare, negli Stati Uniti il Comitato parlamentare di controllo riflette i rapporti di forza delle camere e il Presidente dell'organismo non è un membro dell'opposizione. Aggiunge che qualora si accedesse ad una ipotesi di gradimento politico del tipo di quella contemplata nel testo in esame, si configurerebbe un unicum rispetto agli altri casi relativi alle nomine dei capi delle Forze armate e del Capo della Polizia di Stato e Comandante generale dei Carabinieri. La proposta avanzata dal Governo è quella di delineare un rapporto di informazione tempestiva tra il Presidente del Consiglio e il presidente del comitato parlamentare, nella sua veste di rappresentante dell'opposizione. Disporre una tempestiva informazione del Presidente del Consiglio sulle nomine e sui criteri di nomina al presidente del COPACO consente certamente di separare il rapporto fiduciario sotteso alle nomine dalle funzioni di controllo rimesse al comitato di controllo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), nel concordare con la proposta avanzata dal Governo, sottolinea che l'informazione del Governo debba essere preventiva rispetto alle nomine.

Jole SANTELLI (FI) condivide l'esigenza che l'informazione del Presidente del Consiglio giunga al presidente del comitato di controllo preventivamente e tempestivamente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 29.1.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 29.1.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 29.100 (vedi allegato) volto ad aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 29, il seguente comma: «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore e dei vicedirettori del  DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 29.100.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive gli emendamenti D'Alia 29.2 e 29.3 e li ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 29.1 e 29.100, gli emendamenti del Governo 29.4 e 29.5 si intendono preclusi. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento del Governo 30.1.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 30.1.

Il viceministro Marco MINNITI ritira l'emendamento del Governo 30.2.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) illustra l'emendamento Scajola 30.3, di cui è firmatario.

Il viceministro Marco MINNITI si dichiara contrario al contenuto dell'emendamento 30.3, in quanto ripropone il tema della dipendenza funzionale, ormai superato nell'attuale impostazione del sistema.

Jole SANTELLI (FI) osserva che l'emendamento si riferisce ai regolamenti che hanno funzione di raccordo tra le forze di polizie ed altri corpi, non riguardando i servizi se non incidentalmente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, evidenzia che secondo l'orientamento acquisito, il RIS si pone al di fuori del sistema dei servizi; l'emendamento 30.3 non appare quindi conforme a tale criterio. Propone pertanto una riformulazione dell'emendamento che faccia riferimento ai regolamenti che afferiscono alle attività del sistema di informazione e sicurezza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) concorda con la riformula l'emendamento 30.3 nel senso indicato dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Scajola 30.3, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 30.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa notare che l'emendamento 30.4 è di identico tenore al testo contenuto nel comma 13 dell'articolo 38.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 30.4, 30.5.

Il viceministro Marco MINNITI esprime parere favorevole sull'emendamento 30.6.

Marco BOATO (Verdi), in ordine all'emendamento 30.6, propone di inserire il riferimento ai criteri di acquisizione anziché ai criteri di raccolta.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) riformula l'emendamento Galante 30.6, di cui è firmatario, nel senso indicato dal deputato Boato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.6 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 30.6 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Il viceministro Marco MINNITI in relazione all'emendamento 30.7 osserva che il comma 9 dell'articolo 30 già contiene le previsioni indicate nell'emendamento stesso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ravvisa nel contenuto dell'emendamento 30.7 una maggiore completezza in relazione al profilo della consistenza dell'organico.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si sofferma sull'eventualità che i servizi debbano informare il comitato parlamentare  di controllo anche sulla completa consistenza dei propri organici.

Il viceministro Marco MINNITI osserva che per prassi la consistenza organica dei servizi è un dato riservato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sostiene che l'informazione può essere classificata come riservata ma costituisce un elemento ulteriore di conoscenza.

Il viceministro Marco MINNITI ravvisa l'esigenza che il comitato di controllo mantenga riservate tutte le informazioni sui profili della consistenza dell'organico.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 30.7.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Scajola 30.8.

La Commissione approva l'emendamento 30.8.

Marco BOATO (Verdi) esprime riserve sull'emendamento 33.1.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) evidenzia che l'emendamento 33.1 intende responsabilizzare ogni singolo componente del comitato ad una più ampia tutela del segreto.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene preferibile mantenere la regolamentazione sanzionatoria generale fissata dal Codice penale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, sottolinea che la norma intende coprire una fattispecie non contemplata dal Codice penale: si tratta pertanto di una disposizione di chiusura.

Jole SANTELLI (FI), pur concordando sull'esigenza di una adeguata tutela del segreto, fa notare che il testo dell'emendamento fa venir meno la sanzione della revoca dal Comitato.

Marco BOATO (Verdi), nel ribadire le ragioni della sua contrarietà all'emendamento, ritiene abnorme al previsione della interdizione perpetua dai pubblici uffici per il trasgressore dell'obbligo al segreto.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene incongruo predisporre una disposizione penale ad hoc per un esiguo numero di soggetti; considera preferibile prevedere un richiamo alle norme penali previste dal Codice.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore ricorda che l'emendamento 33.1 mira a tutelare la segretezza delle informazioni che vengono acquisite nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza e che lo stesso prevede inoltre che i Presidenti della Camera e del Senato promuovano l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni stesse.

Olga D'ANTONA (Ulivo), riconoscendo che l'ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare deve necessariamente comportare l'aumento delle responsabilità a carico dei membri del Comitato stesso e dei funzionari che vengono a conoscenza dei notizie riservate, sottolinea tuttavia come prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici possa essere una misura sufficiente, auspicando quindi che non venga prevista l'applicazione della pena della reclusione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore chiarisce che non è possibile prevedere l'interdizione dai pubblici uffici indipendentemente dalla pena della reclusione, in quanto l'interdizione costituisce pena accessoria rispetto alla reclusione.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene che l'emendamento 33.1 preveda delle pene troppo aspre, in particolare in quanto l'emendamento tende a punire non solo i membri del Comitato parlamentare, ma anche persone esterne al Comitato, sottolineando in particolare l'importanza di tutelare la libertà di stampa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore sottolinea che l'emendamento 33.1 si muove nella giusta direzione, in quanto ad un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare deve corrispondere un inasprimento delle sanzioni nel caso di violazioni di segreto.

Jole SANTELLI (FI) propone di applicare le norme generali previste dal codice penale per sanzionare i comportamenti della stampa che violano il segreto sulle notizie circolanti all'interno del Comitato parlamentare.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene importante fare in modo che il procedimento penale possa svolgersi indipendentemente dal procedimento interno alla Camera. Ritiene inoltre che effettivamente il rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare debba comportare un inasprimento delle sanzioni, sottolineando altresì che tali sanzioni devono riguardare non solo i componenti del Comitato parlamentare, ma anche i soggetti esterni allo stesso che violano le norme sul segreto.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene fondamentale prevedere sanzioni significative a danno della stampa nel caso di violazione delle norme sul segreto, evidenziando peraltro la necessità di riflettere in modo molto accurato sulle modalità con cui applicare tali sanzioni, specificando in particolare che la predisposizione di una normativa speciale deve essere giustificata da ragioni particolari.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) non condivide l'idea di predisporre una normativa speciale sul segreto del Comitato parlamentare, in quanto prima di poter effettuare una simile operazione è necessario conoscere a fondo la materia.

Il viceministro Marco MINNITI ritiene che la norma del testo base in materia di sanzioni non sia adeguata, in quanto la pena della decadenza dal Comitato costituisce una misura troppo blanda. Ritiene fondamentale, ai fini di un ordinato svolgimento della vita democratica, che vi siano dei luoghi nei quali si possa venire a conoscenza di informazioni riservate, sottolineando che solo se si prevedono sanzioni adeguate le notizie possono effettivamente rimanere riservate. Ricorda a tale proposto che recentemente informazioni riguardanti l'intervento militare in Afghanistan non sono state acquisite presso le sedi istituzionali, proprio a causa del fatto che non erano previste adeguate sanzioni a tutela delle stesse. Manifesta peraltro il convincimento che il tema delle sanzioni penali possa essere affrontato in Aula mentre ritiene essenziale che in Commissione si definiscano in ogni caso le norme relative alla responsabilità politica, prevedendo ad esempio una sanzione più forte rispetto alla decadenza del Comitato, quale potrebbe essere la sanzione della ineleggibilità.

Graziella MASCIA (RC-SE) ribadisce la sua posizione favorevole rispetto ad una norma che tuteli il segreto anche rispetto alla libertà di stampa, sottolineando peraltro l'importanza che l'adozione di sanzioni penali speciali avvenga solo dopo accurata riflessione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore sottolinea che la Costituzione prevede che la legge può disciplinare i casi di ineleggibilità e che quindi si potrebbe introdurre una sanzione politica di ineleggibilità nel testo base, rinviando la questione delle norme penali alla discussione dell'Aula.

Marco BOATO (Verdi) sottolinea l'importanza di tutelare il segreto all'interno del Comitato, ritenendo peraltro che l'emendamento 33.1 preveda delle sanzioni troppo pesanti ed esprimendo quindi la preferenza per il mantenimento sul punto delle previsioni contenute nel testo base. Ritiene inoltre che la sanzione della ineleggibilità sia una sanzione troppo aspra, giudicando inoltre importante la separazione del giudizio penale da quello disciplinare.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) propone che si applichi la sanzione politica della sospensione della attività parlamentare.

Riccardo MARONE (Ulivo) sottolinea che la sospensione dall'attività parlamentare non può essere prevista dalla legge.

Jole SANTELLI (FI) propone di mantenere il testo base sul punto, respingendo quindi l'emendamento 33.1 e prevedendo per quel che riguarda le sanzioni a carico della stampa di integrare il comma 2 dell'articolo 34 con un apposito richiamo alla norma penale generale che disciplina la fattispecie.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) sottolinea, con riferimento all'emendamento 33.1, che lo stesso prevede la creazione di un nuovo tipo di segreto, quale sarebbe il segreto parlamentare, ritenendo tuttavia inopportuna la creazione di tale categoria, giudicando sufficiente l'applicazione delle norme generali in materia.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore sottolinea che non si possono applicare le norme generali al segreto parlamentare, ma che è invece necessario l'applicazione di norme ad hoc.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea che l'applicazione di sanzioni politiche non è sufficiente in quanto un gruppo politico potrebbe decidere di divulgare le notizie coperte da segreto.

Jole SANTELLI (FI) fa proprio l'emendamento D'Alia 33.1 e lo ritira.

Il viceministro Marco MINNITI ritira l'emendamento del Governo 33.2.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che l'articolo 34 del testo base preveda una formulazione eccessivamente restrittiva dell'organizzazione interna del Comitato parlamentare con particolare riferimento alla previsione della segretezza di tutti gli atti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene opportuno specificare che deve essere assicurata la possibilità per il Comitato parlamentare di disporre di collaboratori esterni.

Il viceministro Marco MINNITI specifica che tale possibilità è già prevista dal comma 5 dell'articolo 34.

Jole SANTELLI (FI) fa proprio l'emendamento D'Alia 34.1 e lo ritira, sottolineando l'importanza che le Commissioni possano avvalersi di consulenti esterni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore sottolinea che non tutte le Commissioni parlamentari si avvalgono di consulenti esterni.

Jole SANTELLI (FI) fa proprio l'emendamento 34.2 D'Alia e lo riformula nel senso di espungere il primo periodo e invertendo i due restanti periodi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 34.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 34.2 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula l'emendamento Deiana 34.3, di cui è firmataria, nel senso di sopprimere le parole: «, in modo organico o saltuario,».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Deiana 34.3, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Deiana 34.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Jole SANTELLI (FI) ritira il proprio emendamento 34.4.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) illustra il proprio emendamento 35.1.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.1 e 35.2.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti Galante 35.1 e Mascia 35.2.

Graziella MASCIA (RC-SE) illustra il proprio emendamento 35.3.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene eccessivo prevedere, nell'individuazione dei documenti coperti da segreto di Stato, il riferimento al materiale che metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità, che rischia di rendere troppo ampia la portata della norma.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sul comma 3 dell'articolo 35 del testo base che rende di difficile individuazione gli atti coperti da segreto di Stato.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene necessario stabilire criteri certi di classificazione della segretezza degli atti.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che l'articolo 35 prevede espressamente la possibilità di mutare la classificazione della riservatezza dei documenti.

Il viceministro Marco MINNITI fa preliminarmente presente di non avere presentato emendamenti in materia di disciplina del segreto, alla luce della riscontrata coincidenza tra il testo base e quello sottoscritto dai deputati componenti del Comitato parlamentare. Osserva inoltre che sono gli uffici amministrativi ad applicare le classificazioni di segretezza sui documenti sulla base di parametri standardizzati, fermo restando che è il Presidente del Consiglio a decidere in ordine alla apposizione del segreto di Stato, indipendentemente da modifiche di classificazione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 36.3, invitando i presentatori a ritirare i restanti emendamenti agli articoli 35, 36 e 37.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 35.3, 35.4, 36.2, nonché gli articoli aggiuntivi 37.01, 37.02 e 37.03.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritira i propri emendamenti 35.5, 35.6, 35.7, 37.1, 37.2, 37.3 e 37.6.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che l'articolo 35, nel prevedere che il segreto di Stato è finalizzato, tra l'altro, alla tutela degli interessi economico-finanziari ovunque localizzati, disegna un perimetro eccessivamente ampio della nozione di segreto di Stato, contraddicendo la giurisprudenza costituzionale orientata a definire in modo più restrittivo tale nozione. Ritiene infatti che l'ampiezza di tale formulazione potrebbe pregiudicare a vari livelli l'attività giudiziaria.

Graziella MASCIA (RC-SE) concorda con l'osservazione secondo cui il comma 3 dell'articolo 35 è formulato in termini troppo generici.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) condivide l'osservazione del deputato Zaccaria in ordine alla eccessiva ampiezza della nozione di segreto di Stato, come prevista dall'articolo 35.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 35.100 (vedi allegato) volto a sostituire, al comma 1 dell'articolo 35, le parole: «alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati,» con le parole: «alla tutela di interessi economico-finanziari strategici delle collettività».

La Commissione approva l'emendamento 35.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 35.101 (vedi  allegato) volto ad aggiungere, al comma 3 dell'articolo 35, dopo le parole: «tale da pregiudicare», la parola: «gravemente».

La Commissione approva l'emendamento 35.101 del relatore.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 36.1 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 36.3.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritira il proprio emendamento 36.10.

Olga D'ANTONA (Ulivo) si sofferma sul comma 5 dell'articolo 37, esprimendo perplessità sul complessivo meccanismo della classificazione della segretezza dei documenti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), con riferimento al comma 3 dell'articolo 37, ritiene che la classificazione di segretezza dei documenti deve essere conforme a quelle previste dagli altri sistemi. In proposito fa presente l'opportunità di eliminare la classificazione denominata «di vietata divulgazione».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 37.100 (vedi allegato) volto a sopprimere all'articolo 37, comma 3, le parole: «di vietata divulgazione».

La Commissione approva l'emendamento 37.100 del relatore.

Olga D'ANTONA (Ulivo) illustra il proprio emendamento 37.4.

Il viceministro Marco MINNITI esprime la propria contrarietà sull'emendamento D'Antona 37.4.

Olga D'ANTONA (Ulivo) ritira i propri emendamenti 37.4 e 37.5.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 38.1 e lo riformula nel senso di sostituire, al comma 1 dell'articolo 38, le parole: «previa deliberazione del comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica» con le seguenti: «previo parere del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e previa deliberazione del comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 38.1 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 38.1 (nuova formulazione) (vedi allegato), sottoscritto dal deputato Santelli.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 38.2 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 39.100 (vedi allegato) volto a prevedere che l'abrogazione della legge n. 801del 1977 decorra dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La Commissione approva l'emendamento 39.100 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'articolo aggiuntivo 39.01 (vedi allegato) volto a prevedere che entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il CISR ed il Comitato parlamentare è integrato a norma dell'articolo 27, comma 1, stabilendo altresì che dal medesimo termine cessa dalle sue funzioni il comitato interministeriale di cui all'articolo 2 della legge n. 801 del 1977.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 1.10, precedentemente accantonato, nel senso di sostituire la parola «ISE» con la parola «SIE» e la parola «ISI» con la parola: «SIN».

La Commissione approva l'emendamento 1.10 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 11.10 (vedi allegato), relativo alla scuola di formazione.

Marco BOATO (Verdi) manifesta perplessità sulla formulazione dei centri di eccellenza universitari nella ricerca e nella tecnologia avanzata.

La Commissione approva l'emendamento 11.10.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dopo aver svolto alcune considerazioni sul tema delle garanzie funzionali, ricorda che la Federazione della stampa ha espresso taluni rilievi sul rischio che sia dato eccessivo spazio all'ammissibilità di delitti contro la libertà di stampa. Propone quindi di valutare l'esclusione della causa di giustificazione nei casi di reati commessi presso sedi di partiti politici presenti in Parlamento, sedi di sindacati e giornalisti. Presenta quindi l'emendamento 15.100 (vedi allegato).

Il viceministro Marco MINNITI nel concordare con la prevista esclusione della causa di giustificazione nei casi di reati commessi contro sedi di partiti politici presenti in Parlamento, movimenti sindacali e giornalisti, fa notare che in tali casi si intendono tutelare valori particolarmente rilevanti che attengono ad ambiti vitali della vita democratica dello Stato.

Graziella MASCIA (RC-SE) esprime riserve per l'esclusione della categoria dei giornalisti pubblicisti. Si chiede inoltre se sia sufficiente escludere dalla anzidetta tutela i soli movimenti sindacali ed i partiti politici presenti in Parlamento e non tutti gli altri enti ed associazioni portatori di diritti politici in senso lato.

Jole SANTELLI (FI) osserva che lo spirito della legge va nel senso di un cambiamento di immagine dei servizi rispetto all'attuale considerazione dell'opinione pubblica. Sottolinea in particolare che escludere le categorie anzidette dall'operare delle cause di giustificazione non preclude che possano essere arruolati in tali settori agenti segreti da parte di servizi stranieri. Ritiene pertanto eccessiva la tutela accordata alle categorie menzionate, rilevando che neanche i parlamentari sembrano godere di tale salvaguardia.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rispondendo al deputato Santelli, osserva che nei confronti delle categorie predette sono comunque possibili le intercettazioni preventive e le perquisizioni. Sostiene che i valori costituzionali che attengono alla vita politica dello Stato assumono rilievo prioritario e vanno comunque tutelati. Ricorda che i parlamentari sono comunque coperti dalla tutela dell'immunità parlamentare.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) esprime forti riserve sulle previsioni relative alle garanzie funzionali, che considera una pericolosa regressione sotto il profilo della tutela dei valori costituzionali in nome della sicurezza. Ritiene opportuno che si contemperi la necessità di perseguire standard di sicurezza con le esigenze di controllo dell'esercizio sulle cause di giustificazione. In tale senso ravvisa l'opportunità che siano tassativamente indicati i reati ammissibili, i limiti specifici entro cui possono essere commessi e che sia previsto un ampio coinvolgimento della magistratura con funzioni di controllo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rileva che la ratio delle norme in esame consiste nel fissare un limite rispetto alle condotte indicate. Il dato di rilievo è costituito dall'esigenza di far emergere un fenomeno attualmente sommerso e privo di responsabilità sotto il profilo delle autorizzazioni all'esercizio e del controllo parlamentare.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) si dichiara perplesso sulle argomentazioni addotte a favore delle disposizioni che  prevedono la possibilità di commettere reati e pertanto mantiene una posizione contraria all'impostazione complessiva delle garanzie funzionali.

Graziella MASCIA (RC-SE) evidenzia l'esigenza che siano fissati criteri di imputazione di responsabilità in capo ai diversi attori del sistema. Con particolare riferimento alla violazione di domicilio, fa notare che si tratta di una questione particolarmente delicata perché connessa all'esercizio di diritti politici che vanno sempre tutelati in via prioritaria. Sottolinea l'opportunità che le condotte predette possano essere effettuate solo da agenti e non da loro delegati.

Marco BOATO (Verdi) ritiene utile estendere la causa di giustificazione anche nei confronti delle sedi di partiti politici presenti nelle Assemblee regionali, oltre a quelli presenti in Parlamento, mutuando tale previsione dal comma 3 dell'articolo 15 che si riferisce ai casi di attentati contro gli organi dello Stato.

Il viceministro Marco MINNITI fa notare come sia preferibile il riferimento più restrittivo relativo ai partiti politici presenti in Parlamento.

Jole SANTELLI (FI) fa propri gli emendamenti D'Alia 15.1 e Bocchino 15.2 e li ritira.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 15.3. Propone quindi che l'emendamento del relatore 15.100 sia votato per parti separate nel senso di votare dapprima la parte relativa al comma 4 e successivamente quella relativa al comma 5. Dichiara il proprio voto di astensione sul comma 5.

La Commissione approva, con votazioni per parti separate, l'emendamento 15.100.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.100, gli emendamenti D'Alia 15.4 e Mascia 15.5 si intendono preclusi. Presenta quindi l'emendamento 16.100 (vedi allegato), interamente sostitutivo dell'articolo 16.

La Commissione approva l'emendamento del relatore16.100.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.100, si intendono preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Jole SANTELLI (FI) fa proprio l'articolo aggiuntivo D'Alia 16.01 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 17.10 (vedi allegato), interamente sostitutivo dell'articolo 17, riguardante l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 17.10.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 30.10 (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento 30.10.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 0.40.


 


 

 


ALLEGATO

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: ISE con la seguente: SIE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SIN.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: ISE con la seguente: SIE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SIN.

1. 10.(nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 10.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: apposito archivio storico con le seguenti: appositi archivi storici.

10. 1.(nuova formulazione) Governo.

 

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Formazione e addestramento).

1. È istituita, nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 bis, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati , esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il Direttore Generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza, e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico intrernazionale.

11. 10.Il Relatore.

 

ART. 15.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza;

b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non siano altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate agli obbiettivi in  base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure previste nell'articolo 16, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, al personale dei servizi.

15.100.Il Relatore.

 

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza la condotta astrattamente costituente reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

4. Le attività previste nell'articolo 15 non possono essere svolte nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

5. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento;

7. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

8. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4 comma 5bis. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

16. 100.Il Relatore.

 

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio  dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

17. 10.Il Relatore.

 

ART. 19.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19.

(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;

b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;

c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione per il Direttore generale del DIS e per i Direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;

h) i criteri per la progressione in carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).

6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza,

8. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.

9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti o pubblicisti.

13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

19. 100.Il Relatore.

 

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19.

(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;

b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;

c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione per il Direttore generale del DIS e per i Direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza; 

h) i criteri per la progressione in carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).

6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.

9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente e giornalisti professionisti o pubblicisti.

13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

19. 100.(nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 25.

Dopo l'artciolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. L'autorità Giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti, trasmette la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato.

2. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde entro dieci giorni. Trascorso tale termine, si intende che le comunicazioni non siano coperte da alcun segreto.

25. 03.Il Relatore.

 

ART. 26.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: previa deliberazione.

26. 100.Il Relatore.

 

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: sulle linee essenziali fino alla fine del comma, con le seguenti: sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazione nominativa, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10.

26. 4.(nuova formulazione) Deiana, Mascia.

 

ART. 27.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto della specificità dei compiti del comitato.

27. 3.(nuova formulazione) D'Alia.

 

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.

28. 1.(nuova formulazione) Il Governo.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi..

28. 100.Il relatore.

 

Al comma 3, dopo la parola: persona aggiungere le seguenti: non appartenenti al DIS o al sistema di informazione per la sicurezza

28. 9.(nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 29.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza.

29. 100.Il relatore.

 

ART. 30.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza

30. 3.(nuova formulazione) Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

 

Al comma 4, sostituire le parole: dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione delle operazioni con le seguenti: dell'articolo 16 e dell'articolo 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro tre mesi dalla data di conclusione delle operazioni.

30. 10.Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nella relazione il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

30. 6.(nuova formulazione) Galante, Licandro.

 

ART. 34.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra di loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate..

34. 2.(nuova formulazione) D'Alia.

 

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

34. 3.(nuova formulazione) Deiana, Mascia.

 

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati con le seguenti: di interessi strategici economico finanziari per la collettività.

35. 100.Il Relatore.

 

Al comma 3, dopo le parole: da pregiudicare aggiungere la seguente: gravemente.

35. 101. Il Relatore.

 

ART. 37.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , di vietata divulgazione.

37. 100.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38.

Al comma 1, sostituire le parole: previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica con  le seguenti: previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

38. 1.(nuova formulazione) D'Alia.

 

ART. 39.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal centottantesimo giorno dall'enetratta in vigore della presente legge.

39. 100.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il CISR e il il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 27, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa le sue funzioni il comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n.801.

39. 01.Il Relatore.


 

 

 


 

 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 15.15.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni competenti, che sono stati messi in distribuzione. Anche al fine di recepire tali pareri, presenta gli emendamenti 3.150, 4.150, 5.150, 10.150, 14.150, 15.150, 17.140, 17.150, 19.150, 20.150, 21.150, 24.150, 28.150, 36.150, 36.151, 37.150, 38.150, 38.151, 39.150 e l'articolo aggiuntivo 39.010 (vedi allegato), avvertendo che essi vanno riferiti al testo quale risultante dall'approvazione degli emendamenti (vedi allegato). Al fine di consentire l'esame dei pareri pervenuti dalle Commissioni competenti sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 16.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone alcune correzioni al testo del provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti.

All'articolo 1, al comma 1, lettera f), dopo le parole servizi di sicurezza sono aggiunte le seguenti: e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al comma 2, le parole di cui alla lettera b) è sostituita dalle seguenti: di cui alle lettere a) e b). Al comma 3: le parole informazione e di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza; le parole delle attività sono soppresse.

All'articolo 4, al comma 2 le parole: nell'analisi sono sostituite dalle seguenti: nelle analisi. Al comma 3: alla lettera b), la parola: rispettiva è soppressa. Alla lettera n), le parole: provvede agli sono sostituite dalle seguenti: impartisce gli. Al comma 5, le parole: di competenza sono sostituite dalle seguenti: il cui conferimento spetta al; al comma 6, la parola: stabiliti è sostituita dalla seguente: disciplinati. Al comma 7, lettera c), le parole: un adeguato addestramento sono sostituite dalle seguenti: una adeguata formazione.

All'articolo 5, al comma 1, la parola: informativa è sostituita dalle seguenti: dell'informazione.

All'articolo 6, al comma 2, le parole informazione di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza.

All'articolo 7, al comma 1: dopo la parola elaborare sono aggiunte le seguenti: nei settori di competenza; dopo la parola istituzioni è aggiunta le seguente: democratiche. Al comma 2, le parole informazione e di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: informazione per la sicurezza.

All'articolo 9, al comma 2: alla lettera b) dopo la parola: segretezza sono aggiunte  le seguenti: di cui all'articolo 40; alla lettera c), dopo la parola: parere sono aggiunte le seguenti: dei direttori. Al comma 6, le parole: della persona sono sostituite dalle seguenti: del soggetto interessato.

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: e del DIS. Al comma 2, le parole: Archivio di Stato sono sostituite dalle seguenti: Archivio centrale di Stato.

All'articolo 13, al comma 1, le parole: di concessione o mediante convenzione sono sostituite dalle seguenti: di autorizzazione, concessione o convenzione. Al comma 2, le parole: di concessione o di autorizzazione amministrativa sono sostituite dalle seguenti: di autorizzazione, concessione o convenzione.

All'articolo 14, al comma 1, capoverso articolo 118-bis: al comma 1, dopo le parole: sue funzioni sono aggiunte le seguenti: di Autorità Nazionale per la Sicurezza; al comma 2, le parole: del codice di procedura penale sono soppresse; al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informazioni sono aggiunte le seguenti: di cui al comma 1.

All'articolo 15, al comma 1 capoverso articolo 256-bis: al comma 2, le parole: la documentazione sono sostituite dalle seguenti: dei documenti, degli atti e delle cose; al comma 3, la parola: atti è sostituita dalle seguenti: documenti, atti o cose; al comma 4, le parole: , in originale o in copia, un documento sono sostituite dalle seguenti: un documento, in originale o in copia, o un atto o una cosa; al comma 5, le parole: nei commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: al comma 4.

All'articolo 16, al comma 1 capoverso articolo 256-ter, al comma 1, dopo le parole: o in copia sono aggiunte le seguenti: atti o cose.

All'articolo 17, al comma 1 le parole: una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza e ai loro collaboratori che pongano sono sostituite dalle seguenti: non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere. Al comma 2, le parole: astrattamente costituente è sostituita dalla seguente: prevista dalla legge come; al comma 4, lettera a), la parola: deliberata è sostituita dalla seguente: autorizzata; al comma 5, dopo le parole da parte dei servizi sono aggiunte le seguenti: di sicurezza.

All'articolo 18, al comma 1, le parole: astrattamente costituenti sono sostituite dalle seguenti: previste dalla legge come; al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: , di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

All'articolo 19, al comma 1, le parole: dei fatti indicati sono sostituite dalle seguenti: delle condotte indicate; al comma 4, le parole: la speciale causa di giustificazione sono sostituite dalle seguenti: l'autorizzazione; al comma 6 le parole: conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione sono sostituite dalle seguenti: conferma la sussistenza dell'autorizzazione; al comma 7, le parole: non si sia risolto sono sostituite dalle seguenti: non sia stato risolto; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: direttore del servizio è aggiunta la seguente: di sicurezza.

All'articolo 21, al comma 2: alla lettera a) le parole: nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici sono sostituite dalle seguenti: per le funzioni amministrative, operative e tecniche; alla lettera d) le parole: un'aliquota sono sostituite dalle seguenti: una quota; alla lettera d) le parole: per il Direttore generale del DIS e per i direttori dei servizi sono sostituite dalle seguenti: con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza; la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi di sicurezza, l'incompatibilità è assoluta. Al comma 5, la parola: contingente è sostituita dalle seguenti: ruolo unico. Al comma 11, le parole: sistema di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: sistema di informazione per la sicurezza.

All'articolo 24, al comma 2, primo periodo, le parole: di documenti e certificati di copertura sono sostituite dalle seguenti: dei documenti o dei certificati di cui al comma 1.

All'articolo 25, al comma 2, le parole: rendiconto del bilancio sono sostituite dalle seguenti: bilancio consuntivo. Al comma 3, la parola: attuazione è sostituita dalla seguente: svolgimento.

All'articolo 26, al comma 1, le parole: dei servizi di sicurezza sono sostituite dalle seguenti: del sistema di informazione per la sicurezza. Al comma 2, la parola: responsabili è sostituita dalla seguente: direttori. Al comma 4, sono aggiunte in fine le parole: ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

All'articolo 27, al comma 1, le parole: servizi di informazione sono sostituite dalle seguenti: servizi di sicurezza o al DIS. Al comma 5, le parole: Servizi di informazione sono sostituite dalle seguenti: servizi di sicurezza o al DIS.

All'articolo 29, al comma 3, alla lettera a) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo; alla lettera b) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo; alla lettera c) la parola: rendiconto è sostituita dalle seguenti: bilancio consuntivo.

All'articolo 31, al comma 5, secondo periodo, le parole: le copie sono sostituite dalla seguente: copie. Al comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Al comma 9 dopo le parole: in relazione a fatti sono aggiunte le seguenti: di terrorismo o ; al comma 10, le parole da: ai Presidenti fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni; al comma 15, le parole: e il ministro della Difesa possono sono sostituite dalle seguenti: può

All'articolo 32, al comma 4, le parole: il parere sono sostituite dalle seguenti: i pareri; al comma 4, le parole: 30 giorni sono sostituite dalle seguenti: un mese

All'articolo 33, al comma 4, le parole: astrattamente costituenti sono sostituite dalle seguenti: previste dalla legge come. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza». Al comma 6, le parole: dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del DIS e dei servizi di sicurezza

All'articolo 36, al comma 2, le parole: della maggioranza e dell'opposizione sono sostituite dalle seguenti: dei gruppi della maggioranza o di opposizione.

All'articolo 38, al comma 7, dopo le parole: alle cose sono aggiunte le seguenti: e ai luoghi

Infine, all'articolo 43, al comma 1, la parola: istituito è sostituita dalla seguente: costituito.

La Commissione approva.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si sofferma sui pareri espressi dalle Commissioni competenti. Osserva in particolare che le quattro osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione giustizia sono state recepite in altrettanti emendamenti da lui presentati. Per quanto concerne il parere della Commissione difesa, fa presente che la condizione volta ad esplicitare l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza potrebbe considerarsi ultronea in quanto già prevista, seppur in modo non esplicito, nel testo in esame.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere l'opinione del presidente Violante in ordine alla condizione contenuta nel parere della Commissione difesa. Tuttavia, qualora si ritenesse di accogliere tale condizione, ritiene che, all'articolo 8, comma 2, si potrebbe esplicitare la salvaguardia di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di aver rappresentato ai colleghi della Commissione Difesa la logica nella quale si inserisce la scelta della Commissione di non includere il RIS all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e, dunque, la previsione di cui all'articolo 8.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che, per venire incontro ai rilievi mossi dalla Commissione Difesa, si potrebbe specificare che le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, sono adottate ferma restando l'esclusione del RIS dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che la condizione posta dalla Commissione Difesa non sia condivisibile e non debba pertanto essere accolta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nell'invitare la Commissione a riflettere ulteriormente in ordine alla condizione contenuta nel parere della Commissione difesa, richiama l'attenzione dei colleghi sul problema connesso al divieto di riferire fatti coperti dal segreto di Stato per i soggetti, diversi dai testimoni, che siano interrogati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, di cui all'articolo 39. Al riguardo, dichiara di avere inizialmente valutato l'opportunità di stabilire che su tale divieto prevalesse il diritto di difesa dell'imputato: in tal modo, tuttavia, si esporrebbe l'imputato al rischio di essere perseguito per la violazione del segreto di Stato. Sarebbe invece preferibile che fosse l'autorità giudiziaria, a fronte della conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, alla quale il provvedimento in esame stabilisce che tale segreto non può essere opposto.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sul fatto che la Corte costituzionale possa valutare nel merito la sussistenza del segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che la Corte costituzionale sarebbe chiamata a valutare l'esercizio dei poteri spettanti all'autorità giudiziaria e al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, come avviene abitualmente nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Marco BOATO (Verdi) fa notare che la stessa opposizione del segreto di Stato potrebbe essere fondata ovvero pretestuosa: la Corte costituzionale dovrà pertanto giudicare se sussistessero le ragioni per l'opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene che, con riferimento alle vicende giudiziarie che attualmente coinvolgono ex dirigenti dei servizi, si debba evitare accuratamente di adottare misure che possano in qualsiasi modo ostacolare l'azione della magistratura. Ritiene infatti che il provvedimento in esame non dovrebbe avere ricadute sui procedimenti citati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che la Commissione deve procedere avendo di mira l'equilibrio complessivo della disciplina in materia di servizi e di segreto di Stato. Rileva inoltre che, trattandosi nel caso specifico di norme processuali, esse non troveranno applicazione se non successivamente all'entrata in vigore, e probabilmente non avranno pertanto ricadute sui procedimenti cui faceva riferimento il deputato Licandro. Osserva infine che, probabilmente, i procedimenti in corso davanti all'autorità giudiziaria, su cui le norme in esame possono avere un impatto, sono più numerosi di quelli cui il deputato Licandro ha fatto riferimento.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene tuttavia che l'orientamento assunto dal legislatore potrebbe essere tenuto in considerazione da parte della Corte, ove  fosse chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità sollevate dalla difesa dell'ex direttore del SISMI Niccolò Pollari.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva, rivolto al deputato Licandro, che proprio alla luce delle considerazioni da lui espresse, la scelta di demandare la soluzione del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in materia di segreto di Stato, alla Corte costituzionale appare come la soluzione più convincente.

Italo BOCCHINO (AN) esprime una preoccupazione di segno opposto a quella rappresentata dal deputato Licandro, sottolineando che la Commissione dovrebbe assumere le proprie decisioni senza lasciarsi condizionare da singole vicende. Osserva inoltre che stabilire in assoluto la prevalenza del diritto alla difesa sul divieto di violare il segreto di Stato potrebbe danneggiare rilevanti interessi dello Stato. Segnala inoltre il rischio che soggetti interessati alla rivelazione di fatti coperti dal segreto di Stato procurino il perseguimento di un dipendente dei servizi al fine di indurlo a render noto quanto a sua conoscenza.

Jole SANTELLI (FI) auspica che sia mantenuta la coerenza complessiva del testo, senza che la Commissione ceda alle inevitabili, opposte sollecitazioni, ricordando come, in questo momento, la Commissione sia chiamata ad occuparsi innanzitutto della tutela segreto di Stato. In quest'ottica, ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal presidente.

Graziella MASCIA (RC-SE) osserva che il provvedimento in esame si sforza opportunamente di trovare un equilibrio tra diritto alla difesa e tutela del segreto di Stato.

La Commissione approva l'emendamento 3.150 del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime perplessità sull'emendamento 4.150 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.150, 5.150 e 10.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 14.150, volto a sopprimere, all'articolo 14, capoverso «articolo 118-bis,», comma 1, le parole «anche ispettive». Con tale emendamento si vuole evitare una interpretazione secondo cui la richiesta di copie di atti di procedimenti penali e delle relative informazioni che il Presidente del Consiglio può ottenere dall'autorità giudiziaria competente debba intendersi riferita in particolare alle esigenze ispettive dei servizi di sicurezza, ingenerando dubbi sulla portata della norma, che invece deve essere considerata estesa al complesso delle esigenze dei servizi stessi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente l'opportunità di evidenziare la novità rappresentata dalle funzioni ispettive assegnate dal provvedimento in esame ai servizi di sicurezza.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che si potrebbe prevedere una formulazione della disposizione di carattere più ampio che faccia un riferimento generale alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 14.150 nel senso di sostituire le parole: «per le esigenze anche ispettive dei servizi di sicurezza» con le seguenti: «per le esigenze del sistema di informazione per la sicurezza».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 14.150 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 15.150, volto a prevedere che qualora debba essere acquisito materiale trasmesso da un organismo informativo estero trasmesso con vincolo di non divulgazione,  esso, prima del suo esame, è direttamente trasmesso al Presidente del Consiglio che può autorizzare la sua acquisizione ovvero opporre il segreto di Stato. Il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti prevedeva invece la conferma di tale segreto, che tuttavia è difficilmente configurabile in quanto, prima di tale atto, il Presidente del Consiglio non si era ancora pronunciato in merito.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sull'emendamento del relatore 15.150, ritenendo preferibile fare riferimento sia all'opposizione del segreto che alla sua conferma.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento nel senso di sostituire, al comma 5, la parola: «conferma» con le seguenti: «oppone o conferma».

La Commissione approva l'emendamento 15.150 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra l'emendamento 17.140 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 18, in base al quale le condotte coperte da garanzia funzionale non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, nelle sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo, e a trasfonderne i contenuti in un nuovo comma dell'articolo 17: tale emendamento si rende necessario poiché la norma in questione ha natura sostanziale, e dunque analoga a quella delle norme di cui all'articolo 17, e non procedurale. Suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di stabilire che la norma si applichi anche alle sedi di partiti politici rappresentati in almeno tre consigli regionali (a meno che si tratti di partiti espressione di minoranze linguistiche, nel qual caso sarebbe sufficiente che fossero rappresentati in un solo consiglio regionale); si potrebbe inoltre prevedere, al fine di non estendere eccessivamente la portata della norma, che essa trovi applicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di non condividere le proposte avanzate, da ultimo, dal presidente Violante, in quanto ritiene che possano limitare eccessivamente le garanzie contenute nella norma.

Roberto COTA (LNP) dichiara di condividere quanto espresso dal collega Boato.

Italo BOCCHINO (AN) comprende le preoccupazioni espresse dai colleghi, ma sottolinea il rischio che piccoli partiti politici e organizzazioni sindacali siano fittiziamente costituiti al fine di beneficiare delle garanzie in discorso.

Roberto COTA (LNP) ricorda che la discussione verte sulla esclusione della possibilità di tenere condotte astrattamente configurabili come reato. Peraltro, ritiene che possa essere valutata l'opportunità di limitare le garanzie in esame ai partiti politici effettivamente presentatisi alle elezioni.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere quanto espresso dal collega Cota: l'attuale discussione verte non già sull'introduzione di speciali immunità, bensì soltanto sull'esclusione di condotte astrattamente configurabili come reato, ma non punibili.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara di condividere quanto affermato dai colleghi Cota e Boato e sottolinea l'esigenza di assicurare piena tutela alle libertà politiche, rilevando il rischio che le disposizioni in esame si rivelino non del tutto confacenti allo scopo. Ritiene comunque che le garanzie debbano essere estese ai partiti politici rappresentati anche in un solo consiglio regionale e a tutte le organizzazioni sindacali.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ribadisce innanzitutto la propria contrarietà verso l'impostazione di fondo delle disposizioni riferite alle cause di giustificazione,  ravvisando il rischio che essa faccia venir meno il principio di legalità. Condivide peraltro l'introduzione di garanzie a favore dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa osservare che la disciplina in esame potenzia comunque il quadro di garanzie rispetto alla normativa vigente, assicurando maggiore trasparenza e controlli più incisivi sull'operato dei servizi.

Roberto COTA (LNP) ricorda che la discussione attuale verte intorno ad attività che non sarebbe improprio definire di spionaggio: è pertanto estremamente opportuno evitare che tale attività si estenda alle sedi di soggetti politici, adottando la soluzione più garantista. In subordine, bisognerebbe comunque estendere le garanzie ai partiti politici rappresentati anche in un solo consiglio regionale.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva, in linea generale, che la norma in esame ha comunque il merito di portare alla luce condotte che attualmente non emergono.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il suo emendamento 17.140, nel senso di prevedere che le condotte di cui al comma 1 dell'articolo 17 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 17.140 (nuova formulazione) (vedi allegato) e 17.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 19.150, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia che suggerisce di riformulare la disposizione relativa alla procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione al fine di evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa il fatto che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale debba essere effettuata dalla stessa autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento stesso.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 19.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 20.150 che, accogliendo un'osservazione della Commissione giustizia, eleva la pena edittale prevista per il reato previsto all'articolo 20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 20.150, 21.150, e 24.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 28.150 volto a disciplinare il regime di segretezza delle comunicazioni del personale del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare l'emendamento prevede che quando l'autorità giudiziaria acquisisce, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema citato e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di un reato, trasmette immediatamente copia della documentazione al Presidente del Consiglio per accertare se le notizie acquisite siano coperte da segreto di Stato. Il processo è sospeso, a meno che vi sia pericolo di dispersione delle prove o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto.

Italo BOCCHINO (AN) esprime forti perplessità sull'emendamento in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare l'esame del proprio emendamento 28.150.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 36.150, volto anche a recepire il parere 

della Commissione giustizia, in materia di obbligo del segreto per i componenti ed il personale del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. L'emendamento è volto ad inserire i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 36 del provvedimento in esame. In particolare il comma 1-bis prevede che la violazione di tale segreto sia punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Il comma 1-ter prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste nel comma 1-bis si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non è stata autorizzata la divulgazione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere l'emendamento 36.150 del relatore, che rappresenta un principio di civiltà giuridica in quanto volto a responsabilizzare il ruolo svolto dai parlamentari componenti il comitato di controllo.

Italo BOCCHINO (AN) dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Bressa.

Marco BOATO (Verdi) osserva che questo emendamento prende spunto dal parere espresso dalla Commissione giustizia, che, tuttavia, si limita a segnalare l'opportunità di inserire all'articolo 36 una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto da parte dei componenti e del personale del comitato parlamentare, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Si dichiara perplesso in ordine alla previsione di uno specifico aumento della pena qualora la violazione sia commessa da un parlamentare. Ritiene inoltre più opportuno suddividere il comma 1-bis in due periodi al fine di separare la proposizione relativa all'aumento della pena per il parlamentare che abbia violato il segreto e prevedendo, al comma 1-ter, uno specifico richiamo alle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 36.150 suddividendo il comma 1-bis in due proposizioni e riferendo, al comma 1-ter, le pene ivi previste all'articolo 326 del codice penale.

Marco BOATO (Verdi) chiede di votare l'emendamento 36.150 per parti separate nel senso di votare dapprima il primo periodo del comma 1-bis insieme al comma 1-ter e, successivamente, il secondo periodo del comma 1-bis, che stabilisce l'aumento della pena per i parlamentari, sul quale dichiara il proprio voto di astensione.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara il proprio voto di astensione sul secondo periodo del comma 1-bis.

Roberto COTA (LNP) dichiara il proprio voto di astensione sul secondo periodo del comma 1-bis in quanto ritiene che la previsione di un aumento della pena a carico di organismi di natura politica potrebbe compromettere il pieno esercizio della funzione parlamentare.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 36.150 del relatore.

La Commissione, con votazioni per parti separate, approva l'emendamento del relatore 36.150 (nuova formulazione). Approva inoltre gli emendamenti 36.151 e 37.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, al fine di consentire alla Commissione un approfondimento sui restanti emendamenti e sulle ulteriori questioni problematiche da affrontare, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.40, è ripresa alle 18.25.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 8.150 (vedi allegato), volto a recepire il parere della Commissione difesa, stabilendo espressamente all'articolo 8, comma 2, che il RIS non è parte del sistema di informazione per la sicurezza.

La Commissione approva l'emendamento 8.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra i propri emendamenti 38.150 e 38.151, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 38.150 e 38.151.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio emendamento 39.150.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 39.150.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, illustra il proprio articolo aggiuntivo 39.010 volto a disciplinare il divieto, per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio, di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto Stato.

Marco BOATO (Verdi), pur condividendo la portata dell'articolo aggiuntivo in esame, ritiene opportuno, al fine di assicurarne una collocazione più sistematica, che il contenuto dello stesso sia inserito all'interno del codice di rito. Si riserva, pertanto, di presentare al riguardo un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che era stato accantonato l'esame del proprio emendamento 28.150, del quale presenta una nuova formulazione (vedi allegato).

Italo BOCCHINO (AN) osserva che l'emendamento 28.150 del relatore, come riformulato, amplia eccessivamente la discrezionalità dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni riferite a comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza, nelle more della risposta del Presidente del Consiglio circa la sussistenza del segreto di Stato per talune informazioni in esse contenute.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente l'esigenza di bilanciare l'interesse alla legalità, che trova espressione nell'obbligatorietà dell'azione penale, e l'interesse alla tutela del segreto di Stato. Suggerisce peraltro che, al comma 3, si potrebbe specificare il riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di fuga, stabilendo che deve trattarsi di pericolo concreto e attuale.

Roberto COTA (LNP) sottolinea il rischio che, accedendo alla proposta del presidente, si attribuisca all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare le intercettazioni in discorso, nelle more della risposta del Presidente del Consiglio, al fine di disporre misure cautelari nei confronti di appartenenti al DIS e ai servizi. In tal modo, si finirebbe per aggirare l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che, attualmente, non sono presenti nell'ordinamento per gli appartenenti ai servizi garanzie analoghe a quelle in discussione.

Italo BOCCHINO (AN) sottolinea l'esigenza di definire un corretto equilibrio tra l'esigenza di tutelare il segreto di Stato e lo scopo di prevenire la commissione di delitti. Al riguardo, fa osservare che dalle intercettazioni in questione potrebbe ben emergere il rischio di commissione di un delitto, ma potrebbe trattarsi di delitti coperti da causa di giustificazione: in proposito, si potrebbe valutare l'opportunità di limitare la previsione normativa al pericolo di commissione di quei particolari delitti per i quali non può essere applicata  la causa di giustificazione. Analogamente, il pericolo di fuga potrebbe configurarsi a fronte della necessità per un appartenente ai servizi di recarsi in missione all'estero, e, conseguentemente, la misura cautelare eventualmente adottata dal magistrato finirebbe per compromettere la funzionalità dei servizi medesimi.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di non comprendere le ragioni dell'introduzione, nel contesto dell'articolo 28, delle logiche proprie delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari. Ritiene infatti che il richiamo all'esigenza di prevenire la commissione di un delitto appaia ragionevole, mentre non condivide il riferimento al pericolo di inquinamento delle prove o di fuga.

Maurizio GASPARRI (AN) ricorda che le garanzie funzionali garantiscono la possibilità di compiere azioni astrattamente configurabili come reato: sottolinea pertanto i rischi connessi all'utilizzabilità delle intercettazioni in discorso ai fini di prevenire delitti che potrebbero essere coperti proprio da garanzia funzionale.

Roberto COTA (LNP) fa osservare che l'emendamento 28.150 del relatore, come riformulato, non comporta comunque il rischio che un appartenente ai servizi sia perseguito per condotte legittimamente tenute, in quanto la causa di giustificazione garantisce comunque la non punibilità di tali condotte.

Maurizio GASPARRI (AN) suggerisce quanto meno di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 28 comma 3, sono adottate ferme restando le disposizioni in materia di garanzie funzionali.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riformula ulteriormente il suo emendamento 28.150, nel senso indicato dal deputato Gasparri. Aggiunge inoltre un comma finale, in base al quale in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale e la Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza.

La Commissione approva l'emendamento 28.150 del relatore (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato).

Roberto COTA (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente, pur ritenendo che il testo potrà essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Assemblea. Esprime particolare apprezzamento per la decisione di ampliare il Comitato parlamentare, di rafforzarne il ruolo e di non istituire come obbligatoria la figura di un Ministro ad hoc.

Graziella MASCIA (RC-SE) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, valutando positivamente l'impostazione complessiva della riforma dei servizi. Esprime particolare apprezzamento per l'attenta definizione dei ruoli e delle competenze dei vari soggetti coinvolti e per il rafforzamento del controllo parlamentare sull'operato di servizio. Osserva peraltro che residuano margini di miglioramento in materia di garanzie funzionali e di disciplina al segreto di Stato.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che il deputato D'Alia gli ha espresso proprio consenso sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente. Fa altresì presente che il deputato Licandro gli ha manifestato analogo orientamento, pur esprimendo perplessità sulla disciplina delle garanzie funzionali.

Gabriele BOSCETTO (FI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente ed esprime apprezzamento per il positivo lavoro svolto dal presidente e dalla Commissione tutta.

Italo BOCCHINO (AN) ringrazia il presidente per il proficuo lavoro svolto e annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente, pur ribadendo la preferenza del suo gruppo per un'ipotesi di unificazione dei servizi. Ritiene comunque che la Commissione abbia operato efficacemente in una fase contraddistinta da indubitabili elementi di criticità dei servizi, pur in un contesto di grande efficienza. Giudica molto positivamente il chiarimento delle competenze dei vari soggetti coinvolti, in particolare di SIE e SIN, e la soluzione equilibrata adottata in materia di garanzie funzionali, rilevando come, su questo terreno, alcune procure della Repubblica abbiano ecceduto nel loro intervento.

Marco BOATO (Verdi) ricorda che le istanze di riforma dei servizi risalgono a circa un decennio fa e che la legge in vigore è stata approvata nel 1977: nel frattempo, il contesto geopolitico in cui si inserisce l'azione dei servizi è profondamente mutata. Ricorda altresì che nella scorsa legislatura non si riuscì ad approvare una riforma in materia, nonostante la presentazione di un disegno di legge del Governo e la disponibilità manifestata dall'opposizione, a causa delle profonde divisioni emerse, soprattutto all'interno dell'allora maggioranza, su tutti gli aspetti fondamentali della riforma. Dà atto al presidente e a tutte le forze politiche dell'ampia convergenza che pur con le inevitabili distinzioni, ha contraddistinto il confronto sul provvedimento in esame. Rivolto al deputato Bocchino, esprime un giudizio critico sulle recenti vicende che hanno interessato i servizi, pur riconoscendo l'efficienza dagli stessi dimostrata; ritiene inoltre che, nell'ambito di tali vicende, la magistratura si sia limitata a compiere il proprio dovere. Le ricordate vicende hanno reso più urgente la riforma dei servizi e la decisione di affrontare in modo organico e sistematico questa materia ha rappresentato un significativo atto di responsabilità. Annuncia pertanto voto favorevole sul conferimento del mandato del relatore a riferire favorevolmente, riservandosi di presentare puntuali emendamenti in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente e ringrazia il presidente per l'intenso lavoro svolto. Sottolinea quindi che il provvedimento in esame disciplina aspetti eccezionali del diritto, quali le garanzie funzionali e il segreto di Stato: in proposito, ritiene che le soluzioni individuate siano molto equilibrate e apprezza in particolare il rafforzamento del controllo parlamentare sull'operato dei servizi e il ruolo attribuito alla Corte costituzionale. Auspica infine che nel prosieguo dell'esame possano essere apportati ulteriori miglioramenti al testo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ringrazia tutti i colleghi per il proficuo contributo. Osserva che alcune correzioni si renderanno inevitabili e auspica che il prosieguo dell'esame sia contraddistinto dallo stesso spirito unitario che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.15.


 

 

 


 


ALLEGATO

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

 

TESTO UNIFICATO COME RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

 

SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

TITOLO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice-direttori dei servizi di sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

Art. 2.

(Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).

2. Ai fini della presente legge per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.

 

Art. 3.

(Autorità delegata).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ove lo ritenga opportuno può delegare quelle funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva soltanto ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario, definiti «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le deleghe al ministro senza portafoglio sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Art. 4.

(Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonchè nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte da SIE e SIN, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di SIE e SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di SIN e SIE;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra SIE e SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con SIE e SIN il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentiti i servizi di sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo di legittimità sui servizi di sicurezza, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere anche, a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei medesimi servizi di sicurezza.

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il Direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5 ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

5. Il Direttore Generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Autorità delegata, ove istituita, la nomina di uno o più vice-direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri

6. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, sentito il CISR, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 6 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire nelle operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed un adeguato addestramento;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza; 

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

 

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di SIE e SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

 

Art. 6.

(Servizio di informazione per la sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione per la sicurezza interna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all'estero. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIE, uno o più vicedirettori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

10. L'organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Servizio di informazione per la sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano al SIN le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. Il SIN può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione per la sicurezza esterna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIN, uno o più vicedirettori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

10. L'organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8.

(Esclusività delle funzioni attribuite a SIE e SIN).

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

2. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con il SIE.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e Nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio 

centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 40, corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonchè di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico della persona.

7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti degli interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163».

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Autorità delegata, ove istituita, sentito il Direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

 

Art. 10.

(Ufficio centrale degli archivi).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza;

b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'UCA, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

 

 

 

 

Art. 11.

(Formazione e addestramento).

1. È istituita, nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati , esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il Direttore Generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza, e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

 

Art. 12.

(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

 

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso di DIS, SIE e SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori - in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa - di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

 

Art. 14.

Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 118-bis.

(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di sicurezza.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal Direttore generale del DIS al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

 

Art. 15.

Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-bis.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti, le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

 

Art. 16.

Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-ter.

(Acquisizione di atti, documenti o altra cosa per i quali viene eccepito il segreto di Stato).

1. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali 

il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

 

 

TITOLO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

 

Art. 17.

(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non siano altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate agli obbiettivi in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure previste nell'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, al personale dei servizi.

 

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei 

limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte astrattamente costituenti/ reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

4. Le attività previste nell'articolo 17 non possono essere svolte nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

5. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento.

7. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

8. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4 comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ufficio ispettivo del DIS.

 

Art. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il  giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

 

Art. 20.

(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

 

Art. 21.

(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;

b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;

c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione per il Direttore generale del DIS e per i Direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi,  contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;

h) i criteri per la progressione in carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).

6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.

9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali,  comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente e giornalisti professionisti o pubblicisti.

13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

Art. 22.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

Art. 23.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente al SIE e al SIN, i direttori dei servizi di sicurezza riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7, comma 6, tramite il direttore generale del DIS.

7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

Art. 24.

(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata,ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle  reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

 

Art. 25.

(Attività simulate).

1.Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei Servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

 

Art. 26.

(Trattamento delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi di sicurezza.

2. Il DIS, tramite l'Ufficio ispettivo e i responsabili dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il SIN, il SIE e il DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

 

Art. 27.

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle regole previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile, e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai Servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga ai principi di cui  all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui ai commi che precedono con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

 

Art. 28.

(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti, trasmette la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato.

2. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde entro dieci giorni. Trascorso tale termine, si intende che le comunicazioni non siano coperte da alcun segreto.

 

Art. 29.

(Norme di contabilità).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili di DIS, SIE e SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie, sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; 

g) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata altresì nella relazione semestrale una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10.

4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 

 

TITOLO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

 

Art. 30.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

 

Art. 31.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di SIE e SIN.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce ai Presidenti delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Nei casi previsti nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa possono differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

 

Art. 32.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio  parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. Il parere sugli schemi di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni.

 

Art. 33.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui al comma 1 dell'articolo 28 e le conseguenti determinazioni adottate.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione concernente ciascun semestre informa il Comitato, sull'andamento della gestione finanziaria dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica relativa allo stesso semestre.

7. Nella informativa sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, SIE e SIN, ed i relativi stati di utilizzo.

8. Nella relazione il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.

11. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

 

Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 35.

(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

 

Art. 36.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.

3. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato.

 

Art. 37.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra di loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

 

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

Art. 38.

(Segreto di Stato).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica. Esso è finalizzato alla 

difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari strategici per la collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedire manipolazione, sottrazione o distruzione.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi o le cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da pregiudicare gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento emanato a norma del comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco.

7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose coperte dal segreto di Stato.

8. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

 

Art. 39.

(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove  interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso divieto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

Art. 40.

(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 41.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge  23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e previa deliberazione del CISR.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 42.

(Abrogazioni).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

Art. 44.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


ULTERIORI EMENDAMENTI

 

 

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe al ministro senza portafoglio.

3. 150. Il relatore.

 

ART. 4.

Al comma 3, lettera i), primo periodo, sopprimere le parole: di legittimità.

4. 150. Il relatore.

 

ART. 5.

Al comma 2, sostituire le parole formula proposte con la seguente: delibera.

5. 150. Il relatore.

 

ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: (RIS) aggiungere le seguenti: , che non è parte del sistema di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2.

8. 150. Il relatore.

 

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la tenuta e la gestione con le seguenti: sulla tenuta e sulla gestione.

10. 150. Il relatore.

 

ART. 14.

Al comma 1, capoverso «Art. 118-bis», comma 1, sopprimere le parole: anche ispettive.

14. 150. Il relatore.

 

Al comma 1, capoverso «Art. 118-bis», comma 1, sostituire le parole: per le esigenze anche ispettive dei sistemi di sicurezza con le seguenti: per le esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

14. 150. (nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 15.

Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», comma 5, sostituire la parola: conferma con la seguente: oppone

15. 150. Il relatore.

 

Al comma 5 sostituire la parola: conferma con le seguenti: oppone o conferma.

15. 150. (nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 17.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, nelle sedi organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

17. 140. Il relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

17. 140. (nuova formulazione) Il relatore.

 

Al comma 4 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) sono indispensabili e proporzionati per il conseguimento degli obbiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

b-bis) sono frutto di una obbiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

b-ter) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

17. 150. Il relatore.

 

ART. 19.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: immediatamente informato inserire le seguenti: provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale e e, al secondo periodo, dopo le parole: servizio interessato aggiungere le seguenti: e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

19. 150. Il relatore.

 

ART. 20.

Al comma 1 sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre a dieci anni

20. 150. Il relatore.

 

ART. 21.

Al comma 12 sostituire le parole: ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente con le seguenti: ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

21. 150. Il relatore.

 

ART. 24.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I documenti indicati nel comma precedente non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.»

24. 150. Il relatore.

 

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole da: trasmette la documentazione fino alla fine del comma con le seguenti: trasmette immediatamente copia della documentazione al presidente del Consiglio dei ministri per accertare se alcune delle notizie acquisite siano coperte da segreto di Stato. Il processo è sospeso, a meno che vi sia pericolo di dispersione delle prove o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto.

28. 150. Il relatore.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 270-bis comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di sicurezza:

1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza dispone la immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni inviategli possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi ed indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto.

8. Il segreto di Stato in nessun caso è opponibile alla Corte Costituzionale.

28.150. (nuova formulazione) Il relatore.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

(Nuove disposizioni in materia di intercettazioni di comunicazioni).

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 270-bis.

(Comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza).

1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS o ai servizi di sicurezza dispone la immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni inviategli possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto; resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi ed indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

28. 150. (ulteriore nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 36.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale, ma se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste nel comma precedente si applicano anche a chi diffonde in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.».

36. 150. Il relatore.

 

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.».

36. 150. (nuova formulazione) Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: revoca dal Comitato con le seguenti: decadenza dall'incarico di componente del Comitato.

36. 151. Il relatore.

 

ART. 37.

Al comma 2, dopo le parole: sono segreti aggiungere le seguenti: , salva diversa deliberazione del Comitato.

37. 150. Il relatore.

 

ART. 38.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e

ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi inter

nazionali,  alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

38. 150. Il relatore.

 

Al comma 3 sostituire la parola: pregiudicare con la seguente: ledere.

38. 151. Il relatore.

 

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 202. (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni

39. 150. Il relatore.

 

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.

7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

39. 010. Il relatore.


 

 


 

Esame in sede consultiva

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 1o FEBBRAIO 2007


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario per la Giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, rileva come il testo unificato in esame, volto a riformare il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed a modificare la disciplina del segreto di Stato, si componga di 44 articoli, suddivisi in sei titoli, dedicati rispettivamente alla struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alle disposizioni organizzative, alle garanzie funzionali, allo stato giuridico del personale e norme di contabilità, al controllo parlamentare, alla disciplina del segreto ed alle disposizioni transitorie e finali.

Sottolinea quindi come la competenza della Commissione giustizia riguardi prevalentemente le disposizioni che modificano il codice di procedura penale, nonché quelle di natura penale sostanziale.

Il testo si basa essenzialmente sui contenuti della proposta di legge C. 2070, presentata dai deputati componenti del COPACO, alla quale la Commissione Affari costituzionali ha apportato alcune significative modifiche.

Per quanto attiene ai punti più significativi del testo unificato, osserva preliminarmente che la responsabilità della politica informativa e della sicurezza è nel complesso attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui fanno riferimento i due Servizi di sicurezza di competenza l'interna (SIN) l'altra esterna (SIE). Più in particolare, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata (Ministro senza portafoglio al quale Presidente del Consiglio dei ministri può delegare le funzioni non attribuitegli in via esclusiva), ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).

Ai sensi dell'articolo 1, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, alcune competenze, tra le quali si segnalano l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l'apposizione e la tutela del segreto di Stato, nonché la conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le  direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Al Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di «controproliferazione» concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. Il SIE, che risponde al Presidente del Consiglio dei ministri, informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.

Il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), invece, ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SIN le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. Così come il SIE, anche il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri ed informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.

Le funzioni attribuite a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

Gli articoli 14, 15 e 16 introducono nuove disposizioni nel codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 14 introduce l'articolo 118-bis del codice di procedura penale, avente ad oggetto la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri. Secondo tale disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di sicurezza. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal Direttore generale del DIS al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

Ulteriore modifica al codice di procedura penale è prevista dall'articolo 15, volto ad inserirvi l'articolo 256-bis, che disciplina l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza. Si prevede che in tali casi l'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. Opportunamente si prevede che quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria  informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose. Nelle ipotesi previste dall'articolo in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia in tale termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

L'articolo 16 introduce nel codice di rito l'articolo 256-ter, secondo cui quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. In questi casi, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro tale termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

Nel titolo III viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 17). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione (articolo 18), di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. In casi di assoluta necessità e urgenza, l'autorizzazione può essere preventivamente rilasciata dal direttore del servizio, ma deve essere ratificata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione costituisce una speciale causa di giustificazione, che può essere fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria (articolo 19). Le eventuali violazioni sono sanzionate penalmente (articolo 20). Al comma 4 dell'articolo 17 sono poste le condizioni che possono giustificare la commissione di reati, stabilendo che la speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza nonché quando sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non siano altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate agli obbiettivi in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

In nessun caso possono essere autorizzati reati specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti. Inoltre, si specifica che le attività previste nell'articolo 17 «non possono essere svolte nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di sedi di organizzazioni sindacali, ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».

Come si è detto, l'articolo 19 disciplina l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria. Questa viene effettuata dal direttore del Servizio interessato. In questo caso, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente  il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione in esame è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.

Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo che in tale termine non sia pervenuta la conferma del direttore del servizio interessato. In questo caso la persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato. Il comma 11 prevede che, se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. È da chiedersi se, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, la persona possa essere trattenuta oltre 48 ore senza che nel frattempo non sia intervenuta la convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 20 introduce una nuova figura di reato nel caso vi sia una condotta di preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, stabilendo che questa sia punita con la reclusione da due a cinque anni. Considerata la gravità del fatto potrebbe essere opportuno prevedere un pena edittale più elevata.

Altra disposizione rientrante nella competenza della Commissione giustizia è l'articolo 27, che si riferisce alla tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari. Si prevede che quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata, tra le quali anche la videoconferenza.

Vi è poi una disposizione che interviene anche sulla materia delle intercettazioni. L'articolo 28, infatti, stabilisce che l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti, trasmette la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde entro dieci giorni. Trascorso tale termine, si intende che le comunicazioni non siano coperte da alcun segreto.

Il titolo IV ha per oggetto il controllo parlamentare.

Viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da cinque deputati e cinque senatori. Il Comitato dispone sostanzialmente di poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta: procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi,  acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse. Non può essere opposto al Comitato il segreto istruttorio (si prevede una disposizione di identico tenore di quella prima richiamata in relazione alla Commissione antimafia), nè quello d'ufficio, nè quello bancario o professionale (salvo quello tra difensore ed assistito).

L'articolo 36 stabilisce che i componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. Tuttavia, al contrario di quanto previsto per le Commissioni di inchiesta non si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione penale volta a prevedere l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale in caso di violazione del segreto. In effetti, tale disposizione è comunque applicabile quando colui che abbia violato l'obbligo del segreto possa essere considerato pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio. Per evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità della disposizione e per consentire la sua applicazione a tutti i soggetti tenuti al segreto (non tutti rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio) potrebbe essere opportuno inserire nel testo un richiamo all'articolo 326 del codice penale.

Il titolo V stabilisce una nuova disciplina del segreto di Stato, che deve essere finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari strategici per la collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. La nuova nozione di segreto di Stato appare essere eccessivamente lata e non strettamente finalizzata all'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. In particolare, suscita più di una perplessità l'allargamento della nozione di segreto di Stato agli interessi economico-finanziari strategici per la collettività.

La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che tale durata sia protratta, fino a raddoppiarsi. Analogamente, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la cessazione anticipata del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fatti costituenti reato di devastazione, saccheggio o strage diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, strage semplice o associazione di tipo mafioso. Coerentemente con tali princìpi, sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di opposizione e conferma del segreto di Stato.

In particolare, è stato sostituito l'articolo 202 del codice di procedura penale avente ad oggetto il segreto di Stato.

In primo luogo si stabilisce che la disciplina del segreto di Stato non si applica solo ai testimoni, come attualmente previsto dal codice di procedura penale, ma anche all'indagato ed all'imputato. Anche costoro hanno il divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. In caso di opposizione del segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il  Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Al fine poi di recepire un principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il testo prevede che, anche in caso di opposizione del segreto di Stato, non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

All'articolo 204 si prevede che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.

L'articolo 40 ha per oggetto le classifiche di segretezzaattribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali. Il sistema delle classifiche di segretezza finora è stato affidato a un sistema di norme secondarie. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

Si riserva quindi di formulare, all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione, una compiuta proposta di parere.

Pino PISICCHIO, presidente, sottolinea la delicatezza della materia oggetto del provvedimento, evidenziando talune delle problematiche più rilevanti poste dal testo in esame, con particolare riferimento agli articoli 14, 19 e 39.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) segnala l'esistenza di un'ulteriore questione, sottolineando come l'articolo 5, comma 3, inspiegabilmente, non contempli il Ministro della giustizia.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva come il provvedimento in esame presenti, oltre a quelli già evidenziati, molti ulteriori aspetti che meriterebbero di essere attentamente approfonditi, risultando pertanto del tutto inadeguati i tempi ristretti a disposizione della Commissione. Inoltre, se si fossero tenuti in considerazione gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, quest'ultima sarebbe stata chiamata ad esprimere, quantomeno, un parere «rinforzato» ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento della Camera.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda sul fatto che il provvedimento ponga  numerose e delicate questioni, il cui esame richiederebbe molto più tempo rispetto a quello a disposizione della Commissione. Evidenzia, in particolare, come il provvedimento presenti un gran numero di disposizioni che sembrano rientrare prevalentemente nel tipico ambito di competenza della Commissione giustizia.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) si associa alle considerazioni testé svolte, poiché molti aspetti del provvedimento coinvolgono intensamente la competenza della II Commissione, la quale, soprattutto in materia di diritto e procedura penale, ha il precipuo compito di definire i limiti ed i confini del rispetto dei diritti individuali. Esprime, inoltre, perplessità su talune disposizioni e, in particolare, su quella che prevede l'intervento dei servizi segreti nell'ambito delle materie economiche e finanziarie.

Pino PISICCHIO, presidente, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Pecorella, fa presente come un'eventuale richiesta di nuova assegnazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del Regolamento, dovrebbe essere deliberata dalla Commissione.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) ritiene inopportuna una simile proposta, anche perché la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato per lunedì 5 febbraio l'inizio della discussione generale in Assemblea.

Gaetano PECORELLA (FI) ribadisce come il provvedimento incida sensibilmente sul codice penale e sul codice di procedura penale, oltre a disciplinare una parte importante dei rapporti fra Magistratura e Governo. Sottolinea quindi come la tendenza, particolarmente evidente in questa legislatura, ad attribuire alla Commissione giustizia, in sede consultiva, provvedimenti che invece dovrebbero essere assegnati in sede referente, risulti confermata nel caso di specie, poiché il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Allo stato, pertanto, l'unica soluzione praticabile per restituire alla Commissione giustizia, sia pure in minima parte, le proprie prerogative, appare quella di richiedere una nuova assegnazione ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis.

Nel replicare all'onorevole Crapolicchio, osserva altresì come una deliberazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi dovrebbe porsi in secondo piano di fronte all'esigenza di esaminare, nei modi e con i tempi appropriati, un provvedimento tanto delicato e idoneo ad incidere così sensibilmente sui diritti della persona.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) condivide l'esigenza, espressa dall'onorevole Pecorella, di assumere iniziative per restituire alla Commissione giustizia la pienezza del proprio ambito di competenza, ma ritiene che occorra un maggiore senso della misura. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame sia prevalentemente di competenza della Commissione affari costituzionali, e che, in tale Commissione, lo stesso sia stato esaminato in modo adeguato e con l'ampia partecipazione di tutti i gruppi. In linea di principio, riterrebbe condivisibile anche l'idea secondo la quale la Commissione giustizia potrebbe essere chiamata a rendere un parere cosiddetto «rinforzato», ma solo a condizione che tale soluzione, dal punto di vista procedurale, fosse in grado di incidere sull'iter del provvedimento, consentendo di ottenere tempi maggiori per l'esame in Commissione.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda sul fatto che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato in sede referente alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in considerazione delle numerose disposizioni che rientrano nella prevalente competenza della Commissione giustizia.

Pino PISICCHIO, presidente, fa presente come la materia della riforma dei servizi segreti, in base al Regolamento della Camera e dalla circolare del Presidente della  Camera del 16 ottobre 1986, rientri senz'altro nella competenza prevalente della Commissione affari costituzionali benché, nel provvedimento in esame, siano riscontrabili numerose sovrapposizioni con le competenze della Commissione giustizia.

Precisa quindi come, proprio in considerazione del marcato coinvolgimento delle competenze della Commissione giustizia, si potrebbe anche richiedere che la stessa venga chiamata a rendere un parere «rinforzato» ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis, ma tale richiesta, ove formulata e approvata dalla Commissione, verosimilmente non inciderebbe sull'iter del provvedimento e sulla relativa calendarizzazione in Assemblea.

Nino MORMINO (FI) condivide le preoccupazioni sulla ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione in ordine all'esame del testo unificato elaborato dalla I Commissione, il quale interviene in maniera rilevante anche su una serie di disposizioni penali di natura sia sostanziale che processuale. Si tratta di disposizioni che attengono in maniera diretta alla competenza della Commissione Giustizia, la quale avrebbe dovuto esaminarle in sede referente, anche se in congiunta con la Commissione Affari costituzionali, piuttosto che in sede consultiva.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) ritiene che la questione posta dall'onorevole Pecorella abbia una valenza istituzionale piuttosto che politica, in quanto ha per oggetto una sostanziale riduzione delle competenze che il Regolamento attribuisce alla Commissione Giustizia, alla quale è di fatto sottratta la possibilità di procedere ad un esame adeguato ed approfondito delle complesse questioni oggetto del testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali, nonostante che queste rientrino pienamente nella competenza esclusiva della Commissione Giustizia. Se non vi sono i tempi per una nuova assegnazione a Commissioni riunite delle proposte di legge in materia di riforma del sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e di disciplina del segreto, ritiene che almeno tali proposte siano assegnate alla Commissione in sede consultiva ai fini dell'espressione di un parere rinforzato. A parte le questioni relative al riparto di competenza tra le Commissioni, ritiene opportuno che il Presidente della Commissione Giustizia evidenzi, in occasione dell'esame del testo unificato da parte dell'Assemblea, che la Commissione, a causa della ristrettezza dei tempi a propria disposizione, non è stata messa nelle condizioni di esprimere un parere pienamente consapevole su tutte le questioni in materia di giustizia che il testo solleva. Ritiene, inoltre, opportuno che il Presidente della Commissione sottoponga al Presidente della Camera la possibilità di un eventuale rinvio dell'inizio dell'esame del testo unificato da parte dell'Assemblea. Ciò consentirebbe alla Commissione Giustizia di affrontare in maniera adeguata l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali.

Pino PISICCHIO, presidente, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Capotosti, fa presente come la richiesta debba essere presentata ai presidenti dei gruppi parlamentari.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) sottolinea come la Commissione affari costituzionali abbia svolto un esame molto approfondito, con il contributo di tutti i gruppi. Rileva quindi come al momento qualsiasi questione di competenza appaia tardiva, sottolineando come ora la priorità sia quella di dare un contributo approfondito nei tempi stabiliti. Dichiara pertanto la propria contrarietà alla proposta dell'onorevole Pecorella.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'onorevole Capotosti abbia sollevato delle questioni importanti. Ribadisce quindi che il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I e II, atteso che il codice penale ed il codice di procedura penale, sui quali il provvedimento incide sensibilmente, sono senza dubbio di competenza  della Commissione giustizia. Fa quindi presente come, delle 44 norme che compongono il disegno di legge, ben 16 incidano sul diritto penale e processuale, ritenendo pertanto inaccettabile che la Commissione giustizia sia chiamata ad esprimere un mero parere e che sia costretta ad esprimerlo nel giro di poche ore.

Contesta quindi le osservazioni dell'onorevole Tenaglia, il quale afferma che la Commissione dovrebbe comportarsi come se niente fosse, ritenendo piuttosto preferibile che la stessa non renda alcun parere, allo scopo di dare un segnale forte all'Assemblea. Inoltre, non condivide l'affermazione secondo la quale la Commissione di merito avrebbe svolto un esame approfondito, non avendo ad esempio neanche affrontato la questione della possibile correità del presidente del Consiglio. In tale contesto sarebbe quanto mai opportuno un approfondito esame da parte della Commissione giustizia.

Pino PISICCHIO, presidente, precisa ulteriormente come la richiesta, ove approvata dalla Commissione, di una nuova assegnazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del Regolamento della Camera, non garantisca affatto alcun prolungamento dei tempi previsti per l'esame del provvedimento e sottolinea come i cosiddetti pareri «rinforzati» assumano una particolare forza vincolante solo nel caso in cui il provvedimento sia esaminato in sede legislativa dalla Commissione di merito.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) sottolinea come la predetta richiesta di assegnazione, non essendo in grado di incidere sull'iter e sui tempi di esame del provvedimento, abbia un valore meramente politico.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene evidente la prevalenza dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali sul provvedimento, sottolineando come la relativa assegnazione effettuata dal Presidente della Camera non sia contestabile e come, in effetti, la stessa non sia stata sinora da nessuno contestata. Pur considerando eccessivamente ristretti i tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, ritiene comunque inutile e velleitaria una proposta di assegnazione di assegnazione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.

Nino MORMINO (FI) sottolinea la necessità di tempi ben maggiori per formulare un parere consapevole su un provvedimento di tale portata, sottolineando come tale problema prescinda completamente dal tipo di parere, rinforzato o meno, che la Commissione è chiamata a rendere.

Daniele FARINA (RC-SE) valuta favorevolmente la soluzione ipotizzata dall'onorevole Pecorella.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) condivide le motivazioni alla base della richiesta dell'onorevole Pecorella ma, nel caso di specie, preannuncia il proprio voto contrario poiché ritiene prevalente l'esigenza di rispettare il calendario.

Gaetano PECORELLA (FI) formula una richiesta di nuova assegnazione del provvedimento in esame ai sensi dell'articolo, 73, comma 1-bis, del Regolamento.

Pino PISICCHIO, presidente, pone in votazione la richiesta dell'onorevole Pecorella.

La Commissione respinge la richiesta dell'onorevole Pecorella.

Gaetano PECORELLA (FI) preso atto della deliberazione della Commissione e ritenendo che il ruolo della Commissione giustizia e dei singoli deputati che la compongono risulti gravemente svilito, non solo dalla mera assegnazione in sede consultiva del provvedimento in esame, ma anche dalla ristrettezza dei tempi per l'esame dello stesso, preannuncia che il gruppo di Forza Italia non parteciperà ai successivi lavori della Commissione sul provvedimento in titolo.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime sincero rammarico per la decisione dell'onorevole Pecorella, sottolineando come la delicatezza della materia richieda, sia pure nell'ambito dei tempi a disponibili, l'attiva partecipazione di tutti i gruppi.

Enrico COSTA (FI) ritiene intollerabile che in troppe occasioni la Commissione giustizia sia tenuta in scarsa considerazione ed invita l'ufficio di presidenza ad assumere una decisa posizione in merito.

Pino PISICCHIO, presidente, esprime vivo rammarico per la decisione assunta dal gruppo di Forza Italia, facendo peraltro presente che la Commissione continuerà ad esaminare il provvedimento, cercando di utilizzare nel modo più proficuo il tempo a disposizione. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Costa, ricorda come le questioni attinenti al rispetto degli ambiti di competenza e del lavoro della Commissione giustizia siano sempre state oggetto delle proprie attenzioni e preoccupazioni. Rileva tuttavia come talvolta i lavori delle Commissioni si svolgano in tempi ristretti e concitati e come, ciò nonostante, le Commissioni siano tenute ad esercitare comunque le proprie competenze. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 8.30.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 Ascierto ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, dopo avere illustrato gli aspetti problematici del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sul diritto penale e sul diritto processuale penale, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Federico PALOMBA (IdV) esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, ritenendo che il presidente Pisicchio potrebbe farsi latore, nei modi e nelle sedi opportune, del disagio avvertito dai membri della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva come la concitazione dei tempi nei quali talvolta le Commissioni si trovano a dover lavorare, dipende dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, la quale è il risultato delle indicazioni dei presidenti dei Gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 8.45.


 

 


 


ALLEGATO

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. C. 445 Ascierto ed abb.

 

La Commissione giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

nel caso in cui la speciale causa di giustificazione prevista dal comma 1 dell'articolo 17 sia eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, dalla procedura prevista dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 sembrerebbe che la persona possa essere accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per un periodo di tempo anche superiore a quarantotto ore, in quanto dall'interpretazione dei commi 10 ed 11 dell'articolo 19 si potrebbe desumere che la persona possa esservi trattenuta fino a dieci giorni, termine entro il quale deve intervenire, se richiesta, la conferma del Presidente del Consiglio dei Ministri circa l'esistenza della causa di giustificazione, secondo quanto previsto dal comma 11. Qualora sia corretta tale interpretazione si porrebbe la questione della conformità della procedura di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 all'articolo 13, comma 3, della Costituzione nella parte che stabilisce che i provvedimenti dell'autorità di Pubblica sicurezza ristrettivi della libertà personale devono essere convalida entro quarantotto ore, in quanto altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Appare pertanto opportuno formulare la procedura di cui sopra in maniera tale che l'eventuale convalida dell'autorità giudiziaria possa essere effettuata entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale;

l'articolo 20 introduce una nuova figura di reato nel caso vi sia una condotta di preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, stabilendo che questa sia punita con la reclusione da due a cinque anni. Considerata la gravità del fatto potrebbe essere opportuno prevedere un pena edittale più elevata;

l'articolo 36 stabilisce che i componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. Diversamente di quanto solitamente previsto dalle leggi istitutive di Commissioni parlamentari di inchiesta, non si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione penale volta a prevedere espressamente che in caso di violazione del segreto sia applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dell'articolo 326 del codice penale, volto a punire il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che abbia rivelato od utilizzato un segreto d'ufficio. Tale precisazione potrebbe essere opportuna anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di segreto ai sensi dell'articolo 36 del testo unificato, in quanto servirebbe ad evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'articolo 326 del codice penale ai componenti del Comitato ed a consentire  l'applicazione di tale norma a tutti gli altri soggetti tenuti al segreto, ma che non rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

ritenuto che la nozione di segreto di Stato dovrebbe essere strettamente finalizzata all'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente. In particolare, suscita più di una perplessità l'allargamento della nozione di segreto di Stato agli interessi economico-finanziari strategici per la collettività;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

 

a) all'articolo 19, commi 9, 10 e 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione, di cui all'articolo 17, affinché non sorgano dubbi interpretativi circa la possibilità che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo;

b) all'articolo 20 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una pena edittale più grave in relazione al reato ivi previsto;

c) all'articolo 36 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca grave reato;

d) all'articolo 38, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di limitare la nozione del segreto di Stato in maniera tale che il ricorso ad esso sia possibile solamente nel caso in cui sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente.


 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Esteri)

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Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 15.05.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.

T.U. C. 445, Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1156 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), relatore, osserva come il testo unificato, trasmesso dalla I Commissione come risultante dall'esame degli emendamenti, riformi incisivamente e significativamente la legge n. 801 del 1977, segnalandosi in particolare per l'organicità della struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. La responsabilità politica primaria del Presidente del Consiglio è ribadita in virtù dell'attribuzione esclusiva dei principali poteri. Una novità è costituita dalla possibilità che l'autorità governativa da lui delegata possa essere anche un ministro senza portafoglio. Il Consiglio interministeriale per la sicurezza della Repubblica si compone in modo efficace, oltre che del Presidente del Consiglio, dei soli ministri dell'interno, degli esteri e della difesa. Il Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza viene meglio delineato, anche per l'istituzione al suo interno dell'ufficio centrale per la segretezza, dell'ufficio centrale degli archivi, nonché della scuola di formazione di cui va sottolineato il rilievo in relazione alla complessità delle attuali minacce. Per la prima volta, sono poi statuite in modo  preciso le garanzie funzionali, lo stato giuridico e le norme di contabilità, in modo da evitare il ripetersi di gravi episodi che in passato hanno suscitato viva preoccupazione. In particolare, si segnalano le disposizioni sull'opposizione della speciale causa di giustificazione, sull'identità di copertura, sulle attività simulate. Il controllo parlamentare viene altresì ulteriormente rafforzato. Il Comitato parlamentare assume la denominazione per la sicurezza della Repubblica e si accresce di due unità. Si sancisce il principio di affidarne la presidenza all'opposizione. Si riformula e si puntualizza, infine, la disciplina del segreto di stato, con particolare riguardo alle classifiche di segretezza.

Per i profili di diretta competenza della Commissione Esteri, segnala come il ruolo del Ministro degli Esteri sia significativamente riconosciuto in virtù dell'inclusione nel Consiglio interministeriale a composizione ridotta, nonché dell'informativa che può ricevere dal servizio per la sicurezza esterna. L'attuazione degli accordi internazionali - così come la cooperazione con i servizi esteri - è comunque prevista a carico di entrambi i servizi per la sicurezza esterna ed interna. Il coordinamento tra i due servizi, reso ancor più necessario dalle caratteristiche delle attuali minacce che chiamano in causa sia la sicurezza esterna che quella interna, risulta opportunamente rafforzato.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Ramon MANTOVANI (RC-SE), pur preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere, segnala l'eccessiva genericità della formulazione relativa agli «interessi economico-finanziari strategici per la collettività» che sarebbero tutelati dal segreto di stato ai sensi dell'articolo 38 del testo in esame. Al riguardo, menziona a titolo d'esempio l'attività dell'ENI in Nigeria, dove, come noto, alcuni cittadini italiani sono ancora sequestrati. Fa poi riferimento alla possibilità che siano segretati accordi internazionali non stipulati dal Governo ma da altre autorità. A questo proposito, osserva come il testo proposto sia il frutto accelerato di una situazione di crisi quale quella determinatasi in relazione al caso di un sequestro di persona effettuato da servizi segreti stranieri sul territorio nazionale. Ritiene che entrambe le questioni meriterebbero ulteriore approfondimento sia presso la Commissione di merito che nel successivo esame in Assemblea.

Il viceministro Ugo INTINI, nell'apprezzare il senso delle considerazioni appena svolte dal deputato Mantovani, rileva come il testo all'esame della Commissione tenga conto dell'esperienza maturata circa la positiva collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e i servizi di informazione per il contrasto delle sfide globali quali il terrorismo internazionale, la criminalità transnazionale, l'immigrazione clandestina e le armi di distruzione di massa. Ricorda come su base quasi giornaliera si svolgano regolari contatti tra i servizi stessi e gli uffici della segreteria generale del suo dicastero. Registra infine con favore il riconoscimento da parte della Commissione di merito di tale ruolo al Ministero degli esteri.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), relatore, nel rispondere al collega Mantovani, osserva come la materia del segreto di Stato non rientri nella competenza della Commissione esteri, ma piuttosto in quella delle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Rileva comunque come, rispetto alla precedente normativa della legge n. 801 del 1977, l'ambito di applicazione del segreto di Stato risulti ridotto in relazione all'ambito internazionale. Concorda tuttavia con il collega Mantovani sulla genericità della formulazione relativa agli interessi economico-finanziari e ne'auspica una definizione più precisa e perspicua.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.25.


 



ALLEGATO 1

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (T.U. 445, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1156 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti delle proposte di legge C. 445 e abbinate, trasmesso dalla I Commissione Affari costituzionali;

 

rilevato che:

le attuali minacce internazionali, e segnatamente quella terroristica oltrepassano la tradizionale distinzione tra sicurezza esterna ed interna, per cui appare opportuno rafforzare la funzione di coordinamento affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

è assicurata l'essenziale presenza del Ministro degli Affari esteri in seno al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ed è ad essa opportunamente correlata la tempestiva informativa da parte del Servizio di informazione per la sicurezza esterna per i profili di competenze;

è prevista la cooperazione con i servizi esteri e l'attuazione degli accordi internazionali con riferimento all'attività sia del Servizio di informazione per la sicurezza esterna che di quello per la sicurezza interna;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE


 

 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

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Resoconto di martedì 5 dicembre 2006

 


 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa.

La seduta comincia alle 14.50.

 

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.

C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato e C. 1566 Mattarella.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio - Deliberazione di un conflitto di competenza).

 

La Commissione inizia l'esame.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sulle proposte di legge C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato e C. 1566 Mattarella recanti «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato».

Segnala che, nella seduta del 28 novembre scorso, la I Commissione ha avviato l'esame abbinato in sede referente, non solo delle citate proposte di legge, ma anche della proposta di legge C. 1822 Ascierto. Tuttavia, su tale proposta la Commissione Difesa non è stata chiamata ad esprimere il proprio parere, in quanto essa, recando disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza non disciplina profili di competenza della Commissione Difesa.

La proposta di legge C. 1566 Mattarella, sostituendo integralmente la legge 24 ottobre 1977, n. 801, affronta una riforma complessiva del sistema di sicurezza, comprendente anche una nuova regolamentazione della tutela del segreto di Stato.

La proposta di legge C. 1401 Naccarato, invece, concerne unicamente il secondo profilo, introducendo disposizioni in parte analoghe alla proposta di legge C. 1566.

Infine, la proposta di legge C. 445 Ascierto istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di sicurezza nazionale, con il compito di consigliare e assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza.

Prima di passare all'esame delle tre proposte di legge assegnate per il parere alla IV Commissione, svolge una breve panoramica sui principali aspetti della normativa in materia di servizi di informazione e siurezza, di cui alla legge n. 801 del 1977.

In proposito ricorda che, in base alla citata legge, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta l'autorità nazionale per la sicurezza a cui spetta la direzione, la responsabilità politica e il coordinamento dell'attività dei servizi. Presso la presidenza del consiglio è istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), composto dai ministri per gli Esteri, per l'Interno, per la Giustizia, la Difesa, l'Industria e l'Economia, che ha il compito di determinare insieme al Capo dell'esecutivo le linee strategiche della sicurezza.

Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito inoltre il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), che fornisce al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per svolgere le proprie funzioni. Il CESIS non è un terzo servizio di sicurezza, ma ha il ruolo di esecutore e di controllore dell'adempimento delle direttive del CIIS ed è il centro unificatore delle informazioni raccolte dai due servizi, per una loro migliore utilizzazione.

La legge prevede altresì due Servizi, uno prevalentemente militare, il SISMI (Servizio per le informazioni e la Sicurezza Militare), alle dipendenze del Ministro della Difesa, e l'altro, prevalentemente civile, il SISDE (Servizio per la informazioni e la sicurezza democratica), alle dipendenze del Ministro dell'interno. Le  competenze dei due Servizi sono determinate sulla base degli interessi da tutelare: il SISMI svolge attività di controspionaggio e assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa, sul piano militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia ed aggressione; il SISDE, invece, assolve a tutti compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Oltre al SISDE e al SISMI, le uniche strutture autorizzate allo svolgimento di attività di intelligence sono gli Uffici di informazione delle Forze Armate, unificati nel Reparto informazioni e sicurezza dipendente dallo Stato maggiore della difesa, (RIS), con compiti di tipo esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare.

Ai fini del controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla citata disciplina legislativa, la stessa legge n. 801 del 1977 ha istituito un apposito Comitato bicamerale detto Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Comitato SIS) o Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co.). Il Comitato è costituito da 8 membri, 4 deputati e 4 senatori, nominati dai due presidenti delle Camere in modo da assicurare la composizione proporzionale dell'organo rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Generalmente vengono nominati quattro rappresentanti dei gruppi di maggioranza e quattro dei gruppi di opposizione.

In proposito, sottolinea che, a differenza di quanto sostenuto dal relatore per la I Commissione nella seduta del 28 novembre scorso, la prassi di affidare la presidenza del Comitato ad un parlamentare dell'opposizione, non è stata costante, ma si è affermata soltanto a partire dal 1992.

Infine, ricorda che la legge n. 801 del 1977 detta una disciplina sul segreto di Stato, che nel prevedere specificamente le materie suscettibili di segretazione, esclude la possibilità di opporre il segreto su fatti eversivi dell'ordine costituzionale e prevede che di ogni conferma dell'opposizione del segreto nel corso di un procedimento giudiziario il Presidente del Consiglio debba informare il Comitato parlamentare di controllo, indicandone succintamente le ragioni. Il Comitato qualora ritenga a maggioranza assolta dei componenti infondata la decisione del Presidente del Consiglio, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Passando all'esame delle proposte di legge, si sofferma su tre questioni fondamentali tra loro connesse e sulle soluzioni prospettate al riguardo dalle diverse proposte di legge.

La prima questione riguarda la responsabilità generale della politica della sicurezza.

In proposito, ricorda la proposta di legge C. 1566 Mattarella conferma in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, ma non il coordinamento di tale politica, che viene annoverato tra le funzioni del Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), ossia dell'organo che, come meglio si vedrà in seguito, prende il posto del CESIS. Il Presidente del Consiglio viene coadiuvato, in questa difficile responsabilità, tanto a livello politico quanto a livello tecnico.

Per quanto riguarda il primo profilo, il presidente del Consiglio può esercitare le sue funzioni da solo oppure delegandole a un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario; non sono delegabili alcune specifiche funzioni, in particolare quelle che riguardano l'apposizione del segreto di Stato, la definizione dei criteri di classificazione dei documenti e le competenze che la legge assegna espressamente al Presidente del consiglio dei ministri.

Per quanto concerne il secondo profilo invece, presso la presidenza del Consiglio viene istituito, come previsto attualmente, il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), con compiti di consulenza del Presidente del consiglio dei ministri, di definizione degli indirizzi della politica dell'informazione e della sicurezza, di vigilanza sugli organismi  informativi e della sicurezza. Il CIS è dotato di poteri più incisivi, assorbendo in gran parte i compiti attualmente esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno. Alle funzioni di consulenza e di proposta - previste dalla legge n. 801 - sono affiancate quelle di indirizzo della politica informativa e di regolazione e controllo delle strutture operative. La perdita di tali compiti da parte dei due Ministri è bilanciata da una composizione più ristretta del Comitato, che vede la rappresentanza di tre ministeri (difesa, interni ed estero), in luogo dei sei previsti dalla legge 801 (i tre citati, più giustizia, sviluppo economico ed economia e finanze).

Sottolinea come nell'ambito della questione della responsabilità politica della sicurezza, uno specifico rilievo assuma l'articolazione dei servizi per l'informazione e la sicurezza.

In particolare, il problema che si pone è quello di stabilire se sia preferibile un sistema caratterizzato dalla presenza di un solo servizio o da due servizi di sicurezza e, nel caso si opti per l' ipotesi dei due servizi, se il criterio di ripartizione delle competenze debba essere per materia o per territorio e, ancora, se essi debbano far riferimento ai ministri di settore (esteri, difesa, interni) o direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala che nella comunità internazionale prevale nettamente il modello pluralistico, che prevede più Servizi con competenze distinte per materia o per territorio, che fanno riferimento ad un unica struttura con compiti di coordinamento e di indirizzo.

Rileva che la proposta di legge C. 1566 Mattarella prevede che il SISMI e il SISDE siano sostituiti rispettivamente dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia per le informazioni per la sicurezza interna (AISI), i cui compiti vengono distinti non più in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all'estero l'AISE e, all'interno, AISI). Inoltre, tali strutture cessano di dipendere rispettivamente dai Ministri della difesa e dell'interno, ma rispondano direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità da questi delegata) a cui spetta anche la nomina dei relativi direttori. Ciascuna delle due agenzie può operare anche sul territorio di competenza dell'altra purchè in cooperazione. Questa clausola dovrebbe impedire sovrapposizioni e interferenze. Infine, negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio.

Il coordinamento tra i servizi viene assicurato dalla due strutture che prendono il posto del CESIS. Quest'ultimo, in buona sostanza, viene completamente trasformato, al suo posto vengono istituite due strutture il Dipartimento governativo delle informazioni e sicurezza (DIGIS) che eredita le competenza della Segreteria generale del CESIS, cioè l'apparato amministrativo del Comitato esecutivo, oggi privo di disciplina di rango legislativo e il Comitato tecnico esecutivo (CTE) che sostituisce il CESIS vero e proprio, quale luogo di confronto e coordinamento dove sono rappresentati i vertici dei servizi e delle forze di polizia, compreso il Capo reparto del RIS difesa. L'obiettivo è di separare nettamente la struttura di coordinamento dagli organismi operativi e di fornirgli le competenze necessarie per assicurare l'unitarietà d'azione di quest'ultimi.

La seconda questione che sottolinea è quella relativa alle garanzie funzionali riconosciute al personale dei servizi di intelligence che, nell'ambito della propria attività d'ufficio, violi la legge penale.

Innanzitutto ricorda che per il personale dei Servizi, come per qualsiasi destinatario della legge penale, sono operative le cause di giustificazione dello stato di necessità, della legittima difesa e dell'adempimento del dovere.

Inoltre, osserva che il tema delle garanzie funzionali è stato almeno in parte affrontato da alcune previsioni in materia di lotta al crimine organizzato e al terrorismo, che hanno riconosciuto alla polizia giudiziaria alcune garanzie in materia di  operazioni sotto copertura ed altro tipo di interventi astrattamente considerabili come reato.

Riguardo alla questione delle garanzie funzionali, rileva che la proposta di legge C. 1566 Mattarella prevede una specifica causa di non punibilità per comportamenti posti in essere nell'esercizio o a causa dei compiti istituzionali, nell'ambito e in attuazione di operazioni previamente autorizzate, purché ci sia un rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini e vi sia stata una espressa autorizzazione del responsabile politico. Sono espressamente escluse le condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute, l'incolumità pubblica, il favoreggiamento mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. La causa di non punibilità può essere opposta dal singolo appartenente ai servizi; l'autorità giudiziaria, qualora ritenga che non ne esistano i presupposti, chiede conferma al Presidente del Consiglio, il quale entro due mesi può annunciare che la causa di non punibilità non ha ragion d'essere, o può confermare la causa di non punibilità indicandone i motivi, o, infine, può opporre il segreto di Stato.

Ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, costituito da tre componenti di indiscussa competenza e autorevolezza, che verifica i comportamenti tenuti dai soggetti che si avvalgono della causa di non punibilità e su sua richiesta forniscono un parere sulla opponibilità all'autorità giudiziaria della clausola di non punibilità.

In proposito, a suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di prevedere anziché una causa di non punibilità, una causa di giustificazione. Infatti, mentre la causa di non punibilità, presuppone il compimento del reato che tuttavia non può essere punito, con la causa di giustificazione, invece, il reato si presume non esistente.

La terza questione che pone all'attenzione della Commissione riguarda i poteri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui tutte le proposte che se ne occupano ne propongono il rafforzamento.

Rileva che in base alla proposta di legge C. 1566 Mattarella i principali poteri del Comitato parlamentare, che viene ridenominato Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), sono rappresentati dall'acquisizione di notizie e di informazioni sulle politiche della sicurezza e dell'informazione, sulla struttura dei servizi e sulla loro attività; dalla convocazione del presidente del Consiglio e dei membri del Comitato interministeriale, dei direttori dei servizi, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi; dall'informazione al Parlamento mediante la presentazione di relazioni, previa informativa al presidente del Consiglio che può opporre il segreto di Stato. Infine, i componenti del Comitato sono tenuti al segreto anche dopo la cessazione del mandato.

Infine, una questione a parte, a suo avviso, è quella concernente il segreto di Stato, che è il tema sul quale si concentra la maggior parte dei progetti di legge presentati in materia anche al Senato, con riferimento sia al contenuto che alle modalità di apposizione e di revoca.

Rileva che la proposta di legge del deputato Mattarella prevede che il segreto opposto all'autorità giudiziaria da un appartenente ai Servizi debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni. In caso di conferma, l'autorità giudiziaria, se non può procedere oltre, dichiara non doversi procedere per opposizione del segreto di Stato. Peraltro è prevista la possibilità di sollevare attribuzione tra i poteri dello Stato, in caso di persistente difformità di valutazione tra Presidente del Consiglio ed autorità giudiziaria procedente in ordine all'opponibilità del segreto di Stato.

Rileva altresì che la proposta di legge C. 1401 Naccarato prevede che il segreto di Stato non può essere opposto su fatti, notizie e documenti concernenti delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di strage e di mafia nonché di delitti concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico, rappresentando  quest'ultima una novità. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve confermare il segreto entro due mesi. Se non decide entro il termine, il segreto si intende non apposto o revocato e l'autorità giudiziaria può acquisire i documenti richiesti. Di ogni caso di opposizione del segreto di Stato è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato con sintetica motivazione. Questo, se ritiene infondata la conferma del segreto, informa le Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Con riferimento a tale deliberazione, non è richiesta una particolare maggioranza.

Ricorda infine che la proposta di legge del deputato Naccarato, inoltre, fissa termini precisi per ciascuna classifica di segretezza. Dopo quarant'anni tutti i documenti devono essere versati all'Archivio Centrale di Stato a meno che non sia previsto un termine più breve.

Roberta PINOTTI, presidente, alla luce della esauriente relazione svolta dal relatore, osserva come le proposte di legge in esame, nel dettare una nuova disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza e del segreto di Stato, ovvero nel modificare quella vigente, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, incidano profondamente su tematiche che, in quanto inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa, coinvolgono rilevanti aspetti di competenza della IV Commissione.

A questo riguardo, rammenta che la lettera circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti del 16 ottobre 1996 attribuisce alla competenza della IV Commissione tutte le tematiche concernenti la difesa e prevede, per la trattazione delle questioni di politica estera ad essa connessa, ivi compresi i profili concernenti la sicurezza nazionale, il coinvolgimento della Commissione Difesa affianco alla Commissione Affari esteri e comunitari.

A suo avviso, non appare pertanto pienamente coerente con tale quadro il fatto che la medesima lettera circolare attribuisca alla competenza primaria esclusiva della I Commissione «la disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza», nonostante quest'ultima influisca in modo rilevante sui profili della sicurezza nazionale e della difesa.

In proposito, ricorda che, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la tutela della sicurezza dello Stato, attraverso l'attività di informazione, è affidata a due distinti organismi - il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) - le cui rispettive sfere di influenza sono determinate in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui spetta l'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza.

Rileva che, in coerenza, con tale impostazione, la citata legge assicura alle Forze Armate una qualificata presenza nell'articolata organizzazione dei Servizi e prevede la dipendenza funzionale del SISMI dal Ministro della difesa a cui vengono riconosciuti rilevanti poteri, primo tra tutti quello di nominarne il direttore, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS). In proposito, appare significativo il fatto che, oltre al SISDE e al SISMI, le uniche strutture autorizzate allo svolgimento di attività di intelligence siano gli Uffici di informazione delle Forze Armate, unificati nel Reparto informazioni e sicurezza (RIS).

Sottolinea che questa impostazione di fondo viene sensibilmente modificata dalla proposta di legge C. 1566 Mattarella. Infatti, il SISMI e il SISDE sono sostituiti rispettivamente dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia per le informazioni per la sicurezza interna (AISI), i cui compiti vengono distinti non più in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all'estero l'AISE e, all'interno, AISI). Inoltre, tali strutture cessano di dipendere  rispettivamente dai Ministri della difesa e dell'interno, ma rispondano direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità da questi delegata) a cui spetta anche la nomina dei relativi direttori.

Inoltre, segnala che la proposta di legge C. 1566 Mattarella, prevede, tra l'altro, una particolare tutela per il personale dei servizi di intelligence che, nell'ambito della propria attività d'ufficio, violi la legge penale. Poiché tale tutela dovrebbe riguardare tutto il personale dei servizi di intelligence, essa potrebbe estendersi anche la personale inquadrato nel RIS.

Poiché nella complessa disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza, a suo avviso, i profili di competenza della I e della IV Commissione appaiono di uguale rilevanza, i provvedimenti che vi apportano modificazioni richiederebbero una trattazione congiunta da parte delle Commissioni stesse. Sottolinea che in questo senso, per altro, è orientata la prassi costante del Senato della Repubblica.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione sollevi conflitto di competenza per chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge in titolo alle Commissioni riunite I e IV, in sede referente e, in subordine, che l'assegnazione in sede consultiva sia riconsiderata nel senso di prevedere che la IV Commissione esprima un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La Commissione delibera all'unanimità di sollevare conflitto di competenza per chiedere l'assegnazione delle proposte di legge in titolo alle Commissioni riunite I e IV in sede referente e, in subordine, che l'assegnazione in sede consultiva sia riconsiderata nel senso di prevedere che la IV Commissione esprima un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 8.50.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Nuovo testo unficato C. 445 Ascierto e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto e abbinate, recanti «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato».

Prima di esaminare il testo unificato, sottolinea come il tempo assegnato alla Commissione per l'espressione del parere risulti inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni in esso  contenute. Fa presente che nel corso della sua relazione si soffermerà quindi su quegli aspetti del provvedimento che, ad una prima lettura, appaiono presentare maggiore interesse.

Osserva che la struttura del testo unificato è sostanzialmente analoga a quella della proposta di legge C. 2070 Scajola ed altri, elaborata in seno al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO).

Innanzitutto, ritiene utile riepilogare sinteticamente quali siano, a suo avviso, i limiti alla disciplina vigente in materia, che ne rendono necessaria la riforma.

In particolare, tali limiti riguardano tre profili tra loro strettamente connessi:

la responsabilità generale della politica della sicurezza, che non appare sufficientemente incisiva specie nel coordinamento dei servizi di intelligence;

le garanzie funzionali riconosciute al personale dei servizi di intelligence, che non prevedono la possibilità che agenti dei servizi possano essere autorizzati a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reati;

i poteri del COPACO che non risultano particolarmente penetranti.

Osserva come, al fine di porre rimedio ai suddetti limiti, il testo unificato all'esame della Commissione intervenga su tutti gli aspetti della politica di informazione e sicurezza: dalla direzione politica alla struttura dei servizi; dal controllo parlamentare ai controlli interni; dal segreto di Stato alle classifiche di segretezza, eccetera.

Rileva come l'obiettivo della riforma sia quello di introdurre una disciplina legislativa non invasiva, in cui la rinuncia all'esercizio minuzioso della funzione legislativa venga compensata dalle funzioni di controllo parlamentare che si estendono anche sugli atti di produzione normativa secondaria.

Ritiene che la riforma proposta possa essere riassunta in alcuni punti salienti, risultanti dalla struttura del testo, per ciascuno dei quali evidenzierà i profili di maggiore problematicità: nuova struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rafforzamento della direzione politica del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rafforzamento del coordinamento tecnico dell'azione dei servizi, struttura binaria dei servizi, potenziamento dei controlli interni, regolamentazione legislativa dei NOS, introduzione delle garanzie funzionali, disciplina dello stato del personale, rafforzamento dei controlli di contabilità, rafforzamento del controllo parlamentare, disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato, ridefinizione della disciplina del segreto di Stato, regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza.

Per quanto concerne la nuova struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, rileva che il sistema è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'autorità delegata, ove nominata, dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (SIN).

In proposito, a suo avviso, andrebbe valutata l'opportunità di modificare l'acronimo «SIN», utilizzata per contrassegnare il Servizio di informazione e sicurezza interna, in quanto essa corrisponde al termine inglese «peccato».

Osserva che la scelta di fondo è stata quella di conservare l'assetto binario dei servizi di informazione e sicurezza, con l'istituzione di due distinti servizi (SIE e SIN), e di rafforzare conseguentemente sia la direzione e il coordinamento politico del Sistema dell'azione dei servizi esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri sia le funzioni di coordinamento tecnico svolte dal Dipartimento delle informazioni  e la sicurezza (DIS), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al posto dell'attuale CESIS.

È prevista la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, di delegare le funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva ad un ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario, definiti «Autorità delegata».

L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri Le deleghe al ministro senza portafoglio sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, senza la previa deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 3).

Per quanto riguarda il rafforzamento della direzione politica del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, osserva che l'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Tale funzione è attribuita al Presidente del Consiglio in via esclusiva insieme ad alcune altre che discendono logicamente da essa: l'apposizione e la tutela del segreto di Stato, la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei Servizi di informazione, la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i Servizi di Informazione e Sicurezza [articolo 2, comma 1, lettere da a) a f-bis)].

Il Presidente del Consiglio, inoltre, provvede al coordinamento delle politiche di informazione e sicurezza e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.

Il CISR è il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di SIE e SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare (articolo 5).

In merito al rafforzamento del coordinamento tecnico dell'azione dei servizi, rileva che, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'autorità delegata si avvalgono per l'esercizio delle loro competenze del Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS). Si tratta in sostanza di una struttura tecnico amministrativa permanente, che ha lo scopo di coordinare dal punto di vista tecnico l'intera attività di informazione e sicurezza e di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e all'autorità delegata di essere costantemente informati sull'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale.

Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla sua nomina e alla sua revoca. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, la nomina di uno o più vice-direttori generali e affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad  eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, è istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e vigilanza sul rispetto della normativa di settore (articolo 10).

Con riferimento alla struttura binaria dei servizi, osserva come sia confermato l'attuale assetto binario, sostituendo a SISMI e SISDE il SIE (articolo 6) e il SIN (articolo 7).

Al Servizio di informazione e sicurezza esterna (SIE) è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza dalle minacce provenienti dall'estero, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.

Al Servizio di informazione e sicurezza interna (SIN) è invece affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

Si tratta quindi di un criterio di ripartizione delle competenze di carattere territoriale destinato a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili.

Sono previste opportune forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali per le operazioni che presentino carattere misto, a cura del direttore generale del DIS.

SIE ed SIN rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla nomina dei relativi direttori ed alla loro eventuale revoca, con proprio decreto, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

In ciascun servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore, uno o più vicedirettori. Il direttore di ciascun servizio affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio stesso.

I direttori dei servizi devono riferire costantemente, per il tramite del DIS, sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata e presentare al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

Inoltre il SIE deve informare tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza, mentre il SIN deve rendere analoga informazione al Ministro dell'interno.

Le funzioni attribuite dalla presente legge a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con il SIE.

Ricorda che l'orientamento emerso nella I Commissione nell'esame del testo unificato è stato quello di porre il RIS al di fuori del sistema dei servizi. La questione che rimane sullo sfondo e che, a suo avviso, non appare sufficientemente chiarita, è però quella del rapporto tra RIS e sistema dei servizi. Osserva infatti che mentre le funzioni del SIE e del SIN risultano dettagliatamente disciplinate dal testo unificato, quelle del RIS continuano ad essere stabilite in modo estremamente sintetico (compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare) da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - che per altro, nel definire tali funzioni, rinvia all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato proprio dal presente provvedimento. Tali funzioni, quindi, ove interferenti con quelle attribuite dal presente testo unificato, in quanto di rango secondario, a suo avviso, sembrerebbero destinate a segnare il passo, in quanto non ritiene possa costituire sufficiente clausola di salvaguardia il fatto che le attività di ricerca e di elaborazione del SIE si svolgano  nell'ambito di non meglio precisati «settori di competenza». Fermo restando il fatto che, per evitare dubbi interpretativi le funzioni del RIS, a suo avviso, potrebbero essere più compiutamente elencate nel provvedimento, ritiene però che si potrebbe quanto meno stabilire che l'attività di ricerca e di elaborazione del SIE non riguarda i settori di competenza del RIS quali definiti dalla normativa vigente.

Per quanto concerne il potenziamento dei controlli interni, osserva che il rafforzamento politico del Presidente del Consiglio dei ministri, richiede l'introduzione di un nuovo modello di controlli. A tal fine, nell'ambito del DIS, è prevista l'istituzione di un apposito Ufficio ispettivo che può svolgere anche - a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei medesimi servizi di informazione e sicurezza. Agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di informazione.

Con riferimento alla regolamentazione legislativa dei NOS, osserva che viene regolamentato per legge il rilascio dei nulla osta di sicurezza ai soggetti che diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. Viene quindi creato, nell'ambito del DIS, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza (articolo 9).

Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le disposizioni necessarie per la tutela amministrativa del segreto di Stato, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (articolo 1, comma 2).

Riguardo all'introduzione delle garanzie funzionali, sottolinea che viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 17). A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte (articolo 18). La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.

Ricorda che quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le citate attività sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione ed il ricorso alla loro opera da parte dei servizi era indispensabile, ed era stato autorizzato tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, al personale dei servizi.

Coloro che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

In merito alla disciplina dello stato del personale, osserva che particolare attenzione è stata dedicata alle questioni inerenti alla selezione e alla formazione del personale. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri stabiliti dal testo unificato, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente speciale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

Si prevede, tra l'altro, l'istituzione, nell'ambito del DIS dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale (articolo 11) e la  possibilità per il personale dei servizi di utilizzare identità di copertura (articolo 24) e di svolgere attività simulate (articolo 25). In particolare, il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali, e i dirigenti dei Servizi di informazione ad esercitare attività economiche simulate.

Riguardo al trattamento del personale, a suo avviso, andrebbe valutata l'opportunità di reinserire nel testo unificato alcuni criteri direttivi relativi al regolamento del personale che sono stati espunti dalla precedente formulazione del testo. Tali criteri prevedevano in particolare la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro, la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.

Per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli di contabilità, ricorda che viene prevista l'emanazione del regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, nel rispetto dei principi fondamentali di contabilità generale dello Stato, e di alcune disposizioni che riguardano la presentazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, distinguendo la contabilità ordinaria da quella riservata, la previsione di un idoneo sistema di controlli che coinvolge un apposito ufficio distaccato della Corte dei conti, l'Ufficio bilancio e la ragioneria della Presidenza del Consiglio, l'Ispettorato del DIS e l'Organo parlamentare di controllo (articolo 29).

In merito al rafforzamento del controllo parlamentare, ricorda che viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

Segnala che l'ampliamento del numero dei componenti del Comitato potrebbe rendere più difficoltosa una composizione paritaria maggioranza-opposizione, in quanto per un fatto puramente aritmetico aumentano le probabilità che la maggioranza parlamentare abbia la maggioranza anche in seno al Comitato.

Poiché con una significativa innovazione normativa si prevede per legge che la Presidenza del Comitato sia attribuita ad un componente dell'opposizione, a suo avviso, potrebbe accadere che il Presidente del Comitato si trovi ad esercitare le sue funzioni in un organismo costituito prevalentemente da componenti di maggioranza.

Inoltre ritiene che al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere approfondita la possibilità di provvedere alla designazione dei suoi componenti attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo al contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta.

Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni (articolo 30).

Il Comitato procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi, acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse. Ricorda che secondo quanto risulta dalla proposta di legge presentata dai componenti del COPACO, ciò attribuirebbe al Comitato poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, anche se, a  suo avviso, la natura del Comitato è del tutto diversa da quella delle citate Commissioni.

Il Comitato può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato.

Al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In proposito, ritiene che non risulti di immediata evidenza la ratio sottesa alla non opponibilità del segreto professionale nei confronti del Comitato, considerato che le funzioni attribuite a quest'ultimo, come accennato in precedenza, appaiono del tutto diverse da quelle delle Commissione d'inchiesta.

Il Comitato parlamentare esprime il proprio parere non vincolante sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale del personale dei servizi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di informazione.

Ricorda che il Comitato è destinatario di molteplici comunicazioni obbligatorie e relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence:

il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività dei servizi;

il DIS comunica tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale;

il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza;

il Presidente del Consiglio dei ministri informa circa le operazioni condotte dai servizi di informazione nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate. Segnala che quest'ultima disposizione è del tutto innovativa e determina un significativo rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato.

Ricorda altresì che l'esito degli accertamenti condotti e l'attività svolta dal Comitato sono riferiti alle Camere (articoli 34 e 35).

Sottolinea il fatto che viene reso ancor più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato. In particolare, quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato (articolo 36).

Una novità senza precedenti, a suo avviso, è infine costituita dalla ultra-attività del Comitato dopo lo scioglimento delle Camere: si assicura, in tal modo, che una funzione essenziale quale il controllo democratico sull'attività dell'intelligence non venga meno proprio in una fase delicata quale quella della campagna elettorale (articolo 30, comma 1).

Per quanto concerne la disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato, ricorda che, al fine di tenere  conto della specificità della natura dei servizi e dei loro atti, la proposta reca una disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento sia all'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria sia all'acquisizione di copie di atti o informazioni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sostanza, le richieste dell'autorità giudiziaria sono ricondotte in ultima istanza alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri che può autorizzare l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato (articolo 15).

Per converso, il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione.

Sottolinea anche le misure previste per tutelare la riservatezza dell'identità degli appartenenti agli organismi di intelligence che siano ascoltati dalla magistratura nell'ambito di un procedimento penale quali ad esempio la partecipazione a distanza al procedimento, con l'utilizzo di strumenti tecnici idonei (articolo 27).

Inoltre, ricorda che viene previsto un vincolo per l'autorità giudiziaria che abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza di trasmettere la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato, tranne che non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti (articolo 28).

Nell'ottica di un potenziamento della capacità info-operativa degli organismi di intelligence è, inoltre, regolamentata la collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia per lo svolgimento dei compiti loro affidati (articolo 12), nonchè con pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità (articolo 13). In particolare è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

Con riferimento alla ridefinizione della disciplina del segreto di Stato, sottolinea che l'obiettivo che si intende realizzare è quello di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali (articolo 34).

La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che tale durata sia protratta, fino a raddoppiarsi (articolo 38, commi 7 e 8). Analogamente, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la cessazione anticipata del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (articolo 34, comma 7).

Ricorda che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fatti costituenti reato di devastazione, saccheggio o strage diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, strage semplice o associazione di tipo mafioso (articolo 34, comma 9).

Coerentemente con tali princìpi, sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di opposizione e conferma del segreto di Stato (articolo 39).

Viene, infine, confermato il coinvolgimento attivo del Comitato parlamentare in ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato: di tali casi il Presidente  del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato, il quale - se ritiene infondata l'opposizione del segreto - ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche (articolo 39, comma 5).

Con riferimento alla regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza, rileva che il testo unificato ha provveduto a disciplinare il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie. La novità di maggior rilievo è la previsione di un sistema di declassifica automatica (articolo 40). La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato Marco VERZASCHI, si rimette alle valutazioni della Commissione. Tuttavia, per quanto concerne le funzioni del RIS, nel concordare con le osservazioni del relatore, rileva in primo luogo che potrebbe essere espunto dal testo unificato la denominazione di Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della difesa, in quanto si tratta di una denominazione troppo specifica che rispecchia una modalità organizzativa che in futuro potrebbe essere modificata. Inoltre, ritiene necessario specificare nel testo unificato le funzioni attribuite al RIS, anche mutuandole dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 801 del 1977.

Giuseppe COSSIGA (FI) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta che ha messo in condizione la Commissione di avere un quadro complessivo della struttura del provvedimento. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'acronimo SIN, ritiene che la preoccupazione espressa in proposito dal relatore sia eccessiva, anche perché non si tratterebbe del primo caso di utilizzo di un acronimo «improprio» in un testo di legge. Per quanto concerne la composizione del Comitato parlamentare ritiene che l'attribuzione della presidenza ad un componente dei gruppi di opposizione, nonchè l'eventuale previsione di una composizione paritaria maggioranza-opposizione del Comitato possa essere foriera di confusione, in quanto nell'attuale sistema politico, non essendosi ancora concluso il passaggio al bipolarismo, non può essere escluso il transito di un gruppo politico da uno schieramento all'altro. Pur non ravvisando particolari pericoli nel fatto che si possa determinare una situazione nella quale il presidente designato dall'opposizione si trovi ad esercitare i propri poteri in un Comitato costituito in maggioranza da componenti dello schieramento politico opposto, ritiene tuttavia che la proposta del relatore di prevedere une elezione dei componenti del Comitato a maggioranza qualificata da parte delle Assemblee di Camera e Senato, sia apprezzabile ed avrebbe il pregio di escludere, almeno in parte, che i presidenti dei due rami del Parlamento debbano assumere in questa materia decisioni molto difficili.

Per quanto riguarda infine la questione della mancata disciplina nel provvedimento delle funzioni del RIS, nel concordare con le osservazioni del relatore, rileva che l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza avrebbe l'effetto di escludere questo organismo da qualsiasi controllo parlamentare, in controtendenza con l'impostazione del provvedimento che va invece nella direzione di un rafforzamento del controllo stesso.

Elettra DEIANA (RC-SE), nel concordare con le considerazioni del deputato Cossiga, ritiene che la soluzione prospettata dal Governo in merito alle funzioni del RIS se, concepita come mero richiamo alle funzioni attualmente, non risolva il problema del rapporto di quest'ultimo con  il sistema di informazione per la sicurezza. Ritiene comunque che la ristrettezza dei tempi di esame non abbia consentito alla Commissione un sufficiente approfondimento dei molteplici profili risultanti dal provvedimento. Segnala come il testo elaborato dalla I Commissione sia stato frutto di un lavoro ampiamente condiviso tra maggioranza e opposizione iniziato nell'ambito del COPACO con l'elaborazione di un'apposita proposta in materia. Sottolinea come il punto centrale del provvedimento, sia rappresentato dalla riconduzione dell'intera materia dei servizi di informazione per la sicurezza e del segreto di Stato alla responsabilità politica del Governo. Si tratta di un aspetto strettamente connesso a quello del corrispondente rafforzamento del controllo parlamentare sulle cosiddette garanzie funzionali nonché sui bilanci e sulla documentazione custodita negli archivi. Ribadisce come i tempi molto serrati per l'esame del provvedimento non abbiano consentito un sufficiente approfondimento di alcune delicatissime tematiche, come il rapporto tra segreto di Stato e autorità giudiziaria, che sono ora all'attenzione della stampa. Auspica pertanto che il dibattito in Assemblea possa consentire di apportare eventuali correzioni al testo unificato.

Tana DE ZULUETA (Verdi) nel condividere le osservazioni del deputato Cossiga sulle funzioni del RIS e sulla necessità di introdurre un controllo parlamentare anche sull'operato di quest'ultimo, ritiene paradossale che il citato organismo non sia stato ricompreso nel sistema di informazione per la sicurezza. A questo riguardo segnala come il RIS sia di fatto attualmente impegnato in Afghanistan in attività di intelligence, senza peraltro sottostare ad alcun codice di condotta, la cui introduzione sarebbe invece quanto mai opportuna, considerati gli intensi rapporti che si instaurano nei teatri operativi tra l'Italia e alcuni paesi alleati il cui ordinamento non sempre ha dato prova di assoluto rispetto dei diritti umani, come dimostra la creazione di alcune prigioni speciali. Inoltre segnala come l'esclusione del RIS dal sistema di informazione per la sicurezza comporti anche la sua esclusione dalla disciplina sulla comunicazione istituzionale dei servizi il cui rilievo appare non marginale come dimostrano i recenti fatti di cronaca sulla presenza di uffici di comunicazione occulti. Nel valutare positivamente le disposizioni che disciplinano la gestione degli archivi, rileva tuttavia l'esigenza di istituire una banca dati centralizzata per assicurare adeguata pubblicità alle varie tipologie di atti custoditi, ferma restando la segretezza del relativo contenuto. Esprime un giudizio positivo anche sulla disciplina del segreto di Stato, che fissa un termine al segreto, a suo avviso fin troppo breve, anche se temperato dalla possibilità di disporne il rinnovo.

Esprime perplessità in merito alla istituzione di un contingente speciale del personale, in quanto non ritiene chiaro se tale contingente riguardi tutto il personale dei servizi o solo parte di esso. Inoltre, ravvisa la necessità di introdurre quale requisito per la selezione del personale la conoscenza delle lingue straniere. In merito alla questione sollevata dalla stampa circa l'introduzione dell'articolo 39, in tema di tutela di segreto di Stato, nelle ultime fasi di elaborazione del testo unificato, sottolinea come il citato articolo, sebbene con una diversa numerazione fosse già presente nel testo base approvato a suo tempo dalla I Commissione. Ritiene comunque che il tema della tutela del segreto di Stato debba essere adeguatamente approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel ringraziare il relatore per l'ampia illustrazione svolta, ritiene comunque che questi non abbia portato un sufficiente contributo politico all'esame del provvedimento. Nell'esprimere una valutazione positiva sull'impostazione «non invasiva» del testo unificato, ritiene tuttavia che in una direzione opposta rispetto a tale prospettiva si collochi il fatto di affidare per legge all'opposizione la presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

A suo avviso infatti tale attribuzione dovrebbe essere lasciata alla sensibilità politica degli schieramenti più che disciplinata da una disposizione legislativa. Ritiene altresì che il provvedimento dovrebbe essere ulteriormente approfondito sia per quanto riguarda le funzioni del RIS sia per quanto concerne altri specifici profili, come ad esempio quello di delegare alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ad un ministro senza portafoglio ovvero ad un sottosegretario ove il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Giudica la possibilità di tale delega singolare nella sua formulazione letterale e non condivisibile nel merito, in quanto non in linea con l'impostazione generale del provvedimento che è quella di ricondurre la materia dei servizi di informazione per la sicurezza alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.

 

 

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 13.45.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Nuovo testo unificato C. 445 Ascierto e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni, che illustra (vedi allegato 1).

Il sottosegretario di Stato Emidio CASULA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola COSENTINO (FI) chiede al relatore chiarimenti in merito alla osservazione contenuta nel parere relativa alla esclusione della non opponibilità del segreto professionale al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Tana DE ZULUETA (Verdi) condivide la richiesta di chiarimenti del deputato Cosentino.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, precisa che, come si evince dalla sua relazione, l'osservazione deriva dal fatto che non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla non opponibilità del segreto professionale nei confronti del Comitato, considerato che le funzioni attribuite a quest'ultimo appaiono del tutto diverse da quelle delle Commissioni d'inchiesta.

Giuseppe COSSIGA (FI), nel concordare con la proposta di parere del relatore, chiede al Governo di precisare meglio il contenuto delle funzioni del RIS, in modo da escludere che esso possa svolgere funzioni di intelligence.

Giovanni CREMA (RosanelPugno) concorda con la proposta di parere del relatore e in particolare esprime apprezzamento sulla condizione contenuta nel dispositivo.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ritiene che la proposta di parere del relatore si sia concentrata su alcuni punti non emersi nel corso del dibattito ed abbia invece trascurato alcune osservazioni qualificanti che hanno caratterizzato la discussione, come ad esempio l'esigenza di escludere la figura dell'autorità delegata ovvero quella di chiarire la natura del contingente speciale del personale di cui all'articolo 21.

Roberta PINOTTI, presidente, osserva come tutte le questioni affrontate nella proposta di parere del relatore siano presenti nella sua relazione introduttiva.

Andrea PAPINI (Ulivo), nel replicare alle osservazioni del deputato Evangelisti, fa presente come la figura dell'autorità delegata sia stata introdotta dalla I Commissione a conclusione di una lunga mediazione politica. Ritiene pertanto che qualora la Commissione Difesa riaprisse una questione tanto delicata, non svolgerebbe un lavoro costruttivo.

Fabio EVANGELISTI (IdV), pur apprezzando la sincerità delle considerazioni del relatore, osserva tuttavia che se si partisse dalla logica di considerare intangibili tutte le parti del provvedimento frutto di mediazione politica, la Commissione dovrebbe rinunciare a svolgere il proprio lavoro in sede consultiva. Preannuncia quindi la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Elettra DEIANA (RC-SE), nell'associarsi alle richieste di chiarimenti al Governo dei deputati Cossiga e De Zulueta, ritiene che il relatore abbia ben recepito nella condizione inserita nella sua proposta di parere favorevole, le osservazioni emerse nel corso del dibattito riguardo al rapporto tra RIS e sistema di informazione per la sicurezza.

Severino GALANTE (Com.It) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Emidio CASULA, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti in merito alle funzioni del RIS, fa presente che tale organismo non svolge compiti di intelligence, ma attività di carattere tecnico-militare al servizio delle Forze armate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.


 


 


ALLEGATO 1

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (Nuovo testo unificato C. 445 Ascierto e abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto ed abbinate, recante: «Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

premesso che:

il tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del proprio parere è risultato inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento;

la Commissione, tuttavia, considerata la sensibile incidenza del provvedimento sui profili di sua competenza, ha ritenuto comunque opportuno esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento;

 

rilevato che:

il provvedimento, nel ridefinire il sistema di informazione e sicurezza, non affronta, se non marginalmente, il tema del rapporto tra i servizi di informazione e sicurezza e il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), limitandosi a stabilire all'articolo 8, comma 2, che tale reparto agisce in stretto collegamento con il SIE;

le funzioni del SIN e del SIE, poiché disciplinate dal provvedimento in oggetto risultano affidate ad un atto normativo di rango primario, mentre quelle del RIS continuano ad essere definite da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - per altro, mediante un rinvio all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato dal presente testo unificato;

ritenuto che la disciplina sulla esclusività delle funzioni attribuite a SIE e SIN di cui all'articolo 8 non sia sufficiente ad escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

rilevato altresì che:

al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che essi sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere attentamente valutata la possibilità di introdurre nuovi criteri, anche di carattere elettivo, per la designazione dei componenti medesimi;

considerato che, alla luce delle competenze del citato Comitato parlamentare, non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla disposizione di cui all'articolo 31, comma 11, che prevede la non opponibilità del segreto professionale e del segreto bancario nei confronti del Comitato stesso;

valutata l'opportunità di reintrodurre nel testo unificato alcuni importanti criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21, 

 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia puntualmente esplicitata la natura del collegamento di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

e con le seguenti osservazioni:

al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere la designazione dei componenti del citato Comitato, attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo nel contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta;

valuti la Commissione l'opportunità di escludere, all'articolo 31, comma 11, la non opponibilità nei confronti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica quanto meno del segreto professionale;

valuti la Commissione l'opportunità di reintrodurre tra i criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21 quelli riguardanti la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro e la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.20.

 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Nuovo testo unificato C. 445 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che la proposta di legge, non corredata di relazione tecnica, reca la disciplina del sistema informativo per la sicurezza e del segreto di Stato e costituisce un testo di proposte di legge di iniziativa parlamentare. In particolare, si prevede la sostituzione dell'attuale assetto che si caratterizza per la presenza del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza  (CIIS), composto dal Presidente del Consiglio e da sei ministri, dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) presieduto dal Presidente del Consiglio e dotato di una segreteria generale, dal servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) dal servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), e dal Comitato parlamentare di controllo (COPACO) con un nuovo assetto che si articola nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), nell'autorità delegata dal Presidente del Consiglio (individuabile in un viceministro o in un sottosegretario), nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), nel servizio di informazioni per la sicurezza esterna (SIE), nel servizio di informazioni per la sicurezza interna (SIN) e nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Si prevede poi l'articolazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nell'Ufficio centrale per la segretezza, nell'Ufficio centrale degli archivi e nella Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS. In proposito, osserva che le norme delineano una complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alle attività in questione. Chiede pertanto che il Governo chiarisca se tale riorganizzazione può essere realizzata riallocando gli stanziamenti già esistenti in bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento poi all'articolo 13, che disciplina le forme di collaborazione con pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di pubblici servizi, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi volti a chiarire se l'attività di collaborazione e la stipula di eventuali convenzioni possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate senza determinare aggravi di spesa a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne poi il potere di accesso agli archivi informatici e l'obbligo di prevedere modalità tecniche per l'accesso a dati personali, andrebbe garantito che tale adeguamento tecnico sia reso possibile utilizzando i risparmi conseguibili dalla riorganizzazione e quindi senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 21 e 23 relativi alle dotazioni organiche e al trattamento economico del personale del DIS e dei Servizi di sicurezza, chiede che il Governo garantisca che l'attuazione della nuova disciplina regolamentare non comporti nuovi oneri in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche e dei relativi trattamenti economici. Ciò anche in considerazione del fatto che la relativa disciplina è rimessa ad un successivo provvedimento che potrà avere anche carattere derogatorio rispetto alla vigente normativa. Una analoga rassicurazione dovrebbe essere fornita in ordine agli eventuali effetti connessi al riconoscimento, all'atto del rientro nelle amministrazioni di provenienza, del periodo di lavoro presso il DIS e presso i Servizi di sicurezza. Si sofferma poi sull'articolo 29 stabilisce che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra tali organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica lo stanziamento disposto e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Con DPCM è adottato il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Il rendiconto relativo all'utilizzo dei fondi dello stanziamento è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS. Gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai  responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri. In merito ai profili di copertura e di conformità all'ordinamento contabile, segnala che l'articolo reca disposizioni meramente procedurali e non fornisce alcun dettaglio. Non si precisa infatti l'esercizio a decorrere dal quale verrebbe istituita l'apposita unità previsionale di base né si forniscono elementi quanto alle risorse che nella stessa verrebbero iscritte. In proposito, ricorda che già attualmente, secondo la normativa vigente, le risorse destinate ai servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato sono iscritte in apposito stanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali risorse, destinate alle spese di organizzazione e di funzionamento del CESIS, del SISMI e del SISDE, sono allocate nell'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 5107 che reca, per l'anno finanziario 2007, uno stanziamento di competenza di 615.000.000 euro. Da una interrogazione effettuata nella banca dati RGS in data 30 gennaio 2007 tale capitolo reca una disponibilità di competenza pari a euro 537.690.569. Risultano invece iscritti, per l'anno 2007, esclusivamente per memoria i capitoli 1121 e 1122, nell'ambito dell'u.p.b. 1.2.1.1 Servizio informazioni e sicurezza democratica (SISDE), nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, destinati rispettivamente alle spese di organizzazione e di funzionamento del SISDE e alle spese riservate del medesimo organismo. Infine, risultano parimenti iscritti solo per memoria, nello stato di previsione del ministero della difesa, per l'anno finanziario 2007, i capitoli 1050 e 1051 dell'Upb 1.1.2.1 Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), destinati alle spese di funzionamento e di organizzazione e quelle di natura riservate del citato Servizio. Rileva che il testo, in sostanza, non prevede esplicitamente che nella nuova unità previsionale di base confluiscano le risorse già stanziate in base alla normativa vigente. Ricorda in proposito che nell'articolo 19 della citata legge n. 801 del 1977 si stabiliva esplicitamente che in sede di prima applicazione confluissero nella apposita rubrica denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» di cui si prevedeva l'istituzione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze) gli stanziamenti già iscritti, per le medesime finalità, negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della difesa, in attuazione della riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza che la citata legge del 1977 aveva previsto. Riterrebbe pertanto opportuno integrare la disposizione di cui all'articolo 29 con un richiamo all'articolo 19 della legge n. 801 del 1977.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ricorda, che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, la Commissione esprimerà direttamente all'Assemblea il parere di competenza.


 

 



 

 

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura)

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Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Alba SASSO.

La seduta comincia alle 15.

 

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Nuovo testo unificato C. 455 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto POLETTI (Verdi), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca la disciplina del sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e del segreto, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui profili di competenza.

Ricorda quindi che l'articolo 1 reca, in particolare, la disciplina relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, attribuendo, in via esclusiva in particolare l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice-direttori dei servizi di sicurezza;la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il successivo articolo 2 definisce invece il sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica,  come composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui al successivo articolo 3, ove istituita, nonché dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). In particolare, l'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ove lo ritenga opportuno può delegare quelle funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva soltanto ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario, definiti appunto «Autorità delegata». L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

Ai sensi dell'articolo 4 per lo svolgimento dei compiti di coordinamento dei servizi e di acquisizione di informazioni dai medesimi è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge in specie i seguenti compiti: a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte da SIE e SIN, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di SIE e SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di SIN e SIE; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra SIE e SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con SIE e SIN il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentiti i servizi di sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo di legittimità sui servizi di sicurezza, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione  istituzionale; n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Aggiunge che il successivo articolo 5 disciplina invece il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa. L'articolo 6 disciplina quindi il servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'articolo 7 disciplina invece il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SIN le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. Il successivo articolo 8 ricorda poi che le funzioni attribuite dalla legge a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

Sulla base del titolo II, recante disposizioni organizzative, l'articolo 9 istituisce nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza. Competono in particolare all'UCSe gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. L'articolo 10 istituisce invece nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza; la gestione dell'archivio centrale del DIS; la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi; la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché la  documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

Precisa quindi che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione cultura, norme sulla formazione e addestramento sono dettate dall'articolo 11. Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce infatti nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. Si prevede che la Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati , esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse; il Direttore Generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza, e il direttore della Scuola definiscono quindi annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

L'articolo 12 stabilisce quindi la collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia all'attività dei Servizi, l'articolo 13 quella richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. Si rinvia invece al disposto dell'articolo 14 che introduce il nuovo articolo 118-bis del codice di procedura penale sulla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri, il successivo articolo 15 introduce invece dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito l'articolo 256-bis sull'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza, mentre l'articolo 16 introduce l'articolo 256-ter sull'acquisizione di atti, documenti o altra cosa per i quali viene eccepito il segreto di Stato.

Rinvia quindi al Titolo III sulla disciplina di garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità (articoli 17-29), mentre il successivo titolo IV disciplina il controllo parlamentare sulla materia, istituendo il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato (articolo 30). L'articolo 31 assegna in particolare al Comitato funzioni di controllo con il periodico svolgimento di audizioni; l'articolo 32 funzioni consultive con l'espressione di pareri sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21, peraltro a carattere obbligatorio non vincolante. Il parere sugli indicati schemi sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Si prevede inoltre che il Comitato riceva dal Presidente del Consiglio dei ministri, ogni sei mesi, una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. Sono altresì comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente. Ricorda quindi che la relazione semestrale  informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute. Si prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 34 il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informi il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il successivo articolo 35 stabilisce poi che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Norme sull'obbligo del segreto a carico dei suoi componenti sono poi dettate dall'articolo 36, mentre l'articolo 37 disciplina la organizzazione interna.

Evidenzia quindi che il titolo V reca infine la disciplina del segreto, con gli articoli da 38 a 40, mentre il successivo titolo VI, le disposizioni transitorie e finali. In questo ultimo senso si prevede all'articolo 43 che entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'entrata in vigore della legge è fissata dall'articolo 44 al sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere parere favorevole.

Nicola BONO (AN) esprime perplessità circa i profili di competenza della Commissione rilevando che le disposizioni relative all'articolo 11 riguardano più profili di materia lavoristica, che di istruzione e formazione.

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con il collega Bono rilevando l'opportunità di non esprimere il parere sul provvedimento in esame, non essendovi materia di competenza della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) rileva l'opportunità di prevedere una scuola di formazione nel provvedimento in esame, sulla quale previsione considera necessario che la Commissione esprima il proprio parere per i profili di competenza.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) evidenzia la opportunità di non cedere alla tentazione di liberarsi di un provvedimento, per quanto delicato. È convinto infatti che in un momento come quello attuale di profonda incidenza dei fenomeni terroristici nelle attività di sicurezza, vi sia l'esigenza di prevedere una scuola di formazione nell'ambito della quale siano insegnate materie che possano consentire agli allievi di quell'istituto una migliore conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno terroristico, tra cui, per esempio, quelle linguistiche. Condivide quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che i provvedimenti sono assegnati all'esame delle Commissioni in sede consultiva, sulla base delle competenze anche di proposte originarie da cui è scaturito successivamente il testo unificato. In ogni caso, ove la Commissione lo ritenesse, l'alternativa è la pronuncia di un parere favorevole, come proposto dal relatore, o un nulla osta nel caso in cui si rilevi che non vi sono materie di competenza della Commissione.

Fabio GARAGNANI (FI) riterrebbe opportuno pronunciare un nulla osata sul provvedimento in esame.

Roberto POLETTI (Verdi) ribadisce la proposta di parere favorevole da lui preannunciata, rilevando che l'articolo 11  attiene a materie di competenza della Commissione.

Nicola BONO (AN) riterrebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento dei profili di competenza della Commissione, ribadendo che la struttura di cui all'articolo 11 solo impropriamente può essere considerata come una scuola di formazione. Ribadisce quindi l'opportunità di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame.

Pietro FOLENA, presidente, concorda sull'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento sul contenuto del comma 2 dell'articolo in esame, rilevando l'esigenza di individuare se tra i rappresentanti dei ministeri interessati vi siano quelli responsabili nelle materie di competenza della Commissione.

Roberto POLETTI (Verdi), relatore, si riserva di acquisire anche dal Governo i chiarimenti richiesti.

Pietro FOLENA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura)
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Resoconto di giovedì 1° febbraio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 14.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Nuovo testo unificato C. 445 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo, il 31 gennaio 2007.

Roberto POLETTI (Verdi), relatore, ribadisce che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione cultura, l'articolo 11, comma 2, istituisce una Scuola di formazione nell'ambito della quale direzione faranno parte esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse. Si tratta quindi di una collaborazione che incide sugli ambiti di stretta competenza della Commissione e che peraltro condivide. Precisa peraltro che i rappresentanti dei ministeri interessati saranno quelli dei dicasteri di riferimento del settore, richiamati nel testo unificato e cioè il Ministero degli interni e della difesa. Aggiunge, in ogni caso, che i profili di competenza della Commissione sono sicuramente rilevanti,  in quanto nei programmi della Scuola dovranno essere tenuti in considerazioni i profili ricordati dal collega Tessitore, concernenti in particolare le materie di interpretariato e traduzione.

Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole.

Emerenzio BARBIERI (UDC), considerate le precisazioni fornite dal relatore, preannuncia anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.


 

 

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 15.10.

 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame.

Donata LENZI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, per la materia di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 445 e abbinate, in materia di «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto». La riforma dei Servizi di sicurezza in esame muove da una avvertita esigenza di adeguamento di tali strutture alla nuova realtà nazionale ed internazionale, profondamente mutata dal 1977, anno di approvazione della disciplina di cui si propone la riforma.

Il testo unificato si basa essenzialmente sui contenuti della proposta di legge C. 2070, presentata dai deputati componenti del COPACO (Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato), anche se numerose modifiche sono state introdotte nel corso della discussione nella sede della I Commissione Affari costituzionali. In base al testo, la responsabilità della politica informativa e della sicurezza è nel complesso attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui fanno riferimento due Servizi di sicurezza: uno con competenza all'interno del territorio nazionale (Servizio di informazione per la  sicurezza interna - SIN) ed un altro con competenza all'esterno (Servizio di informazione per la sicurezza esterna - SIE), con la previsione di un sistema di coordinamento e d'interazione. Solo alcune delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri possono essere delegate ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario, definiti «autorità delegata».

Ai sensi dell'articolo 1, quindi, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'autorità delegata, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). Per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono quindi il SIE e il SIN. Si prevede altresì un apposito Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coordinamento tra i Servizi, in luogo dell'attuale CESIS. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza: il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, l'articolo 11, in materia di formazione e addestramento, prevede che sia istituita nell'ambito del DIS (Dipartimento informazioni e sicurezza) la Scuola di formazione, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. Il Direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario nazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale. Ai sensi dell'articolo 12, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. Inoltre, in base all'articolo 13, il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

Il titolo III del provvedimento disciplina le garanzie funzionali e lo stato giuridico del personale. L'articolo 17 definisce l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali che si applicano al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi. Ai sensi del comma 2, tale speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone. La causa di giustificazione, che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante, appare preferibile all'ipotesi della causa di non punibilità, che lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato.

Il successivo articolo 18 prevede che, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei  ministri possa autorizzare le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte. È una decisione di natura eminentemente politica che deve necessariamente essere assunta dal Presidente del Consiglio. Il successivo articolo 19 disciplina l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria, prevedendo che il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

L'articolo 21 riguarda il trattamento del personale addetto al DIS ed ai Servizi di sicurezza, rimettendo ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio la disciplina delle modalità di reclutamento. Il regolamento disciplinerà quindi, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri indicati nel provvedimento in esame, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, il regime di pubblicità del regolamento stesso. Il regolamento è chiamato a determinare, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici; b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale; c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni fiduciarie per i vertici del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, la cui permanenza presso i servizi è legata alla permanenza dei medesimi vertici; e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, consentendola solo per il personale di alta e particolare specializzazione; f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, salvo che l'assunzione avvenga per concorso o che il rapporto di parentela o di affinità riguardi il Direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, casi per i quali l'incompatibilità è assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza; h) i criteri per la progressione in carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza; l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite.

Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del sistema di sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto riconosciuti ai sensi dell'ordinamento vigente e giornalisti professionisti o pubblicisti.

Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Sottolinea come, nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, sia stata soppressa la previsione, dapprima inserita nel testo, della possibilità di avvicendamento del personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, che invece, a suo avviso, in relazione alla delicatezza di tali compiti, sarebbe preferibile reinserire.

Evidenzia quindi come, in base all'articolo 24, relativo alle identità di copertura, il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

L'articolo 27 prevede la tutela del personale nel corso dei procedimenti giudiziari: quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine: in particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai Servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari , salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

L'articolo 28 prevede che l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza e non ricorra l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti, trasmette la documentazione acquisita al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sapere se alcune delle notizie acquisite siano coperte dal segreto di Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri risponde entro dieci giorni: trascorso tale termine, si intende che le comunicazioni non siano coperte da alcun segreto.

Il titolo IV disciplina il controllo parlamentare effettuato tramite il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da dieci parlamentari al fine di garantire una maggiore rappresentatività rispetto all'attuale composizione.

Il titolo V reca infine la disciplina del segreto, prevedendo che il segreto di Stato tuteli l'integrità della Repubblica e sia finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari strategici  per la collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. In base all'articolo 39, che sostituisce l'articolo 202 del codice di procedura penale, ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso divieto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato. Se tali soggetti oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.

Sulla base di tali considerazioni, formula infine una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Angelo COMPAGNON (UDC), apprezzata l'ampia relazione svolta, ritiene sia opportuno consentirne un approfondimento ai membri della Commissione.

Simone BALDELLI (FI) richiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire una valutazione della relazione svolta.

Gianni PAGLIARINI, presidente, accogliendo la richiesta dei deputati Compagnon e Baldelli, sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 16.10.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, pur esprimendo perplessità sull'osservazione formulata, che ritiene non necessaria.

Angelo COMPAGNON (UDC) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, pur ritenendo l'osservazione formulata non indispensabile.

Teresa BELLANOVA (Ulivo) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

 




 

ALLEGATO

 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il progetto di legge n. 445 ed abb., recante «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato»,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la possibilità di avvicendare il personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali e di precisare gli obblighi per il personale conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro con i servizi di sicurezza.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di martedì 6 febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.30.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento in sede consultiva al fine di esprimere il parere alla I Commissione, nella seduta di giovedì 1o febbraio. In quella occasione, tuttavia non è stato possibile pervenire all'espressione del parere in quanto non sono stati forniti dal rappresentante del Governo i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivante dal provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma la correttezza della ricostruzione del relatore effettuata nella seduta precedente in ordine alle risorse disponibili a bilancio per il funzionamento dei servizi segreti. Precisa peraltro che, per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, le risorse effettivamente disponibili, al netto cioè dell'accantonamento previsto da tale disposizione, risulta di 537.690.569 euro.

Lino DUILIO, presidente, ritiene opportuno procedere ad un approfondimento sul provvedimento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resoconto di mercoledì 7 febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.50.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO deposita la documentazione predisposta al  fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato). Rileva che la documentazione conferma l'idoneità degli attuali stanziamenti di bilancio a far fronte all'attuazione del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, osserva che la documentazione predisposta deve essere attentamente valutata al fine della predisposizione della proposta di parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10.10.


 


 

ALLEGATO

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 e abb.-A).

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 

Articoli da 1 a 11

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Delineano gli organi e le strutture che compongono il Sistema di informazione per la sicurezza, ne definiscono le competenze e le funzioni, prevedendo inoltre l'istituzione di nuovi Uffici nell'ambito del DIS.

Le previsioni normative comportano una radicale riorganizzazione dell'attuale configurazione degli Organismi di informazione sicurezza sia attraverso una razionalizzazione delle competenze dei due Servizi operativi, sia ponendo a fattor comune talune funzioni oggi svolte dalle tre strutture.

Pertanto il SIE ed il SIN svolgeranno rispettivamente le previste funzioni di ricerca all'estero e di dispositivo informativo interno attraverso il reciproco scambio delle risorse umane e strumentali attualmente impiegate.

Analogamente il DIS provvederà ai maggiori oneri da sostenere, derivanti dall'istituzione dei nuovi Uffici, avvalendosi:

per la Scuola di formazione: delle strutture logistiche, didattiche, impiantistiche e del personale attualmente utilizzate dal SISMI e dal SISDE per l'addestramento dei propri dipendenti;

per l'Ufficio Centrale per gli Archivi: di parte degli spazi, degli apparati e dei personale impiegati da CESIS, SISMI e SISDE per la gestione degli archivi di rispettiva competenza. I risparmi di uomini e mezzi derivanti dall'accorpamento

di comuni compiti saranno utilizzati per la gestione dei nascente Archivio storico;

per l'Ufficio ispettivo (peraltro non menzionato nella richiesta di elementi da parte della Commissione bilancio): del supporto di personale e risorse strumentali esistenti mentre gli oneri relativi agli «ispettori» - comunque di entità contenuta - potranno essere sostenuti con le attuali disponibilità finanziarie destinate al pagamento delle competenze del personale.

L'Ufficio Centrale per la Segretezza svolgerà le proprie attribuzioni utilizzando tutte le risorse attualmente assegnate all'U.C.Si. ufficio preposto alla tutela amministrativa del segreto.

Articolo 13

Collaborazione con pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di pubblici servizi.

Gli eventuali oneri derivanti dalla stipula di talune convenzioni - che non si prevedono particolarmente gravosi atteso il carattere di gratuità soprattutto di quelle concluse con le pubbliche amministrazioni - potranno essere assorbiti nell'ambito dei generali costi di funzionamento delle strutture per il realizzazione delle finalità istituzionali e, pertanto, con il budget attualmente a disposizione.

Analogamente non si prefigurano oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni relative all'accesso agli archivi informatici, di cui al comma 2, in quanto si utilizzeranno i sistemi informatici e di controllo attualmente esistenti.

 

Articoli da 21 a 23

Dotazioni organiche e personale dei DIS e dei Servizi di sicurezza.

Le norme delineano lo status del personale del DIS e dei Servizi, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la definizione dell'intero impianto che va dall'individuazione delle piante organiche alle modalità di reclutamento ed alle previsioni di carattere economico e previdenziale.

Vengono inoltre enucleati i criteri e i limiti atti a disciplinare le modalità di passaggio dell'attuale personale degli Organismi negli istituendi ruoli, nonché il rientro in Amministrazione del personale dei Servizi salvaguardando il principio del riconoscimento della professionalità acquisita.

Per quanto concerne i riflessi di natura finanziaria di tali disposizioni, si opera una compensazione tra i maggiori oneri derivanti dalle attuazioni di previsioni comportanti spese, quali quelle di cui alla lettera m dell'articolo 21, con le economie derivanti dai minori costi ottenuti dall'attuazione di altre disposizioni quali quelle di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 21.

 

Articolo 25

Attività economiche simulate.

Si conferma quanto emerso nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione Bilancio, che le nuove disposizioni, prevedendo attività che concretizzano modalità operative di svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Articolo 29

Norme di contabilità.

La norma disciplina le modalità di assegnazione agli organi del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza delle risorse finanziarie, delineando una dettagliata procedura.

Si tratta di disposizioni che non comportano oneri, ma contengono solo previsioni di carattere meramente procedurale, che individuano un preciso iter che va dall'istituzione di un'apposita unità previsionale di base alle concrete assegnazioni dei fondi a favore delle tre strutture e alla previsione di una specifica disciplina di contabilità.

Peraltro anche l'attuale normativa di cui alla legge n. 801/1977 prevede un iter di riparto ed assegnazione dei fondi agli Organismi secondo un sistema sostanzialmente analogo a quello descritto dalla nuova norma.

La disposizione risulta comunque incompleta, come rilevato nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio, non prevedendo che i fondi dei capitoli attualmente gestiti dal CESIS, dal SISMI e dal SISDE ed iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, debbano confluire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nell'istituenda Unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

Si concorda, pertanto, sull'esigenza dell'esplicitazione, analogamente a quanto a suo tempo previsto dalla legge n. 801 che conteneva specifica indicazione in ordine alla confluenza dei fondi preesistenti negli stati di previsione dei Ministeri dell'Interno e della Difesa a favore della nuova rubrica istituita con l'articolo 19.

Gli oneri derivanti dal nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica troveranno pertanto copertura con le risorse già stanziate, che confluiranno nella nuova Unità previsionale.

 

Articoli da 30 a 37

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Le disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento del Comitato non comportano oneri a carico del comparto per la sicurezza.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di giovedì 8 febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 10.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO conferma la correttezza degli elementi di informazione forniti nella seduta di ieri in ordine al fatto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento non emergeranno nuovi o maggiori oneri.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi  dall'Assemblea, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 3.100. In particolare, dovrebbe essere chiarito se dalla previsione della costituzione di un apposito Ministero senza portafoglio per la sicurezza, in luogo della possibilità, prevista dal testo, di delegare funzioni in materia ad un ministro senza portafoglio possano derivare nuovi o maggiori oneri. Chiede chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dall'emendamento 4.100, dall'articolo aggiuntivo 4.0100, dagli emendamenti 5.100, 6.100, 7.100, 8.100, 9.100, 10.100 e 21.100, che sostituiscono gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 21 prefigurando un diverso assetto del sistema dei servizi basato anche su specifiche agenzie e prevedendo la nomina di un ministro delle informazioni e della sicurezza e di un direttore generale quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza; dall'emendamento 4.20, che include tra i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche quello di curare ed adeguare il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi analoghi di Stati esteri o organizzazioni internazionali; dall'emendamento 6.64, che stabilisce che il Presidente del Consiglio nomini il direttore del SIE tra dirigenti d prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato; dall'emendamento 10.60, che prevede che si debba provvedere alla costituzione di appositi archivi anche presso i servizi; dall'emendamento 12.60, che prevede che il Comitato di analisi strategica antiterrorismo fornisca ogni collaborazione possibile al sistema di informazione; dall'emendamento 21.68, che prevede che il regolamento che determina il contingente speciale del personale addetto al DIS debba disciplinare anche i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo dei servizi di sicurezza e del DIS ad altre amministrazioni; dall'emendamento 29.100, che prevede la soppressione dell'articolo 29 che stabilisce, tra le altre cose, l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base per le spese del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO conviene con il relatore in ordine alle problematicità emerse per quanto concerne le proposte emendative richiamate dal relatore. In particolare, esprime la contrarietà del Governo sull'emendamento 3.100 in quanto la disposizione istituisce un nuovo Ministero senza portafoglio denominato Ministro delle informazione e per la sicurezza, con conseguenti oneri non quantificati né coperti; sull'emendamento 4.100 in quanto la proposta, nel prevedere l'istituzione di tre agenzie presso la Direzione generale per la formazione e la sicurezza nonché di tre Dipartimenti determina notevoli oneri di personale e di funzionamento non quantificati né coperti; inoltre la disposizione contribuisce al fenomeno della proliferazione delle strutture di vertice e si pone in contrasto con gli obiettivi di riduzione degli uffici di livello dirigenziale e di contenimento della spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Esprime avviso contrario anche sull'emendamento 4.20, che prevede l'adeguamento del servizio informatico e collegamenti con sistemi della stessa natura facenti capo a Stati esteri e organizzazioni internazionali. Al riguardo, fa presente che la disposizione appare suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura e pertanto si esprime parere contrario. Esprime avviso contrario pure sull'articolo aggiuntivo 4.0100, e sugli emendamenti 5.100, 6.100, 7.100, 8.100, 9.100, 10.100, 11.1, e 21.100: che prevedono nuove strutture ovvero una diversa composizione di quelle previste dagli articoli che si vuole emendare. Al riguardo, fa presente che gli emendamenti in esame non definiscono la composizione, in termini di risorse umane e strumentali, delle suddette strutture e pertanto non è possibile determinare gli effetti finanziari delle proposte emendative. Esprime avviso contrario anche sull'emendamento  10.60 in quanto la costituzione di appositi archivi per la conservazione presso la Direzione generale per l'informazione e la sicurezza comporta oneri di personale e di funzionamento non quantificati né coperti. Esprime poi avviso contrario sull'emendamento 29.100, che prevede la soppressione dell'articolo 29 recante norme di contabilità. Al riguardo, esprime la propria contrarietà in quanto l'emendamento in esame non si fa carico di indicare le modalità con cui assicurare le risorse per il funzionamento dei servizi.

Adriano MUSI (Ulivo) formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo elaborato dalla Commissione di merito;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

all'attuazione della riforma prospettata per quanto concerne l'istituzione del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avvalendosi, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le risorse iscritte a bilancio per l'anno in corso ed effettivamente disponibili, al netto dell'accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006, risultano pari a 537.690.569 euro;

è comunque indispensabile inserire nel testo una disposizione volta a stabilire esplicitamente che, in sede di prima applicazione, nella istituenda unità previsionale di base, di cui al comma 1 dell'articolo 29, debbano confluire le risorse già disponibili a bilancio;

con specifico riferimento alle disposizioni in materia di dotazioni organiche e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dei Servizi di informazione per la sicurezza interna ed esterna, il combinato disposto della lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 e dei commi 5 e 6 del medesimo articolo è idoneo a garantire l'invarianza della spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:

"6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Norme di contabilità e disposizioni finanziarie";

all'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma:

"2. In sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.100, 4.100, 4.20, 5.100, 6.100, 6.64, 7.100, 8.100, 9.100, 10.100, 10.60, 21.68, 21.100, 29.100 e sull'articolo aggiuntivo 4.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;  NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.


 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resoconto di martedì 13 febbraio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 15.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione di merito ha trasmesso una richiesta di riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 febbraio scorso sull'emendamento 6.64. Ricorda che l'emendamento prevede che il direttore del SIE (il servizio per le informazioni esterne) sia scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dall'amministrazione dello Stato e che su tale proposta la Commissione ha richiesto in quella occasione il parere del rappresentante del Governo e quindi, constatato l'avviso in tal senso del Governo, espresso un parere contrario. Ritiene pertanto necessario valutare, ai fini del riesame, se l'emendamento risulti compatibile con le clausole di salvaguardia individuate dalle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione nel parere reso nella medesima seduta dell'8 febbraio. Tali condizioni, che si sono tradotte negli emendamenti 29.600 e 44.600, prevedono che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tale attuazione, si provvederà, in sede di prima applicazione, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, prevedendosi altresì il trasferimento all'unità previsionale di base chiamata a finanziare le attività dei nuovi servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del progetto di legge, il trasferimento degli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Ricorda poi che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 4.204, 21.200, 23.200, 30.200, 31.200, 36.200, 37.200, 43.200 e l'articolo aggiuntivo 37.0200, che tuttavia non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che l'emendamento 6.64 non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative sopra richiamate. Propone conseguentemente di revocare il parere contrario espresso con riferimento all'emendamento 6.64 nella seduta dell'8 febbraio 2007.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.


 

 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di mercoledì 14 febbraio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.30.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

C. 445 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

 

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che è stato richiesto il riesame del parere contrario espresso dalla Commissione sull'emendamento 21.68. In proposito, ricorda che l'emendamento prevede che con il regolamento di cui all'articolo 21 da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del contingente del personale addetto ai servizi si debba provvedere anche a stabilire i criteri e le modalità per trasferire il personale del ruolo dei servizi stessi e del DIS ad altra amministrazione. La Commissione bilancio si era pronunciata, nella seduta dell'8 febbraio scorso, in senso contrario sull'emendamento in considerazione dell'eventualità che dall'applicazione della norma potessero derivare conseguenze negative per la finanza pubblica. Osserva che qualora la disposizione si intendesse come diretta a favorire la mobilità del personale interessato e considerato il carattere eventuale della stessa, nel senso che comunque sarebbe rimessa al regolamento la scelta di darne puntuale attuazione, si potrebbe pervenire ad una diversa valutazione ed esprimere un parere di nulla osta. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Avverte infine che l'Assemblea ha trasmesso un fascicolo n. 4 degli emendamenti  che contiene come nuove proposte emendantive gli emendamenti 17.201, 17.202, 38.200, 39.200, 39.201, 39.202 e 40.200 che tuttavia non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le valutazioni del relatore e osserva che l'emendamento 21.68 non appare suscettibile di determinare evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 21.68 e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e non contenuti nel fascicolo n. 2 su cui la Commissione si era espressa nella seduta dell'8 febbraio 2007. Conseguentemente propone di revocare il parere contrario espresso sull'emendamento 21.68 nella seduta dell'8 febbraio 2007.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.