Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - Lavori preparatori della Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Iter alla Camera (A.C. 445 e abb.): esame in sede referente (28 novembre ¿ 19 dicembre 2006) (Seconda edizione) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 76 Progressivo: 3 | ||
Data: | 17/09/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Servizi di informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato
Lavori preparatori della
Legge 3 agosto 2007, n. 124
Iter alla Camera
(A.C. 445 e abb.):
esame in sede referente (28 novembre – 19 dicembre 2006)
n. 76/3
Parte prima
Seconda edizione
17 settembre 2007
La documentazione predisposta in occasione dell’esame dei progetti di legge concernenti la riforma dei servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (A.C. 445 e abb.) si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 76, recante la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi dei progetti di legge e la normativa di riferimento;
§ dossier n. 76/1 (diviso in tre parti), recante l’iter parlamentare dei progetti di legge in materia esaminati nel corso della XIV legislatura;
§ dossier n. 76/2, recante la documentazione per la discussione del testo unificato (A.C. 445 e abb.-A) in Assemblea;
§ dossier n. 76/3 (diviso in sette parti), recante i lavori preparatori della legge 3 agosto 2007, n. 124;
§ dossier n. 76/4, recante la documentazione per l’esame delle modificazioni apportate al progetto di legge nel corso dell’iter al Senato in prima lettura.
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier del
Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: ac0161c1.doc
INDICE
§ A.C. 445, (on. Ascierto), Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale
§ A.C. 1566, (on. Mattarella ed altri), Disciplina del sistema informativo per la sicurezza
§ A.C. 1976, (on. Deiana), Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
§ A.C. 1996, (on. Gasparri ed altri), Disciplina del sistema delle informazioni per la sicurezza
§ A.C. 2016, (on. Mascia), Ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza
§ A.C. 2038, (on. Boato), Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale
§ A.C. 2124, (on. Cossiga), Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
§ A.C. 2125, (on. Cossiga), Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza
- I Commissione (Affari costituzionali)
L. 3 agosto 2007, n.
124.
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina
del segreto.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187.
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER
Art. 1.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.
2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Art. 2.
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI.
Art. 3.
Autorità delegata.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.
Art. 4.
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 è istituito, presso
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
Art. 5.
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
1. Presso
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei Ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6.
Agenzia informazioni e sicurezza esterna.
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero.
2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.
3. È, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l’AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. L’AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell’AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISE sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7.
Agenzia informazioni e sicurezza interna.
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.
3. È, altresì, compito dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISI può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con l’AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. L’AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell’AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISI riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISI affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISI sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 8.
Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI.
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l’AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza.
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42.
2. Competono all’UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno;
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma
7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del
presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori
possibili accertamenti di cui al comma
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.
Art. 10.
Ufficio centrale degli archivi.
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell’archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio centrale dello Stato.
Art. 11.
Formazione e addestramento.
1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi
dell’articolo 4, comma 7,
2.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico internazionale.
4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
Art. 12.
Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Art. 13.
Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.
1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, dell’AISE e dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 14.
Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale.
1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. – (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.
3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
Art. 15.
Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale.
1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. – (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato.
5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa».
Art. 16.
Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale.
1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. – (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa».
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
Art. 17.
Ambito di applicazione delle garanzie funzionali.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 18.
Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19.
Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria.
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di
attribuzione,
9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
Art. 20.
Sanzioni penali.
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 21.
Contingente speciale del personale.
1. Con apposito regolamento è determinato il
contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione
per la sicurezza, istituito presso
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all’operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l’incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all’AISE e all’AISI, costituito dallo stipendio, dall’indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 22.
Ricorsi giurisdizionali.
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.
3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
Art. 24.
Identità di copertura.
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
Art. 25.
Attività simulate.
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 26.
Trattamento delle notizie personali.
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6.
Art. 27.
Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari.
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
Art. 28.
Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale.
1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
Art. 29.
Norme di contabilità e disposizioni finanziarie.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
Art. 31.
Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
Art. 32.
Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
Art. 33.
Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.
3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell’anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 24, comma 1, svolte nell’anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
Art. 34.
Accertamento di condotte illegittime o irregolari.
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35.
Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
Obbligo del segreto.
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell’incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento.
Art. 37.
Organizzazione interna.
1. L’attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorità che li ha formati.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
Art. 38.
Relazione al Parlamento.
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
Segreto di Stato.
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
Art. 40.
Tutela del segreto di Stato.
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è
opponibile alla Corte costituzionale.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».
4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Art. 41.
Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Art. 42.
Classifiche di segretezza.
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
Procedura per l’adozione dei regolamenti.
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
Art. 44.
Abrogazioni.
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7, all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
Art. 45.
Disposizioni transitorie.
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le norme di cui all’articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 445
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ASCIERTO ¾ |
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Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale |
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Presentata il 4 maggio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua evoluzione degli scenari mondiali derivanti dalle complesse dinamiche innescate dalle recenti attività terroristiche internazionali, soprattutto di matrice islamico-fondamentalista, e dai loro evidenti riflessi sulle organizzazioni eversive nazionali sia in termini di modus operandi e di collegamenti con le forze eversive estere sia in termini di mutazione delle strutture organizzative e delle metodologie usate per l'occultamento e il procacciamento dei fondi necessari alle attività terroristiche, si è determinato un notevole innalzamento del livello di minaccia portato nei confronti degli Stati e delle società civili, reso eccezionalmente grave dalla sopravvenuta potenziale disponibilità per le organizzazioni terroristiche internazionali di armi di distruzione di massa (chimiche, biologiche e nucleari) che, a causa del loro enorme potenziale distruttivo intrinseco, renderebbero inaccettabile per qualsiasi Stato, in termini di vite umane e di sconvolgimento sociale indotto, qualsiasi atto terroristico portato con successo a mezzo di tali armi.
Pertanto, in tale quadro, come già attuato negli Stati Uniti d'America, la presente proposta di legge intende istituire un organismo di vertice tecnico-politico di sicurezza, il Consiglio di sicurezza nazionale, quale strumento operativo della massima autorità di Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, preposto alla rapida formulazione di indirizzi di prevenzione e di risposta ad atti terroristici, militari o paramilitari, comunque lesivi della sicurezza dello Stato e delle sue istituzioni politiche, economiche e sociali.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Consiglio di sicurezza nazionale). 1. Presso 2. Il Consiglio di sicurezza nazionale è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ed è composto da otto membri permanenti, di seguito indicati: a) il Presidente del Consiglio dei ministri; b) il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede in caso di impedimento o di delega specifica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; c) il Ministro degli affari esteri; d) il Ministro dell'interno; e) il Ministro della difesa; f) il Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza; g) il Capo di stato maggiore della Difesa; h) l'assistente speciale del Presidente del Consiglio dei ministri per il Consiglio di sicurezza nazionale, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Consiglio di sicurezza nazionale i Ministri, i Direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, i Capi di stato maggiore delle Forze armate, i Capi delle Forze di polizia e qualsiasi altra autorità civile o militare, compresi esperti in materia di sicurezza e politica militare, ritenuti utili alla trattazione di determinate materie od oggetti. 4. L'ordinamento e l'organizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 2. (Competenze). 1. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha il compito di consigliare e assistere, con parere non vincolante, il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna utili alla tutela della sicurezza dello Stato e degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali nonché dei cittadini e dei loro beni in Italia e all'estero. 2. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunisce in tutti i casi di richiesta di missioni operative all'estero per le unità speciali delle Forze armate. 3. Gli atti del Consiglio di sicurezza nazionale sono tutelati dalle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente, deliberando a maggioranza di sei membri permanenti su otto.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). 1. Le spese relative ai compiti istituzionali e alle attività del Consiglio di sicurezza nazionale sono iscritte in un'apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e la rendicontazione delle spese riservate nonché per le modalità e i tempi di documentazione delle stesse. |
N. 982
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati ZANOTTI, LENZI, BAFILE, BELLILLO, BOFFA, BORGHESI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, D'ELIA, DURANTI, GIANNI FARINA, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, GENTILI, GHIZZONI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARIANI, MURA, NICCHI, RAMPI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TOLOTTI, TRANFAGLIA, TRUPIA, VOLPINI ¾ |
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Introduzione
dell'articolo 15-bis della legge 24 ottobre 1977, n. |
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Presentata il 6 giugno 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende attribuire alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione nei processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l'ordine democratico.
I Servizi di sicurezza, istituiti e regolati dalla legge n. 801 del 1977, sono organi che hanno il dovere di riferire non all'autorità giudiziaria ma a quella governativa.
L'articolo 12 di tale legge, al primo comma, stabilisce poi che «Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».
Il secondo comma stabilisce, però, che «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».
Unico effettivo responsabile, per legge, della gestione del segreto politico è il Presidente del Consiglio dei ministri. È una responsabilità politica di fronte al Parlamento, molto carica di discrezionalità in quanto i confini del segreto di Stato sono ovviamente affidati alla valutazione, appunto, della massima autorità politica di governo; ed è una valutazione non ancorata a princìpi geometrici, ma alle contingenze, alle situazioni concrete, al contesto volta a volta diverso: per cui lo stesso fatto può talvolta apparire dannoso, se diffuso, e talaltra innocuo; talvolta eversivo, talaltra non eversivo.
Questa discrezionalità politica, prerogativa del vertice del potere esecutivo, irriducibile in precisi schemi giuridici definitori, è connaturata alla materia del segreto politico, all'istituto stesso del «segreto politico».
L'esperienza vissuta dal nostro Paese, da sempre, e con particolare frequenza negli ultimi decenni, ha però dimostrato che la prerogativa governativa nella gestione politica del segreto di Stato è entrata in conflitto con l'esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti politici: casi, per lo più, tuttora irrisolti, e la mancata soluzione dei quali viene addebitata anche all'opposizione del segreto di Stato (o del suo equivalente nominale, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977) di fronte alle richieste dell'autorità giudiziaria procedente.
La proposta di legge che si presenta muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratta dei reati compresi nelle due categorie indicate nell'articolo 1.
La premessa logica di questo assunto e della proposta di legge è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Si ritiene, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce la proposta di legge di costituire una potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: agli uni e agli altri il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all'interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dall'opposizione, ma - al contrario - dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata, diventa dunque inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell'ordine costituzionale.
Con la presente proposta di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie, dei documenti, eccetera, richiesti dall'autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perchè il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell'oggetto richiesto dall'autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l'opposizione del segreto, si è anche adoperato l'argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e sull'operato dei Servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all'autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
Questo argomento non può essere condiviso, e non solo perché indimenticate esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l'opposizione del segreto, elementi di grande rilievo processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato dall'autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato - nella peggiore, non irreale ipotesi - dagli organi preposti ai Servizi di sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede l'autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto, possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare contemplato dalla legge ha la possibilità di correggere, in relazione al caso concreto, l'eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
Vi è poi un'ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un fatto più grave, sia intervenuta, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale e il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l'irrilevanza processuale di un segmento di indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall'autorità giudiziaria procedente. A quest'ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l'incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione di indole ancora superiore al livello tecnico; una regione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall'altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che, mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità e che impedisce legalmente di renderla nota.
Infine, va sottolineato che la presente proposta di legge precisa come il segreto di Stato, nella materia in oggetto, non possa essere opposto «in alcuna forma»: con ciò si fa riferimento, oltre che alle norme della procedura penale in tema di sequestro e di esame testimoniali, anche a ogni altro strumento processuale il cui uso possa implicare, comunque, la necessità di accedere agli «atti», ai «documenti», alle «notizie», alle «attività» e ad «ogni altra cosa» che secondo il citato articolo 12 della legge n. 801 del 1977 sono coperti dal segreto di Stato (e seguiteranno ad esserlo per tutto quanto non è considerato nella presente proposta di legge).
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Art. 15-bis. - 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi: a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».
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N. 1401
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d'iniziativa del deputato NACCARATO ¾ |
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Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato e modifiche al codice penale |
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Presentata il 18 luglio 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge individua e definisce gli interessi fondanti della Repubblica, a difesa dei quali può essere posto il segreto di Stato, e attribuisce alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione sui processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l'ordine democratico. Il testo precisa, altresì, che la classifica a fini di segretezza attiene solamente al regime di circolazione delle notizie e degli atti concretizzandosi, in sostanza, in un provvedimento amministrativo di apposizione della classifica stessa.
Il segreto di Stato, al contrario, implica la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri per la limitazione posta alla conoscibilità di determinati atti o documenti anche rispetto all'autorità giudiziaria. La proposta di legge è ispirata al criterio di limitare al massimo questa area di non conoscibilità, sia in tema di segreto di Stato sia di classifica, e al principio della temporaneità.
L'oggettività del segreto è un risultato ottenibile sia prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri determini prioritariamente i criteri per l'individuazione delle categorie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, sia stabilendo, come regola, che il segreto di Stato venga formalmente apposto in modo preventivo dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Nella formulazione che qui si propone viene estesa l'area dei reati per cui nei processi non può essere opposto il segreto di Stato. Sono incluse infatti nell'area della non opponibilità, oltre a quelle già previste dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (vale a dire eversione dell'ordine costituzionale), fattispecie criminose particolarmente gravi come il delitto di strage, l'associazione mafiosa, il traffico di stupefacenti.
La proposta di legge che si presenta muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell'articolo 2, comma 1.
La premessa logica di questo assunto è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Ritengo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce la proposta di legge di costituire potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all'uno e all'altro il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all'interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma - al contrario - dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata diventa, dunque, inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell'ordine costituzionale.
Con la proposta di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie e dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perché il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell'oggetto richiesto dall'autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l'opposizione del segreto, si è anche adoperato l'argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e l'operato dei servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all'autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
Questo argomento non può essere
condiviso, in primo luogo perché tristi esperienze dimostrano, al contrario,
che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l'opposizione
del segreto, elementi di grande rilievo processuale. Va tenuto presente,
infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla
legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato
dall'autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato -
nella peggiore, non irreale ipotesi - dagli organi preposti ai servizi di
sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello
stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i
meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte,
perché le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza
processuale di quanto richiede l'autorità giudiziaria e la conseguente
opposizione del segreto possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure
il Comitato parlamentare contemplato dalla legge n. 801 del
Vi è poi un'ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un fatto più grave, siano intervenuti, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale e il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l'irrilevanza processuale di un segmento d'indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall'autorità giudiziaria procedente. A quest'ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l'incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione d'indole ancora superiore al livello tecnico: una ragione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall'altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità e impedisce legalmente di renderla nota.
Una ulteriore innovazione della proposta di legge è costituita dalla norma che prevede che il segreto di Stato possa essere utilizzato solo quando la conoscenza degli atti coperti «metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità» agli interessi fondamentali della Repubblica. Non basterà, quindi, più un richiamo generico, ad esempio, all'interesse della difesa delle istituzioni democratiche, ma il segreto dovrà essere giustificato indicando nel concreto quale danno possa essere evitato con la sua opposizione.
Inoltre, anche questa in modo innovativo, viene introdotta la non opponibilità del segreto alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione che il giudice può sollevare nel caso in cui non condivida la opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, davanti a questa istanza superiore non è possibile nascondere alcunché, in modo che il giudizio sull'effettivo danno o messa in pericolo dei beni protetti sia espresso in concreto e con la conoscenza necessaria.
Questa «procedimentalizzazione» del- la procedura di opposizione del segreto di Stato nei processi penali particolarmente importanti è la prima garanzia per ottenere il rispetto di regole certe e quindi per evitare ogni possibile arbitrio da parte del potere esecutivo. A tale scopo si consente solo in via eccezionale una opposizione non conseguente ad una preventiva apposizione.
Come si è già accennato il vincolo è temporaneo (quindici anni e, in casi particolari, trent'anni), ma può essere anche eliminato prima dei termini con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
La destinazione all'Archivio centrale dello Stato di questa documentazione costituisce, inoltre, una novità, sia pure in prospettiva storica, assai rilevante.
La classifica di segretezza, che viene regolamentata in modo preciso, è invece un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento della cosa che ne è oggetto a un particolare regime, esclusivamente per quanto riguarda la possibilità di accesso e le modalità di circolazione. Essa ha una natura oggettiva e una funzione strumentale rispetto alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Nonostante l'apparente analogia della formulazione del testo, l'articolo 7 (sulla classifica) differisce profondamente dall'articolo 3 (sul segreto di Stato): mentre infatti il primo individua, ai fini dell'apposizione della classifica, l'attinenza della cosa oggetto della classifica agli interessi fondamentali elencati, l'articolo 3 tutela direttamente, attraverso il segreto di Stato, quegli stessi interessi a fronte del pericolo di un danno immediato e diretto. La possibile coincidenza tra la classifica (specie quella massima) di segretezza e l'esistenza del vincolo del segreto di Stato non deve perciò indurre in inganno in ordine alla fungibilità di due concetti radicalmente diversi. Poiché nel nostro ordinamento il segreto e i limiti all'accesso agli atti dell'amministrazione rappresentano un'eccezione rispetto ai princìpi generali di trasparenza e conoscibilità, il regime della classifica è stato ancorato a parametri rigorosi (peraltro mutuati in gran parte dalla regolamentazione esistente, armonizzata con gli standard consolidati a livello internazionale) e assoggettato a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo. Sotto quest'ultimo aspetto, il progetto di legge recepisce pienamente le indicazioni più avvertite degli esperti della materia: la temporaneità del vincolo, sancita dall'obbligo di fissare fin dalla sua apposizione il termine di vigenza, ove questo sia possibile, e le tappe della progressiva declassifica sono indicate con chiarezza, con esclusione dall'automaticità del meccanismo solo di quegli atti, documenti o cose rispetto ai quali è presumibile, per consolidata esperienza, la maggior durata della esigenza di segretezza. Il principio di trasparenza che ispira il sistema è armonico con la temporaneità prevista per il segreto di Stato e con la destinazione degli atti e dei documenti dei Servizi di informazione e sicurezza al riversamento, previa declassifica, nell'Archivio centrale dello Stato, nel quale fino ad oggi non erano destinati a confluire.
Viene stabilita la possibilità di chiedere una nuova valutazione della classifica integrando le previsioni già contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il principio che riserva il potere di classifica e di declassifica all'autorità che origina l'atto evita contrasti, sovrapposizioni e confusioni. In tema di classifica il Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità nazionale per la sicurezza, oltre a fissare con regolamento le materie, gli argomenti e i criteri per la classifica, svolge una funzione di orientamento nell'interpretazione dei princìpi normativi, legislativi e regolamentari e nel dirimere eventuali contrasti. È poi stabilito (articolo 11) il procedimento attraverso cui l'autorità giudiziaria può acquisire la documentazione classificata, adattando alla esigenza specifica il meccanismo già previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale con riferimento al segreto di ufficio.
Il progetto sanziona adeguatamente sia l'attività di classificazione illegittima (sul piano disciplinare) sia quella di classificazione illegale (sul piano penale), mentre viene ridisegnato il sistema delle sanzioni penali che, nel codice, tutelano il segreto di Stato e la classifica degli atti, sistema la cui interpretazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, non garantiva una sufficiente certezza.
Il progetto di legge contiene poi la previsione di alcune fattispecie penali significative. Innanzitutto si introducono nuove ipotesi di reato per i casi in cui la violazione delle norme sulla segretezza sia stata commessa da chi, in ragione dell'ufficio ricoperto, era a conoscenza della notizia o disponeva dell'atto o della cosa oggetto di classifica di segretezza.
L'intendimento è quello di colpire, in particolare, le condotte di asservimento dei mezzi e delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza a fini illeciti. Si tratta dunque di previsioni che, rifacendosi al principio informatore di tutta l'attività dei Servizi già contenuto nella legge n. 801 del 1977, vanno però oltre al generico divieto di privilegiare i fini rispetto ai mezzi, per sanzionare severamente quelle condotte che siano poste in essere non solo in violazione delle regole, ma per fini antitetici a quelli per i quali i corrispettivi poteri sono conferiti o per fini di lucro.
Viene inoltre stabilita una sanzione assai pesante per una fattispecie delittuosa altrettanto grave: quella del pubblico ufficiale che commetta il reato di depistaggio. Questo delitto si configura quando il soggetto non solo afferma il falso, ma anche tace o nega la verità davanti al magistrato in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernentigli stessi reati gravissimi per cui non può essere opposto il segreto di Stato. Si vuole qui sottolineare questa innovazione che consente di perseguire anche l'omissione parziale o totale di elementi spesso determinanti per l'accertamento della verità processuale.
L'importanza e la delicatezza della materia impongono che al più presto venga emanata una disciplina compiuta e rigorosa: che questa sia caratterizzata da criteri di trasparenza e democraticità è l'impegno del presentatore di questo progetto di legge.
proposta di legge ¾¾¾
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Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Princìpi generali). 1. La presente legge disciplina la normativa relativa al segreto di Stato e alla classificazione ai fini della segretezza. 2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
Capo II SEGRETO DI STATO Art. 2. (Limiti all'opposizione del segreto di Stato). 1. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-ter. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. 1-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quando non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente». 2. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
Art. 3. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo i beni giuridici di cui all'articolo 1, comma 2, o arreca loro un danno immediato e diretto di eccezionale gravità. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi
quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti del comma 3, o dalla
sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto
relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica
automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
Art. 4. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato). 1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, entro due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro il predetto termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
Art. 5. (Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato). 1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di seguito denomiato «Comitato parlamentare». 2. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 6. (Conflitto di attribuzione). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l'autorità giudiziaria ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto». 2. Il comma 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «5. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202 e dell'articolo 204».
Capo III CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA
Art. 7. (Livelli di classifica di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di riservatissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati. 7. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 8. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adìto per eventuali contrasti. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 8. (Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza). 1. All'atto della classifica di sicurezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo. 2. In assenza di taluna delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservatissimo decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservatissimo decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservatissimo cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi due anni dalla data di apposizione. 3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui
all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa
legge e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo: l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi trenta anni. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'Archivio centrale dello Stato. Limitatamente ai casi di cui al comma 5, il predetto termine può essere prorogato comunque per un periodo non superiore a dieci anni, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di autorità nazionale per la sicurezza.
Art. 9. (Classifica di segretezza irregolare o arbitraria). 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione
irregolare o arbitraria di classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo
Art. 10. (Classifica di segretezza illegale). 1. Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 7 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati al citato articolo 7, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 11. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). 1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza». 2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 5-ter. Nei casi in cui è proposto il riesame a norma
dell'articolo 257 o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo
Capo IV MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 12. (Modifiche al codice penale). 1. Gli articoli da «Art. 255. - (Sottrazione, distruzione o falsificazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni. Chiunque pone in essere le condotte previste al primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Nell'ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni. Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque
pone in essere le condotte previste dall'articolo Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate all'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti indicati al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato». 2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque: 1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato; 2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1); 3) ottiene le notizie o gli atti, i do- cumenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2). È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte di cui al secondo comma siano tenute a fini di spionaggio politico o militare. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Nei casi previsti nei commi precedenti la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni». 3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato. 4. Prima dell'articolo 263 del codice penale è premesso il seguente: «Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione di uno dei delitti previsti dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni. La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato». 5. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
Capo V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Art. 13. (Abrogazione di disposizioni). 1. Gli articoli 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 10, della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni.
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N. 1566
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MATTARELLA, AMICI, NACCARATO ¾ |
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Disciplina del sistema informativo per la sicurezza |
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Presentata il 2 agosto 2006
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Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento degli organismi informativi appare necessaria innanzitutto alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale nel corso di quest'ultimo quindicennio ed è sollecitata dalle nuove drammatiche sfide poste dal terrorismo internazionale. La disciplina vigente, contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stata infatti adottata in una fase storica oramai trascorsa, caratterizzata dalla contrapposizione ideologica, politica e militare, tra due blocchi di Paesi contrapposti. L'Italia, in tale delicato contesto, rappresentava la frontiera est del blocco occidentale: un punto nevralgico per gli equilibri geopolitici che connotavano l'assetto bipolare.
La fine della guerra fredda ha determinato una profonda revisione del concetto di sicurezza nazionale, interna ed esterna. Il Paese si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto al passato. È venuta meno la minaccia rappresentata dall'apparato bellico del patto di Varsavia, mentre, da un lato, è divenuta preminente la minaccia costituita dal terrorismo, nazionale ed estero, alimentato dagli estremismi ideologico-religiosi, dall'altro lato, la criminalità organizzata, interna ed internazionale, dedita al traffico di stupefacenti, di armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, condiziona in maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale. Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari; dalle minacce biologiche ed ecologiche; dalla proliferazione di materiali nei settori nucleare, chimico e batteriologico.
Una riforma del sistema di intelligence deve quindi mirare a porre gli apparati nelle condizioni di fronteggiare una complessa serie di fenomeni, alimentati dall'instabilità e dalle tensioni del quadro internazionale che non trovano più un argine nell'ordine forzato imposto dalla logica dei blocchi.
I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi informativi un'opera di intenso aggiornamento culturale e professionale, un'approfondita revisione delle modalità organizzative ed operative, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei cittadini e gli interessi generali del Paese. La riforma legislativa è in tale senso destinata ad avviare, e non certo a concludere, un processo di trasformazione degli apparati, ponendo le indispensabili premesse di carattere ordinamentale.
Il Governo D'Alema aveva scelto la strada di una complessiva riforma del settore, attraverso la sostituzione della vigente normativa di riferimento, la citata legge n. 801 del 1977, con un disegno di legge, presentato nel corso della XIII legislatura, dotato di un più ampio ed ambizioso impianto (atto Senato n. 4162). Per la redazione del provvedimento ci si era avvalsi del proficuo lavoro svolto, nella prima parte della legislatura, dalla commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Iucci. La nuova disciplina che con la presente proposta di legge - analoga nei contenuti all'atto Camera 1699, all'esame della I Commissione (Affari costituzionali) nella XIV legislatura - viene riproposta, oltre a risultare fortemente innovativa, dedica uno spazio assai maggiore a temi disciplinati in modo estremamente succinto dalla legge vigente (ad esempio l'ordinamento del personale), e tratta inoltre questioni non considerate dalla vigente normativa. Tra queste ultime vanno menzionate, per il loro particolare rilievo, la disciplina delle garanzie funzionali, delle classifiche di segretezza e del nulla osta di segretezza. Allargare l'ambito della normativa di livello primario rappresenta una scelta, oltre che conforme ai princìpi di legalità e di trasparenza che devono connotare l'organizzazione delle istituzioni democratiche, idonea a fornire maggiori garanzie agli operatori del settore nonché ai cittadini in vario modo coinvolti dall'applicazione della disciplina in questione.
La proposta di legge definisce in ogni caso una normativa quadro che, pur se più vasta e puntuale di quella vigente, dovrà essere sviluppata attraverso fonti di livello secondario. Tale impianto non solo è conforme agli attuali orientamenti legislativi, ma viene incontro alle esigenze di flessibilità che caratterizzano il settore in cui si interviene.
Qualsiasi riforma del comparto deve prendere le
mosse dalla individuazione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. In tutti i Paesi l'organo di vertice del Governo rappresenta il
fondamentale referente degli apparati informativi. La proposta di legge (articolo
2) riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la
responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza. La
normativa vigente, come un'esperienza di oltre vent'anni ha ampiamente
dimostrato, pur attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri analoghe
competenze, non sembra averlo in concreto dotato dei poteri e degli strumenti
necessari a consentirne l'effettivo l'esercizio. La citata legge n. 801 del
L'Autorità delegata è, come si è detto, una figura eventuale e non necessaria, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri può scegliere di esercitare direttamente tutti i compiti attribuiti alla medesima Autorità. A rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri contribuisce inoltre la configurazione dei poteri di indirizzo e controllo politico dell'attività informativa, il rapporto di dipendenza dall'autorità politica dell'organismo di coordinamento e delle due agenzie operative nonché il sistema delle relazioni tra gli apparati amministrativi. Per sottolineare ulteriormente il principio della responsabilità politica è previsto che i vertici degli organismi informativi decadano dalla carica in occasione del giuramento del nuovo Governo e possano tuttavia essere nuovamente nominati.
I poteri di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi sono affidati ad un organo collegiale: il CIS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno nonché dall'Autorità delegata, ove nominata (articolo 4). Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta in ogni caso la facoltà di integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni altri Ministri. Va sottolineato come l'attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza sia un organo di semplice consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'istituendo CIS è dotato di poteri assai più incisivi. In tale sede avrà tra l'altro modo di esplicarsi il ruolo dei Ministri dell'interno e della difesa, dai quali cessano invece di dipendere le due strutture operative [gli attuali Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)]. Il CIS diviene il cuore dell'attività di governo relativa agli organismi informativi e, oltre ad esercitare una funzione di vigilanza, determina le linee di azione, la normativa di livello secondario e l'ordinamento degli organismi informativi. Si tratta di un centro collegiale di direzione, di dimensioni contenute per accrescerne l'efficacia, tradotto operativamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, qualora nominata, dall'Autorità delegata, cui spetta orientare al più alto livello l'attività, verificarne i risultati e garantire l'unità di programmazione e di azione, adottando le opportune determinazioni di natura politica e amministrativa.
Viene così disciplinato in modo univoco, senza incorrere nell'attuale frammentazione delle responsabilità, il rapporto degli organismi informativi con l'autorità politica, sia sul piano della titolarità del potere di indirizzo e di regolamentazione di carattere generale, sia sul piano dei legami di dipendenza delle singole strutture. A motivo della sempre maggiore rilevanza della dimensione internazionale dei problemi della sicurezza, il Ministro degli affari esteri è stato incluso tra i membri del CIS.
La denominazione del CIS, come del resto le definizioni relative agli altri organismi previsti dalla proposta di legge (articolo 1), è indicativa dell'ambito di competenza degli organismi informativi, che sono tenuti a contribuire alla sicurezza dello Stato attraverso una peculiare attività: la raccolta e l'elaborazione di informazioni rilevanti sotto tale profilo. Non va in proposito dimenticato come la tutela della sicurezza rappresenti il fine dell'azione di altri apparati pubblici, i cui compiti sono e vanno mantenuti nettamente distinti da quelli degli organismi informativi. Agli esponenti degli organismi informativi non spetta, in particolare, svolgere attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (articolo 20). Questo comporta, tra l'altro, la necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle notizie raccolte nel corso dell'attività informativa, individuando i referenti istituzionali interni ed esterni (si pensi all'autorità giudiziaria) al Governo.
Uno dei principali elementi critici dell'attuale sistema è rappresentato dall'organo di coordinamento (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) che risulta privo delle competenze necessarie ad assicurare con efficacia l'unitarietà d'azione delle strutture operative. Questo limite si riflette sul ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri che, nonostante il preminente rilievo dei compiti e delle responsabilità riconosciutigli dalla legge, ha alle proprie dipendenze un apparato organizzativo con compiti inadeguati. La proposta di legge, al fine di porre rimedio a tale situazione, prevede all'articolo 6 la creazione di un Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità delegata, con il compito di coadiuvare l'autorità di governo nell'esercizio delle proprie competenze, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle strutture operative. Nell'ambito del DIGIS è prevista la creazione (articoli 7, 8 e 9) di tre strutture (per il controllo interno, per la tutela amministrativa della segretezza e per la gestione degli archivi) direttamente dipendenti dall'autorità politica. Il DIGIS svolge compiti di coordinamento e di vigilanza sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, con l'obiettivo di assicurare all'autorità di governo l'effettiva possibilità di dirigere e controllare l'attività degli organismi informativi.
L'attività di controllo interno, secondo i più recenti orientamenti relativi al complesso delle pubbliche amministrazioni, è rimessa ad un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata (articolo 7). Per gli organismi informativi si tratta di una scelta di estremo rilievo, poiché assicura al Governo la possibilità di verificare l'attività delle strutture avvalendosi di un organismo al quale è affidato esclusivamente tale compito. Sempre al fine di rafforzare i poteri di direzione dell'autorità politica, è stato previsto che i dirigenti delle strutture dedicate alla gestione degli archivi del DIGIS ed alla tutela amministrativa della segretezza (articoli 9 e 8) rispondano direttamente, rispettivamente, all'Autorità delegata ed al Presidente del Consiglio dei ministri. I responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3 dell'articolo 2).
Gli attuali due Servizi, SISMI e SISDE, sono sostituiti, rispettivamente, dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI). Le Agenzie vengono poste sotto la vigilanza del CIS (articolo 10) e rispondono direttamente all'Autorità delegata, ovvero, in sua assenza, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di attuare gli indirizzi del CIS. L'organizzazione e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
L'AISE opera all'estero per
difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o
aggressione provenienti dall'esterno (articolo 11); l'AISI opera in Italia per
difendere
Si è scelto di garantire alle Agenzie, oltre all'autonomia operativa, anche l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile (articolo 10). Non è stato pertanto creato un unico organismo di intelligence e si è inoltre evitato di prevedere la dipendenza gerarchico-funzionale delle Agenzie dal DIGIS, stabilendo invece che anche i direttori delle Agenzie siano interlocutori diretti dei responsabili politici. L'attività tecnico-operativa svolta dalle Agenzie sembra infatti, da un lato, destinata a svolgersi in modo sufficientemente autonomo da quella del Dipartimento, che non è titolare di funzioni operative, e, dall'altro, sembra implicare profili di tale delicatezza da dover coinvolgere direttamente l'autorità politica. Definire in termini di gerarchia il rapporto tra il DIGIS e le Agenzie avrebbe comportato un accentramento di responsabilità in capo all'autorità di vertice del DIGIS stesso, circoscritto in maniera eccessiva l'autonomia delle Agenzie e compresso il ruolo dell'autorità politica. Un'ulteriore controindicazione, valida a maggior ragione rispetto all'ipotesi di costituire un'unica struttura, deriva dalla consapevolezza che l'attività delle due Agenzie, come già si verifica per gli attuali Servizi, è destinata a svolgersi con modalità sensibilmente diverse in relazione ai differenti contesti, interno in un caso ed internazionale nell'altro, in cui ciascuna di esse si trova ad operare. Con riguardo ai profili di distinzione dell'attività di ciascuna Agenzia, va inoltre sottolineato come, per numerosi aspetti, l'AISE e l'AISI - come oggi del resto avviene da parte del SISMI e del SISDE - siano destinate ad operare, rispettivamente, a supporto dell'amministrazione della difesa e dell'interno, mantenendo quindi rapporti di intensa collaborazione con quelle amministrazioni. Ciò non toglie che l'attività delle Agenzie comporti la trattazione di problematiche che vanno gestite con criteri uniformi nell'interesse dell'istituzione, attribuendo significativi poteri all'organismo di coordinamento.
La proposta di legge contiene una puntuale definizione dei compiti dell'organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell'attività svolta dagli organismi informativi (articolo 5). Al COPIS - per il quale si prevede un numero di componenti inferiore all'attuale al fine di accrescerne l'operatività - viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull'organizzazione ed il funzionamento degli organismi informativi, salva la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.
Uno dei punti maggiormente sensibili della normativa in materia è costituito dalla disciplina dell'ordinamento e del reclutamento del personale. L'obiettivo di tutelare la riservatezza del personale non può essere perseguito attraverso la rinuncia a qualsiasi forma di selezione per l'accesso agli organismi informativi. Non sono del resto mancate critiche per l'assenza di criteri prestabiliti in materia di assunzione del personale, in particolare di quello non proveniente dalle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni sono state definite procedure interne di carattere più selettivo, ma è indubbia la necessità di stabilire un nuovo quadro di regole ispirato alla trasparenza ed al rigore. Analoghe esigenze vanno tenute presenti nel considerare le norme in materia di stato giuridico ed economico. Le peculiari funzioni svolte dagli addetti agli organismi informativi devono infatti essere adeguatamente considerate, ferma tuttavia la necessità di stabilire una disciplina chiara ed equa in materia di progressione giuridica ed economica.
La proposta di legge (articoli 14 e 15) prevede due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottoposti a procedure selettive e l'assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare dai tre ai sei anni. Al termine di detto periodo il personale è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà tuttavia avere luogo solo nei limiti della disponibilità di posti nel ruolo unico degli organismi informativi. La dotazione del ruolo unico non potrà comunque superare il 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi informativi. In tale modo si è cercato di garantire un equilibrio tra l'esigenza di un adeguato ricambio del personale (che consente tra l'altro di avvalersi di professionalità esterne) e quella, di segno opposto, di salvaguardare la specifica professionalità degli addetti agli organismi informativi. Sono inoltre precisati i princìpi in materia di stato giuridico ed economico del personale (articolo 16), destinati ad essere sviluppati dalla fonte regolamentare.
L'organizzazione e il funzionamento del DIGIS dovranno essere definiti tramite ricorso alla fattispecie regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (articolo 17, comma 2, della presente proposta di legge), mentre per le Agenzie vi provvederà il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previa deliberazione del CIS. È inoltre previsto che il regolamento di contabilità venga emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei princìpi delle norme di contabilità generale dello Stato e nell'osservanza di specifiche disposizioni aderenti alla realtà dei servizi.
Un esame di diritto comparato evidenzia come, nei Paesi dotati dei servizi di informazione maggiormente efficaci, la materia delle garanzie funzionali non risulti oggetto di una specifica disciplina. Con la proposta di legge in esame è stata invece compiuta la scelta opposta, nella convinzione che sia opportuno fissare un quadro di regole certe - definendo condizioni e limiti - per lo svolgimento di attività non convenzionali da parte degli organismi informativi, quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali e la penetrazione nei domicili. L'opinione pubblica, memore di alcune oscure vicende è - com'è giusto - estremamente sensibile al tema del pieno rispetto del principio di legalità da parte degli addetti al settore. Gli stessi operatori richiedono adeguate forme di tutela che evitino conflitti con le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia. Trattandosi di consentire agli addetti ai servizi di informazione di porre in essere dei comportamenti astrattamente configurati dalla legge come reati, occorre delimitare con sufficiente chiarezza l'ambito di tali attività, senza tuttavia creare una disciplina troppo rigida che risulterebbe difficilmente applicabile. Per quest'ultima ragione non sono state individuate in modo tassativo le condotte autorizzabili, ma si è preferito definire le specifiche procedure da adottare per poter tenere determinati comportamenti, indicando inoltre i beni giuridici comunque non suscettibili di venire offesi (articolo 19). L'attivazione delle garanzie funzionali comporta in ogni caso un pieno coinvolgimento dell'autorità politica e dei vertici degli organismi informativi.
I molteplici compiti svolti dagli addetti agli organismi informativi richiedono di porre il relativo personale nelle condizioni di agire in contesti diversi fruendo di idonee garanzie. Ciò ha suggerito di introdurre, accanto alla disciplina delle garanzie funzionali, alcune speciali previsioni a tutela del personale. Così, mentre in linea generale è da escludere che gli addetti agli organismi informativi rivestano la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in determinate circostanze è opportuno che sussista la possibilità di attribuire tali qualifiche (articolo 20). È inoltre noto come lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale degli organismi informativi richieda talvolta di poter ricorrere ad un'identità di copertura (articolo 21) ovvero di simulare l'esercizio di un'attività economica (articolo 22). Si è ritenuto di disciplinare espressamente tali ipotesi per assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto di criteri predeterminati e vengano portate all'attenzione dell'autorità politica. È apparso inoltre necessario tutelare la riservatezza del personale nei rapporti con l'autorità giudiziaria (articolo 23).
In materia di segreto di Stato (articolo 24) si è inteso distinguere con nettezza tale concetto da quello di classifica di segretezza. Il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può riguardare oltre che notizie e attività, anche atti, documenti o cose a prescindere dalla loro classifica. Apporre, ovvero opporre, il segreto di Stato spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non toglie che la definizione di segreto di Stato coincida con la classifica di segreto in quanto i due istituti sono volti a tutelare, sul piano sostanziale, i medesimi interessi. Profilo significativo della nuova disciplina è quello della cessazione automatica del vincolo derivante dal segreto di Stato con il decorso di un determinato periodo di tempo, oltre che in qualunque tempo per decisione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni in materia di tutela del segreto di Stato (articoli 25 e 29) sono in particolare volte a tradurre sul piano legislativo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di precludere all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto nonché, innovando per tale aspetto l'attuale quadro legislativo, a precludere all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare eventuali altri elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto stesso. Per evitare possibili abusi dell'istituto, è stata espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria procedente la facoltà di sollevare il conflitto di attribuzione. La scelta compiuta intende superare le ambiguità della normativa vigente, rivelatasi tra l'altro fonte di contenziosi, attribuendo al Governo, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di evitare la pubblicità di determinati documenti o singole attività, a tutela dell'integrità e della sicurezza dello Stato. La disciplina della materia assume in tale modo una maggiore trasparenza, chiarendo gli interessi tutelati e gli obiettivi che si intendono perseguire.
La classifica di segretezza (articolo 26) è un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento dell'atto o della cosa che ne è oggetto ad un particolare regime per quanto riguarda le possibilità di accesso e le modalità di circolazione, ha una natura oggettiva ed è funzionale alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Le classifiche di segretezza vengono ridotte da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale) - a fini di semplificazione amministrativa ed anche per evitare un eccessivo ricorso all'istituto - e sono attribuite sulla base di precisi parametri ed assoggettate a meccanismi automatici di declassifica con il trascorrere del tempo. Al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, viene affidata la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. La tutela amministrativa della segretezza, come in precedenza evidenziato, è affidata ad una specifica struttura del DIGIS, che risponde direttamente all'Autorità delegata ed il cui responsabile è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del CIS.
La proposta di legge contiene infine alcune norme di carattere generale in materia di rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), la cui disciplina, com'è noto, deve risultare conforme agli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale. Per conferire trasparenza e certezza all'istituto, viene chiarito che il NOS non va attribuito quando un soggetto non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e di garanzia per la conservazione del segreto. È inoltre esplicitamente previsto che le Forze armate, le Forze di polizia e le pubbliche amministrazioni collaborino con il DIGIS agli accertamenti necessari per il rilascio del NOS (articolo 27).
Viene chiarito come la legge non comporti alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato (articolo 28) ed alla sua attuazione sarà possibile provvedere facendo affidamento sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
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TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI
Art. 1. (Definizioni). 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) «Autorità delegata» il vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario di Stato delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri; b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza; c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza; e) «AISE» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna; f) «AISI» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna; g) «organismi informativi» il DIGIS, l'AISE e l'AISI; h) «ANS» l'Autorità nazionale per la sicurezza; i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo. 2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità delegata.
Art. 2. (Alta direzione e responsabilità). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.
Art. 3. (Autorità delegata). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni. 2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sullo svolgimento dell'attività di quest'ultima. 4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza). 1. Presso 2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CIS: a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell'attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS; b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento; c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge; d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame; e) designa il direttore esecutivo ed i direttori dell'AISE e dell'AISI. 3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, nonché dall'Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonché, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari, ed esperti. 5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.
Art. 5. (Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza). 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli. 3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi. 4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge. 5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma. 6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comporti la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. 9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI Art. 6. (Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza). 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS). Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12. 2. Il DIGIS, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, in particolare: a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle agenzie operative; b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle Forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all'approvazione del CIS tale progetto nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti dal piano; d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonché con altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri interessati; e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata; g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo; h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza; i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi. 3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare: a) esercita le funzioni di segretario del CIS; b) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico; c) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa. 4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2. 5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall'Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle Agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.
Art. 7. (Controllo interno). 1. Il controllo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 è rivolto in particolare a verificare: a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata; b) l'impiego di risorse e di personale; c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell'Autorità delegata; d) la tenuta e la gestione degli archivi; e) la tutela amministrativa della segretezza. 2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall'Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell'Autorità delegata. L'attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta. 3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da una apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio. 4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell'espletamento della stessa nonché sulla rispondenza dell'organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS. 5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell'esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall'attività operativa né essere successivamente destinati a quest'ultima attività. 6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.
Art. 8. (Tutela amministrativa della segretezza). 1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 6, comprende: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l'accesso a notizie, atti, documenti e ad ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonché per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici. 2. L'attività di cui al comma 1 è svolta da una apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest'ultima risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9. (Archivi del sistema informativo). 1. L'archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonché le autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 19. 2. L'archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A tale archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all'articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi delle agenzie di cui al comma 2 cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità per la loro conservazione e consultazione. 6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata.
Art. 10. (Agenzie delle informazioni). 1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. 2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione della difesa e delle Forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri Paesi. 4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell'Autorità delegata, alla tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni. 5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici. 6. Alle agenzie è preposto un
direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le
modalità previste dal comma 3 dell'articolo a) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a); c) riferisce costantemente all'Autorità delegata sull'attività svolta dall'agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'agenzia. 7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 11. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna). 1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno. 2. Ai fini indicati nel comma
Art. 12. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna). 1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI)
opera nel territorio nazionale per difendere 2. Ai fini indicati nel comma
Art. 13. (Competenze dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei
Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dispone l'impiego
delle agenzie ai sensi dell'articolo 2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell'interno dispongono l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle Forze di polizia a sostegno dell'attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari. 3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 10; riferiscono inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze. 4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l'AISE.
Capo III PERSONALE
Art. 14. (Ordinamento del personale). 1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale
partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il
contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi
istituito presso 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell'adozione, per il parere; decorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato. 3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi; c) personale assunto con contratto a tempo determinato. 4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.
Art. 15. (Reclutamento). 1. Al reclutamento del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al medesimo comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali, che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva. 2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l'uno per cento del contingente di cui al citato comma 1, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi. 3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psico-fisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare. 4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico ai sensi del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi. 5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo. 6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte. 8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell'articolo 14 il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 del citato articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14. 9. In sede di prima attuazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell'articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1 dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Stato giuridico ed economico). 1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari. 2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo. 3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi. 5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi informativi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15. 6. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi informativi e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 7. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 15. 8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi. 10. È facoltà dell'amministrazione interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità. 11. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza. 12. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto. 13. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi informativi, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a 25.823 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto. 14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI Art. 17. (Norme di organizzazione e di funzionamento). 1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità. 2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest'ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni. 3. All'organizzazione ed al funzionamento delle agenzie delle informazioni si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 18. (Spese per gli organismi informativi). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi informativi, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 9.
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 19. (Garanzie funzionali). 1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi. 3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata; b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi. 4. L'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 3 è concessa dall'Autorità delegata, su richiesta del direttore dell'agenzia interessata. L'Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese. 5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell'agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro due mesi all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge. 6. Il Presidente del Consiglio dei
ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le
condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel
corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono
state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei
commi da 7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti. 8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese. 9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 20. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio nei citati organismi per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. 2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita agli addetti agli organismi informativi, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. 4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 21. (Identità di copertura). 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.
Art. 22. (Attività simulata). 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.
Art. 23. (Riservatezza a tutela del personale). 1. Quando devono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
TITOLO III TUTELA DEL SEGRETO Art. 24. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita ai sensi dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, nonché agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi, nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l'autorità estera competente.
Art. 25. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. -(Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso. 6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».
Art. 26. (Classifiche di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale decorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale decorsi cinque anni dalla data di apposizione e decorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trenta anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8 del presente articolo. 8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 27. (Nulla osta di segretezza). 1. L'ufficio di cui all'articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS). 2. Il NOS ha la durata di sei anni. 3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 28. (Disposizioni in materia finanziaria). 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della presente legge.
Art. 29. (Modifica dell'articolo 256 del codice di procedura penale). 1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell'articolo 202».
Art. 30. (Abrogazione di disposizioni precedenti). 1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente, al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).
Art. 31. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
N. 1822
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ASCIERTO |
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Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza da parte dell'Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza |
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Presentata il 12 ottobre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua recrudescenza delle attività terroristiche sullo scenario mondiale, siano esse di matrice politica o di matrice religiosa, e della loro evidente predisposizione a colpire obiettivi strategici dei Paesi vittima, quali porti, aeroporti, installazioni ferroviarie, metropolitane, uffici finanziari ed altro, si impone una revisione dei criteri in base ai quali le società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione di servizi di sicurezza possono esercitare la loro attività a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, richiedenti, a qualsiasi titolo, tale tipologia di servizi.
Al riguardo, nel contesto attuale, si avverte la necessità di definire il preciso livello di responsabilità apicale cui fare risalire il controllo, l'analisi e la verifica del possesso dei requisiti di sicurezza delle società erogatrici, a qualsiasi titolo, dei servizi correlati e, nel caso di rilevamento di attività in contrasto potenziale o attuale con gli interessi di sicurezza nazionale, gli strumenti sanzionatori idonei alla cessazione immediata delle attività di sicurezza erogate a favore dei soggetti richiedenti.
Pertanto, sulla base dell'organizzazione vigente in materia di sicurezza dello Stato, con la presente proposta di legge si è identificato nell'Ufficio centrale per la sicurezza, inquadrato nel Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, l'organismo deputato all'esercizio dell'azione di controllo e, se del caso, dell'azione di sanzionamento sulle attività esplicate dalle società operanti in materia di protezione e sicurezza.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Competenze). 1. L'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), inquadrato nell'ambito del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, ha competenza nella individuazione, nella raccolta e nella gestione delle informazioni che si riferiscono alle attività di società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione, a qualsiasi titolo, di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti sul territorio nazionale. 2. L'UCSi produce e fornisce di sua iniziativa alle autorità ministeriali competenti, sulla base di autonome valutazioni dello stesso Ufficio, relazioni, rapporti ed analisi sulle società di qualsiasi genere operanti in materia di sicurezza sul territorio nazionale e ha facoltà di disporre, ove ne ravvisi la correlazione con la tutela degli interessi della sicurezza nazionale, la cessazione con effetto immediato di qualsiasi attività esercitata dalle società in esame a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con contestuale annullamento degli effetti giuridici derivanti dalle pregresse attività contrattuali poste in essere tra la società oggetto del provvedimento e terzi, unitamente alla revoca di qualunque autorizzazione ricevuta dalla società, a qualsiasi titolo, a premessa dell'erogazione del servizio di sicurezza richiesto. Tali provvedimenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'UCSi ha facoltà di indicare alle autorità ministeriali competenti, in relazione al livello di sensibilità per la sicurezza nazionale posto dal soggetto richiedente il servizio di sicurezza, le società ritenute idonee all'erogazione dello stesso, sulla base del possesso degli specifici requisiti in materia e della tipologia del servizio richiesto.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Le spese relative alle attività dell'UCSi derivanti dall'attuazione della presente legge sono iscritte in una apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, su proposta del Segretario generale del CESIS e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1.
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N. 1974
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER ¾ |
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Nuove norme in materia di segreto di Stato e di consultazione degli archivi di carattere riservato |
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Presentata il 22 novembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La normativa sul segreto di Stato è definita dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Ora, seppure in questi anni si sia tentato da più parti di rimodulare la disciplina su questa materia e sui servizi segreti in particolare, ancora nessun risultato concreto è stato raggiunto. Infatti, secondo le leggi vigenti, nessun termine è stabilito per la permanenza del segreto di Stato apposto od opposto a singoli documenti. La possibilità di apporre od opporre il segreto stesso è vietata solo per i fatti eversivi dell'ordine costituzionale; a ciò si aggiunge un'eccessiva discrezionalità del potere del Presidente del Consiglio dei ministri nella definizione dello stesso.
La disciplina dell'accesso agli archivi di carattere riservato, parimenti, sebbene sia stata recentemente riformata con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede ancora un periodo di cinquanta anni durante il quale può essere inibito ai cittadini l'accesso ai documenti in essi contenuti.
Questo complesso di norme ha finito per porre una coltre di silenzio attorno a fatti importanti della vita costituzionale del nostro Paese, costruendo una barriera invalicabile che non si giustifica né con la sicurezza nazionale né con il diritto alla privacy.
Molti avvenimenti importanti della vita della nostra Repubblica sono ancora per alcuni aspetti ignoti sia alla magistratura che alla storiografia. Molte parti importanti dei fatti verificatisi durante gli anni settanta e ottanta sono ignoti agli storici così come ai magistrati.
La strage di piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969; l'eccidio di piazza della Loggia a Brescia e le bombe sull'Italicus del 1974; e poi la strage della stazione di Bologna e l'eccidio del DC9 presso l'isola di Ustica del 1980: tutti avvenimenti su cui non è stata fatta ancora luce a causa della impossibilità di accedere ai documenti contenuti negli archivi e ad un uso improprio della normativa sul segreto di Stato. Si tratta di eventi che ormai il popolo italiano deve poter conoscere e su cui la storiografia deve poter lavorare.
È necessario, quindi, eliminare le storture presenti nella normativa vigente per evitare che strumenti per tutelare le libertà democratiche si trasformino in mezzi per manipolare la memoria storica di questo Paese.
Parimenti è necessario porre maggiori vincoli al potere del Presidente del Consiglio dei ministri di apporre od opporre il segreto di Stato per fare in modo che l'opinione pubblica possa liberamente valutare l'azione degli organi costituzionali e dei nostri apparati di sicurezza. È inaccettabile che i cittadini italiani non possano sapere se e in che modo la sovranità del nostro Paese sia stata violata da servizi segreti stranieri, come è avvenuto di recente nel caso Abu Omar, in cui l'apposizione del segreto di Stato sembra essere stata più che altro dovuta alla volontà di proteggere precise responsabilità dell'Esecutivo.
La presente proposta di legge vuole, infine, equiparare la normativa italiana a quella presente negli altri Paesi occidentali, primo tra tutti gli Stati Uniti d'America, dove esiste un limite temporale di trenta anni per la segretazione dei documenti.
L'articolo 1 modifica taluni aspetti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Il comma 1, lettera a), estende i casi in cui il Governo non può apporre il segreto di Stato alle ipotesi di stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali.
Il comma 1, lettera b), pone un limite di venticinque anni alla apposizione o alla opposizione del segreto di Stato stesso.
L'articolo 2 modifica alcune norme del codice di procedura penale.
Il comma 1 estende l'impossibilità di opporre il segreto di Stato durante un procedimento penale nel caso di reati commessi per finalità di terrorismo, di delitti di strage e di reati di associazione di stampo mafioso.
Il comma 2 introduce l'obbligo, per il Presidente del Consiglio dei ministri che conferma l'opposizione di un segreto di Stato a fatti, notizie e documenti che il giudice per le indagini preliminari ha considerato esclusi dalle materie su cui il segreto stesso può essere posto, di motivare con atto la propria decisione.
L'articolo 3 riduce a venticinque anni il periodo durante il quale non si può aver accesso ai documenti conservati negli archivi dello Stato.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo le parole: «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», sono aggiunte le seguenti: «stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il segreto di Stato cessa decorsi venticinque anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma. La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto o confermato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale».
Art. 2. 1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «, reati commessi per finalità di terrorismo, i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice». 2. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, con atto motivato, ».
Art. 3. 1. All'articolo 122, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data», sono sostituite dalle seguenti: «che diventano consultabili dopo venticinque anni dalla loro data».
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N. 1976
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato DEIANA ¾ |
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Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza |
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Presentata il 23 novembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La riforma del sistema di intelligence non è più rinviabile. È opinione comune che le drammatiche trasformazioni del quadro geopolitico internazionale impongono la definizione di un nuovo assetto che superi quello ormai datato che risale al 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Tuttavia è opportuno precisare che il mutamento degli scenari internazionali non comporta di per sé l'obsolescenza dei meccanismi istituzionali. Un quadro istituzionale ben strutturato dovrebbe consentire l'adattamento delle funzioni pubbliche ai mutamenti incessanti delle dinamiche storiche. D'altro canto le trasformazioni del quadro internazionale devono essere interpretate e stimolare delle risposte, che non sono scontate a priori.
È evidente che dopo l'11 settembre 2001 sono cambiati i rischi per la nostra sicurezza, dal momento che sono emerse nuove minacce, che non possono essere fronteggiate come in passato, poiché derivano da un quadro geopolitico profondamente cambiato nel quale viene messo in discussione l'assetto pacifico delle relazioni internazionali, drasticamente delegittimato dalla teoria della guerra preventiva e permanente. È altrettanto evidente che, nel momento in cui emergono orientamenti devastanti per la legalità internazionale, fondata sulla Carta delle Nazioni Unite, che reintroducono il ricorso alla violenza bellica e al terrorismo come strumenti per regolare i conflitti fra i vari attori dello scenario internazionale, questo mutato scenario si riflette negativamente sulla sicurezza del nostro Paese. Tuttavia bisogna sfuggire all'insidia di trasformare il problema - reale - della sicurezza in una questione ideologica, diventando prigionieri della logica politica dell'emergenza.
Una logica, importata d'oltreatlantico, che cerca di fare breccia anche nel nostro Paese e che spinge taluni opinionisti a fare l'elogio della tortura e delle sparizioni forzate e ad invocare poteri di emergenza - al di fuori della Costituzione - per combattere la cosiddetta «guerra al terrore globale».
In realtà tutte le situazioni in cui viene imposto uno «stato d'eccezione» si giustificano sempre con l'esigenza di fare fronte ad uno stato di guerra, vero o presunto o - addirittura - creato ad arte. Senonché lo stato d'eccezione è in se stesso una minaccia ai diritti dei cittadini e al benessere delle istituzioni.
In Italia l'apologia dell'illegalità e della violenza in nome della ragion di Stato è un'operazione smaccatamente ideologica che mira a creare l'humus politico-culturale idoneo a rendere accettabili all'opinione pubblica le nuove impostazioni strategiche che destrutturato la legalità internazionale.
Questa operazione deve essere respinta con durezza, smascherandone la sostanza meramente ideologica. Una cosa sono l'ideologia della sicurezza e l'uso strategico della paura, altra cosa è la tutela della sicurezza, che nello Stato democratico coincide con la tutela dei diritti inviolabili di ciascun uomo e con il benessere delle istituzioni.
È chiaro che per la tutela effettiva e non ideologica della sicurezza occorre comprendere i mutamenti degli scenari internazionali e adeguarsi ai nuovi rischi, ma comprendere non vuol dire accettare, giustificare o addirittura rendersi complici delle scelte che producono l'insicurezza e il crescente caos che dobbiamo fronteggiare nelle relazioni internazionali.
Di fronte allo scenario evocato, la tutela effettiva della sicurezza comporterebbe - tutt'al più - l'esigenza per il nostro Paese di tirarsi fuori dalla cosiddetta «guerra globale» condotta da altri Paesi, piuttosto che di concorrere ad alimentarla, con le sparizioni forzate organizzate da servizi segreti stranieri.
In ogni caso nel nostro Paese, quando si affronta il tema della sicurezza, deve essere chiaro che l'11 settembre non è l'unica data che ci possa dire qualcosa. Ci sono date anche più importanti.
Per noi l'11 settembre è iniziato il 12 dicembre del 1969, con la strage di Piazza Fontana a Milano che è passata alla storia come «strage di Stato».
Il nostro Paese ha vissuto una stagione di stragi, di terrorismo, di tentativi di colpi di Stato e di altri fatti eversivi, di fronte ai quali le strutture dello Stato deputate alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche o non hanno funzionato o hanno funzionato al contrario, tutelando l'illegalità e alimentando l'insicurezza.
Una visione globale di questi fenomeni si può ritrovare nelle pagine conclusive della sentenza ordinanza del giudice istruttore di Milano, dottor Guido Salvini, del 18 marzo 1995 (nel procedimento penale 721/88F), che chiudeva una prima tranche di una inchiesta che ha preso in considerazione numerosi fatti eversivi a partire dalla strage di Piazza Fontana.
Scriveva, il giudice Salvini: «Alla luce di quanto emerso in questa ed in precedenti istruttorie in materia di stragi ed eversione di destra, appare francamente inaccettabile la tesi riduttiva secondo cui le attività definite impropriamente "devianti" sarebbero riconducibili a singole "mele marce" all'interno dei servizi segreti, mosse da affinità ideologiche con gli autori delle stragi e dei tentativi di golpe ed appoggiate da qualche uomo politico rimasto quasi sempre nell'ombra.
Più probabilmente la presenza di settori degli apparati dello Stato nello sviluppo del terrorismo di destra, non può essere considerata "deviazione", ma normale esercizio, per un lungo periodo, di una funzione istituzionale.
Basti pensare alla reiterazione nel tempo delle protezioni e degli inquinamenti probatori, alla continuità dei collegamenti e al fatto che tutte le presunte deviazioni dei servizi segreti italiani, quanto meno fra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '80 (e forse oltre, tenendo presente la distruzione del materiale concernente la struttura Gladio nel 1991), hanno sempre avuto come protagonisti principali i direttori o alti ufficiali del servizio e non semplici articolazioni periferiche. (...) È quindi più corretto affermare che non di "deviazioni" si trattasse, ma che in Italia, nel periodo indicato, abbia operato un complesso di organismi e di gruppi con legami nei servizi segreti, nelle Forze di polizia, ed in altri settori della Pubblica amministrazione, che intendeva attuare il progetto politico sottostante alle stragi, tutelandone gli esecutori, anche molti anni dopo gli eventi. (...) La protezione accordata agli autori delle stragi non è quindi avvenuta in forma episodica, ma all'interno di un rapporto organico di dipendenza e di un disegno strategico a livello più alto.
D'altro canto un fenomeno così grave come la protezione
dei sospetti autori delle stragi si è ripetuto con le stesse modalità in tutte
le indagini concernenti le sette stragi «storiche» (Piazza Fontana, treno di
Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazza della Loggia, treno Italicus, stazione
di Bologna e Ustica) e non si può davvero pensare che il fatto sia casuale. A
ciò si aggiungano i vari colpi di Stato, tentati o minacciati, i quattordici
attentati a treni che potevano risolversi in altrettante stragi (...) ed i
rapporti fra terrorismo di destra, la mafia, la 'ndrangheta e un'organizzazione
complessa come
Orbene è evidente che se vogliamo affrontare il problema del buon funzionamento dei servizi di intelligence nel nostro Paese, il problema dell'efficienza e della capacità operativa non può essere separato da quello dell'affidabilità democratica, del controllo politico-parlamentare e della responsabilità politica delle operazioni degli apparati di sicurezza.
La storia del nostro Paese ci ha drammaticamente insegnato che quando viene meno l'affidabilità democratica, viene meno anche la capacità degli apparati di tutelare la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche. Quindi in Italia il problema della tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche è tutt'uno con il problema della piena affidabilità democratica degli apparati preposti alla sicurezza e del recupero della nostra sovranità nazionale. Non si può dare l'una senza l'altra.
È questo il contesto in cui deve essere collocato ogni discorso che si ponga il problema della riforma degli apparati di sicurezza, tenendo conto che il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo per le vicende della guerra fredda, per cui la tutela della sicurezza deve essere orientata a 360 gradi, contro ogni genere di minaccia, tanto quelle che vengono dai nostri (apparenti) nemici, quanto quelle che vengono dai nostri (apparenti) amici.
La riforma del 1977 è intervenuta in un momento in cui - grazie soprattutto alle inchieste condotte dalla magistratura di Padova e di Milano - erano emersi squarci di vicende eversive gravissime, sulle quali fino ad oggi non si è ancora fatta compiutamente luce, di fronte alle quali il Parlamento ha sentito il bisogno di reagire. Basti pensare all'arresto del capo del SID, il generale Vito Miceli, avvenuto il 31 ottobre 1974, sulla base di un mandato di cattura emesso dal giudice Tamburino nel quadro dell'inchiesta sulla cosiddetta «rosa dei venti».
La riforma si inseriva nell'onda di quel processo riformatore che, nel corso degli anni '70, portò ad una espansione della democrazia e dei diritti civili (dallo statuto dei lavoratori, al divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, alla riforma carceraria, alla legge sull'aborto, alla legge Basaglia, eccetera) e si estese - con maggiori limiti e difficoltà - alle istituzioni, introducendo delle forme di maggiore democratizzazione nei meccanismi dello Stato, in applicazione del dettato costituzionale.
In questo contesto si è proceduto alla riforma dell'ordinamento dei servizi segreti (legge 24 ottobre 1977, n. 801), alla riforma delle Forze armate e della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) e, infine, alla riforma e alla smilitarizzazione della Polizia attuata con la legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
La riforma del 1977 introduceva delle grandi novità e apportava, dal punto di vista giuridico, una autentica rivoluzione nel settore, con l'obiettivo di rimediare alle cosiddette «deviazioni», che erano emerse in modo così drammatico negli anni '70.
Il merito principale della riforma del 1977 è che essa metteva a fuoco i problemi principali:
a) la responsabilità politica;
b) l'organizzazione dei servizi e del personale secondo una disciplina definita dalla legge;
c) il controllo parlamentare;
d) la gestione del segreto.
Il demerito fondamentale della riforma del 1977 è costituito dal fatto che le soluzioni proposte ai vari problemi messi a fuoco spesso si sono dimostrate insufficienti, inattuabili o velleitarie.
Basti pensare alla norma-manifesto di cui all'articolo 8 della legge n. 801 del 1977, che richiedeva l'affidabilità democratica dei membri dei servizi. L'esperienza storica ha dimostrato che, pur dopo l'entrata in vigore della riforma, sono rimaste in auge le logiche che la riforma voleva correggere. Non è avvenuto certamente per caso che, negli elenchi della P2, scoperti il 17 marzo 1981, si siano trovati i nomi dei dirigenti dei «vecchi» servizi segreti, accanto ai nomi di tutti i dirigenti dei «nuovi servizi segreti», come Giuseppe Santovito, capo del SISMI, Giulio Grassini, capo del SISDE e Walter Pelosi, capo del CESIS.
Le deviazioni del cosiddetto «Supersismi» nel periodo 1978-1981 furono accertate dalla magistratura e sono descritte nella sentenza della Corte d'assise di Roma del 29 luglio 1985 (nel procedimento contro Pazienza Francesco più cinque).
La vicenda di Gladio, emersa soltanto nell'agosto-ottobre 1990, e dopo che la magistratura era arrivata molto vicino a scoprirla (a seguito di una indagine supplementare del giudice istruttore veneziano Felice Casson sulla strage di Peteano) grazie a una rottura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, del patto di «omertà atlantica», dimostra che il quadro normativo sull'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza, come disciplinato dalla legge n. 801 del 1977, non aveva minimamente funzionato, come non aveva funzionato la disciplina del controllo parlamentare.
Infatti una struttura militare clandestina, gestita dal servizio segreto militare, come quella di Gladio, era assolutamente incompatibile con le garanzie oggettive introdotte dall'articolo 10 della medesima legge n. 801 del 1977, mentre il ruolo del CESIS si è dimostrato inconsistente, dal momento che questo organo neppure era a conoscenza dell'esistenza di Gladio.
Peraltro uno dei problemi posti dalla vicenda di Gladio riguarda la
carenza di disposizioni per la tutela degli archivi. Ciò ha consentito che
venisse distrutta - impunemente - una enorme quantità di documenti, fra il 26
luglio e il 2 agosto
Quindi possiamo dire che la riforma del 1977, pur avendo grandi meriti, ha funzionato poco e male. Soprattutto ha consentito che al di sotto del livello legale delle istituzioni rimanesse in vita, come in un iceberg, un livello occulto, un doppio Stato, una struttura di potere reale, impermeabile alle regole delle istituzioni democratiche ma fortemente agganciata a un potere politico-militare che trascende il nostro Paese.
Basti pensare alla disciplina del segreto e alla sua tutela. La legge n. 801 del 1977 assegnava al Presidente del Consiglio dei ministri i poteri di autorità nazionale per la sicurezza, ma non indicava chi dovesse esercitare nei fatti tale funzione. Soltanto nel luglio del 1991 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottratto al direttore del SISMI le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, attribuendole al segretario del CESIS. Dall'entrata in vigore della Costituzione, per oltre quaranta anni, i poteri di autorità nazionale per la sicurezza sono stati esercitati dal capo dei Servizio segreto militare.
Questo significa che, per oltre quaranta anni, nessun funzionario della pubblica amministrazione, sia civile che militare, ha potuto accedere a cariche di responsabilità (questore, prefetto, ambasciatore, ufficiale nella Forze armate, eccetera) senza il beneplacito del capo del Servizio segreto militare.
In una deposizione resa il 14 ottobre 1969, il generale De Lorenzo affermò che il «nulla osta di sicurezza» di fedeltà alla NATO sarebbe stato necessario non solo per svolgere mansioni direttive nei ministeri o nelle grosse industrie, ma anche per ricoprire incarichi di Governo» (citato da Giuseppe De Lutiis, «I servizi segreti in Italia», pagina 137).
Per oltre quaranta anni i servizi segreti hanno tenuto sotto controllo tutti i gangli vitali dell'amministrazione pubblica e, persino, i governi.
Probabilmente anche
Una volta che abbiamo inquadrato i problemi posti sul tappeto in
questo contesto storico e normativo, allora possiamo passare ad esaminare la presente
proposta di riforma. Essa riprende, rielaborandolo, il proficuo lavoro svolto
dalla Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Jucci.
La presente proposta di legge riprende l'articolato elaborato dalla Commissione Jucci, revisionando il testo alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, operando alcune variazioni e introducendo due ulteriori sezioni nella parte finale del capo III.
Gli aspetti principali sono i seguenti.
A)Rafforzamento della responsabilità politica per la direzione degli apparati di sicurezza.
Se è scontato che l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e di sicurezza spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, non è per nulla scontato come ciò in concreto possa essere esercitato. La legge n. 801 del 1977 prevedeva soltanto la possibilità che il Presidente del Consiglio dei ministri delegasse un Sottosegretario di Stato a presiedere, in sua vece, il CESIS.
Il testo elaborato dalla Commissione Jucci introduceva una innovazione radicale, prevedendo l'istituzione di un Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza, nominato dal Presidente della Repubblica congiuntamente con la nomina dei Ministri. Delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, questo Ministro seguiva concretamente e sistematicamente l'attività degli organismi informativi, assumendosene la responsabilità.
Tale soluzione tendeva a limitare l'irresponsabilità degli apparati di sicurezza, sottoponendoli ad un controllo - reale e non fittizio - da parte dell'autorità politica e, nello stesso tempo, a responsabilizzare maggiormente le autorità politiche per le attività compiute dai servizi. Questo controllo reale non può essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da qui nasce la necessità di istituire la figura di un Ministro senza portafoglio.
In proposito
Nel testo formulato dalla Commissione il Ministro delle informazioni per la sicurezza costituisce, nell'ordinario fluire dell'attività, il vertice effettivo degli organismi informativi e ne assume ogni responsabilità.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituendo la figura del Sottosegretario di Stato a cui può essere attribuito il titolo di Vice Ministro, è apparso più opportuno che il ruolo originariamente previsto per un Ministro senza portafoglio venga assegnato a un Sottosegretario di Stato, con delega al Dipartimento governativo per la sicurezza (di cui all'articolo 5) che assuma il titolo di Vice Ministro. Pertanto è previsto, all'articolo 2, che il Presidente del Consiglio dei ministri esercita, in via ordinaria, le funzioni di alta direzione, responsabilità e coordinamento della politica informativa per la sicurezza, mediante delega a un Sottosegretario di Stato, che assume il titolo di Vice Ministro. Non sono delegabili soltanto le funzioni politicamente più significative come quelle in tema di segreto e di vigilanza sui criteri di classificazione.
B)Riorganizzazione del settore della sicurezza: le scelte funzionali.
Viene mantenuta la scelta di un sistema binario, con due Agenzie di intelligence. Al riguardo sono sempre valide le osservazioni della Commissione Jucci che ha valutato l'opportunità di istituire un unico organismo di intelligence (si tratta di una proposta che ogni tanto riaffiora nel dibattito politico), ma l'ha esclusa, adducendo «il giusto rilievo da dare agli equilibri istituzionali contemplati dalla Costituzione ed alla esigenza di peculiari controlli propri di uno Stato di diritto».
Non c'è dubbio che la scelta di mantenere in piedi un sistema binario è una scelta opportuna perché garantisce il mantenimento di un maggiore pluralismo istituzionale, evitando che l'attività degli organismi di sicurezza sia completamente schiacciata sul sistema militare, con una concentrazione di potere enorme in poche mani.
Il problema è quello di definire meglio gli ambiti di competenza delle due Agenzie e di coordinare in modo effettivo il loro lavoro in modo da evitare duplicazioni o spreco di risorse.
In materia
Pur mantenendo il sistema binario, nella presente proposta di legge viene modificato, ma non abbandonato, il sistema della dipendenza funzionale delle due Agenzie dai Ministeri dell'interno e della difesa.
La soluzione adottata è quella della doppia dipendenza: dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dal Ministro competente (difesa o interno).
Nel progetto di legge viene previsto un Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri (che lo presiede), dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze. Si tratta di un organo che assomiglia al Comitato interministeriale, previsto dalla legge n. 801 del 1977 (CIIS), ma che se ne differenzia perché non è un organo solo di consulenza, ma può assumere anche delle decisioni, come sede collegiale di attuazione dell'indirizzo politico nel settore.
È prevista l'istituzione (articolo 5) del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), a cui è preposto un direttore esecutivo (articolo 6), che dipende direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, il quale deve garantire il coordinamento e l'unitarietà dell'attività delle due Agenzie. Nell'ambito del Dipartimento sono istituiti l'Ufficio centrale per la segretezza, l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi e l'Ispettorato. Presso il Dipartimento è costituito (articolo 7) un Comitato tecnico esecutivo (CTE), che corrisponde, grosso modo, all'attuale CESIS.
C)Il rafforzamento delle garanzie: amministrative, politiche e parlamentari.
La proposta di legge opta per un deciso rafforzamento delle garanzie attivabili per verificare il corretto funzionamento degli apparati di sicurezza:
1) Ispettorato. È stata compiuta una scelta importante prevedendo l'istituzione di un Ispettorato (articolo 10), alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. L'Ispettorato ha il compito di verificare sia la corretta gestione degli organismi informativi nell'impiego delle risorse ad essi assegnate (ivi compresa la verifica della corretta gestione dei fondi riservati), sia il rispetto delle direttive emanate dalle autorità politiche. Esso ha funzioni di controllo di legittimità e di efficienza, sul modello dell'ispettorato della Banca d'Italia. Si tratta di una prima linea di controllo interno, che in Italia non è mai esistita, la cui istituzione è quanto mai opportuna;
2) archivi. Un'altra garanzia importantissima è quella che attiene al problema degli archivi. È prevista l'istituzione presso il DGS di un ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, con la funzione di vigilare sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi (articoli 12 e 13). In particolare è previsto che gli archivi delle due Agenzie conservino esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni in corso e riversino tutta la documentazione nell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. Particolare attenzione è riservata alla documentazione delle spese riservate e a quella delle condotte per le quali opera la speciale causa di non punibilità prevista dalla proposta di legge (articolo 32). Norme penali speciali tutelano gli archivi da ogni forma di manomissione e di accesso illegittimo (articoli 40 e 41);
3) controllo parlamentare. È unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sull'attività dei Servizi, ma non sempre le soluzioni proposte sono pertinenti. La presente proposta di legge prende il testo della Commissione Jucci, modificandolo per rendere ancora più funzionali i poteri di controllo del Parlamento. È previsto che al Comitato parlamentare per la sicurezza (articolo 4) siano attribuiti incisivi poteri di controllo, ivi compresi il controllo del bilancio e il rendiconto delle spese riservate, con la possibilità di accedere agli archivi per il controllo diretto della documentazione di spesa. Il Comitato quindi può acquisire dal Governo informazioni che devono rimanere riservate o segrete. A tutela del segreto è prevista una sanzione efficace, quale la decadenza dalla funzione parlamentare e l'ineleggibilità successiva. Qualora l'opposizione del segreto di Stato venga reputata infondata dal Comitato parlamentare, è data facoltà ai Presidenti delle due Camere di sollevare conflitto di attribuzione.
D)Il personale e le garanzie funzionali.
1) Temporaneità. Un altro aspetto innovativo del testo della Commissione Jucci è la temporaneità della permanenza al servizio, per tre anni, rinnovabile una sola volta, eccezionalmente per due volte, per una permanenza massima di nove anni e la previsione dell'avvicendamento totale del personale in servizio nel termine di cinque anni. Su questo punto si sono concentrate le resistenze più forti da parte di quanti hanno obiettato che la temporaneità avrebbe comportato una inevitabile perdita di professionalità. La questione è molto delicata. Non v'è dubbio, infatti, che la temporaneità incida negativamente sulla professionalità. E tuttavia il mantenimento della temporaneità, assieme all'esigenza di ricambio totale di tutto il personale, sono dei punti di forza per una trasformazione reale dell'ordinamento della sicurezza. La soluzione qui proposta (articolo 21) prevede di fissare in cinque anni il periodo di permanenza ordinario, rinnovabile una sola volta, o, per speciali esigenze due volte (in casi eccezionali tre o quattro volte). In questo modo una permanenza media di dieci-quindici anni assicurerebbe un elevato livello di qualificazione professionale, senza rinunziare ai benefìci del ricambio. Viene, invece, fissato in sei anni il tempo massimo per procedere al rinnovo totale del personale attualmente in servizio. Per quanto riguarda i vertici degli organismi informativi, vale a dire il direttore esecutivo, i direttori delle due Agenzie, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, è previsto che il periodo di permanenza in servizio sia di quattro anni, rinnovabile una sola volta;
2) Garanzie funzionali. La proposta di legge affronta il problema delle cosiddette «garanzie funzionali» per gli operatori dei servizi, problema lasciato irrisolto dalla legge n. 801 del 1977, cioè delle cause di non punibilità per il personale che commetta dei fatti, astrattamente previsti come reati, nell'ambito dell'attività di servizio.
Si tratta di una questione molto delicata, che non può essere ulteriormente accantonata.
In effetti nell'attività di intelligence rientrano - per loro natura - attività che potrebbero astrattamente costituire reato: basti pensare al problema delle attività sotto copertura. La questione non può essere ignorata. Essa è stata accantonata dalla legge n. 801 del 1977 perché all'epoca non erano maturi ancora i tempi per compiere delle scelte responsabili e chiare. Oggi, dopo la vicenda Abu Omar, dopo che sono stati scoperti i voli segreti della CIA in Europa, ed è stata riconosciuta ufficialmente l'esistenza di prigioni segrete della CIA in Europa, è quanto mai opportuno e urgente che vengano poste delle regole chiare. È vero che in altri Paesi occidentali con sistemi giuridici analoghi al nostro non esistono disposizioni normative che autorizzano gli operatori dei servizi di intelligence a compiere attività altrimenti illecite. Questo però non vuol dire che i servizi di intelligence dei Paesi occidentali rispettino rigorosamente le leggi. Vuol dire soltanto che gli Esecutivi si sono riservati il diritto di consentire o meno determinate azioni secondo canoni di mera opportunità, al di fuori di ogni quadro legale. Per questo introdurre una disciplina in materia è una forma di «garantismo», sempre che si tratti di una disciplina rigorosa e coerente.
La scelta compiuta non è stata quella di individuare in modo tassativo le condotte autorizzabili (cioè di descrivere le singole fattispecie - astrattamente illecite - da considerare ammissibili per ragioni di servizio), ma di indicare in modo positivo i beni giuridici assolutamente non aggredibili.
L'articolo 32 della presente proposta di legge esclude dalla non punibilità quelle condotte che configurano delitti che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
La disciplina di questa speciale causa di giustificazione è rigorosa perché non si limita ad autorizzare astrattamente comportamenti illeciti, ma richiede la congruità dell'azione con i fini istituzionali legittimamente perseguiti e la proporzionalità fra i fini ed i mezzi adoperati (articolo 33).
Inoltre è previsto (articolo 34) che tali operazioni debbano essere espressamente autorizzate dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, che ne deve informare il Presidente del Consiglio dei ministri e deve ottenere il previo parere positivo di un Comitato di garanzia, composto da personalità indipendenti, i cui membri sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, per un periodo di cinque anni non rinnovabile (articolo 36). Una ulteriore garanzia (articolo 35) è costituita dal prevedere come reato il comportamento di quegli operatori che preordinano dolosamente le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
Quando si verificano tutte le condizioni di cui sopra e sono state rispettate le procedure previste, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità (articolo 37). In questo caso l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che deve confermarla entro sessanta giorni. In mancanza di conferma la scriminante non opera. Inoltre l'autorità giudiziaria, se non è convinta della legittimità del ricorso alla causa speciale di giustificazione, può proporre conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale.
E)La tutela del segreto e le garanzie contro gli abusi della secretazione.
La normativa proposta affronta il nodo - sinora irrisolto - di una disciplina organica del segreto di Stato e della classificazione dei documenti, coerente con l'impianto complessivo della riforma.
Al riguardo è prevista (articolo 11) l'istituzione dell'Ufficio centrale per la sicurezza (che corrisponde all'attuale UCSI, istituito presso il CESIS) che, pure posto all'interno del DGS e parte integrante degli organismi informativi, risponde direttamente del suo operato al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Presidente del Consiglio dei ministri. Compito dell'Ufficio è quello di verificare le condizioni per il rilascio dei nulla osta di segretezza e di controllare le procedure e le modalità di apposizione delle classifiche di segretezza.
Viene messo a fuoco il concetto di segreto di Stato e se ne precisano i fondamenti, i limiti e le finalità (articoli 49 e 50) e viene chiarito il rapporto fra classifica di segretezza e segreto di Stato. Mentre, infatti, la classifica di segretezza degli atti, dei documenti e delle cose attiene esclusivamente ai vincoli di circolazione e alla delimitazione dell'ambito di conoscibilità dell'oggetto della classifica, il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può cadere sia su atti, su documenti o su cose (indipendentemente dalla loro classifica), che su notizie o su attività. In questo contesto, la scelta veramente innovativa è quella di introdurre il principio della temporaneità della secretazione, assoggettando i documenti secretati a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo (articolo 56).
Per quanto riguarda la disciplina processuale dell'opposizione del segreto di Stato, viene confermato il sistema attuale che prevede che il segreto debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria procedente. Al riguardo vengono poste una serie di delimitazioni rigorose per evitare un esercizio arbitrario di tale potere. Infatti è previsto che il segreto di Stato non possa essere opposto per fatti commessi in violazione della disciplina sulla causa di non punibilità. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale e altri gravi reati fra i quali quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico (articolo 51). Inoltre è esplicitamente prevista la possibilità dell'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, alla quale non può essere opposto il segreto di Stato. Per completare le garanzie del sistema, sono previste sanzioni disciplinari e penali in caso di abusiva o illegale apposizione della classifica di segretezza (articoli 57 e 58).
Tuttavia, in tema di segreto è rimasta aperta una
questione che neppure
F)Le degenerazioni connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti: i rimedi proposti.
Nel quadro della disciplina organica del segreto di Stato come delineato dalla Commissione Jucci è rimasta inaffrontata una questione di grande spessore politico che nel nostro Paese si pone come una grande questione democratica: quella della inammissibilità della stipula di accordi internazionali segreti o coperti da segreto di Stato.
L'esperienza storica ci dimostra che la diplomazia segreta ha avuto
un ruolo nefasto nel nostro Paese. Basti pensare allo sciagurato Trattato di
Londra stipulato segretamente il 26 aprile 1915, con il quale il Governo
Salandra, con la complicità del Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, e
all'insaputa del Parlamento, che era nella sua maggioranza contrario alla
guerra, impegnò il nostro Paese ad entrare in guerra nel termine di un mese. In
questo modo fu sottratta al circuito della democrazia una scelta che si è
rivelata esiziale per il futuro del nostro Paese, provocando sofferenze e lutti
inenarrabili al popolo italiano (oltre 750.000 morti). Peraltro il Trattato di
Londra si venne a conoscere solo perché, all'indomani della rivoluzione russa,
nel novembre 1917, fu pubblicato dal giornale «Izsvestia».
Purtroppo l'esperienza storica della seconda metà del novecento dimostra che, malgrado il chiaro dettato costituzionale, la diplomazia segreta non è stata messa al bando e oggi noi siamo avvolti da una ragnatela di accordi, che vincolano il nostro Paese sul piano delle relazioni internazionali, senza che il Parlamento conosca neppure l'elenco degli accordi attualmente ancora vigenti. Ciò è stato indubbiamente determinato dalle condizioni umilianti di sovranità limitata che il sistema della guerra fredda ha imposto al nostro Paese.
Orbene, la diplomazia segreta è inammissibile nel nostro ordinamento perché contrasta con il principio della responsabilità politica dell'azione di Governo e con il principio del controllo parlamentare, che costituiscono il cardine del rapporto di fiducia. Del resto attraverso la diplomazia segreta si sono compiute scelte molto vincolanti e impegnative per il nostro Paese, le cui conseguenze sono destinate a durare per un numero indeterminato di anni (basti pensare agli accordi di concessione agli Stati Uniti di basi e di facilitazioni militari). Non dimentichiamo che Gladio è nato da un accordo segreto stipulato dal SIFAR con il servizio segreto americano il 26 novembre 1956. Anche dietro la recente vicenda del rapimento da parte di agenti della CIA dell'egiziano Abu Omar, scomparso a Milano il 17 febbraio 2003, si staglia l'ombra di accordi segreti nelle relazioni con un Paese delle NATO, che hanno costretto l'attuale Governo ad opporre il segreto di Stato innanzi al competente Comitato parlamentare.
La riforma dell'ordinamento dei servizi di intelligence non sarebbe completa se non prevedesse dei rimedi per contrastare questa pratica politica incostituzionale.
Per questo la disciplina del segreto di Stato proposta dalla
Commissione Jucci è stata completata con l'introduzione di un apposito comma
all'articolo 50, che prevede che: «I trattati e gli accordi internazionali, in
qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono
sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (...)». La norma,
peraltro, ribadisce un divieto che esiste già nel nostro ordinamento in quanto
il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, all'articolo 13 prevede la pubblicazione, nella prima parte
della Gazzetta Ufficiale, di tutti gli accordi internazionali conclusi
in forma semplificata, nonché la pubblicazione, in un supplemento trimestrale,
di tutti gli atti internazionali ai quali
Per rendere effettivo tale divieto, in presenza di una consolidata e illegittima prassi difforme, è stata introdotta una specifica fattispecie di reato (articolo 58, comma 2).
Inoltre è stato precisato che gli organismi di intelligence non hanno la competenza a stipulare accordi internazionali di alcun genere, neppure con organismi analoghi di altri Paesi (articoli 6, 16 e 19). Nel settore delle informazioni per la sicurezza gli accordi devono essere stipulati dai Ministri competenti ed esaminati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
G)Emersione dei fatti eversivi e degli accordi segreti.
E infine, da ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, in un progetto di riforma organico dell'ordinamento dei servizi segreti, non si possono ignorare gli eventi passati. Per cambiare pagina non si può mettere «una pietra» sopra alle degenerazioni e agli abusi commessi. In questo delicato settore istituzionale il risanamento coincide con la conoscenza. Coloro che sanno, devono parlare e devono essere incoraggiati a farlo. È questa la garanzia fondamentale che gli errori del passato non si ripeteranno più, che non ci saranno altre stragi di Stato, che non ci sarà un'altra Ustica. Togliere gli scheletri dagli armadi delle istituzioni è la nostra assicurazione per il futuro.
Per questo, a completamento di questa disciplina organica di riforma, è stato previsto un meccanismo utile per consentire l'emersione dei fatti eversivi commessi in passato.
L'articolo 63 prevede una causa speciale di non
punibilità per tutti coloro che risultano implicati in fatti eversivi, commessi
a causa o in occasione del servizio, qualora forniscano una piena e completa
collaborazione ad una speciale Commissione istituita per fare luce sui misteri
istituzionali della nostra storia recente. L'articolo 64 istituisce tale
Commissione ad hoc, nell'ambito dell'Ispettorato, composta dal Vice
Ministro delle informazioni per la sicurezza (o da un suo delegato permanente),
dal capo dell'Ispettorato (o da un suo delegato permanente) e da cinque membri
eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, scelti fra storici, giuristi
ed esperti di questioni militari e diplomatiche. È previsto l'obbligo per tutto
il personale, anche in quiescenza, di riferire alla Commissione i fatti
eversivi di cui è venuto a conoscenza, prevedendosi esplicitamente cessato
l'obbligo del segreto, comunque generato. A seguito della collaborazione
fornita,
Infine, l'articolo 65 prevede una procedura per l'emersione e la regolarizzazione degli accordi internazionali stipulati in forma segreta, o con clausola di non divulgazione.
proposta di legge ¾¾¾
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TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica delle informazioni per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. 2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione della politica delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di tali organismi. 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo III, la tutela del segreto di Stato e di ogni altro segreto rientrante in tale ambito e disciplinato dalla presente legge.
Art. 2. (Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega a un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Non sono delegabili al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e in tema di segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a questi delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Vice Ministro.
Art. 3. (Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica). 1. Presso 2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CNS: a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica delle informazioni per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato «piano dell'attività», verificandone l'attuazione nei modi e nei tempi indicati dallo stesso Consiglio; b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, ai sensi del capo II, il direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, nonché il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. 3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del CNS fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, lettera b), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per l'espletamento delle funzioni di cui al citato comma 2, lettera a), il CNS è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del CNS sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore esecutivo del DGS. 4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e, in qualsiasi momento e all'esclusivo fine di riferire, il direttore esecutivo del DGS, i direttori dell'AISE e dell'AISI, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. 5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere all'audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari dello Stato nonché di esperti. 6. Il funzionamento del CNS è stabilito con apposito regolamento.
Art. 4. (Comitato parlamentare per la sicurezza). 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell'attività del DGS, dell'AISE e dell'AISI spetta al Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano, altresì, due membri supplenti per ciascuna delle due Camere. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del direttore esecutivo del DGS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato parlamentare della nomina del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera. 3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, ad esclusione di ogni altra persona addetta ai predetti organismi. Il direttore esecutivo del DGS, i direttori delle Agenzie, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi hanno l'obbligo di riferire al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sul contenuto delle audizioni svolte. I direttori dell'AISE e dell'AISI hanno, altresì, l'obbligo di riferire, rispettivamente, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. 4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica delle informazioni per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività del DGS e delle Agenzie. Al Comitato parlamentare sono inoltre trasmessi tutti i regolamenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa in attuazione della presente legge. 5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività del DGS e delle Agenzie, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi per la sicurezza stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica. 6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e alle informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, comma 2 e comma 3, lettera f), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Il Comitato parlamentare può altresì esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 12, comma 2. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti previsti dai commi 4, 5 e 6. 8. Qualora il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritiene di acquisire ugualmente le informazioni di cui al comma 7, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione dei relativi atti o documenti. 9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti o documenti o la comunicazione di notizie o informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti delle Camere che possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare. 10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole stabiliti dalla presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato quale Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di fornire una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato. 11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine ai sensi del rispettivo Regolamento parlamentare. La violazione del segreto, accertata dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai rispettivi Regolamenti parlamentari. 13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di componente del Comitato parlamentare, il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Capo II. ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI SEZIONE
I DIPARTIMENTO GOVERNATIVO PER Art. 5. (Dipartimento governativo per la sicurezza). 1. Per lo
svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro delle
informazioni per la sicurezza si avvale del Dipartimento governativo per la
sicurezza (DGS), istituito, anche in deroga alle disposizioni di cui alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, presso a) Direzione esecutiva; b) Centro di analisi integrata strategica; c) Ispettorato; d) Ufficio centrale per la segretezza; e) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. 2. L'Ispettorato, l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferme restando le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche. 3. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e nei servizi sono stabiliti con apposito regolamento. 4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.
Art. 6. (Direttore esecutivo del DGS). 1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore esecutivo quale responsabile generale dell'attuazione amministrativa della politica delle informazioni per la sicurezza. 2. Il direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza. 3. Ai fini indicati al comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AISE e dell'AISI, il direttore esecutivo: a) fornisce al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione della politica delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo aggiorna su ogni questione di rilievo; b) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza il progetto di piano dell'attività ripartendo gli obiettivi secondo le competenze dell'AISE e dell'AISI e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando su ricerche informative mirate, se necessario, l'attività delle citate Agenzie; c) informa il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AISE e dell'AISI e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi indicando, in tale caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, di aver esercitato il potere di avocazione; d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS; e) è responsabile della struttura del sistema statistico e informativo attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 9; f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all'articolo 7; g) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia nonché tra le medesime Agenzie e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), richiedendo, quando necessario, l'intervento del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza allo scopo di far rimuovere dai Ministri della difesa e dell'interno ogni eventuale impedimento; h) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dell'AISE e dell'AISI; i) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi indicati all'articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il vicedirettore esecutivo e il capo del Centro di analisi integrata strategica; l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del Dipartimento non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza. 4. Il direttore esecutivo del DGS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 7. (Comitato tecnico esecutivo). 1. Presso il DGS è istituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i direttori dell'AISE e dell'AISI, convocato almeno settimanalmente dal direttore esecutivo del Dipartimento che lo presiede. Il direttore esecutivo convoca il CTE quando lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta al mese, con la partecipazione anche del capo della Polizia, dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del capo del RIS - Difesa. Quando se ne ravvisa l'esigenza e, anche su loro richiesta, il direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di Ministeri e di enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza. 2. Il CTE: a) garantisce lo scambio informativo fra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e i Ministri interessati; b) ripartisce operativamente fra l'AISE e l'AISI gli obiettivi previsti dal piano dell'attività; c) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e il RIS-Difesa, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS-Difesa assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni; d) cura secondo le modalità stabilite con regolamento il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca, nonché con enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni sulla sicurezza.
Art. 8. (Direzione esecutiva del DGS). 1. Il DGS gestisce, attraverso la direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche dall'AISE e dell'AISI. 2. Rientrano in particolare tra le funzioni strumentali indicate al comma 1, quelle in materia: a) giuridica e del contenzioso; b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale; c) di formazione del personale; d) di relazioni esterne; e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli organismi informativi, secondo le modalità di cui all'articolo 29. 3. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 9. (Centro di analisi integrata strategica). 1. Nell'ambito del DGS è istituito un Centro di analisi integrata strategica che: a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; b) redige relazioni su situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto di piano dell'attività, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AISE e dall'AISI; d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo costante adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento. 2. Della struttura del sistema statistico e informatico di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il direttore esecutivo del DGS.
Art. 10. (Ispettorato). 1. L'Ispettorato del DGS ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l'impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché dai Ministri dell'interno e della difesa per quanto di loro competenza. 2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può affidare all'Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre ispezioni sulla gestione dei fondi riservati, anche su richiesta dei Ministri dell'interno e della difesa. 3. L'attività ispettiva è programmata e monitorata mediante apposite direttive dal capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS. Il capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e, per conoscenza, al CNS, una relazione annuale sull'attività ispettiva e sugli incarichi svolti, corredata da eventuali proposte di riforma. 4. Gli ispettori esercitano le funzioni loro affidate in piena autonomia di giudizio, in conformità alle disposizioni della presente legge, ai relativi regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti con la relazione scritta, inviata in copia al capo dell'Ispettorato. Le ispezioni e gli incarichi previsti dai commi 1, 2 e 3 non sono consentiti nel corso dello svolgersi di operazioni, salvo che non siano espressamente richiesti dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. 5. Nell'esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli organismi informativi e hanno altresi facoltà di acquisire informazioni da altri enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione delle strutture degli organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell'ordinamento delle citate strutture e l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon funzionamento delle strutture stesse. 6. Le modalità di funzionamento dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, che fissa, altresi, la specifica dotazione organica degli ispettori e le caratteristiche di elevata specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo di permanenza nell'Ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli organismi informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi organismi.
Art. 11. (Ufficio centrale per la segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 2. Il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS. 3. L'Ufficio centrale per la segretezza è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o di trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 55. 4. L'Ufficio centrale per la segretezza è altresi competente al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.
Art. 12. (Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi). 1. All'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate: a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi; b) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi; c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi informativi; d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2. 2. Presso l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo, per l'immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AISE e dell'AISI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrono indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi dell'AISE e dell'AISI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AISE e dell'AISI. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui schemi sono trasmessi Comitato parlamentare per la sicurezza perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. 6. Il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS.
Art. 13. (Archivi cartacei pregressi). 1. Per gli archivi cartacei pregressi una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e di consultazione della documentazione. 2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato. 3. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità del suo funzionamento.
Sezione II AGENZIE DELLE INFORMAZIONI PER
Art. 14. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna). 1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno. 2. Ai fini indicati
al comma a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali; b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali; c) la pianificazione e l'attività operativa militare; d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici; e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori; f) la valutazione delle minacce derivanti dal traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche. 3. L'AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico. 4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e
5. L'AISE coopera, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, per la tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione. 6. L'AISE ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati all'estero e utilizza, sul territorio nazionale, i centri operativi dell'AISI. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.
Art. 15. (Competenze del Ministro della difesa). 1. Il Ministro della difesa: a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS; b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISE e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISE; c) dispone l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell'attività di ricerca informativa dell'AISE effettuata attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari; d) consente che le risorse di cui alla lettera c), siano messe a disposizione dell'AISI, su richiesta del Direttore esecutivo del'AISI; e) dispone l'utilizzazione delle risorse tecniche dell'AISE per le eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri; f) impiega l'AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza; g) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISE; h) designa, su proposta del direttore dell'AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISE; i) ordina il supporto tecnico dell'AISE alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; l) assicura il necessario collegamento tra l'AISE e il RIS-Difesa.
Art. 16. (Direttore dell'AISE e sue competenze). 1. Il direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità il direttore: a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al direttore esecutivo; b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate; d) mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo; e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dell'AISE, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza; f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività; g) propone al Ministro della difesa la nomina del vice direttore e dei capi reparto; h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE. 2. Il direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 17. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna). 1. È istituita
l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere,
in cooperazione con l'AISE ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge,
2. Ai fini indicati al comma a) eversione di qualunque natura; b) terrorismo; c) criminalità organizzata, anche di tipo economico; d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito; e) movimenti migratori; f) minacce biologiche ed ecologiche. 3. L'AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1 e 2, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione. 4. L'AISI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione. 5. L'AISI ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati nel territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AISE. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.
Art. 18. (Competenze del Ministro dell'interno). 1. Il Ministro dell'interno: a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS; b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISI e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISI; c) ordina il supporto tecnico dell'AISI alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, di intesa con il vice ministro delle informazioni per la sicurezza, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; d) dispone l'impiego dell'AISI, in particolari situazioni, per le esigenze delle Forze di polizia, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza; e) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISI; f) designa, su proposta del direttore dell'AISI, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISI; g) individua l'organo del Ministero dell'interno incaricato dei collegamenti con gli organismi informativi e al quale i direttori di questi ultimi sono tenuti ad inviare le informazioni di interesse anche relative a fatti configurabili come reati.
Art. 19. (Direttore dell'AISI e sue competenze). 1. Il direttore dell'AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità, il direttore: a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati nel territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell'interno e al direttore esecutivo; b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISI; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate; d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo; e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AISI, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza; f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività; g) propone al Ministro dell'interno la nomina del vice direttore e dei capi reparto; h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Ministro dell'interno sull'attività svolta dall'AISI e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro dell'interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISI. 2. II direttore dell'AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Capo III GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI Art. 20. (Contingente speciale del personale). 1. È costituito presso il DGS il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento stabilisce, altresì, l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi di cui al presente titolo. 2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui a1 comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza, secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 21, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse. 3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti il Ministro della difesa per l'AISE e il Ministro dell'interno per l'AISI, alle strutture del DGS, all'AISE e all'AISI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi. 4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentere per la sicurezza, che può formulare osservazioni in merito entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è comunque emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modifiche del regolamento.
Art. 21. (Reclutamento del personale). 1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifica le competenze e i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed, eventualmente, anche dalle altre amministrazioni pubbliche. 2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1. 3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque un decimo del contingente speciale costituito ai sensi del medesimo articolo 20. 4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato ai sensi del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al direttore esecutivo del DGS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI in misura complessivamente non superiore a nove unità. 5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 6. L'assegnazione e il contratto di lavoro previsto dal presente articolo hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. Il rinnovo è concesso dal direttore esecutivo del DGS, su proposta dei responsabili dei singoli organismi informativi. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal direttore esecutivo e su proposta dei direttori dell'AISE o dell'AISI per il personale dipendente da queste ultime. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del direttore esecutivo, su iniziativa dei responsabili dei singoli organismi informativi, la permanenza per un terzo quinquennio, o per un periodo inferiore, di tutto il personale, ovvero per un quarto quinquennio, o per un periodo inferiore, del personale analista e di quello addetto all'attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con gli organismi informativi dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero dopo la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del CNS per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il direttore esecutivo, i direttori dell'AISE e dell'AISI, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta. 7. Resta fermo il potere del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del direttore esecutivo del DGS, su iniziativa dei direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del dipendente al servizio dell'organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente del DGS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro. 8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli organismi informativi e da esperti, civili e militari, estranei agli organismi stessi. Non possono fare parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti, di lavoro o di collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 9. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 10. È fatto divieto ai responsabili degli organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela e di affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti organismi. Ferme restando le disposizioni della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei divieti stabiliti dal presente comma determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 11. Il personale addetto agli organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli organismi ai sensi del comma 7. 12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte. 13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 14. Al personale addetto agli organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 25.000 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito. 15. In nessun caso gli organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o per azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.
Art. 22. (Trattamento economico e previdenziale). 1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta con il regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca; b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o per livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e di riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa; c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi, concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun organismo informativo in relazione all'espletamento di particolari operazioni a all'impegno straordinario richiesto per particolari situazioni o esigenze. 2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità prevista dal medesimo comma 1, lettera b), è stabilita dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati al periodo precedente, in misura compresa tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza o grado equiparato. I premi di cui al citato comma 1, lettera c), sono determinati dai responsabili degli organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell'importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate. 3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vice direttori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diversi da quelli previsti dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro all'amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi. 5. II compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 21, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività. 6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. 7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto dal comma 6. Al personale stesso, che non ha presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli organismi stessi, computando l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato. 8. Al personale addetto agli organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 9. Il DGS è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 23. (Progressione di qualifica negli organismi informativi). 1. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o ai livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 8.
Art. 24. (Progressione di carriera nell'amministrazione di appartenenza). 1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, quando il servizio prestato negli organismi informativi deve essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da parte di una commissione di promozione o di avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o sul livello assegnato presso gli organismi informativi.
Art. 25. (Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche). 1. Il personale
assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza
stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma
Art. 26. (Titoli preferenziali per la partecipazione a concorsi pubblici). 1. Per il personale assunto direttamente e che non ha presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione concorsi pubblici. 2. Al numero 16 del comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza».
Art. 27. (Personale in servizio). 1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione di provenienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale addetto agli organismi informativi per la sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, o con apposito regolamento. 2. Il personale di cui al comma 1 mantiene
l'inquadramento nella qualifica rivestita nonché il trattamento economico e
previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di stipendio in maturazione e
fatto salvo quanto previsto al comma 3. È fatta salva l'immediata applicazione al personale di cui al comma 1, con regolamento, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti dalle disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI Art. 28. (Norme di organizzazione e di funzionamento). 1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20 comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
Art. 29. (Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture). 1. Alle procedure poste in essere dalla direzione esecutiva del DGS per la stipula di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni stabilite da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall'AISE e dall'AISI.
Art. 30. (Ricorsi giurisdizionali). 1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 31. (Spese per gli organismi informativi). 1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS, e su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. 3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal direttore esecutivo del DGS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, dei responsabili degli organismi informativi; b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS; c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal direttore esecutivo e dai dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall'articolo 29, e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso; d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico; e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore esecutivo del DGS, dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza tramite il direttore esecutivo del DGS; f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO Capo I GARANZIE FUNZIONALI Art. 32. (Ambito di applicazione). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge. 2. La speciale causa di non punibilità indicata al comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Non si applica, altresì, per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate dai commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette agli organismi informativi e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.
Art. 33. (Presupposti). 1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o nell'attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta sulla stregua dei criteri indicati al comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 34. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata al comma 1 del presente articolo, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 34. (Procedure). 1. Le condotte indicate nell'articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti dal medesimo articolo e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 33, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36. 2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede ai sensi del comma 1, su proposta del direttore esecutivo del DGS formulata, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione. Del provvedimento adottato, il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore esecutivo del DGS autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine indicato nel periodo precedente, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36. Della ratifica il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinchè, ove lo ritenga, proceda alla sua modifica o revoca ai sensi del comma 2. 4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 32 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.
Art. 35. (Condotte dolose). 1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni. 2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.
Art. 36. (Comitato di garanzia). 1. Prima di provvedere in ordine all'autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 32, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere di un apposito Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo del medesimo Comitato. 2. Il Comitato di garanzia di cui al comma 1 è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti fra magistrati a riposo che hanno esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitano altre attività professionali, che sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare per la sicurezza né alle Assemblee parlamentari. 4. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. Ai componenti del Comitato di garanzia si applica il disposto di cui all'articolo 21, comma 13.
Art. 37. (Opposizione della causa di non punibilità). 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate nell'articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. 2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma dell'esistenza della causa di non punibilità. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelano la segretezza. 3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 32 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma non interviene nel termine indicato dal primo periodo, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 5. Salvo che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelano la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti è seguita fino a che non si è risolto il conflitto di attribuzione sollevato ai sensi del primo periodo. 6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli oganismi informativi o dalla persona da essi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 38. (Attività deviate). 1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi informativi, è stata da essi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 39. (Raccolta e trattamento delle notizie personali). 1. L'attività di raccolta e di trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, in nessun caso si può procedere alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, il loro uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine. 2. L'Ispettorato e i responsabili degli organismi informativi sono tenuti a vigilare continuativamente affinché l'attività di raccolta e di trattamento delle informazioni nonché l'uso delle medesime avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 4. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 40. (Manomissione degli archivi degli organismi informativi). 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi informativi.
Art. 41. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli organismi informativi). 1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per loro conto ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore è investito per ragioni di ufficio di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.
Capo II ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI SEZIONE I QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ Art. 42. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nei medesimi organismi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta in forma scritta entro le successive quarantotto ore. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile. 3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AISE e dell'AISI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative. 4. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell'organismo di appartenenza, al direttore esecutivo del DGS e al direttore dell'AISI o dell'AISE, che riferiscono, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto a una delle Agenzie, il direttore di questa riferisce altresì al direttore esecutivo del DGS affinché informi il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. 5. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 43. (Identità di copertura). 1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengono indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e di certificati di copertura. Presso il DGS e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.
Art. 44. (Attività simulata). 1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia nel territorio nazionale che all'estero. 2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici delle attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.
Art. 45. (Cautele di riservatezza per il personale nel corso del procedimento). 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
SEZIONE II RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Art. 46. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati. 2. Gli organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dati in loro possesso che presentano possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati. 3. I direttori degli organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano affinché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Dell'attuazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del Comitato tecnico-esecutivo di cui all'articolo 7 e al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno e della difesa anche ai fini dell'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera g),
Art. 47. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tale fine possono, in particolare, stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e con gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedono, gli organismi informativi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con apposito regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. 2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ai sensi del comma 1 ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 48. (Acquisizione di documenti, atti o cose da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza). 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o cose presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica, nel modo più specifico possibile, nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti sono inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e sono trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nelle ipotesi previste al comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso si applicano le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato al primo periodo, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. 7. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Capo III TUTELA DEL SEGRETO SEZIONE I CRITERI DI TUTELA Art. 49. (Criteri di tutela). 1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
SEZIONE II SEGRETO DI STATO Art. 50. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 49, comma 1. 2. Le notizie, documenti, atti, attività e cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero. 4. Il vincolo
derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua
apposizione nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo o dalla sua
opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto
relativamente ad un atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica
automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 56, comma 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 51. (Tutela processuale del segreto di Stato). 1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 50, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento. 2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente
la causa speciale di non punibilità le condotte per le quali, esperita
l'apposita procedura prevista dalla legislazione vigente in materia di
sistema delle informazioni per la sicurezza e di segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della medesima
causa di non punibilità o 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
Art. 52. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato). 1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 48, comma 5. Art. 53. (Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato). 1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 54. (Conflitto di attribuzione). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto». 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 202».
SEZIONE III CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA Art. 55. (Livelli di classifica di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, nonché agli interessi economici del Paese sono idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno lieve agli interessi ivi indicati. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto, documento, notizia o cosa, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 56. (Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza). 1. All'atto della classifica di segretezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo. 2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni previste al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni dalla data di apposizione. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. 3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato del soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati dal comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 4. Ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica di cui al comma 2, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da Stati esteri; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni dalla data di apposizione. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli organismi informativi, decorso il termine di quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. È ammessa la deroga al disposto di cui al presente comma, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, solo a seguito di motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi previsti dal comma 5.
Art. 57. (Classifica di segretezza irregolare o arbitraria). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione
irregolare o arbitraria di una classifica di segretezza, ai sensi
dell'articolo
Art. 58. (Classifica di segretezza illegale). 1. Chiunque procede all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nel citato articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque stipula, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.
Art. 59. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). 1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza». 2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 5-ter. Nei
casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in
cassazione a norma dell'articolo
SEZIONE IV NULLA OSTA DI SEGRETEZZA Art. 60. (Nulla osta di segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS). 2. Il NOS ha la durata di sei anni. 3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato al comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Art. 61. (Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza). 1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da un apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi. 2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 richiede al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto stabilito dai commi 1 e 2. 4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati all'articolo 60, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.
SEZIONE V MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 62. (Modifiche al codice penale). 1. Gli articoli da «Art. 255. - (Falsificazione, soppressione o sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o a disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 257. - (Spionaggio
politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste
dall'articolo Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato». 2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque: 1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato; 2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1); 3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1) e 2). È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono tenute ai fini di spionaggio politico o militare. Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Nei casi previsti nei commi primo, secondo, terzo e quarto, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto è, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o a disporre del documento, dell'atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni». 3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato. 4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni. La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato». SEZIONE VI EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI Art. 63. (Causa speciale di non punibilità). 1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti
commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale
addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato,
o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara
non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino
implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai
sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito
dall'articolo 51, comma 2, della presente legge, qualora abbiano fornito
piena e soddisfacente collaborazione con
Art. 64. (Procedura per l'emersione degli illeciti). 1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione». 2. 3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 63 e, a tale fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque apposto. 4. Coloro che risultano implicati nei reati di cui
all'articolo 63, qualora rendano una confessione completa e attendibile e
forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della
verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria
competente, alla quale 5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4. 6. 7. 8. I lavori della
Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve
essere trasmessa al Parlamento. 9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.
SEZIONE VII EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA Art. 65. (Regolarizzazione degli accordi internazionali). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando
a maggioranza dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni
per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi di cui al comma 3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne informa il Comitato parlamentare per la sicurezza che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. 4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO Art. 66. (Procedura per l'adozione dei regolamenti). 1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, i citati regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 67. (Abrogazione di norme). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. 2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato. 3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi informativi previsti dalla presente legge, e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale del CESIS, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati, rispettivamente, nei confronti del CNS, del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del DGS, dell'AISE e dell'AISI.
Art. 68. (Disposizioni in materia finanziaria). 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie e ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi informativi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo comunque conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e devono altresì essere compresi nel limite stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 della presente legge.
Art. 69. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.
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N. 1991
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato FIANO ¾ |
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Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato |
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Presentata il 28 novembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene su alcuni aspetti essenziali del sistema di intelligence del nostro Paese, riformando profondamente la disciplina in vigore, fissata dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Quelle norme furono il risultato di un lavoro complesso e della ricerca, da parte delle forze politiche democratiche, di intese e convergenze per la regolamentazione di una materia così delicata e rilevante per la sicurezza della Repubblica.
La legge del 1977 appartiene ancora alla stagione della guerra fredda e tuttavia è stata il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono. Si tratta, a valutarla con gli occhi del presente, tenendo conto delle vicende e dei mutamenti internazionali ed interni, di una legge insufficiente, sia per un'efficace azione di ricerca, raccolta e selezione delle informazioni a fini di sicurezza, sia sotto il profilo dei controlli, sia per quel che riguarda la disciplina, ancora incerta e lacunosa, del segreto di Stato e del trattamento di informazioni, atti, documenti e cose, cui è apposta una classifica di segretezza. Sono questi gli aspetti per i quali non è ulteriormente rinviabile una incisiva riforma. Essa deve ruotare intorno ad una nozione: quella di informazione per la sicurezza, che è espressione più certa e precisa, per indicare l'intelligence, di quanto non lo fosse l'endiadi «informazione e sicurezza», impiegata nella legge n. 801 del 1977.
Anche il reclutamento del personale, il suo stato giuridico, la organizzazione interna dei servizi di intelligence e le competenze rispettive del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno meritano una ridefinizione normativa.
Occorre insomma mettere a punto un nuovo e complessivo ordinamento. Questa era l'intenzione che i Governi di centro- sinistra manifestarono nella XIII legislatura. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 1997, fu istituita una Commissione, presieduta dal generale Roberto Jucci, con l'incarico di redigere il testo di un provvedimento organico. Il lavoro della Commissione fu alla base di un disegno di legge presentato dal Governo D'Alema (atto Senato n. 4162, XIII legislatura). Quei testi rappresentano una base valida ed aggiornata sulla quale è possibile ancora lavorare. Nella XIV legislatura, il Governo presentò un disegno di legge di diversa impostazione, più circoscritto, con l'intento di modificare solo alcuni aspetti della legge n. 801 del 1977 (atto Senato n. 1513, XIV legislatura). Quel testo fu discusso dal Senato, in più punti modificato ed approvato in Aula il 7 maggio 2003. Ma dopo tale approvazione, non vi fu in sostanza alcun seguito. La scelta di varare poche norme, ritenute essenziali ad un migliore funzionamento dell'intelligence, accantonando ogni ipotesi di riforma organica e rinviandola ad un secondo tempo, non produsse alcun risultato e non servì ad accelerare l'iter legislativo.
Sulla base di quella esperienza, noi crediamo che si debba tentare in questa legislatura la via di una riforma complessiva, che affronti tutte le materie già regolate dalla legge n. 801 del 1977, quelle, come la materia del segreto di Stato, parzialmente disciplinate, ed altre, come la materia delle cosidette «garanzie funzionali», per nulla toccate dalle regole finora vigenti. Bisognerà a tal fine tenere conto dell'importante lavoro svolto dalla Commissione Jucci, così come delle discussioni e delle proposte successive.
Vogliamo ancora una volta sottolineare la necessità di un intervento legislativo in tempi ragionevolmente brevi, capace di dare maggiore efficienza all'azione dei servizi, specialmente di fronte alla nuova minaccia del terrorismo internazionale, rafforzando il potere di guida del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri direttamente interessati, dando maggiore funzionalità all'intelligence, anche per operazioni coperte, e rafforzando il sistema dei controlli, a tutela della legittimità e della lealtà costituzionale delle condotte di chi appartiene ai servizi o lavora per essi.
Siamo convinti che un intervento riformatore possa essere oggi positivo ed efficace, purché si osservino le seguenti condizioni necessarie:
a) la disciplina da varare in tempi ragionevolmente brevi deve definire puntualmente i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione per la sicurezza, deve dare un maggiore rilievo e più ampi poteri di intervento al Comitato interministeriale, con una composizione più ristretta, e deve riformare radicalmente il CESIS, rafforzandone le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria rispetto alle attività di intelligence dei due servizi;
b) essa deve contenere nuove norme organiche sul segreto di Stato, prevedendone la temporaneità, ed in generale su tutta la materia del segreto, riscrivendo, in modo da tenere conto dell'esperienza di questi anni, alcune delle norme del codice di procedura penale, in particolare prevedendo che non possano essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 (segreto di ufficio, segreto di Stato, informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) anche i delitti di devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 del codice penale), di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-bis) e di strage (articolo 422);
c) deve essere disciplinata ex novo la tutela amministrativa del segreto, finora affidata soltanto a circolari riservate; occorrono norme che definiscano le classifiche di segretezza e la loro gerarchia; vanno fissate nuove regole legislative riguardanti i nulla osta di segretezza (NOS) e l'ufficio che li rilascia, da collocare nell'ambito del CESIS, con tutte le garanzie che l'attività di questo ufficio (quando dispone accertamenti finalizzati al rilascio o alla revoca dei NOS) non leda i diritti dei cittadini;
d) occorre definire in modo più chiaro e certo i compiti rispettivamente del SISMI e del SISDE, attribuendo al primo tutte le attività di intelligence che si svolgono fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all'interno del Paese; va prevista la collaborazione tra i due servizi, quando hanno a che fare con fenomeni a più dimensioni, estere ed interne. Ciò significherà un'attività comune per quanto riguarda i fenomeni e le minacce di maggiore rilievo, che hanno contemporaneamente dimensioni esterne ed interne; in questi casi sarà il segretario generale del CESIS a garantire il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni svolte in collaborazione;
e) è necessaria una nuova disciplina degli archivi, che garantisca l'unificazione del patrimonio informativo ed il controllo da parte del CESIS su tutti i dati informativi;
f) vanno previste le condizioni di selezione per le assunzioni dirette di personale altamente specializzato, con un controllo ex post sulla selezione effettuata;
g) è necessaria una nuova ed organica disciplina del personale proprio dei servizi;
h) per quanto riguarda le cosiddette «garanzie funzionali», la riforma deve prevedere l'applicazione di una speciale causa di giustificazione per il personale dei servizi, per condotte costituenti reato, racchiuse entro confini certi, di non grave entità, che siano indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali dei Servizi. Le condotte costituenti reato, nei limiti indicati, devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma la sua deliberazione non può bastare: va infatti istituito un Comitato di garanzia composto da personalità di prestigio e di riconosciuta imparzialità (ad esempio, magistrati a riposo, con il grado almeno di presidente di sezione della Cassazione o equiparati), che esprima, su ciascuna richiesta di autorizzazione, un parere vincolante per il Presidente del Consiglio dei ministri; i membri del Comitato di garanzia devono essere eletti dal Comitato parlamentare di controllo, ma non devono in alcun modo rispondere ad esso né al Parlamento, collocandosi in una posizione di piena autonomia. Occorre poi prevedere una informazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato su ogni operazione in cui si sono applicate le garanzie funzionali, da inviare dopo che l'operazione si è conclusa, in modo da rendere così è possibile un controllo successivo;
i) sono necessarie nuove regole relative ai doveri degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, che rappresentino un bilanciamento rispetto alle garanzie funzionali, nonché regole più sicure e rigorose per quanto riguarda i rapporti tra servizi ed autorità giudiziaria e la temporanea e motivata assunzione da parte del personale dei servizi della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione;
l) la legge deve infine accrescere e rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare, con riferimento sia all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di intelligence e di segreto, sia alle attività dei servizi, sia al reclutamento del personale, sia alla destinazione delle risorse finanziarie.
L'articolo 1 della presente proposta di legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza. La informazione per la sicurezza, alla quale sono addetti i vari organismi disciplinati dalla legge (e tra questi organismi i due Servizi), è correlata all'interesse ed alla difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre competenza esclusiva in materia di tutela del segreto di Stato. Come Autorità nazionale per la sicurezza egli stabilisce i criteri per l'apposizione del segreto, nonché le decisioni relative al rilascio e alla revoca del NOS. Le funzioni non attribuite al Presidente in via esclusiva possono essere delegate a un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato (articolo 2). La proposta di legge, ogni volta che si fa riferimento a poteri delegabili, contiene la esplicita previsione dell'esercizio di tali poteri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, denominato «autorità delegata».
Allo scopo di rafforzare i poteri di direzione dell'autorità politica viene previsto che il segretario generale del CESIS e i direttori del SISMI e del SISDE rispondono direttamente al Presidente del Consiglio o all'autorità delegata. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS) è ridefinito nei poteri e nella composizione: rispetto alla normativa vigente (articolo 2 della legge n. 801 del 1977) si introduce la competenza ad esprimere pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone, in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione. Quanto alla composizione, il Comitato interministeriale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute il Ministro o sottosegretario delegato, il segretario generale del CESIS e i direttori dei Servizi e altre autorità o esperti che collaborino con il Governo (articolo 3).
Viene, inoltre, rafforzato il ruolo del Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), sempre alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo organismo coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura la piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dei servizi (articolo 4).
Un'innovazione completa è rappresentata, poi, dall'introduzione di un controllo interno sul sistema informativo per la sicurezza esercitato da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio, senza alcuna interferenza con le operazioni in corso (articolo 5).
Sul segreto di Stato si propone una nuova disciplina, che sostituisce quella della legge n. 801 del 1977, del tutto insoddisfacente (articoli 6-9). Il segreto di Stato ha, di regola, un limite temporale previsto in quindici anni dalla sua apposizione o dalla sua opposizione in un procedimento penale. In particolare, non possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale nonché i fatti costituenti reati particolarmente gravi, come la strage o l'associazione di tipo mafioso (articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale). Nella vasta risistemazione della materia, che prevede precise garanzie, fino all'intervento della Corte costituzionale, si segnala la disposizione circa la non opponibilità del segreto sull'insieme di quei fatti, documenti, notizie o cose relativi a condotte poste in essere dagli appartenenti ai servizi in violazione della disciplina relativa alle garanzie funzionali. Si riscrive l'articolo 202 del codice di procedura penale, si modifica l'articolo 204 dello stesso codice e si riscrivono i commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In tutti i casi in cui viene esercitato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di queste norme, un potere di conferma del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Vengono disciplinate le classifiche di segretezza (articolo 8) ed introdotte norme di legge sull'Ufficio centrale per la segretezza e sui nulla osta di segretezza (NOS). Vengono denominate NOS, come spiega l'articolo 9, comma 5 (da leggere in correlazione con l'articolo 5, comma 1), le abilitazioni ad accedere a notizie, documenti, atti o cose classificati. Questa materia è stata finora sottratta a qualsiasi regolamentazione legislativa. Ora, è arrivato il momento di introdurre una regolamentazione esaustiva, certa, garantista. Va richiamata in particolare l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 9, che prevede un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti o atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che il regolamento dell'Ufficio centrale per la segretezza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, disciplini il procedimento di accertamento preventivo, finalizzato al rilascio del NOS, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
La proposta di legge prevede poi una ridefinizione dei compiti del Servizio di informazione per la sicurezza militare (SISMI), a cui spettano le attività di intelligence fuori del territorio nazionale, e del Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE), al quale competono le attività di intelligence entro i confini del Paese (articoli 10, 11 e 12). Ciascuna delle due strutture risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, fermo restando il dovere di informare rispettivamente il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno.
Occorre
tenere presente che i fenomeni di cui oggi si occupano i servizi di
informazione per la sicurezza e molte tra le nuove minacce (terrorismo
internazionale e grandi network criminali) richiedono contemporaneamente
attività all'estero e attività interne, strettamente collegate. La proposta di
legge prevede questo genere di collaborazione, che diventerà parte rilevante
dell'attività dell'intelligence, ed affida al segretario generale del
CESIS il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni che coinvolgono i
due servizi. Con questa articolazione delle strutture, si potenzia il ruolo
degli uffici centrali presso
L'articolo 13 disciplina gli archivi del sistema informativo per la sicurezza, anzitutto l'archivio storico e l'archivio centrale. Questo conserva tutti i dati informativi del sistema ed è collocato nell'ambito del CESIS. In particolare, il comma 2 prevede che i dati di cui dispongono gli archivi dei servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, siano trasmessi senza ritardo all'archivio centrale, mentre il comma 3 prevede che gli archivi dei servizi, dopo un certo periodo di tempo (tre anni), cessino di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale. Il che significa che per la memoria di vicende anteriori si farà capo all'archivio centrale, secondo i regolamenti di cui al comma 5.
L'articolo 14 contiene norme sul personale, sul suo stato giuridico ed economico. Sono previste due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi di informazione per la sicurezza: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato, sottoposti a procedure selettive, e l'assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi debba durare da tre a sei anni. Al termine il personale è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli. È previsto un ruolo unico, con dotazione non superiore al 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza. Vengono fissati princìpi sullo stato giuridico ed economico del personale, da sviluppare attraverso la fonte regolamentare.
In merito alle garanzie funzionali, l'articolo 15 prevede una speciale causa di giustificazione, quando il personale interessato ponga in essere condotte costituenti reato autorizzate legittimamente, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi e proporzionate al loro raggiungimento, nel rispetto di limiti rigorosi. La speciale causa di giustificazione non si applica a condotte che mettano in pericolo o ledano la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche. Né si applica ad una serie di altri reati contro organi costituzionali o contro i diritti del cittadino (articolo 15, comma 3).
Perché tali condotte possano legittimamente realizzarsi nell'ambito di operazioni dei servizi, è necessaria una procedura di autorizzazione disciplinata dall'articolo 16. Il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte, con il parere favorevole di un Comitato di garanzia, costituito da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ed eletti dal Comitato parlamentare di controllo, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo (articolo 17). La fisionomia istituzionale di questo Comitato di garanzia è ricalcata su quella della Commissione G10 nell'ordinamento tedesco. Al pari di quella Commissione, il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare né al Parlamento.
L'articolo 18 regola l'opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria. Come ulteriore contrappeso al potere riconosciuto ai servizi ed al Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede la possibilità che l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Quanto ai doveri del personale, si prevedono pene severe per le attività deviate (articolo 19), per l'utilizzazione illecita di notizie personali (articolo 20), per la manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza (articolo 21), per l'accesso illegittimo agli archivi e per la manomissione degli atti (articolo 22). Queste norme sono poste a rigoroso presidio della lealtà del personale appartenente agli organismi di informazione per la sicurezza.
Gli addetti a tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (articolo 23). Si conferma così una disposizione già contenuta nella legge n. 801 del 1977. Ma ora si prevede che solo temporaneamente, per non oltre sei mesi rinnovabili, possa attribuirsi la qualifica di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, in rapporto ad operazioni determinate e con funzioni di polizia di prevenzione. Così si regola con legge e si delimita una prassi che si fondava su un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riservato, risalente al 1980.
L'articolo 24 regola la disposizione o l'autorizzazione all'uso di documenti di copertura e l'articolo 25 regola le attività economiche da parte di addetti ai servizi a fini istituzionali, prevedendo meccanismi sicuri di autorizzazione e di controllo.
L'articolo 26 stabilisce garanzie di riservatezza per il personale degli organismi di informazione per la sicurezza, nell'ambito di procedimenti giudiziari. L'articolo 29 fissa speciali modalità di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di documenti, atti o altra cosa presso le sedi degli organismi di informazione per la sicurezza, tenendo conto della speciale natura di quei documenti, della disciplina degli archivi e delle necessità di tutela della segretezza e dell'efficienza dell'intelligence.
Gli articoli 27 e 28 disciplinano la collaborazione dei Servizi con le Forze armate, con le Forze di polizia e con altre amministrazioni.
L'articolo 30 prevede che il Governo riferisca semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Si disciplinano inoltre struttura e funzioni del Comitato parlamentare di controllo, facendone uno strumento incisivo di garanzia della legittimità e della correttezza istituzionale nello svolgimento dei compiti di tutti gli organismi di informazione per la sicurezza. Questo potenziamento del Comitato è un ulteriore contrappeso rispetto alle norme che centralizzano poteri e puntano alla maggiore efficienza operativa. Vengono previste d'altra parte sanzioni per i componenti del Comitato che violino il segreto. Il Comitato parlamentare ha precisi poteri di controllo sulle strutture e sulle attività sia dei due servizi, sia del CESIS, sia del RIS-Difesa. Esso svolge un controllo sulla destinazione delle risorse finanziarie e sul bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa inoltre il Comitato parlamentare circa le operazioni dei servizi a cui si siano applicate le cosiddette «garanzie funzionali», entro sei mesi dalla loro conclusione.
L'articolo 31 contiene norme sulla organizzazione e sulle spese.
Infine, l'articolo 32 concerne l'abrogazione e il coordinamento di norme previgenti e l'articolo 33 contiene una disposizione finale che riconduce rigidamente alle norme legislative vigenti ogni attività di informazione per la sicurezza svolta nell'interesse della Repubblica.
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Art. 1. (Alta direzione e responsabilità). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all'articolo 30, comma 15. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato. A tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di segretezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possono essere sottoposti all'esame del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, per l'esercizio delle sue funzioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all'applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.
Art. 2. (Delega di funzioni). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, di seguito denominato «autorità delegata», lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge. 2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, né i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza). 1. Presso 2. Il CIIS: a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza; b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione; c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge. 3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS l'autorità delegata, il segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), i direttori del Servizio di informazione per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.
Art. 4. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza). 1. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e l'autorità delegata nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti: a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; è informato delle operazioni di rispettiva competenza del SISMI e del SISDE ed acquisisce le informazioni costantemente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; è preventivamente informato di ogni collegamento operativo con servizi esteri; b) garantisce, attraverso c) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi da sottoporre al CIIS nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) cura e adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati o ad organizzazioni internazionali; h) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri; i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema di informazione per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'autorità delegata, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza; m) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori; n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale. 2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il Governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l'organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell'Ispettorato di cui all'articolo 5, dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo. 5. 6.
Art. 5. (Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere i), l) e m). 2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. 3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa. 4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS. 5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento. 6. Con il decreto istitutivo dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi. 7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.
Art. 6. (Segreto di Stato). 1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme della presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e delle cose, suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. 7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi di informazione per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.
Art. 7. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto. 6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto». 2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente». 4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. 3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice». 5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 8. (Classifiche di segretezza). 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione, apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a quella di riservato. 4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni. 9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 9. (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 8. 2. Competono all'UCSE: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di segretezza (NOS); d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di sei anni. 4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS. 5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. 6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell'articolo 28. 7. Prima della
scadenza del termine di cui al comma 8. Il regolamento
dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui
al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili
accertamenti di cui al comma 9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 11. Il dirigente preposto all'UCSE, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.
Art. 10. (Compiti del Servizio di informazione per la sicurezza militare). 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il RIS-Difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazione sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all'estero. 2. Il SISMI risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata. 3. L'organizzazione e il funzionamento del SISMI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS. 4. Al SISMI è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 5. Il direttore del SISMI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; riferisce altresì costantemente al Ministro della difesa; presenta al CIIS un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio. 6. Il direttore del SISMI propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito del Servizio.
Art. 11. (Compiti del Servizio di informazione per la sicurezza democratica). 1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale. 2. Il SISDE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata. 3. L'organizzazione e il funzionamento del SISDE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS. 4. Al SISDE è preposto un direttore, responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CIIS. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 5. Il direttore del SISDE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; riferisce altresì costantemente al Ministro dell'interno; presenta al CIIS un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio. 6. Il direttore del SISDE propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito del Servizio.
Art. 12. (Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE). 1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e l'intervento del CESIS a fini di coordinamento. 2.
Art. 13. (Archivi del sistema informativo per la sicurezza). 1. L'archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 e alle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 16. 2. L'archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell'archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati. 7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.
Art. 14. (Norme sul personale e sul relativo stato giuridico ed economico). 1. Con regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la
partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il
contingente speciale del personale addetto agli organismi di informazione per
la sicurezza, istituito presso 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al fine dell'espressione del relativo parere, da rendere entro quaranta giorni dalla ricezione. Decorso il predetto termine senza che il parere sia stato espresso, il regolamento è comunque emanato. 3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico degli organismi di informazione per la sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza; c) personale assunto con contratto a tempo determinato. 4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi di informazione per la sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 6, resta alle dipendenze dell'organismo di informazione per la sicurezza per il tempo della durata in carica dei vertici e cessa comunque con la cessazione di questi. 5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'adeguata partecipazione competitiva. 6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. 7. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento. 8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi di informazione per la sicurezza. 9. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 5, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l'apporto di autorevoli componenti esterni agli organismi di informazione per la sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio. 10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 12. Alla scadenza di rapporti di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali nonché i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento. 13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza; se appartiene al ruolo degli organismi di informazione per la sicurezza, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 14. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il diritto al collocamento in quiescenza, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari. 15. Al personale degli organismi di informazione per la sicurezza è altresì attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo di appartenenza. 16. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 17. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza. 18. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza, è erogata un'indennità complessiva pari ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12. 19. Il servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge. 20. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza. 21. È facoltà dell'amministrazione interrompere, in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dal suo inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti previsti dal regolamento e connessi a inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità. 22. Il regolamento determina le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione per la sicurezza, in relazione a condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevede i relativi obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. In particolare, il regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza, eccettuato il caso di assunzione per concorso. 23. Non possono appartenere agli uffici del CESIS, al SISMI e al SISDE, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore degli organismi di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 24. In nessun caso gli organismi di informazione per la sicurezza possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento o del Governo, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, ministri di culto e giornalisti professionisti. 25. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 15. (Garanzie funzionali). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16. 2. La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 16. (Procedure di autorizzazione). 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla
base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato,
tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite 3. Nei casi di
assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente
la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le
condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le
ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato di cui all'articolo 5. 6. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 17. (Comitato di garanzia). 1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 né alle Assemblee parlamentari. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare, previsto dall'articolo 30, comma 7. 7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 25.
Art. 18. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria). 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato dal comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato
sollevato conflitto di attribuzione, 7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 14, comma 25, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 19. (Attività deviate). 1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 20. (Trattamento delle notizie personali). 1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali, o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18. 2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza). 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 22. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti). 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 23. (Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 11, comma 5, nonché al segretario generale del CESIS. 4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.
Art. 24. (Identità di copertura). 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 25. (Attività simulate). 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, può autorizzare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. 2. L'Ispettorato di cui all'articolo 5 esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al segretario generale del CESIS, al CIIS e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17. 3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato di cui all'articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26. (Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari). 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 27. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati.
Art. 28. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza. 2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento predisposto d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non poter o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 29. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria). 1. Quando dispone
l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di
informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso
uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la
sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2. L'autorità giudiziaria, salvo che in caso di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza). 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Il controllo parlamentare sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all'inizio di ogni legislatura. 3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza. Sono inoltre comunicati al Comitato parlamentare tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa immediatamente, e comunque prima di darne comunicazione pubblica, il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell'ambito del CESIS, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'UCSE, del capo dell'Ufficio di coordinamento e dei responsabili dell'archivio centrale e dell'archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera. 5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ai membri del CIIS ed ai funzionari e agli ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari e gli ufficiali hanno l'obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata ed al Ministro dal quale direttamente dipendono. 6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. 7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato parlamentare entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione. 8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare informazioni sul bilancio e sulle spese, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera e). 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. 10. Il segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale e la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute. 11. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone
le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni
che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero se non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi. 14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell'applicazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari. 15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati. 16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall'organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva. 18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Art. 31. (Norme sulla organizzazione e sulle spese degli organismi di informazione per la sicurezza). 1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità. 2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi di informazione per la sicurezza. 3. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIIS, sentiti i responsabili degli organismi di informazione per la sicurezza, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 2 e stabilisce altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi di informazione per la sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi di informazione per la sicurezza e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi stessi, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi di informazione per la sicurezza, facente capo all'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, che sono sottoposti al controllo successivo; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione per la sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, cui è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 13.
Art. 32. (Disposizioni abrogative e di coordinamento). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. 2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza: a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza; b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; c) si intende per SISMI il Servizio di informazione per la sicurezza militare; d) si intende per SISDE il Servizio di informazione per la sicurezza democratica; e) si intende per Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE). Art. 33. (Disposizione finale). 1. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
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N. 1996
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati GASPARRI, BOCCHINO, ¾ |
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Disciplina del sistema delle informazioni per la sicurezza |
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Presentata il 28 novembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La riforma dei servizi di informazione e sicurezza è in discussione da molto tempo. Nella scorsa legislatura sono state prese decisioni e sono state effettuate deliberazioni che però non hanno visto il completamento del procedimento legislativo.
L'attuale struttura vede la presenza del CESIS con funzione di coordinamento, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e poi il SISDE e il SISMI rispettivamente collegati al Ministero dell'interno e a quello della difesa con competenze che hanno finito inevitabilmente per intrecciarsi con il mutare degli scenari interni ed internazionali.
Il terrorismo fondamentalista, i cambiamenti di ogni genere e natura intervenuti in Italia e nel mondo impongono l'aggiornamento di un impianto normativo che risale alla metà degli anni '70.
Si discute se realizzare strutture unificate o mantenere l'attuale divisione. Questa proposta propende per una struttura unica, ma con un'articolazione interna che garantisca la creazione di agenzie con competenze specifiche, in un quadro di coordinamento ben più chiaro di quello attuale.
La discussione della riforma non deve, peraltro, rappresentare un giudizio critico sugli attuali servizi. Lo diciamo anche alla luce dell'avvicendamento che è stato deciso dal Governo Prodi nel novembre 2006. I servizi segreti, così come strutturati, sotto la guida di coloro che ne hanno avuto la responsabilità fino all'autunno del 2006, hanno garantito la sicurezza dell'Italia. Le tragedie che hanno investito New York, Washington, Madrid, Londra, non si sono verificate nel nostro Paese. E ciò è dovuto anche all'efficienza ed alla capacità dei nostri servizi di sicurezza, di chi ne fa parte e di chi li ha guidati.
L'ipotesi di lavoro avanzata da tanti, oggetto di questa proposta di legge, è di unificare i due servizi e porli alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò consentirebbe: a) una efficace ripartizione del lavoro all'interno del servizio riunito, eliminando qualsiasi sconfinamento di compiti; b) una reale unicità di valutazione, esito della fluidità del circuito delle informazioni, che non disorienti chi è chiamato a scelte e a decisioni concrete anche sulla base di quelle valutazioni; c) la piena e unitaria assunzione di responsabilità nella trasmissione di una notizia e nella lettura della stessa; d) un notevole risparmio di risorse, non essendo più necessari tre differenti uffici del personale, di segreteria, e amministrativi; l'accorpamento di tali strutture costituirebbe la fonte principale di risparmio. Questa ipotesi, nel corso di audizioni articolatesi in Parlamento, è stata condivisa dai direttori dei servizi e da larga parte delle forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Se, anche in questo caso, l'ostacolo consiste nel timore di concentrare poteri, l'antidoto può correttamente individuarsi in un punto di riferimento decisionale, coincidente con un organismo nel quale siano rappresentati i ministeri interessati (interno, difesa, affari esteri), e in un punto di riferimento propriamente politico, coincidente col Presidente del Consiglio dei ministri, o - come già accade oggi - con un sottosegretario alla Presidenza, ovvero con un ministro che si occupi esclusivamente di intelligence.
Ma l'urgenza dell'intervento riformatore non si collega soltanto alla razionalizzazione delle risorse e dell'attività informativa, di analisi e operativa. È richiesta pure dalla necessità di mettere a disposizione di chi lavora per questi organismi strumenti giuridici adeguati ai compiti da svolgere, per garantire procedure univoche e trasparenti. Questo esige che si disciplini la possibilità di accedere ai dati in possesso alle pubbliche amministrazioni senza incorrere in violazioni della riservatezza, e senza che le stesse amministrazioni oppongano tale vincolo, e che si chiariscano i confini di quelle che tecnicamente si chiamano «garanzie funzionali». Si tratta di cause di giustificazione per atti che, a determinate condizioni e con le autorizzazioni del caso, i funzionari dei servizi sono abilitati a compiere: atti che, se realizzati al di fuori di tale ambito, costituirebbero illeciti penali.
Se, al fine di garantire la sicurezza dello Stato, di prevenire attentati, di salvare vite umane, di impedire la distruzione di centrali energetiche, è necessario, per esempio, violare una banca dati o accedere in un luogo privato, la procedura di autorizzazione, e l'assunzione di responsabilità politica che consenta di intervenire, deve essere chiara e priva di ambiguità, per non esporre l'agente a sanzioni penali, altrimenti previste quando questi atti sono posti in essere senza alcuna scriminante. Quel collegamento diretto con il vertice politico da identificare in un'unica figura di snodo del rango di ministro o di sottosegretario, garantisce da rischi di input differenti: rischi non solo teorici se, come è nell'attuale strutturazione, due distinti servizi dipendono da due ministri differenti, a prescindere dalle buone relazioni e dalla omogeneità di vedute che costoro possono avere. Dopo l'11 settembre, facendo tesoro degli errori commessi, gli Stati Uniti hanno intrapreso la strada del tendenziale accorpamento delle strutture di intelligence, individuando un soggetto competente ad armonizzare il lavoro delle varie agenzie di informazioni, ossia il U.S. Director of national intelligence (l'incarico è oggi ricoperto dall'ambasciatore John D. Negroponte), che ha l'ultima parola sul budget delle 15 agenzie di informazione degli USA. In Italia, dove il dibattito sul ruolo dei servizi non ha l'estensione e la non occasionalità che conosce sull'altra sponda dell'Atlantico, è necessario raggiungere il medesimo risultato senza esservi spinti per emergenza o per emotività.
La riforma dei servizi di informazione costituisce l'occasione per dare seguito, oltre che alle esigenze di ordine generale appena ricordate, a una serie di necessità di specie. Un rapido sommario di queste ultime è opportuno, per avere un'idea delle difficoltà operative di chi svolge questi compiti, e di quanto sia indilazionabile rispondere in modo chiaro sul piano normativo:
a) potere di chiedere e di ottenere dai funzionari responsabili delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di credito ogni tipo di notizie utili per ricostruire un quadro informativo in chiave di prevenzione e di contrasto del terrorismo. Ciò assume una particolare necessità per i dati riguardanti gli intestatari delle utenze telefoniche e la localizzazione degli apparati di telefonia mobile;
b) possibilità di utilizzare documenti di copertura per sé e per soggetti ausiliari, cioè non incardinati nel personale dei servizi, ma che tuttavia con essi collaborano operativamente: si tratta di estendere quanto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, prevede per gli ufficiali di polizia giudiziaria in funzione antiterrorismo, ovviamente per operazioni di intelligence individuate, autorizzate, e per la limitata durata delle stesse. La penetrazione informativa sotto copertura non è semplice, per le caratteristiche che presentano le singole cellule: è richiesto un lavoro teso a ottenere la fiducia dei partecipi all'organizzazione terroristica lungo, continuo, strutturato, diffuso e diversificato;
c) investimenti mirati nel settore dell'analisi. L'elevata professionalità acquisita dalle Forze di polizia italiane nel contrasto a organizzazioni criminali - di tipo mafioso o di natura terroristica interna - ha consentito finora di reggere l'impatto della minaccia terroristica di natura islamica. Lacune esistono invece sul fronte dell'analisi, che risente dell'approccio abbastanza recente da parte dell'Italia a un fenomeno invece maggiormente conosciuto, per ragioni oggettive, in nazioni a noi vicine, a cominciare dalla Francia;
d) possibilità di reclutare al di fuori delle Forze di polizia e dei dipendenti dello Stato. L'attuale limitazione di fatto genera situazioni di difficoltà con i corpi di polizia, destinatari esclusivi delle richieste di transito di propri uomini nei servizi: si tratta ordinariamente di unità molto valide, e il loro trasferimento comprensibilmente non viene visto con entusiasmo. Ciò, al di là delle ottime intenzioni e degli sforzi di collaborazione, crea problemi oggettivi. Più in generale, precludersi l'utilizzo di persone provenienti dal mondo accademico o da enti o società private vuol dire privarsi di contributi professionali significativi e di fonti di informazioni e di letture della realtà necessarie. Il timore di reclutamenti clientelari può essere fugato dalla predisposizione di requisiti rigorosi, ma soprattutto da una effettiva responsabilizzazione e da una parallela verifica dei risultati. In definitiva, ci si deve chiedere onestamente quanto si ritiene che oggi la sfida di questo terrorismo sia fronteggiabile con l'attuale organizzazione, e se invece la riforma - non più dilazionabile - non fornisca l'occasione per individuare un vero e proprio «statuto» per chi opera nei servizi.
La scelta più congrua, superando il cosiddetto «modello binario» basato sulla virtuale separatezza di compiti tra un servizio che opera all'esterno ed uno che opera sul territorio nazionale, è quella che privilegia l'adozione di un servizio unico. Con tale configurazione monistica si intende realizzare una aggregazione di competenze e potenzialità, assicurando una maggiore compattezza dell'intera attività operativa, non una concentrazione di «potere». Infatti, l'indiscussa globalizzazione delle minacce e le esperienze maturate negli ultimi anni suggeriscono la creazione di un ente ad indirizzo unitario, che operi ratione materiae, attraverso lo sviluppo di funzioni svincolate dal criterio di territorialità e dotato di robusta capacità di direzione e controllo. La scelta del modello unitario, capace di fondere e razionalizzare competenze, oggi dispiegate in seno al modello binario, consentirebbe di:
sviluppare processi decisionali maggiormente agili, efficienti e controllabili;
uniformare modelli, tecniche e prassi operative;
definire la netta distinzione tra l'intelligence di sicurezza e l'intelligence militare, competenza esclusiva, quest'ultima, delle Forze Armate;
ottimizzare le risorse, attraverso l'abbattimento di evidenti diseconomie di settore;
garantire un progressivo innalzamento della sensibilità istituzionale a favore del comparto dell'intelligence nazionale, ottenendo una migliore realizzazione delle politiche informative di sicurezza.
In concreto, il testo proposto supera l'attuale sistema binario in vigore nel nostro ordinamento per giungere ad una unica struttura, definita «Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS)». Già di per sé una siffatta soluzione garantisce la nascita di un polo che sia finalmente capace di sintetizzare e stimolare insieme le competenze tecniche che nel nostro Paese in questi anni si sono sviluppate, assicurando una direzione tecnica univoca ed una altrettanto univoca responsabilità. Ed è proprio il principio organizzativo della «unicità del comando» che sembra quello che meglio di altri (la divisione delle competenze, il coordinamento, eccetera) è in grado di assicurare maggiore possibilità di sviluppo del sistema e delle expertise di settore oltre che un più agevole controllo politico e strategico. Alle perplessità relative alla concentrazione di potere in capo ad un singolo individuo, a cui molti si sono richiamati per sostenere l'opportunità di conservare l'attuale sistema, il testo risponde con un miglioramento e ampliamento dei meccanismi di controllo parlamentare ed una maggiore condivisione della strategie di sicurezza tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri maggiormente coinvolti ed interessati a livello istituzionale dalle politiche informative (componenti del Consiglio nazionale per la sicurezza).
Questi i punti qualificanti della riforma:
al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, funzioni che può delegare ad un Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza. Non sono comunque delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato;
la condivisione delle strategie, a livello politico, è
assicurata dal Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS),
istituito presso
lo schema dei rapporti tra il Governo ed il Parlamento non è dissimile da quello attuale, sebbene siano resi più incisivi i poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza. Questo ultimo organismo, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza; può chiedere informazioni sulle linee generali dell'organizzazione e delle attività del DIGIS e delle agenzie; può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza per riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza;
quanto all'ordinamento amministrativo, la norma prevede per l'espletamento delle funzioni operative, dunque per il perseguimento della missione istituzionale, l'istituzione di agenzie, mentre per l'esercizio delle attività strumentali l'istituzione di appositi dipartimenti. Il testo suggerisce, comunque, una prima organizzazione di «abbrivio», e questo per mitigare le difficoltà che certamente si incontreranno nell'effettuare la sintesi strutturale tra i tre organismi al momento esistenti. Più in particolare, l'organizzazione prevista in fase di prima attuazione è caratterizzata dalla presenza di tre agenzie:
d) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);
e) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);
f) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).
Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle agenzie sono altresì istituiti, sempre in prima attuazione, tre dipartimenti:
d) Dipartimento per la gestione del personale;
e) Dipartimento tecnico-logistico;
f) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.
Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale degli archivi, che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri - o, in presenza della delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza - pur mantenendo la dipendenza organica e funzionale dal Dipartimento per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati la norma favorisce, in sede regolamentare, l'istituzione di uno staff operativo che abbia compiti di analisi, programmazione e controllo strategico. Si tratta di un momento organizzativo rilevante poiché la nuova Direzione generale per le informazioni e la sicurezza avrà dimensioni tali da imporre una sorta di «stato maggiore» che possa coadiuvare il direttore nelle attività di monitoraggio, controllo e, non da ultimo, di sintesi analitica di quanto prodotto dalle diverse agenzie.
Il testo, inoltre, prevede espressamente la nomina di un vice direttore della DIGIS, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore e sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Il vice direttore avrà tra l'altro il compito di coordinare gli uffici di staff di supporto all'attività del direttore.
Per la gestione del personale, la norma prevede la costituzione,
presso
È importante sottolineare che, nell'esercizio del potere regolamentare di cui sopra, dovranno in ogni caso essere osservati alcuni princìpi che la legge stessa introduce, tra i quali merita menzione lo schema secondo cui il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche. Anche il reclutamento del personale mediante assunzione diretta è previsto che avvenga secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare.
Prima di concludere ed esaminare il tema delle garanzie funzionali è necessario sottolineare che lo schema di legge proposto introduce, ai fini della gestione amministrativa e contabile della DIGIS, una serie di deroghe alle leggi ordinarie dello Stato (in particolare la legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), facendo salvi una serie di importanti parametri necessari ai fini del controllo o della tutela dei dipendenti e dei loro diritti.
L'articolato tenta, dunque, anche una regolamentazione dello spinoso problema delle garanzie funzionali, che in realtà costituiscono uno dei principali strumenti di azione dei servizi di intelligence in mancanza dei quali l'efficacia operativa e la stessa natura di questi organismi sono messe seriamente in discussione. La proposta introduce, allora, una speciale causa di giustificazione per il personale della DIGIS che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali. Essa non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche; non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.
La garanzia interviene quando la condotta costituente reato è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata oppure allorquando sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
La procedura necessaria per l'autorizzazione prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, a provvedere, su proposta del direttore della DIGIS. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta, il direttore autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro, sentito un apposito comitato di consulenza previsto dalla legge e reso indispensabile per coadiuvare il Presidente del Consiglio in scelte dalla notevole delicatezza istituzionale, può ratificare il provvedimento se esso risponde ai criteri dettati dalla norma che qui si discute.
Il comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità.
Il testo si chiude con alcune norme che intervengono sulla qualifica degli operatori di intelligence, escludendo la possibilità che questi possano rivestire la qualifica di procuratore generale o di personale di pubblica sicurezza. Sono altresì previste norme di organizzazione e a tutela dell'identità riservata degli operatori di intelligence, nonché, in chiusura, disposizioni transitorie necessarie per colmare il breve periodo di vuoto normativo che naturalmente si determinerà.
proposta di legge ¾¾¾
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TITOLO I SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge. 3. Al Presidente dei Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.
Art. 2. (Delega al Ministro delle informazioni e la sicurezza). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza. 2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
Art. 3. (Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica). 1. Presso 2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale: a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza; b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame; c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati; d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge; e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5. 3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame. 5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 4. (Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Comitato parlamentare per la sicurezza). 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS) è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. 3. Il Comitato parlamentare esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull'organizzazione e sulle attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato parlamentare può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 5. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo. 6. Al Comitato parlamentare sono comunicati tutti gli atti normativi emanati in attuazione della presente legge. 7. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone
con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del
segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di
cui al comma 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE PER
LE INFORMAZIONI E Art. 5. (Direzione generale per le informazioni e la sicurezza). 1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento. 2. a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE); b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO); c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC). 3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per la gestione del personale; b) Dipartimento tecnico-logistico; c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali. 4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche. 5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.
Art. 6. (Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza). 1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza. 2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento. 4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 5. Il direttore della DIGIS: a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo; b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie; c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS; d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica; e) garantisce lo scambio informativo tra f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati; g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo5.
Art. 7. (Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione). 1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero. 2. Nell'ambito
delle finalità indicate nel comma
Art. 8. (Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata). 1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero. 2. Nell'ambito
delle finalità indicate nel comma
Art. 9. (Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza). 1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica, dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale. 2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.
Art. 10. (Ufficio centrale per la segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. 3. Competono all'UCSE: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni dei Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza (NOS); d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS. 4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 11. (Ufficio centrale degli archivi). 1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate: a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi; b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi; c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato. Capo III AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LE INFORMAZIONI E
Art. 12. (Norme di organizzazione e di funzionamento). 1. All'organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al presente capo ed al capo IV, le norme concernenti l'esercizio dell'attività amministrativa nel rispetto dei seguenti princìpi: a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni; b) obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso e motivato; c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferenti alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 13. (Spese per 1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo stanziamento di cui al comma 1, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. 3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della
legittimità e della regolarità della gestione al controllo di un ufficio
della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo
dello Stato e distaccato presso c) gli atti di gestione del fondo per le spese ordinarie sono
assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la
sicurezza e dagli altri dirigenti e sono assoggettati al controllo preventivo
di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, distaccato presso d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, che presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza; e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. 4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
Art. 14. (Ricorsi giurisdizionali). 1. La competenza giurisdizionale per le controversie nelle materie di cui ai capi III e IV del presente titolo spetta al giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Capo IV GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI Art. 15. (Contingente speciale del personale). 1. È costituito
presso 2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto: a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova; b) da personale assunto direttamente. 3. In nessun caso 4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 16. (Princìpi generali per l'esercizio del potere regolamentare in materia di ordinamento del personale). 1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, devono, in ogni caso, essere osservati i seguenti princìpi generali: a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche; b) il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito l'utilizzo di questa modalità di reclutamento solo per l'assunzione di personale di elevata e particolare specializzazione; c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente
sottoposti ad accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al
fine di verificarne l'idoneità al servizio presso d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l'amministrazione di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), presso altra amministrazione dello Stato; e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale, il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l'inquadramento nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento economico e previdenziale in godimento al momento dell'emanazione del provvedimento di trasferimento.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA CONDOTTA E SULLO STATUS DEGLI APPARTENENTI
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E Capo I GARANZIE FUNZIONALI Art. 17. (Ambito di applicabilità). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18. 2. La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici dei cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del sistema delle informazioni per la sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. 5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti a tale Direzione generale.
Art. 18. (Procedure). 1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2. 4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 17 è conservata in un'apposita sezione riservata dell'archivio, con la documentazione delle spese.
Art. 19. (Condotte dolose). 1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Nell'ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l'articolo 55 del codice penale.
Art. 20. (Comitato di consulenza). 1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza. 2. Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità. 3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne. 4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 21. (Opposizione della speciale causa di giustificazione). 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al medesimo articolo 17. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente. 4. II Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato
sollevato conflitto di attribuzione, 7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è eccepita dall'appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 22. (Attività deviate). 1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
Capo II QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ Art. 23. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile. 3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
Art. 24. (Identità di copertura). 1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione dei documento stesso al termine dell'operazione, nonché la durata della sua validità.
Art. 25. (Attività simulate). 1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualsiasi natura. 2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 26. (Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari). 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia indispensabile, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
TITOLO III RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Art. 27. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l'espletamento dei compiti a questi affidati. 2. 3. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività allo scambio informativo.
Art. 28. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. 2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
Art. 29. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio). 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
TITOLO IV TUTELA DEL SEGRETO DI STATO Art. 30. (Criteri di tutela). 1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, tenuto conto dei princìpi stabiliti nel presente Titolo e fatta salva l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge. 2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.
Art. 31. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 30, comma 2. 2. Le notizie, documenti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO Art. 32. (Procedura per l'adozione dei regolamenti). 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
Art. 33. (Abrogazioni). 1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801. |
N. 2016
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MASCIA ¾ |
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Ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza |
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Presentata il 1° dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Nelle scorse due legislature il Parlamento ha affrontato provvedimenti tesi a riformare l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza senza tuttavia giungere all'auspicata riforma dell'intelligence.
Tale progetto di riforma torna oggi, e con forza, nell'agenda politica del Governo. Non solo, infatti, il mutamento del quadro geopolitico internazionale, ma anche le inchieste che recentemente hanno portato alla rimozione dei vertici del SISMI, SISDE e CESIS, o, risalendo più indietro nel tempo, il coinvolgimento dei servizi in stragi o in fatti eversivi, rendono la legge n. 801 del 1977, attualmente in vigore, del tutto inadeguata.
L'impianto della presente proposta di legge nasce dalla verifica dei limiti della normativa vigente e, contemporaneamente, dagli approfondimenti che sono stati effettuati in sede parlamentare nelle scorse legislature. I diversi progetti di legge di iniziativa governativa e parlamentare presentati, pur evidenziando di volta in volta differenze sul piano culturale, hanno dimostrato la trasversale volontà del legislatore di intervenire.
Uno degli aspetti dirimenti della presente proposta di legge riguarda la finalità dei servizi. È fuor di dubbio che le cosiddette «deviazioni», che hanno portato negli anni alle distorsioni più clamorose del sistema, sono derivate dal fatto che le strutture dell'intelligence non sempre hanno operato nel rispetto delle garanzie democratiche. L'efficienza dei servizi di sicurezza non può infatti prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali. Al riguardo è dunque essenziale individuare con rigorosa precisione le singole responsabilità in capo agli operatori dei servizi, assicurando al contempo un sostanziale ed effettivo potere di controllo democratico.
Da questo non secondario aspetto deriva l'impianto complessivo della presente proposta di legge. La responsabilità politica resta nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene affiancato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza a cui il Presidente del Consiglio delega le modalità di esercizio e la responsabilità diretta della Direzione generale del Servizio informazioni per la sicurezza. Il SISMI e il SISDE sono sostituiti da due agenzie, l'Area interna con compiti di sicurezza interna e controspionaggio, e l'Area esterna con compiti di sicurezza esterna. Le due agenzie dipendono dalla citata Direzione generale.
Per quanto riguarda i rapporti tra servizi e magistratura è prevista una specifica clausola per le cosiddette «garanzie funzionali». Fermo restando che in nessun caso possono essere leciti comportamenti contro l'incolumità individuale, la vita, la libertà, i diritti politici dei cittadini, le istituzioni della Repubblica, si introduce un principio di proporzionalità tra il perseguimento degli obiettivi politici e l'eventuale deroga da parte degli «007» alle leggi vigenti. L'esclusione della punibilità deve essere previamente autorizzata dal Direttore generale del Servizio informazioni per la sicurezza, con un parere motivato espresso da un Comitato di garanzia formato da un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza destinato a sostituire il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, come di seguito illustrato sulla base delle proposte avanzate dai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. Ad avviso del proponente, tale scelta rappresenta la migliore risposta possibile sul piano legislativo alle distorsioni che negli ultimi trenta anni hanno portato a legittimare qualsiasi condotta in nome della sicurezza.
Sempre in questa direzione viene proposta la riforma del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, qui denominato Comitato parlamentare per la sicurezza. Il Comitato, composto da quattro deputati e quattro senatori nominati con criterio proporzionale, ha compiti di controllo più incisivi. Tra questi rilevante è il controllo diretto del bilancio e della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, anche attraverso l'accesso all'archivio centrale al fine di verificare qualsiasi illecito. Il Comitato può acquisire dal Governo anche informazioni riservate o segrete. A fronte della violazione del segreto da parte dei membri del Comitato è prevista la decadenza dalla funzione parlamentare e l'ineleggibilità successiva. Inoltre le Camere possono attribuire al Comitato i poteri che l'articolo 82 della Costituzione riconosce alle Commissioni d'inchiesta.
Per quanto concerne la selezione del personale, si prevede che essa avvenga non solo all'interno della pubblica amministrazione, ma anche al suo esterno, purché effettuata in maniera ragionevole e trasparente.
Il segreto di Stato è limitato nel tempo; non può essere inoltre apposto su fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.
proposta di legge ¾¾¾
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TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. 2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di essi. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina ogni anno il bilancio degli organismi informativi, lo comunica al Comitato parlamentare per la sicurezza e ne acquisisce il parere. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, nomina con proprio decreto il Direttore generale del Servizio informazioni per la sicurezza (SIS) e i direttori dell'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) e dell'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI). 5. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni del titolo secondo, capo terzo, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e, in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente legge.
Art. 2. (Delega al Ministro delle informazioni per la sicurezza). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza. 2. Non sono delegabili al Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto. 4.
Art. 3. (Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica). 1. Presso 2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Consiglio nazionale: a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati; b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; c) designa, secondo le disposizioni della presente legge, il Direttore generale del SIS e i direttori dell'AE e dell'AI. 3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del Consiglio nazionale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, nonché il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte dal Direttore generale del SIS, ovvero, in sua assenza o impedimento, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione. 4. Alle riunioni del Consiglio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Consiglio nazionale possono essere inoltre invitati a partecipare in qualsiasi momento, all'esclusivo fine di riferire, i direttori dell'AE e dell'AI, nonché dirigenti generali o equiparati delle amministrazioni civili e militari, ed esperti. 5. Il funzionamento del Consiglio nazionale è stabilito con regolamento.
Art. 4. (Comitato parlamentare per la sicurezza). 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionali dell'attività della Direzione generale del SIS, dell'AE e dell'AI spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza, costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI. 3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Al medesimo fine, il Comitato parlamentare può altresì disporre, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI. Il Comitato parlamentare esprime parere sul bilancio degli organismi informativi. 4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono anche comunicati al Comitato parlamentare tutti i regolamenti emanati in attuazione della presente legge. 5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa per la sicurezza della Repubblica. 6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e informative previste dagli articoli 10, comma 5, 16, comma 4, 27, comma 2 e comma 3, lettera f), 33, comma 4, 40, comma 3, e 49, comma 1. Il Comitato parlamentare può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 10, comma 2. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6. 8. Ove il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione di atti o documenti. 9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti e documenti o la comunicazione di notizie e informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare. 10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato Commissione d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato. 11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del segreto, accertato dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa di decadenza dal mandato per la legislatura in corso e di ineleggibilità per la legislatura successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI SEZIONE I DIREZIONE GENERALE DEL SIS Art. 5. (Direzione generale del SIS). 1. Per lo
svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Ministro delle
informazioni per la sicurezza si avvale della Direzione generale del SIS
istituita anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. a) coordinamento operativo dell'AE e dell'AI; b) Centro di analisi integrata strategica; c) Ufficio centrale per la segretezza; d) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi; e) Ispettorato. 2. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabiliti con apposito regolamento. 3. Presso
Art. 6. (Direttore generale del SIS). 1. Alla Direzione generale del SIS è preposto, alle dirette dipendenze del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un Direttore generale quale responsabile dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza. 2. Il Direttore generale del SIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AE e dall'AI, il Direttore generale del SIS: a) fornisce al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo; b) informa il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AE e dall'AI; c) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica; d) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 7; e) garantisce lo scambio informativo tra le due Aree e le Forze di Polizia, nonché tra le due Aree e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa); f) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dall'AE e dall'AI; g) propone al Ministro delle informazioni per la sicurezza, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore esecutivo, i responsabili dell'AE e dell'AI e il capo del Centro di analisi integrata strategica e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi; h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del SIS non compresi tra quelli di cui alla lettera g) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa. 4. Il Direttore generale del SIS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 7. (Centro di analisi integrata strategica). 1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che: a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AE e dall'AI dalle Forze di polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; b) redige relazioni su situazioni sia generali che particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AE e dall'AI; d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.
Art. 8. (Ispettorato). 1. L'Ispettorato è organo della Direzione generale del SIS. Ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda la contabilità, le assunzioni, gli incarichi esterni, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. 2. L'attività
ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal capo
dell'Ispettorato, nominato dal Direttore generale del SIS. Il capo
dell'Ispettorato è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività
ispettiva e sugli incarichi svolti, con eventuali proposte di riforma del
sistema.
Art. 9. (Ufficio centrale per la segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 2. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. 3. L'Ufficio è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 51. 4. L'Ufficio è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.
Art. 10. (Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi). 1. All'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS, sono demandate: a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi; b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi; c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, effettuate dagli organismi informativi; d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2. 2. Presso l'Ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo per l'immediata immissione tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AE e dell'AI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi dell'AE e dell'AI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AE e dell'AI. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui schemi sono trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati. 6. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
Art. 11. (Archivi cartacei pregressi). 1. Per gli archivi cartacei pregressi una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione. 2. 3. Con i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti la composizione della Commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.
SEZIONE II AREE DELLE INFORMAZIONI PER Art. 12. (Area delle informazioni per la sicurezza estera). 1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) per difendere, in cooperazione con l'AI, secondo le disposizioni della presente legge, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno. 2. Ai fini indicati
nel comma a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali; b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali; c) la pianificazione e l'attività operativa militare; d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale, settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici; e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori; f) la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
Art. 13. (Direttore dell'AE). 1. Il direttore dell'AE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità: a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi all'estero, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS, al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica; b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AE; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate; d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS; e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AE, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza; f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa; g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto; h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AE. 2. Il direttore dell'AE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Art. 14. (Area delle informazioni per la sicurezza interna). 1. È istituita
l'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI) per difendere, in
cooperazione con l'AE secondo le disposizioni della presente legge, 2. Ai fini indicati
nel comma a) eversione di qualunque natura; b) terrorismo; c) criminalità organizzata, anche di tipo economico; d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito; e) movimenti migratori; f) minacce biologiche ed ecologiche; g) spionaggio industriale e scientifico. 3. L'AI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui al presente articolo, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione. 4. L'AI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione. 5. L'AI ha alle proprie dipendenze i centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.
Art. 15. (Direttore dell'AI). 1. Il direttore dell'AI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità: a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS; b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AI; c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate; d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS; e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AI, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza; f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa; g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto; h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g); i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AI. 2. Il direttore dell'AI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
Capo III GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI
Art. 16. (Contingente speciale del personale). 1. È costituito
presso 2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell'articolo 17, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse. 3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, alle strutture della Direzione generale del SIS, all'AE e all'AI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi. 4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentare per la sicurezza che può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modificazioni del regolamento.
Art. 17. (Reclutamento del personale). 1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche. 2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1. 3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque un quinto del contingente speciale. 4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore generale del SIS e ai direttori dell'AE e dell'AI in misura complessivamente non superiore a nove unità. 5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 6. L'assegnazione e il contratto hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. Il rinnovo è concesso dal Direttore generale del SIS, su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore generale del SIS e su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI per il personale dipendente da queste ultime. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, la permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale analista e per quello addetto all' attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'AE e l'AI dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il Direttore generale del SIS, i direttori dell'AE e dell'AI, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta. 7. Resta fermo il potere del Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza, dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del dipendente al servizio dell'organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente della Direzione generale del SIS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro. 8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli organismi informativi e da esperti, civili e militari, diplomatici estranei agli organismi stessi. Non possono far parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti di lavoro o di collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 9. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 10. È fatto divieto ai responsabili degli organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti organismi. Ferme restando le disposizioni della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare, a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 11. Il personale addetto agli organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli organismi ai sensi del comma 7. 12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, dei direttori dell'AE e dell'AI, dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte. 13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 14. Al personale addetto agli organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito. 15. In nessun caso gli organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.
Art. 18. (Trattamento economico e previdenziale). 1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca; b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati nel periodo precedente, in misura compresa tra uno e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato. 3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vicedirettori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diverso da quello previsto dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi. 5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 17, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività. 6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità della indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. 7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto dal comma 6. Al personale stesso, che non abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 21, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli organismi stessi, computandosi l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato. 8. Al personale addetto agli organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 9.
Art. 19. (Progressione di qualifica negli organismi informativi). 1. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 8.
Art. 20. (Progressione di carriera nella amministrazione di appartenenza). 1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli organismi informativi.
Art. 21. (Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche). 1. Il personale
assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza
stabilita a norma dell'articolo 17, comma
Art. 22. (Titoli preferenziali per la partecipazione a pubblici concorsi). 1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 5, comma 4, numero 16), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi informativi».
Art. 23. (Personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento). 1. 2. Il personale di
cui al comma 1 mantiene l'inquadramento nella qualifica rivestita, nonché il
trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di
stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. È fatta salva l'immediata applicazione al personale di cui al comma 1, con regolamento, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI Art. 24. (Norme di organizzazione e di funzionamento). 1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
Art. 25. (Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture). 1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione generale del SIS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 57. Con il medesimo regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall'AE e dall'AI.
Art. 26. (Ricorsi giurisdizionali). 1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 27. (Spese per gli organismi informativi). 1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza, che esprime parere. 3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal Direttore generale del SIS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli organismi informativi; b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato
parlamentare per la sicurezza, e sono inviati, per la verifica della
legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione
annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei Conti,
costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e
distaccato presso c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal Direttore generale e dagli altri dirigenti della Direzione generale del SIS, salvo quanto previsto dall'articolo 25 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la stessa Direzione generale; d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 17, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico; e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore generale del SIS, dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Ministro delle informazioni per la sicurezza. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI sono trasmessi al Ministro delle informazioni per la sicurezza tramite il Direttore generale del SIS; f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO Capo I GARANZIE FUNZIONALI Art. 28. (Ambito di applicazione). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reato durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 29 e 30. 2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica, i diritti politici e la libertà di stampa. Non si applica altresì per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni autorizzate a norma dell'articolo 30, e sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 3. In nessun caso specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 possono essere svolte da persone non addette agli organismi informativi.
Art. 29. (Presupposti). 1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 28 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 30. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 28, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 30. (Procedure). 1. Le condotte indicate nell'articolo 28 sono autorizzate, nei casi previsti nell'articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 29, dal Direttore generale del SIS che ne informa entro quarantotto ore il Ministro delle informazioni per la sicurezza e il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32. 2. Del provvedimento adottato, il Ministro delle informazioni per la sicurezza informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che può in ogni caso modificarlo o revocarlo, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia. 3. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi 1 e 2, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente. 4. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 28 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 10, con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.
Art. 31. (Condotte dolose). 1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 28, 29 e 30 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni. 2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.
Art. 32. (Comitato di garanzia). 1. Prima di ratificare l'autorizzazione delle condotte di cui all'articolo 28, il Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere ratificata in caso di parere negativo. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri, un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza, su proposte, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. Il Comitato resta in carica per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia può essere sentito dal Comitato parlamentare per la sicurezza. 4. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della ratifica. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto delle norme contenute nell'articolo 17, comma 13.
Art. 33. (Opposizione della causa di non punibilità). 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 28 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore generale del SIS, su richiesta del direttore dell'AE e dell'AI, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 28 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli organismi informativi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 34. (Attività deviate). 1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi informativi, è stata da questi incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 35. (Trattamento delle notizie personali). 1. L'attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, l'uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine. 2. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 36. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi informativi). 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi informativi.
Art. 37. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli organismi informativi). 1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.
Capo II ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI SEZIONE I QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ Art. 38. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio negli organismi medesimi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta entro quarantotto ore in forma scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile. 3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AE e dell'AI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative. 4. In deroga alle vigenti disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente e a seconda dell'organismo di appartenenza, al Direttore generale del SIS e al direttore dell'AE o dell'AI, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno. Se la denuncia è presentata da un addetto all'AE o all'AI, il direttore di questa ne riferisce altresì al Direttore generale del SIS perché ne informi il Ministro delle informazioni per la sicurezza. 5. I direttori degli organismi informativi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 39. (Identità di copertura). 1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 28, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l'Area che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 40. (Attività simulata). 1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. 2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.
Art. 41. (Cautele di riservatezza per il personale nel corso del procedimento). 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
SEZIONE II RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Art. 42. (Cooperazione delle Forze armate e delle Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
Art. 43. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli organismi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica anche successiva dell'accesso a dati personali. 2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non poter o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 44. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza). 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti siano inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Ministro delle informazioni per la sicurezza perché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. 7. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Capo III TUTELA DEL SEGRETO SEZIONE I CRITERI DI TUTELA Art. 45. (Criteri di tutela). 1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
SEZIONE II SEGRETO DI STATO Art. 46. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 45. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività, o le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero. 4. Il vincolo
derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua
apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli
altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad
atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso
del tempo a norma dell'articolo 52, comma 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione di notizie, documenti, atti, attività o cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 47. (Tutela processuale del segreto di Stato). 1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 46, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento. 2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Si
considerano violazioni della disciplina concernente la causa speciale di non
punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista
dalla legge in materia di sistema delle informazioni per la sicurezza e di
segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso
l'esistenza della medesima causa di non punibilità o 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, quale Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
Art. 48. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato). 1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 44, comma 5.
Art. 49. (Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato). 1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 50. (Conflitto di attribuzione). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto». 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202».
SEZIONE III CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA Art. 51. (Livelli di classifica di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese sono idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 52. (Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza). 1. All'atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo. 2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. 3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato del soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 4. Ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli organismi informativi, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. A tale regola può derogarsi e comunque per un periodo non superiore a dieci anni solo a seguito di motivato provvedimento dell'Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi di cui al comma 5.
Art. 53. (Classifica di segretezza irregolare o arbitraria). 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica
di segretezza ai sensi dell'articolo
Art. 54. (Classifica di segretezza illegale). 1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 51, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.
Art. 55. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). 1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza». 2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».
SEZIONE IV NULLA OSTA DI SEGRETEZZA Art. 56. (Nulla osta di segretezza). 1. L'Ufficio centrale per la segretezza previsto dall'articolo 9 istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS. 2. Il NOS ha la durata di sei anni. 3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altre cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Art. 57. (Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza). 1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi. 2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 chiede all'Autorità nazionale per la sicurezza l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell'articolo 56, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.
SEZIONE V MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 58. (Modifiche al codice penale). 1. Gli articoli da «Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 257 - (Spionaggio
politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste
dall'articolo Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Art. 258 - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato». 2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque: 1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato; 2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposti al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1); 3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2). È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono tenute ai fini di spionaggio politico o militare. Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Nei casi previsti nei commi primo, secondo, terzo e quarto, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto è, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni». 3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato. 4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 262-bis - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni. La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».
SEZIONE VI EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI Art. 59. (Causa speciale di non punibilità). 1. Al fine di
consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in
occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle
Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello
Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla
data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono
essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di
procedura penale, come sostituito dall'articolo 47, comma 2, della presente
legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con
Art. 60. (Procedura per l'emersione dei fatti illeciti). 1. Presso 2. 3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 59 e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato. 4. Coloro che
risultino implicati nei reati di cui all'articolo 59, qualora rendano una
confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla
Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non
punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale 5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4. 6. 7. 8. I lavori della
Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve
essere trasmessa al Parlamento. 9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.
Sezione VII EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA Art. 61. (Regolarizzazione degli accordi internazionali). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112. 3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. 4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO Art. 62. (Procedura per l'adozione dei regolamenti). 1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri. I suddetti regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Art. 63. (Abrogazioni). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. 2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato. 3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, della Direzione generale del SIS, dell'AI e dell'AE.
Art. 64. (Disposizioni in materia finanziaria). 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-Difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della presente legge.
Art. 65. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione. |
N. 2038
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale |
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Presentata il 6 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura, a prima firma dell'onorevole Siniscalchi e cofirmato anche dal presentatore di questa proposta di legge, venne presentata la proposta di legge recante «Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale», atto Camera n. 2726. Poiché l'esame di tale proposta di legge, come di altre sulla stessa materia, non vide il completamento dell'iter parlamentare, lo stesso testo viene riproposto anche in questa legislatura.
Come è noto, il sistema di protezione della sicurezza democratica del nostro Paese trova il suo paradigma più avanzato e al tempo stesso più discusso nella disciplina afferente il segreto di Stato.
All'interno del processo penale la disciplina relativa alla tutela del «segreto» in oggetto si caratterizza essenzialmente per la specifica previsione di un divieto probatorio contrassegnato dalla singolare procedura di garanzia che investe la diretta responsabilità della massima carica dell'esecutivo.
Sulla scorta delle elaborazioni dottrinali e dei dibattiti di natura giuridica e politica che hanno investito negli ultimi anni l'intero assetto normativo afferente la disciplina del segreto di Stato, si è ritenuta indispensabile la predisposizione di correttivi idonei a risolvere problematiche sempre aperte ed a colmare evidenti lacune.
Il legislatore ha inteso disciplinare il segreto di Stato, e la sua conseguente opponibilità nel processo penale, attraverso l'articolo 13 della legge n. 801 del 1977 nonché attraverso l'articolo 202 del vigente codice di procedura penale.
Il limite invalicabile individuato dal legislatore alla opponibilità del suddetto segreto è rappresentato dalla esclusione dall'ambito operativo della speciale «riservatezza» per fatti, notizie e documenti che concernono reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (articolo 12 della legge n. 801 del 1977).
Tale scelta appare condivisibile alla luce del corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, operato dal legislatore anche nella formulazione delle norme contenute nel codice di procedura penale. Se da una parte, infatti, il segreto di Stato è finalizzato a garantire il valore prioritario della sicurezza democratica, dall'altra non trova ragion d'essere allorché si presenti la necessità di procedere contro reati che mettano in pericolo proprio la stessa sicurezza della Repubblica. Così, laddove venga opposto il segreto nel corso di un processo finalizzato ad accertare l'eventuale commissione di reati eversivi, alla luce del richiamato «bilanciamento» il giudice dovrà preliminarmente valutare la natura del reato.
Valutate la natura del reato e la pertinenza del patrimonio di notizie al tema di prova, dovrà decidere se accogliere o rigettare l'eccezione di segretezza.
La chiara formulazione del citato articolo 204 del codice di procedura penale, infatti, oltre ad escludere perentoriamente i reati di eversione dell'ordinamento costituzionale dalla garanzia del segreto di Stato (articoli 201, 202 e 203) e a riconoscere al giudice il potere di definire la configurazione giuridica del reato (e la pertinenza della prova), ai fini della eventuale richiesta di operatività del segreto, prevede, in caso di rigetto di tale ultima eccezione, la comunicazione del provvedimento di rigetto al Presidente del Consiglio dei ministri.
Tuttavia, se da una parte è fin troppo chiara la disposizione contenuta nelle citate norme del codice di procedura penale in relazione alla non opponibilità del segreto di Stato nelle ipotesi di reati eversivi, dall'altra, nelle corrispondenti norme di attuazione, l'impostazione metodologica del legislatore (il richiamato «bilanciamento») registra un completo ribaltamento.
Invero, l'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, disattendendo la portata normativa cristallizzata dall'articolo 204 del codice di procedura penale, riconduce il richiamato procedimento incidentale nella piena discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri anche nelle ipotesi in cui il procedimento penale sia finalizzato all'accertamento di reati di eversione contro l'ordinamento costituzionale.
La disposizione prevista dalle norme di attuazione consente, così, al Presidente del Consiglio dei ministri una valutazione squisitamente giurisdizionale, relativa alla pertinenza probatoria di una notizia o di un documento in relazione al «fatto» per cui si procede.
Non è più il giudice a dover operare la completa verifica in ordine alla eccezione proposta, come previsto dall'articolo 204 del codice di procedura penale, ma è, al contrario, il responsabile massimo dell'esecutivo a dover autonomamente valutare e provvedere.
L'articolo 66 delle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, prevede, infatti, che a seguito del richiamato provvedimento di rigetto della eccezione (articolo 204 del codice di procedura penale) «il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede».
Sul punto, appaiono evidenti la singolarità e l'anomalia della norma di attuazione che espressamente sottrae al sindacato del giudice una valutazione propria del suo potere e della sua specifica funzione.
Alla luce di tale rilievo, si è ritenuto di procedere alla rivisitazione del contenuto normativo dell'articolo 66 delle norme di attuazione, proponendo una soluzione maggiormente in linea con il richiamato «bilanciamento» dei valori costituzionali in gioco e con una più marcata attenzione per le corrette attribuzioni tra poteri dello Stato.
Con la presente proposta di legge si prevede espressamente la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato nel corso del procedimento penale, di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
È questa una soluzione che, pur garantendo la correttezza dell'azione eventualmente proposta dall'esecutivo, non presta il fianco a contaminazioni disinvolte tra poteri dello Stato nonché ad inevitabili ingerenze nelle prerogative tipiche della funzione giurisdizionale.
Così, se al Presidente del Consiglio dei ministri è riconosciuto il potere di valutare e individuare i mezzi ritenuti idonei a tutelare la sicurezza della Repubblica, al giudice spetta, in via esclusiva, il potere di verificare la configurazione giuridica dei reati e il procedimento probatorio.
Sempre con la presente proposta di legge si è ritenuto di affrontare e di risolvere un'altra questione aperta, che si inserisce in una carenza ordinamentale che, anche di recente, ha formato oggetto di ampio dibattito dottrinale e politico.
La carenza individuata è rappresentata dall'assenza di un riferimento a limiti temporali di operatività del segreto di Stato. Si avverte unanimemente, infatti, la necessità di prevedere un espresso limite temporale alla disciplina del segreto, che possa consentire, per ragioni di certezza e di legittimo desiderio di conoscenza e apprendimento, di fare piena luce sulle più significative e delicate vicende che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.
Peraltro, l'introduzione del suddetto limite temporale potrebbe spiegare effetti positivi sul piano di un più completo accertamento processuale. Infatti, si potrebbe dichiarare utilizzabile materiale documentale che, non essendo più pericoloso ai fini della sicurezza democratica, può rivelarsi utile per un pieno accertamento nell'ambito di determinate vicende giudiziarie.
Per tale ragione si è ritenuto di perimetrare l'ambito temporale di operatività del segreto fissando il limite di quindici anni dal fatto.
Viene tuttavia riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di disporre una proroga o una anticipazione del termine stesso.
Nell'ambito del suo potere discrezionale, al Capo dell'esecutivo è riconosciuta da una parte la facoltà di prorogare il termine indicato, nell'ipotesi in cui si registri la persistenza dei motivi che resero necessaria la secretazione, dall'altra la facoltà di disporre l'anticipazione del predetto termine, nel caso in cui vengano meno le sottostanti esigenze di sicurezza.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale. Il termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato se ritiene ancora attuali le condizioni che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma. La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto e confermato ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale».
Art. 2. 1. L'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: «Art. 66. - (Procedimento di esclusione del segreto). - 1. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, se ritiene sussistenti le condizioni per confermare l'opposizione del segreto di Stato rigettata con provvedimento del giudice, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. 2. Qualora il conflitto sia risolto in favore del Presidente del Consiglio dei ministri con l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato, si applica il disposto dell'articolo 202, comma 3, del codice».
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N. 2039
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti |
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Presentata il 6 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Sono ormai trascorsi ventidue anni da quando l'Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna (avvenuta il 2 agosto 1980) redasse un progetto di legge d'iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e, su quel progetto di legge, raccolse le cinquantamila firme indispensabili per portarlo all'attenzione del Parlamento (atto Senato n. 873, IX legislatura, presentato nel 1984). E, per fare qualche altro tragico esempio, sono trascorsi oltre trent'anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974) e ventisei dall'esplosione dell'aereo a Ustica (27 giugno 1980). Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli il tormentato iter nella X legislatura del disegno di legge (atto Senato n. 1) che, comunque, discusso congiuntamente con i disegni di legge atti Senato nn. 135 e 1663, culminò nell'approvazione da parte del solo Senato della Repubblica, nella seduta del 26 luglio 1990, di un testo unificato (vedi atto Camera n. 5004, X legislatura).
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato.
Finalmente sono venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della «prima Repubblica». Al contrario, è nell'interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee (e, persino, del processo di pace fra palestinesi e israeliani) che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure condannati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della cosiddetta «strategia della tensione».
Sentiamo tutti la necessità di «voltare pagina». Per scrivere una pagina nuova e trasparente della Repubblica italiana è, però, assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte riscritte senza segreti, siano tutte leggibili senza omissis, contengano chiare attribuzioni di responsabilità. Soltanto allora si potrà e si dovrà «voltare pagina». È con questo spirito e con questo obiettivo che sottopongo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione la proposta di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l'apposizione del segreto di Stato. Sono convinto che quanto è stato fatto opportunamente, con riferimento ai delitti di mafia - per i quali le leggi istitutive della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (si vedano la legge 19 ottobre 2001, n. 386, nella XIV legislatura, e la legge 27 ottobre 2006, n. 277, nella legislatura in corso), escludono l'apposizione del segreto - possa e debba essere fatto, con la massima celerità, anche per i reati terroristici e per i delitti di strage.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 204. - (Esclusione dal segreto). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».
Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) articolo 202; c-ter) articolo 204»; b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) articolo 256».
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N. 2040
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato |
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Presentata il 6 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Il problema della trasparenza degli atti amministrativi e di governo è da tempo al centro del dibattito politico e istituzionale, in Italia come in altri Paesi del mondo. Nel nostro Paese, tuttavia, poco o nulla si è fatto per garantire che i cittadini potessero avere accesso reale alle informazioni, in particolare a quelle che riguardano i rapporti e i patti di collaborazione stipulati negli anni dal Governo italiano con altre nazioni od organismi sovranazionali e a quelle inerenti le attività dei servizi di sicurezza. La nostra storia recente dimostra che, proprio a riguardo di questi ultimi due temi, l'apposizione sistematica del segreto di Stato ha inciso negativamente sia sui rapporti tra l'opinione pubblica e l'esecutivo - si veda, in particolare, la crescente ostilità di quelle popolazioni costrette a convivere sul proprio territorio con basi militari straniere di cui sono ignoti allo stesso Parlamento gli atti che all'indomani del secondo conflitto mondiale portarono al loro insediamento - sia sull'accertamento della verità riguardo a una serie di tragici avvenimenti che sconvolsero la vita del Paese negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, durante il periodo della cosiddetta «strategia della tensione», e di cui ancora nulla si conosce per quanto concerne le responsabilità e i ruoli ricoperti da apparati dello Stato in seno alle trame eversive che segnarono quegli anni. Eppure sussistono tutti i motivi per rendere finalmente di pubblico dominio la documentazione fin qui secretata: da una parte, il contesto storico e geopolitico che portò all'insediamento delle basi USA e NATO sul territorio italiano è radicalmente mutato con la fine della «guerra fredda» e della contrapposizione tra i blocchi e, dall'altra, vi è tuttora la necessità di fare piena luce su una serie di orribili stragi rimaste impunite e di rispondere alla sete di verità e di giustizia dei familiari di coloro che ne rimasero vittime. Rendere pubblici tutti quei materiali fin qui tenuti segreti sarebbe dunque un dovere morale, prima che istituzionale, storico e giudiziario. In molti Paesi, queste stesse motivazioni hanno portato all'emanazione di specifiche normative. Negli Stati Uniti la legge che regola la declassificazione dei documenti - il Freedom of Information Act (FOIA) (Titolo 5 dell'United States Code, paragrafo 552) - è stata introdotta nel lontano 1966. Essa stabilisce che qualunque cittadino, americano o straniero, possa richiedere la declassificazione di documenti che per motivi di vario genere non siano ancora consultabili. L'amministrazione interessata è obbligata a fornire una risposta che, nel 70 per cento dei casi, è positiva. In caso di risposta negativa, d'altra parte, è possibile ricorrere in appello presso la stessa amministrazione, e spesso l'appello ribalta il primo giudizio. Qualora l'amministrazione si rifiuti, anche dopo il ricorso in appello, di declassificare un determinato documento, è prevista la possibilità di citarla in giudizio. In questo caso il richiedente deve sostenere le spese di una causa giudiziaria il cui esito, però, può essergli favorevole: recentemente un istituto di ricerca privato, il National Security Archive, ha ottenuto in questo modo il rilascio da parte del Dipartimento di Stato di un'importantissima collezione di documenti relativi alla crisi cubana del 1962 che i legali del Dipartimento si erano rifiutati di rilasciare attraverso la normale procedura prevista dal Freedom of Information Act.
Alla fine del secolo scorso, le pressioni esercitate
dalla comunità degli storici e la fine della «guerra fredda» spinsero il
Congresso USA ad approvare una nuova legge,
La nuova legge stabiliva, infatti, che, a meno che un documento non appartenesse a una delle categorie specificamente elencate - piani militari ancora validi riguardanti la sicurezza nazionale del Paese, informazioni concernenti i ruoli ricoperti da singole persone all'interno dei servizi di intelligence, segreti aziendali, commerciali e finanziari ottenuti in via confidenziale, dati sensibili sulla situazione sanitaria dei cittadini o che comunque ne potessero ledere la privacy eccetera - ogni ente governativo fosse tenuto a declassificare automaticamente entro l'aprile del 2000 (cioè entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Executive Order) tutta la sua documentazione più vecchia di venticinque anni; inoltre ogni anno ciascun dipartimento, o agenzia governativa, era tenuto a declassificare una quota specifica dei suoi documenti ancora classificati.
È importante sottolineare che queste normative si applicavano alla
stessa Central Intelligence Agency (CIA), della quale negli ultimi anni
è stata resa pubblica una mole enorme di documenti ancora classificati risalenti
all'Office of Strategic Services (OSS), molti dei quali di straordinario
valore storico e politico.
L'Executive Order 12958, proprio in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza nazionale, lasciava alle varie amministrazioni ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità di divulgare un determinato documento, ma introduceva un principio fondamentale: la desecretazione automatica, dopo venticinque anni dalla loro emanazione, di tutti i documenti da esse prodotti, ad eccezione di quelli concernenti le categorie sopra menzionate. Un lasso di tempo più che ragionevole per far sì che tale divulgazione non pregiudicasse proprio le esigenze correnti di sicurezza. Appare superfluo sottolineare l'opportunità e i vantaggi che un simile criterio apporterebbe in sede storica e di trasparenza istituzionale qualora fosse adottato anche nel nostro Paese. Sempre l'Executive Order 12958 introduceva una vera e propria «rivoluzione» nelle procedure di divulgazione dei documenti, predisponendo con gli Electronic Freedom of Information Act Amendments del 2 ottobre 1996, voluti dal Presidente Bill Clinton e raccolti nella Public Law n. 104-231, la digitalizzazione e la messa in rete di tutti i documenti suscettibili di desecretazione automatica.
Sempre più Paesi nel mondo stanno adottando il FOIA. Il 1o gennaio 2005 è entrato in vigore in Gran Bretagna il Freedom of Information Act 2000, che stabilisce nel Regno Unito il diritto dei cittadini a richiedere e visionare i documenti conservati dagli uffici pubblici, come quelli dei dipartimenti governativi, delle scuole, del servizio sanitario, delle Forze dell'ordine e delle autorità locali.
Anche in questo caso, ogni singolo cittadino privato, di
qualsiasi nazionalità e da qualsiasi Paese, potrà accedere a tutta una serie di
dati relativi, ad esempio, alle modalità con cui si sono fatte certe scelte
pubbliche o a come sono stati spesi alcuni fondi statali semplicemente
attraverso una richiesta scritta cui l'ufficio destinatario darà risposta entro
venti giorni lavorativi. Tra la documentazione che sarà oggetto di diffusione
pubblica potranno figurare atti istituzionali, attestati sulle prestazioni
ospedaliere e mediche, contratti pubblici, studi e ricerche in base ai quali si
sono operate delle scelte che hanno avuto peso nella vita dei cittadini, le
procedure di pagamento dei funzionari pubblici, in definitiva tutto ciò che
potrà avere un interesse pubblico. Nel caso in cui non si potesse procedere
alla pubblicazione dell'oggetto della richiesta il rifiuto sarà debitamente
motivato, dimostrando che è maggiore l'interesse temporaneo a tenere riservata
l'informazione; a monitorare l'equità e la legittimità di questo processo sarà
l'ufficio dell'Information Commissioner, che opererà di volta in volta una
specifica valutazione. Per quanto riguarda
La proposta di legge, che stabilisce altresì l'obbligo per gli uffici pubblici a rendere pubblicamente disponibili on line una serie di atti e documenti, prevede che le richieste vengano soddisfatte in modo risoluto e veloce; solo in caso di procedure complesse si pone un tempo limite di due mesi. D'altra parte, in tutto il territorio europeo soltanto Cipro, Malta e Lussemburgo non dispongono ancora di una legislazione sull'informazione.
In Italia, la situazione è confusa e, per certi versi, paradossale. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», aveva innovato profondamente le regole sul procedimento amministrativo e aveva introdotto il principio della trasparenza e del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni che li riguardano. Essa è stata modificata molte volte e, da ultimo, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa».
La legge n. 241 del 1990, prima della modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005, all'articolo 22, comma 1, recitava: «Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».
Nulla di paragonabile al diritto di accesso imposto dal Freedom of Information Act USA, ma comunque un primo passo nella direzione della pubblicità degli atti di governo. La norma, tuttavia, è stata sistematicamente disapplicata da molte amministrazioni, anche con il pretesto della poi sopravvenuta normativa sulla tutela dei dati personali.
Ma è l'articolo 24 che vanificava, di fatto, la reale utilità di un simile provvedimento, quando, al comma 1, recitava: «Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi disegreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento».
Al fine di adeguare la nostra legislazione a gran parte di quelle europee e internazionali, la presente proposta di legge prevede di rimuovere il segreto di Stato gravante su tutti i documenti prodotti dalle amministrazioni, dagli organi dello Stato e dagli apparati di sicurezza e di intelligence, una volta che dalla loro emanazione siano trascorsi venticinque anni, adottando un automatismo simile a quello previsto dal Freedom of Information Act USA.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1 (Accesso ai documenti coperti da segreto di Stato). 1. Al fine di promuovere la massima trasparenza nell'attività degli organi dello Stato e dei suoi apparati di intelligence e di sicurezza nazionale e ad integrazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è assicurato a qualunque cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta il diritto di accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché ai documenti relativi ai restanti casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dalla cui redazione siano trascorsi almeno venticinque anni. 2. Rimangono coperti da segreto di Stato esclusivamente i documenti la cui divulgazione possa arrecare attuale pregiudizio alla sicurezza nazionale o possa ledere il diritto alla riservatezza di singole persone.
Art. 2. (Commissione per la desecretazione degli atti di Stato). 1. È istituita 2.
Art. 3. (Istruzione e modalità del procedimento di desecretazione). 1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse l'accesso a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, la cui emanazione risalga ad almeno venticinque anni prima del momento della richiesta, senza che la richiesta medesima debba essere motivata. 2. È considerato documento ai sensi del comma 1 ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche ad uso interno, formati dai soggetti menzionati al citato comma 1. 3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvi le disposizioni vigenti in materia di bollo e i diritti di ricerca e di visura. 4. 5. Il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla data di notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di cui al comma 5, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. 7. 8. 9. 10.
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N. 2070
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato SCAJOLA, BRESSA, D'ALIA, FIANO ¾ |
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Sistema di informazione e sicurezza nazionale e nuova disciplina del segreto |
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Presentata il 15 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di servizi di informazione e sicurezza risale, come è noto, all'ottobre 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Per l'epoca essa conteneva elementi di grande novità e rappresentava una disciplina molto avanzata non solo con riferimento alla normativa previgente, ma anche in relazione a molti ordinamenti stranieri: basti pensare a come le soluzioni introdotte dal legislatore italiano nel 1977 presentino molte analogie con quelle adottate, in quello stesso periodo, in altri ordinamenti e, in special modo, negli Stati Uniti e nella Repubblica federale tedesca.
I cardini della disciplina del 1977 possono essenzialmente essere ricondotti a tre:
l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della responsabilità e dell'alta direzione della politica di informazione e sicurezza nazionale;
l'introduzione del controllo parlamentare sull'operato degli organismi di intelligence, mediante l'istituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (il cosiddetto «COPACO»);
la riforma della disciplina del segreto di Stato (che era stata oggetto di severe censure da parte della Corte costituzionale) attraverso la previsione di una specifica procedura di verifica della sua fondatezza, affidata al COPACO.
1. I limiti della normativa vigente.
Benché potesse considerarsi
all'avanguardia al momento della sua approvazione, la disciplina del
Inoltre, nell'impianto della legge del 1977 il coordinamento centrale dell'azione degli organismi di intelligence è rimesso - in linea di principio - ad un organo (il CESIS) che, in concreto, non ha attualmente la struttura nè i poteri necessari per assicurare che una simile fondamentale funzione sia esercitata in modo coerente e continuativo: di fatto, allo stato, SISMI e SISDE tendono assai spesso a «bypassare» il CESIS, che si vede pertanto relegato in un ruolo di assoluto secondo piano.
In tale contesto, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri si trova nella imbarazzante condizione di essere l'unico soggetto responsabile di una attività che - in misura non trascurabile - può sfuggire al suo controllo e alla sua direzione.
A ciò si aggiunga - ed è questo uno dei dati obiettivamente più preoccupanti - che la capacità di reale controllo da parte del COPACO è rimessa, in ultima analisi, alla buona volontà e alla leale collaborazione degli stessi soggetti controllati: a parte la relazione semestrale presentata al Parlamento, non esistono altre comunicazioni periodiche che debbano essere obbligatoriamente fornite al COPACO da parte del Governo, dei servizi o delle forze armate e di polizia.
Le richieste che il COPACO può indirizzare al Governo (e che quest'ultimo è politicamente tenuto a soddisfare) possono riguardare solo aspetti limitati e generali della politica di informazione e sicurezza. Quanto ai direttori dei servizi, questi ultimi, quando sono ascoltati in audizione, non sono giuridicamente obbligati a dire tutta la verità.
Nell'attuale contesto normativo, l'operato degli organismi di intelligence può, dunque, sfuggire tanto alla reale guida dell'Esecutivo, quanto all'effettivo controllo democratico del Parlamento.
Ma la stessa posizione degli appartenenti ai servizi presenta taluni profili estremamente penalizzanti. La legge del 1977 non prevede, infatti, la possibilità che agenti dei servizi possano essere autorizzati a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reati; ne consegue che l'agente che, in situazioni estreme, si trovasse nella necessità di dover commettere un reato per poter salvaguardare un fondamentale interesse nazionale, lo farebbe a proprio rischio e pericolo, senza alcuna preventiva garanzia di tutela.
Un esempio concreto può aiutare a comprendere un simile paradosso normativo. L'agente che, in ipotesi, si introduca in un covo terroristico per prendere visione dei piani di un possibile attentato rischia concretamente di essere condannato per violazione di domicilio. Attualmente, l'unico modo di evitare una simile conseguenza consiste nell'apposizione del segreto di Stato e nella sua opposizione all'autorità giudiziaria che indaghi sul fatto. Si tratta di uno strumento evidentemente sproporzionato, che per giunta incide sulla stessa credibilità delle istituzioni, potendo alimentare sospetti circa la correttezza del loro operato.
A ciò si aggiunga che la disciplina del segreto - per i profili diversi dalla apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato - non è stata puntualmente definita dal legislatore del 1977, ma è stata rinviata ad una legge organica della materia che, in realtà, non è stata mai approvata.
In aggiunta ai limiti «intrinseci» della normativa del 1977 - che si sono sin qui sinteticamente riepilogati - con il tempo se ne sono evidenziati altri, che si potrebbero definire «estrinseci», in quanto sopravvenuti per il mutato quadro strategico internazionale.
È appena il caso di ricordare, in proposito, che il sistema dei servizi del 1977 era stato modellato sulle esigenze della «guerra fredda», strutturato per resistere ad un nemico ben definito, militarmente organizzato e riconducibile a precise entità statuali. Con la fine della guerra fredda gli organismi di intelligence devono fronteggiare nemici più insidiosi e sfuggenti, che operano al di fuori di eserciti regolari, di conflitti dichiarati, di organizzazioni stabili e definite: è la logica della guerra asimmetrica nei confronti di terrorismo, criminalità organizzata e minacce alla sicurezza economico-finanziaria del Paese.
Inoltre, il fenomeno della globalizzazione e la conseguente interconnessione tra le diverse tipologie di minacce rende non più tollerabile una gestione dei servizi che non sia caratterizzata da un forte ed efficace coordinamento centrale, in grado di decifrare in modo corretto il quantitativo crescente di informazioni disponibili e di orientare le singole operazioni di intelligence al perseguimento di finalità coerenti con la complessità della realtà in cui viviamo.
2. La riforma proposta.
Al fine di porre rimedio ai suddetti limiti della normativa vigente, sin dall'inizio della XV legislatura i componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato hanno dedicato particolare attenzione alle questioni inerenti alla riforma dell'assetto dei servizi, avviando al riguardo un'attenta riflessione e un'accurata attività di approfondimento.
Nell'affrontare tale tema, tutte le forze politiche rappresentate in seno al Comitato hanno responsabilmente fornito un costruttivo contributo di riflessione: nella consapevolezza che la materia della sicurezza riguarda il Paese nella sua interezza e deve, pertanto, essere affrontata prescindendo da pregiudizi ideologici e da interessi di parte, ciascuno dei componenti del Comitato si è reso disponibile ad un confronto sulle questioni di merito e ha fattivamente collaborato nella ricerca di soluzioni normative il più possibile condivise.
Il frutto dell'intenso lavoro svolto è costituito dalla presente proposta di legge, che viene presentata dai componenti del Comitato parallelamente ai due rami del Parlamento.
La riforma messa a punto in seno al Comitato presenta i seguenti principali contenuti.
Generalità ed organicità della disciplina.
La proposta di riforma interviene su tutti gli aspetti della politica di informazione e sicurezza, senza tralasciarne alcuno: dalla direzione politica alla struttura dei servizi; dal controllo parlamentare ai controlli interni; dal segreto di Stato alle classifiche di segretezza; dalle garanzie funzionali ai rapporti con la magistratura; dalle modalità di reclutamento e formazione allo stato giuridico ed economico del personale.
Rafforzamento della direzione politica.
L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1). Viene, altresì, definito un ambito di competenze esclusive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 2, comma 1) e si prevede un organo politico con compiti di consulenza e proposta: il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) (articolo 4).
Rafforzamento del coordinamento politico dell'azione dei servizi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua delega, il Ministro dell'informazione per la sicurezza (articolo 3) assicurano, per il tramite del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), l'efficace coordinamento dell'operato dei diversi organismi di intelligence. Tali funzioni non possono più essere delegate ad un sottosegretario di Stato (come avviene con la normativa vigente): l'innalzamento del rango istituzionale è diretto a favorire ed intensificare il dialogo del responsabile dell'intelligence con gli altri ministri titolari di competenze in materia.
L'intero Sistema di informazione e sicurezza nazionale - che comprende anche il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa - è posto sotto l'alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita le proprie funzioni nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento (articolo 1).
Potenziamento delle funzioni di coordinamento tecnico.
In luogo del CESIS, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS) (articolo 5, comma 1). Al DIS sono affidati incisivi poteri di coordinamento, vigilanza, analisi strategica e proposta. Il direttore generale del DIS è espressione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (che lo nomina) e stretto collaboratore suo e del Ministro dell'informazione per la sicurezza. L'istituzione di una struttura tecnico amministrativa permanente e dotata di adeguate risorse è diretta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'informazione per la sicurezza di essere costantemente informati sull'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e di poter tempestivamente intraprendere tutte le misure necessarie.
È, inoltre, istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate rilevanti competenze in materia di gestione degli archivi e vigilanza sul rispetto della normativa di settore (articolo 10).
Struttura binaria dei servizi.
Si conferma l'assetto binario della struttura dei servizi, che fornisce maggiori garanzie rispetto alla concentrazione in un unico soggetto di tutte le competenze in materia di intelligence. A SISMI e SISDE si sostituiscono ISE (articolo 6) e ISI (articolo 7): il primo competente per le operazioni all'estero ed il secondo per le operazioni sul territorio nazionale. Tale ripartizione geografica è univoca ed è destinata a superare i conflitti e le sovrapposizioni attualmente riscontrabili; in ogni caso sono previste opportune forme di coordinamento per operazioni che presentino carattere misto. ISE ed ISI rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla nomina dei relativi direttori ed alla loro eventuale revoca.
Potenziamento dei controlli interni.
Viene istituito presso il DIS un Ispettorato (articolo 8) - diretto da un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri - con il compito di esercitare il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando il rispetto di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni dell'autorità, con riferimento, tra l'altro, alla tutela del segreto, all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati.
Regolamentazione legislativa dei NOS.
Viene regolamentato per legge il rilascio dei NOS (nulla osta di sicurezza) e viene creato l'UCSe, Ufficio centrale per la segretezza (articolo 9). Tale materia, suscettibile di incidere notevolmente sulla sfera privata di cittadini e imprese e sui relativi diritti soggettivi, è attualmente disciplinata da atti di natura regolamentare, con profili di dubbia legittimità.
Introduzione delle garanzie funzionali.
Viene espressamente disciplinata la possibilità per gli appartenenti agli organismi di intelligence di porre in essere determinate tipologie di condotte illecite, necessarie per esigenze di sicurezza nazionale (articolo 15). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione (articolo 16), di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere autorizzati reati specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone. In casi di assoluta necessità e urgenza, l'autorizzazione può essere preventivamente rilasciata dal direttore del servizio, ma deve essere ratificata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione costituisce una speciale causa di giustificazione, che può essere fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria (articolo 17). Le eventuali violazioni sono sanzionate penalmente (articolo 18).
Puntuale disciplina dello stato del personale.
Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni inerenti alla selezione e alla formazione del personale - si prevede, tra l'altro, la creazione dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale (articolo 11) - al suo inquadramento giuridico e al trattamento economico (articoli 19 e 20), alla possibilità di utilizzare identità di copertura (articolo 21) o di svolgere attività simulate (articolo 22).
Misure volte a prevenire operazioni di dossieraggio.
Si introduce una disciplina speciale volta ad impedire attività di dossieraggio da parte dei servizi: a tal fine, viene espressamente stabilito che la raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni siano finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi e si punisce con sanzioni penali la violazione di tale norma (articolo 23).
Rafforzamento dei controlli di contabilità.
Viene disciplinata puntualmente la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, distinguendo la contabilità ordinaria da quella riservata e prevedendo per ciascuna di esse un idoneo sistema di controlli che coinvolgono un apposito ufficio distaccato della Corte dei conti, l'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, l'Ispettorato del DIS e l'Organo parlamentare di controllo (articolo 25).
Rafforzamento del controllo parlamentare.
Viene istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari (articolo 26). Il Comitato dispone sostanzialmente di poteri assimilabili a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta: procede ad audizioni, effettua ispezioni o sopralluoghi, acquisisce tutta la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse (articolo 27). Non può essere opposto al Comitato il segreto istruttorio, nè quello d'ufficio, nè quello bancario o professionale; in caso di opposizione del segreto di Stato, il Comitato ne verifica la fondatezza e può riferire alle Camere. Analoga procedura si osserva nel caso in cui al Comitato si segnali che la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un atto o di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza (articolo 27, comma 4).
Il Comitato è destinatario di molteplici comunicazioni obbligatorie e relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence (articolo 29) e viene posto nella condizione di esercitare le funzioni di controllo anche sulla gestione contabile e del personale.
Al Comitato sono affidate anche funzioni consultive sui progetti di legge riguardanti le materie di competenza; il Comitato esprime, inoltre, parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli schemi di decreto e regolamento in materia di intelligence, nonchè sulla nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI, del capo dell'Ispettorato e dei dirigenti preposti all'UCSe ed all'Ufficio centrale degli archivi (articolo 28).
L'esito degli accertamenti condotti e l'attività svolta sono riferiti alle Camere (articoli 30 e 31).
Merita di essere sottolineato che viene reso ancor più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato (articolo 32) e che - nel quadro di un più ampio rafforzamento della struttura organizzativa - si disciplina con grande attenzione e con la doverosa cautela l'impiego di collaboratori esterni (articolo 33).
Una novità senza precedenti è, infine, costituita dalla ultra-attività del Comitato dopo lo scioglimento delle Camere: si assicura, in tal modo, che una funzione essenziale quale il controllo democratico sull'attività dell'intelligence non venga meno proprio in una fase delicata quale quella della campagna elettorale (articolo 26, comma 1, ultimo periodo).
Disciplina dei rapporti con magistratura ed altri apparati dello Stato.
Al fine di tenere conto della specificità della natura dei servizi e dei loro atti, la proposta reca una disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento sia all'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria sia all'acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 14). Di rilievo anche le misure previste per tutelare la riservatezza dell'identità degli appartenenti agli organismi di intelligence che siano ascoltati dalla magistratura nell'ambito di un procedimento penale (articolo 24).
Nell'ottica di un potenziamento della capacità info-operativa degli organismi di intelligence è, inoltre, regolamentata in modo puntuale la collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia (articolo 12), nonchè con pubbliche amministrazioni e soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità (articolo 13).
Ridefinizione della disciplina del segreto di Stato.
La disciplina del segreto di Stato è ridefinita con l'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela dell'integrità e dell'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, la tutela degli interessi economici della collettività, il corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, la difesa della Patria e la sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali (articolo 34).
La responsabilità e la competenza per l'apposizione, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato compete al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordinariamente il vincolo cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione; tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che tale durata sia protratta, fino a raddoppiarsi (articolo 34, comma 6). Analogamente, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre la cessazione anticipata del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (articolo 34, comma 7).
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fatti costituenti reato di devastazione, saccheggio o strage diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, strage semplice o associazione di tipo mafioso (articolo 34, comma 9).
Coerentemente con tali princìpi, sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di opposizione e conferma del segreto di Stato (articolo 35).
Viene, infine, confermato il coinvolgimento attivo del Comitato parlamentare in ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato: di tali casi il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato, il quale - se ritiene infondata l'opposizione del segreto - ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche (articolo 35, comma 5).
Regolamentazione legislativa della disciplina delle classifiche di segretezza.
Nella proposta si è ritenuto di dover disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano la riduzione del numero delle classifiche da quattro (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo) a tre (riservato, segreto e segretissimo) e la previsione di un sistema di declassifica automatica (articolo 36). In assenza di provvedimenti limitativi, la classifica di «segretissimo» è automaticamente declassificata a «segreto», quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a «riservato» dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.
Tenuto conto della rilevanza e dell'urgenza di addivenire ad un nuovo assetto della materia, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta.
proposta di legge ¾¾¾
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CAPO I STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA NAZIONALE Art. 1. (Sistema di informazione e sicurezza nazionale). 1. Il Sistema di informazione e sicurezza nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN), dal Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) e dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa. 2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.
Art. 2. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato e la conferma dell'opposizione di esso; c) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15; d) la nomina e la revoca del direttore generale del DIS. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS). 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, sentito il CISN ed in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale.
Art. 3. (Ministro dell'informazione per la sicurezza). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro dell'informazione per la sicurezza, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2. 2. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 4. (Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale). 1. Presso 2. Il CISN elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi organismi facenti parte del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il CISN è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CISN, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 5. (Dipartimento dell'informazione per la sicurezza). 1. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 2 è istituito, presso 2. Il DIS coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'informazione per la sicurezza nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dell'ISE e dell'ISI. Il DIS svolge in particolare i seguenti compiti: a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra il Sistema di informazione e sicurezza nazionale ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri; b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dell'ISE e dell'ISI ed acquisisce le informative e le analisi da essi trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti da ISE, ISI, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'ISI e dell'ISE; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISN, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISN; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri; f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali; h) elabora, d'intesa con l'ISE e l'ISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; i) elabora, sentiti l'ISE e l'ISI, e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1; l) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati; m) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale; o) provvede alla gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, definisce, con proprio decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS, dell'Ispettorato, degli Uffici centrali, nonché dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale. 4. La direzione del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.
Art. 6. (Servizio di informazione e sicurezza esterna). 1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in stretta collaborazione con il II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano all'ISE le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'ISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero. 2. L'ISE risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISN entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISN. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN. 5. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro della difesa; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISE. 6. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'ISE.
Art. 7. (Servizio di informazione e sicurezza interna). 1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all'ISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'ISE quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale. 2. L'ISI risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISN entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISN. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN. 5. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'informazione per la sicurezza, nonché al Ministro dell'interno; presenta, altresì, al CISN un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISI. 6. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi reparto; affida gli altri incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'ISI.
CAPO II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 8. (Controllo interno sul Sistema di informazione e sicurezza nazionale). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo. 2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito Ispettorato, istituito nell'ambito del DIS ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. 3. I controlli esercitati sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza non interferiscono nelle operazioni in corso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa. 4. Il capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN. 5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento. 6. Con il regolamento istitutivo dell'Ispettorato sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai servizi di informazione e sicurezza. Per un periodo iniziale di un anno gli ispettori possono provenire dai servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi. 7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei servizi di informazione e sicurezza.
Art. 9. (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di sicurezza). 1. È istituito
nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Competono all'UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS); d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS. 4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificati ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. 5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. 6. Prima della
scadenza del termine di cui al comma 7. Il regolamento
istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di
cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori
possibili accertamenti di cui al comma 8. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS. 9. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 8, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 10. Il dirigente preposto all'UCSe, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al direttore generale del DIS ed è portata a conoscenza del CISN.
Art. 10. (Ufficio centrale degli archivi). 1. È istituito
nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza; b) la gestione dell'archivio centrale del DIS, al quale sono trasmessi senza ritardo i dati custoditi negli archivi dei servizi di informazione e sicurezza; c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione. 2. Il regolamento istitutivo dell'UCA definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.
Art. 11. (Istituto superiore della sicurezza nazionale). 1. È istituito
presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore generale del DIS e i direttori dell'ISE e dell'ISI. I programmi sono definiti annualmente dal Comitato direttivo in relazione alle esigenze operative dell'ISE e dell'ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.
Art. 12. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia). 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. I servizi di informazione e sicurezza curano la trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno delle informazioni e dei dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'ISE e dell'ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
Art. 14. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di informazione e sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri con congruo anticipo, in modo da consentire ad un suo delegato di assistere alle operazioni. 4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
CAPO III GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ Art. 15. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di informazione e sicurezza che pone in essere condotte astrattamente costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta astrattamente costituente reato: a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. 5. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione e sicurezza e risulta che il ricorso a esse da parte dei servizi era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali servizi.
Art. 16. (Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato). 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentano di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei servizi di informazione e sicurezza. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.
Art. 17. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria). 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. 5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato
sollevato conflitto di attribuzione, 7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 18. (Sanzioni penali). 1. Gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 19. (Contingente speciale del personale). 1. Con regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CISN, è determinato il contingente speciale del personale
addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza, istituito presso 2. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza; c) personale assunto a contratto. 3. Per il personale di cui alla lettera b) del comma 2 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza. Il personale di immediato supporto ai vertici dei servizi di informazione e sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 5, resta alle dipendenze del servizio di informazione e sicurezza ordinariamente per il tempo della durata in carica dei vertici. 4. Al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettere a) e c), si provvede mediante procedure selettive, aperte anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento. 5. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. 6. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento. 7. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza. 8. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 4, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l'apporto di autorevoli componenti esterni ai servizi di informazione e sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio. 9. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 10. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 11. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 3, il personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo dei servizi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali, i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento. 12. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo del CESIS, del SISMI e del SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a). 13. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non superiore al doppio dello stipendio tabellare. 14. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 7, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 15. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza. 16. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza. 17. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 18. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione e sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. Tra i casi di incompatibilità sono compresi i rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, salvo che l'assunzione avvenga per concorso. 19. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze o in favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. 20. In nessun caso il DIS o i servizi di informazione e sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 21. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 22. All'organizzazione e al funzionamento del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
Art. 20. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte. 3. In deroga alle
ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 4. I direttori dei servizi di informazione e sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza.
Art. 21. (Identità di copertura). 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.
Art. 22. (Attività simulate). 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare i dirigenti dei servizi di informazione e sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura. 2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.
Art. 23. (Trattamento delle notizie personali) 1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi. 2. L'Ispettorato e i responsabili dei servizi garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. Il personale addetto ai servizi che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 24. (Tutela del personale nel corso del procedimento penale) 1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia ritenuta indispensabile, procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Art. 25. (Norme di contabilità). 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza nazionale. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISN, sentiti i responsabili del DIS, dell'ISE e dell'ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per il DIS, l'ISE e l'ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10. 4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
CAPO IV CONTROLLO PARLAMENTARE Art. 26. (Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale). 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
Art. 27. (Poteri istruttori del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale). 1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISN, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'ISE e dell'ISI. Il Comitato può, altresì, ascoltare in audizione i soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare, ivi inclusi magistrati, rappresentanti delle autorità indipendenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o alle Forze armate e di polizia e soggetti privati. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. 2. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 4 Il Comitato può ottenere, da parte del CISN, del DIS, dei servizi di informazione e sicurezza e degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un atto o di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza del segreto al Comitato. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza del segreto opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza del segreto può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato. 6. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può differirli qualora l'accesso agli uffici interferisca con operazioni in corso. 7. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.
Art. 28. (Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale esprime il proprio parere: a) sui disegni e sulle proposte di legge concernenti le materie di competenza del Comitato; b) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19; c) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché del capo dell'Ispettorato di cui all'articolo 8, del capo dell'Ufficio centrale degli archivi e del dirigente preposto all'UCSe. 2. I pareri di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. Il parere sugli schemi di cui alla lettera b) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera c) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina.
Art. 29. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale una relazione sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei rischi per la sicurezza, nonché le valutazioni dei responsabili dei servizi di informazione e sicurezza. 2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19. 3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria del Sistema di informazione e sicurezza nazionale relativa al primo semestre, nella quale sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'ISE e dell'ISI ed i relativi stati di utilizzo. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Comitato una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 21, comma 1. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI e il responsabile del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa informano il Comitato circa il reclutamento del personale effettuato nell'anno precedente e circa la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.
Art. 30. (Accertamento di condotte illegittime o irregolari). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 31. (Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale). 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale può presentare relazioni alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno ciascuna Camera approva, su proposta del Comitato, un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.
Art. 32. (Obbligo del segreto). 1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. 2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dal Comitato e di ineleggibilità per la legislatura successiva.
Art. 33. (Organizzazione interna). 1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura. 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. 4. Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata. 5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 7. 6. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro annui a decorrere dal 2007 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente del Comitato per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di controllo parlamentare.
CAPO V DISCIPLINA DEL SEGRETO Art. 34. (Segreto di Stato). 1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISN, disciplina con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose ed ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone la proroga del vincolo per una durata non superiore a quindici anni. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al comma 6, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 8. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 9. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale o fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.
Art. 35. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto. 6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto». 2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose o luoghi relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente». 4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. 3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice». 5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 36. (Classifiche di segretezza). 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione, apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a quella di riservato. 4. La classifica di segretissimo è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali. 5. La classifica di segreto è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 6. La classifica di riservato è apposta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni. 9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 11. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
Art. 37. (Abrogazioni). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
Art. 38. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2087
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato D’ALIA ¾ |
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Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato |
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Presentata il 19 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Il mutamento dello scenario internazionale, caratterizzato da una caduta della contrapposizione ideologica, politica e militare tra due blocchi di Paesi contrapposti e dalla globalizzazione delle economie, ha imposto a tutti gli Stati il riesame della propria politica estera e la conseguente revisione delle strutture e degli strumenti preposti alla tutela della sicurezza nazionale. Alla luce della nuova situazione, la tutela degli interessi statali non va quindi considerata soltanto da un punto di vista militare, ma anche, e forse in maniera preponderante, da una prospettiva che tenga conto delle minacce derivanti dalla criminalità organizzata interna ed internazionale, dal terrorismo interno ed esterno, dai fenomeni di eversione istituzionale e dagli estremismi ideologico-religiosi, dagli attentati agli equilibri economici e al segreto industriale, dalle nuove tecnologie e dai flussi e movimenti migratori.
In Italia la disciplina dei servizi di informazione e sicurezza è piuttosto risalente nel tempo, essendo prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato). La normativa risente quindi del periodo storico in cui fu concepita e la sua applicazione ha messo in evidenza problemi di funzionalità degli organismi.
Con la presente proposta di legge si intende intervenire in maniera organica sulla materia aggiornando la legislazione e cercando di modificare gli assetti organizzativi dei servizi attualmente caratterizzati da una forse troppo rigida applicazione del cosiddetto «modello binario» che ispirò la legge del 1977. La proposta di legge non riporta alla situazione precedente con un unico servizio, ma attenua e razionalizza il sistema binario con strumenti di direzione unitaria e controllo politico ai massimi livelli istituzionali. Oggi infatti il coordinamento tra due servizi autonomi effettuato dal CESIS risulta essere debole e, anche per una attribuzione di competenze non sufficientemente precisa, non si riescono ad evitare sovrapposizioni e interferenze tra le attività dei servizi.
Per questo la proposta di legge intende ridefinire ruoli e competenze di alta direzione, direzione politica, tecnico-operative, di coordinamento e controllo.
In continuità con l'impostazione della legge vigente, al Presidente del Consiglio dei ministri restano l'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza in difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni. Tale ruolo è ulteriormente rafforzato con l'attribuzione della competenza a nominare i direttori dei servizi e con una serie di nuove funzioni di indirizzo politico-amministrativo che il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Ministro senza portafoglio.
Tale soluzione consente di affiancare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue funzioni con una figura politica preposta in maniera stabile alla direzione strategica delle attività dei servizi.
In coerenza con tali funzioni è istituito un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, affidato alla responsabilità del Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite (articolo 10, commi 1 e 2), è diretto da un dirigente di livello generale nominato anch'esso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento dirige e coordina le attività di SISMI e SISDE, assicurando l'indirizzo unitario e la reciproca collaborazione; provvede inoltre alle attività di reclutamento e formazione del personale, all'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati (articolo 10, comma 3). Il Dipartimento è anche la sede di coordinamento di comitati e di gruppi di lavoro permanenti che hanno la funzione di stabilire relazioni costanti tra i servizi e le attività delle Forze di polizia, dell'amministrazione penitenziaria eccetera. Il direttore del Dipartimento e i direttori dei servizi durano in carica cinque anni.
Notevole la differenza con l'attuale CESIS, la cui debolezza istituzionale deriva dal modello organizzativo in quanto i suoi compiti fondamentali consistono solo nel procurare al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per coordinare l'attività dei servizi, analizzare le informazioni da loro rese ed elaborare le relative situazioni.
Viene modificata la composizione del Comitato interministeriale sui servizi di informazione (CISI), che assume un ruolo più incisivo in quanto, oltre ad essere la principale sede per determinare le linee strategiche consente ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri di realizzare un coordinamento sistematico con i servizi e di interagire con il Ministro senza portafoglio e con il Presidente del Consiglio dei ministri in maniera diretta e sistematica. È prevista la possibilità di integrare il CISI mediante la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse (articolo 2, comma 3). Possono, inoltre, essere chiamati a partecipare alle sedute altri Ministri, il direttore generale del Dipartimento, autorità civili, militari ed esperti (articolo 2, comma 4).
Incisive nel nuovo assetto organizzativo sono le disposizioni che riguardano SISMI e SISDE, che mantengono la loro denominazione. Entrambi restano incardinati, rispettivamente, nell'ambito del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno ma operano sotto la direzione o il coordinamento funzionale del Dipartimento.
L'esigenza di evitare sovrapposizioni e interferenze tra le attività dei due Servizi e di fornire adeguate risposte alle nuove forme di terrorismo e, conseguentemente, di una nuova tipologia di pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza delle istituzioni, ha suggerito di prevedere una diversa e più incisiva definizione delle competenze dei rispettivi servizi lasciando inalterato l'attuale criterio per materia basato sulla natura degli interessi da tutelare.
Non si ritiene infatti utile applicare criteri differenti quali sicurezza per minacce interne o esterne o comunque su base territoriale.
Per quanto riguarda il SISMI, esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare da ogni pericolo, minaccia o aggressione, ed espleta le funzioni di carattere tecnico militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate attribuite al Ministro della difesa dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni. Il Ministro della difesa ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, e ne assicura il coordinamento funzionale con il Dipartimento. I reparti e gli uffici esistenti presso ciascuna Forza armata o corpo armato dello Stato agiscono in stretto collegamento con il SISMI (articolo 11).
Il SISDE assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro qualunque forma di attentato e di eversione, comprese in particolare le attività di antiterrorismo e di controspionaggio (articolo 12, commi 1 e 2).
Con la proposta di legge si interviene anche sugli aspetti legati alle procedure di reclutamento che rappresentano un elemento molto qualificante per il sistema della sicurezza.
La normativa vigente stabilisce due canali per l'accesso all'impiego presso i servizi di sicurezza (SISMI, SISDE e segreteria del CESIS): il trasferimento, con il loro consenso, di dipendenti civili e militari dello Stato da altra amministrazione e l'assunzione diretta. Con la proposta di legge si intende in tutti i casi introdurre procedure di selezione basate su criteri trasparenti che possano sempre assicurare le necessarie competenze professionali sia nel caso di reclutamento di personale in servizio presso altra amministrazione sia quando si procede ad assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato di particolari professionalità.
Per quanto riguarda l'accesso ai servizi da altra amministrazione sono previste selezioni sulla base di criteri predefiniti, attuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza (articolo 13, comma 1). Nei limiti massimi pari al 10 per cento del personale si può procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di personale esterno, mediante selezioni pubbliche volte all'acquisizione di specifiche professionalità non altrimenti reperibili nell'ambito delle amministrazioni (articolo 13, comma 3).
La consistenza dell'organico del Dipartimento e di ciascun servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del CISI di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Viene inoltre prevista l'istituzione di una scuola di alta formazione per gli addetti agli organismi informativi (articolo 10, comma 6), al fine di garantirne la specifica professionalità.
L'intervento normativo si pone anche l'obiettivo di disciplinare in maniera puntuale, colmando una lacuna dell'attuale ordinamento, la materia delle garanzie funzionali, ossia delle eventuali condotte costituenti reato ma autorizzate in quanto indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali. Tali disposizioni bilanciano le garanzie necessarie agli operatori dei servizi di informazione con le indispensabili garanzie della collettività circa la legittimità di tali autorizzazioni (il procedimento è previsto dall'articolo 16).
Anche recenti esperienze hanno convinto della necessità di prevedere una specifica disciplina (che contempli autorizzazioni, ma anche regole e limiti) delle attività non convenzionali che rappresentano una sostanziale necessità di azione per i servizi di informazione ma che possono realizzare in astratto vere e proprie ipotesi di reato: si pensi ad intercettazioni, invasione dei domicili, utilizzo di armi, solo a voler fare alcuni esempi. La materia è di particolare rilevanza e delicatezza perché, se da un lato è avvertita dagli operatori del settore l'assoluta necessità di tutela della propria attività che, se compiuta entro un preciso quadro di regole e nell'interesse delle istituzioni democratiche, non deve avere conseguenze personali dannose e deve evitare interferenze con le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia, dall'altro lato risulta assolutamente prioritario che tali attività siano compiute nel rispetto dei dettami costituzionali, e in particolare del principio di legalità.
Si è ritenuto allora di fissare in maniera netta i limiti delle attività autorizzabili, attraverso un'elencazione precisa e sufficiente degli interessi e beni giuridici comunque prevalenti e la cui aggressione non può mai essere scriminata (articolo 15, comma 2). Si tratta in verità di beni primari (quali la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, il libero esercizio delle attività degli organismi costituzionali eccetera) ritenuti di grado pari o superiore rispetto alle finalità istituzionali delle attività informative.
Negli altri casi, si è prevista l'introduzione di una speciale causa di giustificazione, o esimente, che faccia venir meno l'antigiuridicità dell'azione a condizione che l'azione stessa sia stata in via preventiva oggetto di valutazione ed approvazione governativa (articolo 15, comma 1).
Si è ritenuto di individuare l'autorità autorizzante nel Presidente del Consiglio dei ministri, organo che mantiene il potere di direzione della politica informativa di sicurezza generale: egli potrà comunque autorizzare l'azione, facendo venir meno il suo carattere antigiuridico, solo all'esito di una stringente valutazione di proporzionalità tra bene giuridico da comprimere e necessità dell'azione rispetto ai fini istituzionali dei servizi (articolo 15, comma 3).
Tale valutazione ha una sua particolare difficoltà di carattere tecnico-giuridico: per tale motivo si prevede la creazione di un apposito organo consultivo costituito dalla Commissione consultiva di garanzia, composta da tre membri (tra cui anche magistrati) e avente funzioni collaborative dell'Esecutivo (articolo 17); si è ritenuto di prevedere espressamente la facoltà di revoca dei membri della Commissione, per la natura strettamente fiduciaria dell'incarico, pur con la necessità di motivazione dell'atto per esigenze di trasparenza e di legalità.
È poi disciplinata minutamente la procedura di opposizione dell'esistenza della speciale causa di giustificazione nelle varie fasi del procedimento penale, con la scansione delle fasi: eccezione dell'agente (eventuale) - opposizione del direttore del Servizio - conferma del Presidente del Consiglio dei ministri; con la previsione, infine, della facoltà per l'autorità giudiziaria procedente di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale per dirimere eventuali controversie (articolo 19).
Medesima disciplina non è parsa applicabile alla materia delle
intercettazioni, di fronte al dettato dell'articolo 15 della Costituzione, che
prevede possibili limitazioni alla libertà delle comunicazioni soltanto con
decreto motivato dell'autorità giudiziaria: per tale motivo si è mutuato lo
strumento delle intercettazioni preventive, già previsto ad altri fini e con
modalità parzialmente diverse dall'articolo 226 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale (articolo 20). Le principali
differenze rispetto a quella norma risiedono: nella necessità di prevedere
un'unica autorità giudiziaria procedente - individuata nella suprema
magistratura requirente, il Procuratore generale presso
Accanto a queste forme di garanzia, per così dire diretta, si è ritenuto di prevedere una serie di tutele di carattere più vario e generale. Così, è prevista la generale esclusione per gli addetti ai Servizi della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (articolo 21, comma 1); la possibilità di ottenere per brevi lassi temporali, connessi a specifiche esigenze di servizio, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza (articolo 21, comma 2); la previsione della possibilità di utilizzare documenti di copertura e di esercitare attività economiche simulate per azioni cosiddette «under cover», disciplinando espressamente i criteri ed i limiti di tali attività (articolo 22); si sono previste regole di riservatezza nei rapporti con le autorità giudiziarie e i servizi di informazione (articolo 23).
A corollario di tale sistema, sono state introdotte nelle diverse norme della sezione IV del capo II relativa alle garanzie funzionali, specifiche previsioni penali a tutela degli interessi regolati dalle norme.
Il progetto di legge prevede una nuova articolazione dei controlli parlamentari sull'attività dei servizi di informazione.
L'impostazione rimane quella già prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ossia un controllo esercitato dal Parlamento attraverso un Comitato parlamentare (articolo 3).
Nel nuovo sistema delineato dalla presente proposta di legge, il Comitato rimane formato da otto membri (quattro senatori e quattro deputati), ma opera con un'ampia struttura di collaborazione tecnico-pratica e secondo un proprio regolamento interno, che dispone anche del regime di segretezza degli atti e dei lavori, con il duplice obiettivo di realizzare una migliore efficienza operativa dell'organo parlamentare e di permettere - nei limiti del possibile - un controllo pubblico della materia (articolo 5).
È espressamente previsto che la scelta dei componenti intervenga tra parlamentari dotati di specifiche competenze, per permettere una piena ed effettiva operatività pratica al Comitato (articolo 3, comma 2).
L'attività e i poteri di controllo sono ampliati in maniera rilevante, essendo estesi anche agli aspetti finanziari della gestione dei servizi ed avendo il Comitato il potere incondizionato di audizione dei vertici dei servizi stessi, fatta salva la previa comunicazione al rappresentante del Governo (articolo 3, commi 1 e 4).
È prevista, infine, una sostanziale e radicale novità nella possibilità di attribuire al Comitato, con deliberazione delle Camere e in applicazione del dettato dell'articolo 82 della Costituzione, poteri di inchiesta con equiparabilità all'autorità giudiziaria inquirente (articolo 7): apposite previsioni riguardano, per questo, la possibilità di disporre audizioni ed acquisire atti e documenti, secondo schemi operativi già adottati per altre Commissioni parlamentari di inchiesta (articoli 8 e 9).
Specularmente alla previsione di nuovi compiti e poteri del Comitato, è introdotta una regolamentazione precisa degli obblighi informativi del Governo (articolo 4): in primo luogo, quello di riferire semestralmente sulla generale politica delle informazioni e della sicurezza e sulla gestione delle fonti economiche utilizzate. In secondo luogo, quello di adempiere agli specifici obblighi informativi fissati nella presente proposta di legge (comunicazione dell'apposizione del segreto di Stato; comunicazione della conferma dell'esistenza della speciale causa di giustificazione; comunicazione del diniego di autorizzazione alle operazioni garantite o dello svolgimento di operazioni non autorizzate; parere obbligatorio sulla nomina dei vertici dei Servizi di informazione; comunicazione dei candidati alla nomina di componenti della Commissione consultiva di garanzia, per l'espressione di un parere; informativa annuale sulle linee essenziali delle attività sotto copertura).
Da rimarcare, infine, che per i preminenti compiti istituzionali del Comitato, il segreto funzionale apposto su atti o attività da altre Commissioni parlamentari o da Commissioni delle singole Camere non potrà mai essere opposto al Comitato, e ciò per evitare spiacevoli contrasti istituzionali verificatisi anche nella recente esperienza parlamentare; inoltre, si prevede una competenza consultiva generale del Comitato in tutti i casi di discussione parlamentare di progetti di legge nella materia, al fine di mettere a frutto le specifiche competenze e conoscenze dell'organo bicamerale (articolo 3, comma 10).
In materia di segreto di Stato, si sono voluti precisare l'oggetto e le finalità dello stesso, da individuare nella tutela degli interessi fondamentali della Repubblica in relazione a notizie, documenti, atti, attività o altre cose, a prescindere dalla loro eventuale classifica di segretezza (articolo 24).
Viene precisato, peraltro, che tutta la materia della classificazione di segretezza è rimessa alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera con lo strumento della normazione regolamentare (decreto), al fine di escludere la delegabilità della funzione normativa in un campo tanto delicato ed attinente all'alta gestione politica ed amministrativa, tipica del Capo del Governo (articolo 24, comma 3).
Il sistema delineato appare innovativo in materia di termini di vigenza del segreto di Stato, fissati in via generale in venti anni dalla apposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e non anche dall'eventuale opposizione nel corso di un procedimento, essendo evidente che il termine debba valere soltanto a partire dalla data in cui l'organo governativo titolare del potere di vincolare al segreto abbia compiuto una valutazione pratica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del detto vincolo (articolo 25, comma 3).
A temperamento ed integrazione della regola generale, che prevede un termine unico ventennale, la proposta di legge contempla la possibilità di prorogare per un ulteriore decennio il termine in casi particolari ed attinenti alle materie più sensibili per l'attività informativa (articolo 25, comma 4). Prevede, altresì e specularmente, la possibilità di sciogliere il vincolo del segreto già apposto in caso di mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'apposizione (articolo 25, comma 5).
Infine, si prevede una modifica della normativa processuale penale in materia allo scopo di estendere la tutela del segreto da possibili, ed astrattamente legittime, interferenze della magistratura e della polizia giudiziaria (articolo 26).
La soluzione prescelta è quella di modificare non soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale (prevedendo un divieto di riferire su quanto coperto da segreto di Stato e disciplinando compiutamente la procedura di opposizione e conferma dello stesso, fino all'eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato), che riguarda soltanto la testimonianza davanti ad un giudice nel corso del giudizio, ma anche e a cascata tutte le norme che prevedono durante tutto il corso del procedimento dichiarazioni soggettive. E così si introduce la possibilità di opporre il segreto di Stato non solo da parte del testimone, ma anche da parte dell'indagato e dell'imputato; non solo davanti al giudice, ma anche davanti al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria e in ogni occasione.
Inoltre, elementi di particolare novità risiedono nell'estensione delle garanzie previste dall'articolo 202 del codice di procedura penale anche alla materia reale in caso di perquisizione o sequestro, potendosi opporre il segreto di Stato anche in relazione ai beni (e non soltanto, perciò, alle dichiarazioni).
In questi casi, ed analogamente a quanto previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale per gli ordini di esibizione di documentazione rivolti a soggetti pubblici, si prevede l'applicazione della procedura di verifica dell'esistenza del segreto di Stato, con temporanea sospensione degli effetti della cautela reale ed affidamento del bene controverso ad un pubblico depositario nelle more.
Con le disposizioni transitorie e, in generale con la scelta di attribuire la definizione di alcuni aspetti a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con una specifica procedura che coinvolge il CISI e il Comitato parlamentare, si intende rendere graduale la transizione verso il nuovo modello organizzativo per evitare discontinuità.
Si rende infatti opportuno evitare discontinuità nell'azione dei servizi di informazione dato il contesto geopolitico internazionale.
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile dell'alta direzione sui servizi di informazione per la sicurezza; controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita altresì in via ordinaria le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sui servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, le forme di cooperazione interna per lo scambio informativo con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni mediante delega a un Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato interministeriale sui servizi di informazione di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 3, nomina il direttore del Dipartimento e i direttori dei Servizi previsti dagli articoli 10, 11 e 12, scelti tra persone che offrono ampie garanzie di professionalità e indipendenza. Qualora il parere non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri può prescinderne. 5. Gli incarichi di direzione di cui al comma 4 hanno la durata di cinque anni, sono soggetti a revoca in caso di inosservanza delle direttive generali o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione e non possono essere rinnovati.
Art. 2. (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza). 1. Presso 2. Il CISI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri per i servizi di informazione per la sicurezza, degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare la composizione del CISI prevedendo la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì chiamare a partecipare alle sedute del CISI altri Ministri, il direttore del Dipartimento di cui all'articolo 10, autorità civili e militari ed esperti.
Art. 3. (Compiti e funzioni del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione). 1. Il Parlamento esercita il controllo a garanzia della legittimità e correttezza costituzionale dell'attività degli organismi di informazione per la sicurezza e sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, di seguito denominato «Comitato parlamentare». Il Comitato parlamentare esercita altresì un controllo sui bilanci consuntivi e sulle modalità di esercizio della spesa da parte del Dipartimento di cui all'articolo 10 e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12. 2. Il Comitato parlamentare è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro e sulla base del criterio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dei compiti ad esso assegnati e delle specifiche competenze dei membri nominati. 3. Il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, al CISI e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza di riferire sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, nonché sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate. Può altresì formulare proposte e rilievi. 4. Il Comitato parlamentare può altresì disporre l'audizione dei vertici degli organismi informativi su specifici argomenti, dandone previa comunicazione al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza. 5. Il contenuto delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta pericolosa per la sicurezza della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre
al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni
essenziali, l'esistenza del segreto di Stato in ordine alle informazioni che,
a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 7. Qualora il Comitato parlamentare ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi. 9. Il Comitato parlamentare esprime il proprio parere sulla nomina del direttore del Dipartimento e dei direttori dei Servizi. Esprime altresì il proprio parere sul contenuto dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dalla presente legge per l'organizzazione ed il funzionamento dei medesimi Servizi, nonché su ogni altra questione eventualmente sottoposta al proprio esame dal Governo. 10. Il Comitato parlamentare opera in sede consultiva in tutti i casi di esame parlamentare di progetti di legge relativi, anche indirettamente, alla materia disciplinata dalla presente legge. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica promuovono l'adozione delle modifiche ai rispettivi Regolamenti idonee ad assicurare l'effettività della funzione consultiva del Comitato.
Art. 4. (Obblighi di informazione del Governo). 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta trasmessa al Comitato parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti. Fornisce, altresì, con la medesima periodicità, dati ed informazioni sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate per i servizi di informazione. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato parlamentare le nomine dei vertici dei servizi di informazione; fornisce, inoltre, ogni informazione richiesta o prevista dalla presente legge e nei limiti stabiliti.
Art. 5. (Organizzazione e funzionamento del Comitato parlamentare). 1. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato parlamentare sono disciplinati da un regolamento interno, approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso a maggioranza dei componenti. 2. La prima seduta del Comitato parlamentare è convocata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro dieci giorni dalla nomina dei componenti. 3. Entro il medesimo termine previsto al comma 2, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del Comitato parlamentare, scelto tra i rappresentanti dell'opposizione. Fino al momento dell'approvazione del regolamento interno si applica il Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente del Comitato. 4. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme di regolamento. 5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. 6. Il Comitato parlamentare può avvalersi, anche in deroga a divieti di legge o di regolamento, dell'apporto di magistrati, che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure e con il loro consenso. In tale caso non si applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 6. (Disciplina del segreto sugli atti del Comitato parlamentare). 1. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo. 2. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente a tutte le informazioni acquisite in occasione ed a causa della partecipazione alle attività del Comitato, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Al medesimo vincolo di segretezza sono sottoposti i funzionari e il personale addetti e tutte le altre persone che collaborano a qualsiasi titolo con il Comitato, anche successivamente alla cessazione del rapporto con lo stesso. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 3 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione. 5. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 3 e 4 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.
Art. 7. (Poteri di inchiesta). 1. Quando risulti
necessario per accertare singoli fatti o attività o comportamenti rilevanti
ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
parlamentare,
Art. 8. (Audizioni a testimonianza). 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7: a) ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni degli articoli da b) per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato parlamentare può essere opposto il segreto di ufficio; c) è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato; d) si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 9. (Richiesta di atti e documenti). 1. 2. 3. 4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari; non può essere rinnovato o avere efficacia, altresì, quando sono decorsi i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale senza che il pubblico ministero abbia assunto proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta ovvero da Commissioni permanenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, tale segreto non può essere opposto alla Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7.
CAPO II DISCIPLINA DEI
SERVIZI INFORMATIVI PER Sezione I ASSETTO ISTITUZIONALE Art. 10. (Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza). 1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, di seguito denominato «Dipartimento». 2. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono delegabili le funzioni relative alle autorizzazioni previste dalla disciplina delle garanzie funzionali di cui alla sezione IV del capo II e le attribuzioni previste dal capo III in materia di segreto di Stato per le quali non sia espressamente prevista la facoltà di delega. 3. Il Dipartimento dirige e coordina, attraverso direttive impartite ai rispettivi direttori, le attività dei Servizi previsti dagli articoli 11 e 12, assicurando il coordinamento e la reciproca collaborazione; provvede alle attività di reclutamento e di formazione del personale; provvede all'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale ai citati Servizi. È altresì compito del Dipartimento assicurare il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. 4. Il Dipartimento coordina le attività dei comitati e dei tavoli di lavoro per la cooperazione interna finalizzata allo scambio di informazioni con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria. 5. Il Dipartimento è diretto da un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISI e del Comitato parlamentare. 6. Presso il Dipartimento, per le funzioni di formazione, è istituita una scuola di alta formazione per il personale che opera nei servizi per la sicurezza il cui ordinamento è fissato nei decreti di cui al comma 7. 7. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento previste dalla presente legge e per i compiti di organizzazione e di gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente del Consiglio dei ministri individua con propri decreti le strutture in cui si articola il Dipartimento, acquisito il parere del CISI e del Comitato parlamentare, che deve essere reso entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei ministri ne può prescindere.
Sezione II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI Art. 11. (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare). 1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve i compiti relativi alla sicurezza militare e all'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate attribuite al Ministro della difesa dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni. 2. Il Ministro della difesa stabilisce l'ordinamento del SISMI e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e ne assicura il coordinamento funzionale con il Dipartimento. 3. Il direttore del SISMI è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare. 4. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa su parere conforme del CISI. 5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o corpo armato dello Stato agiscono in stretto collegamento con il SISMI. 6. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.
Art. 12. (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica). 1. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione, comprese le attività antiterrorismo e di controspionaggio. 2. Il SISDE è incardinato nell'ambito del Ministero dell'interno e opera sotto la direzione funzionale del Dipartimento. 3. Il Ministro dell'interno assicura il supporto strumentale e logistico al SISDE sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Il direttore del SISDE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno su parere conforme del CISI. 5. Il SISDE coopera stabilmente con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per assicurare le comunicazioni e i raccordi informativi di interesse sul piano della prevenzione e delle misure di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, sulla base di linee guida definite d'intesa tra il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e il Ministro dell'interno.
Sezione III PERSONALE Art. 13. (Reclutamento). 1. Il personale del Dipartimento e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono giudicati idonei a seguito di procedure di selezione effettuate sulla base di criteri predefiniti in relazione alle funzioni che sono destinati a svolgere. Le procedure di selezione sono effettuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento e sono dirette ad individuare un numero di idonei non inferiore al triplo del fabbisogno effettivo di personale. 2. Il personale idoneo è scelto e trasferito alle esclusive dipendenze del Dipartimento e dei Servizi su domanda del direttore del Dipartimento o del Servizio interessato. 3. Nei limiti massimi pari al 10 per cento della dotazione organica si può procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di personale esterno mediante selezioni pubbliche volte all'acquisizione di specifiche professionalità non reperibili nell'ambito delle amministrazioni. 4. In nessun caso il Dipartimento e i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 5. La consistenza dell'organico del Dipartimento e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del CISI e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Dipartimento e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. 6. Il Dipartimento e i Servizi possono utilizzare, con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri della difesa e dell'interno, e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CISI, acquisito il parere del Comitato parlamentare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta oltre i quali se ne può prescindere, è adottato un regolamento per il reclutamento, la formazione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al Dipartimento e ai Servizi. Il regolamento precisa le modalità di composizione delle commissioni incaricate di procedere alle selezioni di cui al presente articolo, assicurando un'adeguata presenza di componenti esperti estranei all'amministrazione dei servizi, criteri e procedure di deroga al limite di personale esterno da assumere ai sensi del comma 3, il limiti massimi di tempo in cui il personale può essere impiegato nei servizi.
Art. 14. (Determinazione dei limiti). 1. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Dipartimento e ai Servizi di cui agli articoli 11 e 12, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista. 2. Gli appartenenti al Dipartimento e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Dipartimento e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che ne riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento. 4. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su disposizione del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. 6. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.
Sezione IV GARANZIE FUNZIONALI Art. 15. (Determinazione dei limiti). 1. Fatte salve le cause di esclusione del reato previste dal codice penale e da altre norme speciali, non è punibile il personale addetto ai servizi di informazione che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure previsti dal presente articolo e dall'articolo 16, pone in essere una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate nell'esercizio delle funzioni proprie dei servizi e per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli stessi. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura le seguenti fattispecie: delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche; reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 3. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei servizi di informazione. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti: a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione, nell'ambito di operazioni autorizzate; b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge; c) il risultato non è diversamente perseguibile. 4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui al comma 1 sono svolte da persone non addette ai servizi di informazione e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti ai servizi. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata in apposito archivio segreto, unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, istituito presso il Dipartimento.
Art. 16. (Procedura di autorizzazione). 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e per l'esecuzione delle operazioni stesse. 2. L'autorizzazione è concessa per iscritto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite la direzione generale del Dipartimento. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In tale caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione e conservazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con provvedimento scritto e motivato e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, modificare o revocare il provvedimento autorizzativo; in tale caso, il provvedimento modificativo o revocatorio è tempestivamente comunicato al direttore del Servizio interessato e le attività in corso sono immediatamente sospese o adeguate al diverso contenuto dell'autorizzazione, salvo che non siano già interamente concluse. 5. Tutte le richieste e le relative autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione devono essere conservati in originale in un apposito archivio segreto istituito presso il Dipartimento. Le modalità di gestione e di accesso a tale archivio sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria. 7. Nei casi di diniego di autorizzazione e in tutti i casi previsti dal comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione al Comitato parlamentare, con informativa succintamente motivata.
Art. 17. (Commissione consultiva di garanzia). 1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione consultiva di garanzia, di seguito denominataCommissione», che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 16. 2. 3. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. L'incarico ha natura esclusiva; pertanto, non può essere esercitata alcuna diversa e concorrente attività professionale o lavorativa nel periodo di espletamento dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Possono essere nominati membri della Commissione, anche in deroga a divieti di legge e di regolamento, magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello, che sono posti fuori del ruolo organico della magistratura nel periodo di carica, secondo le regole ordinarie. In tale caso non si applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 5. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. 7. I pareri formulati dalla Commissione non sono in nessun caso vincolanti. 8. I membri della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la scadenza del termine del mandato. La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. Se la violazione del segreto d'ufficio è compiuta per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la pena è della reclusione da due a sei anni.
Art. 18. (Abuso nelle procedure di autorizzazione). 1. Il personale addetto ai servizi di informazione, ovvero il privato non addetto ai medesimi servizi cui si è fatto ricorso per l'esecuzione di attività autorizzate ai sensi della presente sezione, che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 19. (Opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione). 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati dall'articolo 15 e autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al citato articolo 15. 2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. In tutti i casi di opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione prevista dall'articolo 15, il procedimento rimane sospeso di diritto dalla data di notificazione della comunicazione del direttore del Servizio interessato e fino alla data della relativa comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri; durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto di indagine o atto istruttorio, ad eccezione dell'incidente probatorio nei casi di cui all'articolo 392, comma 1, lettere a), f) e g), del codice di procedura penale. 5. L'esistenza della causa di giustificazione può anche essere eccepita direttamente dall'addetto ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi, che riveste la qualità di indagato o di imputato. In tale caso, l'autorità giudiziaria procedente interpella il direttore del Servizio interessato perché possa opporre, se sussistente, la speciale causa di giustificazione. 6. Quando
l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'addetto
ai servizi di informazione, o dalla persona legalmente richiesta da questi,
al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una
misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e
l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per
esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi
accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il pubblico
ministero, immediatamente informato, dispone con urgenza la verifica di cui
al comma 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione motivata all'autorità giudiziaria che procede entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che ravvisi la necessità di opporre il segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 8. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se ritiene che l'autorizzazione sia stata data in violazione delle norme della presente legge. L'autorità giudiziaria dispone, in ogni caso, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati. 9. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione,
Art. 20. (Intercettazioni preventive). 1. I direttori dei
servizi di informazione richiedono al Procuratore generale presso 2. Il Procuratore generale presso 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatta sintetica documentazione che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositata in un apposito archivio istituito, garantendo le necessarie esigenze di segretezza, presso il Dipartimento. 4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere autorizzati il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse. 5. Il Presidente
del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'archivio
di cui al comma 3, specificandone le modalità di gestione e di accesso. Il
Procuratore generale presso 6. Gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale né essere menzionati in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgati in alcuna forma.
Art. 21. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria). 1. Gli addetti ai servizi di informazione non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio presso i servizi di informazione per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento della amministrazione di provenienza. 2. Ove sia necessario per lo svolgimento di determinati e specifici compiti, il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può, sentito il Ministro dell'interno, attribuire la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza a singoli addetti ai servizi di informazione per periodi determinati e non superiori a tre mesi, rinnovabili solo in caso di assoluta necessità. Tali provvedimenti sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato tramite i propri superiori diretti ai direttori dei medesimi servizi, i quali informano tempestivamente il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza. 4. I direttori dei servizi di informazione hanno l'obbligo di fornire agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato con provvedimento del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza, previo espresso consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione.
Art. 22. (Identità di copertura e attività simulata). 1. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può autorizzare i direttori dei servizi di informazione affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, gli addetti ai servizi usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e agli stessi fini può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Presso i servizi di informazione che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in un apposito archivio istituito presso il Dipartimento. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. 3. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può altresì autorizzare i direttori dei servizi di informazione, per il miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, in qualunque forma. 4. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al presente articolo è trasmessa ogni anno dal Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza al Comitato parlamentare.
Art. 23. (Garanzie di riservatezza). 1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. La partecipazione a distanza di cui al comma 1 è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria. 3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale. 4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. 5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga ai princìpi di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti. 6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui è vietata la pubblicazione e che sono relativi ad addetti ai servizi di informazione ovvero ad attività od operazioni dei medesimi servizi, in modo tale da porre in pericolo l'organizzazione ovvero la realizzazione delle finalità istituzionali dei servizi di informazione, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
CAPO III DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO Art. 24. (Oggetto e finalità del segreto di Stato). 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal presente capo. 2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. La materia è regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISI. 4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
Art. 25. (Procedure e termini di durata). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 24. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità di annotazione fissate con proprio decreto, e cessa decorsi venti anni dalla sua apposizione. 4. In relazione a notizie, documenti, atti, attività o cose concernenti sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei servizi di informazione o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi o di persone che hanno legalmente operato per essi, nonché con riguardo alle informazioni che sono pervenute con vincolo di segretezza o riservatezza da altri Stati e alle informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative dei servizi di informazione, e, comunque, relative ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni, il vincolo di segretezza può essere prorogato per un periodo di ulteriori dieci anni con specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, quando eccezionali ragioni rendono ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 3 e 4, dispone la cessazione del vincolo quando ritiene che sono venute meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione. Quando la sussistenza del vincolo del segreto incide anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo è di regola adottato previa intesa con l'autorità estera competente, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei servizi di informazione, dopo la declassifica sono versati all'archivio di Stato.
Art. 26. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma; nelle more della risposta è sospesa ogni attività volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indirette, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. 6. Qualora il giudice ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento, con riferimento al medesimo oggetto». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202». 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «2-bis. All'esame si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202». 4. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali è stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202, il segreto di Stato». 5. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202». 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 253 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro sono cose in relazione alle quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202». 7. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 351-bis. - (Opposizione del segreto di Stato). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351, quando le persone indicate nei medesimi articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202».
CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 27. (Disposizioni finali). 1. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
Art. 28. (Norme transitorie e abrogazioni). 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione dei decreti previsti dalla medesima legge, stabilendo altresì le procedure e le modalità per la ripartizione del personale operante presso i servizi di informazione e provvedendo al riordino di Comitati e tavoli permanenti esistenti alla medesima data di entrata in vigore. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire le deleghe previste dalla medesima legge a un sottosegretario di Stato.
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N. 2105
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati MARONI, COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO, STUCCHI ¾ |
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Nuove disposizioni in materia di politica informativa e di sicurezza nazionale |
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Presentata il 21 dicembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - L'organizzazione dell'attività informativa e di sicurezza del nostro Paese è ancora quella che venne definita nel lontano 1977, quando era imperativo porre lo Stato nelle condizioni di affrontare al meglio l'offensiva portata dall'eversione terroristica interna e su tutto l'occidente incombeva la minaccia sovietica.
Dai giorni in cui venne approvata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, il mondo è cambiato. Il vecchio ordine bipolare della «guerra fredda» ha ceduto il campo ad una nuova realtà, nella quale paradossalmente le medie potenze come l'Italia sono chiamate ad assumersi maggiori responsabilità nel mantenimento della stabilità internazionale. Le Forze armate della Repubblica, ad esempio, sono sempre più frequentemente impegnate oltremare, spesso nell'ambito di complesse missioni alle quali partecipano civili del nostro Paese: una circostanza che ha proposto all'attenzione del Governo e del Parlamento situazioni di crisi che negli anni settanta erano difficilmente immaginabili dal legislatore. Si pensi, ad esempio, al compimento di attentati contro i contingenti militari inviati all'estero o ai sequestri di persona compiuti ai danni dei nostri concittadini presenti sui teatri di crisi con l'obiettivo di condizionare la politica estera.
La globalizzazione ha altresì permesso nuove forme di organizzazione
dell'offesa terroristica, permettendo la pianificazione a distanza degli
attacchi e nuove forme di congiunzione delle minacce esterne a quelle interne
alla sicurezza nazionale. Quanto è accaduto l\`11 settembre
Da queste considerazioni muove la presente proposta di
legge, il cui scopo è quello di ammodernare la vigente legge che disciplina
organizzazione, attività e controlli sui nostri servizi informativi e di intelligence.
Stante la permanenza di un quadro politico-strategico fluido, infatti, sembrano
sconsigliabili rivoluzioni strutturali del genere prefigurato nella XIII
legislatura dopo la pubblicazione del rapporto conclusivo della Commissione
Jucci istituita dal Governo pro-tempore. Una fusione delle attuali
agenzie, infatti, sarebbe un processo inevitabilmente lento e complesso, che
verosimilmente richiederebbe all'eventuale nuovo servizio di intelligence
unificato una faticosa opera di ricostruzione delle relazioni internazionali
intrattenute dagli attuali organismi con le loro controparti dei Paesi alleati
dell'Alleanza atlantica e dell'Unione europea. Inoltre, non appare casuale la
circostanza che nessuno dei principali Paesi occidentali abbia in tempi recenti
deciso di procedere ad un accorpamento delle proprie comunità di intelligence.
Non lo hanno fatto gli Stati Uniti, che dispongono di una intelligence
community larghissima, con più di una dozzina di agenzie indipendenti. Non
lo ha fatto il Regno Unito. Non lo ha fatto
Persino
Soltanto i Paesi Bassi si sono mossi in controtendenza e sulla loro esperienza il giudizio è tuttora sospeso.
Se le rivoluzioni strutturali paiono sconsigliabili, ciò non vuol dire che tutto debba rimanere invariato. Tutt'altro. L'esperienza degli ultimi anni mostra al di là di ogni ragionevole dubbio che occorre ammodemare l'apparato informativo e di sicurezza nazionale procedendo almeno in due direzioni.
In primo luogo, è necessario salvaguardare le posizioni degli operativi, che possono essere chiamati dal Governo, in nome della ragion di Stato, a porre in essere dei comportamenti illegali. Il fatto è connaturato all'attività di intelligence, il cui parametro di giustificazione secondo le dottrine più autorevoli è costituito dalla legittimità dei fini piuttosto che dalla legalità delle iniziative. Non sembra corretto chiedere ai servitori dello Stato di violare la legislazione nazionale senza predisporre un'adeguata tutela della loro posizione e, naturalmente, introdurre delle clausole di salvaguardia per l'ordinamento giuridico ed i suoi valori fondamentali.
In secondo luogo, proprio perché appare indispensabile potenziare le capacità dei servizi predisponendo un efficace sistema di «garanzie funzionali» è necessario altresì rafforzare i controlli ex post sull'operato dei servizi e del Governo che li guida.
Il primo obiettivo è perseguito attraverso le disposizioni prefigurate dall'articolo 3 della presente proposta di legge, che ricalca in larghissima misura le previsioni del disegno di legge del Governo che venne approvato a larga maggioranza dal Senato della Repubblica nella scorsa legislatura (atto Senato n. 1513, divenuto atto Camera n. 3951). Le uniche modifiche riguardano il rafforzamento delle misure di garanzia per il personale dei servizi che partecipi ad operazioni internazionali nel quadro della campagna contro il terrorismo di matrice jihadista o comunque transnazionale.
La seconda finalità è invece assicurata attraverso il potenziamento della rappresentatività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, attualmente composto da soli quattro deputati e quattro senatori, nonché tramite la previsione di precisi obblighi informativi nei suoi confronti.
L'attuale Comitato parlamentare assicura un canale informativo tra Esecutivo ed opposizione che, pur avendo dato buona prova di sé nei trascorsi cinque anni, funziona attualmente soltanto se l'Autorità nazionale per la sicurezza decide autonomamente di coinvolgerlo. L'esperienza maturata durante le crisi verificatesi in occasione del sequestro in Iraq di Simona Pari, Simona Torretta e Giuliana Sgrena, quando il Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza informò costantemente l'opposizione di quanto accadeva, merita di essere formalizzata. A ciò dovrebbero provvedere gli obblighi informativi disposti dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
Un obbligo informativo è altresì posto a carico del Governo nei confronti dei presidenti delle regioni il cui territorio o la cui popolazione risultino interessati da una minaccia grave ed imminente rilevata dai servizi informativi e di sicurezza.
Attesa la grande rilevanza della materia oggetto della presente proposta di legge, se ne raccomanda la sollecita approvazione.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Modifiche all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801) 1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «2. Il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge è affidato ad un Comitato parlamentare, che assume la denominazione di Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza. Il Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza è composto da sette senatori e sette deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base del criterio di proporzionalità e in modo tale da assicurare la presenza di almeno un membro per ciascuno dei gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento».
Art. 2. (Obblighi informativi) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi per le informazioni e la sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica. 2. Il Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze armate impiegate all'estero nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai presidenti delle regioni interessate qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi per le informazioni e la sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.
Art. 3. (Garanzie funzionali) 1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria che cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione di cui al presente articolo opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge. Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti: a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge; b) il risultato non è diversamente perseguibile; c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine. Art. 10-quater. - 1. Il direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime. 2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza ai sensi dell'articolo 1, di autorizzare il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza a svolgere, autonomamente o in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza. Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi per le informazioni e la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque. Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza dell'autorizzazione. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati. 6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis, commi
2 e 7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, 8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3. Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato di copertura è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. Art. 10-octies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 10-novies. - 1. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-quater. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti. 3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. Essi svolgono la loro attività a titolo gratuito. 4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato di garanzia valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2. 5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari. 6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 7. L'organizzazione interna e il funzionamento del Comitato di garanzia sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti, atti o cose classificati, ivi inclusi le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono regolamentati le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonché i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti».
Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2124
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato COSSIGA ¾ |
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Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza |
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Presentata l’11 gennaio 2007
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Onorevoli Colleghi! - Dopo numerosi tentativi - nessuno dei quali mai giunto a buon fine per motivazioni di ordine piuttosto vario e complesso - nel corso delle legislature precedenti, sembra che nel corso della XV legislatura si riuscirà ad addivenire ad una compiuta riforma dei servizi di informazione e sicurezza, ormai non più procrastinabile, tenuto conto dei profondi mutamenti che hanno caratterizzato non solo lo scenario geopolitico del dopo-Guerra fredda ma anche la natura della minaccia cui sono sottoposti l'occidente ed il nostro Paese.
Nella seconda metà del 2006,
Il testo qui presentato riproduce il progetto di legge atto Senato n. 360, ad eccezione della relazione illustrativa, per la quale si rimanda alla lettura del citato stampato per un più ampio inquadramento dell'iniziativa legislativa.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. 3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuiti dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte. 6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.
Art. 2. (Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza). 1. Presso 2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare in via permanente a farvi parte, o ad esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinati materie ed oggetti. 3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari, di polizia ed anche esperti. 5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine: elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza; esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19; esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.
Art. 3. (Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi). 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS). 2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. 3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC). 4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza-Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza-Capo della polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari. 6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
Art. 4. (Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi). 1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Segretariato generale: a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati; b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico; c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti. 3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all'attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli. 5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. 6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali - SIGEN). 1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d'intesa con il Ministro della difesa. 2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente: a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento; b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale; c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana. 3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni; b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni; c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione venga ad esso affidata dal Governo, nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni. 4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN). 1. Salve le competenze stabilite dall'articolo l, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri. 2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. 3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.
Art. 7. (Forze operative speciali). 1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle Forze di polizia. 2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti. 4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.
Art. 8. (Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN). 1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del Paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale. 2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di: a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad esso sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del Paese; b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa; c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri Servizi od organi cooperanti. 3. Il SERSIN provvede all'espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose; b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a); c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad esso affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali. 4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 9. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN). 1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell'interno. 2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. 3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.
Art. 10. (Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN). 1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale. 2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto tra il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione. 4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni. 6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.
Art. 11. (Attribuzioni dei Servizi). 1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 2. Per la tutela dei Servizi, del loro personale, delle loro infrastrutture e delle loro dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministro dell'interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri. 6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia. 7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l'accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai sensi del comma 2. 8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6. 9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.
Art. 12. (Attribuzioni particolari del SERSIN). 1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle
ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli da 2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale. 3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato. 4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari. 5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.
Art. 13. (Doveri dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi). 1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza. 2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente. 3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie: a) perché nessuna informazione sia raccolta e nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14; b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati; c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione. 4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.
Art. 14. (Attività speciali dei Servizi). 1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi. 2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 15. (Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria). 1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di
polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il
SERSIN e con 2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico. 3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle Forze di polizia. 4. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. 5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16. (Rapporti di collaborazione). 1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni loro assegnati dalla legge. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da questi delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
Art. 17. (Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni). 1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18. (Personale dei Servizi). 1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato. 3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio. 4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni. 5. L'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 19. (Norme finanziarie). l. Le spese relative al COMIS, al Segretariato generale, ivi comprese quelle relative ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si deve far fronte esclusivamente con i fondi ordinari. 4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime. 5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4. 6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 20. (Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari). 1. Nell'ambito del
Ministero della difesa è istituita 2. 3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS. 4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare. 5. 6. 7. 8. 9. L'ordinamento e
l'organizzazione della Direzione generale sono stabiliti dal Ministro della
difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per
l'Esercito,
Art. 21. (Agenzia governativa delle telecomunicazioni - AGOTELCO). 1. a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato; b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. 2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo: a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale; b) nell'interesse del benessere del Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale; c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana. 3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza. 4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che: a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario; b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22. (Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari). 1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti. 2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le attribuzioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle Forze di polizia, anche se ad esse appartenente.
Art. 23. (Servizio informazioni del Corpo della guardia di finanza). 1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
Art. 24. (Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). 1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.
Art. 25. (Organizzazione nazionale per la sicurezza). 1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4. 3. L'ORGANSIC comprende: a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3; b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all'articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto. 4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.
Art. 26. (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza). 1. È istituita 2. 3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto. 4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni. 5. 6. 7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura. 8. Le norme per l'attività della Commissione
presidenziale sono emanate, sentita
Art. 27. (Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato). 1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato. 2. Il Comitato parlamentare è costituito dal Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere. 3. Il Comitato parlamentare: a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione; c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati; d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione; e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo; f) è informato sulle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte. 4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3. 7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico. 9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 28. (Disposizioni regolamentari). 1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
Art. 29. (Soppressione dei Servizi informativi di Forza armata - SIOS). 1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso. 2. Nell'ambito degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare. 3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato, in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno. 4. L'organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Regolamento di attuazione). 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
Art. 31. (Norme generali e transitorie). 1. Sono abrogati
gli articoli da 2. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso. 3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti. 4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza. 5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato. 6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi di cui al comma 3 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 32. (Applicazione della legge). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede: a) alla effettiva soppressione del CESIS; b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS; c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso. 3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell'articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.
Art. 33. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2125
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato COSSIGA ¾ |
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Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza |
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Presentata l’11 gennaio 2007
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Onorevoli Colleghi! - Dopo numerosi tentativi nessuno dei quali mai giunto a buon fine per motivazioni di ordine piuttosto vario e complesso, nel corso delle legislature precedenti, sembra che nel corso della XV legislatura si riuscirà ad addivenire ad una compiuta riforma dei servizi di informazione e sicurezza, ormai non più procrastinabile, tenuto conto dei profondi mutamenti che hanno caratterizzato non solo lo scenario geopolitico del dopo-Guerra fredda ma anche la natura della minaccia cui sono sottoposti l'occidente ed il nostro Paese.
Nella
seconda metà del 2006,
Il testo qui presentato riproduce il progetto di legge atto Senato n. 339, ad eccezione della relazione illustrativa, per la quale si rimanda alla lettura del citato stampato per un più ampio inquadramento dell'iniziativa.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all'articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività dei servizi e uffici di informazione e di sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne».
Art. 2. (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto-CIIS). 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 3. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza e la tutela del segreto-CESIS). 1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza; c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2; d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2».
Art. 4. (Istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza-SIS. Compiti e funzioni). 1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono unificati in un'unica agenzia governativa denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS). 2. Al fine dell'individuazione, del controllo e della neutralizzazione di ogni pericolo o minaccia per lo Stato e le sue istituzioni, e per il benessere civile, sociale ed economico della comunità nazionale, il SIS espleta tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni di: a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l'elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all'interno e all'estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione; b) controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo, antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche; c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei crimini contro l'umanità; d) tutela in generale
contro le minacce alle istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari,
contro le libertà umane e i diritti fondamentali dei cittadini e contro ogni
tentativo di mutare 3. Oggetto dell'attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica, civile, economica e sociale della comunità nazionale. 4. Quale agenzia del Governo, il SIS è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega e nell'ambito di essa, del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Dirigenti del SIS e loro compiti e funzioni). 1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 2. Il direttore generale di cui al comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione. 3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché, su loro istruzione, con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri, con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Comandante generale della Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6. (Funzioni del SIS). 1. Nell'espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni di osservazione, di controllo e di acquisizione di informazioni, notizie e materiali d'interesse. 2. Gli agenti operativi hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Agli agenti operativi che svolgono compiti di protezione di persone e di installazioni è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con decreto del Ministro della giustizia, su richiesta del direttore generale. 3. I provvedimenti di convocazione, accompagnamento coatto, fermo provvisorio, ispezione, perquisizione e confronto, intercettazione e interruzione di comunicazioni postali, telegrafiche ed elettroniche, da eseguire nel territorio dello Stato, che non costituiscono espletamento di compiti informativi nei confronti di obiettivi non nazionali, sono autorizzati dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello della Capitale della Repubblica o da suoi sostituti a tale fine delegati, su richiesta del direttore generale o di altro funzionario delegato, dietro approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. Di questi provvedimenti è data informazione periodica non nominativa al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), di cui all'articolo 31.
Art. 7. (Attribuzioni del SIS). 1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria. 2. Gli agenti del SIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. 3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 4. Gli agenti di cui all'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di riferire su atti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, qualora sia necessario, anche direttamente al direttore generale del SIS, che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 5. Il segretario generale del CESIS ed il direttore generale del SIS hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale del CESIS e del direttore generale del SIS, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Gli agenti del SIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso e possono, con il consenso dell'interessato, ottenerne la consegna o trarne copia. 7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti del SIS, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e, in caso di mancata comparizione, possono disporne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 8. Gli atti compiuti da agenti del SIS o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esterni, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili qualora possano costituire reato, se non su richiesta del Ministro della giustizia. La richiesta è anche condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari. 9. Con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 1, gli agenti del SIS possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale. 10. Quando le operazioni di cui al presente articolo sono compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato. 11. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari. 12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato riferiscono trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, e annualmente al Parlamento, delle intercettazioni, in forma non specifica ma per categorie e motivazioni, nonché delle operazioni compiute ai sensi del presente articolo.
Art. 8. (Attività speciali del SIS). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare il direttore generale del SIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti del SIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data compiuta informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi. 2. Per disposizione del direttore generale del SIS gli agenti possono operare in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e possono essere muniti della necessaria documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 9. (Forze operative speciali del SIS). 1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia. 2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore generale del SIS, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti. 4. Le regole d'impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 10. (Doveri del segretario generale del CESIS e del direttore del SIS). 1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l'ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza. 2. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. 3. I dirigenti di cui al comma 1 provvedono ad adottare tutte le misure necessarie affinché: a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati; b) nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal servizio sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati; c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione. 4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del servizio cui sono preposti.
Art. 11. (Personale del SIS). 1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l'assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato. 3. Il personale del SIS con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il direttore generale del SIS.
Art. 12. (Stato giuridico ed economico del personale). 1. L'assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall'impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale, di cui al comma 3. 2. Il SIS e 3. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del SIS e del Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui all'articolo 14.
Art. 13. (Spese ed amministrazione). 1. Le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il personale del SIS nonché le spese per scopi riservati sono allocate in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse possono essere allocate altresì nei capitoli di spesa degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Art. 14. (Regolamenti). 1. Il regolamento generale, il regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15. (Rapporti di collaborazione). 1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
Art. 16. (Obbligo di informazione nei confronti del SIS). 1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall'articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti: «Art. 12-quinquies. - 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l'obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, ogni notizia, informazione o documento relativo a reati contro le personalità internazionale od interna dello Stato o relativo a reati di terrorismo. Art. 12-sexies. - 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l'autorizzazione dell'autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all'articolo 3». 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 17. (Collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni). 1. Il Segretariato generale del CESIS e il SIS possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18. (Norme finanziarie). 1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i fondi ordinari. 4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate. 5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4. 6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Segretario generale del CESIS e al direttore generale del SIS nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 19. (Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare-DISMI). 1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita 2. 3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS. 4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare. 5. 6. 7. 8. 9. L'ordinamento e l'organizzazione della DISMI sono stabiliti
dal Ministro della difesa. Possono esservi costituite sezioni specializzate
per l'Esercito,
Art. 20. (Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza militare). 1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS e il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.
Art. 21. (Agenzia governativa delle telecomunicazioni - AGOTELCO). 1. L'Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato; b) assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. 2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo: a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale; b) nell'interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale; c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana. 3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza. 4. Il direttore generale del SIS è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. Egli è tenuto ad assicurarsi che: a) esistano disposizioni secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario; b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22. (Ufficio centrale per la sicurezza). 1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all'articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Art. 23. (Garanzie funzionali). 1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 opera altresì a favore delle persone non addette agli organismi informativi, quando esse siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge. Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti: a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge; b) il risultato non è diversamente perseguibile; c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine. Art. 10-quater. - 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime. 2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e di sicurezza. Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque. Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all'autorità giudiziaria che procede, l'esistenza dell'autorizzazione. 2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. 3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati. 6. Salvi i casi di
cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 7. Se è stato
sollevato conflitto di attribuzione, 8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi di informazione e di sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3. Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento riservato è custodito presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO). Art. 10-novies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».
Art. 24. (Servizio informazioni del Corpo della guardia di finanza). 1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti istituzionalmente ad esso assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 25. (Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). 1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, controsabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
Art. 26. (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza). 1. È istituita 2. 3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto. 4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni. 5. 6. 7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura. 8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono
adottate, sentita
Art. 27. (Norme sul personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza ed assunzioni dirette). 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del
personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego». 3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,». 4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 28. (Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di controllo (COPACO) delle disposizioni emanate per l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, indicandone sommariamente le finalità».
Art. 29. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti: «Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter. 2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del Paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. 4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3 o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi di informazione e di sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che siano pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, ovvero informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative e, comunque, ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni. 5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi di informazione e di sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. 6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4. Art. 12-ter. - Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente, nell'ordine di esibizione, il documento o la cosa oggetto della richiesta. 2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali. 3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 4. L'autorità
giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano
diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede a perquisizione
e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni. 6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».
Art. 30. (Notizie sui Servizi coperte dal segreto). 1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del SIS e del Segretariato generale del CESIS, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26. 2. Sono coperte dal segreto di Stato le notizie riguardanti l'identità, i compiti e le funzioni del personale del SIS e quelle riguardanti il suo ordinamento, la sua organizzazione e la sua attività, che non siano rese note dalle autorità competenti. 3. Fatta eccezione per il direttore generale ed i vice direttori del SIS e della DISMI o altri agenti operativi da loro autorizzati, nessuno può rendere note o comunicare ad alcuno le notizie di cui al comma 1. 4. Il SIS non può corrispondere o ricevere ordini od incarichi da giudici e pubblici ministeri di ogni ordine e grado, sia dell'ordinamento giudiziario sia delle magistrature militari o amministrative, se non per mandato o con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed esclusivamente ai soli fini informativi e con l'obbligo del segreto di Stato da parte del destinatario delle informazioni, che le può utilizzare nell'ambito di esso, come notizie di propria conoscenza da sviluppare in indagini di polizia giudiziaria.
Art. 31. (Comitato parlamentare di controllo - COPACO). 1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. 2. Il COPACO può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al CIIS informazioni sulle strutture dei Servizi di informazione e di sicurezza e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotti dall'articolo 23 della presente legge, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi. 3. Il CIIS fornisce al COPACO le informazioni richieste. 4. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, nonché, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni. 5. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza nella tenuta delle informazioni classificate trasmesse al COPACO.
Art. 32. (Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni). 1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e di sicurezza che da esso dipendono o degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati. 2. Per l'espletamento dei suoi compiti il COPACO è costituito in Commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 3. Il COPACO può delegare al suo Presidente ovvero ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.
Art. 33. (Modifiche all'organizzazione interna del COPACO). 1. L'attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta. 3. Il COPACO può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il COPACO può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore del Corpo della guardia di finanza, nonché di un agente del SIS avente analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il COPACO fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento del COPACO sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 34. (Audizioni e testimonianze). 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 35. (Richiesta di atti e documenti). 1. Il COPACO può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. Il COPACO garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. Il COPACO può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. 4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere gli atti richiesti al COPACO e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al COPACO. 6. Il COPACO stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 36. (Segreto). 1. I componenti del COPACO, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che vi collaborano o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui vengano a conoscenza. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 37. (Costituzione dell'ufficio di presidenza). 1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il COPACO per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
Art. 38. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza. 2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati. 3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali sia stata richiesta collaborazione, ove ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, informano immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni si attengono successivamente.
Art. 39. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza). 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all'interno sia all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia, per ragioni di ufficio, investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 40. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti). 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza, è punito con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore del reato sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi. La pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 41. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto». 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis». 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».
Art. 42. (Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato). 1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell'articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».
Art. 43. (Informazione dell'opposizione del segreto di Stato). 1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16». 2. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 44. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 45. (Modifiche al codice penale in materia di rapporti non consentiti sui servizi di informazione e sicurezza esteri). 1. Dopo l'articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). - Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258. Art. 257-ter. - (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). - Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».
Art. 46. (Regolamento di attuazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31.
Art. 47. (Autorizzazione del Ministro della giustizia per il perseguimento di alcuni reati). 1. Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello Stato). - 1. Senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia non si può procedere per reati contro la personalità internazionale od interna dello Stato. «Art. 343-ter. - (Procedura per la concessione e la revoca
dell'autorizzazione a procedere). - 2. L'autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni momento anteriore all'emanazione della sentenza definitiva. La revoca dell'autorizzazione comporta l'estinzione del procedimento».
Art. 48. (Destinazione dei fondi). 1. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e del SIS provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 49. (Attuazione della presente legge). 1. All'attuazione della presente legge provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 28 novembre 2006
Martedì 28 novembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.
La seduta comincia alle 10.05.
Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella e C. 1822 Ascierto.
(Esame e rinvio).
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore,
nell'avviare l'esame dei progetti di legge in titolo, ripercorre brevemente gli
aspetti principali della normativa vigente in materia, introdotta dalla legge
n. 801 del 1977. Fa presente in proposito che in base alla citata legge la
direzione, la responsabilità politica e il coordinamento dell'attività dei
servizi spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, che è Autorità
nazionale per la sicurezza. Presso la presidenza del consiglio è istituito il
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), composto
dai ministri per gli Esteri, per l'Interno, per
Sono previsti due servizi, uno prevalentemente militare, il SISMI
(Servizio per le informazioni e
La legge n.
Infine gli articoli 15, 16, 17 della citata legge dettano una nuova disciplina sul segreto di Stato, più garantista rispetto a quella precedentemente vigente, in quanto prevede specificamente le materie suscettibili di segretazione, esclude la possibilità di opporre il segreto su «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», e determina una sorta di tenue garanzia parlamentare: di ogni conferma dell'opposizione del segreto nel corso di un procedimento giudiziario il Presidente del Consiglio deve informare il Comitato parlamentare di controllo indicandone succintamente le ragioni; il Comitato se ritiene a maggioranza assolta dei componenti infondata la decisione del Presidente del Consiglio, ne riferisce alle Camere «per le conseguenti valutazioni politiche».
Al fine di approfondire le ragioni della riforma, ritiene opportuno ricordare le circostanze che condizionarono la riforma del 1977 ed il contesto geopolitico nel quale la citata legge n. 801 si muoveva. Ricorda, in proposito che all'epoca esisteva un unico servizio, il Servizio Informazioni Difesa (SID), erede del Servizio Informazioni Forze Armate (SIFAR), costituito nel 1950, erede a sua volta del Servizio Informazioni Militari (SIM), istituito nel 1925. Tanto il SID, quanto il SIFAR quanto ancora il SIM avevano un carattere prettamente militare. Tra l'altro, l'Autorità nazionale per la sicurezza non era il Presidente del Consiglio ma il capo del Servizio.
La riforma del 1977 fu determinata da episodi che avevano visto coinvolti alcuni ufficiali del servizio di sicurezza in attività di sostegno o di copertura ad attività terroristiche o eversive. La causa prossima della riforma fu costituita dall'accoglimento da parte della Corte costituzionale di un'eccezione d'incostituzionalità sulla disciplina del segreto di Stato, che allora prevedeva l'insindacabilità della decisione anche immotivata di opporre il segreto di Stato. Questa, tra l'altro, è la ragione per la quale nella legge istitutiva degli attuali servizi ci sono apposite disposizioni sulla nuova disciplina del segreto di Stato.
La riforma mantenne il servizio militare perchè, data la permanenza del bipolarismo internazionale, la minaccia esterna poteva venire solo dai paesi del patto di Varsavia e non poteva che essere militare. Per la stessa ragione venne affidato al SISMI il compito del controspionaggio. Poichè si temeva che le logiche di sicurezza atlantica potessero prevalere sul libero evolversi della situazione politica interna, con interferenze dettate appunto da preoccupazioni di ordine internazionale, si costituì un altro servizio, il SISDE, i cui compiti meglio si comprendono alla luce delle ragioni politiche che ne determinarono l'istituzione.
Osserva quindi che il crollo del regime sovietico e dei regimi comunisti del patto di Varsavia, la fine del bipolarismo internazionale, il mutamento del sistema politico italiano che ha finalmente conosciuto l'alternanza tra diverse coalizioni al governo del Paese, l'avvento di nuove forme di terrorismo e, conseguentemente, di una nuova tipologia di pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza delle istituzioni, l'assenza di specifiche disposizioni in materia di garanzie funzionali, l'esigenza di rafforzare il Comitato parlamentare e di predisporre una nuova disciplina del segreto di Stato comportano la necessità di riformare il vigente sistema di sicurezza per renderlo più adeguato alle nuove esigenze.
Questo tema non è nuovo alle Aule parlamentari, in quanto se ne discute sin dalla X legislatura. Ricorda quindi che nella XIII Legislatura, la presidenza del Consiglio istituì una commissione di studio presieduta dal generale Jucci che redasse un articolato testo per la riforma; questo testo costituì la base del progetto presentato dal Governo nel luglio 1999 al Senato (AS 4162), che non fu esaminato neanche dalle competenti Commissioni di quel ramo del Parlamento.
Nella XIV legislatura il Consiglio dei Ministri approvò un progetto di riforma che venne presentato al Senato nel giugno 2002. Il Senato lo approvò con varie modifiche. Questa Commissione, alla quale il progetto era stato assegnato, avviò diverse audizioni che riguardarono i vertici dei servizi e i Ministri degli esteri, dell'interno e della difesa. Emersero convergenze su molti qualificanti punti del testo, ma un fermo dissenso sul modello da adottare, se unitario, caratterizzato da un solo servizio, o binario, fondato su due servizi, come dopo la riforma del 1977.
Fa presente che nella attuale legislatura sono state presentate sia alla Camera sia al Senato progetti di legge che riguardano tanto la riforma complessiva dei servizi quanto singoli aspetti della materia.
Una riforma complessiva è prevista, in particolare, dalla proposta di legge n. 1566, d'iniziativa del deputato Mattarella e altri e da alcuni disegni di legge presentati presso il Senato, che ritiene utile tenere presenti nell'illustrazione delle proposte di riforma, anche in quanto presentanti da parlamentari che hanno uno specifica e pluriennale competenza del settore. Si riferisce ai disegni di legge presentati dal senatore Mantovano (n. 139), dal senatore Ramponi (n. 328), dal senatore Brutti (n. 802). Anche il presidente emerito della Repubblica, senatore Cossiga, ha presentato due disegni di legge in materia di riforma complessiva dei servizi (nn. 339 e 360) cui si aggiungono due ulteriori disegni di legge in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (n. 765) e in materia di rafforzamento dei compiti e dei poteri del Comitato parlamentare di controllo (n. 367).
Sulla riforma del segreto di Stato hanno presentato specifiche proposte di legge il deputato Naccarato (n. 1401) e i senatori Malabarba (68), Bulgarelli (246), Vitali (280) e Ripamonti (972). Il deputato Ascierto, infine, ha presentato una proposta di legge volta ad istituire il Consiglio di sicurezza nazionale (n. 445), ed una proposta che prevede disposizioni in materia di controllo di società specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza (n. 1822).
Informa inoltre
Passando all'esame delle proposte di legge in
titolo, fa presente l'opportunità di procedere nell'esposizione sulla base
dell'individuazione di alcune questioni prioritarie e di analizzare quindi
ciascuna di tali questioni partendo dalle soluzioni prospettate nelle proposte
Mattarella e Naccarato ma tenendo conto, ove utili ai fini della discussione e
delle decisioni che
La prima questione prioritaria che intende proporre all'attenzione della Commissione è se sia preferibile un sistema caratterizzato dalla presenza di un solo servizio o da due servizi di sicurezza; nel caso si opti per l' ipotesi dei due servizi se il criterio di ripartizione delle competenze debba essere per materia o per territorio; se i servizi debbano far riferimento ai ministri di settore (esteri, difesa, interni) o direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Occorre poi valutare come debba essere reclutato il personale, se per assunzione diretta in caso di particolari e rare competenze, tramite concorso o attraverso l'applicazione da altri uffici della pubblica amministrazione.
Ritenendo che possa darsi per scontato che il Presidente del
Consiglio debba avere l'alta direzione e la responsabilità generale della
politica della sicurezza, occorre stabilire come debba essere coadiuvato
nell'esercizio delle sue responsabilità nel settore della sicurezza e in particolare:
se sia opportuno prevedere la figura di un ministro per la sicurezza o sia
sufficiente, come ora, un sottosegretario; nel primo caso occorre stabilire
quali debbano essere rapporti tra questo ministro e il Presidente del
Consiglio; occorre altresì valutare quale debba essere il ruolo del Comitato
Interministeriale per
Una ulteriore questione di grande rilevanza è quella relativa al rapporto con l'Autorità giudiziaria; si tratta, in particolare di valutare quali debbano essere le garanzie funzionali e quale debba essere la disciplina del segreto di Stato e se tale segreto, come accade in molti paesi democratici, debba essere temporaneo.
Infine,
Prima di entrare nel merito delle singole questioni ritiene opportuno sottolineare che i servizi operano in una comunità internazionale fondata sui criteri dell'affidabilità e dell'efficienza. Mutamenti troppo bruschi delle strutture dei servizi, non motivate da esigenze certe e verificabili possono condurre all'isolamento e, conseguentemente, alla perdita della possibilità di acquisire informazioni e alla riduzione della capacità di difesa.
Da questa considerazione emergono due principi che reputa opportuno proporre come linee guida del lavoro della Commissione: le modifiche che saranno elaborate devono avere una spiegazione nella necessità di rispondere sempre meglio ai criteri dell'affidabilità e dell'efficienza; bisogna far presto, per evitare che la lunghezza dei tempi della riforma delegittimi gli organismi attualmente operanti.
Quanto ai caratteri della riforma, propone di elaborare una disciplina legislativa che determini le linee essenziali del sistema di sicurezza, delle garanzie e delle responsabilità, lasciando invece al Presidente del Consiglio il potere di determinare i più specifici aspetti amministrativi con regolamenti che da sottoporre al vaglio del Comitato parlamentare di controllo. È evidente, infatti, che le esigenze amministrative possono mutare con particolare velocità ed è bene perciò dotarsi di uno strumento più agile della legge, ferma la valutazione dell'organo di controllo parlamentare.
Venendo al merito della prima questione, fa presente che la proposta di legge di iniziativa del deputato Mattarella prevede due distinti servizi, l'AISE (Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna) che dovrebbe grosso modo corrispondere all'attuale SISMI e l'AISI (Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna), che dovrebbe invece corrispondere all'attuale SISDE.
La divisione delle competenze è prevista su base territoriale: l'AISE opera all'estero e l'AISI opera sul territorio nazionale. Ciascuna delle due agenzie può operare anche sul territorio di competenza dell'altra purchè in cooperazione. Questa clausola dovrebbe impedire sovrapposizioni e interferenze. I direttori delle due agenzie continuerebbero a far capo ai ministri dell'Interno e della Difesa. Il personale, secondo la proposta, dovrebbe essere selezionato secondo le seguenti quattro modalità: ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima del 70 per cento del contingente complessivo; procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso di specifici requisiti; chiamate dirette nominative per una quota non superiore all'1 per cento per persone di alta e particolare specializzazione, da assumere con contratto a tempo determinato per non meno di tre anni e non più di sei; infine, si prevede la possibilità di conferire incarichi ad esperti esterni in misura non superiore a trenta, per non più di due anni rinnovabili per altre due volte. In proposito rileva che la predeterminazione per legge in modo dettagliato delle diverse quote di personale potrebbe rivelarsi in opportuna; ritiene inoltre da approfondire il profilo relativo alla definizione legislativa della durata del rapporto di collaborazione.
Anche i disegni di legge presentati dai senatori Brutti e Ramponi prevedono due distinti servizi, uno per l'attività interna e l'altro per l'attività all'estero. Ricorda, in proposito, che il senatore Brutti è stato presidente del Comitato parlamentare e che il senatore Ramponi è stato direttore del Sismi. Entrambi i progetti, inoltre, prevedono un diretto rapporto dei direttori dei due servizi con il Presidente del Consiglio.
Il disegno di legge del senatore Brutti prevede che possa essere nominato un ministro senza portafoglio per la sicurezza mentre quello del senatore Ramponi prevede un sottosegretario alla sicurezza; al di là della differenziazione entrambi propendono per una figura politica che affianchi il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue responsabilità.
Anche il disegno di legge n. 360 del senatore Cossiga prevede il Servizio informazioni generali (SIGEN), posto alle dipendenze del ministero della Difesa e il Servizio sicurezza interna (SERSIN) che dipende dal ministero dell'Interno. Eventuali «invasioni di campo» di un servizio rispetto all'altro sono decise di concerto tra i ministri interessati, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Propendono, invece, per il servizio unico tanto il disegno di legge n. 339 del senatore Cossiga quanto quello presentato dal senatore Mantovano. Tuttavia anche in queste proposte il servizio unico non esaurisce la complessità e la estrema specializzazione delle attività informative e di quelle dirette a tutelare la sicurezza della Repubblica.
In realtà la differenza è la seguente: in alcun disegni di legge (Mattarella, Brutti, Ramponi) i servizi sono due con un coordinamento centrale; in altri (Cossiga n. 360 e Mantovano) le diverse agenzie invece sono emanazione della struttura centrale.
Nel disegno di legge del senatore Cossiga n. 339 gli attuali Sisde e Sismi sono unificati in una struttura unica, il Servizio informazioni e sicurezza (SIS). Il senatore Cossiga propende per questa scelta avendo spiegato che nel passato era stato favorevole alla differenziazione dei Servizi ma che ha poi preferito l'altra soluzione per la pratica impossibilità di distinguere il pericolo esterno dal pericolo interno. In tale disegno di legge si prevede anche la istituzione, presso il Ministero della difesa, di una Direzione per le informazioni e la sicurezza militare, di carattere esclusivamente militare, che sembra avere competenze di carattere generale. Alle dipendenze del direttore del SIS è istituita l'Agenzia governativa per le telecomunicazioni, che dovrebbe svolgere il monitoraggio di ogni tipo di intercettazioni e prestare consulenza linguistica e crittografica per tutte le autorità che hanno responsabilità in materia di sicurezza. Il personale dei servizi può provenire dalla pubblica amministrazione, dalle Forze armate o anche dall'esterno.
Il disegno di legge presentato dal senatore Mantovano propone un'unica Direzione generale per le informazioni e la sicurezza ma con tre distinte agenzie: l'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione, l'Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata, l'Agenzia per la ricerca e la controingerenza, che svolge attività di ricerca in Italia e all'estero per la raccolta di informazioni utili ai principali processi decisionali, attività di spionaggio e controspionaggio, anche industriale. La reductio ad unum delle strutture sarebbe determinata dalla necessità di sviluppare processi decisionali più agili e più efficaci, uniformare modelli, tecniche e prassi operative, ottimizzare le risorse, evitare sprechi e duplicazione dei costi. Anche questa proposta prevede che il personale possa essere assunto tanto dall'interno della pubblica amministrazione quanto dall'esterno.
Nella comunità internazionale prevale nettamente il modello pluralistico, che prevede più Servizi con competenze distinte per materia o per territorio, che fanno riferimento ad un unica struttura con compiti di coordinamento e di indirizzo.
L'unico paese che fa eccezione è
Sulla base di queste considerazioni ritiene più vicina alle
esigenze italiane e all'impostazione seguita dalla grande maggioranza dei paesi
vicini una struttura plurale dei servizi, con divisione per territorio:
un'agenzia per la sicurezza interna ed un'altra per la sicurezza esterna, con
il conseguente passaggio del controspionaggio dall'attuale SISMI all'Agenzia
per la sicurezza interna. In tale quadro manterrebbe una propria autonomia il
RIS, con finalità prettamente militari e alle dipendenze del Ministro della
difesa. Fermo questo rapporto tra il RIS ed il Ministero della difesa, propone
alla Commissione di valutare l'opportunità di prevedere che le due agenzie
abbiano un rapporto diretto ed esclusivo con
Il rapporto con i ministri di settore trae la sua origine dalla dipendenza dell'unico servizio militare dal Ministero della difesa e dal necessario parallelismo che si istituì tra il SISDE ed il Ministero dell'interno quando venne formato il SISDE. Oggi tale rapporto sembra costituire un filtro non necessario tra gli organi operativi e il Presidente del Consiglio, che ha la responsabilità generale della politica della sicurezza.
In questo modo, inoltre, l'oggetto del Comitato interministeriale per la sicurezza, al quale partecipano i Ministri della difesa e dell'interno, non costituisce più uno stanco duplicato di quanto hanno già deciso in separata sede il Presidente del Consiglio e i due Ministri, e può svolgere davvero, un compito centrale nel sistema di sicurezza nazionale.
Fa presente l'opportunità di riflettere sull'opportunità di mantenere l'attuale sistema binario, con la costituzione di due agenzie, una con compiti di informazione e sicurezza in relazione ai pericoli che vengono da soggetti operanti sul territorio nazionale, e l'altra con compiti di informazione e sicurezza in relazione ai pericoli che vengono dall'esterno. Entrambi i servizi fanno capo all'alta responsabilità politica del Presidente del Consiglio. Il RIS, con compiti specificamente ed esclusivamente attinenti alle forze armate opererà alle dipendenze del Ministero della difesa e dovrebbe in ogni caso essere destinatario degli indirizzi strategici decisi dal CIS, del coordinamento che fa capo all'organismo che sostituirà l'attuale Cesis e al controllo del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Accanto alle due agenzie principali ed al RIS opererà il SIGINT, con il compito di sostenere mediante la propria specifica attività di intelligence il lavoro delle agenzie di informazione e sicurezza. Il personale potrà provenire tanto dalla pubblica amministrazione quanto dall'esterno, limitatamente a chi davvero dovrà svolgere funzioni operative o informative e che abbia dimostrato di meritare di svolgere quelle funzioni a difesa della Repubblica e della comunità nazionale.
Il progetto di legge presentato dal deputato Mattarella, così come tutti gli altri progetti, affida al Presidente del Consiglio «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza». In proposito sottolinea la differenza che sussisterebbe qualora tale funzione fosse riferita, anziché alla politica informativa «per la» sicurezza, alla politica informativa «e della» sicurezza, poiché in questa seconda ipotesi le attribuzioni sarebbero tra loro distinte e separate. Osserva tuttavia come su tale tema non si registrino significative distinzioni tra i diversi progetti di legge. Fa quindi presente l'opportunità che il Presidente del Consiglio sia coadiuvato, in questa difficile responsabilità, tanto a livello politico quanto a livello tecnico. Il progetto di legge presentato dal deputato Mattarella prevede in sostanza che il presidente del Consiglio possa esercitare le sue funzioni da solo oppure delegandole a un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario; non siano delegabili alcune specifiche funzioni, in particolare quelle che riguardano l'apposizione del segreto di Stato, la definizione dei criteri di classificazione dei documenti e le competenze che la legge assegna espressamente al Presidente del consiglio dei ministri; presso la presidenza del Consiglio venga istituito, come previsto attualmente, il CIS, Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza o, secondo l'opzione già evidenziata, delle informazioni e della sicurezza, con compiti di consulenza del Presidente del consiglio dei ministri, di definizione degli indirizzi della politica dell'informazione e della sicurezza, di vigilanza sugli organismi informativi e della sicurezza. Prevede inoltre che il CIS sia presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri e ne fanno parte i Ministri degli esteri, dell'interno e della difesa; il Presidente del consiglio dei ministri può invitare altri ministri, a seconda dell'ordine del giorno, ed anche i capi dei servizi ed esperti, ma senza diritto di voto: alle stesse finalità si ispira la proposta di legge C. 445 del deputato Ascierto, che propone l'istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale. È inoltre stabilito che l'attuale ruolo del CESIS sia rivestito dal Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), che opera alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio o del Ministro della sicurezza o del sottosegretario. Esso inoltre concorre a definire l'unitarietà di azione delle agenzie, coordina l'intera attività informativa e della sicurezza, garantisce lo scambio di informazioni tra le due agenzie, il RIS e le forze di polizia, provvede alla logistica delle due agenzie. È previsto che il DIGIS abbia un direttore e un vice direttore e che presso di esso operi un Comitato tecnico esecutivo di cui fanno parte, oltre al direttore del Dipartimento, i direttori delle due agenzie, il capo del RIS, il capo della polizia, il comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Osserva che tutte le proposte che prevedono una pluralità di servizi presentano schemi analoghi a quelli fatti propri dalla proposta di legge del deputato Mattarella. In proposito fa presente che mutano i nomi degli organismi, ma l'impianto rimane sostanzialmente analogo: si prevede un'autorità politica, un comitato di ministri, un dipartimento con compiti di coordinamento, una sede tecnica nella quale i capi dei servizi e delle diverse forse di polizia possano interloquire tra loro, scambiarsi le informazioni e, se necessario, dividersi i compiti.
Ritiene che lo schema illustrato corrisponde alle attuali esigenze. In proposito, ritiene opportuno prevedere un Ministro per la sicurezza piuttosto che un sottosegretario. Il Ministro, infatti, a differenza del sottosegretario, partecipa al Consiglio dei Ministri e può, in ragione di questa sua veste, interloquire in forma paritaria con i Ministri degli esteri, della difesa e dell'interno. Ritiene opportuno inoltre che il Dipartimento istituito presso la presidenza del Consiglio e che dovrebbe prendere il posto dell'attuale CESIS abbia un effettivo potere di coordinamento. Osserva infatti che se la cooperazione tra Servizio «interno» e Servizio «esterno» è destinata ad incrementarsi, anche perchè in un numero crescente di casi un pericolo esterno può diventare interno e viceversa, è evidente che un autorevole potere di coordinamento si rivela necessario per la stessa efficacia della specifica attività di sicurezza e di informazione. Ritiene inoltre importante, anche al fine di annullare le attuali diseconomie, mutuare la ratio delle motivazioni sottese al disegno di legge presentato dal senatore Mantovano e portare a tale Dipartimento la logistica, la formazione, il centro situazione, il coordinamento delle spese e delle risorse.
Si sofferma quindi sul rapporto tra servizi di sicurezza e magistratura, che è tra i capitoli più delicati delle moderne democrazie, soprattutto in Italia, dove l'obbligatorietà dell'azione penale e la piena indipendenza degli organi dell'accusa dall'Esecutivo espone il personale dei servizi che ha operato in adempimento dei propri doveri istituzionali alla persecuzione penale per atti che in astratto possono configurare ipotesi di reato ma che sono stati commessi nell'adempimento del dovere. Ne derivano incertezza nelle relazioni internazionali, rischi professionali gravi, attività giudiziaria d'indagine posta in opera nei confronti di personale dei servizi, con l'acquisizione di notizie particolarmente delicate per la sicurezza della Repubblica, ma anche possibilità di abusi da parte del personale dei servizi, presentati come necessità. Una di tali questioni è affrontata dal disegno di legge S. 765, presentato dal senatore Cossiga, che prevede che tutte le comunicazioni dei servizi siano coperte da segreto di Stato e che, qualora sia necessario procedere ad intercettazione delle comunicazioni di appartenenti ai servizi, l'autorità giudiziaria deve chiedere al Presidente del consiglio dei ministri di togliere il segreto di Stato su tali comunicazioni, con l'obbligo di sottoporre le intercettazioni, prima della loro utilizzazione, al Presidente del consiglio dei ministri, che può riapporre su tali intercettazioni il segreto di Stato.
Osserva che, al di fuori di questo campo, le questioni che affrontano i progetti di legge in esame riguardano due materie: le cosiddette garanzie funzionali del personale dei servizi e la disciplina del segreto di Stato. Innanzitutto ricorda che per il personale dei Servizi, come per qualsiasi destinatario della legge penale, sono operative le cause di giustificazione dello stato di necessità, della legittima difesa e dell'adempimento del dovere.
Inoltre il tema delle garanzie funzionali, incandescente sino a qualche anno fa, è diventato meno spinoso grazie ad alcune previsioni in materia di lotta al crimine organizzato e al terrorismo, che hanno riconosciuto alla polizia giudiziaria alcune garanzie in materia di operazioni sotto copertura ed altro tipo di interventi astrattamente considerabili come reato.
In particolare si è trattato delle disposizioni in materia di traffico di stupefacenti, di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 190, n. 300, di sequestro di persona, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1991, n. 82, di sfruttamento della prostituzione, pedofilia, pornografia, turismo sessuale, di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, di terrorismo, di cui all'articolo 7-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155, di criminalità organizzata, di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale.
Si sofferma quindi su alcuni capisaldi per l'operatività delle garanzie funzionali, allo stato della legislazione, consistenti nella indicazione dettagliata delle finalità investigative che consentono una deroga alle ordinarie forme di acquisizione della prova o alle ordinarie metodologie di indagine; nella indicazione delle condotte derogatorie consentite, quali consegne controllate, inserimento all'interno di organizzazioni criminali, possesso di documenti falsi, introduzione in private abitazioni al fine di apporre microspie; nella indicazione delle condotte in ogni caso vietate, come l'aggressione alla vita, alla libertà o all'incolumità delle persone, delitti contro l'ordinamento della Repubblica, delitti contro i diritti politici dei cittadini e, infine, nella delimitazione dei soggetti che possono essere autorizzati a tenere le condotte in deroga e nella dettagliata procedura di autorizzazione delle operazioni.
Passa dunque all'esposizione della disciplina prevista dalla proposta di legge del deputato Mattarella. Tale proposta prevede una specifica causa di non punibilità per comportamenti posti in essere nell'esercizio o a causa dei compiti istituzionali, nell'ambito e in attuazione di operazioni previamente autorizzate, purché ci sia un rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini e vi sia stata una espressa autorizzazione del responsabile politico. Sono espressamente escluse le condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute, l'incolumità pubblica, il favoreggiamento personale o reale mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. La causa di non punibilità può essere opposta dal singolo appartenente ai servizi; l'autorità giudiziaria, qualora ritenga che non ne esistano i presupposti, chiede conferma al Presidente del Consiglio, il quale entro due mesi può annunciare che la causa di non punibilità non ha ragion d'essere, o può confermare la causa di non punibilità indicandone i motivi, o, infine, può opporre il segreto di Stato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale
di un comitato di garanti, tre persone di indiscussa competenza e
autorevolezza, che verifica i comportamenti tenuti dai soggetti che si
avvalgono della causa di non punibilità su sua richiesta forniscono un parere
sulla opponibilità all'autorità giudiziaria della clausola di non punibilità.
Osserva che seguono lo stesso schema i disegni di legge presentati dai senatori
Cossiga, Brutti e Mantovano, che tuttavia, sulla questione appaiono essere più
precisi. Innanzitutto l'autorizzazione, nei casi previsti dalla legge, è
prevista come una causa di giustificazione e non come causa di non punibilità:
una sorta di adempimento del dovere più articolato rispetto alla clausola
generale dell'articolo 51 del codice penale. Inoltre vengono esclusi
dall'ambito di operatività della causa di giustificazione anche i delitti
contro l'ordine costituzionale ed altri gravi delitti contro i valori
fondamentali della Repubblica. Si sofferma sulla differenza esistente tra la
causa di non punibilità, che presuppone il compimento del reato che tuttavia
non può essere punito, dalla causa di giustificazione, in cui il reato si
presume non esistente. Il disegno di legge del senatore Mantovano prevede che,
nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sollevato un conflitto di
attribuzione dichiarato ammissibile,
Nel disegno di legge del senatore Brutti i garanti sono eletti dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, ma non rispondono del loro operato né al Comitato stesso né alle Camere.
Il disegno di legge del senatore Ramponi fuoriesce da questo schema
perché prevede espressamente i comportamenti che gli appartenenti ai Servizi
possono porre in essere nei confronti dei cittadini italiani. Si tratta delle
intercettazioni, del sequestro temporaneo di corrispondenza, perquisizioni domiciliari
e personali. Queste attività possono essere tenute solo previa autorizzazione
del Sottosegretario alla sicurezza e di un Comitato costituito presso
Si sofferma quindi sul segreto di Stato, che è il tema sul quale si concentra la maggior parte dei progetti di legge, con riferimento sia al contenuto che alle modalità di apposizione e di revoca.
La proposta di legge del deputato Mattarella prevede che il segreto opposto all'autorità giudiziaria da un appartenente ai Servizi debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni. In caso di conferma, l'autorità giudiziaria, se non può procedere oltre, dichiara non doversi procedere per opposizione del segreto di Stato. Peraltro è prevista la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione.
Rileva quindi come sia più dettagliata la proposta di legge del deputato Naccarato, che segue uno schema che si ritrova, con qualche variante, nei disegni di legge dei senatori Cossiga, Brutti e Mantovano. Il segreto di Stato non può essere opposto su «fatti, notizie e documenti» concernenti delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di strage e di mafia nonché di delitti «concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico», rappresentando quest'ultima una novità. I documenti segreti devono portare annotata la qualifica di segretezza su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel confermare il segreto, deve tener conto dell'attualità del segreto stesso anche in relazione al tempo trascorso. Al riguardo osserva che il Presidente del Consiglio dei ministri deve confermare il segreto entro due mesi. Se non decide entro il termine, il segreto si intende non apposto o revocato e l'autorità giudiziaria può acquisire i documenti richiesti. Di ogni caso di opposizione del segreto di Stato è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato con sintetica motivazione. Questo, se ritiene infondata la conferma del segreto, informa le Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Con riferimento a tale deliberazione, fa presente che non è richiesta una particolare maggioranza.
La proposta di legge del deputato Naccarato, inoltre, fissa termini precisi per ciascuna classifica di segretezza. Dopo quarant'anni tutti i documenti devono essere versati all'Archivio Centrale di Stato a meno che non sia previsto un termine più breve. I disegni di legge dei senatori Vitali, Malabarba, Ripamonti tendono ad impedire che il segreto di Stato venga apposto su fatti, notizie e documenti concernenti reati commessi per finalità di eversione o di terrorismo. Si tratta di una specifica richiesta formulata dall'Associazione dei familiari delle vittime delle stragi essendo giudicato insufficiente l'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 secondo il quale «in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».
Al riguardo, ritiene opportuno che
Si sofferma quindi sul Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, previsto
per la prima volta nel sistema italiano dalla legge n. 801 del 1977, che
ritiene avere superato positivamente il difficile rodaggio del primo periodo di
attività. Proprio in base a questo giudizio positivo osserva che tutte le
proposte che se ne occupano ne propongono il rafforzamento dei poteri e delle
strutture. Al riguardo sottolinea come sia politicamente e costituzionalmente
corretto che un Comitato di questo tipo disponga di reali poteri di controllo e
come conseguentemente debba essere messo in condizioni di acquisire
informazioni e dati di carattere assai riservato. Ritiene pertanto che, per
poter acquisire tali informazioni, prima ancora di una nuova legge, occorre
l'assoluta certezza che le informazioni non saranno propalate, come pure
accaduto in rare occasioni, ingenerando ritrosie da parte delle autorità ascoltate
e discredito tanto nell'opinione pubblica quanto nella platea di esperti della
comunità internazionale. Ritiene in sostanza che la garanzia della riservatezza
può essere meglio assicurata da un numero non elevato di componenti e dalla
loro assoluta affidabilità. Per rispondere a questa esigenza giudica opportuno
fissare nella legge alcuni principi, quali, ad esempio, quello per cui possano
farne parte solo parlamentari che abbiano già rivestito significative
responsabilità istituzionali o quello per cui i presidenti delle Camere,
d'intesa tra loro, possano revocare la nomina del membro che abbia violato il
segreto o addirittura possano sciogliere il Comitato quando questo non abbia
dato garanzia di riservatezza. Si sofferma sul numero dei componenti del
Comitato, osservando che i progetti di legge del deputato Mattarella e del
senatore Mantovano lo fissano in quattro, di cui due deputati e due senatori,
con un supplente per ciascuna Camera. I disegni di legge dei senatori Cossiga e
Ramponi fissano tale numero in dieci parlamentari, di cui cinque deputati e
cinque senatori. In particolare, il disegno di legge del senatore Ramponi
prevede che il presidente sia scelto dai presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro, fuori dei dieci componenti e che sia un parlamentare appartenente
all'opposizione, come per prassi parlamentare si è sempre verificato. Al
riguardo ritiene che il numero di quattro componenti è troppo ridotto, mentre
quello di dieci sembra eccessivo, specie in relazione alle esigenze di riservatezza.
Invita quindi
In base alla proposta di legge del deputato Mattarella i principali poteri del Comitato parlamentare sono rappresentati dall'acquisizione di notizie e di informazioni sulle politiche della sicurezza e dell'informazione, sulla struttura dei servizi e sulla loro attività; dalla convocazione del presidente del Consiglio e dei membri del Comitato Interministeriale, dei direttori dei servizi, «con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi»; dall'informazione al Parlamento mediante la presentazione di relazioni, previa informativa al presidente del Consiglio che può opporre il segreto di Stato. Infine, i componenti del Comitato sono tenuti al segreto anche dopo la cessazione del mandato. Sostanzialmente analoga è il disegno di legge del senatore Mantovano, mentre il disegno di legge del senatore Ramponi prevede il «parere preventivo su bilanci preventivi e consuntivi di spesa». Osserva che da tutte gli altri si differenzia il progetto di legge del senatore Cossiga, che costituisce il Comitato come una sorta di commissione d'inchiesta permanente, con i poteri e i limiti propri dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni d'inchiesta. Ritiene che tale proposta è senza dubbio meritevole di attenzione, ma esprime alcune perplessità di ordine costituzionale circa la possibilità di istituzione, da parte di un organo politico, di una sorta di commissione d'inchiesta permanente, dotata permanentemente dei poteri dell'autorità giudiziaria, per di più in un settore così delicato, anche sotto il profilo delle relazioni internazionali e delle attività militari.
Fermo questo rilievo, osserva che il disegno di
legge del senatore Cossiga risponde ad un'esigenza fortemente sentita e
coerente con le necessità democratiche del controllo parlamentare. Al riguardo
invita
Conclude riassumendo i principali caratteri innovativi che potrebbe
assumere il futuro sistema di sicurezza. Innanzitutto, il Presidente del
Consiglio è il titolare dell'alta direzione e della responsabilità generale
della politica informativa e della sicurezza; egli delega le funzioni che non
siano assolutamente proprie, come l'apposizione del segreto di Stato, ad un
ministro per la sicurezza. Presso la presidenza del Consiglio è istituto il
Comitato Interministeriale per
Graziella MASCIA (RC-SE) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulla materia in esame.
Marco BOATO (Verdi) evidenzia l'esigenza che venga predisposta un'apposita documentazione che raccolga i testi dei disegni di legge presentati al Senato, che sono stati oggetto di esame da parte del relatore.
Gianpiero D'ALIA (UDC), dopo avere ringraziato il presidente Violante per la relazione svolta, fa presente la propria intenzione di presentare una proposta di legge sulla materia in esame. Avverte inoltre che un'analoga iniziativa potrebbe essere intrapresa anche dai componenti il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato. Ritiene infine opportuno definire i tempi riservati all'esame delle proposte di legge in titolo.
Italo BOCCHINO (AN) ringrazia il presidente Violante per l'ampia ed esauriente relazione dichiarando altresì la propria soddisfazione per la circostanza che l'esame delle varie questioni legate alla riforma dei servizi di sicurezza avvenga nella competente sede parlamentare.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ringrazia il presidente Violante per l'ampia relazione svolta della quale apprezza i contenuti. Si associa alla richiesta formulata dal deputato D'Alia circa i tempi di esame dei provvedimenti in titolo.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che la definizione dei tempi di esame dei provvedimenti in titolo spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Ritiene tuttavia che, dedicando ad a tale esame tempi congrui, la fase referente potrebbe concludersi entro la fine del mese di gennaio 2007.
Marco BOATO (Verdi) ricorda che nella passata legislatura, nel corso dell'esame su provvedimenti vertenti sulla stessa materia, era stata svolta una serie di audizioni. Chiede pertanto di sapere se, anche in occasione dell'esame dei provvedimenti in oggetto, si intenda dare corso ad una attività conoscitiva.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che, alla luce del ridotto periodo di tempo trascorso dalle audizioni citate dal deputato Boato, non siano emersi elementi nuovi e significativi da indurre a procedere ad ulteriore attività conoscitiva.
Donato BRUNO (FI) invita a considerare l'opportunità di dare luogo all'audizione dei tre nuovi responsabili del Sismi, del Sisde e del Cesis, da effettuarsi quando costoro entreranno nel pieno esercizio delle loro funzioni.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che le audizioni suggerite dal deputato Bruno potrebbero avere luogo nel corso del prossimo mese di gennaio 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 5 dicembre 2006
TESTO AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2006
SEDE REFERENTE
Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti, per l'interno Marcella Lucidi e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.
La seduta comincia alle 17.15.
Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella e C. 1822 Ascierto.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Luciano
VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che
Chiede comunque di sapere se vi sia accordo sull'ipotesi di dedicare un'intera seduta all'esame del provvedimento in titolo, qualora il Presidente della Camera risolva il conflitto di competenze nel senso di confermare l'assegnazione in sede referente a questa Commissione, e, in particolare, se vi sia disponibilità allo svolgimento di una seduta antimeridiana nella giornata del prossimo giovedì 7 dicembre.
Italo
BOCCHINO (AN) fa presente, anche in considerazione dell'andamento dei lavori
dell'Assemblea, che dovrebbero concludersi entro la giornata di domani,
mercoledì 6 dicembre
Luciano
VIOLANTE, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni del
deputato Bocchino, ritiene che
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 6 dicembre 2006
SEDE REFERENTE
Mercoledì 6 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Enrico Micheli.
La seduta comincia alle 14.50.
Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella e C. 1822 Ascierto.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore,
comunica che il Presidente della Camera, investito della questione di
competenza in merito alle proposte di legge C.
Il sottosegretario Enrico MICHELI, come già dichiarato in occasione di una sua recente audizione da parte del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato, fa presente che il Governo, ritenendo maturi i tempi per addivenire alla definizione di una riforma della disciplina normativa del settore, sta elaborando un disegno di legge, che si riserva di presentare alla Camera in tempi brevi, auspicando che si possa pervenire alla approvazione di una riforma largamente condivisa, trattandosi di materia che richiede il consenso di entrambi gli schieramenti politici.
Dopo aver precisato, pertanto, che interviene a
titolo personale, al fine di non anticipare le linee che dovranno essere approvate in sede di Consiglio dei Ministri, si sofferma in
particolare sulle considerazioni conclusive della esauriente relazione svolta
dal presidente Violante, con riferimento alle linee di fondo che dovrebbero
informare la riforma, dichiarando di condividerne sostanzialmente i contenuti.
In proposito ritiene condivisibile il mantenimento di un sistema binario, che
si fonda sulla presenza di due distinti servizi, con competenze separate, come previsto
nel modello attuale, definito con la legge n. 801 del 1977, apportando ad esso
solo le modifiche che si considerano necessarie. In particolare ritiene
opportuno modificare le competenze di coordinamento del CESIS, attribuendo ad
esso un ruolo maggiormente dinamico rispetto a quello attualmente svolto,
soprattutto nei rapporti con
Ritiene inoltre importante evitare il sorgere di sovrapposizioni di competenza tra le diverse strutture, condividendo al riguardo quanto evidenziato nella relazione del presidente Violante, che suggerisce una rigorosa distinzione di competenze con riferimento ai compiti di sicurezza interna ed esterna, fatti salvi i necessari momenti di coordinamento.
Si sofferma inoltre sulla necessità di prevedere idonee forme di garanzie funzionali, volte a tutelare l'attività degli agenti dei servizi di sicurezza, ferma restando la necessità di salvaguardare i valori democratici e i diritti e le libertà fondamentali.
Con riferimento al tema del segreto di Stato, osserva che la definizione della sua disciplina produce significative ripercussioni sulla credibilità dei servizi di sicurezza italiani nei suoi rapporti con quelli degli altri Stati. Al riguardo dichiara di condividere l'ipotesi di prevedere la temporaneità del segreto, come accade in altri paesi democratici.
Conclude ribadendo il proprio auspicio in ordine alla opportunità di trovare una sostanziale condivisione tra il Parlamento ed il Governo e tra maggioranza e opposizione sulle linee di riforma della disciplina in esame.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ringrazia il Sottosegretario Micheli per il contributo offerto ai lavori della Commissione, facendo quindi presente che, in attesa della presentazione del disegno di legge del Governo, l'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo, proseguirà comunque nel corso delle prossime sedute.
Graziella MASCIA (RC-SE) condivide la necessità che sulla riforma dei servizi di sicurezza si raggiunga una sostanziale condivisione tra le diverse forze politiche presenti in Parlamento. Al riguardo fa presente che, da parte del proprio gruppo, è in corso di presentazione una proposta di legge, sui cui contenuti essenziali intende soffermarsi. Ritiene opportuno evidenziare preliminarmente il proprio convincimento per cui l'efficienza dei servizi di sicurezza debba essere funzionale a garantire innanzitutto il rispetto dei diritti fondamentali. Al riguardo reputa essenziale individuare con rigorosa precisione le singole responsabilità in capo agli operatori dei servizi, assicurando al contempo un sostanziale ed effettivo potere di controllo democratico, che potrebbe essere assolto dall'apposito comitato parlamentare.
Il sottosegretario Enrico MICHELI dichiara di condividere la necessità di assicurare idonee forme di controllo sull'operato dei Servizi di sicurezza anche in sede parlamentare.
Graziella MASCIA (RC-SE), riprendendo il proprio intervento, sottolinea l'opportunità di riconsiderare la ripartizione delle competenze tra i diversi Servizi, superando così il modello binario, fondato sull'esistenza di due distinte strutture.
In particolare ritiene superato e, conseguentemente, superfluo il ruolo svolto dal CESIS, che non risponde più alle esigenze attuali. Ricorda che, nel corso dell'esame della riforma dei servizi di sicurezza svolto nella passata legislatura, si era ritenuto che il modello binario costituisse una efficace garanzia di controllo reciproco tra le due strutture, ma l'esperienza recente ha evidenziato l'infondatezza di tale convincimento. Fa presente che il modello suggerito nella proposta di legge del proprio gruppo prevede la presenza di una direzione generale di un servizio unico, con attribuzioni sia su un'area di competenza interna che su una estera, dipendente da un apposito ministro. A definire gli indirizzi di fondo è previsto un consiglio nazionale, di cui fanno parte i ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri.
Ribadisce quindi il proprio convincimento in ordine alla necessità di individuare rigorosamente le sfere di responsabilità, attribuendo all'apposito comitato parlamentare funzioni di controllo complessivo sull'attività dei servizi, anche sotto il profilo della verifica delle spese da questi effettuate. Ritiene inoltre che le Camere possano attribuire al comitato i poteri che l'articolo 82 della Costituzione riconosce alle Commissioni d'inchiesta. I membri del comitato devono essere tenuti al segreto delle informazioni in loro possesso, prevedendo, in caso di violazione, la loro decadenza dalla carica ed una situazione di incompatibilità per la legislatura successiva.
Per quanto concerne la selezione del personale, reputa opportuno che essa avvenga non solo all'interno della pubblica amministrazione, ma anche al suo esterno, purché effettuata in maniera ragionevole e trasparente.
Si sofferma infine sulle garanzie funzionali, che ritiene debbano riguardare esclusivamente le azioni intraprese dal personale addetto ai servizi nell'esercizio delle loro funzioni. In proposito ritiene debbano prevedersi cause di non punibilità con l'indicazione delle condotte in ogni caso vietate, come, ad esempio, l'aggressione alla vita, all'integrità fisica e alla salute oltre a varie forme di libertà, in primo luogo quella politica e quella di stampa. Tali esclusioni della punibilità devono essere previamente autorizzate dal direttore generale del servizio di sicurezza unico, con un parere motivato espresso da un comitato di garanzia formato da un prefetto, un ambasciatore ed un magistrato, nominati dai ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia.
Si sofferma quindi sul segreto di Stato, del quale propone la declassificazione automatica dopo trenta o quindici anni, fatte salve alcun espresse eccezioni per fatti di particolari rilievo.
Marco BOATO (Verdi) dopo aver ringraziato il sottosegretario Micheli per l'intervento svolto, auspica che il Consiglio dei ministri licenzi rapidamente il disegno di legge di cui ha preannunciato la presentazione. Ritiene opportuno che sul progetto di riforma dei servizi di sicurezza si pervenga ad una sostanziale condivisione tra le diverse forze politiche ed il Governo, che auspica maturi su di esso una posizione uniforme. In proposito ricorda che, nel corso della passata legislatura, durante l'esame di un provvedimento di contenuto analogo a quello in esame, era stata svolta un'attività conoscitiva che aveva evidenziato la mancanza di una posizione comune all'interno dell'Esecutivo, e dei vertici dei servizi, sui contenuti della riforma in discussione.
In considerazione del fatto che il relatore potrebbe riservarsi di elaborare una proposta di testo unificato, giudica al riguardo opportuno che la presentazione delle varie proposte di legge che sono state preannunciate avvenga in tempi rapidi per consentire al relatore di esaminarle compiutamente.
Maurizio GASPARRI (AN), fa presente di aver
presentato, con altri deputati del suo gruppo, una proposta di legge vertente
sulla medesima materia delle proposte di legge in titolo, che è in corso di
stampa. Osserva inoltre che il rappresentante del Governo ha preannunciato la
presentazione di un disegno di legge organico, che tuttavia non ritiene
indispensabile ai fini della prosecuzione dell'iter dei progetti di legge dei
quali
Alessandro NACCARATO (Ulivo) osserva come
episodi recenti abbiano evidenziato elementi di criticità nel funzionamento dei
servizi e ritiene sia giusto riconoscere che proprio tali elementi di criticità
hanno determinato il vivo interesse che si registra attualmente su questa
materia. Rileva infatti come, non a caso, molte delle proposte di legge sulla
riforma dei servizi si pongano proprio l'obiettivo di accrescerne l'efficienza.
Ritiene altresì che gli stessi recenti episodi abbiano evidenziato la necessità
di ripensare i criteri di reclutamento e l'organizzazione del personale dei
servizi, al fine di promuoverne la trasparenza e l'affidabilità, a fronte di
meccanismi che, oggi, sono forse improntati a un'eccessiva discrezionalità.
Dichiara quindi di condividere, in particolare, le previsioni contenute nella
proposta di legge C.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, osserva che nella seduta di martedì 12 dicembre 2006, potranno avere luogo gli interventi dei deputati che intendono ancora intervenire nell'ambito dell'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 12 dicembre 2006
SEDE REFERENTE
Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Francesco Bonato.
La seduta comincia alle 14.35.
Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1996 Gasparri e C. 2016 Mascia.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore,
comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n.
982 Zanotti ed altri recante «Introduzione dell'articolo 15-bis della
legge 24 ottobre 1977, n.
Ricorda che i deputati componenti del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato hanno preannunciato la imminente presentazione di una proposta di legge in materia, il cui testo sarebbe così condiviso sia da rappresentanti della maggioranza che dell'opposizione. Pertanto, al fine di consentire al relatore di valutare l'opportunità di sottoporre alla Commissione una proposta di testo unificato, ritiene che il prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo potrebbe essere rinviato ad altra seduta, al fine di attendere l'assegnazione di tale iniziativa legislativa alla Commissione, la quale potrebbe quindi procedere nei suoi lavori anche a prescindere dalla eventuale presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge. Ritiene infatti che sulla materia in questione, che assume caratteri di estrema importanza, sia opportuno dare corso ad un celere esame.
Roberto COTA (LNP) dichiara di condividere la proposta del presidente Violante sottolineando, tuttavia, l'esigenza di non conferire alla proposta di legge che i componenti del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato si accingono a presentare una rilevanza eccessiva, tenuto conto che in tale Comitato molte forze politiche non sono rappresentate. Auspica in proposito che nell'elaborazione del testo di riforma si tenga conto di tale situazione, prevedendo una maggiore rappresentatività del Comitato.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Cota, rilevando tuttavia come l'elevato numero di partiti politici presenti nel Paese e dei gruppi rappresentati in Parlamento suggerisca una riflessione sulle modalità di rappresentanza di questi ultimi nel Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 19 dicembre 2006
SEDE REFERENTE
Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 14.10.
Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 1976 Deiana recante «Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza», n. 1991 Fiano recante «Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato», n. 2038 Boato recante «Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale», n. 2039 Boato recante «Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti», n. 2040 Boato recante «Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato» n. 2070 Scajola ed altri recante «Sistema di informazione e sicurezza nazionale e nuova disciplina del segreto». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Tenuto conto che dopo lo svolgimento della sua relazione
introduttiva, in data 28 novembre 2006, sono state assegnate alla Commissione e
abbinate ulteriori dieci proposte, ritiene opportuno integrare tale relazione,
al fine di illustrare i contenuti delle proposte successivamente abbinate e in
particolare di quella n. 2070, presentata in identico testo sia alla Camera sia
al Senato rispettivamente dai deputati e dai senatori che compongono il
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato. Si sofferma prioritariamente su quest'ultima proposta in
quanto proviene da parlamentari che hanno acquisito una particolare esperienza
nel settore della politica della sicurezza ed anche perché, essendo stata sottoscritta
da parlamentari sia della maggioranza sia dell'opposizione, ha un peso politico
particolare. Naturalmente si tratta di un testo che non vincola
Prima di passare all'esposizione dei caratteri principali delle altre proposte di legge, segnala alcuni questioni problematiche in ordine alla proposta di legge n. 2070, chiedendo alla cortesia dei deputati che l'hanno redatta di fornire alla Commissione i chiarimenti che riterranno utili.
In primo luogo, come già accennato, propone di valutare l'opportunità di definire l'attività e gli organi «di informazione e sicurezza», invece che «di informazione per la sicurezza», espressione quest'ultima che sembra non comprendere le attività operative. Con riferimento al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale rappresenta l'utilità di prevedere che ad esso partecipi anche il Ministro della Giustizia, oltre che quelli dell'Interno, Esteri, Difesa, Economia, Sviluppo e Informazione e Sicurezza; potrebbe essere utile, inoltre, che il direttore del dipartimento funga da segretario del Comitato interministeriale.
Nelle proposte di legge si prevede che i direttori dei due servizi riferiscano direttamente al presidente del Consiglio dei ministri; in proposito rileva che potrebbe essere più opportuno prevedere che essi riferiscano al Ministro per l'informazione e la sicurezza, che poi a sua volta informerebbe il presidente del Consiglio dei Ministri, venendosi altrimenti a creare un collegamento diretto tra i capi dei servizi e il presidente del Consiglio dei Ministri, capace di superare i livelli gerarchici rappresentati dal Ministro dell'informazione e della sicurezza e dal direttore del Dipartimento, creando doppie linee di dipendenza, che possono portare confusione e deresponsabilizzazione.
Con riferimento alle attività del Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) ed al Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) ritiene che essi non possono limitarsi a raccogliere informazioni, ma devono anche potere svolgere attività operativa.
Si sofferma quindi sul ruolo del capo dell'Ispettorato che, pur essendo inquadrato nel Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), risponderebbe direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri; in questo modo si rischierebbe di produrre, all'interno dello stesso organo, diversi livelli di dipendenza che sono assai rischiosi per la trasparenza dell'attività e la chiarezza delle relazioni gerarchiche; al riguardo propone di riflettere sulla possibilità che esso risponda al Ministro dell'Informazione e della Sicurezza, come gli altri; per le stesse ragioni ritiene che le relazioni dei vari uffici del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza (DIS) devono essere trasmesse al Ministro dell'Informazione e della Sicurezza e non direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà informato dal Ministro.
Si sofferma quindi sulle garanzie funzionali, dalle quali sembrano esclusi i funzionari dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS); al riguardo propone che tali garanzie valgano anche per loro. Per quanto concerne poi i presupposti per la concessione della autorizzazione che rende operativa la causa di giustificazione, ritiene che essi dovrebbero essere previsti nell'articolo 16, che reca la disciplina della procedura, e non già nell'articolo 15, che disciplina i presupposti, perché altrimenti sarebbero sottoposti necessariamente al vaglio dell'autorità giudiziaria vanificando, almeno in parte, il senso stesso della causa di giustificazione.
Ritiene inoltre che, nello stabilire la percentuale dei dipendenti del ruolo unico rispetto all'intero contingente, sarebbe più opportuno fissare la quota minima, per evitare che prevalgano le assunzioni «anomale», anziché la quota massima, che tale proposta di legge fissa nel 70 per cento.
Si sofferma sul comma 19 dell'articolo 19, che prevede che persone che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione non possono svolgere «in qualsiasi forma» attività in favore dei servizi; al riguardo dubita che la norma possa valere per i «confidenti», ritenendo in ogni caso che andrebbe estesa ai Reparti informazioni e sicurezza (RIS), ritenendo opportuno comunque non menzionare questa specifica categoria di collaboratori.
Ritiene inoltre che il Direttore del Dipartimento
dell'informazione e della sicurezza (DIS) debba rispondere al Ministro dell'Informazione
e della Sicurezza non al presidente del Consiglio dei Ministri per evitare che
tale Ministro sia costantemente scavalcato, come nei casi previsti dagli
articoli 21 e
Reputa poi che anche il direttore dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS) debba potere essere ascoltato dal Comitato parlamentare. Al riguardo osserva che l'articolo 27 limita tale prerogativa ai capi dei servizi e al direttore del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza (DIS); ritiene inoltre che il Comitato debba poter acquisire informazioni e notizie anche dai Reparti informazioni e sicurezza (RIS), anche se tale previsione non sembra contenuta nel quarto comma dello stesso articolo 27. Ritiene inoltre che debba chiarirsi se il Comitato interviene anche sulla nomina del capo dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS), in quanto l'articolo 28 sembrerebbe escluderlo.
Inoltre, con riferimento all'articolo 29, ritiene che debba prevedersi che la relazione ivi disposta debba riferirsi anche al secondo semestre di ogni anno.
Rileva quindi la dubbia costituzionalità della disposizione che prevede la perdita dell'elettorato passivo da parte del componente il Comitato parlamentare di controllo che ha violato l'obbligo di segreto sulla base delle decisioni di un organo di natura parlamentare, tanto più che tale parlamentare non sarebbe dichiarato decaduto per la legislatura in corso.
Per quanto concerne il regime di pubblicità dei lavori del Comitato, fa presente quindi l'opportunità di chiarire quali dovrebbero essere le sedute pubbliche del Comitato.
Osserva inoltre che l'articolo 5, comma 2, lettera g), attribuisce al Dipartimento Informazioni e Sicurezza la responsabilità dei sistemi informatici dei due servizi, che attualmente sono del tutto diversi; in proposito ritiene che tale previsione rischia di far perdere flessibilità e capacità di adattamento. Al riguardo sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità che i sistemi restino ai servizi di appartenenza, fermo restando il controllo di legittimità e di efficienza a norma della lettera l) dello stesso comma dell'articolo 5.
Ritiene infine opportuno prevedere una norma transitoria per il personale attualmente in servizio.
Ricorda che il deputato Fiano ha presentato tempo fa una propria proposta di legge in materia. Tuttavia, essendo cofirmatario della proposta di legge C. 2070 Scajola ed avendo collaborato alla stesura del relativo testo, ritiene che egli la consideri come propria proposta.
Passa quindi ad indicare i punti salienti nei quali la proposta di
legge C. 2016, presentata dal deputato Mascia, si caratterizza per alcuni
aspetti di novità rispetto a quella sottoscritta dai deputati componenti il
Comitato parlamentare di controllo (C. 2070). In proposito osserva che essa
prevede l'istituzione di un servizio centrale dal quale dipendono un'Area per
la sicurezza estera e un'Area per le sicurezza interna. Viene quindi stabilito
che il direttore generale del servizio centrale è «responsabile dell'attuazione
della politica informativa per la sicurezza» o, più opportunamente,«e della
sicurezza». La proposta di legge in questione, inoltre, prevede un Centro di
analisi integrata strategica pressi la struttura centrale. Molte disposizioni
sono dedicate allo status dei dipendenti dei servizi; in particolare si
prevede che, nei casi di ricorsi giurisdizionali relativi
allo status dei dipendenti, il tribunale amministrativo regionale non
può applicare la misura cautelare della sospensione dell'atto amministrativo.
Sono poi previste quattro nuove norme penali in materia di segreto che
sostituiscono gli articoli da
Si sofferma quindi sui contenuti della proposta di legge C. 1996, del deputato Gasparri, che ha come elemento caratterizzante la presenza di un unico servizio con tre agenzie, che ne costituiscono altrettante articolazioni, i cui compiti sono distinti per materia e non per territorio: l'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE), l'Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO), l'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC), che agisce con funzioni di spionaggio e controspionaggio. Ritiene che sia positivo il fatto che anche questa proposta contiene la clausola di esclusione della misura cautelare della sospensione dell'atto amministrativo in caso di ricorso dei dipendenti contro decisioni dell'amministrazione. Rileva poi che un'altra caratteristica di questa proposta di legge è la istituzione di un Comitato di consulenza per il presidente del Consiglio dei Ministri o per il Ministro dell'Informazione e della Sicurezza, quando l'autorità politica deve autorizzare una delle condotte coperta dalla causa di giustificazione speciale. Si tratterebbe di un Comitato composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal presidente del Consiglio dei Ministri. La proposta in questione prevede infine che le disposizioni regolamentari siano emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il parere del Comitato Interministeriale, ma senza una deliberazione del Consiglio dei ministri e senza il parere del Consiglio di Stato.
Si sofferma sui contenuti della proposta di legge del deputato Deiana, che si discosta dai contenuti delle proposte di legge testé illustrate per alcuni aspetti non secondari. In primo luogo essa attribuisce al Comitato parlamentare un potere d'inchiesta a norma dell'articolo 82 della Costituzione, dubitando tuttavia della compatibilità costituzionale di tale disposizione. È poi prevista l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento, di un Centro di analisi integrata strategica; al riguardo ritiene utile tale previsione anche perché essa sembra rifarsi ad una struttura attualmente già funzionante presso il CESIS. La proposta in questione prevede poi che i due servizi continuano a dipendere dai Ministri di settore. In proposito fa presente che l'orientamento prevalente sia diverso, ritenendo tuttavia importante che nell'articolo 15 di questa proposta di legge si faccia riferimento alla intercettazione di segnali, comunicazioni e immagini satellitari. Dopo aver osservato che attualmente questa funzione è svolta da un reparto del SISMI, il SIGINT, fa presente l'opportunità di riflettere se non sia il caso di trasformarlo in un servizio autonomo alle dipendenze del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza, secondo la terminologia di cui alla proposta di legge C. 2070, cui attribuire anche compiti di tutela delle comunicazioni. Inoltre, l'articolo 30 prende in esame i ricorsi giurisdizionali in materia di status e sembra stabilire che a questi procedimenti non si applica la misura cautelare della sospensione della decisione amministrativa. Osserva infine che l'articolo 63 prevede una speciale causa di non punibilità per coloro che fino alla data del 31 dicembre 1993 risultano implicati in delitti che possono essere stati oggetto di segreto di Stato qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti che l'articolo 64 della stessa proposta istituisce presso il Dipartimento.
La proposta di legge C. 1974 Galante e la proposta di legge C. 982 Zanotti disciplinano soltanto il segreto di Stato. La prima fissa in venticinque anni la durata massima del segreto di Stato e ne esclude l'opponibilità ai delitti di strage, di terrorismo e al delitto di associazione mafiosa. La proposta Zanotti esclude l'opponibilità del segreto di Stato ai delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nonchè ai delitti di strage.
Passa quindi ad illustrare le tre proposte di legge
del deputato Boato (C.
La proposta C. 2038 pone come termine massimo per la durata del segreto di Stato il decorso di quindici anni dalla sua apposizione e dalla sua opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. Il termine può essere prorogato con atto motivato del presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, quando l'autorità giudiziaria ordinaria non condivide l'opposizione del segreto di Stato, in base a questa proposta, spetta al presidente del Consiglio dei ministri sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
La proposta C. 2039 fissa il principio della non segretabilità di fatti, notizie e documenti concernenti reati di terrorismo, eversione e strage e concede all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di definire la natura del reato per cui procede. In base all'articolo 2 di tale proposta, il presidente del Consiglio dei ministri ha sessanta giorni di tempo per opporre all'autorità giudiziaria ordinaria il segreto di Stato. Decorso tale termine, il segreto si intende revocato.
La proposta C. 2040 riconosce a chiunque il diritto di conoscere
qualsiasi documento quando dalla sua redazione siano trascorsi venticinque
anni. Fa presente che il deputato Boato ha cortesemente chiarito che si tratta
di un termine presente in una proposta presentata dai senatori del Gruppo Verde
al Senato e da lui ripresentata tal quale alla Camera, per ragioni di
correttezza politica. Rimangono peraltro coperte da segreti le notizie che
possono ancora recare danno alla sicurezza nazionale o alla riservatezza delle
persone. L'articolo 2 riveste particolare interesse perché istituisce una
Commissione per la desegretazione degli atti coperti da segreto di Stato, che
esprime il proprio parere al presidente del Consiglio dei ministri, quando ci
sia stata la richiesta di accedere ad un atto coperto da tale tipo di segreto,
entro trenta giorni dalla richiesta.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente preliminarmente di ritenere condivisibili molte delle osservazioni svolte dal presidente Violante nel merito della proposta di legge n. 2070, di cui è firmatario. In particolare si dichiara favorevole alla proposta di sostituire la denominazione del «Ministro dell'informazione per la sicurezza» con quella di «Ministro dell'informazione e della sicurezza». Concorda, quindi, con l'opportunità di prevedere la partecipazione del Ministro della giustizia al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale. Condivide inoltre l'esigenza, rappresentata dal presidente, di evitare quanto più possibile il verificarsi di doppie linee di dipendenza nel rapporto tra i direttori dei servizi e i responsabili politici: sotto questo profilo concorda, in particolare, con la proposta di prevedere che i direttori riferiscano direttamente al Ministro dell'informazione e della sicurezza, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritiene inoltre condivisibile la proposta, formulata dal presidente, in ordine alla collocazione nell'ambito dell'articolo 16 delle disposizioni concernenti i presupposti per la concessione dell'autorizzazione che rende operativa la causa di giustificazione. Per quanto concerne la determinazione della percentuale dei dipendenti di ruolo rispetto al contingente di personale dei servizi complessivamente previsto, si dichiara disponibile a valutare una diversa formulazione della norma, purchè sia salvaguardato il principio ad essa sotteso.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente in proposito la possibilità di fissare un limite percentuale minimo e massimo.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo) con riferimento alla disposizione recata dal comma 19 dell'articolo 19 della proposta di legge n. 2070, concorda con il presidente in ordine alla eccessiva drasticità della norma, e ritiene possibile pervenire ad una soluzione più flessibile, ferma restando l'esigenza di mantenerne il valore di principio in riferimento alla dirigenza dei servizi e a coloro che espletano funzioni istituzionali. Per quanto concerne il RIS (Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa) concorda con l'opportunità di prevedere che il responsabile del reparto possa essere chiamato in audizione dal Comitato parlamentare di controllo; quanto alla sua nomina si dichiara disponibile a valutare una ipotesi di equiparazione del relativo procedimento a quello previsto per la nomina dei direttori dei servizi. Con riferimento alla questione delle conseguenze sanzionatorie dell'eventuale violazione del segreto da parte di un componente del Comitato, condivide le perplessità espresse dal presidente, pur ribadendo l'esigenza che, a fronte di un ampliamento del ruolo e delle funzioni del Comitato di controllo, la violazione del segreto da parte di uno dei suoi componenti sia efficacemente sanzionata. Con riferimento alla proposta di prevedere che il Comitato possa decidere, a maggioranza qualificata, di svolgere in seduta pubblica le audizioni che non riguardano soggetti appartenenti al sistema di informazione e sicurezza, fa presente che tale previsione è volta a consentire una più ampia fruizione in sede parlamentare degli elementi conoscitivi che possono emergere da tali audizioni. Concludendo concorda con l'opportunità di inserire nel testo norme di carattere transitorio, con specifico riferimento alla disciplina del personale attualmente in servizio.
Olga D'ANTONA (Ulivo), con riferimento al contenuto della proposta di legge C. 2070, chiede di sapere quali siano le motivazioni sottese alla scelta di individuare in un Ministro senza portafoglio il soggetto delegato dal Presidente del Consiglio allo svolgimento dei compiti ed all'esercizio delle funzioni in materia di informazione e di sicurezza, previste dalla stessa proposta di legge.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo), rispondendo alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato D'Antona, fa presente che la responsabilità delle politiche sulla sicurezza è attribuita al Presidente del Consiglio, il quale tuttavia deve poter delegare le funzioni che ritiene opportuno ad un soggetto che abbia rango di ministro, al fine di consentirgli di prendere parte al Consiglio dei ministri interloquendo paritariamente con gli altri ministri.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condivide l'opportunità che il soggetto delegato dal Presidente del Consiglio allo svolgimento di compiti in materia di sicurezza possa prendere parte al Consiglio dei ministri al fine di interloquire con gli altri ministri in una posizione di parità.
Gianpiero D'ALIA (UDC), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto dell'intervento svolto dal deputato Bressa, sottolinea l'opportunità di varare una idonea riforma della disciplina in esame, che risale al 1977 e che pertanto necessita di un sostanziale adeguamento. Osserva che la proposta di legge C. 2070, da lui presentata insieme agli altri deputati componenti il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, rappresenta la sintesi delle diverse posizioni politiche manifestate in seno ai relativi gruppi. Al riguardo fa presente che in materia è in corso di presentazione una proposta di legge da parte del proprio gruppo.
Si sofferma sulla disposizione che prevede la perdita dell'elettorato passivo per il componente del Comitato di controllo parlamentare che abbia divulgato notizie segrete, osservando che tale disposizione, pur presentando profili problematici sotto il profilo della compatibilità costituzionale, assume carattere programmatico in quanto volta a stabilire il principio per cui deve essere prevista una sanzione efficace al fine di tutelare le esigenze di segretezza delle attività dello stesso Comitato. In proposito ritiene che si potrebbe anche prevedere l'introduzione di una sanzione penale con la pena accessoria della decadenza dai pubblici uffici.
Fa quindi presente l'opportunità di configurare una interazione attiva tra le funzioni del RIS e quelle dell'attuale SISMI, evitando ogni tipo di duplicazione. Al riguardo osserva che il RIS rappresenta un prezioso strumento di natura tecnico-operativa, indispensabile soprattutto per lo svolgimento delle missioni militari all'estero, e che per questa ragione la sua attività deve essere coordinata con il sistema dei servizi di sicurezza.
Per quanto concerne la selezione del personale, ritiene opportuno stabilire criteri predeterminati che consentano non solo il reclutamento di soggetti provenienti dalle amministrazioni dello Stato, ma anche dall'esterno, al fine di consentire la costituzione di un efficiente nucleo di personale specializzato nel settore.
Si sofferma quindi sull'attribuzione di poteri di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, al Comitato parlamentare di controllo. In proposito ritiene che tali poteri, a suo avviso necessari per conferire effettiva autorevolezza alle funzioni svolte dal Comitato, potrebbero essere ad esso attribuiti anche mediante una deliberazione dei presidenti di Assemblea ai fini dello svolgimento di singole inchieste. A questa prerogativa sarebbe speculare la presenza di un Ministro con competenze in materia di sicurezza, che risponderebbe direttamente al Parlamento, titolare del potere di sfiduciarlo. Conclude auspicando che il lavoro che sarà svolto presso questa Commissione possa consentire l'approvazione di un nuovo sistema di regole in materia sul quale si riscontri una diffusa condivisione.
Fabrizio CICCHITTO (FI) ritiene che il testo elaborato dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, così come del resto la relazione svolta dal Presidente Violante, affrontino organicamente i principali nodi problematici della materia in esame, rappresentando una base positiva per il successivo dibattito.
Si dichiara personalmente favorevole alla scelta di un sistema «binario», caratterizzato dalla presenza di due distinti servizi di sicurezza, soprattutto al fine di evitare pericolose concentrazioni di potere in unico servizio.
Con riferimento ai contenuti della proposta di legge C. 2070, ritiene condivisibile la previsione dello sviluppo del ruolo di coordinamento attualmente ricoperto dal CESIS, che giudica eccessivamente ridotto e l'introduzione delle garanzie funzionali. Ritiene opportuna la previsione di forme di selezione efficiente del personale, anche al di fuori delle amministrazioni dello Stato, al fine di assicurare la costituzione di idonee strutture operative nonché, al contempo, di restituire alle amministrazioni di appartenenza parte del personale attualmente assegnato ai servizi di sicurezza.
Si dichiara perplesso sulla opportunità di prevedere l'istituzione di un Ministro competente in materia di informazione e sicurezza, in quanto l'attribuzione di principio in capo al Presidente del Consiglio delle politiche della sicurezza potrebbe creare un problematico sistema di raccordo tra i due soggetti istituzionali, anche in considerazione della tendenza dei direttori dei servizi di sicurezza ad interloquire direttamente con il Presidente del Consiglio. In proposito, invita quindi a riflettere sull'opportunità di mantenere la figura di un Sottosegretario. Rileva poi l'opportunità di chiarire il ruolo conferito all'ispettorato di controllo istituito nell'ambito del Dipartimento.
Con riferimento alla questione delle garanzie funzionali, che ritiene un aspetto centrale della nuova disciplina della materia, ricorda che nel corso della passata legislatura era stata prevista, con una scelta che giudica discutibile, l'istituzione di un apposito Comitato di garanzia. Al riguardo fa presente la opportunità di definire un sistema di rapporti tra la magistratura ed i servizi di sicurezza che consenta agli agenti di svolgere i propri compiti nei modi più opportuni assistiti da idonee garanzie di copertura, nonché di verificare se possano configurarsi forme di interlocuzione diretta in materia di garanzie funzionali tra il Presidente e il Vice presidente del Comitato parlamentare di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i direttori dei servizi di sicurezza.
Si dichiara infine contrario alla unificazione dei sistemi informatici dei due servizi, non solo per ragioni operative, in quanto si potrebbero produrre diseconomie e malfunzionamenti, ma anche in quanto ritiene che tale unificazione sarebbe, di fatto, in contraddizione con la scelta di un sistema binario. Ulteriori approfondimenti sono a suo avviso da svolgere in riferimento alle materie disciplinate dagli articoli 14 e 17.
Nel concludere ribadisce un giudizio sostanzialmente favorevole sulle linee guida della proposta di legge n. 2070, ritenendo che debba svolgersi un proficuo approfondimento in ordine alle questioni relative ai rapporti tra il Presidente del consiglio, il Ministro per l'informazione e la sicurezza, i servizi e la magistratura sia per ciò che attiene alle attività ordinarie dei servizi stessi, sia per quanto riguarda il tema delle garanzie funzionali.
Maurizio GASPARRI (AN) auspica preliminarmente che il confronto tra i gruppi parlamentari possa consentire di raggiungere un'ampia condivisione su un testo di riforma che rappresenti un punto di equilibrio tra le diverse posizioni politiche.
Si dichiara personalmente favorevole a prevedere un'unica struttura di sicurezza, alla luce della difficoltà di individuare aree distinte di competenza per fronteggiare fenomeni che sono difficilmente riconducibili a settori di attribuzione predeterminata, pur essendo disponibile a valutare l'ipotesi prospettata nelle altre proposte di legge.
Condivide la proposta di prevedere l'istituzione di Ministro competente in materia di informazione e di sicurezza, non ritenendo che si possa dare corso ad ipotesi di contrasto con le attività svolte in materia dal Ministro dell'interno. Al riguardo osserva che, sia nel corso della XIV legislatura che in quella attuale, i rapporti tra i due soggetti politici responsabili della sicurezza sono stati sempre improntati da reciproca correttezza.
Conclude affermando la disponibilità del proprio gruppo a partecipare ad un sereno confronto sulla materia in esame, che auspica possa concludersi senza eccessivi indugi ancorché senza ingiustificata fretta.
Roberto COTA (LNP) fa preliminarmente presente che la proposta di legge C. 2070, essendo stata firmata solo dai quattro deputati componenti il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, non assume carattere impegnativo nei confronti delle forze politiche che non sono rappresentate al suo interno. In proposito fa presente che il proprio gruppo, pur dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo sulla materia in esame, si riserva di presentare in tempi rapidi una proposta di legge. Si sofferma quindi sulla composizione del Comitato parlamentare di controllo che, alla luce del prospettato aumento delle competenze ad esso attribuite e del rigoroso vincolo alla segretezza previsto per i suoi componenti, deve poter rappresentare il più elevato numero di gruppi parlamentari. Ritiene poi eccessivo che la sanzione prevista per i suoi componenti che violino l'obbligo di segretezza sia costituita dalla ineleggibilità relativa al mandato parlamentare, essendo più condivisibile riferirla esclusivamente alla possibilità di essere nominati componenti dello stesso Comitato.
Dichiara quindi di non condividere l'istituzione di un Ministro competente in materia di informazione e sicurezza, la cui attività confliggerebbe con quella svolta in materia dal Ministro dell'interno, ritenendo al riguardo preferibile la scelta di un sottosegretario.
Emanuele FIANO (Ulivo) osserva che il testo della proposta di legge C. 2070, di cui è firmatario, rappresenta il punto di equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate dai presentatori. Dopo aver dichiarato di condividere i contenuti delle osservazioni svolte dal Presidente Violante nel corso della integrazione della relazione, si dichiara favorevole alla previsione di due distinti servizi di sicurezza la cui responsabilità politica possa essere ricondotta ad un Ministro senza portafoglio che abbia la medesima autorevolezza degli altri ministri in seno al Consiglio dei ministri. Ritiene inoltre condivisibile l'ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo sulle attività dei servizi di sicurezza, come pure la predisposizione di un efficace sistema di garanzie funzionali per lo svolgimento delle relative attività. Infine, con riferimento alla composizione del Comitato parlamentare di controllo, fa presente le difficoltà di garantire una ampia rappresentatività alla luce dell'elevato numero di gruppi presenti in Parlamento. Dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione svolta dal presidente Violante in ordine all'inopportunità di prevedere la perdita dell'elettorato passivo a seguito della divulgazione di informazioni riservate da parte di componenti il Comitato parlamentare di controllo, conclude auspicando il raggiungimento di una intesa condivisa su un progetto di riforma.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea l'importanza di prevedere strutture e modalità di raccordo ben definite tra i soggetti politici ed i responsabili dei servizi di sicurezza, al fine di evitare ogni possibile forma di autoreferenzialità.
Con riferimento al problema delle garanzie professionali, che rappresenta il nodo centrale della materia, ritiene che rimettere all'organo di vertice politico la sua applicazione rappresenti una scelta dovuta, ancorché delicata, reputando necessario prevedere un idoneo sistema di copertura dell'attività degli agenti dei servizi.
Emanuele FIANO (Ulivo), ad integrazione dell'intervento svolto, prospetta l'opportunità di definire anche un efficace sistema di sicurezza della trasmissione delle comunicazioni, che potrebbe essere assegnato ad un'unica agenzia.
Gianpiero D'ALIA (UDC) si sofferma su i rapporti tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro da lui delegato in materia di sicurezza, osservando che tale delega di funzioni non dovrebbe comunque avere ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio di condotte che astrattamente configurano ipotesi di reato, nonché all'apposizione del segreto di Stato. Al riguardo fa presente inoltre che la previsione di un apposito ministro, deve essere bilanciata dal rafforzamento delle funzioni di controllo attribuite al Comitato parlamentare.
Si sofferma quindi sul rapporto tra i servizi di sicurezza e l'Autorità giudiziaria, ritenendo necessario approfondire innanzitutto se l'apposizione del segreto di Stato debba riguardare anche l'indagato o l'imputato, oltre che il testimone e la persona informata dei fatti. Sottolinea infine la necessità che l'azione della magistratura, quando ha ad oggetto procedimenti che riguardano agenti dei servizi, si svolga con la massima cautela al fine di evitare la diffusione di ogni tipo di notizia in relazione alla loro identità personale.
Jole SANTELLI (FI) si dichiara perplessa in ordine all'ampliamento delle funzioni attribuite dalla proposta di legge C. 2070 al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale.
Emanuele FIANO (Ulivo), rispondendo al deputato Santelli, fa presente che l'estensione delle competenze del Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale si giustifica alla luce della ampiezza e della rilevanza delle questioni da esso trattate. In proposito dichiara di condividere l'osservazione svolta dal presidente Violante diretta a prevedere la partecipazione, in seno a tale Comitato, anche del Ministro della giustizia.
Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che le competenze del Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale investono diversi settori delicati che attengono alla competenza di vari ministeri. In particolare ritiene condivisibile la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione della rilevanza dell'aspetto economico nelle materie trattate dallo stesso Comitato.
Jole SANTELLI (FI) ritiene che il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale dovrebbe svolgere anche compiti di coordinamento tra i servizi di sicurezza e le forze di polizia, che mantengono l'attribuzione di compiti di prevenzione, evitando così il sorgere di conflitti tra tali soggetti.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale, nella composizione integrata con il Ministro della giustizia, svolgerebbe compiti assimilabili ad un Consiglio di sicurezza nazionale. In tale contesto ritiene pertanto condivisibile la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze.
Luciano VIOLANTE, presidente
e relatore, intervenendo sul tema delle garanzie funzionali, ritiene
inevitabile che la loro decisione, che assume carattere politico, venga rimessa
in capo al Presidente del Consiglio dei ministri. Con riferimento
all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento in titolo, si
riserva di presentare una proposta di testo unificato, sulla cui adozione quale
testo base
La seduta termina alle 15.35.