Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - A.C. 445 e abb. - Lavori parlamentari nella XIV legislatura - Iter al Senato: discussione in Assemblea
Riferimenti:
AC n. 1401/XV   AC n. 1822/XV
AC n. 1566/XV   AC n. 445/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 76    Progressivo: 1
Data: 24/11/2006
Descrittori:
SEGRETO DI STATO   SERVIZI DI SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 124 del 03-AGO-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Servizi di informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato

(A.C. 445 e abb.)

Lavori parlamentari nella XIV legislatura

Iter al Senato: discussione in Assemblea
(A.S. 1513 e abb.-A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 76/1
Parte seconda

 

 

24 novembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0161a2.doc

 


I N D I C E

 

Parte seconda

Iter al Senato

§      Relazione delle Commissioni 1ª e 4ª riunite. A.S. 1513 e abb.-A,5

Discussione in Assemblea

Seduta del 3 aprile 2003 (antimeridiana)165

Seduta del 6 maggio 2003 (antimeridiana)169

Seduta del 6 maggio 2003 (pomeridiana)223

Seduta del 7 maggio 2003 (antimeridiana)353

Seduta del 7 maggio 2003 (pomeridiana)479

 

 


Parte seconda


Iter al Senato

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

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N.  1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 1ª E 4ª RIUNITE

(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(4ª - DIFESA)

 

 

(Relatori CONTESTABILE e PASTORE)

 

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2003

 

SUL

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del

segreto di Stato (n. 1513)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di  informazione e sicurezza

dal Ministro dell’interno

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

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E SUI

 

DISEGNI DI LEGGE

 

Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (n. 233)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

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Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica
e tutela del segreto (n. 550)

d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, BETTAMIO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI e MORRA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2001

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Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta (n. 1598)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

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Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (n. 1604)

d’iniziativa del senatore LAVAGNINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2002

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Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (n. 1647)

d’iniziativa dei senatori VITALI, ACCIARINI, AYALA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BARATELLA, BOCO, BONAVITA, BRUNALE, CASTAGNETTI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, GARRAFFA, GRUOSSO, GUBERT, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MARITATI, MONTALBANO, MURINEDDU, PASQUINI, PETERLINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROTONDO, SALVI, SCALERA, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TOIA, TURRONI, VICINI, VILLONE, VIVIANI e ZANCAN

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

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Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (n. 1702)

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2002

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Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (n. 1748)

d’iniziativa del senatore PALOMBO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2002

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Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza
e sul segreto di Stato (n. 1819)

d’iniziativa del senatore BRUTTI Massimo

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2002

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    Onorevoli Senatori. – La fine della guerra fredda ha determinato uno scenario internazionale preoccupante ed incerto, nonché caratterizzato dalla presenza di diffusi focolai di crisi. In tale contesto, se da un lato si è assistito ad una sorta di «emancipazione» dei nostri Servizi di informazione e sicurezza, dall’altro si è accentuata l’esigenza di assicurare forme di collaborazione e di coordinamento a livello internazionale ed europeo, che richiedono un conseguente adeguamento delle strutture e un aggiornamento della cultura dell’intelligence.

    Sotto tale aspetto, la normativa prevista dalla legge n. 801 del 1977 necessita di urgenti e sostanziali adeguamenti. Tale esigenza è stata sentita sia dal Governo sia da singoli parlamentari, e si è manifestata nella presentazione di ben nove iniziative al Senato (disegni di legge n. 1513 d’iniziativa del Governo e assunto a testo base dalle Commissioni riunite, nn. 233 e 1598 d’iniziativa del senatore Cossiga, n. 550 d’iniziativa dei senatori Manfredi ed altri, n. 1604 d’iniziativa del senatore Lavagnini, n. 1647 d’iniziativa dei senatori Vitali ed altri, n. 1702 d’iniziativa del senatore Ripamonti, n. 1748 d’iniziativa del senatore Palombo e n. 1819 d’iniziativa del senatore Massimo Brutti), dirette a un adeguamento della normativa esistente attraverso modifiche circostanziate ovvero a una radicale riforma dell’organizzazione dei Servizi.

    Considerata la necessità di introdurre da subito nuove disposizioni in grado di garantire un adeguato livello di operatività dell’intelligence in relazione all’attuale contesto interno e internazionale, il metodo prescelto dalle Commissioni riunite è stato quello di assumere a base dell’esame il disegno di legge governativo: esso introduce una disciplina circostanziata innestata sulla normativa esistente senza innovarla radicalmente, differendo momentaneamente l’analisi, comunque necessaria, sull’opportunità di una riforma strutturale dell’intera materia.

    Il dibattito presso le Commissioni riunite si è svolto in maniera serena e ponderata: prova ne è il fatto che alcune delle modificazioni apportate al testo originario del Governo risultano dall’approvazione di emendamenti presentati da senatori dell’opposizione.

    Le modificazioni proposte al disegno di legge n. 1513 dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa sono le seguenti:

 

    All’articolo 1, relativo al Comitato interministeriale per la sicurezza, è stato specificato che esso coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri non solo nell’individuazione e nell’elaborazione strategica ma anche nell’analisi degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali nel quadro della politica informativa per la sicurezza.

 

    All’articolo 2, relativo al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, è stata specificata una funzione di natura consultiva in capo al Comitato interministeriale per la sicurezza, nell’ambito della determinazione dell’organizzazione interna e dell’articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato medesimo. Tale materia è infatti disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il comitato interministeriale di cui all’articolo 1.

 

    All’articolo 4, vero «cuore» della nuova normativa e che in particolare introduce nell’ordinamento una speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi che pone in essere condotte costituenti reato nell’ambito di operazioni legittimamente autorizzate, inserendo dopo l’articolo 10 della citata legge n. 801 del 1977 gli articoli da 10-bis a 10-decies, sono state apportate numerose e significative modifiche.

 

    All’articolo 10-bis, sono stati ulteriormente specificati i limiti e l’ambito di applicazione della garanzia funzionale attraverso la riformulazione del primo, del terzo e del quarto comma.

 

    All’articolo 10-ter, primo comma, è stato specificato che le operazioni autorizzate nell’ambito delle quali possono eventualmente compiersi condotte costituenti reato devono essere «comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi».

 

    All’articolo 10-quater, al primo comma viene puntualizzato che il Presidente del Consiglio autorizza le operazioni e le condotte necessarie per l’esecuzione delle stesse «sentito il Ministro competente»; al terzo comma si precisa che in quei casi di urgenza in cui il direttore del Servizio non è in grado di formulare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, può comunque autorizzare le attività di cui all’articolo 10-ter, informandone però non oltre le ventiquattro ore il Presidente del Consiglio ed il Ministro competente mediante atto scritto; al quarto comma, infine, viene specificato che il Presidente del Consiglio o il Ministro competente, nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste, adottano le misure necessarie anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato.

 

    All’articolo 10-quinquies, sono state soppresse le parole «per ciò solo», dall’indubbio significato pleonastico.

 

    All’articolo 10-sexies, quinto, sesto e settimo comma, sono stati specificati in maniera più puntuale i poteri dell’autorità giudiziaria, i casi in cui è possibile sollevare il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato e, in quest’ultima ipotesi, il pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione da parte della Corte costituzionale.

 

    All’articolo 10-septies, che prevede la possibilità per i direttori dei Servizi di consentire al personale dei Servizi stessi di usare documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, è stata resa più fluida la disposizione normativa mediante la soppressione di alcuni incisi dall’indubbio carattere ridondante.

 

    All’articolo 10-nonies, che prevede la disposizione da parte dell’autorità giudiziaria di adeguate tutele per il personale dei Servizi chiamato a rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale, viene disposta, nel caso di procedimento a distanza, l’assicurazione dell’osservanza delle norme di attuazione del codice di procedura penale in luogo della semplice cura.

    È stato infine aggiunto l’articolo 10-decies che prevede l’istituzione presso la segreteria generale del CESIS di un apposito Comitato di garanzia, composto da tre membri scelti tra i magistrati a riposo che abbiano effettivamente esercitato almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato dal Presidente del Consiglio previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Tale Comitato, i cui membri durano in carica cinque anni con un mandato non rinnovabile, ha lo specifico compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio di autorizzazione di cui all’articolo 10-quater.

 

    All’articolo 5, che sostituisce l’attuale articolo 11 della legge n. 801 del 1977, relativo agli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento, le modifiche introdotte rispetto al testo originario sono le seguenti.

    Al comma 1 dell’articolo 11, viene specificato che la relazione semestrale del Governo al Parlamento si riferisce «al periodo considerato»

    Al comma 2 è rafforzato il principio dell’applicazione del criterio di proporzionalità nella composizione del Comitato parlamentare di controllo: tale Comitato infatti è nominato dai Presidenti delle due Camere nel rispetto, e non più sulla semplice base, del suddetto criterio.

    Al comma 5, si specifica che il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma 3 deve riguardare, tra l’altro, la dislocazione territoriale – e non la semplice dislocazione – delle articolazioni operative dei Servizi.

 

    All’articolo 6, che innova e puntualizza la nozione di segreto di Stato attraverso la sostituzione dell’articolo 12 della legge n. 801 del 1977 e l’aggiunta di una serie di nuove disposizioni, sono state apportate le seguenti modificazioni.

 

    All’articolo 12-ter, è stato puntualizzato che l’opposizione del segreto di Stato deve essere valutata tenendo conto «della natura delle informazioni da proteggere».

 

    All’articolo 12-quater, quinto comma, sono state soppresse le parole «immediata» e «immediatamente», in quanto aventi natura decisamente pleonastica, senza nulla aggiungere al significato e alla struttura della disposizione.

 

    Tenuto conto dell’importanza del provvedimento e della improcastinabile necessità di soddisfare le esigenze di operatività dei Servizi di intelligence, le Commissioni riunite ne raccomandano una sollecita approvazione.

 

Contestabile e Pastore, relatori


 

 


 

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(GIUSTIZIA)

 

 

sui disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598,

604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

(Estensore: Cirami)

 

30 gennaio 2003

 

        La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni specificamente riferite al disegno di legge n. 1513 e, in particolare, all’articolo 4 di tale disegno di legge.

 

        1) Tale disposizione affronta il tema delle cosiddette garanzie funzionali inserendo gli articoli da 10-bis a 10-nonies dopo l’articolo 10 della legge n. 801 del 1977, con i quali viene istituita una speciale causa di giustificazione per il personale dei servizi di informazione e di sicurezza che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate e autorizzate per il raggiungimento di fini istituzionali.

        Preliminarmente, da un punto di vista dogmatico appare opportuno mettere l’accento sulla considerazione che tale scriminante trova fondamento nel principio, espresso dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 86 del 1977 e ribadito dalla stessa Corte con la recente pronuncia n. 110 del 1998, di «preminenza» dell’interesse alla sicurezza dello Stato, nel senso che il perseguimento del bene supremo della sicurezza ed integrità dello Stato può in taluni casi anche giustificare la compromissione, eventuale e circostanziata, di altri interessi di rango primario. Le garanzie funzionali, in particolare, sono così configurate sul piano giuridico quali cause di giustificazione, circostanze che consentono di escludere l’illiceità del comportamento posto in essere dagli appartenenti ai servizi, sulla base della prevalenza – in casi ben definiti e delimitati da precisi presupposti – del richiamato principio di sicurezza dello Stato rispetto ad altri beni tutelati dall’ordinamento. Più in particolare, dal punto di vista della tecnica normativa, l’iniziativa legislativa opta per l’individuazione dei beni giuridici che sono oggetto di tutela assoluta e che non possono, in alcun modo, essere aggrediti anche da chi agisce in nome di un interesse pubblico superiore e sotto copertura. Difatti, sono escluse dall’ambito di operatività della speciale causa di giustificazione le condotte costituenti reato che configurano delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche. Il sistema autorizzatorio prevede poi la responsabilità diretta del Presidente del Consiglio che decide dopo aver sentito il Ministro competente, su proposta del Direttore della struttura interessata. In casi di assoluta necessità ed urgenza, qualora le scansioni temporali dell’attività operativa non consentano in alcun modo l’autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio dei lineamenti di un progetto di intelligence sotto copertura, questo potrebbe essere avviato comunque dal Direttore del Servizio sotto la propria responsabilità.

        2) Fatte queste considerazioni preliminari, appare opportuno sotto un profilo propositivo evidenziare innanzitutto che:

            a) l’introduzione di una scriminante è idonea a garantire il personale dei servizi di informazione e di sicurezza che, durante l’adempimento dei propri compiti istituzionali, si trovi a dover tenere condotte tali da configurarsi come violazione della legge penale. Tuttavia, i presupposti di tale esimente potrebbero essere meglio dettagliati con particolare riferimento a quanto attiene ai limiti di operatività, evitando, soprattutto, eccessivi ambiti di discrezionalità legati a valutazioni o prognosi improbabili. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi un’esigenza di chiarimento sulla formulazione del comma 2 del nuovo articolo 10-bis. In proposito infatti potrebbe forse risultare opportuno un ampliamento del novero dei reati esclusi mediante l’espresso richiamo della previsione del comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale, così da precisare in modo esplicito che la nuova causa di giustificazione non può comunque escludere la punibilità per i «reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale». È pur vero che l’esclusione di tali reati sarebbe già desumibile dal fatto che la causa di giustificazione, ai sensi del comma 1, è applicabile solo se le condotte sono volte al perseguimento di finalità istituzionali, ma la mancanza di una previsione espressa potrebbe ingenerare dubbi e incertezze sul piano applicativo. Molto più forti sono invece, sempre in merito al comma 2 del citato articolo 10-bis, le perplessità da manifestare rispetto all’uso dell’avverbio «specificamente», dal punto di vista della sua compatibilità con i princìpi di tassatività e determinatezza delle norme penali. È infatti difficile immaginare quali siano queste condotte che, pur essendo oggettivamente dirette a mettere in pericolo i beni indicati nel comma 2 del citato articolo 10-bis, non lo sono però in modo «specifico» e risulterebbero pertanto non punibili. Né peraltro si rinvengono, ad una prima disamina, precedenti normativi che attestino l’uso di un’espressione di questo tipo in tema di cause di giustificazione. Si suggerisce pertanto di sopprimere l’avverbio in questione sottolineando l’esigenza, soprattutto in una materia delicata come quella in esame, di evitare formulazioni suscettibili di dar luogo a incertezze e a orientamenti divergenti in fase applicativa;

            b) appare incoerente ed illogico il richiamo al comma 2 contenuto nel comma 4 dell’articolo 10-bis, atteso che quest’ultimo prevede l’ipotesi di inapplicabilità della scriminante;

            c) con riferimento poi al successivo articolo 10-ter si osserva che le lettere a) e b) del comma 2 ripetono sostanzialmente il medesimo concetto e sarebbe quindi preferibile accorparle in un’unica previsione;

            d) per quanto attiene all’articolo 10-quater, appare più funzionale invertire l’ordine dei commi 1 e 2, sostituire nell’incipit del primo comma l’espressione «In presenza dei... » con l’altra «Verificati i» onde delineare lo svolgimento di una valutazione di merito, espungere dal comma 2 l’onere di trasmissione della richiesta del Direttore del Servizio interessato per il tramite della Segreteria generale del CESIS, oltre che per ragioni di assoluta riservatezza, atteso che tale previsione lascerebbe supporre o un mero (e sostanzialmente superfluo) compito di trasmissione del carteggio, ovvero in ipotesi contraria un inopportuno potere di sindacato sull’attività ricognitiva e di valutazione posta a base della richiesta medesima. Con riferimento al comma 4 dell’articolo in rassegna, invece, il riferimento all’assenza dell’autorizzazione appare superfluo potendosi ricondurre una siffatta ipotesi alla più generale previsione della commissione di un reato. Infine, l’ultimo comma dell’articolo accenna all’istituzione di uno schedario segreto in cui conservare la documentazione, anche di spesa, inerente le operazioni autorizzate.

        Ciò detto, andrebbe precisato se il menzionato archivio possa essere oggetto del controllo attribuito al CESIS, giusto l’articolo 3, comma 3, lettera d) della legge n. 801 del 1977 come novellata dal disegno di legge de quo. Dovrebbe, inoltre, essere meglio definito il quadro delle responsabilità nell’ambito del procedimento d’urgenza con specifico riferimento al termine entro il quale dovrebbe intervenire la ratifica dell’autorità politica preposta e alla disciplina dell’ipotesi in cui l’autorizzazione successiva non venga rilasciata definendone le eventuali responsabilità connesse;

            e) i richiami contenuti nell’articolo 10-quinquies vanno opportunamente limitati al solo articolo 10-bis, disciplinando gli altri articoli i presupposti ed il procedimento di istruzione della autorizzazione presidenziale;

            f) relativamente all’articolo 10-sexies va segnalata l’esigenza:

                – di una chiarificazione dei contenuti, modi e finalità della comunicazione al Comitato parlamentare di controllo della conferma della sussistenza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’operazione;

                – di una determinazione puntuale, segnatamente nella fase delle indagini, delle procedure per addivenire all’indennizzo dei terzi danneggiati atteso che quest’ultimo sia nell’an che nel quantum è determinato, di norma, a seguito di delibazione giurisdizionale;

            g) con riferimento all’articolo 10-septies si ritiene sia meglio rispondente alle finalità sottostanti al disegno di legge che il registro attestante i tempi e le procedure per il rilascio del documento e del certificato di copertura sia «classificato» e non «riservato», lasciando all’autorità procedente la potestà di attribuzione del livello di riservatezza;

            h) su un piano più generale potrebbe apparire opportuno prevedere forme, di controllo e di verifica della corrispondenza fra azioni autorizzate e azioni eseguite.

        3) I profili sui quali va però con maggior forza richiamata l’attenzione sono quelli oggetto del già citato articolo 10-sexies – introdotto nella legge n. 801 del 1977 dall’articolo 4 del disegno di legge n. 1513 – e relativi alla definizione dei poteri del Presidente del Consiglio ed al ruolo dell’autorità giudiziaria nella materia in questione. Sotto tale aspetto il meccanismo procedurale delineato nel disegno di legge governativo suscita fortissime perplessità e appare incompatibile con il vigente quadro costituzionale.

        La disposizione attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire se, in concreto, ricorre o no una causa di giustificazione, il che significa stabilire se in concreto un fatto costituisce o no reato. Tale valutazione risulta – dalla lettera della legge – sottratta a qualsiasi sindacato giurisdizionale in quanto l’autorità giudiziaria, in presenza della dichiarazione di conferma da parte del Presidente del Consiglio, è obbligata a pronunciare un determinato tipo di sentenza. L’assetto normativo così definito attribuisce pertanto al Presidente del Consiglio un potere che gli consente di interferire in modo decisivo nell’esercizio della funzione giurisdizionale, nell’ambito della quale rientra senza alcun dubbio l’accertamento della sussistenza di una causa di giustificazione del reato. Una simile forma di interferenza si pone quindi in palese contrasto con il disposto dell’articolo 102, primo comma, della Costituzione, che riserva l’esercizio della funzione giurisdizionale all’autorità giudiziaria ordinaria, salve le eccezioni previste e consentite dalla Costituzione medesima o da leggi costituzionali, e tale conclusione trova conferma in alcune significative sentenze della Corte costituzionale che dichiararono, per violazione del citato articolo 102, l’illegittimità di norme che determinavano appunto forme di interferenza dell’esecutivo nell’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale n. 110 del 1974, Corte costituzionale n. 204 del 1974 e Corte costituzionale n.  192 del 1976). Né d’altra parte può sostenersi che la previsione della possibilità che il giudice sollevi conflitto di attribuzioni assicuri il sindacato giurisdizionale sulla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, essendo evidente che l’esercizio della funzione giurisdizionale – attribuzione istituzionalmente propria dell’autorità giudiziaria ordinaria – è logicamente e normativamente distinto dal potere di sollevare conflitto di attribuzioni (potere che rappresenta invece una facoltà strumentale alla tutela delle attribuzioni proprie dell’autorità giudiziaria ordinaria, come di qualsiasi altro soggetto titolare di poteri costituzionali). Ne consegue che la disposizione considerata appare altresì illegittima in quanto, mediante la previsione di una sorta di conflitto di attribuzioni preventivo, attribuisce, di fatto, alla Corte costituzionale il potere di sottrarre un atto della pubblica amministrazione al controllo del potere giurisdizionale in aperto contrasto con la previsione dell’articolo 113, primo comma, della Costituzione. Se è infatti vero che questa dispososizione costituzionale, entro i limiti della ragionevolezza, consente di organizzare in maniera anche parzialmente differenziata la tutela giurisdizionale nei confronti delle diverse tipologie di atti della pubblica amministrazione (cfr. Corte costituzionale n. 87 del 1962, Corte costituzionale n. 138 del 1968, Corte costituzionale n. 284 del 1974 e Corte costituzionale n. 318 del 1995), certo però essa non può consentire che il legislatore ordinario introduca previsioni idonee a sottrarre totalmente un atto della pubblica amministrazione alla predetta tutela giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale n. 15 del 1964).

        Del resto, da un diverso punto di vista, la previsione del conflitto di attribuzioni – unitamente all’impossibilità per l’autorità giudiziaria di effettuare qualsiasi sindacato sulla decisione del Presidente del Consiglio dei ministri – non fa altro che spostare i termini del problema, in quanto, in definitiva, la normativa proposta viene ad avere, oggettivamente, il significato di un’attribuzione in prima battuta al Presidente del Consiglio dei ministri e, in seconda battuta, alla Corte costituzionale, di un potere che, come già sottolineato, ai sensi del citato primo comma dell’articolo 102 della Costituzione dovrebbe spettare all’autorità giudiziaria ordinaria.

        La soluzione contenuta nel già menzionato articolo 10-sexies e che qui non si condivide troverebbe peraltro, secondo un orientamento interpretativo, un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977. In tale pronuncia la Corte ebbe a rilevare che «il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono all’attività del giudice. Nel nostro ordinamento, del resto, è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla pubblica amministrazione e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti, e ciò vale anche per il giudice amministrativo, al quale il controllo di merito è consentito solo nei casi tassativamente determinati dalla legge». Le considerazioni sopra riportate sono senz’altro condivisibili, ma non appaiono in alcun modo suscettibili di giustificare una soluzione come quella proposta con l’articolo 10-sexies introdotto dall’articolo 4 del disegno di legge n. 1513. Come risulta evidente dalla lettura del passo sopra riportato, ciò che va riservato alla competenza esclusiva dell’autorità politica è il giudizio di merito sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato, ma ciò non legittima in alcun modo una previsione normativa con la quale l’atto amministrativo in cui quel giudizio si sostanzia viene sottratto al generale controllo di legalità che la Costituzione impone in ogni caso sugli atti amministrativi e che riserva, salvo le eccezioni dalla Costituzione medesima consentite, all’autorità giudiziaria ordinaria. Né va poi trascurato il fatto che la sentenza citata venne resa in relazione ad un tema diverso, anche se contiguo alla problematica in esame, qual è quello della tutela del segreto di Stato e che la disciplina dell’istituto del segreto di Stato appare significativamente diversa da quella proposta con il disegno di legge n. 1513 relativamente all’introduzione della nuova speciale causa di giustificazione. Infatti, confermando l’esistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non accerta il ricorrere di una causa di giustificazione, ma si limita a sottrarre all’autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare in qualsiasi modo, anche indirettamente, un determinato materiale probatorio, senza che ciò impedisca alla medesima autorità di procedere ad accertare il fatto, qualora ciò sia possibile, servendosi di diverso materiale probatorio e prevedendosi inoltre che, qualora tale accertamento risulti impossibile, il giudice concluda il giudizio con una sentenza di proscioglimento per non doversi procedere, cioè con una sentenza che, ai sensi del disposto degli articoli 649 e 345 del codice di procedura penale, non impedisce che l’imputato prosciolto possa successivamente essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto. Ma ancor più significativo è il fatto che, come emerge espressamente dal disposto dell’articolo 204 del codice di procedura penale, l’assoluta pertinenza al Presidente del Consiglio dei ministri della valutazione di merito sull’attinenza del segreto alla materia della sicurezza dello Stato non esclude il sindacato del giudice sul rispetto dei limiti posti dalla legge al potere del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora infatti il segreto dovesse essere invocato in relazione a reati per i quali la legge non lo consente, «la natura del reato è definita dal giudice» che può rigettare l’eccezione di segretezza. I rilievi svolti in riferimento al citato passo della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 risultano confermati da quanto la medesima Corte costituzionale ha affermato nella più recente sentenza n. 110 del 1998 . In tale occasione la Corte intervenendo sempre con riferimento alla materia del segreto di Stato in sede di conflitto di attribuzioni tra la Presidenza del Consiglio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dopo aver ribadito i princìpi contenuti nella citata sentenza n. 86 del 1977, ha rigettato una tesi interpretativa prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato affermando che questa tesi «secondo la quale l’opposizione del segreto inibirebbe in modo assoluto all’Autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, e quindi precluderebbe al pubblico ministero di compiere qualsiasi indagine, anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti, non può essere condivisa. Tale impostazione altererebbe in questa materia l’equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria, che debbono essere improntati al principio di legalità». Appare al riguardo necessario evidenziare che la richiamata tesi dell’Avvocatura generale dello Stato – pur formulata, come già detto in riferimento alla diversa tematica della tutela del segreto di Stato – risulta assai meno innovativa, per quanto riguarda i rapporti fra potere esecutivo e potere giudiziario, di quella che viene prospettata con l’articolo 10-sexies citato, introdotto dall’articolo 4 del disegno di legge n. 1513, e – come già detto – tale tesi è stata oggetto di un giudizio senz’altro negativo da parte della Corte costituzionale.

        I rilievi esposti inducono pertanto a ritenere che una soluzione come quella contenuta nel più volte menzionato articolo 10-sexies della legge n. 801 del 1977, come proposto dall’articolo 4 del disegno di legge n.  1513, potrebbe essere introdotta nell’ordinamento italiano solo mediante una legge costituzionale e tale conclusione, oltre che in quanto già detto, trova un’ulteriore significativa conferma anche nella circostanza che il meccanismo delineato nel disegno di legge n. 1513 (meccanismo che – come rilevato – si concretizza nell’attribuire ad un organo costituzionale, cioè al Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di accertare la sussistenza di una causa di giustificazione con l’effetto di inibire all’autorità giurisdizionale un diverso accertamento sul punto e nell’escludere che l’esercizio di tale potere sia sottoposto a qualsiasi controllo di legittimità da parte dell’autorità giurisdizionale medesima) ha un unico precedente assimilabile nell’esperienza italiana e tale precedente venne introdotto appunto mediante l’approvazione di una legge costituzionale. Ci si riferisce alla procedura prevista dall’articolo 96 della Costituzione per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Infatti, secondo quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge ordinaria n. 219 dello stesso anno (si vedano in particolare gli articoli 5 e 9 della legge costituzionale e l’articolo 4 della legge ordinaria citate), la Camera competente, nel momento in cui nega l’autorizzazione perché il fatto è stato commesso per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, opera un accertamento che impone al giudice la pronuncia di un decreto di archiviazione irrevocabile e che è sottratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale. È evidente come il meccanismo previsto per i reati ministeriali corrisponda, nei suoi tratti essenziali, a quello proposto dal disegno di legge n. 1513 e la circostanza che, nel 1989, si è ritenuto necessario procedere ad una modifica costituzionale, per introdurre un’innovazione analoga nel contenuto a quella che ora si vorrebbe introdurre con l’Atto Senato n. 1513, conferma la conclusione alla quale si è in precedenza pervenuti, e cioè che interventi di questo genere, avendo carattere derogatorio rispetto ad alcune previsioni costituzionali, non possono venire attuati mediante la sola legge ordinaria.

        Peraltro le ricordate disposizioni della legge costituzionale n. l del 1989 potrebbero implicare altresì un problema di raccordo con la nuova normativa proposta in tema di garanzie funzionali, per gli appartenenti ai servizi di informazione e di sicurezza, dai disegni di legge all’esame delle Commissioni riunite 1ª e 4ª. È infatti evidente che – essendo le operazioni che comportano la commissione di reati, perlomeno di norma, preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente – tali operazioni possono, in concreto, sollevare anche un problema di responsabilità ministeriale ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione. A riprova del fatto che sono possibili interferenze tra i due complessi normativi ora richiamati (vale a dire quello vigente in tema di responsabilità ministeriale, da un lato, e, dall’altro, quello proposto in tema di garanzie funzionali) è sufficiente ricordare come, nel corso dei lavori preparatori della legge costituzionale n.1 del 1989, venne esplicitamente fatto riferimento ad episodi che potrebbero rientrare nell’attuale competenza dei servizi di informazione e di sicurezza. Così, ad esempio, nella seduta dell’Assemblea del Senato del 27 gennaio 1988, il senatore Elia si richiamò sia al caso dell’Achille Lauro, sia al precedente dei passaporti falsi rilasciati dal presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando durante la prima guerra mondiale, proprio per consentire lo svolgimento all’estero di operazioni di spionaggio. In proposito, deve altresì tenersi conto del fatto che la procedura prevista dall’articolo 96 della Costituzione, dalla legge costituzionale n. l del 1989 e dalla legge ordinaria n. 219 dello stesso anno, si applica – come emerge dalle leggi citate e dalla prassi applicativa (si veda in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994) – anche agli eventuali concorrenti laici nel reato ministeriale. Al riguardo, considerato il diverso rango dei due complessi normativi in questione (in un caso si tratta anche di norme costituzionali, nell’altro solo di norme di legge ordinaria), appare chiaro che la nuova normativa proposta non potrà in nessun caso limitare l’ambito di applicabilità della procedura prevista dall’articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Certamente queste norme costituzionali non limitano in generale la libertà del legislatore di individuare nuove cause di giustificazione, ma nel caso specifico la nuova causa di giustificazione che si intende introdurre potrebbe risultare, quantomeno in parte, sovrapponibile nel contenuto a quella dell’articolo 5 della citata legge costituzionale n. l del 1989. Che la condotta «ministeriale» sia stata posta in essere «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo» è infatti il presupposto implicito di qualsiasi autorizzazione accordata ad agenti dei servizi per la commissione di un reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali. La compromissione, eventuale e circostanziata, di interessi di rango primario, come quello al rispetto della legge penale, può essere giustificata soltanto dal perseguimento del bene supremo della sicurezza ed integrità dello Stato (cfr. supra, 1): i criteri dettati per la previa e completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e per la valutazione di proporzionalità (l’indispensabilità della condotta per ottenere il risultato che l’attività si prefigge, la non diversa perseguibilità del risultato e l’adeguatezza della condotta al raggiungimento del fine) non possono perciò discostarsi da quelli dettati per l’esimente «maggiore» vigente per il soggetto che accorda l’autorizzazione, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri. Questa circostanza, unitamente all’altra ugualmente rilevante rappresentata dal fatto che l’accertamento della causa di giustificazione è rimesso ad organi costituzionali diversi da quelli indicati nel predetto articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, nonché nell’articolo 96 della Costituzione, potrebbe sollevare dubbi circa la completa compatibilità fra la nuova normativa e quella preesistente (dubbi che potrebbero integrare un ulteriore profilo di illegittimità). Deve quindi ritenersi costituzionalmente imposta, sul punto in questione, un’interpretazione che limiti l’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in tema di garanzie ai soli casi non riconducibili al già menzionato articolo 96 della Costituzione.

        4) La Commissione ritiene pertanto necessario che vengano apportate al predetto articolo 10-sexies, come introdotto dall’articolo 4 del disegno di legge n. 1513, le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, all’articolo 10-sexies ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole: «l’esistenza della speciale causa di giustificazione» con le altre: «la sussistenza dell’autorizzazione»;

            b) al comma 1, all’articolo 10-sexies ivi richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente: «Quando il Presidente del Consiglio conferma la sussistenza dell’autorizzazione, l’autorità giudiziaria, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, adotta i provvedimenti conseguenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati».

        5) La Commissione propone altresì, sempre con riferimento all’articolo 4 del disegno di legge n. 1513, le modifiche che vengono di seguito elencate:

            a) al comma 1, all’articolo 10-bis ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola: «specificamente» e aggiungere, in fine, le parole «ovvero reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale»;

            b) al comma 1, all’articolo 10-bis ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le altre: «di cui al comma  1»;

            c) al comma 1, all’articolo 10-ter ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente: «a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge»;

            d) al comma 1, all’articolo 10-quater ivi richiamato, anteporre al capoverso 1 il capoverso 2, sostituire al capoverso 1 le parole: «In presenza dei» con le altre: «Verificati i», dopo la parola: «autorizza» inserire le altre: «, con provvedimento motivato,» e, al capoverso 2, sopprimere le parole «trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS»;

            e) al comma 1, all’articolo 10-quater ivi richiamato, al capoverso 3 sopprimere le parole: «tramite la Segreteria generale del CESIS»;

            f) al comma 1, all’articolo 10-quater ivi richiamato, al capoverso 4 sopprimere le parole: «adottano le necessarie misure ed»;

            g) al comma 1, all’articolo 10-sexies, al capoverso 6, sostituire le parole: «Se è stato sollevato conflitto di attribuzioni» con le altre «In caso di conflitto di attribuzioni»;

            h) al comma 1, all’articolo 10-sexies ivi richiamato, al capoverso 7, dopo le parole: «al momento» inserire le altre: «del fermo» e sostituire le parole «al comma 2» con le altre: «ai commi 2 e 3»;

            i) al comma 1, all’articolo 10-septies ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire il termine: «riservato» con l’altro «classificato».

        6) Considerazioni in parte analoghe a quelle illustrate nel punto 3) impongono altresì che l’articolo 7 del disegno di legge n. 1513 sia modificato nel seguente modo:

            a) al comma 1 al capoverso 3-bis dopo le parole: «Consiglio dei ministri,» inserire le altre: «nell’ipotesi di cui al comma 3,»; b) al comma 2 al capoverso 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «della speciale causa di giustificazione» con le altre: «dell’autorizzazione di cui al citato articolo 10-bis».

        In particolare la proposta di cui alla lettera a) intende evitare il rischio di un’interpretazione nel senso di ritenere in ogni caso obbligata l’autorità giudiziaria a sollevare conflitto di attribuzione ogni volta che venga confermata l’esistenza del segreto di Stato. Tale soluzione appare ammissibile nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale, mentre sarebbe di dubbia legittimità costituzionale al di fuori di tale ipotesi, quando cioè l’autorità giudiziaria può procedere all’accertamento dei fatti sulla base di elementi diversi da quelli ai quali si riferisce il segreto di Stato (si veda in questo senso la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1998, già citata). La proposta contenuta nella lettera b) è invece imposta da esigenze di coordinamento.

        La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell’articolo 39 del Regolamento.

 

 


 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

sul disegno di legge n. 1513

 

(Estensore: Tarolli)

 

4 febbraio 2003

 

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

 

su emendamenti

 

(Estensore: Nocco)

 

11 febbraio 2003

 

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.2 (limitatamente all’articolo 10-quater), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43, 6.2 (limitatamente all’articolo 12-ter) e 3.0.1. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull’emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all’articolo 3-bis), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Sull’emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Esprime, poi, parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole: «organismi informativi», vengano aggiunte le altre: «cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

 

sull’emendamento 9.0.1

 

(Estensore: Nocco)

 

27 febbraio 2003

 

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalle Commissioni riunite

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Art. 1.

Art. 1.

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze».

«Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze».

Art. 2.

Art. 2.

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

1. Identico.

«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

 

a) la verifica ed il controllo dell’attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

b) l’elaborazione e l’aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

 

c) l’azione di coordinamento nell’ambito della cooperazione internazionale;

 

d) la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

 

e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale».

 

2. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

2. Identico.

«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2».

 

3. Dopo il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

3. Identico:

«L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

«L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2».

Art. 3.

Art. 3.

(Personale dei Servizi di informazione
e di sicurezza)

(Personale dei Servizi di informazione
e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

Identico

«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

 

Art. 4.

Art. 4.

(Garanzie funzionali)

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma degli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.

«Art. 10-bis. – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche.

2. Identico.

3. Non si applica, altresì, per i delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da persone non appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, agli appartenenti ai predetti Servizi.

4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

2. Identico.

a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge;

 

b) il risultato non è diversamente perseguibile;

 

c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

 

Art. 10-quater. – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

Art. 10-quater. – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

2. Identico.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, mediante atto scritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

5. Identico.

Art. 10-quinquies. – 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-quinquies. – 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-sexies. – 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

Art. 10-sexies. – 1. Identico.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

2. Identico.

3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

3. Identico.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

4. Identico.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In caso contrario, il procuratore della Repubblica interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, altresì, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza dell’autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

 

6. Salvi i casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, l’autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l’autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

8. Identico.

Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può disporre o autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino, in ogni sede, documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere disposta o autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all’operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all’operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-octies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

Art. 10-octies. – Identico.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11.

 

Art. 10-nonies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.».

Art. 10-nonies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

 

Art. 10-decies. – 1. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio del potere di autorizzazione di cui all’articolo 10-quater.

 

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

 

3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

 

4. Per adempiere all’attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, svolge l’attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all’articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell’articolo 10-quater, comma 2.

 

5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

 

6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni».

 

Art. 5.

 

Art. 5.

(Obblighi di informazione del Governo
nei confronti del Parlamento.
Il Comitato parlamentare)

(Obblighi di informazione del Governo
nei confronti del Parlamento.
Il Comitato parlamentare)

1. L’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 11. – 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti.

«Art. 11. – 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti nel periodo considerato.

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l’esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.

3. Identico.

4. Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 fornisce le informazioni richieste.

4. Identico.

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.

6. Identico.

7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

7. Identico.

8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l’esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.

8. Identico.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

9. Identico.

10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l’adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare».

10. Identico».

Art. 6.

Art. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

(Tutela del segreto di Stato)

1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

1. Identico:

«Art. 12. – 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.

«Art. 12. – Identico.

2. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

 

3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

 

4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

 

Art. 12-bis. – 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’articolo 12, comma 2.

Art. 12-bis. – Identico.

2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

 

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall’estero.

 

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

 

5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato.

 

6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

 

Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-quater. – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica specificamente nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

Art. 12-quater. – 1. Identico.

2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

2. Identico.

3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Identico.

4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Identico.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è immediatamente inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni.

6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Identico.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

7. Identico.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

8. Identico».

Art. 7.

Art. 7.

(Modifiche ed integrazioni al codice
di procedura penale)

(Modifiche ed integrazioni al codice
di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Identico

«3-bis. Se l’autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis della legge 24ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 202.

 

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

 

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 202, comma 3-bis».

 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

 

«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all’avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

 

Art. 8.

Art. 8.

(Informazione della conferma
dell’opposizione del segreto di Stato)

(Informazione della conferma
dell’opposizione del segreto di Stato)

1. All’articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell’articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

Identico

Art. 9.

Art. 9.

(Informazione dell’opposizione
del segreto di Stato)

(Informazione dell’opposizione
del segreto di Stato)

1. All’articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».

Identico

Art. 10.

Art. 10.

(Abrogazioni)

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Identico

 

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 233

D’iniziativa del senatore Cossiga

 

 

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato)

    1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l’attuazione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.

    3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all’attività degli uffici di cui all’articolo 25, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l’attività.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell’interesse dello Stato.

    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l’espletamento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte.

    6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento, all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all’articolo 26.

 

 

Art. 2.

(Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).

    2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente a farvi parte, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.

    3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti.

    5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell’informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19. Esamina e formula proposte in ordine all’emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

 

 

Art. 3.

(Segretario generale per le informazioni, la sicurezza e Comitati esecutivi)

   1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).

    2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa.

    3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).

    4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari.

    6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.

 

 

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi)

    1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. Il Segretariato generale:

       a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;

        b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;

        c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.

    3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell’espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all’attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l’attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l’esercizio delle funzioni assegnategli.

    5. L’ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.

    6. L’organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 5.

(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali – SIGEN)

    1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l’autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d’intesa col Ministro della difesa.

    2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell’Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:

 

        a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

        b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

        c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

    3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all’espletamento dei seguenti compiti:

        a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa a affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonchè gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

        b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonchè agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

        c) svolgimento all’estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica, nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.

    4. A tal fine il Servizio espleta all’estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.

 

 

Art. 6.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN)

    1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri.

    2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno, sentito il parere del COMIS di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.

    3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno.

 

 

Art. 7.

(Forze operative speciali)

    1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e dell’esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l’utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SEGIN, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.

    2. L’ordinamento del Gruppo di cui al comma 1, è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.

    4. Le regole d’impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.

 

 

Art. 8.

(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)

    1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.

    2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell’ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:

        a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che sono tenuti a trasmettergli, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese;

        b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell’attività nazionale, nonchè alla protezione dei segreti della difesa;

        c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi o organi cooperanti.

    3. Il SERSIN provvede all’espletamento dei seguenti compiti:

        a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere alla comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell’ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;

        b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all’ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);

        c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

    4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

 

 

Art. 9.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN)

    1. Salvo le competenze stabilite dall’articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell’interno.

    2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.

    3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

 

 

Art. 10.

(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)

    1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.

    2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all’interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo, concerto tra il Ministro della difesa, ovvero Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell’interno e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

    3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.

    4. Quando ve ne sia la necessità o l’utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

    5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.

    6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.

 

 

Art. 11.

(Attribuzioni dei Servizi)

    1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

    2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell’interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

    3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

    4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l’obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o semprechè sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

    5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell’interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri.

    6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell’interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.

    7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l’accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

    8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma  6.

    9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorchè in territorio nazionale, nell’espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.

Art. 12.

(Attribuzioni particolari del SERSIN)

    1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell’interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

    2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.

    3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.

    4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili nè come prove nè come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

    5. Il Ministro dell’interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

 

Art. 13.

(Doveri dei Direttori generali del Segretario generale e dei Servizi)

    1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l’ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

    2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

    3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

        a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;

        b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

        c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell’interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

 

        4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del Servizio cui sono preposti.

 

 

Art. 14.

(Attività speciali dei Servizi)

    1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.

    2. Con l’autorizzazione rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.

 

 

Art. 15.

(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)

    1. Nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo proposto da esso allegato, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all’attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.

    2. Nell’espletamento del suo compito e per l’esercizio delle sue attribuzioni il servizio di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l’attività nel campo specifico.

    3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.

    4. L’ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.

    5. L’organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 16.

(Rapporti di collaborazione)

    1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l’espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.

    2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.

 

 

Art. 17.

(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni)

    1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

 

 

Art. 18.

(Personale dei Servizi)

    1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l’assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.

    2. I regolamenti dei Servizi di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.

    3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.

    4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.

    5. Lo stato giuridico ed economico e l’ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

Art. 19.

(Norme finanziarie)

    1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all’articolo 4 e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.

    4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l’amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.

    5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.

    6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

Art. 20.

(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)

    1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.

 

    2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati Maggiori di forza armata, con il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e con il COMIS.

    3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d’armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.

    4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa Direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all’informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

    5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni, tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.

    6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorchè facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del Servizio per la sicurezza nazionale.

    7. La Direzione generale per le informazioni militari, gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

    8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell’amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

    9. L’ordinamento e l’organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e il settore degli armamenti.

 

 

 

Art. 21.

(Agenzia governativa delle telecomunicazioni «AGOTELCO»)

    1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

        a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

        b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa.

    2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere esercitate solo:

        a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

        b) nell’interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

        c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

    3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s’intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza.

    4. Il Direttore generale è responsabile dell’efficienza dell’AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:

        a) esistano disposizioni tali secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

        b) che non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

 

Art. 22.

(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari)

    1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.

    2. Sono conferiti agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.

 

 

Art. 23.

(Servizio informazioni della Guardia di finanza)

    1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.

 

 

Art. 24.

(Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)

    1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’interno.

 

 

 

Art. 25.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza)

    1. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all’ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l’applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.

    3. L’ORGANSIC comprende:

        a) l’Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3;

        b) l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all’articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.

    4. L’ordinamento dell’ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

Art. 26.

(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza)

    1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

    2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia.

    3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

    4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.

    5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretario generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.

    6. La Commissione presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l’adozione di misure generali e specifiche.

    7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

    8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

 

Art. 27.

(Comitato parlamentare per i Servizi)

    1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.

    2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d’intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.

    3. Il Comitato parlamentare:

        a) esercita il controllo sull’applicazione della presente legge;

        b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

        c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l’ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;

        d) esprime parere preventivo sull’assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

        e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

        f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell’articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.

    4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

    5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonchè, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.

    6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.

    7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

    8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.

    9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonchè alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

    10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sè tutelate dal segreto ai Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.

 

 

Art. 28.

(Disposizioni regolamentari)

    1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.

 

 

Art. 29.

(Soppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS)

    1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.

    2. Nell’ambito degli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè dalla polizia militare.

    3. All’ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato – in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell’Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del Regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno.

    4. L’organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 30.

(Regolamento di attuazione)

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.

 

 

Art. 31.

(Norme generali e transitorie)

    1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

    2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.

    3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.

    4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

    5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.

    6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

 

 

Art. 32.

(Applicazione della legge)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede:

        a) alla effettiva soppressione del CESIS;

        b) all’effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;

        c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

    2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.

    3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

 

 

Art. 33.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 550

D’iniziativa dei senatori Manfredi ed altri

 

Capo I

INDIRIZZO E CONTROLLO DEL PARLAMENTO

 

Art. 1.

(Attribuzioni del Parlamento)

    1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

 

 

Art. 2.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

    1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge nonchè sull’organizzazione e sull’attività delle strutture informative e di sicurezza.

    2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all’inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il 10 per cento dei parlamentari eletti, quali membri del COPASIR.

    3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza.

    4. Il COPASIR ha il compito di formulare al Parlamento proposte d’indirizzo politico sugli obiettivi delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica ed esercita poteri di controllo sull’organizzazione e sull’attività delle strutture stesse. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull’attività di controllo svolta e proposte d’indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’eventuale opposizione del segreto di Stato ai sensi dell’articolo 27.

    5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati delle strutture informative e di sicurezza.

    6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini di controllo o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi d’informazione stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi.

    7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d’organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento delle strutture informative e di sicurezza. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento.

    8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell’ambito del Comitato stesso. I Presidenti delle due Camere, d’intesa fra loro, possono dispone la nomina di un’apposita commissione d’indagine per accertare evenutali violazioni del vincolo di segretezza da parte di un parlamentare membro del COPASIR. Sulla base dei risultati dell’indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera di appartenenza decide la decadenza dal mandato per la legislatura in corso. Alla decadenza dichiarata ai sensi del presente comma consegue l’ineleggibilità del parlamentare ai sensi dell’articolo 65 della Costituzione. I regolamenti delle due Camere definiscono le procedure per l’attuazione del presente comma.

    9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami dei Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell’applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge.

 

 

Capo II

RESPONSABILITÀ POLITICA

 

Art. 3.

(Responsabilità politica per le strutture informative e di sicurezza)

    1. Il Presidente dei Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile.

    2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 27. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell’articolo 28.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in merito alla politica informativa e della sicurezza e semestralmente al COPASIR in merito all’attività delle strutture informative previste dalla presente legge.

 

 

Art. 4.

(Delega a sottosegretario di Stato)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all’apposizione od opposizione di segreto di Stato e quelle concernenti la relazione al Parlamento in merito alle attività delle strutture informative.

 

Art. 5.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica.

    2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal sottosegretario di Stato eventualmente delegato ai sensi dell’articolo 4, dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell’attività informativa, gli eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all’attività delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti straordinari secondo le finalità istitutive delle strutture stesse.

 

 

Capo III

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

 

Art. 6.

 

(Strutture informative e di sicurezza)

    1. Per l’assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite:

        a) l’Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE);

        b) l’Agenzia per le informazioni e per la sicurezza (AINSI).

    2. L’APESE e l’AINSI operano a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, di regioni, enti locali, ed altre istituzioni pubbliche, sulla base delle rispettive necessità di conoscere.

    3. I Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l’AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi.

    4. I direttori dell’APESE e dell’AINSI sono funzionari dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR.

    5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

 

 

Art. 7.

(Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto)

    1. L’APESE:

        a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d’impiego del personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati, secondo quanto disposto dall’articolo 13;

        b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica;

        c) coordina l’attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto;

        d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese;

        e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate;

        f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate;

        g) rilascia autorizzazioni concernenti l’effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato;

        h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell’autorizzazione alle trattative contrattuali per l’esportazione di materiali classificati;

        i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di nulla osta di segretezza (NOS), di cui all’articolo 29, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l’applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto.

    2. Il direttore dell’APESE è nominato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.

    3. L’APESE è articolata in un reparto per la gestione del personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.

 

 

Art. 8.

(Agenzia per le informazioni e per la sicurezza)

    1. L’AINSI svolge attività informativa e di sicurezza, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero.

    2. L’AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza.

    3. L’AINSI è articolata nelle seguenti strutture:

        a) direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS);

        b) reparto informazioni (REI);

        c) reparto sicurezza (RES);

        d) reparto informazioni elettroniche (RIE).

    4. Il direttore dell’AINSI è nominato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.

 

 

Art. 9.

(Direzione di coordinamento, analisi e supporto)

    1. La DICAS svolge, per l’intera AINSI, le funzioni relative alle attività:

        a) di pianificazione generale della ricerca;

        b) di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dal REI, dal RES e dal RIE, oltrechè dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze;

        c) giuridica e del contenzioso;

        d) di formazione e impiego del personale;

        e) di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 6, comma 3;

        f) di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori;

        g) di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell’Agenzia.

    2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dal REI e dal RES, nonchè dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, oltre che da altre fonti.

    3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.

 

 

Art. 10.

(Reparto informazioni)

    1. Il REI svolge le funzioni connesse con l’individuazione di persone o attività che tendano a ledere l’indipendenza o l’integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l’autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi.

    2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

        a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;

        b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;

        c) legate a flussi migratori illegali;

        d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;

        e) contro la libertà e l’integrità dei cittadini italiani all’estero.

    3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all’estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi.

    4. Il direttore del REI è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

 

 

Art. 11.

(Reparto sicurezza)

    1. Il RES svolge le funzioni connesse con l’individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private.

    2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

        a) di spionaggio industriale a danno d’installazioni strategiche o sensibili nazionali;

        b) di spionaggio militare specifico;

        c) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.

    3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all’estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del REI.

    4. Il direttore del RES è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

 

 

Art. 12.

(Reparto informazioni elettroniche)

    1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari.

    2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall’articolo 21.

    3. Il direttore del RIE è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Capo IV

GESTIONE DEL PERSONALE

 

Art. 13.

(Ruolo speciale del personale delle strutture informative e di sicurezza)

    1. Il personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell’APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle Agenzie.

    2. Per il funzionamento delle strutture informative è utilizzato il personale:

        a) in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDE alla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell’amministrazione d’appartenenza;

        c) assunto direttamente con contratto a tempo determinato.

    3. Il personale operante nell’ambito delle strutture informative e di sicurezza è iscritto in un ruolo speciale per le strutture informative (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.

 

 

Art. 14.

(Reclutamento del personale)

    1. Il reclutamento e l’impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR.

    2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica.

    3. L’assunzione con contratto a tempo determinato è prevista esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d’ordine, entro il limite del 10 per cento del personale del RUPESI e a seguito di specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale.

    4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP). Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il presidente della Commissione, scelto fra i dirigenti generali o equiparati dell’amministrazione dello Stato, e i componenti della stessa, in numero non superiore a cinque, scelti fra il personale civile e militare in servizio presso le strutture informative e di sicurezza e fra esperti civili e militari esterni alle strutture stesse, con esclusione di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con le predette strutture nei cinque anni precedenti.

    5. È fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza more uxorio o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con le strutture informative e di sicurezza.

    6. Il personale del RUPESI è tenuto a:

        a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale;

        b) non svolgere attività politica o sindacale;

        c) non partecipare a scioperi;

        d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n.17;

        e) non assumere incarichi nel settore dell’investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d’appartenenza alle strutture informative e di sicurezza;

        f) dichiarare tempestivamente l’eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni.

    7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con le strutture informative e di sicurezza.

 

 

Art. 15.

(Addestramento e permanenza in servizio del personale)

    1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole Agenzie.

    2. Salva quanto previsto ai commi 3 e 4, la permanenza nel RUPESI è di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati delle strutture previste dalla presente legge possono permanere nell’incarico per un periodo non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d’età.

    3. La permanenza nel RUPESI del personale, anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all’atto del reclutamento o allorchè, con la permanenza del dipendente, si determini grave pregiudizio per il funzionamento della struttura informativa.

    4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente alle strutture informative.

 

Art. 16.

(Avanzamento del personale)

    1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell’ambito del RUPESI sono assunte, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d), dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di una graduatoria del personale compilata sulla base dell’anzianità di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, dei titoli e delle schede valutative personali. Il servizio prestato nelle predette strutture è equiparato a quello prestato nell’amministrazione d’appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici delle strutture informative e di sicurezza. La progressione di carriera nelle predette strutture è ininfluente sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza.

    2. All’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487, e successive modificazioni, concernente i titoli preferenziali nella partecipazione ai pubblici concorsi, dopo il numero 19) è inserito il seguente:

        «19-bis) gli assunti a contratto presso le strutture informative e di sicurezza che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquiennio;».

 

 

Art. 17.

(Trattamento economico e previdenziale)

    1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è costituito, per il periodo di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, da:

        a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall’amministrazione d’appartenenza;

        b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nelle strutture informative e di sicurezza, in misure comprese tra una e sei volte l’indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

    2. L’assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI.

    3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d’effettivo servizio nelle strutture informative e di sicurezza, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d’inquadramento e dell’incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell’equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente.

    4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d’ufficio a favore delle strutture informative e di sicurezza, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.

 

 

Art. 18.

(Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE)

    1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDE, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all’adeguamento e l’eventuale differenza in eccedenza è mantenuta ad personam fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall’amministrazione d’appartenenza.

    2. Per il personale in servizio presso CESIS, SISMI e SISDE è fatta salva l’applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso d’inabilità permanente, secondo criteri di omogeneità nell’ambito delle amministrazioni dello Stato.

 

Capo V

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

 

Art. 19.

(Deroghe al regime dei pubblici uffici)

    1. Le strutture informative e di sicurezza non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.

    2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l’individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi.

    3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034, e successive modificazioni.

    4. Ai fini del diritto d’accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della stessa legge n.  241 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’interessato può richiedere che l’autorità competente declassifichi il documento in questione. Qualora ciò sia possibile, l’autorità competente comunica la decisione al cittadino richiedente.

 

 

Art. 20.

(Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)

    1. Il personale reclutato nelle strutture informative e di sicurezza, che rivesta la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nell’incarico rivestito nell’ambito delle predette strutture.

    2. Il personale di cui al comma 1 che, nell’espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.

 

 

Art. 21.

(Legittimità delle informazioni)

    1. L’attività di raccolta, valutazione e utilizzazione delle informazioni da parte delle strutture informative e di sicurezza deve tendere esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge.

    2. È fatto divieto al personale addetto alle strutture di cui al comma 1, ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con esse, di raccogliere notizie e dati personali riguardanti:

a) attività associative e sindacali;

        b) attività politiche;

        c) convinzioni religiose;

        d) appartenenza razziale o etnica;

        e) condizioni di salute;

        f) abitudini personali e sessuali.

    3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente dei Consiglio dei ministri.

    4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di nulla osta di sicurezza (NOS), di cui all’articolo  29.

 

 

Art. 22.

(Rapporti con l’autorità giudiziaria)

    1. L’autorità giudiziaria, qualora disponga l’acquisizione di atti, documenti o cose presso l’ANS o presso le strutture informative e di sicurezza:

        a) inoltra, rispettivamente all’ANS, al direttore dell’AINSI o dell’APESE, l’ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell’oggetto della richiesta;

        b) procede personalmente, nella sede degli organismi di cui alla lettera a), all’esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;

        c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.

    2. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture delle strutture informative e di sicurezza, per l’espletamento di indagini.

    3. I direttori del REI, del RES e del RIE hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

    4. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali delle strutture informative e di sicurezza.

 

 

 

Art. 23.

(Collaborazione con Forze armate, Forze di polizia e pubbliche amministrazioni)

    1. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l’espletamento dell’attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Esse collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l’accertamento dei reati.

    2. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l’espletamento dell’attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte delle predette strutture, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente dei Consiglio dei ministri, che decide in merito.

 

 

Art. 24.

(Identità di copertura e attività simulata)

    1. Il personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza può essere autorizzato, dal direttore della propria Agenzia, ad utilizzare documenti con dati d’identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto.

    2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell’impiego, a cura dell’Agenzia.

    3. I direttori dell’AINSI e dell’APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l’esercizio di attività economiche, in forma di società o individuali, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, per l’assolvimento di compiti istituzionali.

    4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 è soggetta alle disposizioni per le spese riservate, di cui all’articolo 26.

 

 

Art. 25.

(Gestione delle risorse)

    1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziate in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati.

    2. Presso la Corte dei conti, nell’ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle strutture informative e di sicurezza. Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi delle strutture medesime.

 

 

Art. 26.

(Gestione delle infrastrutture e dei materiali)

    1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l’adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati alle strutture informative e di sicurezza, che non necessitino di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato.

    2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti dell’adeguato NOS.

 

 

Capo VI

TUTELA DEL SEGRETO

 

Art. 27.

(Segreto di Stato)

    1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, potrebbero compromettere la sicurezza, l’indipendenza, l’integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell’oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere.

    3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare.

    4. In assenza d’indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi delle strutture informative, sull’identità degli operatori e dei collaboratori delle strutture stesse e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all’archivio di Stato.

 

 

Art. 28.

(Classifiche di segretezza)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di ANS:

        a) stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose;

        b) fissa i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica;

        c) disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica;

        d) vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto.

    2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di «vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo», attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto».

    3. La classifica di segreto è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali.

    4. La classifica di riservato è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3.

    5. Le autorità abilitate all’apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire:

        a) il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell’atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all’atto, al documento o alla cosa nel suo insieme;

        b) il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati, nonchè la proroga dei predetti termini;

        c) la riduzione o l’elevazione della classifica dell’atto, documento o cosa da esse stesse classificati;

        d) la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall’estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale;

        e) la distruzione della documentazione emessa.

    6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa classificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica.

    7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposti a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti:

        a) sistemi di sicurezza militare o delle Forze di polizia;

        b) fonti informative;

        c) identità di operatori delle strutture informative e di sicurezza o informazioni che possano compromettere l’incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per esse;

        d) informazioni classificate provenienti da altri Stati;

        e) articolazioni operative delle strutture informative e di sicurezza;

        f) operazioni informative in corso.

    8. Salvo il disposto del comma 7, gli atti e i documenti classificati sono in ogni caso declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.

 

 

Art. 29.

(Nulla osta di segretezza)

    1. Le persone fisiche e giuridiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica.

    2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni ed enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d’interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell’APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L’APESE istituisce e aggiorna l’elenco delle persone fisiche e degli enti ed organismi muniti di NOS.

    3. Per l’espletamento delle procedure d’accertamento ai fini del rilascio del NOS, l’APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità.

    4. Il NOS ha la durata di sei anni. Esso può essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

    5. Nell’ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.

 

 

Capo VII

SANZIONI, GARANZIE OPERATIVE E PROCEDURE PENALI

 

Art. 30.

(Tutela processuale del segreto di Stato)

    1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

    2. Il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

    «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti alle strutture informative e di sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati previsti dall’articolo 416-bis del codice penale, dall’articolo 74 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonchè quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

    1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza dell’esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto d’attribuzioni.

    1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

    1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

    3. Qualora l’autorità giudiziaria richieda l’acquisizione di atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 31.

(Atti dolosi in danno della tutela del segreto)

    1. L’articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) – Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di “segreto“, è punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni.

    Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di “riservato“, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

    Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da quindici a venti anni.

    Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo».

    2. L’articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 256 - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) – Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di “segreto“ è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

    Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di “riservato“, si applica la pena della reclusione da due a sei anni».

    3. L’articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 257 - (Spionaggio) – Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di “segreto“ è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni.

    Se le notizie hanno ad oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica di “riservato“, si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni.

    La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

    Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a ventiquattro anni.

    Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo».

    4. L’articolo 258 del codice penale è abrogato.

    5. L’articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 259 - (Agevolazione colposa) – Quando l’esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256 e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell’atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

    Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni.

    Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all’articolo 270-bis ovvero all’articolo 416-bis, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni».

    6. L’articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 261 - (Violazione del segreto di Stato) – Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di “segreto“, ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

 

    Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica “riservato“, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

    Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a quindici anni.

    Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo.

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

    Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Qualora ricorrano le circostanze indicate dal terzo e dal quarto comma, la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà».

    7. L’articolo 262 del codice penale è abrogato.

 

 

Art. 32.

(Comportamenti illegittimi del personale delle strutture informative e di sicurezza)

    1. Dopo l’articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    «Art. 261-bis - (Attività deviate) – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

    La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta alle strutture informative, sia stata da queste legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto.

    La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a tre.

    Art. 261-ter - (Apposizione illegale di classifica di segretezza) – Chiunque proceda all’apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l’accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni.

    Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

    L’apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale delle strutture informative e di sicurezza, l’illecito può comportare l’allontamento o il mancato rinnovamento dell’incarico presso le strutture stesse.

    Art. 261-quater - (Trattamento illegittimo di informazioni personali). – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».

 

 

Art. 33.

(Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d’informazione)

    1. L’articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 615-ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) – Chiunque abusivamente s’introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

        a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

        b) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

        c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

    Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

    Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

    La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e di sicurezza ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche che esse utilizzano, sia all’interno che all’esterno delle sedi di servizio.

    Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio».

    2. L’articolo 615-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 615-quater - (Detenzione o diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici) – Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

    La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell’articolo 617-quater.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e la sicurezza, o delle apparecchiature che esse utilizzano sia all’interno sia all’esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».

    3. L’articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 615-quinquies - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) – Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale o l’alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso alle strutture informative e di sicurezza».

    4. L’articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 617 - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma.

    I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

    5. L’articolo 617-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 617-bis - (Installazione d’apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza, al fine di procurarsi notizie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale»

    6. L’articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 617-ter - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

    7. L’articolo 617-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 617-quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche) – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

    I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

        a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

        b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

        c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al terzo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

    8. L’articolo 617-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 617-quinquies - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 617-quater.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

 

 

Art. 34.

(Garanzie operative e procedure di applicabilità)

    1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei princìpi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge.

    2. Ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, nell’esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituente reato.

    3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi:

        a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica;

        b) condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all’autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti.

    4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto alle strutture di cui al medesimo comma che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

    5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del direttore dell’AINSI.

    6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell’AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato.

    7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell’attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l’autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune.

    8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto.

    9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto alle strutture informative e di sicurezza in ogni stato e grado del procedimento penale. L’autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in fragranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l’arresto o fermo è stato eseguito ovvero, nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l’ha richiesta o al giudice per le indagini preliminari che l’ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della polizia giudiziaria, procede immediatamente all’interrogatorio dell’indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall’indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall’interrogatorio, conferma scritta dell’esistenza della causa di non punibilità al direttore dell’AINSI. Il direttore dell’AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l’esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibibilità di cui al comma 2, dispone l’immediata liberazione dell’indagato ai sensi dell’articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell’AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell’indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

    10. Il pubblico ministero nell’ipotesi di cui al comma 6, trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinchè questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell’opera svolta dal personale dell’AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinchè proceda nei confronti del personale delle strutture informative e di sicurezza responsabile dei fatti. L’autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente dei Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione.

    11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l’esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

 

 

Art. 35.

(Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza)

    1. L’autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente alle strutture informative e di sicurezza, fatte salve le disposizioni degli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull’identità della persona stessa.

 

 

Art. 36.

(Acquisizione di atti e documenti)

    1. L’articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 256. - (Dovere di esibizione e segreti) – 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente dei Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.

    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente dei Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

    5. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all’atto o alle cose, l’autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall’acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

    6. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell’articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325, l’abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato consegue all’emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell’atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l’immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l’atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell’atto o della cosa».

 

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 37.

(Regolamenti)

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono adottati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge:

        a) il funzionamento del CONASIR;

        b) l’articolazione, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, gli organici, i compiti e le modalità operative delle strutture informative e di sicurezza;

        c) l’organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi delle strutture informative e di sicurezza;

        d) il reclutamento, l’avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l’impiego e il trattamento economico del personale;

        e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l’utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDE;

        f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza;

        g) i rapporti fra le strutture informative e di sicurezza e le Forze armate, le Forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati.

    2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

 

Art. 38.

(Abrogazioni)

    1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

 

 

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 14, valutato in lire 100 milioni per l’anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 40.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1598

D’iniziativa del senatore Cossiga

 

Art. 1.

(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni)

    1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.

    2. Per l’espletamento dei suoi compiti il Comitato è costituito in commissione parlamentare d’inchiesta, a norma dell’articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

    3. Il Comitato può delegare al suo Presidente o ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.

 

 

Art. 2

(Modifiche alla composizione del COPACO)

    1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere.

    2. Il Comitato nomina al suo interno, su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati.

    3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal Comitato.

Art. 3

(Modifiche all’organizzazione interna del COPACO)

    1. L’attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

    2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta.

    3. Il Comitato può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il Comitato può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro dell’interno o dal Ministro della difesa.

    4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

    5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

 

 

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

    1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

    2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio.

    3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

    4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti e rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

 

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

    1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

    2. Il Comitato garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

    3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

    4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

    5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge.

    6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

 

Art. 6.

(Segreto)

    1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

 

Art. 7.

(Costituzione dell’ufficio di presidenza)

    1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

 

 

Art. 8.

(Entrata in vigore e applicazione della legge)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1604

D’iniziativa del senatore Lavagnini

 

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

 

Capo I

ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI

 

Art. 1.

(Definizioni)

    1. Ai sensi della presente legge si intende per:

        a) «Autorità delegata» il Vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

        b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza;

        c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

        d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza;

        e) «AISE» l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna;

        f) «AISI» l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna;

        g) «organismi informativi» il DIGIS, l’AISE e l’AISI:

        h) «ANS» l’Autorita nazionale per la sicurezza;

        i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo.

    2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all’Autorità delegata.

 

 

Art. 2.

(Alta direzione e responsabilità)

    1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all’organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell’AISI e dell’AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell’AISI e dell’AISE nonchè i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.

 

 

Art. 3.

(Autorità delegata)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 all’Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e d’esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

    2. Non sono delegabili all’Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonchè la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sullo svolgimento dell’attività di quest’ultima.

    4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l’esercizio delle loro funzioni direttamente all’Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all’articolo 8 risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

Art. 4.

(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il CIS, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell’attività degli organismi informativi.

    2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CIS:

        a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l’indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell’ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell’attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l’attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS;

        b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l’ordinamento;

        c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

        d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

        e) designa il direttore esecutivo e i direttori dell’AISE e dell’AISI.

    3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, nonchè dall’Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all’ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonchè, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari ed esperti.

    5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.

 

 

Art. 5.

(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza)

    1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi è esercitato dal COPIS, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura; è altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all’articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli.

    3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l’autorizzazione dell’Autorità delegata, l’audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all’articolo 2, comma 2, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.

    4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.

    5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.

    6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull’opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

    7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

    8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell’adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

    9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell’incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

 

 

Capo II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

 

Art. 6.

(Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza)

    1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il DIGIS. Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell’Autorità delegata, coadiuva quest’ultima ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l’unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12.

    2. Il DIGIS, nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell’Autorità delegata, in particolare:

        a) coordina l’intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l’unitarietà dell’attività svolta dalle agenzie operative;

        b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

        c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all’approvazione del CIS detto progetto nonchè la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti da detto piano;

        d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonchè con altri enti e amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interessati;

        e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;

        f) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità delegata;

        g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo;

        h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza;

        i) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi.

    3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell’Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare:

        a) esercita le funzioni di segretario del CIS;

        b) è responsabile dell’architettura del sistema statistico e informatico;

        c) propone all’Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9;

        d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i ministeri interessati alla ricerca informativa.

    4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2.

    5. Al fine di consentire l’ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall’Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.

 

 

Art. 7.

(Controllo interno)

    1. Il controllo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g), è rivolto particolarmente a verificare:

        a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonchè degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata;

        b) l’impiego di risorse e personale;

        c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell’Autorità delegata;

        d) la tenuta e la gestione degli archivi;

        e) la tutela amministrativa della segretezza.

    2. II controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall’Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell’Autorità delegata. L’attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta.

    3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio.

    4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente all’Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell’espletamento della stessa nonchè sulla rispondenza dell’organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS.

    5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell’esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall’attività operativa nè essere successivamente destinati a quest’ultima attività.

    6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall’interno degli organismi informativi, ferma restando l’impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.

 

 

Art. 8.

(Tutela amministrativa della segretezza)

    1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), comprende:

        a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato;

        b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

        c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l’accesso a notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonchè per la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici.

    2. L’attività di cui al comma 1 è svolta da apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest’ultima risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 9.

(Archivi del sistema informativo)

    1. L’archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonchè le autorizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 19.

    2. L’archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A detto archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all’articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

    3. Gli archivi delle agenzie cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

    4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea.

    5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonchè le modalità di loro conservazione e consultazione.

    6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente all’Autorità delegata.

 

 

Art. 10.

(Agenzie delle informazioni)

    1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all’Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L’organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.

    2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

    3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell’amministrazione della difesa e delle forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri paesi.

    4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell’Autorità delegata, alla tutela all’estero dei cittadini italiani e dell’Unione europea e dei loro beni.

    5. L’AISE e l’AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all’estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell’altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un’ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici.

    6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia:

        a) propone all’Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

        b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a);

        c) riferisce costantemente all’Autorità delegata sull’attività svolta dall’agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’agenzia.

 

 

    7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 11.

(Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna)

    1. L’AISE opera all’estero per difendere l’indipendenza e l’integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall’esterno.

    2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all’estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in collaborazione con l’AISI per esigenze connesse all’attività svolta all’estero, anche sul territorio nazionale. L’AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell’amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

 

 

Art. 12.

(Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna)

    1. L’AISI opera nel territorio nazionale per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dall’interno del territorio nazionale.

    2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in collaborazione con l’AISE per esigenze connesse all’attività svolta sul territorio nazionale, anche all’estero. L’AISI fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e alle forze di polizia nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

 

 

Art. 13.

(Competenze dei Ministri della difesa, dell’interno e degli affari esteri)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell’interno e degli affari esteri, dispone l’impiego delle agenzie a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l’indipendenza e l’integrità dello Stato e la legalità repubblicana.

    2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell’interno dispongono l’utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle forze di polizia a sostegno dell’attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all’AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l’intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari.

    3. I direttori dell’AISI e dell’AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell’interno e della difesa sull’attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c); riferiscono inoltre al Ministro dell’economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze.

    4. Il Ministro della difesa, d’intesa con l’Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l’AISE.

 

 

Capo III

PERSONALE

 

Art. 14.

(Ordinamento del personale)

    1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonchè il regime di pubblicità del regolamento stesso.

    2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell’adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.

    3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

        a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

        b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;

        c) personale assunto con contratto a tempo determinato.

    4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei nè inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, resta alle dipendenze dell’organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.

 

 

Art. 15.

(Reclutamento)

    1. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c), dello stesso articolo 14 si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un’adeguata pubblicità ed un’effettiva partecipazione competitiva.

    2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l’uno per cento del contingente di cui al comma 1 del predetto articolo, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.

    3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l’idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.

    4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l’affidamento di incarico a norma del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.

    5. Il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.

    6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

    7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.

    8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell’articolo 14 il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l’amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).

    9. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l’accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell’articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all’amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall’allineamento di cui al comma 1 dell’articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l’anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 16.

(Stato giuridico ed economico)

    1. Il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14, di seguito denominato: «regolamento» definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.

    2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento nè superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall’organismo informativo.

    3. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

    4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. È escluso, in caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.

    5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un’indennità complessiva pari a una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell’articolo  15.

    6. Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell’ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell’ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l’impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l’istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

    7. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 15.

    8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell’amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell’amministrazione di appartenenza.

    9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.

    10. È in facoltà dell’amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall’inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.

    11. Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell’amministrazione di appartenenza.

    12. Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell’opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l’anticipata risoluzione del rapporto.

    13. Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest’ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.

    14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

 

Art. 17.

(Norme di organizzazione e di funzionamento)

    1. All’organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonchè i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

    2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l’organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest’ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni.

    3. All’organizzazione ed al funzionamento delle agenzie si provvede ai sensi del comma 1 dell’articolo 10.

 

 

Art. 18.

(Spese per gli organismi informativi)

    1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un’apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.

    2. All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS.

    3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell’economica e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonchè delle seguenti disposizioni:

        a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

        b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell’economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell’Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

        c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

        d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all’Autorità delegata;

        e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell’archivio storico di cui all’articolo 9.

 

 

TITOLO II

GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Art. 19.

(Garanzie funzionali)

    1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

    2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.

    3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:

        a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali nell’ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;

        b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.

    4. L’autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dall’Autorità delegata, su richiesta del direttore dell’agenzia interessata. L’Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest’ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.

    5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell’agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l’archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

    6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.

    7. Quando l’esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall’addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell’arresto in flagranza o del fermo o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e l’indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

    8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.

    9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

Art. 20.

(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

    1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio negli organismi sopra indicati per coloro che già la rivestono in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

    2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall’Autorità delegata, sentito il Ministro dell’interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore.

    3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori.

    4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.

    5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell’Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.

 

 

 

 

 

Art. 21.

(Identità di copertura)

    1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all’Autorità delegata, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l’agenzia che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

 

 

Art. 22.

(Attività simulata)

    1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all’Autorità delegata, può autorizzare l’esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all’interno che all’estero. Il consuntivo dell’operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

    2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.

 

 

Art. 23.

(Riservatezza a tutela del personale)

    1. Quando debbono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l’osservanza, in quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

TITOLO III

TUTELA DEL SEGRETO

 

Art. 24.

(Segreto di Stato)

    1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita a norma dell’articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all’integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all’indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

    2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all’identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l’incolumità di questi ultimi, nonchè con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent’anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l’apposizione o l’opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l’autorità estera competente.

 

 

Art. 25.

(Tutela del segreto di Stato)

    1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

    2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

    3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

    4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

    5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonchè di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso.

    6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto.».

 

 

Art. 26.

(Classifiche di segretezza)

    1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo, anche dall’estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa.

    2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale.

    3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all’indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato.

    4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

    5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sè a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

    6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all’interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.

    7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto trascorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale trascorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale trascorsi cinque anni dalla data di apposizione e trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All’atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trent’anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8.

    8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all’abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.

    9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

 

 

 

 

 

Art. 27.

(Nulla osta di segretezza)

    1. L’ufficio di cui all’articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l’elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.

    2. II nulla osta di segretezza ha la durata di sei anni.

    3. II rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affìdamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.

    4. Al fine di consentire l’effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 28.

(Disposizioni in materia finanziaria)

    1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all’atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa.

    2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla citata legge n. 801 del 1977, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell’articolo  18.

 

 

Art. 29.

(Modifica dell’articolo 256 del codice di procedura penale)

    1. Il comma 3 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell’articolo 202».

 

 

Art. 30.

(Abrogazione di disposizioni precedenti)

    1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell’articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

    2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente, al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).

 

 

Art. 31.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1647

D’iniziativa dei senatori Vitali ed altri

 

 

Art. 1.

    1. Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

        a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

        b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1702

D’iniziativa del senatore Ripamonti

 

Art. 1.

    1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 204. – (Esclusione dal segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

    2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

 

 

Art. 2.

    1. Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

    «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato».

 

 

Art. 3.

    1. Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

            « c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

            c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto»;

        b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            « d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti);».

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1748

D’iniziativa del senatore Palombo

 

Art. 1.

(Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri)

    1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all’opposizione del segreto di Stato, ne controlla l’applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

 

 

Art. 2.

(Attribuzione del Consiglio dei ministri)

    1. Il Consiglio dei ministri:

        a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell’evoluzione della situazione generale;

        b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Sottosegretario», dei direttori generali dei due Servizi, di cui agli articoli 7 e 8, e dell’Unità centrale, di cui all’articolo 6;

        c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all’articolo 3.

 

 

 

 

 

Art. 3.

(Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», retto dal Sottosegretario, con il compito di assicurare l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell’attività d’informazione per la sicurezza dello Stato.

    2. Il Dipartimento è costituito da:

        a) un Comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «Comitato esecutivo»;

        b) una Unità centrale;

        c) un Servizio informativo per l’interno (SII);

        d) un Servizio informativo per l’estero (SIE).

    3. L’ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 13.

 

 

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all’informazione)

    1. Il Sottosegretario:

        a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;

        b) guida e coordina l’attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

        c) presiede il Comitato esecutivo;

        d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull’evoluzione della situazione informativa;

        e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti;

        f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa del Dipartimento;

        g) trasmette al Comitato di cui all’articolo 13 i documenti di cui alla lettera f), una volta approvati.

 

 

Art. 5.

(Compiti, attribuzione e composizione del Comitato esecutivo)

    1. Il Comitato esecutivo è la sede in cui sono definiti:

        a) il quadro di situazione generale e il suo controllo;

        b) le linee di programma dell’attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;

        c) i bilanci preventivi e consuntivi di spesa;

        d) le direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture;

        e) il coordinamento con gli altri organi dello Stato;

        f) il coordinamento con i Servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;

        g) le operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui agli articoli 7 e 8.

    2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell’Unità centrale di cui all’articolo 6 con funzione di membro e segretario.

 

 

Art. 6.

(Compiti e attribuzioni dell’Unità centrale)

    1. L’Unità centrale:

        a) è l’organo di supporto alla attività del Comitato esecutivo;

        b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei servizi di informazione;

        c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

        d) è l’organismo di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

        e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

        f) è l’organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

    2. L’Unità centrale è retta da un direttore – che assume l’incarico di Autorità nazionale per la sicurezza – nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario.

 

 

 

Art. 7.

(Compiti e attribuzione del Servizio informativo per l’interno)

    1. Il Servizio informativo per l’interno (SII) assolve, all’interno del territorio nazionale, a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. In caso di necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SII può svolgere di volta in volta attività all’esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SIE.

    2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

    3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SIE in tutti i diversi settori di minaccia.

 

 

Art. 8.

(Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l’estero)

    1. Il Servizio informativo per l’estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SIE può svolgere di volta in volta anche attività all’interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.

    2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

    3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia.

 

 

Art. 9.

(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale)

    1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell’Unità centrale di cui all’articolo 6 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonchè da personale assunto direttamente.

    2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

    3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all’Unità centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.

    4. La consistenza dell’organico dell’Unità centrale e di ciascuno dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8, i casi e le modalità relativi all’assunzione del personale e al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico ed economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Unità centrale, del SII e del SIE, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

 

 

Art. 10.

(Modalità operative e rapporti con l’autorità giudiziaria)

    1. Gli appartenenti all’Unità centrale, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all’Unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.

    2. In caso di necessità per l’assolvimento dei loro compiti, possono essere conferite, in via temporanea, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

    3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del Sottosegretario e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali.

    4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell’espletamento delle attività d’istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell’interessato.

    5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi, qualora esplicitamente autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, su richiesta del Sottosegretario approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, possono procedere:

        a) ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;

        b) al sequestro temporaneo e all’apertura di corrispondenza;

        c) al sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia;

        d) a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza.

    6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell’ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l’autorità giudiziaria il Sottosegretario può dare l’autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.

    7. I direttori del SII e del SIE hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale abbligo può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

    8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi medesimi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario.

    9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

    10. L’Unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, e sentiti i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

    11. Il SII e il SIE, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato esecutivo.

    12. Nessuna attività comunque idonea all’acquisizione d’informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

    13. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.

 

 

Art. 11.

(Norme finanziarie)

    1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in apposita rubrica, denominata: «Spese per l’informazione per la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l’entità dell’assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell’ambito di ciascuno, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo. Egli richiede, altresì, il parere del Comitato di cui all’articolo 13.

    3. L’ammontare dell’assegnazione di cui al comma 2 è ripartito tra l’Unità centrale e i due Servizi.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

    5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai princìpi fissati dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti per autorizzare impegni di spesa da parte dei funzionari del Dipartimento sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purchè delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario.

    6. Per la gestione dei fondi riservati, ogni spesa riferita ad attività operativa di importo eccedente i 25.000 euro, deve essere approvato dal Sottosegretario. Per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari.

    7. Tutta la documentazione è comunque conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell’atto operativo cui si riferisce.

 

 

Art. 12.

(Tutela del segreto di Stato)

    1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l’alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.

    2. Egli presiede l’Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l’applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5.

    3. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

        a) l’Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell’Unità centrale;

        b) l’Ufficio centrale per la sicurezza nell’ambito dell’Unità centrale.

    4. Sono istituiti uffici periferici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività interessate alla tutela del segreto.

    5. L’ordinamento dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 13.

(Comitato parlamentare di controllo)

    1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato».

    2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all’opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

    3. Il Comitato:

        a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge;

        b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l’informazione e sulla loro attuazione;

        c) esprime parere preventivo sull’emanazione del regolamento per l’ordinamento del Dipartimento;

        d) esprime parere preventivo sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa.

    4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

    5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario e, su sua autorizzazione, i direttori del SII e del SIE.

    6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi da 1 e 5.

    7. Qualora, nel caso di cui al comma 6, il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

    8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonchè alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

    9. Gli atti del Comitato, anche se riguardino materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato medesimo non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso.

 

 

Art. 14.

(Coordinamento dell’attività informativa)

    1. Al fine di consentire che il Dipartimento assicuri il coordinamento dell’intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve:

        a) comunicare al Dipartimento compiti e modalità operative della propria organizzazione;

        b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento a tale fine designati.

 

 

Art. 15.

(Applicazione della legge e disposizioni transitorie)

    1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla nomina del Sottosegretario e alla nomina dei direttori dell’Unità centrale, del SII e del SIE.

    2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato.

    3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

    4. La transizione dall’ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui al comma 2, avviene sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    5. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto, del codice penale, concernenti il segreto politico interno ed internazionale, debbono essere riferite a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge e all’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

 

Art. 16.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


DISEGNO  DI  LEGGE

 

N. 1819

D’iniziativa del senatore Brutti Massimo

 

Art. 1.

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 3, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all’articolo 30, comma 15.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 30, per l’esercizio delle sue funzioni.

    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all’applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.

 

 

Art. 2.

(Delega di funzioni)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.

    2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, nè i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

 

 

Art. 3.

(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.

    2. Il CIIS:

        a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;

        b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;

        c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.

    3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.

 

 

Art. 4.

(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza)

    1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

        a) coordina l’intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

        b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

        c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS;

        d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

        e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

        f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

        g) elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri;

        h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

        i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

        l) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

        m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

    2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ispettorato di cui all’articolo 5, dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9, dell’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 12, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

    5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

    6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 5.

(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo

4, comma 1, lettere h), i) e l).

    2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

    3. I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa.

    4. Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

    5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

    6. Con il decreto dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

    7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.

 

 

Art. 6.

(Segreto di Stato)

    1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

    2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

    3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

    4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.

    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

    6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale.

    7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

    8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.

    9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

    10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, nè atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

 

 

Art. 7.

(Tutela del segreto di Stato)

     1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

    2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

    3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

    4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

    5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.

    6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

    2. All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

 

    3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

    1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.

    1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

    4. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

    «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.

    3. Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice».

    5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

 

 

Art. 8.

(Classifiche di segretezza)

    1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

    2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

    3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

    4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

    5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

    6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sè a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

    7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

    8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

    9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

 

 

Art. 9.

(Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza )

    1. L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8.

    2. Competono all’UCSE:

        a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

        b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

        c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

        d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

    3. Il NOS ha la durata di sei anni.

    4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

    5. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

    6. Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell’articolo 28.

    7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

    8. Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

    9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

    10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE gli trasmette l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

 

 

Art. 10.

(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare)

    1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

    «È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero».

 

 

Art. 11.

(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica)

    1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

    «È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale».

 

 

Art. 12.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

    1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, e dall’articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

    2. L’Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

 

 

 

 

Art. 13.

(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)

    1. L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 ed alle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 16.

    2. L’archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

    3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.

    4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.

    5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

    6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.

    7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato.

 

 

Art. 14.

(Norme sul personale ed assunzioni dirette)

    1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno provvedono, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.

    2. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n.  801, è inserito il seguente:

    «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

    3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nè possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi».

    4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

 

Art. 15.

(Garanzie funzionali)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 16.

    2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche.

    3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

    4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

        a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

        b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

 

 

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione)

    1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

    3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, ratifica il provvedimento.

    4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

    5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’Ispettorato di cui all’articolo 5.

    6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

 

 

Art. 17.

(Comitato di garanzia)

    1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

    2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

    3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 nè alle Assemblee parlamentari.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo.

    5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

    6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall’articolo 30, comma 7.

    7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 4.

 

 

 

 

 

Art. 18.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria)

    1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

    2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

    3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 15 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

    5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

    6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

    7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

 

Art. 19.

(Attività deviate)

    1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

 

 

Art. 20.

(Trattamento delle notizie personali)

    1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18.

    2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

    3. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

 

 

Art. 21.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione

per la sicurezza)

    1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

    2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

 

 

Art. 22.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

    1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

    2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

    3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

 

 

 

Art. 23.

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

    1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

    2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

    3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

    4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

    5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.

 

 

 

 

Art. 24.

(Identità di copertura)

    1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

 

 

Art. 25.

(Attività simulate)

    1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.

    2. L’Ispettorato di cui all’articolo 5 esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17.

    3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

    4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato di cui all’articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 26.

(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari)

    1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

 

Art. 27.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

    1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

    2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.

 

 

Art. 28.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

    1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.

    2. L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento fissato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

    3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

 

 

Art. 29.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria)

    1. Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

    2. L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

    3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.

    4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni.

    5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 30.

(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza)

    1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

    2. Il controllo parlamentare sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura.

    3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato, del capo dell’Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell’Ufficio di coordinamento e del responsabile dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

    5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.

    6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.

    7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione.

    8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.

    9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 25, comma 1.

    10. Il Segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compreso quello di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, e circa la consistenza dell’organico, distinguendo il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni dirette, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

    11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

    12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

    13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.

    14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.

    15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.

    16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

    17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.

    18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.

 

 

Art. 31.

(Abrogazione di norme)

    1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.

    2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:

        a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza;

        b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

        c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza militare;

        d) si intende per SISDE il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica;

        e) i riferimenti all’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si intendono sostituiti da riferimenti all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).

 

 

Art. 32.

(Disposizione finale)

    1. Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, come modificato dalla presente legge.


 

Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

374a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 3 APRILE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente CALDEROLI,

del vice presidente SALVI

e del vice presidente FISICHELLA

 

 

Discussione dei disegni di legge:

 

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore Pastore se intende integrarla.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta. Tuttavia, poiché si tratta di un argomento articolato e di estrema importanza, vorrei lasciare agli atti alcune considerazioni integrative.

 

Presidenza del vice presidente SALVI

 

(Segue PASTORE, relatore). La relazione che accompagna il disegno di legge, redatta dal sottoscritto e dal collega Contestabile, riassume in maniera adeguata i lavori svolti in Commissione, dove è stato riscontrato un clima - anche politico - di ampia collaborazione tra tutte le forze presenti, che ha contribuito a modificare il testo presentato dal Governo, assunto poi a base dei lavori della Commissione stessa.

 

Vorrei far presente che in quella sede sono stati discussi numerosi altri disegni di legge, presentati in materia da molti autorevoli colleghi, relativi alla riforma dei Servizi di informazione e sicurezza italiani.

La scelta del Governo, peraltro condivisa dalla Commissione, è stata quella di introdurre modifiche parziali alla legge n. 801 del 1977, che disciplina i Servizi segreti. Tali modifiche intendono conferire a queste strutture maggiore efficienza e funzionalità rispetto al passato, anche nel quadro di una situazione mondiale, in cui devono operare i Servizi, profondamente mutato rispetto a quello presente al legislatore del 1977, cioè oltre venticinque anni fa.

La maggiore efficienza è una richiesta che ci viene sia dalle forze impegnate in queste attività, sia dai nostri alleati, che con l’insorgere del fenomeno del terrorismo internazionale hanno sollecitato anche l’Italia ad adeguare i propri Servizi agli standard previsti negli altri Paesi occidentali.

Quindi, le modifiche di carattere organizzativo in esame sono essenziali, limitate e dirette ad una migliore funzionalità, rinviando a tempi successivi una riforma più generale e radicale.

La responsabilità politica della conduzione dei Servizi è in capo al Presidente del Consiglio. Sono state adeguate le potestà di taluni organismi, soprattutto quello di coordinamento dei Servizi (il CESIS), e sono state attribuite nuove funzioni di grande responsabilità e rilievo al COPACO (il Comitato di controllo di emanazione del Parlamento), prevedendo peraltro una rigida normativa sul mantenimento del segreto, che, proprio in funzione delle nuove funzioni attribuite al citato Comitato, deve essere sempre più e sempre meglio tutelato.

Una disposizione fondamentale contenuta nel provvedimento costituisce invece una piccola rivoluzione nella normativa sui Servizi segreti. Mi riferisco all’articolo 4 del testo presentato dal Governo, che introduce, dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, una speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi che ponga in essere condotte costituenti reato nell’ambito di operazioni legittimamente autorizzate.

Questa norma è stata attentamente vagliata e modificata dalla Commissione con il fondamentale contributo - lo ribadisco - dell’opposizione. Si tratta, ripeto, di una disposizione volta a rendere trasparente l’attività dei Servizi, prevedendo che, laddove operazioni sotto copertura autorizzate secondo una rigorosa procedura prevista dal provvedimento sconfinino rispetto a limiti altrettanto rigorosi posti nel campo penale, queste non siano suscettibili di essere perseguite penalmente. È stata dunque costruita una figura finora ignota nel nostro sistema giuridico, ma ben presente in quelli di altri Paesi.

Al riguardo, la Commissione si è preoccupata, oltre che di meglio delineare le fattispecie che rientrassero nella causa di giustificazione, anche di individuare un percorso di garanzie già segnato nel disegno di legge governativo, ma che si è ritenuto, proprio su sollecitazione dell’opposizione, di rafforzare attraverso la previsione dell’istituzione, presso la Segreteria generale del CESIS, di un Comitato di garanzie (composto da personalità di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio), con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nell’attività tecnico-istruttoria per l’autorizzazione delle operazioni e delle condotte necessarie per le stesse.

Vi è poi la parte relativa alla modifica della normativa sul segreto di Stato, in funzione maggiormente garantista rispetto all’attuale sistema. Il testo che la Commissione sottopone all’Aula non è assolutamente blindato; anzi, vi sono alcune sue parti che vanno meglio approfondite e su cui è opportuno riflettere con tutte le forze parlamentari. A tal fine è stata data la massima disponibilità da parte del Governo, disponibilità ribadita più volte in Commissione dal ministro Frattini, che ha mantenuto la responsabilità della gestione parlamentare e politica di questo provvedimento.

Quindi, si tratta di una normativa estremamente significativa, che potrebbe dare finalmente al nostro sistema di intelligence un’adeguata corrispondenza ad esigenze cui tutti riteniamo i Servizi debbano far fronte in maniera efficiente e trasparente, con tutte le possibili garanzie che il sistema legislativo può a tal fine individuare. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Salzano).

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

 

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

386a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 6 MAGGIO 2003

Antimeridiana

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

 

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

 

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta

 

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

 

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

 

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

 

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 aprile è stata dichiarata aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

 

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, com'è noto, la spinta a ogni riforma dei Servizi segreti è sempre venuta, negli ultimi decenni, da deviazioni, scandali, malcostume e le riforme si sono sempre fatte senza rimuovere i fattori che condizionano negativamente la professionalità e l’efficienza dei Servizi segreti.

 

Il primo di questi fattori, a nostro avviso, è stata l’assoluta dipendenza dei Servizi segreti dai poteri più oscuri e inquietanti della politica. Per loro natura i Servizi segreti devono seguire le direttive del Governo, ma non devono identificarsi con logiche di potere che nulla hanno a che fare con la difesa delle istituzioni democratiche e con la sicurezza dello Stato. I Servizi segreti devono essere in grado di svolgere la loro funzione con un’autonomia garantita da valori professionali.

 

I Servizi segreti sono stati spesso manipolati da mani sporche, che li hanno asserviti a trame antidemocratiche e le riforme non sono state capaci di eliminare questo rischio. Dopo il SIFAR, coinvolto in un progetto per mettere fuorilegge i partiti di sinistra e i sindacati, fu creato il SID, che coprì lo stragismo; poi il presidente Cossiga fece una nuova riforma con cui furono costituiti il SISMI e il SISDE, che furono affidati nei primi anni a capi poi rivelatisi piduisti.

 

Una delle principali ragioni per cui i Servizi segreti possono essere facilmente manipolati sta nel fatto che il personale non è assunto con metodi trasparenti. La riforma dei Servizi segreti di Cossiga, dopo lo scandalo dei fondi neri e anni di impotenza strutturale del SISMI e del SISDE, è nata proprio dall’esigenza di chiudere definitivamente la stagione del nepotismo e del clientelismo denunciata dalla relazione del Comitato parlamentare di controllo per i Servizi segreti presentata il 15 luglio 1997. Si parlava, in quella relazione, di un sistema di reclutamento "non idoneo a garantire la trasparenza e la migliore efficienza" e che anzi si era "dimostrato fonte di favoritismi con pesanti riflessi negativi per l’immagine e per il buon andamento dei Servizi".

 

Il disegno di legge che è in discussione oggi - si dice - è necessario al fine di introdurre da subito nuove disposizioni in grado di garantire un adeguato livello di operatività dell’intelligence in relazione all’attuale contesto interno ed internazionale.

 

Il fatto che i Servizi segreti possano operare oltre i confini della legalità è nella loro stessa natura. Gli uomini dei Servizi hanno sempre avuto alle dipendenze, pagati in nero, specialisti in operazioni illegali (intercettazioni ambientali e telefoniche, perquisizioni, e così via) e finora degli abusi commessi rispondevano di persona; dovevano, cioè dimostrare che era l’unico modo per difendere un interesse vitale del Paese.

 

In anni passati è stata spiata la vita privata di uomini politici, sindacalisti, imprenditori; sono state stilate liste di proscrizione; sono stati coperti i responsabili di stragi; sono stati fatti accordi con potenti associazioni segrete; è stata organizzata una rete clandestina come Gladio, che faceva addestramento militare e che nulla aveva a che fare con l’interesse nazionale, ma operava per deviare inchieste e contro le istituzioni democratiche. Di fatto, anche questa organizzazione ha potuto contare sull’impunità perché l’abuso restava segreto.

 

La novità inserita nel disegno di legge che stiamo esaminando è che l’impunità viene sancita per legge. Cito testualmente dall'articolo 4: "non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali".

 

L’aspetto grave e inquietante sta nel fatto che le operazioni e le illegali condotte necessarie ("coperte da una speciale causa di giustificazione") vengono autorizzate dal Presidente del Consiglio. È inoppugnabile che quella del Presidente del Consiglio sia la figura istituzionale più propria ad assumersi la responsabilità generale dell’operazione dei Servizi segreti, ma non si può ammettere che in uno Stato di diritto chi è alla guida, cioè il Governo, abbia anche la facoltà di preordinare operazioni illegali. Senza il controllo della magistratura, e con la garanzia dell’impunità, gli agenti segreti potrebbero essere tentati, ancora più che nel passato, di lavorare per il Palazzo piuttosto che per il Paese.

 

Questo è il punto e proprio questo si deve evitare nel nostro Paese, dove già esiste un palese conflitto di interessi.

 

Nella scorsa legislatura il Comitato parlamentare di controllo per i Servizi denunciò che imperavano clientelismo e favoritismi nei criteri di assunzione del personale dei Servizi segreti. L’impotenza, l’inefficacia e gli abusi ne erano l’effetto.

 

Noi riteniamo che si dovesse partire da lì per la riforma e gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo tendono a limitare i superpoteri che vengono attribuiti al Presidente del Consiglio e ad inserire clausole di trasparenza e garanzia. La prima necessità è di garantire la trasparenza del reclutamento, quindi bandi pubblici e selezione rigorosa (mi riferisco all’articolo 3).

 

Nelle Commissioni affari costituzionali e difesa, che hanno esaminato la proposta di legge, si è raggiunta un’intesa tra la Casa delle Libertà e settori dell’Ulivo per affiancare al Presidente del Consiglio tre saggi, scelti tra magistrati a riposo, su indicazione della maggioranza del Comitato parlamentare di controllo, che dovrebbero coadiuvare "il Presidente del Consiglio nell’esercizio del potere di autorizzazione" (articolo 4). Ma di fatto i garanti, per la loro intrinseca subordinazione al Presidente del Consiglio, rischiano di ridursi a fare da schermo alle sue decisioni in materia di operazioni illegali.

 

Il principale ingombro alla riforma è proprio il ruolo che si vuole dare al Capo dell’Esecutivo. È un nodo che si può sciogliere - e in questa direzione vanno i nostri emendamenti - solo con una netta separazione tra le responsabilità del Presidente del Consiglio, che sono di carattere generale, e quelle dei Direttori dei Servizi, che sono di carattere professionale ed operativo.

 

Noi chiediamo che siano questi ad assumersi il rischio di "coprire" gli agenti segreti quando oltrepassano i confini della legge. In tal caso il ruolo dei garanti - che noi chiediamo vengano nominati dai Presidenti della Camera e del Senato (articolo 10-decies di cui all'articolo 4) - non risulterebbe condizionato dalla cogestione con il Presidente del Consiglio e i garanti avrebbero l’obbligo di rispondere dei loro interventi davanti a organismi parlamentari. Noi riteniamo che ciò sarebbe una garanzia per l’uso democratico dei Servizi segreti.

 

Per concludere, signor Presidente, svolgerò una considerazione che attiene all’attualità politica. Agenti dei Servizi italiani sono stati impiegati nelle operazioni di guerra in Iraq, a fianco delle truppe angloamericane e sotto il comando dell’esercito degli Stati Uniti d’America. Sorgono spontanee almeno due domande: l’intervento dei Servizi in Iraq è stato realizzato ai fini della tutela della sicurezza del nostro Paese? Ci risulta che l’Italia non fosse in guerra, quindi sulla base di quali decisioni agivano queste forze?

 

Ora, o il Parlamento italiano ha sottoscritto la dottrina Bush sulla sicurezza nazionale e sulla guerra preventiva, adottando quale strumento operativo esattamente questa guerra infinita e indefinita contro il terrorismo (ma io non me ne sono accorto), o quella presenza a sostegno di azioni militari è stata illegale, ossia contro le stesse decisioni del Parlamento e sicuramente contro la Costituzione della Repubblica.

 

Il controllo, anzi i superpoteri attribuiti al Presidente del Consiglio sui Servizi - anche in considerazione di questa vicenda - gettano una luce sinistra su questa riforma e ci attendiamo che almeno alcune delle modifiche da noi sollecitate trovino considerazione da parte del Governo.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

 

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è opinione condivisa che la funzione di intelligence rilevante per ciascun Paese è ancora più indispensabile per una media potenza come l’Italia. Paghiamo ogni decisione errata più duramente di altri, mentre sono accresciute le incognite dello scenario globale ed i relativi rischi.

 

C'è il portato del nuovo terrorismo internazionale, ma anche il dato che dopo la stagione della guerra fredda, caduto l'argine del comune nemico sovietico, non sarebbe saggio fidarsi integralmente di Stati amici e alleati, che sono al contempo temibili concorrenti economici e finanziari nella continua competizione dalla quale discendono le gerarchie di potenza tra gli Stati.

 

L'attività di informazione riguarda dunque non solo questioni militari e diplomatiche, ma anche economiche e tecnologiche, particolarmente nel campo delle tecnologie avanzate, cosiddette dual use. Anzi, si può affermare che tendenzialmente la priorità si sposta dall'ambito militare a quello della dimensione economica. La politica della sicurezza nazionale è così diventata più complessa.

 

Con la delegittimazione e destrutturazione di quasi tutte le istituzioni internazionali e dei loro trattati, con la crisi del multilateralismo, plasticamente resa evidente dalla recente vicenda irachena, diventa ancora più vero il motto "trust, but verify" (fidati, ma verifica).

 

Tutto ciò impone l'adeguamento del pensiero strategico nazionale della policy di sicurezza, del capitale umano, organizzativo e materiale, rivolti al potenziamento delle capacità del sistema di intelligence nazionale.

 

Dobbiamo chiederci: a queste esigenze risponde la miniriforma disegnata e presentata all'insegna dell'urgenza e dell'essenzialità, in nome dell'emergenza del terrorismo internazionale?

 

Ebbene, essa non vi risponde. Peraltro l'iter non ha avuto quell'invocato carattere di urgenza che giustificasse una discussione finalizzata solamente a cambiamenti limitati, con effetti, però, comunque rilevanti sull'intero sistema, con esiti forse opposti a quelli desiderati, probabilmente dannosi per l'efficacia dei Servizi di informazione.

 

In secondo luogo, ci sono flagranti omissioni. Si lasciano in questo passaggio revisivo componenti e/o parti del sistema di intelligence in una sorta di vuoto giuridico.

 

Penso al RIS che svolge servizi di intelligence a tutti gli effetti, mentre le operazioni delle nostre Forze armate, di cui il RIS è parte, sono regolate da fonti primarie quali il codice penale militare di guerra e/o di pace.

 

Aggiungo che purtroppo i tre cardini dell'intervento riformatore dichiarato - reclutamento, garanzie funzionali, segreto di Stato - sono mal riusciti in ragione di un impianto incompleto e disorganico.

 

Il disegno di legge affida ad un successivo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di reclutamento, ma francamente il Presidente del Consiglio è in grado di farlo oggi stesso, superando la circolare Dini.

 

Ferma restando la responsabilità dei Direttori dei Servizi, basta una circolare presidenziale per affrontare e disciplinare tre aspetti distorsivi emersi nel tempo: il noto fenomeno dei "figli d'arte"; quello della cosiddetta colonizzazione a seconda del corpo e/o dell'amministrazione da cui proviene il direttore; l'esigenza di rafforzare la presenza di personale qualificato proveniente dalla società civile.

 

Sono tre fondamentali aspetti risolvibili con atto amministrativo.

 

L'intelligence non è che funziona di più e meglio per legge; funziona con un buon reclutamento che garantisca le competenze che oggi occorrono e la conseguente funzionalità delle medesime.

 

Sulla questione delle garanzie funzionali alla fine si è approdati ad una sorta di Golem politico, giuridico e operativo, allorché qui politicamente stabiliamo che una responsabilità politica, quale è quella della gestione dei Servizi, può essere giudicata, in prima istanza, in una sede impropria quale quella giudiziaria.

 

E sono confortato in questa opinione da quello che risulta dallo spirito del pronunciamento della Corte costituzionale con la sentenza 24 maggio 1977, n. 86.

 

Non c'è Comitato dei garanti che possa dare un credibile avallo, per quanto indiretto, ad una decisione politica, che attiene alla sfera della responsabilità politica di chi ne è investito: l'intelligence funziona se il responsabile politico non si defila.

 

Tra l’altro, solo così si concreta il passaggio dal concetto di prevalente responsabilità giuridica a quello di responsabilità politica per l’operato degli organi di intelligence. Tanto più che un qualunque magistrato può tranquillamente ignorare il parere di questo Comitato e procedere ugualmente sino ad una impropria sollevazione di conflitto di attribuzione tra poteri.

 

Per trovare un nuovo equilibrio tra estensione e potenziamento delle garanzie funzionali e controllo democratico del loro uso, ritengo personalmente che la scelta più lineare e logica sarebbe quella di rafforzare i poteri di verifica in ambito parlamentare e quindi quelli del relativo Comitato.

 

Nell’impianto al nostro esame, giuridicamente, abbiamo un Comitato dei garanti che non è sottoposto ad alcun controllo democratico o legale e che, composto da magistrati, deve giudicare in istruttoria sulla violabilità di determinati articoli del codice penale. Una contraddizione in termini, perché non si può essere nel ruolo di chi deve fare rispettare la legge e farla violare, specie quando i criteri di indispensabilità e proporzionalità per tale violazione sono e restano politici e operativi, rispettivamente in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Direttore del Servizio.

 

A me sovviene il dubbio che, operativamente, stiamo costruendo una situazione paradossale. L’intelligence per sua natura opera letteralmente a "cervello aperto"; ora, questo chirurgo, anziché ricevere dal decisore politico un diniego oppure un consenso informato a procedere in corsa contro il tempo, deve sottoporre, prima di ogni operazione, i dettagli ad un gruppo di autorevoli rispettabili incompetenti, dal cui parere di indispensabilità e proporzionalità non si può deviare, salvo poi, riuscita o fallita l’operazione, essere sottoposti a processo per devianza da parte di un quarto totalmente estraneo alla questione.

 

Cari colleghi, nel secondo mestiere più antico del mondo o c’è la consapevolezza di una protezione concreta e ragionevole o manca quel carburante che è la fiducia. Qui la garanzia significa immunità, non impunità, nell’esercizio delle proprie funzioni in un ambito ben definito e delineato, revocabile dal responsabile politico, sindacabile in Parlamento e giudicabile nei tribunali, una volta revocata la copertura.

 

Per tali ragioni io vorrei delle garanzie reali per questi servitori dello Stato, non un garantismo astratto che in ogni caso non risolve il problema delle cosiddette deviazioni che, siano fatti di volgare corruzione o altro, rientrano pienamente nella responsabilità dell’autorità politica che, in ultima istanza, ne risponde. Con pseudogaranzie otteremo solo le dimissioni dei ricercatori, analisti e operatori più esposti a rischio giudiziario, cioè i veri operatori, trasformando lo strumento in un vacuo "rapportificio". Vorrei ricordare che gli statunitensi hanno pagato la burocratizzazione dei loro organismi con i 3.000 morti di quel drammatico 11 settembre. Il segreto di Stato è parte integrante delle garanzie funzionali; senza il segreto, evidentemente, nessuna intelligence su fonti occulte può funzionare.

 

Vorrei avessimo presente in proposito la lettera della già citata sentenza della Corte costituzionale del 24 maggio 1977, n. 86: "Non vi è dubbio che nel contrasto fra l’interesse della sicurezza e quello della giustizia, il primo costituisca interesse essenziale, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione. È ben possibile quindi il condizionamento della funzione giurisdizionale a tutela della sicurezza dello Stato, con il solo limite della necessità della motivazione del provvedimento da parte dell’Esecutivo che oppone il segreto di Stato, onde rendere possibile il sindacato, oltre che ad opera del giudice, soprattutto in sede parlamentare (in modo che sia assicurato l’equilibrio tra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzione)". Non c’è conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dunque, perché senza sicurezza la legge è inoperante.

 

Il disegno di legge definisce la funzione ma non la natura del segreto di Stato, mantenendo una irreale distinzione tra documento classificato dallo Stato e segreto di Stato. Sono la stessa cosa e la riprova l’abbiamo negli atti coperti dal segreto istruttorio: abbiamo mai visto qualcuno che non sia un magistrato declassificarli? O qualcuno sollevare conflitto di attribuzione? No, e sarebbe bizzarro altrimenti.

 

Onorevoli colleghi, se l’emergenza terroristica è reale e pressante allora il Governo può fronteggiarla adesso con un reclutamento mirato, oppure l’emergenza terroristica è reale, ma relativa - come spesso ci viene ripetuto - ed allora, fatto salvo comunque il reclutamento, è necessaria una legge organica perlomeno della stessa qualità di quella che viene superata, la qual cosa non può dirsi per questo provvedimento.

 

La sostanza di questo testo è di proporre soluzioni a problemi non differibili, appunto, in materia di reclutamento, garanzie funzionali e segreto di Stato, lasciando formalmente inalterato il resto dell’impianto esistente.

 

Il reclutamento non viene risolto in termini di urgenza, perché delegato ad ulteriore legislazione secondaria del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Le garanzie funzionali appaiono aleatorie, perché il potere d'intrusione della magistratura è superiore a quello della protezione offerta dalla responsabilità politica di garantire la sicurezza e l’interesse generale dello Stato con mezzi non convenzionali, anche se non completamente e necessariamente extra legem.

 

Il segreto di Stato non è definito in sé, ma nella natura della sua tutela e sganciato dalla sua classifica, il che è un controsenso politico, giuridico ed operativo.

 

Con le mezze misure, come quelle di questo provvedimento, difficilmente avremo operativi migliori, forse agiremo tardi e male, con più fatica proteggeremo i nostri segreti, saremo più esposti ai rischi delle nuove minacce ed ai conseguenti potenziali disastri in un mondo nel quale i nemici sono tanti e gli amici insicuri.

 

Per queste ragioni, la nostra valutazione di insoddisfazione potrà mutare in rapporto all’accoglimento delle proposte emendative presentate all’esame dell’Aula.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falcier. Ne ha facoltà.

 

FALCIER (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, i Servizi segreti dei Paesi occidentali si trovano ad affrontare certamente compiti nuovi e maggiori rispetto ai decenni passati. Questo principalmente perché sono il più importante apparato apprestato dallo Stato contro le nuove forme organizzate di terrorismo internazionale ed interno.

 

Gli esperti concordano nel dire che il terrorismo può essere sconfitto solo con operazioni di intelligence coordinate tra i Servizi segreti dei maggiori Paesi. Ma c’è di più. I Servizi segreti si trovano oggi spesso a giocare anche un ruolo nell’economia reale del Paese, in quanto svolgono - ed è bene che lo facciano - attività di controspionaggio economico.

 

Questa situazione impone di ripensare l’organizzazione dei Servizi segreti per rafforzarne l’efficienza ed adattarne l’organizzazione stessa al nuovo contesto internazionale. Ecco la necessità e l’opportunità - almeno questo è il mio pensiero - di una normativa che sia prevista per legge.

 

A me pare che presupposti minimi di un servizio efficiente di intelligence siano in particolare: la chiarezza delle linee guida che devono ispirare l’azione dei Servizi e soprattutto la chiara indicazione delle priorità su cui devono essere concentrate le risorse e gli obiettivi; risorse umane adeguate; la possibilità di agire in un quadro giuridico che quanto meno non ostacoli le operazioni in corso; infine, e non ultime, risorse finanziarie adeguate.

 

Mi sembra che la riforma oggi in discussione affronti queste tre questioni cruciali. In particolare, la proposta di legge individua nel Capo del Governo il responsabile politico ultimo della strategia di intelligence nazionale. Il Presidente del Consiglio è certo coadiuvato nel suo agire, in modo diverso dal Comitato parlamentare per i Servizi, da un Comitato interministeriale per la sicurezza ristretto, ma la legge chiarisce in più punti che il responsabile dell’attività dei Servizi davanti al Parlamento e all’opinione pubblica nazionale è il premier, che deve garantire non solo che l’attività dei Servizi sia svolta nel rispetto della legge, ma anche che sia attuata in modo efficiente e il più possibile rispondente alle esigenze del Paese.

 

La legge, ancora, affronta anche la questione cruciale del reclutamento del personale. Nei Paesi di più antica tradizione, il personale dei Servizi segreti viene reclutato fra gli studenti più brillanti e più specializzati delle migliori università. Questo è l'unico modo, probabilmente, di garantire un processo di selezione che completi i ranghi dei Servizi con il personale di cui questi effettivamente necessitano.

 

Certo, questo processo deve svolgersi in modo trasparente e la legge attribuisce ancora una volta al Presidente del Consiglio la responsabilità di individuare forme di reclutamento del personale specializzato idonee a favorire l'accesso ai Servizi dei più dotati e in modo - lo confermo - assolutamente trasparente.

 

Infine, il disegno di legge in discussione offre "garanzie funzionali" agli operatori dei Servizi, garantendo loro una causa di non punibilità nel caso si trovino a compiere attività illecite nell'esercizio delle loro attività. Sarebbe naturalmente paradossale che un agente impegnato a combattere il terrorismo, infatti, fosse perseguito per violazione, ad esempio, della corrispondenza, ove cercasse di intercettare le comunicazioni criminali. La previsione dell'articolo 4 è, pertanto, alquanto opportuna. Del resto, mi pare che questa garanzia funzionale sia molto - forse troppo - compressa e limitata dalle procedure e limitazioni previste dallo stesso articolo.

 

Queste procedure e limitazioni fanno ritenere possibile, o almeno da non escludere, che nel futuro si potrà assistere ad accuse in cui potrebbero essere coinvolti gli stessi responsabili per l'uso o per le autorizzazioni a tale tipo di garanzie. Del resto, pare questo il prezzo da pagare per raggiungere una mediazione in un settore così delicato ed ottenere - almeno così spero - la convergenza quantomeno parziale su un tema che opportunamente ha bisogno di un sostegno che vada oltre la maggioranza governativa.

 

Infine, oltre questa prima considerazione, la proposta di legge suggerisce un ulteriore spunto e, precisamente, induce a domandarsi se le risorse finanziarie destinate ai Servizi siano adeguate e sufficienti. Questa legge non poteva e non doveva affrontare il problema, ma è certo che in questo quadro internazionale le risorse devono essere naturalmente consistenti. Forse questa legge quadro - ripeto - non è il luogo adatto per fissare stanziamenti ulteriori per i Servizi, ma certo il legislatore dovrà tener conto di questa esigenza in altre sedi, in sedi più opportune. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

 

*VITALI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il senatore Nieddu ha già espresso l'opinione del nostro Gruppo sull'insieme di questo provvedimento. A me spetta il compito di intervenire su un argomento che, peraltro, riteniamo cruciale, quello che riguarda il segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo.

 

Tutti ci rendiamo conto dell'importanza di quest'argomento. Purtroppo, la storia politica italiana, almeno dal 12 dicembre del 1969, è stata caratterizzata da stragi immani che hanno colpito le nostre città, la nostra gente, e i relativi processi sono stati lunghi, defatiganti, difficilmente sono giunti ad una conclusione certa, ma in ognuno di questi processi - si può dire - vi è stato il coinvolgimento di apparati dello Stato, di apparati fra i più delicati, quelli preposti alla tutela della sicurezza collettiva.

 

Fra questi numerosi processi, ne cito ad esempio uno per il quale si è giunti alla sentenza definitiva, quello per la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Insieme agli autori materiali della strage, un gruppo di neofascisti, le sentenze passate in giudicato hanno individuato anche appartenenti ai Servizi di sicurezza che hanno depistato e distolto l’attenzione dei magistrati che stavano indagando dagli autori della strage.

 

Vi è quindi una questione molto rilevante: quando si tratta di delitti di strage e di terrorismo, il segreto di Stato non deve essere opposto. È una questione che è sorta nel Paese per questi reiterati, numerosi e gravissimi episodi ed è una questione che fin dal 1984 l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto a Bologna, allora presieduta da Torquato Secci e oggi presieduta da Paolo Bolognesi, ha posto all’attenzione del Paese con una proposta di legge d’iniziativa popolare.

 

Nel luglio dello scorso anno, il 25, per la precisione, insieme ad altri 52 colleghe e colleghi (che tra l’altro - voglio ricordarlo - appartengono a tutti e due gli schieramenti che sono presenti nel nostro Senato e quindi non sono solo colleghi di opposizione, ma anche di maggioranza) ho presentato un disegno di legge che poi è stato discusso nell’ambito - com’era giusto - della proposta governativa di riforma dei Servizi di informazione e sicurezza.

 

È un disegno di legge molto semplice (consta di dieci righe), che riprende integralmente la proposta di legge di iniziativa popolare e interviene dopo l’articolo 15 della legge n. 801 del 1977 relativo al segreto di Stato. Con la nostra proposta il segreto "non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi: a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale".

 

La discussione su questa proposta, nel corso di lunghi anni (perché ormai dal 1984 ne sono passati davvero tanti, quasi venti), è stata caratterizzata da una serie di passaggi, che io credo però non siano stati assolutamente sufficienti a fugare i dubbi che l’attuale normativa sia assolutamente da superare in quanto fonte di guai molto seri.

 

Il punto di fondo è che la legge attuale, appunto la n. 801 del 1977, prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri a poter gestire, a poter apporre il segreto di Stato, con un comma, il secondo dell’articolo 12, il quale stabilisce però che "in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale".

 

La formulazione però è - come voi capite, colleghe e colleghi - piuttosto generica ed è successo in diversi procedimenti per stragi (cito ad esempio quello per la strage dell’Italicus), in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti politici, che la prerogativa governativa nella gestione politica del segreto di Stato sia entrata in conflitto con un’altra importantissima funzione dello Stato, cioè quella giurisdizionale. In questi casi le ragioni della segretezza si sono contrapposte a ragioni altrettanto, se non ancora più importanti per lo Stato: il perseguimento della verità e della giustizia nei reati di strage.

 

Ecco allora la necessità di riformare il testo di legge che è attualmente in vigore e la necessità di prevedere che in questi casi il segreto di Stato non possa essere opposto in nessuna forma.

 

Ci è stato obiettato che, in particolare con il nuovo articolo 204 del codice di procedura penale del 1988, il problema si poteva ritenere superato in quanto tale articolo stabilisce che non possono essere oggetto del segreto di Stato "fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale".

 

La proposta del Governo interviene in questa materia ed interviene su un punto sicuramente rilevante: mentre ora non vi sono termini temporali per la decorrenza del segreto di Stato, la proposta governativa stabilisce che il vincolo derivante dal segreto cessa decorsi 15 anni dalla sua apposizione. Quindi vi è una limitazione temporale. Ciò ha un valore di carattere generale, non solo con riguardo ai questi casi gravi e specifici cui mi sto riferendo.

 

A nostro modo di vedere, si tratta di un fatto importante, ma non ancora sufficiente. Infatti nel testo governativo resta quello che è l’attuale secondo comma dell’articolo 12 della legge n. 801 del 1977: "In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale".

 

A noi sembra di poter dire che sia la modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale del 1988, sia tale proposta del Governo non sono assolutamente sufficienti a realizzare l’obiettivo che noi qui proponiamo: quando si esaminano reati gravissimi quali la strage il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma.

 

Per questa ragione insistiamo su tale aspetto. Abbiamo trasformato il nostro disegno di legge in un emendamento che è stato presentato all’esame dell’Aula. Nel corso della discussione sulla riforma complessiva dei Servizi di informazione e di sicurezza abbiamo ascoltato in audizione il Presidente dell’Unione delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi, Paolo Bolognesi, insieme ad altri rappresentanti di tali associazioni ed anche nel corso di tali audizioni è emersa l’estrema attualità dell’argomento che qui proponiamo.

 

Vi sono altre proposte emendative contenute in disegni di legge organici al nostro esame, che sicuramente vanno in questa direzione. Mi riferisco, ad esempio, al disegno di legge presentato dal collega Massimo Brutti, anch’esso trasformato in emendamento, che interviene sull’articolo relativo al segreto di Stato e conferma la temporaneità del medesimo, quindi la sua limitazione temporale, prevedendo che in nessun caso possono essere oggetto del segreto previsto da tali articoli i delitti di devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 del codice penale), di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) e di strage (articolo 422 del codice penale). Si tratta di una formulazione analoga, anche se non identica, a quella da noi proposta.

 

Ritengo che sia indispensabile accogliere da parte del Senato della Repubblica tale istanza. È necessaria quindi una normativa che vada oltre il testo qui presentato dal Governo. Desidero peraltro ricordare che il ministro Frattini, in sede di esame congiunto del provvedimento da parte delle Commissioni difesa e affari costituzionali, si è dichiarato disponibile a prendere in esame soluzioni emendative che potranno essere elaborate anche nel corso della discussione che si svolgerà in quest’Aula e che il Governo potrà presentare in qualsiasi momento. Ritengo che questo sarebbe altamente auspicabile.

 

C’è una ferita profonda, lacerante, che ha contrapposto in tutti questi anni la necessità di raggiungere la piena verità e la giustizia su tanti delitti di strage nel nostro Paese con l’apposizione in molti casi del segreto di Stato. Questa lacerazione, questa ferita deve essere superata. La democrazia italiana può rafforzarsi e riacquistare piena credibilità nei confronti dei cittadini se fa piena luce su questi orrendi delitti che l’hanno macchiata in tutti questi anni, ma che pure non l’hanno piegata.

 

Credo che la discussione che stiamo svolgendo oggi, in quest’Aula, su tale importante argomento possa essere l’occasione per sanare questa ferita e per andare incontro ad un’istanza che in modo molto forte ma anche molto motivato ci propongono tutte le associazioni di familiari delle vittime delle stragi del nostro Paese.

 

L’atteggiamento che, come Gruppi di opposizione, terremo sui provvedimenti in esame e anche sul voto finale di questo provvedimento sarà sicuramente legato al modo con il quale il Governo e la maggioranza vorranno valutare queste proposte.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita-L’Ulivo ha molte ragioni di perplessità sui contenuti del disegno di legge governativo di riforma dei Servizi di informazione e sicurezza. La perplessità non è preconcetta sulla materia, né pregiudiziale su una proposta del Governo; le sue ragioni risiedono, invece, nella consapevolezza della necessità di aggiornare la materia e nella constatazione che a questa necessità il Governo risponde in maniera inadeguata e, in qualche passaggio, pericolosa.

 

Il disegno di legge governativo si configura, in primo luogo, come un intervento blando e insufficiente di riforma degli apparati informativi. È una riforma non sufficientemente ambiziosa nelle sue aspirazioni; eppure, questo è il tempo per una riforma di sostanza.

 

La tragedia della guerra - dalla quale non siamo ancora usciti e nella quale, anzi, il Governo è intenzionato a far entrare direttamente l’Italia - è qui a richiamarci il cambiamento del quadro internazionale. Contemporaneamente, i lavori della Convenzione europea per il Trattato costituzionale sono il segno delle opportunità nuove che ci offre il vivere da europei.

 

Il contesto internazionale è profondamente mutato rispetto a quello nel quale venne varata la legge n. 801 del 1977; basti ricordare che è venuta meno la minaccia rappresentata dall’apparato bellico del Patto di Varsavia.

 

L’Italia si trova dunque ad affrontare oggi rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto ad allora ed è divenuta preminente la minaccia costituita dal terrorismo nazionale, estero ed internazionale, alimentato dagli estremismi ideologici e dal perdurare di conflitti locali. La criminalità organizzata interna e internazionale dedita al traffico di stupefacenti e armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori condiziona in maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale. Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari, dai rischi biologici ed ecologici, dalla proliferazione di materiali nei settori nucleare, chimico e batteriologico.

 

Una riforma del sistema di intelligence deve quindi mirare a porre gli apparati nelle condizioni di fronteggiare una complessa serie di fenomeni alimentati da instabilità e tensioni del quadro internazionale che non trovano più un argine nell’ordine forzato imposto dalla logica dei blocchi. Ciò avrebbe richiesto nella proposta governativa e richiede ora, al Senato, profonde innovazioni nell’organizzazione degli apparati di informazione e sicurezza al fine di potenziarne, in particolare, le capacità di acquisizione ed elaborazione di dati e di informazioni.

 

Anche sull’altro versante delle novità - la dimensione europea di fenomeni e risposte relativi all’intelligence - il disegno di legge del Governo è silenzioso. Manca completamente, nella prospettiva che ci è presentata dal Governo, il tema del collegamento con analoghe strutture degli altri Paesi dell’Unione Europea. L’unità europea si costruisce anche su piani come questo, senza reticenze. Il rischio, altrimenti, è che qualcuno proceda per conto suo, come la recente vicenda delle microspie rinvenute nella sede del Consiglio dell’Unione a Bruxelles potrebbe dimostrare.

 

Né si dica che la materia non è ancora comunitaria. La comunitarizzazione dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza è non solo uno dei capisaldi di lavoro della Convenzione europea e della ormai prossima Conferenza intergovernativa, ma è anche una delle esigenze che con maggiore continuità le opinioni pubbliche europee, compresa quella italiana, esprimono. Dunque, procedendo fra i primi ad immaginare e a normare i nostri comportamenti da europei, possiamo indicare la strada agli altri e comunque porre le basi sulle quali confrontarci in sede comunitaria.

 

Non si tratta solo di immaginare il futuro; ci sono, ormai, procedure che richiedono il coordinamento. L’avvio operativo della Forza di intervento rapido europea, con l’assunzione delle operazioni in Macedonia, viene a confermarci che il coordinamento dei Servizi segreti militari è già un’esigenza. Tale coordinamento dovrà avere organismi di controllo parlamentare, luoghi in cui il diverso strumento dell’esercizio della sovranità popolare non significhi il venir meno di questa sovranità.

 

Anche sul piano dell’Europol - come ha dimostrato una recente indagine conclusa dal nostro Comitato parlamentare di controllo su questo organismo - si registrano novità interessanti di coordinamento e di azioni comuni di indagine e non solo di informazione.

 

Ecco un altro capitolo da riempire di previsioni, di indirizzi del Parlamento e di impegni del Governo; ecco un altro lavoro da fare qui in Senato, completando il disegno di legge del Governo. E non si tratterà solo di colmare queste ed altre assenze: occorre anche migliorare, correggendola o modificandola in punti significativi, la proposta che il Governo fa al Parlamento.

 

Ho già osservato che l’esigenza di riarticolazione profonda della struttura organizzativa della nostra intelligence è stata volutamente trascurata nell’impostazione prescelta dal Governo, preferendosi una linea di interventi settoriali su alcuni profili discutibilmente ritenuti prioritari, come quello delle garanzie funzionali, di cui tratta l’articolo 4. Questo articolo, nel testo originario del Governo, prevede, al comma 1, che "non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali".

 

Risulta francamente difficile per noi accettare che l’architrave della riforma legislativa sia fornire una causa di giustificazione per i reati commessi dagli operatori dei Servizi, piuttosto che dare ai Servizi medesimi una configurazione più moderna ed efficiente che renda inutile commettere reati per procurarsi le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti istituzionali.

 

Il fatto che i Servizi segreti possano operare oltre i confini della legalità è certamente nella loro natura; essi hanno sempre avuto alle dipendenze, pagati senza lasciare tracce, specialisti in scassi e chiavi false, in intercettazioni telefoniche e ambientali. Finora, rispondono di persona di eventuali abusi sapendo di dover dimostrare che era l’unico modo per tutelare un interesse vitale per la nostra Repubblica. La novità del disegno di legge Frattini è che l’impunità verrebbe sancita per legge.

 

Le operazioni coperte da una speciale causa di giustificazione hanno come unico arbitro, al di sopra della legge, il Presidente del Consiglio. Se il modello è la CIA americana, come con qualche vezzo lo stesso ideatore non ha mancato di sottolineare, bisogna osservare che la CIA è stata pensata per operare non negli Stati Uniti ma all’estero, su mandato, quindi, di una potenza globale, mentre la nostra intelligence ha i confini dell’Italia. Anzi, se c’è un aspetto che il disegno di legge non affronta in modo adeguato è proprio la differenziazione dei Servizi, che tendono quasi inevitabilmente, per le dimensioni italiane, a seguire tutti prevalentemente le questioni interne.

 

Gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Margherita-l’Ulivo hanno seguito una duplice linea: da un lato, si è cercato, per quanto possibile, di irrobustire questa gracile proposta di riforma affinché essa non si riduca all’introduzione delle garanzie funzionali; dall’altro, si sono operati interventi puntuali rispetto a specifiche soluzioni del disegno di legge non ritenute condivisibili.

 

Nella prima prospettiva, abbiamo utilizzato e trasposto nell’articolato una serie di disposizioni tratte da un organico - sottolineo l’aggettivo "organico"- disegno di legge di riforma dei Servizi per l’informazione e la sicurezza che il senatore Severino Lavagnini - recentemente scomparso e il cui lavoro cerco ora di continuare - aveva presentato nel corso di questa legislatura, ma che traeva ispirazione da proposte di riforma elaborate nella legislatura precedente.

 

Il nostro obiettivo è, a questo proposito, quello di valorizzare la responsabilità generale in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato però da altro soggetto. Allo stesso tempo, seguendo un’ispirazione che nel disegno di legge governativo è assente, noi riteniamo che il Presidente del Consiglio non debba monocraticamente gestire la materia della politica informativa, ma che la sua alta direzione e responsabilità generale debbano essere raccordate agli indirizzi generali deliberati in materia dal Consiglio dei ministri. Si tratta della migliore garanzia contro rischi di gestioni personalistiche che non troverebbero riscontro nel nostro quadro costituzionale.

 

Il raccordo con gli indirizzi deliberati dal Consiglio dei ministri può e deve essere garantito, a nostro parere, attraverso una valorizzazione del ruolo del Comitato interministeriale per i Servizi di informazione e sicurezza, che il disegno di legge governativo riduce ad una sorta di organo di consulenza del Presidente del Consiglio e che noi intendiamo invece rendere organo di indirizzo, regolazione e controllo degli organismi informativi (come recita l'emendamento 1.4 da noi presentato).

 

Ma è soprattutto dagli emendamenti presentati dal Gruppo Margherita-l’Ulivo in materia di ordinamento del personale e di determinazione dei criteri di reclutamento dello stesso che si può maggiormente misurare la distanza della nostra visione dall’impianto presentatoci nel disegno di legge governativo. Addirittura, il testo proposto incredibilmente accantona un tema nodale per la funzionalità dei Servizi e che in passato è stato al centro di molte polemiche.

 

Gli emendamenti presentati dal Gruppo Margherita-l’Ulivo all’articolo 3 iniettano una robusta dose di organicità al disegno di riforma, provvedendo a delineare un compiuto sistema di reclutamento, una disciplina coerente in tema di stato giuridico ed economico, norme in materia di organizzazione e funzionamento, di contabilità e spese dei Servizi.

 

Sempre in questo filone di interventi strutturali, non si può fare a meno di segnalare la riscrittura dell’articolo 11 della legge n. 801 del 1977, da noi proposta in termini più decisi rispetto a quella del Governo. Si tratta di un punto per noi particolarmente importante. Come è centrale che l’intero Governo partecipi alla determinazione degli indirizzi di fondo della politica di informazione e sicurezza, che spetta poi al Presidente del Consiglio gestire, così occorre assicurare sempre un efficace controllo parlamentare sulle linee generali di azione in materia.

 

Il Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza costituisce il fulcro del controllo parlamentare sull’attività svolta dagli apparati di sicurezza e sulle politiche provenienti dal Governo.

 

Al fine di incrementare la forza e la credibilità dell’azione di tale organo, abbiamo anche proposto che esso superi l’attuale composizione, proporzionale alla consistenza dei Gruppi, che inevitabilmente tende a riprodurre nel Comitato la dialettica maggioranza-opposizione propria dell’Assemblea e delle Commissioni. Valorizzando ulteriormente la natura di organo di controllo e garanzia di questo Comitato, noi proponiamo una sua composizione bilanciata, con un pari numero di rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, sganciandolo così dalla dialettica politica immediata.

 

Sul piano degli interventi più specifici e puntuali, interni - direi - alla logica del disegno di legge governativo, ribadisco la posizione critica del Gruppo Margherita-l’Ulivo circa l’intenzione di estendere le garanzie funzionali al compimento di reati che ledono le libertà costituzionalmente garantite, con le sole eccezioni previste dall’articolo 4, comma 2, cioè vita, integrità fisica, libertà personale, salute e incolumità pubbliche.

 

Non ci sembra compatibile con le garanzie contemplate dalla nostra Costituzione consentire, ad esempio, agli agenti dei Servizi di introdursi abusivamente nel domicilio o di intercettare comunicazioni telefoniche. La nostra Costituzione è molto netta nel consentire misure di questo tipo solo ad una duplice condizione: rispetto della riserva di legge e - ciò che più conta nel caso in specie - rispetto della riserva di giurisdizione, cioè previo intervento dell’autorità giudiziaria.

 

Per questa ragione il nostro codice penale punisce come reati la violazione del domicilio o l’abusiva intercettazione di comunicazioni altrui, anche e soprattutto se compiuti da agenti del pubblico potere. Di qui la nostra ferma proposta di escludere l'operatività della causa di giustificazione per tutti i reati che ledano libertà costituzionalmente garantite della persona.

 

Sarebbe, del resto, veramente paradossale che proprio un Governo e una maggioranza parlamentare che si dicono paladini delle libertà dei cittadini introducessero una misura degna di uno Stato di polizia settecentesco, negatrice dei princìpi dello Stato di diritto.

 

Al fine di rendere maggiormente meditata la decisione sul ricorso alle garanzie funzionali, i nostri emendamenti valorizzano il ruolo del Comitato dei garanti, quale organo di consulenza necessario del Presidente del Consiglio in tale ipotesi.

 

Insoddisfacente si presenta perciò la soluzione fin qui fornita su questo punto nel testo risultante dall'approvazione in sede di Commissioni riunite. Una sorta di sterilizzazione del parere dei garanti, ottenuta dando sostanzialmente a tale parere un carattere facoltativo.

 

Come avevo segnalato all'inizio, onorevole Presidente, onorevole Ministro, abbiamo dato ai nostri interventi emendativi un'impostazione priva di inutile spirito polemico; un'impostazione argomentativa e ragionata, nella consapevolezza che è nell'interesse di tutti - maggioranza e opposizione - e nell'interscambiabilità dei ruoli che caratterizza il regime democratico mettere al servizio del Paese un sistema di informazione e sicurezza efficiente ed affidabile.

 

La riforma legislativa è, infatti, destinata ad avviare - non certo a concludere - un processo di trasformazione degli apparati, ponendo le indispensabili premesse di carattere ordinamentale.

 

I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi informativi un'opera di intenso aggiornamento culturale e professionale, un'approfondita revisione delle modalità organizzative ed operative, una ridefinizione delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei cittadini e con gli interessi generali del Paese.

 

Spero che le argomentazioni esposte verranno accolte e considerate con pari spirito collaborativo dal Governo e dalla sua maggioranza, dopo che alcune prime - anche se solo parziali - modifiche, su suggerimento anche dell'opposizione, sono state apportate in sede di Commissioni riunite.

 

Se tuttavia non riusciremo a convincere il Governo e la maggioranza della fondatezza delle nostre argomentazioni, non potremo che trarne le conseguenze nel voto su una riforma che, ripeto, per ora è debole e in molte parti discutibile. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palombo. Ne ha facoltà.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, apro il mio breve intervento ricordando che già nella passata legislatura ho presentato un disegno di legge volto a mettere a punto una legislazione di base per l'attività dei Servizi segreti adeguata alle nuove realtà, alle esperienze maturate negli anni e capace, quindi, di mantenere una buona validità nel medio e nel lungo termine.

 

Con la mia iniziativa intendevo pervenire ad una riforma integrata con il contributo di tutti, che fosse di ampia e conclusiva portata. Ciò precisato, riconosco la sensibilità del Governo che si è proposto di porre l'intelligence nazionale nella condizione di operare con maggiore efficacia ed efficienza ancorché attraverso un aggiornamento meno innovativo della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

Ad ogni buon conto, il testo elaborato dalle Commissioni 1a e 4a riunite, le quali hanno posto al centro le proposte del Governo, è, secondo il mio parere, idoneo per consentire ai nostri Servizi di fronteggiare la molteplicità dei rischi, imprevedibili, multiformi e multidirezionali, che seguono la scomparsa della minaccia classica alla sicurezza.

 

Il nuovo scenario geopolitico implica, infatti, la necessità di aggiornare il ruolo dell'intelligence, facendole assumere la veste di attore proiettato sul territorio di riferimento, ma anche al suo esterno, come attesta il crescente impiego di nostri contingenti militari nei teatri di crisi dislocati all'estero.

 

Attualmente e nell’immediata prospettiva a venire, la minaccia può prendere origine dal terrorismo e dalla criminalità transnazionali, dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa, dai crescenti rischi nel settore economico-finanziario e produttivo, per effetto del processo di globalizzazione delle attività e delle relazioni fra gli Stati. Oggi si può paradossalmente affermare che l’unica certezza è rappresentata dalla persistente fluidità del quadro di riferimento che impone, ai fini della sicurezza, un’attenzione e una risposta continue e tempestive.

 

Posto il quadro operativo che ho riassunto, l’introduzione dell’istituto delle "garanzie funzionali" è un’innovazione centrale nell’aggiornamento della normativa del 1977, che arrecherà diversi vantaggi. A questo proposito, tali garanzie risolveranno, tra l’altro, la problematica determinata dall’assenza di norme efficacemente indirizzate a permettere determinati comportamenti per la protezione della sicurezza dello Stato.

 

Ad ogni buon conto, se dall’applicazione delle "garanzie funzionali" di tutela giuridica i Servizi saranno maggiormente protetti sotto l’aspetto della legalità del loro agire, in rapporto agli obiettivi da conseguire, la libertà e la sicurezza dei cittadini non potranno essere messe a rischio.

 

In breve, la normativa proposta dalle Commissioni 1a e 4a riunite appare sufficientemente esaustiva rispetto agli scopi che si prefigge. Alcune marginali modifiche potrebbero renderla ancora migliore, evitando talune superflue ripetizioni e rendendo più agevole la prassi applicativa. A questo fine ho presentato alcuni emendamenti.

 

Vorrei soffermarmi, per una rapida riflessione, sulla necessità di ricorrere tendenzialmente al procedimento a porte chiuse quando debbano essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi. Il problema da risolvere in tali evenienze discende dal fatto che occorrono talvolta molti anni e spese non indifferenti per costruire particolari professionalità nell’intelligence, mentre è sufficiente una sola esposizione al pubblico, anche di brevissima durata, per "bruciare" un agente.

 

È evidente la permanente utilità di tutelare la segretezza dell’identità degli appartenenti ai Servizi quando devono comparire nelle sedi giudiziarie nei casi di testimonianza, ferma restando l’azione libera e indipendente del giudice. Si tratta soltanto, in altre parole, di garantire l’oculata tutela di un'attività primaria e costosa che deve sempre soggiacere al giudizio irrefutabile e libero della legge penale, quando se ne presenti la necessità.

 

Ciò richiama anche l’avvertita necessità di evitare il sussistere della cosiddetta area del segreto illegale. Perché tale area sia evitata, nel provvedimento al nostro esame è riproposto il testo del comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 801 del 1977. Nel citato comma si specifica che non possono "essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale".

 

Osservo che il testo vigente dell’articolo 204 del codice di procedura penale, con previsione più specifica, nitida e successiva nel tempo, rispetto alla legge citata, si riferisce invece a "fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale".

 

Fra le due definizioni credo sia preferibile la seconda, poiché circoscrive in modo più preciso un’area molto delicata; conseguentemente, a quest’ultima dovrebbe essere allineata la prima. La norma che introduce il Comitato di garanzia deve essere tale da porre l’istituendo alto ufficio nella migliore condizione di funzionamento, al fine di coadiuvare al meglio il Presidente del Consiglio dei ministri nella concessione della "speciale causa di giustificazione".

 

La soluzione di questo problema mi sembra si possa agevolmente raggiungere delegando la definizione delle procedure del relativo funzionamento a normativa non primaria; vale a dire che sembra opportuno affidare la disciplina dell’organizzazione interna e del funzionamento del Comitato in parola a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo che sia anche sentito al riguardo il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 della legge n. 801 del 1977.

 

All’inizio del mio intervento ho affermato che avremmo dovuto cogliere la presente opportunità per varare una riforma dell’intelligence nazionale di ampia portata e idonea a fronteggiare, nel medio e lungo termine, le molteplici minacce che potranno erompere dallo scenario geopolitico contro la sicurezza militare e democratica dello Stato. A tal fine, credo che il testo che dobbiamo esaminare e approvare sia sufficientemente allineato.

 

È certo pertanto che i nostri Servizi di sicurezza saranno posti dalla nuova normativa in condizioni migliori per svolgere i loro delicati e importanti compiti.

 

Si tratta solo di insistere sul versante dell’innovazione, senza costi aggiuntivi, per trasformare un efficace aggiornamento della materia in un adeguamento dell’intera architettura del sistema intelligence, che potrà conferire al SISMI e al SISDE efficienza ed efficacia ottimali.

 

La legge n. 801 del 1977 già individua nei Ministri dell’interno e della difesa i due centri di gravità della sicurezza interna ed esterna, suddividendo le competenze per materia.

 

L’attuale suddivisione di compiti, probabilmente, fu scelta perché all’epoca si ritenne conveniente affidare la difesa della sicurezza interna ed esterna dello Stato a concetti suggestivi, ma poco efficaci, quali la sicurezza democratica e la sicurezza militare.

 

Nei Paesi occidentali avanzati nel settore dell’intelligence - e mi riferisco, tra gli altri, ad Israele, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America - i compiti in parola sono suddivisi su base geografica delle attività, distinguendo le interne da quelle esterne, in rapporto ad una correlata filosofia d’impiego dei Servizi.

 

In altre parole, da una parte, sul lato interno, un Servizio opera per la difesa e la sicurezza dello Stato e, dall’altra parte, all’estero, un altro Servizio attua la ricerca e raccoglie informazioni, sempre per lo stesso fine.

 

Analizzando, invece, gli annali del nostro sistema di sicurezza, si osserva che non mancano le sovrapposizioni operative e i conflitti di competenza.

 

Inoltre, si appura che sospinti dalla logica delle necessità, con il passare degli anni, il SISDE si è naturalmente concentrato sulla sicurezza interna e il SISMI ha marcato la sua proiezione estera, mantenendo però il monopolio in materia di controspionaggio. Ed è proprio nel compimento di questa ultima funzione che il nostro sistema si differenzia da quelli omologhi degli altri Paesi occidentali avanzati, presso i quali il controspionaggio è di competenza esclusiva dei Servizi interni.

 

Insomma, si può affermare che i nostri Servizi continueranno ad operare in una situazione non chiara, in quanto a suddivisione delle competenze. Infatti, il SISDE può agire esclusivamente all’interno, mentre il SISMI ha competenza all’estero e anche all’interno, sovrapponendosi spesso all’altro Servizio.

 

Vale a dire che il SISDE, il quale in forza di legge dovrebbe quindi procedere solo per bloccare il terrorismo di matrice nazionale, dovrebbe anche fingere di non sapere di Al Qaeda e di ogni altra forma di terrorismo proveniente dall’esterno.

 

Credo sia chiaro che una moderna organizzazione dei Servizi di sicurezza debba essere basata sul concetto di intelligence difensiva e intelligence attiva, significando che la prima dovrebbe essere rivolta quasi esclusivamente all’interno del territorio dello Stato, comprendendo il controspionaggio, e l’altra all’estero, per operarvi una ricerca attiva d’informazioni.

 

Una tale suddivisione è sicuramente più semplice e anche più economica. Essa è quella adottata dai Paesi avanzati, che ho già citato. La partizione dei compiti è agevolmente e rapidamente attuabile anche presso di noi, senza paralizzanti isteresi di ristrutturazione, atteso che i nostri Servizi con le loro strutture si sono naturalmente orientati, per quanto possibile con la vigente normativa, in tal senso.

 

Per adeguare l’architettura dell’intelligence nazionale, in modo da suddividere le competenze distinguendo la funzione difensiva da quella attiva ho presentato apposito emendamento, volto a introdurre il sistema binario per la sicurezza dello Stato, che da tempo è adottato con successo presso i maggiori Paesi occidentali.

 

L’assegnazione del controspionaggio al SISDE agevolerebbe la proiezione internazionale del SISMI, consentendo una concentrazione di uomini, mezzi e risorse di maggiore spessore, proprio in concomitanza con il costante aggravamento della minaccia d’origine esterna.

 

L’innovazione che propongo potrà essere introdotta, mentre ciascuno dei due Servizi, secondo le contingenti necessità, continuerà a svolgere operazioni anche nell’area di competenza dell’altro, per concretare una chiara e aperta collaborazione, irrinunciabile per l’efficacia dell’intero sistema. A tal fine, come già avviene, la coordinazione della collaborazione sarà eseguita a cura e sotto l’egida del CESIS.

 

Prima di concludere, reputo necessario sfiorare anche l’argomento del personale dei Servizi.

 

Innanzitutto, auspico un formale impegno del Governo a rimuovere il blocco della assunzioni, atteso che il contesto internazionale da cui possono provenire le minacce è particolarmente attivo e tale da richiedere una reattività capillare e senza soluzioni di continuità.

 

A questo proposito, sarò lieto di ascoltare il parere del rappresentante del Governo perché, a prescindere dalle norme all'esame, non mi sembra che sia conveniente, nell'immediato, procrastinare ulteriormente la rimozione di carenze di quadri nei Servizi.

Riguardo poi al reclutamento del personale, così come avviene nei Paesi che hanno solide tradizioni in materia di intelligence, mi sembra che anche noi dovremmo poter reperire elementi dal mondo accademico e dal mercato del lavoro qualificato, senza però rinunciare all'alimentazione dalle altre amministrazioni dello Stato.

 

Infatti, all'interno dell'organizzazione statale sono già disponibili elementi altamente qualificati, di provata esperienza e di sicuro affidamento, in particolare nelle Forze armate e in quelle dell'ordine. Dovremmo, inoltre, istituire anche appositi ruoli, come avviene presso Stati più ricchi del nostro, presso cui si considera antieconomico e poco sicuro restituire alle amministrazioni di appartenenza risorse umane in possesso di professionalità uniche, maturate con addestramento ed impiego nel corso degli anni.

 

In conclusione, chiedo che, di fronte all'esigenza di immettere forze fresche nei Servizi, il Governo si impegni a predisporre un corollario della riforma che, attraverso procedure selettive e di reclutamento ad hoc, consenta agli organismi informativi di approvvigionarsi di nuove energie, sia dalle altre amministrazioni dello Stato, sia dal mondo accademico che dal mercato del lavoro qualificato, come ho già detto.

 

L'accoglimento delle mie proposte, senza stravolgere le finalità che il Governo si è preposto nel settore della sicurezza, renderebbe l'adeguamento della legge del 1977, che ha superato senza modifiche il quarto di secolo di vita, una innovazione durevole, agile e valida nel medio e lungo termine, che andrebbe a favore della sicurezza del Paese e dei cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, certamente tra le funzioni dello Stato quella di garantire la sicurezza e la difesa è fra le principali, se non la principale; e per esercitarla lo Stato si è riservato il monopolio dell'uso della forza, sia nel campo delle forze di sicurezza, sia nel campo delle forze di difesa. E quale legittimazione è stata prevista per l'uso della forza, di cui ha il monopolio, nello Stato democratico? Nello Stato democratico si è previsto l'uso di questa forza in maniera conforme a regole condivise e prevedibili nel campo della sicurezza, oppure la decisione dei rappresentanti del popolo, nei Parlamenti in particolare, per quanto riguarda l'impiego dello strumento dell'esercito, delle Forze armate.

 

Non c'è dubbio che tra i compiti e gli strumenti utili per esercitare questa funzione di sicurezza e di difesa vi sia anche quello di raccogliere informazioni sui pericoli ai quali la sicurezza e la difesa della collettività sono esposte, per la crescente complessità della società nazionale, per la diminuzione del consenso sui valori di fondo che reggono la convivenza, sia per effetto di una secolarizzazione, di un relativismo etico crescente, sia connessa ai processi della modernità, sia per l'ampliamento delle sfere di relazione, quindi in rapporto anche al pluralismo etico e valoriale, che è presente.

 

Tale complessità è legata anche ai processi di globalizzazione degli interessi, per cui tanti sono gli interessi, sempre più ampi e in campi sempre più estesi, altrettanto ampie possono essere le lesioni di questi stessi interessi, e quindi le reazioni e le minacce a loro perseguimento.

 

Tutto questo ha reso ancor più importante di un tempo il compito informativo. La diffusione e la imprevedibilità delle minacce sono cresciute; c'è la necessità, quindi, di potenziare i Servizi informativi e di conferire loro maggiore efficacia ed efficienza.

 

Tra questi Servizi informativi, i Servizi segreti sono probabilmente quelli che hanno rilievo più importante, proprio perché possono produrre informazioni senza che ciò sia noto ai soggetti che sono pericolosi per la sicurezza e la difesa.

 

Il problema è: quale legittimazione mettere in campo per il modo di agire dei Servizi segreti? Finora le decisioni di governo e amministrative avvenivano nel rispetto delle regole che reggono la convivenza sociale. Con questa legge si introducono delle deroghe: il potere al Capo del Governo di derogare a tali regole, con alcuni limiti, e peraltro con limitati poteri di controllo democratico a posteriori o di altre istituzioni.

 

Confesso di avere molti dubbi in merito a tale innovazione. Può lo Stato sentirsi svincolato dalle regole, consentendo ad alcuni suoi agenti di violarle? Si potrebbe sostenere che la bontà del fine legittima azioni non a tutti consentite: ma se queste azioni avessero rilievo etico oltre che meramente legale, procedurale? E quale funzione pedagogica dell’ente che esprime la collettività a livello dei fini, se esso stesso si sente slegato dai princìpi etici sui quali si basa la convivenza? Alcuni di questi sono addirittura riconosciuti come diritti costituzionalmente garantiti: si può violarli?

 

I limiti previsti, sono, come ho già detto, alcuni, ma non tutti i diritti costituzionalmente garantiti. E quale tipo di uomo può essere impiegato, quale operatore dei Servizi segreti se gli si chiede non solo di violare regole di procedura, ma anche regole sostenute da valori etici? Dovremo adattarci all’idea che nei Servizi segreti possono essere assunte solo persone disposte a violare norme che hanno un rilievo etico? È pensabile un’obiezione di coscienza? Il fine giustifica i mezzi?

 

Gli uomini dei Servizi segreti dovrebbero essere eticamente sensibili in modo accentuato, non l’opposto, proprio per il potere forte che hanno a disposizione. Ed in ogni caso, chi giudica sull’ammissibilità di certe violazioni? Qui abbiamo dato il potere al Capo del Governo. Debbono le persone impegnate nei Servizi segreti rinunciare ad avere un proprio giudizio etico, salvo rinunciare al loro lavoro?

 

Il criterio etico più largamente legittimato nella nostra cultura ammette l’adozione di condotte etiche negative se, di fronte a due o più mali tutti inevitabili, la condotta etica negativa rappresenta il male minore. Ma non mi pare che questo sia il criterio adottato dal disegno di legge; semmai esso rinvia solo al principio dell’efficacia.

 

È quindi la razionalità strumentale e non la razionalità rispetto ai valori (per riprendere una distinzione di Max Weber) ad essere assunta a guida. Ovvio il disagio di chi, invece, ritiene che anche il perseguimento dei fini collettivi pubblici debba avvenire nel rispetto dell’etica. Vi sono partiti - anche nella maggioranza - che dicono di ispirarsi al pensiero sociale cristiano: come giustificano l’introduzione in una legge del principio che il fine giustifica i mezzi? E ciò anche se sono in gioco non i valori forti della vita, anche i meri interessi economici? C’è un articolo che legittima la violazione anche solo per tutelare interessi economici: devo dire che questo mi inquieta un poco.

 

Vi è poi un’altra questione connessa a questa, quella che concerne l’azione di Servizi segreti da parte di altri Stati, particolarmente di quelli con i quali vi è collaborazione, alleanza nel perseguimento dei fini di sicurezza e di difesa collettiva.

 

Alcuni di questi Stati ammettono condotte difformi dalle leggi che violano princìpi etici più rilevanti di quelli la cui violazione è ammessa dal disegno di legge in esame. È il caso degli Stati Uniti d’America, che hanno autorizzato anche l’uccisione di persone quale mezzo per l’esercizio del ruolo dei loro Servizi segreti.

 

Quali le norme al riguardo nel disegno di legge in esame? Quali le misure governative per far rispettare in Italia le norme proprie? Si può pensare ad espliciti accordi che vincolino gli Stati con i quali vi sono alleanze e collaborazioni al rispetto delle norme italiane, accordi che, per essere efficaci, prevedano esplicite procedure che vedono coinvolte autorità e Servizi italiani?

 

 

Presidenza del vice presidente SALVI

 

(Segue GUBERT). Dispiace che la proposta di legge in esame si qualifichi soprattutto per un allargamento delle maglie etiche, senza tra l’atro adeguati contrappesi di controllo, e non invece per un potenziamento degli strumenti organizzativi e tecnici atti a meglio compiere le funzioni informative.

 

Spero quindi che in sede di esame degli emendamenti il testo del disegno di legge governativo possa essere corretto più di quanto timidamente non sia stato fatto nel corso dell’esame in sede di Commissione (Applausi del senatore Danzi).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento rivolgo a lei, ai rappresentanti del Governo ed ai colleghi un saluto dopo questa pausa dei lavori, che mi auguro sia stata di riposo per tutti.

 

Per quanto concerne questa discussione generale, mi ha fatto piacere ascoltare il collega Gubert che mi ha preceduto e che siede nei banchi della maggioranza, toccare un punto che speriamo l’Aula possa modificare e migliorare. Mi riferisco ad punto per noi Verdi centrale, che suscita le maggiori perplessità su questo disegno di legge. Parlo di perplessità perché ovviamente il successivo iter del provvedimento, con l’esame delle proposte emendative, potrebbe comunque migliorare il testo.

 

La nostra perplessità è tuttavia fondamentale, teorica, e concerne il seguente aspetto: il fine giustifica i mezzi. Riguardo a ciò, mi ritrovo nelle parole di un collega della maggioranza, che ha un approccio sicuramente diverso rispetto al nostro, ma che comunque riguarda il fatto che un Paese deve fondare i propri grandi princìpi democratici soprattutto attingendo alla propria storia. Si può essere credenti o meno; tuttavia, si deve sapere che le grandi democrazie evolvono solo se riescono a tenere ferme le proprie fondamenta etiche.

 

Questa riforma rappresenta una sfida difficile, da noi avversata (anche se mi auguro che nelle fasi successive possano essere introdotti dei miglioramenti), rispetto alla quale abbiamo un approccio diverso: quello che la considera una rincorsa verso un fine per il raggiungimento del quale i mezzi utilizzati non hanno più quelle fondamenta etiche e non rispettano più quei doveri contenuti nelle Carte dei valori che hanno costruito le grandi democrazie.

 

Di fatto, si assiste ad un processo degenerativo che segue quelle strutture filmiche che negli ultimi venti o trent’anni hanno attraversato l’immaginario del nostro vivere, quelle licenze che tutto possono, con parti dello Stato che quasi si confondono con forme private che non hanno più - a differenza di tutti gli altri - leggi da rispettare. Questo proprio perché il fine giustifica l’utilizzo di qualsiasi mezzo. A ciò siamo profondamente contrari; ci consideriamo altro e ci consideriamo contrapposti a questa mentalità.

 

In questo intervento in discussione generale mi soffermerò soltanto su alcune delle nostre perplessità, auspicando qualcosa che forse non avverrà, sperando che un miglioramento si possa ottenere e che quest’Aula inizi un processo per rivedere in maniera profonda l’architrave del disegno di legge.

 

Comincerò, signor Presidente, da alcune perplessità di ordine costituzionale, che sottopongo all’attenzione dei colleghi, se avranno la bontà di ascoltarmi. Mi riferisco alle disposizioni previste dall’articolo 4 del provvedimento, concernenti la speciale causa di giustificazione applicata al personale dei Servizi in presenza di particolari autorizzazioni.

 

Vorrei ricordare ai colleghi che, per la configurazione dell’esimente dell’esercizio di un diritto il diritto, il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente deve essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto e individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.

 

È necessario quindi che l’attività posta in essere dal personale dei Servizi costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti il diritto in questione, poiché, in caso contrario, si superano i confini dell’esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso che ricadono al di fuori della sfera dell’operatività.

 

Nelle disposizioni previste sicuramente siamo in presenza di una fattispecie speciale, dove - vorrei ricordarlo - l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica vale come causa di giustificazione solo quando rientra nell’ambito dei doveri di diritto pubblico.

 

L’indicazione nella figura istituzionale del Presidente del Consiglio dell’autorità pubblica in grado di autorizzare operazioni e condotte che potrebbero costituire reato ci appare, in questa forma, debole e discutibile. Perché l’adempimento di un dovere imposto da un ordine della pubblica autorità abbia efficacia scriminante è necessario che l’ordine sia legittimo, cioè sia stato promanato dall’autorità competente, sia stato dato nella forma prescritta e, infine, il suo contenuto rientri nella esplicazione del Servizio quanto all’essenza, ai mezzi e al fine.

 

Pericolose sono poi le disposizioni che rendono possibile l’applicazione, anche a persone non appartenenti ai Servizi, della speciale causa di giustificazione (come risulta dal comma 4 dell’articolo 10-bis di cui all’articolo 4 del testo in esame). Siamo convinti che in presenza di - come chiamarli, se non in questo modo? - privati, qualora la condotta si inserisca nell’iter criminis con rilevanza causale (nel senso che l’evento delittuoso è da considerarsi conseguenza diretta della condotta), la punibilità non può essere esclusa.

 

È chiaro che il riconoscimento della sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere nell’ipotesi di un cittadino che collabori ad una operazione dei servizi di intelligence è subordinato all’accertamento che egli non travalichi, nella propria condotta, i limiti di un’attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta altrui; altrimenti, si corre il rischio di oltrepassare i limiti di principio definiti dal nostro ordinamento.

 

Da ultimo, credo meriti una più approfondita discussione la parte concernente le autorizzazioni rilasciate fuori dai casi disciplinati, di cui al comma 6 del testo proposto dell’articolo 10-sexies, cioè la facoltà, attribuita all’autorità giudiziaria, di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei casi in cui ritenga che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia rilasciato autorizzazioni della condotta fuori dei casi consentiti e disciplinati. Secondo il nostro punto di vista, per atti che potrebbero essere posti in essere in esecuzione di ordini ricevuti illegittimamente, è latente il rischio che il procedimento previsto, giunga tardivo rispetto alla possibilità che un’autorizzazione si concreti in una condotta costituente reato.

 

Avviandomi a concludere, signor Presidente, vorrei sollevare alcuni dubbi su talune parti specifiche del provvedimento, lasciando alla fase di illustrazione degli emendamenti l’essenza puntuale del nostro approccio e dunque vorrei toccare tre o quattro punti concentrati tutti su quelle che consideriamo parti fondative dei nostri dubbi e della nostra avversità a questo disegno di legge.

 

All’articolo 4, comma 1, il testo dell’articolo 10-bis, comma 2, così recita: "La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificatamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche".

 

Mi domando sulla base di quali criteri si stabilisca che un delitto è "specificamente diretto a mettere in pericolo la vita". Vi è troppa discrezionalità. Potrebbero esservi tantissimi casi in cui un comportamento delittuoso, anche se non specificatamente diretto a cagionare pericolo, in realtà lo procura. Anche una semplice violazione di domicilio può essere potenzialmente pericolosa.

 

Ma andiamo avanti. Sempre all’articolo 4, nell’articolo 10-ter proposto, al comma 1, si dice: "La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato (…), a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2". Leggendo il successivo comma 2, si rimane perplessi per l’ampia discrezionalità su cui si forma la valutazione di proporzionalità: la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge? Il risultato non è diversamente perseguibile? La condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine? È dubbio.

 

E ancora, sempre all’articolo 4, l’articolo 10-quater, ivi proposto, al comma 3 recita: "Nei casi di assoluta necessità e urgenza (…), il Direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter". Anche qui, non è chiaro chi valuta i casi di assoluta necessità e urgenza e si attribuiscono poteri piuttosto vasti - è un eufemismo - ai Direttori dei Servizi.

 

Inoltre, l’articolo 10-octies, comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE "a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura". C’è da rimanere perplessi per l’ampia discrezionalità concessa al Presidente del Consiglio in una materia così delicata, che può avere risvolti assai pericolosi.

 

Passo ora all’articolo 5, recante "Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento". All’articolo 11 ivi proposto, al comma 5, si prevede che: "Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative" e si aggiunge, al comma 6, che "Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare (…) l’esigenza di tutela del segreto". Riteniamo eccessivi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio e troppo ampia la sua discrezionalità nel riferire al Comitato parlamentare e nel valutare se una rivelazione o dichiarazione sia pericolosa per la sicurezza della Repubblica.

 

Passo all’articolo 6, recante: "Tutela del segreto di Stato", e specificatamente all’articolo 12-bis, commi 5 e 6, ivi proposto. Sono eccessivi quarant’anni per la declassificazione dei documenti riservati, come è eccessiva l’attribuzione al Presidente del Consiglio della potestà di mantenere riservati per ulteriori dieci anni i documenti classificati.

 

A nostro avviso, è parimenti eccessivo quanto si prefigura con l’articolo 12-quater, comma 8. Eccessivi sono anche i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, in tema di acquisizione di atti e di procedimenti penali dall’autorità giudiziaria, come eccessiva è la possibilità prevista, per il Presidente medesimo, di avere accesso al registro delle notizie di reato.

 

Ho elencato quelle che all’inizio ho definito perplessità. Si tratta, ovviamente, di forti contrarietà, derivanti forse da posizioni culturalmente antitetiche.

 

Concludendo, signor Presidente, colleghi, ritengo che l’Aula si debba confrontare su ciò che una democrazia evoluta deve affrontare ed interpretare, modificando un così delicato punto dell’organizzazione dello Stato, sapendo che le strade sono due, e che se si prende la strada per cui il fine giustifica sempre i mezzi si scrive una pagina diversa da quella che, ad avviso di noi Verdi, è stata scritta dai Costituenti e che ha organizzato lo Stato italiano per tanti decenni.

 

Questa è la grande alterità, e su di essa basiamo la nostra ferma opposizione al testo licenziato dalle Commissioni riunite. Aspetteremo, naturalmente, l’esito dei molti emendamenti che abbiamo presentato e valuteremo alla fine la posizione da assumere.

 

Il nostro approccio, però, è oggi estremamente negativo, dubbioso e - mi permetto di dire - preoccupato.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, trentasei anni fa, nel 1967, mentre le cronache politiche erano piene di riferimenti al SIFAR, alle sue deviazioni, al golpe tentato o minacciato nell’estate del 1964, la cultura giuridica italiana affrontava per la prima volta, con un esemplare saggio di Arturo Carlo Jemolo, il tema complesso dei Servizi di informazione e sicurezza, della loro struttura e dei loro compiti, definendo la loro posizione nell’ambito del diritto costituzionale.

 

La categoria concettuale di impronta pubblicistica nella quale Jemolo inquadrava il funzionamento e le regole di questi apparati era il diritto di informazione dello Stato. Possiamo adoperare, per indicare lo stesso concetto, anche una formulazione più comprensiva: diritto di informazione e prevenzione. Quel che conta è l’identificazione di particolari strutture dello Stato-apparato, circondate dalla segretezza e regolate dallo stesso corpus normativo che disciplina il segreto di Stato, come gli strumenti istituzionali per l’esercizio di quel diritto.

 

Tanti anni sono passati da quel 1967 in cui, per iniziativa di un coraggioso giornalismo di inchiesta, venivano svelate le deviazioni dei Servizi di informazione e sicurezza; tuttavia, ancora oggi possiamo muovere dallo stesso postulato: lo Stato democratico ha diritto alla ricerca di informazioni riservate e all’acquisizione di notizie che siano in qualsiasi modo rilevanti per la difesa della propria integrità e della sicurezza pubblica, per la protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell’Italia, anche in attuazione di Accordi internazionali conclusi ed accettati come vincolanti nel rispetto della Costituzione.

 

Su questa base ragioniamo delle strutture e delle funzioni dell’intelligence, in anni nei quali le deviazioni che hanno accompagnato la storia dei Servizi di informazione e sicurezza sono alle nostre spalle, legati alla stagione politica della guerra fredda e della democrazia bloccata.

 

Su questa base - quella del postulato che poc’anzi ho richiamato - credo possa anche fondarsi una nuova normativa che sostituisca la legge n. 801 del 1977; una legge da raggiungere, scrivere e approvare attraverso un confronto di merito serrato e costruttivo, che susciti consenso e regoli l’intelligence italiana dandole più efficienza, più controlli e una maggiore legittimazione democratica.

 

In questi anni, numerosi spunti offerti dallo scritto di Jemolo sono stati ripresi nella letteratura giuridica che ha in seguito affrontato la stessa tematica. In modo particolare, la questione delle garanzie e dei controlli è stata più volte trattata, e non poteva essere altrimenti di fronte ai ripetuti casi di deviazioni. Ma poi, anche un'altra questione centrale si è imposta all’attenzione delle forze politiche, degli osservatori e degli studiosi: come assicurare efficienza e capacità a strutture che devono operare nell’interesse della Repubblica.

 

La dottrina giuridica ed assieme ad essa i dibattiti pubblici che si sono sviluppati fino ad oggi, anche grazie all’azione di controllo del Comitato parlamentare di controllo, hanno via via definito con crescente chiarezza il diritto di informazione e prevenzione dello Stato di cui Jemolo aveva tracciato il profilo, fissando alcuni limiti necessari.

 

Il primo limite è che l’ambito di competenza degli organi di informazione e sicurezza delle Forze armate italiane deve essere circoscritto all’acquisizione di informazioni per la difesa da potenziali nemici esterni. Si tratta di un limite sovente messo a rischio, nei decenni passati, dalla ipertrofia delle funzioni di controspionaggio affidate al Servizio segreto militare.

 

Questo sproporzionato sviluppo del controspionaggio era indotto dalle particolari contingenze della guerra fredda. Il prevalere delle attività di controspionaggio determinava un orientamento del lavoro del Servizio, piuttosto che verso i nemici esterni, verso i cittadini italiani considerati sovversivi solo per le loro opinioni, per la loro appartenenza politica, senza che vi fosse neanche l'ombra di comportamenti lesivi delle regole democratiche. Questa condizione è stata - come è noto - all'origine di deviazioni e di un uso illegittimo degli apparati.

 

L'istituzione del SISDE, con la legge n. 801 del 1977, avrebbe dovuto introdurre un bilanciamento. Non più un solo Servizio a struttura militare, ma accanto ad esso un altro con una vocazione interna, volto contro minacce all'ordine democratico non provenienti da altri Stati.

 

La bipartizione delle strutture e delle funzioni, pur voluta tra gli altri da Aldo Moro, proprio allo scopo di creare un contrappeso e una competenza concorrente e congiunta del Presidente del Consiglio, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, era destinata a rimanere vaga e scarsamente efficace.

 

La conservazione e il potenziamento di competenze del Servizio segreto militare rispetto a vicende e fenomeni esclusivamente italiani hanno determinato sovrapposizione ed incertezza.

 

Il perdurare di questa situazione ha favorito una certa debolezza dell'attività autonoma di ricerca delle informazioni del nostro Servizio segreto militare sul teatro internazionale, debolezza che soltanto negli ultimi nove-dieci anni si è cercato attivamente di rimuovere. Ma su ciò torneremo, dal momento che oggi, ancora più che in passato, la determinazione e la divisione dei compiti dei due Servizi ci appaiono inadeguate alle necessità e meritevoli di una diversa regolamentazione legislativa. Vedo che su questo punto vi è una convergenza da parte del senatore Palombo, che ha parlato poco prima di me.

 

Il secondo limite a questo peculiare diritto d'informazione e prevenzione dello Stato è che la raccolta di informazioni sulle idee e le scelte politiche dei cittadini è illegittima, come ogni discriminazione nel rapporto cittadino-Stato che si fondi sulla assunzione incontrollata di informazioni riservate sulla vita dei cittadini.

 

Il terzo limite riguarda le operazioni dei Servizi: esse devono essere sempre e puntualmente documentate e la disciplina degli archivi deve avere una base legislativa certa, tale da garantire la compiutezza e la controllabilità delle informazioni, senza doppi fondi, senza informative che galleggiano da un fascicolo all'altro, senza documenti nascosti.

 

Il quarto limite consiste nel fatto che il segreto sulla documentazione sia a tempo e che tutto l'ordinamento relativo alla materia della segretezza abbia una sicura base legislativa.

 

Il quinto limite è costituito da quello che vorrei chiamare un rapporto di proporzionalità. Quanto più alto è il livello di discrezionalità previsto per l'autorità politica e di Governo in rapporto a specifiche operazioni di intelligence che essa disponga o autorizzi, tanto più c'è bisogno di un intervento, di una funzione di garanzia e di controllo da parte di soggetti diversi dall'autorità che ha il potere di comando sugli apparati.

 

Tratterò tra poco, al riguardo, l'ipotesi - prevista nel testo che discutiamo - dell'autorizzazione a condotte in contrasto con le leggi che non ledano beni di particolare rilievo giuridico e il sistema di contrappesi e di garanzie che riteniamo necessario per legittimare questo regime derogatorio.

 

Permettetemi di richiamare alcuni princìpi guida che l'attività legislativa in materia deve avere chiari e fermi dinanzi a sé, fondamento e linea di confine per l'azione degli apparati di intelligence.

 

Anzitutto, l'articolo 52 della Costituzione, che definisce la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino. In secondo luogo, combinato con il precedente, l'articolo 54, il quale stabilisce che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Già l'articolo 9 della legge n. 801 del 1977 introduce un primo, seppure limitatissimo, sistema a regime derogatorio in ordine alle attività di intelligence e di sbarramento all'attività di altri Stati o poteri, nei loro aspetti non convenzionali, per cui possono prevedersi deroghe alle ordinarie disposizioni di legge. Le attività di intelligence e di sbarramento all’attività informativa di altri Stati o poteri sono comunque ordinate a quelle finalità.

 

Chi appartiene ai Servizi di informazione e sicurezza ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, ma questo è anche un diritto che deve comportare il rifiuto e la denuncia delle deviazioni.

 

Per altro verso, la prevenzione di atti dannosi all’integrità dello Stato e la difesa contro l’eversione interna ci riportano a valori costituzionali quali quelli sanciti dall’articolo 11 (l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali), dall’articolo 1, secondo comma (la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione), dall’articolo 2 (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo).

 

Questo è, in sintesi, il modello normativo, il quadro di valori e finalità cui possono ricondursi, nel nostro ordinamento, i Servizi di informazione e sicurezza; la loro credibilità è direttamente proporzionata alla legittimità delle direttive e alla serietà dei controlli, a cominciare dal controllo parlamentare, che, nell’attuale legislazione, è approssimativo e insufficiente.

 

La legge del 1977, in realtà, valutandola con gli occhi del presente, è nel suo complesso insufficiente sia per un'efficace azione di ricerca, raccolta e selezione delle informazioni a fini di sicurezza, sia sotto il profilo dei controlli, sia con riguardo alla disciplina ancora incerta e lacunosa del segreto di Stato e del trattamento di informazioni, atti, documenti e cose cui è apposta una classifica di segretezza.

 

Sono questi, brevemente riassunti, gli aspetti per i quali non è ulteriormente rinviabile una incisiva riforma. Essa deve, a mio avviso, ruotare intorno ad una precisa nozione - e richiamo l’attenzione del Ministro, che segue in Aula la discussione del disegno di legge, su questo punto - che può sembrare un aspetto formale o meramente terminologico, mentre, in realtà, riveste un importante valore.

 

La disciplina deve ruotare intorno alla nozione di informazione per la sicurezza, che è espressione più certa e precisa per indicare l’intelligence di quanto non lo fosse "informazione e sicurezza", l’endiadi impiegata nella legge n. 801 del 1977. Non sfuggirà al Ministro che è diverso prevedere un regime di garanzie funzionali ai fini dell’acquisizione di informazioni utili alla sicurezza del Paese piuttosto che per attività direttamente finalizzate a scopi di sicurezza, poiché queste ultime possono essere attività di tipo coattivo.

 

Anche il reclutamento del personale, il suo stato giuridico, l’organizzazione interna dei servizi di intelligence, le rispettive competenze del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno meriterebbero una ridefinizione normativa, ed è nostra convinzione che sarebbe necessario mettere a punto un nuovo e compiuto ordinamento.

 

Era questa l’intenzione che i Governi di centro-sinistra manifestarono nella scorsa legislatura. Noi istituimmo una commissione di studio, presieduta dal generale Roberto Jucci e composta da personalità riconosciute del mondo scientifico nelle varie discipline interessate alla materia, per la revisione della legge n. 801 del 1977, incaricata di redigere il testo di un provvedimento organico. Credo che il lavoro della commissione Jucci debba essere ancora oggi tenuto presente come base per le nostre elaborazioni, le nostre proposte e le innovazioni che vogliamo introdurre.

 

Il testo elaborato dalla commissione Jucci fu alla base di un disegno di legge presentato dal Governo D’Alema. Si tratta di testi che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento valido, una base aggiornata su cui è possibile lavorare.

 

L’obiettivo che deve rimanere fermo per noi è quello di una riforma compiuta, ma il Governo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un intervento legislativo in tempi ragionevolmente brevi, capace di dare maggiore efficienza all’azione dei Servizi.

 

Noi ci avviciniamo al problema dell’efficienza dell’intelligence con lo stesso animo, obbedendo alle medesime esigenze, con gli stessi punti di vista che hanno ispirato il nostro lavoro, le proposte avviate quando eravamo al Governo di questo Paese. Le considerazioni e le critiche che rivolgiamo dall’opposizione sono perfettamente coerenti con l’impostazione di allora e ambiremmo operare, come forze di opposizione, seguendo gli stessi criteri, con lo stesso metodo, sulla base delle stesse idee guida che oggi seguiremmo se, invece di essere all’opposizione, fossimo al Governo.

 

Credo che l’obiettivo dell’efficienza sia necessario e sacrosanto, soprattutto dopo il trauma dell’11 settembre 2001 e dopo che in molti Paesi è venuta avanti con forza l’esigenza di dare alle strutture dell’intelligence più mezzi e regole più adeguate alla crisi che viviamo; infatti, se il pericolo rappresentato dal terrorismo internazionale viene da reti occulte e clandestine, da un nemico che agisce in modo inaspettato e per noi non facilmente prevedibile, è evidente che l’attività di intelligence, come preparatoria al contrasto e alla difesa contro la minaccia terroristica, diventa fondamentale. Quindi, l’efficienza è un problema reale, un obiettivo da perseguire.

 

Credo siano fondate - e in qualche misura il Governo ne comprende il senso - le nostre perplessità sull’operazione legislativa alla quale ci si accinge, che intervenire soltanto su alcuni aspetti del circuito normativo dell’intelligence. È evidente che se in questa legislatura si sceglie, come si sta facendo da parte del Governo, la via di un intervento parziale, potremmo realizzare solo un intervento parziale e non una riforma complessiva. Non so perché il Governo abbia scelto questa strada, dato che l’opposizione era disponibile a far presto anche se si fosse imboccata la via di una riforma complessiva. Comunque, questa è la scelta che avete compiuto.

 

Credo sia anche possibile, proprio perché dobbiamo far fronte ad urgenze e necessità del nuovo scenario internazionale, puntare oggi ad una operazione in due tempi, varando sollecitamente un provvedimento che risponda alla domanda di maggiore efficienza dei Servizi. È opportuno, insomma, anticipare, in questa prospettiva, una parte della riforma compiuta che sarebbe necessaria. Naturalmente, questo è possibile, secondo noi, a certe e determinate condizioni.

 

Vorrei chiederle, signor Presidente, se ho ancora qualche minuto per svolgere l’ultima parte dell’intervento.

 

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione sta per scadere. Posso darle due minuti in più; la pregherei di essere sintetico.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). La ringrazio, signor Presidente.

 

Le condizioni sono, a nostro giudizio, le seguenti. Anzitutto, la disciplina da varare in tempi ragionevoli deve definire puntualmente i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione per la sicurezza e dare maggiore rilievo e più ampi poteri di intervento al Comitato interministeriale, con una composizione più ristretta (su questo mi pare vi sia una convergenza con l’impostazione del Governo); soprattutto, deve riformare il CESIS.

 

Chiediamo al Governo di fare qualche passo avanti in più e di rafforzare le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria del CESIS relativamente alle attività di intelligence dei due Servizi.

 

La legge deve, secondo noi, contenere nuove norme organiche sul segreto di Stato, e anche in questo caso ci aspettiamo che il Governo accolga alcune delle nostre proposte. Deve essere disciplinata ex novo la tutela amministrativa del segreto.

 

Signor Ministro, questo è un punto importante, perché finora la materia è stata affidata, per anni ed anni, soltanto a circolari riservate. Occorrono norme che definiscano le classifiche di segretezza e la loro gerarchia, vanno fissate nuove regole legislative riguardanti i nulla osta di segretezza e l'ufficio che li rilascia, da collocare nell'ambito del CESIS con tutte le garanzie che l'attività di questo ufficio, quando dispone accertamenti finalizzati al rilascio o alla revoca dei nulla osta di segretezza, non leda i diritti dei cittadini.

 

Soprattutto, signor Ministro, occorre definire in modo più chiaro e certo i compiti, rispettivamente, del SISMI e del SISDE. Secondo noi, bisogna attribuire al primo tutte le attività di intelligence che si svolgono fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all'interno del Paese. Va prevista la collaborazione fra i due Servizi quando hanno a che fare con fenomeni a più dimensioni estere ed interne, ed è il CESIS che deve garantire il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni svolte in collaborazione.

 

Signor Ministro, mi rendo conto che qui urtiamo contro una serie di abitudini consolidate e che si pone anche il problema delle competenze dei Ministri della difesa e dell'interno. Certamente, uno spostamento di tutta la materia che riguarda le minacce interne verso il Ministero dell'interno può creare problemi per il Ministero della difesa. Pensiamoci: io credo che potremmo prevedere un obbligo di informazione al Ministro della difesa di tutte le attività svolte nel settore del controspionaggio all'interno del Paese, non toccando così le sue competenze…(Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, il suo tempo è scaduto. Le concedo ancora un minuto, ma la prego di concludere. Poi avrà modo, in fase di illustrazione degli emendamenti, di articolare in modo più specifico le sue richieste e le sue posizioni.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). … e favorendo una ripartizione dei compiti che sia ragionevole.

 

Infine, signor Ministro, sarebbe necessaria una nuova disciplina degli archivi, oltre a determinate condizioni di selezione per le assunzioni dirette di personale altamente specializzato, con un controllo ex post sulla selezione effettuata.

 

Per quanto riguarda le cosiddette garanzie funzionali, il Governo ha accolto in parte una nostra proposta. Noi illustreremo gli emendamenti che abbiamo presentato per ottenere che la disciplina relativa al Comitato di garanzia che deve assistere il Presidente del Consiglio, e più in generale alla materia delle garanzie funzionali, sia il più possibile una disciplina garantista, che ponga dei contrappesi, che stabilisca dei controlli efficaci all'origine delle operazioni e successivamente a valle, a operazioni concluse: qui deve intervenire un penetrante controllo parlamentare.

 

Sono necessarie nuove regole relative ai doveri degli addetti agli organismi di informazione e sicurezza ed occorre accrescere e rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare.

 

A queste condizioni siamo disponibili al dialogo e al confronto.

 

 

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge n. 1513 e connessi.

 

È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

 

*MANFREDI (FI). Signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, la necessità di risolvere le carenze delle nostre strutture di intelligence è stata sottolineata, con motivazioni diverse che vanno dalla garanzia di correttezza istituzionale alla maggiore efficienza, praticamente da tutte le parti politiche negli ultimi dieci anni e anche prima, ma finora non si era ancora trovato il modo di porvi mano.

 

Finalmente - lo possiamo ben dire con una punta di orgoglio - il progetto di legge sul riordino della materia riguardante i Servizi di informazione e di sicurezza approda in Aula al Senato e ne siamo soddisfatti, anche se l’ulteriore percorso legislativo non sarà breve perché la delicatezza della materia, troppo spesso complicata da sospetti, giustificati e non, di deviazionismo, strumentalizzazione e disonestà, induce a essere estremamente prudenti anche sulle formulazioni all’apparenza più banali.

 

Possiamo quindi considerare una vittoria di questo Governo e di questa maggioranza l’aver conseguito questo significativo obiettivo, peraltro con il contributo dell’opposizione, come messo in evidenza dal relatore Pastore.

 

Il senatore Pastore ha illustrato esaurientemente filosofia, caratteristiche e limiti del provvedimento, talché appare, per me, superfluo soffermarsi sui contenuti particolari.

 

Il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei Servizi è perseguito (se se ne vuole estrarre il cuore) in particolare con l’adozione di una speciale causa di giustificazione per il personale che vi opera. Peraltro, come scritto dal relatore nella relazione alla quale si è rimesso qui in Aula, il disegno di legge "introduce una disciplina circostanziata innestata sulla normativa esistente" (cito sue parole) "senza innovarla radicalmente, differendo momentaneamente l’analisi, comunque necessaria, sull’opportunità di una riforma strutturale dell’intera materia".

 

Personalmente sono tra coloro che avevano auspicato subito una revisione più incisiva dei Servizi di informazione e sicurezza, non solo operando nel campo delle garanzie funzionali (esigenza indubbiamente imprescindibile per consentire una maggiore funzionalità agli operatori), ma intervenendo altresì sull’organigramma generale e sulle competenze.

 

Ne fa fede il disegno di legge n. 550, di cui sono primo firmatario e che avevo, del resto, già presentato nella scorsa legislatura.

 

A mio avviso, l’attuale organizzazione dei Servizi merita un esame approfondito su tre punti, tra gli altri. Mi limito ai più importanti. In primo luogo, la responsabilità generale in capo al Presidente del Consiglio o a un suo Ministro o Sottosegretario delegato appare, in qualche modo, non in armonia con la dipendenza gerarchica del SISMI e del SISDE dai due Ministri della difesa e dell’interno rispettivamente, considerato che la dipendenza gerarchica è pur sempre nella pubblica amministrazione preminente rispetto a quella funzionale.

 

Il secondo aspetto che merita riflessione è la sovrapposizione di competenze tra la struttura di coordinamento, il CESIS, e la struttura per la tutela del segreto, l’UCSI, che non appare autonoma come dovrebbe, ed una sovrapposizione altresì di competenze tra SISMI e SISDE perché la suddivisione è fatta geograficamente (interno ed estero), e non per funzioni (informazioni e controinformazioni). Una suddivisione in tal senso consentirebbe invece di ridurre drasticamente le esigenze di coordinamento, tenuto conto che malavita, terrorismo ed attività comunque illecite di interesse dei Servizi non conoscono frontiere.

 

Un terzo aspetto merita attenzione. Esso riguarda le competenze del Comitato parlamentare di controllo, che a mio avviso meriterebbero una maggiore incisività. È indubbio come una revisione incisiva della struttura generale e delle competenze (mi riferisco in particolare all’aumento delle capacità di controllo del Comitato parlamentare oppure alla sottrazione del SISMI e del SISDE dalla giurisdizione dei Ministeri della difesa e dell’interno), non sia un impegno di poco conto. Anche perché permane diffusa la convinzione che sia più prudente evitare pericolose concentrazioni di potere.

 

Per questi motivi devo riconoscere che la scelta del Governo è giustificata e condivisibile, perché un progetto di revisione più ambizioso avrebbe potuto rendere assai più arduo e lungo il percorso legislativo del provvedimento, a fronte della necessità, per il Paese, di raggiungere in tempi brevi un livello di funzionalità dei Servizi che consenta loro di meglio integrarsi nei sistemi alleati europei ed internazionali.

 

Credo, peraltro, che pur salvaguardando la filosofia non stravolgente che ispira il progetto di legge alla nostra attenzione, sia possibile migliorarne il testo, riducendo taluni aspetti negativi tra quelli che ho messo in evidenza.

 

In primo luogo, ritengo opportuno assegnare al CESIS una maggiore forza di coordinamento nei confronti di SISMI e SISDE, al fine di controbilanciare in tal modo la doppia dipendenza degli stessi.

 

Mi sembra in secondo luogo necessario che SISMI e SISDE abbiano competenze non più differenziate geograficamente - e qui non concordo con quanto ha appena espresso il senatore Brutti - bensì per funzione, riducendo con ciò al minimo, tra l’altro, la necessità di coordinamento tra le due strutture, come ben sa chi ne conosce i meccanismi operativi.

 

Appare infine opportuno, a mio avviso, distinguere "per legge" le competenze, relative alla gestione amministrativa del segreto di Stato e alla tutela dei documenti classificati, affidate all’UCSI, da quelle del SISMI e del SISDE, ma in particolare del CESIS. L’UCSI, infatti, svolge una peculiare funzione di supporto all’Autorità nazionale per la sicurezza, che deve essere attuata anche nei confronti dello stesso personale del CESIS, del SISMI e del SISDE. Occorre, in altri termini, allontanare anche solo il sospetto di confusione tra controllori e controllati.

 

Le riflessioni che ho testé esposto sono concretate in emendamenti che ho presentato e che mi auguro Governo, relatori e Assemblea vorranno valutare nello spirito costruttivo nel quale sono stati proposti.

 

Questa revisione dell’attività dei Servizi e delle loro modalità operative avrà validità, sicuramente, per molti anni e a me personalmente sembra illusorio, nonostante le buone intenzioni, immaginare di rimandare ad altra prossima occasione una ristrutturazione dei Servizi stessi.

 

Oltre al salto di qualità rappresentato dall’introduzione della speciale causa di giustificazione e del connesso comitato di garanzia che, indubbiamente, già di per se stessi caratterizzano positivamente il progetto, sarebbe opportuno non perdere questa occasione per apportare al disegno di legge quei miglioramenti che possono concorrere a renderlo più efficace senza - come detto - stravolgere l’attuale architettura del sistema.

 

Non voglio terminare questo mio intervento senza peraltro riconfermare che il disegno di legge - l’ho già detto - riscuote in ogni modo una convinta nostra condivisione perché rappresenta un significativo passo avanti nella revisione della materia della sicurezza dello Stato. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Hanno facoltà di parlare i relatori.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, la mia sarà una replica breve e contenuta. Infatti, devo dare atto che gli interventi in discussione generale sono stati estremamente pacati ed equilibrati e hanno colto il senso sia dei lavori svolti in Commissione, sia della relazione scritta che accompagna il disegno di legge, sia della breve integrazione orale che svolsi alcune settimane fa.

 

Credo sia stato colto da tutti il senso di questa riforma, che si può dividere in due grandi segmenti: il primo, che può apparire minimalista ma che forse minimalista non è, riguarda l’organizzazione e la struttura dei Servizi e ha richiesto in Commissione - ma mi sembra anche in questo dibattito - una valutazione sulla necessità di procedere con immediatezza alla riorganizzazione dei Servizi per renderli più efficienti e funzionali, rimandando ad un momento successivo quella riforma più radicale che invece formava oggetto di una serie di disegni di legge (come è noto, presentati da tutto lo schieramento politico, da autorevoli esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione) che ci si ripromette di esaminare successivamente, sempre che la riforma minimalista non abbia prodotto nel frattempo quegli effetti positivi che comunque potrebbero da essa derivare. Spesso le grandi riforme nascono da piccoli aggiustamenti legislativi.

 

Vi è poi una parte più sostanziale, che riguarda l’introduzione delle garanzie funzionali e la riforma del segreto di Stato. Devo dire che si tratta di interventi corposi, significativi ed anche politicamente rilevanti. In questo caso, però, l’espressione "politica" è usata nell’accezione più ampia, perché sulle fondamenta, sulle basi, sulla necessità di dare una risposta politica alle esigenze poste dalla nuova realtà interna e internazionale vi è stato un confronto alto sia in Commissione che in quest’Aula.

 

Il Governo e la maggioranza hanno accolto parecchi emendamenti dell’opposizione diretti ad introdurre questo nuovo sistema con un impatto minimo sulle guarentigie e le garanzie dell’ordine giudiziario, attraverso interventi sempre possibili, da parte della magistratura, e anche attraverso un controllo da parte della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

 

Quindi, si tratta di un quadro estremamente significativo che deve essere sottolineato e condiviso, salvo aspetti che possono essere ulteriormente migliorati dall’Assemblea nella sua quasi totalità.

 

Dico "quasi" perché vi è chi ritiene che di cause di giustificazione non si debba parlare e che occorra continuare come nel passato, quando, purtroppo, spesso le attività di intelligence si trovavano in conflitto con il rigoroso rispetto delle norme penali e quindi, per proteggere gli agenti, è stato necessario ricorrere a misure ben più serie e gravi di un’autorizzazione preventiva: magari, ad apporre od opporre il segreto di Stato anche al di fuori del necessario, o addirittura a svolgere attività di depistaggio o di deviazione per coprire fatti che oggi invece, con il nuovo sistema, sono legittimati (naturalmente, ripeto, con il rigore e l’equilibrio che una simile materia richiede).

 

Anche la normativa sul segreto di Stato non va sottovalutata, perché introduce elementi estremamente positivi. Ho sentito dire dal senatore Boco (forse non ho seguito in maniera compiuta il suo intervento) che il segreto di Stato è di durata quarantennale. Forse ha confuso alcuni termini. In realtà, i quarant’anni si riferiscono alla pubblicazione, e quindi al "versamento" negli archivi di Stato dei documenti dei Servizi segreti. In realtà, l’espressione "salvo casi eccezionali" per l’apposizione o per l’opposizione del segreto di Stato fa riferimento a quindici anni, ossia un termine assolutamente ragionevole e più positivo, sotto il profilo della trasparenza, del controllo e della conoscenza storica, rispetto a quello attualmente vigente.

 

Sulla complessa normativa sottoposta all’attenzione dell’Aula sono state presentate numerose proposte emendative. I relatori (naturalmente non parlo per il Ministro, che potrà esprimersi in proposito), come credo ciascuno di noi, certamente non si sottrarranno al confronto - qualora emergessero esigenze di miglioramento e di più puntuale organizzazione del sistema legislativo in materia - per ragioni di schieramento. Assolutamente così non è stato durante i lavori delle Commissioni riunite e non lo sarà nemmeno nell’esame in Assemblea.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla replica del collega Pastore.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Ringrazio tutti i senatori intervenuti e in primo luogo i relatori, i presidenti Pastore e Contestabile, che con la relazione introduttiva e quindi con la replica hanno chiarito in modo esaustivo l’orientamento che il Governo intende perseguire attraverso questo disegno di legge, che, come i colleghi sanno, è stato largamente emendato, e a mio avviso migliorato, nel corso dei lavori delle Commissioni riunite.

 

Il primo elemento è di indubbia soddisfazione, perché dopo molte legislature, nelle quali il tema della riforma della legge sui Servizi segreti, risalente al lontano 1977, è stato presente nel dibattito politico, oggi approda nell’Aula del Senato della Repubblica un testo frutto di una profonda discussione, a mio avviso positiva, tra il Governo, la maggioranza e l’opposizione, che ha consentito di far fare a questa materia un concreto passo avanti.

 

Credo che fra le ragioni che hanno consentito tale risultato vi sia anzitutto la convinzione diffusa e condivisa che, nell’attuale situazione di crisi internazionale, che richiede una strategia comune di tutti i Paesi democratici del mondo contro il terrorismo, l’intelligence rappresenti oggi uno strumento fondamentale per le azioni di prevenzione e di contrasto di tale fenomeno, e quindi un elemento fondamentale per le decisioni dei Governi che presiedono alla sicurezza dello Stato, sicurezza che - come tutti sappiamo - è, tra quelli costituzionali, il valore che la Corte indica come assorbente, che racchiude tutti gli altri.

 

Lo Stato e il suo diritto all’esistenza attraverso la sicurezza è principio di cui l’intero dettato costituzionale è permeato. Ecco allora questo primo aspetto e la constatazione di quanto la cooperazione internazionale contro il terrorismo abbia potuto dare in termini di risultati concreti.

 

L’Italia è stata tra i Paesi protagonisti, con un cambio della sua legislazione primaria in materia di investigazioni, di contrasto e prevenzione economico-finanziaria contro il terrorismo; manca questo terzo pilastro: aiutare attraverso l’intelligence, nella cooperazione internazionale contro il terrorismo, i Governi a poter fare davvero, fino in fondo, la propria parte.

 

Queste credo siano le ragioni di fondo che hanno permesso di approdare oggi al Senato ad un dibattito che soltanto in parte - lo dico come constatazione - risente ancora di quelle diffidenze e di quei sospetti che i Servizi di informazione e sicurezza non meritano, essendo con certezza istituzioni democratiche di uno Stato sinceramente democratico.

 

Ecco la ragione per cui il Governo ha ritenuto di investire il Parlamento con una proposta che - lo dirò assai in breve - non è, come bene hanno detto alcuni senatori intervenuti, la proposta di riordino complessivo della legge n. 801 del 1977. Non era e non è intenzione del Governo proporre una riorganizzazione complessiva delle strutture dei Servizi di informazione e sicurezza, bensì puntare su alcuni chiari obiettivi di fondo. Il complesso di tali obiettivi ha un punto di partenza da cui noi non intendiamo discostarci, l’ho detto poc’anzi e lo confermo adesso: la garanzia che oggi lo Stato italiano dà circa la democraticità e la funzionalità dei nostri Servizi agli interessi di una democrazia che combatte contro il terrorismo e non certo contro i propri cittadini onesti.

 

Questa precondizione porta a dire che dobbiamo dare ai Servizi qualcosa in più e non in meno, circondando - beninteso - questo "qualcosa in più" con regole, senza però farci trascinare nel retaggio, nel ricordo e qualche volta nella conferma – fortunatamente, pochi sono stati gli interventi in questa direzione - di un collegamento, nella tradizione delle deviazioni di ieri e di un passato che abbiamo definitivamente chiuso, con il sospetto che dare oggi ai Servizi strumenti più forti aumenterebbe in qualche modo rischio o pericoli per la democrazia e quindi per i cittadini.

 

Questo pericolo non c’è ed è anzi una necessità delle nostre istituzioni avere un migliore reclutamento, una migliore formazione, più tecnologie, più mezzi preventivi e operativi per svolgere quelle missioni funzionali che oggi non si realizzano soltanto in una sorta di autarchia di intelligence, ma in una cooperazione internazionale che, come qualche collega ha detto, potrà e può già ora portare ad una grande rete di scambio informativo tra Servizi, improntata ad un obiettivo comune che - lo ripeto - è la grande minaccia scoccata dopo l’11 settembre contro l’umanità, ossia la penetrazione delle cellule del terrorismo in tutti i Paesi democratici del mondo.

 

Ecco allora che il presente, come il futuro, impongono una maggiore integrazione tra Servizi che operano nei Paesi democratici, che hanno lavorato insieme (e le esperienze più recenti lo dimostrano) e che continueranno a lavorare insieme, ma che però debbono rispondere a standard di efficienza e di operatività che non possono evidenziare differenziazioni forti tra un Paese e l'altro, almeno per i Paesi come l'Italia che chiedono e pretendono di essere nella pattuglia di testa della lotta al terrorismo nel mondo e che quindi devono essere in grado di offrire ai partner che a tale lotta partecipano Servizi con uguali capacità in termini umani, professionali e tecnologici.

 

Questi gli obiettivi. Le grandi linee del provvedimento sono state affrontate a fondo. Il tema della trasparenza del reclutamento preme molto al Governo, come ai parlamentari della maggioranza e dell'opposizione; il tema dei mezzi a disposizione è agli altri collegato, perché oggi le grandi minacce non si combattono con gli strumenti tradizionali, ma con strumenti almeno pari a quelli di cui gli autori delle minacce dispongono, siano essi terroristi o organizzatori e componenti delle grandi organizzazioni criminali transnazionali.

 

Certamente, il tema della capacità operativa è il presupposto perché tutto questo si realizzi. Personale ben reclutato e ben formato deve avere strumenti operativi adeguati e le garanzie funzionali sono oggi lo strumento operativo che nei principali Paesi democratici del mondo permette non certo, come qualcuno ha detto scherzando (ma su questa materia non si scherza), di dare la licenza di uccidere, ma di fornire gli strumenti necessari a compiere una fondamentale missione, che è anche quella di entrare abusivamente in casa di un sospetto terrorista se per caso si pensa che in quella casa possano essere trafugati piani preparatori per un attentato o per una strage.

 

Questo vuol dire disporre di mezzi operativi e la politica deve avere - unitariamente, spero - la capacità di decidere su questi temi. Altrimenti, diciamo chiaramente che il contributo che i Servizi di informazione e sicurezza (o per la sicurezza, espressione ugualmente accettabile e apprezzabile) possono dare alla lotta al terrorismo sono le analisi a tavolino su notizie raccolte da altri. Questa non è l'idea di un Servizio moderno che l'Italia vuole avere.

 

Un grande tema che abbiamo affrontato con assoluta serenità è quello di un maggiore coordinamento. Il Governo ha condiviso dal primo momento il principio che si dovesse cercare più coordinamento tra i Servizi attraverso la struttura alle dipendenze dirette del Primo ministro e il Governo ha anche scelto - molti colleghi lo hanno sottolineato - di non affrontare oggi il tema delle competenze tra SISDE e SISMI.

 

Preciso subito che non ho avanzato proposte al riguardo, in qualità di Ministro delegato a seguire in Parlamento questo complesso provvedimento, perché ho colto alcune difficoltà e perplessità che avrebbero rischiato, in questa fase, di precludere anche il passo importante che possiamo invece compiere; pensare all’ottimo, forse alle soluzioni accennate dal senatore Manfredi o adombrate dal senatore Brutti, ci imporrebbe oggi una pausa di riflessione e impedirebbe di dare al Paese ciò che occorre subito per operare meglio rispetto alla situazione attuale.

 

Ritengo giusto, come ho già detto in Commissione, che del più complesso tema organizzativo si continui a discutere, non escludendo un ripensamento su questo tema di qui al passaggio parlamentare presso la Camera, a condizione - lo dico con franchezza sin d’ora, perché non ci siano equivoci - che questa riflessione strutturale sia il frutto di una visione condivisa non solo in ambito parlamentare, ma anche da coloro che dovranno applicare concretamente le regole.

 

Mi riferisco alle amministrazioni interessate, anzitutto la Difesa e l’Interno, agli operatori e ai responsabili dei Servizi che, ove vedessero cambiate, con un’azione del solo Parlamento, le regole di impiego che hanno osservato, potrebbero trovarsi in futuro nella difficoltà operativa di applicarle al meglio.

 

È certamente utile una riflessione, ricorrendo magari all’organo che ho avuto l’onore di presiedere, il Comitato parlamentare di controllo, che non è solo strumento di controllo ma anche luogo di riflessione approfondita su alcune tematiche istituzionali, per verificare se su alcuni spunti di riordino delle competenze reciproche tra i due Servizi si possa trovare un’intesa ragionevole, di qui all’esame presso la Camera.

 

Fermi restando l’illustrazione degli emendamenti e il parere che esprimerò al momento opportuno, desidero attirare l’attenzione dell’Assemblea su temi, oggetto di alcuni emendamenti, sui quali il Governo anticipa sin d’ora, senza scendere in particolari per non essere irrituale più di tanto, un proprio avviso di disponibilità, un orientamento favorevole.

 

Alcuni emendamenti si sono apprezzabilmente e approfonditamente occupati del tema dell’autonomia dell’UCSI. L’UCSI è una struttura che merita operatività, trasparenza ma anche maggiore autonomia nell’ambito della segreteria generale del CESIS. Un secondo tema, di cui si occupano alcuni emendamenti, riguarda il più profondo riordino della segreteria generale del CESIS.

 

Un tema particolarmente caro al Governo è il vincolo maggiore della tenuta del segreto, che non può esaurirsi con la conclusione dell’incarico operativo per i Servizi, ma deve essere portato dal funzionario con sé anche dopo che l’incarico è cessato per evitare ciò che è purtroppo avvenuto in passato: ex dipendenti, ex funzionari, ex operatori, per il solo fatto di essere ex, hanno rivelato notizie importanti e talora gravi agli organi di informazione pubblica.

 

Altro tema importante è quello delle procedure di inquadramento e della progressione delle carriere. Sono favorevole a che il tema sia affrontato; metto in guardia dal rischio di legificare una materia da sempre sottratta ad una legificazione pesante ed affidata a strumenti duttili, quali la decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Potremmo trarre il meglio degli emendamenti che sono stati depositati, da esponenti di maggioranza e di opposizione, anche su questo tema, che mi vede favorevole nel merito.

 

Altro tema di rilievo è il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i Servizi, un rapporto che deve essere di servizio, di supporto e quindi anche di possibile "avvalimento". Ci sono emendamenti in questa direzione che ritengo meritevoli di positiva considerazione.

 

C’è un altro grande tema che verrà toccato. Come: colleghi delle Commissioni competenti lo sanno, abbiamo già in parte accolto in quella sede le proposte e le riformulazioni della Commissione giustizia e la relazione del senatore Cirami, che ha esplicitato quali indicazioni potessero migliorare quelle parti del testo strettamente collegate al potere del Presidente del Consiglio, da un lato, relativo all’autorizzazione a compiere l’atto e dell’autorità giudiziaria, dall’altro, competente all’accertamento della sanzionabilità o della non sanzionabilità penale dell’atto stesso. Di questo ci siamo già occupati, ma alcuni emendamenti, anche del Governo, vanno nella direzione di un accoglimento complessivo di quello stimolo, importante anche sotto il profilo costituzionale.

 

Infine, due argomenti meditano di trovare spazio nel testo che auspicabilmente il Senato approverà.

 

Il tema delle classifiche di segretezza è stato evocato da molti. Resto favorevole a toccare il tema, ma evitando di irrigidire ancora una volta con legge la materia, rimettendola all’elaborazione del Governo, certamente con un avviso del Comitato parlamentare di controllo sullo schema di decreto presidenziale. Considererei pericoloso l’irrigidimento in legge delle classifiche, che riguardano materia di per sé suscettibile e bisognosa una maggiore duttilità.

 

Vi sono infine alcuni emendamenti, presentati dal senatore Massimo Brutti e dal suo Gruppo parlamentare, relativi alla manomissione e all’accesso illegittimo agli archivi dei Servizi. È tema formalmente estraneo alle ambizioni e alle pretese di questo disegno di legge, ma le deviazioni e le gravi attività che in passato abbiamo registrato proprio in materia di gestione degli archivi credo rendano possibile un’integrazione del testo con la trattazione di questi aspetti.

 

Questo sul piano complessivo. Ovviamente, seguirò la trattazione dei singoli emendamenti e sarò poi più esplicito esprimendo i pareri. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

 

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

387a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 6 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

 

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

 

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta

 

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

 

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

 

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

 

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore, senatore Pastore, e del ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.

 

Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

 

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell’articolo 4, capoverso, articolo 10-decies, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione".

 

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente al capoverso, articolo 12-ter), 3.0.1, 3.102, 4.136, 4.142 (testo 2), 4.113 (limitatamente al capoverso, articolo 10-quater e al comma 1 del capoverso, articolo 10-ter), 4.123, 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145.

 

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente al capoverso, articolo 3-bis), 2.0.2, 3.2, 4.303 e 4.302 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", nonché sull’emendamento 1.4 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano soppressi i commi 4 e 5. Sull’emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esprime, poi, parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 1, dopo le parole: "organismi informativi", vengano aggiunte le altre: "cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.".

 

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti".

 

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5. Il primo di essi concerne una definizione dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri già in parte contenuta nella legge n. 801 del 1977. A nostro avviso, la formulazione della legge n. 801 del 1977 va integrata e risulta oggi parziale.

 

Come i colleghi potranno vedere, la formulazione impiegata è: "informazione per la sicurezza", e ad essa sono addetti i vari organismi disciplinati dalla legge. Tra questi organismi vi sono i due Servizi. Essa è correlata all’interesse e alla difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

 

C’è un ulteriore elemento in questo emendamento 1.1, precisamente al comma 3, cioè la previsione secondo la quale "Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei nulla osta di segretezza".

 

Questa norma ha un suo rilievo poiché nel nostro ordinamento non figura in alcuna norma legislativa la determinazione di un soggetto indicato come Autorità nazionale per la sicurezza. Questa formulazione "Autorità nazionale per la sicurezza" in realtà deriva da accordi internazionali e più precisamente da un testo denominato Minimum standard of security del Consiglio Atlantico del 1955. Allora i Paesi membri della NATO si impegnavano ad individuare, ciascuno nell’ambito del proprio ordinamento, la figura di un funzionario cui veniva assegnata la funzione, appunto, di Autorità nazionale per la sicurezza. Si creava così un circuito internazionale.

 

Per quel che riguarda l’Italia, la figura alla quale veniva assegnata questa funzione era quella del direttore del Servizio segreto militare. Per la verità con una innovazione del 1991, che si deve all’allora presidente del Consiglio Andreotti, la funzione di Autorità nazionale per la sicurezza fu sottratta al direttore del Servizio segreto militare e assegnata ad una figura civile, precisamente all’allora segretario generale del CESIS, che era un civile, l’ambasciatore Fulci. Non c’è dunque alcuna norma legislativa che individua il soggetto politico responsabile di tali funzioni e dal quale dipende il funzionario cui si assegnano i poteri relativi alla materia del segreto.

 

Quindi, questa norma ha una sua importanza perché stabilisce che Autorità nazionale per la sicurezza, da cui dipende poi il funzionario direttamente competente in materia di segreto e di direzione dell’Ufficio centrale per la sicurezza, è il Presidente del Consiglio. Pertanto, mi permetto di sottolineare l’utilità dell’inserimento di una norma che identifica il Presidente del Consiglio come Autorità nazionale per la sicurezza. È anche rilevante che vi sia qui un primo riferimento legislativo alla procedura di concessione e revoca dei nulla osta di segretezza.

 

Inoltre, credo sia utile prevedere che le funzioni non attribuite al Presidente in via esclusiva possano essere delegate ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato. Questa delega deve trovare un fondamento legislativo, una sua disciplina, perché in una serie di casi noi possiamo avere poteri specifici e anche un intervento nelle sedi istituzionali (penso, per esempio, al CIIS) del Ministro senza portafoglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi (questo è previsto nell’emendamento 1.3).

 

Infine, vi è l’emendamento 1.5, relativo al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, che qui viene disegnato in un modo abbastanza simile al disegno di legge del Governo. Tuttavia, c’è qualcosa di più, e cioè una definizione delle competenze; si prevede infatti che il CIIS "elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza; esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare" - richiamo l’attenzione del Ministro su questo punto - "sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione".

 

Al comma 4 dell’emendamento 1.5 (anche su questo punto richiamo l’attenzione del Ministro) si prevede - e credo sia utile farlo - che il Presidente del Consiglio dei ministri possa chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato in materia di Servizi, ma anche il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, i direttori del SISMI e del SISDE, nonché (introdurrei questa clausola di salvaguardia) altre autorità o esperti che collaborino con il Governo, proprio per dare di volta in volta, sulle singole materie trattate, un potere di intervento specifico sulla base di un’informazione determinata e dell’utilizzazione delle competenze più significative da parte del CIIS. (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, è molto apprezzabile la presenza di tanti senatori in Aula, ma per poter ascoltare l’illustrazione degli emendamenti e i vari interventi è necessario ridurre le conversazioni bilaterali.

 

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame si limita ad una riforma estremamente ridotta e puntuale del testo di legge vigente, laddove gli emendamenti che riscrivono l’articolo 1 (ossia gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) si inseriscono in una riforma più ampia e complessiva, che il Governo e la maggioranza non escludono, ma che in questo momento hanno dovuto accantonare. Invito pertanto i presentatori a ritirare tali emendamenti, poiché sono in contrasto con l’impostazione e con la filosofia stessa del disegno di legge.

 

Per quanto riguarda l’emendamento 1.6, se non ricordo male ne abbiamo discusso in Commissione e la proposta fu approvata. Probabilmente si tratta di un refuso; in ogni caso, esprimo parere favorevole.

 

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.8, 1.100, 1.10 e 1.13 perché tendono a riscrivere la composizione del CIIS, e il relatore ritiene che quella prevista nel disegno di legge sia la composizione più equilibrata e più funzionale.

 

Per quanto concerne l’emendamento 1.12, voglio ricordare che già è prevista a regime una relazione sul tema da parte della Presidenza del Consiglio, per cui inserirlo in questo punto comporterebbe una duplicazione e comunque un rischio di confusione legislativa tra due fonti normative.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, aderisce all’invito che le è stato rivolto di ritirare i suoi emendamenti?

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, purtroppo non posso essere d’accordo con l’argomento usato dal relatore perché noi abbiamo proprio accettato di muoverci entro i confini fissati dal disegno di legge del Governo.

 

Questi emendamenti non rispondono alla logica di un riordinamento, di una riforma complessiva dell’intelligence italiana, ma alla logica che è stata prescelta dal Governo. L’argomento su cui intervengono è trattato nel disegno di legge governativo; noi però vorremmo che venisse disciplinato in forma più articolata.

 

Questo non mette in discussione né la struttura complessiva del disegno di legge presentato dal Governo, né i tempi, perché non abbiamo alcuna intenzione di differire la discussione e l’approvazione del provvedimento.

 

Quindi, mantengo questo emendamento ed invito sia il relatore sia il Governo a valutarlo nel merito. Non mi pare che ci siano, stando alle cose qui dichiarate dal relatore e dal Governo, motivi per respingere questi emendamenti, se non il fatto che sono presentati dall'opposizione. Credo che sarebbe bene accolto da noi un atteggiamento di disponibilità e di buona volontà del Governo, della maggioranza o del relatore qualora si decidesse di accettare questi emendamenti.

 

PASTORE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, ho formulato quella osservazione perché in Commissione queste parti erano ricomprese in quel testo più ampio.

 

Credo che nel merito non vi siano obiezioni di fondo, tuttavia, è indubbio che la normativa che si propone è molto articolata e puntuale e potrebbe in qualche modo irrigidire i meccanismi di funzionamento che richiedono una certa flessibilità.

 

Sul punto mi rimetto al Governo con un'osservazione che rileva sul piano della forse eccessiva normazione di una materia che va invece disciplinata in maniera più sobria, così come avviene nel testo della legge, anche se modificata dalla proposta del disegno di legge in esame.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Confermo il parere contrario già espresso.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Senatore Bedin, lei accoglie la richiesta di ritiro dell’emendamento 1.2?

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, comprendo le ragioni del relatore, tuttavia, l’emendamento in votazione e anche il successivo emendamento 1.4 vanno esattamente nella direzione che mi sono permesso, a nome del Gruppo, di illustrare in discussione generale; vale a dire che siamo nella condizione, sia per motivi di carattere internazionale che più specificamente europeo, di non procedere ad una insufficiente riforma o a un piccolo ritocco della normativa, ma di porre le basi per una normativa di carattere nuovo. Questa nuova normativa non può che partire dal mettere in capo al Presidente del Consiglio la responsabilità politica dei Servizi di sicurezza, così come prevede il nostro emendamento.

 

Pertanto, noi manteniamo l’emendamento 1.2 per segnalare, a seguito dell’eventuale voto contrario della maggioranza, che il Governo e la maggioranza medesima non hanno voluto intraprendere la strada più corretta.

 

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

 

L'emendamento 2.1 nasce dalla necessità che noi ravvisiamo nella situazione attuale, tenendo conto dei problemi che si sono posti in questi anni e dell'esperienza successiva alla legge n. 801 del 1977, di rafforzare la struttura centrale dell'intelligence italiana che fa capo direttamente al vertice dell'Esecutivo.

 

Occorre accorciare, se posso usare questo termine, la distanza tra le attività di intelligence necessarie alla determinazione di scelte assai rilevanti per la politica del Paese e il vertice dell'Esecutivo, la Presidenza del Consiglio.

 

Naturalmente c'è bisogno del rafforzamento di una struttura centrale che comprenda in sé un'articolazione di uffici e, come noi riteniamo necessario, anche una struttura con poteri di controllo interno.

 

Non so se anche per questo emendamento si riproporrà lo stesso atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo e dalla maggioranza sugli emendamenti all'articolo 1 che avevo poco fa illustrato. Sarebbe singolare che il Governo dicesse di no alla proposta di rafforzamento di una struttura che fa direttamente capo al vertice dell'Esecutivo. Ma l'intelligence è organizzata in modo tale da fornire al Governo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie alla delineazione e all'attuazione di una strategia di difesa e di tutela dell'integrità dello Stato e della sicurezza pubblica, di tutela della politica internazionale dello Stato, che è nella responsabilità del Governo.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

(Segue BRUTTI Massimo). D'altronde, il Presidente del Consiglio ha una potestà normativa sua propria, non sostituibile in materia di intelligence, ma anche questa potestà normativa deve avere la possibilità di esercitarsi attraverso un'articolazione di uffici competenti.

 

Il CESIS così come è oggi, così come in sostanza rimane anche dopo la miniriforma che il Governo intende varare, è una specie di scatola vuota, è una struttura senza poteri, senza un'articolazione organizzativa tale da dare ad essa efficacia.

 

Segnalo in modo particolare la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 801 del 1977, di cui con l’emendamento 2.1 si propone la riformulazione, perché fa riferimento ad un potere specifico che abbiamo delineato in modo tale da rendere possibile la utilizzazione, a fini di intelligence, di tecnologie avanzate, oggi molto importanti per l’attività dei Servizi di informazione e sicurezza.

 

Ricordo che perfino in un discorso del Presidente degli Stati Uniti, rilevante per la definizione degli orientamenti di politica internazionale di sicurezza, vi è un riferimento alla utilizzazione di tecnologie ai fini della acquisizione, raccolta e selezione di informazioni.

 

La norma, così come l’abbiamo formulata, prevede che il Comitato esecutivo per i Servizi d’informazione per la sicurezza "cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica"; segue poi una previsione rilevante - credo che il Governo possa accogliere questa proposta o comunque considerarla seriamente - per cui il CESIS "assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali". Mi permetto di sottolineare l’utilità di questa norma perché - ripeto - il Governo la consideri con attenzione.

 

L’emendamento reca dunque una previsione articolata e dettagliata delle funzioni del CESIS. Per inciso, continuo a fare riferimento ad emendamenti che impiegano una dizione per la quale il Ministro ha oggi manifestato interesse e accordo, ma non so se sarà poi impiegata nel testo definitivo della legge. Noi proponiamo che, ovunque ricorra nel disegno di legge in esame e in ciò che resta della legge n. 801 del 1977, l’endiadi "informazione e sicurezza" sia sostituita con l’espressione "informazione per la sicurezza". Vorrei sapere se il Governo concorda con questa proposta di modifica che si riferisce all’insieme del testo.

 

Nella seconda parte dell’emendamento 2.1 volta ad introdurre un articolo 3-bis, si prevede un controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza. Le strutture e l’organizzazione di questo tipo di controllo sono rimesse alla regolamentazione che sarà decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma si fissano alcuni criteri di orientamento sulla natura dei controlli e sulla loro organizzazione. Emerge una sorta di funzione ispettiva o di ispettorato. Ricordo che la proposta della commissione Jucci ipotizzava un ispettorato inquadrato nell’ambito del CESIS.

 

Vorrei che il Governo ed i relatori considerassero con animo libero queste proposte sulle quali credo possa realizzarsi una convergenza, né mi risulta che vi siano dissensi o ostilità da parte dei destinatari di queste norme, cioè da parte degli apparati di cui vogliamo riorganizzare il lavoro.

 

Sono certamente sensibile alla considerazione svolta questa mattina dal Ministro: non possiamo varare norme che determinino in questo momento un attrito troppo forte, una resistenza in quegli apparati ai quali chiediamo un impegno straordinario per le emergenze internazionali; dobbiamo però avere il coraggio di introdurre alcune innovazioni. Credo che attorno alle innovazioni qui proposte non possa che esservi un consenso, più o meno intenso, da parte degli operatori ma non un dissenso.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, mi limito ad illustrare l’emendamento 2.12, ove si prevede la pubblicità degli archivi sotto il profilo della accessibilità alla magistratura, alla stampa e ai ricercatori.

 

Penso che le esperienze più o meno recenti consigliano di rendere trasparenti gli archivi dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, che non devono essere i pozzi del Maelstrom di cui parla Edgar Allan Poe, di profondità insondabile e soprattutto di nessuna trasparenza.

 

Raccomando quindi l’accoglimento di quest’emendamento, perché la trasparenza giova soprattutto al prestigio delle istituzioni, in particolare a quello degli ordinamenti che si vogliono riformare.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, richiamo l’attenzione del relatore e del Governo su un emendamento tecnico, il 2.7, dando per illustrati gli altri.

 

Secondo quanto abbiamo già anticipato stamattina, mi pare che il tema della cooperazione internazionale sia dei Servizi militari, considerato anche l’avvio della Forza di intervento rapido europea, sia degli organismi civili - faccio riferimento a Europol - non possa avere solo un riferimento tecnico, ma debba avere anche un riferimento politico.

 

Per questo credo che non dovrebbero esserci obiezioni da parte del Governo e del relatore ad accogliere questa aggiunta, cioè che l’attività di coordinamento internazionale sia svolta: "sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all’articolo 2".

 

Per quanto riguarda i colleghi senatori, sottolineo che questo riferimento politico renderebbe, poi, più agevole anche il controllo parlamentare su una materia destinata ad avere sviluppi nei prossimi anni.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo scusa, ma devo illustrare ancora l'emendamento 2.0.1, al quale noi teniamo molto. Anzi preannuncio che su di esso chiederò la votazione nominale con procedimento elettronico.

 

L'emendamento si riferisce alla definizione dei compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare e di quello per la sicurezza democratica. Secondo questo testo, al SISMI spetterebbero le attività di intelligence fuori del territorio nazionale, mentre al SISDE spetterebbero le attività di intelligence entro i confini del Paese.

 

Occorre tener presente che i fenomeni di cui oggi si occupano i Servizi di informazione per la sicurezza e molte tra le nuove minacce (terrorismo internazionale, grandi network criminali) richiedono contemporaneamente attività all’estero e attività interne strettamente collegate.

 

Il disegno di legge che noi avevamo presentato prevedeva una collaborazione, in questi casi, tra i due apparati. L’emendamento 2.0.1 ripropone esattamente quella impostazione. Esso affida ad un ufficio di coordinamento, nell’ambito del CESIS (ecco un altro fattore di rafforzamento della struttura centrale dell’intelligence), il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni che coinvolgono i due Servizi.

 

Subito dopo, si prevede una disciplina degli archivi del sistema informativo per la sicurezza, anzitutto l’archivio storico e l’archivio centrale. Quest’ultimo conserva tutti i dati informativi del sistema e, secondo l'emendamento, sarebbe collocato nell’ambito del CESIS.

 

Il comma 2 dell’articolo 6-ter, come formulato dall’emendamento, prevede che i dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, siano trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. Di seguito, si prevede che gli archivi dei Servizi dopo un certo periodo di tempo (tre anni) cessino di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, il che significa che per la memoria di vicende anteriori faranno capo all'archivio centrale, secondo i regolamenti che sono espressamente previsti.

 

Abbiamo scelto il periodo di tre anni in quanto ci sembra un periodo ragionevole ed è più lungo, per fare un esempio, di quello che veniva invece previsto nel testo della commissione Jucci. Anche qui non posso che raccomandare l’attenzione del Governo; naturalmente noi accoglieremmo positivamente una disponibilità del Governo a far proprio questo emendamento.

 

*MANFREDI (FI). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.102, che riguarda le funzioni del CESIS. Ho avuto modo durante la discussione generale di mettere in rilievo una mia personale convinzione, che riguarda la difficoltà comunque di coordinare l'attività delle strutture dei Servizi che dipendono, e continueranno a dipendere, da due diversi Ministeri.

 

Ora, la funzione del CESIS può essere, a mio avviso, rivalutata affidando, in particolare, al Segretario generale del Comitato una funzione specifica in prima persona di diretto supporto all'attività del Presidente del Consiglio. Questa responsabilizzazione del Segretario generale, a mio avviso, migliora sensibilmente le capacità dell'intera struttura di essere responsabile nei confronti del Presidente del Consiglio, che è poi la funzione principale.

 

Questo emendamento è da vedere in rapporto ad un altro emendamento che ho presentato all'articolo 6, che prevede la funzione sempre di coordinamento rafforzata del CESIS nei confronti dei due organismi del SISMI e del SISDE. Ma tornerò sull'argomento al momento opportuno.

 

L'emendamento 2.0.5 prevede sostanzialmente che il SISMI non operi secondo competenze che sono delimitate geograficamente, ma secondo competenze che sono delimitate "per funzione", affidando sostanzialmente al SISMI tutti i compiti che con accezione - lo riconosco - non perfetta, possiamo ricomprendere sotto il termine di "informazioni".

 

Tale emendamento va visto in relazione all'emendamento 2.0.4, che prevede, a sua volta, per il SISDE una competenza non più delimitata geograficamente, cioè all'interno dello Stato, ma anche questa "per funzione", che potremmo definire "controinformazioni". Questa diversa suddivisione delle competenze, come ho avuto modo di illustrare in discussione generale, consentirebbe ai Servizi di essere molto più efficienti e, oltretutto, comporterebbe una minore esigenza di coordinamento.

 

Infine, l'emendamento 2.0.2 riguarda sostanzialmente l'U.C.Si. Attualmente vi è, a mio parere, una sovrapposizione di competenze tra il CESIS e l'U.C.Si, essendo l'U.C.Si inquadrato nel CESIS. A mio avviso, le competenze dell'U.C.Si devono essere rese assolutamente autonome, perché l'attività dell'U.C.Si riguarda in genere tutto, anche il personale, che fa parte comunque dei Servizi, compreso il CESIS.

 

Se così non si procedesse, ci sarebbe la possibilità di un conflitto, di una sovrapposizione tra le competenze di chi è controllato e quelle di chi dovrebbe controllare.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 2.1 mi richiamo alle motivazioni di merito per sostenere l’invito al ritiro. Vorrei però sottolineare come la lettera f) del comma 1, meriti attenzione; il Governo la potrà valutare nella forma che riterrà migliore. Può anche darsi che non sia necessario - anzi, probabilmente non lo è - il ricorso a una norma di legge, essendo sufficiente una disposizione di natura regolamentare per la questione delle archiviazioni, che peraltro è oggetto di un intervento emendativo successivo, per il quale rinvio agli articoli seguenti.

 

L’emendamento 2.2 mi sembra non modifichi sostanzialmente il testo. L’emendamento 2.3 stabilisce una cadenza temporale eccessivamente rigida, mentre il 2.4 può essere riduttivo; probabilmente, è ultroneo, perché in ogni caso quello che vi è previsto si può fare.

 

PRESIDENTE. Devo interpretare come contrarietà queste sue considerazioni?

 

PASTORE, relatore. Sì, come parere contrario.

 

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6, è troppo specifico e quindi non utile alla funzionalità dell’istituto. Sull’emendamento 2.7 esprimo parere contrario, in quanto superfluo. L’emendamento 2.8 è riduttivo e quindi esprimo anche su di esso parere contrario.

 

Circa l’emendamento 2.9, vi è già una normativa generale al riguardo, per cui esprimo parere contrario, dato che potrebbe, tra l’altro, generare confusione. Anche sull’emendamento 2.11 esprimo parere contrario, in quanto è riduttivo rispetto a quanto già si può fare.

 

Circa l’emendamento 2.12, sul quale si è soffermato il senatore Zancan, credo che il problema vada risolto in sede di normativa nell’accesso ai documenti coperti da segreto di Stato. Sinceramente, prevedere che gli archivi siano accessibili a tutti senza alcun limite, al di là delle questioni connesse al segreto di Stato, mi sembra eccessivo; tra l’altro, infatti, c’è una necessità di riservatezza che presiede a tutti i provvedimenti amministrativi e non vedo perché questa non dovrebbe essere riconosciuta anche in archivi di questa natura, di per sé delicati. Non tutti gli atti della pubblica amministrazione sono di dominio pubblico, per ragioni di tutela della privacy che ben conosciamo.

 

L’emendamento 2.13 mi sembra superfluo, mentre, circa il 2.14, devo rilevare che la norma di cui alla lettera d) del comma 1 riguarda un fatto più tecnico che politico, per cui esprimo parere contrario.

 

Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 2.15: non c’è motivo di sostituire la lettera e) del comma 1 con un’altra che in pratica ne sopprime una parte. Lo stesso vale per gli emendamenti 2.16 e 2.17.

 

Sull’emendamento 2.20 esprimo parere contrario, perché il cuore della riforma è proprio lo stabilire un collegamento politico e, insieme ad esso, una responsabilità chiara e definita della massima espressione del Governo del Paese.

 

Sull’emendamento 2.21 esprimo parere contrario perché è assolutamente fuori luogo sostituire il Presidente del Consiglio dei ministri con il Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Sugli emendamenti 2.22 e 2.23 esprimo parere contrario, perché nell’ambito della pubblica amministrazione sono necessarie le specificazioni che essi tendono a sopprimere.

 

Quella determinata dall’emendamento 2.24 sarebbe una normativa irrituale perché ad un parere sostituirebbe addirittura una proposta vincolante. Lo stesso vale per gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27, sui quali esprimo ugualmente parere contrario: si tratta di norme che attribuiscono una competenza da ritenere impropria. Lo stesso dicasi per l’emendamento 2.100.

 

Sull’emendamento 2.29 esprimo parere contrario, in quanto riduttivo; lo stesso parere esprimo sugli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.101, perché invasivo delle competenze dei soggetti previsti dalla normativa.

 

Per quanto concerne l’emendamento 2.102, mi rimetto al Governo. L’emendamento 2.0.1 (testo corretto) è un maxiemendamento che contiene parti indubbiamente pregevoli. Tuttavia, esso implica una riforma, anche se non radicale (come prevista in altri testi), estremamente estesa dei Servizi, anche nella parte più strettamente letterale. Invito quindi i proponenti al ritiro; diversamente, il parere è contrario.

 

Per quanto concerne l’emendamento 2.0.2, mi rimetto al Governo. Invito invece i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.0.5, 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.4.

 

Esprimo, infine, parere contrario sull’emendamento 2.0.200, poiché complica in parte un sistema già di per sé complesso.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, concordo con le valutazioni e i pareri espressi dal relatore. Desidero aggiungere due riflessioni sugli emendamenti di maggiore sostanza presentati dal senatore Massimo Brutti, con particolare riferimento all’emendamento 2.1.

 

Come già accennato dal presidente Pastore, numerose previsioni contenute in questo emendamento, come lo stesso presentatore ha riconosciuto, sono già state recepite nel testo attualmente all’esame del Senato. Vi sono poi altri aspetti - segnalo quelli dell’adeguamento tecnologico e del coordinamento tra sistema statistico-informativo dei Servizi italiani e dei Servizi di altri Paesi, quello concernente il piano di individuazione delle risorse e del personale, nonché quello relativo agli archivi - che probabilmente non richiedono una disciplina di legge.

 

Ad esempio, se le prescrizioni relative all’adeguamento del sistema statistico fossero contenute in un ordine del giorno del Senato, trattandosi di materia cui pacificamente il Governo provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con atto amministrativo, eviteremmo di appesantire la legge, accogliendo (poiché il Governo le accoglierebbe) queste sollecitazioni di tipo tecnico e tecnologico, che condivido.

 

Quindi, fermo restando il parere contrario sull’emendamento, che appesantisce e cambia notevolmente l’impostazione del provvedimento, che non è di profondo riordino, ritengo che su tali aspetti vi sia spazio per un invito da parte del Senato che il Governo accoglierebbe, trattandosi di attività amministrativa.

 

L’emendamento 2.7 prescrive in sostanza che sulla materia del coordinamento internazionale il CESIS provvede sulla base delle direttive del Comitato di cui all’articolo 2, ovvero il Comitato interministeriale per i Servizi di informazione e sicurezza. Sarebbe opportuno introdurre nel testo dell’emendamento, prima delle parole "sulla base" la parola "anche".

 

È chiaro, infatti, che il CESIS deve poter provvedere al coordinamento internazionale tra i Servizi non "soltanto" sulla base delle ,direttive ma "anche" sulla base delle direttive del Comitato interministeriale. Pertanto, se il senatore Bedin fosse disponibile ad accogliere la formulazione "anche sulla base", il Governo esprimerebbe parere favorevole.

 

L’emendamento 2.102 del senatore Manfredi pone un problema reale, ma credo che esso trovi già risposta nella disposizione attuale del testo del Governo, che - è vero - non fa riferimento al Segretario generale, ma parlando della Segreteria generale del CESIS stabilisce che la Segreteria generale è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio; che il Presidente nomina e revoca il Segretario; che la Segreteria risponde al Presidente del Consiglio.

 

Quindi, aggiungere un comma ad hoc che stabilisce che anche il Segretario risponde al Presidente del Consiglio mi sembra un appesantimento che non cambia la sostanza. L’invito al ritiro non esprime dunque contrarietà, ma sta a significare che già esiste questo principio di diretta e assoluta dipendenza dal Capo del Governo.

 

L’ultimo punto che il presidente Pastore aveva rimesso alla valutazione del Governo riguarda l’emendamento aggiuntivo 2.0.2, del senatore Manfredi, sul quale esprimo parere favorevole, perché - come ho detto in sede di replica - il ruolo dell’U.C.Si. (l’Ufficio centrale per la sicurezza), come anche il senatore Massimo Brutti con altre proposte diversamente formulate aveva chiesto, è giusto che abbia maggiore autonomia.

 

La formulazione del senatore Manfredi va in questa direzione e in questo senso il Governo, sciogliendo la riserva del presidente Pastore, esprime parere favorevole. Su tutti gli altri emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro.

 

Senatore Brutti, per quanto riguarda l’emendamento 2.1, ritengo vi fosse, da parte del relatore, un invito al ritiro e mi sembra di interpretare la richiesta, da parte del Ministro, di una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, c’è una questione oggetto di valutazione politica che deve essere, a mio avviso, oggetto di un voto. La questione è se le funzioni relative all’attività del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza debbano essere, sia pure nei punti fondamentali, disciplinate dalla legge oppure debbano essere rimesse tutte ad una normativa regolamentare.

 

È su questo punto che io credo opportuno esprimere comunque un voto, la qual cosa mi sembra non precludere nel merito una convergenza su un ordine del giorno che potrebbe essere del seguente tenore: "Il Senato impegna il Governo a prevedere e a disciplinare con norme regolamentari le seguenti funzioni del CESIS". Non so, Presidente, se lei ritiene utile che io legga il testo dell’ordine del giorno o se sia preferibile rinviare a dopo.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, non è possibile, perché se l’emendamento rimane e viene sottoposto alla valutazione dell’Aula, non può esservi più trasformazione in ordine del giorno.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Il voto negativo che potrà esserci, dato l’orientamento del Governo e della maggioranza, non preclude una convergenza nel merito ove questa regolamentazione si sposti a livello di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, l’ordine del giorno indicherebbe una falsariga dei criteri per una normazione regolamentare, posto che la maggioranza bocci la nostra proposta che questi criteri vengano indicati dalla legge.

 

Non so se sono stato chiaro: il voto negativo della maggioranza dell’Aula non esclude un ordine del giorno che possa invece indicare nella normativa regolamentare secondaria, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la fissazione di quei criteri che la maggioranza non ha voluto collocare nella legge.

 

La mia opinione è che si possa votare prima sull’inclusione di questi criteri nella legge e poi, senza difficoltà, una volta che il voto sia stato espresso in senso negativo (come immagino avverrà), approvare un ordine del giorno che rinvii alla normativa regolamentare quegli stessi criteri.

 

Vorrei svolgere, a questo punto, una rapidissima considerazione. Mi pare significativo che il Governo abbia accettato di fissare nella legge un principio con una norma che si riferisce all’Ufficio centrale per la sicurezza, sinora fuori da ogni regolamentazione legislativa.

 

Il Governo ha voluto farlo esprimendosi favorevolmente sull’emendamento 2.0.2 del collega Manfredi, e va benissimo, anche se non si tratta di un emendamento dell’opposizione, perché il principio è stato accolto. Ciò corrisponde all’impegno, assunto questa mattina dal Ministro, di venire incontro alle proposte dell’opposizione circa il tema dell’autonomia dell’Ufficio centrale per la sicurezza nell’ambito della Segreteria generale del CESIS.

 

Il Ministro, però, ha anche detto che il Governo sarebbe stato disponibile ad un più profondo riordino della Segreteria generale del CESIS. Nei pareri qui espressi da parte sia del relatore che del rappresentante del Governo non ho colto alcuna disponibilità in proposito e devo dire che questo mi dispiace un po’, perché rende monco il testo di legge che stiamo discutendo e che verrà trasmesso alla Camera.

 

La riorganizzazione della struttura centrale è garanzia di direzione unitaria e di utilizzazione compiuta delle attività di intelligence dal punto di vista delle scelte strategiche che il Governo, sulla base appunto di tali attività, deve compiere. Fino a qualche anno fa questo discorso poteva apparire del tutto teorico, ma oggi, per la funzione e il ruolo che l’Italia intende svolgere nella politica internazionale in collegamento con i Paesi alleati, è assolutamente necessario avere una struttura di intelligence efficiente, con una direzione unitaria e un apparato centrale in grado di guidarla.

 

Il CESIS, così com’è, sostanzialmente confermato nel disegno di legge secondo i lineamenti della legge n. 801 del 1977 tuttora in vigore, non è in grado di assolvere a questa funzione e non mi sembra corretto rimettere tutto ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Già la legge n. 801 del 1977 prevedeva che il Presidente del Consiglio potesse istituire, nell’ambito del CESIS, uffici per lo svolgimento di determinate funzioni, con una disposizione che dava la possibilità di articolare meglio la struttura e di rafforzarla; ciò però non è avvenuto e quindi è necessaria una regolamentazione legislativa.

 

Esorterei il Governo a prendere in considerazione le nostre proposte al riguardo. Naturalmente, se le risposte continueranno ad essere tutte negative, ciò non potrà che orientare la nostra posizione nel senso di una perplessità, di una critica, di una riserva sul testo che il Governo intende condurre in porto.

 

Fra l’altro, il Ministro non ha risposto ad un quesito da me posto: come li chiamiamo questi Servizi? Servizi di informazione per la sicurezza o Servizi di informazione e sicurezza? Non mi pare una questione di lana caprina; posso capire che si tratti di un aspetto formale, ma può avere il suo peso, per cui chiedo una risposta ed una presa di posizione da parte del Governo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro degli affari esteri, al quale do volentieri la parola, ricordandogli però che in seguito sarà chiamato ad esprimere il parere su ben 280 emendamenti.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. La ringrazio, signor Presidente; sarò comunque telegrafico.

 

Per quanto concerne la Segreteria generale del CESIS, mi sto sforzando di trovare nell’emendamento 2.1 del senatore Brutti qualcosa in più rispetto a quello che già è presente nella norma sottoposta all’esame dell’Aula; trovo solo il comma 6 del proposto articolo 3. Tale comma, in effetti, attribuisce qualche funzione in più alla Segreteria generale, ma non mi sembra che determini grande differenza rispetto al testo in esame.

 

Rimanendo disponibile ad un'ulteriore riflessione, non escludo che anche di questa materia si possa trattare con un invito rivolto dal Senato al Governo, invito che potrebbe essere raccolto durante l’esame della Camera per migliorare questo aspetto, ma è nel merito che non vedo dove sia la grande differenza.

 

PRESIDENTE. Il senatore Brutti insiste affinché si proceda alla votazione sull’emendamento, ma dovrebbe dirmi se accetta la richiesta della 5a Commissione permanente, che aveva condizionato il suo parere favorevole all’inserimento della frase "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Accetto tale riformulazione.

 

Se il Presidente me lo consente, vorrei sottolineare, rispetto a quanto ha detto poc’anzi il signor Ministro, che l’emendamento è congegnato in modo tale che la Segreteria generale, in base a quel comma 6 che egli poco fa citava, viene definita "responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1", con il che si rinvia a quei compiti.

 

Si rinvia, cioè, a quella previsione che il Ministro e il relatore hanno detto troverebbe migliore collocazione nell’ambito di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Invece, a mio avviso, è bene che ciò sia fissato nella legge, perché, disciplinando quei compiti è chiaro che si potenzia la Segreteria generale, il soggetto istituzionale chiamato a svolgerli e comunque ad esserne responsabile.

 

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la informo che l’ordine del giorno non è immediatamente ammissibile da parte della Presidenza in riferimento all’articolo e all’emendamento in questione. Pertanto, procederò alla votazione dell’emendamento. Lei potrà redigere un ordine del giorno da presentare prima della votazione finale sul provvedimento.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

L’emendamento 2.2 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 2.7.

 

Senatore Bedin, accetta la modifica proposta dal Governo?

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, la accetto perché mi sembra che il suggerimento avanzato dal ministro Frattini sia del tutto condivisibile, in quanto si introduce l’elemento politico che sostenevo, ma si lascia l’operatività tecnica che il Comitato deve avere.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7 (testo 2), presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

L’emendamento 2.22 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.30, dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 2.102.

 

Senatore Manfredi, ha udito l’invito al ritiro che le è stato rivolto?

 

MANFREDI (FI). Sì, signor Presidente, ritiro l’emendamento.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

Passiamo all'emendamento 2.0.1 (testo corretto).

 

Senatore Brutti Massimo, ha udito l’invito al ritiro che le è stato rivolto?

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, desidero che si voti sull’emendamento 2.0.1 (testo corretto) e chiedo, come preannunciato, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo al senatore Massimo Brutti se permette che io e i colleghi Bedin, Petrini e Dalla Chiesa aggiungiamo la firma all’emendamento in votazione.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Va benissimo, signor Presidente.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1 (testo corretto), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.5 vi è un invito al ritiro; chiedo al proponente se intende accoglierlo.

 

MANFREDI (FI). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.0.100 del senatore Palombo vi è un invito al ritiro; chiedo al proponente se lo accoglie.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, vorrei un chiarimento su questo emendamento e sul successivo 2.0.101, da me presentati. In sostanza, essi preferiscono un sistema binario di intelligence; tuttavia, questa mattina il Ministro ha detto che non c'è una chiusura aprioristica contro questa proposta di modifica e che si sarebbe potuto riprendere l’argomento alla Camera.

 

Vorrei pertanto avere maggiori chiarimenti dal Ministro in merito a questo emendamento, che è importantissimo, perché, se approvato, si realizzerebbero un maggiore coordinamento e un più razionale impiego dei due Servizi.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Palombo - come già al senatore Massimo Brutti, che aveva presentato un emendamento destinato anch'esso a ridisegnare le competenze dei Servizi - che la materia presuppone che le amministrazioni interessate abbiano concordato una linea comune.

 

È chiaro, quindi, che la materia oggi non trova possibilità di accordo tra Ministero degli esteri e Ministero dell'interno per ridisegnare le competenze del SISDE rispetto al SISMI. Ecco perché non c'è chiusura pregiudiziale, ma impossibilità di merito ad accettare riforme delle competenze interne tra i Servizi.

 

Questo è il chiarimento che vale sia per il senatore Palombo, sia per il senatore Massimo Brutti.

 

PALOMBO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, ingrazio il signor Ministro per i chiarimenti forniti e ritiro gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, intendo far miei i due emendamenti ritirati dal senatore Palombo perché su di essi sia espresso un voto.

 

Ritengo che nella prospettiva - verso la quale ci avviamo - di una nuova regolamentazione dei compiti (alla quale prima o poi arriveremo) sia opportuno segnare la strada, come coloro che con la lanterna la illuminano per quelli che ci seguono.

 

Sono del resto convinto che ai problemi che segnalava il Ministro si possa trovare una soluzione. Avevo suggerito già oggi la possibilità di praticare una via: che anche per le attività riservate al Servizio interno, in qualche modo riconducibili alla vecchia nozione di controspionaggio, possa esservi un dovere di informazione da parte del Servizio stesso al Ministro della difesa. In questo modo non toccheremmo l'ambito di competenza almeno per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze da parte del Ministro della difesa e sarebbe forse più facile raggiungere questa bipartizione, che a me sembra del tutto ragionevole.

 

Sottoscrivo, pertanto, entrambi gli emendamenti del senatore Palombo e chiedo su di essi la votazione mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Palombo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

 

Chiedo al presentatore, senatore Manfredi, se recepisce le indicazioni della Commissione bilancio.

 

MANFREDI (FI). Sì, signor Presidente, le accolgo.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Manfredi.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.101.

 

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Palombo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manfredi se accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 2.0.4.

 

MANFREDI (FI). Ritiro l’emendamento.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.200, presentato dal senatore Passigli.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, che il nostro Gruppo ha presentato all’articolo 3, tendono a colmare una delle più clamorose lacune del disegno di legge di iniziativa governativa, cioè l’assenza di qualsiasi attenzione al personale.

 

L’unica attenzione che il disegno di legge manifesta al riguardo concerne le assunzioni facenti capo al Presidente del Consiglio dei ministri; anche in questo caso si tratta di una norma che, condivisibile nella sostanza, è tuttavia scritta male. Basti sottolineare il fatto che si prevedono assunzioni di persone che rispondono ad esigenze di fiducia da parte del Presidente del Consiglio in carica, ma non si prevede che fine faranno queste persone quando cambia il Presidente del Consiglio.

 

I nostri emendamenti prevedono due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottoposti a procedure selettive e l’assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali.

 

In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare da tre a sette anni. Al termine di questo periodo il personale è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà avere luogo se si garantisce un equilibrio tra l’esigenza di un adeguato ricambio del personale e le competenze dei Servizi.

 

Queste norme sono utili, da una parte, ad evitare una situazione che si è già verificata nei nostri Servizi, cioè un invecchiamento eccessivo, e, dall’altra, a preservare le competenze.

 

Da questo ultimo punto di vista, richiamo l’attenzione del Governo sulla necessità, almeno nella fase attuale, di disciplinare gli aspetti trattati dai commi 12 e 13 del nostro emendamento 3.1. Essi riguardano la scadenza dei contratti in essere e le possibilità per il personale già in servizio presso l’intelligence italiana. Il Governo dovrebbe accettare almeno questi due punti per garantire tranquillità al personale.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, illustro anzitutto l’emendamento 3.2, che si riferisce ad una questione di cui abbiamo più volte discusso, cioè quella dell’assunzione diretta del personale dei Servizi, in particolare del personale avente un’alta specializzazione, non reperibile all’interno delle amministrazioni.

 

In passato, a metà degli anni Novanta, è stata presa la decisione di bloccare le assunzioni dirette.

 

Io stesso sono stato, sia pure indirettamente, responsabile di questa decisione perché, in qualità di Presidente del Comitato parlamentare dei Servizi, posi la questione di mettere fine a forme di assunzione assolutamente clientelari di persone provenienti dall’esterno dei Servizi, che venivano assunte in base a criteri di lottizzazione, di parentela, e non certo in base a criteri di competenza e specializzazione.

 

Quindi, c’è stato un blocco delle assunzioni dirette che si è protratto per anni e anni, senza che venisse definita una disciplina tale da garantire contro i rischi di clientelismo e degenerazione. Pertanto oggi è assolutamente necessario introdurre norme sull’assunzione diretta e anche prevedere specificamente nella legge che "con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego".

 

Questa è una norma abbastanza articolata, che però garantisce la qualità che deve essere propria del personale assunto in via diretta.

 

Le procedure di selezione devono dunque essere definite con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. A nostro avviso, è anche necessario che vi sia un controllo ex post da parte del Comitato parlamentare sui verbali delle prove selettive; solo questo, senza alcuna cogestione, senza alcuna incidenza sulle scelte, cioè un controllo ex post che garantisca una visibilità e una trasparenza delle procedure di tipo concorsuale in base alle quali persone esterne all’intelligence vengono assunte dalla stessa in quanto portatrici di competenze non sostituibili.

 

Infine, al comma 4 dell’emendamento è prevista una norma alla quale sono particolarmente interessato e che mi sembra trovi il consenso del Governo, almeno a quanto diceva stamattina il Ministro. La norma stabilisce che "Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.".

 

Stabilire una norma di questo genere serve a scoraggiare le fughe di notizie successive. Può essere interessante e utile che funzionari dei Servizi di informazione per la sicurezza scrivano libri, ma sarebbe opportuno che in questi non venissero rivelate notizie ancora coperte dal segreto. Non chiediamo molto, soprattutto in un regime nel quale per la prima volta si introduce una temporaneità del segreto che non c’era mai stata prima nel nostro ordinamento.

 

Siamo particolarmente interessati a che questo emendamento venga accolto, e chiederei su di esso un parere favorevole del relatore e del Governo, con particolare riferimento a quest’ultimo punto, ossia - per usare l’espressione impiegata questa mattina dal Ministro - l’obbligo della tenuta del segreto anche dopo che l’incarico è cessato.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, nel contesto delle norme di aggiornamento della legge 24 ottobre 1977, n. 801, tese a potenziare l'operatività dei Servizi di sicurezza, è, a mio parere, opportuno introdurre un esplicito obbligo di collaborazione da parte della pubblica amministrazione e degli enti erogatori di pubblici servizi affinché corrispondano, anche in deroga al segreto d'ufficio, alle richieste di dati necessari per concretizzare le finalità della sicurezza democratica e militare dello Stato.

 

L'introduzione di tale obbligo, peraltro già vigente a favore dell'attività spettante alle forze di polizia, sarebbe in linea anche con analoga regolamentazione in ambito europeo. La norma stabilisce, ad ogni buon conto, modalità di garanzia sulla trasparenza e legittimità delle richieste di collaborazione, poiché in corso di controversia le amministrazioni interpellate possono chiamare in campo, tramite il Ministro da cui dipendono, l'autorità del Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui successive determinazioni devono attenersi.

 

Quindi, per l'evidente utilità di questo emendamento, chiedo un parere favorevole da parte del Governo.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, il mio emendamento 3.0.102 si propone di sottolineare l'importanza di prevedere una garanzia che nel personale che lavora nei Servizi di informazione non vi sia alcuna propensione a delinquere. Dal momento che con questo provvedimento allarghiamo la possibilità di condotte non penalmente sanzionabili, vi sia almeno la garanzia che coloro che lavorano per i Servizi siano integri sotto il profilo del rispetto della legge penale per quanto riguarda le precedenti esperienze.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

PASTORE, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario. Faccio presente fra l’altro che la 5a Commissione ha espresso parere contrario su due commi.

 

Sull'emendamento 3.2 mi rimetto al Governo, vista la sua complessità; il mio parere sarebbe tendenzialmente favorevole, però non ho approfondito le implicazioni che esso può apportare nel sistema: ad esempio, se usiamo l’espressione "Servizi di informazione per la sicurezza", come fa l'emendamento, dovremmo usarla sempre.

 

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, e 3.100, che sono invasivi delle competenze previste dalla legge. Il parere è ugualmente contrario sugli emendamenti 3.101, che è contraddittorio, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

 

Sull'emendamento 3.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, non posso che dichiararmi anch'io contrario.

 

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.103, mentre sull'emendamento 3.0.1, che è eccessivamente analitico e in parte ultroneo, essendovi il parere contrario della 5a Commissione, esprimo parere contrario. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.0.2.

 

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.3, mentre sugli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 mi rimetto al Governo.

 

Il parere è contrario, infine, sull'emendamento 3.0.102, in particolare per la seconda parte, che è eccessivamente generica e discrezionale.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Brutti? Dovremmo concludere la fase dei pareri.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei velocemente richiamare l'attenzione del Ministro sull'emendamento 3.2, in particolare per quanto riguarda il primo comma, che contiene disposizioni sul personale e assunzioni dirette.

 

Vi è una norma che per me è molto rilevante ed utile: si prevede che in via transitoria il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza e il ruolo amministrativo.

 

Infatti, se il ministro Frattini si reca oggi negli uffici del SISMI o in quelli del SISDE e c’è qualcuno che gli apre la porta o lo accompagna o gli prepara un caffè, questo qualcuno è un agente segreto; invece sarebbe opportuno differenziare il ruolo di quelli che effettivamente svolgono un’attività di questo genere e il ruolo amministrativo o esecutivo, anche perché poi, quando si fa il conto del personale, risultano essere tutti agenti segreti.

 

Chiedo scusa di questa aggiunta, ma mi premeva richiamare l’attenzione del Ministro su questo punto.

 

PRESIDENTE. Se il caffè fosse avvelenato, probabilmente servirebbe anche un uomo dei Servizi. Oppure è stato lui ad avvelenarlo.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Ma non quando vado io a prenderlo, se permette!

 

Circa il parere sugli emendamenti, per quanto riguarda il 3.1 concordo con il relatore sul parere negativo.

 

Sarei invece favorevole all’emendamento 3.2, cioè all’intero articolo sostitutivo proposto dal senatore Massimo Brutti, con una necessaria specificazione che riguarda anche quello che sarà il titolo della legge.

 

Io ho compreso perché più volte il senatore Massimo Brutti ha chiesto, anche in Commissione, che la denominazione: "Servizi per l’informazione e la sicurezza" diventi: "Servizi di informazione per la sicurezza". Siccome è evidente che questa denominazione non è casuale, ma ha delle conseguenze di sostanza, credo sia necessario un momento di approfondimento in più, perché la denominazione qui è sostanza.

 

Io assicuro come Governo che, prima che la legge sia definitivamente varata dal Parlamento, il Governo medesimo scioglierà in un senso o in un altro questo nodo che in fondo riguarda il titolo della legge, e che quindi è forse l’ultima cosa su cui possiamo concordare o meno.

 

In conclusione, accoglierei l’emendamento 3.2, pregando per ora - e sottolineo per ora - il senatore Massimo Brutti di continuare ad usare la formula: "Servizi per l’informazione e la sicurezza" e non: "Servizi di informazione per la sicurezza", altrimenti evidentemente noi, approvando questo emendamento, avremmo inserito un articolo che reca una denominazione diversa dalle altre.

 

Questo emendamento assorbe, credo, tutti gli altri che riguardano l’articolo 3, salvo gli aggiuntivi e l’emendamento 3.103 del Governo, su cui ovviamente non posso che confermare il mio avviso.

 

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, mentre sul 3.0.1, sul 3.0.2 e sul 3.0.3 confermo il parere negativo espresso già dal relatore, diversa considerazione vale per gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101.

 

Questi due emendamenti pongono un problema che a mio avviso merita risposta positiva. Il senatore Palombo propone che siano i Servizi a chiedere alle amministrazioni pubbliche e, in secondo luogo, alla fine, il Presidente del Consiglio a ordinare o meno se le amministrazioni pubbliche si sono rifiutate.

 

Mi permetto di dire al senatore Palombo che preferirei la formulazione dell’emendamento 3.0.101, in altri termini, quella per cui è il Presidente del Consiglio che decide di assistere la richiesta del Servizio all’amministrazione pubblica della sua forza politica, perché questo contatto informale tra Servizi e Ministeri, ove non preceduto, per così dire, da un crisma del Presidente del Consiglio che dà il suo imprimatur politico, un po’ mi preoccuperebbe.

 

In conclusione, pregherei il senatore Palombo di convergere, se lo ritiene, sull’emendamento 3.0.101, sul quale esprimerei parere favorevole.

 

Infine, circa l’emendamento 3.0.102, concordo con il relatore sul parere contrario.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.

 

I presentatori accolgono l’invito al ritiro?

 

BEDIN (Mar-DL-U). Sì, signor Presidente, e, se il senatore Brutti permette, aggiungeremmo la firma all’emendamento 3.2.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti accoglie la proposta formulata dal ministro Frattini circa l’emendamento 3.2, nonché le condizioni poste dalla 5a Commissione?

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Sì signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

 

È approvato.

 

A seguito di tale votazione, risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi, dal 3.3 fino all’emendamento 3.102 compreso.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e i successivi 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

 

PRESIDENTE. Senatore Palombo, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 3.0.100?

 

PALOMBO (AN). Sì, signor Presidente e, se il collega Brutti Massimo acconsente, vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento 3.0.101.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dai senatori Brutti Massimo e Palombo.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.102.

 

GUBERT(UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, poiché il relatore ha sollevato un’eccezione circa le finalità per cui è disposta questa limitazione nell’assunzione, sarei disponibile ad eliminare la seconda parte dell’emendamento il cui testo sarebbe il seguente: "ovvero persone che abbiano subito condanne penali, passate in giudicato".

 

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento come riformulato.

 

PASTORE, relatore. Il parere resta contrario, anche perché tale normativa è già implicita nel sistema.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, viene presentato in Aula il testo 3 dell’emendamento 4.142. Sul precedente testo 2 esisteva un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

 

Il testo ora presentato in Aula esplicitamente prevede la gratuità dell’attività svolta dai membri del Comitato dei garanti. Chiedo pertanto al Governo una asseverazione circa la gratuità assoluta del funzionamento di tale Comitato, prima di esprimere il mio parere, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il Governo si trova nella situazione di dover riformulare, per un parere della Commissione bilancio che ovviamente deve essere rispettato, la dizione "non derivano maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". L’ultima formulazione è ancor più esplicita. In altri termini, il Comitato di garanzia svolge una funzione di tipo istituzionale talmente alta che i suoi componenti, essendo fra l'altro scelti tra coloro che hanno rivestito le più alte cariche giurisdizionali nell’ordinamento, non accettano certo questo incarico di servizio per una questione di tipo economico.

 

Quindi, se il problema, per confermare un Comitato di garanzia che noi riteniamo debba esserci, è prevedere la gratuità dell’incarico, in quanto di altissimo livello istituzionale, preferisco si dica chiaramente che tale incarico è gratuito.

 

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, è soddisfatto della risposta fornita dal signor Ministro?

 

AZZOLLINI (FI). Sì, signor Presidente, con questa asseverazione del Governo rendo un parere di nulla osta. Con questo parere di nulla osta, naturalmente, viene revocato il parere di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione reso sul testo relativamente all'articolo 4, capoverso articolo 10-decies. Di più: vi erano degli emendamenti che, dipendendo dall’emendamento 4.142 perché presupponevano l’esistenza del Comitato dei garanti, avevano ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Anche quel parere viene ora revocato.

 

Pertanto, il parere già contrario della 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione è modificato come segue. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 4.113 (limitatamente al comma 1 del capoverso articolo 10-ter e al capoverso articolo 10-quater), 4.123, 4.139, 4.140 e 4.141, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sia aggiunto, in fine, un periodo del seguente tenore: "I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito", nonché sugli emendamenti 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.143, 4.144 e 4.145, a condizione, ai sensi della predetta norma costituzionale, che sia approvato l’emendamento 4.142 (testo 3).

 

PRESIDENTE. Invito dunque i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati all’articolo 4.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, la speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 4 è qualificata dai signori relatori come "il cuore della questione".

 

Trattandosi dunque del cuore della questione, essa merita particolare attenzione da parte dei colleghi perché introduce, in buona sostanza, al di là e oltre il limite già amplissimo dell’esercizio del diritto, il delitto giustificato per ragioni di Stato. Io esterno ai colleghi la mia personale, fermissima opposizione all’accettazione del delitto giustificato per ragioni di Stato, fermissima opposizione che si associa a quella del mio Gruppo.

 

Molto ci ha istruiti, in sede di Commissione, il senatore Contestabile affermando che la separazione tra sfera giuridica e sfera etica ha degli illustri estimatori, riferendoci dunque del pensiero di Machiavelli e del pensiero, sul punto, di Benedetto Croce. Non ho alcuna difficoltà a manifestare il mio debole per la cultura e per le dotte citazioni del senatore Contestabile, ma il mio debole non fa venir meno la mia fermissima opposizione - ripeto - ad un delitto per ragioni di Stato, che è fuori dalla nostra tradizione giuridica, tanto è vero che rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico.

 

D’altra parte prevedere il delitto per ragion di Stato all’interno di quei Servizi (lasciatemeli chiamare così, con una espressione gergale, ma che comunque ci riporta alla memoria deviazioni, abusi e delitti e non per ragion di Stato) mi sembra introduca una giustificazione dei delitti per ragion di Stato che fa seguito ad una storia, se non recente quantomeno non lontana, certamente non commendevole e non tale da meritare approvazione e fiducia.

 

Allora, se già su un piano sostanziale, su un piano, quindi, di approvazione o disapprovazione, e dunque di decisione se sia giusto o meno prevedere il delitto per ragion di Stato, è mio fermissimo giudizio, che esso non possa, entrare nel nostro ordinamento, se dunque questo non è accettabile, la via scelta per introdurre tale causa di giustificazione è assolutamente inammissibile. Mi avvarrò, per dimostrare che la via scelta è assolutamente inammissibile, di un parere di eccezionale lucidità giuridica dovuto all’estensore per la Commissione giustizia, di tale parere, che è stato il senatore Cirami.

 

Per intenderci, la questione è così poco di parte che ha visto il più illustre e puntuale oppositore nel senatore Cirami, estensore del parere della Commissione giustizia che ora richiamerò per sommi capi, aspettandomi però che egli lo riporti certamente meglio all’Assemblea del Senato.

 

Il senatore Cirami ha evidenziato in modo straordinariamente lucido come, allorquando si colloca l’unica possibilità di verificare se esiste oppure no la causa di giustificazione nella proposizione di un conflitto di competenza (che vede quindi investita la Corte costituzionale, la quale dovrà decidere tra la Presidenza del Consiglio e se medesima), siamo in una situazione di patente violazione del dettato costituzionale.

 

Debbo proprio citare le parole adoperate dal senatore Cirami in una sede certamente qualificata, quale il parere della Commissione giustizia: "La normativa proposta viene ad avere, oggettivamente, il significato di un’approvazione in prima battuta al Presidente del Consiglio dei ministri e, in seconda battuta, alla Corte costituzionale, di un potere, come già sottolineato, ai sensi del citato primo comma dell’articolo 102 della Costituzione dovrebbe spettare all’autorità giudiziaria ordinaria".

 

Qui bypassiamo l’autorità giudiziaria ordinaria e fissiamo l’ingresso di una causa di giustificazione per un delitto compiuto per ragion di Stato che non ha più il filtro previsto dall’articolo 102, primo comma, secondo cui comunque chi condanna o assolve, chi giudica se esista oppure no una causa di giustificazione è l’autorità giudiziaria ordinaria.

 

Attenzione, perché i casi di abuso, fra l’altro, sono ben possibili, visto che pochissimi sono i reati esclusi da questo "delitto per ragion di Stato". Per esempio (lo rilevavo in Commissione e voglio sottolinearlo nuovamente in Aula), non è esclusa la possibilità di compiere un reato di diffamazione. Pensate come una campagna diffamatoria possa essere utile ai Servizi e, al contrario, come sia assolutamente ingiusto ed iniquo che esista un delitto di Stato attraverso una diffamazione fatta magari per fini importanti dal punto di vista istituzionale, ma che ammazza e butta il discredito su una persona, su un nostro concittadino.

 

Allora - come dice giustamente il senatore Cirami - è evidente che si bypassa la magistratura nel conflitto di attribuzioni tra il Presidente del Consiglio e la Corte costituzionale. Soprattutto (si tratta, anche in questo caso, di osservazioni del senatore Cirami) giova il riferimento all’articolo 96 della Costituzione, ovvero alle norme in cui si prevede che in materia di reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, qualora la Camera competente avverta che si tratta di reati commessi per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un interesse pubblico preminente delle funzioni di Governo, se la Camera non dà l’autorizzazione, siamo di fronte ad una speciale causa di giustificazione di un apparente delitto del Presidente del Consiglio o dei Ministri, ma tutto ciò è stabilito nell’articolo 96 in forza di una legge costituzionale. Non possiamo bypassare una norma costituzionale se non in forza di una legge costituzionale.

 

E quando ad un certo punto mi si obietta che, se non c’è delitto per ragion di Stato, il Governo finisce per difendersi attraverso l’apposizione del segreto di Stato, attenzione, perché il delitto per ragion di Stato è un colpo di spugna su determinati fatti costituenti reato, mentre l’apposizione del segreto rappresenta certamente una grossa difficoltà per l’accertamento dei fatti e l’acquisizione della prova, ma non li rende impossibili.

 

Qui, attraverso un colpo di spugna, rendete impossibile il giudizio su reati che possono essere gravissimi perché non si tratta solo di quelli relativi al patrimonio, ma di reati che ledono l’onore delle persone, sicuramente molto più importanti di quelli contro il patrimonio.

 

Per queste considerazioni, che esprimo sommariamente, in prima battuta, ma sulle quali tornerò in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti e poi ancora in sede di dichiarazione di voto sull’articolo, chiedo veramente all’Assemblea di meditare su una innovazione che è tremendamente modificativa e pericolosa, in quanto pone uno strumento fuori da ogni controllo, quel controllo che la Costituzione rimette esclusivamente nelle mani dei giudici. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com, Misto-RC e del senatore Occhetto).

 

* GUBERT (UDC). Signor Presidente, ho già espresso in sede di discussione generale alcune riserve, molto vicine a quelle appena espresse dal collega appena intervenuto. Gli emendamenti presentati tentano quindi di correggere o comunque di attenuare alcuni aspetti del provvedimento.

 

L’emendamento 4.100 è teso a sopprimere gran parte dell’articolo, proprio quella parte che riguarda la violazione della concezione personalista dello Stato che dovrebbe stare alla base della stessa maggioranza di Governo e che è alla base della Costituzione: è possibile derogare con limiti strettissimi al principio che il fine non giustifica i mezzi.

 

Credo che una concezione statalista, collettivista, totalitaria dello Stato non abbia cittadinanza nella nostra Costituzione. Quindi, propongo che si sopprima questa parte. In alternativa a ciò e in subordine, con altri emendamenti cerco di attenuarne la portata.

 

A questo scopo è stato presentato l’emendamento 4.105, con il quale si inserisce tra i vincoli per la non punibilità di condotte illecite anche il rispetto della salute della persona. In effetti, nel testo ci si riferisce alla "integrità fisica", ma non vorrei che con questa espressione si intendesse la non amputazione di un braccio o di una gamba o qualcos’altro del genere e invece si ammettessero danni alla salute; nel testo sono pure previste "la salute o l’incolumità", però "pubbliche", il che potrebbe voler dire che quelle private potrebbero anche essere lese in maniera legittima da parte di personale che svolge compiti di Servizio segreto.

 

Il successivo emendamento 4.106 tende a tutelare tutti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. È possibile che attraverso una decisione del Capo del Governo una persona si veda esposta a non essere tutelata in tutti i suoi diritti fondamentali che la Costituzione prevede? Credo che questo sia un errore, un cedimento a concezioni diverse da quella democratica presente nella Costituzione.

 

L’emendamento 4.112 intende togliere l’estensione a terzi collaboratori della possibilità di delinquere, per così dire, concessa ai Servizi a scopi di sicurezza.

 

L’emendamento 4.116 introduce un criterio (anche se so che il Governo non ha molta simpatia per queste osservazioni), il cui accoglimento non stravolgerebbe il senso del provvedimento. Il Governo ammette quale criterio di autorizzazione di condotte penalmente illecite la semplice efficacia, vale a dire che quando non sia possibile ottenere un’informazione attraverso gli strumenti normali, si può anche derogare dalle norme penalmente sanzionate. L’emendamento 4.116, signor Ministro, vorrebbe introdurre il principio che la deroga è ammessa quando "la lesione dell’interesse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine".

 

Qualora il mancato raggiungimento del fine abbia per la collettività conseguenze più forti che non la violazione delle norme, si può anche accettare il principio del male minore.

 

Data la ristrettezza dei tempi non illustrerò l'emendamento 4.120, mentre altri emendamenti sono di natura più tecnica. L'emendamento 4.130 prevede che, qualora in sede di processo vi sia una causa di giustificazione eccepita dal Presidente del Consiglio, questa non vada comunicata soltanto al giudice ma anche al Comitato ad hoc che il Parlamento ha attivato per controllare il funzionamento dei Servizi segreti.

 

Signor Presidente, in questa maggioranza è presente una componente che intende rappresentare il mondo cattolico: vorrei che questa componente non fosse trattata con sufficienza e con irrisione da parte del Governo e della maggioranza. Almeno qualche parola per dire per quale motivo si pensa che si possa derogare dai princìpi di fondo presenti nella Costituzione la gradirei. Ritengo sia un dovere, altrimenti mi riterrei personalmente molto amareggiato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U e dei senatori Michelini e Betta).

 

GUBETTI (FI). Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 4.200, dando per illustrati gli altri.

 

Questo emendamento consiste in un chiarimento mediante una premessa al comma 1, dell’articolo 10-bis ivi richiamato, che recita: "La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale".

 

Si tratta di una proposta contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, dove si è rilevato che una precisazione in questo senso sarebbe stata opportuna.

 

La soluzione proposta intende sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed è analoga a quella già adottata dal legislatore nell'articolo 204 del codice di procedura penale.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, come è già stato detto, la normativa che si riferisce alle cosiddette garanzie funzionali rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge: è stata in passato, nelle proposte avanzate, oggetto di più vivaci ed intense discussioni e ancora oggi sollecita punti di vista diversi e anche dubbi e perplessità.

 

Nel nostro ordinamento abbiamo esempi molto limitati di violazioni di legge consentite, secondo un regime derogatorio, ad organismi che perseguono finalità di tutela della sicurezza dello Stato.

 

A titolo di esempio, ricordo le norme relative all'azione di contrasto contro il traffico degli stupefacenti. Tra le previsioni della legge n. 801 del 1977, vorrei richiamare l'articolo 9, che al comma 3 prevede che i direttori dei Servizi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. Questa norma, così tassativamente posta, può essere sia pure temporaneamente violata, come prevede il successivo comma 4, in cui si dice che l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato su disposizione del Ministro competente, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

 

I Servizi di informazione e sicurezza hanno compiti molto delicati e peculiari e la discrezionalità nelle attività che svolgono è un aspetto essenziale. Nell’attività di intelligence l’amministrazione agisce alla luce di una legittimità dei fini, con un’ampia libertà di comportamento. Ciò, in linea di principio, può implicare deroghe alle disposizioni ordinarie di legge cui tutti si attengono.

 

Il problema è che queste deroghe richiedono una previsione legislativa, un controllo, regole rigorose e garanzie certe. Non siamo di fronte al delitto di Stato; siamo di fronte ad una regolamentazione legislativa, sia pure molto delicata, e comprendo che possa essere oggetto di discussione, che autorizzi comportamenti limitati, rigorosamente circoscritti, che possano concretare una violazione di legge di modesta entità, a condizione che questi comportamenti siano autorizzati e possano esercitarsi adeguati controlli sul procedimento di autorizzazione, sul rapporto fra comportamenti e fini.

 

Segnalo che, per la parte dell’articolo 4 del testo in esame che modifica la legge n. 801 del 1977 introducendo un articolo 10-bis, siamo di fronte ad una formulazione parzialmente modificativa del testo originario presentato dal Governo, che tiene conto delle proposte e delle osservazioni avanzate dall’opposizione.

 

In sostanza, si tratta di rendere possibili, sulla base di un procedimento di autorizzazione rigorosamente regolato e sottoposto a controlli, alcune violazioni di legge di modesta entità.

 

Richiamo un caso recente perché siano chiari i problemi con i quali abbiamo a che fare. Una persona proveniente da un Paese estero, sospetta di attività terroristiche, si ferma in Italia, viene sottoposta a qualche forma di controllo, nei limiti del possibile, da parte dei nostri Servizi di informazione e sicurezza e alcune sue conversazioni sono intercettate. Questa attività di controllo, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, è un reato; tuttavia, essa è stata compiuta dagli operatori del Servizio sulla base di un ordine impartito dalle strutture competenti, dai titolari delle funzioni di comando.

 

Nel caso verificatosi, di attività di controllo nei confronti di persona sospettata di attività terroristica e di passaggio per l’Italia, i nostri funzionari, i nostri agenti facevano il loro dovere. Questa attività è venuta a conoscenza degli organi di polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria e, poiché questi funzionari non avevano alcuna forma di copertura, sono andati sotto processo. A questo punto è accaduto che, per tutelare quei funzionari, il Servizio prima e il Presidente del Consiglio poi hanno opposto alle attività di indagine dell’autorità giudiziaria il segreto di Stato.

 

Questo è un uso anomalo del segreto di Stato, volto a proteggere persone perbene, che avevano svolto il loro lavoro, che stavano facendo il loro dovere. Nell’attività dei Servizi è possibile che si verifichino violazioni, sia pure modeste, della legge; è possibile, ad esempio, che un agente dell’intelligence vada in giro con un documento falso: se i carabinieri lo fermano, sta commettendo un reato.

 

Dobbiamo fare il possibile per far rientrare nelle regole e sottoporre a controlli queste attività, che comunque si svolgono. Allora, è evidente che il problema è il procedimento di autorizzazione, il rispetto di un rigoroso principio di proporzionalità tra le attività poste in essere e il fine da conseguire, le garanzie che il procedimento di autorizzazione non possa essere distorto né immaginato come distorto, il controllo ex post sulle operazioni. Naturalmente, è anche molto importante circoscrivere il tipo di violazioni che possono essere autorizzate.

 

Ho avuto occasione di riconsiderare più volte questo aspetto del problema. Una via avrebbe potuto essere l’elencazione tassativa nella legge delle forme di condotta autorizzabili, cioè di quelle violazioni di legge di modesta entità che potessero essere oggetto di autorizzazione in base al criterio di proporzionalità. Dopo averci pensato a lungo, questa via mi è apparsa impervia. Infatti, la strada scelta nel disegno di legge D’Alema-Mattarella nella scorsa legislatura era analoga a quella della quale in questo momento stiamo discutendo, cioè indicare i beni di rango primario, i beni giuridici particolarmente rilevanti, i beni intoccabili su cui le condotte degli operatori dei Servizi non possono incidere.

 

C’è dunque un'elencazione già nel testo di legge. Ho firmato, insieme al collega Nieddu, un emendamento che tende a rendere questa definizione più rigorosa e riguarda anche il procedimento di autorizzazione, introducendo norme diverse da quelle del disegno di legge del Governo (Richiami del Presidente).

 

Naturalmente, chiedo alla maggioranza e al Governo di compiere un passo in direzione di un rafforzamento di queste regole e di questi controlli. Tuttavia, bisogna dire che già nel disegno di legge del Governo le indagini dell’autorità giudiziaria non sono precluse, se capisco bene il testo della norma; cioè, l’autorità giudiziaria può valutare anche la proporzionalità e l’adeguatezza del comportamento e, se ha dubbi su di esse, può sollevare un conflitto davanti alla Corte costituzionale. Quindi, il potere d’indagine dell’autorità giudiziaria non è precluso da queste norme.

 

La modifica che proponiamo secondo noi fornisce a questa materia una disciplina migliore e più rassicurante. Chiedo alla maggioranza e al Governo di compiere un passo in questa direzione; non possiamo infatti prendere sotto gamba le preoccupazioni enunciate dal senatore Gubert, in quanto espressione di un modo di pensare immediato e diffuso nell’opinione pubblica.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, dovrebbe concludere il suo intervento, che si è prolungato per troppi minuti.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Quando si sente parlare di autorizzazione a violare la legge, naturalmente scatta un riflesso di preoccupazione. Pensate un po’ quanto esso possa scattare nell’opposizione e nell’opinione pubblica del Paese che guarda all’opposizione, oggi che attribuiamo un potere così rilevante al Presidente del Consiglio.

 

Credo sia necessario regolare la materia. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad un problema reale. La materia va disciplinata con il massimo di controlli e garanzie.

 

Chiedo, a questo proposito, al Governo di riconsiderare la stessa norma sul Comitato di garanzia, il comitato dei tre saggi. Prendiamo atto che c’è stato un passo avanti…

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, non le voglio togliere la parola. Il suo intervento è arrivato a quindici minuti.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la prego. Ovviamente non sto parlando a scopo dilatorio, ma perché la questione è molto rilevante ed è bene anche persuadere i colleghi che sono più perplessi su questo punto chiave.

 

Saremmo contenti se il Governo facesse un ulteriore passo in direzione del rafforzamento di questo potere del Comitato, distinguendo meglio la sua configurazione e anche la sua funzione da quella propria del Presidente del Consiglio.

 

Ciò che propongo al Governo è non solo un parere delle Commissioni competenti sulla proposta del Presidente del Consiglio, ma che le Commissioni parlamentari competenti nominino con un voto a maggioranza dei tre quinti i componenti del Comitato, su proposta (possiamo anche dire: su proposta bloccata, perché sia chiaro che la proposta riguarda tutti e tre) del Presidente del Consiglio, in modo che sia chiaro l’elemento di contrappeso proprio del Comitato stesso, che lavorerà in un rapporto di piena fiducia con il Presidente del Consiglio.

 

Vorrei che queste preoccupazioni fossero tenute presenti perché le ritroveremo fuori di qui, nel Paese e nell'opinione pubblica, alla quale dobbiamo dare un messaggio rassicurante, spiegando che questa norma non altera i princìpi dell'ordinamento e non legalizza il malaffare, ma anzi determina maggiori possibilità di una disciplina rigorosa e di un controllo. Ciò naturalmente, se la formuleremo bene, e forse un passo avanti ancora deve essere compiuto. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, è già stato detto molto, ma credo che la tematica in esame sia molto importante. Il coniugare l'efficienza dei servizi segreti con la giustizia e i diritti garantiti costituzionalmente è tema certamente importante, che coinvolge l’intera materia che stiamo trattando.

 

Non vi è dubbio che, ascoltando il senatore Zancan, si è portati a sottoscrivere tutte le sue affermazioni in tema di tutela dei diritti delle persone. È altrettanto vero, però, che non possiamo immaginare un sistema di intelligence - come sinteticamente e intelligentemente rilevato dal senatore Massimo Brutti - in cui l'agente segreto non possa girare con un documento falso, o compiere illeciti anche penali che siano funzionali all'attività svolta.

 

Si tratta di un tema, d'altronde, già ampiamente trattato non solo in Commissione, ma anche nel Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e sicurezza, dove si erano prospettate e delineate due ipotesi: l'elencazione tassativa delle figure e delle ipotesi di reato per le quali si estendevano le cause di giustificazione e l’indicazione di una serie di delitti per le quali era esclusa, nel caso specifico quelli diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica.

 

È di tutta evidenza che qualsiasi sistema troveremo per coniugare questi due interessi, ambedue costituzionalmente rilevanti (quello alla sicurezza e quello alla garanzia di libertà), dovremo individuare nella normativa la capacità di porre il problema del controllo e della verifica anche successiva dell'attività posta in essere, con o senza autorizzazione.

 

Io credo, quindi, che il testo, come proposto dal Governo, sia inaccettabile dal punto di vista della tutela delle garanzie costituzionali e dell'individuo e debba quindi essere modificato nel senso da noi proposto, ponendo come limite le libertà costituzionalmente garantite. Così come il testo è formulato il nostro voto sarà negativo; se vi sarà una modifica, potrebbe esserci un ripensamento da parte nostra. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato quanto detto dal senatore Zancan e dal senatore Gubert. Si tratta di due autorevoli colleghi; credo, però, che vi sia stata qualche confusione nel loro dire.

 

Non mi sono mai riferito, senatore Zancan, a Machiavelli, autore grande ma che non apprezzo. A Machiavelli ha risposto Benedetto Croce a proposito della confusione fra fini e mezzi. È illecita qualunque distinzione fra fini e mezzi, perché con quel mezzo non si può che arrivare a quel fine, e viceversa. Perciò, la distinzione fra etica e politica non si basa sul fine che giustifica i mezzi, ma sul fatto che sono due campi assai diversi, due sfere - per dirla con Croce - che mai si intersecano, mai si incontrano, mai si confondono. Perciò, è a Croce che bisogna riferirsi a questo proposito, quando si vuol fare un riassunto della storia culturale dei concetti di etica e di politica.

 

Per venire a ciò che più ora ci interessa, l’articolo 4 del disegno di legge, parlare di delitto di Stato mi sembra esagerato. Al senatore Zancan e al senatore Gubert hanno già risposto il senatore Massimo Brutti e il senatore Battisti: si tratta di casi assai limitati. Potremmo definire questa legge minimalista rispetto alle altre che in Europa e nel mondo si agitano a proposito delle garanzie funzionali dei servizi segreti.

 

Ripeto, si tratta di alcuni casi limitati; pertanto, non si può parlare, a mio parere, senatore Zancan, di delitti di Stato; si può invece parlare di legittima difesa dello Stato nell’interesse dei cittadini, che è tutt’altro discorso. Messa così, non vi è nessuna rottura dell’ordinamento penale italiano e non vi è nessuna rottura costituzionale; lo Stato ha il diritto di difendere i cittadini.

 

Ciò che dico vale ancora di più, in una congerie nazionale e internazionale come quella attuale, a proposito del terrorismo: se venissero accolte le tesi del senatore Zancan e del senatore Gubert, sicuramente, contro le loro intenzioni lo Stato non avrebbe nessuna difesa nei confronti del terrorismo.

 

Perciò, ritengo opportuno introdurre nel nostro ordinamento garanzie funzionali a favore di chi opera nei Servizi segreti.

 

Tutto ciò premesso, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.100, 4.101, 4.5, 4.6, 4.10 e 4.11.

 

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 4.102 e contrario sul 4.12 e sul 4.14, mentre mi rimetto all’Aula sul 4.103.

 

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 4.15, 4.104, 4.105, 4.106 e 4.17. Sull’emendamento 4.200 mi rimetto all’Aula, mentre esprimo parere contrario sull’emendamento 4.18 e favorevole sul 4.107, sul 4.108 e sul 4.109.

 

Esprimo parere contrario sull’emendamento 4.19 e favorevole sul 4.110.

 

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.111, 4.22, 4.112, 4.113, 4.114, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.115, 4.37, 4.116.

 

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.117 e 4.121.

 

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.118, 4.119, 4.120, 4.40, 4.41, 4.122, 4.123, 4.44, 4.124, 4.125, 4.46, 4.300.

 

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.126 e 4.127.

 

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.49, 4.201, 4.51, 4.128, 4.129, 4.130, 4.54, 4.55, 4.56.

 

Mi rimetto all’Aula sugli emendamenti 4.131, 4.132 e 4.134.

 

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.133, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.301, 4.135, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.80, 4.82.

 

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.302 (già 6.0.7), 4.83, 4.84, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92 e 4.93. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 4.136 e contrario sugli emendamenti 4.94 e 4.303 (già 6.0.6), mentre sull’emendamento 4.137 mi rimetto all’Aula. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.96, 4.138, 4.139, 4.140 e 4.141. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.142 e 4.145 e contrario sugli emendamenti 4.143 e 4.144.

 

 

FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore. Su alcuni emendamenti il relatore si è rimesso all’Assemblea; in particolare l’emendamento 4.103, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

 

L’emendamento 4.200 merita una telegrafica riflessione: esso riguarda uno degli aspetti che la 2a Commissione aveva raccomandato alle Commissione riunite di considerare. Si prevede l’esclusione dall’applicazione della speciale causa di giustificazione anche dei reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale.

 

È evidente che questo principio è già desumibile, ma è ovvio che, non essendo espressamente previsto, aggiungerlo è ridondante sotto il profilo della tecnica normativa. Tuttavia il presidente Contestabile si è rimesso all’Assemblea ed io, con questa precisazione, esprimo parere favorevole nel merito.

 

Più delicata è la questione relativa agli emendamenti 4.131 - pregherei gli onorevoli senatori di prestare un minimo di attenzione - e 4.132, il primo presentato dal senatore Palombo e il secondo dal senatore Cirami.

 

Questi due emendamenti sono entrambi relativi al problema della conformità della condotta. Come i colleghi dell’opposizione ricordano avendolo sollecitato, l’aspetto della conformità della condotta è stato introdotto dal Governo su richiesta dell’opposizione. Ora, l’emendamento del senatore Palombo sopprime interamente l’inciso relativo alla valutazione della conformità; l’emendamento Cirami, sulla medesima questione, non altera il significato di fondo ma, come avete visto, introduce una formulazione un po’ più criptica per l’interprete di quanto non sia il testo attuale.

 

Il primo emendamento è soppressivo di un principio che le Commissioni riunite hanno introdotto e quindi, nel rimettermi anch’io all’Assemblea, faccio presente l’opportunità che esso sia ritirato dal senatore Palombo.

 

Quanto all’emendamento del senatore Cirami, si tratta di una proposta di modifica tecnicamente complessa, che non altera il significato della norma. Il principio della valutazione della condotta rimane, ma viene riformulato in modo che, se dovessi leggerlo da interprete esterno, avrei qualche difficoltà in più. La conclusione del Governo è che forse è bene che il testo resti così com’è.

 

Comprendo che il presidente Contestabile si sia rimesso all’Aula. La materia è stata sviscerata a fondo in Commissione, con il contributo di maggioranza e opposizione; mi permetterei, pertanto, di sollecitare i colleghi della maggioranza ad un ripensamento su questi due emendamenti e quindi ad un loro ritiro, per le ragioni che spero di aver spiegato chiaramente.

 

Per quanto concerne l’emendamento 4.134 del senatore Cirami, credo si tratti di un inciso che non altera il senso di quanto abbiamo, con attenzione, scritto in Commissione. Sono le parti in cui i contributi del senatore Cirami hanno permesso di superare definitivamente i dubbi oggi rievocati da alcuni senatori dell’opposizione. Il Governo, dunque, si rimette all’Aula, osservando che si tratta di una precisazione che può rendere più chiaro il senso complessivo della norma.

 

Infine, sull’emendamento 4.137 del senatore Palombo, su cui il presidente Contestabile si è rimesso all’Aula, il parere del Governo è favorevole.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

 

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, innanzitutto vorrei rispondere al senatore Contestabile sulla base di quanto risulta del suo pensiero dal resoconto sommario della seduta del 20 febbraio 2003 delle Commissioni 1a e 4a riunite.

 

"Il presidente Contestabile" - si legge nel bollettino - "ricorda l’elaborazione teorica sui rapporti fra la sfera giuridica e quella etica, avviata da Niccolò Machiavelli e sistemata definitivamente da ultimo da Benedetto Croce, con la chiara separazione fra i due ambiti. Nello Stato moderno sarebbe inefficace, egli crede, un servizio segreto che non potesse operare anche al di fuori della legalità comune".

 

Senatore Contestabile, la differenza tra il suo pensiero e il mio è che io credo che il Servizio segreto debba operare all’interno della legalità comune. Come risulta dal resoconto sommario che ho appena letto, noi siamo in contrasto e la mia citazione precedente era perfettamente giustificata e legittima.

 

CONTESTABILE, relatore. Senatore Zancan, quello che lei ha letto è un sunto. La mia è stata una posizione più articolata.

 

ZANCAN (Verdi-U). Se la prenda con chi ha redatto il resoconto sommario. Io le ho letto il testo, che per me fa fede, non fino a querela di falso, ma comunque fa fede.

 

È stato ricordato il caso dei passaporti falsificati. Mi sembra che non sia una citazione appropriata, perché come con il consenso del privato si può falsificare una scrittura privata e non essere puniti (come insegna la giurisprudenza, che la prevede come causa di giustificazione), così lo Stato che rilascia il passaporto può altresì, in termini impropri, dare un consenso - e di Stato - alla falsificazione del passaporto per interessi istituzionali.

 

Il punto fondamentale sono i reati a danno di terzi cittadini. Quando entro in una casa non solo violo il domicilio e fracasso una porta, ma rubo un documento e quando quel mio documento è essenziale alla mia linea di difesa, allora si è in presenza di un reato contro terzi, dove c’è la violazione di domicilio, il danneggiamento della porta, il furto del documento e, soprattutto, un impedimento dei miei diritti a difendermi.

 

Se per scopi istituzionali consento questi reati e aggiungo magari una campagna di stampa che diffama quest’uomo e lo mette alle corde ingiustamente, si è in presenza di precisi delitti per ragioni di Stato che attentano ai diritti dei cittadini. Non si tratta soltanto di reati, per così dire, chiusi in se stessi, come può essere il falso, ma di reati che vanno contro i diritti dei cittadini e questo nessuna ragione di Stato lo può consentire.

 

Cari colleghi, forse vi sembra troppo forte parlare di delitto per ragion di Stato, ma ci troviamo di fronte all’eterno tema della ragion di Stato e della ragion del singolo. Allora, rivendico per l’ennesima volta che nessuna ragion di Stato può sopprimere, conculcare, piegare, spezzare i diritti dei singoli. Se così non ritenete, credo non abbiate compreso quale varco si sta aprendo con un provvedimento che giustifica non tanto e non solo piccoli fatti, ma giustifica fatti che possono avere un’importanza enorme rispetto ai diritti dei singoli.

 

Per questa ragione, signor Presidente, concludendo la mia dichiarazione di voto, mi onoro di chiedere per la prima volta a dodici colleghi (d’altra parte c’è sempre una prima volta nella vita) l’appoggio per procedere alla verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e dei senatori Occhetto e Pagliarulo).

 

BOCO (Verdi-U). Bravo!

 

PRESIDENTE. Senatore Boco, ha già disturbato durante l’intervento di un senatore appartenente al suo Gruppo.

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che la scelta (non sono un giurista e quindi mi scuso con i colleghi che hanno lavorato su questo terreno) di lasciare da parte l’elencazione precisa della violazione delle norme e di optare invece per l’affermazione di un principio, sia pure con tutti gli accorgimenti del caso, sia erronea perché una indicazione precisa, un elenco dettagliato delle possibili violazioni tollerate avrebbe potuto dimostrare che queste violazioni sono di tipo, per così dire, amministrativo, di ordinamento della pratica dello Stato e quindi non avrebbero toccato i diritti del cittadino.

 

Aggiungo, pertanto, la mia firma all’emendamento 4.1, ma non mi addentro naturalmente nella dotta disquisizione sul rapporto tra etica e politica; ritengo, tuttavia, che questo sia un terreno su cui si possa avere ognuno dei princìpi. Riaffermo che non è possibile in alcun modo, per nessun cittadino (quindi neanche per un appartenente ai servizi segreti) derogare rispetto a princìpi etici alla base della nostra Costituzione. Quindi, nessun fine può essere funzionale a giustificare dei mezzi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Gubert).

 

CONTESTABILE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, noto molta confusione e vorrei dire al senatore Monticone che alla base della nostra Costituzione non ci sono princìpi etici: ci sono princìpi politici e giuridici, che sono tutt'altra cosa.

 

Per quanto riguarda i diritti del cittadino, nessuno ha una concezione dello Stato come Leviatano - il riferimento a Hegel è ovvio - siamo qui in difesa del diritto del cittadino e queste norme, in questo momento, servono a contrastare il terrorismo. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all’emendamento 4.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione)

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, mi sono accorto di essere in una maggioranza che sostiene non esistere più nessun rapporto tra etica e politica. Perché questo non è stato detto durante la campagna elettorale? (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

 

Chiedo, signor Presidente, che si rifletta su tale questione perché, ripeto, durante la campagna elettorale non è stato detto quanto ha affermato poc'anzi il senatore Contestabile; in quel caso, probabilmente, gli elettori avrebbero votato in modo diverso. Possibile che per un partito che si dichiara ispirato alla dottrina sociale e cristiana non vi sia un rapporto tra etica e politica?

 

Un altro aspetto: non ho minimamente proposto che vi sia un assoluto rispetto della legalità anche nei fatti procedurali; ho, piuttosto, evidenziato il rilievo etico di alcune norme di legge. Non confondo la legalità con l’etica, ma alcune disposizioni legali hanno un notevole rilievo etico. La salvaguardia qui prevista è molto tenue, perché solo alcune cose sono sottoposte a vincolo; credo che almeno i diritti costituzionalmente garantiti dovrebbero essere tutelati.

 

Se poi chi è chiamato ad applicare la legge separa etica e politica, la preoccupazione che le condotte autorizzate siano davvero poco etiche e non siano guidate dal principio del bene comune può aumentare parecchio. Il mio emendamento non sopprime l’intero articolo, ma solo la parte concernente aspetti etici. Mi auguro che, in sede di dibattito interno alle forze di maggioranza, vi sia qualche riflessione in merito, perché non vorrei aver preso fischi per fiaschi. (Applausi dai Gruppo Verdi-U, Mar-DL-U e Aut. Commenti del senatore Pastore).

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, nel dichiarare il nostro voto favorevole sull’emendamento 4.100, aggiungo un’altra osservazione a quelle già svolte dal senatore Gubert a proposito delle parole pronunciate due volte dal presidente Contestabile, il quale ha evidentemente espresso una convinzione della maggioranza.

 

Abbiamo già conosciuto, purtroppo, la guerra preventiva con la scusa del terrorismo; non vogliamo avallare una violazione preventiva dei diritti costituzionali per colpa del terrorismo. Chiediamo la verifica del numero legale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-Com).

 

CONTESTABILE (FI). Bisogna studiare!

 

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

 

Verifica del numero legale

 

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

 

PRESIDENTE. Chi ha un passato alla Camera, conosce le strategie della chiusura di seduta per recuperare un certo ruolo.

 

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

 

Verifica del numero legale

 

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

 

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, trattandosi di un altro emendamento a mia firma, chiedo la verifica del numero legale.

 

Le chiedo anche di espletare assieme ai senatori Segretari un controllo sulle luci che si accendono nei dispositivi di votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

 

Verifica del numero legale

 

BOCO (Verdi-U). Vorrei rinnovare ancora la richiesta di controllare le luci che si accendono e le chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale. (Alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Verdi-U applaudono).

 

Colleghi, neppure a quest’ora è consentito esultare per la mancanza del numero legale. La glicemia può indurre a simili inopportune manifestazioni.

 

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,46).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 4.11.

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

BEDIN (Mar-DL-U). Ci sono tessere disattese, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

 

Il Senato non è in numero legale.

 

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 1

 

1.1 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. L’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. – (Alta direzione e responsabilità). – 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento con rapporto annuale approvato su proposta del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11, e relativo agli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle attività, all’organizzazione degli uffici e ai controlli esercitati.

        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.

        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 11, per l’esercizio delle sue funzioni."».

 

 

1.2 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

        1. L’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. – (Alta direzione e responsabilità. Delegabilità delle funzioni). – 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, dietro deliberazione del Comitato di cui all’articolo 2, i dirigenti delle strutture di cui agli articoli 3, 4 e 6. I direttori di CESIS, SISDE e SISMI decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo. Essi continuano, tuttavia, ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori e possono essere nuovamente nominati.

        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad un Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

        4. Non sono delegabili al soggetto di cui al comma 3 le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di opposizione e revoca del segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.

        5. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal soggetto delegato ai sensi del comma 3 sullo svolgimento dell’attività di quest’ultimo.

        6. I dirigenti preposti alle strutture di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge rispondono per l’esercizio delle loro funzioni al soggetto di cui al comma 3, qualora nominato. Il dirigente preposto alla struttura di cui all’articolo 3 della presente legge risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri."».

 

1.3 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

        1.  Dopo l’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Delega di funzioni)

        1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.

        2.  Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato.

        3.  Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate."».

 

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 1.

Approvato con un emendamento

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

    1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

    «Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’analisi e nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze».

 

 

EMENDAMENTI

 

1.4 (TESTO 2) BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. – (Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza). – 1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell’attività degli organismi informativi.

        2.  Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della Giustizia, della Difesa.

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

        3.  Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza:

            a)  definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l’indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell’ambito della politica informativa per la sicurezza e ne verifica l’attuazione nei modi e tempi indicati dal Comitato stesso;

            b)  esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l’ordinamento;

            c)  adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

            d)  esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

            e)  designa i direttori di SISMI e SISDE;

            f)  definisce le direttive di azione e di coordinamento della politica di sicurezza italiana nell’ambito della cooperazione internazionale;

            g)  definisce i criteri generali di archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 3, 4 e 6;

            h)  esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

"».

 

 

 

1.5 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. – (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza). – 1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.

        2.  Il CIIS:

            a)  elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;

            b)  esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;

            c)  svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.

        3.  Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

        4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 3, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo."».

 

 

1.6 BOCO, ZANCAN

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «fondamentali» con la seguente: «prioritari».

 

 

1.8 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della giustizia».

 

 

1.100 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sost. id. em. 1.8

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal Ministro di giustizia».

 

 

1.10 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dal Ministro dell’economia e delle finanze».

 

 

1.12 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri relaziona annualmente presso le competenti commissioni parlamentari in merito all’attività del Comitato interministeriale per la sicurezza».

 

 

1.13 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro della giustizia sono chiamati a partecipare secondo gli argomenti trattati».

 

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 2.

Approvato con un emendamento

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

    1. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

    «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

        a) la verifica ed il controllo dell’attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

        b) l’elaborazione e l’aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

        c) l’azione di coordinamento nell’ambito della cooperazione internazionale;

        d) la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

        e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale».

    2. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

    «La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2».

    3. Dopo il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

    «L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2».

 

 

EMENDAMENTI

 

2.1 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

V. testo 2

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

        "Art. 3. – (Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza). –1.  Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

            a)  coordina l’intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

            b)  raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

            c)  elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il parere del CIIS;

            d)  garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

            e)  trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

            f)   cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

            g)  elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi, da sottoporre al presidente del Consiglio dei ministri;

            h)  esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

            i)  vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

            l)  cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

            m)  cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

        2.  Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato;

        3.  Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri;

        4.  Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ufficio di Ispettorato, dell’Ufficio centrale per la segretezza e dell’Ufficio di coordinamento del CESIS e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo;

        5.  La segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  CIIS.

        6.  La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al presidente del Consiglio dei ministri.".

    –"Art. 3-bis. – (Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza). – 1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l).

        2.  I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

        3.  I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa.

        4.  Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

        5.  Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

        6.  Con il decreto dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

        7.  Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi."».

 

 

 

 

2.1 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

        "Art. 3. – (Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza). –1.  Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

            a)  coordina l’intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

            b)  raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

            c)  elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il parere del CIIS;

            d)  garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

            e)  trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

            f)   cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

            g)  elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi, da sottoporre al presidente del Consiglio dei ministri;

            h)  esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

            i)  vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

            l)  cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

            m)  cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

        2.  Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato;

        3.  Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri;

        4.  Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ufficio di Ispettorato, dell’Ufficio centrale per la segretezza e dell’Ufficio di coordinamento del CESIS e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo;

        5.  La segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  CIIS.

        6.  La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al presidente del Consiglio dei ministri.".

    –"Art. 3-bis. – (Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza). – 1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l).

        2.  I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

        3.  I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa.

        4.  Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

        5.  Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

        6.  Con il decreto dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

        7.  Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.

        8.   Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

 

 

2.2 BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la verifica e il controllo dell’attuazione» con le seguenti: «sia la verifica che il controllo dell’attuazione».

 

 

2.3 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ed il controllo» aggiungere le seguenti: «ogni sei mesi».

 

 

2.4 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere il seguente periodo: «emanate in conseguenza degli argomenti trattati nell’ambito del Comitato interministeriale per la sicurezza».

 

 

2.5 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e l’aggiornamento», aggiungere le seguenti: «con relazione semestrale».

 

 

2.6 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «generali».

 

 

2.7 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere le seguenti parole: «sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all’articolo 2».

 

 

2.7 (testo 2) BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere le seguenti parole: «anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all’articolo 2».

 

 

2.8 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la sicurezza democratica».

 

 

2.9 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «relazionando annualmente alle competenti commissioni parlamentari».

 

 

2.11 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) vigilanza e controllo sugli archivi degli organismi di cui agli articoli 4 e 6, ferme restando le competenze e le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori».

 

 

2.12 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «archivi» aggiungere le seguenti: «che devono comunque essere accessibili alla magistratura, alla stampa ed ai ricercatori».

 

 

2.13 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze e».

 

 

2.14 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque sulla base delle direttive impartite dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

 

 

2.15 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) le attività di comunicazione istituzionale ed i rapporti con la stampa».

 

 

2.16 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «di promozione e».

 

 

2.17 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «e diffusione».

 

 

2.20 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

 

2.21 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

 

 

2.22 BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «di prima fascia o».

 

 

2.23 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o equiparato».

 

 

2.24 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito il» con la parola: «su designazione del».

 

 

2.25 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d’intesa con».

 

 

2.26 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «interministeriale di cui all’articolo 2» con le seguenti: «parlamentare di controllo sui servizi».

 

 

 

2.27 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

 

 

2.100 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Comitato Parlamentare di Controllo di cui all’articolo 11».

 

 

2.29 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e l’articolazione delle funzioni».

 

 

2.30 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche nella sua qualità» fino a: «sicurezza».

 

 

2.31 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «e del Comitato medesimo» aggiungere le seguenti: «nonché la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi».

 

 

2.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Comitato Parlamentare di Controllo di cui all’articolo 11».

 

2.102 MANFREDI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente: "Il Segretario generale del Comitato svolge funzioni di diretto supporto dell’attività del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale risponde, e, in esecuzione delle direttive e delle disposizioni ricevute, è responsabile del corretto ed effettivo svolgimento dei compiti indicati ai commi seguenti».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

 

2.0.1 (TESTO CORRETTO) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compiti del SISMI e del SISDE)

        1.  Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero".

        2.  Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale".

        3.  Dopo l’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 6-bis.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

        1.  Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, e dall’articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

        2.  L’Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 6-ter.

(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)

        1.  L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte poste in essere da appartenenti ai servizi per le quali opera la speciale causa di giustificazione prevista dalla legge e alle quali si applicano le relative procedure di autorizzazione.

        2. L’archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

        3.  Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.

        4.  Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.

        5.  Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

        6.  Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.

        7.  Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato".».

 

 

2.0.5 MANFREDI

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso svolge attività informativa volta in particolare all’individuazione di persone o attività che tendano a ledere l’indipendenza o l’integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l’autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi. In collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

            a)  politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;

            b)  economiche o finanziarie nazionali o internazionali;

            c)   legate a flussi migratori illegali;

            d)   connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;

            e)  contro la libertà e l’integrità dei cittadini italiani all’estero".».

 

 

2.0.100 PALOMBO

Respinto (*)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Servizio per le informazioni e la sicurezza militare)

        1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve, fuori dai confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa dell’indipendenza, della sicurezza e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia per la salvaguardia delle istituzioni democratiche e degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese.

        È altresì, compito del SISMI individuare e contrastare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l’Italia.

        Il Servizio può svolgere operazioni all’interno del territorio nazionale, purchè in collaborazione con il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 6, quando tale attività sia strettamente connessa ad operazioni dello stesso SISMI all’estero».

 

________________

 

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo

 

 

2.0.2 MANFREDI

V. testo 2

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ufficio Centrale per la Sicurezza)

        1.  Dopo l’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1.  Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C.Si.), collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest’ultimo può delegare al direttore dell’U.C.Si, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza."».

 

 

2.0.2 (testo 2) MANFREDI

Approvato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ufficio Centrale per la Sicurezza)

        1.  Dopo l’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

        1.  Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C.Si.), collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest’ultimo può delegare al direttore dell’U.C.Si, in tutto o in parte, l’esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

 

 

2.0.101 PALOMBO

Respinto (*)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica)

        1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "Il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) assolve, all’interno dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa dell’indipendenza, della sicurezza e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia, attività eversiva o terroristica e per la salvaguardia delle istituzionali democratiche e degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese.

        È altresì, compito del SISDE individuare e contrastare, all’interno del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l’Italia.

        Il Servizio può svolgere operazioni al di fuori del territorio nazionale, purché il collaborazione con il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), competente ai sensi dell’articolo 4, quando tale attività sia strettamente connessa ad operazioni dello stesso SISDE nel territorio nazionale».

 

________________

 

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Brutti Massimo

 

 

2.0.4 MANFREDI

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso svolge attività controinformativa volta in particolare all’individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private. Il SISDE, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, svolge attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

            a)  di spionaggio industriale a danno d’installazioni strategiche o sensibili nazionali;

            b)  di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale".».

 

 

2.0.200 PASSIGLI

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. È istituito un Comitato parlamentare di monitoraggio per il controllo dell’attuazione dei Trattati internazionali in materia militare. Il Comitato è costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

        2. Il Comitato opera anche in materia di attuazione di trattati internazionali segreti o di trattati internazionali palesi contenenti clausole segrete, garantendo in ogni caso la funzione parlamentare di controllo sulla politica della difesa. A tal fine il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio e al Ministro della difesa informazioni anche di natura riservata.

        3. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del secondo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto».

 

 

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 3.

Non posto in votazione (*)

(Personale dei Servizi di informazione e di sicurezza)

    1. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

    «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

 

________________

 

(*) Approvato l'emendamento 3.2 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo. Cfr anche l'emendamento 3.103 (testo 2)

 

 

 

 

EMENDAMENTI

 

3.1 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

        «Art. 3. - (Ordinamento del personale e criteri di reclutamento). – 1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, al quale partecipa, nell’occasione, a che il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della presente legge. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

        2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima dell’adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.

        3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

            a)  dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al sessantacinque per cento del contingente medesimo;

            b)  dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;

            c)  personale assunto con contratto a tempo determinato.

        4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sette né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi resta alle dipendenze dell’organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.

        5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso dei determinati requisiti. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c) si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un’adeguata pubblicità ed un’effettiva partecipazione competitiva.

        6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il cinque per cento del contingente, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione. Essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.

        7. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l’idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.

        8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l’affidamento di incarico a norma del presente comma a che è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.

        9. Il regolamento di cui al comma 1 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.

        10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

        11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.

        12. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l’amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui al comma 3, lettera  a).

        13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l’accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all’amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato. Al medesimo personale, che ha maturato l’anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

3.2 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

V. testo 2

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 3. – (Norme sul personale ed assunzioni dirette). – 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno provvedono, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.

        2.  Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego.".

        3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi.".

        4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

 

3.2 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 3. – (Norme sul personale ed assunzioni dirette). – 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione e di sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno provvedono, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell’informazione e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.

        2.  Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni e della sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego.".

        3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi.".

        4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione e di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

        5. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

 

3.3 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, alle parole: «Con provvedimento» premettere le seguenti: «Previo parere favorevole del Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

 

 

3.4 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «interministeriale di cui all’articolo 2» aggiungere le seguenti: «e previo parere del Comitato parlamentare di controllo sui servizi».

 

 

3.100 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 2», aggiungere le seguenti: «e del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11».

 

 

3.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinate», aggiungere le seguenti: «con bando pubblico».

 

 

3.5 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di assunzione».

 

 

3.6 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «estraneo» con le seguenti: «non appartenente».

 

 

 

3.7 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

 

 

3.8 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, alle parole: «le modalità», premettere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

 

 

3.9 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «più idonee» con la seguente: «relative».

 

 

3.10 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in funzione» fino alla fine del comma.

 

 

3.11 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L’assunzione del personale estraneo alla pubbliche amministrazioni deve avvenire, in ogni caso, secondo i principi, i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego».

 

 

3.102 D’ANDREA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento sono determinate altresì le procedure di inquadramento iniziale negli organismi d’informazione del personale trasferito da altre amministrazioni o assunto direttamente e quelle di progressione in carriera per tutto il personale».

 

 

3.103 IL GOVERNO

V. testo 2

Alla rubrica dell’articolo 3, sostituire le parole: «di informazione e sicurezza» con le seguenti: «per le informazioni e la sicurezza».

 

 

3.103 (testo 2) IL GOVERNO

Approvato

Alla rubrica dell’articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.2 (testo 2) dopo la parola: «personale» inserire le seguenti: «dei servizi per le informazioni e la sicurezza».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

 

3.0.1 BEDIN, BATTISTI, PETRINI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Stato giuridico ed economico)

        1.  Il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 3, di seguito denominato: "regolamento" definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.

        2.  Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall’organismo informativo.

        3.  Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

        4.  È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. È escluso, in caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.

        5.  Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un’indennità complessiva pari a una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12 dell’articolo 3.

        6.  Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell’ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell’ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi la cessazione dal rapporto o l’impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l’istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

        7.  Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 3.

        8.  Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell’amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell’amministrazione di appartenenza.

        9.  Il regolamento prevede forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.

        10.  È in facoltà dell’amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall’inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.

        11.  Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell’amministrazione di appartenenza.

        12.  Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell’opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l’anticipata risoluzione del rapporto.

        13.  Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest’ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.

        14.  Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

        15.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        16.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

3.0.2 (testo 2) BEDIN, BATTISTI, PETRINI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per gli organismi informativi)

        1.  Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un’apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi, cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.

        2.  All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Interministeriale per l’Informazione e la Sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 801/1977.

        3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

            a)  il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

            b)  il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per l’Informazione e la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell’economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell’Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

            c)  i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

            d)  gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all’Autorità delegata;

            e)  il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge n. 801/1977, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici».

 

 

3.0.3 BEDIN, BATTISTI, PETRINI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di organizzazione e di funzionamento)

        1.  All’organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità».

 

 

3.0.100 PALOMBO

Ritirato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Richieste di collaborazione a pubbliche amministrazioni ed altri enti)

        1.  Dopo il quinto comma dell’articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "5-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici sono tenuti a fornire, anche in deroga al segreto d’ufficio, agli organismi informativi, di cui gli articoli 4 e 6, le informazioni richieste dai suddetti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

        Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di pubblici servizi ritengano di non poter corrispondere alle richieste, sono tenuti ad informare immediatamente, tramite il Ministro da cui dipendono, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi"».

 

 

3.0.101 BRUTTI MASSIMO

Approvato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e ai soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

        1.  Dopo il quinto comma dell’articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, aggiungere il seguente:

        "5-bis. Il Presidente del Consiglio su richiesta degli organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 801 del 1977, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d’ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dà notizia al Comitato parlamentare delle disposizioni emanate per l’acquisizione di informazioni in deroga al segreto d’ufficio, indicandone sommariamente le finalità"».

 

 

3.0.102 GUBERT

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All’articolo 8, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero persone che abbiano subìto condanne penali, passate in giudicato e che pertanto non diano sicuro affidamento di scrupolosa osservanza delle leggi della Repubblica penalmente sanzionate"».

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 4.

(Garanzie funzionali)

    1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 10-bis. – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.

    2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche.

    3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

    4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

    Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

    2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

        a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge;

        b) il risultato non è diversamente perseguibile;

        c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

    Art. 10-quater. – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

    2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

    3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, mediante atto scritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

    4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

    5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-quinquies. – 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Art. 10-sexies. – 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

    2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

    3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

    5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza dell’autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

    6. Salvi i casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, l’autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l’autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter.

    7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

    8. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

    Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all’operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

    Art. 10-octies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

    2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11.

    Art. 10-nonies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

    Art. 10-decies. – 1. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio del potere di autorizzazione di cui all’articolo 10-quater.

    2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

    3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

    4. Per adempiere all’attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, svolge l’attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all’articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell’articolo 10-quater, comma 2.

    5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

    6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni».

 

 

EMENDAMENTI

 

4.1 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

 

4.3 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Garanzie funzionali). – 1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, le libertà costituzionalmente garantite, la salute o l’incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

        2.  Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.

        3.  La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:

            a)  è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali nell’ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;

            b)  è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.

        4.  L’autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dal Presidente del consiglio dei ministri o dal soggetto delegato di cui al comma 3 dell’articolo 1, su richiesta del direttore del servizio interessato. Il Presidente del Consiglio dei ministri od il soggetto delegato da questo, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest’ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.

        5.  Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore del servizio interessato, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l’archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio di ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

        6.  Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.

        7.  Quando l’esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall’addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell’arresto in flagranza o del fermo o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e l’indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

        8.  La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.

        9.  Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni».

 

 

4.100 GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Art. 10-bis» fino alla fine del comma 7 dell’articolo 10-sexies.

 

 

4.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere, in casi di estrema necessità e imminente pericolo per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta dal direttore del Servizio, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies».

 

 

4.5 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire la parola: «reato» con le seguenti: «infrazione di tipo amministrativo».

 

 

4.6 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo la parola: «reato» aggiungere le seguenti: «purché punibile con pena edittale massima inferiore a dodici mesi».

 

 

4.10 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire la parola: «autorizzate» con le seguenti: «espressamente consentite da specifica autorizzazione scritta firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

 

 

4.11 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo la parola: «autorizzate» inserire le seguenti: «dal giudice territorialmente competente».

 

 

4.102

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 10-bis, comma 1, dopo le parole: «in quanto indispensabili», aggiungere le seguenti: «per il raggiungimento».

        Conseguentemente, dopo le parole: «in quanto indispensabili», sostituire la parola: «alle» con la seguente: «delle».

 

 

4.12 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza arrecare danno ad alcuna persona o al corretto andamento della vita democratica del Paese».

4.14 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, sostituire le parole da: «la condotta» fino alla fine del punto 2, con le seguenti: «è autorizzata dal magistrato territorialmente competente».

 

 

4.103 CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola: «specificamente».

 

 

4.15 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, sostituire le parole: «specificamente diretti» con la seguente: «atti».

 

 

4.104 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, articolo 10-bis, comma 2, sostituire le parole da: «l’integrità fisica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «libertà costituzionalmente garantite della persona, la salute o l’incolumità pubbliche».

 

 

4.105 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «l’integrità fisica» inserire le seguenti: «e la salute,».

 

 

4.106 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque ogni altro diritto umano costituzionalmente protetto».

 

 

4.17 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il corretto gioco democratico.».

 

4.200 CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, all’articolo 10-bis ivi richiamato, al capoverso 3 premettere il seguente periodo: «La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale».

 

 

4.18 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del capoverso.

 

 

4.107 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «o reale indispensabili», aggiungere le seguenti: «per il raggiungimento».

        Conseguentemente dopo la parola: «indispensabili», sostituire la parola: «alle» con la seguente: «delle».

 

 

4.108 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «poste in essere nel rispetto» sopprimere la parola: «rigoroso».

 

 

4.109 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «alla polizia giudiziaria» sostituire le parole: «e non» con la seguente: «che».

 

 

4.19 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sostituire le parole: «e non cagioni» con le seguenti «o non cagioni».

 

 

4.110 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «uno sviamento», aggiungere la seguente: «determinante».

4.111 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 3, aggiungere in fine, le parole: «La speciale causa di giustificazione non si applica altresì quando può costituire violazione delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari, alla stampa, alle associazioni politiche, alla magistratura».

 

 

4.22 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-bis, sopprimere il comma 4.

 

 

4.112 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 10-bis, sopprimere il comma 4.

 

 

4.113 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, capoverso 10-bis, comma 4, sostituire le parole da: «4. La speciale causa di giustificazione» sino alla fine dell’articolo 4 con le seguenti:

        «4.  La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

            a)  è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 10-ter e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

            b)  è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

        Art. 10-ter. - (Procedure di autorizzazione). – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-bis e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 10-quater, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

        3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 10-quater, ratifica il provvedimento.

        4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

        5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica dell’Ufficio di ispettorato del CESIS.

        6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

        Art. 10-quater. - (Comitato di garanzia). – 1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articolo 10-bis e 10-ter e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

        2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

        3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 né alle Assemblee parlamentari.

        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 10-ter. Il Comitato provvede senza ritardo.

        5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

        6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall’articolo 11.

        7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

        Art. 10-quinquies. - (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria). – 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi dell’articolo 10-ter sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

        2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

        3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

        5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

        6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

        7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o da chi, legalmente richiesto, presti comunque la propria opera alle dipendenze o a favore di essi al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti".».

 

 

4.114 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 4, dopo le parole: «presente articolo,» aggiungere la parola: «non».

 

 

4.26 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «nell’esercizio o».

 

 

4.27 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «o a causa».

 

 

4.28 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «predisponendo o».

 

 

4.29 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «o eseguendo».

 

 

4.31 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, alla parola: «documentate» premettere le seguenti «e dettagliatamente».

 

 

 

 

4.33 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, dopo la parola «documentate» aggiungere le seguenti: «e motivate».

 

 

4.34 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, sostituire le parole: «completa comparazione» con le seguenti: «attenta analisi effettuata anche mediante la comparazione».

 

 

4.35 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, sopprimere le parole: «pubblici e privati».

 

 

4.36 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: «la condotta» aggiungere le seguenti: «e le operazioni»; conseguentemente, sostituire la parola: «è» con la seguente: «sono».

 

 

4.115 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 2, sopprimere la lettera c).

 

 

4.37 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: «la condotta» aggiungere le seguenti: «e le operazioni»; conseguentemente, sostituire le parole: «è adeguata» con le seguenti: «sono adeguati».

 

 

4.116 GUBERT

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter ivi richiamato, comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) la lesione dell’interesse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine».

 

 

4.117 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. Il Direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consigli dei ministri, per il tramite della Segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.

        2. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1».

 

 

4.118 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Direttore del Servizio, al fine di verificare la sussistenza della causa speciale di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, si avvarrà del parere del comitato dei garanti».

 

 

4.119 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, sopprimere il comma 2.

 

 

4.120 GUBERT

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, sopprimere il comma  3.

 

 

4.121 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «ne informa immediatamente», sostituire le parole: «mediante atto scritto» con le seguenti: «per iscritto».

 

4.40 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-quater, comma 3, sopprimere le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore,».

 

 

4.41 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-quater, comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro ore,» con le seguenti: «trentasei ore».

 

 

4.122 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, comma 3, sostituire le parole da: «il Presidente del Consiglio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Comitato dei Garanti e il Ministro competente».

 

 

4.123 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale esprime un parere motivato sulle operazioni di cui all’articolo 10-bis. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili».

 

 

4.44 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-quater, comma 4, dopo le parole: «in assenza» aggiungere le seguenti: «o in difformità,».

 

 

4.124 PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, comma 4, sostituire le parole: «previste dai commi 2 e 3,» con le seguenti: «concesse ai sensi dei commi 2 e 3,».

 

 

4.125 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, comma 4, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Direttore del Servizio interessato, sentito il Ministro competente e il Comitato dei garanti, adotta le necessarie misure ed informa l’autorità giudiziaria».

 

 

4.46 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-quater, paragrafo 5, dopo le parole: «apposito schedario» sopprimere la seguente: «segreto».

 

 

4.300 (già 6.0.9) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-quinquies, ivi richiamato, con il seguente:

        «Art. 10-quinquies. – 1.  Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.».

 

 

4.126 PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 1, prima della parola: «risulta» è inserita la seguente: «comunque».

 

 

4.49 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 1, sostituire le parole: «sono iniziate indagini preliminari» con le seguenti: «risultino essere in corso indagini».

 

4.201 CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, all’articolo 10-sexies ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «l’esistenza della speciale causa di giustificazione» con le altre: «l’esistenza dell’autorizzazione».

 

 

4.127 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

        Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-sexies, comma 4, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

        Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

 

 

4.51 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 2, dopo le parole: «apposito registro» sopprimere la seguente: «riservato».

 

 

4.128 GUBERT

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

 

 

4.129 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies, comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

 

 

4.130 GUBERT

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di controllo».

4.54 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «a seconda dei casi».

 

 

4.55 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «di non luogo a procedere o».

 

 

4.56 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o di assoluzione».

 

 

4.131 PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 5, dopo le parole: «Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3» sopprimere le seguenti: «, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata,».

 

 

4.132 CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 6, dopo le parole: «commi 2 e 3» inserire le altre: «e salvo il caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata».

 

 

4.133 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies, comma 6, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Direttore del Servizio».

 

 

4.65 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «per le informazioni e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

4.66 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «per le informazioni e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «d’intesa con il Consiglio dei Ministri».

 

 

4.67 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «o dalla persona legalmente richiesta da questi».

 

 

4.68 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «al momento dell’arresto in flagranza o».

 

 

4.134 CIRAMI, GUBETTI

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «al momento» inserire le seguenti: «del fermo,» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’autorità giudiziaria procedente immediatamente informata dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3».

 

 

4.69 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «o dell’esecuzione di una misura cautelare».

 

 

4.70 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «l’esecuzione del provvedimento» aggiungere la seguente: «non».

 

 

4.71 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti» con le seguenti: «per i dovuti accertamenti».

4.72 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre le ventiquattro ore».

 

 

4.73 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sostituire le parole: «non oltre le ventiquattro ore» con le seguenti: «oltre le settantadue ore».

 

 

4.301 (già 6.0.8) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-septies, con il seguente:

        «Art. 10-septies. – 1.  Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.».

 

 

4.135 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-septies, comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio» fino a: «copertura di essi» con le seguenti: «I Direttori del SISMI e del SISDE, previa comunicazione al Ministro competente e al Comitato dei Garanti, possono autorizzare, al fine del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, che».

 

 

 

4.75 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sostituire le parole: «i direttori del SISMI e del SISDE» con le seguenti: «il direttore del SISDE».

 

 

4.76 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sostituire le parole: «i direttori del SISMI e del SISDE» con le seguenti: «il direttore del SISMI».

 

 

4.77 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole: «ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o».

 

 

4.78 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole: «o a copertura di essi».

 

 

4.80 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis».

 

 

4.82 BOCO, ZANCAN

 

 

Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: «e certificati».

 

 

4.302 (già 6.0.7) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-octies, con il seguente:

        «Art. 10-octies. – 1.  Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.

        2.  L’ispettorato esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

        3.  Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

        4.  Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.».

 

 

4.83 BOCO, ZANCAN

Al comma, 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi».

 

 

4.84 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «o a copertura di essi».

 

 

4.86 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «o all’estero».

 

 

4.87 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura».

 

 

4.88 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «esclusivamente come società addette allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

 

 

4.89 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «unicamente come lavoratori socialmente utili».

 

 

4.90 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti «solo ed esclusivamente come associazioni senza scopo di lucro».

 

 

4.91 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «nella forma di società cooperative».

 

 

4.92 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «come artigiani».

 

 

4.93 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «liberi professionisti».

 

 

 

4.136 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 10-octies, alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Per gli stessi scopi e con le medesime modalità, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare l’avvio di attività di associazioni o fondazioni con scopi culturali o tecnico scientifici».

 

 

4.94 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 10-octies, comma 2, sostituire le parole: «informativa sulle linee essenziali delle» con le seguenti: «e dettagliata relazione delle».

 

 

4.303 (già 6.0.6) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-nonies, con il seguente:

        «Art. 10-nonies. – 1.  Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

 

4.137 PALOMBO

Al comma 1, articolo 10-nonies, ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «oltre a dare applicazione» sono soppresse le parole: «, ove ne ricorrano le condizioni».

 

 

4.96 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, articolo 10-nonies, comma 1, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

 

 

4.138

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, comma 1, sostituire le parole: «autorizzazione di cui all’articolo 10-quater» con: «coordinamento e controllo sui servizi segreti».

 

 

4.139 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra giuristi o magistrati che abbiano esercitato o esercitino effettivamente le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono nominati dai Presidenti delle Camere, sentito il comitato Parlamentare di Controllo, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con maggioranza dei tre quinti».

 

 

4.140 BRUTTI MASSIMO

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti».

 

 

4.141 BRUTTI MASSIMO

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti».

 

 

4.142 (testo 2) IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 1, articolo 10-decies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

        «6-bis. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

 

 

4.142 (testo 3) IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 10-decies richiamato, al capoverso 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Essi svolgono le loro attività a titolo gratuito».

 

 

4.143 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, al comma 4, sostituire le parole da: «necessaria al Presidente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per verificare i presupposti che giustifichino condotte e operazioni coperte da speciale causa di giustificazione».

 

 

4.144 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, sostituire il comma 5 con il seguente: «Il Comitato di Garanzia riferisce al Comitato Parlamentare di Controllo, ogni sei mesi, sulle operazioni coperte da speciali giustificazioni».

 

 

4.145 PALOMBO

al comma 1 all’articolo 10-decies, ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. L’organizzazione interna ed il funzionamento del comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all’articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza, che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti atti o cose classificati, ivi incluse le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati.

        Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all’articolo 2, sono regolamentate le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonchè i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti».

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

388a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 7 MAGGIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

 

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

 

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta

 

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

 

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

 

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

 

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

 

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

 

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

È approvato.

 

Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.15.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.105.

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare l’emendamento qualora il relatore e il rappresentante del Governo chiarissero che per "integrità fisica" è intesa anche la salute in senso più ampio. Diversamente si potrebbe pensare che qualora, ad esempio, si trovassero metodi di tortura che non ledono l’integrità fisica questi potrebbero essere praticati, così come potrebbero esserlo trattamenti con conseguenze passeggere sulla salute.

 

PRESIDENTE. Il Governo conviene su questa interpretazione estensiva?

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, Presidente.

 

PRESIDENTE. L’emendamento 4.105 si intende quindi ritirato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106.

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che concerne la sostanza del dissenso e delle riserve che ho sull’argomento. Ritengo che per quanto importanti siano le funzioni attinenti alla sicurezza e per quanto importante sia, come ha detto anche il presidente Contestabile, la funzione di autodifesa della collettività rispetto ad aggressioni esterne, il vincolo del solo rispetto della tutela della vita e delle libertà e non anche di altri diritti sia troppo ristretto.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.19.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dai senatori Boco e Zancan, identico all’emendamento 4.112, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 4.113, su cui la Commissione bilancio ha modificato il parere contrario precedentemente espresso a condizione che l’emendamento in questione, al capoverso che inserisce l’articolo 10-quater, comma 3, sia integrato, in fine, con il seguente periodo: "I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito".

 

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare che su questo emendamento è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

 

PRESIDENTE. Ho ricordato che il parere espresso dalla 5a Commissione può essere modificato in parere di nulla osta se l’emendamento viene integrato con la dizione di cui ho dato lettura.

 

Stante l’assenza dei proponenti, dovrei dichiarare decaduto l’emendamento.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma e ne chiedo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento per l’effettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,55).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.113, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione)

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.114, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

 

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

 

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.35.

 

Verifica del numero legale

 

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.35, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.116.

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente nell’esprimere voto favorevole all’emendamento, chiarisco meglio la ragione per la quale è stato presentato e per la quale mi aspettavo fosse preso in considerazione da parte della maggioranza, del relatore e del Governo.

 

Il comma 1 dell’articolo 10-ter, di cui all’articolo 4, richiama un criterio di proporzionalità tra l’azione autorizzata e l’obiettivo assegnato, ma afferma poi che i criteri di valutazione sono quelli indicati al comma 2. Il primo di essi, indicato alla lettera a) prevede una logica binaria, si tratta cioè di valutare se la condotta è indispensabile o meno rispetto all’obiettivo; la stessa logica vale per il criterio di cui alla lettera b); l’unico criterio proporzionale, quello di cui alla lettera c) riguarda l’adeguatezza della condotta rispetto al raggiungimento del fine. L’unica valutazione di merito fa dunque riferimento alla razionalità strumentale. Il mio emendamento evidenzia invece anche una proporzionalità normativa nel rapporto tra mezzo e fine: si tratta cioè di valutare se il fine sia o meno di importanza tale da giustificare un vulnus nel modo di convivenza, derivante dall’eccezione all’osservanza delle regole.

 

Se vi è solo un rapporto di adeguatezza tra mezzi e fine, senza mettere in gioco l’importanza del fine per giustificare il costo del mezzo, viene a mancare a mio avviso il senso del criterio di proporzionalità evocato al comma 1 dell’articolo 10-ter. La mia proposta non altera la sostanza del testo, introduce un criterio di valutazione etico rispetto ad una valutazione meramente strumentale e precisa meglio il testo. Non so se il Governo e la maggioranza intendano ripensare il proprio orientamento, questo è in ogni modo il mio approccio al problema.

 

 

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende riesaminare l’orientamento precedentemente espresso.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. No, signor Presidente.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente senza riprendere la dotta disquisizione di natura filosofica sui mezzi e sui fini, che ha precise implicazioni politiche, desidero annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo all’emendamento. Se il senatore Gubert lo consente, vorrei che fosse aggiunta la firma dei senatori Dalla Chiesa, Battisti e mia.

 

Chiediamo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, quale che sia l’esito del voto sull’emendamento del senatore Gubert, è utile che da tutte le parti in quest’Aula si convenga su un fatto: nell’emendamento 4.116 viene proposto ed esplicitato un criterio interpretativo delle norme che ci accingiamo ad approvare che dobbiamo considerare implicito nel dettato della norma.

 

Infatti, quando si fa riferimento all’indispensabilità dei comportamenti rispetto alle finalità istituzionali dei Servizi, e quando si richiama il rispetto rigoroso dei limiti entro cui violazioni della legge di modesta entità possano essere non perseguibili nell’ambito di un procedimento penale per l’esistenza di una causa di giustificazione nei termini previsti dal testo di legge in esame, è evidente che il criterio sottostante a questa previsione normativa è esattamente quello esplicitato nell’emendamento Gubert.

 

Molti di noi voteranno l’emendamento che probabilmente, dato l’orientamento assunto dal Governo, non passerà. Tuttavia, in quell’emendamento è contenuta l’esplicitazione di un criterio coessenziale a questa norma, che altrimenti perderebbe il suo fondamento anche costituzionale.

 

Si tratta di un elemento significativo per chiunque vorrà valutare i lavori preparatori. Infatti, anche se l’emendamento sarà bocciato, il criterio è ampiamente condiviso da quest’Aula. Credo sia opportuno che il Governo lo faccia presente, perché chi vorrà valutare i lavori preparatori di questa legge saprà quanto attenta è stata la considerazione della necessaria proporzionalità fra comportamenti e fini.

 

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto favorevole del nostro Gruppo e per chiedere al senatore Gubert di poter aggiungere la mia firma al suo emendamento. Intervengo altresì per sottolineare come questo emendamento risponda a straordinarie ragioni di giustizia sotto il seguente profilo. Abbiamo già approvato, nella previsione del testo dell’articolo 4, il riferimento all’indispensabilità del fatto-delitto giustificato in via speciale dalla previsione del medesimo articolo 4.

 

Il concetto di indispensabilità sta a significare che necessariamente si deve operare una comparazione tra fini istituzionali e delitto che giustamente l’emendamento in discussione chiede di rapportare ad una valutazione di priorità. Quindi, occorre considerare non solo l’indispensabilità ma anche la priorità dei fini indispensabili rispetto ai mezzi usati. Per dirla in soldoni, anche in questo caso il fine non giustifica i mezzi se non quando il fine sia nettamente superiore, prevalente, potiore rispetto ai mezzi utilizzati. Da ciò la mia piena adesione all’emendamento del senatore Gubert.

 

CONTESTABILE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, a volte avvengono discussioni strane. Ha ragione il senatore Brutti quando afferma che l’emendamento è già compreso nella norma. Mi sarei aspettato che venisse prospettato un altro problema, vale a dire la putatività. Poiché si parla di valutazione è ovvio che la causa di giustificazione venga estesa anche alla putatività. L’analogia con la legittima difesa è pertanto ovvia, poiché si tratta di causa di giustificazione. Come dicevano i penalisti del Medioevo, l’aggredito non habet staderam in manu per valutare al momento la proporzione.

 

Ha ragione comunque il collega Brutti: il contenuto dell'emendamento è già presente nel testo, e il testo comprende, ovviamente, anche la putatività.

 

PRESIDENTE. Senatore Gubert, le chiedo di esprimersi su quanto appena detto dal relatore Contestabile.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, se questo è così chiaro, non capisco il perché di tante obiezioni ad introdurre una simile norma. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Michelini e Betta). Infatti, il comma 1 prevede che la valutazione di proporzionalità sia fatta in base ai criteri stabiliti dal comma 2; ma nei criteri elencati questo non è così chiaro.

 

Quindi, comprendo l'intervento del senatore Brutti, però, ripeto, la questione non è poi così chiara, perché un'interpretazione letterale del testo conduce ad una valutazione di mera razionalità strumentale.

 

CONTESTABILE, relatore. Si tratta di diritto penale: per i tecnici della materia è chiarissimo; per chi non è della materia non è chiaro. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.116, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per dire cosa, senatore Turroni?

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho osservato come nelle ultime due votazioni, dietro ad un oggetto che cela la scheda, si accenda comunque una luce, e questo accade precisamente tra il posto del Presidente della Commissione giustizia e quello del senatore Ulivi. Non so chi spinga quel pulsante, ma ho potuto notare che nelle ultime due votazioni quella scheda, pur essendo disattesa, come dice un suo autorevole collega, ha consentito l'esercizio di un voto. Non vorrei che ci fosse un esercizio arbitrario del voto in quest'Aula su un provvedimento così importante.

 

PRESIDENTE. È la tessera del senatore Pontone, che si è spostato. Del resto, senatore Turroni, i senatori segretari mi confermano quanto le ho appena detto.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.118 e 4.119.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.120, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.121, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.40, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.41, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.122, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

L'emendamento 4.123 è stato ritirato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.124.

 

PALOMBO (AN). Domando di parlare.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALOMBO (AN). Ritiro l'emendamento 4.124 ed esprimo soddisfazione per l'accoglimento degli altri emendamenti da me presentati.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.125, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei brevemente dichiarare il mio voto favorevole sull’emendamento 4.300, sollecitando una riconsiderazione della questione da parte dei colleghi della maggioranza.

 

Si tratta di una norma che prevede una sanzione nei confronti del personale addetto agli organismi di informazione e sicurezza "che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza".

 

La pena prevista è una pena severa che "si applica anche alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi incaricata legittimamente di svolgere attività per loro conto".

 

Credo che nel momento in cui introduciamo norme che rendono più ampia la discrezionalità degli appartenenti a questi apparati e che, in ragione dell’efficienza, consentono anche, sulla base del procedimento autorizzatorio che abbiamo già descritto e discusso, violazioni della legge sia pure di modesta entità, dobbiamo prevedere un trattamento più rigoroso e severo nei confronti di comportamenti che concretino una deviazione dal dovere di lealtà che deve essere proprio di questi apparati e di coloro che ad essi appartengono.

 

Insisto quindi affinché per i comportamenti di deviazione così analiticamente circostanziati nell’emendamento da noi proposto sia prevista una pena severa, perché ciò rappresenta un elemento di bilanciamento rispetto ai poteri che diamo agli appartenenti a questi apparati.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sull’emendamento 4.300 per le ragioni illustrate dal presentatore, senatore Massimo Brutti. Aggiungo, come complemento, che una norma come questa servirà, se approvata, a rassicurare i nostri cittadini. Infatti, nel momento in cui prevediamo una maggiore discrezionalità per il personale attivo e i dirigenti nei confronti della gestione di alcuni diritti soggettivi, sapere che le persone che agiscono al di fuori della legge vengono severamente punite può rassicurare i cittadini.

 

Per questo motivo daremo il nostro voto favorevole e, se il senatore Brutti è d’accordo, aggiungo la mia firma all’emendamento in esame invitando altresì il Governo, se lo ritiene, ad accoglierlo.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, acconsento.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se intendono modificare il parere precedentemente espresso.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, il senatore Brutti ha ragione: questa norma probabilmente è già sussunta in altra norma generale a proposito della fattispecie giuridica qui preveduta. Si tratta di norma speciale.

 

Credo che si possa dare, da parte dei relatori, parere positivo su questo emendamento.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all’Aula.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.126, presentato dal senatore Palombo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.49, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.127, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 4.201, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dal senatore Gubert, identico all’emendamento 4.129, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.56, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 4.131, chiedo al presentatore, senatore Palombo, se accoglie l’invito al ritiro avanzato dal rappresentante del Governo.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, insisto per la votazione dell’emendamento poiché a mio avviso il comma 5 dell’articolo 10-sexies è volto a delineare la condotta dell’autorità giudiziaria a fronte della speciale causa di giustificazione per fatti posti in essere durante le operazioni svolte da agenti dei Servizi sotto la tutela delle garanzie funzionali che noi stiamo introducendo.

 

In particolare, nel secondo periodo del comma in parola è specificato che l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e ne informa il Capo del Governo quando la speciale causa di giustificazione non si applica, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis.

 

Da ciò si evince chiaramente che l’autorità giudiziaria può disporre la prosecuzione del procedimento anche quando la condotta non risulti conforme a quella autorizzata. Pertanto tale inciso è del tutto superfluo, o comunque pleonastico, sotto due profili: nel provvedimento al nostro esame è già sancito che ai sensi del comma 4 dell’articolo 10-quater il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente hanno l’obbligo, per dovere d’ufficio, di informare l’autorità giudiziaria nei casi in cui si configuri un reato in condotte poste in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni concesse; l’autorità giudiziaria nel condurre le indagini comunque avviate è di per se stessa in ogni caso in grado di verificare la conformità delle condotte effettive rispetto a quelle autorizzate.

 

Per le ragioni suesposte ritengo opportuno eliminare l’inciso che è evidentemente superfluo.

 

PRESIDENTE. Il Governo intende rivedere la propria posizione?

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo conferma quanto ieri già detto sull’emendamento 4.131 e anche sull’emendamento 4.132 da parte del ministro Frattini. In assenza di un ritiro, il parere è contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.131, presentato dal senatore Palombo.

 

Non è approvato.

 

Poiché i presentatori non aderiscono all’invito al ritiro, metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.133, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.67, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.68, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.134, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.69.

 

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, la dichiarazione sull’emendamento in votazione vale anche, a futura memoria, per l’emendamento 4.70. Tali emendamenti investono la problematica di cosa succede allorquando vi sia un arresto in flagranza ovvero l’esecuzione di una misura cautelare.

 

L’esecuzione di una misura cautelare sta a significare che il magistrato ha delibato tutte le condizioni per l’emissione della misura cautelare; l’arresto in flagranza sta a significare che sussiste la flagranza di un reato.

 

Stabilisce la norma che in questo caso si sospende sia l’arresto in flagranza, sia l’esecuzione della misura cautelare sulla sola parola, ovverosia per l’agente che dichiari di stare operando in forza della speciale causa di giustificazione basta - come dice lo slogan pubblicitario - la parola, e viene sospesa la misura cautelare o l’arresto in flagranza. Ciò sta ad evidenziare, spero per tutti i colleghi, la situazione di enorme privilegio, veramente al di fuori di qualsiasi regola, in cui si muove l’agente dei Servizi o una persona terza incaricata dall’agente dei Servizi, perché il medesimo comma 8 estende questa previsione anche alla persona incaricata. Si tratta - ripeto - di una situazione di privilegio svincolata da qualsiasi principio di legalità.

 

Stabilisce poi la norma che la persona che adduce la causa di giustificazione può non di meno essere trattenuta presso gli uffici della polizia giudiziaria per le ventiquattro ore successive per i primi accertamenti. Pertanto si pone una problematica che non è stata affatto risolta, perché in materia di libertà personale non esiste un tertium genus: o una persona è libera, o è attinta da un provvedimento di restrizione della libertà.

 

Ma il trattenimento per accertamenti è un tertium genus di cui vorrei conoscere il significato: mi piacerebbe sapere se l’interessato può parlare con un difensore, se può telefonare, se può parlare con i parenti, ovvero vorrei sapere che cosa significa "trattenimento per accertamenti", che è un genus tutt’affatto nuovo, asistematico, che rappresenta, anch’esso, una violazione dei princìpi fondamentali rispetto al tema della libertà.

 

Per questa ragione, per sopprimere un privilegio assolutamente ingiustificato, credo che si debba modificare questa previsione del comma 8 dando comunque esecuzione al provvedimento, riverificato poi dall’autorità competente rispetto all’esistenza di una causa di giustificazione.

 

Attenzione: la possibilità, per esempio, di non operare l’arresto in flagranza quando l’agente di polizia giudiziaria verifichi la sussistenza di una causa di giustificazione, ossia verifichi, per esempio, che una persona ha sparato in una situazione di legittima difesa, è caso tutt’affatto diverso, perché in qualsiasi circostanza vi è una flagranza della situazione-causa di giustificazione. Qui, invece, noi siamo in presenza di una indimostrata parola, di un affidamento alla mera parola, che è tutt'affatto diversa dall’evidenza di una causa di giustificazione che può consentire, secondo i nostri princìpi, anche il non arresto in flagranza.

 

Chiedo dunque l’accoglimento sia dell’emendamento 4.69 che del successivo 4.70.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.69, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.71, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.72, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.301, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.135, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.75, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.76, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 4.77, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.78, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.82, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 4.302. Onorevoli colleghi, devo ricordare che su questo emendamento vi è un parere condizionato della 5a Commissione, ex articolo 81 della Costituzione, che richiede l’introduzione di un’espressione del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". In assenza di un’espressione del genere, l’emendamento è improcedibile, salvo che non vi sia una richiesta espressa di votazione da parte di quindici colleghi.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dalla 5a Commissione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole sull’emendamento 4.302 e richiamare l’attenzione della maggioranza su di esso.

 

In sostanza, l’emendamento introduce una procedura attraverso la quale si autorizzano i direttori dei Servizi a disporre l’esercizio di attività economiche e si prevede un meccanismo di controllo. Si fa anche riferimento all’ispettorato richiamato in altri miei emendamenti, che non è espressamente previsto nel testo di legge finora approvato, per cui sarebbe necessario, ove si volesse accogliere l’emendamento in esame, riformulare la parte in cui si menziona l’ispettorato. Il punto, comunque, è di prevedere una forma certa e rigorosa di controllo su tali attività.

 

In verità le suddette attività sono state svolte - capita che vengano svolte - a cura degli apparati di intelligence per il raggiungimento dei fini dei Servizi di informazione e sicurezza; sarebbe quindi opportuno prevedere una norma che disciplini questo tipo di attività e stabilisca seri e certi controlli. I casi sono due: o attività di questo genere vengono tassativamente escluse, oppure, se vi sono, se si prevede che in qualche modo possano tornare utili, è bene regolarle e stabilire controlli.

 

Questa è la ragione dell’emendamento da me presentato; del resto, già in passato si era pensato - in questo senso andava anche, se non ricordo male, il testo elaborato dalla commissione Jucci - di circondare di norme e garanzie questo tipo di attività che sovente viene svolto nella realtà. Chiedo pertanto alla maggioranza di considerare il problema, eventualmente anche riformulando una norma che vada nella stessa direzione, perché comunque si tratta di una questione che non possiamo ignorare.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.302 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.83, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.84.

 

Verifica del numero legale

 

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

(Alcuni senatori della maggioranza segnalano luci accese sui banchi dell'opposizione cui non corrisponderebbe la presenza di senatori. Gli assistenti parlamentari provvedono a disinserire alcune schede).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.86, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.87, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.88, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.89, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.90, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.91, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.92, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.93, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.136 è improcedibile.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.94, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Ricordo che sull’emendamento 4.303 la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato. Senatore Brutti, accoglie le indicazioni della Commissione bilancio?

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la condizione posta dalla 5a Commissione viene accettata dai proponenti dell’emendamento in esame.

 

Vorrei soltanto richiamare l’attenzione sulla ragione che ispira la norma. L’emendamento prevede che quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria adotti rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine, fino alla eventualità di consentire il collegamento audiovisivo, salvo che la presenza della persona si reputi necessaria.

 

È evidente il motivo che ispira la norma. Noi abbiamo preso spunto dalla esigenza di tutelare la riservatezza e il lavoro di coloro che appartengono all’intelligence e che svolgono funzioni delicate; in questo caso infatti tali soggetti devono essere comunque preservati nella riservatezza propria della loro attività.

 

Pertanto, compatibilmente con i principi e con le norme che regolano il nostro processo, e adottando procedure che già in altri casi vengono seguite, la norma tende a preservare la funzione degli appartenenti ai Servizi e la riservatezza che circonda il loro lavoro.

 

GIULIANO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIULIANO (FI). Signor Presidente, l’emendamento 4.303 è assolutamente condivisibile, ma rilevo che è identico al testo dell’articolo 10-nonies proposto dalle Commissioni riunite, ad eccezione del verbo utilizzato; l’emendamento, infatti, prevede le parole "curando che siano osservate", a differenza delle parole "assicurando che siano osservate" contenute nell’articolo 10-nonies.

 

Pertanto, invito il senatore Brutti a ritirarlo.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti, ritiro l'emendamento 4.303 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.137, presentato dal senatore Palombo.

 

È approvato.

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.96.

 

Verifica del numero legale

 

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.96, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.138, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 4.139, sul quale la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato. Chiedo al senatore Malabarba se accoglie la modifica indicata dalla 5a Commissione.

 

MALABARBA (Misto-RC). No, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 4.139 è pertanto improcedibile.

 

Passiamo all'emendamento 4.140, sul quale la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Chiedo al senatore Brutti se intende accogliere la modifica proposta dalla 5ª Commissione.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dalla 5a Commissione.

 

Questo emendamento non cambia sostanzialmente la previsione già contenuta nel testo del Governo, ma rafforza la posizione del Comitato come diretta espressione di una nomina parlamentare e cioè delle Commissioni parlamentari congiunte affari costituzionali e difesa di ciascun ramo del Parlamento.

 

L'autorevolezza del Comitato credo si gioverebbe di una nomina su proposta del Presidente del Consiglio che stabilisca un nesso, relativo alla genesi, tra il Comitato e le Commissioni parlamentari. Naturalmente questo nesso interviene soltanto nel momento genetico, dopo di che il Comitato va avanti e lavora per conto proprio e non ha più nulla a che fare con il Parlamento. Quindi, neanche l'ombra di una cogestione, ma con questa formulazione il rapporto genetico è più evidente, visibile e forte.

 

Per tale motivo raccomando l'approvazione dell’emendamento, che non si distacca sostanzialmente dall'ispirazione che pure il Governo ha già introdotto nel testo accogliendo le nostre proposte. E' stato infatti compiuto un passo avanti nel corso dell'esame in Commissione, con l'accoglimento delle nostre proposte.

 

Questo emendamento punta a dare maggiore visibilità e consistenza formale alla posizione del Comitato. Chiedo pertanto che su di esso vi sia un voto favorevole.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, poiché anche l'emendamento 4.141 soggiace alla medesima condizione, le chiedo se è orientato nello stesso modo.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, anche in questo caso accolgo le indicazioni della Commissione bilancio, ma è opportuno che mi esprima brevemente nel merito.

 

La formulazione dell’emendamento 4.141 era presente nel disegno di legge da noi presentato. Il Governo ha avanzato obiezioni su questa proposta che noi manteniamo, ma che è subordinata alla proposta contenuta nell’emendamento 4.140 che riteniamo più facilmente accoglibile da parte della maggioranza.

 

Mi permetto di richiamare l’attenzione sull’emendamento 4.140; l’emendamento 4.141 è stato presentato per ragioni di coerenza, corrispondendo alla nostra proposta originaria, ma siamo pronti ad abbandonarlo se viene accettato l’emendamento 4.140.

 

Chiediamo sul 4.140 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Il presentatore dei due emendamenti ha manifestato dunque disponibilità ad accogliere le indicazioni della 5a Commissione. Invito il relatore, senatore Pastore, a pronunciarsi nuovamente.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, non vi è contrarietà di natura sostanziale all’emendamento 4.140. Si tratta di una questione di forma più che di contenuto, perché sono sempre previsti la proposta del Presidente del Consiglio e il voto delle Commissioni parlamentari con la stessa maggioranza. La questione riguarda la competenza degli organi, in particolare delle Commissioni parlamentari, che non procedono direttamente a nomine, semmai esprimono pareri, come stabilito nel testo licenziato dalle Commissioni, e in questo caso con una maggioranza estremamente significativa. Sarebbe un unicum nel sistema dei rapporti istituzionali prevedere tale nomina.

 

Vi sono poi altre considerazioni, ma penso che questo sia un passaggio dirimente. In ogni caso i soggetti coinvolti sono i medesimi, con lo stesso peso per quanto riguarda la decisione, non si incide dunque sulla sostanza. Il parere deve restare contrario per una ragione di semplice ritualità e di procedura.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.140 (testo 2).

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita-l’Ulivo all’emendamento 4.140.

 

L’obiezione del senatore Pastore ha un fondamento e tuttavia, come vedremo nell’esame del successivo articolo, il nostro Gruppo parlamentare è particolarmente interessato a che il Parlamento svolga un ruolo specifico e innovativo in questa materia anche in conseguenza del fatto, come ho ricordato in merito ad un altro emendamento, che le norme innovative introdotte in questo articolo devono essere bilanciate dall’assicurazione offerta ai cittadini in ordine all’esistenza di un controllo.

 

Poiché il risultato non cambia dal punto di vista di chi deve essere nominato membro del Comitato, ma cambia dal punto di vista della rappresentanza del Comitato che, se nominato dal Parlamento ha maggiori capacità di svolgere un ruolo di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio, mi permetto di insistere perché l’emendamento, a cui vorrei aggiungere la mia firma, sia accolto.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.140 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Bedin.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.141 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.142 (testo 3).

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

 

Il Senato non è in numero legale.

 

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 11,11, è ripresa alle ore 11,31).

 

Presidenza del vice presidente SALVI

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.142 (testo 3).

 

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.142 (testo 3), presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.143, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.144, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.145, presentato dal senatore Palombo.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita voterà contro l'articolo 4. I contenuti di questo articolo - sul quale era stata esercitata una attenta azione emendativa da parte del nostro Gruppo, come da parte dei Gruppi dei Democratici di Sinistra e dei Verdi - costituiscono il punto cardine della piccola riforma attuata con questo disegno di legge. Tuttavia, si introducono elementi assai preoccupanti.

 

Come già detto in sede di discussione generale, il non aver accettato che dalle possibilità di "autorizzazione" a commettere reati per quella che dal presidente Contestabile è stata definita "legittima difesa" siano esclusi i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini è una ragione sufficiente - anzi, determinante - per votare contro questo articolo.

 

Poiché riteniamo che questo sia un tema destinato ad inquietare l’opinione pubblica e che su di esso ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità, chiediamo fin d’ora sull’articolo 4 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

CONTESTABILE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CONTESTABILE, relatore. Signor Presidente, vengono finalmente introdotte nel nostro ordinamento … (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).Vengono finalmente introdotte nel nostro ordinamento le garanzie funzionali per chi lavora nei Servizi; se ne sentiva la mancanza e da più parti era stata richiesta una norma che garantisse il lavoro di persone che operano nell’interesse della collettività.

 

Le garanzie funzionali sono adeguate ma non eccessive, perché si è tenuto presente il bilanciamento dei vari valori: la tutela dello Stato, la sicurezza dei cittadini, la garanzia del cittadino. Ne è scaturita una norma omogenea, articolata, sicuramente ben proporzionata allo scopo che si prefigge. Salutiamo perciò con piacere l’introduzione nel nostro ordinamento di tale norma, che configura le garanzie funzionali come causa speciale di giustificazione e annunciamo il nostro voto favorevole.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, non possiamo non tenere conto delle ragioni e obiezioni qui espresse dal senatore Bedin; devo dire anche che egli ha correttamente collocato le riserve alle norme contenute nell’articolo 4 in una prospettiva che non esclude la legittimità delle cosiddette garanzie funzionali, ma valuta criticamente l’insufficienza di norme rigorose e di contrappesi e controlli rispetto alla loro previsione.

 

Sono convinto che una regolamentazione del genere di quella che stiamo discutendo sia necessaria proprio per dare legittimità e correttezza all’attività dell’intelligence, per non essere costretti a ricorrere ad espedienti quali l’apposizione del segreto di Stato al fine di tutelare l’attività di appartenenti ai Servizi quando essa concreti modeste violazioni di legge.

 

Tuttavia, credo anch’io che, pur avendo il Governo accolto alcune delle nostre proposte (ne richiamo una fra tutte: l’istituzione di un Comitato di garanzia sostanzialmente di nomina parlamentare, che riceve un’investitura parlamentare attraverso il parere delle Commissioni parlamentari, con il voto qualificato dei tre quinti), vi sia ancora una carenza relativa ai controlli e ai contrappesi.

 

Noi avremmo voluto di più e crediamo che si possa raggiungere su questo terreno un risultato migliore e più avanzato, poiché la legge non termina qui il suo iter, ma vi è una seconda lettura alla Camera.

 

D’altra parte, è evidente che la valutazione delle norme relative alle cosiddette garanzie funzionali è diversa a seconda dell’ampiezza e del carattere determinato e puntuale del controllo parlamentare; controllo che viene disciplinato nell’articolo 5 che ci accingiamo a discutere e che non è stato ancora definito.

 

Per queste ragioni, e puntando su un confronto serio tra opposizione e maggioranza che consenta di raggiungere nell’ulteriore corso della discussione, in seconda lettura, punti di approdo più avanzati, dichiaro il nostro voto di astensione sull’articolo 4.

 

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, desidero annunziare e motivare ancora una volta il nostro fermo, convinto, meditato no all’articolo 4. Esso infatti introduce una causa di giustificazione che è al di là dei possibili abusi, perché l’assenza di controllo da parte della magistratura e la mera possibilità del conflitto di attribuzione, che è nondimeno controllo sull’esistenza della causa di giustificazione, è particolarmente preoccupante.

 

Si introduce una possibilità di contrasto alla illegalità nei confronti delle istituzioni attraverso degli strumenti oggettivamente fuori dalla legalità comune, per utilizzare l’espressione letterale, che già ieri ho citato, del senatore Contestabile.

 

Allora, se dobbiamo decidere di utilizzare degli strumenti di contrasto illegali, il trionfalismo certamente non si addice alla materia in esame. Di certo non si può essere trionfali quando si accetta il ricorso all’illegalità, quando attraverso l’avverbio "finalmente" il relatore evidenzia che è la prima volta che questo strumento viene utilizzato nell’era repubblicana e democratica (lo sottolineo, la prima volta).

 

Ci troviamo di fronte ad una modifica veramente epocale perché si attribuisce una specifica causa di giustificazione a particolari categorie; una causa di giustificazione particolare e specifica che è già contraria a quel principio fondamentale secondo cui le cause di giustificazione dovrebbero essere generali.

 

Allora, nel momento in cui si introduce questa novità così importante, non si addicono i toni trionfali perché comunque è un momento di minore resistenza dello Stato: accettare l’illegalità per l’azione di contrasto rappresenta un momento di minor resistenza dello Stato.

 

In ogni caso, credo che la situazione, in concreto, del nostro Paese non renda necessario l'estremo rimedio che, attraverso la causa di giustificazione, si vuole proporre ed inserire nel nostro ordinamento.

 

Per queste ragioni, esprimo il nostro fermissimo, deciso e convinto no.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Vorrei limitarmi ad un richiamo al Governo e ai colleghi: l’emendamento 5.1 appartiene alla logica con la quale il Gruppo Margherita-l’Ulivo si è avvicinato a questo disegno di legge, cioè quella di procedere ad una riforma dell’intera materia.

 

In questo emendamento, quindi, è contenuta una puntuale definizione dei compiti dell’organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell’attività svolta dagli organi informativi. Una delle modifiche riguarda la previsione di un numero di componenti assai inferiore all’attuale, al fine di accrescerne l’operatività.

 

Viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull’organizzazione e sul funzionamento degli organismi informativi, fatta salva comunque la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.

 

Oltre che sull’emendamento 5.1, che per noi costituisce un aggiornamento organico del ruolo del controllo parlamentare (aggiornamento che, ripeto, è indispensabile in questa fase anche per dare al Parlamento repubblicano poteri di controllo su decisioni che vengono e verranno sempre più assunte a livello internazionale, in settori sia militari che civili), vorrei richiamare l’attenzione sull’emendamento 5.5, anch’esso contenente una proposta innovativa del Gruppo Margherita-l’Ulivo: la composizione del Comitato, a nostro parere, non dovrebbe essere più proporzionale rispetto alla composizione del Parlamento, ma maggioranza e opposizione dovrebbero avere lo stesso numero di componenti.

 

Come ho già detto in discussione generale, ciò serve ad attribuire al Comitato un ruolo diverso rispetto alle normali Commissioni parlamentari; serve a sottolineare che l’impegno per la tutela della sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini è condiviso da maggioranza e opposizione e che quindi nel Comitato stesso non valgono le ragioni e le regole del confronto tra maggioranza ed opposizione, bensì il raggiungimento del fine della sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini.

 

Se, come credo, la maggioranza non ritiene questo il momento per una revisione complessiva dei compiti del Comitato parlamentare di controllo, credo tuttavia che una riflessione possa già essere svolta in quest’Aula al riguardo. Mi auguro anche che sia introdotta una modifica nel senso da noi indicato. (Applausi del senatore Dalla Chiesa).

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, nell’illustrare l’emendamento 5.102 vorrei dire subito al Governo, ai rappresentanti della maggioranza, a tutti i colleghi, che l’articolo 5 rappresenta un punto essenziale nell’architettura della legge. Abbiamo previsto norme - ed è questa in sostanza la risposta, sia pure parziale, che il disegno di legge dà alla domanda che viene dall’intelligence e dall’esigenza di rafforzamento delle funzioni dei Servizi di informazione e sicurezza - che rafforzano o puntano a rafforzare l’operatività degli apparati, che estendono una certa discrezionalità delle scelte, che rendono possibili, sia pure entro una disciplina che vuol essere rigorosa, attività non convenzionali dei Servizi.

 

Ebbene, se tutto ciò rappresenta la sostanza del contributo innovativo che la legge intende dare, il problema dei controlli è centrale: infatti, possiamo dare discrezionalità, possiamo dare operatività, possiamo puntare sull’efficienza con animo tranquillo, nella misura in cui rafforziamo contrappesi e controlli, ed il controllo parlamentare è in tale ottica un elemento rilevantissimo.

 

Vedete, colleghi, nella prassi dell’attività del Comitato di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza si sono sviluppate attività come le audizioni dirette e frequenti dei direttori dei Servizi; inoltre, vi è la possibilità per il Comitato di acquisire elementi di conoscenza anche da persone non appartenenti ai Servizi o ad amministrazioni dello Stato: insomma, sono stati allargati un po’, nella pratica, i poteri di controllo del Comitato parlamentare. Se però andiamo a rileggere le norme della legge n. 801 del 1977, ci accorgiamo di quanto quei poteri fossero in origine, nell’intenzione del legislatore, ristretti.

 

Bisogna quindi fare un salto di qualità, modificare profondamente l’impianto normativo che regola il Comitato parlamentare e le sue funzioni, al tempo stesso rafforzando il dovere di segretezza che incombe sul Comitato stesso e su ciascuno dei suoi componenti. Tale dovere era previsto nella legge, ma più di una volta è stato violato. Ho vissuto personalmente l’esperienza un po’ singolare della rivelazione in tempo reale di parole pronunziate nel Comitato parlamentare: avvenne infatti che un suo componente rivelasse dichiarazioni rese nell’ambito dei lavori del Comitato, in un momento immediatamente successivo a quello in cui le dichiarazioni medesime erano state rilasciate; la tutela del segreto dunque è sempre stata molto labile e non sufficiente.

 

Vi è quindi un’ulteriore esigenza di rafforzare i doveri degli appartenenti al Comitato parlamentare. Più in generale, l’esigenza è quella di istituzionalizzare le notizie e le informazioni periodiche che da parte del Governo e degli apparati devono giungere al Comitato parlamentare.

 

Questa istituzionalizzazione è prevista in modo molto articolato nell’emendamento 5.102, del quale raccomando l’accoglimento.

 

So bene che il parere dei relatori e del Governo sarà contrario. Tuttavia, come già per altre questioni affrontate in sede di esame del disegno di legge, anche per questa non c’è ragione di contrapposizione politica, trattandosi di soluzioni tecniche diverse che marciano all’interno di una stessa prospettiva. Chi può non essere d’accordo? Ritengo che il Governo - come del resto i relatori - non possa non condividere l’esigenza di un rafforzamento del controllo parlamentare contestuale alla riaffermazione del dovere di rispetto del segreto.

 

Non vedo ragioni politiche per le quali la maggioranza debba opporsi a questa proposta. Il fatto che sia stata prevista la formulazione di un articolo così complesso, nel quale vengono indicate tutte le funzioni del Comitato parlamentare puntando sul controllo, è importante anche visivamente agli occhi dei cittadini. Ci troviamo, infatti, a varare una legge che dà più efficienza e, nella sostanza, più poteri agli apparati di sicurezza, ma contemporaneamente si inserisce nel disegno di legge un capitolo consistente, serio, circostanziato in cui i controlli vengono definiti.

 

Invito pertanto la maggioranza a convergere sull’emendamento 5.102, perché ciò suggellerebbe il riconoscimento della necessità di un contrappeso ed una seria assunzione di responsabilità da parte dell’Aula del Senato in una materia che concerne comunque i parlamentari eletti, le Assemblee nel loro insieme, in quanto relativa al controllo esercitato da un organo particolare che è espressione del Parlamento e che contribuisce con la propria attività a dare rilievo e centralità all’istituzione parlamentare nell’ordinamento costituzionale dello Stato.

 

Chiedo quindi all’Aula di considerare meglio questo aspetto del problema e di approvare non solo l’emendamento 5.102, ma anche l’emendamento 5.1. Si tratta di proposte molto simili e se vi fosse un gesto di buona volontà da parte del Governo e della maggioranza, naturalmente ne terremmo conto.

 

È evidente, infatti, che l’opposizione è interessata a rafforzare i controlli, ma tale rafforzamento è nell’interesse di tutti. Ricordo i dibattiti svolti durante la scorsa legislatura, nei quali, anche rispetto alle proposte avanzate dai nostri Governi (in questo rivendico la mia coerenza), sottolineavo comunque l’esigenza di un potenziamento del controllo parlamentare. Infatti, il sistema politico instauratosi a partire dagli inizi degli anni Novanta è diverso da quello dei decenni precedenti e si pone quindi, ora, la necessità di svolgere un ragionamento oggettivo valido per tutti.

 

Ieri eravamo al Governo, oggi siamo all’opposizione, domani potranno cambiare gli schieramenti; è quindi necessario che i controlli ci siano, che siano stabiliti, che siano certi e che funzionino a difesa di valori che sono di tutti e a tutela di chi di volta in volta, dall’opposizione, è più interessato a potenziare il controllo, dal momento che esso rappresenta l’unica via attraverso la quale può intervenire, indirettamente, nel governo di questi apparati. Proprio di ciò si tratta: non si vogliono prevedere cogestioni, ma attraverso il controllo si vogliono ottenere risultati comunque incisivi sull’attività di governo degli apparati di sicurezza.

 

Signor Presidente, mi riservo di formulare una proposta emendativa subordinata, ove l’emendamento 5.102 fosse respinto dall’Aula. Tale proposta interviene sul testo presentato dal Governo e naturalmente è rivolta ai relatori e al rappresentante del Governo, per la loro possibilità di autoemendarlo.

 

Per ora, chiedo alla maggioranza di votare almeno uno dei due emendamenti presentati dall’opposizione, tesi a rafforzare il sistema dei controlli e, appunto, il controllo parlamentare.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, proprio nell'ottica di rendere più forte il controllo del Parlamento, l'emendamento 5.100 vorrebbe garantire a ciascun Gruppo parlamentare di essere rappresentato in questo Comitato. Il disegno di legge al nostro esame prevede la presenza di otto parlamentari per garantire il principio di maggioranza: cinque saranno i membri appartenenti alla maggioranza e tre all'opposizione, altrimenti sarebbe difficile combinare i due criteri.

 

A me sembra più utile che ciascuna realtà politica presente nel Parlamento possa avere voce in questo Comitato.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l'emendamento 5.101, presentato dal Governo, si illustra da sé. Si tratta di un'aggiunta formale, nel senso di inserire, al comma 5 dell'articolo 11 di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento, dopo le parole: "dislocazione territoriale delle articolazioni operative", le altre: "e dei poli logistici". Si tratta, ripeto, di una modifica meramente tecnica.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, ad eccezione dell'emendamento presentato dal Governo, il 5.101, sul quale il parere è favorevole, esprimo parere contrario sulle altre proposte emendative e motiverò la contrarietà sia in via generale sia in particolare relativamente ad emendamenti sui quali alcuni colleghi si sono soffermati.

 

Ritengo fondamentale la funzione che il COPACO. svolge nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi. È stata una funzione importante fino ad oggi; il testo del disegno di legge la potenzia, la esalta e la rende più significativa, migliorando di molto il controllo che viene svolto sull'attività dei Servizi attraverso quest'organo.

 

Ritengo che spesso la quantità e la qualità delle funzioni attribuite ai soggetti non derivino necessariamente da un testo normativo eccessivamente prolisso. Spesso è sufficiente una norma asciutta e sintetica, dalla quale si possono ricavare in via interpretativa e senza contestazioni delle potenzialità (da attuarsi nella vita di tutti i giorni) che sono sicuramente condivise dai presentatori degli emendamenti circa il testo delle Commissioni riunite.

 

Questo testo è stato oggetto di un esame approfondito presso le Commissioni, alcuni emendamenti sono stati accolti, ma soprattutto si è voluto evitare che, al di fuori di questo maggior rilievo del COPACO., potesse risultare una commistione di poteri tra un organo parlamentare e l'organo politico-ministeriale con le sue derivazioni, che ha la responsabilità dei Servizi. Questo è un passaggio estremamente importante e significativo che nel corso dell'esame in Commissione ha trovato consenso.

 

Pertanto, se il testo del disegno di legge è sobrio, ciò non avviene perché ha scarso contenuto, ma perché evita quella commistione di funzioni che danneggerebbe tutti i soggetti attori di questa complessa vicenda, in primo luogo il Parlamento, che si troverebbe indirettamente coinvolto nell'attività dei Servizi, e credo che questo nessuno lo voglia.

 

Quanto all’emendamento 5.100, presentato dal collega Gubert, voglio far presente che, proprio perché il COPACO riveste funzioni molto delicate - ancor più delicate e importanti nel nuovo sistema introdotto dal disegno di legge -, prevedere un collegio rappresentativo di ciascun Gruppo parlamentare significherebbe trasformare questo organo in una Commissione parlamentare, danneggiandone la funzionalità e soprattutto minando seriamente il requisito della riservatezza dei componenti circa le notizie ricevute nell’attività di controllo e verifica sul comportamento dei Servizi.

 

Se avessimo un organo composto da venti o trenta parlamentari i rischi per la riservatezza aumenterebbero e diventerebbero inevitabili. Un COPACO formato da un numero di colleghi estremamente ridotto, oltre alla funzionalità e all’efficienza, assicura una maggiore riservatezza nello svolgimento delle attività.

 

Quanto all’emendamento 5.5, voglio far presente al senatore Bedin che la parità tra maggioranza e opposizione è già prevista perché, considerati il numero dei componenti e la necessità che essi siano rappresentativi, è inevitabile che il numero dei componenti dell’opposizione sia pari a quello della maggioranza. Dalla stessa indicazione di un organo ristrettissimo, formato da un numero pari di senatori e deputati, deriva la pariteticità della rappresentanza.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con il relatore. Desidero soltanto aggiungere che l’emendamento 5.1 del senatore Bedin è proposta molto diversa dall’impianto governativo, con particolare riguardo al ruolo eccessivamente pregnante del COPACO in materia di opposizione del segreto di Stato, che svilisce il compito del Presidente del Consiglio dei ministri, autorità garante per la sicurezza. Si terrà comunque conto della proposta, considerato che le dichiarazioni del senatore Bedin restano agli atti del Parlamento.

 

Quanto all’emendamento 5.102, le considerazioni del senatore Brutti sono apprezzabili, ma non possono essere inserite nel disegno di legge, perché andrebbe interamente riscritto l’articolo. Anche per le apprezzabili considerazioni del senatore Brutti vale il fatto che restano agli atti del Parlamento e che potranno essere prese in considerazione in successivi provvedimenti.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, come ho preannunciato poco fa, avevo previsto i pareri che sono stati espressi, ricavandoli dall’impostazione complessiva del Governo e della maggioranza.

 

Mi pare però opportuno in questa sede proporre al Governo e ai relatori una modifica molto contenuta, rappresentata dalla sostituzione di alcune parole. Il comma 1 dell’articolo 5 riscrive l’articolo 11 della legge n. 801 del 1977; il comma 3 del nuovo articolo 11 recita: "A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l’esistenza delle prescritte autorizzazioni."

 

È evidente che il richiamo alle prescritte autorizzazioni consente di comprendere che ci si sta riferendo alle attività di operatori dei Servizi assistite dalle garanzie funzionali, di cui trattano gli articoli 10-bis e 10-ter, nonché alle attività coperte, di cui tratta l’articolo 10-octies, che abbiamo inserito con le norme fin qui approvate riformando la legge n. 801.

 

Tuttavia, per la prima volta nel testo della legge, mi trovo di fronte ad una dizione imprecisa che non trova riscontro in nessun'altra formulazione: "attività compiute in forma simulata". Perché usare un’espressione così vaga, oscura e senza riscontro nel testo della legge? Sarebbe molto più semplice e opportuno (e, ai fini del dibattito fin qui svolto, darebbe un’immagine più limpida e netta delle funzioni di controllo del Comitato) affermare - è questa la proposta che rivolgo al Governo e ai relatori - che il Comitato può chiedere informazioni sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies.

 

Quindi, la norma non reciterebbe più "comprese quelle in forma simulata", che è un’espressione oscura, bensì "comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter", cioè attività di operatori dei servizi assistite da garanzie funzionali, "e 10-octies", vale a dire attività di tipo economico, autorizzate e definite secondo il testo della norma in discussione.

 

Raccomando ai relatori e al Governo di accogliere questa modifica di lieve entità. Essa, infatti, contribuisce ad una maggiore chiarezza che, in questo caso, è un fatto di sostanza, dal momento che dà rilievo e rende più limpida e netta la definizione del potere di controllo del Comitato.

 

Naturalmente, avremmo voluto che l’invio della documentazione cui si fa riferimento nella norma fosse istituzionalizzato da parte della Presidenza del Consiglio. Tuttavia, se questa proposta di modifica verrà respinta dalla maggioranza - come immagino - è opportuno che il Comitato abbia il potere, nei limiti in cui ritiene di farlo e con la cadenza periodica che ritiene di assumere, di chiedere la documentazione per valutarla e per esercitare un controllo ex post, a operazioni concluse. Quindi, anche sulle operazioni assistite da garanzie funzionali è evidente che il controllo esiste ed è operativo, efficace ed utile.

 

Propongo dunque di definire la norma in modo tale che siano chiare le attività assistite da garanzie funzionali o altre attività meritevoli del particolare controllo di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies, secondo la proposta che avanzo e corrispondendo ad un’esigenza fortemente avvertita dall’opposizione.

 

Se la maggioranza verrà incontro a tale esigenza, ciò non potrà che contribuire all’approvazione del provvedimento e a migliorare il clima.

 

PRESIDENTE. Senatore Brutti, lei sta presentando un nuovo emendamento?

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Ritengo pertanto di ammettere, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, l’emendamento 5.1000, presentato dal senatore Brutti Massimo, di cui do lettura:

 

"Al comma 1, all’articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole "compiute in forma simulata" con le seguenti: "di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies".

 

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, mi rendo conto che l'introduzione delle cause di giustificazione probabilmente ha indotto l'estensore del testo ad utilizzare una formula nuova; effettivamente, è nuova un po' per tutti, anche per gli addetti ai lavori.

 

Credo non si possa sorvolare sul fatto che questa espressione vuole far riferimento ad una determinata ipotesi, anche in relazione a quanto prevede l'inciso successivo. Però, mi chiedo e vi chiedo, in questa sede e in questo momento: noi richiamiamo, invece di una espressione generica, degli articoli specifici (il 10-bis, il 10-ter e il 10-octies), ma siamo sicuri che, così facendo, non veniamo invece a restringere, proprio perché l'istruttoria non è stata approfondita (senza nulla togliere, naturalmente, alle capacità dei presentatori), i poteri del Comitato di controllo, ove scoprissimo che magari qualche articolo, non ricompreso nei tre appena citati, sia stato omesso? Con un'espressione generica saremmo sicuri (anche se forse questa non è espressione del tutto gradita), che tutto quel pacchetto di misure rientra - in quanto connesso alle funzioni del Comitato di controllo - nelle possibilità di verifica del Comitato di controllo.

 

Esprimendo questa perplessità, mi rimetto al Governo. Tuttavia, ribadisco il timore che, se il riferimento normativo dovesse essere impreciso, si potrebbe giungere al paradosso che, invece di aumentare o riconfermare i poteri del COPACO, questi potrebbero risultare ridotti. Tale è l'osservazione che mi sento di avanzare.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ritengo che tra ieri e oggi il senatore Massimo Brutti abbia contribuito alla stesura del testo in esame in maniera convincente. Gli chiedo tuttavia, a questo punto, di ritirare l'emendamento in esame, anche perché - come ha ricordato lo stesso senatore Brutti - siamo in prima lettura e quindi potremo approfondire meglio l’argomento in seconda lettura, evitando di procedere ora in maniera accelerata.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il presidente Pastore per la puntualizzazione che ha fatto. Ne prendo atto dal punto di vista politico e ritiro l'emendamento 5.5.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1000.

 

GIULIANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIULIANO (FI). Signor Presidente, ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, come presentata dal Governo e modificata in sede di Commissioni riunite, sia più che soddisfacente. In effetti, questa riscrittura della norma si è mossa sull'esigenza, più volte rappresentata dallo stesso relatore e dallo stesso Ministro, di non portare a compimento una riforma radicale del sistema, ma di introdurre integrazioni e modificazioni che aumentassero determinati poteri ed aggiornassero un sistema che, risalendo al 1977, è inadeguato dal punto di vista soprattutto politico-istituzionale.

 

Sono stati aumentati i poteri conoscitivi del COPACO ed è stata rafforzata l’esigenza di segretezza. A nessuno sfugge che sono assolutamente condivisibili le espressioni usate dalla stessa opposizione nei confronti di questo organo così delicato e della sua composizione paritetica; il clima di collaborazione che sinora vi è stato anche su questioni scottanti ha determinato un luogo politico interessante e produttivo di iniziative.

 

Vorrei ricordare che lo stesso problema delle garanzie funzionali è stato per la prima volta posto in questa legislatura in maniera decisa e articolata, con un documento, proprio dal COPACO e che anche su altre questioni di grande interesse si sono trovate una unanimità e una univocità di indirizzo che indubbiamente hanno dato un contributo notevole al disegno di legge e alla discussione, che è stata, spesse volte, anzi quasi sempre, di altissimo profilo.

 

Le considerazioni svolte dal senatore Brutti sono interessanti, direi precise, perché individuano il riferimento normativo agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies, ossia alle attività costituenti reato e all’esercizio di attività economiche sotto copertura in modo da evitare che l’espressione "forma simulata" possa ingigantirsi e assumere un’ampiezza che magari, al momento, non si desidera.

 

Tuttavia, le stesse dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo possono tranquillizzare il senatore Brutti: siamo in prima lettura e indubbiamente questa limitazione, che è al tempo stesso anche una precisazione, può risultare riduttiva rispetto all’espressione "forma simulata", che indubbiamente è ampia e che, se correttamente interpretata da un punto di vita logico e letterale, porta sicuramente a quei medesimi riferimenti normativi cui si è richiamato il senatore Brutti.

 

Infatti, nel momento in cui bisogna accertare l’esistenza delle prescritte autorizzazioni, si fa chiaramente riferimento alle autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio e all’eventuale successiva ratifica e quindi a quelle attività che si vuole icasticamente indicare con il riferimento normativo.

 

Direi quindi di non modificare un impianto normativo che si è mosso in questa direzione senza alterare la composizione del COPACO, che al momento attuale si è dimostrata ottimale, dato che in quel luogo riservato, di grande tenore politico, si svolgono discussioni sinora rivelatesi interessanti su un tema che non conosce probabilmente confini politici: il tema fondamentale della sicurezza dello Stato. (Applausi dal Gruppo FI).

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, sono grato ai colleghi della maggioranza per la benevolenza con la quale hanno voluto riconoscere il contributo dell’opposizione alla definizione di alcune di queste norme e il fatto che alcune delle norme approvate corrispondono a proposte dell’opposizione. Tuttavia, non vorrei che tale riconoscimento diventasse un po’ rituale, perché al di là di esso su punti di sostanza si cala una saracinesca negativa, naturalmente nel massimo fair play, dicendo: "come siete bravi voi, che proposte belle avete avanzato; tuttavia, non possiamo accoglierle".

 

Su questo punto vi chiedo particolare attenzione, fino a proporre un accantonamento dell’emendamento 5.1000 in esame, affinché vi sia possibile una consultazione diretta con il ministro Frattini, che ha seguito fin dall’inizio l’itinerario di questa legge. Infatti, una legge deve essere, al fondo, ispirata ad un atteggiamento di diffidenza - Zanardelli diceva che le istituzioni sono diffidenti - perché bisogna prevedere tutto, anche un cattivo uso della legge stessa.

 

Che cosa succede sulla base della norma in esame? Il Comitato parlamentare chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di fornire documentazione ed informazioni - naturalmente nel rispetto della norma che stabilisce che su operazioni concluse il Comitato non possa interferire, delle norme sull’identità delle fonti, e così via - che si riferiscono alle attività coperte, assistite dalle garanzie funzionali, cioè alle attività di cui agli articoli 10-bis e 10-ter.

 

Mi viene risposto di no, che tali attività non possono considerarsi attività compiute in forma simulata.

 

Poniamo che mi venga data questa risposta dal Governo o dai Servizi. A quel punto, mi chiedo: ma come non possono considerarsi come tali? Non sono comprese nella categoria "attività compiute in forma simulata"? Se la norma parla dell’accertamento dell’esistenza delle prescritte autorizzazioni, è evidente che si riferisce anche alle autorizzazioni di cui alle norme sulle garanzie funzionali, alle autorizzazioni in base alle quali scatta la causa di giustificazione.

 

Mi si risponde che non è così, perché nell’articolo 10-octies, quando si parla di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale, o all’estero nella forma di imprese individuali o di società che vengono istituite a copertura di compiti affidati ai Servizi, si parla anche di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro competente. Allora, se il Comitato avanza la richiesta di avere la documentazione relativa alle attività simulate, gli viene inviata la sola documentazione che si riferisce alle attività economiche di copertura, perché così si interpreta quella norma.

 

In altre parole, c’è qualcuno che mi può dire con sicurezza che la norma di cui stiamo discutendo non può essere soggetta ad una interpretazione restrittiva che la riferisca soltanto all’articolo 10-octies? Io credo che non vi sia alcuno che possa sentirsi di affermare questo. L’interpretazione restrittiva di una norma così formulata è possibile e se passasse una tale interpretazione il Comitato parlamentare verrebbe privato di qualsiasi potere di controllo sulle attività assistite da garanzie funzionali, cioè sulle attività che comunque concretano, pur entro limiti rigorosi, come è stato detto, violazioni di non grave entità delle leggi dell’ordinamento italiano.

 

Questo, cari colleghi, è inaccettabile, perché sottrarremmo al controllo del Comitato parlamentare proprio quelle attività più delicate, più discutibili che hanno dato luogo in Parlamento anche a ragionamenti sensati, di tipo critico, volti a respingerle. Noi escluderemmo il controllo proprio su quelle attività. Questo non è accettabile.

 

Vi chiedo perciò di accantonare l’emendamento 5.1000 e di consultare il ministro Frattini. Ho la massima fiducia e considerazione per il sottosegretario Ventucci; tuttavia, non credo che egli si senta sminuito da questa richiesta, poiché il ministro Frattini ha seguito fin dall’inizio il percorso di formazione di questa legge.

 

Badate, si tratta di un punto rilevante, che riguarda il controllo; non possiamo rinviarlo alla seconda lettura, altrimenti troppe cose rinvieremmo alla Camera dei deputati, dove vi sono certo valentissimi colleghi, ma non vi è nessuno di noi che abbiamo seguito sin dall’inizio la discussione e conosciamo i punti dolenti su cui abbiamo deciso di rimetterci alla fase successiva dell’attività legislativa. Certo, i colleghi della Camera leggeranno i resoconti; tuttavia non possiamo rinviare tutti i punti più dolenti e scabrosi del testo all’altro ramo del Parlamento.

 

La questione del controllo è per noi di massima rilevanza; quindi, vi chiediamo un gesto di buona volontà. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. C’è una proposta di accantonamento dell’emendamento 5.1000, avanzata dal presentatore.

 

Invito i relatori ed il rappresentante di Governo a pronunziarsi su di essa.

 

PASTORE, relatore. Desidero far presente al collega Brutti che, pur ritenendo le sue preoccupazioni infondate, proprio perché si tratta di un punto estremamente delicato e di un’espressione forse nuova nel nostro sistema giuridico di diritto pubblico, si potrebbe convenire sull’accantonamento dell’emendamento 5.1000, non nuocendo questo al prosieguo della trattazione dell’articolo 5 e dei successivi. Ciò naturalmente se il Governo ritiene, nel frattempo, di avere indicazioni da dare in proposito.

 

Quindi, pur essendo il mio parere favorevole all’accantonamento, mi rimetto al Governo, poiché si tratta di un’operazione di approfondimento che non è stata fatta in Commissione non essendo il problema sorto in quella sede. Si era dato un po’ per scontato quello che poi è emerso: un dubbio interpretativo che spesso sorge in fase di seconda o terza lettura di un disegno di legge.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, credo che in pochi minuti potremo sciogliere questo dubbio.

 

PRESIDENTE. L’emendamento 5.1000 è pertanto accantonato, unitamente agli altri emendamenti relativi al comma 1, capoverso articolo 11, comma 3.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Domando al rappresentante del Governo se sono stati sciolti i dubbi relativi all’emendamento 5.1000.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È stata sciolta la riserva e quindi accogliamo l’emendamento presentato dal senatore Brutti.

 

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell’emendamento 5.1000: "Al comma 1, all'articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole "compiute in forma simulata" con le seguenti "di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies".

 

Si sostituisce quindi l’espressione "compiute in forma simulata" con un esplicito riferimento alle norme di legge indicate.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.1000, presentato dal senatore Brutti Massimo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento 6.2, al quale il nostro Gruppo annette notevole importanza. Si tratta, come potete ben vedere, di un lungo ed articolato emendamento che sostituisce l’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativo al segreto di Stato.

 

La legge n. 801 del 1977 comprende entrambe le materie (segreto di Stato e Servizi di informazione e sicurezza), ma sul segreto di Stato contiene norme molto circoscritte e parziali, tant’è vero che nella legge ricorre una formula di esplicito rinvio ad una normazione organica in materia di segreto di Stato che deve essere varata e che quindi il legislatore auspica venga varata.

 

Ricordo che la materia del segreto di Stato nel nostro ordinamento è ancora oggi regolata in modo complesso, contraddittorio, lacunoso, attraverso una stratificazione di norme provenienti da epoche e ordinamenti diversi. In materia di segreto militare valgono ancora le norme del 1941, varate nell’ambito di un sistema politico assai lontano da quello della Costituzione repubblicana, un sistema politico autoritario; soprattutto, norme che intervengono in un momento di guerra.

 

Quindi, il momento storico e le forme stesse dell’ordinamento di allora condizionano fortemente quelle norme, che tuttora continuano ad essere recepite nell’ambito di questo sistema ibrido, risultante da misure legislative e regolamentari diverse, che concerne la materia del segreto di Stato.

 

Vi sono due aspetti: quello della apposizione o opposizione in sede processuale del segreto di Stato su documenti o cose di vario genere e quello delle classifiche di segretezza stabilite per documenti - ma possono essere anche cose - rilevanti per l’amministrazione dello Stato. Ebbene, non possiamo varare una legge, sia pure parziale, come vuole il Governo, o minimalista, come è stato detto dai relatori, senza intervenire in un modo più deciso e razionale, senza dettare criteri certi in materia di segreto di Stato e sulla complessiva amministrazione e gestione della segretezza riferita a documenti o cose.

 

L’emendamento 6.2, quindi, si propone di intervenire con una certa organicità. Non vedo ragioni per lasciar cadere quest’occasione che abbiamo e che è sicuramente l’unica della legislatura, perché non ce la faremo ad approvare una nuova legge in materia prima che la legislatura finisca; non vedo il motivo per tralasciare quest’occasione di intervenire su una materia delicata e finora regolata in modo incerto e insoddisfacente.

 

Come potete vedere, l’emendamento comprende entrambi gli aspetti: apposizione ed opposizione del segreto di Stato e classifiche di segretezza. Per quanto riguarda queste ultime, noi introduciamo una semplificazione. Credo che l’ordinamento italiano sia uno dei pochi, se non l’unico, ad avere un ventaglio così ampio di classifiche di segretezza. Tale ventaglio, infatti, comprende le classificazioni "riservato", "riservatissimo", "segreto" e "segretissimo": occorrerebbe semplificare questa disciplina. Del resto, in passato questa è stata una materia così complessa che faceva sì che sia nell’amministrazione civile dello Stato, sia, ancora di più, nell’amministrazione militare fossero numerose le persone, i funzionari, i dipendenti che si trovavano a gestire, per l’esercizio della propria funzione, documenti o cose recanti una classifica di segretezza.

 

Voi sapete che cosa significava questo: per un numero molto alto di funzionari, anche dell’amministrazione civile, si svolgeva un’attività di raccolta di informazioni riservate ai fini del rilascio del nullaosta di segretezza. Se si moltiplica l’area della documentazione sottoposta a classifica di segretezza, si moltiplica anche l’attività di raccolta di informazioni riservate sui funzionari e sulle persone che devono trattare quei documenti e questo non va bene.

 

Sappiamo qual era in passato l’origine di questo impianto: esisteva l’Ufficio sicurezza Patto Atlantico, progenitore dell’attuale Ufficio centrale per la sicurezza, e l’accertamento, ovviamente, era molto spesso di natura politica. L’assunzione di informazioni riservate si riferiva molto frequentemente all’appartenenza e alle opinioni politiche delle persone ed esistevano dei moduli che venivano compilati.

 

Io ne ho visti alcuni nei quali si potevano leggere note del tipo "manifesta simpatia per il Partito Comunista", oppure "manifesta simpatia per l’estrema destra", o ancora "le sue simpatie si orientano verso i partiti moderati". Questo era il risultato di un’attività di raccolta delle informazioni riservate condotta dai Carabinieri. A metà degli anni Settanta, in quei moduli venne meno il riferimento all’appartenenza e alle opinioni politiche, ma qualcosa in questo senso è perdurato anche in seguito.

 

In merito alla disciplina di questa materia abbiamo bisogno di norme garantiste, certe, e l’emendamento 6.2 si propone di introdurne alcune. In particolare, richiamo l’attenzione dei colleghi sul comma 10 dell’articolo 12 ivi riportato, nel testo presentato in sostituzione di quello proposto dalle Commissioni riunite. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra è particolarmente interessato a che venga accolta la formulazione di cui a tale comma 10.

 

Si tratta di una norma che ha una storia e che intendo leggere testualmente affinché voi possiate capire quale passione, quale impegno politico, quali vicende storiche sono dietro di essa. Il comma 10 recita: "In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati". Le stragi, i reati di mafia, i fatti eversivi dell’ordine costituzionale, tutto questo deve essere escluso dalla possibilità di apporre e di opporre in sede giudiziaria - l’aspetto che ci interessa maggiormente - il segreto di Stato.

 

Dunque, i fatti eversivi dell’ordine costituzionale non possono essere coperti dal segreto di Stato. Molte volte in passato il segreto è servito ad impedire che l’accertamento della verità andasse al di là degli autori materiali dei delitti.

 

Il comma 10 dell’articolo 12, così come proposto nell’emendamento 6.2, raccoglie quindi una vecchia rivendicazione proveniente da un’importante associazione: quella che riunisce i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Si tratta, per noi, di una norma di grande importanza e di notevole rilievo.

 

Il collega Vitali è più volte intervenuto su questo punto anche in Commissione e, pertanto, chiedo di introdurre tale disposizione nel testo del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

Saluto all’ex governatore dello Stato dell'Illinois George Ryan

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica più volte si è espresso con amplissime maggioranze in favore dell’abolizione della pena di morte nel mondo e oggi ospita nelle sue tribune un ospite, ritengo, particolarmente gradito a tutti noi, l’ex governatore dello Stato dell’Illinois George Ryan il quale, prima della fine del suo mandato, ha proposto la moratoria delle esecuzioni capitali. (L’Assemblea si leva in piedi. Generali, prolungati applausi).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Proseguiamo nell’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 6.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, gli emendamenti 6.100 e 6.101 si riferiscono al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, laddove si legittimano le funzioni del segreto di Stato e si richiama l'integrità della Repubblica anche in base ad accordi internazionali. L'emendamento 6.100 accoglie questi princìpi, compatibilmente con gli articoli della Costituzione che prevedono il rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionale e con l'integrale rispetto dei diritti dell'uomo.

 

L'emendamento 6.101 tende ad attenuare la possibile - non certa - portata dell'affermazione che il segreto di Stato tutela gli interessi economici del Paese. Cosa si intende? Gli interessi della FIAT o di qualsiasi imprenditore? Sono questi gli interessi economici del Paese? Il dubbio che la norma possa essere riferita anche alla sfera degli interessi privati o dei singoli operatori e che ciò legittimi la messa in campo del segreto di Stato mi induce a dire che quando ci sono grandi interessi strategici di natura pubblica nel Paese è legittimo pensare a questo, altrimenti no. L'emendamento, pertanto, vorrebbe precisare il concetto.

 

Per quanto riguarda l'emendamento 6.103, esso aggiunge un ulteriore limite a quello dell'opposizione del segreto di Stato oltre all'eversione dell'ordine costituzionale. Può darsi che la lesione di diritti umani fondamentali sia compresa nell'ordine costituzionale; però, la parola "eversione" ha più a che fare con gli aspetti politici e con l'organizzazione politica e istituzionale dello Stato che non con la tutela di diritti fondamentali. Gradirei pertanto che fosse precisato che non si può utilizzare il segreto di Stato laddove si vogliono coprire lesioni di diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti.

 

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati, sono di natura organizzativa e li lascio pertanto alla valutazione dell'Assemblea.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.102 non intendo illustrarlo, in quanto ieri il Ministro ha detto che è stato accolto.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l'emendamento 6.104 è dettato dall'opportunità di garantire protezione non solo alle articolazioni operative, ma anche ai poli strategici dei Servizi in ragione del ruolo che tali poli hanno nello svolgimento dell'attività di intelligence.

 

L'emendamento 6.201 non fa altro che allargare la natura delle informazioni da proteggere.

 

VITALI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 6.0.13.

 

Come ha già detto il senatore Massimo Brutti, questa è un'occasione importante, per il Parlamento italiano, per sanare un vulnus, una lacerazione introdotta in questo Paese con le deviazioni di cui i Servizi di informazione sono stati protagonisti e che hanno caratterizzato quasi tutti i processi per strage succedutisi dal 1970 in poi.

 

Su numerosi di questi processi è stato posto il segreto di Stato: valga per tutti l'esempio della strage dell'Italicus. In molti altri processi, con sentenze definitive – penso, ad esempio, al processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980 - insieme ad esecutori materiali sono stati anche individuati, con il reato di depistaggio, appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza.

 

Credo quindi importante, in occasione di questa discussione, cogliere un'istanza che - figuratevi, colleghe senatrici e colleghi senatori - fu posta all'attenzione del Parlamento ben vent’anni fa. Nel 1984 l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 promosse una proposta di legge di iniziativa popolare, che insieme ad altri 52 colleghi (appartenenti anche alla maggioranza e non solo, quindi, all'opposizione) abbiamo accolto e qui riproposto nella forma dell’emendamento 6.0.13.

 

Questo emendamento prevede che il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi ai reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico e ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

 

Resta naturalmente fermo ciò che prevede anche il testo proposto dal Governo: per quanto attiene ai reati che attentano all’ordine costituzionale, esclusi quelli espressamente indicati dall’emendamento, il Presidente del Consiglio dei ministri decide discrezionalmente se opporre o no il segreto di Stato. Mi sembra, questa, una norma di civiltà, una norma dovuta sia per le vittime delle stragi, sia per il Paese, che merita dopo tanti anni una legislazione che impedisca il riproporsi di eventi e lacerazioni drammatiche tra cittadini e Stato come quelle che vi sono state in questi anni.

 

Chiedo che la proposta sia accolta e che il Governo e la maggioranza siano fedeli alla disponibilità manifestata anche durante la discussione in Commissione.

 

*MANFREDI (FI). Signor Presidente, durante la discussione di questo disegno di legge, è stata giustamente dedicata molta attenzione agli aspetti giuridici riferiti in particolare alle garanzie funzionali e alla tutela del segreto. Si è posta giusta considerazione a ciò che i Servizi "non" devono fare; occorre però porre attenzione, a mio avviso, anche a ciò che i Servizi devono fare. In altri termini, ritengo che non dobbiamo sottovalutare l’importanza degli aspetti operativi riguardanti in ultima analisi l’efficacia stessa dell’attività dei Servizi. Sotto questo profilo assume rilevanza il coordinamento tra il SISMI e il SISDE che, come è noto, permangono alle dipendenze di due Ministeri differenti.

 

L’emendamento 6.0.100, che ho proposto, si ripromette di rendere più cogente l’azione di coordinamento svolta dal CESIS nei confronti dei due Servizi, in particolare responsabilizzandone il Segretario generale. Per meglio esplicitare tale intendimento ho riformulato il testo dell’emendamento, consegnandone copia alla Presidenza. Mi permetto dunque di leggere il testo 2 della proposta:

 

"1. Ciascun Servizio per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

 

2. Il Segretario generale del CESIS, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell’attività del Presidente del Consiglio dei ministri garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza". (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

PALOMBO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, considerato che ho presentato un emendamento analogo a quello del senatore Manfredi, che non è stato accolto, desidero aggiungere la mia firma all’emendamento 6.0.100 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

CONTESTABILE, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 6.1.

 

Quanto all’emendamento 6.2 chiedo un chiarimento; il problema posto tanto appassionatamente dal senatore Brutti mi sembra risolto dal comma 4 dell’articolo 12 riportato nell'articolo 6, il quale recita: "In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale".Quindi, esprimo parere contrario.

 

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.100 e 6.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.101 e contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, mentre per l'emendamento 6.102 invito il presentatore al ritiro.

 

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.103, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29.

 

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.104 e contrario sugli emendamenti 6.30, 6.31, 6.105, 6.32, 6.33 e 6.200. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.201, mentre sono contrario agli emendamenti 6.300, 6.106, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.40, 6.41, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.53, 6.52, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 e 6.61.

 

Esprimo parere contrario sull’emendamento 6.0.2 e favorevole sull'emendamento 6.0.4 (testo 2), particolarmente rilevante ai fini del provvedimento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.5 e 6.0.10, mentre il mio parere è favorevole sugli emendamenti 6.0.11 (testo 2) e 6.0.12 (testo 2). Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.13 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.100, come riformulato.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

Vorrei semplicemente aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento 6.2, nella parte riguardante le classifiche di segretezza, che esso propone in norma primaria la definizione e la tipologia delle classificazioni, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri solo la determinazione dei soggetti cui è conferito il potere di classifica, nonché di criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica.

 

La soluzione migliore, dal punto di vista dell'opportunità normativa, sembra essere quella di rinviare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COPACO, la determinazione dell'intera materia, al fine di evitare di cristallizzare in norma primaria la tipologia delle classifiche o la procedura di apposizione di tali classifiche. A questo proposito, ricordo che l'Assemblea ha approvato l'emendamento 4.125 del senatore Brutti, su cui il Governo si era espresso a favore.

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

 

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Garanzie funzionali)

    1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 10-bis. – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.

    2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche.

    3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

    4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

    Art. 10-ter. – 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

    2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

        a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge;

        b) il risultato non è diversamente perseguibile;

        c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

    Art. 10-quater. – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

    2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

    3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, mediante atto scritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

    4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

    5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-quinquies. – 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Art. 10-sexies. – 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

    2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

    3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

    5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza dell’autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l’autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

    6. Salvi i casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, l’autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l’autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter.

    7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

    8. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

    Art. 10-septies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all’operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

    Art. 10-octies. – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

    2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11.

    Art. 10-nonies. – 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

    Art. 10-decies. – 1. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio del potere di autorizzazione di cui all’articolo 10-quater.

    2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

    3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

    4. Per adempiere all’attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, svolge l’attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all’articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell’articolo 10-quater, comma 2.

    5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

    6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni».

 

 

EMENDAMENTO 4.11 E SEGUENTI

 

4.11 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo la parola: «autorizzate» inserire le seguenti: «dal giudice territorialmente competente».

 

 

4.102 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso 10-bis, comma 1, dopo le parole: «in quanto indispensabili», aggiungere le seguenti: «per il raggiungimento».

        Conseguentemente, dopo le parole: «in quanto indispensabili», sostituire la parola: «alle» con la seguente: «delle».

 

 

4.12 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza arrecare danno ad alcuna persona o al corretto andamento della vita democratica del Paese».

 

 

4.14 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, sostituire le parole da: «la condotta» fino alla fine del punto 2, con le seguenti: «è autorizzata dal magistrato territorialmente competente».

 

 

4.103 CIRAMI, GUBETTI

Approvato

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola: «specificamente».

 

 

4.15 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, sostituire le parole: «specificamente diretti» con la seguente: «atti».

 

 

4.104 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, articolo 10-bis, comma 2, sostituire le parole da: «l’integrità fisica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «libertà costituzionalmente garantite della persona, la salute o l’incolumità pubbliche».

 

 

4.105 GUBERT

Ritirato

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «l’integrità fisica» inserire le seguenti: «e la salute,».

 

 

4.106 GUBERT

Respinto

Al comma 1, all’articolo 10-bis, ivi richiamato, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque ogni altro diritto umano costituzionalmente protetto».

 

 

4.17 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il corretto gioco democratico.».

 

 

4.200 CIRAMI, GUBETTI

Approvato

Al comma 1, all’articolo 10-bis ivi richiamato, al capoverso 3 premettere il seguente periodo: «La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale».

 

 

4.18 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del capoverso.

 

 

4.107 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «o reale indispensabili», aggiungere le seguenti: «per il raggiungimento».

        Conseguentemente dopo la parola: «indispensabili», sostituire la parola: «alle» con la seguente: «delle».

 

 

4.108 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «poste in essere nel rispetto» sopprimere la parola: «rigoroso».

 

 

4.109 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «alla polizia giudiziaria» sostituire le parole: «e non» con la seguente: «che».

 

 

4.19 BOCO, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sostituire le parole: «e non cagioni» con le seguenti «o non cagioni».

 

 

4.110 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-bis, ivi richiamato comma 3, dopo le parole: «uno sviamento», aggiungere la seguente: «determinante».

 

 

4.111 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 3, aggiungere in fine, le parole: «La speciale causa di giustificazione non si applica altresì quando può costituire violazione delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari, alla stampa, alle associazioni politiche, alla magistratura».

 

 

4.22 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-bis, sopprimere il comma 4.

 

 

4.112 GUBERT

Id. em. 4.22

Al comma 1, all’articolo 10-bis, sopprimere il comma 4.

 

 

4.113 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-bis, comma 4, sostituire le parole da: «4. La speciale causa di giustificazione» sino alla fine dell’articolo 4 con le seguenti:

        «4.  La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

            a)  è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 10-ter e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

            b)  è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

        Art. 10-ter. - (Procedure di autorizzazione). – 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-bis e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 10-quater, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

        3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all’articolo 10-quater, ratifica il provvedimento.

        4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.

        5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica dell’Ufficio di ispettorato del CESIS.

        6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

        Art. 10-quater. - (Comitato di garanzia). – 1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articolo 10-bis e 10-ter e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

        2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

        3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 né alle Assemblee parlamentari.

        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 10-ter. Il Comitato provvede senza ritardo.

        5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

        6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall’articolo 11.

        7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

        Art. 10-quinquies. - (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria). – 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi dell’articolo 10-ter sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

        2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

        3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

        5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

        6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

        7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o da chi, legalmente richiesto, presti comunque la propria opera alle dipendenze o a favore di essi al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti".».

 

 

4.114 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 4, dopo le parole: «presente articolo,» aggiungere la parola: «non».

 

 

4.26 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «nell’esercizio o».

 

 

4.27 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «o a causa».

 

 

4.28 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «predisponendo o».

 

 

4.29 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, sopprimere le parole: «o eseguendo».

 

 

4.31 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, alla parola: «documentate» premettere le seguenti «e dettagliatamente».

 

 

4.33 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 1, dopo la parola «documentate» aggiungere le seguenti: «e motivate».

 

 

4.34 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, sostituire le parole: «completa comparazione» con le seguenti: «attenta analisi effettuata anche mediante la comparazione».

 

 

4.35 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, sopprimere le parole: «pubblici e privati».

 

 

4.36 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: «la condotta» aggiungere le seguenti: «e le operazioni»; conseguentemente, sostituire la parola: «è» con la seguente: «sono».

 

 

4.115 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 2, sopprimere la lettera c).

 

4.37 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: «la condotta» aggiungere le seguenti: «e le operazioni»; conseguentemente, sostituire le parole: «è adeguata» con le seguenti: «sono adeguati».

 

 

4.116 GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter ivi richiamato, comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) la lesione dell’interesse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine».

 

 

4.117 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. Il Direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consigli dei ministri, per il tramite della Segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.

        2. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1».

 

 

4.118 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Direttore del Servizio, al fine di verificare la sussistenza della causa speciale di giustificazione di cui all’articolo 10-bis, si avvarrà del parere del comitato dei garanti».

 

 

4.119 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, sopprimere il comma 2.

 

 

4.120 GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, sopprimere il comma  3.

 

 

4.121 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «ne informa immediatamente», sostituire le parole: «mediante atto scritto» con le seguenti: «per iscritto».

 

 

4.40 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-quater, comma 3, sopprimere le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore,».

 

 

4.41 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-quater, comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro ore,» con le seguenti: «trentasei ore».

 

 

4.122 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, comma 3, sostituire le parole da: «il Presidente del Consiglio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Comitato dei Garanti e il Ministro competente».

 

 

4.123 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale esprime un parere motivato sulle operazioni di cui all’articolo 10-bis. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili».

 

 

4.44 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-quater, comma 4, dopo le parole: «in assenza» aggiungere le seguenti: «o in difformità,».

 

 

4.124 PALOMBO

Ritirato

Al comma 1, articolo 10-quater ivi richiamato, comma 4, sostituire le parole: «previste dai commi 2 e 3,» con le seguenti: «concesse ai sensi dei commi 2 e 3,».

 

 

4.125 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, comma 4, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Direttore del Servizio interessato, sentito il Ministro competente e il Comitato dei garanti, adotta le necessarie misure ed informa l’autorità giudiziaria».

 

 

4.46 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-quater, paragrafo 5, dopo le parole: «apposito schedario» sopprimere la seguente: «segreto».

 

4.300 (già 6.0.9) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Approvato

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-quinquies, ivi richiamato, con il seguente:

        «Art. 10-quinquies. – 1.  Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.».

 

 

4.126 PALOMBO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 1, prima della parola: «risulta» è inserita la seguente: «comunque».

 

 

4.49 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 1, sostituire le parole: «sono iniziate indagini preliminari» con le seguenti: «risultino essere in corso indagini».

 

 

4.127 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

        Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-sexies, comma 4, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

        Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «la esistenza della», sostituire le parole: «speciale causa di giustificazione» con la seguente: «autorizzazione».

 

 

4.201 CIRAMI, GUBETTI

Assorbito

Al comma 1, all’articolo 10-sexies ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «l’esistenza della speciale causa di giustificazione» con le altre: «l’esistenza dell’autorizzazione».

 

 

4.51 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 2, dopo le parole: «apposito registro» sopprimere la seguente: «riservato».

 

 

4.128 GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

 

 

4.129 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Id. em. 4.128

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies, comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

 

 

4.130 GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di controllo».

 

4.54 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «a seconda dei casi».

 

 

4.55 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «di non luogo a procedere o».

 

 

4.56 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o di assoluzione».

 

 

4.131 PALOMBO

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 5, dopo le parole: «Nei casi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3» sopprimere le seguenti: «, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata,».

 

 

4.132 CIRAMI, GUBETTI

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, comma 6, dopo le parole: «commi 2 e 3» inserire le altre: «e salvo il caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata».

 

 

4.133 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies, comma 6, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Direttore del Servizio».

 

4.65 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «per le informazioni e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

 

 

4.66 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «per le informazioni e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «d’intesa con il Consiglio dei Ministri».

 

 

4.67 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «o dalla persona legalmente richiesta da questi».

 

 

4.68 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «al momento dell’arresto in flagranza o».

 

 

4.134 CIRAMI, GUBETTI

Approvato

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «al momento» inserire le seguenti: «del fermo,» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’autorità giudiziaria procedente immediatamente informata dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3».

 

 

4.69 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «o dell’esecuzione di una misura cautelare».

 

 

4.70 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, dopo le parole: «l’esecuzione del provvedimento» aggiungere la seguente: «non».

 

 

4.71 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti» con le seguenti: «per i dovuti accertamenti».

 

 

4.72 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre le ventiquattro ore».

 

 

4.73 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 8, sostituire le parole: «non oltre le ventiquattro ore» con le seguenti: «oltre le settantadue ore».

 

 

4.301 (già 6.0.8) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-septies, con il seguente:

        «Art. 10-septies. – 1.  Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.».

 

 

4.135 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-septies, comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio» fino a: «copertura di essi» con le seguenti: «I Direttori del SISMI e del SISDE, previa comunicazione al Ministro competente e al Comitato dei Garanti, possono autorizzare, al fine del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, che».

 

 

4.75 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sostituire le parole: «i direttori del SISMI e del SISDE» con le seguenti: «il direttore del SISDE».

 

 

4.76 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sostituire le parole: «i direttori del SISMI e del SISDE» con le seguenti: «il direttore del SISMI».

 

 

4.77 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole: «ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o».

 

4.78 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole: «o a copertura di essi».

 

 

4.80 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis».

 

 

4.82 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: «e certificati».

 

 

4.302 (già 6.0.7) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

V. testo 2

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-octies, con il seguente:

        «Art. 10-octies. – 1.  Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.

        2.  L’ispettorato esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

 

        3.  Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

        4.  Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.».

 

 

4.302 (già 6.0.7) (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-octies, con il seguente:

        «Art. 10-octies. – 1.  Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.

        2.  L’ispettorato esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

        3.  Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

        4.  Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.

        5. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

 

4.83 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma, 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi».

 

4.84 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «o a copertura di essi».

 

 

4.86 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «o all’estero».

 

 

4.87 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura».

 

 

4.88 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «esclusivamente come società addette allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

 

 

4.89 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «unicamente come lavoratori socialmente utili».

 

 

4.90 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti «solo ed esclusivamente come associazioni senza scopo di lucro».

 

4.91 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «nella forma di società cooperative».

 

 

4.92 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «come artigiani».

 

 

4.93 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole: «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» con le seguenti: «liberi professionisti».

 

 

4.136 IL GOVERNO

Improcedibile

Al comma 1, articolo 10-octies, alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Per gli stessi scopi e con le medesime modalità, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare l’avvio di attività di associazioni o fondazioni con scopi culturali o tecnico scientifici».

 

 

4.94 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-octies, comma 2, sostituire le parole: «informativa sulle linee essenziali delle» con le seguenti: «e dettagliata relazione delle».

 

 

4.303 (già 6.0.6) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

V. testo 2

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-nonies, con il seguente:

        «Art. 10-nonies. – 1.  Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

 

4.303 (già 6.0.6) (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Ritirato

Al comma 1, sostituire l’articolo 10-nonies, con il seguente:

        «Art. 10-nonies. – 1.  Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

4.137 PALOMBO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-nonies, ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «oltre a dare applicazione» sono soppresse le parole: «, ove ne ricorrano le condizioni».

 

4.96 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-nonies, comma 1, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

 

 

4.138 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, comma 1, sostituire le parole: «autorizzazione di cui all’articolo 10-quater» con: «coordinamento e controllo sui servizi segreti».

 

 

4.139 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Improcedibile

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra giuristi o magistrati che abbiano esercitato o esercitino effettivamente le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono nominati dai Presidenti delle Camere, sentito il comitato Parlamentare di Controllo, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con maggioranza dei tre quinti».

 

 

4.140 BRUTTI MASSIMO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti».

 

 

4.140 (testo 2) BRUTTI MASSIMO

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti. I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito».

 

 

4.141 BRUTTI MASSIMO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti».

 

 

4.141 (testo 2) BRUTTI MASSIMO

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-decies, al comma 2, sostituire le parole da: «I membri del Comitato» sino alla fine del comma con le seguenti: «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti. I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito.».

 

 

4.142 (testo 3) IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, all'articolo 10-decies richiamato, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essi svolgono la loro attività a titolo gratuito».

 

 

4.143 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, al comma 4, sostituire le parole da: «necessaria al Presidente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per verificare i presupposti che giustifichino condotte e operazioni coperte da speciale causa di giustificazione».

 

4.144 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies, sostituire il comma 5 con il seguente: «Il Comitato di Garanzia riferisce al Comitato Parlamentare di Controllo, ogni sei mesi, sulle operazioni coperte da speciali giustificazioni».

 

 

4.145 PALOMBO

Approvato

al comma 1 all’articolo 10-decies, ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. L’organizzazione interna ed il funzionamento del comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all’articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza, che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti atti o cose classificati, ivi incluse le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati.

        6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all’articolo 2, sono regolamentate le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonché i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti».

 

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 5.

 

Approvato con emendamenti

(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Il Comitato parlamentare)

    1. L’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

    «Art. 11. – 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti nel periodo considerato.

    2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

    3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l’esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.

    4. Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 fornisce le informazioni richieste.

    5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

    6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.

    7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

    8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l’esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.

    9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

    10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l’adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare».

 

 

EMENDAMENTI

 

5.1 BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «L’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - (Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza). – 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura, in modo da assicurare pari rappresentanza alla maggioranza ed alla opposizione. È altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed i relativi titoli.

        3. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può, altresì, disporre, ferma l’autorizzazione del soggetto delegato di cui al comma 3 dell’articolo 1, se istituito, l’audizione dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 4 e 6 su argomenti specifici del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.

        4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.

        5. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.

        6. Qualora la trasmissione al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora eccepisca sull’opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

        7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

        8. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza accerta gravi deviazioni nell’adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai presidenti dei due rami del Parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri.

        9. I membri del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell’incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare".».

 

 

5.102 (già 6.0.1) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza). – 1.  Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

        2.  Il controllo parlamentare sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura.

        3.  Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.

        4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato, del capo dell’Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell’Ufficio di coordinamento e del responsabile dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

        5.  Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.

        6.  Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.

        7.  Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione.

        8.  Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.

        9.  Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività simulate svolte a copertura e migliore svolgimento dei compiti affidati ai due Servizi

        10.  Il segretario generale del CISIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compresi gli ispettori del CESIS, e circa la consistenza dell’organico, distinguendo il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni diretti, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

        11.  Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

        12.  Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

        13.  Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stato opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.

        14.  Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.

        15.  Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.

        16.  I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

        17.  Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.

        18.  Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.».

 

 

5.2 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, sostituire la parola: «semestralmente» con la seguente: «trimestralmente».

 

 

5.100 GUBERT

Respinto

Al comma 1, all’articolo 11, ivi richiamato sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Un Comitato Parlamentare costituito da un deputato per ciascun gruppo parlamentare della Camera dei deputati e da un senatore per ciascun gruppo parlamentare del Senato della Repubblica nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge».

 

 

5.4 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole: «da quattro deputati e quattro senatori» con le seguenti: «da dieci deputati e dieci senatori».

 

 

5.5 BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole: «nel rispetto del criterio di proporzionalità» con le seguenti: «in modo da assicurare pari rappresentanza a maggioranza ed opposizione».

 

5.1000 BRUTTI MASSIMO

Approvato

Al comma 1, all'articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole: «compiuta in forma simulata» con le seguenti:«di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies».

 

 

5.7 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sostituire le parole: «può chiedere» con le seguenti: «richiede, qualora necessario,».

 

 

5.8 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tramite la Segreteria generale del CESIS».

 

 

5.9 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole: «informazioni sulle strutture» inserire le parole: «e sull’organizzazione».

 

 

5.10 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole: «forma simulata,» inserire le parole: «anche».

 

 

5.11 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, sostituire la parola: «fornisce» con le parole: «è tenuto a fornire».

 

5.12 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, dopo la parola: «fornisce» inserire la seguente: «tutte».

 

 

5.13 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere le parole: «in nessun caso».

 

 

5.101 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, all’articolo 11 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «dislocazione territoriale delle articolazioni operative» inserire le seguenti: «e dei poli logistici».

 

 

5.16 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire le parole: «le operazioni in corso o quelle concluse» con le seguenti: «che riguardino le operazioni in corso e».

 

 

5.17 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere la parola: «altro».

 

 

5.18 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire la parola: «rivelare» con le seguenti: «rendere note».

 

5.19 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 6, sopprimere la parola: «sintetica».

 

 

5.20 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 7, dopo le parole: «non sia fondata» inserire la seguente: «adeguatamente».

 

 

5.21 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, dopo le parole: «non segue risposta» inserire la parola: «adeguata».

 

 

5.22 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

 

 

5.23 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 9, sopprimere le parole: «alle proposte e».

 

 

5.25 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 10, sopprimere le parole: «nell’ambito dei rispettivi ordinamenti».

 

 

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

    1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

    «Art. 12. – 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.

    2. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

    3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

    4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

    Art. 12-bis. – 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’articolo 12, comma 2.

    2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

    3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall’estero.

    4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

    5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato.

    6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

    Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

    Art. 12-quater. – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica specificamente nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

    2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

    3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

    4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

    5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni.

 

    6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

    7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

    8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

 

 

EMENDAMENTI

 

6.1 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l’articolo.

 

 

6.2 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

        "Art. 12. - (Segreto di Stato). – 1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

        2.  Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente ai soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

        3.  Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

        4.  Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.

        5.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato.

        6.  Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale.

        7.  Con provvedimento motivato, il presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

        8.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 2, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.

        9.  Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

        10.  In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

        Art. 12-bis. - (Classifiche di segretezza). – 1.  Al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sono attribuite le classifiche di segretezza.

        2.  La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

        3.  Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

        4.  La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

5.  La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

        6.  La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

        7.  Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

        8.  La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

        9.  La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.

        10.  Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

        Art. 12-ter. - (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza). – 1.  L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di competenza del Presidente del consiglio dei ministri e di cui all’articolo 12-bis.

        2.  Competono all’UCSE:

            a)  gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

            b)  lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 12-bis, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

            c)  il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

            d)  la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

        3.  Il NOS ha la durata di sei anni.

        4.  Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 12-bis, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

        5.  Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

        6.  Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

        7.  Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

        8.  Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per quali esso è richiesto.

        9.  Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

        10.  Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE gli trasmette l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS."».

 

 

6.3 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1.  L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 204. - (Esclusione dal segreto). – 1.  Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

        2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".

 

        2.  Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        "2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.".

        3.  Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

                c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

                c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);

            b)  dopo la lettera d) è inserita la seguente:

                d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti).».

 

 

6.100 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 12, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «accordi internazionali», inserire le seguenti: «l’integrale rispetto dei diritti umani e del rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionali garantiti dalla Costituzione».

 

 

6.4 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, al comma 2, sopprimere le parole: «, gli interessi economici del paese».

 

 

6.101 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 12, ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «gli interessi economici del paese» con le seguenti: «gli interessi pubblici di rilievo strategico per l’economia del paese».

6.5 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini della sicurezza».

 

 

6.6 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «la conoscenza o».

 

 

6.7 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o la divulgazione».

 

 

6.8 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «atti o».

 

 

6.9 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o cose».

 

 

6.10 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola: «sole».

 

 

6.11 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3 sopprimere le parole «alle funzioni».

 

 

6.12 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «all’attività».

6.13 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o all’incarico».

 

 

6.14 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola «assoluta».

 

 

6.102 PALOMBO

Al comma 1, all’articolo 12 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

        «4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale».

 

 

6.103 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 12 ivi richiamato comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero fatti che ledano i diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti».

 

 

6.15 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso art. 12-bis, sopprimere il comma 1.

 

 

6.16 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere la parola «eventualmente».

 

 

6.17 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola «legittimamente».

 

6.18 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: «le notizie».

 

 

6.19 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «i documenti».

 

 

6.20 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «gli atti».

 

 

6.21 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «le attività».

 

 

6.22 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «o le altre cose».

 

 

6.23 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «degli ambiti e».

 

 

6.24 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e dei livelli».

 

 

6.25 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «in pericolo o».

 

6.26 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «immediato e».

 

 

6.27 BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e diretto».

 

 

6.28 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 3, sopprimere le parole: «anche se acquisiti all’estero».

 

 

6.29 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sostituire la parola «quindici» con la seguente: «cinque».

 

 

6.104 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 12-bis, ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole «dislocazione delle strutture operative» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture e dei poli logistici».

 

 

6.30 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sopprimere le parole: «e, comunque ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni».

 

 

6.31 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 5, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «dieci».

 

 

6.105 GUBERT

Al comma 1, all’articolo 12-bis, ivi richiamato comma 5, sopprimere le parole: «previa declassifica».

 

 

6.32 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

 

 

6.33 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 12-ter.

 

 

6.200 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso art. 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 204. - (Esclusione dal segreto). – 1.  Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice"».

 

 

6.201 IL GOVERNO

Al comma 1, articolo 12-ter, ivi richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «natura delle informazioni da proteggere» inserire le seguenti: «, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri, da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali,».

 

6.300 (già 6.0.3) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Al comma 1, sostituire l’articolo 12-quater, ivi richiamato, con il seguente:

        «Art. 12-quater. – 1.  Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

        2.  L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

        3.  Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perchè un suo delegato possa assistere alle operazioni.

        4.  Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni.

        5.  Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.».

 

 

6.106 GUBERT

Al comma 1, articolo 12-quater, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

 

 

6.35 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 2.

 

 

 

 

6.36 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 3, sopprimere le parole «e sul posto».

 

 

6.37 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 4, sopprimere le parole: «informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri».

 

 

6.38 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 5.

 

 

6.40 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «o in copia».

 

 

6.41 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere ove ricorra la parola: «documento».

 

 

6.43 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola: «atto».

 

 

6.44 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «o cosa».

 

 

 

6.45 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «informazione e».

 

 

6.46 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «e sicurezza estero».

 

 

6.47 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola: «estero».

 

 

6.48 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale».

 

 

6.49 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

 

 

6.53 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «assunte» con la seguente: «intraprese».

 

 

6.52 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire le parole: «le necessarie iniziative» con le seguenti: «le iniziative del caso».

 

 

6.54 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «opportune».

 

 

6.55 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole da: «presso l’ente» fino alla fine del comma.

 

 

6.56 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «originatore» con la seguente: «emanante».

 

 

6.57 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 6.

 

 

6.58 BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 6 sopprimere ove ricorra la parola «atti».

 

 

6.59 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 7.

 

 

6.60 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sostituire le parole «anche in deroga al» con le seguenti «fatto salvo il».

 

 

 

6.61 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sopprimere le parole da: «Ai medesimi fini» fino alla fine del comma.

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

 

6.0.2 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

        1.  Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziarie né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

        2.  In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

        3.  In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da una addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

        4.  I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

        5.  L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.».

 

 

6.0.4 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazione e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

        1.  Gli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.

        2.  L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

        3.  Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.».

 

 

6.0.5 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

        1.  Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

        2.  Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.».

 

 

6.0.10 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento delle notizie personali)

        1.  Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 10-bis e seguenti introdotti dalla presente legge.

        2.  Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

        3.  L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.».

 

 

6.0.11 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza)

        1.  Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS)e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

        2.  La pena è aumentata quando l’autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

 

 

6.0.12 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

        1.  Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

        2.  Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS), è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

        3.  Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

 

6.0.13 VITALI

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è inserito il seguente:

        "Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

            a)  ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

            b)  ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale."».

 

 

6.0.100 MANFREDI

V. testo 2

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

        1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, e dell’articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

        2. L’Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

 

 

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

6.0.100 (testo 2) MANFREDI

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

        1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

        2. Il Segretario generale del Cesis, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza.

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

389a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 7 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente DINI

e del vice presidente CALDEROLI

 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

 

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

 

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

 

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta

 

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

 

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

 

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

 

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

 

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1513

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

 

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 6.

 

Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

 

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Riprendiamo le votazioni degli emendamenti all’articolo 6.

 

Metto ai voti l’emendamento 6.101, presentato dal senatore Gubert.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Sull’emendamento 6.102 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Palombo?

 

PALOMBO (AN). Ritiro l’emendamento, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.104.

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.31, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Gubert.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.201.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.201, presentato dal Governo.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Gubert, identico all’emendamento 6.35, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.36, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.38, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.40, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.43, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.45, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

 

Metto ai voti l'emendamento 6.47, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.48, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.49, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 6.53 e 6.52 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.55, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.57, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.58, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.59, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.60, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell’articolo 6, nel testo emendato.

 

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (DS-U). Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull’articolo 6.

 

Ritengo particolarmente grave che sia il relatore che il rappresentante del Governo si siano pronunciati in senso contrario sugli emendamenti relativi alla non apposizione del segreto di Stato quando si tratti di reati di strage. In modo particolare, questa contrarietà si è manifestata sull’emendamento 6.0.13, che recepiva una proposta di legge di iniziativa popolare - presentata dall’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 - che risale al 1984.

 

Si è espresso un parere contrario anche su una formulazione simile (anche se non identica, più tenue, se vogliamo): l’emendamento 6.2, presentato dai senatori Massimo Brutti e Nieddu.

 

Al relatore, senatore Contestabile, vorrei dire che l’argomentazione con la quale ha motivato il suo parere contrario sull’emendamento 6.2, del senatore Brutti, è completamente infondata; infatti, egli ha detto che la questione è risolta dalla stessa formulazione del provvedimento, come proposto dal Governo, che prevede che in nessun caso possano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. Questa è esattamente la formulazione della legge n. 801 del 1977, ed è chiaro che una formulazione del genere consegna nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri il potere discrezionale di decidere ciò che è eversivo dell’ordine costituzionale e ciò che non lo è.

 

Purtroppo, proprio sulla base della legislazione del 1977, sono stati possibili, nel corso del tempo, usi distorti e tragici dell’apposizione del segreto di Stato quando si trattava di reati di strage. In molte occasioni, in molti processi per strage è stato apposto il segreto di Stato, in particolare per la strage dell’Italicus del 1974. Inoltre, in numerosissime vicende di stragi sono stati coinvolti appartenenti ai Servizi di sicurezza, che hanno attuati depistaggi, distogliendo dagli autori delle stragi l’attenzione dei magistrati.

 

C’è un debito che il Parlamento italiano ha nei confronti dell’opinione pubblica e del Paese e nei confronti della citata Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna. Questo debito, attraverso il parere che qui espresso dal relatore e dal Governo, il Parlamento non riuscirà a saldarlo.

 

Era indispensabile introdurre nel nostro ordinamento sia le norme previste nell’emendamento presentato dai senatori Massimo Brutti e Nieddu, sia quelle che io e altri cinquantadue colleghi abbiamo proposto con l’emendamento 6.0.13, recependo la ricordata proposta di legge di iniziativa popolare del 1984.

 

Quindi, a nome personale, non posso che esprimere la mia forte contrarietà sia al modo in cui relatore e Governo si sono in questa sede pronunciati sull’argomento, sia sull’articolo 6 del disegno di legge. Vedremo poi quanto ciò inciderà sulla valutazione complessiva che il nostro Gruppo darà sull’insieme del provvedimento. Fin d’ora però dico che norme che non sanino questa ferita non potranno avere il mio voto favorevole.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto a nome del Gruppo Margherita-l’Ulivo. Anche noi dobbiamo rilevare che la maggioranza e il Governo non hanno saputo cogliere l’occasione per rassicurare i cittadini che i depistaggi su stragi di cui ancora stiamo soffrendo non saranno ripetuti non accettando l’indicazione che i senatori Brutti e Nieddu avevano dato con l’emendamento 6.2.

 

Pertanto, anche noi dichiariamo il nostro voto contrario sull’articolo 6 nel suo insieme.

 

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo sull’articolo 6 nel suo complesso.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 6, nel testo emendato.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.10, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.11 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.12 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.13, al quale i senatori Malabarba, Sodano Tommaso e Togni hanno aggiunto la loro firma.

 

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.13, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il senatore Battisti ed io volevamo aggiungere la nostra firma all’emendamento che è stato appena votato.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.0.100 (testo 2), presentato dai senatori Manfredi e Palombo.

 

È approvato.

 

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

 

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

CONTESTABILE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.100 e 7.2. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 7.101. L'emendamento 7.102 potrebbe essere assorbito dall’approvazione dell’emendamento 7.101.

 

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 7.3 e 7.5.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

 

Verifica del numero legale

 

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal Governo.

 

È approvato.

 

A seguito della precedente votazione, l’emendamento 7.102 è precluso.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

 

Non è approvato.

 

Metto ai voti l’articolo 7, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

 

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

 

Metto ai voti l’articolo 8.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l’articolo 9.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l’articolo 10.

 

È approvato.

 

Passiamo alla votazione finale.

 

 

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, onorevoli senatori, dichiaro subito il voto contrario dei Comunisti Italiani.

 

Si tratta, naturalmente, di una materia complessa e delicata che riguarda i problemi della sicurezza dello Stato repubblicano. Proprio per questo riteniamo che, per alcuni aspetti, il provvedimento non sia congruo al rafforzamento dello strumento dell’intelligence.

 

Il Ministro ha parlato di reclutamento, formazione, tecnologia, mezzi preventivi e operativi; tutto ciò è giusto, urgente, necessario, ma assente da questo provvedimento. Occorre una nuova qualità della collaborazione non solo, come ha detto il Ministro, fra i Servizi che operano nei Paesi democratici, ma specialmente e in primo luogo anche fra i Paesi dell’Europa Unita. Occorre una chiara e comune visione dell’obiettivo.

 

Il coordinamento nazionale e internazionale della lotta al terrorismo è senz’altro la priorità, ma vorrei che esso non facesse dimenticare la vera e propria ondata di piccoli e grandi attentati, provocazioni, violenze che hanno una chiara matrice eversiva di estrema destra. Io vorrei lanciare un allarme, perché mi pare che questo fenomeno sia ancora largamente sottovalutato. Né si può dimenticare che il nostro è stato il Paese delle stragi e i fatti sono ancora troppo brucianti e misteriosi per parlarne al passato remoto, come vedremo a proposito del segreto di Stato.

 

Dunque, l’Italia si deve tutelare anche grazie ai suoi Servizi da un sottobosco torbido, che unisce presumibilmente interno ed estero, e che in passato ha messo a dura prova la tenuta democratica del Paese. Ricordo solo che l’omicidio di Aldo Moro ha avuto un effetto traumatico e destabilizzante ed ha segnato in modo irreversibile la storia e la politica dell’Italia.

 

A noi non pare di ritrovare in questo provvedimento tutto ciò, e cioè l’adeguamento e l’aggiornamento che dovrebbero garantire ai Servizi di svolgere un’attività all’altezza delle necessità, né la garanzia di democraticità e funzionalità che il Ministro ha sottolineato con tanta enfasi.

 

La legge introduce, come è noto, il principio della non punibilità per il personale dei Servizi che commetta un reato durante la predisposizione e l’esecuzione di operazioni deliberate e autorizzate in base a una causa di giustificazione. Si tratta, mi pare, di una novità assoluta, una licenza che trova un ostacolo insormontabile nella prima parte dell’articolo 3 della Costituzione, perché conferisce uno status speciale ad alcuni cittadini che non sarebbero più uguali agli altri di fronte alla legge.

 

Faccio notare il pericolo della teoria della legittima difesa esposta dal senatore Contestabile. Si tratta di una legittima difesa preventiva, che non è contemplata in alcun codice. Attenzione, poi: se etica e politica sono sfere incomunicanti, dove si trova - presumo, anche se non sono un giurista - il limite, la regola della politica, se non nel diritto? Ma la Costituzione esclude la disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ergo, il postulato giustificatorio non convince. Né convince la tesi di chi minimizza e cerca precedenti, perché dobbiamo essere franchi: il principio della non punibilità del reato non è un aspetto di questo provvedimento, ne è il cuore.

 

Né la questione si risolve con la regolamentazione dei casi - del tutto generici - di tale speciale causa di giustificazione.

 

È per qualche aspetto inquietante l'enorme potere che in proposito è nelle mani del Presidente del Consiglio che, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni o ratifica il provvedimento ove questo sia stato assunto in casi di assoluta necessità dal direttore del Servizio interessato.

 

Né, d'altra parte, i contrappesi di tale enorme potere sembrano sufficienti. La Corte costituzionale, infatti, ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento ma solo se è stato sollevato dall'autorità giudiziaria un conflitto di attribuzioni. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei poteri di autorizzazione della speciale causa di giustificazione. Coadiuva, dunque senza alcuna funzione di controllo. E tale Comitato di garanzia non risponde né al Parlamento né alla Commissione parlamentare. Esso è formato da alti magistrati, ma scelti dal Presidente del Consiglio non, per esempio, dai Presidenti delle Camere. Dunque un organismo che non appare di garanzia, bensì di supporto e di servizio all'attività dello stesso Presidente del Consiglio.

 

Certo, il Comitato parlamentare di controllo può esercitare in parte la sua funzione per conoscere la speciale causa di giustificazione, ma il contenuto delle informazioni che può fornire il Presidente del Consiglio al Comitato parlamentare di controllo non può riguardare operazioni in corso o concluse che egli ritenga pericoloso divulgare per la sicurezza della Repubblica. Non solo: il Presidente del Consiglio può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e procedimenti penali ritenuti indispensabili alle attività connesse alle sue funzioni.

 

Insomma, siamo davanti ad un'estensione abnorme dei poteri del Presidente del Consiglio, senza alcun controllo effettivo e, ove tale controllo vi sia, è limitato a quello di un Ministro del suo Governo.

 

Infine, la nuova normativa del segreto di Stato ne determina il limite esclusivamente rispetto - e leggo - a "fatti eversivi dell'ordine costituzionale", una dizione molto generica e molto limitata, laddove a nostro avviso dovrebbero essere esclusi dal segreto di Stato fatti, notizie e documentazioni relative a reati commessi ai fini dell'eversione ma anche i delitti di strage. Viceversa, sembra si ignori un passato che ha segnato un conflitto aspro e devastante non solo fra le famiglie delle vittime e lo Stato che opponeva il segreto, ma fra tutto il Paese e lo Stato. Come giustamente sostenuto dal senatore Vitali poco fa, tutto ciò è grave. È molto grave la sordità della maggioranza su tale questione.

 

Dunque è una legge che garantisce la copertura della ragione di Stato come giustificazione dei reati e che assieme consegna nelle mani del Presidente del Consiglio, un potere enorme pressoché assoluto. È questo il nodo che riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento della nostra intelligence? È nella speciale causa di giustificazione di un reato? È nella concentrazione dei poteri nelle mani di un solo uomo? La risposta naturalmente è no. Viceversa, si getta un'ombra inquietante su ciò che potrebbe avvenire ove tale causa di giustificazione o tale concentrazione di poteri venisse usata a sproposito. Sono queste le ragioni per cui i Comunisti italiani voteranno contro questo disegno di legge. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC, Verdi-U e DS-U).

 

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, così come ci viene proposto, questo disegno di legge di riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza istituzionalizza una sorta di CIA di Palazzo che, con il beneplacito del Presidente del Consiglio può fare senza limiti controlli telefonici, può entrare di nascosto nelle case e negli uffici e compiere altre azioni proibite dai codici con poche eccezioni, come rapire o uccidere.

 

Peraltro, a chiamarla CIA italiana è stato l'ideatore di questa riforma, l'attuale ministro degli esteri Frattini, in quanto ha detto di averla presa a modello per la riforma. Basterebbe questa affermazione a far preoccupare per le intenzioni del Governo. Ma c'è una differenza sostanziale tra l'originale e il modello d'importazione: la CIA di Bush non può operare sul territorio degli Stati Uniti, mentre la CIA italiana, per l'ovvio motivo che, al di là delle aspirazioni di alcuni, il nostro Paese non è una superpotenza, è stata progettata soprattutto ad uso nazionale.

 

Proporre per l’Italia il modello CIA non è una cosa seria, ma può diventarlo se dietro c’è l’intenzione di emulare a fini interni, a fini cioè non di interesse mondiale ma di Palazzo, la pratica dei controlli illegali e le operazioni criminali. Oppure - e lo chiedo esplicitamente al Governo - se c’è la volontà di sottolineare anche da questo ambito un ruolo interventista dell’Italia in altri Paesi, magari in accompagnamento esplicito di attività belliche condotte non a caso dagli Stati Uniti, come dimostra il rivendicato ruolo dei servizi italiani in Iraq. In tutto il dibattito non ho sentito alcun cenno alla questione.

 

La riforma dice che non sono punibili gli agenti segreti che commettono reati, escluso l’omicidio, per salvaguardare la sicurezza dello Stato. Le operazioni devono essere autorizzate per iscritto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del direttore del Servizio (SISMI o SISDE), vistata dal Ministro di riferimento.

 

Il Comitato parlamentare per i servizi segreti non avrà accesso alle operazioni "sporche", per la cui attività potrà essere utilizzato anche personale estraneo. Ciò significa che gli agenti dei Servizi potranno avvalersi di apparati paralleli del tipo P2, che fu utilizzata con il reclutamento dei piduisti nei vertici dei Servizi segreti. Ce lo ricordiamo o no, signor Sottosegretario?

 

I patti tra i Servizi segreti e i loro collaboratori esterni ora saranno protetti dal benestare del Presidente del Consiglio. Se un magistrato, su denuncia di un cittadino, scoprirà che a forzare il suo appartamento o l’ufficio e a perquisirlo è stato un Servizio segreto, non potrà perseguire l’autore del reato senza essere autorizzato dal Presidente del Consiglio. E se il Presidente del Consiglio farà opposizione, dovrà sollevare il caso davanti alla Corte costituzionale.

 

Si vuole creare un sistema in cui il più alto organo di controllo della legalità nello Stato di diritto dovrebbe garantire l’impunità a funzionari dello Stato che violano leggi e diritti costituzionali su licenza del Presidente del Consiglio. Altro che democrazia!

 

Se questa riforma verrà alla fine approvata ci troveremo nella condizione della piena espropriazione delle funzioni di controllo democratico del Parlamento e della magistratura. Inoltre, si vuole ridurre il Comitato parlamentare sui servizi ad un organismo "ragionieristico" con compiti di solo controllo delle spese e dei budget dei nostri agenti segreti. In questo modo le violazioni dei diritti individuali e quelle della privacy resterebbero "oscurati" dall’attività dei Servizi.

 

È grave che mentre si discute per dare più poteri diretti al Presidente del Consiglio nel campo dello spionaggio, il suo partito, preoccupato di evitargli ogni possibile guaio giudiziario per fatti passati, presenti e futuri, chiede che sia sancita l’immunità parlamentare per le alte cariche dello Stato finché dura il loro mandato.

 

 

Presidenza del vice presidente DINI

 

(Segue MALABARBA). Se poi mettiamo nel conto che il nostro Presidente del Consiglio è tra gli uomini più ricchi del mondo e ha il controllo dell’informazione televisiva, l’idea che possa autorizzare operazioni illegali aumenta l’inquietudine, ma pare che ciò non preoccupi più di tanto quest’Aula.

 

Abbiamo proposto modifiche - che non sono state accolte - per inserire garanzie nella legge di riforma dei Servizi. Così come esce dalla discussione svoltasi in Senato non possiamo condividerla.

 

In particolare, vorrei ricordare con un certo disappunto la sufficienza con cui anche una questione storica come quella del segreto di Stato sui reati di strage è stata trattata: lo ritengo un fatto scandaloso per i familiari delle vittime delle stragi e per i cittadini italiani tutti. Ogni depistaggio di organi dello Stato resterà impunito perché coperto da segreto. Sia il nostro emendamento, sia quello presentato dal collega Vitali, sono caduti in un assordante silenzio della maggioranza.

 

Esprimo, quindi, il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista perché anche in questo caso, quello della riforma dei Servizi, siamo di fronte ad una sospensione della democrazia. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e dei senatori Vitali, Pizzinato e Zancan).

 

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, dopo gli attentati dell’11 settembre alcune democrazie occidentali, prima fra tutte quella degli Stati Uniti, hanno introdotto legislazioni speciali antiterrorismo o per la sicurezza che hanno quale prima conseguenza la riduzione delle garanzie democratiche per i cittadini.

 

In Italia, sulla scia di questa spinta emotiva, con il provvedimento che è giunto ormai alle soglie del voto finale dell’Aula, si vogliono dare più poteri a polizie e servizi e meno controlli di legalità.

 

Insomma, lo slogan sembra essere: meno giudici e più poliziotti. Ciò nonostante si possa citare un lungo elenco di vicende di sangue o casi istituzionali che hanno sconvolto la cronaca italiana e la pubblica opinione, che in qualche modo hanno tirato in ballo i Servizi segreti e le presunte o accertate deviazioni che li hanno riguardati.

 

I Servizi segreti sono stati chiamati in causa come responsabili o implicati in tutte le vicende che in qualche modo avevano risvolti misteriosi o non ben definiti, credo non sempre a torto. Nei casi in cui un colpevole non si è trovato, si sono date le colpe agli organi istituzionali deviati e in particolar modo ai Servizi segreti.

 

In un tale quadro ricco di nuovi rischi sicuramente in campo internazionale, ma viziato da situazioni interne passate non ancora chiarite, dire questo alla vigilia dell’ennesimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ha pure un significato forte per noi; fare questo proprio oggi senza aver chiarito tutta una serie di situazioni passate, credo significhi introdurre una serie di novità sicuramente dal punto di vista funzionale e dei controlli sulle attività dei Servizi di sicurezza, ma con il rischio di minare anche pesantemente alcune garanzie che pure dovevano essere date con più forza a questo Paese.

 

Con la nuova legge qui proposta, i membri dei Servizi avranno assicurate le garanzie funzionali, cioè potranno realizzare azioni illecite e compiere reati sotto copertura senza essere punibili. Il Presidente del Consiglio autorizzerà per iscritto, fissandone i modi e i tempi, le operazioni concordate con il direttore del Servizio e il Ministro competente. L’unico limite imposto agli agenti e a quanti lavoreranno con queste indicazioni è quello di non uccidere e di non ferire.

 

Il segreto sulle operazioni sarà mantenuto per quindici anni; dopo, tutto diventerà pubblico, a meno che il Presidente non decida di prolungare il segreto.

 

È un potere decisamente vasto quello che viene assegnato al Presidente del Consiglio, il cui unico baluardo di controllo è quello del Comitato bicamerale, che vede però limitato il proprio potere. Il Comitato parlamentare per i Servizi non avrà alcun potere effettivo di controllo, non avrà più alcun rendiconto periodico sull’attività delle agenzie, tranne per quel che riguarda il budget. Viene limitato il controllo su informazioni, strutture e attività svolte e comunque il Presidente del Consiglio potrà opporre l’esigenza di tutela del segreto.

 

Il Presidente del Consiglio, dunque, sarà l’unico responsabile politico dei Servizi, sia quello militare, sia quello civile, avendo la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa, disponendo dell’organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti al Servizio.

 

A noi francamente sembra che questo sia troppo per un uomo solo. I Servizi di sicurezza sono sollevati da ogni controllo da parte della magistratura. Soltanto al termine di un’operazione, il direttore del Servizio scriverà una relazione ed informerà la polizia giudiziaria, che a sua volta informerà la magistratura.

 

A queste considerazioni si potrebbe obiettare che in fondo è meglio, per una maggiore efficienza delle attività informative, che ci siano poche persone a dirigere, tutto questo, però, semprechè avvenga a discapito di una serie di controlli inutili che rallenterebbero il lavoro informativo.

 

Riteniamo sia grave avere un Servizio che non mantiene rapporti con la magistratura e nemmeno con le Forze armate, che non risponde al Comitato parlamentare se non in misura ridotta, e tiene rapporti esclusivamente con il Presidente del Consiglio.

 

A nostro avviso, una riforma intelligente, più democratica e sicuramente più trasparente avrebbe potuto mantenere il presente assetto introducendo garanzie di controllo e di coordinamento maggiori, soprattutto valorizzando e motivando il personale, sia esso civile o militare.

 

Nella situazione italiana pensiamo che si sarebbe dovuta introdurre una forma di coordinamento all’interno del SISMI che riunisse tutti i Servizi di Forza armata; allo stesso modo anche nel SISDE, tra tutti gli organi di polizia. Il tutto coordinato da un’autorità superiore che rispondesse certamente al Presidente del Consiglio, ma anche al Parlamento.

 

I senatori dell’Udeur ritengono dunque che certamente i Servizi andrebbero potenziati, perché essenziali per le strategie politiche, economiche e militari che l’Italia deve affrontare per mantenere la pace, la sicurezza e la difesa delle istituzioni interne, per la tutela del sistema economico. I Servizi di intelligence svolgono in ogni azione un ruolo fondamentale soprattutto nell’era della tecnologia e dell’informazione; in tutte le democrazie internazionali essi sono valutati come organo essenziale di difesa e supremazia, fermo restando però che ci sono delle garanzie generali per i cittadini dei diversi Paesi, e in questo caso ci sarebbero dovute essere anche per i cittadini italiani.

 

Questo manca nella nostra mentalità politica, che non trae tesoro dagli errori del passato (ripeto che dirlo alla vigilia dell’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ha un significato forte) e nemmeno dall’esperienza di altri Stati, che hanno fatto dei Servizi segreti motivo di supremazia, controllo e difesa delle istituzioni democratiche.

 

Ecco perché torna ad essere fondamentale la questione dei controlli. Se si possono accettare le garanzie funzionali, si sarebbe dovuto, dunque, bilanciarle maggiormente con un sistema di controlli da parte sia della magistratura, sia del Comitato parlamentare.

 

Era necessario introdurre un sistema di declassificazione che rendesse pubbliche le operazioni in un numero di anni che non fosse troppo lungo e procrastinabile nel tempo. Bisognava adottare un nuovo sistema di reclutamento degli agenti che non ripetesse gli errori del passato e che vedesse tutti gli agenti operativi, mentre ora il rapporto a noi sembra essere quello di un operativo e due parassiti - non so come altro definirli - a carico dello Stato.

 

Noi riteniamo, dunque, che il controllo del Parlamento sia fondamentale per impedire un uso antistituzionale dei Servizi. Il Comitato parlamentare per noi deve conoscere le operazioni in tempo ragionevolmente breve, certo, senza pregiudicare il positivo svolgersi delle operazioni nell'interesse dello Stato.

 

Permangono, quindi, nella riforma che il Senato si accinge a votare tante questioni tecniche non risolte e aspetti riguardanti i rapporti tra i poteri del Presidente del Consiglio e le altre istituzioni dello Stato che mi inducono a dichiarare il voto contrario dei senatori Dell'Udeur.

 

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, non si può negare che la riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza fosse attesa dal Paese. Sono certo di avere cominciato a sentir parlare di possibilità di deviazione dei Servizi segreti ancor prima di entrare all'università (purtroppo, sono passati molti anni!). L’attesa è però frustrata dal provvedimento che il Senato si accinge a votare. Io mi auguro che questa attesa non venga frustrata e faccio (per quanto mi è possibile e per quanto è possibile al mio Gruppo) opposizione a questa legge.

 

Dichiaro pertanto un netto e convinto voto contrario perché il Paese si attendeva essenzialmente due cose che questa riforma non offre; in primo luogo, trasparenza, trattandosi di Servizi di informazione e sicurezza delle istituzioni repubblicane; in secondo luogo, garanzie, (garanzie assolute, finalmente), rispetto alla possibilità di deviazioni ed abusi.

 

Se dunque l'obiettivo da perseguire (usando l'avverbio "finalmente" che tanto piace al senatore Contestabile) era finalmente quello della trasparenza e delle garanzie rispetto agli abusi, se si introduce, per la prima volta nella storia repubblicana, una causa di giustificazione per delitti di Stato (se non vi piace l'espressione per contrazione "delitti di Stato", dovete ammettere che è corretta la dizione "delitti giustificati da ragioni di Stato") strutturata, tuttavia, in termini, in primo luogo, di impossibilità di sindacato di merito (infatti, la Corte costituzionale, nel conflitto di attribuzioni, non ha la possibilità di sindacare il merito dell'esistenza della causa di giustificazione, ovverosia quel rapporto di proporzionalità di cui ha parlato così bene stamattina il senatore Gubert, quel rapporto di indispensabilità del delitto per ragioni di Stato); se questa stessa causa di giustificazione non soltanto è nella disponibilità, signori colleghi, del personale dei Servizi (che si potrebbe dire "garantente" con le sue qualifiche soggettive, anche se purtroppo la storia ci dice che questa garanzia non sempre è stata valida), ma è altresì offerta a terzi estranei ai Servizi (quindi, quisque de populo, poichè non sappiamo con che criteri sono scelti, se non attraverso una delega, senza nessuna garanzia soggettiva); se l'unica garanzia (al riguardo mi sembra molto puntuale e pertinente l'osservazione testé fatta dal senatore Malabarba) riposa nelle mani e nella correttezza del Presidente del Consiglio e se - non domani, ma oggi - si chiede che questo stesso Presidente del Consiglio rimanga impunito per tutto il corso del suo mandato attraverso una sospensione di eventuali abusi, voi comprenderete che stiamo dando vita ad un mostruoso cane che si morde la coda, perché l'unica garanzia è per una persona che si vuole impunita.

 

Non c'è sindacato del giudice ordinario; non c'è sindacato della Corte costituzionale; la causa di giustificazione è rimessa a terzi estranei: vi è, dunque, una possibilità di licenza di delitti giustificati dalla ragione di Stato e voi comprenderete bene come basti questa semplice possibilità per mettere in non cale gli obiettivi di trasparenza e di garanzia rispetto agli abusi.

 

Se abbiamo costruito una casa che non è trasparente e non è garantente, ma ha nelle sue pareti una venatura che, inevitabilmente, non garantisce né trasparenza né, soprattutto, assenza di abusi, questa legge non raggiunge quegli obiettivi che da tanti anni il popolo italiano aspettava; non raggiungendo quegli obiettivi, questa stessa legge non può che ricevere il mio fermo no personale, come il più fermo no del mio Gruppo alla sua approvazione. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Vitali e Fassone. Congratulazioni).

 

MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la decisione del Governo di migliorare ed integrare la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione ed ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" è una decisione che il Gruppo dell'UDC condivide pienamente.

 

Che il problema fosse sentito lo dimostrano il numero di disegni di legge d'iniziativa di numerosi senatori e il fatto che da molto tempo questi argomenti vengono dibattuti.

 

Sono state introdotte modifiche che tendono a rendere più efficienti i Servizi. Un'esigenza, questa, che si è resa ancora più impellente dopo i fatti dell'11 settembre 2001. Un intervento che si è reso necessario anche per assicurare forme di collaborazione e di coordinamento a livello internazionale ed europeo.

 

Certo, inderogabile è l'esigenza, sentita dai più, di una riforma complessiva. Tuttavia, noi riteniamo che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti già un grosso passo avanti per affrontare un periodo di emergenza come l'attuale.

 

Il pericolo di attentati terroristici rende necessaria l'introduzione di strumenti sempre migliori e adeguati al livello di operatività richiesto in un contesto come l’attuale.

 

Il dibattito che si è svolto presso le Commissioni riunite ed in Aula, al di là di alcune posizioni diverse, è stato sereno e costruttivo, a dimostrazione della sentita esigenza di aggiornamento della normativa vigente da parte della stragrande maggioranza delle forze politiche.

 

Certo, alcune modifiche introdotte hanno animato in maniera costruttiva il dibattito, sempre con il fine di dare strumenti efficaci agli uomini dei Servizi e anche di salvaguardare diritti fondamentali come la vita privata e la libertà personale. Pur tuttavia, riteniamo che in un contesto storico ricco di eventi eccezionali siano necessari strumenti eccezionali. È un rischio che tutti dobbiamo correre nella misura in cui crediamo e vogliamo difenderci dai pericoli che tutti conosciamo e che tutti temiamo.

 

Le modifiche introdotte sono pienamente condivise, come dicevo, dall’UDC. Certo, alcuni rischi nell’applicazione delle norme che possono coinvolgere la libertà personale o l’integrità fisica sussistono, ma questi sono rischi che già viviamo rispetto ad altre norme vigenti (come non ricordare arresti facili, violenze psicologiche a danno di arrestati o imputati?).

 

Come sempre, tutto dipende dalla moralità e dalla correttezza di chi applica la norma. L’auspicio è che coloro che saranno incaricati dell’applicazione delle norme in approvazione siano persone degne di ricoprire tali incarichi. Come sempre, tutto dipende dall’uomo ed è per questo che ci dobbiamo tutti impegnare per creare un mondo dove crescano persone ricche di valori morali ed umani.

 

Con questo auspicio, l’UDC esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, è ovvio il riconoscimento del ruolo fondamentale dei Servizi informativi, ma questa riforma non punta ad una maggiore efficienza e ad una riorganizzazione: il suo contenuto fondamentale è l’individuazione di condotte illecite che divengono poi lecite per dichiarazione dello Stato.

 

Ciò costituisce per me motivo di conflitto di coscienza, perché la concezione personalista dello Stato cui mi ispiro non prevede che vi sia una ragione di Stato che possa prevalere sul diritto della persona. Il bene comune è il bene di ciascuna persona, nessuno escluso.

 

Mi ispiro anche ad una concezione etica della politica. Quando il Papa qui in Parlamento ha detto questo, tutti abbiamo applaudito, ma abbiamo presto dimenticato. Quando la politica si disgiunge dall’etica, si rivolta prima o poi contro l’uomo.

 

Il presente disegno di legge non distingue tra norme derogabili, perché prive di portata etica, e norme eticamente rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Ciò non lede soltanto i diritti delle persone oggetto delle condotte illecite, ma costringe altresì il personale impiegato nei Servizi di sicurezza a comportarsi in maniera difforme dalla propria coscienza perché o accetta il comportamento illecito conservando il proprio lavoro o deve lasciare quest’ultimo. Mi chiedo se questo voglia dire tutela di quel personale.

 

Ho già spiegato in sede di discussione generale ed in occasione dell’esame degli emendamenti la mia posizione. Per questo, signor Presidente, con dispiacere, perché mi trovo spesso a dover manifestare un voto diverso da quello del mio Gruppo e della maggioranza, annuncio il mio voto contrario, sperando che ciò sia testimonianza del fatto che nel centro-destra esiste ancora una sensibilità etica che diversamente rischia di scomparire. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).

 

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole rappresentante del Governo, l’esigenza di riformare i Servizi di informazione e sicurezza si è già più volte manifestata nel corso delle ultime tre legislature, senza che alcun provvedimento giungesse in porto. Malgrado i numerosi tentativi intrapresi dai tempi del Governo Ciampi, la disciplina che regola l'organizzazione e l'attività dell’intelligence community italiana è quindi ancora quella contenuta nella legge n. 801 del 1977, voluta dall’allora ministro dell’interno Cossiga.

 

Questo dato esprime da solo la complessità del problema che la riforma dei Servizi rappresenta dal punto di vista politico. La materia è delicata. L’intelligence appartiene allo Stato esattamente come le Forze armate di cui è storicamente un’emanazione. Anche il bene che l’intelligence concorre a produrre, la sicurezza, è di natura pubblica.

 

Ma è il Governo ad essere responsabile dell’uso che i Servizi fanno dei propri rilevanti poteri, esattamente come si verifica in rapporto alle Forze dell’ordine. I Servizi, dunque, appartengono allo Stato, ma sono gestiti dal Governo. Operano inoltre spesso extra legem, essendo la loro attività legittimata dai fini perseguiti anziché dal rispetto formale delle norme.

 

Proprio per questo motivo la titolarità dei poteri di indirizzo e controllo sui Servizi e la determinazione delle modalità operative cui i Servizi debbono attenersi costituiscono da sempre altrettante fonti di preoccupazione per il Parlamento e - soprattutto - per le forze di opposizione.

 

La difficoltà di fondo risiede nella dialettica che esiste di fatto tra la necessità di acquisire le informazioni che sono necessarie alla sicurezza dello Stato e il rischio che delle informazioni acquisite si faccia un uso distorto, orientato a fini di politica interna.

 

È per questo motivo che solitamente il Parlamento pretende giustamente di esercitare un ruolo importante nella definizione delle leggi che concernono ordinamento, struttura e poteri degli organismi di intelligence. Abbiamo avuto modo di vedere nelle Commissioni come l’attuale Governo si sia conformato a questa prassi, accettando emendamenti, rinunciando a forzare i tempi ed evitando di imporre stravolgimenti delle attuali strutture sfruttando la larga maggioranza di cui dispone.

 

Su questa riforma storica riteniamo possibile ed auspicabile - è avvenuta, e speriamo che avvenga anche nell’altro ramo del Parlamento - un’intesa bipartisan.

 

Il disegno di legge di iniziativa governativa, prescelto dalle Commissioni quale testo base, mira semplicemente ad adeguare la strumentazione di cui dispone lo Stato per far fronte alla sfida portata dal terrorismo internazionale.

 

Non poteva essere altrimenti: la proposta Frattini è evidentemente figlia dell’11 settembre e della consapevolezza del carattere emergenziale dei tempi che stiamo vivendo, mentre i disegni abbinati - con i quali abbiamo dovuto confrontarci anche in Commissione - derivano in larga misura dal dibattito svoltosi nella scorsa legislatura. È quindi giusto che la discussione si sia focalizzata sul disegno di legge governativo.

 

Il provvedimento governativo al nostro esame non prevede rivoluzioni strutturali né ordinamentali. Non si colloca quindi nel solco del dibattito apertosi nella scorsa legislatura dopo la presentazione dei risultati della commissione Jucci, insediata dall’allora presidente del Consiglio Prodi. Non prefigura la costituzione di alcun superministero per la sicurezza né, tanto meno, l’unificazione dei Servizi esistenti.

 

Resterà quindi immutato il carattere pluralistico della intelligence community nazionale, fatto che dovrebbe rassicurare chi temeva l’accentramento nella Presidenza del Consiglio della gestione dell’intera politica informativa e di sicurezza nazionale.

 

Non ci sembra inutile, a questo punto, ricordare quelli che ci sembrano i punti salienti della proposta di riforma presentata dal ministro Frattini.

 

Il disegno di legge e la relazione premessa dal Governo: primo, affermano che l’intelligence deve essere utilizzata dall’ordinamento per prevenire qualsiasi genere di attacco alla sicurezza nazionale - di tipo tradizionale, terroristico, implicante anche l’uso di armi di distruzione di massa - ma anche le iniziative destabilizzanti di natura economico-finanziaria.

 

Secondo, sottolineano che, in ragione delle attività loro affidate, i Servizi ed i loro affiliati debbono essere sganciati dal rispetto dei più rigidi parametri giuridico-formali previsti dalla legge ordinaria, affidando la valutazione del loro operato ai risultati concretamente raggiunti.

 

Terzo, creano conseguentemente un sistema di garanzie funzionali a favore degli agenti, che hanno spesso operato in regime di totale assenza o debolezza di copertura per le infrazioni eventualmente commesse nell’acquisizione delle informazioni. Si prevedono tuttavia delle norme di salvaguardia, che le Commissioni hanno ulteriormente rafforzato, per rassicurare le opposizioni. In particolare, si è previsto che il Governo si assuma - motivatamente - la responsabilità ultima delle eventuali violazioni della legge da parte dei suoi agenti segreti, qualora dettate da ragioni inerenti alla sicurezza nazionale, e che possa altresì autorizzare anche delle operazioni speciali. Ma è stato espressamente escluso dal campo di applicazione della norma il ricorso all’omicidio o ad iniziative pregiudizievoli della libertà e dell’integrità delle persone. Così come si è ribadito il divieto assoluto di valersi di questo genere di copertura per attentare agli organi costituzionali, alle amministrazioni regionali, ai diritti politici dei cittadini, o per compiere delitti contro l’amministrazione della giustizia. È stato confermato anche il principio dell’indennizzo dei danneggiati. Inoltre, si è provveduto ad istituire nell’ambito della Segreteria del CESIS un apposito Comitato di garanzia, che dovrebbe assicurare il corretto utilizzo delle "speciali cause di giustificazione" adottate a favore degli agenti in queste circostanze.

 

Quarto, confermano l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di alta direzione e ordinamento della politica informativa e di sicurezza nazionale. Per permettere al Capo dell’Esecutivo l’esercizio effettivo di questa funzione, il disegno di legge provvede a potenziare il CIIS, Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, e a collocare la Segreteria del CESIS alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Il potenziamento del CIIS viene ottenuto - e non è un paradosso - riducendone i membri a sole cinque persone: il Presidente del Consiglio e i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia.

 

Quinto, allargano la via che permette già adesso ai servizi di reclutare personale dalla società civile, in special modo individui dotati di spiccate capacità professionali in materia di analisi economico-finanziaria, conoscenza delle lingue orientali e mediorientali e tecnologie innovative.

 

Norme ulteriori intervengono sul segreto di Stato, stabilendo un limite generale di tempo per la sua validità pari a 15 anni, come negli Stati Uniti, prorogabile solo ad iniziativa, motivata, del Presidente del Consiglio. In caso di declassifica, dopo 40 anni, gli atti e documenti classificati vengono versati all’Archivio centrale dello Stato.

 

Da quanto detto finora, emerge con chiarezza come con il disegno di legge Frattini si voglia affermare un passaggio da un concetto di prevalente responsabilità giuridica ad uno di prevalente responsabilità politica per l’operato dei servizi segreti. In sé non è un processo negativo, posta la natura intrinseca dell’attività di spionaggio e controspionaggio.

 

Sembra invece una trasformazione opportuna, una presa d’atto della realtà alla quale, tuttavia, dovranno associarsi altri cambiamenti, ad esempio nelle strategie comunicative della intelligence community, che appare nel nostro Paese spesso troppo timida nel denunciare i rischi esterni alla sicurezza nazionale. I vertici dei Servizi, soprattutto negli Stati Uniti, si esprimono pubblicamente anche contro le rispettive Amministrazioni, quando non concordano con le analisi del vertice politico.

 

Mutamenti dovranno certamente verificarsi anche nella sfera delle missioni attribuite. Ci sarà più attenzione alla sfera economico-finanziaria, ad esempio; magari la si fosse prestata prima! Mai come adesso, infatti, ci si rende conto di quanto sarebbe stato utile acquisire con largo anticipo una valutazione della situazione della FIAT.

 

La lezione va appresa: dobbiamo poter comprendere meglio i rischi che il processo di globalizzazione reca con sé, specialmente quando sono possibili episodi di predazione o eliminazione di interi comparti produttivi pregiati dell’industria italiana. L’allerta precoce non serve solo per prevenire gli attentati di Al Qaeda, ma può essere preziosa anche per scongiurare acquisizioni ostili di imprese italiane.

 

L’intelligence può sostenere gli interessi del sistema Paese sotto molti aspetti. Si profilano nuove missioni, quindi, mentre gli assetti ordinamentali e delle dipendenze restano, almeno per ora, invariati.

 

Cambiamenti dovranno interessare, verosimilmente, anche le professionalità che verranno assunte. Nuovi scenari di rischio e nuove minacce, infatti, impongono l’acquisizione di risorse umane con qualifiche differenti. E del resto questa necessità è chiaramente riconosciuta nei punti dell’articolato dove si fa riferimento ai profili professionali delle persone che dovranno essere reclutate.

 

Dovrà essere affrontata anche la spinosa questione della collaborazione tra servizi, forze di polizia e magistratura nella repressione delle attività della criminalità organizzata, che non potrà continuare a dipendere dalla buona volontà e dai rapporti personali tra i responsabili delle singole istituzioni.

 

Ma questi sono i problemi di domani, che andranno affrontati dopo che sarà intervenuto anche il voto favorevole della Camera, che auspichiamo segua in tempi rapidi quello di questo ramo del Parlamento.

 

Questa riforma è comunque indifferibile, perché lo Stato non può restare inerme nei confronti della minaccia mortale e diffusa che si è palesata su tutto l’Occidente l’11 settembre 2001 e perché riteniamo che anche l’intelligence possa contribuire alla tutela della competitività del nostro sistema Paese.

 

Sosteniamo quindi l’iniziativa del Governo, votando a favore del disegno di legge Frattini. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Palombo e Carrara. Congratulazioni).

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Margherita si è accostato a questo provvedimento con spirito responsabile, convinto della necessità di una riforma che consenta una maggiore sicurezza per i nostri Paesi, che passa - lo dico con ferma convinzione - attraverso un sistema di intelligence e di sicurezza più moderno e in grado di affrontare le tante emergenze che abbiamo di fronte.

 

L’Italia - è già stato sottolineato dal collega Bedin - si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto agli anni passati: essi sono costituiti dal terrorismo nazionale, estero ed internazionale, alimentato da estremismi ideologici.

 

La sicurezza è un bene primario: uno Stato che non fosse in grado di assicurare per se stesso, per i propri cittadini e per la più ampia comunità internazionale una convivenza civile e pacifica avrebbe fallito uno dei suoi compiti fondamentali. Dico questo convinto che un sistema di sicurezza efficiente è anche un deterrente relativo (ma pur sempre un deterrente) per la costruzione di un mondo con più pace e meno guerra.

 

Ci troviamo di fronte a due scenari difficili: quello internazionale, con diffusi fenomeni di terrorismo gravi e preoccupanti, e quello interno, con un terrorismo sconfitto in un passato recente, ma pur sempre vivo e tragicamente presente.

 

So che queste considerazioni sono condivise, ma la vostra proposta porta in sé una contraddizione forte, che è uno dei punti della nostra critica: siete stati timidi e parziali. Ci avete proposto e avete difeso una mezza riforma, anziché adeguare davvero il nostro sistema di sicurezza alle sfide cui facevo cenno prima. Nella vostra proposta c’è poca innovazione, mentre c’era bisogno di molta innovazione. Avevamo bisogno di una chiara attribuzione di competenze tra SISMI e SISDE nelle sfere della sicurezza esterna e di quella interna. Invece, temiamo che persisteranno una vaghezza e una confusione che non daranno efficienza ed efficacia al sistema.

 

Avremmo avuto bisogno di un maggior coordinamento da parte del CESIS che consentisse un governo della sicurezza adeguato alle sfide attuali. Avremmo avuto bisogno di maggiori e forse più qualificati poteri per il COPACO, organo essenziale di controllo democratico e parlamentare del sistema. Avremmo avuto bisogno di una disciplina degli archivi che fosse in grado di avere trasparenza, memoria e possibilità di controllo successivo. Avremmo avuto bisogno di maggiori certezze, soprattutto temporali, sul segreto, per non umiliare le esigenze di verità. Avremmo avuto bisogno di una normativa più efficace ed efficiente sul piano del personale e del suo reclutamento. Avremmo avuto bisogno di più Europa, di maggior coordinamento in quello spazio giuridico europeo e di sicurezza dal quale, invece, rimaniamo assenti.

 

C’è un altro fronte: il rispetto per il sistema costituzionale, le garanzie e le libertà dei cittadini. Lo dobbiamo dire con chiarezza: l’articolo 4 del provvedimento, così com’è, ci piace poco.

 

Sappiamo quanto delicato sia il problema dell’equilibrio tra sicurezza e sistema delle garanzie e delle libertà. Sono stati citati in quest’Aula Carlo Arturo Jemolo e la corposa letteratura sul tema. Noi sottolineiamo anche la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di sicurezza. Sappiamo che la sicurezza è un bene primario, un diritto dei cittadini e un dovere dello Stato, ma si tratta di un equilibrio e tale - un equilibrio - deve rimanere. Non possiamo pensare ad un sistema che non consideri parimenti i diritti, le libertà e le garanzie costituzionali.

 

Siamo anche consapevoli, però, che un sistema di sicurezza ha bisogno di quelle garanzie funzionali che sono necessarie alla sua efficienza e alla sua efficacia; ma qui quei valori (quelli costituzionali) vanno tenuti presenti e fermi, altrimenti copriremmo un buco ed apriremmo una falla. La nostra proposta è di mantenere le garanzie funzionali, ma di rimanere fermi su quei valori costituzionali, a tutela delle libertà e delle garanzie stabilite.

 

Come vedete, per noi molti sono i punti critici, molte le carenze. Avreste potuto essere più aperti, in sede emendativa, di quanto non siate stati: avreste dovuto avere più coraggio e più spirito innovativo.

 

Nonostante ciò, nella lieve speranza di ulteriori e successivi miglioramenti, ed in ossequio a quel senso di responsabilità nei confronti del Paese cui facevo cenno all’inizio, tutto ciò non ci consente di votare contro e quindi ci asterremo. Una astensione che è tutta politica e come tale va valutata, nel senso delle nostre critiche, ma anche nel valore della nostra responsabilità e quindi al di là di quello che il nostro Regolamento recita.

 

Noi ci asterremo, con un voto che non è contro, ma che avrebbe voluto essere, all'inizio di questa discussione, più convintamente favorevole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

 

PALOMBO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALOMBO (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le modifiche e le integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che istituì e ordinò i Servizi per l'informazione e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, stanno per avere la nostra approvazione.

 

L'apporto di proposte e di osservazioni è stato ampio e profondo ad opera di tutti gli schieramenti che hanno riconosciuto al Governo sia di aver presentato una propria valida iniziativa, sia di essere stato disponibile al confronto e al dialogo con l'intendimento di non osteggiare i suggerimenti volti a migliorare e rendere più efficaci i suoi propositi.

 

In verità, si è concretizzata una situazione in cui la maggioranza e i più responsabili schieramenti dell'opposizione hanno collaborato, con lo scopo di mettere insieme un aggiornamento della normativa che tutela la sicurezza dello Stato repubblicano.

 

La problematica di fondo sottesa all'aggiornamento della legge del 1977 sorgeva e sorge, a mio avviso, dalla necessità di rendere i nostri Servizi, vale a dire il SISMI e il SISDE, effettivamente capaci nelle operazioni di intelligence difensiva e attiva.

A questo riguardo, è stato anche detto che la riforma oscilla fra un obiettivo massimalista ed uno minimalista (lo ha detto il relatore senatore Pastore). In altre parole, tra una volontà volta a cambiare tutto e subito e un'altra, conservatrice, incline ad un adeguamento più ristretto delle norme del 1977.

 

Il dibattito, e soprattutto le dichiarazioni del ministro Frattini, hanno invece messo in chiara luce che è fortemente e vivamente sentita anche dal Governo l'esigenza di pervenire ad una più efficace partizione dei compiti tra SISMI e SISDE.

 

Una sola ragione ha suggerito al Governo di rinviare ad un altro momento la soluzione effettiva di tale problematica, inducendolo per ora a privilegiare, con ogni mezzo e anche con le norme che stiamo per approvare, la massima collaborazione possibile fra SISMI e SISDE per rendere veramente omogenea su tutti i fronti la loro opera.

 

Debbo riconoscere che tale atteggiamento rivela una percezione ponderata e lungimirante della situazione, che ha tenuto conto, da un lato, dello spirito di inerzia che generalmente tende a contrapporsi alle innovazioni veloci e totali e, dall'altro, della volontà che invece spinge a mutare subito ciò che si è rivelato superato dall'esperienza e dalle nuove necessità.

 

L'onorevole Ministro ha infatti dichiarato che il dibattito e l'analisi della situazione proseguiranno all'interno delle Amministrazioni competenti, nell'ambito politico e, ovviamente, nell'immediato avvenire, anche presso la Camera dei deputati, che riceverà il frutto del nostro impegno per la seconda lettura e approvazione.

 

Dunque, registro con grande soddisfazione che, oltre all'accoglimento di taluni miei importanti emendamenti, è stato recepito anche lo spirito della mia proposta di partizione dei Servizi, senza alcuna preclusiva e aprioristica chiusura.

 

La problematica che ho sollevato è segno di una necessità reale e come tale non è affatto accantonabile. In un modo o nell'altro, l'intelligence attiva e difensiva dovranno formare un unico contesto, anzi, oso dire, un unico baluardo per la tutela della nostra libertà.

 

Dunque, riguardo alla questione in parola mi dichiaro soddisfatto e pronto a collaborare nel momento in cui si passerà a riformare anche questo aspetto della nostra intelligence.

 

Infine, ho molto apprezzato il riconoscimento delle esigenze connesse con il reclutamento dei quadri, la loro formazione e gli strumenti da porre a loro disposizione per svolgere i vitali compiti che la legge prevede a salvaguardia della sicurezza della Repubblica.

 

Valutata l'urgenza di porre fine alle disamine e ai confronti, considerata la situazione operativa sempre più intricata e fluida e tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, sono del parere che il Senato stia per varare un adeguamento della legge n. 801 del 1977 efficace al fine di ottimizzare responsabilmente la difesa della sicurezza della nostra democrazia.

 

Pertanto, esprimo il voto favorevole di Alleanza Nazionale e anche mio personale all'approvazione del testo finale di adeguamento della legge 24 ottobre 1977, n. 801. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

 

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, intorno alla metà degli anni ’90, un giudice istruttore romano, nell’ambito dell’istruttoria che stava conducendo, acquisì delle carte attinenti, sia pure indirettamente, all’attività del Servizio segreto militare. Quelle carte, che non erano direttamente riferibili all’oggetto dell’indagine e del processo, furono trasmesse al Comitato parlamentare di controllo sui Servizi.

 

Da esse veniva uno spaccato, un’immagine abbastanza impressionante di attività condotte per conto del vertice di un Servizio di informazione e sicurezza di allora e che nulla avevano a che fare con i fini istituzionali di quell’apparato. Si trattava, in realtà, della raccolta di dossier e di pseudoinformazioni riguardanti la politica e gli uomini politici. Un esempio non tra i più rilevanti, ma piuttosto significativo, di deviazione dell’attività che dovrebbe essere propria dei Servizi.

 

Che cosa accadeva allora? Quella raccolta di dossier era stata disposta per iniziativa di un ex capo del controspionaggio. Siamo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Allora accadeva che vi era spesso un rapporto fiduciario tra settori dei Servizi e settori del sistema politico di Governo che era distorto. Le garanzie di riservatezza che circondano l’attività dei Servizi o per conto dei Servizi venivano strumentalizzate per coprire l’illegalità dei comportamenti e quelle pseudoinformazioni venivano raccolte per mettere in giro veleni da utilizzare contro l’una o l’altra corrente del sistema politico di Governo o contro l’uno o l’altro esponente dello schieramento politico di maggioranza.

 

Quali sono le ragioni di fondo delle deviazioni che hanno attraversato la storia dei Servizi di informazione e sicurezza? Le riassumo molto rapidamente. In primo luogo, troppo potere ai vertici di questi apparati. Ricordo quanto fosse ampio e penetrante il potere del Direttore prima del SIFAR, poi del SID, quindi del SISMI, poiché raccoglieva in sé anche le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

 

Fu l’allora presidente del Consiglio, oggi presente in quest’Aula, il primo a sottrarre, tra il 1990 e il 1991, al vertice del Servizio segreto militare le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, scelta che evidentemente aveva allora una ragione e che veniva considerata dal Governo di pentapartito di allora non più prorogabile.

 

L’altra ragione delle deviazioni è nel fatto che i Servizi di informazione e sicurezza italiani erano dentro un circuito internazionale nel quale molto spesso la loro attività diventava subalterna rispetto ad indicazioni, scelte e strategie di settori forti dei Servizi segreti alleati. La terza ragione di questo rapporto distorto che spesso si creava con settori del sistema politico era il blocco del sistema politico italiano, l’assenza di alternanza.

 

Ora, noi possiamo dire che queste tre ragioni fondamentali di deviazione dei Servizi appartengono al passato; tuttavia, dobbiamo ribadire oggi che la delicatezza dell’attività di questi apparati e il diretto rapporto con l’autorità di Governo inducono tutti noi a tenere gli occhi aperti e a rafforzare i controlli, perché le deviazioni di apparati così delicati e sensibili possono sempre attivarsi.

 

Naturalmente, è necessario che vi siano valori politici condivisi, un’etica pubblica nella vita politica del Paese, perché questo serve come barriera alle forme di slealtà, di tradimento della Costituzione che possano venire dall’interno stesso degli apparati dello Stato.

 

Noi dobbiamo pensare questi apparati entro un quadro articolato di regole volte a garantire la loro legittimazione democratica, la loro lealtà. Questi apparati hanno come funzione e compito la tutela della Costituzione e delle sue istituzioni. Proprio in funzione della tutela di beni costituzionali si può spiegare ed ammettere un regime di deroga ad alcune norme giuridiche dell’ordinamento legislativo, purché in un quadro di garanzie certe, di limiti rigorosi, di controlli penetranti.

 

Questa logica ha ispirato le nostre proposte in tema di riforma dell’intelligence. Eravamo e siamo convinti che il Paese abbia soprattutto oggi, di fronte alle nuove minacce rappresentate dal disordine internazionale e dal terrorismo, bisogno di apparati di informazione per la sicurezza efficienti, che siano messi in grado di fare il loro dovere in difesa della Patria e della Costituzione. Naturalmente, per fare questo c’è bisogno di regole rigorose, di controlli, di contrappesi.

 

Anche di fronte all’iniziativa del Governo di varare una legge circoscritta, di portata non ampia, abbiamo posto delle condizioni che ci sembravano necessarie. Le riassumo molto rapidamente.

 

La prima condizione perché questa legge potesse funzionare positivamente e servire ad una migliore disciplina dell’intelligence era che venissero puntualmente definiti i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, che si dessero maggiore rilievo ed un più ampio potere di intervento al Comitato interministeriale, che si rafforzasse il CESIS irrobustendone le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria dell’intelligence.

 

Rispetto a questa condizione che avevamo posto, abbiamo ottenuto alcuni risultati; alcune delle nostre proposte sono state accolte, ma non tutte. In particolare, non abbiamo avuto una soluzione pienamente soddisfacente per quel che riguarda l’articolazione del CESIS e della Segreteria generale, le sue responsabilità, le sue attività.

 

Abbiamo chiesto nuove norme organiche sul segreto di Stato che prevedessero la temporaneità. Questo nel disegno di legge del Governo c’è ed è un passo avanti; ma più in generale, le nostre proposte sul segreto di Stato non sono state accolte come avremmo voluto e le soluzioni che il testo di legge in questo momento reca sono insoddisfacenti.

 

Inoltre, chiedevamo che venisse disciplinata ex novo la tutela amministrativa del segreto. Poniamo ancora oggi la necessità che vi sia un fondamento legislativo, che i princìpi dell’organizzazione e della gestione della materia del segreto siano meglio fissati nella legge, che si stabiliscano garanzie per il procedimento di rilascio e di revoca dei nulla osta di segretezza, che l’Ufficio centrale per la sicurezza - che per la prima volta viene previsto in legge - sia disciplinato più correttamente.

 

Anche qui ci sono state delle risposte alle nostre proposte, i nostri emendamenti sono stati accolti, ma soltanto in parte e con lacune che ci inducono a formulare un giudizio critico sul testo in tema di segreto che oggi il Senato si accinge a varare.

 

Anche per le altre condizioni che avevamo posto c’è stato un accoglimento parziale. Abbiamo ottenuto che le norme più delicate e discusse, che prevedono una causa di giustificazione per violazioni di legge di modesta entità da autorizzare solo in casi di assoluta necessità, prevedessero contrappesi e controlli che non sono ancora sufficienti.

 

Ora, ci sembra che queste regole, signor Presidente, non siano tali da aprire la strada ad abusi e comunque si tratta di norme ancora suscettibili di miglioramento, se la maggioranza sarà disponibile al confronto, accogliendo alla Camera ulteriori emendamenti.

 

Abbiamo rafforzato nettamente il ruolo e i poteri del Comitato parlamentare di controllo; abbiamo previsto il Comitato dei garanti per applicare concretamente la causa di giustificazione: garanti autorevoli, ex alti magistrati. È previsto che la costituzione di questo Comitato - era una nostra proposta, accolta dalla maggioranza - venga approvata dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei tre quinti.

 

Di contro, non sono soddisfacenti le norme sul segreto, non è stata accolta la nostra proposta - che consideravamo assai importante - di ridefinire e distinguere meglio le funzioni del SISMI e del SISDE, assegnando al primo le attività di intelligence fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all'interno del Paese, con una più marcata funzione di coordinamento del CESIS.

 

Luci ed ombre. Per queste ragioni noi esprimiamo un giudizio positivo sui risultati che abbiamo raggiunto e sulle norme che accolgono le nostre proposte. Manteniamo invece una critica sulla parte, ancora del tutto insufficiente, relativa al segreto e ai compiti dei Servizi. Lavoreremo perché questi aspetti, assieme ai controlli e alle garanzie, possano essere modificati (mi riferisco alla materia della causa di giustificazione), secondo l'impostazione che abbiamo proposto, nel corso dell'esame alla Camera.

Ora, al Senato, tenendo conto del lavoro svolto, esprimiamo un voto di astensione, che non è un no e che lascia a noi tutti l'impegno a migliorare la legge. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Del Turco e Zavoli).

 

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

VITALI (DS-U). Signor Presidente, devo dire che condivido ciò che il senatore Brutti ha appena affermato circa il fatto che le norme contenute in questo provvedimento, relative alla disciplina del segreto di Stato, sono particolarmente lacunose e insoddisfacenti.

 

Condivido anche la necessità che complessivamente il provvedimento assuma una diversa configurazione nel prossimo passaggio alla Camera e quindi comprendo le ragioni per le quali egli, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, si è espresso per un voto di astensione: un'astensione critica, volta ad incalzare la maggioranza e il Governo verso una ulteriore modifica delle norme alla Camera.

 

Per parte mia non può esservi, però, una condivisione di questo atteggiamento, poiché c'è un punto che personalmente ritengo essenziale e che mi fa propendere per un voto nettamente contrario, quello relativo alla apposizione del segreto di Stato in occasione dei reati di strage. L'abbiamo motivato in diverso modo nel corso della discussione generale e dell'esame degli emendamenti; non l'ho fatto solo io, l'hanno fatto anche numerosi senatori che si sono pronunciati anche in sede di dichiarazione di voto.

 

Vorrei in questo momento, con molta pacatezza, cercare di far comprendere a tutti di cosa si tratta. La normativa in essere esclude la possibilità che il segreto di Stato venga apposto per fatti eversivi dell'ordine costituzionale; quindi, sembrerebbe risolutiva. Affida al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di decidere di volta in volta se si tratta di un fatto eversivo dell'ordine costituzionale, oppure no.

 

Purtroppo, con questa normativa sono stati possibili abusi molto gravi. Questa è una normativa del 1977; con questa normativa, nel corso di importanti processi per strage, come ad esempio quello dell'Italicus, è stato apposto il segreto di Stato, è stato impedito ai giudici di indagare sugli esecutori e sui mandanti di quella strage. E in occasione di tanti altri processi, anche se non è stato utilizzato lo strumento del segreto di Stato, si è potuto verificare che responsabilità molto serie e molto gravi vi erano da parte di appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza.

 

Tutto questo impone una modifica dell'attuale normativa. Questa modifica è stata chiesta fin dal 1984 con una proposta di legge di iniziativa popolare da parte dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

 

Devo dire che trovo particolarmente grave l’atteggiamento del Governo e della maggioranza, poiché non è mai stato detto un "no" secco, chiaro, motivato. Si poteva anche, nel corso della discussione in Commissione, quando abbiamo audito i rappresentanti delle associazioni, dire in modo aperto, da parte del Governo e della maggioranza, le ragioni per le quali si era contro quella proposta, cioè quella di escludere esplicitamente, con un richiamo legislativo, i reati di strage dalla possibilità discrezionale del Presidente del Consiglio dei ministri di apporre il segreto di Stato, dunque la proposta di scriverlo.

 

Questo i rappresentanti del Governo e della maggioranza non l’hanno mai negato in linea di principio; anche in quest’Aula abbiamo sentito delle dichiarazioni di disponibilità, ma devo constatare invece (e me ne rammarico davvero tanto, devo esprimere una profonda contrarietà per questo atteggiamento) come alle dichiarazioni di disponibilità generiche poi non si siano fatti seguire atteggiamenti coerenti. Siamo di fronte ad un completo diniego di modifiche, di proposte emendative che francamente mi sembravano del tutto logiche e ragionevoli.

 

C’è un solo elemento di modificazione della disciplina del segreto di Stato rispetto alla normativa del 1977: la temporaneità. Il segreto di Stato non è più, come accadeva prima, indefinito nel tempo, ma ha una durata limitata: il vincolo del segreto cessa dopo quindici anni dalla sua apposizione. Ma questa modifica è del tutto insufficiente a restituire questa disciplina a un contesto che tenga conto delle istanze proposte, a escludere esplicitamente questi reati gravissimi dalla possibilità di apporvi il segreto di Stato e quindi dalla possibilità che si ripetano atti molto gravi di uso improprio di una facoltà che la legge affida al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Questa è la ragione per la quale da parte mia non può esservi un voto favorevole né un voto di astensione: sarà un voto contrario. So che vi sono altri colleghi che la pensano come me e che si esprimeranno di conseguenza.

 

Questa è una testimonianza del fatto che dopo venti anni questa maggioranza e questo Governo non sono riusciti a risolvere un problema che pure si era proposto di affrontare e vuole essere la dichiarazione che su un tema di questo genere noi non cesseremo di condurre una battaglia che non solo ci sembra giusta, ma anche doverosa per un Paese democratico. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com e del senatore Zavoli. Congratulazioni).

 

GIULIANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIULIANO (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge governativo giunto alla votazione assembleare interviene in maniera significativa, senza peraltro stravolgerla, sulla legge istitutiva dei Servizi per le informazioni e la sicurezza risalente ormai al lontanissimo, soprattutto da un punto di vista politico-istituzionale, anno 1977.

 

Le modifiche e le integrazioni che sono state apportate, certamente non di lieve momento, rispondono all'esigenza di disporre di una normativa più moderna, che consenta di affrontare in maniera sicuramente più adeguata, con mezzi e strumenti più idonei, più duttili e al tempo stesso sufficientemente individuati e opportunamente e chiaramente regolamentati, il tema fondamentale della sicurezza dello Stato.

 

Non era questo il momento per una riforma radicale del sistema, per il cui rodaggio erano indispensabili tempi meno bui di quelli che stiamo vivendo. Ed è questo un punto sul quale, così come su molti altri, vi è stata una sostanziale e significativa convergenza.

 

Su altri ancora, degni anch'essi di grande considerazione, non si è trovata invece la stessa convergenza, perché i relativi emendamenti si sono posti al di fuori della logica attuale, intesa a rafforzare le potenzialità del settore e la relativa efficacia, senza incidere sulle fondamenta del vigente sistema, in modo da evitare che, varata la riforma, la "macchina intelligence" del nostro Paese necessitasse di un lungo "collaudo"; il che, come è facilmente intuibile, appare incompatibile con l'odierno scenario della minaccia, interna ed internazionale.

 

Mi riferisco in particolare a quegli emendamenti che intendevano sostituire in toto norme cardine della legge n. 801 del 1977, ossia che delineavano diversi assetti di potere e deleghe e responsabiltà che avrebbero vanificato la stessa ratio del provvedimento in discussione, come ad esempio quelli che modificavano funzioni e competenze dei Servizi senza migliorarne l’operatività, finalità che invece può dirsi perseguita o perlomeno avviata, almeno dal punto di vista del coordinamento tra Servizi, con l’emendamento 6.0.100 del senatore Manfredi.

 

Il testo approvato in sede referente dalle Commissioni 1a e 4a del Senato contiene alcune modifiche, anche significative, rispetto all’originario articolato presentato dal Governo, soprattutto in relazione alla disciplina delle garanzie funzionali, che è forse la novità più consistente ed interessante.

 

Tali modifiche hanno tenuto conto in parte del parere espresso dalla Commissione giustizia oltre che della richiesta, avanzata a partire dal documento sulla riforma del Comitato parlamentare di controllo, di un comitato di saggi in funzione di garanzia nella procedura di autorizzazione delle attività di intelligence da "scriminare".

 

In particolare, l’articolo 4 prevede oggi un espresso controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’autorizzazione in relazione ai presupposti ivi previsti e sulla conformità ad essa delle condotte autorizzate, con la precisazione che la conferma posta in capo al Presidente del Consiglio nell’ambito del procedimento penale eventualmente avviatosi riguarda l’autorizzazione e non l’esistenza della causa di giustificazione, la cui configurazione resta prerogativa del giudice.

 

In più, è stato ampliato l'ambito di esclusione dell'operatività della scriminante, comprendendo una serie di reati di attentato (contro organi costituzionali, contro le assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino ed altri reati ancora).

 

Il testo varato in sede referente, in un clima contrassegnato da un dibattito sereno e soprattutto di alto profilo, porta anche l'istituzione di un Comitato di garanzia presso la Segreteria generale del CESIS, composto da tre magistrati a riposo, con il compito di coadiuvare, sul piano valutativo e tecnico-istruttorio, il Presidente del Consiglio nella funzione autorizzativa.

 

Il punto forse più qualificante, come si diceva, è dunque costituito dalla previsione di una disciplina ad hoc che consente agli appartenenti ai Servizi, secondo precisi limiti e particolari condizioni, di compiere attività riconducibili a condotte criminose se ed in quanto indispensabili per un'efficace azione di informazione e sicurezza.

 

La questione, in effetti, è "antica": la necessità di introdurre specifiche "garanzie funzionali" per il settore intelligence trova riferimenti fin dai lavori preparatori della legge n. 801 e conferme numerose e qualificate sia sul piano dottrinario che parlamentare.

 

Direi che si è fatto tesoro del dibattito scientifico di questi ultimi anni che ha individuato nella formulazione di una "scriminante" speciale la soluzione adeguata allo scopo, preso atto della ricorrenza di reati che possono definirsi "modali" o "professionali", in quanto tipici dell'attività del personale di un Servizio di sicurezza.

 

Così, ad esempio, fattispecie quali la violazione di domicilio, la falsificazione di documenti, il furto, nonché vari reati contro l'inviolabilità dei segreti, ovvero altre attività, spesso consentite dalla legge alla polizia giudiziaria in sede di indagine, se svolte dagli organismi informativi ai fini della sicurezza dello Stato risultavano sino ad oggi senza alcuna copertura normativa. Si pensi a talune attività di intrusione in organizzazioni criminali e di simulazione di reati, oggi consentite da alcune disposizioni di legge ad organi di polizia giudiziaria, ma non agli appartenenti ai Servizi (in tal senso voglio ricordare l’articolo 97 del Testo Unico n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti, l’articolo 12-quater della legge n. 356 del 1992 in tema di riciclaggio, l’articolo 14 della legge n. 269 del 1998 in materia di lotta ai reati sessuali ed infine, la previsione di attività "sotto copertura" presente nella recente normativa antiterrorismo).

 

Resta ancora assolutamente negata all'attività dei Servizi, è bene ricordarlo per qualche errata affermazione contraria che è stata fatta, la possibilità di effettuare intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di comunicazioni, così come attraverso il flusso di sistemi informatici o telematici. Eppure, anche questo è opportuno ricordare, tali modalità operative, connaturali all'azione di intelligence, sono in vario modo consentite nella gran parte degli ordinamenti europei ed occidentali.

 

Sul piano operativo è evidente che l'introduzione di tali garanzie assicura una maggiore effettività all'azione di intelligence attraverso metodi a volte indispensabili per raggiungere i dovuti risultati, per il cui utilizzo gli appartenenti ai Servizi rischiavano personalmente l'incriminazione in sede penale. La scelta di introdurre tale strumento normativo appare, pertanto, doverosa, salvo rinunciare - unitamente alla "parità d'armi" con le altre Nazioni - ad una incisiva attività di informazione e sicurezza.

 

In più, l'attuale assenza di "copertura" portava conseguenze negative, oltre che sulla potenzialità dell'azione di sicurezza, anche nel senso che, in mancanza di altri strumenti, si dilatava inevitabilmente l'uso dell'istituto del segreto di Stato quale unica forma protettiva presente nell'ordinamento per la sicurezza dello Stato.

 

Non a caso, l'ultima opposizione di un segreto di Stato attiene ad una vicenda - generatrice di conflitti di attribuzione promossi dall'Esecutivo nei confronti della magistratura e risolti in favore del primo dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 110 e 410 del 1998 e n. 487 del 2000) - in cui occorreva mantenere coperto proprio il modus operandi di una azione di intelligence.

 

Tutto ciò ha reso indispensabile l'opzione introdotta dal disegno di legge in esame che in sede referente è stata ulteriormente affinata nel senso del rispetto delle prerogative giurisdizionali e della accentuazione degli aspetti di garanzia nella procedura autorizzativa, con l'introduzione di un comitato di "saggi", proposto anche dalle opposizioni.

 

A fronte di tale complesso quadro ordinamentale - si tranquillizzino coloro che hanno espresso dubbi e riserve - la soluzione adottata nel disegno di legge - cioè l'istituto della causa di giustificazione -, anche alla luce degli insegnamenti dottrinali, non è in contrasto con i principi fondamentali del nostro sistema.

 

In tale assetto è stata distinta una fase autorizzativa che riguarda presupposti la cui presenza o meno deve essere vagliata da chi ha la massima responsabilità politica dell'azione di intelligence e che ne deve determinare l'indirizzo e le modalità, da un'altra, eventuale, di accertamento della corrispondenza o meno della fattispecie concreta ad ipotesi criminose in base alla legge, che, ovviamente, non può non appartenere alla giurisdizione.

 

In sintesi, la valutazione delle finalità di sicurezza non può che spettare all'Esecutivo, come per il segreto di Stato (articolo 202 codice di procedura penale): in presenza di tale priorità, l'azione viene autorizzata e sul piano degli effetti penali risulta integrare una causa di giustificazione speciale, la cui verifica rimane tuttavia prerogativa processuale.

 

Signor Presidente, so che lei sta per richiamarmi al rispetto dei tempi entro i quali io voglio assolutamente rimanere. Pertanto, chiedo l’autorizzazione a depositare la rimanente parte del mio intervento.

 

Mi consenta di concludere affermando con convinzione che il provvedimento che ci accingiamo a votare è uno strumento della cui necessità ed importanza è difficile dubitare. Mai come oggi il tema della sicurezza è stato così avvertito; oggi più che mai un sistema di intelligence efficiente è lo strumento più utile per combattere un terrorismo ed una criminalità che sono fonte di tanta inquietudine.

 

Questa legge, in attesa di una riforma strutturale, può considerarsi uno strumento indispensabile per soddisfare, in maniera efficace ma equilibrata, esigenze e necessità diventate assolutamente improrogabili.

 

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Salzano. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, la autorizzo senz’altro a consegnare l’integrazione del suo intervento.

 

Comunico che è stata presentata dai relatori la proposta di coordinamento C1, che è già stata distribuita.

 

La metto ai voti.

 

È approvata.

 

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, data l’importanza del provvedimento e anche la rilevanza delle contestazioni che noi muoviamo, chiediamo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1513, nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

 

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella votazione finale del disegno di legge non sono riuscito a far rilevare il mio voto.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

 

MAGNALBO' (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAGNALBO' (AN). Signor Presidente, segnalo che nella mia postazione la scheda non ha funzionato e che ho votato secondo i criteri che dovevano essere adottati.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

 

La seduta è tolta (ore 19,56).

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

 

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Tutela del segreto di Stato)

    1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

    «Art. 12. – 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.

    2. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

    3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

    4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

    Art. 12-bis. – 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’articolo 12, comma 2.

    2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

    3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall’estero.

    4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

    5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato.

    6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

    Art. 12-ter. – 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

    Art. 12-quater. – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica specificamente nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

    2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

    3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

    4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

    5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni.

    6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

    7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

    8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

 

 

EMENDAMENTI

 

6.1 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

 

6.2 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

        "Art. 12. - (Segreto di Stato). – 1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

        2.  Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente ai soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

        3.  Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

        4.  Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.

        5.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato.

        6.  Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale.

        7.  Con provvedimento motivato, il presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

        8.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 2, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.

        9.  Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

        10.  In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

        Art. 12-bis. - (Classifiche di segretezza). – 1.  Al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sono attribuite le classifiche di segretezza.

        2.  La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

        3.  Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

        4.  La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.

        5.  La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

        6.  La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

        7.  Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

        8.  La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

        9.  La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.

        10.  Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

        Art. 12-ter. - (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza). – 1.  L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di competenza del Presidente del consiglio dei ministri e di cui all’articolo 12-bis.

        2.  Competono all’UCSE:

            a)  gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

            b)  lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 12-bis, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

            c)  il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

            d)  la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

        3.  Il NOS ha la durata di sei anni.

        4.  Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 12-bis, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

        5.  Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

        6.  Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

        7.  Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

        8.  Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per quali esso è richiesto.

        9.  Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

        10.  Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE gli trasmette l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS."».

 

 

6.3 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1.  L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 204. - (Esclusione dal segreto). – 1.  Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

        2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".

        2.  Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        "2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.".

        3.  Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

                c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

                c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);

            b)  dopo la lettera d) è inserita la seguente:

                d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti).».

 

 

6.100 GUBERT

Respinto

Al comma 1, all’articolo 12, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «accordi internazionali», inserire le seguenti: «l’integrale rispetto dei diritti umani e del rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionali garantiti dalla Costituzione».

 

 

6.4 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, al comma 2, sopprimere le parole: «, gli interessi economici del paese».

 

 

6.101 GUBERT

Approvato

Al comma 1, all’articolo 12, ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «gli interessi economici del paese» con le seguenti: «gli interessi pubblici di rilievo strategico per l’economia del paese».

 

 

6.5 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini della sicurezza».

 

 

6.6 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «la conoscenza o».

 

 

6.7 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o la divulgazione».

 

 

6.8 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «atti o».

 

6.9 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o cose».

 

 

6.10 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola: «sole».

 

 

6.11 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3 sopprimere le parole «alle funzioni».

 

 

6.12 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «all’attività».

 

 

6.13 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o all’incarico».

 

 

6.14 BOCO, ZANCAN

 

 

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola «assoluta».

 

 

6.102 PALOMBO

Ritirato

Al comma 1, all’articolo 12 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

        «4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale».

 

 

6.103 GUBERT

Respinto

Al comma 1, all’articolo 12 ivi richiamato comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero fatti che ledano i diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti».

 

 

6.15 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso art. 12-bis, sopprimere il comma 1.

 

 

6.16 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere la parola «eventualmente».

 

 

6.17 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola «legittimamente».

 

 

6.18 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: «le notizie».

 

6.19 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «i documenti».

 

 

6.20 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «gli atti».

 

 

6.21 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «le attività».

 

 

6.22 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «o le altre cose».

 

 

6.23 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «degli ambiti e».

 

 

6.24 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e dei livelli».

 

 

 

6.25 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «in pericolo o».

 

 

6.26 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «immediato e».

 

 

6.27 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e diretto».

 

 

6.28 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 3, sopprimere le parole: «anche se acquisiti all’estero».

 

 

6.29 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sostituire la parola «quindici» con la seguente: «cinque».

 

 

6.104 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 12-bis, ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole «dislocazione delle strutture operative» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture e dei poli logistici».

 

6.30 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sopprimere le parole: «e, comunque ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni».

 

 

6.31 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 5, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «dieci».

 

 

6.105 GUBERT

Respinto

Al comma 1, all’articolo 12-bis, ivi richiamato comma 5, sopprimere le parole: «previa declassifica».

 

 

6.32 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

 

 

6.33 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 12-ter.

 

 

 

6.200 MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 204. - (Esclusione dal segreto). – 1.  Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice"».

 

 

6.201 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 12-ter, ivi richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «natura delle informazioni da proteggere» inserire le seguenti: «, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri, da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali,».

 

 

6.300 (già 6.0.3) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, sostituire l’articolo 12-quater, ivi richiamato, con il seguente:

        «Art. 12-quater. – 1.  Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.

        2.  L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

        3.  Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perchè un suo delegato possa assistere alle operazioni.

        4.  Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni.

        5.  Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.».

 

 

6.106 GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 12-quater, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

 

 

6.35 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 6.106

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 2.

 

 

6.36 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 3, sopprimere le parole «e sul posto».

 

 

6.37 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 4, sopprimere le parole: «informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri».

 

 

6.38 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 5.

 

 

6.40 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «o in copia».

 

 

6.41 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere ove ricorra la parola: «documento».

 

 

6.43 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola: «atto».

 

 

6.44 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «o cosa».

 

 

6.45 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «informazione e».

 

 

 

6.46 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «e sicurezza estero».

 

 

6.47 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola: «estero».

 

 

6.48 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale».

 

 

6.49 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

 

 

6.53 BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «assunte» con la seguente: «intraprese».

 

 

6.52 BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire le parole: «le necessarie iniziative» con le seguenti: «le iniziative del caso».

 

 

 

6.54 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «opportune».

 

 

6.55 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole da: «presso l’ente» fino alla fine del comma.

 

 

6.56 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «originatore» con la seguente: «emanante».

 

 

6.57 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 6.

 

 

6.58 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 6 sopprimere ove ricorra la parola «atti».

 

 

6.59 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 7.

 

6.60 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sostituire le parole «anche in deroga al» con le seguenti «fatto salvo il».

 

 

6.61 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sopprimere le parole da: «Ai medesimi fini» fino alla fine del comma.

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

 

6.0.2 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

        1.  Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziarie né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

        2.  In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

        3.  In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da una addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

        4.  I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

        5.  L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.».

 

 

6.0.4 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazione e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

        1.  Gli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.

        2.  L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

        3.  Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.».

 

 

6.0.5 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

        1.  Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

        2.  Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.».

 

 

6.0.10 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento delle notizie personali)

        1.  Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 10-bis e seguenti introdotti dalla presente legge.

        2.  Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

        3.  L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.».

 

 

6.0.11 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza)

        1.  Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

        2.  La pena è aumentata quando l’autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

 

 

6.0.12 (testo 2) BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

        1.  Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

        2.  Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS), è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

        3.  Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

 

 

6.0.13 VITALI

Respinto

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è inserito il seguente:

        "Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

            a)  ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

            b)  ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale."».

 

 

6.0.100 (testo 2) MANFREDI, PALOMBO

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

        1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.

        2. Il Segretario generale del Cesis, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza.

 

 

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 7.

Approvato con un emendamento

(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «3-bis. Se l’autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».

    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 202.

    1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

    1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

    3. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 202, comma 3-bis».

    4. Dopo il comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all’avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

 

 

EMENDAMENTI

 

7.1 BRUTTI MASSIMO, NIEDDU

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Art. 7. – L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

        2.  Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

        3.  Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

        4.  Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

        5.  L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.

        6.  Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto".

        2.  All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.".

        3.  Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articolo 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

        1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.

        1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.".

        4.  I commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.

        3.  Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice.".        

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.».

 

 

7.100 CIRAMI, GUBETTI

Respinto

Al comma 1, al capoverso 3-bis, anteporre le seguenti parole: «Nell’ipotesi di cui al comma 3».

 

 

7.2 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «in violazione» fino alla fine del capoverso.

 

 

7.101 IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «ha escluso l’esistenza della speciale causa di giustificazione» con le seguenti: «ha negato l’esistenza della autorizzazione».

 

 

7.102 CIRAMI, GUBETTI

Precluso

Al comma 2, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «della speciale causa di giustificazione» con le seguenti: «dell’autorizzazione di cui al citato articolo 10-bis».

 

 

 

7.3 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

 

 

7.5 BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «è sempre» con le seguenti: «non è».

 

 

ARTICOLI 8, 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 8.

Approvato

(Informazione della conferma dell’opposizione del segreto di Stato)

    1. All’articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell’articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

 

Art. 9.

Approvato

(Informazione dell’opposizione del segreto di Stato)

    1. All’articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».

 

Art. 10.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

 

C1 I Relatori

Approvata

1. Nella rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "Comitato interministeriale per" inserire le seguenti: "le informazioni e".

 

2. Nell'articolo 2-bis (inserito dall'emendamento 2.0.2 testo 2), all'articolo 3-bis ivi richiamato, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza".

3. Nell'articolo 3 (come sostituito dall'emendamento 3.2 testo 2):

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "Comitato interministeriale delle informazioni e della sicurezza" con le seguenti: "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: "ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6," sono inserite le seguenti: "né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Dalle predette disposizioni" con le seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo".

4. Nell'articolo 3-bis (inserito dall'emendamento 3.0.101), al capoverso 5-bis ivi richiamato:

a) nel primo periodo, sostituire le parole: "degli organismi" con le seguenti: "dei Servizi" e sopprimere le parole: "della legge n. 801 del 1977";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "Presidente del Consiglio" , inserire le seguenti: "dei ministri" e, dopo le parole: "Comitato parlamentare", inserire le seguenti: "di cui all'articolo 11".

5. Nell'articolo 4, al capoverso "art. 10-quinquies" ivi richiamato (come sostituito dall'emendamento 4.300), nel primo periodo, sostituire le parole: "agli organismi di informazione per la sicurezza" con le seguenti: "ai Servizi per le informazioni e la sicurezza " .

 


 

Allegato B

 

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Giuliano sui disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

 

 

In tal modo, come stato osservato da parte di un autorevole giurista, attualmente componente della Corte costituzionale, il giudice Flick, non si viola il principio costituzionale della doppia riserva, poiché "nella specie non si tratta semplicemente di consentire per legge la possibilità che l'autorità politica autorizzi un'intrusione nella sfera privata, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma di ipotizzare appunto, una causa di giustificazione - in vista del bilanciamento con il prevalente interesse costituzionale alla sicurezza dello Stato - per un fatto, il cui disvalore tipico di reato consiste fra l'altro, e proprio, nel mancato rispetto della riserva di giurisdizione".

 

Il controllo giudiziario, pertanto, riguarda la legalità della autorizzazione (rispetto delle condizioni di legge) e la coincidenza della condotta con quanto autorizzato, con la previsione, a tutela del potere giudiziario, del ricorso alla Corte costituzionale quale arbitro dei poteri (conflitto di attribuzioni). In più, il Presidente del Consiglio dei ministri è supportato nella delicata funzione autorizzativa da un organismo di garanzia.

 

Come per il segreto di Stato, in sede processuale è previsto l'interpello al Presidente del Consiglio per la conferma dell'esistenza di un atto (autorizzazione, in questo caso) la cui responsabilità risiede istituzionalmente in capo al Premier. Perciò, il Presidente del Consiglio non conferma l'esistenza della causa di giustificazione - prerogativa, appunto, giurisdizionale - ma, piuttosto, l'autorizzazione a tenere determinate condotte; a seguito della conferma, quindi, il giudice verifica la sussistenza del reato o meno, al fine di adottare il provvedimento di proscioglimento oppure procedere ordinariamente.

 

Così configurata, la fattispecie appare affine alle citate ipotesi discriminanti speciali previste dall'ordinamento, ad esempio, in tema di acquisto simulato di droga o in materia di riciclaggio (casi in cui l'autorizzazione spetta al Questore, al Comandate del Gruppo carabinieri, della Guardia di finanza ecc.), piuttosto che all'autorizzazione parlamentare di cui all'articolo 96 della Costituzione, ed in questa prospettiva, la disciplina delle garanzie funzionali si atteggia come "ordinaria", senza necessità di rango costituzionale.

 

Non si è ricorso, infine e pertanto, alla individuazione di una "causa di non punibilità" piuttosto che di una "causa di giustificazione", poiché solo quest'ultima è soluzione tecnicamente appropriata.

 

E' il caso di rammentare, al riguardo, che, a differenza della causa di non punibilità, l'istituto della causa di giustificazione esclude la responsabilità civile per danno da reato, liberando, in tal senso, l'agente dei Servizi che ha agito secondo autorizzazione: per tal motivo, l'articolato prevede espressamente che è fatto salvo in ogni caso - anche, cioè, se la condotta non è antigiuridica attesa l'esimente - il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati (articolo 10-sexies, comma 5) che, appunto, non può gravare sull'agente, ma, evidentemente, sull'amministrazione dello Stato.

 

Altro momento che merita attenzione è la riscrittura dell'articolo 11 della legge n. 801/77 concernente il Comitato parlamentare di controllo, di cui sono stati rafforzati i poteri conoscitivi, preoccupandosi di offrire strumenti per meglio assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dall'Organo in questione.

 

Anche in questo caso, la novella è stata articolata nel senso di non modificare l'assetto attuale (composizione, nomina), ma in direzione di un concreto potenziamento della funzione. Per questo sono stati ritenuti estranei a tale logica quegli emendamenti intesi a modificare il numero dei parlamentari senza, peraltro, apporti decisivi per il miglioramento dell'istituto.

 

Una particolare attenzione merita la novellata disciplina, anche processuale, del segreto di Stato, volta a meglio garantire le ragioni di sicurezza nell'ambito degli atti processuali.

 

Il nodo cruciale della materia, però, pare utile segnalarlo, seppure in sintesi, attiene ad un'evidente contraddizione tra quanto previsto dall'articolo 204 c.p.p. e la relativa disposizione attuativa (articolo 66 disp. att. c.p.p.). È questo il punto sul quale è opportuno, in altro momento, accentrare l'attenzione per giungere ad una chiara definizione dei confini e quindi ad un sistema più organico.

 

Ed infatti, seguendo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 86/77) per cui "mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale", il legislatore ha formulato una disciplina dei limiti all'opponibilità del segreto di Stato, prima nella legge n. 801/77 (articolo 12) e, poi, nel codice di procedura penale (articolo 204), che esclude dall'ambito operativo del segreto quei fatti, quelle notizie ecc. che concernono reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.

 

Più specificamente, in caso di opposizione spetterà al giudice - prima dell'azione penale, al g.i.p. - definire la natura del reato per cui si procede ed eventualmente rigettare l'eccezione di segretezza con provvedimento da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui è attribuita la tutela del segreto di Stato (articolo 11. n. 801 cit).

 

Fin qui e al di là della esigenza di un ampliamento delle fattispecie "impermeabili" al segreto, la disciplina dei limiti appare pienamente informata al rispetto dei valori costituzionali; in altri termini, se il segreto di Stato trova la sua finalità e giustificazione costituzionale nel valore prioritario della sicurezza democratica, l'istituto non può avere applicazione quando essa andrebbe a smentire le stesse ragioni del segreto; pertanto quando si procede per l'accertamento di reati che hanno recato pericolo alla sicurezza della Repubblica, il segreto cede il passo alla necessità di piena verifica giudiziaria di siffatte condotte criminose.

 

Come dire, in presenza di reati eversivi, la logica del bilanciamento vuole che la questione si sposti nella completa disponibilità del giudice, il quale valuta la pertinenza di talune notizie o documenti al tema di prova e, se esse sono concernenti al fatto in giudizio, l'eventuale opposizione del segreto non ha effetti sull'acquisizione e successivo utilizzo delle prove.

 

La comunicazione dovuta al Capo dell'Esecutivo, risponde, così, all'esigenza di consentire il rimedio del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel caso in cui il Premier ritenga la scelta della giurisdizione invasiva rispetto alle proprie prerogative.

 

Tale limite è apparso talmente evidente che la sua espressa previsione normativa è sembrata, ad autorevole dottrina, assumere un valore esclusivamente politico, atteso che il sistema lo esplicitava di per sé.

 

Eppure, a distanza di alcuni mesi, al codice sono seguite le relative norme di attuazione che nel disposto dell'articolo 66 sembrano avere letteralmente capovolto quanto previsto dall'articolo 204 c.p.p. riconducendo il procedimento incidentale in parola nella discrezionalità del Presidente del Consiglio anche nelle ipotesi in cui si procede per reati eversivi, e, cosa difficilmente giustificabile da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, affidando al Capo del Governo una valutazione giurisdizionale quale sembrerebbe, appunto, quella inerente alla pertinenza probatoria di una notizia, di un documento ecc. rispetto al fatto-reato per cui si procede: l'articolo 66 prevede che a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto ex articolo 204 c.p.p., "il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede".

 

Al riguardo, sembra appena il caso di ribadire con la migliore dottrina che "è affare giurisdizionale stabilire se una prova venga utile e quale nomen delicti convenga al fatto"

 

In più, la disposizione attuativa esclude dall'ambito applicativo del limite imposto dall'articolo 204 il segreto sugli informatori di cui all'articolo 203, il che sembra ancora più "strano" se si considera che tale segreto resta nella disponibilità degli agenti di polizia giudiziaria e degli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza, senza, cioè, alcun controllo politico ed istituzionale, quale la conferma prevista, invece, per il segreto di Stato da parte della massima Autorità di Governo: il segreto sulle fonti, dunque, potrebbe essere opposto anche in relazione a reati eversivi ai sensi dell'articolo 66 comma 1.

 

Tutto questo esprime, a dir poco, un quadro disomogeneo che, seppure evidenziato dalla più autorevole dottrina, non è stato ancora posto all'attenzione del legislatore, nemmeno negli emendamenti che intendevano ampliare, in modo garantista, i limiti al segreto.

 

Da qui, la necessità di segnalare la grande opportunità di rivedere il contenuto normativo dell'articolo 66 disp. att. c.p.p., alla luce del corretto prospettarsi del contemperamento fra i valori di giustizia e di sicurezza.

 

In tal senso, la norma in esame potrebbe essere "riscritta" in linea con le giuste attribuzioni dei poteri in gioco, prevedendo, cioè, la possibilità per il Presidente del Consiglio, in caso di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato in sede processuale, di sollevare conflitto innanzi Corte costituzionale, piuttosto che esporlo all'ingerenza in prerogative tipiche della funzione giurisdizionale.

 

Il principio insomma ritorna, come peraltro è stato rilevato in tema di sussistenza della speciale causa di giustificazione nel parere espresso dalla Commissione giustizia: se al Capo del Governo spetta senz'altro la valutazione sui mezzi idonei a tutelare la sicurezza della Repubblica, va d'altro canto escluso che lo stesso possa operare un sindacato - previsto, per quanto è dato dedurre dall'articolo 66 - sulle scelte giurisdizionali relative alla configurazione dei reati ed al procedimento probatorio.

 

Altro e, per ragioni di tempo , ultimo contenuto qualificante da segnalare è quello dell'articolo 10-nonies, che, oltre a richiamare opportunamente l'applicazione di misure già previste dall'ordinamento (articoli 472 e 473 e.p.p.), consistenti nella procedura "a porte chiuse" per ragioni di sicurezza nazionale - eppure, spesso negata nella prassi giudiziaria - estende, in buona sostanza, le cautele previste per i collaboratori di giustizia ex articolo 147-bis disp. att. c.p.p., ai dipendenti dei Servizi, rendendo applicabile a questi l'esame in collegamento audiovisivo con le stesse modalità, ove possibile, previste nella disciplina attuativa del processo penale.

 

Si tratta, dunque, di un sensibile passo in avanti nella protezione degli appartenenti al settore chiamati a partecipare ad atti processuali; situazione che evidentemente, può mettere in pericolo la persona e far venir meno la riservatezza che deve necessariamente connotare l'immagine e l'identità degli agenti, soprattutto se impegnati in attività operative.

 

Ciò detto, parrebbe utile estendere le medesime misure di cautela anche alle fonti informative di cui all'articolo 203 c.p.p., fermo restando la facoltà, ivi prevista in capo agli appartenenti agli Organismi informativi, di non svelare l'identità delle stesse, ove anche l'applicazione delle descritte cautele non venga ritenuta idonea, nel caso concreto, per la tutela della fonte.

 

Il punto, si rammenta, è che la disciplina processuale relativa alle fonti dei Servizi - ma anche della Polizia - rende utilizzabili ai fini del processo (come prove testimoniali o come elementi di prova in sede di indagine) le informazioni assunte per tal via solo se l'informatore venga ascoltato personalmente attraverso un atto del procedimento penale. Circostanza che può comportare rischi notevoli per la stessa fonte e l'inevitabile perdita della essenziale copertura: perciò, in molti casi, per non "bruciare" la fonte considerata utile all'attività informativa e di sicurezza, i Servizi si avvalgono della facoltà di opporre il segreto sulla identità delle stesse ai sensi del citato articolo 203.

 

Tuttavia, l'esercizio della suddetta facoltà può comportare un pregiudizio per l'attività di accertamento delle responsabilità penali e, comunque, un riflesso negativo per il settore nell'opinione pubblica, specialmente se il diniego viene posto in processi penali di rilevante clamore (v. "caso Alpi").

 

Per queste ragioni, ferma restando - si è detto - la facoltà di non rivelare la fonte, rendere applicabili, con opportune innovazioni, le suddette cautele anche nei confronti degli informatori potrebbe ampliare le ipotesi in cui l'acquisizione diretta delle dichiarazioni si renda praticabile, fornendo così ai Servizi uno strumento in più per giungere ad un bilanciamento fra le esigenze dell'attività di intelligence e quelle di giustizia.

 

Sen. GIULIANO