Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - A.C. 445 e abb. - Lavori parlamentari nella XIV legislatura - Iter al Senato: esame in sede referente e consultiva | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 76 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 24/11/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Servizi
di informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato
(A.C. 445 e abb.)
Lavori parlamentari nella XIV legislatura
Iter al Senato: esame in sede referente e consultiva
(A.S. 1513 e abb.)
n. 76/1
Parte prima
24 novembre 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0161a1.doc
I N D I C E
§ A.S. 233, (sen. Cossiga), Nuovo ordinamento dei serivizi di informazione e sicurezza
§ A.S. 1604, (sen. Lavagnini), Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
Esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 4a Difesa
§ Pareri resi alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
- 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 233
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Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
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Onorevoli Senatori. – Ritengo utile ripresentare in questa legislatura il disegno di legge da me presentato nelle passate legislature, (atti Senato n. 1661 della XI legislatura, n. 345 della XII legislatura e n. 4277 della XIII legislatura) recante proposte di nuovo ordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza.
Sussistono, infatti, le ragioni che allora mi indussero a presentare quella ipotesi legislativa, poiché si deve constatare non solo che il bisogno di chiarezza e di squilibrio nella gestione dei nostri apparati di intelligence è divenuto ancora più cogente e urgente, ma soprattutto che va data una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di una puntuale imputazione delle responsabilità nella direzione e nella gestione – politica e tecnica – dei servizi informativi.
Riproduco quindi, quasi integralmente, la relazione che accompagnava l’originario disegno di legge.
«1. Di fronte alla grave crisi che da anni ha travagliato i nostri sistemi di informazione e di sicurezza e lo stesso apparato della difesa nazionale, e di fronte alla stessa crisi di identità che ancora travaglia il nostro paese pur sul piano dei rapporti internazionali, e dopo il venire meno per esso dei forti riferimenti quali l’occidentalismo, la NATO e la CEE, ritengo ancor più opportuno ripresentare un disegno di legge per la radicale riforma dell’ordinamento del «sistema di informazione e sicurezza dello Stato», disegno di legge che, nelle sue linee essenziali, riproduce quelli da me già presentati nelle scorse legislature.
E ciò anche perchè non è da attendersi una forte, seria, completa iniziativa politica del Governo in materia.
2. Tre ordini di motivi stavano e stanno tuttora alla base della inderogabile esigenza di rinnovare del tutto il nostro «sistema di informazione e di sicurezza»:
a) i mutamenti «epocali» degli anni 1989, 1990 e 1991, che con la «caduta» del comunismo internazionale, lo scioglimento del Patto di Varsavia, la dissoluzione dell’URSS, la trasformazione in senso democratico degli Stati del cosiddetto «sistema degli Stati del socialismo reale», e la nascita, dalle ceneri dell’«impero comunista sovietico», di nuovi Stati, sovrani, indipendenti, ad ordinamento democratico, in uno con la sconfitta o l’evoluzione in senso democratico-occidentale dei partiti che costituivano lo snodo e il collegamento politico-ideologico e potenzialmente operativo (e soprattutto del partito e della potenza «leader»: il PCUS e l’URSS) tra i paesi comunisti ed il «Fronte interno» comunista rappresentato, nei paesi non comunisti, dai partiti comunisti (anche se con l’eccezione del Partito comunista italiano di Enrico Berlinguer), hanno radicalmente cambiato, anche per i mutamenti intervenuti nei rapporti tra Stati e all’interno stesso degli Stati, la natura e la «qualità» del fabbisogno informativo e del «fabbisogno di sicurezza» del nostro paese, nel declinare di vecchi targets informativi e delle vecchie «minacce» (spionaggio, sovversione e «infiltrazione» a motivazione ideologica, terrorismo internazionale anche a scopi strategici di destabilizzazione) e nel sorgerne di nuove (fondamentalismo islamico, proliferazione nucleare illegale);
b) il conseguente mutamento degli equilibri politico-istituzionali interni, con decisi e irreversibili passi verso la «riunificazione morale» del paese e la riconquista di una «identità nazionale unitaria», come effetti del dissolversi della confrontazione politico-ideologica e anche potenzialmente militare tra i «due paesi», – in cui il nostro era chiuso – nonchè delle due legittimità politiche e delle due lealtà patriottiche;
c) la decadenza del «sistema» informativo e di sicurezza vigente in parte per la sua insufficienza strutturale, in parte per la sua delegittimazione morale, in parte per insufficienza di motivazioni e di obiettivi e per la mancanza di una autonoma politica nazionale di difesa e di sicurezza.
3. Il confronto Est-Ovest era caratterizzato dalla certezza e dalla esistenza di regole permanenti. Erano ben conosciute e tenute sotto controllo le minacce alla sicurezza dell’Occidente di natura prevalentemente militare, superato il periodo in cui avevamo corso il rischio e anche il pericolo della «sovversione interna». In quel teatro il ruolo essenziale dei servizi era quello di dare il preavviso di un attacco. La garanzia militare americana, indispensabile per l’Europa ed il Giappone, frenava la competizione economica e politica sia tra essi, sia tra i medesimi e gli USA. Il Terzo Mondo era influenzato dal confronto Est-Ovest; poteva «ricattarli» minacciando di schierarsi ora a favore dell’uno ora a favore dell’altro, determinando quindi un peso internazionale superiore alle sue forze, valutate in termini relativi. Viveva insomma «sul conto» del confronto bipolare.
4. L’«elegante semplicità» del mondo bipolare è fortunatamente o «sfortunatamente» ora scomparsa. All’ordine di Yalta – che ha assicurato per cinquant’anni la grande pace a prezzo di piccole guerre e della libertà dei popoli dell’Est – è subentrato il «disordine democratico» dell’indipendenza delle Nazioni. Il cosiddetto «nuovo ordine mondiale» è forse già naufragato prima ancora di entrare in funzione: è (o era o fu?) basato su un progetto largamente utopico di tipo rooseveltiano di grande alleanza (duopolio imperiale) tra Washington e Mosca. La disgregazione interna ha trasformato la Russia da «fattore di ordine» in un «rischio di instabilità». Nell’Est europeo si è creato un «vuoto di potenza» in cui domina l’incertezza e l’instabilità. Gli Stati europei stanno cercando di crearsi zone di influenza, anche per contrastare altre possibili nuove egemonie. L’unificazione tedesca ha radicalmente modificato gli equilibri in Europa (anche se gli europei fanno finta di non accorgersene) frenandone decisamente, almeno di fatto, il processo di integrazione, che potrà secondo molti, su un piano di realismo, riattivarsi solo con l’accettazione di una leadership, almeno economico-comunitaria, tedesca. Il Terzo Mondo conta sempre di meno: nessuno chiede più a un paese non allineato di allinearsi! E poi, allinearsi con chi?
All’improbabilità di una grande guerra in Europa si è sostituita la «terribile probabilità» di tante piccole guerre! Il mondo sta divenendo multipolare, ma in modo disordinato; la competizione economica e tecnologica si è accresciuta; la sicurezza e l’insicurezza sono divenute globali. La strategia non domina più la politica. La «storia» può dirsi essere ricominciata. L’Alleanza atlantica, con la perdita del nemico, ha visto diminuire la sua coesione. Gli USA non sono diventati isolazionisti; Tuttavia i loro interessi non sono più prevalentemente eurocentrici, ma si bilanciano tra l’Europa, le Americhe (NAFTA-North America free trade Association) e l’area del Pacifico, dove l’Est asiatico sta conoscendo un’enorme espansione economica. In sostanza, il mondo è divenuto più complesso, più incerto, più imprevedibile, più conflittuale in tutti i settori. Il «governo mondiale» dell’ONU si sta rivelando una tremenda utopia ed il suo esercizio inesperto, velleitario ed incerto semina lutti e morte.
5. L’Italia ha perso le rendite di posizione che possedeva durante la guerra fredda: l’«affitto» delle basi, l’allineamento filoamericano nell’Alleanza, nell’Europa e nel Mediterraneo. Non può agire con l’impunità e la «occasionalità» di prima, nell’ambito delle grandi scelte – quella atlantica e quella europea – fatte alla fine degli anni ’40. Essa non può più limitarsi a essere una «consumatrice di sicurezza», e di sicurezza prodotta da altri. Deve diventare necessariamente una «produttrice di sicurezza», almeno in parte. Deve definire il suo ruolo e i suoi interessi specifici, per non essere emarginata nella nuova organizzazione del mondo e nella nuova divisione internazionale della produzione. L’attrazione per l’Est da un lato e la «bomba» demografica e islamica del Sud dall’altro lato, hanno diminuito l’interesse dell’Europa e della NATO per il Mediterraneo; l’Italia quindi è più esposta e può contare di meno sui suoi alleati tradizionali per proteggere e per realizzare i suoi interessi e, confrontata a scelte decisive, fra le dimensioni globale, marittima e continentale della sua politica estera, non sembra in grado e con la capacità di scegliere. La politica estera sta ridiventando centrale nel dibattito politico interno, come lo era stata alla fine degli anni ’40, per quella atlantica e per quella europea. Non è più in gioco la nostra appartenenza all’Occidente, ma il modo con cui stare in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo. Lo si vede nella nostra fatale incertezza rispetto alla politica da seguire nei Balcani, dove «altri» hanno l’egemonia. La situazione potrà ancor più aggravarsi soprattutto in caso di contrasti fra i paesi europei e gli Stati Uniti.
A fianco dei pericoli, o per meglio dire delle complicazioni prima evidenziate, la scomparsa del mondo bipolare offre all’Italia anche delle opportunità. È caduto il «muro» interno; è scomparsa la contrapposizione fra la politica interna basata sul «consociativismo» e quella estera fondata sulla semplice omologazione dell’Italia nell’Occidente «anticomunista»; si è aperta la possibilità di nuovi rapporti con l’Est europeo e l’ex URSS. L’Italia ha quindi vinto anche essa la «guerra fredda», anche se non se ne è ancora accorta! Se vorrà accogliere l’opportunità offerta da tale partecipazione alla vittoria, i costi della politica estera e della sicurezza dovranno necessariamente aumentare. Un dibattito al riguardo diventa essenziale, quindi, per creare il consenso necessario tra le forze politiche e l’opinione pubblica. Solo così potremo influire sulle alleanze multilaterali di cui facciamo parte e che non costituiscono un fine in sè, ma soltanto uno strumento per meglio realizzare i nostri interessi nazionali di sicurezza e di prosperità, e la nostra visione del mondo e del sistema internazionale, se pur in una cornice di operante solidarietà.
6. L’incertezza e l’imprevedibilità delle situazioni da un lato, e l’autonomia di decisione nazionale dall’altro, impongono l’esistenza di strumenti adeguati. Essi sono di natura sia istituzionale (pianificazione a lungo termine della politica estera e delle forze, capacità di gestione delle crisi, eccetera), sia informativa (intelligence), sia di difesa militare di sicurezza (security), sia «operativa» (militare, economica, finanziaria, scientifica, eccetera).
Quanto maggiore è l’incertezza, tanto più è necessaria la disponibilità di un’intelligence e di una security efficienti. Per decidere occorre infatti conoscere, comprendere, prevedere e quindi provvedere. Tutti gli altri Stati europei lo hanno compreso: essi stanno infatti ristrutturando e potenziando i loro Servizi di intelligence and security: dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Federazione russa ai nuovi Stati democratici dell’ex Est europeo. I Servizi di informazione e sicurezza sono essenziali per l’autonomia di ogni Stato e quindi per la sua indipendenza e il suo livello di democrazia reale (se manca una intelligence nazionale, mancano i presupposti per far sì che le scelte fatte siano veramente autonome e non eteroreferenziali o eterodirette). L’informazione è forza; e forza è la securitv anche in termini di politica nazionale. Tutti gli Stati ne sono gelosi custodi. Con una opportuna «manipolazione» o «influenza» si possono ottenere risultati politici notevoli, modificando le posizioni e quindi le decisioni anche degli alleati. È per questo che i Servizi di intelligence, a differenza di quelli di security, non sono stati mai integrati o solo coordinati, neppure in ambito NATO nè in ambito CEE. Nessuna organizzazione internazionale ne dispone. Ne dispongono solo gli Stati, perchè i Servizi costituiscono una componente indispensabile per rendere effettiva e operante la sovranità.
7. I fabbisogni di intelligence sono profondamente mutati rispetto al mondo bipolare. Poichè la competizione è diventata globale, anche l’intelligence (e in particolare la security intelligence) deve divenirlo, estendendosi al campo politico, economico, scientifico, finanziario e così via. Nel periodo del confronto bipolare era prevalentemente militare o «anti-collaborazionista». Ora non è più così. Si è estesa ai fenomeni migratori, alla grande criminalità organizzata, al terrorismo, alla droga, alla competizione geo-economica che ha sostituito fra i Paesi industrializzati quella geo-strategica, cioè militare. Costituisce una cornice sia informativa che di sicurezza degli interventi all’estero, come è avvenuto recentemente in Somalia, dove il fallimento, anche italiano, anzi specialmente italiano, è stato totale.
L’intelligence non può fondarsi solo su «fonti aperte», che sono sempre controllate e sottoposte a censura e manipolazione, anche a fini di «intossicazione» soprattutto in caso di competizione. Occorre penetrare nelle informazioni politiche e diplomatiche, industriali, economiche e finanziarie, commerciali e tecnologiche altrui, specie quelle riservate, e proteggere gelosamente le proprie. L’apparizione degli etno-nazionalismi ha esteso enormemente il campo dell’intelligence strategica, estendendola dalle scienze umane all’antropologia, dalla economia alla sociologia, dalla storia alla geo-politica.
Un altro aspetto fondamentale che contraddistingue i «sistemi d’intelligence» attuali rispetto a quelli del passato, è rappresentato dalla enorme «compressione dei tempi». Se non si riescono a prevedere tempestivamente le situazioni di crisi (ogni crisi è sempre sia un pericolo che una opportunità!), prevale il pericolo e non si possono sfruttare le opportunità. Si viene travolti dal ritmo degli eventi senza potere influire sulla loro evoluzione. Con i rapidi cambiamenti del contesto internazionale, sia tecnologico che politico non sono più affidabili previsioni a lungo termine. Occorrono capacità di intelligence in tempo reale molto più specializzate di quelle del passato, per poter e saper cogliere le interdipendenze fra i vari aspetti e fonderle in valutazioni globali, da aggiornare in continuazione come base fattuale di decisioni razionali.
Non è possibile basarsi solo su «fonti aperte», nè sulla pur necessaria integrazione nei servizi di intelligence governativa di scienziati, imprenditori, economisti, geografi, e così via. Specie in situazioni conflittuali, qualsiasi Governo mantiene «coperti» gli aspetti cruciali delle proprie decisioni, se non altro per evitare le vulnerabilità derivanti semplicemente dalla sola diffusione di informazioni riservate, che sono poi quelle più rilevanti, e dalla fornitura delle relative chiavi di lettura.
Parimenti ogni Governo necessita, ad esempio, per la lotta alla criminalità organizzata o negli interventi nei conflitti etnici, di operazioni covert, che solo i Servizi di informazione e di sicurezza possono fare. Esse non sono delegabili ai normali organismi diplomatici o di polizia. Infatti, pur essendo «legittime» (ma in questo spazio legittimità non sempre coincide con legalità, nè tantomeno con correttezza!), poichè decise dai Governi secondo procedure ben definite ed entro limiti ben precisi e derivanti da stati di necessità, sono operazioni sostanzialmente «illegali» dal punto di vista del diritto internazionale di pace, da quello dei diritti interni dei Paesi in cui si compiono e anche del Paese da cui vengono compiuti. Devono essere quindi affidate a organismi del tutto particolari, che non abbiano il dovere di riferire all’autorità giudiziaria, come avviene per le forze di polizia, o delle cui azioni i Governi possano, se necessario, negare ogni responsabilità.
8. Come sono cambiati i targets, cioè gli obiettivi dell’intelligence così sono cambiati i targets della security e cioè le minacce da fronteggiare. Essi erano per i Paesi dell’Alleanza atlantica: la minaccia militare ed anche quella politica dell’Est.
Tra le minacce, occorre ricordarlo, vi erano il comunismo internazionale, le organizzazioni pubbliche comuniste, e quelle cripto o para-comuniste, sorrette in alcuni Paesi dalla frantumazione del concetto di «Patria», dalla bipolarità della legittimazione e della lealtà, anche patriottica. Sarebbe bene che i partiti e gli uomini di governo democratico che hanno sostenuto questa politica e l’hanno attuata lo ammettessero.
Nel rapporto per la riforma del Servizio di sicurezza britannico (MI5) è sicuramente riconosciuto che l’organizzazione comunista e para-comunista nel Regno Unito, fossero i Governi conservatori o laburisti, e le organizzazioni comuniste britanniche hanno costituito per quarant’anni uno degli obiettivi principali dell’attività del Servizio! E ciò sotto il profilo di un «affiancamento» all’intelligence sovietica, non tanto nella raccolta di informazioni quanto nell’attività di «influenza». Questo spiega anche l’immagine che ai movimenti comunisti fu portata dalle military security o altre forme di ingerenze militari nell’Alleanza atlantica, per la possibilità che in caso di invasione sovietica dell’Europa, così come era successo in Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e specialmente Cecoslovacchia, i vari partiti «comunisti» ed operai fornissero «legittimazione» all’ingerenza sovietica anche mediante – come è accaduto – l’assunzione del potere interno.
9. In questo quadro si comprendono essere «specularmente» legittimi ed illegittimi alcuni fatti: come ad esempio il finanziamento della Democrazia cristiana da parte della CIA e del Partito comunista italiano dal PCUS tramite il KGB; Stay-Behind e le organizzazioni di protezione collegate con il KGB, Radio-Praga con il «movimento di Monfalcone» e così via. Ma tutto questo è ormai finito.
10. Altre minacce sono: la grande criminalità organizzata, vero pericolo per la legalità interna ed internazionale e per una ordinata vita finanziaria, e quindi il traffico internazionale di droga; il traffico di armi e la proliferazione nucleare clandestina, il fondamentalismo islamico, eccetera.
11. La redazione di quel mio disegno di legge nella XI legislatura era stata sollecitata anche da un’affrettata iniziativa del Governo, che aveva prodotto un disegno di legge inadeguato, sommario e incompleto, con cui si era voluto, appunto, rispondere nella forma positiva di una controproposta, radicalmente differente.
12. Si ricorda brevemente che nella XI legislatura, nella sede delle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª del Senato, si procedette ad un approfondito esame e dei disegni di legge ora richiamati e di altre iniziative parlamentari riguardanti la stessa materia. Si giunse così in sede di comitato ristretto alla elaborazione di un testo unificato con il quale, pur non aderendo puntualmente alle proposte contenute nel disegno di legge da me presentato, venne peraltro respinta l’impostazione di fondo del disegno di legge governativo.
Tale testo unificato venne poi proposto dalle Commissioni riunite all’Assemblea del Senato che lo approvò in data 12 gennaio 1994.
In quella circostanza il Governo, nel prendere atto, alla luce dell’imminente scioglimento delle Camere, della impossibilità di concludere l’iter del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento, manifestava l’intenzione di fare proprio il testo approvato dall’Aula del Senato con la emanazione di un decreto-legge, che poi invece non venne adottato.
Per chiarezza di esposizione ritengo utile ricordare quali furono i rilievi da me mossi al disegno di legge governativo:
a) la confusione assoluta sul piano delle attribuzioni e delle responsabilità delle autorità politico-costituzionali e amministrative: l’intreccio di competenze tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Direttore della cosiddetta Agenzia e i Capi dei cosiddetti Servizi esterno e interno, era totale. E la confusione, pericolosa sempre, è pericolosissima in un campo nel quale, configurandosi in realtà una distinzione effettiva tra legalità e legittimità, la principale garanzia democratica è data dalla chiara e individuata responsabilità politica e amministrativa;
b) era stato adottato un modello ibrido di organizzazione, in cui i difetti del sistema «monistico» si sommavano con quelli di un sistema «binario» imperfetto, senza combinarne i pregi;
c) esaminando gli ordinamenti dei Paesi democratici, compresi quelli che, venuto meno in essi il regime comunista sovietico, si sono dati, anche in questo campo, nuovi ordinamenti, la riforma proposta sembrava aver preso quale modello, in base a documentazione facilmente acquisibile, la famigerata STASI della ex DDR! Tutti gli Stati democratici infatti adottano un sistema fondamentalmente «binario», con due servizi principali, le cui competenze sono determinate secondo un criterio prevalentemente territoriale («interno» ed «estero»), integrato anche da quello «funzionale» per lo più: «difensivo» e «offensivo». Il sistema binario è spesso contemperato da un particolare riguardo alla specificità della informazione militare e della raccolta radioelettronica dell’informazione (Signals Intelligence - SIGINT ed Electronic Intelligence ELINT): di tutto ciò non si teneva assolutamente conto nel disegno di legge del Governo;
d) considerato che l’attività dei Servizi di informazione non è una «attività convenzionale» o di polizia, si poneva e si pone il problema di realizzare rispetto ad alcune forme necessarie di essa (intercettazioni, perquisizioni, intrusioni) forme di garanzia giudiziaria e politica: di tale argomento non si trattava;
e) sul piano del personale, non si traeva alcuna esperienza dalle pratiche negative dell’assunzione per comando e dalla pratica dell’«entra-esci», con gravi e lesivi effetti da un punto di vista delle carriere. In tutti i Paesi quella della «gente» del Servizio informativo o del Servizio contro-informativo è una sofisticata professione, che richiede qualità culturali e tratti psicologici specifici e che è incompatibile con quella forma di «dilettantismo carrieristico» cui ancora il disegno di legge del Governo si conformava;
f) nel disegno di legge del Governo, si riscontrava poi una grossa approssimazione nell’uso dei termini che sono ormai internazionalmente «standardizzati», e che è ancora oggi causa di confusione e può essere anche motivo di scarsa intellegibilità nei rapporti internazionali.
13. Premessa questa sommaria ricostruzione del lavoro parlamentare della scorsa legislatura, occorre brevemente osservare che il problema della disponibilità da parte dello Stato di adeguate fonti di conoscenza e di mezzi di difesa è essenziale non solo per le politiche di difesa nazionale e di tutela della sicurezza interna, ma altresì per l’elaborazione e l’attuazione della politica globale del Governo, specie nei confronti dell’estero o in relazione a «situazioni estere». Fatti come quello dell’agenzia di Atlanta della Banca nazionale del lavoro forse si sarebbero evitati, o si sarebbero potuti tempestivamente accelerare o se ne sarebbero forse limitati gli effetti, se si fosse disposto di Servizi (ad esempio con l’adozione di un’adeguata politica della sicurezza e dell’informazione e con l’assegnazione di mezzi e personale idoneo al pur volenteroso SISMI) posti nelle condizioni di poter operare secondo le esigenze di uno Stato moderno per la tutela della totalità dei suoi interessi nazionali, compresi quelli economici, finanziari e scientifici.
E le critiche potrebbero ulteriormente svilupparsi.
14. La disciplina che con il presente disegno di legge si propone e l’ordinamento dei Servizi che si prospetta non hanno invero alcun carattere di originalità.
Si tratta infatti della trasposizione, certo con qualche adattamento, ma talvolta quasi con una traduzione letterale, di testi normativi essenzialmente francesi, britannici, russi e americani, dei modelli di Paesi alleati e amici.
Il modello cui si fa riferimento è quello comune, sia pure con significative distinzioni, a Francia, Germania, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Federazione russa.
Per maggiore puntualità, si precisa anzi che i modelli assunti quasi testualmente sono fondamentalmente due: quello britannico, con una contaminazione con il modello degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, e il modello francese, con gli adattamenti appropriati all’ordinamento istituzionale italiano.
Si presenta un solo disegno di legge che si ispira al modello francese; sono altresì previste opportune varianti per dare invece preferenza al modello britannico-americano.
15. Serve una breve introduzione sui princìpi fondamentali di un nuovo ordinamento. I Servizi segreti sono efficienti solo se sono segreti. Questo limita la possibilità di controllo in dettaglio sul loro operato. Deve esistere un rapporto fiduciario fra i responsabili politici e i vertici dei Servizi. Il controllo non può prioritariamente che essere interno.
Perché poi i Servizi servano veramente, occorre che vengano utilizzati effettivamente ai fini della assunzione di decisioni del Governo nelle scelte fondamentali e dei singoli Ministri nei settori di rispettiva pertinenza. Deve esistere un organismo unitario, nonostante la pluralità, specificità e indipendenza dei singoli Servizi che raccolga i fabbisogni di intelligence dei vari utilizzatori, che fonda le notizie settoriali e che possieda una «cultura» sufficiente per comprenderne il significato. In sostanza, è un organismo di pianificazione, di diffusione e di utilizzazione intrasettoriale dell’attività di intelligence e di sicurezza. Esso va necessariamente collocato, quindi, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. È su esso che va prioritariamente esercitato il controllo parlamentare.
16. L’ordinamento dei Servizi informativi e di sicurezza è diverso nei vari Stati a seconda dell’ordinamento istituzionale e del ruolo internazionale di ciascuno.
I principali schemi organizzativi adottati sono i seguenti:
a) ripartizione dei Servizi per settori verticali o per materia: Servizio politico-economico, Servizio militare, Servizio di sicurezza interna (compreso o no il controspionaggio «difesa») e talvolta Servizio di informazioni tecniche (TECHINT), cioè elettronico (ELINT e SIGINT) e di ricognizione satellitare (IMINT);
b) ripartizione dei Servizi per fasce orizzontali: Servizio esterno e Servizio interno;
c) unitarietà dei Servizi (come erano il SIM e il SIFAR); è un modello organizzativo che si tende ad abbandonare, data la difficoltà di contemperare la collocazione in un solo Ministero e la flessibilità di utilizzazione da parte di tutti gli utenti.
Tutti i sistemi presentano propri vantaggi e svantaggi. Tutti possiedono comunque degli organismi che consentano il raccordo diretto con le istituzioni più direttamente interessate (Presidenza del Consiglio, Esteri, Interno e Difesa).
17. Esaminando il caso italiano, anche in relazione alla particolare cultura istituzionale e alle peculiari caratteristiche del nostro Paese, nonchè i presumibili fabbisogni qualitativi e quantitativi di intellingence, appare logico:
a) rinunciare a un Servizio unico ma prevedere solo una unitarietà della pianificazione e della gestione della intelligence a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) prevedere un Servizio esterno (nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri con dipendenza funzionale dal Ministero della difesa come in Francia, con una netta separazione fra l’attività militare e quella di intelligence); un Servizio interno, nell’ambito del Ministero dell’interno e responsabile anche del controspionaggio; un Servizio militare, nell’ambito del Ministero della difesa, con un controspionaggio militare interno;
c) ripartire i mezzi tecnici (ELINT e IMINT) fra il Servizio interno e il Servizio militare (che opererebbe anche a favore del Servizio esterno).
18. Il Servizio militare (sulla base della già operata fusione dei Servizi informativi di forze armate - SIOS a livello di Stato maggiore Difesa ed accentramento di mezzi SIGINT, ELINT e IMINT) dovrà dare maggiore spazio del passato alle discipline soft (scienze umane) specie in relazione ad interventi nei conflitti etnici. Il Servizio interno dovrà essere ristrutturato completamente, anche a seguito del caso SISDE, della costituzione della DIA e della maggiore internalizzazione dei Servizi di intelligence delle varie Forze di polizia. Dovrà disporre di maggiori competenze nel settore del controllo finanziario (non solo «denaro sporco», ma anche investimenti esteri specie in settori tecnologici chiave) e dei controlli anti-proliferazione nucleare, chimica, eccetera. Il Servizio interno va comunque mantenuto ben distinto dagli organi investigativi di polizia.
Il Servizio esterno dovrà comprendere delle reti gravitanti nelle aree di maggiore interesse geopolitico e geoeconomico dell’Italia. Particolare importanza dovrà essere data alle competenze nei settori economico e finanziario. Si tratta di reclutare personale con professionalità specifiche diminuendo l’enfasi sinora data sugli aspetti militari.
19. Per conferire efficienza ai Servizi italiani, ampiamente «criminalizzati» per motivi ideologici durante la guerra fredda, ricorrenti alle ben conosciute tecniche della «teoria del complotto», o per reali scandali tipo Sisde-gate, occorre per prima cosa però un recupero della cultura operativa dello Stato, incentrata sulla definizione di dettaglio e sul dibattito democratico sugli interessi nazionali. Esso è ora reso possibile dalla fine del conflitto ideologico interno, anche se è ancora contrastato dalla permanenza di un certo «ecumenismo», «missionarismo» e «terzomondismo» di maniera, che evitano la considerazione dei problemi concreti, per dibattere accademicamente sui «massimi sistemi».
Occorre in secondo luogo rivederne le strutture e soprattutto raccordarli alle esigenze dell’«utenza» sia generale, a livello di Governo, sia specializzata, per i singoli ministeri.
Occorre, in ultimo luogo, reclutare personale specializzato nei nuovi settori dell’intelligence soprattutto in campo economico, finanziario e tecnologico.
Occorre in ultimo – ma questo è il settore fondamentale – ridare ai Servizi legittimità, opponendosi fermamente ad ogni loro ingiustificata «criminalizzazione». I responsabili politici devono proteggerne la specificità e pretenderne insieme l’efficienza, esercitando un controllo illuminato, che costituisce presupposto ineludibile per un’efficace riforma e potenziamento di una branca sempre più fondamentale per una reale autonomia nazionale.
20. Ecco nel dettaglio i criteri della riforma proposta sul piano delle responsabilità politiche:
a) è configurata una responsabilità, e una correlativa attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, di competenze sovra-ordinate ed eminentemente di indirizzo, sovrintendenza, coordinamento e controllo;
b) l’attribuzione di responsabilità politiche di alta direzione ai ministri competenti in via generale nelle materie cui l’informazione e la sicurezza sono più collegate: il Ministro dell’interno, responsabile della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro della difesa (in alcuni Paesi, infatti, l’autorità politica competente per l’«informazione» è prevalentemente quella competente in materia di difesa: ad esempio in Francia);
c) a livello di organo di coordinamento, alla sovraordinazione gerarchica e funzionale di una unitaria ed unica autorità amministrativo-burocratica, si è preferito – anche ad evitare anomale concentrazioni di potere – un coordinamento dei risultati delle attività: e cioè l’istituzione non di un «Grande Fratello» o di un «Grande Orecchio», ma quella di un esperto o meglio di un gruppo di esperti che, coordinando l’intelligence prodotta dai Servizi attraverso la raccolta di informazioni «non altrimenti ottenibili» e la raccolta di informazioni in modo convenzionale (informazioni di fonte diplomatica, informazioni di enti o soggetti che operano in campo economico, finanziario, scientifico, eccetera, esame delle pubblicazioni scientifiche, politiche, economiche: cosiddetta «informazione aperta»), produca una intelligence globale e completa, necessaria ed utile per la formulazione e l’attuazione delle varie «politiche» del Governo: politica della difesa nazionale, politica della sicurezza interna, politica scientifica, economica, finanziaria, e industriale, eccetera;
d) il modello proposto è fondamentalmente quello binario, con l’adozione prevalentemente del criterio territoriale «estero-interno»: l’unico che possa evitare o almeno limitare i conflitti, ma integrato secondo il modello americano e tedesco con quello funzionale («informazione» o «attività offensiva» e «contro informazione», o «attività difensiva»).
21. Si prevede così un Servizio che svolga all’estero tutti i compiti di intelligence e di counter-intelligence, e un Servizio che svolga all’interno tutti i compiti di counter-intelligence e in generale di tutela della sicurezza interna (contro-sovversione, antiterrorismo, antisabotaggio): al Servizio «esterno» vengono attribuiti anche compiti di intelligence, relativi a «situazioni estere» pur all’interno del territorio, anche se in modo coordinato con l’attività del Servizio interno.
Il modello «binario» è stato temperato – come negli Stati Uniti d’America, nella Federazione russa e in Germania – con l’istituzione di un Servizio militare, costituito mediante la fusione già operata dei Servizi informativi di Forza armata (SIOS) nel RIS dello Stato maggiore della Difesa.
22. Un’attività di grande rilevanza – e il cui esercizio è stato oggetto di vaste critiche e di profonda diffidenza – è quella della cosiddetta «tutela passiva del segreto», e cioè dell’insieme di disposizioni, di misure e di procedure, relative a persone e cose, predisposte alla tutela del segreto di Stato, nonché all’insieme degli uffici, centrali e periferici, istituiti a tal fine e che costituiscono la cosiddetta «Organizzazione nazionale per la sicurezza», istituita e funzionante da anni nel nostro Paese, anche in attuazione di accordi internazionali (Alleanza atlantica, NATO, CEE, UEO, Cooperazione bilaterale Italia-USA, eccetera); e ciò in conformità alla distinzione tra tutela del «segreto nazionale», di cui lo Stato ha la disponibilità e tutela del «segreto comunitario» di cui lo Stato italiano non ha, da solo, la disponibilità.
23. È questo il momento di dare come in Francia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, una più chiara, certa ed elevata base legale a questa organizzazione e a questa attività.
Vi è ormai la possibilità e la opportunità di ampliare, con tutta tranquillità, l’ambito del controllo, in ispecie parlamentare, su attività che, necessarie allo Stato ma ad alto grado di rischio, richiedono appunto un appropriato controllo anche per poter essere «più garantite» nel loro svolgimento.
24. Nel disegno di legge si sono poste anche le basi per un ordinamento più chiaro dei Servizi di intellingence della Guardia di finanza e dei Servizi di sicurezza interna delle Forze armate e in generale di polizia militare. Non si dimentichi infatti che la prima deviazione dei Servizi, e cioè la concentrazione nel SIFAR anche delle funzioni di controspionaggio politico e di tutela della sicurezza interna e praticamente cioè della polizia politica, avvennero con inavvertite modifiche delle «Istruzioni di polizia militare»!
Per quanto riguarda la «Organizzazione nazionale di sicurezza», e cioè la «tutela passiva del segreto», sia «nazionale» che «comunitario», si sono riportati (largamente a memoria) i principi e le norme fondamentali di carattere interno, che hanno disciplinato fino ad ora la materia, anche in documenti eccessivamente «classificati»!
25. Articoli 1 e 2 (Pianificazione del «fabbisogno informativo e di sicurezza. Pianificazione operativa generale»).
a) Nel processo «informativo di sicurezza», un momento importante è quello costituito dalla individuazione del «fabbisogno nazionale» dell’informazione e della sicurezza, dalla concreta individuazione degli obiettivi da raggiungere e dalla pianificazione «politica-operativa» corrispondente. Sono questi i compiti che devono essere affrontati in uno Stato democratico da autorità politiche responsabili, anche se con il consiglio tecnico di organi amministrativi, diplomatici, militari, di polizia, eccetera.
Per questo l’impianto e la sovrintendenza della politica di informazione e sicurezza non può che far capo al Presidente del Consiglio dei ministri che per l’esercizio delle sue attribuzioni dovrà poter contare su una specifica e adeguata struttura, cioè il Segretariato generale;
b) l’istituzione di un organo collegiale politico, quale è il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza, è conforme alla struttura eminentemente collegiale del nostro sistema di governo e alle esigenze di una specifica collaborazione a livello di ministri nell’elaborazione e pianificazione delle politiche di informazione e sicurezza. Questo tipo di struttura politico-istituzionale è opportuna e necessaria per l’attuazione del necessario «cartello» e per l’utilizzazione dei risultati dell’attività informativa e di sicurezza.
26. Articoli 3 e 4 (Organo di supporto dell’autorità politica centrale e di coordinamento).
Gli articoli 3 e 4 disciplinano l’ordinamento e le attribuzioni del Segretariato generale e dei Comitati esecutivi.
Nel «processo» informativo e di sicurezza, è importante il coordinamento delle attività, che a mio avviso è più realistico e più «responsabilizzato» che non il coordinamento, di carattere giuridico, degli organi operativi, e che deve riguardare in modo proprio la raccolta delle informazioni e l’esercizio delle attività.
I Servizi di informazione sono «ordinati» all’acquisizione prevalentemente di informazioni «non altrimenti ottenibili», cioè all’«informazione coperta»; ma un’informazione globale, qual è quella di cui il Governo necessita, deve essere la combinazione della «informazione coperta» e della «informazione aperta»; la prima si acquisisce da fonti «occulte», la seconda da fonti «aperte» tra le più varie: dalla stampa periodica e dalle pubblicazioni scientifiche alle notizie raccolte da istituzioni pubbliche (il Ministero degli affari esteri, l’ICE, il Ministero dell’industria) o anche da soggetti privati nazionali, quali industrie, banche, organismi scientifici, eccetera).
L’istituzione di due distinti Comitati esecutivi, uno per l’informazione e l’altro per la sicurezza, adottati nel progetto ad imitazione degli ordinamenti esteri, risponde alla diversa natura degli obiettivi della «politica d’informazione» e della «politica di sicurezza», e alla diversa natura e alle conseguenti differenti modalità delle attività ad esse ordinate. Diversa è infatti l’acquisizione di informazioni all’estero e diversa l’attività di contenimento della «minaccia» all’interno, cui debbono collaborare, ad esempio, tutte le Forze di polizia.
Spetterà al Segretariato generale «collegare» i risultati dell’attività dei due Comitati, da mantenere ben distinte e separate tra «attività di informazione e di sicurezza» e «attività di polizia».
27. Articoli 5, 8 e 20 (Costituzione dei Servizi).
Il progetto si conforma al modello binario contemperato. Si prevede infatti la costituzione di due Servizi «generali» e di un Servizio specializzato di carattere militare.
Per la divisione dei compiti, si è fatto proprio il criterio più semplice e ormai universalmente adottato: quello territoriale, che a ben vedere risponde anche, e quasi combacia, con quello funzionale («offensivo» o intelligence, e «difensivo» o counter-intelligence). La letteratura al riguardo dimostra che i compiti «informativi» (e anche «controinformativi», all’estero, e quelli «controinformativi» e di «tutela della sicurezza all’interno» richiedono modalità operative, tecniche e mezzi, nonchè preparazione, e si potrebbe dire anche background culturale e profilo psicologico dei rispettivi agenti, profondamente diversi.
Un alto funzionario dei «Servizi speciali» alleati richiamò una volta la mia attenzione sul fatto che lo spionaggio richiede doti particolari quali la fantasia, la capacità di recitare e di improvvisare, nonchè particolari doti fisiche, mentre il controspionaggio richiede, soprattutto, metodicità, pazienza e capacità di osservazione e analisi.
A imitazione dell’ordinamento francese, e in parte americano, si è ritenuto di affidare al Servizio esterno anche i compiti «informativi» all’interno, cioè la raccolta non convenzionale di informazioni non altrimenti ottenibili, relative a situazioni estere nell’ambito dei confini nazionali, per il carattere unitario della «politica informativa» e dei metodi, dei mezzi e delle «regole» per la relativa attività di ricerca.
Inoltre, come è già stabilito negli USA, nel Regno Unito, nella Federazione russa e ora anche in Francia, si ritiene necessario e opportuno integrare il sistema dei due Servizi generali con un Servizio specializzato, quello militare, per le particolari esigenze del Ministero della difesa, sia quelle proprie del Ministro da un lato che dello Stato maggiore e della Direzione nazionale degli armamenti dall’altro.
28. Articoli 6, 8 e 9 (Ordinamento dei Servizi).
Gli articoli dettano norme largamente simili tra loro, relative all’ordinamento e all’organizzazione dei Servizi.
La configurazione dei due Servizi principali a competenza generale quali «agenzie governative autonome» è prefigurata per garantire a essi le specialità ordinamentali e organizzative loro necessarie, anche sul piano formale, per l’espletamento delle loro attribuzioni e per sottolineare che essi non sono «organizzazioni settoriali», ma soddisfano esigenze dell’intero Governo nell’elaborazione e nell’attuazione delle sue «politiche».
Si sono previste norme più specifiche di quelle oggi in vigore per la collaborazione tra i Servizi, ma sempre secondo le direttive e sotto la responsabilità dell’autorità politica.
29. Articolo 11 (Attribuzioni dei Servizi).
I Servizi non sono servizi di polizia giudiziaria, nè ai loro agenti sono conferite le attribuzioni di agenti o ufficiali di polizia generale.
La distinzione netta tra «Servizi di intelligence» e «Servizi di security» da un lato e Servizi di polizia, detta speciale o «politica» dall’altro, ormai comune alla più parte degli ordinamenti esteri, corrisponde a una profonda differenza di obiettivi, modalità di azione e regole, nonchè «cultura» tra le due categorie di amministrazioni dello Stato.
Infatti, gli obiettivi dei Servizi consistono essenzialmente, sul piano sia esterno che interno, nel «conoscere», in particolare, ciò che non è «normalmente» conoscibile e cioè che è coperto da segreto o viene svolto ed attuato in forma occulta, e quindi nel «contrastare» e «neutralizzare» le minacce alla sicurezza nazionale, specialmente quando non le si possa, o non sia opportuno, «contrastare» e «neutralizzare» con i mezzi ordinari di polizia o giudiziari. Inoltre – e si ripete qui quanto sopra già detto – vi sono informazioni da acquisire che, per aver caratteri di normalità «giuridica», non sarebbe opportuno, e forse neanche lecito, far acquisire ai Servizi di polizia e in particolare a quelli di polizia giudiziaria: ad esempio informazioni circa la penetrazione estera nel campo finanziario nazionale o nella proprietà o controllo dei mezzi di informazione. Attività ed iniziative che, se pur giuridicamente lecite, all’interno dell’Europa (pensiamo al principio della libera circolazione dei capitali, al diritto di «stabilimento», eccetera) potrebbero costituire una «minaccia» all’autonomia della vita politica, economica e finanziaria della comunità. L’ambito insomma degli interessi dello Stato da tutelare a mezzo dell’attività dei Servizi non corrisponde esattamente con la sfera degli interessi dello Stato «giuridicamente proteggibili».
Da ciò deriva una profonda differenza tra i tipi di attività svolta dalle due categorie di enti, in ordine anche al loro carattere di attività «aperte» o di attività «coperte». E anche un diverso rapporto, in ordine alle loro attività, tra i princìpi di legittimità e di legalità, ove prevalente è quello di «legittimità dei fini» nel campo dell’attività dei Servizi, mentre non solo prevalente ma esclusivo è, specie in uno Stato di diritto, il «principio di legalità» nei confronti di quello di «legittimità» nell’attività di polizia e ancor più nell’attività giudiziaria.
Diversi gli obiettivi, diversi i metodi, diversi i mezzi, diverse le «regole» quindi tra attività dei «Servizi di informazione e sicurezza» e attività dei «Servizi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria». E diversa è la «cultura» che è dietro all’attività delle differenti amministrazioni nell’esercizio della polizia giudiziaria: sono i fatti configurati dalla legge come reati, e le responsabilità penali dei singoli, che devono costituire oggetto esclusivo dell’azione nella prevenzione di essi o, se commessi, nella ricerca di prove, secondo le regole del «giusto procedimento secondo il diritto» senza spazio per «ipotesi» e teoremi.
Nell’attività dei Servizi di informazione e sicurezza invece più ampia e legittima è l’elaborazione di «teoremi» e di «scenari», cosa invece che oltre che «ultronea», si è rivelata assai perniciosa in molti casi di attività della polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria, ove non induttivamente da fatti si è arrivati a «giudizi», ma ai giudizi si è arrivati deduttivamente dai «teoremi», ricercando solo dopo i fatti, e quelli più opportuni a dare una dimensione di «realtà» all’«ipotesi» prescelta, in nome spesso di una aprioristica scelta o di un giudizio meta-giuridico, o «storico» o «politico», dei valori da tutelare o realizzare.
Naturalmente necessaria è, ed infatti qui si prevede, la collaborazione tra Servizi, polizia e autorità giudiziaria, ma senza «contaminazioni» che snaturino i Servizi o che «inquinino» l’attività di giustizia.
Nel disegno di legge si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità del conferimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza agli agenti dei Servizi, sia al fine di una loro «copertura», sia per ridurre i casi in cui si debba agire «non convenzionalmente» in un rapporto esterno il più possibile sottoposto al principio di legalità, sia per attribuire ai Servizi la competenza ed i poteri per l’autotutela «legale» della loro organizzazione, delle loro infrastrutture e del loro personale.
30. Articoli 12 e 14 (Attribuzioni particolari dei Servizi. Controlli sulle loro attività).
a) Le norme contenute in questi articoli hanno per scopo di garantire il massimo di legalità alle operazioni dei Servizi, tenendo pur sempre conto delle diversità che intercorrono tra le attività dei Servizi di informazione e quelle dei Servizi di controinformazione e, in generale, di tutela della sicurezza interna dello Stato, all’interno del territorio di esso.
b) Non si può infatti ipotizzare un’attività di un Servizio di sicurezza che, al fine della raccolta di informazioni, non compia intercettazioni, ispezioni, perquisizioni, e non acquisisca, in modo tale che l’obiettivo non venga a saperlo, l’informazione e la documentazione «di interesse».
Queste operazioni non possono necessariamente essere assoggettate al regime giuridico comune, equiparandole cioè alle analoghe operazioni proprie dei Servizi di polizia giudiziaria: e ciò, sia perchè non vi è coincidenza tra le due sfere di interessi da tutelare, di cui molti «non giuridicamente tutelabili», sia per la garanzia di particolare riservatezza da cui le operazioni dei Servizi devono essere assistite.
c) Nel precedente ordinamento, pur dandosi per scontato che il Servizio di sicurezza interno (SISDE), per l’espletamento dei suoi compiti, dovesse svolgere attività di intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e postali o di intercettazione ambientale, anche mediante intrusione occulta e non autorizzata in ambiti privati (altrimenti non si spiegherebbe l’esistenza stessa di un Servizio di sicurezza!) si preferì adottare, con generale tacito consenso, la soluzione legislativa del «silenzio», e cioè della «illegalità che non si dovesse far scoprire», piuttosto che la formula assai meno ipocrita delle attività occulte, ma autorizzate e non punibili, sottoposte però al massimo di garanzie politiche, ed anche giuridiche, conformemente ai princìpi della Costituzione.
d) La necessità di contemperare le esigenze proprie di un Servizio di sicurezza, e in particolare la necessità di predisporre un sistema di garanzie da cui far assistere gli operatori, nonchè l’esigenza di tutelare comunque i cittadini, sono state espressamente previste in alcuni ordinamenti esteri (ad esempio USA e Regno Unito), e sono state realizzate attraverso un sistema di autorizzazione responsabilizzato, di controllo ad altissimo livello politico e di autorizzazioni e convalide (diversamente da altri Paesi ove a queste operazioni si è voluto mantenere invece il carattere di operazioni di fatto «garantite» dal regime di clandestinità nel quale vengono realizzate) e anche nei confronti della giurisdizione penale, attraverso il carattere non obbligatorio dell’esercizio dell’azione penale o della possibilità di porre autoritativamente termine ad un procedimento giudiziario (in Inghilterra con il writ of nolle prosequi).
Nel Regno Unito, pur vigendo il sistema della discrezionalità dell’azione penale ed essendo attribuito all’Esecutivo addirittura il potere di ordinare nell’interesse dello Stato l’interruzione e l’archiviazione di qualunque procedimento giudiziario, sia civile che penale, con il già sopra citato writ of nolle prosequi, è stato previsto un forte regime di «garanzia politica», rendendo le operazioni di acquisizione delle informazioni effettuabili solo con l’autorizzazione del Ministro dell’interno, o in altri casi dal Segretario di Stato di Sua Maestà che ne risponde al Parlamento (i giudici non hanno competenza in materia), e soggette a gravame da parte di autorità politico-amministrative indipendenti (Commissioner e Tribunal).
e) A tal fine per le operazioni del Servizio interno si propone il seguente «regime di garanzie», il quale prevede:
1) che le operazioni debbano essere approvate dal Ministro dell’interno, che ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato parlamentare e, in fase finale, al Parlamento;
2) che le operazioni siano autorizzate, conformemente al dettato della Costituzione, dall’autorità giudiziaria. Si ricorda che sono state considerate costituzionalmente legittime non solo le intercettazioni a fini di polizia giudiziaria, ma anche, sempre con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le cosiddette «intercettazioni» preventive, a fini cioè di sola acquisizione di informazioni nell’ambito della polizia di sicurezza, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione dei reati. Naturalmente le informazioni così acquisite non potranno mai, ancorchè le operazioni siano autorizzate dall’autorità giudiziaria, esser fatte valere in un procedimento giudiziario.
f) I fatti recentemente venuti alla luce consigliano che a particolari controlli e garanzie siano sottoposte altresì quelle «operazioni» strumentali, di contenuto o con aspetti economici e finanziari, che i Servizi possono essere talvolta tenuti a effettuare per il miglior espletamento dei loro compiti, ma in cui più delicato si presenta il problema della legalità o almeno della correttezza amministrativa (creazione di società di copertura, gestione di imprese, eccetera).
g) Per motivi intuibili, e la cui illustrazione non sarebbe qui nè necessaria nè opportuna, non è possibile adottare una disciplina giuridico-formale, e quindi «esterna», per le attività informative estere, relative cioè a situazioni estere e quindi di carattere «offensivo», o da svolgere fuori dal territorio nazionale o anche all’interno di esso.
Poichè (ad essere limitativi!) le operazioni «estere» di intelligence e di counter intelligence e soprattutto le eventuali attività di supporto ad esse potrebbero essere in contrasto con il diritto internazionale e con le leggi del paese in cui dette attività vengono realizzate, ma anche del nostro paese (questa è la realtà, il resto è finzione: gli agenti informativi dello Stato «rubano» i segreti altrui, anche sul nostro territorio se necessario, violando anche la legge) è necessario che se ne preveda la punibilità, in un giusto bilanciamento di interessi, solo su richiesta del Governo.
31. Articolo 15 (Servizi operativi di polizia).
Potendo l’attività del «Servizio interno» necessitare del ricorso a operazioni di polizia, data la natura altamente specialistica di questo campo operativo e l’esigenza di realizzare il carattere unitario e porre base all’attività da svolgere, si ritiene opportuno concentrare le competenze di polizia, sia di sicurezza che giudiziaria, in un unico organismo interforze, a imitazione di quanto previsto nell’ordinamento britannico ove la «polizia dei Servizi segreti» è prevalentemente e quasi esclusivamente svolta dallo Special Branch della Metropolitan Police, polizia che dipende direttamente dal Ministero dell’interno, con il concorso delle Special Branches delle altre polizie locali.
32. Articoli 16 e 17 (Logistica).
In detti articoli si dettano «disposizioni d’uso», sulla collaborazione operativa, logistica e amministrativa tra i Servizi e le amministrazioni pubbliche.
33. Articolo 18 (Personale dei Servizi).
L’esperienza maturata, con esiti decisamente e largamente negativi in questi anni, porta alla scelta preferenziale di un modello di organizzazione del personale che, come nei paesi esteri, preveda l’utilizzazione quasi esclusiva da parte dei Servizi di personale proprio, assunto dall’esterno o anche da altre amministrazioni pubbliche, ma con la cessazione contestuale dell’appartenenza ad esse.
A questa scelta induce:
a) il requisito di professionalità specifica, ormai richiesto per prestare la propria attività nei Servizi, data la peculiarità e la «sofisticatezza» dei compiti assegnati e dei mezzi e del modo per svolgerli;
b) la «pericolosità», «culturale» e di abitudine operativa, nel caso si ritorni a operare negli organismi di polizia o peggio nelle Forze armate dopo aver lavorato nei Servizi. Solo a leggere qualche relazione o rapporto, perfino in materia di lotta alla criminalità organizzata sul piano giudiziario, si può identificare la «mano» di chi li ha redatti: operatori di polizia, che ragionano sui fatti, e vecchi «operatori dei Servizi» che «ragionano» (quando non «fantasticano») sui «teoremi», cosa incompatibile con il «giusto processo secondo il diritto»;
c) l’uso strumentale che delle qualifiche organiche nei Servizi, del sistema autonomo di avanzamento e della pratica dell’«entra-ed-esci», si è fatto a fini di carriera nelle amministrazioni di provenienza, con disastrose conseguenze sul morale del personale ordinario.
34. Articolo 19 (Norme finanziarie).
Si propone un possibile modello di amministrazione e contabilità che tenga presente come, rispetto all’attività dei Servizi, la garanzia del controllo politico e di quello interno, non possa che essere preferibile a quella dei normali controlli giuridico-contabili, sia per il carattere necessariamente e largamente discrezionale proprio di questo tipo di amministrazione, sia per le esigenze imprescindibili di riservatezza.
35. Articolo 23 (Servizio informazioni della Guardia di finanza).
Si ritiene opportuno dare una base legislativa e regolamentare generale «certa» a questa importante branca della Guardia di finanza che con tanta riservatezza, correttezza e successo ha sempre operato.
36. Articolo 24 (Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).
Egualmente si ritiene opportuno dare analoga base di certezza giuridico-formale ai Servizi interni dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, a motivo della loro particolare collocazione ordinativa, della loro necessaria autonomia e degli specialissimi compiti loro affidati.
37. Articolo 25 (Organizzazione nazionale per la sicurezza).
Della proposta disciplina dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e di alcuni suoi tipici istituti (Autorità nazionale per la sicurezza, Uffici centrali per la sicurezza (UCSI), uffici e segreterie speciali, «nulla osta di sicurezza» per persone e imprese) si è già detto nella parte generale della presente relazione.
Occorre tenere presente che si tratta di una complessa organizzazione, che è stata costituita e funziona ormai da decenni, sulla base di normative interne anche in applicazione di accordi internazionali di carattere segreto o riservato e di doveri e obblighi che da essi derivano, anche sul piano interno, allo Stato italiano.
38. Articolo 26 (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza).
Allo scopo di assicurare un controllo politico-amministrativo, indipendente ed esterno, sull’attività dei Servizi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei cittadini e alla gestione contabile e amministrativa dei Servizi stessi, si prevede la istituzione di una Commissione presidenziale, la cui composizione e le cui attribuzioni sono ricalcate dai consimili istituti del Commissioner e del Tribunal, istituiti con la recente moderna ed esemplare legge britannica sul Servizio di sicurezza.
39. Articolo 27 (Comitato parlamentare per i Servizi).
Si sono ampliate le competenze del Comitato parlamentare per i Servizi e a tal fine si è previsto l’allargamento della sua composizione.
40. Articolo 29 (Soppressione dei Servizio informazioni operazioni e sicurezza di Forza armata (SIOS). Disciplina della polizia militare).
Con la costituzione della Direzione generale per le informazioni militari e la contemporanea soppressione dei SIOS, si rendono necessarie:
a) la riorganizzazione del Servizio di polizia militare;
b) le opportune modifiche agli ordinamenti degli Stati maggiori di Forza armata.
Ma a tutto ciò sembra opportuno provvedere con regolamento, nell’ambito dei princìpi generali previsti.
41. Articolo 30 (Regolamento di attuazione).
L’esigenza di adottare una chiara e precisa disciplina in una materia così complessa e delicata non si può soddisfare interamente con lo strumento della legge, anche per assicurarsi quella possibilità di adattamento flessibile che troverebbe un ostacolo nella «pesantezza» del procedimento legislativo. Per questo, oltre ai vari regolamenti particolari, si è previsto un regolamento generale di attuazione, da emanare previo parere del Comitato parlamentare.
42. Articoli 5, 8 e 20 (Descrizione dei compiti e esplicazione terminologica. Definizioni).
a) la terminologia in materia di attività speciali non è univoca, anche se oramai ha raggiunto un buon grado di standardizzazione;
b) in relazione ai compiti difensivi dei Servizi si è ritenuto di usare la dizione «compiti di controspionaggio e in generale di controinformazione», perchè l’attività di controspionaggio in senso stretto non copre tutto il ventaglio di minacce e operazioni occulte;
c) le attività offensive proprie dei Servizi stranieri comprendono infatti:
1) lo spionaggio, cioè il procacciamento di informazioni (notizie, documenti, materiali, eccetera) coperte da segreto o comunque non divulgate o divulgabili;
2) la disinformazione, cioè la propalazione di informazioni false, scandalistiche, sensazionali a fini «devianti»;
3) l’«intossicazione», cioè la fornitura di false notizie «confidenziali»;
4) l’«influenza» o «collaboratività», cioè la collocazione di agenti in posizioni delicate al fine di influenzare in senso utile ai propri interessi il processo decisionale degli organi degli altri Stati o delle organizzazioni internazionali o di altri soggetti che svolgano attività di interesse degli altri Stati;
5) l’«ingerenza», cioè l’acquisizione di posizioni di influenza e di potere o l’intervento «occulto» nella vita politica, sociale, civile ed economica, mediante infiltrazione di elementi idonei, sovvenzioni in denaro e materiali, eccetera. Si leggano le confessioni di un alto agente del Komitet Gosudarstvennoj Bezopasuosti (KGB), in Italia sull’attività svolta da lui e dal suo Servizio al momento dell’attuazione della decisione del dispiegamento degli aerei «Cruises» nella base di Comiso, contenute in una brillante intervista concessa al settimanale «Famiglia Cristiana»;
d) queste «attività offensive» sono contrastate da attività difensive che non possono definirsi di «controspionaggio», ma che in realtà rientrano nella più vasta categoria di counter-intelligence o «contro-informazione».
43. Al fine della realizzazione di un più alto sistema di garanzie, si è rafforzato il ruolo del Presidente della Repubblica, in considerazione del suo ruolo costituzionale, oggi accresciuto e riconosciuto, di garante attivo della difesa e della sicurezza dello Stato e degli ordinamenti democratici.
44. Per motivi di drafting, di chiarezza e di tecnica legislativa si presenta un unico articolato che prevede alcune circoscritte varianti nell’intento di definire due distinti modelli organizzativi, l’uno di ispirazione anglo-americana e tedesca, l’altro di ispirazione francese.
45. Si confida che il presente disegno di legge possa costituire un terreno ed un contributo utile per la realizzazione ormai indilazionabile delle necessarie riforme in un campo così importante quale è quello della difesa e della sicurezza dello Stato e della comunità civile».
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all’articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l’alta direzione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, nell’interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l’attuazione delle politiche dell’informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. 3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell’interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all’attività degli uffici di cui all’articolo 25, determinando i criteri per l’apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l’attività. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell’interesse dello Stato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l’espletamento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte. 6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all’ordinamento, all’organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all’articolo 26.
Art. 2. (Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS). 2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente a farvi parte, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti. 3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti. 5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell’informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19. Esamina e formula proposte in ordine all’emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.
Art. 3. (Segretario generale per le informazioni, la sicurezza e Comitati esecutivi) 1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa. 3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC). 4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza – Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari. 6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
Art. 4. (Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi) 1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Segretariato generale: a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati; b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico; e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti. 3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell’espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all’articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all’attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l’attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l’esercizio delle funzioni assegnategli. 5. L’ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 6. L’organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali – SIGEN) 1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l’autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d’intesa col Ministro della difesa. 2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell’Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente: a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento; b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale; c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana. 3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all’espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa a affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonchè gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni; b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonchè agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni; c) svolgimento all’estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica, nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni. 4. A tal fine il Servizio espleta all’estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN) 1. Salve le competenze stabilite dall’articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri. 2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno, sentito il parere del COMIS di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno.
Art. 7. (Forze operative speciali) 1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l’espletamento dei suoi compiti e dell’esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l’utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SEGIN, alle sue dipendenze funzionali e per l’impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia. 2. L’ordinamento del Gruppo di cui al comma 1, è approvato con le procedure previste dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. L’organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti. 4. Le regole d’impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.
Art. 8. (Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN) 1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale. 2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell’ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di: a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che sono tenuti a trasmettergli, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese; b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell’attività nazionale, nonchè alla protezione dei segreti della difesa; c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi o organi cooperanti. 3. Il SERSIN provvede all’espletamento dei seguenti compiti: a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere alla comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell’ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose; b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all’ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a); c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell’ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali. 4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 9. (Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN) 1. Salvo le competenze stabilite dall’articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell’interno. 2. L’ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 3. L’organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, formulata d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.
Art. 10. (Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN) 1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all’interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo, concerto tra il Ministro della difesa, ovvero Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell’interno e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione. 4. Quando ve ne sia la necessità o l’utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni. 6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.
Art. 11. (Attribuzioni dei Servizi) 1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell’interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l’obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o semprechè sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell’interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri. 6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell’interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia. 7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l’accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 10, comma 2. 8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 6. 9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorchè in territorio nazionale, nell’espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.
Art. 12. (Attribuzioni particolari del SERSIN) 1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell’interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza. 2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale. 3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato. 4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili nè come prove nè come fonte di prova nei procedimenti giudiziari. 5. Il Ministro dell’interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.
Art. 13. (Doveri dei Direttori generali del Segretario generale e dei Servizi) 1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l’ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza. 2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente. 3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie: a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l’espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14; b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell’interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati; c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell’interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione. 4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull’attività dell’ufficio o del Servizio cui sono preposti.
Art. 14. (Attività speciali dei Servizi) 1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l’esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. Dell’esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi. 2. Con l’autorizzazione rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l’approvvigionamento e l’uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 15. (Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria) 1. Nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo proposto da esso allegato, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all’attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi. 2. Nell’espletamento del suo compito e per l’esercizio delle sue attribuzioni il servizio di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l’attività nel campo specifico. 3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia. 4. L’ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27. 5. L’organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell’interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16. (Rapporti di collaborazione) 1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l’espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
Art. 17. (Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni) 1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l’espletamento dei propri compiti e l’esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18. (Personale dei Servizi) 1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l’assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I regolamenti dei Servizi di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato. 3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio. 4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni. 5. Lo stato giuridico ed economico e l’ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 19. (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all’articolo 4 e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata «Spese per l’informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari. 4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l’amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime. 5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4. 6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 20. (Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari) 1. Nell’ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari. 2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati Maggiori di forza armata, con il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e con il COMIS. 3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d’armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS. 4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa Direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all’informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare. 5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni, tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale. 6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorchè facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del Servizio per la sicurezza nazionale. 7. La Direzione generale per le informazioni militari, gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica. 8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell’amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa. 9. L’ordinamento e l’organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e il settore degli armamenti.
Art. 21. (Agenzia governativa delle telecomunicazioni «AGOTELCO») 1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall’uso di tali apparecchiature o da materiale codificato; b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell’altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della difesa. 2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere esercitate solo: a) nell’interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale; b) nell’interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale; c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana. 3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s’intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell’espletamento delle specifiche attività di competenza. 4. Il Direttore generale è responsabile dell’efficienza dell’AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che: a) esistano disposizioni tali secondo cui l’AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario; b) che non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 22. (Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari) 1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti. 2. Sono conferiti agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell’amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.
Art. 23. (Servizio informazioni della Guardia di finanza) 1. L’espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno.
Art. 24. (Tutela della sicurezza interna dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) 1. All’espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell’interno.
Art. 25. (Organizzazione nazionale per la sicurezza) 1. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all’ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l’applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4. 3. L’ORGANSIC comprende: a l’Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all’articolo 3; b) l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all’articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto. 4. L’ordinamento dell’ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 26. (Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza) 1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l’attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite. 2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall’esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d’Italia. 3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto. 4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni. 5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretario generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda. 6. La Commissione presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l’adozione di misure generali e specifiche. 7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura. 8. Le norme per l’attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27. (Comitato parlamentare per i Servizi) 1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato. 2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d’intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere. 3. Il Comitato parlamentare: a) esercita il controllo sull’applicazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione; c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l’ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati; d) esprime parere preventivo sull’assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione; e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all’articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo; f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell’articolo 12 e nelle forme da esso prescritte. 4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonchè, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3. 7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti. 8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico. 9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonchè alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sè tutelate dal segreto ai Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 28. (Disposizioni regolamentari) 1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
Art. 29. (Soppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS) 1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso. 2. Nell’ambito degli Stati maggiori dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè dalla polizia militare. 3. All’ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato – in accordo con i princìpi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell’Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del Regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell’interno. 4. L’organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Regolamento di attuazione) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all’articolo 27.
Art. 31. (Norme generali e transitorie) 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso. 3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti. 4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza. 5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato. 6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Art. 32. (Applicazione della legge) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede: a) alla effettiva soppressione del CESIS; b) all’effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS; c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso. 3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.
Art. 33. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 550
DISEGNO DI LEGGE
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d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, BETTAMIO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI e MORRA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2001 |
Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica
e tutela del segreto
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Onorevoli Senatori. – L’ultima ristrutturazione dei servizi nazionali d’informazione e sicurezza, terza in ordine di tempo nel dopoguerra, risale alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che aveva previsto l’istituzione di un Comitato di controllo parlamentare e l’articolazione dei servizi in due branche, quella militare denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), facente capo al Ministero della difesa, e quella civile denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), dipendente dal Ministero dell’interno, coordinate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo politico interministeriale.
La legge n. 801 del 1977 era nata in un momento storico caratterizzato dall’esistenza di due blocchi politico-militari contrapposti, dalla virulenza del terrorismo nazionale e, non meno importante, da una costante, e in parte giustificata, diffidenza verso i «servizi», con inchieste e accuse di deviazione, d’inefficienza, di scarsa professionalità, di coinvolgimento in stragi, attività mafiose e loschi traffici.
L’inefficienza, le deviazioni e la corruzione hanno peraltro, anche negli anni successivi e recentemente, continuato ad essere i temi ricorrenti del problema «servizi». Il sistema messo a punto con la predetta legge non è più idoneo, nè sotto il profilo delle garanzie per il funzionamento delle strutture informative, nè sotto quello del controllo del loro operato. Si aggiunga che la situazione interna ed estera è radicalmente mutata in questi ultimi venti anni talchè, anche sotto il profilo operativo, appare necessario un esame critico dei principi, dell’organizzazione e degli aspetti giuridici della legislazione sui servizi d’informazione e sicurezza della Repubblica.
Gli argomenti qualificanti di questo disegno di legge sono:
– le finalità stesse delle strutture informative;
– il controllo parlamentare;
– la responsabilità politica;
– l’architettura generale del sistema;
– il reclutamento e la formazione del personale;
– la materia attinente al segreto;
– le garanzie per un corretto funzionamento delle strutture;
– le sanzioni penali per gli illeciti.
In primo luogo quindi esso delinea chiaramente le finalità dei «servizi», che riguardano non solo la difesa o la salvaguardia delle pubbliche istituzioni, ma tutti gli interessi vitali della Repubblica, compresi, ad esempio, quelli di natura finanziaria o quelli riguardanti i flussi migratori e il traffico della droga.
Per quanto riguarda l’aspetto del controllo parlamentare, come si è detto, uno dei principi ispiratori della riforma attuata nel 1977 è stato l’intendimento di porre i «servizi» sotto il controllo delle Camere, attraverso la costituzione di un Comitato, al quale peraltro la legge ha fornito possibilità più teoriche che effettive, al punto che i vincoli e le limitazioni imposte hanno vanificato la sua concreta capacità di controllo. Basti rilevare che il Comitato ha la facoltà di sentire il solo Presidente del Consiglio, anche se nel tempo si è instaurata una certa deroga di fatto a tale principio.
In questo disegno di legge, le prerogative e le responsabilità del Parlamento, non solo nel delineare le norme istitutive, ma anche nell’indirizzare e controllare costantemente l’attività delle strutture informative, sono quindi considerate preminenti, ma soprattutto è attribuita al Comitato parlamentare di sorveglianza una possibilità di controllo effettiva, sull’organizzazione e sul funzionamento delle stesse, fatte salve ovviamente solo le esigenze di riservatezza su operazioni eventualmente in corso, sulle fonti informative e su notizie che riguardano servizi d’informazione stranieri.
In merito alla responsabilità politica, se si considerano gli attuali destinatari della produzione di intelligence e controintelligence:
– il SISMI, che ha come compito precipuo la raccolta d’informazioni esterne all’ambito nazionale, opera per la Presidenza del Consiglio e per altri Ministeri, tra i quali senza dubbio quello della difesa, ma non prevalentemente per quest’ultimo;
– il SISDE, a sua volta, che ha il compito di raccogliere le informazioni riguardanti la sicurezza interna, ha esteso la sua area d’interesse a favore di molti Ministeri, oltre che della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’interno, e vede sovrapposta la sua attività a quelle della Direzione investigativa antimafia (DIA) e delle Forze di polizia che, per operare sul territorio, provvedono autonomamente a procurarsi le informazioni di cui hanno bisogno.
La collocazione delle due strutture alle dipendenze dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’interno è quindi ormai illogica e anacronistica. Lo scopo di una gestione ottimale non si raggiunge però con la creazione di un Ministro ad hoc, che rappresenterebbe una pericolosa concentrazione di funzioni e una fonte d’interferenze con gli altri Ministri, possibili destinatari delle informazioni.
Le strutture devono invece, più opportunamente, come prevede questo disegno di legge, essere collocate alle dipendenze dirette del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un sottosegretario e supportato da un Consiglio nazionale della sicurezza composto dai principali Ministri interessati, talchè le funzioni d’alta direzione, di controllo delle strutture e di gestione di personale, mezzi e documentazione, siano armonizzate e siano ridotte al minimo le esigenze di coordinamento trasversale tra le strutture stesse.
Inoltre, la gamma dei destinatari delle informazioni è estesa, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tradizionali Ministeri della difesa e dell’interno, a tutti gli altri Ministeri e, se necessario, tramite la Presidenza dei Consiglio, alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni che possono avere necessità di conoscere.
Per quanto attiene all’architettura generale del sistema, l’attuale articolazione in SISMI, che svolge la propria ricerca prevalentemente all’estero, e SISDE, che opera invece prevalentemente all’interno, appare poco funzionale. La distinzione dei compiti è diventata nel tempo sempre meno chiara, tanto da provocare conflitti di competenza, oltre che spreco di risorse, e sempre più spesso si è verificato che entrambi i servizi abbiano rivolto la loro attenzione ad obiettivi comuni all’interno e all’estero.
L’operatività specifica è inoltre complicata dal fatto che entrambi s’interessano non solo dell’attività informativa ma anche di quella di sicurezza, che richiedono invece metodologie, mentalità e preparazione degli operatori affatto diverse e che solo eccezionalmente prevedono un travaso d’informazioni.
Il sistema delineato in questo disegno di legge prevede invece un organigramma (sintetizzato in allegato), articolato in due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri Ministeri, le quali assolvono le funzioni connesse rispettivamente:
– la prima, con la gestione del personale e la tutela del segreto (APESE);
– la seconda, con la raccolta, valutazione e utilizzazione delle notizie (AINSI). Questa è articolata a sua volta in due reparti, in base alla natura del compito (informativo o di sicurezza), anzichè, come fino ad ora, secondo criteri geografici (territorio nazionale o estero) oppure legati alla materia di prevalente interesse (difesa delle istituzioni o difesa dello Stato).
L’articolazione proposta:
– evita le aree di sovrapposizione e riduce quindi le esigenze di coordinamento;
– facilita la gestione unitaria dell’intelligence, in altre parole del complesso delle informazioni nelle diverse, ma interconnesse, materie d’interesse (economico-finanziarie, politico-strategiche, militari, sanitarie, ambientali, d’ordine pubblico, eccetera);
– agevola l’organizzazione unitaria del controintelligence (o controspionaggio) consentendo una migliore integrazione operativa su tutto il territorio nazionale con le Forze di polizia.
Per quanto riguarda il personale, argomento importante per l’efficienza dei «servizi», l’attuale indeterminatezza delle norme per il reclutamento ha favorito un afflusso di raccomandati, anzichè di «migliori», talchè l’inefficienza e il basso rendimento, laddove sono stati registrati, hanno provocato una squalifica degli organismi d’informazione e hanno dissuaso molti dall’aspirare ad entrarvi. A ciò si aggiunga che permanenze ventennali e anche trentennali hanno portato all’appiattimento in senso impiegatizio di molti suoi membri e, infine, che l’impossibilità del controllo dei fondi riservati è stata la causa prima di corruzione e peculato.
Questo disegno di legge prevede quindi una normativa di gran rigore nei confronti della selezione, dell’addestramento e dell’impiego del personale, privilegiando il merito e la professionalità, grazie a una selezione sottratta all’eccessiva discrezionalità, che è stata finora una delle caratteristiche più discutibili del sistema. Esso prescrive inoltre una gestione dei fondi il più aderente possibile alle norme vigenti per la contabilità di Stato e, soprattutto, una concreta possibilità di controllo della gestione dei fondi riservati.
In merito agli aspetti connessi con la tutela del segreto, nel disegno di legge sono state definite inequivocabilmente la natura, le competenze e le eccezioni in materia di segreto di Stato, ed è stata semplificata la normativa relativa alla segretezza, con riguardo sia agli argomenti da tutelare (due soli livelli: «segreto» e «riservato»), sia alle persone da autorizzare alla conoscenza degli stessi.
Per quanto concerne il quadro giuridico, l’attuale legislazione è senza dubbio carente per quanto riguarda, da una parte, le garanzie a tutela dell’operato degli addetti ai «servizi» e, dall’altra, le sanzioni nei confronti di coloro i quali commettono illeciti o delitti in aperto contrasto con l’incarico che rivestono. Il rischio di deviazioni, corruzione e peculato, per non citare che i principali delitti, potrà essere ridotto se la norma legislativa farà chiarezza nei settori della responsabilità delle attività operative, della gestione dei fondi riservati e della tenuta degli archivi.
Nel disegno di legge sono state pertanto definite norme che garantiscano, da una parte, la possibilità di operare, quando siano salvaguardati i fini istituzionali e, dall’altra, non lascino indeterminatezza nelle sanzioni a carico di chi compia attività delittuosa avvalendosi del particolare incarico.
In tema di sanzioni penali, è prevista la modifica degli articoli 255, 256, 257, 259 e 261 del codice penale, conformando il testo alle classificazioni di sicurezza previste da questo disegno di legge. Nelle disposizioni citate si introducono circostanze aggravanti; in particolare la pena è aumentata:
– se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa, in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta;
– se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari;
– se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale, di una fazione politica o religiosa in conflitto con lo Stato italiano o le sue Forze armate, nell’interesse delle associazioni sovversive, di cui all’articolo 270-bis del codice penale, o delle associazioni a delinquere, di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
Tale ultima circostanza aggravante riveste carattere innovativo. Al concetto di «Stato in guerra con lo Stato italiano» finora adottato, è stato infatti sostituito quello più ampio di «parte internazionale in conflitto con lo Stato italiano o con le sue Forze armate» più adatto a tutelare il segreto, tenuto conto dell’attuale situazione internazionale caratterizzata da focolai di conflitto e lotta di fazioni armate.
Sulla base di tali considerazioni, tenendo conto dell’impegno internazionale assunto in tema di peace keeping, alle «parti internazionali» sono state inoltre assimilate le «fazioni politiche e religiose» in conflitto con lo Stato ovvero con le Forze armate dello Stato, le quali, se impiegate in operazioni fuori area, risultano infatti il più delle volte in conflitto con fazioni armate prive di ogni riconoscimento.
Inoltre, il crescente impegno nella lotta alla criminalità organizzata ha indotto ad estendere l’aggravante in questione alle associazioni sovversive ed alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, da sempre principali nemiche dello Stato democratico.
È previsto che gli articoli 258 e 262 del codice penale siano abrogati, in quanto non conformi alla normativa elaborata.
Per la tutela dei terzi dalle attività deviate si prevede l’introduzione nel codice penale degli articoli 261-bis, 261-ter e 261-quater.
Agli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies del codice penale, in tema di accesso illegittimo e manomissione degli archivi informatici o telematici, si prevede l’aggiunta di talune circostanze aggravanti aventi lo scopo di inasprire la pena ogni volta che il fatto sia commesso nei confronti degli archivi delle strutture informative e di sicurezza.
Tale circostanza aggravante è stata inoltre introdotta con riferimento agli articoli 617, 617-bis, 617-ter 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di inviolabilità delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche.
Le pene sancite dalle citate disposizioni penali sono state inoltre determinate nel massimo, conformandosi in tal modo alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 2406 del 1992).
Per quanto concerne le garanzie giuridiche e le procedure di applicabilità delle stesse è stato introdotto un meccanismo di controllo operante in due distinte fasi.
La prima fase prevede l’opposizione della causa di non punibilità da parte dell’agente alla polizia giudiziaria ed, in seguito, al pubblico ministero. A tale formale opposizione deve fare seguito, peraltro, su richiesta del pubblico ministero, la conferma della causa di non punibilità da parte del direttore dell’AINSI.
La seconda fase, «di controllo», prevede la trasmissione degli atti dal pubblico ministero al procuratore generale della Repubblica competente per territorio, il quale invia una informativa in merito al Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma della causa di non punibilità.
Tale meccanismo appare idoneo a contemperare le esigenze del cittadino con quelle della giustizia, nonchè a reprimere eventuali collusioni tra gli agenti e il direttore dell’agenzia.
La causa di non punibilità è stata peraltro esclusa nelle ipotesi di reati di particolare gravità quali: reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica, nonchè nelle condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, messe in atto mediante false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia.
Infine, allo scopo di evitare ogni abuso della procedura, è stata recepita la norma penale avente un minimo edittale sufficientemente alto (tre anni), tale da costituire valido deterrente per la microcriminalità che già oggi, in sede di fermo o arresto, non disdegna di qualificarsi «agente infiltrato» o «collaboratore» operante su richiesta della polizia giudiziaria.
Gli oneri finanziari per l’attuazione del presente disegno di legge rientrano nelle disponibilità degli stanziamenti già previsti nell’ambito delle apposite unità previsionali di base.
Il provvedimento comporta maggiori oneri finanziari esclusivamente in relazione all’articolo 14, ai quali si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte nel Fondo speciale di parte corrente.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I INDIRIZZO E CONTROLLO DEL PARLAMENTO
Art. 1. (Attribuzioni del Parlamento) 1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.
Art. 2. (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge nonchè sull’organizzazione e sull’attività delle strutture informative e di sicurezza. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all’inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il 10 per cento dei parlamentari eletti, quali membri del COPASIR. 3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza. 4. Il COPASIR ha il compito di formulare al Parlamento proposte d’indirizzo politico sugli obiettivi delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica ed esercita poteri di controllo sull’organizzazione e sull’attività delle strutture stesse. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull’attività di controllo svolta e proposte d’indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’eventuale opposizione del segreto di Stato ai sensi dell’articolo 27. 5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati delle strutture informative e di sicurezza. 6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini di controllo o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi d’informazione stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi. 7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d’organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento delle strutture informative e di sicurezza. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento. 8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell’ambito del Comitato stesso. I Presidenti delle due Camere, d’intesa fra loro, possono dispone la nomina di un’apposita commissione d’indagine per accertare eventuali violazioni del vincolo di segretezza da parte di un parlamentare membro del COPASIR. Sulla base dei risultati dell’indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera di appartenenza decide la decadenza dal mandato per la legislatura in corso. Alla decadenza dichiarata ai sensi del presente comma consegue l’ineleggibilità del parlamentare ai sensi dell’articolo 65 della Costituzione. I regolamenti delle due Camere definiscono le procedure per l’attuazione del presente comma. 9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami dei Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell’applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge.
Capo II RESPONSABILITÀ POLITICA
Art. 3. (Responsabilità politica per le strutture informative e di sicurezza) 1. Il Presidente dei Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile. 2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 27. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell’articolo 28. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in merito alla politica informativa e della sicurezza e semestralmente al COPASIR in merito all’attività delle strutture informative previste dalla presente legge.
Art. 4. (Delega a sottosegretario di Stato) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all’apposizione od opposizione di segreto di Stato e quelle concernenti la relazione al Parlamento in merito alle attività delle strutture informative.
Art. 5. (Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica. 2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal sottosegretario di Stato eventualmente delegato ai sensi dell’articolo 4, dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell’attività informativa, gli eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all’attività delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti straordinari secondo le finalità istitutive delle strutture stesse.
Capo III ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE
Art. 6. (Strutture informative e di sicurezza) 1. Per l’assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite: a) l’Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE); b) l’Agenzia per le informazioni e per la sicurezza (AINSI). 2. L’APESE e l’AINSI operano a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, di regioni, enti locali, ed altre istituzioni pubbliche, sulla base delle rispettive necessità di conoscere. 3. I Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l’AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi. 4. I direttori dell’APESE e dell’AINSI sono funzionari dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).
Art. 7. (Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto) 1. L’APESE: a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d’impiego del personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati, secondo quanto disposto dall’articolo 13; b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica; c) coordina l’attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto; d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese; e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate; f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate; g) rilascia autorizzazioni concernenti l’effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato; h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell’autorizzazione alle trattative contrattuali per l’esportazione di materiali classificati; i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di nulla osta di segretezza (NOS), di cui all’articolo 29, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l’applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto. 2. Il direttore dell’APESE è nominato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.
3. L’APESE è articolata in un reparto per la gestione del personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.
Art. 8. (Agenzia per le informazioni e per la sicurezza) 1. L’AINSI svolge attività informativa e di sicurezza, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero. 2. L’AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza. 3. L’AINSI è articolata nelle seguenti strutture: a) direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS); b) reparto informazioni (REI); c) reparto sicurezza (RES); d) reparto informazioni elettroniche (RIE). 4. Il direttore dell’AINSI è nominato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.
Art. 9. (Direzione di coordinamento, analisi e supporto) 1. La DICAS svolge, per l’intera AINSI, le funzioni relative alle attività: a) di pianificazione generale della ricerca; b) di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dal REI, dal RES e dal RIE, oltrechè dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze; c) giuridica e del contenzioso; d) di formazione e impiego del personale; e) di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 6, comma 3; f) di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori; g) di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell’Agenzia. 2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dal REI e dal RES, nonchè dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze, oltre che da altre fonti. 3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell’amministrazione dello Stato.
Art. 10. (Reparto informazioni) 1. Il REI svolge le funzioni connesse con l’individuazione di persone o attività che tendano a ledere l’indipendenza o l’integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l’autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi. 2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce: a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale; b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali; c) legate a flussi migratori illegali; d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale; e) contro la libertà e l’integrità dei cittadini italiani all’estero. 3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all’estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi. 4. Il direttore del REI è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.
Art. 11. (Reparto sicurezza) 1. Il RES svolge le funzioni connesse con l’individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private. 2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività: a) di spionaggio industriale a danno d’installazioni strategiche o sensibili nazionali; b) di spionaggio militare specifico; c) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale. 3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all’estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del REI. 4. Il direttore del RES è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.
Art. 12. (Reparto informazioni elettroniche) 1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari. 2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall’articolo 21. 3. Il direttore del RIE è un funzionario dell’amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.
Capo IV GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 13. (Ruolo speciale del personale delle strutture informative e di sicurezza) 1. Il personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell’APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle Agenzie. 2. Per il funzionamento delle strutture informative è utilizzato il personale: a) in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDE alla data di entrata in vigore della presente legge; b) reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell’amministrazione d’appartenenza; c) assunto direttamente con contratto a tempo determinato. 3. Il personale operante nell’ambito delle strutture informative e di sicurezza è iscritto in un ruolo speciale per le strutture informative (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.
Art. 14. (Reclutamento del personale) 1. Il reclutamento e l’impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR. 2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica. 3. L’assunzione con contratto a tempo determinato è prevista esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d’ordine, entro il limite del 10 per cento del personale del RUPESI e a seguito di specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale. 4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP). Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il presidente della Commissione, scelto fra i dirigenti generali o equiparati dell’amministrazione dello Stato, e i componenti della stessa, in numero non superiore a cinque, scelti fra il personale civile e militare in servizio presso le strutture informative e di sicurezza e fra esperti civili e militari esterni alle strutture stesse, con esclusione di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con le predette strutture nei cinque anni precedenti. 5. È fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza more uxorio o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con le strutture informative e di sicurezza. 6. Il personale del RUPESI è tenuto a: a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale; b) non svolgere attività politica o sindacale; c) non partecipare a scioperi; d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n.17; e) non assumere incarichi nel settore dell’investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d’appartenenza alle strutture informative e di sicurezza; f) dichiarare tempestivamente l’eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni. 7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con le strutture informative e di sicurezza.
Art. 15. (Addestramento e permanenza in servizio del personale) 1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole Agenzie. 2. Salva quanto previsto ai commi 3 e 4, la permanenza nel RUPESI è di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati delle strutture previste dalla presente legge possono permanere nell’incarico per un periodo non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d’età. 3. La permanenza nel RUPESI del personale, anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all’atto del reclutamento o allorchè, con la permanenza del dipendente, si determini grave pregiudizio per il funzionamento della struttura informativa. 4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente alle strutture informative.
Art. 16. (Avanzamento del personale) 1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell’ambito del RUPESI sono assunte, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d), dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di una graduatoria del personale compilata sulla base dell’anzianità di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, dei titoli e delle schede valutative personali. Il servizio prestato nelle predette strutture è equiparato a quello prestato nell’amministrazione d’appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici delle strutture informative e di sicurezza. La progressione di carriera nelle predette strutture è ininfluente sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza. 2. All’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente i titoli preferenziali nella partecipazione ai pubblici concorsi, dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-bis) gli assunti a contratto presso le strutture informative e di sicurezza che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquiennio;».
Art. 17. (Trattamento economico e previdenziale) 1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è costituito, per il periodo di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, da: a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall’amministrazione d’appartenenza; b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nelle strutture informative e di sicurezza, in misure comprese tra una e sei volte l’indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. L’assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI. 3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d’effettivo servizio nelle strutture informative e di sicurezza, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d’inquadramento e dell’incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell’equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente. 4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d’ufficio a favore delle strutture informative e di sicurezza, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.
Art. 18. (Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE) 1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDE, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all’adeguamento e l’eventuale differenza in eccedenza è mantenuta ad personam fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall’amministrazione d’appartenenza. 2. Per il personale in servizio presso CESIS, SISMI e SISDE è fatta salva l’applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell’equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso d’inabilità permanente, secondo criteri di omogeneità nell’ambito delle amministrazioni dello Stato.
Capo V NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Art. 19. (Deroghe al regime dei pubblici uffici) 1. Le strutture informative e di sicurezza non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l’individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi. 3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. 4. Ai fini del diritto d’accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 della stessa legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l’interessato può richiedere che l’autorità competente declassifichi il documento in questione. Qualora ciò sia possibile, l’autorità competente comunica la decisione al cittadino richiedente.
Art. 20. (Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) 1. Il personale reclutato nelle strutture informative e di sicurezza, che rivesta la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nell’incarico rivestito nell’ambito delle predette strutture. 2. Il personale di cui al comma 1 che, nell’espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.
Art. 21. (Legittimità delle informazioni) 1. L’attività di raccolta, valutazione e utilizzazione delle informazioni da parte delle strutture informative e di sicurezza deve tendere esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge. 2. È fatto divieto al personale addetto alle strutture di cui al comma 1, ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con esse, di raccogliere notizie e dati personali riguardanti: a) attività associative e sindacali; b) attività politiche; c) convinzioni religiose; d) appartenenza razziale o etnica; e) condizioni di salute; f) abitudini personali e sessuali. 3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente dei Consiglio dei ministri. 4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di nulla osta di sicurezza (NOS), di cui all’articolo 29.
Art. 22. (Rapporti con l’autorità giudiziaria) 1. L’autorità giudiziaria, qualora disponga l’acquisizione di atti, documenti o cose presso l’ANS o presso le strutture informative e di sicurezza: a) inoltra, rispettivamente all’ANS, al direttore dell’AINSI o dell’APESE, l’ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell’oggetto della richiesta; b) procede personalmente, nella sede degli organismi di cui alla lettera a), all’esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria; c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta. 2. L’autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture delle strutture informative e di sicurezza, per l’espletamento di indagini. 3. I direttori del REI, del RES e del RIE hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. 4. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali delle strutture informative e di sicurezza.
Art. 23. (Collaborazione con Forze armate, Forze di polizia e pubbliche amministrazioni) 1. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l’espletamento dell’attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Esse collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l’accertamento dei reati. 2. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l’espletamento dell’attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte delle predette strutture, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente dei Consiglio dei ministri, che decide in merito. Art. 24. (Identità di copertura e attività simulata) 1. Il personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza può essere autorizzato, dal direttore della propria Agenzia, ad utilizzare documenti con dati d’identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto. 2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell’impiego, a cura dell’Agenzia. 3. I direttori dell’AINSI e dell’APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l’esercizio di attività economiche, in forma di società o individuali, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, per l’assolvimento di compiti istituzionali. 4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 è soggetta alle disposizioni per le spese riservate, di cui all’articolo 26.
Art. 25. (Gestione delle risorse) 1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziate in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati. 2. Presso la Corte dei conti, nell’ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle strutture informative e di sicurezza. Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi delle strutture medesime. Art. 26. (Gestione delle infrastrutture e dei materiali) 1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l’adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati alle strutture informative e di sicurezza, che non necessitino di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato. 2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti dell’adeguato NOS.
Capo VI TUTELA DEL SEGRETO
Art. 27. (Segreto di Stato) 1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, potrebbero compromettere la sicurezza, l’indipendenza, l’integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell’oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere. 3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare. 4. In assenza d’indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi delle strutture informative, sull’identità degli operatori e dei collaboratori delle strutture stesse e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all’archivio di Stato.
Art. 28. (Classifiche di segretezza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di ANS: a) stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose; b) fissa i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica; c) disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica; d) vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto. 2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di «vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo», attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto». 3. La classifica di segreto è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali. 4. La classifica di riservato è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3. 5. Le autorità abilitate all’apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire: a) il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell’atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all’atto, al documento o alla cosa nel suo insieme; b) il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati, nonchè la proroga dei predetti termini; c) la riduzione o l’elevazione della classifica dell’atto, documento o cosa da esse stesse classificati; d) la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall’estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale; e) la distruzione della documentazione emessa. 6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa classificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica. 7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposti a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti: a) sistemi di sicurezza militare o delle Forze di polizia; b) fonti informative; c) identità di operatori delle strutture informative e di sicurezza o informazioni che possano compromettere l’incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per esse; d) informazioni classificate provenienti da altri Stati; e) articolazioni operative delle strutture informative e di sicurezza; f) operazioni informative in corso. 8. Salvo il disposto del comma 7, gli atti e i documenti classificati sono in ogni caso declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.
Art. 29. (Nulla osta di segretezza) 1. Le persone fisiche e giuridiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica. 2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni ed enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d’interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell’APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L’APESE istituisce e aggiorna l’elenco delle persone fisiche e degli enti ed organismi muniti di NOS. 3. Per l’espletamento delle procedure d’accertamento ai fini del rilascio del NOS, l’APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità. 4. Il NOS ha la durata di sei anni. Esso può essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. 5. Nell’ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.
Capo VII SANZIONI, GARANZIE OPERATIVE E PROCEDURE PENALI
Art. 30. (Tutela processuale del segreto di Stato) 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce. 2. Il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti alle strutture informative e di sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati previsti dall’articolo 416-bis del codice penale, dall’articolo 74 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonchè quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza dell’esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto d’attribuzioni. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». 3. Qualora l’autorità giudiziaria richieda l’acquisizione di atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 31. (Atti dolosi in danno della tutela del segreto) 1. L’articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) – Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di “segreto“, è punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di “riservato“, la pena è della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da quindici a venti anni. Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo». 2. L’articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 256 - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) – Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di “segreto“ è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di “riservato“, si applica la pena della reclusione da due a sei anni». 3. L’articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 257 - (Spionaggio) – Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di “segreto“ è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni. Se le notizie hanno ad oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica di “riservato“, si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a ventiquattro anni. Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo». 4. L’articolo 258 del codice penale è abrogato. 5. L’articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 259 - (Agevolazione colposa) – Quando l’esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256 e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell’atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni. Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all’articolo 270-bis ovvero all’articolo 416-bis, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni». 6. L’articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 261 - (Violazione del segreto di Stato) – Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di “segreto“, ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica “riservato“, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell’atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l’efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a quindici anni. Se il fatto è commesso nell’interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell’interesse delle associazioni di cui all’articolo 270-bis o all’articolo 416-bis, si applica la pena dell’ergastolo. Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora ricorrano le circostanze indicate dal terzo e dal quarto comma, la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà». 7. L’articolo 262 del codice penale è abrogato.
Art. 32. (Comportamenti illegittimi del personale delle strutture informative e di sicurezza) 1. Dopo l’articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 261-bis - (Attività deviate) – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta alle strutture informative, sia stata da queste legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a tre. Art. 261-ter - (Apposizione illegale di classifica di segretezza) – Chiunque proceda all’apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l’accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. L’apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale delle strutture informative e di sicurezza, l’illecito può comportare l’allontamento o il mancato rinnovamento dell’incarico presso le strutture stesse. Art. 261-quater - (Trattamento illegittimo di informazioni personali). – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».
Art. 33. (Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d’informazione) 1. L’articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 615-ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) – Chiunque abusivamente s’introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; b) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e di sicurezza ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche che esse utilizzano, sia all’interno che all’esterno delle sedi di servizio. Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio». 2. L’articolo 615-quater del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 615-quater - (Detenzione o diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici) – Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell’articolo 617-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e la sicurezza, o delle apparecchiature che esse utilizzano sia all’interno sia all’esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale». 3. L’articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 615-quinquies - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) – Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale o l’alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso alle strutture informative e di sicurezza». 4. L’articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 617 - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma. I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza». 5. L’articolo 617-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 617-bis - (Installazione d’apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza, al fine di procurarsi notizie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale» 6. L’articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 617-ter - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche) – Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza». 7. L’articolo 617-quater del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 617-quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche) – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al terzo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici delle strutture informative e di sicurezza». 8. L’articolo 617-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 617-quinquies - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 617-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici delle strutture informative e di sicurezza».
Art. 34. (Garanzie operative e procedure di applicabilità) 1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei princìpi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge. 2. Ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, nell’esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituente reato. 3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi: a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica; b) condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all’autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti. 4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto alle strutture di cui al medesimo comma che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge. 5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del direttore dell’AINSI. 6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell’AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato. 7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell’attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l’autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune. 8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto. 9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto alle strutture informative e di sicurezza in ogni stato e grado del procedimento penale. L’autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in fragranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l’arresto o fermo è stato eseguito ovvero, nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l’ha richiesta o al giudice per le indagini preliminari che l’ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della polizia giudiziaria, procede immediatamente all’interrogatorio dell’indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall’indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall’interrogatorio, conferma scritta dell’esistenza della causa di non punibilità al direttore dell’AINSI. Il direttore dell’AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l’esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibibilità di cui al comma 2, dispone l’immediata liberazione dell’indagato ai sensi dell’articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell’AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell’indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 10. Il pubblico ministero nell’ipotesi di cui al comma 6, trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinchè questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell’opera svolta dal personale dell’AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinchè proceda nei confronti del personale delle strutture informative e di sicurezza responsabile dei fatti. L’autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente dei Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione. 11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l’esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 35. (Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza) 1. L’autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente alle strutture informative e di sicurezza, fatte salve le disposizioni degli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull’identità della persona stessa.
Art. 36. (Acquisizione di atti e documenti) 1. L’articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 256. - (Dovere di esibizione e segreti) – 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro. 3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente dei Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente dei Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro. 5. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all’atto o alle cose, l’autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall’acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 6. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell’articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325, l’abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato consegue all’emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell’atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l’immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l’atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell’atto o della cosa».
Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37. (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge: a) il funzionamento del CONASIR; b) l’articolazione, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, gli organici, i compiti e le modalità operative delle strutture informative e di sicurezza; c) l’organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi delle strutture informative e di sicurezza; d) il reclutamento, l’avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l’impiego e il trattamento economico del personale; e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l’utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDE; f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza; g) i rapporti fra le strutture informative e di sicurezza e le Forze armate, le Forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati. 2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 38. (Abrogazioni) 1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
Art. 39. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 14, valutato in lire 100 milioni per l’anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 40. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1513
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presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza (FRATTINI) dal Ministro dell’interno (SCAJOLA) e dal Ministro della difesa (MARTINO) di concerto col Ministro della giustizia (CASTELLI) |
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Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge introduce modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. Le nuove disposizioni adeguano la riforma degli organismi di informazione e sicurezza alle esigenze derivanti dall’attuale scenario nazionale ed internazionale, limitando le modifiche a pochi ed essenziali punti.
A venticinque anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, e dopo innumerevoli e qualificati contributi e progetti, il disegno di legge odierno si propone, secondo le linee guida approvate qualche mese fa dal Comitato interministeriale per l’informazione e la sicurezza ed ampiamente condivise dal Comitato parlamentare di controllo, di aggiornare ed integrare l’impianto complessivo della normativa vigente, tuttora pienamente valido, in riferimento ad alcuni temi fondamentali.
Pertanto, le linee guida a cui si ispira il presente disegno di legge sono le seguenti:
a) il cambio della impostazione di cultura dell’intelligence, sulla base del quale le informazioni sono il «prodotto» di ricerche, analisi, scambi cooperativi con gli alleati e sono necessarie per le scelte del Governo sulla prevenzione degli attacchi alla sicurezza dei cittadini nei settori più diversi (attentati tradizionali, uso degli strumenti chimici e biologici, attacco ai centri informatici e delle alte tecnologie, minaccia economico-finanziaria alla stabilità);
b) la garanzia della piena funzionalità, per cui se le informazioni e le azioni dei Servizi rispondono al bene supremo della sicurezza dello Stato, non è possibile applicare ad esse parametri rigidi, giuridico-formali, bensì verificarne la rispondenza o meno alle finalità concrete derivanti da indirizzi generali che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri definire;
c) in materia di coordinamento, il principio cardine su cui ruota il complesso delle disposizioni della legge n. 801 del 1977, secondo cui al Presidente del Consiglio dei ministri spettano i poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
d) la previsione, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di procedure di selezione e di assunzione nei Servizi di personale estraneo alle pubbliche amministrazioni: dal 1995, infatti, sono state sospese le assunzioni dirette di personale estraneo alle pubbliche amministrazioni. Si è proceduto pertanto solo attraverso l’altra forma di reclutamento prevista, vale a dire forme di immissioni «fuori ruolo» di militari e appartenenti a forze di polizia o alle altre pubbliche amministrazioni (ciò ha comportato inevitabilmente carenze funzionali nei Servizi: mancano analisti economico-finanziari, esperti di lingue orientali e medio-orientali, esperti di tecnologie innovative, vale a dire quelle professionalità particolarmente necessarie all’attività dei Servizi ma difficilmente reperibili o disponibili nella pubblica amministrazione; si è inoltre largamente operato con personale che per professionalità ed esperienza applica metodi militari o di polizia in organi che non sono né forze armate né forze di polizia, ma ricercatori di informazioni e analisti delle notizie raccolte per riferire al Governo o alle Forze armate e di polizia).
Altra questione di rilievo su cui è incentrato il disegno di legge è quella delle garanzie funzionali per il personale dei Servizi, in presenza di determinate circostanze. Infatti, a differenza di quanto accade nei principali paesi occidentali (ad esempio USA, Germania, Gran Bretagna), se, eseguendo un ordine, un agente di Servizio «sotto copertura» compie violazioni necessarie per la sicurezza nazionale (ad esempio rubare documenti riservati per un piano terroristico, intercettare un sospetto terrorista e così via), in Italia non c’è alcuna protezione giuridica e, se scoperta, il pubblico ministero di turno porta in giudizio la persona, con il suo nome e la sua immagine, «bruciando» un agente e magari esponendolo a rischio grave. L’unica «difesa» è l’opposizione del segreto di Stato che, essendo un rimedio di particolare significatività, è da usare in casi assolutamente eccezionali e non per difendere agenti che hanno commesso piccole violazioni.
Il presente intervento normativo è volto all’introduzione di una speciale causa di giustificazione per rendere non punibili le violazioni commesse per ragioni di sicurezza nazionale, delle quali il Governo possa assumere motivatamente la responsabilità. Vengono individuati i beni la cui tutela penale deve continuare a prevalere rispetto alla possibilità di opporre la speciale causa di giustificazione e sono fatti salvi in ogni caso i diritti all’integrale indennizzo a favore dei terzi eventualmente danneggiati dall’attività autorizzata degli agenti dei Servizi.
Sono fatti salvi, in ogni caso, la tutela penale di beni giuridici che non possono essere aggrediti dall’attività scriminata ed il diritto all’integrale indennizzo a favore dei terzi danneggiati dall’attività autorizzata.
Infine, il presente disegno di legge interviene sulla disciplina del segreto di Stato e sulle modalità di tenuta dei documenti classificati, prevedendo un limite generale di tempo (15 anni, come avviene negli USA) dalla data di opposizione, decorso il quale il segreto di Stato non può più essere legittimamente opposto. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del Presidente del Consiglio dei ministri, da esercitare motivatamente, di prolungare il suddetto periodo.
Quanto alle disposizioni dei singoli articoli, va specificato che:
- l’articolo 1, relativo al Comitato interministeriale per la sicurezza, già disciplinato dall’articolo 2 della legge n. 801 del 1977, ne modifica la composizione (limitata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa e dell’economia e delle finanze) e ne specifica le attribuzioni, prevedendo che esso coadiuvi il Presidente del Consiglio dei ministri nell’elaborazione degli indirizzi generali in materia di politica informativa per la sicurezza;
- l’articolo 2, relativo al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) e alla Segreteria generale del Comitato, già disciplinati dall’articolo 3 della legge n. 801 del 1977, ne specifica i rispettivi compiti, prevedendo, in particolare, per la Segreteria generale del CESIS l’istituzione alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri;
- l’articolo 3, relativo al personale dei Servizi per l’informazione e la sicurezza, già disciplinato dall’articolo 7 della legge n. 801 del 1977, rinvia ad un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza, la determinazione delle procedure di reclutamento e di selezione di tale personale, nonché le modalità per la formazione e l’aggiornamento del medesimo personale;
- l’articolo 4 inserisce, dopo l’articolo 10 della legge n. 801 del 1977, una serie di articoli:
. l’articolo 10-bis introduce una speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero, in casi di eccezionale necessità, per persone estranee ai Servizi il cui intervento risulti indispensabile. La norma prevede, infatti, che non sia punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma dei successivi articoli. La stessa norma prevede, altresì, che questa speciale causa di giustificazione non operi se la condotta costituente reato configuri delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche;
- l’articolo 10-ter, comunque, stabilisce che il ricorso ad un condotta costituente reato, non punibile per la speciale causa di giustificazione di cui sopra, è consentito solo se concorrono tre condizioni: a) la condotta era indispensabile per ottenere il risultato che l’attività dei Servizi si prefigge; b) il risultato non era perseguibile in altro modo; c) la condotta era adeguata al raggiungimento del fine;
. l’articolo 10-quater prevede modalità e condizioni con cui il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della richiesta del direttore del Servizio interessato, o il direttore stesso, nei casi di assoluta urgenza, autorizzano le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e l’esecuzione delle operazioni stesse;
- l’articolo 10-quinquies introduce una pena detentiva (da due a cinque anni) per il personale dei Servizi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra;
- l’articolo 10-sexies disciplina la possibilità per il direttore del Servizio di opporre l’esistenza della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria, che, su richiesta di quest’ultima, dovrà essere successivamente confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di fronte a tale conferma, l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, o, in caso contrario, può interrompere le indagini ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; in caso di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
. l’articolo 10-septies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità per i direttori dei Servizi di consentire al personale dei Servizi medesimi di usare in ogni sede documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, nonché altri documenti o certificati di copertura;
. l’articolo 10-octies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità per i direttori dei Servizi di disporre l’esercizio di attività economiche in Italia o all’estero, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o delle relative operazioni di copertura;
. l’articolo 10-nonies prevede che l’autorità giudiziaria adotti adeguate tutele per il personale dei Servizi, nel caso in cui debba rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale;
- l’articolo 5, relativo al Comitato parlamentare, sostituendo l’attuale articolo 11 della legge n. 801 del 1977, disciplina gli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento in materia di politica informativa e di sicurezza e prevede che i Presidenti delle Camere adottino, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, misure idonee ad assicurare la segretezza delle informazioni riservate trasmesse al Comitato;
- l’articolo 6, sostituendo l’articolo 12 della legge n. 801 del 1977 ed aggiungendo nuovi articoli, prevede la disciplina di acquisizione di documenti o atti in possesso dei Servizi da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 12-quater) e soprattutto, modifica la disciplina del segreto di Stato, prevedendo, in particolare, che:
sono coperti dal segreto di Stato le notizie, gli atti, i documenti, le attività o altre cose, la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti autorizzati, mette in pericolo o danneggia taluni valori costituzionalmente tutelati, quali l’integrità e l’indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la difesa militare, gli interessi economici del paese;
la procedura per l’apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza;
il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi 15 anni dalla sua apposizione, tranne per gli atti, documenti, cose o informazioni particolarmente sensibili (ad esempio sistemi di sicurezza militare);
l’opposizione del segreto di Stato avviene ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale;
- l’articolo 7 introduce modifiche al codice di procedura penale in funzione di raccordo con la nuova disciplina recata dalla legge n. 801 del 1977. In particolare: a) inserendo il comma 3-bis all’articolo 202 del codice di procedura penale, si disciplina la possibilità per l’autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel caso in cui ritenga ingiustificata o immotivata l’opposizione del segreto di Stato; b) aggiungendo i commi da 1-bis a 1-quater all’articolo 204 del codice di procedura penale, si è previsto che non ricadono nell’ambito del segreto di Stato i fatti, le notizie, i documenti o le cose relativi a condotte poste in essere da parte degli appartenenti ai Servizi in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione, introdotta dal presente disegno di legge; c) inserendo il comma 3-bis all’articolo 327-bis del codice di procedura penale, si prevede l’opponibilità della speciale causa di giustificazione per gli appartenenti ai Servizi anche all’avvocato difensore o ai soggetti da lui incaricati nell’ambito delle investigazioni di parte;
- gli articoli 8 e 9 armonizzano, rispettivamente, al testo del nuovo codice di procedura penale ed a quello del presente disegno di legge, l’obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di dare informazione della conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare di controllo (articoli 16 e 17 della legge n. 801 del 1977);
- l’articolo 10 abroga formalmente gli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 801 del 1977, in quanto già superati in materia dalla vigente disciplina codicistica processuale.
Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta la relativa relazione tecnica.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Analisi del quadro normativo e dell’impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente
Il presente disegno di legge introduce modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione ed ordinamento dei Servizi per l’informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Le nuove disposizioni adeguano la riforma degli organismi di informazione e sicurezza alle esigenze derivanti dall’attuale scenario nazionale ed internazionale, limitando le modifiche a pochi ed essenziali punti.
Ciò nella consapevolezza che soluzioni innovative di grande impatto, ricomprendenti tra l’altro una revisione delle competenze tra i due Servizi, al momento appaiono non opportune, potendo comportare, almeno in una prima fase di riorganizzazione, un indebolimento degli apparati.
In materia di coordinamento, si è riconfermato il principio cardine su cui ruota il complesso delle disposizioni della legge n. 801 del 1977, secondo cui al Presidente del Consiglio dei ministri spettano i poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza.
Muovendo da questa premessa e avuto riguardo all’obiettivo di recuperare tutta la funzionalità possibile al comparto, si è pensato di intervenire sui due organismi collegiali Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio delle prerogative suddette.
Le modificazioni introdotte, comunque, non alterano il quadro di riferimento delle responsabilità ai diversi livelli politici e tecnico – operativi, che continuano a rimanere in capo agli stessi soggetti di cui alla legge n. 801 del 1977, né gli assetti e gli equilibri tra i diversi poteri dello Stato.
Infine, per garantire il raccordo della disciplina introdotta con le modifiche alla legge n. 801 del 1977 con la disciplina del codice di procedura penale, relativamente all’opponibilità del segreto di Stato durante un procedimento penale, l’articolo 7 del presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella sugli articoli 202, 204, 256 e 327-bis del codice medesimo.
B) Necessità dell’intervento normativo
Lo schema di disegno di legge procede dalla necessità, palesatasi indifferibile dopo gli avvenimenti internazionali dell’11 settembre 2001, di pervenire in tempi ristretti ad una modifica della legge 24 ottobre 1977, n. 801, almeno per quegli aspetti più direttamente incidenti sulle attività degli organismi di informazione e sicurezza. rafforzandone principalmente il coordinamento, potenziandone l’operatività ed apprestando per gli appartenenti un sistema di «garanzie funzionali» che, a determinate condizioni, fornisca loro una particolare tutela, in ragione di condotte poste in essere esclusivamente nell’esercizio di compiti istituzionali e riconducibili, sia pure formalmente, al novero di quelle penalmente perseguibili. Vengono altresì previsti limiti di durata al segreto di Stato e, per certi versi, vengono meglio rimodulati i rapporti con l’Autorità giudiziaria.
C) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Il provvedimento non ha alcuna incidenza sull’ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
L’adeguamento dei suddetti strumenti normativi non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
E) Verifica della giurisprudenza costituzionale
Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977.
2. Elementi di drafting normativo
A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo
Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative.
Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni
I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
Il presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella legislativa sulla legge n. 801 del 1977, in particolare sugli articoli 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16 e 17. Sono stati inoltre introdotti articoli aggiuntivi:
a) dopo l’articolo 10, gli articoli da 10-bis a 10-nonies;
b) dopo l’articolo 12, gli articoli da 12-bis a 12-quater.
Infine, per garantire il raccordo della disciplina introdotta attraverso le modifiche alla legge n. 801 del 1977 con la disciplina del codice di procedura penale, relativamente all’opponibilità del segreto di Stato durante un procedimento penale, l’articolo 7 del presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella sugli articoli 202, 204, 256 e 327-bis del codice medesimo.
C) Individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti
Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni previste dal presente disegno di legge sono tutte indicate all’articolo 10 del testo e sanano una asistematicità dell’ordinamento, in quanto riguardano disposizioni già superate nei loro contenuti dalla vigente disciplina.
3. Verifica dell’impatto amministrativo
Il presente disegno di legge non apporta modifiche organizzative al sistema dei Servizi per l’informazione e la sicurezza né agli organismi che costituiscono tale sistema.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Comitato interministeriale per la sicurezza) 1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze.».
Art. 2. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) 1. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) la verifica ed il controllo dell’attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; b) l’elaborazione e l’aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6; c) l’azione di coordinamento nell’ambito della cooperazione internazionale; d) la definizione dei criteri per l’archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori; e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza. i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale». 2. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «La Segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2.». 3. Dopo il quarto comma dell’articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «L’organizzazione interna e l’articolazione delle funzioni della Segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».
Art. 3. (Personale dei Servizi di informazione e sicurezza) 1. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».
Art. 4. (Garanzie funzionali) 1. Dopo l’articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l’esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma degli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubbliche. 3. Non si applica, altresì, per i delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti. 4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da persone non appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, agli appartenenti ai predetti Servizi. Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall’articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell’esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi. 2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell’articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti: a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l’attività si prefigge; b) il risultato non è diversamente perseguibile; c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine. Art. 10-quater. - 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse. 2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all’articolo 10-ter e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la Segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza. Art. 10-quinquies. 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Art. 10-sexies. 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. 3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell’articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In caso contrario, il procuratore della Repubblica interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L’autorità giudiziaria dispone, altresì, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’integrale indennizzo dei terzi danneggiati. 6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa. 7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l’interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2. Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può disporre o autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino, in ogni sede, documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell’articolo 10-bis, può essere disposta o autorizzata anche l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all’operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali. Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l’esercizio di attività economiche nell’ambito del territorio nazionale o all’estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all’articolo 11. Art. 10-nonies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.».
Art. 5. (Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Il Comitato parlamentare) 1. L’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. 3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l’esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi. 4. Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 fornisce le informazioni richieste. 5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5. 7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l’esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi. 9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l’adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.».
Art. 6. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti: «Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter. 2. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l’indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all’attività o all’incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. 4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all’articolo 12, comma 2. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall’estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all’identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l’incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni. 5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all’archivio di Stato. 6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4. Art. 12-ter. - 1. L’opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce. Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica specificamente nell’ordine di esibizione il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali. 3. L’autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell’espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 4. L’autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è immediatamente inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’ente originatore per le relative determinazioni. 6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l’autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all’accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.».
Art. 7. (Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l’autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto.». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l’apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l’esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell’autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 202. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.». 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 202, comma 3-bis.». 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all’avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».
Art. 8. (Informazione della conferma dell’opposizione del segreto di Stato) 1. All’articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole «dell’articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».
Art. 9. (Informazione dell’opposizione del segreto di Stato) 1. All’articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».
Art. 10. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1598
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Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta
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Onorevoli Senatori. – La gravità del fenomeno del terrorismo internazionale, che i membri della comunità internazionale hanno ritenuto e ritengono di dover contrastare anche con operazioni militari, e la minaccia di un risorgere del terrorismo interno, rendono necessaria la più ampia collaborazione oltre che dei partiti e movimenti politici, dei sindacati di tutte le forze della società civile, in primo luogo di tutti gli organi dello Stato, garantendo al Governo una puntuale collaborazione del Parlamento e al Parlamento un costante e puntuale controllo sul Governo. A questo fine, con il seguente disegno di legge si propone di attribuire al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) i compiti e le funzioni conseguenti in relazione ai problemi e alle attività afferenti al terrorismo interno e internazionale. A detto Comitato vengono altresì attribuiti in via permanente i poteri di Commissione parlamentare di inchiesta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni) 1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati. 2. Per l’espletamento dei suoi compiti il Comitato è costituito in commissione parlamentare d’inchiesta, a norma dell’articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 3. Il Comitato può delegare al suo Presidente o ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell’esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.
Art. 2 (Modifiche alla composizione del COPACO) 1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere. 2. Il Comitato nomina al suo interno, su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati. 3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal Comitato.
Art. 3 (Modifiche all’organizzazione interna del COPACO) 1. L’attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta. 3. Il Comitato può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il Comitato può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro dell’interno o dal Ministro della difesa. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 4. (Audizioni e testimonianze) 1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti e rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Art. 5. (Richiesta di atti e documenti) 1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. Il Comitato garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. 4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge. 6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6. (Segreto) 1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7. (Costituzione dell’ufficio di presidenza) 1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Art. 8. (Entrata in vigore e applicazione della legge) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1604
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Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
Onorevoli Senatori. – La riforma dell’ordinamento degli organismi informativi appare necessaria innanzitutto alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale nel corso di quest’ultimo decennio. L’attuale disciplina, contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stata infatti adottata in una fase storica oramai trascorsa, caratterizzata dalla contrapposizione ideologica, politica e militare tra due blocchi di paesi contrapposti. L’Italia, in tale delicato contesto, rappresentava la frontiera est del blocco occidentale: un punto nevralgico per gli equilibri geopolitici che connotavano l’assetto bipolare.
La fine della guerra fredda ha determinato una profonda revisione del concetto di sicurezza nazionale, interna ed esterna. Il paese si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto al passato. È venuta meno la minaccia rappresentata dall’apparato bellico del patto di Varsavia, mentre, da un lato, è divenuta preminente la minaccia costituita dal terrorismo, nazionale ed estero, alimentato dagli estremistri ideologico-religiosi e dall’altro lato, la criminalità organizzata, interna ed internazionale, dedita al traffico di stupefacenti, di armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, condiziona in maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale. Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari; dalle minacce biologiche ed ecologiche; dalla proliferazione di materiali nei settori nucleare, chimico e batteriologico.
Una riforma del sistema intelligence deve quindi mirare a porre gli apparati nelle condizioni di fronteggiare una complessa serie di fenomeni, alimentati dall’instabilità e dalle tensioni del quadro internazionale che non trovano più un argine nell’ordine forzato imposto dalla logica dei blocchi.
I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi informativi un’opera di intenso aggiornamento culturale e professionale, un’approfondita revisione delle modalità organizzative ed operative, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei cittadini e gli interessi generali del paese. La riforma legislativa è in tal senso destinata ad avviare, e non certo a concludere, un processo di trasformazione degli apparati, ponendo le indispensabili premesse di carattere ordinamentale.
Il Governo presieduto dall’onorevole D’Alema aveva scelto la strada di una complessiva riforma del settore attraverso la sostituzione della vigente normativa di riferimento – la citata legge n. 801 del 1977 – con un disegno di legge, presentato nel corso della XIII legislatura, dotato di un più ampio ed ambizioso impianto (atto Senato n. 4162). Per la redazione del provvedimento ci si è avvalsi del proficuo lavoro svolto, nella prima parte della legislatura, dalla commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 1997 e presieduta dal generale Roberto Iucci. La nuova disciplina, che, con il presente disegno di legge viene riproposta oltre a risultare fortemente innovativa, dedica uno spazio assai maggiore a temi disciplinati in modo estremamente succinto dalla legge vigente (ad esempio l’ordinamento del personale), e tratta inoltre questioni non considerate dalla vigente normativa. Tra queste ultime vanno menzionate, per il loro particolare rilievo, la disciplina delle garanzie funzionali, delle classifiche di segretezza e del nulla osta di segretezza. Allargare l’ambito della normativa di livello primario rappresenta una scelta, oltre che conforme ai princìpi di legalità e di trasparenza che devono connotare l’organizzazione delle istituzioni democratiche, idonea a fornire maggiori garanzie agli operatori del settore nonchè ai cittadini in vario modo coinvolti dall’applicazione della disciplina in questione.
Il disegno di legge definisce in ogni caso una normativa quadro che, pur se più vasta e puntuale di quella vigente, dovrà essere sviluppata attraverso fonti di livello secondario. Tale impianto non solo è conforme agli attuali orientamenti legislativi, ma viene incontro alle esigenze di flessibilità che caratterizzano il settore in cui si interviene.
Qualsiasi riforma del comparto deve prendere le mosse dalla individuazione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i paesi l’organo di vertice del Governo rappresenta il fondamentale referente degli apparati informativi. Il disegno di legge (articolo 1) riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa. La normativa vigente, come un’esperienza di oltre vent’anni ha ampiamente dimostrato, pur attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri analoghe competenze, non sembra averlo in concreto dotato dei poteri e degli strumenti necessari a consentirne l’effettivo l’esercizio. La citata legge n. 801 del 1977 ha in tal senso confermato il preoccupante scarto, già in essere, tra poteri e responsabilità dell’organo, causa non ultima delle deviazioni talvolta registrate nel corso della storia repubblicana. Per ovviare a tale incongruenza, è stata in primo luogo attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, previa designazione del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), dei vertici di tutti gli organismi informativi ed è stata inoltre prevista (articolo 3) la possibilità di istituire la figura dell’Autorità delegata, un vicepresidente del Consiglio dei ministri, un Ministro senza portafoglio o un sottosegretario di Stato, con il compito di esercitare in via ordinaria le funzioni conferite al Presidente del Consiglio dei ministri, informandolo peraltro costantemente dell’attività svolta. Peraltro alcuni poteri, tra i quali quelli in materia di segreto di Stato, non possono essere oggetto di delega e devono venire esercitati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, se nominata, all’Autorità delegata, rispondono direttamente i vertici di tutti gli organismi informativi.
L’Autorità delegata è, come si è detto, una figura eventuale e non necessaria, poichè il Presidente del Consiglio dei ministri può scegliere di esercitare direttamente tutti i compiti attribuiti alla medesima Autorità. A rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri contribuisce inoltre la configurazione dei poteri di indirizzo e controllo politico dell’attività informativa, il rapporto di dipendenza dall’autorità politica dell’organismo di coordinamento e delle due agenzie operative nonchè il sistema delle relazioni tra gli apparati amministrativi. Per sottolineare ulteriormente il principio della responsabilità politica è previsto che i vertici degli organismi informativi decadano dalla carica in occasione del giuramento del nuovo Governo e possano tuttavia essere nuovamente nominati.
I poteri di indirizzo, regolazione e controllo dell’attività degli organismi informativi sono affidati ad un organo collegiale: il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, dell’interno e della difesa nonchè dall’Autorità delegata, ove nominata (articolo 4). Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta in ogni caso la facoltà di integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni altri Ministri. Va sottolineato come l’attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza sia un organo di semplice consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l’istituendo CIS è dotato di poteri assai più incisivi. In tale sede avrà tra l’altro modo di esplicarsi il ruolo dei Ministri dell’interno e della difesa, dai quali cessano invece di dipendere le due strutture operative [gli attuali Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)]. Il CIS diviene il cuore dell’attività di governo relativa agli organismi informativi e, oltre ad esercitare una funzione di vigilanza, determina le linee di azione, la normativa di livello secondario e l’ordinamento degli organismi informativi. Si tratta di un centro collegiale di direzione, di dimensioni contenute per accrescerne l’efficacia, tradotto operativamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè, qualora nominata, dall’Autorità delegata, cui spetta orientare al più alto livello l’attività, verificarne i risultati e garantire l’unita di programmazione e di azione, adottando le opportune determinazioni di natura politica e amministrativa.
Viene così disciplinato in modo univoco, senza incorrere nell’attuale frammentazione delle responsabilità, il rapporto degli organismi informativi con l’autorità politica, sia sul piano della titolarità del potere di indirizzo e di regolamentazione di carattere generale, sia sul piano dei legami di dipendenza delle singole strutture. A motivo della sempre maggiore rilevanza della dimensione internazionale dei problemi della sicurezza il Ministro degli affari esteri è stato incluso tra i membri del CIS.
La denominazione del CIS, come del resto le definizioni relative agli altri organismi previsti dal disegno di legge (articolo 1), è indicativa dell’ambito di competenza degli organismi informativi, che sono tenuti a contribuire alla sicurezza dello Stato attraverso una peculiare attività: la raccolta e l’elaborazione di informazioni rilevanti sotto tale profilo. Non va in proposito dimenticato come la tutela della sicurezza rappresenti il fine dell’azione di altri apparati pubblici, i cui compiti sono e vanno mantenuti nettamente distinti da quelli degli organismi informativi. Agli esponenti degli organismi informativi non spetta, in particolare, svolgere attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (articolo 20). Questo comporta tra l’altro la necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle notizie raccolte nel corso dell’attività informativa, individuando i referenti istituzionali interni ed esterni (si pensi all’autorità giudiziaria) al Governo.
Uno dei principali elementi critici dell’attuale sistema è rappresentato dall’organo di coordinamento [Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)] che risulta privo delle competenze necessarie ad assicurare con efficacia l’unitarietà d’azione delle strutture operative. Questo limite si riflette sul ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri che, nonostante il preminente rilievo dei compiti e delle responsabilità riconosciutigli dalla legge, ha alle proprie dipendenze un apparato organizzativo con compiti inadeguati. Il disegno di legge, al fine di porre rimedio a tale situazione, prevede la creazione di un Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS-articolo 6), posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell’Autorità delegata, con il compito di coadiuvare l’autorità di governo nell’esercizio delle proprie competenze, anche al fine di assicurare l’unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle strutture operative. Nell’ambito del DIGIS è prevista la creazione di tre strutture (per la gestione degli archivi, per il controllo interno e per la tutela amministrativa della segretezza) direttamente dipendenti dall’autorità politica. Il DIGIS svolge compiti di coordinamento e di vigilanza sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell’Autorità delegata, con l’obiettivo di assicurare all’autorità di governo l’effettiva possibilità di dirigere e controllare l’attività degli organismi informativi.
L’attività di controllo interno, secondo i più recenti orientamenti relativi al complesso delle pubbliche amministrazioni, è rimessa ad un’apposita struttura posta alle dirette dipendenze dell’Autorità delegata (articolo 7). Per gli organismi informativi si tratta di una scelta di estremo rilievo, poichè assicura al Governo la possibilità di verificare l’attività delle strutture avvalendosi di un organismo al quale è affidato esclusivamente tale compito. Sempre al fine di rafforzare i poteri di direzione dell’autorità politica, è stato previsto che i dirigenti delle strutture dedicate alla gestione degli archivi del DIGIS ed alla tutela amministrativa della segretezza (articoli 8 e 9) rispondano direttamente, rispettivamente, all’Autorità delegata ed al Presidente del Consiglio dei ministri. I responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli attuali due Servizi, SISMI e SISDE, sono sostituiti, rispettivamente, dall’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI). Le agenzie vengono poste sotto la vigilanza del CIS (articolo 10) e rispondono direttamente all’Autorità delegata, ovvero, in sua assenza, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di attuare gli indirizzi del CIS. L’organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
L’AISE opera all’estero per difendere l’indipendenza e l’integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall’esterno (articolo 11); l’AISI opera in Italia per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dal territorio nazionale (articolo 12). Il criterio fondamentale per individuare la competenza delle agenzie è quindi rappresentato dall’ambito territoriale di attività. Poichè tuttavia non va trascurato il profondo intreccio esistente tra sicurezza interna ed esterna, oltre al deciso rafforzamento dell’organo di coordinamento, è stabilito che le agenzie agiscano in cooperazione tra loro e che ciascuna agenzia possa chiedere di avvalersi dei centri operativi dell’altra. I due articoli da ultimo richiamati individuano con chiarezza la missione delle agenzie, senza tuttavia individuare i settori di intervento di ciascuna. Si è in tal modo evitato di irrigidire, prevedendoli per legge, i campi di azione delle agenzie, preferendo affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS, la definizione delle materie di specifico interesse. La normativa proposta consente in ogni caso che la competenza per materia risulti per più di un aspetto coincidente, fermo restando che l’AISE dovrà occuparsi della dimensione internazionale e l’AISI della dimensione interna dei singoli fenomeni, in conformità alla peculiare missione affidata a ciascuna agenzia. In questo quadro il ruolo del DIGIS dovrà essere quello di evitare le sovrapposizioni, sfruttando invece al massimo le sinergie.
Si è scelto di garantire alle agenzie, oltre all’autonomia operativa, anche l’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile (articolo 10). Non è stato pertanto creato un unico organismo di intelligence e si è inoltre evitato di prevedere la dipendenza gerarchico-funzionale delle agenzie dal DIGIS, stabilendo invece che anche i direttori delle agenzie siano interlocutori diretti dei responsabili politici. L’attività tecnico-operativa svolta dalle agenzie sembra infatti, da un lato, destinata a svolgersi in modo sufficientemente autonomo da quella del DIGIS, che non è titolare di funzioni operative, e, dall’altro, sembra implicare profili di tale delicatezza da dover coinvolgere direttamente l’autorità politica. Definire in termini di gerarchia il rapporto tra il DIGIS e le agenzie avrebbe comportato un accentramento di responsabilità in capo all’autorità di vertice dello stesso Dipartimento, circoscritto in maniera eccessiva l’autonomia delle agenzie e compresso il ruolo dell’autorità politica. Un’ulteriore controindicazione, valida a maggior ragione rispetto all’ipotesi di costituire un’unica struttura, deriva dalla consapevolezza che l’attività delle due agenzie, come già si verifica per gli attuali Servizi, è destinata a svolgersi con modalità sensibilmente diverse in relazione ai differenti contesti, interno in un caso ed internazionale nell’altro, in cui ciascuna di esse si trova ad operare. Con riguardo ai profili di distinzione dell’attività di ciascuna agenzia, va inoltre sottolineato come, per numerosi aspetti, l’AISE e l’AISI – come oggi del resto avviene da parte del SISMI e del SISDE – siano destinate ad operare, rispettivamente, a supporto dell’amministrazione della difesa e dell’interno, mantenendo quindi rapporti di intensa collaborazione con quelle amministrazioni. Ciò non toglie che l’attività delle agenzie comporti la trattazione di problematiche che vanno gestite con criteri uniformi nell’interesse dell’istituzione, attribuendo significativi poteri all’organismo di coordinamento.
Il disegno di legge contiene una puntuale definizione dei compiti dell’organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell’attività svolta dagli organismi informativi (articolo 5). Al COPIS – per il quale si prevede un numero di componenti inferiore all’attuale al fine di accrescerne l’operatività – viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull’organizzazione ed il funzionamento degli organismi informativi, salva la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.
Uno dei punti maggiormente sensibili della normativa in materia è costituito dalla disciplina dell’ordinamento e del reclutamento del personale. L’obiettivo di tutelare la riservatezza del personale non può essere perseguito attraverso la rinuncia a qualsiasi forma di selezione per l’accesso agli organismi informativi. Non sono del resto mancate critiche per l’assenza di criteri prestabiliti in materia di assunzione del personale, in particolare di quello non proveniente dalle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni sono state definite procedure interne di carattere più selettivo, ma è indubbia la necessità di stabilire un nuovo quadro di regole ispirato alla trasparenza ed al rigore. Analoghe esigenze vanno tenute presenti nel considerare le norme in materia di stato giuridico ed economico. Le peculiari funzioni svolte dagli addetti agli organismi informativi devono infatti essere adeguatamente considerate, ferma tuttavia la necessità di stabilire una disciplina chiara ed equa in materia di progressione giuridica ed economica.
Il disegno di legge (articoli 14 e 15) prevede due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottoposti a procedure selettive e l’assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare dai tre ai sei anni. Al termine di detto periodo il personale è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà tuttavia avere luogo solo nei limiti della disponibilità di posti nel ruolo unico degli organismi informativi. La dotazione del ruolo unico non potrà comunque superare il 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi informativi. In tal modo si è cercato di garantire un equilibrio tra l’esigenza di un adeguato ricambio del personale (che consente tra l’altro di avvalersi di professionalità esterne) e quella, di segno opposto, di salvaguardare la specifica professionalità degli addetti agli organismi informativi. Sono inoltre precisati i princìpi in materia di stato giuridico ed economico del personale (articolo 16), destinati ad essere sviluppati dalla fonte regolamentare.
L’organizzazione e il funzionamento del DIGIS dovranno essere definiti tramite ricorso alla fattispecie regolamentare di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (articolo 17, comma 2, del presente disegno di legge), mentre per le Agenzie vi provvederà il Presidente del Consiglio con proprio decreto, previa deliberazione del CIS. È inoltre previsto che il regolamento di contabilità venga emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei princìpi delle norme di contabilità generale dello Stato e nell’osservanza di specifiche disposizioni aderenti alla realtà dei servizi.
Un esame di diritto comparato evidenzia come, nei paesi dotati dei servizi di informazione maggiormente efficaci, la materia delle garanzie funzionali non risulti oggetto di una specifica disciplina. Con il disegno di legge in esame è stata invece compiuta la scelta opposta, nella convinzione che sia opportuno fissare un quadro di regole certe – definendo condizioni e limiti – per lo svolgimento di attività non convenzionali da parte degli organismi informativi, quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali e la penetrazione nei domicili. L’opinione pubblica, memore di alcune oscure vicende è – com’è giusto – estremamente sensibile al tema del pieno rispetto del principio di legalità da parte degli addetti al settore. Gli stessi operatori richiedono adeguate forme di tutela che evitino conflitti con le iniziative proprie dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia. Trattandosi di consentire agli addetti ai servizi di informazione di porre in essere dei comportamenti astrattamente configurati dalla legge come reati, occorre delimitare con sufficiente chiarezza l’ambito di tali attività, senza tuttavia creare una disciplina troppo rigida che risulterebbe difficilmente applicabile. Per quest’ultima ragione non sono state individuate in modo tassativo le condotte autorizzabili, ma si è preferito definire le specifiche procedure da adottare per poter tenere determinati comportamenti, indicando inoltre i beni giuridici comunque non suscettibili di venire offesi (articolo 19). L’attivazione delle garanzie funzionali comporta in ogni caso un pieno coinvolgimento dell’autorità politica e dei vertici degli organismi informativi.
I molteplici compiti svolti dagli addetti agli organismi informativi richiedono di porre il relativo personale nelle condizioni di agire in contesti diversi fruendo di idonee garanzie. Ciò ha suggerito di introdurre, accanto alla disciplina delle garanzie funzionali, alcune speciali previsioni a tutela del personale. Così, mentre in linea generale è da escludere che gli addetti agli organismi informativi rivestano la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in determinate circostanze è opportuno che sussista la possibilità di attribuirgli tali qualifiche (articolo 20). È inoltre noto come lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale degli organismi informativi richieda talvolta di poter ricorrere ad un’identità di copertura (articolo 21) ovvero di simulare l’esercizio di un’attività economica (articolo 22). Si è ritenuto di disciplinare espressamente tali ipotesi per assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto di criteri predeterminati e vengano portate all’attenzione dell’autorità politica. È apparso inoltre necessario tutelare la riservatezza del personale nei rapporti con l’autorità giudiziaria (articolo 23).
In materia di segreto di Stato (articolo 24) si è inteso distinguere con nettezza tale concetto da quello di classifica di segretezza. Il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può riguardare oltre che notizie e attività, anche atti, documenti o cose a prescindere dalla loro classifica. Apporre, ovvero opporre, il segreto di Stato spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non toglie che la definizione di segreto di Stato coincida con la classifica di segreto in quanto i due istituti sono volti a tutelare, sul piano sostanziale, i medesimi interessi. Profilo significativo della nuova disciplina è quello della cessazione automatica del vincolo derivante dal segreto di Stato con il decorso di un determinato periodo di tempo, oltre che in qualunque tempo per decisione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni in materia di tutela del segreto di Stato (articoli 25 e 29) sono in particolare volte a tradurre sul piano legislativo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di precludere all’autorità giudiziaria l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto nonchè, innovando per tale aspetto l’attuale quadro legislativo, a precludere all’autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare eventuali altri elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto stesso. Per evitare possibili abusi dell’istituto, è stata espressamente riconosciuta all’autorità giudiziaria procedente la facoltà di sollevare il conflitto di attribuzione. La scelta compiuta intende superare le ambiguità della normativa vigente, rivelatasi tra l’altro fonte di contenziosi, attribuendo al Governo, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di evitare la pubblicità di determinati documenti o singole attività, a tutela dell’integrità e della sicurezza dello Stato. La disciplina della materia assume in tal modo una maggiore trasparenza, chiarendo gli interessi tutelati e gli obiettivi che si intendono perseguire.
La classifica di segretezza (articolo 26) è un provvedimento amministrativo dal quale discende l’assoggettamento dell’atto o della cosa che ne è oggetto ad un particolare regime per quanto riguarda le possibilità di accesso e le modalità di circolazione, ha una natura oggettiva ed è funzionale alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Le classifiche di segretezza vengono ridotte da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale) – a fini di semplificazione amministrativa ed anche per evitare un eccessivo ricorso all’istituto – e sono attribuite sulla base di precisi parametri ed assoggettate a meccanismi automatici di declassifica con il trascorrere del tempo. Al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, viene affidata la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. La tutela amministrativa della segretezza, come in precedenza evidenziato, è affidata ad una specifica struttura del DIGIS, che risponde direttamente all’Autorità delegata ed il cui responsabile è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del CIS.
Il disegno di legge contiene infine alcune norme di carattere generale in materia di rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), la cui disciplina, com’è noto, deve risultare conforme agli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale. Per conferire trasparenza e certezza all’istituto, viene chiarito che il NOS non va attribuito quando un soggetto non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e di garanzia per la conservazione del segreto. È inoltre esplicitamente previsto che le Forze armate, le forze di polizia e le pubbliche amministrazioni collaborino con il DIGIS agli accertamenti necessari per il rilascio del NOS (articolo 27).
Viene chiarito come il provvedimento non comporti alcun onere aggiuntivo (articolo 28) ed alla sua attuazione sarà possibile provvedere facendo affidamento sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI
Art. 1. (Definizioni) 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) «Autorità delegata» il Vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri; b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza; c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza; e) «AISE» l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna; f) «AISI» l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna; g) «organismi informativi» il DIGIS, l’AISE e l’AISI: h) «ANS» l’Autorita nazionale per la sicurezza; i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo. 2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all’Autorità delegata.
Art. 2. (Alta direzione e responsabilità) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l’alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all’organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell’AISI e dell’AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell’AISI e dell’AISE nonchè i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.
Art. 3. (Autorità delegata) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 all’Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e d’esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni. 2. Non sono delegabili all’Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonchè la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sullo svolgimento dell’attività di quest’ultima. 4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l’esercizio delle loro funzioni direttamente all’Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all’articolo 8 risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il CIS, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell’attività degli organismi informativi. 2. Nell’ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CIS: a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l’indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell’ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell’attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l’attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS; b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l’ordinamento; c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge; d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame; e) designa il direttore esecutivo e i direttori dell’AISE e dell’AISI. 3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, nonchè dall’Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all’ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonchè, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari ed esperti. 5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.
Art. 5. (Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza) 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi è esercitato dal COPIS, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura; è altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all’articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli. 3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l’autorizzazione dell’Autorità delegata, l’audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all’articolo 2, comma 2, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi. 4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge. 5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma. 6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull’opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell’adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. 9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell’incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 6. (Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza) 1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il DIGIS. Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell’Autorità delegata, coadiuva quest’ultima ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l’unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12. 2. Il DIGIS, nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell’Autorità delegata, in particolare: a) coordina l’intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l’unitarietà dell’attività svolta dalle agenzie operative; b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all’approvazione del CIS detto progetto nonchè la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti da detto piano; d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonchè con altri enti e amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interessati; e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; f) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità delegata; g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo; h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza; i) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi. 3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell’Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare: a) esercita le funzioni di segretario del CIS; b) è responsabile dell’architettura del sistema statistico e informatico; c) propone all’Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i ministeri interessati alla ricerca informativa. 4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2. 5. Al fine di consentire l’ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall’Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.
Art. 7. (Controllo interno) 1. Il controllo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g), è rivolto particolarmente a verificare: a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonchè degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata; b) l’impiego di risorse e personale; c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell’Autorità delegata; d) la tenuta e la gestione degli archivi; e) la tutela amministrativa della segretezza. 2. II controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall’Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell’Autorità delegata. L’attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta. 3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio. 4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente all’Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell’espletamento della stessa nonchè sulla rispondenza dell’organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS. 5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell’esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall’attività operativa nè essere successivamente destinati a quest’ultima attività. 6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall’interno degli organismi informativi, ferma restando l’impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.
Art. 8. (Tutela amministrativa della segretezza) 1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), comprende: a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l’accesso a notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonchè per la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici. 2. L’attività di cui al comma 1 è svolta da apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest’ultima risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9. (Archivi del sistema informativo) 1. L’archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonchè le autorizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 19. 2. L’archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A detto archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all’articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi delle agenzie cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonchè le modalità di loro conservazione e consultazione. 6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente all’Autorità delegata.
Art. 10. (Agenzie delle informazioni) 1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all’Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L’organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. 2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell’amministrazione della difesa e delle forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri paesi. 4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell’Autorità delegata, alla tutela all’estero dei cittadini italiani e dell’Unione europea e dei loro beni. 5. L’AISE e l’AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all’estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell’altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un’ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici. 6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia: a) propone all’Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a); c) riferisce costantemente all’Autorità delegata sull’attività svolta dall’agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’agenzia. 7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 11. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna) 1. L’AISE opera all’estero per difendere l’indipendenza e l’integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall’esterno. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all’estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in collaborazione con l’AISI per esigenze connesse all’attività svolta all’estero, anche sul territorio nazionale. L’AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell’amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.
Art. 12. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna) 1. L’AISI opera nel territorio nazionale per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dall’interno del territorio nazionale. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l’AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in collaborazione con l’AISE per esigenze connesse all’attività svolta sul territorio nazionale, anche all’estero. L’AISI fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e alle forze di polizia nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.
Art. 13. (Competenze dei Ministri della difesa, dell’interno e degli affari esteri) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell’interno e degli affari esteri, dispone l’impiego delle agenzie a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l’indipendenza e l’integrità dello Stato e la legalità repubblicana. 2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell’interno dispongono l’utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle forze di polizia a sostegno dell’attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all’AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l’intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari. 3. I direttori dell’AISI e dell’AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell’interno e della difesa sull’attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c); riferiscono inoltre al Ministro dell’economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze. 4. Il Ministro della difesa, d’intesa con l’Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l’AISE.
Capo III PERSONALE
Art. 14. (Ordinamento del personale) 1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonchè il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell’adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato. 3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi; c) personale assunto con contratto a tempo determinato. 4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei nè inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, resta alle dipendenze dell’organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.
Art. 15. (Reclutamento) 1. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c), dello stesso articolo 14 si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un’adeguata pubblicità ed un’effettiva partecipazione competitiva. 2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l’uno per cento del contingente di cui al comma 1 del predetto articolo, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi. 3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l’idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare. 4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l’affidamento di incarico a norma del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi. 5. Il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo. 6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte. 8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell’articolo 14 il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l’opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l’amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a). 9. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l’accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell’articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all’amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall’allineamento di cui al comma 1 dell’articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l’anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Stato giuridico ed economico) 1. Il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 14, di seguito denominato: «regolamento» definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari. 2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento nè superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall’organismo informativo. 3. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. È escluso, in caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi. 5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un’indennità complessiva pari a una mensilità dell’indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell’articolo 15. 6. Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell’ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell’ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l’impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l’istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 7. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 15. 8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell’amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell’amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi. 10. È in facoltà dell’amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall’inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità. 11. Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell’amministrazione di appartenenza. 12. Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell’opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l’anticipata risoluzione del rapporto. 13. Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest’ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto. 14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 17. (Norme di organizzazione e di funzionamento) 1. All’organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i princìpi concernenti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonchè i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità. 2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l’organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest’ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni. 3. All’organizzazione ed al funzionamento delle agenzie si provvede ai sensi del comma 1 dell’articolo 10. Art. 18. (Spese per gli organismi informativi) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un’apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi. 2. All’inizio dell’esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell’economica e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonchè delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell’economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell’ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell’Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all’Autorità delegata; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell’archivio storico di cui all’articolo 9.
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 19. (Garanzie funzionali) 1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi. 3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali nell’ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata; b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi. 4. L’autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dall’Autorità delegata, su richiesta del direttore dell’agenzia interessata. L’Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest’ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese. 5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell’agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l’archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all’autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili. 7. Quando l’esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall’addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell’arresto in flagranza o del fermo o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e l’indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti. 8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese. 9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 20. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio negli organismi sopra indicati per coloro che già la rivestono in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. 2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall’Autorità delegata, sentito il Ministro dell’interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. 4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell’Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 21. (Identità di copertura) 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all’Autorità delegata, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l’agenzia che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 22. (Attività simulata) 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all’Autorità delegata, può autorizzare l’esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all’interno che all’estero. Il consuntivo dell’operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.
Art. 23. (Riservatezza a tutela del personale) 1. Quando debbono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l’osservanza, in quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
TITOLO III TUTELA DEL SEGRETO
Art. 24. (Segreto di Stato) 1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita a norma dell’articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all’integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all’indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale. 2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all’identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l’incolumità di questi ultimi, nonchè con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent’anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l’apposizione o l’opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l’autorità estera competente.
Art. 25. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. 4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonchè di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso. 6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto.».
Art. 26. (Classifiche di segretezza) 1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo, anche dall’estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all’indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sè a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all’interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto trascorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale trascorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale trascorsi cinque anni dalla data di apposizione e trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All’atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trent’anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8. 8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all’abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 27. (Nulla osta di segretezza) 1. L’ufficio di cui all’articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l’elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS. 2. II nulla osta di segretezza ha la durata di sei anni. 3. II rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affìdamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l’effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28. (Disposizioni in materia finanziaria) 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all’atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa. 2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla citata legge n. 801 del 1977, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell’articolo 18.
Art. 29. (Modifica dell’articolo 256 del codice di procedura penale) 1. Il comma 3 dell’articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell’articolo 202».
(Abrogazione di disposizioni precedenti) 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell’articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente, al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).
Art. 31. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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d’iniziativa dei senatori VITALI, ACCIARINI, AYALA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BARATELLA, BOCO, BONAVITA, BRUNALE, CASTAGNETTI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, GARRAFFA, GRUOSSO, GUBERT, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MARITATI, MONTALBANO, MURINEDDU, PASQUINI, PETERLINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROTONDO, SALVI, SCALERA, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TOIA, TURRONI, VICINI, VILLONE, VIVIANI e ZANCAN |
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Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge intende attribuire alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione nei processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l’ordine democratico.
I servizi di sicurezza, istituiti e regolati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono organi che hanno il dovere di riferire non all’autorità giudiziaria ma a quella governativa. L’articolo 12 di tale legge, al primo comma, stabilisce poi che «Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».
Il secondo comma stabilisce, però, che «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale».
Unico effettivo responsabile, per legge, della gestione del segreto politico è il Presidente del Consiglio dei ministri. È una responsabilità politica di fronte al Parlamento, molto carica di discrezionalità in quanto i confini del segreto di Stato sono ovviamente affidati alla valutazione, appunto, della massima autorità politica di governo; ed è una valutazione non ancorata a princìpi geometrici, ma alle contingenze, alle situazioni concrete, al contesto volta a volta diverso: per cui lo stesso fatto può talvolta apparire dannoso, se diffuso, e tal’altra innocuo; talvolta eversivo, tal’altra non eversivo.
Questa discrezionalità politica, prerogativa del vertice del potere esecutivo, irriducibile in precisi schemi giuridici definitori, è connaturata alla materia del segreto politico, all’istituto stesso del «segreto politico».
L’esperienza vissuta dal nostro paese, da sempre, e con particolare frequenza negli ultimi decenni, ha però dimostrato che la prerogativa governativa nella gestione politica del segreto di Stato è entrata in conflitto con l’esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti politici: casi, per lo più, tuttora irrisolti, e la mancata soluzione dei quali viene addebitata anche alla opposizione del segreto di Stato (o del suo equivalente nominale, antecedentemente alla legge n. 801 del 1977) di fronte alle richieste dell’autorità giudiziaria procedente.
Il disegno di legge che presentiamo muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell’articolo 1 che la compone.
La premessa logica di questo assunto e del disegno di legge è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato, appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell’ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Riteniamo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce il disegno di legge di costituire potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all’uno ed all’altro il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all’interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma – al contrario – dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata, diventa dunque inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell’ordine costituzionale.
Con il disegno di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie, dei documenti, eccetera, richiesti dall’autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perchè il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell’oggetto richiesto dall’autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l’opposizione del segreto, si è anche adoperato l’argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e l’operato dei servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all’autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
Questo argomento non può essere condiviso, e non solo perchè indimenticate esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l’opposizione del segreto, elementi di grande rilievo processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato dall’autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato – nella peggiore, non irreale ipotesi – dagli organi preposti ai servizi di sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte, perchè le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede l’autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto, possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare contemplato dalla legge ha la possibilità di correggere, in relazione al caso concreto, l’eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
Vi è poi un’ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un fatto più grave, siano intervenuti, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale ed il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l’irrilevanza processuale di un segmento d’indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall’autorità giudiziaria procedente. A quest’ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l’incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione d’indole ancora superiore al livello tecnico; una regione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall’altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità ed impedisce legalmente di renderla nota.
Infine, va sottolineato che il disegno di legge precisa come il segreto di Stato, nella materia in oggetto, non possa essere opposto «in alcuna forma»: con ciò si fa riferimento, oltre alle norme della procedura penale in tema di sequestro e di esame testimoniali, anche ad ogni altro strumento processuale il cui uso possa implicare, comunque, la necessità di accedere agli «atti», ai «documenti», alle «notizie», alle «attività» e ad «ogni altra cosa» che secondo il citato articolo 12 della legge n. 801 del 1977 sono coperti dal segreto di Stato (e seguiteranno ad esserlo per tutto quanto non è considerato nel disegno di legge).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi: a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1702
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Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
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Onorevoli Senatori. – Sono ormai trascorsi diciotto anni da quando l’Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna redasse un progetto di legge d’iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e, su quel progetto di legge, raccolse le cinquantamila firme indipensabili per portarlo all’attenzione del Parlamento (atto Senato n. 873, IX legislatura). E, per fare qualche altro tragico esempio, sono trascorsi oltre trent’anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia e ventidue dall’esplosione dell’aereo a Ustica. Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli il tormentato iter nella X legislatura di quel disegno di legge (atto Senato n. 1) che, comunque, discusso congiuntamente con i disegni di legge atti Senato nn. 135 e 1663, culminò nell’approvazione da parte del solo Senato, nella seduta del 26 luglio 1990, di un testo unificato (v. atto Camera n. 5004 della X legislatura).
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire anche a causa dell’apposizione del segreto di Stato.
Finalmente sono venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della prima Repubblica. Al contrario, è nell’interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee (e, persino, del processo di pace fra palestinesi e israeliani) che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure condannati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della cosiddetta «strategia della tensione».
Sentiamo tutti, onorevoli senatori, la necessità di voltare pagina. Per scrivere una pagina nuova e trasparente della Repubblica italiana è, però, assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte riscritte senza segreti, siano tutte leggibili senza omissis, contengano chiare attribuzioni di responsabilità. Soltanto allora si potrà e si dovrà voltare pagina. È con questo spirito e con questo obiettivo che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione il disegno di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l’apposizione del segreto di Stato. Siamo convinti che quanto è stato fatto opportunamente, con riferimento ai delitti di mafia – per i quali la legge istitutiva della nuova Commissione antimafia (legge 19 ottobre 2001, n. 386, articolo 3), esclude l’apposizione del segreto – possa e debba essere fatto anche per i reati terroristici e per i delitti di strage. Presto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 204. – (Esclusione dal segreto). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Dell’ordinanza che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2.
1. Il comma 2 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato».
Art. 3.
1. Al comma 2 dell’articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: « c-bis) articolo 202 (segreto di Stato); c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto»; b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti);».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1748
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Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
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Onorevoli Senatori. – Le competenze, l’organizzazione e le modalità operative dell’attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Il mutato quadro della situazione interna ed internazionale obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, approvata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa.
Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la situazione interna dello Stato.
Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all’orizzonte o sono già pesantemente attive:
– quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant’altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso della società;
– quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di Governi a rischio mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto;
– quelle nel settore economico e finanziario che grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema ponendolo in mani irresponsabili e criminali;
– quelle nel settore dell’informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre.
Nel contempo, dopo i fatti dell’11 settembre 2001, sono sempre più immanenti le minacce del terrorismo internazionale, con connotazioni e potenzialità distruttive prima non immaginabili, così come l’attività di spionaggio, anch’essa mutata e orientata sempre più verso il campo tecnologico e d’avanguardia.
Inoltre, nel periodo di vigenza della legge del 1977, è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei Servizi segreti e la Magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento ed infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell’operato degli appartenenti agli enti informativi.
Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di un disegno di legge sui Servizi di informazione, naturalmente aperto ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative.
Il presente disegno di legge:
a) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell’opposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza;
b) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull’evoluzione della situazione generale;
c) rispetto alla normativa vigente sposta nell’ambito del Consiglio dei ministri quanto prima attribuito ad un organo particolare, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), del quale facevano parte solo alcuni Ministri.
L’innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro di situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue.
Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri la sede d’origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell’attività di ricerca.
Ritengo inoltre opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che nella legge vigente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt’uno le due entità, quasi che la competenza di entrambi risalisse ai Servizi segreti.
In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dar luogo, nella cultura e nella conoscenza dell’opinione pubblica generale, alla errata convinzione che la responsabilità e l’attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero.
Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all’azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità e strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro geometrico in termini di responsabilità indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri.
Ecco perchè nel disegno di legge, all’articolo 1, al Presidente del Consiglio dei ministri si attribuisce l’alta direzione e la responsabilità politica dell’informazione e della sicurezza, mentre a partire dall’articolo 2, nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all’attività di intelligence, si parla sempre di informazione per la sicurezza e non di informazione e sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore.
Il disegno di legge istituisce un Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – articolo 3 – realizzando l’unitarietà della struttura e ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (sottosegretario all’informazione per la sicurezza) che assolve alla sua funzione con l’ausilio di un Comitato esecutivo, per l’attività di guida e coordinamento, e di una Unità centrale per la conoscenza in tempo reale dell’evolversi della situazione informativa.
Il disegno di legge basa la sua articolazione operativa su due Servizi, che sono organismi di intelligence, competenti e operanti per l’attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all’interno ed uno all’esterno del territorio nazionale.
Per la ripartizione delle competenze tra i due Servizi, tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna), si è preferita la seconda, in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per livello ed organizzazione politico-sociale. La interrelazione, sia sul piano verticale sia su quello orizzontale, tra le diverse minacce e le aree di loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al Comitato esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e della sua evoluzione. Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l’area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro. A questo proposito il disegno di legge:
a) innova rispetto alla legge in atto, istituendo presso la Corte di Cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all’informazione per la sicurezza, le autorizzazioni, all’attuazione – in sede di attività di ricerca informativa – di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, e così via, nei confronti di cittadini italiani. È questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna, che per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell’intelligence;
b) prevede un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza (peraltro già esistente) (articolo 13). Rispetto alla precedente configurazione innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato spetti alla componente politica all’opposizione e includa tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa, e sui regolamenti attuativi dell’ordinamento della struttura e della tutela del segreto.
Le due novità paiono molto opportune e significative. Una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli elementi di base – organizzativi, operativi e finanziari – dell’attività di intelligence, mentre l’altra, affidando all’opposizione la presidenza del Comitato di controllo, consente, nel modo a mio parere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile, nei confronti dell’attività della maggioranza di Governo, da parte dell’opposizione.
Inoltre il disegno di legge:
a) definisce con chiarezza i procedimenti d’azione degli agenti, le modalità di autorizzazione e copertura e le relative responsabilità;
b) assicura il coordinamento e il controllo della attività di intelligence svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell’Amministrazione statale;
c) stabilisce con chiarezza competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione.
Come detto nella presente relazione, il disegno di legge si propone di mettere a punto una legislazione di base per l’attività dei Servizi segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi di situazione del prevedibile futuro.
Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall’esperienza degli ultimi anni.
Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento di tale delicata funzione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all’opposizione del segreto di Stato, ne controlla l’applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
Art. 2. (Attribuzione del Consiglio dei ministri) 1. Il Consiglio dei ministri: a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell’evoluzione della situazione generale; b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Sottosegretario», dei direttori generali dei due Servizi, di cui agli articoli 7 e 8, e dell’Unità centrale, di cui all’articolo 6; c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all’articolo 3.
Art. 3. (Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell’informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», retto dal Sottosegretario, con il compito di assicurare l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell’attività d’informazione per la sicurezza dello Stato. 2. Il Dipartimento è costituito da: a) un Comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «Comitato esecutivo»; b) una Unità centrale; c) un Servizio informativo per l’interno (SII); d) un Servizio informativo per l’estero (SIE). 3. L’ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 13.
Art. 4. (Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all’informazione) 1. Il Sottosegretario: a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri; b) guida e coordina l’attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; c) presiede il Comitato esecutivo; d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull’evoluzione della situazione informativa; e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti; f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa del Dipartimento; g) trasmette al Comitato di cui all’articolo 13 i documenti di cui alla lettera f), una volta approvati.
Art. 5. (Compiti, attribuzione e composizione del Comitato esecutivo) 1. Il Comitato esecutivo è la sede in cui sono definiti: a) il quadro di situazione generale e il suo controllo; b) le linee di programma dell’attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale; c) i bilanci preventivi e consuntivi di spesa; d) le direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture; e) il coordinamento con gli altri organi dello Stato; f) il coordinamento con i Servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati; g) le operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui agli articoli 7 e 8. 2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell’Unità centrale di cui all’articolo 6 con funzione di membro e segretario.
Art. 6. (Compiti e attribuzioni dell’Unità centrale) 1. L’Unità centrale: a) è l’organo di supporto alla attività del Comitato esecutivo; b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei servizi di informazione; c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse; d) è l’organismo di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento; e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza; f) è l’organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato. 2. L’Unità centrale è retta da un direttore – che assume l’incarico di Autorità nazionale per la sicurezza – nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario.
Art. 7. (Compiti e attribuzione del Servizio informativo per l’interno) 1. Il Servizio informativo per l’interno (SII) assolve, all’interno del territorio nazionale, a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. In caso di necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SII può svolgere di volta in volta attività all’esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SIE. 2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo. 3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SIE in tutti i diversi settori di minaccia.
Art. 8. (Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l’estero) 1. Il Servizio informativo per l’estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SIE può svolgere di volta in volta anche attività all’interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII. 2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull’ordinamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo. 3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia.
Art. 9. (Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale) 1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell’Unità centrale di cui all’articolo 6 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonchè da personale assunto direttamente. 2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all’Unità centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione. 4. La consistenza dell’organico dell’Unità centrale e di ciascuno dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8, i casi e le modalità relativi all’assunzione del personale e al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico ed economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Unità centrale, del SII e del SIE, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
Art. 10. (Modalità operative e rapporti con l’autorità giudiziaria) 1. Gli appartenenti all’Unità centrale, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all’Unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. 2. In caso di necessità per l’assolvimento dei loro compiti, possono essere conferite, in via temporanea, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza. 3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del Sottosegretario e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali. 4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell’espletamento delle attività d’istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell’interessato. 5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi, qualora esplicitamente autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, su richiesta del Sottosegretario approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, possono procedere: a) ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione; b) al sequestro temporaneo e all’apertura di corrispondenza; c) al sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia; d) a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza. 6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell’ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l’autorità giudiziaria il Sottosegretario può dare l’autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità. 7. I direttori del SII e del SIE hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento di tale abbligo può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario, con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. 8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi medesimi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario. 9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa. 10. L’Unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, e sentiti i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. 11. Il SII e il SIE, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato esecutivo. 12. Nessuna attività comunque idonea all’acquisizione d’informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 13. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.
Art. 11. (Norme finanziarie) 1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in apposita rubrica, denominata: «Spese per l’informazione per la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l’entità dell’assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell’ambito di ciascuno, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo. Egli richiede, altresì, il parere del Comitato di cui all’articolo 13. 3. L’ammontare dell’assegnazione di cui al comma 2 è ripartito tra l’Unità centrale e i due Servizi. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione. 5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai princìpi fissati dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti per autorizzare impegni di spesa da parte dei funzionari del Dipartimento sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purchè delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario. 6. Per la gestione dei fondi riservati, ogni spesa riferita ad attività operativa di importo eccedente i 25.000 euro, deve essere approvato dal Sottosegretario. Per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari. 7. Tutta la documentazione è comunque conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell’atto operativo cui si riferisce.
Art. 12. (Tutela del segreto di Stato) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l’alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato. 2. Egli presiede l’Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l’applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5. 3. L’Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende: a) l’Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell’Unità centrale; b) l’Ufficio centrale per la sicurezza nell’ambito dell’Unità centrale. 4. Sono istituiti uffici periferici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività interessate alla tutela del segreto. 5. L’ordinamento dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 13. (Comitato parlamentare di controllo) 1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all’opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. 3. Il Comitato: a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge; b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l’informazione e sulla loro attuazione; c) esprime parere preventivo sull’emanazione del regolamento per l’ordinamento del Dipartimento; d) esprime parere preventivo sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa. 4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte. 5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario e, su sua autorizzazione, i direttori del SII e del SIE. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi da 1 e 5. 7. Qualora, nel caso di cui al comma 6, il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonchè alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato. 9. Gli atti del Comitato, anche se riguardino materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato medesimo non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso.
Art. 14. (Coordinamento dell’attività informativa) 1. Al fine di consentire che il Dipartimento assicuri il coordinamento dell’intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve: a) comunicare al Dipartimento compiti e modalità operative della propria organizzazione; b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento a tale fine designati.
Art. 15. (Applicazione della legge e disposizioni transitorie) 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla nomina del Sottosegretario e alla nomina dei direttori dell’Unità centrale, del SII e del SIE. 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato. 3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. La transizione dall’ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui al comma 2, avviene sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto, del codice penale, concernenti il segreto politico interno ed internazionale, debbono essere riferite a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge e all’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 16. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1819
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Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene su alcuni aspetti essenziali del sistema di intelligence del nostro Paese, correggendo profondamente l’impianto della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Quelle norme furono il risultato di un lavoro complesso e della ricerca, da parte delle forze politiche democratiche, di intese e convergenze per la regolamentazione di una materia così delicata e rilevante per la sicurezza della Repubblica.
La legge del 1977 appartiene ancora alla stagione della guerra fredda e tuttavia è stata il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono. Si tratta, a valutarla con gli occhi del presente, tenendo conto delle vicende e dei mutamenti internazionali ed interni, di una legge insufficiente, sia per un’efficace azione di ricerca, raccolta e selezione delle informazioni a fini di sicurezza, sia sotto il profilo dei controlli, sia per quel che riguarda la disciplina, ancora incerta e lacunosa, del segreto di Stato e del trattamento di informazioni, atti, documenti e cose, cui è apposta una classifica di segretezza. Sono questi gli aspetti per i quali non è ulteriormente rinviabile una incisiva riforma. Essa deve ruotare intorno ad una nozione: quella di informazione per la sicurezza, che è espressione più certa e precisa, per indicare l’intelligence, di quanto non lo fosse l’endiadi «informazione e sicurezza», impiegata nella legge n. 801 del 1977.
Anche il reclutamento del personale, il suo stato giuridico, la organizzazione interna dei Servizi di intelligence, le competenze rispettive del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno meriterebbero una ridefinizione normativa. Sarebbe necessario mettere a punto un nuovo e complessivo ordinamento: questa era l’intenzione che i governi di centro-sinistra manifestarono nella scorsa legislatura. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997, fu istituita una Commissione, presieduta dal generale Roberto Jucci, con l’incarico di redigere il testo di un provvedimento organico. Il lavoro della Commissione fu alla base di un disegno di legge presentato dal governo D’Alema (atto Senato n. 4162, XIII legislatura). Quei testi rappresentano una base valida ed aggiornata sulla quale è possibile lavorare in questa legislatura.
L’obiettivo che deve rimanere fermo è quello di una riforma compiuta, che affronti tutte le questioni esaminate e risolte dalla Commissione Jucci.
Il Governo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un intervento legislativo in tempi ragionevolmente brevi, capace di dare maggiore efficienza all’azione dei Servizi, specialmente di fronte alla nuova minaccia del terrorismo internazionale, rafforzando il potere di guida del Presidente del Consiglio e dei Ministri direttamente interessati e dando maggiore funzionalità all’intelligence, anche per operazioni coperte.
È possibile puntare oggi ad una operazione in due tempi, varando presto un provvedimento che risponda alla domanda di maggiore efficienza dei Servizi, sempre più stringente dopo l’11 settembre 2001? È opportuno in questa prospettiva anticipare una parte della riforma complessiva ed organica di cui c’è bisogno, utilizzando ed arricchendo l’elaborazione della XIII legislatura?
La risposta a queste due domande è positiva, purché si osservino le seguenti condizioni necessarie:
a) la disciplina da varare in tempi ragionevolmente brevi deve definire puntualmente i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione per la sicurezza, deve dare un maggiore rilievo e più ampi poteri di intervento al Comitato interministeriale, con una composizione più ristretta, e deve riformare il CESIS, rafforzandone le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria rispetto alle attività di intelligence dei due Servizi;
b) essa deve contenere nuove norme organiche sul segreto di Stato, prevedendone la temporaneità, ed in generale su tutta la materia del segreto, riscrivendo, in modo da tenere conto dell’esperienza di questi anni, alcune delle norme del codice di procedura penale, in particolare prevedendo che non possano essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 (segreto di ufficio – segreto di Stato – informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) anche i delitti di devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 del codice penale), di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-bis) e di strage (articolo 422);
c) dev’essere disciplinata ex novo la tutela amministrativa del segreto, finora affidata soltanto a circolari riservate; occorrono norme che definiscano le classifiche di segretezza e la loro gerarchia; vanno fissate nuove regole legislative riguardanti i Nulla osta di segretezza (NOS) e l’ufficio che li rilascia, da collocare nell’ambito del CESIS, con tutte le garanzie che l’attività di questo ufficio (quando dispone accertamenti finalizzati al rilascio o alla revoca dei NOS) non leda i diritti dei cittadini;
d) occorre definire in modo più chiaro e certo i compiti rispettivamente del SISMI e del SISDE, attribuendo al primo tutte le attività di intelligence che si svolgono fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all’interno del Paese; va prevista la collaborazione tra i due Servizi, quando hanno a che fare con fenomeni a più dimensioni estere ed interne; è il CESIS che deve garantire il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni svolte in collaborazione;
e) è necessaria una nuova disciplina degli archivi, che garantisca l’unificazione del patrimonio informativo ed il controllo da parte del CESIS su tutti i dati informativi;
f) vanno previste le condizioni di selezione per le assunzioni dirette di personale altamente specializzato, con un controllo ex post sulla selezione effettuata;
g) per quanto riguarda le così dette garanzie funzionali, la riforma deve prevedere l’applicazione di una speciale causa di giustificazione applicabile al personale dei Servizi, per condotte costituenti reato, racchiuse entro confini certi, di non grave entità, che siano indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali dei Servizi; le condotte costituenti reato, nei limiti indicati, devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, ma la sua deliberazione non può bastare: va infatti istituita una commissione composta da personalità di prestigio e di riconosciuta imparzialità (ad esempio, magistrati a riposo, con il grado almeno di presidente di sezione della Cassazione o equiparati), che esprima, su ciascuna richiesta di autorizzazione, un parere vincolante per il Presidente del Consiglio; i membri della commissione devono essere eletti dal Comitato parlamentare di controllo, ma non devono in alcun modo rispondere ad esso nè al Parlamento, collocandosi in una posizione di piena autonomia; occorre poi prevedere una informazione da parte del Presidente del Consiglio al Comitato su ogni operazione in cui si sono applicate le garanzie funzionali, da inviare dopo che l’operazione si è conclusa: così è possibile un controllo successivo;
h) sono necessarie nuove regole relative ai doveri degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, che rappresentino un bilanciamento rispetto alle garanzie funzionali, nonché regole più sicure e rigorose per quanto riguarda i rapporti tra Servizi ed autorità giudiziaria e la temporanea e motivata assunzione da parte del personale dei Servizi della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione;
i) la legge deve infine accrescere e rafforzare i poteri di controllo del Comitato parlamentare, con riferimento sia all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio in materia di intelligence e di segreto, sia alle attività dei Servizi, sia al reclutamento del personale, sia alla destinazione delle risorse finanziarie.
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L’articolo 1 del presente disegno di legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza. La informazione per la sicurezza, alla quale sono addetti i vari organismi disciplinati dalla legge (e tra questi organismi i due Servizi), è correlata all’interesse ed alla difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. Il Presidente del Consiglio ha inoltre competenza esclusiva in materia di tutela del segreto di Stato. Come Autorità nazionale per la sicurezza egli stabilisce i criteri per l’apposizione del segreto, nonché le decisioni relative al rilascio e alla revoca del NOS. Le funzioni non attribuite al Presidente in via esclusiva possono essere delegate ad un Ministro senza portafoglio o sottosegretario di Stato (articolo 2). Il testo del disegno di legge, ogni volta che si fa riferimento a poteri delegabili, contiene la esplicita previsione dell’esercizio di tali poteri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
Il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS) è ridefimto nei poteri e nella composizione: rispetto alla normativa vigente (articolo 2 della legge n. 801 del 1977) si inserisce la competenza ad esprimere pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio sottopone, in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione. Quanto alla composizione, il Comitato interministeriale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute il Ministro o sottosegretario delegato, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS) e i direttori dei Servizi e altre autorità o esperti che collaborino con il Governo (articolo 3).
Viene, inoltre, rafforzato il ruolo del CESIS, sempre alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Questo organismo coordina l’intera attività informativa per la sicurezza ed assicura la piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dei Servizi (articolo 4).
Un’innovazione completa è rappresentata, poi, dall’introduzione di un controllo interno sul sistema informativo per la sicurezza esercitato da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio, senza alcuna interferenza con le operazioni in corso (articolo 5).
Sul segreto di Stato si propone una nuova disciplina, che sostituisce quella della legge n. 801, del tutto insoddisfacente (articoli 6-9). Il segreto di Stato ha, di regola, un limite temporale previsto in quindici anni dalla sua apposizione o dalla sua opposizione in un procedimento penale. In particolare, non possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale nonché i fatti costituenti reati particolarmente gravi, come la strage o l’associazione di tipo mafioso (articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale). Nella vasta risistemazione della materia, che prevede precise garanzie, fino all’intervento della Corte costituzionale, si segnala la disposizione circa la non opponibilità del segreto sull’insieme di quei fatti, documenti, notizie o cose relativi a condotte poste in essere dagli appartenenti ai Servizi in violazione della disciplina relativa alle garanzie funzionali. Si riscrive l’articolo 202 del codice di procedura penale, si modifica l’articolo 204 dello stesso codice e si riscrivono i commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In tutti i casi in cui viene esercitato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di queste norme, un potere di conferma del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Vengono disciplinate le classifiche di segretezza (articolo 8) ed introdotte norme di legge sull’Ufficio centrale per la segretezza e sui Nulla osta di segretezza. Vengono denominate NOS, come spiega l’articolo 9, comma 5 (da leggere in correlazione con l’articolo 5, comma 1), le abilitazioni ad accedere a notizie, documenti, atti o cose classificati. Questa materia è stata finora sottratta a qualsiasi regolamentazione legislativa. Ora, è arrivato il momento di introdurre una regolamentazione esaustiva, certa, garantista. Va richiamata in particolare l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 9, che prevede un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti o atti o cose classificati ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che il regolamento dell’Ufficio centrale per la segretezza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 3, disciplini il procedimento di accertamento preventivo, finalizzato al rilascio del NOS, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
Il disegno di legge prevede una ridefinizione dei compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare, a cui spettano le attività di intelligence fuori del territorio nazionale, e di quello per la sicurezza democratica, al quale competono le attività di intelligence entro i confini del Paese (articoli 10, 11 e 12).
Occorre tenere presente che i fenomeni di cui oggi si occupano i Servizi di informazione per la sicurezza e molte tra le nuove minacce (terrorismo internazionale e grandi networks criminali) richiedono contemporaneamente attività all’estero ed attività interne, strettamente collegate. Il disegno di legge prevede questo genere di collaborazione ed affida ad un Ufficio di coordinamento nell’ambito del CESIS il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni che coinvolgono i due Servizi.
L’articolo 13 disciplina gli archivi del sistema informativo per la sicurezza, anzitutto l’archivio storico e l’archivio centrale. Questo conserva tutti i dati informativi del sistema ed è collocato nell’ambito del CESIS. In particolare, il comma 2 prevede che i dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, siano trasmessi senza ritardo all’archivio centrale, mentre il comma 3 prevede che gli archivi dei Servizi, dopo un certo periodo di tempo (3 anni), cessino di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale. Il che significa che per la memoria di vicende anteriori faranno capo all’archivio centrale, secondo i regolamenti di cui al comma 5.
Pur rinviando ad un successivo provvedimento la organica regolamentazione del personale, già in questo disegno di legge alcune disposizioni riguardano il reclutamento, in particolare le assunzioni dirette di personale specializzato e la definizione di due ruoli per il personale: uno costituito da coloro che sono addetti ad attività di informazione per la sicurezza, l’altro composto da personale amministrativo (articolo 14).
In merito alle garanzie funzionali, l’articolo 15 prevede una speciale causa di giustificazione, quando il personale interessato ponga in essere condotte costituenti reato autorizzate legittimamente, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e proporzionate al loro raggiungimento, nel rispetto di limiti rigorosi. La speciale causa di giustificazione non si applica a condotte che mettano in pericolo o ledano la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche. Nè si applica ad una serie di altri reati contro organi costituzionali o contro i diritti del cittadino (articolo 15, comma 3).
Perché tali condotte possano legittimamente realizzarsi nell’ambito di operazioni dei Servizi, è necessaria una procedura di autorizzazione disciplinata dall’articolo 16. Il Presidente del Consiglio autorizza le condotte, con il parere favorevole di un Comitato di garanzia, costituito da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ed eletti dal Comitato parlamentare di controllo, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo (articolo 17). La fisionomia istituzionale di questo Comitato di garanzia è ricalcata su quella della Commissione G10 nell’ordinamento tedesco. Al pari di quella Commissione, il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare nè al Parlamento.
L’articolo 18 regola la opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria. Come ulteriore contrappeso al potere riconosciuto ai Servizi ed al Presidente del Consiglio, si prevede la possibilità che l’autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale
Quanto ai doveri del personale, si prevedono pene severe per le attività devlate (articolo 19), per la utilizzazione illecita di notizie personali (articolo 20), per la manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza (articolo 21), per l’accesso illegittimo agli archivi e per la manomissione degli atti (articolo 22). Queste norme sono poste a rigoroso presidio della lealtà del personale appartenente agli organismi di informazione per la sicurezza.
Gli addetti a tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria (articolo 23). Si conferma così una disposizione già contenuta nella legge n. 801. Ma ora si prevede che solo temporaneamente, per non oltre sei mesi rinnovabili, possa attribuirsi la qualifica di agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, in rapporto ad operazioni determinate e con funzioni di polizia di prevenzione. Così si regola con legge e si delimita una prassi che si fondava su un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riservato, risalente al 1980.
L’articolo 24 regola la disposizione o l’autorizzazione all’uso di documenti di copertura e l’articolo 25 regola le attività economiche da parte di addetti ai Servizi a fini istituzionali, prevedendo meccanismi sicuri di autorizzazione e di controllo.
L’articolo 26 stabilisce garanzie di riservatezza per il personale degli organismi di informazione per la sicurezza, nell’ambito di procedimenti giudiziari. L’articolo 29 fissa speciali modalità di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di documenti, atti o altra cosa presso le sedi degli organismi di informazione per la sicurezza, tenendo conto della speciale natura di quei documenti, della disciplina degli archivi e delle necessità di tutela della segretezza e dell’efficienza dell’intelligence.
Gli articoli 27 e 28 disciplinano la collaborazione dei Servizi con le Forze armate, con le Forze di polizia e con altre amministrazioni.
L’articolo 30 prevede che il Governo riferisca semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Si disciplinano inoltre struttura e funzioni del Comitato parlamentare di controllo, facendone uno strumento incisivo di garanzia della legittimità e della correttezza istituzionale nello svolgimento dei compiti di tutti gli organismi di informazione per la sicurezza. Questo potenziamento del Comitato è un ulteriore contrappeso rispetto alle norme che centralizzano poteri e puntano alla maggiore efficienza operativa. Vengono previste d’altra parte sanzioni per i componenti del Comitato che violino il segreto. Il Comitato parlamentare ha precisi poteri di controllo sulle strutture e sulle attività sia dei due Servizi, sia del CESIS, sia del RIS-Difesa. Esso svolge un controllo sulla destinazione delle risorse finanziarie e sul bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio informa inoltre il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi a cui si siano applicate le così dette garanzie funzionali, entro sei mesi dalla loro conclusione.
Infine, l’articolo 31 indica quali sono le norme della legge n. 801 che vengono abrogate e l’articolo 32 contiene una disposizione finale che riconduce rigidamente alle norme legislative vigenti ogni attività di informazione per la sicurezza svolta nell’interesse della Repubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Alta direzione e responsabilità) 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 3, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all’articolo 30, comma 15. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 30, per l’esercizio delle sue funzioni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all’applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.
Art. 2. (Delega di funzioni) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge. 2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, nè i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza. 2. Il CIIS: a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza; b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione; c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge. 3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.
Art. 4. (Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza) 1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti: a) coordina l’intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;
b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni; c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS; d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni; e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza; f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali; g) elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri; h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati; i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza; l) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori; m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale. 2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ispettorato di cui all’articolo 5, dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9, dell’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 12, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo. 5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5. (Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere h), i) e l). 2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio. 3. I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa. 4. Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS. 5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento. 6. Con il decreto dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi. 7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.
Art. 6. (Segreto di Stato) 1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale. 7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. 9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti. 10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, nè atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.
Art. 7. (Tutela del segreto di Stato) 1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento. 5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto. 6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto». 2. All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale». 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica. 1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente». 4. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato. 3. Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice». 5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 8. (Classifiche di segretezza) 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato. 4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali. 5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sè a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni. 9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. Art. 9. (Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza ) 1. L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8. 2. Competono all’UCSE: a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS); d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di sei anni. 4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS. 5. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto. 6. Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell’articolo 28. 7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto. 8. Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto. 9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE gli trasmette l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
Art. 10. (Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare) 1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero.
Art. 11. (Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica) 1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente: «È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale.
Art. 12. (Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE) 1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, e dall’articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso. 2. L’Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 13. (Archivi del sistema informativo per la sicurezza) 1. L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 ed alle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 16. 2. L’archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. 6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati. 7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato.
Art. 14. (Norme sul personale ed assunzioni dirette) 1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno provvedono, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo. 2. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente: «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego». 3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nè possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi». 4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 15. (Garanzie funzionali) 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 16. 2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche. 3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti. 4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza; b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 16. (Procedure di autorizzazione) 1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS. 3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, ratifica il provvedimento. 4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria. 5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’Ispettorato di cui all’articolo 5. 6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 17. (Comitato di garanzia) 1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi. 2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. 3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 nè alle Assemblee parlamentari. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo. 5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali. 6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall’articolo 30, comma 7. 7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 4.
Art. 18. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione. 2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza. 3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 15 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie. 5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione. 6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. 7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 19. (Attività deviate) 1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 20. (Trattamento delle notizie personali) 1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18. 2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. 3. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21. (Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza) 1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato. 2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 22. (Accesso illegittimo e manomissione degli atti) 1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 23. (Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza) 1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi. 2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato. 4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono. 5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza. Art. 24. (Identità di copertura) 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 25. (Attività simulate) 1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero. 2. L’Ispettorato di cui all’articolo 5 esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17. 3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato di cui all’articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26. (Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari) 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 27. (Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia) 1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.
Art. 28. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità) 1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza. 2. L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento fissato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 29. (Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria) 1. Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta. 2. L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni. 4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni. 5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30. (Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza) 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 2. Il controllo parlamentare sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura. 3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato, del capo dell’Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell’Ufficio di coordinamento e del responsabile dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera. 5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono. 6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. 7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione. 8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 25, comma 1. 10. Il Segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compreso quello di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, e circa la consistenza dell’organico, distinguendo il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni dirette, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute. 11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale. 12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi. 14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari. 15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati. 16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. 17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva. 18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Art. 31. (Abrogazione di norme) 1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati. 2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza: a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza; b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza militare; d) si intende per SISDE il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica; e) i riferimenti all’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si intendono sostituiti da riferimenti all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).
Art. 32. (Disposizione finale) 1. Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, come modificato dalla presente legge.
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1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 11 LUGLIO 2002
3a Seduta
Presidenza del Presidente della 4a Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore PASTORE, presidente della 1ª Commissione, riferisce sui provvedimenti in titolo soffermandosi sui profili organizzativi.
Evidenziando come lo scenario mondiale nonché la realtà istituzionale italiana siano profondamente immutati dall'epoca in cui venne adottata la legge n. 801 del 1977, recante la disciplina dei servizi di informazione e sicurezza, l'oratore rileva come alla caduta del muro di Berlino e alla fine della guerra fredda sia seguita una situazione internazionale per alcuni versi più preoccupante, caratterizzata dalla presenza di focolai di crisi diffusi. In tale contesto si è verificata una sorta di emancipazione dei nostri servizi di informazione e sicurezza, da un lato, ma dall'altro non è venuta meno l'esigenza di assicurare forme di collaborazione e coordinamento a livello internazionale, anche nella prospettiva dello sviluppo della cooperazione a livello europeo in questo campo, che richiedono un conseguente adeguamento delle loro strutture e un aggiornamento della cultura dell'intelligence.
Come si evidenzia nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 233, di iniziativa del senatore Cossiga, lo sviluppo dei processi di integrazione non determina il venir meno della nozione di sovranità degli Stati, rispetto alla quale la disponibilità di efficaci servizi di intelligence è strettamente correlata.
Ricordando altresì che in passato si sono verificati forme di cosiddetta "deviazione" dei servizi nonché di coinvolgimento in scandali economici, il relatore Pastore riscontra l'idoneità del disegno di legge n. 1513, di iniziativa governativa, ad affrontare le esigenze derivanti dal citato contesto, ponendosi peraltro esso in una linea di continuità con l'assetto esistente, pur introducendovi significativi adeguamenti. Tale provvedimento non modifica l'attuale ripartizione di funzioni fra SISMI e SISDE, frutto di una combinazione di criteri di specializzazione funzionale e territoriale nell'ambito dei quali, tuttavia, non sempre è possibile tracciare a priori una netta linea di demarcazione. Tenendo conto dei rischi di sovrapposizione che si sono verificati in passato, esso rafforza quindi gli strumenti di coordinamento per quanto attiene alle attribuzioni che in materia spettano al Comitato interministeriale per la sicurezza (CIIS), nonché, a livello tecnico, al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Vengono altresì meglio definiti i poteri di indirizzo e direzione che spettano al Presidente del Consiglio, cui viene riconosciuta una funzione primaria. L'articolo 3, inoltre, disciplina le procedure di selezione e di assunzione del personale nei servizi ammettendovi anche personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, consentendo pertanto di arricchire la gamma di professionalità disponibili nel loro ambito.
Rilevando che gli altri aspetti del provvedimento, inerenti alle garanzie funzionali, alla tutela del segreto di Stato e alle modifiche al codice di procedura penale saranno oggetto dell'illustrazione svolta dall'altro relatore, sottolinea infine come l'articolo 5 migliori il raccordo dei servizi di informazione e sicurezza con il Comitato parlamentare di controllo, cui vengono conferiti maggiori poteri assicurando nel contempo una più puntuale disciplina del regime di riservatezza applicabile al contenuto delle informazioni che il Governo è tenuto a rendere al Parlamento.
Osservando come gli altri due provvedimenti in esame procedono invece ad una più profonda trasformazione dell'organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza, l'oratore descrive i contenuti operativi del disegno di legge n. 233, che basandosi anche sull'esperienza di alcuni paesi all'avanguardia, come gli Stati Uniti, e basandosi su una articolata disamina della situazione esistente nei principali stati europei, prospetta un modello binario contemperato, basato su una ripartizione di compiti fra due servizi a carattere generale che tenga conto di una combinazione del criterio territoriale e di quello funzionale. Con un servizio a proiezione esterna e più specificamente competente per l'intelligence, ed un altro dedicato alla tutela della sicurezza interna, cui si aggiungerebbero un servizio specializzato di carattere militare, nonché misure specifiche di raccordo e coordinamento con le attività informative svolte dalle forze di polizia.
Il disegno di legge n. 550 procede analogamente ad un profondo riordino del sistema dei servizi di informazione e sicurezza ipotizzando tra l'altro la costituzione di due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri Ministeri, rispettivamente competenti per la gestione del personale e la tutela del segreto (APESE) e per la raccolta, la valutazione e l'utilizzazione delle notizie (AINSI). Questa verrebbe a sua volta articolata in due reparti specializzati sulla base dell'andatura del compito informativo e di sicurezza, anziché, come finora avvenuto secondo criteri territoriali, interno o estero, ovvero legati alla materia di interesse, difesa o sicurezza delle istituzioni.
Riferisce quindi il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4a Commissione, rilevando che i tre provvedimenti presentano architetture differenti: il progetto governativo non innova funditus l'ordinamento dei servizi, limitandosi a modificarlo ed integrarlo, mentre gli altri disegni di legge prevedono invece una riforma più estesa. Infatti il disegno di legge n. 550 del senatore Manfredi intende intervenire sulla disciplina del segreto e sull'ordinamento dei servizi, mentre il disegno di legge n. 233 del senatore Cossiga solo sull'ordinamento dei servizi. Accenna quindi liminarmente ad alcune formulazioni che destano qualche perplessità, come ad esempio quella adottata all'articolo 12 del disegno di legge del Governo, che al comma 2 descrive le finalità del segreto di Stato in modo forse ridondante, e la locuzione di cui all'articolo 12-bis, quando al comma 5 contempla il versamento dopo 40 anni dei documenti declassificati "all'archivio di Stato" senza precisare se si tratti dell'Archivio centrale dello Stato ovvero dei singoli archivi di Stato a livello provinciale. Sempre sul piano formale rileva poi la irritualità del comma 3 dell'articolo 12 quater laddove recita che "L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione…".
Osserva poi che sia il disegno di legge governativo, sia quello del senatore Manfredi mirano a specificare, in maniera più analitica di quanto non faccia il secondo comma dell'articolo 1 della legge 801/77, i criteri relativi all'apposizione del segreto. Definiscono inoltre, in maniera diversa da quanto fa la legge 801/77 all'articolo 12, l'ampiezza ed i contorni del bene giuridico tutelato. In particolare l'articolo 6 del disegno di legge governativo riformula integralmente l'articolo 12 della legge 801/77 e prevede anche articoli aggiuntivi, dal 12-bis al 12-quater. Il nuovo articolo 12, ai commi 2 e 4, nella definizione del bene giuridico tutelato dal segreto aggiunge alla vigente previsione "gli interessi economici del Paese" tra quelli che abbisognano della tutela del segreto, mentre ai commi 1 e 3 individua uno specifico strumento di tutela del segreto nella "classificazione" del documento.
Gli articoli da 12-bis a 12-quater prendono poi in considerazione la segretezza di documenti che, pur non classificati, recano un danno immediato al bene tutelato e le procedure di classificazione (disposta dal presidente del Consiglio nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza), declassificazione e di opposizione del segreto.
Il disegno di legge del senatore Manfredi opta invece non per una integrazione della legislazione vigente, ma per l'entrata in vigore di una nuova disciplina sostitutiva della precedente, pur muovendosi parzialmente nella stessa scia del disegno di legge governativo. Quasi identica è infatti la definizione del bene giuridico tutelato, anche se sembrerebbe più opportuno integrarla con la dizione, presente nel progetto governativo, "In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale", che nel disegno di legge in esame è rintracciabile solo nel "nuovo" comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale; ciò consentirebbe, a suo avviso, di individuare il bene giuridico tutelato dal segreto in una singola disposizione normativa e di soddisfare evidenti ragioni di certezza.
Identico si presenta anche lo strumento adoperato per la tutela (la "classificazione"), che però si presenta più articolato, prevedendosi una puntuale distinzione tra notizie segrete e riservate e non prevedendosi la declassificazione automatica, nemmeno dopo il termine dei 40 anni, dei sistemi di sicurezza militare, delle fonti informative, dell'indennità corrisposta agli operatori dei servizi, delle informazioni classificate di altri stati, delle articolazioni operative dei servizi e delle operazioni informative in corso. Vengono poi specificate più puntualmente le competenze del Presidente del Consiglio in relazione ai criteri per l'individuazione dei criteri delle materie oggetto di classifica. Sotto questo aspetto rileva una differenza fondamentale tra il comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge ed il progetto governativo. Il primo sembrerebbe infatti configurare una più ampia discrezionalità del Governo nell'individuazione delle materie coperte da segreto.
Per ciò che concerne le garanzie funzionali al personale operativo dei servizi, osserva che entrambi i provvedimenti istituiscono una causa di giustificazione per il personale dei servizi che commette reato nell'interesse della sicurezza nazionale.
Procede quindi all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge governativo ponendo l'accento sull'aggiunta, ivi prevista, degli articoli da 10-bis a 10-nonies all'articolo 10 della legge 801/77, che istituiscono una speciale causa di giustificazione per il personale che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate per il raggiungimento di fini istituzionali. In particolare, l'articolo 10-bis istituisce la causa di giustificazione. Una novità di grande rilievo introdotta dalla norma consiste in questo senso nell'estensione della stessa alle persone estranee ai servizi il cui intervento risulti indispensabile. L'articolo 10-ter specifica tassativamente le condizioni ricorrenti le quali la causa di giustificazione può essere invocata: l'indispensabilità della condotta per ottenere il risultato prefisso; l'assenza di metodi alternativi funzionali a raggiungere l'obiettivo; l'adeguatezza della condotta al raggiungimento del fine. L'articolo 10-quater prevede invece modalità e condizioni con cui il Presidente del Consiglio, a seguito della richiesta del servizio interessato, ovvero, in casi di assoluta urgenza il direttore stesso, autorizzano le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e l'esecuzione delle operazioni. L'articolo 10-quinquies introduce una pena detentiva, (da due a cinque anni), nei confronti del personale dei servizi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla disposizione precedente. L'articolo 10-sexies disciplina quindi l'opposizione dell'esimente all'autorità giudiziaria da parte del direttore del servizio. L'autorità giudiziaria potrà in questo avvalersi, in successione, di due strumenti: la richiesta della conferma dell'esistenza della causa di giustificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, di fronte a tale conferma, la possibilità di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. In quest'ultimo caso la Corte Costituzionale avrà pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio. L'articolo 10-septies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la possibilità per i direttori dei servizi di consentire al personale di usare in ogni sede documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, nonché altri documenti o certificati di copertura. L'articolo 10-octies istituisce, sempre previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la possibilità per i direttori dei servizi di disporre l'esercizio di attività economiche in Italia o all'estero ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati. Infine, l'articolo 10-nonies, prevede che l'autorità giudiziaria adotti adeguate tutele per il personale dei servizi nel caso in cui debba rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale.
Per ciò che riguarda, invece, il disegno di legge del senatore Manfredi, esso considera, nel caso di specie, l'applicazione dell'articolo 51 del codice penale ("Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere"). Diverse sono peraltro le fattispecie, sempre specificate tassativamente, in cui la causa di giustificazione può essere invocata (particolari e gravi reati e condotte di favoreggiamento). È comunque prevista anche in questo caso la possibilità per la magistratura di sollevare, in ultima analisi, conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nel caso della conferma della non punibilità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Passa quindi all'esame delle modifiche sostanziali e processuali previste da entrambi i provvedimenti allo scopo di armonizzare la normativa dei codici penale e di procedura penale alla disciplina del segreto. In primo luogo osserva che il disegno di legge governativo all'articolo 7 si propone di rinnovare la disciplina soprattutto sotto l'aspetto processuale. Vengono infatti aggiunti nel codice di procedura penale il comma 3-bis all'articolo 202 (Segreto di Stato), che disciplina la possibilità per l'autorità giudiziaria di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel caso in cui ritenga ingiustificata o immotivata l'opposizione del segreto di stato, i commi da 1-bis a 1-quater all'articolo 204 (Esclusione del segreto), attraverso i quali si escludono dalla sfera del segreto i fatti, le notizie, i documenti o le cose relativi a condotte poste in essere da parte degli appartenenti ai servizi in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione precedentemente introdotta dall'articolo 4, ed il comma 3-bis all'articolo 327-bis, dove si prevede l'opponibilità della speciale causa di giustificazione per gli appartenenti ai servizi anche all'avvocato difensore o ai soggetti da lui incaricati nell'ambito delle investigazioni di parte. Conseguentemente, gli articoli 8 e 9 del disegno di legge armonizzano al nuovo testo del codice di procedura penale ed a quello del disegno di legge l'obbligo del Presidente del Consiglio di dare informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare di controllo, intervenendo sugli articoli 16 e 17 della legge n. 801 del 1977.
Precisa quindi che anche il disegno di legge del senatore Manfredi, prevede modifiche all'articolo 204 del codice di procedura penale allo scopo di inserire la garanzia funzionale a tutela del personale operativo dei servizi, tuttavia l'aspetto peculiare del provvedimento è ravvisabile nelle numerose modifiche sostanziali concernenti il codice penale: completamente novellate risultano infatti le norme concernenti gli atti dolosi in danno della tutela del segreto, (articoli da 255 a 259, 261 e 262 del codice penale), nonché quelle relative all'accesso illegittimo ad archivi informativi (articoli da 615-ter a 615-quinques e da 617 a 617-quinquies del codice penale), e sono infine aggiunti gli articoli 261-bis e 261-ter del codice penale, i quali sanzionano i comportamenti illegittimi del personale dei servizi.
Conclude formulando tre ordini di considerazioni. Innanzitutto rileva che si rende necessario un adeguamento della nozione di segreto di Stato, stante l'obiettiva insufficienza di quella delineata dalla legge 801/77. In questa direzione si sono mosse tanto l'iniziativa governativa quanto quella parlamentare, con alcune differenze ma anche con molti punti di contatto. In secondo luogo, e come passo successivo al primo, le Commissioni riunite saranno chiamate a verificare la rispondenza dell'attuale struttura operativa dei servizi alle nuove esigenze di tutela del segreto. Sotto questo aspetto registra una divergenza tra l'orientamento governativo, tendente a "riaggiustare" la struttura esistente, e quello parlamentare, che si prefigge un totale rinnovamento. Precisa infine che sarebbe auspicabile il procedere ad una serie di audizioni informali (dei direttori del SISMI, del SISDE e del CESIS, dello Stato maggiore della difesa, nonché di rappresentanti della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri), allo scopo di portare a conoscenza delle Commissioni riunite i necessari elementi valutativi in ordine al reale funzionamento dei servizi di informazione e di sicurezza.
Il ministro FRATTINI osserva che i provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite hanno ad oggetto una materia delicata ed importante. Quelle della disciplina del segreto di Stato e della struttura dei servizi sono infatti riforme urgenti, e non ulteriormente differibili. Pone in particolare l'accento sulla necessità dell'introduzione di una causa di giustificazione per il personale dei servizi che commetta violazioni minori della legge penale nell'esercizio delle sue funzioni, la quale contribuirebbe ad aumentare l'efficacia in ambito operativo dei servizi stessi.
Il senatore BRUTTI, nell'annunciare l'imminente presentazione da parte del suo Gruppo di un provvedimento che si muoverà comunque nello stesso ambito di quello governativo, pone l'accento sulla necessità di acquisire importanti elementi valutativi allo scopo di poter procedere ad un esame approfondito e ponderato delle riforme proposte dal Governo, che sembrano presentare alcune lacune. In particolare ricorda che il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti ha svolto recentemente numerose riunioni vertenti sul tema della riforma dei servizi, presentando anche una relazione al Parlamento che sarebbe utile acquisire. Suggerisce inoltre una approfondita analisi della disciplina legislativa di quei paesi aventi un sistema analogo a quello italiano.
Per quanto riguarda il programma delle audizioni, da ultimo prospettato dal presidente Contestabile nella sua relazione, propone di udire anche i vertici del RIS, organo militare avente una competenza specifica in ambito operativo per tutto ciò che attiene ai servizi di intelligence.
Il senatore BEDIN si sofferma sulle necessità di coordinamento della legislazione italiana con la partecipazione del Paese ad operazioni di intelligence in ambito europeo. Sottolinea in particolare la necessità di prevenire possibili limitazioni del controllo parlamentare nazionale nel caso di operazioni svolte all'estero. Preannuncia infine, a nome della sua parte politica, l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia.
Interviene quindi il senatore MANFREDI per rimarcare quella che, a suo avviso, rappresenta l'innovazione più importante del provvedimento a sua firma, e cioè la suddivisione per materia delle competenze delle nuove agenzie deputate alla tutela del segreto e al servizio di informazione e sicurezza.
Il PRESIDENTE propone quindi di fissare, in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, l'audizione informale del direttore del SISMI per giovedì 18 luglio alle ore 8,30 e del direttore del SISDE per giovedì 25 alle ore 8,30.
Convengono le Commissioni riunite.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 24 Ottobre 2002
4a Seduta
Presidenza del Presidente della 4a Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550 e 1513, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1598, 1604, 1647, 1702, 1748, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 233, 550 e 1513 e rinvio.)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, con le integrazioni delle relazioni introduttive e relative ai cinque provvedimenti, nn. 1598 (d'iniziativa del senatore Cossiga), 1604 (d'iniziativa del senatore Lavagnini), 1647 (d'iniziativa dei senatori Vitali ed altri), 1702 (d'iniziativa del senatore Ripamonti) e 1748 (d'iniziativa del senatore Palombo), nel frattempo assegnati alle Commissioni riunite.
Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4a Commissione, relativamente al disegno di legge n. 1598, d'iniziativa del senatore Cossiga, osserva che il pur apprezzabile tentativo di attribuire al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e sicurezza e per il segreto di Stato gli stessi poteri di una Commissione parlamentare d'inchiesta potrebbe configurare una violazione del principio della separazione dei poteri, attribuendo al Parlamento la possibilità di un intervento diretto in ambiti che la Costituzione e le leggi riservano al potere esecutivo.
Relativamente al disegno di legge n. 1604, d'iniziativa del senatore Lavagnini, osserva che l'aspetto di maggiore interesse sarebbe rappresentato dagli articoli da 24 a 27, relativi alla tutela del segreto. Infatti, l'articolo 24 , che definisce la nozione di segreto di stato, tenta di superare molte delle indeterminatezze presenti nell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, dando al bene tutelato contorni più precisi, attraverso la necessità di un danno grave all'integrità dello Stato per attivare la tutela del segreto. Inoltre, l'opportuno inserimento degli "interessi economici del Paese" tra quelli che abbisognano della tutela del segreto viene operato in maniera più circostanziata rispetto al provvedimento governativo attraverso la dizione "..interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato". Sono quindi previste le necessarie modifiche di carattere processuale, e, come in altri provvedimenti, viene individuato nella classificazione lo strumento idoneo alla tutela del segreto, prevedendo tra l'altro una disciplina molto analitica e riducendo le classifiche da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale). E' infine presa in considerazione l'irrinunciabile necessità dell'istituzione di garanzie funzionali per il personale dei servizi, disciplinate in maniera simile al disegno di legge governativo ma con una significativa differenza, consistente nella previsione di un comitato di garanti chiamato a verificare la rispondenza delle condotte costituenti reato tenute dai membri dei servizi ai requisiti di operatività della causa di giustificazione.
Per ciò che concerne i disegni di legge nn. 1647, d'iniziativa dei senatori Vitali ed altri, e 1702, d'iniziativa del senatore Ripamonti, rileva che la loro caratteristica saliente consiste nell'istituzione dell'inopponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo. Nel primo provvedimento la modifica viene introdotta attraverso un articolo aggiuntivo (il 15-bis) all'impianto normativo della legge n. 801 del 1977, nel secondo, invece, si opta per la modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale e degli articoli 66 e 245 delle norme di attuazione dello stesso codice.
Relativamente al disegno di legge n. 1748, d'iniziativa del senatore Palombo, osserva che esso tende a collocarsi sulla scia dei provvedimenti dei senatori Cossiga, Manfredi e Lavagnini, prevedendo l'attribuzione al Presidente del Consiglio dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e del coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico. Altresì ipotizza l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, con a capo un'apposita autorità politica (il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza), costituito da un comitato esecutivo di guida e coordinamento, una unità centrale e dai due nuovi servizi di informazione e sicurezza, uno per l'interno (il SII) ed uno per l'esterno (il SIE). Sottolinea quindi la particolare rilevanza che assume il disposto dell'articolo 10, laddove è prevista l'istituzione, presso la Corte di cassazione, di un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, all'attuazione di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro di documentazione e perquisizioni nei confronti dei cittadini. Osserva infine che il provvedimento innova anche la struttura del Comitato parlamentare di controllo, affidandone la presidenza alla componente politica dell'opposizione e includendo tra le sue funzioni anche l'espressione di un parere preventivo sia in ordine ai bilanci preventivi e ai consuntivi di spesa, sia sul regolamento per l'ordinamento del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato.
In conclusione rileva che la copiosità dei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, provenienti dal Governo, da esponenti della maggioranza, da esponenti dell'opposizione e da esponenti del Gruppo misto, attesta che l'aggiornamento della disciplina prevista dalla legge n.801 del 1977 è comunemente ritenuto indispensabile. Osserva in secondo luogo che un ruolo centrale non può che essere occupato dal problema di una corretta definizione della nozione di segreto di Stato. Infatti, a suo avviso, sarebbe proprio l'impostazione di cui alla normativa vigente quella suscettibile di essere rivista: espressioni come "idoneità degli atti a recar danno alla integrità", "indipendenza", "difesa militare", "fatti eversivi dell'ordine costituzionale", in essa presenti così come nei provvedimenti all'esame delle Commissioni, sarebbero difficilmente riconducibili a ragionamenti giuridici, in quanto l'ampiezza della sfera di operatività della tutela del segreto verrebbe a dipendere, in ultima analisi, dall'organo che giudica e decide, di volta in volta, cosa sia "idoneità a recar danno" o "fatto eversivo". Inoltre, l'unificazione del segreto politico e di quello militare sotto la comune locuzione "segreto di stato" sembrerebbe avere scarsa incisività: infatti, il codice penale vigente continua, agli articoli 257 e 258, a prevedere reati di spionaggio ed i codici militari menzionano espressamente i segreti militari, contribuendo a mantenere viva una certa autonomia della nozione di segreto militare rispetto a quella del segreto politico.
Precisa infine che una volta stabilita una nozione sufficientemente univoca e giuridicamente accettabile di segreto di Stato, le Commissioni saranno chiamate a valutare le opzioni più rispondenti all'esigenza della sua tutela; questo passo ricomprenderà sia la definizione dei poteri inerenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, quale organo di vertice dell'apparato di intelligence, sia la configurazione della struttura operativa dei Servizi stessi.
Il senatore PASTORE, relatore per la Commissione affari costituzionali, condivide le considerazioni integrative svolte dal presidente Contestabile, aggiungendo, quanto al disegno di legge n. 1598, del senatore Cossiga, che l'attribuzione al Comitato parlamentare di controllo della qualità e delle funzioni proprie di un organo di inchiesta parlamentare non sembra conforme alle tradizioni di quest'ultimo istituto: esse, infatti, presuppongono un oggetto di inchiesta almeno tendenzialmente delimitato, relativo a eventi e vicende già realizzatisi e non a un'intera materia come "fenomeni e fatti di terrorismo interno e internazionale"; d'altra parte, la proposta non appare compatibile, data la composizione del Comitato, con l'articolo 82 della Costituzione, che impone di "rispecchiare la proporzione dei vari gruppi" nella formazione degli organi di inchiesta parlamentare.
Replica il ministro FRATTINI sottolineando l'opportunità di procedere ad interventi circostanziati volti a consentire alle attuali strutture dei servizi di svolgere efficacemente il loro compito istituzionale. Il soddisfacimento di tale esigenza, obiettivo primario del disegno di legge governativo e peraltro già prospettatosi nella scorsa legislatura in sede di esame di un più ampio progetto di riforma, è infatti, dato l'attuale contesto socio-politico, non ulteriormente differibile. Procedere immediatamente ad una pur auspicabile riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi potrebbe, a suo avviso, pregiudicarne il soddisfacimento immediato.
Relativamente al rapporto tra Parlamento e Governo, osserva che l'organo parlamentare di controllo dei servizi non dovrebbe essere titolare di attribuzioni in grado di incidere sulla gestione operativa e funzionale degli stessi. Infatti, la configurazione giuridica del potere di controllo presuppone una diversità sostanziale tra organo controllore e organo controllato. Ritiene quindi difficilmente configurabile l'istituzione di un Comitato di garanti rispondente direttamente al Parlamento. Tale organo, peraltro, ben potrebbe atteggiarsi come organismo di supporto del CESIS.
Conclude auspicando che le Commissioni riunite tengano nel debito conto le esigenze di natura immediata sottese al disegno di legge presentato dal Governo, pervenendo in tempi brevi all'approvazione di un testo-base contenente le necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa vigente. Ribadisce comunque la non contrarietà, in linea di massima, del Governo ad una riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi, la quale tuttavia meriterebbe un esame ponderato ed analitico che sarebbe forse più opportuno svolgere separatamente da quello relativo alle necessità contingenti del settore.
Il senatore Massimo BRUTTI chiede, pur non entrando nel merito di una riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi, se l'impostazione proposta dal Governo in ordine alla trattazione del tema possa comunque ricomprendere l'approfondimento di una serie di tematiche di fondamentale importanza, quali ad esempio l'introduzione di una definizione più netta delle componenti dei servizi e dei poteri del Comitato parlamentare di controllo in ordine a quelle operazioni in cui possono essere fatte valere le cosiddette garanzie funzionali, l'istituzione di un Comitato di garanti a controllo parlamentare con competenze specifiche in alcuni particolari settori (prevista, ad esempio, nell'ordinamento tedesco) e la possibilità di una riforma che attribuisca al CESIS maggiore centralità e forza.
Replica il ministro FRATTINI, precisando che l'impostazione proposta dal Governo è da considerarsi suscettibile di eventuali integrazioni. Infatti, per quanto attiene al tema dei controlli e delle garanzie vi è piena disponibilità a studiare soluzioni alternative modellate sulla normativa tedesca, così come ben potrebbe configurarsi, in ordine al ruolo e alle funzioni del CESIS, una disciplina rinforzata che lo inquadri come strumento di supporto funzionale all'esercizio dei poteri.
Osserva tuttavia che relativamente alla definizione delle competenze delle varie componenti dei servizi sarebbe opportuno procedere con la massima cautela: infatti, nelle passate legislature l'impossibilità di raggiungere un accordo sulla questione ha dato sempre luogo all'impossibilità di pervenire ad una pur sollecita ed auspicata riforma.
Il senatore FALCIER dichiara di aver rilevato, nelle audizioni informali svolte dinanzi alle Commissioni riunite, una serie di giudizi positivi, da parte dei massimi esponenti delle forze di polizia, circa i rapporti tra queste e i servizi di informazione e sicurezza: giudizi a volte persino eccessivi, tanto da indurre un dubbio circa la reale dislocazione operativa delle attività di intelligence, che sembrerebbe piuttosto interna agli stessi corpi di polizia, i quali pertanto non sarebbero affatto interessati a incrementare l'efficienza e i poteri dei servizi.
Replica il ministro FRATTINI, precisando che qualsiasi ridefinizione dei poteri dei servizi di informazione e sicurezza andrebbe comunque compiuta nell'ambito delle competenze delineate dalla normativa vigente. Al riguardo è infatti ferma intenzione del Governo ribadire e rafforzare la distinzione strutturale tra servizi di informazione e sicurezza da un lato e Forze di polizia dall'altro.
Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MANFREDI, ponendo l'accento sulla necessità di strutturare i tempi della discussione generale in modo tale da consentire agli oratori un ponderato esame della problematica in questione.
Il Presidente CONTESTABILE fa presente al senatore Manfredi che, stanti le urgenze prospettate nel suo intervento dal ministro Frattini, sarebbe opportuno procedere con sollecitudine all'approvazione di una riforma, sia pur circostanziata, della normativa riguardante l'ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.
Ricorda comunque che, attesa l'imminente presentazione di un disegno di legge da parte del senatore Massimo Brutti, i tempi della discussione generale saranno in ogni caso strutturati in maniera tale da comprendere anche l'esame del suddetto provvedimento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla prossima seduta.
La seduta termina alle ore 9,30.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2002
5a Seduta
Presidenza del Presidente della 4a Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.
Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore LAVAGNINI, pur comprendendo l'esigenza, manifestata dal Governo nella scorsa seduta, di licenziare in tempi brevi una disciplina circostanziata in grado di garantire l'efficienza operativa dei Servizi in relazione alle nuove esigenze, ricorda che vi sono numerosi temi, quale ad esempio quello della dipendenza dei servizi da due diversi ministeri, che meriterebbero comunque un approfondimento nel corso del dibattito parlamentare. A ragionare diversamente si potrebbe infatti incorrere nel rischio di esaurire il dibattito sulla disciplina del segreto e sull'organizzazione dei servizi senza tenere nel debito conto gli importanti elementi emersi dalle numerose audizioni informali tenute dalle Commissioni riunite.
Il senatore Massimo BRUTTI precisa preliminarmente che la linea adottata della sua parte politica sarà orientata alla ricerca di un costante dialogo con il Governo nel rispetto dei tempi da esso prefigurati nella scorsa seduta, pur proponendo nuovi elementi di approfondimento sulla materia.
Preannuncia la imminente presentazione di un disegno di legge che porrà innanzitutto l'accento sulla necessità di ridefinire, pur lasciandone inalterata la struttura fondamentale e pur non modificando le sfere di competenza dei ministeri dai quali essi dipendono, i compiti e le funzioni dei Servizi. Si sofferma quindi sulla possibilità di pervenire ad un sostanziale rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del CESIS. In particolare, il primo potrebbe realizzarsi attraverso la delega di alcune funzioni ad spettanti al Presidente del Consiglio ad un ministro senza portafoglio ovvero ad un sottosegretario di Stato, mentre il secondo si potrebbe invece concretizzare attraverso una più dettagliata previsione dei compiti della Segreteria generale e delle sue articolazioni, nonché attraverso la espressa previsione di legge di alcuni suoi organi necessari, quali ad esempio un ufficio di ispettorato ed un ufficio centrale per la segretezza.
Per quanto attiene alla disciplina relativa all'opposizione del segreto, sarebbe a suo avviso opportuna la previsione della non opponibilità dello stesso anche in relazione ai reati di strage e di mafia previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Per ciò che concerne i compiti dei Servizi, pone l'accento sull'istituzione, a suo avviso assai opportuna, di un apposito ufficio di coordinamento nell'ambito del CESIS.
Si sofferma quindi sul delicato argomento delle garanzie funzionali per il personale dei Servizi, rilevando la necessità di un potenziamento dei controlli relativi alle procedure di autorizzazione di quelle condotte costituenti reato nei confronti delle quali esse opererebbero. Tali controlli potrebbero essere realizzati attraverso l'istituzione di un Comitato di garanzia, composto da tre membri eletti a maggioranza assoluta dal Comitato parlamentare di controllo e scelti tra magistrati a riposo che abbiano effettivamente esercitato almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di stato e della Corte dei conti, non rispondente in alcun modo al Comitato parlamentare di controllo e alle assemblee parlamentari e con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle suddette procedure di autorizzazione.
Pone infine l'accento sulla necessità di un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi e sulla possibile previsione di un controllo in ordine a quelle operazioni nel corso delle quali fossero poste in essere condotte costituenti reato. A tal riguardo precisa che tale forma di controllo sarebbe comunque di carattere successivo, attraverso una informativa operata dal Presidente del Consiglio entro sei mesi dalla data della loro conclusione.
Il ministro FRATTINI manifesta vivo apprezzamento per il contributo positivo, di metodo e di merito, reso dai senatori Lavagnini e Massimo Brutti nei loro interventi. In particolare giudica positivamente la comprensione dimostrata per l'indirizzo, assunto dal Governo, di incidere nella legge n. 801 del 1977 per gli aspetti che esigono le modifiche più urgenti. Inoltre, si compiace della positiva considerazione delle questioni proprie del Governo da parte dell'opposizione in una materia così critica, così come egli si dichiara disponibile a considerare con attenzione le sollecitazioni proprie dell'opposizione, con particolare riguardo alla questione dei controlli. Quanto alle ipotesi di modifica al testo proposto dal Governo, avanzate negli interventi dei senatori dell'opposizione, esse non appaiono tali da alterarne l'impianto; anzi, la proposta di incrementare le funzioni e le strutture del CESIS può essere senz'altro accolta. Quanto alle competenze del SISMI e del SISDE, osserva che la gran parte delle azioni di intelligence ormai riguarda fenomeni transnazionali, cosicché il criterio di distinzione attuale, da confermare, va tuttavia aggiornato in modo che si possano fronteggiare adeguatamente le azioni terroristiche o eversive che ad esempio siano iniziate all'estero e proseguite in Italia. In tali casi dovrebbe soccorrere la regola della collaborazione, che nei fatti già si applica, ma forse sarebbe opportuno prevedere e disciplinare con norme specifiche. In merito alle garanzie funzionali, condivide lo spirito delle proposte avanzate dal senatore Massimo Brutti, confermando che una eventuale ipotesi di cogestione tra Governo e Parlamento sarebbe comunque da escludere, mentre una forma di garanzia nel senso indicato dallo stesso senatore Brutti, da approfondire nei limiti e nelle forme, potrebbe essere valutata positivamente, anche perché appare suscettibile di rinforzare il ruolo di direzione del Presidente del Consiglio dei ministri. In conclusione, rappresenta l'opportunità di un confronto continuo e positivo, anche in sede informale, tra il Governo, le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, anche per agevolare l'iter successivo dei disegni di legge, con particolare riguardo all'esame che ne sarà svolto dall'altro ramo del Parlamento.
Il senatore MANFREDI, pur comprendendo le ragioni di carattere emergenziale alla base della linea politica suggerita dal rappresentante del Governo, osserva che l'argomento all'esame delle Commissioni riunite presenta delle problematiche di fondo che meritano adeguata considerazione, come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle competenze dei Servizi, alle prerogative del Comitato parlamentare di controllo e alle norme concernenti l'avanzamento del personale. Rileva inoltre che, stante la attuale dipendenza dei servizi di informazione e sicurezza da ben tre autorità politiche (il ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi, il ministro dell'Interno ed il ministro della Difesa), un coordinamento del loro operato sembrerebbe di difficile realizzazione pratica. Sarebbe quindi auspicabile una ricollocazione dei Servizi al di sotto di un'unica autorità politica, misura a suo avviso più efficace rispetto ad un semplice potenziamento dei poteri coordinatori del CESIS.
Il seguito della discussione generale è pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2002
6a Seduta
Presidenza del Presidente della 1a Commissione
PASTORE
Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.
Il senatore PALOMBO esprime apprezzamento per l'orientamento espresso dal Governo nella scorsa seduta, allorchè precisò che sarebbe opportuno esaminare ponderatamente e analiticamente la situazione, allo scopo di evitare un semplice adeguamento parziale delle strutture del settore della sicurezza.
Ciò si traduce nella necessità di salvaguardare il cosiddetto "modello binario", che mantiene separate le competenze del SISMI da quelle spettanti invece al SISDE evitando le attuali duplicazioni e sovrapposizioni, in una puntuale definizione delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del CESIS; non vanno vanificate quindi le disposizioni di cui alla legge istitutiva della DIA, che aveva proiettato anche il SISMI ed il SISDE nelle attività antimafiose e nell'efficace protezione degli operatori impegnati nello svolgimento delle particolari attività richieste. Tali sospetti spesso si trovano in difficoltà di fronte alla necessità di adottare condotte al limite della legittimità penale.
Si sofferma quindi sulla questione, a suo parere complessa e delicata, relativa alla tutela del segreto di Stato. Esso dovrebbe restare sotto il controllo dell'esecutivo in carica, che in regime democratico è responsabile, in materia di sicurezza e informazione, di una politica di carattere generale a protezione degli interessi e della libertà del Paese. Le parti politiche dovrebbero quindi evitare di introdurre formule che, indebolendo l'esecutivo, si possano rivelare dannose.
La legge inoltre dovrebbe in ogni caso imporre all'esecutivo e alle strutture della sicurezza di registrare e conservare irrefutabile traccia delle decisioni e delle azioni in materia di sicurezza militare e democratica, affinchè siano sempre disponibili per l'esame e il sindacato da parte del Parlamento.
Procede quindi alla disamina del problema relativo alla alimentazione dei quadri degli organi della sicurezza, attualmente realizzata soprattutto con personale proveniente dalle Forze dell'ordine e dalle Forze armate.
Al riguardo, evidenzia la recente riforma dei quadri militari, che ha istituito, tra l'altro, ruoli normali di ufficiali laureati, ruoli speciali di ufficiali diplomati e ruoli di marescialli parimenti reclutati con il diploma di scuola media superiore. A ciò sono da aggiungere le particolari modalità di selezione, reclutamento e addestramento di tali quadri, che consentono di scegliere gli elementi più affidabili sotto l'aspetto fisico, psichico e culturale, considerato anche il bagaglio di esperienze che i militari e gli appartenenti alle Forze dell'ordine acquisiscono nell'arco della loro carriera nello svolgimento dei compiti di istituto in patria e all'estero.
Infine, l'alimentazione con elementi esterni provenienti da altri dicasteri, dal mondo accademico e dal mondo del lavoro qualificato, dovrebbe essere attentamente calibrata, atteso il futuro e ulteriore miglioramento della qualità dei quadri militari per effetto della riforma prima ricordata.
Il senatore PERUZZOTTI esprime piena condivisione in ordine alla linea politica del Governo, improntata al pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e delle forze di opposizione e tesa alla realizzazione di interventi circostanziati lasciando immutato il carattere pluralistico della intelligence community nazionale.
Procede quindi alla disamina di quelli che, a suo avviso, sembrerebbero i punti salienti della proposta di riforma presentata dal Governo, e che si sintetizzano: nell'utilizzo delle strutture di intelligence allo scopo di prevenire qualsiasi genere di attacco alla sicurezza nazionale, comprese le iniziative destabilizzanti di natura economico-finanziaria; nello sganciamento dei servizi dal rispetto di rigidi parametri giuridico-formali previsti dalla legge ordinaria, con conseguente affidamento della valutazione del loro operato ai risultati concretamente raggiunti; nell'istituzione di un sistema di garanzie funzionali a favore degli agenti prevedendo al contempo norme di salvaguardia attraverso l'assunzione motivata, da parte del Governo, della responsabilità ultima delle eventuali violazioni della legge dettate da ragioni inerenti la sicurezza nazionale ed attraverso l'autorizzazione di operazioni speciali, escludendo comunque dal campo di applicazione della norma il ricorso all'omicidio o ad iniziative pregiudizievoli della libertà e dell'integrità delle persone; nella conferma dell'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza nazionale, attraverso un potenziamento del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, e collocando la Segreteria del CESIS alle dirette dipendenze dello stesso; nell'allargamento della possibilità di reclutare personale anche nella società civile.
Osserva quindi che dal disegno di legge governativo emerge con chiarezza il passaggio da un concetto di prevalente responsabilità giuridica ad uno di responsabilità politica per l'operato dei servizi segreti. Ciò non sarebbe da considerarsi un processo negativo, bensì come una trasformazione opportuna alla quale dovranno associarsi altri cambiamenti, ad esempio nelle strategie comunicative della intelligence community, che appare nel nostro Paese spesso troppo timida nel denunciare i rischi esterni alla sicurezza nazionale.
Rileva inoltre che alcune innovazioni dovranno interessare anche le professionalità che verranno assunte. Nuovi scenari di rischio e nuove minacce, infatti, impongono l'acquisizione di risorse umane con qualifiche differenti. Tale necessità è chiaramente riconosciuta nei punti dell'articolato dove si fa riferimento ai profili professionali delle persone che dovranno essere reclutate. Al riguardo, però sarebbe opportuno porsi il problema del destino di coloro che verranno avvicendati, soprattutto per quanto attiene al personale civile. Conclude auspicando un profondo ed ampio dibattito sul tema che porti alle modifiche che sembrano più urgenti anche sotto quei profili tralasciati allo scopo di accelerare l'iter del provvedimento.
Il senatore MANFREDI ribadisce il suo apprezzamento in ordine all'impostazione politica prefigurata dal ministro Frattini. Infatti, è necessario per il Paese adeguarsi in tempi brevi ad un minimo di esigenza di funzionalità dei Servizi che consenta di integrarsi nel sistema europeo ed internazionale.
Invita comunque a valutare la possibilità di inserire nel testo proposto dal Governo modifiche relative alla gestione amministrativa del segreto di Stato e la tutela dei documenti classificati, alle prerogative del reparto informazione e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa ed alle garanzie funzionali. In particolare, in merito alla tutela del segreto di Stato e della riservatezza, sembrerebbe opportuno separare nettamente i compiti devoluti ai Servizi dalle attribuzioni concernenti la tutela amministrativa del segreto. Infatti, il disegno di legge governativo, non prevede la struttura di supporto dell'Autorità nazionale della Sicurezza (oggi UCSI) e non ne disciplina attribuzioni e compiti, ma anzi prevede che essi siano regolati da un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito CESIS.
Considerato che l'Autorità nazionale della sicurezza dovrebbe essere intesa come organo di controllo e di garanzia e che già secondo l'attuale normativa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola l'attività dell'UCSI delega le funzioni al segretario generale del CESIS, sarebbe invece opportuno demandare l'autonomia di tal eautorità alla legge ordinaria, piuttosto che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per ciò che concerne il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, osserva quindi, che con la modifica dei compiti affidati al SISMI assume particolare rilievo la configurazione del RIS e dei Servizi dei corpi armati, che per legge dovrebbe vedere sancita la sua funzione nel settore tecnico-militare.
Con riferimento, inoltre, alle garanzie funzionali rileva che l'introduzione di un "comitato dei saggi" così come accennato nella precedente seduta potrebbe dar luogo a qualche perplessità: in tal modo, infatti, il Presidente del Consiglio verrebbe di fatti sollevato dalle proprie specifiche responsabilità.
Sottolinea quindi l'esigenza di pervenire quanto prima ad una revisione incisiva della struttura e dei compiti dei Servizi, osservando in particolare che: a) la permanenza di ben tre organismi responsabili a livello politico (ministro delegato e ministri dell'Interno e della Difesa), l'obiettiva necessità da parte della Presidenza del Consiglio e di tutti i ministeri di poter usufruire del supporto dei Servizi nonché l'esistenza, all'interno della Difesa, di una struttura appositamente dedicata alle materie tecnico militari suggerirebbero di sottrarre dalle dipendenze dirette dei ministeri dell'Interno e della Difesa le due strutture del SISDE e del SISMI; b) sarebbe opportuno riflettere attentamente sul problema del coordinamento, ridefinendo eventualmente le competenze dei Servizi sulla base di una suddivisione dei compiti attuata per funzione (informazioni e controinformazioni). Ciò ridurebbe, a suo avviso, il rischio di sovrapposizioni ed intrecci di competenze; c) i sospetti che potrebbero essere alimentati da una riunificazione della struttura complessiva dei servizi presso la Presidenza del Consiglio, sarebbero comunque attenuati sia considerando che anche presso tale organo, seppure strettamente coordinati, essi rimarrebbero separati, sia attraverso un sensibile aumento delle capacità di controllo degli organismi parlamentari.
Conclude soffermandosi sull'importanza del fattore umano nell'ambito delle strutture dei servizi, osservando a riguardo che appare ormai indispensabile separare le componenti operative (SISDE e SISMI) da quelle destinate alla tutela del segreto (UCSI) e destinate al reclutamento. Infatti, qualora il reclutamento non fosse effettuato sulla base di criteri di rigore e di autonomia rispetto alle strutture operative, la stessa efficacia delle garanzie funzionali potrebbe avere a risentirne.
Il senatore VITALI, si sofferma su una questione specifica, ma assai rilevante, trattata nei disegni di legge in esame, quella del segreto di Stato e della sua opponibilità nei casi di delitti di strage e di terrorismo. Insieme ad altri cinquantadue senatori, anche della maggioranza, egli ha presentato un apposito disegno di legge che riprende una proposta già avanzata a suo tempo e in proposito ha promosso, e ottenuto con il consenso della Presidenza delle stesse Commissioni, l'audizione dei rappresentanti delle famiglie delle vittime delle stragi. Ricordata la nuova disciplina prevista dal disegno di legge del Governo in tema di segreto di Stato, con particolare riguardo alla non opponibilità del segreto per fatti eversivi dell'ordine costituzionale, osserva che anche nel nuovo disegno del Governo il potere di opporre il segreto è riservato esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, salva in ogni caso la sola possibilità di un eventuale conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Nella storia politica del Paese, alle numerose stragi i cui colpevoli non sono stati individuati talora anche per effetto del segreto di Stato, ha corrisposto un conflitto permanente tra i cittadini che reclamavano giustizia e lo Stato stesso, che opponeva il segreto. In altri casi, come quello della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, vi sono sentenze passate in giudicato e responsabilità riconosciute anche per deviazioni investigative a opera di settori dei servizi di informazione e di sicurezza. La proposta da lui avanzata insieme agli altri senatori intende affermare la non opponibilità del segreto anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dal disegno di legge del Governo: auspica, pertanto, che la questione sia esaminata con la massima attenzione possibile, data la rilevanza del problema. La soluzione indicata è quella di aprire la disponibilità di ogni fonte utile alle indagini per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e in ogni caso per i delitti di strage. Si dichiara disponibile a valutare soluzioni diverse, purché conformi al principio enunciato.
Il senatore GUBERT osserva che l'introduzione di garanzie funzionali ad hoc per il personale dei Servizi potrebbe dar luogo a forti sperequazioni, configurando gli operatori dei Servizi come individui "privilegiati", non soggetti ad alcuna legge dello Stato. Manifesta inoltre le proprie perplessità in ordine alla configurazione della causa di giustificazione: la norma, infatti, sembrerebbe lasciare aperta la possibilità di procedere, anche se soltanto indirettamente, alla violazione di diritti fondamentali, quali la vita e la libertà personale. Inoltre, a suo avviso, potrebbero sorgere seri problemi in ordine alla collaborazione internazionale con quei Servizi che operano nella totale assenza di limiti posti a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.
Il presidente PASTORE, quindi, dichiara conclusa la discussione generale e annuncia che le repliche dei relatori e del Governo saranno svolte nella seduta già convocata per giovedì 14 novembre, alle ore 13.30.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 14 NOVEMBRE 2002
7a Seduta
Presidenza del Presidente della 4a Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro per la Funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1819, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 novembre.
Il presidente CONTESTABILE illustra brevemente il disegno di legge n. 1819 del senatore Massimo Brutti, assegnato il 13 novembre. Pone l'accento su quello che sembrerebbe il punto di maggiore importanza del provvedimento, ossia l'istituzione di un Comitato di garanti, del tutto indipendente dalla volontà parlamentare, con lo scopo di coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'autorizzazione delle condotte costituenti reato coperte dalle garanzie funzionali. Manifesta infine vivo apprezzamento per la disponibilità al dialogo sul tema, espressa dallo stesso senatore Brutti. Propone infine di congiungere l'esame del provvedimento e quello degli altri disegni di legge in titolo.
Convengono le Commissioni.
Il ministro FRATTINI interviene in replica confermando anzitutto il suo apprezzamento per i contributi positivi forniti alla discussione dai senatori sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di ricercare soluzioni condivisibili. Il Governo, da parte sua, è impegnato alla definizione, in tempi celeri, di un testo largamente condiviso, da sottoporre alla discussione dell'Assemblea del Senato. In merito alle questioni più rilevanti trattate nel corso della discussione generale, egli osserva che l'alleanza internazionale contro il terrorismo e la posizione dell'Italia in tale contesto rendono molto urgenti alcuni degli interventi normativi previsti dal disegno di legge del Governo, con particolare riguardo alle cosiddette garanzie funzionali nell'attività di intelligence. Occorre, in sostanza, rendere praticabile ed efficace quell'attività, tuttavia rafforzando i controlli, in primo luogo quello parlamentare, secondo le coerenti e fondate osservazioni dei senatori dell'opposizione. In ogni caso, egli intende sottolineare che mentre si rafforzano i controlli si deve comunque evitare la complicazione della "catena decisionale" di competenza del Governo. Dà atto in particolare al senatore Massimo Brutti di aver corretto, rispetto alla proposta iniziale, l'indicazione di istituire un comitato di saggi, rammentando che le decisioni in materia esigono spesso una notevole rapidità, sempre nella tutela delle distinte funzioni di controllo. Quanto alla questione del segreto di Stato, il Governo è disponibile a valutare con la massima attenzione le proposte avanzate dall'opposizione. In merito al rafforzamento del CESIS, egli si dichiara d'accordo, ma rappresenta il rischio di trasferire nella legislazione una disciplina che attualmente è di livello regolamentare e perciò più duttile: anche in tal caso, d'altra parte, si può ottenere lo stesso risultato agendo sul sistema dei controlli. Nel senso indicato, pertanto, il Governo è disponibile a valutare le proposte di emendamento che saranno presentate.
Il senatore DEL TURCO auspica che il testo di legge in corso di approvazione sia il frutto della più ampia e larga convergenza fra le forze parlamentari, giacché sono in ballo gli interessi non di una parte politica, bensì quelli dell'intero Paese.
Pone quindi l'accento sulla possibilità di creare una rete di intelligence anche presso le ambasciate, e ciò allo scopo di avere a disposizione un valido strumento per combattere il terrorismo internazionale, spesso legato alla criminalità internazionale ed in particolare alle operazioni di contrabbando di sigarette, droga, armi ed al traffico di clandestini.
Il senatore BRUTTI si ritiene convinto della necessità di un costante e proficuo dialogo con il Governo su un argomento assai delicato quale quello all'esame delle Commissioni riunite, allo scopo di offrire una valida e significativa giustificazione politica anche in quei settori dell'opinione pubblica portati a considerare con diffidenza degli interventi in materia. A tal fine ritiene utile una approfondita riflessione sulla possibilità di intervenire sulla definizione delle funzioni e delle competenze dei servizi, nonché attraverso una forte valorizzazione del Comitato interministeriale per la sicurezza.
Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 19 del 29 novembre.
Convengono le Commissione riunite.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
MARTEDI' 28 GENNAIO 2003
8a Seduta
Presidenza del Presidente della 4a Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro degli Affari Esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 20,30.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta.
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza.
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo.
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti.
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre scorso.
Il PRESIDENTE, constata la esigua presenza di commissari ed apprezzate le circostanze, dichiara di differire ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base.
Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,35.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO 2003
9a Seduta
Presidenza del Presidente della 1a Commissione
PASTORE
Interviene il ministro degli Affari Esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame, con l'illustrazione degli emendamenti al testo-base quale sospeso al termine della seduta del 28 gennaio.
Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1,3 e 1,5.
Il senatore LAVAGNINI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 1.
Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma e dà per illustrati gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Dà infine per illustrato anche l'emendamento 1.8.
In qualità di relatore per la 1a Commissione, il presidente PASTORE interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 esprimendo parere contrario, per motivi di metodo, sugli emendamenti volti a delineare un impianto alternativo a quello del disegno di legge n. 1513: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 1.7 e 1.8 ed esprime infine un avviso contrario sui rimanenti emendamenti, che introducono nel suddetto testo modificazioni non condivisibili.
Il ministro FRATTINI esprime avviso conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.7. Invita inoltre a ritirare l'emendamento 1.8 e gli altri emendamenti volti a modificare la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza - definito dall'articolo 1 in modo da evitarne un carattere pletorico, seguendo un modello conforme a quello in uso in altri Stati - riservandosi tuttavia di proporre una formulazione, in vista dell'esame in Assemblea, che eventualmente intervenga sulla facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di invitare altri ministri interessati a singole sedute.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.
Il senatore ZANCAN dà per illustrati gli emendamenti 2.10, 2.15, 2.19 e 2.31. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29 e 2.30.
Il senatore LAVAGNINI dà per illustrati gli emendamenti 2.7, 2.11, 2.24 e 2.32.
Il senatore MANFREDI dà per illustrati gli emendamenti 2.28, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, e 2.0.5.
Il presidente relatore PASTORE si pronuncia quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 esprimendo parere contrario, per i suddetti motivi metodologici, sugli emendamenti 2.1, 2.28, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 e 2.0.5. Si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 2.32 e 2.0.3, che attiene a profili non contemplati nel testo proposto dal Governo, ed esprime avviso contrario sui rimanenti emendamenti ritenendo non condivisibili ovvero superflue le modificazioni da questi introdotte all'articolo 2. Osserva, in proposito, che gli emendamenti 2.3 e 2.5 determinano una scansione temporale inopportuna, l'emendamento 2.10 sopprime delle utili disposizioni in merito ai criteri di gestione degli archivi e gli emendamenti 2.14, 2.26 e 2.27 attribuiscono funzioni improprie agli organismi parlamentari.
Il ministro FRATTINI invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 2.10 e 2.31, che determinano una definizione meno rigorosa dei criteri di gestione degli archivi che invece, ad avviso del Governo, necessitano di adeguata puntualizzazione. In merito all'emendamento 2.18 dichiara la disponibilità del Governo a circoscrivere i rapporti con la stampa, in una materia delicata come quella dell'attività dei servizi, ove il Parlamento ritenga di non prevederne la relativa disciplina.
In merito agli emendamenti concernenti l'Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.) presentati dal senatore Manfredi si riserva di approfondire la questione dell'autonomia operativa di tale organismo rispetto alla Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, rivedendo eventualmente le disposizioni applicabili alle relazioni fra il direttore dell'U.C.Si. e il Presidente del Consiglio, in vista della presentazione di una propria proposta per l'esame in Assemblea. Si riserva altresì di valutare con attenzione le altre proposte oggetto degli emendamenti del senatore Manfredi.
Dichiara infine il proprio avviso favorevole sull'emendamento 2.32 e conforme a quello del relatore per quanto concerne i rimanenti emendamenti.
Il senatore ZANCAN dichiara di ritirare gli emendamenti 2.10 e 2.18.
Il senatore MANFREDI prende atto che il ministro si riserva di approfondire le disposizioni sull'U.C.Si. e ritira gli emendamenti 2.28, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 3.2.
Il senatore LAVAGNINI dà per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.
Il senatore ZANCAN dà per illustrato l'emendamento 3.11. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.
Soffermandosi sugli emendamenti relativi all'articolo 3, il presidente relatore PASTORE esprime parere contrario, per i suddetti motivi di incompatibilità con l'impianto del provvedimento assunto come testo base, sugli emendamenti 3.1 e 3.2, il quale, inoltre, non è condivisibile nel merito per le funzioni improprie che propone di attribuire al Comitato parlamentare di controllo, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Analogamente appare inappropriata la procedura di coinvolgimento del Comitato parlamentare di controllo prevista dagli emendamenti 3.3 e 3.4, su cui si rimette al Governo. Esprime infine avviso contrario sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il ministro FRATTINI sottolinea la propria attenzione per la questione, posta dall'emendamento 3.2, dell'adozione di norme più severe a garanzia del rispetto della segretezza da parte del personale interessato, anche dopo la cessazione dal servizio. Si riserva, quindi, al riguardo, di presentare, in vista dell'esame in Assemblea, delle proposte che intervengono sulla relativa disciplina.
Invita inoltre a ritirare l'emendamento 3.5, che determina una minore chiarezza delle regole applicabili all'assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, e conviene, infine, con il parere contrario espresso dal relatore a proposito dei rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 4.2.
Il senatore LAVAGNINI dà per illustrati gli emendamenti 4.3, 4.16 e 4.43.
Il senatore MANFREDI dà per illustrati gli emendamenti 4.13, 4.21, 4.25, 4.50 e 4.64.
Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 4.1. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti da 4.4 a 4.12, 4.14, 4.15, da 4.16 a 4.20, da 4.22 a 4.24, da 4.26 a 4.42, da 4.44 a 4.49, da 4.51 a 4.63 e da 4.65 a 4.96.
Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, da 4.4 a 4.12, da 4.14 a 4.20, da 4.22 a 4.37, 4.40, 4.41, da 4.44 a 4.57, 4.59, 4.61, 4.62, 4.64, da 4.67 a 4.93, 4.95 e 4.96.
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.2 ad eccezione dell'articolo 10-quater, avente ad oggetto l'istituzione di un comitato di garanzia con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei poteri di autorizzazione delle condotte costituenti reato nei confronti delle quali si trovano ad operare le garanzie funzionali che merita, a suo avviso, un esame ponderato. Pertanto, la sua tendenziale contrarietà è da considerarsi di carattere interlocutorio. Esprime inoltre considerazioni analoghe relativamente all'emendamento 4.3.
Si rimette quindi al parere del Governo per ciò che concerne gli emendamenti 4.13, 4.21, 4.38, 4.39, 4.42, 4.58, 4.60, 4.63, 4.65, 4.66 e 4.94.
Esprime infine parere contrario sull'emendamento 4.43, dichiarandosi però disponibile ad un suo accoglimento in caso di riformulazione da parte dei presentatori.
Il ministro FRATTINI ribadisce la piena disponibilità del Governo ad un sereno e costruttivo dialogo volto a ponderare la possibilità della previsione di un apposito comitato di garanzia relativamente alla concessione dell'autorizzazione di condotte costituenti reato nell'ambito di operazioni non convenzionali. Sottolinea però la necessità di non pervenire per il tramite di tale istituzione, ad una sostanziale cogestione Governo-Parlamento in ordine a tali procedure di autorizzazione.
Si esprime quindi in senso sostanzialmente favorevole sugli emendamenti 4.21, 4.30, 4.38 e 4.39, 4.79, 4.81 e 4.95 manifestando, invece, avviso contrario in ordine agli emendamenti 4.42, 4.65, 4.66 e 4.94.
Esprime inoltre delle perplessità di principio in ordine agli emendamenti 4.58, 4.60 e 4.63, rilevando che il concetto giuridico di prova ben potrebbe considerarsi ricompreso in quello di atto.
Dichiara infine di rimettersi alle valutazioni della Commissione relativamente agli emendamenti 4.45, 4.47 e 4.74, conformandosi invece al parere poc'anzi espresso dal relatore per i restanti emendamenti.
Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 4.58.
Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.
Il senatore LAVAGNINI dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.5.
Il senatore ZANCAN dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.4, 5.8, 5.16, 5.22 e 5.24. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrati anche gli emendamenti 5.3, 5.6, 5.7, da 5.9 a 5.15, da 5.17 a 5.21, 5.23 e 5.25.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti concernenti l'articolo 6.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 6.2, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.12.
Il senatore VITALI dà per illustrato l'emendamento 6.0.13.
Il senatore MANFREDI dà per illustrato l'emendamento 6.34.
Il senatore ZANCAN dà per illustrati gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.15, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.60 e 6.61. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6 a firma del senatore Boco.
Si procede, infine, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il senatore NIEDDU aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 7.1.
Il senatore MANFREDI dà per illustrato l'emendamento 7.4.
Il senatore ZANCAN dà per illustrati gli emendamenti 7.2 e 7.3. Aggiunge quindi la propria firma e dà per illustrato anche l'emendamento 7.5.
Su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni riunite convengono, quindi, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta già convocata per domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 8,30.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1513
Art. 1
1.1 BRUTTI Massimo, NIEDDU
All'articolo 1 premettere il seguente:
"Art. 01
1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Alta direzione e responsabilità)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 2, e in conformità algi indirizzi formulati dal Parlamento con rapporto annuale approvato su proposta del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, e relativo agli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle attività, all'organizzazione degli uffici e ai controlli esercitati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esrcita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all'esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 11, per l'esercizio delle sue funzioni.""
1.2 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 01
1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
" Art. 1
(Alta direzione e responsabilità. Delegabilità delle funzioni)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, dietro deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2, i dirigenti delle strutture di cui agli articoli 3, 4 e 6. I direttori di CESIS, SISDE e SISMI decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo. Essi continuano, tuttavia, ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori e possono essere nuovamente nominati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad un Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.
4. Non sono delegabili al soggetto di cui al comma 3 le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di opposizione e revoca del segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal soggetto delegato ai sensi del comma 3 sullo svolgimento dell'attività di quest'ultimo.
6. I dirigenti preposti alle strutture di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge rispondono per l'esercizio delle loro funzioni al soggetto di cui al comma 3, qualora nominato. Il dirigente preposto alla struttura di cui all'articolo 3 della presente legge risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri."
1.3 BRUTTI Massimo, NIEDDU
All'articolo 1 premettere il seguente:
"Art. 01
1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
(Delega di funzioni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.
2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate." "
1.4 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi.
2. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della Giustizia, della Difesa.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Comitato Interministeriale per i Servizi di Informazione e Sicurezza:
a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dal Comitato stesso;
b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento;
c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;
d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;
e) designa i direttori di SISMI e SISDE;
f) definisce le direttive di azione e di coordimamento della politica di sicurezza italiana nell'ambito della cooperazione internazionale;
g) definisce i criteri generali di archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 3, 4 e 6;
h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50.000 euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.""
1.5 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CCIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.
2. Il CIIS:
a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;
b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;
c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.
3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 3, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo""
1.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "fondamentali" con la seguente: "prioritari"
1.7 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Consiglio dei Ministri" aggiungere le seguenti: "nell'analisi"
1.8 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTINANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "dal Ministro della difesa" aggiungere le seguenti: "dal Ministro della giustizia"
1.9 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, dopo le parole "Ministro della Difesa", aggiungere le seguenti "dal Ministro delle attività produttive"
1.10 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze"
1.11 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sostituire le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "e dal Ministro delle attività produttive"
1.12 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri relaziona annualmente presso le competenti commissioni parlamentari in merito all'attività del Comitato interministeriale per la sicurezza"
1.13
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro della giustizia sono chiamati a partecipare secondo gli argomenti trattati"
2.1 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Art. 2
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
"Art. 2
L'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:
"Art. 3
(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza)
1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;
b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;
c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il parere del CIIS;
d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;
e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;
g) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi, da sottoporre al presidente del Consiglio dei ministri;
h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;
i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;
l) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.
2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato;
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri;
4. Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS regola l'organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell'Ufficio di Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio di coordinamento del CESIS e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo;
5. La segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all'attività del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell'esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al presidente del Consiglio dei ministri.""
"Art. 3-bis
(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l).
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.
4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.
5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una levata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
6. Con il decreto dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi.
7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi"".
2.2 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "la verifica e il controllo dell'attuazione" con le seguenti: "sia la verifica che il controllo dell'attuazione"
2.3 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ed il controllo" aggiungere le seguenti "ogni sei mesi"
2.4 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere il seguente periodo "emanate in conseguenza degli argomenti trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per la sicurezza"
2.5 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "e l'aggiornamento", aggiungere le seguenti: "con relazione semestrale"
2.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola "generali"
2.7 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
All'articolo 2, comma 1, alla lettera c), aggiungere le seguenti parole: "sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2"
2.8 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per la sicurezza democratica"
2.9
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole "relazionando annualmente alle competenti commissioni parlamentari"
2.10 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere la lettera d);
2.11 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) vigilanza e controllo sugli archivi degli organismi di cui agli articoli 4 e 6, ferme restando le competenze e le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori"
2.12 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera d), dopo la parola "archivi" aggiungere le seguenti: "che devono comunque essere accessibili alla magistratura, alla stampa ed ai ricercatori"
2.13 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "nel rispetto delle competenze e"
2.14 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque sulla base delle direttive impartite dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi"
2.15 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) le attività di comunicazione istituzionale ed i rapporti con la stampa.
2.16 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "di promozione e"
2.17 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "e diffusione"
2.18 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "i rapporti con la stampa e"
2.19 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 2, sopprimere le parole: "istituita alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio dei ministri"
2.20 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sopprimere le parole "istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri"
2.21 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le seguenti: "Comitato parlamentare di controllo sui servizi"
2.22 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sopprimere le parole: "di prima fascia o"
2.23 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sopprimere le parole "o equiparato"
2.24 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Al comma 2, sostituire la parola: "sentito il" con la parola: "su designazione del"
2.25 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sostituire la parola "sentito" con le seguenti: "d'intesa con"
2.26 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, sostituire le parole: "interministeriale di cui all'articolo 2" con le seguenti: "parlamentare di controllo sui servizi"
2.27 BOCO, ZANCAN
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere delle competenti commissioni parlamentari"
2.28 MANFREDI
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole: "sono inseriti i seguenti"; conseguentemente
sopprimere le parole: ", anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza"; ed aggiungere, infine, i seguenti commi:
"3-bis. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C. Si.) collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura, nominato con le modalità di cui al quinto comma, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'U.C.Si, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sciurezza.
3-ter. L'organizzazione interna, l'articolazione delle funzioni e la disciplina delle varie attività di competenza dell'U.C.Si, nonché la dotazione delle strutture tecniche necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnati, sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.
3-quater. L'U.C.Si, anche in adempimento di trattati o accordi, comunque denominati, ed in relazione ad impegni assunti in sede internazionale:
a) elabora le disposizioni per la tutela amministrativa delle informazioni classificate sotto il profilo della sicurezza dei documenti e dei materiali, del personale, industriale, delle comunicazioni, dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale;
b) coordina l'attività degli Organi centrali e periferici preposti alla tutela del segreto, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
c) concede e ritira le abilitazioni di sicurezza alle persone fisiche ed a quelle giuridiche, società, ditte, enti, consorzi, associazioni, fondazioni, aziende, istituti di ricerca comunque interessati alla conoscenza, custodia, gestione, trattazione o trasporto dei documenti, atti o cose classificati;
d) sovrintende e cura tutte le attività relative alla sicurezza delle comunicazioni, inclusa la concessione ed il ritiro di certificazioni ed omologazioni di sistemi di telecomunicazione e cifra ed apparati da utilizzare la gestione e la trattazione di informazioni classificate, nonché l'effettuazione degli interventi tecnici per le bonifiche ambientali;
e) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione e custodia di informazioni classificate;
f) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali per l'esportazione di materiali classificati;
g) rilascia autorizzazioni ad effettuare visite a complessi nazionali che custodiscono o gestiscono informazioni classificate;
h) esercita attività ispettiva e di controllo per l'accertamento del rispetto e della corretta applicazione delle disposizioni in materia;
i) esercita ogni altra attività finalizzata ad assicurare completa e continua tutela alle informazioni classificate, da chiunque trattate o detenute, in Italia o all'estero, qualunque ne siano le modalità di espressione o il supporto."
2.29 BOCO, ZANCAN
Al comma 3, sopprimere le parole "e l'articolazione delle funzioni"
2.30 BOCO, ZANCAN
Al comma 3, sopprimere le parole da "anche nella sua qualità" fino a "sicurezza"
2.31 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 3, dopo le parole "e del Comitato medesimo" aggiungere le seguenti: "nonché la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi"
2.32 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Al comma 3, aggiungere, infine, "sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2"
2.0.1 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis
(Compiti del servizio di informazioni per la sicurezza militare)
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"E' istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. E' altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all'estero."
Art. 2-ter
(Compiti del servizio di informazioni per la sicurezza democratica)
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"E' istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. E' altresì compito del SISDE individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale."
Art. 2-quater
1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono aggiunti i seguenti:
Art. 6-bis
(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)
1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dall'articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.
2. L'Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 6-ter
(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)
1. L'archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte poste in essere da appartenenti ai servizi per le quali opera la speciale causa di giustificazione prevista dalla legge e alle quali si applicano le relative procedure di autorizzazione.
2. L'archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell'archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.
7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato."
2.0.2 MANFREDI
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Ufficio Centrale per la Sicurezza)
1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis
1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (U.C.Si.), collocata presso la Segreteria generale del Comitato. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'U.C.Si, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza."
2.0.3 MANFREDI
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa)
1. L'articolo 5, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Il Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa, Organo Centrale di Sicurezza Direttivo per la Difesa, assolve tutti i compiti informativi e di sicurezza a carattere esclusivamente tecnico-militare, nonché costituisce l'elemento organizzativo mediante il quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto e di polizia militare in ambito Forze armate. Gli Uffici addetti alle informazioni e sicurezza, esistenti presso i Corpi Armati dello Stato, hanno compiti di carattere esclusivamente tecnici-militare e di polizia militare limitatamente al proprio ambito."
2.0.4 MANFREDI
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso svolge attività controinformativa volta in particolare all'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private. Il SISDE, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, svolge attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:
a) di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;
b) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.""
2.0.5 MANFREDI
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso svolge attività informativa volta in particolare all'individuazione di persone o attività che tendano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadino, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi. In collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:
a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;
b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;
c) legate a flussi migratori illegali;
d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;
e) contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero.""
3.1 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
"Art. 3
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3
(Ordinamento del personale e criteri di reclutamento)
1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2, al quale partecipa, nell'occasione, a che il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della presente legge. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato di cui all'articolo 11, prima dell'adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.
3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:
a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al sessantacinque per cento del contingente medesimo;
b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;
c) personale assunto con contratto a tempo determinato.
4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sette né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.
5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso dei determinati requisiti. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c) si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva.
6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il cinque per cento del contingente, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione. Essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.
7. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.
8. E' consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. E' vietato l'affidamento di incarico a norma del presente comma a che è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.
9. Il regolamento di cui al comma 1 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.
10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.
12. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui al comma 3, lettera a).
13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.""
3.2 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Norme sul personale ed assunzioni dirette)
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego."
3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi."
4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.""
3.3 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alle parole "Con provvedimento" premettere le seguenti: "Previo parere favorevole del Comitato parlamentare di controllo sui servizi"
3.4 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, dopo le parole "interministeriale di cui all'articolo 2" aggiungere le seguenti: "e previo parere del Comitato parlamentare di controllo sui servizi"
3.5 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere le parole "e di assunzione"
3.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sostituire la parola "estraneo" con le seguenti: "non appartenente"
3.7 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere la parola "anche"
3.8 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alle parole "le modalità" premettere le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari"
3.9 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sostituire le parole "più idonee" con la seguente: "relative"
3.10 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere le parole da "in funzione" fino alla fine del comma
3.11 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "L'assunzione del personale estraneo alla pubbliche amministrazioni deve avvenire, in ogni caso, secondo i principi, i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego."
3.0.1 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Dopo l'articolo inserire il seguente articolo 3-bis
Art. 3-bis
(Stato giuridico ed economico)
1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, di seguito denominato: "regolamento" definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.
2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo.
3. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
4. E' fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. E' escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.
5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12 dell'articolo 3.
6. Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
7. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 3.
8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.
10. E' in facoltà dell'amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
11. Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza.
12. Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. E', altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni per affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto.
13. Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.
14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.0.2 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Dopo l'articolo inserire il seguente articolo 3-bis
Art. 3-bis
(Spese per gli organismi informativi)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 801/1977.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;
c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;
d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata;
e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge n. 801/1977, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici.
3.0.3 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo 3-bis:
Art. 3-bis
(Norme di organizzazione e di funzionamento)
1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
4.1 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Art. 4
Sopprimere l'articolo
4.2 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
(Garanzie funzionali)
1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis
(Garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 10-ter.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 10-ter, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:
a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 10-ter e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;
b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 10-ter
(Procedure di autorizzazione)
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-bis e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-quater, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-quater, ratifica il provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica dell'Ufficio di ispettorato del CESIS.
6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 10-quater
(Comitato di garanzia)
1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articolo 10-bis e 10-ter e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.
2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 né alle Assemblee parlamentari.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10-ter. Il Comitato provvede senza ritardo.
5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11.
7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 10-quinquies
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10-ter sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o da chi, legalmente richiesto, presti comunque la propria opera alle dipendenze o a favore di essi al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti."
4.3 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
(Garanzie funzionali)
1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, le libertà costituzionalmente garantite, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.
3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:
a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;
b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.
4. L'autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dal Presidente del consiglio dei ministri o dal soggetto delegato di cui al comma 3 dell'articolo 1, su richiesta del direttore del servizio interessato. Il Presidente del Consiglio dei ministri od il soggetto delegato da questo, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.
5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore del servizio interessato, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio di ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.
7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.
9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.
4.4 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, sopprimere la parola "non"
4.5 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, sostituire la parola "reato" con le seguenti: "infrazione di tipo amministrativo"
4.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, dopo la parola "reato" aggiungere le seguenti: "purchè punibile con pena edittale massima inferiore a dodici mesi"
4.7
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, sopprimere le parole "predisposizione o"
4.8BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, sopprimere le parole "o l'esecuzione"
4.9 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, dopo la parola "deliberate" aggiungere la seguente: ", legali"
4.10 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, sostituire la parola "autorizzate" con le seguenti "espressamente consentite da specifica autorizzazione scritta controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"
4.11 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, dopo la parola "autorizzate" inserire le seguenti: "dal giudice territorialmente competente"
4.12 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "senza arrecare danno ad alcuna persona o al corretto andamento della vita democratica del Paese"
4.13 MANFREDI
Al comma 1, "Art. 10-bis", sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati, ancorchè tentati, di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero a fatti diretti a mettere in pericolo la salute o l'incolumità pubblica"
4.14 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", capoverso 2, sostituire le parole da "la condotta" fino alla fine del punto 2, con le seguenti: "è autorizzata dal magistrato territorialmente competente"
4.15 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", capoverso 2, sostituire le parole "specificamente diretti" con la seguente: "atti"
4.16 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Al comma 1, articolo 10-bis, comma 2, sostituire le parole da "l'integrità fisica" fino alla fine del comma, con le seguenti: "libertà costituzionalmente garantite, la salute o l'incolumità pubbliche"
4.17 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché il corretto gioco democratico."
4.18 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", capoverso 3, sopprimere le parole da: "salvo che" fino alla fine del capoverso
4.19
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", comma 3, sostituire le parole "e non cagioni" con le seguenti "o non cagioni"
4.20 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", punto 3, sopprimere la parola "determinante"
4.21 MANFREDI
Al comma 1, "Art. 10-bis", sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste a svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge"
4.22 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", comma 4, sostituire la parola "indispensabile" con le seguenti "autorizzato per iscritto"
4.23 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", comma 4, sostituire le parole da "tali persone sono equiparate" fino alla fine del punto, con le seguenti: "a tali persone non si applica la causa di giustificazione di cui al comma 1"
4.24 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, alinea "Art. 10-bis", comma 4, dopo le parole "tali persone" aggiungere la seguente: "non"
4.25 MANFREDI
Al comma 1, "Art. 10-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
"1. La speciale causa di giustificazione, di cui all'art. 10-bis, si applica ai fatti costituenti reato commessi dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, in sede di pianificazione o esecuzione delle operazioni autorizzate ai sensi dell'art. 10-quater, sempre che tali fatti costituenti reato si presentino strumentali e proporzionati rispetto al risultato che si intendeva conseguire ai fini della tutela dell'interesse pubblico coinvolto"
4.26 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, sopprimere le parole: "nell'esercizio o"
4.27 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, sopprimere le parole: "o a causa"
4.28 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, sopprimere le parole: "predisponendo o"
4.29 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, sopprimere le parole: "o eseguendo"
4.30 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, dopo le parole: "indicati nel comma 2 e" aggiungere la seguente: "adeguatamente"
4.31 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, alla parola: "documentate" premettere la seguente "dettagliatamente"
4.32 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, dopo le parole "e documentate" aggiungere le seguenti "mediante atto scritto"
4.33 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 1, dopo la parola "documentate" aggiungere le seguenti "e motivate"
4.34 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 2, sostituire le parole "completa comparazione" con le seguenti "attenta analisi effettuata anche mediante"
4.35 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 2, sopprimere le parole "pubblici e privati"
4.36 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 2, lettera a), dopo le parole "la condotta" aggiungere le seguenti "e le operazioni" conseguentemente sostituire la parola "è" con la seguente "sono"
4.37 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, paragrafo 2, lettera c), dopo le parole "la condotta" aggiungere le seguenti "e le operazioni" conseguentemente sostituire le parole "è adeguata" con le seguenti "sono adeguati"
4.38 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-quater, paragrafo 1, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" aggiungere le seguenti: "sentito il Ministro competente,"
4.39 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-quater, paragrafo 3 dopo le parole: "ne informa immediatamente" aggiungere le seguenti: "mediante atto scritto"
4.40 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-quater, paragrafo 3 sopprimere le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore,"
4.41 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-quater, paragrafo 3 sostituire le parole: "ventiquattro ore," con le seguenti: "trentasei ore"
4.42 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-quater, paragrafo 3 dopo le parole: "Ministro competente" aggiungere le seguenti: "convoca immediatamente il Consiglio dei ministri al fine della eventuale"
4.43 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Al comma 1, articolo 10-quater, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale esprime un parere motivato sulle operazioni di cui all'articolo 10-bis. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili"
4.44 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-quater, paragrafo 4 dopo le parole: "in assenza" aggiungere le seguenti: "o in difformità,"
4.45 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-quater, paragrafo 4 dopo le parole: "Ministro competente" aggiungere le seguenti: "anche dietro segnalazione del direttore del Servizio interessato,"
4.46 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-quater, paragrafo 5 dopo le parole: "apposito schedario" sopprimere la seguente: "segreto"
4.47 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-quinquies, paragrafo 1, sopprimere le parole: "per ciò solo"
4.48 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-quinquies, paragrafo 1, sostituire le parole: "per ciò solo" con le seguenti: "salvo che il fatto non costituisca altro reato,"
4.49 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 1, sostituire le parole: "sono iniziate indagini preliminari" con le seguenti: "risultino essere in corso indagini"
4.50 MANFREDI
Al comma 1, articolo –sexies, sostituire il comma 2 con i seguenti:
"2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione.
2-bis. Se il procuratore della Repubblica ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma, ovvero violati i requisiti di strumentalità e proporzionalità richiesti dall'articolo 10-ter ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, richiede al Giudice per le indagini preliminari, entro e non oltre 15 giorni dalla conferma della sussistenza dell'autorizzazione, sollevarsi conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202 comma 3-bis del codice di procedura penale.
2-ter. Il Giudice per le indagini preliminari, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del procuratore della Repubblica si pronuncia, con ordinanza, accogliendo la richiesta ovvero respingendo la stessa; in tale ultimo caso dispone l'archiviazione del procedimento penale.
2-quater. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati ed iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza."
4.51 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 2, dopo le parole: "apposito registro" sopprimere la seguente: "riservato"
4.52 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, primo periodo, sostituire le parole "può sollevare" con le seguenti: "non può sollevare"
4.53 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: "Il procuratore della repubblica interrompe le indagini e"
4.54 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole "a seconda dei casi"
4.55 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, secondo periodo sopprimere le parole "di non luogo a procedere o"
4.56 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole "o di assoluzione"
4.57 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5 sopprimere il terzo periodo
4.58
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5 terzo periodo dopo le parole "degli atti" inserire le seguenti "e delle prove"
4.59
BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5 sopprimere il quarto periodo
4.60 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5 quarto periodo dopo le parole "degli atti" inserire le seguenti "e delle prove"
4.61 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 5 sopprimere il quinto periodo
4.62 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 6, sopprimere le parole "se è stato sollevato conflitto di attribuzione"
4.63 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 6, dopo le parole "agli atti" aggiungere le seguenti "e alle prove"
4.64 MANFREDI
Al comma 1, articolo 10-sexies, sostituire il comma 7 con i seguenti:
"7. Quando la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, o dalla persona ufficialmente richiesta da questi, al momento dell'arresto per un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto il tempo strettamente necessario per la sua identificazione e per la verifica della sua effettiva appartenenza ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, sempre che tali accertamenti non possano essere espletati nel luogo dell'arresto.
7-bis. Nell'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, o la persona ufficialmente richiesta da questi, che abbia apposto la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-ter, dovrà essere identificata, se possibile, sul luogo dell'arresto ed immediatamente posta in libertà.
7-ter. Quando la speciale causa di giustificazione, di cui all'articolo 10-bis, è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, o dalla persona ufficialmente richiesta da questi, al momento dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per il tempo strettamente necessario alla verifica della sua effettiva appartenenza ai Servizi per le informazioni e la sicurezza. Il procuratore della Repubblica ed il Giudice che ha emesso la misura cautelare sono immediatamente informati dalla polizia giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari dispone immediatamente la verifica di cui al comma 2 e dispone la revoca della misura cautelare."
4.65 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, dopo le parole "per le informazioni e la sicurezza" aggiungere le seguenti "di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri"
4.66 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, dopo le parole "per le informazioni e la sicurezza" aggiungere le seguenti "d'intesa con il Consiglio dei Ministri"
4.67 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sopprimere le parole "o dalla persona legalmente richiesta da questi"
4.68 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sopprimere le parole "al momento dell'arresto in flagranza o"
4.69 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sopprimere le parole "o dell'esecuzione di una misura cautelare"
4.70 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, dopo le parole "l'esecuzione del provvedimento" aggiungere la seguente "non"
4.71 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sostituire le parole "per il tempo necessario per i primi accertamenti" con le seguenti "per i dovuti accertamenti"
4.72 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sopprimere le parole "e, comunque, non oltre le ventiquattro ore"
4.73 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-sexies, comma 7, sostituire le parole "non oltre le ventiquattro ore" con le seguenti "oltre le settantadue ore"
4.74 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole "disporre o"
4.75 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo sostituire le parole "i direttori del SISMI e del SISDE" con le seguenti "il direttore del SISDE"
4.76 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sostituire le parole "i direttori del SISMI e del SISDE" con le seguenti "il direttore del SISMI"
4.77 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole "ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o"
4.78 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole "o a copertura di essi"
4.79 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, primo periodo, sopprimere le parole "in ogni sede"
4.80 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole "ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis"
4.81 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole "disposta o"
4.82 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-septies, secondo periodo, sopprimere le parole "e certificati"
4.83 BOCO, ZANCAN
Al comma, 10-octies, comma 1, sopprimere le parole "per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi"
4.84 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole "o a copertura di essi"
4.85 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole "nell'ambito del territorio nazionale o"
4.86 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole "o all'estero"
4.87 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sopprimere le parole "si nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura"
4.88 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "esclusivamente come società addette allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi"
4.89 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "unicamente come lavoratori socialmente utili"
4.90 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "solo ed esclusivamente come associazioni senza scopo di lucro"
4.91 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "nella forma di società cooperative"
4.92 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "come artigiani"
4.93 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-octies, comma 1, sostituire le parole "sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura" con le seguenti "liberi professionisti"
4.94 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-octies, comma 2, sostituire le parole "informativa sulle linee essenziali delle" con le seguenti "e dettagliata relazione delle"
4.95 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-nonies, comma 1, sostituire la parola "curando" con la seguente "assicurando"
4.96 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, articolo 10-nonies, comma 1, sopprimere le parole "in quanto compatibili"
5.1 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Art. 5
Sostituire l'articolo con il seguente:
"L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza)
1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, in modo da assicurare pari rappresentanza alla maggioranza ed alla opposizione. E' altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed i relativi titoli.
3. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione del soggetto delegato di cui al comma 3 dell'articolo 1, se istituito, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 4 e 6 su argomenti specifici del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.
4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
5. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.
6. Qualora la trasmissione al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del parlamento e ne informa il presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
8. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai presidenti dei due rami del Parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri.
9. I membri del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.""
5.2 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, sostituire la parola "semestralmente" con la seguente "trimestralmente"
5.3 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, aggiungere infine le parole "nel periodo considerato"
5.4 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole "da quattro deputati e quattro senatori" con le seguenti "da dieci deputati e dieci senatori"
5.5 BEDIN, BATTISTI, LAVAGNINI, PETRINI
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole "sulla base del criterio di proporzionalità" con le seguenti "in modo da assicurare pari rappresentanza a maggioranza ed opposizione"
5.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole "sulla base" con le seguenti "nel rispetto"
5.7 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sostituire le parole "può chiedere" con le seguenti "richiedere, qualora necessario,"
5.8 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sopprimere le seguenti parole "tramite la Segreteria generale del CESIS"
5.9 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole "informazioni sulle strutture" inserire le parole "e sull'organizzazione"
5.10 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole "forma simulata," inserire le parole "anche"
5.11 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, sostituire la parola "fornisce" con le parole "è tenuto a fornire"
5.12 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, dopo la parola "fornisce" inserire la seguente "tutte"
5.13 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere le parole "in nessun caso"
5.14 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, al comma 5, dopo le parole "la dislocazione" aggiungere la parola "territoriale"
5.15 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, dopo le parole "articolazioni operative" aggiungere le seguenti "sul territorio"
5.16 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire le parole "le operazioni in corso o quelle concluse" con le seguenti "che riguardino le operazioni in corso e"
5.17 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere la parola "altro"
5.18 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire la parola "rivelare" con le seguenti "rendere note"
5.19 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 6, sopprimere la parola "sintetica"
5.20 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 7, dopo le parole "non sia fondata" inserire la seguente "adeguatamente"
5.21 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, dopo le parole "non segue risposta" inserire la parola "adeguata"
5.22 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, sostituire la parola "sei" con la seguente "tre"
5.23 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 9, sopprimere le parole "alle proposte e"
5.24 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 9, sopprimere le parole "anche dopo la cessazione del mandato parlamentare"
5.25 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 11, comma 10, sopprimere le parole "nell'ambito dei rispettivi ordinamenti"
6.1 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Art. 6
Sopprimere l'articolo
6.2 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Sostituire l'articolo con il seguente
"Art. 6
1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:
"Art. 12
(Segreto di Stato)
1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente ai soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale.
7. Con provvedimento motivato, il presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 2, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati."
"Art. 12-bis
(Classifiche di segretezza)
1. Al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sono attribuite le classifiche di segretezza.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.
4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.
9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica."
"Art. 12-ter
(Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza)
1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di competenza del Presidente del consiglio dei ministri e di cui all'articolo 12-bis.
2. Competono all'UCSE:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 12-bis, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di sei anni.
4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 12-bis, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.
5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.
6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSE può revocare il NOS, se sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.
8. Il regolamento dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per quali esso è richiesto.
9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE gli trasmette l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.""
6.3 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 204. – (Esclusione dal segreto).
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri"
2. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato."
3. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);
c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti).""
6.4 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, al comma 2, sopprimere le parole ", gli interessi economici del paese"
6.5 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "ai fini della sicurezza"
6.6 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "la conoscenza o"
6.7 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "o la divulgazione"
6.8 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "atti o"
6.9 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "o cose"
6.10 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere la parola "sole"
6.11 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3 sopprimere le parole "alle funzioni"
6.12 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "all'attività"
6.13 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere le parole "o all'incarico"
6.14 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12, comma 3, sopprimere la parola "assoluta"
6.15 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, al capoverso art. 12-bis, sopprimere il comma 1
6.16 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere la parola "eventualmente"
6.17 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere la parola "legittimamente"
6.18 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere le parole "le notizie"
6.19 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis comma 1 sopprimere le parole "i documenti"
6.20 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "gli atti"
6.21 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "le attività"
6.22 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "o le altre cose"
6.23 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "degli ambiti e"
6.24 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "e dei livelli"
6.25 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "in pericolo o"
6.26 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "immediato e"
6.27 BOCO, ZANCAN
Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole "e diretto"
6.28 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 3, sopprimere le parole "anche se acquisiti all'estero"
6.29 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sostituire la parola "quindici" con la seguente "cinque"
6.30 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sopprimere le parole "e, comunque ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni"
6.31 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 5, sostituire la parola "quaranta" con la seguente "dieci"
6.32 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 6, sostituire la parola "dieci" con la seguente "due"
6.33 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 12-ter
6.34 MANFREDI
Al comma 1, "art. 12-ter", dopo le parole "tenuto conto", inserire le seguenti "della natura"
6.35 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 2
6.36 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 3, sopprimere le parole "e sul posto"
6.37 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 4, sopprimere le parole "informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri"
6.38 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 5
6.39 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole "in originale o"
6.40 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole "o in copia"
6.41 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere ove ricorra la parola "documento"
6.42 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "documento"
6.43 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "atto"
6.44 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "o cosa"
6.45 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole "informazione e"
6.46 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole "e sicurezza estero"
6.47 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "estero"
6.48 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole "ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale"
6.49 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola "divulgazione" con la seguente "diffusione"
6.50 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "immediata"
6.51 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola "immediatamente"
6.52 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire le parole "le necessarie iniziative" con le seguenti "le iniziative del caso"
6.53 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola "assunte" con la seguente "intraprese"
6.54 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola "necessarie" con la seguente "opportune"
6.55 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole da "presso l'ente" fino alla fine del comma
6.56 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola "originatore" con la seguente "emanante"
6.57 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 6
6.58 BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 6 sopprimere ove ricorra la parola "atti"
6.59 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 7
6.60 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sostituire le parole "anche in deroga al" con le seguenti "fatto salvo il"
6.61 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sopprimere le parole da "Ai medesimi fini" fino alla fine del comma
6.0.1 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
"Art. 6-bis
(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza)
1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
2. Il controllo parlamentare sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all'inizio di ogni legislatura.
3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell'ambito del CESIS, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell'Ufficio di coordinamento e del responsabile dell'archivio centrale e dell'archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.
5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l'obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.
6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.
7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività simulate svolte a copertura e migliore svolgimento dei compiti affidati ai due Servizi
10. Il segretario generale del CISIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compresi gli ispettori del CESIS, e circa la consistenza dell'organico, distinguendo il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni diretti, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stato opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.
14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell'applicazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.
15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.
16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall'organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.
18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 17. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.""
6.02 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)
1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziarie né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da una addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.
5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.""
6.0.3 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria)
1. Quando dispone l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perchè un suo delegato possa assistere alle operazioni.
4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.""
6.0.4 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazione e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.
2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento fissato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.""
6.0.5 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati."
6.0.6 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."
6.0.7 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Attività simulate)
1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.
2. L'ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.
3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri."
6.0.8 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Identità di copertura)
1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali."
6.0.9 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Attività deviate)
1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque."
6.0.10 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Trattamento delle notizie personali)
1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 10-bis e seguenti introdotti dalla presente legge.
2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni."
6.0.11 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Manomissione degli archivi informatici
degli organismi di informazione per la sicurezza)
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi."
6.0.12 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi."
6.0.13 VITALI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis
Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è inserito il seguente:
"Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:
a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.""
7.1 BRUTTI Massimo, NIEDDU
Art. 7
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:"
"Art. 202. – (Segreto di Stato). 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto"
2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articolo 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente."
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.
3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice."
5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.""
7.2 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da "in violazione" fino alla fine del capoverso
7.3 BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Sopprimere il comma 4
7.4 MANFREDI
Al comma 4, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
"3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile, da parte del Direttore del servizio interessato, la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis. In tale ipotesi il difensore può richiedere al presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione.
Se il difensore ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma, ovvero violati i requisiti di strumentalità e proporzionalità richiesti dall'articolo 10-ter ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, richiede al Giudice per le indagini preliminari, entro e non oltre 15 giorni dalla conferma della sussistenza dell'autorizzazione, sollevarsi conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202 comma 3-bis del codice di procedura penale.
Il Giudice per le indagini preliminari, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del difensore si pronuncia, con ordinanza, accogliendo la richiesta ovvero respingendo la stessa; in tale ultimo caso dispone l'archiviazione del procedimento penale.""
7.5 BOCO, ZANCAN
Al comma 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole "è sempre" con le seguenti: "non è"
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2003
10a Seduta
Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro degli Affari Esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con le repliche dei relatori e del Governo in ordine agli emendamenti presentati agli articoli 5, 6 e 7 del testo-base governativo, già dati per illustrati dai proponenti nella seduta del 5 febbraio e pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.
Il senatore PASTORE, quale relatore per la 1ª Commissione, esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 1513, assunto come testo base: si pronuncia contro l'emendamento 5.1, che propone una struttura alternativa del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, non compatibile con quella del progetto governativo. Anche sull'emendamento 5.5 esprime parere contrario, in quanto contrastante con il criterio di proporzionalità. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.3, 5.9, 5.10 e 5.14 si rimette al parere del Governo, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6, che dà luogo a una formulazione più stringente della norma. Sui rimanenti emendamenti all'articolo 5 esprime parere contrario.
Interviene anche il ministro FRATTINI, associandosi alle valutazioni espresse dal relatore. In particolare, esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti 5.6 e 5.14. Esprime altresì avviso favorevole sull'emendamento 5.3, invitando al contempo i relatori a valutare l'opportunità di riconsiderare il parere contrario poc'anzi espresso.
Il senatore ZANCAN dichiara di ritirare l'emendamento 5.24.
Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4ª Commissione, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, da 6.4 a 6.16, da 6.18 a 6.27, da 6.29 a 6.33, 6.35, 6.36, 6.38, da 6.40 a 6.49, da 6.52 a 6.61 ed infine da 6.0.2 a 6.0.13.
Esprime altresì avviso contrario in ordine agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.0.1, specificando tuttavia che, avendo essi ad oggetto materie (quali la nozione di segreto di Stato, l'informazione al Parlamento e le attribuzioni del Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza), che meritano una valutazione ponderata ed analitica, la sua tendenziale contrarietà è da considerarsi di carattere interlocutorio, ai fini di una attenta valutazione che potrà compiersi in sede di esame in Assemblea.
Dichiara, infine, di rimettersi alle valutazioni del Governo per ciò che concerne gli emendamenti 6.17, 6.28, 6.34, 6.37, 6.39, 6.50 e 6.51.
Il ministro FRATTINI, nell'associarsi alle valutazioni espresse dal relatore, osserva che l'emendamento 6.17, qualora fosse approvato, potrebbe compromettere la legalità dell'ordinamento, prevedendo in capo a soggetti anche non legittimamente preposti a ciò la facoltà di apporre la classifica di segretezza, ed in ragione di ciò invita i presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro della proposta emendativa in questione.
Esprime quindi parere contrario relativamente agli emendamenti 6.28 e 6.37, manifestando invece avviso favorevole in ordine agli emendamenti 6.34, 6.50 e 6.51.
Per quanto attiene, infine, all'emendamento 6.39, dichiara di rimettersi alle valutazioni delle Commissioni riunite, osservando tuttavia che sembrerebbe preferibile conservare il disposto originale del disegno di legge.
Il presidente CONTESTABILE esprime infine avviso contrario in ordine agli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5. Relativamente all'emendamento 7.1, precisa che la sua contrarietà è da considerarsi, al pari degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.0.1, di carattere interlocutorio.
Il ministro FRATTINI si associa alle valutazioni espresse dal relatore.
Il senatore ZANCAN dichiara di ritirare l'emendamento 6.39.
Il senatore MANFREDI, preso atto dei rilievi emersi nei dibattiti della scorsa e dell'odierna seduta, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma sui quali il Governo non ha espresso parere favorevole, ad eccezione, quindi, degli emendamenti 4.21 e 6.34.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il senatore BRUTTI lamenta che non è stato possibile svolgere nelle Commissioni riunite un approfondito confronto sugli aspetti più critici della materia trattata dai disegni di legge in titolo e ritiene sbagliato trasferire tale confronto nel contesto della discussione in Assemblea, dove potrebbe risultare difficile affrontare con serenità un tema che investe i rapporti fra i poteri del Presidente del Consiglio e le altre istituzioni dello Stato ma anche profili tecnici non irrilevanti. Le riserve della sua parte politica, pertanto, a tali condizioni non potranno che tradursi in un voto contrario all'esito dell'esame.
Il senatore BEDIN sottolinea che la materia in esame ha portata istituzionale e quindi deve considerarsi fra quelle che non sono di esclusiva pertinenza della maggioranza. Condividendo le osservazioni del senatore Brutti, preferirebbe che eventuali convergenze fossero ricercate in sede di esame da parte delle Commissioni riunite, piuttosto che nella discussione in Assemblea, dove spesso prevale la tentazione di procedere con ritmi accelerati, per cui la stessa maggioranza viene espropriata del diritto a un confronto adeguato. Per tali ragioni, auspica che nelle prossime sedute delle Commissioni riunite vi sia la possibilità di approfondire gli aspetti più critici del testo in esame.
Il senatore ZANCAN richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul parere, articolato e molto problematico, espresso dalla Commissione giustizia, sui contenuti del quale il Senato dovrà comunque a riflettere nelle fasi successive dell'esame.
Replica il ministro FRATTINI, osservando che ben potrebbe configurarsi presso le Commissioni riunite la ricerca di un costante e costruttivo dialogo con l'opposizione in ordine a temi di particolare rilevanza, quale, ad esempio, l'istituzione di un comitato di garanti avente funzione di ausilio e di controllo della Presidenza del Consiglio in ordine all'autorizzazione delle condotte costituenti reato coperte dalle garanzie funzionali.
Per quanto attiene all'andamento complessivo dei lavori, osserva che un accoglimento integrale delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Giustizia potrebbe avere l'indesiderato effetto di vanificare l'istituto delle garanzie funzionali, (sull'introduzione del quale è emersa, al di là delle formulazioni tecniche delle singole norme, una sostanziale convergenza tra Governo ed opposizione), lasciando sostanzialmente inalterata la vigente disciplina, che sarebbe da considerarsi, allo stato dei fatti, ampiamente inadeguata.
In ragione dei rilevi poc'anzi emersi dal dibattito sull'ordine dei lavori, il presidente CONTESTABILE propone di convocare, per lunedì 10 febbraio alle ore 16,30, un apposito Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.
La seduta termina alle ore 9,15.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 13 FEBBRAIO 2003
11a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE
Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.
Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza congiunti dello scorso 10 febbraio, dove si sono vagliate le questioni più significative del testo in esame. Il Governo ha annunciato la propria disponibilità, nei termini che saranno successivamente illustrati dal ministro Frattini, a modificare il disegno di legge n.1513 in relazione alla questione dell'istituzione del cosiddetto Comitato dei saggi. E' stato inoltre considerato l'articolato parere espresso dalla 2ª Commissione permanente, in particolare sul problema della sindacabilità da parte dell'Autorità giudiziaria delle operazioni compiute sotto copertura. L'approfondimento ha portato a un chiarimento interpretativo che, a suo avviso, potrà fugare le perplessità più rilevanti ed eventualmente tradursi in un emendamento che confermi le competenze della magistratura, in quanto compatibili con le finalità della normativa in esame.
E' stata altresì trattata la ridefinizione delle disposizioni sull'UCSi, senza estrapolare il suddetto organismo dal segretariato del CESIS. Si è poi convenuto sull'opportunità di prevedere sanzioni per le violazioni del segreto da parte degli appartenenti al Comitato parlamentare di controllo, recuperando alcune ipotesi contenute nel disegno di legge n. 1819, d'iniziativa del senatore Massimo Brutti. Il Governo ha infine espresso la propria disponibilità a inserire disposizioni sulla classificazione dei documenti riservati che, senza entrare nel dettaglio, prevedano, ad esempio, il parere del CO.PA.CO. sugli schemi di regolamenti governativi che disciplinano la materia.
Il senatore Massimo BRUTTI ripropone all'attenzione del Governo la questione dell'opposizione del segreto di Stato, sulla quale ritiene possibile una migliore formulazione del testo, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'associazione vittime delle stragi e delle proposte emendative dei Gruppi dell'opposizione.
Il ministro FRATTINI conviene sull'opportunità di prevedere un organismo filtro, con competenze e responsabilità chiare e limitate, che coadiuvi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale decide sulla richiesta del Direttore del servizio interessato, sentito il Ministro competente, in merito all'autorizzazione delle attività sotto copertura degli operatori dei Servizi.
Tale organismo, individuato nel cosiddetto Comitato dei saggi, non dovrebbe configurare una sorta di cogestione Governo-Parlamento delle azioni non convenzionali, come potrebbe far pensare una nomina parlamentare dei componenti. Cionondimeno le figure componenti il Comitato devono godere, attraverso l'individuazione di rigorosi requisiti, di condizioni di assoluta terzietà e indipendenza di giudizio. La soluzione potrebbe quindi consistere, a suo parere, in una nomina proposta dal Presidente del Consiglio e confermata dal Parlamento con maggioranza qualificata. Una procedura siffatta avrebbe il doppio vantaggio di mantenere fermi il principio della scelta da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione della delicatezza delle attività cui è preposto il Comitato, e il controllo del Parlamento, che si esprimerebbe in una conferma senza assumere la responsabilità della nomina.
Il Comitato dei saggi opererebbe nell'ambito del CESIS in posizione di autonomia funzionale e svolgerebbe attività di supporto istruttorio alle decisioni del Presidente del Consiglio, proponendo se del caso di limitare o rettificare le attività sotto copertura, in base ai criteri previsti dalla legge.
Si sofferma quindi sulla parte del parere della 2ª Commissione permanente, in cui si esprimono fortissime perplessità per l'apparente incompatibilità con il vigente quadro costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 10-sexies, che l'articolo 4 propone di inserire nella legge n. 801 del 1977.
A tale proposito, osserva che il Governo non intende escludere il sindacato dell'autorità giudiziaria. Salva la possibilità di conoscere circa la corrispondenza del comportamento del personale dei Servizi al mandato di cui all'autorizzazione, l'autorità giudiziaria non potrebbe tuttavia giudicare sul merito dell'autorizzazione stessa, essendo tale giudizio rimesso all'eventuale conflitto di attribuzione fra poteri davanti alla Corte costituzionale.
Il senatore CIRAMI sottolinea come il parere espresso dalla 2ª Commissione, di cui è estensore, si soffermi, tra l'altro, sul procedimento delineato dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 5 del citato articolo 10-sexies. Al riguardo si evincono delle imprecisioni nella formulazione dei suddetti commi, che sarebbe opportuno chiarire, in quanto ne determinano delle possibili interpretazioni alternative. In particolare, a fronte dell'opposizione all'autorità giudiziaria che procede all'indagine della speciale causa di giustificazione, si configura la sospensione dell'indagine in attesa della conferma della sussistenza dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; non si precisa, tuttavia, se la magistratura possa acquisire o meno l'atto di autorizzazione al fine di verificare la conformità della condotta del soggetto interessato dall'indagine con l'autorizzazione da questi ricevuta. Una interpretazione che negasse la facoltà del giudice di acquisire la suddetta autorizzazione, come evidenziato dal parere espresso dalla 2ª Commissione, non si potrebbe ritenere costituzionalmente ammissibile mentre sarebbe invece agevole introdurre nel testo delle disposizioni chiarificatrici nel senso opposto.
Il senatore ZANCAN ricorda che in Commissione giustizia si è tenuta una approfondita e articolata discussione sulle questioni menzionate dal senatore Cirami e non si sono manifestate discordanze sul riconoscimento della facoltà del giudice di sindacare comportamenti illeciti non contemplati dall'autorizzazione mentre più controversa è apparsa la questione della possibilità di sindacare l'autorizzazione. Al riguardo sottolinea di ritenere improprio che si possano interpretare le suddette norme nel senso che la conferma della sussistenza dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio impedisca di sindacare l'autorizzazione stessa.
Il senatore BOSCETTO, a proposito della diversa formulazione del citato articolo 10-sexies, proposta nel parere espresso dalla 2ª Commissione, sottolinea l'esigenza di chiarire che si tratta effettivamente di introdurre delle precisazioni ovvero di delineare un meccanismo alternativo.
Ritiene, inoltre, che la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione faccia comunque salva la possibilità per l'autorità giudiziaria di svolgere la propria funzione.
Il senatore Massimo BRUTTI rileva come la formulazione che richiama l'esistenza della speciale causa di giustificazione tratta dalla vigente normativa in materia di segreto di Stato, non sia riproducibile, in assenza di apposita modifica costituzionale, alle attività illecite sotto copertura. Il problema non sarebbe risolto, a suo avviso, dalla possibilità di proporre conflitto di attribuzione, poiché con il blocco dell'esercizio dell'azione penale si sottrae all'autorità giudiziaria un ambito che le appartiene secondo Costituzione. Per tale ragione, ritiene che si dovrebbe comunque modificare il testo nel senso di precisare che è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di conoscere sulla causa di giustificazione, sia sotto il profilo della procedura, sia sotto il profilo sostanziale, cioè della proporzionalità.
Il ministro FRATTINI evidenzia che la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta un atto politico e in quanto tale, in linea con quanto previsto dalla disciplina del segreto di Stato, è sindacabile solo attraverso il conflitto di attribuzione. L'autorità giudiziaria può invece verificare se l'attività dell'operatore del Servizio sia conforme alla predetta autorizzazione. In ogni caso, è opportuno precisare, ad avviso del Governo, che il sindacato della magistratura ordinaria non possa estendersi ai presupposti dell'autorizzazione concessa che, fino a quando la Corte costituzionale non si sia espressa, rappresenta un dato.
Il senatore ZANCAN giudica inaccettabile l'ipotesi che il giudice non possa sindacare nel merito l'autorizzazione concessa dal Presidente del Consiglio. Nel caso di cui si tratta, osserva, l'atto politico autorizza, in via del tutto eccezionale, la commissione di reati: proprio in considerazione dell'eccezionalità, non si può impedire al giudice di valutare nel merito le cause di giustificazione.
Il senatore Massimo BRUTTI ritiene che, nell'ipotesi in cui abbia un dubbio circa l'esistenza della causa di giustificazione, al magistrato non possa essere preclusa la verifica, a meno di inserire una apposita novella costituzionale.
Il senatore BOSCETTO si dice convinto, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro, della linearità del meccanismo di garanzia previsto dal disegno di legge.
Su proposta del presidente PASTORE, che avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi per l'esame dei disegni di legge in titolo giovedì 20 febbraio, alle ore 8,30, le Commissioni riunite convengono, quindi, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.
La seduta termina alle ore 9,30.
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 20 FEBBRAIO 2003
12a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE
Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio 2003, proseguendo nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio.
Il ministro FRATTINI presenta e illustra tre nuovi emendamenti: l'emendamento 9.0.1, in materia di composizione e funzioni del Comitato di garanzia, il 4.51bis che, accogliendo il parere espresso dalla Commissione giustizia, esplicita il principio in base al quale al giudice non è precluso il sindacato sugli atti e sulle condotte posti in essere a seguito dell'autorizzazione e, infine, il 4.51ter: esso prevede che l'autorità giudiziaria procedente solleva il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato quando ritenga che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata fuori dei casi previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.
Condividendo le proposte avanzate dal senatore Massimo Brutti in materia di organizzazione e funzionamento degli archivi, auspica che lo stesso senatore proponga uno specifico emendamento in occasione della discussione in Assemblea, mentre esprime perplessità sulla proposta di riorganizzazione dell'Ufficio centrale per la sicurezza che, ad avviso del Governo, riguarda un profilo esorbitante l'iniziativa legislativa in esame.
Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti.
Il senatore NIEDDU ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.0.1 e 3.2. Il senatore ZANCAN ritira gli emendamenti 1.9, 1.11, 2.10 e 2.18.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6, mentre è accolto l'emendamento 1.7. Sono respinti, quindi, gli emendamenti 1.8, 1.10, 1.12 e 1.13.
Il presidente PASTORE ricorda che gli emendamenti 2.28, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 sono stati ritirati dal proponente.
Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.2 a 2.31 ed è accolto l'emendamento 2.32. Dopo che il senatore LAVAGNINI ha ritirato gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.
Il presidente PASTORE ricorda che gli emendamenti 4.13, 4.25, 4.50 e 4.64 sono stati ritirati dal proponente.
Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 4.43.
Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 4.58. Ricorda, quindi, che la commissione di reati per una ragione di Stato è questione antica, ma ritiene che nell'attuale momento storico la valutazione sull'ipotesi di estendere le cause di giustificazione già previste dal codice di procedura penale debba essere negativa. In particolare, ritiene che dovrebbe essere ampliato e maggiormente precisato l'elenco dei reati per i quali non si applica la causa di giustificazione, includendovi, ad esempio, quelli contro l'onore e la reputazione della persona.
Il presidente CONTESTABILE ricorda l'elaborazione teorica sui rapporti fra la sfera giuridica e quella etica, avviata da Niccolò Machiavelli e sistemata definitivamente da ultimo da Benedetto Croce, con la chiara separazione fra i due ambiti. Nello Stato moderno sarebbe inefficace, egli crede, un servizio segreto che non potesse operare anche al di fuori della legalità comune, come è previsto del resto nella generalità degli altri Stati. Si tratta invece di valutare la congruità della formula adottata nel disegno di legge in esame, che amplia l'applicazione delle cause di giustificazione speciali, sulla quale a nome della sua parte politica si esprime favorevolmente.
L'emendamento 4.1, posto ai voti, è respinto.
Il ministro FRATTINI, riconsiderando parzialmente il parere espresso sull'emendamento 4.2, nota che limitatamente ai primi tre commi del capoverso 10-bis, la formulazione proposta dai senatori Massimo Brutti e Nieddu è preferibile a quella del testo. Propone, inoltre, di integrare i commi 1 e 3 con il richiamo anche agli articoli 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
Il senatore NIEDDU, sentito il parere del Governo, mantiene l'emendamento 4.2 limitatamente al capoverso 10-bis, commi 1, 2 e 3, con le integrazioni proposte.
Respinto l'emendamento 4.3, l'emendamento 4.2, nella nuova formulazione, è posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti da 4.4 a 4.20 risultano assorbiti o preclusi. L'emendamento 4.21, posto in votazione, è accolto e gli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24 risultano assorbiti. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.26 a 4.29, mentre è accolto l'emendamento 4.30. Anche l'emendamento 4.31 è respinto.
Il senatore ZANCAN insiste per l'accoglimento dell'emendamento 4.32, che precisa che la documentazione delle operazioni sotto copertura avviene mediante atto scritto.
Il ministro FRATTINI ritiene che la formulazione adottata nel testo offra uno strumento di trasparenza più ampio; la documentazione per iscritto è solo una delle forme possibili di registrazione e quindi, a suo avviso, è suscettibile di elusione. Ribadisce, tuttavia, l'avviso del Governo di rimettersi alla Commissione.
Il senatore ZANCAN osserva che la richiesta di documentazione per iscritto è connessa alla proposta, di cui al successivo emendamento 4.33, di prevedere che sia esplicitata la motivazione delle operazioni, anche al fine di agevolare il sindacato della Corte costituzionale eventualmente chiamata a pronunciarsi.
Il presidente PASTORE ritiene che le finalità di entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Zancan siano assicurate dalla formulazione adottata nel testo "documentate secondo le norme organizzative degli stessi servizi".
Su proposta del senatore MAGNALBO', il senatore ZANCAN riformula infine l'emendamento 4.32 nel senso di inserire prima della parola "documentate" l'altra "comunque" e conseguentemente ritira l'emendamento 4.33.
L'emendamento 4.32 riformulato è posto in votazione ed è accolto. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.34 a 4.37, mentre sono accolti gli emendamenti 4.38 e 4.39. Sono respinti, poi, gli emendamenti da 4.40 a 4.44.
Il ministro FRATTINI, intervenendo sull'emendamento 4.45, ritiene che l'indicazione che le segnalazioni debbano avvenire tramite il direttore del Servizio interessato escluderebbe quelle effettuate da altri pubblici ufficiali. Un rapporto diretto fra direttore del Servizio e Presidente del Consiglio, escludendo altri canali di comunicazione, determinerebbe, a suo avviso, una restrizione anche ai fini della trasparenza. Si rimette, tuttavia, alle Commissioni.
Il senatore ZANCAN ritiene, al contrario, che la mancanza di un filtro, quale deve considerarsi la segnalazione da parte del direttore del Servizio, metterebbe il Presidente del Consiglio in una posizione poco protetta. Peraltro, a suo giudizio, la specificazione da lui proposta non escluderebbe la possibilità di segnalazioni attraverso altri canali.
L'emendamento 4.45 è posto in votazione ed è accolto con una modifica meramente formale, mentre è respinto l'emendamento 4.46.
Il senatore ZANCAN insiste per l'accoglimento degli emendamenti 4.47 e 4.48, necessari, a suo avviso, in considerazione del fatto che la preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione potrebbe integrare reati gravissimi.
L'emendamento 4.47, posto in votazione, è accolto. L'emendamento 4.48 è quindi precluso. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.49 e 4.51.
Con il parere favorevole del relatore CONTESTABILE, gli emendamenti 4.51-bis e 4.51-ter, posti separatamente in votazione, sono accolti. Risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti da 4.52 a 4.61.
L'emendamento 4.62 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 4.63. Sono respinti, quindi, gli emendamenti da 4.65 a 4.73, mentre è accolto l'emendamento 4.74. Respinti gli emendamenti da 4.75 a 4.78, è accolto il 4.79. Anche l'emendamento 4.80 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 4.81. Respinti gli emendamenti da 4.82 a 4.94, è accolto il 4.95. L'emendamento 4.96 è invece respinto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente PASTORE avverte che le Commissioni 1ª e 4ª torneranno a riunirsi mercoledì 26 febbraio alle ore 8,30 e giovedì 27 febbraio alle ore 8,30, per proseguire l'esame degli emendamenti ai disegni di legge n. 1513 e connessi.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1513
Art. 4
4.32 (nuovo testo) BOCO, ZANCAN
Al comma 1, capoverso 10-ter, nel comma 1, dopo le parole: "e documentabili", inserire la seguente: "comunque".
4.51bis IL GOVERNO
Al comma 1, capoverso 10-sexies, sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. E' fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.".
4.51ter IL GOVERNO
Al comma 1, capoverso 10-sexies, dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. Salvo i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter."
Art. 9
9.0.1 IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis.
1. Dopo l'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis.
(Comitato di garanzia)
1. Presso la Segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-quater.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.
3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2.
5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.
6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni."".
1a (Affari costituzionali)
4a (Difesa)
GIOVEDI' 27 FEBBRAIO 2003
13a Seduta
Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE
Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(1819) Massimo BRUTTI. - Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 febbraio, proseguendo nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base e pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 5 e del 20 febbraio.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre è accolto il 5.3. Respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5, è quindi accolto il 5.6. Sono poi respinti gli emendamenti da 5.7 a 5.13, mentre è accolto il 5.14. Sono infine respinti i rimanenti emendamenti all'articolo 5. Anche l'emendamento 6.1 è respinto.
Intervenendo sull'emendamento 6.2, il ministro FRATTINI conferma che il Governo non è contrario ad accogliere le proposte ivi contenute in materia di regolamento di classificazione. Auspica pertanto che l'emendamento sia ritirato e riproposto in Aula limitatamente a quella parte. L'ipotesi preferibile, a suo avviso, è quella di prevedere in proposito l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato parlamentare di controllo.
Il senatore NIEDDU, accogliendo l'invito del Ministro, ritira l'emendamento 6.2, riservandosi di riformularlo in occasione della discussione in Assemblea.
Posti separatamente in votazione sono respinti gli emendamenti da 6.3 a 6.33, mentre è accolto il 6.34. Successivamente vengono respinti gli emendamenti da 6.35 a 6.49. Risultano invece accolti gli emendamenti 6.50 e 6.51. Sono respinti i rimanenti emendamenti all'articolo 6.
Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, condivide la proposta, contenuta nell'ultima parte dell'emendamento 6.0.1, di prevedere una specifica sanzione per l'ipotesi in cui i componenti del Comitato parlamentare violino il segreto. Dovendo il Governo mettere a disposizione del Comitato parlamentare di controllo atti di estrema rilevanza critica relativi, fra l'altro, ad azioni sotto copertura, ritiene necessario che si preveda una idonea garanzia. Auspica, pertanto, che l'emendamento sia ritirato e riformulato in occasione della discussione in Assemblea.
Il senatore Massimo BRUTTI, accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 6.0.1, riservandosi di riformularlo tenendo conto delle osservazioni svolte durante l'esame. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.2, sottolinea l'opportunità di prevedere che la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, sia attribuita agli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza solo in relazione a specifiche operazioni, comunque in via temporanea, evitando di riconoscere loro uno status permanente che, fra l'altro, implica la disponibilità e l'utilizzo di armi. Ritiene inoltre opportuno prevedere che il personale degli organismi di informazione per la sicurezza sia articolato in distinte unità operative e amministrative, secondo un'esigenza manifestata anche all'interno dei servizi.
Il ministro FRATTINI precisa che il parere contrario da lui espresso a nome del Governo corrisponde all'intendimento di limitare l'ambito del disegno di legge a profili strettamente urgenti. Tuttavia, il Governo apprezza la proposta di strumenti che renderebbero più efficace l'attività dei servizi. E' il caso dell'emendamento 6.0.2, sul quale si riserva di svolgere una riflessione più approfondita prima della discussione del disegno di legge in Assemblea. Osserva, in proposito, che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza in alcuni casi potrebbe risultare incompatibile con la segretezza.
Il senatore Massimo BRUTTI ricorda che, in base alla normativa vigente, agli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza è stabilmente attribuita la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ma solo a fini di prevenzione. E' invece esclusa la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in ragione del principio affermato dalla legge n. 801 del 1977, di mantenere una chiara distinzione fra le attività dei servizi e quelle di polizia giudiziaria.
Prendendo atto della disponibilità manifestata dal Governo, ritira l'emendamento 6.0.2, con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.
Il senatore MANFREDI rammenta che la questione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è stata a lungo dibattuta anche in seno al Comitato parlamentare di controllo, dove si è convenuto sull'opportunità di evitare una commistione di ruoli che, peraltro, non appare necessaria.
Vengono quindi posti in votazione e sono respinti gli emendamenti 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.
Il ministro FRATTINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 6.0.7, in particolare perché introdurrebbe un complesso sistema di controlli che, a suo avviso, si concilia difficilmente con il regime delle attività simulate. Precisa, tuttavia, che non si tratta di una obiezione di principio, considerato che talvolta alcune società di copertura delle attività dei servizi si sono rese responsabili di attività poco commendevoli. Si riserva, dunque, di valutare nuovamente la proposta nell'ipotesi in cui sia ripresentata con diversa formulazione nella discussione in Assemblea.
Il senatore Massimo BRUTTI, sentito il parere del Governo, ritira l'emendamento 6.0.7 e si riserva di riformularlo.
L'emendamento 6.0.8, posto ai voti, è respinto.
Il senatore Massimo BRUTTI rileva l'utilità di introdurre, accanto alle misure che rendono più efficace l'azione dei servizi, norme di garanzia come quella suggerita dall'emendamento 6.0.9, che prevede la punibilità delle attività deviate.
Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4ª Commissione, osserva che l'ordinamento penale contiene norme per sanzionare ad altro titolo tale fattispecie delittuosa. Accogliendo l'emendamento 6.0.9, a suo giudizio, si correrebbe il rischio di stabilire una sanzione inferiore a quella prevista.
Il senatore PASTORE, relatore per la 1ª Commissione, ritiene che la finalità della norma potrebbe essere perseguita prevedendo una aggravante specifica per il caso di attività deviata da parte del personale dei servizi.
Il senatore MAGNALBO' propone di considerare, nel caso in cui sia accertato un comportamento deviante da parte del personale addetto ai servizi, la decadenza della copertura per gli informatori. In proposito il ministro FRATTINI esprime una riserva assai netta, perché quell'effetto avrebbe implicazioni molto rischiose per gli stessi informatori.
Sull'indicazione del relatore PASTORE, manifestano un indirizzo positivo, da sviluppare nella discussione in Assemblea, sia il presidente Contestabile sia il ministro Frattini, come anche il senatore Massimo Brutti.
L'emendamento 6.0.9 viene quindi posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 6.0.10 non è accolto.
Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, esprime condivisione sul merito dell'emendamento 6.0.11; il parere contrario è giustificato piuttosto dal fatto che un complesso intervento sulle disposizioni del codice penale è esorbitante dall'iniziativa legislativa in esame. Peraltro, anziché un inasprimento di pena, a suo giudizio si tratta di individuare strumenti che agevolino l'individuazione di coloro che violano la riservatezza.
In ogni caso, il Governo non è contrario a inasprire le sanzioni. Di fronte a una proposta condivisa dei Gruppi parlamentari, non potrebbe che rimettersi all'Assemblea. Analoghe considerazioni esprime sull'emendamento 6.0.12.
I senatori ZORZOLI e GUBERT esprimono consenso sull'ipotesi di formulare, in occasione della discussione in Assemblea, una proposta emendativa che riproponga le finalità di cui agli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12.
Il senatore BOSCETTO suggerisce di considerare, quale parametro di riferimento, la fattispecie di cui all'articolo 326, secondo comma, del codice penale circa la condotta colposa del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio che rivela notizie segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
Il senatore Massimo BRUTTI non ritiene opportuno ricorrere a fattispecie prossime a quelle della responsabilità oggettiva, anche per evitare di introdurre altri elementi di diffidenza fra gli addetti ai servizi. Ritira quindi gli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12, riservandosi di ripresentarli per la discussione in Assemblea.
Il presidente CONTESTABILE ricorda la tradizionali difficoltà di utilizzare in ambito penale le categorie della culpa in eligendo e della culpa in vigilando.
Il senatore VITALI insiste per l'accoglimento dell'emendamento 6.0.13, ricordando le aspettative delle associazioni delle vittime del terrorismo, che sul divieto di opporre il segreto di Stato hanno promosso un'apposita iniziativa legislativa popolare. Si tratta, a suo giudizio, di un aspetto qualificante del disegno di legge in esame, per cui auspica una maggiore disponibilità da parte del Governo.
Il ministro FRATTINI ricorda che le recenti modifiche al codice di procedura penale hanno precluso l'opposizione del segreto di Stato in tutti i casi in cui sia minacciato l'ordine costituzionale. Tale previsione, a suo avviso, avendo portata generale, è più ampia della formulazione che si propone con l'emendamento 6.0.13. Il Governo è in ogni caso favorevole nel merito e disponibile a individuare una formulazione che escluda interpretazioni restrittive. A suo avviso la tutela del bene protetto offrirebbe le maggiori garanzie.
Il presidente CONTESTABILE osserva che la tecnica della tutela del bene protetto, è generalmente ritenuta una extrema ratio per la formulazione di norme penali, essendo sempre preferibile stabilire una specifica ipotesi di reato.
Il senatore Massimo BRUTTI osserva che il richiamo dei reati di eversione dell'ordine democratico consente di estendere la preclusione del segreto di Stato anche ai procedimenti relativi ad altri reati. Soprattutto, l'esclusione dell'opposizione nei procedimenti relativi ai delitti di strage consentirebbe di utilizzare la norma anche nel caso di stragi di mafia. A suo avviso, la disposizione estende la previsione attuale e dovrebbe essere valutata positivamente dal Governo.
Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, ribadisce la condivisione nel merito dell'emendamento 6.0.13 e invita a riformularlo per la discussione in Assemblea.
Il senatore VITALI, sentito l'avviso del Governo, ritira l'emendamento e si riserva di considerare una diversa formulazione per la discussione in Assemblea.
Il senatore Massimo BRUTTI ritira l'emendamento 7.1. I rimanenti emendamenti all'articolo 7, posti separatamente in votazione, sono respinti.
Il presidente CONTESTABILE comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1.
Il relatore PASTORE ritiene opportuno che le Commissioni riunite procedano alla votazione di questo importante emendamento, invitando il Governo a individuare la copertura necessaria per la discussione in Assemblea.
Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, si impegna a individuare l'idonea copertura finanziaria per le norme introdotte con l'emendamento 9.0.1.
L'emendamento 9.0.1 è posto in votazione e risulta accolto, con una modifica di mero coordinamento, relativa alla sua collocazione nel testo.
Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite in collaborazione con il Governo in questa prima fase di elaborazione del disegno di legge e si appresta a valutare, fra l'altro, le riformulazioni degli emendamenti ritirati. Sottolinea l'importanza che la sua parte politica attribuisce alla ristrutturazione dell'Ufficio centrale per la sicurezza e alle regole per la classificazione di segretezza, ma soprattutto alla proposta di stabilire una distinzione più chiara fra i compiti del SISDE e del SISMI, che oggi appare imprecisa e inadeguata. Dà quindi atto alla maggioranza e al Governo dei progressi resi possibili a proposito dell'istituzione del Comitato di garanzia e auspica che ulteriori passi in avanti si realizzino ancora.
Ciò premesso, preannuncia un voto di astensione, manifestando la più ampia disponibilità per la discussione in Assemblea, laddove la sua parte politica manterrà lo stesso spirito e gli stessi princìpi che hanno guidato il lavoro nelle Commissioni riunite.
Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori PASTORE e CONTESTABILE il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1513, con le modifiche approvate, e per l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 9,30.
Sottocommissione per i pareri
51a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alle Commissioni 1a e 4a riunite:
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: esame e rinvio;
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto: esame e rinvio;
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: esame e rinvio;
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta: esame e rinvio;
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: esame e rinvio;
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo: esame e rinvio;
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti: esame e rinvio;
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: esame e rinvio;
(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato: esame e rinvio;
Sottocommissione per i pareri
martedi' 28 GENNAIo 20003
52a Seduta (antimeridiana)
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alle Commissioni 1a e 4a riunite
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: seguito dell'esame e rinvio;
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto: seguito dell'esame e rinvio;
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: seguito dell'esame e rinvio;
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta: seguito dell'esame e rinvio;
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: seguito dell'esame e rinvio;
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo: seguito dell'esame e rinvio;
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti: seguito dell'esame e rinvio;
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: seguito dell'esame e rinvio;
(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato: seguito dell'esame e rinvio.
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 30 GENNAIo 2003
54a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alle Commissioni 1a e 4a riunite
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: parere favorevole con osservazioni;
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto: parere favorevole con osservazioni;
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: parere favorevole con osservazioni;
(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta: parere favorevole con osservazioni;
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: parere favorevole con osservazioni;
(1647) VITALI ed altri. - Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo: parere favorevole con osservazioni;
(1702) RIPAMONTI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti: parere favorevole con osservazioni;
(1748) PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: parere favorevole con osservazioni;
(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato: parere favorevole con osservazioni.
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 4 FEBBRAIo 2003
153a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 14,45.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alla 1a e 4a Commissione riunite. Esame. Parere favorevole)
Il relatore TAROLLI, per quanto di competenza, riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.
La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 11 febbraio 2003
157a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,45.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alle Commissione 1a e 4a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.2 (limitatamente all'articolo 10-quater), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43 e 6.2 (limitatamente all'articolo 12-ter), che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rileva che occorre invece valutare gli effetti degli emendamenti 1.4 (la cui copertura finanziaria non sembra necessaria e comunque non sarebbe adeguata per carenza dei fondi utilizzati), 2.1 (limitatamente all'articolo 3-bis), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7. Per l'emendamento 3.1 occorre poi valutare se oltre al comma 12, si determinino ulteriori effetti finanziari la cui copertura finanziaria appare comunque non adeguata sia per il profilo temporale, che per l'insufficienza dei relativi fondi. Andrebbe comunque valutata la congruità dell'onere e l'eventuale inserimento della clausola di salvaguardia. Analoghe considerazioni sembrano porsi con riferimento all'emendamento 3.0.1. Da ultimo, considerato che andrebbero specificati gli stanziamenti che confluiscono nell'apposita u.p.b. istituita dall'emendamento 3.0.2, fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.2 (limitatamente all'articolo 10-quater), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43, 6.2 (limitatamente all'articolo 12-ter) e 3.0.1. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all'articolo 3-bis), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore 'Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato'. Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore 'Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato'. Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole 'organismi informativi', vengano aggiunte le altre 'cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.'. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti .".
Sottocommissione per i pareri
167a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 4a su un ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore NOCCO rileva che si tratta di un ulteriore emendamento (9.0.1) al disegno di legge recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala che tale emendamento è analogo ad altri emendamenti, tra i quali l'emendamento 4.2 (art. 10-quater), sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 24 ottobre 2002
36a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alle Commissioni 1ª e 4ª riunite:
(233) COSSIGA. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: rinvio dell'emissione del parere;
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: rinvio dell'emissione del parere;
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: rinvio dell'emissione del parere;
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 22 oTTOBRE 2002
27a Seduta
La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alle Commissioni 1ª e 4ª riunite:
(550) MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto: parere di nulla osta.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: parere di nulla osta.
(1604) LAVAGNINI. - Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: parere di nulla osta.
Sottocommissione per i pareri
martedi' 8 APRILE 2003
184a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Magri.
La seduta inizia alle ore 15,30.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del testo proposto dalle Commissioni 1a e 4a riunite sui disegni di legge recanti modifiche ed integrazioni alla legge n. 801 del 1977, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala che all'articolo 4, capoverso, l'articolo 10-decies, concernente l'istituzione di un Comitato di garanzia, è stato introdotto dalle Commissioni riunite a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il 27 febbraio 2003. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni relative al testo.
Il sottosegretario VEGAS consente con le osservazioni del relatore.
La Sottocommissione esprime quindi sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 4, capoverso, articolo 10-decies, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La Sottocommissione conviene altresì di rinviare l'esame dei relativi emendamenti.
MERCOLedi' 9 APRILE 2003
186a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Contento e Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,55.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)
Si passa all'esame degli emendamenti del disegno di legge in titolo.
Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo.
Segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente all'articolo 12-ter) e 3.0.1. La Commissione ha inoltre espresso parere di nulla osta sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all'articolo 3-bis), 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore 'Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato'. Sull'emendamento 3.1, ha espresso, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore 'Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato'. Ha espresso, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole "organismi informativi", vengano aggiunte le altre "cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati." Segnala altresì che i seguenti emendamenti recano disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 10-decies, del disegno di legge, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 4.113 (limitatamente al comma 1 dell'articolo 10-ter e all'articolo 10-quater) e 4.123. Richiama inoltre l'attenzione sui seguenti emendamenti che, sebbene non sembrino determinare ulteriori nuovi oneri, recano disposizioni correlate al citato articolo 10-decies (presupponendo l'esistenza del Comitato dei garanti): 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145. Segnala poi l'emendamento 4.142, che integra il citato articolo 10-decies di cui al capoverso dell'articolo 4, comma 1, il quale appare in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, che preclude, al comma 1, la possibilità di coprire nuove o maggiori spese mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio su capitoli di bilancio e prevede l'obbligo, al comma 2, di corredare gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie della pertinente relazione tecnica. Occorre infine valutare gli eventuali oneri per la finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 3.102 e 4.136. Non rileva osservazioni in merito ai rimanenti emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, preso atto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 6 mAGGIO 2003
191a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 aprile.
Il senatore FERRARA, che istituisce un Comitato dei garanti, riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo in sostituzione del relatore Moro, dopo aver richiamato le osservazioni già svolte in precedenza, avverte che è stato trasmesso l'emendamento 4.142 (testo 2), il quale, con riferimento all'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 10-decies, dispone che dalle disposizioni citate non debbano derivare maggiori oneri. Al riguardo, segnala che tale clausola non garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento, posto che l'istituendo Comitato è composto da magistrati a riposo, cui appare difficile non accordare un trattamento economico, che potrebbe essere comunque riconosciuto in sede giurisdizionale, per le funzioni ad essi assegnati.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di condividere le osservazioni della Commissione in ordine agli emendamenti richiamati, facendo tuttavia presente, con riferimento agli emendamenti 2.1, 2.0.2 e 3.1, che la clausola richiesta dalla stessa Commissione per evitare oneri a carico del bilancio dello Stato non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria delle norme ivi recate. In ogni caso sottolinea che non può essere condivisa la possibilità prevista dall'emendamento 3.1 di disporre deroghe alla vigente normativa previdenziale. Segnala poi, che le disposizioni recate dall'emendamento 3.102 potrebbero determinare maggiori oneri, riguardando aspetti legati alle progressioni di carriera ed agli inquadramenti del personale. Analogamente, ritiene che ulteriori oneri potrebbero derivare anche dall'emendamento 4.136. Esprime, infine, avviso favorevole sull'emendamento 4.142 (testo 2).
Il PRESIDENTE, per quanto concerne in particolare l'emendamento 4.142 (testo 2), pur riconoscendo che sulla proposta vi è peraltro ampia convergenza di opinione da parte delle forze politiche, ribadisce che la Commissione non può non esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in mancanza di adeguata copertura, segnalando comunque la più ampia disponibilità, qualora il Governo trovi la suddetta copertura, a rivedere tale parere anche nel prosieguo del dibattito. Con riferimento, inoltre, alle proposte 2.1, 2.0.2 e 3.1 fa presente che, conformemente al parere già reso dalla Commissione, le condizioni indicate dal relatore sono idonee a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente al capoverso, articolo 12-ter), 3.0.1, 3.102, 4.136, 4.142 (testo 2), 4.113 (limitatamente al capoverso, articolo 10-quater e al comma 1 del capoverso, articolo 10-ter), 4.123, 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145.
Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente al capoverso, articolo 3-bis), 2.0.2, 3.2, 4.303 e 4.302 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", nonché sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano soppressi i commi 4 e 5. Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 1, dopo le parole: "organismi informativi", vengano aggiunte le altre: "cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.".
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".
La Commissione approva la proposta del Presidente.