Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato - A.C. 445 e abb. - Schede di lettura e normativa di riferimento | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 76 | ||||
Data: | 24/11/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Servizi di
informazione e sicurezza
e disciplina del segreto di Stato
(A.C. 445 e abb.)
Schede di lettura
e normativa di riferimento
n. 76
24 novembre 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Hanno collaborato alla redazione del dossier i dipartimenti Giustizia e Difesa e l’Ufficio rapporti con l’Unione europea
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0161.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Premessa
§ Il Presidente del Consiglio dei ministri
§ Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza - CIIS
§ Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza - CESIS
§ Lo stato giuridico del personale
§ La disciplina del segreto di Stato
I lavori parlamentari nelle precedenti legislature
A.C. 1566: la proposta di riforma dei servizi di informazione
§ Premessa
§ Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’autorità delegata (artt. 2 e 3)
§ Il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza – CIS (art. 4)
§ Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza – COPIS (art. 5)
§ Il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza - DIGIS (artt. 6-9)
§ Le agenzie di informazione: AISE e AISI (artt. 10-13)
§ L’ordinamento del personale e l’organizzazione degli organismi informativi (artt. 14-18)
§ Le garanzie funzionali (artt. 19-23)
§ Disposizioni finali (artt. 28-31)
§ Diagramma: la struttura dei servizi di informazione secondo la L. 801/1977
§ Diagramma: la struttura dei servizi di informazione secondo la proposta di legge A.C. 1566
A.C. 1566 (artt. 24-27) e A.C. 1401: il segreto di Stato
§ Le modalità di opposizione del segreto
§ Le classifiche di segretezza
§ Le modifiche al codice penale
A.C. 445: il Consiglio di sicurezza nazionale
A.C. 1822: le società operanti in materia di protezione e sicurezza
§ A.C. 445, (on. Ascierto), Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale
§ A.C. 1566, (on. Mattarella ed altri), Disciplina del sistema informativo per la sicurezza
Normativa di riferimento
§ Codice penale (artt. 255-263, 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 285, 289-bis, 372, 416-bis, 422)
§ Codice di procedura penale (artt. 201-204, 256, 472, 473)
§ R.D. 11 luglio 1941, n. 1161. Norme relative al segreto militare
§ Legge 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
§ Legge 25 gennaio 1982, n. 17. Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2 (art. 1)
§ Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (art. 16)
§ Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 5, 17)
§ D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (artt. 66, 129, 146-bis, 147, 147-bis)
§ Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 1-13, 22-27)
§ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (art. 74)
§ D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod. in L. 30 dicembre 1991, n. 410. Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata
§ D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 8)
§ D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 756. Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
§ Legge 18 febbraio 1997, n. 25. Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
§ Legge 3 aprile 1997, n. 94. Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato
§ D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279. Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 1)
§ Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (artt. 1, 2, 3, 16)
§ D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294. Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4, 17)
§ D.L. 6 maggio 2002, n. 83 conv. con mod. in L. 2 luglio 2002, n. 133. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (artt. 1-5)
§ D.P.C.M. 3 febbraio 2006. Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate
Numero del progetto di legge |
A.C. 445 |
Titolo |
Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale |
Iniziativa |
On. Ascierto |
Settore d’intervento |
Servizi di sicurezza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione |
4 maggio 2006 |
§ annuncio |
8 maggio 2006 |
§ assegnazione |
27 giugno 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio) |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1401 |
Titolo |
Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato e modifiche al codice penale |
Iniziativa |
On. Naccarato |
Settore d’intervento |
Servizi di sicurezza; diritto penale; diritto processuale penale. |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
13 |
Date |
|
§ presentazione |
18 luglio 2006 |
§ annuncio |
19 luglio 2006 |
§ assegnazione |
27 settembre 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa) |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1566 |
Titolo |
Disciplina del sistema informativo per la sicurezza |
Iniziativa |
Onn. Mattarella, Amici, Naccarato |
Settore d’intervento |
Servizi di sicurezza; diritto processuale penale; Parlamento |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
31 |
Date |
|
§ presentazione |
2 agosto 2006 |
§ annuncio |
2 agosto 2006 |
§ assegnazione |
17 ottobre 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (lavoro) |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1822 |
Titolo |
Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell' offerta di servizi di sicurezza da parte dell' Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza |
Iniziativa |
On. Ascierto |
Settore d’intervento |
Servizi di sicurezza |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione |
12 ottobre 2006 |
§ annuncio |
17 ottobre 2006 |
§ assegnazione |
8 novembre 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio) |
La quattro proposte di legge abbinate riguardano tutte la materia dei servizi di informazione e sicurezza, sotto profili differenti.
La sola proposta A.C. 1566 affronta una riforma complessiva del sistema di sicurezza, comprendente anche una nuova regolamentazione della tutela del segreto di Stato.
La proposta A.C. 1401 concerne unicamente il secondo profilo, introducendo disposizioni in parte analoghe alla p.d.l. 1566. Pertanto, le due proposte saranno esaminate insieme per quanto riguarda l’analisi della disciplina del segreto di Stato.
Le proposte A.C. 445 e 1822 vertono su due argomenti specifici e saranno esaminate separatamente.
L’A.C. 1566 (onn. Mattarella, Amici, Naccarato) riprende i contenuti del disegno di legge presentato dal Governo nella XIII legislatura (A.S. 4162). Tale progetto non venne esaminato, e venne ripresentato nella XIV legislatura alla Camera con la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 1699, abbinato al disegno di legge del Governo approvato dal Senato (A.C. 3951)[1].
La proposta introduce una riforma complessiva dell’ordinamento dei servizi di informazione e del segreto di Stato sostituendo integralmente la L. 801/1977, recante la disciplina della materia, che viene contestualmente abrogata.
La proposta si compone di 31 articoli raggruppati in quattro titoli, rispettivamente dedicati all’Ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza, alle Garanzie funzionali ed altre disposizioni speciali, alla Tutela del segreto ed a Disposizioni finali.
Tra gli elementi più innovativi del disegno di legge si possono citare i seguenti:
§ il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri è rafforzato. Inoltre, egli ha facoltà di delegare le funzioni da esercitare in via ordinaria a un vice Presidente del Consiglio, a un ministro senza portafoglio o a un sottosegretario di Stato. Non sono delegabili i poteri esercitati in via esclusiva dal Presidente del Consiglio, tra i quali la tutela del segreto di Stato;
§ il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS) viene dotato di poteri più incisivi;
§ sono ridefiniti i poteri di controllo del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza; per tale organo si prevede un numero di componenti inferiore all'attuale (due deputati e due senatori) al fine di accrescerne l'operatività;
§ il CESIS è sostituito dal Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), con l’obiettivo di assicurare all’autorità di Governo l’effettiva direzione e coordinamento dell’attività degli organismi informativi; al suo interno è costituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE);
§ un’apposita struttura interna al DIGIS, ma dotata di piena autonomia, esercita il controllo interno sugli organismi del sistema informativo;
§ i vertici del DIGIS e dei Servizi, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione del CIS, decadono dalla carica in occasione della formazione di un nuovo Governo;
§ l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), l’una operante all’estero e l’altra in patria, prendono il posto del SISMI e del SISDE; le due strutture operative cessano di dipendere rispettivamente dai ministri della difesa e dall’interno e rispondono direttamente all’autorità delegata o al Presidente del Consiglio, secondo gli indirizzi dettati dal CIS. Sono dotate di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria;
§ specifiche disposizioni sono dedicate al sistema di reclutamento del personale ed al suo stato giuridico ed economico;
§ è introdotta una dettagliata disciplina delle garanzie funzionali, con la previsione di una specifica nuova causa di non punibilità e l’indicazione tassativa delle condotte autorizzabili; è autorizzabile l’assunzione di identità di copertura e lo svolgimento di attività economiche simulate;
§ ulteriori disposizioni trattano la tenuta degli archivi e la gestione delle spese degli organismi informativi.
Relativamente al segreto di Stato le proposte A.C. 1566 e A.C. 1401 (on. Naccarato), quest’ultima di 13 articoli, prevedono quanto segue:
§ la possibilità di ricorso al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in caso di persistente difformità di valutazione tra Presidente del Consiglio ed autorità giudiziaria procedente in ordine all’opponibilità del segreto di Stato;
§ la definizione di un termine di durata massima del segreto di Stato: 15 o 30 anni, a seconda della natura dell’informazione (salvo deroghe per eccezionali ragioni);
§ un’articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione.
La proposta A.C. 1401 prevede inoltre:
§ l’introduzione di ulteriori limiti all’opposizione del segreto di Stato: viene escluso, tra l’altro, per i reati di strage;
§ una disciplina volta a sanzionare gli abusi in materia di classificazione: classificazione irregolare o arbitraria e classificazione di segretezza illegale, quest’ultima costituente illecito penale.
La proposta A.C. 445 (on. Ascierto), composta di 3 articoli, istituisce un nuovo organismo, il Consiglio di sicurezza nazionale, quale organismo di vertice tecnico-politico in materia di sicurezza.
La proposta A.C. 1822 (on. Ascierto), consta di 2 articoli e affida all’ufficio centrale per la sicurezza (UCSi) – l’organismo costituito presso il CESIS con funzioni di coordinamento nell’ambito della tutela amministrativa del segreto di Stato – compiti di controllo sulle società specializzate nell’erogazione di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
Le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.
I progetti di legge intervengono su materia regolata con fonti di rango primario recando, tra le altre, misure di carattere penale e processuale ed altre disposizioni soggette a riserva di legge.
Le disposizioni contenute nei progetti di legge in esame afferiscono a più materie (difesa; sicurezza dello Stato; organi dello Stato; ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale), tutte di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell’art. 117 Cost.
Dopo gli attentati che hanno colpito Madrid l’11 marzo 2004, il Consiglio europeo, riunito il 25 e 26 marzo 2004 a Bruxelles, ha approvato un’articolata dichiarazione sulla lotta al terrorismo che contempla, tra l’altro, l’impegno a migliorare i meccanismi di cooperazione in materia di intelligence e a promuovere un’efficace collaborazione sistematica tra forze di polizia, servizi di sicurezza e servizi d’informazione. Il Consiglio europeo ha adottato inoltre una serie di nuove misure, tra le quali la creazione, in seno al Segretariato generale del Consiglio, della figura del coordinatore antiterrorismo, incarico poi assegnato all’olandese Gijs de Vries, e la decisione di far si che il Joint Situation Centre (Centro di situazione congiunto - SITCEN[2]) dell’Unione europea fornisca, ai Governi degli Stati membri e agli organi dell’Unione competenti, analisi strategiche delle minacce terroristiche e coordini le attività finalizzate a prevenire tali minacce.
Il nuovo programma pluriennale per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, il cosiddetto programma dell’Aja, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, ha individuato come prioritario, nell’ambito delle iniziative miranti a rafforzare la sicurezza dell’Unione, il miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di ordine pubblico.
In particolare, per quanto attiene alla cooperazione operativa, il programma prevede che occorra “assicurare il coordinamento delle attività operative svolte dalle autorità di contrasto e da altre autorità in tutti i settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il controllo delle priorità strategiche stabilite dal Consiglio. A tal fine, si invita il Consiglio a predisporre la creazione del comitato incaricato della sicurezza interna di cui all'articolo III-261 del Trattato costituzionale, stabilendone in particolare i settori di attività, i compiti, le competenze e la composizione, affinché possa essere istituito quanto più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato costituzionale.
Per acquisire, nel frattempo, un'esperienza pratica in materia di coordinamento, il Consiglio è invitato ad organizzare riunioni congiunte a cadenza semestrale tra i presidenti del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) e del Comitato dell'articolo 36[3] (CATS) e i rappresentanti della Commissione, dell'Europol, dell'Eurojust, dell'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne, della Task Force operativa dei capi di polizia e del SITCEN”.
Il Coordinatore antiterrorismo dell’UE rileva che, in questo quadro, “il problema di un migliore scambio di informazioni tra Stati membri resta uno dei più spinosi. Numerosi Stati membri si sono detti riluttanti a creare una sorta di agenzia europea di informazione che, in tutti i casi, impiegherebbe un certo numero di anni per acquisire una reale capacità operativa, laddove l’urgenza della situazione richiede una concretezza immediata. Distinguendo gli scambi di informazioni che mirano a definire lo stato di una minaccia da quelli che riguardano le attività operative, è sembrato possibile e legittimo, pur badando a non creare strutture nuove, favorire la creazione in seno all’Unione di scambi di informazioni focalizzati su un’analisi della minaccia posta dal terrorismo islamico. In altre parole, questa nuova unità auspicata dai capi di Stato e di governo come dai ministri coinvolti, deve limitarsi alla valutazione della minaccia, a partire da un impiego più efficace delle strutture esistenti, senza ledere la responsabilità degli Stati membri dal momento che si tratta di scambi di informazioni operative, ovvero che hanno per finalità la prevenzione o l’interruzione delle attività terroristiche.
È pertanto apparso indicato realizzare nell’ambito del SitCen una capacità di analisi della minaccia terroristica a partire dalla costituzione di un’unità composta da esperti dei servizi di informazioni e di sicurezza degli Stati membri[4]”.
Il 23 settembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione “Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta” (COM(2005)313).
Nella comunicazione si osserva, tra l’altro, che “un maggiore lavoro preventivo nel campo della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere incoraggiato in tutti gli Stati membri, insieme a un’ulteriore cooperazione fra i livelli operativi, di intelligence e politici”. La Commissione esorta gli Stati membri che hanno già ottenuto risultati validi a condividere con gli altri, attraverso le strutture dell’UE, la propria esperienza e le prassi migliori. Gli Stati membri sono sollecitati a cooperare con l’Europol, ed è fortemente incoraggiata la collaborazione con il Joint Situation Centre. Per quanto riguarda le iniziative politiche, la Commissione raccoglierà e valuterà le prassi migliori degli Stati membri e le consoliderà in orientamenti periodici destinati a tutti gli Stati membri.
Il 26 settembre 2005 la Presidenza di turno dell’Unione e il coordinatore antiterrorismo hanno presentato una relazione[5] sulla valutazione dei dispositivi nazionali di lotta al terrorismo. Il documento sottolinea le “buone pratiche” seguite e formula raccomandazioni per i futuri sviluppi del settore.
Nel programma legislativo e di lavoro per il 2007, presentato il 24 ottobre 2006, la Commissione europea ha comunicato il ritiro della proposta di decisione[6] sulla trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence, presentata il 22 dicembre 2005.
Allo scopo di migliorare il coordinamento delle azioni di lotta al terrorismo, la proposta si prefiggeva di istituire un meccanismo per garantire la trasmissione ad Europol delle informazioni relative a reati terroristici, ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri.
La Commissione ha motivato il ritiro della proposta in base alla considerazione che il Centro di situazione congiunto ha rafforzato, di fatto, il proprio ruolo in quanto punto focale a livello europeo per la condivisione delle informazioni provenienti dai servizi di sicurezza e che ha fatto ricorso ai meccanismi esistenti per scambiare informazioni con Europol. In tale modo, in particolare, i punti di contatto nazionali previsti dalla proposta, secondo la Commissione, non servirebbero più al loro scopo. La Commissione ha quindi modificato il proprio approccio e ritiene che non sia più necessario procedere all’esame di atti normativi in materia.
Per alcune specifiche osservazioni si rinvia alle schede di lettura.
L’attuale assetto dei servizi di informazione e di sicurezza risale alla fine degli anni ‘70, quando la materia viene organicamente regolata dalla L. 801/1977 che contestualmente individua una nuova disciplina per il segreto di Stato[7]. La legge razionalizza e semplifica una materia che in passato era regolata solo parzialmente in via legislativa, disciplinando compiutamente l’organizzazione e l’attività dei servizi.
La L. 801/1977, modificando in parte l’impostazione precedente, prevede un’organizzazione articolata dei servizi per evitare la concentrazione in un unico organismo di tutta l’attività informativa. A questo scopo sono stati creati due servizi operativi: il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), dipendenti rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno[8].
È prevista inoltre una struttura di coordinamento dei due organi, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), organismo strumentale all’attività di controllo del Presidente del Consiglio, al quale è affidata la responsabilità politica generale in materia di intelligence.
Inoltre, il Presidente del Consiglio si avvale del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza(CIIS), organismo in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza nazionale.
Il Parlamento svolge una funzione di controllo sull’attività dei servizi attraverso il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Co.pa.co. o Comitato SIS).
Accanto al SISMI e al SISDE coesiste il Reparto informazioni e sicurezza (RIS), dipendente dallo Stato maggiore della difesa, con compiti di intelligence esclusivamente nell’ambito delle Forze armate.
Al di fuori degli organismi sopra citati non può essere svolta alcuna attività di informazione (art. 10, 1° comma, L. 801/1977).
Il Presidente del Consiglio è la massima autorità politica in materia di sicurezza. Ad esso è attribuito il ruolo di alta direzione, di responsabilità politica e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza in difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni (art. 1, 1° comma, L. 801/1977)[9].
Al Presidente del Consiglio, pertanto, è affidato il potere di stabilire l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza, attraverso l’emanazione di direttive e disposizioni[10]. Inoltre, controlla l’applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato ed esercita la tutela sul segreto di Stato (art. 1, L. 801/1977).
Tra gli altri poteri e compiti che spettano al Presidente del Consiglio si ricordano:
§ la nomina e la revoca del segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) e la determinazione della sua composizione (art. 3, 4° e 5° comma, L. 801/1977);
§ l’autorizzazione all’utilizzo, da parte dei Servizi, dei mezzi e delle infrastrutture dell’amministrazione dello Stato (art. 7, 3° comma, L. 801/1977);
§ la possibilità di consentire il ritardo – solo se strettamente necessario – della trasmissione da parte dei direttori dei servizi all’autorità giudiziaria di informazioni relative a reati (art. 9, 3° comma, L. 801/1977);
§ la determinazione del budgetdel CESIS, del SISMI e del SISDE (art. 19, 2° comma, L. 801/1977).
Il Presidente del Consiglio si avvale per l’esercizio delle sue funzioni di due organi collegiali: il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), già menzionati.
Ferma restando la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, l’attività di coordinamento può essere da lui delegata ad un altro rappresentante del Governo, in genere ad un sottosegretario di Stato. Infatti, la legge prevede espressamente che il CESIS - organo appunto di coordinamento - possa essere presieduto da un sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio (art. 3, L. 801/1977). Non mancano, tuttavia, casi di delega ad un ministro[11].
Il Presidente del Consiglio dei ministri Prodi ha conferito la delega in materia di Servizi di informazione e sicurezza al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Micheli con il D.P.C.M. 19 maggio 2006. In particolare, al sottosegretario sono delegate le funzioni di presiedere il CESIS, la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri davanti al Comitato parlamentare di controllo per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, le funzioni di coordinamento assegnate dalla L. 801/1977 al Presidente del Consiglio, l’adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale, la direzione degli uffici, l’organizzazione e l’ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza. Al sottosegretario è inoltre assegnato il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di Servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) ha funzioni di consulenza e di proposta per il Presidente del Consiglio nella definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali della politica di sicurezza (art. 2, 2° comma, L. 801/1977)[12].
Il Comitato, che opera presso la Presidenza del Consiglio, è presieduto dal Presidente del Consiglio, ed è composto dai ministri per gli affari esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e finanze.
Le funzioni del CIIS si possono riassumere come segue:
§ dare parere sulla nomina e revoca del Segretario Generale del CESIS (art. 3, 4° comma, L. 801/77);
§ dare parere vincolante sulle nomine dei direttori di SISMI e SISDE e degli altri funzionari dei servizi (artt. 4 e 6, L. 801/77);
§ rendere parere vincolante sulle disposizioni relative alla consistenza e al trattamento giuridico-economico del personale del CESIS e dei Servizi (art. 7, 2° comma, L. 801/77);
§ proporre al Presidente del Consiglio il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per le spese di organizzazione e funzionamento, nonché per le spese riservate (art. 19, 2° comma, L. 801/77).
Il supporto tecnico necessario per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza proprie del Presidente del Consiglio è fornito dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo collegiale posto alle sue dirette dipendenze.
Il CESIS non è un terzo servizio di sicurezza, ma ha il ruolo di esecutore e di controllore dell’adempimento delle direttive del CIIS ed è il centro unificatore delle informazioni e delle situazioni raccolte dai due servizi, per una loro migliore utilizzazione[13].
I compiti fondamentali del Comitato consistono nel procurare al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per coordinare l’attività dei servizi, analizzare le informazioni rese da loro e elaborare le relative situazioni. Inoltre, esso provvede a coordinare i rapporti con i servizi stranieri (art. 3, L. 801/77).
In particolare, il Comitato provvede a valutare le analisi compiute e le situazioni elaborate sulla base delle informazioni e situazioni trasmesse dal SISMI e dal SISDE; fornisce al Presidente del Consiglio proposte per il coordinamento delle attività dei Servizi tra loro e con le altre Amministrazioni e per la composizione di eventuali divergenze di competenza tra i due Servizi; indica i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati con i quali i due Servizi possono stabilire contatti, coordinando i relativi rapporti; sottopone al Presidente del Consiglio proposte in ordine alla politica informativa e di sicurezza da attuarsi da parte dei due Servizi; dirama le direttive per l’utilizzazione dei dati informativi[14].
Il CESIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, come anticipato sopra, da un Sottosegretario di Stato delegato. La sua composizione è fissata dal Presidente del Consiglio e, comunque, ne fanno parte i direttori dei due servizi (art. 3, L. 801/1977).
Attualmente è composto dal Capo di Stato Maggiore della difesa, dal Direttore generale della pubblica sicurezza – Capo della polizia, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dai comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dai direttori del SISMI e del SISDE, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Segretario generale del CESIS[15].
Il Comitato si avvale di una struttura amministrativa permanente, la Segreteria generale del CESIS, che oltre ai compiti di supporto all’organo collegiale, svolge le funzioni di organismo tecnico cui il Presidente del Consiglio si avvale per l’esercizio delle sue funzioni. Il Segretario generale del CESIS è scelto dal Presidente del Consiglio, con il parere del CIIS, fra i direttori generali dell’amministrazione dello Stato.
Nell’ambito della Segreteria del CESIS è inserito l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi) con compiti di tutela del segreto di Stato (vedi oltre).
Il SISMI e il SISDE hanno il compito di tutelare la sicurezza dello Stato attraverso l’attività di informazione.
La suddivisione delle rispettive sfere di influenza non è individuata su base territoriale (un servizio operante all’estero e uno in patria) – come per lo più avviene nei Paesi che, come il nostro, adottano il modello basato su due organismi di intelligence – bensì in base all’interesse da tutelare: al SISMI spetta la difesa della sicurezza militare, oltre che compiti di controspionaggio (tutela dell’interesse militare, art. 4, 1° comma, L. 801/1977), al SISDE la difesa dello Stato democratico contro ogni forma di eversione (tutela dell’interesse politico-istituzionale, art. 6, 1° comma, L. 801/1977).
La L. 801/1977 specifica l’obbligo di reciproca collaborazione e assistenza tra i due servizi (art. 7, 4° comma).
Tra i compiti prioritari dei servizi rientra l’attività informativa relativa al terrorismo interno e, soprattutto, negli ultimi anni, al terrorismo internazionale. In questo ambito particolare rilievo riveste la partecipazione dei servizi al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA)[16]. Si tratta di un organismo operante presso il Ministero dell’interno, di cui fanno parte rappresentanti delle forze dell’ordine e di SISMI e SISDE, con il compito di condividere le informazioni delle varie strutture e di permettere una loro valutazione comune al fine di attivare forme opportune di contrasto e prevenzione, la cui attuazione spetta unicamente alle forze di polizia.
I servizi, inoltre, svolgono specifici compiti in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Infatti, ad essi è affidata l’attività informativa e di sicurezza “da ogni pericolo o forma di eversione dai gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza” (art. 2, comma 1, D.L. 345/91, conv. L. 410/1991[17]). Il SISMI e il SISDE sono tenuti a trasmettere le informazioni ottenute in materia alla Direzione investigativa antimafia (art. 2, comma 2, D.L. 345/1991) e i direttori dei due servizi partecipano, assieme ai vertici delle forze di polizia, al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata (art. 1, comma 1, D.L. 345/1991).
Pur mantenendo distinti i compiti di ricerca informativa (proprio dell’intelligence) e quello di attività investigativa (proprio delle forze di polizia), viene affidato ai servizi un ruolo specifico nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, consistente soprattutto nel “penetrare” gli ambienti malavitosi[18].
Si ricorda, inoltre, che il D.L. 83/2002[19] in materia di servizi di scorta personale ha istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza con compiti di analisi e operativi. L’Ufficio si avvale della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale, presieduta dal direttore dell’Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia, nonché da un rappresentante del SISDE e da uno SISMI, di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell’analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.
Il SISMI e il SISDE dipendono rispettivamente dal ministro della difesa e dal ministro dell’interno, che nominano i direttori dei due servizi, su parere conforme del CIIS[20], e ne stabiliscono l’ordinamento e ne curano l’attività, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio (art. 4 e 6, L. 801/1977)[21].
Gli appartenenti ai servizi hanno l’obbligo di fare rapporto, tramite i propri superiori, esclusivamente ai direttori dei servizi. Questi, a loro volta, riferiscono ai ministri competenti e, tramite, il CESIS, al Presidente del Consiglio (art. 9, 2° comma, L. 801/1977).
Se nella propria attività vengono riscontrate informazioni o elementi di prova riguardanti illeciti penali, i direttori di SISMI e SISDE devono fornire tali elementi all’autorità giudiziaria (art. 9, 3° comma, L. 801/1977).
Tuttavia, è previsto il ritardo di denuncia: i direttori dei due servizi possono omettere temporaneamente la trasmissione all’autorità giudiziaria delle informazioni in loro possesso, in base a precise condizioni: il ritardo deve essere autorizzato dal ministro competente con il consenso esplicito del Presidente del Consiglio e può essere esercitato solamente se strettamente necessario ai fini propri dei servizi (art. 9, 4° comma, L. 801/1977).
Come anticipato sopra, la L. 801/1977 vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di intelligence al di fuori degli organismi deputati previsti dalla medesima legge (art. 10, 1° comma).
Le uniche strutture, oltre a SISMI e SISDE, autorizzate allo svolgimento di tali attività sono gli uffici di informazione delle Forze armate con compiti di tipo esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare (art. 5, 1° comma, L. 801/1977).
Si tratta delle Sezioni informazioni operative e situazioni(SIOS) dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, operanti negli anni ’70. Nel 1997 i tre SIOS sono stati unificati nel Reparto informazioni e sicurezza (RIS).
Con la legge sulla ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate (L. 25/1997[22]) e, successivamente, con quanto sancito dal D.P.R. 556/1999[23] (Regolamento di attuazione) i SIOS (Servizi Informazioni Operative e Situazione) di Forza Armata sono stati sciolti e l’attività informativa é stata portata a livello interforze presso lo Stato maggiore della difesa.
Il trasferimento di competenza é stato sancito dalla direttiva del Ministro della difesa n. 1/30863/14.1.8/97 in data 15 maggio 1997 e l’attività, dopo una fase sperimentale, ha assunto una definitiva configurazione il 1° settembre 2000 con la costituzione del II Reparto – Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, la cui attività s’inquadra in quella del SISMI. Dal RIS dipendono il Centro intelligence interforze e la Scuola interforze intelligence/guerra elettronica[24].
La legge (art. 7, 1° comma, L. 801/1977)stabilisce due canali per l’accesso all’impiego presso i servizi di sicurezza (SISMI, SISDE e segreteria del CESIS):
§ il trasferimento, con il loro consenso, di dipendenti civili e militari dello Stato da altra amministrazione;
§ l’assunzione diretta[25].
L’articolo 3-bis del D.L. 345/1991 ha introdotto una particolare forma di reclutamento del personale del SISDE: il decreto, che come sopra accennato ha attribuito al SISDE e al SISMI nuovi compiti nella lotta contro i gruppi criminali organizzati, ha disposto che “su proposta del Ministro dell’Interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all’organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti”.
L’appartenenza ai servizi segreti è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, provinciale e comunale. Non possono, inoltre, farne parte magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti (art. 7, 1° comma, L. 801/77).
Non possono altresì appartenere ai servizi coloro che non danno sicuro affidamento di fedeltà “ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista” (art. 8, L. 801/1977).
Tutte le questioni relative al personale (consistenza dell’organico, modalità per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, trattamento giuridico economico, modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente) sono stabilite, per il CESIS, dal Presidente del Consiglio, per il SISMI, dal Ministro della difesa, e per il SISDE, dal Ministro dell’interno, anche in deroga alle disposizioni vigenti per il restante personale della pubblica amministrazione. In ogni caso, il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al settore intelligence non può essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego (art. 7, 2° comma, L. 801/1977).
Lo stato giuridico e l’ordinamento del personale, così come l’organizzazione interna dei servizi sono disciplinati dai decreti del Presidente del Consiglio nn. 7 e 8 del 21 novembre 1980.
Per il personale è prevista l’applicazione del codice penale militare di pace e, in caso di guerra, la militarizzazione e il codice penale militare di guerra[26].
Gli appartenenti ai servizi non possono rivestire la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria[27], e per coloro che hanno tale qualità nell’amministrazione di provenienza, essa è immediatamente sospesa al momento di trasferimento ai servizi (art. 9, 1° comma, L. 801/77).
A tutti gli appartenenti ai servizi è attribuita la qualifica di agente di polizia di prevenzione, che abilita all’uso delle armi[28]. Sono, inoltre, esentati dal porto d’armi per le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio[29].
La legge non disciplina le cosiddette garanzie funzionali, ossia la tutela penale degli operatori dei servizi che nell’ambito della propria attività e per il perseguimento dei fini istituzionali si trovano a dover violare disposizioni di legge.
Il Parlamento esercita il controllo sui servizi in due forme: in primo luogo, il Presidente del Consiglio riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati raggiunti (art. 11, 1° comma, L. 801/77).
Inoltre, la L. 801/1977 ha istituito un apposito Comitato bicamerale – detto Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Comitato SIS) o Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co.).
È compito del Comitato verificare che l’attività dei servizi di informazione e sicurezza si svolga nel rispetto delle finalità istituzionali ad essi attribuite dalla legge (art. 11, 2° comma, L. 801/1977).
Il Comitato è costituito da 8 membri, 4 deputati e 4 senatori, nominati dai due presidenti delle Camere in modo da assicurare la composizione proporzionale dell’organo rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Generalmente vengono nominati quattro rappresentanti dei gruppi di maggioranza e quattro dei gruppi di opposizione, e il Presidente appartiene all’opposizione.
I Presidenti delle Camere procedono alla nomina sulla base delle designazioni formulate dai gruppi medesimi. Il Comitato elegge fra i suoi componenti un Presidente, un vicepresidente ed un segretario. Il Comitato esercita le proprie funzioni applicando il regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente in carica.
La legge (art. 11, 2° comma) affida al Comitato il potere di:
§ chiedere al Presidente del Consiglio informazioni sull’organizzazione e sull’attività dei servizi;
§ formulare proposte e rilievi al Governo.
Anche se non espressamente previsto dalla legge, il Comitato ha ritenuto di esercitare il potere di esprimere proposte e rilievi anche attraverso una serie di relazioni, non a cadenza periodica, che vengono trasmesse alle Camere. Le Camere possono deliberare di discutere le relazioni del Comitato, approvando eventualmente – in esito al dibattito – atti di indirizzo al Governo[30].
È, comunque, fatto salvo l’obbligo di segretezza che vincola i membri del Comitato. Anche gli atti interni del Comitati sono ricoperti dal segreto (art. 11, 6° comma, L. 801/1977).
Come espressamente previsto dall’art. 2 del D.L. 345/1991 (L. 410/1991), il Comitato parlamentare esercita le proprie funzioni anche con riferimento alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata affidate ai servizi di intelligence dallo stesso D.L. 345/1991.
Il Comitato svolge, inoltre, importanti funzioni in materia di segreto di Stato[31].
In proposito rilevano due distinte fattispecie: l’opposizione del segreto di Stato direttamente al Comitato e l’opposizione del segreto di Stato nel corso di un procedimento penale.
Alle richieste di informazioni del Comitato, il Presidente del Consiglio può opporre, motivandola, l’esigenza di tutela del segreto. Se il Comitato ritiene, amaggioranza assoluta dei membri, che l’opposizione non è fondata può riferire a ciascuna delle Camere (art. 11, 4° e 5° comma, L. 801/1977).
Inoltre, il Presidente del Consiglio deve fare specifica comunicazione al Comitato ogni volta che nel corso di un procedimento penale viene opposto il segreto di Stato ai sensi dell’art. 202 del codice di procedura penale. Il Comitato esamina la comunicazione e anche in questo caso può decidere di riferirne alle Camere se, a maggioranza assoluta dei componenti, ritiene infondata l’opposizione del segreto (art. 16, L. 801/1977).
Oltre ad operare la riforma delle strutture preposte alla sicurezza dello Stato, la L. 801/1977 ha disciplinato anche il segreto di Stato, istituto strumentale alla tutela della sicurezza, innovando profondamente la normativa previgente.
La riforma fornisce una definizione precisa delle materie coperte da segreto di Stato e abolisce la suddivisione precedente, contenuta nel codice di procedura penale, tra segreto politico e segreto militare[32] (si vedano in particolare gli articoli 1 e 12-18, L. 801/1977).
L’ambito di applicazione delle disciplina è circoscritto dall’articolo 12 della L. 801/1977: il segreto di Stato tutela qualsiasi cosa (siano atti e documenti, o notizie e attività) che se resa nota potrebbe arrecare danno alla sicurezza dello Stato. Quest’ultima viene intesa sia quale sicurezza esterna (integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, preparazione e difesa militare, indipendenza dello Stato), sia come sicurezza interna (difesa delle istituzioni poste a fondamento dello Stato dalla Costituzione, tutela del libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali).
La legge esclude categoricamente la possibilità che fatti eversivi dell’ordine costituzionale possano essere oggetto di segreto di Stato (art. 12, 2° comma, L. 801/1977).
Tale previsione è confermata dall’art. 204 c.p.p.: “Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte”. Per i reati aventi come scopo l’eversione dell’ordinamento costituzionale si vedano gli artt. c.p. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis (reati di associazione sovversiva, terrorismo ecc.). Un altro caso di non apponibilità del segreto di Stato è stato introdotto, relativamente alle informazioni riguardanti l’uso delle mine antipersona, dalla L. 29 ottobre 1997 n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona (art. 10). Si ricorda peraltro che alcune leggi di istituzione di commissioni di inchiesta hanno previsto la inopponibilità del segreto di Stato per i fatti oggetto dell’indagine: legge 430/1994 (antimafia), legge 509/1996 (antimafia), legge 386/2001 (antimafia), legge 90/2002 (dossier Mitrokhin), legge 107/2003 (occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), legge 277/2006 (antimafia).
La tutela della sicurezza mediante il ricorso al segreto di Stato si esercita essenzialmente nelle seguenti forme:
§ l’apposizione formale del segreto di Stato sugli atti, i documenti, le notizie ecc. riservati;
§ l’opposizione di tale segreto in sede processuale, da parte degli appartenenti ai servizi;
§ le sanzioni penali per le violazioni del segreto di Stato.
Nei primi due casi, un ruolo centrale è affidato al Presidente del Consiglio che, in quanto responsabile della politica generale relativa alla sicurezza, è anche la massima autorità in materia di segreto di Stato (esso “esercita la tutela del segreto di Stato”, art. 1, 2° comma, L. 801/77).
L’effettivo esercizio di tale tutela è di fatto delegato ad un alto funzionario, che ha assunto nella prassi la denominazione di Autorità nazionale per la sicurezza(ANS)[33]. Dalla fase di prima applicazione e sino al 1991, destinatario della delega è sempre stato il direttore del SISMI. Dal 1991 i poteri dell’ANS sono stati delegati al segretario generale del CESIS.
Le attività istruttorie e di supporto alle funzioni dell’ANS sono affidate ad un’unità tecnica costituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio, l’Ufficio centrale per la sicurezza(UCSi)[34];
A tale ufficio sono affidate le funzioni di coordinamento degli organi delle pubbliche amministrazioni competenti, ciascuna nel proprio ambito, alla tutela del segreto, nonché la competenza al rilascio del cosiddetto NOS (nulla osta di sicurezza personale). Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate[35].
L’apposizione del segreto consiste nell’atto di individuazione pratica dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti.
Relativamente all’attuazione della tutela del segreto di Stato attraverso, tra l’altro, l’emanazione degli atti di segretazione, si sottolinea che ciascun ministro è responsabile della tutela del segreto nell’ambito della propria amministrazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio[36].
La L. 801/1977 (art. 1, 1° comma) attribuisce, infatti, al Presidente del Consiglio il “controllo della applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti”. Non viene specificato a chi spetti le definizione dei criteri stessi. Tuttavia, si può desumere che tale compito rientri nell’ambito della potestà regolamentare del Presidente del Consiglio su tutte le attività attinenti alla politica informativa e di sicurezza, come stabilito dallo stesso art. 1, L. 801/1977, e, più in generale, gli spetti quale massima autorità in materia di tutela del segreto di Stato.
Le disposizioni particolari relative alla tutela del segreto di Stato sono contenute in un provvedimento riservato dell’ANS risalente al 1987[37] che prevede:
§ le forme di segreto sono graduate nelle tipologie riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo, in relazione all’entità del danno la cui rivelazione non autorizzata potrebbe determinare allo Stato italiano o agli Stati membri della NATO o della UEO; la classificazione attribuita al documento determina l’applicazione di una specifica disciplina in merito alla sua emissione, diffusione, trasmissione, custodia, visione, riproduzione e distruzione;
§ l’autorità competente a disporre la classifica di segretezza (o la classifica di sicurezza NATO/UEO) è individuata nel vertice dell’ente nel cui ambito si forma il documento; così, per l’amministrazione statale responsabili sono i singoli Ministri; tale facoltà può essere delegata a funzionari di elevato livello gerarchico nell’ambito dello stesso ente;
§ la classifica attribuita è soggetta a revisione annuale da parte dello stesso ente originatore, che può procedere, in relazione agli eventuali mutamenti del contesto nel cui ambito si colloca il documento, all’attribuzione di una nuova qualifica, superiore o inferiore, o alla declassificazione; una diversa classificazione può essere motivatamente disposta in ogni momento dall’Autorità nazionale per la sicurezza o da ente gerarchicamente sovraordinato a quello emittente;
§ nel caso in cui sorga contenzioso circa la classificazione, decide l’Autorità nazionale per la sicurezza;
§ la possibilità di prendere visione di documenti o di venire a conoscenza di notizie coperte a vario titolo dal segreto di Stato può essere concessa a determinati soggetti che ne facciano specifica richiesta in relazione all’esercizio delle rispettive attività professionali; è al riguardo necessaria una specifica "abilitazione", che va sotto il nome di NOS (nulla osta di segretezza), l’istruttoria per il cui rilascio è compito specifico e qualificante dell’UCSi.
L’apposizione del segreto di Stato nei casi in cui ricorrano le condizioni non è soggetta ad alcun termine di durata: l’atto resta coperto dal segreto di Stato fino a quando questo non viene rimosso.
L’atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell’autorità giudiziaria l’apposizione del segreto di Stato su di un documento.
L’opposizione del segreto di Stato è disciplinata dagli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale.
In particolare, per quanto riguarda la testimonianza, ai sensi dell’art. 202 (già art. 352) c.p.p. (Segreto di Stato), i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (comma 1). Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri[38], chiedendo che ne sia data conferma (comma 2), e a questo punto si danno due ipotesi:
§ il Presidente del Consiglio conferma il segreto; da ciò deriva che se la prova è reputata essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato (comma 3);
§ il Presidente del Consiglio non conferma, entro 60 giorni dalla richiesta, l’opposizione del segreto; da ciò deriva che il giudice ordina al testimone di deporre (comma 4).
Analoga procedura è prevista dall’art. 256 c.p.p. (Dovere di esibizione di segreti) per quanto riguarda i sequestri (ad esempio di atti e documenti).
Con la sentenza n. 110 del 1998, la Corte costituzionale ha stabilito che l’apposizione del segreto di Stato non inibisce tuttavia in modo assoluto all’autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, precludendo qualsiasi indagine anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti; ma ha solo l’effetto di impedire l’acquisizione e l’utilizzazione di elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto. Il divieto riguarda l’utilizzazione di atti e documenti coperti da segreto, sia in via diretta, al fine di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine. Inoltre, ha aggiunto la Corte, i rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria devono essere improntati al principio di legalità e devono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell’effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti.
Nel caso di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, la L. 801/1977 prevede un ulteriore obbligo da parte di quest’ultimo che ne deve dare comunicazione, con indicazione delle motivazioni, alle Camere (art. 17, L. 801/1977). Analoga comunicazione viene fatta al Comitato parlamentare di controllo (art. 16, L. 801/1977) che esercita, per così dire, il ruolo di giudice di secondo grado in materia di segreto. Infatti, se il Comitato ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che l’opposizione del segreto è infondata ne riferisce a ciascuna delle Camere. In ogni caso, le conseguenze di tale atto sono esclusivamente politiche e non rilevano in ordine al procedimento che ha originato l’opposizione del segreto.
Il Presidente del Consiglio, inoltre, può opporre motivatamente il segreto di Stato direttamente nei confronti del Comitato, in occasione di richieste di informazioni da parte del comitato stesso. Anche in questo caso il Comitato può decidere di riferire in proposito alle Camere (art. 11, L. 801/77).
Nel ridisciplinare il segreto di Stato il legislatore ha tenuto conto di alcune indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977. La pronuncia della Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 342 e 352 c.p.p. allora vigenti nella parte in cui prevedono che l’autorità giudiziaria informi il Ministro di grazia e giustizia e non il Presidente del Consiglio dell’opposizione del segreto di Stato e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell’eventuale conferma del segreto.
Oltre alla individuazione nella massima autorità politica dell’organo deputato ad adottare le decisioni definitive in materia di sicurezza e, quindi, anche in materia di segreto di Stato, la Corte fissa altri princìpi fondamentali, quali la necessità di circoscrivere rigorosamente le materie suscettibili di essere secretate, l’esclusione da queste dei fatti eversivi dell’ordine pubblico, l’obbligo di motivazione dell’opposizione del segreto, la responsabilità dell’esecutivo nei confronti del Parlamento che deve essere in grado di controllare le attività relative alla sicurezza.
Per quanto riguarda la tutela penale del segreto di Stato rilevano gli articoli 255-263 del codice penale.
In particolare, è previsto il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, punito con la reclusione da tre a dieci anni (art. 256 c.p.). Se il reato avviene a scopo di spionaggio politico o militare la pena minima è elevata a quindici anni di carcere (art. 257 c.p.).
La rivelazione di segreti di Stato è punita con la reclusione non inferiore a cinque anni (art. 261 c.p.).
Naturalmente i documenti coperti da segreto di Stato sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinata dagli articoli 22-28 della L. 241/1990[39] (si veda in particolare l’art. 24, comma 1).
Spetta alle singole amministrazioni individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso, in base ai criteri previsti dal regolamento di attuazione della L. 241/1990, adottato con D.P.R. 352/1992[40].
L’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 352/1992 stabilisce che i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso:
§ quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
§ quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
§ quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
§ quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o di persone giuridiche.
Con il D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, sono state individuate le categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione, ulteriori a quelle coperte dal segreto di Stato, sottratti al diritto di accesso.
Il tema della riforma dei servizi di informazione è oggetto del dibattito politico da molto tempo: praticamente sin dall’entrata in vigore della L. 801/1977 si sono susseguite numerose proposte di modifica della disciplina dei servizi di informazione e del segreto di Stato. Nessuna di esse ha tuttavia concluso l’iter parlamentare.
Nella tabella che segue è ricostruito l’iter dei disegni di legge di iniziativa governativa presentati nella XI, XIII e XIV legislatura.
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XI legislatura |
XIII legislatura |
XIV legislatura |
I lettura (Senato) |
N. Atto |
A.S. 1628 |
A.S. 4162 |
A.S. 1513 |
Presentazione |
9.10.1993 |
16.7.1999 |
19.6.2002 |
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Inizio esame Commissione |
23.11.1993 |
|
11.7.2002 |
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Concluso esame Comm. |
22.12.1993 |
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27.2.2003 |
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Inizio esame Assemblea |
12.1.1994 |
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3.4.2003 |
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Approvazione |
12.1.1994 |
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7.5.2003 |
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II lettura (Camera) |
N. Atto |
A.C. 3636 |
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A.C. 3951 |
Trasmissione |
13.1.1994 |
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8.5.2003 |
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Inizio esame Commissione |
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22.4.2004 |
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Concluso esame Comm. |
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Inizio esame Assemblea |
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Approvazione |
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Nel corso della X legislatura il Senato ha esaminato alcune proposte in materia di segreto di Stato, pervenendo all’approvazione di un testo che è stato trasmesso alla Camera e di cui è iniziato l’esame.
Si tratta dei progetti di legge A.S. 1 (che riproduce l’A.S. 873 della IX legislatura, di iniziativa popolare) e A.S. 135 del sen. Pasquino. I due progetti sono stati esaminati in sede referente dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) il 2 marzo 1988 e l’8 marzo 1989.
Il 18 luglio 1990 la Commissione decide di abbinare ai due precedenti anche il progetto di legge A.S. 1663 del sen. Pecchioli ed altri, di cui aveva già iniziato l’esame. Il giorno stesso la Commissione conclude l’esame del provvedimento.
Il 26 luglio successivo la proposta passa all’Assemblea che dispone lo stralcio di alcuni articoli (A.S. 1663-bis) e approva un testo relativo all’esclusione dal segreto di Stato per i reati di terrorismo e per i delitti di strage.
Il testo è trasmesso alla Camera (A.C. 5004) e assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede legislativa. La Commissione ha dedicato due sedute al provvedimento (1 e 2 agosto 1990) senza pervenire alla sua approvazione.
Nella XI legislatura il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge (A.S. 1628) recante norme di riorganizzazione dei Servizi per l’informazione e la sicurezza dello Stato.
Il testo prevedeva il superamento della attuale divisione dei Servizi in due strutture (SISMI e SISDE), e la loro sostituzione con una struttura unitaria, sensibilmente accentrata, denominata Agenzia per l’informazione e la sicurezza dello Stato (AISS). L’Agenzia, qualificata come organismo di diritto pubblico con personalità giuridica posto sotto la vigilanza e l’alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, è articolata nei seguenti organi: il direttore, il Comitato esecutivo ed i capi dei Dipartimenti “interno” ed “estero”. I due Dipartimenti sono strutture operative dell’Agenzia, dipendenti dal punto di vista organizzativo dal direttore dell’Agenzia e dal punto di vista funzionale, rispettivamente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro delle difesa. Il Comitato esecutivo, composto ordinariamente dal direttore dell’Agenzia e dai capi dei Dipartimenti, è configurato come organo competente ad impostare le linee programmatiche generali di azione, in attuazione degli obiettivi formulati dalle autorità di governo.
L’Assemblea del Senato approva, nella seduta del 12 gennaio 1994, un testo unificato, che viene trasmesso alla Camera (A.C. 3636) ed assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, che non ne ha iniziato l’esame.
Il testo unificato approvato dal Senato si discosta sensibilmente dal disegno di legge governativo, in quanto esso delinea una riforma dei sistemi di informazione e di sicurezza incentrata, essenzialmente, sul potenziamento delle funzioni e del ruolo del Comitato esecutivo (CESIS), mantenendo inalterata l’attuale articolazione dei Servizi in due distinte strutture.
Nel corso della XII legislatura vengono presentati alcuni progetti di iniziativa parlamentare in materia di riforma dei servizi, per nessuno dei quali è iniziato l’esame.
È invece approvata dal Senato il 2 agosto 1995 la proposta di legge Pasquino A.S. 566, finalizzata ad escludere l’opponibilità del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage. L’esame presso la Camera di tale provvedimento (A.C. 3050) non è tuttavia iniziato.
Nella XIII legislatura sia Governo che il Parlamento si attivano per promuovere una riforma del settore. Presso la Presidenza del Consiglio viene istituita una commissione ad hoc, la cosiddetta Commissione Jucci, dal nome del generale Roberto Jucci chiamato a presiederla, con il compito di elaborare una proposta di riforma[41].
La Commissione conclude i lavori nel dicembre 1997 presentando una dettagliata relazione comprensiva anche di una bozza di articolato.
Da parte sua il Comitato parlamentare di controllo presenta una serie di relazioni che affrontano alcuni punti specifici della disciplina dei servizi di sicurezza meritevoli di riforma. Tra le questioni affrontate particolare rilievo riveste il sistema di accesso all’impiego presso i servizi. In proposito, il Comitato auspica l’adozione di procedure più trasparenti nella selezione del personale e di sistemi di formazione professionali più consoni ai compiti degli operatori[42]. In un’altra occasione il Comitato affronta la questione dei rapporti tra polizia giudiziaria e servizi di informazione esprimendosi in favore di una interpretazione rigorosa della separazione netta tra i due istituti[43].
Nel luglio 1999 il Governo, a firma del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio pro tempore, presenta un disegno di legge (A.S. 4162) che innova profondamente la materia.
La proposta, che recepisce molti dei princìpi contenuti nella bozza elaborata dalla Commissione Jucci, rafforza il ruolo del Presidente del Consiglio, dal quale, tra l’altro, dipendono direttamente le due strutture operative AISE ed AISI (in luogo rispettivamente del SISMI e del SISDE), che cessano di dipendere dai ministri della difesa e dall’interno. Tali ministri mantengono tuttavia un ruolo importante, partecipando al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, che viene dotato di poteri più incisivi.
Il disegno di legge governativo è stato assegnato il 22 luglio 1999 alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa del Senato, che non ne hanno iniziato l’esame.
Il contenuto del disegno di legge è stato riproposto, nella XIV legislatura, nella proposta di legge A.C. 1699.
Ha avuto, invece, inizio l’esame, sempre al Senato, di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare attinenti sia alla riforma dei servizi, sia al segreto di Stato. Si tratta delle proposte A.S. 43, 2669, 2745, 2959 e 3137 assegnate alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) in sede referente, che le hanno esaminate nelle sedute del 25 giugno e 2 luglio 1998, senza pervenire alla loro approvazione.
Nella XIV legislatura, l’interesse per la materia ha trovato un nuovo forte impulso nell’emergere delle esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo su scala internazionale, drammaticamente evidenziate dall’attentato dell’11 settembre 2001.
Il 3 maggio 2002 il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge di riforma, che viene presentato al Senato nel giugno successivo (A.S. 1513). L’impianto del testo trae origine dalle linee guida adottate qualche mese prima dal Comitato interministeriale per l’informazione e la sicurezza e condivise dal Comitato parlamentare di controllo.
Le linee guida del CIIS si ispirano ad alcuni princìpi di fondo tra cui, innanzitutto, la conferma del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio sulla strategia nazionale ed internazionale di sicurezza, ferma la dipendenza gerarchica di SISDE e SISMI dai ministri di settore, e, in secondo luogo, la garanzia di non punibilità per gli agenti dei servizi che commettono limitate violazioni di legge nel quadro di operazioni autorizzate dal Capo del Governo per ragioni di sicurezza dello Stato, fermo il rispetto dei diritti costituzionali di ciascun cittadino[44].
Il Comitato, da parte sua, è stato impegnato nella prima parte della legislatura nell’analisi di una possibile riforma dei servizi. Dopo un’ampia tornata di audizioni svoltesi nel secondo semestre del 2001, in cui sono stati sentiti i responsabili dei servizi e i membri del Governo responsabili, il Comitato approva alla fine dell’anno una relazione finale sulla materia[45].
La relazione auspica un rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio, ferma restando l’attuale conformazione strutturale dei servizi, rinviandone una eventuale riforma ad un momento successivo. Andrebbero tuttavia precisati meglio i confini di competenza dei servizi, in vista di un superamento dei tradizionali criteri non più corrispondenti alle nuove esigenze, e reso concreto il ruolo di coordinamento del CESIS, senza trasformarlo in un terzo servizio operativo.
Quanto alle garanzie funzionali, si riconosce la necessità di derogare alle norme penali, purché non si tocchi l’incolumità fisica delle persone, sulla base di un sistema autorizzatorio incentrato sul Presidente del Consiglio e supportato da un Comitato di garanti.
La relazione sottolinea la necessità di un ampliamento dei poteri conoscitivi e di controllo del Comitato parlamentare, ferma restando la rigorosa distinzione dei ruoli tra Parlamento – controllore ed Esecutivo – gestore dei servizi, e chiede l’introduzione di un limite temporale (ipotizzato in 15 anni) alla durata del segreto.
La relazione affronta anche i temi dei rapporti dei servizi con le autorità giudiziaria e le forze di polizia, e del reclutamento e formazione del personale.
Il Senato ha approvato, con varie modifiche, il disegno di legge governativo nel maggio 2003 e lo ha trasmesso alla Camera ove l’esame in sede referente, avviato nella primavera dell’anno successivo, non ha avuto conclusione.
Al Senato, l’esame in sede referente si è svolto tra l’11 luglio 2002 e il 27 febbraio 2003 presso le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa), che hanno esaminato congiuntamente altri otto progetti di legge di iniziativa parlamentare. L’esame presso l’Assemblea del Senato è iniziato il 3 aprile 2003, per concludersi il 7 maggio successivo.
Il Senato ha trasmesso alla Camera un testo modificato in più punti, del quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha avviato l’esame il 22 aprile 2004 (A.C. 3951), unitamente a dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare. All’avvio della discussione preliminare ha fatto seguito, tra luglio e ottobre 2004, lo svolgimento di una serie di audizioni, che hanno interessato sia i vertici dei Servizi sia i ministri degli affari esteri, dell’interno e della difesa. Le audizioni e il relativo dibattito hanno evidenziato, accanto ad ampie convergenze degli auditi su vari aspetti della riforma, opinioni non coincidenti su altre, e principalmente sulla scelta – operata dal progetto di legge – del mantenimento di un “modello binario” fondato sull’esistenza di due distinti servizi di informazione e sicurezza, a fronte dell’ipotesi del suo superamento in direzione di un “modello unitario”.
Il testo approvato dal Senato (A.C. 3951) apporta rilevanti modifiche alla L. 801/1977[46], che disciplina attualmente la materia (oltre che a vari articoli del codice di procedura penale che disciplinano il segreto di Stato). In particolare:
§ sono ridefinite le attribuzioni e la composizione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e le competenze del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
§ è istituito presso la segreteria generale del CESIS l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), che dovrà curare le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati;
§ vengono precisati criteri e procedure per il reclutamento, da parte dei Servizi di informazione e sicurezza, di personale esterno alle amministrazioni statali;
§ si prevede e si regola l’acquisizione di informazioni da parte dei Servizi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici;
§ inserendo nove nuovi articoli dopo l’art. 10 della L. 801/1977, si dispone in tema di garanzie funzionali, prevedendo una causa di giustificazione speciale per il personale dei Servizi che ponga in essere condotte costituenti reato, che, a determinate condizioni, siano state autorizzate in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi (fatto salvo il diritto all’integrale indennizzo per i terzi danneggiati); è altresì disciplinato il ricorso a identità false e lo svolgimento di attività economiche di copertura; presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia avente il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio del potere di autorizzazione;
§ viene ridefinita la materia degli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento, per il tramite del Comitato parlamentare di controllo;
§ è interamente ridisegnata la materia del segreto di Stato, sostituendo con quattro nuovi articoli il vigente art. 12 della L. 801/1977. Sono, in particolare, precisati le finalità e i presupposti del segreto di Stato; si dispone, ove possibile, l’annotazione del relativo vincolo sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto; si pone un limite temporale alla sua durata; si disciplinano, inoltre, gli aspetti processuali dell’opposizione del segreto di Stato;
§ si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di ottenere dall’autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, derogando espressamente all’obbligo del segreto;
§ si inaspriscono talune sanzioni penali per i reati di criminalità informatica e per altri reati, se commessi in danno degli archivi dei Servizi o al fine di procurarsi informazioni coperte da segreto di Stato;
§ si prevedono forme di coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE.
La proposta di legge A.C. 1566 sostituisce completamente la disciplina recata dalla L. 801/1977[47] – che viene contestualmente abrogata – innovando profondamente la materia.
La prima modifica, rinvenibile fin dal titolo della proposta di legge, consiste in una nuova definizione dell’oggetto dell’intervento legislativo: la politica informativa per la sicurezza e non la politica informativa e di sicurezza. La nuova definizione riflette le conclusioni della dottrina prevalente che esclude la possibilità di distinguere una attività informativa e una attività di sicurezza, stante l’assenza di riferimenti nella legge a compiti operativi propri delle forze di polizia in capo ai servizi e al CESIS. A supporto di questa interpretazione, l’art. 9 della L. 801/1977 che pone il divieto agli operatori dei servizi di rivestire la qualifica di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria. Pertanto la definizione vigente di politica informativa e di sicurezza andrebbe considerata come una endiadi volta ad esprimere un unico concetto: l’attività di informazione per la sicurezza.
Nella tabella che segue sono confrontati gli organismi e le strutture vigenti con quelli proposti dall’A.C. 1566.
|
L. 801/1977 |
A.C. 1566 |
Autorità nazionale di direzione |
Presidente del Consiglio |
Presidente del Consiglio |
Comitato interministeriale |
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) |
Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS) |
Coordinamento |
Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) |
Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS) |
Comitato tecnico esecutivo (CTE) |
||
Strutture operative |
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) |
Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) |
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) |
Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) |
|
Organo di controllo del Parlamento |
Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co) |
Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS) |
L’articolo 2, commi 1 e 2, della proposta di legge A.c. 1566 riformulano le disposizioni contenute nel art. 1 della L. 801/1977, apportandovi alcune modifiche in relazione alle funzioni proprie del Presidente del Consiglio.
La proposta conferma in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, ma non il coordinamento di tale politica (previsto invece dall’art. 1, 1° comma L. 801) che viene annoverato tra le funzioni del Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), l’organo che prende il posto del CESIS (art. 6, comma 2, lett. a), A.C. 1566).
Completano il quadro della distribuzione delle competenze, l’attribuzione al Consiglio dei ministri della definizione degli indirizzi generali della politica informativa e al comitato interministeriale (CIS) delle funzioni di indirizzo, regolazione e controllo dell’attività degli organismi informativi (art. 4, vedi paragrafo successivo).
Obiettivo fondamentale dell’azione del Presidente del Consiglio è la tutela dell’interesse e la difesa della Repubblica (e non dello Stato come indicato dalla legge 801) e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
Al Presidente del Consiglio spetta l’adozione delle disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento degli organismi informativi (art. 2, comma 2) ed esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato (art. 2, comma 4).
Inoltre, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina dei dirigenti degli organismi informativi. Egli nomina, con proprio decreto non solo il direttore esecutivo del DIGIS (su designazione del CIS: art. 6, comma 4) ma anche i dirigenti delle strutture del DIGIS preposte al controllo interno, alla tutela della segretezza e agli archivi (art. 2, comma 3) e senza il parere del CIS.
Di particolare rilievo il potere di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei direttori dei servizi operativi AISI e AISE, anche se su designazione del CIS (art. 2, comma 3). Si ricorda che attualmente i direttori di SISMI e SISDE sono nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del Comitato interministeriale.
Lo stretto vincolo di fiducia tra il Presidente del Consiglio ed i massimi dirigenti del sistema della sicurezza è confermato dall’introduzione di un meccanismo di spoils system che prevede la decadenza dei direttori di DIGIS, AISE, AISI e delle tre strutture interne dei DIGIS sopra citate (controllo, segreto e archivi) con la formazione del nuovo Governo.
Particolarmente innovativa anche la disciplina della delega di alcune funzioni in materia da parte del Presidente del Consiglio ad altra autorità (articolo 3).
La legge 801 prevede una unica ipotesi di delega: quella della presidenza del CESIS che spetta al Presidente del Consiglio o, per sua delega, ad un sottosegretario di Stato. Solitamente, nei provvedimenti di delega vengono indicate anche altre funzioni spettanti al sottosegretario delegato, quali la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio davanti al Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e sicurezza, le funzioni di coordinamento, l’adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale e all’organizzazione degli organismi di informazione e sicurezza, il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato[48].
La proposta in esame provvede a definire compiutamente la disciplina dell’autorità delegata.
In primo luogo, viene stabilito che il Presidente del Consiglio può delegare le funzioni in materia di servizi di informazione ad una delle seguenti autorità (art. 1, lett. a):
§ vicepresidente del Consiglio dei ministri;
§ Ministro senza portafoglio;
§ sottosegretario di Stato.
Implicitamente, viene esclusa la possibilità di delegare un ministro titolare di un dicastero (ad esempio interno o difesa) a meno che non ricopra anche la carica di vicepresidente del Consiglio.
Inoltre, sono definite in dettaglio le funzioni attribuibili all’autorità delegata e quelle che rimangono in capo al Presidente del Consiglio (art. 3).
All’autorità delegata può essere delegata l’organizzazione e il funzionamento degli organi informativi (di cui all’art. 2, comma 2).
Non possono essere delegati:
§ i poteri in materia di segreto di Stato;
§ la definizione dei criteri di classificazione;
§ la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Non sono, inoltre, delegabili, tutte le funzioni che la proposta di legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio; mentre sono delegabili quelle che pone in capo all’autorità delegata.
Tra le funzioni che la proposta di legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio (oltre a quelle indicate sopra) si segnalano le seguenti:
§ controllare l’attività della struttura del DIGIS preposta alla tutela amministrativa della segretezza (art. 8) il cui dirigente risponde direttamente al Presidente del Consiglio, mentre i direttori del controllo interno e degli archivi rispondono all’autorità delegata (art., 3, comma 4);
§ presiedere e convocare il CIS (art. 4, comma 3 5) ed integrarne eventualmente la composizione (art. 4, comma 4);
§ comunicare al Comitato parlamentare (COPIS) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato (art. 5, comma, 7);
§ disporre l’impiego dei servizi di informazione a supporto delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Ministero degli affari esteri (art. 13);
§ ripartire gli stanziamenti tra gli organismi informativi (art. 18, comma 2);
§ decidere in ordine alla conferma della causa di non punibilità nei confronti del personale dei servizi sottoposti a procedimento penale (art. 19, comma 4);
§ disporre l’apposizione e la cessazione del segreto di Stato (art. 24, comma 2);
§ confermare l’opposizione del Segreto di Stato davanti all’autorità giudiziaria (art. 25, comma 5);
§ verificare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza (art. 26, comma 9).
All’autorità delegata possono essere affidate le seguenti funzioni:
§ definire l’organizzazione e il funzionamento degli organi informativi (art. 3, comma 1).
§ controllare l’attività delle strutture del DIGIS preposte al controllo interno e agli archivi (art., 3, comma 4);
§ partecipare al CIS (art. 4, comma 3);
§ autorizzare il COPIS ad audire i vertici degli organismi informativi (art. 5, comma 3);
§ sovrintendere all’attività del DIGIS (art. 6, commi 1 e 2);
§ impartire le direttive per programma di controllo interno e autorizza le ispezioni straordinarie (art. 7, comma 29;
§ sovrintendere al lavoro delle agenzie AISE e AISI che rispondono direttamente all’autorità delegata (art. 19, comma 1);
§ coadiuvare il ministro della difesa nell’attività di coordinamento tra AISE e RIS difesa (art. 13, comma 4).
La proposta di legge A.C. 1566 (articolo 4) muta la denominazione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), di cui all’art. 2 della legge 801, in Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS). Il CIS è dotato di poteri più incisivi, assorbendo in gran parte i compiti attualmente esercitati dal ministro della difesa e dal ministro dell’interno.
La perdita di tali compiti è bilanciata da una composizione più ristretta del Comitato, che vede la rappresentanza di tre ministeri (difesa, interni ed estero), in luogo dei sei previsti dalla legge 801 (i tre citati, più giustizia, sviluppo economico ed economia e finanze).
Alle funzioni di consulenza e di proposta – previste dalla legge 801 – sono affiancate quelle di indirizzo della politica informativa e di regolazione e controllo delle strutture operative.
Di particolare rilievo il compito di definire, sulla base dei più generali indirizzi del Consiglio dei Ministri, gli indirizzi politico-amministrativi e gli obiettivi fondamentali da perseguire. In tale ambito il CIS approva il piano dell’attività informativa curato dal DIGIS, di cui ne stabilisce e ne verifica l’attuazione.
Il CIS designa il direttore esecutivo del DIGIS e i direttori di AISE e AISI, la cui nomina spetta al Presidente del Consiglio. Da rilevare che ai sensi della legge 801 i poteri del Comitato interministeriale sulle nomine sono più limitati: parere per quanto riguarda il segretario generale del CESIS e parere conforme relativamente ai direttori di SISMI e SISDE (art. 3, 4° comma, art. 4, 3° comma, e art. 6, 3° comma)[49].
Al CIS spetta la definizione dell’ordinamento dei servizi che sono stabiliti con DPCM emanato su deliberazione del CIS (art. 10), mentre attualmente l’organizzazione di SISMI e SISDE è di competenza rispettivamente del ministro della difesa e di quello dell’interno sulla base di direttive del Presidente del Consiglio.
Inoltre, al CIS spetta la vigilanza sugli organismi informativi.
Il CIS è composto, oltre dal Presidente del consiglio – che lo presiede – dall’autorità delegata (ove istituita) e da tre ministri (come si è anticipato sopra della difesa, dell’interno e degli affari esteri). I ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell’economia e finanze, attualmente membri a pieno titolo del CIS, potranno partecipare alle sue riunioni su invito del Presidente del Consiglio, come d’altra parte tutti gli altri ministri.
Anche esponenti dei servizi possono partecipare alle riunioni del CIS, così come dirigenti generali o equiparati delle amministrazioni civili e militari ed esperti: tutti senza diritto di voto.
L’articolo 5 della proposta di legge ridefinisce i poteri del comitato parlamentare di controllo al quale viene attribuita la specifica denominazione di Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS) in luogo di quella generica (comitato parlamentare) indicata dall’art. 11 della legge 801.
La proposta prevede un numero di componenti inferiore all'attuale (due deputati e due senatori in luogo di quattro deputati e quattro senatori) al fine di accrescerne l'operatività, nominati rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato; non si fa più riferimento al criterio di proporzionalità per la loro nomina, anche in considerazione dell’esiguo numero. Per ciascuna delle due Camere viene nominato un membro supplente.
Il COPIS è l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi.
In particolare, la proposta disciplina in dettaglio i compiti del COPIS che si possono sintetizzare come segue:
§ attività conoscitiva, che si esplica nella richiesta al Presidente del Consiglio ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi; il COPIS può disporre, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi ma solo su argomenti specifici. E’ esclusa la possibilità di sentire ogni altro addetto agli organismi informativi;
§ attività propositiva, il COPIS può formulare quesiti, proposte o rilievi al Governo, che è tenuto rispondere nel più breve tempo possibile. In particolare, esprime parere sugli schemi di regolamento sulla modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di sicurezza (art. 9, comma 5);
§ attività informativa, il COPIS può trasmettere relazioni alle Camere[50], informandone il Presidente del Consiglio per l'eventuale opposizione del segreto di Stato. Inoltre, riferisce, in caso di accertamento di gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio.
Nell’esplicazione della propria attività conoscitiva, il COPIS può unicamente acquisire informazioni di carattere generale sulle strutture e le attività dei servizi. Sono espressamente escluse le notizie relative ad alcuni oggetti precisi (fonti informative, identità degli operatori, operazioni in corso ecc.) la cui rivelazione potrebbe ovviamente recare danno ai servizi stessi. In tali casi la valutazione della segretezza spetta al Presidente del Consiglio che può scegliere di non trasmettere le informazioni richieste.
Questa disposizione introduce l’altra sfera di competenza del COPIS, ossia quella relativa al segreto di Stato. In questo caso la proposta di legge riproduce sostanzialmente le disposizioni in materia fissate dalla legge 801 prevedendo, da un lato, l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio direttamente al comitato, nei confronti di notizie o documenti da questo richiesti, e, dall’altro, la comunicazione al COPIS, sempre da parte del Presidente del Consiglio, della conferma del segreto di Stato nel corso di un procedimenti giudiziario. In entrambi i casi, il COPIS può riferire alle Camere le proprie valutazioni nel caso ritenga non giustificato il comportamento del Governo.
Per quanto riguarda il segreto “interno” del comitato, la proposta estende l’obbligo di segretezza dei suoi membri nei confronti delle informazioni acquisite nel corso dell’incarico, anche al periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare. Non viene più previsto in modo esplicito l’obbligo di mantenere segreti gli atti del comitato.
La proposta di legge, inoltre, prevede la presentazione da parte del Governo di due relazioni in luogo della relazione semestrale prevista dalla legislòazione vigente (L. 801/77, art. 11, 1° comma): una, annuale, relativa alle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza, presentata al Parlamento, e una, semestrale, concernente le attività degli organismi informativi, presentata al COPIS.
Al COPIS, inoltre, deve essere data comunicazione della ripartizione dei fondi tra gli organismi informativi operata dal Presidente del Consiglio (art. 18, comma 3, vedi oltre).
Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) di cui all’art. 3 della legge 801, ossia l’organismo di coordinamento dei servizi segreti e di collegamento tra questi e il Presidente del Consiglio, viene completamente trasformato dalla proposta in esame.
In luogo del CESIS vengono istituite due strutture:
§ il Dipartimento governativo delle informazioni e sicurezza (DIGIS) che eredita le competenza della Segreteria generale del CESIS, cioè l’apparato amministrativo del Comitato esecutivo, oggi privo di disciplina di rango legislativo;
§ il Comitato tecnico esecutivo (CTE) che sostituisce il CESIS vero e proprio, quale luogo di confronto e coordinamento dove sono rappresentati i vertici dei servizi e delle forze di polizia.
L’obiettivo è di separare nettamente la struttura di coordinamento dagli organismi operativi e di fornigli le competenze necessarie per assicurare l’unitarietà d’azione di quest’ultimi.
La scarna disciplina legislativa sul CESIS recata dalla legge 801 viene regolata in modo dettagliato dalla proposta di legge in esame.
Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell’autorità delegata, se costituita, e non, come il CESIS, del Presidente del Consiglio.
Il direttore esecutivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio.
In primo luogo il DIGIS ha il compito di coordinare il complesso delle attività informative ed assicurare l’unitarietà dell’azione delle agenzie operative (AISI e AISE). Egli svolge anche le funzioni di segretario del CIS.
La funzione di coordinamento del DIGIS si esplicano non solo nei confronti delle due agenzie, ma anche di altre strutture pubbliche e, in alcuni casi, anche private che operano nel settore della sicurezza. Infatti, il DIGIS ha il compito di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti dai servizi, dalle Forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca, anche privati. Inoltre, il DIGIS deve garantire lo scambio di informazioni tra i servizi, la polizia, il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) ed gli altri enti pubblici interessati.
Non è compreso tra i compiti del DIGIS quello di mantenere i rapporti con i servizi di informazione stranieri, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, 2° comma, L. 801/1977). L’art. 10, comma 2, affida alle strutture operative AISE e AISI il compito di mantenere i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri Paesi.
Sulla base delle informazioni ricevute, il DIGIS elabora il piano di ricerca informativa, (di cui non viene indicata la periodicità) che viene approvato dal CIS, e propone la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti dal piano.
Il DIGIS, inoltre:
§ cura il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, anche al fine di assicurarne la compatibilità con analoghe strutture pubbliche (tale compito è affidato direttamente al direttore esecutivo del DIGIS);
§ elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'autorità delegata;
§ esercita il controllo interno sia di legittimità, sia di efficienza sugli organismi del sistema informativo;
§ vigila sulla applicazione delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza;
§ cura la gestione degli archivi.
A ciascuno dei tre ultimi punti è dedicato uno specifico articolo della proposta di legge.
In particolare, l’articolo 7 disciplina il controllo interno con l’obiettivo, tra l’altro, di verificare l’impiego delle risorse e del personale e la gestione dei fondi riservati. E’ prevista l’istituzione di una struttura apposita formata da personale non proveniente dai servizi operativi e che non potrà in seguito esservi assegnato. Il controllo viene svolto sulla base di un programma preventivo, ma è prevista la possibilità di ispezioni straordinarie in presenza di particolari circostanze. Non si da luogo a ispezioni nel caso di operazioni in corso.
Un’altra struttura del DIGIS si occupa della tutela amministrativa della segretezza (articolo 8) occupandosi tra l’altro del rilascio del NOS (nulla osta di segretezza).
Attualmente tale struttura è identificabile con l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), istituito nell’ambito della segreteria generale del CESIS (si veda il paragrafo relativo a Il segreto di Stato nella scheda Il quadro normativo).
Ulteriori disposizioni sulla struttura e sul NOS sono contenute nell’art. 27 della proposta di legge A.C. 1566.
Occorre qui osservare che la definizione normativa corrente di NOS è nulla osta di sicurezza e non nulla osta di segretezza, come riportato dalla proposta in esame[51].
Infine, viene istituita una terza struttura interna al DIGIS che sovrintende alla gestione degli archivi (articolo 9).
Sono previsti tre tipi di archivi:
§ l’archivio storico del DIGIS, che conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, e alle autorizzazioni concesse agli operatori a procedere a operazioni che comportano una condotta costituente reato;
§ l’archivio centrale del DIGIS, cui confluiscono i dati degli archivi delle agenzie;
§ gli archivi di AISE e AISI, serventi all’attività corrente e che cessano la conservazione dei dati appena essi non sono più strumentali ad attività in corso ed in ogni caso entro un anno dalla loro iniziale trattazione. I dati sono immediatamente trasmessi all’archivio centrale: la trasmissione può essere differita in presenza di indispensabili esigenze operative.
La particolare delicatezza delle funzioni svolte dalle tre strutture di cui agli artt. 7, 8 e 9, sopra citate è confermata dalle modalità di nomina dei responsabili ad esse preposti. Essi sono nominati con la stessa procedura del direttore esecutivo del DIGIS: direttamente dal Presidente del Consiglio, su designazione del CIS. Invece, il vicedirettore esecutivo e tutti gli altri responsabili degli uffici e dei servizi del DIGIS sono nominati, sempre con decreto del Presidente del Consiglio, ma su proposta del direttore esecutivo.
Presso il DIGIS è costituito il Comitato tecnico esecutivo (CTS) la cui composizione riflette quella dell’attuale CESIS (vedi il paragrafo relativo nella scheda su Il quadro normativo); ne fanno parte:
§ l’autorità delegata (con funzioni di presidente);
§ il direttore esecutivo del DIGIS;
§ i direttori di AISE e AISI;
§ il capo della Polizia;
§ il comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
§ il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
§ il Capo reparto del RIS difesa.
Da rilevare che ai sensi dell’articolo 1 della proposta di legge, recante le definizione dei termini utilizzati, il Comitato tecnico esecutivo non è considerato un organismo informativo.
La proposta di legge non specifica le funzioni del CTS, limitandosi a indicare il fine generale di consentite l’ottimale espletamento dei compiti del DIGIS.
La proposta di legge mantiene il sistema binario dei servizi di informazione oggi vigente prevedendo l’istituzione di due strutture di intelligence distinte (denominate agenzie) operando due fondamentali innovazioni.
In primo luogo, la distinzione di compiti tra le due agenzie non è più individuata in base all’interesse da tutelare (al SISMI spetta la tutela dell’interesse militare, al SISDE la tutela dell’interesse politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all’estero, AISE, e all’interno, AISI) come avviene prevalentemente nei Paesi che adottano il sistema binario.
Inoltre, le due strutture operative cessano di dipendere rispettivamente dai ministri della difesa e dall’interno e rispondono direttamente all’autorità delegata o al Presidente del Consiglio, secondo gli indirizzi dettati dal Comitato interministeriale (CIS), dove siedono i due ministri, assieme a quello degli affari esteri. Continuano a prestare supporto informativo l’una all’amministrazione della difesa (art. 13, comma 1), l’altra agli organi di Governo e alle Forze di polizia (art. 13, comma 2).
L’Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) opera all’estero in difesa dell’indipendenza e l’integrità dello Stato dalle minacce provenienti appunto dall’estero, mentre l’Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) opera sul territorio nazionale per difendere la Repubblica dalle minacce provenienti dall’interno.
Entrambe dispongo di propri centri operativi, rispettivamente all’estero e nel territorio nazionale.
L’organizzazione delle agenzie è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CIS.
Al Presidente del Consiglio spetta anche la nomina dei direttori di AISE e AISI, come del direttore esecutivo del DIGIS, su designazione del CIS e decadono dalla carica al momento del voto di fiducia del nuovo Governo (art. 2, comma 3). Attualmente i direttori di SISMI e SISDE sono nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del CIIS.
A loro volta i direttori delle agenzie affidano gli incarichi di livello dirigenziale e propongono all’autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto.
Le agenzie rispondono direttamente all’autorità delegata che attua gli indirizzi deliberati del CIS. All’autorità delegata, ciascun direttore delle due agenzie conferisce costantemente e presenta un rapporto annuale sul funzionamento dell’agenzia.
Oltre all’autorità delegata, i direttori sono tenuti a riferire anche al ministro dell’interno (l’AISI) e al ministro della difesa (l’AISE) e al ministro dell’economia (entrambe) sulle attività di sua competenza. Il ministro della difesa assicura il coordinamento tra AISE e RIS.
Infine, la vigilanza sull’attività complessiva delle agenzie è assicurata del CIS. Anche se, come si è visto, l’attività di controllo interno è affidata al DIGIS (art. 7).
Le agenzie sono dotate di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria nell’ambito delle risorse loro assegnate (vedi oltre art. 18).
Le agenzie sono tenute ad agire in cooperazione tra loro ed è prevista sia la possibilità per ciascuna agenzia di avvalersi dei centri operativi dell’altra, sia la costituzione di centri operativi unici.
Inoltre, le agenzie operano in coordinamento con le forze di Polizia, sono tenute a fornire informazioni al DIGIS e mantengono rapporti con i servizi stranieri.
L’articolo 14 della proposta di legge demanda la disciplina del personale a uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del CIS - la cui composizione è integrata per l’occasione dal ministro dell’economia e delle finanze - previo parere del COPIS.
Le linee generali di tale disciplina sono comunque fissate dalla proposta di legge che provvede a istituire presso la Presidenza del Consiglio un contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi (DIGIS, AISE e AISI) la cui determinazione è demandata ai regolamenti di cui sopra.
Tale contingente è composto da tre tipologie di personale:
§ dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi (pari al massimo al 70% del contingente complessivo);
§ dipendenti civili e militari di altre amministrazioni dello Stato collocati fuori ruolo o in soprannumero;
§ personale assunto con contratto a tempo determinato.
Il personale diverso da quello inquadrato nel ruolo unico, non può rimanere in servizio presso gli organismi di informazione oltre un termine massimo, da fissare con regolamento e comunque non superiore a sei anni e non inferiore a tre anni. Ad eccezione del personale di diretta collaborazione dei vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente,che decade assieme a quest’ultimi.
Alla scadenza dei rapporti di lavoro i dipendenti interessati possono esercitare l’opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi previa verifica dei requisiti da stabilire con regolamento e a discrezione dell’amministrazione.
L’accesso al ruolo unico avviene esclusivamente attraverso il passaggio dal collocamento fuori ruolo da altra amministrazione o l’assunzione a tempo determinato.
Per queste due ultime fattispecie sono previste tre modalità di reclutamento (articolo 15):
§ per quanto riguarda il trasferimento da altra amministrazione si procede tramite procedure selettive, riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti;
§ per quanto riguarda il personale a contratto, si procede con procedure concorsuali;
§ è prevista, inoltre, la chiamata diretta nominativa per entrambe le fattispecie nella misura del 1% del contingente totale.
È previsto inoltre il conferimento di incarichi ad esperti esterni legati a progetti specifici nel limite di 30 unità per una durata non superiore di due anni e rinnovabili non più di due volte.
Il comma 9 dell’articolo 15 fissa una disciplina transitoria relativa al personale attualmente in servizio: per i primi cinque anni le selezioni per l’accesso agli organismi sono riservate al personale già in servizio. In caso di mancato superamento della prova selettiva, il personale fuori ruolo rientra nell’amministrazione di provenienza, mentre il personale di ruolo è trasferito ad altra amministrazione.
La regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale è demandata ai regolamenti di organizzazione di cui si è detto sopra che dovranno definirne anche il trattamento economico (articolo 16).
Questo dovrà essere strutturato comunque in cinque voci:
§ lo stipendio tabellare;
§ l’indennità integrativa speciale;
§ gli assegni familiari;
§ la speciale indennità di funzione (da determinarsi in misura non inferiore al 50% né superiore al doppio dello stipendio tabellare);
§ un’indennità da erogarsi al momento del ritorno all’amministrazione di provenienza o alla fine del contratto per i lavoratori assunti a tempo determinato. In questo ultimo caso l’indennità è aggiuntiva al trattamento di fine rapporto.
Al di fuori di quanto sopra previsto è vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio.
L’articolo 16 reca anche altre disposizioni sul personale, tra cui alcune con la finalità di introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di impiego degli organismi informativi; in particolare:
§ dovranno essere predisposte periodiche verifiche del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi (art. 16, comma 6);
§ si prevedono forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti (art. 16, comma 9);
§ viene stabilità la possibilità di interruzione unilaterale da parte dell’amministrazione del rapporto di dipendenza (art. 16, comma 10).
Come già la legge 801, si prevedono una serie di cause di incompatibilità che precludono qualsiasi rapporto con gli organismi di informazione: si tratta dei membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati ministri di culto, giornalisti. A queste, già previste dalla legge 801 (art. 7, 1° comma) si aggiunge l’incompatibilità derivante da rapporti di parentela con dipendenti in servizio (eccettuato il caso del concorso) e le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro con i servizi (queste ultime da determinarsi con regolamento).
L’organizzazione e il funzionamento del DIGIS è demandato ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 400/1988[52], previa deliberazione del CIS. Il medesimo regolamento prevede forme di collaborazione tra il DIGIS, le Forze di polizia e le altre amministrazioni (articolo 17, comma 2).
La disposizione sopra richiamata prevede l’adozione del regolamento di organizzazione del DIGIS nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si osserva che ciò è in contrasto con quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 17 citato, il quale stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 17, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (i relativi schemi di decreto sono sottoposti al parere parlamentare). Quelli disciplinati dal comma 2 sono i regolamenti (cosiddetti di “delegificazione”) volti alla disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali la legge ordinaria ne ha autorizzato appunto la delegificazione con regolamento, determinandone nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendone l'abrogazione delle norme vigenti.
L’AISE e l’AISI sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di deliberazione del CIS (art. 17, co. 3; non è precisato se nella forma del regolamento ministeriale ex art. 17, co. 3, L. 400/1988).
In ogni caso all’organizzazione degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui:
§ alla legge n. 241 del 1990[53], relativa alla trasparenza e alla semplificazione dell’azione amministrativa e
§ al decreto legislativo n. 165 del 2001[54], relativo alla disciplina del pubblico impiego.
Sono però fatti salvi alcuni principi contenuti in tali provvedimenti, che pertanto si applicano anche agli organismi informativi, ed in particolare:
§ l’individuazione obbligatoria del responsabile del procedimento (artt. 4-6, L. 241/1990);
§ l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi (art. 2, L. 241/1990);
§ l’attribuzione ai dirigenti delle funzioni di gestione (art. 2, D.Lgs. 165/2001);
§ la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse.
Relativamente alla copertura della spese per il funzionamento si prevede un sistema mutuato dalla legge 801/1977: i fondi destinati agli organismi informativi sono allocati in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia. La ripartizione di detti fondi avviene successivamente, all’inizio dell’esercizio finanziario, quando il Presidente del Consiglio, su proposta del CIS e con il parere dei responsabili degli organismi, suddivide lo stanziamento tra il DIGIS, l’AISE e l’AISI e stabilisce le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Della ripartizione viene data comunicazione al COPIS.
Come si è visto sopra, le agenzie (art. 10, comma 2) sono dotate di autonomia contabile. Di tale autonomia è - presumibilmente - dotato anche il DIGIS dal momento che la proposta di legge prevede (articolo 18) l’adozione di un regolamento di contabilità per tutti gli organismi informativi e quindi anche per il DIGIS. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di una serie di disposizioni generali, indicate dalla stessa proposta di legge e che si possono sintetizzare come segue:
§ i documenti contabili fondamentali sono il bilancio preventivo (che comprende le spese riservate) e il rendiconto (delle sole spese ordinarie) che sono unici per tutti gli organismi informativi;
§ bilancio e rendiconto sono predisposti dai responsabili degli organismi e approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CIS, cui partecipa anche il Ministro dell’economia e delle finanze;
§ la contabilità degli organismi informativi è sottoposta al controllo della Corte dei Conti,per quanto riguarda il controllo successivo di gestione, e a quello di una speciale sezione distaccata dell’ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio, relativamente al controllo preventivo di legittimità delle spese ordinarie;
§ per quanto riguarda le spese riservate viene presentato un rendiconto a parte, trimestrale, e una relazione finale, annuale, entrambi all’autorità delegata;
§ il rendiconto delle spese ordinarie, cui è allegata la relazione della Corte dei conti, e una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione delle spese riservate sono trasmesse al COPIS.
Il titolo II del provvedimento (artt. 19-23), relativo alle garanzie funzionali intende colmare una lacuna della L. 801/1977 con l’introduzione di una disciplina organica speciale, di rango primario, che tuteli penalmente il personale dei servizi di intelligence che, nell’ambito della propria attività d’ufficio, violi la legge penale.
L’articolo 9 della recente legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, abrogando gran parte della precedente disciplina, ha introdotto una normativa pressoché unitaria delle garanzie funzionali attribuite ad ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle cd. tecniche speciali di investigazione per il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.
Le tecniche speciali di investigazione sono indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria usufruisce di una scriminante della responsabilità in caso di comportamenti penalmente illeciti: ciò, per lo più, avviene per omissione e/o ritardo di atti d’ufficio, altrimenti doverosi, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura cioè quelle attività in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi.
L’art. 9 stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate, alla Direzione investigativa antimafia ed all’antiterrorismo che – anche per interposta persona e nei limiti delle proprie competenze - nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova per una serie di delitti (terrorismo, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilizzo di provenienza illecita, tratta di persone e riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico turismo sessuale, pornografia virtuale, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi, delitti previsti dal T.U. 309/1990 sugli stupefacenti; specifici reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione) danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere in caso di indagini sui reati previsti dal TU immigrazione. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati (cui la causa di non punibilità è estesa). Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della stessa. Può essere, inoltre, autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. La stessa norma autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di ottenere rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei gravi delitti sopracitati nonché dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) e usura (art. 644 c.p.), ad omettere o ritardare atti di loro competenza, dandone immediato avviso al PM, anche oralmente, e provvedendo a trasmettere un motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Analoga disposizione è prevista relativamente alla possibilità per il pubblico ministero, con decreto motivato, di ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza tale iniziativa può esser disposta oralmente salva la emissione del decreto entro le successive 48 ore. Il PM è tenuto a comunicare tali provvedimenti al giudice del luogo in cui l’operazione deve concludersi dove si prevede che le cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere delitti siano in transito in entrata o uscita dal territorio dello Stato.
Le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura devono essere trasmesse al PG presso la corte d’appello (o al Procuratore nazionale antimafia per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.[55]).. L’art. 9 prevede, inoltre, la possibilità che l’autorità giudiziaria affidi materiali e beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d’uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività di contrasto al crimine organizzato o al terrorismo. E’, infine, individuato una nuovo illecito penale consistente nella divulgazione indebita dell’identità personale di polizia giudiziaria che agisce in operazioni sottocopertura; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.
La legge 146/2006, abrogando a fini sistematici la precedente disciplina, ha lasciato tuttavia in vigore le disposizioni speciali sulle cause di non punibilità previste in specifici settori della lotta alla criminalità: si tratta degli artt. 97 e 98 del TU 309/1990 (acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell’autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro); dell’art. 7 del DL 8/1991, conv. dalla legge 82/1991, sui sequestri di persona a scopo di estorsione (pagamento controllato del riscatto); dell’art. 14 della legge 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori (acquisto simulato di materiale pornografico, partecipazione ad iniziative volte al cd. turismo sessuale). In particolare, l’art. 9 della legge 146 contemplando anche l’acquisto simulato di droga tra le attività non punibili (v. ultra) non appare coordinato con l’ancora vigente art. 97 del TU del 1990.
Deve essere, inoltre, rilevato come, pur essendo tutti i delitti indicati chiaramente attribuibili alla criminalità organizzata nelle sue varie forme e articolazioni, tra essi non è espressamente compreso il reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. (né l’associazione a delinquere “semplice” di cui all’art. 416 c.p.). Quindi, a rigore, l’art. 9 della legge 146/2006, che avrebbe anche solo potuto estendere al crimine organizzato transnazionale le cause di non punibilità già garantite dalla legge alla polizia giudiziaria, non sembra garantire l’impunità penale agli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati “sottocopertura” in operazioni antimafia.
Ciò, nonostante la norma comprenda la Direzione Investigativa Antimafia tra il personale di polizia giudiziaria che gode della scriminante ed il comma 8 preveda che le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura nelle indagini di mafia devono essere trasmesse al Procuratore nazionale antimafia.
La disciplina sulle garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi informativi prevista dagli artt. 19-23 del provvedimento in esame assume, quindi, carattere di specialità, affiancandosi a quella “ordinaria” di cui al citato art. 9 della legge 146/2006.
L’art. 19 della p.d.l. introduce, una speciale causa di non punibilità del personale dei servizi impegnato in attività di intelligence.
La norma, facendo salva la disciplina delle cause scriminanti previste nel codice penale (ipotesi di cui agli artt. 50 e ss. c.p.. consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità) stabilisce, infatti – in presenza di specifici presupposti – la non punibilità del personale degli organismi informativi, ovvero del DIGIS, dell’AISE e dell’AISI (cfr. art. 1 della p.d.l.) impegnato in operazioni di servizio che ponga in essere condotte costituenti reato. Analoghe garanzie sono apprestate per estranei ai servizi il cui intervento nell’azione risulti indispensabile.
Sono esclusi da tale ambito “scriminante” i delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’incolumità e la libertà personale nonché quelli di favoreggiamento (sia personale che reale, artt. 378 e 379 c.p.) realizzate con false dichiarazioni all’autorità o alla polizia giudiziaria.
I presupposti di non punibilità (anch’essi di natura oggettiva) riguardano: da un lato, la messa in atto delle condotte illecite (che debbono essere necessarie ed adeguate agli obiettivi dell’operazione) nell’esercizio di compiti istituzionali nell’ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata dall’autorità delegata (ovvero il vicepresidente del Consiglio con delega ai servizi); all’altro, la necessarietà e adeguatezza della condotta al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione.
I commi 5, 6, 7 dell’art. 19 disciplinano le ipotesi di avvio di un procedimento penale nei confronti di un addetto ai servizi informativi e suo del possibile fermo e arresto in flagranza di reato.
Se è avviato nei confronti di un membro dei servizi un procedimento penale spetta al direttore dell’organismo interessato (DIGIS, AISE o AISI) – verificati i presupposti di legge - opporre al PM procedente l’esistenza della causa di non punibilità. In tal caso, il magistrato può chiedere al GIP l’archiviazione ovvero, se non ritiene valida la causa opposta, interpellare il Presidente del consiglio ai fini della conferma della scriminante; quest’ultimo, se non ritiene di dover opporre il segreto di Stato, ha due mesi di tempo dall’interpello per confermare o meno la causa di non punibilità, motivando la decisione. Il Presidente del Consiglio è coadiuvato, nell’assunzione della decisione, da un Comitato di garanti (nominati con D.P.C.M., per cinque anni non rinnovabili ) formato da tre membri scelti sulla base di “indiscussa competenza, prestigio e garanzia d’imparzialità”.
In caso di arresto in flagranza o di fermo o caso di esecuzione di misura cautelare, l’opposizione della causa di non punibilità da parte dello stesso appartenente ai servizi informativi (ovvero dal suo legale) comporta la sospensione del provvedimento. L’interessato è trattenuto negli uffici di polizia per il tempo necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre le 24 ore; deIla vicenda è immediatamente informato il Procuratore della Repubblica, cui spettano i provvedimenti conseguenti.
Il comma 9 dell’art. 19 prefigura, infine, un illecito penale “proprio” (sanzionato con la reclusione da uno a quattro anni) di natura dolosa con il quale l’addetto ai servizi informativi preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’operazione durante la quale è stato commesso il reato.
L’articolo 20 della proposta di legge esclude che gli addetti ai servizi informativi possano rivestire la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, né di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche, se rivestite nel corpo di appartenenza, sono sospese durante l’attività nei servizi. Al contrario, in caso di necessità, può essere ad essi attribuita (per non più di sei mesi, rinnovabili) la sola qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; detta attribuzione spetta all’Autorità delegata su proposta del direttore esecutivo del DIGIS.
La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. In particolare le sue funzioni (art. 55 c.p.p.) consistono nel prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Secondo l’art. 57 c.p.p. sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 c.p.p.
L’articolo 21 dispone in materia di identità di copertura prevedendo la competenza del direttore esecutivo del DIGIS (solo previamente comunicata al l’autorità delegata) all’autorizzazione temporanea all’uso di documenti di identificazione (passaporti, carte d’identità) da parte del personale dei servizi informativi. La norma prevede a tutela della segretezza dell’identità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che agiscono sotto copertura che sia le procedure di rilascio dei documenti sia il periodo di validità siano attestati in un registro riservato conservato sia presso il DIGIS che presso l’agenzia cui appartiene il soggetto con l’identità di copertura.
Dopo l’uso, il documento è conservato presso l’organismo informativo competente (sembra ci si riferisca all’agenzia di cui fa parte il soggetto sottocopertura).
L’articolo 21infine prevede la punibilità dell’uso illegittimo dei documenti di copertura “ai sensi delle vigenti disposizioni penali”; la norma sembra far riferimento all’”uso di atto falso” (art. 489 c.p.).
L’articolo 22 autorizza le attività economiche (come l’acquisto simulato di beni) da parte degli appartenenti ai servizi (si tratta naturalmente di attività connesse allo svolgimento dei compiti di intelligence). L’operazione va autorizzata dal direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione al vicepresidente del Consiglio dei ministri con delega ai servizi. La norma prevede obblighi informativi in materia nei confronti del COPIS nonché una specifica rendicontazione ai fini dell’imputazione all’apposito capitolo dei fondi riservati.
Specifici obblighi di riservatezza sono posti a carico della magistratura che debba assumere dichiarazioni di un membro dei servizi informativi.
L’articolo 23 della proposta precisa, infatti, in tal caso l’obbligo di rigorose cautele a tutela dell’interessato compresa, se possibile, la sua audizione a porte chiuse (riferimento all’applicazione degli artt. 472 e 473 c.p.p.) o l’eventuale utilizzo del cd. collegamento audiovisivo a distanza; in tale ultimo caso, sono applicabili, in quanto compatibili, le relative norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
L’art. 472 c.p.p stabilisce, infatti, che il giudice dispone che il dibattimento (o alcuni atti di esso) si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Analoga possibilità è prevista su richiesta dell'interessato, in caso di assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati (commi da 1 a 3). Ai sensi del seguente art. 473 c.p.p., una volta che il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. La presenza di giornalisti è ammessa dal giudice solo in specifici casi ed i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere, rimangono per il tempo strettamente necessario nell’aula di udienza. La disciplina di attuazione al c.p.p. applicabile all’ascolto a distanza (art. 146-bis) dell’addetto ai sevizi informativi sembra riguardare soprattutto le modalità del collegamento audiovisivo con i luogo ove si trova l’ascoltato; l’equiparazione del luogo dove l’agente dei servizi si collega all'aula di udienza (in caso di ascolto in sede dibattimentale); l’assistenza dell’ausiliario del giudice (o di un ufficiale di polizia giudiziaria) presente nel luogo ove si trova l'imputato, che ne attesta l'identità e che redige apposito verbale di documentazione dell’atto.
L’articolo 28 dell’A.C. 1566 stabilisce il principio dell’invarianza della spesa derivante dall’attuazione della proposta di legge.
Infatti, il comma 1 prevede che tutte le risorse, umane e finanziarie, destinate agli organismi istituiti dalla legge 801 (abrogata dall’art. 30, comma 1) siano trasferite agli organismi introdotti dalla proposta di legge (la cui corrispondenza con quelli della legge 801 è fissata dall’art. 30, comma 2). E il comma 2 fissa l’ammontare degli oneri per le nuove strutture nel limite non superiore alle spese previste dalla legislazione vigente.
L’articolo 29 estende anche all’ipotesi del sequestro di documenti o cose coperte dal segreto di Stato, la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato introdotto dall’art. 25, comma 6, della proposta di legge (in proposito si veda oltre il paragrafo su Il segreto di Stato.
L’articolo 30 abroga la legge n. 801 del 1977, come anticipato sopra, e il Regio decreto n. 1161 del 1941, concernente il segreto militare (comma 1), e indica i nuovi organismi ai quali devono essere attribuiti i riferimenti ai servizi di sicurezza contenuti in altre leggi (comma 2).
Infine, l’articolo 31 fissa l’entra in vigore della legge nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.
Alcuni articoli della proposta di legge A.C. 1566 (artt. 24-27 e 29) sono finalizzati alla modifica della disciplina del segreto di Stato, cui è interamente dedicata la proposta di legge A.C. 1401, quest’ultima con l’obiettivo, esplicitato fin dal titolo, di limitarne l’utilizzo.
Ed infatti, dopo aver enunciato alcuni principi generali in materia all’articolo 1, la proposta A.C. 1401 introduce precisi limiti all’opposizione del segreto di Stato con l’articolo 2.
Il comma 1 dell’art. 2 riscrive completamente l’articolo 204, 1° comma, primo periodo, del codice di procedura penale che attualmente prevede che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 c.p.p. fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (una disposizione analoga è contenuta nell’art. 12 della legge 801 e nell’art. 24, comma 1, ultimo periodo, dell’A.C. 1566).
La p.d.l. 1401 estende la preclusione dell’opposizione del segreto di Stato anche alle seguenti ulteriori ipotesi:
§ reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale;
§ associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale)
§ traffico di stupefacenti (articolo 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
§ associazione segrete (articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17),
§ traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico.
Inoltre, il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica e in nessun caso è opponibile alla Corte costituzionale.
Per quanto riguarda la tutela della classifica, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non confermi il segreto, provvede a declassificare, i documenti prima di metterli a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
Il comma 2 affida al Presidente del Consiglio il compito di valutare l’opposizione del segreto di Stato nel corso di un procedimento penale e, a tal fine, individua una serie di parametri che devono orientarne la scelta.
Il Presidente del Consiglio, nel valutare se confermare o meno l’opposizione del segreto di Stato, dovrà tenere conto:
§ della attualità dell’apposizione del segreto di Stato delle informazioni da proteggere;
§ della sussistenza delle condizioni, in assenza dell’apposizione, che rendono necessaria la conferma dell’opposizione;
§ dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti;
§ del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.
L’articolo 3 della p.d.l. A.C. 1402 e l’articolo 24 della p.d.l. A.C. 1566 disciplinano il segreto di Stato e le modalità della sua apposizione.
Per quanto riguarda la natura del segreto di Stato, entrambe le proposte riproducono sostanzialmente il contenuto dell’art. 12 della legge 801 che dispone la copertura del segreto di Stato sugli atti la cui conoscenza potrebbe danneggiare:
§ l’integrità dello Stato democratico (della Repubblica per l’A.C. 1401), anche in relazione ad accordi internazionali;
§ la difesa delle istituzioni democratiche;
§ il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali;
§ l’indipendenza dello Stato (della Repubblica per l’A.C. 1401);
§ le relazioni con altri stati;
§ la preparazione e la difesa militare dello Stato;
§ gli interessi economici (fattispecie non contemplata dalla legge 801).
Inoltre, la proposta A.C. 1401 demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio la disciplina dei criteri per l’individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (art. 3, comma 5).
La sola proposta A.C. 1401 specifica che l’obbligo di segretezza deve essere fatto valere nei confronti di chiunque, prevedendo che gli atti coperti dal segreto di Stato possono essere posti a conoscenza esclusivamente di coloro che sono chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali: in pratica degli operatori degli organismi di sicurezza, e, tra questi, solamente di quelli investiti di un compito specifico che implichi la conoscenza di tali atti (art. 3, comma 2).
Le due proposte prevedono, inoltre, che il vincolo di segretezza sia apposto dal Presidente del Consiglio e introducono un limite temporale a tale vincolo di quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione, o in casi particolari di trenta anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio può disporre la cessazione del vincolo.
L’articolo 25 dell’A.C. 1566 e Gli articoli 4, 5 e 6 dell’A.C. 1401 disciplinano le modalità di opposizione del segreto di Stato.
La proposta 1566 modifica l’articolo 202 c.p.p. relativo al segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio nel corso di un procedimento penale prevedendo che nel caso di opposizione del segreto di Stato, nelle more della decisione di conferma o meno di esso da parte del Presidente del Consiglio, l’autorità giudiziaria deve sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto (comma 3 del nuovo art. 202 c.p.p).
Inoltre, l’opposizione del segreto, confermata dal Presidente del Consiglio impediscono al giudice di utilizzare ed acquisire nel modo più assoluto degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto[56].
L’autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell’opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se lo ritiene ingiustificato, immotivato o emanato al di fuori delle competenze del Presidente del Consiglio. L’eventuale risoluzione del conflitto in favore dell’autorità giudiziaria preclude l’opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto (articolo 6 dell’A.C. 1566 che introduce un comma 3-bis dell’art. 202 del codice di procedura penale, articolo 25, comma 5, A.C. 1566).
La possibilità di sollevare conflitto di attribuzione è estesa anche al caso di sequestro di documenti coperti da segreto di cui all’art. 256 c.p.p. (articolo 29 dell’A.C. 1566 e il comma 2 dell’art. 6 dell’A.C. 1401).
In proposito, occorre osservare che la legge riconosce la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutti “organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata” (L. 87/1953, art. 37, 1° comma).
Gli organi giurisdizionali rientrano pienamente tra quelli legittimati ad essere parte – attiva e passiva - nei conflitti di attribuzione. Tra questi organi la Corte costituzionale per costante giurisprudenza ha compreso il pubblico ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, come previsto dall’art. 112 (sen. 110/1998).
Per quanto riguarda la materia del segreto di Stato, viene riconosciuta la legittimazione ad agire non solamente del Presidente del Consiglio – “in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato” (ord. 404/2005, sen. 410 e 110/1998, n. 86/1977) – ma anche al Procuratore della Repubblica (ord. 404/2005).
Nel caso di richiesta di acquisizione - da parte dell’autorità giudiziaria - di atti coperti da segreto di Stato, questi devono essere sigillati e inviati immediatamente al Presidente del Consiglio. Questi ha due mesi di tempo per autorizzare l’acquisizione oppure per confermare il segreto. Decorsi i due mesi senza l’intervento del Presidente del Consiglio, l’atto viene acquisito dall’autorità giudiziaria (articolo 4, A.C. 1401).
Della conferma dell’opposizione del segreto di Stato (oggetto dell’articolo 5 A.C. 1401) deve essere data comunicazione al comitato parlamentare di controllo secondo le procedure già previste dalla legge 801 (art. 16) ed analoghe a quelle di cui all’art. 5, comma 7, dell’A.C. 1566 (vedi sopra il paragrafo su Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza – COPIS).
L’articolo 26 della proposta A.C. 1566 e gli articoli 7-11 della proposta A.C. 1401 recano un’articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione e (la sola proposta A.C. 1401) le sanzioni per la classificazione irregolare o illegale.
La responsabilità dell’apposizione della classifica di segretezza dipende dalla natura dell’oggetto da secretare: se si tratta di un documento, la classifica è apposta dall’autorità che lo ha formato; nel caso di una notizia, dall’autorità che l’ha acquisita per prima, anche dall’estero; nel caso di una cosa, dall’autorità che ne è responsabile (art. 26, comma 1, A.C. 1566, art. 7, comma 1, A.C. 1401)[57].
In ogni caso, la individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione di segretezza spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede con un regolamento con il quale sono definite anche le materie oggetto di classifica, le modalità di accesso nei luoghi militari e negli altri luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica (art. 26, comma 9, A.C. 1566, art. 7, comma 10, A.C. 1401).
Il Presidente del Consiglio, inoltre, in quanto autorità nazionale per la sicurezza verifica il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza (art. 26, comma 9, A.C. 1566, art. 7, comma 9, A.C. 1401).
Mentre la proposta di legge A.C. 1401 (art. 7, comma 2) mantiene le quattro classifiche di sicurezza attuali (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo[58]), la proposta A.C. 1566 le riduce a tre (confidenziale, segreto e segretissimo) facendo confluire le classifiche di riservato e di riservatissimo (e anche il divieto di divulgazione) nella nuova categoria di confidenziale (art 26, comma 2).
La scelta della classifica di segretezza dipende dalla valutazione dell’eventuale danno all’integrità dello Stato e gli altri interessi alla cui tutela è posta il presidio del segreto di Stato (vedi sopra) secondo uno schema riprodotto qui di seguito.
A.C. 1566 (art. 26, co. 3-5) |
A.C. 1401 (art. 7, co. 3-6) |
||
Segretissimo |
danno di eccezionale gravità |
Segretissimo |
danno di eccezionale gravità |
Segreto |
danno grave |
Segreto |
danno grave |
Confidenziale |
danno rilevante |
Riservatissimo |
danno rilevante |
|
|
Riservato |
danno lieve |
Nell’ambito dei limiti temporali previsti in generale per il segreto di Stato di 15 o 30 anni (vedi sopra), le due proposte in esame prevedono un sistema di declassificazione secondo cui al decorrere di un certo numero di anni (in genere cinque) si passa dalla classifica superiore alla inferiore fino alla soppressione finale del vincolo di segretezza (art. 26, comma 7, A.C. 1566, art. 8, comma 2, A.C. 1401).
Il vincolo di segretezza è di trenta anni per categoria particolare di oggetti coperti dal segreto (informazioni militari, fonti e identità degli operatori, infomazioni pervenute dall’estero con particolari vincoli di segretezza ecc.)
La sola proposta A.C. 1401 (art. 7, comma 8) prevede espressamente la necessità di un provvedimento di declassificazione, mentre per la proposta A.C. 1566 la declassificazione sembrerebbe automatica, a meno di una proroga.
Infatti, con provvedimento motivato, l’autorità che ha posto la classifica può prorogarne la durata (per un periodo al massimo del doppio di quello previsto) oppure procedere alla declassificazione anticipata o alla abrogazione totale del vincolo (art. 26, comma 8, A.C., art. 8, comma 3, A.C. 1401).
Entrambe le proposte, demandano ad un regolamento del Presidente del Consiglio la individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione e la definizione delle modalità della classificazione stessa e dei limiti all’accesso ai luoghi militari (A.C. 1401, art. 7, comma 10, A.C. 1566, art. 26, comma 9).
A meno che non sia previsto espressamente un termine inferiore, dopo quaranta anni, tutti i documenti classificati sono versati, previa declassifica, presso l’Archivio centrale dello Stato (art. 8, comma 6, A.C. 1401).
La sola proposta di legge A.C. 1401, inoltre, prevede una disciplina volta a sanzionare gli abusi in materia di classificazione.
La classificazione irregolare o arbitraria costituisce, salvo che non si configuri una ipotesi di reato, un illecito disciplinare che se accertato può comportare per gli addetti ai servizi di sicurezza l’allontanamento dal servizio (articolo 9).
Inoltre, viene introdotta una nuova fattispecie penale: la classifica di segretezza illegale, consistente nell’apposizione del vincolo al fine di ostacolare la conoscenza delle condotte in contrasto con gli interessi dello Stato che il segreto di Stato dovrebbe invece tutelare. Essa è punita con al reclusione da 1 a 5 anni. Qualora la condotta che si vuole coprire si configura quale delitto, la pena è da 2 a 5 anni (articolo 10).
L’articolo 11 dell’A.C. 1401 comprende anche il segreto investigativo e informativo - accanto al segreto d’ufficio o professionale e al segreto di Stato - tra le motivazioni che consentono ad una serie di soggetti indicato agli artt. 200 e 201 c.p.p. (sacerdoti, avvocati, medici e in genere i professionisti, impiegati pubblici e pubblici ufficiali) di non ottemperare alla richiesta di consegna all’autorità giudiziaria di atti e documenti in loro possesso in ragione della loro professione o condizione.
Per segreto informativo o segreto d’indagine si intende solitamente il segreto che copre gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.) per i quali è vietata la pubblicazione (art. 114 c.p.p.).
La natura della nuova fattispecie è presumibilmente da rintracciarsi nel comma 2 dell’articolo 11 che aggiungendo un comma 5-bis all’art. 256 c.p.p. prevede che se la dichiarazione di opposizione al sequestro concerne la classifica di segretezza, l’autorità giudiziaria, valutate le conseguenze, può disporre il sequestro solamente se necessario ai fini del procedimento.
Viene, inoltre, aggiunto un comma 5-ter che la conferma definitiva del sequestro (ai sensi degli artt. 257 o 325 c.p.p.) comporta automaticamente l’abolizione del vincolo di segretezza sull’oggetto del sequestro. Fino a tale conferma, comunque, i documenti o gli atti sequestrato possono essere utilizzati nel procedimento, fermo restando gli obblighi di riservatezza derivanti dalla classificazione.
Il Capo IV della proposta di legge A.C. 1401 (comprensivo del solo art. 12) interviene sul codice penale in materia di “delitti contro la personalità internazionale dello Stato”,novellando alcuni articoli (artt. da 255 a 259, 261), abrogando l’art. 262 ed introducendo nuove fattispecie di illecito penale.
Il comma 1 dell’ art. 12 della p.d.l. C. 1401 sostituisce gli artt. da 255 a 259 del codice penale:
§ Il riformulato articolo 255 c.p. vede integrate le ipotesi illecite e modificate le sanzioni.
Il vigente art. 255 c.p. (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato) punisce con la reclusione non inferiore a otto anni chi, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato (primo comma). La sanzione è, invece, l’ergastolo se se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (secondo comma).
La nuova rubrica della norma aggiunge, in particolare, le “cose” classificate come segrete tra quelle cui, oltre i documenti e gli atti, è estesa la tutela penale in caso di sottrazione, distruzione o falsificazione. E’ specificato, inoltre, che l’illecito riguarda non genericamente la violazione della sicurezza dello Stato bensi’ documenti, atti e cose “oggetto di classifica di segretezza”.
Ampliato l’ambito oggettivo della fattispecie illecita tipica (sono ora comprese le attività di intercettazione e contraffazione di atti e documenti secretati (più problematica appare la contraffazione di cose) e modificato il quadro sanzionatorio (la reclusione, prima prevista nel solo limite massimo, è ora compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 10 anni). Pene meno severe, invece, in caso di violazione relativa ad atti, documenti o cose classificate come “riservate”: la reclusione, in tali ipotesi, va da 1 a 5 anni.
Viene, poi, introdotto dal comma 3 del nuovo art. 255 una nuova fattispecie penale consistente nel porre in essere le condotte illecite relative al materiale classificato come segreto per fini di spionaggio politico o militare; il reato è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni.
Il comma 4 prevede un’aggravante speciale (reclusione non inferiore a 8 anni) quando tale spionaggio ha compromesso “la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato”.
Si rileva che le concrete modalità dello spionaggio politico o militare previste dal citato comma 4 del nuovo art. 255 non appaiono verosimilmente dissimili da quelle contemplate dal comma 2 del vigente art. 255. Come detto, tale ultima norma, anziché la reclusione non inferiore a 8 anni, prevede la pena dell’ergastolo per la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato che abbiano compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Sembra difficile, infatti, pensare che tali condotte non possano essere riconducibili anche a finalità di spionaggio politico o militare.
Una ulteriore aggravante speciale (aumento della pena dalla metà a 2/3) è, infine, prevista dal comma 5 dell’art. 255 in relazione all’ufficio ricoperto o all’attività svolta dall’autore del reato che ne legittimi la conoscenza della notizia o della documentazione ovvero la disponibilità della cosa.
§ Le modifiche introdotte all’articolo 256 c.p., ora rubricato “Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza”, hanno natura di coordinamento con la nuova versione dell’art. 255, riducendo, peraltro, l’entità della sanzione attualmente prevista.
L’attuale art. 256 c.p. (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete. Il comma 2 precisa che fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni (comma 3). Se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari la pena è quella dell’ergastolo (comma 4).
Il contenuto della fattispecie illecita è modificato in accordo con quello della nuova rubrica e la sanzione irrogabile per il reato base è ridotta nel suo limite massimo (da 10 a 6 anni). Anche in tal caso, una sanzione minore (reclusione da 6 mesi a 3 anni) va a colpire il reato avente ad oggetto cose e documenti con classifica di riservato anziché di segretezza.
La fattispecie di cui al comma 4 del vigente art. 256 c.p. è ora compresa tra le ipotesi illecite del nuovo art. 257.
§ Il nuovo articolo 257 c.p. introduce un illecito che si differenzia dal precedente art. 256 in relazione alle finalità di spionaggio politico o militare per cui è commesso.
Il vigente art. 257 c.p. (Spionaggio politico o militare) sanziona con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete.
Si applica la pena dell’ergastolo
1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
La nuova norma punisce, anzitutto, meno severamente l’illecito procacciamento di notizie con classifica di “segretezza” (reclusione minima di 8 anni a fronte degli attuai 15); è poi espunto dalla norma il riferimento al reato commesso durante lo stato di guerra, mentre l’illecito che comprometta la preparazione e l’efficienza operativa militare dello Stato (ora sanzionato con l’ergastolo) è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni.
§ Anche la formulazione dell’articolo 258 c.p. relativo alla rivelazione del contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza viene adeguata al contenuto del nuovo art. 255 che distingue, a fini sanzionatori, atti, documenti e cose segrete e riservate.
Il vigente art. 258 c.p. (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) punisce con la reclusione non inferiore a dieci anni chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione (comma 1). La pena è l’ergastolo: se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (comma 2); se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (comma 3).
La nuova disposizione punisce con la reclusione da 4 a 12 anni la rivelazione o la consegna a persona non legittimata del materiale con classifica di segretezza; se la classifica è invece quella di riservatezza, la pena è la reclusione da 2 a 6 anni. Il reato ricomprende le condotte del delitto di cui al vigente art. 262 c.p., opportunamente abrogato (v. ultra).
Anche per tale illecito viene configurata l’aggravante speciale (aumento della pena dalla metà a 2/3) già prevista dal comma 5 del nuovo art. 255 c.p. in relazione all’ufficio ricoperto o all’attività svolta dall’autore del reato.
§ L’articolo 259 c.p., relativo alla agevolazione colposa riproduce solo due delle ipotesi illecite previste dal vigente articolo del codice penale.
L’art. 259 c.p. vigenteprevede che quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni (comma 1). Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (comma 2).
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (comma 3).
Espunto dal testo il contenuto dell’attuale comma 2, la norma sanziona con la reclusione fino a 3 anni l’agevolazione colposa nella commissione dei reati precedenti (artt. 255-258 c.p.) da parte del possessore della documentazione secretata o riservata o di chi era solo a conoscenza della notizia classificata come tale. Identica pena è applicata quando gli illeciti sono stati resi possibili dalla violazione degli obblighi di custodia o vigilanza dei luoghi (compreso lo spazio terrestre, marittimo o aereo) nei quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.
Il comma 2 dell’art. 19 in esame riformula l’articolo 261 del codice penale relativo al reato di rivelazione del segreto di Stato cordinandone il contenuto in relazione alla ridefinizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 255 e 258 del codice ed incrementando il quadro delle sanzioni.
L’attuale art. 261 c.p. (Rivelazione di segreti di Stato) punisce con la reclusione non inferiore a cinque anni chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256. Se il fatto è commesso in tempo di guerra o ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare e nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, si applica la pena dell'ergastolo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso. L’art. 12 della citata legge 801/1977 prevede che sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Il successivo art. 18 della stessa legge aggiunge che sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di cui agli articoli 1 e 12 della stessa legge 801.
E’ considerata, nella sostanza, violazione dell’art. 261 c.p. ogni condotta illecita di cui agli artt. 255 e 258 che ricada non su atti oggetto di classificazione di segretezza o riservatezza, ma su cui sia, invece, apposto il segreto di Stato, quindi:
§ la sottrazione, dispersione, intercettazione, contraffazione, distruzione, soppressione, falsificazione di atti e documenti o cose oggetto di segreto di Stato;
Si osserva come il termine “soppressione”, nel nuovo art. 255 sia stato, invece, espunto dal testo presumibilmente per ritenuto assorbimento nel termine “distruzione”.
§ la rivelazione di notizie su atti, documenti cose o attività vincolate al segreto di Stato o la consegna di atti o cose a soggetti non legittimati a possederli;
§ l’ottenere le notizie, la documentazione o le cose oggetto del segreto di Stato (comma 1)
Mentre per tutte le fattispecie indicate la reclusione è fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni, per le condotte illecite di cui all’art. 258 (procacciamento di notizie) riferite al materiale coperto da segreto di Stato, la reclusione è fissata solo nel massimo a 10 anni (la pena attuale è la reclusione di almeno 5 anni). La pena della reclusione sale ad un minimo di 12 anni quando tale specifico delitto è commesso con finalità di spionaggio politico o militare (attualmente è previsto l’ergastolo); l’aggravante di aver, mediante il reato, compromesso la preparazione o l’efficienza operativa militare dello Stato, comporta un aumento di pena rispetto alle attuali previsioni (art. 261, comma 2): si passa, infatti, dai 10 ai 15 anni di reclusione minima.
Anche per il segreto di Stato è prevista l’aggravante speciale (aumento della pena dalla metà a 2/3) già prevista dal comma 5 dell’art. 255 c.p. e dal comma 3 dell’art. 258, come riformulati, in relazione all’ufficio ricoperto o all’attività svolta dall’autore del reato.
Viene, infine, più che raddoppiata la pena prevista per il reato colposo: se infatti, la violazione del segreto di Stato nelle tre ipotesi sopraindicate al comma 1 avviene per colpa, l’autore del reato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; il vigente art. 261 c.p. prevede, invece, la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Il comma 3 dell’art. 19 in esame abroga il reato di cui all’art. 262 del codice penale relativo alla rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, illecito ora assorbito dal nuovo art. 258.
Come per i delitti di cui agli artt. 255 e 258, anche per la violazione del segreto di Stato è introdotta un’ipotesi di agevolazione colposa
Il nuovo art. 262-bis del codice penale (comma 4 dell’art. 19 della proposta di legge) punisce l’agevolazione alla commissione del reato di cui all’art. 261 con la reclusione fino a 5 anni. Come per l’art. 259, analoga pena è irrogata se il segreto di Stato è infranto per violazione colposa degli obblighi di custodia o vigilanza dei luoghi (compreso lo spazio terrestre, marittimo o aereo) nei quali è vietato l’accesso a fini di tutela del segreto di Stato.
Il comma 5 dell’art. 19, aggiunge, infine, al codice penale l’art. 372-bis che introduce il nuovo reato di depistaggio.
Commette l’illecito il pubblico ufficiale che – in un procedimento penale – davanti all’autorità giudiziaria afferma il falso, nega il vero, tace, anche parzialmente su fatti, notizie e documenti di cui sia a conoscenza riguardanti specifici gravi reati: si tratta dei delitti diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, di strage, di associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di associazioni segrete, di traffico d’armi e materiale radioattivo, chimico o biologico.
Il depistaggio è sanzionato con la reclusione da 8 a 12 anni.
Si osserva come la norma non appaia coordinata con il vigente art. 371-bis c.p. rispetto al quale sembra introdurre un’ipotesi speciale che, almeno parzialmente, lo riproduce.
L’art. 371-bis, comma 1, del codice penale (False informazioni al pubblico ministero) prevede che chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a 4 anni.
Oltre alle garanzie funzionali di cui all’articolo 19, la proposta di legge prevede la possibilità che gli addetti degli organismi informativi possano essere forniti di documenti di identificazione di copertura (articolo 21) e possano esercitare delle attività economiche simulate (articolo 22).
In entrambi i casi, è necessaria una speciale autorizzazione da parte del direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all’autorità giudiziaria.
Sia delle identità di coperture che delle attività simulate deve rimanere traccia ai fini del loro controllo: il DIGIS e le agenzie devono tenere un registro, riservato, dei documenti di copertura rilasciati e le spese relative alle attività economiche simulate sono allegate al rendiconto dei fondi riservati.
L’articolo 27 della proposta di legge A.C. 1566 introduce alcune disposizioni in materia di nulla osta di sicurezza[59].
Si tratta in parte di disposizioni già previste a livello amministrativo nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006 che la proposta in esame eleva al rango di norme di legislazione primaria.
Il NOS (nulla osta di sicurezza) è una speciale abilitazione destinata a persone, enti, imprese e società che devono trattare informazioni classificate (si veda Il quadro normativo).
L’articolo in esame affida allo speciale organismo istituito presso il DIGIS con il compito di sovrintendere alla tutela amministrativa della sicurezza (art. 8) l’istituzione, l’aggiornamento e la conservazione dell’elenco dei soggetti muniti di NOS (comma 1)[60].
Inoltre, viene introdotto un limite temporale di sei anni alla durata del NOS (comma 2).[61]
Il NOS è rilasciato previo accertamento dell’affidabilità del soggetto per il quale è fatta la richiesta in ordine sia alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana, sia alla garanzia per la conservazione del segreto (comma 3, che riprende quanto previsto dall’art. 16 del DPCM 3 febbraio 2006).
A tal fine, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità, forniscono al DIGIS tutte le informazioni di interesse in loro possesso (comma 4)[62].
L’articolo 13, comma 1, dell’A.C. 1401 abroga gli articoli 12 e 16 della legge 801 del 197, ossia quelli relativi alla natura del segreto di Stato (art. 12, sostituito dall’art. 3 dell’A.C. 1401) e alla conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio al Parlamento (art. 16, sostituito dall’art. 5).
Viene, inoltre, abrogato il regio decreto 1161 del 1941[63], concernente il segreto militare. L’abrogazione non ha effetto immediato, ma decorre dall’entrata in vigore del regolamento che individua i soggetti abilitati alla classificazione, le modalità della classificazione stessa e i limiti all’accesso ai luoghi militari, di cui all’art. 7, comma 10.
Come si è accennato sopra, anche l’A.C. 1566 abroga il R.D. del 1941 (art. 30, comma 1) a far data di un analogo regolamento (di cui all’art. 26, comma 9).
Il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca norme relative al segreto militare.
Il decreto vieta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del codice penale, e per la parte che concerne le amministrazioni militari e gli enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al medesimo decreto.
Il decreto disciplina l’obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private (art. 2); stabilisce che tali notizie possono altresì costituire materia di segreto, agli effetti della legge penale (art. 3); autorizza deroghe al divieto di divulgazione (art. 4); regola le procedure per la tutela del segreto e della riservatezza (art. 5); consente l’esclusione da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete di persone che non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto (art. 6); estende l'obbligo del segreto a chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente (art. 7); individua nel ministro della difesa e nel sottosegretario di Stato competente per l’industria militare i responsabili dell'osservanza delle norme sul segreto militare (art. 8).
L’allegato al R.D. contiene l’elenco delle materie di carattere militare, o attinenti ad esse, per le quali, nell'interesse della sicurezza dello Stato, è vietata la divulgazione di notizie. Tali materie comprendono: l’ordinamento e la dislocazione delle forze armate, sia in pace sia in guerra; l’efficienza, l’impiego e la preparazione delle Forze armate; i metodi ed impianti di comunicazione per le Forze armate, nonché i mezzi ed organizzazione dei trasporti, le dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate; le fortificazioni, basi ed impianti delle Forze armate, nonché gli stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia; le pubblicazioni, i documenti e gli atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione.
La proposta di legge A.C. 445 (on. Ascierto), istituisce il Consiglio di sicurezza nazionale, “organo di vertice tecnico-politico di sicurezza”, come definito dalla relazione illustrativa.
Si tratta di un organo consultivo del Presidente del Consiglio, con caratteristiche simili al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) di cui alla L. 801/1977, art. 2, ma con competenze non limitate alla politica informativa, bensì riferite ad ambiti più ampi, quali la politica estera e la difesa. Anche la composizione dell’organismo riflette tali competenze: i membri coincidono in parte con quelli del CIIS, con la importante integrazione costituita dal Capo di Stato maggiore della Difesa, la massima autorità militare prevista dal nostro ordinamento.
L’articolo 1 della proposta di legge colloca il Consiglio di sicurezza nazionale presso la Presidenza del Consiglio (comma 1) e ne stabilisce la composizione in otto membri (comma 2):
§ il Presidente del Consiglio dei ministri (che convoca e presiede il Consiglio);
§ il vice presidente del Consiglio (che lo presiede in caso di impedimento o di delega specifica da parte del Presidente del Consiglio;
§ il Ministro degli affari esteri;
§ il Ministro dell’interno;
§ il Ministro della difesa;
§ il Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
§ il Capo di Stato maggiore della Difesa;
§ l’assistente speciale del Presidente del Consiglio per il Consiglio di sicurezza nazionale; carica di nuova istituzione da costituire con decreto del Presidente del Consiglio.
La composizione del Consiglio può essere integrata di volta in volta, a discrezione del Presidente del Consiglio, con altri ministri, con i direttori di SISMI e SISDE, dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, i Capi delle Forze di polizia, ed altri esperti in materia, anche al di fuori della pubblica amministrazione (comma 3).
L’ordinamento e l’organizzazione del Consiglio sono determinati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto (comma 4).
L’articolo 2 fissa le competenze del Consiglio che consistono nel consigliare ed assistere con parere non vincolante il Presidente del Consiglio nella adozione di decisioni relative ai seguenti ambiti:
§ politica estera;
§ difesa nazionale;
§ sicurezza interna.
L’obiettivo è di tutelare la sicurezza dello Stato e gli interessi politici, economici, scientifici e industriali sia della nazione, sia dei singoli cittadini, in patria e all’estero (comma 2).
Il Consiglio di sicurezza nazionale, inoltre, deve essere convocato in caso di richiesta di missioni operative all’estero per le unità speciali delle Forze armate (comma 3).
Gli atti del Consiglio sono coperti dal segreto di Stato che può tuttavia essere rimosso dal Consiglio stesso, deliberando a maggioranza di sei membri permanenti su otto (comma 4).
L’articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria delle spese per il nuovo organismo, prevedendo la loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quali fondi riservati.
La disciplina relativa all’amministrazione e alla rendicontazione di tali fondi è demandata ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988 (regolamenti ministeriali).
La proposta A.C. 1822 (on. Ascierto) ha per oggetto le società specializzate nell’erogazione di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. Esse possono essere sia società nazionali, sia straniere, purché operanti nel territorio nazionale.
La proposta di legge non specifica ulteriormente la natura delle società oggetto dell’intervento legislativo. Esse potrebbero essere identificate con gli istituti di vigilanza privata e di investigazione, la cui disciplina trova collocazione principamente:
§ nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 773/1931[64] (artt. da 133 a 141);
§ nel regolamento di esecuzione del testo unico (R.D. 635/1940[65], artt. da 249 a 259);
§ nel R.D.L. 1952/1935[66] (guardie particolari giurate);
§ nel R.D.L. 2144/1936[67] (istituti di vigilanza privata).
Nei confronti di tali società, la proposta di legge pone una serie compiti in capo all’ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), l’organismo costituito presso il CESIS con funzioni di coordinamento nell’ambito della tutela del segreto di Stato e competente rilascio del cosiddetto nulla osta di sicurezza (vedi sopra il paragrafo su Il segreto di Stato nella scheda relativa a Il quadro normativo).
Le nuove funzioni assegnate all’UCSi dalla proposta di legge si possono sintetizzare come segue:
§ individuare, raccogliere e gestire le informazioni sulle società citate;
§ produrre e fornire alle “autorità ministeriali”, di propria iniziativa, relazioni, rapporti ed analisi su tali società;
§ ordinare la cessazione immediata delle attività di quelle società nel caso ne ravvisi la necessità in correlazione alla tutela della sicurezza nazionale (il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);
§ indicare, sempre alle “autorità ministeriali” competenti, le società idonee alla erogazione dei servizi di sicurezza “in relazione al livello di sensibilità per la sicurezza nazionale posto dal soggetto richiedente”.
Tali compiti andrebbero ad aggiungersi a quelli attualmente previsti dal DPCM 3 febbraio 2006, contenente le norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, ed in particolare all’art. 10, comma 2, che affida all’UCSi le seguenti funzioni:
§ svolgere azioni di indirizzo, coordinamento, controllo e consulenza nei confronti di tutti gli Organi centrali di sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
§ elaborare le disposizioni tecniche di competenza dell'Autorità nazionale per la sicurezza;
§ istruire le pratiche relative all'istituzione, a livello di vertice di un'Amministrazione pubblica o di un'impresa che ha necessità di trattare informazioni classificate, di nuovi organi di sicurezza;
§ rilasciare le autorizzazioni per la movimentazione di materiale utilizzato poer la sicurezza nelle telecomunicazioni (COMSEC);
§ esercitare le attribuzioni di competenza in materia di abilitazioni di sicurezza personali e industriali, nonchè in materia di sicurezza delle comunicazioni, del servizio CIFRA e dell'elaborazione automatica dei dati coperti da una classifica di segretezza;
§ controllare e verificare, mediante attività ispettiva, l'attuazione delle norme e direttive in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
§ partecipare, presso le Organizzazioni internazionali e le istituzioni comunitarie, a iniziative relative alle informazioni classificate di reciproco interesse;
§ predisporre gli atti per la valutazione, da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza, in merito alle violazioni della sicurezza e alle compromissioni di informazioni classificate;
§ svolgere qualunque altro compito assegnatogli dall'Autorità nazionale per la sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate.
L’articolo 2, analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge 445, provvede alla copertura finanziaria delle spese necessarie all’attuazione, prevedendo la loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quali fondi riservati.
L’importo di tali spese è determinato dal Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario generale del CESIS, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
N. 445
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ASCIERTO ¾ |
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Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale |
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Presentata il 4 maggio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua evoluzione degli scenari mondiali derivanti dalle complesse dinamiche innescate dalle recenti attività terroristiche internazionali, soprattutto di matrice islamico-fondamentalista, e dai loro evidenti riflessi sulle organizzazioni eversive nazionali sia in termini di modus operandi e di collegamenti con le forze eversive estere sia in termini di mutazione delle strutture organizzative e delle metodologie usate per l'occultamento e il procacciamento dei fondi necessari alle attività terroristiche, si è determinato un notevole innalzamento del livello di minaccia portato nei confronti degli Stati e delle società civili, reso eccezionalmente grave dalla sopravvenuta potenziale disponibilità per le organizzazioni terroristiche internazionali di armi di distruzione di massa (chimiche, biologiche e nucleari) che, a causa del loro enorme potenziale distruttivo intrinseco, renderebbero inaccettabile per qualsiasi Stato, in termini di vite umane e di sconvolgimento sociale indotto, qualsiasi atto terroristico portato con successo a mezzo di tali armi.
Pertanto, in tale quadro, come già attuato negli Stati Uniti d'America, la presente proposta di legge intende istituire un organismo di vertice tecnico-politico di sicurezza, il Consiglio di sicurezza nazionale, quale strumento operativo della massima autorità di Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, preposto alla rapida formulazione di indirizzi di prevenzione e di risposta ad atti terroristici, militari o paramilitari, comunque lesivi della sicurezza dello Stato e delle sue istituzioni politiche, economiche e sociali.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Consiglio di sicurezza nazionale). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio di sicurezza nazionale. 2. Il Consiglio di sicurezza nazionale è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ed è composto da otto membri permanenti, di seguito indicati: a) il Presidente del Consiglio dei ministri; b) il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede in caso di impedimento o di delega specifica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; c) il Ministro degli affari esteri; d) il Ministro dell'interno; e) il Ministro della difesa; f) il Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza; g) il Capo di stato maggiore della Difesa; h) l'assistente speciale del Presidente del Consiglio dei ministri per il Consiglio di sicurezza nazionale, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Consiglio di sicurezza nazionale i Ministri, i Direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, i Capi di stato maggiore delle Forze armate, i Capi delle Forze di polizia e qualsiasi altra autorità civile o militare, compresi esperti in materia di sicurezza e politica militare, ritenuti utili alla trattazione di determinate materie od oggetti. 4. L'ordinamento e l'organizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 2. (Competenze). 1. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha il compito di consigliare e assistere, con parere non vincolante, il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna utili alla tutela della sicurezza dello Stato e degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali nonché dei cittadini e dei loro beni in Italia e all'estero. 2. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunisce in tutti i casi di richiesta di missioni operative all'estero per le unità speciali delle Forze armate. 3. Gli atti del Consiglio di sicurezza nazionale sono tutelati dalle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente, deliberando a maggioranza di sei membri permanenti su otto.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). 1. Le spese relative ai compiti istituzionali e alle attività del Consiglio di sicurezza nazionale sono iscritte in un'apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e la rendicontazione delle spese riservate nonché per le modalità e i tempi di documentazione delle stesse. |
N. 1401
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d'iniziativa del deputato NACCARATO ¾ |
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Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato e modifiche al codice penale |
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Presentata il 18 luglio 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge individua e definisce gli interessi fondanti della Repubblica, a difesa dei quali può essere posto il segreto di Stato, e attribuisce alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione sui processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l'ordine democratico. Il testo precisa, altresì, che la classifica a fini di segretezza attiene solamente al regime di circolazione delle notizie e degli atti concretizzandosi, in sostanza, in un provvedimento amministrativo di apposizione della classifica stessa.
Il segreto di Stato, al contrario, implica la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri per la limitazione posta alla conoscibilità di determinati atti o documenti anche rispetto all'autorità giudiziaria. La proposta di legge è ispirata al criterio di limitare al massimo questa area di non conoscibilità, sia in tema di segreto di Stato sia di classifica, e al principio della temporaneità.
L'oggettività del segreto è un risultato ottenibile sia prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri determini prioritariamente i criteri per l'individuazione delle categorie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, sia stabilendo, come regola, che il segreto di Stato venga formalmente apposto in modo preventivo dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Nella formulazione che qui si propone viene estesa l'area dei reati per cui nei processi non può essere opposto il segreto di Stato. Sono incluse infatti nell'area della non opponibilità, oltre a quelle già previste dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (vale a dire eversione dell'ordine costituzionale), fattispecie criminose particolarmente gravi come il delitto di strage, l'associazione mafiosa, il traffico di stupefacenti.
La proposta di legge che si presenta muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell'articolo 2, comma 1.
La premessa logica di questo assunto è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
Ritengo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce la proposta di legge di costituire potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all'uno e all'altro il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all'interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma - al contrario - dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata diventa, dunque, inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell'ordine costituzionale.
Con la proposta di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie e dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perché il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell'oggetto richiesto dall'autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l'opposizione del segreto, si è anche adoperato l'argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e l'operato dei servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all'autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
Questo argomento non può essere condiviso, in primo luogo perché tristi esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l'opposizione del segreto, elementi di grande rilievo processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato dall'autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato - nella peggiore, non irreale ipotesi - dagli organi preposti ai servizi di sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede l'autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare contemplato dalla legge n. 801 del 1977 ha la possibilità di correggere, in relazione al caso concreto, l'eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
Vi è poi un'ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un fatto più grave, siano intervenuti, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale e il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l'irrilevanza processuale di un segmento d'indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall'autorità giudiziaria procedente. A quest'ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l'incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione d'indole ancora superiore al livello tecnico: una ragione, questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall'altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità e impedisce legalmente di renderla nota.
Una ulteriore innovazione della proposta di legge è costituita dalla norma che prevede che il segreto di Stato possa essere utilizzato solo quando la conoscenza degli atti coperti «metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità» agli interessi fondamentali della Repubblica. Non basterà, quindi, più un richiamo generico, ad esempio, all'interesse della difesa delle istituzioni democratiche, ma il segreto dovrà essere giustificato indicando nel concreto quale danno possa essere evitato con la sua opposizione.
Inoltre, anche questa in modo innovativo, viene introdotta la non opponibilità del segreto alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione che il giudice può sollevare nel caso in cui non condivida la opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, davanti a questa istanza superiore non è possibile nascondere alcunché, in modo che il giudizio sull'effettivo danno o messa in pericolo dei beni protetti sia espresso in concreto e con la conoscenza necessaria.
Questa «procedimentalizzazione» del- la procedura di opposizione del segreto di Stato nei processi penali particolarmente importanti è la prima garanzia per ottenere il rispetto di regole certe e quindi per evitare ogni possibile arbitrio da parte del potere esecutivo. A tale scopo si consente solo in via eccezionale una opposizione non conseguente ad una preventiva apposizione.
Come si è già accennato il vincolo è temporaneo (quindici anni e, in casi particolari, trent'anni), ma può essere anche eliminato prima dei termini con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
La destinazione all'Archivio centrale dello Stato di questa documentazione costituisce, inoltre, una novità, sia pure in prospettiva storica, assai rilevante.
La classifica di segretezza, che viene regolamentata in modo preciso, è invece un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento della cosa che ne è oggetto a un particolare regime, esclusivamente per quanto riguarda la possibilità di accesso e le modalità di circolazione. Essa ha una natura oggettiva e una funzione strumentale rispetto alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Nonostante l'apparente analogia della formulazione del testo, l'articolo 7 (sulla classifica) differisce profondamente dall'articolo 3 (sul segreto di Stato): mentre infatti il primo individua, ai fini dell'apposizione della classifica, l'attinenza della cosa oggetto della classifica agli interessi fondamentali elencati, l'articolo 3 tutela direttamente, attraverso il segreto di Stato, quegli stessi interessi a fronte del pericolo di un danno immediato e diretto. La possibile coincidenza tra la classifica (specie quella massima) di segretezza e l'esistenza del vincolo del segreto di Stato non deve perciò indurre in inganno in ordine alla fungibilità di due concetti radicalmente diversi. Poiché nel nostro ordinamento il segreto e i limiti all'accesso agli atti dell'amministrazione rappresentano un'eccezione rispetto ai princìpi generali di trasparenza e conoscibilità, il regime della classifica è stato ancorato a parametri rigorosi (peraltro mutuati in gran parte dalla regolamentazione esistente, armonizzata con gli standard consolidati a livello internazionale) e assoggettato a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo. Sotto quest'ultimo aspetto, il progetto di legge recepisce pienamente le indicazioni più avvertite degli esperti della materia: la temporaneità del vincolo, sancita dall'obbligo di fissare fin dalla sua apposizione il termine di vigenza, ove questo sia possibile, e le tappe della progressiva declassifica sono indicate con chiarezza, con esclusione dall'automaticità del meccanismo solo di quegli atti, documenti o cose rispetto ai quali è presumibile, per consolidata esperienza, la maggior durata della esigenza di segretezza. Il principio di trasparenza che ispira il sistema è armonico con la temporaneità prevista per il segreto di Stato e con la destinazione degli atti e dei documenti dei Servizi di informazione e sicurezza al riversamento, previa declassifica, nell'Archivio centrale dello Stato, nel quale fino ad oggi non erano destinati a confluire.
Viene stabilita la possibilità di chiedere una nuova valutazione della classifica integrando le previsioni già contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il principio che riserva il potere di classifica e di declassifica all'autorità che origina l'atto evita contrasti, sovrapposizioni e confusioni. In tema di classifica il Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità nazionale per la sicurezza, oltre a fissare con regolamento le materie, gli argomenti e i criteri per la classifica, svolge una funzione di orientamento nell'interpretazione dei princìpi normativi, legislativi e regolamentari e nel dirimere eventuali contrasti. È poi stabilito (articolo 11) il procedimento attraverso cui l'autorità giudiziaria può acquisire la documentazione classificata, adattando alla esigenza specifica il meccanismo già previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale con riferimento al segreto di ufficio.
Il progetto sanziona adeguatamente sia l'attività di classificazione illegittima (sul piano disciplinare) sia quella di classificazione illegale (sul piano penale), mentre viene ridisegnato il sistema delle sanzioni penali che, nel codice, tutelano il segreto di Stato e la classifica degli atti, sistema la cui interpretazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, non garantiva una sufficiente certezza.
Il progetto di legge contiene poi la previsione di alcune fattispecie penali significative. Innanzitutto si introducono nuove ipotesi di reato per i casi in cui la violazione delle norme sulla segretezza sia stata commessa da chi, in ragione dell'ufficio ricoperto, era a conoscenza della notizia o disponeva dell'atto o della cosa oggetto di classifica di segretezza.
L'intendimento è quello di colpire, in particolare, le condotte di asservimento dei mezzi e delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza a fini illeciti. Si tratta dunque di previsioni che, rifacendosi al principio informatore di tutta l'attività dei Servizi già contenuto nella legge n. 801 del 1977, vanno però oltre al generico divieto di privilegiare i fini rispetto ai mezzi, per sanzionare severamente quelle condotte che siano poste in essere non solo in violazione delle regole, ma per fini antitetici a quelli per i quali i corrispettivi poteri sono conferiti o per fini di lucro.
Viene inoltre stabilita una sanzione assai pesante per una fattispecie delittuosa altrettanto grave: quella del pubblico ufficiale che commetta il reato di depistaggio. Questo delitto si configura quando il soggetto non solo afferma il falso, ma anche tace o nega la verità davanti al magistrato in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernentigli stessi reati gravissimi per cui non può essere opposto il segreto di Stato. Si vuole qui sottolineare questa innovazione che consente di perseguire anche l'omissione parziale o totale di elementi spesso determinanti per l'accertamento della verità processuale.
L'importanza e la delicatezza della materia impongono che al più presto venga emanata una disciplina compiuta e rigorosa: che questa sia caratterizzata da criteri di trasparenza e democraticità è l'impegno del presentatore di questo progetto di legge.
proposta di legge ¾¾¾
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Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Princìpi generali). 1. La presente legge disciplina la normativa relativa al segreto di Stato e alla classificazione ai fini della segretezza. 2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese. 3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
Capo II SEGRETO DI STATO Art. 2. (Limiti all'opposizione del segreto di Stato). 1. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 1-bis. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza. 1-ter. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. 1-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quando non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente». 2. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
Art. 3. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo i beni giuridici di cui all'articolo 1, comma 2, o arreca loro un danno immediato e diretto di eccezionale gravità. 2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. 3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti del comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'Archivio centrale dello Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, dopo cinquanta anni. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
Art. 4. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato). 1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, entro due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro il predetto termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
Art. 5. (Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato). 1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di seguito denomiato «Comitato parlamentare». 2. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 6. (Conflitto di attribuzione). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Se l'autorità giudiziaria ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto». 2. Il comma 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «5. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202 e dell'articolo 204».
Capo III CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA
Art. 7. (Livelli di classifica di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di riservatissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati. 7. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 8. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adìto per eventuali contrasti. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 8. (Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza). 1. All'atto della classifica di sicurezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo. 2. In assenza di taluna delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservatissimo decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservatissimo decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservatissimo cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi due anni dalla data di apposizione. 3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica di segretezza. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato. 5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo: l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi trenta anni. 6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'Archivio centrale dello Stato. Limitatamente ai casi di cui al comma 5, il predetto termine può essere prorogato comunque per un periodo non superiore a dieci anni, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di autorità nazionale per la sicurezza.
Art. 9. (Classifica di segretezza irregolare o arbitraria). 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 7, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dai Servizi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.
Art. 10. (Classifica di segretezza illegale). 1. Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 7 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati al citato articolo 7, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 11. (Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). 1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza». 2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento. 5-ter. Nei casi in cui è proposto il riesame a norma dell'articolo 257 o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».
Capo IV MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 12. (Modifiche al codice penale). 1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 255. - (Sottrazione, distruzione o falsificazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni. Chiunque pone in essere le condotte previste al primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Nell'ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni. Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate all'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti indicati al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato». 2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque: 1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato; 2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1); 3) ottiene le notizie o gli atti, i do- cumenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2). È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte di cui al secondo comma siano tenute a fini di spionaggio politico o militare. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato. Nei casi previsti nei commi precedenti la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa. Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni». 3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato. 4. Prima dell'articolo 263 del codice penale è premesso il seguente: «Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione di uno dei delitti previsti dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni. La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato». 5. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».
Capo V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Art. 13. (Abrogazione di disposizioni). 1. Gli articoli 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 10, della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni.
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N. 1566
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MATTARELLA, AMICI, NACCARATO ¾ |
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Disciplina del sistema informativo per la sicurezza |
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Presentata il 2 agosto 2006
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Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento degli organismi informativi appare necessaria innanzitutto alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale nel corso di quest'ultimo quindicennio ed è sollecitata dalle nuove drammatiche sfide poste dal terrorismo internazionale. La disciplina vigente, contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stata infatti adottata in una fase storica oramai trascorsa, caratterizzata dalla contrapposizione ideologica, politica e militare, tra due blocchi di Paesi contrapposti. L'Italia, in tale delicato contesto, rappresentava la frontiera est del blocco occidentale: un punto nevralgico per gli equilibri geopolitici che connotavano l'assetto bipolare.
La fine della guerra fredda ha determinato una profonda revisione del concetto di sicurezza nazionale, interna ed esterna. Il Paese si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto al passato. È venuta meno la minaccia rappresentata dall'apparato bellico del patto di Varsavia, mentre, da un lato, è divenuta preminente la minaccia costituita dal terrorismo, nazionale ed estero, alimentato dagli estremismi ideologico-religiosi, dall'altro lato, la criminalità organizzata, interna ed internazionale, dedita al traffico di stupefacenti, di armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, condiziona in maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale. Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari; dalle minacce biologiche ed ecologiche; dalla proliferazione di materiali nei settori nucleare, chimico e batteriologico.
Una riforma del sistema di intelligence deve quindi mirare a porre gli apparati nelle condizioni di fronteggiare una complessa serie di fenomeni, alimentati dall'instabilità e dalle tensioni del quadro internazionale che non trovano più un argine nell'ordine forzato imposto dalla logica dei blocchi.
I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi informativi un'opera di intenso aggiornamento culturale e professionale, un'approfondita revisione delle modalità organizzative ed operative, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei cittadini e gli interessi generali del Paese. La riforma legislativa è in tale senso destinata ad avviare, e non certo a concludere, un processo di trasformazione degli apparati, ponendo le indispensabili premesse di carattere ordinamentale.
Il Governo D'Alema aveva scelto la strada di una complessiva riforma del settore, attraverso la sostituzione della vigente normativa di riferimento, la citata legge n. 801 del 1977, con un disegno di legge, presentato nel corso della XIII legislatura, dotato di un più ampio ed ambizioso impianto (atto Senato n. 4162). Per la redazione del provvedimento ci si era avvalsi del proficuo lavoro svolto, nella prima parte della legislatura, dalla commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Iucci. La nuova disciplina che con la presente proposta di legge - analoga nei contenuti all'atto Camera 1699, all'esame della I Commissione (Affari costituzionali) nella XIV legislatura - viene riproposta, oltre a risultare fortemente innovativa, dedica uno spazio assai maggiore a temi disciplinati in modo estremamente succinto dalla legge vigente (ad esempio l'ordinamento del personale), e tratta inoltre questioni non considerate dalla vigente normativa. Tra queste ultime vanno menzionate, per il loro particolare rilievo, la disciplina delle garanzie funzionali, delle classifiche di segretezza e del nulla osta di segretezza. Allargare l'ambito della normativa di livello primario rappresenta una scelta, oltre che conforme ai princìpi di legalità e di trasparenza che devono connotare l'organizzazione delle istituzioni democratiche, idonea a fornire maggiori garanzie agli operatori del settore nonché ai cittadini in vario modo coinvolti dall'applicazione della disciplina in questione.
La proposta di legge definisce in ogni caso una normativa quadro che, pur se più vasta e puntuale di quella vigente, dovrà essere sviluppata attraverso fonti di livello secondario. Tale impianto non solo è conforme agli attuali orientamenti legislativi, ma viene incontro alle esigenze di flessibilità che caratterizzano il settore in cui si interviene.
Qualsiasi riforma del comparto deve prendere le mosse dalla individuazione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i Paesi l'organo di vertice del Governo rappresenta il fondamentale referente degli apparati informativi. La proposta di legge (articolo 2) riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza. La normativa vigente, come un'esperienza di oltre vent'anni ha ampiamente dimostrato, pur attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri analoghe competenze, non sembra averlo in concreto dotato dei poteri e degli strumenti necessari a consentirne l'effettivo l'esercizio. La citata legge n. 801 del 1977 ha in tale senso confermato il preoccupante scarto, già in essere, tra poteri e responsabilità dell'organo, causa non ultima delle deviazioni talvolta registrate nel corso della storia repubblicana. Per ovviare a tale incongruenza, è stata in primo luogo attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, previa designazione del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), dei vertici di tutti gli organismi informativi ed è stata inoltre prevista (articolo 3) la possibilità di istituire la figura dell'Autorità delegata, un vicepresidente del Consiglio dei ministri, un Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato della informazione per la sicurezza, con il compito di esercitare in via ordinaria le funzioni conferite al Presidente del Consiglio dei ministri, informandolo peraltro costantemente dell'attività svolta. Alcuni poteri, tra i quali quelli in materia di segreto di Stato, non possono tuttavia essere oggetto di delega e devono venire esercitati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, se nominata, all'Autorità delegata, rispondono direttamente i vertici di tutti gli organismi informativi.
L'Autorità delegata è, come si è detto, una figura eventuale e non necessaria, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri può scegliere di esercitare direttamente tutti i compiti attribuiti alla medesima Autorità. A rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri contribuisce inoltre la configurazione dei poteri di indirizzo e controllo politico dell'attività informativa, il rapporto di dipendenza dall'autorità politica dell'organismo di coordinamento e delle due agenzie operative nonché il sistema delle relazioni tra gli apparati amministrativi. Per sottolineare ulteriormente il principio della responsabilità politica è previsto che i vertici degli organismi informativi decadano dalla carica in occasione del giuramento del nuovo Governo e possano tuttavia essere nuovamente nominati.
I poteri di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi sono affidati ad un organo collegiale: il CIS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno nonché dall'Autorità delegata, ove nominata (articolo 4). Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta in ogni caso la facoltà di integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni altri Ministri. Va sottolineato come l'attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza sia un organo di semplice consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'istituendo CIS è dotato di poteri assai più incisivi. In tale sede avrà tra l'altro modo di esplicarsi il ruolo dei Ministri dell'interno e della difesa, dai quali cessano invece di dipendere le due strutture operative [gli attuali Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)]. Il CIS diviene il cuore dell'attività di governo relativa agli organismi informativi e, oltre ad esercitare una funzione di vigilanza, determina le linee di azione, la normativa di livello secondario e l'ordinamento degli organismi informativi. Si tratta di un centro collegiale di direzione, di dimensioni contenute per accrescerne l'efficacia, tradotto operativamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, qualora nominata, dall'Autorità delegata, cui spetta orientare al più alto livello l'attività, verificarne i risultati e garantire l'unità di programmazione e di azione, adottando le opportune determinazioni di natura politica e amministrativa.
Viene così disciplinato in modo univoco, senza incorrere nell'attuale frammentazione delle responsabilità, il rapporto degli organismi informativi con l'autorità politica, sia sul piano della titolarità del potere di indirizzo e di regolamentazione di carattere generale, sia sul piano dei legami di dipendenza delle singole strutture. A motivo della sempre maggiore rilevanza della dimensione internazionale dei problemi della sicurezza, il Ministro degli affari esteri è stato incluso tra i membri del CIS.
La denominazione del CIS, come del resto le definizioni relative agli altri organismi previsti dalla proposta di legge (articolo 1), è indicativa dell'ambito di competenza degli organismi informativi, che sono tenuti a contribuire alla sicurezza dello Stato attraverso una peculiare attività: la raccolta e l'elaborazione di informazioni rilevanti sotto tale profilo. Non va in proposito dimenticato come la tutela della sicurezza rappresenti il fine dell'azione di altri apparati pubblici, i cui compiti sono e vanno mantenuti nettamente distinti da quelli degli organismi informativi. Agli esponenti degli organismi informativi non spetta, in particolare, svolgere attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (articolo 20). Questo comporta, tra l'altro, la necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle notizie raccolte nel corso dell'attività informativa, individuando i referenti istituzionali interni ed esterni (si pensi all'autorità giudiziaria) al Governo.
Uno dei principali elementi critici dell'attuale sistema è rappresentato dall'organo di coordinamento (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) che risulta privo delle competenze necessarie ad assicurare con efficacia l'unitarietà d'azione delle strutture operative. Questo limite si riflette sul ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri che, nonostante il preminente rilievo dei compiti e delle responsabilità riconosciutigli dalla legge, ha alle proprie dipendenze un apparato organizzativo con compiti inadeguati. La proposta di legge, al fine di porre rimedio a tale situazione, prevede all'articolo 6 la creazione di un Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità delegata, con il compito di coadiuvare l'autorità di governo nell'esercizio delle proprie competenze, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle strutture operative. Nell'ambito del DIGIS è prevista la creazione (articoli 7, 8 e 9) di tre strutture (per il controllo interno, per la tutela amministrativa della segretezza e per la gestione degli archivi) direttamente dipendenti dall'autorità politica. Il DIGIS svolge compiti di coordinamento e di vigilanza sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, con l'obiettivo di assicurare all'autorità di governo l'effettiva possibilità di dirigere e controllare l'attività degli organismi informativi.
L'attività di controllo interno, secondo i più recenti orientamenti relativi al complesso delle pubbliche amministrazioni, è rimessa ad un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata (articolo 7). Per gli organismi informativi si tratta di una scelta di estremo rilievo, poiché assicura al Governo la possibilità di verificare l'attività delle strutture avvalendosi di un organismo al quale è affidato esclusivamente tale compito. Sempre al fine di rafforzare i poteri di direzione dell'autorità politica, è stato previsto che i dirigenti delle strutture dedicate alla gestione degli archivi del DIGIS ed alla tutela amministrativa della segretezza (articoli 9 e 8) rispondano direttamente, rispettivamente, all'Autorità delegata ed al Presidente del Consiglio dei ministri. I responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3 dell'articolo 2).
Gli attuali due Servizi, SISMI e SISDE, sono sostituiti, rispettivamente, dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI). Le Agenzie vengono poste sotto la vigilanza del CIS (articolo 10) e rispondono direttamente all'Autorità delegata, ovvero, in sua assenza, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di attuare gli indirizzi del CIS. L'organizzazione e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
L'AISE opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno (articolo 11); l'AISI opera in Italia per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dal territorio nazionale (articolo 12). Il criterio fondamentale per individuare la competenza delle Agenzie è quindi rappresentato dall'ambito territoriale di attività. Poiché tuttavia non va trascurato il profondo intreccio esistente tra sicurezza interna ed esterna, oltre al deciso rafforzamento dell'organo di coordinamento, è stabilito che le Agenzie agiscano in cooperazione tra loro e che ciascuna Agenzia possa chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra. I due articoli da ultimo richiamati individuano con chiarezza la missione delle Agenzie, senza tuttavia individuare i settori di intervento di ciascuna di esse. Si è in tale modo evitato di irrigidire, prevedendoli per legge, i campi di azione delle Agenzie, preferendo affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), la definizione delle materie di specifico interesse. La normativa proposta consente in ogni caso che la competenza per materia risulti per più di un aspetto coincidente, fermo restando che l'AISE dovrà occuparsi della dimensione internazionale e l'AISI della dimensione interna dei singoli fenomeni, in conformità alla peculiare missione affidata a ciascuna Agenzia. In questo quadro il ruolo del DIGIS dovrà essere quello di evitare le sovrapposizioni, sfruttando invece al massimo le sinergie.
Si è scelto di garantire alle Agenzie, oltre all'autonomia operativa, anche l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile (articolo 10). Non è stato pertanto creato un unico organismo di intelligence e si è inoltre evitato di prevedere la dipendenza gerarchico-funzionale delle Agenzie dal DIGIS, stabilendo invece che anche i direttori delle Agenzie siano interlocutori diretti dei responsabili politici. L'attività tecnico-operativa svolta dalle Agenzie sembra infatti, da un lato, destinata a svolgersi in modo sufficientemente autonomo da quella del Dipartimento, che non è titolare di funzioni operative, e, dall'altro, sembra implicare profili di tale delicatezza da dover coinvolgere direttamente l'autorità politica. Definire in termini di gerarchia il rapporto tra il DIGIS e le Agenzie avrebbe comportato un accentramento di responsabilità in capo all'autorità di vertice del DIGIS stesso, circoscritto in maniera eccessiva l'autonomia delle Agenzie e compresso il ruolo dell'autorità politica. Un'ulteriore controindicazione, valida a maggior ragione rispetto all'ipotesi di costituire un'unica struttura, deriva dalla consapevolezza che l'attività delle due Agenzie, come già si verifica per gli attuali Servizi, è destinata a svolgersi con modalità sensibilmente diverse in relazione ai differenti contesti, interno in un caso ed internazionale nell'altro, in cui ciascuna di esse si trova ad operare. Con riguardo ai profili di distinzione dell'attività di ciascuna Agenzia, va inoltre sottolineato come, per numerosi aspetti, l'AISE e l'AISI - come oggi del resto avviene da parte del SISMI e del SISDE - siano destinate ad operare, rispettivamente, a supporto dell'amministrazione della difesa e dell'interno, mantenendo quindi rapporti di intensa collaborazione con quelle amministrazioni. Ciò non toglie che l'attività delle Agenzie comporti la trattazione di problematiche che vanno gestite con criteri uniformi nell'interesse dell'istituzione, attribuendo significativi poteri all'organismo di coordinamento.
La proposta di legge contiene una puntuale definizione dei compiti dell'organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell'attività svolta dagli organismi informativi (articolo 5). Al COPIS - per il quale si prevede un numero di componenti inferiore all'attuale al fine di accrescerne l'operatività - viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull'organizzazione ed il funzionamento degli organismi informativi, salva la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.
Uno dei punti maggiormente sensibili della normativa in materia è costituito dalla disciplina dell'ordinamento e del reclutamento del personale. L'obiettivo di tutelare la riservatezza del personale non può essere perseguito attraverso la rinuncia a qualsiasi forma di selezione per l'accesso agli organismi informativi. Non sono del resto mancate critiche per l'assenza di criteri prestabiliti in materia di assunzione del personale, in particolare di quello non proveniente dalle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni sono state definite procedure interne di carattere più selettivo, ma è indubbia la necessità di stabilire un nuovo quadro di regole ispirato alla trasparenza ed al rigore. Analoghe esigenze vanno tenute presenti nel considerare le norme in materia di stato giuridico ed economico. Le peculiari funzioni svolte dagli addetti agli organismi informativi devono infatti essere adeguatamente considerate, ferma tuttavia la necessità di stabilire una disciplina chiara ed equa in materia di progressione giuridica ed economica.
La proposta di legge (articoli 14 e 15) prevede due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottoposti a procedure selettive e l'assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare dai tre ai sei anni. Al termine di detto periodo il personale è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà tuttavia avere luogo solo nei limiti della disponibilità di posti nel ruolo unico degli organismi informativi. La dotazione del ruolo unico non potrà comunque superare il 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi informativi. In tale modo si è cercato di garantire un equilibrio tra l'esigenza di un adeguato ricambio del personale (che consente tra l'altro di avvalersi di professionalità esterne) e quella, di segno opposto, di salvaguardare la specifica professionalità degli addetti agli organismi informativi. Sono inoltre precisati i princìpi in materia di stato giuridico ed economico del personale (articolo 16), destinati ad essere sviluppati dalla fonte regolamentare.
L'organizzazione e il funzionamento del DIGIS dovranno essere definiti tramite ricorso alla fattispecie regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (articolo 17, comma 2, della presente proposta di legge), mentre per le Agenzie vi provvederà il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previa deliberazione del CIS. È inoltre previsto che il regolamento di contabilità venga emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei princìpi delle norme di contabilità generale dello Stato e nell'osservanza di specifiche disposizioni aderenti alla realtà dei servizi.
Un esame di diritto comparato evidenzia come, nei Paesi dotati dei servizi di informazione maggiormente efficaci, la materia delle garanzie funzionali non risulti oggetto di una specifica disciplina. Con la proposta di legge in esame è stata invece compiuta la scelta opposta, nella convinzione che sia opportuno fissare un quadro di regole certe - definendo condizioni e limiti - per lo svolgimento di attività non convenzionali da parte degli organismi informativi, quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali e la penetrazione nei domicili. L'opinione pubblica, memore di alcune oscure vicende è - com'è giusto - estremamente sensibile al tema del pieno rispetto del principio di legalità da parte degli addetti al settore. Gli stessi operatori richiedono adeguate forme di tutela che evitino conflitti con le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia. Trattandosi di consentire agli addetti ai servizi di informazione di porre in essere dei comportamenti astrattamente configurati dalla legge come reati, occorre delimitare con sufficiente chiarezza l'ambito di tali attività, senza tuttavia creare una disciplina troppo rigida che risulterebbe difficilmente applicabile. Per quest'ultima ragione non sono state individuate in modo tassativo le condotte autorizzabili, ma si è preferito definire le specifiche procedure da adottare per poter tenere determinati comportamenti, indicando inoltre i beni giuridici comunque non suscettibili di venire offesi (articolo 19). L'attivazione delle garanzie funzionali comporta in ogni caso un pieno coinvolgimento dell'autorità politica e dei vertici degli organismi informativi.
I molteplici compiti svolti dagli addetti agli organismi informativi richiedono di porre il relativo personale nelle condizioni di agire in contesti diversi fruendo di idonee garanzie. Ciò ha suggerito di introdurre, accanto alla disciplina delle garanzie funzionali, alcune speciali previsioni a tutela del personale. Così, mentre in linea generale è da escludere che gli addetti agli organismi informativi rivestano la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in determinate circostanze è opportuno che sussista la possibilità di attribuire tali qualifiche (articolo 20). È inoltre noto come lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale degli organismi informativi richieda talvolta di poter ricorrere ad un'identità di copertura (articolo 21) ovvero di simulare l'esercizio di un'attività economica (articolo 22). Si è ritenuto di disciplinare espressamente tali ipotesi per assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto di criteri predeterminati e vengano portate all'attenzione dell'autorità politica. È apparso inoltre necessario tutelare la riservatezza del personale nei rapporti con l'autorità giudiziaria (articolo 23).
In materia di segreto di Stato (articolo 24) si è inteso distinguere con nettezza tale concetto da quello di classifica di segretezza. Il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può riguardare oltre che notizie e attività, anche atti, documenti o cose a prescindere dalla loro classifica. Apporre, ovvero opporre, il segreto di Stato spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non toglie che la definizione di segreto di Stato coincida con la classifica di segreto in quanto i due istituti sono volti a tutelare, sul piano sostanziale, i medesimi interessi. Profilo significativo della nuova disciplina è quello della cessazione automatica del vincolo derivante dal segreto di Stato con il decorso di un determinato periodo di tempo, oltre che in qualunque tempo per decisione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni in materia di tutela del segreto di Stato (articoli 25 e 29) sono in particolare volte a tradurre sul piano legislativo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di precludere all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto nonché, innovando per tale aspetto l'attuale quadro legislativo, a precludere all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare eventuali altri elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto stesso. Per evitare possibili abusi dell'istituto, è stata espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria procedente la facoltà di sollevare il conflitto di attribuzione. La scelta compiuta intende superare le ambiguità della normativa vigente, rivelatasi tra l'altro fonte di contenziosi, attribuendo al Governo, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di evitare la pubblicità di determinati documenti o singole attività, a tutela dell'integrità e della sicurezza dello Stato. La disciplina della materia assume in tale modo una maggiore trasparenza, chiarendo gli interessi tutelati e gli obiettivi che si intendono perseguire.
La classifica di segretezza (articolo 26) è un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento dell'atto o della cosa che ne è oggetto ad un particolare regime per quanto riguarda le possibilità di accesso e le modalità di circolazione, ha una natura oggettiva ed è funzionale alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Le classifiche di segretezza vengono ridotte da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale) - a fini di semplificazione amministrativa ed anche per evitare un eccessivo ricorso all'istituto - e sono attribuite sulla base di precisi parametri ed assoggettate a meccanismi automatici di declassifica con il trascorrere del tempo. Al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, viene affidata la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. La tutela amministrativa della segretezza, come in precedenza evidenziato, è affidata ad una specifica struttura del DIGIS, che risponde direttamente all'Autorità delegata ed il cui responsabile è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del CIS.
La proposta di legge contiene infine alcune norme di carattere generale in materia di rilascio del nulla osta di segretezza (NOS), la cui disciplina, com'è noto, deve risultare conforme agli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale. Per conferire trasparenza e certezza all'istituto, viene chiarito che il NOS non va attribuito quando un soggetto non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e di garanzia per la conservazione del segreto. È inoltre esplicitamente previsto che le Forze armate, le Forze di polizia e le pubbliche amministrazioni collaborino con il DIGIS agli accertamenti necessari per il rilascio del NOS (articolo 27).
Viene chiarito come la legge non comporti alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato (articolo 28) ed alla sua attuazione sarà possibile provvedere facendo affidamento sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
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TITOLO I ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Capo I ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI
Art. 1. (Definizioni). 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) «Autorità delegata» il vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario di Stato delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri; b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza; c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza; d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza; e) «AISE» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna; f) «AISI» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna; g) «organismi informativi» il DIGIS, l'AISE e l'AISI; h) «ANS» l'Autorità nazionale per la sicurezza; i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo. 2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità delegata.
Art. 2. (Alta direzione e responsabilità). 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.
Art. 3. (Autorità delegata). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni. 2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sullo svolgimento dell'attività di quest'ultima. 4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4. (Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi. 2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CIS: a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell'attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS; b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento; c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge; d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame; e) designa il direttore esecutivo ed i direttori dell'AISE e dell'AISI. 3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, nonché dall'Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonché, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari, ed esperti. 5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.
Art. 5. (Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza). 1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli. 3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi. 4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge. 5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma. 6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comporti la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. 8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. 9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
Capo II ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 6. (Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza). 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS). Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12. 2. Il DIGIS, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, in particolare: a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle agenzie operative; b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle Forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni; c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all'approvazione del CIS tale progetto nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti dal piano; d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonché con altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri interessati; e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata; g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo; h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza; i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi. 3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare: a) esercita le funzioni di segretario del CIS; b) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico; c) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa. 4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2. 5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall'Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle Agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.
Art. 7. (Controllo interno). 1. Il controllo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 è rivolto in particolare a verificare: a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata; b) l'impiego di risorse e di personale; c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell'Autorità delegata; d) la tenuta e la gestione degli archivi; e) la tutela amministrativa della segretezza. 2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall'Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell'Autorità delegata. L'attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta. 3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da una apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio. 4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell'espletamento della stessa nonché sulla rispondenza dell'organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS. 5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell'esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall'attività operativa né essere successivamente destinati a quest'ultima attività. 6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.
Art. 8. (Tutela amministrativa della segretezza). 1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 6, comprende: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati; c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l'accesso a notizie, atti, documenti e ad ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonché per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici. 2. L'attività di cui al comma 1 è svolta da una apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest'ultima risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9. (Archivi del sistema informativo). 1. L'archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonché le autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 19. 2. L'archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A tale archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all'articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive. 3. Gli archivi delle agenzie di cui al comma 2 cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea. 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità per la loro conservazione e consultazione. 6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata.
Art. 10. (Agenzie delle informazioni). 1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. 2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione della difesa e delle Forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri Paesi. 4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell'Autorità delegata, alla tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni. 5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici. 6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia: a) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto; b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a); c) riferisce costantemente all'Autorità delegata sull'attività svolta dall'agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'agenzia. 7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 11. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna). 1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in collaborazione con l'AISI per esigenze connesse all'attività svolta all'estero, anche sul territorio nazionale. L'AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell'amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.
Art. 12. (Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna). 1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) opera nel territorio nazionale per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dall'interno del territorio nazionale. 2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in collaborazione con l'AISE per esigenze connesse all'attività svolta sul territorio nazionale, anche all'estero. L'AISI fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e alle Forze di polizia nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.
Art. 13. (Competenze dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dispone l'impiego delle agenzie ai sensi dell'articolo 10 a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l'indipendenza e l'integrità dello Stato e la legalità repubblicana. 2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell'interno dispongono l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle Forze di polizia a sostegno dell'attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari. 3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 10; riferiscono inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze. 4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l'AISE.
Capo III PERSONALE
Art. 14. (Ordinamento del personale). 1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso. 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell'adozione, per il parere; decorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato. 3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da: a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo; b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi; c) personale assunto con contratto a tempo determinato. 4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.
Art. 15. (Reclutamento). 1. Al reclutamento del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al medesimo comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali, che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva. 2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l'uno per cento del contingente di cui al citato comma 1, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi. 3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psico-fisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare. 4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico ai sensi del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi. 5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo. 6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte. 8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell'articolo 14 il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 del citato articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14. 9. In sede di prima attuazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell'articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1 dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Stato giuridico ed economico). 1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari. 2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo. 3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività. 4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi. 5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi informativi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15. 6. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi informativi e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 7. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 15. 8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi. 10. È facoltà dell'amministrazione interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità. 11. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza. 12. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto. 13. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi informativi, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a 25.823 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto. 14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Capo IV AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI
Art. 17. (Norme di organizzazione e di funzionamento). 1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità. 2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest'ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni. 3. All'organizzazione ed al funzionamento delle agenzie delle informazioni si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 18. (Spese per gli organismi informativi). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza; b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo; c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto; d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi informativi, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata; e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 9.
TITOLO II GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 19. (Garanzie funzionali). 1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi. 3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato: a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata; b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi. 4. L'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 3 è concessa dall'Autorità delegata, su richiesta del direttore dell'agenzia interessata. L'Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese. 5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell'agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro due mesi all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto da tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili. 7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti. 8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese. 9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 20. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). 1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio nei citati organismi per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. 2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita agli addetti agli organismi informativi, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore. 3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. 4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati. 5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
Art. 21. (Identità di copertura). 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.
Art. 22. (Attività simulata). 1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo. 2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.
Art. 23. (Riservatezza a tutela del personale). 1. Quando devono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
TITOLO III TUTELA DEL SEGRETO
Art. 24. (Segreto di Stato). 1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita ai sensi dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, nonché agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi, nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l'autorità estera competente.
Art. 25. (Tutela del segreto di Stato). 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 202. -(Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso. 6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».
Art. 26. (Classifiche di segretezza). 1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa. 2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale. 3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. 4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati. 5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto. 6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte. 7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale decorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale decorsi cinque anni dalla data di apposizione e decorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trenta anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8 del presente articolo. 8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 27. (Nulla osta di segretezza). 1. L'ufficio di cui all'articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS). 2. Il NOS ha la durata di sei anni. 3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto. 4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28. (Disposizioni in materia finanziaria). 1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della presente legge. Art. 29. (Modifica dell'articolo 256 del codice di procedura penale). 1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell'articolo 202».
Art. 30. (Abrogazione di disposizioni precedenti). 1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente, al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).
Art. 31. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 1822
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ASCIERTO ¾ |
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Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza da parte dell'Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza |
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Presentata il 12 ottobre 2006
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Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua recrudescenza delle attività terroristiche sullo scenario mondiale, siano esse di matrice politica o di matrice religiosa, e della loro evidente predisposizione a colpire obiettivi strategici dei Paesi vittima, quali porti, aeroporti, installazioni ferroviarie, metropolitane, uffici finanziari ed altro, si impone una revisione dei criteri in base ai quali le società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione di servizi di sicurezza possono esercitare la loro attività a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, richiedenti, a qualsiasi titolo, tale tipologia di servizi.
Al riguardo, nel contesto attuale, si avverte la necessità di definire il preciso livello di responsabilità apicale cui fare risalire il controllo, l'analisi e la verifica del possesso dei requisiti di sicurezza delle società erogatrici, a qualsiasi titolo, dei servizi correlati e, nel caso di rilevamento di attività in contrasto potenziale o attuale con gli interessi di sicurezza nazionale, gli strumenti sanzionatori idonei alla cessazione immediata delle attività di sicurezza erogate a favore dei soggetti richiedenti.
Pertanto, sulla base dell'organizzazione vigente in materia di sicurezza dello Stato, con la presente proposta di legge si è identificato nell'Ufficio centrale per la sicurezza, inquadrato nel Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, l'organismo deputato all'esercizio dell'azione di controllo e, se del caso, dell'azione di sanzionamento sulle attività esplicate dalle società operanti in materia di protezione e sicurezza.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Competenze). 1. L'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), inquadrato nell'ambito del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, ha competenza nella individuazione, nella raccolta e nella gestione delle informazioni che si riferiscono alle attività di società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione, a qualsiasi titolo, di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti sul territorio nazionale. 2. L'UCSi produce e fornisce di sua iniziativa alle autorità ministeriali competenti, sulla base di autonome valutazioni dello stesso Ufficio, relazioni, rapporti ed analisi sulle società di qualsiasi genere operanti in materia di sicurezza sul territorio nazionale e ha facoltà di disporre, ove ne ravvisi la correlazione con la tutela degli interessi della sicurezza nazionale, la cessazione con effetto immediato di qualsiasi attività esercitata dalle società in esame a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con contestuale annullamento degli effetti giuridici derivanti dalle pregresse attività contrattuali poste in essere tra la società oggetto del provvedimento e terzi, unitamente alla revoca di qualunque autorizzazione ricevuta dalla società, a qualsiasi titolo, a premessa dell'erogazione del servizio di sicurezza richiesto. Tali provvedimenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'UCSi ha facoltà di indicare alle autorità ministeriali competenti, in relazione al livello di sensibilità per la sicurezza nazionale posto dal soggetto richiedente il servizio di sicurezza, le società ritenute idonee all'erogazione dello stesso, sulla base del possesso degli specifici requisiti in materia e della tipologia del servizio richiesto.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Le spese relative alle attività dell'UCSi derivanti dall'attuazione della presente legge sono iscritte in una apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, su proposta del Segretario generale del CESIS e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1.
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[1] In proposito si veda il paragrafo su I lavori parlamentari nelle precedenti legislature.
[2] Il Centro di situazione congiunto dell’Unione europea è operativo dal gennaio 2003, nell’ambito della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), con il compito di offrire sostegno informativo al Segretario generale/Alto rappresentante e al Consiglio, in particolare nel quadro della gestione delle crisi internazionali. Attualmente il SITCEN, che ha sede a Bruxelles, segue e valuta gli eventi internazionali 24 ore su 24, con particolare riguardo alle zone sensibili, al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, e assicura supporto e sostegno al Segretario generale/Alto rappresentante dell’Unione europea, ai rappresentanti speciali e agli altri alti funzionari dell’Unione europea, oltre che alle operazioni militari e di gestione civile delle crisi dell’Unione europea.
[3] Il comitato dell’Articolo 36(cosiddetto dall’articolo del Trattato sull’Unione europea che lo ha istituito), è composto da funzionari di alto livello degli Stati membri e della Commissione, particolarmente esperti nelle materie relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria.
[4] Intervento del Coordinatore antiterrorismo dell’UE, Gijs De Vries su “Dossier Europa” n. 36 del giugno 2005.
[5] Documento ST-12168/05
[6] COM(2005)695.
[7] Legge 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. Nel corso dell’iter parlamentare di elaborazione della legge, la Corte costituzionale interviene con la sentenza n. 86 del 1977. Tale pronuncia, che ha per oggetto il segreto di Stato, individua tuttavia alcuni princìpi generali in materia che si rinvengono nel testo della legge (per un breve commento alla sentenza si veda il paragrafo sul segreto di Stato).
[8] Il SISMI ha sostituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SID) operante dal 1965 e soppresso dalla L. 801/1977. Nel campo della sicurezza interna operava il Servizio di sicurezza (SDS), dipendente dal ministro dell’interno, che assommava le funzioni di informazione con quelle di prevenzione e repressione. La L. 801/1977 ha soppresso l’SDS e ne ha trasferito le competenze in materia di intelligence al SISDE, mentre le funzioni operative di polizia sono rimaste nell’ambito del Ministero dell’interno e sono state attribuite all’UCIGOS (istituito con il decreto del ministro dell’interno del 31 gennaio 1978) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza. L’UCIGOS, con la riforma della polizia del 1981, ha mutato denominazione in Direzione centrale della polizia di prevenzione.
[9] Tale ruolo è confermato dalla L. 400/1988 di disciplina del Governo, che individua, tra i compiti del Presidente del Consiglio in quanto organo di direzione politica generale del Governo, l’esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato (art. 5, comma 2, lett. g).
[10] Tra i principali di questi provvedimenti, si segnala la direttiva del Presidente del Consiglio 1° luglio 1993 che ha introdotto modalità generali di funzionamento dei servizi, tra cui alcuni criteri in tema di coordinamento. La direttiva è citata nelle relazioni sulla politica informativa e della sicurezza relative al primo e al secondo semestre 1993 presentate alle Camere, rispettivamente, il 1° agosto 1993 e il 28 gennaio 1994.
[11] Si veda il D.P.C.M. 9 agosto 2001 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio Frattini.
[12] La disciplina del CIIS è contenuta, oltre che nella legge 801, nel D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 756, Regolamento recante norme per la definizione dell’organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[13] Così la Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978), trasmessa dal Governo al Parlamento il 21 luglio 1978.
[14] Le funzioni del CESIS sono determinate dal DPCM 10 maggio 1978, non pubblicato; una sintesi del DPCM è nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).
[15] Si veda il sito ufficiale dei servizi: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it. La composizione del CESIS è stata fissata dal DPCM 30 gennaio 1978 (citato nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978) che prevedeva la partecipazione del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio, in seguito sostituito dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, figura istituita dalla legge n. 400 del 1988. Lo stesso DPCM del 1978 prevede che il Capo di Stato Maggiore della difesa, il Capo della polizia, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di finanza, designino un proprio rappresentante permanente presso il Comitato, il quale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ha la possibilità di convocare, se necessario, i rappresentanti di altri ministeri o enti pubblici.
[16] Istituito con il decreto del Ministro dell’interno 6 maggio 2004 (non pubblicato) relativo al Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica. Le notizie qui riportate sono tratte dalla Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, 1° semestre 2006, pag. 11.
[17] D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 (convertito in legge, con L. 30 dicembre 1991, n. 410), Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.
[18] Relazione sulla politica informativa e della sicurezza (primo semestre 1992).
[19] D.L. 6 maggio 2002, n. 83, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno. convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 luglio 2002, n. 133.
[20] Nella prassi il parere e le nomine avvengono contestualmente in seno al CIIS. Si veda da ultimo il comunicato della Presidenza del Consiglio del 20 novembre 2006: «Il CIIS nomina nuovi vertici Servizi. Si è riunito questa mattina il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza (CIIS), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano Prodi. Erano presenti i Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, della Giustizia, della Difesa ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato al coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza, dottor Enrico Micheli. Si è preso atto delle dimissioni del Segretario Generale del Cesis, Prefetto Emilio del Mese, del Direttore del Sismi, Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Nicolò Pollari e del Direttore del Sisde, Prefetto Mario Mori a far data dal 16 dicembre prossimo venturo. Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Cucchi subentrerà nell’incarico di Segretario Generale del Cesis al Prefetto del Mese. Su proposta del Ministro della Difesa, l’Ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte subentrerà alla direzione del Sismi. Su proposta del Ministro dell’Interno, il Prefetto Franco Gabrielli subentrerà nella direzione del Sisde.»
[21] Le prime direttive del Presidente del Consiglio risalgono al 1° aprile 1978. Gli ordinamenti del SISMI e del SISDE sono stati definiti rispettivamente dal decreto del Ministro della difesa 3 maggio 1978 e dal decreto del Ministro dell’interno del 6 maggio 1978. Entrambi i decreti, non pubblicati, sono citati nella Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).
[22] L. 18 febbraio 1997, n. 25, Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa.
[23] DPR 25 ottobre 1999, n. 556, Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.
[24] Si veda La difesa. Libro bianco 2002.
[25] Attualmente il reclutamento tramite assunzione diretta è sospeso in attesa della riforma dei servizi (la notizia è tratta da www.serviziinformazionesicurezza.gov.it). Le modalità di reclutamento nei servizi sono ampiamente trattate nella Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato sul sistema di reclutamento del personale del SISDE: le conclusioni della commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del comitato (XIII legislatura, doc. XXXIV, n. 2, Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1997).
[26] Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).
[27] La disciplina della polizia giudiziaria è contenuta negli articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.
[28] Ciò in virtù del DPCM 21 ottobre 1980, n. 7 (art. 12) citato dalla Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato sulle ipotesi di riforma concernenti le funzioni e la struttura dei servizi di informazione e sicurezza, approvata nella seduta del 13 dicembre 2001 (Doc. XXXIV n. 1).
[29] L. 21 febbraio 1990 n. 36, Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (art. 8).
[30] E’ il caso della discussione congiunta, presso l’Assemblea della Camera, delle relazioni del Comitato sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate e sul sistema di reclutamento del personale del SISDE (Seduta del 10 marzo 1997). A conclusione della discussione è stata approvata una risoluzione proposta dal Comitato stesso (Risoluzione n. 6-00032).
[31] Si veda in proposito anche il paragrafo dedicato alla disciplina del segreto di Stato.
[32] Quest’ultimo continua ad essere oggetto di una disciplina speciale contenuta nel R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, Norme relative al segreto militare, non abrogato dalla L. 801/1977.
[33] Si vedano in proposito il Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza del Comitato SIS, aprile 1995, e il contributo del 1997 dell’on. Frattini, presidente pro tempore del Comitato, La disciplina del segreto di Stato. Normativa vigente, prassi applicative e profili di criticità, apparso nella rivista del SISDE “Per aspera ad veritatem”, n. 9/1997, consultabile in www.sisde.it.
[34] L’UCSi, in precedenza denominato Ufficio sicurezza (USI), prima della riforma dipendeva dal SID, il Servizio di informazioni militare. Con il DPCM 31 gennaio 1978 l’ufficio è trasferito presso il CESIS. La struttura e il funzionamento dell’UCSi sono definite da due circolari riservate del Presidente del Consiglio emanate in data 23 novembre 1979 e 5 gennaio 1980.
[35] Le procedure di rilascio del nulla osta di sicurezza personale sono state recentemente revisionate con il DPCM 7 giugno 2005, Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale che tiene conto delle misure adottate in ambito europeo (si veda in proposito Relazione sulla politica informativa e della sicurezza (2° semestre 2005) pag. 16). Gran parte delle disposizioni ivi contenute sono confluite nel DPCM 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, una sorta di “testo unico” delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto.
[36] Si veda in proposito la Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).
[37] Sintetizzata in Frattini, La disciplina del segreto di Stato. Normativa vigente, prassi applicative e profili di criticità, in “Per aspera ad veritatem”, n. 9/1997. Si veda, inoltre, il citato DPCM 3 febbraio 2006 recante le norme per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.
[38] Si osserva che l’art. 202 c.p.p. (già art. 352) nella formulazione introdotta in origine dalla L. 801/77 (art. 15) prevedeva che il giudice interpellasse il Presidente del Consiglio solamente nel caso ritenesse infondata la dichiarazione di segretezza. Alla formulazione attuale si è giunti a seguito della riforma del c.p.p. operata con il DPR 22 settembre 1988, n. 447.
[39] Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[40] D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[41] La commissione è stata istituita con il DPCM 26 marzo 1997.
[42] Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sul sistema di reclutamento del personale del Sisde: le conclusioni della Commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del comitato, presentata alle Camere il 15 luglio 1997 (Doc. XXXIV, n. 2). Questa relazione, assieme alla Relazione sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate è stata oggetto di discussione alla Camera nella seduta del 10 marzo 1997. In quella occasione, come si è accennato sopra, l’Assemblea ha approvato una risoluzione in cui si impegnava il governo a modificare la normativa dei servizi in particolare in relazione alla disciplina del reclutamento del personale e del trattamento delle informazioni riservate (Risoluzione Frattini ed altri n. 6-00032).
[43] Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato Sui rapporti tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e Servizi di informazione e sicurezza, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico nell’ambito di indagini condotte dal Pubblico Ministero, presentata alle Camere il 24 novembre 1999 (Doc. XXXIV, n. 5)
[44] Le linee guida del CIIS sono state così sintetizzate alla Camera dall’on. Frattini, Ministro pro tempore per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (Assemblea, seduta del 28 novembre 2001, in riposta all’interrogazione Boato n. 3-00475 sui contenuti del progetto di riforma dei servizi di informazione e sicurezza).
[45] Sulle ipotesi di riforma concernenti le funzioni e la struttura dei servizi di informazione e sicurezza, presentata alle Camere il 13 dicembre 2001 (Doc. XXXIV, n. 1).
[46] L. 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
[47] L. 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
[48] Si veda ad esempio il D.P.C.M. 19 maggio 2006 – già citato sopra nel paragrafo su Il quadro normativo - con il quale l’attuale Presidente del Consiglio Prodi ha conferito la delega in materia di Servizi di informazione e sicurezza al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Micheli.
[49] Come si è avuto modi di accennare sopra, di fatto le nomine avvengono in seno al CIIS, come avvenuto da ultimo il 20 novembre scorso (si veda il paragrafo Il SISMI e il SISDE nella scheda su Il quadro normativo).
[50] Anche se non previsto dalla legislazione vigente, non è infrequente l’invio di relazioni alle Camere da parte del comitato.
[51] Si veda il D.P.C.M. 3 febbraio 2006, art. 3, co. 1, lett. pp).
[52] L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[53] L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[54] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[55]Si tratta dell’associazione mafiosa e reati connessi, del sequestro di persona a scopo di estorsione, della riduzione in schiavitù e della tratta di persone, dei reati associativi finalizzati al traffico di droga ed al contrabbando di sigarette.
[56] Tale disposizione recepisce un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale: “l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l’effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l’azione penale, ma ha l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioé di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine (sen. 110/1998).
[57] Sulle modalità di apposizione della classifica di segretezza e sulle tipologie di classifica attribuibili si veda il paragrafo La disciplina del segreto di Stato. L’apposizione del segreto di Stato nella scheda relativa al Quadro normativo.
[58] D.P.C.M. 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, art. 5.
[59] Per quanto riguarda la definizione utilizzata dalla proposta di legge, nulla osta di segretezza ijn luogo di nulla osta di sicurezza si veda il paragrafo relativo a Il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza ed in particolare il commento all’art. 8.
[60] Attualmente, la tenuta dei registri dei NOS è compiuta a livello decentrato: ciascuna amministrazione pubblica che tratta informazioni classificate ha il compito di aggiornare il registro dei NOS del proprio personale abilitato (art. 11, comma 10, lett. e), DPCM 3 febbraio 2006).
[61] A differenza dell’Abilitazione temporanea che ha una durata massima - non superiore a sei mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta (art. 18, comma 3) – il DPCM 3 febbraio 2006 non indica la durata del NOS che, presumibilmente, è fissata caso per caso.
[62] L’art. 20, co. 5 del DPCM 3 febbraio 2006 pone tale obbligo in capo a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
[63] R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, Norme relative al segreto militare.
[64] R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
[65] R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
[66] R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508.
[67] R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, Disciplina degli istituti di vigilanza privata, convertito in legge 3 aprile 1937, n. 526.