Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Differimento del termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi per le spese elettorali- A.C. 1667
Riferimenti:
AC n. 1667/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 66
Data: 06/11/2006
Descrittori:
RIMBORSO SPESE   SPESE ELETTORALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Differimento del termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi per le spese elettorali

(A.C. 1667)

 

 

 

 

 

 

 

n. 66

 

 

6 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0160.doc

 


 

 

INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

Schede di lettura

La proposta di legge in esame  9

La disciplina dei rimborsi elettorali11

§      La determinazione dei contributi11

§      La ripartizione dei fondi12

§      Le modalità di erogazione dei rimborsi13

Proposta di legge

§      A.C. 1667, (on. Brugger ed altri), Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  17

Normativa di riferimento

§      L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (art. 9)23

§      L. 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. (art. 6)25

§      L. 3 giugno 1999, n. 157. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.26

§      L. 26 luglio 2002, n. 156. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.33

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (conv., con mod., Legge 17 agosto 2005, n. 168). Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 14-undecies)35

§      Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 27 luglio 2006. Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.36

§      Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006. Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006.45

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1667

Titolo

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Iniziativa

On. Brugger ed altri

Settore d’intervento

Partiti politici; elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

20 settembre 2006

§          annuncio

21 settembre 2006

§          assegnazione

27 settembre 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge è volta a differire il termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge è volta a differire un termine fissato con norma di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto del provvedimento appare riconducibile alla materia elettorale, di competenza statale ai sensi della lettera f) del secondo comma dell’art. 117 Cost..

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge non è formulata secondo la tecnica della novellazione in quanto essa è volta non a modificare in via permanente la disciplina, bensì a differire un termine una tantum (cfr. punto 3, lett. b) della Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera, aprile 2001).

 

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge in esame

 

 

 

La proposta di legge A.C. 2611, d’iniziativa dei deputati Brugger ed altri, interviene in materia di rimborsi elettorali ai partiti politici. In particolare, la proposta dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La relazione alla proposta di legge precisa che l’intervento normativo è volto a consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi[1].

 

L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce dunque una deroga a quanto disposto dalla L. 157/1999[2] che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che il termine ivi previsto dall’art. 1, co. 2, terzo periodo, per la presentazione dalla richiesta dei rimborsi delle spese, sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per le richieste di rimborso relative alle elezioni politiche del 2006.

La disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. 157/1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

Il comma 2 dell’articolo disciplina le modalità per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1.

La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, già maturate, relative all’anno 2006 siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l’erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa, e cioè ai sensi dell’art. 1, co. 6, della già citata L. 157/1999. Tale disposizione prevede che i rimborsi elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

Disposizioni analoghe a quelle recate dal testo in esame sono state introdotte in due occasioni, nel corso degli ultimi anni:

§         l’art. 1 della L. 156/2002[3] ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana;

§         l’art. 14-undecies del D.L. 115/2005[4] ha differito al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali regionali svoltesi il 3-4 e il 17-18 aprile 2005.

 

L’articolo 2 concerne la copertura finanziaria del provvedimento.

Esso dispone testualmente che agli oneri da esso derivanti – dei quali non reca la quantificazione – si provvede “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate”.

 


La disciplina dei rimborsi elettorali

 

 

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999[5], di riforma del sistema di finanziamento dei partiti, successivamente modificata.

I criteri per il riparto delle somme da assegnare sono contenuti nella L. 515/1993[6] e nella L. 43/1995[7].

La determinazione dei contributi

Le spese dei partiti e dei movimenti politici rimborsabili sono quelle sostenute per le campagne elettorali relative ai seguenti organi:

§         Camera dei deputati;

§         Senato della Repubblica;

§         Parlamento europeo;

§         Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; consigli regionali), (L. 157/1999, art. 1, commi 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

 

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero, l’art. 39-bis del D.L. 223/2006[8] ha recentemente introdotto specifiche disposizioni. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando le somme relative all’erogazione del rimborso per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1-bis e 5-bis).

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni negli enti locali (consigli comunali e provinciali).

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 e dei referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4).

Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

La ripartizione dei fondi

La L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993; per le elezioni regionali, all’art. 6 della L. 43/1995).

 

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi.

Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi[9] (L. 515/1993, art. 9, co. 2).

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione.

In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

 

Il fondo per le elezioni del Parlamento europeo è suddiviso tra i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto, in proporzione ai voti riportati da ciascuno di essi sul piano nazionale (L. 515/1993, art. 16).

Per le elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione[10]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).

L’erogazione dei rimborsi relativi ai referendum è subordinata (per quanto riguarda i referendum abrogativi) al raggiungimento, nella consultazione referendaria, del quorum di validità di partecipazione al voto (50 per cento più uno degli aventi diritto al voto); (L. 157/1999, art. 1, co. 4).

Le modalità di erogazione dei rimborsi

L’erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze. Il Presidente della Camera provvede anche all’erogazione dei contributi relativi alle elezioni europee e regionali ed ai referendum.

 

Con riferimento alle ultime elezioni politiche, i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sono stati approvati con decreti dei Presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente in data 26 luglio 2006 e 27 luglio 2006[11].

A seguito dell’entrata in vigore del sopra illustrato art. 39-bis del D.L. 223/2006, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha proceduto, il 26 ottobre 2006, all’approvazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo della Camera[12]; analogamente, un nuovo piano è in corso di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza del Senato.

 

I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 157/1999, art. 1, co. 2).

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato.

 

Le somme erogate o da erogare ai partiti a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. 157/1999, art. 1, co. 6[13]).

I rimborsi relativi ai referendum sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria (L. 157/1999, art. 1, co. 6).

I rimborsi elettorali sono posti a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai partiti e movimenti politici. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca pregressa, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali (L. 157/1999, art. 1, co. 6-bis).

La legge 157/1999 reca una specifica disposizione (art. 3) intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Essa prevede, a carico dei partiti, l’obbligo di destinare almeno un importo pari al 5 per cento del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell’effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l’iscrizione della quota in una apposita voce nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla L. 2/1997[14].

 


Proposta di legge

 


N. 1667

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BRUGGER, BONELLI, DONADI, FABRIS, FRANCESCHINI, MIGLIORE, SGOBIO, VILLETTI

¾

 

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 20 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta all’introduzione di modifiche di ordine procedurale alla disciplina di rimborso delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti politici prevista dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.

L’articolo 1, comma 2, della citata legge stabilisce che le richieste di rimborso debbano essere presentate, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Il comma 1 dell’articolo 1 della presente proposta di legge prevede il differimento dell’anzidetto termine in modo da consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina le modalità di erogazione del rimborso, a seguito del differimento stabilito dal comma 1.

L’articolo 2 prevede, infine, la norma di copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle citate disposizioni.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.
(Differimento del termine).

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all’anno 2006 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1, sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, senza nuo- vi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

 

 


Normativa di riferimento

 


 

L. 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(art. 9)

 

(1). 2).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: - Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.

(omissis)

Art. 9.

Contributo per le spese elettorali.

1. [Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all’atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L’ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale] (20).

 

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

 

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in àmbito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l’accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (21).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

 (21)  Comma così modificato prima dall’art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 ed infine dal comma 3 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell’art. 39-bis del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006

(omissis)

 

 


 

L. 23 febbraio 1995, n. 43.
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
(art. 6)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.

(2)  La regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, e la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da esse disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.

(omissis)

Art. 6. 

1. Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.

 

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (14).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(14)  Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

 

(omissis)

 

 


 

L. 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

 

 

(1)

 

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

 

 

Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (1/a).

 

1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere (1/b).

 

2. L’erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all’erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (2) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

 

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

 

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione (2/a).

 

5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l’importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (3).

 

5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3/a).

 

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L’erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (4).

 

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l’anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

 

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

 

9. All’articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

 

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (4/a).

 

 

------------------------

(1/a) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

(1/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(2) Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell’art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156 e l’art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2/a) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(3/a) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(4) Comma così modificato prima dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall’art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.

(4/a) Per la riduzione dell’importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l’art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

 

Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme.

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (5).

 

2. All’articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l’1 per cento».

 

 

------------------------

(5) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

 

 

Art. 3.

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

 

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6), al fine di dare espressamente conto dell’avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

 

------------------------

(6) Riportata al n. V.

 

 

Art. 4.

Erogazioni liberali.

1. All’articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7), e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

 

 

------------------------

(7) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

 

Art. 5.

Disciplina fiscale dell’attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni.

1. (8).

 

2. (9).

 

3. (10).

 

4. (11).

 

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (12).

 

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l’utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

 

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

 

 

------------------------

(8) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

(9) Aggiunge l’art. 27-ter all’allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, riportato alla voce Bollo (Imposta di).

(10) Aggiunge l’art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta di).

(11) Aggiunge il comma 4-bis all’art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle).

(12) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(13) Riportata alla voce Comuni e province.

 

 

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6).

1. (14).

 

 

------------------------

(6) Riportata al n. V.

(14) Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all’art. 4, L. 2 gennaio 1997, n. 2, riportata al n. V.

 

 

Art. 6-bis.

Garanzia patrimoniale.

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

 

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all’entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all’articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (14/a).

 

 

------------------------

(14/a) Articolo aggiunto dall’art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies.

 

 

Art. 7.

Disposizioni transitorie.

 

1. Per l’anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (6), l’ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997 (6).

 

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997 (6). L’erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all’applicazione dell’articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l’ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l’anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall’articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997 (6).

 

------------------------

(6) Riportata al n. V.

 

 

Art. 8.

Testo unico.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni (14/b) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

 

a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

 

 

b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);

 

 

c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

 

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

 

 

------------------------

(14/b) Il termine per l’esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della stessa.

 

 

Art. 9.

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659 (15), alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (16), alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (17), e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 (18).

 

 

------------------------

(15) Riportata al n. III.

(16) Riportata alla voce Elezioni.

(17) Riportata alla voce Regioni.

(18) Riportata al n. V.

 

 

Art. 10.

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

 

a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l’articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l’articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (18), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge;

 

 

b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (19).

 

 

------------------------

(18) Riportata al n. V.

(19) Riportata al n. I.

 

 

Art. 11.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

L. 26 luglio 2002, n. 156.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

 

 

(1)

--------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176.

 

 

Art. 1

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

 

 

Art. 2

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «è pari» sono inserite le seguenti: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» e le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00»;

 

b) all’articolo 1, comma 6, le parole da: «, in misura pari» fino a: «al 15 per cento della somma spettante» e da: «, eccetto quello» fino a: «del 40 per cento» sono soppresse.

 

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (2);

 

b) all’articolo 10, comma 1, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00».

 

3. ... (3).

 

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(2)  Sostituisce il primo periodo al comma 3 dell’art. 9, L. 10 dicembre 1993, n. 515.

(3)  Sostituisce il comma 3 dell’art. 5, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

 

 

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l’anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l’anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l’anno 2002, a 89.621,44 euro per l’anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (conv., con mod., Legge 17 agosto 2005, n. 168).
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(art. 14-undecies)

 

 

(1)

---------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2005, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

(omissis)

Art. 14-undecies

Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 30 settembre 2005 (51).

 

 

------------------------------------------

 

(51)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

(omissis)

 

 


 

Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 27 luglio 2006.
Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

 

IL PRESIDENTE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

    Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis dell legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Visti  gli  articoli 9,  12  e  15,  commi 13  e  16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

    Visto l’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

    Visti  gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal  Consiglio  di  Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell’art.   20-bis   della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  come modificata dall’art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

    Vista  la  deliberazione  con la quale il Consiglio di Presidenza del  Senato  della  Repubblica in data 27 luglio 2006 ha approvato il piano  di  ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;

 

 

Decreta:

 

    E’  resa  esecutiva  la deliberazione del Consiglio di Presidenza del  Senato  della  Repubblica  indicata  in  premessa  e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

    Gli  Uffici procederanno all’erogazione dei rimborsi spettanti in base all’anzidetta deliberazione subordinatamente:

      a) alla  regolarita’,  riscontrata dal Collegio dei revisori di cui  all’art.  8,  comma 14,  della  legge  2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti  di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici  beneficiari  risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo  articolo;  quanto  ai  rendiconti  riferiti ad esercizi sui quali  detto  Collegio  non abbia riferito alla Presidenza del Senato della  Repubblica  ed  ai  rendiconti il cui termine di presentazione scada  in  coincidenza  del  termine  di erogazione di ciascuna rata, l’erogazione e’ subordinata all’avvenuto deposito.

      b) alla   trasmissione   alla   Presidenza   del  Senato  della Repubblica  del  consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato  della  Repubblica  del  9 e 10 aprile 2006 di cui all’art. 12 della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  da  parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.

 

      Roma, 27 luglio 2006

 

                                                Il Presidente: Marini

 

Il Segretario generale: Malaschini

 

 

 

Allegato

 

 

XV LEGISLATURA

 

 

    Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 10/2006

 

    Oggetto:  Approvazione  del  piano  di  ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

 

      Seduta del 27 luglio 2006.

 

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

 

    Visto  l’art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e  referendarie  e  abrogazione  delle  disposizioni  concernenti  la contribuzione   volontaria   ai  movimenti  e  partiti  politici»,  e successive modificazioni;

    Visto  l’art.  9,  comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante  «Disciplina  delle  campagne  elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;

    Richiamato  l’art.  2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  con  deliberazione  n. 15 del 21 luglio  1994,  ai  sensi  dell’art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

    Considerato  che  occorre procedere alla determinazione del piano di  ripartizione  dei  rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti  e  partiti  politici  per  il  rinnovo  del  Senato  della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006;

    Viste le richieste di rimborso presentate dai movimenti o partiti politici  al  Presidente dal Senato, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della  menzionata  legge  n.  157 del 1999, tra le quali anche quelle delle  formazioni  politiche  che  hanno concorso alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48 della Costituzione;

    Preso  atto  della  consistenza  del  fondo per il rimborso delle spese  elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, pari ad euro   49.226.181,84   per  ciascun  anno  della  legislatura,  quale comunicata  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  in data 10 luglio  2006,  che  tiene  conto, peraltro, di quanto previsto dal comma 2,   lettera d)  dell’art.  39-quaterdecies  del  decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio  2006,  n.  51,  in merito all’istituzione di un fondo di garanzia  volto al soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici;

    Considerate   le   delicate   problematiche  giuridiche  connesse all’applicazione  della  nuova  disciplina  sul  voto  degli italiani residenti  all’estero,  in  relazione al contenuto delle disposizioni della  legge  n.  515  del 1993 che regolano i rimborsi elettorali ai partiti  e  ai  movimenti politici, ancora oggetto di approfondimenti interpretativi  presso  gli Uffici del Senato ed i relativi organi di consulenza;

    Considerate,  altresi’,  le  recenti  iniziative  assunte in sede legislativa,  ancora  in  corso  di  esame  parlamentare, tendenti ad introdurre  specifici contributi, a titolo di rimborsi elettorali, da attribuire  ai  movimenti  o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero;

    Valutata   l’esigenza,  nel  quadro  non  ancora  definito  delle procedure  e delle iniziative sopra richiamate, di evitare pregiudizi alle  situazioni  giuridiche  delle  diverse formazioni politiche che hanno titolo di concorrere al riparto del fondo per il rimborso delle spese  elettorali  per  il  rinnovo  del  Senato  della Repubblica e, conseguentemente,  l’opportunita’ di accantonare una quota del fondo medesimo che venga temporaneamente esclusa dal riparto;

    Atteso   che   appare   fondato,   seppure  ai  soli  fini  della determinazione  della  misura  del  citato  accantonamento sul fondo, adottare  un  criterio  che  faccia  riferimento alla consistenza dei seggi  riservati  alla  circoscrizione  Estero  in rapporto al numero complessivo dei senatori elettivi (6/315) e, conseguentemente, appare coerente  stabilire  la misura dell’accantonamento in euro 937.641,56 per ciascun anno della legislatura;

    Tenuto  conto  dei  voti  ottenuti  dai gruppi di candidati nelle elezioni  per  il rinnovo del Senato della Repubblica, sulla base dei quali   gli   Uffici   elettorali   regionali  hanno  proceduto  alla proclamazione dei candidati eletti;

    Atteso  che,  ai  sensi della richiamata legge n. 157 del 1999 la prima  rata  del  rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

    Vista la precedente deliberazione n. 1 del 31 luglio 2001,

    1. E’  approvato  il  piano  di  ripartizione dei rimborsi per le spese  elettorali  sostenute  dai movimenti e partiti politici per il rinnovo  del  Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il   prospetto  allegato  che  fa  parte  integrante  della  presente deliberazione.

    2.  In  relazione alla necessita’, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della  legge 3 giugno 1999, n. 157, di corrispondere i rimborsi entro il   termine   del  31 luglio  2006,  il  Presidente  del  Senato  e’ autorizzato  a  dare  esecuzione alla presente deliberazione entro il predetto  termine,  anche  se,  alla  medesima  data, non sono ancora scaduti   i  termini  previsti  dai  commi 2  e  3  dell’art.  2  del regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, approvato  con  delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  n.  15  del 21 luglio 1994.

    3.  Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

 

 


 

 







 

Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006.
Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006.

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

    Visto  l’articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Visti  gli  articoli 9,  12  e  15,  commi 13  e  16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

    Visto l’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

    Vista la deliberazione con la quale l’Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati  in  data 26 ottobre 2006 ha approvato il nuovo piano   di   ripartizione,   a   seguito   dell’entrata   in   vigore dell’articolo 39-bis   del   decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi  delle  spese  elettorali  sostenute dai movimenti e partiti politici  per  il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;

    Visti  gli  articoli 2  e  7  del  Regolamento  dei Servizi e del personale;

 

Decreta:

 

    E’  resa  esecutiva  la  deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

    Gli  uffici procederanno all’erogazione dei rimborsi spettanti in base all’anzidetta deliberazione subordinatamente:

      a) alla  regolarita’,  riscontrata dal Collegio dei revisori di cui  all’articolo 8,  comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti  di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici  beneficiari  risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo  articolo;  quanto  ai  rendiconti  riferiti ad esercizi sui quali  detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei  deputati  ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in   coincidenza   del   termine  di  erogazione  di  ciascuna  rata, l’erogazione e’ subordinata all’avvenuto deposito;

      b) alla  trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati dei consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati  del  9  e 10 aprile 2006 di cui all’articolo 12 della legge 10 dicembre  1993,  n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.

 

        Roma, 26 ottobre 2006

 

Il Presidente: Bertinotti

 

Il Segretario generale: Zampetti

 

Allegato

 

XV LEGISLATURA

 

         DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 37/2006

 

Oggetto: Nuovo  piano  di  ripartizione,  a  seguito  dell’entrata in vigore  dell’art.  39-bis  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi  per  le  spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici  per  il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006.

 

Riunione di giovedi’ 26 ottobre 2006.

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

 

    Visto  l’art.  39-bis  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Visto l’art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

    Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993;

    Vista   la  propria  deliberazione  n.  22  del  26 luglio  2006, pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006;

    Visto  il  decreto  del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro  degli  affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo  del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006;

    Visti  i dati forniti dal Ministero dell’interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati;

    Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;

    Viste  le  richieste  di  rimborso  a  suo  tempo  effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

    Considerato che, in conseguenza dell’entrata in vigore del citato art. 39-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, occorre procedere alla formulazione  di  un  nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali riferiti alla consultazione elettorale in oggetto;

    Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, le erogazioni  dei rimborsi devono essere effettuate senza ii vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

 

 

Delibera:

 

Art. 1.

    1.  Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, di cui alla deliberazione n.  22  del  2006  indicata  in  premessa, e’ sostituito dal piano di ripartizione  determinato nei prospetti e nella tabella riepilogativa allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

    1.  I soggetti che, sulla base della tabella riepilogativa di cui all’art.  1,  risultino  avere  titolo  a  importi inferiori a quelli erogati  in  forza  della  citata  deliberazione  n. 22 del 2006 sono tenuti  alla  restituzione  delle  somme  percepite in eccesso, nella misura indicata nella tabella medesima.

    2.  E’ disposta l’erogazione delle somme a favore dei movimenti e partiti  politici  che  abbiano conseguito il diritto alla percezione dei   rimborsi  a  seguito  delle  modifiche  legislative  introdotte dall’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero che in forza  di  dette  modifiche  abbiano conseguito il diritto a ricevere somme  maggiori  rispetto  a  quelle  erogate  in  forza del piano di riparto  sostituito ai sensi dell’art. 1, e non risultino decaduti ai sensi  dell’art.  1,  comma 2,  della  legge  3 giugno  1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce alla tabella riepilogativa di cui all’art. 1.

    3.  L’erogazione  di cui al comma 2 sara’ effettuata nella misura resa possibile dalle restituzioni effettuate ai sensi del comma 1, in mancanza  delle  quali,  per la parte non erogata si applicheranno le disposizioni   di   cui   all’art.   3,   comma 2,   della   presente deliberazione.

    4.  All’erogazione  dei rimborsi si procedera’, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15,  comma 13,  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, secondo le modalita’   indicate   dai  soggetti  che  risultino  abilitati  alla riscossione  anche  in  forza  di  attestazione  corredata  di  copia fotostatica del documento di identita’ del dichiarante. Gli interessi maturati  sul  deposito bancario della provvista successivamente alla sua messa a disposizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,  unitamente a quelli maturati sullo stesso conto per effetto dell’eventuale  giacenza delle somme restituite ai sensi del comma 1, saranno  erogati  nei  tempi tecnici necessari ai partiti e movimenti politici   beneficiari   in   proporzione  alle  rate  di  rispettiva spettanza.

 

 

Art. 3.

    1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell’art. 1189 del codice civile.

    2.  In caso di riformulazione del nuovo piano di ripartizione che comporti   una   diversa   distribuzione   dei  rimborsi  elettorali, nell’interesse  dei  movimenti  o partiti politici che risultino aver percepito  meno  di  quanto  legislativamente  previsto e salvo che i soggetti  percipienti  non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di  erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora  essa  non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra’ ai sensi dei secondo comma dell’art. 1194 del  codice  civile.  Le  somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

    3.  Nell’eventualita’  che  non  sia  applicabile  il comma 1 dei presente  articolo,  la  Camera  dei  deputati  potra’  procedere  al recupero con le modalita’ indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

 

 

Art. 4.

    1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall’art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994, relativamente all’Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

    1. Si  applicano,  qualora  non  diversamente  stabilito  dalla presente deliberazione, le disposizioni della deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa.

 

 

Art. 6.

  1. La presente deliberazione e’ efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 



[1]     L’indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti è riportata nei decreti dei Presidenti delle due Camere che hanno operato la ripartizione dei rimborsi delle rispettive spese elettorali (vedi infra).

[2]     Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[3]     Legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

[4]     Decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. con mod. dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[5]     Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[6]     Legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[7]     Legge 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[8]     Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248). L’art. 39-bis ha modificato in varie parti la L. 157/1999.

[9]     Il testo della disposizione, antecedente alla riforma del sistema elettorale introdotta con la L. 270/2005, fa riferimento ai “candidati non collegati ad alcun gruppo”, soggetti non più previsti dalla nuova normativa.

[10]    Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999).

[11]    Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 27 luglio 2006, Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[12]    Approvato con decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006, Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006.

[13]    Il co. 6 dell’art. 1 della L. 157/1999 è stato in tal senso modificato dall’art. 39-quaterdecies, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[14]    Legge 2 gennaio 1997 n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.