Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Benefici per le vittime del terrorismo - A.C. 616
Riferimenti:
AC n. 616/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 49
Data: 26/09/2006
Descrittori:
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Benefìci per le vittime del terrorismo
(A.C. 616)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 49

 

 

 

26 Settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: ac0131.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

La proposta di legge in esame  9

Il quadro normativo  11

§      La legge n. 206 del 2004  11

§      La disciplina generale  12

Progetto di legge

§      A.C. 616, (on. Mazzoni), Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo  19

Normativa di riferimento

§      Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  25

§      L. 20 febbraio 2006, n. 91. Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.31

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 616

Titolo

Modifica dell’articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo

Iniziativa

On. Mazzoni

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione alla Camera

10 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

14 giugno 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni V (Bilancio); VI (Finanze);   XI (Lavoro)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 616, composta di due articoli, estende i benefici previsti dalla legge 206/2004[1], recante norme in favore delle vittime del terrorismo, anche agli eventi accaduti all’estero a partire dal 1961. Tale termine è attualmente previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 206 esclusivamente per i fatti accaduti in Italia, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15, prevede la corresponsione dei benefici per i cittadini italiani coinvolti in attentati all’estero avvenuti a decorrere dal 2003. La proposta in esame è, dunque, volta a superare tale dicotomia indicando un unico termine iniziale di applicazione della legge, a prescindere dal luogo (in Italia o all’estero) dove si sono verificati i fatti.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge introduce esclusivamente una disposizione di novella della legge 206/2004.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La finalità del provvedimento, volta ad offrire una qualche forma di ristoro per le vittime di eventi criminosi particolarmente gravi accaduti all’estero prima del 2003, può ricollegarsi alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, che il secondo comma dell’art. 117, lett. h), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto al contenuto della proposta di legge, si rileva che esso è volto ad estendere l’ambito di applicazione della citata legge 206/2004 le cui disposizioni, avendo prevalentemente natura previdenziale o fiscale o incidendo sull’esercizio della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, sembrano potersi parimenti includere nell’ambito di materie riservate alla legislazione statale dallo stesso art. 117, secondo comma, Cost.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si rileva che la proposta di legge non prevede disposizioni di coordinamento con la recente legge 91/2006[2], approvata alla fine della XIV legislatura, che interviene anch’essa a correggere l’estensione temporale della legge 206. Tale provvedimento non modifica la legge 206, ma introduce una deroga esplicita al limite temporale (1° gennaio 2003) ivi disposto per l’ambito di applicazione della legge nei confronti dei fatti accaduti all’estero, estendendo i benefici da essa previsti anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961 (art. 1) e provvedendo a reperire le risorse economiche idonee alla copertura finanziaria (art. 2).

Si osserva in proposito che l’art. 1 della legge 91, verrebbe di fatto ad essere superato dalla proposta in esame che, estendendo a tutti gli eventi occorsi all’estero a partire dal 1961 la possibilità di accesso ai benefici della legge 206, vi comprenderebbe anche la strage di Kindu. D’altro canto, però, la proposta di legge non prevede nessuna disposizione volta a individuare la copertura finanziaria necessaria e, pertanto, i benefici per i familiari delle vittime di Kindu continuerebbero ad essere garantiti dall’art. 2 della legge 91.

Formulazione del testo

La proposta di legge in esame modifica l’art. 15 della legge 206/2004 estendo il suo ambito di applicazione, ma, come si è accennato sopra, non modifica i termini della copertura finanziaria recati dallo stesso art. 15 e dall’art. 16 della legge 206. Si ricorda che la citata legge 91/2006, che ha esteso i benefici della legge 206 ai familiari delle vittime di Kindu del 1961, ha provveduto all’individuazione della copertura finanziaria (art. 2), tuttavia l’esistenza di eventuali altri soggetti aventi diritto alla corresponsione dei benefici farebbe sorgere il problema della mancanza di copertura finanziaria del provvedimento in esame.


Schede di lettura


La proposta di legge in esame

La proposta di legge A.C. 616, che consta di due articoli, estende i benefici previsti dalla recente legge 206/2004, recante norme in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi occorsi all’estero a partire dal 1° gennaio 2006.

Infatti, le disposizioni della citata L. 206/2004 (più avanti illustrata) si applicano (art. 15) agli eventi accaduti dal 1° gennaio 1961 verificatisi nel territorio nazionale (comma 1). Anche i fatti avvenuti all’estero rientrano nell’ambito di applicazione della legge, ma solamente quelli accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2003 (comma 2).

 

L’articolo 1 del progetto di legge in esame, pertanto, novella il citato art. 15, indicando nel 1° gennaio 1961 il termine iniziale di applicazione delle disposizioni fissate dalla legge 206, senza distinguere tra eventi occorso all’estero o nel territorio nazionale.

 

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento stabilendone la sua immediata vigenza, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

 

Delle tre proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, che hanno dato origine alla legge 206, l’unica a prevedere un termine iniziale per l’ammissione ai benefici, fissato al 1° gennaio 1969, è l’A.C. 3135, ma non viene fatta distinzione tra eventi accaduti in Italia e quelli all’estero. Così anche il testo unificato (A.C. 2725 - 3105 - 4148-A) approvato dalla Commissione Affari costituzionali il 4 febbraio 2004, che ne anticipa il termine iniziale al 1° gennaio 1961 (art. 15).

L’Assemblea della Camera esaminando il provvedimento la prima volta, il 5 febbraio 2004 ne deliberava il rinvio in commissione, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio (4 febbraio 2004).

Alla ripresa dell’esame in Commissione (25 febbraio 2004) il rappresentante dei Governo ha dichiarato insostenibile l’onere previsto, quantificato in un miliardo e 400 milioni per il solo primo anno, e ha rappresentato alla commissione che un eventuale delimitazione, anche sotto il profilo temporale, dell’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni potrebbe rendere il provvedimento maggiormente compatibile con le disponibilità finanziarie.

Successivamente, l’Assemblea deliberava il trasferimento in sede legislativa (8 luglio 2004). Anche il testo unificato adottato dalla Commissione nella nuova sede (13 luglio 2004) contiene il termine del 1° gennaio 1961 senza ulteriori specificazioni.

Il testo dell’art. 15 nella sua formulazione definitiva è stato introdotto in seguito all’approvazione di due emendamenti del Governo (15.1. e 15.2) approvati nella seduta del 14 luglio 2004. Il rappresentante del Governo illustrando gli emendamenti ha dichiarato che essi “servono a colmare una lacuna previsionale che rischierebbe di far retroagire gli effetti della legge al 1° gennaio 1961, anche per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, per i quali, invece, appare necessario fare riferimento ai fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2003”.

 

Per una sintesi dei principali provvedimenti in materia di benefici alle vittime del dovere, di atti terroristici o criminosi si rinvia alla scheda seguente. Relativamente al loro ambito di applicazione, si osserva che in genere hanno per oggetto esclusivamente gli eventi accaduti nel territorio dello Stato (si veda per esempio la legge 302/1990 art. 1), mentre le disposizioni riguardanti i militari caduti o infortunati per causa di servizio non distinguono tra eventi occorsi all’estero e quelli nel territorio nazionale (legge 308/1981, che decorre dal 1° gennaio 1979).

Nel corso del tempo sono stati adottati alcuni provvedimenti ad hoc per estendere ai civili caduti in attentati terroristici all’estero i benefici previsti dalle leggi in materia, quali:

§      legge 9 novembre 1994, n. 628, recante disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria del 7 luglio 1994

§      decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (legge 24 dicembre 2003, n. 369), relativo alle vittime militari e civili degli attentati avvenuti a Nassiriya il 12 novembre 2003, e ad Istanbul il 15 novembre 2003, successivamente modificato dall’art. 1-bs del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (legge 12 marzo 2004, n. 68);

§      legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

 

Di carattere più generale una norma, peraltro definita espressamente di tipo transitorio, contenuta nella legge 208/2004[3] (art. 10), che estende le disposizioni introdotte dal citato decreto legge 337 a tutte le famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all’estero.

 


Il quadro normativo

La legge n. 206 del 2004

La legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente (vedi oltre): l’art. 1 infatti prevede in via generale che, per quanto stessa non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 302/1990 e 407/1998 e l’art. 82 della L. 388/2000.

Le altre misure stabiliscono:

§      la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;

§      la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;

§      la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;

§      la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;

§      alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);

§      il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;

§      la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;

§      l’applicazione dei benefìci della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero[4].

La disciplina generale

L’articolata legislazione in materia ha origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine e dei militari colpiti nell’adempimento del dovere.

Successivamente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.

 

Basata inizialmente su una disposizione del R.D.L. 261/1921[5] la disciplina generale in materia di vittime del dovere ha subìto nel tempo numerose integrazioni e modifiche dirette soprattutto a:

§      adeguare la misura dell’elargizione una tantum che, almeno inizialmente, costituiva la principale provvidenza;

§      estendere le categorie ammesse a fruire dei benefìci previsti dalla legge;

§      diversificare i tipi di provvidenze, affiancando alla elargizione una tantum la concessione di pensioni privilegiate, l’attribuzione del diritto all’assunzione obbligatoria e l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;

§      ampliare le condizioni per la concessione dei benefìci, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati (morte, invalidità permanente), sia per quanto concerne le circostanze in cui l’evento si verifica, sia con riferimento alla data di decorrenza dei benefìci stessi.

 

La vigente disciplina di ordine generale fa principalmente capo alle leggi 466/1980[6], 302/1990[7], 407/1998[8], all’art. 82 della legge finanziaria 2001[9], oltre che alla L. 206/2004 (vedi sopra).

Le leggi 302/1990 e 407/1998 sono state da ultimo modificate in alcuni punti dal D.L. 13/2003[10]. Specificatamente dedicata ai militari deceduti o feriti in servizio è la L. 308/1981[11].

Il regolamento approvato con D.P.R. 510/1999[12]ha disciplinato in modo unitario e coordinato le modalità di attuazione delle citate leggi 466/1980, 302/1990 e 407/1998.

 

La legge 13 agosto 1980, n. 466 ha mirato ad una riorganizzazione della materia, prevedendo:

§      l’estensione della già prevista elargizione una tantum (aumentata a 100 milioni di lire) a nuove categorie di soggetti, in caso di morte o di grave invalidità: la misura interessa – oltre agli appartenenti alle Forze di polizia – i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche;

§      il diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti;

§      l’ulteriore precisazione della definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei benefìci – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973 – anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.

 

La legge 3 giugno 1981, n. 308 ha introdotto norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, feriti o caduti in servizio e dei loro superstiti, a seguito adi eventi occorsi a partire dal 1979.

Essa dispone la concessione della pensione privilegiata ordinaria nonché dei benefìci, relativi anch’essi al trattamento pensionistico, previsti dagli articoli 15 e 16 della L. 9/1980[13], ai militari, di carriera o di leva, ed ai loro congiunti, che subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, del testo unico sulle pensioni di guerra (L. 313/1968[14]).

Ai soggetti sopraindicati si applicano, inoltre, le norme sull’equo indennizzo, di cui alla L. 1094/1970[15].

Ai superstiti dei militari caduti nell’adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione di 200.000 euro pari quella prevista per i superstiti delle vittime del dovere (tale importo è stato così fissato da ultimo con il D.L. 337/2003).

L’art. 7 della legge stabilisce che i benefìci derivanti dall’applicazione della legge stessa decorrono dal 1° gennaio 1979; tale data non costituisce termine di decorrenza dei benefìci, bensì termine per l’applicazione della legge, nel senso che questa si applica solo per i fatti verificatisi dall’entrata in vigore da quella data in poi[16].

 

La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata avvenuti nel territorio dello Stato a partire dal 1967, ha disposto:

§      l’elevazione fino a 150 milioni di lire delle elargizioni di cui alla L. 466/1980 citata;

§      un ampliamento delle categorie dei beneficiari, prevedendo la corresponsione di un’elargizione, anch’essa pari a 150 milioni, a chiunque[17] subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di vari accadimenti e, in particolare:

-       di atti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;

-       di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni mafiose;

-       di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi previsti dai punti precedenti;

-       di assistenza prestata ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel corso di operazioni di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata;

§         la corresponsione della elargizione anche ai superstiti, compresi:

-       i componenti la famiglia della vittima;

-       i soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l’evento;

-       i conviventi more uxorio;

§      l’introduzione della possibilità, per i beneficiari che abbiano riportato una invalidità pari ad almeno due terzi della capacità lavorativa e per i superstiti, di ottenere un assegno vitalizio, in luogo dell’elargizione in unica soluzione;

§      il diritto all’assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni dei coniugi superstiti, figli e genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa (tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 22 della L. 68/1999);

§      l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per ogni tipo di prestazione conseguente agli eventi che legittimano la corresponsione dei benefìci.

 

Sul modello della normativa introdotta con la L. 302/1990, sono stati approvati in seguito provvedimenti in favore delle vittime di specifici atti criminosi, quali:

§      la L. 9 novembre 1994, n. 628, recante disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria del 7 luglio 1994;

§      la L. 8 agosto 1995, n. 340, che ha disposto l’estensione dei benefìci previsti dalla citata L. 302/1990 ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980;

§      la L. 31 marzo 1998, n. 70, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla L. 302/90 alle vittime della cosiddetta banda della “Uno bianca”.

 

È quindi intervenuta la legge 23 novembre 1998, n. 407, che – nel testo modificato dal citato D.L. 13/2003 – apporta, tra le altre, le seguenti innovazioni:

§      diritto al collocamento obbligatorio ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 302/1990 (si tratta di coloro che hanno subito un’invalidità permanente a causa di atti di terrorismo) e ai superstiti dei deceduti;

§      corresponsione di un vitalizio, oltre alla elargizione una tantum, di 500 mila lire mensili a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e ai superstiti delle vittime;

§      attribuzione di due annualità della pensione di reversibilità ai congiunti degli invalidi di cui all’art. 1 della L. 302/1990, in caso di decesso di questi ultimi;

§      istituzione di borse di studio riservate agli invalidi di cui sopra e agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

§      riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione sulla base della rivalutazione operata dalla L. 302/1990, che, si ricorda, aveva elevato l’importo a 150 milioni di lire[18].

 

Per le vittime dei reati di tipo mafioso la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito un Fondo di rotazione apposito alimentato da un contributo annuo dello Stato e dai proventi derivanti dalla confisca dei beni mafiosi. Le dotazioni del fondo sono destinate al pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subìti in conseguenza di reati di tipo mafioso.

 

Un ulteriore assestamento di questa disciplina è stato operato dall’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, tra l’altro:

§      riliquida gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla citata L. 466/1980 ai “superstiti di atti di terrorismo”, colpiti da grave invalidità permanente, tenendo conto dell’aumento (a 150 milioni) disposto dalla successiva L. 302/1990. Precisa inoltre a quali familiari delle vittime di atti di terrorismo – e in quale ordine – spettino le provvidenze ex L. 302/1990 in assenza dei familiari più prossimi in grado;

§      prevede che i benefìci previsti dalla L. 302/1990 e dalla L. 407/1998 si applichino a decorrere dal 1º gennaio 1967[19];

§      introduce un principio di ordine generale, in base al quale per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli;

§      attraverso due modifiche alla L. 407/1998, tende ad equiparare, dal punto di vista dei benefìci, le vittime della criminalità organizzata a quelle del terrorismo.

 

Da segnalare, infine, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006): prevede la progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, includendo tra le vittime del dovere, non solamente, le forze dell’ordine, i militari, i magistrati, i vigili del fuoco ecc., ma anche tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto e per cause di servizio espressamente indicate (articolo 1, commi 562-565)[20]. L’art. 1, co. 272, della stessa legge finanziaria 2006, istituisce una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per gli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980[21].


Progetto di legge

 


N. 616

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato MAZZONI

 

¾

 

Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo

 

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Presentata il 10 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di recuperare una «svista» legislativa, facilmente riscontrabile nella legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». Le disposizioni della legge, come recita l'articolo 1, «si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti». Tale legge, all'articolo 15, delimita l'ambito temporale di applicazione della stessa, stabilendo che «I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961» e che «Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003».

      La formulazione dell'articolo 15 risulta poco chiara e ancora meno comprensibili risultano le motivazioni esposte dal Governo in sede di approvazione della legge per respingere alcuni emendamenti tendenti a eliminare una grave lacuna.

      In particolare, la definizione dell'ambito di applicazione della legge, come risulta dall'articolo 1, non lascia intravvedere alcuna spiegazione della successiva diversa indicazione temporale, come definita dall'articolo 15.

      L'intervento del Governo, in merito ad alcuni emendamenti rivolti a riportare il termine di decorrenza dell'applicazione dei benefìci per i fatti nazionali ed extra-nazionali alla stessa data, ha acuito le perplessità sulla legittimità dell'articolo 15.

      È da notare che la formulazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 15 è diversa e apre il varco a interpretazioni diverse alle quali pure dovrebbero darsi risposte.

      L'articolo 1 della presente proposta di legge riscrive, sostituendolo, l'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al fine di uniformare il trattamento delle vittime degli atti di terrorismo avvenuti in Italia ovvero all'estero.

      L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 15 - 1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004».

 

 

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 




[1]     L. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[2]     L. 20 febbraio 2006, n. 91, Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.

[3]     L. 30 luglio 2004, n. 208, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

[4]     Come si è detto, la legge 91/2006, derogando espressamente all’art. 15 della legge 206, ha esteso i benefìci ivi previsti anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.

[5]     Il R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione (istituito col R.D. 14 agosto 1919, n. 1422), prevedeva (art. 14) l’istituzione di “un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell’interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri vittime del dovere”.

[6]     L. 13 agosto 1980, n. 466, Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

[7]     L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[8]     L. 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[9]    L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[10]    D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 (conv. con mod. in L. 2 aprile 2003, n. 56), Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[11]   L. 3 giugno 1981, n. 308, Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.

[12]    D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[13]    L. 26 gennaio 1980 n. 9, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[14]    L. 18 marzo 1968, n. 313, Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

[15]    L. 23 dicembre 1970, n. 1094, Estensione dell’equo indennizzo al personale militare.

[16]    Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 febbraio 1990, n. 67.

[17]   La L. 302/1990 pone come condizioni che il soggetto leso sia totalmente estraneo rispetto all’azione criminosa lesiva e che i fatti si siano svolti nel territorio italiano.

[18]    L’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, conv. con mod. in L. 7 agosto 1992, n. 356), al co. 4-ter (introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45), destina alle elargizioni di cui alla L. 302/1990 una quota dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti contro la criminalità organizzata.

[19]    Il co. 1 dell’art. 5 della L. 407/1998 prevedeva in precedenza come data di riferimento quella del 1° gennaio 1969.

[20]    Tali disposizioni hanno trovato applicazione con la emanazione del DPR 7 luglio 2006, n. 243, Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[21]    Si veda in proposito il Decreto del Ministro dell’interno, 17 marzo 2006, Modalita' per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.