Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 19
Data: 25/09/2006
Descrittori:
INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO   INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

Cause di ineleggibilità
e di incompatibilità con le cariche
elettive e di governo nazionali,
regionali e locali

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 19

 

25 settembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0129.doc

 


I N D I C E

Introduzione  1

Parlamento

Ineleggibilità alla carica di deputato o di senatore  5

Incompatibilità con la carica di deputato o di senatore  7

Governo

Incompatibilità dei titolari di cariche di Governo ai sensi della legge n. 215 del 2004  17

Incompatibilità con le cariche di Governo previste da altre disposizioni normative  18

Regioni

Premessa  25

Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale  26

Incompatibilità con le cariche di consigliere o di componente della Giunta regionale  31

Regioni a statuto speciale

Premessa  47

Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale  49

Incompatibilità con la carica di consigliere regionale  52

Enti locali

Ineleggibilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale o provinciale  57

Incompatibilità con le cariche di sindaco, presidente della provincia, assessore e consigliere comunali o provinciali63

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 84, 104, 122, 135)81

§      R.D. 11 giugno 1936, n. 1067. Approvazione dello statuto della Banca d'Italia (art. 60)83

§      R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (art. 42-quater)84

§      R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello statuto della Regione siciliana (art. 3)85

§      Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Disposizioni sulla stampa (art. 3)87

§      Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna (art. 17)88

§      Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta (art. 17)89

§      Legge 13 febbraio 1953, n. 60. Incompatibilità parlamentari90

§      Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (art. 57)93

§      Legge 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7)94

§      D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7, 8, 9, 10)95

§      Legge 24 marzo 1958, n. 195. Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (art. 33)98

§      Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 15)99

§      D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 28)100

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650. Perfezionamento e revisione del sistema catastale (art. 22)101

§      D.L. 8 aprile 1974, n. 95. conv., con mod., Legge 7 giugno 1974, n. 216. Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (art. 1)102

§      Legge 6 aprile 1977 n. 150. Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data (art. 6)105

§      Legge 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (art. 7)107

§      Legge 24 gennaio 1978, n. 14. Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (artt. 1, 5, 7)108

§      Legge 24 gennaio 1979, n. 18. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 5-bis e 6)109

§      Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (artt. 2, 3, 4)111

§      Legge 27 aprile 1982, n. 186. Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (art. 7)115

§      Legge 12 agosto 1982, n. 576. Riforma della vigilanza sulle assicurazioni (art. 10)117

§      Legge 30 dicembre 1986, n. 936. Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 8)119

§      Legge 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (art. 12)120

§      Legge 30 dicembre 1988, n. 561. Istituzione del Consiglio della magistratura militare (art. 1)121

§      Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (art. 15)123

§      Legge 12 giugno 1990, n. 146. Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge (art. 12)130

§      Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 10)133

§      D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 (conv., con mod., Legge 4 aprile 1991, n. 111). Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali (art. 1)135

§      Legge 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (art. 8)139

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3, co. 9)141

§      D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 8)143

§      D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)145

§      Legge 25 giugno 1993, n. 206. Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (abrogata dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, ad escl. degli artt. 3 e 5)147

§      Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (art. 13)150

§      Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)152

§      D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (art. 9)154

§      D.P.C.M. 18 ottobre 1994, n. 692. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato (art. 2)157

§      Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (art. 2, co. 8)158

§      Legge 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (art. 1, co. 5)159

§      Legge 22 luglio 1997, n. 276. Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (artt. 2, 5)161

§      D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337 (art. 2)164

§      D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233. Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)166

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 51, 58, 60-66, 131)168

§      D.M. 11 settembre 2000, n. 289. Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 9)177

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 46)178

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 153)181

§      Legge 27 marzo 2004, n. 78. Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio (art. 3)183

§      Legge 2 luglio 2004, n. 165 . Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (artt. 2, 3)184

§      Legge 20 luglio 2004, n. 215. Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (artt. 1, 2, 3)186

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (art. 205)189

§      D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150 (artt. 9, 16)190

§      Agenzia spaziale italiana. Decr. 7 febbraio 2006. Emanazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento (art. 8)191

§      D.M. 31 marzo 2006 n. 165. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111)193

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 6)194

Normativa regionale

§      Regione Abruzzo. Legge R. 30 dicembre 2004, n. 51. Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale  199

§      Regione Friuli Venezia-Giulia. Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (art. 15)203

§      Regione Friuli Venezia-Giulia. Legge R. 29 luglio 2004, n. 21 Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto (artt. 2, 4)204

§      Regione Lazio. Legge R. 13 gennaio 2005, n. 2. Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (art. 7)207

§      Regione Puglia. Legge R. 28 gennaio 2005, n. 2. Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art. 6)208

§      Regione Sardegna. Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna (art. 17)209

§      Regione Sardegna. Legge R. 27 agosto 1992, n. 16 Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 10 e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull'incompatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore regionale (art. 1)210

§      Regione Sicilia. Legge R. 20 marzo 1951, n. 29. Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana (art. 8)211

§      Regione Sicilia. Legge R. 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (artt. 2, 3, 4)213

§      Regione Sicilia. Legge R. 9 dicembre 2004, n. 16. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19  217

§      Regione Sicilia. Legge R. 3 giugno 2005, n. 7. Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali (artt. 4, 12)218

§      Provincia Autonoma di Bolzano. D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L. Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale (artt. 10, 11, 12)220

§      Provincia Autonoma di Trento. Legge P. 5 marzo 2003, n. 2. "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia" (artt. 15, 16, 17)224

 

 

 


Introduzione

 

Le tabelle e le schede che seguono danno schematicamente conto delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità espressamente previste da disposizioni normative interne e relative alle cariche di parlamentare nazionale, di membro del Governo, nonché di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali.

La necessaria sintesi nell’esposizione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità non ha consentito di specificarne in dettaglio gli eventuali limiti, condizioni ed eccezioni (pur se in vari casi se ne dà conto in nota); l’ultima parte del dossier riporta peraltro il testo integrale di ciascuna delle disposizioni richiamate.

Le tabelle menzionano, di norma nell’ordine, le disposizioni costituzionali rilevanti, quelle contenute nelle leggi che di volta in volta disciplinano primariamente la materia e da ultimo, in ordine cronologico, le previsioni rinvenute in altre fonti normative.

 

Si è ritenuto superfluo, infine, ricordare in tutte le tabelle il disposto dell’art. 84, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 


 

Parlamento

 


Ineleggibilità alla carica di deputato o di senatore

 

incarichi

riferimenti normativi

giudici costituzionali

L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)

presidenti delle Giunte provinciali

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. b))

sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. c))

capo, vice capo della polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. d))

capi di gabinetto dei ministri

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. e))

commissari del Governo presso le Regioni[1] e prefetti

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. f))

viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. g))

ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze Armate nelle circoscrizioni del loro comando territoriale

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lett. h))

cariche analoghe a quelle di cui al primo comma dell’art. 7, D.P.R. 361/1957 (sopra elencate), rivestite presso corrispondenti organi di Stati esteri

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 7, secondo comma)

magistrati[2] nelle circoscrizioni elettorali sottoposte alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati nei sei mesi antecedenti

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 8)

diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri e, in generale, tutti coloro che hanno un impiego da Governi stranieri

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 9)

titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica e relativi consulenti legali e amministrativi

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 10, primo comma, n. 1 e 3)

rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo e relativi consulenti legali e amministrativi

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (art. 10, primo comma, num. 2 e 3)

giudici onorari aggregati, secondo lo stesso regime previsto per i magistrati ordinari

L. 22 luglio 1997 n. 276, Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (art. 5, comma 1)

direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari, amministratori straordinari[3] di azienda sanitaria locale

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421,(art. 3, comma 9)

 

Le disposizioni in materia di ineleggibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957) si applicano anche alle elezioni del Senato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica).

 


Incompatibilità con la carica di deputato o di senatore

 

incarichi

riferimenti normativi

giudice costituzionale

Costituzione, art. 135, sesto comma

L. 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" (art. 7)

componente del Consiglio superiore della magistratura

Costituzione, art. 104, settimo comma

L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)

consigliere e membro della Giunta regionale

Costituzione, art. 122, secondo comma[4]

componente del Consiglio superiore e dei Consigli di reggenza della Banca d’Italia

R.D. 11 giugno 1936 n. 1067, Approvazione dello statuto della Banca d'Italia (art. 60)

giudice onorario di tribunale

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, Ordinamento giudiziario (art. 42-quater, primo comma)

direttore responsabile di giornale o di altro periodico[5]

L. 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa (art. 3)

carica o ufficio di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 1)

componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 1-bis)

carica o funzione di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 2)

membro del Consiglio di amministrazione della RAI

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 2)[6]

carica o funzione di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, che operino nella loro sede

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 3)

patrocinio professionale o prestazione di assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 4)

componente dei comitati regionali (e delle loro sezioni) per il controllo sugli atti delle province e dei comuni

L. 10 febbraio 1953 n. 62, “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, (art. 57, primo comma)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 131)[7]

componente delle commissioni censuarie

DPR 26 ottobre 1972, n. 650 "Perfezionamento e revisione del sistema catastale" (art. 22)

presidente e membro della CONSOB

D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)

personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)

L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreto di Stato" (art. 7)

presidente e vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina governativa

L. 24 gennaio 1978, n. 14 "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici" (artt. 1, 5 e 7)

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 27 aprile 1982 n. 186, “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, (art. 7)

presidente dell’I.S.V.A.P.

L. 12 agosto 1982 n. 576, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”, (art. 10)

presidente e componente del C.N.E.L.

L. 30 dicembre 1986, n. 936 "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" (art. 8)

componente non magistrato del consiglio di presidenza della Corte dei conti

L. 13 aprile 1988 n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, (art. 12)

componente del Consiglio della magistratura militare

L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare (art. 1)

componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero

L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" (art. 12)

membro dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)

giudice di pace

L. 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” (art. 8)

direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario di azienda sanitaria locale

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 3, comma 9)

componente di commissioni tributarie

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413" (art. 8)

presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)

componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale

L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"  (art. 13)

consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato

L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)

componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione nei pubblici impieghi

D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, (art. 9, comma 2)

dirigente generale con contratto di diritto privato

D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato”, (art. 2)

componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni

L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita" (art. 2, co. 8)

giudice onorario aggregato

L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)

componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5)[8]

presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell’ENEA

D.M. 31 marzo 2006, n. 165, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)

rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi

D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337” (art. 2, comma 5)

consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della L: 15 marzo 1997, n. 59” (art. 2, comma 8)

legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

D.M. 11 settembre 2000, n. 289, “Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, (art. 9)

componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (art. 46, comma 7)

presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 153, co. 4)

membro del Parlamento europeo spettante all’Italia

L. 27 marzo 2004, n. 78, Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio (art. 3, comma 2: inserisce l’art. 5-bis dopo l’art. 5 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)

consulente in proprietà industriale[9]

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, (art. 205)

componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura[10]

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)

membro del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione e della Commissione di valutazione e controllo strategico dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)

Agenzia Spaziale Italiana, decreto 7 febbraio 2006, Emanazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento” (art. 8)[11]

membro dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)

 

Nella prassi parlamentare le cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione a deputato o senatore sono trattate, per quanto concerne la determinazione delle conseguenze da esse derivanti, alla stregua di cause di incompatibilità, riconoscendosi all'interessato la facoltà di optare tra la carica di parlamentare e quella ritenuta dalla legge con essa incompatibile.

Si segnala tuttavia che, innovando la prassi, la Giunta delle elezioni della Camera, nella seduta del 2 ottobre 2002, ha dichiarato compatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ricoperta da tre deputati.

 

 


Governo

 


Incompatibilità dei titolari di cariche di Governo ai sensi della legge n. 215 del 2004

L’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, disciplina le incompatibilità dei “titolari di cariche di Governo”, tra i quali sono ricompresi il Presidente del Consiglio e i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo.

 

L’incompatibilità riguarda:

§      ogni carica o ufficio pubblico, ad eccezione delle cariche o uffici inerenti alle funzioni svolte dal soggetto in quanto titolare di cariche di Governo; del mandato parlamentare; di amministratore di enti locali; delle cariche che risultano compatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della L. 60/1953[12];

§         cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici;

§         cariche, uffici, funzioni o compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, o in associazioni o società tra professionisti;

§         l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo;

§         l’esercizio di qualsiasi tipo di impiego o lavoro sia pubblico che privato.

 

Per effetto della successiva L. 88/2005[13], di conversione del D.L. 44/2005, è venuta meno l’incompatibilità tra le cariche di Governo e quella di amministratore locale: l’art. 3-ter del decreto-legge, introdotto in sede di conversione, novella infatti il comma 1, lett. a) dell’art. 2 della L. 215/2004 per aggiungere alle eccezioni ivi elencate quella relativa alla carica di amministratore di enti locali, come definita dall’art. 77, co. 2, del Testo unico sugli enti locali[14].

 

Tale disposizione individua come segue gli amministratori degli enti locali:

§       i sindaci, anche metropolitani, e i presidenti delle province;

§       i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province;

§       i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;

§       i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;

§       i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;

§       i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;

§       i componenti degli organi di decentramento.


Incompatibilità con le cariche di Governo previste da altre disposizioni normative

 

Incarichi

riferimenti normativi

giudice costituzionale

Costituzione, art. 135, sesto comma

L. 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" (art. 7)

componente del Consiglio superiore della magistratura

Costituzione, art. 104, settimo comma

L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)

giudice onorario di tribunale

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, Ordinamento giudiziario (art. 42-quater, primo comma)

componente del Consiglio superiore e dei Consigli di reggenza della Banca d’Italia

R.D. 11 giugno 1936 n. 1067, Approvazione dello statuto della Banca d'Italia (art. 60)

componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri

L. 13 febbraio 1953, n. 60, Incompatibilità parlamentari (art. 1-bis)

presidente e membro della CONSOB

D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)

membro del Parlamento europeo spettante all’Italia

L. 6 aprile 1977, n. 150, Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data (art. 6).

membro della Commissione europea

Trattato che istituisce la Comunità europea (art. 213)

consigliere regionale in Regioni a statuto ordinario[15]

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

consigliere della Regione Friuli-Venezia-Giulia

L.R. Friuli Venezia-Giulia, 29 luglio 2004, n. 21, Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, (art. 4)

consigliere della Regione Sicilia

L.R. Sicilia 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (art. 4)

presidente e consigliere della Provincia autonoma Trento (ineleggibilità)i

L.P. Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, (art. 15)

consigliere della Provincia autonoma Bolzano (ineleggibilità)

D.P.R.G. Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 1987, n. 2/L, art. 10

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 27 aprile 1982 n. 186, “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, (art. 7)

componente non magistrato del consiglio di presidenza della Corte dei conti

L. 13 aprile 1988 n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, (art. 12)

componente del Consiglio della magistratura militare

L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare (art. 1)

presidente dell’I.S.V.A.P.

L. 12 agosto 1982 n. 576, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”, (art. 10)

presidente e componente del C.N.E.L.

L. 30 dicembre 1986, n. 936 "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" (art. 8)

membro dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)

presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)

componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni

L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita" (art. 2, co. 8)

giudice onorario aggregato

L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)

componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5)[16]

presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell’ENEA

D.M. 31 marzo 2006, n. 165, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)

rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi

D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337” (art. 2, comma 5)

consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della L: 15 marzo 1997, n. 59” (art. 2, comma 8)

legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

D.M. 11 settembre 2000, n. 289, Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 9)

consulente in proprietà industriale[17]

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, (art. 205)

membro dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)

 

Si ricorda inoltre che l’art. 6 della L. 60/1953 stabilisce che chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative:

§      ricoprire cariche o uffici di nomina governativa in enti pubblici o privati;

§      assumere le cariche o le funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

§      esercitare le stesse cariche in istituti bancari o in società per azioni che abbiano come scopo prevalente l’esercizio di attività finanziarie (eccettuate gli istituti di credito cooperativi).

 

 


Regioni

 


Premessa

 

L’articolo 122, primo comma, della Costituzione demanda alla potestà legislativa regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta e dei consiglieri, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica; tali principi sono stati fissati dalla L. 165/2004[18] (artt. 2 e 3).

Con riferimento alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori regionali, si ricorda che l’art. 122 della Cost., nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 1/1999[19], stabiliva che il Presidente e i membri della Giunta regionale erano eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

A seguito della modifica operata dalla legge costituzionale 1/1999, la quasi totalità delle Regioni a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) ha emanato disposizioni volte ad estendere ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali le cause di incompatibilità e ineleggibilità - intese in questo caso come cause ostative alla nomina - che la normativa prevede in relazione alla carica di consigliere regionale.

Successivamente, in molti degli Statuti adottati ai sensi del nuovo art. 123 Cost. (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Umbria), è stata inserita la norma secondo la quale il Presidente della Regione può nominare gli assessori anche al di fuori del Consiglio regionale, in questo caso essi devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.


Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

 

Per le Regioni a statuto ordinario che non hanno ancora legiferato in materia ai sensi del nuovo art. 122 Cost., restano in vigore i casi di ineleggibilità, previsti dalle disposizioni statali, di seguito elencati.

 

incarichi

riferimenti normativi

giudici costituzionali

L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)

capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 1

commissari di Governo[20], prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 2

ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 3

ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 4

titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonché dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 5

magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace nel territorio in cui esercitano le loro funzioni

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 6

dipendenti della Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 7

legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 10

amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 11

consiglieri regionali in carica in altra Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 2, comma 2, n. 12

direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari, amministratori straordinari[21] di azienda sanitaria locale

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421,(art. 3, comma 9)

giudici onorari aggregati, secondo lo stesso regime previsto per i magistrati ordinari

L. 22 luglio 1997 n. 276, Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (art. 5, comma 1)

 

Alcune Regioni (Abruzzo, Lazio e Puglia) hanno dettato specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità. Per gli aspetti non disciplinati dalla legge regionale restano in vigore e si applicano, anche in queste Regioni, le disposizioni dettate dalle leggi nazionali riportate dalla tabella precedente.

 

La Regione Abruzzo ha emanato, con la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, una organica disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità, in buona parte coincidente con quella prevista a livello nazionale dalla L. 154/1981.

Non possono essere eletti alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale nella Regione Abruzzo:

 

con riferimento all’intero territorio nazionale:

i ministri e sottosegretari di Stato;

 

i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

 

i capi e i vice-capi di polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno;

 

i Prefetti della Repubblica;

 

i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri

con riferimento a funzioni svolte o incarichi ricoperti nel territorio della Regione Abruzzo:

i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace;

 

gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

 

i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

 

i segretari  generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione;

 

i segretari  generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

 

il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali[22];

 

i presidenti e gli assessori delle province della Regione;

 

i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

con riferimento all’amministrazione regionale:

i dirigenti e i dipendenti della Regione;

 

gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione;

 

Presidenti e consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito[23] e relativi enti gestori;

 

il difensore civico della Regione Abruzzo;

 

i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie

 

Infine, non può essere candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi (L.R. 51/2004, art. 1, comma 3).

 

La Regione Lazio (L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, art. 7) ha integrato le disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche i presidenti delle province del Lazio e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia del Lazio.

 

Analogamente, la Regione Puglia (L.R. 31 gennaio 2005, n. 2, art. 6) ha stabilito che non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale anche i presidenti delle province della Puglia e i sindaci dei comuni della Puglia.

 

Per le elezioni regionali, inoltre, l’art. 15 della L. 55/1990[24] prevede alcune cause di incandidabilità.

Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, né rivestire la carica di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

§      associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

§      peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

§      delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;

§      delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.


Incompatibilità con le cariche di consigliere o di componente della Giunta regionale

 

La maggior parte delle disposizioni recanti cause di incompatibilità riportate nella tabella che segue sono testualmente riferite alla carica di consigliere regionale.

Si ricorda peraltro che, in base alla disciplina elettorale in vigore nelle Regioni che non abbiano legiferato in materia, il presidente della giunta regionale fa parte del consiglio regionale (L.Cost. 1/1999, art. 5).

Per quanto riguarda gli assessori regionali, si rinvia inoltre a quanto già osservato in merito ai casi di ineleggibilità a consigliere regionale.

 

 


 

incarichi

riferimenti normativi

consigliere regionale

assessore regionale

componente del Consiglio superiore della magistratura

Costituzione, art. 104, settimo comma

L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

 

deputato e senatore

Costituzione, art. 122, secondo comma

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

SI

membro del Parlamento europeo spettante all’Italia

Costituzione, art. 122, secondo comma

L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, art. 6, primo comma

SI

SI

consigliere e assessore regionale di altra Regione

Costituzione, art. 122, secondo comma

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, secondo comma[25]

SI

SI

giudice costituzionale

Costituzione, art. 135, sesto comma

L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)

SI

 

ministro e sottosegretario di Stato

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

 

membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

 

giudice ordinario della Corte di cassazione, magistrato del Tribunale supremo delle acque, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

 

presidente e assessore di giunta provinciale, sindaco e assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 4, primo comma

SI

 

amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione (o che riceva dalla stessa una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa)

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che ha parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse della Regione (a meno che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative), ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell’art. 2 della L. 154/1981

L. 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, art. 3, secondo comma

SI

 

direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario[26] delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421,(art. 3, comma 9)

SI

 

giudice onorario di tribunale

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, “Ordinamento giudiziario”, (art. 42-quater, primo comma)

SI

SI

presidente e membro della CONSOB

D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)

SI

SI

personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)

L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreto di Stato" (art. 7)

SI

 

presidente e vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina governativa

L. 24 gennaio 1978, n. 14 "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici" (artt. 1, 5 e 7)

SI

 

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 27 aprile 1982 n. 186, “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, (art. 7)

SI

 

presidente dell’I.S.V.A.P.

L. 12 agosto 1982 n. 576, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”, (art. 10)

SI

SI

presidente e componente del C.N.E.L.

L. 30 dicembre 1986, n. 936 "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" (art. 8)

SI

 

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 13 aprile 1988 n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, (art. 12)

SI

 

componente del Consiglio della magistratura militare

L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare", (art. 1)

SI

 

componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero

L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"(art. 12)

SI

 

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)

SI

SI

giudice di pace

L. 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” (art. 8)

SI

 

presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)

SI

SI

componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale

L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"  (art. 13)

SI

SI

consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato

L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)

SI

 

componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione nei pubblici impieghi

D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, (art. 9, comma 2)

SI

SI

dirigente generale con contratto di diritto privato

D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato”, (art. 2)

SI

SI

componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni

L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita" (art. 2, co. 8)

SI

 

giudice onorario aggregato

L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)

SI

SI

componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,

SI

 

presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell’ENEA

D.M. 31 marzo 2006, n. 165, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)

SI

SI

rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi

D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337” (art. 2, comma 5)

SI

SI

componente dei comitati regionali di controllo

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" (art. 131[27])

SI

SI

legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

D.M. 11 settembre 2000, n. 289, “Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, (art. 9)

SI

SI

componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (art. 46, comma 7)

SI

 

presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 153, co. 4)

SI

 

consulente in proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale (art. 205)

SI

SI

componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)

SI

 

componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)

SI

 

 

 


Come già ricordato, la Regione Abruzzo, in attuazione della legge 2 luglio 2004, n. 165, ha emanato, con la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, una disciplina organica in materia di ineleggibilità e incompatibilità, in larga parte coincidente con quella prevista a livello nazionale dalla L. 154/1981.

Pertanto, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni non possono ricoprire la carica di consigliere regionale, di presidente della giunta o di componente della giunta regionale nella Regione Abruzzo:

§         deputato, senatore, parlamentare europeo;

§         membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

§         giudice della Corte dei conti,

§         componente di altro Consiglio o Giunta regionale;

§         presidente e assessore di Giunta provinciale di altra Regione;

§         sindaco e assessore di comuni di altre Regioni;

§         assessore di comune (della Regione[28]);

§         sindaci dei comuni (della Regione) con popolazione fino a 5.000 abitanti;

§         amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che riceva dalla Regione una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa;

§         colui che per atti  compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione – o di ente da essa dipendente - è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società con sentenza passata in giudicato e non ha ancora estinto il debito;

§         i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge regionale;

§         i titolari e gli amministratori di imprese e private vincolate con la Regione per contratti d’opera o di somministrazioni.

 


Regioni a statuto speciale

 


Premessa

 

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie norme i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale (e consigliere delle Province autonome di Trento e Bolzano) e di membro della Giunta regionale (e delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

La competenza legislativa è attribuita dallo statuto speciale di autonomia di ciascuna Regione. Ciascuno Statuto dispone inoltre le incompatibilità in relazione alla carica di consigliere regionale stabilite dall’articolo 122 della Costituzione[29].

Analogamente a ciò che avviene per le Regioni a statuto ordinario, in assenza della disciplina regionale, si applica la normativa statale già vista.

 

Le Regione Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato la materia con legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

Secondo quanto disposto dall’articolo 9, la legge si applica anche ai membri della Giunta che non facciano parte del Consiglio. Per essi le cause di ineleggibilità elencate all’articolo 2 si devono intendere cause ostative alla nomina (articolo 9). Queste possono essere rimosse se l’interessato cessa dalle funzioni entro la data della nomina alla carica di assessore.

 

La Provincia autonoma di Trento disciplina le cause di ineleggibilità alla carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale, nonché le incompatibilità di cariche nel capo II della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l’articolo 13 dispone la applicazione dell’articolo 15 della già citata L. 55/1990; gli articoli 15 e 16 elencano le cause di ineleggibilità alle medesime cariche. I casi di incompatibilità tra le cariche sono disciplinati dall’articolo 17. Infine, l’articolo 19 della stessa legge dispone che agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali.

Per la Provincia autonoma di Bolzano continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla normativa della Regione Trentino-Alto Adige, D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L, Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, così dispone l’articolo 1  della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, Disposizioni sull’elezione del consiglio della provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2003.

 

Nella Regione siciliana la materia è disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana. La parte della legge che concerne il sistema di elezione è stata recentemente modificata con la legge regionale 3 giugno 2005 n. 7 - Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Il Capo II, invece, riguardante la eleggibilità, non è stato modificato ma non viene applicato.

Ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16 - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, infatti, le condizioni di ineleggibilità dei deputati all'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta in vigore soltanto il punto 4 dell’articolo 8 della L.R. 29/1951 riguardante i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e i Presidenti e gli Assessori di Provincia

L’articolo 4 della L.R. 7/2005 (che aggiunge l’art. 1-quater alla L.R. 29/1951) ha inoltre disposto che possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione coloro che hanno i requisiti per candidarsi alla carica di deputato regionale.

L’articolo 12 della L.R. 7/2005 (che aggiunge l’art. 10-bis alla L.R. 29/1951), infine abbrevia i termini per la cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. In questo caso infatti la cessazione dalle funzioni deve avvenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 

La Regione Valle d’Aosta e la Regione Sardegna non hanno una propria disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

La Regione Sardegna con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16 aveva stabilito la incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di membro della Giunta. Questa incompatibilità è stata abrogata con la legge regionale 4 maggio 1995, n. 12.

 

Si riporta di seguito l’elenco dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale (e consigliere delle Province autonome di Trento e Bolzano) e di membro della Giunta regionale (e membro delle Giunta delle Province autonome di Trento e di Bolzano) previsti esplicitamente nella normativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 


Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

 

incarichi

riferimenti normativi

Capi di dipartimento  e segretari generali dei Ministeri; capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza; direttori generali delle Agenzia statali, capi degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro; coloro che ricoprono incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. a)

 

 

Questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. b)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. b)

commissario di Governo nella Regione;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. b)

membri del Governo e commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. a)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. a)

prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. c)

ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato
- la circoscrizione del cui comando comprenda anche solo in parte il territorio regionale

- che hanno il comando nella Regione



Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. d)

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. e)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. e)

ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) nella circoscrizione elettorale  nel cui ambito esercitano il loro ufficio

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. e)

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. g)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. g)

diplomatici, consoli, viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. f)

magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale; magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. g) ed h)

magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella Regione;

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. d)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. d)

dipendenti della Regione
- o di enti regionali

- o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento”

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. i)

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. f)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. f)

difensore civico

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. h)

legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - SSN);

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. l)

legali rappresentanti e dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. m)

amministratori di enti regionali

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 2, lett. n)

 

legale rappresentante, amministratore delegato, consigliere delegato o direttore generale:

di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento

di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla Provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni

delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 16, comma 1

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le province con contratti di opere e di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle province autonome;

d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a), b) e c)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 11, comma 1

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;

b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 16, comma 2

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 11, comma 2

Presidenti ed Assessori delle Province della Regione

Sicilia L.r. 29/1951, art. 8, punto 4

Sindaci e Assessori dei comuni con popolazione superiore a  40 mila abitanti

Sicilia L.r. 29/1951, art. 8, punto 4

Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 15, lett. c)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 10, lett. c)

 


Incompatibilità con la carica di consigliere regionale

 

incarichi

riferimenti normativi

componente di una delle due Camere, di un altro Consiglio regionale o di altra Giunta regionale; del Parlamento europeo

Costituzione, articolo 122, comma 2

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 1, lett. a), c), f) aggiunge “membro della Commissione europea”

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 1, a), c)

giudice della Corte costituzionale

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 1, lett. b)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 1, lett. b)

ministri, viceministri ed sottosegretari di Stato non parlamentari, assessori esterni di altre Regioni, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presidenti, assessori e presidenti dei Consigli di Province, sindaci, assessori e presidenti dei Consigli di Comuni compresi nel territorio della Regione;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. a)

consiglieri provinciali

Friuli-Venezia Giulia, L.cost. 1/1963, art. 15

sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti

Friuli-Venezia Giulia, L.cost. 1/1963, art. 15

Sardegna, L. cost. 3/1948, art. 17

sindaco, assessore o consigliere di un comune della Regione

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 1, lett. d)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 1

presidente, assessore o consigliere di altri enti locali

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 1, lett. e)

presidente, assessore o consigliere di un comprensorio o di una comunità di valle oppure presidente o membro del comitato di gestione e dell'assemblea generale di una unità sanitaria locale

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 1, lett. e) “

presidente e vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. b)

dipendente della Regione (o delle Province autonome di Trento o di Bolzano), dello Stato o degli enti funzionali della Regione (o delle province autonome)

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 2

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 2

dipendente dello Stato e di altri enti pubblici (o delle Province autonome di Trento o di Bolzano), dello Stato o degli enti funzionali della Regione (o delle province autonome)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 3

coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

in associazioni, enti, società o imprese:

1. che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2. che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

in enti, istituti, agenzie soggetti alla vigilanza della Regione

in istituti bancari o società con prevalente esercizio di attività finanziarie

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. c), d), e)

legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di:

enti, istituti, associazioni o società

1. sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;

2. al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;

istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

enti, istituti, associazioni o società legati alla Regione o alle Province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 4, lett. a), b), c), d)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 4, lett. a), b), c), d)

consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle Province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 4, lett. e)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 4, lett. e)

coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett.f)

coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. g)

chi ha lite pendente (esclusa la materia tributaria) in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento o di Bolzano

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 3

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 3-bis

coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. h)

coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. i)

coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. j)

coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2 della medesima legge

Friuli-Venezia Giulia L.r. 21/2004, art. 4, lett. k)

consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista dalla medesima legge

Provincia autonoma di Trento L.p. 2/2003, art. 17, comma 4, lett. f)

Provincia autonoma di Bolzano DPGR 2/1987, art. 12, comma 4, lett. f)

 

 


Enti locali

 


Ineleggibilità alle cariche di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale o provinciale

 

incarichi

riferimenti normativi

sindaco e presidente di provincia

consigliere comunale e provinciale

capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 1))

SI

SI

commissari di Governo[30], prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 2))

SI

SI

ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 3))

SI

SI

ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 4))

SI

SI

titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 5))

SI

SI

magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 6))

SI

SI

dipendenti del comune e della provincia, per i rispettivi consigli

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 7))

SI

SI

direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario[31] delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 8))

SI

SI

legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)

SI

SI
(la causa di ineleggibiltà non si applica alla carica di consigliere provinciale)

legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 10))

SI

SI

amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 11))

SI

SI

sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 12))

SI

SI

ministro di un culto

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1, n. 1))

SI

 

coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1, n. 2))

SI

 

giudici costituzionali

L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)[32]

SI

SI

 

 


Si ricorda che l’art. 37 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia fanno parte rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la composizione delle giunte comunali e provinciali, si ricorda che:

§         nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tale facoltà può essere prevista dallo statuto (D.Lgs. 267/2000, art. 47, commi 3 e 4);

§         non possono far parte della rispettiva giunta (né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 64, comma 4).

Si ricorda che l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Il sindaco e presidente della provincia che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni (D.Lgs. 267/2000, art. 51, commi 2 e 3).

L’art. 58 del D.Lgs. 267/2000 prevede inoltre alcune cause di incandidabilità. Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

§      associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

§      peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

§      delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;

§      delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

 

 


Incompatibilità con le cariche di sindaco,
presidente della provincia, assessore e consigliere comunali o provinciali

 

incarichi

riferimenti normativi

sindaco e presidente di provincia

assessore comunale e provinciale

consigliere comunale e provinciale

coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1-bis)

SI

 

 

amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 1))

SI

 

SI

colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 2))

SI

 

SI

consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 3))

SI

 

SI

colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 4))

SI

 

SI

colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 5))

SI

 

SI

colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 6))

SI

 

SI

colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 7))

SI

 

SI

consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 64, comma 1 e 3))

 

SI
(l’incompatibi-lità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)

 

assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 64, comma 1 e 3))

 

 

SI
(l’incompatibi-lità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)

consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 1)

SI

SI

 

consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 2)

 

 

SI

consigliere di una circoscrizione del comune

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 3)

 

 

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)

direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario[33] delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 66)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i sindaci)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per gli assessori comunali)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)

componente dei comitati regionali di controllo

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" (art. 131)[34]

SI

SI

SI

giudice onorario di tribunale

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, “Ordinamento giudiziario”, (art. 42-quater, primo comma[35])

SI

SI

SI

consigliere regionale della Regione Sardegna

L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna” (art. 17, secondo comma)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)

 

 

consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”, (art. 15, terzo comma)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)

 

SI
(l’incompatibi-lità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)

componente del Consiglio superiore della magistratura

L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)

 

 

SI

presidente e membro della CONSOB

D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)

SI

SI

SI

personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)

L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreto di Stato" (art. 7)

 

 

SI

membro del Parlamento europeo spettante all’Italia

L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, (art. 6)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti)

 

 

consigliere regionale

L. 23 aprile 1981, n. 154, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (art. 4)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)

SI
(l’incompatibi-lità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)

 

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 27 aprile 1982 n. 186, “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, (art. 7)

 

 

SI

presidente dell’I.S.V.A.P.

L. 12 agosto 1982 n. 576, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”, (art. 10)

SI

SI

SI

componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

L. 13 aprile 1988 n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, (art. 12)

 

 

SI

componente del Consiglio della magistratura militare

L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare", (art. 1)

 

 

SI

componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero

L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"(art. 12)

SI

 

SI

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)

SI

SI

SI

giudice di pace

L. 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” (art. 8)

 

 

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presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)

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componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale

L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"  (art. 13)

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consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato

L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)

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(l’incompatibi-lità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)

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(l’incompatibi-lità sussiste per i consiglieri provinciali)

componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione nei pubblici impieghi

D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, (art. 9, comma 2)

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dirigente generale con contratto di diritto privato

D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato”, (art. 2)

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componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni

L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita" (art. 2, co. 8)

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giudice onorario aggregato

L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)

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componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,

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rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi

D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337” (art. 2, comma 5)

 

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legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

D.M. 11 settembre 2000, n. 289, “Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, (art. 9)

 

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componente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (art. 46, comma 7)

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presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 153, co. 4)

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consulente in proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, (art. 205)

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componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)

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componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)

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presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell’ENEA

D.M. 31 marzo 2006, n. 165, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)

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Nella tabella che precede le incompatibilità sono riferite alle diverse cariche sulla base della formulazione testuale delle rispettive norme. Come già ricordato, peraltro, l’art. 37 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia fanno parte rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio provinciale, e il successivo art. 47, commi 3 e 4 prevede che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tale facoltà può essere prevista dallo statuto.