Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Distacco del Comune di Lamon dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige - Pdl. cost. 1359 e 1427 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 34 | ||
Data: | 31/07/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Distacco
del Comune di Lamon
dalla Regione Veneto e sua aggregazione
alla Regione Trentino-Alto Adige
Pdl. cost. 1359 e 1427
n. 34
31 luglio 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: AC0113.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 75, 131, 132, 138)
§ Legge 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (artt. 12, 41-47)
§ D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4, 103 e 107)
Giurisprudenza costituzionale
§ Corte Costituzionale. Sentenza 10-24 novembre 1992, n. 473
§ Corte Costituzionale. Sentenza 10 novembre 2004, n. 334
Documentazione
§ Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lamon (8 marzo 2005, n. 6)
§ D.P.R. 31 luglio 2005. Indizione del referendum per il distacco del comune di Lamon della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione
§ Presidenza del Consiglio dei ministri. Comunicato concernente il referendum popolare per il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2005, n. 264)
Numero del progetto di legge |
A.C. 1359 |
Titolo |
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione |
Iniziativa |
On. Boato |
Settore d’intervento |
Autonomie locali; Regioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
13 luglio 2006 |
§ annuncio |
17 luglio 2006 |
§ assegnazione |
24 luglio 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
V Commissione (Bilancio); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1427 |
Titolo |
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell' articolo 132, secondo comma, della Costituzione |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Autonomie locali; Regioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
20 luglio 2006 |
§ annuncio |
24 luglio 2006 |
§ assegnazione |
31 luglio 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
V Commissione (Bilancio); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I progetti di legge costituzionale A.C. 1359 (on. Boato) e A.C. 1427 (di iniziativa del Governo), di contenuto in parte coincidente e composti da un solo articolo, dispongono che il Comune di Lamon sia distaccato dalla Regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso[1], per essere aggregato alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
I provvedimenti mirano dichiaratamente ad inserirsi nella procedura prevista dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione; procedura che, per quanto concerne il comune in oggetto, è già in corso, essendosi svolto, con esito positivo, il referendum popolare previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Ai sensi dell’art. 132, co. 2°, Cost., infatti, “si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra”.
Il testo vigente del comma è quello risultante dalla riformulazione operata dall’art. 9, co. 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione. L’originaria formulazione della norma costituzionale prevedeva che con legge ordinaria, previo referendum, sentiti i consigli regionali, si potesse disporre per le province o i comuni che ne facessero richiesta il distacco da una regione e l’aggregazione ad un’altra.
La norma costituzionale nulla diceva sia sui soggetti da coinvolgere nel processo di richiesta di referendum per il distacco, sia sull’ambito territoriale interessato alla consultazione referendaria. La novella introdotta dalla L.Cost. 3/2001 precisa che, per procedere alla modifica territoriale, è necessaria l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia (o delle province) e del comune (o dei comuni) interessati al distacco. È stato in tal modo circoscritto l’ambito territoriale al cui interno deve aver luogo la consultazione referendaria.
Le disposizioni attuative della norma costituzionale sono recate dal Titolo III (artt. 41 ss.) della L. 352/1970[2].
Nel corso della XIV legislatura la Camera dei deputati ha esaminato quattro proposte di legge[3] volte a modificare la L. 352/1970 per adeguarne la disciplina al nuovo testo dell’art. 132, co. 2°, Cost.. Il testo unificato approvato dalla Camera il 6 marzo 2003 e trasmesso al Senato, è stato esaminato dalla 1ª Commissione che, il 6 luglio 2005, lo ha licenziato, con ampie modifiche, per l’Assemblea (A.S. 2085-A): quest’ultima non ne ha peraltro iniziato l’esame.
Sulle disposizioni in materia, e in particolare sull’art. 42, co. 2° della L. 352/1970, ha tuttavia inciso la sentenza 334/2004 della Corte costituzionale[4] nel frattempo sopravvenuta. Secondo la disciplina che ne risulta, la richiesta di referendum deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli provinciali o comunali delle province o dei comuni di cui si propone il distacco.
Il successivo art. 44, co. 3° (antecedente alla modifica costituzionale intervenuta nel 2001) prevede tuttora che il referendum sia indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi; nella già menzionata sent. 334/2004, tuttavia, la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l’espressione “popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”, utilizzata dall’art. 132, co. 2°, Cost. nel testo ora vigente, ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con referendum sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, accerta la legittimità della richiesta di referendum, che è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri (artt. 43, co. 1° e 44, co. 1°, L. 352/1970).
L’Ufficio centrale per il referendum procede quindi all’accertamento e alla proclamazione dei risultati. La proposta è dichiarata approvata se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta (art. 45, co. 1° e 2°).
In caso di approvazione, il ministro dell’interno presenta al Parlamento il disegno di legge di cui all’articolo 132, co. 2°, Cost. entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del risultato del referendum. La proposta respinta, invece, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni (art. 45, co. 4° e 5°).
Nel caso in questione, la richiesta di referendum è stata formulata con delibera del Comune di Lamon n. 6 dell’8 marzo 2005 ed è stata dichiarata legittima con ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum emessa in data 3 maggio 2005. Il referendum è stato dunque indetto con D.P.R. 31 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005), e si è svolto nella giornata di domenica 30 ottobre 2005.
Come risulta dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005, al referendum ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e il risultato è stato favorevole al distacco territoriale del comune di Lamon dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Alla data di chiusura del presente dossier non risulta che i Consigli delle due Regioni interessate abbiano espresso il parere previsto dall’art. 132, co. 2°, Cost..
Il comma 1 dell’unico articolo di cui si compongono i due progetti di legge, di identica formulazione in entrambi, oltre a prevedere il passaggio del Comune di Lamon dalla Regione Veneto alla Regione Trentino-Alto Adige, ne precisa l’inclusione nell’ambito della Provincia autonoma di Trento.
Il progetto di legge A.C. 1359 (Boato) consta di due ulteriori commi.
Il comma 2 reca una delega legislativa al Governo per l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle misure di modifica o integrazione alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali alla modificazione apportata dal comma 1. Il medesimo comma precisa che, qualora emerga la necessità di modificare disposizioni di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dovrà applicarsi a tal fine la particolare procedura dettata dall’art. 107 dello Statuto.
Per quanto riguarda gli adempimenti interni, si ricorda che l’art. 4, comma 1, numero 3, dello Statuto attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Ai fini del citato art. 107, inoltre, le norme di attuazione dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sono adottate con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare le disposizioni regolamentari che risultassero necessarie per l’attuazione della legge.
Si segnala che una proposta di legge ordinaria, identica nel testo all’A.C. 1359 in esame, venne presentata nel corso della XIV legislatura (A.C. 6274, on. Boato). La I Commissione della Camera ne avviò l’esame in sede referente nella seduta del 24 gennaio 2006.
I due progetti di legge costituzionale sono corredati della sola relazione illustrativa.
Si tratta di due progetti di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost..
Il ricorso allo strumento legislativo è espressamente previsto nell’ambito della peculiare procedura delineata nell’art. 132, co. 2°, Cost..
Quanto al ricorso alla legge costituzionale, la relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa rileva che “è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige”, in quanto la variazione territoriale (distacco-aggregazione) che interessa il comune di Lamon “andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata” (sul punto v. anche infra).
Si ricorda in proposito che sui progetti di modificazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol[5], secondo quanto stabilisce l’art. 103 di quest’ultimo, esprimono il loro parere il Consiglio regionale e i Consigli provinciali.
I due progetti di legge costituzionale in esame, peraltro, non recano novelle testuali allo Statuto della Regione.
Si tratta, come detto, di progetti di legge costituzionale. Quanto alla materia trattata, ai sensi del citato art. 132, co. 2°, Cost. (che parla di “legge della Repubblica”), questa rientra indubbiamente nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Nell’ambito del dibattito politico sul tema in oggetto, nonché – nella XIV legislatura – in occasione del dibattito parlamentare sulle proposte di legge A.C. 1852 e abb. (alle quali si accenna supra) sono emerse opinioni diverse in ordine alla questione se – ferma quanto al resto la procedura di cui all’art. 132, co. 2°, Cost. – sia o meno necessario il ricorso a una legge costituzionale, anziché ordinaria (pur se “aggravata”), quando il distacco o l’aggregazione di province o comuni incida sul territorio di regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti speciali sono, com’è noto, adottati con legge costituzionale.
Il provvedimento A.C. 1359 (Boato) reca, come si è detto, una delega per l’adeguamento della legislazione e un’autorizzazione all’adozione di norme regolamentari attuative.
Si osserva che l’inserimento di una delega in una legge costituzionale risulta inusuale e che non emergono precedenti per quanto riguarda l’autorizzazione, con atto di rango costituzionale, ad emanare norme regolamentari.
La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato, il 6 luglio 2006, l’esame in sede referente della proposta di legge ordinaria C. 27 (di iniziativa dell’on. Boato), identica nel contenuto al progetto di legge costituzionale A.C. 1359 (del medesimo proponente) in esame.
N. 1359
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione |
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Presentata il 13 luglio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Il 28 aprile 2006, primo giorno della XV legislatura, il proponente della presente proposta di legge costituzionale aveva presentato, sulla stessa materia, una proposta di legge ordinaria (atto Camera n. 27), identica ad una già in precedenza presentata nella fase finale della XIV legislatura (atto Camera n. 6274 Boato). Di quest'ultima, la I Commissione della Camera dei deputati aveva tempestivamente avviato l'esame in sede referente nella seduta del 24 gennaio 2006, ma naturalmente l'iter era stato interrotto a causa della conclusione della XIV legislatura.
Qui di seguito viene riportata integralmente la relazione che correda, dunque, la citata proposta di legge n. 27, finalizzata al «distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»:
«Con delibera del consiglio comunale di Lamon n. 6 del 24 marzo 2004 veniva formulata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige del comune di Lamon e avente per oggetto il seguente quesito: "Volete che il territorio del comune di Lamon sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino-Alto Adige?".
Contestualmente venivano nominati il signor Renzo Poletti e il signor René Maillard, rispettivamente, come delegato effettivo e delegato supplente ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, della citata legge n. 352 del 1970, affinché, previa elezione di domicilio in Roma, depositassero la suddetta richiesta di referendum presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nessun'altra documentazione o deliberazione veniva richiesta o prodotta, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004, con la quale la stessa Corte dichiarava l'illegittimità dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prescriveva che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione e di aggregazione a un'altra regione dovesse essere corredata anche dalla deliberazione di altri comuni (o di altre province), ed altresì affermava il principio che l'espressione "popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati", utilizzata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (nel testo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini dell'individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con referendum sulla proposta di variazione territoriale, dovesse intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con ordinanza del 3 maggio 2005, dichiarava la legittimità della richiesta di referendum per il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e per la relativa aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno Pisanu.
A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2005, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, con il quale veniva indetto, nel territorio del comune di Lamon, il suddetto referendum, con la convocazione dei relativi comizi per i giorni 30 e 31 ottobre 2005.
Al referendum partecipavano 2.558 elettori su 4.151 aventi diritto, pari al 61,6 per cento: i "sì" al quesito referendario sono stati 2.377, cioè il 92,9 per cento dei votanti.
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in data 8 novembre 2005, accertava che alla votazione suddetta per il referendum popolare indetto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005, partecipava la maggioranza degli aventi diritto ex articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e che il risultato era favorevole al distacco territoriale del comune di Lamon dalla regione Veneto ed alla sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Del risultato del referendum veniva data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970).
Dalla data della predetta pubblicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni - espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - entro i quali il Ministro dell'interno Pisanu avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria della stessa legge (come chiaramente espresso dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dall'articolo 46, quinto comma, della stessa legge n. 352 del 1970) contenente la modifica dei confini delle regioni coinvolte.
I termini per tale adempimento scadevano quindi l'11 gennaio 2006, ed esso era da considerare come "atto dovuto": questo tanto più che parte della dottrina costituzionalistica ha ritenuto che il referendum ex articolo 132 della Costituzione avesse carattere deliberativo e non meramente consultivo (M. Scudiero, Il Referendum nell'ordinamento regionale, Napoli, 1971, pagina 43 e seguenti) mentre altra parte della dottrina lo ha qualificato come un referendum sui generis "provvisto di un parziale effetto costitutivo" (M. Pedrazza Gorlero, Le Regioni, Le Province, I Comuni. Art. 131, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1990, pagina 170 e seguenti, in particolare pagina 178).
"Se, infatti, è vero che tali forme di referendum rappresentano un tertium genus rispetto al tipo abrogativo, di cui all'articolo 75 della Costituzione, e al tipo costituzionale, di cui all'articolo 138 della Costituzione, ciò non significa di per sé relegarle nel limbo delle procedure meramente consultive, prive di ogni vincolatività giuridica. Ed infatti, se può essere vero, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 334 del 2004, che \`l'esito positivo del referendum [ ...] non vincola il legislatore statale, alla cui discrezionalità compete di determinare l'effetto di distacco-aggregazione', è però sicuro che un esito negativo dello stesso pregiudica ogni ulteriore possibilità di procedere alla variazione territoriale. In realtà, a ben guardare, si potrebbe dubitare che il legislatore possa ritenersi del tutto libero di ignorare l'iniziativa legislativa \`rinforzata' approvata dalle popolazioni interessate laddove l'espressione \`può' contenuta nell'articolo 132 della Costituzione potrebbe non tanto riferirsi alla possibilità del legislatore nazionale di disattendere le richieste \`rinforzate' approvate tramite referendum, quanto alla mera eventualità dell'intero procedimento, il quale, però, una volta attivato dovrebbe potersi concludere in tempi certi. D'altronde la peculiarità delle procedure previste dall'articolo 132 della Costituzione è sottolineata anche dall'individuazione di una sorta di forza passiva rinforzata in relazione all'articolo 131 della Costituzione, (tra gli altri, V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, pagina 211 e seguenti; G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, 1990, pagina 115; M. Pedrazza Gorlero, op. cit., pagina 191 e seguenti; A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2004, pagina 91; nonché F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, in G. Santaniello (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, XXXV, Padova, 2004, pagina 62) che pone quindi problemi del tutto peculiari, che eccedono quelli attinenti all'ordinario procedimento di revisione costituzionale. Ebbene, tali peculiarità sembrano potersi ravvisare anche nel procedimento di distacco-aggregazione di Province e Comuni da una Regione ad un'altra, possibile tramite l'adozione di una legge ordinaria" (T.F. Giupponi, Le "popolazioni interessate" e i Referendum per le variazioni territoriali, ex articoli 132 e 133 della Costituzione: territorio che vai, interesse che trovi (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 334 del 2004, in Le Regioni, 3/2005, pagine 427 e 428).
Per le ragioni dianzi esposte, il Comitato per il passaggio del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige ha denunciato l'inadempimento del Ministro dell'interno Pisanu che, ritardando senza giustificato motivo la presentazione del disegno di legge per la modifica dei confini regionali al Parlamento, ha di fatto impedito che si rispettassero i termini previsti dalla procedura legislativa stabilita dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dal titolo III della legge n. 352 del 1970.
Lo stesso Comitato ha dichiarato di riservarsi di sollevare, in quanto legittimato per l'esistenza di una quota di potere garantita dalla Costituzione (ordinanza n. 17 del 1978), conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale nei confronti del Governo per "cattivo uso", per ragioni di procedura, del potere ad esso attribuito che ha causato una evidente menomazione per il potere ricorrente (sentenza n. 473 del 1992).
A causa di tale comportamento inadempiente del Governo, il Comitato ha sollecitato l'iniziativa parlamentare della presente proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati, al fine di giungere all'approvazione, in tempi ragionevoli, di una legge che sancisca la modifica dei confini delle regioni coinvolte, conformemente a quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento referendario.
Attraverso tale strumento di democrazia, previsto dall'articolo 132 della Costituzione, è stato infatti raggiunto un eccezionale risultato poiché, con dati di partenza proibitivi, determinati da quasi un terzo degli elettori residenti all'estero in varie parti del mondo, la proposta di passaggio del comune di Lamon dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige ha raccolto un consenso tale da superare ampiamente i severi parametri definiti dalla procedura referendaria ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dalla legge n. 352 del 1970. Ha infatti votato il 62 per cento dei 4.151 aventi diritto, e di questi ben 1.301 sono residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero; i "sì" sono stati 2.377 (quasi il 93 per cento dei voti), i "no" 155 (il 6 per cento), 10 schede bianche e 16 nulle. È inoltre opportuno sottolineare che più di 150 emigranti provenienti dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Australia, dal Belgio e dalla Francia hanno deciso di venire a votare o hanno prolungato il loro soggiorno per poter votare, consci che si trattava di un'occasione importante e decisiva per il futuro del comune. Infatti mai dal 1950 si era avuta una percentuale cosi alta di affluenza alle urne, segno che tutto l'altopiano dei comune di Lamon e le sue frazioni hanno vissuto questo voto come un evento epocale per cambiare i trend negativi che dal dopoguerra caratterizzano la storia lamonese.
Arrivati a questa fase i membri del Comitato hanno dunque assunto l'iniziativa affinché la proposta di legge giunga quanto prima all'approvazione del Parlamento.
Era prevedibile che la scelta dei lamonesi avrebbe sollevato, indipendentemente dall'esito della consultazione popolare, il problema del disagio che vivono le zone di montagna e che alcuni avrebbero preso lo spunto per rilanciare il tema del federalismo fiscale, ma l'obbiettivo del referendum era un altro: quello espresso con il semplice quesito referendario. Tuttavia pochi sembrano ricordarlo e troppi parlano del "caso Lamon" parlando d'altro.
Sono state seguite le forme costituzionalmente previste, il comune di Lamon è una realtà che soddisfa i requisiti previsti dalla legge (contiguità geografica, stessa struttura economica e sociale, vicinanza storico-culturale), è stato superato il difficile doppio quorum del referendum: questo è ciò che davvero conta. Alcuni sono preoccupati di non creare un precedente applicando peraltro la Costituzione e la legge italiana (paradosso grottesco: le istituzioni della Repubblica italiana temono di applicare la Costituzione e la legge italiana); altri non vogliono mettere in difficoltà certe formazioni politiche, leggendo erroneamente l'esito del referendum come un atto di sfiducia contro un determinato schieramento politico, mentre si è trattato di un pronunciamento popolare al di là di qualunque appartenenza politica.
I cittadini di Lamon, tramite questa proposta di legge di iniziativa parlamentare, confidano nel buon esito in Parlamento della richiesta "plebiscitaria" di passaggio del comune di Lamon dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, per non rischiare che la felicità che dal 31 ottobre 2005 si respira per le strade di Lamon si trasformi in sfiducia verso le Istituzioni, inadempienti rispetto ai propri doveri costituzionali.
Tutti i cittadini italiani ambiscono in generale a quello che, riferito nello specifico alla presente proposta di legge, è la speranza dei lamonesi, ovvero che la volontà popolare prevalga sui calcoli di opportunità politica, soprattutto in presenza di una disposizione costituzionale volta in tale senso.
Oltre alle ragioni di carattere costituzionale, che motivano la presentazione di questa proposta di legge, è opportuno completare la presente relazione anche con le motivazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, contenute nel documento di sintesi predisposto dal Comitato di Lamon, che viene integralmente riportato qui di seguito.
"Un risultato che ha destato molta sorpresa, nessuno credeva che il quorum potesse essere raggiunto, immediatamente si è sollevato un clamore amplificato da giornalisti sinceramente incuriositi che intervistano Lamonesi tranquilli e per nulla stupefatti. Non c'è niente di nuovo; da sempre in paese si sa che siamo molto vicini ai Trentini confinanti, che condividiamo da tempi non sospetti gli stessi modi di vita, le stesse leggi consuetudinarie, le stesse montagne, la stessa economia e le stesse prospettive e speranze per il futuro. No, l'esito del referendum non poteva proprio stupire noi Lamonesi!
Poche nascite, molti Lamonesi che si trasferiscono, attività economiche che chiudono, peggioramento della qualità dei servizi ridotti al minimo. Una piccola comunità di confine morente che non giustifica investimenti e potenziamenti: il terzo medico di base è sospeso, si discute la concentrazione delle scuole primarie con i conseguenti trasferimenti dei piccoli alunni, si ipotizza il trasferimento a valle dei servizi comunali per una \`necessaria razionalizzazione dei costi', il trasporto degli alunni dalle frazioni è minacciato, il piccolo commercio al dettaglio non sopravvive.
Si può scegliere di credere che la voglia trentina di Lamon sia opportunisticamente fondata solo sui benefìci \`sonanti' garantiti dall'autonomia della provincia di Trento, decidendo di ignorare la collocazione geografica che inserisce naturalmente il paese in un'area-sistema comprendente il Tesino (TN), il Vanoi (TN) e il Primiero (TN), comprensori trentini da tempo ormai impegnati in progetti comuni di sviluppo e tenacemente interessati ad un coinvolgimento del comune di Lamon, mai concretizzato per l'impossibilità della parte lamonese. Si può decidere di ignorare che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, Lamon si è distinto come uno dei paesi della provincia di Belluno con il più alto tasso di depositi bancari e postali grazie alle rimesse degli emigranti, ad una certa propensione al risparmio e ad uno stile di vita parco e poco incline a vizi, come la montagna fin da subito provvede ad insegnare. Si può decidere di ignorare gli investimenti della regione Veneto, che pur ci sono stati sia in ambito pubblico, sia in ambito privato: un moderno centro ospedaliero per la riabilitazione funzionale e contributi, anche recentissimi, per attività e ristrutturazioni private. Si può decidere di ignorare il ruolo svolto dalla affinità di valori, tradizioni, consuetudini, idee e princìpi tra noi Lamonesi e i nostri confinanti trentini, affinità che ha sicuramente guidato la ragione e la mano al momento del voto.
Ma com'è che gran parte degli anziani lamonesi, la maggioranza degli aventi diritto al voto, dopo una vita intera vissuta in Veneto e dopo appena due mesi di campagna referendaria ha deciso di votare tranquillamente sì al Trentino, a tutt'oggi senza rimpianti e ripensamenti, anzi con la speranza di assistere all'esito favorevole di questa iniziativa? Sono tutti alla ricerca di contributi trentini per la costruzione della nuova casa o per l'avvio della nuova impresa? Hanno davvero tradito le loro radici e svenduto la loro identità? O piuttosto il voto lamonese ha dimostrato la fondatezza della teoria di S. Kracauer (Kracauer S., Ornament der Masse, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1963) e condivisa da Z. Bauman (Bauman Z., Intervista sull'identità, Laterza, Bari, 2003), secondo i quali l'identità non si definisce solamente in termini nazionalistici o amministrativi, ma si declina anche in relazione ad una \`comunità di idee e princìpi'? Non è che i Lamonesi si sentono \`fuori posto', dalla parte sbagliata del confine provinciale, unico paese bellunese oltre il torrente Cismon, da secoli penalizzato dall'isolamento e dalla marginalità che continuano ad impedirne lo sviluppo nonostante il duro lavoro, la disponibilità al sacrificio, l'emigrazione e la voglia di riscatto e di investimento?
Noi Lamonesi sappiamo che il futuro del paese dipende da una politica PER la montagna e DALLA montagna, chiediamo l'autogoverno con leggi per la montagna e amministratori \`montanari' che conoscano la vita in queste borgate, ne affrontino i problemi e individuino le soluzioni con esperienza e volontà di investire.
Noi Lamonesi sappiamo che il futuro del paese dipende dall'unione con i vicini, dalla possibilità di elaborare progetti e strategie comuni, dall'individuazione di un'area-sistema organizzata e moderna, ripetutamente invocata anche da parte trentina per consentire ai limitrofi paesi trentini il raggiungimento degli standard di sviluppo del resto della Provincia autonoma di Trento.
Per Lamon non esistono possibilità alternative di sviluppo: i comuni bellunesi a valle si sviluppano in pianura e sono quindi vocati ad una forma di sviluppo industriale impensabile per la realtà lamonese, data la conformazione geo-fisica e la viabilità squisitamente montane, mentre il vicino comune bellunese di Sovramonte è parte integrante del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e dunque inserito in un contesto di sviluppo ben definito e strutturato. A tal proposito si deve ricordare che, al momento dell'istituzione del Parco nazionale, non è stato considerato l'inserimento del comune di Lamon, dato che il torrente Cismon costituisce un confine naturale e perché il Monte Coppolo, ai piedi del quale siede comodamente Lamon, non si qualifica come rilievo dolomitico, bensì costituisce gruppo a sé insieme con il Monte Agaro e il Monte Totoga, montagne trentine ai confini con Lamon.
È dunque sufficiente un'analisi superficiale per comprendere che, votando SI al Trentino-Alto Adige, noi Lamonesi abbiamo semplicemente scelto di avere un futuro.
Le realtà antropiche di montagna non possono prescindere dalla conformazione geo-fisica dei luoghi. Da noi la geografia è variabile indipendente che condiziona la nostra dimensione di vita: la nostra storia, la nostra cultura, la nostra società e la nostra economia. Ignorare queste condizioni immodificabili e voler forzare un indirizzo che si opponga ad esse significa votarsi al fallimento, significa rinunciare ad un nuovo modello di sviluppo in grado di arrestare il lento ma continuo rallentamento degli indicatori demografici ed economici, segno inequivocabile che l'attuale contesto non è più in grado di assicurare alla comunità locale occasioni né di lavoro, né di reddito.
Noi Lamonesi non ci rassegniamo ad un futuro di inarrestabile declino per Lamon. Alcuni di noi si sono organizzati in un Comitato spontaneo promotore del referendum per il passaggio al Trentino-Alto Adige. Siamo semplicemente un gruppo di Lamonesi impegnati, oggi ormai un movimento: uomini, donne, giovani e pensionati che dedicano tempo, soldi ed energia a questo ambizioso progetto di speranza per Lamon. Non siamo legati a nessun partito politico, abbiamo sempre avuto scarsi rapporti anche con l'Amministrazione comunale e le convinzioni politiche dei componenti non sono mai state tema di dibattito, l'unica cosa che ci interessa è promuovere lo sviluppo del nostro paese e migliorare la vita dei Lamonesi. Non ci interessano le colpe, non siamo alla ricerca di responsabili, vogliamo solo guardare avanti e lavorare per un futuro diverso.
L'esito plebiscitario del referendum ha caricato le nostre spalle e sollecitato il nostro senso di responsabilità, i Lamonesi sono stati compatti ed espliciti nel chiederci di andare fino in fondo. Non avremo paura di ostacoli e opposizioni, perché crediamo nel rispetto che le Istituzioni avranno della volontà popolare, della Costituzione e della legge.
Le nostre ragioni possono pertanto essere così sintetizzate:
Analisi geografica
Lamon è situato nel confine occidentale del Veneto e del Bellunese, unico paese veneto alla destra del torrente Cismon, collegato con il resto della provincia da un'unica via d'accesso attraverso il Ponte Serra. La semplice consultazione di una cartina rivela come Lamon sia un'enclave in territorio trentino. La penalizzante collocazione geografica ha nei secoli impedito la comunicazione con la pianura a valle e indotto costanti rapporti con le vicine popolazioni trentine. Per il futuro auspichiamo un riassetto amministrativo che rispetti la naturale configurazione geografica.
Analisi storica
La secolare autorità amministrativa veneta non può in alcun modo sminuire i consolidati e attuali legami storico-culturali di Lamon con le limitrofe realtà trentine. Oggi, la tradizione politico-amministrativa non può prevalere sulle aspirazioni avanzate dalla popolazione espresse nel rispetto della democrazia e della legge italiana.
Analisi etnico-culturale
Il plebiscito lamonese dimostra come la popolazione si ritenga più affine alle vicine comunità trentine, con cui i Lamonesi condividono da sempre idee, valori, territorio, destino e disagi. Si alza dunque forte una domanda di autogoverno e di amministrazione alpina.
Analisi socio-economica
La peculiare collocazione geografica di Lamon implica che il suo naturale sviluppo socio-economico si collochi logicamente nell'area-sistema Tesino-Vanoi-Primiero, come più volte testimoniato dai piani territoriali di sviluppo elaborati dalla Provincia autonoma di Trento, sempre mirati al coinvolgimento del Comune di Lamon.
Con riferimento all'esito del referendum, è opportuno poi sottolineare come il successo lamonese sia stato consentito da una sostanziale omogeneità dell'elettorato, che non si è quindi diviso in gruppi portatori di interessi e obiettivi contrapposti.
È quindi lecito concludere che il successo dell'iniziativa è dipeso dalla simultaneità difficilmente ripetibile di tre condizioni: una proposta adeguata in un momento storico favorevole in un paese unito.
Noi Lamonesi siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare e dell'impegno che ci verrà richiesto per adeguarci al nuovo stile amministrativo; non lo viviamo come un sacrificio bensì come l'opportunità che da sempre andiamo cercando".
Sulla base delle precedentemente esposte ragioni di carattere istituzionale e costituzionale, in attuazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e sulla base delle sovraesposte motivate argomentazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, a seguito dell'esito straordinariamente positivo del referendum del 30-31 ottobre 2005 nel comune di Lamon, l'approvazione parlamentare della presente proposta di legge, che prevede il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento, che non è stato possibile ottenere, per responsabilità del Governo della precedente legislatura, appare urgente.
L'attesa dei cittadini di Lamon, affinché la loro volontà popolare sia rispettata, non richiede ulteriori motivazioni, ma la responsabilità che le Camere elette il 9 aprile 2006 possono e devono assumere, affinché, come ebbe modo di sostenere il proponente, "i cittadini di Lamon, che hanno rispettato alla lettera la Costituzione e la legge" non vedano "incrinata la propria fiducia nelle istituzioni"».
Nonostante il presentatore ritenga che - sulla base dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - sarebbe necessario e sufficiente provvedere con una legge ordinaria, prendendo atto, sia pure con rammarico, del diverso orientamento assunto dal Governo, viene presentata la presente proposta di legge costituzionale, di contenuto normativo identico alla precedente proposta di legge ordinaria, presentata già alla fine della XIV legislatura e, in forma identica, il primo giorno della XV legislatura, raccomandandone una rapida approvazione, sia pure con le procedure aggravate previste dall'articolo 138 della Costituzione
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
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1427
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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presentato dal ministro dell'interno (AMATO) e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) ¾ |
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Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione |
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Presentata il 20 luglio 2006
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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge costituzionale che si propone si compone di un unico articolo, con cui si dispone che il comune di Lamon (oggi in provincia di Belluno) sia distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento.
Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, ed è stato predisposto dai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali in esito al referendum popolare svoltosi nei giorni 30 e 31 ottobre 2005.
Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum (...), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
A norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge che sancisce il predetto distacco-aggregazione; peraltro, trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino Alto-Adige.
La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Lamon e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 4, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Quanto sopra, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale.
È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai termini dell'articolo 103 dello statuto speciale.
disegno di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1.
1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento. |
[1] Il Comune di Lamon fa attualmente parte della Provincia di Belluno.
[2] Legge 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
[3] A.C. 1852 (on. Fontanini), 2085 (on. Foti), 2357 (on. Illy) e 3275 (on. Moretti).
[4] Con sentenza 28 ottobre 2004, n. 334, La Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti” e “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati”.
[5] Più precisamente, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.