Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||
Titolo: | Procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale - A.C. 203 e abb. - Terza edizione | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 30 | ||||||||
Data: | 22/02/2007 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Procedura per la modifica A.C. 203 e abb. |
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n. 30 |
Terza edizione |
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22 febbraio 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Ha partecipato alla redazione del dossier la sezione Affari regionali.
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0107.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Il procedimento di revisione degli statuti speciali
Le proposte di legge costituzionale in esame
Il quadro costituzionale ed il dibattito nelle precedenti legislature
I pareri dei Consigli Regionali e dei Consigli delle province autonome
§ Assemblea regionale siciliana
§ Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
§ Consiglio regionale della Valle d’Aosta
§ R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello statuto della Regione siciliana. (art. 41-ter)
§ L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna. (art. 54)
§ L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta. (art. 50)
§ L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (art. 63)
§ D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (art. 103)
Documentazione relativa ai pareri espressi dai Consigli delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
§ Assemblea regionale siciliana
- Lettera del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana al Presidente della Camera dei deputati del 21 dicembre 2006
- Ordine del giorno approvato nella seduta del 5 dicembre 2006
- Stralcio del resoconto dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 dicembre 2006
§ Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
- Lettera del Presidente del Consiglio Regionale al Presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 14 dicembre 2006
- Stralcio del resoconto del Consiglio Regionale del 12 dicembre 2006
§ Consiglio Regionale della Valle d’Aosta
- Lettera del Presidente del Consiglio Regionale al Ministro per gli Affari regionali del 22 dicembre 2006
- Parere espresso dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 dicembre 2006
§ Regione Trentino-Alto Adige
- Parere espresso dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 gennaio 2007
§ Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
- Parere espresso dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12 dicembre 2006
§ Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
- Lettera del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano al Ministro per gli Affari regionali dell’11 gennaio 2007
- Parere espresso dal Consiglio Provinciale nella seduta del 10 gennaio 2007
- Relazione della Commissione speciale istituita ai sensi degli artt. 108-bis e 108-ter del Regolamento interno del 19 dicembre 2006
Numero del progetto di legge |
A.C. 203 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale |
Iniziativa |
on. Zeller ed altri |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
28 aprile 2006 |
§ annuncio |
28 aprile 2006 |
§ assegnazione |
14 giugno 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 980 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale |
Iniziativa |
on. Bressa ed altri |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
5 giugno 2006 |
§ annuncio |
6 giugno 2006 |
§ assegnazione |
27 giugno 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1241 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale |
Iniziativa |
on. Boato |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
29 giugno 2006 |
§ annuncio |
3 luglio 2006 |
§ assegnazione |
5 luglio 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1601 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Modifica all’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta |
Iniziativa |
Consiglio regionale della Valle d’Aosta |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
9 agosto 2006 |
§ annuncio |
19 settembre 2006 |
§ assegnazione |
19 settembre 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1606 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale |
Iniziativa |
on. Biancofiore ed altri |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
30 agosto 2006 |
§ annuncio |
19 settembre 2006 |
§ assegnazione |
19 settembre 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1672 (p.d.l. cost.) |
Titolo |
Modifica all’articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia |
Iniziativa |
on. Maran ed altri |
Settore d’intervento |
Regioni; fonti normative |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
21 settembre 2006 |
§ annuncio |
22 settembre 2006 |
§ assegnazione |
22 settembre 2006 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente – prima deliberazione |
Pareri previsti |
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le sei proposte di legge costituzionale in esame, cinque di iniziativa parlamentare (A.C. 203, on. Zeller ed altri; A.C. 980, on. Bressa ed altri; A.C. 1241, on. Boato; A.C. 1606, on. Biancofiore ed altri; A.C. 1672, on Maran ed altri) ed una di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta (A.C. 1601) recano novelle agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale riguardanti il procedimento di revisione dei medesimi statuti.
Più in particolare, le proposte A.C. 203, A.C. 980, A.C. 1241 ed A.C. 1606 sono composte da cinque articoli che apportano modifiche di analogo tenore alle disposizioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, mentre le proposte A.C. 1601 ed A.C. 1672 si compongono di un solo articolo, riferito agli statuti rispettivamente della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Le novelle dispongono che le modifiche agli statuti
di autonomia debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con
Le proposte di legge costituzionale sono corredate della sola relazione illustrativa.
Le proposte di legge in esame sono volte a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione e degli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale, il testo degli statuti medesimi, approvati con legge costituzionale.
L’art. 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale.
Si ricorda che nel corso dell’esame parlamentare sul testo di legge costituzionale recante Modifiche alla Parte II della Costituzione (XIV legislatura), il dibattito sull’art. 38 (che quattro delle proposte di legge costituzionale in esame, con diversa formulazione, ripropongono) ebbe ad oggetto l’interpretazione che della relativa modifica costituzionale avrebbe dovuto darsi in rapporto ai suoi possibili effetti sulla forma di Stato. Sul punto si rinvia alle schede di lettura.
Le proposte di legge costituzionale ricorrono alla tecnica della novella legislativa.
Sono attualmente in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati tre proposte di legge costituzionale (A.C. 519, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; A.C. 1166, on. Lenna ed altri; A.C. 1816, on. Stucchi) che abrogano e sostituiscono integralmente il vigente statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, recando in questo contesto anche disposizioni relative alle modificazioni dello statuto stesso.
Il primo comma dell’articolo 116 della Costituzione dispone che il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
A seguito di modifiche apportate ai cinque statuti speciali dalla L.Cost. 2/2001[1], per le modificazioni agli statuti medesimi la procedura di cui all’art. 138 Cost.[2] per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali trova applicazione con le rilevanti peculiarità che seguono[3]:
§ le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare[4] sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio[5] della Regione interessata, che esprime il suo parere entro due mesi (in Trentino-Alto Adige, il parere è espresso anche dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
§ le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell’ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione)[6].
Così dispongono, con formulazione analoga:
§ l’art. 41-ter dello statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2;
§ l’art. 50 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4;
§ l’art. 54 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
§ l’art. 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
§ l’art. 63 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.
Va inoltre ricordato che, ad eccezione di quelle dello statuto siciliano, le disposizioni finanziarie degli statuti speciali possono essere modificate con legge ordinaria:
§ “su concorde richiesta” o “in accordo” con la Regione e le Province autonome, quelle degli statuti del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta;
§ “sentita” la Regione, quelle degli statuti della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia[7].
Dispongono in tal senso il quinto comma dell’art. 50 dello statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, l’art. 104 dello statuto trentino, il quinto comma dell’art. 54 dello statuto sardo e il quinto comma dell’art. 63 dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. Lo statuto siciliano non reca disposizioni in tal senso e, pertanto, le disposizioni dell’art. 38 possono essere modificate soltanto con norma di rango costituzionale.
Le sei proposte di legge costituzionale in esame, cinque di iniziativa parlamentare (A.C. 203, on. Zeller ed altri; A.C. 980, on. Bressa ed altri; A.C. 1241, on. Boato; A.C. 1606, on. Biancofiore ed altri; A.C. 1672, on Maran ed altri) ed una di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta (A.C. 1601) recano novelle agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale riguardanti il procedimento di revisione dei medesimi statuti di autonomia.
Più in particolare, le proposte A.C. 203, A.C. 980, A.C. 1241 ed A.C. 1606 sono composte da cinque articoli che apportano modifiche di analogo tenore alle disposizioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, mentre le proposte A.C. 1601 ed A.C. 1672 si riferiscono ai soli statuti rispettivamente della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Tutte le novelle in esame dispongono che le modifiche agli statuti
di autonomia devono essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con
L’intesa va raggiunta sul testo approvato dalle due Camere (ex art. 138 Cost.) in prima deliberazione; questo viene a tal fine trasmesso al Consiglio regionale (e ai Consigli delle Province autonome, per le proposte che riguardano lo statuto del Trentino-Alto Adige).
La previsione dell’intesa recepisce le istanze – già manifestate dai Presidenti dalle Regioni a statuto speciale in occasione del dibattito sulla riforma della Parte II della Costituzione nella scorsa legislatura (v. infra) e ribadito in successive occasioni – di dare rilievo costituzionale all’asserita natura “pattizia” degli statuti stessi (che nella prassi sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un’intesa con la Regione).
Riferimenti al carattere pattizio dei rapporti tra Stato e Regioni a statuto speciale sono, ad esempio, contenuti nelle relazioni illustrative delle proposte di legge costituzionale A.C. 203 e A.C. 1601; quest’ultima introduce altresì nel testo riformulato dello statuto speciale per la Valle d’Aosta un richiamo al “fondamento pattizio dell’autonomia della Regione”.
Nel corso dell’incontro tenutosi ad Aosta il 2 dicembre 2006 nel quadro dell’indagine conoscitiva sul titolo V della parte II della Costituzione svolta congiuntamente dalle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, i Presidenti delle Regioni a statuto speciale, unitamente ai Presidenti dei Consigli delle medesime Regioni, hanno ribadito l’interpretazione in termini pattizi dei rapporti tra autonomie speciali e Stato, affermando la necessità di una costituzionalizzazione del principio dell’intesa e della natura pattizia degli statuti.
Le cinque proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare introducono un’apposita procedura nel caso di diniego alla proposta di intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Regione interessata (o uno dei Consigli delle Province autonome). Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.
In relazione al quorum previsto per il diniego dell’intesa, si segnala che nella relazione illustrativa dell’A.C. 203 i presentatori evidenziano che si riservano di presentare “modifiche volte ad abbassare la maggioranza richiesta per il veto, poiché si considera troppo onerosa la maggioranza dei due terzi. Si ritiene più ragionevole prevedere che l'intesa possa essere negata anche dalla maggioranza assoluta dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata. In tal modo l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che interessano la propria sfera d'interessi risulteranno adeguatamente tutelati”.
La proposta di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta (A.C. 1601)reca invece una specifica disciplina dell’assenso alla proposta di intesa, che il Consiglio regionale può esprimere entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Decorso tale termine senza che sia stato manifestato l’assenso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale.
La proposta di legge costituzionale A.C. 1606 prevede inoltre l’inserimento di un ulteriore fase procedurale nell’iter di modifica degli statuti, volta ad acquisire –in caso di parere contrario da parte dei Consigli regionali – l’orientamento degli elettori della Regione interessata.
Si prevede infatti che, qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione indìca un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Tale disciplina, che non trova applicazione con riferimento al consiglio provinciale di Bolzano, per il quale è prevista una procedura ad hoc (v. infra), si ispira alla normativa attualmente vigente per la modifica dello statuto speciale per la Sardegna, il cui art. 54, comma terzo, prevede tuttavia attualmente una mera facoltà per il Presidente della Regione di indire il referendum consultivo.
In proposito, sembra porsi l’esigenza di precisare i rapporti tra la procedura volta all’acquisizione dell’intesa e quella che può portare all’indizione del referendum consultivo. La prima infatti si muove a partire dall’approvazione in prima deliberazione da parte di entrambe le Camere, mentre la seconda fa riferimento all’approvazione in prima deliberazione da parte di uno dei due rami del Parlamento di un progetto su cui il Consiglio regionale esprima un parere contrario. A tale ultimo riguardo pare necessario un chiarimento in ordine alla disciplina del parere del Consiglio regionale, per il quale non è previsto un quorum rafforzato, e dei suoi rapporti con l’intesa, segnalandosi altresì che, a differenza di quanto dispongono gli statuti speciali nel testo vigente, la novella non prevede che il Governo trasmetta i progetti di modificazione degli statuti di iniziativa governativa o parlamentare ai fini dell’acquisizione del parere.
Le altre proposte di legge costituzionale riferite al complesso delle Regioni a statuto speciale dispongono invece (all’art. 3, comma 2) l’abrogazione della procedura prevista dal terzo comma dell’art. 54 dello statuto speciale della Sardegna per l’eventuale indizione di un referendum consultivo regionale.
Le proposte di legge costituzionale A.C. 1241 ed A.C. 1606 si differenziano inoltre dalle altre due riferite al complesso delle Regioni a statuto speciale per quanto riguarda le procedure per la modifica dello statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
L’art. 4 dell’A.C. 1241 richiede infatti che il diniego alla proposta di intesa sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa conforme deliberazione dei due Consigli provinciali, anch’essa a maggioranza dei due terzi dei componenti. Secondo le altre due proposte, come si è accennato, il diniego può invece essere manifestato (ferma restando la maggioranza dei due terzi), sia dal Consiglio regionale sia da ciascuno dei due Consigli provinciali.
La relazione illustrativa della proposta evidenza che la diversa configurazione della procedura per il diniego dell’intesa intende rispecchiare la previsione dell’art. 102, secondo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige[8], che richiede per l'esercizio dell'iniziativa legislativa relativa a modificazioni statutarie la proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e la successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
L’art. 4 dell’A.C. 1606 prevede invece che, pur essendo i progetti di modificazione dello statuto inviati al Consiglio regionale e ai due Consigli delle province autonome, la deliberazione riguardo all’intesa sia comunque adottata da questi ultimi. Quanto alle procedure per l’espressione dell’intesa, si introduce una disciplina differenziata per la Provincia autonoma di Bolzano, che intende tener conto (così recita il testo) “della composizione e della rappresentanza dei diversi gruppi etnico-linguistici”.
Per tale provincia si prevede infatti che, qualora il Consiglio provinciale esprima un diniego all’intesa con una maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti del Consiglio stesso, per la conferma del diniego venga indetto un referendum popolare in ambito provinciale, con votazione per gruppi etnico-linguistici, sulla base delle dichiarazioni rese ai fini dell’ultimo censimento etnico-linguistico disponibile. Il diniego è confermato nel caso in cui si esprima in tal senso la maggioranza dei votanti di ciascuno di tali gruppi.
Si segnala che, diversamente da quanto stabilito con riferimento alle altre Regioni ed al Consiglio provinciale di Trento, la disposizione non introduce un termine per l’espressione dell’eventuale diniego da parte del Consiglio provinciale di Bolzano, né stabilisce che, in assenza di tale diniego, le Camere possano procedere alla deliberazione definitiva sul progetto approvato in prima lettura.
Le proposte di legge costituzionale in esame modificano la disciplina della revisione degli statuti speciali, introducendo deroghe al procedimento ordinario di revisione costituzionale fissato dall’art. 138 Cost., con il ricorso alla tecnica della novellazione del testo degli statuti speciali.
Sotto questo profilo le proposte in esame si discostano dalla tecnica legislativa adottata dal testo di legge costituzionale recante Modifiche alla Parte II della Costituzione[9], sottoposto – con esito negativo – a referendum confermativo ex art. 138 Cost. il 25 giugno 2006, che all’art. 38 prevedeva una modifica all’art. 116, primo comma, della Costituzione, subordinando, con una formulazione sostanzialmente identica a quella utilizzata negli A.C. 203, A.C. 980, A.C. 1241 e A.C. 1672, l’adozione di interventi sugli statuti speciali ad una previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata[10].
L’inserimento delle nuove regole per la revisione degli statuti di autonomia all’interno degli statuti stessi (secondo una tecnica già usata per le modifiche all’iter di riforma degli statuti dalla L. Cost. 2/2001) comporta che queste stesse regole potranno essere modificate dal legislatore costituzionale solo mediante le nuove procedure che vengono introdotte (cioè subordinatamente all’intesa con la Regione interessata).
Tale conseguenza, che non si produrrebbe nel caso di modifica del testo dell’art. 116 Cost., appare significativa, particolarmente, nel caso della proposta di legge costituzionale A.C. 1601, la quale prevede espressamente che in mancanza di assenso all’intesa sulle modifiche da parte del Consiglio regionale della Valle d’Aosta le Camere non possono adottare la legge costituzionale di revisione dello statuto.
Più in generale le proposte di legge costituzionale in esame ripropongono le problematiche, già affrontate nel corso dell’esame parlamentare del ricordato art. 38, aventi ad oggetto l’interpretazione delle nuove procedure previste per la riforma degli statuti in rapporto ai loro possibili effetti sulla forma di Stato.
Con riferimento al testo dell’art. 38 si era infatti rilevato che, a seconda delle letture possibili, si sarebbe effettivamente radicata in Costituzione la reclamata natura pattizia degli statuti speciali o, invece, si sarebbe costituito per quegli statuti un rilevante aggravamento procedimentale, lasciando tuttavia inalterata ed incondizionata al Parlamento nazionale la potestà di “chiudere l’ordinamento” e la gerarchia delle fonti tramite la legge costituzionale.
Se infatti si ritiene che, di fronte alla manifestazione del dissenso da parte della Regione (espresso dalla maggioranza prescritta nei termini richiesti), le Camere non possano procedere all’approvazione della legge costituzionale, allora le proposte in esame fonderebbe in Costituzione la natura pattizia degli statuti speciali, modificando sia lo status delle Regioni a statuto speciale sia la forma di Stato.
Tale ricostruzione si attaglia senz’altro al contenuto della proposta di legge costituzionale A.C. 1601 che, come si è detto, fa espresso riferimento al fondamento pattizio dell’autonomia della Regione e dispone che in assenza dell’assenso del Consiglio regionale le Camere non possono procedere all’approvazione della legge costituzionale.
È inoltre da notare che tale peculiare effetto si produrrebbe anche nei confronti delle singole Province autonome, qualora si ritenesse insuperabile il dissenso espresso da uno dei Consigli provinciali.
Se invece si ritiene che – ferma ogni altra valutazione di opportunità politico-istituzionale – il Parlamento possa comunque procedere alla approvazione (in dissenso) di quel testo costituzionale, allora l’innovazione avrebbe costituito un forte e significativo aggravamento della procedura di modificazione degli statuti speciali ma non avrebbe modificato la natura di quella legge costituzionale e la forma dello Stato[11].
Si deve ricordare in proposito che nel corso dell’approvazione del citato art. 38 della legge costituzionale non confermata dal referendum era apparsa prevalere l’interpretazione dell’aggravamento procedimentale. Ciò perché furono sempre respinti gli emendamenti che miravano ad esplicitare il divieto di procedere in caso di mancanza di assenso o in caso di diniego da parte della Regione, sia perché i relatori e molti altri intervenuti affermarono contestualmente che non sarebbe stato possibile limitare la sovranità del Parlamento nazionale e della legge costituzionale.
Così il relatore sen. D’Onofrio a proposito del primo testo approvato dal Senato, testo che prevedeva ancora l’espressione (positiva) dell’assenso: “Dobbiamo confermare che la legge costituzionale la fa il Parlamento, che non può essere vincolato quanto ai contenuti a nulla, neanche alle Regioni a statuto speciale, ma vi è anche l’indicazione che le modifiche devono essere fatte con l’intesa e che nessuna parte, né lo Stato né la Regione, può impedire con il proprio comportamento che la legge costituzionale sia fatta. È una questione di intelligenza politica più che di diritto costituzionale. […] Se l’accordo costituzionale che vogliamo raggiungere è nel senso che deve restare la sovranità del Parlamento nazionale nel fare la legge costituzionale, una formula simile a quella adottata con i culti acattolici[12] potrebbe essere vicina alla realtà […]; le Regioni a statuto speciale si presentano in modo diverso dalle Regioni a statuto ordinario, ma non sono un altro Stato con il quale o c’è l’intesa o non si fa il trattato. Occorre trovare una soluzione intermedia tra il puro non far nulla da parte dei due soggetti contraenti e il vincolare l’uno all’altro”[13].
Anche alla Camera la richiesta del relatore on. Bruno di ritirare i subemendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione conferma l’interpretazione restrittiva della “natura pattizia” conferita agli statuti speciali: “La formulazione dell’emendamento della Commissione […] non contempli una piena accettazione dello statuto sia da parte del Parlamento che da parte della Regione interessata. […] Insomma, si conferma che gli statuti potrebbero essere approvati al limite senza o contro il parere delle Regioni interessate”. Così l’on Maurandi, commentando il testo proposto dalla Commissione (quello poi approvato definitivamente nella legge), e così gli altri interventi favorevoli alla approvazione di quel testo[14].
Va ricordato da ultimo che il testo approvato nella precedente legislatura prevedeva (all’art. 50) la soppressione del terzo comma dell’art. 116 Cost., che consente di estendere forme e condizioni particolari di autonomia ad altre Regioni, diverse da quelle a statuto speciale. Questo testo, che ora permane in Costituzione, sebbene riecheggi letteralmente quanto disposto per le autonomie speciali dal primo comma dell’art. 116 Cost. (recita infatti: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]”) non conduce alla costituzione di nuove Regioni a statuto speciale alla stregua di quelle di cui al primo comma dell’art. 116, e alla approvazione di altri statuti speciali, e non coinvolge il legislatore costituzionale dacché quelle ulteriori forme e condizioni di autonomia vengono riconosciute (o concesse) con legge (ordinaria) dello Stato, “rafforzata” dalla procedura di proposta regionale e di intesa Stato-Regione.
La costituzionalizzazione della natura pattizia degli statuti speciali è stata per altro contrastata anche nella precedente occasione dell’esame della più volte citata L.Cost. 2/2001, che ha modificato proprio gli statuti speciali.
Il tema – in termini peraltro diversi e più ampi – è tornato all’attenzione del Parlamento nel corso dell’esame della L.Cost. 3/2001[15], che ha riformato molte disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Nella prima occasione, sono stati respinti tutti gli emendamenti intesi, come si diceva in quel contesto, a trasformare da sostanziale in formale la natura pattizia degli statuti speciali; nella seconda sono state dichiarate inammissibili varie proposte emendative che, nell’ottica di una riforma dello Stato in senso federale, miravano a trasformare in pattizia la stessa Costituzione. In entrambi i casi si è asserito che quelle modificazioni sarebbero andate oltre il potere stesso di emendamento della Costituzione e avrebbero dovuto attingere al cosiddetto “potere costituente”, che non apparterrebbe al Parlamento costituito.
Nel corso dell’iter di approvazione della L.Cost. 2/2001, i Consigli e le Giunte regionali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ripetutamente uditi dalla Commissione referente e, informalmente e straordinariamente per la Valle d’Aosta, anche nel corso della discussione in Assemblea, insistettero particolarmente per la costituzionalizzazione della natura pattizia degli statuti speciali. In sede di votazioni sulla seconda lettura il relatore del provvedimento, on. Di Bisceglie, così motivava l’impossibilità di accogliere quella modifica: “Ora il punto è questo: dubito che nel contesto di questa legge il Parlamento nazionale potrebbe legittimamente rinunciare al proprio potere costituente, in altre parole, che potrebbe rinunciare al suo potere di chiudere l’ordinamento; vi sono molti dubbi che, senza rompere la continuità dell’ordinamento, possa farlo in generale anche in sede di modifica a norma dell’articolo 138. […] La rinuncia all’autonomia della legge costituzionale però è questione che non può essere decisa a margine o come complemento di questa riforma degli statuti speciali e, comunque, senza un approfondimento peculiare che in altre sedi è opportuno fare. Essa riguarda eventualmente anche la natura degli altri statuti regionali e si colloca prima e più in alto delle stesse soluzioni che saranno date al federalismo: se cioè il potere ultimo di scrivere le regole fondamentali della nazione sia conservato al Parlamento nazionale o se questo se ne spogli condividendolo, anche se pariteticamente, con ciascuna o con alcune, ben specifiche e peculiari collettività locali. Non credo che questo sia un punto così scontato come si vorrebbe o si potrebbe dedurre da chi accentua la tesi della natura pattizia degli statuti speciali. In ogni caso, ogni decisione in proposito dovrebbe essere assunta in altra sede, cioè in sede di revisione della Costituzione”[16].
Una posizione altrettanto determinata assunse il Presidente della Camera nel corso dell’esame parlamentare della L.Cost. 3/2001, nel dichiarare inammissibili varie proposte emendative in cui si faceva riferimento all’adesione a un “patto federale” da parte delle singole Regioni: “Nel nostro ordinamento la revisione costituzionale non è illimitata, ha invece limiti tanto espressi quanto taciti. In proposito la Corte costituzionale, nella sentenza 15 dicembre 1988, n. 1146, ha sancito il limite dell’osservanza dei princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale come parametro per la legittimità delle leggi di revisione. La revisione costituzionale è in effetti espressione di un potere costituito e non già di un potere costituente, quale si manifesta nella formazione originaria di un ordinamento. Le norme recate dall’emendamento in questione si pongono invece sul piano del potere costituente. In particolare, l’emendamento rende esplicito il riferimento alla formazione di un nuovo patto costituzionale. L’emendamento è inoltre suscettibile di dare luogo alla creazione di un nuovo ordinamento statuale costruito in modo pattizio, nel presupposto implicito della totale dissoluzione dell’ordinamento statuale esistente, in aperto contrasto con il principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica. Pertanto […] deve ritenersi inammissibile, in quanto investe principi della Costituzione non modificabili in sede di revisione costituzionale”[17].
La procedura vigente per la modifica degli statuti speciali prevede, come si è detto, che i Consigli delle Regioni e delle Province autonome interessate esprimano il proprio parere sulle proposte di modifica di iniziativa governativa o parlamentare entro due mesi dalla trasmissione delle proposte stesse da parte del Governo.
Con riferimento alle proposte di legge costituzionale in esame risultano sinora espressi i pareri che seguono.
Si segnala in premessa che non tutti i pareri qui menzionati sono stati formalmente trasmessi o comunicati alla I Commissione della Camera.
L’Assemblea regionale siciliana, nella 32a seduta del 5 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole sulle proposte di legge costituzionale A.C. 203, A.C. 980 e A.C. 1241 e parere contrario sulla proposta A.C. 1606.
Nella medesima seduta l’Assemblea regionale ha altresì approvato all’unanimità un ordine del giorno, a firma degli onn. Maira, Cristaldi ed altri (n. 37) con il quale si impegnano il Presidente ed il Governo della Regione ad assumere opportune iniziative perché nei progetti di legge costituzionale relativi alla modifica dello statuto speciale siciliano “sia assicurato all’Assemblea regionale un ruolo paritario rispetto a quello del Parlamento”.
A tale riguardo, nelle premesse dell’ordine del giorno si afferma, in particolare, che sarebbe auspicabile un abbassamento del quorum per l’espressione del diniego all’intesa da parte dell’Assemblea regionale o addirittura la previsione che l’Assemblea esprima con apposito voto il proprio assenso all’intesa.
Si segnala altresì che nel corso del dibattito svoltosi nell’Assemblea regionale in occasione dell’espressione del parere il relatore, on. Maira, ha evidenziato che le proposte di legge costituzionale in esame mirano “ad attribuire al semplice parere un aspetto pattizio, in quanto viene espressamente indicato dalla nuova normativa – che dovrebbe essere varata con la procedura della revisione delle leggi costituzionali – che adesso occorrerà un’intesa tra le Regioni a statuto speciale, la Provincia di Bolzano e le Camere nazionali. In questo senso la procedura consentirà – in atto non lo consente – che, ove le singole assemblee dovessero non essere d’accordo sul progetto di legge nazionale, avrebbero la possibilità entro 90 giorni di dare un parere negativo e quest’ultimo bloccherebbe il procedimento di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare. Quindi, dà alle Assemblee regionali a statuto speciale una forza contrattuale particolarmente intensa che, teoricamente, mette alla pari le assemblee delle Regioni a statuto speciale con il Parlamento”[18].
Il Consiglio regionale, nella seduta del 12 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole sulle proposte di legge costituzionale A.C. 1606 e A.C. 1672.
Nella lettera di trasmissione di tale parere il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale hanno confermato la richiesta, già manifestata nel corso dell’incontro tenutosi ad Aosta il 2 dicembre 2006 nel quadro dell’indagine conoscitiva sul titolo V della parte II della Costituzione, che l’iter di approvazione del nuovo statuto speciale in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati non sia subordinato all’approvazione dei progetti di legge in materia di modifica degli statuti speciali.
Nella seduta del 21 dicembre 2006 il Consiglio ha espresso parere contrariosulle proposte di legge costituzionale A.C. 203, A.C. 980 e A.C. 1241, nonché sulla proposta di legge costituzionale A.C. 1606.
Come si è ampiamente ricordato innanzi, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha assunto l’iniziativa legislativa in materia, mediante una proposta di legge costituzionale attualmente all’esame della Camera (A.C. 1601).
Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nella seduta del 16 gennaio 2007, prendendo atto dei pareri espressi dai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ha deliberato di esprimere:
§ parere favorevole sulle proposte di legge costituzionale A.C. 203, A.C. 980 ed A.C. 1241 (per quest’ultima, a condizione che l’art. 4 sia modificato prevedendo che il diniego possa essere efficacemente deliberato anche da ciascuno dei consigli delle due Province autonome);
§ parere contrario sulla proposta di legge costituzionale A.C. 1606.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, nella seduta del 12 dicembre 2006, aveva deliberato di esprimere parere contrario sulla proposta di legge costituzionale A.C. 1606 e parere favorevole sulle proposte A.C. 203 e A.C. 980 e A.C. 1241; aveva peraltro proposto una riformulazione dell’art. 4 di queste ultime prevedendo, con riguardo alle modifiche dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige:
§ che la deliberazione dell’intesa da parte del Consiglio regionale e dei Consigli delle due province autonome abbia luogo a maggioranza assoluta dei componenti;
§ che l’eventuale diniego possa essere efficacemente deliberato anche da ciascuno dei consigli delle due Province autonome;
§ qualora il progetto di modifica riguardi il territorio di una o di entrambe le Province autonome, che le Camere non possano procedere alla seconda deliberazione in assenza di una deliberazione di intesa da parte del Consiglio regionale e dei Consigli delle due province autonome.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nella seduta del 10 gennaio 2007, aveva deliberato di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge costituzionale A.C. 203 e A.C. 980 e parere contrario sulle proposte A.C. 1241 e A.C. 1606.
Il parere era stato espresso su conforme proposta di una Commissione speciale composta dai capigruppo o loro delegati, competente ad esaminare i progetti di modificazione dello statuto comunicati dal Governo ai sensi dell’art. 108-ter del Regolamento interno del consiglio provinciale.
Nei lavori della Commissione sono state affrontate in particolare le tematiche afferenti al rapporto tra il quorum necessario per l’espressione dell’intesa e la tutela delle minoranze etnico-linguistiche, ed alla natura ed agli effetti dell’intesa stessa.
N. 203
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
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d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO ¾ |
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Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale |
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Presentata il 28 aprile 2006
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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata.
Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell'intesa tra Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa, per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia, all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3 la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, infine, all'articolo 5, il Friuli Venezia Giulia.
Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso in sede di esame parlamentare.
La presente proposta di legge costituzionale sostituisce il parere attualmente previsto dagli statuti, introdotto con la riforma costituzionale del 2001, con lo strumento rafforzato dell'intesa. Esso è previsto dal testo della legge costituzionale approvata definitivamente il 16 novembre 2005, ma non ancora promulgata in vista del referendum di cui all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. La riforma costituzionale nota come «devolution», infatti, prevede all'articolo 38 lo strumento dell'intesa tra autonomia speciale e Stato quando si tratta di modificare lo statuto. Si inserisce la possibilità del diniego all'intesa, espresso da due terzi dei componenti del consiglio regionale o provinciale. L'articolo in questione, introdotto con un emendamento governativo al Senato della Repubblica, è stato modificato alla Camera dei deputati e in seguito approvato quasi all'unanimità.
La presente proposta di legge costituzionale prevede lo stesso quorum deliberativo disposto dall'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata. In caso di esito negativo del referendum confermativo previsto fra qualche mese, i presentatori si riservano di presentare delle modifiche volte ad abbassare la maggioranza richiesta per il veto, poiché si considera troppo onerosa la maggioranza dei due terzi. Si ritiene più ragionevole prevedere che l'intesa possa essere negata anche dalla maggioranza assoluta dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata. In tal modo l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che interessano la propria sfera d'interessi risulteranno adeguatamente tutelati.
L'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata prevede una modifica all'articolo 116 della Costituzione. Dal punto di vista legislativo è più corretto intervenire sulle disposizioni che specificamente regolano le singole autonomie speciali, per cui la presente proposta di legge costituzionale prevede interventi precisi sugli articoli di ciascuno dei cinque statuti speciali che riguardano il procedimento di revisione dello statuto.
Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica allo Statuto della Regione siciliana). 1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 2. (Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). 1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 3. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna). 1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». 2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4. (Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol). 1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 5. (Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia). 1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
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N. 980
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa dei deputati BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS, SERENI ¾ |
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Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale |
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Presentata il 5 giugno 2006
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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si intende riprodurre una norma già approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, in occasione della discussione sulle modifiche alla Parte II della Costituzione (atto Camera 4862-B). La norma riguardava il procedimento di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò, allora, di avere, nella sua stessa definizione (la specialità), un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, dopo che il Senato della Repubblica aveva varato norme «pasticciate», si riuscì a trovare un punto d'incontro sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore della modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale fossero adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la regione interessata. La norma era, infatti, in grado di mantenere vitali le regioni e le province a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappresentare nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.
Il prossimo 25 e 26 giugno in occasione del referendum costituzionale noi voteremo «no» alla riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, ma non vogliamo rinunciare a questa norma di salvaguardia delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. A riprova di questo, ricordiamo anche l'impegno preso dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, in occasione del dibattito sulla fiducia, «per la salvaguardia delle autonomie speciali, qualsiasi sia l'esito del referendum». La presente proposta di legge costituzionale intende anche dare attuazione a questo impegno.
Quanto ai profili tecnici della proposta di legge, merita segnalare che si è preferito agire direttamente sugli statuti di autonomia delle regioni, perché la modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica allo Statuto della Regione siciliana). 1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 2. (Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). 1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 3. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna). 1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». 2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4. (Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol). 1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 5. (Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia). 1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». |
N. 1241
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale |
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Presentata il 29 giugno 2006
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Onorevoli Colleghi! - II risultato del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006 riporta all'attenzione del Parlamento la necessità di provvedere, con un diverso strumento legislativo, a risolvere uno dei pochi problemi su cui si era verificato un consenso quasi unanime nel corso dell'esame del progetto di legge di revisione costituzionale della seconda parte della Costituzione, sottoposto a referendum ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
Infatti, mentre sulla maggior parte degli articoli di tale progetto di legge di revisione costituzionale si era manifestata, in sede di esame parlamentare, una radicale e insanabile contrapposizione tra gli schieramenti politici - e in conseguenza di ciò il referendum costituzionale ha registrato una ampia prevalenza dei «no» alla sua promulgazione -, sul tema della procedura di «intesa» per la modificazione degli statuti delle regioni a statuto speciale si era invece verificata una convergenza quasi unanime.
Nel progetto di legge di revisione costituzionale tali particolari procedure di carattere «pattizio» erano state inserite nell'articolo 38, che integrava il primo comma del vigente articolo 116 della Costituzione con le seguenti disposizioni, relative alla adozione degli statuti speciali con legge costituzionale: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle con la presente proposta di legge costituzionale, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nei cinque statuti delle regioni a statuto speciale.
La proposta consta pertanto di cinque articoli, che modificano rispettivamente, lo Statuto della Regione siciliana (articolo 1), della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (articolo 2), della Sardegna (articolo 3), del Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 4) e del Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).
La presente proposta si differenzia parzialmente da analoghe proposte già presentate in materia (A.C. 203 e A.C. 980) esclusivamente per quanto riguarda le procedure concernenti la modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Trattandosi di un unico Statuto che riguarda sia la regione sia le province autonome di Trento e di Bolzano, la presente proposta prevede che «Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali».
Tale disposizione, che sostituisce il vigente terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, appare infatti coerente col precedente secondo comma dello stesso articolo 103, introdotto dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che prevede che: «L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale».
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica allo Statuto della Regione siciliana). 1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 2. (Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). 1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 3. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna). 1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». 2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 4. (Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol). 1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». Art. 5. (Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia). 1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
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N. 1601
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA ¾ |
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Modifica all’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta |
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Presentata il 9 agosto 2006
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Onorevoli Deputati! - Il rapporto pattizio tra lo Stato e la Regione, alla base dell'ordinamento autonomistico valdostano, implica l'imprenscindibile assenso di quest'ultima rispetto ad ogni proposta di modificazione dello Statuto speciale votata dal Parlamento.
Pur potendosi le modalità realizzative dell'accordo configurare diversamente, pare opportuno seguire, inizialmente, un percorso realistico che inserisca dette modalità nell'attuale impianto costituzionale e statuario e, in particolare, nel quadro della disciplina di cui all'articolo 50, terzo comma, dello Statuto, dedicata alla modificazione dello Statuto medesimo, introducendo gli opportuni correttivi al procedimento oggi previsto, fondato sull'espressione di un semplice parere da parte del Consiglio della Valle.
Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che la formulazione contenuta nell'articolo 38 del testo di legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione, sottoposto a referendum confermativo il 25 e 26 giugno scorsi, risultava insoddisfacente, poiché, invece di prevedere che i Consigli regionali o provinciali interessati esprimano l'assenso alla proposta statale, si contemplava la sola facoltà di diniego. Inoltre, si stabiliva che l'eventuale diniego dovesse essere deliberato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri. In mancanza di un così ampio dissenso, sarebbe rimasto pertanto inalterato il potere del Parlamento di imporre unilateralmente alla Valle d'Aosta le modificazioni statutarie approvate, ancorché non condivise dall'assemblea legislativa valdostana.
Per contrastare una così ingiustificabile asimmetria in favore del Parlamento e per assicurare il pieno rispetto del principio pattizio, occorre invece procedere ad una inversione dei termini della pronuncia regionale, passando cioè dall'espressione di un diniego a quella di un ben più significativo assenso.
Soluzione, questa, assai più rispettosa del principio di equiordinazione tra Stato e Regione, che più efficacemente impedisce alterazioni unilaterali dell'autonomia, anche peggiorative, attraverso la previsione di un necessario e ampio assenso alle proposte statali di modificazione statutaria da parte del massimo organo rappresentativo della Regione.
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Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In considerazione del fondamento pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale».
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N. 1606
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa dei deputati BIANCOFIORE, LA LOGGIA, SANTELLI, BERTOLINI, CARFAGNA, GARDINI ¾ |
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Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale |
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Presentata il30 agosto 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende riproporre la logica pattizia tra Stato e regioni autonome introdotta nel progetto di revisione costituzionale della Casa delle libertà in merito alle procedure di modifica degli statuti speciali. A tale proposito, quasi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno concordato che la modifica dell'articolo 116 della Costituzione, con l'introduzione e il riconoscimento del carattere pattizio tra Stato e regioni (che la riforma costituzionale del centrosinistra non ha in alcun modo considerato e recepito), era ed è da salvaguardare. Intenzione, questa, che in virtù dello spirito autonomistico che ci anima, con la presente proposta di legge si intende confermare e addirittura rilanciare. Ma con dei doverosi distinguo. Le autonomie speciali, infatti, non sono tutte uguali; in particolare, deve essere ricordata la specialissima autonomia del Trentino-Alto Adige, dove viene rovesciato il rapporto regione - province autonome, con le ultime che prevalgono nettamente in termini di competenze e di risorse economiche rispetto all'istituzione - cornice (peraltro in palese e silenziosa violazione dell'accordo De Gasperi-Gruber). Un aspetto, questo, che si deve tenere in considerazione per poter comprendere in profondità i princìpi di giustizia, nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione, che animano le modifiche contenute nel presente testo e che pertanto desideriamo vedere sottratte alla partigianeria politica riconoscendo la necessità di approvarle con spirito unitario. Fino ad ora, in effetti, non si è tenuto sufficientemente conto della peculiarità etnico-linguistica che caratterizza in particolare la straordinaria autonomia della provincia di Bolzano, la quale non conosce eguali in Italia e forse persino in Europa. Crediamo fortemente che il legislatore abbia l'obbligo, nei confronti di tutti i gruppi linguistici ivi residenti, di consentire loro la partecipazione alla costruzione di un eventuale nuovo statuto d'autonomia, carta di rango costituzionale che regola ogni aspetto della vita in Alto Adige.
Per questo, prima del referendum costituzionale del 2006, in previsione di un esito positivo, avevamo predisposto una coraggiosa e doverosa proposta di legge costituzionale, ora «decaduta» insieme alla riforma, che conteneva una serie di commi aggiuntivi all'allora articolo 38 del disegno di legge sottoposto a referendum (che modificava appunto l'articolo 116 della Costituzione), finalizzati ad evitare ulteriori insopportabili discriminazioni etnico-linguistiche.
Con la modifica all'articolo 116 della Costituzione, infatti, si era inteso sancire il carattere pattizio delle modifiche costituzionali, introducendo il metodo dell'intesa tra Stato e - nel caso in questione - province autonome di Trento e di Bolzano. Fatta salva l'encomiabile intenzione del legislatore, la clausola dei due terzi applicata alla provincia autonoma di Bolzano ha suscitato molta preoccupazione - in particolare fra la popolazione di lingua italiana e parte di quella ladina - poiché affidava di fatto il diniego all'intesa al solo potere del gruppo linguistico tedesco e, in particolare, quasi di uno solo dei partiti che lo rappresentano, estromettendo totalmente dalle riforme statutarie i restanti gruppi italiano e ladino. Non è un caso, infatti, che in un proprio progetto di legge la Südtiroler Volkspartei (SVP) si spinge candidamente a riportare nero su bianco l'intenzione di giungere addirittura a un'intesa basata sulla maggioranza assoluta, e cioè sulla esclusiva potestà della stessa SVP. I media, a suo tempo, parlarono infatti addirittura di «blindatura» dell'autonomia, ben conoscendo i numeri etnici che la caratterizzano e le intenzioni nemmeno velate della SVP. Il consiglio della provincia autonoma di Bolzano è infatti espressione dei tre gruppi linguistici e attualmente (ma in futuro non vi è ragione di ritenere che cambierà) risulta composto da trentacinque consiglieri, dei quali ventisei appartenenti al gruppo linguistico tedesco, otto al gruppo italiano e uno a quello ladino (quest'ultimo fatto eleggere però all'interno della SVP e cioè sempre del partito di maggioranza assoluta del gruppo linguistico tedesco). Vi è da aggiungere che dei ventisette consiglieri appartenenti al gruppo tedesco, ventuno appartengono al medesimo partito, che è il partito di maggioranza assoluta in Alto Adige, la SVP, la quale nello stesso consiglio raccoglie lo scontato placet delle labili opposizioni tedesche. Ciò accade, in particolare, quando si tratti di far fronte comune sulla politica etnica o su modifiche statutarie, finalizzate appunto ad un rafforzamento dell'autonomia che si traduce spesso in una progressiva tendenza, verificabile in ogni aspetto della vita quotidiana della società altoatesina, alla ritedeschizzazione dell'Alto Adige. Il legislatore non può non tenere presente, infatti, che proprio le modifiche allo statuto di autonomia e la proliferazione di una strumentale normativa d'attuazione rischiano il più delle volte di modificare i già delicatissimi equilibri tra i gruppi etnici in Alto Adige. Lasciare dunque la decisione sulle eventuali modifiche dello statuto alla sola maggioranza dei due terzi significa consegnare ad un unico gruppo etnico, e prevalentemente quindi ad un unico partito, la decisione se rilasciare l'intesa alle modifiche statutarie deliberate dal Parlamento con una procedura costituzionale che offre garanzie molto più efficaci rispetto alla procedura introdotta a livello provinciale, e che nell'articolato che si propone abbiamo voluto ripercorrere anche per quanto attiene agli altri statuti speciali, reintroducendo l'obbligo di referendum consultivo già presente nell'articolo 54, terzo comma, dello statuto d'autonomia della Sardegna. Si rende quindi opportuno creare le condizioni per un coinvolgimento esteso il più possibile di tutti i gruppi etnico-linguistici, aumentando la maggioranza richiesta per il diniego all'intesa.
Peraltro, trattandosi di modifiche di rango costituzionale, l'apparente appesantimento dei lavori nel consiglio provinciale viene sicuramente compensato dalla ricerca del più ampio consenso possibile tra i gruppi etnici, peculiarità propria di questa terra, in cui le logiche etnico-linguistiche sovrastano decisamente e orientano totalmente quelle puramente di natura politica.
Si deve anche considerare che diversamente si creerebbe una procedura anomala: da una parte il Parlamento deve procedere a modifiche con procedura costituzionale, e quindi aggravata (e si discute proprio in questi giorni se procedere alla modifica dell'articolo 138 della Costituzione, eliminando la maggioranza assoluta e prevedendo solo la maggioranza dei due terzi e il conseguente referendum) e dall'altra si consente per gli statuti, sebbene di rango costituzionale, e nel caso dell'Alto Adige ad un unico gruppo etnico, di detenere il potere assoluto di decidere se consentire quella modifica, che equivale a dire che il Parlamento viene bloccato da una minoranza etnica nazionale, senza dar modo alle minoranze etniche locali (anzitutto quella italiana) di poter in alcun modo intervenire. Si deve pertanto intervenire per aumentare il quorum «locale»; in caso di non raggiungimento all'interno del consiglio provinciale di detto quorum, si dovrà procedere sempre, entro tre mesi dalla prima deliberazione delle due Camere, a referendum popolare per gruppi linguistici, sulla base dei dati dell'ultimo censimento etnico (attualmente, quello del 2001).
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Art. 1. (Modifica
allo Statuto della Regione 1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere dell'Assemblea regionale sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».
Art. 2. (Modifica
allo Statuto speciale per 1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio della Valle sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».
Art. 3. (Modifiche
allo Statuto speciale 1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale». 2. Al terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, le parole: «può indire» sono sostituite dalla seguente: «indìce».
Art. 4. (Modifica
allo Statuto speciale per 1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. La deliberazione concernente l'intesa è in ogni caso adottata dai Consigli provinciali. Per la provincia di Trento, il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio provinciale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono deliberare in via definitiva sul progetto approvato in prima deliberazione. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio provinciale sia contrario, il Presidente della provincia di Trento indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione. Per la provincia di Bolzano, tenuto conto della composizione e della rappresentanza dei diversi gruppi etnico-linguistici, quando il diniego sia manifestato con delibera adottata con maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti il Consiglio provinciale, è indetto referendum confermativo popolare, con votazione su base provinciale distinta per gruppi etnico-linguistici sulla base delle dichiarazioni rese nel corso dell'ultimo censimento etnico-linguistico. Il diniego è, in tale caso, confermato se la maggioranza dei votanti di tutti i gruppi etnico-linguistici si è espressa in tale senso».
Art. 5. (Modifica
allo Statuto speciale 1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».
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N. 1672
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa del deputato ¾ |
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Modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia |
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Presentata il 21 settembre 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale riproduce, nella sostanza, il disposto dell'articolo 38 del progetto di legge costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», sottoposto - con esito negativo - a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione il 25 e 26 giugno scorsi.
L'articolo 38, modificando l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, e non i singoli statuti speciali, subordinava l'adozione di interventi sugli statuti medesimi ad una previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.
Il testo costituzionale recepiva a sua volta la richiesta dei presidenti delle regioni a statuto speciale di inserire in Costituzione la natura «pattizia» degli statuti stessi che, nella prassi, sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un'intesa con la regione.
Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nello statuto delle regioni interessate.
La presente proposta di legge costituzionale è composta pertanto da un unico articolo che modifica le disposizioni dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia riguardanti il procedimento di revisione dello Statuto stesso.
La proposta dispone che le modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione e non più, come previsto oggi, previo parere del Consiglio regionale.
La proposta introduce un'apposita procedura nel caso di diniego dell'intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.
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Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
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[1] L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
[2] Com’è noto, l’art. 138 Cost. richiede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione; prevede la sottoposizione a referendum delle leggi qualora ne facciano richiesta (entro tre mesi dalla pubblicazione) un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; esclude il ricorso a referendum per le leggi approvate in seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei componenti.
[3] Così dispongono, con formulazione analoga:
§ l’art. 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2;
§ l’art. 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4;
§ l’art. 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
§ l’art. 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
§ l’art. 63 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.
[4] I testi precisano che l’iniziativa legislativa in materia appartiene anche al Consiglio (o Assemblea) della Regione interessata (in Trentino-Alto Adige, il Consiglio regionale delibera su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano; in Sardegna, l’iniziativa può essere esercitata anche da almeno 20 mila elettori).
[5] Per la Regione siciliana il riferimento è all’Assemblea regionale.
[6] Per quanto la specificazione “nazionale” sembri non escludere l’ipotetica eventualità di referendum “regionali”, allo stato della disciplina costituzionale vigente rimane escluso che sul testo approvato possa esservi una pronuncia popolare.
[7] Si ricorda in proposito che nel corso dell’iter di approvazione della citata L.Cost. 2/2001 la Camera dei deputati, in prima lettura, aveva subordinato all’intesa con la Regione anche le modifiche alle disposizioni finanziarie degli statuti della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia; la disposizione fu tuttavia espunta nel corso della successiva lettura in Senato.
[8] Art. 102 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, come sostituito dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
[9] Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.
[10] Questo il testo dell’articolo: “1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale”.
[11] Si deve per altro considerare che le Regioni a statuto speciale sono nominativamente indicate al primo comma dell’art. 116 Cost. e che la disposizione in oggetto – ancor più se, come nel testo ora in esame, inserita nei singoli statuti speciali – non si applicherebbe ai disegni di legge costituzionale che mirano ad istituire nuove Regioni e Province autonome a statuto speciale. Dunque l’ipotetica istituzione di una nuova Regione a statuto speciale (con l’inclusione nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 116 Cost.) non sarebbe assistita da un procedimento pattizio né, se quelle disposizioni restano collocate negli statuti speciali, lo sarebbe l’approvazione del relativo statuto speciale.
[12] Occorre peraltro ricordare che l’intesa con i culti acattolici è raggiunta e consolidata tramite legge ordinaria, senza modificare i poteri a livello costituzionale.
[13] A.S. 2544-A; Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Assemblea, seduta n. 571 del 24 marzo 2004.
[14] A.C. 4862-A; Camera dei deputati, XIV legislatura, Assemblea, seduta n. 511 del 21 settembre 2004.
[15] L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
[16] A.C. 168 e abb-B, Camera dei deputati, XIII legislatura, Assemblea, seduta del 17 luglio 2000.
[17] A.C. 4462 e abb., Camera dei deputati, XIII legislatura, Assemblea, seduta di martedì 19 settembre 2000.
[18] Assemblea regionale siciliana, XIV Legislatura, 32a seduta del 5 dicembre 2006.