Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Abolizione della pena di morte - A.C. 193 e A.C. 523
Riferimenti:
AC n. 193/XV   AC n. 523/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 27
Data: 24/07/2006
Descrittori:
ABROGAZIONE DI NORME   PENA DI MORTE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Abolizione della pena di morte

P.d.l. cost. n. 193 e 523

 

 

 

 

 

 

n. 27

 

 

24 Luglio 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Hanno partecipato alla redazione del dossier il Servizio Rapporti internazionali e l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0106.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  7

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge costituzionale  11

Il quadro normativo interno  12

Gli atti internazionali15

L’attività dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)16

§      Il Trattato sull’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali16

§      Gli orientamenti in materia di pena di morte  17

§      L’azione politica  18

§      Il sostegno finanziario  19

§      Il Parlamento europeo  20

§      Altre iniziative  21

L’attività del Consiglio d’Europa (a cura del Servizio Rapporti internazionali)22

§      Il Protocollo n. 6 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati22

§      Il Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentalii23

I precedenti parlamentari24

§      XIV legislatura  24

§      XIII legislatura  25

Progetti di legge

§      A.C. 193 (on. Boato), Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte  29

§      A.C. 523 (on. D’Elia ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte  39

Lavori parlamentari svolti nella XIV legislatura

Iter alla Camera

Proposte di legge costituzionale

§      A.C. 1436, (on. Boato ed altri), Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte  49

§      A.C. 2072, (on. Piscitello ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte  53

§      A.C. 2110, (on. Pisapia), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte  59

§      A.C. 2531, (on. Zanettin ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte  63

§      A.C. 2373, (on. Bertinotti ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte  67

Esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali

Seduta del 12 marzo 2002  73

Seduta del 21 marzo 2002  75

Seduta del 26 marzo 2002  77

Seduta del 9 aprile 2002  79

Seduta del 23 aprile 2002  81

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 17 aprile 2002  85

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 23 aprile 2002  87

Relazione della I Commissione Affari costituzionali

§      A.C. 1436 e abb.-A, Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte  91

Discussione in Assemblea

Seduta del 6 maggio 2002  107

Seduta del 4 giugno 2002  121

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 1472, (on. Boato ed altri), Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte  141

Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

Seduta del 30 luglio 2002  147

Seduta del 26 novembre 2002  151

Seduta dell’11 dicembre 2002  153

Seduta del 17 dicembre 2002  155

Seduta del 18 dicembre 2002  157

Seduta del 18 giugno 2003  159

Seduta del  24 giugno 2003  161

Seduta del 2 luglio 2003  163

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 15 ottobre 2002  167

Seduta del 22 ottobre 2002  169

Seduta del 7 maggio 2003  171

Discussione in Assemblea

Seduta del 13 febbraio 2003  175

Seduta del 19 febbraio 2003  183

Seduta del 20 febbraio 2003  187

Seduta del 25 febbraio 2003  191

Seduta del 25 febbraio 2003 (Pomeridiana)195

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 27)201

§      Codice penale militare di pace (artt. 22, 25, 404, 428)203

§      Codice penale militare di guerra (artt. 25, 241, 290-294)206

§      L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966  210

§      L. 2 gennaio 1989, n. 8. Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983  240

Atti dell’Unione Europea

§      Consiglio dell’Unione europea, Orientamenti per una politica dell’Unione europea nei confronti dei Paesi terzi in materia di pena di morte, 22 giugno 1998  249

Atti del Consiglio d’Europa

§      Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riguardante l’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze  257

Testo in francese  257

Testo in inglese  260

§      Nota esplicativa del Protocollo  263

Testo in francese  263

Testo in inglese  268

Atti di altre organizzazioni internazionali

Giurisprudenza costituzionale

§      Corte costituzionale. Sentenza 15 giugno 1979, n. 54  281

§      Corte Costituzionale. Sentenza 25 giugno 1996, n. 223  289

Allegati

§      Documentazione tratta dal sito Internet di Amnesty International. Sezione italiana  299

Ratifiche trattati internazionali sulla pena di morte al 1° gennaio 2005  299

Paesi totalmente abolizionisti303

Paesi abolizionisti de facto  306

Paesi mantenitori per reati eccezionali308

Paesi mantenitori309

 

 


 

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 193

Titolo

Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte

Iniziativa

On. Boato

Settore d’intervento

Diritti e libertà fondamentali; diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§  presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§  annuncio

28 aprile 2006

§  assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 523

Titolo

Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte

Iniziativa

On. D’Elia ed altri

Settore d’intervento

Diritti e libertà fondamentali; diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge costituzionale A.C. 193 (Boato) e 523 (D’Elia ed altri), di contenuto analogo, prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate soltanto della relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I provvedimenti in esame sono volti a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, il quarto comma dell’articolo 27 Cost..

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si tratta, come detto, di proposte di legge di revisione costituzionale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

§      della legge 26 maggio 1984, n. 225, "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America", nella parte in cui dà attuazione all'articolo IX del Trattato. Tale articolo prevede la consegna di un individuo per un reato punito con la pena capitale dalla legislazione dello Stato richiedente, a condizione che lo Stato richiedente si impegni, nei confronti dello Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte o a non farla eseguire, se inflitta;

§      dell'articolo 698 codice di procedura penale, che demanda al Ministro di grazia e giustizia ed all'autorità giudiziaria la competenza a valutare le garanzie di non inflizione o di non esecuzione della pena capitale nei casi di estradizione passiva.

 

La Corte, nella sentenza n. 223 citata, ha ribadito che, nel nostro ordinamento, il divieto contenuto nell'articolo 27, comma 4, della Costituzione, a protezione del bene essenziale della vita, impone una garanzia assoluta, che può essere lesa da una norma che demanda a valutazioni discrezionali il giudizio sul grado di affidabilità ed effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente. Secondo la Corte «il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare - al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità - nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal comma 4 dell'articolo 27, sottende un principio (...) » che si configura «nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2».

Tale sentenza si ricollega ad una precedente pronuncia della Corte (sent. n. 54 del 1979) con cui si è affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, è di per sé lesivo della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che al Trattato di Amsterdam (1998) venne allegata una dichiarazione relativa all’abolizione della pena di morte.

L’articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, stabilisce, all’articolo 2, comma 2, che “Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”.

 

Come noto, tuttavia, tale Carta è priva di un’autonoma portata precettiva. Il suo contenuto è stato trasfuso nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, ratificato dall’Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57, ma non entrato in vigore.

 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda L’attività dell’Unione europea.

 


Schede di lettura

 


Il contenuto delle proposte di legge costituzionale

Le proposte di legge costituzionale A.C. 193 (Boato) e 523 (D’Elia ed altri), di analogo contenuto, prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

In tal modo si procede ad adeguare la Costituzione all’abolizione della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589 Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra, che ha soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.

Si intende pertanto rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico.

Il testo proposto riprende quello approvato in prima lettura, nel corso della XIV legislatura, dalla Camera dei deputati (A.C. 1436 e abb.). Trasmesso al Senato della Repubblica, il progetto di legge venne esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente (A.S. 1472). L’Assemblea del Senato, tuttavia, non avviò la discussione sul provvedimento entro la fine della legislatura (si veda la scheda Precedenti parlamentari per più ampi dettagli sull’iter).


Il quadro normativo interno

L'articolo 27 della Costituzione, al quarto comma, sancisce che "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Esclusa dall'ordinamento con il primo Codice penale italiano del 1889 (Codice Zanardelli), la pena di morte fu ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro il Capo del Governo Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal Codice penale del 1930 (Codice Rocco), che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, ecc.) ma anche per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Soppressa di nuovo con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 "Abolizione della pena di morte nel codice penale" e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza (rapina, banda armata) ad opera del decreto legislativo luogotenenziale. 10 maggio 1945, n. 234 "Disposizioni penali di carattere straordinario", fu infine definitivamente abolita dall'art. 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene tuttavia in vita limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

In attuazione del dettato costituzionale è stato emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante "Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell’abolizione della pena di morte", che ha disposto l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

Infine, la legge 13 ottobre 1994, n. 589 "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" ha disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della «coercizione diretta», con la possibilità del comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonchè tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari relativi alla citata legge n. 589 del 1994, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta dalle Commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte (seduta del 13 settembre 1994). Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale militare di guerra, alle norme del codice penale militare di pace (articoli 25 e 404), che disciplinano le modalità di esecuzione della pena: fucilazione a cura dell'autorità militare e con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, del cancelliere, di un ufficiale medico, e di un cappellano militare se richiesto.

 

Al riguardo si ricorda che erano punibili con la pena di morte una varietà notevole di reati commessi da militari (o da civili) che agivano in tempo di guerra o in luoghi in cui vigeva lo stato di guerra dichiarato dal nostro Paese (ad es. su una nave che si trovi in luogo di guerra): dall'attentato al comandante supremo, alla diserzione, all'aiuto al nemico, allo spionaggio, al disfattismo, alla violazione dei doveri. E ancora: disobbedienza all'ordine di attaccare oppure omissione nell'esecuzione di un ordine; violazione di consegne; soppressione o falsificazione di ordini scritti; passaggio al nemico; sabotaggio; sottrazione di forniture militari; atti ostili contro Stati neutrali o alleati; ribellione; ostilità da parte di un prigioniero liberato sulla parola; violenze e minacce a fine di lucro.

Il concorso delle circostanze attenuanti ed aggravanti poteva influire sull'applicabilità o meno della pena capitale prevista come pena edittale: se il giudice riteneva prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, la pena di morte veniva sostituita con la pena detentiva.

Essa inoltre poteva essere oggetto di amnistia, indulto, grazia; non era però soggetta a prescrizione, ad eccezione dei reati per i quali era prevista la fucilazione sul petto (art. 67 C.p.m.p.).

Le sentenze emesse dai tribunali militari di guerra sul territorio dello Stato erano esecutive solo dopo che la sentenza fosse passata in giudicato, mentre quelle emesse dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali straordinari avevano esecutività immediata, prescindendo da ogni ricorso per annullamento (art. 290 c.p.m.g.).

L'esecuzione della pena era a cura dell'autorità militare e doveva essere preceduta sempre dalla lettura della sentenza. In alcuni casi era possibile la sospensione dell'esecuzione (per interposizione di gravame, per inoltro di domanda di grazia, per ragioni di disciplina, ecc.).

Va ricordato che, differentemente da quanto previsto nel campo della giurisdizione penale ordinaria, per l'ordinamento militare la pena di morte potevaessere irrogata al di fuori di una decisione giurisdizionale, nell'ambito dell'istituto sopra menzionato, denominato «coercizione diretta».

L'art. 241 del codice penale militare di guerra, che regolava tale istituto e che è stato espressamente abrogato dalla L. 589/94, permetteva l'irrogazione della pena di morte senza che vi fosse stata la condanna del giudice, nè alcuna altra fase giurisdizionale, ma a seguito di decisione del comandante di un corpo, di una nave o di un aeromobile militare, nel caso di flagranza dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento e rivolta e qualora vi fosse imminente pericolo di compromettere la sicurezza del corpo militare o l'efficienza della nave o dell'aeromobile.

Va infine rilevato che la pena di morte poteva essere irrogata in tempo di pace, per i reati commessi in tempo di guerra e previsti dalle norme penali militari di guerra, da parte di organi dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il fatto che lo stato di guerra avesse avuto termine non impediva l'irrogazione della pena di morte in quanto, relativamente ai reati commessi in tempo di guerra, vigeva il principio della "ultrattività" della norma penale (art. 23 c.p.m.g.).

Poiché alla luce del vigente codice penale militare di guerra (art. 9) erano soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, tutti i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari fino al momento in cui inizia il passaggio dei confini dello Stato, si era reso necessario, in occasione delle recenti missioni militari italiane, disporre espressamente che al personale in esse impegnato fosse applicato il codice penale militare di pace.

 

Va precisato che l'espressione «leggi militari di guerra», usata dal Costituente, è in sé un'espressione ellittica, priva di significato letterale proprio, non essendo previste leggi militari di guerra nella gerarchia delle fonti. Sul punto la dottrina è concorde nel ritenere che per leggi militari di guerra debbano intendersi le leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento ai sensi dell'art. 78 Cost. È ovvio inoltre che la fattispecie per la quale la pena potrebbe essere irrogata deve essere qualificata come reato dall'ordinamento. Può quindi concludersi che la materia cui sarebbe, in ipotesi, applicabile la pena di morte viene specificata in doppio grado dalla Costituzione: deve infatti trattarsi di un reato militare che sia previsto da una norma penale militare di guerra.

 

Si segnala inoltre che il 25 giugno 2005 è stato approvato il regolamento (CE) 1236/2005 del Consiglio che istituisce uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (vedi infra, Le attività dell’Unione europea).


Gli atti internazionali

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancisce, all’art. 3, che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. L’art. 5 della Dichiarazione stabilisce inoltre che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

 

Sono attualmente in vigore vari atti internazionali di particolare rilevanza sul tema dell'abolizione della pena di morte.

Si ricorda in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Il secondo Protocollo stabilisce (articolo 1) che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa (articolo 2) riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

 

Per gli atti in vigore e le iniziative assunte in materia in ambito europeo, con distinto riguardo all’Unione europea e al Consiglio d’Europa, si rinvia alle due schede che seguono.


L’attività dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Il Trattato sull’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali

Come stabilito dall’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguardano sempre anche il "dialogo politico", concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti umani. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei (partnership euromediterranea), dei paesi latino-americani.

In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

L’abolizione della pena di morte è un requisito per i paesi che aspirano ad aderire all’Unione europea. Tutti i paesi candidati hanno aderito al Protocollo n. 6 della Convenzione europea sui diritti umani, concernente l’abolizione della pena di morte. Inoltre, tutti gli Stati membri sono firmatari del protocollo n. 13 della citata convenzione concernente l’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, adottato a Vilnius nel maggio 2002. Il protocollo vieta il ricorso alla pena di morte in qualsiasi circostanza, ivi compreso il tempo di guerra.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e inserita nella Parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa[1], firmato a Roma il 29 ottobre 2004, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato(articolo 2) e che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

Gli orientamenti in materia di pena di morte

A dispetto di una tendenza globale verso l’abolizione delle pena di morte, un gran numero di esecuzioni hanno ancora luogo e molti paesi nel mondo mantengono la pena capitale nella loro legislazione.

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha deciso, come parte integrante della politica in favore dei diritti umani, di rafforzare le sue iniziative internazionali in opposizione alla pena di morte, adottando "Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi terzi in materia di pena di morte". In particolare in tali orientamenti l'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

·         adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte;

·         chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights) nell'ambito delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte. Per quanto riguarda gli Stati che insistono per mantenere la pena di morte, l'UE ritiene importante che siano rispettate le seguenti norme minime:

·         si può imporre la pena capitale unicamente per i crimini intenzionali più gravi;

·         non si può imporre la pena di morte per un reato per il quale tale pena era prevista quando il reato è stato commesso se, successivamente, è stata prevista una pena inferiore, e si deve imporre quest'ultima;

·         non si può imporre la pena capitale alle persone che non avevano raggiunto i 18 anni al momento in cui hanno commesso un crimine, alle donne incinte, alle madri con figli in giovane età e alle persone sofferenti di alienazione mentale;

·         occorrono prove chiare e convincenti e un equo processo, in cui l'accusato disponga di un'assistenza giuridica;

·         dev'essere prevista la possibilità di presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore e reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali e il condannato a morte ha diritto a presentare una petizione affinché la pena sia commutata;

·         la pena di morte dev'essere eseguita infliggendo il minimo possibile di sofferenze.

Sulla base di tali orientamenti, l’UE mantiene un alto livello di attività contro la pena di morte, utilizzando i diversi strumenti a disposizione, sia a livello politico sia tramite il sostegno finanziario.

L’azione politica

L’Unione europea è attiva a livello internazionale, in tutti i forum multilaterali per l’abolizione della penda di morte. A partire dal 1999, ogni anno l'UE ha continuato ad avvalersi della prassi consolidata, che consiste nel proporre una risoluzione sulla pena di morte in sede di Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite (CHR). Nell’ultima di esse, adottata nel 2005, in occasione della 61a sessione della CHR e fatta propria da 81 paesi, si ribadisce l'invito a una moratoria mondiale sulle esecuzioni capitali e si invitano gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) inteso ad abolire la pena di morte.

L’UE ribadisce inoltre la sua opposizione alla pena di morte ogni anno alle riunioni sull’attuazione della dimensione umana dell’Organizzazione per la sicurezza e al cooperazione in Europa (OSCE).

Parlamento europeo e Consiglio d’Europa hanno co-organizzato, insieme all’organizzazione non governativa Ensemble contre la peine de mort, il primo Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Strasburgo nel giugno 2001. Si è trattato del primo di una serie di eventi che hanno messo insieme esperti internazionali, istituzioni, ONG ed ex sostenitori della pena capitale.

L’UE ha preso parte anche alla Prima giornata mondiale contro la pena di morte, organizzata dalla Coalizione mondiale contro la pena di morte, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2003. In quella occasione, la Presidenza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione europea in cui ha ribadito l’aspirazione dell’Unione europea a vedere la pena di morte abolita, de jure e de facto, in tutti i paesi del mondo, in tempo di pace e in tempo di guerra.

Dichiarazioni analoghe contro la pena di morte sono state rilasciate dalle istituzioni dell’UE in molte occasioni. Il 30 novembre 2002, il Consiglio si è espresso contro la pena di morte e, in particolare, contro le esecuzioni particolarmente crudeli che causano sofferenze immani, quali la lapidazione, esortando a non farvi più ricorso.

Nell’ambito delle azioni politiche verso i singoli paesi, l’UE adotta rimostranze generali e individuali.

Le rimostranze generali consistono nel sollevare la questione della pena di morte nel dialogo con i paesi terzi. Si tratta di passi intrapresi in particolare quando la politica di un paese in materia di pena di morte appare instabile, vale a dire quando si teme che una moratoria ufficiale o de facto volga al termine o quando si è in procinto di ripristinare nella legislazione la pena di morte.

L'Unione europea ricorre a rimostranze individuali quando ha conoscenza di singole condanne a morte che violano le citate norme minime.

In questi anni, l'UE ha sollevato la questione della pena di morte nei confronti dei governi di Giappone, USA, Cina, Pakistan, Siria, Kuwait, Barbados, Yemen, Autorità palestinese, Libia, Iran, Iraq, Uzbekistan, Sri Lanka, Vietnam, India, Indonesia e Bangladesh.

Tra le dichiarazioni ufficiali più recenti, rilasciate dalla Presidenza di turno a nome dell’Unione europea, si segnalano la dichiarazione del 2 settembre 2005 in occasione della condanna a morte di tre cittadini iracheni e quella del 2 dicembre 2005 in occasione della millesima esecuzione effettuata negli Stati Uniti dal 1976, quando è stata reintrodotta la pena di morte. Analogamente, un passo ufficiale o una dichiarazione pubblica vengono intrapresi quando un paese prende iniziative volte ad abolire la pena di morte. La dichiarazione più recente risale al 17 luglio 2006 quando la Presidenza finlandese ha espresso a nome dell’Unione europea il proprio vivo compiacimento per l’abolizione totale della pena di morte dalla legislazione delle Moldova.

Il sostegno finanziario

L’impegno politico dell’UE contro la pena di morte si combina con il sostegno finanziario fornito in particolare attraverso lo strumento dell’Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani[2] che comprende i finanziamenti relativi alla promozione dei diritti umani, alla democratizzazione e alla prevenzione dei conflitti. Nel quadro di tale strumento, l’abolizione della pena di morte figura tra le quattro priorità tematiche individuate dalla commissione nella Comunicazione del maggio 2001 “Il ruolo dell’UE nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi”[3]. Tra i progetti più recenti finanziati nell’ambito dell’Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani si segnala il progetto “L'applicazione della pena di morte nell'Africa del Commonwealth: strumenti giuridici per l'Africa del Commonwealth” attuato dall'Istituto britannico del diritto internazionale e comparato (BIICL) in 13 paesi africani[4] con l’obiettivo di aumentare la capacità di avvocati e giudici di mettere in discussione la pena di morte attraverso iniziative diverse (compilazione di materiale giuridico, corsi di formazione e seminari, creazione di una rete di scambio di informazioni tra avvocati, magistrati e gruppi della società civile per mettere a disposizione strategie ed esperienze vincenti in materia di pena di morte).

Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni[5], sia in relazione ad esecuzioni capitali presso altri Stati, sia in favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare, il Parlamento europeo ha ripetutamente:

·         chiesto agli Stati membri di non permettere l’estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuano a prevederla nel loro ordinamento giuridico;

·         invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l’abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;

·         proposto l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

Più recentemente, il Parlamento europeo si è espresso sull’argomento nell’ambito della risoluzione adottata il 18 maggio 2006 sulla relazione sui diritti umani dell’UE. Tale relazione, presentata ogni anno dal Consiglio, contiene il resoconto delle iniziative intraprese all’interno dell’UE, nei confronti dei paesi terzi e nei consessi internazionali, oltre che una sintetica informazione sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Alla relazione è annessa la lista dei progetti finanziati nelle diverse parti del mondo sotto il citato capitolo di bilancio Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti dell’uomo. L’ultima relazione, che copre il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005, è stata presentata il 20 aprile 2006.

Nella sua risoluzione il Parlamento europeo a proposito della pena di morte:

·         ha apprezzato l'impostazione seguita dalla Presidenza del Regno Unito riguardo alla pena di morte, in linea con gli orientamenti dell'UE in materia, intraprendendo iniziative nei paesi in cui o vi è il rischio che la moratoria sulla pena di morte venga sospesa di diritto o di fatto o, al contrario, in cui si stanno prendendo in considerazione provvedimenti interni per l'introduzione di una moratoria;

·         chiede alla Presidenza austriaca e a tutte le Presidenze future di seguire tale esempio, compiendo regolarmente passi presso i paesi che si trovino in tali situazioni;

·         chiede a tutte le Presidenze di dare seguito, ove opportuno, ai passi compiuti in precedenza;

·         chiede alla Commissione di dare istruzioni alle sue delegazioni nei paesi terzi in cui vige la pena di morte di appoggiare le iniziative del Consiglio volte a ottenere una moratoria nonché di raddoppiare gli sforzi nel caso di cittadini europei condannati alla pena di morte;

·         accoglie con favore la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare euro-mediterranea a Rabat il 21 novembre 2005, che rivolge un invito ai paesi partner del processo di Barcellona a sostenere la moratoria sulla pena di morte.

Altre iniziative

Il 25 giugno 2005 è stato approvato il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio che istituisce uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La prima componente del regime prevede il divieto per gli scambi di dispositivi che in pratica possono essere usati soltanto a questo scopo; la seconda componente prevede un regime autorizzativo per i dispositivi che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi.


L’attività del Consiglio d’Europa
(a cura del Servizio Rapporti internazionali)

Il Protocollo n. 6 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati

Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d’Europa nell’ambito della campagna a favore dell’abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 45 Stati membri[6] del Consiglio d’Europa. Gli ultimi Stati ad averlo ratificato sono l’Armenia (settembre 2003), il Principato di Monaco (novembre 2005), la Serbia (marzo 2004) e la Turchia (novembre 2003). La Federazione russa, che ha firmato il protocollo il 16 aprile 1997, non lo ha ancora ratificato, anche se mantiene la moratoria delle esecuzioni adottata nel 1996.

Il Protocollo n. 6 introduce, all’art. 1, il principio dell’abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all’abolizione della pena di morte viene definito, sempre all’art. 1, un diritto soggettivo dell’individuo.

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte. Tra le prese di posizioni più recenti dell’Assemblea si ricorda la risoluzione 1253 (2001), del 25 giugno 2001, su “L’abolizione della pena di morte nei Paesi osservatori del Consiglio d’Europa” che invita i due soli Stati che mantengono nei loro ordinamenti la pena capitale, Giappone e Stati Uniti – aventi lo status di osservatori nell’Organizzazione di Strasburgo – ad introdurre le necessarie disposizioni per abolirla ed a migliorare le condizioni di detenzione nel “braccio della morte”. Inoltre l’Assemblea ha stabilito che, allo scopo di evitare situazioni simili in futuro, lo status di osservatore venga concesso solo a quei Paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

L’Assemblea ha reiterato questa posizione con la risoluzione 1349 (2003), del 1° ottobre 2003, motivata dalle 4 esecuzioni in Giappone e dalle 137 negli Stati uniti disposte dal giugno 2001, data di approvazione delle precedente risoluzione. Di fronte a questo insuccesso, l’Assemblea ha rinnovato le richieste al Giappone e agli Stati Uniti di attivare una moratoria delle esecuzioni capitali, al fine ultimo di arrivare quanto prima ad una abolizione completa. A questo scopo ha chiesto il pieno sostegno del Comitato dei Ministri per la promozione e l’approfondimento del dialogo parlamentare con i due Paesi osservatori in questione.

Con la risoluzione 1455 (2005), del 22 giugno 2005, sul rispetto degli obblighi e degli impegni della Federazione russa, l’Assemblea di Strasburgo ha chiesto a Mosca l’immediata abolizione della pena capitale, attraverso la ratifica del Protocollo n. 6, il cui termine è scaduto nel 1999.

Da ultimo con la raccomandazione 1760 (2006), adottata il 28 giugno scorso, l’Assemblea, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di invitare l’Albania e la Lettonia ad abolire la pena capitale per i crimini commessi in periodo bellico o durante gli stati di emergenza, ribadire l’obbligo per la Federazione russa di ratificare il Protocollo n. 6 ed invitare Stati Uniti e Giappone a cancellare la pena capitale dai rispettivi ordinamenti. Chiede altresì al Comitato di sollecitare l’Unione europea ad affrontare la questione della pena capitale nel suo dialogo politico con la Cina.del più fondamentale dei diritti dell’uomo, ossia il diritto alla vita. L’Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l’organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentalii

I Ministri degli Affari Esteri ed i Rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d’Europa, riuniti a Vilnius in occasione della 110ª sessione del Comitato dei Ministri dell’Organizzazione, hanno firmato il 3 maggio 2002, il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza.

Il Protocollo abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Nessuna deroga né riserva è ammesse alle disposizioni del Protocollo.

Attualmente l’accordo è stato ratificato da 36 Stati membri: 8 altri Stati – tra i quali l’Italia – pur avendolo sottoscritto non hanno ancora ultimato il  procedimento di ratifica.

 


I precedenti parlamentari

XIV legislatura

Il 4 giugno 2002 la Camera dei deputati ha approvato in prima deliberazione, ad amplissima maggioranza, il testo unificato di cinque proposte di legge costituzionale (A.C. 1436 ed abb., sottoscritte da esponenti di tutti i gruppi politici), nelle quali si prevedeva la soppressione, al quarto comma dell’art. 27 della Costituzione, dell’inciso “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Tale modifica avrebbe espunto dal testo costituzionale ogni residua ipotesi di introducibilità della pena capitale nel nostro ordinamento.

L’intendimento dichiarato dei proponenti era, per l’appunto, quello di adeguare la Costituzione all’abolizione totale della pena di morte già disposta dalla L. 589/1994[7], legge che ha soppresso ogni riferimento a tale pena nel codice penale militare di guerra; ciò allo scopo di rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell’ordinamento giuridico[8].

Il testo approvato dalla Camera riprendeva quello già approvato in prima deliberazione, nel corso della XIII legislatura, dal medesimo ramo del Parlamento.

Trasmesso al Senato della Repubblica, il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente (A.S. 1472), il quale ne ha concluso l’esame il 18 dicembre 2002, senza apportare modificazioni al testo.

Nella prima seduta dell’Assemblea dedicata al provvedimento – il 13 febbraio 2003 – il relatore on. Maffioli chiedeva tuttavia il rinvio in Commissione del disegno di legge, “avendo ricevuto diverse sollecitazioni ad un’ulteriore riflessione e ritenendo opportuno che una legge costituzionale venga approvata con un’ampia maggioranza”.

Nella seduta del 25 febbraio l’Assemblea accoglieva la richiesta del relatore.

Il successivo esame in Commissione si è concluso, nella seduta del 2 luglio 2003, con l’approvazione di un nuovo mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo approvato dalla Camera. L’Assemblea del Senato, tuttavia, non ha avviato la discussione sul provvedimento prima della fine della legislatura.

XIII legislatura

Nella seduta del 23 luglio 1997[9], la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale A.C. 3484 (Piscitello ed altri) e 3680 (Jervolino Russo ed altri), di contenuto identico a quello delle proposte oggi all’esame. In quella occasione il rappresentante del Governo[10] esprimeva l'assenso dell’Esecutivo sul provvedimento per le ragioni politiche e morali emerse nel corso del dibattito, in coerenza con le iniziative che lo stesso Governo aveva assunto al fine di eliminare la pena di morte dagli ordinamenti degli altri Stati.

Successivamente, nella seduta del 14 aprile 1999, l’Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima deliberazione, con un’ampia maggioranza[11], il testo della Commissione.

Il provvedimento, trasmesso al Senato (A.S. 3965) il 15 aprile 1999, non ha proseguito l’iter presso quel ramo del Parlamento.

 

 


Progetti di legge

 


N. 193

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d'iniziativa del deputato BOATO

¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente

l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - L'esclusione dall'articolo 27 della Costituzione del riferimento alla pena di morte è tema che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che nella XIV legislatura approvò un testo unificato, con il parere favorevole delle Commissioni Giustizia e Difesa, di cui il proponente fu relatore e che la presente proposta di legge costituzionale riproduce. È una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento e che fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.

La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.

Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.

La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 «Abolizione della pena di morte nel codice penale» e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 «Disposizioni penali di carattere straordinario», fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27,

 

quarto comma, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte», che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

La legge 13 ottobre 1994, n. 589, recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.

Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.

Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph ÒDell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale atti Camera n.n. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l'Assemblea procedeva alla prima approvazione. L'iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.

Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava «l'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo».

Così come tale riflessione era opportuna e motivata ieri, e lo è stata nella XIV legislatura, così oggi, nella legislatura che ha avuto inizio, riteniamo non più procrastinabile la sua attuazione sul piano costituzionale e legislativo.

La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.

Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione

dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.

In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:

condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;

 interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;

adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il «dialogo politico», concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.

In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

Nella dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, «Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte», ribaditi nell'ultima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali Orientamenti l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli Orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte.

Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.

Nel quadro dell'azione internazionale a favore dell'abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l'Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.

La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell'abolizione totale.

L'8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell'Unione nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì inserirla nel contesto dell'impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.

Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell'Unione europea, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.

La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:

1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell'Unione, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di Unione europea e di Stati membri;

2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e adottare un'impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall'aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;

3) adottare un'impostazione più strategica per l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.

Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza intergovernativa conclusasi con il Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.

In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:

chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;

invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;

chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;

ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all'Unione.

Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull'attuazione delle linee di bilancio inerenti le campagne a favore di una moratoria sull'esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che l'abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell'Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all'abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nella quale, relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:

approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;

 ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;

 ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.

Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l'introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannarono l'applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 paesi; chiesero alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi; proposero l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stato inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.

La lotta al terrorismo ha figurato tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l'altro, ha inteso rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.

Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l'accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell'intero negoziato.

Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con la legge n. 8 del 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L'unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.

Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.

Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.

Tra le prese di posizioni più rilevanti dell'Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che «la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». L'articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.

Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.

La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.

Nella Risoluzione 1187 (1999) su «L'Europa, un continente esente dalla pena di morte», l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su «L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa». Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, «gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che hanno conservato la pena di morte nel proprio ordinamento e non hanno attuato una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.

L'invito, più volte ribadito negli anni, ai due paesi ad introdurre una moratoria delle esecuzioni e ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte, nonché a migliorare le condizioni di detenzione nel «braccio della morte», non pare aver avuto esito o indotto iniziative significative. Al punto che l'Assemblea ha poi stabilito - allo scopo di evitare analoghi casi in futuro - che lo status di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

Il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.

Il Presidente dell'Assemblée Nationale, d'intesa con la Presidente del Parlamento europeo e con il Presidente dell'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.

La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.

Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni «grandi testimoni», ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell'Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.

Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarassero, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendessero iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.

Il Parlamento italiano è stato rappresentato dall'allora Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini.

Uno fra i più significativi contributi del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere.

Nel testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.

In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l'altro, che:

 la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali; 

 non sono autorizzate deroghe ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);

 non sono ammesse riserve ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il Protocollo il 21 febbraio del 2002. Il Protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale Protocollo era e rimane necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.

Nella precedente legislatura questo testo ebbe, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare, l'approvazione quasi unanime dei deputati, che, senza distinzione di schieramento politico, convennero sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.


 


 


proposta di legge costituzionale

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

 

 

 

 


N. 523

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d'iniziativa dei deputati

D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO

 ¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata l'8 maggio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge di modifica costituzionale è volta a cancellare l'ultimo retaggio della pena di morte ancora presente nella legislazione italiana e, con esso, la possibilità, sia pure teorica, di una sua reintroduzione.

Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita, infatti, al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Di questo comma si propone la modifica, che va nel senso della eliminazione del riferimento alle ipotesi di pena capitale previste dalle leggi militari di guerra.

È una riforma che attende di essere compiuta fin dal 1994, quando con l'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, sono state abolite le ipotesi di pena di morte previste nel codice penale militare di guerra.

Con l'abolizione dai codici militari, l'Italia non ha solo compiuto il passo decisivo dell'abolizione completa e definitiva della pena di morte al proprio interno, ha anche iniziato un percorso che l'ha portata a essere il Paese che più spesso ha preso posizione a livello internazionale contro la pena di morte e che più spesso è intervenuto nei confronti di Paesi che ancora la prevedono per fermare le esecuzioni capitali.

Il nostro Paese, su impulso dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» e del Partito radicale transnazionale e con una convergenza straordinaria, su questo tema, di Governo e opposizione, ha avuto il merito di muovere le acque a livello internazionale, incontrando nella sua lotta contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali il crescente sostegno di Paesi di tutti i continenti.

Nel 1994, una risoluzione per la moratoria fu presentata per la prima volta all'Assemblea generale dell'ONU dal primo Governo Berlusconi. Tale risoluzione fu battuta per soli otto voti. Ma nel 1997, su iniziativa del Governo Prodi, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato a maggioranza assoluta una risoluzione che chiede «una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte». Per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite ha ritenuto la pena di morte una questione attinente ai diritti umani e ha considerato la sua abolizione «un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani fondamentali».

Da allora, ogni anno, la risoluzione viene regolarmente approvata dalla Commissione di Ginevra, ed è grazie a questo se la situazione della pena di morte nel mondo è oggi radicalmente cambiata. Nel 1994 i Paesi membri dell'ONU in cui era prevista la pena di morte erano 97, oggi sono 55, 42 in meno. C'è un nesso diretto tra le iniziative italiane del 1994 e del 1997 e le abolizioni, moratorie legali e di fatto che sono intervenute da allora ad oggi. Non è stato l'esito naturale di un'evoluzione storica, ma l'effetto diretto di una campagna politica, promossa in particolare dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», per cercare di tradurre in tempi politici i tempi storici dell'abolizione, subito fatta propria dal Parlamento e dal Governo italiano e sostenuta poi da molti Paesi in diversi continenti. Abolizioni e moratorie ovunque nel mondo hanno potuto salvare dal patibolo migliaia di persone.

In questi anni, l'Italia ha proiettato la sua posizione abolizionista sulla pena di morte anche nei confronti dei singoli Paesi che la mantengono. Con una storica sentenza, il 25 giugno 1996, la Corte costituzionale ha negato l'estradizione negli Stati Uniti di Pietro Venezia, cittadino italiano reo confesso di un omicidio compiuto in Florida. Nel rifiutare la richiesta degli Stati Uniti, l'Italia ha posto anche una rigida riserva a estradare in ogni caso verso Paesi mantenitori, anche in presenza di garanzie di non applicazione o esecuzione, della pena di morte, chiunque risieda o viva sul territorio italiano. Un Paese che ha abolito totalmente la pena di morte non può cooperare - ha stabilito la Corte - alla sua applicazione ovunque nel mondo, consegnando persone, cittadini italiani o stranieri che siano, nelle mani di chi la pratica. Da allora, sono stati riscritti tutti i trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria del nostro Paese e lo stesso codice di procedura penale; persone a rischio di pena capitale non sono state consegnate ai Paesi di origine, tra cui la Cina; altri Stati europei hanno seguito l'esempio dell'Italia, un Paese ormai riconosciuto a livello internazionale come quello che vuole abolire la pena di morte nel mondo.

In questo caso, l'Italia ha mostrato al mondo forza e autorevolezza. Ma perché essa guadagni maggiore coerenza interna e rispetto internazionale mancano ancora due passaggi: l'abolizione della pena di morte dalla Costituzione e la presentazione e approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Il compimento del primo passaggio è atteso ormai da molto tempo. Progetti di legge volti ad eliminare dalla nostra Costituzione le ultime vestigia di un passato che non ha alcun futuro nella coscienza civile e politica del nostro Paese, la previsione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, sono stati riproposti nelle ultime tre legislature da vari gruppi politici. Il Parlamento non ha mai trovato il tempo di approvarli. Nella scorsa legislatura, addirittura, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati nel 2002, la legge di modifica costituzionale è stata ferma al Senato della Repubblica per i restanti tre anni di lavori parlamentari.

È giunto il tempo di cancellare questa macchia anacronistica ancora presente nella nostra legge fondamentale.

È maturo anche il tempo per portare a compimento il secondo passaggio della iniziativa italiana contro la pena di morte: la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

L'iniziativa dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» volta a presentare la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2003, affidata alla Presidenza italiana dell'Unione europea, non ha avuto alcun esito. L'Italia che, nel 1994, è stata la prima a portare all'attenzione dell'Assemblea generale la proposta di moratoria per poi, nel 1999, consegnare il testimone all'Unione europea, nella speranza di dare così maggior forza alla battaglia per la moratoria, ha tutti i titoli per riassumerla a fronte dei dubbi, delle divisioni e delle contrarietà che attualmente si registrano in Europa.

Una decisione a favore della moratoria da parte dell'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, seppure presa a maggioranza, avrebbe l'indiscutibile effetto di consolidare l'opinione mondiale circa la necessità di mettere al bando le esecuzioni capitali, contribuendo così allo sviluppo dell'intero sistema dei diritti umani.

Grazie alla moratoria ONU - e in attesa dell'abolizione mondiale e totale - migliaia di condannati a morte potrebbero essere risparmiati: non solo quelli di cui tutti sanno e si preoccupano, i detenuti nei «bracci della morte» americani, ma anche gli innominati e i dimenticati della pena di morte, i detenuti nei bracci della morte cinesi, iraniani, sauditi, vietnamiti e di tutti gli altri regimi autoritari, che muoiono ammazzati nel silenzio e nell'indifferenza generali.



 


proposta di legge costituzionale

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

 

 


Lavori parlamentari svolti nella XIV legislatura

 


Iter alla Camera

 


Proposte di legge costituzionale


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1436

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO

¾¾¾¾

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 27 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La coscienza della inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.

Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice. Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Da questa volontà nasce il testo approvato all'unanimità dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che ha l'obiettivo di espungere dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.

        In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale in oggetto. L'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo.

 

 

 

    


 


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

¾¾¾

Art. 1

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2072

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa dei deputati

PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, EMERENZIO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO, BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI, CIMA, COLLAVINI, COLLE', CORDONI, COSSA, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, COSTA, CRISCI, D'ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE FRANCISCIS, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DI SERIO D'ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI, FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL,FOLENA, FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIUSEPPE GIANNI, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI, INTINI, LABATE, LADU, ANNA MARIA LEONE, LETTA, LETTIERI, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUCA', LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, FILIPPO MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA, MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO, MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO, NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PATRIA, PENNACCHI, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI,PREDA, RAMPONI, REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI, RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE, SANDI, SANZA, SAVO, SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, SUSINI, TANONI, TAORMINA, TARANTINO, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI, VOLPINI, WIDMANN, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

¾¾¾¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione

concernente l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 7 dicembre 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli Colleghi! - Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre, assieme alla necessità di una risposta ferma a quella che appare essere oggi la principale minaccia alla sicurezza dell'umanità, è cresciuta la consapevolezza di un ripensamento profondo degli stessi princìpi e sistemi che governano le dinamiche economiche, civili e politiche a livello internazionale. Dovremo essere capaci di costruire, su nuove basi di eguaglianza, di estensione della democrazia e dei diritti, di più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse, le fondamenta ed i presupposti comuni di questa era planetaria nella quale i destini dei popoli e delle nazioni sono sempre più complementari.

        L'Italia da tempo ha scelto, con determinazione, il tema dei diritti umani quale identità della propria politica nazionale ed estera attraverso un impegno, sostenuto in forma unitaria da tutto il Parlamento, che ha conseguito risultati importanti anche in sede di organismi internazionali. Uno dei terreni sui quali il nostro Paese si è esposto con una proiezione di alto profilo è stato e rimane quello della abolizione della pena di morte nel mondo. Un impegno che l'Italia sta portando avanti da oltre un decennio, riscontrando oggi un consenso crescente che ci ha fatto uscire dalla pur nobile solitudine dei primi anni novanta, quando il tema della pena di morte non apparteneva ancora alla sfera dei diritti della persona e la possibilità di una decisione o votazione in merito era fermamente respinta da alcuni dei Paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non solo da loro, come inaccettabile ingerenza negli affari interni dei singoli Paesi. Oggi questa impostazione può essere considerata in via di superamento, essendosi aperta la strada ad una concezione del "diritto internazionale" che supera la soglia, un tempo invalicabile, della sovranità del singolo Stato per andare verso il nuovo orizzonte del riconoscimento e della tutela internazionale dei diritti umani.

        L'impegno generoso del nostro Paese è stato riconosciuto con l'assunzione di questa linea di pensiero da parte dell'intera Unione europea. Dopo due approvazioni consecutive della risoluzione per l'abolizione della pena di morte e per l'adozione di una moratoria delle esecuzioni presentata dall'Italia nel 1997 e nel 1998 alla Commissione per i diritti umani dell'ONU, l'Unione europea ha assunto la posizione italiana e presentato all'unanimità la risoluzione in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite. La decisione è maturata anche in conseguenza del successo che la risoluzione aveva registrato in sede di Commissione per i diritti umani, con un numero molto alto di "cosponsor" (77) e il più basso livello di voti contrari della storia (11). Come noto, la risoluzione fu formalmente presentata dall'Unione europea per la trattazione in occasione della sessione autunnale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Ma, come i colleghi ricordano, in quella occasione la battaglia registrò una battuta d'arresto poiché, di fronte alla possibilità di uno snaturamento dei princìpi e della sostanza della risoluzione, la Presidenza finlandese di turno dell'Unione europea, in accordo con gli altri Paesi europei, decise di non sottoporre la risoluzione al voto e di sospenderne la trattazione. Ci furono, anche nel nostro Paese, valutazioni differenziate rispetto alla decisione del ritiro, tra quanti condivisero quella scelta per impedire lo snaturamento dei contenuti della mozione e chi invece riteneva che la mediazione proposta, pur se non esattamente conforme ai princìpi ed alle intenzioni dei presentatori, rappresentava comunque un passo avanti. Ma ciò che conta è che questa determinazione comune dell'Italia e dell'Unione europea si è ormai consolidata e, anche in ambito ONU, la trattazione della risoluzione è solo sospesa in attesa delle condizioni che ne consentano l'approvazione.

        Questo rallentamento non deve farci dimenticare i risultati concreti ottenuti in questi anni dal nostro Paese, anche con una azione di lobby, appropriata ed efficace, e grazie all'insostituibile impegno di associazioni come "Amnesty International" e "Nessuno tocchi Caino". Con l'approvazione della risoluzione presentata dall'Italia alla Commissione per i diritti umani dell'ONU, per la prima volta la pena di morte, politicamente e giuridicamente, viene riconosciuta come "(...) pratica contro i diritti umani universalmente riconosciuti". Dopo quel voto l'abolizione della pena di morte non è più un impegno dei movimenti e dei cittadini abolizionisti ma un punto di vista della comunità internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del quale fanno parte Paesi mantenitori come Cina e USA, ha escluso la pena di morte dallo Statuto dei tribunali internazionali istituiti per giudicare i crimini commessi in Ruanda e nella ex Jugoslavia. Analogamente la Conferenza plenipotenziaria dell'ONU riunita a Roma nel luglio 1998 ha approvato lo Statuto del Tribunale penale internazionale escludendo la pena di morte anche per i crimini contro l'umanità. Crediamo sia di grande valore il fatto che la pena di morte sia stata cancellata definitivamente dal diritto delle organizzazioni internazionali anche se, pur essendo in questi anni aumentati i Paesi che hanno cancellato, "de jure o de facto", la pena di morte, le esecuzioni sono paradossalmente aumentate nei Paesi mantenitori, in Cina, negli USA e nella maggior parte dei Paesi islamici. Per questo, per la responsabilità che ci siamo assunti, per i risultati ottenuti, l'impegno che abbiamo profuso in questi anni deve essere mantenuto, sempre più qualificato ed esteso, fino alla definitiva cancellazione della pena di morte dagli ordinamenti delle nazioni del mondo.

        In questo senso si muove la presente proposta di modifica all'articolo 27 della Costituzione. Il suddetto articolo, infatti, nella prima parte del quarto comma esclude la pena capitale dal nostro ordinamento ("Non è ammessa la pena di morte"), mentre nella seconda ne autorizza l'uso "nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Tanto è bastato alla Corte di cassazione per affermare che il nostro ordinamento non è in assoluto contrario alla pena di morte. Nella massima della sentenza 9 maggio 1977, I sezione, della Cassazione penale, infatti, si legge: "La norma dell'articolo 2 della Costituzione, sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, non pone il divieto assoluto della pena di morte che è ammessa dall'articolo 27". L'obiettivo della presente proposta di modifica costituzionale è, dunque, la soppressione della frase: "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra", lasciando così nel testo costituzionale la inequivoca e fondamentale dichiarazione di principio: "Non è ammessa la pena di morte". Come alcuni colleghi ricorderanno, una analoga proposta (atto Camera n. 3484) fu dal primo firmatario della presente proposta di legge costituzionale sottoposta alla attenzione del Parlamento nella passata legislatura; fu accolta con favore ma non riuscì a completare l'iter prima della conclusione della legislatura stessa. La proposta fu infatti discussa dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1999 ed approvata quasi alla unanimità, con 362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario. Una proposta che venne significativamente sostenuta dalla firma di centocinquanta deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e la cui approvazione fu salutata con grande soddisfazione dalle associazioni abolizioniste e per la tutela dei diritti umani. In una dichiarazione pubblica Amnesty International parlò di "un evento di grande importanza, un segnale per tutto il mondo". Quel primo passaggio istituzionale, seppur incompleto, fu salutato da tutti come un momento storico, come l'atto fondamentale con il quale il nostro Paese sarebbe entrato di diritto tra i Paesi totalmente abolizionisti rafforzando la battaglia del nostro Parlamento per una moratoria delle esecuzioni capitali nella prospettiva della definitiva cancellazione della pena di morte nel mondo. Nel riproporre oggi la proposta di legge costituzionale con l'auspicio che questa legislatura sia quella che sancirà il carattere totalmente abolizionista del nostro Paese, c'è quindi non solo la volontà di riaffermare una scelta, ma anche la convinzione che la approvazione definitiva della modifica costituzionale proposta aumenterà la legittimità e l'autorevolezza di un impegno che il nostro Parlamento e il nostro Paese hanno intrapreso a tutela dei diritti umani e del rispetto della vita ovunque nel mondo.


 


 


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

¾¾¾

 

Art. 1.

        1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2110

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa del deputato

pISAPIA

¾¾¾¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 17 dicembre 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli colleghi! - Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.

        L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.

        Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.

        "Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura".

        L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.

        Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994 recante "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra", al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte, è necessario porre rimedio al più presto.

        La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.

        Analoga proposta di legge costituzionale fu anche presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3484), firmata da numerosi deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, ed approvata alla Camera dei deputati nell'aprile del 1999 pressochè all'unanimità (362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario), ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.

        La modifica dell'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo, e che collocherebbe l'Italia fra le nazioni che hanno deciso di rinunziare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

        Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

        Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati "totalmente abolizionisti", potrà proseguire con maggiore forza, affinchè siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.

        Basti pensare all'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale, precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.


 


 


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

¾¾¾

 

Art. 1.

        1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2351

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ZANETTIN, PALMA, D'ALIA, BIONDI, SCHMIDT, STERPA,CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI, FRAGALA', GHEDINI, FRATTA PASINI

¾¾¾¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 14 febbraio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾


        Onorevoli Colleghi! - La pena di morte che la Costituzione repubblicana ha cancellato quasi completamente dal nostro ordinamento, è rimasta per lungo tempo comminabile solo dalle leggi militari di guerra.

        Poiché questa previsione legislativa è stata soppressa dalla legge n. 589 del 1994, il riferimento costituzionale alla possibilità di applicare la pena di morte in caso di guerra appare ormai un residuato inutile ed inapplicabile, e che è opportuno eliminare in quanto non riflette la coscienza civile dei cittadini, neanche per i casi di emergenza come quelli bellici.

        Per tale ragione riteniamo sia opportuno che il Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria escluda totalmente dalla propria Carta costituzionale qualsiasi riferimento all'ammissibilità della pena di morte sia pure nei casi eccezionali quali lo stato di guerra.


 


 


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

¾¾¾

 

Art. 1.

        1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2373

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa dei deputati

BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

¾¾¾¾

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 20 febbraio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


        Onorevoli Colleghi! - Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.

        L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.

        Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.

        "Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura".

        L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.

        Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994, recante "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" è necessario porre rimedio al più presto al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte.

        La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.

        Analoga proposta fu anche presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3484) da numerosi deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, ed approvata nella seduta del 14 aprile 1999 pressochè all'unanimità (362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario), ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.

        La modifica dell'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e che collocherebbe l'Italia fra le Nazioni che hanno deciso di rinunziare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

        Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

        Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati "totalmente abolizionisti", potrà proseguire con maggior forza, affinchè siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.

        Basti pensare all'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.


 


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

¾¾¾

 

Art. 1.

        1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 

 


 

Esame in sede referente presso la I Commissione
Affari costituzionali

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di martedì 12 marzo 2002

 

 


Martedì 12 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

 

La seduta comincia alle 10.45.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Martedì 12 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.

 

 

La seduta comincia alle 11.

 

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato e C. 2110 Pisapia.

(Esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge costituzionale C. 2351).

 

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2351 di iniziativa del deputato Zanettin concernente la modifica all'articolo 27 della Costituzione.

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, l'abbinamento.

 

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), relatore, evidenziata la rilevanza della materia all'esame della Commissione, sottolinea che le proposte di legge costituzionale in esame sono state sottoscritte dai rappresentanti di un ampio schieramento politico. Nel preannunziare che proporrà l'adozione di un testo unificato, atteso che i testi all'esame della Commissione sono caratterizzati da identico contenuto, ricorda che essi sono volti a sopprimere, al quarto comma dell'articolo 27 della Carta fondamentale, l'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», limitativo della soppressione della pena di morte sancita dai costituenti: tale disposizione, peraltro, non trova alcun riferimento nell'ordinamento italiano a seguito dell'abolizione nella XII legislatura della previsione della pena di morte dal codice penale militare di guerra.

Rilevato che i testi in esame ripropongono il contenuto del testo unificato approvato in prima lettura nella scorsa legislatura dall'Assemblea della Camera, che non ha trovato seguito da parte del Senato, ricorda che l'Italia è stata tra i primi paesi ad abolire la pena di morte e che, dopo la parentesi del periodo fascista, tale principio, già reintrodotto con decreto luogotenenziale, è stato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, con l'eccezione rappresentata dal disposto di cui al quarto comma.

Sottolineato l'impegno costantemente profuso dall'Italia sul piano internazionale per l'abolizione della pena di morte o quanto meno per una moratoria delle esecuzioni, segnala che il testo del progetto di Protocollo n.13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali propone l'abolizione totale ed indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, contemplati da un precedente documento, peraltro ratificato dall'Italia fin dal 1989. Auspica pertanto che il nuovo progetto di Protocollo, che sarà aperto alla firma il prossimo 3 maggio, veda l'Italia tra i primi sottoscrittori e che il Governo presenti tempestivamente il relativo strumento di ratifica, in coerenza anche con il ruolo svolto dall'Italia presso gli organismi internazionali per l'esclusione della pena di morte anche per i crimini più gravi.

Sottolineato che l'azione di civiltà giuridica intrapresa e sostenuta nel tempo da Governi di orientamento politico diverso troverebbe con la modifica del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione il suo completamento, raccomanda la sollecita approvazione delle proposte di legge in esame.

 

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, nel sottolineare la rilevanza della materia in esame, che comporta una modifica del testo costituzionale, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.15.

 

 


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resoconto di giovedì  21 marzo 2002

 

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 21 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Gianclaudio BRESSA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.

 

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato, C. 2110 Pisapia e C. 2351 Zanettin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di martedì 12 marzo 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 marzo 2002 è stata svolta la relazione.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ricorda che la pena di morte, abolita già con l'approvazione del codice Zanardelli e poi ripristinata durante il regime fascista, ha trovato definitiva esclusione con l'articolo 27 della Costituzione, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Tale previsione deve essere espunta dalla Carta fondamentale: ad imporlo è la storia culturale e giuridica dell'Italia, patria di Cesare Beccaria, il filosofo che per la prima volta ha fornito argomenti razionali contro la pena di morte in contrasto con il pensiero fino ad allora prevalente nel mondo occidentale, che ha sempre considerato, fin dai tempi di Platone, la pena di morte naturale. Il concetto di mitezza della pena, accompagnata dalla certezza della stessa, affermato da Beccaria, ha dunque costituito un'autentica svolta rispetto ad una sorta di filo rosso che ha unito i filosofi del diritto ed ha costituito un elemento di riflessione già per le monarchie della fine del settecento, come si evince dagli scritti di Caterina II di Russia.

Al di là delle teorie etiche ed utilitaristiche, riconduce il proprio rifiuto della pena di morte a ragioni culturali che trovano riferimento nel comandamento che impone di non uccidere, con tutti i suoi corollari.

Auspica in conclusione la rapida approvazione della modifica costituzionale proposta, che interviene a completare il disegno costituzionale predisposto all'indomani del secondo conflitto mondiale e che, sancendo la totale scomparsa della pena di morte, rappresenterebbe un progresso sul versante giuridico, civile e penale.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Resoconto di martedì 26 marzo 2002

 

 


SEDE REFERENTE

 

Martedì 26 marzo 2002 - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.

 

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato, C. 2110 Pisapia e C. 2351 Zanettin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 21 marzo 2002.

 

Pietro FONTANINI, presidente, ricorda che nella seduta del 21 marzo 2002 è stato svolto un intervento di carattere generale.

 

Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia che la proposta di legge costituzionale Zanettin ed altri C. 2351 è stata presentata per indicare che la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» con riferimento all'abolizione della pena di morte rappresenta un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Nell'illustrare i motivi di natura giuridica che inducono a sopprimere tale riferimento nel codice penale militare di guerra, specifica che questi riguardano sia la sottoscrizione di trattati internazionali in materia, sia la contraddittorietà della previsione rispetto a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 27 in merito alla finalità rieducativa della pena.

Richiamata la tradizione giuridica dell'Italia, nel cui ambito si colloca l'insegnamento di Cesare Beccaria, sottolinea che la modifica dell'articolo 27 della Costituzione, del tutto obsoleta nell'ambito del mutato assetto dell'esercito volontario, è volta ad escludere la possibilità che in futuro venga nuovamente introdotta con legge ordinaria la previsione della pena di morte.

Sottolinea infine che la soppressione dell'inciso riguardante i casi previsti dalle leggi militari di guerra, nell'affermare la centralità del principio della dignità dell'uomo, risponde ad una esigenza condivisa dalle diverse fedi laiche e religiose ed auspica la definitiva approvazione del testo proposto, che riprende quello approvato dalla Camera in prima lettura nella passata legislatura.

 

Michele SAPONARA (FI) rileva che le proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione sono volte a soddisfare un'esigenza avvertita da tutte le forze politiche, oltre che per motivi di ordine politico, per ragioni di carattere etico e religioso; tali ragioni sono particolarmente avvertite in un paese cattolico come l'Italia attento alla difesa della vita fin dal suo nascere.

Ritiene inoltre che la soppressione dell'inciso di cui al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione consenta all'Italia di svolgere un ruolo di sensibilizzazione nei confronti di paesi in cui la pratica della pena di morte viene ancora seguita.

 

Graziella MASCIA (RC) ritiene che la presentazione della proposta di legge costituzionale C. 2110 di iniziativa del deputato Pisapia risponda all'esigenza, propria di uno Stato democratico, di sottolineare la finalità rieducativa della pena e l'obiettivo del reinserimento del condannato.

Rilevato come nei paesi dove permane la pena di morte il fenomeno della criminalità non abbia segnato alcun regresso, sottolinea l'opportunità di concludere il percorso che ha portato all'abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra con la legge n. 589 del 1994, anche al fine di acquisire una posizione che consenta di svolgere un ruolo internazionale.

Ritiene infine che la soppressione dell'inciso di cui al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione risulti particolarmente opportuna in momenti di incertezza che possono indurre ad invocare lo strumento della pena di morte come rimedio per contrastare le proprie paure.

 

Elena MONTECCHI (DS-U) ritiene che la soppressione della pena di morte non possa essere ambiguamente ricondotta alle stesse considerazioni di ordine religioso richiamate con riferimento al tema dell'aborto. Ricorda in proposito come alcune culture religiose integraliste rinvengano nelle proprie convinzioni le ragioni che legittimano la pena di morte.

Sottolinea pertanto la natura puramente giuridica e politica delle motivazioni che si pongono alla base della presentazione delle proposte di legge costituzionali, evidenziando al riguardo la necessità di considerare il tema nell'ambito della dimensione sovranazionale dell'amministrazione della giustizia con particolare riferimento ai crimini commessi nel corso di operazioni belliche. Richiama infine l'attenzione sull'applicazione della condanna capitale in caso di tradimento, nell'accezione più ampia dallo stesso assunta a seguito dell'evoluzione tecnologica dei conflitti.

 

Pietro FONTANINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 9 aprile 2002.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.

 


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di martedì 9 aprile 2002

 

 


SEDE REFERENTE

 

Martedì 9 aprile 2002. - Presidenza del Presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

 

 

La seduta comincia alle 11.10.

 

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato, C. 2110 cost. Pisapia; C. 2351 cost. Zanettin e C. 2373 Bertinotti - Rel. Boato.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2373).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 26 marzo 2002.

 

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2373 di iniziativa del deputato Bertinotti concernente la modifica all'articolo 27 della Costituzione.

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, l'abbinamento.

Non essendo stati presentati emendamenti, avverte quindi che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.15.

 


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Resoconto di martedì 23 aprile 2002

 

 

TESTO AGGIORNATO AL 24 APRILE E AL 7 MAGGIO 2002

 


 

SEDE REFERENTE

 

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica Learco Saporito.

 

 

La seduta comincia alle 12.20.

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato, C. 2072 cost. Piscitello, C. 2110 cost. Pisapia e C. 2351 cost. Zanettin.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2002.

 

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni II e IV hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

 

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), relatore, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nelle precedenti sedute, prende atto con soddisfazione della piena convergenza registrata sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

 

La Commissione delibera di conferire mandato al relatore, deputato Marco Boato, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 16.

 


Esame in sede consultiva

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Resoconto di mercoledì 17 aprile 2002

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 17 aprile 2002. - Presidenza del vicepresidente Enrico BUEMI indi del presidente Francesco Saverio ROMANO.

 

 

La seduta comincia alle 20.

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Enrico BUEMI, presidente relatore, illustra le proposte di legge in esame, che prevedono tutte la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» con riferimento all'abolizione della pena di morte. Si tratta di un provvedimento di rilevante importanza, condiviso da tutte le forze politiche e coerente non solo con la nostra cultura giuridica, che da sempre ha sottolineato la finalità rieducativa della pena e l'obiettivo del reinserimento del condannato, ma anche con l'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'abrogazione in questione è, altresì, in linea con numerosi trattati internazionali attualmente in vigore, ed in particolare con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con legge ottobre 1977 n. 881 e con il secondo protocollo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 e ratificato con la legge del 9 dicembre 1994, n.734.

Per quanto riguarda l'Italia, ricorda che la pena di morte, non prevista dal codice Zanardelli (codice penale italiano del 1889), venne reinserita nell'ordinamento con l'approvazione del codice Rocco (codice penale italiano del 1930), che ne prevedeva l'applicazione non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per taluni reati comuni, quali l'omicidio aggravato e il delitto di strage.

Soppressa nuovamente con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244, la pena di morte venne definitivamente abolita dai costituenti, che ne mantennero tuttavia l'applicazione limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari

A questo riguardo, rileva che già nel corso della XII legislatura il Parlamento aveva provveduto a sopprimere la previsione della pena di morte dal codice penale militare; pur tuttavia, la presenza nella Carta costituzionale della previsione in esame non escludeva, per il futuro, la possibilità di un reinserimento della pena di morte da parte del legislatore ordinario.

Con l'approvazione delle leggi costituzionali in esame il riferimento alla pena di morte non sarà più presente nei nostri testi normativi e sarà contemporaneamente esclusa la possibilità che in futuro venga nuovamente introdotta con legge ordinaria la previsione di tale istituto.

Osserva, infine, che il testo delle proposte in esame riprende quello approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

 

Il Comitato approva la proposta del relatore.

 

 

La seduta termina alle 20.10.


 

 

 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di martedì 23 aprile 2002

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.

 

La seduta comincia alle 13.50.

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Enzo TRANTINO (AN), relatore, nel dichiarare la propria convinta e fervida adesione alla proposta di legge costituzionale in titolo, ricorda di essersi impegnato in sede internazionale, in qualità di sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sin dal 1994 per la moratoria della pena di morte e che su tale obiettivo, nel corso degli anni, si è acquisito un ampio consenso da parte di vari Stati. Ricorda altresì di aver svolto negli anni successivi, sia a titolo personale sia in qualità di vicepresidente della III Commissione, numerose missioni all'estero aventi come obiettivo l'abolizione della pena capitale.

 

Sottolinea quindi che il rifiuto della pena di morte è motivato da ragioni non solo etiche e religiose ma anche e soprattutto giuridiche; basti considerare l'argomento decisivo concernente l'impossibilità di porre rimedio all'errore giudiziario.

Propone infine di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in titolo, che cancella definitivamente la pena capitale dall'ordinamento giuridico italiano.

 

Luigi RAMPONI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, dichiara di aver sottoscritto la proposta di legge costituzionale in titolo.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 14.


Relazione della I Commissione Affari costituzionali

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1436-2072-2110-2351-2373-A

¾

 

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

 

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

 

presentata alla Presidenza il 26 aprile 2002

(Relatore: BOATO)

sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1436, d'iniziativa dei deputati

 

BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO,

AMICI, BRESSA, BRUGGER, RAMPONI

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

Presentata il 27 luglio 2001

 

NOTA: Per il testo delle proposte di legge costituzionale

nn. 1436, 2072, 2110, 2351 e e 2373 si vedano i relativi stampati.

 

n. 2072, d'iniziativa dei deputati

 

PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI,

ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, EMERENZIO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO, BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI, CIMA, COLLAVINI, COLLE', CORDONI, COSSA, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, COSTA, CRISCI, D'ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE FRANCISCIS, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DI SERIO D'ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI, FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FOLENA, FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIUSEPPE

GIANNI, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI, INTINI, LABATE, LADU, ANNA MARIA LEONE, LETTA, LETTIERI, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUCA', LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, FILIPPO MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA, MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO, MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO, NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PATRIA, PENNACCHI,

LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI,

PREDA, RAMPONI, REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI, RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE, SANDI, SANZA, SAVO, SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, SUSINI, TANONI, TAORMINA, TARANTINO, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI, VOLPINI, WIDMANN, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata il 7 dicembre 2001

 

n. 2110, d'iniziativa del deputato PISAPIA

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione

concernente l'abolizione della pena di morte

 

Presentata il 17 dicembre 2001

 

n. 2351, d'iniziativa dei deputati

ZANETTIN, PALMA, D'ALIA, BIONDI, SCHMIDT, STERPA, CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI, FRAGALA', GHEDINI, FRATTA PASINI

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente

la soppressione della pena di morte

 

Presentata il 14 febbraio 2002

 

n. 2373, d'iniziativa dei deputati

BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI,

GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA,

VENDOLA

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

 

Presentata il 20 febbraio 2002



        Onorevoli Colleghi! - La volontà di espungere dall'articolo 27 della Costituzione il riferimento alla pena di morte è stata unanimemente manifestata dalla Commissione Affari costituzionali che ha approvato questo testo unificato, sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni Giustizia e Difesa.

        Tale intendimento è, peraltro, condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.

        La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.

        Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminnabili la pena di morte.

        La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

        Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 "Abolizione della pena di morte nel codice penale" e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 "Disposizioni penali di carattere straordinario", fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, comma quarto, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

        Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

        In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante "Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte", che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

        La legge 13 ottobre 1994, n. 589, "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra", nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.

        Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.

        Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph O'Dell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale A.C. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l'Assemblea di Montecitorio procedeva alla prima approvazione. L'iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.

        Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava "l'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo".

        Questa considerazione rimane valida e sarà opportuno, nel corso di questa legislatura darvi seguito.

        La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.

        Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

        L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.

        In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:

            condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;

            interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;

            adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.

        Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il "dialogo politico", concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.

        In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

        Nella dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

        La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

        Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, "Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte", ribaditi nell'ultima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali Orientamenti l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

        Secondo gli Orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte.

        Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.

        Nel quadro dell'azione internazionale a favore dell'abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l'Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.

        La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell'abolizione totale.

        L'8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell'UE nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

        La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì inserirla nel contesto dell'impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.

        Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell'UE, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.

        La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:

            1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell'UE, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di UE e di Stati membri;

            2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e adottare un'impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall'aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;

            3) adottare un'impostazione più strategica per l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.

        Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza intergovernativa conclusasi col Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.

        In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:

 

            chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;

 

            invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;

 

            chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;

            ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all'Unione.

        Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull'attuazione delle linee di bilancio inerenti alle campagne a favore di una moratoria sull'esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che l'abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell'Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all'abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi.

        Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nella quale, relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:

 

            approva gli orientamenti della

politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;

 

              ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;

 

              ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.

 

        Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l'introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannano l'applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 Paesi; chiedono alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l'UE e i Paesi terzi; propongono l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

        Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stata inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.

        La lotta al terrorismo figura tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l'altro, intende rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è già espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.

        Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l'accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell'intero negoziato.

        Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con Legge n. 8 del 2 gennaio 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L'unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.

        Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.

        Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.

        Tra le prese di posizioni più rilevanti dell'Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che "la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo". L'articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.

        Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.

        La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.

        Nella Risoluzione 1187 (1999) su "L'Europa, un continente esente dalla pena di morte", l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

        Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su "L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa". Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, "gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che ancora conservano la pena di morte nel proprio ordinamento e non attuano una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.

        Nel condannare fermamente questo stato di cose, l'Assemblea ha invitato i due paesi ad introdurre, senza alcun indugio, la moratoria delle esecuzioni, ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte ed a migliorare le condizioni di detenzione nel "braccio della morte".

        A livello parlamentare, l'Assemblea si impegna ad intraprendere e incoraggiare il dialogo con i parlamentari del Giappone e degli Stati Uniti. Tuttavia, qualora entro il 1^ gennaio 2003, non venissero realizzati considerevoli progressi nei due paesi, dovrà essere messo in discussione il mantenimento dello status di osservatore dei due paesi.

        Infine, l'Assemblea ha stabilito che, allo scopo di evitare situazioni simili in futuro, lo status di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

        Il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.

        Il Presidente dell'Assemblée Nationale, d'intesa con la Presidente del Parlamento Europeo e con il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.

        La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'UE nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.

        Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni "grandi testimoni", ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell'Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.

        Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarino, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendano delle iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.

        Il Parlamento italiano è stato rappresentato dal Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini, che è intervenuto anche a nome del Presidente del Senato.

        Il più recente contributo del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.

        Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere.

        Il testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.

        In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l'altro, che:

 

              la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali;

 

              non sono autorizzate deroghe a titolo dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);

 

              non sono ammesse riserve a titolo dell'articolo 57 della Convenzione.

 

        Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il protocollo lo scorso 21 febbraio. Il protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

        Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale protocollo è necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordimento.

        Al termine di questa relazione, per la quale mi sono avvalso della preziosa collaborazione tecnico-giuridica del servizio Studi della Camera, ringrazio tutti i parlamentari che, senza distinzione di schieramento politico, hanno convenuto in modo unanime sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.

 

 

Marco BOATO, Relatore


RELAZIONE - N. 1436 - 2072 - 2110 - 2351 - 2373-A

 

TESTO

unificato della Commissione

 

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

 

Art. 1.

 

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

 

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

 

 

(Giustizia)

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

 

 

(Difesa)

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

138.

 

Seduta di lunedì 6 MAGGIO 2002

 

presidenza del

vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL VICEPRESIDENTE fabio mussi

 

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1436-2072-2110-2351-2373) (ore 21,03).

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002).

 

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1436)

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Boato.

 

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signor presidente della I Commissione (Affari costituzionali) onorevoli colleghi, credo sia importante che la Camera dei deputati (mi auguro lo potrà fare rapidamente anche il Senato della Repubblica) affronti proprio oggi (non solo come giornata, ma come periodo storico) la questione della completa e definitiva soppressione delle ipotesi di applicazione della pena di morte previste nella nostra Carta costituzionale, sia pure soltanto con riferimento ad eventuali casi di guerra.

È importante che si renda questa affermazione del diritto assoluto alla vita in un contesto internazionale drammatico, in cui molti paesi del mondo (per l'esattezza 86) applicano la pena di morte con procedure giudiziarie più o meno approssimative, a seconda dei casi, e in cui la morte viene data nei diversi angoli del mondo. Tutte le sere i cittadini italiani e del mondo assistono in televisione ad episodi terribili e drammatici di esecuzioni sommarie, senza processi.

Purtroppo, lo voglio dire perché sarebbe ipocrita non ricordarlo, anche in Europa da poco più di un paio d'ore vi è stato, nella civilissima Olanda, un omicidio politico: è stato assassinato un esponente politico che più lontano dalle mie idee, credo, non si potrebbe immaginare. Mi riferisco al rappresentante dell'estrema destra xenofoba olandese Pim Fortuyn. Era un uomo lontanissimo dalle mie idee politiche, religiose, culturali ed etiche ma, a maggior ragione, vorrei aprire questa breve relazione esprimendo il mio sdegno, la mia condanna e la mia amarezza per il fatto che la lotta politica anche in Europa, sia pure in una fase così acuta e drammatica possa vedere, a pochissimi giorni dalle elezioni olandesi che si dovrebbero tenere il 15 maggio (credo si parli di un rinvio di tali elezioni) l'assassinio di quest'uomo.

Ho voluto ricordare questo contesto di morte che quotidianamente i nostri cittadini ed i cittadini di tutto il mondo vivono direttamente o a questo scenario assistono per dare più significato all'affermazione di civiltà giuridica, se vogliamo anche etica, che il nostro Parlamento si appresta nell'arco di alcuni mesi, dato che vi sono le procedure aggravate dell'articolo 138 della Costituzione, a dare con la modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

Vorrei leggere tale articolo. Salterò i primi due commi, importantissimi dal punto di vista dello Stato di diritto, ma vorrei ricordare gli aspetti che ci interessano in questo momento. Il terzo comma dell'articolo 27 della nostra Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il quarto comma afferma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Le proposte di legge costituzionale, tutte identiche, che ci accingiamo a discutere propongono al Parlamento di modificare l'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione rendendolo totalmente e pienamente coerente con il terzo comma dello stesso articolo e con l'articolo 2 della nostra Costituzione che inizia affermando:

 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Il diritto alla vita, anche alla vita di colui che commette gravissimi reati, quelli per i quali in tempo di guerra possa essere ipotizzata la pena di morte, è garantito dalla nostra Costituzione con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo.

Le proposte di legge al nostro esame sono cinque. La prima l'ho presentata il 27 luglio 2001 insieme ai colleghi Craxi, Intini, Pecoraro Scanio, Rizzo, Amici, Bressa, Brugger e si è aggiunto anche il collega Ramponi (ciò mi ha fatto molto piacere). Ve ne è, poi, una che ha come primo firmatario il collega Piscitello ma è firmata da decine e decine di parlamentari di tutti i gruppi politici della Camera dei deputati, presentata il 7 dicembre 2001. Vi sono, poi, la proposta di legge del collega Pisapia presentata il 17 dicembre 2001 e quella presentata il 14 febbraio 2002 dai colleghi Zanettin, Palma, D'Alia, Biondi, Schmidt, Sterpa, Cicchitto, Pecorella, Ferro, Mazzoni, Fragalà, Ghedini e Fratta Pasini. Li ho citati tutti per far capire che anche in questo caso tutte le varie anime della Casa delle libertà si sono associate in questa proposta di legge. Da ultimo, dopo il collega Pisapia che già singolarmente lo aveva fatto, l'intero gruppo di Rifondazione comunista il 20 febbraio ha presentato un'identica proposta di legge.

Le ho volute citare tutte e non ho citato tutti i nomi della seconda perché andrebbe via tutto il tempo per farlo ma, ripeto, è bello ricordare che in ordine alfabetico ci sono parlamentari di tutti i gruppi politici. Oggi, tutta questa convergenza pressoché unanime - può darsi che, poi, nel corso delle votazioni vi sia qualche individuale distinzione che andrà rispettata ma ci fu anche nella scorsa legislatura, di pochissime unità -, anzi unanime, di tutte le forze politiche e potrà non esserlo di tutti i singoli deputati, sulla definitiva e totale soppressione di qualunque ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nella nostra Costituzione, costituisce un fatto positivo che possiamo registrare con grande soddisfazione.

Forse, un paio di decenni fa questa convergenza così unanime non si sarebbe verificata, anzi sicuramente non c'era perché ricordiamo tutti le campagne a favore della reintroduzione della pena di morte anche in ipotesi non di guerra e ricordiamo quanto, a volte, su un tema come questo all'epoca le forze politiche si dividessero e anche quanto l'opinione pubblica si sia divisa, molto meno oggi e, appunto, molto di più un paio di decenni fa. Credo sia giusto ricordarlo in questa relazione orale e, per quanto riguarda tutti i riferimenti più dettagliati e puntuali relativi all'attività dei vari organismi europei ed internazionali (l'Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, le Nazioni unite, la Commissione europea e via dicendo), rinvio alla dettagliata relazione scritta che ho steso con l'aiuto e con il sussidio dell'ottimo servizio studi della Camera dei deputati, a cui rinnovo il ringraziamento anche in questa circostanza.

Invece, adesso mi limito a fare alcuni riferimenti e credo che il più importante sia, da una parte, all'insegnamento storico, valido per l'Italia e per il mondo intero, che diede un giovanissimo giurista di nome Cesare Beccaria alla fine del 1700 contro la pena di morte, insegnamento che fu recepito nel primo codice penale italiano, il codice Zanardelli, fin dal 1889: l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad escludere nel proprio codice penale la pena di morte già nel 1889.

Sappiamo tutti che durante il regime fascista la pena di morte fu reintrodotta già negli anni venti e, poi, fu letteralmente codificata nel codice penale del 1930. Sappiamo che è stata soppressa ancora durante la seconda guerra mondiale, dopo la caduta del fascismo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 244 del 10 agosto 1944, che fu - purtroppo, ma era il clima di allora - temporaneamente ripristinata subito dopo la fine della guerra di fronte ad una situazione di emergenza con il decreto legislativo luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945. In seguito, fu definitivamente abolita, almeno in tempo di pace, con l'articolo 27 della Costituzione, a cui mi sono poco fa richiamato, e immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, cioè il primo gennaio del 1948, venne emanato il decreto legislativo n. 21 del 22 gennaio del 1948, il cui titolo recitava «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte».

Da allora, dal 1948, bisogna arrivare al 1994, nella XII legislatura, dopo reiterati tentativi iniziali nella X e nell'XI, perché il Parlamento italiano - anche in quel caso fu un segno dei tempi, in un'epoca di acuti contrasti politici ma con un'amplissima convergenza - arrivasse ad abolire con la legge ordinaria n. 589 del 13 ottobre 1994 qualunque ipotesi di pena di morte nel codice penale e militare di guerra e in qualunque altra legge militare di guerra.

Questa formulazione fu così estesa ed anche, in parte, così generica proprio per evitare che ci fosse qualunque rischio di lasciare, anche per inavvertenza, sussistere in qualche forma la pena di morte nel nostro ordinamento.

La brevissima legge, approvata in modo quasi unanime dal Parlamento nel 1994, al primo comma, recita: «Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale» e, al secondo comma, prevede: «Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.». Vi era una clausola estensiva e «onnipervadente», per quanto riguarda la legislazione militare di guerra, volta ad evitare anche il minimo rischio che, nel nostro paese, potesse rimanere traccia della pena di morte anche nell'ipotesi di guerra.

Teniamo presente che vi è una precisa spiegazione sul perché, nel 1994 - e comunque agli inizi degli anni '90 -, si ripropose questo problema. Infatti, l'Italia, a partire dalla cosiddetta guerra del Golfo - quindi dalla partecipazione dell'Italia ad operazioni militari di carattere internazionale -, poteva trovarsi di fronte alla possibilità - magari astratta, anche se non del tutto - che si applicasse il codice penale militare di guerra non per uno stato di guerra nel senso tradizionale dell'espressione, ma per la partecipazione ad operazioni di polizia internazionale che poi, di fatto, si tramutano in fatti di guerra.

Fu dunque necessaria nel 1991 l'adozione, da parte del Governo di allora, di un decreto-legge, per escludere l'applicabilità del codice penale militare di guerra a quella operazione internazionale cui l'Italia partecipò, altrimenti tale applicazione sarebbe stata automatica. Tra l'altro, oggi, con riferimento all'Afghanistan, è stata approvata - per la prima volta nella storia di questo dopoguerra - l'applicazione del codice penale militare di guerra che, oggi, non prevede più la pena di morte.

Ciò per far comprendere il perché di una così forte urgenza, cresciuta nel Parlamento - prima nella X, poi nell'XI e che ha trovato completamento nella XII legislatura -, per giungere, a livello di legge ordinaria, ad abrogare qualunque pur astratta ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nel nostro paese.

In tal modo l'Italia ha cominciato ad essere inserita, per la prima volta, in quelle liste che, ad esempio, Amnesty International compila sul piano internazionale relativamente a quei paesi che hanno abolito la pena di morte con riferimento a tutti i crimini. Tuttavia, il nostro paese ancora oggi non è inserito nella lista dei paesi totalmente abolizionisti in quanto, in astratto, una legge ordinaria, con una maggioranza semplice del Parlamento, potrebbe reintrodurre la pena di morte all'interno del codice penale militare di guerra o di altre leggi militare di guerra. Infatti, in astratto, il quarto comma, dell'articolo 27 della Costituzione, lo consentirebbe.

È per questo che, già nella scorsa legislatura - anche in connessione a forti campagne internazionali contro la pena di morte che si stavano sviluppando -, vennero presentate varie proposte di legge per arrivare a modificare, non più le leggi ordinarie militari di guerra, ma il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, facendo in modo sostanzialmente che tale articolo - come è nostra intenzione realizzare attraverso questo provvedimento - reciti esclusivamente: «Non è ammessa la pena di morte.», senza l'aggiunta o l'eccezione «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Ciò è avvenuto anche in sintonia con campagne internazionali contro la pena di morte - ho citato Amnesty International e, per quanto riguarda l'Italia, si può citare l'associazione, di matrice radicale, «Nessuno tocchi Caino» -, ma anche con una grandissima e rapida maturazione che vi è stata a livello di Unione europea, di Parlamento europeo, di Consiglio d'Europa e anche a livello di ONU, sia pure in modo più attenuato, prima a livello internazionale per la moratoria, in materia di pena di morte, per i paesi che non l'avessero ancora abrogata e, poi, per la definitiva abolizione a livello europeo e internazionale.

Nella scorsa legislatura, il testo unificato di quelle proposte di legge costituzionali venne approvato alla Camera - prima in I Commissione e poi in aula - in modo pressoché unanime, ma si arenò purtroppo al Senato che, comunque, disponeva di un comitato parlamentare contro la pena di morte, che operava molto bene attraverso grandi e forti iniziative anche a livello internazionale.

Cito, uno per tutti, il ruolo svolto dalla senatrice Ersilia Salvato che fu la promotrice della legge ordinaria per l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare e dalle altre leggi militari di guerra. Ripeto che, nel frattempo, nel corso di questi anni, ci sono stati importantissimi documenti a livello europeo, da parte dell'Unione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa; si è verificato un altro fatto che, secondo me, ha dato un'impronta fondamentale: proprio qui a Roma, presso la sede della FAO, la Conferenza dell'ONU ha approvato lo statuto del tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio. Si tratta, quindi, dei reati più spaventosi che possiamo immaginare; tuttavia, grazie alla campagna svolta dall'associazione «Non c'è pace senza giustizia» e, anche, attraverso la condivisione di tutte le forze politiche italiane e di molte forze istituzionali a livello internazionale, in quello statuto, che pure istituisce un tribunale entrato in vigore da poche settimane e dedicato ai reati più gravi che si possano immaginare, è esclusa esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte.

Credo che, dal punto di vista della civiltà giuridica, i passi in avanti siano stati giganteschi, se pensiamo soltanto al fatto che, ancora vent'anni fa, la pena di morte c'era in Inghilterra, c'era in Francia, c'era in altri paesi europei che via via l'hanno soppressa ed abrogata nei testi costituzionali e nella legislazione ordinaria. Ho detto che rinvio alla relazione scritta, anche perché ho pochi minuti ancora a disposizione, per quanto riguarda la dettagliata ricostruzione delle iniziative che ci sono state sul piano europeo e sul piano internazionale in questi ultimi anni e in questi ultimi decenni. Cito esplicitamente un'unica iniziativa perché essa ha una connessione diretta con ciò che ci accingiamo a fare nel nostro Parlamento: il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo ampie consultazioni e dopo aver sentito anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che è sempre stata attivissima in questa direzione, ha adottato il 21 febbraio di quest'anno - pochi mesi fa - il testo definitivo del protocollo n. 13 che andrà ad aggiungersi alla Convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. C'era già stato un protocollo precedente, il n. 6, che, però, prevedeva alcune eccezioni; il protocollo n. 13 si propone, invece, l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo in via di principio anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista e che sono contemplati nel già citato protocollo n. 6 alla Convenzione che fu, comunque, un grosso passo avanti. In particolare, il protocollo n. 13, ormai adottato, prevede, fra l'altro, che la pena di morte è abolita; che nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali; che non sono autorizzate deroghe a titolo dell'articolo 15 della Convenzione che le prevedeva in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica; non sono neppure ammesse riserve, a titolo dell'articolo 57 della stessa Convenzione che prevede tale possibilità. Oggi, se non sbaglio, è il 6 maggio: dunque, da tre giorni è aperta la firma per il protocollo n. 13. Dopo la firma ci saranno....

 

PRESIDENTE. Onorevole Boato, sta andando verso la scadenza del tempo a sua disposizione.

 

MARCO BOATO. Grazie, signor Presidente. Dicevo che, dopo la firma, ci saranno gli strumenti di ratifica. Per ratificare un protocollo così radicale, nel senso abolizionista della pena di morte, l'Italia dovrà escludere anche dalla propria Carta costituzionale qualunque riferimento, pur se astratto: non c'è più alcun riferimento, nella legislazione ordinaria, alla pena di morte.

Signor Presidente, vorrei concludere ricordando un atto, nel quale è stato rappresentato degnamente il ruolo del nostro Parlamento neoeletto dopo il 13 maggio: pochissimi giorni dopo il suo insediamento in questa legislatura, verificatosi - se non ricordo male - il 30 maggio, si è tenuta a Strasburgo una riunione del Presidente del Parlamento europeo e dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, cui ha partecipato il neoeletto Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. In quella riunione, tenutasi il 22 giugno 2001, il Presidente Casini e gli altri Presidenti hanno sottoscritto un fortissimo e solenne appello ai Parlamenti perché quelli che non hanno ancora abolito la pena di morte decidano, comunque, una moratoria, in prima battuta, per arrivare all'abrogazione definitiva e totale della pena di morte negli 86 paesi nei quali è ancora praticata, fra cui la Cina, Cuba, l'India, il Giappone, il Pakistan, l'Arabia saudita e gli Stati Uniti d'America.

Non credo che gli Stati Uniti d'America si trovino in buona compagnia, ma ci sono. Di solito si citano per primi gli Stati Uniti d'America; li ho citati per ultimi in questo elenco di grandi paesi, ma ce ne sono 86 e nel dossier del servizio studi c'è l'elenco completo in un documento di Amnesty International. Ebbene, l'appello solenne dei Presidenti delle Assemblee parlamentari, fra cui il nostro Presidente che rappresentava anche il Presidente del Senato, invita tutti i parlamenti a procedere nel senso della abolizione totale.

Abolendo definitivamente e totalmente l'ultimo riferimento alla possibilità di pena di morte nella nostra Costituzione, l'Italia si ricongiunge idealmente sul piano della civiltà del diritto alla lezione di Cesare Beccaria e alla propria migliore tradizione giuridica, ma anche culturale ed etica in riferimento ai diritti umani e al diritto alla vita. Ma in questo modo l'Italia si porrà sia nella condizione di aderire pienamente al nuovo protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia nelle condizioni di avere ancora più credibilità sul piano europeo, nel Consiglio d'Europa e nell'ONU, per proseguire e rafforzare la battaglia sul piano internazionale per la moratoria prima e l'abolizione definitiva quindi della pena di morte in tutti gli ordinamenti giuridici.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

 

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma costituzionale oggi all'esame della Camera dei deputati costituisce il risultato di una battaglia nobile e legittima. Affrontando il tema in esame vi è la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico. L'abolizione della pena di morte è argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale. A taluno potrebbe forse sembrare che in un mondo sconvolto da gravi crisi politiche, dal proliferare del terrorismo fanatico e assassino, sia sul fronte interno che internazionale, dalla proliferazione delle armi di sterminio di massa, dal gran numero di esecuzioni capitali compiute nei vari paesi in questi anni, il dibattito sulla pena di morte assuma il carattere di ozioso passatempo dei soliti dotti che non si rendono conto di come va il mondo, parafrasando una provocazione intellettuale di Norberto Bobbio. Al contrario, noi apparteniamo alla schiera di coloro che ritengono doverosa, anche in questi tempi oscuri, una battaglia di alta civiltà giuridica che deve porre il nostro paese come esempio nella difesa assoluta del valore universale dell'uomo e della sua preminenza sulla società.

L'articolo 27 della Carta costituzionale nel testo attualmente vigente prevede che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La modifica costituzionale sottoposta all'esame del Parlamento e per la quale chi parla ha presentato una propria proposta di legge sottoscritta anche da altri autorevoli esponenti della maggioranza, prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte dalla Costituzione. Con questa iniziativa abbiamo ritenuto di affiancare e sostenere le altre proposte di legge, in particolare di esponenti del centrosinistra e della sinistra, per dimostrare che c'è un idem sentire anche nel paese, che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti. Invero, su questo tema anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Vanno a proposito ricordate le iniziative assunte nelle scorse legislature, non giunte però a buon fine. Speriamo, quindi, che la XIV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa attesa riforma costituzionale.

Si tratta oggi di affermare il principio che la pena di morte non è compatibile, in nessun caso, con la nostra Costituzione e che in nessun caso è tollerabile dare la morte ad un altro uomo, neppure in circostanze straordinarie, quali lo stato di guerra. Quella che ci accingiamo a varare è dunque una pronuncia di altissimo significato morale, che giunge in porto dopo un lungo e faticoso lavoro parlamentare, come risultato di un dibattito filosofico e dottrinale che spazia nell'arco di alcuni secoli. La concezione personalistica dell'uomo che rende inaccettabile la pena di morte affonda le sue radici nell'umanesimo cristiano e liberale.

Nel medioevo, per la prima volta Papa Niccolò I, nell'anno 886, nella sua lettera ai Bulgari, da poco convertiti, si pronunciava contro la pena di morte e la tortura. Ma è stato Cesare Beccaria, citato in precedenza anche dal relatore Boato, nel suo «Dei delitti e delle pene» - oltre due secoli fa - ad affermare per primo il principio per cui la pena di morte non è un diritto, ma una guerra della nazione contro un suo cittadino.

Il primo Stato ad abolire la pena di morte è stato il Granducato di Toscana, con una legge del 1786; dopo l'unità d'Italia, la pena capitale fu soppressa nel codice penale del 1889 e ripristinata dal regime fascista nel codice penale del 1930. L'ultima esecuzione capitale ha avuto luogo nel nostro paese a Torino, il 4 marzo 1947; la pena di morte è stata quindi espunta dal nostro ordinamento dall'articolo 27 della Costituzione, che l'ha prevista soltanto nei casi previsti dalle leggi penali militari di guerra. Già nel corso del dibattito svolto nell'Assemblea costituente, aveva trovato ingresso la tesi - all'epoca rimasta minoritaria - che propugnava la soppressione dal nostro ordinamento della pena di morte, senza alcuna eccezione, anche nei codici militari; vogliamo ricordare, a tale proposito, la posizione assunta da Pietro Mancini. Il Concilio Vaticano II, nella «Gaudium et spes», a sua volta ha condannato come violazione dell'integrità della persona umana le torture inflitte al corpo e alla mente ed ha rigettato, senza riserve, tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio.

Dalla promulgazione della Carta costituzionale, numerose iniziative parlamentari, in diverse legislature, si sono poste l'obiettivo di cancellare il riferimento alla pena capitale dalla Costituzione, ma purtroppo nessuna di esse ha completato il suo iter. Peraltro, già nel 1994, a seguito dell'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, la pena di morte è stata espunta dal codice penale militare di guerra. Sul piano giuridico, di particolare significato è stata anche la ormai storica sentenza n. 223 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme attuative dei trattati di estradizione con la Francia e con gli Stati Uniti nella parte in cui consentivano l'estradizione di persone incriminate per delitti puniti in quei paesi con la pena capitale, anche in presenza di assicurazioni e di impegni di non dare esecuzione a pene capitali. Le conseguenze sul piano giuridico di tale pronuncia sono addirittura paradossali: di fatto, oggi l'estradando gode di garanzie più ampie circa la non applicabilità del supremo supplizio rispetto a quelle godute dal cittadino italiano che venga a trovarsi in uno stato di guerra, il che è un assurdo.

Il principio di rifiuto della pena di morte è un principio di civiltà giuridica ed ha validità universale. È per questo che l'Italia deve costituire, per la sua storia e tradizione, un faro ed un esempio anche per gli altri paesi - ancora troppi - che non hanno, fino ad oggi, maturato un'analoga sensibilità. Ma la proposta oggi all'esame del Parlamento non è soltanto una petizione di principio: infatti, in futuro nessuna legge ordinaria potrà più ripristinare la pena di morte. Se tale modifica non venisse attuata, infatti, in caso di eventi bellici, sarebbe assai agevole modificare la legge n. 589 del 1994 e sarebbe sufficiente, magari, solo un decreto-legge per ripristinare la pena capitale. Viceversa, la sensibilità sociale e religiosa del nostro paese considera ormai tale sanzione come contraria ad un dettato etico che non può trovare, in nessun caso, deroghe: nessuno può privare un altro uomo della vita, bene supremo, tutelato l'articolo 2 della Costituzione: la vita umana appartiene soltanto a Dio.

È, inoltre, del tutto evidente l'intimo contrasto esistente nell'attuale disposto dell'articolo 27 della Costituzione: come, in effetti, può tendere alla rieducazione del condannato una pena che priva quest'ultimo addirittura del bene supremo del vita? Come potremmo mai affermare che la pena capitale è un trattamento conforme al senso di umanità? Va considerato, inoltre, che il nostro paese ha sottoscritto trattati internazionali che pure lo invitano abolire del tutto la pena di morte. Del resto, anche l'evoluzione dell'esercito in senso professionale ed il ricorso a truppe iperspecializzate nell'uso stesso di mezzi bellici sempre più sofisticati rende anacronistica la sanzione capitale ed incompatibile con la moderna organizzazione militare. In questo contesto, quale senso potrebbe avere la fucilazione, prevista dal vigente codice militare penale di guerra? Nessuno, crediamo.

La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, è stato provato che non ottiene alcun effetto dissuasorio rispetto alla commissione di reati ed è foriera di ingiustizie gravissime e, nel caso di errori giudiziari, purtroppo irreversibili, soprattutto in tempo di guerra.

Ma al di là di queste ultime motivazioni, di ordine pratico e giuridico, ciò che ci spinge a sostenere convintamente la proposta di legge al nostro esame sono ragioni di ordine morale ed etico.

Quindi, o che si faccia riferimento ad un credo religioso o più semplicemente ad una fede laica, riteniamo doveroso affermare i principi della centralità e della dignità dell'uomo, unico ed irripetibile, e dell'intangibilità della vita umana. A nostro giudizio, lo Stato non può ergersi a giustiziere e, nel contempo, deve porsi l'obiettivo di esercitare una giustizia mite, equa e non vendicativa.

È con riferimento a questi alti principi di natura morale, storici e giuridici, fatti di misura e limiti e che appartengono alla tradizione culturale del nostro popolo, che chi parla sostiene convintamente la proposta di cancellazione della pena di morte dalla carta costituzionale del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e del gruppo misto-Verdi-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1436)

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Boato.

 

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, ho applaudito intenzionalmente il collega Zanettin, anche se apparteniamo a due schieramenti contrapposti. Poco fa, in questa stessa sede ci siamo divisi su altre questioni, ma il fatto che su tale materia io possa sottoscrivere dalla prima all'ultima parola ciò che il collega ha affermato nel suo intervento è il segno dell'alto significato politico, giuridico, etico e, per chi è credente, anche religioso che questa ampia convergenza assume, sia pure in un'aula non molto affollata (ciò perché tutti i gruppi parlamentari, anche in Commissione, hanno già espresso una tale convergenza). Pertanto, ringrazio il collega che è intervenuto, il rappresentato del Governo ed il presidente della Commissione.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è già stato ricordato con chiarezza dal relatore, richiamo anch'io alcune date. Risale allo scorso secolo ed esattamente al codice penale Zanardelli del 1889 l'abolizione della pena di morte nel nostro ordinamento. Soppressa nel 1944, riammessa nell'ordinamento come misura estrema in base al decreto legislativo n. 234 del 1945, la pena di morte è stata, infine, abolita in via generale dall'articolo 27 della Costituzione, eccetto - come sappiamo - nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La disposizione costituzionale ha trovato poi un'attuazione pressoché immediata con il decreto legislativo n. 22 gennaio del 1948 con cui venne abolita la pena di morte prevista da leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra. Successivamente, con la legge n. 589 del 1994, è stata soppressa la possibilità di comminare la pena di morte, ancora prevista dal codice penale militare di guerra. La pena capitale, come è stato detto, è stata sostituita con una pena massima prevista dal codice.

Vorrei poi ricordare la legge n. 734 del 1994, che ha autorizzato la ratifica del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, riguardante l'abolizione totale della pena di morte. Né può omettersi il richiamo alla storica sentenza n. 223 del 1996 con cui la Corte costituzionale ha ribadito che il bene essenziale della vita deve essere protetto e garantito in maniera assoluta, senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

Il bene fondamentale della vita, come affermato dal relatore e sostenuto anche dalla Corte, è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione.

Analogamente, occorre ricordare che sia in vari atti internazionali, sia in molteplici dichiarazioni o atti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa il tema dell'abolizione della pena di morte è stato più volte affrontato.

Si calcola che in circa 25 anni, dal 1976 al 2001, sono circa 50 i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipologia di delitto.

L'intervento di rango costituzionale che la Camera dei deputati sta discutendo costituisce dunque un'integrazione ed un consolidamento, a livello costituzionale, di quanto il legislatore ordinario ha già stabilito nel 1994. Si può così intravvedere un filo di continuità nel metodo stesso delle modificazioni costituzionali che trovano prima l'anticipazione nella legislazione ordinaria e successivamente una conferma ed un rafforzamento nella successiva modifica costituzionale.

È stata questa la vicenda che ha sostanzialmente contraddistinto, pur nella differenziazione delle interpretazioni, la riforma costituzionale concernente il titolo V della parte seconda della Costituzione che ha fatto seguito al cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata, avviato con la legge n. 59 del 1997. Ora dunque, con l'intervento del legislatore costituzionale, viene sottratta al legislatore ordinario la stessa disponibilità di una materia che può ben dirsi investa le fondamenta di una civiltà giuridica.

Non casualmente anche lo statuto istitutivo del tribunale penale internazionale non prevede la pena capitale, sebbene quella corte sia chiamata a giudicare dei crimini più gravi, ossia dei crimini contro l'umanità.

Sotto un profilo più strettamente giuridico, la modifica, come è già stato autorevolmente sottolineato sin dall'inizio dell'esame in Commissione, consente di razionalizzare ed armonizzare l'ultimo comma dell'articolo 27 della nostra Costituzione con altre disposizioni costituzionali. Intendo riferirmi innanzitutto all'articolo 2 della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e all'articolo 27, terzo comma, che recita che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Infatti, queste disposizioni rischierebbero di essere vanificate nella loro portata applicativa, qualora nell'ordinamento permanesse la possibilità di applicare la pena di morte, sia pure in casi e situazioni particolari. Come ad esempio assicurare o almeno tentare di assicurare la rieducazione del condannato, se vi è solo la possibilità di una condanna alla pena capitale?

Nel concordare convintamente con i contenuti del progetto di legge costituzionale in discussione, il Governo formula quindi l'auspicio che il progetto possa giungere ad una sua approvazione definitiva, concludendosi così quell'iter parlamentare che nella scorsa legislatura non fu portato a termine (Applausi).

 

PRESIDENTE. Se è lecito, la Presidenza si associa e ringrazia gli oratori.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Devo ora rendere comunicazioni all'Assemblea, quattro delle quali purtroppo sono tristi.

 

La seduta termina alle 21,50.


 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

153.

 

Seduta di MARTedì 4 GIUGNO 2002

 

presidenza del

presidente PIER FERDINANDO CASINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

 

 

 


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1436-2072-2110-2351-2373) (ore 17,42).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

Ricordo che nella seduta del 6 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Il contingentamento dei tempi, disposto a norma dell'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento, è pubblicato nel vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002).

 

(Esame dell'articolo unico - A.C. 1436)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo unificato della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 1436 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che, consistendo la proposta di legge costituzionale di un solo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, non si procederà alla votazione dello stesso, ma direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

 

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

 

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, credo che questo Parlamento faccia oggi un passo avanti importantissimo sulla strada dell'affermazione dei valori della civiltà giuridica.

Con questo atto, noi diamo piena attuazione allo spirito della nostra Costituzione. Si completa, con questo provvedimento, il disegno della nostra Costituzione e l'affermazione vera dei suoi valori di fondo. Credo si tratti di un atto dovuto anche per la storia giuridica del nostro paese che, non a caso, ha dato i natali a Cesare Beccaria. Il richiamo a questo studioso non deve risuonare soltanto formale perché Cesare Beccaria per primo ha fornito gli argomenti razionali contro la pena di morte, in contrasto con il pensiero dominante nel mondo occidentale, che aveva sempre considerato la pena di morte, da Platone in avanti, come un fatto normale.

Con questo atto, oggi, ci togliamo la grande soddisfazione di iscrivere la nostra Repubblica nel novero dei paesi che hanno ripudiato la pena di morte in maniera definitiva. Credo che, per tutti noi, questa rappresenti una bella pagina, una pagina importante della vita democratica e civile del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

 

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è diretto all'eliminazione della pur remota possibilità di applicazione di una pena estrema quale è quella capitale. Si tratta di un atto dovuto per un paese come l'Italia; e la migliore definizione per l'intento di espunzione definitiva dal testo della nostra Costituzione credo l'abbia data il Presidente della Repubblica Ciampi quando l'ha definita una campagna di civiltà.

Tutti sappiamo che, durante i lavori in Commissione, il nostro paese è stato pienamente coinvolto, spesso con un ruolo propositivo, nel frenetico e profondo impegno che, da lungo tempo, viene profuso sul doppio fronte, comunitario e delle Nazioni Unite, per l'abolizione della pena di morte. Ciò ci obbliga, ancora di più, a disfarci di questo relitto ordinamentale. È importante, soprattutto, che quest'operazione si compia oggi, in vista della firma, da parte dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa, del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

Tale disposizione connota in modo particolarmente negativo il nostro ordinamento in una sfera internazionale in cui già nel 1998 lo statuto del tribunale penale internazionale approvato dall'ONU escludeva la pena di morte per i crimini commessi contro l'umanità ed in cui, successivamente, il Consiglio di sicurezza dell'ONU escludeva la pena di morte dallo statuto dei tribunali internazionali istituiti per giudicare i pur atroci crimini perpetrati nella ex Iugoslavia ed in Ruanda.

 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 17,45)

 

ERMINIA MAZZONI. Credo ci sia poco altro da aggiungere. L'importanza di questo provvedimento di modifica della nostra Costituzione è fondamentale; è in re ipsa la comprensione dell'assoluta improrogabilità e improcrastinabilità dell'approvazione di questa modifica della nostra Carta costituzionale. È per questi motivi, che sinteticamente ho esposto, che io annuncio il voto favorevole del gruppo dell'UDC (Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC (CCD-CDU), di Forza Italia e del deputato Boato).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

 

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma costituzionale oggi all'esame della Camera dei deputati costituisce il risultato di una battaglia nobile e legittima. Affrontando il tema in esame vi è la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico; l'abolizione della pena di morte è un argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale. A taluno potrebbe forse sembrare che in un mondo sconvolto da gravi crisi politiche, dal proliferare del terrorismo fanatico ed assassino, sia sul fronte interno sia su quello internazionale, dalla proliferazione delle armi di sterminio di massa, dal gran numero di esecuzioni capitali compiute nei vari paesi in questi anni, il dibattito sulla pena di morte assuma il carattere di ozioso passatempo. Al contrario, noi apparteniamo alla schiera di coloro che ritengono doverosa, anche in questi tempi oscuri, una battaglia di alta civiltà giuridica, che deve porre il nostro paese come esempio nella difesa assoluta del valore universale dell'uomo e della sua preminenza sulla società. L'articolo 27 della Carta costituzionale, nel testo attualmente vigente, prevede che non sia ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti da leggi militari di guerra. La modifica costituzionale oggi all'esame del Parlamento, per la quale chi parla ha presentato una propria proposta di legge, sottoscritta anche da altri autorevoli esponenti della maggioranza, prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte dalla Costituzione. Con questa iniziativa abbiamo ritenuto di affiancare e sostenere le altre proposte di legge, in particolare di esponenti del centrosinistra e della sinistra, per dimostrare che c'è un idem sentire anche del paese che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti.

Invero, su questo tema, anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Vanno a proposito ricordate le iniziative assunte nelle scorse legislature, non tutte però a buon fine. Speriamo quindi che la XIV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa importante riforma costituzionale.

La concezione personalistica dell'uomo che rende inaccettabile la pena di morte affonda le sue radici nell'umanesimo cristiano e liberale. È già stato ricordato Cesare Beccaria, ma va anche ricordato che il primo Stato ad abolire la pena di morte è stato il Granducato di Toscana con una legge del 1786. Il Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes ha condannato come violazione dell'integrità della persona umana le torture e le pene di morte. È in riferimento a queste motivazioni di ordine etico che Forza Italia sostiene convintamente la proposta di modifica costituzionale oggi portata all'esame del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e del deputato Boato).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

 

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui la Camera dei deputati si accinge a votare questo provvedimento di civiltà - non solo di civiltà giuridica -, come deputato genovese e, se mi consente, anche come membro della facoltà di giurisprudenza dell'università genovese, penso sia doveroso un ricordo alla memoria del compianto onorevole Paolo Rossi, che presiedette la Corte costituzionale, che per molti anni fece parte di questa Camera, anche in qualità di Vicepresidente. Paolo Rossi, quando venne promulgato il codice Rocco che prevedeva la pena di morte, ebbe il coraggio di scrivere un libro contro la pena di morte e per questo fu escluso dalla cattedra universitaria che poté rioccupare soltanto dopo la liberazione.

Mi pare, in un momento come questo, forse proprio in qualità di ligure, di dovere un momento di commosso ricordo alla memoria di Paolo Rossi che pure non apparteneva alla mia parte politica (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

 

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale che ci accingiamo ad approvare è di straordinaria importanza e rilevanza in quanto elimina, in maniera definitiva, e spero irreversibile, la pena capitale dal nostro ordinamento. Finalmente si pone fine ad una contraddizione, presente nell'articolo 27 della Costituzione, laddove, da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa della pena e di come questa non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e dall'altro si prevede, seppure nella sola ipotesi dei casi previsti dalla legge militare di guerra, la possibilità della pena capitale. Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere inammissibile tale pena in uno Stato democratico. La pena di morte corrisponde ad una concezione della giustizia primitiva e vendicativa. La giustizia non può essere confusa con la vendetta e la pena non può avere uno scopo esclusivamente punitivo ma deve tendere, come recita la nostra Costituzione, alla rieducazione e dare la possibilità, ad ogni persona che abbia subito una condanna, di reinserirsi nella società. Non è del resto un caso che il nostro paese si sia battuto, con successo, affinché lo statuto istitutivo del tribunale penale internazionale escludesse esplicitamente, la possibilità di comminare la pena di morte. Ciò è particolarmente significativo se solo si considera che tale tribunale sarà chiamato, quando finalmente entrerà in vigore, a giudicare proprio dei crimini più gravi quali quelli contro l'umanità.

Oggi iniziamo un cammino di civiltà politica e giuridica teso ad eliminare qualunque ipotesi di ricorso alla pena capitale, e, ne sono fortemente convinto, in questa legislatura riusciremo, finalmente, a portarlo a termine. Del resto, la sopravvivenza nel testo costituzionale di tale ipotesi costituisce, da un lato, un anacronismo al quale possiamo e dobbiamo porre rimedio al più presto e, dall'altro, un pericolo che un paese democratico ed uno Stato di diritto non possono e non debbono permettersi.

Come non ricordare che l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad abolire la pena di morte cancellata dai nostri codici nel lontano 1890, se si accettua, come è stato appena ricordato, la parentesi fascista. L'eliminazione, in maniera definitiva ed irreversibile, di tale pena dal nostro ordinamento costituisce anche un ulteriore passo in avanti nel percorso che vede l'Italia in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e la colloca tra le nazioni che hanno deciso di rinunciare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

In circa 25 anni, dal 1976 al 2001, sono circa 50 i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi reato. Tale pena è invece ancora praticata in 86 paesi tra i quali la Cina, l'Arabia saudita, l'India e gli Stati Uniti d'America. Lo scorso anno risultano ufficialmente giustiziate legalmente oltre tremila persone in 31 paesi; dato purtroppo ben superiore, oltre il doppio, rispetto al totale delle esecuzioni registrate nel 2000. Si aggiunga, oltretutto, che tali dati, come emerge dalle indagini di Amnesty International e di tutte le associazioni che si occupano dei diritti umani non tengono conto delle esecuzioni capitali tenute nascoste da molti Stati. È quasi certo che, nel 2001, sono state uccise, legalmente, oltre cinquemila persone in oltre 68 paesi.

Con l'ingresso dell'Italia nel novero degli stati totalmente abolizionisti potrà proseguire, con maggiore forza, la nostra battaglia, affinché siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, i diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita.

Assassinio e punizione capitale, ammoniva George Bernard Shaw, non sono opposti che si cancellano a vicenda ma simili che generano la loro natura.

Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neppure il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista, non posso che ribadire l'auspicio, già formulato nella scorsa legislatura purtroppo senza successo, che si giunga al più presto all'approvazione definitiva di questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

 

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza nazionale ha vissuto un percorso tormentato sul tema; potremmo noi fingere a questo proposito di non avere un passato, ma mancheremmo di lealtà e, soprattutto, di rispetto nei nostri confronti, atteso che siamo partiti da una posizione rigorosa in tema di pena di morte quando si trattò del terrorismo, perché in quella emergenza vedevamo che la pena di morte veniva data senza colpevoli e da coloro i quali pensavano di poter surrogare i giudici. Ebbene, Alleanza nazionale, in un percorso di grande civiltà e di grande conquista culturale, è passata oggi ad affermare, con grande nitidezza, l'importanza della vita sulla morte. Lo abbiamo fatto avendo avuto il prestigio, il 20 luglio 1994, di dichiarare in aula il nostro favore alla moratoria contro la pena di morte per le giornate dell'ONU. In quell'occasione, il Ministero degli esteri, allora da me rappresentato, manifestò il parere del Governo, e ciò fu soltanto il traino per la politica che si sviluppò successivamente: il protagonismo dei valori, prima tra tutti, la vita.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sono occupato in varie missioni - che spesso, oltre a coinvolgere la politica del mio gruppo, mi hanno anche coinvolto personalmente con responsabilità esistenziale - di diffondere il senso dell'importanza della vita; durante queste missioni in paesi dove ancora esiste la pena di morte, mi sono accorto (avendo avuto la prova che la stessa non funziona come deterrente, anzi, più la pena di morte viene divulgata, più crescere il livello di crimine) come essa servisse a mascherare l'incapacità di controllo del territorio e del crimine da parte dei rispettivi governi. Quindi, la pena di morte era un annuncio che veniva speso non nei confronti di reati che potevano avere anche una significazione emozionale - perché la giustificazione, ad esempio, era la diffusione della droga (mai è stato condannato un uomo dedito alla droga con la pena di morte) - ma soltanto per delitti che venivano attribuiti all'altra parte, vale a dire reati di natura politica, anche se travisati con altre motivazioni. Si è arrivati persino ad assistere al metodo sofisticato della pena di morte, per cui, in certe regioni del mondo, si è sostituito il veleno alla fucilazione con un solo colpo alla nuca, al fine di poter adibire poi ai trapianti il corpo dell'ucciso: si è assistito addirittura a pene di morte inflitte ed eseguite in contemporanea con le richieste di «pezzi» umani da trapiantare.

Dinanzi a tale scempio, abbiamo alzato alto il nostro antagonismo e ci siamo trovati davanti ad una posizione assolutamente inconciliabile con il dubbio, perché abbiamo rivendicato con forza l'importanza della vita.

Mi permetto di far presente un rilievo tecnico-giuridico, appena annunciato in aula e che potrebbe portare a successivi adempimenti potenzialmente devastanti; l'istituzione del tribunale penale internazionale prevede che i firmatari non tengano conto nei propri ordinamenti della pena di morte e che la aboliscano qualora essa esista. Ove però vi fosse ancora la pena di morte residuale, perché l'abbiamo soltanto per il codice penale militare, noi potremmo rischiare una decadenza da quella firma dei trattati, noi che li abbiamo tenuti a battesimo a Roma capitale dei valori umani e cristiani.

Oggi siamo nelle condizioni di poter dire che l'occasione temporale vuole che l'ordine del giorno contenga anche mozioni concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi poveri, dove si muore di fame, di sete, di mancanza di medicinali. Allora è pensabile che, mentre discutiamo della pena di vita, si intenda ancora spendere un'ulteriore parola per dire quanto incivile sia la pena di morte? Credo che la pena di vita, già da sola, serva a condannare queste criminose omissioni del mondo istituzionale davanti ai propri doveri (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e dell'UDC(CCD-CDU)).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

 

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, l'abolizione della pena di morte è una necessità per chi crede nella dignità della persona e nello sviluppo progressivo dei diritti dell'uomo. La pena di morte attualmente è vigente in 87 paesi.

Secondo Amnesty International, purtroppo, le cifre sono molto alte per quanto riguarda le vittime che soggiacciono a questa barbarie. Con questo provvedimento anche il sistema penale militare viene adeguato ai livelli di civiltà giuridica che recepiscono le numerose convenzioni internazionali tendenti ad abolire la pena di morte. La rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di disporre della vita dei propri cittadini è un segnale forte, che rafforza la credibilità dell'ordinamento e allontana dalle nostre istituzioni ogni tentazione autoritaria.

Signor Presidente, per questi motivi il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore di questa proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 27 della Costituzione, per abolire completamente la pena di morte in Italia (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

 

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, il voto che esprimiamo oggi è molto importante e lo esprimiamo in un contesto internazionale nel quale ancora molti, troppi paesi - lo ricordavano diversi colleghi - applicano la pena di morte e nel quale ancora troppi paesi adottano la tortura e violano, sistematicamente, i diritti umani fondamentali. Inoltre, gravano sul tribunale penale internazionale perplessità e reticenze di paesi rilevanti sulla scena mondiale.

Con la cancellazione di una parte del quarto comma dell'articolo 27 eliminiamo del tutto la possibilità, ancorché remota, dell'applicazione della pena capitale nel nostro paese. Credo che questa occasione ci serva per riflettere sul valore morale, democratico e civile della battaglia abolizionista. È una battaglia che si è nutrita, per quanto riguarda il nostro dibattito nazionale, di contributi di pensiero fondamentali a partire - come è stato ricordato - da Cesare Beccaria.

La pressoché totale unanimità di questo Parlamento potrebbe forse aiutarci a riflettere sul ruolo che dobbiamo assolvere sulla scena internazionale e che già abbiamo assolto. Come accadde al Senato nella precedente legislatura, ad esempio, un gruppo di lavoro, uno strumento eccezionale, consentì di lavorare nei diversi paesi e nel confronto con gli stessi, con un atteggiamento strategico circa il dibattito sulla pena di morte e sui diritti umani, temi sui quali la società civile organizzata interviene costantemente e sui quali l'opinione pubblica risponde con addolorato e partecipe stupore nel momento in cui emergono i drammi: mi riferisco ai minori nel braccio della morte degli Stati Uniti oppure alle condanne per lapidazione o mutilazione di donne che vivono nei paesi fondamentalisti.

Non a caso ho citato gli Stati Uniti e i paesi fondamentalisti islamici; da una parte, vi sono gli USA - un paese i cui tratti democratici, a partire dai padri fondatori, sono un dato assodato e del quale de Tocqueville, tra i primi, definì i caratteri e le virtù delle libertà - e, dall'altra, paesi come la Nigeria o lo Yemen, in cui le classi dirigenti si ispirano all'arbitrio e alla sopraffazione, utilizzando anche la religione.

Non li ho citati a caso, anche perché sembra fuori luogo la discussione che si sta svolgendo in Occidente sulle civiltà a confronto. Sembra fuori luogo, perché i fondamentalisti vivono anche tra noi, tra le società democratiche. Credo che le classi dirigenti di questo paese, che è stato in prima linea nella campagna per l'abolizione della pena di morte, debbano contribuire con più forza alla discussione internazionale sul rapporto tra l'uso della pena di morte come strumento di giustizia e l'uso della tortura e la qualità della democrazia di una nazione.

Lo dico perché anch'io, personalmente, mi interrogo spesso sul fatto che, ad esempio, il movimento abolizionista americano combatte ogni giorno, ottenendo spesso risultati apprezzabili con le moratorie in diversi Stati, ma combatte su un uso fanatico della reinterpretazione della Bibbia, che fa dire a Pat Buchanan che nel decalogo il non uccidere viene citato a sproposito.

Infatti, quel divieto vale per il singolo e non per la comunità sociale, non vale per il giusto giudice che applichi leggi legittime. Si tratta di una discussione ipocrita sul rapporto tra legittimità ed opportunità. Quella mobilitazione americana è anche una rivolta morale contro questi sofismi che sono ipocriti, che avvolgono in una coltre di nebbia il comportamento cinico e spregiudicato di quei politici che utilizzano la pena di morte per consolidare la loro popolarità.

La stessa rivolta umana e morale che ha salvato la vita a Safya è stata una vittoria della globalizzazione dei media, ma già altre Safya attendono la condanna a morte. Dunque, spetta alla politica togliere di mezzo le leggi che consentono la pena capitale. Non è sufficiente la rivolta morale, non è sufficiente la mobilitazione dell'opinione pubblica, perché per togliere di mano a quei giusti giudici una legge serve la politica.

Sono orgogliosa di essere una cittadina italiana e dell'Unione europea perché non è un caso che nei paesi membri non esista la pena di morte. Tuttavia, penso, come rappresentante del popolo, che in questo nuovo millennio i nostri atti politici non possano non tener conto che i tanti strumenti internazionali di cui disponiamo debbano essere la sede per compiere passi in avanti. Devono esserlo anche i progetti di cooperazione tra i paesi europei ed i paesi più poveri, come ci ha indicato il Presidente Romano Prodi. Quelle sono occasioni fondamentali, sono veicoli eccezionali per concorrere a cancellare la pena di morte nel mondo.

Perciò, penso che il nostro voto di oggi possa essere definito la continuazione di un cammino che deve farsi politicamente più spedito, soprattutto per quanto riguarda il confronto con quei paesi nei quali è ancora in vigore la pena di morte, siano essi paesi occidentali, siano essi paesi del terzo mondo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

 

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò pochissime parole, dato che già l'onorevole Montecchi ha espresso così bene la nostra posizione, per ricordare che il primo caso di abolizione della pena di morte si è avuto in Toscana. Proprio la Toscana ha voluto istituire una festa per ricordare tale avvenimento e per porre il problema all'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

Prendo la parola per dare atto all'onorevole Acquarone di un gesto molto significativo. Egli ha voluto ricordare in questa sede il libro, e le conseguenze di tale libro, dell'onorevole Paolo Rossi che, in un certo senso, si uniscono a quelle subite dagli undici professori universitari che si rifiutarono di prestare giuramento al regime e, per questo, persero la cattedra universitaria. Paolo Rossi, lo ricordiamo tutti, era un socialista riformista. A noi giovani appariva del tutto moderato e quindi, in altre parole, figlio di una tradizione rispetto alla quale ci sembrava quasi necessario andare avanti. Però, si trattava di un socialismo riformista di quelli seri e coerenti, che non arretrò di fronte al sacrificio della cattedra né arretrò rispetto alla volontà di perseguire fino in fondo i propri valori ed i propri ideali.

Oggi compiamo un gesto all'unanimità che ci onora tutti, ma che certamente non comporta un sacrificio o un rischio per nessuno di noi. In quel momento, scrivere un libro contro la pena di morte prevista dal codice Rocco era un gesto coraggioso, era un gesto importante. Allora, credo sia giusto che la Camera dei deputati lo ricordi mentre, anche per iniziativa dell'onorevole Boato, ha accelerato l'esame di questa importantissima legge costituzionale. Ciò anche per mostrare questo esempio ai giovani e per ricordare che queste conquiste non sono state prive di momenti di sacrificio e di sofferenza. È proprio in questo senso che alla memoria di Paolo Rossi reverenti ci inchiniamo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, non voglio far mancare le parole dei socialisti per un atto che la Camera dei deputati sta compiendo e che ha un grande valore morale, civile e politico. Non dovrò parlare molto e farò soltanto un accenno alla questione perché nella Camera dei deputati tutte le forze politiche sono concordi su questo principio.

Ritengo tale fatto molto importante. Una delle cose che rende fragile il nostro tessuto democratico è che, spesso, all'interno della Camera dei deputati non ci ritroviamo insieme o non ci ritroviamo sempre attorno a dei valori comuni. Maggioranza ed opposizione dovrebbero avere valori comuni e, poi, politiche diverse e contrapposte. Il fatto che ci si sia trovati in una situazione nella quale la Camera dei deputati cancella del tutto dal testo costituzionale la pena di morte non è solo un messaggio ed un impegno per l'Italia per fare un'azione affinché anche in altri paesi e anche in paesi civili sia abolita la pena di morte, come in Italia, ma è anche un invito a tutti noi, affinché sulle grandi questioni ci possa essere, effettivamente, una convergenza di base.

Il clima in Europa non è buono, si agitano delle correnti che sono piuttosto pericolose e che mettono in discussione principi e valori fondamentali. È molto importante che in Italia, sulla questione dell'abolizione della pena di morte, di fronte ad una recrudescenza della criminalità, nessuno alzi questa bandiera sporca. Credo che l'elemento più importante, l'aspetto più significativo della scelta che oggi la Camera opera sia proprio quello di cancellare la pena di morte dalla Costituzione con il consenso di tutte le forze politiche quindi, affermando davvero un principio fondante della nostra Repubblica: si tratta di un bel passo in avanti per la Camera dei deputati nel contribuire allo sviluppo della nostra democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

 

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale innanzitutto per chiarire che con la mia posizione non c'entra niente il mio gruppo politico che, invece, esprimerà un'altra valutazione. Ritengo che l'atto che stiamo esaminando sia sbagliato e credo che, se per tanti anni è esistita una norma - che è stata abrogata nel 1994 - del codice penale militare che prevedeva in tempo di guerra la pena di morte, ci sia una valutazione importante da fare, perché nel momento in cui tante persone rischiano di morire certi gravi comportamenti vanno puniti in maniera esemplare.

Ritengo che, oggi come oggi, tale norma non esista già più nel nostro ordinamento perché è stata eliminata nel 1994 dal codice penale militare di guerra - cosa che non condivido ma comunque, allo stato attuale, questa è la legge vigente - e credo che, oggi, questo ulteriore passo non sia esattamente giusto (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

 

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente per non essere retorica ma, soprattutto, dopo l'intervento del collega. Credo che, oggi, esprimeremo un voto molto importante; si tratta di un grande risultato simbolico, politico e di una grande conquista di civiltà e tale risultato si colloca all'interno di una cultura democratica che, faticosamente, abbiamo costruito, dalla Costituzione repubblicana e in tutti questi anni. Si tratta di una cultura democratica che va difesa, soprattutto oggi, che delinea modelli sociali, culture di riferimento, principi e valori costitutivi della polis, che riconosce e garantisce i diritti umani, che riconosce la migliore tradizione della cultura giuridica che riconosce, appunto, alla pena anche e sempre una valenza di riabilitazione per il reinserimento sociale.

Credo che dobbiamo farlo soprattutto oggi perché in questa cultura democratica è presente un valore democratico che deve essere un anticorpo verso quei germi che ancora sono presenti - e mi dispiace, collega -, quei germi pericolosi di una cultura arretrata, di imbarbarimento e antidemocratica che ancora persistono, di cui lei ha dato conto e che costituisce soprattutto un monito.

Questo voto deve servire per andare avanti, per costruire anticorpi verso pericolosi fenomeni che stanno avvenendo a livello europeo. In Europa, ci sono forze politiche, un populismo forcaiolo di cultura autoritaria, che si appellano alle paure e alla pena di morte come valore costitutivo di una cultura autoritaria.

Credo, dunque, che questo non sia un atto o un discorso retorico che deve coinvolgere il Parlamento, ma un atto politico che deve produrre coerenti conseguenzialità nella difesa di principi, di valori, di un modello sociale, di un'idea di qualità della democrazia (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

 

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, intervengo per ringraziare tutti i colleghi, coloro che hanno firmato le proposte di legge di modifica dell'articolo 27 della Costituzione e tutti coloro che sono intervenuti e che hanno dato il loro contributo in Commissione ed in aula.

È una giornata importante e significativa e intendevo rimarcare questa pagina che, oggi, viene firmata dalla Camera dei deputati e che incontra l'appoggio pressoché unanime di tutti i gruppi parlamentari. Mi auguro che l'esempio di questo provvedimento possa valere anche per tanti altri argomenti che affronteremo - soprattutto nella I Commissione - e che ancor più sottolineano come il ripristino dello Stato di legalità e di diritto e il ritrovarsi intorno a taluni valori costituisca veramente l'elemento fondante della democrazia del nostro paese.

Ringrazio, in particolar modo, gli uffici e l'onorevole Boato, per la caparbietà dimostrata nello svolgimento del suo ruolo di relatore cosciente e sapiente, che ha indirizzato i lavori della Commissione (Applausi).

 

MARCO BOATO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, per quanto concerne il merito rinvio alla relazione scritta e a quella orale svolta nella seduta del 6 maggio, ma mi preme evidenziare che, raramente - eccezion fatta per il collega Cirielli, la cui posizione comunque rispetto -, un relatore può affermare di aver condiviso, dalla prima all'ultima parola, tutti gli interventi svolti in aula. Mi riferisco a quelli dei colleghi Bressa, Mazzoni, Zanettin, Acquarone, Pisapia, Trantino, Fontanini, Montecchi, Spini, Villetti, Cossutta e, da ultimo, del presidente Bruno.

Ritengo sia giusto ringraziare anche il Presidente Casini, che ha condiviso questa spinta ad esaminare rapidamente in aula la modifica che estromette definitivamente la pena di morte dalla nostra Costituzione, modificando il quarto comma dell'articolo 27.

Vorrei anche ricordare - ne ho parlato nella relazione scritta e lo ha fatto la collega Mazzoni - che è aperto alla firma il protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con il quale, anche a livello di Consiglio d'Europa, viene definitivamente abolita la pena di morte, senza possibilità di eccezione alcuna. Dunque, questa modifica all'articolo 27 della Costituzione diventa la precondizione affinché l'Italia possa pienamente aderire anche a questo protocollo aggiuntivo.

Signor Presidente, concludo non solo ringraziando tutti i colleghi ed esprimendo rispetto per il collega che ha manifestato una posizione diversa - che, ovviamente, non posso condividere -, ma anche tutte le associazioni internazionali che - in questi anni, in questi decenni e ancora in questi giorni - si sono battute contro la pena di morte. Ne voglio citare due in particolare: Amnesty International, già ricordata dal collega Pisapia e l'associazione radicale Nessuno tocchi Caino. Si tratta di due associazioni che hanno svolto un ruolo fondamentale anche per contribuire al risultato storico al quale si accinge il nostro Parlamento con l'approvazione del presente provvedimento (Applausi).

ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per esprimere la mia contentezza per il fatto essere qui in questo momento non soltanto come rappresentante del Governo, ma anche come membro di questo ramo del Parlamento, con la possibilità di esprimere il mio voto per modificare il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione (Applausi).

 

(Coordinamento - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 1436-2072-2110-2351-2373, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato!

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

 «Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte» (1436-2072-2110-2351-2373)

Presenti 427

Votanti 423

Astenuti 4

Maggioranza 212

Hanno votato sì 419

Hanno votato no4.

La Camera approva anche con il voto dell'onorevole Bruno (Vedi votazioni - Generali applausi).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Fragalà, Daniele Galli, Peretti e Realacci non hanno funzionato e che essi avrebbero voluto esprimere voto favorevole.


 


PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PISAPIA; ZANETTIN ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1436-2072-2110-2351-2373)

 

(A.C. 1436 e abb. - Sezione 1)

 

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

 

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1472

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2002, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale

d’iniziativa dei deputati BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO, AMICI, BRESSA, BRUGGER e RAMPONI (1436); PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, BARBIERI Emerenzio, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIANCHI Giovanni, BIANCO Enzo, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO, BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI, CIMA, COLLAVINI, COLLÈ, CORDONI, COSSA, COSSUTTA Armando, COSSUTTA Maura, COSTA, CRISCI, D’ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DE SIMONE Titti, DEIANA, DELBONO, DI SERIO D’ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI, FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FOLENA, FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIANNI Giuseppe, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI, INTINI, LABATE, LADU, LEONE Anna Maria, LETTA, LETTIERI, LISI, LODDO Santino Adamo, LODDO Tonino, LOIERO, LUCÀ, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANCUSO Filippo, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA, MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO, MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO, NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PATRIA, PENNACCHI, PEPE Luigi, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI, PREDA, RAMPONI, REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI, RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE, SANDI, SANZA, SAVO, SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, SUSINI, TANONI, TAORMINA, TARANTINO, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI, VOLPINI, WIDMANN, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI e ZUNINO (2072); PISAPIA (2110); ZANETTIN, PALMA, D’ALIA, BIONDI, SCHMIDT, STERPA, CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI, FRAGALÀ, GHEDINI e FRATTA PASINI (2351); BERTINOTTI, DE SIMONE Titti, DEIANA, GIANNI Alfonso, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA e VENDOLA (2373)

 

(V. Stampati Camera nn. 1436, 2072, 2110, 2351 e 2373)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 5 giugno 2002

———–

Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente

l’abolizione della pena di morte

——–—

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

 

Art. 1.

 

    1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 30 luglio 2002

180a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo tendente ad abolire il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che implicitamente ammette la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda che la pena di morte è stata esclusa dal nostro ordinamento con il primo codice penale italiano del 1889 (codice Zanardelli) ed è stata ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro l'allora Capo del Governo, Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal codice penale del 1930, che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per i più gravi delitti comuni come l'omicidio aggravato o la strage.

La pena di morte fu successivamente soppressa con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244 e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene in vita limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda inoltre che, con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994, è stata disposta l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della "coercizione diretta", con la possibilità del Comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stato assunto dalle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche per evitare il pericolo di omettere riferimenti a ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte. Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale di guerra, alle norme del codice penale militare di pace, che disciplinano le modalità di esecuzione della pena.

Sottolinea, quindi, che l'espressione "leggi militari di guerra", usata dal Costituente, è priva di significato letterale proprio, non essendo previste leggi militari di guerra nella gerarchia delle fonti. La dottrina è concorde nel ritenere che per leggi militari di guerra debbano intendersi le leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione.

La fattispecie per la quale la pena potrebbe essere irrogata deve essere qualificata come reato dall'ordinamento. Pertanto la materia cui sarebbe, in ipotesi, applicabile la pena di morte viene specificata in doppio grado dalla Costituzione: deve infatti trattarsi di un reato militare che sia previsto da una norma penale militare di guerra.

Ripercorrendo l'iter di varie proposte di legge presentate nella scorsa legislatura sulla spinta di forti campagne internazionali contro la pena di morte, richiama i documenti approvati dall'Unione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e l'approvazione dello statuto del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, che esclude esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte.

Osserva, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996, ha ribadito il principio già fissato da Cesare Beccaria, che il bene essenziale della vita deve essere protetto e garantito in maniera assoluta senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

Rileva infine come sia necessario arrivare al più presto all'approvazione della proposta in esame, per ragioni di ordine morale ed etico, riaffermando i princìpi della centralità e della dignità dell'uomo e della intangibilità della vita umana.

 

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTedi' 26 novemrbe 2002

219a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

 

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di giovedì 5 dicembre.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,15.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLedi' 11 dicembre 2002

223a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2002.

 

Il senatore TURRONI, nell'esprimere il consenso del Gruppo Verdi-l'Ulivo al disegno di legge in titolo, ritiene che il semplice riferimento all'ipotesi della pena di morte, anche solo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra, contenuto nell'articolo 27 della Costituzione, sia in contrasto con i principi fondamentali della stessa Costituzione, in particolare con l'articolo 2, sui diritti inviolabili dell'uomo, ma anche con un principio superiore di civiltà giuridica. Illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

 

0/1472/1/1

TURRONI

 

"Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge costituzionale relativo all'abolizione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra,

considerato che

 

- ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona nonché il diritto a non essere sottoposto a trattamenti o punizioni inumane;

- la pena di morte rappresenta una punizione crudele e barbara non degna di un paese civile e democratico;

- la pena di morte, la tortura, la schiavitù ed altri atti lesivi contro la persona violano i principi fondamentali dei diritti dell'uomo adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

 

impegna il Governo

 

- ad adoperarsi in ogni sede perché l'Unione europea non accolga tra i propri membri quei Paesi nei quali è ammessa la pena di morte o sono comuni altre pratiche lesive della dignità umana;

- a promuovere insieme agli altri partner dell'Unione europea, idonee iniziative nei confronti di quei Paesi in cui è ancora in vigore la pena capitale o vengono praticati atti contrari alla dignità dell'uomo affinché le stesse vengano abolite;

- ad intraprendere le opportune iniziative affinché venga sospeso qualsiasi tipo di rapporto, anche commerciale, con quei Paesi nei quali è ammessa la pena di morte o altre pratiche lesive della dignità umana;

- a subordinare l'espansione delle nostre attività commerciali verso gli altri Stati esteri alla garanzia che gli stessi non applichino la pena di morte e altri trattamenti in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo."

 

 

Il sottosegretario BRANCHER, a nome del Governo, si riserva di pronunciarsi sul predetto ordine del giorno.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTedi' 17 dicembre 2002

224a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Saporito.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

 

Il sottosegretario BRANCHER annuncia che il Governo si riserva di pronunciarsi in occasione della discussione in Assemblea sull'ordine del giorno 0/1472/1/1, illustrato dal senatore Turroni nella seduta precedente: l'atto di indirizzo, infatti, riguarda questioni particolarmente critiche, che esigono approfondimenti adeguati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 18 DICEMBRE 2002

225a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 16,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2002.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge costituzionale in titolo.

 

La seduta termina alle ore 16,55.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2003

277a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Esame e rinvio)

 

Il senatore MAFFIOLI ricorda l’iter del disegno di legge costituzionale in titolo, rinviato in Commissione il 25 febbraio 2003, e si rimette alla relazione illustrativa svolta in sede di esame in Commissione il 30 luglio 2002, confermando il giudizio positivo sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore PETRINI manifesta l’interesse del suo Gruppo alla rapida approvazione del disegno di legge. Auspica, pertanto, che le perplessità sollevate da alcuni Gruppi, che furono all’origine del rinvio in Commissione, siano tempestivamente affrontate e risolte, consentendo che il provvedimento sia al più presto discusso e approvato dall’Assemblea.

 

Il presidente PASTORE comunica che in una seduta della prossima settimana proseguirà la discussione generale del disegno di legge e, dopo gli ulteriori interventi, sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 24 GIUGNO 2003

278a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì

 

La seduta inizia alle ore 15,10

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente PASTORE avverte che la relazione integrativa sui disegni di legge costituzionale nn. 1014 e connessi, in materia di revisione dell'articolo 68 della Costituzione, sarà svolta dal senatore D'Onofrio in apertura della seduta della Commissione convocata per domani, alle ore 15.

 

La Commissione prende atto.

 

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

 

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, esprime il consenso sul disegno di legge in titolo e sulla proposta del relatore di completarne tempestivamente e positivamente l'esame in Commissione.

 

Il senatore PETRINI ribadisce il favore per un rapido esame del disegno di legge, affinché sia di nuovo sottoposto al voto dell'Assemblea.

 

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore di 19 di martedì 1° luglio.

 

La Commissione consente.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2003

282a Seduta (pomerdiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci, per le comunicazioni Baldini e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri; rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

 

I senatori PETRINI, VILLONE e BOSCETTO, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, preannunciano un voto favorevole a un mandato al relatore per l'approvazione del disegno di legge.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire all’Assemblea per l’approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo e a richiedere l'autorizzazione per una relazione orale.

 


Esame in sede consultiva

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

12a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

 

alla 1a Commissione:

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

13a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

 

alla 1ª Commissione:

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

 


DIFESA (4a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 7 MAGGIO 2003

20a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

 

alla 1a Commissione:

 

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri, Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003): parere favorevole.

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

332a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 13 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente CALDEROLI

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione di proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

MAFFIOLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI, relatore. Signor Presidente, chiedo il rinvio del provvedimento in Commissione, avendo ricevuto diverse sollecitazioni ad un'ulteriore riflessione e ritenendo opportuno che una legge costituzionale venga approvata con un'ampia maggioranza.

Pertanto, ripeto, chiedo formalmente il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame, proprio per procedere in quella sede ad ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione in Aula.

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, francamente non riesco a comprendere i motivi di questa richiesta. E' del tutto evidente come una modifica costituzionale richieda un'ampia maggioranza per la sua approvazione; è richiesto dalla stessa Costituzione. E' vero che dobbiamo calendarizzare la votazione finale in un momento in cui i colleghi sono presenti in Aula; tuttavia, la condivisione del presente disegno di legge alla Camera dei deputati è stata unanime e le firme che il provvedimento stesso reca sono lì a dimostrarlo.

Stiamo parlando di eliminare un riferimento residuale alla pena di morte che permane nella nostra Costituzione in contraddizione con i nostri codici ordinari. Infatti, il riferimento alla pena di morte presente nelle leggi militari non corrisponde più alla realtà, perché essi furono aboliti con la legge n. 589 del 1994.

Tuttavia, questo riferimento, per quanto residuale, essendo presente nella fonte principe del nostro diritto, ci fa rimanere nella categoria di quei Paesi non pienamente abolizionisti e questa è una forzatura: l'Italia è abolizionista, e sfido chiunque in quest'Aula a non condividere tale posizione. Inoltre, la frase che permane nella nostra Costituzione fa riferimento a leggi militari di guerra in cui invece la pena di morte non è più prevista. Questo relitto legislativo va eliminato, proprio per una questione di pulizia dei testi.

Un ripensamento in queste ore potrebbe davvero portare ad un fraintendimento da parte dell'opinione pubblica, la quale potrebbe pensare che di colpo vi è da parte vostra un ripensamento proprio su quel principio.

Iniziamo quindi la discussione generale, come programmato; impieghiamo produttivamente le ore che abbiamo ancora a disposizione (è soltanto giovedì) e troviamo poi il momento giusto per la votazione finale.

Qualsiasi decisione diversa - soprattutto un rinvio in Commissione, colleghi - non è pensabile, perché il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione. Abbiamo poc’anzi votato un disegno di legge che non era stato nemmeno guardato in Commissione esteri e non ci siamo posti tanti problemi. Il provvedimento in esame, invece, è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali e, di colpo, dobbiamo ripensarlo.

È un segnale pesante che con questa decisione potreste lanciare all’opinione pubblica e io non oso pensare che la vostra intenzione sia proprio quella di mandare questo segnale.

Iniziamo quindi la discussione, noi siamo pronti.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non posso che dichiarare la contrarietà assoluta del mio Gruppo alla proposta avanzata dal relatore e, insieme, la nostra sorpresa e la nostra costernazione per una richiesta che appare davvero sorprendente, sia per il metodo che nel merito.

Per il metodo, signor Presidente, le faccio osservare che questo disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati nel giugno scorso e ha seguìto il suo iter regolamentare in questo ramo del Parlamento: è stato discusso in Commissione, sono stati acquisiti i pareri della Commissione difesa e della Commissione giustizia, è stato infine iscritto all’ordine del giorno dell'Aula ed è davvero sorprendente che, alla fine del suo iter, si scopra che esistono ancora spazi o ragioni di discussione. È sorprendente ed inquietante, perché ci porta inevitabilmente nel merito del provvedimento.

Vorrei far osservare che il disegno di legge ha una storia lunghissima, risalente addirittura alla scorsa legislatura, quando il suo iter non arrivò al termine nonostante vi fosse stata un’ampia convergenza di intenti. Ricordo anche che nella scorsa legislatura proprio questa Assemblea istituì un Comitato che illustrò a livello internazionale la necessità di abolire ogni residuo possibile di pena di morte.

Quel Comitato vedeva tra i protagonisti anche i colleghi dell’allora opposizione, oggi maggioranza. Il disegno di legge, riproposto nell’attuale legislatura, ha raccolto l’adesione di numerosi e insigni esponenti della maggioranza: potrei citare Selva, Taormina, Tarantino, Ramponi, Rivolta, Mancuso Filippo (ancora ortodosso, a quel momento), Palma, D’Alia, Biondi, Cicchitto, Pecorella, Fragalà, Ghedini, Fratta Pasini. Vi è stata un’ampia convergenza su questo disegno di legge e la stessa ampia convergenza abbiamo osservato in Commissione e nell’acquisizione dei pareri.

Allora, quanto avviene oggi in quest’Aula non può non inquietarci, perché non può non significare che quell’ampia convergenza è stata incrinata da elementi o valutazioni successivamente intervenuti.

Signor Presidente, questo Paese ha, nel pensiero abolizionista, l’orgoglio di una primogenitura, che risale al XVIII Secolo, con la ben nota pubblicazione del libretto di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene". È una primazia di cui dobbiamo andare fieri. Non possiamo, però, dimenticare che quella primazia non ci ha posti al riparo da sgradevoli sorprese. Il 9 novembre del 1926 la civiltà di questo Paese è stata offesa dalle leggi per la difesa dello Stato, che reintroducevano la pena di morte. Paradossalmente, esse tradivano quella tradizione di civiltà nel momento stesso in cui esaltavano la civiltà dell’italica stirpe, nel momento stesso in cui cancellavano la democrazia di questo Paese.

Non voglio evocare spettri, però, questo ripensamento non può non inquietarci, non può non farci temere che il nostro consenso stia vacillando nell’affermazione di un principio per noi indubitabile: un principio di civiltà che si iscrive nel solco della migliore tradizione culturale e ideologica della nostra Nazione e delle nostre istituzioni politiche.

Per questo, insieme alla contrarietà, esprimiamo anche la nostra costernazione e la nostra inquietudine. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Presidente di Commissione desidero rappresentare che il provvedimento in titolo ha avuto un dibattito estremamente limitato; può darsi per distrazione o per altri motivi, o ancora perché i componenti della Commissione hanno ritenuto di condividerne il contenuto, approvando quindi il testo.

Si tratta di un disegno di legge di revisione della Costituzione sul cui merito personalmente dichiaro il mio parere favorevole, ma nei confronti del quale è stata avanzata da parte di molti colleghi non appartenenti alla Commissione di merito la richiesta di un approfondimento e dell’apertura di un confronto diretto in Commissione. Ciò al fine di assicurare al provvedimento quel larghissimo consenso che ha avuto alla Camera dei deputati, dal momento che per rendere definitiva la legge è necessario che essa sia approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Mi sento dunque di condividere con il relatore l’opportunità di dare vita ad un confronto in Commissione sul provvedimento; confronto che, peraltro, come Presidente, garantisco che si svolgerà in tempi rapidi, senza nessuna volontà di accantonamento.

Inoltre, al fine di evitare che circolino notizie e letture politicamente non corrette di questo rinvio in Commissione, mi permetto di far presente ai colleghi intervenuti che, a prescindere dal fatto che la Commissione si è espressa nel merito e che tornerà a farlo a seguito di questo ampio confronto, se è vero che non si chiede all’ordinamento costituzionale di adeguarsi alla legge ordinaria, va anche detto che dal 1994 la pena di morte non è più prevista nel codice penale di guerra. Pertanto, non si intende ripristinare la pena di morte, ma semplicemente chiudere questa "finestra" presente nella Costituzione.

Questo tema, dunque, credo meriti una riflessione più approfondita proprio al fine di assicurare il raggiungimento di quel quorum così alto necessario per rendere definitiva l’approvazione della legge, cosa che personalmente auspico per quest’Aula.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono sorpreso dalla richiesta di rinvio in Commissione. Non che non condivida l’esigenza manifestata da tanti colleghi di discutere in maniera approfondita in merito ad un provvedimento di tale rilevanza. Leggendo il resoconto stenografico, ho visto come si sono espressi alla Camera tanti colleghi di entrambi gli schieramenti, al di là della firma apposta al provvedimento. Ricordo che un solo voto è stato difforme alla Camera dalla volontà unanime espressa. Potrei leggere le parole pronunciate da Ministri al riguardo.

Ritengo, in sostanza, che un provvedimento come questo, per il suo alto significato, possa e debba essere affrontato consentendo a più colleghi di intervenire sull’argomento, senza limitare tale facoltà ad un solo rappresentate per Gruppo.

Il rinvio in Commissione del provvedimento mi pare vada al di là anche di quanto mi sembra fosse stato convenuto o perlomeno affrontato in altra sede, signor Presidente. Sarei quindi favorevole a che il relatore svolgesse la sua relazione, non creando particolari situazioni di misunderstanding, di incomprensione, e che allo stesso tempo la Presidenza valutasse la possibilità di consentire un dibattito più ampio di quello che affrontiamo normalmente, permettendo quindi a più colleghi di intervenire sull’argomento.

È vero quello che diceva il presidente Pastore, che dal nostro codice penale militare, dalla XII legislatura è stato abolito ogni riferimento alla pena di morte; peraltro, il nostro Paese e il nostro Parlamento si sono già espressi - anche recentemente - sulla questione, escludendo questa possibilità. Ritengo, però, signor Presidente, che renderemmo un cattivo servizio se rinviassimo il provvedimento in Commissione.

Invito pertanto i colleghi a trovare una soluzione più adeguata sia al tema che stiamo affrontando, sia anche al modo in cui l’ha affrontato nella scorsa e nell’attuale legislatura il Parlamento, seppure alla Camera, dove una larga convergenza, non solo di aspirazioni e di desideri, ma addirittura di toni, si è manifestata.

Quindi, signor Presidente, mi affido alla sua saggezza e a quella dei colleghi perché si possa trovare la soluzione più adeguata per affrontare nel modo più consono questo tema.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei fare una precisazione, che mi auguro risulti conclusiva. Nessuno di noi discute sul merito del provvedimento: mi sembra una cosa solare, evidente. Quello che pensavo l’ho detto in Commissione giustizia, in qualità di relatore, mentre la posizione di Alleanza Nazionale è stata espressa alla Camera dei deputati attraverso votazioni e dichiarazioni di voto. Quindi non vi è il problema del merito del provvedimento.

Credo di interpretare lo spirito dell’intervento del relatore nel sottolineare ai colleghi che un provvedimento del genere richiede non - come è stato detto da un collega dell’opposizione (forse per errore) - la maggioranza dei due terzi, ma la maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione. I due terzi sono necessari soltanto per non determinare la possibilità che si svolga un referendum. Credo però che questo provvedimento avrà l’unanimità dei componenti di questa Camera.

Il problema è di tipo fattuale: di giovedì, a quest’ora, la maggioranza assoluta dei componenti non c’è.

PAGANO (DS-U). Si incardini almeno la discussione!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia.

CONSOLO (AN). Quindi, un provvedimento del genere, anche per l’interpretazione che potrebbe esserne data in assenza - come giustamente ha sottolineato il presidente Pastore - di un più approfondito dibattito nella Commissione propria, potrebbe essere interpretato come un testo varato con una maggioranza limitata, ancorché rispettosa del dettato dell’articolo 138 della Costituzione.

Dunque, un semplice rinvio non credo muti la situazione, essendo tutti, fin dal 1994, assolutamente d’accordo sul merito.

PRESIDENTE. Colleghi, rilevo che il senatore Massimo Brutti chiede di parlare, ma ricordo che sulla questione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Per cosa chiede di intervenire, senatore Massimo Brutti?

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo che sulla questione si proceda con votazione elettronica. Se me lo consente, signor Presidente, intendo brevemente motivare la mia richiesta.

Ho ascoltato con attenzione e rispetto gli argomenti svolti dal collega Consolo e quelli degli altri colleghi che propongono il rinvio del provvedimento in Commissione.

Considereremmo un segnale politico assai negativo, in questo momento, tornare a discutere in Commissione, come se vi fossero dubbi sulla necessità di dare seguito a tante prese di posizione, a tante manifestazioni di un orientamento consolidato espresse su questo tema in Parlamento.

Segnalo l'inadempienza da parte del Governo e della maggioranza parlamentare in ordine all'impegno assunto di rivedere complessivamente il codice penale militare di guerra. A questa inadempienza si aggiungerebbe oggi un rinvio che noi consideriamo, in una fase di grave tensione internazionale, un segnale politicamente assai negativo.

Per questo chiedo che fin da ora ciascuno assuma le proprie responsabilità in merito a tale proposta di rinvio.

Siamo fermamente contrari e ci permettiamo di chiedere ai colleghi della maggioranza, che manifestano una convergenza di opinioni nel merito, di procedere nella discussione. L'approfondimento delle argomentazioni può essere svolto in Aula; non diamo quindi un segnale di ripensamento o di ritorno indietro su un tema che riguarda il diritto penale militare di guerra e un istituto che abbiamo messo al bando, come la pena di morte.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, l'eccezione sollevata dal relatore prefigura di fatto una questione sospensiva che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, deve essere votata per alzata di mano e non con procedimento elettronico.

Procediamo pertanto alla votazione.

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (DS-U). Chiedo allora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,25).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

La seduta è tolta (ore 13,27).

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

337a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente FISICHELLA

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,40).

Colleghi, dovremmo passare all’esame del primo punto all’ordine del giorno.

Non essendo però presente in Aula il rappresentante del Governo, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,52).

Onorevoli colleghi, essendo giunto in Aula il sottosegretario Dell'Elce, riprendiamo i nostri lavori.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 febbraio è stata discussa una proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli.

Passiamo nuovamente alla votazione di tale proposta.

 

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 18,53).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,16).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

La seduta è tolta (ore 19,20).

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

338a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 20 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente CALDEROLI

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, acquisita l'opinione dei Gruppi, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione del disegno di legge n. 1213-B, concernente la modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sulla proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo nuovamente alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,42).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, secondo un famoso detto: non c'è due senza tre. Il numero degli assenti è tale da far presumere che dopo le ore 13 possa esservi il numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 13,10).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. (Commenti dai banchi della maggioranza. Applausi ironici del senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,12).

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

340a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2003

Presidenza del  vice presidente DINI

 

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,08).

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 febbraio sulla votazione della proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo dunque alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,36).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, è evidente che l'insistenza da parte della maggioranza nel proporre un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1472 è priva di fondamento e paralizza i lavori del Senato. (Commenti dei senatori Asciutti e Malan).

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Brutti.

BRUTTI Massimo (DS-U). In ogni caso, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa, alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,58).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,01).

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

341a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente FISICHELLA

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione e approvazione della proposta di rinvio

in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sulla votazione della proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo dunque alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

 

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472, avanzata dal relatore, senatore Maffioli.

È approvata.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Colleghi, se aveste la compiacenza di leggere il Regolamento, potreste constatare che "spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova"; ossia si ricorre alla controprova quando vi è un'incertezza nel risultato. Non ricorrendo tale circostanza, procediamo nei nostri lavori.

La seduta è tolta (ore 20,03).

 

 

 




[1] Il processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è attualmente sottoposto alla pausa di riflessione decisa dal Consiglio europeo, dopo l’esito negativo dei referendum francese e olandese.

[2] L’Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani è un nuovo capitolo di bilancio istituito nel 1994 su iniziativa del Parlamento europeo. Si segnala che, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, il 29 giugno 2006 la Commissione ha presentato la proposta che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM (2006) 354), destinato a sostituire l’iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, i cui due regolamenti di base giungono a scadenza a fine 2006.

[3] COM (2001) 252.

[4]Botswana, Camerun, Ghana, Kenya, Lesotho, Swaziland, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe e Sierra Leone.

[5] Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni sulla pena di morte il 7 ottobre 1999, il 18 novembre 1999, il 16 dicembre 1999, il 13 aprile 2000, il 6 luglio 2000, il 26 ottobre 2000, il 5 luglio 2001, il 13 giugno 2002.

[6]     L’Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con Legge n. 8 del 2 gennaio 1989, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 12, suppl. ord. del 16 gennaio 1989.

[7]    Legge 13 ottobre 1994, n. 589, Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.

[8]    Cfr. al riguardo, tra gli altri, l’intervento del relatore on. Boato, nella seduta dell’Assemblea del 6 maggio 2002.

[9]    Il presidente della Commissione on. Jervolino Russo, in qualità di relatore, ha ricordato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva deliberato all'unanimità di inserire in calendario le proposte di legge costituzionale in esame per la seduta del 23 luglio 1997, e cioè nel giorno in cui era stata programmata negli Stati Uniti l'esecuzione capitale di Joseph O'Dell, condanna effettivamente eseguita nel medesimo giorno.

[10]   Il Sottosegretario per l'interno on. Sinisi. In Assemblea è intervenuto il Sottosegretario per la difesa on. Rivera.

[11]   Il risultato della votazione è stato il seguente: 362 favorevoli, 1 contrario, 4 astenuti.