Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - A.C. 626, 1090 e 1441 - Documentazione sulle esperienze regionali e locali
Riferimenti:
AC n. 626/XV   AC n. 1090/XV
AC n. 1441/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 31    Progressivo: 1
Data: 06/11/2006
Descrittori:
DETENUTI   DIFENSORE CIVICO


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

A.C. 626, 1090 e 1441

 

Documentazione sulle esperienze
regionali e locali

 

 

 

 

 

n. 31/1

 

 

6 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

 

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del dossier il dipartimento Giustizia.

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0104a.doc

 


INDICE

Schede

§      Premessa  3

Regioni

§      Lombardia  7

§      Toscana  8

§      Umbria  9

§      Lazio  11

§      Campania  13

§      Puglia  15

§      Sicilia  17

Province

§      Milano  21

Comuni

§      Torino  25

§      Biella  27

§      Brescia  28

§      Bologna  30

§      Firenze  32

§      Pesaro  34

§      Roma  36

§      Reggio Calabria  38

§      Nuoro  40

 

Riferimenti normativi

Lombardia  45

§      L.R. 14 febbraio 2005, n. 8 Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia.45

Toscana  51

§      L.R. 2 dicembre 2005, n. 64. Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.51

Umbria  55

§      L. R. 18 ottobre 2006, n. 13. Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.55

Lazio  59

§      L.R. 6 ottobre 2003, n. 31. Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.59

§      L.R. 28 aprile 2006 n. 4 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).64

§      Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 15 ottobre 2003 n. 362 Strutture organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale (Articoli 15, comma 2, 88 e 131 del Regolamento di organizzazione del Consiglio).65

Campania  66

§      L.R. 24 luglio 2006, n. 18. Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.66

Puglia  70

§      L.R. 10 luglio 2006, n. 19.  Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.70

Sicilia  72

§      L.R. 19 maggio 2005, n. 5. Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.72

Provincia di Milano  75

§      Regolamento 14 dicembre 2004 Garante dei diritti delle persone private nella libertà personale della Provincia di Milano  75

Comune di Torino  77

§      Garante dei diritti delle persone private della liberta' personale  77

Comune di Biella  79

§      Istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale  79

Comune di Brescia  81

§      Disciplina del garante dei diritti delle persone private della libertà personale  81

Comune di Bologna  83

§      Statuto comunale  83

§      Regolamento sul garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in attuazione dell'art. 13 bis dello Statuto  84

Comune di Firenze  88

§      Garante dei diritti delle persone private della libertà personale  88

Comune di Pesaro  90

§      Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pesaro  90

Comune di Roma  92

§      Garante dei diritti delle persone private della libertà personale  92

Comune di Reggio Calabria  94

§      Regolamento per la istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale  94

Comune di Nuoro  97

§      Regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale  97

 

 

 


Schede


Premessa

Negli ultimi anni si sono moltiplicate nelle regioni e negli enti locali le iniziative volte alla istituzione di organismi di garanzia per le persone private o limitate della libertà personale (vedi tabella).

 

I garanti dei detenuti nelle regioni e negli enti locali

 

 

Regioni

Province

Comuni

Piemonte

 

 

Torino (2005)

Biella

Valle d'Aosta

 

 

 

Lombardia

Regione Lombardia

Milano (2005)

Brescia (2005)

Trentino-Alto Adige

 

 

 

Veneto

 

 

 

Friuli-Venezia Giulia

 

 

 

Liguria

 

 

 

Emilia-Romagna

 

 

Bologna (2005)

Toscana

Regione Toscana

 

Firenze (2004)

Umbria

Regione Umbria

 

 

Marche

 

 

Pesaro

Lazio

Regione Lazio (2004)

 

Roma (2003)

Abruzzi

 

 

 

Molise

 

 

 

Campania

Regione Campania

 

 

Puglia

Regione Puglia

 

San Severo, FG (2005)

Basilicata

 

 

 

Calabria

 

 

Reggio Calabria (2006)

Sicilia

Regione Sicilia (2006)

 

 

Sardegna

 

 

Nuoro (2006)

Fonte: Camera dei deputati. Servizio studi.

Le date tra parentesi si riferiscono alla nomina del primo garante. Dove non indicata, si intende che non si è ancora provveduto alla nomina.

 

Sette regioni prevedono forme di tutela dei detenuti e delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

In due regioni (Lazio, dal 2004 e Sicilia, dal 2006) sono operativi gli uffici del garante. In altre quattro (Toscana, Umbria, Campania e Puglia) è stata istituita la figura del garante e non si è ancora provveduto alla sua nomina.

Infine, nella regione Lombardia, la legge regionale dal 2005 affida al Difensore civico regionale i compiti di garante dei detenuti. Tali compiti potranno essere esercitati con l’adozione di un apposito regolamento, attualmente all’esame del Consiglio regionale.

La provincia di Milano ha attivato un ufficio del garante dei detenuti dal 2005.

A livello comunale, dalla rilevazione compiuta dal Servizio studi, risultano istituiti uffici del garante in dieci comuni, ed in particolare a Roma, attivo dal 2003, Firenze dal 2004, Torino, Bologna, Brescia e San Severo (FG) dal 2005, a Nuoro e Reggio Calabria dal 2006. A Pesaro e Biella l’ufficio del garante non si è ancora costituito.

 

Inoltre, sono in corso numerose iniziative per l’introduzione del garante dei detenuti in altre realtà locali.

 

§         Per limitarsi all’ambito regionale si segnalano le seguenti proposte:

§         Piemonte: proposte di legge n. 94 di iniziativa del consigliere Muliere ed altri, Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e n. 130 di iniziativa del consigliere Bossutto ed altri, Istituzione del Difensore civico regionale delle persone private della libertà personale. Approvate in un testo unificato in sede referente. Il 20 giugno 2006 è iniziata la discussione generale presso il plenum  del Consiglio regionale;

§         Liguria: proposta di legge n. 169 di iniziativa dei consiglieri Morelli e Vasconi, Istituzione dell’ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Presentata il 3 marzo 2006. Non ancora iniziato l’esame;

§         Emilia Romagna: proposte di legge n. 134 e n. 1353 (di iniziativa del consigliere Masella ed altri), Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Assegnate alla I Commissione del Consiglio. Non iniziato l’esame;

§         Abruzzo: proposta di legge n. 47 di iniziativa del consigliere Santroni ed altri, Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Approvato dalla I Commissione del Consiglio regionale il 15 febbraio 2006;

§         Sardegna: proposta di legge n. 59, Istituzione dell’Autorità garantre delle persone private della libertà personale, di iniziativa del consigliere Pacifico ed altri. Approvato dalla II Commissione del Consiglio regionale il 4 luglio 2006; non ancora iniziato l’esame in Assemblea.

 

Le schede che seguono illustrano schematicamente gli aspetti organizzativi e le competenze dei garanti istituiti a livello regionale e locale.


Regioni


Lombardia

La Legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8, Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia (art. 10) stabilisce che il difensore civico regionale, sino al riordino complessivo dell'ufficio, assolve alle funzioni di garante dei detenuti.

I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.

La Giunta regionale ha approvato uno schema di regolamento attualmente all’esame del Consiglio.


Toscana

Denominazione

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Non ancora costituito

 

Fonti normative

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64, Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, art. 8: Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 

Organizzazione

L’ufficio del garante è istituito presso il Consiglio regionale. Con apposito provvedimento della Regione dovranno essere definite le funzioni e le modalità organizzative dell'ufficio del garante.

All’ottobre 2006 tale provvedimento non è stato ancora adottato.

 

Funzioni

Il garante ha il compito di assumere, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, le iniziative necessarie perché sia garantita la tutela della salute e la qualità della vita delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.


Umbria

Denominazione

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Non ancora costituito

 

Fonti normative

Legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13, Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

 

Composizione

Il Consiglio regionale designa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati, il Garante. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

 

Organizzazione

Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto, d'intesa con il Garante stesso, sentita la competente Commissione

consiliare.

 

Funzioni

a)             Assume iniziative volte ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b)             segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui sopra dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;

c)             si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d)             si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e)             propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);

f)               propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui sopra;

g)             esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;

h)             propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.


Lazio

Denominazione

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Garante

Angiolo Marroni, eletto dal Consiglio regionale nel febbraio 2004.

 

Fonti normative

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Composizione

E’ composto dal garante e da due coadiutori che sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato.

 

Organizzazione

Il garante ha una propria dotazione finanziaria e dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita con apposita deliberazione dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

Funzioni

a)             Assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b)             segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

c)             si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d)             interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e)             invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;

f)               propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei detenuti e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g)             propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Sito internet

www.garantedirittidetenutilazio.it


Campania

Denominazione

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 

Fonti normative

Legge regionale luglio 2006, n. 18, Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.

 

Composizione

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.

Il 13 novembre 2006 scade il termine per la presentazione delle proposte di candidatura alla carica di garante.

 

Organizzazione

L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Presso l’ufficio del Garante è istituito l’osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

 

Funzioni

a)             Assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, all’assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b)             segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui sopra dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c)             si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;

d)             interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e)             propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti i detenuti e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f)               propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g)             concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.


Puglia

Denominazione

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Fonti normative

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, art. 31 Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Composizione

La composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante sono demandati ad un regolamento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 19/2006.

Il regolamento non risulta ancora emanato.

 

Organizzazione

L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

 

Funzioni

a)             Assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b)             segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

c)             si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d)             interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

e)             propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

f)               propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g)             informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale.


Sicilia

Denominazione

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

 

Garante

Salvo Fleres, nominato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2006.

 

Fonti normative

Legge regionale 19 maggio 2005 n. 5, Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa (art. 33).

 

Composizione

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio.

 

Funzioni

a)             Pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b)             vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c)             promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

d)             promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;

e)             esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.


Province


Milano

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali.

 

Garante

Giovanna Fratantonio, eletta dal Consiglio provinciale di Milano il 5 maggio 2005.

 

Fonti normative

Regolamento provinciale 14 dicembre 2004, Garante dei diritti delle persone private nella libertà personale della Provincia di Milano.

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico eletto dal Consiglio provinciale.

 

Organizzazione

Il Garante ha diritto ad una indennità mensile, stabilita dalla Giunta, comunque non superiore al 50% di quella prevista per il Difensore civico. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto amministrativo e di segreteria fornitogli dall'Ente.

 

Funzioni

Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale.

In tale ambito il garante espleta interenti e funzioni che vengono in via generale indicati qui di seguito:

a)             definisce iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica dei principi di recupero e reintegrazione sociale;

b)             segnala agli organi competenti eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;

c)             si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché quest'ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei diritti alla salute, all'istruzione scolastica, al lavoro, ecc.;

d)             propone interventi ed iniziative rispetto alle strutture competenti laddove siano accertate inosservanze di prescrizioni o comunque situazioni non conformi all'ordinamento tali da compromettere l'erogazione delle prestazioni di servizi a favore dei soggetti detenuti o limitati nelle libertà personale;

e)             presenta alle competenti Direzioni provinciali proposte o iniziative di informazione/divulgazione e di promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie dei soggetti sopra individuati;

f)               presenta agli organi competenti programmi di interventi amministrativi da intraprendere per rafforzare l'azione volta ad assicurare il reale rispetto dei diritti delle persone, in diretta collaborazione con gli organi dell'amministrazione della giustizia e con i servizi sociali territoriali interessati.

.


Comuni


Torino

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Maria Pia Brunato nominata dal Sindaco di Torino il 18 marzo 2005.

 

Fonti normative

Regolamento comunale 7 giugno 2004, n. 288 (approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 7 giugno 2004 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 marzo 2006).

 

Composizione

Il Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria ordinanza, il Garante,. Il Garante resta in carica per 5 anni. L'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Garante è un organo monocratico.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'amministrazione comunale, istituito con deliberazione della Giunta comunale. Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari ad € 25.000, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.

 

Funzioni

a)                 Promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone  private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)                 promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c)                 promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)                 promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

 

Sito internet

www.comune.torino.it/consiglio/servizi/garantedetenuti.shtml


Biella

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Non ancora costituito.

 

Fonti normative

Delibera del Consiglio comunale n. 116 del 20 giugno 2005.

 

Composizione

Il Garante è nominato dal Sindaco.

 

Organizzazione

La Giunta Comunale individua con propria deliberazione, sentito il Garante, le risorse strumentali, finanziarie e umane necessarie per il funzionamento dell’Ufficio.

 

Funzioni

a)             Promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Biella, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative coordinate con altri soggetti pubblici, in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)             rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti. Segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti, con particolare attenzione a quelli riconosciuti ma non adeguatamente tutelati ed al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti.


Brescia

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Mario Fappani nominato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Brescia del 10 gennaio 2006.

 

Fonti normative

Delibera del Consiglio comunale 6 giugno 2005, n. 113.

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico nominato dal Consiglio comunale.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale. L’incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500 a semestre.

 

Funzioni

a)             Promuove, con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Brescia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla tutela della salute, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dei loro famigliari e dell’umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)             rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e)             promuove con gli istituti di pena, gli organi e gli uffici bresciani del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Sito internet

www.comune.brescia.it/Istituzionale/Settori/ufficio+di+gabinetto/ufficio+del+garante

 


Bologna

Denominazione

Garante delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Desi Bruno, eletta il 4 luglio 2005 dal Consiglio comunale.

 

Fonti normative

Statuto comunale (art. 13-bis, introdotto con la Delibera del Consiglio comunale del 26 gennaio 2004); Regolamento sul garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in attuazione dell'art. 13-bis dello Statuto, 26 gennaio 2004.

 

Composizione

Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 

Organizzazione

Al Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I profili organizzativi inerenti l’Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile a carico del bilancio del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta inoltre al Garante il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

 

Funzioni

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all’articolo 13-bis, comma 2 dello Statuto anche mediante:

§      la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;

§      la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo 13-bis, comma 3 dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.

Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

Il Garante promuove, inoltre:

§      l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bologna, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

§      iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

 

Sito internet

www.comune.bologna.it/garante-detenuti


Firenze

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Franco Corleone, nominato dal Sindaco di Firenze il 19 gennaio 2004.

 

Fonti normative

Delibera del Consiglio comunale 9 ottobre 2003, n. 666.

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico nominato dal Sindaco con propria ordinanza.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’amministrazione comunale istituito con Deliberazione della Giunta.

 

Funzioni

a)             Promuove con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)             rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e)             promuove con gli istituti di pena, gli organi e gli uffici fiorentini del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Sito internet

www.comune.firenze.it/garante


Pesaro

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Non ancora costituito

 

Fonti normative

Delibera del Consiglio comunale n. 92 del 31 luglio 2006.

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico ed è nominato dal Sindaco.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dagli uffici dell'amministrazione Comunale. Al Garante è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.

 

Funzioni

a)             Promuove, con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Pesaro, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)              rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e)             promuove con gli istituti di pena, gli organi e gli uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.


Roma

Denominazione

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Gianfranco Spadaccia, nominato dal Sindaco di Roma il 31 luglio 2006.

Il primo garante è stato Luigi Manconi, nominato l’11 ottobre 2003.

 

Fonti normative

Delibera del Consiglio comunale n. 462 del 30 luglio 2003.

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico nominato dal Sindaco, con propria ordinanza.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell’amministrazione comunale, istituito con deliberazione della Giunta.

 

Funzioni

a)             Promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)             rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e)             promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Sito internet

www.garantedetenuti.it


Reggio Calabria

Denominazione

Garante dei diritti dei cittadini detenuti o privati della libertà personale.

 

Garante

Giuseppe Tuccio, nominato dal Sindaco di Reggio Calabria il 17 ottobre 2006

 

Fonti normative

Regolamento per la istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 1° agosto 2006).

 

Composizione

Il Sindaco nomina con proprio decreto il Garante.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un indennità mensile determinata dalla Giunta Comunale ed è assistito dagli uffici dell'U.O. Politiche Sociali.

 

Funzioni

a)             Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà. personale mediante la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale ela promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;

b)             Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volte a consentire una migliare conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

c)             Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali, diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

d)             Il Garante promuove, inoltre l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.

 

 


Nuoro

Denominazione

Garante delle persone private della libertà personale.

 

Garante

Carlo Murgia, nominato dal Sindaco di Nuoro il 26 ottobre 2006

 

Fonti normative

Regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale (approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005).

 

Composizione

Il Garante è un organo monocratico ed è nominato dal Sindaco, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

 

Organizzazione

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’amministrazione comunale, da istituirsi con Deliberazione della Giunta.

 

Funzioni

a)             Promuove, con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Nuoro, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b)             promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;

c)             promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d)             rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e)             promuove con gli istituti di pena, gli organi e gli uffici nuoresi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.