Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti A.C. 26 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 8 | ||
Data: | 21/06/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Esercizio del diritto di voto
da parte dei non vedenti
A.C. 26
n. 8
21 Giugno 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: AC0090.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ A.C. 26 (on. Casini), Norme sull’esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 48, 75, 117, 122 e 138)
§ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 55 e 56)
§ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (artt. 41, 66, 67 e 71)
§ Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 29)
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
A.C. 26 |
Titolo |
Norme sull’esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti |
Iniziativa |
On. Casini |
Settore d’intervento |
Elezioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
28 aprile 2006 |
§ annuncio |
28 aprile 2006 |
§ assegnazione |
6 giugno 2006 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali) |
La proposta di legge, composta da un solo articolo, ha lo scopo di consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare il diritto di voto autonomamente, senza cioè avvalersi dell’aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
L’art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957[1]) – il cui contenuto è identico a quello dei primi sei commi dell’articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960[2]) – stabilisce al primo comma, in via generale, che gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
Il successivo secondo comma dispone una deroga in quanto consente che i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. L’accompagnatore deve essere “iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica”. Si prevede inoltre che nessun elettore possa esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
A tal fine, sul certificato elettorale dell’accompagnatore (oggi sostituito dalla tessera elettorale[3]) è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale abbia assolto tale compito; i presidenti di seggio richiedono agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L’accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato (oggi tessera) dell’elettore accompagnato e il presidente del seggio deve accertare, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione, indicando il motivo specifico dell’assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
L’annotazione del diritto al voto assistito è peraltro inserita, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale personale. A ciò provvede il comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale[4].
Ai sensi dei commi 1 e 2, gli elettori non vedenti sono ammessi a esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l’alfabeto “Braille”. In tali schede sono riportati – in luogo dei contrassegni – i nominativi delle liste o dei candidati, nel medesimo ordine stabilito dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale.
Le caratteristiche essenziali delle schede elettorali saranno definite dal regolamento di attuazione della legge che dovrà essere adottato (con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, co. 1, L. 400/1988) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (così dispone il successivo comma 5).
Secondo il comma 1, la nuova disciplina trova applicazione in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei referendum previsti dagli artt. 75 (referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge) e 138 (referendum su leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali) della Costituzione.
Non risultano menzionate le elezioni dei membri del Parlamento europeo eletti in Italia, né le consultazioni referendarie diverse da quelle di cui agli artt. 75 e 138 Cost. (ci si riferisce in particolare ai referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall’art. 132 Cost.).
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno lo scopo di salvaguardare il principio costituzionale della segretezza del voto. Tale segretezza – come osserva la relazione illustrativa – potrebbe venir meno per il diverso aspetto fisico delle schede elettorali redatte in Braille, qualora alle operazioni di scrutinio si provvedesse nelle singole sezioni elettorali. Il numero degli elettori non vedenti in ciascuna sezione è infatti presumibilmente assai ridotto.
Il testo dispone pertanto che lo scrutinio di tali schede si svolga in modo aggregato, presso:
§ gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, nelle elezioni rispettivamente della Camera e del Senato;
§ l’ufficio centrale circoscrizionale (istituito a livello provinciale[5]), nelle elezioni regionali;
§ gli uffici elettorali circoscrizionali, nelle elezioni provinciali;
§ gli uffici centrali (sui quali, v. infra), nelle elezioni comunali;
§ gli uffici provinciali per il referendum, nelle consultazioni referendarie,
uffici ai quali le singole sezioni elettorali invieranno le schede in oggetto.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.
La proposta di legge interviene in materia elettorale, regolata da atti aventi natura legislativa.
L’oggetto della proposta di legge, nella parte riferibile all’esercizio del voto nelle elezioni politiche e nei referendum, nonché nelle elezioni amministrative, può ricondursi alle materie “organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali” e “legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane”, che l’art. 117, co. 2°, Cost. (rispettivamente, alle lett. f) e p)) attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alle elezioni regionali, si ricorda che l’art. 122 Cost., nel testo modificato dalla L.Cost. 1/1999[6], rimette alla competenza legislativa delle Regioni la disciplina del relativo sistema elettorale[7], nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica[8].
La disposizione oggetto del disegno di legge, qualora la si ritenesse afferente alla disciplina del sistema elettorale, dovrebbe dunque configurarsi quale principio fondamentale per l’esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni a statuto ordinario (occorrerebbe inoltre tener conto della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di sistema elettorale regionale e di ordinamento degli enti locali); per altro verso, tuttavia, in quanto direttamente finalizzata al migliore esercizio di un diritto fondamentale del cittadino, la disposizione potrebbe essere riconducibile alla piena competenza statale, nell’ambito della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, co. 2°, lett. m), Cost.).
La proposta di legge è finalizzata a una miglior tutela dei princìpi della personalità e della segretezza del voto di cui all’art. 48, co. 2°, Cost..
Le già illustrate modalità di scrutinio “aggregato” delle schede redatte in Braille potrebbero tuttavia non garantire la segretezza del voto dei non vedenti in occasione delle elezioni nei piccoli comuni. Si ricorda al riguardo che l’istituzione dell’“ufficio centrale” menzionato dalla lettera e) del comma 3 è prevista nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (D.P.R. 570/1960, art. 71). Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente della sezione (se il comune ha un’unica sezione) ovvero dal presidente della prima sezione, in unione con i presidenti delle altre sezioni (D.P.R. 570/1960, artt. 66 e 67).
Il comma 5 rimette a un regolamento governativo (ex art. 17, co. 1, L. 400/1988), da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione delle disposizioni di attuazione della legge medesima. Il regolamento definisce tra l’altro le caratteristiche essenziali delle schede elettorali.
Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare le disposizioni di cui alla proposta di legge come novelle al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957) ed al testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960). Ciò anche al fine di coordinarne le disposizioni con quelle (sopra illustrate) che disciplinano attualmente le modalità di voto degli elettori non vedenti, disposizioni che il testo in esame non abroga espressamente.
Il provvedimento comporta indubbiamente un impatto sulle pubbliche amministrazioni (del quale parrebbe opportuna una quantificazione) dovuto agli oneri amministrativi e finanziari connessi alla fornitura, all’uso e allo scrutinio delle schede elettorali in Braille.
L’impatto sui cittadini interessati (gli elettori non vedenti), certamente positivo, potrebbe venir meno in casi individuali di non sufficiente padronanza dell’alfabeto Braille.
N. 26
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato CASINI ¾ |
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Norme sull’esercizio del diritto di voto da parte dei non vedenti |
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Presentata il 28 aprile 2006
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, redatta in un articolo unico, è volta a consentire agli elettori non vedenti la possibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto nelle consultazioni politiche, regionali, amministrative e referendarie, senza quindi avvalersi dell’aiuto di un accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
A tale fine, si dispone che gli elettori non vedenti siano ammessi ad esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte e redatte utilizzando l’alfabeto «Braille», sulle quali dovranno essere riportati, nel caso di consultazioni elettorali, i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni.
È per altro evidente che la scelta di prevedere schede appositamente predisposte per gli elettori non vedenti potrebbe ingenerare profili problematici con riguardo al rispetto del principio costituzionale della segretezza del voto.
Tale principio sarebbe suscettibile di lesione qualora allo spoglio delle schede redatte utilizzando l’alfabeto «Braille» procedesse la stessa sezione elettorale presso la quale il diritto di voto è stato esercitato, in quanto il numero degli elettori non vedenti ivi iscritti potrebbe essere particolarmente limitato, se non addirittura pari ad uno. Il comma 3 dell’articolo 1 è pertanto volto ad introdurre un’apposita procedura per lo scrutinio di tali schede, da effettuare a livello aggregato e non di singola sezione, ad esempio a cura dei competenti uffici centrali circoscrizionali nel caso di elezioni della Camera dei deputati ovvero degli uffici provinciali per il referendum in caso di consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
L’adozione delle norme attuative, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche essenziali delle schede elettorali per i non vedenti, è rimessa al Governo, che vi provvederà con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non vedenti in occasione delle elezioni politiche, regionali e amministrative, nonché nei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori non vedenti sono ammessi a esprimere il loro voto su schede appositamente predisposte, redatte con l’alfabeto «Braille». 2. Per le elezioni politiche, regionali e amministrative, le schede di cui al comma 1 riportano, secondo l’alfabeto «Braille», i nominativi delle liste o dei candidati in luogo della riproduzione grafica dei relativi contrassegni, opportunamente distanziati e secondo l’ordine stabilito in base ai criteri previsti dalla normativa vigente per ciascuna consultazione elettorale. 3. Al fine di salvaguardare la segretezza del voto, lo scrutinio delle schede di cui al comma 1 è effettuato: a) per le elezioni della Camera dei deputati, presso i competenti uffici centrali circoscrizionali; b) per le elezioni del Senato della Repubblica, presso i competenti uffici elettorali regionali; c) per le elezioni regionali, presso il competente ufficio centrale circoscrizionale; d) per le elezioni provinciali, presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali; e) per le elezioni comunali, presso i competenti uffici centrali; f) per le consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, presso i competenti uffici provinciali per il referendum. 4. Per i fini di cui al comma 3, le singole sezioni elettorali provvedono tempestivamente all’invio delle schede di cui al comma 1 ai predetti uffici. 5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni di attuazione della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma definisce, in particolare, le caratteristiche essenziali delle schede elettorali di cui al comma 1.
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[1] D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. La disposizione trova applicazione anche per l’elezione del Senato e del Parlamento europeo e nelle consultazioni referendarie, in virtù di rinvii operati nelle rispettive discipline legislative.
[2] D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. La disposizione trova applicazione anche per le elezioni provinciali e regionali, in virtù di rinvii operati nelle rispettive discipline legislative.
[3] In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’art. 13, co. 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ha istituito la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale. L’esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d’identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
[4] La disciplina illustrata è quella risultante dalle modifiche apportate ai citati articoli dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.
[5] Il testo fa implicito riferimento agli artt. 1, co. 4°, ed 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. Secondo l’art. 1, co. 4°, il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province; ai sensi del successivo art. 8, è istituito un ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ogni provincia. Si ricorda che la citata L. 108/1968 trova applicazione nelle sole Regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora adottato una propria legge elettorale ai sensi dell’art. 122 Cost. (sul punto, v. infra). Peraltro, le Regioni che hanno sinora legiferato in materia (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Toscana) per quanto non disposto con legge regionale hanno fatto rinvio alla disciplina statale, contenuta essenzialmente nella L. 108/1968, nella L. 43/1995 e nell’art. 5 della L.Cost. 1/1999.
[6] Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni.
[7] Oltre ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
[8] Oltre ai princìpi fondamentali, la legge statale stabilisce anche la durata degli organi elettivi regionali. È di recente intervenuta in materia la legge 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.