Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione della Commissione di inchiesta sulla mafia - A.C. 40 e abb. - D - Lavori parlamentari
Riferimenti:
AC n. 890/XV   AC n. 688/XV
AC n. 571/XV   AC n. 326/XV
AC n. 40/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 3    Progressivo: 3
Data: 16/10/2006
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   MAFIA E CAMORRA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 277 del 27-OTT-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Istituzione della Commissione
di inchiesta sulla mafia

(A.C. 40 e abb.- D)

Lavori parlamentari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 3/3

 

 

16 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0088c.doc

 


INDICE

Iter alla Camera (prima lettura)

Progetti di legge

§      A.C. 40, (on. Boato), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari5

§      A.C. 326, (on. Lumia), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali13

§      A.C. 571, (on. Forgione), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari23

§      A.C. 688, (on. Napoli), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari33

§      A.C. 890, (on. Lucchese ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari41

Esame in sede referente

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 13 giugno 2006  51

Seduta del 13 giugno 2006 (pomeridiana)63

Seduta del 14 giugno 2006  73

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 14 giugno 2006  89

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 14 giugno 2006  97

Relazione della I Commissione Affari costituzionali

§      A.C. 40-326-571-688-890-A  103

Esame in Assemblea

Seduta del 27 giugno 2006  119

Seduta del 5 luglio 2006  165

Iter al Senato (prima lettura)

Progetto di legge

§      A.S. 762, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare  211

§      A.S. n. 30, (sen. Manzione), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio  219

§      A.S. 309, (sen. Di Lello Finuoli ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare  227

Esame in sede referente

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 luglio 2006  239

Seduta dell’11 luglio 2006  243

Seduta del 13 luglio 2006  247

Seduta del 18 luglio 2006  251

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1^ Commissione (Affari costituzionali)

-       3^ Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 12 luglio 2006  259

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 10 luglio 2006  261

Esame in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2006  265

Iter alla Camera (seconda lettura)

Progetto di legge

§      A.C. 40 e abb.-B, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare  319

Esame in sede referente

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 luglio 2006  333

Seduta del 25 luglio 2006  341

Esame in sede consultiva

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 25 luglio 2006  353

Relazione della I Commissione Affari costituzionali (A.C. 40-326-571-688-890-C)

Discussione in Assemblea

Seduta del 27 luglio 2006  383

Iter al Senato (seconda lettura)

Progetto di legge

§      A.S. 762-B, (on. Boato ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare  395

Esame in sede referente

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 19 settembre 2006  407

Seduta del 20 settembre 2006  411

Seduta del 21 settembre 2006  415

Seduta del 26 settembre 2006  417

Seduta del 28 settembre 2006  419

Seduta del 3 ottobre 2006  423

Assemblea: nuova assegnazione in sede deliberante

Seduta del 4 ottobre 2006  429

Esame in sede deliberante

Seduta del 5 ottobre 2006  433

Esame in sede consultiva

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 20 settembre 2006  439

 

 


Iter alla Camera (prima lettura)


Progetti di legge

 


N. 40

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato BOATO

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari, per la durata della XV legislatura, a norma dell’articolo 82 della Costituzione.

      Nella storia dell’Italia repubblicana hanno già operato, dal 1962 ad oggi, sette Commissioni parlamentari che - valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

      La prima Commissione antimafia fu istituita nel dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) e terminò i suoi lavori nei primi mesi del 1976. Essa aveva essenzialmente il compito di «proporre le misure necessarie a reprimere le manifestazioni e ad eliminare le cause» della mafia. I suoi lavori trovarono una conclusione dopo quattordici anni di attività, non avendo la legge fissato un termine finale.

      La seconda Commissione antimafia fu istituita nel settembre 1982 dalla cosiddetta «legge Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n. 646). Essa non aveva poteri d’inchiesta e le fu attribuito il compito di verificare l’attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa e della conseguente azione dei pubblici poteri, di suggerire al Parlamento misure legislative ed amministrative. I suoi lavori terminarono nel 1987, con lo scadere della IX legislatura.

      La terza Commissione antimafia venne istituita nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n. 94). Aveva poteri d’inchiesta e terminò i suoi lavori con la fine della legislatura nel 1992.

      La quarta Commissione antimafia, istituita nell’agosto 1992, con poteri d’inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ha svolto i suoi lavori per circa sedici mesi e li ha conclusi alla fine della XI legislatura.

      La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n. 430) ha svolto i suoi lavori per la durata della XII legislatura.

      Un’altra Commissione è stata istituita con la legge n. 509 del 1996 ed ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata nella XIII legislatura.

      L’ultima Commissione è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 306, e ha svolto i suoi lavori fino alla conclusione della XIV legislatura.

      Negli stessi anni in cui ciascuna di queste Commissioni ha preso vita e ha adempito i propri compiti, il fenomeno mafioso ha subìto profonde modificazioni. È cambiata la natura dei suoi rapporti con la società e con le istituzioni, si è accresciuto il volume degli affari gestiti o controllati dalle grandi organizzazioni criminali; sono cambiati i rispettivi gruppi dirigenti, l’attacco alla legalità è divenuto più duro ed insidioso, assumendo un carattere eversivo, anche se si sono registrati alcuni importanti successi grazie al rinnovato impegno delle istituzioni.

      Le Commissioni hanno acquisito un ampio patrimonio conoscitivo. Negli anni ‘60 e ‘70 ciò è avvenuto in una situazione nella quale il contributo di accertamento della verità proveniente dall’autorità giudiziaria era assai scarso. Dall’inizio degli anni ‘80 in avanti la situazione è cambiata. È stata l’iniziativa giudiziaria ad imprimere una svolta ed è storicamente di grande rilievo il ruolo svolto dal pool antimafia dell’ufficio istruzione presso il tribunale di Palermo. Nell’ordinanza di rinvio a giudizio del cosiddetto «maxiprocesso», depositata l’8 novembre 1985, i giudici istruttori di Palermo avvertirono l’esigenza di dedicare molte pagine, in apertura del provvedimento, alla descrizione specifica del fenomeno «Cosa nostra», non sufficientemente conosciuto. Una Commissione antimafia si era costituita nel 1982, dopo un vuoto di sei anni, e per i suoi lavori il contributo della magistratura inquirente di Palermo fu in quegli anni un punto di riferimento essenziale.

      Nelle Commissioni che hanno operato durante gli anni ‘80 vi è stato un fortissimo sviluppo dell’attività propositiva specialmente durante il periodo 1988-1992: negli stessi anni in cui l’attività giudiziaria subiva battute di arresto, a cominciare dallo smantellamento del pool antimafia di Palermo.

      Infine, la Commissione antimafia istituita nella XI legislatura ha svolto una importante attività, nonostante il breve periodo in cui ha operato, conseguendo risultati assai rilevanti, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte. Per la prima volta il tema delle connessioni tra le organizzazioni mafiose ed il sistema politico-istituzionale è stato messo a fuoco compiutamente. Sono state approvate, a larghissima maggioranza, due relazioni: la prima sul fenomeno «Cosa nostra», la seconda su quello della camorra, ponendone in luce le interrelazioni. In esse, tra l’altro, la valutazione relativa alle responsabilità politiche veniva rigorosamente distinta dall’accertamento di specifiche responsabilità penali, e ciò contribuiva ad una impostazione più corretta dell’analisi e del giudizio sulle forme diffuse di debolezza istituzionale e di degenerazione della politica che hanno favorito i poteri mafiosi. La Commissione che ha operato nella XIV legislatura ha proseguito sulla scia della precedente e la sua attività ha certamente contribuito al conseguimento dei recenti, clamorosi successi nella lotta alla mafia.

      Si tratta di un lavoro che occorre proseguire con continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l’analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell’azione di contrasto contro la mafia, nella prevenzione delle attività criminali e della illegalità.

      Si presenta all’inizio della XV legislatura questa proposta di legge e ci si adopererà subito per la sua sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell’impegno antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.

      In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, si propone che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell’articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

      L’articolo 1 della proposta di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l’attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all’azione antimafia e più in generale la qualità dell’impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L’ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese.

      L’articolo 2 definisce la composizione della Commissione, la elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, da parte della Commissione a scrutinio segreto.

      L’articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

      Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.

      L’articolo 6 regola la organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

      L’articolo 7 stabilisce l’immediata entrata in vigore della legge.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

          b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziarie;

          c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

          d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

      3. I medesimi compiti previsti dal comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra e alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis del codice penale.

      4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

 

 

Art. 2.

(Composizione e presidenza

della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

      4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

      5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

 

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

      2. Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell’ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

      4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

 

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l’autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 5.

(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 2.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

 

 

Art. 6.

(Organizzazione interna).

      1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, designati rispettivamente dai Ministri della giustizia e dell’interno, di intesa con il presidente della Commissione.

      4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

      5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

 

Art. 7.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


N. 326

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUMIA

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali

 

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Presentata il 2 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali, per la durata della XV legislatura, a norma dell’articolo 82 della Costituzione.

      Nella storia dell’Italia repubblicana hanno già operato, dal dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) ad oggi, sette Commissioni parlamentari che - valendosi dei poteri volta per volta definiti dalle rispettive leggi istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

      Nel corso degli anni in cui ciascuna delle sette Commissioni ha operato ed ha adempiuto i propri compiti, il fenomeno mafioso ha subito profonde e radicali modificazioni. L’ultima Commissione, che ha operato nel corso della XIV legislatura, ha evidenziato i diversi aspetti caratterizzanti le mafie storiche e le nuove mafie straniere presenti in Italia e ha anche individuato la pericolosità delle altre forme della criminalità organizzata che meritano una particolare attenzione per i pericoli che esse portano alla società, all’economia, alle istituzioni democratiche.

      È mutata la natura delle mafie e dei loro rapporti con la società, con la politica e con le istituzioni; è notevolmente cresciuto il volume degli affari gestiti o controllati dalle principali organizzazioni criminali al punto che il riciclaggio del denaro accumulato in modo illecito, illegale o criminale è diventato una delle principali attività mafiose; l’azione repressiva dello Stato e le guerre intestine hanno prodotto un significativo mutamento nei gruppi dirigenti delle singole famiglie mafiose; l’attacco alla legalità è stato duro ed insidioso, assumendo un carattere eversivo a volte manifestamente, altre volte in forma più subdola perché nascosto e mascherato da azioni sotterranee ed invisibili.

      Sono aumentati i fenomeni di presenze mafiose straniere perché a quelle già tradizionalmente presenti nel nostro Paese se ne sono aggiunte altre, e più agguerrite, negli ultimi anni. Le «nuove mafie» si sono caratterizzate, tra l’altro, per aver determinato da un lato la riemersione, in forme inedite, del contrabbando delle sigarette, fenomeno per lungo tempo sottovalutato o addirittura considerato con una certa, malcelata benevolenza, sebbene nell’ultima legislatura sia stato affrontato sul piano repressivo e legislativo con più severità ed efficacia, e, dall’altro lato, la riduzione in schiavitù di bambini, donne e ragazze trasportati in crescente numero, con l’inganno, in Italia da organizzazioni criminali straniere e costretti al lavoro nero e a prostituirsi.

      Le stesse mafie si sono globalizzate al punto che tutti i Paesi devono fare i conti con l’emergere della criminalità organizzata.

      Il pericolo mafioso è ancora ben presente nel nostro Paese. Le organizzazioni mafiose ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e l’incremento dei reati d’usura. Nonostante sequestri e confische di beni rientranti nella disponibilità delle diverse organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell’economia. Esse sono presenti sempre più diffusamente anche nel nord Italia, mentre si vanno intensificando i rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose mafie o organizzazioni criminali straniere operanti in Italia e nello scacchiere internazionale.

      Tra i problemi rimasti insoluti tre in particolare meritano considerazione: il primo, costituito dall’esigenza crescente di acquisire una conoscenza più approfondita - dal di dentro - delle strutture più intime e più segrete delle mafie conoscenza che si è affievolita dopo la conclusione del ciclo dei collaboratori di giustizia i quali, comunque li si voglia giudicare, hanno contribuito a far aumentare il bagaglio di informazioni intorno ai meccanismi interni e di funzionamento di Cosa nostra, della ‘ndrangheta, della camorra e delle organizzazioni mafiose pugliesi; il secondo, attinente al nuovo rapporto tra le diverse organizzazioni mafiose ed il sistema economico da un lato e la rappresentanza politica dall’altro, tenuto conto delle ingenti risorse che si investiranno nel Mezzogiorno, dei meccanismi di riciclaggio nell’economia globalizzata e del mutato quadro elettorale locale, regionale e nazionale causato dal sistema maggioritario che ha superato il vecchio sistema delle preferenze multiple, meccanismo che aveva visto un pesante inserimento delle «preferenze» mafiose; il terzo fa riferimento all’ampliamento delle organizzazioni criminali che agiscono nel nostro territorio nel contesto internazionale con caratteristiche non sempre tutte riconducibili alla tradizionale struttura mafiosa, ma che producono un grande allarme sociale e un pericolo per la nostra convivenza civile e democratica.

      Tutto ciò reclama una nuova strategia integrata, locale ed internazionale, tra più livelli di iniziativa: quello legislativo, economico, culturale, sociale, giudiziario, repressivo.

      Presentando all’inizio della XV legislatura questa proposta di legge, ci adopereremo subito per la sua sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell’impegno antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.

      Si tratta di un lavoro che occorre proseguire con sistematicità e continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l’analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell’azione di contrasto contro le mafie, nella prevenzione delle attività criminali e della illegalità.

      In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, noi proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell’articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

      L’articolo 1 della proposta di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l’attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all’azione antimafia e più in generale la qualità dell’impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L’ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), e alle altre organizzazioni presenti nelle varie aree geografiche del Paese.

      L’articolo 2 definisce la composizione della Commissione (venticinque senatori e venticinque deputati), la elezione di due vicepresidenti e di due segretari, da parte della Commissione a scrutinio segreto.

      L’articolo 3 prevede forme flessibili per l’organizzazione dei lavori, dando la possibilità di lavorare non solo in seduta plenaria, ma anche per comitati.

      L’articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

      Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.

      L’articolo 7 regola infine la organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

      L’articolo 8 stabilisce l’immediata entrata in vigore della legge.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali, con i seguenti compiti:

          a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

          b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

          c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo ai processi di internazionalizzazione e cooperazione tra le organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

          d) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

          e) verificare l’adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

          f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

      3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

 

 

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.

      3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell’uno o dell’altro ramo del Parlamento.

      4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

      5. Per la elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

      6. Le medesime disposizioni di cui al comma 5 si applicano per le elezioni suppletive.

      7. Dalla data della sua costituzione, la Commissione è rinnovata ogni biennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

 

Art. 3.

(Comitati).

      1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all’articolo 7.

 

 

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

      2. Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell’ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

       3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

      4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

 

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l’autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

      2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d’inchiesta, detto segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 6.

(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d’inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, comma 3.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

Art. 7.

(Organizzazione interna).

      1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può propone la modifica delle norme regolamentari.

      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, designati, rispettivamente, dai Ministri della giustizia e dell’interno, d’intesa con il presidente della Commissione.

      4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione di documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle Commissioni precedenti.

 

 

Art. 8.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

N. 571

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO, FALOMI

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e sulle associazioni criminali similari

 

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Presentata il 9 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Rifondazione comunista ritiene di grande rilievo l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari, per la durata della XV legislatura, a norma dell’articolo 82 della Costituzione.

 Nella storia dell’Italia repubblicana hanno già operato, dal 1962 ad oggi, sette Commissioni parlamentari che - valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

La prima Commissione antimafia fu istituita nel dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) e terminò i suoi lavori nei primi mesi del 1976. Essa aveva essenzialmente il compito di «proporre le misure necessarie a reprimere le manifestazioni e ad eliminare le cause» della mafia. I suoi lavori trovarono una conclusione dopo quattordici anni di attività, non avendo la legge fissato un termine finale.

La seconda Commissione antimafia fu istituita nel settembre 1982 con la cosiddetta «legge Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n. 646). Essa non aveva poteri di inchiesta, e le fu attribuito il compito di verificare l’attuazione delle leggi contro la mafia, di accertare la congruità della normativa e della conseguente azione dei pubblici poteri, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. I suoi lavori terminarono nel 1987, con lo scadere della IX legislatura.

 La terza Commissione antimafia venne istituita nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n. 94). Aveva poteri di inchiesta e terminò i suoi lavori con la fine della legislatura nel 1992.

La quarta Commissione antimafia, istituita nell’agosto 1992, con poteri di inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ha svolto i suoi lavori per circa sedici mesi, fino alla fine della XI legislatura.

La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n. 430) ha svolto i suoi lavori per la durata della XII legislatura.

La sesta Commissione è stata istituita con la legge 1o ottobre 1996, n. 509, ha operato nella XIII legislatura e ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata.

L’ultima, che ha operato nel corso della XIV legislatura, è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386.

Nel corso degli anni in cui ciascuna di queste Commissioni ha preso vita e ha adempiuto ai propri compiti, il fenomeno mafioso ha subìto profonde modificazioni. È cambiata la natura dei suoi rapporti con la società e con le istituzioni, si è accresciuto il volume degli affari gestiti o controllati dalle grandi organizzazioni criminali, sono cambiati i rispettivi gruppi dirigenti, l’attacco alla legalità è divenuto più duro e insidioso, assumendo un carattere eversivo, anche se cominciano ad essere colti alcuni importanti successi grazie al rinnovato impegno delle istituzioni.

Le Commissioni hanno acquisito un ampio patrimonio conoscitivo. Negli anni ‘60 e ‘70 ciò è avvenuto in una situazione nella quale il contributo all’accertamento della verità proveniente dall’autorità giudiziaria era assai scarso. Dall’inizio degli anni ‘80 la situazione è cambiata. È stata l’iniziativa giudiziaria a imprimere una svolta ed è storicamente di grande rilievo il ruolo svolto dal pool antimafia dell’ufficio istruzione presso il tribunale di Palermo. Nell’ordinanza di rinvio a giudizio del cosiddetto «maxiprocesso», depositata l’8 novembre 1985, i giudici istruttori di Palermo avvertirono l’esigenza di dedicare molte pagine, in apertura del provvedimento, alla descrizione specifica del fenomeno «Cosa nostra», non sufficientemente conosciuto. Una Commissione antimafia si era costituita, come detto, nel 1982, dopo un vuoto di sei anni, e per i suoi lavori il contributo della magistratura inquirente di Palermo fu in quegli anni un punto di riferimento essenziale.

Nelle Commissioni che hanno operato durante gli anni ‘80 vi è stato un fortissimo sviluppo dell’attività propositiva, specialmente durante il periodo 1988-1992, cioè negli stessi anni in cui l’attività giudiziaria subiva battute di arresto, a cominciare dallo smantellamento del pool antimafia di Palermo.

Infine, la Commissione antimafia istituita nella XI legislatura ha svolto una importante attività, nonostante il breve periodo in cui ha operato, conseguendo risultati assai rilevanti, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte. Per la prima volta il tema delle connessioni tra le organizzazioni mafiose e il sistema politico-istituzionale è stato messo compiutamente a fuoco, con l’approvazione, a larghissima maggioranza, di due relazioni: la prima sul fenomeno «Cosa nostra», la seconda su quello della camorra, ponendone in luce le interrelazioni. In esse, tra l’altro, la valutazione relativa alle responsabilità politiche veniva rigorosamente distinta dall’accertamento di specifiche responsabilità penali, e ciò ha contribuito a una impostazione più corretta dell’analisi e del giudizio sulle forme diffuse di debolezza istituzionale e di degenerazione della politica che hanno favorito i poteri mafiosi.

Si tratta di un lavoro che occorre proseguire con continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l’analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell’azione di contrasto contro la mafia, nella prevenzione delle attività criminali e della illegalità.

 Presentiamo all’inizio della XV legislatura questa proposta di legge e ci adopereremo subito per la sua sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell’impegno del Parlamento italiano contro la mafia sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.

 In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nelle più recenti legislature, noi proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell’articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

L’articolo 1, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le sue connessioni; verificare e valutare l’attuazione delle leggi in materia, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all’azione antimafia e più in generale la qualità dell’impegno dei pubblici poteri; instaurare un rapporto di consultazione con le associazioni della società civile che con grande impegno si battono contro le mafie; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L’ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese.

L’articolo 2 definisce la composizione della Commissione e le modalità dell’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari da parte della Commissione stessa, a scrutinio segreto.

L’articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

 Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari e il personale addetto, sui collaboratori.

L’articolo 6 regola l’organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

L’articolo 7 fissa nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l’entrata in vigore della legge


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proposta  di legge

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Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle associazioni criminali similari, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e di associazioni criminali similari;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti, i servizi pubblici e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’effettiva applicazione della stessa, l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) consultare le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano contro le attività specifiche delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari;

i) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

 

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto d’ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 688

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

 

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Presentata il 15 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante l’imponente repressione prodotta negli anni passati dallo Stato, dai Governi e dalle istituzioni preposte, ancora oggi le mafie rappresentano un sistema di violenza e di potere.

      La criminalità organizzata è presente non solo in parti consistenti del Mezzogiorno, ma è riuscita a riprodursi in altri contesti economico-sociali d’Italia. La disponibilità di grandi risorse finanziarie acquisita dalle varie organizzazioni malavitose, in particolare dalla ‘ndrangheta, ha permesso alle stesse di inserirsi nell’economia legale della Nazione, facendo palese illegale concorrenza alle imprese sane che operano sul territorio.

      La criminalità organizzata sta espandendosi alla ricerca di luoghi che possano rappresentare «zone franche» per i traffici illeciti e per l’attività di riciclaggio. La stessa struttura delle associazioni criminali mafiose è costretta a continui mutamenti per il compimento delle varie strategie delinquenziali.

      Il fenomeno delle mafie necessita, quindi, di costante studio, osservazione, indagine e seria attività di contrasto. Da tutto ciò non può rimanere assente il Parlamento italiano. Alla luce delle valutazioni positive che vanno espresse nei confronti del lavoro svolto dall’ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, istituita nella XIV legislatura, ma anche da quelle precedenti, nonché del carattere istituzionale ormai assunto dalle stesse, si rende indispensabile ed urgente, anche nella corrente legislatura, una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

      La presente proposta di legge consta di sette articoli.

      L’articolo 1, oltre a disporre l’istituzione della Commissione, ne indica i compiti:

 accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le sue connessioni; verificare e valutare l’attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all’azione antimafia e più in generale la qualità dell’impegno dei pubblici poteri, riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L’ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie arie geografiche d’Italia.

      L’articolo 2 definisce la composizione della Commissione e disciplina le procedure per l’elezione del presidente e dell’ufficio di presidenza.

      L’articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

      Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di rispettare la segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.

      L’articolo 6 regola l’organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

      L’articolo 7 stabilisce l’immediata entrata in vigore della legge.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

          a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e di associazioni criminali similari;

          b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

          c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

          d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

          e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

          f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

          g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

          h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

      3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

 

 

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. Della Commissione non può fare parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione.

      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

      4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare.

      5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

      4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

 

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

      4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

      5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

 

Art. 5.

(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

 

Art. 6.

(Organizzazione interna).

      1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta.

      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno, su richiesta del presidente della Commissione.

      4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

      6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

 

 

Art. 7.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 890

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D’AGRO’, D’ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, CRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MIELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTE’, ZINZI

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

 

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Presentata il 24 maggio 2006

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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge riproduce l’esatto contenuto della legge 19 ottobre 2001, n. 386, recante “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare” approvata nella XIV legislatura, con la sola modifica del periodo nel corso del quale la Commissione è chiamata ad operare.

Permangono infatti inalterate le ragioni politiche, istituzionali e morali che nelle passate legislature hanno prodotto analoghe iniziative legislative, finalizzate a dare al Parlamento agli strumenti conoscitivi necessari alla predisposizione di adeguati strumenti di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata.


 


proposta di legge

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Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. E’ istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamento e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzata da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderne più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

 

 

 

Art. 2

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

 

Art. 3

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i farri rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. E’ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rilevare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

 

Art. 4

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per se mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione d cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

 

Art. 5

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

Art. 6

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Esame in sede referente

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE REFERENTE

Martedì 13 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 11.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali.

C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione e C. 688 Angela Napoli.

(Esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 890).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 890 di iniziativa del deputato Lucchese concernente l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte, inoltre, che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, informa la Commissione che i relatori, d'accordo tra loro, hanno stabilito di svolgere un'unica relazione alla Commissione sulle proposte di legge in esame, osservando altresì la sussistenza di una convergenza di fondo tra le principali questioni in discussione.

Le proposte assegnate alla I Commissione sono complessivamente cinque. Tre di queste riproducono in tutto, ovvero in larga parte, il testo della legge istituitiva  della cosiddetta Commissione antimafia approvata nella XIV legislatura (legge 19 ottobre 2001, n. 386): si tratta delle proposte di legge C. 571 Forgione, C. 688 Angela Napoli e C. 890 Lucchese, quest'ultima identica alla citata legge n. 386 del 2001. Una quarta proposta di legge, C. 326 Lumia, pur presentando numerose disposizioni analoghe alla legge n. 386 del 2001, se ne discosta per alcuni aspetti, con riguardo ad alcuni compiti della Commissione, al regime della opponibilità del segreto di Stato e d'ufficio, alla disciplina del segreto sugli atti della Commissione, nonché con riguardo al sistema di elezione del presidente della Commissione stessa.

La proposta di legge C. 40 Boato si avvicina al testo della proposta di legge Lumia, differenziandosene essenzialmente nella individuazione dei compiti della Commissione, che presentano una minore specificazione (la proposta riprende infatti sostanzialmente l'impianto della legge istitutiva della Commissione antimafia della XIII legislatura, prevista nella legge n. 509 del 1996.

Ricorda in proposito che - secondo la formulazione adottata nel testo della legge n. 386 del 2001, ampiamente ripresa dalle proposte di legge ora in esame - i compiti assegnati alla Commissione presentavano una maggiore articolazione, rispetto alle leggi approvate nelle legislature precedenti.

Secondo l'articolazione precedentemente consolidatasi - comunque ripresa e sviluppata dalla legge n. 386 del 2001 - la Commissione era tenuta a verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso (in vari casi, figura l'estensione alle «associazioni criminali similari» alla mafia); ad accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; ad accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni ed a riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Osserva che i compiti appena indicati sono riprodotti da tutte le proposte di legge in esame, e ne sono aggiunti di ulteriori (salvo la proposta di legge C. 40 Boato) assai simili, se non identici, a quelli assegnati con la richiamata legge n. 386 del 2001.

Rileva che i compiti ulteriori rispetto a quelli già indicati, che figurano nella maggior parte delle proposte di legge in esame, riguardano innanzitutto la verifica dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 81 e della relativa disciplina regolamentare, nonché della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di «collaboratori di giustizia» e di «testimoni di giustizia», promuovendo iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; in ordine all'accertamento e alla valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso, viene specificato che sono da esaminare tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni. Un ulteriore compito riguarda poi l'accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche. In particolare la proposta di legge Lumia presenta una formulazione  semplificata, nella quale viene accorpato il riferimento al riciclaggio, citato qui al punto successivo. Inoltre alla Commissione viene assegnato il compito di verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria nonché di verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci.

Osserva poi come la sola proposta di legge C. 571 Forgione indichi tra i compiti della Commissione la consultazione delle associazioni della società civile che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari [articolo 1, comma 1, lettera h)].

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti della disciplina, osserva che le proposte di legge presentano vari punti di convergenza, in specie per quanto concerne la composizione della Commissione; la disciplina delle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione; la richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria e l'inopponibilità del segreto funzionale alla Commissione antimafia, da parte delle altre Commissioni d'inchiesta; l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e per il personale addetto; le norme in tema di organizzazione interna. Le relative disposizioni riproducono ampiamente il testo della legge n. 386 del 2001.

Per alcuni profili di un certo rilievo riscontra alcune differenze, oltre a quanto già segnalato a proposito dei compiti della Commissione. Innanzitutto, con riguardo alla nomina del presidente della Commissione, mentre tutte le proposte di legge prevedono l'elezione da parte dei componenti della Commissione, come già previsto dalle leggi n. 386 del 2001 e n. 509 del 1996, la sola proposta di legge Lumia ripristina il modello di cui alle leggi n. 356 del 1992 e n. 430 del 1994 - istitutive della Commissione rispettivamente nella XI e nella XII legislatura - secondo il quale il presidente non è eletto dai componenti la Commissione ma è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti medesimi, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. Osserva poi che la proposta di legge Lumia prevede che la Commissione sia rinnovata ogni biennio e dunque non una sola volta, dopo il primo biennio, come prevedono le altre proposte, ma due volte nel corso dei cinque anni di normale durata della legislatura. Inoltre, con riguardo alla questione dell'opponibilità alla Commissione dei segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, tre della cinque proposte, riproducendo la relativa disposizione della legge n. 386 del 2001, statuiscono la inopponibilità alla Commissione del segreto di Stato e del segreto d'ufficio, mentre le proposte di legge Lumia e Boato, dopo il consueto rinvio alla normativa vigente, precisano che «in nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato»; quanto poi alla richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, nonché di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, si riscontrano formulazioni parzialmente diverse: le proposte di legge Lumia e Boato prevedono la possibilità di richiesta di tali atti all'autorità giudiziaria anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (articolo 329 del codice di procedura penale) ed il correlativo potere dell'autorità giudiziaria di emettere un decreto motivato di rigetto della richiesta.

Le restanti proposte di legge, riprendendo il testo della legge n. 386 del 2001, prevedono la possibilità «di ottenere» tali atti dall'autorità giudiziaria la quale deve  «provvedere tempestivamente» e «può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria»; a tal fine deve emettere un decreto motivato, che ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Tutte le proposte stabiliscono che, quando vengano meno le ragioni del rigetto, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

Ulteriori aspetti particolari riguardano da ultimo la proposta di legge C. 688 Angela Napoli, che reca un'apposita norma volta ad escludere che possano fare parte della Commissione antimafia coloro nei confronti dei quali sia aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Infine, tale proposta non prevede il rinnovo della Commissione allo scadere del primo biennio della legislatura.

Preannuncia quindi che i relatori intendono sottoporre all'attenzione della Commissione due ulteriori questioni. La prima riguarda l'opportunità di stabilire un limite alle spese della istituenda Commissione. Osserva che questa esigenza nasce dall'eccessivo volume delle spese affrontate dalle Commissioni d'inchiesta negli ultimi tempi, che rendono perciò necessaria l'adozione di opportune misure atte a frenarne i costi per la finanza pubblica. La seconda riguarda invece la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati. Sottolinea come all'interno della Commissione non sia attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, dopo aver rivolto un saluto ai componenti della Commissione, auspica a nome del Governo che si possa giungere rapidamente alla redazione di un testo unificato. Si sofferma in particolare sulla eventualità che i compiti attribuiti alla istituenda Commissione di inchiesta possano essere allargati anche alla lotta contro il fenomeno del terrorismo.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia preliminarmente i relatori per il lavoro fin qui svolto e si sofferma quindi sulla opportunità di attribuire alla istituenda Commissione anche compiti di inchiesta sulle fattispecie criminose collegate alle attività delle associazioni di matrice internazionale. Ritiene inoltre che la Commissione debba indagare anche nelle aree del Paese non storicamente oggetto dei fenomeni di matrice mafiosa che oggi risultano essere radicati anche nelle zone settentrionali. Si dichiara perplesso sulla opportunità di introdurre una disposizione che includa tra i compiti della Commissione la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso. Condivide invece l'opportunità di stabilire un limite alle spese per l'attività della Commissione mentre si dichiara contrario sulla proposta, formulata dal rappresentante del Governo di allargare l'area dell'inchiesta ai fenomeni terroristici ritenendo più opportuno mantenere tali aspetti separati. Ritiene infine che il presidente della istituenda Commissione debba essere scelto mediante elezione da parte dei suoi componenti.

Marco BOATO (Verdi) afferma preliminarmente che interverrà solo per integrare alcuni punti affrontati dalla relazione. Con riferimento alle modalità di scelta del Presidente della Commissione, osserva che solo una delle proposte di legge in esame ne prevede la nomina da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, facendo così rivivere una prassi risalente a quindici anni fa quando però, in virtù di un'altra prassi non scritta, i Presidenti dei due rami del Parlamento appartenevano a diversi schieramenti politici. Non essendo più tale ultima prassi in vigore, ritiene più garantista l'ipotesi di scelta del Presidente della Commissione  mediante elezione. Considera poi opportuno prevedere un unico rinnovo dei componenti la Commissione da effettuarsi al termine del primo biennio al fine di consentire eventuali adeguamenti che l'esperienza dovesse rendere necessari.

Si sofferma quindi sulla disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che prevede il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Osserva al riguardo che questa previsione, della quale condivide lo spirito, difficilmente potrebbe trovare un'adeguata formulazione normativa trattandosi invece di un problema di responsabilizzazione per i gruppi che di fatto indicano i componenti e per i Presidenti di Assemblea che provvedono alla successiva nomina.

Condivide quindi la proposta, formulata dai relatori, di stabilire un limite alle spese della Commissione, prevedendo tuttavia una clausola di elasticità che consenta ai Presidenti di Assemblea di ampliare, entro limiti contenuti, l'ammontare delle risorse finanziarie attribuitele.

Condivide inoltre la proposta di inserire una norma che stabilisca quorum elevati al fine di deliberare provvedimenti di intercettazione, o comunque limitativi della libertà personale, senza tuttavia prevedere forme di unanimità; si tratta, infatti, di impedire che il dissenso anche di un solo componente possa impedire l'adozione di questi provvedimenti.

Auspica infine che già nel corso della seduta odierna si possa dare mandato ai relatori di presentare un testo unificato che possa essere adottato come testo base.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) si sofferma preliminarmente sulla procedura di scelta del Presidente della istituenda Commissione ritenendo preferibile l'ipotesi della elezione.

Condivide quindi la disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che prevede il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione, ritenendo che essa debba essere necessariamente contenuta all'interno del testo normativo, non essendo sufficiente una autoregolamentazione da parte dei gruppi politici.

Non condivide la ipotesi di ampliare l'area di indagine al fenomeno del terrorismo in considerazione della specificità dei compiti assegnati alla istituenda Commissione.

Ritiene poi opportuno non prevedere espressamente la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso tra i compiti della Commissione, fermo restando il fatto che la Commissione potrà comunque avvalersi del loro apporto.

Si riserva quindi di giudicare quanto i relatori prevederanno nel testo unificato circa la disciplina sulla opponibilità del segreto, mentre condivide l'opportunità di dare luogo ad un unico rinnovo dei componenti la Commissione da effettuarsi a metà legislatura.

Conclude sottolineando la necessità che la Commissione di inchiesta produca concreti risultati che vengano realmente segnalati nelle annuali relazioni che la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento. Da questo punto di vista anche il rinnovo biennale potrebbe costituire una occasione di verifica degli esiti dell'inchiesta.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene innanzitutto significativo come il primo punto all'esame della I Commissione sia rappresentato dalla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Si sofferma sulla questione legata alla scelta del Presidente della istituenda Commissione, sottolineando come la necessità di consegnare all'opinione pubblica un'immagine di trasparenza e di unicità di indirizzo e di intenti dell'azione politica renda necessario un procedimento elettivo  con una maggioranza qualificata che vada oltre le logiche dialettiche tra maggioranza ed opposizione.

In ordine all'ambito dell'inchiesta, ritiene che la Commissione debba svolgere la propria azione con riferimento alle diverse aree geografiche del Paese, senza tuttavia estendere la propria attività anche alla lotta contro il fenomeno del terrorismo, per la quale non esclude comunque che si possa in futuro giungere alla costituzione di un apposito organismo.

Non ritiene poi opportuno prevedere ipotesi di rinnovo della Commissione e formula quindi l'auspicio che si possa studiare un sistema che eviti la necessità di procedere alla costituzione di questa Commissione di inchiesta ad ogni inizio di legislatura, rendendola così permanente.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che in questo modo la Commissione non disporrebbe dei poteri di inchiesta.

Enrico LA LOGGIA (FI), rispondendo all'osservazione del Presidente sottolinea come si tratta di un auspicio, espresso nella consapevolezza dei vincoli costituzionali in materia.

Proseguendo il proprio intervento, ritiene, in ordine alla opponibilità delle varie forme di segreto alla Commissione d'inchiesta, che debba essere un soggetto terzo, anche nell'ambito della magistratura, a decidere sulla eventuale controversia.

Ritiene poi che la Commissione debba essere libera di decidere i consulenti e gli esperti dei quali avvalersi nell'esercizio della propria attività.

Conclude ribadendo il proprio convincimento che sulla elezione del Presidente si possa arrivare ad una soluzione che preveda una generale convergenza dei componenti oltre le logiche conflittuali tra gli schieramenti politici.

Francesco FORGIONE (RC-SE) si sofferma innanzitutto sulla evoluzione delle attività delle associazioni criminali di stampo mafioso che si insediano anche all'interno delle attività finanziarie ed economiche. Sostiene pertanto l'opportunità che la Commissione d'inchiesta estenda il proprio raggio di azione anche oltre le regioni di tradizionale insediamento delle organizzazioni malavitose e che si concentri altresì su quelle aree del Paese caratterizzate da un forte sviluppo dell'economia produttiva, ritenendo inoltre che la Commissione debba verificare l'applicazione concreta della complessiva legislazione antimafia e la sua sostanziale attualità.

Si sofferma quindi sulla opportunità di prevedere espressamente la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso, osservando come queste associazioni possano fornire contributi utili per lo svolgimento dell'inchiesta avendo rapporti diretti con la realtà oggetto del fenomeno, ad esempio con le vittime del racket e dell'usura.

Ritiene quindi opportuno che il Presidente della Commissione sia scelto mediante elezione proprio in considerazione del carattere della Commissione stessa e della presenza, al suo interno, dei rappresentanti di tutti i gruppi.

Non condivide poi la ipotesi del rinnovo della Commissione che ne spezzerebbe la continuità dell'azione. Rivolto al rappresentante del Governo, si dichiara contrario alla estensione delle competenze della Commissione al fenomeno del terrorismo, che costituirebbe un errore anche sotto il profilo istituzionale. Si dichiara infine favorevole a stabilire un limite alle spese della Commissione come pure ad un uso più rigoroso degli strumenti limitativi della libertà personale.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene preliminarmente che l'esame delle proposte di legge sulla istituzione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia debba muovere dal testo di legge istitutivo dell'analoga Commissione nella XIV legislatura rispetto al quale ritiene che non si debbano introdurre sostanziali modifiche. A questo proposito ringrazia il deputato Boato il quale ha evidenziato, nella relazione  illustrativa della sua proposta di legge, i successi ottenuti dalla Commissione «Antimafia» nel corso della XIV legislatura.

In ordine ai compiti assegnati alla Commissione osserva come la proposta di legge presentata dal deputato Boato non contenga specificazioni sugli ambiti dell'inchiesta, ritenendo invece più opportuno precisarne adeguatamente i confini.

Si dichiara quindi favorevole alla proposta formulata dal deputato La Loggia di stabilire che l'elezione del Presidente della Commissione avvenga con una maggioranza qualificata che potrebbe consentire di eleggere quale Presidente un rappresentante dell'opposizione e comunque garantire alla figura del Presidente una particolare rilevanza.

Si dichiara poi contrario alla qualificazione, contenuta nelle proposte di legge Boato e Lumia, dei fatti di mafia e di altre associazioni criminali similari, quali fatti eversivi dell'ordine costituzionale, ai fini della inopponibilità del segreto di Stato. Propone pertanto di espungrere l'inciso «costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale», che del resto non era previsto nella legge n. 386 del 2001.

Ritiene poi opportuno che la Commissione disponga della massima discrezionalità in ordine alla possibilità di avvalersi di consulenti ed esperti.

Per quanto concerne la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso, pur comprendendo le ragioni motivate del deputato Forgione, ritiene più convincente la posizione del deputato Benedetti Valentini, ritenendo non opportuno inserire tali audizioni tra i compiti istituzionali della Commissione.

Non condivide invece la osservazione formulata dallo stesso deputato Benedetti Valentini circa la opportunità di prevedere espressamente la disposizione, contenuta nella proposta di legge del deputato Angela Napoli, che stabilisce il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Si tratterebbe infatti di una previsione non conforme alla Costituzione in quanto condurrebbe ad una valutazione di persone elette e proclamate senatori o deputati, la cui attività risulterebbe limitata da una legge ordinaria. Pur comprendendo la ratio di fondo di questa proposta, si dichiara contrario ad inserire espresse formulazioni in materia.

Ritiene infine necessario sviluppare una adeguata riflessione sulla opportunità di estendere l'ambito dell'inchiesta anche al fenomeno del terrorismo, sulla cui proposta si dichiara perplesso.

Italo BOCCHINO (AN) si sofferma inizialmente sulla modalità di scelta del presidente della Commissione, condividendo la posizione del deputato Boato sulla non opportunità che a tale nomina provvedano i Presidenti di Assemblea, atteso il mutamento intervenuto nel contesto istituzionale; ritiene comunque necessario che le Commissioni di inchiesta non si trasformino in terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizione.

Valuta invece opportuno che sia previsto un unico rinnovo della Commissione nel corso della legislatura in modo da evitare, come accade per le Commissioni permanenti, di dare luogo ad un secondo rinnovo sul finire della legislatura, cosa che sarebbe controproducente in vista della predisposizione della relazione finale.

In ordine alla disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, volta a stabilire il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione, dopo aver sottolineato la delicatezza della questione, ritiene necessario evitare in ogni modo che possano crearsi zone d'ombra sulla composizione della Commissione. Osserva quindi che, seppure la persuasione morale resti comunque il criterio preferibile, sarebbe opportuno trovare una formula, corretta da un punto di vista istituzionale, che consenta  di realizzare la finalità contenuta nella proposta del deputato Angela Napoli. Invita pertanto i relatori a trovare una formula che non risulti lesiva del principio di presunzione di innocenza, ma che allo stesso tempo garantisca la corretta composizione della Commissione e che eventualmente spieghi effetti solo con riguardo alla sua composizione iniziale.

Si dichiara quindi favorevole a stabilire un limite alle spese della Commissione, senza che ciò vincoli eccessivamente l'attività della Commissione «Antimafia», e ad individuare un'apposita disciplina per l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

Non condivide invece la proposta del rappresentante del Governo circa l'opportunità di estendere l'ambito dell'attività della Commissione al fenomeno del terrorismo, sul quale ritiene necessario sviluppare un'apposita riflessione anche in ordine agli strumenti di contrasto.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che una soluzione al problema posto dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli possa rinvenirsi in una formulazione che consenta ai Presidenti dei due rami del Parlamento di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità che possono riguardare anche aspetti diversi da quelli individuati in tale proposta di legge.

Italo BOCCHINO (AN) condivide la soluzione prospettata dal Presidente, sottolineando come debba trovarsi una soluzione che eviti forme di strumentalizzazione nella dialettica tra politica e giustizia.

Franco RUSSO (RC-SE) dopo aver condiviso la proposta di affidare ai relatori la formulazione di un testo unificato, giudica inopportuna l'introduzione della disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che stabilisce il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione, ritenendo preferibile fare emergere dall'esame in Commissione e dalla relazione per l'Assemblea i criteri guida cui attenersi per la indicazione dei componenti la Commissione.

Rivolge quindi un saluto al rappresentante del Governo, dichiarandosi tuttavia contrario alla ipotesi da lui prospettata circa la eventualità di estendere gli ambiti dell'inchiesta anche al fenomeno del terrorismo.

Ritiene inoltre che il presidente della istituenda Commissione debba essere scelto mediante elezione al fine di accentuarne la responsabilità politica istituzionale e la sua figura di garante non rispetto agli schieramenti politici, ma di fronte a tutta la Commissione.

Per quanto riguarda poi le collaborazioni di esperti e consulenti, ritiene che la Commissione debba essere libera di disporre in ordine all'opportunità di avvalersene o meno.

Si sofferma quindi sulla evoluzione delle attività di utilizzo, da parte delle associazioni mafiose, dei proventi frutto delle loro attività al di là dell'accumulazione primitiva violenta che rappresenta solo il momento iniziale. Osserva al riguardo come sia necessario monitorare il percorso seguito da questi patrimoni che spesso vengono reinvestiti non solo nelle zone tradizionalmente interessate dalla presenza del fenomeno mafioso, ma anche in altre aree del paese ed oltretutto in settori produttivi fortemente innovativi. Invita pertanto i relatori a prevedere nel testo unificato un'adeguata estensione degli ambiti di competenza della Commissione.

Condivide quindi l'osservazione del deputato Boscetto, contrario alla previsione, contenuta nelle proposte di legge Boato e Lumia, per cui in nessun caso per i fatti di mafia e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, possa essere opposto il segreto di Stato, conferendo così una qualificazione giuridica a certi fatti senza una reale necessità, giudicando quindi necessario  non introdurre l'inciso «costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

Ritiene infine necessario prevedere apposite forme di consultazione delle associazioni nazionali e locali impegnate nella lotta alla mafia, potendo da esse pervenire un aiuto concreto per l'attività della Commissione.

Roberto COTA (LNP) interviene preliminarmente sull'ambito dell'attività della Commissione, ritenendo che vada specificato anche l'aspetto delle infiltrazioni mafiose all'interno delle attività collegate alla immigrazione clandestina, nonché alla violazione dei diritti della proprietà intellettuale, diventata in alcuni casi attività principale delle associazioni mafiose, ed alla sicurezza alimentare.

Condivide la proposta del deputato Boato secondo cui, in ordine alla deliberazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ed in particolare delle intercettazioni, siano previste quorum particolari per la loro approvazione.

Sulla disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che stabilisce il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione, ritiene necessario individuare una formulazione che possa calare nel testo normativo questo principio, distinguendo comunque lo status di indagato da quello di condannato.

Ritiene inoltre sufficiente prevedere un unico rinnovo dei componenti la Commissione da effettuarsi nel corso della legislatura, mentre per quanto concerne l'elezione del Presidente, ritiene opportuno prevedere un quorum qualificato almeno per le prime votazioni.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), intervenendo a nome del proprio gruppo, ritiene che si debba realizzare una larga convergenza politica che porti alla definizione di un testo unificato che auspica possa essere approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda la scelta del Presidente, ritiene necessario, al di là delle varie procedure possibili, che questa ricada su un nominativo capace di ottenere un diffuso consenso al di là delle logiche dialettiche tra maggioranza e opposizione.

Si dichiara poi favorevole a trovare una soluzione costituzionalmente compatibile al problema collegato alla disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che prevede il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne il problema delle spese, ritiene opportuno stabilire un limite non flessibile al budget predefinito.

Dopo aver rivolto un augurio di buon lavoro al rappresentante del Governo, si dichiara perplesso sulla proposta, dallo stesso formulata, di ampliare l'ambito dell'inchiesta al fenomeno del terrorismo.

Jole SANTELLI (FI), dopo aver rivolto un augurio al Presidente della Commissione ed al rappresentante del Governo, si sofferma sulla proposta formulata dal deputato La Loggia di prevedere un quorum elevato per l'elezione del Presidente della istituenda Commissione, cosa che sarebbe in grado di sanare pregresse fratture fra le forze politiche sulla materia oggetto dell'inchiesta.

Per quanto concerne l'ambito dell'inchiesta, osserva che oggi operano sul territorio nazionale anche mafie straniere che tuttavia non hanno connessioni con quella tradizionale. Ritiene pertanto opportuno soffermare l'attenzione sulle zone tradizionalmente coinvolte dal fenomeno in esame senza ridurle eccessivamente ma senza neppure estendere troppo il raggio di azione dell'inchiesta.

Rivolge quindi ai relatori un invito a studiare efficaci soluzioni per supportare l'azione di quelle autonomie locali che sono particolarmente impegnate nella lotta alla mafia.

Dubita infine che si possano indicare nel testo normativo requisiti particolari  legati alla condizione soggettiva dei componenti la Commissione, essendo preferibile rimettere la scelta dei componenti stessi alla responsabilità politica dei gruppi e dei Presidenti d'Assemblea.

Felice BELISARIO (IdV) ritiene innanzitutto che la legge istitutiva della Commissione «antimafia» non debba necessariamente ricalcare i contenuti di quella che ha istituito l'analoga Commissione nella precedente legislatura, ma debba invece essere aggiornata in base alle nuove esigenze nel frattempo emerse. Osserva infatti come le associazioni mafiose abbiano esteso la propria azione in molte zone del Paese ed abbiano altresì sviluppato connessioni con mafie estere, aspetti questi che la legge istitutiva deve tenere presenti.

Ritenendo opportuno trasmettere un forte segnale all'opinione pubblica, condivide l'opportunità di stabilire un divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione.

Condivide quindi l'opportunità di prevedere espressamente la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso, nonché di stabilire un limite espresso alle spese della Commissione al fine di non dilapidare le risorse finanziarie pubbliche.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), dopo avere rivolto un augurio di buon lavoro al Presidente Violante ed al rappresentante del Governo, si sofferma sui mutamenti subìti dal fenomeno criminale mafioso, penetrato ormai in molti settori delle attività produttive, ritenendo pertanto che il testo normativo debba tenere presente questa evoluzione.

Ritiene inoltre che la Commissione debba altresì studiare proposte ed ipotesi di riforma della legislazione antimafia vigente, avvalendosi per questo dell'opera di vari esperti.

Condivide poi la possibilità per la Commissione di audire le associazioni nazionali e locali impegnate nella lotta alla mafia, senza prevedere che ciò rappresenti un suo compito istituzionale, nonché l'eventualità di estendere tali audizioni anche ad altri soggetti.

Per quanto concerne la scelta del presidente, condivide l'ipotesi della sua elezione anche senza la previsione di maggioranze speciali, mentre ritiene opportuno individuare una formula costituzionalmente valida che preveda un divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, ringrazia i deputati intervenuti per il contributo dato alla riflessione sulla materia in esame. Soffermandosi sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo in ordine alla eventualità di estendere l'ambito dell'inchiesta anche alla lotta al terrorismo, ricorda come tale questione si fosse già posta nella passata legislatura proprio all'interno della Commissione «antimafia». Osserva a tale riguardo sia come a suo avviso tale questione non possa essere affrontata se non si perviene ad una soluzione in ordine alla possibilità di utilizzare le strutture deputate alla lotta alla mafia, quale ad esempio la Direzione investigativa antimafia, anche per la lotta al terrorismo.

Per quanto concerne la disposizione, prevista dalla proposta di legge del deputato Angela Napoli, che stabilisce il divieto di far parte della Commissione per quei parlamentari nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione, ritiene opportuno rimettere tale decisione alla sensibilità dei Presidenti di Assemblea, osservando come analoghe forme di incompatibilità potrebbero ad esempio riguardare parlamentari difensori di soggetti indagati per fatti di  mafia. Osserva altresì come sarebbe difficilmente comprensibile impedire da un lato la partecipazione alla Commissione di un soggetto indagato per un reato contro la Pubblica amministrazione e non di un altro soggetto magari indagato per un diverso reato.

Non condivide la proposta di inserire espressamente nel testo la consultazione delle associazioni nazionali e locali maggiormente impegnate contro le attività delle organizzazioni di tipo mafioso, ritenendo che una simile previsione rischi di ingessare l'attività della Commissione.

Si sofferma infine sulla questione delle modalità di elezione del presidente, facendo presente come per aderire alla richiesta formulata dal deputato La Loggia si potrebbe prospettare un quorum qualificato analogo a quello previsto per l'elezione del presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi che prevede il quorum dei tre quinti per le due prime votazioni e, successivamente, la maggioranza assoluta. Rileva in proposito come su tale aspetto sarebbe necessario adottare soluzioni uniformi per tutte le Commissioni di inchiesta.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI rileva come la proposta di estendere l'ambito dell'inchiesta al fenomeno del terrorismo nasce dalla scoperta, operata in diverse sedi giudiziarie, della stretta connessione esistente tra i due fenomeni, nonché dalla conseguente preoccupazione di creare due distinti organismi che potrebbero dare luogo ad una duplicità di indagini su due fenomeni in qualche modo collegati.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel pomeriggio, alle ore 15 che propone di posticipare alle ore 18, al fine di consentire ai relatori di predisporre una proposta di testo unificato.

La seduta termina alle 13.15.

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE REFERENTE

Martedì 13 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 18.10.

Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che da notizie di stampa si è appreso che il presidente dell'associazione degli industriali della regione Calabria, ingegner Filippo Callipo, ha manifestato la propria intenzione di dimettersi dalla carica ricoperta dopo aver a lungo denunciato la difficile situazione per gli industriali calabresi di operare in presenza di forti condizionamenti provenienti dagli ambienti malavitosi. Ritiene che la Commissione possa valutare l'opportunità di procedere, nell'ambito dell'esame del provvedimento istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ad una audizione informale dell'ingegner Filippo Callipo, che potrebbe avere luogo comunque nella mattinata di domani, mercoledì 14 giugno, al fine di acquisire eventuali suggerimenti in ordine alla predisposizione del testo da sottoporre all'Assemblea.

Comunica inoltre di avere ricevuto una lettera, da parte dei deputati Bocchino e La Russa, con la quale viene richiesta l'attivazione di una indagine conoscitiva sul tema della sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento.

Italo BOCCHINO (AN), dopo aver preso atto della sensibilità dimostrata nei confronti dell'ingegner Callipo, esprime perplessità in ordine allo svolgimento dell'audizione prospettata dal presidente in assenza di una organizzazione dei lavori della Commissione che preveda lo svolgimento di un'attività conoscitiva in materia.

Ritiene invece che l'audizione proposta, comunque condivisibile nel merito, potrebbe essere svolta nell'ambito della prospettata indagine conoscitiva sulla sicurezza dei cittadini, che contribuirebbe a rendere meno burocratica e più dinamica l'attività della I Commissione.

Sottolinea infine l'importanza che riveste per l'opinione pubblica l'eventuale svolgimento dell'indagine conoscitiva sui problemi della sicurezza anche alla luce del dibattito attualmente in corso sulla concessione dell'amnistia.

Marco BOATO (Verdi) si dichiara perplesso sull'oggetto del dibattito incidentale, che investe questioni di competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e propone dunque di rinviarne l'esame alla riunione di tale organo già convocata alle ore 9 di domani, pur non essendo pregiudizialmente contrario. Contesta le osservazioni svolte dal deputato Bocchino, rilevando che nella precedente legislatura la I Commissione, presieduta dal deputato Bruno, ha svolto adeguate e complesse attività conoscitive e di indagine, con particolare attenzione anche ai temi della sicurezza, senza che i lavori della Commissione fossero impuntati ad alcuna visione burocratica.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente di avere avanzato la proposta in questa sede, anziché nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani, solamente in ragione della ristrettezza dei tempi disponibili per assumere un orientamento in merito ad una audizione che dovrebbe avere luogo già nella mattina di domani.

Graziella MASCIA (RC-SE) sottolinea come la costituzione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia sia di primaria importanza ed abbia precedenza su altri temi. Concorda con il deputato Boato sul fatto che il tema della sicurezza sia stato affrontato in molte occasioni ed in modo approfondito nella precedente legislatura. Si dichiara contraria a porre una connessione fra i temi della sicurezza e dell'amnistia.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) nel concordare con il presidente sull'opportunità e l'utilità dell'audizione dell'ingegner Callipo, rileva che tale questione dovrebbe essere esaminata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Contesta le affermazioni del deputato Bocchino circa la visione burocratica che avrebbe improntato i lavori della I Commissione nella precedente legislatura.

Gabriele BOSCETTO (FI), fermo restando che la proposta di audizione dell'ingegner Callipo dovrebbe essere esaminata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che comunque tale audizione non sia fondamentale per l'attività istruttoria sulla proposta di legge in esame. A suo avviso, tuttavia, sarebbe più opportuno che fosse la Commissione «Antimafia» ad ascoltare l'ingegner Callipo ovvero la I Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva proposta dal deputato Bocchino.

Roberto COTA (LNP) si dichiara perplesso circa la pertinenza dell'audizione rispetto all'istruttoria sul provvedimento in titolo, ritenendo che tale audizione sia di competenza della istituenda Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver ulteriormente chiarito i motivi per cui ha prospettato di procedere all'audizione dell'ingegner Callipo, legati alla peculiarità della situazione della criminalità organizzata in Calabria, propone alla Commissione di procedere a tale audizione nella mattina di domani, mercoledì 14 giugno 2006, alle ore 11.30.

La Commissione concorda.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali.

C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione, C. 688 Angela Napoli e C. 890 Lucchese.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, avverte di avere predisposto con il deputato Amici una proposta di testo unificato, che procede ad illustrare. Sottolinea, in primo luogo, come le realtà associative siano state incluse tra i soggetti che l'istituenda Commissione consulta nello svolgimento delle attività di competenza. Quanto ai requisiti di accesso alla Commissione si propone l'inserimento di un inciso che renda necessario tener conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione medesima. In ordine alla durata della Commissione, si propone il mantenimento della norma prevista dalla legge n. 386 del 2001, che prevede il rinnovo dopo il primo biennio. Prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Commissione Giustizia nella precedente legislatura, in riferimento a proposte di legge istitutive di Commissioni d'inchiesta, nell'articolo 3 è stato inserito un espresso richiamo a tutti gli articoli del codice penale applicabili alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. È stato inoltre introdotto, prendendo atto di quanto emerso dal dibattito in Commissione, il nuovo articolo 4, che prevede garanzie per l'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti prevedendo, in particolare, una maggioranza qualificata per l'adozione degli stessi, l'obbligo di motivazione e la possibilità di ricorrere a tali strumenti nei soli casi e modi previsti dalla legge. Inoltre, in caso di necessità e di urgenza, tali provvedimenti possono, sempre a maggioranza qualificata, essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e devono essere convalidate dalla Commissione entro le 48 ore successive. Rimane inalterato il testo della precedente legge istitutiva in merito alle procedure di richiesta di atti e documenti, sulla disciplina del segreto e sull'organizzazione interna. Il nuovo comma 5 dell'articolo 7 della proposta introduce, infine, un limite di spesa, prendendo atto di un orientamento largamente favorevole alla previsione di misure di contenimento degli oneri recati dall'istituzione di Commissioni d'inchiesta.

Quanto alla questione relativa all'adozione di una maggioranza qualificata per l'elezione del presidente, i relatori non hanno ritenuto opportuno, allo stato, inserire una disposizione in tal senso nella proposta. Tuttavia, ove tale ipotesi fosse condivisa dalla Commissione, i relatori ritengono che potrebbe essere in parte mutuato il sistema di elezione del presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevedendo un primo scrutinio con maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione, un secondo a maggioranza assoluta dei componenti, mentre dal terzo scrutinio sarebbe sufficiente la maggioranza dei votanti.

Roberto COTA (LNP) intervenendo a nome del proprio gruppo concorda con la proposta di testo unificato nel suo complesso e, per alcuni profili che destano perplessità, si riserva eventualmente di presentare appositi emendamenti volti, in particolare, a specificare le questioni connesse alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché a configurare come facoltà della Commissione, e non quale obbligo, la consultazione di soggetti e realtà associative.

Marco BOATO (Verdi) preannuncia il voto favorevole all'adozione della proposta  di testo unificato predisposta dai relatori quale testo base.

Italo BOCCHINO (AN) esprime la condivisione del proprio gruppo sulla proposta di testo unificato. Desta perplessità peraltro l'inciso introdotto nell'articolo 2, comma 1, in base al quale nella nomina dei componenti la Commissione si dovrà tener conto della specificità dei compiti assegnati alla istituenda Commissione. Inciso che, a suo avviso, dovrebbe essere formulato in modo più efficace.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base. Rileva che occorra riflettere sulla introduzione del meccanismo della maggioranza qualificata per l'elezione del presidente della Commissione. In particolare, si domanda quale sia la ragione istituzionale che possa consentire di distinguere, sotto il citato profilo, la Commissione «Antimafia» dalle altre Commissioni d'inchiesta. Infatti, mentre la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi presenta peculiarità tali da giustificare un suddetto meccanismo di elezioni, la Commissione «Antimafia» non presenta, a suo avviso, analoghe peculiarità.

Graziella MASCIA (RC-SE) concorda con quanto testé rilevato dal deputato Zaccaria ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo all'adozione del testo base.

Giacomo STUCCHI (LNP) intervenendo a nome del proprio gruppo esprime apprezzamento per l'impianto del testo unificato elaborato dai relatori. Rileva tuttavia l'opportunità di riflettere in ordine all'adeguatezza del tetto di spesa introdotto dall'articolo 7, comma 5, onde evitare che l'attività dell'istituenda Commissione sia ostacolata dalla mancanza di risorse finanziarie, che potrebbero conseguire all'identificazione di una percentuale fissa dell'incremento autorizzabile da parte dei Presidenti delle due Camere.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) chiede chiarimenti ai relatori sui criteri che hanno condotto alla determinazione dei tetti di spesa di cui all'articolo 7 comma 5, e rileva che il budget debba essere in ogni caso definito in modo puntuale.

Gabriele BOSCETTO (FI) riservandosi di intervenire in ordine ai profili relativi al tetto di spesa in sede di illustrazione degli emendamenti, rileva sin d'ora che occorre evitare che l'istituenda Commissione possa trovarsi nella condizione di non poter svolgere la propria attività per mancanza di fondi. A nome del proprio gruppo esprime apprezzamento sulla proposta di testo unificato elaborato dai relatori. Replicando alle osservazioni del deputato Zaccaria, rileva che la Commissione «antimafia» presenta delle significative peculiarità che ben potrebbero giustificare l'elezione del presidente con maggioranze qualificate. Ritiene quindi, sotto questo profilo, opportuno compiere una scelta innovativa.

Felice BELISARIO (IdV) esprime il proprio consenso in ordine all'impianto complessivo del testo unificato. Si dichiara peraltro perplesso sul meccanismo della maggioranza qualificata previsto dall'articolo 4, che renderebbe molto difficile adottare deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Sul punto, pertanto, si riserva di presentare un apposito emendamento.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, intende chiarire alcune questioni emerse dal dibattito. Quanto al profilo delle spese si è preso atto dell'esigenza condivisa di porre un limite ad eccessive e poco giustificabili incrementi delle stesse. Il calcolo del tetto di spesa è stato effettuato analizzando la spesa sostenuta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta e cercando, comunque, di rispettare l'esigenza di contenimento. Quanto all'inciso modificativo dell'articolo 2 comma 1, la ratio dello stesso è quello  di sottolineare che i componenti dell'istituenda commissione debbano avere non solo i requisiti professionali ma anche quelli morali. Quanto infine ai provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 4 del testo in esame, occorre tener presente che la Costituzione prevede che la Commissione d'inchiesta possa agire con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, l'autorità giudiziaria deve rispettare un sistema di garanzie che non possono essere direttamente mutuate quali limiti per l'attività della Commissione d'inchiesta. Si è voluto pertanto stabilire un diverso sistema di garanzie procedurali che vincolano l'attività dell'istituenda Commissione. Ribadisce l'opportunità di adottare il sistema della maggioranza qualificata per la elezione del presidente della Commissione, rilevando che il rapporto tra maggioranza e opposizione nell'attuale composizione politica delle due Camere non è così netto e che sul tema della lotta alla mafia occorre trovare più ampie convergenze.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato predisposto dai relatori quale testo base (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte di ritenere opportuno che la Commissione chieda al Presidente della Camera l'assenso affinché sul testo unificato possa essere acquisito il parere della V Commissione Bilancio, considerato il tenore della disposizione introdotta all'articolo 7, comma 5, concernente il limite di spesa di funzionamento della Commissione di inchiesta.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato è fissato a domani, mercoledì 14 giugno 2006, alle ore 13 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.


 


ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali. (C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione, C. 688 Angela Napoli e C. 890 Lucchese)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAI RELATORI ADOTTATO COME TESTO BASE

 


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità  che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione consulta anche le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

2. In caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le 48 ore successive.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun  componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 150.000 per l'anno 2006, e di euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi, e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali.

C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione, C. 688 Angela Napoli e C. 890 Lucchese.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta di ieri, 13 giugno 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato elaborato dai relatori (vedi allegato 1). Invita quindi i relatori ad esprimere il parere.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, intervenendo anche a nome del relatore Sesa Amici, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cota 1.2, Biancofiore 1.8, Santelli 1.6 purché riformulato nel senso di aggiungere infine le parole: «con riguardo anche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di rimozione degli amministratori locali», Belisario 2.5, che è volto a inserire sotto forma di autonomo periodo l'inciso recato dal comma 1 dell'articolo 2 del testo base in ordine ai criteri di nomina dei componenti la Commissione, purché sia riformulato nel senso di sopprimere la parola «particolare». Invita quindi al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario, degli emendamenti Licandro 1.9, che ritiene restringa l'ambito di applicabilità della disposizione, Boato 1.10, Benedetti Valentini 2.2, Boato 2.6 , Licandro 2.7 e Benedetti Valentini 2.1, per le considerazioni già ampiamente svolte nel corso dell'esame preliminare, Bocchino 2.3, ritenendo preferibile mantenere il criterio dell'anzianità anagrafica e Licandro 6.1. I relatori si rimettono alla Commissione sugli emendamenti Benedetti Valentini 1.1, Cota 1.3, Boscetto 1.7, Santelli 1.5, avvertendo di avere presentato in materia l'emendamento 1.3, che ne recepisce in parte il contenuto e di cui raccomandano quindi l'approvazione, nonché sugli emendamenti La Loggia 2.4, che affronta la questione dell'eventuale quorum aggravato per l'elezione del Presidente della Commissione, Santelli 4.1 e Belisario 4.2. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Benedetti Valentini 1.4. Invita infine all'approvazione degli emendamenti dei relatori 1.14, che reca un mero aggiornamento di un riferimento normativo e 1.11 e 1.12, che sono volti ad ampliare i compiti della Commissione di inchiesta secondo le linee emerse nel corso della attività istruttoria.

La Commissione approva l'emendamento 1.14 dei relatori.

Francesco FORGIONE (RC-SE), intervenendo sull'emendamento Biancofiore 1.8, lo giudica sostanzialmente superfluo rispetto alla portata del testo unificato, elaborato dai relatori.

Jole SANTELLI (FI) illustra l'emendamento Biancofiore 1.8, di cui è firmataria, sottolineando l'opportunità di prevedere espressamente, tra i compiti della Commissione, quello di monitorare sull'attuazione dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, reso definitivo dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279 all'interno della legislazione sul regime carcerario. Ricorda, infatti, che la stabilizzazione dell'applicazione di tale disposizione ha dato luogo a numerose polemiche sull'uso che ne è stato fatto.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) condivide le osservazioni del deputato Forgione.

Italo BOCCHINO (AN) osserva che l'approvazione di questo emendamento logicamente e teoricamente condivisibile rischierebbe di far sconfinare le competenze della Commissione «antimafia» alle attività dell'amministrazione penitenziaria, estranee alle materie oggetto dell'inchiesta, configurando di fatto una nuova competenza della Commissione. Preannuncia pertanto un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che il compito di vigilare sulle norme relative all'ordinamento penitenziario non è previsto in termini generali.

Maurizio TURCO (RosanelPugno) si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento Biancofiore 1.8, ritenendo opportuno che la istituenda Commissione di inchiesta abbia competenza a monitorare l'attuazione dell'articolo 41-bis anche in considerazione del carattere staraordinario del regime da esso imposto e anche delle valutazioni critiche di cui tale disciplina è stata oggetto in sede europea.

Enrico LA LOGGIA (FI) si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento Biancofiore 1.8, ritenendo opportuno che la Commissione possa svolgere tale verifica. Intervenendo quindi sulle procedure di elezione del presidente, ritiene necessario che venga trasmesso un forte segnale di compattezza della politica nei confronti della criminalità organizzata, prevedendo un quorum elevato per tale elezione. A tal fine ha presentato l' emendamento 2.4, al fine di aprire un confronto in materia, nella consapevolezza che la Commissione potrà individuare anche meccanismi diversi da quello prospettato.

Graziella MASCIA (RC-SE) non obietta sulle finalità dell'emendamento 1.8, ritenendo tuttavia che l'attività della Commissione «antimafia» debba limitarsi a verificare l'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis citato per i soli reati di stampo mafioso.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene opportuno che l'emendamento in esame sia circoscritto alla verifica dell'attuazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 alle sole persone imputate o condannate per delitti di mafia.

Marco BOATO (Verdi) ritiene opportuno fare un più ampio riferimento alle norme sull'ordinamento carcerario, e in particolare all'applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, sia sotto il profilo della sua efficacia ai fini della garanzia della sicurezza, sia sotto il diverso profilo delle garanzie spettanti ai soggetti che sono sottoposti a tale regime carcerario. Ritiene, infatti, la lotta alla criminalità organizzata debba essere condotta comunque nel rispetto dei principi dello stato di diritto, garantendo a tutti i detenuti il godimento dei diritti umani, a prescindere dalla loro condanna. La verifica sul rigore e la coerenza nella applicazione delle norme vigenti sotto i due profili da lui indicati, sicurezza e garanzie, non presenta, a suo avviso, alcun profilo di contrasto, ben potendo i due aspetti essere posti in connessione tra loro.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il riferimento all'articolo 41-bis è stato proposto in quanto esso è considerato uno dei principali strumenti nella lotta alla mafia, il cui utilizzo ha suscitato tuttavia polemiche sul fronte sia delle garanzie e sia della sua effettiva efficacia in termini di sicurezza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), pur condividendo le osservazioni svolte dal deputato Bocchino, ritiene che l'emendamento riformulato secondo il suggerimento formulato dal presidente Violante, possa trovare il consenso del gruppo di Alleanza nazionale.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, accogliendo il suggerimento del presidente, propone che l'emendamento Biancofiore 1.8 sia riformulato nel senso di aggiungere, in fine, le parole: «alle persone imputate o condannate per delitti di mafia».

Jole SANTELLI (FI) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.8, di cui è firmataria.

La Commissione approva l'emendamento Biancofiore 1.8 (nuova formulazione).

Orazio Antonio LICANDRO (Com.it) ritira il proprio emendamento 1.9.

La Commissione approva l'emendamento Cota 1.2.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sul proprio emendamento 1.10, ne illustra il contenuto, che è volto ad estendere l'inchiesta della Commissione agli aspetti relativi alle connessioni del fenomeno mafioso anche con le nuove forme di attività illecite dirette a minacciare la sicurezza dello Stato. In questo modo si verrebbe incontro alla esigenza prospettata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri circa l'opportunità di estendere l'azione della Commissione anche al fenomeno del terrorismo. Sottolinea che con questo emendamento si allarga il campo dell'inchiesta alle attività delle organizzazioni criminali quando esse siano dirette a minacciare la sicurezza dello Stato.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, non ritiene di condividere la proposta del deputato Boato, ritenendo comunque opportuno evitare che l'emendamento in esame possa essere interpretato nel senso di prevedere un eccessivo ampliamento dei compiti della Commissione d'inchiesta.

Marco BOATO (Verdi) ribadisce che il proprio emendamento ha ad oggetto esclusivamente l'internazionalizzazione delle attività delle associazioni mafiose ed è pertanto coerente con i compiti istituzionalmente assegnati alla Commissione.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.it) ritiene che l'emendamento in esame prenda in considerazione la portata eversiva del fenomeno mafioso, che ha già in passato dimostrato la possibilità di degenerare verso forme di terrorismo, come dimostrano le stragi mafiose del 1992.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che il tema in questione non sia la qualificazione eversiva delle organizzazioni mafiose ma quello di prevedere o meno l'estensione dell'inchiesta alle relazioni tra organizzazioni mafiose ed organizzazioni terroristiche.

Marco BOATO (Verdi) ritira il proprio emendamento 1.10, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, ribadendo tuttavia il proprio convincimento circa la sua opportunità.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, intervenendo sull'emendamento dei relatori 1.11, lo riformula nel senso di sostituire le parole: «sul sistema produttivo del fenomeno mafioso» con le seguenti «delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo».

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.11 (nuova formulazione).

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, intervenendo sull'emendamento dei relatori 1.12, lo riformula nel senso di sostituire le parole: «dei fenomeni criminali e» con le seguenti: «ed al contrasto dei fenomeni criminali nonché».

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.12 (nuova formulazione).

Italo BOCCHINO (AN) ritira il proprio emendamento 1.4.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, accoglie il suggerimento del relatore e lo riformula nel senso di aggiungere infine le parole: «con riguardo anche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di rimozione degli amministratori locali».

La Commissione approva l'emendamento Santelli 1.6 (seconda formulazione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che i successivi emendamenti, Benedetti Valentini 1.1, Cota 1.3, Boscetto 1.7, Santelli 1.5 e l'emendamento dei relatori 1.13 pongono due distinte questioni. Da un lato si tratta di stabilire se la Commissione possa ovvero debba consultare le realtà associative che operano contro le attività  delle organizzazioni mafiose e, dall'altro, se le consultazioni debbano essere estese anche a soggetti diversi dalle realtà associative.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, condivide l'opportunità che la Commissione consulti anche altri soggetti oltre alle associazioni, ma si dichiara contrario a prevedere un obbligo di consultazione che creerebbe in capo a soggetti particolari una sorta di aspettativa legittima se non addirittura un vero e proprio diritto, cosa che non ritiene compatibile con la natura dell'associazione.

Roberto COTA (LNP) si dichiara contrario alla previsione di un obbligo per la Commissione di consultare le associazioni che operano contro la mafia, ritenendo che la Commissione debba invece essere libera di operare tale scelta o meno.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva come capiti molto spesso alla Commissione «antimafia» di ricevere numerose richieste di audizione che, se dovessero essere interamente soddisfatte, potrebbero creare problemi alla sua attività.

Francesco FORGIONE (RC-SE), pur non ritenendo che la Commissione sarebbe in ogni caso vincolata a consultare le associazioni, ritiene di condividere l'osservazione del presidente Violante. Per quanto concerne i comitati costituiti all'interno della Commissione, osserva come la loro attività sia definita dal regolamento interno.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, avendo valutato la possibilità che maturi un orientamento volto a rendere più flessibile lo strumento della consultazione da parte della Commissione «antimafia», ritiene che si potrebbe approvare l'emendamento Boscetto 1.7, laddove i presentatori degli altri emendamenti dovessero ritenere di ritirarli.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) ritiene che anche altri soggetti, diversi dalle associazioni impegnate nella lotta alla mafia, potrebbero essere consultati essendo in grado di fornire un utile contributo all'attività della Commissione «antimafia».

Marco BOATO (Verdi) si dichiara favorevole alla proposta del relatore volta ad approvare l'emendamento Boscetto 1.7 che consentirebbe di mantenere in un comma autonomo la disposizione sulla consultazione da parte della Commissione dei soggetti e delle associazioni che operano contro la mafia, ritenendo opportuno distinguerla dalla norma che regola la possibilità per la Commissione di costituire comitati al proprio interno.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) si dichiara favorevole alla proposta del relatore e ritira il proprio emendamento 1.1.

Roberto COTA (LNP) si dichiara favorevole alla proposta del relatore e ritira il proprio emendamento 1.3.

Jole SANTELLI (FI) ritira il proprio emendamento 1.5.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, ritira l'emendamento dei relatori 1.13.

La Commissione approva l'emendamento Boscetto 1.7.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) illustra il proprio emendamento 2.2 sottolineando come esso preveda la nomina dei componenti da parte dei rispettivi Presidenti di Assemblea tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e prevedendo altresì una forma di incompatibilità per i soggetti nei cui confronti siano pendenti procedimenti giudiziari per reati attinenti alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che in materia sarebbe opportuno fare leva esclusivamente sulla sensibilità dei Presidenti di Assemblea al momento della nomina dei componenti, senza prevedere forme di incompatibilità.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene necessario prevedere una norma espressa.

Jole SANTELLI (FI) osserva che prevedere tale incompatibilità impedirebbe la partecipazione alla Commissione per tutti quei soggetti che, avendo svolto attività di amministratori locali, si trovano con procedimenti pendenti a loro carico per il reato di abuso d'ufficio, fenomeno diffuso che tuttavia non sta a significare la pericolosità dei soggetti in questione.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene necessario individuare al riguardo una formulazione elastica che non renda di difficile o problematica applicazione la disposizione.

Italo BOCCHINO (AN) osserva che il Presidente di Assemblea non gode, di fatto, di un potere di nomina illimitato nella scelta dei componenti la Commissione, essendo invece sostanzialmente vincolato alle indicazioni dei gruppi. Pertanto, pur condividendo l'osservazione del deputato Santelli, ritiene comunque opportuno individuare una idonea soluzione che impedisca la nomina di soggetti a cui carico sono pendenti procedimenti giudiziari per reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione.

Gabriele BOSCETTO (FI) si dichiara favorevole alla soluzione individuata dai relatori nel testo unificato ritenendo inopportuna nonché di difficile configurabilità costituzionale ogni soluzione che tenti di limitare la partecipazione alla Commissione di senatori o deputati che si trovano in particolari situazioni. Si dichiara favorevole sul contenuto dell'emendamento Belisario 2.5, che tuttavia ritiene essere poco innovativo, preannunciando invece voto contrario sull'emendamento Benedetti Valentini 2.2.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, propone di approvare l'emendamento Belisario 2.5, rinviando le rimanenti questioni alla fase di Assemblea. Ritiene infatti necessario sviluppare una adeguata riflessione sulla opportunità di limitare l'incompatibilità per quei soggetti a cui carico risultano pendenti reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione e prevedere inveceche possa far parte della Commissione un soggetto condannato per altri tipi di reati.

Marco BOATO (Verdi) accoglie la proposta del relatore e ritira il proprio emendamento 2.6 riservandosi di presentarlo in Assemblea, essendo stato il primo a sollevare questo problema. Ritiene inoltre opportuno che siano ritirati tutti gli emendamenti sul punto lasciando inalterato il testo base predisposto dai relatori. Con riferimento all'emendamento Belisario 2.5 ritiene poi che il termine «commissari» dovrebbe essere sostituito con «componenti la Commissione».

Massimo DONADI (IdV) si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento Belisario 2.5, osservando tuttavia che il ruolo dei Presidenti d'Assemblea nella nomina dei componenti la Commissione sarebbe rafforzato ove si prevedesse che questi debbano tenere conto delle specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che ove si stabiliscano requisiti stringenti per l'accesso alla Commissione, questi devono comunque sussistere per l'intero corso del mandato. Sottolinea la delicatezza del problema, sottolineando la necessità di evitare di esporre i componenti la Commissione a possibili ritorsioni provenienti dall'esterno, essendo inimmaginabile che una denuncia strumentale ai sensi dell'articolo 416-bis possa costituire una ipotesi di esclusione dalla Commissione. Ritiene che alla condivisibile proposta dei relatori potrebbe  aggiungersi la possibilità per i presidenti dei gruppi di chiedere la revoca dei componenti che si trovino in condizione di reale incompatibilità.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), ritiene che una soluzione possa essere individuata rimettendo ai Presidenti di Assemblea l'indicazione, da un lato, di tener conto delle specificità dei compiti assegnati alla Commissione e, dall'altro, di evitare la nomina di soggetti che si trovino in situazioni di incompatibilità. In questo modo sarebbe possibile rimettere alla discrezionalità dei Presidenti la valutazione se la gravità del reato sia tale da rendere inopportuna la nomina del soggetto quale componente della Commissione «antimafia».

Roberto COTA (LNP) ritiene che una limitazione alla nomina di alcuni soggetti debba essere giustificata sulla base della interferenza che la sua particolare situazione giudiziaria può produrre con i lavori della Commissione senza estendere troppo genericamente le ipotesi di incompatibilità. Condivide l'osservazione del deputato Santelli sulla opportunità di evitare che strumentali denunce a carico di senatori o deputati possano impedire la loro partecipazione alla Commissione «antimafia».

Gianpiero D'ALIA (UDC) condivide l'osservazione del deputato Boato sull'emendamento Belisario 2.5 ed invita il presentatore a riformularlo nel senso di sostituire la parola «commissari» con «componenti la Commissione».

Orazio Antonio LICANDRO (Com.it) condivide l'opportunità di individuare, in una fase successiva di esame, una formula capace di evitare che partecipino alla Commissione «antimafia» persone che si trovino in situazioni di incompatibilità, anche prevedendo possibili ipotesi di decadenza.

Olga D'ANTONA (Ulivo) ritiene che una soluzione possa essere individuata stabilendo che la nomina dei componenti la Commissione, affidata alla responsabilità dei Presidenti di Assemblea, tenga conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e di possibili inopportunità per particolari situazioni personali o professionali. Giudica pertanto inopportuno rendere eccessivamente stringenti i criteri per la nomina dei componenti.

Francesco FORGIONE (RC-SE) invita a riflettere sulla posizione di sostanziale incompatibilità che rivestono determinati soggetti interessati solo indirettamente dalla loro partecipazione alla Commissione. Si riferisce in particolare a quei parlamentari che difendono nelle sedi giudiziarie imputati per reati di mafia e che potrebbero avvalersi nell'esercizio di tale funzione della loro posizione all'interno della Commissione stessa. Condivide tuttavia il contenuto dell'emendamento Belisario 2.5 nonché la proposta di riformulazione del deputato D'Antona, ritenendo comunque condivisibile anche la disposizione recata dal testo unificato predisposto dai relatori.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea l'opportunità di evitare una eccessiva specificazione del principio che si cerca di affermare.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti Valentini 2.2.

Felice BELISARIO (IdV) accoglie la proposta del relatore e riformula il proprio emendamento 2.5 sostituendo la parola «commissari» con «componenti la Commissione».

La Commissione approva l'emendamento Belisario 2.5 (nuova formulazione).

Orazio Antonio LICANDRO (Com.it) ritira il proprio emendamento 2.7.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che l'emendamento Benedetti Valentini 2.1 risulta sostanzialmente precluso dall'approvazione dell'emendamento Belisario 2.5.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento La Loggia 2.4, pur comprendendo che da una sua approvazione potrebbe derivare il rischio di non riuscire ad eleggere il presidente della Commissione, reputa comunque necessario trovare una formula che consenta di eleggere il presidente con una ampia maggioranza. Ritiene che potrebbe attuarsi il meccanismo previsto per la elezione del presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel quale il quorum si riduce progressivamente. Condivide l'opinione espressa dal deputato La Loggia sull'importanza del momento dell'elezione del presidente e ritiene opportuno innovare rispetto al procedimento elettorale previsto dalla legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione «antimafia» nella XIV legislatura. Si rivolge quindi ai relatori invitandoli a valutare l'opportunità di predisporre una modifica del testo in questo senso nel corso dell'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiede ai relatori se intendono continuare a rimettersi al giudizio della Commissione sull'emendamento La Loggia 2.4.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, dopo aver ringraziato il presidente per l'attenzione con cui segue i lavori, modifica il proprio parere invitando i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.4, atteso che la sua formulazione potrebbe di fatto comportare una paralisi del procedimento elettivo. Propone di svolgere sull'argomento una ulteriore riflessione in vista della fase di Assemblea.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, condivide la posizione del relatore D'Alia e sottolinea che la modalità di scelta del presidente rappresenta una significativa questione politica sulla quale invita i deputati presenti a pronunciarsi al fine di aiutare i relatori nella individuazione di una soddisfacente formulazione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene sufficiente quanto previsto nel testo unificato predisposto dai relatori non ritenendo che sussistano margini di specificità della Commissione «natimafia» tali da giustificare l'adozione di procedure elettorali speciali. Non condivide l'opportunità di mutuare il procedimento di elezione del presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, trattando tale Commissione di una materia sottratta all'indirizzo politico di maggioranza, cosa che pertanto giustifica una procedura speciale.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di non condividere l'opinione del deputato Zaccaria sottolineando invece che proprio la specificità della materia trattata dalla Commissione «antimafia» dovrebbe suggerire l'adozione di una procedura speciale. Ritiene di grande valore simbolico la possibilità che si elegga il presidente della Commissione con una larga maggioranza.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4. Osserva al riguardo che nel testo unificato predisposto dai relatori, mutuato dalla legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione «antimafia» nella XIV legislatura, il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti e non con quella dei componenti.

Marco BOATO (Verdi) si associa alle opinioni espresse dal deputato Zaccaria condividendo altresì l'opportunità che i presentatori ritirino l'emendamento 2.4.

Graziella MASCIA (RC-SE) condivide le opinioni espresse dal deputato Zaccaria e ricorda che le argomentazioni sulla specificità della Commissione «antimafia», recate dall'opposizione a sostegno dell'opportunità di prevedere una maggioranza speciale per l'elezione del presidente, sarebbero dovute valere anche in occasione del dibattito che portò all'approvazione della legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione «antimafia» nella XIV legislatura.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Zaccaria e dai relatori.

Gabriele BOSCETTO (FI), aderendo all'invito formulato dal relatore, ritira il proprio emendamento 2.4, ritenendo tuttavia opportuno sviluppare, nel prosieguo dell'esame, una riflessione circa l'opportunità di predisporre una formulazione della procedura di elezione del presidente che venga incontro alle esigenze da lui già prospettate.

La Commissione respinge l'emendamento Bocchino 2.3.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento Santelli 4.1, esprime perplessità circa la sua ammissibilità.

Luciano VIOLANTE, presidente, si associa alla considerazione espressa dal deputato Boato, ritenendo che esso possa configurare un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, precludendo del tutto alla Commissione l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, fa presente che i relatori si sono rimessi alla Commissione in quanto nel testo base è stata comunque inserita una disposizione volta a limitare il ricorso da parte della Commissione di inchiesta a provvedimenti che incidono sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti. L'emendamento in esame potrebbe configurare una forma di limitazione ulteriore dei poteri della Commissione.

Jole SANTELLI (FI) dichiarandosi disponibile a riformulare l'emendamento al fine di fugare dubbi circa la sua conformità alla Costituzione, ricorda che nella scorsa legislatura alcune Commissioni di inchiesta hanno adottato questi provvedimenti, suscitando polemiche sull'opportunità del ricorsa a tali strumenti di inchiesta . Ritiene che la Commissione «antimafia» potrebbe comunque svolgere il proprio compito anche senza adottare i provvedimenti in questione.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che è dato condiviso la possibilità, per le Commissioni di inchiesta, di utilizzare tali strumenti nello svolgimento dei propri compiti. I relatori hanno previsto quorum elevati per le relative deliberazioni al fine di assicurare che esse siano assunte con l'adozione di sufficienti cautele per i soggetti destinatari. Ritiene inoltre che sia possibile specificare ulteriormente tali procedure ma un radicale divieto di utilizzazione di questi strumenti sarebbe di dubbia costituzionalità. Rileva infine come gli organi parlamentari abbiano rispettato le regole di utilizzo e di conservazione delle informazioni acquisite, che non sono state in alcun modo divulgate all'esterno, come invece è accaduto recentemente per i contenuti di intercettazioni telefoniche disposte da alcune autorità giudiziarie.

Jole SANTELLI (FI), preso atto delle perplessità manifestate dal presidente, ritira il proprio emendamento 4. 1.

Felice BELISARIO (IdV) ritira il proprio emendamento 4. 2.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.it) ritira il proprio emendamento 6.1.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato, adottato quale testo base. Avverte, altresì, che il testo unificato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà inviato alla II Commissione Giustizia per l'espressione del parere di competenza, già convocata per le ore 17. Sospende, pertanto, la seduta in attesa dell'espressione di tale parere.

La seduta, sospesa alle 17.05 riprende alle 18.10.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che II Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con due condizioni. La prima condizione si riferisce alla nomina dei componenti la Commissione ed è volta a chiedere la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 2. Con la seconda condizione si chiede di  prevedere, nel caso di adozione per motivi di necessità e di urgenza di provvedimenti limitativi della libertà personale da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una procedura che salvaguardi comunque la competenza esclusiva in materia della Commissione.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, attesa la complessità della materia oggetto, in particolare, della seconda condizione propone di rinviare alla fase di esame in Assemblea la definizione di una formulazione che possa essere in grado di recepire le indicazioni della Commissione Giustizia.

Marco BOATO (Verdi) fa presente, in proposito, l'esigenza di procedere secondo un comune indirizzo anche in riferimento alle proposte di legge recanti istituzione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori Amici e D'Alia di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

 


ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali (C. 40 Boato, C. 326 Lumia, C. 571 Forgione, C. 688 Angela Napoli e C. 890 Lucchese)

EMENDAMENTI

 

 


 

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 24 novembre 1004, n. 687 con le seguenti: 23 aprile 2004, n. 161.

1. 14. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354.

1. 8. Biancofiore, Santelli, Boscetto, Carfagna.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354 alle persone imputate o condannate per delitti di mafia.

1. 8. (Nuova formulazione) Biancofiore, Santelli, Boscetto, Carfagna.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo con le seguenti: con particolare riguardo ai rapporti tra amministrazioni comunali, provinciali e regionali e associazioni mafiose e.

1. 9. Licandro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'ambiente e i patrimoni con le seguenti: l'ambiente, i patrimoni ed i diritti di proprietà intellettuale.

1. 2. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dirette a minacciare la sicurezza dello Stato;.

1. 10. Boato.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) verificare l'impatto negativo sul sistema produttivo del fenomeno mafioso con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale, finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

1. 11. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul  sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale, finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

1. 11. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione dei fenomeni criminali e al controllo del territorio.

1. 12. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio.

1. 12. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) verificare eventuali condizionamenti mafiosi nell'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte delle Regioni e nella loro gestione su territori a particolare rischio criminalità.

1. 4. Bocchino, Santelli, Carfagna.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

1. 6. Santelli, Boscetto, Bocchino, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di rimozione degli amministratori locali.

1. 6. (Nuova formulazione) Santelli, Boscetto, Bocchino, Biancofiore, Carfagna.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7. Può altresì consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

1. 1. Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 4, sostituire le parole: consulta anche le realtà associative, a carattere nazionale o locale con le seguenti: può consultare anche i soggetti o le realtà associative, sia esteri che a carattere nazionale o locale.

1. 3. Cota, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: consulta anche le realtà associative con le seguenti: può consultare anche soggetti e realtà associative.

1. 7. Boscetto, Carfagna, Santelli, Biancofiore.

Al comma 4, sostituire la parola: consulta con le seguenti: può consultare.

1. 5. Santelli, Boscetto, Biancofiore.

Al comma 4, dopo le parole: consulta anche aggiungere le seguenti: i soggetti e.

1. 13. I Relatori.

 

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Le nomine sono fatte tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione ed evitando ogni incompatibilita con la pendenza di procedimenti giudiziari per reati attinenti alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.

2. 2. Benedetti Valentini, Bocchino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei commissari tiene conto della particolare specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. 5. Belisario.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. 5. (Nuova formulazione) Belisario.

Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: e tenendo conto dell'eventuale esistenza di condizioni di incompatibilità per situazioni personali e professionali.

2. 6. Boato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Della Commissione non può far parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale e di cui ai titoli II e III del libro secondo del codice penale. Le stesse limitazioni valgono per i parlamentari che assistono legalmente soggetti sottoposti a tali procedimenti.

2. 7. Licandro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Della Commissione non può far parte alcun componente nei cui confronti siano in atto procedimenti giudiziari per reati attinenti alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.

2. 1. Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

2. 4. La Loggia, Boscetto, Santelli, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare.

2. 3. Bocchino, Benedetti Valentini.

 

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. La Commissione nell'ambito dell'espletamento dei compiti e dei poteri previsti dalla presente legge non può adottare provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

4. 1. Santelli, Boscetto, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi dei componenti con le seguenti: a maggioranza assoluta dei componenti.

4. 2. Belisario.

ART. 6.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il segreto funzionale non può essere opposto dalla Commissione all'Autorità Giudiziaria.

6. 1. Licandro.

 


 


Esame in sede consultiva

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 17.30.

(omissis)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e su altre associazioni criminali.

C. 40 Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, osserva che il testo in esame è diretto ad istituire, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416 bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Il testo unificato, composto da 8 articoli, riproduce largamente l'impianto della legge n. 386 del 2001 istitutiva della Commissione d'inchiesta per la XIV legislatura, dalla quale si differenzia sotto alcuni profili inerenti alla sfera di competenza nonché alla previsione della consultazione di realtà associative che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari, alla composizione della Commissione, all'applicabilità di ulteriori disposizioni del codice penale in caso di audizioni e testimonianze, alla previsione di un quorum qualificato per l'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti ed alla introduzione di un tetto di spesa annuale per l'attività della Commissione.

L'articolo 1 istituisce la Commissione e ne delimita la sfera di competenza, confermando ed integrando quella prevista dalla legge n. 386 del 2001.

Nell'individuare i compiti della Commissione (comma 1), si tiene conto che i fenomeni criminali di tipo mafioso si sono modificati profondamente in estensione e forme d'azione, anche per effetto del processo di globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche. Sono, pertanto, individuati diversi filoni di indagine, che vanno dalla verifica della attuazione e della congruità delle principali leggi che costituiscono la c.d. legislazione antimafia all'accertamento e valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva. Tra i compiti che verrebbero affidati alla Commissione si segnala anche quello di accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche. Ulteriori compiti riguarderebbero la verifica dell'attuazione del regime carcerario delle persone imputate o condannate per delitti di mafia, l'accertamento dell'impatto negativo dell'attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, la valutazione dell'adeguatezza delle strutture preposte al controllo del territorio, nonché il monitoraggio dei tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, anche con riferimento alle ipotesi di scioglimento dei relativi consigli. Il mandato della Commissione sarà anche di natura propositiva, in quanto si prevede che la Commissione promuova iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzare l'efficacia della legislazione vigente in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sull'attività svolta la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Con riferimento alla previsione che la Commissione consulti anche le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari (comma 4), rileva che tale disposizione in realtà ha un valore più che altro simbolico, in quanto si limita ad attribuire una facoltà che alla Commissione è implicitamente riconosciuta quale strumento diretto a realizzare i compiti affidati dalla legge. Anche in assenza di una espressa previsione normativa, i rappresentanti delle predette associazioni possono essere sentiti dalla Commissione, come, infatti, è avvenuto per le Commissioni che hanno operato nelle precedenti legislature.

Il comma 2 dell'articolo 1, riprendendo quanto espressamente sancito dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, stabilisce che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ciò significa, ad esempio, che la Commissione può utilizzare i medesimi mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) previsti dal codice di procedura penale per le indagini giudiziarie. A tale proposito, richiama una delle novità più rilevanti introdotte dal testo unificato in esame. Si tratta dell'articolo 4 che definisce dettagliatamente il procedimento volto alla emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, tra i quali rientrano, ad esempio, le intercettazioni e tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale. Dichiara di condividere la scelta di ispirazione garantista effettuata dalla Commissione Affari costituzionali, sottolineando che gli atti dell'autorità giudiziaria che incidono sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti sono adottati non direttamente dall'organo che procede nelle indagini (il pubblico ministero), bensì da un organo terzo (il giudice per le indagini preliminari) che verifica la sussistenza in concreto dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento. Tutto ciò non avviene, anzi non può avvenire, per le Commissioni d'inchiesta, poiché la previsione dell'autorizzazione di un organo terzo per lo svolgimento di attività della Commissione sarebbe da considerare lesiva dell'autonomia costituzionale della Commissione stessa ed inoltre si tradurrebbe nell'attribuzione di poteri dell'autorità giudiziaria che eccezionalmente la Costituzione conferisce solamente alle Commissioni d'inchiesta. Ciò significa che, diversamente da quanto avviene in seno alla magistratura, nel caso di intercettazioni disposte dalla Commissione d'inchiesta, è lo stesso organo che procede alle indagini che dispone della loro effettuazione. Per evitare il rischio di un abuso nella utilizzazione dei poteri dell'autorità giudiziaria da parte della Commissione d'inchiesta, l'unica via che è apparsa percorribile è quella di prevedere una procedura aggravata per la deliberazione di provvedimenti che incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Rammentando che una scelta in tal senso è stata sinora effettuata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che nel proprio regolamento interno ha previsto il quorum qualificato della unanimità dei presenti per le deliberazioni incidenti sulle libertà costituzionalmente garantite, precisa che la novità del testo in esame risiede nella circostanza che per la prima volta si inserisce una procedura aggravata nella legge istitutiva. L'articolo 4, infatti, prevede al comma 1 che «la Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e, al comma 2, che «in caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno  ai quattro quinti dei componenti della Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le 48 ore successive.» A suo giudizio, in proposito, qualche dubbio suscita il comma 2 non tanto per il merito, quanto piuttosto per la sua compatibilità con il dettato costituzionale, considerato che si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite siano adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione d'inchiesta, sia pure interno ad essa, quale è l'Ufficio di presidenza. Pur apprezzando l'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ritiene tuttavia che, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione d'inchiesta nella sua composizione plenaria. La circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sia soggetta alla convalida della Commissione riduce - a suo avviso - sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto, nelle more della convalida, i provvedimenti dell'ufficio di presidenza produrrebbero effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari.

Riprendendo l'esame analitico del provvedimento, con riferimento all'articolo 2 recante disposizioni in materia di composizione e presidenza della Commissione, osserva che - rispetto alla normativa previgente - si registra una novità rilevante che, sotto il profilo della legittimità costituzionale, suscita alcuni dubbi. In particolare, si prevede che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla stessa. Pur condividendo la preoccupazione della Commissione Affari costituzionali affinché la commissione d'inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie ad essa assegnate, manifesta la propria perplessità sia sulla previsione per legge ordinaria di parametri a cui i Presidenti delle Camere debbano attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali (tali sono state definite le Commissioni d'inchiesta dalla Corte costituzionale), sia sulla conseguente configurazione di una sorta di status di componente di commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione. Al riguardo, sottolinea che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di qualunque organo parlamentare e quindi ad esservi nominato dai Presidenti delle Camere. Per questa ragione, precisa che anche la previsione di eventuali incompatibilità o decadenze dovrebbe essere considerata non conforme al dettato costituzionale.

L'articolo 3 stabilisce che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Viene altresì previsto che per i segreti professionale e bancario si applichino le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni. Ritiene che le predette disposizioni siano sicuramente condivisibili

Rimandando a quanto già riferito in ordine all'articolo 4, osserva che l'articolo 5 dispone che la Commissione possa ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e i documenti anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede  senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Viene altresì stabilito che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di segreto, disponendo che i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 detta norme in materia di organizzazione interna, prevedendo altresì che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro dell'Interno, su richiesta del presidente della Commissione.

Evidenzia come un'altra novità rilevante del testo sia l'introduzione per legge di un tetto di spesa per il funzionamento della Commissione. Le spese stabilite nel limite massimo di euro 150.000 per l'anno 2006, e di euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata d'intesa, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. A parte le considerazioni di carattere generale che potrebbero farsi sulla opportunità di prevedere dei limiti di spesa per le Commissioni d'inchiesta, osserva che tale questione non rientra nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia.

Ritiene, pertanto, che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul testo in esame, apponendovi due osservazioni volte rispettivamente ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo relativo al riferimento alla specificità dei compiti della Commissione di inchiesta quale criterio di nomina dei suoi componenti ed a individuare, all'articolo 4, comma 2, una procedura speciale per l'adozione - in caso di necessità ed urgenza - dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) condivide l'opinione del relatore contraria all'inserzione di un criterio discriminante circa la composizione della Commissione di inchiesta, ritenendola lesiva del mandato parlamentare. Propone che la relativa osservazione sia trasformata in condizione.

Manlio CONTENTO (AN) esprime il consenso del suo gruppo alla relazione dell'onorevole Maran, sottolineando l'indubbio risvolto costituzionale delle considerazioni ivi formulate.

Pino PISICCHIO, presidente, invita il relatore a valutare l'opportunità di trasformare  in condizioni le osservazioni espresse, stante la loro rilevanza sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, alla luce degli interventi svolti, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e su altre associazioni criminali. (C. 40 Boato ed abb.)

PARERE APPROVATO

 

 


La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, prevede che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione d'inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione d'inchiesta;

condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;

rilevato che al comma 2, dell'articolo 4, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppo, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida dalla Commissione, entro le 48 ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi della libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione d'inchiesta, sia pure interno ad essa;

ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione d'inchiesta nella sua composizione plenaria;

ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'Ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari; 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 4, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.

 


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali.

Testo unificato C. 40 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente relatore, saluta il rappresentante del Governo sottosegretario Mario Lettieri, porgendo gli auguri di buon lavoro. Illustra quindi il provvedimento, sottolineando che la Commissione  affari costituzionali ha ritenuto opportuno acquisire il parere della Commissione bilancio con riferimento all'inserimento, nel testo unificato delle proposte di legge volte a prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, un tetto massimo di spesa per il funzionamento della medesima Commissione. La previsione di tale limite costituisce una novità rispetto alla prassi consolidata per cui le disposizioni contenute in precedenti analoghi provvedimenti si limitavano a stabilire che le spese per il funzionamento delle Commissioni bicamerali erano poste per metà a carico del bilancio interno della Camera e per metà a carico del Senato. L'inserimento di un limite massimo di spesa merita senza dubbio una valutazione positiva in quanto appare diretto ad introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni, pienamente riconducibile a quell'obiettivo di contenimento delle spese cui deve ispirarsi una sana e prudente gestione della finanza pubblica. Ciò appare tanto più significativo in ragione della tendenza, registratasi negli ultimi anni, ad una crescita costante delle spese delle Commissioni bicamerali d'inchiesta. Il tetto di spesa viene determinato, all'articolo 7, comma 5, del provvedimento, in 150.000 euro per l'anno 2006 e in euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi. È peraltro stabilito che i Presidenti della Camera e del Senato possano autorizzare annualmente un incremento della spesa, tuttavia entro il limite del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dalla Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Tale facoltà appare ragionevole in quanto volta ad introdurre un elemento di flessibilità nella gestione finanziaria della Commissione, tuttavia subordinata all'emersione di oggettive necessità connesse allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Si tratta, quindi, di un elemento che non inficia l'obiettivo di salvaguardia della finanza pubblica cui è diretto l'inserimento del tetto di spesa.

Per questo motivo, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul testo trasmesso.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) ritiene, anche alla luce delle considerazioni svolte dal presidente circa il fatto che la trasmissione per il parere alla Commissione bilancio su provvedimenti recanti l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, che andrebbe chiarito se la Commissione bilancio sia competente in materia di bilancio interno della Camera.

Lino DUILIO, presidente relatore, fa presente che, a quanto gli risulta, il presidente della Commissione affari costituzionali ha sottoposto la questione alla Presidenza della Camera. l'innovazione procedurale è stata quindi attentamente valutata. Rileva quindi che la pronuncia che la Commissione bilancio è chiamata ad adottare non riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della istituenda Commissione d'inchiesta quanto l'opportunità di inserire un limite di spesa. A questo riguardo ribadisce di ritenere che la previsione di un limite debba essere valutata positivamente in quanto coerente con l'esigenza generale di un contenimento delle spese e di una gestione oculata della finanza pubblica.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) constata che occorrerebbe appunto valutare se il limite di spesa indicato sia adeguato ad assicurare alla istituenda Commissione la possibilità di svolgere i suoi compiti istituzionali. Si chiede quindi di quali elementi di informazione e di valutazione possa disporre la Commissione bilancio per effettuare una valutazione al riguardo.

Giorgio LA MALFA (Misto) ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio in ordine alle spese di funzionamento delle Commissioni bicamerali delle precedenti legislature.

Gaspare GIUDICE (FI) condivide in linea di massima le osservazioni del collega Crisafulli, chiedendo di valutare se sia  di competenza della Commissione esprimere il parere sul tetto di spesa indicato dal provvedimento, considerato che esso non incide direttamente sul bilancio dello Stato.

Lino DUILIO, presidente relatore, sottolinea che il parere richiesto non è riconducibile alla consueta attività di verifica della quantificazione e delle idoneità della copertura finanziaria di provvedimenti di spesa che incidono sul bilancio dello Stato, collocandosi invece in un diverso contesto procedimentale, che mira ad introdurre il principio secondo cui le spese di funzionamento di Commissioni di nuova istituzione debbano essere comunque soggette a un massimale predefinito, onde tutelare le pubbliche finanze. In tale contesto, la Commissione V bilancio è chiamata a esprimersi sul principio generale che si vuole così introdurre.

Francesco PIRO (Ulivo) apprezza i chiarimenti forniti dal presidente in ordine alla portata del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) esprime parere favorevole sulla proposta, poichè essa riguarda l'introduzione del principio generale che prevede un tetto di spesa per il funzionamento delle Commissioni di specie, non concernendo invece la quantificazione concreta di tale tetto in relazione al caso specifico, per il quale altrimenti non si avrebbero evidentemente elementi di valutazione.

Lino DUILIO, presidente relatore, formula indi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione d'inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 

 


Relazione della I Commissione Affari costituzionali

 


N. 40-326-571-688-890-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)


presentata alla Presidenza il 21 giugno 2006

(Relatori: AMICI e D'ALIA)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 40, d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Presentata il 28 aprile 2006

 

n. 326, d'iniziativa del deputato LUMIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Presentata il 2 maggio 2006

n. 571, d'iniziativa dei deputati

FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO,

DURANTI, IACOMINO, FALOMI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e sulle associazioni criminali similari

Presentata il 9 maggio 2006


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 40, 326, 571, 688 e 890 si vedano i relativi stampati.

 

 

 

n. 688, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Presentata il 15 maggio 2006

 

n. 890, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Presentata il 24 maggio 2006


 

 


Onorevoli Colleghi! - La I Commissione Affari costituzionali ha esaminato in sede referente le proposte di legge nn. 40 e abbinate in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è stato elaborato dalla Commissione sulla base delle diverse iniziative legislative presentate in materia, da deputati appartenenti a gruppi sia di maggioranza sia di opposizione, e aventi un contenuto largamente omogeneo.

Nel corso dell'esame in sede referente i relatori hanno predisposto un testo unificato che è stato adottato dalla Commissione come testo base ed è stato successivamente integrato con l'approvazione di alcuni emendamenti.

I relatori, tenendo anche conto dell'orientamento fatto proprio dai proponenti di alcune proposte di legge, nell'elaborazione del testo unificato hanno assunto quale testo di riferimento la legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia nella precedente legislatura, cui hanno ritenuto opportuno apportare alcune rilevanti integrazioni volte, in particolare, a introdurre una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti e a prevedere un limite massimo per le spese annualmente sostenibili dalla Commissione di inchiesta.

L'articolo 1 del testo elaborato dalla I Commissione assegna alla istituenda Commissione di inchiesta i medesimi compiti ad essa attribuiti dalle legge n. 386 del 2001. Tali ambiti di competenza sono stati ulteriormente specificati a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

In primo luogo, è stato espressamente previsto che la Commissione avrà il compito di verificare anche l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di mafia.

È stato inoltre esteso l'ambito dell'attività di accertamento e valutazione di competenza della Commissione, con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite, anche alle attività svolte contro i diritti di proprietà intellettuale.

Con l'approvazione di ulteriori emendamenti sono stati poi espressamente attribuiti alla Commissione di inchiesta sia il compito di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, sia quello di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e di proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

Tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta in materia, i relatori hanno, infine, presentato un

 

emendamento, approvato dalla I Commissione, volto ad assegnare alla Commissione di inchiesta il compito di verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, l'articolo 1, oltre a prevedere che la Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento interno, come già previsto dalle precedenti leggi istitutive, stabilisce anche che, nello svolgimento delle sue funzioni, essa può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari. Quest'ultima previsione, che rappresenta una novità rispetto alla legge n. 386 del 2001, è stata introdotta a seguito di un approfondito confronto in Commissione che ha riguardato, sostanzialmente, l'opportunità di stabilizzare espressamente questa forma di consultazione, come previsto specificamente dalla proposta di legge n. 571, d'iniziativa dei deputati Forgione ed altri.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità di elezione dei componenti l'ufficio di presidenza, mantenendo sostanzialmente inalterato il testo della legge n. 386 del 2001. Si prevede infatti che la Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

L'esame in sede referente si è soffermato essenzialmente sulle modalità di elezione del presidente della Commissione e sulla opportunità di stabilire criteri per la nomina dei componenti.

Sotto il primo profilo è stata ampiamente dibattuta la proposta, avanzata da alcuni deputati dell'opposizione, di prevedere quorum rinforzati per l'elezione del presidente; la Commissione ha ritenuto, tuttavia, di lasciare inalterato il sistema di elezione previsto dalle precedenti leggi istitutive, riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento della questione nella fase di discussione in Assemblea.

Un ampio confronto si è poi svolto sulla seconda questione, originata da una disposizione, contenuta nella proposta di legge n. 688 d'iniziativa del deputato Angela Napoli, volta ad escludere che possano fare parte della Commissione di inchiesta coloro nei confronti dei quali sia aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Tale proposta, non inclusa nel testo unificato predisposto dai relatori e ripresentata in forma emendativa al testo base, ha suscitato forti perplessità sia nel merito sia sotto il profilo della sua compatibilità costituzionale. Sotto il profilo del merito è emersa, in particolare, la difficoltà di discernere tra i diversi casi di possibile incompatibilità con la partecipazione ai lavori della Commissione di inchiesta, che potrebbe riguardare non solamente coloro che si trovano sottoposti a procedimento giudiziario per reati di associazione mafiosa, ma anche coloro, ad esempio, che svolgono attività professionale in difesa di tali soggetti, e, soprattutto, di stabilire la disciplina applicabile nel caso in cui un componente la Commissione dovesse venire a trovarsi nella condizione descritta nel corso del mandato oppure nel caso in cui un componente la Commissione dovesse essere strumentalmente denunciato ai sensi dell'articolo 416-bis al fine precipuo di escluderne la partecipazione all'inchiesta parlamentare. Ulteriori perplessità sono state manifestate in riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra soggetti condannati per alcune tipologie di reato

 

(ad esempio di matrice terroristica), che potrebbero partecipare ai lavori della Commissione, e soggetti condanati per altre tipologie di reato (ad esempio abuso di ufficio), che per effetto della norma proposta si verrebbero a trovare in una situazione di incompatibilità. Ancora più rilevanti sono stati, poi, i rilievi critici espressi in riferimento alla compatibilità costituzionale di una disposizione volta a prevedere specifiche forme di incompatibilità per la partecipazione alla Commissione di inchiesta. Alla luce di tali considerazioni la I Commissione, nonostante la condivisione dell'obiettivo perseguito dalle proposte emendative presentate in materia, ha ritenuto opportuno prevedere esclusivamente che la nomina dei componenti la Commissione di inchiesta da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento debba tenere conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione medesima. Va ricordato, in proposito, che la II Commissione Giustizia ha espresso perplessità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, anche in riferimento a tale disposizione, che a suo avviso configurerebbe una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta che non trova alcun fondamento nella Costituzione, e ne ha conseguentemente richiesto la soppressione, apponendo una specifica condizione al parere da essa espresso sul testo elaborato in sede referente. La I Commissione, tuttavia, tenuto conto della rilevanza della questione, non ha ritenuto di aderire immediatamente alla condizione soppressiva, ritenendo più opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della materia nella fase di discussione in Assemblea.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza e la disciplina del segreto, l'articolo 3 ripropone le disposizioni già recate in materia dalla legge n. 386 del 2001, prevedendo che per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti, mentre in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

La I Commissione ha poi diffusamente esaminato la problematica, già emersa nel corso della precedente legislatura nell'ambito di alcune Commissioni di inchiesta, relativa all'opportunità di stabilire procedure aggravate per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, al fine di prevedere forme adeguate di tutela dei soggetti destinatari di tali provvedimenti.

Alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che stabilisce che le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria, non si è dubitato della possibilità che tali Commissioni possano, ad esempio, disporre intercettazioni di comunicazioni, ma ci si è posti il problema delle relative garanzie, considerato che per le Commissioni di inchiesta non possono trovare applicazione le garanzie previste per l'adozione degli atti aventi la medesima natura da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, mentre in sede giudiziaria l'autorizzazione a disporre intercettazioni è data da un organo terzo rispetto a quello che procede nelle indagini e che ne fa richiesta, nelle Commissioni di inchiesta non è dato configurare analogo meccanismo di garanzia, non potendosi attribuire un potere autorizzatorio ad organi esterni alla Commissione.

La soluzione individuata, pertanto, con il nuovo articolo 4 è stata quella di rafforzare le maggioranze richieste per la deliberazione di tutti i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, stabilendo che tali deliberazioni debbano essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È stato poi previsto che, in caso di necessità e di urgenza, tali deliberazioni possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione, e che esse devono essere convalidate dalla Commissione, con la

 

maggioranza dei due terzi, entro le quarantotto ore successive.

È da rilevare in proposito, tuttavia, che la II Commissione Giustizia, intervenuta sul punto nell'ambito del citato parere, pur condividendo in linea di principio la previsione di una procedura aggravata, ha ritenuto che debba essere salvaguardata comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti. In sostanza la II Commissione non ha condiviso la scelta di rimettere all'ufficio di presidenza le deliberazioni in materia in casi di necessità e di urgenza e ha chiesto, con espressa condizione, di individuare per i predetti casi una diversa procedura. Anche su questo punto la I Commissione ha ritenuto opportuno rinviare la definizione di una soluzione adeguata in materia a un ulteriore approfondimento da svolgere nella fase di discussione in Assemblea.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria e il regime del segreto per i partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività della Commissione, secondo modalità identiche a quelle già previste dalla legge n. 386 del 2001.

L'articolo 7 reca, infine, le norme sull'organizzazione interna. Esso contiene una novità di grande rilievo che riguarda le spese della Commissione di inchiesta. Al fine di garantire un contenimento dei costi per lo svolgimento dell'inchiesta, la I Commissione ha ritenuto di introdurre un limite massimo alle spese annualmente sostenibili, il cui ammontare è stato stabilito nella misura di 300.000 euro annui, con la possibilità, rimessa alla valutazione congiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, di aumentare tale importo in una misura comunque non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

L'importo è stato stabilito sulla base dei costi mediamente sostenuti dalle precedenti Commissioni di inchiesta sulla mafia nelle passate legislature, che si sostanziano essenzialmente in spese per missioni e per consulenze esterne. Sulla disposizione è stato acquisito il parere favorevole della V Commissione Bilancio, la cui competenza consultiva in materia è stata attivata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del regolamento.

L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sesa AMICI e Gianpiero D'ALIA, Relatori.

 



 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, che prevede che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione di inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione di inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione di inchiesta;

condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;

rilevato che, al comma 2 dell'articolo 4, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida della Commissione, entro le quarantotto ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione di inchiesta, sia pure interno ad essa;

ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria;

ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisce che la deliberazione dell'ufficio di presidenza

 

sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 4, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.

 

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 


 

 


 


TESTO UNIFICATO

della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminilità organizzata mafiosa o similare.

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle

 

persone imputate o condannate per delitti di mafia;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni e i diritti di proprietà intellettuale;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento

 

alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale

 

o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Art. 2.

(Composizione e presidenza

della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti

di libertà costituzionalmente garantiti).

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

2. In caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le quarantotto ore successive.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329

 

del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti

 

vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di

 

300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

14.

 

Seduta di martedì 27 giugno 2006

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIORGIA MELONI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PIERLUIGI CASTAGNETTI

(omissis)

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (A.C. 40 -326-571-688-890) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Popolari-Udeur e Forza Italia ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, deputata Amici.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, anzitutto chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione predisposta dai relatori sul testo unificato delle proposte di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Amici, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

SESA AMICI, Relatore. La ringrazio, mi limiterò, pertanto, ad illustrare in maniera molto sintetica alcuni aspetti di rilievo relativi a questo importante provvedimento in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia, che apre la nostra legislatura. Si riconferma, quindi, la costituzione di una Commissione parlamentare antimafia e, soprattutto, se ne assumono fondamentalmente alcuni degli aspetti più notevoli. Si tratta di un fenomeno che, nel corso degli anni, ha conosciuto un notevole sviluppo ed ha consentito una maggiore comprensione del sistema legato alla infiltrazione mafiosa. Inoltre, grazie alle varie Commissioni istituite negli ultimi anni, si è verificato un dato di notevole importanza: l'assunzione di una maggiore responsabilità nell'aggredire un fenomeno capace di mutare all'interno delle condizioni economiche e sociali del paese, assumendo rilievi di grande negatività sul piano della legalità e, soprattutto, dell'attentato ad alcune condizioni di ordinamento democratico del nostro paese.

La Commissione nel corso degli anni ha anche sviluppato un'attività di monitoraggio, di ricerca, di individuazione, di messa in discussione e di verifica di elementi legislativi che l'azione parlamentare di volta in volta ha accentuato come obiettivo strategico dell'azione del Governo per individuare elementi che potevano tendere fondamentalmente alla riduzione di questi fenomeni.

In particolare, in sede di Commissione si è sviluppata una discussione molto stringata, assumendo come testo base del testo unificato la legge n. 386 del 2001, poiché le proposte di legge abbinate presentavano una larga convergenza in ordine  a questi aspetti. Abbiamo assunto questi elementi introducendo due grandi novità di rilievo, che l'intera Commissione ha discusso ed esaminato approfonditamente e che vorrei ricordare perché riguardano anche fondamentali aspetti dell'attività su cui la nuova Commissione sarà chiamata a riflettere.

Il primo elemento è relativo alle integrazioni volte ad introdurre una specifica procedura aggravata per l'adozione da parte della Commissione di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Il secondo aspetto è quello di prevedere un limite massimo per le spese annualmente sostenute dalla Commissione d'inchiesta.

Questi due aspetti nascono nell'ambito di un ragionamento sulla fattualità di tali proposte in considerazione di quanto avvenuto nella scorsa legislatura per quanto riguarda la Commissione antimafia. Ci è sembrato ragionevole assumerli come dati di integrazione e di novità perché al riguardo si possa aprire un dibattito che ne potenzi gli elementi di garanzia e, contestualmente, si assumano elementi di moralizzazione anche nella spesa pubblica. È un segnale che si lancia rispetto al rigore delle Commissioni d'inchiesta; ma, soprattutto, è anche una risposta data al paese circa l'assunzione di grande responsabilità anche dalla parte politica.

Inoltre, nel corso della discussione sono stati approvati una serie di emendamenti che ci hanno permesso di arricchire il provvedimento che - lo ricordo ancora - ha assunto come testo base la legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia nella precedente legislatura. In particolare, è stato espressamente previsto che la Commissione avrà il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis alle persone imputate o condannate per delitti di mafia.

È stato, inoltre, esteso l'ambito dell'attività di accertamento e valutazione di competenza della Commissione, con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite, anche alle attività svolte contro i diritti di proprietà intellettuale. Ciò quasi a testimonianza che i lavori svolti nel corso degli anni arricchiscono ed impegnano la parte politica a comprendere che, relativamente alla questione della mafia, vi sono oggi grandi novità. È giusto che la parte politica si interroghi e le analizzi, e che in qualche modo le verifichi anche alla luce dell'approvazione delle normative vigenti.

Il secondo aspetto riguarda la questione di come ci si debba orientare relativamente ad un maggiore controllo del territorio, perché i fenomeni criminali di oggi attaccano fondamentalmente le realtà degli enti locali. Questo monitoraggio deve essere capace di individuare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa che avvengono proprio negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riferimento alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

Alla luce di questo ragionamento, in Commissione è stato esaminato uno degli aspetti che costituivano una parte importante di una proposta di legge, nella quale veniva istituzionalizzato un elemento che già era prassi nei lavori della Commissione antimafia, ossia l'ascolto di associazioni cittadine che combattono questo fenomeno. Ci è parso di poter assumere tale novità perché all'interno di questo fenomeno ci fosse l'assunzione di responsabilità da parte non solo dei commissari dell'antimafia e degli organi preposti, ma anche di associazioni che su questo terreno possono contribuire ad una comprensione maggiore del fenomeno e alla corresponsabilità, da parte della cosiddetta società civile, di una lotta che riceva dal sistema della legalità un contributo notevole e, forse, anche più incisivo nei confronti delle generazioni più giovani.

Rinviando, anche per la ristrettezza dei tempi, al resoconto dei lavori della Commissione,  vorrei sottolineare che, insieme al collega D'Alia, abbiamo ascoltato con grande attenzione gli elementi che provenivano dalla formulazione degli emendamenti. Credo che l'aver proposto un testo unificato sul quale abbiamo ricevuto il mandato da parte della Commissione sia l'elemento più prezioso che dobbiamo tenere presente nella discussione. La costituzione della Commissione antimafia, infatti, rappresenta, per l'insieme del sistema politico, un punto rispetto al quale nessuno può vantare elementi di soggettività o di primato.

Abbiamo bisogno che sulla questione della criminalità, in particolare, del sistema mafioso l'insieme del sistema politico torni ad essere un elemento centrale di garanzia per tutti i cittadini. A tale proposito, è necessario l'impegno ad un reciproco ascolto, ad una chiarezza di obiettivi, alla determinazione dei compiti che qui vengono elencati e al mantenimento di alcune di queste funzioni. Credo che questo sia anche un modo per restare nell'ambito del dibattito generale, guardando ad un fenomeno che negli anni ha avuto la capacità di modificarsi, di infiltrarsi e di rendere più debole il nostro sistema di garanzie e di democrazia.

Alla classe politica e alla discussione da parte del Parlamento oggi è affidata una grande responsabilità: la questione della lotta alla mafia riguarda tutti noi, che abbiamo l'impegno di guardare a questo fenomeno con le sue novità e i pericoli, ma, soprattutto, assumendoci la responsabilità di utilizzare questa Commissione non per un teatro della politica, ma fondamentalmente al servizio dello Stato e della democrazia in questo paese (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole D'Alia.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, rinunzio a svolgere la relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anch'io mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Forgione. Ne ha facoltà, per trenta minuti.

FRANCESCO FORGIONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, abbiamo contribuito al dibattito e ai lavori preparatori per la definizione del testo unico in esame con una nostra autonoma iniziativa legislativa. Oggi possiamo dichiararci soddisfatti non solo del testo giunto in quest'aula, ma anche della volontà comune a tutti i gruppi politici di giungere in tempi brevi all'approvazione e successivamente all'insediamento della Commissione parlamentare antimafia.

Il Parlamento ha bisogno di un proprio strumento di analisi, di studio, di comprensione di un fenomeno come quello mafioso, ma anche di una rinnovata e ritrovata volontà nell'azione di contrasto a livello istituzionale e territoriale, di una nuova capacità propositiva dal punto di vista legislativo, di una diversa chiave di lettura dei processi economici e sociali e delle relazioni tra questi, le azioni di Governo e le scelte normative per provare a prosciugare, per quanto riguarda l'azione istituzionale, il brodo di cultura, politica e sociale, nel quale le mafie trovano alimento, sostegno, coperture trasformandosi da emergenze in fattori strutturali e di sistema.

Le cronache politiche e giudiziarie ci offrono ogni giorno uno spaccato del Mezzogiorno e del paese che, proprio in rapporto alla forza delle organizzazioni criminali, alla loro capacità di adeguamento alle trasformazioni sociali e politiche, al loro peso nelle dinamiche del mercato e del sistema delle imprese, alla loro pervasività sociale sul territorio, evidenzia una cresciuta soggettività politica, economica e finanziaria della presenza mafiosa.

Ad ogni straordinario risultato degli apparati investigativi e delle Forze dell'ordine, dall'ultima grande operazione palermitana  che ha svelato lo scontro di potere ed i nuovi nascenti equilibri del dopo-Provenzano, fino ai primi importanti risultati sull'omicidio Fortugno in Calabria, corrisponde un'acquisizione di conoscenze e di informazioni che supportano la tesi di questa capacità di trasformazione e di ricambio, nonostante i colpi subiti, delle mafie sul territorio. Diversi elementi e diversi dati informativi ci parlano di una crisi che potremmo definire di bassa militanza, ma tutte le informazioni che emergono dalle inchieste evidenziano altrettanto una forza economico-finanziaria crescente, una capacità di penetrazione nella politica e nelle istituzioni mai prima conosciuta, un'attitudine ad internazionalizzare le proprie attività che, proprio partendo dai dati del PIL mondiale delle attività criminali, superiore alla somma del PIL mondiale del commercio del ferro e dell'acciaio, potremmo ormai definire nella soggettività grande che le mafie hanno nei processi di globalizzazione economica su scala mondiale. A questo livello di analisi, di studio, di contrasto la nuova Commissione parlamentare antimafia dovrebbe collocare la propria attività.

È un fatto positivo che il testo in discussione, innovando la legge della passata legislatura, inserisca questo filone di attività, di analisi, di ricerca e iniziativa istituzionale della Commissione. È davvero l'elemento su cui vorremmo insistere: se produrre e accumulare ricchezza, trasformarsi in impresa è fattore non più di arretratezza e sottosviluppo, ma elemento dinamico di un processo di modernizzazione e di un modello di sviluppo drogati del Mezzogiorno e del paese, usando la sua forza economica e finanziaria per condizionare la politica, la società, le libertà e gli individui, allora è oggi questo il tratto fondamentale della natura delle mafie. Proprio per questo è necessario aggredire i patrimoni, i capitali, le ricchezze mafiose per colpirne l'essenza, indebolirne la forza, incrinarne la pervasività, fermarne la crescente soggettività politica, sconfiggerne la struttura militare. Si tratta quasi di cambiare paradigma, e vorrei proporlo senza essere equivocato. Nell'azione di contrasto - e dovrebbe occuparsene anche la nostra futura Commissione - si tratta oggi di partire dalla pericolosità sociale dei patrimoni, delle ricchezze, dei capitali dell'impresa criminale mafiosa e non più e non solo dalla pericolosità sociale degli affiliati alle cosche stesse, contro i quali, ovviamente, non va per un solo momento abbassata la guardia. È questa grande massa di capitali, questa ricchezza accumulata con le attività criminali che in intere aree del paese rende l'economia, la politica, la società dipendenti, e nasce da qui quella soggettività di Cosa nostra, della 'ndrangheta, della camorra, della Sacra corona unita che, attraverso la rappresentanza diretta o grazie a politiche compiacenti, cambia le regole della democrazia, altera il rapporto tra rappresentanti e rappresentati.

Nella sua prima relazione annuale il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha scritto: nel rapporto tra mafia e società è rinvenibile un blocco sociale mafioso che è, di volta in volta, complice, connivente o caratterizzato da una neutralità indifferente. Tale blocco - continua il procuratore Grasso - comprende una borghesia mafiosa fatta di tecnici, di esponenti della burocrazia, di professionisti, di imprenditori e politici che sono strumenti o interagiscono con la mafia in forma di scambio permanente fondato sulla difesa di sempre nuovi interessi comuni. La cosiddetta zona grigia - conclude - rappresenta la vera forza della mafia.

Ecco il punto: il carattere di sistema, non emergenziale, politico e sociale prima che giudiziario, della ricostruzione di un'Antimafia che prefiguri un'alternativa di società per intere aree del Mezzogiorno e del paese. È questo sistema che ci interroga anche sulla politica e sul rapporto tra rappresentanti e rappresentati nel Mezzogiorno; serve davvero una svolta: oserei dire, una rottura. Non solo nel modo di essere della politica e delle istituzioni, ma anche nel lavoro della stessa Commissione parlamentare antimafia rispetto alla passata legislatura.

Se rileggo l'ultima relazione di maggioranza approvata in Commissione - la  rimozione di ogni rapporto tra la mafia e la politica e la riduzione della mafia quasi ad un fenomeno di sporadica criminalità - e poi considero non le vicende di questi anni ma le cronache di questi giorni, dalla Sicilia alla Calabria, mi chiedo quale sia stata la reale volontà politica di quella Commissione, di cosa si sia realmente occupata, quale supporto normativo e propositivo abbia realizzato, di quale mafia si sia interessata.

Non ne sto facendo una questione di schieramento, colleghi deputati; so bene, dopo anni di impegno politico e anche di lavoro di inchiesta, che la mafia non ha ideologia, se non quella dell'accumulazione della ricchezza e del potere (anche il suo storico anticomunismo è sempre stato funzionale a questo suo fine). So, altresì, bene che proprio per tale ragione le forze di Governo oggi sono esposte a tentativi di penetrazione e di ricerca di interlocuzioni. Perciò, serve rigore; una svolta profonda, dopo gli anni del liberismo senza regole che ha abbattuto ogni forma di trasparenza e di controllo, ha favorito i condoni e le sanatorie, da quelle urbanistiche a quelle ambientali e fiscali, piuttosto che il rispetto delle regole e della legalità, rendendo palpabile, per i cittadini, per le imprese e per lo stesso mercato, che è più utile l'illegalità della legalità.

Abbiamo bisogno di rompere definitivamente il sistema delle impunità; lo sostengo io che non sono sospettabile di tendenze liberiste. Dobbiamo batterci in intere aree del paese per la libertà effettiva del mercato; in questi anni, sono crollate le denunce per il racket e per l'usura, non perché il fenomeno sia diminuito - anzi, è ormai totalmente diffuso, dal sud al nord del paese - ma perché, come ha spiegato in I Commissione affari costituzionali il presidente della Confindustria calabrese Callipo, la gente ha paura ed in intere regioni lo Stato e le istituzioni non sono in grado di tutelare chi trova il coraggio di ribellarsi al controllo mafioso. Ma dobbiamo anche aggiungere che esiste un problema complessivo di fiducia nelle istituzioni e nello stesso tempo di autoriforma dei comportamenti sociali. Se un imprenditore denuncia il racket ed il pizzo e la sua associazione, la Confindustria, non espelle i suoi dirigenti che hanno condanne già passate in giudicato per associazione mafiosa, ciò significa che esiste un sistema nel quale le mafie non solo sono tollerate ma sono organiche ad un modello di relazioni sociali e di accumulazione della ricchezza e del profitto. Spesso, come in Calabria, chi denuncia, quando non muore, viene anche accusato di ostacolare i processi di sviluppo.

Insomma, siamo di fronte ad un salto di qualità nel rapporto tra la mafia e la società e tra la mafia e la politica; molti di noi hanno trovato un po' ridicola la trasmissione della RAI dal covo di Bernardo Provenzano, con tanto di profumo di formaggio, di ricotta e di cicorie bollite. Ma prima ancora di quel covo, tutte le inchieste su Provenzano hanno portato ad un grumo di interessi e di potere che la mafia ha saldato con la politica e con l'imprenditoria, utilizzando la grande massa di risorse della privatizzazione della sanità. E dopo quell'arresto, è partita la grande operazione che ha individuato il tesoro di Ciancimino negli Stati di mezza Europa, con investimenti miliardari nei paesi dell'est e nei paradisi fiscali distribuiti in tutto il mondo.

Quando emerge la mappa dei nuovi capimafia, a fianco degli storici latitanti «viddani», come venivano definiti i vecchi corleonesi, troviamo avvocati, laureati e, guarda caso, ancora medici e primari, come il boss di Brancaccio, Guttadauro; tutti con una propensione accentuata ai rapporti politici. Ecco, in passato, quando si pensava ai rapporti tra la mafia e la politica si pensava ai politici come referenti; ma le entità erano due: la mafia e la politica rimanevano separate, seppure in un sistema di scambi e di collusioni. Oggi, in intere aree, questo confine non si avverte più e in tale situazione bisogna intervenire con forza; la nuova Commissione antimafia può contribuire con analisi e proposte.

Del resto, negli ultimi anni, sia la commissione presieduta dal professore Fiandaca sia quella guidata dal professore  Grosso si sono cimentate con il tema del rapporto tra la responsabilità politica e quella penale, che poi riguarda quel blocco sociale e quella borghesia mafiosa senza i quali le mafie, oggi, non avrebbero la forza che hanno.

Siamo davvero ad una fase di passaggio del potere mafioso; e la nuova Commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe coglierne i tratti salienti, svolgendo una funzione di analisi e di proposta, per costruire quella svolta che in tanti si attendono.

È tempo di giungere ad un testo unico delle norme antimafia e ad un testo unico delle norme antiriciclaggio. Sappiamo bene che i danni di questi anni sono stati notevoli. Il reato di falso in bilancio, al di là della specifica fattispecie, permetteva l'apertura di indagini su reati finanziari e rappresentava una sorta di Cavallo di Troia per il sistema imprenditoriale e finanziario, anche per quello apparentemente legale delle mafie. Averlo abolito ha reso tutto più difficile ed ha favorito la copertura di attività economiche illegali, così come il rientro dei capitali illecitamente esportati ne ha favorito il «lavaggio».

Occorre cambiare registro! La Commissione parlamentare può avere un ruolo attivo, anche di stimolo oltre che di denuncia. Si dice, in occasione di ogni convegno, che vanno potenziate le indagini patrimoniali e, poi, si impedisce alla Banca d'Italia - per legge - di riferire all'autorità giudiziaria le anomalie riscontrate nell'attività ispettiva; anzi, non si riesce a scardinare neanche il segreto bancario, se è vero che la legge del 1991, istitutiva dell'anagrafe dei conti correnti e dei depositi, è rimasta sino ad oggi inapplicata a causa dell'assenza dei decreti attuativi. Lo stesso vale per la cosiddetta legge Mancino del 1993 sui trasferimenti di proprietà di immobili e terreni, visto che, fino ad oggi, non si è mai trovato un solo notaio o commercialista disposto a collaborare con la giustizia, ma tanti, tantissimi, invece, organici alle cosche.

La Commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe contribuire all'elaborazione di una normativa in grado, con coraggio, di svincolare le misure di prevenzione patrimoniale da quelle di prevenzione personale, proprio per evitare che il carcere, che, ovviamente, agisce sulla pericolosità dei soggetti mafiosi, lasci intatta la pericolosità sociale dei loro patrimoni e delle loro ricchezze.

Ho molto insistito su questi aspetti, colleghi, perché credo che essi rappresentino il corpo di azione prioritario della futura Commissione, e perché davvero avverto come un macigno quel monito lanciato nell'omelia pronunciata ai funerali di Francesco Fortugno dal vescovo di Locri. Disse il vescovo: «Per il sud ed il paese, oltre che una purificazione etica, serve una forte purificazione economica». Ecco, credo che questo sia il centro del nostro lavoro: non vuol dire non agire, nell'analisi e nel contrasto, sulle nuove attività criminali, sulla presenza delle nuove mafie internazionali sul nostro territorio (queste stanno mutando non solo la mappa delle attività, ma anche la geografia del controllo criminale del territorio nazionale).

Sappiamo bene, altresì, che servono un monitoraggio di diverse leggi - di quelle sulla confisca dei beni e del loro utilizzo sociale - ed una verifica delle leggi riguardanti la pubblica amministrazione ed i processi di privatizzazione e, soprattutto, delle leggi sugli appalti, la cui ispirazione liberista, unita alle immense possibilità di deroghe previste in nome di urgenze inesistenti, rappresenta uno dei favori principali concessi a quel sistema di imprese malato che, in Sicilia ed al sud, vive del ciclo del cemento. Ed è noto come, senza ciclo del cemento, non esista processo di accumulazione mafiosa.

Sto parlando del sistema degli appalti con l'1 per cento di ribasso e degli appalti assegnati a condizioni tali da avere la certezza o che la proprietà delle imprese usufruisca di capitali illegali o che esse pratichino lavoro nero o, come spesso avviene al sud, sia l'una che l'altra. È davvero ipocrita piangere lacrime di coccodrillo quando succedono tragedie come quella verificatasi a Siracusa qualche giorno fa, quando tutti, al sud, conoscono  quanto tutto ciò faccia parte della normalità. Sarebbe significativo se la futura Commissione parlamentare antimafia assumesse i temi delle condizioni di lavoro al sud e del rapporto tra imprese, lavoro nero e sfruttamento minorile come temi della legalità e della lotta alla mafia!

Allo stesso modo, una verifica attenta andrebbe condotta anche sugli effetti delle attuali norme antiproibizioniste in materia di sostanze stupefacenti (così come innovate dall'ultima legge n. 49 del 2006), in rapporto proprio al fatturato mafioso del traffico e del commercio della droga, che ormai ammonta - le cifre sono di ieri - ad oltre 8 miliardi di euro all'anno.

Insomma, con una comune volontà del Parlamento, possiamo, ad inizio di legislatura, definire il profilo di un'Antimafia che assuma il primato di un'iniziativa istituzionale e dell'azione sociale come scelta di autonomia dall'azione giudiziaria, alla quale, comunque, vanno assicurati tutto il sostegno nella sua azione di legalità e tutte le garanzie per la sua iniziativa, la sua autonomia e la sua indipendenza.

Concludendo, come già avvenuto in Commissione, so bene che, nel corso del dibattito e, poi, in sede di valutazione degli emendamenti, emergeranno diversi punti di confronto tra noi; ne riprendo uno, non solo perché ha già avuto un'eco sulla stampa, ma perché rimanda ad un tema più generale: possono parlamentari sui quali gravano indagini, precedenti penali, rinvii a giudizio per le diverse tipologie di reati di mafia far parte della futura Commissione parlamentare? È un tema posto con forza dai deputati di Alleanza Nazionale ed anche da alcuni colleghi del centrosinistra, che ne propongono l'incompatibilità. È un tema difficile, che chiama in causa le prerogative dei parlamentari e del Parlamento previste dalla Costituzione, così come la presunzione di innocenza dei singoli sottoposti a procedimento penale sino alla sentenza definitiva. È, tuttavia, una questione cruciale che ha che fare non con questa o quella norma del codice penale o della legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia che ci accingiamo a votare, ma con la natura della politica, del rapporto tra la politica e il consenso, del rapporto tra i rappresentanti ed i rappresentati.

Chi conosce me e la mia parte politica sa bene che in Sicilia sono stato e siamo stati protagonisti, spesso solitari, di una battaglia radicale contro il sistema di collusione e di scambio tra la mafia e la politica; eppure oggi non credo sia sostenibile la posizione dei colleghi di Alleanza Nazionale. Perché consegnare alla magistratura la composizione di una Commissione parlamentare? E se ci avviassimo su questa strada, non sarebbero anche incompatibili quei colleghi deputati che, svolgendo la professione di avvocato, potrebbero essere difensori di mafiosi e boss di alto calibro e, considerata la condizione di privilegio del far parte di questa Commissione, avere accesso ad informazioni di cui potrebbero beneficiare nello svolgimento delle proprie funzioni professionali? E come sarebbe compatibile un veto in tal senso con quel diritto alla difesa sancito dalla nostra Costituzione? Non dobbiamo perdere per un solo attimo, credo, quell'ispirazione garantista che in passato ha reso grande la storia dell'antimafia sociale, quell'antimafia che già nel dopoguerra aveva come protagonisti contadini, capilega e sindacalisti.

Certo, garantismo, dopo lo scempio fatto in questi anni, è una parola che va rinominata, ricostruita di senso, ma noi non ce la sentiamo di sostenere la tesi di chi, con disinvoltura ed ipocrisia, propone veti a Roma e prima sostiene, ed ora si accinge a governare con un presidente della regione, in Sicilia, già sotto processo per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Né possiamo dimenticare che, quando il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso fece appello ai partiti, prima delle elezioni, a non candidare persone indagate o rinviate a giudizio per mafia, fu accusato da tutta la Casa delle libertà - e, devo dire, per primo, incautamente dall'ex Presidente della Camera - di ingerenza nella vita dei partiti. No, cari colleghi, l'accoglimento di tale invito avrebbe affrontato il tema posto alla radice, almeno nel rapporto tra politica e rappresentanza,  e da tale punto credo dobbiamo partire. Le vicende della mafia, come quella della corruzione, ripropongono l'esigenza della ricostruzione di un'etica pubblica. Per questo, anche sulla scelta dei componenti la Commissione parlamentare, è giusto consegnare la responsabilità ai partiti, alla loro coerenza, alla trasparenza dei loro comportamenti, perché tutto sia esplicito di fronte al Parlamento e di fronte al paese, quella coerenza di comportamenti alla quale ci richiamano ancora le parole di Danilo Dolci, la sua denuncia: «Chi tace è complice».

Signor Presidente, colleghi deputati, non ho descritto un'antimafia rituale. Sappiamo che senza una grande riforma morale e senza una grande riforma sociale la lotta alla mafia non potrà che rimanere rinchiusa nelle aule dei tribunali e sarebbe davvero - e definitivamente - la sua sconfitta sociale e politica; ma noi oggi, discutendo di come e cosa fare, anche attraverso i poteri e l'istituzione della nuova Commissione parlamentare, per ricostruire un diverso e più proficuo rapporto con la società civile, proviamo ad evitare che ciò avvenga (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, de L'Ulivo e dell'Italia dei Valori)!

PRESIDENTE. Constato l'assenza del deputato Boscetto, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare il deputato Li Causi. Ne ha facoltà.

VITO LI CAUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi Popolari-Udeur riteniamo primario combattere la criminalità organizzata che ostacola lo sviluppo del nostro territorio e mina le basi della nostra Repubblica.

È essenziale, in questa XV legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, garantire la continuità da parte dello Stato nella lotta contro le organizzazioni criminali, attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Le sette Commissioni che si sono succedute negli anni, a partire dal 1962, avvalendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive, hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia nelle sue diverse espressioni: nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

Desidero ricordare che alla prima Commissione, istituita nel 1962, venne attribuito il compito di esaminare la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia e proporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni ed eliminarne le cause.

La suddetta Commissione ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto ha acquisito un ampio patrimonio conoscitivo; ciò avveniva in una situazione in cui, a quei tempi, il contributo di accertamento proveniente dalle autorità giudiziarie era, per la verità, poco sufficiente.

La seconda Commissione, istituita nel 1982, non può essere annoverata fra le Commissioni parlamentari d'inchiesta perché ad essa era attribuito soltanto il compito di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri e di suggerire al Parlamento misure legislative ed amministrative.

È bene ricordare l'enorme contributo che diede questa Commissione al pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo.

La terza Commissione venne istituita nel marzo 1988 ed oltre ai poteri d'inchiesta della prima Commissione le vennero attribuiti anche poteri di controllo. La citata Commissione ha avuto un ruolo fondamentale nell'attività propositiva, soprattutto perché il periodo che va dal 1988 al 1992 coincise con gli anni in cui l'attività giudiziaria subì profonde battute di arresto, che culminarono con lo smantellamento del pool antimafia. Ed ancora, erano anni in cui il fenomeno mafioso subiva profonde modifiche. Infatti, si avvertiva un cambiamento dei rapporti mafia-società e mafia-istituzioni, si era notevolmente  accresciuto il volume di affari gestiti o controllati dalle grandi organizzazioni criminali, erano mutati i rispettivi gruppi dirigenti e l'attacco allo Stato era divenuto sempre più insidioso, anche se si registra in quegli anni un notevole impegno delle istituzioni e delle Forze dell'ordine.

La quarta Commissione antimafia, istituita con poteri di inchiesta nell'agosto del 1992, ha svolto i suoi lavori per circa 16 mesi soltanto, in quanto la XI legislatura si è conclusa anticipatamente. Però, per la prima volta, vennero affrontati temi di connessione tra le organizzazioni mafiose ed il sistema politico-istituzionale. Inoltre, sono state approvate a larghissima maggioranza due relazioni, la prima sul fenomeno Cosa nostra, la seconda su quello della camorra, ponendo in luce le interrelazioni fra di esse. Si è data, altresì, rilevanza al fenomeno della presenza mafiosa straniera.

La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno del 1994, ha svolto i suoi lavori per la durata della XII legislatura e ciò che più caratterizzò la sua attività fu la rilevante eccezione contenuta nell'articolo 3, comma 2, della legge istitutiva del 1994, n. 430, in forza del quale articolo i fatti di mafia sono qualificati come eversivi dell'ordine costituzionale al fine di escludere a tale riguardo la possibilità di opporre il segreto di Stato.

La sesta Commissione antimafia, istituita nel 1996 nella XIII legislatura, ha compiuto importanti passi avanti nella sua lotta alla criminalità organizzata. Così, anche per la settima Commissione antimafia, istituita nel 2001, proseguendo la scia della precedente e contribuendo al conseguimento dei recenti successi.

Signor Presidente, alla luce di quanto esposto finora, noi Popolari-Udeur riteniamo che il lavoro fin qui svolto dalle precedenti Commissioni debba proseguire con continuità, forti del bagaglio acquisito dai lavori delle Commissioni che si sono succedute nel corso degli anni e che ho sinteticamente citato.

Onorevole Lumia, onorevole Violante, non solo chi sta parlando ma tutto il gruppo dei Popolari-Udeur condivide pienamente l'impostazione che è stata data da chi mi ha preceduto negli interventi. E attraverso questi interventi nasce in noi ciò che abbiamo dentro, vale a dire costruire attorno a questo argomento una proposta di legge che possa essere forte e robusta nel perseguire gli interessi generali. Noi la sosterremo in ogni azione, nell'interesse delle istituzioni e della centralità dei cittadini italiani.

Si deve, in conclusione, aggiornare l'analisi e soprattutto verificare la funzionalità degli strumenti istituzionali più adeguati per porre in essere un'azione di contrasto efficace, perché, comunque, il pericolo mafioso è ancora ben presente nel nostro territorio. A tale proposito, sarebbe opportuno che la Commissione svolgesse un lavoro di riordino in un testo unico di tutta la complessa legislazione antimafia, in modo da individuare gli strumenti più idonei per rafforzare ed incentivare la presenza dello Stato sul territorio. Infatti, la Commissione antimafia, esaminando ciò che succede nel territorio e cogliendone gli aspetti e leggendone i segni, dovrebbe avere il potere di agire in tempi brevi con un riscontro immediato e provvedere, dopo lo svolgimento delle audizioni, a risolvere situazioni anomale che non riescono ad essere rimosse con sollecitudine da chi ne ha il compito.

Diverse sono le problematiche da affrontare, per cui sarebbe anche necessario addentrarsi più profondamente nelle strutture più intime e segrete della mafia e della criminalità organizzata, in modo da eliminare il patto scellerato criminalità organizzata-politica-impresa. È necessario valutare attraverso indagini specifiche il rapporto fra le diverse organizzazioni criminali e il sistema economico, da un lato, e la rappresentanza politica, dall'altro, in modo da individuare un'azione di contrasto così efficace da evitare che le ingenti risorse che si investiranno negli anni a venire nel Mezzogiorno d'Italia siano speculate dalle organizzazioni criminali stesse.

Infine, è necessario affiancare all'intervento repressivo, proprio delle Forze dell'ordine,  uno strumento adeguato di politica sociale e promuovere e diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado programmi di attività con cui rafforzare tra i giovani la cultura della legalità costituzionale. Tutto ciò, allora, rende necessario un intervento che preveda una strategia nazionale e internazionale tra più livelli di iniziativa, quelli legislativo, economico, culturale, sociale, giudiziario e - perché no? - repressivo.

Perciò, noi Popolari-Udeur riteniamo che sin dall'inizio di questa XV legislatura ci si debba adoperare per la immediata approvazione della proposta di legge oggi in discussione, affinché si abbia una continuità ed un maggiore e doveroso impegno del Parlamento italiano nella lotta contro la mafia e tutte le altre organizzazioni criminali (Applausi del deputato Violante).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi deputati, già all'inizio della precedente legislatura, quando eravamo all'opposizione, avevo presentato, a nome dei Verdi, una proposta di legge per ricostituire tempestivamente la Commissione d'inchiesta antimafia. Quella proposta fu approvata nell'ambito di un testo unificato, come avviene oggi, cioè con la legge n. 386 del 2001. Mi è sembrato, parimenti, doveroso, anche all'inizio di questa legislatura, nella quale appartengo, come gli altri colleghi dell'Unione, alla maggioranza, ripresentare, il primo giorno della legislatura, una proposta di legge ricostitutiva della Commissione antimafia.

Credo che sia giusto da parte di tutti noi, e anche da parte dell'opinione pubblica, all'esterno, prendere atto con soddisfazione, in primo luogo, della decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera di calendarizzare tempestivamente l'esame in Assemblea di questo insieme di proposte di legge, tutte finalizzate a ricostituire tempestivamente la Commissione antimafia. Tutto questo, del resto, in parallelo con quanto sta avvenendo anche per le proposte di legge - una delle quali io stesso ho presentato - ricostitutive della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse.

Anche a seguito di questa decisione unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo, la nostra Commissione, la Commissione affari costituzionali, sotto la presidenza del presidente Luciano Violante, ha svolto nei giorni scorsi, e sta svolgendo ancora oggi, complessivamente un buon lavoro, io credo, in sede referente. Ha fatto bene, a mio avviso, il presidente Violante a nominare due relatori - l'una appartenente alla maggioranza, la collega Sesa Amici, l'altro appartenente all'opposizione, il collega D'Alia - in modo da dare un segnale anche di tipo istituzionale, oltreché politico, dell'ampia e, mi auguro, unanime convergenza che si può verificare in questo Parlamento nel raggiungere, nel giro di pochi giorni o di poche settimane dall'inizio della legislatura, l'obiettivo della ricostituzione della Commissione d'inchiesta antimafia.

La Commissione affari costituzionali ha svolto un buon lavoro anche perché, assumendo come riferimento il testo approvato all'inizio della scorsa legislatura, tuttavia ha approvato una serie di emendamenti migliorativi del testo, come è giusto che avvenga dopo cinque anni di esperienza. Anche oggi, essendosi riunito, il Comitato dei nove, che rappresenta in Assemblea la Commissione affari costituzionali, ha valutato ulteriori nuovi emendamenti che potremmo insieme votare, nelle sedute di domani o dopodomani, perfezionando ulteriormente il testo.

La collega Amici, che è intervenuta anche a nome dell'altro relatore, D'Alia, ha opportunamente messo in evidenza, nella sua relazione iniziale, alcuni di questi aspetti relativi all'aggiornamento, miglioramento ed approfondimento del testo sotto il profilo degli obiettivi e delle finalità.

Ne indico alcuni che anche la collega Amici ha già citato.

In primo luogo, la verifica dell'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che - come tutti sanno - è l'ordinamento penitenziario, per quanto riguarda le persone imputate o condannate per delitti di mafia. Questa è una norma di particolare gravità e rilevanza ed è giusta una corrispondente attenzione da parte della Commissione. È stato esteso, inoltre, l'ambito dell'attività di accertamento e valutazione di competenza della Commissione, con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose con altre organizzazioni criminali; si è anche espressamente attribuito alla Commissione il compito di analizzare e di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, nonché al controllo del territorio, e, inoltre, il compito di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, in modo da proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali. Anche qui ci sono, da una parte, esigenze di tutela della legalità e di sicurezza e, dall'altra parte, il rispetto delle garanzie dello Stato di diritto: sono norme di particolare delicatezza, su cui è opportuno che ci sia una speciale attenzione da parte della prossima Commissione antimafia.

Dopo che, in sede di ufficio di presidenza allargato, i rappresentanti dei gruppi della Commissione hanno ascoltato il dottor Callipo, presidente degli industriali calabresi, che ci ha portato una drammatica testimonianza in prima persona della situazione della criminalità organizzata nella sua regione, abbiamo deciso, di comune accordo, su proposta dei colleghi relatori, di inserire fra i compiti della Commissione d'inchiesta anche quello di verificare l'impatto negativo dell'attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa economica privata e di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale, finalizzata allo sviluppo e alla crescita del sistema delle imprese.

Questi sono alcuni dei principali aspetti innovativi che abbiamo introdotto - devo dire con amplissima convergenza tra maggioranza e opposizione - all'interno del testo che è sottoposto ora all'esame dell'Assemblea.

C'è un altro aspetto innovativo, sotto il profilo dell'attività di inchiesta e di consultazione che la Commissione antimafia sistematicamente mette in atto. Non è una novità, dal punto di vista della prassi, perché già in precedenza la Commissione antimafia aveva ascoltato associazioni, soggetti, realtà associative appartenenti alla società civile, particolarmente impegnati nella realtà concreta, nella battaglia contro la criminalità organizzata; ma l'aver esplicitamente previsto la possibilità di consultare anche tali soggetti, realtà associative a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari - ripeto: averlo esplicitamente previsto nel testo di legge -, valorizza il ruolo importante che queste realtà associative hanno all'interno della società civile. Infatti, è a tutti chiaro che la lotta contro la mafia è un impegno che - ovviamente - comporta l'attività, in primo luogo, degli apparati dello Stato, degli apparati di polizia, di sicurezza e giudiziari, ma anche una grande responsabilità da parte delle forze politiche, di quelle sindacali, imprenditoriali, economiche, sociali e anche da parte delle espressioni della società civile. Valorizzare questo elemento, anche in modo esplicito nel testo istitutivo, della Commissione antimafia credo sia stato giusto.

Ci sono alcuni particolari aspetti su cui la nostra comune riflessione si è espressa e che potranno comportare, forse (nel voto dell'Assemblea su qualche singolo emendamento),  qualche opposizione legittimamente differenziata, ma che mi auguro consentano alla fine - credo di esserne certo - una convergenza pressoché unanime nel voto finale sul testo. Uno di questi aspetti riguarda l'elezione del presidente della nuova Commissione antimafia. Vorrei infatti segnalare che era stata anche ipotizzata, da parte di qualcuno, non l'elezione, bensì la nomina da parte dei Presidenti delle Camere.

Ci è parso opportuno, comunque, non seguire tale strada, dal momento che, ormai da alcune legislature (vale a dire, dal 1994 in poi), i Presidenti delle Camere appartengono entrambi allo schieramento di maggioranza pro tempore in quella legislatura; pertanto, ritengo sia stata opportuna e saggia la scelta, da parte della I Commissione e dei relatori, di proporre che sia la stessa Commissione di inchiesta ad eleggere il suo presidente al proprio interno.

Nel corso del dibattito sono emerse valutazioni diverse, e forse emergeranno anche nelle proposte emendative che saranno presentate, su quale sia il tipo di maggioranza sulla base della quale il presidente debba essere eletto. Ricordo che, nel testo presentato dalla maggioranza di centrodestra nella scorsa legislatura (ma che, devo riconoscere, è stato approvato in modo unanime), si prevedeva il requisito della maggioranza assoluta dei voti. Si tratta di un termine concettualmente un po' imperfetto, per cui oggi, in sede di Comitato dei nove, si è registrato un largo accordo nel senso di precisare meglio che la maggioranza che si richiede, almeno nella prima votazione, è quella assoluta dei componenti la Commissione, con eventuale, successivo ballottaggio laddove tale maggioranza non dovesse sussistere.

Segnalo che altri colleghi, in particolare alcuni deputati del centrodestra, propongono invece, nelle prime votazioni ipotizzabili, di elevare il quorum per l'elezione del presidente; tuttavia, è stata mossa da alcuni l'obiezione - forse risentiremo tali argomentazioni nel momento di votare i testi in Assemblea - per cui creeremmo in questa Commissione una situazione un po' anomala rispetto ad altre Commissioni di inchiesta, che non richiedono quorum particolari per l'elezione del loro presidente. Credo che prevedere l'elezione del presidente a maggioranza assoluta dei componenti rappresenti una garanzia sufficiente: l'importante è che le candidature siano di alto prestigio ed abbiano un'alta capacità politica ed istituzionale.

Un secondo aspetto particolare sul quale ci siamo soffermati in sede referente, già riecheggiato in quest'aula, riguarda la delicatezza della composizione della Commissione, composta da venticinque deputati e da altrettanti senatori (si tratta, quindi, di una Commissione d'inchiesta molto ampia). È emersa, ovviamente, la valutazione politica - difficile che possa essere posta in termini giuridici - sulla responsabilità che hanno tutti i gruppi parlamentari, sia della Camera sia del Senato, di proporre ai rispettivi Presidenti persone che possiedano una particolare adeguatezza rispetto al compito che sono chiamate a svolgere nella Commissione di inchiesta.

Sotto questo punto di vista, i relatori hanno opportunamente proposto un testo unificato che fa riferimento, al momento della nomina, alla necessità di tener conto della specificità dei compiti della Commissione antimafia, ma non sono andati oltre; altri colleghi, appartenenti sia al centrodestra, sia qualcuno al centrosinistra, hanno invece presentato proposte emendative molto più determinate e «determinanti» nel prevedere possibili esclusioni formali in ordine alla possibilità di far parte della Commissione stessa.

Sono convinto che sia probabilmente inopportuno, e forse anche costituzionalmente assai dubbio, andare oltre quanto è previsto nel testo oggi all'esame dell'Assemblea - vale a dire la necessità di tener conto della specificità dei compiti della Commissione -, perché, come ci ha fatto notare il parere molto motivato ed articolato espresso, in sede consultiva, dalla Commissione giustizia, si potrebbero prospettare seri profili di incostituzionalità nello stabilire status diversi per i parlamentari  in relazione alla partecipazione alla Commissione di inchiesta in oggetto.

Sta di fatto che, se da una parte dobbiamo rispettare le garanzie costituzionali di tutti i parlamentari, dall'altra dobbiamo pacatamente e senza demagogia, ma con fermezza, sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, dei gruppi parlamentari e dei Presidenti delle due Camere la necessità di valutare con senso di responsabilità le proposte che saranno avanzate per l'ingresso in questa Commissione, in modo che i nominati siano all'altezza dei compiti e della delicatezza degli impegni istituzionali e politici che tale Commissione di inchiesta prevede.

Abbiamo anche inserito una novità assoluta nel testo relativo a questa Commissione di inchiesta, e credo che qualcosa di analogo sia previsto anche per la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti; quindi, probabilmente, questa nuova ipotesi sarà destinata ad entrare a far parte di tutte le proposte di legge che dovessero istituire nuove Commissioni d'inchiesta. Abbiamo previsto un quorum particolarmente elevato nell'ipotesi che la Commissione d'inchiesta debba assumere provvedimenti limitativi delle libertà personali. È chiaro a tutti che l'articolo 82 della Costituzione prevede che le Commissioni di inchiesta agiscano con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Comunque, per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, la richiesta di un provvedimento restrittivo deve essere sottoposta al vaglio di un giudice terzo - che in qualche modo è una garanzia dal punto di vista istituzionale -, mentre ovviamente un ente terzo che valuti le eventuali richieste di provvedimenti da parte di una Commissione di inchiesta non c'è e non ci può essere. Quindi, la proposta che viene presentata all'Assemblea - credo abbia trovato l'unanimità dei consensi - è che eventuali provvedimenti limitativi delle libertà personali vengano assunti dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa e con atto motivato.

Mi pare che questa sia un'ipotesi positiva, da condividere, che da una parte mantiene, come non poteva che essere, questo potere - eventuale, straordinario ed eccezionale, ma c'è - in capo alla Commissione di inchiesta in forza dell'articolo 82 della Costituzione, ma dall'altra impedisce che provvedimenti limitativi delle libertà personali possano essere utilizzati dalle maggioranze politiche pro tempore. Tale ipotesi prevede che ci sia una valutazione più ampia da parte dei componenti della Commissione sull'opportunità/necessità di assumere eventualmente provvedimenti di questo tipo, per evitare anche polemiche strumentali o l'uso strumentale di questi provvedimenti.

Vi è un altro aspetto che costituisce una novità assoluta in questo testo ed anche in quello, parallelo, relativo alla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, cioè la previsione di una limitazione programmata delle spese che possono essere sostenute dalla Commissione di inchiesta. Abbiamo sentito poco fa il dibattito svoltosi sulla mozione che ha preceduto l'esame di questa proposta di legge, concernente gli impegni istituzionali a contenere al massimo le spese per la politica. In questo caso, c'è una norma - sia pure in un ambito abbastanza ampio, in modo da non impedire il lavoro della Commissione, il che ovviamente sarebbe controproducente - che prevede un tetto alle spese della Commissione di inchiesta ed anche, come è opportuno che sia, un certo grado di elasticità e la possibilità di superare, eventualmente, del 30 per cento quel tetto qualora ci sia l'autorizzazione da parte dei due Presidenti delle Camere. Anche questa è una novità assoluta per quanto riguarda le Commissioni di inchiesta. Siccome nella scorsa legislatura si sono verificati casi, lo dico senza troppa demagogia, di dilatazione abnorme delle spese di qualche Commissione di inchiesta, forse è stato opportuno inserire questa nuova norma, come atto di autoresponsabilizzazione del Parlamento, all'interno del testo al nostro esame.

Non mi soffermo oltre, signor Presidente e colleghi, sugli altri articoli che riguardano la richiesta di atti e documenti, l'obbligo del segreto, l'organizzazione interna,  e così via (articoli 5, 6 e 7), perché sono temi che, in qualche modo, ricalcano la struttura e il modo di funzionare di un'organizzazione interna o norme che debbono essere rispettate sotto il profilo dell'acquisizione di documenti, da una parte, e del rispetto del segreto, dall'altra: ripeto, ricalcano norme delle precedenti leggi istitutive delle Commissioni di inchiesta, sia di questa che di altre Commissioni.

Concludo, signor Presidente, colleghi e amici relatori, ringraziandovi per il lavoro che avete fatto in questi giorni e che continuerete a fare. L'auspicio è quello di un rapido esame da parte della Camera dei deputati, in modo da rendere possibile un tempestivo completamento dell'iter parlamentare anche da parte dell'altro ramo del Parlamento prima della pausa estiva. Esprimo inoltre l'auspicio, che credo si verificherà, che, al di là di alcune valutazioni diverse che potremo avere su specifiche proposte emendative - come è ovvio e normale che sia nel dibattito parlamentare -, alla fine la Commissione antimafia possa essere istituita dal Parlamento con una convergenza sostanzialmente unanime (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lumia, al quale ricordo che ha 15 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come gruppo de L'Ulivo, all'avvio della nuova legislatura abbiamo subito presentato una proposta di legge perché riteniamo che l'istituzione della Commissione in oggetto sia un fatto rilevante della vita del nostro Parlamento. All'inizio della legislatura, mettere come uno dei primi punti dei lavori della nostra Assemblea l'approvazione della legge istitutiva della Commissione antimafia ci pone nelle condizioni di fare bene, di raggiungere un grado elevato di unità e di provare a partire nella lotta alla mafia con il piede giusto.

La Commissione di merito ha svolto un ottimo lavoro, confermando la struttura portante che è stata utilizzata nelle legislature scorse, ed ha anche introdotto dei punti di innovazione molto interessanti: uno per tutti, com'è già stato ricordato, riguarda la possibilità della Commissione di procedere istituzionalmente alla consultazione di coloro che, nell'associazionismo antiracket (ricordiamo la FAI), nel mondo del volontariato (ricordiamo Libera) e nelle altre organizzazioni, in questi anni hanno prodotto esperienza e sapere, nonché una dimensione progettuale interessante, con risvolti legislativi che possono interessare il lavoro della Commissione.

Nella nostra storia abbiamo avuto sette Commissioni parlamentari. Ognuna di esse, tra alterne vicende e con alti e bassi, ha provato ad offrire al Parlamento ed alle istituzioni tutta una serie di letture sulla presenza mafiosa e ad aprire anche la vita del nostro paese a quello che realmente succede in tanti nostri territori. Tutte, alcune con relazioni unitarie, altre con relazioni di maggioranza o di minoranza, hanno evidenziato l'estrema pericolosità delle mafie, il carattere collusivo con settori della società italiana, con pezzi delle istituzioni e della politica, e con settori altrettanto importanti dell'economia. Ci sono stati momenti importanti, con inchieste ed indagini che hanno aperto gli occhi a molti italiani, denunciato gravissime responsabilità politiche e istituzionali, proposto soluzioni legislative ed indirizzi di governo.

Un dato è da sottolineare: le Commissioni hanno espresso il meglio di sé quando sono state capaci di stare un passo in avanti rispetto alle logiche, spesso chiuse, di appartenenza, alle dinamiche politiche oppure, peggio, ai giochi strumentali di maggioranza ed opposizione. Quando invece le Commissioni sono state gestite burocraticamente, supine ai vizi delle classi dirigenti, preoccupate di coprire le responsabilità politiche dei vari sistemi di collusione, pronte ad utilizzare la clava per colpirsi a vicenda, con accuse spesso poco trasparenti e poco fondate, si sono ottenuti risultati scadenti, privando il paese e il Parlamento di un forte ed autorevole punto di riferimento nel colpire  le mafie, al meglio delle possibilità presenti nella società e nelle istituzioni democratiche.

Dobbiamo recuperare la buona memoria, evitare errori e distorsioni, avviare una forte e qualificata capacità progettuale ed operativa, che la Commissione antimafia può tracciare e stimolare. Ci avviamo verso l'ottava Commissione parlamentare. Le mafie tuttavia rimangono un nodo strutturale della vita del nostro paese. Siamo chiamati a fare un vero salto di qualità. È possibile farlo? Certo. Oggi conosciamo più che mai cosa sono le mafie, come agiscono, quale forma di accumulazione utilizzano, il grado di collusione, i rapporti internazionali, la capacità di riproduzione ed organizzazione militare, sociale, economica e politica. Nessuno può più dire «non sapevo» oppure stupirsi, o ancora peggio sottovalutare oppure, ancora, pensare che la soluzione sia quella di convivere con esse.

Oggi, nessuno può sostenere che le mafie non siano un serio danno ed una minaccia di primo piano per la vita sociale, economica ed istituzionale. Prendiamo, ad esempio, la parte economica: il Censis, pochi anni fa, colpì al cuore la vecchia e rovinosa idea che le mafie, tuttavia, sono pur sempre un fattore di sviluppo e di crescita occupazionale. Non è vero! Le mafie nel sud non solo hanno tolto opportunità e diritti, ma hanno anche bloccato una certa crescita del PIL, che si stima pari almeno al 2 per cento della ricchezza prodotta, cancellando ogni anno ben 170 mila posti di lavoro e bloccando la propensione al mercato di fasce intere dell'imprenditorialità legale.

Così, è anche sbagliato pensare che le mafie fossero semplicemente legate al sottosviluppo, tenute in vita da società antiche, premoderne. No! Soprattutto oggi, le mafie sono ancorate a fenomeni - ahimè - di modernizzazione, di sviluppo e crescita economica. Certo, uno sviluppo senza qualità, senza legalità, capace di accumulare ricchezza mal distribuita, in grado di produrre profonde disuguaglianze, distorsioni della libera concorrenza e delle stesse potenzialità del mercato.

In sostanza, la lotta alle mafie fa bene alla crescita di uno sviluppo sostenibile, in grado di fare della legalità una risorsa e non un vincolo alle dinamiche produttive e sociali dei nostri territori più martoriati dalla presenza mafiosa.

Inoltre, sappiamo con certezza che le mafie sono forti perché colludono anche con la politica. Qui il discorso si fa delicato e, spesso, carico di strumentalità, ma, per quanto complesso e delicato, questo nodo va sciolto. Dobbiamo con forza recuperare la consapevolezza della funzione della responsabilità politica, ben diversa dalla responsabilità penale. La Commissione antimafia non è il quarto grado di giudizio, non deve rincorrere l'azione penale, non deve forzare un giudizio, in un verso o nell'altro, di assoluzione o di condanna. La Commissione usa i poteri dell'autorità giudiziaria per svolgere inchieste, conoscere meglio, dare indicazioni al fine di individuare le responsabilità politiche di chi ha consapevoli e sistematici rapporti con le cosche, di chi omette di fare scelte contro le mafie, di chi facilita il compito delle infiltrazioni negli appalti, nelle istituzioni, di chi allaccia rapporti inconfessabili e devastanti con i clan, anche in momenti elettorali.

La politica non deve attendere, guardarsi la scena, per poi dividersi in tifosi o detrattori dell'azione penale. La Commissione, certo, deve verificare se l'azione penale è libera, approfondita, supportata da mezzi e risorse e soprattutto da buone leggi che rendano efficace e forte l'azione di prevenzione e repressione dello Stato. La Commissione potrebbe supportare la politica anche in positivo, sull'esempio dei codici etici di autoregolamentazione, nel selezionare le classi dirigenti e le candidature. Le notizie intorno alle inchieste giudiziarie di questi mesi e di questi anni confermano quanto sia necessario avere più coraggio, più determinazione, e procedere lungo queste scelte.

In tal senso, la questione della scelta dei membri da mandare in rappresentanza dei gruppi in Commissione è quanto mai delicata, ma vera. Un meccanismo di selezione va previsto, non invasivo naturalmente  delle prerogative democratiche e costituzionali dei parlamentari e dei gruppi che li designano. Si potrebbe trovare una soluzione condivisa, potenziando i poteri discrezionali dei Presidenti delle Camere nel verificare le varie compatibilità di coloro che, per gravi condizioni o per incompatibilità professionale, rendono inopportuna la loro presenza rispetto al lavoro che deve svolgere un componente della Commissione, un Commissario appunto, che viene a conoscenza di atti giudiziari segreti e che deve essere libero e privo di condizionamenti per svolgere al meglio la propria funzione parlamentare all'interno della Commissione antimafia.

Ritengo che la soluzione individuata dalla Commissione e gli emendamenti proposti potrebbero rappresentare il terreno per svolgere un passo in avanti serio e rigoroso in tale direzione.

Cari colleghi, possiamo organizzare le istituzioni e la politica per prevenire e colpire le mafie e le loro collusioni. Si tratta di un'occasione che non dobbiamo perdere, per fornire una corretta e preparata risposta. Certo, la strada è in salita, in quanto le mafie sono ancora forti e ben radicate, ma si può vincere.

Il Presidente Ciampi diceva che le mafie «non basta combatterle, dobbiamo sconfiggerle». Allora, è necessario organizzare i poteri e le funzioni della Commissione per passare dall'antimafia del «giorno dopo» (l'antimafia del giorno dopo le stragi, l'antimafia del giorno dopo l'omicidio Fortugno, dei grandi delitti, delle azioni di collusione, di controllo del territorio, dei traffici internazionali) all'antimafia del «giorno prima», all'antimafia dell'antiriciclaggio, che sa individuare quali risorse - sempre meno, per la verità - sono reinvestite sul territorio, condizionando in negativo la vita economica di quel territorio nonché gli stessi diritti e le opportunità. Quell'antimafia dell'antiriciclaggio che è in grado di cooperare sul piano giudiziario internazionale per anticipare i grandi flussi che velocemente si inseriscono all'interno dei paradisi fiscali dei paesi off-shore.

Dobbiamo passare all'antimafia del «giorno prima» dell'antiracket che, oggi, nel nostro paese è realizzabile avendo ottenuto risultati positivi, dimostrando che attraverso l'associazionismo, la denuncia, la fiducia, da porre al servizio degli operatori economici, si possono produrre risultati non solo penalmente rilevanti, ma anche di grande pregio economico. L'esperienza dell'associazionismo antiracket, guidata da Tano Grasso, ci dimostra che al riguardo diversi obiettivi si possono ottenere.

Dobbiamo passare all'antimafia del «giorno prima» dei beni confiscati, di quelle esperienze che Libera, guidata da don Ciotti, e tante altre associazioni, insieme a prefetti e comuni, hanno organizzato sul nostro territorio; di quei beni confiscati già produttivi, che già forniscono risultati, e di quei tanti altri beni confiscati - sono ancora migliaia - che attendono una risposta moderna per essere strappati alla gestione delle mafie e inseriti nuovamente in un circuito sociale e produttivo al meglio delle potenzialità.

Dobbiamo passare all'antimafia del «giorno prima» del controllo degli appalti e della lotta al lavoro nero, che spesso impediscono la celere realizzazione di grandi infrastrutture e di piccole opere pubbliche, al fine di evitare che le imprese colluse siano le vere protagoniste attraverso i subappalti, il controllo della filiera del cemento, del ferro e, in molte occasioni, dell'intermediazione della manodopera.

Dobbiamo passare all'antimafia del «giorno prima» della cooperazione internazionale, del testo unico delle norme antimafia, del potenziamento del ruolo dei testimoni di giustizia e della tutela della funzione dei collaboratori di giustizia, dei processi veloci e in grado di garantire l'efficacia dell'azione penale, in rapporto con le giuste garanzie degli imputati e anche delle vittime. Per tale motivo, dobbiamo liberare la lotta alle mafie dall'emergenzialità e dal ritmo episodico che spesso questa assume, per recuperare sistematicità, continuità, territorialità e globalità.

Colleghi, la sfida delle mafie rimane aperta. Oggi è possibile. Risultati inediti potrebbero senz'altro arrivare, ma guai a sottovalutare le caratteristiche e la forza del radicamento sociale e culturale, economico e finanziario, politico e istituzionale, tanto sul piano locale che internazionale, dei vari poteri mafiosi: di Cosa nostra come della 'ndrangheta, della camorra, così come della Sacra corona unita, delle altre mafie straniere - quella albanese, cinese, russa, nigeriana, slava - e di quelle globalizzate che trafficano uomini, donne e bambini, riducendoli spesso in condizioni di vera e propria schiavitù, sappiamo di più. Ma sappiamo anche che hanno una forte capacità di riproduzione; ecco perché occorre rendere la lotta alle mafie una vera e sostanziale priorità nella vita del Parlamento e del Governo. Raramente ciò è stato fatto; oggi, dobbiamo riprovarci!

Riguardo alla minaccia terroristica, nella storia del nostro paese, ci siamo riusciti più volte; riguardo a quella mafiosa, ancora no. La minaccia terroristica è stata affrontata con coraggio, determinazione, senza lesinare risorse e con interventi legislativi severissimi, ai limiti dei sistemi di garanzia previsti dalla nostra Costituzione. Ciò è stato possibile anche perché le organizzazioni terroristiche, che sono state isolate nella società o sono rimaste sostanzialmente estranee al sistema politico e istituzionale del nostro paese, non godevano di ampio consenso, non erano in grado di condizionare la vita istituzionale di interi territori. Il nemico rimaneva sempre visibile e, rispetto ad esso, si potevano adottare le giuste misure, definendone i caratteri organizzativi, militari ed il grado di contatto con la politica e le istituzioni.

Le mafie sono, invece, un nemico più subdolo: stanno all'interno della società e sanno mimetizzarsi bene, spesso più di quanto si pensi. Sanno farsi percepire come una realtà che dà anche delle utilità, per quanto false, rispetto a cui, a volte, si ritiene valga la pena scambiare favori e servizi. Esse intrattengono un antico rapporto con la politica ed il potere economico, che si ridefinisce, di volta in volta, in rapporti di mediazione o di rappresentanza diretta.

Ecco perché è necessario compiere uno sforzo in più, impegnare il meglio delle nostre energie democratiche e dare giusto rilievo al lavoro da svolgere.

La Commissione può facilitare questo compito. Ecco perché siamo pronti a collaborare in Assemblea sugli emendamenti ed a garantire, per quanto ci riguarda, una veloce approvazione del provvedimento in discussione (Applausi dei deputati del gruppo de L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come ben ricordato nelle tre proposte di legge presentate in questa legislatura, a partire dal 1962, ben sette Commissioni di inchiesta parlamentari hanno lavorato e posto al centro del dibattito sulla legalità e sullo Stato di diritto il fenomeno mafioso nelle sue diverse espressioni.

Attraverso la lettura degli atti e delle relazione prodotte, riusciamo a tracciare il divenire storico di mezzo secolo di subculture criminali e a definire come le classi politiche dell'Italia repubblicana succedutesi hanno affrontato il problema, con alcuni successi e molte delusioni (compresa, ovviamente, quella relativa all'impossibilità di inquisire per mafia il senatore Andreotti).

Mentre ancora ci prepariamo ad affrontare la sfida con l'ottava Commissione di inchiesta, già sono presenti o si affacciano dal mondo della globalizzazione e del fenomeno immigratorio nuove transculture criminali che stanno mettendo radici nel nostro paese, che sono preda delle organizzazioni criminali locali o si affiancano ad esse, trovando una giustificazione alla propria esistenza seguendo comuni principi etnici, religiosi, socioeconomici e politici e dando vita a nuove stratificazioni criminale su cui c'è ancora molto da comprendere.

Da ciò si deduce che non sarà l'ottava Commissione d'inchiesta a concludere in modo definitivo il lavoro iniziato nel 1962 e che la lotta alla criminalità organizzata mafiosa o similare sarà un impegno ed un'emergenza costante, organica e prioritaria per il nostro paese, sentita come tale anche da tutti i cittadini.

Quindi, se siamo tutti convinti di tale priorità, chiedo se non sia opportuno superare la necessità di presentare una proposta di legge per l'istituzione di tale Commissione, per giungere, invece, ad una forma stabile ed istituzionale: di fatto lo è già da quarant'anni, ponendosi come XV Commissione permanente mista.

In tal senso, ho proposto al Presidente della Camera dei deputati e agli onorevoli colleghi una modificazione del capo V, articolo 19, del regolamento della Camera e del capo VI, articolo 22, del regolamento del Senato. Ho inviato tale proposta al Presidente della Camera Bertinotti. È strano come un parlamentare non abbia alcun mezzo per parlare con il suo Presidente. Non si capisce bene come si possa fare: si può interrogare il Governo, ma non il Presidente della Camera. Istituire una XV Commissione permanente mista è molto difficile e farraginoso.

Mi dispiace che l'onorevole Forgione non sia più presente in aula, ma credo - lo dico anche all'onorevole Boato - che il fatto che si debba sempre nominare una nuova Commissione di inchiesta sulla mafia faccia crescere la mafia stessa. Il mio sospetto è che in campagna elettorale molti dicano che le Commissioni non si fanno più e che la mafia non vuole la Commissione permanente. Quindi, non istituire una Commissione permanente, di fatto, alimenta la mafia.

È per questo che mi sento di suggerire due temi. Non li ho presentati come emendamenti, ma come suggerimenti, che non trovo nella relazione svolta dal relatore Amici, né negli interventi dell'onorevole Boato e degli altri colleghi che mi hanno preceduto.

I due temi non compaiono nelle relazioni conclusive della settima Commissione di inchiesta e nelle intenzioni di lavoro per l'ottava, tra l'altro segnate anche da troppi distinguo e da troppe differenze anche ideologiche, troppe accuse tra la maggioranza e la minoranza di allora.

In primo luogo, onorevoli colleghi, dobbiamo chiederci se il Parlamento ha il diritto e il dovere di indicare alla magistratura quali siano le priorità, anche di spesa, nella lotta alla illegalità e al crimine. Dobbiamo chiarire se le risorse economiche dello Stato sono illimitate su questo punto, oppure limitate senza priorità, o limitate con delle priorità. In altre parole, dobbiamo chiarire se la lotta ai fenomeni mafiosi e similari è veramente importante e quanto lo Stato intende investire per sostenerla, comunicandolo alla magistratura e chiedendo di agire di conseguenza.

Credo che, di fronte ai costi dello Stato per le sole intercettazioni telefoniche, noi siamo rabbrividiti: quasi un miliardo e mezzo di euro in cinque anni e un milione e mezzo di persone intercettate in un anno. Mancheranno sicuramente, come ci si lamenta sempre, la carta e la benzina per le auto dei magistrati, ma, certamente, non mancano gli investimenti per il nostro gossip quotidiano.

Sembra che la perversione e l'impotenza di alcuni nostri magistrati trovino eccitazione dall'ascolto di intercettazioni a sfondo sessuale, inventandosi anche la famosa concussione sessuale. Va a finire che, prima o poi, accuseranno anche certi partiti politici di concussione transgender...

Ebbene, non ci possiamo più permettere questa spesa che tocca i cittadini, come diritto alla nostra camera da letto, come diritto stesso della democrazia. Allora, dovremo fare delle scelte sulla coperta, che - lo sappiamo - o copre i piedi, o copre la testa. In buona sostanza, dovremo decidere se pagare per spiare le «cornette» dei Savoia e i pruriti di avanspettacolo di certi giudici, o se scegliere di dare priorità ai soldi per la lotta alla mafia, al terrorismo e alla grande criminalità finanziaria, che ingentissimi danni economici ha portato ai risparmiatori.

Apro una parentesi: si continua a parlare dei Savoia e li si chiama «principi». Ricordatevi che il re Umberto si è fatto seppellire con il collare e il sigillo e che, quindi, ha posto fine alla sua dinastia. Non c'è più la dinastia dei Savoia in Italia per volontà di Umberto.

Ecco, allora, che la precondizione alla lotta del fenomeno mafioso, oggetto di dibattito per la settima Commissione di inchiesta, sta nel decidere se il Governo e il Parlamento debbano indicare delle priorità all'azione giudiziaria e, quindi, destinare alla magistratura le risorse concrete e possibili che ci possiamo permettere per raggiungere gli obiettivi prefissati da tali priorità e che, allo stesso tempo, si dica molto chiaramente che lo Stato e i cittadini non possono permettersi di pagare le prime pagine dei giornali ad alcuni giudici.

Se ciò viene fatto, la politica torna sulle barricate dello Stato di diritto. Se, viceversa, continuiamo a delegare, come avviene troppo spesso, tali compiti alla sola magistratura, non lamentiamoci se poi i giudici decidono per noi o, meglio, come dice il ministro Di Pietro, se i giudici diventano i Catoni che danno lezioni morali a tutti noi, anche se di lessico e grammatica molti di loro non sanno granché.

Il secondo punto riguarda la scuola e voglio introdurlo con una frase di Paolo Borsellino: la lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolga tutti, che tutti abitui a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità. Queste sono le parole di Paolo Borsellino che spesso e volentieri si dimenticano.

Le Commissioni parlamentari antimafia hanno più volte scelto l'incontro con la scuola e con tutti i soggetti che in essa agiscono proprio perché la miglior prevenzione nei confronti dei fenomeni mafiosi riguarda la cultura, la mentalità, il rapporto del giovane con se stesso prima ancora che con gli altri e perché fondamentale è l'opera pedagogica dell'insegnante. Condivido le osservazioni svolte da Tiziana Maiolo quando dice: delicatissimo è il compito della scuola, sconsigliabile rifugiarsi nella cultura dello Stato etico con la pretesa di plasmare le menti dei cittadini sudditi, difficile indicare la strada delle regole, che devono essere poche e rigorosamente osservate. È una questione di metodo, mai di ideologia; è una questione che porta la legalità senza avere la pretesa di educare alla legalità. Non credo, infatti, che ci possa essere un'educazione di Stato alla legalità e all'etica. Credo, tuttavia, che oggi si debba andare oltre lo sportello antimafia ed i concorsi saltuari fatti nelle scuole, per giungere ad un'educazione generalizzata alle regole. Come dice Don Ciotti, cultura di legalità vuol dire ricostruire le regole nella società, nelle istituzioni, nell'economia e nell'informazione. Sì, anche nell'informazione: senza regole crescono i poteri oscuri e arroganti, la criminalità più o meno in doppio petto, la politica inquinata, l'informazione drogata e disonesta.

In modo particolare, suggerisco di mettere a frutto nella scuola italiana tutta, con un vero impegno programmatico, il grande patrimonio di esperienze acquisito da tanti insegnanti ed educatori che da anni si battono per inserire nella scuola in modo sistematico la cultura della legalità e delle regole e da cui si può trarre la giusta azione didattica. Cito solo un esempio rappresentato dall'associazione Scuola e cultura antimafia, fondata nel 1983 da alcuni insegnanti e presidi siciliani. Scuola e cultura antimafia è un'associazione che ha guidato e guida gli insegnanti sulla didattica antimafia e sull'educazione della legalità. Quando l'associazione è nata la regione Sicilia aveva da pochi anni approvato una legge che affidava alle scuole il compito di formare una coscienza civile contro la criminalità mafiosa. La legge era stata votata sotto la spinta emotiva dell'uccisione del presidente della regione Mattarella da parte della mafia. Tuttavia, essa si stava dimostrando un completo fallimento perché molti insegnanti avevano paura di attuarla, altri non sapevano come  e cosa fare in classe, altri ancora diffidavano della regione e di questa legge stessa. Scuola e cultura antimafia creò un coordinamento per l'applicazione della legge regionale n. 51 e, a poco a poco, trasformò gli atteggiamenti degli insegnanti e le loro competenze professionali su questo campo.

Ecco, per concludere, i punti fermi dell'associazione di cui la scuola italiana, nel suo complesso, deve farsi carico: l'attività antimafia deve costituire parte integrante dell'intera programmazione didattica; la scuola deve rinnovare metodologie e contenuti per lo sviluppo di una coscienza critica degli alunni; il fenomeno mafia può essere compreso e combattuto solo attraverso lo studio complessivo della realtà in cui essa si muove e con cui ha relazioni. Bisognerebbe istituzionalizzare il cosiddetto consiglio comunale e il sindaco dei giovani a mo' di vaccinazione civica.

Come le vaccinazioni contro le malattie infettive ci danno gli anticorpi affinché, quando entriamo in contatto con il germe, riusciamo a reagire e ad isolarlo, così tale vaccinazione civica riesce a far sì che vi siano nei nostri giovani, quando entrano in contatto con situazioni mafiose, quegli anticorpi che impediscono che esse penetrino al loro interno.

Onorevoli colleghi che parteciperete ai lavori della Commissione d'inchiesta antimafia, io credo che non potrete prescindere da questi due temi fondamentali. Buon lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socialista)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli deputati, un argomento di grande rilievo, certo, meriterebbe in quest'aula una maggiore partecipazione da parte di tutti i colleghi; lo sostengo non perché venga sottovalutato il tema - non potrei nemmeno immaginare tale ipotesi! - ma, forse, perché (e in ciò sono in qualche modo d'accordo con il collega Barani) il ripetersi di questa procedura, legislatura per legislatura, può avere dato a qualcuno, certamente inducendolo in errore, la sensazione quasi di un rito ripetitivo.

Mi rendo conto di quanto sia complessa e difficile l'istituzione di una Commissione permanente. Ricordo, naturalmente, il dibattito - devo riconoscere, più o meno sincero - che si svolse quando si introdusse nel nostro ordinamento l'articolo 416-bis del codice penale; ricordo, altresì, il dibattito svoltosi più recentemente, proprio nella scorsa legislatura, a proposito dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Si trattava della possibilità di rendere in qualche modo continuo nel tempo un atteggiamento di ferma contrapposizione che potesse disporre anche di strumenti adeguati.

Non vi è dubbio - e mi rivolgo così al collega Barani - che una Commissione permanente, laddove fosse proposta, susciterebbe immediatamente il seguente interrogativo: se la Commissione stessa in qualche modo conclamerebbe la permanenza nel tempo, quasi perpetuandolo, di un fenomeno così drammaticamente presente nel nostro paese o se, al contrario, darebbe piuttosto la sensazione di un atteggiamento di rigore. Un atteggiamento che vuole protrarsi, certo, nel tempo ma con l'auspicio - sottinteso o, nell'ipotesi migliore, esplicitato - che trovi un punto finale nella sconfitta definitiva del fenomeno mafioso. In tale ultima evenienza, certamente si giustificherebbe, quindi, la cessazione tanto del vigore degli articoli 416-bis e 41-bis citati quanto, eventualmente, della stessa Commissione permanente.

Mi rendo conto, dunque, che soltanto evocare una proposta di questo genere può suscitare immediatamente questo tipo di duplice interpretazione; al riguardo, chiarisco subito il mio pensiero. Infatti, sono stato d'accordo sul 416-bis, lo sono stato, e anche molto esplicitamente, sul 41-bis e sarei altresì d'accordo sull'istituzione di una Commissione permanente superando, ovviamente, i problemi - legislativi, per un  verso, e regolamentari, per un altro - che si frapporrebbero rispetto al raggiungimento di tale risultato.

MARCO BOATO. Non potrebbe essere una Commissione d'inchiesta?

ENRICO LA LOGGIA. Non potrebbe essere una Commissione di inchiesta, collega Boato; potrebbe essere un organo diverso che avesse, comunque, lo stesso valore e, siccome questo tipo di misure, nel nostro paese, si decidono con legge, non escludo che si possa anche immaginare di varare una legge siffatta, articolata adeguatamente con tutti i requisiti che occorrono perché sia costituzionalmente ineccepibile. Ma la mia affermazione era legata solo alla necessità di dare una risposta motivata all'osservazione, che mi è sembrata pertinente, del collega Barani.

Ciò che, invece, mi sembra ancora più opportuno sottolineare è come questa lunga guerra - che, tra mille incomprensioni e mille contrapposizioni, si è sviluppata nell'arco di diversi decenni, ancor prima che fosse istituita, nel 1962-1963, la prima Commissione antimafia - non abbia sempre trovato rispondenza in una univoca azione da parte di tutti coloro i quali avrebbero dovuto svolgerla. Lo dico con rammarico, con dolore, ma credo non possa essere sottaciuta la circostanza che, in questa lunga guerra, non sempre tutte le forze politiche si sono ritrovate dalla stessa parte. Spesso, il contrasto all'interno della politica ha determinato un sostanziale vantaggio, al di là, ovviamente, delle intenzioni - ci mancherebbe altro! -, proprio a favore di quelli che volevamo maggiormente combattere.

Eppure, non sono mancati i risultati - brillanti, importanti ed anche recenti -, che hanno fatto esclamare al Procuratore Grasso: «Abbiamo dato una botta decisiva al fenomeno mafioso». Io non sono in condizione di valutare quanto sia stata decisiva la «botta», ma certamente l'insieme dei risultati raggiunti (la cattura di Riina, quella di Provenzano di qualche settimana fa e l'arresto di numerosi esponenti operato a Palermo soltanto qualche giorno fa) dà la sensazione di un cambio di ritmo, di un intensificarsi degli interventi e di un'efficacia maggiore che, indubitabilmente, stanno portando un'enorme quantità di risultati positivi.

A questo punto, però, è necessario porre la seguente domanda: l'impegno che, nell'arco della storia meno recente e recente, ha portato ai predetti risultati, attraverso un impegno continuo, mai sospeso o ritardato, delle nostre Forze dell'ordine e della magistratura, ha sempre trovato nelle istituzioni un'adeguata risposta? Desidero porre questa domanda proprio qui, in quest'aula, a questa Camera dei deputati, per rivolgere un richiamo a tutti noi, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti politici nelle istituzioni.

Colleghi, sono rimasto molto colpito nell'ascoltare, non più tardi di venerdì scorso, la relazione - come dire? - non ordinaria ed un po' fuori dai riti che il generale Marchetti ha svolto, a Palermo, in occasione della celebrazione della Festa nazionale della Guardia di finanza. Sono rimasto colpito perché il generale Marchetti ha sviluppato alcune valutazioni ed ha offerto una ricostruzione storica che mi è sembrata degna di attenzione e che ha suscitato il mio interesse e quello di tutti i presenti, rimasti colpiti, come me, dalla non ordinarietà della relazione e dalla sua interna efficacia. A un certo punto, il generale ha evocato la figura di un ignoto finanziere che, più di cinquant'anni fa, era perito in un agguato mafioso con la convinzione di avere svolto per intero il suo dovere, di essere rimasto fermo nei suoi principi, saldo, incrollabile, di aver affrontato a viso aperto, da solo, una coppia di malavitosi, dai quali era stato ucciso, appunto, nell'adempimento del suo dovere. Perché mi ha colpito? Perché non è un eroe noto, quelli cui facciamo tutti riferimento con rispetto e riconoscenza, ma un eroe poco noto - o meno noto - come i molti e molti eroi che non ricordiamo a memoria, che non abbiamo l'abitudine di commemorare all'interno delle aule del Parlamento, che non vengono ricordati anno per anno, ma che sono l'essenza più  genuina e pura di quella che dovrebbe essere l'azione delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata.

Credo che quel richiamo non fosse soltanto rivolto ad una immagine quasi «allegorica», per evocare la coralità di un impegno, ma fosse proprio rivolto a noi. Io l'ho sentito per me e credo che ciascuno di noi abbia il dovere di sentirlo per sé, perché i cittadini che osservano, che restano coinvolti, emotivamente talvolta, e talvolta con l'impegno ragionato di chi dichiara di schierarsi con coraggio contro il fenomeno mafioso ed a favore della presenza dello Stato, sono sempre più numerosi e rischiano, rischiano del proprio, rischiano per la loro vita, per quella della loro famiglia, per i loro beni. Non credo di fare alcuna scoperta, né di dire nulla di nuovo se affermo che in alcune parti del territorio il suo controllo, pur essendo enormemente migliorato nel corso degli ultimi anni, dà ancora spazio alla presenza di fenomeni criminali. Ci vuole coraggio, ma ci vuole anche formazione, ci vuole anche cultura, ci vuole anche incoraggiamento, ci vuole un intervento univoco da parte delle istituzioni. Insisto molto su tale punto: ci vuole un atteggiamento univoco, che sia convinto, che attraversi in maniera trasversale tutte le forze politiche e che induca ciascuna delle forze politiche, - ripeto, ciascuna delle forze politiche - a fare anche una valutazione su scelte compiute in passato, una constatazione e una considerazione su quanto di più e di meglio si sarebbe potuto fare, ma non per un atteggiamento di maniera, bensì per quel senso del dovere, per quel rispetto delle istituzioni e per quella coerenza rispetto ai principi ed ai valori che dovrebbero trovare, proprio qui, nella politica, il massimo dell'espressione, attraverso l'azione di ciascuno di noi. Dunque, è per tale motivo che auspico un cambiamento, che ritengo sostanziale e che ho anche tradotto nella presentazione di un emendamento a questo provvedimento, ossia che il presidente della Commissione venga eletto con una maggioranza qualificata e non con quella semplice, che vi possa essere il riconoscimento della politica di un'unità di intenti. Dunque simbolicamente, ma non soltanto simbolicamente, la circostanza che il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare raccolga il consenso non soltanto della propria maggioranza ma anche dell'opposizione credo faccia fare un salto in avanti enorme rispetto al segnale, rispetto alla compattezza, rispetto al messaggio che dobbiamo dare all'esterno di quest'aula, per essere più vicini, più sintonici rispetto alle istanze che provengono da tutto il paese. Quello mafioso, infatti, non è soltanto un fenomeno siciliano.

Ricordo bene il dibattito che si svolse proprio in quest'aula nel 1982, in occasione della discussione del disegno di legge La Torre-Rognoni, e le difficoltà che allora si presentarono per far comprendere ai siciliani che il fenomeno non poteva essere circoscritto soltanto a quella regione. Infatti, tale fenomeno aveva da molto tempo ben varcato i confini di quella regione divenendo manifestazione nazionale e, purtroppo, anche internazionale. Su questo volevo richiamare ulteriormente la vostra, la nostra attenzione e mi rivolgo a tutte le forze politiche affinché su tale materia si possa fare un ragionamento e assumere un nuovo impegno, un nuovo sforzo che rappresenti realmente un salto di qualità, dal punto di vista culturale, rispetto alla grave situazione che dobbiamo affrontare.

Signor Presidente, mi consenta due ultime osservazioni. Affinché non vi sia dubbio alcuno - mi rivolgo in particolare al presidente Violante - l'articolo 1, lettera f) del provvedimento al nostro esame parla di accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche, eccetera. Desidererei fosse chiaro - è già chiaro, ma è meglio che resti ufficialmente a verbale poiché credo che la cosa possa essere utile anche per una successiva interpretazione - che stiamo parlando di tutte le norme, quindi anche di quelle a carattere regionale e di quelle che vengono originate da leggi di regioni a statuto speciale; ci riferiamo cioè a tutte le  norme e non soltanto alla normativa nazionale. Nel provvedimento non si parla specificamente di legge nazionale, quindi la lettera della norma mi suggerisce che anche le normative regionali debbono essere sottoposte a questo accertamento. Se così è, non occorre modificare nulla, se così non è o vi fosse un qualche dubbio forse sarebbe il caso di chiarificarlo, poiché siamo ancora in tempo per farlo.

Tratterò infine di un ultimo argomento, che so essere anche particolarmente spinoso - ne ho già parlato in Commissione -, affinché ne resti traccia. So bene quali sono i limiti che caratterizzano i rapporti tra il Parlamento - incluse le Commissioni d'inchiesta, tra cui quella di cui stiamo trattando - e l'autorità giudiziaria e so bene che, se vi è un decreto motivato per ragioni inerenti l'ufficio svolto e le indagini in corso da parte della magistratura, ci può essere anche l'esigenza, ne sono ben consapevole, di non dare un documento o di ritardare la sua trasmissione.

Ebbene, credo - anche di questo avevo parlato in Commissione - che comunque dovremmo trovare un sistema di revisione dell'eventuale diniego o ritardo. Mi riferisco cioé a qualcosa che ci possa mettere nelle condizioni di non restare inerti rispetto al diniego, ma ci dia la possibilità di un riesame rispetto al diniego stesso. Infatti, un'opinione legittimamente espressa dal magistrato può essere anche superata da una valutazione più completa e diversa rispetto alla richiesta, motivata anche quella, che arriva da parte della Commissione antimafia.

Credo che anche in questo potremmo dare un ulteriore segnale di una diversa cultura nell'affrontare un fenomeno devastante come quello della criminalità organizzata che, signor Presidente, meriterebbe un'ulteriore attenzione.

Non so se sia mai stata fatta l'analisi del costo in termini monetari, rispetto al mancato sviluppo, alle aspettative evase, alle esigenze non soddisfatte - non parlo solo per il popolo siciliano ma, ovviamente, per tutto il paese -, causato dalla presenza devastante del fenomeno mafioso. Sto parlando sia del lucro cessante sia del danno emergente, cioè il mancato sviluppo e i mancati investimenti rispetto allo sviluppo di quelle zone.

Credo, ma so bene che non è compito della Commissione antimafia se non in maniera molto generica, che un'analisi e un'indagine di questo genere possa e debba essere fatta a parte. Ciò renderebbe, a mio avviso, ancora più chiare ai cittadini italiani e in specie ai cittadini che si trovano nelle regioni dove è maggiormente presente il fenomeno criminoso, le ragioni che stanno alla base della nostra convinzione di non dare tregua al fenomeno in questione fino a quando lo stesso non sarà definitivamente sconfitto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta alla mafia e alle altre organizzazioni criminali radicate sul nostro territorio è e deve essere un obiettivo dello Stato. Va evitato, però, che la Commissione antimafia si occupi soltanto di alcuni fenomeni e ne tralasci altri e che l'utilizzo di tale strumento sia, in maniera parziale, foriero di strumentalizzazioni politiche piuttosto che di un'azione adeguata, dal punto di vista dell'indagine e dell'inchiesta e, quindi, del contrasto ai fenomeni criminali. A questo proposito occorre agire, ed in parte è stato fatto durante il lavoro di Commissione, sotto due aspetti. Un primo aspetto è collegato al meccanismo di formazione e ai poteri della Commissione, sebbene sappiamo che ci muoviamo in larga parte su un binario già prefissato, anche nel corso della passata legislatura, dalla legislazione e dalla prassi. A questo riguardo, condivido le argomentazioni addotte dal collega La Loggia in merito al fatto che sia necessario dare un carattere di permanenza a questo tipo di Commissione superando le attuali difficoltà legislative collegate ai poteri della stessa. D'altronde, se in tutte le legislature la sua istituzione è tra i primi atti compiuti dal Parlamento, ciò significa che la sua costituzione è ritenuta assolutamente necessaria. Conseguentemente,  non possiamo nasconderci dietro al dito del regolamento e non affrontare il problema.

Quanto poi al meccanismo di composizione e ai poteri della Commissione, affinché la stessa non possa e non sia utilizzata in maniera strumentale, desidero richiamare alcune argomentazioni. Una di queste fa riferimento alla maggioranza qualificata necessaria per eleggere il presidente della Commissione. L'ideale sarebbe avere in una Commissione come questa, che presenta determinate caratteristiche, un presidente dell'opposizione. Come si suole dire, in subordine è auspicabile una maggioranza particolarmente qualificata che consenta l'individuazione di una figura di presidente che possa considerarsi assolutamente super partes. Ciò proprio perché la Commissione in esame ha una serie di poteri, anche di indirizzo, che indubbiamente hanno un'attinenza non solo con fenomeni particolarmente delicati, ma anche con diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini. In questo senso è corretta l'impostazione data di richiedere una procedura particolarmente attenta quando l'operato della Commissione tocca diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini - mi pare non sia mai successo, salvo in un'occasione in ordine ad una testimonianza per la quale vi era l'obbligo di accompagnamento - prevedendo cautele e maggioranze particolari.

L'altro aspetto, invece, attiene all'ambito di operatività di questa Commissione. Svolgiamo, allora, alcune considerazioni. Innanzitutto, le organizzazioni criminali che debbono essere oggetto di indagine e, quindi, oggetto di attenzione da parte del Parlamento, alla quale corrisponda una azione di prevenzione, repressione e sradicamento dal territorio, non possono essere soltanto quelle ubicate in una parte del territorio. In tal modo si realizzerebbe quel binomio tra inchieste sulla mafia e inchieste su organizzazioni che sono ubicate soltanto al sud o in Sicilia. Invece, noi dobbiamo assolutamente fare in modo che non ci siano, per così dire, spazi di impunità in altre parti del territorio che, magari, siano forieri di fenomeni di cosiddetta emigrazione criminale, con la creazione di colonie di organizzazioni criminali mafiose, ad esempio, al nord e in altre zone produttive. Deve essere assolutamente evitata questa focalizzazione su una zona territoriale ed anche l'analisi della presenza di organizzazioni criminali, soprattutto nelle aree produttive, deve essere assolutamente effettuata. Questo noi lo abbiamo rimarcato in sede di Commissione, al fine di non lasciare gli imprenditori del nord da soli e privi dell'attenzione politica e, forse, anche dell'attenzione da parte degli altri organi competenti.

Come ulteriore considerazione, sottolineo l'esistenza di organizzazioni criminali straniere che, ormai, hanno preso piede sul nostro territorio. A queste organizzazioni deve essere indirizzata l'attenzione e devono essere oggetto di indagine. Si tratta di organizzazioni criminali straniere di matrice slava, di matrice cinese o provenienti da paesi musulmani che sono border-line e, spesso, presentano strutture di carattere terroristico. Non possiamo chiudere gli occhi e far finta che questo tipo di presenze malavitose non esista sul nostro territorio, in nome di un generalizzato buonismo o in nome della cosiddetta integrazione a tutti i costi. Anche su questo, in sede di Commissione, noi abbiamo chiesto l'inserimento di un punto specifico, che è stato inserito.

Inoltre, dev'essere detto che esistono molte organizzazioni criminali sul nostro territorio che agiscono nell'ambito dello sfruttamento dei flussi migratori. Il gruppo della Lega Nord Padania ha presentato un emendamento a questo proposito, chiedendo che l'oggetto di indagine si estenda a questo tipo di fenomeni con particolare attenzione. Noi riteniamo che questa impostazione debba trovare anche un riconoscimento nella stessa denominazione della Commissione parlamentare di inchiesta, per fare in modo che tale fenomeno, il quale, ormai, ha assunto un radicamento criminoso intollerabile, abbia un riscontro tra le finalità principali che questa Commissione deve avere. A questo  proposito, devo anche affermare che bisognerebbe richiamare un'impostazione diversa sulla questione dell'immigrazione rispetto a quella data dal Governo Prodi, nei primi giorni della sua attività. L'immigrazione, cioè, non può essere considerata come qualcosa di ineluttabile, da guardare con un buonismo che, nei fatti, la favorisce - con particolare riferimento, ovviamente, all'immigrazione clandestina - ma deve essere regolamentata e gestita, essendo un diritto-dovere dello Stato la regolamentazione e la gestione dei flussi migratori.

È ovvio che certe dichiarazioni che sono ispirate a questo tipo di filosofia non sono certamente utili, ma oltremodo dannose, sia dal punto di vista delle potenzialità che portano anche ad alimentare e a dare fiato a questo tipo di organizzazioni, sia poi anche dal punto di vista delle conseguenze pratiche: se esistono delle leggi, i primi che debbono chiedere il rispetto di esse dovrebbero essere proprio i componenti del Governo, soprattutto in una materia così delicata come quella della lotta e del contrasto alla immigrazione clandestina. È chiaro che, laddove esiste immigrazione clandestina, esistono organizzazioni criminali che commettono dei reati ed esistono anche dei reati commessi sul territorio: la presenza di immigrati clandestini sul nostro territorio, cioè di persone che non hanno un lavoro e una casa, ovviamente è foriera di attività criminose. Non possiamo pensare che questa gente alla fine della giornata non mangi: debbono mangiare e quindi si procurano il sostentamento, ovviamente non attraverso i canali della legalità.

Un altro punto che noi abbiamo evidenziato in sede di lavori della Commissione con la presentazione di un emendamento che è stato accolto, è quello legato alla presenza, sul nostro territorio, di una criminalità, molto spesso straniera, collegata alle attività di contraffazione dei prodotti e di violazione dei diritti della proprietà intellettuale. Questi ultimi non rappresentano fenomeni marginali, ma possono essere stimati intorno ai 7 miliardi di euro: cifre pari a quelle di una finanziaria di un piccolo Stato o, quantomeno, di una regione di medio-grandi dimensioni.

Di fronte a questi fenomeni occorre reagire con fermezza. La contraffazione e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresentano una piaga che sta colpendo i nostri imprenditori, soprattutto quelli del nord. Questo tipo di violazioni spesso fa capo ad organizzazioni criminose che si sviluppano all'estero, ma che hanno anche impiantato una presenza radicata sul nostro territorio, magari anche in sinergia con organizzazioni criminali locali. Tale tipo di attività, lungi dall'essere marginale, è diventata centrale per queste organizzazioni ed è una vera e propria industria del crimine, con un giro d'affari vertiginoso e con conseguenze sulla vita di tutti i giorni. Certamente quando un prodotto viene contraffatto segue un mercato parallelo, illegale, che danneggia, da un lato, gli altri imprenditori che invece si muovono nel rispetto delle regole, ma anche i consumatori perché la vendita di questo tipo di prodotti coincide spesso con la vendita di prodotti pericolosi e non sicuri, che fanno danni soprattutto allorché sono beni di largo consumo e non più soltanto beni di lusso.

Anche per questo motivo, abbiamo presentato un emendamento - che peraltro è stato accolto - perchè non possiamo permetterci di lasciare soli i nostri imprenditori di fronte a queste difficoltà ed a queste aggressioni.

C'è qualcuno che pensa di trasformare il nostro territorio in una sorta di base per l'ingresso indiscriminato non soltanto di prodotti cinesi, ma anche di catene di distribuzione made in China. Ebbene, non possiamo e non dobbiamo consentirlo: dobbiamo difendere i nostri imprenditori e le nostre industrie!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turco. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, avrei voglia di leggere integralmente un documento che è  praticamente scomparso, poiché si trova solo nelle emeroteche. Si tratta dell'ultima intervista del giudice Falcone, apparsa, pochi giorni dopo l'attentato nel quale perse la vita assieme alla sua scorta ed alla moglie, su Panorama il 7 giugno 1992.

Vi risparmierò tale lettura. C'è di fatto che, a sentire oggi questi discorsi e queste impostazioni, penso si sia perso molto di quelle che erano le analisi di Giovanni Falcone e di quella che è stata, soprattutto negli ultimi tempi, la strada che egli ha tentato di tracciare nella lotta alla mafia. Da una parte, vi era il tentativo di comprendere cosa significassero tali organizzazioni nel tessuto vivo della società civile; dall'altra, si voleva denunciare anche un certo modo di fare giustizia, nonché un certo tipo di organizzazione della magistratura. Si tratta di qualcosa che, nonostante il trascorrere degli anni, è tuttora vivo, concreto e reale.

Ho seguito, attraverso i verbali, il lavoro svolto dalla Commissione antimafia nella scorsa legislatura, e vi dico di aver letto pagine davvero incredibili, che non fanno onore allo Stato di diritto, alla democrazia ed a quelle che sono le regole che, come Stato, ci siamo dati, e rispetto alle quali, talvolta, rischiamo di derogare, diventando simili a coloro che, proprio in nome delle istituzioni che vogliamo rappresentare, vorremmo combattere.

Penso che la stabilizzazione dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia stata una pagina nera. Si tratta di una decisione che è stata appresa attraverso le agenzia di stampa, con pentiti che facevano dichiarazioni incredibili, rispetto alle quali la Commissione antimafia non si è mai peritata di attendere le decisioni della magistratura. Sull'articolo 41-bis questo Parlamento, e la Commissione antimafia in particolare, non ha mai voluto leggere e comprendere le sentenze emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non ha neanche fatto in tempo a leggere, perché è uscito da poche settimane, il rapporto sulla situazione delle carceri nel nostro paese redatto dal comitato europeo per la prevenzione della tortura istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento al regime di cui al citato articolo 41-bis.

Credo che la nuova Commissione antimafia, così come è peraltro previsto, debba valutare ed approfondire ulteriormente gli effetti reali, ai fini della lotta alla mafia, di questo regime di detenzione particolare.

Dovremmo andare a vedere quanto di quello che è stato scritto - a mio avviso, per fare pressione su questo Parlamento per stabilizzare il 41-bis - ha avuto un riscontro in termini di sentenze nelle aule di tribunale. Anche tutto questo cercare di evocare una situazione ed un rapportarsi ad una realtà che è sicuramente importante e rappresenta qualcosa con la quale lo Stato ha il dovere di confrontarsi, poi, si disperde nel provincialismo, quasi fosse questione semplicemente siciliana, calabrese, pugliese, campana, forse italiana; si evocano le mafie di altri paesi, però ci si ferma di fronte a quelle che sono le strutture attraverso le quali è possibile fare le transazioni finanziarie a livello internazionale. Noi abbiamo appreso in questi giorni solo grazie ad uno scandalo che c'è una cooperativa belga che raccoglie praticamente 7 mila tra banche ed istituzioni finanziarie e che ha collaborato con il Governo americano per controllare buona parte di queste transazioni in nome della lotta al terrorismo: la società Swift.

Non so quante delle indagini in nome della lotta alla mafia hanno avuto l'apporto da parte di questa società o quante volte a questa società è stato chiesto un aiuto. Non so quante volte, di sicuro negli atti parlamentari non ho mai letto la parola Clearstream o Euroclear, le camere di compensazione internazionali attraverso le quali è possibile fare transazioni finanziarie senza aver necessità di conoscere chi è il soggetto che compie queste transazioni. Quindi, se c'è un compito, più che nuovo direi antico, che la nuova Commissione antimafia dovrebbe affrontare è davvero quello del controllo e dell'indagine rispetto a queste strutture.

Così come credo dovremmo, attraverso questa Commissione di inchiesta, tentare di comprendere che cosa è successo, magari  per dare una data indicativa, dal giorno della morte del giudice Falcone nella politica delle prescrizioni. Penso che sarebbe utile a tutti avere un quadro di coloro i quali - rappresentanti istituzionali nei comuni, nelle province, nelle regioni, a livello nazionale - hanno visto i loro processi prescritti e per quali reati. Penso che sarebbe utile per comprendere non quel terzo livello, ma come la giustizia in questo paese non è uguale per tutti; per comprendere se l'obbligatorietà dell'azione penale è uno strumento di giustizia o se, invece, è uno strumento che consente discrezione e, quindi, privilegi.

Penso che sia questo il lavoro che una Commissione antimafia dovrebbe fare. Lo dico convinto anche del fatto che proprio Giovanni Falcone, secondo me, aveva tracciato con chiarezza quella che secondo lui era la linea di demarcazione tra lo Stato e la mafia: la mafiosità è il pretendere come privilegio ciò che spetta per diritto. Penso che è rispetto a tutto questo che dovremmo riflettere e calibrare i compiti di questa Commissione, per esempio a cominciare dal bilancio di fatto delle organizzazioni mafiose.

È stata citata la contraffazione o l'immigrazione illegale, ma dobbiamo ricordare anche che i due grossi cespiti di queste organizzazioni sono la vendita illegale delle armi e della droga. Non c'è stato mai un momento per riflettere sul fatto che attraverso la proibizione di talune sostanze stupefacenti si sarebbero arricchite le varie mafie. Non voglio qui mettere in discussione quelle scelte. Penso però che quelle scelte e quelle leggi siano nei fatti criminogene e che abbiano rafforzato le mafie, rispetto alle quali poi non abbiamo (o non vogliamo avere) gli strumenti per agire.

Faccio un'ultima considerazione su quanto è stato detto da diversi oratori, rispetto a coloro che in quest'aula hanno diritto o meno, in termini di opportunità e in alcuni casi di opportunismo, di partecipare ai lavori di questa Commissione. Si è parlato di essere all'altezza dei compiti e comunque di avere la giusta trasparenza. Al riguardo, credo che questo elemento non possa essere esibito in questa sede, trattandosi di argomenti che vanno esibiti altrove. Penso che la capacità di ciascun deputato di riuscire a distinguere o meno le opportunità sia un qualcosa che attiene alla responsabilità individuale. Tuttavia, se si sospetta che ci sia qualcuno che, anziché qui dentro, dovrebbe essere altrove, è bene che ce lo si dica chiaramente.

Non è attraverso le mezze parole che è possibile tagliare quel filo che lega mafia e politica. Penso che sia acquisito da tutti che il terzo livello non esiste. Ci sono sicuramente diversi rapporti con la politica e possono esistere anche delle trame trasversali, ma di sicuro non c'è una regia occulta. Allora, il nostro dovere è quello di fare chiarezza nelle sedi opportune, dove credo debba farsi sentire forte anche il senso di quello Stato di diritto, che oggi vede utilizzare l'articolo 41-bis e la carcerazione, nonostante tutte le denunce a livello internazionale contro l'Italia e nonostante tutte le previsioni degli strumenti giuridici internazionali; quello Stato di diritto che oggi vede utilizzare l'articolo 41-bis come un sistema finalizzato al pentimento del detenuto, cosa che è esclusa e condannata da tutti gli strumenti giuridici internazionali. Penso che dovremmo fare una riflessione su questo aspetto.

Credo inoltre che la Commissione antimafia possa lavorare molto diversamente da come ha lavorato negli scorsi anni e che possa andare oltre il provincialismo che l'ha caratterizzata, colpendo così frontalmente e direttamente i veri centri di potere, che consentono a queste organizzazioni di misurarsi con lo Stato.

Se vogliamo davvero batterci contro queste organizzazioni, dobbiamo sicuramente continuare a cercare nelle stalle e nelle baracche di lamiera, ma vi sono anche altri luoghi in cui la maturazione della forza di questa organizzazione trova la linfa necessaria per insinuarsi nei luoghi del potere (Applausi dei deputati del gruppo de La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tranfaglia. Ne ha facoltà.

NICOLA TRANFAGLIA. Ritengo già significativo che la discussione in corso per l'istituzione della Commissione antimafia, dopo le sette che già vi sono state nell'Italia repubblicana, abbia un così scarso interesse nella maggioranza dei deputati della Camera. Non intendo essere pessimista, ma certamente non è una rappresentazione particolarmente incoraggiante.

Mi sembra, inoltre, che negli ultimi dieci anni, in Italia, non sia stata condotta una grande lotta alla mafia, se per ciò si intende, accanto alla repressione giudiziaria, una lotta culturale e di educazione delle nuove generazioni. D'altra parte, io che ho conosciuto i giudici che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia so che loro stessi erano pienamente consapevoli dell'importanza e centralità della lotta politica e culturale contro le associazioni mafiose. Dicevano sempre che la repressione giudiziaria interveniva dopo e che non era in grado di cambiare la mentalità collettiva ed i rapporti di potere alla base della forza delle associazioni mafiose.

Questa legislatura, iniziata con la vittoria dell'Unione, dovrà impegnarsi particolarmente in questo lavoro, che dovrà essere di accompagnamento ed insieme di autonomo lavoro rispetto alle organizzazioni giudiziarie, ma che dovrà diventare anche un grande sforzo di educazione dei giovani e delle masse, perché emergano i legami sotterranei che danno così tanta forza sia alle associazioni mafiose, che possiamo definire italiane, sia alle associazioni che da altri paesi sono venute in Italia e che negli ultimi anni hanno assunto, in determinate regioni, un ruolo importante anche dal punto di vista economico.

Dovrà essere un lavoro che impegni le energie migliori dei due rami del Parlamento. Da questo punto di vista, non vi è dubbio che è opportuno che chi si trovi in una situazione di indagini giudiziarie a suo carico per questioni che riguardano reati di corruzione contro la pubblica amministrazione o addirittura di collusione con le associazioni mafiose non sia presentato da nessuno dei gruppi, e tantomeno sia scelto dai Presidenti delle Camere, perché ciò introdurrebbe un elemento assai poco opportuno ed adeguato alla delicatezza dei compiti della Commissione antimafia.

Chi guarda all'opera finora svolta dalle Commissioni antimafia può dire chiaramente che, in alcuni casi, le Commissioni antimafia hanno preceduto la consapevolezza da parte del paese di determinati problemi e, in altri casi, hanno seguito o addirittura non sono state significative rispetto al dibattito politico del paese.

Quindi, la Commissione che si intende istituire - io sono pienamente d'accordo su tale istituzione - ha di fronte questa scelta e questa difficoltà di lavoro, cercando di rendere consapevole l'opinione pubblica italiana dei problemi esistenti.

Da questo punto di vista, anch'io sono convinto della necessità di una battaglia diversa sul fronte della lotta agli stupefacenti. Infatti, a mio avviso, quanto realizzato negli ultimi anni non ha favorito la lotta alle organizzazioni che prosperano sul traffico degli stupefacenti. O si cambia questo tipo di lotta o corriamo il rischio di non vedere un elemento fondamentale di tale lotta.

Inoltre, occorre tener conto del fatto che l'attività della Commissione antimafia non può essere limitata ad un'analisi di ciò che accade sul territorio italiano. In una situazione come questa, tale Commissione deve porsi i problemi che riguardano l'Europa e il mondo.

Dunque, mi auguro che vi possa essere una composizione adeguata sul piano politico e sul piano culturale in ordine alle competenze specifiche di questa Commissione (Applausi dei deputati del gruppo dei Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rocco Pignataro. Ne ha facoltà.

ROCCO PIGNATARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il recente arresto di Bernardo Provenzano dopo quarant'anni di latitanza, oltre a confermare l'alta professionalità delle nostre Forze dell'ordine, ha ribadito che lo Stato non  intende abbassare la guardia davanti al fenomeno delle associazioni criminose di stampo mafioso, contro il quale ha anzi intensificato la propria azione e il proprio sforzo di comprensione, anche a partire dall'istituzione della prima Commissione parlamentare di inchiesta, nel lontano 1962.

Allora si sapeva ben poco della mafia, della sua struttura interna, dei suoi rapporti con le altre organizzazioni malavitose internazionali e, soprattutto, dei suoi legami con i gangli vitali della società italiana. Oggi sappiamo molto di più, grazie alle analisi di giudici come Giovanni Falcone, alle confessioni di molti affiliati finiti nelle mani della giustizia e ai risultati conseguiti dalla stessa Commissione antimafia. Sappiamo soprattutto che la criminalità organizzata ha una grande capacità, vale a dire quella di cambiare pelle e di sapersi adeguare, come i camaleonti, al mutare delle stagioni.

La mafia del dopoguerra era un'organizzazione legata al territorio, un'organizzazione per lo più di tipo contadino che faceva affari nell'edilizia e nello sfruttamento delle risorse idriche. Il salto di qualità è avvenuto, prima, con il riciclaggio dei rifiuti e, poi, con il traffico di droga ed ha avuto quale effetto rovinoso e a catena l'imbarbarimento delle azioni contro uomini e cose, fino agli anni della grande sfida diretta allo Stato, gli anni dell'assassinio del giudice Chinnici, del prefetto di Palermo Dalla Chiesa e dei giudici Falcone e Borsellino.

La forza acquisita dalla mafia è stata tale che il termine «mafia» ha ormai una valenza internazionale. Oggi, infatti, è di uso corrente parlare di mafia americana, mafia cinese, mafia russa, mafia canadese. Resta da capire quanto intensi e capillari siano gli intrecci tra la criminalità organizzata italiana e quella di altri paesi, ma è certo che le nostre organizzazioni hanno dimostrato inaspettate capacità di trasformazione e di aggiornamento, che hanno loro consentito di adattarsi ai mutamenti socio-economici e politici della società.

Proprio tale attitudine rende ancora oggi necessario proseguire quell'opera di studio e di approfondimento delle dinamiche di tali associazioni che si è dimostrata così efficace nelle scorse legislature, al fine di approntare una risposta del Parlamento a sostegno dell'azione sul campo svolta dagli inquirenti.

Pur colpita gravemente, la mafia in tutti questi anni ha sempre trovato il modo di rialzare la testa ed oggi resta sospesa come una minaccia sulla vita dei cittadini nelle sue quattro articolazioni territoriali: Cosa nostra, la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra corona unita. Nata in un periodo piuttosto recente, intorno all'inizio degli anni Ottanta, all'interno degli istituti penitenziari pugliesi dove erano reclusi soggetti appartenenti a sodalizi criminosi della 'ndrangheta e della camorra, la Sacra corona unita risulta essere organizzata orizzontalmente con una serie di clan autonomi nella propria area di influenza, ma tenuti a rispettare regole comuni. Far parte di questa associazione criminosa significa essere membro di una vera e propria holding improntata a meccanismi ben precisi, valori e interessi condivisi e con una struttura fortemente gerarchica. La peculiarità di tale organizzazione è di aver saputo rendersi autonoma rispetto alle altre mafie, soprattutto grazie ai rapporti che via via ha instaurato con le organizzazioni dell'Europa dell'est. Si è rivelata, infatti, il primo vero esempio di integrazione criminale interetnica, specialmente con l'arrivo delle organizzazioni criminali albanesi coinvolte nella tratta degli esseri umani e nel traffico di stupefacenti.

Le organizzazioni criminali pugliesi, infatti, manifestano e hanno manifestato un crescente dinamismo nel commercio della droga, confermando la funzione delle coste pugliesi quale principale luogo di smistamento per i traffici clandestini provenienti dai paesi di oltre Adriatico. La Sacra corona unita opera, inoltre, nei settori del contrabbando di sigarette e della frode ai danni dell'Unione europea (coltivazione di pomodori, produzione di oli e vino), dell'usura, della contraffazione di banconote e dei reati tipici della mafia tradizionale, quali l'estorsione e l'intimidazione.

Come se non bastasse, la Sacra corona unita manifesta anche una grande capacità di infiltrazione nelle istituzioni, muovendosi in particolare nel settore degli appalti e dei subappalti. Non è certo un caso se numerosi enti comunali sono stati sciolti per inserimenti mafiosi, tesi a favorire determinate ditte per l'effettuazione di opere pubbliche.

Quindi, la Sacra corona unita si è inserita nello smaltimento dei rifiuti urbani, collaborando, quando necessario, con Cosa nostra, la camorra e la 'ndrangheta. Il fenomeno, onorevoli colleghi, come è evidente, desta una crescente preoccupazione per il livello di sviluppo che questa organizzazione ha dimostrato di poter raggiungere, tanto da suscitare un vero e proprio allarme sociale anche per i rapporti internazionali che le associazioni criminali pugliesi sono riuscite ad acquisire.

Noi del gruppo dei Popolari-Udeur riteniamo, quindi, che il Parlamento italiano abbia il dovere e la responsabilità di non disperdere quel patrimonio di conoscenza acquisito fin qui mediante la Commissione parlamentare di inchiesta, proseguendo la sua attività di vigilanza sull'evoluzione del fenomeno mafioso nel paese, sia rispetto ai suoi radicamenti sul territorio, sia per quel che riguarda i processi di internazionalizzazione e cooperazione con le altre organizzazioni criminali che in questo momento sono la sua principale caratteristica (Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà. Ricordo all'onorevole Santelli che ha undici minuti di tempo a disposizione.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, innanzitutto, vorrei ringraziare i relatori ed il presidente della Commissione per il lavoro svolto in tale sede e per la disponibilità manifestata nel dibattito. Credo sia importante che, dopo tante legislature in cui si è prorogata la Commissione antimafia, il dibattito relativo al disegno di legge istitutivo di tale Commissione rimanga vigile, per cercare di recuperare le idee e le innovazioni da apportare sul lavoro.

Per ovvi problemi di tempo, nel mio intervento mi limiterò a svolgere solo alcuni brevi cenni. Vorrei soltanto segnalare un'innovazione che mi sembra molto importante, relativa all'ascolto degli enti locali e ad una vicinanza rispetto agli stessi, raccogliendo le proteste degli amministratori di frontiera, che spesso si sentono abbandonati dal livello romano. Credo che un segnale di questo tipo da parte del Parlamento abbia un importante valore simbolico.

Un'altra delle innovazioni che introduciamo, e che mi auguro nel corso dei lavori della Commissione possa essere realmente seguita con cura, è quella di approfondire non solo il concetto di criminalità, ma anche la connessione fra criminalità e sviluppo nelle regioni meridionali. Parliamo sempre di due binari che corrono paralleli, ma spesso arriviamo tardi, quando già i soldi, forse, sono fuggiti e quando il male già è stato fatto e poco si può fare per recuperare.

Mi auguro, in questo senso, che la Commissione voglia impostare il suo lavoro più che inseguendo i fenomeni già accaduti, facendo spesso, in qualche modo, da spalla e da ausilio ad una attività che, forse, non le è propria (come quella di autorità giudiziaria), veramente come un organo di prevenzione politica, con la capacità di captare i fenomeni che si infiltrano, portando in Parlamento in anticipo provvedimenti che possano contrastare con nuove formule di interventi i nuovi campi in cui le organizzazioni criminali vanno ad innestarsi.

Credo che, nell'ambito dell'esame degli emendamenti, potremo affrontare alcuni aspetti che sono rimasti insoluti in Commissione. Per il momento, posso esprimere un giudizio positivo sul lavoro svolto. Credo che si tratti di un impianto generale che può realmente soddisfare le attuali emergenze in questa materia, con una sola annotazione.

Abbiamo parlato più volte, nel corso dei lavori della Commissione, delle connessioni  tra terrorismo e criminalità e delle possibili estensioni della sfera di azione della Commissione antimafia. La preoccupazione fortissima è che un allargamento eccessivo dei temi porti ancora di più la Commissione antimafia ad essere meno vigile su ciò su cui realmente deve vigilare. I fenomeni mafiosi, purtroppo, sono ancora forti e spesso la Commissione antimafia, da una parte, ma, forse, anche l'autorità giudiziaria, dall'altra, non sono state in grado di captare in tempo le nuove frontiere da combattere (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Incostante. Ne ha facoltà.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è discusso, non solo oggi e non solo tra gli addetti ai lavori, sui compiti e sull'efficacia delle azioni messe in campo dalla Commissione parlamentare antimafia.

Si tratta di una Commissione di inchiesta in relazione all'articolo 416-bis del codice penale e sulle altre associazioni criminali similari, la cui funzione e attività, a mio avviso, vanno ulteriormente rilanciate e rafforzate, concentrando le iniziative e raffinando le analisi e, soprattutto, mettendosi in relazione dinamica con i mutamenti in atto per quanto attiene sia i fenomeni mafiosi, sia la trasformazione delle organizzazioni criminali. Essa dovrà fornire - credo che questo sia un punto decisivo - non solo elementi di indagine e conoscenza, ma anche altrettanti indispensabili strumenti e proposte volti a rafforzare l'azione legislativa del Parlamento in questo campo.

Questo è ciò che si propone il testo portato all'esame dell'Assemblea, arricchito di alcuni emendamenti, come si evince dall'introduzione dei relatori e dal testo, che presenta alcune innovazioni necessarie per estendere il campo delle indagini rispetto ai mutamenti dei fenomeni e delle organizzazioni.

Assistiamo, infatti, a mutamenti della struttura organizzativa che variano da una organizzazione criminale all'altra: da Cosa nostra, organizzata più come una commissione decidente centralizzata, ad alcune organizzazioni camorristiche, caratterizzate, invece, da livelli intermedi con maggiori gradi di autonomia.

Si legge, nella sentenza del 2003 della corte di assise di Napoli, sezione III, che «si sono determinati elementi di rottura rispetto alle organizzazioni criminali tradizionali, con forti forme di decentramento, con squadre suddivise su vaste zone territoriali, che entrano in azione anche senza autorizzazione preventiva, per evitare perdite di tempo per colpire gli obiettivi avversari».

Appare evidente che i clan, anche se possono apparire talora frammentati, si strutturano in maniera duttile ed efficace, preservano talvolta i capi da iniziative giudiziarie e creano catene lunghe, di cui è difficile ricostruire tutte le intermediazioni e, a volte, il comando.

Sul versante dell'espansione della caratterizzazione dei fenomeni mafiosi, possiamo dire che anche questi presentano due facce. Una faccia è legata agli affari illeciti - come è stato detto molto ampiamente nel dibattito - relativi ai proventi della droga, delle armi, racket, usura, prostituzione e tante altre attività criminali. L'altra faccia, non meno inquietante ed allarmante, che permette sempre di più l'estendersi ed il rafforzarsi di tali fenomeni, sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda la pervasività, è quella legata alle attività legali, alle attività lecite.

Le ultime azioni portate avanti dalla procura di Napoli con le indagini condotte dai ROS hanno ricostruito intorno alla camorra una rete di società e di prestanomi che controlla un impero economico, per il momento valutato in oltre 50 milioni di euro e che tenta di intervenire sugli appalti della TAV, della Alifana, del centro radar della NATO: un fiume di denaro che vede, però, investimenti in piazze sicure come l'Emilia e la Lombardia ed in città tranquille come Parma, con teste di ponte nell'economia legale del luogo. Dalle indagini - come ha sottolineato il procuratore - sono emersi rapporti collusivi con ambienti dell'imprenditoria e della pubblica  amministrazione, una camorra che fa impresa, che reinveste il fiume di denaro, che punta decisamente al nord del paese ed all'estero (si parla di investimenti in Scozia, in Inghilterra, negli Stati Uniti). Dichiara Roberti, capo del pool della DDA, che da molti anni la criminalità colloca i propri business nella ristorazione, nella ricezione alberghiera, nel commercio al minuto ed all'ingrosso, nelle proprietà immobiliari attraverso transazioni economiche e finanziarie.

Se tutto ciò avviene, non può sfuggire a nessuno che avviene attraverso la complicità e le azioni di uomini che definirei di cerniera, di snodo: professionisti, imprenditori, finanzieri, uomini politici e delle istituzioni. Senza queste cerniere, questi snodi, i passaggi tra illegale e legale non sarebbero così fluidi e non sarebbero, così come oggi avviene, sicuri. Allora, mi domando: questo Parlamento, il mondo politico, le istituzioni, gli apparati dello Stato, le nostre stesse leggi forniscono mezzi, uomini, strumenti adeguati all'evoluzione, alla dinamicità, alla complessità di tali fenomeni? Può, allora, la Commissione antimafia, anche interloquendo con soggetti istituzionali, sociali, associativi, del mondo economico, dell'impresa, della finanza, approfondire la sua analisi proprio sugli snodi che mettono in comunicazione circuiti legali ed illegali? Credo di sì, credo che si debba rafforzare l'analisi e, soprattutto, sforzarsi di mettere in campo strumenti per un'azione legislativa adeguata alle novità, alla velocità di trasformazione dei fenomeni mafiosi. Perciò, nel testo si parla di internazionalizzazione, di cooperazione delle organizzazioni mafiose, di investimenti dell'Unione europea, del mondo dell'impresa e di tant'altro.

Oggi, quindi, c'è una nuova frontiera di azione ed è nella contiguità fra mercati leciti ed illeciti, tra società civile e società mafiosa: è su questo terreno che si gioca una partita nuova tra Stato democratico e potere mafioso. Le tre parole chiave sono globalizzazione, mimetizzazione e contiguità. Su questo terreno appare indispensabile dispiegare ogni energia ed il Parlamento, munendosi di un proprio strumento, la Commissione d'inchiesta che si vuole istituire, può fare un buon lavoro.

Mentre la magistratura accerta le responsabilità penali e personali, la politica, attraverso la Commissione, si deve riappropriare del suo ruolo: non essere preda di iniziative estemporanee né di parte. La politica non ha necessità di accertare responsabilità penali, il cui accertamento soggiace a rigide regole processuali, però ha maggiori possibilità di comprendere il fenomeno in tutta la sua complessità, le sue strutture, i suoi riflessi sulla libertà dei cittadini e sull'economia. La capacità di penetrazione mafiosa nelle istituzioni, nell'economia è una materia che solo una Commissione antimafia ben organizzata e motivata nell'impegno può affrontare con dovuti strumenti e necessaria serietà.

Con una Commissione ad hoc il Parlamento potrà acquisire una conoscenza più ampia del fenomeno mafioso, ma anche e soprattutto interrogarsi, e questo è previsto nel testo, come anche nei testi precedenti, investigare sull'adeguatezza della legislazione, sulla sua efficacia, sulla capacità di contrasto espressa dagli organi statuali a ciò deputati - Forze dell'ordine, magistratura, società civile e politica -, a mezzo di iniziative messe in campo anche dai comuni, dalle regioni, dalle province, dall'associazionismo.

Con la ricostituzione della Commissione antimafia, il Parlamento dà e deve dare un segnale chiaro di massima attenzione al fenomeno mafioso; tale atteggiamento, infatti, può trasmettere ai cittadini una maggiore fiducia, innescando un circolo virtuoso e sviluppando iniziative della società civile che possono, in qualche modo, mettere in campo valore aggiunto. Dunque, solo in sede di Commissione si potrà attribuire maggiore funzionalità al sistema di contrasto della criminalità organizzata in modo da assicurare tempestive risposte anche alle richieste di giustizia che provengono dai cittadini. È infatti ovvio come, talvolta, i tempi intollerabili e lunghi della giustizia penale e civile contribuiscano non poco al rafforzamento  di istanze alternative nella composizione delle controversie, tipiche del sistema mafioso.

Solo attraverso questo strumento il Parlamento potrà valutare se l'attuale legislazione antimafia sia ancora adeguata a contrastare le nuove forme della criminalità mafiosa, le sue contiguità e complicità; potrà, altresì, valutare se non sia giunto il momento di recuperare un approccio sistemico - già adottato da una commissione ministeriale - nella prospettiva di un coordinamento della legislazione antimafia addivenendo, in ipotesi, alla predisposizione di un testo unico o rafforzando comunque altre legislazioni (quali quelle sul sequestro e sulla confisca dei patrimoni) in modo da adeguarle alle nuove strutture imprenditoriali e dinamiche della mafia; potrà, inoltre, considerare se gli apparati repressivi siano adeguati per quantità e qualità a contrastare il fenomeno.

Ecco, tutto ciò potrà essere possibile attraverso l'istituzione di questa Commissione. Con l'approvazione di questa legge, il Parlamento dimostrerà, infatti, che non vuole deludere la speranza di chi opera sul terreno accidentato dell'antimafia.

Vorrei concludere il mio intervento con un'ultima citazione, quella di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, il quale, a proposito di un campo di grano incendiato a Mesagne - un campo che era stato sottratto alla criminalità organizzata - ha dichiarato in questi giorni: «Le fiamme non fermino il riscatto della legalità» perché «non si deve cedere alle intimidazioni (...). A Mesagne (...) è stata seminata la speranza» e «il raccolto anche se poco sarà comunque fruttuoso». Insomma, «ciò che conta è che il processo di ripristino della legge e di partecipazione civile che è stato avviato possa proseguire».

Ritengo che il Parlamento, attraverso l'istituzione di questa Commissione, possa contribuire a questo cammino di speranza e di riscatto (Applausi dei deputati del gruppo de L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morrone, al quale ricordo che ha a disposizione tredici minuti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MORRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono alla mia prima legislatura parlamentare; però, ho una lunga esperienza nell'amministrazione regionale calabrese, fatta a fianco di Francesco Fortugno, amico carissimo, uomo leale e coraggioso con il quale ho combattuto molte battaglie per la legalità e la trasparenza nella commissione antimafia regionale. Posso perciò, con cognizione di causa, affermare che la sconfitta delle organizzazioni mafiose imperanti nella mia regione e nel Mezzogiorno d'Italia è assolutamente decisiva per la crescita economica, sociale e culturale della nazione.

Di fronte ad un'organizzazione, poi, come quella calabrese - che ha ormai il monopolio europeo del traffico della cocaina, produce una ricchezza pari al prodotto interno lordo di uno Stato medio europeo, ricicla, alterando il libero mercato, somme immense di denaro ed è fortemente inserita nel tessuto istituzionale regionale -, lo Stato mette in gioco la propria credibilità ed è chiamato a decidere quale sarà il futuro di un'intera popolazione.

Dal 1962 ad oggi, si sono susseguiti i lavori di sette Commissione di inchiesta; il fenomeno maggiormente analizzato è stato quello della associazione siciliana Cosa nostra, l'organizzazione ritenuta, fino a qualche anno fa, la più ramificata e la più pericolosa per la sua forte penetrazione nel tessuto economico ed istituzionale. Solo la settima Commissione antimafia, quella che ha concluso i suoi lavori all'inizio di quest'anno, ha preso atto del rilievo assunto dalla 'ndrangheta. Negli ultimi vent'anni, è passata dalle tradizionali attività parassitarie - estorsioni, imposizione della guardiania, accaparramento della proprietà fondiaria e, quindi, riconversione del settore turistico - al più redditizio traffico di sostanze stupefacenti, grazie anche ai collegamenti con le filiali d'oltreoceano - Stati Uniti, Canada e Australia - costituite da immigrati calabresi residenti da molto tempo in quei paesi.

Il passaggio a questo nuovo settore illecito, che ha comportato un pesante pedaggio di omicidi, ha consentito alla 'ndrangheta di porsi ai vertici delle associazioni delinquenziali internazionali. E la 'ndrangheta è dispotica, signor Presidente, in tutte le sue forme: non cerca il consenso; impone la paura ed il terrore; è feroce e brutale (l'ultimo omicidio, l'omicidio Fortugno, ne è una dimostrazione diretta).

Rispetto alla mafia siciliana, la 'ndrangheta ha un'arma in più: l'impermeabilità. Le cosche, con un esercito di migliaia di affiliati, sono in gran parte costituite da parenti. Quindi, è difficile che vi siano pentiti: dissociarsi significa tradire il padre, il fratello, il cognato, lo zio, i parenti stretti. Si tratta di una sorta di ordinamento giuridico alternativo e concorrente a quello statale, che comprende i poteri di determinare ed imporre regole di comportamento, di assumere decisioni immediatamente operative e di applicare anche violente sanzioni a seguito di giudizi inappellabili. Ove, poi, si aggiunga a tutto questo il potere di dichiarare e condurre guerre che si svolgono su ampi territori e che hanno durata pluriennale, allora si avrà un quadro completo della gravità del fenomeno mafioso e della sostanziale impunità raggiunta da tale organizzazione.

È vero che, negli ultimi anni, abbiamo assistito a grandi successi delle Forze dell'ordine e della magistratura, che hanno portato all'arresto ed all'inquisizione dei capi delle cosche più importanti. Ciò dimostra che lo Stato è in grado di rispondere con efficacia al potere della mafia e che può vincere la guerra. Sarebbe, comunque, un errore imperdonabile ritenere che, con i capi in carcere, l'organizzazione sia allo sbando. Se la manovalanza delle cosche viene reclutata in quello che, un tempo, era definito il proletariato, i figli dei capi e dei loro consiglieri vengono mandati a studiare nelle migliori scuole ed università, non tanto per voglia di riscatto, quanto per preparare un volto pulito alle famiglie: quello che rappresenterà la 'ndrangheta del domani.

Lo Stato deve allora intervenire in maniera forte. Di fronte ad una criminalità che ha un elevato livello di scontro, l'istituzione deve intervenire sul piano repressivo, ma anche e soprattutto sui piani preventivo ed economico.

Sul piano preventivo, la politica deve intervenire per tendere al superamento dello stato di bisogno e di disagio sociale. La sicurezza delle città e dei quartieri, il sostegno alle persone ricattate ed estorte, la cultura della legalità e la creazione di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del mercato e dell'economia sono attività certamente antimafia. La Commissione deve farsi garante e promotrice di un progetto: il progetto della cittadinanza attiva e partecipe che non ha bisogno più degli atti di eroismo e del sacrificio delle persone.

Sul piano economico, va ribadito che le associazioni criminali di tipo mafioso tendono ormai sempre più verso il guadagno, verso la ricchezza. L'obiettivo deve essere, allora, quello di infliggere un colpo mortale alle ricchezze operando su due livelli: il primo è quello di concentrare uomini e mezzi alla ricerca dei patrimoni mafiosi, ai fini della confisca; il secondo, simbolicamente importantissimo, è quello di assicurare che i patrimoni e gli immobili sequestrati vengano destinati a servizi sociali (scuole, presidi delle Forze dell'ordine, strutture di svago per i minori).

Non si deve sottacere, tuttavia, e non può certo farlo, alla luce degli ultimi gravi fatti criminali, un parlamentare calabrese, che la mafia è ancora fortemente inserita nel tessuto amministrativo ed istituzionale: ne è la prova l'elevato numero di consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa. La mafia tradizionale non si considera una mera organizzazione criminale, ma un vero e proprio ordinamento giuridico, che si sostituisce in tutto e per tutto allo Stato, di cui sfrutta gli amministratori ed i funzionari soltanto quando le fa comodo, e per rafforzare il proprio potere.

L'azione di contrasto deve rivolgersi, quindi, anche ai gruppi criminali di origine straniera che sono insediati in numerose regioni. Tale insediamento determina  una interazione tra i gruppi stranieri e gli autoctoni, con diverse caratteristiche ed esiti dipendenti dalle singole realtà criminali. Si assiste, così, al potenziamento delle attività illecite attraverso la costituzione di nuovi mercati criminali, alcuni dei quali del tutto negletti, in precedenza, sia da Cosa nostra sia dalle mafia storiche (si pensi all'immigrazione clandestina ed allo sfruttamento della prostituzione, solo per citare i fenomeni più visibili).

In questo quadro, appare pertanto necessaria l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla mafia e sulle associazioni similari, con funzioni di analisi, propulsive e di controllo, a favore della quale voterà il nostro gruppo parlamentare.

Sarà necessario approfondire le conoscenze, tenuto conto che i fenomeni criminali di tipo mafioso si sono modificati profondamente in estensione e forme d'azione, anche per effetto del processo di globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche. Sarà necessario comprendere se gli strumenti predisposti dall'ordinamento siano adeguati al nemico da sconfiggere, sia sul piano legislativo, sia su quello amministrativo. Sarà necessaria un'attività continua di stimolo e di controllo, tendente non a porre sotto controllo l'azione di altri pubblici poteri, ma a collaborare con loro costantemente per la risoluzione dei problemi che concretamente si porranno.

La lotta alla mafia - ed ho concluso - nelle regioni meridionali e soprattutto nella mia regione, è uno snodo vitale. Senza una reale incidenza dello Stato, non vi è futuro. Abbiamo l'obbligo di dare il nostro contributo (Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari-Udeur)!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, onorevole Amici.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, la replica sarà svolta dall'altro relatore, onorevole D'Alia.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego, onorevole D'Alia, ha facoltà di replicare.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per svolgere due considerazioni, ringraziando anzitutto il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Violante, la collega Amici e gli altri componenti la Commissione per il lavoro che è stato svolto nella medesima Commissione, che si conferma costruttivo e produttivo, anche a chiusura di questa discussione sulle linee generali.

Sono due i binari su cui, con la collega Amici, ci siamo mossi. Il primo è cercare di fornire uno strumento adeguato alle esigenze di contrasto alle mafie ed a tutte le forme di criminalità organizzata, anche internazionale, che sono radicate nel nostro territorio ed hanno le stesse caratteristiche delle nostre associazioni criminali. Fornire uno strumento significa che bisogna, ovviamente, cercare sempre di adeguare lo strumento conoscitivo e d'inchiesta all'evoluzione del fenomeno. Credo che, come è emerso anche dal dibattito che si è sviluppato in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento in esame, abbiamo recepito tutte le proposte miranti a specificare la missione della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, con riguardo, ad esempio, al tema sollevato dal collega Forgione, della cosiddetta pericolosità sociale dei patrimoni mafiosi - un tema oggettivamente anche di drammatica attualità -, ed anche con riferimento alla normativa sugli enti locali ed alla necessità di un adeguamento della normativa in materia di scioglimento e di rimozione degli amministratori locali e, ancora, recependo alcuni suggerimenti provenienti dai colleghi della Lega Nord, con riguardo alla circostanza che si è sviluppata nel tempo una sinergia criminale tra le nostre  associazioni e le associazioni criminali straniere che hanno un loro radicamento anche in territori non tradizionalmente interessati dal fenomeno. Abbiamo, inoltre, considerato la sinergia tra organizzazioni criminali interne e straniere che utilizzano il traffico di migranti quale strumento di profitto per finanziare attività illecite nel nostro territorio ed anche - circostanza emersa nel corso del dibattito di oggi pomeriggio nel Comitato dei nove riguardo ad un emendamento presentato dal collega Boato - il riferimento ad alcuni aspetti della cooperazione tra associazioni criminali, ad esempio tra quelle di matrice terroristica, che utilizzano proventi illeciti per finanziare la propria attività e sviluppano sinergie - potenziali ed a volte reali - anche con nostre organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda il secondo binario, ho apprezzato la considerazione che l'onorevole Lumia ha svolto in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, ossia l'impegno che con la collega Amici abbiamo profuso nello sviluppare un concetto che credo sia fondamentale, cioè l'unità delle forze politiche nella lotta alla mafia. Tanto più il sistema della politica riesce ad essere impermeabile ed a confrontarsi su un terreno di valori condivisi nella lotta alla criminalità, tanto più forte è la risposta dello Stato, tanto più credibile è la risposta che il medesimo Stato dà. Saremo capaci di compiere ulteriori salti di qualità su tale fronte se avremo la possibilità di condividere un percorso e di sottrarre alle asperità del confronto politico strumentale tale tema, così delicato per la vita democratica del paese. Queste sono state, come detto, le due direttrici di marcia su cui ci siamo mossi.

Non voglio tornare su altre questioni, se non aggiornare i colleghi sul lavoro che abbiamo svolto sugli emendamenti presentati in sede di Comitato dei nove, perché abbiamo tentato di sciogliere alcuni nodi, visto che in Commissione non era stato possibile farlo.

In questo contesto, la prima questione - posta anche dal collega La Loggia - riguarda l'elezione del presidente della Commissione. Intanto, abbiamo ritenuto di accogliere un emendamento del collega Boato, il quale precisa che l'elezione del presidente della Commissione avviene a maggioranza assoluta dei componenti e stabilisce il ballottaggio per l'eventuale prosieguo della votazione, dello scrutinio: infatti, nel testo della vecchia legge istitutiva questo concetto non era chiaro. Si tratta di un piccolo passo in avanti, anche se sotto forma di precisazione tecnica; ci siamo riservati circa la richiesta all'Assemblea di pronunciarsi sulla possibilità di introdurre una maggioranza qualificata per l'elezione del presidente, posto che su questo tema non vi è stato un accordo di carattere politico.

L'altra questione che ci è parso di dover affrontare riguarda i requisiti di accesso e di nomina dei componenti della Commissione. Abbiamo preso atto, com'era giusto che fosse, del parere della Commissione giustizia, che su questo tema ha posto una questione oggettivamente rilevante sotto il profilo costituzionale e del rispetto delle prerogative e della dignità del Parlamento.

La circostanza secondo cui si sarebbe potuto sostanzialmente immaginare - per questo non abbiamo aderito alla proposta di alcuni colleghi di Alleanza nazionale - un meccanismo in forza del quale alcuni parlamentari potevano essere esclusi dalla nomina a componente della Commissione per alcuni procedimenti penali, per alcune tipologie di reato, ancorché in linea di principio si tratti di una petizione assolutamente condivisibile, sotto il profilo costituzionale oggettivamente incide sullo status di parlamentare. Chi ha i requisiti per essere eletto parlamentare ha i requisiti per disimpegnare tutte le funzioni che il mandato parlamentare comporta, ivi compresa quella della partecipazione alle Commissioni permanenti e bicamerali. Proprio in questa logica, e anche per l'errata formulazione delle proposte emendative, abbiamo chiesto il ritiro o, comunque, la bocciatura degli emendamenti di questo tipo. Ad esempio, ci sembrava, ci sembra singolare che un soggetto sottoposto  ad un procedimento penale per un delitto contro la pubblica amministrazione non possa avere accesso alla Commissione, mentre un soggetto condannato per i cosiddetti reati comuni possa avere accesso. Tutto ciò, quando sappiamo bene che la commissione di questi reati può costituire, a volte, uno strumento di partecipazione indiretta anche ad un'associazione. Ed ancora, la circostanza dell'elencazione di una casistica delle tipologie, delle ipotesi, delle fattispecie di reato avrebbe comportato oggettivamente una soluzione ridicola - se mi si passa il termine - sotto il profilo del rispetto delle prerogative parlamentari ed anche della logicità della previsione normativa.

Abbiamo, però, tentato di cogliere il senso e lo spirito di queste proposte sottolineando, con un emendamento approvato in Commissione e mantenuto nel testo, la necessità che i gruppi parlamentari e i relativi presidenti alzino il livello di attenzione e di valutazione sotto il profilo dell'opportunità, che non costituisce un vincolo giuridico, nella designazione dei componenti.

Queste sono le questioni sulle quali ci siamo intrattenuti anche oggi nell'ambito del Comitato dei nove ed io credo che domani o dopodomani l'Assemblea sarà nelle condizioni di poter affrontare con serenità e, ci auguriamo, con efficacia la definizione di questo provvedimento, che tutti auspichiamo trovi una rapida approvazione (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, a nome del Governo ringrazio i relatori, il presidente della Commissione e gli onorevoli parlamentari per il notevole contributo offerto e, soprattutto, per la convergenza su un testo che raccoglie pressoché la totalità dei consensi nell'ambito della Commissione e delle forze politiche.

Ringrazio anche per i miglioramenti rispetto ai testi delle precedenti legislature, quindi per aver portato più avanti l'intensità e lo sforzo riguardo alla conoscenza del fenomeno della mafia e la lotta contro la criminalità organizzata.

Poche ore fa il ministro Mastella, nel riferire alla Commissione giustizia del Senato (domani riferirà davanti alla Commissione giustizia della Camera), si è impegnato a fornire il massimo contributo organizzativo in ordine agli aspetti concernenti la lotta alla criminalità organizzata e, soprattutto, a far studiare, nell'ambito del suo dicastero, la soluzione di quei nodi che talvolta fanno intrecciare il procedimento penale con i procedimenti di prevenzione per l'applicazione delle misure personali e soprattutto delle misure reali.

In conclusione, ancora un ringraziamento, con l'augurio che si possa giungere ad un voto unanime per la istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta

 

(omissis)


 

RELAZIONE SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 40 ED ABBINATE

 

La I Commissione Affari costituzionali ha esaminato in sede referente le proposte di legge nn. 40 e abbinate in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è stato elaborato dalla Commissione sulla base delle diverse iniziative legislative presentate in materia, da deputati appartenenti a gruppi sia di maggioranza sia di opposizione, e aventi un contenuto largamente omogeneo.

Nel corso dell'esame in sede referente i relatori hanno predisposto un testo unificato che è stato adottato dalla Commissione come testo base ed è stato successivamente integrato con l'approvazione di alcuni emendamenti.

I relatori, tenendo anche conto dell'orientamento fatto proprio dai proponenti di alcune proposte di legge, nell'elaborazione del testo unificato hanno assunto quale testo di riferimento la legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia nella precedente legislatura, cui hanno ritenuto opportuno apportare alcune rilevanti integrazioni volte, in particolare, a introdurre una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti e a prevedere un limite massimo per le spese annualmente sostenibili dalla Commissione di inchiesta.

L'articolo 1 del testo elaborato dalla I Commissione assegna alla istituenda Commissione di inchiesta i medesimi compiti ad essa attribuiti dalle legge n. 386 del 2001. Tali ambiti di competenza sono stati ulteriormente specificati a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

In primo luogo, è stato espressamente previsto che la Commissione avrà il compito di verificare anche l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di mafia.

È stato inoltre esteso l'ambito dell'attività di accertamento e valutazione di competenza della Commissione, con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite, anche alle attività svolte contro i diritti di proprietà intellettuale.

Con l'approvazione di ulteriori emendamenti sono stati poi espressamente attribuiti alla Commissione di inchiesta sia il compito di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, sia quello di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e di proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

Tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta in materia, i relatori hanno, infine, presentato un emendamento, approvato dalla I Commissione, volto ad assegnare alla Commissione di inchiesta il compito di verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, l'articolo 1, oltre a prevedere che la Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento interno, come già previsto dalle precedenti leggi istitutive, stabilisce anche che, nello svolgimento delle sue funzioni, essa può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari. Quest'ultima previsione, che rappresenta una novità rispetto alla legge n. 386 del 2001, è stata introdotta a seguito di un approfondito confronto in Commissione che ha riguardato, sostanzialmente, l'opportunità di stabilizzare espressamente questa forma di consultazione, come previsto specificamente dalla proposta di legge n. 571, d'iniziativa dei deputati Forgione ed altri.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità di elezione dei componenti l'ufficio di presidenza, mantenendo sostanzialmente inalterato il testo della legge n. 386 del 2001. Si prevede infatti che la Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

L'esame in sede referente si è soffermato essenzialmente sulle modalità di elezione del presidente della Commissione e sulla opportunità di stabilire criteri per la nomina dei componenti.

Sotto il primo profilo è stata ampiamente dibattuta la proposta, avanzata da alcuni deputati dell'opposizione, di prevedere quorum rinforzati per l'elezione del presidente; la Commissione ha ritenuto, tuttavia, di lasciare inalterato il sistema di elezione previsto dalle precedenti leggi istitutive, riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento della questione nella fase di discussione in Assemblea.

Un ampio confronto si è poi svolto sulla seconda questione, originata da una disposizione, contenuta nella proposta di legge n. 688 d'iniziativa del deputato Angela Napoli, volta ad escludere che possano fare parte della Commissione di inchiesta coloro nei confronti dei quali sia aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Tale proposta, non inclusa nel testo unificato predisposto dai relatori e ripresentata in forma emendativa al testo base, ha suscitato forti perplessità sia nel merito sia sotto il profilo della sua compatibilità costituzionale. Sotto il profilo del merito è emersa, in particolare, la difficoltà di discernere tra i diversi casi di possibile incompatibilità con la partecipazione ai lavori della Commissione di inchiesta, che potrebbe riguardare non solamente coloro che si trovano sottoposti a procedimento giudiziario per reati di associazione mafiosa, ma anche coloro, ad esempio, che svolgono attività professionale in difesa di tali soggetti, e, soprattutto, di stabilire la disciplina applicabile nel caso in cui un componente la Commissione dovesse venire a trovarsi nella condizione descritta nel corso del mandato oppure nel caso in cui un componente la Commissione dovesse essere strumentalmente denunciato ai sensi dell'articolo 416-bis al fine precipuo di escluderne la partecipazione all'inchiesta parlamentare. Ulteriori perplessità sono state manifestate in riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra soggetti condannati per alcune tipologie di reato (ad esempio di matrice terroristica), che potrebbero partecipare ai lavori della Commissione, e soggetti condanati per altre tipologie di reato (ad esempio abuso di ufficio), che per effetto della norma proposta si verrebbero a trovare in una situazione di incompatibilità. Ancora più rilevanti sono stati, poi, i rilievi critici espressi in riferimento alla compatibilità costituzionale di una disposizione volta a prevedere specifiche forme di incompatibilità per la partecipazione alla Commissione di inchiesta. Alla luce di tali considerazioni la I Commissione, nonostante la condivisione dell'obiettivo perseguito dalle proposte emendative presentate in materia, ha ritenuto opportuno prevedere esclusivamente che la nomina dei componenti la Commissione di inchiesta da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento debba tenere conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione medesima. Va ricordato, in proposito, che la II Commissione Giustizia ha espresso perplessità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, anche in riferimento a tale disposizione, che a suo avviso configurerebbe una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta che non trova alcun fondamento nella Costituzione, e ne ha conseguentemente richiesto la soppressione, apponendo una specifica condizione al parere da essa espresso sul testo elaborato in sede referente. La I Commissione, tuttavia, tenuto conto della rilevanza della  questione, non ha ritenuto di aderire immediatamente alla condizione soppressiva, ritenendo più opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della materia nella fase di discussione in Assemblea.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza e la disciplina del segreto, l'articolo 3 ripropone le disposizioni già recate in materia dalla legge n. 386 del 2001, prevedendo che per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti, mentre in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

La I Commissione ha poi diffusamente esaminato la problematica, già emersa nel corso della precedente legislatura nell'ambito di alcune Commissioni di inchiesta, relativa all'opportunità di stabilire procedure aggravate per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, al fine di prevedere forme adeguate di tutela dei soggetti destinatari di tali provvedimenti.

Alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che stabilisce che le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria, non si è dubitato della possibilità che tali Commissioni possano, ad esempio, disporre intercettazioni di comunicazioni, ma ci si è posti il problema delle relative garanzie, considerato che per le Commissioni di inchiesta non possono trovare applicazione le garanzie previste per l'adozione degli atti aventi la medesima natura da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, mentre in sede giudiziaria l'autorizzazione a disporre intercettazioni è data da un organo terzo rispetto a quello che procede nelle indagini e che ne fa richiesta, nelle Commissioni di inchiesta non è dato configurare analogo meccanismo di garanzia, non potendosi attribuire un potere autorizzatorio ad organi esterni alla Commissione.

La soluzione individuata, pertanto, con il nuovo articolo 4 è stata quella di rafforzare le maggioranze richieste per la deliberazione di tutti i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, stabilendo che tali deliberazioni debbano essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È stato poi previsto che, in caso di necessità e di urgenza, tali deliberazioni possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione, e che esse devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza dei due terzi, entro le quarantotto ore successive.

È da rilevare in proposito, tuttavia, che la II Commissione Giustizia, intervenuta sul punto nell'ambito del citato parere, pur condividendo in linea di principio la previsione di una procedura aggravata, ha ritenuto che debba essere salvaguardata comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti. In sostanza la II Commissione non ha condiviso la scelta di rimettere all'ufficio di presidenza le deliberazioni in materia in casi di necessità e di urgenza e ha chiesto, con espressa condizione, di individuare per i predetti casi una diversa procedura. Anche su questo punto la I Commissione ha ritenuto opportuno rinviare la definizione di una soluzione adeguata in materia a un ulteriore approfondimento da svolgere nella fase di discussione in Assemblea.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria e il regime del segreto per i partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività della Commissione, secondo modalità identiche a quelle già previste dalla legge n. 386 del 2001.

L'articolo 7 reca, infine, le norme sull'organizzazione interna. Esso contiene una novità di grande rilievo che riguarda le spese della Commissione di inchiesta. Al fine di garantire un contenimento dei costi per lo svolgimento dell'inchiesta, la I Commissione ha ritenuto di introdurre un  limite massimo alle spese annualmente sostenibili, il cui ammontare è stato stabilito nella misura di 300.000 euro annui, con la possibilità, rimessa alla valutazione congiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, di aumentare tale importo in una misura comunque non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

L'importo è stato stabilito sulla base dei costi mediamente sostenuti dalle precedenti Commissioni di inchiesta sulla mafia nelle passate legislature, che si sostanziano essenzialmente in spese per missioni e per consulenze esterne. Sulla disposizione è stato acquisito il parere favorevole della V Commissione Bilancio, la cui competenza consultiva in materia è stata attivata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del regolamento.

L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sesa AMICI e Gianpiero D'ALIA, Relatori.


 

 


 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

19.

 

Seduta di mercoledì 5 luglio 2006

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIULIO TREMONTI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

CARLO LEONI

 

 

(omissis)


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (A.C. 40 -326-571-688-890) (ore 18,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato  delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Ricordo che nella seduta del 27 giugno scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 1.20, nonché sull'emendamento Boato 1.10, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: «Al comma 1, lettera e), aggiungere le parole: e la sicurezza dello Stato».

Il parere è altresì favorevole sulla prima parte dell'emendamento Cota 1.21, quella che interviene sulla lettera e) del testo unificato delle proposte di legge, a condizione che sia eliminata l'ultima parte, ossia le parole «diretti verso il territorio della Repubblica italiana», mentre sulla restante parte dell'emendamento il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 478

Astenuti 4

Maggioranza 240

Hanno votato 473

Hanno votato no 5).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 1. 10.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito a riformulare il suo emendamento nel senso indicato dal relatore.

MARCO BOATO. Accedo alla richiesta del relatore e del Governo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1. 10, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 478

Astenuti 4

Maggioranza 240

Hanno votato 420

Hanno votato no 58).

Prendo atto che gli onorevoli Marinelli e Misuraca hanno erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cota 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà. Dovrebbe dire anche se accoglie la richiesta di riformulazione del suo emendamento, onorevole Cota.

ROBERTO COTA. Sì, signor Presidente, accolgo la richiesta di riformulazione del mio emendamento, ma intervengo per sottolineare l'importanza dello stesso, in quanto intende estendere l'oggetto dell'attività di indagine della Commissione antimafia, con particolare riferimento alle organizzazioni criminali che si occupano di flussi migratori illegali.

Quando parliamo di mafia e di organizzazioni criminali, dobbiamo stare molto attenti a non fossilizzarci soltanto su alcune tipologie; occorre avere il coraggio di guardare al fenomeno della criminalità che è presente nel paese nel suo complesso. Lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e le attività delle organizzazioni criminali, anche straniere, collegate allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina è sicuramente un aspetto rilevantissimo. Purtroppo - lo dico in quest'aula -, non giovano alla repressione del fenomeno e al ripristino di condizioni di sicurezza nelle nostre città alcune dichiarazioni fatte da esponenti del Governo e di questa maggioranza che vanno in una direzione opposta, cioè in quella del non rispetto delle regole e della considerazione di un'emigrazione che non è un diritto-dovere dello Stato regolamentare e gestire, ma che diventa un fenomeno ineluttabile da guardare con buonismo. Addirittura, c'è stato un ministro ed un sottosegretario che sono andati a Lampedusa, di fronte alle coste della Libia, a dire: Prego, accomodatevi, noi siamo a favore di una regolarizzazione indiscriminata e siamo anche disponibili a concedere il diritto di asilo a tutti; prego, chi ultimo arriva meglio si accomodi!.

Sono altresì molto preoccupanti le dichiarazioni rese dal ministro dell'interno in ordine alla modifica dei criteri per la concessione della cittadinanza, che si vorrebbe concedere indiscriminatamente, passando dal principio dello ius sanguinis al principio dello ius soli. Noi vogliamo difendere la sicurezza dei nostri cittadini e altresì la nostra identità: proprio per tali motivi abbiamo presentato questo emendamento. Siamo d'accordo sulla riformulazione proposta, perché è anche vero che queste organizzazioni criminali non soltanto si occupano di far entrare gli immigrati nel nostro territorio, ma provvedono poi anche a smistarli in altri paesi dell'Unione europea; quindi, in questo senso accogliamo la riformulazione suggerita.

Non voglio intervenire ulteriormente, signor Presidente, con riferimento all'altra parte dell'emendamento, che è posta in votazione separatamente. Riteniamo che questo fenomeno sia talmente importante da dover essere affrontato in maniera adeguata, proprio per migliorare la sicurezza e le condizioni di vita delle nostre città. Pertanto, riteniamo che anche il titolo del provvedimento debba essere modificato in maniera corrispondente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento Cota 1.21, come riformulato, anche se voglio rilevare come sia stato singolare che, nel momento in cui la maggioranza della Commissione ha espresso parere favorevole nei confronti del suo emendamento, il collega Cota è riuscito comunque a fare un intervento di aspra polemica nei confronti della maggioranza. Diciamo che in questa circostanza Merleau-Ponty avrebbe parlato di «avventure della dialettica».

Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'emendamento ed il «Conseguentemente (...)», quindi, il cambiamento del titolo, ovviamente, il nostro voto sarà contrario  perché, se dovessimo far seguire nell'intestazione, che reca «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare», tutti gli argomenti contenuti nelle diverse lettere che riguardano i compiti della Commissione previsti all'articolo 1, il titolo forse sarebbe più lungo della stessa legge.

Dunque, soltanto per ragioni di razionalità linguistica, voteremo contro la seconda parte dell'emendamento Cota 1.21.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Forgione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORGIONE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento Cota 1.21, in base alla proposta di riformulazione avanzata dalla Commissione.

Ovviamente, le ragioni esposte dal collega Cota non ci convincono assolutamente, perché il legame tra la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina nel nostro paese è esattamente l'altra faccia delle politiche repressive e di chiusura scelte proprie in rapporto ai flussi di immigrazione; si tratta dell'attività legata alle organizzazioni criminali rispetto non solo agli immigranti e ai flussi di entrata, ma anche alla gestione del lavoro nero, dello sfruttamento dei migranti nelle campagne. È l'altra faccia delle politiche repressive e di chiusura; è l'opposto delle politiche di accoglienza, di legalizzazione dei flussi, come già previsto ed annunciato dal Governo e dal ministro in occasione del suo viaggio a Lampedusa.

Quindi, indagare su questi aspetti relativi al legame tra le organizzazioni criminali e l'immigrazione clandestina è una delle cose giuste che la nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare deve fare, proprio per le ragioni opposte a quelle esposte dal collega Cota a sostegno del suo emendamento.

Comunque, siamo favorevoli alla riformulazione della prima parte dell'emendamento in esame proposta dalla Commissione e contrari alla seconda parte dello stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Cota, lei ha accettato la riformulazione del suo emendamento 2.1 proposta dalla Commissione. Pertanto, viene espunto l'ultimo periodo della prima parte dell'emendamento in esame. Il relatore ha, comunque, espresso il parere contrario della Commissione sulla seconda parte dell'emendamento. Dunque, è stata avanzata la richiesta di procedere alla votazione per parti separate.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Cota 1.21, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 478

Votanti 476

Astenuti 2

Maggioranza 239

Hanno votato 472

Hanno votato no 4).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Cota 1.21, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 482

Astenuti 1

Maggioranza 242

Hanno votato 196

Hanno votato no 286).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato 489

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Di Cagno Abbrescia non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boscetto 2.25, Benedetti Valentini 2.2, Lumia 2.28 e Licandro 2.29. La Commissione si rimette all'Assemblea sull'emendamento La Loggia 2.30 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Boato 2.23.

PRESIDENTE. IL Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 2.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, l'emendamento in esame si riferisce alla composizione della presidenza e alla nomina dei componenti la commissione.

Si sostiene che nella nomina dei componenti la Commissione deve tenere conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. Abbiamo proposto di sopprimere questo periodo, in quanto riteniamo che i parlamentari abbiano il pieno titolo di partecipare ad ogni Commissione, ivi compresa una importante quale l'antimafia, senza alcun limite. Ci sembra che quando si richiede di tenere conto della specificità dei compiti di tale Commissione si ponga un limite. Ciò contrasta, del resto, con le norme costituzionali, secondo cui ai parlamentari eletti in rappresentanza del popolo spetta la pienezza dei poteri, appunto di rappresentanza, e quindi non vi possono essere in alcun modo decisioni che tengano conto della specificità dei compiti di una particolare Commissione. Infatti, se si entrasse in tale ordine di idee, per ogni Commissione si potrebbe porre una norma limitativa di tal genere.

Mi permetto pertanto di insistere affinché il mio emendamento 2.25 sia approvato, nell'interesse di tutti i parlamentari e delle loro prerogative costituzionalmente sancite (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che su questo argomento non vi siano precostituite posizioni di schieramento, e lo testimonia il fatto che sono nella condizione di svolgere per economia di tempo un unico intervento con riferimento all'emendamento Boscetto 2.25, al mio emendamento 2.2l, all'emendamento Lumia 2.28 ed all'emendamento Nicandro 2.29, che riguardano sostanzialmente lo stesso tema.

Come dicevo, non v'è solidarietà di schieramento, trattandosi di argomento che interpella la libertà di convincimento  di ciascuno dei nostri gruppi. Il nostro gruppo ha particolarmente a cuore che si qualifichi la partecipazione alle Commissioni e, in particolare, a quella di cui si parla, per cui ha recepito, tramite il mio emendamento 2.2, un suggerimento che nasce da un'originaria formulazione proposta da una collega di gruppo, l'onorevole Angela Napoli, anche coerentemente con l'azione svolta nella precedente Commissione antimafia. Abbiamo edulcorato e modificato - se posso rilevarlo - il testo originario, che prevedeva drasticamente, senza mezze misure, l'impossibilità di essere nominati membri di questa Commissione nel caso vi fosse un'incompatibilità determinata dalla pendenza di procedimenti giudiziari afferenti a reati di malavita organizzata o contro la pubblica amministrazione.

Essendosi svolto un interessante e pregevole dibattito in I Commissione, nel quale taluni hanno voluto evidenziare profili di possibile incostituzionalità nel sancire una così rigida incompatibilità sotto il profilo della libertà di mandato del singolo parlamentare, abbiamo aderito alla formulazione che prospetta la specificità dei compiti della Commissione come un criterio di designazione a componente di tale Commissione - il che potrebbe essere anche abbastanza ultroneo e, comunque, non certo penetrante quale criterio qualificativo o selettivo -, ma abbiamo voluto aggiungere una garanzia, ossia che non si ravvisino situazioni di inopportunità - nemmeno abbiamo usato la parola «incompatibilità» - rispetto alla pendenza, ossia ad una situazione oggettiva, a prescindere da chi sia il soggetto coinvolto nell'eventuale pendenza, di procedimenti che attengano alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione. Si tratta, quindi, di una formulazione che assolutamente non lede il singolo, ma si riferisce all'oggettività della situazione. Non solo; essa prevede addirittura un ulteriore filtro, ossia la nomina da parte dei Presidenti delle Camere.

In buona sostanza, stiamo indirizzando ai Presidenti delle Camere un criterio per cui, nel designare, evidentemente su indicazione dei gruppi, i componenti le Commissioni, tengano conto della specificità delle funzioni e dell'eventuale inopportunità rispetto alla pendenza di siffatti procedimenti.

Mi sembra appena il caso di sottolineare che, con la loro saggezza ed equilibrio, i Presidenti delle Camere non ravviseranno tale inopportunità solo per un modestissimo procedimento riguardante, ad esempio, chi sia stato sindaco di un comune per una modesta questione amministrativa. Diverso, invece, il caso di chi sia indotto, in qualche modo, in posizione di inattendibilità potenziale per potenziali contrasti di posizioni su grandi questioni che inducano a legittime perplessità. Ritengo che i Presidenti delle Camere possano esercitare con saggezza e misura questo tipo di filtro. Anche se con queste remore, con queste cautele e con queste indirette ma presenti forme di garanzia, ci sembrerebbe che non farne alcunché costituisca - come dire - qualcosa di criticabile se non addirittura, in qualche caso, qualcosa di sospetto.

Questa nostra preoccupazione è tanto fondata e tanto questa indicazione oggettivamente ci sembra accoglibile che anche alcuni colleghi della maggioranza, tra cui l'onorevole Lumia, presentatore dell'emendamento 2.28, l'onorevole Licandro, presentatore dell'emendamento 2.29, ed altri che, in sede di Commissione, avevano presentato emendamenti equipollenti, hanno cercato di farsi carico di questo problema. Se poi fingono di farsene carico e non lo portano a termine, ciò interpella la coerenza di ciascun gruppo parlamentare. Senza alcun intento polemico, noi ci manterremo sul contenuto e sul significato del mio emendamento 2.2 e, quindi, non potremo votare a favore di emendamenti che lo contraddicano. Esprimeremo, invece, voto favorevole sul nostro emendamento, chiunque sia consenziente o dissenziente.

PRESIDENTE. Ho ricevuto una richiesta di intervento da parte del relatore, che  tuttavia ritengo concordi con la Presidenza sull'opportunità di intervenire dopo avere ascoltato gli altri colleghi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia, visti l'andamento delle votazioni precedenti e le dichiarazioni rese dai colleghi di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, presumibilmente ed auspicabilmente sarà approvata pressoché all'unanimità da questa Assemblea.

Dal dibattito, devo dire, molto corretto, molto civile e molto elevato che abbiamo svolto in Commissione, in sede referente, sostanzialmente sono rimaste aperte due questioni. La seconda riguarderà le modalità di elezione del presidente. Non è una grandissima questione, ma abbiamo prospettato ipotesi diverse, che esamineremo tra qualche minuto. La prima questione, invece, è quella sulla quale sono già intervenuti alcuni colleghi dell'opposizione, uno dei quali ha giustamente e opportunamente osservato che, come risulta dalle proposte emendative, non ci sono posizioni precostituite di schieramento. Giustamente, il collega Benedetti Valentini, alla fine, ha aggiunto che anche nella maggioranza non ci sono siffatte posizioni perché ci sono emendamenti, sia dell'opposizione sia della maggioranza, che muovono in direzioni esattamente opposte. Il mio suggerimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, è di accogliere la proposta dei relatori, cioè mantenere il testo per come è stato formulato in occasione della elaborazione del testo unificato in sede referente. Secondo questo testo, la Commissione è costituita da 50 componenti, 25 deputati e 25 senatori, con la garanzia della rappresentanza di tutti i gruppi e così via. A ciò si aggiunge che la nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

Il collega Boscetto che, devo dire, ha svolto un intervento pregevole, come sempre, ha sollevato qualche dubbio anche su questa formulazione che, invece, a me pare francamente condivisibile. Si tratta, infatti, di una formulazione che non discrimina alcuno e attribuisce una doppia responsabilità: ai gruppi parlamentari, che segnaleranno ai Presidenti di Camera e Senato i nomi dei futuri componenti la Commissione, quella di valutare, ovviamente in piena libertà ma anche secondo piena responsabilità, i nomi da proporre, e ai Presidenti delle Camere, che sono titolari del potere di nomina, come per tutte le altre Commissioni, quella di tenere conto della specificità di questa composizione.

La Commissione giustizia, esprimendo un pregevole parere, aveva sollevato dubbi in ordine a formulazioni più incisive e - inevitabilmente - più discriminanti. Mi riferisco alle diverse posizioni politiche che hanno prospettato sia il gruppo di Alleanza Nazionale - l'onorevole Benedetti Valentini è stato leale su questo punto -, sia, in modo diverso, il collega Lumia, l'onorevole Licandro ed altri deputati appartenenti al gruppo dei Comunisti Italiani.

Si tratta, in altri termini, di posizioni che, in una forma più o meno incisiva, tendono a precludere la partecipazione alla Commissione parlamentare a chi è avvocato di persone colpite da un certo tipo di reati, oppure a chi svolge altri ruoli legati sempre alle vicende della mafia e via dicendo.

Noi riteniamo - dico «noi» perché condivido il parere espresso dai relatori e dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali - che questo tipo di proposte emendative debba essere respinto, poiché non si può stabilire per legge un'esplicita discriminante - per non dire discriminazione - tra i componenti dei due rami del Parlamento. Crediamo, al contrario, che debba essere mantenuta la formulazione del testo unificato proposta dai relatori, oggi all'esame dell'Assemblea, la quale, in ordine alla nomina dei suoi componenti, fa genericamente riferimento alla salvaguardia della specificità della Commissione.

La posizione del collega Boscetto, ovviamente, è esattamente opposta a quella espressa dall'onorevole Benedetti Valentini, ma ciò fa onore ad entrambi, nonché alla libertà del dibattito che si svolge in quest'aula: infatti, come ho già ricordato, altre successive proposte emendative, proposte da componenti della maggioranza, evidenziano tale diversificazione di posizioni.

Per concludere, signor Presidente, suggerisco ai colleghi Boscetto, Benedetti Valentini, Lumia e Licandro - non ho il potere necessario per affermarlo, ma lo avranno già fatto i relatori - di ritirare, se ritengono, i loro emendamenti, oppure...

PRESIDENTE. La prego di concludere...

MARCO BOATO. ... di adeguarsi comunque alla proposta avanzata dai relatori di respingerli tutti, mantenendo così il testo elaborato dalla I Commissione. Esso rappresenta, a mio avviso correttamente, un punto di equilibrio che non lede le prerogative dei parlamentari, ma sottolinea...

PRESIDENTE. Grazie...

MARCO BOATO. ... la specificità della Commissione parlamentare antimafia.

Invito l'Assemblea, pertanto, a respingere non solo l'emendamento Boscetto 2.25, ma anche le tre proposte emendative...

PRESIDENTE. La ringrazio...!

MARCO BOATO. ... che saranno successivamente poste in votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Santelli, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Scusate, onorevoli colleghi, ma la presentazione dell'emendamento in esame era appositamente finalizzata a proporre all'Assemblea tutte le diverse posizioni espresse in sede di Commissione. Il gruppo di Forza Italia ha ritenuto accettabile la proposta elaborata dai relatori, ed avremmo ritirato l'emendamento Boscetto 2.25 qualora gli altri colleghi avessero ritirato i propri. Vorrei segnalare che abbiamo appositamente chiesto di mantenerlo in votazione affinché si discutesse, in sede di Assemblea, proprio di tale questione, poiché rappresenta un punto assolutamente essenziale per la vita e - scusate il termine - la stessa dignità del Parlamento.

Comprendiamo che la Commissione parlamentare antimafia dispone di poteri speciali, e dunque deve esservi una particolare attenzione nella designazione dei suoi componenti; d'altronde, riteniamo che tale indicazione rientri nella responsabilità politica dei gruppi parlamentari. La proposta avanzata dai relatori non incide pesantemente su tale aspetto...

PRESIDENTE. Deputata Santelli...

JOLE SANTELLI. ... tuttavia desideriamo mantenere in votazione il nostro emendamento soltanto al fine di riproporre l'intera gamma...

PRESIDENTE. Va bene...

JOLE SANTELLI. ... di scelte possibili...

PRESIDENTE. La ringrazio...

JOLE SANTELLI. ... all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare che il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Boscetto 2.25 e contro le restanti proposte emendative per il seguente motivo. Infatti, l'obiettivo di tutti - sicuramente è il nostro - è evitare che, all'interno della Commissione antimafia, vi possano essere dei mafiosi, oppure che vi facciano parte persone che, all'esterno,  rappresentino gli interessi dei mafiosi; tuttavia, occorre anche impedire che possano esservi strumentalizzazioni.

In altri termini, bisogna evitare che un parlamentare possa essere denunciato e che tale denuncia venga utilizzata come strumento per colpirlo, quindi per toglierlo di mezzo, proprio perché la sua attività ostacola gli interessi delle organizzazioni criminali.

Quindi, per evitare questo bisognerebbe riuscire a precisare i casi in cui un soggetto non può far parte della Commissione antimafia, ma ciò non è stato possibile perché, come hanno giustamente ricordato i colleghi, vi sono norme costituzionali che tutelano la libertà del parlamentare nello svolgimento del suo mandato. Di conseguenza, se non è stato possibile, è inutile introdurre delle formulazioni generiche perché, attraverso di esse, si rischia di prestare il fianco a strumentalizzazioni.

Nel nostro caso, la formulazione generica rischia di attribuire ai Presidenti delle due Camere un potere discrezionale nella scelta dei componenti della Commissione che, in realtà, non ha ragion d'essere; infatti, i Presidenti delle Camere, nello spirito che ha sempre contraddistinto la nomina dei componenti della Commissione antimafia, dovrebbero in qualche modo ratificare le scelte dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.

SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Rosa nel Pugno sull'emendamento Boscetto 2.25, perché riteniamo che il mandato parlamentare non debba contemplare nessuna limitazione relativamente alla decisione di assegnare un membro di un gruppo a questa o a quella Commissione.

Peraltro, la formulazione è talmente generica che non si capisce, alla fine, chi stabilisce i criteri di specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in base ai quali un gruppo decide chi deve parteciparvi o meno. Confermo, quindi, il voto favorevole del gruppo della Rosa nel Pugno nei confronti dell'emendamento Boscetto 2.25 (Applausi dei deputati del gruppo de La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Forgione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORGIONE. Signor Presidente, colleghi deputati, stiamo affrontando un tema delicato del dibattito che ha visto impegnata la I Commissione ed anche l'Assemblea in sede di discussione sulle linee generali. Mi riferisco al rapporto non solo tra la mafia e la politica, ma tra la responsabilità politica e penale in relazione alla composizione di una Commissione d'inchiesta con poteri speciali come la Commissioni parlamentare antimafia.

I colleghi sanno che in I Commissione il gruppo di Rifondazione comunista ha tenuto una linea netta su questo argomento poiché riteniamo che non vi possano essere limiti alle prerogative del Parlamento e al mandato di parlamentari. Quando diciamo questo non assumiamo una linea morbida o debole rispetto alla coerenza delle istituzioni ed alla credibilità delle stesse nella lotta alla mafia, né assumiamo una forma di garantismo generico ed acritico. Del resto, se affrontiamo i casi nel merito, relativi alla composizione della Commissione parlamentare antimafia, perché dovremmo assegnare un potere discrezionale ai Presidenti delle due Camere o, ancora peggio, perché dovremmo assegnare il potere di discernere nella composizione della Commissione parlamentare antimafia in rapporto all'azione giudiziaria? Perché non potrebbe essere presente in Commissione un parlamentare indagato per fatti di mafia, ma potrebbe far parte della stessa un avvocato che difende metà della cupola mafiosa di Cosa nostra?

Eppure, se noi aggredissimo questo punto metteremmo in discussione il diritto alla difesa, che è un diritto sancito dalla Costituzione, senza discernimento tra il  livello e la caratura criminale di questo o quell'altro imputato difeso.

Credo che su questo dobbiamo svolgere un ragionamento di coerenza. Nel passato vi sono state ben due commissioni, la commissione Grosso e la commissione Fiandaca, che si sono interrogate sul rapporto tra la responsabilità politica e quella penale. Credo che dovremmo insistere molto sulla responsabilità politica.

Il problema non è di quali deputati inseriamo nella Commissione parlamentare antimafia, ma di quali candidati abbiamo scelto al momento della formazione delle liste: è questa la responsabilità politica che viene consegnata al Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)! Alla collega Napoli vorrei dire che, così come può creare indignazione la presenza in una Commissione parlamentare di indagine sul fenomeno della criminalità di un indagato più o meno eccellente o di una persona sottoposta a processo più o meno eccellente per attività mafiose, altrettanto può creare indignazione il far parte di un governo in cui magari il presidente della regione è già sotto processo per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. E noi non possiamo essere papalini a Roma (Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia) ... Sto facendo un discorso generale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)...

PRESIDENTE. Fate concludere, colleghi!

FRANCESCO FORGIONE. Ai colleghi di Forza Italia vorrei dire che sto provando a motivare le ragioni per cui voterò il loro emendamento, ed esattamente perché non si può essere papalini a Roma e mangiapreti a Viterbo!

PRESIDENTE. Collega, la prego di moderare i termini della polemica!

FRANCESCO FORGIONE. Insomma, credo che il tema grande...

EMERENZIO BARBIERI. Buffone!

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, la prego!

FRANCESCO FORGIONE. Cari colleghi... Credo che il tema grande che ci consegna questo dibattito, e lo consegna anche alla futura Commissione, al di là della sua composizione, sia una discussione rigorosa sul tema della responsabilità politica, sulla ricostruzione di un nesso tra la coerenza dei comportamenti e una nuova etica pubblica, il tema dell'autoriforma della politica e di quella dei partiti. Se noi ragioneremo su questo - ed è il problema che ci troveremo discutendo degli altri emendamenti, presentati da colleghi sia del centrodestra che del centrosinistra - allora il nostro garantismo non sarà a fasi alterne. Non possiamo oggi sostenere questa tesi e tra una settimana proporre una mozione che metta in discussione esattamente la tesi che stiamo sostenendo in questo momento in quest'aula (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e de La Rosa nel Pugno).

Ho concluso, Presidente. Diamo più forza e più coerenza alla nostra battaglia antimafia, alla credibilità delle istituzioni e della istituzione parlamentare preposta all'indagine e all'azione di contrasto contro la mafia, poiché assumiamo politicamente, di fronte al Parlamento e di fronte al paese, come partiti, la nostra responsabilità di selezione e di ricostruzione di un sistema coerente di comportamenti antimafiosi.

È questo il motivo per cui ritengo che possiamo votare l'emendamento qui proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, credo che buona parte, o anche una larghissima maggioranza, dell'opinione pubblica farebbe fatica a capire il tema della discussione, perché qui - è  bene dirle alcune cose - non sono in discussione violazioni costituzionali, non si intacca lo status dei parlamentari e, al tempo stesso, non credo che il profilo del garantismo abbia nulla a che vedere con la materia che stiamo trattando. Non c'entra nulla! La materia processuale riguarda i diritti in un ambito ed in una sfera ben precisi. Qui stiamo discutendo di una previsione di senso comune. Non vi è nulla di scandaloso o di rivoluzionario: si tratta di una inopportunità il cui rigetto davvero si farebbe fatica a comprendere.

Il principio della responsabilità politica vale a partire da ciò che accade in quest'aula, a partire da questo momento ed a partire da questo atto: è importante che la Camera dei deputati stia discutendo, tra i suoi primi atti, la proposta di legge di istituzione della Commissione antimafia. Ma proprio per questa ragione, gli italiani aspettano segnali chiari, in controtendenza, dopo cinque anni in cui si è registrato un arretramento dell'azione di contrasto dello Stato. Allora, che nelle istituzioni vi siano segnali di assoluta discontinuità rispetto al passato!

Come hanno affermato alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me, non è un problema della maggioranza, ma di tutta la Camera dei deputati, quello di inviare un segnale univoco: qui, ed a partire da questo momento, si apre una fase nuova nel contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia, e non si lascia la composizione della Commissione alla discrezione di organi monocratici (pur non mettendone in discussione buonsenso, affidabilità, intelligenza e capacità di discernimento), ma si introducono filtri. Si tratta di dare un messaggio chiaro gli italiani, all'opinione pubblica.

Credo che non sarebbe giusto utilizzare alcuni argomenti. Piuttosto, bisogna affrontare con serietà, con senso di responsabilità, anche con punte di sofferenza, una materia estremamente delicata: ce lo chiedono i nostri elettori, di qualunque collocazione politica e culturale, perché il tema è comune a tutti. Che nessuna ombra gravi mai su una delle Commissioni più importanti e delicate di questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Comunisti Italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, alla luce degli ultimi interventi, occorre sottolineare che il testo base sul quale abbiamo lavorato in Commissione è frutto di una sintesi tra due esigenze che sono state qui rappresentate: una è quella che, sostanzialmente, tende ad individuare una serie di fattispecie come indicative di una situazione di inidoneità a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta.

In Commissione, abbiamo analizzato questo percorso. Ebbene, una casistica delle situazioni che avrebbero determinato incompatibilità sarebbe stata pericolosa, sostanzialmente perché, come alcuni colleghi hanno già detto, essa finiva per diventare inesauribile e, oltretutto, per lasciare fuori alcune fattispecie che potevano essere ancora più pericolose di quelle previste (da ultimo, il collega Forgione ha affermato, in maniera molto chiara, che possono darsi situazioni di incompatibilità non classificate come tali, ma più preoccupanti; anche il collega Cota ha fatto riferimento ad un uso strumentale, dall'esterno, a garanzia del Parlamento).

Peraltro, l'inciso a tenore del quale «La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati», che la Commissione ha proposto, lascia alla valutazione dei Presidenti delle Camere la possibilità di tener conto, proprio in relazione al fatto che la Commissione è dotata di particolari poteri di inchiesta, di situazioni che, per le ragioni dette, possono essere funzionalmente inopportune.

Questa valutazione raccoglie anche la preoccupazione di alcuni colleghi e assegna ad un organo della Camera questa valutazione prudente, che naturalmente verrà effettuata con la saggezza che i Presidenti delle Camere possiedono in questa materia.

Eliminare completamente questo periodo, a mio modo di vedere, non appare giustificato proprio alla stregua delle motivazioni che, da ultimo, sono state illustrate. Noi rischiamo sostanzialmente di determinare, proprio per la lettura dei lavori parlamentari, un risultato contraddittorio; la lettura di tali lavori deve, invece, dar conto della volontà complessiva di quest'Assemblea, dei lavori della Commissione e di questo risultato.

Invito, quindi, a votare contro l'emendamento soppressivo in esame e mi riservo di intervenire per illustrare uguali motivazioni su emendamenti analoghi.

PRESIDENTE. Come preannunciato, ha chiesto di parlare il relatore, onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Intervengo sull'emendamento Boscetto 2.25 per invitare i firmatari, gli onorevoli Boscetto e Santelli, a ritirare tale emendamento e per svolgere un ragionamento che riguarda gli emendamenti presentati.

Quello in questione è un aspetto molto controverso sul quale i colleghi sono intervenuti, evidenziandolo, in Commissione. Tale aspetto riguarda segnatamente la questione dei requisiti, cioè gli eventuali o l'introduzione di eventuali requisiti di accesso alla Commissione parlamentare di inchiesta in oggetto. Questo è un tema estremamente delicato perché incide sullo status di parlamentare e, quindi, sulla copertura costituzionale del provvedimento. È evidente, infatti, che chi ha i requisiti per essere eletto parlamentare ha i requisiti per poter svolgere tutte le funzioni che, all'interno delle varie articolazioni del Parlamento, sono promosse. Questa è la prima ragione per la quale noi abbiamo detto «no» agli emendamenti che prevedevano l'introduzione di requisiti particolari o l'esclusione di parlamentari. Ciò, lo ripeto, perché si porrebbe un problema di natura costituzionale.

Abbiamo, però, voluto cogliere lo spirito degli emendamenti proposti da colleghi appartenenti a gruppi parlamentari diversi. A questo fine, considerati i compiti della Commissione antimafia, nonché la specificità dei compiti ad essa assegnati anche a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, abbiamo individuato una formulazione che non costituisce e non può costituire un vincolo giuridico né per i gruppi parlamentari, né per i Presidenti di Camera e Senato nella procedura di nomina dei componenti della Commissione. Si tratta di una formulazione che sottolinea e richiama ad un'attenzione maggiore e ad una valutazione particolare i gruppi parlamentari che procedono per prassi - ed è giusto che sia così - alla designazione dei componenti di tale Commissione.

Con la formulazione contenuta nel testo base, di cui noi chiediamo il mantenimento, si sottolinea...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore, sta parlando il relatore!

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Come dicevo, cogliendo lo spirito delle proposte emendative presentate, abbiamo introdotto, insieme alla collega Amici, e sottoposto all'approvazione della Commissione, una formulazione avente carattere sostanzialmente programmatico, di principio, che serve a sottolineare senza alcun vincolo, perché altrimenti sarebbe in contrasto con la Costituzione, l'attenzione che i gruppi parlamentari devono porre nelle designazioni dei componenti della Commissione in oggetto. Designazioni che devono avvenire non in ragione di singole questioni personali, perché in tal caso si cadrebbe nell'arbitrio dei gruppi parlamentari o dei Presidenti di Camera e Senato, ma in ragione dell'oggetto della Commissione e dei compiti particolari di specializzazione che sono stati assegnati ad essa.

Noi, pertanto, abbiamo posto una norma in positivo per migliorare tendenzialmente la qualità dei lavori della Commissione. Questo è il senso, e la formulazione di cui si chiede la soppressione serve esclusivamente per questa ragione.

Voglio aggiungere - e concludo, signor Presidente -, con riferimento agli emendamenti  dei colleghi Benedetti Valentini, Lumia e Licandro, che propongono formulazioni più stringenti, ancorché modificate nel loro contenuto rispetto a quelle proposte in Commissione, che non è possibile, nemmeno sotto il profilo tecnico-giuridico, oltre che sotto il profilo della logica normativa, introdurre una casistica che possa riguardare i parlamentari.

Anzitutto, riteniamo che queste siano regole che sono affidate alla politica e alla sua responsabilità, ma, al di là di questo, l'idea di precludere l'accesso alla Commissione a chi sia sottoposto ad un procedimento penale per un delitto contro la pubblica amministrazione potrebbe portare, anzi, porta in concreto, nel caso di accoglimento di questi emendamenti, alla seguente situazione. Per fare un esempio - è un passaggio delicato, che vorrei spiegare ai colleghi -, se un ex amministratore pubblico fosse sottoposto ad un procedimento penale per abuso d'atti d'ufficio, qualora passasse questo emendamento, non potrebbe essere nominato a far parte della Commissione. Viceversa, un collega parlamentare condannato con sentenza di primo grado per altre ipotesi di reato non contemplate da questo emendamento potrebbe accedere alla Commissione, il che risulta illogico e si commenta da solo.

Chiedo quindi ai colleghi di Forza Italia di ritirare l'emendamento Boscetto 2.25 e lo stesso chiedo anche gli altri colleghi, altrimenti sarei costretto a riconfermare il parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, accede alla richiesta formulata dal relatore di ritirare il suo emendamento 2.25?

GABRIELE BOSCETTO. Credo che ogni intervento, nell'ambito di questo dibattito, sia stato interessante perché in realtà qui ci sono due tesi...

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, lei ha già svolto il suo intervento; le ho chiesto se acceda al ritiro del suo emendamento 2.25.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, non ritiriamo il nostro emendamento, perché lo riteniamo giusto da un punto di vista formale. Ovviamente, anche il gruppo di Forza Italia lascerà la più piena libertà di voto ai singoli parlamentari.

PRESIDENTE. Sta bene.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, se dovesse essere approvato l'emendamento di cui si parla, vorrei sapere se gli altri emendamenti sarebbero preclusi.

PRESIDENTE. Risulterebbero preclusi gli emendamenti Benedetti Valentini 2.2 e Lumia 2.28. Non sarebbe invece precluso l'emendamento Licandro 2.29, perché aggiuntivo.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, la pregherei di riconsiderare l'eventuale ammissibilità a votazione del mio emendamento 2.2, con il quale si fa riferimento all'esigenza di tenere conto della specificità dei compiti della Commissione; quanto meno, mi consenta di sottolinearlo, non vedo perché il secondo dei criteri dovrebbe essere travolto dall'eventuale approvazione del primo periodo. Mi permetterei su questo di chiedere una riconsiderazione.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, ho chiesto un chiarimento per comprendere meglio la questione. Il collega Boscetto aveva  iniziato il suo intervento sostenendo che vi sono due opinioni che si stanno confrontando. Mi pare che egli avrebbe detto, se avesse potuto continuare il suo intervento, che esistono due opinioni: per la prima, non c'è alcun limite formale, per la seconda, tali limiti formali esistono. Se dovesse essere eliminato questo periodo, la Camera si esprimerebbe nel senso di non prevedere nessun limite formale. Credo che sia questa l'interpretazione. Pertanto, gli altri emendamenti decadrebbero. È così?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Non è così!

PRESIDENTE. È così, perché, se venisse approvato l'emendamento Boscetto 2.25, soppressivo del secondo periodo del comma 1, sarebbero preclusi gli emendamenti Benedetti Valentini 2.2 e Lumia 2.28. Non sarebbe precluso invece l'emendamento Licandro 2.29.

Chiarito ciò, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 494

Votanti 490

Astenuti 4

Maggioranza 246

Hanno votato 194

Hanno votato no 296).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Benedetti Valentini 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, l'onorevole Boato, con il suo garbo, ci ha però rifilato una punta di veleno per mettere in risalto una qualche differenziazione di tesi tra il collega di Forza Italia ed il sottoscritto.

MARCO BOATO. Anche quelle!

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. No, onorevole Boato, volevo farle osservare, con riferimento anche agli altri interventi di taluni oratori della maggioranza, che forse è più grave la contraddizione che lei ha con se stesso.

MARCO BOATO. È una forma di schizofrenia!

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Questa è più grave perché lei, in Commissione, ha presentato una proposta emendativa equipollente alla nostra che poi, evidentemente, per valutazioni di opportunità politica - valutazioni tutte sue, nelle quali non oso entrare -, si è premurato di ritirare. Ogni gruppo, compreso il nostro, ha meditato e mediato più volte in Commissione, ma vi sono poi questioni di trasparenza definitiva sull'affidabilità di una Commissione di questo genere che rappresentano un limite oltre il quale ciascun gruppo ritiene di non poter andare. Ribadisco che noi abbiamo un solo scrupolo, quello di far sì, per intenderci con una breve formula, che Dracula non faccia parte del direttivo dell'AVIS (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale). Ecco, vogliamo fare solo ciò, non stabilire criteri di accesso alla Commissione; ci mancherebbe! Vogliamo che, quando si verificano situazioni di inopportunità, qualcuno le possa evidenziare. Tutto qui.

Su questo principio noi riteniamo, dopo avere mediato fino all'inverosimile, di non poter retrocedere, nell'interesse della credibilità delle istituzioni (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Brevissimamente, signor Presidente. Ringrazio il collega Benedetti Valentini perché ha avuto lo stesso rispetto per le posizioni espresse che ho avuto anch'io, con lui, con Boscetto - si trattava di posizioni contrapposte - e con altri colleghi dello schieramento di centrosinistra. Il fatto che anch'io abbia presentato proposte emendative su questo tema, sia pure, per usare un eufemismo, in modo meno incisivo, fa ben comprendere come sia una preoccupazione di tutti quella, per usare una sua bella espressione, di fare in modo che Dracula non faccia parte del direttivo dell'AVIS. Espressione bellissima, che fa capire tutto! Però, è altrettanto una preoccupazione, se non di tutti, di molti, il rispetto delle garanzie dello Stato di diritto e dello status dei parlamentari.

Quando nella nostra Commissione, che è anche la sua, è giunto il parere della Commissione giustizia - credo votato all'unanimità -, che sollevava pesanti obiezioni di costituzionalità su tale tipo di emendamenti (emendamenti come quelli a firma sua, di Lumia e di Licandro), io stesso ho ritirato la proposta emendativa. Infatti, onoro il dialogo parlamentare e, se qualcuno mi convince che è inopportuna una mia proposta, la ritiro e non mi vergogno di farlo perché è un atteggiamento di dialogo e di confronto parlamentare.

Quindi, rinnovo l'annuncio di voto contrario sull'emendamento Benedetti Valentini 2.2 e sulle proposte emendative Lumia 2.28 e Licandro 2.29; atteso che è stato respinto l'emendamento Boscetto 2.25, auspico che, se possibile, questi emendamenti vengano ritirati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Antona. Ne ha facoltà.

OLGA D'ANTONA. Signor Presidente, solo poche parole per avvalorare quanto sostenuto dall'onorevole Boato.

Anch'io sono fra quanti avevano presentato emendamenti in Commissione proprio per le preoccupazioni ampiamente condivise in quella sede e, convinta dalle valutazioni - ritenute giuste e di cui abbiamo perciò tenuto conto - sia dei relatori sia, soprattutto, della Commissione giustizia (espresse nel parere fornito), hanno ritirato quelle proposte.

A ciò aggiungo che tutti ci auguriamo che, nelle candidature per essere eletti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, si tenga conto che Dracula non sta bene nel direttivo dell'Avis!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 476

Astenuti 1

Maggioranza 239

Hanno votato 81

Hanno votato no 395).

Prendo atto che gli onorevoli Amici, Barbieri, Bonfiglio, Grassi e Incostante non sono riusciti ad esprimere il proprio voto. Prendo atto altresì che gli onorevoli Iacomino e Vico non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lumia 2.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, come tutti sosteniamo, l'argomento in esame rappresenta un tema molto delicato e complesso. Vorrei far notare ai colleghi che stiamo parlando di un potere di nomina in capo ai Presidenti delle Camere e, quindi, esso non è direttamente nelle mani dei gruppi parlamentari. Nel potere di nomina dei Presidenti delle Camere vi è  una quota, come è facile intendere, di valutazione ed anche una certa quota di discrezionalità. Ecco perché è possibile inserire qualche indicazione che non vada assolutamente a ledere lo status del parlamentare (altrimenti anch'io sarei decisamente contrario), tanto che l'emendamento da me proposto non va in tale direzione, ma rimane come indicazione fornita ai Presidenti per esercitare quel loro potere di nomina, con le caratteristiche di cui dicevo prima, che li mette in condizione di valutare in funzione della specificità e dei poteri speciali della Commissione.

Signor Presidente, per questi motivi ritengo si possa considerare di esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame. Naturalmente, potrei accogliere un invito da parte dei relatori al ritiro della seconda parte dello stesso, perché (mi hanno convinto le argomentazioni portate) esso andrebbe a limitare il potere dei Presidenti, che è diverso da una semplice indicazione, ma è un potere pieno, di nomina. Quindi, mi dichiaro disponibile a ritirare la seconda parte dell'emendamento da me presentato, in cui è scritto che «Il Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati promuovono le opportune intese con i gruppi di appartenenza», mantenendo la parte restante, che costituisce una formulazione coerente con quanto la Commissione, in modo intelligente ed opportuno, ha individuato, cioè definire semplicemente, come è appunto scritto nel mio emendamento, di tenere conto «di possibili inopportunità per particolari situazioni personali o professionali».

PRESIDENTE. Naturalmente, l'onorevole Lumia non può riformulare l'emendamento da lui presentato a meno che non sia richiesto dalla Commissione...

Prendo atto che i relatori confermano il parere contrario.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 2.28 - nella sua interezza - non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 436

Astenuti 54

Maggioranza 219

Hanno votato 31

Hanno votato no 405).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che l'onorevole Forgione non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Licandro 2.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Credo che dovremmo anche avere la forza di dire le cose come stanno: nella previsione normativa si sancisce il potere di nomina da parte dei Presidenti delle due Camere. A ben vedere, la Camera dei deputati avrebbe potuto (avremmo potuto farlo anche in Commissione) ragionare sul potere di designazione dei futuri componenti della Commissione antimafia. Tuttavia, la problematica concernente il potere di designazione che appartiene ai gruppi è rimasta ai margini, non è stata affrontata.

Si è scelto di attribuire ai Presidenti delle due Camere il potere di nominare i componenti della Commissione antimafia, su indicazione dei gruppi parlamentari.

Nell'emendamento presentato, a seguito di una discussione interessante, ma delicata e, a volte, anche dura e spigolosa in Commissione, non facciamo riferimento ad alcun tipo di incompatibilità; non proponiamo alcun automatismo per il quale i parlamentari che venissero a trovarsi in  determinate condizioni resterebbero esclusi dalla Commissione antimafia. Forse, questo aspetto avrebbe potuto far sorgere legittimamente alcune perplessità.

Noi proponiamo semplicemente - vorrei pregare tutti i deputati di fare attenzione al testo, di soffermarsi e riflettere sul medesimo - che i Presidenti delle Camere, cui compete il potere di nomina, possano escludere alcuni parlamentari che vengano a trovarsi in determinate condizioni: mi riferisco alla sottoposizione a procedimenti giudiziari per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, per quelli contro l'amministrazione della giustizia.

Si tratta di una previsione di assoluto senso comune. È un profilo molto delicato - ce ne rendiamo conto - ma è importante.

In tempi come questi, sarebbe auspicabile che, con maggiore forza e determinazione e conformemente ai principi della responsabilità politica, a partire da quest'aula sovrana, si introducessero degli «anticorpi» nel nostro sistema politico.

In questi anni, infatti, non sempre è stato dato un buon esempio e gli spettacoli non sempre sono stati edificanti. Perché questa Assemblea sovrana, questo Parlamento sovrano non devono avere la forza ed il coraggio di introdurre una previsione di buon senso?

Non vi è alcuna logica di schieramento: è il paese che aspetta segnali. Analogamente, anche nel rispetto delle prerogative che, con questo provvedimento, si intendono attribuire ai Presidenti della Camera e del Senato, si deve consentire ai medesimi di tornare indietro rispetto al loro atto di nomina, qualora sopraggiungano determinate condizioni.

Credo che, se questa Camera fosse davvero libera dall'ipocrisia e dai condizionamenti, non avrebbe alcuna difficoltà ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dei Comunisti Italiani).

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, l'argomento in discussione - a tale riguardo, invito il collega a ritirare il suo emendamento - attiene ad una concezione che dobbiamo rilevare con grande nettezza e responsabilità politica. Nel corso della discussione che si è svolta sia in Commissione sia in Assemblea è emerso il fatto che, in ordine ad una questione, si è riscontrata unanimità di giudizio.

La delicatezza dell'istituzione della Commissione antimafia, la sua importanza e le finalità cui è chiamata richiedono un di più di responsabilità politica. La responsabilità politica è data dal fatto che, anche rispetto all'elencazione contenuta in questo emendamento, le questioni che poc'anzi il collega ha illustrato testimoniano un'evidente contraddizione di prassi normale: si prevede un'eventuale esclusione di soggetti imputati in procedimenti giudiziari, ma non a questioni legate ad attività professionali; il paradosso sarebbe esattamente quello che, ad esempio, un commercialista che lavora per associazioni mafiose e similari avrebbe, invece, il diritto di poter accedere a questa Commissione. Rientriamo cioè in quella specificità discussa in Commissione che, non potendo accedere alla questione dei requisiti di chi deve far parte della Commissione antimafia, ci imporrebbe un'elencazione di quella casistica che, per un'istituzione che ha non solo carattere di inchiesta ma anche un grande profilo politico, provocherebbe una indeterminatezza tipica proprio delle elencazioni che rinveniamo nella casistica. Credo che sia questo uno dei motivi che dovremmo far assumere ai singoli parlamentari, nella loro libertà di respingere questo emendamento, pur ribadendo l'invito a ritirarlo. Infatti, proprio avendo rivolto grande attenzione ad un problema reale, noi chiediamo, non solo ai Presidenti nell'esercizio delle loro nomine ma anche ai gruppi che daranno indicazione dei componenti, di assumersi in quella fase, anche per dare un messaggio positivo al paese, grande responsabilità politica e la responsabilità politica non può essere l'arbitrio  (Applausi dei deputati dei gruppi de L'Ulivo e dei Verdi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale semplicemente per dire al collega Licandro - che nella parte finale del suo intervento avrebbe fatto riferimento alla non libertà di questa Camera - che, per intenderci sin dall'inizio della legislatura, per quanto mi riguarda mi ritengo una persona libera, come penso siano libere tutte le persone che sono in quest'aula, e liberamente abbiamo tutto il diritto di pensare diversamente rispetto alle materie che il collega Licandro ci sottopone. Usiamo tutti gli argomenti, ma riguardo alle libertà di quest'aula soprassiederei (Applausi di deputati dei gruppi de L'Ulivo e di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 442

Astenuti 51

Maggioranza 222

Hanno votato 21

Hanno votato no 421).

Passiamo all'emendamento La Loggia 2.30, sul quale la Commissione si rimette all'Assemblea. Debbo far presente al presidente della Commissione e ai relatori che, qualora passasse questo emendamento, sarebbe precluso il successivo sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Ringrazio i relatori per aver consentito che l'aula si pronunciasse su questo emendamento. Ritengo estremamente importante il loro essersi rimessi all'Assemblea, perché questo emendamento riguarda un'importante questione di principio, anche in ragione della specificità della Commissione antimafia, come così a lungo abbiamo evidenziato in relazione al precedente contesto di emendamenti.

In sostanza, il testo prevede che il presidente venga eletto a maggioranza assoluta dei voti o, se questa maggioranza assoluta dei voti non viene raggiunta da nessuno, che si vada al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. L'emendamento, invece, prevede che al primo scrutinio l'elezione del presidente abbia luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se poi questa maggioranza non si raggiunge, già al secondo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti per andare successivamente al ballottaggio, così come dispone il testo attuale.

Qual è la logica di questa ricerca della maggioranza dei due terzi? Non certo il tentativo della minoranza di andare a spodestare la maggioranza, in relazione all'uomo che deve presiedere la Commissione antimafia, organo importante e fondamentale nel nostro paese. Il tentativo è quello di trovare un'intesa su un uomo, pur dello schieramento di maggioranza, che sia così altamente considerato e stimato anche dalla minoranza, da potere essere votato dalla maggioranza dei due terzi al primo scrutinio e soltanto in questo. Essendo la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata uno degli obiettivi fondamentali nel nostro paese da raggiungere tutti insieme, come abbiamo sempre fatto anche in precedenza nelle passate Commissioni antimafia, questo ci pare un tentativo da realizzare. Se non si riuscirà ad arrivare alla maggioranza dei due terzi nel primo scrutinio, si procederà con la votazione a maggioranza assoluta,  per poi completare i successivi passaggi.

Mi permetto, pertanto, in quest'ottica di comune visione dei problemi di competenza dell'Antimafia, nel tentativo di identificare una personalità di alto gradimento da parte di tutti, di sostenere questo emendamento, pregando l'Assemblea di votare a favore.

PRESIDENTE. Debbo far presente - e chi mi ha riferito questo, evidentemente, non voleva che io l'assumessi esclusivamente come informazione personale - che alle ore 20 si terrà una funzione religiosa riguardante i parlamentari, in occasione dell'inizio dell'attività legislativa. Diversi colleghi interessati a partecipare a tale funzione hanno sollecitato la Presidenza a tenerne conto, ma io non posso che comunicare a voi questa esigenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, io credo che il problema posto da questo emendamento sia meritevole, com'è stato durante la discussione in Commissione, di una particolare attenzione. Peraltro, la sua approvazione, data la connessione logica con l'emendamento che segue, si ripercuoterebbe indirettamente sul successivo.

Noi abbiamo una regola generale per quanto riguarda le Commissioni, contenuta all'articolo 20 del regolamento che recita: «Nell'elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti». Questa è una regola di carattere generale che evidentemente informa tutte le Commissioni. Ricordo che queste ultime trattano delle materie più disparate, ma vi sono certamente ambiti sui quali, non meno che su questo argomento, può essere rilevante un'intesa ampia, data la natura degli argomenti di cui si occupano (dalla Commissione difesa alla Commissione esteri) e al riguardo si potrebbero fare un'infinità di esempi.

Tra l'altro, voglio ricordare che la materia delle Commissioni d'inchiesta è disciplinata anche dalla Costituzione. Vi è l'articolo 82 della stessa che regola qualche aspetto di tale materia. Inoltre, alcune norme particolari della Costituzione precisano che vale la maggioranza semplice, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate. Quindi, ci muoviamo in uno schema in cui bisogna tener conto di diversi fattori di equilibrio costituzionale.

La richiesta che proviene da parte dei proponenti di questo emendamento è che si arrivi ad eleggere il presidente della Commissione con una maggioranza qualificata; da questo punto di vista, credo che l'emendamento che noi prenderemo successivamente in considerazione, l'emendamento Boato 2.23, raccolga la sintesi di questo dibattito, perché stabilisce che per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Tale maggioranza è già qualificata ed in qualche modo va al di là della regola generale che vale per tutte le altre Commissioni. La maggioranza assoluta dei componenti è la prima delle maggioranze qualificate.

Abbiamo un precedente significativo riguardante la Commissione di indirizzo e di vigilanza sulla RAI; in quel caso fu fatta un'eccezione perché la materia dell'informazione televisiva si riteneva del tutto estranea a qualsiasi tipo di indirizzo politico, di governo o di maggioranza. Ricordo tra l'altro che si tratta di una Commissione non prevista dalla Costituzione in quanto istituita con legge dello Stato.

La motivazione del voto contrario nasce dalla considerazione che con l'accoglimento del successivo emendamento Boato 2. 23 sarà accettato un principio di maggiore coinvolgimento attraverso una maggioranza qualificata rispetto alla regola generale. Portare tale maggioranza qualificata ai due terzi rappresenta un principio non giustificato dalla specificità; seguendo questo criterio, infatti, dovremo estenderla a qualsiasi Commissione d'inchiesta.

Lo spirito di questo emendamento verrà recepito approvando l'emendamento Boato 2.23, ma su questo punto la maggioranza  dei due terzi non è giustificata e rappresenterebbe un precedente non appropriato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Il collega Zaccaria ha anticipato le argomentazioni che determinano il nostro voto contrario su questo emendamento. Vi è stata una lunga discussione in Commissione al riguardo. Bisogna sottolineare che la Commissione antimafia è sempre stata votata per le sue presidenze con la maggioranza semplice, come vale per tutte le altre Commissioni.

Oggi non vi è alcun elemento di novità che giustificherebbe la necessità di determinare una maggioranza qualificata. I colleghi dell'opposizione avrebbero potuto esprimere questa novità nella scorsa legislatura, mentre invece tutto è proceduto normalmente. Sinceramente non vi sono ragioni specifiche per cui oggi si dovrebbe addivenire ad una modifica. In ogni caso, come già è stato sottolineato, l'emendamento Boato 2.23, su cui i relatori esprimeranno parere favorevole in base a quanto stabilito in Commissione, corrisponde già ad una novità. Si tratta di un elemento di chiarezza, perché parlare di maggioranza dei voti e non di maggioranza dei votanti o dei componenti apriva qualche perplessità. Nei fatti, però, le presidenze vengono elette con la maggioranza dei votanti. L'analogia con la Commissione di vigilanza sulla RAI, richiamata anche nel dibattito in Commissione, non ha alcun riscontro nella realtà, come ha giustamente sottolineato il collega Zaccaria. La Commissione di vigilanza è comunque una Commissione di controllo, rientra in una fattispecie tutta diversa da quella di questa Commissione d'inchiesta.

Peraltro, l'introduzione di una maggioranza qualificata dei due terzi potrebbe aprire delle trattative poco trasparenti per raggiungere il quorum. A noi pare, quindi, più corretto e trasparente che la maggioranza si accordi con il più ampio consenso possibile, come sempre avviene in questi casi, senza tuttavia modificare il quorum per determinare l'elezione del presidente, in quanto non vi è alcuna giustificazione in tal senso. Il nostro voto pertanto sarà fermamente contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, è bene che nel direttivo dell'AVIS non entri Dracula, ma è altrettanto giusto che non entrino i «draculini» o gli amici di Dracula o che quest'ultimo condizioni dall'esterno. Poiché il presidente della Commissione svolge una funzione assolutamente importante, più alta è la maggioranza per eleggerlo, meglio è.

Per questo, esprimeremo un voto favorevole sui due emendamenti.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che riflettessimo un momento sulle conseguenze politiche di un voto di questo genere. Per fare una battuta, rischiamo che sia più facile eleggere il Presidente degli Stati Uniti che il presidente della Commissione antimafia! Ma qual è il senso?

Capisco la necessità di avere persone autorevoli; però, se carichiamo eccessivamente questa funzione, si realizza anche uno squilibrio politico tra questa Commissione e le altre Commissioni d'inchiesta o il resto del sistema politico italiano.

Vi invito a riflettere. A questo punto, è giusto prestare un'attenzione particolare. L'emendamento successivo, Boato 2.23,  che prevede la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed il ballottaggio, a mio avviso è più ordinario, più normale. Fare qualcosa di assolutamente speciale e straordinario di questa Commissione non mi pare che risponda - lo dico con rispetto - agli equilibri politici e costituzionali che devono sussistere all'interno di un Parlamento. Se c'è qualcosa di troppo emergente, troppo evidente, questo non giova agli equilibri politici complessivi.

Per questo motivo mi permetto di esprimere un voto di contrarietà sull'emendamento in esame, ritenendo che quello successivo riesca a trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza che a presiedere la Commissione sia una persona qualificata e quella di evitare che ci sia uno squilibrio eccessivo nell'ambito dei poteri parlamentari interni (Applausi dei deputati del gruppo de L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento La Loggia 2.30, sul quale la Commissione ed il Governo si rimettono all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 496

Astenuti 3

Maggioranza 249

Hanno votato 227

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 2.23, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 487

Astenuti 6

Maggioranza 244

Hanno votato 479

Hanno votato no 8).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 497

Maggioranza 249

Hanno votato 497).

 

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Lumia 3.22, a condizione che venga accettata la seguente riformulazione: «Sostituire il comma 4 con il seguente: Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

La Commissione, infine, esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 3.21.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che l'onorevole Lumia accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 3.22, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 489

Astenuti 2

Maggioranza 245

Hanno votato 488

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 3.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato 495).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 429

Astenuti 3

Maggioranza 215

Hanno votato 429).

Prendo atto che gli onorevoli Fitto e Martinello non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

 

Esame dell'articolo 4 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boato 4.20 e Boscetto 4.23.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boato 4.20 e Boscetto 4.23, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato 485).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato 500).

Prendo atto che l'onorevole Nicchi non è riuscita a votare.

 

Esame dell'articolo 5 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 5), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 498

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato 498).

 

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 6), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 485

Astenuti 1

Maggioranza 243

Hanno votato 485).

 

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 7).

Ricordo che l'emendamento Lumia 7.21 è stato ritirato dal presentatore.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.50.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 7.50 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.50 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 498

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato 498).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato 500).

 

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate sezione 8), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 464

Maggioranza 233

Hanno votato 464).

Prendo atto che gli onorevoli Belisario, Fitto ed Allam non sono riusciti a votare.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, rammento che lei ha informato l'Assemblea che alle 20 si svolgerà una funzione religiosa celebrata da monsignor Fisichella, dedicata all'inizio di questa legislatura. Ritengo pertanto che potremmo rinviare le dichiarazioni di voto finale sul complesso del provvedimento a domani mattina, se vi è il consenso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa accedere a tale richiesta...

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vi sarebbe una soluzione alternativa: se tutti coloro che debbono svolgere la dichiarazione di voto finale chiedessero l'autorizzazione alla Presidenza affinché il testo scritto della stessa sia pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna, si potrebbe completare in brevissimo tempo l'esame del provvedimento, su cui peraltro si registra un consenso unanime.

PRESIDENTE. Credo si tratti di una proposta ragionevole.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

La Presidenza consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna delle dichiarazioni di voto finale degli onorevoli Adenti, Belisario, Licandro, Mancini, Forgione, La Loggia, Cota, Tassone e Benedetti Valentini, che ne hanno fatto richiesta.

 

(Coordinamento formale - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 40 ed abbinate, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare» (40-326-571-688-890):

Presenti 502

Votanti 500

Astenuti 2

Maggioranza 251

Hanno votato 500

(La Camera approva - Vedi votazioni).

Prendo atto che l'onorevole Gasparri non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

(omissis)


DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI FRANCESCO ADENTI, FELICE BELISARIO, ORAZIO ANTONIO LICANDRO, GIACOMO MANCINI, FRANCESCO FORGIONE, ENRICO LA LOGGIA, ROBERTO COTA, MARIO TASSONE, DOMENICO BENEDETTI VALENTINI SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 40 ED ABBINATE

FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo Popolari-Udeur, oggi come nella passata legislatura, sostengono con convinzione la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre organizzazioni criminali ad esso connesse.

La grave entità del fenomeno, confermata in queste ultime settimane dalle straordinarie operazioni poste in essere  dalla Polizia di Stato della Questura di Palermo, richiede infatti che il lavoro svolto dalle Commissioni di inchiesta negli anni non venga interrotto, per garantire sicurezza ai cittadini e uno sviluppo equilibrato al sistema-paese.

La situazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, specialmente nell'Italia meridionale, evidenzia tuttora fenomeni diffusi e complessi, con un campo di attività piuttosto ampio. La mafia interviene, infatti, nel settore degli appalti e dei subappalti, nelle forniture, nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, in quello delle armi, nell'usura e nell'estorsione, nelle discariche illegali di rifiuti, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di banconote e titoli contraffatti. L'organizzazione mafiosa, peraltro, non è più ancorata alle posizioni geografiche di appartenenza: anche nell'Italia settentrionale, infatti, si è constatata una forte presenza delle associazioni tradizionali accanto a sodalizi stranieri che appaiono in continua espansione sul territorio nazionale. Si tratta di gruppi organizzati provenienti per lo più dal Nord Africa, dalla Romania, dall'Albania e dalla Nigeria, che operano grazie alla concessione da parte delle organizzazioni italiane di una «autorizzazione» di autonomia territoriale per specifici settori di attività.

È di vitale importanza, dunque, onorevoli colleghi, proseguire in quell'impegno antimafia che ha caratterizzato le scelte parlamentari della Repubblica, aggiornando e ampliando il panorama delle conoscenze acquisite sino ad oggi, verificando l'efficienza degli strumenti istituzionali impiegati nell'azione di contrasto alle mafie, promuovendo, infine, provvedimenti che riaffermino la centralità delle istituzioni e della società civile nella lotta al crimine organizzato.

Come si legge nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta del 1972, «la mafia di oggi non è più quella di ieri e il fenomeno si è manifestato nel tempo in forme e modi diversi adeguandosi alle trasformazioni sociali, economiche e politiche. Con la sua straordinaria duttilità, la mafia ha sempre saputo sopravvivere e prosperare in ambienti anche diversi da quello di origine; e in tanto ha potuto farlo, in quanto si è continuamente riproposta come esercizio autonomo di potere extralegale e come ricerca di uno stretto collegamento con tutte le forme di potere e in particolare di quello pubblico, per affiancarsi ad esso, strumentalizzarlo ai suoi fini o compenetrarsi nelle sue stesse strutture».

Queste le parole dell'allora presidente della Commissione Cattanei .... Parole di sconvolgente attualità, un'attualità messa in risalto recentemente dalla maxi operazione contro Cosa Nostra, denominata Gotha, che ha portato a 52 arresti tra gli esponenti delle cosche che da anni sono al vertice delle famiglie mafiose di alcuni mandamenti di Palermo.

Colgo l'occasione per inviare i rallegramenti del nostro gruppo agli inquirenti per il successo conseguito nell'operazione, che da un lato ha decapitato i vertici della mafia e dall'altro ha evitato una nuova stagione di sangue a Palermo.

Ma quel che appare ancor più attuale, onorevoli colleghi, è la ricerca di collegamenti tra Cosa Nostra e il potere politico che rappresentano l'elemento specifico della mafia rispetto ad altre forme di potere extralegale: collegamenti che più di venti anni fa le Commissioni parlamentari antimafia denunciavano e che in questi giorni tornano prepotentemente alla luce nell'inchiesta promossa dalla Direzione distrettuale antimafia. Collegamenti, onorevoli colleghi, che mettono in luce come la strategia di Cosa Nostra si sia notevolmente affinata: non si pensa più ad appoggiare nelle competizioni elettorali candidati ritenuti di assoluta fiducia... Si va oltre... Si punta all'inserimento nelle liste dei candidati di persone ancora più affidabili, perché legate agli stessi uomini d'onore da vincoli di parentela o da rapporti diretti.

Indagare il rapporto mafia-politica è fondamentale, dunque, onorevoli colleghi, per cogliere i nuovi aspetti del fenomeno  nella realtà che il paese sta vivendo e per rilanciare la guerra delle istituzioni contro il fenomeno mafioso.

Dico «rilanciare» non a caso. È bene ricordare infatti che nella passata legislatura la questione dei rapporti tra mafia e politica è stata liquidata con la superficiale affermazione della «sostanziale incapacità di Cosa Nostra di incidere significativamente sul voto», proponendo una lettura di questo fenomeno come di un fenomeno che si «esaurisce in sede locale» senza «la volontà di incidere ad alto livello nello scenario politico generale».

È evidente, onorevoli colleghi, che queste affermazioni, contenute nella relazione della Commissione antimafia della XIV legislatura, evidenziano la scarsa considerazione che i commissari del centrodestra mostravano nell'approcciarsi alla questione degli intrecci tra mafia e potere e come la stessa maggioranza di allora si sia di fatto appiattita sulle posizioni sostanzialmente rinunciatarie nella lotta alle mafie del Governo Berlusconi: posizioni di sostanziale debolezza alla lotta alla criminalità organizzata. Prova ne sono le decisioni della ex maggioranza di ridurre ulteriormente le già esigue risorse finanziarie destinate al contrasto del crimine organizzato: decisioni che rendono evidente la scarsa percezione della gravità della minaccia mafiosa.

Il gruppo Popolari-Udeur, pur mostrandosi critico per l'operato svolto dalla Commissione nella precedente legislatura, rimane dunque favorevole all'istituzione di una nuova Commissione che prosegua nel suo lavoro di studio e documentazione dell'evoluzione della criminalità organizzata in Italia prendendo atto favorevolmente avere previsto nel regolamento (anche sulla base della nostra richiesta) un limite massimo nelle spese di funzionamento che nell'ultima legislatura avevano assunto dimensioni eccessive.

Il nostro gruppo invita pertanto questa Assemblea ad approvare in tempi rapidi una legge che ne consenta la costituzione, auspicando che gli onorevoli colleghi che faranno parte dell'organismo superino le divergenze tra maggioranza e opposizione che ne hanno scandito l'attività nella passata legislatura, per dare al Parlamento gli strumenti necessari di conoscenza, alle Forze dell'ordine il sostegno e i mezzi di cui hanno bisogno e alle associazioni criminali di stampo mafioso la consapevolezza che a combattere contro di loro si trova un paese più che mai unito e determinato nelle istituzioni come tra la gente comune. E anche noi, ognuno di noi è chiamato in tal senso a compiere il proprio dovere con alto senso di responsabilità, onestà e coraggio.

FELICE BELISARIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare è un adempimento d'inizio legislatura; un adempimento doveroso e convinto, quindi non un rituale privo di significato.

Quando parliamo di Commissione antimafia non lo facciamo per esorcizzare un fenomeno diffuso, grave ed offensivo per la collettività, né tanto meno per continuare a seguire un percorso che è iniziato sin dal secolo scorso, meglio , dal 1875.

Sappiamo tutti che il fenomeno criminale è devastante per il tessuto economico con l'immissione sul mercato di denaro, tanto denaro, proveniente dalla miriade di attività illecite: armi, droga, prostituzione, bische e scommesse, appalti, speculazioni finanziarie, traffico di esseri umani, spesso d'intesa con altre mafie.

Tale fenomeno è oltremodo devastante, specie nelle regioni meridionali, anche per la stessa società civile, minata dal falso convincimento che, dove c'è mafia, ci sia ricchezza e quindi lavoro per tutti. Quasi che il lavoro precario, il lavoro in nero, il lavoro ricattato, anziché essere uno strappo intollerabile all'etica comune, siano solo un mezzo necessario di sopravvivenza.

La mafia è, quindi, un fenomeno tremendo per gli intrecci delle classi dirigenti a tutti i livelli e con tutti i comparti sociali incluso quello politico.

Oggi la mafia o, se preferiamo, le mafie sono una grande macchina di accumulazione  del capitale che utilizza i canali del riciclaggio internazionale, come dicevo prima, i traffici di droga e di armi, persino veri e propri processi di militarizzazione del territorio.

Ecco perché, senza ombra di dubbio, possiamo affermare il carattere eversivo della mafia moderna. Mafia moderna che certamente può ricomprendere una capanna semiabbandonata dove si rifugia per tanti anni uno dei suoi capi riconosciuti, ma che comprende anche quelle società che controllano capitali, che operano transazioni sempre più miliardarie, che con un «click» sul personal computer trasferiscono fortune immense. Su questi fenomeni la nostra attenzione deve essere puntuale ed inflessibile.

Per tali motivi, anche quando abbiamo avuto la certezza di aver colpito i gangli vitali della mafia, abbiamo poi dovuto constatare che ciò non era vero.

Oltre ai controlli di polizia sono state invocate norme che consentissero interventi paralleli, magari di ordine fiscale estesi alle sedi finanziarie, agli ambienti dai quali spesso discendono rapide e facili carriere, anche politiche, associate a smisurati, rapidi e incredibili arricchimenti.

Alle forze politiche il paese ricorda che il problema mafia è un'emergenza politica nazionale. Certo, esso ha i suoi elementi di maggiore visibile concretezza in alcune regioni del sud, come qualche giorno fa ci segnalava, nel corso di una audizione, il presidente degli industriali della Calabria. Lì, come dicevo prima, la militarizzazione del territorio impone vessazioni, umiliazioni, assuefazione ai metodi illiberali e liberticidi, e lo Stato non è avvertito nell'esercizio dei poteri di ordine e sicurezza pubblica.

Ma ormai il fenomeno è presente in tutte le realtà italiane economicamente più avanzate, dove i guadagni sono più facili e per giunta coperti da attività di facciata spesso assolutamente lecite.

L'Italia dei Valori, che per la prima volta si trova a votare per la istituzione della Commissione antimafia, di cui farà parte, è convinta che bisogna andare al di là delle relazioni finali, utili certamente ad approfondire le questioni ma non a risolverle.

Non abbiamo bisogno di pagine e pagine dottamente inchiostrate, il paese non si aspetta questo.

La nostra responsabilità consiste dunque nella effettiva capacità di trovare i canali, gli strumenti, l'orgoglio di dare un cambio di passo, restituendo speranza a chi da anni perde la vita per combattere la mafia.

Certo, l'Italia dei Valori avrebbe voluto che alcuni passaggi della legge fossero più incisivi.

Ci siamo accontentati di una velata raccomandazione rivolta al Presidente della Camera e al Presidente del Senato perché la Commissione non solo sia, come - ne sono certo - sarà, ma anche appaia libera da condizionamenti di qualsiasi natura: composta cioè da parlamentari non solo non inquisiti per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione, ma anche lontani da quel mondo per le loro eventuali funzioni professionali.

Un codice etico impone che uno sforzo in tal senso sia obbligato.

Lo so, Presidente, che, non esistendo leggi che impediscano a cittadini italiani raggiunti da sentenze definitive di condanna di sedere in questo Parlamento, è difficile parlare di codice etico o prevedere una selezione nelle nomine. Ma noi lo facciamo convinti che, per colmare il distacco tra paese reale e paese legale, è necessario che i partiti compiano la loro parte ed i Presidenti dei due rami del Parlamento esercitino le loro competenze con lungimiranza e saggezza.

L'Italia dei Valori per il mio tramite annuncia il voto favorevole sul provvedimento in esame.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Riteniamo importante che tra i primi atti di questo Parlamento ci sia la legge istitutiva della Commissione antimafia.

È un segnale importante che si manda al paese, agli italiani, alla gente onesta ma anche agli uomini delle cosche, della mafia, delle diverse organizzazioni militari.

Questo Parlamento, e non questa maggioranza soltanto, intende avviare una nuova fase di contrasto dopo cinque lunghi anni di torpore, indolenza, assuefazione, prodotti dal Governo delle destre.

Sono stati cinque anni perduti, un arretramento grave che ha permesso alla criminalità organizzata di darsi un migliore assetto, di assumere una strategia morbida, diversa da quella militare, ma non per questo meno pericolosa della precedente per il profondo inquinamento che produce della vita politica, economica e istituzionale della democrazia italiana.

Il nuovo volto dei vertici mafiosi: professionisti, avvocati, medici, ingegneri, esperti della finanza; insomma una fisionomia diversa, assai avanzata, in grado di utilizzare le più moderne tecnologie e per questo assai più pericolosa, invasiva e meno visibile del passato.

La guerra è lontana dall'esser vinta, nonostante le brillanti operazioni delle forze dell'ordine e della magistratura in Sicilia e in Calabria. Eppure proprio la cattura dopo quaranta anni di latitanza di Bernardo Provenzano non chiude, ma anzi sollecita nuovi e più inquietanti interrogativi: è stato consegnato? Si è aperta la successione al vertice? Si è conclusa? Quali sono i nuovi vertici? Quali i rapporti con l'establishment politico ed economico? Quali i collegamenti internazionali?

Badate, non si vuole fare antimafia retorica e salottiera, né ridurla ad argomento accademico. È la storia e la tradizione dei Comunisti italiani che lo attestano, è il sangue versato da alcuni grandi e coraggiosi dirigenti comunisti: uno per tutti Pio La Torre.

I comunisti sanno infatti che mafia significa condizionamento economico, significa sviluppo malato; mafia significa inquinamento politico, torbido funzionamento delle istituzioni democratiche. Ma i Comunisti sanno anche che mafia significa soppressione fattuale di diritti, assenza di libertà, paura, anzi terrore, di esercitare e pretendere garanzie. Significa anche taglieggiamenti dei salari dei lavoratori dei cantieri, significa degrado; questione non giudiziaria semplicemente, ma intimamente intrecciata con i diritti sociali e l'emergenza economica del Mezzogiorno dell'Italia.

La ricchezza prodotta dalla criminalità organizzata: oltre un punto del PIL nazionale, esattamente il doppio di quanto i Governi Berlusconi hanno destinato all'università e alla ricerca scientifica.

È agevole registrare altresì un formidabile salto di qualità della mafia nei rapporti con la sfera politica. Non cerca più soltanto intermediari, ma si fa essa stessa classe dirigente nella politica. Inserisce nelle liste elettorali ed elegge propri affiliati. Sono questi alcuni esiti dell'azione inquirente di questi giorni.

Ecco che dunque a partire da noi, da questa alta istituzione politica deve giungere una sola, unica robusta voce. Non è difficile vedere che il contrasto della criminalità organizzata, la predisposizione di strumenti di analisi e di inchiesta del Parlamento si inscrive in un più generale clima del paese che vede riesplodere - ma si è mai sopita? - parossisticamente la questione morale, l'umiliazione della cultura della legalità. Il rispetto delle regole ridotto a ultima questione, guardata con estremo fastidio.

È il sistema manifesto di un degrado culturale, prima che politico, che attanaglia la classe dirigente intera del paese. Come non provare infatti sbigottimento dinanzi a certe vicende di cronaca giudiziaria, scandali enormi che attraversano il mondo della finanza, la pubblica amministrazione, il calcio, il mondo dello spettacolo, e così via? E quanto smarrimento si prova dinanzi a certe reazioni della politica! Scandalizzati dalle intercettazioni - certo, da regolamentare - ma niente da dire sui protagonisti di un'enorme abiezione morale prima che da codice penale?

Gli italiani attendono nuovi segnali, nuovi messaggi di netta discontinuità rispetto agli ultimi cinque anni, in cui il governo delle destre ha indebolito l'azione di contrasto dello Stato.

Circa l'emendamento introduttivo della inopportunità della presenza nella Commissione di parlamentari con procedimenti  giudiziari in corso per reati associativi, di mafia e contro la pubblica amministrazione, registriamo con profondo, sincero rammarico la mancanza di coraggio della Camera e della maggioranza in particolare. Nonostante le correzioni e la limatura, si sono addotti argomenti speciosi ed infondati che fanno temere una grave opacità che potrebbe affliggere anche la maggioranza su un enorme problema nazionale e non soltanto del Mezzogiorno.

Una norma di senso comune che, ripeto, non avrebbe meritato tante perplessità e opposizione. I Comunisti italiani si aspettavano una ricezione immediata, scontata ed esprimiamo pertanto il più forte disappunto.

Non ci rivolgiamo solo alla maggioranza, ma a tutta la Camera ed ai singoli deputati. Badate: il sentiero è ripido, scosceso e, dunque, assai pericoloso per la politica e per le istituzioni stesse. Da qui si misura anche la volontà e la capacità di reazione.

Signor Presidente del Consiglio, signori rappresentanti del Governo, annuncio il voto favorevole dei Comunisti italiani e nel nome di tutti coloro che hanno versato il proprio sangue e nel profondo rispetto per tutti coloro - magistrati, forze dell'ordine, sindacalisti, politici, cittadini - che su versanti diversi continuano oggi a stare in piena linea nella lotta drammatica contro la criminalità organizzata, esprimiamo il forte auspicio che mai e poi mai in futuro possa pervenire da livelli istituzionali l'idea ripugnante che con la mafia bisogna convivere.

GIACOMO MANCINI. I deputati della Rosa nel Pugno voteranno a favore dell'istituzione della Commissione antimafia. Durante la storia repubblicana per sette volte è stata istituita una Commissione con compiti e funzioni simili a quella che stiamo oggi votando.

I risultati ottenuti non sempre sono stati positivi.

Ad una prima fase in cui l'attività della Commissione è stata fondamentale per cominciare a conoscere i comportamenti, le modalità di affiliazione e le condotte illecite delle organizzazioni criminali, ne è seguita un'altra durante la quale l'attività della Commissione è stata quasi ad esclusivo supporto dell'azione istruttoria di alcune procure della Repubblica che hanno imbastito procedimenti penali discussi e discutibili.

Si è passati dall'equilibrio garantito dalla Presidenza Alinovi e Chiaromonte alla partigianeria dei tempi più recenti durante i quali la Commissione è arrivata ad accogliere e ad ascoltare criminali pluriomicidi ai quali è stata data la credibilità che gli antichi concedevano agli oracoli.

Negli ultimi tempi poi la Commissione ha offerto l'occasione per occupare piccoli piedistalli dai quali quelli che Leonardo Sciascia definiva i professionisti dell'antimafia hanno impartito i loro sermoni.

Oggi con questo voto auspichiamo che si apra una nuova fase e che la nuova Commissione parta con un nuovo slancio e un rinnovato impegno.

Dinanzi a noi ci sono nuove sfide. La prima riguarda la conoscenza di una fenomenologia criminale in espansione che allarga la sua influenza dagli insediamenti storici in alcune regioni meridionali a tutto il paese ed anche fuori dei confini nazionali.

La nuova criminalità opera con nuovi e più penetranti mezzi diversificando la propria attività illecita.

È per questo che occorre avere una conoscenza ancora più approfondita al fine di predisporre strumenti più adeguati per il controllo.

È qui che nasce la seconda sfida: quella di definire strumenti di controllo che possano coniugare l'esigenza investigativa alla salvaguardia dei diritti individuali.

Infatti nella storia della nostra democrazia è troppe volte prevalsa l'impostazione secondo la quale la politica di prevenzione criminale migliore è quella che limita maggiormente i diritti individuali dei singoli cittadini.

Noi socialisti e noi radicali abbiamo sempre criticato e avversato questa impostazione.

E purtroppo però essa ha trovato troppe volte ascolto e applicazione con il varo di provvedimenti emergianziali in materia penale, processuale e di modifica dell'ordinamento penitenziario sui quali oggi è giusto e doveroso che la nuova Commissione porti la sua attenzione promuovendo una valutazione molto più attenta e molto più approfondita. Riteniamo utile che si avvii un attento monitoraggio al fine di sapere se il costo elevatissimo per uno Stato di diritto nel comprimere i diritti individuali sia valso in risultati positivi nel contrasto dell'attività della criminalità organizzata. Da questo punto di vista la nostra risposta è certamente negativa. Questa nostra valutazione riguarda la normativa del regime carcerario del 41-bis, sul quale nella discussione generale alcuni colleghi si sono intrattenuti e contro il quale nella passata legislatura, noi socialisti in Parlamento ed i radicali con una forte opera di denunzia all'opinione pubblica, ci siamo schierati.

La terza sfida che riteniamo l'attività della Commissione da istituire dovrà affrontare è quella che riguarda il collegamento tra la criminalità organizzata e la rappresentanza politica e istituzionale ai diversi livelli. La riflessione ha ad oggetto la selezione della classe dirigente che non può riguardare l'attività della magistratura né tanto meno le indagini della magistratura inquirente ma al contrario deve essere patrimonio della classe dirigente del nostro paese. La domanda che dobbiamo porci è chi e come sceglie i candidati alle elezioni.

A tal proposito faccio notare che quei partiti che in quest'aula hanno preso la parola per proporre norme rigide sui requisiti per far parte della Commissione antimafia sono quelli più ospitali nei confronti di soggetti «chiacchierati» e che bussano alle loro porte soprattutto nelle regioni meridionali. In questa direzione i recenti fatti collegati all'omicidio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria stanno drammaticamente a ricordare la situazione negativa che si vive all'interno di alcuni partiti. Sono questi i temi che la Rosa nel Pugno porrà all'attenzione della nuova Commissione antimafia con l'augurio che attraverso i lavori di essa potranno darsi risposte positive al contrasto della criminalità organizzata ed insieme risposte adeguate a chi ha a cuore la tutela dello Stato di diritto.

FRANCESCO FORGIONE. Il nostro voto favorevole all'istituzione della Commissione parlamentare antimafia è convinto.

Abbiamo contribuito a questo risultato con un nostro autonomo disegno di legge e intervenendo nel merito di un dibattito ricco, libero, senza vincoli di schieramento su punti politici e di principio qualificanti.

I compiti che stanno davanti a questa Commissione sono impegnativi. I nuovi livelli della presenza mafiosa, la pervasività del suo sistema economico-finanziario, le sue collusioni con settori del mondo politico, della pubblica amministrazione, delle istituzioni, esigono un forte impegno nell'analisi, nelle proposte, nell'azione di contrasto.

Si ripropone il tema della ricostruzione di un'etica pubblica e di una riforma morale senza le quali la parola democrazia non ha alcun significato in intere aree del Mezzogiorno e del paese. Ma il sistema mafioso è anche un pruno di interessi economici e finanziari, accumula risorse e ricchezze nell'economia illegale e investe nell'economia legale, non frena lo sviluppo ma ne segna il carattere incivile, distorto, caratterizzando così il processo di modernizzazione drogata del Mezzogiorno.

A questo livello le mafie vanno oggi colpite, nel loro blocco sociale, nel quale si prefigura sempre più e sempre meglio quella «borghesia» mafiosa, senza la quale Cosa Nostra e le altre mafie sarebbero delle normali forme di criminalità.

Si può condurre una seria lotta contro le mafie, si può ricostituire il primato della politica partendo dalla sua responsabilità, liberandola dal vincolo dell'azione penale. È questo il compito richiesto anche alla nuova Commissione, nella quale Rifondazione Comunista porterà la coerenza del suo impegno antimafia politico e sociale.

ENRICO LA LOGGIA. Il gruppo di Forza Italia voterà a favore della proposta di legge che istituisce, ancora una volta, la Commissione d'inchiesta sulla mafia e sulle altre organizzazioni criminali.

Molti e importanti successi sono stati raggiunti, soprattutto negli ultimi anni, con l'arresto di pericolosissimi boss mafiosi sino al più recente arresto del capo riconosciuto Provenzano, dopo quarant'anni di latitanza.

Successi ottenuti grazie all'impegno delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della magistratura; ma soprattutto per il crescere ed affermarsi di una più diffusa e consapevole cultura contro la criminalità organizzata da parte di un numero sempre crescente di cittadini e in particolare di giovani e studenti. E però la mafia non è ancora sconfitta. Molto resta ancora da fare ed è bene proseguire sulla strada intrapresa e rafforzare ulteriormente le iniziative per prevenire e combattere questo devastante fenomeno che colpisce i cittadini, le istituzioni e l'economia dell'intero paese.

Tra queste iniziative non può mancare la creazione di una nuova Commissione antimafia che vediamo come uno strumento indispensabile. Certo avremmo preferito vedere accolte le nostre proposte per tentare almeno alla prima votazione di eleggere un Presidente con un'ampia maggioranza non inferiore ai due terzi e non comprendiamo e non condividiamo le opinioni contrarie che sono state espresse dai gruppi della maggioranza.

La specificità di questa Commissione avrebbe ben giustificato che almeno solo si facesse il tentativo di eleggere un presidente che potesse rappresentarsi all'esterno come l'espressione di un' unanime volontà delle forze politiche.

Ci delude e amareggia questa incomprensione e continuiamo a ritenere che sarebbe stato un bel giorno per il Parlamento se questa proposta fosse stata accettata.

Questo non ci impedisce tuttavia di esprimere con convinzione il nostro voto a favore di questa proposta di legge che riteniamo comunque valida e forte.

ROBERTO COTA. La Lega Nord Padania voterà a favore di questo provvedimento, rimarcando come siano stati accolti alcuni nostri emendamenti e questioni da noi sollevate.

Mi riferisco, in particolare, all'estensione del campo di indagine della Commissione anche ad associazioni criminose insediate al di fuori della Sicilia e, in particolare, a quelle che insidiano il tessuto produttivo al nord. Penso, inoltre, all'estensione del campo di indagine anche alle organizzazioni straniere, in particolare alla mafia cinese.

Mi riferisco, altresì, all'esigenza di estendere l'ambito dell'inchiesta alla lotta alla contraffazione ed alle altre forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle organizzazioni che si muovono nell'ambito dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

MARIO TASSONE. Onorevoli colleghi, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo UDC sia perché riteniamo che permangano inalterate le ragioni politiche, istituzionali e morali che nelle passate legislature hanno prodotto analoghe iniziative legislative, sia perchè il testo presenta caratteri innovativi che garantiranno al Parlamento di disporre di uno strumento efficace che potrà seguire l'evoluzione del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata, non solo sul territorio, ma anche nelle sue articolazioni economiche e sociali.

La cattura del boss Provenzano e l'arresto di numerosi esponenti della malavita organizzata operato a Palermo soltanto qualche giorno fa non deve far pensare che la nostra battaglia sia conclusa. Il varo del presente provvedimento rappresenta la conferma di un impegno sul quale le forze politiche devono e dovranno sempre registrare una unità sostanziale di intenti, al fine di poter contrastare il fenomeno della mafia e della criminalità organizzata in maniera incisiva ed efficace. In questi anni sono stati ottenuti innegabili successi ma in alcune parti del territorio la presenza di fenomeni criminali è ancora forte, e complesse sono le articolazioni e connessioni  di queste organizzazioni malavitose, a partire da quelle con il terrorismo nazionale ed internazionale.

Sul piano delle innovazioni introdotte, mi sembrano meritorie le proposte emendative accolte in Commissione, che riguardano il maggior ascolto e attenzione nei confronti degli enti locali, che spesso hanno lamentato una sorta di abbandono da parte dello Stato, e quella che riguarda l'approfondimento delle dinamiche e la valutazione dell'impatto negativo delle attività criminali sul sistema produttivo sia nel Mezzogiorno che nel nord del nostro paese

Credo che sia stato svolto obiettivamente un lavoro di grande pregio, da parte sia dei relatori che della Commissione, che ringrazio a nome del gruppo dell'UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e per il quale annuncio il voto favorevole.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Esprimo il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, che è stato presentatore, con l'onorevole Angela Napoli, di una delle specifiche proposte di legge.

Alleanza Nazionale esprime, al riguardo, il massimo impegno a che i lavori della Commissione siano concretamente fruttuosi, finalmente all'altezza della gravità delle emergenze e delle legittime aspettative della parte migliore della popolazione, cioè della sua amplissima maggioranza. Per questi obbiettivi abbiamo, tra l'altro, mantenuto un nostro emendamento, che abbiamo ritenuto qualificante, articolando la nostra trasparente e serena posizione sugli emendamenti degli altri gruppi.


 

 

 


Allegato A

 

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; LUMIA; FORGIONE ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LUCCHESE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE (A.C. 40-326-571-688-890)

 

 


 (A.C. 40 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di mafia;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni  criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni e i diritti di proprietà intellettuale;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

 

(Istituzione e compiti).

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per delitti di mafia con le seguenti: per delitti di tipo mafioso.

1. 20. Boscetto, Santelli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), aggiungere le parole: e la sicurezza dello Stato.

1. 10. (Testo modificato nel corso della seduta)Boato.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla promozione ed allo sfruttamento dei flussi migratori illegali.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: e lo sfruttamento dei flussi migratori illegali diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

1. 21. (Testo modificato nel corso della seduta) Cota, Stucchi.

(Approvato, esclusa la parte

consequenziale)

 

(A.C. 40 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 25. Boscetto, Santelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tiene conto fino alla fine del comma, con le seguenti: avviene tenendo conto delle specificità dei compiti ad essa assegnati ed evitando ogni situazione di inopportunità derivante dalla pendenza di procedimenti giudiziari per reati attinenti alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.

2. 2. Benedetti Valentini, Angela Napoli, Bocchino.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: e di possibili inopportunità per particolari situazioni personali o professionali. Il Presidente del Senato della Re  pubblica e il Presidente della Camera dei deputati promuovono le opportune intese con i gruppi di appartenenza.

2. 28. Lumia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I Presidenti delle Camere, ai fini della nomina dei componenti la Commissione, possono escludere per ragioni di inopportunità parlamentari sottoposti a procedimenti giudiziari per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per quelli contro l'amministrazione della giustizia. Per analoghe ragioni di inopportunità, sempre ai fini della nomina, possono escludere i parlamentari che prestano assistenza legale a soggetti imputati in procedimenti giudiziari per i suddetti reati. Al sopraggiungere delle suddette ragioni di inopportunità i Presidenti delle Camere valutano l'eventuale revoca da componenti della Commissione dei parlamentari interessati.

2. 29. Licandro, Diliberto, Cesini, Pagliarini, Crapolicchio, Soffritti, Tranfaglia, Sgobio, Vacca, De Angelis, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Venier, Galante, Bellillo, Cancrini.

Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: L'elezione del Presidente ha luogo, al primo scrutinio, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun componente consegua tale maggioranza al secondo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età. È proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. 30. La Loggia, Boscetto, Santelli, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. 23. Boato.

(Approvato)

 

(A.C. 40 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

Sostituire il comma 4 con il seguente: si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

3. 22. (Testo modificato nel corso della seduta) Lumia.

(Approvato) 

Sostituire la rubrica con la seguente: Audizioni a testimonianza.

3. 21. Boscetto, Santelli.

(Approvato)

 

(A.C. 40 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

2. In caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le quarantotto ore successive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

Sopprimere il comma 2.

 4. 20. Boato.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

 4. 23. Boscetto, Santelli.

(Approvato)

(A.C. 40 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

(A.C. 40 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

(A.C. 40 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Organizzazione interna).

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: su richiesta del presidente della Commissione.

7. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dal suddetto limite di spesa sono esclusi i costi relativi ai sopralluoghi ed alle missioni stabiliti dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

7. 21. Lumia.

(A.C. 40 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Iter al Senato (prima lettura)

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 762

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2006,

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

 

d’iniziativa dei deputati BOATO (40); LUMIA (326); FORGIONE, MIGLIORE, DECRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO e FALOMI (571); NAPOLI Angela (688); LUCCHESE, ADOLFO, ALFANO Ciro, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, CONTI Riccardo, D’AGRÒ, D’ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ e ZINZI (890)

(V. Stampati Camera nn.40, 326, 571, 688 e 890)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 6 luglio 2006

———–

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n.45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n.161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

c) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n.279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l’impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Art. 2.

(Composizione e presidenza

della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti

di libertà costituzionalmente garantiti)

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 30

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

 

 

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio

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Onorevoli Senatori. – A partire dal 1962, sono state istituite con legge sette Commissioni parlamentari «antimafia»: la più recente è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386, ma ha esaurito la sua efficacia con lo spirare della XIV legislatura.

In merito al fenomeno mafioso, le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno sempre svolto un ruolo significativo ed importante per la conoscenza di tale torbido e pericoloso «mondo», per l’elaborazione dei dati e per il loro studio approfondito, per fornire delle indicazioni specifiche per il contrasto efficace alla criminalità organizzata, in particolar modo rispetto agli aspetti collegati al riciclaggio ed al reimpiego dei proventi illegalmente ricavati, nonché per consentire un adeguato aggiornamento della legislazione nazionale e per la stipula di ulteriori eventuali accordi internazionali.

Lo Stato non può permettersi di abbassare la guardia proprio nel momento in cui nuovi scenari, nazionali ed internazionali, sembrano offrire ulteriori spazi ed ulteriori opportunità alle organizzazioni criminali.

Ecco perché occorre procedere con urgenza alla costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, la presente proposta prevede la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, in linea con le previsioni dell’articolo 82 della Costituzione, proceda alle indagini ed agli esami con «gli stessi poteri e le stesse limitazioni» dell’autorità giudiziaria.


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché su altre associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza ed alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L’autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia sospendere l’ottemperanza con decreto motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su richiesta del presidente della Commissione. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 309

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, SODANO, BOCCIA Maria Luisa, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MALABARBA, MARTONE, NARDINI, PALERMO, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

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Onorevoli Senatori. – Rifondazione comunista ritiene di grande rilievo l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari per la durata della XV legislatura a norma dell’articolo 82 della Costituzione.

 

    Nella storia dell’Italia repubblicana hanno già operato dal 1962 ad oggi, sette Commissioni parlamentari che – valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi istitutive – hanno posto al centro delle proprie indagini e delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

    La prima Commissione antimafia fu istituita nel dicembre 1962 (legge 20 dicembre 1962, n.  1720) e terminò i suoi lavori nei primi mesi del 1976. Essa aveva essenzialmente il compito di «proporre le misure necessarie a reprimere le manifestazioni e ad eliminare le cause» della mafia. I suoi lavori trovarono una conclusione dopo quattordici anni di attività, non avendo la legge fissato un termine finale.

    La seconda Commissione antimafia fu istituita nel settembre 1982 dalla cosiddetta «legge Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n.  646). Essa non aveva poteri d’inchiesta e le fu attribuito il compito di verificare l’attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa e della conseguente azione dei pubblici poteri, di suggerire al Parlamento misure legislative ed amministrative. I suoi lavori terminarono nel 1987, con lo scadere della IX legislatura.

    La terza Commissione antimafia venne istituita nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n.  94).

    Aveva poteri d’inchiesta e terminò i suoi lavori con la fine della legislatura nel 1992.

    La quarta Commissione antimafia, istituita nell’agosto 1992, con poteri d’inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356), ha svolto i suoi lavori per circa sedici mesi e li ha conclusi alla fine della XI legislatura.

    La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n.  430) ha svolto i suoi lavori per la durata della XII legislatura.

    La sesta Commissione è stata istituita con la legge 1º ottobre 1996, n.  509, ed ha compiuto importanti passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata nella XIII legislatura.

    L’ultima Commissione è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386, ed ha concluso i lavori al termine della XIV legislaura.

    Negli stessi anni in cui ciascuna di queste Commissioni ha preso vita ed ha adempiuto i propri compiti il fenomeno mafioso ha subito profonde modificazioni. È cambiata la natura dei suoi rapporti con la società e con le istituzioni, si è accresciuto il volume degli affari gestiti o controllati dalle grandi organizzazioni criminali; sono cambiati i rispettivi gruppi dirigenti, l’attacco alla legalità è divenuto più duro ed insidioso, assumendo un carattere eversivo, anche se cominciano ad essere colti alcuni importanti successi grazie al rinnovato impegno delle istituzioni.

    Le Commissioni hanno acquisito un ampio patrimonio conoscitivo. Negli anni ’60 e ’70 ciò è avvenuto in una situazione nella quale il contributo di accertamento della verità proveniente dall’autorità giudiziaria era assai scarso. Dall’inizio degli anni ’80 in avanti la situazione è cambiata. È stata l’iniziativa giudiziaria ad imprimere una svolta ed è storicamente di grande rilievo il ruolo svolto dal pool antimafia dell’ufficio istruzione presso il tribunale di Palermo. Nell’ordinanza di rinvio a giudizio del cosiddetto maxiprocesso, depositata l’8 novembre 1985, i giudici istruttori di Palermo avvertirono l’esigenza di dedicare molte pagine, in apertura del provvedimento, alla descrizione specifica del fenomeno «Cosa nostra», non sufficientemente conosciuto. Una Commissione antimafia si era costituita, come detto, nel 1982, dopo un vuoto di sei anni, e per i suoi lavori il contributo della magistratura inquirente di Palermo fu in quegli anni un punto di riferimento essenziale.

    Nelle Commissioni che hanno operato durante gli anni ’80 vi è stato un fortissimo sviluppo dell’attività propositiva specialmente durante il periodo 1988-1992: negli stessi anni in cui l’attività giudiziaria subiva battute di arresto, a cominciare dallo smantellamento del pool antimafia di Palermo.

    Infine, la Commissione antimafia istituita nella XI legislatura ha svolto una importante attività, nonostante il breve periodo in cui ha operato, conseguendo risultati assai rilevanti, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte. Per la prima volta il tema delle connessioni tra le organizzazioni mafiose ed il sistema politico-istituzionale è stato messo a fuoco compiutamente. Sono state approvate, a larghissima maggioranza, due relazioni: la prima sul fenomeno «Cosa nostra», la seconda su quello della camorra, ponendone in luce le interrelazioni. In esse tra l’altro, la valutazione relativa alle responsabilità politiche veniva rigorosamente distinta dall’accertamento di specifiche responsabilità penali, e ciò contribuiva ad una impostazione più corretta dell’analisi e del giudizio sulle forme diffuse di debolezza istituzionale e di degenerazione della politica che hanno favorito i poteri mafiosi.

    Si tratta di un lavoro che occorre proseguire con continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte, aggiornando l’analisi e soprattutto verificando la funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare nell’azione di contrasto contro la mafia nella prevenzione delle attività criminali e della illegalità.

    Presentiamo all’inizio della XV legislatura questo disegno di legge e ci adopereremo subito per la sua sollecita approvazione, allo scopo di evitare ogni interruzione nell’impegno antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.

    In piena continuità con le norme che istituivano la Commissione nella passata legislatura, noi proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato dell’articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

    L’articolo 1 del disegno di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l’attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all’azione antimafia e più in generale la qualità dell’impegno dei pubblici poteri; instaurare un rapporto di consultazione con le associazioni della società civile che con grande impegno si battono contro le mafie; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L’ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese.

    L’articolo 2 definisce la composizione della Commissione e le modalità dell’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari da parte della Commissione, a scrutinio segreto.

    L’articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

    Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l’obbligo di rispettare la segretezza, che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.

    L’articolo 6 regola l’organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell’informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

    L’articolo 7 stabilisce l’immediata entrata in vigore della legge.


 

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n.646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n.161, e della legge 13 febbraio 2001, n.45, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente effettiva applicazione della stessa da parte pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti, dei servizi pubblici o di pubblico interesse comunque gestiti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l’effettiva applicazione della stessa, l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) consultare le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano contro le attività specifiche delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

i) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza

della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell’apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell’interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

Esame in sede referente

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

LUNEDÌ 10 LUGLIO 2006

13ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il vice ministro per l'interno Minniti.

 

 La seduta inizia alle ore 17,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente MANCINO informa che il Presidente del Senato ha risolto in favore della Commissione giustizia la questione di competenza che era stata sollevata, nella seduta del 27 giugno scorso, in merito alle iniziative in materia di intercettazioni telefoniche. Viene infatti confermata la competenza primaria della Commissione giustizia sui disegni di legge nn. 95 e 505 e sulla proposta di inchiesta parlamentare, nonché sull'indagine conoscitiva nella medesima materia, che quella stessa Commissione aveva deliberato il 4 luglio scorso; ha osservato il Presidente del Senato che, sebbene il tema delle intercettazioni investa una questione di tutela di diritti fondamentali della persona, garantiti da precetti costituzionali, ciò non appare sufficiente a giustificare una rivendicazione di competenza in via primaria della Commissione affari costituzionali, sia pure concorrente con la Commissione giustizia, su una materia che rimane essenzialmente di carattere processuale.

 Sottolinea che il Presidente del Senato ha assicurato che sottoporrà al Presidente della Commissione giustizia l'esigenza di dare tutto il rilievo possibile ai pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, attesa l'importanza che la materia riveste per quella Commissione.

 

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la materia delle intercettazioni telefoniche incida sul diritto costituzionale alla riservatezza che rientra tra le competenze della 1ª Commissione. Prendendo atto della decisione del Presidente del Senato, considera opportuno procedere ad alcune audizioni informali in vista dell'espressione del parere sugli atti assegnati alla Commissione giustizia.

 

 Si associa il senatore SAPORITO (AN).

 

 Ad avviso del senatore VILLONE (Ulivo), la posizione espressa dal Presidente del Senato con la decisione sulla competenza concerne non solo i disegni di legge e le proposte indicati, ma può essere intesa in senso più generale, come riguardante la materia delle intercettazioni telefoniche. A suo giudizio peraltro, il carattere processuale non è il profilo esclusivo dei disegni di legge e delle iniziative parlamentari citate e comunque della materia in questione, motivo per cui si rammarica della decisione del Presidente del Senato.

 

 Il presidente MANCINO propone di rinviare a una successiva seduta l'esame di proposte, come quella appena avanzata dal senatore Pastore.

 

 La Commissione consente.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri

(Esame e rinvio)

 

Il relatore CALVI (Ulivo) ricorda che la Camera dei deputati ha approvato pressoché all'unanimità il disegno di legge in esame, dopo un'ampia discussione. Nel testo, derivante dall'unificazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, sono state introdotte numerose novità rispetto alla disciplina delle analoghe Commissioni istituite nelle passate legislature; novità che sono generalmente condivisibili ma che, per alcuni punti, meritano una più attenta riflessione.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati ricalca quello che istituì la Commissione antimafia nella XIV legislatura. Illustra quindi i compiti attribuiti all'organo bicamerale sottolineando, in particolare, la verifica dell'attuazione delle disposizioni riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e quelle che prestano testimonianza, la verifica dell'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 e l'accertamento della congruità dell'azione dei pubblici poteri.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che attribuisce alla Commissione la deliberazione, a maggioranza di due terzi dei componenti, dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti; tale previsione viene considerata connessa e derivante dal principio espresso dall'articolo 82 della Costituzione, richiamato nell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge n. 762, secondo cui la Commissione antimafia procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A suo avviso, tale interpretazione estensiva della norma costituzionale è opinabile, in quanto attribuisce all'organo bicamerale un potere tipico dell'autorità giudiziaria senza l'opportuna garanzia, propria del procedimento giudiziario, che postula la decisione di un giudice terzo sulla proposta del pubblico ministero. Meraviglia, peraltro, che presso l'altro ramo del Parlamento, mentre si è lungamente dibattuto sull'adeguatezza del quorum richiesto per tali deliberazioni, poi definito nella misura di due terzi, non vi sia traccia di una riflessione sull'opportunità in sé della disposizione.

Ricorda quindi la questione, sollevata durante l'esame presso la Camera dei deputati, in particolare dall'onorevole Napoli, se debba essere preclusa la nomina quale componente della Commissione antimafia al parlamentare che sia imputato (o che difenda persona imputata) per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. In proposito, ritiene opportuno rimettere ogni decisione riguardante la composizione dell'organo alla designazione dei Gruppi parlamentari e, in definitiva, alla nomina da parte dei Presidenti delle Camere, anche per evitare che da un mero avviso di garanzia possa derivare un condizionamento così significativo dell'attività parlamentare.

Esprime perplessità, infine, sulla formulazione dell'articolo 3, comma 2, analoga peraltro a quella contenuta nella legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia della XIV legislatura, per cui in nessun caso può essere opposto il segreto di Stato per i fatti rientranti nei compiti della Commissione.

Conclude, sottolineando l'esigenza di una riflessione approfondita sul disegno di legge in esame.

 

Il senatore PALMA (FI) condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Calvi su alcune disposizioni del disegno di legge; in particolare, sulla formulazione dell'articolo 4. In proposito, ricorda che gli articoli 13 e 15 della Costituzione attribuiscono solo all'autorità giudiziaria il potere di disporre limitazioni dei diritti di libertà personale o di corrispondenza. Un principio confermato, a suo giudizio, dalla diversa formulazione dell'articolo 14 della Costituzione, che invece rimette alla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, la definizione dei casi e dei modi in cui si possono eseguire ispezioni o perquisizioni presso il domicilio. L'assenza di un giudice terzo e l'impossibilità di prevedere un gravame sul provvedimento restrittivo della libertà personale eventualmente emesso dalla Commissione antimafia, nonché l'ambito generale in cui si muove l'attività di inchiesta parlamentare, più esteso di quello definito dai reati associativi mafiosi, a suo avviso dovrebbero spingere il legislatore a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 4.

Rileva, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fa riferimento al concetto di "criminalità organizzata"; questa secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione rappresenta un ambito più ampio della criminalità di tipo mafioso. Inoltre, a suo giudizio, la disposizione del comma 4 dello stesso articolo è ultronea, poiché la Commissione antimafia avrebbe comunque il potere di consultare soggetti e realtà associative per lo svolgimento delle sue funzioni.

Sottolinea anche l'opportunità di considerare la natura di garanzia della Commissione parlamentare antimafia, dalla quale, secondo quanto sostenuto a più riprese dalle forze politiche, discenderebbe l'opzione di un Presidente designato dai Gruppi di opposizione.

Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 5, comma 4, che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione antimafia con decreto motivato efficace per sei mesi e rinnovabile. A suo avviso, tale formulazione di fatto consentirebbe all'autorità giudiziaria di impedire l'inchiesta parlamentare.

 

Il senatore PASTORE (FI) sottolinea l'opportunità di non affrettare l'esame del disegno di legge in titolo, in modo da valutare con rigore le norme su cui hanno sollevato perplessità lo stesso relatore e il senatore Palma. A tal fine, chiede che gli uffici predispongano una raccolta della dottrina e della giurisprudenza sulle Commissioni di inchiesta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,55.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2006

14ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

 

La seduta inizia alle ore 12,50.

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il senatore SAPORITO (AN) chiede di conoscere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine alla discussione del disegno di legge n. 762, in considerazione della necessità di approfondirne alcuni profili.

 

 Il senatore MANCINO (Ulivo) informa che ha rappresentato al Presidente del Senato la necessità di una attenta riflessione su alcune disposizioni del disegno di legge n. 762. Riferisce che gli è stato preannunciato che l’avvio della discussione in Assemblea del citato disegno di legge sarà probabilmente rinviato. L'esame in Commissione può, a suo avviso, svolgersi con tempi più ampi, per consentire una valutazione più approfondita del testo.

 

 Il senatore STORACE (AN) ritiene che la Commissione dovrebbe provvedere tempestivamente all'elezione del Presidente, prima di procedere nei lavori previsti nella programmazione.

 

 Il presidente CALVI ricorda che la seduta per l'elezione del Presidente sarà convocata all'inizio della prossima settimana. In attesa di tale elezione, la Commissione può svolgere le sedute già convocate per la settimana, con l’ordine del giorno e secondo il calendario dei lavori stabiliti.

 

 Il senatore PASTORE (FI) ricorda la sua richiesta, avanzata nella seduta di ieri, di predisporre una raccolta di documentazione sui poteri delle Commissioni d'inchiesta. Giudica pericoloso l'esplicito richiamo all'articolo 82 della Costituzione che compare, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 762. Tale richiamo, infatti, potrebbe indurre una interpretazione estensiva di quella norma costituzionale che sarebbe alquanto pericolosa; ritiene pertanto opportuno rinviare l’esame di quel provvedimento, per consentire i necessari approfondimenti.

 Si associa, inoltre, alla richiesta di provvedere con urgenza alla elezione del Presidente della Commissione.

 

 Il presidente CALVI informa che il Servizio studi del Senato con la consueta sollecitudine sta predisponendo la raccolta di documentazione richiesta dal senatore Pastore. Tuttavia, paventa il rischio che il rinvio dell’esame del disegno di legge n. 762 possa impedire alla Commissione di concludere i lavori prima che ne sia avviata la discussione in Assemblea.

 

 Il senatore MALAN (FI) nota che l'articolo 27 del Regolamento, che disciplina l'elezione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni, al comma 2, fa richiamo al precedente articolo 4, sull'elezione del Presidente del Senato. A suo avviso, tenuto conto dell'analogia, si dovrebbe avvertire l'urgenza di eleggere il Presidente, un atto indispensabile per il seguito dei lavori, tenuto conto della delicatezza insita in talune decisioni (ad esempio, la dichiarazione circa l'ammissibilità di eventuali emendamenti) che comportano l’esercizio di valutazioni e poteri sostanzialmente discrezionali del Presidente. Sottolinea inoltre che i vice presidenti potrebbero assumere posizioni divergenti, con conseguente impasse dell'attività.

 

 Il presidente CALVI osserva che si potrebbe convenire di rinviare eventuali votazioni o valutazioni sull’ammissibilità di emendamenti a un momento successivo all'elezione del Presidente. Ritiene opportuno procedere, invece, alla discussione generale sul disegno di legge n. 762.

 

 Il senatore STORACE (AN) ribadisce che proseguire i lavori senza la previa elezione del Presidente costituirebbe, a suo avviso, un precedente dal quale deriverebbero gravi conseguenze anche sotto il profilo della validità dei lavori. Invita il presidente Calvi a verificare con il Presidente del Senato l'opportunità di procedere senza indugio all'elezione del nuovo Presidente.

 

 Ad avviso del senatore VILLONE (Ulivo), i senatori dei Gruppi di opposizione hanno indicato una difficoltà effettiva, sostenendo che la Commissione possa procedere sotto la guida di uno dei vice presidenti solo nel presupposto che il Presidente sia ancora in carica. Ritiene che la questione sollevata meriti considerazione.

 Ciò nonostante, le perplessità potrebbero superarsi convenendo di procedere alla discussione generale del disegno di legge n. 762, sul quale auspica che si confermi la convergenza che si è determinata presso l'altro ramo del Parlamento. Qualora, invece, si verificasse la necessità di prendere decisioni formali da parte della Presidenza o della stessa Commissione procedendo a votazioni, l'esame potrà rinviarsi ad altra seduta, successiva all'elezione del Presidente.

 

 La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) ritiene che eventuali condizioni di necessità non possano prevalere sulle questioni di legittimità. Sarebbe inopportuno costituire un precedente, che potrebbe rivelarsi pericoloso. Del resto, l'elezione del senatore Mancino a componente del Consiglio superiore della Magistratura era prevista da tempo: a suo avviso, occorreva provvedere a definire una procedura per la nomina del Presidente in ossequio alle norme del Regolamento.

 

 Il senatore MANCINO (Ulivo) precisa di aver rassegnato le dimissioni da presidente della Commissione per favorire lo svolgimento dell'intensa programmazione dei lavori. L'esame del disegno di legge n. 762, inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione a causa del previsto avvio della sua discussione in Assemblea, potrebbe svolgersi anche prima dell'elezione del Presidente se vi fosse un accordo delle forze politiche. Precisa poi di aver investito il vice presidente Calvi degli adempimenti da espletare dopo le proprie dimissioni anche in considerazione della sua qualità di vice presidente anziano.

 

 Il presidente CALVI assicura che la Presidenza non prenderà alcuna decisione circa l'ammissibilità di eventuali emendamenti e che ogni deliberazione rilevante sarà rinviata.

 

 Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che non sussistano impedimenti per una convocazione immediata della Commissione per eleggere il Presidente. Non considera condivisibile, inoltre, l’attribuzione della delega a presiedere a uno dei vice presidenti in ragione della maggiore anzianità.

 

 Il senatore CENTARO (FI) condivide l'opinione del senatore Mantovano che non sussistono ostacoli procedurali alla convocazione di un’apposita seduta della Commissione per l'elezione del Presidente. Ritiene impraticabile qualsiasi altra soluzione, visto che la Commissione opererebbe in carenza del suo vertice.

 

 Il senatore VILLONE (Ulivo) alla luce degli interventi che lo hanno preceduto, ritiene che la mancata tempestiva elezione del Presidente rischia di essere intesa come fattore che delegittima il lavoro della Commissione. Chiede pertanto che si proceda alla discussione generale del disegno di legge n. 762 nell'attuale seduta, convocando immediatamente un'ulteriore seduta per l'elezione del Presidente.

 

 Il presidente CALVI propone di sospendere brevemente la seduta.

 

 La Commissione concorda.

 

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,35.

 

 Il presidente CALVI propone di rinviare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.

 Nella seduta pomeridiana si svolgerà il seguito delle comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero. Preannuncia quindi che sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione, nella giornata di domani, per l'elezione del Presidente.

 

 La Commissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 13,40.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2006

18ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta, il vice ministro per l'interno Minniti, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

 

 La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il senatore STORACE (AN) rileva che il calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dall’11 al 29 luglio 2006, mentre condiziona l’inizio della discussione del disegno di legge n. 762 (istituzione della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia) alla conclusione dell’esame in Commissione, continua a indicare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti all’Assemblea alle ore 19 di oggi, giovedì 13 luglio. Si tratta evidentemente di informazioni contraddittorie e dunque invita il Presidente a prendere le iniziative necessarie affinché il termine per la presentazione di emendamenti sia opportunamente differito.

 

 Sulla richiesta conviene il senatore CALVI (Ulivo), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 762, sottolineando la necessità di rinviare la discussione di quel disegno di legge almeno di una settimana per consentire alla Commissione di svolgere un esame approfondito.

 

 Il senatore STORACE (AN) ricorda che nella seduta delle Commissioni congiunte 1a e 4a , svoltasi martedì scorso, il sottosegretario Forcieri non ha risposto alla sua domanda a proposito del rifiuto del Presidente del Consiglio di incontrare il direttore del SISMI, Pollari. Successivamente i mezzi di informazione hanno diffuso la notizia che quell’incontro si era effettivamente svolto. Tale circostanza dimostra, a suo avviso, che il sottosegretario inviato dal Governo per riferire sulle vicende che coinvolgono alcuni funzionari dei servizi di informazione e sicurezza non era stato adeguatamente informato.

 Analogo rilievo critico rivolge nei confronti del ministro Chiti che nell’audizione di ieri ha ammesso l’esistenza di un problema concernente lo statuto della città di Roma, capitale della Repubblica, in applicazione dell’articolo 114 della Costituzione. Egli, tuttavia, sembra non sia stato a conoscenza degli accordi, di cui dà notizia la stampa oggi, intercorsi tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco di Roma. La questione di Roma capitale sembra che sarà affrontata nel disegno di legge finanziaria e dunque, a suo avviso, si pone con urgenza la necessità di un’audizione sia del Presidente del Consiglio sia del Sindaco di Roma al fine di valutare la compatibilità costituzionale delle soluzioni che sono state ipotizzate.

 

 Il presidente BIANCO assicura che solleciterà il differimento del termine per la presentazione all’Assemblea degli emendamenti al disegno di legge n. 762 e che porterà all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari la richiesta appena avanzata dal senatore Storace di una serie di audizioni con riguardo all’individuazione di uno statuto speciale per la città di Roma.

 

 La Commissione prende atto.

 

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

 

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri)

(30) MANZIONE. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio 

(309) DI LELLO FINUOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 762, congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 30 e 309 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 30 e 309, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 762 e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso il 10 luglio.

 

 Il relatore CALVI (Ulivo) riferisce sui disegni di legge nn. 30 e 309, con i quali si propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Propone di congiungerne l’esame a quello del disegno di legge n. 762, già approvato dalla Camera dei deputati, che propone di assumere a base dell’esame.

 

 Concorda la Commissione.

 

 Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene, quindi di fissare alle ore 19 di lunedì 17 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 762.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il Presidente BIANCO annuncia il calendario dei lavori della prossima settimana. Martedì 18 luglio, dopo le riunioni della Sottocommissione per i pareri e dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione si riunirà alle 13,30 in riunione plenaria per l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 768 (Commissione rifiuti), del Documento di programmazione economico-finanziaria e del disegno di legge n. 741 (di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, rilancio economico e sociale), e per l’esame in sede referente dei disegni di legge nn. 762 e connessi (istituzione della Commissione antimafia).

 Mercoledì 19 luglio, alle ore 14,30, si svolgerà il seguito delle comunicazioni per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione sui relativi indirizzi programmatici e si avvierà l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 635 (ordinamento giudiziario).

 Giovedì 20 luglio, alle ore 14,30, proseguiranno le comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di riforme istituzionali.

 

 La Commissione prende atto.

 

 La seduta termina alle ore 13.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2006

19ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

 Interviene il vice ministro per l'interno Minniti.

 

 La seduta inizia alle ore 13,30.

(omissis)

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E CONNESSI  

 

 Il senatore STORACE (AN) osserva che, contrariamente a quanto concordato in Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti all'Assemblea sul disegno di legge n. 762, scaduto ieri sera, ha impedito l'attività emendativa dei senatori, in particolare quelli che non partecipano ai lavori della Commissione affari costituzionali. In considerazione del fatto che la discussione in Assemblea probabilmente non inizierà nella seduta pomeridiana di oggi, invita il Presidente a chiedere al Presidente del Senato di differire ulteriormente quel termine per consentire la presentazione di emendamenti, eventualmente anche sulle parti del disegno di legge che non siano oggetto di modifiche da parte della Commissione.

 

 Il senatore PASTORE (FI) si associa alla richiesta appena avanzata, sottolineando che la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 762 inizierà solo se e quando sarà concluso l'esame da parte della Commissione.

 

 Il senatore PALMA (FI), aderendo alla proposta dei senatori Storace e Pastore, chiede che l'invito da rivolgere al Presidente del Senato non si limiti alla discussione del disegno di legge n. 762, ma ponga il problema generale di una procedura che renda possibile l'attività emendativa dei senatori in tempi congrui.

 

 Il senatore CALVI (Ulivo), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 762, osserva che la prassi costante è nel senso che il termine per la presentazione di emendamenti all'Assemblea può essere fissato indipendentemente dalla conclusione dell'esame in Commissione sul disegno di legge. Tuttavia, ritenendola ragionevole, sostiene la richiesta di un nuovo termine.

 

 Il presidente BIANCO ricorda che la definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea e la fissazione dei termini per la presentazione di emendamenti compete alla Conferenza dei Capigruppo. Si rivolgerà quindi, come richiesto, al Presidente del Senato per una breve riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri

(30) MANZIONE. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio 

(309) DI LELLO FINUOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

 

 Il senatore VIZZINI (FI) sollecita la conclusione dell'esame, vista l'urgenza di istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, particolarmente pericoloso per alcune regioni italiane.

 Chiede al relatore di soffermarsi, fra l'altro, sulle ragioni che potrebbero giustificare un tetto di spesa per il funzionamento della Commissione, che appare piuttosto esiguo, visto che la sua attività si svolge in larga parte attraverso sopralluoghi e missioni nelle regioni interessate dal fenomeno mafioso.

 

 Il presidente BIANCO dichiara chiusa la discussione generale.

 

 Si procede all'esame degli emendamenti riferirti al disegno di legge n. 762, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

 Il relatore CALVI (Ulivo) illustra l'emendamento 1.1, di contenuto formale.

 Si sofferma quindi sull'emendamento 4.1, sottolineando la necessità di opporre alla forzatura del dettato costituzionale che, a suo avviso, è sottesa alla disposizione di cui all'articolo 4, una posizione unanime della Commissione e successivamente dell'intero Senato. L'articolo 4 dovrebbe essere sostituito indicando esplicitamente solo la facoltà per la Commissione d'inchiesta di assumere deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti di ispezione, perquisizione o sequestro da adottare a maggioranza di due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Sarebbero così esclusi i provvedimenti incidenti sulla libertà personale e sulla libertà e segretezza della corrispondenza.

In proposito, sottolinea che la garanzia costituzionale implica la prevalenza del profilo soggettivo dell'autorità giudiziaria, cioè il suo carattere di terzietà, di indipendenza e di imparzialità, che non potrebbero essere surrogati neppure dalla sussistenza di una maggioranza qualificata.

Ritiene, al contrario, non appropriata la proposta di cui all'emendamento 4.3, presentata dal senatore Palma: essa, escludendo il potere di emettere provvedimenti in tema di misure cautelari personali e di intercettazione delle comunicazioni, rischia di indurre l'ipotesi che vi siano altri poteri a disposizione della Commissione tali da incidere sulle libertà costituzionalmente garantite.

Infine, ritiene opportuna la fissazione di un limite di spesa, che giudica sufficiente e che comunque può essere adeguato su richiesta motivata del Presidente della Commissione, in modo da evitare, come è accaduto talvolta in passato, che si effettuino missioni non essenziali in luoghi lontani dalla sede della Commissione.

 

Il senatore PALMA (FI) ritira gli emendamenti 5.3 e 7.2 e sottoscrive l'emendamento 7.1, riformulandolo in un nuovo testo (7.1 testo 2).

Dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.2.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene necessario escludere esplicitamente il potere della Commissione d'inchiesta di limitare la libertà personale o di corrispondenza poiché l'interpretazione estensiva dell'articolo 82 potrebbe in ogni caso essere avallata anche da posizioni come quelle assunte recentemente dall'onorevole Violante in una intervista: esse, a suo avviso, testimoniano che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non ha affatto considerato la pericolosità della norma di cui all'articolo 4.

Ritiene inopportuno, inoltre, definire limiti esigui di spesa che potrebbero ostacolare l'attività istituzionale della Commissione, rammentando che somme ben più consistenti sono spese per intercettazioni telefoniche di utilità ormai dubbia.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo, osservando che quella disposizione incide pericolosamente su uno dei pilastri della Costituzione. A suo avviso, la garanzia prevista dalle disposizioni degli articoli da 13 a 21 della Costituzione risiede o nella riserva di legge o in una riserva di giurisdizione; quest'ultima potrebbe essere nei fatti travolta da un'interpretazione estensiva dell'articolo 82 della Costituzione, che ignori il dato soggettivo di quella garanzia, cioè il carattere autonomo, indipendente, terzo e imparziale dell'autorità giudiziaria. Infatti, la garanzia non sussisterebbe più laddove si potesse derogare attribuendo i poteri dell'autorità giudiziaria a un altro organismo.

Sottolinea il rischio, infine, di dare luogo, attraverso siffatta interpretazione, a una violazione del divieto di istituire giudici speciali, di cui all'articolo 102, comma 2, della Costituzione.

Condividendo le preoccupazioni prospettate dal relatore Calvi e dal senatore Palma, ritiene che si dovrebbe individuare una formula che, mentre esclude in ogni caso il potere di incidere sulla libertà personale e sulla libertà e segretezza della corrispondenza, autorizzi provvedimenti di ispezioni, perquisizioni o sequestri con atto motivato e nei casi e modi previsti dalla legge, senza riferimenti a maggioranze qualificate che, a suo avviso, darebbero adito a interpretazioni indebite dell'articolo 82.

 

Si svolge quindi un dibattito a cui partecipano i senatori STORACE (AN), VIZZINI (FI), PALMA (FI), VILLONE (Ulivo), il relatore CALVI (Ulivo), il presidente BIANCO e il vice ministro MINNITI, che si conclude con la presentazione da parte del relatore dell'emendamento 1.100.

 

 Il vice ministro MINNITI dichiara di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti in esame.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, vengono posti in votazione l'emendamento 1.1 e, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 1.3, che sono accolti.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.100, che è accolto. Ne risulta assorbito l'emendamento 4.2, preclusi il 4.3 e il 4.1.

 

Nella successiva votazione è accolto l'emendamento 1.2, che il relatore CALVI (Ulivo) aveva invitato a ritirare.

 

Il senatore STORACE (AN) sottoscrive l'emendamento 5.1 e lo ritira.

 

L'emendamento 5.2 è posto in votazione ed è accolto. Con il parere favorevole del Relatore, è accolto anche l'emendamento 7.1 (testo 2).

 

Infine, previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo del senatore PASTORE (FI), la Commissione conferisce al relatore Calvi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 762, con gli emendamenti accolti nel corso dell'esame, l'assorbimento delle altre iniziative in titolo e la richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

 

(omissis)


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

762, 30, 309

 

Art. 1

1.1

CALVI, relatore

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "legge 26 luglio 1975, n. 354" inserire le seguenti: "e successive modificazioni".

1.3

PALMA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "criminalità organizzata" inserire le seguenti: "mafiosa o similare".

1.100

CALVI, relatore

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione".

 Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.2

PALMA

Sopprimere il comma 4.

Art. 4

4.2

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

4.3

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La Commissione non ha il potere di emettere provvedimenti in tema di misure cautelari personali e di intercettazione delle comunicazioni."

4.1

CALVI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti di ispezioni, perquisizioni o sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge."

 

Art. 5

5.1

VALENTINO, BUCCICO, CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e non oltre 10 giorni."

5.2

CALVI, relatore

Al comma 4, dopo le parole: "può essere rinnovato", inserire le seguenti: "una sola volta".

5.3

PALMA

Al comma 4, dopo le parole: "può essere rinnovato", inserire le seguenti: "per una sola volta".

Art. 7

7.1

VALENTINO, CARUSO, BUCCICO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dal Consiglio superiore della magistratura e dai Ministeri competenti."

7.1 (testo 2)

VALENTINO, CARUSO, BUCCICO, PALMA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti."

7.2

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: "almeno un magistrato" con la seguente: "magistrati".

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2006

6ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri.

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

Il presidente relatore DINI (Ulivo), illustra il provvedimento in titolo, rilevando come esso sia stato approvato pressoché all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e ricalchi l'impianto di base dell'analogo testo che istituì la Commissione antimafia nella XIV legislatura (legge n. 386 del 2001) con alcune novità — requisiti dei componenti della Commissione di cui all'articolo 2, provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, di cui all'articolo 4, limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 5 — che non sembrano incidere sugli aspetti di competenza della Commissione esteri. Vengono infatti confermati, tra i compiti dell'istituenda Commissione, quelli inerenti alla formulazione di proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in termini sostanzialmente identici a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni della citata legge n. 386 del 2001.

Non riscontrando pertanto profili meritevoli di osservazioni, propone alla Commissione di rendere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva la proposta di parere del Presidente relatore.

 

 


BILANCIO (5a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

LUNEDÌ 10 LUGLIO 2006

1ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

 Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di propria competenza, che l’articolo 7, comma 3, del disegno di legge in esame prevede la possibilità, per l’istituenda Commissione parlamentare di inchiesta (la cosiddetta "Commissione antimafia"), di avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi inclusa quella di almeno un magistrato e un dirigente dell’Amministrazione dell’interno. In proposito, premesso che la suddetta disposizione ricalca esattamente quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 386 del 2001, istitutiva della medesima Commissione di inchiesta nella XIV legislatura, segnala che occorre comunque ottenere conferma che le modalità in cui si dovrebbe esplicare l’eventuale avvalimento, da parte della Commissione, di personale di altre pubbliche amministrazioni, siano tali da escludere nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni invianti (ad esempio nel caso di personale collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), valutando altresì l’opportunità di inserire un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

 Infine, fa presente che il comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano poste in parti uguali a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, come già previsto dall’articolo 6, comma 5, della citata legge n. 386 del 2001, introducendo tuttavia, rispetto alla suddetta normativa, anche espliciti tetti di spesa, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato.

 Osserva altresì che, sebbene le suddette disposizioni, e in particolare quella relativa alla possibilità di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche per i lavori della Commissione antimafia, abbiano certamente profili rilevanti dal punto di vista finanziario, tuttavia, si tratta di norme che ripetono una prassi costantemente seguita nelle precedenti legislature, durante le quali non si è ritenuto di dover quantificare né coprire in maniera specifica gli eventuali oneri derivanti dalle stesse norme. Sulla base di tali considerazioni, ritiene quindi che la Sottocommissione possa esprimere sul disegno di legge in esame un parere non ostativo, nel presupposto che le concrete modalità con le quali la Commissione dovesse avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche siano tali da escludere nuovi o maggiori oneri a carico di queste ultime. Ciò anche al fine di consentire la rapida prosecuzione dell’iter del provvedimento, e quindi il celere insediamento della Commissione. Ritiene inoltre opportuno inserire un’osservazione nel parere in cui si rileva con favore l’innovazione introdotta rispetto alla disciplina previgente all’articolo 7, comma 5, con l’introduzione di un esplicito tetto alle spese della Commissione, derogabile solo previa autorizzazione con le procedure ivi previste.

 Propone pertanto il seguente schema di parere sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

- nel presupposto che le modalità con le quali si esplicherà l’eventuale avvalimento, da parte dell’istituenda Commissione, di personale di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del provvedimento, siano tali da escludere nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni invianti;

- rilevato che la disposizione di cui all’articolo 7, comma 5, innovando rispetto alla disciplina previgente, prevede per le spese della Commissione un esplicito tetto di spesa, derogabile solo previa autorizzazione secondo le procedure ivi indicate, e che il suddetto meccanismo sembra offrire una maggiore tutela ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

 

 La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,45.

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

 

20a

seduta pubblica (antimeridiana)

 

mercoledì

19 luglio 2006

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 luglio.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE.Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

 

Discussione dei disegni di legge:

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Napoli Angela; Lucchese ed altri)

(30) MANZIONE. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio

(309) DI LELLO FINUOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

(Relazione orale) (ore 9,37)

 

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 762

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 762, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Napoli Angela; Lucchese ed altri, 30 e 309.

Il relatore, senatore Calvi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 CALVI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presidente Ciampi, oggi nostro collega in Senato, diceva che le mafie non basta combatterle, dobbiamo sconfiggerle. Naturalmente, deputati a ciò sono gli organi istituzionali, quali le forze di polizia e la magistratura, ma anche la Commissione parlamentare antimafia ha avuto un ruolo straordinariamente alto in questi anni nel contrastare e combattere la criminalità mafiosa e organizzazioni similari.

La storia di questa Commissione è assai lunga; noi siamo giunti ormai alla ottava Commissione e ogni volta il Parlamento ha modificato la legge istitutiva conferendo poteri diversi, ampliando questi poteri e dilatando o raccorciando i tempi dei suoi lavori. Ciò che voglio dire è che la Commissione antimafia ogni volta è stata costituita dal Parlamento a seconda delle modifiche che quelle organizzazioni criminali hanno avuto sul territorio del nostro Paese. Abbiamo visto come questo fenomeno abbia subito profonde modificazioni nel tempo: sono cambiati i gruppi dirigenti e l'attacco ai principi di legalità è divenuto sempre più insidioso, in alcuni momenti ha assunto addirittura un carattere eversivo.

Di qui le modifiche che la legge istitutiva ha avuto nella storia del Parlamento. Ricordo che la prima Commissione fu istituita nel 1962 e terminò i suoi lavori addirittura nel 1976 proprio perché non era stato previsto un termine ai suoi lavori. La seconda Commissione è del 1982: essa fu istituita con la cosiddetta legge Rognoni - La Torre e non aveva poteri di inchiesta. La terza Commissione è del 1988, la quarta del 1992, la quinta del 1994, la sesta del 1996 mentre la settima, e ultima, è del 2001.

Il disegno di legge che abbiamo oggi dinanzi prende naturalmente atto di questa lunga storia e anche delle modifiche che la criminalità organizzata ha avuto. Voglio subito dire che, così come avvenuto in occasione della costituzione delle Commissioni antimafia pregresse, oggi con la legge istitutiva si vuol prendere atto dell'attività egregiamente svolta dalle Commissioni precedenti, e tuttavia si è al contempo voluto - credo che questo sia assai importante da sottolineare - riaffermare all'interno del disegno di legge questi nuovi compiti.

Ad esempio, si vuole conferire alla Commissione il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni relative all'articolo 41-bis, di verificare lo stato della legislazione e dell'attuazione delle leggi relative ai cosiddetti pentiti, di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, svolgendo un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e di verificare, altresì, l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo e sulla libera concorrenza nel mercato. In altri termini, si attribuiscono alla Commissione antimafia funzioni in parte già svolte dalle precedenti Commissioni e che oggi, tuttavia, nel provvedimento al nostro esame, sono oggetto di una vera e propria delega. Occorre, pertanto, apprezzare il lavoro svolto dall'altra Camera al fine di individuare i nuovi compiti che la Commissione dovrà avere.

La Commissione affari costituzionali, signor Presidente, ha lavorato e discusso intensamente e pur condividendo l'impianto nel suo complesso ha focalizzato la sua attenzione soprattutto su un problema. Ed è proprio per la delicatezza del tema che sto per affrontare che chiedo a lei, signor Presidente, ed ai colleghi, la massima attenzione. Stiamo infatti discutendo di un argomento straordinariamente importante. (Brusìo).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non siamo tantissimi, però mi sembra che ci stiamo esibendo in un rumore effettivamente un po' sproporzionato rispetto alla presenza in Aula. C'è un salto di qualità nel disturbo verso il relatore. Suggerirei, pertanto, ai colleghi di ritornare alla consuetudine del dibattito parlamentare e al rispetto verso chi parla.

 

CALVI, relatore. La ringrazio, signor Presidente. Desidero sottolineare che non è tanto la persona del relatore che merita attenzione quanto piuttosto il progetto di cui stiamo discutendo, giacché - come ho detto - investe problemi di libertà e di carattere costituzionale.

Come sicuramente avrete avuto occasione di leggere, il testo proposto dalla 1a Commissione permanente accoglie l'impianto che ci è stato consegnato dalla Camera.Su un punto, però, si è sviluppato un dibattito molto interessante e qualificato. Mi riferisco a quanto affermato all'articolo 4. Il disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati recitava: «La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Prendo atto ed apprezzo il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento perché, ci si è posti il problema di taluni eccessi verificatisi durante la scorsa legislatura non già da parte della Commissione antimafia, bensì di una Commissione monocamerale della Camera dei deputati. Dunque, si è inteso arginare la possibilità di andare oltre i compiti costituzionalmente assegnati alla Commissione, stabilendo che, in ogni caso, allorquando si tratta di provvedimenti che incidono su quei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale negli articoli che vanno dal 13 al 24 occorra la maggioranza dei due terzi.

Ora, pur avendo apprezzato l'intenzione di arginare il debordare da parte di una Commissione dei suoi poteri, non abbiamo affatto condiviso la scelta operata nel concreto. L'abbiamo giudicata, invece, giuridicamente non corretta e riteniamoche occorra muoversi su un piano diverso. Per fare chiarezza - chiedo nuovamente attenzione giacché stiamo parlando di libertà - occorre partire dall'articolo 82 della nostra Carta costituzionale.

Come tutti quanti sappiamo, l'articolo 82 stabilisce che la Commissione di inchiesta procede agli esami ed alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Questo è il punto: bisogna stabilire quando c'è una sovrapposizione o una sostituzione, una identità tra i poteri della magistratura ed i poteri delle Commissioni.

Partirei dalla lettura, che voi certamente conoscete - ma è bene ricordarlo - degli articoli 13 e 15 della nostra Carta costituzionale. Dice l'articolo 13: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria...». L'articolo 15 recita: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria...».

La lettura di questi due articoli certamente fa pensare che vi è una esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria nell'intervenire con provvedimenti che attengono alla libertà personale o alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. Questo è il problema che ci siamo posti. A tale proposito, la riflessione è stata lunga e credo anche appassionata e qualificata e ci ha portato ad alcune considerazioni e conclusioni.

Vedete, la 1a Commissione è partita proprio dall'osservazione della diversità di compiti e di funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta e dell'autorità giudiziaria e della specificità dell'intervento dell'autorità giudiziaria in tema appunto di libertà, interrogandosi anche in materia di competenza esclusiva. Pur nella consapevolezza che la magistratura può essere considerata in termini oggettivi o soggettivi (su questo la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno a lungo discusso), la Commissione ha ritenuto di dover far prevalere quella dottrina e quella giurisprudenza che attribuiscono alla magistratura una competenza esclusiva sui temi garantiti dal Titolo I e dagli articoli 13 e 15 della nostra Carta costituzionale.

Per essere molto sintetici, vorrei ricordarvi che abbiamo ritenuto di interloquire con il ministro dell'interno, Giuliano Amato, allorquando è venuto per una audizione in Commissione ed abbiamo anche ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Villone. Cito questi due interventi perché si tratta non soltanto di autorevoli uomini politici ma anche di autorevoli giuristi e costituzionalisti. Ricordo addirittura che il professor Amato scrisse nel 1962 un libro avente ad oggetto questi temi. Ed ambedue, cioè i due autorevolissimi costituzionalisti, hanno confermato la lettura che avevo proposto alla Commissione. Se è così, allora, in via di assoluta sintesi, vorrei ricordare il risultato terminale, ed è in sostanza quello che il senatore Villone ha scritto nel suo parere per l'istituzione della Commissione sui rifiuti, che ha una identica norma, all'articolo 4, relativa ai poteri della Commissione; una lettura, anch'essa non condivisa, che noi abbiamo ovviamente cercato di leggere in tutt'altra chiave.

Diceva il professore Villone: il richiamo ai poteri dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 82, non può leggersi nei termini di una perfetta e compiuta equipollenza della decisione della Commissione parlamentare con quella dell'autorità giudiziaria in senso stretto, per quanto riguarda atti limitativi della libertà. Il potere dell'autorità giudiziaria infatti non può essere guardato nel solo momento in cui concretamente si dispone la limitazione della libertà. Tale momento è elemento terminale di un complesso sistema di garanzie, tra cui si segnalano in specie la separazione tra autorità giudiziaria, che propone l'adozione di un atto limitativo, e l'autorità giudiziaria che concretamente adotta l'atto medesimo, nonché la previsione di rimedio verso l'atto in questione.

In altre parole che cosa si vuole dire? Che il pubblico ministero può chiedere soltanto di essere autorizzato a procedere ad un'intercettazione telefonica, mentre c'è un giudice terzo che la dispone, ma soprattutto che sono previste, dal nostro sistema processuale, garanzie per il cittadino a fronte di questo provvedimento. In questo caso ci troveremo di fronte ad una Commissione parlamentare che dispone, sia pure a maggioranza dei due terzi, ma come vedremo ciò non ha significato pregnante, di procedere eventualmente ad un provvedimento d'intercettazione.

Siamo di fronte certamente ad una lettura errata del disposto costituzionale. Non possiamo consentire che la Commissione parlamentare si sovrapponga e si sostituisca alla magistratura proprio perché è un compito specifico del giudice che, nel nostro sistema procedurale, è contornato da un sistema di garanzie a tutela del cittadino, non previsto invece per l'atto parlamentare. Tale complesso di garanzie non potrebbe essere in alcun modo riproposto in capo ad una Commissione parlamentare senza un'evidente lesione dell'articolo 24, e cioè i profili concernenti il diritto di difesa.

L'articolo 82 va dunque correttamente inteso nel senso che alla Commissione parlamentare si trasmettono quei poteri che possono propriamente essere esercitati dalla Commissione stessa nella loro complessiva configurazione giuridica, in nessuno caso il potere di adottare provvedimenti limitativi della libertà. La Commissione certamente può audire testimoni, sottolineare la falsità di una testimonianza, ma non può emettere provvedimenti restrittivi della libertà, né tanto meno provvedimenti che autorizzino un'intercettazione.

Le conclusioni cui dunque siamo giunti non potevano essere diverse: la previsione di una maggioranza qualificata, appunto come suggerisce la Camera, per l'adozione da parte della Commissione parlamentare dei provvedimenti limitativi della libertà non ha senso. Infatti è assolutamente evidente - ha ricordato ancora il senatore Villone - che un siffatto disposto produrrebbe effetti sulla dialettica tra maggioranza e opposizione all'interno della Commissione, ma gli stessi sarebbero del tutto irrilevanti per quanto concerne la natura della Commissione. Questa rimarrebbe un soggetto politico e, come tale, genericamente inassimilabile ad un'autorità giudiziaria ed in ogni caso sprovvista delle connotazioni di autonomia, d'indipendenza, di terzietà e d'imparzialità che giustificano, nel modello costituzionale, l'attribuzione alla medesima autorità giudiziaria del potere di assumere provvedimenti limitativi della libertà.

Questa è stata la riflessione della nostra Commissione, cui siamo giunti all'unanimità. Credo che un tale atteggiamento non solo costituisca un gesto di equilibrio e di saggezza della nostra Commissione, ma dimostri anche lo sforzo compiuto nel ragionare tra noi per giungere ad una soluzione condivisa, proprio perché si trattava di valori molto alti ed importanti riguardanti la libertà dei cittadini ed il rispetto del disposto costituzionale. Ne consegue che la conclusione a cui siamo pervenuti è questa: l'articolo 4 non può in alcun modo essere accolto e quindi va cancellato.

All'articolo 1, comma 2, invece, dopo le parole: «La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria» - e questo è l'articolo 82 della Costituzione - si è aggiunto: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

Abbiamo cioè stabilito quello sbarramento che nasce non da una scelta legata a questa Commissione; ciò deve essere molto chiaro. Si tratta di una scelta di linea generale che la Commissione parlamentare del Senato, la 1a Commissione affari costituzionali, ha dato. Questa è l'interpretazione e la lettura, vorrei dire autentica, che vorremmo dare con forza perché tale è il nostro convincimento.

Ciò varrà anche per tutte le altre Commissioni, a cominciare proprio dalla Commissione sui rifiuti che prevedeva la stessa norma e che abbiamo deciso di cancellare e modificare, così come abbiamo fatto per la Commissione antimafia.

In altre parole, abbiamo, come Commissione affari costituzionali, dato la nostra lettura costituzionale dell'articolo 82 da cui consegue necessariamente il divieto di far sì che la Commissione parlamentare d'inchiesta si possa sostituire all'autorità giudiziaria nei suoi poteri quando si sta parlando di provvedimenti riguardanti sia la libertà personale che la libertà delle comunicazioni.

Mi sembra, colleghi, di essere stato sufficientemente chiaro e di avere illustrato il punto fondamentale di questo nostro passaggio parlamentare. Abbiamo compiuto un grande sforzo di riflessione anche perché non potevamo non prendere atto che questa legge era stata approvata dalla Camera all'unanimità ed è questo un fatto politicamente e istituzionalmente importante.

Occorreva, quindi, che il Senato, la sua Commissione di merito e, mi auguro, anche l'Assemblea abbiano la capacità di rispondere in modo ragionato, saggio ed equilibrato, ma anche con una larga convergenza così come è avvenuto in Commissione dove la legge è stata approvata all'unanimità.

Questo è il punto fondamentale, naturalmente poi la legge ha avuto altre modificazioni - devo dire marginali - sulle quali si potrà intervenire sia nel corso della discussione, con osservazioni alle quali ovviamente replicherò, sia nella valutazione degli emendamenti.

Questo è il punto sul quale l'Aula doveva essere informata e su cui credo potrà convenire, così come ha convenuto all'unanimità l'intera Commissione affari costituzionali.

 

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la 14a Commissione permanente è convocata martedì 25 luglio alle ore 14,30 per procedere alla propria costituzione.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.762,30 e309 (ore 10)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo l'Aula che sono iscritti a parlare sette colleghi. Qualora altri colleghi intendessero prendere la parola pregherei di segnalarlo alla Presidenza.

È iscritto a parlare il senatore Pistorio. Ne ha facoltà.

PISTORIO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è davvero inquietante che il Parlamento della Repubblica italiana dopo quarant'anni e per l'ottava volta, come ricordava il relatore, debba essere chiamato a votare il disegno di legge che ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

È, infatti, evidente che la ratio della norma costituzionale prevedeva questo strumento in ragione di obiettivi contingenti ed eccezionali, mentre lo strumento, come emerso anche dal dibattito alla Camera, appartiene oggi strutturalmente al sistema politico e istituzionale del Paese e addirittura la composizione, la guida di questa Commissione è oggetto della normale trattativa politica, delle alchimie lottizzatorie parlamentari. Ciò ci richiama ad una riflessione sulla necessità di trovare una nuova definizione giuridica e forse culturale di questo strumento.

Comprendo che il ricorso all'articolo 82 e ai poteri previsti per le Commissioni di inchiesta ha una valenza ed una rilevanza per poter svolgere tale funzione. In merito all'istituzione di questa Commissione, però, va sviluppato un ragionamento che ci renda chiaro il fallimento dello strumento se, dopo quarant'anni, l'inchiesta e gli strumenti che ne derivano non hanno risolto il problema. Siamo ancora di fronte all'emergenza e alla drammaticità di un fenomeno che si espande. Quindi, mi pare naturale costruire un nuovo strumento.

Intal senso, vorrei esprimere l'auspicio che vada stigmatizzata, innanzi tutto, la permanente ambiguità di una formulazione che sembra riprodurre l'idea delle mafie come un fenomeno essenzialmente siciliano e meridionale, delle popolazioni, delle istituzioni e delle classi dirigenti che vivono e operano in quelle Regioni, contro il quale la legge istitutiva della nuova Commissione intende provvedere, orientandone i poteri di inchiesta e di coercizione contro le tendenze espansive «nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva», secondo quanto recita l'articolo 1, lettera e), del testo unificato.

In realtà, è tempo di mettere in campo un altro paradigma, i cui segni possono vedersi in controluce riflettendo criticamente intorno alle ragioni che hanno determinato l'innovazione apportata ai compiti della Commissione dal testo unificato, rispetto a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2001, n. 386, assunto come testo di riferimento.

Con riferimento a questo testo, infatti, esiste una discontinuità rappresentata da quanto previsto nell'articolo 1, oltre che nella già citata lettera e), altresì alle lettere d), h)ed l), che segnano una nuova prospettiva di comprensione e di contrasto del fenomeno mafioso, visto nei rapporti con la globalizzazione e rispetto ai processi di integrazione europei.

Rispetto a questa prospettiva di relazioni, l'idea che la globalizzazione abbia semplicemente fatto da volano per la diffusione nazionale ed internazionale delle mafie meridionali è tanto falsa quanto interessata anche a quel disegno politico che tende costantemente ad emarginare la questione meridionale e che giudica possibile dividere grosso modo in due parti il territorio nazionale: la linea di demarcazione programmaticamente include od esclude certi sistemi regionali dall'area degli investimenti per lo sviluppo delle moderne società globali secondo una patente di mafiosità che viene istituzionalizzata per alcune Regioni, quelle meridionali, mentre per altre, quelle centro-settentrionali, si pone in termini più urgenti soltanto un problema di difesa dall'aggressione mafiosa meridionale, rispetto ai processi di investimento e di accumulazione che esse sollecitano, come dice il ministro Bersani, "per il bene di tutta la Nazione"! Anche noi, nel Mezzogiorno, vorremmo accumulare "per il bene di tutta la Nazione" e magari poi redistribuire in modo più equo e più giusto.

È davvero inquietante che sia questo lo spirito se connettiamo tale ragionamento con il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo, dove è assente qualsiasi politica, anche la più elementare, di sviluppo del Mezzogiorno e dove dobbiamo registrare una carenza di investimenti infrastrutturali: meno del 10 per cento del fabbisogno finanziario sulle infrastrutture della cosiddetta legge obiettivo oggi riguarda opere del Mezzogiorno. Ciò produce un effetto drammatico e distorsivo.

Allora, i mutamenti di approccio determinano i condizionamenti, l'inquinamento e i gravi danni politici ed economici che si riscontrano nell'esercizio della corretta imprenditoria e nell'azione dei pubblici poteri dell'intero territorio nazionale; tali mutamenti sono suscettibili di accadere in maniera sempre più diffusa e penetrante per effetto dell'azione criminale organizzata e sono fondamentalmente legati alle caratteristiche di una mercato globale dove la principale e più rapida fonte di accumulazione è costituita da traffici illeciti di vario tipo e dove la crescente finanziarizzazione dell'economia ha reso sempre più labili i confini tra lecito ed illecito, a causa della crescente asimmetria tra il potere di soggetti di mercato e il potere di contrasto dei singoli Stati nazionali.

Ha senso continuare a discutere di "Commissione antimafia" nella nuova configurazione che ad essa si intende dare soltanto se si sottolinea, sia nel corpo della legge istitutiva sia, e soprattutto, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, che il problema che oggi essa deve affrontare si intreccia e, per così dire, connota e qualifica l'intera politica del Governo nazionale, a partire dal DPEF, alla stregua di una vera e propria precondizione dello sviluppo.

Se infatti si continua a pensare l'istituto e l'azione della Commissione come un ulteriore strumento per arginare le metastasi delle mafie siciliane e meridionali, allora essa contribuirà, in ultima istanza, ad istituzionalizzare le attuali asimmetrie dello sviluppo tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali.

Se, viceversa, la si vede come un soggetto volto a contrastare il declino nazionale indotto dalla fragilità politica delle sue istituzioni, allora essa potrà contribuire potentemente, innanzitutto, a rinnovare quello spirito di solidarietà tra le varie Regioni impegnando ciascuna di esse, per arginare il proprio declino, a cooperare con tutte le altre nell'opera di ricostruzione civile e di sviluppo economico e morale dell'intero Paese.

Ovviamente, ciò non significa disconoscere le caratteristiche peculiari che i fenomeni di criminalità mafiosa assumono ancora oggi in Sicilia e nelle Regioni meridionali. Ma fino a quando si insisterà, in vario modo, a ritenerle legate a una certa struttura antropologica delle popolazioni meridionali, ancor più che in passato ciò che si andrà a costituire non sarà veicolo di risanamento e di lotta alla mafia, ma l'ennesimo strumento di giustificazione e condanna della marginalità del nostro Mezzogiorno.

In quest'ottica vanno giudicate le altre parti salienti del provvedimento istitutivo, dalla disciplina di nomina del Presidente della Commissione, alla soluzione data al problema dei titoli morali di partecipazione dei suoi componenti; dalla disciplina di inopponibilità del segreto di Stato, alla particolare procedura di garanzia per l'emanazione di provvedimenti atti ad incidere su diritti di libertà.

Le soluzioni prospettate nel complesso vanno giudicate positivamente, anche se bisogna compiere un ulteriore sforzo per garantire l'orientamento non discriminatorio dei lavori della Commissione. Tuttavia ciò, alla fine, dipenderà molto dalla capacità e sensibilità di ciascuno dei componenti di saper mutare prospettiva, sollecitando ovvero contrastando ogni iniziativa che, esplicitamente o in modo subliminale, intenda perpetuare l'idea delle due o tre Italie diverse per natura morale e capacità di lavoro e di intrapresa. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Mannino).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lello Finuoli. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, colleghi, mi sembra d'obbligo oggi, nell'intervenire per la istituzione della Commissione antimafia, ricordare che quattordici anni fa, il 19 luglio, a Palermo la mafia uccideva il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Mi pare opportuno ricordare il sacrificio di un eroe borghese, che aveva un grande senso dello Stato e ha sacrificato la sua vita sapendo, con coscienza, che la mafia ne aveva deciso l'eliminazione. Paolo Borsellino è stato un fratello per me, con il quale ho condiviso tanti anni di lavoro e quindi spero che quest'Assemblea oggi gli dedichi un ricordo affettuoso e di riconoscenza. (Generali applausi).

L'istituzione della Commissione parlamentare antimafia, in generale, e l'urgenza del suo funzionamento ci trovano favorevoli, data anche l'attuale fase storica, che vede un fecondo ravvivarsi del rapporto tra le organizzazioni criminali e rami delle istituzioni, della politica, delle professioni. Si tratta di un rapporto perlopiù criminale, il cui contrasto non può essere lasciato alle sole indagini della magistratura, ma va assunto come compito primario della politica.

Le stragi del 1992 avevano segnato un'inversione di tendenza - quantomeno sul piano dell'apparenza - tra mafia e politica, nel senso che la frequentazione e la conoscenza dei mafiosi erano diventate un disvalore per i politici che, appunto, erano tornati a prendere le distanze, pur senza romperli del tutto, da quell'intreccio di interessi comuni e da quella simbiosi mutualistica che sinteticamente chiamiamo il «blocco di potere politico-mafioso».

Tornata la calma - resisi conto che, in realtà, bastava non sparare più, per non essere disturbati, e che gli affari potevano andare avanti, a patto di non creare turbative nell'ordine pubblico, tali da imporre una reazione da parte dello Stato - i componenti di quel blocco di potere sono tornati ad incontrarsi liberamente, alla luce del sole e, sempre alla luce del sole, a tessere le trame di potere e affari in politica, negli appalti, nella sanità (spero che a qualche componente di questa Assemblea dicano qualcosa i nomi dell'ingegner Aiello o del dottor Guttadauro).

La peculiarità del nostro Paese non è la criminalità organizzata o, più riduttivamente, l'illegalità, ma l'assoluta irrilevanza politica del rapporto tra quest'ultima e gli uomini appartenenti alle istituzioni. Negli Stati Uniti, uno come DeLay (un uomo di Bush), uno come Strauskan (un uomo di Jospin), o lo stesso Kohl, per il solo sospetto di aver violato la legge, hanno visto la loro carriera politica compromessa, anzi, finita. Qui da noi accade l'esatto contrario: la contiguità tra il malaffare e il politico trova un rispettabile posto nel curriculum dello stesso politico.

Come se ne esce? Non certo con la sola attivazione degli organi di contrasto (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e magistratura), su cui oggi possiamo contare senza riserve, se non quelle dovute al nostro diritto di sorveglianza e di critica da esercitare, caso per caso, in relazione a eventuali irregolarità o illiceità di comportamenti; oggi possiamo confidare in modo assoluto sulla lealtà degli organi di contrasto e di repressione.

La Commissione parlamentare antimafia potrebbe aiutarci nello sforzo di fuoriuscita da tale sistema integrato di collusione, a patto che recuperi il proprio ruolo di indagine e proposta, senza trasformarsi, di volta in volta, in strumento di lotta o di esaltazione dei magistrati o dei pentiti, di cassa di risonanza delle procure o, mutati i tempi, delle camere penali, con ciò dimenticando che oggetto del suo lavoro è il contrasto alle organizzazioni criminali.

Suggerisco, in breve, alcuni temi ineludibili per i lavori della Commissione. Innanzi tutto, l'effettiva applicazione delle norme: nella legge istitutiva è stato eliminato un nostro emendamento, nel quale si insisteva assai sul controllo dell'effettività dell'applicazione delle leggi, mentre si continua sempre, con un certa ossessione, a far riferimento al controllo della congruità.

Io credo che l'Italia, quanto alla congruità della propria legislazione, sia all'avanguardia nel mondo occidentale, tant'è che la stessa Convenzione dell'ONU non ha fatto altro che copiare la nostra Costituzione; in realtà, bisogna indagare se questa legislazione è poi effettivamente applicata. Per esempio, non viene applicata la legge n. 197 del 1991, istitutiva dell'archivio unico dei conti correnti, unico mezzo per far risparmiare alle indagini, in tema di criminalità organizzata, da sette a dieci mesi di tempo; oppure la consultazione delle associazioni antiracket che sul territorio si sforzano di organizzare un rapporto, una resistenza sociale alla mafia. A questo proposito devo dire che, con molto disappunto, ho notato una certa negativa continuità tra il Governo di centro-destra e quello di centro-sinistra proprio in tema di antiracket.

E poi ancora ricordo la legge sull'uso sociale dei beni sequestrati alla mafia, una legge che licenziammo con grande entusiasmo ma che è poco applicata anche perché su questi beni si sono riversati tutti: Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, questure, familiari e avvocati, mentre è stato messo da parte il vero nucleo, la vera ragione di questa legge che era quella di utilizzare i beni sequestrati per usi sociali come il risanamento dei quartieri, l'istruzione alla legalità e tante altre cose ancora.

Dunque la mafia deve essere affrontata per quella che è, non come un'emergenza, perché non è un'emergenza ma è ormai un dato strutturale del nostro Paese, una componente di un blocco di potere che controlla alcuni territori in modo capillare e si espande ed investe in altri. Si tratta di un problema nazionale, ovviamente, non solo siciliano, calabrese o napoletano, e tanto meno è un problema antropologico ma di classi dirigenti. È una questione strutturale ad un sistema economico e finanziario che resiste a qualsiasi trasparenza proprio perché la trasparenza non è ben vista né dalla finanza sporca né da quella cosiddetta pulita. Infatti vi è un'osmosi enorme tra questi due mondi che, appunto, respingono qualsiasi ipotesi di trasparenza.

La mafia non è un cancro che aggredisce il corpo sano, è una parte di questo corpo. Meno che mai è l'antistato. Quante volte l'abbiamo sentito dire: la mafia è l'antistato, in Sicilia, in Calabria, in Campania e in Puglia lo Stato è assente. Non è vero. Vi è l'assenza dello Stato così come descritto nei libri, nei testi delle università, ma vi è la presenza ossessiva di pezzi dello Stato che sono integrati con parti di criminalità organizzata.

Dunque, fin quando noi crederemo che la mafia sia qualcosa di estraneo al nostro sistema non riusciremo mai a combatterla. Solo quando sarà percepita come un pezzo di questo sistema, e quindi si avvertirà l'urgenza di liberarci da questa zavorra antidemocratica, solo allora riusciremo a combatterla veramente e io spero che la Commissione parlamentare antimafia, che si insedierà da qui a poco, possa realmente aiutarci in questa battaglia non solo per la legalità ma anche per la democrazia.

Infatti queste organizzazioni criminali, come si è visto anche con l'omicidio Fortugno, mettono in discussione la stessa democrazia del nostro Paese e quindi è urgente che vengano combattute dalla politica e vengano combattute con grande determinazione ma anche con grande onestà intellettuale. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e del senatore Vizzini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Di Lello, per aver ricordato a tutti noi l'anniversario dell'assassinio del giudice Borsellino e della sua scorta.

È iscritto a parlare il senatore Montalbano. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (Aut). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio associarmi alle parole del collega Di Lello Finuoli, e adesso del presidente Angius, in ricordo commosso e riconoscente del sacrificio del dottor Paolo Borsellino e della sua scorta. Per quell'esempio e quel sacrificio, e per i tanti esempi e sacrifici che lo hanno preceduto e seguito, quest'Aula ha il dovere della memoria, per rinnovare un impegno da parte dello Stato, da cui non bisogna mai deflettere.

Onorevole Presidente, con l'approvazione del disegno di legge n. 762 il Parlamento si appresta a ricostituire per l'ottava volta la Commissione antimafia. È dagli inizi degli anni '60 che la politica e le istituzioni del nostro Paese si sono poste l'obiettivo di identificare, di decrittare, di capire nel profondo l'entità di un fenomeno criminale che non ha eguali negli altri Paesi moderni ed occidentali, al fine di meglio contrastarlo, opponendo via via una legislazione capace di colpire nelle sue strutture e nei suoi gangli vitali la mafia e le mafie più diverse.

La storia di questi anni, le iniziative e le conclusioni a cui sono pervenute le diverse Commissioni, ancorché non unanimi, certo spesso a ragione contrastanti, tuttavia ci dicono che il Parlamento, nel corso di questi anni, non ha voluto rinunciare a porsi il problema del contrasto a Cosa nostra, con un impegno primario della nostra democrazia, poiché la mafia e le organizzazioni criminali similari, la loro virulenza e la loro diffusione nel territorio costituiscono intrinsecamente un'emergenza della nostra democrazia.

Certa è apparsa in questi anni la sua capacità di trasformarsi, di aderire alle tante pieghe dell'economia legale ed illegale, di presidiare interi territori del nostro Paese, di ammorbare in molti casi settori significativi della nostra economia, di infiltrarsi nelle pubbliche istituzioni, di mettere in campo un apparato militare che è arrivato persino a costituire una seria minaccia per il nostro ordinamento democratico. Ciò ci dice di una vitalità criminale che non è venuta significativamente meno nel corso di questi anni.

Certo, il dottor Giovanni Falcone ci ha spiegato che, come tutte le vicende umane, anche la mafia conoscerà la sua fine; certo, i colpi inferti in quest'ultima fase, con la cattura dei vecchi capi della mafia siciliana, da Riina a Provenzano, e l'incalzare dell'azione di repressione ci svelano una sua sostanziale vulnerabilità. Tuttavia, bisogna prestare crescente attenzione, bisogna non sottovalutare quei tanti segnali d'allarme, a partire dal processo di trasformazione, che presenta ancora una volta caratteri evolutivi, dell'organizzazione mafiosa, che la vede sempre più superare la fase della ricerca della mediazione politica per affermare una capacità di rappresentarsi nelle istituzioni in maniera diretta, così come ci svelano alcune recenti inchieste. Preoccupante appare, infatti, la trasformazione sociale e culturale dei vertici di Cosa nostra; sempre più spesso ci si trova davanti a professionisti ed operatori della sanità, a professionisti ed operatori degli appalti e dei lavori pubblici collocati in una posizione di comando nelle gerarchie mafiose, così come sempre più spesso uomini di Cosa nostra sono presenti direttamente nelle istituzioni e nelle assemblee elettive.

Questi ultimi elementi di consapevolezza ci spingono ancora di più alla irrinunciabilità del varo della Commissione. La politica non deve e non può rinunciare al proprio ruolo.

Questo è un fronte che bisogna presidiare mettendo in campo tutti gli strumenti di cui lo Stato democratico dispone. Qui non si tratta di sostituire o di surrogare il ruolo ed i compiti che sono propri esclusivamente della magistratura. Stamattina il relatore, senatore Calvi, ha sottolineato molto diffusamente e molto opportunamente nella sua relazione questo aspetto, che è stato oggetto anche di gran parte della discussione in Commissione. Non si tratta quindi di sostituire i compiti della magistratura, tesi ad accertare le responsabilità penali personali, che rimandano nel nostro ordinamento ad un sistema di equilibri e garanzie che appaiono irrinunciabili, poiché attinenti a diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

Appare utile richiamare questo aspetto poiché nel testo esitato dalla Camera non pochi interrogativi ha suscitato l'introduzione, con l'articolo 4, di un voto a maggioranza qualificata di due terzi per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà. Si tratta, com'è evidente, di un'estensione dei poteri della Commissione che ne farebbero una sorta di Commissione speciale, poiché priva del controllo di giurisdizione, così come ha sottolineato il senatore Villone nel parere reso alla Commissione, e delle connotazioni di autonomia, di indipendenza, di terzietà e di imparzialità che giustificano nel nostro modello costituzionale l'attribuzione all'autorità giudiziaria del potere di assumere provvedimenti limitativi delle libertà. Il lavoro svolto dalla 1a Commissione e dal relatore del provvedimento, ampiamente convergenti su questo punto, ci rassicurano, debbono rassicurarci.

La politica, dicevamo, deve quindi fare la propria parte, laddove si presentano nella conoscenza del fenomeno ritardi e necessità di aggiornamenti, laddove si pone la necessità di rendere sempre più incisiva la legislazione nel perseguire le grandi accumulazioni e le fortune economiche illegali, laddove si pone la necessità di adeguare ed esaltare l'azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura, laddove appare necessario attrezzarsi nel contrasto alle nuove forme di criminalità mafiosa. La politica deve fare la propria parte anche quando si muove il primo passo in questa direzione e cioè nella costituzione della Commissione stessa.

Relativamente alla composizione della Commissione ci si è posti, nel corso della discussione alla Camera e anche nella Commissione affari costituzionali del Senato, il problema dell'estraneità alla stessa di componenti sui quali gravino indagini e precedenti penali per reati di mafia. Si tratta, com'è evidente, di un tema assai delicato che, se da un lato pone una questione rilevante di opportunità politica, dall'altro chiama in causa le prerogative del Parlamento e dei parlamentari costituzionalmente definite e perciò stesso rilevanti.

La composizione di una Commissione bicamerale di inchiesta così delicata non può certo essere sottoposta a condizionamenti esterni alla sovranità del Parlamento, quali essi siano. Ma, nello stesso tempo, la volontà sovrana del Parlamento non può certo privarsi dell'alto compito di discernimento politico che deve indurre i Gruppi parlamentari e i Presidenti di Camera e Senato a sfuggire alle insidie di nomine meno che opportune, al fine di salvaguardare il prestigio e l'autorevolezza dello Stato e della Commissione stessa.

Infine, vale ricordare una serie di innovazioni che il testo al nostro esame presenta e che erano assenti nel disegno di legge che portò al varo della Commissione antimafia nella XIV legislatura, a partire dalla verifica dell'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, all'estensione delle attività di accertamento della Commissione con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose, all'analisi e alla verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, al monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali (in questo caso per promuovere misure idonee a prevenirla e contrastarla, facendo riferimento anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali).

In ultimo, particolarmente significativa appare la volontà di promuovere da parte della Commissione una profonda verifica dell'impatto negativo che l'attività mafiosa esercita sul sistema produttivo, con attenzione specifica all'alterazione dei princìpi della libera concorrenza nel mercato, dell'accesso al sistema creditizio, e di trasparenza della spesa degli enti pubblici.

Occorre perciò procedere con la dovuta celerità, prendendo atto dell'unanime convergenza - lo sottolineo - della Commissione e - si auspica, come diceva il senatore Calvi - dell'Aula del Senato su alcuni passaggi emendativi che sono stati all'attenzione della Commissione, in particolare quelli relativi all'articolo 4. Si auspica, inoltre, un iter che consenta al Parlamento di dotarsi di uno strumento indispensabile per dare continuità ed ulteriore impulso ad un'azione di conoscenza e di contrasto che serve alla nostra democrazia e alla libertà del Paese. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Storace. Ne ha facoltà.

STORACE (AN). Signor Presidente, intervengo nella discussione generale per esprimere, anche a nome del Gruppo che rappresento, l'apprezzamento per l'esito del dibattito nella Commissione affari costituzionali del Senato.

Spero di potermi permettere di dire che il relatore, senatore Calvi, ha compiuto un gesto di coraggio nel rappresentare, con assoluta autonomia intellettuale, le difficoltà delineate nel testo approvato - questo lo dico io, non il senatore Calvi - incredibilmente all'unanimità dalla Camera dei deputati e pervenuto al Senato della Repubblica.

Voglio anche sottolineare il coraggio dimostrato dal Ministro dell'interno in Commissione affari costituzionali, non in sede di dibattito sulla materia ma nel corso dell'audizione sull'esposizione programmatica del suo Dicastero, quando, con ancora maggior autorevolezza di ciascuno di noi, pesando le parole, ha espresso le perplessità del Governo circa la questione relativa all'articolo 4 a cui si è riferito il senatore Calvi.

C'è stata, quindi, signor Presidente e onorevoli senatrici e senatori, la possibilità di ragionare davvero liberi dagli schemi, semplicemente concentrando l'attenzione del Parlamento sul merito di una questione che però (me lo si lasci dire con una venatura un po' più polemica di quella che colgo - necessitata - nelle parole del relatore) credo sia veramente grave. Considero, infatti, grave che sia stato concepito un disegno come quello che il Senato oggi sventa e credo che di questa giornata la nostra Assemblea possa essere orgogliosa.

La proposta pervenuta dalla Camera è stata modificata; cercherò di mostrare la mia chiave di lettura sulla stessa, rivolgendo il mio interesse, in particolare, alla conclusione alla quale siamo pervenuti.

L'articolo 4 del testo approvato dalla Camera è stato soppresso; ora l'articolo 1, comma 2, come è sempre accaduto, afferma: «La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria»; si aggiunge, però, un elemento che rappresenta un punto dal quale non si può tornare indietro: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione»; vale a dire che, nel rispetto degli articoli 13 e 15 della Costituzione, affermiamo che la politica e la magistratura svolgono i propri rispettivi compiti senza confusioni di ruoli, come si poteva desumere dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si presentava, infatti, questo dubbio, questa interpretazione a voler essere generosi. In pratica, si era sostenuta la tesi - ovviamente non in maniera formale nel testo, con le parole che pronuncio - che il Parlamento possa soppiantare la magistratura in azioni legate agli arresti, alle intercettazioni, ai pedinamenti, ai sequestri.

Credo che questo debba preoccupare, perché la ratio della norma adottata dalla Camera dice che, dal momento che si tratta di provvedimenti importanti, di limitazioni delle libertà personali, le relative deliberazioni non sono adottate a maggioranza semplice, ma con una maggioranza di due terzi, quasi che la qualificazione numerica di una maggioranza possa garantire il cittadino rispetto a quanto farebbe il giudice. Credo che ciò non sia possibile; non ritengo cioè possibile che una maggioranza politica, per quanto ampia, possa rivestire la funzione di giudice naturale.

Credo che il Senato abbia fatto il proprio dovere togliendo di mezzo questa norma e lo voglio dire anche perché ho apprezzato il riferimento fatto dal senatore Di Lello Finuoli alla giornata di oggi. Oggi è una giornata sicuramente importante per quanti hanno a cuore la lotta alla mafia e credo che egli abbia fatto bene a ricordare Paolo Borsellino, il quale - ci consenta di dire di averlo conosciuto abbastanza - non avrebbe apprezzato proprio questo tipo di testo uscito dalla Camera, perché teneva alla distinzione tra magistratura e politica e forse - mi permetta di aggiungere anche questo - lo ricordiamo con ancora maggiore coerenza noi uomini della destra, noi uomini liberi e coerenti.

Ancora con riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati, qual è stato un altro dei problemi che si è posto nel momento in cui si esaminava il tema dei poteri concessi alla Commissione antimafia da Montecitorio? Ogni provvedimento soggetto al GIP dal pubblico ministero incontra comunque una riserva di legge per l'appello, per il riesame. Quale sarebbe stata la sede del riesame di un provvedimento di arresto nei confronti di un cittadino, dove avrebbe quest'ultimo potuto fare ricorso? Anche questa è una questione sulla quale siamo intervenuti trovandoci di fronte alla necessità di evitare di concedere un potere enorme alla Commissione, e non solo, colleghi senatori, alla Commissione, ma anche ai suoi membri.

È infatti accaduto in passato che qualche membro della Commissione antimafia abbia approfittato dei suoi poteri per adottare metodi che altri definirebbero paramafiosi, anche se magari protetti dalla legge: pressioni, minacce, «altrimenti interviene l'Antimafia»; ogni riferimento a quanto accaduto nel Comune di Bagheria è puramente voluto e credo che chi ha orecchie per intendere faccia bene a comprendere che non si può scherzare con queste cose.

Ora, con questo testo, cosa deve fare la Commissione antimafia è molto chiaro, è stabilito da una norma che spiega che cosa si deve fare, politicamente, nella sede parlamentare, per contrastare la crescita e l'espansione del fenomeno mafioso. Vi sono norme davvero importanti che fanno riferimento, anzitutto, alla coerenza dell'impianto legislativo che lo Stato si è dato attraverso le leggi del Parlamento per contrastare le cosche mafiose; si fa riferimento all'accertamento della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri (pensiamo al regime che disciplina gli appalti, le opere pubbliche); come si verifica la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti; e altre disposizioni ancora.

Credo che queste siano cose importanti che possano impegnare la Commissione antimafia in maniera molto più seria di una sua trasformazione in una specie di comando di polizia che deve decidere di arrestare una persona che la magistratura non ha ritenuto di dover arrestare. Credo che tale questione sia molto importante e mi dispiace constatare come sia rimasta esclusa dal dibattito dei nostri colleghi di Montecitorio, anche se c'era stato chi aveva tentato di far comprendere che si stava andando avanti lungo una china pericolosa, alla quale si poteva porre uno stop fin dall'esame della Camera dei deputati.

Ho avuto modo di leggere il resoconto della Commissione affari costituzionali della Camera nel quale si fa riferimento, in poche righe, alla discussione che c'è stata proprio su questo articolo, mentre se ne ha scarsa traccia nella discussione in Aula. Era stata l'onorevole Santelli a presentare un emendamento all'articolo 4 che recitava: «La Commissione, nell'ambito dell'espletamento dei compiti e dei poteri previsti dalla presente legge, non può adottare provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti».

È la stessa discussione che abbiamo fatto ieri in Commissione sul diritto positivo o altro. Ecco, su tale questione l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di mettere da parte la possibilità di esprimersi in questi termini ed è arrivata addirittura a sostenere cose incredibili.

Ho molto rispetto per il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, però non posso condividere affatto quello che si è tentato di far passare con un'operazione davvero ardita, quando egli ha sostenuto che aver previsto quorum elevati per le deliberazioni relative ai provvedimenti di libertà, è stato fatto al fine di assicurare che esse siano assunte con l'adozione di sufficienti cautele per i soggetti destinatari. In sostanza, si ritorna al punto iniziale: se ho una maggioranza ampia posso sostituirmi al giudice naturale. Credo che questo sia un errore clamoroso commesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si dice addirittura - ed è sempre il presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, onorevole Violante, che parla - che è possibile specificare ulteriormente tali procedure, ma che un radicale divieto di utilizzazione di questi strumenti sarebbe di dubbia costituzionalità. È vero esattamente il contrario e colgo l'occasione per ringraziare la Commissione affari costituzionali per il lavoro scrupoloso svolto e per aver deciso all'unanimità come procedere. E penso anche che un domani si potrà ringraziare lo stesso Senato della Repubblica perché si stava per passare dalla Costituzione inviolabile al Parlamento «Violante». (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, ho molto apprezzato l'intervento del relatore, senatore Calvi, che ha sottolineato come un uso equilibrato e pubblicamente controllato del potere di inchiesta parlamentare possa rivelarsi - anzi sia - una grande risorsa per le democrazie.

Ho apprezzato anche molto l'unanimità che ha caratterizzato il clima in Commissione nell'affrontare le problematiche relative all'articolo 4 della nuova legge istitutiva che, in realtà, era una norma debordante che generava confusione tra potere giurisdizionale e potere di inchiesta parlamentare.

Signor Presidente,desidero rifarmi alle parole espresse dal senatore Di Lello Finuoli, il quale oggi ha ricordato come sedici anni fa Paolo Borsellino perse la vita nel corso di un attentato stragista. Palermo allora aveva qualcosa in comune con Beirut, non solo con quella di questi giorni, ma con la Beirut degli anni '80. Colgo pertanto l'occasione di questo suo omaggio, senatore Di Lello Finuoli, alla memoria di un grande magistrato per dirle che l'azione di contrasto nei confronti del crimine organizzato non è un qualcosa che possa essere monopolizzato da uno schieramento politico.

Paolo Borsellino era un uomo di destra ed era riconosciuto come tale. Egli lavorava assieme a Giovanni Falcone, che era un riformista, un progressista e che, come tale, militava nella corrente dei Verdi che si rifaceva all'area riformista della magistratura. Ebbene, desidero ricordarle anche, senatore, che un esponente politico prima democristiano e, non a caso, ora militante nell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando, non solo nel corso di trasmissioni televisive, ma anche durante la sua attività politica e amministrativa fece oggetto di dissennate campagne calunniose un magistrato come Giovanni Falcone. Penso che questa Commissione antimafia dovrà anche porre fine ad un malcostume, ad un subvalore diffuso: quello della calunnia brandita in Commissione antimafia, gestita ed usata come arma impropria per colpire l'avversario politico.

La Commissione antimafia in questa fase deve anche approcciare questioni nuove perché il crimine organizzato si è evoluto. Ascoltando gli interventi di stamani in Aula mi sembrava di ripercorrere le strade consuetudinarie dell'approccio verso questa grande questione criminale. L'insediamento territoriale del crimine organizzato, per esempio, sta assumendo nuovi caratteri. Pensate a cosa avviene in una città come Napoli: l'insediamento territoriale del crimine organizzato avviene mediante la gestione delle gang giovanili. Prima di prendere il controllo di un quartiere, esso improvvisamente viene investito dalla presenza delle gang giovanili. Tale presenza è propedeutica all'insegnamento e alla ramificazione pervasiva del sistema di controllo camorrista e criminale su un quartiere.

Cosa avviene? Le forze dell'ordine e tutto il sistema di repressione dello Stato non si sono resi conto di questa nuova strategia pervasiva dei sistemi criminali. Pensiamo a cosa è e rappresenta nell'economia industrializzata il sistema delle ecomafie; a quali sono i rapporti e i livelli di inquinamento tra ecomafie e uomini dei Governi del Terzo mondo. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni Paesi dell'Africa trasformati in pattumiera dell'Occidente industrializzato. E pensiamo anche ai mezzi di cui le ecomafie fanno uso, ai mezzi su cui possono contare.

Qualcosa di cui si è parlato relativamente poco è il traffico di esseri umani. Pensate e credete davvero che un contadino dell'Anatolia o un nigeriano - dato che per attraversare il deserto o per imbarcarsi su un mezzo di fortuna occorre una somma che più o meno si dovrebbe aggirare sui 4.000-5.000 dollari - possano arrivare in Italia, possano disporre di tale cifra per sbarcare clandestinamente nel nostro Paese? Dietro quel nigeriano, dietro quel contadino dell'Anatolia ci sono forze, sistemi organizzati; vi è appunto il crimine organizzato emergente in quei Paesi.

E ancora: può la Commissione antimafia ignorare questa nuova strutturazione dei sistemi criminali? Può la Commissione antimafia ignorare la nuova ondata criminale che investe tutta la società informatizzata? Cosa sappiamo della criminalità informatica? Nulla o quasi.

Ancora, cosa sappiamo della metamorfosi dei sistemi criminali nel Sud? Ripetiamo in Commissione antimafia che ormai l'egemonia dei sistemi criminali è detenuta dalle mafie calabresi; che la mafia siciliana ha conosciuto una fase di immersione e che la mafia e le camorre napoletane e pugliesi sono in crisi perché sono state disarticolate le famiglie tradizionali che controllavano quelle aree criminali.

Pensate davvero che la situazione sia questa? Pensate davvero che in Calabria - e non a caso non riusciamo a conoscere la verità sul delitto Fortugno - il consenso si possa spostare in quei termini, 200.000 voti, in una Provincia e in una Regione, da uno schieramento all'altro senza un'incidenza dei poteri criminali? E la reticenza, anche giudiziaria, incontrata nel corso della nostra presenza in Calabria sul delitto Fortugno, pensate davvero che non sia rischiosa e pericolosa per la tenuta stessa e la credibilità dello Stato in quella Regione?

Apprezzo molto l'articolo 3 di questo disegno di legge nella parte in cui dispone che «In nessuno caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio». Ecco, finalmente potremo probabilmente sapere la verità sul delitto Fortugno.

Ciò potrà avvenire anche in base ad un'altra disposizione di questo disegno di legge, il comma 4 dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione, che stabilisce «L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta ». Una sola volta può essere rinnovato, mentre nel testo della Camera questo limite non veniva posto.

Sapete che significa, cari colleghi, questo comma 4? Significa che finalmente la Commissione antimafia può venire a conoscenza di carte e di atti giudiziari che in passato le erano negati. Per anni non siamo riusciti in Commissione antimafia a leggere i rapporti Dedonno su questioni fondamentali come quelle della mafia in Sicilia, in Calabria e in Campania. Bene, quel rapporto non veniva trasmesso alla Commissione antimafia perché - dobbiamo anche qui sottolinearlo e ricordarlo - la magistratura di fatto in quegli anni sabotava il lavoro della Commissione antimafia.

Se avessimo letto il rapporto Dedonno, quante verità sarebbero emerse? Sarebbe emersa, per esempio, una verità processuale occultata per anni dalla magistratura siciliana e anche dalla procura di Giancarlo Caselli: i rapporti che intercorrevano al tavolo di Siino tra Lega delle cooperative, sistema criminale e Impregilo, cioè un grande gruppo industriale come la FIAT. Bene, quelle carte non furono mai trasmesse alla Commissione antimafia perché potevano offrire un'interpretazione e una lettura del reticolo di connivenze, di collusioni e di pervasività di quel sistema all'interno della società siciliana che non poteva e non doveva essere conosciuto dalla Commissione antimafia.

Mi chiedo, allora, che Commissione di inchiesta parlamentare era mai quella? Una Commissione che si vedeva negare le carte non solo dalla magistratura, ma anche da uffici amministrativi dello Stato. Che Commissione d'inchiesta era mai quella che non poteva essere messa a conoscenza della gestione del sistema dei pentiti? Qui, tuttora c'è un pentito che percepisce 12.500 dollari al mese e noi non possiamo leggere gli atti della Commissione ministeriale. È una questione fondamentale da affrontare; come possiamo analizzare il fenomeno del pentitismo se alla Commissione antimafia vengono negati i documenti essenziali per conoscere e approcciare questo fenomeno?

Signor Presidente, ritengo che questo sia un disegno di legge innovativo, che, diciamocelo con franchezza, aveva avuto alla Camera una normativa debordante; l'articolo 4 è una mostruosità giuridica perché disporre, con la maggioranza dei due terzi, sulla libertà personale di un cittadino è un principio di inciviltà giuridica che il Senato ha fatto bene a correggere e sopprimere.

Guardate, infatti, che una Commissione d'inchiesta parlamentare non può, per sua stessa natura, contare sulla terzietà, sull'indipendenza, sulla imparzialità; questi tre princìpi, terzietà, indipendenza, imparzialità, dovrebbero ispirare l'autorità giudiziaria e in molti casi non la ispirano. In questo Paese stiamo assistendo a un trasbordo dell'autorità giudiziaria nella funzione dell'antimafia e con l'articolo 4 al trasbordo dell'antimafia verso competenze e poteri dell'autorità giudiziaria. Ciò sta ad indicare l'estrema confusione che regna anche in queste Aule parlamentari.

Vorrei fare riferimento a un'esperienza vissuta negli Stati Uniti, quella della Commissione per l'11 settembre. Tale Commissione ha svolto un accurato lavoro istruttorio con poteri di indagine molto vasti e quel lavoro, in un certo senso, è stato essenziale per un intervento e una revisione dell'apparato dei servizi segreti americani. È stato un lavoro svolto, naturalmente con le mediazioni che in questi casi sono essenziali e necessarie, in modo bipartisan, cioè da democratici e repubblicani, i quali hanno fatto emergere le manchevolezze e le inadeguatezze dei servizi segreti sia nella fase della gestione clintoniana della Casa Bianca che nella fase successiva, quella bushista. Vedete, onorevoli colleghi, dovremmo ispirarci nel corso dei lavori della Commissione antimafia anche a questi esempi.

Certo, l'esempio tedesco delle inchieste parlamentari di minoranza è un esempio di garantismo e di potere assegnato alle minoranze parlamentari che, in questo Parlamento e con il livello di conflitto politico che abbiamo conosciuto e conosciamo in Italia, non può essere certamente proposto, soprattutto in questa contingenza politica.

Vorrei ricordare, inoltre, che la futura Commissione antimafia non può assolutamente, come già ha iniziato nel lavoro della precedente legislatura, conoscere santuari. Nella precedente legislatura abbiamo avuto delle audizioni in Commissione antimafia, soprattutto nell'ultima fase, e di questo dobbiamo essere grati al presidente Centaro, che hanno sollevato il velo che occultava la gestione della procura di Napoli, le presenze nella Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il ruolo di un procuratore aggiunto che aspirerebbe, lui, frequentatore abituale di individui e di persone ritenute e riconosciute con atti di indagine collusi con i sistemi criminali di Secondigliano e di una riserva di caccia di proprietà di un esponente di primo piano della Sacra corona unita, ad ascendere ai vertici del DAP.

Ritengo che la Commissione parlamentare antimafia, nel momento stesso in cui sarà costituita, dovrà analizzare e riflettere su tale ascesa: sarebbe uno scandalo, sarebbe un rischio e sarebbe anche una caduta di credibilità delle istituzioni che noi dobbiamo evitare con la stessa unanimità con la quale oggi voteremo il disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare antimafia. (Applausi del senatore Pastore).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, desidero intervenire rapidamente su un punto particolare del disegno di legge al nostro esame che riguarda, in generale, tutte le Commissioni di inchiesta che le Camere o la singola Camera intendessero istituire a norma dell'articolo 82 della Costituzione. Per il merito mi ricollego all'intervento del senatore Novi e a quelli di tanti colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno segnalato l'opportunità o la necessità politica di istituire, anche per questa legislatura, una Commissione che indaghi su fenomeni così complessi, articolati e anche pericolosi per le istituzioni e per il vivere civile.

Signor Presidente, il relatore ha espresso in maniera chiara le questioni affrontate dalla Commissione affari costituzionali nel dibattito sul provvedimento in esame. La discussione si è incentrata non tanto sul merito, quanto sull'articolo 4 che poi la 1a Commissione ha ritenuto di dovere sopprimere inserendo nell'articolo 1, comma 2, un richiamo ai poteri della Commissione parlamentare antimafia.

Voglio offrire un modesto contributo al dibattito anche perché in quest'Aula resti confermato che la decisione, la volontà e l'indirizzo della Commissione affari costituzionali sono stati unanimi. Immagino ed auspico che sia unanime anche il voto dell'Assemblea.

Ritengo che paradossalmente dovremmo essere grati alla Camera dei deputati per l'inserimento dell'articolo 4 che ci ha consentito - lo sottolineo con un po' di ironia - di approfondire un punto che magari sarebbe sfuggito alla nostra analisi. Devo riconoscere che, anche quando si è discusso nella riforma costituzionale sulle Commissioni di inchiesta, pur prevedendo una Presidenza alle opposizioni e il fatto che le Commissioni di inchiesta potessero essere istituite solo con deliberazione bicamerale, il problema dei poteri non è stato approfondito né affrontato: la questione è sfuggita e non ci si è resi conto della delicatezza del tema.

L'articolo 4 trasmessoci dalla Camera dei deputati, che in qualche modo ci ha fatto tutti sobbalzare sugli scranni della Commissione, ha individuato un punto fondamentale in materia di Commissioni di inchiesta. Mi riferisco al fatto che l'articolo 82 della Costituzione, al comma secondo, prevede che la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Da questa semplice lettura si potrebbe trarre il convincimento che la Commissione d'inchiesta possa fare tutto quello che può fare l'autorità giudiziaria, comprese l'individuazione di reati, la carcerazione preventiva, la disposizione di intercettazioni e così via discorrendo.

Ci si è dimenticati, a mio sommesso avviso, che il punto fondamentale non è tanto il secondo comma dell'articolo 82, quanto il primo comma, laddove si stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse: questo circoscrive decisamente il contenuto e le funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta.

Indubbiamente, nella prassi vi sono state esperienze di alcune Commissioni che, ad avviso della Commissione affari costituzionali, sono andate al di là di quanto consentito dall'articolo 82, sostituendosi alla magistratura e incrinando, in tal modo, il sistema di garanzie delineato nella prima parte della nostra Costituzione, come ha ben ricordato il relatore. Basti pensare che se la Commissione di inchiesta dovesse disporre la custodia cautelare per evitare l'inquinamento delle prove sottrarrebbe il soggetto inquisito alla garanzia del giudice naturale, piuttosto che a quella del ricorso al tribunale della libertà: non sapremmo a che santo votarci!

Ritengo pertanto che la Camera, con quell'articolo 4, sia andata al di là dei poteri consentiti alle Commissioni di inchiesta, presupponendo, però, un fatto grave, e cioè che le Commissioni di inchiesta possano comunque - come recita l'articolo 4 cassato - adottare deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, e quindi incidendo sui valori essenziali che la prima parte della Costituzione tutela.

La Camera ha dato per scontata questa estrema latitudine dei poteri delle Commissioni di inchiesta ritenendo che la maggioranza qualificata, in qualche modo, fungesse da garanzia per evitare eccessi nell'esercizio di tali poteri; ma è evidente che passare da una maggioranza ordinaria ad una qualificata non aggiunge alcuna garanzia di carattere giuridico, di Stato di diritto, al cittadino che si trovi coinvolto nell'esercizio di quei poteri.

La Camera non ha affrontato o approfondito questo tema. Dall'esame degli atti parlamentari, così come ha confermato il relatore, non risulta esservi stato un dibattito approfondito sul punto che possa far emergere una lettura meditata dell'articolo 82 della Costituzione. Certamente vi è stata una prassi marginale, o più che una prassi alcuni precedenti, che tutti abbiamo ritenuto al di fuori dell'applicazione dell'articolo 82, i quali, essendosi verificati nella storia dell'attività parlamentare, hanno reso opportuno l'inserimento, all'articolo 1, secondo comma, di un inciso che comunque faccia capire a chiare lettere che le Commissioni di inchiesta - in particolare questa, ma è chiaro che il discorso vale per tutte le Commissioni di inchiesta - non possano adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Ritengo che la soluzione sia assolutamente soddisfacente. È vero che il comma aggiuntivo in questione può ritenersi pleonastico, ma, una volta tanto, vi è qualcosa di giuridicamente inutile che può essere politicamente utile, come indirizzo per tutte le Commissioni di inchiesta che da oggi, per il futuro, verranno deliberate dai due rami del Parlamento.

Per queste ragioni mi reputo estremamente soddisfatto dell'esito del testo, in quanto lo considero un buon viatico per le successive deliberazioni che questa e l'altra Camera, mi auguro, adotteranno nel prossimo futuro.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ritengo utile che rimanga agli atti una ricostruzione precisa delle problematiche affrontate molto abilmente dai colleghi della 1ª Commissione, rispetto al provvedimento al momento in discussione.

Nella scorsa legislatura, a nome del Gruppo della Margherita, presentai una proposta di legge che prevedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare, recepita dalla legge n. 386 del 2001. Ecco perché ho ritenuto di dover partire dal testo di tale proposta nel prevedere, ancora una volta, per l'attuale XV legislatura, l'istituzione della Commissione antimafia.

Ci troviamo ora - proprio in tale consequenzialità - nella fase di discussione del testo approvato dalla Camera dei deputati (che in prima lettura ha curato la valutazione complessiva delle proposte normative), ma, per fortuna, nella stesura sottoposta al vaglio della 1ª Commissione (che ha risolto, quindi, una serie di problemi che, per la verità, sono già stati oggetto di attenzione - ne voglio dare atto - da parte di tutti i colleghi che hanno deciso di intervenire in una materia, a mio avviso, molto delicata e complessa).

In tale logica, mi limiterò ad accennare soltanto alle novità rispetto alla stesura e all'impianto originali della legge, approvata ed applicata nella scorsa legislatura, per lasciare agli atti la possibilità di comprendere che tipo di evoluzione abbia avuto luogo; infatti, si tratta di un'evoluzione normativa, sulla qualità, sui contesti e sulle capacità affidati alla Commissione, che rappresenta anche un momento di aggiornamento della dinamica di approccio al problema, che serve per comprenderlo meglio.

In primo luogo, quindi, è stata introdotta una verifica più incisiva dell'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del regime carcerario, di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (che, come tutti ben sappiamo, riguarda direttamente le modalità di detenzione delle persone imputate o condannate per delitti di criminalità organizzata). Trattandosi di una norma particolarmente restrittiva, appare più che adeguata la previsione di una corrispondente attenzione da parte della Commissione.

Fra le novità positive da segnalare all'Aula - compito già, in parte, egregiamente svolto dal relatore, il collega Guido Calvi - dobbiamo sicuramente enumerare quelle contenute nelle lettere h), l) e n) dell'articolo 1, che prevedono specificamente la possibilità di analizzare e verificare l'impatto negativo esercitato dalla criminalità organizzata sul sistema produttivo in generale ed al principio di libera concorrenza.

Questa innovazione è stata introdotta dalla Camera come esito di un'importante audizione che ha visto impegnato il dottor Callipo, presidente degli industriali calabresi, che segnalava proprio come questo aspetto diventasse un'emergenza da monitorare per comprendere fino in fondo gli effetti nefasti che si producono, specialmente in alcune Regioni. In questa logica è stata incrementata la possibilità di operare rispetto alla verifica del controllo del territorio nonché di svolgere monitoraggi sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa degli enti locali.

Si tratta di un argomento particolarmente delicato, specialmente se parametrato alla necessità di verificare ancora l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, chiaramente con riferimento a quelle che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali. Queste situazioni rappresentano sicuramente un nodo molto delicato perché non appare sempre facilmente riproducibile il crinale che separa l'esigenza di tutela della legalità e della sicurezza dal rispetto di quelle garanzie tipiche di uno Stato di diritto che noi vorremmo potesse essere sempre rappresentato.

Un'altra novità che è stata introdotta con il quarto comma dell'articolo 1, ma solo dal punto di vista formale, è quella di prevedere la possibilità di consultazione delle associazioni, anche se, per la verità, questo rapporto sinergico con i mondi associativi in genere era stato sempre utilizzato dalla Commissione antimafia per ricavare una serie di elementi che servissero a comprendere meglio quali erano, all'interno della società che veniva interessata dal fenomeno, le emergenze che bisognava considerare.

Dobbiamo poi ricordare che altre due questioni sono state oggetto del dibattito che è si è svolto in Commissione ed in Aula alla Camera, e poi qui in Commissione al Senato ed erano quelle relative alla possibilità di immaginare una selezione dei componenti della Commissione antimafia che tenesse conto magari anche di alcuni parametri molto precisi e molto rigorosi. Qualcuno, per esempio, proponeva una griglia che prevedesse l'impossibilità di fare parte della Commissione antimafia per quei parlamentari comunque indagati o condannati per reati associativi. Rispetto a questa tematica, che si interfacciava con quella del quorum da deliberare per l'elezione del Presidente, è prevalsa, alla Camera, la soluzione di affidare ai Gruppi parlamentari per un verso e ancora più ai vertici delle Assemblee legislative, il compito e la responsabilità di proporre persone che possiedano una particolare adeguatezza e una particolare competenza rispetto al compito che sono chiamati a svolgere nella Commissione d'inchiesta. È passata una soluzione che potremmo definire salomonica ma che è servita quantomeno a porre l'argomento all'ordine del giorno, ad alzare l'attenzione su un problema che probabilmente veniva in passato sottovalutato.

Alla fine di questa disanima non posso non tener conto di quello che è successo intorno all'articolo 4, che è argomento che ha appassionato tutti i colleghi che mi hanno preceduto e che è stato oggetto di una serie di interventi in parte condivisibili. Secondo me, per affrontare seriamente il problema, è necessario compiere un'operazione verità, perché molti hanno detto che l'interpretazione data all'articolo 4 che, come sappiamo, si riferiva all'articolo 82 della Costituzione, è stata un'interpretazione in alcuni casi eccessiva. Si immaginava che il potere che poteva essere materializzato attraverso l'articolo 4 nella Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni criminali e mafiosi fosse oggettivamente più un'interpretazione, per così dire, capziosa di alcuni e che non riproducesse effettivamente il senso della norma che la Camera aveva voluto.

Dunque, in questa operazione verità io mi fido del collega deputato Boato che è intervenuto in Aula e che testualmente ha detto: «Abbiamo anche inserito una novità assoluta nel testo relativo a questa Commissione d'inchiesta e credo che qualcosa di analogo sia previsto anche per la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Abbiamo previsto un quorum particolarmente elevato nell'ipotesi che la Commissione d'inchiesta debba assumere provvedimenti limitativi delle libertà personali.»

Ed aggiunge: «È chiaro a tutti che l'articolo 82 della Costituzione prevede che le Commissioni d'inchiesta agiscano con gli stessi poteri, gli stessi limiti dall'autorità giudiziaria. Comunque, per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, la richiesta di un provvedimento restrittivo deve essere sottoposta al vaglio di un giudice terzo, che in questo modo è una garanzia dal punto di vista istituzionale, mentre ovviamente un ente terzo che valuti le eventuali richieste di provvedimenti da parte di una Commissione d'inchiesta non c'è e non ci può essere».

Quindi, la proposta che viene presentata all'Assemblea, che credo abbia trovato l'unanimità dei consensi, è che eventuali provvedimenti limitativi delle libertà personali vengano assunti dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Questa operazione verità ci serve a comprendere qual era il senso effettivo della norma. Il collega Boato, che è un collega esperto, che riesce obiettivamente a rappresentare una situazione in modo chiaro e leggibile, attribuisce alla norma prevista dall'articolo 4 proprio quella valenza che aveva destato in molti di noi non poca perplessità.

Adesso possiamo ragionare di un articolo 4 che è stato, per fortuna, soppresso dalla prima Commissione, ma quell'articolo 4 non nasceva per caso: era la naturale evoluzione - a mio avviso, più correttamente involuzione - di un precisa scelta maturata nella scorsa legislatura. Allora, infatti, alla Camera, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi aveva introdotto nel suo regolamento interno un articolo 10-bis, riguardante le deliberazioni incidenti sulle libertà costituzionalmente garantite.

Tale disciplina abnorme, contenuta non nella legge istitutiva della Commissione ma all'interno del regolamento che disciplinava i poteri e le funzioni della Commissione, era stata presentata dal Presidente di quella Commissione, l'onorevole Taormina, come la risposta concreta ad una serie di dubbi interpretativi che alcuni costituzionalisti avevano posto sul tappeto rispetto alla valenza dell'articolo 82 della Costituzione.

In realtà, è possibile riscontrare una ricchissima e precisa indicazione della giurisprudenza che non è significativa nel senso che l'onorevole Taormina indicava, conseguentemente la norma regolamentare allora ipotizzata doveva e deve ancora adesso essere considerata un grossolano errore, specialmente ove si consideri che, proprio sulla base di quella disposizione, che quindi non è rimasta una mera disposizione teorica, furono emanati dalla Commissione Taormina cinque decreti di perquisizione presso abitazioni private o uffici pubblici e furono altresì disposte con decreto motivato intercettazioni di numerose utenze telefoniche fisse e mobili e, in un caso, anche telematiche, per periodi di tempo anche molto prolungati.

Se questi sono i limiti interpretativi e se la ratio della norma è riconducibile a quell'articolo 10 che è stato applicato in quel modo, è evidente che abbiamo fatto bene ad intervenire con una abrogazione. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis del regolamento della Commissione sulla morte di Ilaria Alpi furono decise quasi all'unanimità da quella Commissione della Camera, con un'unica eccezione, che tengo a rimarcare storicamente perché resti agli atti: quella di un collega, l'allora onorevole Bulgarelli, che in questa legislatura siede qui in Senato, che fu quasi il solo a sottolineare l'abnormità di quella norma, fino al punto da immaginare un istituto, quello dell'auto-sospensione, che gli consentiva di rimanere in Commissione ma di rimarcare comunque la sua forte ed assoluta contrarietà al provvedimento.

Proprio sulla scorta di quella distorsione del sistema, in quell'occasione ricevette consacrazione di diritto positivo un'ipotesi di esercizio del potere d'inchiesta non meramente documentale, una coercizione nell'ingresso ai luoghi e nelle libertà e riservatezza delle persone fino a quel momento tutt'altro che pacifica nel lavoro delle Commissioni d'inchiesta.

La giurisprudenza costituzionale assolutamente pacifica, infatti, è sempre stata estremamente prudente in ordine ai compiti delle Commissioni parlamentari: fra essi non vi è quello di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Noi sostanzialmente possiamo soltanto svolgere delle inchieste per conoscere i fenomeni ed acquisire i dati relativi, non perseguiamo colpevoli né chiediamo o possiamo applicare sanzioni o misure coercitive. Appare evidente, in altri termini, che l'articolo 82 della Costituzione pone chiari limiti all'attività delle Commissioni parlamentari d'inchiesta nei casi di incidenza su posizioni soggettive giuridicamente protette. E' per questo che, dopo la modifica varata in Commissione, che ha accolto gli emendamenti che anche noi avevamo già presentato in Aula, la nostra posizione favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta appare convinta e giuridicamente tranquillizzata.

Infine, come è già stato detto da alcuni colleghi, fra i quali per primo il collega Di Lello Finuoli, il 19 luglio 1992 l'arroganza spietata della criminalità mafiosa stroncava la vita di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta.

Per ricordare quel tragico momento vorrei ricordare le parole, precise e concrete, che il Presidente della Repubblica ha usato in un messaggio che oggi è stato inviato alla moglie del compianto Paolo Borsellino, signora Agnese Borsellino. «Il sacrificio di Paolo Borsellino» - dice il Presidente della Repubblica - «resta di monito a non abbassare mai la guardia nella lotta per debellare le insidie, ovunque si annidino, di questo gravissimo fenomeno criminoso. Aiuta a comprendere i percorsi da seguire e contribuisce a non disperdere il clima di nuova fiducia e speranza nelle istituzioni e nella loro rinnovata responsabilità nell'azione per migliori condizioni di sicurezza, di convivenza e di crescita sociale e economica».

Ho voluto leggere questo stralcio della lettera del Presidente della Repubblica perché qualche collega, intervenendo all'inizio, rappresentava, forse, la non modernità di una Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso, quasi l'inutilità di continuare in questo rituale. Noi crediamo, invece, che occorra proseguire su questa strada. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ci hanno indicato una strada e quella stella polare continuerà a guidare sempre il nostro cammino. (Applausi dal Gruppo Ulivo, dai banchi del Governo e del senatore Vizzini).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 CALVI, relatore. Signor Presidente, dire che la mia sarà una replica è abbastanza improprio, perché mi sembra vi sia stata una convergenza, direi addirittura un'unanimità, circa gli indirizzi complessivi e quindi sul disegno come proposto dalla nostra Commissione. Vorrei pertanto soltanto aggiungere alcune considerazioni a seguito del nostro dibattito.

Credo che abbiamo fatto un'operazione di grande pulizia istituzionale. La nostra Commissione ha proceduto con l'intento di impedire travalicamenti, così come quelli che sono a mio avviso avvenuti nel caso della Commissione monocamerale d'inchiesta sul caso Ilaria Alpi (che era della Camera dei deputati, quindi non abbiamo nessuna corresponsabilità in ciò che avvenne in quel ramo del Parlamento e in quella Commissione). Proprio alla luce di ciò che fu disposto da quella Commissione è stato opportuno intervenire e quindi definire un argine che garantisse alla Commissione di rimanere nel suo ambito proprio.

Vorrei fare soltanto due osservazioni. Chiusa questa fase occorre che il Parlamento rifletta anche sui suoi compiti e sui suoi ritardi. Più volte ci si è occupati in varie Commissioni - penso alla Commissione presieduta dal professor Fiandaca o a quella presieduta dal professor Grosso - del problema del rapporto tra responsabilità politica e penale. Penso, ad esempio, al tema del concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. In questo caso il Parlamento non ha individuato una norma specifica ed è stata la magistratura a costruire con la giurisprudenza un'ipotesi di delitto; pensate che assurdità.

Credo che siamo di fronte veramente a un paradosso: la magistratura è stata costretta a intervenire, e credo lo abbia fatto in modo meritevole, per individuare un vuoto normativo e il Parlamento ancora oggi non è stato in grado di dare una risposta propria, cioè quella che noi come Parlamento dobbiamo dare. Certamente, tra il concorso pieno nel delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e il favoreggiamento c'è un vuoto normativo. Il Parlamento certamente dovrà intervenire per non consentire che l'ipotesi di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, che non esiste nel nostro codice penale ma è stata una costruzione puramente giurisprudenziale, continui a rimanere operante nel silenzio del Parlamento. Il Parlamento non può rimanere silente di fronte a questo vuoto normativo.

Credo poi, che a questo punto - e mi sembra che la discussione inviti in questo senso - occorre sicuramente giungere a un testo unico delle norme antimafia e antiriciclaggio. Bisogna anche che la Commissione parlamentare antimafia si attivi, sia propositiva e, in qualche modo, esca dall'ambito della capacità di analisi e di denuncia per assumere anche una forte capacità propositiva nei confronti del Parlamento che, credo, debba attivarsi per coprire quei vuoti che non possono rimanere elusi.

Non possiamo affidare alla magistratura la costruzione di ipotesi normative penali mentre il Parlamento rimane silente: si tratta di un'anomalia. Non possiamo poi rimproverare la magistratura di essere supplente: fortunatamente è supplente, ma la responsabilità risiede nel silenzio del Parlamento.

Credo che la Commissione parlamentare antimafia, quindi, dovrà assumere un ruolo forte, attivo e di stimolo anche nei confronti del Parlamento. Penso, ad esempio, al fatto che per legge si è stabilito che la Banca d'Italia non possa riferire alla magistratura anomalie riscontrate nella legittima attività ispettiva. Come ha ricordato poco fa il senatore Di Lello Finuoli, è anche vero che l'anagrafe dei conti correnti e dei depositi, istituita nel 1991, è rimasta inattuata per l'assenza dei relativi decreti attuativi; anche per quanto riguarda la legge Mancino del 1993 sui trasferimenti delle proprietà immobiliari e dei terreni, finora non si è mai visto che qualche addetto, un notaio, un commercialista o un avvocato, abbia operato nel denunciare quei trasferimenti anomali.

Credo che questo sia un compito nuovo della Commissione parlamentare antimafia per consentire al Parlamento di non venir più meno ai propri doveri e per far sì che la magistratura non sia supplente - e, nello stesso tempo, sia accusata di esserlo - quando, in realtà, la responsabilità risiede nella inattività del Parlamento, che ha il dovere di legiferare su un terreno così delicato.

Credo costituisca un segno positivo il fatto che oggi il Senato si sia espresso in modo unanime come pure mi auguro che si giunga a una votazione all'unanimità. Quando si discute seriamente, sgombrandoci da pregiudizi ideologici, sul terreno della prevenzione, della sicurezza e della tutela dei cittadini e del Paese, credo che il Parlamento possa trovare la sua unità e una omogeneità di indirizzi che consenta di procedere rapidamente a ottenere questi risultati.

Occorre, quindi, che la Commissione che ci apprestiamo a costituire non sia soltanto ricca e capace di analisi e di denunce, ma anche uno strumento propositivo affinché il Parlamento adempia ai suoi doveri istituzionali. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MINNITI, vice ministro per l'interno. Signor Presidente, mi soffermerò soltanto su tre punti. Sin dal primo momento il Governo ha guardato con favore all'iniziativa parlamentare volta a una nuova costituzione della Commissione antimafia, perché ritiene assolutamente indispensabile questo organismo parlamentare.

Nel momento in cui il Governo ritiene di considerare la lotta alla criminalità mafiosa una priorità assoluta nell'impegno ad assicurare la sicurezza nel nostro Paese, ritengo assolutamente indispensabile che il Governo possa contare a pieno regime su un rapporto di collaborazione - pur nella distinzione dei ruoli e delle funzioni - con la Commissione parlamentare antimafia.

D'altro canto, la storia parlamentare del nostro Paese ha visto sempre e comunque nella Commissione antimafia maturare iniziative, proposte, capacità di controllo che hanno sicuramente giovato non solo all'azione di contrasto nei confronti delle mafie, ma anche alla capacità di manifestare reattività da parte del Parlamento nel sostenere l'iniziativa del Governo su un terreno così difficile e impegnativo.

D'altro canto - è questa la seconda considerazione che volevo fare - il dato che è stato qui sottolineato dal relatore, che ringrazio anche a nome del Governo, che su questi temi cioè si sia trovata un'ampia convergenza parlamentare, costituisce un riferimento particolarmente importante.

Ho ascoltato stamane in quest'Aula un dibattito attento e approfondito e ritengo molto importante che su un tema che considero fondamentale per la vita della nostra democrazia si sia oggi registrata quella larga convergenza che costituisce un prerequisito assolutamente importante nell'azione di prevenzione e di contrasto su un tema così delicato. È per questa ragione che, anche a nome del Governo, ringrazio i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari che sono intervenuti per il contribuito di proposte e di idee e per l'impegno che hanno manifestato nell'attività parlamentare, sia in Commissione sia oggi in Aula.

Infine, è particolarmente importante che il voto conclusivo di questo ramo del Parlamento su un provvedimento così delicato e importante giunga oggi, il 19 di luglio. È stato, infatti, già ricordato da altri colleghi che proprio in questo giorno c'è stato il sacrificio di un grande magistrato, di un grande italiano come Paolo Borsellino. Mi sia consentito accomunare nel ricordo anche i ragazzi della sua scorta, con i quali si era costruito un connubio indissolubile. (Applausi). Quelle morti hanno segnato, insieme con l'altra drammatica sfida allo Stato, la morte di Giovanni Falcone, un punto di non ritorno nella vita del nostro Paese.

Penso che oggi il modo migliore per il Parlamento per ricordare quelle morti fosse quello di affrontare, così come è stato fatto, una discussione impegnativa, approfondita e libera su questioni di estrema delicatezza, manifestando un forte impegno unitario. Il Governo, ma, se mi è consentito, l'intero Paese, vi è grato per questa assunzione di responsabilità. (Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Saporito).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor vice Ministro.

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

nel presupposto che le modalità con le quali si esplicherà l'eventuale avvalimento, da parte dell'istituenda Commissione, di personale di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del provvedimento, siano tali da escludere nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni invianti;

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, innovando rispetto alla disciplina previgente, prevede per le spese della Commissione un esplicito tetto di spesa, derogabile solo previa autorizzazione secondo le procedure ivi indicate, e che il suddetto meccanismo sembra offrire una maggiore tutela ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. In termini procedurali, lei sa, presidente Bianco, che la sua richiesta in questa fase dell'esame del provvedimento è piuttosto inusuale. Tuttavia, le do la parola per un breve intervento.

 

BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, ritengo particolarmente importante che la Commissione affari costituzionali abbia prodotto, in una materia così delicata, un lavoro particolarmente apprezzabile. Desidero unirmi, pertanto, al ringraziamento espresso da altri colleghi nei confronti del relatore e dei componenti, di maggioranza e di opposizione, della Commissione stessa, perché su una materia particolarmente delicata come quella concernente l'articolo 4 del testo licenziato dalla Camera si è pervenuti ad una soluzione particolarmente apprezzabile anche dal punto di vista tecnico.

Ringrazio, quindi, sinceramente i colleghi per come hanno lavorato su una materia così delicata.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 762, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1 di cui sono primo firmatario. Preannuncio anche il ritiro dell'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'unico emendamento presentato all'articolo 6, passiamo alla votazione dell'articolo stesso.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

 

MATTEOLI (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 762, 30 e 309

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, il Senato oggi è chiamato a pronunciarsi sul testo del disegno di legge n. 762, volto ad istituire, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

Dal 1962, anno in cui venne istituita la prima Commissione antimafia nell'Italia repubblicana, ad oggi, ben sette Commissioni bicamerali hanno compiuto la loro opera di indagine dell'intricato e devastante fenomeno mafioso nelle sue diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi collegamenti con la vita sociale e politica.

Con la votazione odierna, dunque, i senatori del Gruppo Misto-Popolari-Udeur, sosterranno con convinzione la necessità della prosecuzione di quell'impegno antimafia che il Parlamento, proprio tramite le sue attività di indagine, di controllo ed anche di promozione di iniziative legislative ed amministrative necessarie al rafforzamento della legislazione vigente, intende portare avanti per investigare un fenomeno dal mutamento camaleontico.

Un fenomeno, infatti, che, con straordinaria duttilità, ha dimostrato la capacità di sapersi adeguare ad ogni trasformazione sociale, economica e politica del Paese, persino ai più recenti processi di globalizzazione e di innovazione tecnologica.

Il campo di attività della criminalità di stampo mafioso continua ad essere, specie nelle Regioni dell'Italia meridionale, assai diffuso e complesso, spaziando, per citare solo alcuni dei più rilevanti "impieghi" delle organizzazioni criminali in questione, dal traffico nazionale ed internazionale di stupefacenti e di armi all'usura ed estorsione; dallo sfruttamento della prostituzione al traffico di banconote e titoli contraffatti e, ancora, alle discariche illegali di rifiuti e alla gestione di appalti e subappalti.

A tale proposito la Commissione antimafia, di cui ci accingiamo a votare la ricostituzione, in particolare, verrà investita di compiti di accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. Verranno così individuate le diverse forme di inquinamento mafiose e le peculiari modalità d'interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e tutte le opere pubbliche.

Questo tema, peraltro, si lega indissolubilmente ad un'altra questione, quella dei rapporti tra mafia e politica. Nella relazione conclusiva della precedente Commissione antimafia si legge che tale fenomeno «si esaurisce in sede locale». Bisogna, quindi, incidere ad alto livello nello scenario politico generale. Il fenomeno in realtà si presenta in maniera assai più complessa rispetto alla valutazione della Commissione della precedente legislatura.

Di estrema attualità appaiono le parole pronunciate nel 1972 dall'allora presidente della Commissione, Cattanei, che vi voglio brevemente riportare: «La mafia si è riproposta come esercizio di un autonomo potere extra-legale e come ricerca di uno stretto collegamento con tutte le forme di potere e in particolare di quello pubblico, per affiancarsi ad esso, strumentalizzandolo ai suoi fini e compenetrarsi nelle sue strutture». Tra i compiti di questa nuova Commissione, dunque, dovrà riscontrarsi necessariamente quello di approfondire in maniera compiuta tale complessa problematica dei rapporti mafia-politica.

Concludendo, tutti i possibili interventi nell'azione di contrasto alle mafie, cui l'istituzione di questa nuova Commissione antimafia contribuirà in maniera determinante, dovranno avere come obiettivo primario quello di portare alla riaffermazione della centralità delle istituzioni e della società civile nella lotta al crimine organizzato.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo Misto-Popolari-Udeur, che rappresento, esprimo voto favorevole.

SANTINI (DC-Ind-MA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DC-Ind-MA). Signor Presidente, colleghi, intervengo per mettervi al corrente di un mio stato d'animo. Non è sicuramente un caso unico: la mafia non è un problema meridionale. Quindi, non sembri strano che in questo intervento ed in questo dibattito intervenga qualche voce senza l'accento meridionale. Lo faccio innanzitutto per un fatto di civiltà, di condivisione e anche di spirito di solidarietà verso un problema così grande, così cronico e così radicato nel tessuto sociale di tutto il Paese, quindi non soltanto delle Regioni meridionali.

Ormai la mafia è, per così dire, un genere d'esportazione nazionale e purtroppo anche, per quanto ci riguarda, internazionale.

Prima il collega Di Lello Finuoli ha ricordato l'anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino; il nome che automaticamente viene alla memoria accanto a questo è quello di Giovanni Falcone, il quale per primo segnalò e contrastò l'espansione dell'attività della mafia organizzata oltre i confini nazionali, ma soprattutto in Europa, all'interno del sistema burocratico politico e amministrativo che guida e condiziona l'attività delle istituzioni comunitarie. Falcone, poco prima di rimanere vittima dell'agguato di Capaci, aveva animato una storica ed interessantissima audizione davanti al Parlamento europeo nel corso della quale aveva pronunciato una frase che oggi suona come una preveggenza, un testamento spirituale, ma anche come il preavviso di uno scenario, già allora presente, oggi, purtroppo consolidato.

Disse Falcone: «La mafia e la criminalità organizzata non hanno atteso il completamento del mercato unico per internazionalizzare le proprie attività, anzi l'hanno anticipato».

Non è un mistero per nessuno che i ritardi, le inadempienze accusate soprattutto nelle Regioni meridionali fino almeno a quattro o cinque anni fa nel recepimento delle normative europee, ma soprattutto nell'utilizzo dei fondi strutturali, sono stati causati sistematicamente da un apparato di tipo mafioso che frena, e ha frenato, soprattutto l'informazione e ha monopolizzato per molti anni tutti i progetti di sviluppo e quindi l'accesso ai finanziamenti comunitari. Molta gente viene mantenuta nell'ignoranza e se poi vuole avere accesso ai progetti deve farlo a condizioni dettate da pseudo agenzie che nulla hanno dello spirito comunitario e tanto meno del contenuto della Comunità europea.

C'è un'altra insidia di origine mafiosa, meno evidente e forse meno concreta: l'assuefazione al sistema mafioso, quasi una fatalistica rassegnazione e molto spesso anche l'adozione di un modello che finisce per fare trend; si dice, di tanto in tanto, "ha un atteggiamento mafioso", magari non rendendoci conto della gravità di un'osservazione che vuole essere soltanto allegorica e che invece è un segnale molto preoccupante per definire comportamenti, magari diversi e non direttamente etichettabili, ma nella linea di uno stile mafioso.

Un esempio, se mi è consentito, viene dalla mia Regione, il Trentino-Alto Adige, il piccolo, ricchissimo, apparentemente lontano Trentino (almeno, lontano dalle Regioni in cui endemicamente opera il sistema mafioso). Ebbene, da un paio di giorni in Trentino c'è un autentico polverone diffuso in tutta la comunità; da quando, cioè, il difensore civico provinciale, recependo il linguaggio, le parole, gli accenti e le preoccupazioni dei cittadini, ha denunciato la presenza di una mafia - così l'ha definita e etichettata - nel sistema politico e amministrativo che regola l'attività istituzionale della Provincia autonoma di Trento, dei Comuni, le interconnessioni tra queste due istituzioni pubbliche, ma soprattutto i rapporti con i cittadini.

Alla indignata e naturale levata di scudi arrivata dalla parte politica del Governo provinciale ha replicato un'ancor più vigorosa reazione dell'opinione pubblica che ha invaso i giornali di lettere e documenti attraverso i quali è emersa una situazione insospettabile e insospettata, una casistica infinita di soprusi, di casi di cattiva amministrazione, di comportamenti, ebbene sì, di stile mafioso.

Siamo nel cuore delle Alpi, quindi è evidente che la mafia è un male che fiorisce dappertutto, se fiore si può definire. È un fenomeno che tocca tutti e questa Commissione chiaramente assume una responsabilità molto, molto complessa. La mia esemplificazione non sembri, quindi, lontana dal tema che stiamo discutendo, dal disegno di legge che stiamo per votare direi coralmente.

Infatti, l'articolo 1 afferma che è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, «nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale». Il pericolo è non solo un pericolo di vita e di essere destinatari di un'attenzione di carattere mafioso diretto significa anche vivere in un apparato politico e amministrativo in cui i cittadini non sono uguali o, come si usa dire con una frase abusata, c'è chi è più uguale degli altri e chi quando si rivolge ad un apparato pubblico riceve risposte immediate e precise e soprattutto soddisfazione ai propri bisogni e invece chi, magari perché appartiene a un partito diverso da quelli che sono al Governo, si accorge che la strada è sempre in salita.

Allora, noi affidiamo - o almeno io affido - a questa Commissione la raccomandazione di interpretare con grande severità tutta la casistica della mafia, quella autentica, quella che usa la lupara, quella che (come noi ben conosciamo) condiziona non solo le attività economiche, ma anche la libertà di vita, soprattutto in determinate Regioni; le affidiamo, però, l'ulteriore raccomandazione di tenere conto, visto che il termine è già stato inserito nel testo del disegno di legge, delle attività mafiose similari che si manifestano in modo subdolo, non sempre evidente e non sempre denunciato, come invece è accaduto e sta accadendo in questi giorni non in Sicilia, in Calabria, in Campania o in Puglia, ma nel piccolo e lontano Trentino, dove la parola mafia ha costituito e costituisce negli ultimi giorni e nelle ultime ore un severo richiamo a comportamenti diversi, più civili e più rispettosi soprattutto delle persone.

Ripeto, quindi, che questa è un'ulteriore raccomandazione, perché la mafia uccide non solo attraverso la lupara, ma anche in modo più subdolo, sottile e altrettanto pericoloso, con una presenza ed un'oppressione che limita e condiziona la libertà dei cittadini. (Applausi dal Gruppo FI).

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con sentimento di alta responsabilità e con altrettanta determinazione esprimo il voto favorevole del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani all'istituzione della Commissione bicamerale antimafia, come previsto nel provvedimento al nostro esame.

Ritengo importante che il Parlamento, tra i suoi primi atti della nuova legislatura, costituisca la Commissione deputata a contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata e a rilanciare il valore della cultura della legalità verso le nuove generazioni. Si tratta di un segnale chiaro e forte che il Parlamento rivolge ai cittadini, ai lavoratori, agli enti locali, alle forze sindacali, sociali e culturali, alla scuola, alla magistratura e alle forze dell'ordine.

Si avverte una volontà nuova nel Paese e nel Parlamento di garantire il rispetto delle regole della convivenza civile, la sicurezza, l'etica della responsabilità da parte di chi ha incarichi pubblici. Si avverte repulsione per l'affarismo e per comportamenti miopi che talvolta caratterizzano settori della vita pubblica ed organizzazioni economiche e sociali.

Il programma dell'Unione si propone in particolare di aprire nuove prospettive per i giovani: questo obiettivo non si raggiunge se la politica nelle sue massime espressioni non offre segnali chiari ed inequivocabili di impegno contro la criminalità organizzata, di ripresa del contrasto dello Stato contro la mafia ovunque essa si manifesti. Infatti, c'è bisogno di ripresa della lotta antimafia dopo anni in cui si è assistito ad evidenti arretramenti. Mi riferisco all'umiliazione della cultura della legalità che si è rilevata negli scandali che hanno investito in modo esteso il mondo bancario e finanziario, settori importanti del capitalismo, il mondo dello spettacolo e, negli ultimi mesi, il mondo dello sport e soprattutto il calcio professionistico.

Mi riferisco soprattutto al fatto che riaffiora la tendenza a credere o a far credere che la mafia non esiste o che è un fenomeno marginale, a negare la sua connessione strutturale con il potere nei suoi vari livelli ed ambiti.

Abbiamo imparato che nella lotta alla mafia l'intreccio tra politica e affari riveste un ruolo decisivo; occorre pertanto che ognuno, per quel che gli compete, dia un segnale chiaro di svolta rispetto al passato, svolta che gli Italiani si attendono e chiedono, rispetto anche ai cinque anni del Governo che ci ha preceduto, caratterizzati da un incessante conflitto tra Governo e magistratura.

Anche in ragione di questa considerazione e per l'importanza che si deve ascrivere alla Commissione antimafia, sarebbe auspicabile che nella sua composizione non entrassero parlamentari sottoposti a procedimenti giudiziari per delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

Adesso dobbiamo guardare avanti. La mafia è stata e continua ad essere un fenomeno di criminalità trasnazionale, congiunto con la politica e gli interessi economici; affonda le sue radici nelle origini stesse dello Stato e ha svolto una costante azione antipopolare e regressiva, dal separatismo antirisorgimentale all'eccidio di Portella della Ginestra, alle stragi e agli atti terroristici dei tempi più recenti, come quella che stroncò la vita di Paolo Borsellino e della sua scorta il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio.

Se mai lo è stata, oggi la mafia non è più soltanto un fenomeno regionale radicato in alcune aree del Mezzogiorno, di cui costituisce una sorta di metastasi. Il fenomeno mafioso va inquadrato su livelli nazionali e continua ad avere ramificazioni internazionali.

Anche come senatrice eletta in Lombardia segnalo il fenomeno della criminalità che ha colpito settori del capitalismo finanziario e bancario del Nord con intrecci con il mondo politico. Questo è un terreno d'indagine cui dovrà prestare specifica attenzione la Commissione con il concorso di esperti del diritto e dell'economia e con l'apporto delle forze economiche e sociali.

Ci sono zone non tradizionalmente mafiose dove la criminalità organizzata ha saputo mimetizzarsi sul territorio operando nell'ombra, lontano dai riflettori, perdendo le proprie tradizionali caratteristiche e tendendo invece a confondersi per quanto possibile in un contesto affaristico-finanziario nel quale le distinzioni si fanno sempre più problematiche e difficili. Penso alle Massonerie deviate, ai germi della P2 e ai colletti bianchi corrotti.

Il lavoro della Commissione, le sue risultanze, le sue indicazioni sono importanti anche per la diffusione nelle scuole dell'educazione alla legalità e per sostenere le iniziative sempre più diffuse di enti e associazioni del volontariato che operano per la cultura della legalità.

Desidero richiamare l'attenzione su un'esperienza importante abbandonata nella scorsa legislatura: lo sportello per la scuola e il volontariato. Uno strumento attraverso il quale la Commissione parlamentare antimafia nella XIII legislatura si propose di agevolare il rapporto tra le istituzioni e la società civile, le scuole e gli enti collettivi impegnati in attività di lotta e prevenzione nei confronti delle mafie. Esso rappresentò un passo avanti e un'azione lungimirante, perché intendeva contribuire alla costruzione di un'azione sul terreno sociale, particolarmente nelle scuole e nel mondo del volontariato, tesa ad affiancare la doverosa e adeguata azione repressiva delle forze dell'ordine e della magistratura, che, se è da ritenersi sicuramente indispensabile, da sola risulta insufficiente per una concreta e realistica sconfitta delle organizzazioni criminali mafiose.

Per molte generazioni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, la sconfitta della mafia è rimasta un sogno. Alle nuove generazioni bisogna dire, anche, da quest'Aula, di continuare a sognare perché «se un uomo sogna da solo è solo un sogno, se si sogna in tanti è la realtà che comincia». (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, con massima convinzione esprimo, a nome del Gruppo Per le Autonomie, il voto favorevole al disegno di legge che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e - ci tengo a sottolinearlo, a questo punto - similare.

Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, che sostengono l'impegno dello Stato contro le organizzazioni mafiose e contro tutta la malavita organizzata, esponendosi, spesso anche con sacrificio della propria vita, per mantenere fede a questo loro grande impegno.

Vorrei ringraziare, nella presente occasione, anche la giustizia ed i giudici che seguono i processi più delicati, assicurando loro il sostegno del popolo italiano, che abbiamo l'onore di rappresentare e che, nelle sue diversità linguistiche e culturali - che vorrei qui ricordare - è sicuramente dalla parte dello Stato democratico.

Desidero, inoltre, formulare un ringraziamento anche nei confronti di tutti coloro che collaborano con la giustizia e le forze dell'ordine, i quali, con la loro testimonianza, si espongono spesso ad altissimi rischi (come quello della propria stessa vita), contribuendo a rafforzare lo Stato democratico, che spero guadagni sempre maggior terreno a svantaggio della malavita.

Il fenomeno della mafia, infatti, flagella tutto il nostro Paese, ma soprattutto, com'è naturale, alcune Regioni d'Italia in particolare. È già stato sottolineato, in questa occasione, che - con forme molto più raffinate di quelle tradizionali, come inserimenti negli appalti o anche richieste verso gli imprenditori - il fenomeno si sta allargando sempre più. Siamo tutti d'accordo, pertanto, con gli obiettivi espressi nel disegno di legge al nostro esame, che vuole non solo ricostituire la Commissione antimafia, ma anche: accertare la congruità della normativa vigente (per controllare e perseguire ancor meglio la malavita); valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni (comprese quelle istituzionali); accertare la modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi; verificare la congruità della normativa vigente (per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti).

Mi compiaccio anche del fatto che dal testo del disegno di legge in titolo sia stato stralciato l'articolo 4, che avrebbe previsto intromissioni da parte di alcune forze dello Stato (in particolare il Parlamento, che ha il compito importantissimo di legiferare e controllare l'Esecutivo e, per quanto riguarda le altre forze, di estendere la propria sorveglianza anche sulla magistratura, senza però intromettersi direttamente nelle competenze ad essa esclusivamente spettanti).

Apprezziamo, pertanto, soprattutto dal punto di vista politico, di essere riusciti, in questo caso (e spero che sia di esempio anche per altri disegni di legge che condividiamo tutti), ad incontrare l'unanimità praticamente di tutte le forze politiche su un impegno molto, molto importante per il Paese e la sua popolazione.

Auguro, quindi, alla nuova Commissione antimafia di svolgere un proficuo lavoro, sperando che possa compiere ulteriori passi contro la malavita e le organizzazioni criminali, che continuano a reprimere la vitalità di diverse parti del nostro Paese, ma non solo, poiché si stanno estendendo. Con ciò, rimaniamo anche in attesa di eventuali proposte per migliorare l'assetto normativo nel settore della lotta contro la criminalità. (Applausi dal Gruppo Aut).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, ho saputo che è l'ottava volta che quest'Aula dà il via alla Commissione d'inchiesta ex articolo 82 della Costituzione. Dal momento che vi è un sempre maggior rinnovamento delle istituzioni, e pertanto un certo ricambio all'interno delle Aule legislative, non v'è dubbio che è quantomeno opportuno che vi sia un'adeguata conoscenza di questi fenomeni; adeguata in quanto l'organo legislativo è chiamato sempre a tarare le proprie normative. Tocchiamo infatti aspetti che regolano fortemente la vita del nostro Paese: pensiamo alla sicurezza, alle norme penali o alle norme sugli appalti delle opere pubbliche. Serve dunque una conoscenza approfondita o quantomeno adeguata dei fenomeni.

Inoltre è importante il segnale che viene offerto al nostro Paese; dovremmo mostrare di non abbassare assolutamente il controllo su ogni forma di malcostume e, a questo proposito, abbiamo ascoltato, in quest'Aula, alcune preoccupazioni che vanno sicuramente fugate. Infatti la criminalità organizzata oggi non è più un problema territoriale, non riguarda più solo il Sud Italia, non è un fenomeno antropologico, e rassicuriamo il collega Pistorio che il tutto non ha nessuna attinenza ad una condanna del Meridione, anzi, purtroppo dobbiamo dire che criminalità organizzata e metodi mafiosi sono diventati ormai un malcostume generalizzato. In alcune parti del Paese si affiancano al fenomeno episodi di violenza, in altre parti del Paese avvengono coercizioni psicologiche, forse apparentemente meno preoccupanti, che incidono nei rapporti tra cittadini e istituzioni e tra cittadini e organizzazioni. Non si tratta pertanto di fenomeni meno preoccupanti.

Presidente, devo riportare in quest'Aula addirittura un episodio sollevato da un difensore civico, un Ombudsman della provincia di Trento, che nella sua relazione all'Aula assemblare del Consiglio provinciale, ha parlato di preoccupanti fenomeni di organizzazione di tipo mafioso all'interno delle amministrazioni comunali. I piccoli Comuni mandano segnali di grossa preoccupazione per il rispetto della legalità all'interno di queste amministrazioni.

La nostra preoccupazione, Presidente, è che non prevalga nei cittadini la rassegnazione, il convincimento che bisogna sostanzialmente subire i piccoli o meno piccoli potenti di turno e subire i favori agli amici o le punizioni per i nemici che sono ormai endemici al sistema, o almeno sembrano endemici. Tutto questo accadrà se noi non sapremo dare un freno, un segnale che siamo tutti d'accordo nell'arginare questi fenomeni.

Ci procura non poche preoccupazioni, Presidente, anche ciò che sta accadendo in collegamento ai fenomeni migratori. Oggi ormai, nel linguaggio volgare comune, si utilizzano espressioni come mafie cinesi, mafie sudamericane o mafie dell'Est Europa. Sta a significare che il fenomeno migratorio ha portato con se altrettanti fenomeni collaterali e negativi che noi dovremo saper monitorare per offrire poi alle forze dell'ordine, che saranno chiamate in prima linea, tutto il supporto del Paese come rappresentanti istituzionali della nostra comunità.

Quello che ci preoccupa ancora maggiormente, signor Presidente, è che queste infiltrazioni toccano la parte che noi più ci sentiamo di rappresentare, cioè il Nord di questo Paese, che fino a poco tempo fa era avulso da questi fenomeni e, ahimè, adesso deve farci i conti.

In questo contesto, che non è certo idilliaco, è quantomeno opportuno tenere un vigile controllo su questi fenomeni; per questo motivo il Gruppo Lega Nord Padania, come è sempre stato nelle altre occasioni in cui si è dato vita a Commissioni d'inchiesta su questi fenomeni, è favorevole all' istituzione della Commissione d'inchiesta sulla criminalità organizzata.

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al prossimo oratore, il senatore Maffioli, vorrei attirare la vostra attenzione perché quanto sto per dirvi interessa direttamente i nostri lavori e quindi anche il nostro comune impegno. Quello che vi leggerò è anche il frutto di un scambio di opinioni tra la Presidenza del Senato e i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

In relazione all'andamento dei lavori, la seduta in corso potrebbe protrarsi indicativamente sino alle ore 14-14,15, anche al fine di esaurire l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di oggi e di anticipare al pomeriggio di oggi argomenti che erano previsti per domani mattina e consentire così domani alla Commissione bilancio, conformemente alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, tempi più ampi per l'esame dei documenti finanziari (mi riferisco al DPEF e al cosiddetto decreto Bersani).

Se non vi sono osservazioni, così possiamo stabilire. Ciò significa concretamente che domani non terremo lavori d'Aula. L'impegno dell'Aula di questo pomeriggio rimane confermato. Al fine di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo, cioè l'esaurimento completo dell'ordine del giorno sia della seduta pomeridiana, sia di quella di domani mattina, invito i Presidenti dei Gruppi ed in particolare gli oratori a contenere i propri interventi in termini compatibili con l'organizzazione delle sedute così disposte.

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). La preoccupazione che ho, signor Presidente, è che i lavori delle Commissioni non si sovrappongano ai lavori dell'Aula pomeridiana.

PRESIDENTE. Il calendario che ho appena proposto non interferisce con i lavori previsti delle Commissioni. Certamente le Commissioni non si riuniranno finché l'Aula non avrà terminato i propri lavori.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.762,30 e309 (ore 12,21)

MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, preannuncio il voto favorevole dell'UDC a questo provvedimento e desidero esprimere anch'io la soddisfazione per come si sono svolti i lavori sia in Aula che in Commissione.

Intendo rivolgere un particolare ringraziamento al relatore, senatore Calvi, perché credo che abbia davvero messo in atto quel modo e quello stile di affrontare problemi di così rilevante importanza che dovrebbe far riflettere tutti noi e farci ritrovare la concordia e l'armonia necessarie per giungere all' approvazione di alcune questioni di carattere davvero rilevante.

Credo che l'istituzione di questa Commissione sia quanto mai opportuna, anche alla luce del dilagare del fenomeno mafioso che, come è stato ricordato da molti, non è più soltanto un fenomeno meridionale, ma ha messo le proprie radici anche al Nord e quindi è un problema davvero serio.

Un problema che al Nord si diffonde e si ramifica, anche con organizzazioni internazionali per quanto riguarda il settore produttivo, e produce davvero fenomeni che non facilitano l'attività economica delle aziende. È stato già fatto molto per combattere tale fenomeno e mi sembra anche giusto e doveroso ringraziare le forze dell'ordine per ciò che hanno fatto in questi anni, ma, come dicevo prima, i risultati raggiunti, seppur soddisfacenti, non mettono ad esso fine e lo stesso si va sempre più diffondendo.

In Commissione credo debba essere ricordato come la soppressione dell'articolo 4, il quale, così come approvato dalla Camera, rappresentava davvero un pericolo per la libertà personale, abbia dato a questo disegno di legge caratteristiche che si avvicinano molto a quelle della precedente legge e quindi può permettere uno svolgimento delle indagini e dei lavori che, con la dovuta serenità, i Commissari possono affrontare.

È stata poi soppressa la possibilità di consultare le realtà associative che operano contro l'attività delle organizzazioni criminali e anche questo credo sia stato un passaggio importante, perché serve ad evitare un aggravamento dei lavori, che a volte non è davvero auspicabile.

Quindi, credo debba essere sottolineata l'importanza del voto unanimemente espresso in Commissione, e che mi auguro verrà espresso anche in Aula, soprattutto in una giornata in cui si ricorda, come è stato detto, l'uccisione di Borsellino. La politica tuttavia non può delegare questo problema alla sola magistratura, quindi questa Commissione si appresta a svolgere i propri lavori con un impegno che credo sarà davvero veramente molto rilevante. La politica non può estraniarsi neppure dal fenomeno della mafia.

Vedete, sono fermamente convinto che se noi, cioè la politica, non riusciamo a diffondere nella società una tensione morale e quei valori di onestà necessari per lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività credo che tutte queste Commissioni, nonché l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine continueranno a non conseguire un pieno successo nella lotta alla mafia.

Credo che l'approvazione di tale disegno di legge sia opportuna e pertanto rinnovo il voto favorevole dell'UDC. (Applausi dal Gruppo UDC).

SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente, accettando l'invito alla brevità del Presidente, intendo annunciare il mio voto favorevole, a nome del Gruppo di AN, al provvedimento in discussione, per le ragioni espresse da tantissimi colleghi e dal relatore, che ne ha illustrato gli aspetti peculiari. Mi ricollego a quanto detto da tali colleghi, ma soprattutto all'intervento del senatore Storace.

Vi erano e vi sono tanti motivi per la ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare ma uno in particolare mi piace ricordare: testimoniare in maniera forte e convinta il costante e non affievolito interesse del Parlamento italiano, espressione e rappresentante della volontà popolare, a mantenere alta la guardia contro il pericolo della criminalità organizzata, affiancando, nel rispetto della reciproca autonomia, l'opera meritoria e coraggiosa della magistratura italiana.

Dispiace dover sottolineare la mancata convergenza di quest'Aula sul testo dell'articolo 4 approvato dai colleghi deputati. Va detto che la soluzione unitaria adottata, fortemente auspicata dai senatori di AN, con la soppressione dell'articolo 4 e l'integrazione del comma 2 dell'articolo 1, va sottolineata positivamente, perché rende chiara la volontà del legislatore che non si intende riconoscere alla Commissione di inchiesta la facoltà di adottare provvedimenti che incidono sulla libertà personale e sulla libertà e la segretezza della corrispondenza.

La soluzione approvata dalla Commissione affari costituzionali e proposta a questa Aula non determina una diminuzione dell'impegno e del lavoro della Commissione antimafia ma intende confermare il riconoscimento di una prerogativa dell'autorità giudiziaria strettamente connessa al suo stato di terzietà, il tutto, cari colleghi, e concludo, in un quadro che esalta il ruolo del Parlamento e il suo potere di indagare su fenomeni che hanno sicuramente una valenza politica e giudiziaria, ma anche sociale, economica e morale.

Con queste brevi considerazioni confermo il voto favorevole del Gruppo di AN. (Applausi dal Gruppo AN).

VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI (FI). Signor Presidente, nel pronunciare la mia dichiarazione di voto favorevole per conto del Gruppo di Forza Italia vorrei preliminarmente rivolgere il mio ringraziamento al senatore Roberto Centaro, che nella scorsa legislatura ha presieduto con intelligenza politica, equilibrio e grande capacità la Commissione antimafia, guidandola nelle difficoltà e nei meandri di un terreno accidentato, come quello delle zone tormentate da questo fenomeno. (Applausi dal Gruppo FI).

Voglio anche ringraziare i ministri dell'interno Scajola e Pisanu che si sono succeduti nei Governi guidati dal presidente Berlusconi, arrestando un numero di latitanti come non si era mai visto nella storia della nostra democrazia, sequestrando patrimoni mafiosi e stabilizzando nel nostro ordinamento l'articolo 41-bis, ossia il carcere duro per i mafiosi. (Applausi dal Gruppo FI).

Ringrazio altresì l'attuale ministro Giuliano Amato perché nelle sue dichiarazioni programmatiche, rese alla Commissione affari costituzionali, pur con qualche divergenza su altri aspetti del suo Dicastero, in questo settore ha voluto mantenere una linea di continuità con l'impegno svolto dal precedente Governo nella lotta alla criminalità organizzata.

Signor Presidente, è già stato ricordato che oggi ricorre il quattordicesimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui fu barbaramente assassinato il procuratore Paolo Borsellino. Accanto a lui voglio ricordare, per nome e cognome, gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Cusina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, servitori dello Stato caduti per combattere il cancro della criminalità organizzata. (Applausi).

Desidero qui citare un brano di un intervento che Antonino Caponnetto pronunciò 12 anni fa nel corso di un'affollata assemblea dicendo che era giunto il tempo delle grandi decisioni e delle grandi scelte che le vicende imponevano. Non era più tempo della gente che vive di collusione, degli attendismi, dei compromessi e delle furberie. Antonino Caponnetto affermava inoltre che la lotta sostenuta da Paolo Borsellino fino al massimo sacrificio dovrà diventare la lotta di ciascuno di noi.

Colleghi senatori, sono passati 14 anni e dobbiamo dirci francamente che per grandi pezzi della politica è come se queste parole di Caponnetto fossero state dette oggi, perché il problema del rapporto tra mafia e politica è un'emergenza della nostra democrazia. Se la politica non lo capirà e non saprà mettersi nella condizione di guardarsi dentro con grande capacità, di fare pulizia senza guardare in faccia nessuno, di smetterla d'imbarcare nei partiti gente che, comunque, può portare qualche voto senza domandarsi da dove provengono tali voti, se non sapremo affrontare questi problemi non potremo mai vincere definitivamente la guerra contro tutte le mafie, da Cosa nostra, alla 'ndrangheta, alla camorra, a tutti questi fenomeni che affliggono la nostra società.

C'è bisogno di una politica che alzi la testa e si assuma le sue responsabilità. Non è possibile che si discuta ancora di codice etico nei nostri conversari mentre in politica si continua a violare il codice penale. Non è possibile che si dica che occorre una sede nella quale si può parlare di mafia e politica mentre ad oggi se ne discute soltanto nelle aule dei tribunali. Se la politica abdica a questo suo ruolo, sostanzialmente avremo tempi molto duri per la capacità e la possibilità di battere la mafia.

Proprio questo, poi, deve essere il compito di una moderna Commissione antimafia: tornare alla capacità di essere un tavolo in cui i Gruppi parlamentari, le forze politiche presenti in Parlamento, si siedono per discutere di un codice etico, per discutere di cosa c'è da fare per sconfiggere la criminalità organizzata e per pensare che la lotta alla mafia non può e non deve essere uno strumento di lotta politica, ma deve essere una lotta che tutta la politica deve condurre insieme per sgombrare il campo dalla criminalità organizzata.

La criminalità organizzata è un fenomeno che attraversa la politica: lo dimostrano le inchieste di questi mesi e di questi giorni, lo dimostra il sorgere di una nuova mafia degli affari che in alcune parti del territorio nazionale forse ha smesso di uccidere gli uomini, ma uccide le libertà degli uomini, uccide la libertà di impresa, la concorrenza, il libero mercato e ruba il futuro alle giovani generazioni di siciliani, di calabresi, di campani, di italiani. Se qualcuno infatti pensa che il fenomeno insista su una parte del territorio e non riguardi altre zone più fortunate del Paese, è utile ricordare a tutti che Giovanni Falcone ci insegnò che le lupare sparavano in Sicilia ma la borsa valori si trova a Milano.

Questo allora è l'impegno che dobbiamo saper assumere nell'affrontare un compito delicato in una legislatura in cui dovremo fronteggiare questa nuova mafia degli affari, diversa da quelle precedenti. Si tratta di mafie di terza generazione. È finita quella dell'arrivo nelle città per violare i piani regolatori - mi riferisco alla mafia del mattone - ed è finita anche la mafia degli stragisti che portò alle vicende del 1992. Oggi c'è una mafia di gente che ha studiato, che ha un titolo di studio, che ha un bel colletto bianco e che si presenta parlando un italiano fluente per cercare di penetrare la pubblica amministrazione, per cercare di penetrare la politica, per cercare di schierarsi, come alcuni collaboratori di giustizia ci hanno spiegato, laddove sta il potere. Ha detto il collaboratore Giuffrè: la politica e la pubblica amministrazione stanno a noi come il pesce sta con l'acqua.

Di questo abbiamo bisogno; lo dimostrano le indagini in corso in una Regione come la Sicilia e le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Grasso che ebbe a dire, di fronte alla precedente Commissione antimafia, che non c'è più un partito storico di riferimento per quanto riguarda Cosa nostra, l'approccio è al potere per concludere affari, per corrompere gli amministratori e la burocrazia. C'è bisogno di un grande e nuovo patto per cercare di battere questa mafia, c'è bisogno di una politica che ritrovi tutta la sua dignità di stare in prima linea accanto ai magistrati e alle forze dell'ordine.

Colleghi, badate bene, la politica non deve assolvere se stessa né gli altri: la politica non condanna e non assolve, non deve arrestare e non deve intercettare. La politica deve svolgere il suo compito forte, di non limitarsi a far rispettare la legge, ma di creare le condizioni sul territorio perché questo ritorni sotto il controllo dell'autorità dello Stato. Se sapremo fare questo senza cercare primati o di stabilire chi è il primo della classe, ma facendoci carico tutti insieme di questa grande battaglia, se sapremo fare in Parlamento una battaglia per l'ammodernamento delle leggi di una mafia che si ammoderna più rapidamente della nostra capacità di fare leggi, se sapremo anche creare testi di riferimento della lotta alla criminalità organizzata che siano più unitari e omogenei nel loro complesso, allora potremo raggiungere in questa legislatura un grande e importante risultato.

A nome del Gruppo di Forza Italia esprimo questo impegno, al quale credo e spero vorremo essere chiamati tutti nel momento in cui si costituirà materialmente la Commissione con lo stabilire un codice etico. Ricordo che ci aveva provato, con un qualche successo, Gerardo Chiaromonte, presidente, equilibrato ma rigoroso, della Commissione antimafia. Da questo dobbiamo ripartire per ritrovare un nuovo modo di approccio della politica contro la mafia, accanto ai magistrati, alle forze dell'ordine e a coloro che hanno speso la loro vita e che, altrimenti, non saremmo degni di ricordare o di commemorare se non scadendo nel rituale.

Con queste espressioni e valutazioni Forza Italia esprime il suo voto favorevole al provvedimento al nostro esame. (Applausi dal Gruppo FI).

 VILLONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, unendomi alle valutazioni positive espresse da tutti i colleghi in merito al lavoro svolto dalla Commissione, in particolare dal relatore, senatore Calvi, e da tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione che vi hanno partecipato.

Ci siamo trovati di fronte ad un problema non facile. Mi riallaccio, al riguardo, a quanto affermato dal collega Pastore in merito al fatto che alla fine è stata un'occasione positiva per fare chiarezza e per svolgere un ragionamento di principio. I motivi per i quali è stato opportuno fare tutto questo credo siano stati illustrati con particolare compiutezza di dettagli dal collega Manzione, il quale ci ha raccontato come si è arrivati alla situazione nella quale la Camera, credendo di adottare una scelta garantista su una prassi che si andava sviluppando, aveva introdotto l'articolo 4 e la previsione di una maggioranza qualificata per gli atti limitativi delle libertà.

Noi abbiamo scelto di seguire una strada diversa, e credo che abbiamo fatto bene. Si tratta, infatti, di una materia che tocca uno dei pilastri della Costituzione. Le Costituzioni sono edifici complessi e sofisticati, ma alla fine i pilastri veri sono pochi. Nelle Costituzioni moderne uno è nelle libertà. Quanto alla nostra, mi riferisco agli articoli da 13 a 21, sui quali ricadeva direttamente la previsione dell'articolo 4 contenuta nella proposta di legge in esame.

Ebbene, in questi articoli due sono le garanzie fondamentali: da un lato la riserva di legge, vale a dire la necessità che l'atto limitativo trovi fondamento in una regola generale e astratta decisa dal legislatore e, dall'altro, la riserva di giurisdizione cioè che l'atto concretamente limitativo sia un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Quando leggiamo questa formula, che ci sembra così scontata e semplice, oggi nel 2006 dimentichiamo che dietro ci sono oltre due secoli di storia. Questa è la tipica formula costituzionale che nasce non dai seminari dei costituzionalisti, bensì da una storia di guerre, rivoluzioni, sofferenze e lutti. Quindi, se oggi troviamo specificata la dizione " atto motivato dall'autorità giudiziaria " è perché nel corso dei secoli tanti uomini e tante donne sono stati privati della libertà da parte di decisori politici al di fuori di ogni garanzia.

Ecco perché oggi troviamo nelle Costituzioni questa formula. Per questo un'autorevole dottrina che è stata qui ricordata - ma non solo quella - legge l'autorità giudiziaria degli articoli da 13 a 21 come autorità giudiziaria in senso soggettivo, cioè come quel soggetto che, facendo parte di un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, può effettivamente offrire una garanzia nell'adottare un provvedimento limitativo della libertà. Proprio perché - ripeto - fa parte di quell'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere che, secondo la Costituzione, è la magistratura. Certo, i magistrati possono anche non piacere; si può ritenere che siano una corporazione e tutto ciò che si vuole. Ma è questo il nucleo fondamentale della garanzia approntata dalla Costituzione.

È per questo, allora, che l'articolo 82 non si poteva e non si può leggere, in modo semplicistico, nel senso che una Commissione parlamentare si possa sostituire compiutamente nell'esercizio di tutti i poteri della magistratura; e per questo troviamo che l'atto limitativo è, in genere, espressione di un modello sofisticato e complesso di garanzie per cui c'è un soggetto che propone e un altro che dispone, un soggetto che adotta provvedimenti provvisori e un altro che convalida, e comunque c'è sempre un rimedio nei confronti del provvedimento limitativo che si adotta.

Che questo complesso e sofisticato modello di garanzia si potesse ridurre ad una maggioranza qualificata in un soggetto che rimaneva, purtuttavia, un soggetto politico, chiaramente non era una lettura che si potesse facilmente accettare. L'articolo 82 della Costituzione va invece letto nel senso che la Commissione assume quei poteri che ai fini stretti delle indagini degli esami - non a caso è mirata la formula dell'articolo 82 - possono appropriatamente ricondursi ad un soggetto che rimane politico.

Aggiungo solo una considerazione di fatto che mi sembra evidente: qualora avessimo pensato di rafforzare la Commissione antimafia con questa previsione, sarebbe stato un errore comunque. Nella prima occasione in cui in cui fosse emersa l'esigenza di adottare un provvedimento limitativo, credo che le polemiche avrebbero sommerso la stessa Commissione, tanto da indebolirne alla fine la funzione. Noi vogliamo una Commissione forte, incisiva, che svolga e dia un contributo vero e profondo alla lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo definito le regole io credo nel modo giusto; abbiamo svolto il nostro lavoro. Il resto deve rimanere alla politica, nella scelta degli uomini e delle donne che ne faranno parte, e nel loro impegno civile e politico.

Per quanto ci riguarda, il nostro ruolo è esaurito - ripeto - nel modo giusto. Ringrazio il relatore ed i colleghi e ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 762, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

È approvato all'unanimità.

 

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 30 e 309.

Non spetta a me commentare un voto di questo genere. Fatemi dire che tuttavia in una giornata come quella di oggi, ricordata giustamente in molti interventi, che è l'anniversario dell'assassinio del giudice Borsellino e della sua scorta, mi auguro che questo voto segni una svolta anche rispetto al passato nel nostro comune impegno nella lotta contro la mafia. Mi auguro sia un inizio, non un episodio effimero, che fa bene al nostro Paese. (Applausi).

La seduta è tolta (ore 14,27).

 


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (762)

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n.45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n.161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

c) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l’impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

 

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 2 E 3 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Approvato

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

EMENDAMENTO

4.1

VALENTINO, BUCCICO, CARUSO

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e non oltre 10 giorni».

 

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

 

EMENDAMENTO

6.1

VALENTINO, CARUSO, BUCCICO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dal Consiglio superiore della magistratura e dai Ministri competenti».

 

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Iter alla Camera (seconda lettura)

 


Progetto di legge

 


N. 40-326-571-688-890-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

il 5 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 762)

 

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2006

 

d'iniziativa dei deputati

 

BOATO; LUMIA; FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO, FALOMI; ANGELA NAPOLI; LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

 

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 luglio 2006

 


 

TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

1. Identico:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

a) identica;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) identica;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) identica;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

e) identica;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) identica;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) identica;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

i) identica;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

l) identica;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

m) identica;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

n) identica;

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Soppresso.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

Identico.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

 

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

 

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Identico.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

 

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

 

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

 

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

Soppresso.

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

 

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

1. Identico.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

2. Identico.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

3. Identico.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

5. Identico.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

6. Identico.

Art. 6.

(Obbligo del segreto).

Art. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

2. Identico.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

3. Identico.

Art. 7.

(Organizzazione interna).

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

1. Identico.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

2. Identico.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Identico.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. Identico.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

6. Identico.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 

 


Esame in sede referente


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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TESTO AGGIORNATO AL 25 LUGLIO 2006

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 20 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il viceministro per l'interno Marco Minniti.

La seduta comincia alle 10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40-326-571-688-890/B.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, si sofferma sulle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, che, al di là di taluni ritocchi formali, riguardano essenzialmente la soppressione dell'articolo 4, recante la previsione di una procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite, cui si accompagna l'introduzione, all'articolo 1, comma 2, del divieto, per la Commissione di inchiesta, di «adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione». Tale divieto segue alla consueta formula, mutuata dall'articolo 82 della Costituzione, secondo la quale «la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse  limitazioni dell'autorità giudiziaria». Al riguardo osserva che il lavoro svolto in prima lettura presso questa Commissione era stato diretto a introdurre delle garanzie procedurali per l'esercizio dei poteri di inchiesta spettanti alla Commissione ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, al fine di impedire un eventuale ricorso a tali poteri oltre i limiti dell'inchiesta, che è finalizzata all'espressione di un giudizio politico. Da questo punto di vista, la previsione del quorum dei due terzi per l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà era volta a garantire i destinatari dei provvedimenti stessi. Al riguardo ritiene che, sebbene la finalità sottesa all'intervento modificativo compiuto presso il Senato possa essere nella sostanza condivisibile, la soluzione adottata in concreto, limitando i poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione, comporti il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone o di procedere al sequestro di corrispondenza.

Rileva quindi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 2, volto a prevedere che la Commissione di inchiesta, nell'esercizio delle sue funzioni, può consultare soggetti o realtà associative impegnate nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari, osservando tuttavia come tale modifica non pregiudichi la effettiva possibilità per la Commissione d'inchiesta di ascoltare i soggetti in questione.

Il Senato ha quindi inciso sull'articolo 5, comma 4, stabilendo una limitazione della possibilità per l'autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione di inchiesta. Al riguardo, il testo approvato dalla Camera prevedeva che ciò potesse avvenire solo con decreto motivato e per ragioni di natura istruttoria, stabilendo altresì che tale decreto avesse efficacia per sei mesi e potesse essere rinnovato, mentre il testo approvato dal Senato precisa che tale rinnovo può avvenire una sola volta.

Evidenzia quindi la modifica della formulazione della disposizione relativa alle collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione, prevista dall'articolo 7, comma 3. Alla consueta formula secondo la quale la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, viene aggiunto il periodo «di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti». Viene quindi omesso il riferimento, tradizionalmente presente, all'»opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia», ai fini del quale, secondo il testo approvato dalla Camera, «la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno».

Ritiene, in conclusione, che l'attenzione di questa Commissione debba concentrarsi sulla definizione dei poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara preliminarmente di condividere una impostazione che sia volta a limitare l'esercizio, da parte della Commissione d'inchiesta, dei poteri relativi ai provvedimenti limitativi della libertà personale nell'ottica di assicurare maggiori garanzie a vantaggio dei soggetti destinatari dei provvedimenti stessi. Da questo punto di vista, tuttavia, ritiene che la disposizione introdotta all'articolo 4 del provvedimento da questo ramo del Parlamento sia stata oggetto di errata interpretazione da parte del Senato, che ne ha disposto la soppressione, in quanto essa era finalizzata precipuamente a stabilire delle garanzie procedurali nell'esercizio di poteri di indagine che la Costituzione e la prassi applicativa riconoscono alle Commissioni di inchiesta. In ordine alla questione del parallelismo dei poteri tra l'autorità giudiziaria e le Commissioni d'inchiesta, di cui all'articolo 82 della Costituzione, osserva come il dibattito dottrinale sul tema si sia sempre  incentrato sulla questione relativa alla possibilità di disporre, con la legge istitutiva di una Commissione di inchiesta bicamerale, un ampliamento di tali poteri per la Commissione e non, come invece si sta verificando in questa sede, sulla opposta prospettiva di limitarne l'esercizio. Questa Commissione ha ritenuto di dovere affrontare questo profilo problematico, introducendo, appunto, delle garanzie procedurali, mentre il Senato ha compiuto la diversa scelta di limitare sostanzialmente i poteri attivabili dalla Commissione di inchiesta; ritiene che tale scelta sia non coerente con il dettato costituzionale e inopportuna sotto il profilo politico, in quanto priva la Commissione «antimafia» di sostanziali poteri di inchiesta, configurandola, di fatto, come una Commissione di indagine. Sottolinea al riguardo come la dottrina abbia costantemente tracciato il confine tra i poteri d'indagine e quelli d'inchiesta stabilendo che solo questi ultimi contemplino, ad esempio, la possibilità di disporre la forzata comparizione del testimone. In particolare il testo approvato dal Senato sembra volto a tutelare i diritti di libertà di cui agli articoli 13 e 15 della Costituzione, mentre da tale garanzia non sarebbero coperte le libertà di cui all'articolo 14 della Carta costituzionale. Conclude sottolineando come l'eccessiva urgenza di approvare il provvedimento in esame potrebbe pregiudicare la futura funzionalità della Commissione di inchiesta; per tale motivo ritiene che il testo approvato dal Senato debba essere opportunamente modificato.

Giacomo STUCCHI (LNP), soffermandosi sulle modificazioni apportate dal Senato in ordine alla questione relativa ai poteri di inchiesta che incidono sui diritti di libertà, valuta non negativo il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, ma ritiene altresì necessario definire con chiarezza la portata dei poteri da attribuire alla istituenda Commissione, che a suo avviso devono essere congrui rispetto all'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, nonchè evitare che l'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento possa pregiudicare la funzionalità della Commissione stessa.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene preliminarmente che le preoccupazioni emerse nel corso dell'esame presso il Senato, che hanno portato quel ramo del Parlamento ad approvare le modifiche in questione, siano comprensibili. Non giudica altrettanto condivisibili le preoccupazioni espresse dal deputato Zaccaria, ritenendo che il complessivo assetto dei poteri attribuiti alla istituenda Commissione non ne pregiudichi una efficace funzionalità. Richiama in proposito la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, non modificata dal Senato, che a suo avviso consente alla Commissione di continuare ad avvalersi, come in passato delle audizioni a testimonianza. Conclude esprimendo il proprio orientamento favorevole ad approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato.

Marco BOATO (Verdi) manifesta le proprie perplessità in ordine alla ipotesi di approvare il testo licenziato dal Senato, osservando come il principio del bicameralismo perfetto consenta alle singole Camere di pervenire a conclusioni anche difformi sui singoli punti oggetto dei provvedimenti esaminati, sia pure nell'ottica di un confronto volto a giungere ad una convergenza finale, ma certamente non prevede che una Camera diventi solo un organo di ratifica delle decisioni adottate dall'altra, come si sta invece verificando in questo avvio di legislatura per la Camera dei deputati rispetto ai provvedimenti approvati dal Senato. Si sofferma sull'esame svolto sul provvedimento in titolo da parte della 1o Commissione del Senato, stigmatizzando alcuni riferimenti critici che sono stati rivolti verso taluni deputati. Osserva che le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato, seppure siano state deliberate in modo condiviso, non solo per questo motivo devono essere confermate da questa Commissione. Intervenendo sul merito di tali modifiche, ritiene comunque accettabile, seppure non necessaria, quella apportata all'articolo 7,  comma 2, che prevede la possibilità di avvalersi anche di collaborazioni di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti e la conseguenziale soppressione del riferimento all'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia. Ritiene inoltre accettabile la modifica recata all'articolo 5, anche se dichiara di non condividerne i contenuti. Si sofferma quindi sulla modifica apportata alla procedura per l'adozione dei provvedimenti limitativi dei diritti di libertà, osservando come il testo approvato da questa Commissione sia stato oggetto di erronea interpretazione da parte della omologa Commissione del Senato. Non condivide quindi la scelta da quest'ultima operata in merito al comma 2 dell'articolo 1, che reca una forte limitazione dei poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta. Analogamente non ritiene condivisibile la soppressione del comma 4 del medesimo articolo 2, che prevedeva la consultazione di soggetti o realtà associative impegnati nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari. Ritiene che tale soppressione assuma un significato sgradevole in quanto elimina un segnale, da parte di un ramo del Parlamento, di considerazione nei confronti di quella parte della società civile impegnata nella lotta contro la mafia, che veniva individuata quale interlocutore istituzionale della Commissione d'inchiesta.. Afferma quindi di condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Zaccaria sul rischio, di trasformare la Commissione d'inchiesta «antimafia» in una sorta di Commissione di indagine. Nel ricordare che sulla disciplina delle modalità di esercizio dei poteri di inchiesta era stato raggiunto alla Camera un consenso unanime, auspica che, a fronte delle modifiche introdotte al Senato, anch'esse a larga maggioranza, sia possibile trovare una intesa tra i gruppi per una opportuna riformulazione delle relative disposizioni, proseguendo eventualmente l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo a nome del proprio gruppo, ritiene inopportuno che l'esame di un progetto di legge recante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta avvenga in sede legislativa, ma si dichiara disponibile ad assicurare un iter veloce del provvedimento in titolo.

Jole SANTELLI (FI), rivolta al relatore D'Alia, chiede di precisare se, a suo avviso, la procedura definita nel testo approvato in prima lettura dalla Camera relativamente all'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti sarebbe stata applicabile anche per disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, rispondendo alla domanda rivoltagli dal deputato Santelli, afferma che anche tale provvedimento sarebbe stato riconducibile a quelli per la cui adozione sarebbe stato necessario utilizzare la procedura in questione.

Jole SANTELLI (FI), proseguendo il proprio intervento, rileva che una eventuale dilatazione dei tempi per l'approvazione del provvedimento in esame, rischierebbe di pregiudicare una tempestiva istituzione della Commissione «antimafia». Con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato, secondo la quale la Commissione in nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ricorda di aver presentato, nel corso dell'esame in prima lettura da parte di questa Commissione, l'emendamento 4.1 avente un contenuto sostanzialmente identico, che aveva successivamente ritirato, alla luce delle perplessità emerse in quella sede in ordine alla sua formulazione e della constatazione che la prassi consolidata esclude la possibilità per la Commissione di inchiesta di adottare provvedimenti limitativi della libertà personale diversi dall'accompagnamento coattivo di testimoni. Si chiede se non sia possibile in fase di discussione in Assemblea  rappresentare quale sia per la Commissione la corretta interpretazione della norma, che a suo avviso sarebbe volta ad escludere espressamente la sola possibilità di disporre l'arresto di un testimone e non l'accompagnamento coattivo, consentendo così un approvazione del provvedimento nel medesimo testo licenziato dal Senato.

Maurizio TURCO (RosanelPugno) condivide le opinioni espresse dal deputato Zaccaria, dichiarandosi contrario alla proposta testè formulata dal deputato Santelli, di precisare la corretta interpretazione della norma in questione nel corso della discussione in Assemblea. Dichiara la propria contrarietà in ordine alle modifiche apportate dal Senato, che prevedono una eccessiva limitazione dei poteri della Commissione d'inchiesta. Ritiene preferibile approfondire l'esame per giungere ad una soddisfacente formulazione del testo, anche se ciò dovesse comportare una dilatazione dei tempi di approvazione. Preannuncia un voto contrario qualora si dovesse ritenere di non apportare modifiche al testo approvato dal Senato.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, si sofferma sull'andamento dei lavori presso la 1a Commissione del Senato, osservando come dopo l'approvazione dell'emendamento Calvi 1.100, con cui è stato previsto in nessun caso la Commissione può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ed è stato conseguentemente soppresso l'articolo 4 che prevedeva la procedura aggravata per l'adozione dei provvedimenti incidenti su diritti di libertà costituzionalmente garantiti, sono stati dichiarati preclusi ulteriori emendamenti che prevedevano che l'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni o sequestri dovessero essere approvati con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Sottolinea che la presentazione di questi due emendamenti, da parte rispettivamente dei senatori Calvi e Palma, indica che la ratio sottesa alla norma approvata da questa Commissione era stata in sostanza condivisa. Rileva quindi l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione di analogo contenuto, integrandolo con un espresso riferimento alla applicabilità dell'articolo 133 del codice di procedura penale in ordine all'accompagnamento coattivo dei testimoni. Concorda infine con le osservazioni svolte dal deputato Boato in ordine alla inopportunità della soppressione della disposizione che prevedeva la consultazione, da parte della Commissione «antimafia», di soggetti o realtà associative impegnate nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Luciano VIOLANTE, presidente, concorda con il relatore D'Alia sull'opportunità di recuperare i contenuti dell'emendamento presentato al Senato dal relatore Calvi, volto a prevedere che la Commissione adotta le deliberazioni di provvedimenti aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni o sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Il Viceministro Marco MINNITI, soffermandosi sull'andamento dei lavori presso la 1a Commissione del Senato, rileva che nella discussione relativa ai due emendamenti richiamati dal relatore D'Alia è emersa chiaramente la volontà di conservare in capo alla Commissione di inchiesta il potere di procedere a ispezioni, perquisizioni e sequestri; con riferimento ai sequestri è emersa, altresì, l'esigenza di una disciplina più puntuale. Con riferimento all'ipotesi di accompagnamento coattivo dei testimoni, ritiene che vi sia una sostanziale convergenza di opinione tra i due rami del Parlamento. Ricorda, infine, che l'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo 2 è stato approvato a maggioranza, senza quindi quella larga convergenza che si è registrata su altre scelte adottate dal Senato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo, aveva già espresso le ragioni volte a motivare  l'inopportunità di prevedere espressamente la consultazione da parte della Commissione di inchiesta di soggetti o realtà associative impegnate nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali. Ribadisce infatti che una simile previsione, oltre a non tenere in conto il fatto che la Commissione d'inchiesta comunque dispone di un generale potere di audizione di soggetti appartenenti alla realtà sociale, rischierebbe non solo di creare ingiustificabili disparità di trattamento in ordine alla scelta dei soggetti da audire, ma potrebbe creare immotivate situazioni di aspettativa ad essere ascoltati, nonché un uso strumentale delle associazioni, che in certi casi potrebbero anche essere costituite appositamente. Condivide inoltre la modifica di cui al comma 3 dell'articolo 7, in materia di collaborazioni, introdotta nel testo grazie all'approvazione di un emendamento presentato al Senato dal proprio gruppo. Ritiene che si debba evitare di dare luogo ad una contrapposizione netta con il Senato in ordine alla questione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed alla soppressione dell'articolo 4, in materia di poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta, che non necessariamente, a suo avviso, deve disporre delle identiche prerogative dell'autorità giudiziaria. Si dichiara quindi favorevole al testo approvato dal Senato, ferma restando comunque la disponibilità ad esaminare ipotesi di modifica, purchè a seguito di un dibattito non affrettato.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) si dichiara preoccupato in ordine alla eventualità che si possa delineare una netta contrapposizione tra i due rami del Parlamento sul provvedimento in esame. Ritiene inoltre condivisibile la formulazione elaborata dal Senato in ordine ai provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, comunque l'importanza di limitare l'esercizio di tali poteri e dichiarandosi perplesso in ordine a formulazioni che prevedono maggioranze qualificate. Ritiene inoltre opportuno ripristinare la disposizione che consente alla Commissione d'inchiesta di ascoltare le associazioni impegnate nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Condivide la modifica recata all'articolo 5, comma 4, che prevede che la possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione con decreto motivato rinnovabile una sola volta.

Graziella MASCIA (RC-SE) rileva in primo luogo l'esigenza di approvare il provvedimento entro la pausa estiva. In ordine ai contenuti, osserva che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato rendono eccessivamente limitata l'attività della istituenda Commissione. Pur sottolineando di non condividere la soppressione, da parte del Senato, della disposizione che espressamente prevedeva la consultazione di soggetti o realtà associative impegnate nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ritiene più importante cercare di giungere a una generale condivisione sul provvedimento nel suo complesso in tempi rapidi.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sia condivisibile il percorso indicato dal relatore D'Alia, esprimendo altresì un apprezzamento per l'intervento svolto dal deputato Mascia sull'opportunità di limitare l'esame ai soli temi sui quali appare possibile arrivare ad una generale condivisione. Da questo punto di vista si dichiara favorevole a riprendere i contenuti dell'emendamento presentato al Senato, ma non votato perché dichiarato precluso, dal relatore Calvi, volto a prevedere che la Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni o sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge, che potrebbe rappresentare una soluzione ampiamente condivisibile.

Luciano VIOLANTE, presidente, osservato preliminarmente come i rapporti tra i due rami del Parlamento debbano ispirarsi al principio della leale collaborazione, con riferimento ai temi in esame,  rileva che esiste una diffusa condivisione circa l'opportunità di modificare la norma che disciplina i poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta. Ritiene che, in presenza di un accordo generale, l'eventuale approvazione di modifiche al testo non pregiudicherebbe la possibilità di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento prima della pausa estiva dei lavori. Per quanto concerne la soppressione, da parte del Senato, della disposizione che prevedeva la consultazione di soggetti o realtà associative impegnate nella lotta contro le attività delle organizzazioni criminali, ritiene che essa non pregiudichi comunque l'esercizio di tale facoltà da parte della Commissione d'inchiesta. Si sofferma quindi sulla limitazione della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione per ragioni di natura istruttoria, sottolineando che il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari nei processi di mafia è fissato in due anni, mentre la modifica apportata dal Senato prevede che l'autorità giudiziaria possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione per non oltre un anno. A tale riguardo ritiene che debba maturare una adeguata riflessione circa l'opportunità di armonizzare i relativi termini.

Gianpiero D'ALIA (UDC), relatore, ritiene che debba individuarsi una soluzione che eviti un possibile vulnus nell'azione sia dell'autorità giudiziaria sia della Commissione d'inchiesta.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di lunedì 24 luglio 2006.

La seduta termina alle 12.05.

 


 

 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il viceministro per l'interno Marco Minniti e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 11.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40-326-571-688-890/B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 luglio 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1). Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, intervenendo anche a nome del relatore Amici, illustra l'emendamento 1.4 dei relatori, volto ad individuare i limiti ai poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta, costituiti dai provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo, e le intercettazioni delle comunicazioni, e l'emendamento dei relatori 1.5, sulla stessa materia. Invita pertanto il deputato Boato a ritirare i suoi emendamenti 1.1 e 1.2 nonché il deputato Zaccaria a ritirare i suoi emendamenti 1.8, 1.6 e 1.7, in quanto vertenti sul medesimo oggetto. Illustra quindi l'emendamento dei relatori 4.2, volto ad armonizzare il termine attribuito all'autorità giudiziaria per ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione d'inchiesta per ragioni di natura istruttoria con le esigenze della Commissione stessa. Invita pertanto il deputato Boato a ritirare il proprio emendamento 4.1, vertente sul medesimo oggetto. Invita inoltre lo stesso deputato Boato a ritirare il suo emendamento 1.3, volto a consentire la consultazione, da parte della Commissione di soggetti impegnati nella lotta contro le organizzazioni criminali, per evitare contrasti sul punto con il Senato atteso che in ogni caso tale facoltà non verrebbe preclusa alla Commissione d'inchiesta. Invita il deputato Boato al ritiro del suo emendamento 6.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Boato 6.2.

Il viceministro Marco MINNITI si rimette al giudizio della Commissione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), alla luce della presentazione, da parte dei relatori, dell'emendamento 1.4, ritira il proprio emendamento 1.8.

Marco BOATO (Verdi), prima di valutare l'invito al ritiro del proprio emendamento 1.1, ritiene necessario dare luogo ad un'ampia riflessione sulla questione oggetto dell'emendamento in esame. Osserva che il dibattito circa l'opportunità di limitare i poteri di inchiesta conferiti alla Commissione abbia rappresentato una novità, rispetto ai dibattiti che hanno preceduto l'approvazione delle precedenti leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta, già emersa nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo. Ricorda in proposito che l'esame in prima lettura presso questa Commissione si era soffermato sulla opportunità di stabilire limiti rigorosi all'esercizio di poteri aventi ad oggetto l'adozione di provvedimenti incidenti sulle libertà personali, alla luce di un uso non condivisibile che nel recente passato era stato fatto di essi. Ritiene tuttavia che le successive modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che hanno soppresso la disposizione che prevedeva a tal fine un procedimento aggravato per l'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti ed al contempo hanno stabilito che in nessun caso la Commissione possa adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, abbiano alterato il testo al punto da rendere preferibile tornare alla formulazione tradizionale che non disciplinava specificatamente i poteri attribuiti alle Commissioni d'inchiesta, limitandosi a rinviare all'articolo 82 della Costituzione.

Luciano VIOLANTE, presidente, pur comprendendo le motivazioni alla base delle considerazioni svolte dal deputato Boato, sottolinea come sul punto in questione negli anni intercorsi dalla approvazione della precedente legge istitutiva siano cambiati alcuni dati di fatto e siano maturate nuove sensibilità da parte dell'opinione pubblica. Ricorda infatti come nella passata legislatura sia stato fatto talvolta un uso invasivo dei provvedimenti incidenti sulle libertà personali, cosa che ha dato lo spunto per disciplinarne compiutamente  l'esercizio. Su questo aspetto si è quindi soffermato l'esame presso il Senato, che deve essere tenuto in considerazione per non compiere un passo indietro, che giudica non opportuno. Evidenzia come occorra tener presente anche il dibattito in corso presso la società civile sull'uso che viene fatto dello strumento delle intercettazioni telefoniche.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di condividere la riflessione del presidente Violante, non giudicando favorevolmente la proposta del deputato Boato sull'opportunità di ripristinare il testo delle precedenti legislature sul conferimento dei poteri alle Commissioni d'inchiesta. A nome del proprio gruppo, dopo aver sottolineato l'opportunità di giungere al più presto all'approvazione definitiva del provvedimento in esame, ritiene preferibile votare il testo licenziato dal Senato, dichiarandosi comunque disponibile a valutare ipotesi di modifiche condivise che non pregiudichino una celere istituzione della Commissione. Si sofferma quindi sui poteri attribuiti alla Commissione, evidenziando come nel testo del Senato sembrerebbe essere esclusa la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, anche se ritiene che il richiamo all'articolo 366 del codice penale lo renderebbe tuttavia implicitamente ammissibile. Al riguardo ritiene quindi di condividere la sostanza dell'emendamento dei relatori 1.4. Si sofferma sulla natura del provvedimento di accompagnamento coattivo, che dubita potersi configurare come limitativo della libertà personale, potendo essere ritenuto solo una misura di natura amministrativa, che non necessita pertanto di un'apposita autorizzazione da parte del giudice. Tuttavia, sia alla luce dell'importanza rivestita dall'acquisizione di testimonianze per lo svolgimento dell'inchiesta, sia al fine di fugare ogni dubbio che potrebbe derivare dall'interpretazione del testo del Senato, dopo avere ribadito che sarebbe preferibile approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato, dichiara il proprio orientamento favorevole sull'emendamento dei relatori 1.4. Tale emendamento, inoltre, sembra recepire le perplessità, emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sull'opportunità di evitare che la Commissione d'inchiesta disponga provvedimenti di intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ribadisce di aver ritirato il proprio emendamento 1.8 a seguito della presentazione, da parte dei relatori, dell'emendamento 1.4, volto a circoscrivere la limitazione, che giudica eccessiva, che il testo approvato dal Senato apporta ai poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta. Al riguardo ritiene che la ratio sottesa alla scelta operata da questa Commissione di prevedere un procedimento rinforzato per l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale al fine di assicurare un'adeguata forma di garanzia per i destinatari non sia stata compresa presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, al fine di consentire un confronto costruttivo con il Senato, giudica che l'emendamento dei relatori 1.4 rappresenti una valida soluzione per contenere la troppo ampia limitazione disposta nel testo. Rileva al riguardo l'opportunità di integrare l'emendamento 1.4 con specifico riferimento ai provvedimenti limitativi della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio che una lettura estensiva della disposizione possa portare a ritenere compresi nella dizione dell'emendamento anche i provvedimenti di cui all'articolo 14 del testo costituzionale. Dopo aver espresso perplessità in merito alla riconducibilità del provvedimento di accompagnamento coattivo ad una misura di natura amministrativa che non incide sulla libertà personale, come prospettato dal deputato Boscetto, conclude dichiarando il proprio orientamento favorevole sull'emendamento dei relatori 1.4.

Roberto COTA (LNP) ritiene che l'ipotesi dell'accompagnamento coattivo debba rappresentare il limite massimo dei poteri attribuibili alla Commissione di inchiesta in tema di misure incidenti sulla libertà personale, osservando tuttavia che nel testo approvato dal Senato non appare evidente il conferimento di un tale potere. Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 1.4 dei relatori, ritenendo opportuno prevedere espressamente l'attribuzione alla Commissione del potere di disporre provvedimenti di accompagnamento coattivo, anche al fine di evitare una sostanziale trasformazione della Commissione di inchiesta in una mera commissione d'indagine.

Marco BOATO (Verdi), alla luce del dibattito svoltosi, ritira il proprio emendamento 1.1. Con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Zaccaria, in riferimento agli articoli 13 e 14 della Costituzione, osserva che il proprio emendamento 1.2 è volto consentire esplicitamente alla Commissione d'inchiesta di adottare le deliberazioni aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni e sequestri. Ritiene che in alternativa all'approvazione del proprio emendamento 1.2 si debba integrare l'emendamento dei relatori 1.4 nel senso indicato dal deputato Zaccaria, mediante un espresso rinvio all'articolo 13 della Costituzione.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che i poteri volti ad acquisire conoscenze da parte della Commissione d'inchiesta debbono comunque essere esercitabili purché adeguatamente bilanciati con la tutela delle libertà personali dei soggetti nei cui confronti vengono disposti i relativi provvedimenti. Osserva infatti che, ove dovesse ammettersi la possibilità di disporre di un atto di sequestro di documenti, dovrebbe altresì ammettersi la possibilità di disporre di un atto di perquisizione personale finalizzato a realizzare concretamente l' atto di sequestro. Rileva al riguardo che l'articolo 14 della Costituzione fa riferimento alle perquisizioni domiciliari, mentre l'articolo 13 fa riferimento a quelle personali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene opportuno evitare di dare luogo a configurazioni di casistiche eccessivamente analitiche, che potrebbero creare equivoci. Sottolinea di aver proposto il riferimento all'articolo 13 della Costituzione proprio per ridurre l'ambito della limitazione ai poteri esercitabili dalla Commissione di inchiesta contenuta nell'emendamento dei relatori 1.4.

Giampiero D'ALIA (UDC) osserva che il senso della modifica apportata al Senato sul punto in discussione è quello di prevedere che la Commissione d'inchiesta non possa disporre né un provvedimento di arresto, che è una misura cautelare personale, né intercettazioni telefoniche. Tale finalità appare condivisa dalla Commissione; pertanto può valutarsi l'opportunità di prevederlo espressamente, senza operare richiami agli articoli 13 e 14 della Costituzione, che rischiano di complicare l'interpretazione della norma, riformulando a tal fine l'emendamento dei relatori 1.5 nel senso appena indicato.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara la propria contrarietà all'ipotesi formulata dal relatore D'Alia, che rappresenta un passo indietro rispetto al testo approvato dal Senato.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che sia preliminarmente necessario chiarire se, con riferimento ai poteri esercitabili dalla Commissione d'inchiesta, sia preferibile tipizzare, in positivo, le singole fattispecie ovvero stabilire, in negativo, quali poteri non possono essere attribuiti. Al riguardo fa presente che la Commissione deve poter esercitare quei poteri che sono funzionali al perseguimento dello scopo per il quale è istituita, che è rappresentato dallo svolgimento di una inchiesta. In tale ambito appare evidente, ad esempio, che essa non possa disporre un provvedimento di arresto; l'acquisizione di conoscenze, infatti, non è perseguibile mediante un provvedimento di arresto, mentre lo può essere grazie ad un accompagnamento coattivo di un testimone  in grado di fornire elementi utili all'inchiesta; ritiene, dunque, che sul punto sia sorto un equivoco con l'altro ramo del Parlamento, che a suo avviso non ha compreso la finalità delle disposizioni approvate da questa Commissione. Reputa opportuno trovare una idonea soluzione scegliendo tra quella prospettata dall'emendamento 1.2 del deputato Boato, che stabilisce espressamente i poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta, e quella indicata dal relatore D'Alia mediante la riformulazione dell'emendamento dei relatori 1.5, volto a stabilire quali siano i provvedimenti che la Commissione non può adottare.

Roberto COTA (LNP) ritiene che si debba stabilire che la Commissione, nello svolgimento dell'inchiesta, deve essere messa in grado di svolgere le indagini necessarie, ascoltando un testimone senza che costui possa sottrarsi nonché di acquisire i documenti che ritenga necessari senza poter però disporre di provvedimenti di arresto, di intercettazioni telefoniche né di perquisizioni a sorpresa. Osserva infatti, come l'ispezione di carattere personale non rientri nell'ordinaria attività d'indagine, ma piuttosto all'interno dei poteri dei pubblici ministeri che non ritiene opportuno attribuire anche alla Commissione d'inchiesta.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, ritiene necessario giungere sul punto ad una intesa il più possibile condivisa. Qualora tale intesa non dovesse raggiungersi, non giudicherebbe corretto l'invito al ritiro degli emendamenti vertenti sul medesimo oggetto, già formulato in sede di espressione del parere. Ribadisce la propria disponibilità, insieme al relatore Amici, a riformulare l'emendamento 1.5 nel senso di prevedere che la Commissione non può adottare provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelare personali o intercettazioni delle comunicazioni.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), pur ritenendo opportuno prevedere un esplicito riferimento all'ipotesi dell'arresto, piuttosto che alle misure cautelari personali, al fine di meglio limitare l'ambito dei poteri conferiti alla Commissione d'inchiesta, si dichiara disponibile a raggiungere una soluzione condivisa sulla proposta di riformulazione di proposta dell'emendamento dei relatori 1.5.

Gabriele BOSCETTO (FI), a nome del proprio gruppo, dichiara di essere contrario a qualsiasi soluzione diversa da quella contenuta nell'emendamento dei relatori 1.4. Ribadisce che il problema centrale è rappresentato dalla necessità di escludere che la Commissione possa disporre l'arresto del testimone reticente, giudicando al riguardo insufficiente il riferimento alle misure cautelari personali contenuto nell'emendamento dei relatori 1.5.

Roberto COTA (LNP) propone di espungere il secondo periodo dell'emendamento dei relatori 1.5 e di trasformarlo in un emendamento aggiuntivo al secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, di cui rappresenterebbe una specificazione.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiarisce che l'unica differenza tra gli emendamenti 1.4 e 1.5 risiede nel fatto che il secondo consentirebbe alla Commissione d'inchiesta di disporre perquisizioni personali volte ad acquisire documenti di interesse della Commissione medesima, mentre il primo escluderebbe questa possibilità, con la potenziale conseguenza di compromettere l'attività conoscitiva della Commissione d'inchiesta.

Maurizio TURCO (RosanelPugno) osserva che, sul punto in questione, si tratta essenzialmente di stabilire se si intenda procedere o meno alla costituzione di una Commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con i poteri da questo attribuiti. Ritiene evidente che il dibattito ruota intorno alla volontà di escludere la possibilità che la Commissione d'inchiesta disponga provvedimenti di intercettazioni delle comunicazioni e  che questa volontà si ricollega ad una critica implicita di questo strumento investigativo e dell'uso che talvolta ne viene fatto.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) ritiene che il dibattito si sia inoltrato su un terreno scivoloso, con il rischio che la Commissione d'inchiesta finisca per essere svuotata dei poteri che il dettato costituzionale le attribuisce. Osserva quindi che la proposta formulata da ultimo dai relatori, consistente nella esplicita esclusione della possibilità per la Commissione d'inchiesta di disporre intercettazioni delle comunicazioni e misure cautelari, ancorché ridondante sotto questo secondo aspetto, possa costituire una valida soluzione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) si dichiara sicuro del fatto che nessuno, nel corso del dibattito, abbia intesto attribuire a componenti della Commissione la volontà di limitare i poteri d'inchiesta della Commissione. Ritiene tuttavia fondamentale mantenere ferma la distinzione fra il ruolo della Commissione d'inchiesta e il compito affidato alla magistratura ordinaria, rispetto alla quale bisogna evitare ogni rischio di interferenza. Si dichiara pertanto favorevole, ove non fosse possibile raggiungere un'intesa ampia sulle modifiche da apportare al testo trasmesso dal Senato, ad approvare il provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Afferma quindi che, qualora si ritenesse invece opportuno modificarlo, sarebbe possibile una convergenza solo sull'emendamento dei relatori 1.4.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiede di sapere se quella espressa dal deputato Benedetti Valentini sia la posizione di tutti i gruppi di opposizione.

Gabriele BOSCETTO (FI) risponde affermativamente alla domanda del presidente, spiegando che tale posizione non discende da logiche di schieramento, quanto piuttosto dalla considerazione che l'inserimento nel testo di un esplicito riferimento all'esclusione delle misure cautelari personali rischia di ingenerare confusione circa gli effettivi limiti posti ai poteri della Commissione. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno discostarsi il meno possibile dal tenore del testo trasmesso dal Senato.

Marco BOATO (Verdi), prendendo atto che vi è un'ampia convergenza sull'emendamento dei relatori 1.4, chiede che tale emendamento sia riformulato mediante l'aggiunta di un esplicito riferimento all'articolo 13 della Costituzione, al fine di precisare di quali provvedimenti attinenti alla libertà personale si tratti. Ritira, quindi, il proprio emendamento 1.2.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che si potrebbe procedere all'approvazione dell'emendamento 1.4, senza ulteriori modifiche, anche alla luce del fatto che non appare opportuno inserire in un testo di legge rinvii normativi a disposizioni costituzionali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di non comprendere quali ragioni ostino all'inserimento, all'interno dell'emendamento 1.4, di un espresso riferimento all'articolo 13 della Costituzione.

Gabriele BOSCETTO (FI) non condivide l'esigenza di un riferimento esplicito all'articolo 13 della Costituzione, come richiesto dai deputati Boato e Zaccaria, in quanto il richiamo alla libertà personale è di per sé già sufficientemente chiaro.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, dichiara di comprendere le argomentazioni sottese alla richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.4 formulata dai deputati Boato e Zaccaria. Invita tuttavia i colleghi ad apprezzare i passi avanti compiuti rispetto al testo trasmesso dal Senato ed auspica pertanto che l'emendamento 1.4 possa essere approvata senza ulteriori modificazioni. Ritira quindi l'emendamento 1.5.

Maurizio TURCO (RosanelPugno) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento dei relatori 1.4.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.4.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.4, l'emendamento Zaccaria 1.6 è da considerare assorbito e l'emendamento Zaccaria 1.7 precluso.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge in esame, con la seguente condizione: sopprimere all'articolo 4, comma 4, la parole: «una sola volta» e con la seguente osservazione: la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, la parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

Marco BOATO (Verdi) ritira l'emendamento 1.3, pur non condividendo le ragioni dell'invito al ritiro, in quanto ritiene che esso abbia un'importante valenza, anche sul piano culturale.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, propone alla Commissione di valutare l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 4.2 dei relatori, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, nel senso di prevedere con chiarezza che l'efficacia del decreto con cui l'autorità giudiziaria rinvia la trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione d'inchiesta non si estenda oltre la conclusione delle indagini preliminari.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) sottolinea l'esigenza che la riformulazione dell'emendamento dei relatori 4.2 renda chiaro che sia l'efficacia del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, a non poter essere prorogata oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Marco BOATO (Verdi) propone di riformulare l'emendamento 4.2 nel senso di sostituire le parole «una sola volta» con le seguenti: «con efficacia che non superi la chiusura delle indagini preliminari».

Luciano VIOLANTE, presidente, evidenzia la necessità di evitare che il decreto in questione, qualora fosse emanato poco prima della chiusura delle indagini preliminari, possa però spiegare efficacia anche successivamente ad essa, in virtù del relativo termine di durata fissato in sei mesi.

Orazio Antonio LICANDRO (Com.It) propone che l'emendamento sia riformulato nel senso di prevedere che l'efficacia del decreto cessi contestualmente alla chiusura delle indagini preliminari.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, alla luce del dibattito sviluppatosi, anche a nome del relatore Amici, propone una riformulazione dell'emendamento dei relatori 4.2, nel senso di sostituire le parole «una sola volta.» con le seguenti: «. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari».

Marco BOATO (Verdi) ritiene che la propria proposta di riformulazione sia sostanzialmente equivalente a quella formulata dal relatore e tuttavia più sintetica.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, fa presente che la riformulazione proposta dal deputato Boato potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire al primo rinnovo del decreto una durata maggiore di quella di sei mesi prevista per il primo decreto.

La Commissione approva l'emendamento 4.2, (nuova formulazione).

Marco BOATO (Verdi) ritira il proprio emendamento 6.1.

Giampiero D'ALIA (UDC), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Boato 6.2.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo unificato, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà inviato alla Commissione Giustizia per l'espressione del parere di competenza. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alle ore 13.30 di oggi in attesa dell'espressione di tale parere.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40-326-571-688-890/B.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta odierna.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori Amici e D'Alia di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.



 

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. (C. 40-326-571-688-890/B).

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 1.Boato.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1. 8.Zaccaria.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri di atti e documenti, nonché i provvedimenti di accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, a maggioranza di due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La Commissione non può adottare provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelari personali o intercettazioni delle comunicazioni».

1. 5.I relatori.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La Commissione, non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni».

1. 4.I relatori.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Adotta le deliberazioni aventi ad oggetto ispezioni, perquisizioni e sequestri a maggioranza dei due terzi dei votanti e con atto motivato».

1. 2.Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Nei casi previsti dall'articolo 133 cpp. può disporre l'accompagnamento coattivo dei testimoni e comminare le sanzioni ivi previste.

1. 6.Zaccaria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Può altresì disporre ispezioni, perquisizioni o sequestri ai sensi dell'articolo 14 Cost.

1. 7.Zaccaria.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può consultare anche  soggetti e associazioni, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari».

1. 3.Boato.

ART. 4.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «solo due volte».

4. 1.Boato.

Al comma 4, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «non oltre la chiusura delle indagini preliminari».

4. 2.I relatori.

Al comma 4, sostituire le parole: «una sola volta» con le seguenti: «. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari».

4. 2. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: «all'Amministrazione dello Stato» aggiungere le seguenti: «o ad altre amministrazioni pubbliche».

6. 1.Boato.

Al comma 3, dopo le parole: «ove occorra» aggiungere le seguenti: «e con il loro consenso».

6. 2.Boato.


 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.35

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, le quali, in massima parte, attengono alla competenza della Commissione Giustizia.

In particolare, il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo della Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto, per la Commissione, di «adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.»

All'articolo 5, comma 4, è stata introdotta la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione. Il testo approvato dalla Camera, così come l'ultima legge istitutiva della Commissione antimafia, prevedeva che ciò potesse avvenire con decreto motivato efficace per sei mesi e rinnovabile finché persistessero le ragioni ostative. Il testo approvato dal Senato precisa che tale rinnovo può avvenire una sola volta. Dopo un anno dalla richiesta, quindi, l'autorità giudiziaria, anche in deroga all'articolo 328 codice di procedura penale è comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso.

Per quanto riguarda la soppressione della disposizione diretta a prevedere la procedura aggravata per l'adozione di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite, ricorda che questa era stata introdotta sulla base della considerazione che per tali provvedimenti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini. Il quorum qualificato, determinando il coinvolgimento di maggioranza ed opposizione nella delibera di adozione di tali atti, era stato considerato come l'unico strumento idoneo a ridurre il rischio di un abuso della utilizzazione dei mezzi di indagini che la Costituzione mette a disposizione delle Commissioni d'inchiesta. Tra questi ve ne sono alcuni, si pensi alle intercettazioni telefoniche od all'accompagnamento coattivo dei testimoni, che limitano interessi costituzionalmente garantiti. Non è stato ritenuto possibile procedere ad una esclusione ex lege del potere di emanare provvedimenti di tale contenuto in quanto l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta. La circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il giudice per le indagini preliminari) su proposta dell'organo di indagine (il pubblico ministero), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli. Le intercettazioni telefoniche, ad esempio, possono essere disposte solo in alcuni casi.

Sottolinea, inoltre, che la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni  comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone.

La scelta del Senato, oltre a non essere coerente con il dettato costituzionale, appare inopportuna anche sotto il profilo politico, in quanto priva la Commissione «antimafia» di sostanziali poteri di inchiesta, configurandola, di fatto, come una Commissione di indagine.

Dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato.

Per le ragioni esposte ritiene opportuno sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

Non ritiene condivisibile neanche la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso. Più corretto è il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta. Ricorda, a tale proposito, che il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni.

Considerato che non appare giustificata qualsiasi soluzione che sottragga all'autorità giudiziaria la valutazione delle ragioni di natura istruttoria relative all'opportunità di trasmettere ad un organo terzo atti di una indagine in corso, propone di sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di non condividere i rilievi espressi dal relatore sulla disposizione introdotta dal Senato volta a limitare espressamente quei poteri della Commissione di inchiesta che vanno ad incidere su diritti di libertà costituzionalmente garantiti. A tale proposito, ritiene che l'articolo 82 della Costituzione debba essere interpretato nel senso di attribuire alla Commissione d'inchiesta, quale organo di indagine, esclusivamente i poteri che la legge assegna alla magistratura requirente. Presenta pertanto una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) dichiara di non condividere la proposta di parere del relatore nella parte in cui viene fatto riferimento ad un totale parallelismo tra i poteri di indagine della Commissione d'inchiesta e quelli dell'autorità giudiziaria, in quanto tale parallelismo viene meno ogni qual volta all'autorità giudiziaria siano attribuiti poteri limitativi della libertà personale, i quali sono estranei alle funzioni attribuite dalla Costituzione alle Commissione d'inchiesta.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) condivide le osservazioni dei deputati Pecorella e Tenaglia, preferendo il testo trasmesso dal Senato.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere del relatore, anche se ritiene non opportuno affrontare in maniera diretta la questione della interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione. Invita il relatore a trasformare la condizione relativa alla soppressione della disposizione sulla limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, in quanto tale condizione rischierebbe di creare una situazione di conflittualità  tra la Camera ed il Senato che porterebbe ad un non auspicabile ritardo dell'approvazione della legge istitutiva della Commissione. Conclude sottolineando l'esigenza do approvare prima della pausa estiva il provvedimento istitutivo della Commissione d'inchiesta antimafia.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, accogliendo l'invito dell'onorevole Contento riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 3).

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà la votazione della proposta di parere alternativa presentata dall'onorevole Pecorella, che sarà invece posta in votazione in caso di reiezione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.



 

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge C. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,

premesso che:

il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

All'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;

rilevato che:

l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parellelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore  ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione»;

2. sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta.

 


ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

 

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE PECORELLA

 

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prescrive che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;

ritenuto che la predetta disposizione debba essere interpretata nel senso che alla Commissione d'inchiesta siano attribuiti esclusivamente i poteri d'indagine che la legge assegna autonomamente alla magistratura inquirente,

non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta.

 


ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge C. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,

premesso che:

il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

all'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;

rilevato che:

l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore  ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

non condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

 


Relazione della I Commissione Affari costituzionali
(A.C. 40-326-571-688-890-C)

 


 

N. 40-326-571-688-890-C 

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 5 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 762)

 

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2006

 

d'iniziativa dei deputati

BOATO; LUMIA; FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO, FALOMI; ANGELA NAPOLI; LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

 

(Relatori: AMICI e D'ALIA)

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 luglio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 luglio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,

premesso che:

il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

all'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;

rilevato che:

l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

non è condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: «una sola volta»;

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

 

La II Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE



 

TESTO

approvato dalla Camera dei Deputati

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

TESTO

della Commissione

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

1. Identico:

1. Identico.

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

a) identica;

 

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) identica;

 

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

 

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) identica;

 

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

e) identica;

 

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) identica;

 

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

 

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) identica;

 

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

i) identica;

 

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

l) identica;

 

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

m) identica;

 

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

n) identica.

 

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Identico.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

Identico.

Identico.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

 

 

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

 

 

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

 

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

 

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

 

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Identico.

Identico.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

 

 

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

 

 

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 4.

(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).

Soppresso.

Soppresso.

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

 

 

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

1. Identico.

1. Identico.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

2. Identico.

2. Identico.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

3. Identico.

3. Identico.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

5. Identico.

 

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

6. Identico.

6. Identico.

Art. 6.

(Obbligo del segreto).

Art. 5.

(Obbligo del segreto).

Art. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

Identico.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

2. Identico.

 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

3. Identico.

 

Art. 7.

(Organizzazione interna).

Art. 6.

(Organizzazione interna).

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

1. Identico.

1. Identico.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

2. Identico.

2. Identico.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. Identico.

5. Identico.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

6. Identico.

6. Identico.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

Art. 7.

(Entrata in vigore).

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

Identico.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

33.

Seduta di GIOVedì 27 luglio 2006

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI

indi

DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI

 

 


Discussione della proposta di legge Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 40-326-571-688-890-C) (ore 16,48).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera in un testo unificato, e modificata dal Senato d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 20 luglio 2006.

 

(Discussione sulle linee generali - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, deputato D'Alia, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per portare a conoscenza dell'Assemblea le modifiche che il Senato ha introdotto nel provvedimento e che sono state oggetto di esame da parte della Commissione affari costituzionali. Vi sono alcune modifiche meramente formali, come quella riguardante il primo comma, lettera c), dell'articolo 1 e la lettera g) del medesimo comma.

Le questioni che, viceversa, sono state oggetto di modifica sotto il profilo sostanziale da parte del Senato riguardano in particolar modo il secondo comma dell'articolo 1. Il Senato, rispetto al testo che avevamo approvato alla Camera, ha inteso chiarire che l'attività di inchiesta della Commissione antimafia nel suo esercizio non può comunque adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale. Circostanza questa che già era stata oggetto di esame, di approfondimento e di condivisione da parte della Commissione affari costituzionali, al punto tale che si era pensato di introdurre una maggioranza qualificata dei due terzi della Commissione proprio per garantire che l'esercizio di poteri «eccezionali» rispetto a quelli utilizzati dalle Commissioni d'inchiesta nella prassi parlamentare potesse avvenire con una logica di maggioranza.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 16,50)

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Il testo modificato dal Senato è stato ulteriormente affinato dalla Commissione, che ha precisato che, ad esempio, l'accompagnamento coattivo del teste, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, rientra tra quei provvedimenti che la Commissione d'inchiesta può e deve utilizzare qualora fossero necessari. Si tratta quindi di alcune piccole modifiche sempre nella linea della discussione che si è tenuta sia alla Camera sia al Senato che ha portato poi conclusivamente alla stesura del testo che sottoponiamo all'approvazione dei colleghi.

È stato viceversa soppresso dal Senato il quarto comma dell'articolo 1, che riguardava  la possibilità della consultazione da parte della Commissione antimafia di soggetti e realtà associative a carattere nazionale o locale che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafiosa o similare.

In realtà, questa soppressione non fa venire meno una prassi consolidata di tutte le Commissioni antimafia, almeno le ultime, che hanno sempre inteso coinvolgere nella loro attività di inchiesta, in sede locale o nazionale, le associazioni ed i soggetti che sono in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata sotto il profilo del loro impegno civico e civile a sostegno della crescita di cultura di legalità antimafiosa. Dunque, la suddetta soppressione non vulnera ciò che già è stato fatto né esclude la continuità della buona consuetudine della Commissione di consultare, nelle sue visite, tutte le associazioni, le organizzazioni sindacali e gli enti esponenziali della cosiddetta società civile che, riconosciuti dallo Stato, si occupano di questi problemi e contrastano il fenomeno della criminalità organizzata.

Non vi è stata alcuna modifica all'articolo 2 del testo che ha ad oggetto la composizione della Commissione e l'elezione dell'ufficio di presidenza.

È stato, viceversa, soppresso l'articolo 4 che riguardava l'introduzione della maggioranza qualificata per l'eventuale adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà: su tale punto rinvio alle considerazioni svolte in precedenza.

Un'altra modifica apportata dal Senato riguarda il quarto comma del nuovo articolo 4, cioè la disciplina del rapporto tra la Commissione e l'autorità giudiziaria sotto il profilo della richiesta e dell'acquisizione di atti e di documenti che la Commissione fa nello svolgimento delle sue inchieste. Nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si era stabilito che l'autorità giudiziaria potesse ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti con decreto motivato e solo per ragioni di natura istruttoria. Il testo prevedeva, e continua a prevedere, l'efficacia per sei mesi del decreto di ritardo che può essere motivato solo da ragioni di natura istruttoria. Il Senato ha inteso limitare la possibilità del rinnovo del decreto di ritardo degli atti ad una sua volta, cioè ha ritenuto che le esigenze istruttorie possano ritardare l'acquisizione di tali atti per un tempo complessivo non superiore ai dodici mesi, considerato il primo decreto di ritardo ed il suo eventuale rinnovo. Su tale punto in Commissione affari costituzionali, nella terza lettura del provvedimento, è emerso un problema che è stato approfondito sotto il profilo tecnico e che riguarda l'esigenza di una maggiore cooperazione tra l'attività della Commissione e l'attività di indagine della magistratura. Poiché, come è noto, il termine per le indagini preliminari in materia antimafia ha un tempo massimo di 24 mesi, si è ritenuto di precisare che il limite massimo che l'autorità giudiziaria può avere nel ritardo di atti o documenti richiesti dalla Commissione non possa superare la chiusura delle indagini preliminari. Tutto ciò per evitare una situazione di potenziale conflitto tra l'attività della Commissione e l'attività di indagine della magistratura antimafia. La soluzione trovata consente un adeguato equilibrio perché è vero che da dodici si è passati a ventiquattro mesi come tempo massimo della chiusura delle indagini preliminari per il ritardo. D'altro canto, però, si è posta la questione che l'eventuale decreto di ritardo debba essere rinnovato, perché dura comunque sei mesi, ed il suo rinnovo debba essere congruamente motivato rispetto alle esigenze di carattere istruttorio.

Nel seguito dell'esame del testo approvato in Commissione, si è posto un problema di coordinamento formale, che a conclusione dei lavori il presidente della Commissione porrà all'aula solo al fine di una migliore comprensione del significato del comma 4 dell'articolo 4, così come modificato dalla Commissione affari costituzionali. Vi è stata, poi, una modifica del comma 3 dell'articolo 6 della proposta di legge, che riguarda la possibilità che la Commissione utilizzi soggetti interni od esterni all'amministrazione dello Stato, ovviamente autorizzati nello svolgimento dei propri compiti. Il Senato ha modificato la  precedente formulazione della Commissione affari costituzionali, ampliando la possibilità di potersi avvalere di soggetti che non sono solo appartenenti alle amministrazioni dello Stato, ma anche esterni e, quindi, ampliando lo spettro dei soggetti che possono professionalmente collaborare con la Commissione.

L'unica modifica che è stata introdotta dalla Commissione affari costituzionali in terza lettura, con un emendamento opportuno del collega Boato, è stata quella di precisare che, ovviamente, se questa attività di consulenza venisse svolta da soggetti appartenenti, comunque, alle amministrazioni pubbliche, dovrebbe avvenire attraverso un consenso delle amministrazioni di provenienza: quindi, si tratta di una modifica che noi abbiamo giudicato, ovviamente, opportuna.

Queste, signor Presidente, sono le questioni che siamo chiamati ad esaminare in terza lettura. Non sono stati presentati emendamenti perché si è fatto un lavoro condiviso in Commissione.

Devo ringraziare tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, per il confronto assolutamente costruttivo su questo tema, che credo faccia onore al Parlamento e alla Camera. Credo quindi che possiamo procedere velocemente all'approvazione di questo provvedimento tanto atteso dal paese.

PRESIDENTE. La deputata Sesa Amici ha facoltà di svolgere la relazione.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere due riflessioni alle argomentazioni già svolte dall'altro correlatore, il collega D'Alia. Di fronte a quest'aula e a tutti colleghi, vorrei insistere su un punto che è stato oggetto di discussione sia al Senato sia alla Camera. Con un rispetto reciproco credo che rinviamo, con un elemento di modifica, uno dei dibattiti che, forse, avrebbe meritato una più lunga discussione, legata fondamentalmente alla genesi e allo sviluppo delle istituzioni delle Commissioni di inchiesta.

Sulla base dell'interpretazione dell'articolo 82 della nostra Costituzione e da parte della nostra giurisprudenza si è sempre posto il problema di quanto confliggano i poteri di inchiesta di un organismo politico e quanto possano essere effettivamente identici anche rispetto all'autorità giudiziaria. Non c'è dubbio che le riflessioni che hanno spinto il Senato alla soppressione dell'articolo 4, proposto dalla Camera, erano legate al fatto di limitare, nei poteri istitutivi della legge, tutti gli elementi attinenti alle cosiddette libertà personali. Questioni anche queste espresse dalla nostra Costituzione e rispetto alle quali abbiamo avvertito, nel momento in cui predisponevamo l'articolo 4, uno dei temi di attualità che questa Camera incontrerà ancora nel tempo, cioè un elemento di discussione che riguarda l'uso delle intercettazioni e, quindi, alcuni elementi lesivi anche di diritti garantiti dalla Costituzione, incidenti proprio sugli aspetti della libertà personale.

Credo che, avendo avuto un atteggiamento che era volto non a vedere nelle nostre modifiche elementi polemici ma a coglierne il senso, abbiamo riproposto una formulazione che tiene conto dello spirito della modifica del Senato, anche esplicitando gli elementi che riguardavano le libertà personali. Credo che sia stato fatto un lavoro utile, che mi auguro venga colto non solo da quest'aula, ma anche nel passaggio al Senato, perché questo riporterà a sintesi felice l'introduzione con cui abbiamo avviato questa legislatura attraverso l'istituzione di una Commissione antimafia, che non vogliamo semplicemente che torni ad essere Commissione di indagine, ma che ha bisogno di uno spirito unanime dei due rami del Parlamento.

Anch'io, come il collega D'Alia, ringrazio i colleghi di maggioranza e di opposizione per aver consentito lo svolgimento di un proficuo lavoro, al punto che il testo è stato trasmesso in aula, senza alcun emendamento; il che è un buon auspicio per la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Credo anche di interpretare il sentimento dell'Assemblea nel ringraziare la Commissione per il buon lavoro svolto.

Non sono state presentate proposte emendative e, quindi, credo che oggi procederemo rapidamente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARCO MINNITI, Viceministro dell'interno. Signor Presidente, si tratta di un'iniziativa parlamentare ed il Governo ha seguito con favore e con attenzione l'iter che si è svolto sia alla Camera sia al Senato. Esprimo un giudizio complessivamente favorevole sull'esito cui è giunta la Commissione ed apprezzo particolarmente il fatto che su questo testo vi sia stata una convergenza pressoché unanime.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

 

(Esame degli articoli - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge modificati dal Senato, nel testo della Commissione.

Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 2, 3, 5 e 7, in quanto non modificati dal Senato.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 343

Maggioranza 172

Hanno votato sì 342

Hanno votato no 1).

 

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 2), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 364

Maggioranza 183

Hanno votato 363

Hanno votato no 1).

 

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, (vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 384

Astenuti 1

Maggioranza 193

Hanno votato 384).

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene.

La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della dichiarazione di voto del deputato Adenti, che ne aveva fatto richiesta, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi rimetto alla dichiarazione di voto finale svolta nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura.

Per quanto riguarda i problemi che sono emersi grazie, per modo di dire, alle modifiche introdotte al Senato nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura, con riferimento ai quali condivido quanto affermato dai due relatori, che ringrazio, mi richiamo ad un documento ufficiale, vale a dire al parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera, che condivido pienamente e che considero parte implicita di questa mia dichiarazione di voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

 

(Correzioni di forma - A.C. 40 ed abbinate-C)

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni contenute nella proposta di legge A.C. 40-C ed abbinate, la Commissione propone le seguenti correzioni di forma:

all'articolo 4, comma 4: il terzo periodo deve intendersi collocato alla fine del comma per una lettura migliore del testo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

(È approvata).

 

(Coordinamento formale - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 40 ed abbinate-C)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 40 ed abbinate-C, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare) (Approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato) (40-326-571-688-890-C):

(Presenti e votanti 404

Maggioranza 203

Hanno votato 404).

 

La seduta termina alle 19,50.

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FRANCESCO ADENTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 40 ED ABBINATE-C

FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dei Popolari-Udeur rinnova il proprio convinto sostegno all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, sulla base delle argomentazioni già da noi espresse in occasione dell'approvazione in quest'aula della relativa proposta di legge che ora ritorna dal Senato con alcune modifiche.

In particolare, onorevoli colleghi, vorrei ribadire come sia di vitale importanza l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per proseguire in quell'impegno di lotta contro la criminalità organizzata mafiosa che ha caratterizzato le scelte parlamentari della Repubblica aggiornando ed ampliando il panorama delle conoscenze acquisite sino ad oggi, cercando di comprendere la recente evoluzione di questo fenomeno criminale che ha esteso il suo raggio di attività dallo smaltimento dei rifiuti, al traffico di organi, allo sfruttamento della prostituzione per infiltrarsi nel cuore del settore produttivo, utilizzando con grande efficacia moderni strumenti informatici e sofisticati mezzi tecnologici di cui non sempre è facile il controllo e il contrasto.

Occorre inoltre prendere atto come nella sua storia la Commissione antimafia sia stata sempre un punto di riferimento importante per far maturare iniziative e proposte che hanno consentito di mettere in campo un'efficace azione di lotta da parte dello Stato contro le mafie, oltre che assicurare un sostegno convinto ed autorevole all'azione del Governo a difesa della sicurezza del nostro paese. Non solo, ha anche svolto un'importante funzione di stimolo e di supporto nell'ammodernamento del sistema legislativo antimafia.

In tale scenario, sentiamo la necessità di richiamare tutti ad un particolare impegno sul fronte dei rapporti mafia-politica. Lo dimostrano le inchieste e gli  arresti di questi mesi, lo dimostra il sorgere di una nuova mafia degli affari che prende d'assalto gli enti locali con metodi di condizionamento sofisticati e procedure d'infiltrazione sempre più affinate; ebbene, ci corre anche l'obbligo di manifestare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, e il nostro concreto sostegno ai sindaci, agli amministratori e ai consiglieri comunali che svolgono la loro missione in territori ad alta presenza mafiosa e lo fanno con coraggio, con passione civica e con onestà al servizio del bene dei propri concittadini.

Ecco perché noi, pur accogliendo con rispetto le modifiche pervenute dal Senato alcune delle quali condividiamo valutandole come elementi migliorativi del testo, riteniamo che il Parlamento deve compiere tutti gli sforzi utili perché questo provvedimento concluda il suo iter parlamentare prima della pausa estiva.

Eventuali ritardi, pur giustificati da legittimi confronti parlamentari, non gioverebbero all'impegno antimafia del Parlamento sia sul terreno delle conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli e soprattutto non gioverebbero alla lotta che tutti gli apparati dello Stato, dalle Forze dell'ordine alla magistratura che qui vogliamo nuovamente ringraziare, stanno conducendo senza risparmio di energie, con professionalità e con alto senso del dovere.

E veniamo ora alle modifiche proposte dal Senato.

Noi prendiamo atto con doveroso rispetto delle preoccupazioni del Senato che sono anche le nostre è cioè che siano precisati con chiarezza i poteri e le funzioni della Commissione d'inchiesta senza straripamenti ma anche senza svuotamenti.

Anche noi siamo d'accordo nel non riconoscere alla Commissione di inchiesta, precisandolo nel testo, il potere di disporre di arresti o di intercettazioni evitando in tal modo le anomalie registrate in passato.

Se questo è lo spirito che ha animato il Senato, se queste sono le sue giuste preoccupazioni, riteniamo che si possa convergere su un testo che possa raccogliere l'unanimità dei due rami del Parlamento.

Le nuove formulazioni del testo approvate all'unanimità in seno alla I Commissione vanno proprio nella direzione di raccogliere le preoccupazioni del Senato e di fugare ogni dubbio sul rispetto dei contenuti dell'articolo 82 della Costituzione; inoltre si è cercato di disciplinare i rapporti con l'autorità giudiziaria in modo più lineare nel rispetto dei reciproci ruoli.

Confidiamo quindi che il Senato, a cui ritornerà il provvedimento, valuti questi ulteriori aggiustamenti con saggezza, ritenendoli di raggiungimento di un «punto di equilibrio politico» in grado di raccogliere l'unanimità di tutte le forze politiche, unite nel rafforzare, consolidare il ruolo della Commissione di inchiesta della cui costituzione tutti riconoscono la necessità e l'urgenza.

Con tali auspici il gruppo dei Popolari-Udeur rinnova il proprio voto favorevole a questo provvedimento, sostenendo la necessità di proseguire l'impegno nell'attività di indagine e nell'opera di affinamento degli strumenti legislativi per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno mafioso.


 

 


Iter al Senato (seconda lettura)

 

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 762-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2006, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge

 

(V. Stampati Camera nn. 40, 326, 571, 688 e 890)

d’iniziativa dei deputati BOATO (40); LUMIA (326); FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO e FALOMI (571); NAPOLI Angela (688); LUCCHESE, ADOLFO, ALFANO Ciro, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, CONTI Riccardo, D’AGRÒ, D’ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ e ZINZI (890)

(V. Stampato n. 762)

modificato dal Senato della Repubblica il 19 luglio 2006

(V. Stampato Camera n. 40-326-571-688-890-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2006

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

(Istituzione e compiti)

    1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

    1.  Identico.

        a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

 

        b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;

 

        c) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

 

        d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

 

        e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

 

        f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

 

        g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

 

        h) verificare l’impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

 

        i) verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

 

        l) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

 

        m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

 

        n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

 

    2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

    2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni.

    3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

    3.  Identico.

Art. 2.

Art. 2.

(Composizione e presidenza

della Commissione)

(Composizione e presidenza

della Commissione)

    1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

    Identico

    2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

 

    3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

 

    4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

    5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

 

    6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

Art. 3.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

(Audizioni a testimonianza)

    1. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

    Identico

    2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

 

    3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

 

    4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

 

Art. 4.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

(Richiesta di atti e documenti)

    1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

    1.  Identico.

    2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

    2.  Identico.

    3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

    3.  Identico.

    4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

    4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

    5.  Identico.

    6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

    6.  Identico.

Art. 5.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

(Obbligo del segreto)

    1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

    Identico

    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

 

    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

Art. 6.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

(Organizzazione interna)

    1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

    1.  Identico.

    2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

    2.  Identico.

    3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

    3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

    4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

    4.  Identico.

    5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.

    5.  Identico.

    6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

    6.  Identico.

Art. 7.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

 

 


Esame in sede referente

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2006

26ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BIANCO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.   

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o  similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il relatore CALVI (Ulivo) riferisce sulle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge in titolo, approvato dal Senato lo scorso 19 luglio. Ricorda come nel corso della precedente fase di esame si sia svolta un’ampia e approfondita discussione che si è focalizzata sui poteri conferiti alla Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa; in quella occasione era stata unanimemente condivisa la preoccupazione di assicurare il rispetto delle garanzie che gli articoli 13 e 15 della Costituzione pongono a presidio della libertà personale e della libertà e segretezza delle comunicazioni. Era stata inoltre generalmente condivisa anche l’interpretazione, elaborata dalla dottrina prevalente, secondo la quale i poteri dell’autorità giudiziaria che l’articolo 82 della Costituzione consente di conferire alle Commissioni di inchiesta siano quelli relativi all’attività istruttoria.

L’altro ramo del Parlamento ha introdotto talune precisazioni nell’articolo 1, comma 2: pur ritenendo preferibile il testo già approvato dal Senato e malgrado talune imprecisioni linguistiche, sottolinea come la Camera abbia dimostrato di condividere, nella sostanza, le scelte operate dal Senato lo scorso luglio. Illustra quindi le modifiche all’articolo 4, che sono a suo avviso condivisibili e sistematicamente corrette. La problematica sottesa a tutte le norme ora ricordate è quella, assai rilevante, dei rapporti tra magistratura e Parlamento, i quali debbono svolgersi a suo giudizio rispettando un delicato equilibrio; ritiene infatti che possa essere valutato non opportuno l’invio a un organo parlamentare di atti quando sono in corso indagini, e considera preferibile che il Parlamento attenda il termine delle indagini per acquisire tali atti.

In conclusione, poiché la Camera dei deputati ha condiviso nella sostanza – nonostante talune ingenerose critiche formulate da alcuni deputati – le scelte operate dal Senato, ritiene auspicabile approvare definitivamente il disegno di legge in esame, scongiurando il rischio di ritardare ulteriormente l’istituzione di una Commissione parlamentare che costituisce e rappresenta un importante strumento anche ai fini del contrasto della criminalità organizzata mafiosa.

 

Il senatore STORACE (AN) chiede che all’esame del disegno di legge sia presente il rappresentante del Governo competente, le cui valutazioni sarebbe particolarmente utile acquisire nel caso emergesse una convergenza per l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 762-B  e al quale si riserva di chiedere precisazioni in merito ad alcune dichiarazioni fatte durante l’esame nell’altro ramo del Parlamento.

 

Il presidente BIANCO ricorda che il disegno di legge in esame riguarda una materia di preminente interesse parlamentare e che la presenza del Governo, che può certamente dare le proprie valutazioni e fornire le informazioni richieste, non è proceduralmente indispensabile. Non di meno assicura che solleciterà il rappresentante del Governo a intervenire nella prossima seduta.

 

Il senatore PALMA (FI), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Calvi, esprime la propria contrarietà alle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato all’articolo 4, comma 4. Il testo approvato dal Senato era volto a stabilire limiti, anche temporali, alla possibilità che il magistrato neghi la trasmissione degli atti: le modifiche approvate dall’altro ramo del Parlamento, in sostanza, consentono invece all’autorità giudiziaria di non trasmettere mai alla Commissione antimafia gli atti richiesti. Condivide la necessità e l’urgenza di istituire la Commissione di inchiesta, la quale deve però essere istituita nella pienezza dei propri poteri: esprime pertanto ferma contrarietà a una norma che impedisce a tale organo di poter acquisire atti dell’autorità giudiziaria ritenuti utili, e di farlo nell’immediatezza della loro adozione. Dopo avere preannunciato la presentazione di un emendamento all’articolo 4, comma 4, in merito ai rapporti tra magistratura e Parlamento censura gli episodi di diffusione, attraverso organi di informazione, di atti istruttori inerenti a indagini sulla criminalità mafiosa e l’assenza di assunzione di responsabilità per tali violazioni del segreto istruttorio.

 

Il senatore SINISI (Ulivo) condivide pienamente la relazione del senatore Calvi, manifestando soddisfazione per la definizione di un testo che esclude chiaramente che la Commissione antimafia possa adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale quali l’arresto. Si dichiara favorevole all’approvazione definitiva del disegno di legge in esame. Quanto ai rapporti tra la magistratura e le Commissioni di inchiesta, ritiene che se l’autorità giudiziaria può negare la trasmissione di atti quando ciò può essere di pregiudizio alle indagini, tale circostanza non impedisce alla Commissione di inchiesta di procedere con medesimi poteri dell’autorità giudiziaria al compimento autonomo dei medesimi atti istruttori. Nella consapevolezza che una tale dinamica può condurre a potenziali conflitti, che peraltro dovrebbero trovare soluzione alla luce del principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, ritiene che tali considerazioni non impediscano una definitiva approvazione del disegno di legge n. 762-B.

 

Il senatore STORACE (AN) esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 1, comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, ritenendo in particolare che non sia del tutto chiaro se la Commissione antimafia possa o meno disporre intercettazioni delle comunicazioni.

 

Anche il senatore VIZZINI (FI) ritiene che le modifiche approvate dalla Camera all’articolo 1, comma 2, abbiano condotto a una norma di ambigua formulazione. Precisa che le perplessità formulate non debbono essere lette in modo strumentale imputando a coloro che le condividono l’intento di ritardare l’istituzione della Commissione di inchiesta: la sua parte politica, in particolare, ha sempre sollecitato una rapida istituzione della Commissione antimafia; nel ribadire ancora una volta tale improcrastinabile esigenza, sottolinea la necessità che tale istituzione sia accompagnata da una disciplina che garantisca la certezza del diritto.

 

Il relatore CALVI (Ulivo), pur condividendo taluni rilievi concernenti la infelice formulazione di alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ribadisce la convergenza dell’altro ramo del Parlamento sulle esigenze di salvaguardia della libertà personale e delle comunicazioni che il Senato aveva posto a fondamento del testo approvato lo scorso luglio. Dopo aver rilevato come la formulazione dell’articolo 1, comma 2, conduca a ritenere senza alcun dubbio preclusa alla Commissione antimafia l’adozione di provvedimenti di intercettazione delle comunicazioni, ribadisce la propria valutazione favorevole all’approvazione definitiva del disegno di legge.

 

Il presidente BIANCO propone di fissare il termine per eventuali emendamenti alle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge n. 762-B  alle ore 13 di domani, mercoledì 20 settembre.

 

Il senatore STORACE (AN) ritiene preferibile poter interloquire con il rappresentante del Governo prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, dichiarandosi favorevole a un’eventuale discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 762-B se emergesse un accordo per una modifica che chiarisca la norma di cui all’articolo 1, comma 2.

 

Accogliendo la richiesta da ultimo avanzata dal senatore Storace, il presidente BIANCO propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 21 settembre; l’esame del disegno di legge proseguirà comunque anche nella seduta di domani.

 

La Commissione concorda.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2006

27ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Intervengono il vice ministro per l'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.    

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o  similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

 

            Il vice ministro MINNITI, dopo essersi rammaricato per non aver potuto partecipare alla seduta di ieri, rileva come la Camera dei deputati abbia sostanzialmente riconosciuto la validità delle questioni sollevate dal Senato lo scorso luglio sul disegno di legge in esame. La modifica all’articolo 1, comma 2 deve intendersi nel senso che alla Commissione antimafia è preclusa l’adozione di provvedimenti di intercettazione delle comunicazioni: l’intento della norma è a suo avviso assolutamente chiaro e del tutto in sintonia con le decisioni assunte dal Senato  nel corso della precedente lettura. L’unica modifica sostanziale alla disposizione è infatti l’esplicita previsione della possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo. Quanto alla modifica all’articolo 4, ritiene convincente la scelta di garantire che la trasmissione degli atti non incida negativamente sulle indagini preliminari.

            Il Governo ha partecipato all’esame del disegno di legge n. 762 in entrambi i rami del Parlamento con atteggiamento neutro, anche se con grande attenzione, e ha riscontrato una larghissima convergenza non solo sulle linee generali ma anche sul dettaglio della disciplina prevista; invita pertanto ad approvare definitivamente il disegno di legge in esame.

 

      Il senatore STORACE (AN) dichiara di apprezzare l’intervento del vice ministro; ritiene tuttavia indispensabile intervenire sul testo approvato dalla Camera dei deputati. La modifica necessaria, di carattere assai limitato, non è dettata da alcun intento ostruzionistico e non comporterà un eccessivo ritardo, proprio per quella larga convergenza cui si è fatto cenno, che potrebbe condurre a suo giudizio anche a una nuova assegnazione in sede deliberante.

 

       Il senatore CENTARO (FI) dichiara la sua perplessità sulla formulazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, pur apprezzando che anche l'altro ramo del Parlamento abbia infine convenuto sulla rimozione, disposta dal Senato, delle disposizioni più discutibili approvate in prima lettura, con particolare riguardo alla potestà, conferita alla Commissione parlamentare d'inchiesta, di disporre misure improprie per un organo politico. Quanto, invece, alle modifiche in esame, egli si sofferma sul limite posto alla Commissione d'inchiesta, quando richiede atti all'autorità giudiziaria, che può negarli fino alla conclusione delle indagini preliminari. In tal modo - osserva - potrebbe risultarne inibita la stessa attività d'inchiesta della Commissione parlamentare, perché il tempo ipotetico del diniego degli atti potrebbe protrarsi fino a 27 mesi (compresi i periodi feriali) e anche oltre, in caso di rogatorie. Di conseguenza, potrebbe essere vanificata sostanzialmente la stessa attività d'inchiesta parlamentare. Per paradosso, inoltre, mentre alla commissione parlamentare d'inchiesta non potrebbe essere opposto il segreto di Stato, sarebbe al contrario permesso di opporre un segreto istruttorio assai limitativo delle potestà parlamentari d'inchiesta. La Commissione, dunque, sarebbe in concreto fortemente menomata nelle sue prerogative costituzionali. Riferisce che critiche di analogo tenore sono state appena formulate dalla Commissione giustizia nel proprio parere e conclude auspicando che si convenga su alcune limitate modifiche, che possano essere eventualmente discusse dalla Commissione in sede deliberante, senza alcun indugio.

 

      Il senatore VILLONE (Ulivo) trova persuasiva la tesi esposta dal rappresentante del Governo, favorevole a una approvazione celere del disegno di legge, anche per evidenti ragioni di opportunità. Ritiene, infatti, che la questione concernente l'infelice formulazione della disposizione, come modificata dalla Camera dei deputati, riguardante i poteri della Commissione d'inchiesta e i relativi limiti, possa essere senz'altro risolta in via interpretativa. Nondimeno, trova fondate e rilevanti le perplessità esposte dal senatore Centaro, che in ogni caso lo inducono a riflettere sull'opportunità di perfezionare il testo, compromettendo i tempi di una rapida approvazione della legge che istituisce la Commissione d'inchiesta. Osserva, in proposito, che non vi sarebbe probabilmente, comunque, una formula risolutiva delle questioni sollevate dal senatore Centaro, circa la potenziale limitazione dell'inchiesta parlamentare a causa del diniego di atti da parte dell'autorità giudiziaria.

 

            Il relatore CALVI (Ulivo) ribadisce che a suo avviso la Camera dei deputati ha mostrato di concordare con le scelte operate dal Senato: le modifiche hanno esplicitato il contributo di quel ramo del Parlamento, con formulazioni a volte non del tutto soddisfacenti ma nella sostanza non contrastanti con quelle approvate nella precedente lettura. In merito all’articolo 4, non ritiene convincenti le argomentazioni del senatore Centaro, poiché l’opposizione del segreto di Stato non è temporanea, mentre con la disposizione in questione si prevede soltanto una possibilità di negare la trasmissione degli atti per un tempo limitato; ritiene comunque condivisibile la modifica approvata dalla Camera dei deputati. Sottolinea l’importanza della funzione svolta dalla Commissione d'inchiesta, anche come manifestazione dell’impegno del Parlamento nella lotta alla mafia. Paventa che un ulteriore ritardo nella sua istituzione possa essere inteso dal Paese e dalla criminalità mafiosa come un messaggio di disinteresse. Nel riconoscere che il testo potrebbe essere utilmente perfezionato se vi fossero le condizioni per una rapida approvazione anche da parte dell’altro ramo del Parlamento, insiste nel raccomandare la tempestiva e definitiva approvazione del disegno di legge.

 

            Il senatore PALMA (FI) contesta l’interpretazione secondo la quale la Camera dei deputati avrebbe condiviso le posizioni del Senato, invitando a valutare le modifiche all’articolo 4, comma 4 che a suo avviso riconducono all’originario testo approvato da quel ramo del Parlamento. Il senatore Sinisi ha ieri affermato che tale disposizione non impedisce alla Commissione antimafia di procedere essa stessa agli accertamenti in caso di diniego di trasmissione degli atti da parte del magistrato; invita a valutare tale evenienza in termini di duplicazione degli accertamenti e di danno al buon andamento delle indagini. Quanto alla modifica all'articolo 1, sottolinea come il testo approvato dalla Camera non faccia più alcun riferimento alla corrispondenza, con la conseguenza – a suo avviso – che la Commissione antimafia potrà adottare provvedimenti che incidono sulla segretezza della corrispondenza. Ritiene pertanto indispensabile una modifica a quella disposizione che configuri i poteri della Commissione stessa nel rispetto dei princìpi sanciti dall’articolo 15 della Costituzione.

 

            Il presidente BIANCO comunica che sono ancora iscritti a parlare i senatori Pastore, Di Lello Finuoli e Saporito.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2006

28ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Colonnella.        

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 762-B, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA

 

Il senatore PASTORE (FI) sollecita un'organizzazione dei lavori della Commissione che consenta di concludere al più presto l'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione antimafia.

 

Il presidente BIANCO assicura che il disegno di legge n.762-B sarà esaminato nella seduta di martedì 26 settembre; ritiene inoltre che, essendo stati presentati due soli emendamenti, l'esame possa concludersi in quell'occasione.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2006

29ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Intervengono ill vice ministro per l'interno Minniti,  i  sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca e per la giustizia Li Gotti.   

 

            La seduta inizia alle ore 14,55.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o  similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

 

      Il senatore PASTORE (FI) osserva che la definizione dei poteri della Commissione d’inchiesta recata dall’articolo 1, comma 2, potrebbe richiedere una riformulazione, ritenendo tuttavia superabili in via interpretativa i profili problematici che essa presenta; considera invece necessaria un’attenta riflessione sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all’articolo 4, comma 4. Tale norma consentirebbe all’autorità giudiziaria di negare la trasmissione degli atti alla Commissione antimafia per un periodo che può arrivare quasi alla metà della durata di una legislatura: poiché l’attività della Commissione d’inchiesta, per la sua finalità, fisiologicamente può comportare interferenze con quella dell’autorità giudiziaria,  una tale previsione finisce, a suo avviso, per depotenziare la Commissione antimafia a tal punto da poter indurre, paradossalmente, a ritenere inutile la sua stessa istituzione. Proprio in considerazione della necessità di conferire il giusto rilievo a tale organo parlamentare auspica una modifica limitata a tale disposizione del disegno di legge, purché essa possa avvenire in tempi rapidi e nel consenso della generalità delle forze politiche, anche nell’altro ramo del Parlamento.

 

            Il senatore SAPORITO (AN), dopo aver ricordato che l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 762 aveva fatto registrare una generale condivisione da parte della quasi totalità delle forze politiche, invita il relatore a proporre - d’intesa con il Governo e previo un confronto con l’altro ramo del Parlamento - una riformulazione dell’articolo 4, comma 4, che consenta di superare le perplessità emerse, auspicando una rapida approvazione, che potrebbe avvenire in sede deliberante.

 

            Il presidente BIANCO, dopo avere anch’egli sottolineato lo spirito di larga convergenza registrato in entrambi i rami del Parlamento in merito al disegno di legge in esame, concorda nel ritenere che le modifiche apportate all’articolo 1, comma 2 suscitino perplessità superabili in via interpretativa; conviene anche nel considerare che le modifiche all’articolo 4, comma 4 presentino profili che possono suggerire ulteriori modifiche. Alla luce quindi delle considerazioni sin qui svolte, invita il relatore a formulare una proposta emendativa che possa registrare il più ampio consenso, anche al fine di un’eventuale nuova assegnazione del disegno di legge in sede deliberante e di una rapida approvazione.

 

            Il relatore CALVI (Ulivo) aderisce all’invito rivoltogli, riservandosi di formulare un apposito emendamento all’articolo 4 che possa essere condiviso dal Governo e dalla Camera dei deputati, senza quindi pregiudicare una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge in titolo.

 

            Anche il vice ministro MINNITI si dichiara favorevole a una proposta emendativa che possa registrare l’accordo di entrambi i rami del Parlamento.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2006

31ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.    

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

 

            Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, informando la Commissione che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che si intendono illustrati.

 

      Il relatore CALVI (Ulivo), a seguito del dibattito svolto in Commissione, ritiene che si possa convenire sull’opportunità di correggere la formulazione dell’articolo 1, comma 2, che potrebbe determinare dubbi interpretativi in una materia di grande rilievo critico, anche sotto il profilo costituzionale. Per quanto riguarda invece l’emendamento 4.1, che propone di limitare il potere dell’autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti, osserva che dal 1988 in poi tutte le leggi istitutive della Commissione parlamentare sul fenomeno criminale della mafia hanno compreso una formulazione pressoché identica a quella prescelta dalla Camera dei deputati nella sua ultima lettura, che prevede che l’autorità giudiziaria per ragioni di natura istruttoria possa motivatamente rigettare la richiesta della Commissione e che quando tali ragioni vengono meno provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Inoltre risulta che non si è mai verificato il caso di un atto di diniego, se si eccettua la resistenza opposta a una richiesta della Commissione nella scorsa legislatura che però fu risolta dopo l’insistenza dell’organo parlamentare. In proposito, sottolinea che la giurisprudenza e la dottrina convergono sulla tesi secondo la quale la Commissione avrebbe comunque il potere di ottenere gli atti e i documenti richiesti, in quanto procede con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria.

Sarebbe, inoltre, inopportuno, a suo avviso, insistere nella riproposizione del testo dell’articolo 4 a suo tempo approvato dal Senato, poiché potrebbero innescarsi dissidi e fenomeni di competizione con l’altro ramo del Parlamento su un aspetto da considerare tutto sommato marginale.

 

            Il senatore PASTORE (FI) ringrazia il relatore per avere attentamente valutato le proposte avanzate dalla sua parte politica ed esprime soddisfazione per la disponibilità a modificare il tenore dell’articolo 1, comma 2, in modo da fugare possibili dubbi interpretativi. Prende atto delle valutazioni fornite circa l’efficacia della norma di cui all’articolo 4, comma 4, e ritiene dunque che la Commissione possa convenire sul mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati, riguardo a tale disposizione.

 

            Il senatore VIZZINI (FI) giudica positivamente il parere espresso dal relatore sugli emendamenti in esame ed esprime soddisfazione per l’accoglimento dell’emendamento 1.1, che oltre a risolvere eventuali dubbi interpretativi, propone una formulazione più corretta anche dal punto di vista della qualità legislativa.

            Condivide, inoltre, l’opportunità di ricercare un rapporto di collaborazione con l’altro ramo del Parlamento evitando di dare luogo a inutili conflitti su profili marginali del disegno di legge.

            Auspica, infine, che il Parlamento giunga finalmente all’approvazione del disegno di legge per testimoniare la costante attenzione a quanto accade nei territori afflitti da quei fenomeni criminali.

 

            Il presidente BIANCO, in considerazione del consenso che sembra delinearsi in seno alla Commissione, si riserva di acquisire la disponibilità dei Gruppi parlamentari sulla richiesta che il disegno di legge in titolo sia discusso dalla Commissione in sede deliberante.

 

            I senatori SARO (DC-PRI-IND-MPA), PASTORE (FI) e COLLINO (AN), a nome dei rispettivi Gruppi, aderiscono alla prospettazione del Presidente.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

762-B

 

Art. 1

 

1.1 PALMA, PASTORE, SAPORITO, STORACE, CENTARO

All'articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale".

 

 

Art. 4

 

4.1 PALMA, SAPORITO

All'articolo 4, comma 4 sostituire le parole: "Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari", con le parole: "Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato una sola volta".

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2006

32ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca, per la giustizia Daniela Melchiorre e per la difesa Verzaschi.      

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)  

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

 

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

 

Il relatore CALVI (Ulivo) conferma l'orientamento, emerso durante il dibattito di accogliere l'emendamento 1.1, volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 1, e a rinunciare alla modifica dell'articolo 4 (proposta con l'emendamento 4.1), in considerazione del fatto che il testo della disposizione approvata dalla Camera dei deputati ripropone quello contenuto nelle leggi istitutive approvate nelle precedenti legislature e che dal 1988 non si registrano dinieghi o resistenze da parte dei magistrati alle richieste della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. In proposito, sottolinea che la Commissione parlamentare, munita degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, in casi estremi potrebbe far valere la propria potestà e perfino sequestrare atti e documenti. Inoltre, il testo dell'articolo 4, a suo avviso, appresta una maggiore garanzia per i cittadini, poiché evita il rischio di un conflitto e ribadisce il principio della leale collaborazione fra Magistratura e Parlamento.

Egli osserva, tuttavia, che essendo imminente l'inizio della sessione di bilancio alla Camera dei deputati, l'approvazione con modifiche da parte del Senato dovrebbe intervenire al più presto, eventualmente in sede deliberante, in modo che l'approvazione definitiva non sia ritardata. Per evitare quel rischio, la Commissione potrebbe alternativamente decidere di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rinunciando ad apportarvi modifiche.

 

Il senatore STORACE (AN) ritiene che, essendosi manifestato un consenso unanime sulla modifica da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione non dovrebbe rinunciare a realizzare il proprio orientamento. Del resto, la sessione di bilancio alla Camera dei deputati non comporterà un ritardo eccessivo per l'approvazione definitiva del disegno di legge. Inoltre, la Camera dei deputati potrà anche determinarsi a esaminare il disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare antimafia durante la sessione di bilancio.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) ritiene che la Commissione debba procedere nei propri lavori senza lasciarsi condizionare dalle decisioni e dalle vicende che riguardano l'altro ramo del Parlamento. Osserva, tuttavia, che il protrarsi dell'iter del disegno di legge istitutivo della Commissione antimafia potrebbe essere interpretato dall'opinione pubblica nel senso di una disattenzione alla lotta contro la criminalità organizzata.

Egli propone, quindi, di chiedere immediatamente l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, invitando il relatore e il Presidente a verificare presso i colleghi della Commissione affari costituzionali della Camera la praticabilità di una modifica dell'articolo 1, con l'intesa che se tale verifica darà esito negativo, si procederebbe senz'altro ad approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

 

Il senatore SAPORITO (AN) insiste per l'accoglimento degli emendamenti presentati.

 

Il senatore VIZZINI (FI) osserva che l'inizio della sessione di bilancio era ampiamente prevedibile. Pertanto, non può essere addotto dal relatore per giustificare un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ritiene opportuno procedere nell'esame conservando lo spirito di condivisione che ha contrassegnato fin qui il dibattito, senza evocare argomenti impropri, come quello del ritardo nella costituzione di un organo importante per le politiche antimafia, argomenti che potrebbero essere agevolmente rivolti contro chi vi ricorre. Propone, allora, di decidere in piena autonomia sulle modifiche proposte negli emendamenti, auspicando che la Camera dei deputati approvi definitivamente, e al più presto, il disegno di legge.

 

Il presidente BIANCO condivide l'esigenza di mantenere un ampio consenso sulle decisioni che riguardano l'istituzione della Commissione antimafia, secondo quanto sottolineato dal senatore Vizzini.

 

Il senatore PALMA (FI) ritiene che si debba procedere all'approvazione dell'emendamento 1.1, che corregge un grave errore contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, cioè l'esclusione della tutela della segretezza della corrispondenza. Pertanto, respinge la proposta del relatore e del senatore Villone di accogliere il testo approvato dalla Camera dei deputati, senza modifiche.

 

Il vice ministro MINNITI, a nome del Governo, conviene sulla proposta del relatore, di accogliere l'emendamento 1.1.

 

Il relatore CALVI (Ulivo) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.4.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta accolto all'unanimità. L'emendamento 4.4 è ritirato dal senatore PALMA (FI).

 

La Commissione all'unanimità conferisce quindi al relatore Calvi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con la modifica appena accolta.

 


 

 

PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 762-B

 

 

            Il presidente BIANCO, in considerazione del consenso unanime della Commissione espresso in sede di esame, in sede referente, del disegno di legge n. 762-B, propone di chiedere l'assegnazione in sede deliberante in modo da accelerare l'iter del provvedimento. A tal fine invita i Gruppi a manifestare la propria adesione.

           

      A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SAPORITO (AN), SARO (DC-PRI-IND-MPA), PASTORE (FI), Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com), GRASSI (RC-SE), VILLONE (Ulivo), MAFFIOLI (UDC), PERRIN (Aut), Emilio COLOMBO (Misto) e CALDEROLI (LNP) esprimono il consenso alla richiesta di assegnazione in sede deliberante. In senso favorevole si esprimono anche il relatore alla Commissione su quel disegno di legge CALVI (Ulivo) e il vice ministro MINNITI.

 

            Il PRESIDENTE si riserva, dunque, di inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione del disegno di legge n. 762-B  in sede deliberante.

 

 

 

 


Assemblea: nuova assegnazione in sede deliberante

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

 

46a

seduta pubblica (pomeridiana)

 

mercoledì

 

19 settembre 2006

 

Presidenza del presidente MARINI

 

 

 


Allegato B

 

Disegni di legge, nuova assegnazione

 

 

1ª Commissione permanente Aff. cost.

in sede deliberante

Dep. Boato Marco

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare (762-B)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia

C.40 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.326, C.571, C.688, C.890); S.762

approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.30, S.309); C.40-326-571-688-890-B

approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente(Aff. cost.)

(assegnato in data 03/10/2006 ).

 

 

 

 


Esame in sede deliberante

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2006

35ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.          

  

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazione)

 

            Il presidente BIANCO comunica che il disegno di legge n. 762-B è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di acquisire l'esame svolto in sede referente, compreso il parere reso dalla Commissione giustizia, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in quella fase dei lavori. Ricorda, al riguardo, che la Commissione aveva ritenuto di confermare le modifiche apportate da ultimo dalla Camera dei deputati, salvo quella relativa all'articolo 1, comma 2, sulla quale invece era stato approvato un emendamento (1.1, dei senatori Palma e altri), pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre. Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14,45.

 

            La Commissione consente.

 

Il relatore CALVI (Ulivo) ricorda la discussione lunga e approfondita svoltasi durante l'esame in sede referente, che ha consentito alla Commissione di individuare una soluzione sul testo del disegno di legge in titolo assai soddisfacente. Il testo approvato dalla Camera dei deputati ha recepito le modifiche proposte nella precedente lettura dal Senato, ma all’articolo 1, comma 2, propone una formulazione che desta perplessità, non solo dal punto di vista lessicale, ma anche sotto il profilo sostanziale. Infatti il limite posto per l’attività della Commissione parlamentare non comprende la tutela della segretezza della corrispondenza, che invece sarebbe contemplata laddove si utilizzasse, come aveva proposto il Senato, la formulazione dell’articolo 15 della Costituzione, che richiama la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

            La Commissione, in sede referente, ha dunque convenuto di accogliere un emendamento all'articolo 1 che ha conformato quella disposizione ai princìpi costituzionali richiamati. Nella stessa sede ha deciso, invece, di non modificare l’articolo 4, comma 4: ha considerato, infatti, che le leggi istitutive della Commissione antimafia dal 1988 in poi hanno adottato la stessa formula per regolare l’eventuale ritardata trasmissione di atti e documenti da parte dell’autorità giudiziaria; inoltre ha constatato che non si sono mai verificati dinieghi o resistenze da parte dell’autorità giudiziaria e ha ritenuto che il testo attuale appresti una maggiore garanzia per l’indagato.

            Infine, ringrazia il Presidente e tutti i colleghi della Commissione per la disponibilità mostrata a una conclusione unanime e tempestiva dell’iter del disegno di legge.

 

            Si apre la discussione generale.

 

            Il senatore VILLONE (Ulivo) esprime vivo compiacimento per l’esito a cui giunge la Commissione dopo un esame particolarmente lungo ed elaborato. Sottolinea l’importanza dell’istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e delle organizzazioni criminali similari, in particolare per le regioni in cui tali organizzazioni sono maggiormente presenti.

            Ricorda che nella precedente lettura il Senato si era opposto all’ipotesi, insita nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di affidare alla Commissione d’inchiesta poteri eccessivi, ritenuti pericolosi per un organo politico. Le modifiche successivamente approvate dalla Camera dei deputati hanno recepito nella sostanza la proposta del Senato, inserendo peraltro alcune formulazioni che dal punto di vista tecnico e lessicale destano perplessità; pur ritenendo preferibile - sotto tale profilo - il testo già approvato dal Senato, considera soddisfacente l'articolato in esame, come definito in sede referente.

            Ringrazia il relatore e i colleghi della Commissione, soprattutto quelli dell’opposizione, per aver cooperato nel raggiungimento di un risultato ampiamente condiviso e auspica che in futuro si trovino altre occasioni di largo consenso fra le forze politiche della Commissione.

 

            Il senatore VIZZINI (FI) esprime soddisfazione per la conclusione dell’iter di un disegno di legge rispetto al quale non si sono registrate particolari divisioni fra le forze politiche, quanto piuttosto fra le due Camere e sottolinea come il bicameralismo perfetto in questa occasione abbia mostrato i suoi pregi, consentendo di giungere a un testo migliore e largamente condiviso.

            Ricorda che il suo Gruppo, proprio per contribuire alla rapida approvazione del disegno di legge, ha rinunciato alla proposta di modifica dell'articolo 4: la tempestiva istituzione della Commissione d'inchiesta, infatti, rappresenta un segnale forte di impegno nella lotta alla criminalità organizzata, una questione che interessa l'intero Paese e un impegno che lo Stato assume con forte determinazione. Conclude ringraziando il relatore per il prezioso lavoro svolto.

 

            Il senatore MAFFIOLI (UDC) esprime soddisfazione per la tempestiva conclusione della discussione sul disegno di legge in titolo e ringrazia il relatore che con grande saggezza ha saputo mediare fra le forze politiche e con l’altro ramo del Parlamento per individuare una soluzione condivisa. Sottolinea l’utilità del confronto tra le due Camere e l’opportunità, semmai, di una revisione dei Regolamenti che ne agevoli lo svolgimento.

 

            Il senatore SAPORITO (AN) ringrazia il relatore per la sua capacità di mediazione anche nei confronti dell’altro ramo del Parlamento. Rileva che nell’attuale legislatura l’istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia viene approvata in un termine comunque più breve rispetto a quanto è accaduto in passato. Si tratta di una risposta che  il Parlamento dà anche a sostegno dell’impegno della magistratura e, in particolare, degli amministratori locali nella loro quotidiana lotta contro la criminalità organizzata e corrisponde al desiderio degli italiani di una maggiore sicurezza.

 

            Il sottosegretario D’ANDREA, intervenendo in sede di replica a nome del Governo, conferma l’orientamento favorevole già espresso durante l’esame in sede referente dal vice ministro Minniti, per una soluzione legislativa che raccoglie il consenso di tutte le forze politiche. Ringrazia il relatore per aver individuato una formulazione condivisa anche dall'altro ramo del Parlamento e per aver risposto tempestivamente all’esigenza di una forte presenza delle istituzioni a sostegno delle azioni di contrasto delle attività criminali.

 

            Il presidente BIANCO ringrazia il relatore e tutti i componenti della Commissione per il consenso unanime che hanno saputo determinare sul disegno di legge istitutivo della Commissione antimafia, la quale ha un significato particolare per la Regione da cui egli proviene, la Sicilia, e per le altre in cui il fenomeno della criminalità organizzata è particolarmente radicata.

            Sottolinea anch’egli l’utilità del confronto fra le due Camere, che ha consentito di raggiungere un risultato legislativo migliore.

 

            Non essendovi altre domande di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Comunica, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti.

 

            Si passa quindi alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l’articolo 1, nel testo definito dalla Commissione nell’esame in sede referente.

            Con distinte votazioni, approva quindi anche gli articoli 4 e 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

 

            Si passa alla votazione finale.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori VILLONE (Ulivo), VIZZINI (FI), MAFFIOLI (UDC), SAPORITO (AN) e MALABARBA (RC-SE), il quale esprime parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il contributo di tutte le forze politiche, la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già definito in sede referente.

 

            Il presidente BIANCO esprime viva soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del disegno di legge n.762-B.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

GIUSTIZIA (2a)

 

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2006

27ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Bonato e per la giustizia Li Gotti. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o  similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione e osservazione) 

 

      Riferisce alla Commissione il presidente SALVI, il quale ricorda come in sede di prima lettura il Senato abbia modificato il testo approvato dalla Camera dei deputati, in particolare sopprimendo l'articolo 4 di tale testo che attribuiva alla Commissione d'inchiesta il potere di adottare, con decisione a maggioranza qualificata, deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, introducendo anzi al comma 2 dell'articolo 1, che conferisce alla Commissione di inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, un'esplicita esclusione della possibilità di adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e segretezza delle comunicazioni.

            Il Senato inoltre aveva, tra l'altro, modificato il comma 4 dell'articolo 5, stabilendo che il decreto con il quale l'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione di inchiesta potesse essere rinnovato una sola volta.

            La Camera dei deputati ha ulteriormente modificato il testo approvato dal Senato.

            In particolare al predetto comma 2 dell'articolo 1 ha escluso dal divieto i provvedimenti alla libertà personale l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

            Al comma 4 dell'articolo 4 - corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura - è stato soppresso il limite ad una sola volta della rinnovabilità del decreto con cui l'autorità giudiziaria ritarda la trasmissione dei documenti, limite come si è detto introdotto dal Senato, mentre è stato individuato un diverso criterio di limitazione stabilendo che il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

            Infine, all'articolo 6, la Camera dei deputati ha stabilito che le collaborazioni di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato di cui si può avvalere la Commissione possano avvenire solo con il consenso dei soggetti interessati.

 

            Si apre il dibattito.

 

            Il senatore CENTARO (FI) valuta favorevolmente gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ad eccezione di quello di cui al comma 4 dell'articolo 4, la cui modifica, a suo parere, dovrebbe essere chiesta dalla Commissione quale condizione per l'espressione di un parere favorevole.

            Il testo approvato dal Senato, infatti, riprendeva la disposizione presente nella legge istitutiva della precedente Commissione, che consentiva la rinnovazione per una sola volta del decreto con cui l'autorità giudiziaria dispone il ritardo di sei mesi della trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione di inchiesta, vale a dire consentiva un ritardo complessivo non superiore ad un anno. La formulazione adottata dalla Camera dei deputati, invece, consente di fatto all'autorità giudiziaria di ritardare tale trasmissione anche per 24 mesi, ciò che equivale sostanzialmente ad una possibilità per l'autorità giudiziaria di negare del tutto alla Commissione l'acquisizione di tali atti, dal momento che un ritardo così prolungato non può non incidere sull'utilità dei documenti stessi ai fini dell'attività della Commissione.

            Se si considera che il disegno di legge non solo non riconosce alla Commissione di inchiesta gli stessi poteri di indagine dell'autorità giudiziaria, ma anzi stabilisce l'inopponibilità dello stesso segreto di Stato davanti alla Commissione, è evidente come la disposizione in questione risulti quanto meno eccessiva.

 

            Il senatore CASSON (Ulivo) concorda con le osservazioni del senatore Centaro, rilevando che la possibilità di ritardare l'invio dei documenti richiesti complessivamente per un anno assicura all'autorità giudiziaria un tempo più che sufficiente per portare a termine anche le indagini più delicate. Egli esprime però il timore che la modifica del testo approvato dalla Camera dei deputati possa prolungare eccessivamente i tempi di approvazione della legge.

 

            Il senatore CENTARO (FI) osserva come la modifica proposta sia assolutamente limitata e tale da non impedire l'approvazione in tempi rapidissimi del disegno di legge.

 

            Il senatore BUCCICO (AN) esprime vive perplessità sulla non chiara formulazione del comma 2 dell'articolo 1, che potrebbe indurre un interprete malizioso ad affermare che la Commissione di inchiesta abbia in realtà il potere di svolgere intercettazioni telefoniche.

 

            La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), nell'auspicare che eventuali modifiche al disegno di legge non ne pregiudichino una rapida approvazione, ritiene che, ove si decidesse di accogliere le modifiche proposte dai senatori Centaro e Casson - modifiche che ella condivide - si proceda anche ad una riformulazione del comma 2 dell'articolo 1 idonea a chiarirne il significato in modo inequivoco.

 

            La Commissione conferisce quindi mandato al presidente Salvi a formulare un parere favorevole con la condizione e i rilievi emersi nel corso del dibattito.