Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Istituzione della Commissione di inchiesta sulla mafia - A.C. 40 e abb.- D - | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 3 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 16/10/2006 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Istituzione della Commissione
di inchiesta sulla mafia
(A.C. 40 e abb.-D)
n. 3/2
16 ottobre 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: ac0088b.doc
INDICE
La modifica apportata dal Senato al testo approvato in seconda lettura dalla Camera
§ Costituzione della Repubblica (art. 82)
§ Codice Penale (artt. 326, 366, 372, 416-bis)
§ Codice di procedura penale (art. 329)
§ L. 20 dicembre 1962, n. 1720 Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della “mafia”
§ L. 13 settembre 1982, n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 , 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
§ L. 23 marzo 1988, n. 94. Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
§ D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. L. 15 marzo 1991, n. 82. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.
§ D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. L. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (artt. 25-quinquies-25-decies)
§ D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119. Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
§ L. 30 giugno 1994, n. 430. Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
§ L. 1 ottobre 1996, n. 509. Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
§ L. 13 febbraio 2001, n. 45. Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.
§ L. 19 ottobre 2001, n. 386. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
§ Regolamento interno della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (15 gennaio 2002)
§ D.M. 23 aprile 2004, n. 161. Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’articolo 19 della L. 13 febbraio 2001, n. 45
Il testo della proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (c.d. “Commissione antimafia”), approvato in sede deliberante dalla 1ª Commissione del Senato lo scorso 5 ottobre (A.S. 762-B) ed ora sottoposto all’esame della Camera in terza lettura, presenta un’unica modifica rispetto al testo approvato dalla Camera il 27 luglio scorso.
La modifica riguarda l’articolo 1, comma 2, laddove vengono definiti i poteri della Commissione d’inchiesta, e tende a reintrodurre nel testo una precisazione attinente ai limiti che incontra la Commissione con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza.
Il menzionato comma 2 dell’articolo 1 era già stato oggetto di modifiche sia da parte della Camera, sia da parte del Senato.
Si ricorda infatti che il Senato, esaminando il progetto di legge approvato dalla Camera in prima lettura, aveva introdotto all’articolo 1, comma 2, il divieto – per l’istituenda “Commissione antimafia”[1] – di “adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”. Il Senato aveva contestualmente soppresso il successivo articolo 4, introdotto dalla Camera, che recava una procedura aggravata per l’adozione, da parte della Commissione d’inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite.
Il testo deliberato dalla Camera alla fine del mese di luglio non reintroduceva il soppresso articolo 4, ma interveniva sul comma 2 dell’articolo 1. Dopo la consueta formula, mutuata dall’art. 82 della Costituzione, secondo la quale “la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”, esso prevedeva che “la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni”.
Il testo in esame, ulteriormente modificato dal Senato, individua il divieto con una formula più ampia, che riprende quella usata dall’art. 15 della Costituzione.
Il divieto è infatti espressamente riferito, oltre che ai provvedimenti attinenti alla libertà personale (e fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’art. 133 c.p.p.), anche a quelli “attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, categoria evidentemente più ampia di quella delle “intercettazioni delle comunicazioni”, presente nel testo approvato dalla Camera (per cui, ad es. il divieto potrebbe estendersi al sequestro di documenti classificabili come corrispondenza).
Nel corso dell’esame al Senato, il relatore sen. Calvi[2] ha motivato la modifica introdotta asserendo che il testo trasmesso dalla Camera, “all’articolo 1, comma 2, propone una formulazione che desta perplessità, non solo dal punto di vista lessicale, ma anche sotto il profilo sostanziale. Infatti il limite posto per l’attività della Commissione parlamentare non comprende la tutela della segretezza della corrispondenza, che invece sarebbe contemplata laddove si utilizzasse, come aveva [nella precedente lettura] proposto il Senato, la formulazione dell’articolo 15 della Costituzione, che richiama la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”.
L’esame al Senato non ha invece inciso sull’altra riformulazione operata dalla Camera nella sua seconda lettura, quella relativa all’articolo 4, comma 4, ove si limita la possibilità dell’autorità giudiziaria di ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione. Il testo approvato dal Senato prevedeva che il relativo decreto motivato avesse efficacia per sei mesi e potesse essere rinnovato solo una volta; il testo approvato dalla Camera (e non più modificato dal Senato) pone invece quale termine di efficacia del decreto (o dei suoi rinnovi) la chiusura delle indagini preliminari.
N. 40-326-571-688-890-D
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 5 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 762) MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 luglio 2006 (v. stampato Camera n. 40-326-571-688-890-B) NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 27 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 762-B) NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 5 ottobre 2006 d'iniziativa dei deputati BOATO; LUMIA; FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO, DURANTI, IACOMINO, FALOMI; ANGELA NAPOLI; LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI ¾ |
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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare |
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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2006
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TESTO approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2006 |
TESTO modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica il 5 ottobre 2006 |
Art. 1. (Istituzione e compiti). |
Art. 1. (Istituzione e compiti). |
1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti: |
1. Identico. |
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare; |
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b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; |
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c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso; |
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d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; |
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e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali; |
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f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche; |
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g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; |
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h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese; |
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i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci; |
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l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio; |
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m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali; |
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n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. |
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2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni. |
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. |
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. |
3. Identico. |
Art. 2. (Composizione e presidenza della Commissione). |
Art. 2. (Composizione e presidenza della Commissione). |
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. |
Identico. |
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati. |
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3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
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4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. |
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5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4. |
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6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive. |
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Art. 3. (Audizioni a testimonianza). |
Art. 3. (Audizioni a testimonianza). |
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. |
Identico. |
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio. |
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3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. |
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4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. |
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Art. 4. (Richiesta di atti e documenti). |
Art. 4. (Richiesta di atti e documenti). |
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. |
Identico. |
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. |
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3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. |
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4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. |
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5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. |
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6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. |
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Art. 5. (Obbligo del segreto). |
Art. 5. (Obbligo del segreto). |
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6. |
Identico. |
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. |
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. |
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Art. 6. (Organizzazione interna). |
Art. 6. (Organizzazione interna). |
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. |
Identico. |
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. |
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3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. |
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4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. |
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5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. |
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6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti. |
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Art. 7. (Entrata in vigore). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |