| Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
| Titolo: | DOC223 - Recepimento della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note di verifica Numero: 151 | ||
| Data: | 12/03/2008 | ||
| Organi della Camera: |
II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione VI-Finanze | ||
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
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SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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Recepimento della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali
(Schema di decreto legislativo n. 223) |
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N. 151 – 12 Marzo 2008 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
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DOC:
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223 |
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
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Titolo breve:
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Attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali
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Riferimento normativo:
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articolo 1 della legge n. 13 del 2007 (Legge comunitaria 2006)
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Relatori per le Commissioni riunite II e VI
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Pisicchio per la II e Strizzolo per la VI Commissione |
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Gruppi: |
rispettivamente IdV e PD-l’Ulivo
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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INDICE
Disposizioni in materia di fusioni transfrontaliere.
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
Tale direttiva era inserita nell’elenco B allegato alla legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006) e, per il suo recepimento nell’ordinamento nazionale, l’articolo 1, comma 1, della medesima legge fissava un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore[1].
Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 13 del 2007 detta i principi generali per l’esercizio della delega legislativa riguardante l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi A e B, allegati alla legge medesima. In particolare è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative e che gli eventuali oneri, ai quali non sia possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti assegnati alle competenti amministrazioni siano coperti a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.
Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, in ottemperanza a quanto espressamente prescritto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 13 del 2007.
La relazione tecnica, illustrando sinteticamente il contenuto delle singole disposizioni, evidenzia per ciascuna di esse la mancanza di conseguenze onerose per la finanza pubblica.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1 – 20
Disposizioni in materia di fusioni transfrontaliere
Le norme intervengono in materia di fusioni transfrontaliere. In particolare vengono introdotte:
- disposizioni che definiscono alcune nozioni rilevanti in materia, quali quelle di: società di capitali, società italiana, società di un altro Stato membro, fusione transfrontaliera;
- disposizioni relative all’ambito di applicazione della normativa, alle condizioni relative alle fusioni transfrontaliere, nonché alla disciplina applicabile;
- disposizioni relative al diritto di recesso per il socio che non abbia acconsentito alla fusione;
- disposizioni relative alla regolarità dell’atto di fusione.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la disciplina in esame interessa rapporti fra soggetti privati che non determinano effetti per la finanza pubblica.
[1] La legge 6 febbraio 2007 n. 13 è stata pubblicata sulla G.U. del 17 febbraio 2007 ed è entrata in vigore il 4 marzo 2007.