ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01387

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 596 del 01/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 01/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
MANNUCCI BARBARA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
CROSETTO GUIDO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
BOCCIARDO MARIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
SAGLIA STEFANO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
CALABRIA ANNAGRAZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
BARBA VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
RAVETTO LAURA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
ROSSI MARIAROSARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
PARISI MASSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
GIBIINO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
DISTASO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
MISURACA DORE POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
FORMICHELLA NICOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
DI CENTA MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/03/2012
Stato iter:
09/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2012
Resoconto GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2012
Resoconto UGOLINI ELENA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/03/2012
Resoconto GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2012

SVOLTO IL 09/03/2012

CONCLUSO IL 09/03/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01387
presentata da
GABRIELLA GIAMMANCO
giovedì 1 marzo 2012, seduta n.596

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente insegnanti tecnico pratici (articolo 395) ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (articolo 543);

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

l'articolo in questione, collocando il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) al comma 2, e gli insegnanti tecnico pratici (ITP) al comma 3, determina già una netta distinzione tra le due figure professionali per le quali «non può essere affermata l'esistenza di quella identità di situazioni giuridiche (...)» (sentenza Corte costituzionale n. 322 del 26 luglio 2005);

l'accordo sindacati ARAN (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) del 20 luglio 2000, stravolgendo l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha determinato l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensì attraverso il metodo del maturato economico, metodo iniquo e contro legge, sulla base di quanto percepito nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 124/99, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare lo stipendio;

l'accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;

l'articolo 10 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 stabilisce che, «gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di trasferimento allo Stato, con continuità di inquadramento e di funzioni;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità delle sentenze emesse dai tribunali, dalle corti di appello ed alla totalità delle sentenze della Corte di cassazione che hanno smentito tale accordo ritenuto privo di natura normativa ripristinando, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge per il 2006 (legge n. 266 del 2005 articolo 1, comma 218) il Governo riproponeva sotto forma di interpretazione «autentica», l'accordo ARAN già definitivamente bocciato, come visto sopra, dalle numerose sentenze di I e di II grado e da tutte le sentenze della Cassazione, disconoscendo il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali, «ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza», così come sancito dall'articolo 8 della legge 124 del 1999;

il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, così recita: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento....», esclude totalmente dalla sua «interpretazione» il personale docente ITP e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3;

le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai Tribunali e corti d'appello, hanno avuto come unico riferimento comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 riguardante il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e mai il personale docente insegnanti tecnico pratici (ITP) di cui al comma 3 (sentenze n. 234 del 2007, n. 311 del 2009 - ordinanze numeri 400 del 2007, 212 del 2008 ed altre);

gli insegnanti tecnico pratici (ITP) transitati dagli enti locali nei ruoli statali, alla data del gennaio 2007, erano 997 unità mentre ad oggi meno di 600 unità e che tale numero è destinato ad azzerarsi essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell'attuale organico;

recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP), che ormai si trascina da diversi anni; la sentenza del 7 giugno 2011 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, infatti, che in conseguenza del comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l'effettiva anzianità maturata nell'ente di provenienza -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali succitate, per risolvere definitivamente l'annosa problematica riguardante gli insegnanti tecnico pratici (ITP), al fine di riconoscere il giusto inquadramento loro spettante essendo esclusi, come sopra evidenziato, dalla interpretazione del comma 218 della finanziaria per il 2006 ed il riconoscimento dei miglioramenti economici loro spettanti in virtù dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999;

se non ritenga opportuno assumere inflative anche normative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli insegnanti tecnico pratici (ITP), i quali si trovano nella condizione di dover restituire somme di notevole entità, che incidono ulteriormente sulle retribuzioni già troppo basse.
(2-01387)
«Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, La Loggia, Biasotti, Garagnani, Antonino Foti, Girlanda, De Luca, Barani, Mannucci, Crosetto, Bocciardo, Gioacchino Alfano, Saglia, Calabria, Garofalo, Barba, Murgia, Ravetto, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Massimo Parisi, Gibiino, Frassinetti, De Girolamo, Distaso, Misuraca, Formichella, Savino, Di Centa, Contento».