Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01228
presentata da
MARIA GRAZIA GATTI
giovedì 6 ottobre 2011, seduta n.530
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone all'articolo 11 i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e d'orientamento;
la normativa stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; nell'articolo vengono specificate alcune categorie protette (disabili, invalidi, e altri);
la direzione generale per le politiche dei servizi e la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 12 settembre 2011, la circolare n. 24, concernente: «articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti»;
la circolare oltre a ribadire la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini - stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 - amplia il campo di esclusione dell'articolo 11, specificando che non rientrano nella nuova normativa «i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle regioni fermo restando, per quanto attiene la durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. B)» del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142;
la Camera dei deputati ha approvato, in data 14 settembre 2011, l'ordine del giorno 9/4612/105, a prima firma dell'onorevole Madia, che impegna il Governo: a promuovere un'intesa complessiva con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione dei livelli essenziali di tutela in materia dei tirocini formativi e di orientamento, secondo criteri che valorizzino il percorso formativo e di orientamento al lavoro del tirocinante, e impediscano un uso distorto e abusivo dello strumento dei tirocini;
l'ordine del giorno impegna altresì il governo a promuovere, ferma restando la piena autonomia regionale in materia, la diffusione di buone pratiche adottate da alcune legislazioni regionali per l'adozione di tirocini che: creino un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante; abbiano un contenuto formativo evidente e non siano utilizzati per funzioni meramente esecutive; non vengano attivati dalle aziende per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale; siano realizzati da aziende in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che non abbiano effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
nella stessa seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati è stato accolto un altro ordine del giorno, n. 9/4612/106, a prima firma dell'onorevole Gatti, con il quale si impegnava il Governo a inserire espressamente gli stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale nell'elenco dei soggetti esclusi dalle disposizioni contenute nell'articolo 11;
l'applicazione dell'articolo 11 ha già fatto sentire i suoi effetti, risulta agli interroganti che diverse aziende toscane, nonostante la regione Toscana abbia promosso una propria normativa regionale e ignorando quanto disposto dalla circolare ministeriale, anche per l'incertezza normativa tuttora esistente sulla gerarchia delle fonti e, in particolare, sulla differenza tra tirocini formativi e tirocini di inserimento al lavoro, abbiano inizialmente bloccato i tirocini;
la regione Toscana intende promuovere ricorso alla Corte costituzionale avverso il suddetto articolo 11 in quanto in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in materia professionale, di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione;
nel frattempo, per ovviare a questa situazione di estrema confusione, la giunta regionale Toscana, «ritenuto che la disposizione dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 sia limitata alla tipologia dei tirocini di formazione e orientamento e che sia opportuno individuare in via sperimentale, nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia, altre tipologie di tirocinio destinate ai soggetti inoccupati e disoccupati nonché a soggetti svantaggiati, per offrire loro un'esperienza formativa e l'opportunità di un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro», ha deliberato, in data 3 ottobre 2011, l'integrazione della «Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana», la quale permette, fra le altre cose, l'accesso, allo stagista, di un rimborso spese di 400 euro al mese finanziato per metà da stanziamenti regionali;
a parte il caso appena citato, a più di due settimane dall'emanazione della circolare continua a sussistere nelle varie realtà regionali una situazione di confusione tra la normativa regionale, la normativa nazionale che di fatto rischia di vanificare quanto disposto dalle regioni, e la circolare del Ministero che non trova ancora concreta applicazione. A farne le spese sono gli stagisti bloccati nei loro percorsi e le aziende che vorrebbero avvalersene -:
quali iniziative abbia adottato allo scopo di dare attuazione agli ordini del giorno n. 9/4612/105 e n. 9/4612/106 concernenti la definizione dei livelli essenziali di tutela per i tirocinanti e l'esclusione degli stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale dall'ambito di applicazione dell'articolo 11;
se, vista la situazione di estrema confusione provocata dalla coesistenza di diverse e contrastanti disposizioni normative, di differente livello gerarchico, relative alla disciplina dei tirocini, non intenda intervenire per chiarire, anche attraverso un'iniziativa urgente anche normativa, le disposizioni più controverse del suddetto articolo 11, che sono in contrasto con le normative regionali vigenti e stanno provocando gravi disagi per l'attivazione dei tirocini.
(2-01228)
«Gatti, Madia, Miglioli, Gnecchi, Albini, Murer, Damiano, Bobba, Boccuzzi, Mosca, Bellanova, Vico, Genovese, Miotto, Concia, Cenni, Mattesini, Pollastrini, Pompili, Codurelli, Santagata, Giacomelli, Meta, Lulli, Mastromauro, Trappolino, Giorgio Merlo, Rossomando, Rigoni, Froner, Tocci, Bucchino, Sposetti, Brandolini, Agostini, Bressa, De Torre, Farinone, Fedi, Zampa».