ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00722

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 530 del 06/10/2011
Abbinamenti
Atto 1/00714 abbinato in data 24/10/2011
Atto 1/00734 abbinato in data 24/10/2011
Atto 1/00737 abbinato in data 24/10/2011
Atto 1/00740 abbinato in data 26/10/2011
Atto 1/00743 abbinato in data 26/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 06/10/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 06/10/2011
PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 06/10/2011
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 06/10/2011
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 24/10/2011


Stato iter:
26/10/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/10/2011
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/10/2011
Resoconto PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 24/10/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
PARERE GOVERNO 26/10/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 26/10/2011
Resoconto PISICCHIO PINO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
Resoconto TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Resoconto TASSONE MARIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Resoconto DESIDERATI MARCO LEGA NORD PADANIA
Resoconto BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto VALDUCCI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Resoconto ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/10/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/10/2011

DISCUSSIONE IL 24/10/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/10/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/10/2011

IN PARTE ACCOLTO IL 26/10/2011

PARERE GOVERNO IL 26/10/2011

DISCUSSIONE IL 26/10/2011

RESPINTO IL 26/10/2011

CONCLUSO IL 26/10/2011

Atto Camera

Mozione 1-00722
presentata da
FABIO EVANGELISTI
testo di
giovedì 6 ottobre 2011, seduta n.530

La Camera,
premesso che:
relativamente al risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità che vanno dal 10 al 100 per cento, l'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, prevedeva la predisposizione - finora mai attuata - di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale, e da aggiornarsi annualmente, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
finora la monetizzazione dei danni subiti a seguito di un incidente stradale veniva calcolata sulla base di tabelle predisposte da ciascun tribunale, con la conseguenza di risarcimenti spesso diversi da regione a regione;
la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12408 del giugno scorso, ha risolto la disparità esistente fra i tribunali italiani uniformando i risarcimenti sui valori del tribunale di Milano, che ha sempre mostrato particolare sensibilità sui diritti e le aspettative delle vittime di incidenti stradali, riconoscendo - sia per le invalidità permanenti di un certo rilievo che per i danni morali da morte - somme mediamente superiori rispetto a quelle riconosciute da gran parte, degli altri uffici giudiziari;
al fine della predisposizione di un'unica tabella valida per l'intero territorio nazionale in grado di garantire in modo uniforme i risarcimenti dei danni in sede assicurativa RC auto, e superare ingiustificate difformità territoriali, il Governo ha predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, varato il 3 agosto scorso dal Consiglio dei ministri, che adegua però al ribasso i valori risarcitori che risultano così di gran lunga inferiori ai valori proposti dalle tabelle del tribunale di Milano, considerate invece congrue dalla stessa Corte di cassazione;
con l'applicazione della disciplina prevista da questo nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che deve ancora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato il risparmio delle società assicuratrici sarà consistente, soprattutto se le tabelle verranno ritenute applicabili anche retroattivamente a tutti i sinistri per i quali non si siano concluse trattative in sede transattiva o non si sia giunti a sentenza definitiva. Inoltre, va sottolineato come i valori pecuniari previsti non sono stati adeguati all'inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005, e perciò sono ulteriormente penalizzanti;
secondo le tabelle fissate dal Governo, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento che oggi ha diritto a ricevere dai 900 mila a un milione e cento mila euro, incasserà invece tra i 500 e i 600 mila euro. Un altro esempio: se un ragazzo sempre di venti anni, sopravvive a un incidente automobilistico con una invalidità del 30 per cento, oggi può ottenere tra 150 e 200 mila euro. Con i nuovi criteri ministeriali, tra i 75 e i 98 mila euro. La metà. Un bel risparmio per le assicurazioni, un danno per i cittadini, e una forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il decreto del Presidente della Repubblica non sarebbe applicabile;
inoltre dall'esame delle medesime tabelle si ricava una disparità tra l'infortunato uomo e l'infortunata donna, laddove la cifra per ogni punto di invalidità «femminile» è inferiore a quello «maschile»;
va peraltro ricordato come le compagnie assicuratrici abbiano finora «beneficiato» sia dal fatto che negli ultimi dieci, anni - come certifica l'ISTAT - il numero degli incidenti stradali è andato progressivamente diminuendo, che dalla riduzione (prevista dal decreto del Ministero della salute del 3 luglio 2003) in questi anni, dei risarcimenti da piccole invalidità. Il tutto a fronte di nessuna riduzione dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobilistica;
il 17 settembre 2011 l'Assemblea dell'organismo unitario dell'avvocatura, approvava un deliberato contro il suddetto schema di decreto del Presidente della Repubblica ricordando tra l'altro, come con questo provvedimento si annullano di fatto 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale;
nel documento, quindi, si fa istanza al Governo «affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i princìpi del giusto ed integrale risarcimento e dell'articolo 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica affinché non apponga la propria firma al decreto del Presidente della Repubblica»;
la stessa AIFVS - Associazione italiana familiari e vittime della strada ha incontrato il Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Saglia, per protestare contro questo schema di decreto del Presidente della Repubblica che «anziché riconoscere il diritto delle vittime al congruo ed integrale risarcimento del danno, riducendo i risarcimenti favorisce di fatto i profitti economici e imprenditoriali privati assicurativi a scapito delle esigenze di solidarietà sociale di rilievo costituzionale»,
impegna il Governo:
a ritirare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, di cui in premessa, in quanto ingiustificato e fortemente lesivo dei diritti dei danneggiati a ottenere un equo risarcimento;
a prendere a riferimento per tutto il territorio nazionale le tabelle del tribunale di Milano quali tabelle di risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, e considerate congrue dalle stesse recenti pronunce della Corte di cassazione;
ad attuare, nell'ambito delle proprie prerogative, azioni di contrasto a truffe e abusi ai danni delle compagnie assicuratrici, finalizzate all'ottenimento illegittimo di risarcimento danni.
(1-00722) «Evangelisti, Donadi, Borghesi, Palagiano, Mura, Monai».