Atto Camera
Mozione 1-00675
presentata da
GIULIANO CAZZOLA
testo di
martedì 5 luglio 2011, seduta n.495
La Camera
premesso che,
la sempre maggiore tendenza alla diversificazione delle attività lavorative nel corso della vita attiva ha reso più pressante la necessità di intervenire con strumenti legislativi per poter consentire un adeguato riconoscimento previdenziale delle attività prestate nel circuito lavorativo;
con decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni. dalla legge n. 122 del 2010, è stata introdotta la regola dell'onerosità per tutte le fattispecie di ricongiunzione contributiva ed è stata eliminata la costituzione gratuita della posizione assicurativa in Inps;
l'intervento di riforma, seppure dettato da esigenze di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi per avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza, nonché di eliminare la possibilità di beneficiare di trattamenti di miglior favore, ha, tuttavia, prodotto effetti distorsivi rispetto alle aspettative previdenziali di molti lavoratori, anche in relazione alla possibilità di accedere agevolmente al trattamento pensionistico spettante;
l'esame del vigente quadro normativo, in relazione all'obiettivo di valorizzare tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento del diritto ad un unico trattamento pensionistico, evidenzia una variegata composizione delle opzioni attivabili, legate, tuttavia, alla presenza di stringenti requisiti legati all'età anagrafica e alla contribuzione maturata nelle gestioni interessate;
la totalizzazione dei contributi è un meccanismo che permette ai lavoratori che nel corso della loro attività lavorativa hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di poterli cumulare, per avere così diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità, e può essere utilizzata in maniera gratuita da tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dagli iscritti alle forme sostitutive esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dai liberi professionisti;
alla luce dei profondi cambiamenti che ha registrato in questi ultimi anni il mercato del lavoro, tale meccanismo appare particolarmente utile per i lavoratori parasubordinati iscritti alla cosiddetta gestione separata, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza;
attualmente la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, e riguarda tutti e per intero i periodi contributivi versati nella singola gestione;
nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato ciascuna gestione tiene conto esclusivamente delle regole del proprio ordinamento;
ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione, è prevista l'applicazione del calcolo contributivo secondo i parametri e i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, che, come è noto, danno luogo ad un trattamento pensionistico meno generoso di quello determinato secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo e/o misto; da ciò consegue un disincentivo, nei fatti, all'utilizzo della totalizzazione, con particolare riferimento a tali categorie di lavoratori;
nella XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati è in corso l'esame di due proposte di legge sostanzialmente simili nel contenuto (Atti Camera n. 3871 e n. 4260): nelle sedute della Commissione del 17 maggio, del 22 giugno e del 29 giugno 2011 è stato riunito al riguardo il comitato ristretto, con la prospettiva concreta di arrivare in tempi brevi alla formulazione di un testo base condiviso,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione pro quota del trattamento stesso, ferma restando la facoltà di attivare - in alternativa - la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore, valutando anche le modalità con le quali rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione;
ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(1-00675)
(Nuova formulazione) «Cazzola, Fedriga, Moffa, Baldelli, Antonino Foti, Caparini, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Scandroglio, Ceccacci Rubino, Munerato, Bonino, Giammanco, Mottola, Lorenzin, Bitonci».