ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 96 del 23/01/2007
Abbinamenti
Atto 6/00010 abbinato in data 23/01/2007
Atto 6/00011 abbinato in data 23/01/2007
Atto 6/00012 abbinato in data 23/01/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 23/01/2007


Stato iter:
23/01/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
COMUNICAZIONE GOVERNO 23/01/2007
Resoconto MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Resoconto L' ULIVO
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto L' ULIVO
Resoconto FORZA ITALIA
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Resoconto ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO GOVERNO 23/01/2007
Resoconto MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
PARERE GOVERNO 23/01/2007
Resoconto MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/01/2007
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto VERDI
Resoconto FORZA ITALIA
Resoconto L' ULIVO
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2007

DISCUSSIONE IL 23/01/2007

NON ACCOLTO IL 23/01/2007

PARERE GOVERNO IL 23/01/2007

DISCUSSIONE IL 23/01/2007

VOTATO PER PARTI IL 23/01/2007

RESPINTO IL 23/01/2007

CONCLUSO IL 23/01/2007


Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00013
presentata da
CAROLINA LUSSANA
martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.096

La Camera,
considerato che uno dei primi interventi legislativi di questo Governo ha avuto per oggetto la riforma dell'ordinamento giudiziario emanata dal ministro Castelli con legge n. 105 del 2005 e con quattordici decreti delegati relativi, ciascuno al settore di pertinenza nell'ordinamento stesso;
considerato che i decreti citati sono stati tutti emanati e la successiva approvazione della legge n. 269 del 2006 da parte di questo Governo ha finito con l'apportare alcune limitate modifiche ai decreti legislativi nn. 106 e 109 riguardanti la titolarità dell'azione penale e la responsabilità disciplinare, a conferma che la tanto criticata riforma Castelli non era così disastrosa;
valutato che sono stati mantenuti fermi alcuni princìpi, a conferma che si è ormai assestata una modifica rilevante dell'ordinamento giudiziario, quali la gerarchizzazione degli uffici di procura e la tipizzazione degli illeciti disciplinari in ossequio al principio di legalità;
visto che la legge n. 269, per ciò che concerne la progressione in carriera e la distinzione delle funzioni, sospende l'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 fino al 31 luglio 2007 ed impegna il Governo a varare prima di tale data un'adeguata riforma della materia;
ritenuto che, in base alle anticipazioni dello stesso ministro circa la futura emanazione di questa legge, la revisione del sistema di accesso in magistratura dovrebbe prevedere la soppressione di una vincolante scelta delle funzioni da parte dei vincitori di concorso così che, in luogo della marcata separazione tra funzioni giudicanti e requirenti della riforma Castelli, appare delinearsi una più blanda distinzione di funzioni, in cui il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa viene consentito;
valutato che in base ai dati forniti dall'ultima relazione sull'attività giudiziaria, uno dei problemi più seri che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, al punto che la durata media dei processi è pari a 35 mesi per il giudizio di primo grado e 65 mesi per il giudizio di appello, con una attesa anche di dieci anni per emettere una sentenza definitiva, al punto che il Consiglio d'Europa giudica il sistema italiano tra i peggiori del continente, evidenziando un grave ritardo nelle procedure giudiziarie che violano l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo sul diritto ad un processo equo;
considerato che il provvedimento di clemenza adottato con legge n. 241 del 2006 è stato il più ampio della storia repubblicana (se ne contano diciotto) rispetto al numero di anni di pena condonati (tre anni contro i due degli ultimi indulti), il numero e il tipo di reati inclusi nel beneficio, l'entità della pena pecuniaria, al punto che è sotto gli occhi di tutti come abbia influito negativamente sulla fiducia che i cittadini ripongono nella giustizia;
considerato che il Consiglio d'Europa ha adottato nel lontano 1953 uno strumento volto ad introdurre regimi di risarcimento da parte dello Stato sul cui territorio i reati violenti sono stati commessi, che la maggior parte degli Stati membri della Unione europea ha adottato o è in procinto di adottare strumenti giuridici che istituiscano regimi del genere, mentre l'Italia non ha ancora provveduto a ratificare né firmare la Convenzione e nel nostro paese non esiste neppure un regime generale di risarcimento da parte dello Stato, circostanza che ha spinto il mio gruppo a presentare una proposta di legge di adesione alla Convenzione in oggetto per tutelare le vittime dei reati violenti;
preso atto che la nostra situazione sociale evidenzia una crisi dell'istituto familiare, con un aumento di divorzi e separazioni, un aumento dei casi di soppressione di neonati nonostante la possibilità concessa dal diritto di non riconoscere i figli all'atto di nascita, la crescita esponenziale e la sempre maggiore efferatezza degli episodi di criminalità con protagonisti i minori legata ad una evidente incapacità della famiglia di educare i propri figli, tanto che nella passata legislatura avevamo proposto una riforma organica della giustizia della famiglia e della giustizia minorile con un progetto ambizioso ma concretizzabile che andava incontro alla famiglia italiana, da sempre al centro dei nostri obiettivi primari;
impegna il Governo:
a rivedere quanto deciso in materia di distinzione delle funzioni, in nome di una più marcata separazione delle stesse ovvero optare verso la separazione delle carriere, che rappresenta l'asse portante di ogni riforma ordinamentale, dove i magistrati della decisione e dell'accusa appartengano a distinte organizzazioni di ordinamento giudiziario e abbiano conseguentemente distinte configurazioni istituzionali, in modo tale che possa finalmente realizzarsi un valore primario quale l'imparzialità di giudizio che esige la distinzione dei due ordini di magistrati in ragione dalla diversa natura dalle rispettive funzioni al fine di realizzare i princìpi del processo di parti, come delineato dall'articolo 111 della Costituzione;
ad intraprendere la strada di riforma del nostro sistema processuale, intervenendo sulla struttura del processo per risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro Stato ad esibire risultati concreti o piani d'azione realistici per risolvere le gravi carenze strutturali della giustizia, i cui ritardi causano violazioni ripetitive dei diritti umani e costituiscono una seria minaccia al principio dello Stato di diritto;
a razionalizzare il sistema dei riti alternativi quali strumenti premiali di contenimento del processo alla fase dibattimentale, che rappresenta una riforma urgente anche a seguito della legge n. 241 del 31 luglio 2006 recante «Concessione di indulto», che, presentata come unica soluzione possibile per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ha creato una situazione paradossale in cui migliaia di processi sono destinati a chiudersi con condanne a pene già estinte;
a voler dare seguito nel più breve tempo possibile alla nostra proposta di legge per aderire alla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime dei reati violenti che, ancora aperta alla firma degli Stati, obbliga le parti a prevedere nelle loro legislazioni un sistema di compensazione per risarcire le vittime di infrazioni violente, dolose che abbiano causato gravi lesioni corporali o la morte;
a riformare la giustizia per la famiglia e per i minori con la previsione di un giudice unico che raccolga sotto una sola istituzione, professionalità ed enti che lavorano per i minori ed oggi sono frammentati in ambiti differenti, continuando la strada coraggiosamente intrapresa dal nostro gruppo la scorsa legislatura nella convinzione della necessità di considerare adeguatamente i problemi connessi alla famiglia, alle controversie di stato civile, nonché tutta l'area del disagio minorile e la materia penale - eventualmente con la previsione di limiti più rigorosi alla concessione dell'istituto della messa alla prova - per fare in modo che un dibattito aperto per troppi anni e da tempo all'attenzione degli studiosi non continui a rimanere inascoltato e finalmente possa essere fornita una risposta adeguata e coerente con i cambiamenti strutturali e le legittime esigenze della famiglia.
(6-00013) «Lussana».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AMNISTIA GRAZIA INDULTO, GIUDICI E GIURISDIZIONE, ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, PROCESSO CIVILE, PROCESSO PENALE, PUBBLICO MINISTERO, RIFORME, RISARCIMENTO DI DANNI, TRIBUNALE PER I MINORENNI, VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0106, DL 2006 0109, L 2006 0241, L 2006 0269, LEGGE 2005 0150