ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03257

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 143 del 12/04/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 12/04/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORZA ITALIA 12/04/2007
FORZA ITALIA 13/04/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/04/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/04/2007

SOLLECITO IL 01/08/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03257
presentata da
SIMONE BALDELLI
giovedì 12 aprile 2007 nella seduta n.143

BALDELLI, GIRO e GARDINI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione assume particolare visibilità ed evidenza lungo le direttrici viarie dei grandi e medi centri urbani;
alcune amministrazioni comunali hanno ritenuto di prevenire la prostituzione mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza lungo le strade interessate, come strumento deterrente e punitivo nei confronti dei clienti delle prostitute che, violando il codice della strada, si vedrebbero recapitare le multe presso le proprie abitazioni, con tutti i conseguenti risvolti di carattere familiare desumibili;
uno dei casi più eclatanti è stato quello posto in essere dall'amministrazione comunale capitolina;
tali iniziative sono da giudicare assolutamente improprie e - secondo gli interroganti - in contrasto con la vigente normativa: il 29 aprile del 2004 (pubblicato sul Bollettino del Garante n. 49/aprile 2004) il Garante ha adottato un provvedimento di carattere generale che mirava a disciplinare l'uso dei sistemi di videosorveglianza, nel quale si legge testualmente: «un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all'ordinamento di riferimento (articolo 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (articolo 19, comma 2, del Codice). Tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv. 26 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6/1998, p. 131) [...] Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa, ad una video sorveglianza capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze.»;
si ravvisa, inoltre, che l'uso distorto ed illegale di materiale riguardante la privacy di singoli cittadini, con riferimento anche ai recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno visto coinvolti noti personaggi pubblici, potrebbe investire anche la cosiddetta gente comune, che a differenza dei cosiddetti «volti noti» avrebbe per diversi motivi, anche di carattere economico, più difficoltà a difendersi da ricatti ed estorsioni -:
se il Governo non intenda rafforzare significativamente e efficacemente la prevenzione e la repressione dello sfruttamento della prostituzione, attraverso l'azione delle Forze dell'ordine, anche onde evitare che le amministrazioni comunali assumano iniziative quali quelle descritte in premessa.
(4-03257)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AUDIOVISIVI, CENTRI URBANI, FORZE DI POLIZIA, PROSTITUZIONE, TUTELA DELLA RISERVATEZZA