ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 134 del 26/03/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: VERDI
Data firma: 26/03/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 26/03/2007
Stato iter:
30/05/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/05/2007
MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/05/2007

CONCLUSO IL 30/05/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03080
presentata da
CAMILLO PIAZZA
lunedì 26 marzo 2007 nella seduta n.134

CAMILLO PIAZZA. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

la Regione Lombardia è tra le regioni italiane che più mettono in atto continue modifiche alla normativa regionale che sono difformi rispetto alle normative comunitarie e nazionali sulla caccia;

il Consiglio Lombardo quest'anno ha deliberato in contrasto con la normativa nazionale sulla Caccia in Deroga, anche per evitare i continui e sempre vinti ricorsi al TAR delle associazioni protezionistiche, con le leggi quadro regionali n. 44 approvata il 30 gennaio 2007 e n. 45, sulla cattura di richiami vivi approvata il 30 gennaio 2007, oltre ad aver apportato continue modifiche alla legge regionale n. 26/93 riguardante la caccia di selezione (proroga dei periodi), le aziende faunistico venatorie, l'abusivismo sugli appostamenti fissi. A tale riguardo va detto che la Direttiva Europea sulla tutela dell'avifauna ammetterebbe lo sfruttamento giudizioso di «piccole quantità» di specie protette, in ragione di un numero complessivo che non ecceda dell'1 per cento la mortalità naturale della specie, calcolata sull'intera popolazione nazionale ed europea. La Regione Lombardia, fissando autonomamente i quantitativi di specie protette abbattibili a caccia (e non calcolandoli in relazione a limiti quantitativi a livello nazionale in concorso con le altre regioni) e prevedendo una generica annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio solo a fine giornata da parte del cacciatore, è venuta meno - secondo l'interrogante - agli obblighi di garantire un «controllo efficace e tempestivo» del prelievo venatorio di specie protette a livello comunitario, che deve comunque rimanere circoscritto ad una piccola quantità di animali;

la Provincia di Brescia per storia e caratteristiche del territorio vede non solo la presenza di un numero consistente di cacciatori (circa 30.000), 1/3 dell'intera Lombardia, ma anche la diffusione di pratiche venatorie illecite;

da oltre 10 anni guardie venatorie volontarie di associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono impegnate sul territorio bresciano nella lotta al bracconaggio nell'ambito dei compiti e delle responsabilità previste dalle leggi vigenti durante tutto l'anno e in particolar modo con i campi antibracconaggio nel periodo più sensibile della migrazione;

l'Italia ha recepito con la legge quadro n. 157 del 1992 la Direttiva Uccelli (79/409/CEE);

la selvaggina non è più ritenuta res nullius ma, in virtù della legge n. 157 del 1992, è ritenuta «patrimonio indisponibile dello Stato»;

la legge n. 157 del 1992 all'articolo 27, comma 1, lettera b), affida la vigilanza venatoria anche «..... alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ...»;

l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) prevede un ricorso alle deroghe solo per danni oggettivi rilevanti, in caso di eccezionalità e solo quando tutti gli altri metodi alternativi si siano dimostrati insoddisfacenti o inefficaci;

nel territorio degli Stati europei, per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico si registra una diminuzione della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare perché minaccia gli equilibri biologici;

gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico appartengono alle specie migratrici, che costituiscono un patrimonio comune e quindi l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale che implica responsabilità comuni;

l'Italia negli ultimi anni ha ricevuto ben 80 infrazioni alla normativa comunitaria ambientale, di cui 22 proprio legate alla tutela della biodiversità;

la Provincia di Brescia:

attacca, in modo che l'interrogante giudica pretestuoso, le guardie della vigilanza venatoria volontaria al fine di limitare la loro azione (soprattutto per il rilascio dei decreti per le guardie che vengono da fuori provincia);

non ha adempiuto all'inserimento di importanti valichi montani incorrendo quindi in una insufficiente protezione degli stessi come indicato dalla legge n. 157 del 1992 all'articolo 22, comma 3, che dispone che «la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;

l'esame che i candidati ad ottenere il decreto di nomina sostengono davanti alla Commissione istituita dalla Provincia verte principalmente sulla conoscenza della legge regionale sulla caccia (per la Regione Lombardia la legge n. 26 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni) e sulla legge quadro n. 157 del 1992 e su altre normative che la Commissione ritiene utile inserire fra le materie d'esame. La partecipazione a tali corsi è obbligatoria per i candidati presentati dall'Associazione medesima;
per quanto riguarda la vigilanza venatoria delle guardie volontarie:

l'articolo 133 e seguenti del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente alle Istituzioni competenti (Province e Prefetture) di nominare le G.P.G. (Guardie Particolari Giurate) da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l'Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione, (competenze e territorio) che saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce Titolo di Polizia amministrativa;

la G.P.G. è un Pubblico Ufficiale. Non esiste distinzione giuridica derivante dal fatto che esso sia volontario o che svolga tale attività in maniera subordinata e regolata da un contratto di lavoro;

la G.P.G. è un Pubblico Ufficiale durante l'espletamento delle sue funzioni così come previsto dall'articolo 357 del codice penale il quale recita: Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;

allo stato dell'arte, le varie Procure in Italia per la maggior parte dei casi hanno «sentenziato» che le Guardie Giurate del WWF limitatamente ai poteri loro conferiti dalla legge e per le materie di loro competenza, svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 55 e 57 III comma del codice di procedura penale così come sembra ulteriormente confermare anche la Suprema Corte in una recentissima e ultima pronuncia, in ordine di tempo, Cass. Sez. penale III, 21 dicembre 2005 (Ud. 5 dicembre 2005), Sentenza n. 46784;

con le funzioni di P.G. e i relativi più penetranti poteri che sono stati riconosciuti alle Guardie del WWF e laddove la normativa oggetto di vigilanza prevedeva fattispecie criminose, esse hanno correttamente operato e ormai da quasi un decennio le varie Procure in Italia convalidano i loro atti di sequestro, le delegano alle indagini, le incaricano di eseguire perquisizioni domiciliari e personali, nell'ovvio rispetto delle procedure e garanzie previste dal codice penale e dal codice di procedura penale -:

se il Governo non ritenga necessario intervenire, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo e articolo 117 comma 2, lettera s), della Costituzione e dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al fine di garantire che la direttiva comunitaria richiamata venga effettivamente rispettata in tutto il territorio nazionale;

se non consideri opportuno assumere iniziative normative volte a prevedere un sistema sanzionatorio penale più idoneo e capace per ostacolare il fenomeno del bracconaggio finora troppo sottovalutato;

se il Ministro competente non ritenga utile intervenire con una circolare ministeriale che chiarisca cosa si intende per «coordinamento delle province» e dove specifichi che compito di ogni provincia è quello di agevolare al massimo la lotta al bracconaggio senza limitare territorialmente in alcun modo l'operato delle guardie venatorie volontarie;

se il Ministro competente, visto che la Vigilanza sull'attività della Guardia è svolta dal Questore della Provincia di appartenenza così come stabilito dalla legge n. 508 del 1936, non voglia assumere un'apposita iniziativa normativa che indichi lo svincolamento del decreto, da rilasciare alle guardie venatorie volontarie, dalla Provincia alla Prefettura della Repubblica così come avviene per le competenze ambientali (articolo 18 legge n. 349 del 1986) e zoofile (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 nonché legge n. 611 del 12 giugno 1913 e legge n. 189 del 2004 (quindi come avveniva prima del decreto Bassanini).
(4-03080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 30 maggio 2007
nell'allegato B della seduta n. 161
All'Interrogazione 4-03080 presentata da
CAMILLO PIAZZA

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, preme evidenziare, innanzi tutto, che la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3, «legge quadro sulla cattura di richiami vivi» è conforme al dettato dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non in contrasto con la direttiva 79/409/CEE, considerato che gli esemplari di cui si prevede la cattura appartengono a specie incluse nell'elenco delle specie cacciabili.
Quanto alla legge regionale 22 febbraio 2007, n. 4 «legge quadro sul prelievo in deroga», la stessa è conforme alla legge 3 ottobre 2002, n. 221, recante integrazioni alla legge n. 157/92, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
I quantitativi abbattibili in deroga per ogni specie sono fissati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica e ripartiti tra le Regioni interessate in accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni, mentre il numero dei soggetti abbattuti in deroga è annotato giornalmente sul tesserino venatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge n. 157/92.
Quanto alle sanzioni volte a contenere il fenomeno del bracconaggio, si ritiene siano ampliamente normate dall'articolo 30 (sanzioni penali) e dall'articolo 31 (sanzioni amministrative) della citata legge n. 157/92; eventuali modifiche o inasprimenti delle sanzioni stesse, non possono che costituire oggetto di apposito disegno di legge.
Lo stesso discorso vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, nonché per i poteri ed i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, ampiamente normati dagli articoli 27, 28 e 29 della legge n. 157/92.
In particolare, l'articolo 27 individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157/92 e delle leggi regionali in materia (agenti dipendenti dagli enti locali, guardie volontarie delle associazioni venatorie o agricole o di protezione ambientale, guardie del corpo forestale dello Stato, agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate comunali, eccetera), mentre i successivi articoli 28 e 29 individuano i poteri ed i compiti delle diverse categorie di addetti alla vigilanza.
Dalla documentazione allegata alla relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 157/92, sull'attività di vigilanza venatoria per l'anno 2005 - stagione venatoria 2005-2006 - per la parte relativa alla Regione Lombardia, emerge che sono state contestate n. 598 violazioni penali e n. 2.258 violazioni amministrative.
Nella sola Provincia di Brescia, ove operano n. 56 agenti per una superficie agro-silvo-pastorale (TASP) di ettari 421.935 con il rapporto più alto tra tutte le Province lombarde, le violazioni contestate sono state rispettivamente n. 210 violazioni penali e n. 560 violazioni amministrative.
Infine, quanto al coordinamento in ordine alle attività svolte dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, per la preparazione, l'aggiornamento e l'utilizzazione delle guardie volontarie, non si ritiene, allo stato, necessario adottare alcuna iniziativa, considerato che né le categorie interessate né le Regioni hanno evidenziato problematiche in tal senso da sottoporre al Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Paolo De Castro.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CACCIA SPORTIVA, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, GUARDIE VENATORIE E GUARDIE ZOOFILE, PROVINCE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1913 0611, L 1986 0349, L 1992 0157, L 2003 0131, L 2004 0189

GEO-POLITICO:

BRESCIA - Prov, LOMBARDIA