ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01377

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 229 del 23/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: COMUNISTI ITALIANI
Data firma: 23/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMUNISTI ITALIANI 23/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 23/10/2007
Stato iter:
24/10/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/10/2007
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2007
Resoconto MINISTRO - (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)
 
REPLICA 24/10/2007
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/10/2007

SVOLTO IL 24/10/2007

CONCLUSO IL 24/10/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01377
presentata da
FRANCESCO NAPOLETANO
martedì 23 ottobre 2007 nella seduta n.229

NAPOLETANO e SGOBIO. -
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- Per sapere - premesso che:

con la sentenza n. 268 del 2007, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 4 del 2006 («Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti»), in quanto in contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione;

più precisamente per la Corte costituzionale la regione Puglia si sarebbe sostituita allo Stato nel prevedere che i giovani pugliesi avrebbero mantenuto lo status di disoccupati (quindi anche l'anzianità di iscrizione al collocamento), anche nel caso in cui avessero accettato un contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi. Inoltre, a detta della Corte, questa legge, nel porre i giovani pugliesi in una condizione di maggior favore rispetto ai giovani delle altre regioni italiane, avrebbe determinato condizioni di disuguaglianza tra lavoratori;

invero i commi 1 e 2 dell'impugnata legge regionale prevedono la conservazione dello status di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso e più lungo (fino a 12 mesi anziché fino ad 8 mesi) rispetto a quello indicato dalla legge statale, indipendentemente dal reddito che ne possa derivare (mentre il decreto legislativo n. 181 del 2000 ha previsto un preciso tetto). Così facendo, secondo la Corte, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello status di disoccupato al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente una disciplina di principio e vincolante per le regioni;

a parere del ricorrente (Presidenza del Consiglio dei ministri), la materia regolamentata dalla legge regionale rientra nel campo della previdenza sociale - atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici compresi in tale settore - e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost., mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.);

l'interrogante, nel prendere atto che la predetta sentenza ha determinato un conflitto istituzionale e che le ragioni addotte dalla Corte costituzionale sono pienamente condivisibili, non si nasconde gli effetti che tale situazione iniqua ha determinato tra i lavoratori pugliesi, molti dei quali, in buona fede, nel fare ricorso alle tutele della legge regionale si trovano oggi, all'indomani della sentenza, pregiudicati nei loro diritti;

la condizione suddetta coinvolge molte migliaia di lavoratori che, colpevoli di aver accettato in buona fede contratti di lavoro a tempo determinato superiore agli otto mesi previsti, invece, dalla legge statale, vedono svanire ogni possibilità di inserimento lavorativo a causa dell'automatica cancellazione di circa vent'anni di anzianità presso i centri dell'impiego della regione Puglia -:

quali provvedimenti intenda urgentemente adottare al fine di salvare i diritti acquisiti di chi, incolpevole ed in buona fede, si è ritrovato schiacciato da quello che gli interroganti ritengono un sostanziale conflitto istituzionale generato da un atto legislativo fondato sull'incompetenza.
(3-01377)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONFLITTI TRA POTERI, DISOCCUPATI E DISOCCUPAZIONE, GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA', LEGGI REGIONALI, PREVIDENZA SOCIALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0181

GEO-POLITICO:

PUGLIA