ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01370

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 229 del 23/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: VERDI
Data firma: 23/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERDI 23/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/10/2007
Stato iter:
24/10/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/10/2007
Resoconto VERDI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 24/10/2007
Resoconto VERDI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/10/2007

SVOLTO IL 24/10/2007

CONCLUSO IL 24/10/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01370
presentata da
TANA DE ZULUETA
martedì 23 ottobre 2007 nella seduta n.229

DE ZULUETA e ZANELLA. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il 20 settembre 2007 le agenzie di stampa battono un comunicato del Consiglio italiano per i rifugiati, nel quale viene denunciata la prassi del respingimento, dai porti adriatici, di rifugiati iracheni e di altre nazionalità verso la Grecia. Nella nota si dichiara, inoltre, che «il fenomeno ha assunto dimensioni allarmanti: nel solo mese di agosto vi sono stati ben 190 respingimenti dal porto di Bari, 153 dal porto di Ancona, 17 dal porto di Brindisi e 2 dal porto di Venezia, per un totale di 362 persone, di cui 200 iracheni e 30 afgani». E ancora si legge: «abbiamo l'evidenza che le persone molto spesso vengono prima detenute e poi rinviate in Turchia, da dove rischiano di essere rimandate in Iraq»;

qualche mese prima (11 aprile 2007) lo stesso Consiglio italiano per i rifugiati in un'altra nota dichiara di essere in possesso di «informazioni attendibili secondo le quali in Grecia gruppi interi di rifugiati iracheni sono stati respinti senza alcun esame delle loro domande d'asilo»;

da un rapporto della delegazione della Commissione libertà civile, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, risulta che nel 2006 lo zero per cento di iracheni ha ottenuto asilo o una forma di protezione sussidiaria in Grecia;

quest'ultima adotta la prassi dell'«interruzione» (disposizioni dell'articolo 2(8) del decreto presidenziale n. 61 del 6 aprile 1999) della procedura d'asilo per i richiedenti che lasciano il proprio luogo di residenza senza informare adeguatamente le autorità greche di competenza. Tale mancanza viene considerata, dalle autorità elleniche, come una rinuncia implicita alla domanda di asilo, che induce il segretario generale del ministero dell'ordine pubblico ad «interrompere» l'esame della domanda;

le disposizioni di cui sopra producono l'effetto di negare a molti richiedenti asilo ritornati in Grecia, in applicazione del regolamento di Dublino II, un'effettiva considerazione delle loro domande di asilo una volta che erano state interrotte;

l'allontanamento di richiedenti asilo dalla Grecia in un Paese, nel quale essi ritengono che la loro vita o libertà siano minacciate, comporta una violazione dell'obbligo di non-refoulement, sancito dall'articolo 33 della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, e lo Stato che ha rimandato il richiedente asilo in Grecia è a sua volta indirettamente responsabile di refoulement;

l'11 luglio 2007 il Parlamento europeo adotta una risoluzione nella quale gli Stati membri vengono sollecitati, in considerazione della gravissima crisi umanitaria che coinvolge i rifugiati iracheni, a non procedere a trasferimenti o respingimenti (in applicazione del regolamento Dublino II) verso quegli Stati nei quali vi è incertezza che le domande dei richiedenti asilo iracheni non verranno esaminate correttamente;

l'articolo 3(2) del regolamento di Dublino sancisce la possibilità per gli Stati membri di: «esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo»;

in un comunicato stampa del 2 ottobre 2007, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblica le cifre dell'esodo iracheno: «gli iracheni sradicati sono più di 4,4 milioni e continuano a fuggire al ritmo di circa 60mila al mese. Più di 2,2 milioni di essi sono sfollati all'interno del Paese (di cui 900.000 nei governatorati del nord). Altri 2,2 milioni di iracheni sono fuggiti dal Paese, la maggior parte di essi per raggiungere la Siria». Una via di fuga che rischia di venire chiusa, in quanto, come riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite, la Siria dal 1o ottobre 2007 ha imposto forti restrizioni sui visti per gli iracheni, a causa dell'enorme pressione subita dal Paese nell'accogliere più di 1,4 milioni di rifugiati iracheni. Nella nota del 2 ottobre 2007 si legge anche che «durante i primi sei mesi del 2007, circa 19.800 iracheni hanno chiesto asilo in Paesi industrializzati al di fuori della regione (Nord America, Europa, Australia). Allo stesso tempo, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite ha segnalato i casi di più di 14mila tra gli iracheni più vulnerabili ai Paesi di reinsediamento. Alla fine di settembre, circa 1.800 di questi erano partiti alla volta di diversi Paesi di reinsediamento»;

le attuali tensioni al confine tra Turchia e Kurdistan iracheno potrebbe provocare un nuovo esodo che vedrebbe aggiungersi ai rifugiati iracheni arabi, già presenti nei governatorati del Nord, anche profughi curdi;

il 16 ottobre 2007 l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Antonio Guterres, lancia un appello ai Paesi dell'Unione europea, affinché facciano prova del massimo di apertura nei confronti dei richiedenti asilo iracheni. L'Alto commissario dichiara: «l'Europa deve aprire le porte ai rifugiati, non può lasciare sole Siria e Giordania, due Paesi già saturi e che devono affrontare le conseguenze di un numero di rifugiati che rappresenta il dieci per cento della popolazione nazionale»;

lo stesso Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha elaborato delle indicazioni in materia di «rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato interrotte». In particolare, l'agenzia dell'Onu raccomanda un uso generoso da parte degli Stati membri del proprio potere discrezionale sancito dall'articolo 3(2) di cui sopra -:

se non ritenga di dover diramare specifiche direttive agli operatori di frontiera perché agevolino l'accesso alla procedura asilo a iracheni, con particolare attenzione per i curdi, indipendentemente dal luogo di partenza - pure comunitario - anche nell'ambito delle deroghe previste dalla Convenzione di Dublino II, nonché l'attivazione di un programma per il reinsediamento di rifugiati iracheni nel quadro del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. (3-01370)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASILO POLITICO, MINORANZE ETNICHE, PROFUGHI E RIFUGIATI, RELAZIONI INTERNAZIONALI, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GRECIA, IRAQ, ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU ), TURCHIA