ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 224 del 16/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: COMUNISTI ITALIANI
Data firma: 16/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/10/2007
Stato iter:
17/10/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/10/2007
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
 
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 17/10/2007
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2007

SVOLTO IL 17/10/2007

CONCLUSO IL 17/10/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01339
presentata da
NICOLA TRANFAGLIA
martedì 16 ottobre 2007 nella seduta n.224

TRANFAGLIA. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

le disposizioni che attualmente regolano la materia archivistica discendono dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato nel 2003 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che contiene in allegato il codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, approvato nel 2001 (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 14 marzo 2001, n. 8/9/2001), e dal codice di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approvato nel 2004 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41);

questo complesso di norme va a sostituire, per quanto attiene la ricerca storica, gli articoli 21 e 22 dell'abrogata legge archivistica del 1963, che, chiari negli obiettivi e nelle definizioni, avevano garantito una sostanziale liberalità, almeno fino a quando l'amministrazione degli Archivi di Stato dipendeva dal ministero dell'interno;

infatti, quando nel 1975 tale amministrazione fu trasferita al ministero per i beni culturali e ambientali, le funzioni in materia di documenti riservati rimasero al ministero dell'interno, che, però, non le esercitava più nell'ambito di una struttura istituzionale specialistica, come la direzione degli Archivi di Stato, nel cui seno operava una giunta superiore, di cui facevano parte archivisti e storici, che esprimeva il proprio parere su tutte le richieste di consultazione di documenti riservati per ragioni di studio;

a partire da quella data, queste funzioni, così importanti per la ricerca storica, venivano affidate a un ispettorato per i servizi archivistici, retto da un prefetto non più assistito da un organo consultivo tecnico. Veniva, inoltre, inserito un funzionario del ministero dell'interno in tutte le commissioni di sorveglianza, che, istituite presso gli uffici centrali e periferici dello Stato, curano il versamento della documentazione non più occorrente all'amministrazione attiva nei competenti Archivi di Stato: a questo funzionario è stato conferito il compito di indicare le serie in cui possono trovarsi documenti riservati. Veniva, inoltre, affidato al ministero dell'interno anche il compito di dichiarare, sulla base degli elenchi predisposti dalle soprintendenze archivistiche, quali serie di archivi di enti pubblici e di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico dovessero considerarsi riservate: le soprintendenze archivistiche sono uffici dell'amministrazione archivistica statale, con competenza a livello regionale, per la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici territoriali e non territoriali e sugli archivi privati, dichiarando per questi ultimi il notevole interesse storico;

nel corso degli anni il suddetto ispettorato ha esautorato progressivamente i compiti degli archivisti di Stato, fino a non considerare più necessario neanche il parere motivato del direttore dell'Archivio di Stato da allegare alle domande di accesso dei ricercatori;

parallelamente a questa involuzione nell'ambito della ricerca storica, si modificava in senso più liberale l'accesso ai documenti dell'amministrazione attiva, ma da questo processo si delineavano da un lato la preoccupazione, in ambito europeo, che la diffusione dell'informatica potesse portare a una concentrazione di dati personali presso la pubblica amministrazione, il cui uso da parte del potere politico, ove non fossero state introdotte adeguate forme di protezione, poteva costituire una minaccia per la democrazia, dall'altro l'esigenza di proteggere i dati dei terzi in corrispondenza della diffusione, pure in ambito europeo, delle innovative norme dirette a consentire l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione per la tutela di interessi giuridicamente protetti;

si è così sviluppata una nuova sensibilità per la tutela della riservatezza delle persone, che impone all'amministrazione attiva una complessa disciplina per il trattamento dei dati personali. La legge archivistica del 1963 già tutelava la riservatezza delle persone nell'ambito della ricerca storica, ma nel nuovo contesto della tutela dei beni culturali la riservatezza deve essere armonizzata con la disciplina della protezione dei dati affidata a una nuova autorità denominata Garante per la protezione dei dati personali, istituita nel 1996;

la seconda parte del codice per la protezione dei dati personali è dedicata a disposizioni specifiche per il trattamento di dati da parte di vari settori della pubblica amministrazione, uno dei quali riguarda la ricerca storica. In particolare, si stabilisce che i dati raccolti per scopi storici non possono essere usati per provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato; i documenti contenenti dati personali trattati per scopi storici possono essere utilizzati e diffusi solo se «essenziali e indispensabili» al perseguimento di tali scopi; i dati personali possono essere comunque diffusi se relativi a circostanze e fatti resi noti dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico;

gli archivi storici separati, cioè quelli della Presidenza della Repubblica, delle due Camere del Parlamento, del ministero degli affari esteri, degli uffici storici degli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, sono istituzioni che, pur essendo organi dello Stato, non versano la loro documentazione all'archivio centrale dello Stato, ma hanno archivi storici separati con propri specifici regolamenti, che possono includere eventualmente procedure per l'accesso anticipato, la cui decisione è affidata alla rispettiva autorità superiore;

un discorso particolare va fatto per gli archivi dell'Arma dei carabinieri. Il recente testo unico sui beni culturali e ambientali permette finalmente di mettere ordine anche riguardo agli archivi prodotti dall'Arma dei carabinieri, che fino ad oggi ha gestito i propri archivi in piena autonomia grazie a una fallace interpretazione della legge archivistica (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963);

l'articolo 41 del testo unico sui beni culturali e ambientali, a proposito della costituzione delle commissioni di sorveglianza sugli archivi dei diversi organi dello Stato, espressamente escludeva solo il ministero degli affari esteri e il ministero della difesa;

in mancanza del regolamento dai più si accolse l'interpretazione estensiva che ha portato a esentare dall'obbligo della costituzione della commissione di sorveglianza anche tutti gli uffici dipendenti dal ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, con la nefasta conseguenza che l'Arma non solo non ha mai costituito le suddette commissioni, non solo non ha mai versato agli Archivi di Stato le sue carte più rilevanti e di maggiore interesse documentario, ma ha anche sempre scartato la propria documentazione mediante provvedimenti interni extra legem e contra legem. Il tutto ha portato alla graduale distruzione di un eccezionale patrimonio documentario e storico;

il citato articolo 41, comma 6, del testo unico «Codice di tutela dei beni culturali e del paesaggio», che si occupa solo della ricerca storica, cioè di come si possa trovare un punto di equilibrio tra due diritti garantiti dalla Costituzione, quello alla riservatezza delle persone e quello alla ricerca, pur ponendo la disciplina, poiché in esso viene precisato che, anche in mancanza di un regolamento le norme concernenti le commissioni di sorveglianza (che hanno il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito) non hanno applicazione riguardo «al ministero degli affari esteri ed agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare ed operativo», non è riuscito a fare chiarezza riguardo alla sorte degli archivi dell'Arma dei carabinieri;

ed infatti nella prassi, peraltro consolidata, da parte dell'Arma la norma è stata adottata secondo un'interpretazione estensiva della lettera, tesa a ricomprendervi anch'essa nella deroga e legittimandola a negare la consultazione dei propri archivi per fini storici, come invece avviene per altre analoghe e parimenti benemerite forze dell'ordine, quali la polizia di Stato (questure) e la guardia di finanza -:

se sia a conoscenza del fatto che l'Arma dei carabinieri ha interpretato in maniera estensiva il dettato del citato articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 41 del 2004, negando di fatto agli storici l'accesso e la consultazione dei suoi archivi, e se non ritenga necessario con propri provvedimenti intervenire al fine di sanare i dubbi interpretativi della suddetta norma.(3-01339)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ARCHIVI, ARMA DEI CARABINIERI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, RICERCATORI, TUTELA DELLA RISERVATEZZA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO ( AIC ), DL 2003 0196, DL 2004 0041, DPR 1963 1409