ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 220 del 09/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 09/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007
LEGA NORD PADANIA 09/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/10/2007
Stato iter:
10/10/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 10/10/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2007

SVOLTO IL 10/10/2007

CONCLUSO IL 10/10/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01313
presentata da
ROBERTO MARONI
martedì 9 ottobre 2007 nella seduta n.220

MARONI, COTA, DOZZO, GIBELLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI e STUCCHI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie pubblicate sugli organi di informazione in data 5 ottobre 2007, al termine di una riunione con la Consulta per l'immigrazione e l'associazione Migrantes, il prefetto di Treviso, Capocelli, ha affermato che: «se per motivi religiosi una persona indossa il burqa, lo può fare, basta che si sottoponga all'identificazione e alla rimozione del velo»;

non è la prima volta che la prefettura di Treviso si pronuncia in merito; già in passato si era espressa in ordine alla richiesta di far rispettare la normativa vigente, che vieta il «travisamento» in pubblico delle persone, affermando che l'ordinamento giuridico italiano non conosce norme che vietano l'occultamento dei tratti somatici delle persone fisiche, se non in presenza di situazioni particolari, tassativamente indicate da alcune leggi speciali, in cui tale comportamento può concretamente costituire un elemento di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;

il Presidente del Consiglio dei ministri Prodi e il Ministro interrogato hanno più volte ribadito come da una lato sia di fondamentale importanza garantire a tutte le confessioni religiose il diritto alla libertà religiosa e alla manifestazione dei propri principi di fede e dall'altro lato come l'utilizzo del burqa e del niqab siano incompatibili con il nostro ordinamento giuridico, perché non rendono possibile l'identificazione della persona e soprattutto perché rappresentano un'offesa alla dignità della donna;

in contrapposizione con la posizione più volte espressa ufficialmente da questo Governo, il Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, in questa occasione è intervenuta a difesa della decisione presa dal prefetto di Treviso, dichiarando «allo stesso modo con il quale vogliamo vedere i crocefissi appesi nelle nostre aule, siamo tenuti a essere rispettosi del velo con cui le donne islamiche si coprono il volto»;

a dispetto delle nuove norme contenute nella legge 31 luglio 2005, n. 155, approvata dal Parlamento all'indomani degli attentati londinesi del 7 e 21 luglio 2005, che dispongono l'inasprimento delle sanzioni previste nei confronti di chi si rende irriconoscibile dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, alcune prefetture continuano a permettere l'uso pubblico del burqa, rifacendosi ad un parere espresso dal ministero dell'interno in data 18 ottobre 2004, cioè antecedentemente al varo del cosiddetto «pacchetto Pisanu»;

secondo il predetto parere, il burqa in questione non sarebbe assimilabile «ad una maschera né ad un qualsiasi travestimento atto ad alterare i tratti somatici della persona», dovendosi piuttosto considerare «quale segno esteriore di una tipica fede religiosa»;

l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce «l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo»;

si ricorda, inoltre, la circolare 14 marzo 1995, n. 4, con la quale il ministero dell'interno ha autorizzato l'uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte di identità di cittadini professanti culti religiosi, che impongano l'uso di tali copricapo;

con un'altra circolare del 24 luglio 2000, il ministero dell'interno ha precisato che il turbante, lo chador e il velo, imposti da motivi religiosi, «sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto» e, pertanto, tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili; tale circolare, di conseguenza, estende il principio della precedente, riferita alla carta d'identità anche alle fotografie da apporre sui permessi di soggiorno;

mentre il burqa e il niqab, oltre ad essere un simbolo religioso, nascondono il volto di chi l'indossa, i chador e i copricapo mantengono il loro significato simbolico e religioso, ma non occultano il volto della persona;

la definizione di ordine pubblico è stata resa in modo magistrale dalla Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19: l'ordine pubblico è un valore costituzionalmente protetto, quale patrimonio dell'intera collettività; sono, pertanto, costituzionalmente legittime le norme che effettivamente, ed in modo proporzionato, siano rivolte a prevenire e a reprimere i turbamenti all'ordine pubblico (intesi come insorgere di uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo), eventualmente anche mediante la limitazione di altri diritti costituzionalmente garantiti;

la norma che vieta il mascheramento risale, infatti, ai cosiddetti «anni di piombo», nei quali accadeva di frequente che si commettessero omicidi con il volto nascosto da un passamontagna;

la Corte costituzionale ha dettato i criteri: è possibile limitare un diritto costituzionalmente garantito (quale quello della libertà religiosa), ma solo con norme che in modo proporzionato reprimano uno stato concreto ed effettivo di minaccia all'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo;

nel nostro Paese le indagini sul terrorismo internazionale hanno portato a numerosi arresti e hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, la presenza di cellule eversive del terrorismo islamico legate al movimento di Al Qaeda;

le varie inchieste giudiziarie hanno accertato la presenza di cellule terroristiche islamiche in Italia, che è divenuta terra di indottrinamento e arruolamento per aspiranti mujahidin, miliziani islamici che hanno combattuto in Afghanistan, Bosnia, Kashmir, Palestina e Iraq. Gli estremisti islamici hanno sentenziato che l'Italia è diventata un dar al-harb, territorio di guerra, legittimandone l'aggressione -:

quali direttive intenda impartire nei confronti del prefetto di Treviso al fine di garantire la corretta interpretazione delle norme vigenti finalizzate alla sicurezza pubblica, anche in relazione alle contraddittorie dichiarazioni del Ministro Rosy Bindi rispetto alla posizione assunta dal Ministro interrogato. (3-01313)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI, ISLAMISMO, LIBERTA' RELIGIOSA, MINISTRI, ORDINE PUBBLICO, PREFETTI E PREFETTURA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1975 0152, L 2005 0155

GEO-POLITICO:

TREVISO, TREVISO - Prov, VENETO