ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01275

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 215 del 02/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 02/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 02/10/2007
Stato iter:
03/10/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/10/2007
Resoconto MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2007
Resoconto VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 03/10/2007
Resoconto MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/10/2007

SVOLTO IL 03/10/2007

CONCLUSO IL 03/10/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01275
presentata da
GIORGIO CARTA
martedì 2 ottobre 2007 nella seduta n.215

CARTA. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

a partire dal 2 giugno 2007 sono divenute operative le disposizioni contenute nell'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, dirette, nell'ambito dell'eliminazione di ogni onere di estinzione di un mutuo, a semplificare il procedimento di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da banche, società finanziarie ed enti di previdenza obbligatoria;

il nuovo procedimento, nel presupposto dell'estinzione ope legis dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito, prevede che l'ipoteca venga cancellata, d'ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito di «comunicazione» del creditore alla conservatoria;

nel testo normativo in esame non viene fatta alcuna distinzione, in ordine all'applicabilità del procedimento semplificato di cancellazione, tra cancellazioni totali e restrizioni di ipoteca;

sennonché, con circolare 5/T del 1o giugno 2007, l'Agenzia del territorio, nel fornire i «primi chiarimenti», ha dato un'interpretazione della sopra citata disciplina, che, secondo l'interrogante, è errata, laddove ha precisato che il procedimento di cui ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies dell'articolo 13 innanzi citato sarebbe «applicabile unicamente alle cancellazioni totali e non anche alle restrizioni di ipoteche» (ancorché riferibili all'avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario);

non pare rinvenibile alcuna ratio di tale distinzione, né, d'altra parte, l'Agenzia del territorio ne ha indicata alcuna;

la normativa de qua, come detto, non prevede affatto una regolamentazione differente a seconda che si tratti di cancellazioni totali e o di restrizioni di ipoteca;

siffatta distinzione determinerebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e, comunque, un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni in tutto e per tutto analoghe -:

quali siano i presupposti giuridici e la ratio della sopra citata circolare e se e quali urgenti provvedimenti intendano adottare per annullare siffatta circolare, affinché venga rispettato lo spirito dell'intera normativa posta dal cosiddetto «decreto Bersani» e siano effettivamente aboliti oneri impropri a carico degli utenti. (3-01275)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, IPOTECA, MUTUI E PRESTITI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DEL TERRITORIO, DECRETO LEGGE 2007 0007, L 2007 0040