ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 186 del 10/07/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 10/07/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/07/2007
Stato iter:
11/07/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/07/2007
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2007
Resoconto MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/07/2007
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/07/2007

SVOLTO IL 11/07/2007

CONCLUSO IL 11/07/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01076
presentata da
SERGIO D'ELIA
martedì 10 luglio 2007 nella seduta n.186

D'ELIA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il signor Benedetto Cipriani è accusato nello Stato del Connecticut (Usa) di omicidio plurimo e conspiracy (associazione) a commettere omicidi e per tale reato è prevista la pena di sessant'anni di reclusione;

i suoi complici, tre portoricani, però per gli stessi fatti sono accusati di capital felony, che consiste, appunto, nel fatto di omicidio plurimo e conspiracy (associazione) a commettere omicidi, per il quale è prevista la pena capitale;

il diverso trattamento riservato al Cipriani per un fatto identico potrebbe essere spiegato con il tentativo di aggirare il divieto assoluto presente nell'ordinamento italiano di estradizione verso questi Paesi in cui si corre il rischio di applicazione della pena capitale;

le autorità statunitensi, pur ribadendo gli impegni a non applicarla, non hanno mai escluso in modo chiaro e non equivoco l'eventualità che l'accusa o il mutamento di essa in capital felony possa essere estesa pure nei confronti del Cipriani; anzi, hanno ammesso che in base alla legge dello Stato del Connecticut «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo;

la stessa corte di appello di Roma, che ha concesso l'estradizione (confermata poi dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato), pur ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha espresso giudizio favorevole «alla condizione», davvero sibillina, «che per i delitti come contestati non sia prevista o comunque possibile la pena di morte»;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della formula delle «sufficienti assicurazioni» che, in caso di estradizione, la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita, ha sancito che il «no» alla pena di morte scritto nella nostra Costituzione «impone una garanzia assoluta» -:

se il Governo ritenga, al di là di ogni ragionevole dubbio, di essere assolutamente certo che non sussista l'eventualità seppur teorica che l'accusa o il mutamento dì essa in reato capitale, già contestata ai coimputati, possa essere estesa pure al Cipriani o se non ritenga, invece, che la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti d'America possa, in alternativa all'estradizione, essere comunque garantita dalla previsione contenuta nel nostro codice penale di un processo nei confronti del Ciprani da tenersi in Italia per i fatti di cui è accusato in Connecticut.(3-01076)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CITTADINI ITALIANI, CORTE COSTITUZIONALE, ESTRADIZIONE, OMICIDIO, PENA DI MORTE, PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

USA