ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 177 del 26/06/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Data firma: 26/06/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 26/06/2007
Stato iter:
27/06/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/06/2007
Resoconto SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2007
Resoconto MINISTRO - (PUBBLICA ISTRUZIONE)
 
REPLICA 27/06/2007
Resoconto SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2007

SVOLTO IL 27/06/2007

CONCLUSO IL 27/06/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01023
presentata da
ALBA SASSO
martedì 26 giugno 2007 nella seduta n.177

SASSO. -
Al Ministro della pubblica istruzione.
- Per sapere - premesso che:
per la prima volta quest'anno la valutazione dell'ora di religione concorrerà alla determinazione del credito per l'ammissione agli esami di Stato;

i punti 13 e 14 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato specificano che «i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico»;

contro una simile impostazione c'è stato un ricorso promosso dal Centro iniziativa democratica insegnanti, dal Comitato scuola e Costituzione, dalla Tavola valdese e da altre associazioni;

su di esso si è poi espresso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, che con un pronunciamento del 23 maggio 2007 ha sospeso proprio i punti sopra citati, rilevando una disparità di trattamento tra gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso, né altre eventuali attività sostitutive;

dopo pochi giorni una sentenza del Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio per cui la frequenza dell'ora di religione cattolica rientra nell'attribuzione del credito scolastico;

fu la Corte costituzionale a stabilire, in seguito alla normativa definita dal nuovo Concordato del 1985, che l'insegnamento della religione cattolica non può e non deve rappresentare in alcun modo una discriminante. Ed oggi rischia di avvenire proprio questo: infatti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione finirebbero per essere penalizzati in termini di attribuzione del punteggio, anche perché le attività alternative non sono obbligatorie;

un tale esito è inaccettabile in quanto impedirebbe la libertà di coscienza e la stessa libertà religiosa, tutelata in Costituzione di tante ragazze e ragazzi e la circolare in questione sembra ledere i principi sui quali sono fondate le intese internazionali che regolano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola -:
come il Ministro interrogato intenda operare perché da questo atto amministrativo non derivi una condizione lesiva e discriminatoria per studentesse e studenti che, nella pienezza dei loro diritti e in applicazione della normativa vigente, non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. (3-01023)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ESAMI DI STATO, INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE, ORDINANZE