ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00973

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 169 del 13/06/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 13/06/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/06/2007
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/06/2007
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/06/2007
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/06/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE PER LA FAMIGLIA delegato in data 13/06/2007
Stato iter:
14/06/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2007
Resoconto MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
 
REPLICA 14/06/2007
Resoconto MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2007

SVOLTO IL 14/06/2007

CONCLUSO IL 14/06/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00973
presentata da
SIEGFRIED BRUGGER
mercoledì 13 giugno 2007 nella seduta n.169

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. -
Al Ministro delle politiche per la famiglia.
- Per sapere - premesso che:

la legge finanziaria per il 2007, al comma 11 dell'articolo 1, ha rideterminato gli importi e i livelli di reddito degli assegni per il nucleo familiare, introdotti dal decreto-legge n. 69 del 1988;

l'assegno per il nucleo familiare è considerato una prestazione di carattere previdenziale e, conseguentemente, viene erogato a favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e ne viene scrupolosamente ricalcolato l'importo e i livelli di reddito per accedere ad esso ciascun anno nella legge finanziaria;

ai lavoratori autonomi iscritti nella gestione separata dell'Inps, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono stati estesi i benefici relativi agli assegni per il nucleo familiare, con un decreto ministeriale del 4 aprile 2002, con ciò escludendo altre forme di lavoro autonomo dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti;

solo ai coltivatori diretti spettano i vecchi assegni familiari, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, recante il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, nello stesso importo determinato circa 30 anni fa e mai più adeguato, consistente nella somma di circa 20.000 delle vecchie lire, mentre vengono costantemente riviste e aggiornate le soglie di reddito per aver diritto a tali assegni;

la circolare illustrativa dell'Inps del 12 gennaio 2007 e la successiva del 26 gennaio 2007, nella quale sono state pubblicate le tabelle relative agli importi degli assegni per il nucleo familiare, distinguendo in base alle varie tipologie familiari contemplate nella legge n. 296 del 2006, hanno evidenziato che le famiglie più numerose con più di tre figli e con disabili, finiscono per essere quelle più penalizzate, in base ai calcoli effettuati secondo i nuovi livelli di reddito stabiliti da quest'anno -:

se il Governo intenda provvedere a correggere l'effetto distorsivo che si è determinato a carico delle famiglie più numerose in base ai nuovi calcoli effettuati dall'Inps e pubblicati nelle tabelle allegate alla circolare del 26 gennaio 2007, con apposite rimodulazioni da inserire nel decreto interministeriale previsto ad hoc dallo stesso comma 11 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, e se intenda ripensare a un più equo trattamento economico per i vecchi assegni familiari spettanti ai coltivatori agricoli e a un beneficio simile, sempre basato su forme di contribuzione, per gli artigiani e per i commercianti, che ad oggi sembrano privati di benefici similari per il nucleo familiare.
(3-00973)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ARTIGIANI, ASSEGNI FAMILIARI, COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI, FAMIGLIA, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1988 0069, DPR 1955 0797, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2006 0296