ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00914

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 161 del 30/05/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/05/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/05/2007
Stato iter:
31/05/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/05/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2007
Resoconto MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 31/05/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/05/2007

SVOLTO IL 31/05/2007

CONCLUSO IL 31/05/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00914
presentata da
FEDERICO PALOMBA
mercoledì 30 maggio 2007 nella seduta n.161

PALOMBA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
ad oltre quindici anni della riforma sui giudici di pace e ad oltre undici anni dall'inizio della attività, i tempi appaiono maturi sia per eseguire un serio bilancio dell'attività svolta, sia per operare i necessari correttivi diretti ad enfatizzare l'efficienza ed efficacia dell'azione e, al tempo stesso, accentuare la professionalità del magistrato onorario chiamato a svolgere quella funzione;

nel corso dell'anno 2004 sono sopravvenuti circa 1.480.000 procedimenti e ne sono stati esauriti circa 1.320.000, con una pendenza finale di circa 930.000 procedimenti. Il contenzioso sopravvenuto negli uffici del giudice di pace nell'anno 2005 è stato pari al 37,5 per cento del contenzioso di primo grado nel settore civile e pari a 1.505.000 procedimenti, mentre è stato pari a circa il 15 per cento di quello complessivo di primo grado relativo al settore giudicante penale;

per quanto riguarda la capacità di smaltimento si deve osservare che nel settore civile le pendenze sono aumentate nel corso del 2005 di circa il 7 per cento, passando da circa 930.000 a circa 1.000.000, pari al 75 per cento delle sopravvenienze annue, tendenza confermata anche nel primo semestre dell'anno 2006, in cui a fronte di una diminuzione di circa il 4 per cento delle sopravvenienze, si è constatata una riduzione di circa il 6 per cento del numero di procedimenti definiti, con un incremento di circa il 4 per cento della pendenza totale, segno che le attuali strutture, anche a causa delle vacanze di organico, non sono in grado di far fronte alle sopravvenienze annue. Interessante è la modifica intervenuta nella struttura del contenzioso, che ha visto una riduzione del 20 per cento di quello ordinario e dei procedimenti speciali ed un aumento del 50 per cento di quello rappresentato dalle opposizioni alle sanzioni amministrative, pari a circa il 40 per cento delle sopravvenienze totali;

nel settore penale le pendenze sono aumentate del 12 per cento, anche se le stesse sono pari a circa il 30 per cento delle sopravvenienze, per il fatto che l'inizio dell'esercizio della giurisdizione nel settore penale è relativamente recente;

occorre, quindi, adottare misure che consentano un rapido riequilibrio della capacità di risposta dell'ufficio alla domanda di giustizia, tenendo conto, altresì, dell'ormai avvenuto radicamento nel territorio della nuova istituzione giudiziaria e del fatto che le decisioni che vengono adottate tendono a consolidarsi in primo grado in misura maggiore rispetto alle controversie definite dal tribunale, anche in ragione delle differenti tipologie di contenzioso trattato. Innanzi al giudice di pace, infatti, solo l'8 per cento delle sentenze in materia civile sono oggetto di impugnazione (dato che sarà presumibilmente oggetto di incremento a seguito dell'innovazione normativa introdotta nel 2006, che ha trasformato il ricorso per cassazione in giudizio di appello), a fronte dell'attuale 22,5 per cento che caratterizza le impugnazioni avverso le decisioni del tribunale in materia di contenzioso ordinario (e del 21 per cento per quanto attiene le controversie di previdenza ed assistenza). Ciò significa che circa il 90 per cento delle sentenze pronunziate dal giudice di pace in materia civile passa in giudicato, a fronte del 78 per cento di quelle del tribunale (ove peraltro la percentuale di impugnazioni è passata dal 15 per cento al 22 per cento, in coincidenza con l'attività svolta dalle sezioni stralcio); Nel settore penale, invece, la situazione appare maggiormente omogenea, dal momento che circa il 15 per cento delle sentenze del giudice di pace è oggetto di impugnazione, a fronte di circa il 24 per cento delle sentenze pronunziate dal tribunale;

considerato che attualmente possono essere nominati altri 1.000 giudici di pace e la competenza per valore dell'ufficio è stata fissata nel 1991, si ritiene da un lato che l'ufficio possa fare fronte ad un aggiornamento di tale competenza - in considerazione del fatto che allo stato il contenzioso ordinario trattato si è ridotto del 20 per cento - e dall'altro che occorra procedere contemporaneamente ad una revisione dell'organizzazione degli uffici e dello statuto dei giudici di pace, al fine di ottenere quella maggiore efficienza ed efficacia dell'azione giurisdizionale che sono necessarie per procedere ad una reale ottimizzazione delle risorse;

per perseguire tale obiettivo, sembra necessaria la modifica dello status dei giudici di pace, avendo cura di evitare la dispersione delle conoscenze acquisite e contemporaneamente accentuare la professionalità degli stessi mediante un sistema di aggiornamento professionale permanente, unito ad un rigoroso sistema di valutazione dell'attività svolta, non sembrando congruo, a fronte dell'eliminazione di limiti alla rinnovabilità dell'incarico, introdurre un regime complesso di incompatibilità e una valutazione quadriennale;

nonostante l'evidente inquadramento della funzione della magistratura di pace, fin dal momento della sua comparsa nello scenario della giustizia, il giudice di pace ha sofferto di una crisi di identità;

da un lato il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, all'articolo 47, lettera f), assimila ai fini tributari i compensi che il medesimo riceve per l'attività svolta al reddito da lavoro dipendente, dall'altro la Corte di cassazione esclude in modo categorico che tra l'amministrazione della giustizia ed il giudice di pace possa intercorrere un rapporto assimilabile a quello di pubblico impiego, stante il diverso sistema di reclutamento, basato, per questo ultimo, «su scelte politiche discrezionali», e in assenza sia di un rapporto di subordinazione, dato il carattere onorario della funzione, sia di una retribuzione, avendo gli emolumenti ad esso corrisposti natura indennitaria o di rimborso spese (Cassazione, Sezioni unite, n. 11272 del 1998);

in questa indeterminatezza di status, dal maggio 1995, periodo di inizio dell'attività, i giudici di pace sono rimasti senza copertura previdenziale, a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori «parasubordinati», ai quali, da ultimi, è stata assicurata una tutela assicurativa e previdenziale con la legge 8 agosto 1995, n 335;

tale discriminazione non pare accettabile sotto il profilo tanto giuridico-costituzionale, quanto sociale;

la spesa conseguente all'erogazione del contributo a carico del ministero della giustizia, che si prevede pari a 6.441.200 euro, può trovare copertura nella riduzione dell'organico dei giudici di pace da 4700 a 4000 unità, per 4.771.200 euro;

la determinazione dell'onere del ministero è previsto nella misura del 9,33 dell'ammontare delle indennità complessivamente corrisposte ai giudici di pace nel 2001, per cause definite, udienze, decreti ingiuntivi emessi e indennità forfettaria mensile, secondo i seguenti dati:

a) indennità per ogni causa definita: euro 56,81;

b) indennità per decreti ingiuntivi: 10,33 euro;

c) indennità per udienza: 36,15 euro;

d) indennità forfettaria fissa: 258,33 euro;

e) totale compensi annui per 4000 giudici di pace: euro 69.037.600;

f) totale compensi annui per 4700 giudici di pace: euro 73.808.800;

g) totale risparmio riduzione organico: euro 4.771.200;

h) onere previdenziale totale (9,33 per cento): euro 6.441.200;

i) onere previdenziale netto: euro 1.670.000;

la riduzione dell'organico dei giudici di pace consentirebbe di riequilibrare meglio il rapporto tra carichi di lavoro e dotazioni organiche, che in molti sedi e distretti è ancora molto basso, nonostante l'attribuzione della competenza penale ed il previsto aumento della competenza per valore a 6.000 e 25.000 euro;

il lavoro svolto allo stato viene retribuito a cottimo, sistema del tutto inaccettabile, atteso che esso determina ipotesi di sfruttamento e discriminazione;

a fronte di tutto quanto rappresentato, non sembrano del tutto congrui gli orientamenti circolanti all'interno del tavolo tecnico intercorso tra le associazioni di categoria con rappresentanti del Governo, che al momento, dopo più di un anno, parrebbero aver prodotto esclusivamente incompatibilità, la negazione di ogni forma di tutela previdenziale, la mancata razionalizzazione del regime delle indennità, restando in ombra gli aspetti migliorativi della condizione giuridica dei giudici di pace, in attuazione dei precetti costituzionali inviolabili sopra invocati (ex articoli 2, 3, 35, 36, 37, 38, 104, 107 Costituzione) -:
se il Ministro interrogato condivida le osservazioni sopra esposte e quali siano le sue determinazioni in merito alle questioni evidenziate, con particolare riferimento alla disciplina ordinamentale, all'equità e garanzia nella corresponsione dei compensi, alla stabilità delle funzioni, alla necessità di una disciplina previdenziale, con indicazione dei tempi nei quali egli intenda emanare una disciplina coerente con i principi sopra esposti e con le legittime aspettative dei giudici di pace.(3-00914)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE, STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO, TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1986 0917, L 1995 0335