ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 161 del 30/05/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI-UDEUR
Data firma: 30/05/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007
POPOLARI-UDEUR 30/05/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POLITICHE PER LA FAMIGLIA delegato in data 30/05/2007
Stato iter:
31/05/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/05/2007
Resoconto POPOLARI-UDEUR
 
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
 
REPLICA 31/05/2007
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/05/2007

SVOLTO IL 31/05/2007

CONCLUSO IL 31/05/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00909
presentata da
SANDRA CIOFFI
mercoledì 30 maggio 2007 nella seduta n.161

CIOFFI, FABRIS, SATTA, DEL MESE, ROCCO PIGNATARO, GIUDITTA, ROSSI GASPARRINI, CAPOTOSTI, PICANO, LI CAUSI, D'ELPIDIO, AFFRONTI e ADENTI. -
Al Ministro per le politiche per la famiglia.
- Per sapere - premesso che:
l'associazione Chiara è un'organizzazione non lucrativa per utilità sociali (onlus) ed è iscritta nell'albo degli enti autorizzati, istituito con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

tale associazione è stata autorizzata inizialmente dalla Commissione per le adozioni internazionali a svolgere procedure di adozione di minori provenienti dai seguenti Paesi:

a) dalla Federazione russa (delibera n. 83 dell'11 ottobre 2000);

b) dall'Ucraina (delibera n. 83 dell'11 ottobre 2000);

c) dalla Polonia (delibera n. 19 del 13 marzo 2002);

d) dalla Bielorussia (delibera n. 19 del 13 marzo 2002);

e) dalla Moldavia (delibera n. 114 del 29 ottobre 2002);

tale associazione, in ragione di varie problematiche, ha perduto nel tempo l'accreditamento della Federazione russa (attraverso la quale provenivano l'80 per cento dei minori), dell'Ucraina e della Bielorussia, mantenendo, di fatto, dal novembre 2005 in poi solo la possibilità di seguire le coppie in Polonia, Paese nel quale non possono ad oggi essere adottati più di 15/20 bambini anno per ogni associazione;

dal 2003 al 2006 hanno conferito man- dato all'associazione Chiara 560 coppie;

le coppie, prima di poter conferire mandato ad un'associazione, hanno dovuto superare non pochi ostacoli burocratici; ed infatti per alcuni la durata della procedura adottiva per l'ottenimento del decreto di idoneità ha superato i sette anni;

la Commissione per le adozioni internazionali, con delibera n. 182/2005/AE del 19 dicembre 2005, ha sospeso temporaneamente l'autorizzazione per la Federazione russa;

il 21 giugno 2006 la Commissione per le adozioni internazionali ha aperto un'ulteriore istruttoria nei confronti dell'associazione e, con provvedimento n. 10/2006/AE/SG7 del 20 dicembre 2006, ha revocato tutte le autorizzazioni concesse all'associazione Chiara per lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998;

la Commissione per le adozioni internazionali, con tale provvedimento, si è data carico di sostenere le sole procedure delle dodici coppie che, alla data della revoca delle autorizzazioni, «risultino aver avuto l'abbinamento con uno o più minorenni stranieri o ricevuto l'invito da parte delle competenti autorità straniere a presentarsi per la proposta di abbinamento»;

le procedure di adozione in itinere, che riguardano le restanti 548 coppie, subiscono, quindi, un'irreversibile caducazione;

tali coppie dovrebbero conferire un incarico ad una nuova associazione, perdendo la priorità acquisita con la Chiara. Ad oggi mediamente i tempi di attesa sono superiori ai due anni;

molte coppie rischiano di veder scadere i documenti (che hanno una validità trimestrale) e di superare il limite di differenza di età, con il minore previsto dalla legge (che varia da Paese a Paese e comunque non supera mai il limite massimo di 45 anni di differenza con il coniuge più giovane);

le coppie, avendo già versato all'associazione delle somme consistenti (da 2.570,00 euro sino a 3.570,00 euro), non possono permettersi di sostenere nuovi costi conseguenti ad eventuale cambio di associazione;

la delibera della Commissione per le adozioni internazionali impedisce alle 548 coppie di veder concluso l'iter adottivo nei tempi garantiti loro dalla posizione acquisita con Chiara attraverso la consegna del mandato in data certa -:
quali iniziative si intendano adottare per cercare di risolvere il problema delle 548 coppie lese dalla delibera della Commissione per le adozioni internazionali, il cui futuro non risulta essere minimamente preso in considerazione da tale provvedimento, e in che modo si possa colmare tale lacuna e garantire alle coppie medesime il raggiungimento in tempi congrui della conclusione dell'iter adottivo (per alcuni iniziato nel 2000).(3-00909)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ADOZIONE, AUTORIZZAZIONI, CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE, COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1983 0184, L 1998 0476, RUSSIA