ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00605

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 104 del 06/02/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/02/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE delegato in data 06/02/2007
Stato iter:
07/02/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/02/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2007
Resoconto MINISTRO - (SOLIDARIETA' SOCIALE)
 
REPLICA 07/02/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/02/2007

SVOLTO IL 07/02/2007

CONCLUSO IL 07/02/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00605
presentata da
LUCIANO D'ULIZIA
martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.104

D'ULIZIA. -
Al Ministro della solidarietà sociale.
- Per sapere - premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, ha rappresentato un importante traguardo legislativo, riformando organicamente la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili ed introducendo una disciplina ispirata al concetto di «collocamento mirato», ovvero individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche;

la citata legge n. 68 del 1999 prevede, tra l'altro, la possibilità che vengano stipulate, tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge medesima, nonché la possibilità che gli uffici competenti stipulino, con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione, con le cooperative sociali e con liberi professionisti disabili, anche se operanti in ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le stesse cooperative sociali o i liberi professionisti;

un ulteriore strumento per rafforzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili è contenuto nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», meglio nota come «legge Biagi»;

il citato articolo 14, difatti, prevede la stipula di apposite convenzioni quadro su base territoriale da parte degli uffici regionali, competenti riguardo alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di quelli disabili, nonché all'attuazione del collocamento mirato, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, di cui all'articolo 1, comma l, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i relativi consorzi;

tali convenzioni quadro devono essere «validate» dalla commissione provinciale del lavoro, hanno per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese aderenti o associate alle associazioni datoriali firmatarie e devono disciplinare taluni aspetti espressamente individuati dal comma 2 del citato articolo 14, tra cui le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, l'individuazione dei lavoratori da inserire al lavoro, la promozione e lo sviluppo delle commesse a favore delle cooperative sociali ed i limiti di percentuali massime ai fini della copertura della quota d'obbligo che le imprese devono osservare in merito all'assunzione di soggetti disabili;

la modifica intervenuta con la cosiddetta «legge Biagi» rispetto al disposto di cui all'articolo 12 della menzionata legge n. 68 del 1999, consiste, dunque, nel fatto che, mentre ai sensi di quest'ultima disposizione le convenzioni stipulate dai datori di lavoro per l'inserimento lavorativo dei disabili all'interno delle cooperative sociali non erano ripetibili per lo stesso soggetto e avevano limiti prefissati (1 lavoratore disabile per imprese fino a 50 dipendenti, fino al 30 per cento dei disabili in quota per imprese con più di 50 dipendenti), la norma di cui all'articolo 14 del decreto legislativo attuativo della cosiddetta «legge Biagi» consente di definire direttamente all'interno delle convenzioni quadro il numero dei disabili da inserire, in rapporto alle commesse conferite alle cooperative -:

quale sia il numero delle convenzioni quadro ad oggi stipulate e validate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, per quanti soggetti disabili la disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbia trovato applicazione dalla sua entrata in vigore e, in caso di risposta negativa, quali siano stati i motivi di impedimento della sua attuazione.
(3-00605)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ACCORDI E CONVENZIONI, ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, HANDICAPPATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0267, L 1991 0381, L 1999 0068, L 2003 0030