ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00533

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 94 del 18/01/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI-UDEUR
Data firma: 18/01/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/01/2007
Stato iter:
IN CORSO


Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00533

presentata da
ANGELO PICANO
giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094

PICANO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

i funzionari del Ruolo direttivo ordinario della Polizia penitenziaria, dopo aver ultimato il corso di formazione presso la Scuola di Polizia penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania), dal 22 dicembre 2006, sono stati assegnati alle loro sedi e, contestualmente, inviati in missione presso vari istituti penitenziari della Repubblica con le mere funzioni di «affrancamento»;

tale «affrancamento» non trova alcun fondamento giuridico, in quanto la legge (decreto legislativo n. 146 del 2000) prevede che, dopo il corso di formazione, i vice commissari siano assegnati a svolgere le funzioni ivi statuite (Comandante del reparto, vicario, responsabile di ufficio presso i provveditorati o presso il dipartimento), e nei fatti comporta solo un costo per l'erario (circa 150 stipendi più trattamento di missione) senza ritorno per l'istituzione;

inoltre tale «affrancamento», nel contempo, comporta oltre che un demansionamento con relativa perdita di immagine per i singoli funzionari di cui trattasi, anche una perdita economica in termini di mancata corresponsione delle indennità previste per le funzioni svolte, con inevitabili riflessi negativi sul prosieguo della carriera;

tuttavia, da indiscrezioni emerge che tale «affiancamento» sarebbe stato «inventato» dall'Amministrazione penitenziaria per temporeggiare al fine di promuovere, nel frattempo, una modifica legislativa che ridetermini le funzioni dei Commissari di Polizia penitenziaria, prevedendo la cosiddetta figura del direttore dell'area della sicurezza;

la creazione della figura del Direttore dell'Area sicurezza, ferma restando la figura del Comandante di reparto, potrebbe creare una grave menomazione professionale al ruolo dei funzionari, allorquando non venga assistita da una coerente e sistematica modifica della normativa di riferimento;

la legge penitenziaria, il regolamento di esecuzione, l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il regolamento di servizio prevedono un mero «potere» in capo al comandante di reparto di predisporre, proporre, accertare, allo stesso tempo individuandolo insieme al direttore dell'istituto come una della figure cui imputare le responsabilità di tutto ciò che avviene nel carcere;

nella prassi si assiste, in relazione al rapporto che si instaura con il direttore, ad una possibile delega di funzioni che, comunque, fanno sempre capo al direttore, a partire dalla disposizione del turno di servizio del personale del Corpo fino all'uscita di un mezzo dall'istituto;

appare utile ricordare che in capo al funzionario un decreto del 2004 ha richiamato una serie di funzioni proprie del comandante di reparto aggiungendo timidamente la possibilità di emanare ordini di servizio;

ebbene, qualora il centro di «poteri» previsto in capo al comandante di reparto venisse sdoppiato in una nuova figura del direttore dell'area della sicurezza si assisterebbe alla creazione di una figura vuota di ogni potere decisionale, schiacciata dall'alto dalla figura del direttore dell'istituto con tutti i suoi poteri normativamente previsti e dal basso dalla figura del comandante di reparto che, seppur normativamente privo di ogni potere decisionale, avrebbe dalla sua parte la gestione fattuale del personale;

si relegherebbe il funzionario ad un mero tramite (nel migliore dei casi) tra il direttore dell'istituto ed il comandante, deprivandolo, inoltre, del diritto all'alloggio ex articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, spettante, rebus sic stantibus, al comandante di reparto;

alla figura deldirettore dell'area sicurezza potrebbe riconoscersi un sua validità allorquando lo stesso venisse, con una puntuale previsione legislativa, investito dei poteri che oggi ha il direttore nei confronti del comandante di reparto e di tutto il personale del Corpo, subordinando tale nuova figura agli obiettivi, ai criteri ed ai principi fissati dal direttore dell'istituto, oggi - si ripete - autorità dirigente;

lo stesso direttore dell'area sicurezza dovrebbe, inoltre, fruire dell'alloggio di servizio unitamente al dirigente dell'istituto acquisendo, quindi, la diretta responsabilità dell'area di riferimento -:

quali iniziative il Ministro intenda prevedere per venire incontro alle legittime aspettative dei funzionari del ruolo direttivo ordinario della Polizia penitenziaria. (3-00533)

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, POLIZIA PENITENZIARIA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0146