ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 82 del 05/12/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: VERDI
Data firma: 05/12/2006


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE delegato in data 05/12/2006
Stato iter:
06/12/2006
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/12/2006
Resoconto VERDI
 
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2006
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 06/12/2006
Resoconto VERDI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/12/2006

SVOLTO IL 06/12/2006

CONCLUSO IL 06/12/2006


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00459

presentata da
LUANA ZANELLA
martedì 5 dicembre 2006 nella seduta n.082

ZANELLA. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:

a Porto Marghera sono in corso importanti interventi pubblici che hanno come obiettivo sia il marginamento di tutti i canali industriali (per un totale di 64 chilometri), in modo da impedire che i veleni contenuti nei suoli industriali circostanti finiscano, attraverso la falda, nelle acque lagunari e nei relativi sedimenti, sia l'asportazione di 7 milioni di metri cubi avvelenati dai canali industriali circostanti le macroisole su cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

il costo complessivo per l'esecuzione di tali imponenti opere pubbliche, che sono già state iniziate negli anni precedenti, ammonta a circa 1022 milioni di euro;

Stato e regione hanno finora impegnato a tal fine complessivamente 297 milioni di euro;

una parte considerevole dell'importo mancante, per oltre 450 milioni di euro, è stata ricavata dai soggetti proprietari delle aree industriali per effetto del contenzioso giudiziario promosso dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dal magistrato alle acque, con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, dal momento che tali iniziative giudiziarie hanno portato le società convenute a transigere la lite con la sottoscrizione di specifici contratti, in forza dei quali, a fronte degli ingenti impegni finanziari dalle stesse contrattualmente assunti, lo Stato si impegnava ad utilizzare le risorse patrimoniali incassate per il completamento delle opere pubbliche, indispensabile, tra l'altro, a garantire la messa in sicurezza dei siti inquinati;

nel corso degli anni 2005 e 2006 sono stati versati dalle imprese, sul relativo capitolo di entrata del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 185 milioni di euro la cui destinazione era vincolata, sia per specifica disposizione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che per espressi obblighi contrattuali assunti dalle pubbliche amministrazioni statali, al finanziamento delle opere pubbliche sopra descritte;

tale somma non ha potuto essere utilizzata per l'impiego cui era destinata, dal momento che, con circolare 10 febbraio 2006, n. 7, del ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, è stata sposata un'interpretazione restrittiva dei commi 46, 47 e 438 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), per effetto della quale è stato impedito al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riassegnare i predetti importi già incassati dai privati a favore del magistrato alle acque per finanziare il completamento dei lavori in corso, in quanto eccedenti il limite generale delle riassegnazioni fissato con la citata circolare;

l'effetto preclusivo della riassegnazione delle somme non sembra affatto essere conseguenza di un divieto contenuto nelle disposizioni della citata legge finanziaria per il 2006, poiché il comma 438 dell'articolo 1 di detta legge non prende in considerazione le transazioni stipulate a Porto Marghera, che hanno caratteristiche giuridiche tutte particolari;

con le stesse, infatti, i soggetti privati, nel contestare di aver mai arrecato alcun danno ambientale in difetto di qualsiasi accertamento giudiziale di una loro responsabilità in tal senso, si sono obbligati a versare allo Stato ingenti importi patrimoniali espressamente per concorrere alla realizzazione di un'opera pubblica della cui utilità avrebbero potuto fruire, anche al fine di soddisfare agli obblighi, penalmente sanzionati, della messa in sicurezza dei siti inquinati di cui erano proprietari o custodi. Tale speciale possibilità offerta ai privati, del resto, deriva direttamente dall'accordo di programma per la chimica a Porto Marghera, che è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999, e dagli atti integrativi ed attuativi dello stesso. Per effetto della richiamata normativa speciale, pertanto, lo Stato ha assunto degli obblighi di realizzazione di urgenti interventi di messa in sicurezza delle aree inquinate, il cui adempimento è stato cofinanziato dai soggetti firmatari o aderenti al citato accordo di programma a mezzo delle transazioni sottoscritte per la definizione delle pendenze giudiziarie in atto;

è di tutta evidenza, allora, come non sia stato posto (né avrebbe potuto essere posto) dalla legge finanziaria alcun limite al riutilizzo di risorse economiche messe a disposizione da privati per cofinanziare la realizzazione di urgenti interventi di messa in sicurezza ambientale;

persino l'invocata circolare n. 7 del 2006 del ministero dell'economia e delle finanze, interpretando il comma 46 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, non risulta affatto vietare la riassegnazione dei fondi in questione, dal momento che il loro stanziamento non riguarda alcuna delle categorie economiche assoggettate al monitoraggio (categorie 1, 2, 5, 6, 7, 21, 23, 24, 25, 26.2);

non ricorre, pertanto, alcun impedimento normativo, primario o secondario, tale da precludere alle amministrazioni dello Stato, che hanno ricevuto le somme corrisposte dai soggetti che hanno transatto le liti giudiziarie proposte dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, con riferimento agli interventi di messa in sicurezza delle aree industriali di Porto Marghera, ad impiegare i predetti importi per gli usi contrattuali stabiliti al fine di accelerare il completamento degli interventi di bonifica -:

se il Governo intenda adottare ogni provvedimento necessario od utile a consentire l'immediato reimpiego di tutte le somme già riscosse dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di quelle che dovranno essere in futuro corrisposte dai soggetti firmatari degli accordi transattivi sopra menzionati, permettendo in tal modo, attraverso la riassegnazione dei relativi importi al magistrato alle acque competente alla loro realizzazione, la continuazione degli interventi di messa in sicurezza e di scavo dei canali industriali circostanti Porto Marghera, necessari per l'ambiente e per la collettività. (3-00459)

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO, INDUSTRIA CHIMICA, OPERE PUBBLICHE, TRANSAZIONE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1986 0349, L 2005 0266, PORTO MARGHERA

GEO-POLITICO:

VENEZIA, VENEZIA - Prov, VENETO