ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 14 del 27/06/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 27/06/2006
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORZA ITALIA 27/06/2006
LEGA NORD PADANIA 27/06/2006
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) 27/06/2006
ALLEANZA NAZIONALE 27/06/2006


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/06/2006
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 04/07/2006
Stato iter:
17/10/2006
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2006
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 17/10/2006
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2006

SVOLTO IL 17/10/2006

CONCLUSO IL 17/10/2006


Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00064

presentata da
IGNAZIO LA RUSSA
martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014

LA RUSSA, ELIO VITO, MARONI, VOLONTÈ e GASPARRI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:

il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Holding Spa è stato nominato il 21 dicembre 2005 e ha scadenza naturale dopo 3 anni;

il procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Holding è procedimento complesso che prevede espressamente, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, il concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia;

una eventuale revoca, pertanto, non potrebbe essere comunque assunta se non attraverso un procedimento inverso egualmente basato sul predetto concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia;

in data 20 giugno 2006 il Direttore Generale per il Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, Gaetano Blandini, ha inviato una lettera al Presidente di Cinecittà Holding spa invitandolo, come da direttiva del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro a voler integrare l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 28 giugno 2006 con una serie di punti tra i quali al secondo si trova «revoca della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica», al terzo punto «nomina del nuovo consiglio di Amministrazione» e al quarto punto «nomina del Presidente»;

l'articolo 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002 sulla nomina degli amministratori di società pubbliche non è applicabile poiché tale disposizione, infatti, è relativa a fattispecie delle quali non si rilevano gli estremi nel caso della nomina degli organi sociali di Cinecittà Holding SpA;

il primo periodo del menzionato comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 145 del 2002 disciplina due diverse ipotesi, al verificarsi delle quali è possibile l'attivazione del meccanismo di revoca delle nomine conferite dal Governo;

la prima inerisce alle nomine effettuate nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura; la seconda riguarda le nomine conferite nel mese antecedente l'interruzione anticipata della stessa;

la prima ipotesi è chiaramente ed incontrovertibilmente da escludere, perché la XIV legislatura non si è conclusa decorso il termine costituzionalmente previsto (5 anni con decorrenza dall'insediamento, ex articolo 60, primo comma, Costituzione), essendosi verificato l'evento dissolutorio di cui all'articolo 88, primo comma, Costituzione e, cioè, lo scioglimento anticipato delle Camere;

infatti, con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2006, n. 32, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, il Presidente della Repubblica, ai sensi del menzionato articolo 88 Costituzione, ha disposto lo scioglimento anticipato delle Camere, sentiti i Presidenti delle stesse;

ricorrendo, pertanto, la fattispecie dello scioglimento anticipato, l'ambito applicativo del succitato articolo 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002 risulta circoscritto alle nomine effettuate nel mese antecedente la pubblicazione del decreto di scioglimento e, quindi, a decorrere dall'11 gennaio 2006;

ai sensi dell'articolo 2383, comma 3o codice civile «gli amministratori (...) sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa»;

si ha giusta causa di revoca solo nel caso di inadempimento da parte degli amministratori ai loro doveri funzionali (e quindi solo nel caso di comportamenti contrari a legge o all'atto costitutivo);

nel caso specifico non sussistono ipotesi di giusta causa di revoca. Pertanto, per l'espressa previsione dell'articolo 2383, comma 3o del codice civile gli amministratori eventualmente revocati avrebbero diritto al risarcimento del danno, dovendosi quantificare quest'ultimo quanto meno nei compensi previsti all'atto della loro nomina rapportati all'intera durata della carica stessa;

il verificarsi di tale eventualità raddoppierebbe i costi sostenuti in compensi agli amministratori, violando le intenzioni del Governo attuale di ridurre i costi della politica come affermato nelle dichiarazioni programmatiche sulla votazione di fiducia del 23 maggio 2006;

pertanto non potendosi applicare lo spoils system l'eventuale revoca senza giusta causa, qualora determinasse una richiesta di risarcimento danni da parte degli interessati, secondo gli interroganti, potrebbe integrare gli estremi della responsabilità erariale per dolo o colpa grave;

ciò detto, poiché ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 1993, convertito dalla legge n. 202 del 1993, i diritti dell'azionista, nei confronti di Cinecittà Holding, sono esercitati direttamente dal Ministro per i beni e le attività Culturali, ad avviso degli interroganti, si potrebbe giungere all'ipotesi secondo la quale la Corte dei conti potrebbe configurare una ipotesi di danno erariale con conseguente giudizio di responsabilità nei confronti del Ministro Rutelli;

l'attuale Ministro Rutelli è stato già condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti per i consulenti del Comune di Roma ai tempi in cui era Sindaco;

il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà Holding nei primi sei mesi di gestione ha ottenuto risultati mai conseguiti precedentemente e di carattere strutturale capaci di ridurre costi e sprechi nonché di limitare i fabbisogni senza pregiudicare le capacità operative e gli obiettivi di carattere istituzionale in capo al Gruppo; essi vengono di seguito elencati:

immediata attivazione delle procedure per la vendita di Mediaport SpA, società facente parte del Gruppo e che si occupa di gestire sale cinematografiche, indebitata per 31 milioni di euro e con una perdita annuale pari a circa 6 milioni di euro. Allo scopo è stata effettuata una gara ad evidenza pubblica e gli Advisor che hanno risposto sono di primario livello internazionale. Infatti i nomi sono quelli di Rotschild - Price Waterhouse - Deloitte &Touche SpA;

fusione per incorporazione di Cinecittà Diritti realizzata in sessanta giorni che ha portato un risparmio gestionale nel Gruppo e allo stesso tempo una più agile impostazione in termini organizzativi per il recupero dei diritti oggetto della convenzione con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali;

acquisizione del 100 per cento delle azioni di Filmitalia Spa. È stato ottenuto un risparmio di circa 140.000,00 euro per la razionalizzazione dei costi generali di Filmitalia (ulteriori risparmi per circa 350.000,00 euro si otterrebbero con la fusione già ipotizzata). Altro risparmio pari a 250.000,00 euro è stato ottenuto con l'acquisizione della quota dell'altro azionista Fiera Milano;

soppressione di tre funzioni dirigenziali che hanno portato da sole ad un taglio di costi per quasi 900.000,00 euro l'anno e che allo stesso tempo hanno consentito di ridisegnare una macrostruttura organizzativa certamente più efficace e più adatta a conseguire gli obiettivi aziendali;

concentrazioni dei rapporti bancari che in quattro mesi hanno portato il Gruppo ad utilizzare un solo Istituto di Credito in luogo dei dieci che erano utilizzati ottenendo, tra l'altro, condizioni uguali e in alcuni casi addirittura migliori;

ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero delle Comunicazioni per costituirsi come Fornitore di Contenuti allo scopo di valorizzare l'immenso patrimonio dei contenuti che a vario titolo rientrano nelle disponibilità del Gruppo, operazione questa di alto valore strategico realizzata praticamente a costo zero. In altri termini oggi Cinecittà potrebbe già essere in grado di vendere ad un qualunque Operatore di Rete su piattaforma anche diversa, i propri contenuti che da anni giacciono in un «cassetto» pressoché privi di qualunque rendita economica;

ipotesi di valorizzazione della cubatura residua oggetto della convenzione con il Comune di Roma valutata e in fase di approfondimento che potrebbe portare a vario titolo nelle casse del Gruppo svariati milioni di euro;

tagli effettuati soprattutto su voci di costo superflue a vario titolo che hanno portato in soli sei mesi risparmi gestionali per circa 2 milioni di euro;

è appena il caso di precisare che tutto questo è stato raggiunto nonostante un taglio dei contributi pubblici pari a 9 milioni di euro (infatti i contributi 2006 sono pari a 17 milioni di euro mentre quelli del 2005 ammontavano a 26 milioni di euro) e senza licenziare un solo impiegato -:

se la revoca di amministratori regolarmente in carica che dovrebbero essere comunque pagati per anni in caso di loro ingiusta sostituzione e il pagamento in contemporanea di altre persone chiamate a svolgere la stessa funzione sia compatibile con la presunta battaglia contro i costi della politica a cui più volte ha fatto riferimento l'onorevole Romano Prodi;

se sia corretto rispetto ai cittadini ai quali continuamente si chiedono sacrifici pagare più persone che svolgono le stesse funzioni soltanto per soddisfare il desiderio di collocare persone politicamente gradite all'attuale Governo in posti di responsabilità;

se l'eventuale sostituzione di amministratori non sia in contrasto con le norme precedentemente citate ed esponga quindi il Governo o altri livelli della pubblica amministrazione ad azioni legali che comporterebbero ulteriori costi a carico dello Stato;

se tutto ciò premesso non sia il caso di sospendere qualsiasi procedura di revoca o di sostituzione dei consiglieri d'amministrazione di Cinecittà Holding spa e di lasciare operare coloro che legittimamente ricoprono la loro funzione;

se procedure del genere sono nei programmi del Governo anche per altri enti di varia natura e per le società partecipate o controllate dello Stato, secondo gli interroganti, con una moltiplicazione di costi esponenziale alle spese e sulle spalle dei cittadini italiani. (3-00064)

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, COSTI, ENTI PUBBLICI, NOMINE, REVOCA, SOCIETA' PER AZIONI, TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1993 0118, DPR 2006 0032, L 1993 0202, L 2002 0145