ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 253 del 05/12/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 03/12/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PADANIA 03/12/2007
LEGA NORD PADANIA 03/12/2007
LEGA NORD PADANIA 03/12/2007
LEGA NORD PADANIA 03/12/2007
LEGA NORD PADANIA 03/12/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/12/2007
Stato iter:
05/12/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/12/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/12/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/12/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/12/2007

SVOLTO IL 05/12/2007

CONCLUSO IL 05/12/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00877
presentata da
MATTEO BRIGANDI'
mercoledì 5 dicembre 2007 nella seduta n.253

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

il sindaco del comune di Cittadella, provincia di Padova, in data 16 novembre 2007 ha emesso ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente:

tale ordinanza dettava i principi per le iscrizioni anagrafiche del cittadino italiano, del cittadino dell'Unione europea, del familiare del cittadino dell'Unione europea, del familiare del cittadino dell'Unione europea non avente la cittadinanza in uno Stato membro e del cittadino straniero extracomunitario;

a seguito di questa precisa suddivisione il sindaco ha ulteriormente disposto la verifica di una serie di fatti la cui legittimità non è contestata;

è stata costituita una commissione interna al comune, costituita dall'ufficiale di anagrafe da un funzionario dell'ufficio demografico e da un appartenente della polizia locale con il compito di esaminare le richieste di iscrizione all'anagrafe;

tale commissione aveva anche come ulteriore compito quello di stabilire la necessità di inoltrare l'informativa preventiva al prefetto e al questore quando per notizie e informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o procedimenti precedentemente adottati, da parte dell'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza venga accertato un presunto stato di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica;

il procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Padova ha ritenuto che tali fatti costituissero il reato previsto e punito dall'articolo 347 1o comma del codice penale in quanto si riteneva la costituzionedellacommissione un procedimento non previsto anzi contrastante con la previsione del citato decreto;

pur avendo nelle sue mani copia autentica dell'ordinanza (che peraltro è facilmente ricavabile da internet) ha ritenutodi acquisire al procedimento, in quanto corpo di reato, l'originale dell'ordinanza;

il provvedimento con cui il procuratore della Repubblica assume vi sia contrasto è il decreto legislativo n. 30 del 2007 che come finalità ha quello di disciplinare la libera circolazione all'interno dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e relativi familiari, il loro diritto di soggiorno e le relative limitazioni per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza;

all'articolo 7) di tale decreto legislativo si leggono i criteri per il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, all'articolo 9) si regolamentano le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e all'articolo 19) si regolamentano le disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente;

addirittura l'articolo 9 comma 7) recita: «Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse... a cura della amministrazioni comunali alla questura competente per territorio»;

ad avviso degli interpellanti, fermo restando il rispetto della sfera di autonomia della magistratura, il provvedimento del magistrato di Padova presenta evidenti profili di abnormità. Al riguardo è possibile osservare che:

a) una cosa è l'iscrizione al registro della popolazione residente e cosa diversa è l'esercizio del diritto di libera circolazione;

b) lo stesso decreto legislativo prevede la trasmissione di atti alla questura e, proprio in quanto tali non si può che ritenere che la trasmissione sia prevista a fini di pubblica sicurezza;

c) ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito dei servizi di competenza statale svolti dal sindaco, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale;

d) il sindaco, nella sua ordinanza, è evidente che non usi il termine di pericolosità sociale in senso tecnico, cioè non intende che la commissione emetta una sentenza che la dichiari ma intende, e basta leggerlo, riferirsi al rischio del mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica;

e) non vi ha dubbio che l'ordinanza sia in coerenza ai principi di buona amministrazione;

f) chiunque è capace di leggere al decreto legislativo n. 267 del 2000 che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare alla sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto. Di più. Tale prerogativa non è un escamotage espositivo dell'esponente ma è positivamente richiamato all'articolo 54 nel testo del provvedimento. In altri termini il sindaco proprio per la sua prerogativa qui descritta ha adottato il provvedimento de quo;

g) è evidente che quindi il comportamento del sindaco non era solo legittimo, ma era dovuto;

h) l'atto delle procura della Repubblica non indica ove vi sia contrasto tra l'ordinanza e il decreto legislativo n. 30 del 2007;

inoltre, e questo è il motivo più pregnante della presente interpellanza, l'atto amministrativo subisce una sorta di vaglio (interna corporis dell'amministrazione del prefetto) che, dopo aver esercitato i predetti poteri ispettivi potrebbe anche eventualmente impugnare l'atto in questione ovvero il vaglio esterno del cittadino interessato che può impugnare l'atto al tribunale amministrativo regionale per i vizi di legittimità (eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge). Solo in questi due casi, e con questi procedimenti l'atto viene meno. Il pubblico ministero che ben poteva avere la prova della intervenuta ordinanza avendone acquisito copia autentica, ha ritenuto di sequestrare l'originale dell'atto inibendone di fatto la sua attuazione. La Corte costituzionale si è già pronunziata con sentenza n. 98/81 (il nostro assunto si ricava ex adverso) stabilendo quanto alla magistratura, che «per aversi invasione occorre che la menomazione lamentata si concreti nell'esplicazione della giurisdizione fuori dei presupposti che per legge ne condizionano l'esercizio». Con il conforto di questa autorevole pronunzia non vi è dubbio che mentre potrebbe essere legittima, seppur infondata, l'informazione di garanzia e atti consequenziali del procuratore della Repubblica di Padova è evidente che il sequestro dell'originale, che dal punto di vista giuridico appare produrre gli stessi effetti di una pronunzia di annullamento del tribunale amministrativo regionale, ponendo nel nulla l'atto amministrativo esorbita dai presupposti che condizionano l'esercizio dell'azione giurisdizionale di annullamento dell'atto amministrativo;

la giurisprudenza costante ha affermato che per esservi violazioni all'articolo 347 del codice penale occorre che le funzioni vengano svolte senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri (personali nota di riferimento) e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione vedi per tutte le sentenze della Corte di cassazione 9348/95, 79/97;

quindi, per quanto detto sopra, appare del tutto abnorme ad avviso degli interpellanti il provvedimento del procuratore della Repubblica di Padova in quanto esso ha sostanzialmente natura di inibizione di inefficacia all'atto amministrativo la qual cosa mai può intervenire da parte di un magistrato penale, sia esso giudicante e a maggior ragione sia esso inquirente -:

quali iniziative intenda assumere al riguardo, inclusa l'elevazione del conflitto di attribuzione;

se non intenda avviare iniziative ispettive nei confronti del magistrato interessato ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

(2-00877)
«Brigandì, Maroni, Cota, Gibelli, Bricolo, Goisis».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE, ANNULLABILITA' E NULLITA', MAGISTRATI, ORDINANZE, SANZIONI DISCIPLINARI, SINDACI DI COMUNI, STRANIERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0267, DL 2007 0030