ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00823

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 236 del 06/11/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: VERDI
Data firma: 06/11/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERDI 06/11/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/11/2007
Stato iter:
08/11/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/11/2007
Resoconto VERDI
 
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 08/11/2007
Resoconto VERDI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/11/2007

SVOLTO IL 08/11/2007

CONCLUSO IL 08/11/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00823
presentata da
PAOLA BALDUCCI
martedì 6 novembre 2007 nella seduta n.236

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di una ipotesi di reato di furto di modesta gravità;

il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;

nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;

nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all'Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;

con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l'estradizione del cittadino lettone;

incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava una ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;

anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro della giustizia disponeva, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;

l'interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa della imminente entrata della Lettonia nell'ambito comunitario;

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;

in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l'archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell'esecutività del decreto di estradizione;

l'Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l'estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;

in data 18 giugno 2007 il Ministero della giustizia richiedeva alla Corte d'Appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;

la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l'arresto è avvenuto in data 9 settembre;

la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);

il pubblico ministero procedente ha manifestato l'intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l'azione penale nei confronti del Gromovs;

è stato pertanto già notificato l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;

tale nuova circostanza consente al Ministro della giustizia di disporre - come già è avvenuto nel 2002 - misura sospensiva della consegna, ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale e dell'articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);

ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione, «l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:

se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:

a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi;

b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;

c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.

(2-00823)«Balducci, Bonelli».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ESTRADIZIONE, INDAGINI GIUDIZIARIE, PRESCRIZIONE DEL REATO, PROCESSO PENALE, PROFUGHI E RIFUGIATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

LETTONIA