ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 186 del 10/07/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Data firma: 10/07/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) 10/07/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 10/07/2007
Stato iter:
12/07/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/07/2007
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
 
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 12/07/2007
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/07/2007

SVOLTO IL 12/07/2007

CONCLUSO IL 12/07/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00658
presentata da
PIETRO MARCAZZAN
martedì 10 luglio 2007 nella seduta n.186

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

la società I.C.M.A. Srl con sede in Italia, Villa Poma (Mantova), Via Roma Nord n. 155 rappresentata dal cavalier Ferdinando Bombarda e la società AGRI.BEN. Sas, con sede in Italia, Villa Poma (Mantova), Via Roma Nord n. 161/1 rappresentata dal signor Ugo Benatti ed il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese, nella qualità di socio albanese, costituivano la joint-venture di capitale italo-albanese denominata «Pranvera Sh. P.K.», una società a responsabilità limitata disciplinata dalla legge albanese n. 7638 del 19 novembre 1992, sulle società commerciali, e le quote di conferimento del capitale venivano distribuite al 60 per cento in favore del socio italiano ed al 40 per cento in favore di quello albanese;

la società Pranvera era stata creata al fine di porre in essere la coltivazione di terreni agricoli, l'allevamento di bestiame, la lavorazione e produzione di prodotti agricoli ed animali nella zona di Sukth, Rrushkull e Hamallaj, nel distretto di Durazzo, in Albania, nonché l'importazione ed esportazione di tali prodotti;

i soci italiani conferivano 106.000 USD in denaro e 230.000 USD in equipaggiamento tecnico e merce, mentre la parte albanese si impegnava a: a) rendere disponibile alla società la terra per la coltivazione mediante l'attribuzione a quest'ultima di un diritto di usufrutto su 600 ettari di terreno per la durata di 90 anni; b) assicurare alla società la proprietà di un complesso di circa 9 ettari di serre riscaldate, gli uffici centrali della società con terreni circostanti, due magazzini e le officine necessarie per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, corrispondente ad un valore globale di 224.000 USD;

pur avendo i soci italiani conferito alla data del febbraio 1994 213.094 USD fra denaro e materiali, il socio albanese non aveva fornito alcuno dei conferimenti previsti, tanto che per superare tale impasse in data 24 aprile 1994 il Ministero dell'agricoltura ed alimentazione e Agenzia per la ristrutturazione e privatizzazione delle aziende statali, in persona del Ministro signor Hasan Halili, ufficialmente al fine di superare le difficoltà sorte nei rapporti con i dipendenti della società, proponeva di dare in uso la terra non più alla joint-venture, ma agli operai albanesi impiegati nella Pranvera stessa. Tale provvedimento, peraltro, creava una situazione di instabilità ancora maggiore poiché i dipendenti si rifiutavano di lavorare le terre in conformità delle direttive della società;

nel giugno del 1994 il Ministro dell'agricoltura suggeriva la privatizzazione delle quote di capitale statale, relativamente al complesso delle serre, a favore di un'Associazione tra gli ex operai ed inoltre veniva deliberata - malgrado l'opposizione dei soci italiani - la rinuncia al diritto di opzione da parte degli stessi, garantito dall'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto, per le quote che il socio albanese avrebbe privatizzato a favore della suddetta associazione. In forza di tale provvedimento - che gli interpellanti giudicano iniquo - il complesso delle serre veniva consegnato dalla Polizia di Shjiak alla associazione costituita (Unitet Rreth). L'ordine del Ministro veniva impugnato dal rappresentante della Pranvera che presentava ricorso al Tribunale di Durazzo per tutelare il possesso di tali immobili e in relazione a tale controversia è tuttora pendente il ricorso per Cassazione;

durante l'assemblea dei soci di Pranvera del 18 dicembre 1995 (e dunque passati circa due anni dalla costituzione) il rappresentante del socio albanese prendeva atto che i conferimenti promessi non erano ancora stati realizzati e reiterava l'impegno di costituire il contributo del socio statale albanese entro 30 giorni;

nel dicembre del 1996 (trascorso quindi un altro anno) si addiveniva ad un atto d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, ed il signor Bombarda, quale rappresentante del partner italiano, per la soluzione dei problemi e delle pretese del socio italiano in Pranvera. Ancora una volta, all'atto di tale intesa il socio albanese si impegnava a trasferire la titolarità degli uffici centrali; ad assicurare la proprietà del magazzino nel vigneto di Rrushkull, della stalla situata nella parcella catastale n. 17 a Rrushkull, della superficie di 210.73 ettari di terreno agricolo, di un'ulteriore parcella di 6 ettari di terreno nella zona di Shkozetit concessa in cambio della parcella ormai divisa tra i contadini di Sukth;

intanto i bilanci della società fotografavano l'effettivo risultato delle continue difficoltà con il socio albanese: il 1996 si chiudeva con un bilancio in perdita per un totale di 111.107 USD, il 1997 con perdite per 68.675 USD, il 1998 con una perdita di 112.771 USD, tutte ripianate con versamenti da parte dei soci italiani;

nel marzo del 1999 a seguito dell'emergenza del Kosovo, il signor Bombarda veniva contattato dall'Ambasciata italiana a Tirana, dall'Ambasciata tedesca e dal Ministero dell'agricoltura e alimentazione albanese, per ottenere il suo assenso alla locazione di 150 ettari di terreno nella zona di Sukth, località Amala. Tale assenso non veniva dato ma, nonostante ciò, i terreni a disposizione della società nella zona venivano dati in uso ad un'organizzazione umanitaria norvegese (N.P.A. - Norwegian People's Aid) per la costruzione di campeggi. Le terre (più di 150 ettari di terreno coltivato) venivano occupate, ghiaiate e cementate, con ingentissimi danni alle coltivazioni in atto e, di fatto, rendendole inutilizzabili per le successive semine;

ma oltre al danno, si aggiunse la beffa; sebbene infatti un accordo scritto prevedesse in favore della Pranvera il diritto al ripristino delle terre poste a disposizione degli organismi umanitari, la somma di 2.750.000 USD stanziata dall'organizzazione umanitaria per la bonifica dei terreni utilizzati per le tendopoli, non veniva utilizzata per tale fine, né la società riusciva ad ottenere alcun indennizzo per l'occupazione delle terre in questione, dopo la loro restituzione;

al contrario, la bonifica della terra veniva affidata alla società albanese Alb-Shpresa Sh. P.K., per l'importo di USD 380.718. In realtà, tale iniziativa si rivelava ulteriormente dannosa in quanto in concreto la società si limitava a dare mano libera a contadini ed operai per asportare a loro piacimento porzioni di cemento e materiali lasciati dalle costruzioni della NPA;

a questo punto l'attività della società veniva del tutto interrotta ed il signor Bombarda ed il signor Benatti continuavano nei loro sforzi per addivenire ad una soluzione della questione tentando di ottenere dei risultati per via diplomatica con colloqui e lettere di informazione alle autorità albanesi, nonché chiedendo l'intervento dell'Ambasciata italiana a Tirana;

infine, maturata la consapevolezza che nessuna altra via era ormai più percorribile, i signori Bombarda e Benatti decidevano di adire la Corte internazionale di arbitrato (ICC) per risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile attraverso la procedura conclusasi, come vedremo più oltre, nel dicembre del 2005;

tale situazione pare contrastare la normativa albanese a tutela degli investimenti stranieri del 1992 che, all'articolo 4 prevede: «gli investimenti stranieri non potranno essere espropriati o nazionalizzati direttamente o indirettamente, né sottoposti a misure in alcun modo equivalenti». Stessa tutela, del resto, è assicurata anche dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti firmato a Roma il 12 settembre 1991;

ancora, con il provvedimento del 29 luglio 1994, protocollo n. 1484, il Ministro dell'agricoltura ha disposto la privatizzazione delle quote di capitale statale relative al complesso delle serre, a favore della Unitet Rreth Sh. P.K. in contrasto con la normativa albanese sulle società commerciali n. 7638 del 1992, che prevede la possibilità di privatizzazione di una percentuale del capitale sociale e non la materiale cessione di un bene fisico con trasferimento della sua titolarità;

in conclusione, si vuole sottolineare che di fatto si è reso del tutto impossibile il normale svolgimento dell'attività sociale, omettendo di porre a disposizione beni mobili ed immobili assolutamente indispensabili per il perseguimento dell'oggetto sociale, così violando il contratto sottoscritto e la normativa albanese di cui alle leggi n. 7638 e n. 7584 del 1992;

la concretezza e fondatezza delle argomentazioni che precedono è stata infine, come già in precedenza accennato, confermata dal definitivo pronunciamento del Tribunale Arbitrale adito il quale, con apposito lodo, si è così testualmente espresso:

1) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a pagare alla I.C.M.A. Srl in liquidazione ed alla società AGRI.BEN. Sas in qualità di creditori solidali, la somma di dollari statunitensi 1.608.001, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2005 e capitalizzazione annuale degli interessi maturati;

2) la joint-venture di capitale italo-albanese denominata «Pranvera Sh. P.K.» è sciolta;

3) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a pagare alla I.C.M.A. Srl in liquidazione ed alla società AGRI.BEN. Sas in qualità di creditori solidali, la somma di dollari statunitensi 143.000, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2005 e capitalizzazione annuale degli interessi maturati a titolo di rifusione delle spese legali;

4) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a rifondere alla I.C.M.A. Srl in liquidazione ed alla società AGRI.BEN. Sas in qualità di creditori solidali, le spese vive di arbitrato stabilite in complessivi dollari statunitensi 106.000, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 22 dicembre 2005;

come si vede, dunque, la parte albanese è stata condannata in via definitiva e non più impugnabile non avendo la stessa interposto alcuna forma di gravame a detta pronuncia, a corrispondere alle società italiane una somma complessiva ad oggi quantificabile, compresi gli interessi, ad oltre 2 milioni di dollari, tuttora non pagati, nonostante le società di cui sopra abbiano più che tempestivamente sia adito la Corte d'Appello di Tirana per ottenere l'attuazione del provvedimento ed ottenere per via gerarchica amministrativa il pagamento, sia essendosi adoperate da mesi per ottenere l'emissione di un mandato di pagamento per l'ulteriore via prevista dall'ordinamento albanese ed ovvero quella della decretazione politica -:

se non ritenga di intervenire urgentemente presso le autorità albanesi al fine di consentire alle due società italiane di vedersi finalmente riconosciuto quanto stabilito in sede giudiziale al fine di permettere alle predette società, già provate dalla fallimentare esperienza della joint-venture albanese, il parziale rientro dei capitali a suo tempo investiti.

(2-00658)«Marcazzan, Volontè».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
IMPRESE STRANIERE, JOINT VENTURE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, RESTITUZIONE DI SOMME, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ALBANIA