ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00597

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 168 del 12/06/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: L' ULIVO
Data firma: 12/06/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
VERDI 12/06/2007
VERDI 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
VERDI 12/06/2007
VERDI 12/06/2007
VERDI 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
L' ULIVO 12/06/2007
LA ROSA NEL PUGNO 12/06/2007
VERDI 12/06/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/06/2007
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 14/06/2007
Stato iter:
14/06/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2007
Resoconto L' ULIVO
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PUBBLICA ISTRUZIONE)
 
REPLICA 14/06/2007
Resoconto L' ULIVO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/06/2007

DISCUSSIONE IL 14/06/2007

SVOLTO IL 14/06/2007

CONCLUSO IL 14/06/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00597
presentata da
EMANUELE FIANO
martedì 12 giugno 2007 nella seduta n.168

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, ai commi 13 e 14 dell'articolo 8 introduce surrettiziamente l'insegnamento della religione tra le materie che concorrono a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato; infatti il comma 13 afferma che «i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento» e il comma 14 statuisce che «l'attribuzione del punteggio tiene conto del giudizio formulato dai docenti, di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto». Tale disposizione determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative;

la Corte costituzionale con le sentenze 203/89 e 13/91, ha stabilito che gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo;

l'ordinanza ministeriale n. 26 viola l'articolo 309, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 297/94) ed il principio di laicità stabilito dalla Costituzione;

il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Maria Letizia De Torre, nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00561 del 29 maggio 2007 a firma Poretti, Beltrandi, Turco, D'Elia, Buemi, Piazza, Crema, Di Gioia, Turci, Villetti, ha chiarito in modo esplicito che: «l'insegnamento della religione non può essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico»;

nella medesima occasione il sottosegretario ha sostenuto, invece, la necessità che l'insegnamento della religione concorra al «credito formativo» perché «se così non fosse, la religione non verrebbe valutata né come credito scolastico, né come credito formativo che attiene propriamente alle attività extrascolastiche, mentre vengono valutate come crediti formativi anche attività quali: attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato, di sport, eccetera, secondo il decreto ministeriale n. 449 del 2000»;

negli stessi giorni il TAR del Lazio, con Ordinanza n. 2048 del 24 maggio 2007, ha sospeso l'articolo 8, commi 13 e 14, dell'Ordinanza Ministeriale n. 26 perché «sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso né usufruiscono di attività sostitutive»;

avverso tale Ordinanza del TAR del Lazio, il Ministro Fioroni ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che, senza contraddittorio e senza motivazione, ha sospeso l'esecutività della stessa ordinanza del TAR del Lazio, fissando la Camera di Consiglio per il giorno 12 giugno, cioè 2 giorni dopo il termine degli scrutini per gli esami di Stato, consentendo così che gli scrutini si svolgessero in violazione della legge e della Costituzione -:

si chiede di conoscere quali determinazioni il Governo intenda assumere per eliminare le suddette misure che comportano disparità e discriminazione nel sistema dei crediti formativi e scolastici.

(2-00597)
«Fiano, Dato, De Biasi, Benzoni, Cuperlo, Crisci, Codurelli, Fasciani, Giulietti, Carta, Crema, De Zulueta, Fundarò, Bimbi, Fincato, Leddi Maiola, Caldarola, Di Gioia, Poretti, Pellegrino, Francescato, Zanella, Marchi, Giovanelli, Galeazzi, Buglio, Beltrandi, Gentili, Mancini, Camillo Piazza».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ESAMI DI AMMISSIONE LICENZA MATURITA', ESAMI DI STATO, INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1998 0323