ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00449

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 139 del 02/04/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: L' ULIVO
Data firma: 02/04/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
ALLEANZA NAZIONALE 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007
L' ULIVO 02/04/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 02/04/2007
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/04/2007
Stato iter:
19/04/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/04/2007
Resoconto L' ULIVO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/04/2007
Resoconto L' ULIVO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/04/2007

DISCUSSIONE IL 19/04/2007

SVOLTO IL 19/04/2007

CONCLUSO IL 19/04/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00449
presentata da
ANTONIO RUSCONI
lunedì 2 aprile 2007 nella seduta n.139

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge delega 2 agosto 2004, n. 210, e il relativo decreto legislativo di attuazione 20 giugno 2005, n. 122, dettano disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire o la cui costruzione non sia stata ancora ultimata, ponendo rimedio alle conseguenze di fallimenti immobiliari e colmando una lacuna nel nostro ordinamento nel caso di insolvenza sopravvenuta del costruttore;
l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 210 del 2004 detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza che abbia comportato l'apertura di procedure implicanti una situazione di crisi tra il 31 dicembre 1993 e l'entrata in vigore del decreto legislativo, hanno subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene corrisposto e non hanno conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili;
il decreto legislativo n. 122 del 2005 istituisce all'articolo 12 il citato Fondo di solidarietà, disciplinandone nei successivi articoli la struttura e il funzionamento, le modalità di gestione, i requisiti per l'accesso alle prestazioni e l'istruttoria sulle domande;
il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo medesimo, ponendo quale termine ultimo di presentazione la data del 10 agosto 2006, recentemente differita al 31 dicembre 2007;
secondo i dati provenienti da CONSAP, la Concessionaria cui spetta la gestione del Fondo, alla scadenza del termine indicato sono risultate presentate 10.814 domande di accesso per complessivi 707.000.000 euro di danni subiti e per i quali è stato richiesto l'indennizzo;
alla data del 31 dicembre 2006 il Fondo di solidarietà è stato alimentato, in base ai contributi previsti dalla legge, in misura pari a circa 3.000.000 di euro;
le domande di accesso al Fondo, seppure rappresentino un considerevole numero di famiglie vittime del precedente vuoto normativo, sono comunque ampiamente inferiori all'effettivo numero degli aventi diritto, a causa anche della scarsa informazione degli aspiranti acquirenti dell'esistenza di un sistema di tutela a loro favore;
l'attuale formulazione legislativa delle norme sull'accesso al Fondo presenta limiti ingiustificati che escludono categorie di vittime che avrebbero le caratteristiche per accedere agli indennizzi, ossia gli acquirenti coinvolti in situazioni di crisi verificatesi dopo il 20 giugno 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122), che pertanto non possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa;
la disciplina vigente risulta, inoltre, disapplicata in diversi punti, quali ad esempio le disposizioni relative all'obbligo a carico dei costruttori di procurare il rilascio della fideiussione bancaria a garanzia degli acconti versati dagli acquirenti di immobili da costruire;
molti costruttori, infatti, chiedono all'acquirente dichiarazione di rinunzia alla fideiussione o gli propongono un prezzo di acquisto dell'immobile più elevato nel caso di rilascio della stessa;
si registrano inoltre casi di rilascio di garanzie fideiussorie emesse da soggetti non abilitati ai sensi di legge e quindi tali da non garantire le eventuali pretese future degli acquirenti;
la violazione delle disposizioni in tema di garanzia fideiussoria obbligatoria trova terreno fertile nella inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge e rischia di limitare l'efficacia del sistema di tutela introdotto dalla disciplina;
tale fenomeno avrà un impatto fortemente negativo sul funzionamento del Fondo di solidarietà, la cui alimentazione è effettuata sulla base dei contributi versati dai costruttori in ragione del 5 per mille sulle somme oggetto di garanzia fideiussoria, versate in acconto prima del rogito, per l'acquisto di immobili da costruire;
altra area di disapplicazione della disciplina si registra in merito alla norma che impone al costruttore l'obbligo di procurare all'acquirente il rilascio di polizza assicurativa che consenta il risarcimento dei danni conseguenti ai gravi difetti di costruzione dell'edificio previsti dall'articolo 1669 codice civile, per un periodo di dieci anni successivi alla fine dei lavori;
spesso accade che il sistema assicurativo nazionale predisponga polizze-tipo che prevedono una limitata copertura dei difetti previsti dal citato articolo 1669, escludendo dalla garanzia assicurativa base alcune tipologie;
tali polizze non danno alcuna seria garanzia assicurativa neppure ai costruttori che le stipulano, lasciandoli scoperti rispetto alle azioni che possono essere intentate direttamente contro di loro dagli acquirenti, per il manifestarsi di vizi di costruzione inclusi nella disciplina di garanzia dall'articolo 1669 codice civile, ma esclusi dalla copertura assicurativa presente sul mercato;
altro istituto disapplicato della normativa è quello relativo al diritto di prelazione in favore del promissario acquirente di immobile da costruire, nel caso in cui sia stato immesso nell'occupazione dell'immobile e sia stata poi attivata una procedura di vendita coattiva per l'esecuzione di un pignoramento o per l'intervenuta procedura di crisi del costruttore;
tale diritto è frequentemente ignorato da giudici delegati, curatori fallimentari, professionisti delegati alla vendita coattiva;
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 122 del 2005 attribuisce a CONSAP, quale gestore del Fondo di solidarietà, il compito di informare tutti i possibili beneficiari delle disposizioni introdotte dalla nuova disciplina, non solo con riferimento alla possibilità di accedere al Fondo medesimo per coloro che sono stati vittime di precedenti stati di insolvenza del costruttore, ma anche in relazione all'esistenza di un nuovo sistema di tutela (fideiussione, postuma decennale, prelazione, eccetera) che garantisca per il futuro gli acquirenti di immobili da costruire;
tale attività di informazione è pressoché mancata, indipendentemente dalla volontà di CONSAP, dato che Ministero dell'economia e delle finanze nel corso del 2006 non aveva reso ancora operativo l'atto di concessione previsto dalla legge -:
se si intendano adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina di tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire, concedendo l'accesso al Fondo di solidarietà anche alle categorie rimaste ingiustificatamente escluse, al fine di assicurare idonea tutela a tutte le differenti situazioni in cui sono pregiudicati i diritti degli acquirenti a seguito dell'insorgenza di crisi del costruttore;
se si intenda istituire il Comitato di Gestione del Fondo di solidarietà che risulta previsto dal decreto legislativo e che tuttora non è operativo;
se si intenda assumere iniziative volte a integrare l'attuale normativa con disposizioni che la rendano maggiormente efficace e vincolante, prevedendo anche un adeguato sistema sanzionatorio, al fine di evitare una vasta area di elusione e disapplicazione degli aspetti più significativi della legge, nonché comportamenti illegali e dannosi per tutti i cittadini;
se non si ritenga opportuno che il Ministero competente proceda alla redazione di testi standard di fideiussioni e di polizze assicurative postume decennali per la loro applicazione obbligatoria;
quali azioni si intendano assumere per una efficace informazione agli acquirenti sui diritti loro attribuiti dalla nuova disciplina;
se si intendano promuovere e sviluppare ulteriori iniziative tese al controllo di nuove attività edilizie e al contrasto di ogni elusione della legge.
(2-00449) «Rusconi, Colasio, Benzoni, Froner, Ghizzoni, Giorgio Merlo, Sasso, Tessitore, De Biasi, Sanga, Rugghia, Ottone, Miglioli, Misiani, Leddi Maiola, Fistarol, Marino, Fogliardi, Frigato, Duilio, Codurelli, Crisci, Fasciani, Volpini, Zanotti, Velo, Zunino, Ruta, Samperi, Suppa, Giulietti, Sircana, Vichi».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONTRIBUTI PUBBLICI, FALLIMENTO, FIDEIUSSIONE BANCARIA, IMMOBILI PER ABITAZIONE, INDUSTRIA EDILIZIA, POLIZZE ASSICURATIVE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA ( CONSAP ), DL 2005 0122, L 2004 0210