ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00438

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 135 del 27/03/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/03/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
LEGA NORD PADANIA 27/03/2007
MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 27/03/2007
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA 28/03/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/03/2007
Stato iter:
19/04/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/04/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 19/04/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/03/2007

DISCUSSIONE IL 19/04/2007

SVOLTO IL 19/04/2007

CONCLUSO IL 19/04/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00438
presentata da
MATTEO BRIGANDI'
martedì 27 marzo 2007 nella seduta n.135

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
vi è la personale stima del primo firmatario del presente atto nei confronti del Capo della Procura della Repubblica di Torino;
tale Ufficio ha emesso l'ormai universalmente conosciuta «circolare Maddalena»;
in tale circolare, sostanzialmente, si disponeva che i sostituti non procedessero per i reati che, ove accertati, sarebbero stati poi coperti da indulto;
a ragione di ciò, l'unione delle camere penali italiane ha evidenziato come tale atto ha prodotto i suoi primi «frutti avvelenati» che «sono le richieste di archiviazione motivata dalla inutilità di proseguire le indagini per i reati rientranti nell'indulto»;
si è parlato di «esercizio arbitrario della funzione giudiziaria» ed è stato obiettato che la magistratura, di fatto, si opporrebbe alla politica penale e giudiziaria;
sostanzialmente l'avvocatura lamenta la violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge;
gli interpellanti, pur reputando vera la lamentela e quindi condivisibili le argomentazioni degli avvocati, ritengono che vi siano altre argomentazioni che la politica non può non valutare, ed in particolare:
i giudici sono sottoposti alla legge. Pur ritenendo che forse l'indulto è stata la peggior soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri (infatti l'indulto beneficia i soggetti condannati, l'amnistia beneficia coloro la cui colpevolezza è da accertare, laddove la celebrazione ordinaria dei processi beneficia coloro che sono accertati essere innocenti) appare altrettanto vero che la legge è superiore a ogni argomentazione, e deve essere rispettata. I giudici, pur con affanno di efficientismo non possono e non devono emettere provvedimenti amministrativi e giudiziari che confliggono con la legge, o peggio la disapplichino ritenendo che la propria opinione (del magistrato) abbia forza e vigore di legge. Più importante è tale osservazione, in quanto va ad influire sull'assetto costituzionale della magistratura nel nostro ordinamento. Proprio la scelta di un tecnico quale magistrato indica che la magistratura non ha assetto di potere ma di ordine. Da parte dei padri costituenti, cioè, si è scelto che l'esercizio del potere giurisdizionale dello Stato fosse esercitato in modo anomalo rispetto agli altri poteri, e l'anomalia consiste nel deviare il potere diretto del popolo (che avrebbe comportato elezione dei magistrati con conseguente giustizia di maggioranza contro la minoranza e piena disponibilità dell'azione penale) ad un esercizio mediato e tecnico (con la sottoposizione del giudice alla legge, che garantisce il primato della giustizia, collegando il popolo all'esercizio del potere proprio tramite la sottoposizione alla legge che è formata dagli eletti direttamente). L'allontanare il potere dal popolo offre infatti il vantaggio dell'autonomia della magistratura, dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Autonomia, ove correttamente esercitata, significa primato della legge senza guardare a maggioranza o minoranza. Ora, già altre volte, secondo gli interpellanti, la magistratura si è spinta a invadere il campo legislativo, e quindi della politica, ad esempio con la cosiddetta «teoria della supplenza», ma in tali casi, comunque, si è operato mediante un'estensione (non accettabile) della dottrina delle preleggi sulla interpretazione della norma, cioè operando su uno strumento legittimo in modo sbagliato. Oggi, con un provvedimento che appare, ma non è, di assoluto buon senso, ad avviso degli interpellanti si è inteso dare una spallata alla teoria della separazione dei poteri e l'invasione di campo è in tutta la sua pienezza teorica e pratica. Il giudice così ha ragionato: il Parlamento ha promulgato una legge che non condivido: ebbene non la applico;
il rispetto della natura giuridica costituzionale: nella dicotomia potere-dovere, dovrà essere il primo impegno del legislativo e, in via di urgenza, dell'esecutivo -:
quale sia - fatte salve le prerogative del Consiglio superiore della magistratura - la valutazione giuridica che il Governo dà del fenomeno, e se intenda:
ove condivida la circolare Maddalena, proporre una modifica costituzionale nel senso di rendere la magistratura un potere anziché un ordine;
ove non la condivida e sia preoccupato delle possibili conseguenze ordinamentali, se intenda assumere iniziative normative ordinarie, anche d'urgenza, volte a porre in essere meccanismi di più netta separazione fra magistratura e politica.
(2-00438) «Brigandì, Maroni, Dussin, Pini, Allasia, Fava, Grimoldi, Goisis, Reina, Barani».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AMNISTIA GRAZIA INDULTO, ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME, LEGGI, MAGISTRATURA, PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI
GEO-POLITICO:

TORINO, TORINO - Prov, PIEMONTE