ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00385

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 113 del 21/02/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/02/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PADANIA 21/02/2007
FORZA ITALIA 21/02/2007
FORZA ITALIA 07/03/2007
LEGA NORD PADANIA 08/03/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2007
Stato iter:
08/03/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/03/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/03/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 08/03/2007
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/03/2007

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/03/2007

DISCUSSIONE IL 08/03/2007

SVOLTO IL 08/03/2007

CONCLUSO IL 08/03/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00385
presentata da
MATTEO BRIGANDI'
mercoledì 21 febbraio 2007 nella seduta n.113

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
è stato pubblicato un libro ove si legge in copertina: Giancarlo Caselli un magistrato fuori legge;
nel libro si sostiene: «Il Parlamento ha votato una legge per impedirgli (al procuratore Caselli n.d.r.) di concorrere alla Procura Nazionale Antimafia. La politica e l'informazione hanno cancellato la verità sul processo Andreotti»;
in particolare si legge: «Sono l'unico magistrato italiano al quale il Parlamento ha dedicato espressamente una legge. Una legge contra personam che mi ha espropriato di un diritto» ed ancora «hanno chiarito pubblicamente che la mia esclusione era da intendersi come un "risarcimento" al Senatore a vita Giulio Andreotti, da me ingiustamente "perseguitato"». E ancora «Quell'inchiesta... ha portato ad una sentenza della Corte di Appello di Palermo, poi confermata dalla Cassazione in modo definitivo e immutabile, che ritiene "commesso" e "concretamente ravvisabile..." ildelitto di associazione a delinquere "con Cosa Nostra" e ancora si legge "A me interessa che il Magistrato... possa partecipare al dibattito politico"»... e ancora si legge «Quelli di Palermo sono stati anni di lavoro intensissimo, tanto più che non ho rinunziato ad andare in giro per dibattiti e conferenze che considero arte integrante del io lavoro»;
dalla lettura del libro quindi ad avviso degli interpellanti emerge il seguente teorema: A) il Parlamento ha fatto una legge contro Caselli, B) lo ha fatto per vendicarsi della causa Andreotti C) È attività istituzionale dei magistrati partecipare al dibattito politico e partecipare a dibattiti e conferenze (con il relativo uso di macchine e scorta);
tali assiomi non corrispondono al vero perché dal verbale della seduta del 12 ottobre 2005 del CSM emerge, ed in particolare pagina 47: «Il consigliere Di Federico sottolinea che il Consiglio (CSM) ha avuto la possibilità di evitare che il dottor Caselli fosse escluso dalla selezione, ma che il comportamento dilatorio di alcuni dei suoi componenti lo hanno impedito» e spiega via via l'iter che il provvedimento ha assunto ricordando «altresì che è rimasta lettera morta la richiesta di ben tredici componenti del Consiglio (su 24 ndr) di mettere all'ordine del giorno la nomina del Procuratore Nazionale Antimafia prima dell'entrata in vigore della nuova legge,» ed ancora «è altresì giusto ricordare che sono stati proprio i componenti di un gruppo minoritario di consiglieri (la cui corrente era condivisa con Giancarlo Caselli ndr) ad impedire la valutazione comparativa tra il dottor Caselli e il dottor Grasso. Sapevano che esistevano una maggioranza di almeno quattordici voti a favore del dottor Grasso e hanno ritenuto che fosse politicamente più conveniente non fare apparire la sconfitta del loro candidato». Su questo filone il Consigliere De Nunzio, il Consigliere Mammone che esplicitamente hanno sposato questa ipotesi, comunque mai smentita da alcuno;
secondo gli interpellanti, anche la sentenza della Cassazione è interpretata dal dottor Caselli pro domo sua. Infatti, a leggere il libro, sembrerebbe che la Cassazione abbia condiviso la pronunzia della Corte di Appello. A leggere la frase sembrerebbe che il verbo sia da collegarsi al soggetto più vicino (la Cassazione); solo dopo la lettura della sentenza della Suprema Corte si capisce che la costruzione relativa alla responsabilità dell'Onorevole Andreotti è da attribuire in via esclusiva alla Corte d'Appello e non alla Cassazione;
infatti in realtà a pagina 214 della sentenza di Cassazione: «La Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione del reato associativo in termini giuridici non condivisibili» e ancora «Al termine di questo articolato excursus il Collegio (della Corte di Cassazione) ritiene di riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzione diverse; non rientra nei compiti della Cassazione operare una scelta tra le stesse... in presenza dell'intervenuta prescrizione poi questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino un'evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza... mancando tali estremi i ricorsi vanno rigettati». In buona sostanza la Cassazione non ha rigettato il ricorso sposando la tesi della corte di Appello ma lo ha rigettato perché non poteva rimetterlo alla corte territoriale per una successiva valutazione in quanto il reato era prescritto;
quindi le affermazioni del dottor Caselli appaiono entrambe false nel senso che dice cose non vere sapendo dello loro falsità;
vera o falsa che sia, l'affermazione effettuata da parte di un Procuratore Generale in carica, privo di immunità, e cioè dire che il Parlamento tiene un comportamento contra legem è diffamatorio. L'On. Bossi per molto meno è stato incriminato ex articolo 290 c.p.; si pensi ancora al 289 c.p.; comunque, l'affermazione, da ritenersi falsa, sull'iter del provvedimento che ha visto la nomina del dottor Grasso appare di rilevante gravità;
inoltre non solo non è vero quanto affermato per il processo Andreotti, ma quel che è peggio è che tali affermazioni sono, ad avviso degli interpellanti, in completo dispregio del dettato costituzionale sulla presunzione di innocenza;
sempre ad avviso degli interpellanti, non si può ritenere che le mansioni del magistrato, oltre che quelle relative alla produzione di sentenze, ordinanze e decreti, siano anche quelle di «partecipare al dibattito politico» e «andare in giro per dibattiti e conferenze», né si può considerare legittimo l'uso di auto e scorta nelle attività appena citate;
neppure appaiono conformi a deontologia e alla legge comportamenti quali quelli del Caselli per quanto riguarda dichiarazioni che comportano diffamazione del Parlamento, affermazioni contrarie alla realtà sul processo Andreotti, svolgere un ruolo politico da parte del magistrato e usare auto e scorta per tal fine -:
se, ove verifichi l'esattezza di quanto affermato in premessa, non intenda promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Giancarlo Caselli.
(2-00385) «Brigandì, Maroni, Carlucci, Craxi, Goisis».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DIFFAMAZIONE E INGIURIA, MAGISTRATI, NOMINE, PARLAMENTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI