ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00341

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 100 del 30/01/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 30/01/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
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FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
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FORZA ITALIA 30/01/2007
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FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007
FORZA ITALIA 30/01/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/01/2007
Stato iter:
08/02/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/02/2007
Resoconto FORZA ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/02/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 08/02/2007
Resoconto FORZA ITALIA
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/02/2007

DISCUSSIONE IL 08/02/2007

SVOLTO IL 08/02/2007

CONCLUSO IL 08/02/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00341
presentata da
ANTONIO LEONE
martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.100

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:

la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e attuata dal decreto ministeriale 3 agosto 2005;

tale proroga comporta che fino al 31 dicembre 2007 nelle discariche già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 (e con piano di adeguamento approvato), sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per i quali queste erano state autorizzate in base alla precedente disciplina contenuta nella Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (articolo 17, comma 1, decreto legislativo n. 36 del 2003); nelle discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (articolo 17, commi 2 e 6, lettera a), decreto legislativo n. 36 del 2003) e in particolare: nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio, sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione); nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio, rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria, tipo B; nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria, (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi);

questo significa che solo dal 1o gennaio 2008 troveranno applicazione in via obbligatoria i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal decreto ministeriale 3 agosto 2005, fra cui anche l'obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento;

dalla proroga del regime transitorio sono espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex «2A» e le discariche per rifiuti inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 e, cioè, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la classificazione del decreto legislativo n. 36 del 2003) ovvero in discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente classificazione);

il 18 maggio 2006 presso la Prefettura di Lecce viene sottoscritto un protocollo relativo all'incontro tra il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia-Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Lecce, i Presidenti delle A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani nei bacini Le/1, Le/2, Le/3, i Sindaci dei comuni di Nardò, Cavallino, Ugento, Campi Salentina, Poggiardo, Melpignano, Corigliano d'Otranto, rappresentanti di ARPA Lecce ed ARPA Bari, ASL Le/1 ed ASL Le/2, con il quale si creava un nuovo ciclo di rifiuti: cessazione entro il mese di luglio 2006 delle attività di smaltimento del rifiuto tal quale a Nardó; possibilità di conferire presso la discarica di Nardò la sola frazione secca dei rifiuti «al fine di procedere al rimodellamento del profilo di chiusura finale della discarica di Castellino»; conferimento della frazione umida, previa biostabilizzazione prima dello smaltimento in discarica, presso la discarica di Ugento; ricognizione delle disponibilità impiantistiche dei privati da effettuare in collaborazione con la Provincia di Lecce e le ATO interessate;

il 26 maggio 2006 con la deliberazione n. 4, l'assemblea dell'A.T.O. Le/2 delibera di non accogliere l'accordo sottoscritto in Prefettura il 18 maggio 2006 per i seguenti motivi: 1) necessaria e preliminare verifica della presenza sul territorio di discariche pubbliche idonee all'uso; 2) indeterminatezza della proposta commissariale in relazione ai costi di smaltimento presso gli impianti privati, se presenti; 3) il rifiuto, espresso dal Comune di Ugento nel consiglio comunale del 24 maggio 2006, di accogliere la frazione umida presso la propria discarica, che di fatto rende non attuabile l'accordo del 18 maggio, sottoscritto con riserva che stabiliva, tra l'altro, che la frazione secca dovesse essere smaltita presso la discarica di Nardò; tale deliberazione è stata comunicata al Presidente Vendola presso la Struttura Commissariale il 31 maggio;

nonostante il parere contrario dell'A.T.O. Le/2 si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale del 31 maggio 2006, con il quale vengono invitati i soggetti gestori di impianti di trattamento di rifiuti, a manifestare il proprio interesse «a definire specifiche intese a tempo determinato, finalizzate al trattamento di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti urbani prodotti in comuni della Provincia di Lecce ed al successivo conferimento delle frazioni selezionate nelle discariche locali per rifiuti urbani». L'avviso pubblicato il 31 maggio dava 10 giorni di tempo (entro il 10 giugno) alle ditte interessate a presentare il proprio interesse;

nel frattempo, sul fronte dei ricorsi dinanzi alla giustizia amministrativa, avveniva quanto segue: l'azienda Monteco (Gruppo Montivaca), premettendo di essere concessionaria del servizio di smaltimento RSU per il bacino Le/3 (Ugento) e Lecce/2 (Corigliano e Poggiardo) impugnava innanzi al Tar Bari con ricorso n. 833/04 n. 832/04 e con gli avvocati Federico Massa e Francesco Cantobelli i decreti commissariali nn. 312 e 311 del 13 dicembre 2003 con il quale veniva indetta gara pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto complesso a servizio del bacino Le/3 (costituito da centro di selezione e linea di stabilizzazione del Comune di Ugento) e Le/2 (costituito da centro di selezione e linea di stabilizzazione del Comune di Melpignano);

in entrambi i ricorsi si costituiva la Regione Puglia con l'avvocato Pietro Nicolardi;

il Tar Bari, con sentenze n. 1157/05 e 1165/05 rigettava i ricorsi, non riconoscendo una legittimazione del concessionario di una discarica ad impugnare gli atti di altra procedura complessa;

tale sentenza veniva impugnata al Consiglio di Stato dalla Monteco con gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Federico Massa;

il 1o luglio 2006 presso la Prefettura di Lecce, si tiene un incontro tra il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia-Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Lecce, i Presidenti delle A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani nei bacini Le/1, Le/2, Le/3, i Sindaci dei comuni di Nardò, Cavallino, Ugento, Campi Salentina, Poggiardo, Melpignano, Corigliano d'Otranto, rappresentanti di ARPA Lecce ed ARPA Bari, ASL Le/1 ed ASL Le/2, con il quale, «si concordava di definire entro 10 giorni modalità e tempi di attivazione delle operazioni di trattamento preliminare mediante selezione delle frazioni secca ed umida, presso gli impianti di Poggiardo e Melpignano con avvio di quella umida agli impianti privati da individuarsi tra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità e che siano nel brevissimo periodo utilizzabili. La verifica dei maggiori costi rivenienti dal trattamento preliminare dei rifiuti indifferenziati sarebbe stata condotta in maniera congiunta tra la struttura commissariale ed i rappresentanti del bacino Le/2. Per quanto concerne la frazione secca restavano individuate due opzioni: 1) in via prioritaria la possibilità di utilizzarla per il rimodellamento in volumi disponibili di altre eventuali discariche presenti sul territorio provinciale a valle della verifica di cui sopra; 2) in subordine, ove la verifica di cui sopra avesse dato esito negativo, l'utilizzo per il modellamento e la chiusura della discarica di Nardò»; fatta salva la concertazione tra Commissario, ATO Le/2 ed amministrazioni locali per la verifica tecnica ed economica delle soluzioni prospettate, il Commissario delegato si impegnava a verificare, presso il Dipartimento Nazionale della protezione civile, la possibilità di sostenere gli aumenti dei costi di trattamento durante la fase della sperimentazione;

il presidente della Provincia di Lecce, Giovanni Pellegrino, che con il suo studio legale aveva presentato i ricorsi per conto di Monteco, abbandonava polemicamente il tavolo della Prefettura dichiarando di aver proposto, in qualità di avvocato, una soluzione transattiva tra Monteco e Cogeam, soluzione rifiutata da Cogeam; in quell'occasione Pellegrino (come risulta dai verbali della riunione) definiva «demenziale» la scelta dei Commissario Vendola di procedere con l'affidamento a Cogeam;

intanto sul fronte giudiziario, Monteco (sempre difesa dallo studio Pellegrino) impugnava al Consiglio di Stato le sentenze n. 1157/05 e 1165/05;

la Regione Puglia non si costituiva in giudizio e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2253/06 e n. 2254/06 accoglieva l'appello riconoscendo la illegittimità della procedura per non aver il Commissario comunicato l'avviso dell'avvio del procedimento, ex articolo 7 legge n. 241 del 1990. Unico ricorso in cui la Regione Puglia non costituita, ha perso;

ancora più recentemente, Monteco, sempre difesa dagli avvocati Pellegrino e Massa, ha chiesto la esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato, sostanzialmente domandando l'annullamento dei contratti sottoscritti da Vendola, dopo aver dato l'avviso ex articolo 7 legge n. 241 del 1990;

il 26 luglio 2006 nel nuovo incontro presso la Prefettura di Lecce, tra il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia-Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Lecce, i Presidenti delle A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani nei bacini Le/1, Le/2, Le/3, i Sindaci dei comuni di Nardò, Cavallino, Ugento, Campi Salentina, Poggiardo, Melpignano, Corigliano d'Otranto, rappresentanti di ARPA Lecce ed ARPA Bari, ASL Le/1 ed ASL Le/2, ritorna l'armonia tra il Presidente della Provincia di Lecce Pellegrino e il Commissario Vendola; nel corso dell'incontro viene sintetizzata una proposta operativa per la gestione della fase di emergenza nella gestione dei rifiuti per il Bacino Le/2: 1) la fase di chiusura della discarica di Nardò è avviata a partire dal 15 novembre 2006 per essere completata entro e non oltre il 30 gennaio 2007; 2) entro tali termini il Commissario si impegna ad indicare il conferimento della frazione secca e di quella umida per i Comuni del Bacino Le/2. Il suddetto decreto sarà definito, relativamente alle diverse opzioni, di concerto con l'ATO Le/2; 3) il Commissario delegato si impegna a coprire in quota parte per i Comuni dell'ATO Le/2 eventuali maggiori oneri finanziari rivenienti dai trattamenti preliminari dei rifiuti indifferenziati. Tale contributo sarà calcolato fissando l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 30 per cento a carico dei Comuni;

il Commissario Delegato in data 31 luglio 2006 convoca un incontro, tra l'altro, con la Ditta Sud Gas srl (Gruppo Monticava), proprietaria dell'impianto di trattamento rifiuti speciali in Poggiardo, per definire modalità tempi e costi del seguente programma: sviluppare entro il 15 novembre 2006 una fase di sperimentazione della biostabilizzazione della frazione umida dei rifiuti urbani, per verificare la possibile utilizzazione della stessa attività di recupero e di ripristino ambientale; attivare a partire dal 16 novembre le operazioni di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti prodotti nel bacino Le/2;

l'impianto di Poggiardo, così come progettato e realizzato, non è conforme alle disposizioni del decreto commissariale n. 296 del 2002 (Integrazione piano Fitto) che prevede che il rifiuto deve essere prima stabilizzato e poi selezionato mentre l'impianto di Poggiardo prevede prima la selezione e poi la biostabilizzazione;

la differenza fra i due schemi è rilevante sotto il profilo dell'impatto ambientale a vantaggio di quello che prevede prima la biostabilizzazione;

l'impianto dovrebbe produrre frazione secca da destinare a CDR e frazione umida da destinare a ripristino Ambientale;

con Determina n. 468 del Settore Ecologia della Regione Puglia su proposta del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, si stabilisce: «di ritenere il progetto concernente l'adeguamento dell'impianto trattamento rifiuti in località Pastorizze, nel Comune di Poggiardo (Lecce), proposto dalla Sud Gas Srl - Via F.lli Rosselli, 21 - Campi Salentina (Lecce), ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettere b) e c) e dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e con la prescrizione che gli enti pubblici interessati definiscano e realizzino adeguate misure per la mitigazione degli impatti causati dall'aumento del traffico veicolare, con particolare riferimento alla manutenzione della viabilità di accesso all'impianto»;

tale determinazione viene assunta dal settore sulla base, tra l'altro, di una nota con cui il 9 ottobre 2006 il Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia comunicava al Settore Ecologia che era necessario utilizzare l'impianto della Sud Gas per un intervento urgente, di carattere temporaneo, promosso dallo stesso Commissario Delegato e finalizzato, a scopo di protezione civile, a fronteggiare una situazione di crisi nella gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale LE 2;

l'adeguamento dell'impianto Sud Gas di Poggiardo segue quindi una procedura d'urgenza e vengono bruciati i tempi; lo stesso non accade per gli altri impianti oggetto dei bandi di gara per i quali la VIA è stata richiesta tra febbraio e marzo 2005 e, a quanto pare, è stata rilasciata tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007;

l'urgenza, adottata a motivazione nel bacino Lecce 2, non à condivisibile perché la stessa cosa sarebbe dovuta succedere anche negli altri bacini in Puglia (es. Le/3 continua con il tal quale);

l'incremento dei costi è tale che genera nel bacino un incremento della spesa di 11.000.000 di euro, passando da 5 a 16 milioni di euro l'anno e pertanto anche il contributo della protezione civile di 4 milioni risulta insufficiente;

solo dopo, ossia in data 3 novembre 2006 vengono sottoscritti due Protocolli d'intesa tra il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Puglia, la società Sud Gas s.r.l, che gestisce l'impianto di selezione e biostabilizzazione a Poggiardo e l'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani Le/2 e la Provincia di Lecce, riferiti rispettivamente all'attivazione della fase di sperimentazione per la biostabilizzazione dei rifiuti urbani del bacino Le/2 ed alla realizzazione delle integrazioni impiantistiche dell'impianto di Poggiardo della Sud Gas srl;

in assenza di dati sulla sperimentazione, avviata solo con protocollo del 3 novembre, il Commissario Delegato con ordinanza n. 51/Cd del 21 dicembre 2006 autorizza, a far data dal 28 dicembre 2006, il funzionamento dell'impianto di Poggiardo della Sud Gas srl per il trattamento di biostabilizzazione e selezione esclusivamente dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni del bacino Le/2 fino al 31 dicembre 2007;

il Commissario Delegato con ordinanza n. 53/CD del 2 gennaio 2007 stabilisce ed ordina che i rifiuti urbani prodotti nel bacino Le/2 e trattati nell'impianto di Poggiardo della società Sud Gas srl siano conferiti negli impianti autorizzati di discarica di rifiuti speciali non pericolosi delle società Vergine ed Ecolevante a Taranto;

solo in data 25 gennaio 2007, nel corso di una seduta del Comitato di monitoraggio presso la Provincia di Lecce, arrivano i primi risultati della sperimentazione condotta presso l'impianto Sud Gas di Poggiardo da Università di Bari e Lecce e Arpa Puglia;

pare che da questi risultati emerga che il rifiuto trattato presso la Sud Gas, per il sopravaglio secco, non è idoneo ad essere classificato come CDR e per il sottovaglio umido ad essere utilizzato per ripristino ambientale in quanto l'IRD (Indice Respirometrico Dinamico) è di molto superiore a 400 milligrammi di ossigeno;

questo significa che il materiale secco rinveniente dal trattamento presso il suddetto impianto non può essere utilizzato per la combustione salvo ulteriori trattamenti necessari per la qualificazione a CDR e che il materiale umido non è sufficientemente maturo, quindi non è sufficientemente biostabilizzato, quindi i rifiuti che fuoriescono dall'impianto Sud Gas di Poggiardo necessiterebbero di un ulteriore trattamento prima di essere smaltiti presso discariche per rifiuti urbani e possono, invece, essere smaltiti solo presso discariche per rifiuti speciali in quanto rifiuti già trattati, tant'è che la discarica di Nardò, per poter ricevere i rifiuti che attualmente provengono dall'impianto di Poggiardo, ha dovuto chiedere l'integrazione dei codici CER;

sembrerebbe, quindi, dai primi risultati della sperimentazione, che l'impianto della Sud Gas non sia idoneo a consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2003 né è stata rispettata l'idea progettuale di partenza che era finalizzata a ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da conferire in discarica;

a questo punto viene meno la necessità dell'utilizzo dell'impianto di Poggiardo atteso che non sussiste l'obbligo di legge del pretrattamento e, comunque, i rifiuti attualmente in uscita devono comunque essere avviati ad ulteriori impianti di trattamento o conferiti in discarica;

a quanto detto si tenga conto che la stessa Sud Gas è stata autorizzata al trasporto dei rifiuti alla discarica di Nardò (entro il perimetro provinciale) con ulteriore costo di trasporto di 15 euro a tonnellata;

tra le coincidenze di questa vicenda c'è quella che l'attuale consigliere regionale pugliese della Margherita, Dario Stefano, risulterebbe essere (o essere stato) componente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Monticava Group;

al suddetto Consorzio Monticava aderiscono: Monteco srl, Sud Gas srl, Sogea srl;

alla Monteco srl fanno capo: le discariche di Ugento e Cavallino (quest'ultima in quota parte);

ennesima coincidenza: in una intervista pubblicata il 13 agosto 2005 sul Nuovo Quotidiano di Puglia, lo stesso consigliere Stefano è stato profetico, in quanto auspicava di: «coinvolgere il sistema impiantistico già esistente in Puglia, con l'uso di una decina di impianti sottoutilizzati che, se entrassero a regime, ritarderebbero le conseguenze che dovremmo gestire dal prossimo anno (2006, ndr). L'impiego della decina di strutture oggi esistenti ci consentirebbe di arrivare al 2008 senza affanni»;

sulla base di quanto fin qui esposto, risulta chiaramente che il programma per lo smaltimento dei rifiuti nel Bacino Le/2 previsto dalla precedente gestione commissariale e, di fatto, non modificato dal Piano Rifiuti dell'attuale gestione commissariale, è stato disatteso così come sono stati disattesi gli accordi sottoscritti nei vari incontri e nei vari protocolli d'intesa sottoscritti in Prefettura a Lecce tra i soggetti interessati -:

se, sulla base del quadro fin qui esposto, non ritengano di dover chiedere al Commissario Vendola l'immediata revoca delle ordinanze 51/CD del 21 dicembre 2006 e 53/CD del 2 gennaio 2007 in riferimento all'utilizzo dell'impianto Sud Gas di Poggiardo;

se non ritengano di dover revocare i finanziamenti stanziati dalla Protezione Civile per finanziare l'aggravio di costi derivante dal passaggio di biostabilizzazione presso la Sud Gas di Poggiardo, posto che il passaggio non è obbligatorio fino al 31 dicembre 2007 e posto che dai primi ufficiosi risultati di una sperimentazione ancora incompleta, l'impianto non risulta idoneo ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2003;

se non ritengano singolare che per l'impianto della Sud Gas siano state utilizzate le procedure d'urgenza di cui alla Determina del Settore Ecologia e all'ordinanza commissariale N. 51/CD, autorizzandone il funzionamento a partire dalla data della suddetta ordinanza, ossia dal 21 dicembre 2006 in assenza di dati su una sperimentazione dell'impianto stesso e che stanno arrivando solo in questi giorni rivelando peraltro l'inadeguatezza del suddetto impianto; velocizzando in modo incredibile le procedure sul rilascio della VIA, mentre per gli impianti oggetto dei bandi di gara la Via, richiesta addirittura prima dell'insediamento dei Commissario Vendola, è stata concessa solo da pochi giorni o debba ancora essere concessa;

se non ritengano singolare la coincidenza che un consigliere regionale pugliese della Margherita risulterebbe essere (o essere stato) anche consigliere d'Amministrazione del Gruppo Monticava e che lo stesso consigliere regionale in una intervista del 2005 auspicava un maggiore utilizzo di impianti già esistenti per il trattamento dei rifiuti;

se non ritengano di dover intervenire per sanare l'evidente conflitto d'interessi che si verrebbe a creare dal 1o febbraio 2007 qualora le competenze sui rifiuti passassero alle Province e, quindi, anche al Presidente della Provincia di Lecce che con il suo studio legale rappresenta il gruppo imprenditoriale cui fanno capo le discariche e lo stesso impianto Sud Gas di Poggiardo;

se non ritengano di dover avocare a sé quanto prima i poteri di gestione commissariale dell'emergenza rifiuti per approfondire eventuali responsabilità della situazione denunciata in premessa.

(2-00341)
«Leone, Fitto, Bruno, Carlucci, Di Cagno Abbrescia, Franzoso, Lazzari, Licastro Scardino, Mazzaracchio, Sanza, Vitali, Gioacchino Alfano, Aprea, Baldelli, Casero, Ceroni, Cesaro, Cicu, Colucci, Costa, Di Virgilio, Fasolino, Giuseppe Fini, Laurini, Lenna, Lupi, Milanato, Osvaldo Napoli, Paroli, Pizzolante, Ponzo, Zorzato».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMMISSARIO STRAORDINARIO, CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERI REGIONALI, DISCIPLINA TRANSITORIA, IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI, INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO, PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI, PROROGA DI TERMINI, PROVINCE, REGIONI, REVOCA, SCARICHI E DISCARICHE, SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0036, DL 2006 0152, L 1990 0241, L 2006 0296

GEO-POLITICO:

LECCE - Prov, PUGLIA, POGGIARDO, LECCE - Prov, PUGLIA, PUGLIA