ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00166

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 160 del 29/05/2007
Abbinamenti
Atto 1/00024 abbinato in data 29/05/2007
Atto 1/00164 abbinato in data 29/05/2007
Atto 1/00165 abbinato in data 29/05/2007
Atto 1/00167 abbinato in data 29/05/2007
Atto 1/00168 abbinato in data 29/05/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Data firma: 28/05/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 28/05/2007
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 28/05/2007
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 28/05/2007
VERDI 28/05/2007
VERDI 28/05/2007
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 28/05/2007


Stato iter:
06/06/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/05/2007
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/05/2007
Resoconto SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/05/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/05/2007

DISCUSSIONE IL 29/05/2007

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/05/2007

RITIRATO IL 06/06/2007

CONCLUSO IL 06/06/2007


Atto Camera

Mozione 1-00166
presentata da
MERCEDES LOURDES FRIAS
martedì 29 maggio 2007 nella seduta n.160

La Camera,

premesso che:

la distribuzione territoriale della presenza dei bambini e delle bambine immigrate segue la distribuzione territoriale della presenza dei loro genitori, il che significa che l'incidenza percentuale dei minori corrisponde all'incidenza percentuale di lavoratori e lavoratrici immigrati, integrati nel sistema produttivo locale;

la presenza di minori immigrati è aumentata con l'incremento delle possibilità di esercitare il diritto alla riunione familiare, stabilite nelle convenzioni internazionali e nelle leggi nazionali;

l'aumento di minori stranieri dà conto anche delle caratteristiche demografiche della popolazione immigrata: donne e uomini in età riproduttiva;

gli alunni e le alunne immigrati, il cui numero è notevolmente aumentato negli ultimi anni, pongono nuove domande alla scuola italiana, imponendo la ricerca di nuovi strumenti pedagogici ed educativi, che comportano la riqualificazione del sistema scuola nel suo insieme;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, all'articolo 45, non modificato dalla cosiddetta «legge Bossi-Fini», stabilisce che: «i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (....)»; al comma 2 sempre dello stesso articolo: «(...) i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (...)»; e infine, al comma 3: «Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri»;

gli alunni e le alunne stranieri sono portatori di competenze linguistiche, di conseguenza la qualità del loro inserimento dipende fondamentalmente dalle possibilità di sviluppare gli strumenti didattici necessari all'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua;

l'apprendimento dipende, più che dalla distanza fra i codici linguistici di origine e quello italiano, dalla qualità dell'inserimento scolastico, determinato dalla preparazione degli insegnanti nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e dalla socializzazione fra pari;

le modalità burocratiche di rilascio dei visti per i ricongiungimenti familiari non consentono alle famiglie l'organizzazione dell'arrivo dei propri figli e figlie e non tengono conto della programmazione scolastica;

la normativa nazionale prevede il diritto allo studio e alla formazione, attraverso le seguenti disposizioni: legge n. 15 del 1968, articolo 5 (autocertificazione); decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 722 (attuazione della direttiva Cee n. 77/486); legge n. 39 del 1990, articolo 4, commi 13 e 16; articolo 9, comma 2; circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione 8 settembre 1989, n. 301; circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione 26 luglio 1990, n. 205; legge n. 423 del 1991; decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 117 (certificazioni); circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione n. 400 del 31.12.1991; circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione 7 marzo 1992; n. 67; circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione 2 marzo1994, n. 73; circolare ministeriale - ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1995, n. 119; legge n. 40 del 1998, articolo 36; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 38; decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, capo VII, articolo 45; legge n. 40 del 1998, «Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale», all'articolo 36, primo comma: «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione ,di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.», e che la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini») non ha modificato; circolare ministeriale n. 24 del 2006: «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri»;

la legge 27 marzo 1991, n. 176, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», all'articolo 2, stabilisce che: «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione»;

la legge 27 marzo 1991, n. 176, all'articolo 28, stabilisce che: «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva e piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono, in particolare:

a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;

b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate, quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;

c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità con ogni mezzo appropriato;

d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;

e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono (...);

vanno, altresì, considerati:

a) «La dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali» del 1978 dell'Unesco;

b) la direttiva del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;

c) la risoluzione del Parlamento europeo concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora S. n. del 16 marzo 1984 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 104/144 del 16 aprile 1984);

d) la raccomandazione n. (84) 18 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla formazione degli insegnanti a un'educazione per la comprensione interculturale, in particolare in un contesto di migrazione;

e) la risoluzione del Consiglio dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio il 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti (89/C 153/01);

f) la raccomandazione 1093 (1989) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cui ha anche risposto il Comitato dei ministri il 19 giugno 1989;

g) l'ordine del giorno, accolto dal Governo, n. 9/1746-bis/157, della legge finanziaria per il 2007, nel quale si impegnava il Governo:

1) «a realizzare interventi che, attraverso l'uso di strumenti didattici e organizzativi mirati a colmare il gap fra alunne e alunni di origine immigrate e alunne e alunni nativi, favoriscano il diritto allo studio»;

2) «ad adottare un piano di formazione per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, rivolto ai docenti della scuola primaria»;

3) «ad inserire in ambito scolastico mediatori linguistico-culturali che sostengano l'inserimento sociale degli alunni e delle alunne immigrati e favoriscano il rapporto scuola-famiglia»;

il sistema scolastico italiano è caratterizzato dal riconoscimento del principio di pari opportunità di accesso al diritto allo studio di ogni bambina e bambino, attraverso l'assunzione degli strumenti necessari a favorire l'inserimento nelle classi di tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro caratteristiche sociali ed economiche, culturali e religiose e dalla condizione fisica e/o psichica;

secondo il principio della prevalenza della condizione di minorenne rispetto a tutte le altre caratteristiche, ogni iniziativa mirata a separare gli alunni in base alle loro diversità linguistiche di partenza costituisce un atto discriminatorio, lesivo del diritto alla parità di trattamento che genererebbe conseguenze fortemente penalizzanti verso i minori immigrati, sia nell'immediato che negli anni a venire;
impegna il Governo:


ad incrementare le risorse necessarie a garantire l'inserimento scolastico dei minori immigrati e figli di immigrati, nel rispetto del diritto allo studio e del principio di parità di trattamento;

a promuovere ed incentivare la formazione degli insegnanti all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, vietando ogni iniziativa che comporti la separazione fra allievi;

a promuovere l'adozione di modalità di accoglienza degli alunni e delle alunne immigrati, che possano garantire un proficuo rapporto fra la scuola e le famiglie di tali alunni e alunne;

a sviluppare iniziative mirate a evitare l'abbandono scolastico da parte di tutti gli alunni e alunne;

a promuovere e sviluppare, di concerto con gli enti locali e le regioni, politiche di orientamento per gli adolescenti stranieri in ambito scolastico, universitario, lavorativo e artistico;

a far sì che le ambasciate rilascino i visti per ricongiungimento, quando ci siano minori coinvolti, in modo che si eviti l'interruzione dell'anno scolastico.

(1-00166)
«Frias, Folena, De Simone, Migliore, Boato, De Zulueta, Cardano».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONTRIBUTI PUBBLICI, DIRITTO ALLO STUDIO, IMMIGRAZIONE, ISTRUZIONE, MINORI, STRANIERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1994 0297, DL 1998 0286, DPR 1999 0394, L 1991 0176, L 1998 0040