Atto Camera
Mozione 1-00150
presentata da
ANGELO BONELLI
lunedì 23 aprile 2007 nella seduta n.148
La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), affronta, tra l'altro, il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni attualmente occupati da personale precario;
le disposizioni di cui trattasi sono previste, in particolare, dai commi da 417 a 420 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Purtroppo, però, in tali disposizioni non è fatta distinzione tra le varie figure professionali, ma sono dettati solo i principi generali per la stabilizzazione del precariato, con oneri da far valere su un apposito fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
in particolare, il comma 519 specifica i criteri selettivi per individuare le figure in grado di accedere alla stabilizzazione. In tal senso si prevede limitatamente alle figure non dirigenziali una domanda di stabilizzazione da parte dei lavoratori subordinati con contratto a termine, assunti tramite procedure selettive o previste da norme di legge e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:
a) essere in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi;
b) aver maturato tre anni di servizio anche non continuativi in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, quindi, lavoratori assunti prima della presentazione del relativo disegno di legge finanziaria, atto Camera n. 1746, ma che matureranno il requisito dei tre anni successivamente;
c) essere stati in servizio nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007, per almeno tre anni anche non continuativi;
in riferimento al comparto sanitario, il comma 565 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, al numero 3) della lettera c), indica, tra l'altro, che: «può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi dì cui alla presente lettera possono nella loro autonomia fare riferimento ai principi definibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543»;
da tali articoli, però, come si è osservato in precedenza, vengono omesse le figure dirigenziali (medici, biologi, farmacisti ed altri), che attualmente, in particolare nel comparto sanitario, ricoprono la maggior parte del lavoro precario del settore, con varie forme di contratti a termine;
la legge finanziaria per il 2007, dal momento che nei principi generali non fa distinzione tra le varie forme di precariato, nei fatti crea una gravissima discriminazione tra le figure dirigenziali e non, in particolare nel comparto sanitario, dove la maggior parte del precariato grava su figure dirigenziali come i medici, i farmacisti o i biologi;
tali lavoratori vivono in pratica il peso di un lavoro a tempo determinato, che, oltre a mortificarli sia sotto l'aspetto economico, sia professionale, crea un potenziale problema nell'ambito dei rapporti di lavoro nella sanità pubblica. Inoltre, un personale sottopagato e demotivato difficilmente può riuscire, senza le necessarie tutele lavorative e la relativa tranquillità personale, a garantire delle prestazioni professionali adeguate, con potenziali riverberi verso l'utenza;
si cita, a tal proposito, la situazione dei lavoratori assunti con avvisi pubblici o contratti di prestazione d'opera libero-professionale, quale quello adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», e degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Tali contratti prevedono l'apertura della partita iva e sono totalmente privi della garanzia dei diritti più tutelati, come ferie, malattia, gravidanza, contributi pensionistici, copertura assicurativa ed altri; inoltre, il «contrattista» è tenuto ad un impiego settimanale fino a 35-38 ore ed è sottoposto a misure di controllo della presenza;
questi contratti della durata di un anno vengono stipulati sempre con gli stessi professionisti, selezionati ogni volta, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. Tali contratti si reiterano per più anni, intervallati da periodi di sospensione che in alcuni casi possono arrivare fino a 4 mesi, creando, quindi, in sostanza una situazione di precarietà professionale ed economica, oltre che un disservizio per i pazienti afferenti alle strutture sanitarie;
tali professionisti sono assunti con tali forme di contratto a termine per le limitate disponibilità economiche delle aziende sanitarie,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative per includere tra i soggetti beneficiari del processo di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), come descritto in premessa, anche le figure dirigenziali del comparto medico-sanitario, in modo tale da evitare una discriminazione tra varie figure di precariato, facendo ad ogni modo salvi i requisiti allo scopo richiesti dalla medesima legge finanziaria (tra cui i 3 anni di anzianità ed altro) e come in tal senso anche indicato dall'articolo 1, comma 417, della stessa legge;
a valutare l'opportunità di includere nel processo di stabilizzazione di cui trattasi tutte le forme contrattuali di precariato attualmente utilizzate, specificando in maniera chiara ed inequivocabile le varie tipologie contrattuali, non ultima quella dei professionisti assunti con contratti di prestazione d'opera libero-professionale, come meglio descritto in premessa.
(1-00150) «Bonelli, Pellegrino, Lion».